Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali -Atto del Governo n. 171 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 177 | ||||
Data: | 08/06/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per lesame di |
Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per societā di
capitali Schema di D.Lgs. n. 171 |
(Art. 1, L. 154/2014) |
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n. 177 |
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8 giugno 2015 |
Servizio del
Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - SBilancioCU@senato.it - @SR_Bilancio
Elementi di
documentazione n. 26
Servizio Studi
Tel. 06
6706-2451
Studi1@senato.it
CAMERA
DEI DEPUTATI:
Servizio Studi
Dipartimento finanze
Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it
- CD_finanze
Atti del
Governo n. 177
Ha partecipato
alla redazione del dossier il seguente ufficio:
Segreteria Generale Ufficio
Rapporti con lUnione europea
( 066760-2145 * cdrue@camera.it
La
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Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per
l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni
responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini
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condizione che sia citata la fonte. In copertina: Piazza San Macuto in una stampa
depoca |
FI0331.docx
§
Il contenuto dello schema di decreto in esame
Testo a fronte tra gli articoli del Codice civile e
lo Schema di D.Lgs. n. 171
Testo a fronte tra il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e
lo Schema di D.Lgs. n. 171
Le norme in commento intendono recepire nellordinamento interno la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 riguarda i bilanci desercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dellUnione europea, in ossequio a quanto previsto dallarticolo 1, commi 1 e 3, nonché dellallegato B della legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge 7 ottobre 2013, n. 154).
Lo schema in commento, in estrema sintesi:
§ introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali;
§ integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;
§ apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare:
- č modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 sulla redazione del bilancio conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore;
- viene di conseguenza novellato l'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle societā di partecipazione, sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi, disciplina che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.
Larticolo 1, comma 1 della legge n. 154 del 2014 reca la delega al Governo per lattuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda le procedure, i princėpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Lart. 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti princėpi e criteri direttivi generali di delega per lattuazione del diritto dellUnione europea:
§ le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il
principio della massima semplificazione
dei procedimenti;
§ ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le
occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto
e la semplificazione normativi;
§ gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold
plating);
§ ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
§ al recepimento di direttive o di altri atti che
modificano precedenti direttive o di atti giā attuati con legge o con decreto
legislativo si procede apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di
attuazione;
§ nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto
delle eventuali modificazioni delle
direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
§ quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di pių amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietā dei processi
decisionali, lefficacia e la trasparenza dellazione amministrativa, nel
rispetto dei princėpi di sussidiarietā e delle competenze delle regioni e degli
enti territoriali;
§ le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con
un unico decreto legislativo,
compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
§ č sempre assicurata la paritā di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puō essere previsto in ogni
caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
Il comma 2 individua il termine per lesercizio della delega mediante rinvio allart. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
La norma citata dispone, analogamente a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il termine per lesercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di due mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine cosi determinato sia giā scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per lesercizio della delega č di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
Si ricorda che il comma 5 dellart. 31 della legge n. 234 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princėpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.
Il comma 3 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nellallegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura č estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui allallegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
La disposizione ripropone lo schema procedurale applicato nelle precedenti leggi comunitarie e ora disciplinato in via generale dallart. 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Essa prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per lespressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine fissato per lespressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per lesercizio della delega o successivamente, il termine per la delega č prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per leventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il comma 9 del medesimo art. 31 prevede altresė che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Sugli schemi di decreto legislativo che comportano conseguenze finanziarie č prevista
inoltre lespressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari
(ovvero le Commissioni Bilancio delle due Camere). Tale procedura, anchessa
mutuata dalle precedenti leggi comunitarie e disciplinata in via generale
dallart. 31, comma 4, della legge n. 234, prevede altresė che il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire la
copertura finanziaria ai sensi dellart. 81, quarto comma, della Costituzione,
deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a
un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si
esprimono entro 20 giorni.
La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 riguarda i bilanci desercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dellUnione europea.
La direttiva, che sostituisce la normativa comunitaria ora vigente, abrogando la IV e la VII direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e modificando la direttiva n. 2006/43/CEE in materia di revisione legale, tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
Le innovazioni introdotte mirano a rendere pių trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i socie i terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:
a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;
b) migliorare la comparabilitā dellinformativa resa con i bilanci;
c) tutelare linteresse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili pių rilevanti;
d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.
In particolare, la classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) č funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio alla Comunicazione della Commissione intitolata Pensare innanzitutto in piccolo: gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dellimpresa, potendo questa attivitā risultare oltremodo onerosa per le microimprese.
Sono gli Stati membri, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, a decidere sul se e in che modo sfruttare i margini discrezionali previsti nella Direttiva per il recepimento delle norme comunitarie.
Il recepimento dovrā avvenire entro il 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.
Lambito dapplicazione della direttiva, secondo quanto indicato nellarticolo 1, paragrafo 1, riguardano sostanzialmente le societā a responsabilitā limitata, le societā per azioni e le societā in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le societā in nome collettivo e le societā in accomandita semplice.
Per le altre tipologie di societā (societā quotate,
societā con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e
imprese di assicurazione) si applicano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS (vedi oltre).
Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.
Ai sensi dellarticolo 2, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli "enti di interesse pubblico", che comprendono, oltre alle societā i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attivitā, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.
I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti allattivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtā aziendali facenti parte di un gruppo.
Lindividuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalitā quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.
A tal proposito, larticolo 3 detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.
Nella tabella successiva sono riportati i limiti numerici, almeno due su tre, da rispettare alla data di chiusura del bilancio.
Parametri |
Micro imprese |
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi imprese |
Stato patrimoniale (euro) |
≤ 350.000 |
≤ 4.000.000 |
≤ 20.000.000 |
> 20.000.000 |
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro) |
≤ 700.000 |
≤ 8.000.000 |
≤ 40.000.000 |
> 40.000.000 |
Numero medio dei dipendenti (unitā) |
≤ 10 |
≤ 50 |
≤ 250 |
> 250 |
Con riferimento ai gruppi societari, la direttiva stabilisce che, affinché limpresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo allinterno di un raggruppamento piuttosto che di un altro, necessita che almeno due dei tre limiti di seguito riportati vengano rispettati alla data di chiusura dellesercizio.
Parametri |
Gruppi piccoli |
Gruppi medi |
Gruppi grandi |
Stato
patrimoniale (euro) |
≤ 4.000.000 |
≤ 20.000.000 |
> 20.000.000 |
Ricavi
netti vendite e prestazioni (euro) |
≤ 8.000.000 |
≤ 40.000.000 |
> 40.000.000 |
Numero
medio dei dipendenti (unitā) |
≤ 50 |
≤ 250 |
> 250 |
Documenti
allesame delle Istituzioni dellUE
(a cura dellUfficio
rapporti con lUnione Europea)
Il 9 aprile 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica (COM(2014)213) della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario.
In particolare, al fine di fornire agli azionisti un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, si propone di modificare lart. 20 della direttiva 2013/34/UE, inserendo come parte integrante della relazione sul governo societario che le societā quotate dovrebbero pubblicare la relazione sulle retribuzioni, che comprende un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori.
La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria (giā procedura di codecisione), verrā esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo nella seduta del 10 giugno 2015.
Si rammenta preliminarmente che la direttiva 2013/34/UE viene recepita con due distinti schemi di decreto legislativo, adottati contestualmente dal Consiglio dei Ministri, dal momento che essi hanno un differente ambito di applicazione.
Con lo schema in esame si individuano gli obblighi di bilancio per le societā di capitali e gli altri soggetti, individuati dalla legge, che adottano per quanto compatibile la medesima disciplina.
Con lo schema n. 172 sono rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), ai quali si applica una specifica attivitā di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nellapposito albo dellarticolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento.
I bilanci societari in Italia
Con i documenti di bilancio unimpresa rappresenta, assolvendo cosi a
specifici obblighi di legge, in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione finanziaria e patrimoniale;
tale adempimento si verifica al termine del periodo amministrativo di
riferimento (cd. esercizio) e consente inoltre di illustrare il risultato economico dell'esercizio
stesso.
Le norme che presiedono alla redazione del bilancio sono norme generali (codice civile) e norme
speciali, queste ultime dettate in ossequio alla struttura dellimpresa (ad
es. il D.Lgs. n. 127 del 1991 per
quanto riguarda il bilancio consolidato del gruppo societario) ovvero al tipo
di attivitā da essa svolto (ad es. il D.Lgs.
n. 173 del 1997 per le imprese assicurative).
Accanto alle norme civilistiche
(ivi comprese le leggi speciali), la redazione del bilancio avviene anche
secondo le norme fiscali (Testo
unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e i principi contabili nazionali ed internazionali.
Nel corso degli ultimi anni, larmonizzazione delle regole contabili
ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Comunitā Europea per
agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei.
L'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro
ha determinato infatti uno scarso grado di confrontabilitā dei bilanci
delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali
mercati.
Di conseguenza, la decisione UE di introdurre progressivamente i
principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board)
č nata dallesigenza di disporre di un corpus
di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a
livello internazionale.
In particolare, gli standard
internazionali sono stati recepiti in Europa per la prima volta con il Regolamento n. 1606/2002, cui ha fatto
seguito il Regolamento n. 1725/2003 e i regolamenti emanati per disciplinare lapplicazione
concreta degli IAS/IFRS nellordinamento europeo. Con il regolamento n. 1606
del 2002 l'Unione europea ha reso obbligatoria
l'adozione dei principi internazionali nei bilanci consolidati delle societā quotate a partire dal bilancio
dell'esercizio in corso al 1š gennaio 2005, nonché scandendo la relativa
tempistica anche per banche e assicurazioni.
In Italia, il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'obbligo o la
facoltā di applicare i principi contabili internazionali per talune tipologie
di societā (societā quotate, societā con strumenti finanziari diffusi,
banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione) a partire dal
1° gennaio 2005. Per le altre societā si prevede lapplicazione della
normativa interna (tra cui le norme del codice civile) che, tuttavia, grazie
anche alle modifiche apportate dalla normativa europea tra cui la direttiva
recepita con le disposizioni in commento - progressivamente si adegua agli standard.
Il bilancio č costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa. Esso č accompagnato da alcuni documenti di complemento,
ossia la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.
Nel conto economico sono
esposti costi e ricavi di competenza dell'esercizio finanziario; la differenza tra
ricavi e costi illustra il risultato
economico conseguito dalla societā.
Con lo stato patrimoniale si
definisce la situazione patrimoniale di una societā, suddivisa in sezione
dellattivo e sezione del passivo.
Con la nota integrativa sono
illustrate le decisioni prese dagli amministratori dellimpresa nel redigere il
bilancio, in modo da favorirne lintelligibilitā, spiegando dettagliatamente le
voci inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto in commento recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti) che introducono, in capo alle imprese che operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione.
In sintesi, tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute.
Pių in dettaglio, larticolo 1 recepisce le definizioni contenute nellarticolo 41 della richiamata direttiva nonché in altre disposizioni europee.
In particolare la nozione di "enti di interesse pubblico" č individuata rimandando all'elenco che di essi fa il decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE con cui tale espressione č stata introdotta nell'ordinamento europeo.
Ai sensi dellarticolo 16 del predetto d.lgs. n. 39 del 2010 sono definiti enti di interesse pubblico (con una specificazione pių dettagliata di quella contenuta nella direttiva oggetto di recepimento):
§ le societā italiane emittenti valori mobiliari ammessi
alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dellUnione europea;
§ le banche;
§ le imprese di assicurazione e riassicurazione;
§ le societā emittenti strumenti finanziari, che,
ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in
maniera rilevante;
§ le societā di gestione dei mercati regolamentati;
§ le societā che gestiscono i sistemi di compensazione e
di garanzia;
§ le societā di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
§ le societā di intermediazione mobiliare;
§ le societā di gestione del risparmio;
§ le societā di investimento a capitale variabile;
§ gli istituti di pagamento;
§ gli istituti di moneta elettronica;
§ gli intermediari finanziari.
In materia si segnala che il Parlamento europeo ed il
Consiglio dellUnione europea hanno approvato, la riforma della revisione legale dei bilanci desercizio e
consolidati attraverso ladozione dei seguenti atti:
§ la direttiva
2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati
§ il regolamento
n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale
dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE
della Commissione.
La nuova direttiva revisione contiene una serie di
misure applicabili alla generalitā delle revisioni contabili, nonché alcune
previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione
contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il
Regolamento prevede ulteriori e pių stringenti regole applicabili unicamente
alle revisioni dei bilanci dei citati enti. La riforma della revisione legale
dei bilanci si inserisce in un contesto pių ampio di riforme adottate
immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilitā del
sistema. Il disegno di legge di
delegazione europea 2014 (AC 3123, allesame della Camera) delega il
Governo alladozione della richiamata direttiva, inserita nellallegato B al DDL citato.
Per quanto concerne le nozioni di "industria estrattiva" e "utilizzo delle aree forestali primarie", che definiscono l'ambito oggettivo degli obblighi di divulgazione e trasparenza, il riferimento č al Regolamento n. 1893/2006, in particolare alle sezioni che elencano le attivitā economiche ascrivibili nei due settori.
Le definizioni di "gruppo", "societā madre", ''societā madre europea" e "societā figlia" ripropongono quelle della direttiva. In particolare, la definizione di "societā madre" consente di delineare il consolidato del gruppo societario (sia nel caso di societā che applicano i principi contabili internazionali sia, invece, di quelle cui si applicano il codice civile e il decreto legislativo 127 del 1991, modificati dallo schema in esame).
Come chiarito dallarticolo 1, comma 1, le definizioni contenute nellarticolo hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Capo I, dunque non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del controllo in ambito societario, ulteriori rispetto alla definizione di controllo prevista dalle vigenti norme del codice civile.
Rispetto alla direttiva 2013/34/UE, larticolo 1, comma 1, lettera l) esclude dalla nozione di pagamento rilevante ai fini degli obblighi di redazione della relazione i dividendi corrisposti agli azionisti, che perō non sembrano avere un trattamento differenziato ai sensi della disciplina europea.
L'articolo 2 disciplina lambito applicativo delle norme in esame, disponendo che le grandi societā e gli enti di interesse pubblico operanti nei settori estrattivi o di utilizzo delle aree forestali siano tenuti alla redazione delle relazioni sui pagamenti effettuati ai governi; al ricorrere di specifiche condizioni la relazione assume la forma di relazione consolidata (in particolare, ove vi sia un gruppo societario con unimpresa madre e una o pių figlie, di cui almeno una operi nei predetti settori).
Larticolo 3 individua il contenuto della relazione sui pagamenti ai governi, enumerando, in conformitā agli articoli 43 e 44 della direttiva, gli elementi che devono essere contenuti nelle relazioni annuali e consolidate.
In particolare, si chiarisce (comma 1) che i pagamenti sono indicati nelle relazioni con riferimento sia ai singoli soggetti ricompresi nella nozione di "governo", sia al progetto a cui sono imputabili.
Il comma 2 individua una soglia di materialitā rilevante per levidenziazione dei pagamenti, escludendo dalla relazione i pagamenti inferiori a centomila euro.
Nel comma 3 si afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni: l'indicazione dei pagamenti č effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attivitā ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualitā delle informazioni o l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in commento.
La relazione indica.
§ l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo, suddivisi per appartenenza ad uno Stato UE o ad un Paese terzo che non vi appartiene;
§ l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;
§ l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.
Tale
disposizione č coerente con la novella che il decreto in esame apporta all'articolo
2423-bės del codice civile,
introducendo il comma 1-bis ai sensi
del quale si chiarisce che con il riferimento alla sostanza si intende dare
preminenza ai contenuti del contratto piuttosto che alla forma giuridica che
descrive l'operazione. Per ulteriori precisazioni si veda infra, al commento relativo allarticolo 6, comma 3 dello schema in
esame.
Il comma 4 dispone che non possono essere esclude dalla relazione le rendicontazioni di ogni singolo progetto, per i pagamenti effettuati per assolvere obblighi imposti allimpresa a livello di entitā, derogando quindi all'obbligo di disaggregare e assegnare pagamenti a un progetto. Ove un'impresa abbia pių di un progetto in un paese ospitante e il governo di questo paese applichi imposte sul reddito delle persone giuridiche, l'impresa sarā autorizzata a indicare il pagamento o i pagamenti dell'imposta sul reddito, senza specificare i singoli progetti associati ai pagamenti.
Il comma 5 fornisce indicazioni circa la descrizione dei pagamenti effettuati in natura.
Coerentemente alle previsioni della direttiva (articolo 44), larticolo 4 dello schema esonera le societā dallobbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora i pagamenti ai governi siano inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra societā (madre, figlia obbligata a redigere la relazione, ovvero che la include nel suo perimetro di consolidamento).
Inoltre, l'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi non sussiste qualora:
§ la societā madre che redige il bilancio consolidato č a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico č ricompreso nell'ambito di consolidamento;
§ la societā madre č inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Inoltre la societā madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi, puō escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua societā figlia qualora:
a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della societā figlia č soggetto a gravi e durature restrizioni;
b) non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
c) le azioni o le quote della societā figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
Conseguentemente, cade lobbligo di redigere la relazione consolidata se tutte le societā figlie di una stessa madre ricadono nelle predette ipotesi elencate alle lettere a), b) e c).
Sono esentate dall'obbligo di redigere le
relazioni sui pagamenti ai governi le societā che redigono e pubblicano
analoghe relazioni, in conformitā agli obblighi derivanti da regimi di
informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti, secondo i principi contenuti
nella direttiva 2003/34/UE.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di pubblicitā e sanzioni.
In particolare, il comma 1 obbliga al deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali e consolidate sui pagamenti, in conformitā a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva; tale obbligo č posto in capo agli amministratori ai quali, ai sensi del comma 2, č anche richiesto di agire con professionalitā e diligenza, al fine di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformitā a quanto prescritto dallo schema di decreto legislativo. Il comma 3 dispone che il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti presso l'impresa interessata esprima un giudizio circa la conformitā dei loro contenuti alle disposizioni che ne disciplinano contenuto e modalitā di presentazione. Il giudizio del revisore č contenuto in una relazione, soggetta a deposito presso il registro delle imprese.
Il comma 4 contiene la disciplina sanzionatoria riferita ai casi in cui sia omesso il deposito delle relazioni sui pagamenti, ovvero siano depositate relazioni il cui contenuto non contiene le informazioni previste, oppure siano depositate relazioni che contengano informazioni non veritiere, prevedendo l'arresto sino ad un anno e l'ammenda fino a centoventimila euro per gli amministratori.
Si osserva che la disciplina sanzionatoria del comma 4 sembra derogare alla pių severa disciplina generale delle false comunicazioni sociali, recentemente modificata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 69 del 2015. Inoltre, lo schema in esame non prevede sanzioni a carico dellente, laddove per le false comunicazioni sociali il decreto legislativo n. 231 del 2001 stabilisce sanzioni in base al sistema delle quote.
Il comma 5, infine, disciplina i casi di ritardato deposito delle relazioni presso il registro delle imprese, prevedendo che un ritardo compreso nei sessanta giorni comporti per gli amministratori una sanzione amministrativa analoga a quella prevista per il ritardato deposito del bilancio, mentre un deposito che avvenga oltre i sessanta giorni č equiparato al mancato deposito.
Si rammenta che ai sensi dellarticolo 2630 del codice
civile chi, tenutovi per legge, omette di eseguire nei termini prescritti
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese č punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria č
ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria č aumentata di un terzo.
Larticolo 6 del provvedimento in esame apporta numerose modifiche al codice civile.
Il comma 1 modifica larticolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con larticolo 10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nellattivo immobilizzato delle azioni proprie.
Il legislatore ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della societā. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.
Attualmente, invece, come chiarisce lOrganismo
Italiano di Contabilitā nel principio contabile n. 21, le azioni proprie sono
iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre
partecipazioni. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, č
indicato, in conformitā al disposto dell'articolo 2424, il valore nominale
complessivo; al momento delliscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello
stato patrimoniale, in conformitā al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di
pari ammontare da indicare nel patrimonio netto, quale contropartita di pari
ammontare, alla voce Riserva per azioni proprie in portafoglio.
Il comma 2 modifica in pių punti l'articolo 2423 del codice civile, relativo alla redazione del bilancio.
Con una modifica al comma 1 si prevedere lobbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Esso č disciplinato nel contenuto dal comma 7 dellarticolo 6, che introduce un nuovo apposito articolo nel codice civile.
Si dā cosi corso a quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, che consente agli Stati membri di imporre alle imprese - diverse dalle piccole - la redazione di ulteriori documenti di bilancio.
Lo stesso articolo 2423 č modificato mediante l'introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva.
La nuova disposizione prevede che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivitā potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllale, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.
Si chiarisce che vi č la possibilitā di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall'articolo 6 (paragrafo 1) della direttiva.
In tal caso č necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le societā hanno dato attuazione a tale disposizione; il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilitā.
Con il comma 3 si modifica l'articolo 2423-bis del codice civile che detta i princėpi di redazione del bilancio.
In primo luogo viene modificato il numero 1 dellarticolo predetto, il quale - nella formulazione vigente - chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra laltro tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell'articolo 6 della direttiva.
Come chiarisce al riguardo la Relazione illustrativa,
sebbene larticolo 6 della direttiva attribuisca agli Stati membri la
possibilitā di esonerare le societā dall'ottemperanza di tale obbligo, con la
modifica in esame si intende superare i problemi interpretativi legati al
vigente concetto di funzione economica dellelemento dell'attivo o del
passivo.
Il comma 4 modifica le disposizioni dell'articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicitā (che vengono ricomprese nei cd. costi di sviluppo) e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1).
In particolare, si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioč le c.d. imprese sorelle). Si eliminano le disposizioni relative ai conti d'ordine, recate dal terzo comma dellarticolo 2424 c.c., la cui informativa - ai sensi della direttiva - č ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d) della direttiva).
I conti
dordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione
patrimoniale finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non
costituiscono attivitā e passivitā in senso proprio e svolgono una funzione
informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul
patrimonio o sul risultato economico dellesercizio, possono influenzare tali
grandezze in esercizi successivi. I conti dordine comprendono le garanzie, gli
impegni, i beni di terzi presso la societā e i beni della societā presso terzi.
Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalitā di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sullarticolo 2424-bis c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.
