Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||||
Titolo: | Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici - Atto del Governo n. 162-bis | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 164 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 27/07/2015 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||||
Altri riferimenti: |
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SENATO DELLA REPUBBLICA:
Servizio
del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - SBilancioCU@senato.it -
Elementi di documentazione n. 22/1
Servizio
Studi
Tel.
06 6706-2451
Studi1@senato.it
CAMERA DEI DEPUTATI:
Servizio Studi – Dipartimento finanze
Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it -
Atti del Governo n. 164/1
La documentazione dei servizi e degli uffici del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca |
INDICE
Articolo 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati)
Articolo 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi)
Articolo 3 (Incentivi all'opzione per la trasmissione
telematica delle fatture e dei corrispettivi)
Articolo 5 (Cessazione degli effetti premiali)
Articolo 6 (Disposizione finanziaria)
La fattura elettronica cd. “fattura PA”, attualmente, è il sistema di fatturazione che le imprese, devono utilizzare per emettere fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA).
Più in dettaglio si rammenta che la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale. La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
L'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) che ha previsto l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il cd. Sistema di Interscambio (SdI). Il sistema di interscambio, è una piattaforma informatica che serve a trasmettere e a ricevere la fattura elettronica, gestendo i dati di fatturazione. Il sistema di interscambio è gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati e delle informazioni e di gestire flussi informativi, monitorando così anche i conti della Pubblica Amministrazione.
In tema
di fatturazione elettronica nella relazione illustrativa si legge che
essa è un obiettivo faro
dell’Agenda digitale Europea poiché rappresenta una
delle principali leve
per diffondere la
cultura digitale nel
mondo delle imprese, rendere più
efficienti i processi amministrativi e
ridurre i costi di gestione. Si evidenzia inoltre che la Commissione Europea ha stimato in circa 240
miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il
2020 venissero ammesse e scambiate solo
fatture elettroniche (COM
n. 712/2010). In più rappresenta che l’OCSE – come anche la stessa Commissione europea – ha
dichiarato che l’adozione di sistemi di
fatturazione elettronica può
migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali e producendo quindi una forte spinta alla tax compliance.
Il 28
ottobre 2014 a Dublino l’OCSE ha approvato e
pubblicato il report “Tax compliance by
Design –Achieving improved SME tax compliance by adopting a system perspective”; nel
documento si analizza l’evoluzione delle strategie di amministrazioni fiscali di diversi paesi e si
evidenzia come il
ruolo di queste ultime si
stia spostando da
quello di mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex
post, a quello di “facilitatore attivo” di tax compliance mediante l’acquisizione e
la processabilità –
in tempo reale – delle informazioni riguardanti le
transazioni commerciali ed
i connessi pagamenti operati dalle aziende tra loro
e nei confronti dei consumatori finali. Muovendosi verso una più completa filiera digitale delle informazioni e dei
pagamenti è peraltro dimostrato che
si possono migliorare i processi business ed ottenere significativi risparmi suoi
costi di gestione aziendale.
Di seguito si rammentano le principali fonti normative in materia:
· legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (Legge finanziaria 2008) come modificata dal Decreto Legislativo n. 201 del 2011: è la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea, a partire dal 6 giugno 2014, non possono essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio.
La data del 6 giugno 2014 riguarda i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza, mentre per i restanti enti nazionali e per le amministrazioni locali la stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015. Tuttavia occorre rammentare che le pubbliche amministrazioni che avevano adottato il metodo della fatturazione elettronica su base volontaria, in seguito ad accordi specifici con i propri fornitori, hanno potuto utilizzare tale strumento sin dal 6 dicembre 2013.
· Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008 – individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della legge numero 244 del 2007: esso rappresenta il primo decreto attuativo della citata legge n. 244/2007, ed indica nell’Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio, ne definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica dello SdI.
· Decreto 3 aprile 2013, n. 55 (del MEF concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244: si tratta del secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007 e rappresenta il regolamento che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso lo SdI.
· Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 25 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale): il decreto anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le Amministrazioni centrali di cui all'articolo 6, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 e per le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 209 della legge n. 244 del 2007.
· Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità per il 2013). La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335, la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, gli esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione.
· Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014: esso disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice amministrazione digitale). Tra gli obblighi si ricordano la conservazione ed il pagamento dell’imposta di bollo.
In ambito comunitario si segnalano:
· la Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica; la direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica.
· la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l’IVA per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE.
Articolo 1
(Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi
dati)
L’articolo 1, comma 1 dello schema di decreto legislativo n. 162-bis in esame introduce la possibilità, per i contribuenti che vi opteranno, di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016.
Rispetto al testo del decreto legislativo originario è stata integrata la rubrica dell'articolo ("fatturazione elettronica" nel testo dell'Atto del Governo n. 162), aggiungendo il riferimento alla "trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati".
