Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali -Atto del Governo n. 171
Riferimenti:
SCH.DEC 171/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 177
Data: 08/06/2015
Descrittori:
BILANCI DI ENTI E SOCIETA'   L 2014 0154
SOCIETA' FINANZIARIE     
Organi della Camera: II-Giustizia
VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 154 DEL 07-OTT-14     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per societā di capitali

Schema di D.Lgs. n. 171

(Art. 1, L. 154/2014)

 

 

 

 

 

 

n. 177

 

 

 

8 giugno 2015

 


SENATO DELLA REPUBBLICA:

 

Servizio del Bilancio

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Elementi di documentazione n. 26

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451

Studi1@senato.it

 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI:

 

Servizio Studi – Dipartimento finanze

Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it - Twitter_logo_blue.png CD_finanze

Atti del Governo n. 177

 

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

§  Lo schema in esame. 3

§  La norma di delega. 4

§  La Direttiva 2013/34/UE.. 6

§  Il contenuto dello schema di decreto in esame. 8

Testo a fronte tra gli articoli del Codice civile e lo Schema di D.Lgs. n. 171  39

Testo a fronte tra il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e lo Schema di D.Lgs. n. 171  71

 


Schede di lettura


Lo schema in esame

Le norme in commento intendono recepire nell’ordinamento interno la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 riguarda i bilanci d’esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell’Unione europea, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 1, commi 1 e 3, nonché dell’allegato B della legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge 7 ottobre 2013, n. 154).

 

Lo schema in commento, in estrema sintesi:

§  introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali;

§  integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;

§  apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare:

-     č modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 sulla redazione del bilancio conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore;

-     viene di conseguenza novellato l'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle societā di partecipazione, sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi, disciplina che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.


La norma di delega

articolo 1, comma 1 della legge n. 154 del 2014 reca la delega al Governo per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda le procedure, i princėpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

L’art. 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti princėpi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea:

§  le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;

§  ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi;

§  gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);

§  ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;

§  al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti giā attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

§  nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

§  quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di pių amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietā dei processi decisionali, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei princėpi di sussidiarietā e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

§  le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

§  č sempre assicurata la paritā di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puō essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

 

Il comma 2 individua il termine per l’esercizio della delega mediante rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

La norma citata dispone, analogamente a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il termine per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di due mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine cosi determinato sia giā scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l’esercizio della delega č di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Si ricorda che il comma 5 dell’art. 31 della legge n. 234 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princėpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

 

Il comma 3 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell’allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura č estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

La disposizione ripropone lo schema procedurale applicato nelle precedenti leggi comunitarie e ora disciplinato in via generale dall’art. 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Essa prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l’esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega č prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il comma 9 del medesimo art. 31 prevede altresė che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Sugli schemi di decreto legislativo che comportano conseguenze finanziarie č prevista inoltre l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (ovvero le Commissioni Bilancio delle due Camere). Tale procedura, anch’essa mutuata dalle precedenti leggi comunitarie e disciplinata in via generale dall’art. 31, comma 4, della legge n. 234, prevede altresė che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.


La Direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 riguarda i bilanci d’esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell’Unione europea.

La direttiva, che sostituisce la normativa comunitaria ora vigente, abrogando la IV e la VII direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e modificando la direttiva n. 2006/43/CEE in materia di revisione legale, tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le innovazioni introdotte mirano a rendere pių trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i socie i terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

a)  ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;

b)  migliorare la comparabilitā dell’informativa resa con i bilanci;

c)  tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili pių rilevanti;

d)  migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

In particolare, la classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) č funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio alla Comunicazione della Commissione intitolata “Pensare innanzitutto in piccolo”: gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell’impresa, potendo questa attivitā risultare oltremodo onerosa per le microimprese.

Sono gli Stati membri, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, a decidere sul se e in che modo sfruttare i margini discrezionali previsti nella Direttiva per il recepimento delle norme comunitarie.

 

Il recepimento dovrā avvenire entro il 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

 

L’ambito d’applicazione della direttiva, secondo quanto indicato nell’articolo 1, paragrafo 1, riguardano sostanzialmente le societā a responsabilitā limitata, le societā per azioni e le societā in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le societā in nome collettivo e le societā in accomandita semplice.

Per le altre tipologie di societā (societā quotate, societā con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) si applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (vedi oltre).

Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

Ai sensi dell’articolo 2, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli "enti di interesse pubblico", che comprendono, oltre alle societā i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attivitā, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtā aziendali facenti parte di un gruppo.

L’individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalitā quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tal proposito, l’articolo 3 detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

Nella tabella successiva sono riportati i limiti numerici, almeno due su tre, da rispettare alla data di chiusura del bilancio.

 

Parametri

Micro imprese

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Stato patrimoniale (euro)

≤ 350.000

≤ 4.000.000

≤ 20.000.000

> 20.000.000

Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)

≤ 700.000

≤ 8.000.000

≤ 40.000.000

> 40.000.000

Numero medio dei dipendenti (unitā)

≤ 10

≤ 50

≤ 250

> 250

 

Con riferimento ai gruppi societari, la direttiva stabilisce che, affinché l’impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all’interno di un raggruppamento piuttosto che di un altro, necessita che almeno due dei tre limiti di seguito riportati vengano rispettati alla data di chiusura dell’esercizio.


 

Parametri

Gruppi piccoli

Gruppi medi

Gruppi grandi

Stato patrimoniale (euro)

≤ 4.000.000

≤ 20.000.000

> 20.000.000

Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)

≤ 8.000.000

≤ 40.000.000

> 40.000.000

Numero medio dei dipendenti (unitā)

≤ 50

≤ 250

> 250

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Il 9 aprile 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica (COM(2014)213) della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario.

In particolare, al fine di fornire agli azionisti un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, si propone di modificare l’art. 20 della direttiva 2013/34/UE, inserendo come parte integrante della relazione sul governo societario che le societā quotate dovrebbero pubblicare la relazione sulle retribuzioni, che comprende un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria (giā procedura di codecisione), verrā esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo nella seduta del 10 giugno 2015.

Il contenuto dello schema di decreto in esame

Si rammenta preliminarmente che la direttiva 2013/34/UE viene recepita con due distinti schemi di decreto legislativo, adottati contestualmente dal Consiglio dei Ministri, dal momento che essi hanno un differente ambito di applicazione.

Con lo schema in esame si individuano gli obblighi di bilancio per le societā di capitali e gli altri soggetti, individuati dalla legge, che adottano per quanto compatibile la medesima disciplina.

Con lo schema n. 172 sono rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), ai quali si applica una specifica attivitā di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo dell’articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento.


 

I bilanci societari in Italia

Con i documenti di bilancio un’impresa rappresenta, assolvendo cosi a specifici obblighi di legge, in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione finanziaria e patrimoniale; tale adempimento si verifica al termine del periodo amministrativo di riferimento (cd. esercizio) e consente inoltre di illustrare il risultato economico dell'esercizio stesso.

Le norme che presiedono alla redazione del bilancio sono norme generali (codice civile) e norme speciali, queste ultime dettate in ossequio alla struttura dell’impresa (ad es. il D.Lgs. n. 127 del 1991 per quanto riguarda il bilancio consolidato del gruppo societario) ovvero al tipo di attivitā da essa svolto (ad es. il D.Lgs. n. 173 del 1997 per le imprese assicurative).

Accanto alle norme civilistiche (ivi comprese le leggi speciali), la redazione del bilancio avviene anche secondo le norme fiscali (Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e i principi contabili nazionali ed internazionali.

Nel corso degli ultimi anni, l’armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Comunitā Europea per agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei.

L'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro ha determinato infatti uno scarso grado di confrontabilitā dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati.

Di conseguenza, la decisione UE di introdurre progressivamente i principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board) č nata dall’esigenza di disporre di un corpus di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale.

In particolare, gli standard internazionali sono stati recepiti in Europa per la prima volta con il Regolamento n. 1606/2002, cui ha fatto seguito il Regolamento n. 1725/2003 e i regolamenti emanati per disciplinare l’applicazione concreta degli IAS/IFRS nell’ordinamento europeo. Con il regolamento n. 1606 del 2002 l'Unione europea ha reso obbligatoria l'adozione dei principi internazionali nei bilanci consolidati delle societā quotate a partire dal bilancio dell'esercizio in corso al 1š gennaio 2005, nonché – scandendo la relativa tempistica – anche per banche e assicurazioni.

In Italia, il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'obbligo o la facoltā di applicare i principi contabili internazionali per talune tipologie di societā (societā quotate, societā con strumenti finanziari diffusi, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione) a partire dal 1° gennaio 2005. Per le altre societā si prevede l’applicazione della normativa interna (tra cui le norme del codice civile) che, tuttavia, grazie anche alle modifiche apportate dalla normativa europea – tra cui la direttiva recepita con le disposizioni in commento - progressivamente si adegua agli standard.

Il bilancio č costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Esso č accompagnato da alcuni documenti di complemento, ossia la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.

Nel conto economico sono esposti costi e ricavi di competenza dell'esercizio finanziario; la differenza tra ricavi e costi illustra il risultato economico conseguito dalla societā.

Con lo stato patrimoniale si definisce la situazione patrimoniale di una societā, suddivisa in sezione dell’attivo e sezione del passivo.

Con la nota integrativa sono illustrate le decisioni prese dagli amministratori dell’impresa nel redigere il bilancio, in modo da favorirne l’intelligibilitā, spiegando dettagliatamente le voci inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Articoli 1-5: la relazione sui pagamenti ai Governi

Gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto in commento recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti) che introducono, in capo alle imprese che operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione.

In sintesi, tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute.

 

Pių in dettaglio, l’articolo 1 recepisce le definizioni contenute nell’articolo 41 della richiamata direttiva nonché in altre disposizioni europee.

In particolare la nozione di "enti di interesse pubblico" č individuata rimandando all'elenco che di essi fa il decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE con cui tale espressione č stata introdotta nell'ordinamento europeo.

 

Ai sensi dell’articolo 16 del predetto d.lgs. n. 39 del 2010 sono definiti enti di interesse pubblico (con una specificazione pių dettagliata di quella contenuta nella direttiva oggetto di recepimento):

§  le societā italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;

§  le banche;

§  le imprese di assicurazione e riassicurazione;

§  le societā emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

§  le societā di gestione dei mercati regolamentati;

§  le societā che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

§  le societā di gestione accentrata di strumenti finanziari;

§  le societā di intermediazione mobiliare;

§  le societā di gestione del risparmio;

§  le societā di investimento a capitale variabile;

§  gli istituti di pagamento;

§  gli istituti di moneta elettronica;

§  gli intermediari finanziari.

 

In materia si segnala che il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato, la riforma della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati attraverso l’adozione dei seguenti atti:

§  la direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

§  il regolamento n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

La nuova “direttiva revisione” contiene una serie di misure applicabili alla generalitā delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il Regolamento prevede ulteriori e pių stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti. La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto pių ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilitā del sistema. Il disegno di legge di delegazione europea 2014 (AC 3123, all’esame della Camera) delega il Governo all’adozione della richiamata direttiva, inserita nell’allegato B al DDL citato.

 

Per quanto concerne le nozioni di "industria estrattiva" e "utilizzo delle aree forestali primarie", che definiscono l'ambito oggettivo degli obblighi di divulgazione e trasparenza, il riferimento č al Regolamento n. 1893/2006, in particolare alle sezioni che elencano le attivitā economiche ascrivibili nei due settori.

Le definizioni di "gruppo", "societā madre", ''societā madre europea" e "societā figlia" ripropongono quelle della direttiva. In particolare, la definizione di "societā madre" consente di delineare il consolidato del gruppo societario (sia nel caso di societā che applicano i principi contabili internazionali sia, invece, di quelle cui si applicano il codice civile e il decreto legislativo 127 del 1991, modificati dallo schema in esame).

Come chiarito dall’articolo 1, comma 1, le definizioni contenute nell’articolo hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Capo I, dunque non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del controllo in ambito societario, ulteriori rispetto alla definizione di “controllo” prevista dalle vigenti norme del codice civile.

Rispetto alla direttiva 2013/34/UE, l’articolo 1, comma 1, lettera l) esclude dalla nozione di “pagamento” rilevante ai fini degli obblighi di redazione della relazione i dividendi corrisposti agli azionisti, che perō non sembrano avere un trattamento differenziato ai sensi della disciplina europea.

 

L'articolo 2 disciplina l’ambito applicativo delle norme in esame, disponendo che le grandi societā e gli enti di interesse pubblico operanti nei settori estrattivi o di utilizzo delle aree forestali siano tenuti alla redazione delle relazioni sui pagamenti effettuati ai governi; al ricorrere di specifiche condizioni la relazione assume la forma di relazione consolidata (in particolare, ove vi sia un gruppo societario con un’impresa “madre” e una o pių “figlie”, di cui almeno una operi nei predetti settori).

 

L’articolo 3 individua il contenuto della relazione sui pagamenti ai governi, enumerando, in conformitā agli articoli 43 e 44 della direttiva, gli elementi che devono essere contenuti nelle relazioni annuali e consolidate.

In particolare, si chiarisce (comma 1) che i pagamenti sono indicati nelle relazioni con riferimento sia ai singoli soggetti ricompresi nella nozione di "governo", sia al progetto a cui sono imputabili.

 

Il comma 2 individua una soglia di materialitā rilevante per l’evidenziazione dei pagamenti, escludendo dalla relazione i pagamenti inferiori a centomila euro.

 

Nel comma 3 si afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni: l'indicazione dei pagamenti č effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attivitā ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualitā delle informazioni o l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in commento.

La relazione indica.

§  l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo, suddivisi per appartenenza ad uno Stato UE o ad un Paese terzo che non vi appartiene;

§  l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;

§  l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.

Tale disposizione č coerente con la novella che il decreto in esame apporta all'articolo 2423-bės del codice civile, introducendo il comma 1-bis ai sensi del quale si chiarisce che con il riferimento alla sostanza si intende dare preminenza ai contenuti del contratto piuttosto che alla forma giuridica che descrive l'operazione. Per ulteriori precisazioni si veda infra, al commento relativo all’articolo 6, comma 3 dello schema in esame.

 

Il comma 4 dispone che non possono essere esclude dalla relazione le rendicontazioni di ogni singolo progetto, per i pagamenti effettuati per assolvere obblighi imposti all’impresa a livello di entitā, derogando quindi all'obbligo di disaggregare e assegnare pagamenti a un progetto. Ove un'impresa abbia pių di un progetto in un paese ospitante e il governo di questo paese applichi imposte sul reddito delle persone giuridiche, l'impresa sarā autorizzata a indicare il pagamento o i pagamenti dell'imposta sul reddito, senza specificare i singoli progetti associati ai pagamenti.

Il comma 5 fornisce indicazioni circa la descrizione dei pagamenti effettuati in natura.

 

Coerentemente alle previsioni della direttiva (articolo 44), l’articolo 4 dello schema esonera le societā dall’obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora i pagamenti ai governi siano inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra societā (madre, figlia obbligata a redigere la relazione, ovvero che la include nel suo perimetro di consolidamento).

Inoltre, l'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi non sussiste qualora:

§  la societā madre che redige il bilancio consolidato č a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico č ricompreso nell'ambito di consolidamento;

§  la societā madre č inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.

 

Inoltre la societā madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi, puō escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua societā figlia qualora:

a)  l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della societā figlia č soggetto a gravi e durature restrizioni;

b)  non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

c)  le azioni o le quote della societā figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Conseguentemente, cade l’obbligo di redigere la relazione consolidata se tutte le societā figlie di una stessa madre ricadono nelle predette ipotesi elencate alle lettere a), b) e c).

Sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai governi le societā che redigono e pubblicano analoghe relazioni, in conformitā agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti, secondo i principi contenuti nella direttiva 2003/34/UE.

 

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di pubblicitā e sanzioni.

 

In particolare, il comma 1 obbliga al deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali e consolidate sui pagamenti, in conformitā a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva; tale obbligo č posto in capo agli amministratori ai quali, ai sensi del comma 2, č anche richiesto di agire con professionalitā e diligenza, al fine di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformitā a quanto prescritto dallo schema di decreto legislativo. Il comma 3 dispone che il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti presso l'impresa interessata esprima un giudizio circa la conformitā dei loro contenuti alle disposizioni che ne disciplinano contenuto e modalitā di presentazione. Il giudizio del revisore č contenuto in una relazione, soggetta a deposito presso il registro delle imprese.

 

Il comma 4 contiene la disciplina sanzionatoria riferita ai casi in cui sia omesso il deposito delle relazioni sui pagamenti, ovvero siano depositate relazioni il cui contenuto non contiene le informazioni previste, oppure siano depositate relazioni che contengano informazioni non veritiere, prevedendo l'arresto sino ad un anno e l'ammenda fino a centoventimila euro per gli amministratori.

Si osserva che la disciplina sanzionatoria del comma 4 sembra derogare alla pių severa disciplina generale delle false comunicazioni sociali, recentemente modificata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 69 del 2015. Inoltre, lo schema in esame non prevede sanzioni a carico dell’ente, laddove per le false comunicazioni sociali il decreto legislativo n. 231 del 2001 stabilisce sanzioni in base al sistema delle quote.

 

Il comma 5, infine, disciplina i casi di ritardato deposito delle relazioni presso il registro delle imprese, prevedendo che un ritardo compreso nei sessanta giorni comporti per gli amministratori una sanzione amministrativa analoga a quella prevista per il ritardato deposito del bilancio, mentre un deposito che avvenga oltre i sessanta giorni č equiparato al mancato deposito.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile chi, tenutovi per legge, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria č ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria č aumentata di un terzo.

Articolo 6: le modifiche al codice civile

L’articolo 6 del provvedimento in esame apporta numerose modifiche al codice civile.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l’articolo 10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Il legislatore ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della societā. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.

Attualmente, invece, come chiarisce l’Organismo Italiano di Contabilitā nel principio contabile n. 21, le azioni proprie sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, č indicato, in conformitā al disposto dell'articolo 2424, il valore nominale complessivo; al momento dell’iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, in conformitā al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel patrimonio netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce “Riserva per azioni proprie in portafoglio”.

 

Il comma 2 modifica in pių punti l'articolo 2423 del codice civile, relativo alla redazione del bilancio.

Con una modifica al comma 1 si prevedere l’obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Esso č disciplinato nel contenuto dal comma 7 dell’articolo 6, che introduce un nuovo apposito articolo nel codice civile.

 Si dā cosi corso a quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, che consente agli Stati membri di imporre alle imprese - diverse dalle piccole - la redazione di ulteriori documenti di bilancio.

Lo stesso articolo 2423 č modificato mediante l'introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva.

La nuova disposizione prevede che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivitā potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllale, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

Si chiarisce che vi č la possibilitā di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall'articolo 6 (paragrafo 1) della direttiva.

In tal caso č necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le societā hanno dato attuazione a tale disposizione; il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilitā.

 

Con il comma 3 si modifica l'articolo 2423-bis del codice civile che detta i princėpi di redazione del bilancio.

In primo luogo viene modificato il numero 1 dell’articolo predetto, il quale - nella formulazione vigente - chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l’altro tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell'articolo 6 della direttiva.

Come chiarisce al riguardo la Relazione illustrativa, sebbene l’articolo 6 della direttiva attribuisca agli Stati membri la possibilitā di esonerare le societā dall'ottemperanza di tale obbligo, con la modifica in esame si intende superare i problemi interpretativi legati al vigente concetto di “funzione economica” dell’elemento dell'attivo o del passivo.

 

Il comma 4 modifica le disposizioni dell'articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicitā (che vengono ricomprese nei cd. costi di sviluppo) e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1).

In particolare, si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioč le c.d. imprese sorelle). Si eliminano le disposizioni relative ai conti d'ordine, recate dal terzo comma dell’articolo 2424 c.c., la cui informativa - ai sensi della direttiva - č ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d) della direttiva).

 

I conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attivitā e passivitā in senso proprio e svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la societā e i beni della societā presso terzi.

 

Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalitā di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull’articolo 2424-bis c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.

 

Il comma 6 modifica in pių punti l'articolo 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale scrittura contabile gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati.

 

Si ricorda che i principi generali della direttiva 2013/34/UE prevedono in merito che le voci rilevate nel bilancio siano valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (articolo 6, comma 1, lettera i)); tuttavia, in deroga a tali principio gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati (fair value); i Paesi membri possono autorizzare o prescrivere che determinate categorie di attivitā diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo, alle condizioni specificate dalla direttiva.

 

Si ricorda che i principi contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il fair value (valore corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un’attivitā puō essere scambiata, o una passivitā estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti. Esso include quindi gli elementi fondamentali del consenso e della consapevolezza delle parti, nonché quello della piena libertā della contrattazione, cioč la mancanza di vincoli che obblighino o forzino i soggetti a concludere l'operazione.

 

Ai sensi della direttiva, il fair value (tradotto come valore equo) č determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

§  nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puō essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

§  nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

In deroga ai principi generali, se uno strumento finanziario č valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico, tranne in alcuni specifici casi chiariti dalla direttiva.

 

Il comma 7 introduce nel codice civile l’articolo 2425-ter che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilitā liquide, distinti a seconda che si riferiscano all’attivitā operativa, finanziaria o di investimento.

 

Il comma 8 modifica pių disposizioni dell’articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Con un primo gruppo di norme (lettere a), f), g)) sono modificati i numeri 1, 7 e 8 dell'articolo 2426 per consentire l'introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo č adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che la definizione di costo ammortizzato č quella rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea. In sintesi, il “costo ammortizzato” č l’ammontare a cui un’attivitā era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), pių o meno l’ammortamento accumulato di ogni differenza tra l’ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell’interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilitā.

 

Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciō implica la necessitā di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato).

L'obbligo di tener conto del fattore temporale non č esteso alla valutazione dei titoli. La Relazione al riguardo chiarisce che tale scelta č effettuata nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da societā private o da titoli di debito pubblico, essi producono di norma interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza č stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione.

 

L'articolo 2435-bis, modificato dallo schema in esame - come si vedrā in seguito - esonera le piccole societā dall'obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato.

 

Le lettere d) ed e) modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dell’avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della direttiva.

La richiamata norma europea dispone che le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile, e in casi eccezionali - in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non puō essere stimata attendibilmente - essi sono ammortizzati entro un termine massimo, fissato dagli Stati membri, che non puō essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa č fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento. Sono previste deroghe per casi eccezionali, autorizzate dagli Stati membri; queste, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

Di conseguenza, per effetto delle modifiche in esame, sia i costė di impianto che di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non sia completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (lettera d), che modifica il numero 5 del comma 1 dell’articolo 2426 c.c.)

Inoltre, si chiarisce che l'ammortamento dell'avviamento č effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita utile, č ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa č fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (lettera e), che modifica il numero 6 del comma 1 dell’articolo 2426 c.c.)

 

La lettera b) del comma 8 modifica il comma 1, numero 3 dell’articolo 2426, precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all'avviamento, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva.

Si rammenta che il predetto paragrafo 6 consente agli Stati membri la facoltā di autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio; indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o meno limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole. Le rettifiche di valore sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico. La valutazione al valore inferiore non puō essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche relative all'avviamento.

 

La lettera c) modifica la disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 4.

Detta norma stabilisce che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o pių tra dette imprese, anziché al costo di acquisto, (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis c.c. in materia di redazione dei bilanci, sopra illustrati. Tale metodo č conosciuto come metodo del patrimonio netto; in tal modo il valore della partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata: nel caso la partecipata consegua utili, il valore della partecipazione va incrementato; se consegue perdite, esso va diminuito. In questo modo si riconoscono i risultati della partecipata che si sono tradotti in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali. I dividendi che verranno successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.

 

Le modifiche in esame intendono richiamare la data di acquisizione della partecipazione come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d'acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva.

 

La lettera h) del comma 8 riformula il numero 8-bis dell’articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

 

La lettera i) introduce il numero 11-bis all’articolo 2426, comma 1, che reca la disciplina della valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al fair value degli strumenti finanziari.

Si prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. L'obbligo di valutazione al fair value č esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato č inglobato in un altro titolo. Nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, nel primo caso si richiede di valutare l'elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell'operazione a cui si č inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico, al fine di sterilizzare le oscillazioni di valore sull'elemento oggetto di copertura. Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile.

 

La lettera l) elimina il punto 12) del primo comma dell’articolo 2426, ai sensi del quale le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entitā, valore e composizione; tale abrogazione č motivata in forza del generale principio di rilevanza.

La lettera m) del comma 8 introduce alcuni ulteriori commi (da secondo a quinto) all’articolo 2426 del codice civile.

In particolare, ai fini dell’applicazione degli istituti e delle regole recate dal medesimo articolo 2426 (che, si ricorda, disciplina le modalitā di valutazione delle voci dei documenti contabili), si chiarisce che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea per definire alcuni istituti (tra cui “strumento finanziario”, "attivitā finanziaria" e "passivitā finanziaria", "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value").

Si chiarisce che sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente specifiche condizioni. Coerentemente alle prescrizioni della direttiva, si stabiliscono le modalitā di individuazione del fair value.

 

Il comma 9 dell’articolo in esame interviene sul contenuto della nota integrativa, disciplinata all'articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.

 

La lettera a) elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicitā contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427, trattandosi di costi non pių capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.

 

Le lettere b), d), h) eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nell’articolo 2427, alla “significativitā” o alla “rilevanza”, dal momento che si tratta di valutazioni giā ricomprese nel pių generale principio di rilevanza (v. comma 2 dell’articolo 6 in esame).

 

La lettera c) sostituisce il n. 9) dell'articolo 2427, che nella formulazione vigente impone di evidenziare nella nota integrativa gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societā, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per effetto delle modifiche in esame, coerentemente alle previsioni della direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passivitā potenziali (articolo 16, comma 1, lettera d) della direttiva), si statuisce che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivitā potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; si chiarisce che gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllale, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, sono distintamente indicati.

 

Con la lettera e) viene eliminata l'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico nella nota integrativa. In sua sostituzione (secondo l’articolo 16, comma 1, lettera f) della direttiva), si richiede che la nota fornisca informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il n. 13 del primo comma dell’articolo 2427 c.c.

 

Con la lettera f) si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra societā, amministratori e sindaci.

Si richiede che, oltre all'ammontare dei compensi, la nota integrativa informi sulle anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; si introduce la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.

 

La lettera g) completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla societā, richiamando anche i warrants e le opzioni.

 

Con la lettera i) si prevede che la nota contenga ulteriori, nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių grande e dell'insieme pių piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove č disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili oi copertura delle perdite (nuovi numeri da 22-quater a 22-septies del comma 1 dell’articolo 2427).

 

La lettera l) del comma 9 aggiunge un comma all'articolo 2427, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

 

Il comma 10 dell’articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, contenuta nell'articolo 2427-bis del codice civile.

 

Con la lettera a) si apporta una modifica lessicale alla rubrica dell’'articolo 2427-bis.

 

La lettera b) apporta integrazioni alla disciplina dell'informativa degli strumenti finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2013/34/UE, relativa a strumenti finanziari valutati al fair value.

Si richiede che per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato siano indicati alcuni elementi, ovvero: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

 

Con la lettera c) si eliminano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2427-bis, in quanto ricompresi entro l’alveo delle norme sui criteri di valutazione delle voci di bilancio, di cui all’articolo 2426 del codice civile (come modificato dalle norme in commento).

 

Il comma 11 dell’articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall'articolo 2428 del codice civile.

Viene eliminato il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, contenuto nel comma 3 dell’articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione č compresa nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-quater).

 

Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata, di cui all'articolo 2435-bis del codice civile, che puō essere redatto dalle societā che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.

In particolare, la lettera a) modifica il secondo comma, eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

La norma inoltre esonera dalla redazione del rendiconto finanziario le societā che redigono il bilancio in forma abbreviata (stante il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva, secondo cui agli Stati membri č data facoltā di imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).

La lettera b) integra i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 2435-bis, in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico ex articolo 2425 c.c.

 

La lettera c) abroga il comma 4 dell'articolo 2435-bis, per effetto dell'eliminazione delle voci straordinarie del conto economico.

 

La lettera d) modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le societā che redigono il bilancio in forma abbreviata, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16 della direttiva.

 

La lettera e) interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma sesto dell’articolo 2435-bis.

In primo luogo, viene integrata la disciplina sulle parti correlate (incluse nella nota integrativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva all’articolo 17, comma 1, lettera r)); in particolare, ci si avvale della facoltā di consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con le imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione.

Dall’altro lato, viene soppresso il riferimento alle operazioni fuori bilancio, in quanto disciplinate in modo completo al comma 5.

 

Con la lettera f) si inserisce un nuovo comma ottavo, in cui si dispone che le societā che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltā di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

 

Il comma 13 dell’articolo 6 inserisce l’articolo 2435-ter nel codice civile, dedicato al bilancio delle microimprese.

Il comma 1 del nuovo articolo indica i presupposti di applicabilitā della norma. Per poter rientrare in tale regime, le societā nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:

1)   totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2)   ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3)   dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unitā.

 

Si rileva che i requisiti di accesso previsti dalla norma in commento appaiono pių restrittivi di quanto disposto, in favore delle “microimprese”, dal combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della direttiva 2013/34/UE.

 

L’articolo 3 della direttiva, per l’accesso alle misure di semplificazione, prevede il possesso di requisiti numericamente meno restrittivi rispetto a quelli sanciti dalle norme in esame; tali requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bilancio:

a)  totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;

b)  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 EUR;

c)  numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

 

Le microimprese applicano la stessa disciplina delle societā che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni, tra cui l’esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni. Inoltre, alle microimprese non si applicano alcune disposizioni (in particolare l’articolo 2423, comma 5 sulla deroga per casi eccezionali e l'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura).

 

Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell’articolo 2478-bis in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci, sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle societā per azioni con un pių ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la disciplina delle societā per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.

Articolo 7: le modifiche alla disciplina sul bilancio consolidato

L'articolo 7 apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel decreto legislativo n. 127 del 1991.

 

Il D.Lgs. n. 127 del 1991 ha recepito le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (ora abrogate dalla direttiva che si intende recepire con lo schema in esame), volte a dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico delle societā attraverso i conti annuali, che devono comprendere lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, nonché informazioni complementari qualora i predetti documenti non siano sufficienti a fornire un quadro fedele.

In particolare, il D.Lgs. n 127 del 1991, con numerose modifiche al codice civile, interviene - tra l’altro - sulla definizione di societā controllate e collegate, sulle modalitā di redazione del bilancio, sulla struttura e i contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico e relativi criteri di valutazione, nonché sul contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione, sulla pubblicazione e sul collegio sindacale.

Ulteriori interventi riguardano il D.P.R. n. 136 del 1975 in materia di controllo contabile e certificazione dei bilanci delle societā per azioni quotate in borsa (successivamente abrogato dal TUF). Attualmente la materia della revisione contabile č regolata dal D.Lgs. n. 39 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

 

Per quanto qui interessa, il Capo III del D.Lgs. n. 127 - modificato dall’articolo 7 in commento - detta le modalitā di predisposizione del bilancio consolidato per le societā per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilitā limitata che controllano un'impresa, nonché per gli enti pubblici esercenti attivitā commerciali, societā cooperative e le imprese di mutua assicurazione che controllano una societā per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilitā limitata (articolo 25).

 

Ai sensi dell’articolo 26, sono considerate imprese controllate:

§  le societā in cui un'altra societā dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le societā in cui un'altra societā dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile);

§  le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtų di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante ovvero, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto (articolo 25, comma 2).

 

Il comma 1 dell’articolo 7 dello schema in esame modifica in primo luogo l’articolo 27 del d.lgs. n. 127, concernente i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (lettere a) e b)). Tali nuovo limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva.

 

La lettera c) introduce il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle societā che emettono titoli quotati in borsa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 della direttiva, gli enti di interesse pubblico comprendono le societā i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico.

Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.

 

La lettera d) aggiunge al comma 3-bis dell'articolo 27 un altro caso di esonero dal consolidamento in attuazione del disposto dell'articolo 23, paragrafo 10, della direttiva. La controllante non č infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 127.

L’articolo 28 esclude le imprese controllate dagli obblighi di consolidamento quando:

a)  l’inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentativitā del bilancio;

b)  l'esercizio effettivo dei diritti della controllante č soggetto a gravi e durature restrizioni;

c)  in casi eccezionali, (secondo la modifica introdotta dallo schema in commento) non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d)  le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

 

La lettera e) interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lettera a), dell'articolo 27 per poter esonerare una controllata dalla redazione del bilancio consolidato. A tal fine il bilancio consolidato della controllante deve essere redatto e sottoposto a controllo non solo in base al diritto interno o al diritto di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ma anche in conformitā ai principi contabili internazionali adottati nell'Unione Europea. Si recepisce cosi la precisazione contenuta nell' articolo 23, paragrafo 8, della direttiva.

 

La lettera f) interviene sul comma 4, lettera b), dell'articolo 27 apportando alcuni aggiornamenti di natura terminologica; in particolare il riferimento ai titoli quotati in borsa č sostituito con quello ai valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

 

La lettera g) integra il comma 5 dell'articolo 27 consentendo - a fini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi - alla societā che fruisce dell'esonero dalla redazione del consolidato di depositare presso il registro delle imprese la copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo anche in lingua inglese (oltre che in lingua italiana). Si elimina inoltre il riferimento al Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata, soppresso dall'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.

 

Il comma 2 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 127/1991. In particolare, si precisa che in casi eccezionali l’esclusione avviene quando non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni. Si segnala al riguardo che all'articolo 23, paragrafo 9, lettera a), della direttiva, č utilizzata la formulazione “casi estremamente rari”.

 

Il comma 3 interviene sulla disciplina della redazione del bilancio consolidato contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 127/1991. In particolare:

§  la lettera a) modifica il comma 1, precisando che il bilancio consolidato č costituito non solo dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma anche dal rendiconto finanziario, in linea con quanto giā previsto dall'articolo 6 del presente decreto sul bilancio di esercizio.

Si segnala che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, prevede che il bilancio d'esercizio comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

§  la lettera b) prevede un nuovo comma 3-bis che disciplina il principio della rilevanza nel bilancio consolidato, in modo analogo a quanto giā fatto nella disciplina del codice civile del bilancio di esercizio.

Nel bilancio consolidato il principio ha una portata pių ampia considerato che si applica non solo ai momenti della rilevazione, valutazione, presentazione e informativa del bilancio, ma anche alla procedura stessa di consolidamento.

Non č quindi necessario rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, mentre le societā sono chiamate ad esplicitare nella nota integrativa i criteri utilizzati per aderire al nuovo principio. La previsione attua l'articolo 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva.

 

Il comma 4 modifica l'articolo 31 relativo ai principi di consolidamento. Nello specifico:

§  la lettera a) modifica il comma 3 eliminando le previsioni che consentivano di non elidere, dallo stato patrimoniale, i crediti e i debiti fra imprese incluse nel consolidamento e, dal conto economico, i proventi e gli oneri da operazioni effettuate tra le medesime imprese, quando risultino irrilevanti. La stessa modifica č stata apportata anche con riguardo agli utili e alle perdite derivanti da operazioni effettuate tra imprese relativi a valori presenti nel patrimonio;

§  la lettera b) sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 in conseguenza del divieto di iscrivere le proprie azioni o quote nell'attivo dello stato patrimoniale previsto dal nuovo comma 7 dell'art. 2424-bis. Pių specificamente, nel bilancio consolidato trova applicazione l'obbligo di portare in deduzione del patrimonio netto il costo sostenuto da imprese incluse nel consolidamento per l'acquisto di azioni o quote della societā che redige il consolidato. Tale previsione appare coerente con il combinato disposto delle disposizioni sullo stato patrimoniale di cui all'articolo 10 e all’allegato III della direttiva.

 

Il comma 5 interviene sull'articolo 32 relativo alla struttura e al contenuto dei prospetti che compongono il bilancio, introducendo i riferimenti al rendiconto finanziario consolidato.

 

Il comma 6 interviene sulla disciplina del consolidamento delle partecipazioni contenuta nell'articolo 33. Nello specifico:

§  la lettera a) integra la previsione del comma 1 richiamando la data di acquisizione ai fini dell’eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettera b) della direttiva;

§  la lettera b) modifica il comma 3 con riguardo al caso in cui la differenza che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva (cioč il prezzo pagato per l'acquisto sia maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) e residui un ammontare dopo l'allocazione di tale differenza sulle attivitā e passivitā della partecipata. Con una prima modifica, si chiarisce che la differenza č imputata all’avviamento; altrimenti, tale differenza č imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato.

Si segnala al riguardo, sotto il profilo della formulazione del testo, che il rinvio all’articolo 2426 va completato con il richiamo al codice civile.

 

Il comma 7 modifica l’articolo 34 riguardante l’uniformitā dei criteri di valutazione nel consolidato.

Nello specifico, la lettera a) elimina l'ultima parte del comma 2 che consentiva eccezioni al principio dell'uniformitā dei criteri di valutazione. Tale previsione č stata riformulata inserendo, con la lettera b), un nuovo comma 2 bis, ai sensi del quale in casi eccezionali sono ammesse deroghe al predetto principio, purché queste siano indicate e motivate nella nota integrativa.

 

Il comma 8 reca una modifica formale all'articolo 36.

Si segnala al riguardo, sotto il profilo della formulazione del testo, che il rinvio all’articolo 2426 va completato con il richiamo al codice civile.

 

Il comma 9 modifica l’articolo 38 riguardante il contenuto della nota integrativa consolidata, aggiornandolo agli articoli 16, 17, 18 e 28 della direttiva. Oltre ad una serie di modifiche formali e di coordinamento, si prevede, in particolare, l’indicazione di nuove informazioni riguardanti:

§  i movimenti delle immobilizzazioni, per i quali occorre specificare per ciascuna voce: il costo; precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (comma 1, nuova lettera b)-bis));

§  l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali (lettera m));

§  in relazione a compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante, il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (lettera o));

§  per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, i termini e le condizioni significative che possono influenzare !'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conte economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio (lettera o-ter));

§  il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių grande e dell'insieme pių piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove č disponibile la copia de! bilancio consolidato (nuove lettere o-octies) – o-decies));

 

Il comma 10 interviene sulla relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 127 del 1991. Viene modificato il comma 2 dell'articolo 40 eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato in applicazione delle modificazioni apportate all'articolo 29 della direttiva. Tale informativa č ora richiesta nell'ambito della nota integrativa.

 

Il comma 11 interviene sulla disciplina della pubblicazione del bilancio consolidato eliminando il comma 2 dell'articolo 42 in conseguenza dell’abolizione del Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata, ad opera dell'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.

 

Il comma 12 modifica l'articolo 44 del D.Lgs. 127 del 1991 al fine di chiarire che dall'ambito di applicazione sono esclusi i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, cui si applicano le norme previste dallo schema n. 172. Quest’ultimo distingue due categorie di intermediari finanziari:

§  confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS (“intermediari non IFRS”);

§  intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i princėpi IFRS (“intermediari IFRS”).

Articolo 8 : modifiche ai bilanci delle assicurazioni

articolo 8 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, che reca la disciplina di redazione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione, al fine di adeguarle alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile nonché nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sopra illustrato.

 

Con un primo intervento (comma 1) viene modificato l’articolo 2 del predetto D.Lgs. n. 173 del 1997.

La disciplina vigente (articolo 2, comma 1) prescrive che le attivitā e passivitā relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio, ma per conto di terzi, siano registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalitā dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. Č altresė riportato l'ammontare delle passivitā afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate. Il comma 2 prescrive che le attivitā relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

In primo luogo (lettera a) del comma 1) si modifica il comma 1 al fine di inserire, tra le informazioni della nota integrativa, anche le attivitā relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi; viene dunque abrogato il comma 2 dell’articolo 2 (lettera b) del comma 1). Tali modifiche conseguono al fatto che la direttiva (art. 16, paragrafo 1, lettera d)) – come giā detto - non riporta i conti d’ordine e, dunque, le informazioni ivi recate sono ricondotte altrove (nota integrativa).

 

Il comma 2 apporta una modifica di coordinamento all’articolo 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 173/1997, eliminandovi il riferimento all’articolo 60 del medesimo decreto (espunto dal codice delle assicurazioni private).

 

Il comma 3 abroga l’articolo 14 del d.lgs. n. 173/1997, relativo a garanzie, impegni e conti d’ordine, in relazione alla giā menzionata eliminazione dei conti d’ordine dal novero degli elementi contabili.

 

Il comma 4 apporta diverse modifiche all’articolo 16 del predetto d.lgs. n. 173 del 1997.

Le modifiche ai commi 7, 11, 12 e 15 sono effettuate con finalitā di coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 2426 del codice civile dallo schema in commento.

Con le modifiche apportate ai commi 1 e 6 dell'articolo 16, nonché con la contestuale introduzione del nuovo comma 16-bis, si intende escludere, per le compagnie assicurative, l'utilizzo del costo ammortizzato quale criterio per la valutazione di crediti, debiti e titoli, ed il ricorso alle metodologie del fair value per la valutazione dei derivati.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale deroga risiede nelle caratteristiche che presentano le compagnie assicurative e, in particolare, nella necessitā che le voci dell'attivo e del passivo siano valutate secondo criteri omogenei (in coerenza con logica dell’asset liability management), pena l'emersione di disallineamenti che deriverebbero dalle sole tecniche contabili utilizzate e non da un loro reale riscontro nella situazione economica e finanziaria. Nello specifico, il ricorso al costo ammortizzato potrebbe produrre effetti non voluti sulla distribuzione temporale dei rendimenti delle gestioni separate. Infine, la contabilizzazione di tutti i contratti derivati a fair value non troverebbe una corretta rappresentazione contabile, poiché come previsto dal Regolamento n. 36 dell’IVASS, le imprese di assicurazione possono detenere ad esempio contratti derivati nella logica della "gestione efficace" cioč contratti sottoscritti né per fini speculativi, né per fini di copertura, ma per migliorare il profilo reddituale dei portafogli di riferimento. Tali contratti sono in taluni casi correlati a passivitā assicurative nei rami vita.

L'eventuale iscrizione di una variazione positiva del derivato non troverebbe sempre una corrispondente rappresentazione nelle passivitā assicurative secondo le regole di riservazione attualmente in vigore. Pertanto, tale asimmetria di rappresentazione comporterebbe da un lato un aumento della volatilitā nei risultati economici e dall'altro un'accentuazione, peraltro giā esistente nell'attuale impianto contabile, dell'effetto della mancata iscrizione in bilancio della quota di utili non realizzati di competenza degli assicurati.

 

Il comma 5 dell’articolo 8 modifica l’articolo 23, comma 3, del d. lgs. n. 173 del 1997, che impone di riportare nei conti d’ordine l’importo corrispondente ai titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi, e che restano di proprietā dell'impresa che accetta la riassicurazione; per effetto delle modifiche proposte tale importo č inserito nella nota integrativa, dal momento che la direttiva non ripropone i conti d’ordine (come giā anticipato in precedenza).

Articolo 9: soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali

Con l’articolo 9 sono apportate modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che riguarda l'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS) per tener conto di quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle societā di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010 (successivamente modificato nel tempo) e dai relativi provvedimenti attuativi.

 

Il richiamato regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, insieme alla direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attivitā degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, che ha fissato livelli pių elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquiditā. Con tale sistema normativo si č inteso procedere ad un pių generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia.

 

In attuazione della delega contenuta all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, (legge comunitaria 2008) per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e la revisione della disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attivitā finanziaria, il Titolo IV del D.Lgs. n. 141 del 2010 ha ridisegnato l'assetto delle professioni di mediatori creditizi e agenti in attivitā finanziaria. Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state emanate disposizioni in materia di incompatibilitā e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalitā ed onorabilitā, D.M. n. 31 del 2014) richiesti a mediatori ed agenti ed č stato disciplinato l'organismo competente alla gestione degli elenchi. Il decreto legislativo n. 169 del 2012 ha introdotto norme volte ad accelerare l'avvio del nuovo assetto dei soggetti operanti nel settore finanziario, ivi compresi quelli che esercitano l'attivitā di microcredito (DM 176 del 2014); č recata una disciplina compiuta dei cambiavalute, nei confronti dei quali č modificata la disciplina sull'uso del contante e quella antiriciclaggio. Il D.M. 2 aprile 2015, n. 53, ha disposto l'attuazione delle novitā introdotte nel TUB dal D.lgs. n. 141 del in tema di esercizio nei confronti del pubblico dell'attivitā di concessione di finanziamenti.

 

Le norme in esame (articolo 9, comma 1, lettera a)) individuano nuovi soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS. A tal fine viene sostituito l’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 38 del 2005.

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

i)   le societā di partecipazione finanziaria mista (SPFM), a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria (le societā di partecipazione finanziaria mista sono l'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario, giusto il richiamo dell’articolo 59 comma 1, lettera b-bis) del TUB);

ii)  le societā finanziarie iscritte nell'albo degli intermediari abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivitā di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di cui all'articolo 106 del TUB;

iii) le societā controllanti i gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB;

L’articolo 110 TUB – mediante rinvio a numerosi articoli del TUB stesso - disciplina i gruppi finanziari che, stante il rinvio all’articolo 64, devono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

iv) le agenzie di prestito su pegno, comprese negli altri soggetti operanti nell'attivitā di concessione di finanziamenti d di cui all'articolo 112 del TUB.

 

La Relazione illustrativa chiarisce che le SPFM a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria redigono il bilancio sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 sui bilanci bancari, e successive modifiche, emanata dalla Banca d'Italia.

Ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 87 del 1992 (confluito nell’articolo 43 dello schema n. 172) gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalitā e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

 

Per effetto delle modifiche di cui alla lettera b) devono redigere il bilancio secondo i principi IRFS anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o pių imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo. Per tali imprese, la redazione del bilancio avverrā secondo gli schemi disciplinati dall'IVASS, cosi come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).

 

Il comma 2 abroga - con finalitā di coordinamento, anche in relazione allo schema n. 172 - l’articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 38 del 2005, ai sensi del quale i poteri della Banca d'Italia di emanare norme tecniche relative ai bilanci bancari ed applicare sanzioni per le relative condotte illecite (articolo 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali con riferimento ai soggetti vigilati obbligati a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, novellata dalle disposizioni in esame), ai patrimoni destinati alla prestazione di servizi di pagamento e alle societā finanziarie abilitate a concedere finanziamenti che abbiano esercitato la facoltā di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali.

Articolo 10: le modifiche alla relazione di revisione

articolo 10 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina della revisione contabile, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, viene ampliata sia la nozione, sia il contenuto del giudizio di coerenza espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010), secondo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2013/34/UE che ha modificato significativamente le norme europee sul contenuto della relazione di revisione .

Come giā anticipato supra, il DDL di delegazione europea 2014 (AC 3123) delega il Governo, al recepimento della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, inserita nell’Allegato B al DDL.

 

In particolare, per effetto delle modifiche in esame, nella relazione del revisore si esprime, accanto al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio, anche una valutazione sulla sua conformitā alle norme di legge. Il giudizio contiene altresė una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attivitā di revisione legale, circa l 'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

Articolo 11: clausola di invarianza finanziaria

articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 12: norme finali e transitorie

L’articolo 12 contiene le disposizioni finali e transitorie.

 

Il comma 1 dispone che le nuove disposizioni entrino in vigore a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

In ordine all'applicabilitā di alcuni criteri di valutazione del bilancio introdotti dallo schema in esame all’articolo 2426, primo comma, del codice civile, il comma 2 sancisce che essi possono non trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Si tratta, in particolare, delle voci cui si applica il criterio del cd. costo ammortizzato, per effetto delle modifiche dello schema in esame.

Ai sensi del comma 3 l'Organismo Italiano di Contabilitā (OIC) č tenuto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello schema in esame e, quindi, delle novelle da esse apportate al codice civile e al decreto legislativo n. 127 del 1991. Tale attivitā č svolta dall’OIC nell'ambito di quelle a cui č istituzionalmente preposto, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

 


Testo a fronte tra gli articoli del Codice civile e lo Schema di D.Lgs. n. 171

 


 

Codice civile

Schema di D.Lgs. n. 171

 

 

 

Articolo 6
(Modifiche al codice civile)

 

 

Articolo 2357-ter
Disciplina delle proprie azioni

Articolo 2357-ter
Disciplina delle proprie azioni

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalitā. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Identico.

Finché le azioni restano in proprietā della societā, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto č sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societā che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie č disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

Identico.

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

 

 

Articolo 2423
Redazione del bilancio

Articolo 2423
Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societā e il risultato economico dell'esercizio.

 

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

 

 

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delie scritture contabili. Le societā illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti č incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

 

Il bilancio deve essere redatto in unitā di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puō essere redatta in migliaia di euro 

 

 

 

2423-bis
Princėpi di redazione del bilancio

2423-bis
Princėpi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princėpi:

Identico.

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivitā, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivitā.

 

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci č effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

2) identico;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

3) identico;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

4) identico;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

5) identico;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

6) identico.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico .

Identico.

 

 

2424
Contenuto dello stato patrimoniale

2424
Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformitā al seguente schema.

Identico.

Attivo:

Identico:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte giā richiamata.

A) Identica.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

B) Identica:

I - Immobilizzazioni immateriali:

I – Identico:

1) costi di impianto e di ampliamento;

1) identico;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicitā;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

3) identico;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

4) identico;

5) avviamento;

5) identico;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

6) identico;

7) altre.

7) identico.

Totale.

Identico.

II - Immobilizzazioni materiali:

II – Identico:

1) terreni e fabbricati;

1) identico;

2) impianti e macchinario;

2) identico;

3) attrezzature industriali e commerciali;

3) identico;

4) altri beni;

4) identico;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

5) identico.

Totale.

Identico.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

III – Identico:

1) partecipazioni in:

1) identico:

a) imprese controllate;

a) identica;

b) imprese collegate;

b) identica;

c) imprese controllanti;

c) identica;

d) altre imprese;

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

 

d-bis) altre imprese;

2) crediti:

2) identico:

a) verso imprese controllate;

a) identica;

b) verso imprese collegate;

b) identica;

c) verso controllanti;

c) identica;

d) verso altri;

d-bis) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

 

d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

 

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

4) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Identico.

Totale immobilizzazioni (B);

Identico;

C) Attivo circolante:

C) Identico:

I - Rimanenze:

I – Identico:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

1) identico;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

2) identico;

3) lavori in corso su ordinazione;

3) identico;

4) prodotti finiti e merci;

4) identico;

5) acconti.

5) identico.

Totale.

Identico.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

II – Identico:

1) verso clienti;

1) identico;

2) verso imprese controllate;

2) identico;

3) verso imprese collegate;

3) identico;

4) verso controllanti;

4) identico;

4-bis) crediti tributari;

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4-ter) imposte anticipate;

5-bis) crediti tributari;

5) verso altri.

5-ter) imposte anticipate;

 

5-quater) verso altri;

Totale.

Identico.

III - Attivitā finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

III – Identico:

1) partecipazioni in imprese controllate;

1) identico;

2) partecipazioni in imprese collegate;

2) identico;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3) identico;

 

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti,

4) altre partecipazioni;

 

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

6) identico.

Totale.

Identico.

IV - Disponibilitā liquide:

IV – Identico:

1) depositi bancari e postali;

1) identico;

2) assegni;

2) identico;

3) danaro e valori in cassa.

3) identico.

Totale.

Identico.

Totale attivo circolante (C).

Identico.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

D) Ratei e risconti.

Passivo:

Identico:

A) Patrimonio netto:

A) Identico:

I - Capitale.

I – Identico.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

II – Identico.

III - Riserve di rivalutazione.

III – Identico.

IV - Riserva legale.

IV – Identico.

V - Riserve statutarie.

V – Identico.

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

VIII – Identico.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

IV – Identico.

 

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale.

Identico.

B) Fondi per rischi e oneri:

B) Identico:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

1) identico;

2) per imposte, anche differite;

2) identico:

3) altri.

3) strumenti finanziari derivati passivi;

 

4) altri.

Totale.

Identico.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

C) Identico.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

D) Identico:

1) obbligazioni;

1) identico;

2) obbligazioni convertibili;

2) identico;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

3) identico;

4) debiti verso banche;

4) identico;

5) debiti verso altri finanziatori;

5) identico;

6) acconti;

6) identico;

7) debiti verso fornitori;

7) identico;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) identico;

9) debiti verso imprese controllate;

9) identico;

10) debiti verso imprese collegate;

10) identico;

11) debiti verso controllanti;

11) identico;

 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

12) identico;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) identico;

14) altri debiti.

14) identico.

Totale.

Identico.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

E) Ratei e risconti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto pių voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciō sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale č iscritto.

 

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Abrogato.

Č fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.

 

 

 

2424-bis
Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale

2424-bis
Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Identico.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.

Identico.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Identico.

Nella voce: Ŧtrattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoŧ deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

Identico.

Le attivitā oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Identico.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o pių esercizi, l'entitā dei quali vari in ragione del tempo.

Identico.

 

Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.

 

 

2425
Contenuto del conto economico

2425
Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformitā al seguente schema:

Identico:

A) Valore della produzione:

a) Identico:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

1) identico;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

2) identico;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

3) identico;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

4) identico;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

5) identico;

Totale.

Identico.

B) Costi della produzione:

B) Identico:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

6) identico;

7) per servizi;

7) identico;

8) per godimento di beni di terzi;

8) identico;

9) per il personale:

9) identico:

a) salari e stipendi;

a) identica;

b) oneri sociali;

b) identica;

c) trattamento di fine rapporto;

c) identica;

d) trattamento di quiescenza e simili;

d) identica;

e) altri costi;

e) identica;

10) ammortamenti e svalutazioni:

10) identico:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

a) identica;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

b) identica;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

c) identica;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilitā liquide;

d) identica;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

11) identico;

12) accantonamenti per rischi;

12) identico;

13) altri accantonamenti;

13) identico;

14) oneri diversi di gestione.

14) identico.

Totale.

Identico.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

Identico.

C) Proventi e oneri finanziari:

C) Identico:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

16) identico:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

b) identica;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

c) identica;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17) identico;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

17-bis) identico.

D) Rettifiche di valore di attivitā finanziarie:

D) Rettifiche di valore di attivitā e passivitā finanziarie:

18) rivalutazioni:

18) identico:

a) di partecipazioni;

a) identica;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

b) identica;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

c) identica;

 

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

19) identico:

a) di partecipazioni;

a) identica;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

b) identica;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).

c) identica.

 

d) di strumenti finanziari derivati;

E) Proventi e oneri straordinari:

 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

 

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti. differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

21) utile (perdite) dell'esercizio.

 

2425-ter
Rendiconto finanziario

 

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui č riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilitā liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivitā operativa, da quella di investimento. da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

 

 

2426
Criteri di valutazioni

2426
Criteri di valutazioni

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

Identico:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puō comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puō essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puō comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puō essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione č limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilitā di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

2) identico;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non puō essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrā essere motivata nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; il minor valore non puō essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrā essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o pių tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princėpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princėpi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione č iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puō essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o pių tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princėpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princėpi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione č iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puō essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicitā aventi utilitā pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non č completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilitā pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costė dė impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non č completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento puō essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

Č tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

6) l'avviamento puō essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento č effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non č possibile stimarne attendibilmente la vita utile, č ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa č fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

7) il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero 8);

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

8-bis) le attivitā e le passivitā in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;

8-bis) le attivitā e passivitā monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto č accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivitā e passivitā in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loto acquisto;

9) le rimanenze, i titoli e le attivitā finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puō essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

9) identico;

10) il costo dei beni fungibili puō essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: Ŧprimo entrato, primo uscitoŧ o: Ŧultimo entrato, primo uscitoŧ; se il valore cosė ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

10) identico;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11) identico;

 

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva č imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivali non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo de! patrimonio netto per le finalitā di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura deIle perdite.

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entitā, valore e composizione.

Abrogato.

 

Ai finė della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di "attivitā finanziaria" e "passivitā finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attivitā monetaria" e "passivitā monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

a) il contralto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societā che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

 

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

 

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

 

Il fair value č determinato con riferimento:

 

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali č possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puō essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

 

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

 

Il fair value non č determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dā un risultato attendibile.

 

 

2427
Contenuto della nota integrativa

2427
Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

Identico:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

1) identico;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

2) identico;

3) la composizione delle voci: Ŧcosti di impianto e di ampliamentoŧ e: Ŧcosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicitāŧ nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3) la composizione delle voci: Ŧcosti di impianto e di ampliamentoŧ e: “costi di sviluppo” nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresė le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

3-bis) identico;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

4) identico;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societā fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

5) identico;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6) identico;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-bis) identico;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

6-ter) identico;

7) la composizione delle voci Ŧratei e risconti attiviŧ e Ŧratei e risconti passiviŧ e della voce Ŧaltri fondiŧ dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce Ŧaltre riserveŧ;

7) la composizione delle voci Ŧratei e risconti attiviŧ e Ŧratei e risconti passiviŧ e della voce Ŧaltri fondiŧ dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce Ŧaltre riserveŧ;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilitā di utilizzazione e distribuibilitā, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

7-bis) identico;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

8) identico;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societā, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

9) l'imporlo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivitā potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllale, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivitā e secondo aree geografiche;

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivitā e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

11) identico;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

12) identico;

13) la composizione delle voci: Ŧproventi straordinariŧ e: Ŧoneri straordinariŧ del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali;

14) un apposito prospetto contenente:

14) identico:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

a) identica;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

b) identica;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

15) identico;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la societā sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societā di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

16-bis) identico;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societā e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societā sottoscritte durante l'esercizio;

17) identico;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societā, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla societā, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societā, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19) identico;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societā, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

19-bis) identico;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

20) identico;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

21) identico;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefėci inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22) identico;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societā;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societā;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societā.

 

 

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

 

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui č disponibile la copia del bilancio consolidato;

 

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui č disponibile la copia del bilancio consolidato;

 

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di Ŧstrumento finanziarioŧ, Ŧstrumento finanziario derivatoŧ, Ŧfair valueŧ, Ŧparte correlataŧ e Ŧmodello e tecnica di valutazione generalmente accettatoŧ si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea 

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

 

 

2427-bis
Informazioni relative al valore equo
Ŧfair valueŧ degli strumenti finanziari

2427-bis
Informazioni relative al
Ŧfair valueŧ degli strumenti finanziari

1. Nella nota integrativa sono indicati:

1. Identico:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) identico:

a) il loro fair value;

a) identica;

b) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura;

b) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura, ,compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

 

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

 

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

 

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societā controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

2) identico:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attivitā, o di appropriati raggruppamenti di tali attivitā;

a) identica;

b) i motivi per i quali il valore contabile non č stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

b) identica.;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societā che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

 

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

 

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

 

3. Il fair value č determinato con riferimento:

 

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali č possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puō essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

 

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

 

4. Il fair value non č determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dā un risultato attendibile.

 

 

 

2428
Relazione sulla gestione

2428
Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societā e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societā č esposta.

Identico.

L'analisi di cui al primo comma č coerente con l'entitā e la complessitā degli affari della societā e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societā e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivitā specifica della societā, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Identico.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

Identico:

1) le attivitā di ricerca e di sviluppo;

1) identico;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

2) identico;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societā controllanti possedute dalla societā, anche per tramite di societā fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

3) identico;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societā controllanti acquistate o alienate dalla societā, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societā fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

4) identico;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

 

6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6) identico;

6-bis) in relazione all'uso da parte della societā di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

6-bis) identico:

a) gli obiettivi e le politiche della societā in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

a) identica;

b) l'esposizione della societā al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquiditā e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

b) identica.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societā.

Identico.

 

 

2435-bis
Bilancio in forma abbreviata

2435-bis
Bilancio in forma abbreviata

Le societā, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

Identico:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

1) identico;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

2) identico;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unitā.

3) identico.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo puō essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo puō essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le societā che redigono il bilancio in forma abbreviala sono esonerale dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

Identico:

voci A2 e A3

identico

voci B9(c), B9(d), B9(e)

identico

voci B10(a), B10(b),B10(c)

identico

voci C16(b) e C16(c)

identico

voci D18(a), D18(b), D18(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non č richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non č richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

 

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6) dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1). 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui č disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1);

Le societā possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.

Le societā possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la societā stessa detiene una partecipazione.

Qualora le societā indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

 

 

Le societā che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltā di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le societā che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Identico.

 

 

 

Art. 2435-ter
Bilancio delle micro-imprese

 

Sono considerate micro-imprese le societā di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi. non abbiano superato due dei seguenti limiti:

 

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175. 000 euro;

 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

 

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unitā.

 

Falle salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerale dalla redazione:

 

1) del rendiconto finanziario;

 

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

 

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

 

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

 

Le societā che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

 

 

2478-bis
Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

2478-bis
Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102]. Esso č presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilitā di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso č presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilitā di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.

Identico.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Identico.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Identico.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puō farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Identico.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Identico.

 


 

Testo a fronte tra il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
e lo Schema di D.Lgs. n. 171

 

 


 

D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127

Schema di D.Lgs. n. 171

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche al decreto legislativo
9 aprile 1991, n, 127)

 

 

Articolo 27
Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Articolo 27
Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1. Identico:

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

c) identica.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate č un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n, 39.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3. Identico

3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.

3-bis. Non sono altresė soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, ", nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28;

4. L'esonero previsto dal comma 3 č subordinato alle seguenti condizioni:

4. Identico:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunitā europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunitā europee;

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformitā ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresė indicare la denominazione e la sede della societā controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove č la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresė indicare la denominazione e la sede della societā controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove č la sede dell'impresa controllata.

 

 

Articolo 28
Casi di esclusione dal consolidamento

Articolo 28
Casi di esclusione dal consolidamento

2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: (9)

2. Identico:

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

a) identica;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante č soggetto a gravi e durature restrizioni;

b) identica;

c) non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

c) in casi eccezionali, non č possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

d) identica.

Articolo 29
Redazione del bilancio consolidato

Articolo 29
Redazione del bilancio consolidato

1. Il bilancio consolidato č redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso č costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1. Il bilancio consolidato č redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso č costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

2. Identico.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

3. Identico.

 

3-bis, Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societā illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti č incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

4. Identico.

5. Le modalitā di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

5. Identico.

6. Il bilancio consolidato puō essere redatto in migliaia di euro.

6. Identico.

 

 

Articolo 31
Principi di consolidamento

Articolo 31
Principi di consolidamento

1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

1. Identico.

2. Sono invece eliminati:

2. Identico:

a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

a) identica;

b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

b) identica;

c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;

c) identica;

d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

d) identica.

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della societā che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo č iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie".

4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della societā che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.

Articolo 32
Struttura e contenuto
dello stato patrimoniale e
del conto economico consolidati

Articolo 32
Struttura e contenuto
dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto
finanziario
consolidati

1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella pių idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.

1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto pių idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.

2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.

2. Identico.

3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi č iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".

3. Identico.

4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi č iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi". (VII Direttiva, articoli 17, 21 e 23).

4. Identico.

 

 

Articolo 33
Consolidamento delle partecipazioni

Articolo 33
Consolidamento delle partecipazioni

1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), č attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa č inclusa per la prima volta nel consolidamento.

1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), č attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa č inclusa per la prima volta nel consolidamento.

2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa č imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

2. Identico.

3. L'eventuale residuo, se negativo, č iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, č iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o č portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo č ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.

3. L'eventuale residuo, se negativo, č iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, č iscritto in una voce dell'attivo denominata “avviamento”, salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo č ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dell’articolo 2426.

4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa. (VII Direttiva, articoli 19, 30, 31).

4. Identico.

 

 

Articolo 34
Uniformitā dei criteri di valutazione

Articolo 34
Uniformitā dei criteri di valutazione

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.

1. Identico.

2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformitā consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante. ( VII Direttiva, art. 29, 1) , 3).

2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi. (VII Direttiva, art. 29, 1), 3).

 

2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.

 

 

Articolo 36
Partecipazioni non consolidate

Articolo 36
Partecipazioni non consolidate

1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, č iscritta in apposita voce del conto economico.

1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4, dell’articolo 2426; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, č iscritta in apposita voce del conto economico.

2. Quando l'entitā della partecipazione č irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, puō non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente. ( VII Direttiva, art. 33 ).

2. Identico.

[3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate. ]

[3. Identico.]

 

 

Articolo 38
Contenuto della nota integrativa

Articolo 38
Contenuto della nota integrativa

1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

1. Identico:

a) i criteri di valutazione applicati;

a) identica;

b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

b) identica;

 

b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;

c) le ragioni delle pių significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;

c) le ragioni delle pių significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;

d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicitā";

d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di sviluppo";

e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

e) identica;

f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare č significativo;

f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

g) identica;

h) se l'indicazione č utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;

h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivitā potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;

i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivitā e secondo aree geografiche;

i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivitā e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;

l) identica;

m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare č significativo;

m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entitā o incidenza eccezionali;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

n) identica;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie dė qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria,

o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

 

o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

o-ter) identica:

1) il loro fair value;

1) identico;

2) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura;

2) informazioni sulla loro entitā e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

 

2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

 

2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

 

2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

 

 

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societā controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

o-quater) identico;

1) il valore contabile e il fair value delle singole attivitā, o di appropriati raggruppamenti di tali attivitā;

1) identico;

2) i motivi per i quali il valore contabile non č stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

2) identico:

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;

o-sexies) identica;

o-septies) separatamente, l’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societā di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.

o-septies) identica;

 

o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui č disponibile la copia del bilancio consolidato;

 

o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme pių piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui č disponibile la copia del bilancio consolidato;

 

o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato,

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

 

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;

 

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;

 

c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;

 

d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

 

2-bis Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

 

 

 

Articolo 40
Relazione sulla gestione

Articolo 40
Relazione sulla gestione

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.

1. Identico.

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 č coerente con l'entitā e la complessitā degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivitā specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

1-bis. Identico.

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

2. Identico:

a) le attivitā di ricerca e di sviluppo;

a) identica;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

 

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

c) identica;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societā fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

d) identica;

d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

d-bis) identica:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

1) identico;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquiditā e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

2) identico.

2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

2-bis. Identico.

 

 

Articolo 42
Pubblicazione del bilancio consolidato

Articolo 42
Pubblicazione del bilancio consolidato

1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

1. Identico.

2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societā per azioni e a responsabilitā limitata.

 

3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile.

3. Identico.

 

 

Articolo 44
Enti creditizi e finanziari

Articolo 44
Enti creditizi e finanziari

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attivitā di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attivitā finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano

 

a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

b) alle societā finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

c) alle societā di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o pių banche o societā finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n 142;

 

d) alle societā di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 (SIM);

 

e) alle societā finanziarie italiane che controllano SlM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58;

 

f) alle societā di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

g) alle societā finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

h) alle societā finanziarie che controllano societā finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

I) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Sono comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le societā finanziarie la cui attivitā consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societā esercenti attivitā diversa da quella creditizia o finanziaria.