Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi - Atto del Governo 129 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 136 | ||
Data: | 14/01/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
Attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi
14 gennaio 2015
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Indice |
La direttiva 2008/8/CE|Contenuto| |
La direttiva 2008/8/CELa La direttiva 2008/8/UE sul luogo delle prestazioni di servizidirettiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 interviene in materia di individuazione del luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, intervenendo, a tal fine, sulla cosiddetta "direttiva IVA" 2006/112/UEE. Il sistema comune dell'IVA si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo in ambito europeo. La direttiva 2008/8/UE è stata emanata per tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi ed interviene sulle modalità di individuazione del paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio. Come emerge dal terzo considerando, la disciplina prevista con la direttiva 2008/8/UE è; volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo. Al fine di introdurre il principio dell'imposizione nel luogo in cui avviene il consumo, sono stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe. In particolare:
In particolare, l'articolo 2 della direttiva 2008/8/UE, sostituendo il capo 3 del titolo V della direttiva IVA recante Luogo delle prestazioni di servizi, stabilisce i principi di determinazione del luogo della prestazione con decorrenza 1° gennaio 2010.
In primo luogo, viene fornita la definizione di soggetto passivo ai fini dell'applicazione delle regole relative al luogo di prestazione di servizi. In particolare, rientrano in tale definizione anche:
In secondo luogo, vengono stabiliti i seguenti principi generali:
Accanto ai predetti principi generali, vengono introdotte una serie di deroghe in funzione della tipologia di servizio reso. In particolare è considerato luogo della prestazione:
Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stabilito dall'articolo 4 della direttiva in commento che novella, a partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/UE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui l'imbarcazione è messa effettivamente a disposizione del destinatario.
Il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettrodomestici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è, a decorrere dal 2015, quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi (articolo 5). L'articolo 6 fissa al 31 dicembre 2014 la data entro la quale la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione sull'applicazione dell'articolo 5, concernente la prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e forniti per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi. L'articolo 7 richiama le date di recepimento degli articoli 1 e 5, disponendo che gli Stati membri ne diano immediata comunicazione alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che sono state adottate. I successivi articoli 8 e 9 attengono, rispettivamente, all'entrata in vigore della direttiva e all'ambito di applicazione della stessa.
In sostanza, per quanto qui interessa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 tutte le prestazioni di I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e quelli prestati con mezzi elettroniciservizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno imponibili nel luogo di stabilimento del destinatario. Per garantire la correttezza dell'imposizione, le imprese dell'UE e di paesi terzi dovranno determinare lo status (se è un soggetto passivo oppure no) e il luogo (Stato membro dell'UE o paese terzo) del destinatario. Il motivo alla base di tali cambiamenti era la volontà di conformare il trattamento IVA dei servizi in questione a uno dei principi fondamentali dell'IVA, ossia che, in quanto tassa sui consumi, il suo gettito dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati. Per le imprese stabilite in paesi terzi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi prestati tramite mezzi elettronici a destinatari nell'UE, le norme attuali prevedono già ora l'imposizione nel paese del destinatario. Fino alla fine del 2014, le prestazioni da un'impresa a un consumatore finale (B2C) effettuate dalle imprese dell'UE sono imponibili nel paese del prestatore. Ciò significa che, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori godono di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri. Le nuove norme in materia di imposizione basate sul paese del destinatario creeranno, a decorrere dal 2015, condizioni di parità e dovrebbero altresì garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di fruizione. Operazioni interessate dalle modifiche previste per il 2015Le diverse parti del pacchetto IVA entrano in vigore nel periodo 2010-2015.Le modifiche in vigore dal 2010 Le modifiche più importanti sono entrate in vigore nel 2010 e hanno riguardato due norme di carattere generale relative al luogo delle prestazioni di servizi: gli articoli 44 e 45 della direttiva IVA. La parte finale del pacchetto IVA, riguardante i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a consumatori finali, entrerà in vigore nel 2015. Ai sensi dell'articolo 44, i servizi prestati da un'impresa a un'altra impresa (Business to business – B2B) sono imponibili nel luogo di stabilimento dell'impresa destinataria. Questa disposizione si applica anche ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, cosicché nel 2015 non vi saranno cambiamenti a tale riguardo. L'articolo 45 stabilisce che i servizi prestati da un'impresa a un consumatore finale (Business to consumer – B2C) sono imponibili nel paese di stabilimento del prestatore. Pertanto, i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nell'UE a una persona che non è soggetto passivo stabilita anch'essa o residente nell'UE rientrano nell'ambito di applicazione della norma generale e sono imponibili nel paese di stabilimento del prestatore. Gli articoli 58, 59 e 59 ter (fino al 31 dicembre 2014) prevedono che la prestazione di detti servizi a e da paesi terzi sia imponibile nel paese di stabilimento o di residenza del destinatario. A Le modifiche entrate in vigore nel 2015decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 58, le prestazioni B2C dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno sempre imponibili nel paese del destinatario, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore. Se i servizi prestati sono effettivamente fruiti al di fuori dell'UE, gli Stati membri possono decidere di avvalersi della norma sull'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione di cui all'articolo 59 bis, lettera a), e astenersi dal tassare tali operazioni. Gli Stati membri possono applicare la norma sull'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione di cui all'articolo 59 bis, lettera b), per tassare i servizi effettivamente fruiti all'interno del loro territorio solamente se tali servizi sono prestati a destinatari di un paese terzo. Tale norma non si applica ai servizi prestati a destinatari di uno Stato membro dell'UE. Operazioni non interessate dalle modifiche previste per il 2015La nozione di commercio elettronico, nella sua accezione comune, comprende diversi tipi di attività economiche, comprese la cessione di beni e la prestazione di servizi tramite mezzi elettronici quali Internet. Secondo quanto emerge dalle note esplicative pubblicate il 3 aprile 2014 dalla Commissione europea – Direzione generale Fiscalità e unione doganale, non tutte queste attività sono interessate dalle modifiche del sistema IVA che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. Le operazioni non interessate dal nuovo regime in vigore dal 2015Da tali modifiche sono escluse in particolare le seguenti attività:
Questi tipi di operazioni non sono compresi nelle disposizioni in materia di mini sportello unico. L'ambito di applicazione delle modifiche dell'IVA previste per il 2015 è limitato e, come spiegato prima, comprende unicamente i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici. Tali modifiche sono rilevanti solamente se il destinatario è un consumatore finale.
Per quanto riguarda le norme relative al luogo delle prestazioni di servizi, l'ultimo elemento giuridico di questo pacchetto di misure necessario per facilitare l'attuazione delle modifiche previste per il 2015 è ilIl regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (regolamento di esecuzione IVA). Esso reca, tra l'altro, la definizione dei servizi di teleradiodiffusione.
In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 (Comunitaria 2008), il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha recepito la direttiva n. 2008/8/UE, rivedendo completamente il regime di applicazione dell'Iva alle prestazioni di servizi in generale. A decorrere dal 2010 (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) le prestazioni di servizi eseguite a favore di clienti (committenti) che siano soggetti passivi IVA (indipendentemente dal luogo di esecuzione) sono:
Se, invece, le prestazioni sono eseguite a favore di clienti (committenti) non soggetti passivi IVA:
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ContenutoLo schema di decreto legislativo è volto a recepire le disposizioni, aventi decorrenza 1° gennaio 2015, Il contenuto dello schema in esamecontenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/UE riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi; in particolare si intende attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi. A legislazione vigente, infatti, per tali prestazioni di servizi l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività; conseguentemente, per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, consentendo a questi ultimi di acquisire la totalità del gettito IVA relativo.
Il provvedimento recepisce quindi la direttiva 2008/8/UE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi. A tale scopo recepisce quanto prescritto dalla direttiva 2008/8/UE in merito all'istituzione dei due seguenti regimi speciali dell'IVA del "Il mini sportello unico - MOSSmini sportello unico" (in inglese, "Mini One Stop Shop" abbreviato in MOSS):
Tali regimi hanno una forte valenza semplificatoria degli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia ad uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana. In sostanza, gli adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.
Il mini sportello unico rappresenta un'evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e disciplinato dall'articolo 74-quinquies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) – ora modificato dello schema in commento - ai sensi del quale i soggetti domiciliati o residenti fuori della UE possono identificarsi nel territorio dello Stato, per l'assolvimento degli obblighi in materia di IVA relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio competente, il quale è tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonché il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta. In luogo degli adempimenti tributari, essi presentano una dichiarazione trimestrale contenente, tra l'altro, l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale denominato Mini One Stop Shop - MOSS ai fini dell'IVA sono contenute nel Provvedimento del 30/09/2014 dell'Agenzia delle entrate. |
Articolo 1 (Disposizioni in materia di territorialità dell'IVA)L'articolo 1 modifica l'articolo 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA), prevedendo che, per le Il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettroniciprestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato. Per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione si continua a prevedere la condizione che esse siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. La disposizione vigente contiene invece la condizione che il prestatore del servizio sia stabilito al di fuori del territorio della Comunità.