Il comma 6 modifica in pių punti l'articolo 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale scrittura contabile gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati.
Si ricorda che i principi generali della direttiva
2013/34/UE prevedono in merito che le voci rilevate nel bilancio siano valutate
secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (articolo
6, comma 1, lettera i)); tuttavia, in
deroga a tali principio gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte
le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati (fair
value); i Paesi membri possono autorizzare o prescrivere che
determinate categorie di attivitā diverse dagli strumenti finanziari siano
valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo, alle
condizioni specificate dalla direttiva.
Si ricorda che i principi
contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il fair value (valore
corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il
corrispettivo al quale unattivitā puō essere scambiata, o una passivitā
estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi
indipendenti. Esso include quindi gli elementi fondamentali del consenso e
della consapevolezza delle parti, nonché quello della piena libertā della
contrattazione, cioč la mancanza di vincoli che obblighino o forzino i soggetti
a concludere l'operazione.
Ai sensi della direttiva, il fair value (tradotto come
valore equo) č determinato con
riferimento a uno dei seguenti valori:
§ nel caso di strumenti finanziari per i quali sia
possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato;
qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato
strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno
strumento analogo, il valore di mercato puō essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento analogo;
§ nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia
possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta
da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi
modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al
valore di mercato.
Gli strumenti finanziari che non possono essere
valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in
base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia
possibile effettuare tale valutazione.
In deroga
ai principi generali, se uno strumento finanziario č valutato al valore equo,
le variazioni del valore sono incluse nel conto economico, tranne in alcuni
specifici casi chiariti dalla direttiva.
Il comma 7 introduce nel codice civile larticolo 2425-ter che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilitā liquide, distinti a seconda che si riferiscano allattivitā operativa, finanziaria o di investimento.
Il comma 8 modifica pių disposizioni dellarticolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.
Con un primo gruppo di norme (lettere a), f), g)) sono modificati i numeri 1, 7 e 8 dell'articolo 2426 per consentire l'introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo č adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.
Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che la
definizione di costo ammortizzato č quella rilevante secondo i principi
contabili internazionali omologati dall'Unione europea. In sintesi, il costo
ammortizzato č lammontare a cui unattivitā era stata valutata al momento
della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea
capitale (rimborsi), pių o meno lammortamento accumulato di ogni differenza
tra lammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il
metodo dellinteresse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di
valore o non incassabilitā.
Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciō implica la necessitā di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato).
L'obbligo di tener conto del fattore temporale non č
esteso alla valutazione dei titoli. La Relazione al riguardo chiarisce che tale
scelta č effettuata nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni
emesse da societā private o da titoli di debito pubblico, essi producono di
norma interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza č stato eliminato
il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione.
L'articolo 2435-bis, modificato dallo schema in esame - come si vedrā in seguito - esonera le piccole societā dall'obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato.
Le lettere d) ed e) modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dellavviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della direttiva.
La richiamata norma europea dispone che le immobilizzazioni
immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile, e in casi
eccezionali - in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non
puō essere stimata attendibilmente - essi sono ammortizzati entro un termine
massimo, fissato dagli Stati membri, che non puō essere inferiore a cinque anni
e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa č fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento. Se la legislazione nazionale autorizza
l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati
completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni
distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per
la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei
costi non ammortizzati. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione
all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati
entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri
prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis
mutandis ai costi di impianto e di ampliamento. Sono previste deroghe per
casi eccezionali, autorizzate dagli Stati membri; queste, corredate delle
relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.
Di conseguenza, per effetto delle modifiche in esame, sia i costė di impianto che di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non sia completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (lettera d), che modifica il numero 5 del comma 1 dellarticolo 2426 c.c.)
Inoltre, si chiarisce
che l'ammortamento dell'avviamento č
effettuato secondo la sua vita utile;
nei casi eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, č ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota
integrativa č fornita una spiegazione del periodo di ammortamento
dell'avviamento (lettera e), che modifica il numero 6 del comma 1
dellarticolo 2426 c.c.)
La lettera b) del comma 8 modifica il comma 1, numero 3 dellarticolo 2426, precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all'avviamento, ai sensi dellarticolo 12, paragrafo 6, della direttiva.
Si rammenta che il predetto paragrafo 6 consente agli Stati membri la facoltā di autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio; indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o meno limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole. Le rettifiche di valore sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico. La valutazione al valore inferiore non puō essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche relative all'avviamento.
La lettera c) modifica la disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nellarticolo 2426, comma 1, numero 4.
Detta norma stabilisce che le immobilizzazioni
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere
valutate, con riferimento ad una o pių tra dette imprese, anziché al costo di
acquisto, (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dallultimo
bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche
richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis c.c. in materia di redazione dei
bilanci, sopra illustrati. Tale metodo č conosciuto come metodo del patrimonio netto; in tal modo il valore della
partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della
quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata: nel caso la
partecipata consegua utili, il valore della partecipazione va incrementato; se
consegue perdite, esso va diminuito. In questo modo si riconoscono i risultati
della partecipata che si sono tradotti in aumenti e diminuzioni intervenuti
nelle sue consistenze patrimoniali. I dividendi che verranno successivamente
distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione
e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.
Le modifiche in esame intendono richiamare la data di acquisizione della partecipazione come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d'acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dallarticolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva.
La lettera h) del comma 8 riformula il numero 8-bis dellarticolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.
La lettera i) introduce il numero 11-bis allarticolo 2426, comma 1, che reca la disciplina della valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al fair value degli strumenti finanziari.
Si prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. L'obbligo di valutazione al fair value č esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato č inglobato in un altro titolo. Nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, nel primo caso si richiede di valutare l'elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell'operazione a cui si č inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico, al fine di sterilizzare le oscillazioni di valore sull'elemento oggetto di copertura. Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile.
La lettera l) elimina il punto 12) del primo comma dellarticolo 2426, ai sensi del quale le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entitā, valore e composizione; tale abrogazione č motivata in forza del generale principio di rilevanza.
La lettera m) del comma 8 introduce alcuni ulteriori commi (da secondo a quinto) allarticolo 2426 del codice civile.
In particolare, ai fini dellapplicazione degli istituti e delle regole recate dal medesimo articolo 2426 (che, si ricorda, disciplina le modalitā di valutazione delle voci dei documenti contabili), si chiarisce che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dallUnione europea per definire alcuni istituti (tra cui strumento finanziario, "attivitā finanziaria" e "passivitā finanziaria", "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value").
Si chiarisce che sono
considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari,
ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente specifiche
condizioni. Coerentemente alle prescrizioni della direttiva, si stabiliscono le
modalitā di individuazione del fair value.
Il comma 9 dellarticolo in esame interviene sul contenuto della nota integrativa, disciplinata all'articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.
La lettera a) elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicitā contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427, trattandosi di costi non pių capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.
Le lettere b), d), h) eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nellarticolo 2427, alla significativitā o alla rilevanza, dal momento che si tratta di valutazioni giā ricomprese nel pių generale principio di rilevanza (v. comma 2 dellarticolo 6 in esame).
La lettera c) sostituisce il n. 9) dell'articolo 2427, che nella formulazione vigente impone di evidenziare nella nota integrativa gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societā, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Per effetto delle modifiche in esame, coerentemente alle previsioni della direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passivitā potenziali (articolo 16, comma 1, lettera d) della direttiva), si statuisce che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivitā potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; si chiarisce che gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllale, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, sono distintamente indicati.
Con la lettera e) viene eliminata l'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico nella nota integrativa. In sua sostituzione (secondo larticolo 16, comma 1, lettera f) della direttiva), si richiede che la nota fornisca informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il n. 13 del primo comma dellarticolo 2427 c.c.
Con la lettera f)
si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra societā, amministratori e sindaci.
Si richiede che, oltre all'ammontare dei compensi, la nota integrativa informi sulle anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; si introduce la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.
La lettera g) completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla societā, richiamando anche i warrants e le opzioni.
Con la lettera i) si prevede che la nota contenga ulteriori, nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių grande e dell'insieme pių piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove č disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili oi copertura delle perdite (nuovi numeri da 22-quater a 22-septies del comma 1 dellarticolo 2427).
La lettera l) del comma 9 aggiunge un comma all'articolo 2427, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Il comma 10 dellarticolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, contenuta nell'articolo 2427-bis del codice civile.
Con la lettera a) si apporta una modifica lessicale alla rubrica dell'articolo 2427-bis.
La lettera b) apporta integrazioni alla disciplina dell'informativa degli strumenti finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2013/34/UE, relativa a strumenti finanziari valutati al fair value.
Si richiede che per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato siano indicati alcuni elementi, ovvero: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.
Con la lettera c) si eliminano i commi 2, 3 e 4 dellarticolo 2427-bis, in quanto ricompresi entro lalveo delle norme sui criteri di valutazione delle voci di bilancio, di cui allarticolo 2426 del codice civile (come modificato dalle norme in commento).
Il comma 11 dellarticolo 6 interviene
sulla relazione sulla gestione,
disciplinata dall'articolo 2428 del
codice civile.
Viene eliminato il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, contenuto nel comma 3 dellarticolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione č compresa nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-quater).
Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata, di cui all'articolo 2435-bis del codice civile, che puō essere redatto dalle societā che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.
In particolare, la lettera a) modifica il secondo comma, eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
La norma inoltre esonera dalla redazione del rendiconto finanziario le societā che redigono il bilancio in forma abbreviata (stante il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva, secondo cui agli Stati membri č data facoltā di imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci desercizio altri prospetti, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).
La lettera b) integra i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 2435-bis, in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico ex articolo 2425 c.c.
La lettera c) abroga il comma 4 dell'articolo 2435-bis, per effetto dell'eliminazione delle voci straordinarie del conto economico.
La lettera d) modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le societā che redigono il bilancio in forma abbreviata, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16 della direttiva.
La lettera e) interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma sesto dellarticolo 2435-bis.
In primo luogo, viene integrata la disciplina sulle parti correlate (incluse nella nota integrativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva allarticolo 17, comma 1, lettera r)); in particolare, ci si avvale della facoltā di consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con le imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione.
Dallaltro lato, viene soppresso il riferimento alle operazioni fuori bilancio, in quanto disciplinate in modo completo al comma 5.
Con la lettera f)
si inserisce un nuovo comma ottavo,
in cui si dispone che le societā che redigono il bilancio in forma abbreviata,
in deroga a quanto disposto
dallarticolo 2426, hanno la facoltā di iscrivere
i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti
al valore nominale.
Il comma 13 dellarticolo 6 inserisce larticolo 2435-ter nel codice civile, dedicato al bilancio delle microimprese.
Il comma 1 del nuovo articolo indica i presupposti di applicabilitā della norma. Per poter rientrare in tale regime, le societā nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unitā.
Si rileva che i requisiti di accesso previsti dalla norma in commento
appaiono pių restrittivi di quanto disposto, in favore delle microimprese,
dal combinato disposto dellarticolo 3 e dellarticolo 36 della direttiva
2013/34/UE.
Larticolo 3 della direttiva, per laccesso alle misure di semplificazione, prevede il possesso di requisiti numericamente meno restrittivi rispetto a quelli sanciti dalle norme in esame; tali requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bilancio:
a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l'esercizio: 10.
