Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici - D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - Esito dei pareri al Governo
Riferimenti:
DLGS n.127 del 05/08/2015   SCH.DEC 162-BIS/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 164    Progressivo: 2
Data: 30/09/2015
Descrittori:
DISTRIBUTORI AUTOMATICI   DL 2015 0127
INFORMATICA   IVA
L 2014 0023   TRASMISSIONE DI ATTI
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 23 DEL 11-MAR-14     

 

 

 

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Atti del Governo n. 164/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 

 

 

 

 


INDICE

INTRODUZIONE.. 1

La legge delega. 1

PREMESSA.. 6

LA FATTURA ELETTRONICA.. 6

Articolo 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)  9

Articolo 2 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi). 13

Articolo 3 (Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi). 16

Articolo 4 (Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti). 18

Articolo 5 (Cessazione degli effetti premiali). 19

Articolo 6 (Disposizione finanziaria). 21

Articolo 7 (Abrogazioni). 21

TESTO A FRONTE.. 23

 


 

 

 


INTRODUZIONE

La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di tre mesi il termine per l'esercizio della delega (vale a dire fino al 27 giugno 2015).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega (25 settembre 2015).

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i princìpi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L’articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall’ art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

Lo stato di attuazione della delega

In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

            il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata (Atto del Governo n. 99-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014;

            il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto del Governo n. 106-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014;

            il Decreto Legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015;

            il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici  (Atto del Governo n. 162-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;

            il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;

            il Decreto Legislativo n. 147 del 2015, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015, oggetto del presente lavoro.

 

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega. Dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti nel mese di agosto 2015, il 4 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato, in secondo esame preliminare, i predetti cinque schemi, con formulazioni che tengono conto delle richieste delle Commissioni.

Il 9 settembre 2015 i predetti schemi sono stati trasmessi di nuovo al Parlamento, per l'espressione degli ulteriori pareri, prima di essere approvati definitivamente. Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015 i decreti sono stati approvati definitivamente e sono in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Più in dettaglio, si tratta dei seguenti atti:

            lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni.  Ad esito del secondo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, il 16 settembre 2015 la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sull'A.G.181-bis; la VI Commissione finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con una condizione, il 17 settembre 2015;

            lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni. Si rammenta che il 16 settembre 2015 la VI Commissione finanze della Camera ha espresso parere favorevole sull'A.G. 182-bis. Sul medesimo atto, il 15 settembre 2015, la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso parere favorevole;

            lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni. Le Commissioni II e VI della Camera hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, sull'A.G. n. 183-bis, il 17 settembre 2015; sul medesimo atto le corrispondenti commissioni 2° e 6° del Senato hanno espresso parere favorevole, con una condizione e alcune osservazioni, il 16 settembre 2015;

            lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; la 6° Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni. Sull'A.G. 184-bis, la 6° Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con una condizione ed osservazioni il 17 settembre 2015; nella stessa data le Commissioni II e VI della Camera hanno espresso parere favorevole sul medesimo atto.

            schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni. A seguito del secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, il 16 settembre 2015 la VI Commissione della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, sull'A.G. 185-bis. Sul medesimo atto la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, in data 17 settembre 2015.

 

Si rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate le seguenti norme:

            revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);

            revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));

            revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a));

            razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);

            revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14);

            revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

PREMESSA

Si evidenzia che divergenze del decreto legislativo 127/2015 rispetto all’atto del Governo n. 162-bis sono prevalentemente di carattere formale e di adattamento del testo. Peraltro la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, in data 28 luglio c.a., e le Commissioni finanze e tesoro del Senato e finanze della Camera, ambedue in data 29 luglio c.a. avevano espresso parere favorevole sull’atto del Governo n. 162-bis come modificato rispetto alla sua versione originaria.

LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica cd. “fattura PA”, attualmente, è il sistema di fatturazione che le imprese, devono utilizzare per emettere fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA).

 

Più in dettaglio si rammenta che la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale. La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.

 

L'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) che ha previsto l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il cd. Sistema di Interscambio (SdI). Il sistema di interscambio, è una piattaforma informatica che serve a trasmettere e a ricevere la fattura elettronica, gestendo i dati di fatturazione. Il sistema di interscambio è gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati e delle informazioni e di gestire flussi informativi, monitorando così anche i conti della Pubblica Amministrazione.

 

In tema di fatturazione elettronica nella relazione illustrativa si legge che essa è un obiettivo faro dell’Agenda digitale Europea poiché rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. Si evidenzia inoltre che la Commissione Europea ha stimato in circa 240 miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche (COM n. 712/2010). In più rappresenta che l’OCSEcome anche la stessa Commissione europeaha dichiarato che l’adozione di sistemi di fatturazione elettronica può migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali e producendo quindi una forte spinta alla tax compliance.

Il 28 ottobre 2014 a Dublino l’OCSE ha approvato e pubblicato il report Tax compliance by Design – Achieving improved SME tax compliance by adopting a system perspective”; nel documento si analizza l’evoluzione delle strategie di amministrazioni fiscali di diversi paesi e si evidenzia come il ruolo di queste ultime si stia spostando da quello di mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex post, a quello di “facilitatore attivo” di tax compliance mediante l’acquisizione e la processabilità in tempo reale delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali ed i connessi pagamenti operati dalle aziende tra loro e nei confronti dei consumatori finali. Muovendosi verso una più completa filiera digitale delle informazioni e dei pagamenti è peraltro dimostrato che si possono migliorare i processi business ed ottenere significativi risparmi suoi costi di gestione aziendale.

 

Di seguito si rammentano le principali fonti normative in materia:

·      legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (Legge finanziaria 2008) come modificata dal Decreto Legislativo n. 201 del 2011: è la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea, a partire dal 6 giugno 2014, non possono essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio.

La data del 6 giugno 2014 riguarda i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza, mentre per i restanti enti nazionali e per le amministrazioni locali la stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015. Tuttavia occorre rammentare che le pubbliche amministrazioni che avevano adottato il metodo della fatturazione elettronica su base volontaria, in seguito ad accordi specifici con i propri fornitori, hanno potuto utilizzare tale strumento sin dal 6 dicembre 2013.

·      Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008 – individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della legge numero 244 del 2007: esso rappresenta il primo decreto attuativo della citata legge n. 244/2007, ed indica nell’Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio, ne definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica dello SdI.

·      Decreto 3 aprile 2013, n. 55 (del MEF concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244: si tratta del secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007 e rappresenta il regolamento che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso lo SdI.

·      Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 25 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale): il decreto anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le Amministrazioni centrali di cui all'articolo 6, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 e per le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 209 della legge n. 244 del 2007.

·      Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità per il 2013). La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335, la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, gli esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione.

·      Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014: esso disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice amministrazione digitale). Tra gli obblighi si ricordano la conservazione ed il pagamento dell’imposta di bollo.

 

In ambito comunitario si segnalano:

·      la Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica; la direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica.

·      la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l’IVA per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE.

Articolo 1
(Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

L’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo in esame introduce la possibilità, per i contribuenti che vi opteranno, di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016.

Rispetto al testo dello schema di decreto legislativo originario è stata integrata la rubrica dell'articolo aggiungendo il riferimento alla "trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati".

Inoltre, con modifica rispetto al testo originario, è stato specificato che il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate riguarda non solo la generazione e la trasmissione, ma anche la "conservazione" delle fatture elettroniche. Accogliendo in tal modo un'osservazione del parere reso dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

Lo stesso comma 1 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individui specifiche categorie di soggetti passivi ai quali vengano messi a disposizione i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, già previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55[1]. Il sistema gratuito viene messo a disposizione dei soggetti individuati dal decreto ministeriale anche con riferimento all'invio di fattura elettronica a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, per le quali è posto l'obbligo di fatturazione elettronica dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Il sistema gratuito verrebbe quindi messo a disposizioni anche per le fatture elettroniche scambiate tra privati.

Si osserva che nel testo del comma in esame il decreto di individuazione dei soggetti passivi è emanato dal Ministro dell'economie e finanze, sentite le associazioni di categoria (tale specificazione non era presente nel testo dello schema di decreto originario). Sempre in ragione delle modifiche intervenute nel corso dell’iter legislativo del presente decreto è previsto che siano sentite le associazioni nell'ambito dei forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467[2].

L'integrazione di tale disposizione accoglie un'osservazione del parere reso dalla Commissione finanze della Camera che suggeriva l'emanazione del decreto di individuazione dei soggetti passivi "sentite le associazioni di categoria"[3]. Peraltro la medesima osservazione faceva riferimento al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze "di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione": nel testo in esame non si fa riferimento al decreto interministeriale.

Ai sensi del comma 2, sarà utilizzabile da parte dei contribuenti il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge finanziaria per il 2008, finalizzato alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio delle Stato, secondo il formato della fattura elettronica definito “fattura PA”[4]. Inoltre, a decorrere dal medesimo termine iniziale, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, in via telematica, le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio. Con modifica al testo originario, il presente decreto legislativo prevede che le informazioni siano messe a disposizione anche "in formato strutturato".

Si dispone così (comma 3) che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA[5], a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati (così come si legge nella versione finale del presente decreto legislativo) di tutte le fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni) mediante l’utilizzo del sistema di interscambio; in tal caso l’opzione avrà effetto per cinque anni a decorrere dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e se non revocata si rinnoverà automaticamente ogni cinque anni.

Sarà quindi un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 4) che definirà le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica secondo principi di semplificazione, economicità e di minimo aggravio per i contribuenti. Rispetto al testo originario è ora previsto che il provvedimento dovrà definire anche le soluzioni tecniche più adatte all'attuazione della norma in esame.

Ulteriore difformità rispetto al testo dello schema di decreto originario riguarda l'accoglimento del parere reso dalla VI Commissione della Camera nel quale si chiamava il Governo a valutare l'opportunità di cancellare il richiamo alle associazioni di categoria in quanto esse sono già presenti nel forum nazionale. Conseguentemente nel testo del presente decreto, il provvedimento è emanato "sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionale" (e non, come nel testo originario, "anche nell'ambito di forum nazionali"): la consultazione risulta quindi effettivamente circoscritta alle associazioni presenti nel forum nazionale.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 5), da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, saranno stabilite delle modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate, al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti ed escludere duplicazione di attività conoscitiva.

Il comma 6, infine disciplina il trattamento sanzionatorio applicabile ai casi di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti. A tal fine esso rinvia, per l’individuazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[6].

 

Si osserva che con le modifiche apportate ai commi 1, 2 e 4 il Governo ha inteso condividere le osservazioni espresse nei pareri della VI Commissione di Camera e Senato. In esse le Commissioni osservavano la necessità di un forte sostegno tecnologico pubblico ai fini dell'ottimale funzionamento dei meccanismi telematici previsti dal presente decreto legislativo, con riferimento, tra l'altro, alla conservazione dei dati.

Sempre in relazione ai contenuti del presente articolo, i pareri espressi dalle Commissioni finanze del Senato e della Camera avevano invitato il Governo a valutare l'opportunità, nel medio periodo – valutandone peraltro gli effetti in via sperimentale – di introdurre l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, in coincidenza con i termini di liquidazione periodica dell'IVA. Le osservazioni sottolineano come l'introduzione di tale obbligo sarebbe stata utile ai fini del contrasto all'evasione e della semplificazione degli adempimenti e dei costi di gestione posti in capo ai contribuenti. Inoltre, i suddetti pareri invitavano il Governo a valutare ulteriori forme di semplificazione degli adempimenti: in particolare le Commissioni dei due rami del Parlamento invitavano il Governo a valutare la soppressione delle norme, recate dalla legge di stabilità per il 2015, relative a reverse charge e split payment[7].

A fronte di tali osservazioni, la formulazione dell'articolo in esame mantiene il carattere opzionale dell'utilizzo del servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Anche in relazione alla soppressione dei citati meccanismi introdotti dalla legge di stabilità 2015, il nuovo testo non reca l'abrogazione delle norme qui ricordate. Il Governo afferma di non essersi conformato ai pareri definiti dalle Commissioni in quanto l'introduzione nell'ordinamento di tali istituti risponde ad esigenze di contrasto all'evasione fiscale, mentre le misure recate dal decreto legislativo in esame, basandosi sulla libera scelta dei contribuenti, forniscono solamente informazioni di tipo parcellizzato e non completo e, conseguentemente, non si configurano come una fonte informativa alternativa capace di garantire un efficace contrasto all'evasione fiscale in materia di IVA.

Da ultimo, si evidenzia come il testo finale non tiene conto di una parte del parere della VI Commissione Finanze della Camera con riferimento al quale il Governo nella relazione di accompagnamento dichiara che il formato XML di cui al D.M. n. 55, del 2013 utilizzato per trasmettere le fatture alla pubblica amministrazione, già contiene una specifica delle causali IVA inseribili in fattura. Conseguentemente, ove tutti i contribuenti optassero per la generazione delle rispettive fatture attive secondo tale formato, ovvero, in alternativa tutti i software gestionali utilizzassero la decodifica prevista dal formato XML, si otterrebbe la codifica uniforme delle predette causali.

Articolo 2
(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

L'articolo 2 si rivolge a tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) prevedendo per essi la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dell’emissione dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto. Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria. I suddetti adempimenti saranno effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiranno l’inalterabilità e la sicurezza dei dati; sarà comunque un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate a dettare le modalità applicative delle disposizioni in parola. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale con il quale potranno essere individuate diverse tipologie di documentazione atte a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni effettuate. Infine sono previste specifiche sanzioni nei diversi casi di violazione delle disposizioni in esame.

Il comma 1 prevede che tutti i soggetti che effettuano le cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto e attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2[8] e 3[9] del citato D.P.R. n. 633 del 1972. L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, tiene luogo agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.

Il contenuto del citato articolo 24, in via generale, riguarda gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; in particolare è previsto che i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui al citato articolo, in luogo del registro delle fatture, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile distintamente per ciascuna tipologia di operazioni indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali.

Il comma 2 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sia resa obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Rispetto alla previsione originaria il testo del decreto legislativo prevede, in accoglimento dei pareri resi dalle Commissioni finanze del Senato e della Camera dei deputati, che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto al comma 4 dovrà indicare soluzioni tecniche finalizzate a garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati relativi ai corrispettivi acquisiti dagli operatori senza prevedere specifiche modifiche ai distributori automatici.

Il comma 3 dispone che la memorizzazione e la trasmissione dei dati avvenga mediante l’utilizzo di apparecchi tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, comprese le informazioni che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il comma 4 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla citata decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, la definizione delle modalità di opzione, le informazioni da trasmettere, le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica ed ogni altra disposizione necessaria in attuazione delle disposizioni in esame.

Il comma 5 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi rappresenti una modalità sostitutiva di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, previsti dal comma 1 articolo 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (scontrino fiscale e ricevuta fiscale)[10] e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696[11]. Nel caso di richiesta da parte del cliente, resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche a fini commerciali le operazioni in parola.

Infine, il comma 6 prevede, a carico dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o nel caso di memorizzazione o trasmissione incompleta o non veritiera.

Le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevedono rispettivamente:

·      una sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali;

·      in caso di quattro distinte violazioni – nel corso di un quinquennio – dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

 

Con riferimento ai contenuti dell'articolo 2, sia il parere approvato dalla 6a Commissione del Senato sia quello dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, invitavano il Governo a prevedere detrazioni fiscali, anche nella forma di crediti di imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla trasmissione e alla memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale previsione non è stata accolta nel testo dell'articolo in esame: secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa il mancato accoglimento si deve alla mancanza di adeguata copertura dei relativi oneri.

Articolo 3
(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi)

L'articolo 3 reca incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi.

In particolare, esso prevede, per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all'articolo 1, comma 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), che vengano meno i seguenti obblighi:

·      le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (c.d. spesometro). L'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto il cd. “spesometro”, inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro. Successivamente, l’articolo 2 del DL16 del 2012 ha modificato il citato regime ed ha previsto la comunicazione per le sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione; pertanto si deve comunicare telematicamente l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

·      le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesi appartenenti alla c.d. “black list”. L’invio della comunicazione in esame è previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 ed è finalizzata al contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere». La black list, o lista nera, è un elenco dei Paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell’avere un livello di tassazione basso o addirittura nullo. Le black list esistenti ad oggi sono tre. Più precisamente si distinguono le seguenti tipologie: black list persone fisiche; black list Cfc (controlled foreign companies); black list ai fini della indeducibilità delle componenti negative di reddito.

·      gli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea; tale obbligo è previsto dall’articolo 50, comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

 

Oltre al venir meno degli obblighi qui sopra ricordati e già contenuti nel testo originario, il presente decreto legislativo estende l’esclusione dell’obbligo di comunicazione ai seguenti casi:

·      contratti di leasing;

·      contratti stipulati dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

·      acquisti effettuati da operatori economici italiani che effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino (ex articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze del 24 dicembre 1993 concernente Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino).

 

È poi previsto che i rimborsi IVA siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dalle lettere a), b), c), d) ed e), del secondo comma (come meglio precisato nel testo finale del decreto legislativo), dell'articolo 30 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Infine i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette, così come previsti rispettivamente dall’articolo 57, comma 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall’articolo 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nelle modalità che saranno stabilite con successivo del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale previsione differisce dallo schema di decreto originario il quale demandava la definizione delle modalità al decreto legislativo di attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all’articolo 9, comma1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Il parere della VI Commissione Camera formulava una richiesta al Governo di chiarire il meccanismo di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea, consentendo la veicolazione delle stesse attraverso lo SDI. Sul punto il Governo ha precisato che gli incentivi richiamati sono accordati ai soli contribuenti che eserciteranno l'opzione della trasmissione telematica di cui al comma 3, dell'articolo 1. L'opzione, infatti, vincola i contribuenti a trasmettere telematicamente i dati delle fatture in forma "strutturata", per cui non sarebbe possibile elaborare tempestivamente, controllare e mettere a disposizione degli stessi contribuenti le informazioni acquisite secondo una diversa modalità (carta ovvero files derivanti da scansione di documenti). Sempre il citato parere, al fine di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti che utilizzano lo SDI, raccomandava che il Governo provvedesse ad implementare un sistema di trasmissione anche verso soggetti (clienti) che avessero deciso di non avvalersi dello SDI stesso. Sul punto il Governo ha dichiarato di non poter tener conto del richiesta perché non è possibile che formati diversi da quelli gestiti dallo SDI possano essere veicolati per il tramite dello SDI stesso che tecnicamente si basa sulla acquisizione ed elaborazione dei files fattura che rispettano lo standard XML previsto dal DM n. 55, del 2013.

 

In relazione all'articolo 3 il parere approvato dalla 6a Commissione del Senato proponeva di valutare la possibilità di escludere gli accertamenti analitico induttivi, basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti che utilizzando gli strumenti previsti dalla norma in esame assicurassero la tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati.

Tale osservazione non è stata accolta nel testo in esame.

Articolo 4
(Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti)

L’articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 (obbligo di registrazione delle fatture emesse) e 25 (obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati) del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché l’obbligo di apposizione del visto di conformità e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 (relativo alle modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d’imposta).

Il comma 2 specifica che condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio) e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Infine il comma 3 dispone che mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le categorie di soggetti che potranno accedere al regime premiale, tra i quali possono rientrarvi anche soggetti non di minori dimensioni che svolgano attività d’impresa, arte o professione; per tali ultimi soggetti il regime in discorso si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Con riferimento al presente articolo, il parere approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati proponeva l'introduzione di una ulteriore disposizione al comma 1 recante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), relativa agli oneri di comunicazione per acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA.

Il testo definitivo non ha recepito tale osservazione: la relazione illustrativa richiama l'attenzione sul fatto che tali norme sono oggetto del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in tema di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare l'articolo 20 di quel provvedimento ha modificato la comunicazione dei dati delle lettere di intento disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 746 del 1983 all'Agenzia delle Entrate. In sostanza, per effetto delle modifiche proposte, viene posto in capo al cd. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore.

Articolo 5
(Cessazione degli effetti premiali)

L'articolo 5 è dedicato alla cessazione degli effetti premiali.

Le previsioni in commento dispongono la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni. Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle "agevolazioni" di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, dello schema in esame nei casi in cui lo stesso: a) ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute; b) non trasmetta le relative variazioni; c) trasmetta dati incompleti o inesatti; d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

Si ricorda che, al fine di favorire l'implementazione del sistema della fatturazione elettronica e la comunicazione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto, lo schema contempla in favore del soggetto che abbia optato per il nuovo sistema alcuni vantaggi rispetto ai contribuenti non optanti, che si sostanziano, per lo più, nell'esonero da taluni adempimenti amministrativi.

Dette forme di incentivazione dunque verrebbero meno qualora il contribuente, nonostante l'avvenuta opzione per il sistema di trasmissione telematica, sia incorso nelle predette irregolarità ovvero abbia del tutto omesso l'effettuazione delle prescritte trasmissioni telematiche. Continuerebbe invece a fruire dei benefici previsti, qualora regolarizzi la propria posizione trasmettendo correttamente ed in via telematica i dati predetti entro il termine che sarà individuato in via generale nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione in esame fa salva l'applicazione del regime sanzionatorio previsto agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 6, dello schema in commento. La prima norma richiamata (art. 1 comma 6) riferisce all'omissione della trasmissione telematica della fatturazione elettronica ovvero all'invio di dati incompleti la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997. È fatto altresì salvo il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 2, comma 6 dello schema in commento per i casi di mancata memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi e nei casi di omissione della trasmissione telematica di detti dati ovvero di memorizzazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Anche in tal caso le sanzioni applicabili sono individuate per relationem attraverso il richiamo alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs.1997 n. 471. In virtù del primo rinvio, la sanzione amministrativa irrogabile è pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Stante il rinvio all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, agli illeciti considerati dall'articolo 2, comma 6, dello schema è riferita anche la misura della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dall'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Con riferimento al presente articolo si segnala solamente una diversa formulazione nel comma 1, laddove nel testo del decreto legislativo si parla della "trasmissione [...] dei dati delle fatture (e non di "trasmissione di fatture elettroniche" così come previsto nel testo originario).

Articolo 6
(Disposizione finanziaria)

Il comma unico dell'articolo 6 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di curo per l'anno 2016, a 18,00 milioni di curo per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

 

Nella relazione tecnica aggiuntiva si dà conto degli oneri, chiarendo che l'onere incrementale a regime conseguente alla scelta di mettere a disposizione il processo di conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche è stimabile in circa 6,35 milioni di euro.

Si segnala che rispetto alla relazione tecnica originaria in cui per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 non erano previsti oneri a carico dello Stato, nella nuova RT si stima un costo una tantum di 1,22 milioni di euro (2016) e un costo a regime di 4,2 milioni di euro (a decorrere dal 2017).

La tabella seguente mette a confronto, sotto il profilo quantitativo, gli oneri derivanti dal decreto legislativo con quelli derivanti dalla formulazione originaria.

(milioni di euro)

A.G. 162

2016

A decorrere

dal 2017

6,12

9,80

D Lgs. 127

2016

2017

A decorrere

dal 2018

9,34

18,0

20,4

differenza

+3,22

+8,2

*+10,6

* differenza a regime per anno

 

Il fondo citato è quello istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mediante maggiori entrate derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge n. 23 del 2014 (delega fiscale).

Sui profili di copertura finanziaria la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole.

Articolo 7
(Abrogazioni)

L'articolo 7 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni – di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – che regolano la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi. In base al comma 430, si tratta sia delle imprese che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia di quelle facenti parte di un gruppo che sia definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

Non è stata quindi accolta la proposta di anticipare i termini dell'abrogazione da valutare ai sensi dell'osservazione contenuta nel parere approvato dalla VI Commissione Camera dei deputati.


 

TESTO A FRONTE

 

Atto del Governo n. 162

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici

Atto del Governo n. 162-bis

Identico

D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

 

 

 

Articolo 1

(Fatturazione elettronica)

 

 

 

1. A decorrere dal l° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche, le informazioni acquisite.

 

 

 

3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto possono optare, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

 

 

 

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.

 

 

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

 

 

6. Ai contribuenti che optano per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche ai sensi del comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 1

(Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

 

l. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

 

 

3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

 

 

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.

 

 

5. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 1

(Identica)

 

 

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identico

Articolo 2

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

 

1. A decorrere dal l° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633.

 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

 

 

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

 

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

 

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma l e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 2

(Identica)

 

 

1. A decorrere dal l° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633.

 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, saranno indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

3. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

 

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

 

6. Identico

Articolo 2

(Identica)

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

3. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Articolo 3

(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi)

 

 

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:

 

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;

 

 

 

 

 

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al secondo comma del predetto articolo;

 

 

d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo con cui sarà data attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Articolo 3

(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi)

 

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:

 

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

 

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

 

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

 

d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

(Identica)

 

 

 

 

1. Identico:

 

 

 

 

 

 

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

 

 

b) identico;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

 

d) identico.

 

Articolo 4

(Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti)

 

1. Con effetto dal l° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2. comma 1.

 

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Articolo 4

(Identica)

 

 

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

 

3. Identico

Articolo 4

(Identica)

 

 

 

1. Identico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) identica;

 

 

 

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico.

 

Articolo 5

(Cessazione degli effetti premiali)

 

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche e delle relative variazioni, emesse e ricevute, e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4 e 2, comma 4.

Articolo 5

(Identica)

 

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute, delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4 e 2, comma 4.

Articolo 5

(Identica)

 

1. Identico.

Articolo 6

(Disposizione finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 6,12 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

(Identica)

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

(Identica)

 

1. Identico.

 

Articolo 7

(Abrogazioni)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato l'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 7

(Identica)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 7

(Identica)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

 

 


 



[1] Esso prevede che "l'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica".

[2] Si ricorda che con la citata Decisione COM (2010) 8467, la Commissione europea ha istituito il Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing, che intende far diventare la fatturazione elettronica il metodo prevalente di fatturazione in Europa entro il 2020. La Commissione, in particolare, raccomanda l'istituzione di forum nazionali e la loro interazione con il Multi-Stakeholder Forum, per stimolare in modo coordinato gli Stati membri a eliminare gli ostacoli normativi e tecnici che impediscono la più ampia diffusione di strumenti utili allo scambio elettronico di dati. Il 20 dicembre 2013 si è aperto il Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica, istituito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

[3] Si evidenzia che nel testo del decreto legislativo in esame è stata espunta la parola “anche” dal secondo periodo riguardante la previsione di sentire “le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467”, al fine di mettere a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.

[4] Di cui all’allegato A del decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. La fattura elettronica (fattura PA), attualmente, è il sistema di fatturazione che le imprese, devono utilizzare per emettere fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione. Come accennato, l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) che ha previsto l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il cd. Sistema di Interscambio (SdI).

[5] Che concernono gli adempimenti comunicativi “spesometro” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010), “black list” (art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 40 del 2010), e presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6 del decreto-legge n. 331 del 1993).

[6] Recante Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

[7] Articolo 1, commi 629-633 della legge n. 190 del 2014. Si rammenta che per “reverse charge” o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l’Iva, dal cedente di beni / servizi all’acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Il meccanismo di “split payment" consiste in speciali modalità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d’imposta. Tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura; l’imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall’Erario.

[8] Si rammenta sinteticamente che costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

[9] Si ricorda che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

[10] In sintesi si rammenta che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non È obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero delle scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

[11] Si ricorda che ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura.