Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento - D.L.gs. 12 maggio 2015, n. 72 - Esito dei pareri al Governo
Riferimenti:
SCH.DEC 147/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 150    Progressivo: 1
Data: 29/09/2015
Descrittori:
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO   DL 2015 0072
SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA   VIGILANZA
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DLGS n.72 del 12/05/2015     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Esito dei pareri al Governo

 

Accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 150/1

 

 

 

29 settembre 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it Twitter_logo_blue.png CD_finanze

 

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

§  Le disposizioni di delega. 3

§  La normativa europea in materia bancaria e il recepimento in Italia. 9

-     Il “CRD package” e la direttiva 2013/36/UE.. 10

§  I pareri resi dalle Commissioni parlamentari 13

§  Il contenuto del decreto. 15

-     Articolo 1 (Modifiche al testo unico bancario – D.Lgs. 385 del 1993) 16

-     Articolo 2 (disposizioni transitorie e finali riguardanti le modifiche al TUB) 32

-     Articolo 3 (Individuazione della Banca d’Italia come autorità di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico) 33

-     Articolo 4 (Modifiche al Testo unico finanziario – TUF) 34

-     Articolo 5 (Modifiche alla Parte V del TUF in materia di sanzioni) 38

-     Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modifiche al TUF) 40

-     Articolo 7 (Disposizioni finanziarie) 40

 


Schede di lettura


Il decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/UE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Sono a tal fine apportate modifiche al Testo unico bancario – TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al Testo unico finanziarioTUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si attua in tal modo la delega contenuta nell’articolo 3 della legge europea 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154, Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) norma che indica altresì i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE.

Le disposizioni di delega

L’articolo 3 della legge n. 154 del 2014 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d’Italia e Consob, l’ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.

La delega è più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all’obiettivo di sanzionare in primo luogo l’ente e, solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

Si prevede poi una delega volta a estendere il principio del favor rei, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, escludere la sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nella normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare il coordinamento dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Si segnala che la delega riguardante il principio del favor rei non è stata attuata.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, il Governo è delegato a:

§  modificare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) e al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) (lettera a)) al fine di recepire il CRD package;

§  prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d’Italia e della Consob, che devono operare tenendo conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall’Autorità bancaria europea (lettera b));

Nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF) - creato nel 2010 mediante l'istituzione di tre autorità di vigilanza europee competenti, rispettivamente per le banche, i mercati finanziari e le assicurazioni, e di un Comitato europeo per il rischio sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale - il regolamento (UE) n. 1093/2010 ha istituito l'Autorità bancaria europea (EBA). Il compito principale dell'EBA è contribuire, attraverso l'adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del corpus unico di norme del settore bancario, volto a fornire un'unica serie di norme prudenziali in tutta l'UE, che consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela elevata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori. L'Autorità svolge un ruolo anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per garantire un'applicazione armonizzata delle norme prudenziali. L’EBA ha altresì l'incarico di valutare il rischio e le vulnerabilità presenti nel settore bancario dell'UE, in particolare attraverso relazioni periodiche di valutazione dei rischi e prove di stress su scala paneuropea.

§  attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal regolamento (lettera c));

§  rivedere la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari in modo da rafforzare l’idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisiti (lettera d));

§  attribuire alla Banca d’Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (lettera e));

§  stabilire l'obbligo dei soci e degli amministratori degli intermediari di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni secondarie in materia di remunerazione o incentivazioni (lettera f));

§  individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a esercitare le opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri (lettera g));

§  disciplinare modalità di segnalazione delle violazioni, interne agli intermediari e verso l’autorità di vigilanza, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e protezione dei soggetti coinvolti (lettera h)).

 

Particolare attenzione viene dedicata alla disciplina delle sanzioni (lettera i)).

Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB, il governo è delegato a rivedere l’applicazione delle sanzioni alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità dei soggetti coinvolti (che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato) (lettera i), punto 1.1)).

L'entità della sanzione applicabile alle società o enti è compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; è in ogni caso possibile elevare dette sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (lettera i), punto 1.2)).

Il governo è stato quindi delegato ad estendere la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all’articolo 144 del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione (lettera i), punto 2)).

 

L’articolo 144 del TUB nella sua formulazione precedente disciplinava le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che aventi funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, per violazione delle norme in materia, tra l’altro, di ispezioni bancarie, vigilanza, requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, iscrizione all’albo, anche con riguardo agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Le sanzioni variavano da un minimo di euro 2.580 fino ad un massimo di euro 129.110.

 

Analoghi criteri devono essere rispettati nella revisione della disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 133 sull’abuso di denominazione, 139 e 140 sull’autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari (lettera i), punto 3)).

Per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132), la delega prevede la conferma dei reati vigenti e la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva in esame di non introdurre sanzioni amministrative (lettera i), punto 4)).

 

Anche con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, il governo è stato delegato a seguire i principi sopra citati in relazione all’articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190) (lettera l), punto 1)).

 

Il governo è stato inoltre delegato a rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF, già modificati a suo tempo dalla citata legge sul risparmio), in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un’articolazione che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila e massimi non superiori a cinque milioni di euro (lettera l), punto 2)).

Si ricorda che la legge sul risparmio (L. 28 dicembre 2005 n. 262) ha modificato, al Titolo V, alcune norme in materia di sanzioni penali e amministrative contenute nel codice civile e nel TUF, con particolare riguardo alle false comunicazioni sociali, all’omessa comunicazione del conflitto d'interessi, al ricorso abusivo al credito, al reato di mendacio bancario, al falso in prospetto e nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, alle false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate nonché all’omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo e alle attività finanziarie abusive.

 

Ulteriori criteri di delega in materia di sanzioni - comuni ad entrambe le tipologie descritte (TUB e TUF) - riguardano la definizione dei criteri cui Banca d’Italia e Consob devono attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle sanzioni amministrative, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e il regime per lo scambio di informazioni con l’Autorità bancaria europea, l’attribuzione alla Banca d’Italia e alla Consob del potere di definire disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione delle sanzioni (lettera m), punti 1-4).

 

Da segnalare la possibilità per il governo di prevedere, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione; in tale ambito, è rimessa all’autorità di vigilanza la facoltà di escludere l’applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (lettera m), punto 5)).

 

Le Autorità di vigilanza possono altresì adottare le misure relative alla reprimenda pubblica, all’ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, alla sospensione temporanea dall’incarico (lettera n)); esse possono anche revocare l’autorizzazione all’esercizio delle attività degli intermediari (lettera o)).

 

Al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema sanzionatorio, si prevede, infine, una delega al governo volta ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio (lettera p)).nonché una norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo (lettera q)).

 

Il termine per l’esercizio della delega è stato fissato dalla legge di delegazione europea al 12 febbraio 2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 2 della legge 154 del 2014 e 31, comma 1, della legge 234 del 2012. Si ricorda tuttavia che, secondo il comma 3 del richiamato articolo 31 della legge 234/2012, ove il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi di attuazione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i termini di delega sono prorogati di tre mesi. L’A.G. n. 147, con cui lo schema di decreto legislativo è stato presentato alle Camere (e contestualmente assegnato alla Commissione Finanze di entrambi i rami del Parlamento), è stato annunciato il 12 febbraio 2015, con termine per l’espressione del parere fissato al 24 marzo 2015; di conseguenza il termine per l’esercizio della delega è stato posticipato al 12 maggio 2015, data del provvedimento in commento.

L’attuazione amministrativa della CRD IV

Non tutte le norme della CRD IV necessitano di trasposizione attraverso fonti di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53 del Testo Unico Bancario, la Banca d’Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali alcune materie.

La Banca d’Italia ha quindi dato avvio all’attuazione in Italia della direttiva 2013/36/UE con l’emanazione delle disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, successivamente aggiornata nel tempo).

Le disposizioni sono entrate vigore il 1° gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli Stati il menzionato regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti patrimoniali.

In particolare con l’aggiornamento del 6 maggio 2014 alle Disposizioni di vigilanza per le banche è stato inserito alla parte prima il nuovo titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi", capitolo 1 "Governo societario". Le nuove norme danno attuazione alla direttiva CRD IV, per le parti relative agli assetti di governo societario delle banche, e tengono conto delle indicazioni date dall'Autorità Bancaria Europea e dagli altri organismi internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale. Le disposizioni sono state elaborate ad esito dell'analisi delle osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica che si è conclusa il 23 gennaio 2014.

Come si legge nel comunicato stampa della Banca d'Italia, il nuovo quadro regolamentare, composto da principi generali e disposizioni di contenuto specifico, è finalizzato a rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane. Le norme confermano principi già presenti nelle recedenti disposizioni, tra cui: la chiara distinzione di compiti e poteri tra gli organi societari; l'adeguata dialettica interna; l'efficacia dei controlli e una composizione degli organi societari coerente con le dimensioni e la complessità delle aziende bancarie.

La predetta circolare ha attuato la CRD IV nelle materia di:

§  accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all' attività bancaria e dei gruppi bancari; l’operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);

§  misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);

§  processo prudenziale;

§  informativa al pubblico Stato per Stato;

§  governo societario, controlli interni, gestione dci rischi;

§  politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.


La normativa europea in materia bancaria e il recepimento in Italia

A seguito della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, l’UE ha provveduto a costituire un nuovo corpus normativo organico in materia di regolazione, supervisione e risoluzione delle banche. In particolare, nell'area dell'euro è da poco in funzione un Sistema di vigilanza comune che ha posto al suo centro il tema del capitale, come ha mostrato l'esercizio di "valutazione approfondita" (comprehensive assessment, CA) svolto lo scorso anno, e guarda trasversalmente a tutte le banche dell'area.

L’Unione bancaria europea istituita tra i Paesi dell’eurozona è fondata su tre pilastri: 1) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), 2) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e 3) le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di garanzia dei depositi (DGS) e un meccanismo comune di backstop (linee di credito finanziate o garantite con denaro pubblico, per assicurare la liquidità necessaria alla risoluzione di eventuali crisi bancarie).

Il primo pilastro (Meccanismo di vigilanza unico) configura l’esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della Banca centrale europea (con il neo-costituito Consiglio di sorveglianza) e delle autorità di vigilanza dei paesi dell’area dell’euro (nonché di quelli extra area che vorranno aderirvi). La BCE vigila direttamente le banche cosiddette significative. Le altre banche sono soggette alla vigilanza delle autorità nazionali, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla BCE e di un’azione di supervisione comunque svolta da quest’ultima prevalentemente sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza nazionali; la BCE potrà anche assumere la vigilanza diretta su queste banche se lo riterrà necessario.

La legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) contiene le disposizioni primarie di delega per l’adeguamento della legislazione italiana al predetto quadro normativo UE così delineato. In particolare (articolo 4) essa delega il Governo ad emanare norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Inoltre (articolo 7) si prevede che la delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi sia attuata secondo principi e criteri direttivi specifici. Infine è previsto (articolo 8) il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive). Il termine per il recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014.

Il “CRD package” e la direttiva 2013/36/UE

In estrema sintesi, con il cosiddetto CRD-IV package, ovvero con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/CE è stato recepito a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche.

L’accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. Le nuove norme, entrate in vigore il 1 gennaio 2015, hanno un regime di applicazione progressiva, che si completerà il 1 gennaio 2019 (nel 2015 è richiesto il 60% del valore del requisito minimo, con un incremento annuo del 10%, fino ad arrivare al 100% nel 2019).

 

La direttiva sostituisce le previgenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e, oltre a dare attuazione all’accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell’UE, procede ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia bancaria.

Sono dunque dettate le disposizioni generali (concernenti l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni rilevanti, individuando altresì le autorità competenti negli Stati membri all’esercizio delle attività di vigilanza in coordinamento con l’Autorità di vigilanza europea – European Banking Authority - EBA) e sono disciplinate le condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi, che viene subordinato ad apposito regime autorizzatorio. Le norme si occupano altresì delle partecipazioni qualificate in un ente creditizio, con obbligo di notifica alle autorità competenti della volontà di acquisire dette partecipazioni. La direttiva inoltre disciplina:

§  i requisiti di capitale iniziale delle imprese di investimento, rimandando al citato regolamento 575/2013;

§  il diritto di stabilimento degli enti creditizi (Titolo V) e, conseguentemente, l’esercizio della libera prestazione di servizi e i poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché i principi cui ci si deve attenere nelle relazioni coi paesi terzi (titolo VI);

§  la vigilanza prudenziale (titolo VII), in particolare i poteri di vigilanza, i poteri di irrogare sanzioni e il diritto di ricorso;

§  il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, i criteri tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi, la governance, le misure e i poteri di vigilanza, ivi inclusa la vigilanza su base consolidata;

§  le riserve di capitale, con le modalità di fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica.

 

Dall’altro lato, il regolamento prevede l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell’operatività. A questo scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:

§  una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d. Tier 1) affinché includa soltanto il common equity (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte);

§  l’innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al 4,5% (a fronte del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell’attuale 4%);

§  l’introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, cd. PMI supporting factor, da applicare all’ammontare destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento europeo nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane, (Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole sull’erogazione del credito alle PMI.

Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l’introduzione di due riserve di capitale (c.d. buffer o cuscinetti):

§  una cosiddetta riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell’UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;

§  una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

La normativa mira altresì:

§  a garantire una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l’introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (liquidity coverage ratio - LCR);

§  a ridurre il ricorso ai rating di credito esterni, in particolare introducendo l’obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui rating esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito (considerando 70 della direttiva);

§  a fissare il rapporto tra stipendio base e bonus dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole di almeno il 65% degli azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale. Inoltre, per ridurre il rischio dell’azzardo morale mirato all’arricchimento a breve termine, qualora il bonus aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del bonus stesso verrebbe posticipata di almeno cinque anni;

§  ad obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero di dipendenti.

 

Oltre a recepire nell’ordinamento comunitario i principi dettati da Basilea 3, la direttiva ha provveduto a rafforzare ulteriori presidi della regolamentazione dell’intermediazione finanziaria rispetto a quelli previsti dal Comitato di Basilea. Sono in particolare state riviste le discipline in materia di corporate governance, politiche di remunerazione e sanzioni.

In particolare, in materia di governo societario, sono rafforzati gli obblighi nei confronti degli amministratori nello svolgimento dell’effettiva supervisione dei rischi assunti dall’ente; sono formulate indicazioni sulla composizione degli organi amministrativi e sul loro funzionamento, con una piena responsabilizzazione e coinvolgimento del singolo amministratore al fine di favorire l’indipendenza di giudizio ed evitare il cosiddetto group thinking (ossia l’appiattimento verso una sorta di ‘pensiero collettivo’ non differenziato).

Le nuove norme stabiliscono i principi e i criteri fondamentali per la definizione degli assetti organizzativi interni agli enti vigilati, introducendo regole per l’individuazione dei compiti (e delle responsabilità) degli organi aziendali (specie con riferimento all’organo gestorio) e per la distribuzione degli incarichi.


I pareri resi dalle Commissioni parlamentari

L’Atto del Governo n. 147, presentato al Parlamento in attuazione delle richiamate norme di delega, è stato annunciato all'Assemblea della Camera il 12 febbraio 2015 ed assegnato nella medesima data alla Commissione VI Finanze (che ha espresso parere favorevole, con una condizione ed alcune osservazioni, il 9 aprile 2015), alla Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea (che ha espresso parere favorevole nella medesima data) ed alla Commissione V Bilancio (che ha espresso parere favorevole il 12 marzo 2015).

Al Senato, lo schema è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 12 febbraio 2015; è stata richiesta un’osservazione alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) ed alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Sullo schema è stato espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 1° aprile 2015.

Ad esito dei predetti pareri è stato emanato il decreto legislativo in commento, D.Lgs. n. 72 del 12 maggio 2015, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015.  

Il testo del decreto legislativo sostanzialmente recepisce le condizioni poste dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

In particolare, in accoglimento della condizione di cui alla lettera a) del parere della Commissione Finanze del Senato è stato effettuato un coordinamento con quanto disposto dal decreto – legge n. 3 del 2015, con particolare riferimento al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio della banca popolare e di credito cooperativo.

Accogliendo la condizione di cui alla lettera b) posta dalla Commissione Finanze del Senato, si prevede l’allineamento delle modalità di pubblicazione dei provvedimenti della Consob a quelle dei provvedimenti della Banca d’Italia, in particolare disponendone, ove possibile, la pubblicazione sul sito web.

 

Come richiesto dalla condizione posta dalla VI Commissione Finanze della Camera, la Banca d'Italia è stata individuata quale Autorità Nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE sui meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie.

Per quanto riguarda le osservazioni poste dalle Commissioni parlamentari, si dà conto più diffusamente nel testo in ordine al loro accoglimento.

Tra le osservazioni non recepite si rileva in questa sede che non è stato introdotto il principio del favor rei; al riguardo, si rammenta che la Relazione illustrativa dell’A.G. 147 riteneva irragionevole una eventuale introduzione di detto principio con riferimento solo ad alcune disposizioni; lo schema presentato alle Camere intendeva evitarne l’applicazione a tutti i procedimenti ancora sub iudice.

L’articolo 2, comma 3 del decreto sancisce infatti che le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria del Testo Unico Bancario si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative; alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Analoga norma è contenuta nell’articolo 6, comma 2 con riferimento alla nuova disciplina delle sanzioni introdotta nel Testo Unico Finanziario.


Il contenuto del decreto

Il decreto legislativo n. 72 del 2015 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) e al Testo Unico Finanziario – TUF (D.lgs. n. 58 del 1998), per le parti di competenza.

Le principali disposizioni hanno previsto:

§  una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo per il settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF). Le linee guida della riforma prevedono l’integrazione dei vigenti requisiti con criteri di competenza e correttezza, la cui individuazione concreta spetta alla normativa di rango secondario (articoli 23 e 91 della CRD IV); il divieto di cumulo degli incarichi;

§  un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob).

Tali poteri sono stati integrati con il potere di removal (rimozione di uno o più esponenti aziendali a specifici presupposti di legge); si segnala che il removal non è previsto dalla CRD IV ma è espressamente disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 154 del 2014.

§  specifici meccanismi di segnalazione, sia all’interno degli intermediari che presso l’autorità di vigilanza, delle eventuali violazioni normative;

§  l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto, in luogo del vigente obbligo dell’amministratore di dare notizie al board dell’interesse di cui è portatore in una specifica operazione il rafforzamento dei poteri della Banca d’Italia;

§  in ordine alle sanzioni, oltre agli adeguamenti dei massimali e dei minimi secondo quanto previsto dalla legge delega, le disposizioni differenziano inoltre tra persone fisiche e giuridiche;

§  secondo quanto previsto dalla delega, si svincola il potere regolamentare della Banca d’Italia dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

 

La relazione illustrativa che accompagnava lo schema di decreto presentato al Parlamento (A.G. n. 147) espressamente chiariva che non è stato ritenuto opportuno introdurre il principio del favor rei, espressamente contenuto nella legge delega (art. 3, comma 1, lett. m), n.1), sia per la sospetta irragionevolezza dell’eventuale introduzione di detto principio con riferimento solo ad alcune disposizioni, sia per evitarne l’applicazione a tutti i procedimenti ancora sub iudice.

Articolo 1 (Modifiche al testo unico bancario – D.Lgs. 385 del 1993)

Il comma 1 dell’articolo 1, intervenendo su diversi commi dell’articolo 1 del TUB, anzitutto ha apportato modifiche di coordinamento normativo alle definizioni rilevanti per la legislazione bancaria.

In particolare, la lettera f) del comma 1 , modificando l’articolo 1, comma 3 TUB, elimina l’obbligo per la Banca d’Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio per l’ulteriore definizione, rispetto alla nozione di legge, del concetto di “stretti legami” (prevista dal comma 2, lettera h)) tra banca e soggetti italiani o esteri; tale potere definitorio ha lo scopo di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 modifica l’articolo 4, comma 1, TUB, in sostanza prevedendo che la Banca d’Italia non formuli più proposte al CICR in materia di vigilanza.

 

Il comma 3 dell’articolo 1 introduce nel TUB norme di coordinamento con i poteri conferiti alle Autorità nazionali dal CRD package e dal nuovo assetto della vigilanza bancaria in UE.

Più in dettaglio, all’articolo 6 del TUB è inserito un comma 3-bis, ai sensi del quale le autorità creditizie nazionali esercitano i poteri d’intervento a esse attribuiti dal TUB:

§  per assicurare il rispetto del citato regolamento (UE) n. 575/2013;

§  per assicurare il rispetto delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea;

§  in caso di inosservanza degli atti dell’EBA direttamente applicabili.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 interviene per modificare il riferimento all’ISVAP, sostituendolo con l’IVASS.

 

Il comma 5 dell’articolo 1 modifica il regime di pubblicità di alcuni provvedimenti la cui pubblicazione è a cura della Banca d’Italia, intervenendo a tal fine sull’articolo 8, comma 1 del TUB.

Per effetto delle modifiche, in luogo di emettere un bollettino periodico, la Banca d’Italia è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie, nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

 

Il comma 6 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito. In particolare, si consente alla Banca d’Italia di esercitare il potere di disciplinare l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e titoli di deposito senza conformarsi ad una preventiva delibera CICR.

 

Le modifiche di cui al comma 7 intervengono sull’articolo 14 TUB, in merito alle condizioni per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; per effetto delle modifiche, si mutua dalla direttiva CRD IV il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni rilevanti.

 

Aggiungendo un comma 4-bis all’articolo 14, si chiarisce che le disposizioni attuative del novellato articolo - in materia di condizioni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria - devono essere emanate dalla Banca d’Italia, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell’istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dalla legge, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell’autorizzazione.

 

Il comma 8 modifica l’articolo 17 del TUB ed espunge il riferimento alle deliberazioni del CICR anche per quanto riguarda la disciplina, da parte della Banca d’Italia, dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

 

Il comma 9, modificando con finalità di coordinamento l’articolo 18 TUB, precisa che alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si applicano le disposizioni previste dai soli commi 1, 3 e 4 dall'articolo 79 (in luogo dell’intero articolo), come novellato dalle norme in esame (comma 31 dell’articolo 1). E’ quindi esclusa l’applicazione del comma 2, ai sensi del quale, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate.

 

Il comma 10 interviene sull’articolo 19 del TUB, relativo ai criteri per l’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, all’acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche, al fine di coordinarlo con la disciplina dei nuovi articoli 25 e 26, modificati dalle disposizioni in commento.

Si ricorda che è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; analogamente, sono preventivamente autorizzate le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

Le modifiche al comma 5 dell’articolo 19 (lettera a) del comma 10) chiariscono che, tra i criteri da utilizzare per valutare il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto delle partecipazioni rilevanti, vi è la reputazione del potenziale cliente ai sensi dell’articolo 25 TUB come modificato dalle norme in esame (comma 12), nonché l’idoneità, ai sensi del modificato articolo 26 TUB, degli esponenti aziendali di vertice che svolgeranno le proprie funzioni in esito all’acquisizione.

 

La lettera b) del comma 10 modifica il comma 9 dell’articolo 19, al fine di svincolare dalla delibera del CICR il potere della Banca d’Italia di emanare le disposizioni attuative della disciplina sull’acquisto di partecipazioni rilevanti.

 

Il comma 11 modifica la rubrica del Capo IV, Titolo II del TUB, che muta da “requisiti di professionalità e di onorabilità” in “Partecipazioni al capitale ed esponenti aziendali”.

 

Il comma 12 sostituisce integralmente l’articolo 25 del TUB, la cui rubrica viene modificata da “Requisiti di onorabilità dei partecipanti” in “Partecipanti al capitale”.

In primo luogo, al comma 1 dell’articolo 25 è stata modificata la previsione che affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione con regolamento dei requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche (di cui al citato all’articolo 19 TUB): la norma si limita a chiarire che questi ultimi devono soddisfare anche criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 25 affida al MEF il potere di emanare le relative disposizioni attuative, individuando, tra l’altro:

a)  i requisiti di onorabilità;

b)  i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;

c)  i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Ai sensi del novellato comma 3, ove i criteri e requisiti non siano soddisfatti, si impedisce ai predetti soggetti di esercitare i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di “rilevanza” come indicate al menzionato articolo 19, comma 1.

In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni eccedenti sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile (ai sensi dell’articolo 24, comma 2 TUB).

L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

 

Il comma 13 sostituisce integralmente l’articolo 26 del TUB, rinominandone la rubrica da “Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti” a “Esponenti aziendali”.

Anche in tale caso, è modificata la normativa sui requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche: il comma 1 chiarisce che i soggetti che svolgono funzioni apicali (amministrazione, direzione e controllo) presso le banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico. La modalità di determinazione dei requisiti è disciplinata al comma 3.

Si chiarisce che, a tale scopo, gli esponenti apicali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca (novellato comma 2).

Il nuovo comma 3 affida al MEF il compito di emanare le disposizioni attuative in materia di requisiti degli organi apicali, individuando, tra l’altro:

a)  i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b)  i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c)  i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell’organo;

d)  i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente;

e)  i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario, in accoglimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari sull’A.G. n. 147.

f)    le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

Inoltre il MEF può determinare i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

Il comma 5 dell’articolo 26 affida agli organi di amministrazione e controllo delle banche il compito di valutare l’idoneità degli esponenti e l’adeguatezza complessiva dell’organo cui questi appartengono, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, e di adeguata composizione dell’organo, si affida agli organi stessi il compito di adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso, il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dall’organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

Infine, ai sensi del comma 6, la Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dagli organi di amministrazione e controllo; in caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

Le previgenti disposizioni (comma 2 della precedente formulazione dell’articolo 26) stabilivano che il difetto dei requisiti determinasse la decadenza dall'ufficio (non differenziando, dunque, le conseguenze derivanti dal difetto dei requisiti richiesti dalla legge), affidandone la dichiarazione al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e, in caso di inerzia, investendo la Banca d'Italia del compito di pronunciarla.

 

Il comma 14 dell’articolo 1 dello schema abroga l’articolo 27 TUB, che dava al CICR la facoltà di disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

 

Il comma 15 modifica il comma 2-ter all’articolo 28 TUB, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 3 del 2015; si chiarisce che, nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, morte o esclusione del socio è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

 

In accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari è stato così effettuato un coordinamento tra le norme del D.Lgs. con quanto già disposto dal richiamato D.L. n. 3 del 2015 per quanto riguarda il diritto al rimborso della azioni in caso di recesso del socio di banche di credito cooperativo e di banche popolari.

 

Il comma 16 svincola dalla conformità al parere del CICR il potere della Banca d'Italia di fissare la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari (all’uopo modificando l’articolo 49, comma 2 TUB).

 

Il comma 17 aggiunge due commi all’articolo 51 del TUB, che si occupa dei poteri di vigilanza informativa della Banca d’Italia. Con il comma 1-quater si consente alla Banca d’Italia di chiedere dati e documenti al personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime, ai fini dell’esercizio della vigilanza. Il nuovo comma 1-quinquies estende ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti, nonché al loro personale, gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 51, concernenti l’invio di segnalazioni periodiche, di documenti e dei bilanci alla Banca d'Italia.

 

Il comma 18 inserisce gli articoli 52-bis e 52-ter nel TUB, con i quali si obbligano le banche a dotarsi di una specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni (whistleblowing). L’articolo 52-bis prevede che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. Tali procedure devono garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione; devono tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; devono assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo. Inoltre la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Sono previste alcune deroghe al Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardanti i diritti dell’interessato a conoscere le modalità di utilizzo dei propri dati (articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) relativamente all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Si affida alla Banca d’Italia il compito di emanare le relative disposizioni attuative.

L’articolo 52-ter disciplina la ricezione delle segnalazioni da parte della Banca d’Italia; esse provengono dal personale delle banche e delle relative capogruppo e si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III del TUB (concernenti le banche e la vigilanza) nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. La Banca d’Italia, oltre a tenere conto dei criteri indicati dall’articolo 52-bis, può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. Le informazioni così pervenute, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, per il perseguimento della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, nonché dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Nel caso di accesso ad atti amministrativi ai sensi delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) l’ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante.

 

Il comma 19 apporta significative modifiche alle disposizioni in materia di vigilanza regolamentare, contenute nell’articolo 53 del TUB. Anzitutto, come per numerose altre norme già commentate, viene eliminato - ovunque ricorra - il riferimento alla conformità con le delibere CICR per l’esercizio dei poteri della Banca d'Italia. Il contenuto del comma 2, che viene abrogato, è trasfuso nel nuovo comma 4-quinquies. Analogamente, il contenuto dell’abrogato comma 3 è trasfuso nel nuovo articolo 53-bis. Con le modifiche al comma 4 si chiarisce che il potere di disciplinare condizioni e limiti per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati concerne non solo le banche, ma anche i gruppi bancari. Si reintroduce l’obbligo di astensione per i casi di conflitto di interesse; in ogni caso, i soci o gli amministratori si devono astenere dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio.

Si ricorda che nell’ambito della riforma del diritto societario, l'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, ha modificato l'articolo 2391 del codice civile eliminando l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Il vigente articolo 2391 prevede quindi che l’amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Si introduce il comma 4-quinquies, che – riprendendo il vigente comma 2 dell’articolo 53 TUB – prevede che le disposizioni di vigilanza regolamentare, emanate ai sensi dell’articolo 53, possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Rispetto a quanto in precedenza previsto, il nuovo comma 4-quinquies consente alle disposizioni di vigilanza di prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. Il nuovo comma 4-sexies dell’articolo 53 stabilisce la nullità di qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione, emanate dalla Banca d’Italia o contenute in atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità è però relativa, in quanto non inficia l’intero contratto; le previsioni nulle sono sostituite di diritto con i parametri indicati nelle disposizioni suddette, nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

 

Il comma 20 dell’articolo 1 introduce gli articoli 53-bis e 53-ter nel TUB, rispettivamente concernenti i poteri di intervento della Banca d’Italia e le misure macroprudenziali. In estrema sintesi, ai sensi dell’articolo 53-bis, la Banca d’Italia ha potere di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario, riguardanti anche:

§  la restrizione delle attività o della struttura territoriale;

§  il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

§  la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. L’istituto può altresì disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi dell’articolo 26 come novellato dal D.Lgs. in commento), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti. Il potere di removal non è contemplato dal pacchetto CRD IV, ma viene previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega.

Le misure macroprudenziali adottabili dalla Banca d'Italia, ai sensi dell’articolo 53-ter, sono quelle concernenti le riserve di capitale previste dal capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.

 

Con il comma 21 si modifica l’articolo 54 del TUB, relativo alla vigilanza ispettiva, estendendo l’ambito applicativo dei poteri di vigilanza anche nei confronti dei soggetti cui le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti.

I commi 22, 23 e 24 modificano rispettivamente gli articoli 55 (relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie), 59 (recante definizioni rilevanti per l’esercizio della vigilanza su base consolidata) e 60 (sulla definizione del gruppo bancario) espungendo il riferimento – come in altri analoghi casi di cui si è dato conto supra – alla preventiva delibera CICR.

 

Il comma 25 apporta modifiche di coordinamento, conseguenti alle nuove norme sugli esponenti aziendali (articolo 26, come sostituito dal comma 13), all’articolo 62 del TUB, la cui rubrica viene di conseguenza modificata in “Idoneità degli esponenti”.

 

Il comma 26 interviene sull’articolo 66 del TUB, in materia di vigilanza informativa, aggiungendovi i commi 5-bis e 5-ter per estendere i relativi poteri anche al personale delle banche ed ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché al rispettivo personale.

 

Conseguentemente alle già commentate modifiche all’articolo 53, viene novellata la disciplina della vigilanza consolidata di tipo regolamentare; in particolare il comma 27 modifica l’articolo 67 del TUB: oltre ad eliminare il riferimento al CICR, viene abrogato il comma 2-ter (relativo al contenuto ulteriore dei provvedimenti della Banca d’Italia nell’esercizio del potere di vigilanza consolidata regolamentare) che confluisce nell’articolo 67-ter, comma 1, lettera d)).

 

Il comma 28 introduce l’articolo 67-ter, che ricalca – in sede di gruppo bancario – le disposizioni già viste all’articolo 53.

 

In estrema sintesi, la Banca d’Italia ha potere di convocazione (sia di organi apicali che del personale della capogruppo, nonché degli organi collegiali). Può procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato. Resta ferma la possibilità (di cui al vigente articolo 67 TUB) di emanare anche provvedimenti di carattere particolare che, ai sensi del nuovo articolo 67-ter comma 1, lettera d) (che ricalca il previgente comma 2-ter dell’articolo 67) possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. L’Istituto può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali importanti.

 

Il comma 29 modifica l’articolo 68, relativo alla vigilanza ispettiva di gruppo, al fine di inserirvi il riferimento al personale degli istituti e i soggetti cui è stata esternalizzata l’attività.

 

Il comma 30 introduce l’articolo 70-bis del TUB, che reca il già citato potere di removal del board da parte dell’Autorità di vigilanza. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere di alcuni presupposti indicati dalla legge per l’amministrazione straordinaria (ossia ove risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca); in tale ipotesi, deve ritenersi che l’intermediario possa ancora esprimere organi apicali idonei e non si debba procedere al commissariamento. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta comunque salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria (di cui all’articolo 76) e l’amministrazione straordinaria della banca, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge.

 

Il comma 31 modifica l’articolo 79 del TUB, concernente i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche comunitarie, in particolare differenziando i meccanismi di reazione sulla base del soggetto preposto al controllo delle norme (Autorità dello Stato di origine o Banca d’Italia). In primo luogo, si stabilisce come regola generale che, in caso di violazione (e, si precisa, con le modifiche apportate dal D.Lgs. in esame, anche ove sussista rilevante rischio di violazione) da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio italiano, il cui controllo spetta all’autorità competente dello Stato d’origine, la Banca d'Italia ne deve dare comunicazione a tale autorità. Se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine, alla Commissione Europea e all’EBA (novellato comma 1). Il nuovo comma 2 prevede, in deroga alle norme generali, che se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine e all’EBA. Il novellato comma 3 prevede che, ove i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato d’origine manchino o risultino inadeguati, si potrà ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Il comma 4 prevede invece che, in caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorità competente dello Stato d’origine.

 

Il comma 32 reca disposizioni di coordinamento (modificando l’articolo 95-bis del TUB).

 

Il comma 33 introduce l’articolo 98-bis nel TUB, estendendo il potere di removal del board degli amministratori (di cui al già commentato articolo 70-bis) anche nei confronti della banca capogruppo.

 

I commi da 34 a 38 apportano modifiche di coordinamento agli articoli da 107-112 del TUB, concernenti gli intermediari finanziari e i confidi. In particolare, il novellato articolo 112 reca una nuova applicazione delle disposizioni di vigilanza agli intermediari. Rispetto al passato, in virtù delle suesposte modifiche agli articoli 25, 26 del TUB, si prevede una applicazione limitata agli intermediari finanziari e, in particolare:

§  ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) (criteri di competenza) ed e) (limiti al cumulo degli incarichi). In tal senso la Banca d’Italia può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza specifici, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

§  ai titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari si applicano i requisiti previsti per i partecipanti al capitale dal già commentato articolo 25, ad eccezione dei criteri di competenza che, analogamente a quanto previsto per i requisiti degli organi apicali, possono essere definiti in modo più preciso dalla Banca d’Italia con criteri analoghi a quelli disposti per gli amministratori.

 

I commi da 39 a 41 recano le opportune modifiche di coordinamento sistematico agli articoli 114-quinquies e seguenti relativi agli istituti di moneta elettronica. Vengono applicati a tali istituti, tra l’altro, le nuove norme sugli esponenti aziendali, i poteri di vigilanza ispettiva e il potere di rimozione degli organi amministrativi.

Nell’articolo 114-quinquies2 sono stati introdotti i commi 6-bis e 6-ter per l’ipotesi di violazioni commesse da IMEL comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, relative a disposizioni concernenti le succursali o la prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. In tal caso il trattamento è solo parzialmente simile a quello riservato alle banche UE: la Banca d'Italia può ordinare all’istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l’istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. Ove manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.

 

I commi da 42 a 44 apportano le conseguenti modifiche di coordinamento agli istituti di pagamento (articoli 114-novies, 114-undecies e 114-quaterdecies del TUB).

 

Per quanto riguarda i servizi di pagamento, i commi 45 e 46 apportano modifiche di coordinamento sistematico coerenti, in particolare, con le norme proposte in materia di sanzioni.

 

La riforma delle sanzioni del TUB è contenuta nei commi 47, 49, 50 e 51 del decreto in esame, coerentemente alla previsione della legge delega (articolo 3, lettera i)).

La legge delega ha affidato al Governo il compito di rivedere l’applicazione delle sanzioni alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità dei soggetti coinvolti (che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato) (lettera i), punto 1.1)). L'entità della sanzione applicabile alle società o enti è compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; è in ogni caso possibile elevare dette sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (lettera i), punto 1.2)). Il governo è stato quindi delegato ad estendere la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all’articolo 144 del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione (lettera i), punto 2)). Analoghi criteri sono fissati per la revisione della disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 133 sull’abuso di denominazione, 139 e 140 sull’autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari (lettera i), punto 3)). Per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132), la delega ha previsto invece la conferma dei reati ivi previsti e la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva in esame di non introdurre sanzioni amministrative (lettera i), punto 4)). Anche con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, il Governo è stato delegato a seguire i principi sopra citati in relazione all’articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190) (lettera l), punto 1)). Il Governo è stato dunque delegato a rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF), in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un’articolazione che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila e massimi non superiori a cinque milioni di euro (lettera l), punto 2)). Ulteriori criteri di delega in materia di sanzioni - comuni ad entrambe le tipologie descritte (TUB e TUF) - riguardano l’estensione del principio del favor rei, la definizione dei criteri cui Banca d’Italia e Consob devono attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, sul sistema penale, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e il regime per lo scambio di informazioni con l’Autorità bancaria europea, l’attribuzione alla Banca d’Italia e alla Consob del potere di definire disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione delle sanzioni (lettera m), punti 1-4). Da segnalare la possibilità per il Governo di prevedere, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione; in tale ambito, è rimessa all’autorità di vigilanza la facoltà di escludere l’applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (lettera m), punto 5)). Le autorità di vigilanza possono altresì adottare le misure relative alla reprimenda pubblica, all’ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, alla sospensione temporanea dall’incarico (lettera n)); esse possono anche revocare l’autorizzazione all’esercizio delle attività degli intermediari (lettera o)). Al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema sanzionatorio, si prevede, infine, una delega al governo volta ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio (lettera p)).nonché una norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo (lettera q)).

 

In primo luogo il comma 47 modifica l’articolo 133 del TUB che sanziona il cd. abuso di denominazione (ovvero, in estrema sintesi, la condotta di chi utilizzi determinate locuzioni appartenenti alle banche, agli IMEL, agli istituti di pagamento e agli intermediari finanziari non rivestendone la qualifica o in modo da trarre in inganno il destinatario della comunicazione). Coerentemente a quanto previsto dalla legge delega, le modifiche al comma 3 dell’articolo 133 hanno disposto la differenziazione del trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche, nonché la rimodulazione della misura delle sanzioni. Viene all’uopo modificata la sanzione amministrativa pecuniaria, abbassando il minimo da 5.164 a 5.000 euro ed elevando il massimo da 51.645 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia o di essere abilitato all’esercizio del microcredito. In ordine alle suddette fattispecie (introdotto comma 3-bis) si applica l’articolo 144, comma 9, come modificato dalle norme in esame, che prevede l’innalzamento delle sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della stessa, nel caso in cui tale vantaggio è superiore ai massimali delle sanzioni.

 

Il comma 48 modifica l’articolo 136 del TUB, relativo alle obbligazioni degli esponenti bancari, al fine di coordinarlo con le norme in materia di conflitto di interesse di cui al novellato articolo 53, comma 4. Si fa dunque divieto a chi svolge funzioni apicali presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità; si precisa che in tale ultimo caso è escluso il voto dell’esponente interessato, ferma restando la necessità di voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, nonché gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

 

Il comma 49 modifica l’articolo 139 del TUB, che disciplina le sanzioni per le violazioni relative a partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari. Sono in particolare rimodulate le sanzioni per le violazioni relative alle partecipazioni rilevanti, che sono differenziate secondo la natura giuridica del soggetto e rimodulate nell’ammontare. Come già per l’abuso di denominazione, le sanzioni sono fissate per le persone fisiche tra i 5.000 ed i 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Si precisa che le medesime sanzioni si applicano per le violazioni suddette, compiute con riferimento agli intermediari finanziari. Anche in tali ipotesi si applicherà il richiamato articolo 144, comma 9, che prevede un innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge.

Un impianto sanzionatorio analogo è previsto (comma 50) per il novellato articolo 140 del TUB, che individua le sanzioni applicabili per le violazioni concernenti le comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari.

 

Il comma 51 apporta una sostanziale revisione alla disciplina delle sanzioni nei confronti degli intermediari, contenute nell’articolo 144 del TUB.

 

In ordine all’impianto sanzionatorio del decreto, anche la relazione illustrativa che accompagna lo schema n. 147 chiarisce che la delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria. L'articolo 65, comma 2, della CRD IV sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. La delega prevede inoltre che la revisione delle sanzioni avvenga secondo i criteri indicati dalla CRD IV non solo per le sanzioni recate dal TUB, ma anche per quelle recate dal TUF a seguito di violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati.

 

Con le modifiche all’articolo 144 si chiarisce che le sanzioni ivi disciplinate non si applicano alle persone fisiche (organi apicali e dipendenti dei soggetti vigilati) ma riguardano solo le persone giuridiche vigilate, ovvero banche, intermediari finanziari, capogruppo, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti. In coerenza con l’impianto sanzionatorio di cui alla delega, nei confronti di tali soggetti la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è pari – in luogo di un minimo di 2.580 e un massimo di 129.110 euro – a 30.000 euro, fino al 10 per cento del fatturato.

In secondo luogo, sono modificate – in coerenza con l’impianto normativo risultante dal recepimento della CRD IV – anche le violazioni per cui si comminano dette sanzioni. In particolare si segnala che il nuovo comma 9 dell’articolo 144, coerentemente alle prescrizioni della legge delega, chiarisce che nel caso in cui il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

 

Le disposizioni in commento introducono poi (comma 52) gli articoli da 144-bis a 144-sexies nel TUB. L’articolo 144-bis disciplina il potere della Banca d’Italia di disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti della società o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni (cease and desist order), anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento. Nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l’ammontare fino a un terzo, fermi i limiti di legge. L’articolo 144-ter disciplina le altre sanzioni amministrative applicabili agli esponenti o al personale. Coerentemente alle prescrizioni di delega, l’applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo. Le sanzioni vanno da 5.000 a 5 milioni di euro e si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, a specifiche condizioni di legge e purché l’inosservanza sia conseguenza dell’azione o dell’omissione. Si dispone altresì che il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, possa recare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati. L’articolo 144-quater reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni. Tra di esse vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l’entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca d’Italia ed anche le potenziali conseguenze sistemiche della violazione. L’articolo 144-quinquies estende l’impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capitale, nell’ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati. L’articolo 144-sexies dispone l’applicazione delle sanzioni anche ai soci e agli amministratori che violano l'obbligo di astensione dalle delibere nel caso di conflitto di interesse (articolo 53, comma 4, come novellato dal provvedimento in esame).

 

Il comma 53 dello schema modifica l’articolo 145 del TUB, al fine di rivedere la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni (articolo 3, comma 1, lettera i) della legge delega). In sintesi, tra le principali modifiche vi è il rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato (gli interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare con l’assistenza di un avvocato). Si chiarisce inoltre che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie. Si sostituisce la pubblicazione dei provvedimenti su giornali cartacei con quella sul sito web della Banca d'Italia. E’ prevista altresì la pubblicità in forma anonima del provvedimento quando quella ordinaria abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione; se ciò può comportare rischi per la stabilità dci mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; se ciò possa causare pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile. Viene dettata una puntuale disciplina dell’opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d’appello.

 

Il comma 54 dell’articolo 1 dello schema introduce gli articoli 145-ter (che impone la comunicazione all’EBA dei provvedimenti sanzionatori) e 145-quater (che conferisce alla Banca d’Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative). Il comma 55 apporta modifiche di coordinamento, così come il comma 56.

Articolo 2 (disposizioni transitorie e finali riguardanti le modifiche al TUB)

L’articolo 2 dello schema reca l’entrata in vigore delle modifiche al Testo Unico Bancario, con particolare riferimento alle sanzioni, al giudizio di opposizione, ai provvedimenti sanzionatori e ai requisiti degli esponenti aziendali.

In sintesi:

§  rimangono ferme le norme attuative attualmente in vigore (tra cui le delibere adottate dal CICR) fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;

§  la disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia;

§  il giudizio di opposizione alle sanzioni, così come rimodulato dal novellato articolo 145, si applica ai giudizi proposti successivamente all' entrata in vigore delle norme in esame;

§  analogamente, le norme attuative della disciplina sugli esponenti aziendali trovano applicazione alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Sino a tale momento, resta ferma la vecchia disciplina di rango primario e secondario.

 

Il comma 10 abilita la Banca d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema informativo del casellario) e alla Banca dati antimafia.

Articolo 3 (Individuazione della Banca d’Italia come autorità di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico)

L’articolo 3 del decreto in esame, accogliendo le indicazioni provenienti dal Parlamento designa La Banca d'Italia quale autorità nazionale di risoluzione delle crisi bancarie ai sensi della nuova disciplina europea in materia, già menzionata nell’introduzione al presente lavoro (più in dettaglio ai sensi dell’ articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ed ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell'ABE, previsto dall'articolo 127 della direttiva stessa, nonché ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

 

Si ricorda in questa sede che la direttiva 2014/59/UE istituisce un quadro di risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) e – come visto nell’introduzione al presente lavoro – si inquadra nel nuovo assetto del sistema bancario europeo. L’articolo 3 della Direttiva affida a ciascuno Stato membro il compito di designare una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione, abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla normativa UE. L’Autorità partecipa al Comitato interno permanente dell’ABE, ai fini della preparazione delle decisioni dell’ABE medesima, ivi comprese le decisioni relative a progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di attuazione, in relazione ai compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione delle crisi conformemente alla presente direttiva.

Con regolamento UE/2014/806, pienamente operativo da gennaio 2016, è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (SIM) che prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism - SSM) con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’area dell’euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. È altresì prevista l’istituzione di un Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) alimentato dai contributi degli intermediari dei paesi dell’area dell’euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.

Il sistema è formato dalle Autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authority, NRA) e dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), un’agenzia europea per l’esercizio delle funzioni di risoluzione, nel cui board sono presenti anche i rappresentanti delle autorità nazionali. Il sistema di risoluzione unico dovrà assicurare, dal 1° gennaio 2016, la gestione ordinata delle crisi delle banche c.d. significative o con operatività transfrontaliera nell’area dell’euro e delle principali SIM, superando i problemi determinati dalla frammentazione delle procedure su base nazionale. Il Comitato di risoluzione unico assumerà le decisioni in merito ai piani di risoluzione e all’avvio della risoluzione e individuerà le azioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla disciplina comunitaria. Le autorità nazionali di risoluzione, oltre a partecipare alle decisioni del Comitato, sono responsabili dell’attuazione delle concrete misure di risoluzione.

Le Autorità nazionali di risoluzione rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermediari meno significativi. Nello svolgimento di tali attività le NRA agiranno nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dal Comitato di risoluzione unico che, in casi eccezionali, potrà esercitare poteri di sostituzione assicurando l’effettiva unitarietà del Meccanismo.

Sia il SRB sia le autorità nazionali si avvarranno degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla Direttiva 2014/59/UE.

 

Le norme in esame hanno dunque attribuito alla Banca d’Italia la funzione di Autorità nazionale di risoluzione (NRA); è stata pertanto istituita l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi; essa svolge i compiti istruttori e operativi del Meccanismo di risoluzione unico, collabora con gli Uffici del SRB, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari finanziari.

 

Le disposizioni in commento chiariscono inoltre (comma 2) che le banche e gli altri soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata devono comunicare alla Banca d'Italia i dati e i documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al richiamato articolo 99 del regolamento 2014/806/UE. Nel caso di violazione dei predetti obblighi, si applica l’impianto sanzionatorio previsto dal già illustrato articolo 144 TUB per la violazione degli obblighi informativi in capo agli istituti ed ai gruppi bancari; si applicano anche le norme generali in materia di sanzioni di cui al titolo VIII, capo V e VI del TUB.

Nell'esercizio delle funzioni previste dall’articolo in esame, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262: nello svolgimento di tali compiti, i componenti degli organi dell’Istituto ed i dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave (escludendosi dunque la colpa lieve).

Articolo 4 (Modifiche al Testo unico finanziario – TUF)

L’articolo 4 del decreto in esame apporta le conseguenti modifiche al d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico finanziario – TUF), coerenti con l’impianto della CRD IV, specialmente sotto il profilo dei poteri delle autorità di vigilanza e delle sanzioni.

 

Con il comma 1 dell’articolo 4 sono aggiornate le definizioni del TUF, in particolare per quanto concerne il personale.

 

Il comma 2 novella l’articolo 2 del TUF, consentendo alla Consob e alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad esse attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme del CRD package, delle relative disposizioni di attuazione e degli atti emanati dalle autorità di vigilanza UE.

 

Il comma 3 reca disposizioni volte a eliminare l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti delle Autorità di vigilanza in formato cartaceo, recependo le osservazioni delle Commissioni parlamentari. Ai sensi delle nuove norme, la Banca d’Italia deve pubblicare i propri provvedimenti sul proprio sito web; la pubblicazione dei provvedimenti Consob nel proprio bollettino deve avvenire in formato elettronico.

 

Il comma 4 modifica l’articolo 6 del TUF, in materia di remunerazione e incentivazione. Con una prima modifica, si affida a un regolamento della Banca d'Italia - sentita la CONSOB – il compito di disciplinare l'informativa da rendere al pubblico sulle adeguatezza patrimoniale, sul contenimento del rischio e sulle partecipazioni detenibili, nonché sul governo societario, sull'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Inserendo all’articolo 6 i commi da 2-septies a 2-novies sono attuate le prescrizioni della legge delega (articolo 3, comma 1 lett. f)), che prevede la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni e l'obbligo di astensione dci soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto, nonché dell’articolo 94, paragrafo, 1, lettera g), numero ii), della direttiva, che stabilisce che il cap alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati Stabiliti dalla direttiva stessa.

 

Il comma 5 modifica l’articolo 7 TUF in materia di interventi sui soggetti vigilati dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Si precisa che le autorità possono convocare il personale degli enti vigilati, non solo i dirigenti, ivi compreso il personale e gli organi apicali cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti; sono integrati i poteri di intervento delle Autorità nell'ambito delle rispettive competenze e, in recepimento delle indicazioni fornite dal Parlamento, si prevede che l’adozione dei provvedimenti della Banca d’Italia avvenga dopo aver sentito la Consob. Con l’introdotto comma 2-bis, si dispone in capo alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, in caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega.

 

Con le disposizioni di cui al comma 6 viene inserito nel TUF l’articolo 7-bis, relativo alle riserve di capitale, che affida alla Banca d’Italia il compito di adottare disposizioni in materia di capitale e in ambito macroprudenziale (come previsto dal CRD package) nei confronti di SIM e di succursali di imprese di investimento extracomunitarie, in qualità di autorità nazionale designata.

 

Il comma 7 modifica l’articolo 8 del TUF, sul potere delle autorità di vigilanza di richiedere informazioni al personale dei soggetti vigilati.

 

Con il comma 8 si introducono gli articoli 8-bis e 8-ter nel TUF, coi quali si dispone - in analogia al settore bancario, in particolare con riferimento agli articoli 52-bis e 52-ter del TUB introdotti dalle norme in esame, cfr. supra per dettagli – con i quali si obbligano i soggetti operanti nel settore finanziario a dotarsi di una specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni (whistleblowing).

 

Il comma 9 estende i poteri di vigilanza ispettiva delle autorità (Banca d’Italia e Consob) anche nei confronti dei soggetti cui siano state esternalizzate importanti funzioni aziendali (novellato articolo 10 TUF).

 

Il comma 10, integrando l’articolo 12 del TUF, precisa l’ambito della vigilanza ispettiva e disciplina il potere di removal degli esponenti aziendali (in analogia con quanto disposto dall’articolo 1 per quanto riguarda il TUB).

 

L’articolo 13 del TUF viene integralmente sostituito dall’articolo 3, comma 11 del decreto in esame, concernente gli esponenti aziendali. Si sancisce che coloro i quali rivestono funzioni apicali in società di intermediazione mobiliare - SIM, società di gestione del risparmio - SGR, Società di investimento a capitale variabile e fisso (rispettivamente, SICAV e SICAF) devono essere in possesso dell’idoneità all’incarico; a tale scopo devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico.

La disciplina di detti requisiti è demandata al Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob; le norme regolamentari dovranno anche disciplinare i limiti al cumulo di incarichi (per gli esponenti delle SIM). Parallelamente a quanto previsto per il sistema bancario (articoli 26 e ss.gg. TUB come modificati dalla disciplina in commento) si affida agli organi di amministrazione e controllo il compito di valutare l’idoneità dei componenti e l’adeguatezza dell’organo; a tali organi è affidato il compito altresì di colmare le eventuali lacune ovvero pronunciare la decadenza dall’ufficio.

 

Il comma 12 modifica l’articolo 14 del TUF, in tema di acquisizione di partecipazione al capitale, affidando nuovamente al MEF il compito di disciplinare i requisiti dei soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti negli intermediari vigilati. In sintesi, la disciplina proposta differenzia tra tipologie di intermediari; analogamente al settore bancario, in caso di mancata ottemperanza ai requisiti di legge si vieta l’esercizio dei diritti di voto e si stabilisce l’impugnabilità delle delibere assunte in violazione dei limiti di legge.

 

Il comma 13 modifica l’articolo 15 del TUF in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti, in conformità con le già menzionate disposizioni relative all’idoneità dei partecipanti al capitale.

Si rammenta che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 - non modificato dalle disposizioni in esame - chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.

 

Il comma 14 novella l'articolo 19 del TUF concernente i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare i servizi e le attività di investimento da parte delle SIM, mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali. Di analogo tenore sono le modifiche di cui ai commi 15, 16 e 17, che intervengono rispettivamente sugli articoli 34, 35-bis e 38 del TUF (relativi rispettivamente alle SGR, alle SICAV e SICAF, nonché alle SICAV e SICAF in gestione esterna).

 

Il comma 18 modifica l’articolo 52 del TUF, che disciplina i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari; si conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti al quali sono prestati i servizi.

Il comma 19 dell’articolo 3 introduce l’articolo 56-bis nel TUF, che - analogamente a quanto previsto per il settore bancario - attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo di SIM, SGR, SICAV e SICAF, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di un potere esercitabile ove si ritenga l'intermediario ancora in grado di esprimere degli organi apicali idonei e non ne sia quindi necessario il commissariamento.

 

Con le norme di cui ai commi 20, 21 e 22 si apportano modifiche di coordinamento che recepiscono le già commentate norme in materia di requisiti degli esponenti aziendali. Per quanto in particolare riguarda la definizione, con regolamento del MEF e sentita la CONSOB, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (articolo 61 del TUF, modificato dal comma 20), si segnala che è stata accolta l’osservazione espressa in sede parlamentare; la norma chiarisce che l’adozione dei regolamenti avviene in conformità di quanto disposto dal novellato articolo 13 TUF in materia di requisiti e criteri per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, SGR, SICAV e SICAF. Un’analoga precisazione (precisazione di conformità con l'articolo 13) è stata introdotta per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione accentrata di strumenti finanziari (comma 21 dell’articolo 4, che modifica l'articolo 80 del TUF).

Articolo 5 (Modifiche alla Parte V del TUF in materia di sanzioni)

La disciplina sanzionatoria prevista per gli intermediari di cui al Testo Unico Finanziario è sostanzialmente parallela a quanto disposto per il settore bancario.

Con il comma 1 dell’articolo 5 si modifica l’articolo 187-septies del TUF, al fine di novellare la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo l-bis (concernenti l’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) del Capo III del TUF.

La relazione illustrativa che accompagna l’A.G. 147 chiarisce che, sebbene l'articolo 187-septies non sia menzionato all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1, della legge di delegazione europea, il legislatore delegato reputa opportuno apportarvi modifiche analoghe a quelle disposte (all'articolo 195 TUF, cfr. infra) in tema di procedimento sanzionatorio per le violazioni previste dal Capo V, titolo II, del TUF (e l'opposizione ai relativi provvedimenti).

Analogamente alle modifiche relative al settore bancario, anche in tale ipotesi si rafforza il contraddittorio con l’interessato ed è prevista la possibilità che tale soggetto sia audito.

 

I commi 2, 3 e 4 modificano gli articoli 188, 189, e 190 del TUF (rispettivamente concernenti l’abuso di denominazione, le violazioni alle norme di partecipazione al capitale e le altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari), differenziando il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e determinando le sanzioni secondo i già visti criteri di delega.

 

Il comma 5 introduce gli articoli 190-bis e 190-ter nel TUF, volti rispettivamente a:

§  rivedere l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali e al personale, ove siano responsabili delle violazioni dei già richiamati articoli 188,189 e 190; si segue l’impianto delle norme di recepimento, con volontà di applicare prioritariamente le sanzioni alla persona giuridica e di subordinarne l’irrogazione alle persone fisiche a specifiche condizioni di legge;

§  enucleare dall'articolo 190 la disciplina sanzionatoria applicabile a talune persone fisiche, alle quali non si applica l'articolo 190-bis.

 

I commi 6, 8, 9, 11, e 13 rivedono i limiti edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF), secondo la già vista articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro.

Viene modificato l’articolo 192 in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio (articolo 5, comma 7 dello schema) e il 193-quater in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale (articolo 5, comma 12 dello schema).

Tra l’altro all’articolo 192 viene inserito il comma 2·bis, per allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo alla impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della CRD IV; per quanto riguarda l’articolo 193-quater, si opera una riallineamento dei minimi e dei massimi edittali e si introduce una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori.

 

Il comma 10, introducendo un articolo 192-quater, sanziona la mancata ottemperanza all’obbligo di astensione dalle delibere, ove vi sia conflitto di interessi, da parte degli organi apicali.

 

Il comma 14 introduce nel TUF gli articoli da 194-bis a 194-sexies, che recano, nel perimetro del TUF, disposizioni di tenore analogo a quanto previsto dagli articoli 144-bis e seguenti del TUB, come introdotti dalle norme in esame. In sintesi, l’articolo 194-bis individua i criteri per la determinazione delle sanzioni; l’articolo 194-ter estende l’applicazione delle sanzioni anche alle violazioni dei requisiti di capitale, delle norme tecniche emanate dalla Commissione e degli atti delle autorità di vigilanza europee direttamente applicabili; l’articolo 194-quater introduce il già commentato ordine di porre fine alle violazioni per le infrazioni minori (cease and desist order); infine, l'articolo 194-quinquies introduce, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 lettera m), numero 5) della legge n. 154 del 2014, l'istituto dell'oblazione, ossia il pagamento della sanzione in misura ridotta, per alcune violazioni previste e al ricorrere di determinate circostanze. L’articolo 194-sexies, accogliendo le indicazioni delle Commissioni parlamentari, introduce nel TUF una norma sulle condotte inoffensive; non si procede alla contestazione della violazione se manca del tutto un pregiudizio per la tutela degli investitori, per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

 

Il comma 15 modifica l'articolo 195 del TUF, che ridisciplina, come già anticipato in precedenza, la procedura sanzionatoria per le sanzioni amministrative previste dal titolo Il del Capo V.

 

Ai sensi del comma 16 dell’articolo 5 vengono inseriti:

§  l’articolo 195-bis, concernente la pubblicazione delle sanzioni amministrative sul sito web della Banca d’Italia o nel Bollettino Consob;

§  l'articolo 195-ter, che prevede in capo alla Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all’EBA le sanzioni applicate nonché le informazioni sui ricorsi contro ì provvedimenti sanzionatori.

 

Col comma 17 è infine inserito nel TUF il nuovo articolo 196-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di emanare la disciplina di attuazione in materia di sanzioni.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modifiche al TUF)

L’articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali, in particolare quelle concernenti l’entrata in vigore delle novella al TUF. In estrema sintesi, si chiarisce che le disposizioni vigenti del TUF (e le relative, vigenti norme attuative) si applicheranno fino al completamento del quadro normativo (ivi compresi i provvedimenti di rango secondario) nei settori interessati dalle novelle in commento.

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.