Le microimprese applicano la stessa disciplina delle societā che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni, tra cui lesonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni. Inoltre, alle microimprese non si applicano alcune disposizioni (in particolare larticolo 2423, comma 5 sulla deroga per casi eccezionali e l'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura).
Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dellarticolo 2478-bis in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci, sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle societā per azioni con un pių ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la disciplina delle societā per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.
L'articolo 7 apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel decreto legislativo n. 127 del 1991.
Il D.Lgs. n. 127 del
1991 ha recepito le Direttive n.
78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (ora abrogate
dalla direttiva che si intende recepire con lo schema in esame), volte a dare
un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del
risultato economico delle societā attraverso i conti annuali, che devono
comprendere lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e
l'allegato, nonché informazioni complementari qualora i predetti
documenti non siano sufficienti a fornire un quadro fedele.
In particolare, il D.Lgs. n 127 del 1991, con numerose modifiche al codice
civile, interviene - tra laltro - sulla definizione di societā controllate
e collegate, sulle modalitā di redazione del bilancio, sulla struttura e i
contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico e relativi criteri di
valutazione, nonché sul contenuto della nota integrativa e della relazione
sulla gestione, sulla pubblicazione e sul collegio sindacale.
Ulteriori interventi riguardano il D.P.R. n. 136 del 1975 in
materia di controllo contabile e certificazione dei bilanci delle societā
per azioni quotate in borsa (successivamente abrogato dal TUF).
Attualmente la materia della revisione contabile č regolata dal D.Lgs.
n. 39 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Per quanto qui interessa, il Capo III del D.Lgs. n. 127 - modificato dallarticolo 7 in commento - detta le modalitā di predisposizione del bilancio consolidato per le societā per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilitā limitata che controllano un'impresa, nonché per gli enti pubblici esercenti attivitā commerciali, societā cooperative e le imprese di mutua assicurazione che controllano una societā per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilitā limitata (articolo 25).
Ai sensi dellarticolo 26, sono considerate imprese controllate:
§ le societā in cui un'altra societā dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le societā in cui un'altra societā dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile);
§ le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtų di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante ovvero, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto (articolo 25, comma 2).
Il comma 1 dellarticolo 7 dello schema in esame modifica in primo luogo larticolo 27 del d.lgs. n. 127, concernente i casi di esonero dallobbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 dipendenti occupati in media durante lesercizio (lettere a) e b)). Tali nuovo limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dellarticolo 3 della direttiva.
La lettera c) introduce il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle societā che emettono titoli quotati in borsa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva.
Si ricorda che ai sensi dellarticolo 2 della direttiva, gli enti di interesse pubblico comprendono le societā i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico.
Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.
La lettera d) aggiunge al comma 3-bis dell'articolo 27 un altro caso di esonero dal consolidamento in attuazione del disposto dell'articolo 23, paragrafo 10, della direttiva. La controllante non č infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 127.
Larticolo 28 esclude le imprese controllate dagli obblighi di consolidamento quando:
a) linclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentativitā del bilancio;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante č soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) in casi eccezionali, (secondo la modifica introdotta dallo schema in commento) non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
La lettera e) interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lettera a), dell'articolo 27 per poter esonerare una controllata dalla redazione del bilancio consolidato. A tal fine il bilancio consolidato della controllante deve essere redatto e sottoposto a controllo non solo in base al diritto interno o al diritto di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ma anche in conformitā ai principi contabili internazionali adottati nell'Unione Europea. Si recepisce cosi la precisazione contenuta nell' articolo 23, paragrafo 8, della direttiva.
La lettera f) interviene sul comma 4, lettera b), dell'articolo 27 apportando alcuni aggiornamenti di natura terminologica; in particolare il riferimento ai titoli quotati in borsa č sostituito con quello ai valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
La lettera g) integra il comma 5 dell'articolo 27 consentendo - a fini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi - alla societā che fruisce dell'esonero dalla redazione del consolidato di depositare presso il registro delle imprese la copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo anche in lingua inglese (oltre che in lingua italiana). Si elimina inoltre il riferimento al Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata, soppresso dall'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.
Il comma 2 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 127/1991. In particolare, si precisa che in casi eccezionali lesclusione avviene quando non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni. Si segnala al riguardo che all'articolo 23, paragrafo 9, lettera a), della direttiva, č utilizzata la formulazione casi estremamente rari.
Il comma 3 interviene sulla disciplina della redazione del bilancio consolidato contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 127/1991. In particolare:
§ la lettera a) modifica il comma 1, precisando che il bilancio consolidato č costituito non solo dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma anche dal rendiconto finanziario, in linea con quanto giā previsto dall'articolo 6 del presente decreto sul bilancio di esercizio.
Si
segnala che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, prevede che il bilancio
d'esercizio comprende almeno lo stato
patrimoniale, il conto economico
e la nota integrativa.
§ la lettera b) prevede un nuovo comma 3-bis che disciplina il principio della rilevanza nel bilancio consolidato, in modo analogo a quanto giā fatto nella disciplina del codice civile del bilancio di esercizio.
Nel bilancio consolidato il principio ha una portata pių ampia considerato che si applica non solo ai momenti della rilevazione, valutazione, presentazione e informativa del bilancio, ma anche alla procedura stessa di consolidamento.
Non č quindi necessario rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, mentre le societā sono chiamate ad esplicitare nella nota integrativa i criteri utilizzati per aderire al nuovo principio. La previsione attua l'articolo 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva.
Il comma 4 modifica l'articolo 31 relativo ai principi di consolidamento. Nello specifico:
§ la lettera a) modifica il comma 3 eliminando le previsioni che consentivano di non elidere, dallo stato patrimoniale, i crediti e i debiti fra imprese incluse nel consolidamento e, dal conto economico, i proventi e gli oneri da operazioni effettuate tra le medesime imprese, quando risultino irrilevanti. La stessa modifica č stata apportata anche con riguardo agli utili e alle perdite derivanti da operazioni effettuate tra imprese relativi a valori presenti nel patrimonio;
§ la lettera b) sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 in conseguenza del divieto di iscrivere le proprie azioni o quote nell'attivo dello stato patrimoniale previsto dal nuovo comma 7 dell'art. 2424-bis. Pių specificamente, nel bilancio consolidato trova applicazione l'obbligo di portare in deduzione del patrimonio netto il costo sostenuto da imprese incluse nel consolidamento per l'acquisto di azioni o quote della societā che redige il consolidato. Tale previsione appare coerente con il combinato disposto delle disposizioni sullo stato patrimoniale di cui all'articolo 10 e allallegato III della direttiva.
Il comma 5 interviene sull'articolo 32 relativo alla struttura e al contenuto dei prospetti che compongono il bilancio, introducendo i riferimenti al rendiconto finanziario consolidato.
Il comma 6 interviene sulla disciplina del consolidamento delle partecipazioni contenuta nell'articolo 33. Nello specifico:
§ la lettera a) integra la previsione del comma 1 richiamando la data di acquisizione ai fini delleliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettera b) della direttiva;
§ la lettera b) modifica il comma 3 con riguardo al caso in cui la differenza che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva (cioč il prezzo pagato per l'acquisto sia maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) e residui un ammontare dopo l'allocazione di tale differenza sulle attivitā e passivitā della partecipata. Con una prima modifica, si chiarisce che la differenza č imputata allavviamento; altrimenti, tale differenza č imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato.
Si segnala al riguardo, sotto il profilo
della formulazione del testo, che il rinvio allarticolo 2426 va completato con
il richiamo al codice civile.
Il comma 7 modifica larticolo 34 riguardante luniformitā dei criteri di valutazione nel consolidato.
Nello specifico, la lettera a) elimina l'ultima parte del comma 2 che consentiva eccezioni al principio dell'uniformitā dei criteri di valutazione. Tale previsione č stata riformulata inserendo, con la lettera b), un nuovo comma 2 bis, ai sensi del quale in casi eccezionali sono ammesse deroghe al predetto principio, purché queste siano indicate e motivate nella nota integrativa.
Il comma 8 reca una modifica formale all'articolo 36.
Si segnala al riguardo, sotto il profilo
della formulazione del testo, che il rinvio allarticolo 2426 va completato con
il richiamo al codice civile.
Il comma 9 modifica larticolo 38 riguardante il contenuto della nota integrativa consolidata, aggiornandolo agli articoli 16, 17, 18 e 28 della direttiva. Oltre ad una serie di modifiche formali e di coordinamento, si prevede, in particolare, lindicazione di nuove informazioni riguardanti:
§ i movimenti delle immobilizzazioni, per i quali occorre specificare per ciascuna voce: il costo; precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dellesercizio (comma 1, nuova lettera b)-bis));
§ l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali (lettera m));
§ in relazione a compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante, il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (lettera o));
§ per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, i termini e le condizioni significative che possono influenzare !'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conte economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio (lettera o-ter));
§ il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių grande e dell'insieme pių piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove č disponibile la copia de! bilancio consolidato (nuove lettere o-octies) o-decies));
Il comma 10 interviene sulla relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 127 del 1991. Viene modificato il comma 2 dell'articolo 40 eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato in applicazione delle modificazioni apportate all'articolo 29 della direttiva. Tale informativa č ora richiesta nell'ambito della nota integrativa.
Il comma 11 interviene sulla disciplina della pubblicazione del bilancio consolidato eliminando il comma 2 dell'articolo 42 in conseguenza dellabolizione del Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata, ad opera dell'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.
Il comma 12 modifica l'articolo 44 del D.Lgs. 127 del 1991 al fine di chiarire che dall'ambito di applicazione sono esclusi i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, cui si applicano le norme previste dallo schema n. 172. Questultimo distingue due categorie di intermediari finanziari:
§ confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS (intermediari non IFRS);
§ intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i princėpi IFRS (intermediari IFRS).
Larticolo 8 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, che reca la disciplina di redazione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione, al fine di adeguarle alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile nonché nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sopra illustrato.
Con un primo intervento (comma 1) viene modificato larticolo 2 del predetto D.Lgs. n. 173 del 1997.
La disciplina vigente (articolo 2, comma 1) prescrive che le attivitā e passivitā relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio, ma per conto di terzi, siano registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalitā dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. Č altresė riportato l'ammontare delle passivitā afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate. Il comma 2 prescrive che le attivitā relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.
In primo luogo (lettera a) del comma 1) si modifica il comma 1 al fine di inserire, tra le informazioni della nota integrativa, anche le attivitā relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi; viene dunque abrogato il comma 2 dellarticolo 2 (lettera b) del comma 1). Tali modifiche conseguono al fatto che la direttiva (art. 16, paragrafo 1, lettera d)) come giā detto - non riporta i conti dordine e, dunque, le informazioni ivi recate sono ricondotte altrove (nota integrativa).
Il comma 2 apporta una modifica di coordinamento allarticolo 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 173/1997, eliminandovi il riferimento allarticolo 60 del medesimo decreto (espunto dal codice delle assicurazioni private).
Il comma 3 abroga larticolo 14 del d.lgs. n. 173/1997, relativo a garanzie, impegni e conti dordine, in relazione alla giā menzionata eliminazione dei conti dordine dal novero degli elementi contabili.
Il comma 4 apporta diverse modifiche allarticolo 16 del predetto d.lgs. n. 173 del 1997.
Le modifiche ai commi 7, 11, 12 e 15 sono effettuate con finalitā di coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 2426 del codice civile dallo schema in commento.
Con le modifiche apportate ai commi 1 e 6 dell'articolo 16, nonché con la contestuale introduzione del nuovo comma 16-bis, si intende escludere, per le compagnie assicurative, l'utilizzo del costo ammortizzato quale criterio per la valutazione di crediti, debiti e titoli, ed il ricorso alle metodologie del fair value per la valutazione dei derivati.
La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale deroga risiede nelle caratteristiche che presentano le compagnie assicurative e, in particolare, nella necessitā che le voci dell'attivo e del passivo siano valutate secondo criteri omogenei (in coerenza con logica dellasset liability management), pena l'emersione di disallineamenti che deriverebbero dalle sole tecniche contabili utilizzate e non da un loro reale riscontro nella situazione economica e finanziaria. Nello specifico, il ricorso al costo ammortizzato potrebbe produrre effetti non voluti sulla distribuzione temporale dei rendimenti delle gestioni separate. Infine, la contabilizzazione di tutti i contratti derivati a fair value non troverebbe una corretta rappresentazione contabile, poiché come previsto dal Regolamento n. 36 dellIVASS, le imprese di assicurazione possono detenere ad esempio contratti derivati nella logica della "gestione efficace" cioč contratti sottoscritti né per fini speculativi, né per fini di copertura, ma per migliorare il profilo reddituale dei portafogli di riferimento. Tali contratti sono in taluni casi correlati a passivitā assicurative nei rami vita.
L'eventuale iscrizione di una variazione positiva del derivato non troverebbe sempre una corrispondente rappresentazione nelle passivitā assicurative secondo le regole di riservazione attualmente in vigore. Pertanto, tale asimmetria di rappresentazione comporterebbe da un lato un aumento della volatilitā nei risultati economici e dall'altro un'accentuazione, peraltro giā esistente nell'attuale impianto contabile, dell'effetto della mancata iscrizione in bilancio della quota di utili non realizzati di competenza degli assicurati.
Il comma 5 dellarticolo 8 modifica larticolo 23, comma 3, del d. lgs. n. 173 del 1997, che impone di riportare nei conti dordine limporto corrispondente ai titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi, e che restano di proprietā dell'impresa che accetta la riassicurazione; per effetto delle modifiche proposte tale importo č inserito nella nota integrativa, dal momento che la direttiva non ripropone i conti dordine (come giā anticipato in precedenza).
Con larticolo 9 sono apportate modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che riguarda l'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS) per tener conto di quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle societā di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010 (successivamente modificato nel tempo) e dai relativi provvedimenti attuativi.
Il richiamato regolamento
n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento, insieme alla direttiva 2013/36/UE sull'accesso
all'attivitā degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, recepiscono a livello UE l'accordo
di Basilea 3 sui requisiti
patrimoniali delle banche, che ha fissato livelli pių elevati per i
coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema
internazionale per la liquiditā. Con tale sistema normativo si č inteso
procedere ad un pių generale riassetto, in un corpus normativo organico, della
legislazione europea in materia.
In attuazione della delega contenuta all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
(legge comunitaria 2008) per lattuazione della direttiva 2008/48/CE relativa
ai contratti di credito ai consumatori e la revisione della disciplina relativa
ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai mediatori creditizi ed agli
agenti in attivitā finanziaria, il Titolo
IV del D.Lgs. n. 141 del 2010 ha ridisegnato l'assetto delle professioni di
mediatori creditizi e agenti in attivitā finanziaria. Accanto
alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state emanate disposizioni in
materia di incompatibilitā e di requisiti
(tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalitā ed onorabilitā, D.M. n. 31 del 2014) richiesti a
mediatori ed agenti ed č stato disciplinato l'organismo competente alla
gestione degli elenchi. Il decreto legislativo n. 169 del 2012 ha introdotto
norme volte ad accelerare l'avvio del nuovo assetto dei soggetti operanti nel
settore finanziario, ivi compresi quelli che esercitano l'attivitā di microcredito (DM 176 del 2014); č
recata una disciplina compiuta dei cambiavalute,
nei confronti dei quali č modificata la disciplina sull'uso del contante e
quella antiriciclaggio. Il D.M. 2 aprile
2015, n. 53, ha disposto l'attuazione delle novitā introdotte nel
TUB dal D.lgs. n. 141 del in tema di esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivitā di concessione di finanziamenti.
Le norme in esame (articolo 9, comma 1, lettera a)) individuano nuovi soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS. A tal fine viene sostituito larticolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 38 del 2005.
Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
i) le societā di partecipazione finanziaria mista (SPFM), a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria (le societā di partecipazione finanziaria mista sono l'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario, giusto il richiamo dellarticolo 59 comma 1, lettera b-bis) del TUB);
ii) le societā finanziarie iscritte nell'albo degli intermediari abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivitā di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di cui all'articolo 106 del TUB;
iii) le societā controllanti i gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB;
Larticolo 110 TUB mediante rinvio a numerosi articoli del TUB stesso - disciplina i gruppi finanziari che, stante il rinvio allarticolo 64, devono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
iv) le agenzie di prestito su pegno, comprese negli altri soggetti operanti nell'attivitā di concessione di finanziamenti d di cui all'articolo 112 del TUB.
La Relazione illustrativa chiarisce che le SPFM a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria redigono il bilancio sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 sui bilanci bancari, e successive modifiche, emanata dalla Banca d'Italia.
Ai sensi dellarticolo 5 del d.lgs. n. 87 del 1992 (confluito nellarticolo 43 dello schema n. 172) gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalitā e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
Per effetto delle modifiche di cui alla lettera b) devono redigere il bilancio secondo i principi IRFS anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o pių imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo. Per tali imprese, la redazione del bilancio avverrā secondo gli schemi disciplinati dall'IVASS, cosi come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).
Il comma 2 abroga - con finalitā di coordinamento, anche in relazione allo schema n. 172 - larticolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 38 del 2005, ai sensi del quale i poteri della Banca d'Italia di emanare norme tecniche relative ai bilanci bancari ed applicare sanzioni per le relative condotte illecite (articolo 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali con riferimento ai soggetti vigilati obbligati a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, novellata dalle disposizioni in esame), ai patrimoni destinati alla prestazione di servizi di pagamento e alle societā finanziarie abilitate a concedere finanziamenti che abbiano esercitato la facoltā di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali.
Larticolo 10 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina della revisione contabile, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, viene ampliata sia la nozione, sia il contenuto del giudizio di coerenza espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (di cui allarticolo 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010), secondo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2013/34/UE che ha modificato significativamente le norme europee sul contenuto della relazione di revisione .
Come giā anticipato supra, il DDL di delegazione europea 2014 (AC 3123) delega il
Governo, al recepimento della direttiva
2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, inserita nellAllegato B al
DDL.
In particolare, per effetto delle modifiche in esame, nella relazione del revisore si esprime, accanto al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio, anche una valutazione sulla sua conformitā alle norme di legge. Il giudizio contiene altresė una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attivitā di revisione legale, circa l 'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.
Larticolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.
Larticolo 12 contiene le disposizioni finali e transitorie.
Il comma 1 dispone che le nuove disposizioni entrino in vigore a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
In ordine all'applicabilitā di alcuni criteri di valutazione del bilancio introdotti dallo schema in esame allarticolo 2426, primo comma, del codice civile, il comma 2 sancisce che essi possono non trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Si tratta, in particolare, delle voci cui si applica il criterio del cd. costo ammortizzato, per effetto delle modifiche dello schema in esame.
Ai sensi del comma 3 l'Organismo Italiano di Contabilitā (OIC) č tenuto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello schema in esame e, quindi, delle novelle da esse apportate al codice civile e al decreto legislativo n. 127 del 1991. Tale attivitā č svolta dallOIC nell'ambito di quelle a cui č istituzionalmente preposto, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Testo a fronte tra gli articoli del Codice civile e lo Schema di D.Lgs. n.
171
Codice civile |
Schema
di D.Lgs. n. 171 |
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Articolo 6 |
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Articolo
2357-ter |
Articolo
2357-ter |
Gli amministratori non possono disporre
delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa
autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalitā.
A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo
comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. |
Identico. |
Finché le azioni restano in proprietā della societā, il diritto agli
utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre
azioni. Il diritto di voto č sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societā che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie č disciplinato
dall'articolo 2368, terzo comma. |
Identico. |
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo
del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano
trasferite o annullate. |
L'acquisto
di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale
importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce,
con segno negativo. |
|
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Articolo
2423 |
Articolo 2423 |
Gli amministratori devono redigere il
bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa [disp.
att. c.c. 200]. |
Gli amministratori devono redigere il
bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario
e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200]. |
Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societā e il risultato economico
dell'esercizio. |
|
Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo. |
|
|
Non
occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delie scritture
contabili. Le societā illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione. |
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di
una disposizione degli articoli seguenti č incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere
iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al
valore recuperato. |
|
Il bilancio deve essere redatto in unitā di
euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puō
essere redatta in migliaia di euro |
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2423-bis |
2423-bis |
Nella redazione del bilancio devono essere
osservati i seguenti princėpi: |
Identico. |
1) la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivitā,
nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; |
1) la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivitā. |
|
1-bis) la rilevazione e la presentazione
delle voci č effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto; |
2) si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; |
2) identico; |
3) si deve tener conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso
o del pagamento; |
3) identico; |
4) si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo; |
4) identico; |
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole voci devono essere valutati separatamente; |
5) identico; |
6) i criteri di valutazione non possono
essere modificati da un esercizio all'altro. |
6) identico. |
Deroghe al principio enunciato nel numero
6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa
deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico . |
Identico. |
|
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2424 |
2424 |
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformitā al seguente
schema. |
Identico. |
Attivo: |
Identico: |
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte giā richiamata. |
A) Identica. |
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria: |
B) Identica: |
I - Immobilizzazioni immateriali: |
I Identico: |
1) costi di impianto e di ampliamento; |
1) identico; |
2) costi di ricerca |
2) costi di sviluppo; |
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno; |
3) identico; |
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; |
4) identico; |
5) avviamento; |
5) identico; |
6) immobilizzazioni in corso e acconti; |
6) identico; |
7) altre. |
7) identico. |
Totale. |
Identico. |
II - Immobilizzazioni materiali: |
II Identico: |
1) terreni e fabbricati; |
1) identico; |
2) impianti e macchinario; |
2) identico; |
3) attrezzature industriali e commerciali; |
3) identico; |
4) altri beni; |
4) identico; |
5) immobilizzazioni in corso e acconti. |
5) identico. |
Totale. |
Identico. |
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo: |
III Identico: |
1) partecipazioni in: |
1) identico: |
a) imprese controllate; |
a) identica; |
b) imprese collegate; |
b) identica; |
c) imprese controllanti; |
c) identica; |
d) altre imprese; |
d) imprese sottoposte al
controllo delle controllanti; |
|
d-bis) altre imprese; |
2) crediti: |
2) identico: |
a) verso imprese controllate; |
a) identica; |
b) verso imprese collegate; |
b) identica; |
c) verso controllanti; |
c) identica; |
d) verso altri; |
d-bis) verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; |
|
d-bis) verso altri; |
3) altri titoli; |
|
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo. |
4) strumenti finanziari
derivati attivi. |
Totale. |
Identico. |
Totale immobilizzazioni (B); |
Identico; |
C) Attivo circolante: |
C) Identico: |
I - Rimanenze: |
I Identico: |
1) materie prime, sussidiarie e di consumo; |
1) identico; |
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; |
2) identico; |
3) lavori in corso su ordinazione; |
3) identico; |
4) prodotti finiti e merci; |
4) identico; |
5) acconti. |
5) identico. |
Totale. |
Identico. |
II - Crediti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: |
II Identico: |
1) verso clienti; |
1) identico; |
2) verso imprese controllate; |
2) identico; |
3) verso imprese collegate; |
3) identico; |
4) verso controllanti; |
4) identico; |
4-bis) crediti tributari; |
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; |
4-ter) imposte anticipate; |
5-bis) crediti tributari; |
5) verso altri. |
5-ter) imposte anticipate; |
|
5-quater) verso altri; |
Totale. |
Identico. |
III - Attivitā finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: |
III Identico: |
1) partecipazioni in imprese controllate; |
1) identico; |
2) partecipazioni in imprese collegate; |
2) identico; |
3) partecipazioni in imprese controllanti; |
3) identico; |
|
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti, |
4) altre partecipazioni; |
|
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale
complessivo; |
5) strumenti finanziari
derivati attivi; |
6) altri titoli. |
6) identico. |
Totale. |
Identico. |
IV - Disponibilitā liquide: |
IV Identico: |
1) depositi bancari e postali; |
1) identico; |
2) assegni; |
2) identico; |
3) danaro e valori in cassa. |
3) identico. |
Totale. |
Identico. |
Totale attivo circolante (C). |
Identico. |
D) Ratei e risconti, con separata
indicazione del disaggio su prestiti. |
D) Ratei e risconti. |
Passivo: |
Identico: |
A) Patrimonio netto: |
A) Identico: |
I - Capitale. |
I Identico. |
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. |
II Identico. |
III - Riserve di rivalutazione. |
III Identico. |
IV - Riserva legale. |
IV Identico. |
V - Riserve statutarie. |
V Identico. |
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. |
VI - Altre riserve,
distintamente indicate. |
VII - Altre riserve, distintamente indicate. |
VII - Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi. |
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. |
VIII Identico. |
IX - Utile (perdita) dell'esercizio. |
IV Identico. |
|
X Riserva negativa per
azioni proprie in portafoglio |
Totale. |
Identico. |
B) Fondi per rischi e oneri: |
B) Identico: |
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; |
1) identico; |
2) per imposte, anche differite; |
2) identico: |
3) altri. |
3) strumenti finanziari
derivati passivi; |
|
4) altri. |
Totale. |
Identico. |
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. |
C) Identico. |
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo: |
D) Identico: |
1) obbligazioni; |
1) identico; |
2) obbligazioni convertibili; |
2) identico; |
3) debiti verso soci per finanziamenti; |
3) identico; |
4) debiti verso banche; |
4) identico; |
5) debiti verso altri finanziatori; |
5) identico; |
6) acconti; |
6) identico; |
7) debiti verso fornitori; |
7) identico; |
8) debiti rappresentati da titoli di credito; |
8) identico; |
9) debiti verso imprese controllate; |
9) identico; |
10) debiti verso imprese collegate; |
10) identico; |
11) debiti verso controllanti; |
11) identico; |
|
11-bis) debiti verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; |
12) debiti tributari; |
12) identico; |
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; |
13) identico; |
14) altri debiti. |
14) identico. |
Totale. |
Identico. |
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. |
E) Ratei e risconti. |
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto pių voci dello
schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciō sia necessario ai
fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale č iscritto. |
|
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre
garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun
tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate,
nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. |
Abrogato. |
Č fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con
riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad
uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis. |
|
|
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2424-bis |
2424-bis |
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. |
Identico. |
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. |
Identico. |
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati
o l'ammontare o la data di sopravvenienza. |
Identico. |
Nella voce: Ŧtrattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoŧ deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120. |
Identico. |
Le attivitā oggetto di contratti di compravendita
con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato
patrimoniale del venditore. |
Identico. |
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di
costi e proventi, comuni a due o pių esercizi, l'entitā dei quali vari in
ragione del tempo. |
Identico. |
|
Le azioni proprie sono
rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di
quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. |
|
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2425 |
2425 |
Il conto economico deve essere redatto in conformitā al seguente
schema: |
Identico: |
A) Valore della produzione: |
a) Identico: |
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; |
1) identico; |
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti; |
2) identico; |
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; |
3) identico; |
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; |
4) identico; |
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio. |
5) identico; |
Totale. |
Identico. |
B) Costi della produzione: |
B) Identico: |
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; |
6) identico; |
7) per servizi; |
7) identico; |
8) per godimento di beni di terzi; |
8) identico; |
9) per il personale: |
9) identico: |
a) salari e stipendi; |
a) identica; |
b) oneri sociali; |
b) identica; |
c) trattamento di fine rapporto; |
c) identica; |
d) trattamento di quiescenza e simili; |
d) identica; |
e) altri costi; |
e) identica; |
10) ammortamenti e svalutazioni: |
10) identico: |
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; |
a) identica; |
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; |
b) identica; |
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; |
c) identica; |
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilitā liquide; |
d) identica; |
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci; |
11) identico; |
12) accantonamenti per rischi; |
12) identico; |
13) altri accantonamenti; |
13) identico; |
14) oneri diversi di gestione. |
14) identico. |
Totale. |
Identico. |
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). |
Identico. |
C) Proventi e oneri finanziari: |
C) Identico: |
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate; |
15) proventi da
partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate e di quelli
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; |
16) altri proventi finanziari: |
16) identico: |
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti; |
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti e da imprese sottoposte
al controllo di queste ultime; |
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni; |
b) identica; |
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni; |
c) identica; |
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti; |
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti e da imprese sottoposte
al controllo di queste ultime; |
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; |
17) identico; |
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). |
17-bis) identico. |
D) Rettifiche di valore di attivitā finanziarie: |
D) Rettifiche di valore di attivitā e passivitā finanziarie: |
18) rivalutazioni: |
18) identico: |
a) di partecipazioni; |
a) identica; |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni; |
b) identica; |
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; |
c) identica; |
|
d) di strumenti
finanziari derivati; |
19) svalutazioni: |
19) identico: |
a) di partecipazioni; |
a) identica; |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni; |
b) identica; |
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19). |
c) identica. |
|
d) di strumenti
finanziari derivati; |
E) Proventi e oneri
straordinari: |
|
20) proventi, con
separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5); |
|
21) oneri, con separata
indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21). |
|
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E); |
Risultato prima delle
imposte (A-B+-C+-D); |
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate; |
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti. differite e anticipate; |
23) utile (perdite) dell'esercizio. |
21) utile (perdite) dell'esercizio. |
|
2425-ter |
|
Dal rendiconto
finanziario risultano, per l'esercizio a cui č riferito il bilancio e per
quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilitā liquide,
all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio
derivanti dall'attivitā operativa, da quella di investimento. da quella di
finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i
soci. |
|
|
2426 |
2426 |
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: |
Identico: |
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puō comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento dal quale il bene puō essere utilizzato; con gli stessi criteri
possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; |
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puō comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile
al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale
il bene puō essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti
gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso
terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, ove applicabile; |
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
utilizzazione č limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato
in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilitā di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; |
2) identico; |
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i
numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non puō
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrā
essere motivata nella nota integrativa; |
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i
numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; il minor valore non puō essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata; questa disposizione non si
applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrā
essere motivata nella nota integrativa; |
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o pių
tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate
le rettifiche richieste dai princėpi di redazione del bilancio consolidato
nonché quelle necessarie per il rispetto dei princėpi indicati negli articoli
2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione č iscritta per la prima volta in base al
metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata puō essere iscritto nell'attivo, purché
ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione
del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; |
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o pių
tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate
le rettifiche richieste dai princėpi di redazione del bilancio consolidato
nonché quelle necessarie per il rispetto dei princėpi indicati negli articoli
2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione č iscritta per la prima volta in base al
metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto riferito
alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puō essere iscritto nell'attivo, purché ne siano
indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione
del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; |
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca |
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilitā
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale. I
costė dė impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni. I
costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi
eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita utile,
sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a
che l'ammortamento dei costi di
impianto e ampliamento e di sviluppo non č completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; |
6) l'avviamento puō essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti
del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni. Č tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un
periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella
nota integrativa; |
6) l'avviamento puō essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti
del costo per esso sostenuto.