All'articolo 7-septies dello stesso decreto sono abrogate le lettere h) ed i), alla luce dell'applicazione del nuovo criterio di territorialità, disposto dal successivo articolo 2 dello schema in esame. Le norme che si vogliono abrogare prevedono che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi in esame quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità. |
Articolo 2 (Istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici)L'articolo 2, sostituendo l'articolo 74-quinquies e aggiungendo gli articoli 74-sexies e 74-septies del decreto IVA, disciplina l'istituzione deiI regimi speciali regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici. In particolare sono previsti:
In sostanza, il mini sportello unico -MOSS è un nuovo portale telematico per espletare gli adempimenti relativi al regime agevolativo facoltativo introdotto dalla direttiva 2008/8 e applicabile dal 1° gennaio 2015. Si tratta di una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull'IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest'ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore: il MOSS evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.
In pratica, nell'ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
In particolare, il sostituito articolo 74-quinquies stabilisce che i Regime speciale per soggetti passivi non UEsoggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in nessun altro Stato dell'Unione, possono identificarsi in Italia per assolvere agli obblighi IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea (c.d. regime non UE). L'articolo 74-quinquies individua, quindi, le modalità per l'identificazione e la relativa disciplina. In particolare, i soggetti non UE che intendono avvalersi del mini sportello unico presentano apposita richiesta di registrazione all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. Successivamente, ogni variazione dei dati presentali deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate. I soggetti passivi non UE identificati in Italia ai fini del MOSS sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo Il del decreto IVA (in tema di obblighi dei contribuenti), ma sono tenuti a presentare, per ciascun trimestre solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche qualora non abbiano effettuato operazioni, una dichiarazione dalla quale devono risultare il numero di identificazione, le aliquote applicate in ciascuno Stato membro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro di consumo, suddiviso per aliquote, nonché l'ammontare dell'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo, anch'esso suddiviso per aliquote; entro lo stesso termine previsto per la presentazione della suddetta dichiarazione, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione medesima. I soggetti passivi non UE identificati ai fini del MOSS non possono detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni, ma possono soltanto chiedere a rimborso l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato. I soggetti passivi che optano per il MOSS sono tenuti a conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti in detto regime fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e a fornirla su richiesta all'Amministrazione finanziaria ed alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo. Costituiscono cause dì esclusione dal regime speciale in questione la comunicazione della cessazione della fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici da parte del soggetto passivo non UE identificato secondo le modalità sopra descritte o se si presume che detta attività sia cessata, ovvero se il soggetto passivo perde i requisiti necessari per avvalersi del regime o, infine, se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
Il nuovo articolo 74-sexies istituisce il Regime speciale soggetti UEregime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE (c.d. regime UE). In particolare i soggetti passivi stabiliti e identificati in Italia, per l'assolvimento degli obblighi in materia di IVA per i suddetti servizi resi a committenti finali domiciliati o residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, possono optare per l'applicazione delle disposizioni previste dal descritto articolo 74-quinquies. L'opzione per il regime UE può essere esercitata anche dai soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per evitare abusi, tuttavia, tali soggetti extra·UE, qualora dispongano di stabili organizzazioni anche in altri Stati membri, non possono revocare l'opzione prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. Il soggetto passivo optante per il regime UE, essendo già identificato in Italia, utilizza lo stesso numero di partita IVA attribuitogli (ai sensi dell'articolo 35 del decreto IVA) anche in relazione all'opzione esercitata per il MOSS. Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, i soggetti aderenti al regime UE sono tenuti ad indicare nella dichiarazione trimestrale dell'lVA anche l'ammontare dei servizi resi, tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione per il regime UE non può detrarre dall'imposta dovuta nell'ambito MOSS quella relativa agli acquisti di beni e servizi. Il soggetto passivo può, però, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto IVA, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal medesimo soggetto passivo. Ai sensi del predetto articolo 19, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il nuovo articolo 74-septies disciplina la situazione dei Regime speciale soggetti UE identificati in altro Stato membrosoggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro. In particolare, i soggetti passivi che hanno chiesto in altro Stato membro l'applicazione del MOSS e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato detraendola (articolo 19 e seguenti del decreto IVA) dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 del decreto IVA, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo (il quale prevede che il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di uno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti). Con riferimento all'IVA dovuta sulle prestazioni dei servizi in esame effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti nell'ambito dei regimi UE e non UE previsti per l'applicazione del MOSS nonché a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate. |
Articolo 3 (Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell'IVA agli Stati membri di consumo)L'articolo 3, aggiungendo il nuovo articolo 74-octies al citato D.P.R. n. 633 del 1972,disciplina le Riscossione dell'impostamodalità di riscossione dell'IVA versata dai soggetti aderenti in Italia ai nuovi regimi non UE (art. 74-quinquies) e UE (art. 74- sexies). In particolare si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità dei versamenti. La norma precisa, tuttavia, che è esclusa la possibilità di utilizzare il meccanismo della compensazione (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, il quale disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva). I versamenti affluiscono in una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. |
Articolo 4 (Disposizioni su rimborsi e restituzioni)L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di Rimborsi di eccedenzerimborso di eventuali eccedenze di versamento. In particolare il comma 1, lett. a), modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38-bis2 del decreto IVA, al fine di consentire ai soggetti, identificati ai fini MOSS in un altro Stato membro e che abbiano effettuato in Italia acquisti di beni nell'ambito di tale regime speciale (articolo 74-septies), di recuperare l'IVA relativa a tali acquisti attraverso la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/UE, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale.
La direttiva 2008/9/UE ha modificato le modalità dei rimborsi dell'IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi, con l'obiettivo di consentire ai soggetti non residenti di ottenere il rimborso entro termini ragionevoli, nel rispetto del principio della neutralità dell'IVA. Le principali novità riguardano i termini stringenti previsti per l'esecuzione dei rimborsi, nonché l'obbligo di utilizzare mezzi elettronici nell'ambito delle varie fasi della procedura.
La direttiva è stata recepita dal citato D.Lgs. n. 18 del 2010, il quale ha introdotto nel D.P.R. 633 del 1972 gli articoli 38-bis1 (Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità), 38-bis2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità) e 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità), questi ultimi ora modificati dall'articolo in commento.
Il comma 1, lett. b), introduce il nuovo articolo 38-bis3 nel decreto IVA al fine di disciplinare il rimborso di eventuali eccedenze di versamento:
L'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni, applicando gli interessi di legge. Comunica, inoltre, per via elettronica all'altro Stato membro l'effettuazione del rimborso. Il comma 1, lett. c) introduce il comma 1-bis nell'articolo 38-ter del decreto IVA, con il quale si prevede che i rimborsi sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito al regime speciale introdotto dai citati articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. La norma è volta a consentire il rimborso dell'IVA relativa a acquisti effettuati per la prestazione di servizi rientranti nel regime MOSS con il particolare meccanismo previsto dalla direttiva 86/560/UE in materia di rimborsi IVA a soggetto extra UE; tale modifica è necessaria per garantire anche a soggetti passivi non UE, stabiliti in Paesi che non soddisfano il requisito della reciprocità, previsto dalla direttiva 86/560/UE e che abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale, l'accesso alla particolare procedura di rimborso. |
Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo sulle dichiarazioni)L'articolo 5 introduce i nuovi articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies, al fine di prevedere norme speciali in materia diPoteri ispettivi e di accertamento poteri ispettivi degli uffici e modalità di accertamento dell'imposta, con l'obiettivo di adeguare il sistema dei controlli nazionali alle specificità del MOSS.
In primo luogo, il nuovo articolo 54-ter prevede che l'Amministrazione finanziaria, entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione trimestrale, verifichi l'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei fornitori di servizi, identificati in Italia, e la rispondenza dei dati dichiarati con quelli contenuti nel portale telematico, nonché la tempestività dei versamenti dell'imposta. Dal controllo effettuato può scaturire l'invio di un sollecito da parte dell'Amministrazione se la dichiarazione non è stata presentata ovvero quando l'imposta versata risulta essere inferiore a quella dovuta. Tale obbligo di sollecito a carico dello Stato membro di identificazione, sia in caso di mancata presentazione della dichiarazione che in caso di mancato pagamento ovvero di pagamento inferiore al dovuto, è peraltro previsto dal regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012.
Inoltre, nelle ipotesi di persistente violazione delle norme, ciò può essere motivo di esclusione dal regime MOSS (art. 74-quinquies, comma 5); in tali casi, l'Amministrazione finanziaria emette un provvedimento motivato di esclusione. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. Ai sensi del nuovo articolo 54-quater, viene introdotta la procedura di Liquidazione automatica dell'impostaliquidazione automatica dell'imposta dovuta a seguito di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti, vale a dire, sia per i soggetti identificati in Italia ai sensi dell'articolo 74-quinquies (c.d. regime non UE), che per i soggetti identificati in altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 74-septies. Si tratta, in entrambi i casi, di soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi nei confronti di consumatori domiciliati o residenti in Italia, per le quali è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato. In tale fase l'Amministrazione corregge eventuali errori materiali o di calcolo e controlla la rispondenza dei versamenti effettuati con quella dell'imposta risultante della dichiarazione. Qualora a seguito del controllo emerga un importo diverso (maggiore o inferiore) da quello indicato dal contribuente, la norma stabilisce che ne sia data comunicazione per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di maggiore imposta dovuta la predetta comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. AI contribuente è riservata la possibilità di far valere dati o elementi presumibilmente non valutati dall'amministrazione in sede di liquidazione. Sotto il profilo della riscossione, la norma introduce inoltre la possibilità di utilizzare la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE e delle convenzioni internazionali tra lo Stato di consumo (Italia) e gli Stati di residenza dei prestatori di servizi, o dove essi dispongano di beni o valori, quando l'amministrazione verifichi che il debitore non dispone di fonti di reddito o beni nel territorio nazionale. La direttiva 2010/24/UE relativa alla riscossione di tributi e dazi all'interno dell'Unione Europea è stata recepita dal D.Lgs. n. 149 del 2012. La direttiva regola, sostanzialmente, la cooperazione fiscale internazionale, in base alla quale, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate italiana potrà essere chiamata a riscuotere anche un credito sorto in un altro Stato membro per conto di quest'ultimo Stato. La norma ha particolare rilevanza in quanto è applicabile a tutti i tributi e dazi applicabili da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative. Sono esclusi unicamente i contributi previdenziali, le multe e qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale.
Il nuovo articolo 54-quinquies introduce un Controlli sostanziali per soggetti iscritti al MOSScontrollo sostanziale nei confronti del soggetto iscritto al MOSS, in relazione all'imposta dovuta in Italia. Si può trattare sia di una rettifica di una dichiarazione infedele che di accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione stessa. L'avvio del procedimento può essere determinato sia dagli elementi informativi che il soggetto passivo deve conservare ai sensi dell'art. 63-quater del regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012 che da altri elementi di cui l'Amministrazione finanziaria è venuta in possesso per il tramite della cooperazione amministrativa.
Ai sensi della norma in commento, l'Amministrazione comunica quindi ai soggetti interessati l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare !'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento, che costituisce titolo esecutivo ai finì della riscossione. Anche in tale caso è previsto il ricorso alla cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti. |
Articolo 6 (Disposizioni in materia di sanzioni)L'articolo 6 modifica il D.Lgs. n. 471 del 1997, recante la disciplina delle Le sanzioni tributariesanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, introducendo specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili in alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dal decreto. In particolare, è modificato l'articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, avente ad oggetto le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di dare compiuta disciplina alle violazioni inerenti la dichiarazione trimestrale e la richiesta di registrazione. In particolare, in caso di omessa o tardiva dichiarazione dei soggetti a cui si applicano i regimi speciali in esame, la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta. Con la modifica dell'articolo 8, avente ad oggetto le violazioni relative alcontenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, se ne consente l'applicazione anche alla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies sopra illustrato. |
Articolo 7 (Attribuzione di poteri al Direttore dell'Agenzia delle entrate)L'articolo 7 demanda ad uno o più provvedimenti del Poteri del Direttore dell'Agenzia delle entrateDirettore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli, nonché la definizione delle modalità operative e gestionali necessarie por l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali. |
Articolo 8 (Decorrenza)L'articolo 8 fissa la Decorrenza decorrenza delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2015, riconoscendo la possibilità di aderire ai regimi speciali già a partire dal 1° ottobre 2014. |
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)L'articolo 9 reca la Clausola di invarianza finanziariaclausola di invarianza finanziaria. A tal fine, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |