Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento - Atto del Governo n. 147 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 150 | ||||
Data: | 23/02/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento Schema di D.Lgs. n. 147 |
(artt. 1 e 13, L. 154/2014) |
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n. 150 |
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23 febbraio 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio
Studi – Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – *
st_finanze@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio: |
Segreteria
Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – *
cdrue@camera.it |
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Articolo
1 (Modifiche al testo unico bancario – D.Lgs. 385 del 1993).
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Articolo
2 (Disposizioni transitorie e finali riguardanti le modifiche al TUB).
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Articolo
3 (Modifiche al Testo unico finanziario – TUF)
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Articolo
4 (Modifiche alla Parte V del TUF in materia di sanzioni)
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Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali concernenti
le modifiche al TUF)
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Articolo
6 (Disposizioni finanziarie)
Lo
schema di decreto legislativo in esame intende recepire la direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 26
giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/UE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all’accesso
all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Sono
a tal fine apportate modifiche al Testo unico bancario – TUB, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al Testo unico finanziario – TUF,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Si
intende così attuare la delega contenuta nell’articolo 3 della legge europea
2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre
2014, n. 154, Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) norma
che indica altresì i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE.
L’articolo 3 della legge n. 154 del 2014 detta i principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2013/36/UE
sull’accesso all’attività degli enti
creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. La delega
definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza
interessate, Banca d’Italia e Consob, l’ampiezza del ricorso alle fonti
secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.
La
delega è più ampia del disposto
normativo europeo con riguardo alla materia
sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all’obiettivo di sanzionare in primo luogo l’ente e, solo sulla base dei
presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, anche l’esponente
aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.
Si
prevede poi una delega volta a estendere
il principio del favor rei, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione,
escludere la sanzione per condotte
prive di effettiva offensività o pericolosità. Il governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni
previste nella normativa antiriciclaggio,
nonché ad assicurare il coordinamento
dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.
In
particolare, ai sensi del comma 1
dell’articolo 3, il Governo è delegato a:
§
modificare il Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia – TUB (decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385) e al Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria – TUF
(decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) (lettera a)) al fine di
recepire il CRD package;
§
prevedere
il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d’Italia e della Consob, che devono operare tenendo
conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria e delle linee guida
emanate dall’Autorità bancaria europea
(lettera b));
Nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza
finanziarie (SEVIF) - creato nel 2010 mediante l'istituzione di tre
autorità di vigilanza europee competenti, rispettivamente per le banche, i
mercati finanziari e le assicurazioni, e di un Comitato europeo per il rischio
sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale - il regolamento (UE) n. 1093/2010 ha istituito l'Autorità bancaria europea (EBA). Il compito principale dell'EBA è
contribuire, attraverso l'adozione di norme
tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del corpus unico di
norme del settore bancario, volto a fornire un'unica serie di norme prudenziali
in tutta l'UE, che consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela
elevata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori. L'Autorità svolge
un ruolo anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per
garantire un'applicazione armonizzata
delle norme prudenziali. L’EBA ha altresì l'incarico di valutare il rischio e le vulnerabilità
presenti nel settore bancario dell'UE, in particolare attraverso relazioni
periodiche di valutazione dei rischi e prove
di stress su scala paneuropea.
§
attribuire
alle autorità di vigilanza, secondo
le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal
regolamento (lettera c));
§
rivedere
la materia dei requisiti degli
esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari in modo
da rafforzare l’idoneità a garantire
la sana e prudente gestione degli intermediari
stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisiti (lettera d));
§
attribuire
alla Banca d’Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli
intermediari quando la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio
per la sana e prudente gestione (lettera
e));
§
stabilire
l'obbligo dei soci e degli amministratori
degli intermediari di astenersi dalle
deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni secondarie
in materia di remunerazione o
incentivazioni (lettera f));
§
individuare
nella Banca d’Italia l’autorità competente a esercitare le
opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri (lettera g));
§
disciplinare
modalità di segnalazione delle
violazioni, interne agli intermediari e verso l’autorità di vigilanza,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza
e protezione dei soggetti coinvolti (lettera
h)).
Particolare
attenzione viene dedicata alla disciplina
delle sanzioni (lettera i)).
Con
riferimento alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB, il governo è delegato a rivedere l’applicazione delle sanzioni alle società o enti nei cui confronti
sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità
dei soggetti coinvolti (che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che
hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato) (lettera i), punto 1.1)).
L'entità
della sanzione applicabile alle società
o enti è compresa tra un minimo di
30.000 euro e un massimo del 10 per
cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è
compresa tra un minimo di 5.000 euro
e un massimo di 5 milioni di euro; è
in ogni caso possibile elevare dette
sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto,
purché tale ammontare sia determinabile
(lettera i), punto 1.2)).
Il
governo è quindi delegato ad estendere
la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all’articolo 144
del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione
(lettera i), punto 2)).
L’articolo 144 del TUB reca le sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
nonché dei dipendenti per violazione
delle norme in materia, tra l’altro, di ispezioni bancarie, vigilanza,
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti
aziendali, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i
clienti, iscrizione all’albo, anche con riguardo agli istituti di moneta
elettronica e agli istituti di pagamento. Le sanzioni variano da un minimo di
euro 2.580 fino ad un massimo di euro 129.110.
Analoghi
criteri dovranno essere rispettati nella revisione della disciplina
sanzionatoria prevista dagli articoli 133 sull’abuso di denominazione, 139 e 140 sull’autorizzazione e gli obblighi
di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società appartenenti
ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in
intermediari finanziari (lettera i), punto 3)).
Per
le altre fattispecie in materia di abusivismo
bancario e finanziario (articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e
132), la delega prevede la conferma dei reati vigenti e la possibilità di
avvalersi della facoltà prevista
dalla direttiva in esame di non
introdurre sanzioni amministrative (lettera
i), punto 4)).
Anche
con riferimento alla disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal TUF,
il governo è delegato a seguire i principi sopra citati in relazione
all’articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative
pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla
partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei
mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189
e 190) (lettera l), punto 1)).
Il
governo è quindi delegato a rivedere,
tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni
in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni
sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e
doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale,
nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193
e 194 del TUF, già modificati a suo tempo dalla citata legge sul risparmio), in
modo tale da assicurare il rispetto dei principi
di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un’articolazione
che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila
e massimi non superiori a cinque milioni
di euro (lettera l), punto 2)).
Si ricorda che la legge sul
risparmio (L. 28 dicembre 2005 n. 262) ha modificato, al Titolo V, alcune norme in materia di sanzioni penali e amministrative
contenute nel codice civile e nel TUF, con particolare riguardo alle false
comunicazioni sociali, all’omessa comunicazione del conflitto d'interessi, al
ricorso abusivo al credito, al reato di mendacio bancario, al falso in
prospetto e nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
alle false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici
di comportamento delle società quotate nonché all’omessa comunicazione degli
incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo e alle
attività finanziarie abusive.
Ulteriori
criteri di delega in materia di sanzioni - comuni ad entrambe le tipologie
descritte (TUB e TUF) - riguardano l’estensione
del principio del favor rei, la definizione dei criteri cui Banca
d’Italia e Consob devono attenersi nella determinazione
dell’ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689, sulle sanzioni amministrative, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e
il regime per lo scambio di informazioni con l’Autorità bancaria europea,
l’attribuzione alla Banca d’Italia e
alla Consob del potere di definire
disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione,
alla procedura sanzionatoria e alle
modalità di pubblicazione delle
sanzioni (lettera m), punti 1-4).
Da
segnalare la possibilità per il governo di prevedere, con riferimento alle
fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di
applicazione della sanzione; in tale ambito, è rimessa all’autorità di
vigilanza la facoltà di escludere
l’applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o
pericolosità (lettera m), punto 5)).
Le autorità di vigilanza possono altresì
adottare le misure relative alla reprimenda
pubblica, all’ordine di cessare o porre rimedio a condotte
irregolari, alla sospensione
temporanea dall’incarico (lettera n));
esse possono anche revocare
l’autorizzazione all’esercizio delle attività degli intermediari (lettera o)).
Al
fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema
sanzionatorio, si prevede, infine, una delega al governo volta ad adeguare l'entità delle sanzioni
previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio (lettera p)).nonché una
norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento
dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo (lettera q)).
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il
termine per l’esercizio della delega è fissato dalla legge di delegazione
europea al 12 febbraio 2015, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 2 della legge 154 del 2014
e 31, comma 1, della legge 234 del 2012.
Si
ricorda tuttavia che, ai sensi del
comma 3 del richiamato articolo 31 della legge 234/2012, ove il termine per
l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari
sugli schemi di decreti legislativi di attuazione scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i termini di
delega sono prorogati di tre mesi.
Dal
momento che lo schema n. 147 in esame è stato presentato (e contestualmente
assegnato alla Commissione Finanze) il 12 febbraio 2015, con termine per
l’espressione del parere fissato al 24 marzo 2015, il termine per l’esercizio della delega deve intendersi posticipato al 12
maggio 2015.
L’attuazione amministrativa della CRD
IV
Non
tutte le norme della CRD IV necessitano di trasposizione attraverso fonti di
rango primario: ai sensi del vigente articolo 53 del Testo Unico Bancario, la
Banca d’Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali
alcune materie.
La Banca d’Italia ha quindi dato avvio
all’attuazione in Italia della direttiva 2013/36/UE con l’emanazione delle disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, successivamente aggiornata
nel tempo).
Le
disposizioni sono entrate vigore il 1°
gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli Stati
il menzionato regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti
patrimoniali.
In particolare con l’aggiornamento del 6 maggio 2014 alle Disposizioni
di vigilanza per le banche è stato inserito alla
parte prima il nuovo titolo IV "Governo societario, controlli interni,
gestione dei rischi", capitolo 1 "Governo societario". Le
nuove norme danno attuazione alla direttiva CRD IV, per le parti relative agli
assetti di governo societario delle banche, e tengono conto delle indicazioni
date dall'Autorità Bancaria Europea e dagli altri organismi internazionali, tra
cui il Fondo Monetario Internazionale. Le disposizioni sono state elaborate ad
esito dell'analisi delle osservazioni pervenute durante la consultazione
pubblica che si è conclusa il 23 gennaio 2014.
Come si legge nel comunicato
stampa della Banca d'Italia, il nuovo quadro
regolamentare, composto da principi generali e disposizioni di contenuto
specifico, è finalizzato a rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane. Le norme confermano principi già
presenti nelle recedenti disposizioni, tra cui: la chiara distinzione di
compiti e poteri tra gli organi societari; l'adeguata dialettica interna;
l'efficacia dei controlli e una composizione degli organi societari coerente
con le dimensioni e la complessità delle aziende bancarie.
La
predetta circolare ha attuato la CRD IV nelle materia di:
§
accesso
al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all' attività
bancaria e dei gruppi bancari; l’operatività transfrontaliera con stabilimento
di succursali e in libera prestazione dei servizi);
§
misure
prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
§
processo
prudenziale;
§
informativa
al pubblico Stato per Stato;
§
governo
societario, controlli interni, gestione dci rischi;
§
politiche
e prassi di remunerazione e incentivazione.
Risulta
tuttavia necessario avvalersi della normativa primaria, nella misura in cui il
recepimento della CRD IV comporta la modifica delle vigenti disposizioni di
legge, contenute nel TUB e nel TUF.
A
seguito della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, l’UE ha provveduto
a costituire un nuovo corpus normativo
organico in materia di regolazione, supervisione e risoluzione delle banche. In
particolare, nell'area dell'euro è da poco in funzione un Sistema di vigilanza comune che ha posto al suo centro il tema del capitale, come ha
mostrato l'esercizio di "valutazione approfondita" (comprehensive
assessment, CA) svolto lo scorso anno, e guarda trasversalmente a tutte le
banche dell'area.
L’Unione bancaria europea istituita tra i
Paesi dell’eurozona è fondata su tre
pilastri: 1) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), 2) il Meccanismo di
risoluzione unico (SRM) e 3) le connesse disposizioni in materia di
finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi
di garanzia dei depositi (DGS) e un meccanismo comune di backstop (linee di credito finanziate o garantite con denaro
pubblico, per assicurare la liquidità necessaria alla risoluzione di eventuali
crisi bancarie).
Il primo pilastro (Meccanismo di
vigilanza unico) configura l’esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da
parte della Banca centrale europea
(con il neo-costituito Consiglio di
sorveglianza) e delle autorità di vigilanza dei paesi dell’area
dell’euro (nonché di quelli extra area che vorranno aderirvi). La BCE vigila
direttamente le banche cosiddette significative. Le altre banche sono soggette alla vigilanza delle
autorità nazionali, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla BCE e di
un’azione di supervisione comunque svolta da quest’ultima prevalentemente sulla
base di informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza nazionali; la BCE
potrà anche assumere la vigilanza diretta su queste banche se lo riterrà
necessario.
Il “CRD package” e la direttiva
2013/36/UE
In
estrema sintesi, con il cosiddetto CRD-IV package, ovvero con le disposizioni contenute nel regolamento
(UE) n. 575/2013
e nella direttiva
2013/36/CE è stato recepito a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti
patrimoniali delle banche.
L’accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della
Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed
introduce un nuovo schema internazionale
per la liquidità. Le nuove norme, entrate in vigore il 1 gennaio 2015,
hanno un regime di applicazione progressiva, che si completerà il 1 gennaio
2019 (nel 2015 è richiesto il 60% del valore del requisito minimo, con un
incremento annuo del 10%, fino ad arrivare al 100% nel 2019).
La
direttiva in esame sostituisce le
previgenti direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE e, oltre a dare attuazione all’accordo di Basilea 3, tenendo
conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell’UE,
procede ad un più generale riassetto,
in un corpus normativo organico,
della legislazione europea in materia
bancaria.
Sono dunque dettate le disposizioni generali (concernenti l’oggetto,
l’ambito di applicazione e le definizioni rilevanti, individuando altresì le
autorità competenti negli Stati membri all’esercizio delle attività di
vigilanza in coordinamento con l’Autorità di vigilanza europea – European Banking Authority - EBA) e sono
disciplinate le condizioni generali di
accesso all'attività degli enti creditizi, che viene subordinato ad
apposito regime autorizzatorio. Le norme si occupano altresì delle partecipazioni
qualificate in un ente creditizio, con obbligo di notifica alle autorità
competenti della volontà di acquisire dette partecipazioni.
La direttiva inoltre disciplina:
§
i requisiti di capitale
iniziale delle imprese di investimento, rimandando al citato regolamento
575/2013;
§
il diritto di stabilimento
degli enti creditizi (Titolo V) e, conseguentemente, l’esercizio della
libera prestazione di servizi e i poteri delle autorità competenti dello Stato
membro ospitante, nonché i principi cui ci si deve attenere nelle relazioni coi
paesi terzi (titolo VI);
§
la vigilanza prudenziale
(titolo VII), in particolare i poteri di vigilanza, i poteri di irrogare
sanzioni e il diritto di ricorso;
§
il processo di valutazione
dell'adeguatezza del capitale interno, i criteri tecnici relativi
all'organizzazione e al trattamento dei rischi, la governance, le misure e i poteri di vigilanza, ivi inclusa la
vigilanza su base consolidata;
§
le riserve di capitale, con
le modalità di fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica.
Dall’altro
lato, il regolamento prevede
l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e
qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a
ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell’operatività. A questo
scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8%
in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne
viene modificata la composizione stabilendo:
§ una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d.
Tier 1) affinché includa soltanto il common equity (composto dal
capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti
al netto delle imposte);
§ l’innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al 4,5% (a fronte
del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al
capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell’attuale 4%);
§ l’introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, cd. PMI
supporting factor, da applicare all’ammontare
destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento
europeo nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane,
(Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e
ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole
sull’erogazione del credito alle PMI.
Come
ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si
prevede l’introduzione di due riserve di
capitale (c.d. buffer o
cuscinetti):
§ una cosiddetta riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte
le banche nell’UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile
per sostenere l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il
mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di
distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
§ una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di
consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria
sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.
La
nuova normativa mira altresì:
§ a garantire una migliore gestione del
rischio di liquidità mediante l’introduzione, nel 2015, dopo un periodo di
osservazione, di un coefficiente di
copertura di liquidità (liquidity
coverage ratio - LCR);
§ a ridurre
il ricorso ai rating di credito esterni, in particolare introducendo
l’obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di
investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui
rating esterni, ma anche su metodi
interni di valutazione del credito (considerando
70 della direttiva);
§ a fissare il rapporto tra stipendio base e bonus
dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole
di almeno il 65% degli azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale.
Inoltre, per ridurre il rischio dell’azzardo morale mirato all’arricchimento a
breve termine, qualora il bonus
aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del bonus
stesso verrebbe posticipata di almeno
cinque anni;
§ ad obbligare le banche, ai fini della
trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così
come il fatturato e il numero di dipendenti.
Oltre
a recepire nell’ordinamento comunitario i principi dettati da Basilea 3, la
direttiva ha provveduto a rafforzare ulteriori presidi della regolamentazione dell’intermediazione
finanziaria rispetto a quelli previsti dal Comitato di Basilea. Sono in
particolare state riviste le discipline in materia di corporate governance, politiche
di remunerazione e sanzioni.
In
particolare, in materia di governo
societario, sono rafforzati gli obblighi nei confronti degli amministratori
nello svolgimento dell’effettiva supervisione dei rischi assunti dall’ente;
sono formulate indicazioni sulla composizione degli organi amministrativi e sul
loro funzionamento, con una piena responsabilizzazione e coinvolgimento del
singolo amministratore al fine di favorire l’indipendenza di giudizio ed
evitare il cosiddetto group thinking (ossia l’appiattimento verso una
sorta di ‘pensiero collettivo’ non differenziato).
Le
nuove norme stabiliscono i principi e i criteri fondamentali per la definizione
degli assetti organizzativi interni agli enti vigilati, introducendo regole per
l’individuazione dei compiti (e delle responsabilità) degli organi aziendali
(specie con riferimento all’organo gestorio) e per la distribuzione degli
incarichi.
Il termine di recepimento della direttiva
era fissato al 31 dicembre 2013.
Stante la mancata ottemperanza dell’Italia, è stata avviata dalla Commissione
UE una procedura di infrazione.
Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con
l’Unione Europea)
Il 16 ottobre 2014 la Commissione europea
ha inviato all’Italia un parere motivato
(procedura di infrazione n. 2014/0142) con il quale contesta il mancato recepimento della direttiva
2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Le
disposizioni in commento apportano numerose modifiche al Testo Unico Bancario – TUB (citato D.Lgs. n. 385 del 1993) e al Testo Unico Finanziario – TUF (D.lgs. n. 58 del 1998), per le
parti di competenza.
Le
principali disposizioni contenute nello schema dispongono:
§
una
complessiva riforma dei requisiti degli
esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo per il
settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel
settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF). Le linee guida
della riforma prevedono l’integrazione dei vigenti requisiti con criteri di
competenza e correttezza, la cui individuazione concreta spetta alla normativa
di rango secondario (articoli 23 e 91 della CRD IV); il divieto di cumulo degli
incarichi;
§
un
rafforzamento dei poteri di intervento e
correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob).
Tali poteri vengono integrati
con il potere di removal (rimozione
di uno o più esponenti aziendali a specifici presupposti di legge); si segnala
che il removal non è previsto dalla CRD IV ma è espressamente disposto
dall’articolo 3, comma 1, lettera e) della
legge 154 del 2014.
§
specifici
meccanismi di segnalazione, sia
all’interno degli intermediari che presso l’autorità di vigilanza, delle
eventuali violazioni normative;
§
l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle
delibere in cui presentino un interesse
in conflitto, in luogo del vigente obbligo dell’amministratore di dare
notizie al board dell’interesse di
cui è portatore in una specifica operazione il rafforzamento dei poteri della
Banca d’Italia;
§
in
ordine alle sanzioni, oltre agli
adeguamenti dei massimali e dei minimi secondo quanto previsto dalla legge
delega, le disposizioni proposte differenziano
inoltre tra persone fisiche e
giuridiche;
§
secondo
quanto previsto dalla delega, si svincola
il potere regolamentare della Banca
d’Italia dalla necessità di una previa
deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).
La
relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame espressamente
chiarisce che non è stato introdotto il
principio del favor rei, espressamente contenuto nella legge delega (art. 3, comma 1, lett. m), n.1), sia per la sospetta irragionevolezza dell’eventuale introduzione
di detto principio con riferimento solo ad alcune disposizioni, sia per
evitarne l’applicazione a tutti i procedimenti ancora sub iudice.
Il comma 1 dell’articolo 1, intervenendo
su diversi commi dell’articolo 1 del TUB, anzitutto apporta modifiche di
coordinamento normativo alle definizioni
rilevanti per la legislazione bancaria.
In
particolare, la lettera f) del comma 1 , modificando
l’articolo 1, comma 3 TUB, elimina
l’obbligo per la Banca d’Italia di
adeguarsi alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio per l’ulteriore
definizione, rispetto alla nozione di legge, del concetto di “stretti legami” (prevista dal comma 2,
lettera h)) tra banca e soggetti italiani o esteri; tale potere definitorio ha lo
scopo di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni
di vigilanza.
Il comma 2 dell’articolo 1 modifica
l’articolo 4, comma 1, TUB, in sostanza prevedendo che la Banca d’Italia non
formuli più proposte al CICR in materia di vigilanza.
Il comma 3 dell’articolo 1 intende
introdurre nel TUB norme di coordinamento con i poteri conferiti alle Autorità
nazionali dal CRD package e dal nuovo
assetto della vigilanza bancaria in UE.
Più
in dettaglio, all’articolo 6 del TUB
è inserito un comma 3-bis, ai sensi del quale le autorità
creditizie nazionali esercitano i poteri
d’intervento a esse attribuiti dal TUB:
§
per
assicurare il rispetto del citato
regolamento (UE) n. 575/2013;
§
per
assicurare il rispetto delle
relative norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione
emanate dalla Commissione europea;
§
in
caso di inosservanza degli atti dell’EBA
direttamente applicabili.
Il comma 4 dell’articolo 1 interviene per modificare il riferimento all’ISVAP,
sostituendolo con l’IVASS.
Il comma 5 dell’articolo 1 modifica il regime di pubblicità di alcuni
provvedimenti la cui pubblicazione è a cura della Banca d’Italia, intervenendo
a tal fine sull’articolo 8, comma 1 del TUB.
In
sostanza, per effetto delle modifiche, in luogo di emettere un bollettino
periodico, la Banca d’Italia è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i
provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie, nonché
altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Il comma 6 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUB, relativo alle
modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito. In particolare, si
consente alla Banca d’Italia di
esercitare il potere di disciplinare
l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e titoli di deposito senza conformarsi ad una preventiva delibera CICR.
Le
modifiche di cui al comma 7 intervengono
sull’articolo 14 TUB, in merito alle
condizioni per il rilascio, da parte
della Banca d’Italia, dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria, modificate dallo schema in commento,
mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali
nonché attribuendo alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le ipotesi di
revoca dell'autorizzazione.
Tra
l’altro, viene aggiunto un nuovo comma 4-bis all’articolo 14, al fine di chiarire
che le disposizioni attuative del novellato
articolo in materia di condizioni per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria, saranno emanate dalla Banca d’Italia, con particolare
riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione
dell’istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dalla legge,
alle ipotesi di decadenza e di revoca dell’autorizzazione.
Il comma 8 modifica l’articolo 17 del TUB, espungendo il riferimento alle
deliberazioni del CICR anche per quanto riguarda la disciplina, da parte della
Banca d’Italia, dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento,
comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della
Repubblica.
Il comma 9, modificando con finalità di
coordinamento l’articolo 18 TUB, intende precisare che alle società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento si applicano le disposizioni previste dai soli
commi 1, 3 e 4 dall'articolo 79 (in
luogo dell’intero articolo), come novellato dalle norme in esame (comma 31
dell’articolo 1).
Il comma 10 interviene sull’articolo 19
del TUB, relativo ai criteri per l’autorizzazione, da parte della Banca
d’Italia, all’acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche, al
fine di coordinarlo con la disciplina dei nuovi articoli 25 e 26, modificati
dalle disposizioni in commento.
Si ricorda che è
sottoposta a preventiva autorizzazione
della Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di
partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare
un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle
azioni o quote già possedute; analogamente, sono preventivamente autorizzate le
variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del
capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in
ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
Le
modifiche al comma 5 dell’articolo 19 (lettera
a) del comma 10) intendono
chiarire che, tra i criteri da utilizzare per valutare il rilascio
dell’autorizzazione all’acquisto delle partecipazioni rilevanti, vi è la reputazione del potenziale cliente ai
sensi dell’articolo 25 TUB, modificato dalle norme in esame (comma 12), nonché
dell’idoneità, ai sensi del
modificato articolo 26 TUB, degli
esponenti aziendali di vertice.
Dal
testo viene espunto il riferimento ai requisiti previsti dagli articolo 25 e
26, in coerenza con le modifiche effettuate a tali articoli dallo schema in commento.
La lettera b) del comma 10 modifica
il comma 9 dell’articolo 19, al
fine di svincolare dalla delibera del CICR il potere della Banca d’Italia di
emanare le disposizioni attuative della disciplina sull’acquisto di
partecipazioni rilevanti.
Il comma 11 modifica la rubrica del Capo
IV, Titolo II del TUB, che muta da “requisiti di professionalità e di
onorabilità” in “Partecipazioni al capitale ed esponenti aziendali”.
Il comma 12 sostituisce integralmente l’articolo 25 del TUB, la cui rubrica
viene modificata da “Requisiti di onorabilità dei partecipanti” in “Partecipanti al capitale”.
In primo luogo, al comma 1 dell’articolo 25 viene integrata la previsione che affida
al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione
con regolamento dei requisiti di
onorabilità dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche (di
cui al citato all’articolo 19 TUB): questi ultimi devono soddisfare altresì criteri
di competenza e correttezza in modo
da garantire la sana e prudente gestione della banca.
Il nuovo comma
2 dell’articolo 25 affida al MEF il potere di emanare le relative
disposizioni attuative, individuando, tra l’altro:
a) i requisiti di onorabilità;
b) i criteri di competenza, graduati in
relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della
partecipazione può esercitare;
c)
i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni
d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti
delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste
irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali
svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza
del titolare della partecipazione.
Ai sensi del novellato comma 3,
ove i criteri e requisiti non siano soddisfatti, si impedisce ai predetti soggetti di esercitare i
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di “rilevanza” come indicate al menzionato
articolo 19, comma 1.
In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni
eccedenti sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile (ai
sensi dell’articolo 24, comma 2 TUB).
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro
centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta
a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione della relativa assemblea.
Il comma 13 sostituisce integralmente l’articolo
26 del TUB, rinominandone la rubrica da “Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli
esponenti” a “Esponenti aziendali”.
Anche in tale caso, si integra la previsione del regolamento ministeriale che fissi i requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche: i commi 1 e 2 chiariscono
che i soggetti che svolgono funzioni apicali (amministrazione, direzione e controllo) presso le banche devono essere
idonei allo svolgimento dell’incarico.
Si
chiarisce che, a tale scopo, gli esponenti apicali devono possedere requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e
correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento
dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca
(novellato comma 2).
Il
nuovo comma 3 affida al MEF il compito di emanare le relative disposizioni attuative in
materia di requisiti degli organi apicali, individuando, tra l’altro:
a) i requisiti
di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti
di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
c) i criteri di
competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della
banca, e di adeguata composizione dell’organo;
d) i criteri di
correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente,
alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni
o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di
incidere sulla correttezza dell’esponente;
e) i limiti
al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo
principi di proporzionalità;
f)
le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
Inoltre il MEF può determinare i casi in cui
requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle
principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
Il
comma 5 dell’articolo
26 affida agli organi di amministrazione e controllo delle banche il
compito di valutare l’idoneità degli esponenti e l’adeguatezza complessiva
dell’organo cui questi appartengono, documentando il processo di analisi e
motivando opportunamente l’esito della valutazione.
In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai
criteri di competenza, e di adeguata composizione dell’organo, si affida agli
organi stessi il compito di adottare misure necessarie a colmarle.
Invece, in ogni altro caso, il difetto di
idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza
dall’ufficio; questa è pronunciata dall’organo competente entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione
sopravvenuti.
Infine, ai sensi del proposto comma 5, la Banca
d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre
al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l’idoneità degli esponenti e
il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi
compiuta e delle eventuali misure adottate dagli organi di amministrazione e
controllo; in caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla
carica.
Le vigenti disposizioni (comma
2 dell’articolo 26) stabiliscono
che il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio (non
differenziando, dunque, le conseguenze derivanti dal difetto dei requisiti
richiesti dalla legge), affidandone la dichiarazione al consiglio di
amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e, in
caso di inerzia, investendo la Banca d'Italia del compito di pronunciarla.
Il comma 14 dell’articolo 1 dello schema abroga l’articolo 27 TUB, che dà al
CICR la facoltà di disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso
le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Il comma 15 introduce il comma 2-ter
all’articolo 28 TUB, chiarendo che
nelle banche popolari, anche
quotate, e nelle banche di credito
cooperativo, il diritto al rimborso
delle azioni nel caso di recesso, morte o esclusione del socio è limitato
secondo quanto previsto dalla Banca
d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad
assicurare la computabilità delle azioni
nel patrimonio di vigilanza di qualità
primaria della banca.
Si segnala che la norma riproduce il
contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 3 del 2015,
il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame della Camera dei
deputati.
Il richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2015 reca un intervento
di riforma delle banche popolari,
prevedendo, tra l'altro:
§ l’introduzione di
limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l’obbligo
di trasformazione in società per azioni
delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
§ la disciplina delle vicende straordinarie societarie
(trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo
scopo di introdurre una disciplina
uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la
determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;
§ l’introduzione della
possibilità, per tali istituti, di emettere
strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto;
§ l’allentamento dei
vincoli sulla nomina degli organi di
governo societario, con l’attribuzione di maggiori poteri agli organi
assembleari;
§ l’introduzione di limiti al voto capitario, consentendo
agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto.
Il comma 16 svincola dalla conformità al
parere del CICR il potere della Banca d'Italia di fissare la misura, la
composizione e le modalità per il versamento
della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la
medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari
(all’uopo modificando l’articolo 49,
comma 2 TUB).
Il comma 17 aggiunge due commi all’articolo 51 del TUB, che si occupa dei poteri di vigilanza informativa della Banca d’Italia.
Con il comma 1-quater si consente alla Banca d’Italia di chiedere dati e documenti al
personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime, ai fini
dell’esercizio della vigilanza. Tali obblighi (nuovo comma 1-quinquies) si applicano anche ai soggetti ai
quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti e al loro
personale.
Il comma 18 inserisce gli articoli 52-bis
e 52-ter nel TUB, con i quali
si obbligano le banche a dotarsi di
una specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni (whistleblowing).
L’articolo 52-bis
prevede che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione
al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano
costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
Tali procedure devono garantire la riservatezza dei
dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione,
ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione; devono tutelare
adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie
o comunque sleali conseguenti la segnalazione; devono assicurare un canale
specifico, indipendente e autonomo. Inoltre la presentazione di una
segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro.
Sono previste alcune deroghe al Codice in
materia di protezione dei dati personali, riguardanti i diritti
dell’interessato a conoscere le modalità di utilizzo dei propri dati (articolo
7, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) relativamente
all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o
quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
Si affida alla Banca d’Italia il compito di emanare
le relative disposizioni attuative.
L’articolo 52-ter disciplina la ricezione delle
segnalazioni da parte della Banca d’Italia; esse provengono dal personale
delle banche e delle relative
capogruppo e si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II
e III del TUB (concernenti le banche e la vigilanza) nonché atti
dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
La Banca d’Italia, oltre a tenere conto dei criteri
indicati dall’articolo 52-bis, può stabilire condizioni, limiti e
procedure per la ricezione delle segnalazioni. Le informazioni così pervenute,
ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza, per il perseguimento della sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività
del sistema finanziario, nonché dell'osservanza delle disposizioni in materia
creditizia.
Nel caso di accesso ad atti amministrativi ai sensi
delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (articoli 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241) l’ostensione del documento è effettuata con
modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante.
Il comma 19 apporta significative modifiche
alle disposizioni in materia di vigilanza regolamentare, contenute nell’articolo
53 del TUB.
Anzitutto, come per numerose altre norme già
commentate, viene eliminato - ovunque ricorra - il riferimento alla conformità
con le delibere CICR per l’esercizio dei poteri della Banca d'Italia.
Il contenuto del comma 2, che viene abrogato,
è trasfuso nel nuovo comma 4-quinquies.
Analogamente, il
contenuto dell’abrogato comma 3 è trasfuso nel nuovo articolo 53-bis.
Con le modifiche al comma 4 si
chiarisce che il potere di disciplinare condizioni e limiti per l’assunzione di
attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del
gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati concerne non solo le
banche, ma anche i gruppi bancari.
Si reintroduce l’obbligo di astensione per i
casi di conflitto di interesse; in ogni caso, i soci o gli
amministratori si devono astenere dalle deliberazioni in cui abbiano un
interesse, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto
l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può
stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di
rischio.
Si ricorda che nell’ambito della riforma del diritto societario, l'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310,
ha modificato l'articolo 2391 del
codice civile eliminando l'obbligo di
astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Il vigente
articolo 2391 prevede quindi che l’amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di
ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì
astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla
prima assemblea utile.
Ferme
restando le sanzioni previste dall'articolo 2629-bis del codice civile per l'inosservanza degli obblighi di
comunicazione previsti dal citato articolo 2391, primo comma, si introduce una sanzione amministrativa per la
violazione dell'obbligo di astensione.
Si introduce il comma 4-quinquies, che – riprendendo il vigente comma 2 dell’articolo 53 TUB – prevede che
le disposizioni di vigilanza regolamentare, emanate ai sensi dell’articolo
53, possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
Rispetto a quanto attualmente previsto, il nuovo
comma 4-quinquies consente alle
disposizioni di vigilanza di prevedere che determinate decisioni in
materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla
competenza dell’assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di
amministrazione e controllo, stabilendo quorum
costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.
Il nuovo comma 4-sexies dell’articolo 53 stabilisce la nullità di qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in
materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione, emanate dalla
Banca d’Italia o contenute in atti dell’Unione europea direttamente
applicabili.
La nullità è però relativa, in quanto non comporta
la nullità del contratto; le previsioni nulle sono sostituite di diritto con i
parametri indicati nelle disposizioni suddette, nei valori più prossimi alla
pattuizione originaria.
Il comma 20 dell’articolo 1 introduce gli
articoli 53-bis e 53-ter nel TUB, rispettivamente
concernenti i poteri di intervento
della Banca d’Italia e
le misure macroprudenziali.
In estrema sintesi, ai
sensi dell’articolo 53-bis, la Banca d’Italia avrà potere
di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale),
sia gli organi collegiali, nonché adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più
banche o dell’intero sistema bancario, riguardanti anche:
§
la restrizione delle attività o della struttura
territoriale;
§
il divieto di effettuare determinate operazioni,
anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
§
la fissazione di limiti all'importo totale della
parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il
mantenimento di una solida base patrimoniale.
Per le banche che beneficiano di eccezionali
interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia potrà inoltre fissare
limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.
L’istituto potrà altresì disporre, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della
banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi
dell’articolo 26), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate
funzioni aziendali importanti.
Il potere di removal
non è contemplato dal pacchetto CRD IV, ma viene previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera e), della legge delega.
Le misure macroprudenziali adottabili dalla Banca
d'Italia, ai sensi dell’articolo 53-ter, sono quelle concernenti le riserve
di capitale previste dal capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE
nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento n. 575/2013,
quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.
Con il comma 21 si modifica l’articolo 54 del
TUB, relativo alla vigilanza ispettiva, estendendo l’ambito applicativo
dei poteri di vigilanza anche nei confronti dei soggetti cui le banche
abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti.
I commi 22, 23 e 24 modificano
rispettivamente gli articoli 55 (relativo ai controlli sulle succursali
in Italia di banche comunitarie), 59 (recante definizioni rilevanti per
l’esercizio della vigilanza su base consolidata) e 60 (sulla definizione
del gruppo bancario) al fine di espungere il riferimento – come in altri
analoghi casi di cui si è dato conto supra
– alla preventiva delibera CICR.
Il comma 25 apporta modifiche di
coordinamento, conseguenti alle nuove norme sugli esponenti aziendali
(articolo 26, come sostituito dal
comma 13), all’articolo 62 del TUB, la cui rubrica viene di conseguenza
modificata in “Idoneità degli esponenti”.
Il comma 26 interviene sull’articolo 66
del TUB, in materia di vigilanza informativa, aggiungendovi i commi 5-bis
e 5-ter per estendere i
relativi poteri anche al personale delle banche ed ai soggetti cui siano
state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché al loro personale.
Conseguentemente alle già commentate modifiche
all’articolo 53, viene novellata la disciplina della vigilanza consolidata
di tipo regolamentare; in particolare il comma 27 modifica l’articolo
67 del TUB: oltre ad eliminare il riferimento al CICR, viene
abrogato il comma 2-ter (relativo
al contenuto ulteriore dei provvedimenti della Banca d’Italia nell’esercizio
del potere di vigilanza consolidata regolamentare) che confluisce nell’articolo
67-ter, comma 1, lettera d)).
Il comma 28 introduce il già richiamato articolo 67-ter, che ricalca – in sede di gruppo
bancario – le disposizioni già viste all’articolo 53.
In estrema sintesi, la Banca d’Italia avrà potere di convocazione (sia di organi apicali che del personale
della capogruppo, nonché degli organi collegiali). Potrà procedere direttamente
alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato. Resta ferma la possibilità (di cui al
vigente articolo 67 TUB) di emanare anche provvedimenti di carattere
particolare che, ai sensi del nuovo articolo 67-ter comma 1, lettera d) (che ricalca il vigente comma 2-ter dell’articolo 67) potranno essere indirizzati anche a più
gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare: la restrizione delle
attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio,
nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a
fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti
all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca,
quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per
le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico,
la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva
degli esponenti aziendali. L’Istituto potrà disporre, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo,
la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione
non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi
dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La Banca
d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei
soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali
importanti.
Il comma 29 modifica l’articolo 68,
relativo alla vigilanza ispettiva di gruppo, al fine di inserirvi il
riferimento al personale degli istituti e i soggetti cui è stata esternalizzata
l’attività.
Il comma 30 introduce l’articolo 70-bis del TUB, che reca il già citato
potere di removal del board da parte dell’Autorità di
vigilanza.
La Banca d’Italia può disporre la rimozione di
tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo
delle banche al ricorrere di alcuni presupposti indicati dalla legge per
l’amministrazione straordinaria (ossia ove risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca); in tale ipotesi, deve ritenersi che
l’intermediario possa ancora esprimere organi apicali idonei e non si debba
procedere al commissariamento.
Il provvedimento fissa la data da cui decorre la
rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea
della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo. Resta comunque salva la possibilità in ogni momento di disporre la
gestione provvisoria (di cui all’articolo 76) e l’amministrazione straordinaria
della banca, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge.
Il comma 31 modifica l’articolo 79 del
TUB, concernente i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche
comunitarie, in particolare differenziando i meccanismi di reazione sulla
base del soggetto preposto al controllo delle norme (Autorità dello Stato
di origine o Banca d’Italia).
In primo luogo, si stabilisce come regola
generale che, in caso di violazione (e, si precisa con le modifiche in
esame, anche ove sussista rilevante rischio di violazione) da
parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla
prestazione di servizi nel territorio italiano, il cui controllo spetta
all’autorità competente dello Stato d’origine, la Banca d'Italia ne deve
dare comunicazione a tale autorità.
Se
sussistono ragioni di urgenza la Banca
d’Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono
prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate
all’autorità competente dello Stato d’origine, alla Commissione Europea e
all’ABE (novellato comma 1).
Il nuovo comma 2 prevede, in deroga alle
norme generali, che se la violazione riguarda disposizioni relative alla
liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento
della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può
adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la
tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti
ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente
dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare
sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine e all’ABE.
Il novellato comma 3, in luogo di disporre un
intervento sussidiario dell’Autorità nazionale (Banca d’Italia)
rispetto all’Autorità dello Stato di origine, prevede che, ove i provvedimenti
dell’autorità competente dello Stato d’origine manchino o risultino inadeguati,
si potrà ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri
Stati membri in situazioni transfrontaliere.
Il nuovo comma 4 prevede invece che, in caso di
violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie
delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia,
questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità,
compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la
sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione
all’autorità competente dello Stato d’origine.
Il comma 32 reca disposizioni di
coordinamento (modificando l’articolo 95-bis del TUB).
Il comma 33 introduce l’articolo 98-bis nel TUB, estendendo il potere di removal
del board degli amministratori
(di cui al già commentato articolo 70-bis)
anche nei confronti della banca capogruppo.
I commi da 34 a 38 apportano modifiche
di coordinamento agli articoli da 107-112 del TUB, concernenti
gli intermediari finanziari e i confidi.
In particolare, il novellato articolo 112 reca
una nuova applicazione delle disposizioni di vigilanza agli intermediari.
Rispetto al passato, in virtù delle suesposte
modifiche agli articoli 25, 26 del TUB, si prevede una applicazione limitata
agli intermediari finanziari e, in particolare:
§
ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si
applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) (criteri di
competenza) ed e) (limiti al cumulo degli incarichi). In tal senso la Banca
d’Italia può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza specifici,
avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli
intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.
§
ai titolari di partecipazioni rilevanti in
intermediari finanziari si applicano i requisiti previsti per i
partecipanti al capitale dal già commentato articolo 25, ad eccezione dei
criteri di competenza che, analogamente a quanto previsto per i requisiti degli
organi apicali, possono essere definiti in modo più preciso dalla Banca
d’Italia con criteri analoghi a quelli disposti per gli amministratori.
I commi da 39 a 41 recano le opportune
modifiche di coordinamento sistematico agli articoli 114-quinquies e seguenti relativi agli istituti
di moneta elettronica. Vengono applicati a tali istituti, tra l’altro, le
nuove norme sugli esponenti aziendali, i poteri di vigilanza ispettiva e il
potere di rimozione degli organi amministrativi.
Nell’articolo 114-quinquies2 sono introdotti i commi 6-bis
e 6-ter per l’ipotesi di violazioni
commesse da IMEL comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse
dall’emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di
pagamento, relative a disposizioni concernenti le succursali o la prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica. In tal caso il trattamento è solo
parzialmente simile a quello riservato alle banche UE: la Banca d'Italia può
ordinare all’istituto di moneta elettronica di porre termine a tali
irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro
in cui l’istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti
eventualmente necessari. Ove manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare
interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i
servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.
I commi da 42 a 44 apportano le
conseguenti modifiche di coordinamento agli istituti di pagamento (articoli
114-novies, 114-undecies e 114-quaterdecies del TUB).
Per
quanto riguarda i servizi di pagamento, i
commi 45 e 46 apportano modifiche di
coordinamento sistematico coerenti, in particolare, con le norme proposte in
materia di sanzioni.
La
riforma delle sanzioni del TUB è
contenuta nei commi 47, 49 e 50
dello schema in esame, coerentemente alla previsione della legge delega (articolo 3, lettera i)).
Si rammenta in questa sede che il governo è delegato a rivedere l’applicazione delle sanzioni alle società o enti nei cui confronti
sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità
dei soggetti coinvolti (che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che
hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato) (lettera i), punto 1.1)).
L'entità della sanzione applicabile alle società o enti è compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
del 10 per cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone
fisiche è compresa tra un minimo di
5.000 euro e un massimo di 5 milioni
di euro; è in ogni caso possibile elevare
dette sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto,
purché tale ammontare sia determinabile
(lettera i), punto 1.2)). Il
governo è quindi delegato ad estendere
la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all’articolo 144
del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione
(lettera i), punto 2)).
Analoghi criteri dovranno essere rispettati nella revisione della
disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 133 sull’abuso di denominazione, 139 e 140 sull’autorizzazione e gli obblighi
di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società
appartenenti ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e
in intermediari finanziari (lettera i), punto 3)).
Per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (previste dagli articoli 130,
131, 131-bis, 131-ter e 132), la delega prevede invece la
conferma dei reati ivi previsti e la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva in
esame di non introdurre sanzioni
amministrative (lettera i), punto 4)).
Anche con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, il governo è delegato a seguire i
principi sopra citati in relazione all’articolo 144 del TUB, per quanto
concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abuso di
denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di
strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190) (lettera l), punto 1)).
Il governo è quindi delegato a rivedere,
tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni
in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni
sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e
doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale,
nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193
e 194 del TUF), in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo
un’articolazione che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila e massimi non superiori a cinque milioni di euro (lettera l),
punto 2)).
Ulteriori criteri di delega in materia di sanzioni - comuni ad
entrambe le tipologie descritte (TUB e TUF) - riguardano l’estensione del principio del favor rei, la definizione dei
criteri cui Banca d’Italia e Consob devono attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689, sul sistema penale, la pubblicazione
delle sanzioni irrogate e il regime per lo scambio di informazioni con
l’Autorità bancaria europea, l’attribuzione alla Banca d’Italia e alla Consob
del potere di definire disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la
determinazione della sanzione, alla procedura
sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione
delle sanzioni (lettera m), punti 1-4).
Da segnalare la possibilità per il governo di prevedere, con
riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o
pericolosità, strumenti deflativi del
contenzioso o di semplificazione dei
procedimenti di applicazione della sanzione; in tale ambito, è rimessa
all’autorità di vigilanza la facoltà di escludere
l’applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o
pericolosità (lettera m), punto 5)).
Le autorità di vigilanza
possono altresì adottare le misure relative alla reprimenda pubblica, all’ordine
di cessare o porre rimedio a
condotte irregolari, alla sospensione
temporanea dall’incarico (lettera n));
esse possono anche revocare
l’autorizzazione all’esercizio delle attività degli intermediari (lettera o)).
Al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del
sistema sanzionatorio, si prevede, infine, una delega al governo volta ad adeguare l'entità delle sanzioni
previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio (lettera p)).nonché una
norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento
dell’ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo (lettera q)).
In
primo luogo il comma 47 modifica l’articolo 133 del TUB che sanziona il
cd. abuso di denominazione (ovvero,
in estrema sintesi, la condotta di chi utilizzi determinate locuzioni
appartenenti alle banche, agli IMEL, agli istituti di pagamento e agli
intermediari finanziari non rivestendone la qualifica o in modo da trarre in
inganno il destinatario della comunicazione).
Coerentemente
a quanto previsto dalla legge delega, le modifiche al comma 3 dell’articolo 133 implicano la differenziazione del trattamento di persone fisiche e di persone
giuridiche, nonché la rimodulazione della misura delle sanzioni.
Viene
all’uopo modificata la sanzione amministrativa pecuniaria, abbassando il minimo da 5.164 a
5.000 euro ed elevando il massimo
da 51.645 a 5 milioni di euro.
Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e
comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di
essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia o di essere abilitato
all’esercizio del microcredito.
In ordine alle suddette fattispecie (introdotto
comma 3-bis) si applica
l’articolo 144, comma 9, come modificato dalle norme in esame, che prevede
l’innalzamento delle sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio
ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della stessa, nel caso
in cui tale vantaggio è superiore ai massimali delle sanzioni.
Il comma 48 modifica l’articolo 136 del
TUB, relativo alle obbligazioni degli esponenti bancari, al fine di
coordinarlo con le norme in materia di conflitto di interesse di cui al
novellato articolo 53, comma 4.
Si fa
dunque divieto a chi svolge funzioni apicali presso una banca di contrarre
obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente
od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non
previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità; si precisa che in tale ultimo caso è escluso il voto dell’esponente
interessato, ferma restando la
necessità di voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di
controllo, nonché gli obblighi previsti dal codice civile in materia di
interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.
Il comma 49 modifica l’articolo 139 del TUB, che
disciplina le sanzioni per le violazioni
relative a partecipazioni in banche, in
società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e
in intermediari finanziari.
Sono
in particolare rimodulate le sanzioni per le violazioni relative alle
partecipazioni rilevanti, che sono differenziate secondo la natura giuridica
del soggetto e rimodulate nell’ammontare. Come già per l’abuso di
denominazione, le sanzioni sono fissate per le persone fisiche tra i 5.000 ed i
5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società
o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
Si
precisa che le medesime sanzioni si applicano per le violazioni suddette,
compiute con riferimento agli intermediari
finanziari.
Anche
in tali ipotesi si applicherà il richiamato articolo 144, comma 9, che prevede
un innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia
superiore ai massimali di legge.
Un
impianto sanzionatorio analogo è previsto (comma
50) per il novellato articolo 140 del TUB, che individua le sanzioni
applicabili per le violazioni concernenti le comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società
appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari.
Il comma 51 apporta una sostanziale
revisione alla disciplina delle sanzioni
nei confronti degli intermediari,
contenute nell’articolo 144 del TUB.
In
ordine all’impianto sanzionatorio disegnato dallo schema in esame, anche la
relazione illustrativa che accompagna lo schema chiarisce che la delega
legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla
materia sanzionatoria. L'articolo 65, comma 2, della CRD IV sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e,
solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale
anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.
La
delega prevede inoltre che la revisione delle sanzioni avvenga secondo i criteri
indicati dalla CRD IV non solo per le sanzioni recate dal TUB, ma anche per
quelle recate dal TUF a seguito di violazioni della disciplina in materia di
intermediari e dei mercati.
Con
le modifiche all’articolo 144 si chiarisce che le sanzioni ivi disciplinate non si applicano alle persone fisiche
(organi apicali e dipendenti dei soggetti vigilati) ma riguardano solo le persone giuridiche vigilate, ovvero banche,
intermediari finanziari, capogruppo, istituti di moneta elettronica, istituti
di pagamento e soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché di
quelli incaricati della revisione legale dei conti. In coerenza con
l’impianto sanzionatorio di cui alla delega, nei confronti di tali soggetti la
misura della sanzione amministrativa pecuniaria è pari – in luogo di un minimo
di 2.580 e un massimo di 129.110 euro – a 30.000 euro, fino al 10 per cento
del fatturato.
In
secondo luogo, sono
modificate – in coerenza con l’impianto normativo risultante dal recepimento
della CRD IV – anche le violazioni per cui si comminano dette sanzioni.
In
particolare si segnala che il nuovo
comma 9 dell’articolo 144, coerentemente alle prescrizioni della legge
delega, chiarisce che nel caso in cui il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali di legge, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono
elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale
ammontare sia determinabile.
Le
disposizioni in commento introducono poi (comma
52) gli articoli da 144-bis a 144-sexies nel TUB.
L’articolo
144-bis disciplina il potere della Banca
d’Italia di disporre, per le violazioni
connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società
o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni (cease and desist order), anche indicando
le misure da adottare e il termine per l’adempimento. Nel caso di inosservanza
a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l’ammontare fino
a un terzo fermi i limiti di legge.
L’articolo 144-ter disciplina le altre
sanzioni amministrative applicabili agli esponenti o al personale. Coerentemente
alle prescrizioni di delega, l’applicazione delle misure al personale o agli
esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della
persona giuridica cui fanno capo.
Le sanzioni vanno da 5.000 a 5 milioni di euro e si
applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
di direzione o di controllo, nonché del personale, a specifiche condizioni di
legge e purché l’inosservanza sia conseguenza dell’azione o dell’omissione.
Si dispone altresì che il provvedimento di
applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione
accertata possa applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore
a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari autorizzati.
L’articolo 144-quater reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni. Tra di esse vi sono: la
gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile
e l’entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca
d’Italia ed anche le potenziali conseguenze
sistemiche della violazione.
L’articolo 144-quinquies estende
l’impianto sanzionatorio
così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n.
575/2013 sui requisiti di capitale, nell’ambito della relativa materia,
nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza
degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati.
L’articolo 144-sexies dispone
l’applicazione delle sanzioni anche ai soci e agli amministratori che violano l'obbligo
di astensione dalle delibere nel caso di conflitto di interesse (articolo
53 comma 4 come novellato dal provvedimento in esame).
Il comma 53 dello schema modifica l’articolo
145 del TUB, al fine di rivedere la procedura sanzionatoria e il regime di
pubblicità delle sanzioni (articolo 3, comma 1, lettera i) della legge delega).
In sintesi, tra le principali modifiche vi è il
rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato (gli interessati
possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e
chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare
con l’assistenza di un avvocato).
Si
chiarisce inoltre che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione
nonché della distinzione tra funzioni
istruttorie e decisorie.
Si
sostituisce la pubblicazione dei
provvedimenti su giornali cartacei con quella sul sito web della Banca d'Italia. E’ prevista altresì la pubblicità in forma anonima del
provvedimento quando quella ordinaria abbia ad oggetto dati personali la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione; se ciò può
comportare rischi per la stabilità dci mercati finanziari o pregiudicare lo
svolgimento di un'indagine penale in corso; se ciò possa causare pregiudizio
sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia
determinabile.
Viene
dettata una puntuale disciplina dell’opposizione
alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d’appello.
Il comma 54 dell’articolo 1 dello schema
introduce gli articoli 145-bis (che impone la comunicazione all’ABE dei provvedimenti
sanzionatori) e 145-ter (che conferisce
alla Banca d’Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).
Il comma 55 apporta modifiche di
coordinamento, così come il comma 56.
L’articolo 2 dello schema reca l’entrata in vigore delle nuove norme, con particolare riferimento
alle sanzioni, al giudizio di opposizione, ai provvedimenti sanzionatori e ai
requisiti degli esponenti aziendali.
In
particolare si ricordano le seguenti prescrizioni:
§ rimangono ferme le norme attuative attualmente
in vigore (tra cui le delibere adottate dal CICR) fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi. La
disciplina sanzionatoria in particolare si applica alle violazioni commesse
dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca
d'Italia;
§ il giudizio di opposizione alle sanzioni, così come rimodulato dal
novellato articolo 145, si applica ai giudizi proposti successivamente all'
entrata in vigore delle norme in esame;
§ analogamente, le norme attuative della disciplina
sugli esponenti aziendali trovano applicazione alle nomine successive
all’entrata in vigore della disciplina in commento.
Il comma 10 - infine - abilita la Banca
d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema informativo del casellario) e
alla Banca dati antimafia.
L’articolo 3 dello schema in esame apporta le
conseguenti modifiche al d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico finanziario – TUF),
coerenti con l’impianto della CRD IV, specialmente sotto il profilo dei poteri
delle autorità di vigilanza e delle sanzioni.
Con
il comma 1 dell’articolo 3 sono
aggiornate le definizioni del TUF, in particolare per quanto concerne il
personale.
Il comma 2 novella l’articolo 2 del TUF, consentendo alla Consob e alla Banca d'Italia
di esercitare i poteri di intervento
già ad esse attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme del CRD package, delle relative disposizioni di
attuazione e degli atti emanati dalle autorità di vigilanza UE.
Il comma 3 reca disposizioni di
coordinamento.
Il comma 4 aggiunge due commi all’articolo 6 del TUF, in materia di remunerazione e incentivazione. Sono
così attuate le prescrizioni della legge delega (articolo 3, comma 1 lett. f), che prevede la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina
secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni e l'obbligo di
astensione dci soci e degli amministratori che abbiano un interesse in
conflitto), e dell’articolo 94, paragrafo, 1, lettera g), numero ii), della
direttiva, che stabilisce che il cap alla remunerazione variabile possa
essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati Stabiliti dalla
direttiva stessa.
Il comma 5 modifica l’articolo 7
TUF in materia di interventi sui soggetti vigilati dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Si precisa che le autorità potranno convocare il personale degli enti vigilati,
non solo i dirigenti, ivi compreso il personale e gli organi apicali cui siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti; sono integrati
i poteri di intervento delle Autorità nell'ambito delle rispettive competenze.
Con
l’introdotto comma 2-bis, si dispone in capo alla Banca
d'Italia il potere di rimozione
di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, in caso in cui
il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione, in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega.
Con
le disposizioni di cui al comma 6
viene inserito nel TUF l’articolo 7-bis, relativo alle riserve di
capitale, che affida alla Banca d’Italia il compito di adottare disposizioni
in materia di capitale e in ambito macroprudenziale (come previsto dal CRD package), in qualità di autorità
nazionale competente.
Il comma 7 modifica l’articolo 8 del TUF, sul potere delle autorità di vigilanza di
richiedere informazioni al personale dei soggetti vigilati.
Con
il comma 8 si introducono gli articoli 8-bis e 8-ter nel TUF,
coi quali si dispone - in analogia al
settore bancario, in particolare con riferimento agli articoli 52-bis e 52-ter del TUB introdotti dalle norme in
esame, cfr. supra per dettagli – con
i quali si obbligano i soggetti operanti nel settore finanziario a dotarsi di
una specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni.
Il comma 9 estende i poteri di vigilanza
ispettiva delle autorità (Banca d’Italia e Consob) anche nei confronti dei soggetti cui siano state esternalizzate
importanti funzioni aziendali (novellato articolo 10 TUF).
Il comma 10, integrando l’articolo 12 del TUF, precisa l’ambito
della vigilanza ispettiva e disciplina il potere di removal degli esponenti aziendali (in analogia con quanto disposto
dall’articolo 1 per quanto riguarda il TUB).
L’articolo 13 del TUF viene integralmente
sostituito dall’articolo 3, comma 11
dello schema in esame, concernente gli esponenti
aziendali.
Si
sancisce che coloro i quali rivestono funzioni apicali in società di
intermediazione mobiliare - SIM, società di gestione del risparmio - SGR,
Società di investimento a capitale variabile e fisso (rispettivamente, SICAV e
SICAF) devono essere in possesso dell’idoneità
all’incarico; a tale scopo devono possedere requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza,
dedicare il tempo necessario
all’efficace espletamento dell’incarico.
La
disciplina di detti requisiti è demandata al Ministero dell’economia e delle
finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob; le norme regolamentari dovranno
anche disciplinare i limiti al cumulo di
incarichi (per gli esponenti delle SIM).
Parallelamente
a quanto previsto per il sistema bancario (articoli 26 e ss.gg. TUB come
modificati dalla disciplina in commento) si affida agli organi di
amministrazione e controllo il compito di valutare l’idoneità dei componenti e
l’adeguatezza dell’organo; a tali organi è affidato il compito altresì di
colmare le eventuali lacune ovvero pronunciare la decadenza dall’ufficio.
Il comma 12 modifica l’articolo 14 del TUF, in
tema di acquisizione di partecipazione al capitale, affidando nuovamente al MEF
il compito di disciplinare i requisiti dei soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti negli
intermediari vigilati.
In
sintesi, la disciplina proposta differenzia tra tipologie di intermediari;
analogamente al settore bancario, in caso di mancata ottemperanza ai requisiti
di legge si vieta l’esercizio dei diritti di voto e si stabilisce
l’impugnabilità delle delibere assunte in violazione dei limiti di legge.
Il comma 13 modifica l’articolo 15 del TUF in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti, in conformità con le già
menzionate disposizioni relative all’idoneità dei partecipanti al capitale.
Si rammenta che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 - non
modificato dalle disposizioni proposte - chiunque, a qualsiasi titolo, intenda
acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di
gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una partecipazione che comporta il
controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o
che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per
cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva
comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche
per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o
del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano
l'acquisizione o la perdita del controllo della società.
Il comma 14 novella l'articolo 19 del TUF concernente i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione ad
esercitare i servizi e le attività di investimento da parte delle SIM, mutuando
dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali. Di
analogo tenore sono le modifiche di cui ai commi
15, 16 e 17, che intervengono rispettivamente sugli articoli 34, 35-bis e 38
del TUF (relativi rispettivamente alle SGR, alle SICAV e SICAF, nonché alle
SICAV e SICAF in gestione esterna).
Il comma 18 modifica l’articolo 52 del TUF, che disciplina i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari;
si conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare nei confronti di tali
soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per
salvaguardare la stabilità finanziaria.
Il comma 19 dell’articolo 3 introduce l’articolo 56-bis nel TUF, che -
analogamente a quanto previsto per il settore bancario - attribuisce alla Banca
d'Italia il potere di rimuovere gli
organi di amministrazione e controllo di SIM, SGR, SICAV e SICAF, nel caso
di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di
un potere esercitabile ove si ritenga l'intermediario ancora in grado di
esprimere degli organi apicali idonei e non ne sia quindi necessario il
commissariamento.
Con
le norme di cui ai commi 20, 21 e 22 si apportano modifiche di coordinamento.
La disciplina sanzionatoria prevista per
gli intermediari di cui al Testo Unico Finanziario è sostanzialmente parallela a quanto disposto per il settore bancario.
Con
il comma 1 dell’articolo 4 si
intende modificare l’articolo 187-septies del
TUF, al fine di novellare la procedura
per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal Titolo l-bis
(concernenti l’abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato) del Capo III del TUF.
La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in merito
chiarisce che, sebbene l'articolo 187-septies
non sia menzionato all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1, della legge di delegazione europea, il legislatore
delegato reputa opportuno apportarvi modifiche analoghe a quelle disposte
(all'articolo 195 TUF, cfr. infra) in
tema di procedimento sanzionatorio per le violazioni previste dal Capo V,
titolo II, del TUF (e l'opposizione ai relativi provvedimenti).
Analogamente
alle modifiche relative al settore bancario, anche in tale ipotesi si rafforza il contraddittorio con
l’interessato ed è prevista la possibilità che tale soggetto sia audito.
I commi 2, 3 e 4 modificano gli articoli
188, 189, e 190 del TUF (rispettivamente concernenti l’abuso di
denominazione, le violazioni alle norme di partecipazione al capitale e le
altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli
intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari),
differenziando il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e
determinando le sanzioni secondo i già visti criteri di delega.
Il comma 5 introduce gli articoli 190-bis e 190-ter nel
TUF, volti rispettivamente a:
§ rivedere l'impianto
sanzionatorio applicabile agli esponenti
aziendali e al personale, ove siano responsabili delle violazioni dei già
richiamati articoli 188,189 e 190; si segue l’impianto delle norme di
recepimento, con volontà di applicare prioritariamente le sanzioni alla persona
giuridica e di subordinarne l’irrogazione alle persone fisiche a specifiche
condizioni di legge;
§ enucleare dall'articolo 190 la disciplina sanzionatoria applicabile a talune
persone fisiche, alle quali non si applica l'articolo 190-bis.
I commi 6, 8, 9, 11, e 13 rivedono i limiti edittali delle sanzioni in
materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul
governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e
doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale,
nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193
e 194 del TUF), secondo la già vista articolazione che preveda minimi non
inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro.
Viene
modificato l’articolo 192 in materia
di offerte pubbliche di acquisto o di scambio (articolo 4, comma 7 dello
schema) e il 193-quater in materia di informazione
societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di
revisione legale (articolo 4, comma 12 dello schema).
In
particolare, all’articolo 192 viene inserito il comma 2·bis, per
allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo alla
impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della CRD IV; per quanto
riguarda l’articolo 193-quater, si
opera una riallineamento dei minimi e
dei massimi edittali e si introduce una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori.
Il comma 10 sanziona la mancata ottemperanza all’obbligo di
astensione dalle delibere, ove vi sia conflitto di interessi, da parte
degli organi apicali.
Il comma 14 introduce nel TUF gli articoli
da 194-bis a 194-quinquies, che recano, nel perimetro del TUF,
disposizioni di tenore analogo a quanto previsto dagli articoli 144-bis e seguenti del TUB, come introdotti
dalle norme in esame.
In
sintesi, l’articolo 194-bis individua
i criteri per la determinazione delle sanzioni; l’articolo 194-ter estende l’applicazione delle
sanzioni anche alle violazioni dei requisiti di capitale, delle norme
tecniche emanate dalla Commissione e degli atti delle autorità di vigilanza
europee direttamente applicabili; l’articolo
194-quater introduce il già commentato ordine di porre fine alle
violazioni per le infrazioni minori (cease and desist order); infine,
l'articolo 194-quinquies introduce,
in attuazione dell'articolo 3, comma 1 lettera m), numero 5) della legge n. 154 del 2014, l'istituto dell'oblazione, ossia il pagamento della
sanzione in misura ridotta, per alcune violazioni previste e al ricorrere
di determinate circostanze.
Si
segnala che l'articolo 144 TUB, comma 8, come riformulato dallo schema in
esame, prevede che alcune sanzioni (nella specie quelle previste dai commi 1,
lettere b), c), d), ed e) e 4) si applicano solo nel caso in cui le infrazioni
rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia.
Si potrebbe valutare l’opportunità di
prevedere un analogo potere in capo alla Consob che, in
attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. m, n. 5) della legge delega in materia
di deflazione del contenzioso, consenta di non avviare il procedimento
sanzionatorio, quando la condotta sia priva di effettiva offensività o
pericolosità.
Il comma 15 modifica l'articolo 195 del TUF, che ridisciplina, come già anticipato in
precedenza, la procedura sanzionatoria per le sanzioni amministrative previste
dal titolo Il del Capo V.
Ai
sensi del comma 16 dell’articolo 4 vengono inseriti:
§ l’articolo 195-bis, concernente la
pubblicazione delle sanzioni amministrative sui siti web delle autorità di vigilanza;
§ l'articolo 195-ter, che
prevede in capo alla Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all'ABE le sanzioni
applicate nonché le informazioni sui ricorsi contro ì provvedimenti
sanzionatori.
Col comma 17 è infine inserito nel TUF il
nuovo articolo 196-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il
potere di emanare la disciplina di attuazione in materia di sanzioni.
L’articolo 5 reca le disposizioni
transitorie e finali, in particolare quelle concernenti l’entrata in vigore
delle novella al TUF. In estrema sintesi, si chiarisce che le disposizioni
vigenti del TUF (e le relative, vigenti norme attuative) si applicheranno fino
al completamento del quadro normativo (ivi compresi i provvedimenti di rango
secondario) nei settori interessati dalle novelle in commento.
L’articolo 6 dello schema in esame reca
la clausola di invarianza finanziaria.