L'ammortamento dell'avviamento č effettuato secondo la sua vita utile; nei
casi eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, č ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota
integrativa č fornita una spiegazione del periodo di ammortamento
dell'avviamento; |
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; |
7) il disaggio e laggio su
prestiti sono rilevati secondo il
criterio stabilito dal successivo numero 8); |
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione; |
8) i crediti e i debiti sono
rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo
conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; |
8-bis) le attivitā e le passivitā in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su
cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto
deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al
realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie,
costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore
alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi
durevole; |
8-bis) le attivitā e passivitā monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla
data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti
utili o perdite su cambi devono
essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto č accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le
attivitā e passivitā in valuta non
monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loto acquisto; |
9) le rimanenze, i titoli e le attivitā finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puō essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di
distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; |
9) identico; |
10) il costo dei beni fungibili puō essere calcolato col metodo della
media ponderata o con quelli: Ŧprimo entrato, primo uscitoŧ o: Ŧultimo
entrato, primo uscitoŧ; se il valore cosė ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza
deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; |
10) identico; |
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla
base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; |
11) identico; |
|
11-bis) gli strumenti
finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono
iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto
economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi
finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di unoperazione
programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio
netto; tale riserva č imputata al conto economico nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura Gli
elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di
interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio
di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di
copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin
dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o delloperazione coperti e quelle dello strumento di
copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al
fair value degli strumenti finanziari derivali non utilizzati o non necessari
per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al
fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di
un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono
considerate nel computo de! patrimonio netto per le finalitā di cui agli
articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e
non sono utilizzabili a copertura deIle perdite. |
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore
costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano
variazioni sensibili nella loro entitā, valore e composizione. |
Abrogato. |
|
Ai finė della presente Sezione, per la
definizione di strumento finanziario, di "attivitā finanziaria" e
"passivitā finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value",
di "attivitā monetaria" e "passivitā monetaria",
"parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dallUnione europea. |
|
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati
anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte
contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui
si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: |
|
a) il contralto sia stato concluso e sia
mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societā che redige il
bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; |
|
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo
fin dalla sua conclusione; |
|
c) si prevede che il contratto sia eseguito
mediante consegna della merce. |
|
Il fair value č determinato con riferimento: |
|
a) al valore di mercato, per gli strumenti
finanziari per i quali č possibile individuare facilmente un mercato attivo;
qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno
strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno
strumento analogo, il valore di mercato puō essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento analogo; |
|
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche
di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato. |
|
Il fair value non č determinato se l'applicazione
dei criteri indicati al comma precedente non dā un risultato attendibile. |
|
|
2427 |
2427 |
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni: |
Identico: |
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; |
1) identico; |
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; |
2) identico; |
3) la composizione delle voci: Ŧcosti di impianto e di ampliamentoŧ e:
Ŧcosti di ricerca, |
3) la composizione delle voci: Ŧcosti di impianto e di ampliamentoŧ e:
costi di sviluppo nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi
criteri di ammortamento; |
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate
alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici,
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di
mercato, segnalando altresė le differenze rispetto a quelle operate negli
esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici
dell'esercizio; |
3-bis) identico; |
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo
e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi
e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; |
4) identico; |
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societā fiduciaria o per interposta persona, in
imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la
sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita
dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio
o il corrispondente credito; |
5) identico; |
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; |
6) identico; |
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio; |
6-bis) identico; |
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine; |
6-ter) identico; |
7) la composizione delle voci Ŧratei e risconti attiviŧ e Ŧratei e risconti
passiviŧ e della voce Ŧaltri fondiŧ dello stato patrimoniale, |
7) la composizione delle voci Ŧratei e risconti attiviŧ e Ŧratei e
risconti passiviŧ e della voce Ŧaltri fondiŧ dello stato patrimoniale, nonché
la composizione della voce Ŧaltre riserveŧ; |
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine,
possibilitā di utilizzazione e distribuibilitā, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi; |
7-bis) identico; |
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce; |
8) identico; |
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei
conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della societā, specificando quelli relativi a
imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime; |
9) l'imporlo
complessivo degli impegni, delle
garanzie e delle passivitā potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti
di imprese controllale, collegate, nonché
controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati; |
10) se significativa, la
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie
di attivitā e secondo aree geografiche; |
10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo
categorie di attivitā e secondo aree geografiche; |
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo
2425, numero 15), diversi dai
dividendi; |
11) identico; |
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,
indicati nell'articolo
2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; |
12) identico; |
13) la composizione delle voci: Ŧproventi straordinariŧ e: Ŧoneri
straordinariŧ del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; |
13) l'importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali; |
14) un apposito prospetto contenente: |
14) identico: |
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci
escluse dal computo e le relative motivazioni; |
a) identica; |
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti
a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della
mancata iscrizione; |
b) identica; |
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; |
15) identico; |
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed
ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; |
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori
ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso
d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto
per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per
ciascuna categoria; |
16-bis) salvo che la societā sia inclusa in un ambito di
consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del
relativo bilancio consolidato, limporto totale dei corrispettivi spettanti
al revisore legale o alla societā di revisione legale per la revisione legale
dei conti annuali, limporto totale dei corrispettivi di competenza per gli
altri servizi di verifica svolti, limporto totale dei corrispettivi di
competenza per i servizi di consulenza fiscale e limporto totale dei
corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione
contabile; |
16-bis) identico; |
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni
della societā e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della
societā sottoscritte durante l'esercizio; |
17) identico; |
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i
titoli o valori simili emessi dalla societā, specificando il loro numero e i
diritti che essi attribuiscono; |
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o
valori simili emessi dalla societā, specificando il loro numero e i diritti
che essi attribuiscono; |
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla societā, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative; |
19) identico; |
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societā, ripartiti
per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori; |
19-bis) identico; |
20) i dati richiesti dal terzo comma
dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis; |
20) identico; |
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma; |
21) identico; |
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefėci
inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non
scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere
finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario
effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio; |
22) identico; |
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state
concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo
quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli
effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria
e sul risultato economico della societā; |
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non
siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni
relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro
natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere
gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico della societā; |
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi
sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della societā. |
|
|
22-quater) la natura e
l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; |
|
22-quinquies) il nome e
la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme
pių grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata, nonché il luogo in cui č disponibile la copia del bilancio
consolidato; |
|
22-sexies) il nome e la
sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių
piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata
nonché il luogo in cui č disponibile la copia del bilancio consolidato; |
|
22-septies) la proposta
di destinazione degli utili o di copertura delle perdite; |
Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e
degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le
definizioni di Ŧstrumento finanziarioŧ, Ŧstrumento finanziario derivatoŧ,
Ŧfair valueŧ, Ŧparte correlataŧ e Ŧmodello e tecnica di valutazione generalmente
accettatoŧ si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea |
Le informazioni in nota
integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico
sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico. |
|
|
2427-bis |
2427-bis |
1. Nella nota integrativa sono indicati: |
1. Identico: |
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: |
1) identico: |
a) il loro fair value; |
a) identica; |
b) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura; |
b) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura, ,compresi i termini e le condizioni
significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza
dei flussi finanziari futuri; |
|
b-bis) gli assunti
fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora
il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; |
|
b-ter) le variazioni di
valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle
riserve di patrimonio netto; |
|
b-quater) una tabella che
indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. |
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore
al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societā
controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in
joint venture: |
2) identico: |
a) il valore contabile e il fair value delle singole attivitā, o di
appropriati raggruppamenti di tali attivitā; |
a) identica; |
b) i motivi per i quali il valore contabile non č stato ridotto,
inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il
convincimento che tale valore possa essere recuperato. |
b) identica.; |
2. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o
all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del
contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione
del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: |
|
a) il contratto sia stato
concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societā
che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; |
|
b) il contratto sia stato
destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; |
|
c) si
prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. |
|
3. Il fair value č
determinato con riferimento: |
|
a) al valore di mercato,
per gli strumenti finanziari per i quali č possibile individuare facilmente
un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi
componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puō essere
derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; |
|
b) al valore che risulta
da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli
strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una
ragionevole approssimazione al valore di mercato. |
|
4. Il fair value non č
determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dā
un risultato attendibile. |
|
|
|
2428 |
2428 |
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
della societā e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui
la societā č esposta. |
Identico. |
L'analisi di cui al primo comma č coerente con
l'entitā e la complessitā degli affari della societā e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione della societā e dell'andamento
e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e,
se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivitā specifica della societā,
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi
contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e
chiarimenti aggiuntivi su di essi. |
Identico. |
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: |
Identico: |
1) le attivitā di ricerca e di sviluppo; |
1) identico; |
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; |
2) identico; |
3) il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie sia delle azioni o quote di societā controllanti possedute
dalla societā, anche per tramite di societā fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; |
3) identico; |
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societā controllanti acquistate o
alienate dalla societā, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
societā fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni; |
4) identico; |
5) i
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; |
|
6) l'evoluzione prevedibile della gestione; |
6) identico; |
6-bis) in relazione all'uso da parte della
societā di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio: |
6-bis) identico: |
a) gli obiettivi e le politiche della societā in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di
copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; |
a) identica; |
b) l'esposizione della societā al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquiditā e al rischio di
variazione dei flussi finanziari. |
b) identica. |
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco
delle sedi secondarie della societā. |
Identico. |
|
|
2435-bis |
2435-bis |
Le societā, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati,
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio
o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due
dei seguenti limiti: |
Identico: |
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; |
1) identico; |
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; |
2) identico; |
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unitā. |
3) identico. |
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo
le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono
essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la
voce E del passivo puō essere compresa nella voce D; nelle voci CII
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e
i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. |
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo
le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la
voce E del passivo puō essere compresa nella voce D; nelle voci CII
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e
i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le societā che redigono il bilancio in forma abbreviala sono
esonerale dalla redazione del rendiconto finanziario. |
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci
previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: |
Identico: |
voci A2 e A3 |
identico |
voci B9(c), B9(d), B9(e) |
identico |
voci B10(a), B10(b),B10(c) |
identico |
voci C16(b) e C16(c) |
identico |
voci D18(a), D18(b), D18(c) |
voci D18(a), D18(b), D18(c),
D18(d) |
voci D19(a), D19(b), D19(c) |
voci D19(a), D19(b), D19(c),
D19(d) |
Nel conto economico del
bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non č richiesta la separata
indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non č richiesta la separata
indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi
precedenti. |
|
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10),
12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1
dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo
2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. |
Fermo
restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal
secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6)
dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal
primo comma dell'articolo 2427, numeri 1). 2), 6), per quest'ultimo
limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica,
8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per
categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le
indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici,
22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del
luogo in cui č disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal
primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1); |
Le societā possono limitare l'informativa richiesta ai sensi
dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate
direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i
membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla
natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi
dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter. |
Le societā possono limitare l'informativa richiesta ai sensi
dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate
direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i
membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la societā stessa
detiene una partecipazione. |
Qualora le societā indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428,
esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. |
|
|
Le societā che redigono
il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo
2426, hanno la facoltā di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. |
Le societā che a norma del presente articolo
redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti
indicati nel primo comma. |
Identico. |
|
|
|
Art. 2435-ter |
|
Sono considerate
micro-imprese le societā di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio
o, successivamente, per due esercizi consecutivi. non abbiano superato due
dei seguenti limiti: |
|
1) totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 175. 000 euro; |
|
2) ricavi delle vendite e
delle prestazioni: 350.000 euro; |
|
3) dipendenti occupati in
media durante l'esercizio: 5 unitā. |
|
Falle salve le norme del
presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle
micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo
2435-bis. Le micro-imprese sono esonerale dalla redazione: |
|
1) del rendiconto
finanziario; |
|
2) della nota integrativa
quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste
dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); |
|
3) della relazione sulla
gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. |
|
Non sono applicabili le
disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del
primo comma dell'articolo 2426. |
|
Le societā che si
avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il
bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando
per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati
nel primo comma. |
|
|
2478-bis |
2478-bis |
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da
2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428,
2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102].
Esso č presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, salva la possibilitā di un maggior termine nei limiti ed alle
condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364. |
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente
libro. Esso č presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto
costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, salva la possibilitā di un maggior termine nei limiti
ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364. |
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del
bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese
[c.c. 2188], a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato. |
Identico. |
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla
distribuzione degli utili ai soci. |
Identico. |
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente
conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. |
Identico. |
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puō farsi luogo a
ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente. |
Identico. |
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in
base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti. |
Identico. |
Testo a
fronte tra il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
e lo Schema di D.Lgs. n. 171
D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 |
Schema
di D.Lgs. n. 171 |
|
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Articolo 7 |
|
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Articolo
27 |
Articolo
27 |
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese
controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato,
per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: |
1. Identico: |
a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; |
a) 20.000.000 euro nel
totale degli attivi degli stati patrimoniali; |
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni; |
b) 40.000.000
euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; |
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. |
c) identica. |
2. L'esonero previsto dal comma precedente
non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate
abbia emesso titoli quotati in borsa. |
2. L'esonero previsto dal comma precedente
non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate č un ente di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n, 39. |
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le
imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre
il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in
difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non
sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci
che rappresentino almeno il 5% del capitale. |
3. Identico |
3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le
imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme,
sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29. |
3-bis. Non sono altresė soggette
all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese
che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati
nel secondo comma dell'articolo 29,
", nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere
escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28; |
4. L'esonero previsto dal comma 3 č subordinato alle seguenti
condizioni: |
4. Identico: |
a) che l'impresa controllante, soggetta al
diritto di uno Stato membro delle Comunitā europee, rediga e sottoponga a
controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo
il diritto di altro Stato membro delle Comunitā europee; |
a) che l'impresa controllante, soggetta al
diritto di uno Stato membro dellUnione
europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo
il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformitā ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea; |
b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa. |
b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati
italiani o dell'Unione europea. |
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota
integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la
nota integrativa deve altresė indicare la denominazione e la sede della
societā controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso,
della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti
in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove č la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi
menzione nel Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā
limitata. |
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa
al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota
integrativa deve altresė indicare la denominazione e la sede della societā
controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della
relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in
lingua italiana, o nella lingua
comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale devono
essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove č
la sede dell'impresa controllata. |
|
|
Articolo
28 |
Articolo
28 |
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate
quando: (9) |
2. Identico: |
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo
comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti
con i fini suddetti; |
a) identica; |
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante č soggetto a
gravi e durature restrizioni; |
b) identica; |
c) non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese
sproporzionate, le necessarie informazioni; |
c) in casi eccezionali, non
č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le
necessarie informazioni; |
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo
della successiva alienazione. |
d) identica. |
Articolo 29 |
Articolo 29 |
1. Il bilancio consolidato č redatto dagli
amministratori dell'impresa controllante. Esso č costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. |
1. Il bilancio consolidato č redatto dagli
amministratori dell'impresa controllante. Esso č costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. |
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza
e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito
dalla controllante e dalle controllate. |
2. Identico. |
3. Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le
informazioni supplementari necessarie allo scopo. |
3. Identico. |
|
3-bis,
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle
scritture contabili. Le societā illustrano nella nota integrativa i criteri
con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. |
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti č incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico. |
4. Identico. |
5. Le modalitā di redazione dello stato
patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto
degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati
da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa
deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. |
5. Identico. |
6. Il bilancio consolidato puō essere redatto in migliaia di euro. |
6. Identico. |
|
|
Articolo
31 |
Articolo
31 |
1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e
del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel
consolidamento sono ripresi integralmente. |
1. Identico. |
2. Sono invece eliminati: |
2. Identico: |
a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le
corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste; |
a) identica; |
b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; |
b) identica; |
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le
imprese medesime; |
c) identica; |
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra
tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori
in corso su ordinazione di terzi. |
d) identica. |
3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota
integrativa: gli importi di cui alle
lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d)
relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni
di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. |
3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota
integrativa: gli importi di cui alla lettera d) relativi ad operazioni
correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro
eliminazione comporta costi sproporzionati. |
4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a),
dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve
previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della
societā che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo č iscritto nello stato
patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e
"riserva per azioni o quote proprie". |
4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a),
dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve
previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della
societā che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l'articolo 2424-bis, settimo
comma, del codice civile. |
Articolo 32 |
Articolo 32 |
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello
stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti
per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se
questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella pių
idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. |
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello
stato patrimoniale e del conto economico e
del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i
bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono
soggetti a discipline diverse, devono
essere adottati la struttura e il
contenuto pių idonei a
realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. |
2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando
la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati. |
2. Identico. |
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate
corrispondente a partecipazioni di terzi č iscritto in una voce del patrimonio
netto denominata "capitale e riserve di terzi". |
3. Identico. |
4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a
partecipazioni di terzi č iscritta in una voce denominata "utile
(perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi". (VII Direttiva,
articoli 17, 21 e 23). |
4. Identico. |
|
|
Articolo 33 |
Articolo 33 |
1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), č
attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa č
inclusa per la prima volta nel consolidamento. |
1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), č
attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui
l'impresa č inclusa per la prima volta nel consolidamento. |
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa č imputata nel
bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo
delle imprese incluse nel consolidamento. |
2. Identico. |
3. L'eventuale residuo, se negativo, č iscritto
in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di
consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati
economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento
per rischi ed oneri futuri"; se positivo, č iscritto in una voce
dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o č portato
esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a
concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo č ammortizzato nel
periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile. |
3. L'eventuale residuo, se negativo, č iscritto in una voce del
patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero,
quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una
voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri"; se positivo, č iscritto in una voce dell'attivo denominata avviamento, salvo che debba essere in
tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto
nell'attivo č ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dellarticolo
2426. |
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la
loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio
consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati
nella nota integrativa. (VII Direttiva, articoli 19, 30, 31). |
4. Identico. |
|
|
Articolo 34 |
Articolo 34 |
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con
criteri uniformi. |
1. Identico. |
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi
valutati con criteri difformi, a meno
che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformitā consenta
una migliore rappresentazione o sia irrilevante. ( VII Direttiva, art.
29, 1) , 3). |
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi
valutati con criteri difformi. (VII Direttiva, art. 29, 1), 3). |
|
2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio
enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente
motivate nella nota integrativa. |
|
|
Articolo 36 |
Articolo 36 |
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate
sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice
civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale
criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante
da utili, č iscritta in apposita voce del conto economico. |
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate
sono valutate con il criterio indicato nel
primo comma, n. 4, dellarticolo
2426; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale
criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante
da utili, č iscritta in apposita voce del conto economico. |
2. Quando l'entitā della partecipazione č irrilevante ai fini indicati
nel secondo comma dell'art. 29, puō non essere applicato il criterio di
valutazione richiamato dal comma precedente. ( VII Direttiva, art. 33 ). |
2. Identico. |
[3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate. ] |
[3. Identico.] |
|
|
Articolo 38 |
Articolo 38 |
1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni del presente decreto: |
1. Identico: |
a) i criteri di valutazione applicati; |
a) identica; |
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci
espressi in moneta non avente corso legale nello Stato; |
b) identica; |
|
b-bis) i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti
da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dellesercizio; |
c) le ragioni delle pių significative variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; |
c) le ragioni delle pių significative variazioni intervenute nella
consistenza delle altre voci dell'attivo
e del passivo; |
d) la composizione delle voci "costi di impianto e
ampliamento" e "costi di |
d) la composizione delle voci "costi di impianto e
ampliamento" e "costi di sviluppo"; |
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie; |
e) identica; |
f) la composizione delle voci "ratei e
risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato
patrimoniale, |
f) la composizione delle voci "ratei e
risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato
patrimoniale; |
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per
ciascuna voce; |
g) identica; |
h) se l'indicazione č utile per
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese
incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non
risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese
controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28; |
h) l'importo complessivo
degli impegni, delle garanzie e delle
passivitā potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle
garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di
quiescenza e simili; |
i) se significativa, la
suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie
di attivitā e secondo aree geografiche; |
i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
secondo categorie di attivitā e secondo aree geografiche; |
l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra
prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri; |
l) identica; |
m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e
"oneri straordinari", quando il loro ammontare č significativo; |
m) l'importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali; |
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle
imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello
relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37; |
n) identica; |
o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo
svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento. |
o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti
concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per
lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le
principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o
oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie dė qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria, |
o-bis) i
motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi,
appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche
e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico; |
|
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: |
o-ter) identica: |
1) il loro fair value; |
1) identico; |
2) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura; |
2) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni
significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza
dei flussi finanziari futuri; |
|
2-bis) gli assunti
fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora
il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; |
|
2-ter) le variazioni di
valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle
riserve di patrimonio netto; |
|
2-quater) una tabella che
indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio; |
|
|
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore
superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societā
controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture: |
o-quater) identico; |
1) il valore contabile e il fair value delle singole attivitā, o di
appropriati raggruppamenti di tali attivitā; |
1) identico; |
2) i motivi per i quali il valore contabile non č stato ridotto,
inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il
convincimento che tale valore possa essere recuperato; |
2) identico: |
o-quinquies) le operazioni realizzate con parti
correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali
operazioni, qualora |
o-quinquies) le operazioni realizzate con parti
correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali
operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria
per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati; |
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale,
finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi
derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
consolidati; |
o-sexies) identica; |
o-septies) separatamente, limporto dei corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla societā di revisione legale per la revisione dei conti
consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza
fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo. |
o-septies) identica; |
|
o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio
consolidato dell'insieme pių grande di imprese di cui l'impresa fa parte in
quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui č disponibile la copia del
bilancio consolidato; |
|
o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio
consolidato dell'insieme pių piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in
quanto impresa controllata nonché il luogo in cui č disponibile la copia del
bilancio consolidato; |
|
o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato, |
2. La nota integrativa
deve inoltre contenere: |
|
a) l'elenco delle imprese
incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26; |
|
b) l'elenco delle imprese
incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37; |
|
c) l'elenco delle
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma
1 dell'art. 36; |
|
d) l'elenco delle altre
partecipazioni in imprese controllate e collegate. |
|
2-bis Ai fini
dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e
dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di
"strumento finanziario", "strumento finanziario
derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea. |
|
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Articolo 40 |
Articolo 40 |
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione
degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari
settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti,
nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese
incluse nel consolidamento sono esposte. |
1. Identico. |
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 č coerente con l'entitā e la
complessitā degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio
consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle
attivitā specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti
all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti
agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su
di essi. |
1-bis. Identico. |
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: |
2. Identico: |
a) le attivitā di ricerca e di sviluppo; |
a) identica; |
b) i fatti di rilievo
avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; |
|
c) l'evoluzione prevedibile della gestione; |
c) identica; |
d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa
controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite
di societā fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota
di capitale corrispondente. |
d) identica; |
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel
bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio complessivi: |
d-bis) identica: |
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione
del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna
principale categoria di operazioni previste; |
1) identico; |
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di
credito, al rischio di liquiditā e al rischio di variazione dei flussi
finanziari. |
2) identico. |
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui
all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico
documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono
rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. |
2-bis. Identico. |
|
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Articolo 42 |
Articolo 42 |
1. Una copia del bilancio consolidato e delle
relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura
degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il
bilancio d'esercizio. |
1. Identico. |
2. Dell'avvenuto deposito
deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a
responsabilitā limitata. |
|
3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile. |
3. Identico. |
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Articolo 44 |
Articolo 44 |
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che
svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attivitā di
raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attivitā finanziaria,
consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella
assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e
collocamento di valori mobiliari. |
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano |
|
a) alle banche italiane
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; |
|
b) alle societā
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o
gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; |
|
c) alle societā di
partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
controllano una o pių banche o societā finanziarie ovunque costituite qualora
il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario
sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio
2005 n 142; |
|
d) alle societā di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 (SIM); |
|
e) alle societā
finanziarie italiane che controllano SlM o gruppi di SIM iscritti nell'albo
di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n 58; |
|
f) alle societā di
gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; |
|
g) alle societā
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; |
|
h) alle societā
finanziarie che controllano societā finanziarie iscritte nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; |
|
i) alle agenzie di
prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; |
|
I) agli istituti di
moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; |
|
m) agli istituti di
pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; |
|
n) agli operatori del
microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; |
|
o) ai confidi iscritti
nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. |
2. Sono comunque soggette
alle disposizioni del presente decreto le societā finanziarie la cui attivitā
consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societā esercenti attivitā diversa da quella creditizia o finanziaria. |
|