Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento - D.L.gs. 12 maggio 2015, n. 72 - Esito dei pareri al Governo | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 150 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 29/09/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di Esito dei pareri
al Governo |
Accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 |
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n. 150/1 |
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29 settembre 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio
Studi – Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – *
st_finanze@camera.it |
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§
La
normativa europea in materia bancaria e il recepimento in Italia
-
Il
“CRD package” e la direttiva 2013/36/UE
§
I
pareri resi dalle Commissioni parlamentari
-
Articolo
1 (Modifiche al testo unico bancario – D.Lgs. 385 del 1993)
-
Articolo
2 (disposizioni transitorie e finali riguardanti le modifiche al TUB)
-
Articolo
4 (Modifiche al Testo unico finanziario – TUF)
-
Articolo
5 (Modifiche alla Parte V del TUF in materia di sanzioni)
-
Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali concernenti
le modifiche al TUF)
-
Articolo
7 (Disposizioni finanziarie)
Il decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/UE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all’accesso
all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Sono
a tal fine apportate modifiche al Testo unico bancario – TUB, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al Testo unico finanziario – TUF,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Si attua
in tal modo la delega contenuta nell’articolo 3 della legge europea 2013 –
secondo semestre (legge 7 ottobre 2014,
n. 154, Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) norma che
indica altresì i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE.
L’articolo 3 della legge n. 154 del 2014 detta i principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2013/36/UE
sull’accesso all’attività degli enti
creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. La delega
definisce la ripartizione di competenze
fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d’Italia e Consob,
l’ampiezza del ricorso alle fonti
secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.
La
delega è più ampia del disposto
normativo europeo con riguardo alla materia
sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all’obiettivo di sanzionare in primo luogo l’ente e, solo sulla base dei
presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, anche l’esponente
aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.
Si
prevede poi una delega volta a estendere
il principio del favor rei, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione,
escludere la sanzione per condotte
prive di effettiva offensività o pericolosità. Il governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni
previste nella normativa antiriciclaggio,
nonché ad assicurare il coordinamento
dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.
Si
segnala che la delega riguardante il principio
del favor rei non è stata
attuata.
In
particolare, ai sensi del comma 1
dell’articolo 3, il Governo è delegato a:
§
modificare il Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia – TUB (decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385) e al Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria – TUF
(decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) (lettera a)) al fine di
recepire il CRD package;
§
prevedere
il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d’Italia e della Consob, che devono operare tenendo
conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria e delle linee guida
emanate dall’Autorità bancaria europea
(lettera b));
Nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza
finanziarie (SEVIF) - creato nel 2010 mediante l'istituzione di tre
autorità di vigilanza europee competenti, rispettivamente per le banche, i
mercati finanziari e le assicurazioni, e di un Comitato europeo per il rischio
sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale - il regolamento (UE) n. 1093/2010 ha istituito l'Autorità bancaria europea (EBA). Il compito principale dell'EBA è
contribuire, attraverso l'adozione di norme
tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del corpus unico di
norme del settore bancario, volto a fornire un'unica serie di norme prudenziali
in tutta l'UE, che consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela
elevata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori. L'Autorità svolge
un ruolo anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per
garantire un'applicazione armonizzata
delle norme prudenziali. L’EBA ha altresì l'incarico di valutare il rischio e le vulnerabilità
presenti nel settore bancario dell'UE, in particolare attraverso relazioni
periodiche di valutazione dei rischi e prove
di stress su scala paneuropea.
§
attribuire
alle autorità di vigilanza, secondo
le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal regolamento
(lettera c));
§
rivedere
la materia dei requisiti degli
esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari in modo
da rafforzare l’idoneità a garantire
la sana e prudente gestione degli
intermediari stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisiti (lettera d));
§
attribuire
alla Banca d’Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli
intermediari quando la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio
per la sana e prudente gestione (lettera
e));
§
stabilire
l'obbligo dei soci e degli amministratori
degli intermediari di astenersi dalle
deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni secondarie
in materia di remunerazione o
incentivazioni (lettera f));
§
individuare
nella Banca d’Italia l’autorità competente a esercitare le
opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri (lettera g));
§
disciplinare
modalità di segnalazione delle
violazioni, interne agli intermediari e verso l’autorità di vigilanza,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza
e protezione dei soggetti coinvolti (lettera
h)).
Particolare
attenzione viene dedicata alla disciplina
delle sanzioni (lettera i)).
Con
riferimento alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB, il governo è delegato a rivedere l’applicazione delle sanzioni alle società o enti nei cui confronti
sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità
dei soggetti coinvolti (che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che
hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato) (lettera i), punto 1.1)).
L'entità
della sanzione applicabile alle società
o enti è compresa tra un minimo di
30.000 euro e un massimo del 10 per
cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è
compresa tra un minimo di 5.000 euro
e un massimo di 5 milioni di euro; è
in ogni caso possibile elevare dette
sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto,
purché tale ammontare sia determinabile
(lettera i), punto 1.2)).
Il
governo è stato quindi delegato ad estendere
la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all’articolo 144
del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione
(lettera i), punto 2)).
L’articolo 144 del TUB nella sua
formulazione precedente disciplinava le sanzioni amministrative pecuniarie nei
confronti dei soggetti che aventi funzioni
di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, per violazione delle norme in materia, tra l’altro, di
ispezioni bancarie, vigilanza, requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza degli esponenti aziendali, trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti con i clienti, iscrizione all’albo, anche con
riguardo agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Le
sanzioni variavano da un minimo di euro 2.580 fino ad un massimo di euro
129.110.
Analoghi
criteri devono essere rispettati nella revisione della disciplina sanzionatoria
prevista dagli articoli 133 sull’abuso
di denominazione, 139 e 140 sull’autorizzazione
e gli obblighi di comunicazione in
materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo
bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari
(lettera i), punto 3)).
Per
le altre fattispecie in materia di abusivismo
bancario e finanziario (articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e
132), la delega prevede la conferma dei reati vigenti e la possibilità di
avvalersi della facoltà prevista
dalla direttiva in esame di non
introdurre sanzioni amministrative (lettera
i), punto 4)).
Anche
con riferimento alla disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal TUF,
il governo è stato delegato a seguire i principi sopra citati in relazione
all’articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative
pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla
partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei
mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189
e 190) (lettera l), punto 1)).
Il
governo è stato inoltre delegato a rivedere,
tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni
in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni
sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e
doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale,
nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193
e 194 del TUF, già modificati a suo tempo dalla citata legge sul risparmio), in
modo tale da assicurare il rispetto dei principi
di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un’articolazione
che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila
e massimi non superiori a cinque milioni
di euro (lettera l), punto 2)).
Si ricorda che la legge sul
risparmio (L. 28 dicembre 2005 n. 262) ha modificato, al Titolo V, alcune norme in materia di sanzioni penali e amministrative
contenute nel codice civile e nel TUF, con particolare riguardo alle false
comunicazioni sociali, all’omessa comunicazione del conflitto d'interessi, al
ricorso abusivo al credito, al reato di mendacio bancario, al falso in
prospetto e nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
alle false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici
di comportamento delle società quotate nonché all’omessa comunicazione degli
incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo e alle
attività finanziarie abusive.
Ulteriori
criteri di delega in materia di sanzioni - comuni ad entrambe le tipologie
descritte (TUB e TUF) - riguardano la definizione dei criteri cui Banca
d’Italia e Consob devono attenersi nella determinazione
dell’ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689, sulle sanzioni amministrative, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e
il regime per lo scambio di informazioni con l’Autorità bancaria europea,
l’attribuzione alla Banca d’Italia e
alla Consob del potere di definire
disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione,
alla procedura sanzionatoria e alle
modalità di pubblicazione delle
sanzioni (lettera m), punti 1-4).
Da
segnalare la possibilità per il governo di prevedere, con riferimento alle
fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di
applicazione della sanzione; in tale ambito, è rimessa all’autorità di vigilanza
la facoltà di escludere l’applicazione
della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (lettera m), punto 5)).
Le Autorità di vigilanza possono altresì
adottare le misure relative alla reprimenda
pubblica, all’ordine di cessare o porre rimedio a condotte
irregolari, alla sospensione
temporanea dall’incarico (lettera n));
esse possono anche revocare
l’autorizzazione all’esercizio delle attività degli intermediari (lettera o)).
Al
fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema
sanzionatorio, si prevede, infine, una delega al governo volta ad adeguare l'entità delle sanzioni
previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio (lettera p)).nonché una
norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento
dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo (lettera q)).
Il termine per
l’esercizio della delega è stato fissato dalla legge di delegazione europea al 12 febbraio 2015, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1, comma 2 della legge 154 del 2014 e 31,
comma 1, della legge 234 del 2012. Si ricorda tuttavia che, secondo il comma 3 del richiamato articolo 31 della
legge 234/2012, ove il termine per l'espressione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi di
attuazione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di
delega o successivamente, i termini di delega sono prorogati di tre mesi. L’A.G.
n. 147, con cui lo schema di decreto legislativo è stato presentato alle Camere
(e contestualmente assegnato alla Commissione Finanze di entrambi i rami del
Parlamento), è stato annunciato il 12 febbraio 2015, con termine per
l’espressione del parere fissato al 24 marzo 2015; di conseguenza il termine per l’esercizio della delega è stato posticipato al 12 maggio 2015, data del provvedimento
in commento.
L’attuazione amministrativa della CRD
IV
Non
tutte le norme della CRD IV necessitano di trasposizione attraverso fonti di
rango primario: ai sensi del vigente articolo 53 del Testo Unico Bancario, la
Banca d’Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali
alcune materie.
La Banca d’Italia ha quindi dato avvio
all’attuazione in Italia della direttiva 2013/36/UE con l’emanazione delle disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, successivamente aggiornata
nel tempo).
Le
disposizioni sono entrate vigore il 1°
gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli Stati
il menzionato regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti
patrimoniali.
In particolare con l’aggiornamento del 6 maggio 2014 alle Disposizioni
di vigilanza per le banche è stato inserito alla
parte prima il nuovo titolo IV "Governo societario, controlli interni,
gestione dei rischi", capitolo 1 "Governo societario". Le
nuove norme danno attuazione alla direttiva CRD IV, per le parti relative agli
assetti di governo societario delle banche, e tengono conto delle indicazioni
date dall'Autorità Bancaria Europea e dagli altri organismi internazionali, tra
cui il Fondo Monetario Internazionale. Le disposizioni sono state elaborate ad
esito dell'analisi delle osservazioni pervenute durante la consultazione
pubblica che si è conclusa il 23 gennaio 2014.
Come si legge nel comunicato
stampa della Banca d'Italia, il nuovo quadro
regolamentare, composto da principi generali e disposizioni di contenuto
specifico, è finalizzato a rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane. Le norme confermano principi già
presenti nelle recedenti disposizioni, tra cui: la chiara distinzione di
compiti e poteri tra gli organi societari; l'adeguata dialettica interna;
l'efficacia dei controlli e una composizione degli organi societari coerente
con le dimensioni e la complessità delle aziende bancarie.
La
predetta circolare ha attuato la CRD IV nelle materia di:
§
accesso
al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all' attività
bancaria e dei gruppi bancari; l’operatività transfrontaliera con stabilimento
di succursali e in libera prestazione dei servizi);
§
misure
prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
§
processo
prudenziale;
§
informativa
al pubblico Stato per Stato;
§
governo
societario, controlli interni, gestione dci rischi;
§
politiche
e prassi di remunerazione e incentivazione.
A
seguito della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, l’UE ha provveduto
a costituire un nuovo corpus normativo
organico in materia di regolazione, supervisione e risoluzione delle banche. In
particolare, nell'area dell'euro è da poco in funzione un Sistema di vigilanza comune che ha posto al suo centro il tema del capitale, come ha
mostrato l'esercizio di "valutazione approfondita" (comprehensive
assessment, CA) svolto lo scorso anno, e guarda trasversalmente a tutte le
banche dell'area.
L’Unione bancaria europea istituita tra i
Paesi dell’eurozona è fondata su tre
pilastri: 1) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), 2) il Meccanismo di
risoluzione unico (SRM) e 3) le connesse disposizioni in materia di
finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi
di garanzia dei depositi (DGS) e un meccanismo comune di backstop (linee di credito finanziate o garantite con denaro
pubblico, per assicurare la liquidità necessaria alla risoluzione di eventuali
crisi bancarie).
Il primo pilastro (Meccanismo di
vigilanza unico) configura l’esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da
parte della Banca centrale europea
(con il neo-costituito Consiglio di
sorveglianza) e delle autorità di vigilanza dei paesi dell’area
dell’euro (nonché di quelli extra area che vorranno aderirvi). La BCE vigila
direttamente le banche cosiddette significative. Le altre banche sono soggette alla vigilanza delle
autorità nazionali, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla BCE e di
un’azione di supervisione comunque svolta da quest’ultima prevalentemente sulla
base di informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza nazionali; la BCE
potrà anche assumere la vigilanza diretta su queste banche se lo riterrà
necessario.
La legge di delegazione europea 2014 (legge n.
114 del 2015) contiene le disposizioni primarie di delega per l’adeguamento
della legislazione italiana al predetto quadro normativo UE così delineato. In
particolare (articolo 4) essa delega
il Governo ad emanare norme occorrenti
all'adeguamento della normativa
nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio,
che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Inoltre (articolo 7) si prevede che la
delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi sia attuata secondo principi e criteri direttivi
specifici. Infine è previsto (articolo 8) il recepimento
nell'ordinamento interno della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro
di risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli intermediari
finanziari (BRRD - Bank Recovery and
Resolution Directive). Il termine per il recepimento è scaduto il 31
dicembre 2014.
In
estrema sintesi, con il cosiddetto CRD-IV package, ovvero con le disposizioni contenute nel regolamento
(UE) n. 575/2013
e nella direttiva
2013/36/CE è stato recepito a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti
patrimoniali delle banche.
L’accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della
Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed
introduce un nuovo schema internazionale
per la liquidità. Le nuove norme, entrate in vigore il 1 gennaio 2015,
hanno un regime di applicazione progressiva, che si completerà il 1 gennaio
2019 (nel 2015 è richiesto il 60% del valore del requisito minimo, con un
incremento annuo del 10%, fino ad arrivare al 100% nel 2019).
La
direttiva sostituisce le previgenti
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e,
oltre a dare attuazione all’accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di
alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell’UE, procede ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia bancaria.
Sono dunque dettate le disposizioni generali (concernenti l’oggetto,
l’ambito di applicazione e le definizioni rilevanti, individuando altresì le
autorità competenti negli Stati membri all’esercizio delle attività di
vigilanza in coordinamento con l’Autorità di vigilanza europea – European Banking Authority - EBA) e sono
disciplinate le condizioni generali di
accesso all'attività degli enti creditizi, che viene subordinato ad
apposito regime autorizzatorio. Le norme si occupano altresì delle
partecipazioni qualificate in un ente creditizio, con obbligo di notifica alle
autorità competenti della volontà di acquisire dette partecipazioni. La
direttiva inoltre disciplina:
§
i requisiti di capitale
iniziale delle imprese di investimento, rimandando al citato regolamento
575/2013;
§
il diritto di stabilimento
degli enti creditizi (Titolo V) e, conseguentemente, l’esercizio della
libera prestazione di servizi e i poteri delle autorità competenti dello Stato
membro ospitante, nonché i principi cui ci si deve attenere nelle relazioni coi
paesi terzi (titolo VI);
§
la vigilanza prudenziale
(titolo VII), in particolare i poteri di vigilanza, i poteri di irrogare
sanzioni e il diritto di ricorso;
§
il processo di valutazione
dell'adeguatezza del capitale interno, i criteri tecnici relativi
all'organizzazione e al trattamento dei rischi, la governance, le misure e i poteri di vigilanza, ivi inclusa la
vigilanza su base consolidata;
§
le riserve di capitale, con
le modalità di fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica.
Dall’altro
lato, il regolamento prevede
l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e
qualitativamente più elevato che
consenta di assorbire autonomamente
eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi
pubblici, e di assicurare la continuità
nell’operatività. A questo scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per
cui le banche devono detenere un patrimonio
di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il
rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:
§ una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d.
Tier 1) affinché includa soltanto il common equity (composto dal
capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti
al netto delle imposte);
§ l’innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al 4,5% (a fronte
del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al
capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell’attuale 4%);
§ l’introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, cd. PMI
supporting factor, da applicare all’ammontare
destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento
europeo nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane,
(Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e
ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole
sull’erogazione del credito alle PMI.
Come
ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si
prevede l’introduzione di due riserve di
capitale (c.d. buffer o
cuscinetti):
§ una cosiddetta riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte
le banche nell’UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile
per sostenere l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il
mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di
distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
§ una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di
consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria
sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.
La
normativa mira altresì:
§ a garantire una migliore gestione del
rischio di liquidità mediante l’introduzione, nel 2015, dopo un periodo di
osservazione, di un coefficiente di
copertura di liquidità (liquidity
coverage ratio - LCR);
§ a ridurre
il ricorso ai rating di credito esterni, in particolare introducendo
l’obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di
investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui
rating esterni, ma anche su metodi
interni di valutazione del credito (considerando
70 della direttiva);
§ a fissare il rapporto tra stipendio base e bonus
dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole
di almeno il 65% degli azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale.
Inoltre, per ridurre il rischio dell’azzardo morale mirato all’arricchimento a
breve termine, qualora il bonus
aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del bonus
stesso verrebbe posticipata di almeno
cinque anni;
§ ad obbligare le banche, ai fini della
trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così
come il fatturato e il numero di dipendenti.
Oltre
a recepire nell’ordinamento comunitario i principi dettati da Basilea 3, la
direttiva ha provveduto a rafforzare ulteriori presidi della regolamentazione dell’intermediazione
finanziaria rispetto a quelli previsti dal Comitato di Basilea. Sono in
particolare state riviste le discipline in materia di corporate governance, politiche
di remunerazione e sanzioni.
In
particolare, in materia di governo
societario, sono rafforzati gli obblighi nei confronti degli amministratori
nello svolgimento dell’effettiva supervisione dei rischi assunti dall’ente;
sono formulate indicazioni sulla composizione degli organi amministrativi e sul
loro funzionamento, con una piena responsabilizzazione e coinvolgimento del
singolo amministratore al fine di favorire l’indipendenza di giudizio ed
evitare il cosiddetto group thinking (ossia l’appiattimento verso una
sorta di ‘pensiero collettivo’ non differenziato).
Le
nuove norme stabiliscono i principi e i criteri fondamentali per la definizione
degli assetti organizzativi interni agli enti vigilati, introducendo regole per
l’individuazione dei compiti (e delle responsabilità) degli organi aziendali
(specie con riferimento all’organo gestorio) e per la distribuzione degli
incarichi.
L’Atto del Governo n. 147, presentato
al Parlamento in attuazione delle richiamate norme di delega, è stato
annunciato all'Assemblea della Camera
il 12 febbraio 2015 ed assegnato nella medesima data alla Commissione VI
Finanze (che ha espresso parere favorevole, con una condizione ed alcune
osservazioni, il 9 aprile 2015), alla Commissione XIV Politiche dell'Unione
Europea (che ha espresso parere favorevole nella medesima data) ed alla
Commissione V Bilancio (che ha espresso parere favorevole il 12 marzo 2015).
Al Senato,
lo schema è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
in sede consultiva il 12 febbraio 2015; è stata richiesta un’osservazione alla
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), alla 2ª Commissione
permanente (Giustizia), alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) ed alla 14ª
Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Sullo schema è stato
espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 1° aprile 2015.
Ad esito dei predetti pareri è stato
emanato il decreto legislativo in commento, D.Lgs. n. 72 del 12 maggio 2015, che è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015.
Il testo del decreto legislativo
sostanzialmente recepisce le
condizioni poste dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato.
In particolare, in accoglimento della condizione di cui alla lettera a) del parere della Commissione Finanze
del Senato è stato effettuato un coordinamento con quanto disposto dal decreto
– legge n. 3 del 2015, con particolare riferimento al rimborso delle azioni in
caso di recesso del socio della banca popolare e di credito cooperativo.
Accogliendo la condizione di cui alla lettera
b) posta dalla Commissione Finanze del Senato, si prevede l’allineamento
delle modalità di pubblicazione dei provvedimenti della Consob a quelle dei
provvedimenti della Banca d’Italia, in particolare disponendone, ove possibile,
la pubblicazione sul sito web.
Come richiesto dalla condizione posta dalla VI Commissione
Finanze della Camera, la Banca d'Italia è stata individuata quale Autorità
Nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE
sui meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie.
Per quanto riguarda le osservazioni poste dalle Commissioni
parlamentari, si dà conto più diffusamente nel testo in ordine al loro
accoglimento.
Tra le osservazioni non recepite si rileva in questa sede
che non è stato introdotto il principio del favor
rei; al riguardo, si rammenta che la Relazione illustrativa dell’A.G. 147
riteneva irragionevole una eventuale introduzione di detto principio con
riferimento solo ad alcune disposizioni; lo schema presentato alle Camere
intendeva evitarne l’applicazione a tutti i procedimenti ancora sub iudice.
L’articolo 2, comma 3 del decreto sancisce infatti che le modifiche
apportate alla disciplina sanzionatoria del Testo Unico Bancario si applicano
alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative;
alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle
disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme
del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Analoga norma
è contenuta nell’articolo 6, comma 2 con riferimento alla nuova disciplina
delle sanzioni introdotta nel Testo Unico Finanziario.
Il decreto
legislativo n. 72 del 2015 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) e al Testo Unico Finanziario – TUF (D.lgs. n. 58 del 1998), per le
parti di competenza.
Le principali disposizioni hanno
previsto:
§ una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei
partecipanti al capitale, valida non solo per il settore bancario e
creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel settore finanziario
(ovvero i soggetti disciplinati dal TUF). Le linee guida della riforma
prevedono l’integrazione dei vigenti requisiti con criteri di competenza e
correttezza, la cui individuazione concreta spetta alla normativa di rango
secondario (articoli 23 e 91 della CRD IV); il divieto di cumulo degli
incarichi;
§ un rafforzamento
dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca
d’Italia e Consob).
Tali poteri sono stati integrati con il potere di removal (rimozione di uno o più esponenti aziendali a specifici
presupposti di legge); si segnala che il removal
non è previsto dalla CRD IV ma è
espressamente disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 154 del 2014.
§ specifici meccanismi di segnalazione, sia all’interno degli
intermediari che presso l’autorità di vigilanza, delle eventuali violazioni
normative;
§ l’obbligo
di astensione di soci e amministratori nelle
delibere in cui presentino un interesse
in conflitto, in luogo del vigente obbligo dell’amministratore di dare
notizie al board dell’interesse di
cui è portatore in una specifica operazione il rafforzamento dei poteri della
Banca d’Italia;
§ in ordine alle sanzioni, oltre agli adeguamenti dei massimali e dei minimi secondo
quanto previsto dalla legge delega, le disposizioni differenziano inoltre tra
persone fisiche e giuridiche;
§ secondo quanto previsto dalla delega,
si svincola il potere regolamentare
della Banca d’Italia dalla necessità
di una previa deliberazione del Comitato
interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).
La relazione illustrativa che
accompagnava lo schema di decreto presentato al Parlamento (A.G. n. 147)
espressamente chiariva che non è stato
ritenuto opportuno introdurre il principio del favor rei, espressamente
contenuto nella legge delega (art.
3, comma 1, lett. m), n.1), sia per la sospetta irragionevolezza
dell’eventuale introduzione di detto principio con riferimento solo ad alcune
disposizioni, sia per evitarne l’applicazione a tutti i procedimenti ancora sub
iudice.
Il comma
1 dell’articolo 1, intervenendo su diversi commi dell’articolo 1 del TUB,
anzitutto ha apportato modifiche di coordinamento normativo alle definizioni rilevanti per la
legislazione bancaria.
In particolare, la lettera f) del comma 1 ,
modificando l’articolo 1, comma 3 TUB, elimina
l’obbligo per la Banca d’Italia di
adeguarsi alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio per l’ulteriore
definizione, rispetto alla nozione di legge, del concetto di “stretti legami” (prevista dal comma 2,
lettera h)) tra banca e soggetti italiani o esteri; tale potere definitorio ha lo
scopo di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni
di vigilanza.
Il comma
2 dell’articolo 1 modifica l’articolo 4, comma 1, TUB, in sostanza
prevedendo che la Banca d’Italia non formuli più proposte al CICR in materia di
vigilanza.
Il comma
3 dell’articolo 1 introduce nel TUB norme di coordinamento con i poteri
conferiti alle Autorità nazionali dal CRD
package e dal nuovo assetto della vigilanza bancaria in UE.
Più in dettaglio, all’articolo 6 del TUB è inserito un comma 3-bis, ai sensi del quale le autorità creditizie nazionali
esercitano i poteri d’intervento a esse
attribuiti dal TUB:
§ per assicurare il rispetto del citato regolamento (UE) n. 575/2013;
§ per assicurare il rispetto delle relative norme
tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea;
§ in caso di inosservanza degli atti dell’EBA direttamente applicabili.
Il comma
4 dell’articolo 1 interviene per
modificare il riferimento all’ISVAP, sostituendolo con l’IVASS.
Il comma
5 dell’articolo 1 modifica il regime
di pubblicità di alcuni provvedimenti la cui pubblicazione è a cura della Banca
d’Italia, intervenendo a tal fine sull’articolo 8, comma 1 del TUB.
Per effetto delle modifiche, in luogo
di emettere un bollettino periodico, la Banca d’Italia è tenuta a pubblicare
sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle
autorità creditizie, nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti
sottoposti a vigilanza.
Il comma
6 apporta alcune modifiche all’articolo
12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di
deposito. In particolare, si consente alla
Banca d’Italia di esercitare il potere di disciplinare l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e
titoli di deposito senza conformarsi
ad una preventiva delibera CICR.
Le modifiche di cui al comma 7 intervengono sull’articolo 14 TUB, in merito alle condizioni per il rilascio, da parte
della Banca d’Italia, dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria; per effetto delle modifiche, si mutua
dalla direttiva CRD IV il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali e
dei titolari di partecipazioni rilevanti.
Aggiungendo un comma 4-bis all’articolo 14, si chiarisce che le disposizioni attuative del novellato
articolo - in materia di condizioni per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria - devono essere emanate dalla Banca d’Italia, con
particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di
presentazione dell’istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste
dalla legge, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell’autorizzazione.
Il comma
8 modifica l’articolo 17 del TUB
ed espunge il riferimento alle deliberazioni del CICR anche per quanto riguarda
la disciplina, da parte della Banca d’Italia, dell'esercizio di attività non
ammesse al mutuo riconoscimento, comunque effettuato da parte di banche
comunitarie nel territorio della Repubblica.
Il comma
9, modificando con finalità di coordinamento l’articolo 18 TUB, precisa che
alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si applicano le
disposizioni previste dai soli commi 1, 3 e 4 dall'articolo 79 (in luogo dell’intero articolo), come
novellato dalle norme in esame (comma 31 dell’articolo 1). E’ quindi esclusa
l’applicazione del comma 2, ai sensi del quale, se la violazione riguarda
disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria, la Banca d'Italia
può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela
delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai
quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate.
Il comma
10 interviene sull’articolo 19 del TUB, relativo ai criteri per
l’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, all’acquisizione di partecipazioni
rilevanti nelle banche, al fine di coordinarlo con la disciplina dei nuovi
articoli 25 e 26, modificati dalle disposizioni in commento.
Si ricorda che è sottoposta a preventiva
autorizzazione della Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo in
una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di
esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto
conto delle azioni o quote già possedute; analogamente, sono preventivamente
autorizzate le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di
voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per
cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca
stessa.
Le modifiche al comma 5 dell’articolo
19 (lettera a) del comma 10) chiariscono che, tra i criteri da utilizzare
per valutare il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto delle partecipazioni
rilevanti, vi è la reputazione del
potenziale cliente ai sensi dell’articolo 25 TUB come modificato dalle norme in
esame (comma 12), nonché l’idoneità,
ai sensi del modificato articolo 26 TUB, degli esponenti aziendali di vertice
che svolgeranno le proprie funzioni in esito all’acquisizione.
La lettera
b) del comma 10 modifica il comma 9 dell’articolo 19, al fine di svincolare dalla delibera del CICR
il potere della Banca d’Italia di emanare le disposizioni attuative della
disciplina sull’acquisto di partecipazioni rilevanti.
Il comma
11 modifica la rubrica del Capo IV, Titolo II del TUB, che muta da “requisiti
di professionalità e di onorabilità” in “Partecipazioni al capitale ed
esponenti aziendali”.
Il comma
12 sostituisce integralmente l’articolo
25 del TUB, la cui rubrica viene modificata da “Requisiti di onorabilità
dei partecipanti” in “Partecipanti al capitale”.
In primo luogo, al comma 1
dell’articolo 25 è stata modificata la previsione che affida al Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione con
regolamento dei requisiti di onorabilità
dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche (di cui al citato
all’articolo 19 TUB): la norma si limita a chiarire che questi ultimi devono
soddisfare anche criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente
gestione della banca.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 25 affida
al MEF il potere di emanare le relative disposizioni attuative, individuando,
tra l’altro:
a)
i requisiti di onorabilità;
b)
i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza
sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle
condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o
misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di
incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
Ai sensi del novellato comma 3, ove i criteri e
requisiti non siano soddisfatti, si impedisce ai predetti soggetti di esercitare i diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie
di “rilevanza” come indicate al menzionato articolo 19, comma 1.
In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o
il contributo determinanti delle partecipazioni eccedenti sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile (ai sensi dell’articolo 24, comma 2
TUB).
L'impugnazione può
essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data
della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni
dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
Il comma
13 sostituisce integralmente l’articolo 26 del TUB, rinominandone la
rubrica da “Requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti” a “Esponenti
aziendali”.
Anche in
tale caso, è modificata la normativa sui requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso banche: il comma 1 chiarisce che
i soggetti che svolgono funzioni apicali (amministrazione, direzione e controllo) presso le banche devono essere idonei
allo svolgimento dell’incarico. La modalità di determinazione dei requisiti
è disciplinata al comma 3.
Si chiarisce che, a tale scopo, gli esponenti
apicali devono possedere requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di
competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace
espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione
della banca (novellato comma 2).
Il nuovo comma 3 affida al MEF il compito di emanare le disposizioni
attuative in materia di requisiti degli organi apicali, individuando, tra
l’altro:
a) i requisiti
di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti
di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di
proporzionalità;
c) i criteri di
competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della
banca, e di adeguata composizione dell’organo;
d) i criteri di
correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente,
alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni
o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di
incidere sulla correttezza dell’esponente;
e) i limiti
al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo
principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni
dell’intermediario, in accoglimento delle osservazioni formulate dalle
Commissioni parlamentari sull’A.G. n. 147.
f) le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
Inoltre il
MEF può determinare i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano
anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di
maggiore rilevanza.
Il comma 5
dell’articolo 26 affida agli organi di amministrazione e controllo delle
banche il compito di valutare l’idoneità degli esponenti e l’adeguatezza
complessiva dell’organo cui questi appartengono, documentando il processo di
analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, e di adeguata
composizione dell’organo, si affida agli organi stessi il compito di adottare
misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso, il difetto di idoneità
o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza
dall’ufficio; questa è pronunciata dall’organo di appartenenza entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione
sopravvenuti.
Infine, ai
sensi del comma 6, la Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa
stabiliti, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta
l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi,
anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dagli
organi di amministrazione e controllo; in caso di difetto o violazione
pronuncia la decadenza dalla carica.
Le previgenti
disposizioni (comma 2 della precedente formulazione dell’articolo 26) stabilivano
che il difetto dei requisiti determinasse la decadenza dall'ufficio (non
differenziando, dunque, le conseguenze derivanti dal difetto dei requisiti richiesti
dalla legge), affidandone la dichiarazione al consiglio di amministrazione, al
consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione entro trenta giorni dalla
nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e, in caso di inerzia,
investendo la Banca d'Italia del compito di pronunciarla.
Il comma
14 dell’articolo 1 dello schema abroga
l’articolo 27 TUB, che dava al CICR la facoltà di disciplinare l'assunzione
di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle
amministrazioni dello Stato.
Il comma
15 modifica il comma 2-ter all’articolo
28 TUB, introdotto dall’articolo 1,
comma 1, lettera a) del D.L. n. 3 del
2015; si chiarisce che, nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, morte o
esclusione del socio è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò
sia necessario ad assicurare la computabilità
delle azioni nel patrimonio di
vigilanza di qualità primaria della banca.
In accoglimento
del parere delle Commissioni parlamentari è stato così effettuato un
coordinamento tra le norme del D.Lgs. con quanto già disposto dal richiamato
D.L. n. 3 del 2015 per quanto riguarda il diritto al rimborso della azioni in
caso di recesso del socio di banche di credito cooperativo e di banche
popolari.
Il comma
16 svincola dalla conformità al parere del CICR il potere della Banca
d'Italia di fissare la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche
emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte
della circolazione degli assegni circolari (all’uopo modificando l’articolo 49, comma 2 TUB).
Il comma
17 aggiunge due commi all’articolo
51 del TUB, che si occupa dei
poteri di vigilanza informativa della
Banca d’Italia. Con il comma 1-quater
si consente alla Banca
d’Italia di chiedere dati e documenti al personale delle banche, anche per il
tramite di queste ultime, ai fini dell’esercizio della vigilanza. Il nuovo
comma 1-quinquies estende ai soggetti ai quali le banche abbiano
esternalizzato funzioni aziendali importanti, nonché al loro personale, gli
obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 51, concernenti l’invio di
segnalazioni periodiche, di documenti e dei bilanci alla Banca d'Italia.
Il comma
18 inserisce gli articoli 52-bis e 52-ter nel TUB, con i quali si obbligano le banche a dotarsi di una specifica
procedura interna per la segnalazione di violazioni (whistleblowing). L’articolo 52-bis prevede che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione
al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano
costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. Tali
procedure devono garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e
del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che
disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in
seguito alla segnalazione; devono tutelare adeguatamente il soggetto segnalante
contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la
segnalazione; devono assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo.
Inoltre la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Sono previste alcune deroghe
al Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardanti i diritti
dell’interessato a conoscere le modalità di utilizzo dei propri dati (articolo
7, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) relativamente
all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o
quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Si affida
alla Banca d’Italia il compito di emanare le relative disposizioni attuative.
L’articolo
52-ter disciplina la ricezione
delle segnalazioni da parte della Banca d’Italia; esse provengono dal
personale delle banche e delle relative
capogruppo e si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II
e III del TUB (concernenti le banche e la vigilanza) nonché atti
dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. La Banca
d’Italia, oltre a tenere conto dei criteri indicati dall’articolo 52-bis,
può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle
segnalazioni. Le informazioni così pervenute, ove rilevanti, sono utilizzate
esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, per il perseguimento
della sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività
del sistema finanziario, nonché dell'osservanza delle disposizioni in materia
creditizia. Nel caso di accesso ad atti
amministrativi ai sensi delle disposizioni in materia di procedimento
amministrativo (articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241)
l’ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque
la riservatezza del segnalante.
Il comma
19 apporta significative modifiche alle disposizioni in materia di vigilanza
regolamentare, contenute nell’articolo 53 del TUB. Anzitutto, come
per numerose altre norme già commentate, viene eliminato - ovunque ricorra - il
riferimento alla conformità con le delibere CICR per l’esercizio dei poteri
della Banca d'Italia. Il contenuto del comma 2, che viene abrogato, è trasfuso
nel nuovo comma 4-quinquies.
Analogamente, il contenuto dell’abrogato comma 3 è trasfuso nel nuovo
articolo 53-bis. Con le modifiche al comma 4 si
chiarisce che il potere di disciplinare condizioni e limiti per l’assunzione di
attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del
gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati concerne non solo le
banche, ma anche i gruppi bancari. Si reintroduce l’obbligo di
astensione per i casi di conflitto di interesse; in ogni caso, i
soci o gli amministratori si devono astenere dalle deliberazioni in cui
abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in
concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia
può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di
rischio.
Si ricorda che
nell’ambito della riforma del diritto societario, l'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, ha modificato l'articolo 2391 del codice civile eliminando l'obbligo di astensione
dell'amministratore in conflitto d'interessi. Il vigente articolo 2391
prevede quindi che l’amministratore dia
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal
compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si
tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea
utile.
Si introduce
il comma 4-quinquies, che – riprendendo il vigente comma 2
dell’articolo 53 TUB – prevede che le disposizioni di vigilanza
regolamentare, emanate ai sensi dell’articolo 53, possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
Rispetto a quanto in precedenza previsto, il nuovo comma 4-quinquies consente alle disposizioni
di vigilanza di prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione
e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei
soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo,
stabilendo quorum costitutivi e
deliberativi anche in deroga a norme di legge. Il nuovo comma 4-sexies
dell’articolo 53 stabilisce la nullità
di qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di
incentivazione, emanate dalla Banca d’Italia o contenute in atti
dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità è però relativa, in
quanto non inficia l’intero contratto; le previsioni nulle sono sostituite di
diritto con i parametri indicati nelle disposizioni suddette, nei valori più
prossimi alla pattuizione originaria.
Il comma
20 dell’articolo 1 introduce gli articoli 53-bis e 53-ter nel TUB,
rispettivamente concernenti i poteri di
intervento della Banca d’Italia e le misure macroprudenziali. In estrema sintesi, ai sensi dell’articolo
53-bis, la Banca d’Italia ha potere di convocare sia i singoli esponenti
delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché
adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario, riguardanti
anche:
§ la
restrizione delle attività o della struttura territoriale;
§ il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
§ la fissazione
di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella
banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base
patrimoniale.
Per le banche
che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca
d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli
esponenti aziendali. L’istituto può altresì disporre, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della
banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi
dell’articolo 26 come novellato dal D.Lgs. in commento), salvo che sussista
urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale
dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
importanti. Il potere di removal
non è contemplato dal pacchetto CRD IV, ma viene previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega.
Le misure
macroprudenziali adottabili dalla Banca d'Italia, ai sensi dell’articolo 53-ter, sono quelle concernenti le riserve
di capitale previste dal capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE
nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento n. 575/2013,
quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.
Con il comma
21 si modifica l’articolo 54 del TUB, relativo alla vigilanza
ispettiva, estendendo l’ambito applicativo dei poteri di vigilanza anche
nei confronti dei soggetti cui le banche abbiano esternalizzato funzioni
aziendali importanti.
I commi
22, 23 e 24 modificano rispettivamente gli articoli 55 (relativo ai
controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie), 59 (recante
definizioni rilevanti per l’esercizio della vigilanza su base consolidata) e 60
(sulla definizione del gruppo bancario) espungendo il riferimento – come
in altri analoghi casi di cui si è dato conto supra – alla preventiva delibera CICR.
Il comma
25 apporta modifiche di coordinamento, conseguenti alle nuove norme
sugli esponenti aziendali (articolo 26, come
sostituito dal comma 13), all’articolo 62 del TUB, la cui rubrica viene
di conseguenza modificata in “Idoneità degli esponenti”.
Il comma
26 interviene sull’articolo 66 del TUB, in materia di vigilanza
informativa, aggiungendovi i commi 5-bis e 5-ter per estendere i relativi poteri anche al personale delle
banche ed ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali
importanti, nonché al rispettivo personale.
Conseguentemente
alle già commentate modifiche all’articolo 53, viene novellata la disciplina
della vigilanza consolidata di tipo regolamentare; in particolare
il comma 27 modifica l’articolo 67 del TUB: oltre
ad eliminare il riferimento al CICR, viene abrogato il comma 2-ter (relativo al contenuto ulteriore dei
provvedimenti della Banca d’Italia nell’esercizio del potere di vigilanza
consolidata regolamentare) che confluisce nell’articolo 67-ter,
comma 1, lettera d)).
Il comma
28 introduce l’articolo 67-ter, che ricalca – in sede di gruppo
bancario – le disposizioni già viste all’articolo 53.
In estrema sintesi, la
Banca d’Italia ha potere di convocazione
(sia di organi apicali che del personale della capogruppo, nonché degli organi
collegiali). Può procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato. Resta ferma la possibilità (di cui al vigente articolo 67 TUB) di
emanare anche provvedimenti di carattere
particolare che, ai sensi del nuovo articolo 67-ter comma 1, lettera d) (che ricalca il previgente comma 2-ter dell’articolo 67) possono essere indirizzati anche a più
gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare: la restrizione delle attività o della
struttura territoriale del gruppo; il divieto
di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri
elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
la fissazione di limiti all’importo
totale della parte variabile delle remunerazioni
nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base
patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di
sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla
remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. L’Istituto può disporre,
qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente
gestione del gruppo, la rimozione di
uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove
ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26,
salvo che sussista urgenza di provvedere. La Banca d’Italia può altresì
convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la
capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali importanti.
Il comma
29 modifica l’articolo 68, relativo alla vigilanza ispettiva di
gruppo, al fine di inserirvi il riferimento al personale degli istituti e i
soggetti cui è stata esternalizzata l’attività.
Il comma
30 introduce l’articolo 70-bis del
TUB, che reca il già citato potere di removal
del board da parte
dell’Autorità di vigilanza. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di
tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo
delle banche al ricorrere di alcuni presupposti indicati dalla legge per
l’amministrazione straordinaria (ossia ove risultino
gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività
della banca); in tale ipotesi, deve
ritenersi che l’intermediario possa ancora esprimere organi apicali idonei e
non si debba procedere al commissariamento. Il provvedimento fissa la data da
cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca
l’assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di
amministrazione e controllo. Resta comunque salva la possibilità in ogni
momento di disporre la gestione provvisoria (di cui all’articolo 76) e
l’amministrazione straordinaria della banca, secondo le modalità e con gli
effetti previsti dalla legge.
Il comma
31 modifica l’articolo 79 del TUB, concernente i provvedimenti
straordinari nei confronti delle banche comunitarie, in particolare differenziando
i meccanismi di reazione sulla base del soggetto preposto al controllo
delle norme (Autorità dello Stato di origine o Banca d’Italia). In primo luogo,
si stabilisce come regola generale che, in caso di violazione (e, si
precisa, con le modifiche apportate dal D.Lgs. in esame, anche ove sussista rilevante
rischio di violazione) da parte di banche comunitarie delle
disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel
territorio italiano, il cui controllo spetta all’autorità competente dello
Stato d’origine, la Banca d'Italia ne deve dare comunicazione a tale
autorità. Se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia può adottare
le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti,
dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi,
comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la
sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorità
competente dello Stato d’origine, alla Commissione Europea e all’EBA (novellato
comma 1). Il nuovo comma 2 prevede, in deroga alle norme generali, che se
la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della
banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di
liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure
necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i
servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano
o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità
competente dello Stato d’origine e all’EBA. Il novellato comma 3 prevede
che, ove i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato d’origine
manchino o risultino inadeguati, si potrà ricorrere all'ABE ai
fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le
autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Il
comma 4 prevede invece che,
in caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di
banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo
spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire
o reprimere tali irregolarità, compresa l’imposizione del divieto di
intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura
della succursale, dandone comunicazione all’autorità competente dello Stato
d’origine.
Il comma
32 reca disposizioni di coordinamento (modificando l’articolo 95-bis del TUB).
Il comma
33 introduce l’articolo 98-bis
nel TUB, estendendo il potere di removal del board degli
amministratori (di cui al già commentato articolo 70-bis) anche nei confronti della banca capogruppo.
I commi da
34 a 38 apportano modifiche di coordinamento agli articoli da
107-112 del TUB, concernenti gli intermediari finanziari e i confidi.
In particolare, il novellato articolo 112 reca una nuova applicazione
delle disposizioni di vigilanza agli intermediari. Rispetto al passato, in
virtù delle suesposte modifiche agli articoli 25, 26 del TUB, si prevede una applicazione
limitata agli intermediari finanziari e, in particolare:
§ ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari finanziari si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3,
lettere c) (criteri di competenza) ed e) (limiti al cumulo degli incarichi). In
tal senso la Banca d’Italia può prevedere l’applicazione dei criteri di
competenza specifici, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e
organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività
svolta.
§ ai titolari
di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari si applicano i
requisiti previsti per i partecipanti al capitale dal già commentato articolo
25, ad eccezione dei criteri di competenza che, analogamente a quanto previsto
per i requisiti degli organi apicali, possono essere definiti in modo più
preciso dalla Banca d’Italia con criteri analoghi a quelli disposti per gli
amministratori.
I commi da
39 a 41 recano le opportune modifiche di coordinamento sistematico agli articoli
114-quinquies e seguenti relativi
agli istituti di moneta elettronica. Vengono applicati a tali istituti,
tra l’altro, le nuove norme sugli esponenti aziendali, i poteri di vigilanza
ispettiva e il potere di rimozione degli organi amministrativi.
Nell’articolo 114-quinquies2 sono stati introdotti i commi 6-bis e 6-ter per l’ipotesi di violazioni commesse da IMEL comunitari che non
esercitano attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta
elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, relative a
disposizioni concernenti le succursali o la prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica. In tal caso il trattamento è solo parzialmente
simile a quello riservato alle banche UE: la Banca d'Italia può ordinare
all’istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità,
dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui
l’istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti
eventualmente necessari. Ove manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare
interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i
servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.
I commi
da 42 a 44 apportano le conseguenti modifiche di coordinamento agli istituti di pagamento (articoli 114-novies, 114-undecies e 114-quaterdecies del TUB).
Per quanto riguarda i servizi di pagamento, i commi 45 e 46 apportano modifiche di
coordinamento sistematico coerenti, in particolare, con le norme proposte in
materia di sanzioni.
La riforma delle sanzioni del TUB è contenuta nei commi 47, 49, 50 e 51 del
decreto in esame, coerentemente alla previsione della legge delega (articolo 3, lettera i)).
La legge delega ha
affidato al Governo il compito di rivedere
l’applicazione delle sanzioni alle
società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i
presupposti che determinano una responsabilità dei soggetti coinvolti (che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo, dipendenti e coloro che hanno un rapporto diverso dal
rapporto di lavoro subordinato) (lettera
i), punto 1.1)). L'entità della
sanzione applicabile alle società o
enti è compresa tra un minimo di 30.000
euro e un massimo del 10 per cento
del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è
compresa tra un minimo di 5.000 euro
e un massimo di 5 milioni di euro; è
in ogni caso possibile elevare dette
sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto,
purché tale ammontare sia determinabile
(lettera i), punto 1.2)). Il
governo è stato quindi delegato ad estendere
la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all’articolo 144
del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione
(lettera i), punto 2)). Analoghi
criteri sono fissati per la revisione della disciplina sanzionatoria prevista
dagli articoli 133 sull’abuso di
denominazione, 139 e 140 sull’autorizzazione
e gli obblighi di comunicazione in
materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo
bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari
(lettera i), punto 3)). Per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (previste
dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132), la delega ha
previsto invece la conferma dei reati ivi previsti e la possibilità di
avvalersi della facoltà prevista
dalla direttiva in esame di non
introdurre sanzioni amministrative (lettera
i), punto 4)). Anche con
riferimento alla disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal TUF,
il Governo è stato delegato a seguire i principi sopra citati in relazione
all’articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative
pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla
partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei
mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189
e 190) (lettera l), punto 1)). Il Governo è stato dunque delegato a rivedere, tenuto conto di quanto
disposto ai sensi della legge sul risparmio, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni in materia di offerta al
pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario,
ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei
revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di
voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF), in modo
tale da assicurare il rispetto dei principi
di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un’articolazione
che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila
e massimi non superiori a cinque milioni
di euro (lettera l), punto 2)). Ulteriori
criteri di delega in materia di sanzioni - comuni ad entrambe le tipologie
descritte (TUB e TUF) - riguardano l’estensione
del principio del favor rei, la definizione dei criteri cui Banca
d’Italia e Consob devono attenersi nella determinazione
dell’ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689, sul sistema penale, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e il regime
per lo scambio di informazioni con l’Autorità bancaria europea, l’attribuzione
alla Banca d’Italia e alla Consob del potere di definire
disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione,
alla procedura sanzionatoria e alle
modalità di pubblicazione delle
sanzioni (lettera m), punti 1-4). Da segnalare la possibilità per il Governo di
prevedere, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva
offensività o pericolosità, strumenti
deflativi del contenzioso o di
semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione; in tale
ambito, è rimessa all’autorità di vigilanza la facoltà di escludere l’applicazione della sanzione per condotte prive di
effettiva offensività o pericolosità (lettera
m), punto 5)). Le autorità di vigilanza possono altresì
adottare le misure relative alla reprimenda
pubblica, all’ordine di cessare o porre rimedio a condotte
irregolari, alla sospensione
temporanea dall’incarico (lettera n));
esse possono anche revocare
l’autorizzazione all’esercizio delle attività degli intermediari (lettera o)). Al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e
adeguatezza del sistema sanzionatorio, si prevede, infine, una delega al
governo volta ad adeguare l'entità delle
sanzioni previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in
materia di antiriciclaggio (lettera p)).nonché una norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento dell’ordinamento vigente
con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo (lettera q)).
In primo luogo il comma 47 modifica l’articolo
133 del TUB che sanziona il cd. abuso
di denominazione (ovvero, in estrema sintesi, la condotta di chi utilizzi
determinate locuzioni appartenenti alle banche, agli IMEL, agli istituti di
pagamento e agli intermediari finanziari non rivestendone la qualifica o in
modo da trarre in inganno il destinatario della comunicazione). Coerentemente a
quanto previsto dalla legge delega, le modifiche al comma 3 dell’articolo 133 hanno disposto la differenziazione del trattamento di persone fisiche e di persone
giuridiche, nonché la rimodulazione della misura delle sanzioni. Viene
all’uopo modificata la sanzione amministrativa pecuniaria, abbassando il minimo da 5.164 a
5.000 euro ed elevando il massimo
da 51.645 a 5 milioni di euro. Se
la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
Le stesse sanzioni si applicano a
chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in
altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca
d'Italia o di essere abilitato all’esercizio del microcredito. In ordine
alle suddette fattispecie (introdotto comma 3-bis) si applica l’articolo 144, comma 9, come modificato
dalle norme in esame, che prevede l’innalzamento delle sanzioni fino al doppio
dell’ammontare del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come
conseguenza della stessa, nel caso in cui tale vantaggio è superiore ai
massimali delle sanzioni.
Il comma
48 modifica l’articolo 136 del TUB, relativo alle obbligazioni
degli esponenti bancari, al fine di coordinarlo con le norme in materia di conflitto
di interesse di cui al novellato articolo 53, comma 4. Si
fa dunque divieto a chi svolge funzioni apicali presso una banca di contrarre
obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente
od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non
previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità; si precisa che in tale ultimo caso è escluso il voto dell’esponente
interessato, ferma restando la
necessità di voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di
controllo, nonché gli obblighi previsti dal codice civile in materia di
interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.
Il comma
49 modifica l’articolo 139 del
TUB, che disciplina le sanzioni per
le violazioni relative a partecipazioni in banche, in società
finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in
intermediari finanziari. Sono in particolare rimodulate le sanzioni per le
violazioni relative alle partecipazioni rilevanti, che sono differenziate
secondo la natura giuridica del soggetto e rimodulate nell’ammontare. Come già
per l’abuso di denominazione, le sanzioni sono fissate per le persone fisiche tra i 5.000 ed i 5
milioni di euro. Se la
violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
Si precisa che le medesime sanzioni si applicano per le violazioni suddette,
compiute con riferimento agli intermediari
finanziari. Anche in tali ipotesi si applicherà il richiamato articolo 144,
comma 9, che prevede un innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle
violazioni sia superiore ai massimali di legge.
Un impianto sanzionatorio analogo è
previsto (comma 50) per il novellato
articolo 140 del TUB, che individua le sanzioni applicabili per le violazioni
concernenti le comunicazioni relative
alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo
bancario ed in intermediari finanziari.
Il comma
51 apporta una sostanziale revisione alla disciplina delle sanzioni nei confronti degli intermediari, contenute nell’articolo 144 del TUB.
In ordine all’impianto sanzionatorio del
decreto, anche la relazione illustrativa che accompagna lo schema n. 147
chiarisce che la delega legislativa è più ampia del disposto normativo
comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria. L'articolo 65, comma 2,
della CRD IV sancisce il passaggio
ad un sistema volto a sanzionare in
primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno
individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona
fisica responsabile della violazione. La delega prevede inoltre che la
revisione delle sanzioni avvenga secondo i criteri indicati dalla CRD IV non
solo per le sanzioni recate dal TUB, ma anche per quelle recate dal TUF a
seguito di violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei
mercati.
Con le modifiche all’articolo 144 si
chiarisce che le sanzioni ivi
disciplinate non si applicano alle persone fisiche (organi apicali e
dipendenti dei soggetti vigilati) ma riguardano solo le persone giuridiche vigilate, ovvero banche, intermediari finanziari, capogruppo, istituti di moneta
elettronica, istituti di pagamento e soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché di quelli incaricati della
revisione legale dei conti. In coerenza con l’impianto sanzionatorio di cui
alla delega, nei confronti di tali soggetti la misura della sanzione
amministrativa pecuniaria è pari – in luogo di un minimo di 2.580 e un massimo
di 129.110 euro – a 30.000 euro, fino al 10 per cento del fatturato.
In secondo
luogo, sono modificate – in coerenza con l’impianto normativo risultante
dal recepimento della CRD IV – anche le violazioni per cui si comminano
dette sanzioni. In particolare si segnala che il nuovo comma 9 dell’articolo 144,
coerentemente alle prescrizioni della legge delega, chiarisce che nel caso in
cui il vantaggio ottenuto
dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è
superiore ai massimali di legge, le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio
dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia
determinabile.
Le disposizioni in commento introducono
poi (comma 52) gli articoli da 144-bis
a 144-sexies nel TUB. L’articolo 144-bis disciplina il potere della Banca
d’Italia di disporre, per le violazioni
connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti della società o
dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni (cease and desist order), anche
indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento. Nel caso di
inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone
l’ammontare fino a un terzo, fermi i limiti di legge. L’articolo 144-ter disciplina le altre sanzioni
amministrative applicabili agli esponenti o al personale. Coerentemente
alle prescrizioni di delega, l’applicazione delle misure al personale o agli
esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della
persona giuridica cui fanno capo. Le sanzioni vanno da 5.000 a 5 milioni di
euro e si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, a
specifiche condizioni di legge e purché l’inosservanza sia conseguenza
dell’azione o dell’omissione. Si dispone altresì che il provvedimento di
applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione
accertata, possa recare la sanzione amministrativa accessoria
dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore
a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari autorizzati. L’articolo 144-quater
reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni. Tra di esse vi sono: la
gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile
e l’entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca
d’Italia ed anche le potenziali conseguenze
sistemiche della violazione. L’articolo 144-quinquies estende
l’impianto sanzionatorio
così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n.
575/2013 sui requisiti di capitale, nell’ambito della relativa materia,
nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza
degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati. L’articolo
144-sexies dispone l’applicazione
delle sanzioni anche ai soci e agli amministratori che violano l'obbligo di
astensione dalle delibere nel caso di conflitto di interesse (articolo 53,
comma 4, come novellato dal provvedimento in esame).
Il comma
53 dello schema modifica l’articolo 145 del TUB, al fine di rivedere
la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni (articolo
3, comma 1, lettera i) della legge
delega). In sintesi, tra le principali modifiche vi è il rafforzamento del
contraddittorio col soggetto sanzionato (gli interessati possono, entro
trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione
personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare con l’assistenza di
un avvocato). Si chiarisce inoltre che il
procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della
conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della
distinzione tra funzioni istruttorie e
decisorie. Si sostituisce la pubblicazione
dei provvedimenti su giornali cartacei con quella sul sito web della Banca d'Italia. E’ prevista altresì la pubblicità in forma anonima del
provvedimento quando quella ordinaria abbia ad oggetto dati personali la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione; se ciò può
comportare rischi per la stabilità dci mercati finanziari o pregiudicare lo
svolgimento di un'indagine penale in corso; se ciò possa causare pregiudizio
sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia
determinabile. Viene dettata una puntuale disciplina dell’opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in
corte d’appello.
Il comma
54 dell’articolo 1 dello schema introduce gli articoli 145-ter (che impone la comunicazione all’EBA
dei provvedimenti sanzionatori) e 145-quater (che conferisce alla Banca d’Italia il potere di emanare le
relative disposizioni attuative). Il comma
55 apporta modifiche di coordinamento, così come il comma 56.
L’articolo 2
dello schema reca l’entrata in vigore
delle modifiche al Testo Unico Bancario, con particolare riferimento alle
sanzioni, al giudizio di opposizione, ai provvedimenti sanzionatori e ai
requisiti degli esponenti aziendali.
In sintesi:
§
rimangono ferme le norme
attuative attualmente in vigore (tra cui le delibere adottate dal CICR) fino all’entrata in vigore dei nuovi
provvedimenti attuativi;
§
la
disciplina sanzionatoria si applica
alle violazioni commesse dopo l'entrata
in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia;
§
il
giudizio di opposizione alle
sanzioni, così come rimodulato dal novellato articolo 145, si applica ai
giudizi proposti successivamente all' entrata in vigore delle norme in esame;
§
analogamente, le norme attuative
della disciplina sugli esponenti aziendali trovano applicazione alle nomine
successive alla data della sua entrata in vigore. Sino a tale momento, resta
ferma la vecchia disciplina di rango primario e secondario.
Il comma
10 abilita la Banca d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema
informativo del casellario) e alla Banca dati antimafia.
L’articolo
3 del decreto in esame, accogliendo
le indicazioni provenienti dal Parlamento designa La Banca d'Italia quale autorità nazionale di risoluzione delle
crisi bancarie ai sensi della nuova
disciplina europea in materia, già menzionata nell’introduzione al presente
lavoro (più in dettaglio ai sensi dell’ articolo 3 della direttiva 2014/59/UE
ed ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell'ABE,
previsto dall'articolo 127 della direttiva stessa, nonché ai fini
dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del regolamento n.
2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).
Si ricorda in questa sede che la direttiva
2014/59/UE istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli intermediari
finanziari (BRRD - Bank Recovery and
Resolution Directive) e – come visto nell’introduzione al presente lavoro –
si inquadra nel nuovo assetto del sistema bancario europeo. L’articolo 3 della
Direttiva affida a ciascuno Stato membro il compito di designare una o, in via
eccezionale, più autorità di risoluzione, abilitate ad applicare gli strumenti e
a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla normativa UE. L’Autorità
partecipa al Comitato interno permanente dell’ABE, ai fini della preparazione
delle decisioni dell’ABE medesima, ivi comprese le decisioni relative a
progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di
attuazione, in relazione ai compiti che sono stati conferiti alle autorità di
risoluzione delle crisi conformemente alla presente direttiva.
Con regolamento UE/2014/806, pienamente
operativo da gennaio 2016, è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione
unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (SIM) che
prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single
Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico
(Single Supervisory Mechanism - SSM) con l’obiettivo di preservare la stabilità
finanziaria dell’area dell’euro mediante una gestione centralizzata delle
procedure di risoluzione. È altresì prevista l’istituzione di un Fondo di
risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) alimentato
dai contributi degli intermediari dei paesi dell’area dell’euro con un piano di
versamenti distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.
Il sistema è formato dalle Autorità
nazionali di risoluzione (National
Resolution Authority, NRA) e dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB),
un’agenzia europea per l’esercizio delle funzioni di risoluzione, nel cui board sono presenti anche i
rappresentanti delle autorità nazionali. Il sistema di risoluzione unico dovrà
assicurare, dal 1° gennaio 2016, la gestione ordinata delle crisi delle banche
c.d. significative o con operatività transfrontaliera nell’area dell’euro e
delle principali SIM, superando i problemi determinati dalla frammentazione
delle procedure su base nazionale. Il Comitato di risoluzione unico assumerà le
decisioni in merito ai piani di risoluzione e all’avvio della risoluzione e
individuerà le azioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla disciplina comunitaria. Le autorità nazionali di risoluzione, oltre a
partecipare alle decisioni del Comitato, sono responsabili dell’attuazione
delle concrete misure di risoluzione.
Le Autorità nazionali di risoluzione
rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermediari
meno significativi. Nello svolgimento di tali attività le NRA agiranno
nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dal Comitato di risoluzione
unico che, in casi eccezionali, potrà esercitare poteri di sostituzione
assicurando l’effettiva unitarietà del Meccanismo.
Sia il SRB sia le autorità nazionali si
avvarranno degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla Direttiva
2014/59/UE.
Le norme in esame hanno dunque attribuito
alla Banca d’Italia la funzione di Autorità nazionale di risoluzione (NRA); è
stata pertanto istituita l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi; essa
svolge i compiti istruttori e operativi del Meccanismo di risoluzione unico,
collabora con gli Uffici del SRB, gestisce le procedure di liquidazione di
banche e intermediari finanziari.
Le disposizioni in commento chiariscono
inoltre (comma 2) che le banche e
gli altri soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata devono comunicare
alla Banca d'Italia i dati e i documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui al richiamato articolo 99 del regolamento 2014/806/UE. Nel caso
di violazione dei predetti obblighi, si applica l’impianto sanzionatorio
previsto dal già illustrato articolo 144 TUB per la violazione degli obblighi
informativi in capo agli istituti ed ai gruppi bancari; si applicano anche le
norme generali in materia di sanzioni di cui al titolo VIII, capo V e VI del TUB.
Nell'esercizio delle funzioni previste
dall’articolo in esame, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi
nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262:
nello svolgimento di tali compiti, i componenti degli organi
dell’Istituto ed i dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o
comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave (escludendosi dunque la
colpa lieve).
L’articolo
4 del decreto in esame apporta le conseguenti modifiche al d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico
finanziario – TUF), coerenti con l’impianto della CRD IV, specialmente
sotto il profilo dei poteri delle autorità di vigilanza e delle sanzioni.
Con il comma 1 dell’articolo 4 sono aggiornate le definizioni del TUF, in
particolare per quanto concerne il personale.
Il comma
2 novella
l’articolo 2 del TUF, consentendo
alla Consob e alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad esse
attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme del CRD package, delle relative disposizioni di
attuazione e degli atti emanati dalle autorità di vigilanza UE.
Il comma
3 reca disposizioni volte a eliminare l’obbligo di pubblicazione dei
provvedimenti delle Autorità di vigilanza in formato cartaceo, recependo le
osservazioni delle Commissioni parlamentari. Ai sensi delle nuove norme, la Banca
d’Italia deve pubblicare i propri provvedimenti sul proprio sito web; la pubblicazione dei provvedimenti
Consob nel proprio bollettino deve
avvenire in formato elettronico.
Il comma
4 modifica l’articolo 6 del TUF,
in materia di remunerazione e
incentivazione. Con una prima modifica, si affida a un regolamento della Banca d'Italia - sentita la CONSOB – il compito
di disciplinare l'informativa da rendere al pubblico sulle adeguatezza
patrimoniale, sul contenimento del rischio e sulle partecipazioni detenibili,
nonché sul governo societario, sull'organizzazione amministrativa e contabile,
i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Inserendo
all’articolo 6 i commi da 2-septies a 2-novies sono attuate
le prescrizioni della legge delega (articolo 3, comma 1 lett. f)),
che prevede la nullità delle clausole
contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di
remunerazione e di incentivazioni e l'obbligo di astensione dci soci e degli
amministratori che abbiano un interesse in conflitto, nonché dell’articolo 94,
paragrafo, 1, lettera g), numero ii), della direttiva, che stabilisce che
il cap alla remunerazione variabile possa essere superato solo con
delibera assembleare approvata con i quorum
rafforzati Stabiliti dalla direttiva stessa.
Il comma
5 modifica l’articolo 7 TUF in materia di interventi sui soggetti vigilati
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Si precisa che le autorità possono
convocare il personale degli enti
vigilati, non solo i dirigenti, ivi compreso il personale e gli organi apicali
cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti; sono
integrati i poteri di intervento delle Autorità nell'ambito delle rispettive
competenze e, in recepimento delle
indicazioni fornite dal Parlamento, si prevede che l’adozione dei provvedimenti
della Banca d’Italia avvenga dopo aver sentito la Consob. Con l’introdotto comma 2-bis, si dispone in capo alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei
soggetti abilitati, in caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio
alla sana e prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega.
Con le disposizioni di cui al comma 6 viene inserito nel TUF l’articolo 7-bis, relativo alle riserve di capitale, che affida alla
Banca d’Italia il compito di adottare disposizioni in materia di capitale e in
ambito macroprudenziale (come previsto dal CRD
package) nei confronti di SIM e di succursali di imprese di investimento
extracomunitarie, in qualità di autorità nazionale designata.
Il comma
7 modifica l’articolo 8 del TUF,
sul potere delle autorità di vigilanza di richiedere informazioni al personale
dei soggetti vigilati.
Con il comma 8 si introducono gli articoli
8-bis e 8-ter nel TUF, coi quali si dispone - in analogia al settore bancario, in particolare con riferimento
agli articoli 52-bis e 52-ter del TUB introdotti dalle norme in esame, cfr. supra per dettagli – con i quali si obbligano i soggetti
operanti nel settore finanziario a dotarsi di una specifica procedura interna
per la segnalazione di violazioni (whistleblowing).
Il comma
9 estende i poteri di vigilanza ispettiva delle autorità (Banca d’Italia e
Consob) anche nei confronti dei soggetti
cui siano state esternalizzate importanti funzioni aziendali (novellato articolo 10 TUF).
Il comma
10, integrando l’articolo 12 del
TUF, precisa l’ambito della vigilanza ispettiva e disciplina il potere di removal degli esponenti aziendali (in analogia
con quanto disposto dall’articolo 1 per quanto riguarda il TUB).
L’articolo
13 del TUF viene integralmente sostituito dall’articolo 3, comma 11 del decreto in esame,
concernente gli esponenti aziendali. Si
sancisce che coloro i quali rivestono funzioni apicali in società di
intermediazione mobiliare - SIM, società di gestione del risparmio - SGR,
Società di investimento a capitale variabile e fisso (rispettivamente, SICAV e
SICAF) devono essere in possesso dell’idoneità
all’incarico; a tale scopo devono possedere requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza,
dedicare il tempo necessario
all’efficace espletamento dell’incarico.
La disciplina di detti requisiti è
demandata al Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia
e la Consob; le norme regolamentari dovranno anche disciplinare i limiti al cumulo di incarichi (per gli
esponenti delle SIM). Parallelamente a quanto previsto per il sistema bancario
(articoli 26 e ss.gg. TUB come modificati dalla disciplina in commento) si
affida agli organi di amministrazione e controllo il compito di valutare
l’idoneità dei componenti e l’adeguatezza dell’organo; a tali organi è affidato
il compito altresì di colmare le eventuali lacune ovvero pronunciare la
decadenza dall’ufficio.
Il comma
12 modifica l’articolo 14 del
TUF, in tema di acquisizione di
partecipazione al capitale, affidando nuovamente al MEF il compito di
disciplinare i requisiti dei soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti negli intermediari vigilati. In sintesi,
la disciplina proposta differenzia tra tipologie di intermediari; analogamente
al settore bancario, in caso di mancata ottemperanza ai requisiti di legge si
vieta l’esercizio dei diritti di voto e si stabilisce l’impugnabilità delle
delibere assunte in violazione dei limiti di legge.
Il comma
13 modifica l’articolo 15 del
TUF in materia di acquisto di
partecipazioni rilevanti, in conformità con le già menzionate disposizioni
relative all’idoneità dei partecipanti al capitale.
Si rammenta che, ai
sensi del comma 1 dell’articolo 15 - non modificato dalle disposizioni in esame
- chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od
indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf
una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare
un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote già possedute, deve darne preventiva
comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta
anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di
voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per
cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni
comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.
Il comma
14 novella l'articolo 19 del TUF
concernente i presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione ad esercitare i servizi e le attività di investimento
da parte delle SIM, mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli
esponenti aziendali. Di analogo tenore sono le modifiche di cui ai commi 15, 16 e 17, che intervengono
rispettivamente sugli articoli 34, 35-bis e 38 del TUF (relativi
rispettivamente alle SGR, alle SICAV e SICAF, nonché alle SICAV e SICAF in
gestione esterna).
Il comma
18 modifica l’articolo 52 del
TUF, che disciplina i provvedimenti
ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari; si conferisce alla
Banca d'Italia il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le
misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità
finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti al quali sono prestati i
servizi.
Il comma
19 dell’articolo 3 introduce l’articolo
56-bis nel TUF, che - analogamente a quanto previsto per il settore
bancario - attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo di
SIM, SGR, SICAV e SICAF, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione
straordinaria; si tratta di un potere esercitabile ove si ritenga
l'intermediario ancora in grado di esprimere degli organi apicali idonei e non
ne sia quindi necessario il commissariamento.
Con le norme di cui ai commi 20, 21 e 22 si apportano modifiche
di coordinamento che recepiscono le già commentate norme in materia di
requisiti degli esponenti aziendali. Per quanto in particolare riguarda la definizione, con regolamento del MEF e
sentita la CONSOB, dei requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti
finanziari (articolo 61 del TUF, modificato dal comma 20), si segnala che è
stata accolta l’osservazione espressa
in sede parlamentare; la norma chiarisce che l’adozione dei regolamenti avviene
in conformità di quanto disposto dal novellato articolo 13 TUF in materia di requisiti
e criteri per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, SGR, SICAV e SICAF. Un’analoga precisazione (precisazione
di conformità con l'articolo 13) è stata introdotta per quanto riguarda i requisiti
di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione accentrata di strumenti finanziari (comma 21
dell’articolo 4, che modifica l'articolo 80 del TUF).
La disciplina
sanzionatoria prevista per gli intermediari di cui al Testo Unico
Finanziario è sostanzialmente parallela
a quanto disposto per il settore
bancario.
Con il comma 1 dell’articolo 5 si modifica l’articolo 187-septies
del TUF, al fine di novellare la procedura
per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal Titolo l-bis
(concernenti l’abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato) del Capo III del TUF.
La relazione
illustrativa che accompagna l’A.G. 147 chiarisce che, sebbene l'articolo 187-septies non sia menzionato all'articolo
3, comma 1, lettera l), numero 1,
della legge di delegazione europea, il legislatore delegato reputa opportuno
apportarvi modifiche analoghe a quelle disposte (all'articolo 195 TUF, cfr. infra) in tema di procedimento
sanzionatorio per le violazioni previste dal Capo V, titolo II, del TUF (e
l'opposizione ai relativi provvedimenti).
Analogamente alle modifiche relative al
settore bancario, anche in tale ipotesi si
rafforza il contraddittorio con l’interessato ed è prevista la possibilità
che tale soggetto sia audito.
I commi
2, 3 e 4 modificano gli articoli 188, 189, e 190 del TUF
(rispettivamente concernenti l’abuso di denominazione, le violazioni alle norme
di partecipazione al capitale e le altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata
di strumenti finanziari), differenziando il trattamento sanzionatorio di
persone fisiche e giuridiche e determinando le sanzioni secondo i già visti
criteri di delega.
Il comma
5 introduce gli articoli 190-bis e 190-ter nel TUF, volti rispettivamente a:
§
rivedere l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali e al personale, ove siano responsabili delle violazioni
dei già richiamati articoli 188,189 e 190; si segue l’impianto delle norme di
recepimento, con volontà di applicare prioritariamente le sanzioni alla persona
giuridica e di subordinarne l’irrogazione alle persone fisiche a specifiche
condizioni di legge;
§
enucleare dall'articolo 190 la disciplina
sanzionatoria applicabile a talune persone fisiche, alle quali non si applica
l'articolo 190-bis.
I commi
6, 8, 9, 11, e 13 rivedono i limiti
edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione
e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle
negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali
e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (articoli
191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF), secondo la già vista
articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non
superiori a 5 milioni di euro.
Viene modificato l’articolo 192 in materia di offerte pubbliche di acquisto o di
scambio (articolo 5, comma 7 dello schema) e il 193-quater
in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei
revisori legali e delle società di revisione legale (articolo 5, comma 12
dello schema).
Tra l’altro all’articolo 192 viene
inserito il comma 2·bis, per allineare le sanzioni previste ai commi 1 e
2 del medesimo articolo alla impostazione generale dell'impianto sanzionatorio
della CRD IV; per quanto riguarda l’articolo 193-quater, si opera una riallineamento
dei minimi e dei massimi edittali e si introduce una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori.
Il comma
10, introducendo un articolo 192-quater, sanziona
la mancata ottemperanza all’obbligo di
astensione dalle delibere, ove vi sia conflitto di interessi, da parte
degli organi apicali.
Il comma
14 introduce nel TUF gli articoli da 194-bis a 194-sexies, che recano,
nel perimetro del TUF, disposizioni di tenore analogo a quanto previsto dagli
articoli 144-bis e seguenti del TUB,
come introdotti dalle norme in esame. In sintesi, l’articolo 194-bis individua i criteri per la determinazione delle sanzioni; l’articolo 194-ter estende l’applicazione delle
sanzioni anche alle violazioni dei requisiti di capitale, delle norme
tecniche emanate dalla Commissione e degli atti delle autorità di vigilanza
europee direttamente applicabili; l’articolo
194-quater introduce il già commentato ordine di porre fine alle
violazioni per le infrazioni minori (cease and desist order); infine,
l'articolo 194-quinquies introduce,
in attuazione dell'articolo 3, comma 1 lettera m), numero 5) della legge n. 154 del 2014, l'istituto dell'oblazione, ossia il pagamento della
sanzione in misura ridotta, per alcune violazioni previste e al ricorrere
di determinate circostanze. L’articolo 194-sexies,
accogliendo le indicazioni delle
Commissioni parlamentari, introduce nel TUF una norma sulle condotte inoffensive; non si procede
alla contestazione della violazione se manca del tutto un pregiudizio per la
tutela degli investitori, per la trasparenza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
Il comma
15 modifica l'articolo 195 del
TUF, che ridisciplina, come già anticipato in precedenza, la procedura
sanzionatoria per le sanzioni amministrative previste dal titolo Il del Capo V.
Ai sensi del comma 16 dell’articolo 5
vengono inseriti:
§
l’articolo 195-bis, concernente
la pubblicazione delle sanzioni amministrative sul sito web della Banca d’Italia o nel Bollettino Consob;
§
l'articolo 195-ter, che
prevede in capo alla Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all’EBA le sanzioni
applicate nonché le informazioni sui ricorsi contro ì provvedimenti
sanzionatori.
Col comma 17 è infine inserito nel TUF il nuovo articolo 196-bis, che
attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di emanare la
disciplina di attuazione in materia di sanzioni.
L’articolo
6 reca le disposizioni transitorie e finali, in particolare quelle
concernenti l’entrata in vigore delle novella al TUF. In estrema sintesi, si
chiarisce che le disposizioni vigenti del TUF (e le relative, vigenti norme
attuative) si applicheranno fino al completamento del quadro normativo (ivi
compresi i provvedimenti di rango secondario) nei settori interessati dalle
novelle in commento.
L’articolo
7 reca la clausola di invarianza
finanziaria.