Inoltre, con modifica rispetto al testo originario, è stato specificato che il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate riguarda non solo la generazione e la trasmissione, ma anche la "conservazione" delle fatture elettroniche. Accogliendo in tal modo un'osservazione del parere reso dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato rispettivamente alla lettera a) e al punto 1).
Lo stesso comma 1 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individui specifiche categorie di soggetti passivi ai quali vengano messi a disposizione i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, già previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55[1]. Il sistema gratuito viene messo a disposizione dei soggetti individuati dal decreto ministeriale anche con riferimento all'invio di fattura elettronica a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, per le quali è posto l'obbligo di fatturazione elettronica dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Il sistema gratuito verrebbe quindi messo a disposizioni anche per le fatture elettroniche scambiate tra privati.
Si osserva che nel testo del comma in esame il decreto di individuazione dei soggetti passivi è emanato dal Ministro dell'economie e finanze, sentite le associazioni di categoria (tale specificazione non era presente nel testo dello schema di decreto originario). Sempre ai sensi dell'integrazione posta dall'A.G. n. 162-bis, sono sentite le associazioni nell'ambito dei forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467[2].
L'integrazione di tale disposizione accoglie un'osservazione del parere reso dalla Commissione finanze della Camera che suggeriva l'emanazione del decreto di individuazione dei soggetti passivi "sentite le associazioni di categoria". Peraltro la medesima osservazione faceva riferimento al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze "di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione": nel testo in esame non si fa riferimento al decreto interministeriale.
Ai sensi del comma 2, sarà utilizzabile da parte dei contribuenti il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge finanziaria per il 2008, finalizzato alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio delle Stato, secondo il formato della fattura elettronica definito “fattura PA”[3]. Inoltre, a decorrere dal medesimo termine iniziale, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, in via telematica, le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio. Con modifica al testo originario, lo schema di decreto attualmente all'esame prevede che le informazioni siano messe a disposizione anche "in formato strutturato".
Si dispone così (comma 3) che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA[4], a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate di tutte le fatture (più precisamente, secondo una specificazione introdotta dal testo in esame, dei dati di tutte le fatture) emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni) mediante l’utilizzo del sistema di interscambio; in tal caso l’opzione avrà effetto per cinque anni a decorrere dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e se non revocata si rinnoverà automaticamente ogni cinque anni.
Sarà quindi un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 4) che definirà le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica secondo principi di semplificazione, economicità e di minimo aggravio per i contribuenti. Secondo una modifica apportata al testo originario, il provvedimento dovrà definire anche le soluzioni tecniche più adatte all'attuazione della norma in esame.
Ulteriore difformità rispetto al testo dello schema di decreto originario riguarda l'accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera e) del parere reso dalla VI Commissione della Camera nel quale si chiamava il Governo a valutare l'opportunità di cancellare il richiamo alle associazioni di categoria in quanto esse sono già presenti nel forum nazionale. Conseguentemente nel nuovo testo il provvedimento è emanato "sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionale" (e non, come nel testo dell'A.G. n. 162, "anche nell'ambito di forum nazionali"): la consultazione risulta quindi effettivamente circoscritta alle associazioni presenti nel forum nazionale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 5), da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui allo schema in esame, saranno stabilite delle modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate, al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti ed escludere duplicazione di attività conoscitiva.
Il comma 6, infine disciplina il trattamento
sanzionatorio applicabile ai casi di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti. A tal fine esso rinvia, per l’individuazione della
sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, all’articolo 11, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[5].
Si osserva che con le modifiche apportate ai commi 1, 2 e 4 il Governo ha inteso condividere le osservazioni espresse nel punto 1) del parere approvato dalla 6a Commissione del Senato e nelle lettere a) e d) del parere approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati. In tali passaggi dei pareri le Commissioni osservavano la necessità di un forte sostegno tecnologico pubblico ai fini dell'ottimale funzionamento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto legislativo, con riferimento, tra l'altro, alla conservazione dei dati.
Sempre in relazione ai contenuti del presente articolo, i pareri espressi dalle Commissioni finanze del Senato (ultimo paragrafo) e della Camera (lett. c)) avevano invitato il Governo a valutare l'opportunità, nel medio periodo – valutandone peraltro gli effetti in via sperimentale – di introdurre l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, in coincidenza con i termini di liquidazione periodica dell'IVA. Le osservazioni sottolineano come l'introduzione di tale obbligo sarebbe stata utile ai fini del contrasto all'evasione e della semplificazione degli adempimenti e dei costi di gestione posti in capo ai contribuenti. Inoltre, i suddetti pareri invitavano il Governo a valutare ulteriori forme di semplificazione degli adempimenti: in particolare le Commissioni dei due rami del Parlamento invitavano il Governo a valutare la soppressione delle norme, recate dalla legge di stabilità per il 2015, relative a reverse charge e split payment[6].
A fronte di tali osservazioni, la formulazione dell'articolo in esame mantiene il carattere opzionale dell'utilizzo del servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
Anche in relazione alla soppressione dei citati meccanismi introdotti dalla legge di stabilità 2015, il nuovo testo non reca l'abrogazione delle norme qui ricordate. Il Governo afferma di non essersi conformato ai pareri definiti dalle Commissioni in quanto l'introduzione nell'ordinamento di tali istituti risponde ad esigenze di contrasto all'evasione fiscale, mentre le misure recate dallo schema di decreto legislativo in esame, basandosi sulla libera scelta dei contribuenti, forniscono solamente informazioni di tipo parcellizzato e non completo e, conseguentemente, non si configurano come una fonte informativa alternativa capace di garantire un efficace contrasto all'evasione fiscale in materia di IVA.
Da ultimo, si evidenzia come il testo riformulato non tiene conto della lettera b) del parere della VI Commissione Finanze della Camera. A riguardo il Governo nella relazione di accompagnamento dichiara che il formato XML di cui al D.M. n. 55, del 2013 utilizzato per trasmettere le fatture alla pubblica amministrazione, già contiene una specifica delle causali IVA inseribili in fattura. Conseguentemente, ove tutti i contribuenti optassero per la generazione delle rispettive fatture attive secondo tale formato, ovvero, in alternativa tutti i software gestionali utilizzassero la decodifica prevista dal formato XML, si otterrebbe la codifica uniforme delle predette causali.
Articolo 2
(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)
L'articolo 2 si rivolge a tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) prevedendo per essi la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto. Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria. I suddetti adempimenti saranno effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiranno l’inalterabilità e la sicurezza dei dati; sarà comunque un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate a dettare le modalità applicative delle disposizioni in parola. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale con il quale potranno essere individuate diverse tipologie di documentazione atte a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni effettuate. Infine sono previste specifiche sanzioni nei diversi casi di violazione delle disposizioni in esame.
Il comma 1 prevede che tutti i soggetti che effettuano le cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto e attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2[7] e 3[8] del citato D.P.R. n. 633 del 1972. L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, tiene luogo agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.
Il contenuto del citato articolo 24, in via generale, riguarda gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; in particolare è previsto che i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui al citato articolo, in luogo del registro delle fatture, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile distintamente per ciascuna tipologia di operazioni indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali.
Il comma 2 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sia resa obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Secondo la nuova formulazione del comma in esame, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto al comma 4 dovrà indicare soluzioni tecniche finalizzate a garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati relativi ai corrispettivi acquisiti dagli operatori senza prevedere specifiche modifiche ai distributori automatici.
In tal modo è accolta un'osservazione dei pareri resi dalle Commissioni finanze del Senato (punto 3) e della Camera dei deputati (lettera g)) nel quale si sottolinea l'opportunità di non prevedere modificazioni alle apparecchiature, ai fini della trasmissione telematica, con conseguenti nuovi oneri in capo agli operatori.
Il comma 3 dispone che la memorizzazione e la trasmissione dei dati avvenga mediante l’utilizzo di apparecchi tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, comprese le informazioni che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
Il comma 4 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla citata decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, la definizione delle modalità di opzione, le informazioni da trasmettere, le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica ed ogni altra disposizione necessaria in attuazione delle disposizioni in esame.
Il comma 5 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi rappresenti una modalità sostitutiva di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, previsti dal comma 1 (come precisato grazie a una specificazione contenuta nel testo in esame) articolo 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (scontrino fiscale e ricevuta fiscale)[9] e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696[10]. Nel caso di richiesta da parte del cliente, resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche a fini commerciali le operazioni in parola. Anche in questo caso, rispetto al testo originario, è stata inserita la previsione secondo la quale il provvedimento è emanato "sentite le associazioni di categoria".
Infine, il comma 6 prevede, a carico dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o nel caso di memorizzazione o trasmissione incompleta o non veritiera.
Le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevedono rispettivamente:
· una sanzione pari al cento per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non documentato in caso di mancata emissione di ricevute
fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, emissione di tali documenti
per importi inferiori a quelli reali, omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli apparecchi misuratori fiscali;
· in caso di quattro distinte violazioni – nel corso
di un quinquennio – dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale compiute in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto
di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un
periodo da un mese a sei mesi.
Con riferimento ai contenuti dell'articolo 2, il punto 2) del parere approvato dalla 6a Commissione del Senato e la lettera f) del parere dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, invitavano il Governo a prevedere detrazioni fiscali, anche nella forma di crediti di imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla trasmissione e alla memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Tale previsione non è stata accolta nel testo dell'articolo in esame: secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa il mancato accoglimento si deve alla mancanza di adeguata copertura dei relativi oneri.
Articolo 3
(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi)
L'articolo 3 reca incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi.
In particolare, esso prevede, per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all'articolo 1, comma 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), che vengano meno i seguenti obblighi:
· le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (c.d. spesometro). L'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto il cd. “spesometro”, inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro. Successivamente, l’articolo 2 del DL16 del 2012 ha modificato il citato regime ed ha previsto la comunicazione per le sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione; pertanto si deve comunicare telematicamente l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
· le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesi appartenenti alla c.d. “black list”. L’invio della comunicazione in esame è previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 ed è finalizzata al contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere». La black list, o lista nera, è un elenco dei Paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell’avere un livello di tassazione basso o addirittura nullo. Le black list esistenti ad oggi sono tre. Più precisamente si distinguono le seguenti tipologie: black list persone fisiche; black list Cfc (controlled foreign companies); black list ai fini della indeducibilità delle componenti negative di reddito.
· gli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea; tale obbligo è previsto dall’articolo 50, comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.
Oltre agli obblighi qui sopra ricordati, già contenuti nel testo originario dello schema di decreto, l'Atto del Governo n. 162-bis aggiunge gli obblighi di comunicazione relativi a:
· contratti di leasing;
· contratti stipulati dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
· acquisti effettuati da operatori economici italiani che effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino (ex articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze del 24 dicembre 1993 concernente Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino).
È poi previsto che i rimborsi IVA siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dalle lettere a), b), c), d) ed e), del secondo comma (come meglio precisato nel tesso all'esame), dell'articolo 30 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
Infine i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette, così come previsti rispettivamente dall’articolo 57, comma 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall’articolo 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nelle modalità che saranno stabilite con successivo del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale previsione differisce dallo schema di decreto originario il quale demandava la definizione delle modalità al decreto legislativo di attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all’articolo 9, comma1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23.
La lettera h) del parere della VI Commissione Camera formula una richiesta al Governo di chiarire il meccanismo di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea, consentendo la veicolazione delle stesse attraverso lo SDI. Sul punto il Governo precisa che gli incentivi richiamati sono accordati ai soli contribuenti che eserciteranno l'opzione della trasmissione telematica di cui al comma 3, dell'articolo 1. L'opzione, infatti, vincola i contribuenti a trasmettere telematicamente i dati delle fatture in forma "strutturata", per cui non sarebbe possibile elaborare tempestivamente, controllare e mettere a disposizione degli stessi contribuenti le informazioni acquisite secondo una diversa modalità (carta ovvero files derivanti da scansione di documenti). Sempre la citata lettera h), al fine di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti che utilizzano lo SDI, raccomanda che il Governo provveda ad implementare un sistema di trasmissione anche verso soggetti (clienti) che abbiano deciso di non avvalersi dello SDI stesso. Sul punto il Governo dichiara di non poter tener conto del richiesta perché non è possibile che formati diversi da quelli gestiti dallo SDI possano essere veicolati per il tramite dello SDI stesso che tecnicamente si basa sulla acquisizione ed elaborazione dei files fattura che rispettano lo standard XML previsto dal DM n. 55, del 2013.
In relazione all'articolo 3 dello schema in esame, il punto 4) del parere approvato dalla 6a Commissione del Senato propone di valutare la possibilità di escludere dagli accertamenti analitico induttivi basati sulle presunzioni semplici per i contribuenti che utilizzando gli strumenti previsti dalla norma in esame assicurano la tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati.
Tale osservazione non è stata accolta nel testo in esame.
L’articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 (obbligo di registrazione delle fatture emesse) e 25 (obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati) del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché l’obbligo di apposizione del visto di conformità e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 (relativo alle modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d’imposta).
Il comma 2 specifica che condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio) e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto.
Infine il comma 3 dispone che mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le categorie di soggetti che potranno accedere al regime premiale, tra i quali possono rientrarvi anche soggetti non di minori dimensioni che svolgano attività d’impresa, arte o professione; per tali ultimi soggetti il regime in discorso si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.
Con riferimento al presente articolo, la lettera c) del parere approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati proponeva l'introduzione di una ulteriore disposizione al comma 1 recante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), relativa agli oneri di comunicazione per acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA.
Il nuovo testo non ha recepito tale osservazione: la relazione illustrativa richiama l'attenzione sul fatto che tali norme sono oggetto del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in tema di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare l'articolo 20 di quel provvedimento ha modificato la comunicazione dei dati delle lettere di intento disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 746 del 1983 all'Agenzia delle Entrate. In sostanza, per effetto delle modifiche proposte, viene posto in capo al cd. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore.
Articolo 5
(Cessazione degli effetti premiali)
L'articolo 5 è dedicato alla cessazione degli effetti premiali.
Le previsioni in commento dispongono la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni. Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle "agevolazioni" di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, dello schema in esame nei casi in cui lo stesso: a) ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute; b) non trasmetta le relative variazioni; c) trasmetta dati incompleti o inesatti; d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.
Si ricorda che, al fine di favorire l'implementazione del sistema della fatturazione elettronica e la comunicazione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto, lo schema contempla in favore del soggetto che abbia optato per il nuovo sistema alcuni vantaggi rispetto ai contribuenti non optanti, che si sostanziano, per lo più, nell'esonero da taluni adempimenti amministrativi.
Dette forme di incentivazione dunque verrebbero meno qualora il contribuente, nonostante l'avvenuta opzione per il sistema di trasmissione telematica, sia incorso nelle predette irregolarità ovvero abbia del tutto omesso l'effettuazione delle prescritte trasmissioni telematiche. Continuerebbe invece a fruire dei benefici previsti, qualora regolarizzi la propria posizione trasmettendo correttamente ed in via telematica i dati predetti entro il termine che sarà individuato in via generale nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
La disposizione in esame fa salva l'applicazione del regime sanzionatorio previsto agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 6, dello schema in commento. La prima norma richiamata (art. 1 comma 6) riferisce all'omissione della trasmissione telematica della fatturazione elettronica ovvero all'invio di dati incompleti la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997(35). È fatto altresì salvo il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 2, comma 6 dello schema in commento per i casi di mancata memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi e nei casi di omissione della trasmissione telematica di detti dati ovvero di memorizzazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Anche in tal caso le sanzioni applicabili sono individuate per relationem attraverso il richiamo alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs.1997 n. 471. In virtù del primo rinvio, la sanzione amministrativa irrogabile è pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Stante il rinvio all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, agli illeciti considerati dall'articolo 2, comma 6, dello schema è riferita anche la misura della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dall'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Con riferimento
al presente articolo si segnala qui solamente una diversa formulazione nel comma 1, laddove nel nuovo testo si parla
della "trasmissione [...] dei dati delle fatture (e non di "trasmissione
di fatture elettroniche").
Articolo 6
(Disposizione finanziaria)
Il comma unico dell'articolo 6 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di curo per l'anno 2016, a 18,00 milioni di curo per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Nella relazione tecnica si dà conto degli oneri dell'atto all'esame, chiarendo che l'onere incrementale a regime conseguente alla scelta di mettere a disposizione il processo di conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche è stimabile in circa 6,35 milioni di euro.
Si segnala che rispetto alla precedente relazione tecnica in cui per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 non erano previsti oneri a carico dello Stato, nella nuova RT si stima un costo una tantum di 1,22 milioni di euro (2016) e un costo a regime di 4,2 milioni di euro (a decorrere dal 2017).
La tabella seguente mette a confronto, sotto il profilo quantitativo, gli oneri del presente schema di decreto legislativo con quelli della formulazione precedente.
(Dati in milioni di euro)
AG |
2016 |
A decorrere dal 2017 |
|
162 |
6,12 |
9,80 |
|
AG |
2016 |
2017 |
A decorrere dal 2018 |
162-bis |
9,34 |
18,00 |
20,4 |
differenza |
+3,22 |
+8,2 |
+10,6* |
* differenza a regime per anno
Il fondo citato è quello istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mediante maggiori entrate derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge n. 23 del 2014 (delega fiscale).
Sui profili di copertura finanziaria la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole.
L'articolo 7 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni – di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – che regolano la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi. In base al comma 430, si tratta sia delle imprese che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia di quelle facenti parte di un gruppo che sia definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.
Non viene quindi accolta la proposta di anticipare i termini dell'abrogazione da valutare ai sensi dell'osservazione di cui alla lettera l) del parere approvato dalla VI Commissione Camera dei deputati.
Il presente testo a fronte mette a confronto l'Atto del Governo n. 162 (a sinistra) con il nuovo Atto del Governo n. 162-bis (a destra), come modificato a seguito del parziale recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato.
Nella colonna centrale sono riportate le condizioni e le osservazioni delle Commissioni Finanze di Camera e Senato. Le condizioni sono riportate in carattere neretto. Le osservazioni sono riportate in carattere corsivo all'inizio o a fronte dell'articolo e dei commi a cui si riferiscono.
Atto del Governo n. 162 |
Pareri delle Commissioni |
Atto del Governo n. 162-bis |
Schema di decreto
legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici |
6a Comm. (Finanze e Tesoro)
Senato Seduta dell'11
giugno 2015: Parere favorevole con osservazioni V Comm. (Bilancio, tesoro e programmazione)
Camera Seduta del 9
giugno 2015 Parere favorevole VI Comm. (Finanze) Camera Seduta del 18
giugno 2015: Parere favorevole con osservazioni |
Identico |
Articolo 1 (Fatturazione elettronica) 1. A decorrere dal l° luglio 2016, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per
la generazione 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211
e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate,
ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di
eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra
soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche 3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai
fini 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentite le associazioni di categoria 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro
tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e
le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non
ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere
la duplicazione di attività conoscitiva. 6. Ai contribuenti |
6a
Commissione Senato 1) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico
rispetto al funzionamento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto,
prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione,
ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a
tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro
operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti
cui essi sono chiamati; Con riferimento all’articolo 1 dello schema di
decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione
dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all’Agenzia delle entrate
– in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA – dei dati di
interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutandone
gli effetti in via sperimentale in una prima fase. Tale misura potrebbe soddisfare
sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione
degli adempimenti IVA, sia l’esigenza di contrastare la sensibile evasione di
tale tributo. Valuti pertanto il Governo la possibilità di prevedere un'ulteriore
semplificazione per i contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione
di dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare contestualmente
le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment
introdotte con la legge di stabilità 2015. VI Commissione Camera d) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti
il Governo la possibilità che l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
la semplificazione, volto a individuare specifiche categorie di soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto, ai quali vengono messi a disposizione gratuitamente
i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche,
avvenga previa consultazione delle associazioni di categoria; a) si preveda un forte
sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento dei meccanismi telematici
previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta
non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale,
al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare
concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente
gli adempimenti cui essi sono chiamati, prevedendo inoltre soluzioni tecnologiche
avanzate e moderne che si interfaccino con i programmi gestionali più avanzati
consentendo l'estrapolazione automatica dei dati rilevanti ai fini IVA, la relativa
traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione
finanziaria, nonché mettendo a disposizione dei soggetti aderenti al regime di
fatturazione elettronica gli strumenti necessari che permettano loro di ricevere
in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI, così da consentire la necessaria
automazione ed integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già
dotati; c) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti
il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà
della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate, in coincidenza
con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale
delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale
disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in
quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile
e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie
molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni
dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini
del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti
alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi
delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati;
la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali;
l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni
e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità
per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l'esigenza di contrastare
la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità
di operare un'ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente
agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la
possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge
e di split payment introdotte con la
legge di stabilità 2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica
dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all'evasione
IVA perseguiti dai predetti meccanismi del reverse charge e dello split
payment; e) con riferimento all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, laddove
si fa riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, valuti
il Governo l'opportunità di eliminare il richiamo alle associazioni di categoria,
in quanto le stesse sono già presenti all'interno del forum nazionale sulla fatturazione
elettronica; b) si preveda che l'Agenzia delle entrate elabori
una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità,
al fine di agevolare l'inserimento dei dati ricevuti dai fornitori attraverso
il sistema di interscambio, dal momento che l'attuale sistema non codificato comporta
un notevole onere in fase di contabilizzazione della fattura ricevuta, onere il
quale si eliminerebbe invece con l'inserimento di un apposito codice in fase di
trasmissione della fattura stessa; V Commissione
Camera le stime contenute nella relazione tecnica riferite
all'articolo 1, in materia di fatturazione elettronica, sono state definite in
collaborazione con la SOGEI e fanno riferimento agli investimenti in hardware
e software necessari per implementare soluzioni tecniche già esistenti
e utilizzate – in particolare, per la gestione del processo di fatturazione elettronica
verso la pubblica amministrazione – disciplinate dall'articolo 1, commi da 209
a 214, della legge n. 244 del 2007 e dai successivi decreti attuativi; in particolare, l'analisi di dettaglio si è basata
sulla stima del volume massimo dei documenti annui che, ove tutti i contribuenti
passivi IVA scegliessero di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1, comma
3, l'Agenzia delle entrate si troverebbe a gestire in entrata ovvero a veicolare,
acquisendone i relativi dati; |
Articolo 1 (Fatturazione
elettronica e trasmissione telematica delle
fatture o dei relativi dati) l. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per
la generazione, la
trasmissione e la conservazione delle
fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le associazioni di categoria
anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo
a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione
previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
3 aprile 2013, n. 55. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211
e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate,
ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di
eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra
soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche e anche in formato strutturato,
le informazioni acquisite. 3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto
effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare, per la trasmissione
telematica all'Agenzia delle entrate dei
dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni,
effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi
211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio
dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo
e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione
europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in
formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di
economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa
a disposizione delle informazioni di cui al comma 2. 5. Identico. 6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di
omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti
o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. |
Articolo 2 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) 1. A decorrere dal l° gennaio 2017, i soggetti
che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio
dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo
e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione
elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al
comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni
tramite distributori automatici. 3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che
garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono
i pagamenti con carta di debito e di credito. 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentite le associazioni di categoria 5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo
di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta
del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie
di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. 6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma l e ai soggetti di
cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione
della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. |
6a Commissione Senato 2) con riferimento all’articolo 2 dello schema
di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per
le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente
i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto
il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento
del contrasto all’evasione; VI Commissione Camera f) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, provveda il Governo
a introdurre detrazioni fiscali, anche sotto la forma di credito d'imposta, per
le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente
i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto
il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento
del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che
provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione; g) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il
quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni riguardino
anche la raccolta dei dati, oltre alla loro memorizzazione e trasmissione, e che
tali funzioni possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici
già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno
dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravi
di costi per il settore; 6a Commissione Senato 3) con riferimento all’articolo 2, comma 2, dello
schema di decreto, il quale stabilisce l’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano
cessioni di benitramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni
di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti
tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l’inserimento
all’interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal
modo aggravi di costi per il settore; |
Articolo 2 (Identica) 1. A decorrere dal l° gennaio 2017, i soggetti
che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio
dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo
e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione
elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione
di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al
comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni
tramite distributori automatici. Al fine
dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, saranno indicate soluzioni
che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori
e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi,
la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. 3. Identico 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione
europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole
tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche
degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati
i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo
di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione
idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. 6. Identico |
Articolo 3 (Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica
delle fatture e dei corrispettivi) 1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione
di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione
che di quella di cui all'articolo 2, comma 1: a) viene meno l'obbligo di presentare le
comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 b) viene meno l'obbligo di presentare le
comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente
agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea; c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del
predetto decreto n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui
al secondo comma del predetto articolo; d) il termine di decadenza di cui all'articolo
57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti dí un
anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità
dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi |
VI Commissione Camera h) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede
una serie di incentivi, consistenti sostanzialmente nel venir meno di alcuni obblighi
di comunicazione, nell'accelerazione dei rimborsi IVA e nella riduzione dei termini
di accertamento, in favore dei contribuenti che trasmettano telematicamente all'Agenzia
delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute e tutte le note di variazione,
si provveda a chiarire il meccanismo di applicazione di tali benefici in presenza
di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea, consentendo la
veicolazione delle stesse attraverso lo SDI; provveda inoltre il Governo, al fine
di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti
che utilizzano lo SDI, di implementare un sistema di trasmissione anche verso
soggetti (clienti) che abbiano deciso di non avvalersi dello SDI stesso; 6a
Commissione Senato 4) con riferimento all’articolo 3, valuti il Governo
l’opportunità di prevedere, in favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità
dei pagamenti ricevuti ed effettuati, oltre agli incentivi già individuati dallo
stesso articolo 3, l’esclusione della facoltà, per l’Amministrazione finanziaria,
di esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici
di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 e all’articolo 54, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, analogamente a quanto già previsto
per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore. V Commissione
Camera con riferimento agli articoli 3 e 4, il venir
meno nel primo caso degli adempimenti comunicativi vigenti («spesometro», «black
list», modelli INTRA acquisti e prestazioni ricevute) e nell'altro caso dell'apposizione
del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare
superiore a 15.000 euro, nei confronti dei contribuenti che esercitassero l'opzione
per la trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, non
dovrebbe avere un impatto finanziario negativo, giacché l'Agenzia delle entrate
acquisirebbe in maniera più organica, più tempestiva e più completa informazioni
che già oggi acquisisce mediante gli adempimenti comunicativi che verrebbero sostituiti,
potenziando la sua attività di analisi e di controllo; ai fini degli effetti finanziari dell'articolo
3, comma 1, lettera c), in merito alla priorità dei rimborsi IVA, occorre
considerare preliminarmente che l'adesione al regime della trasmissione telematica
delle fatture e dei dati dei corrispettivi non genera automaticamente crediti
– che sono invece normalmente originati dalle operazioni economiche elencate all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ma si limita
sostanzialmente ad inserire un'ulteriore ipotesi di priorità nel caso di rimborsi
richiesti dai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica
di fatture e corrispettivi; |
Articolo 3 (Incentivi all'opzione
per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi) 1. Per
i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone
i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma
1: a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni
di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, nonché la comunicazione dei dati
relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo
7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605; b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera
c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente
agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto
decreto n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione
della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere
a), b), c), d) ed e); d) il termine di decadenza di cui all'articolo
57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un
anno. La riduzione si applica solo
per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti
ed effettuati nei modi stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle
finanze. |
Articolo 4 (Riduzione degli adempimenti amministrativi e
contabili per specifiche categorie di soggetti) 1. Con effetto dal l° gennaio 2017, per specifiche
categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate
realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti,
con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi
necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA
e vengono meno: a) l'obbligo di registrazione di cui agli
articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; b) l'obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo
38-bis del predetto decreto n. 633. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative
variazioni, 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i
quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono
attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di
cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i
due successivi. |
VI Commissione Camera i) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, valuti
il Governo l'opportunità di inserire anche la seguente lettera: «c) l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 (facoltà
di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risultanti
da dichiarazioni d'intento); V Commissione Camera con riferimento agli articoli 3 e 4, il venir
meno nel primo caso degli adempimenti comunicativi vigenti («spesometro», «black
list», modelli INTRA acquisti e prestazioni ricevute) e nell'altro caso dell'apposizione
del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare
superiore a 15.000 euro, nei confronti dei contribuenti che esercitassero l'opzione
per la trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, non
dovrebbe avere un impatto finanziario negativo, giacché l'Agenzia delle entrate
acquisirebbe in maniera più organica, più tempestiva e più completa informazioni
che già oggi acquisisce mediante gli adempimenti comunicativi che verrebbero sostituiti,
potenziando la sua attività di analisi e di controllo; l'Agenzia delle entrate svolgerà le nuove funzioni
attribuite dall'articolo 4, in materia di riduzione degli adempimenti amministrativi
e contabili per specifiche categorie di soggetti, utilizzando le risorse umane
e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 4 (Identica) 1. Identico 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati di
tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante
il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma
1. 3. Identico |
Articolo 5 (Cessazione degli effetti premiali) 1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli
1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia
delle entrate delle fatture |
|
Articolo 5 (Identica) 1. Fatte
salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione
della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute, delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione
con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli
3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente
i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli
articoli 1, comma 4 e 2, comma 4. |
Articolo 6 (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi
1 e 2, pari a |
|
Articolo 6 (Identica) 1. Agli
oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Articolo 7 (Abrogazioni) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 |
VI Commissione Camera l) valuti il Governo l'opportunità di anticipare
l'abrogazione del regime di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge
n. 311 del 2014 rispetto al termine previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto,
in quanto tale regime non offre sufficienti garanzie contro la possibile manipolazione
dei dati e l'evasione fiscale. |
Articolo 7 (Identica) 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati
i commi da 429 a 432, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
Ultimi dossier del Servizio del Bilancio
Giu 2015 |
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A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" |
Lug 2015 |
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Elementi di documentazione n. 27 Organizzazione Agenzie fiscali (Schema di D.Lgs. n. 181) |
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Elementi di documentazione n. 28 Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Schema di D.Lgs. n. 182) |
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Elementi di documentazione n. 29 Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Schema di D.Lgs. n. 185) |
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A.S. 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (Approvato dalla Camera dei deputati) |
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Elementi di documentazione n. 30 Revisione del sistema sanzionatorio (Schema di D.Lgs. n. 183) |
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Elementi di documentazione n. 31 Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Schema di D.Lgs. n. 184) |
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto del Governo n. 178) |
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A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati) |
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A.S. 1997: "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED" |
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A.S. 1992: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio" |
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto del Governo n. 177) |
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto del Governo n. 179) |
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A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Emendamenti del Governo |
Il testo del presente dossier è disponibile in
formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio
[1] Esso prevede che "l'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica".
[2] Si ricorda che con la citata Decisione COM (2010) 8467, la Commissione europea ha istituito il Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing, che intende far diventare la fatturazione elettronica il metodo prevalente di fatturazione in Europa entro il 2020. La Commissione, in particolare, raccomanda l'istituzione di forum nazionali e la loro interazione con il Multi-Stakeholder Forum, per stimolare in modo coordinato gli Stati membri a eliminare gli ostacoli normativi e tecnici che impediscono la più ampia diffusione di strumenti utili allo scambio elettronico di dati. Il 20 dicembre 2013 si è aperto il Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica, istituito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.
[3] Di cui all’allegato A del decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. La fattura elettronica (fattura PA), attualmente, è il sistema di fatturazione che le imprese, devono utilizzare per emettere fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione. Come accennato, l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) che ha previsto l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il cd. Sistema di Interscambio (SdI).
[4] Che concernono gli adempimenti comunicativi “spesometro” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010), “black list” (art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 40 del 2010), e presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6 del decreto-legge n. 331 del 1993).
[5] Recante Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
[6] Articolo 1, commi 629-633 della legge n. 190 del 2014. Si rammenta che per “reverse charge” o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l’Iva, dal cedente di beni / servizi all’acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Il meccanismo di “split payment" consiste in speciali modalità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d’imposta. Tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura; l’imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall’Erario.
[7] Si rammenta sinteticamente che costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
[8] Si ricorda che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
[9] In sintesi si rammenta che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non È obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero delle scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.
[10] Si ricorda che ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura.