Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi - D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 (Art. 13, L. 23/2014) - Esito dei pareri al Governo | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 111 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 11/02/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di Esito dei pareri al Governo |
Disposizioni in materia
di tassazione D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 |
(Art. 13, L. 23/2014) |
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n. 111/2 |
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11 febbraio 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it |
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INDICE
§ Tassazione delle sigarette: il quadro normativo e
l’andamento del mercato.
§ Tassazione delle sigarette: modifiche (articolo 1, comma
1, lettere b) e c), comma 2, lettera b))
§ Tassazione di trinciati per sigarette, sigari e sigaretti
(nuovo articolo 39-octies, comma 5, TUA)
§ Abrogazione dell’imposta di consumo sui fiammiferi (articolo
1, comma 1, lettera g))
§ Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali (articolo 2)
La legge 11 marzo 2014, n. 23,
conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici
mesi (26 marzo 2015).
In
considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate,
e tenuto conto della complessità della materia, il 15 gennaio 2015 la Commissione Finanze della Camera ha avviato
l’esame delle proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi recanti la proroga del termine per l'esercizio della
delega.
La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione
della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16
articoli concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1);
la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il
monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4);
la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la
cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con
particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla
revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività
conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e
della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione
sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti
di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del
reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei
giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).
Principi
e criteri direttivi
Nell’esercizio della delega il Governo deve
attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo,
al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui
agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva),
nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto
dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del
vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono
inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale.
Ulteriori principi di delega riguardano: la
tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie;
il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e
dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia
tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra
crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.
La
procedura
Quanto alla procedura per l’emanazione dei
decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni
parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per
l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere
comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a
quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale:
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia
sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono
essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di
entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti
correttivi e integrativi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).
Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).
Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.
Le
disposizioni finanziarie
L’articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall’ art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.
In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.
A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.
I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.
In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.
Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.
La
delega per le accise
L’articolo 13,
comma 2, della legge n. 23 delega
il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla
produzione e sui consumi, di cui al Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) - oltre che delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di
trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni
e sugli intrattenimenti (argomenti non trattati dal presente schema) - secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
b)
accorpamento o soppressione di fattispecie
particolari;
c)
coordinamento
con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di
federalismo fiscale. Tale ultimo criterio sembra peraltro riferirsi alle
imposte non trattate dallo schema in esame.
Si segnala che in materia di accise (ma non
con riguardo ai tabacchi), l’articolo 15, in considerazione delle
politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo
sostenibile e per la green economy, delega il Governo ad introdurre nuove forme
di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e
locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a
orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere
la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica,
anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di
azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con
l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui
alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011,
prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il
maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione
sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla
diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di
carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili,
nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia
da fonti rinnovabili.
Lo
stato di attuazione della delega
Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, sull'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.
A seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 2014 recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell’articolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso parere favorevole, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera sull'atto del Governo n. 106, che contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello schema 106-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Si segnala che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.
La norma sembra dare
attuazione all’articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’istituzione di
regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i
contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento
forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con
invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore
economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le
nuove attività produttive.
Le disposizioni dell’articolo 1, commi 629-633, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet).
Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.
La norma sembra dare attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e),
della legge di delega fiscale, il quale prevede l’introduzione di
meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi
intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione
contabile (reverse charge), nonché di
introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.
Infine,
l’articolo 1, commi 634-641,
modificano le modalità di gestione del rapporto
tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne
la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd.
tax
compliance).
In particolare, sono rafforzati i flussi
informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le
modalità, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento operoso, consentendo
l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a
prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con
una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge di delega fiscale prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione
delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione
finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso
la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti
di accertamento dei tributi.
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Lo schema di decreto:
§ disciplina l’abuso del diritto, nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente;
§ prevede la revisione del sistema sanzionatorio, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000;
§ istituisce il regime dell’adempimento collaborativo, per le aziende dotate di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.
Il decreto legislativo in esame, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 23 del 2014), ridefinisce l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenuta essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).
Con riguardo alla tassazione delle sigarette, il decreto (articolo 1, comma 1, lettere c) ed h)) incide sulla struttura dell’accisa, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell’accisa globale (al 58,7%) e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell’accisa al solo prezzo medio ponderato (PMP) per le sigarette in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC - Most Popular Price Class).
Per effetto di tale modifica si prevede anzitutto che tanto la componente specifica che quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al PMP-sigarette. Contemporaneamente, viene innalzata la percentuale per il calcolo della componente specifica dall'attuale livello del 7,5 al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.
Si introduce inoltre un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA, pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, che si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e ad valorem, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. Per effetto delle modifiche proposte, dunque, la variazione dell’imposta dovrebbe - complessivamente - risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.
L’esplicito scopo delle norme è di superare le obiezioni in merito alla compatibilità del regime in questione con il diritto dell'Unione europea, oggetto di una questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario.
Si ricorda, al riguardo che il giudice nazionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 3885/2013 del 17 luglio 2013, su appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione n, n. 3142 del 5 aprile 2012, già sfavorevole all'Amministrazione e pronunciata su ricorso di un produttore) ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità comunitaria del regime dell'accisa minima, ai sensi del quale, per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta si applica la cd. “accisa minima”, pari al centoquindici per cento dell’importo di base (comma 4 del vigente articolo 39-octies).
Peraltro, il regime dell’accisa minima, nella formulazione adottata dall’articolo 39-octies è stato considerato non compatibile con il diritto dell’Unione europea dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura dì infrazione nei riguardi dell'Italia (n. 2011/4175), giunta allo stadio di parere motivato.
Si introduce un regime di modificabilità delle aliquote (articolo 1, commi 2 e 3) consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.
Tale variazione riguarda:
a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati fino a 0,5 punti percentuali;
b) la misura della componente fissa dell’accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.
Si dispone la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l’adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati (articolo 1, comma 4).
Per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (articolo 1, comma 1, lettera d)) è stata modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, eliminando i possibili profili di censura di illegittimità (essendo l'accisa minima determinata in base a criteri analoghi a quella vigente per le sigarette e, quindi, anch'essa a rischio di dichiarazione di incompatibilità comunitaria). Si prevede quindi l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg).
Si prevede inoltre la nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettere a) ed e)), definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone. Si tratta di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa. Il livello di tassazione della nuova categoria viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.
In relazione a tali tipi di tabacco, si stabilisce (modificando il comma 1 del nuovo articolo 39-terdecies) che ai tabacchi da inalazione senza combustione non si applichino le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico ed accise (articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del TUA).
Per i tabacchi da inalazione senza combustione troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di Iva ed aggio ai rivenditori già vigenti per i tabacchi lavorati; a tal fine (nuovo comma 2 dell’articolo 39-terdecies), i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
Viene dunque precisata la tassazione gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione.
In particolare:
§ la misura dell’accisa che si prevede di applicare su tali prodotti è fissata al 50 per cento dell’imposta gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (nuovo comma 3, articolo 39-terdecies);
§ sono specificate le modalità di calcolo di detta equivalenza, da riferire sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA modificate dal decreto medesimo –, sia in rapporto alla cd. equivalenza dì consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;
§ si demanda a un provvedimento di rango secondario anche la determinazione dell'importo dell'accisa secondo le modalità così illustrate;
§ si chiarisce inoltre che, entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione verrà rideterminata, in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;
§ sono di conseguenza modificati gli adempimenti dichiarativi del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, il
quale deve dichiarare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la denominazione
e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni
destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi
previsti dal Codice del consumo. Rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle
norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 (nuovo
comma 4, articolo 39-terdecies).
In sostanza, la determinazione dell’equivalenza di consumo viene effettuata dall’erario tramite analisi comparativa dei prodotti e non più sulla base delle comunicazioni effettuate dal soggetto passivo dell’imposta.
Le disposizioni sottopongono (articolo 1, comma 1, lettera f), che integra l’articolo 62-quater del Testo Unico Accise) ad imposta di consumo anche i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche, vale a dire quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, che funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria. La disposizione in esame fa riferimento alla destinazione d'uso dei prodotti: deve infatti trattarsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali.
Si precisa che i prodotti sottoposti ad accisa devono essere costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina; sono dunque assimilati i prodotti da inalazione, costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco, ai già richiamati tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2).
Le modalità di tassazione di tali prodotti ricalcano le modalità di tassazione previste per i tabacchi da inalazione senza combustione:
§
l’imposta
è pari al 50 per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;
§
detta
equivalenza è riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA
che ne disciplinano l’individuazione – sia in rapporto alla cd. equivalenza dì consumo convenzionale,
da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento di rango secondario (Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli), in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il
consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle
in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con
contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt;
§ sono previste disposizioni analoghe a quelle
già illustrate per i tabacchi da inalazione per quanto concerne la
determinazione dell'importo dell'accisa, la sua rideterminazione e gli
adempimenti dichiarativi connessi.
Anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per i liquidi immessi nelle sigarette elettroniche è prevista la possibilità, con decreto ministeriale, di variare l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell’andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal decreto in esame.
I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, sono esclusi dalla tassazione (articolo 1, comma 8).
E’ abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita (articolo 1, comma 1, lettera g)).
In ordine a tale fattispecie è stato definito un regime transitorio per i fiammiferi sui quali, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, sia già stata pagata l’imposta prima dell’immissione sul mercato: ai soggetti passivi dell’imposta è riconosciuto un credito di imposta, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014.
Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, si prevede che con regolamento del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (articolo 1, comma 5).
Il Governo dovrà sottoporre lo schema di regolamento al preventivo parere parlamentare (articolo 1, comma 6).
L’articolo 2, comma 1 precisa la vigenza delle norme in commento.
Sono efficaci dal 1° gennaio 2015 per le seguenti
norme:
§
le
disposizioni in materia di tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette;
§
le
accise su sigarette e tabacchi lavorati (diversi da quelli da inalazione senza
combustione);
§
le
accise sui prodotti immessi nelle sigarette elettroniche;
§
le norme
sui fiammiferi;
§ l’esenzione da imposta per i dispositivi
meccanici ed elettrici (sigarette elettroniche).
Per quanto non diversamente specificato, le norme sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in esame.
Di conseguenza, decorrono dal 24 dicembre 2014 le misure di accisa previste per i tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettera e)), i quali - per effetto delle norme in esame – rientrano nella categoria più generale dei tabacchi lavorati.
Sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 le norme concernenti le altre tipologie di tabacchi lavorati (ai sensi dell’articolo 39-bis del TUA): i sigari e sigaretti; le sigarette; il tabacco da fumo, da fiuto e da masticare, nonché quelle concernenti i prodotti da inalazione senza combustione e i fiammiferi.
Il decreto legislativo (articolo 2, comma 3) modifica l’articolo 9, comma 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che reca le norme sulla vendita dei prodotti da fumo.
In particolare, viene modificata la disciplina del rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati: ai sensi delle norme previgenti, tale rinnovo era concesso purché che il titolare del patentino avesse effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo fissato dal decreto stesso, pari o superiore a determinate soglie rapportate alla popolazione del comune ove avviene la rivendita. La soglia minima di prelievo era pari a 24.000 ed era riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Con le modifiche in esame si introduce una ulteriore e diversificata soglia minima di prelievo, pari a 1000 euro, per il rinnovo del patentino nei comuni ovvero nelle frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori.
In conseguenza delle modifiche apportate alla tassazione, le maggiori entrate stimate sono quantificate in 145 milioni di euro dal 2015 e 146 milioni di euro dal 2016. Esse confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale (articolo 2, comma 4).
Si rammenta in via preliminare che, anche alla luce delle nuove disposizioni, il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette viene ripartito tra le seguenti componenti, in applicazione degli articoli del Testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504/1995):
§ aggio al rivenditore, che ai sensi dell’articolo 39-septies del TUA è pari al 10 per cento del prezzo di vendita;
§ imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 39-sexies del TUA, che è pari al 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico (c.d. “aliquota di scorporo”, corrispondente all’aliquota del 22 per cento applicata alla base imponibile, cioè al prezzo di vendita al netto della stessa imposta);
§
accisa (articolo
39-octies del TUA);
§
ricavo
del fornitore, che è residuale ed
è pari al prezzo di vendita dedotte tutte le altre componenti.
La Commissione VI Finanze della Camera ha tenuto numerose audizioni informali in materia di accise e, in particolare, sulla struttura dell’accisa gravante sui tabacchi lavorati. Si darà conto delle principali questioni emerse (e delle soluzioni eventualmente prospettate) durante le audizioni nel corso dei paragrafi successivi.
In via preliminare occorre chiarire che la
struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base
delle Direttive comunitarie (da ultimo dalla Direttiva n. 2011/64/UE) e rimane,
anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 188/2014 in commento,
di tipo misto, ovvero vi è una componente specifica (in cui la
tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto,
che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una componente
ad valorem (calcolata in
percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di
vendita del prodotto).
Come anche evidenziato da alcuni soggetti auditi
presso la VI Commissione Finanze della Camera (Analisi dell’elasticità della
domanda nel mercato dei tabacchi lavorati in Italia, Working Paper n. 6
dell’ottobre 2011, CASMEF Working Paper Series- Arcelli Centre for Monetary and
Financial Studies della LUISS), se si applica solo una accisa specifica il gettito dell’erario varia in funzione
prevalentemente dei volumi di prodotto venduti. Inoltre gli aumenti di prezzo
favoriscono i prodotti di prezzo più alto, a causa della minore incidenza
percentuale sul prezzo di vendita di un ammontare di tassazione uguale per
tutti i livelli di prezzo.
Per quanto riguarda la componente ad valorem, se
fosse applicata in via esclusiva il gettito dell’erario sarebbe funzione in
prevalenza dei prezzi di vendita dei
prodotti. In tal caso gli aumenti di prezzo non comportano una diversa
incidenza fiscale a seconda del prezzo, data la natura proporzionale per
definizione di questo tipo di tassazione.
L’accisa mista, vigente in UE, si presenta dunque come una combinazione delle due categorie: vi è coesistenza di una componente specifica, uguale per tutte le classi di prezzo, ed una componente ad valorem, variabile in percentuale sul prezzo.
A seconda della predominanza dell’una o dell’altra
componente si favoriscono le classi di prezzo più alte oppure l’accisa risulta
neutrale. E’ preponderante la componente ad
valorem nei Paesi ex monopolisti, quali Italia e Spagna, ed è invece
preponderante quella specifica nei Paesi non monopolisti (UK). Un altro
elemento di raffronto fra l’accisa (o la componente) specifica e l’accisa (o la
componente) ad valorem riguarda l’
effetto moltiplicatore presente nell’imposta ad valorem e non in quella specifica. Questo effetto si verifica
quando i prodotti hanno prezzi di fabbrica diversi, in quanto l’accisa
(componente) ad valorem “moltiplica”
le differenze fra i prezzi finali di vendita e i prezzi di fabbrica.
L’ordinamento
italiano adotta un sistema di tassazione
delle sigarette prevalentemente ad
valorem, ossia in prevalenza
commisurato al prezzo delle sigarette. Le relative disposizioni sono
disciplinate dagli articoli 39-bis e
seguenti del Testo Unico Accise, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.
Di conseguenza, tale combinazione comporta
una diversa incidenza dell’accisa secondo il prezzo di vendita del
prodotto.
Con riferimento alle sigarette della
classe di prezzo più richiesta (articolo 39-octies, previgente comma 3) l'accisa era calcolata applicando la
relativa aliquota di base, in precedenza pari al 58,6 per cento, al prezzo di vendita al pubblico: tale
importo costituiva “l'importo di base”.
La misura dell’aliquota di base è stata elevata dal
58,5 al 58,6 per cento a decorrere dal 15 luglio 2014, in virtù della
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli adottata
nella medesima data, in ottemperanza all’articolo 14, comma 3 del D. L. n. 91
del 2013, per esigenze di copertura finanziaria delle misure contenute nel
medesimo D.L.
Per le sigarette aventi un prezzo di
vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette
della classe di prezzo più richiesta, l'ammontare dell'accisa era
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
§ elemento specifico, cioè fisso per unità di prodotto. L’elemento specifico fino al 24 dicembre 2014 è stato pari al 7,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa ed IVA) gravante sul “prezzo medio ponderato” (c.d. “WAP” o “PMP”) di tutte le sigarette. Tale componente specifica era pari a circa 13 euro per 1.000 sigarette (corrispondente ad 1 kg convenzionale).
L’articolo 8, n. 2 della direttiva 2011/64/UE stabilisce
che il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento
al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di
vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità
totale di sigarette immesse in consumo; l’articolo 39-quinquies, comma 2-bis del
TUA affida a una determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottarsi entro il primo marzo di ogni anno solare, il prezzo medio ponderato
di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale ("PMP-sigarette")
in misura pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra
il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto
comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno
solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette;
§ elemento ad valorem, cioè rapportato al prezzo di vendita, espresso in un valore percentuale. Si calcolava applicando alla “classe di prezzo più richiesta” (MPPC, che era pari a € 215,00 il chilogrammo) l’aliquota di base. Dall’importo così ottenuto viene poi tolto l’elemento specifico; l’ammontare risultante viene rapportato alla classe di prezzo più richiesta e il rapporto così determinato costituisce la misura dell’accisa.
Questo sistema era detto ordinario, per distinguerlo da quello dell’accisa minima (per cui si veda in seguito) che si applicava a sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, in conformità alle norme europee di riferimento contenute nella citata direttiva 2011/64/UE (articoli 7 e successivi ).
Accanto al regime ordinario, il previgente articolo 39-octies, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1995 fissava il regime dell'accisa minima.
Il regime dell’accisa minima ha superato il criterio
del prezzo minimo, che è stato ritenuto non compatibile con il diritto UE dalla
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione (Causa C-571/08 del 24 giugno
2010); la Corte aveva stabilito infatti che la fissazione di un prezzo minimo
di vendita dei prodotti del tabacco non fosse comunitariamente compatibile,
precisando che le politiche finalizzate al perseguimento di prezzi elevati sul
mercato dei tabacchi lavorati, per ragioni di tutela dell'interesse erariale e
della salute pubblica, possono essere basate esclusivamente sulla leva fiscale.
Si rammenta in proposito che la direttiva 2011/64/UE
consente agli Stati membri di stabilire un'accisa minima o un onere fiscale
minimo, senza prevedere disposizioni particolari in ordine ai criteri o
parametri per la loro quantificazione.
Tale regime risponde alla finalità di tutelare anche
la salute pubblica (conformemente alla "convenzione quadro" OMS per
il controllo del tabacco (FCTC), recepita nell'ordinamento comunitario con la
Decisione del 2 giugno 2004 e in quello nazionale con la legge 18 marzo 2008,
n. 75): il "considerando" 2 della direttiva 2011/64/UE specifica
infatti che la normativa dell'Unione in materia in di tassazione dei prodotti
del tabacco deve garantire sia il corretto funzionamento del mercato interno,
sia un livello elevato di protezione della salute.
L’articolo 8, n. 6 della direttiva prevede che gli
Stati membri possano infatti stabilire un importo minimo di accisa; l’articolo
7, n. 4 consente, nella misura in cui ciò risulti necessario, che l'accisa
sulle sigarette comporti un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista
della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa siano
rigidamente rispettate.
Nel silenzio della norma europea, si intende che
l’importo dell’accisa minima applicabile possa essere superiore a quanto
prescritto dall'articolo 10, comma 2, della direttiva richiamata: tale norma
fissa, in particolare, un livello minimo di accisa che deve essere pari al 60
per cento di incidenza sul prezzo medio ponderato e a 90 euro/chilogrammo
convenzionale (pari a 1.000 sigarette), ferma restando la facoltà per gli Stati
membri, che applicano sul prezzo medio ponderato un'accisa di almeno 115 euro
per chilogrammo convenzionale, di non rispettare il predetto livello dì
incidenza.
Come già visto supra, la norma primaria (previgente articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995), sulle sigarette della classe dì prezzo più richiesta (MPPC) stabiliva che l'accisa fosse calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituiva il cd. “importo di base”.
Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta si applicava la cd. “accisa minima”, pari al centoquindici per cento del richiamato importo di base (previgente comma 4 dell’articolo 39-octies)
Tuttavia il regime dell’accisa minima, nella formulazione precedente dell’articolo 39-octies è stato sospettato di non compatibilità comunitaria dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura dì infrazione nei riguardi dell'Italia, giunta allo stadio di parere motivato (n. 2011/4175, per cui si veda ai paragrafi successivi).
Dall’altro lato il giudice nazionale (Consiglio dì Stato, Sezione IV, ordinanza n. 3885/2013 del 17 luglio 2013, su appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione n, n. 3142 del 5 aprile 2012, già sfavorevole all'Amministrazione e pronunciata su ricorso di un produttore) ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità comunitaria del regime dell'accisa minima.
In particolare, il CdS ha osservato che l'articolo 8,
n. 2 della direttiva n. 95179/CE e ara l'articolo 7, n. 2 della direttiva
2011/64/CE sanciscono che l'accisa proporzionale (ora accisa "ad valorem' ), oltre che l'importo
dell'accisa specifica, devono essere eguali per tutte le sigarette. Si deve
intendere dunque che l'aliquota di applicazione dell'accisa (ossia il rapporto
tra la misura dell'accisa e il prezzo base) non possa divergere a seconda della
classe di prezzo delle sigarette.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che, stante
l’esplicita possibilità per gli Stati membri di fissare una misura minima
dell'accisa, occorre chiarire se tale misura possa essere fissata in misura più
che proporzionale (115%) rispetto all'importo di base, gravante sulle sigarette
aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette
della classe di prezzo più richiesta.
Tale regime determina, a parte dei giudici, un duplice
effetto:
-
costringe i
produttori a vendere a prezzi più elevati di quelli che potrebbero altrimenti
praticare, e quindi di rinunciare a eventuali vantaggi concorrenziali connessi
alla propria organizzazione tecnico-produttiva e alla capacità di
approvvigionarsi di materie prime a costi inferiori e/o di sostenere costi
inferiori di lavorazione;
-
rendere
relativamente indifferenti per consumatori l'acquisto delle sigarette aventi
prezzo di vendita inferiore a quelle delle sigarette della classe di prezzo più
richiesta, in funzione della minore convenienza del loro prezzo d'acquisto
connesso al correlato aumento in misura pari alla più elevata accise imposta.
Ciò finisce per orientarli, quale effetto indiretto, verso le sigarette di
classe di prezzo più elevata.
In attesa della ulteriore pronuncia della Corte dì Giustizia, i giudici nazionali hanno tuttavia già provveduto a disapplicare il regime dell’accisa minima. A causa della dovuta ottemperanza alle decisioni del giudice nazionale l'accisa minima sulle sigarette, nella misura prevista dalla normativa previgente (cioè pari, sino al 24 dicembre 2014, ad euro 144,65 il chilogrammo per tutti i prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta) è stata di fatto disapplicata nella quasi generalità dei casi; trovava dunque applicazione l'accisa minima pari a 125,78 euro, calcolata secondo il sistema antecedente (pari al 100 per cento, e non al 115 per cento, dell'accisa sulla classe di prezzo più richiesta).
La già richiamata determinazione direttoriale del 15 luglio 2014 aveva fissato l’accisa minima prevista dall’articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE in misura pari a 126,80 euro per chilogrammo convenzionale, qualora l’accisa risultasse inferiore a detto importo, a decorrere dal 1° agosto 2014 e fino al 24 dicembre 2014.
La struttura dell’accisa in Italia ha influenzato
profondamente le tendenze del mercato dei tabacchi e, di conseguenza, anche
l’andamento delle entrate erariali derivanti dalla vendita delle sigarette.
La storica tendenza di tali entrate è stata
caratterizzata (fino al 2011) da un costante incremento, coerentemente ai
costanti aumenti operati dai. L’aumento si è infatti registrato anche in presenza
di un calo nei consumi: dal 2006 al 2011 il consumo delle sigarette è diminuito
di circa 8,3 milioni di chilogrammi (dell’8,89 per cento) mentre il gettito, a
titolo di accisa, è aumentato del 10,65 per cento, con un maggior gettito, nei
sei anni, di 1.025 milioni di euro. Agli aumenti di prezzo, tuttavia, sono
corrisposte contenute ripercussioni sui volumi venduti, comunque in costante
calo.
Dal 2011 al 2013 in poi è stata invece rilevata una
riduzione dei consumi di circa 11,5 milioni di kg, cui è conseguita una
contrazione del gettito, a titolo di accisa, di circa 500 milioni di euro.
Nel luglio del 2011 i produttori di sigarette hanno
chiesto un incremento generalizzato dei prezzi di euro 0,10 il pacchetto, cui
hanno fatto seguito aumenti di euro 0,20 e di euro 0,10 il pacchetto; tali
aumenti sono stati indotti, rispettivamente, dall'aumento dal 20 al 21 per
cento (settembre 2011) dell'aliquota ordinaria dell'IV A e della tassazione per
effetto della modifica della classe di prezzo più richiesta (febbraio-marzo
2012).
In relazione a tali aumenti di prezzo il mercato ha
successivamente registrato una forte riduzione dei consumi e, di conseguenza,
la diminuzione delle entrate erariali.
La Relazione illustrativa che accompagna lo schema di
decreto legislativo n. 106 ha imputato ulteriori conseguenze negative per le
entrate erariali alla richiamata disapplicazione comunitaria dell’accisa
minima, operata dal giudice nazionale. Infatti le vicende giudiziarie sulla
accisa minima e la nuova misura applicata non si sono dimostrate un efficace
contrasto alla riduzione dei prezzi. Quasi tutti ì produttori hanno ridotto i
prezzi di alcune marche di sigarette.
Tale riduzione dei prezzi non è stata limitata alle
sigarette assoggettate ad accisa minima (nel qual caso non si sarebbero
registrate conseguenze per l'Erario particolarmente rilevanti, poiché l'accisa
dovuta sarebbe stata comunque pari a quella minima ed il minor prezzo di
vendita avrebbe solo diminuito le entrate da IVA).
Essa ha invece riguardato anche importanti marche dì
sigarette (il cui prezzo è stato abbassato da 4,60 a 4 euro per pacchetto da 20
sigarette), cui si applicava un'accisa superiore a quella minima, con un
pregiudizio erariale rilevante.
I soggetti auditi presso la VI Commissione Finanze
della Camera – principalmente i rappresentanti della categoria economica dei
produttori –, pur condividendo le preoccupazioni per il suesposto trend del mercato del tabacco, hanno
esposto posizioni diverse relativamente ai problemi del settore e, in
particolare, alle soluzioni da proporre.
I rappresentanti dei produttori di sigarette di fascia di prezzo più bassa,
durante le audizioni in Commissione Finanze, hanno apertamente espresso la
propria contrarietà a modificare la vigente struttura dell’accisa e, in
particolare, all’eventuale incremento della quota dell’elemento specifico, a
svantaggio della quota dell’elemento proporzionale: tale cambiamento
beneficerebbe i prodotti più costosi a scapito dei prodotti meno cari.
Tali produttori (Gruppo Imperial Tobacco) sembrano
attribuire un ruolo chiave nel declino dei consumi all’inasprimento dell’IVA
del settembre 2011 (dal 20% al 21%). L’aumento dell’IVA ha spinto il livello
dei prezzi della classe di prezzo più richiesta al di sopra della soglia dei 4,00
euro. A parere dei rappresentanti di categoria, tale prezzo costituisce la
soglia al di sopra del quale i consumatori avrebbero iniziato a ricercare
alternative di acquisti più economiche, anche nel mercato illecito. Hanno
rilevato inoltre che, in questo contesto, il segmento che più avrebbe sofferto
è stato quello dei prodotti di fascia prezzo più bassa, che ha provocato anche
una consistente perdita di gettito. I prezzi più elevati, infatti, e la
conseguente riduzione della capacità di spesa avrebbero infatti motivato i
consumatori con reddito minore a cercare soluzioni più economiche, anche al di
fuori del mercato legale.
Altri
(British American Tobacco Italia) hanno ritenuto che le soluzioni alternative
rispetto allo “status quo”, oltre a non generare incrementi di gettito fiscale,
piuttosto possano ingenerare effetti negativi sulle entrate del comparto,
ritenendo più opportuno il contrasto al mercato illegale.
I rappresentanti dei produttori di sigarette aventi
prezzo più elevato categoria (Philip Morris Italia) hanno rilevato come, fino
al 2010-2011 l’elasticità della domanda all’offerta nel mercato dei tabacchi
fosse stata sempre inferiore all’unità, con una netta inversione di tendenza
dal 2012. Il consumatore si sarebbe rivelato, negli ultimi anni,
particolarmente sensibile agli aumenti di prezzo e maggiormente attratto da
segmenti di consumo a minor costo (sigarette a basso prezzo, trinciati,
sigarette elettroniche o mercato illecito). La struttura del prezzo delle
sigarette in Italia e la prevalenza della componente ad valorem avrebbero
accentuato una spinta al ribasso dei prezzi, con impatti negativi sui ricavi di
tutti i partecipanti alla filiera e soprattutto sul gettito erariale.
Raffrontando l’esperienza Italiana con quella di altri Paesi europei (Grecia),
si è auspicato un adeguamento dell’imposizione alle mutate dinamiche di
mercato, con il ripristino di un trend di crescita delle entrate fiscali; ciò
perseguendo sia la massimizzazione del gettito fiscale che le politiche di
salute pubblica che mirano ad un aumento dei prezzi - non ad una diminuzione di
essi - al fine di ridurre i consumi. In Grecia nel novembre 2012 il Governo ha
avviato una riforma radicale del sistema delle accise sui tabacchi lavorati,
impostata su due cardini: ristrutturazione delle accise con il conferimento di
maggior peso della componente specifica e l’avvicinamento della imposizione su
sigarette e trinciati.
Il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha
inviato all’Italia un parere motivato, nell’ambito della procedura di
infrazione n. 2011/4175, con il quale rilevava l’incompatibilità dell'art. 39-octies
del decreto legislativo del 504/95, modificato dal D.Lgs. n. 90/2010, con gli
artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE.
Nel parere la Commissione ricorda
preliminarmente che la direttiva in questione intende eliminare,
nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli
Stati potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri
Stati dell'Unione. Pertanto, onde creare un'uniformità di trattamento,
A questo scopo i citati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa
applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa:
§
un'accisa "ad valorem",
operante mediante applicazione di un'unica aliquota ad una base imponibile
rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto
generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei
prezzi;
§
un'accisa "specifica",
fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a
prescindere dall'entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un
introito invariabile.
La normativa italiana sopra illustrata
prevedeva l'applicazione, alle sigarette e al tabacco tagliato
"fino", di un'accisa definita "minima", la quale, in quanto
fissa nel suo ammontare, costituiva un tipo particolare di accisa
"specifica". Detta accisa minima non era applicata a tutte le classi
di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi
più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato
"a taglio fino" - il cui prezzo risultasse inferiore al prezzo della
classe di prodotti analoghi più richiesta - sopportavano un'accisa maggiorata
rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all'accisa riferita alla predetta
classe più richiesta.
Secondo la Commissione da tale quadro
normativo derivava che, in quanto l'accisa produceva una lievitazione del
prezzo del prodotto e si scaricava pertanto sul consumatore, i prodotti più
economici finivano per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio
del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di
conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente
da altri Stati UE, la normativa italiana finiva per incoraggiare il
consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri,
introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l'obiettivo
della disciplina UE.
Inoltre, la Commissione rileva come, in base
ai medesimi artt. 7 e 14, l'applicazione dell'accisa "specifica" (di
cui l'accisa "minima" italiana costituisce un sottotipo) debba
coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai
diversi prezzi delle singole classi.
Infine, la Commissione osserva che, a rigore terminologico e giuridico, un'accisa "minima" presupporrebbe che, nell'ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venisse stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall'accisa "minima" stessa. L'accisa in questione non potrebbe pertanto definirsi "minima", in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti del tabacco più costosi facenti parti della stessa tipologia.
Alla luce del quadro così delineato, con particolare riferimento alla crisi del mercato del tabacco e al contenzioso relativo all’accisa minima, il legislatore delegato ha effettuato una revisione complessiva del regime fiscale di settore, allo scopo dì superare !a questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, di porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario.
Anzitutto le disposizioni incidono sulla struttura dell’accisa sulle sigarette, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell’accisa globale e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell’accisa al solo prezzo medio ponderato per le sigarette.
Di conseguenza, la variazione dell’imposta dovrebbe complessivamente risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.
Con un primo gruppo di norme (articolo 1,
comma 1, lettera c)) è stato
modificato il comma 2 dell'articolo 39-quinquies
del TUA, che definisce le modalità con cui vengono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico delle sigarette, eliminando il riferimento al parametro
della "classe di prezzo più richiesta" ("MPPC”), che viene
sostituito con quello del "prezzo
medio ponderato" ("PMP" o “WAP”) di vendita per chilogrammo
convenzionale. Dal momento che si trasfonde nel comma 2 il contenuto del
precedente comma 2-bis (in relazione
alle modalità di calcolo del PMP), esso è stato conseguentemente soppresso.
Di conseguenza, le tabelle di riparto dei prezzi di vendita devono essere stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per kg convenzionale, determinato annualmente entro il primo marzo dell’anno solare successivo, sulla base del rapporto (in euro) tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.
Con un secondo gruppo di norme (articolo 1, comma 1, lettera d)), sostituendo integralmente l’articolo 39-octies, è stata modificata la struttura dell’accisa sulle sigarette - in quanto incidente sul rapporto tra componente fissa e proporzionale – e sono state innalzate le aliquote dell’accisa globale e della componente specifica, semplificando le modalità di calcolo dell’accisa, riferendola al solo PMP.
La variazione dell’imposta è diventata complessivamente meno influenzata dalla variazione del prezzo.
I commi 1 e 2
dell’articolo 39-octies non vengono sostanzialmente modificati rispetto alla
normativa vigente.
In primo luogo sono modificate le modalità di calcolo della cd. accisa globale (articolo 39-octies, novellato comma 4), elemento che viene utilizzato nel calcolo dell’accisa complessiva.
L’accisa globale è calcolata applicando
l'aliquota dì base, la cui
misura è fissata nel 58,7 per cento (ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera h)) al prezzo medio
ponderato vigente per le sigarette (novellato comma 4 dell’articolo 39-octies).
Si rammenta che la norma previgente (precedente
articolo 39-octies, comma 3 del TUA)
fissava il cosiddetto “importo di base” come elemento per il calcolo
dell’accisa combinata, ottenuto applicando l’aliquota di base alle sigarette
della classe di prezzo più richiesta.
Essa (novellato articolo 39-octies, comma 10) non è
comunque inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal
PMP delle sigarette.
In secondo luogo, la composizione dell'accisa sulle sigarette continuerà ad essere mista, ossia costituita dalla somma di una componente fissa e di una ad valorem.
E’ stato tuttavia eliminato il riferimento alle diverse modalità di calcolo riferita alla classe di prezzo dei vari prodotti.
Per quanto riguarda la componente specifica (articolo 39-octies, comma 3, lettera a)) per unità di prodotto, essa è pari al 10 per cento (soglia così innalzata dal precedente 7,5 per cento) della somma di accisa globale ed IVA, calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”, con modalità di computo analoghe alla legislazione precedente.
Per tale componente, dunque, l’elemento innovativo consiste nell’innalzamento dell’aliquota.
Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la
struttura impositiva dell’accisa sulle sigarette in Italia era prevalentemente
"proporzionale"; ciò consentiva al legislatore di mantenere tra
prezzi le differenze sussistenti nei costi complessivi. A ciò corrispondeva una
maggiore opportunità di competizione, in un settore in cui sono vietate dalla
legge attività pubblicitarie e promozionali.
Dal punto di vista del gettito, in una congiuntura che
vede i prezzi in costante crescita (come è accaduto sino al 2011) la tassazione
"proporzionale" è foriera di maggiore rendimento fiscale, in quanto
adegua immediatamente la fiscalità ai nuovi livelli dì prezzo.
La Relazione illustrativa che accompagnava lo schema
di decreto legislativo motivava l’innalzamento dell’aliquota della componente
specifica con la congiuntura attuale del mercato delle sigarette che, come già
visto, evidenzia un rischio di ulteriore riduzione dei prezzi di vendita. Di
conseguenza, è parso opportuno al legislatore delegato attenuare il grado di
proporzionalità del sistema fiscale.
E’ stata altresì innovata la modalità di computo della componente ad valorem.
In particolare (articolo 39-octies, comma 3, lettera b)), l’importo di tale elemento è ora calcolato applicando un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, che corrisponde all'incidenza percentuale sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP) dell'accisa globale sul medesimo PMP, diminuita della componente fissa.
Come già visto nei paragrafi precedenti, anche nella
legislazione previgente la componente proporzionale derivava dall'applicazione
di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, con una
sostanziale differenza: in precedenza, essa corrispondeva all'incidenza percentuale del cd. “importo di base” (aliquota di base
applicata al prezzo di vendita al pubblico), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta,
diminuito dell'importo specifico fisso.
Di conseguenza per la determinazione della componente ad valorem è stato superato il parametro della "classe di prezzo più richiesta" ("MPPC”) sostituendolo con quello del "prezzo medio ponderato" ("PMP" o “WAP”) di vendita per chilogrammo convenzionale, ovvero del medesimo parametro che rileva per il calcolo dell'elemento specifico, in coerenza con l'articolo 8, comma 1, della direttiva 2011/64/UE.
Tale modifica comporta un aumento della fiscalità (intorno a 0,3 punti percentuali) su tutti
i prezzi non gravati dall’onere fiscale minimo (introdotto in sostituzione
dell’accisa minima). A tale proposito, l’opportunità della modifica risiede
anche nella possibilità di calcolare le due componenti della tassazione delle
sigarette con riferimento ad un unico oggettivo parametro (WAP), in linea con
la maggioranza dei Paesi UE.
Il prezzo medio ponderato infatti, per sua natura,
come sostenuto dalia Commissione nella relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio del 16 luglio 2008, presentata per la modifica delle direttive
92179/CE, 92/80/CE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, costituisce un parametro
uniforme per l'applicazione di un livello minimo di accisa in tutti gli Stati
membri e non è soggetto a fluttuazioni a seconda delle variazioni nei modelli
di consumo come la classe di prezzo più richiesta ed è meno influenzabile dalle
politiche tariffarie praticate dai produttori.
Le disposizioni hanno introdotto poi un
cosiddetto “onere fiscale minimo” per le sigarette, in luogo dell’
“accisa minima”, per contemperare le esigenze di gettito fiscale con la
necessità sia di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea e di
evitare la disapplicazione della normativa vigente da parte delle autorità
nazionali.
Si ricorda che l’accisa minima corrispondeva al
centoquindici per cento dell’imposta di base e gravava sulle sigarette aventi
un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della
classe di prezzo più richiesta. Per effetto della suesposta pronuncia
giurisdizionale del Consiglio di Stato, tale misura è di fatto stata
disapplicata, ripristinando il sistema ancora precedente (100 per cento
dell’importo di base, 125,78 euro). La richiamata determinazione direttoriale
del 15 luglio 2014 ha poi fissato la misura dell’accisa minima sulle sigarette
in 128,6 euro a decorrere dal 1° agosto 2014.
Per effetto delle norme in commento (articolo 39-octies, comma 6), le sigarette sono colpite da un onere fiscale minimo pari a 170 euro per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette); esso si applica (comma 7) ai prodotti i cui prezzi di vendita per i quali la somma dell’IVA (ad “aliquota di scorporo” del 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell’articolo 39-sexies TUA, non modificato dalle norme in commento) e dell’accisa, sia inferiore a 170 euro/chilo (cioè fino al prezzo di circa 220 euro/chilogrammo). L’accisa su tali prezzi di vendita è quindi pari alla differenza tra l’onere fiscale minimo e l’importo dell’IVA (comma 8).
Oltre tale livello di prezzo, infatti, l'onere fiscale
complessivo (accisa più IVA) risulta di importo superiore all'onere fiscale
minimo di 170 euro/chilogrammo.
A parere del legislatore delegato, la previsione
dell'onere fiscale minimo pari a 170 euro/chilogrammo risulta coerente con gli
obiettivi propri di un onere minimo di tassazione (esigenza di tutela degli
interessi erariali e della salute pubblica), in quanto incide in misura più
rilevante sui prezzi molto bassi ed in misura più attenuata sui prezzi via via
più elevati, così da implicare un riposizionamento verso l'alto dei prodotti di
prezzo basso e molto basso (fermo restando che taluni produttori potrebbero
decidere di assorbire in tutto o in parte il maggior tributo e non applicare al
prodotto alcun aumento o un aumento più contenuto). Tale sistema è applicato in
Germania dal 2010, in un contesto nel quale, a seguito di incrementi
significativi della tassazione sul settore, si era verificato, come in Italia,
un decremento delle relative entrate erariali. La modifica in tal modo della
tassazione dei tabacchi ha prodotto i suoi primi risultati positivi in termini
di gettito in Germania già a partire dall'anno successivo (con un incremento di
circa il 7 per cento rispetto al 2010) ed è considerato uno dei modelli più in
grado di tutelare la salute pubblica e garantire la stabilità alle entrate
erariali, anche in presenza dello spostamento dei consumi da prodotti collocati
nelle fasce di prezzo alto a quelli più economici, assicurando comunque la
concorrenzialità del mercato.
Le norme in commento hanno disposto altresì la modificabilità delle aliquote così previste (articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 188 del 2014) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.
Tale variazione riguarda:
a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del TUA, nella nuova formulazione) fino a 0,5 punti percentuali;
b) la misura della componente fissa dell’accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.
Per il solo anno 2015 tali variazioni potranno essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con le norme in commento; dal 2016 le variazioni potranno essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione (comma 3).
Si rammenta da ultimo che rimane pressoché invariata l’assimilazione normativa di altri prodotti
alle sigarette (ai sensi del novellato
comma 9 dell’articolo 39-octies, corrispondente
al comma 6 dell’articolo vigente), che sottopone ad accisa sulle sigarette, in
misura diversa, i prodotti aventi alcune specifiche tecniche di dimensioni. In
particolare, un prodotto è considerato come due sigarette quando ha una
lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi
filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri,
e così via.
Le disposizioni in commento prevedono la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari di copia dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l’adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati (articolo 1, comma 4).
Il D.Lgs. n. 188 del 2014 ha apportato modifiche anche alla tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette. In particolare viene modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, eliminando i possibili profili di censura di illegittimità (essendo l'accisa minima determinata in base a criteri analoghi a quella vigente per le sigarette e, quindi, anch'essa a rischio di dichiarazione di incompatibilità comunitaria).
La direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE consente infatti (articolo 14) agli Stati membri di stabilire un importo minimo di accisa anche per i prodotti diversi dalle sigarette, per le medesime finalità di cui si è detto (tutela del gettito erariale e della salute pubblica).
Il previgente articolo 39-octies (al comma 2-bis) fissava un valore minimo di imposta di consumo, gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che riguardava i prodotti aventi un prezzo inferiore alla classe di prezzo più richiesta: essa era pari al centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
Tale “classe di prezzo più richiesta” era determinata
il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati al
trimestre precedente.
Per i sigari e sigaretti di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato era fissata nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo (comma 2-quater del previgente articolo 39-octies).
Le norme in commento (articolo 1, comma 1, lettera b), nuovo comma 5 dell’articolo 39-octies) prevedono l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo, per i trinciati per sigarette e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg).
Anche tali aliquote sono modificabili (articolo 1, comma 2 del decreto in esame) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.
Tale variazione riguarda:
a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del TUA) fino a 0,5 punti percentuali;
b) la misura della componente fissa dell’accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro;
Per il solo anno 2015
tali variazioni potranno essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con
riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con
le norme in commento; dal 2016 le variazioni potranno essere effettuate con
riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore
alla data della loro ultima modificazione (comma 3).
Analogamente a quanto previsto per le sigarette, si dispone la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari di copia dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l’adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati (articolo 1, comma 4).
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 188 del 2014 integra l'articolo 39-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico sulle accise – TUA) in materia di tabacchi lavorati, prevedendo la nuova categoria dei “tabacchi da inalazione senza combustione” (nuova lettera e-bis) del comma 1), definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone (nuova lettera e-bis) del comma 2). Si tratta di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa.
A tale categoria (tabacchi da inalazione senza combustione) sono assimilati anche i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1), che introduce il comma 2-bis nell’articolo 39-ter del TUA).
Viene dunque modificato (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2)) il comma 3 dell’articolo 39-ter del TUA, al fine di specificare che, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica, in deroga alla disciplina generale (commi 2 e 2-bis del medesimo articolo).
Le nuove tecnologie e le ricerche industriali stanno
facendo emergere taluni prodotti che, con diverse modalità, consentono di
inalare prodotti del tabacco senza combustione. Si tratta di una nuova
categoria merceologica diversa sia dalle normali sigarette (pur essendo
costituita da tabacco lavorato), sia dalle c.d. "sigarette
elettroniche" (le quali consentono l'inalazione di sostanze liquide
diverse dal tabacco lavorato), sia dal tabacco da fiuto (già contemplato dal
vigente articolo 39-bis).
In particolare dovrebbe trattarsi di una nuova
sigaretta elettronica a cialda di
tabacco senza combustione, in arrivo sul mercato dal 2015 (prodotta da
Philips Morris).
Ai sensi del nuovo articolo 39-terdecies del Testo unico accise, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), il livello di tassazione della nuova categoria viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.
In particolare:
§ la misura dell’accisa che si prevede di applicare su tali prodotti è fissata al 50 per cento dell’imposta gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (nuovo comma 3, articolo 39-terdecies);
§ sono specificate le modalità di calcolo di detta equivalenza, da riferire sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA modificate dal decreto medesimo –, sia in rapporto alla cd. equivalenza dì consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;
§ si demanda a un provvedimento di rango secondario anche la determinazione dell'importo dell'accisa secondo le modalità così illustrate;
§ si chiarisce inoltre che, entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione verrà rideterminata, in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;
§ si precisa che, ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies (rispettivamente concernenti IVA ed aggio) ai tabacchi da inalazione senza combustione, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
§ sono di conseguenza modificati gli adempimenti dichiarativi del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa.
Quest’ultimo soggetto dovrà dichiarare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi
informativi previsti dal Codice del Consumo. Rimangono fermi gli obblighi
derivanti dalle norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei
prodotti del tabacco, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 (comma
4, articolo 39-terdecies).
La disposizione in commento, quindi, sottopone ad accisa solo le c.d. “cialde di tabacco”, e non le sigarette elettroniche utilizzate per la loro inalazione.
Per i tabacchi da inalazione senza combustione troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di Iva ed aggio ai rivenditori già vigenti per i tabacchi lavorati; viene chiarito (comma 2 dell’articolo 39-terdecies) che, a tal fine, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
Per quanto riguarda l’etichettatura tali prodotti sono assimilati ai prodotti del tabacco “non da fumo”, e pertanto devono recare sulla parte più visibile della confezione, e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, solo l'avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza». Non soggiacciono, invece, agli obblighi di avvertenze previste per i prodotti da fumo (avvertenze generali: “Il fumo uccide” oppure “Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno”; oltre alle avvertenze supplementari) (comma 1 dell’articolo 39-terdecies).
La minore tassazione rispetto a quella gravante sulle sigarette è giustificata dalla minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali, dovuta alla mancanza di combustione (senza produzione di catrame e sostanze similari).
Il decreto legislativo in esame sottopone ad un’imposta di consumo pari al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette anche i liquidi, contenenti o meno nicotina, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. "sigarette elettroniche", vale a dire quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, che funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria. (articolo 1, comma 1, lettera f), che introduce i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 62-quater del TUA).
I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, non sono sottoposti a tassazione (articolo 1, comma 8).
Si ricorda che l'articolo 11, comma 22, del D.L. n. 76 del 2013 ha introdotto, nell'ambito del TUA, l'articolo 62-quater, prevedendo un'imposta di consumo del 58,5 per cento sia sui dispositivi, e relative parti di ricambio, sia sui liquidi. In attuazione del predetto articolo, sono stati adottati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e quello 12 febbraio2014 di modificazione del primo.
L'applicazione di tale tributo, prevista dal 1° gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione in quanto i citati decreti attuativi sono stati sospesi dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), a seguito di ricorso presentato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame.
In particolare, il TAR Lazio, con ordinanza n. 4510 del 29 aprile 2014, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 62-quater.
Secondo il TAR remittente tale norma si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto non individua in maniera oggettiva, ovvero secondo categorie tecnico-giuridiche, i “prodotti succedanei dei prodotti da fumo” colpiti dall'imposta.
Il TAR sostiene, inoltre, che l'indeterminatezza del precetto normativo lede anche il diritto di libera iniziativa economica in quanto gli operatori del settore si trovano nell'impossibilità di pianificare correttamente i propri investimenti e di adeguare le strutture aziendali alla nuova imposizione, per cui risulterebbero violati anche gli articoli 23, 41 e 97 della Costituzione.
Si evidenzia che il 30 aprile 2014 è entrata in vigore la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. La direttiva fissa le norme relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Questi comprendono le sigarette, il tabacco da arrotolare, il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, il tabacco non da fumo, le sigarette elettroniche e i prodotti da fumo a base di erbe.
Con riferimento, in particolare alle sigarette elettroniche, la direttiva fissa una serie di requisiti di sicurezza e di qualità. Le nuove regole sono volte ad assicurare la parità di trattamento nell'UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina (i prodotti che non contengono nicotina non rientrano nel campo di applicazione della direttiva).
La direttiva contiene una definizione di “sigaretta elettronica”: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio; le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso.
La disposizione in esame (commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 62-quater del T.U. accise) non fa più riferimento alla succedaneità dei prodotti, bensì alla loro destinazione d'uso. Deve infatti trattarsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali.
Come detto, vengono esclusi dalla tassazione i cosiddetti "dispositivi", ossia gli strumenti utilizzati per il consumo dei prodotti, che la norma vigente invece sottopone a tassazione. Viene, inoltre, ancorata l'equivalenza con le sigarette tradizionali a criteri oggettivi.
La sottoposizione di tali prodotti ad imposta di
consumo parte dal presupposto, reso esplicito nella relazione governativa, che
i prodotti da inalazione senza combustione, i tabacchi senza combustione
(sottoposti come visto sopra ad un’accisa equivalente) e le sigarette
costituiscono un unico mercato di riferimento, corrispondendo ad una domanda
sostanzialmente omogenea di inalazione di tabacco o di vapori, contenenti o
meno nicotina. A giudizio del Governo l’esclusione dal campo impositivo di uno
di questi prodotti potrebbe comportare spostamenti di consumo, dovuti solo alla
mancanza di uno specifico carico fiscale su di essi, con alterazione della
concorrenza e pregiudizio economico degli operatori, oltreché degli interessi
erariali.
Si sottolinea che i prodotti che non contengono
nicotina sono esclusi dal campo di applicazione della citata direttiva
2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile
2014 (direttiva sui prodotti del tabacco), la quale tra l’altro fissa una serie
di requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche.
Al riguardo si segnala che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il 26 agosto 2014 un rapporto sulle sigarette elettroniche raccomandando di vietarne la vendita ai minorenni e il loro uso negli spazi pubblici chiusi.
Divieti di fumo nei locali pubblici, di
pubblicità, di vendita ai minori
In un primo momento ai prodotti
succedanei di quelli da fumo si applicavano le disposizioni vigenti per i
tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di
tutela della salute dei non fumatori (articolo 11, comma 23, del D.L. n. 76 del
2013). Tale norma è stata abrogata ed è stata operata una revisione della
disciplina in materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche
(articolo 4, comma 5-sexies, del D.L.
n. 104 del 2013).
La normativa vigente affida al
Ministero della salute il compito di monitorare gli effetti dei prodotti
succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative
anche normative a tutela della salute (articolo 51, comma 10-bis, della legge n. 3 del 2013).
L’articolo 51 della legge n. 3 del 2003 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), attiene alla tutela della salute dei non fumatori,
sancendo il divieto di fumo nei locali
chiusi, salvo alcune eccezioni, e stabilendo alcune regole a tutela dei non
fumatori relative ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione. Sono
anche definite, mediante rinvio, le sanzioni amministrative da applicarsi per
la violazione del divieto.
Si ricorda che in tema di “sigarette
elettroniche” è stata emanata l’ordinanza del Ministro della salute del 2
aprile 2013 che reca e disciplina il Divieto di vendita
sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18, analogamente a
quanto previsto in tema di divieto di vendita ai minorenni di prodotti del
tabacco dall’articolo 7, commi 1 e 3, del D.L. n. 158/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.
Nell'ordinamento vige poi un divieto
generale di propaganda pubblicitaria relativa ai prodotti da fumo (legge n. 165
del 1962, D.L.gs. n. 300 del 2004).
I nuovi commi dal 10-ter al 10-decies dell’articolo 51 della legge n. 3 del 2003 (inseriti
dall’articolo 4, comma 5-sexies, del
D.L. n. 104 del 2013) per le sigarette elettroniche non fanno riferimento a
tale divieto, essendo stato soppresso il secondo periodo del comma 10-bis. Per le sigarette elettroniche si
introduce una disciplina più articolata.
In particolare è consentita la
pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina, a condizione che essa riporti, in modo chiaramente
visibile: a) la dicitura "presenza di nicotina"; b) l'avvertimento
sul rischio di dipendenza da nicotina. Resta fermo il divieto di pubblicità di
liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina qualora
ricorra uno dei seguenti casi: la pubblicità sia svolta all’interno di
programmi (radiofonici o televisivi) rivolti ai minori o nei quindici minuti
precedenti o successivi alla trasmissione degli stessi; la pubblicità
attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente
riconosciute dal Ministero della salute; essa rappresenti minori di anni
diciotto intenti all’impiego di sigarette elettroniche; essa si effettui in
programmi radiotelevisivi nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 19 ovvero
sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori o nelle sale
cinematografiche, in occasione della proiezione di film destinati
"prevalentemente" alla visione da parte dei minori; essa si svolga
(in forma diretta o indiretta) nei luoghi frequentati
"prevalentemente" dai minori.
Le modalità di tassazione di tali prodotti ricalcano le modalità di tassazione previste per i tabacchi da inalazione senza combustione:
§ l’imposta è pari al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;
§ detta equivalenza è riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA che ne disciplinano l’individuazione – sia in rapporto alla cd. equivalenza dì consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt;
§ sono previste disposizioni analoghe a quelle già illustrate per i tabacchi da inalazione senza combustione, per quanto concerne la determinazione dell'importo dell'accisa, la sua rideterminazione e gli adempimenti dichiarativi connessi.
Anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per i liquidi immessi nelle sigarette elettroniche è prevista la possibilità, con decreto ministeriale, di variare l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell’andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal decreto in esame.
L’articolo 1, comma 3 del D.lgs. n. 188 prevede, anche per tali prodotti, che nel 2015 le variazioni di aliquota possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il decreto in esame. Dal 2016, invece, le variazioni saranno effettuate sulla base delle aliquote, della misura percentuale e degli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.
Analogamente, è previsto l’invio di copia dei decreti ministeriali di variazione alle competenti Commissioni parlamentari per lo svolgimento di attività di monitoraggio (articolo 1, comma 3 del D.lgs. n. 188 del 2014)
I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, sono esclusi dalla tassazione (articolo 1, comma 8).
Si precisa infine che, dal 1° gennaio 2015 cessa di avere applicazione l'imposta di consumo sui dispositivi elettronici (cd. e-cig) come introdotta dal già menzionato D.L. 76/2013; le norme del D.L. 76 in materia continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione ivi previsto.
La norma in esame stabilisce l’abrogazione dell’imposta di consumo sui fiammiferi (articolo 62-bis del T.U. accise) e del regime di tariffe di vendita degli stessi (articolo 62-ter).
Conseguentemente si prevede la liberalizzazione della produzione e della vendita dei fiammiferi.
La normativa previgente prevedeva un regime di tariffe di vendita stabilito dallo Stato. Si veda, al riguardo il tariffario vigente.
L’imposta di fabbricazione sui fiammiferi era costituita da un elenco di aliquote (contenuto nell’allegato I del T.U. accise) applicate al prezzo di vendita.
Il Governo ha riferito, nella relazione illustrativa
al provvedimento in esame, che gettito di tale imposta ha subito negli anni una
continua contrazione, attestandosi nel 2013 in circa 2,5 milioni di euro. La
relazione tecnica stima una perdita di gettito derivante dalla abrogazione
dell’imposta sui fiammiferi di 3 milioni di euro.
In ordine a tale fattispecie è stato definito un regime transitorio per i fiammiferi sui quali, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, sia già stata pagata l’imposta prima dell’immissione sul mercato: ai soggetti passivi dell’imposta è riconosciuto un credito di imposta, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014.
Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, si prevede (articolo 1, comma 5) che con regolamento del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (che abroga la direttiva 2001/37/CE).
La direttiva 2014/40/UE all’articolo 15 ha introdotto un sistema europeo di tracciabilità e di rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco. Sono definite le caratteristiche di sicurezza visibili e invisibili (come gli ologrammi) che dovrebbero agevolare l'enforcement e aiutare le autorità e i consumatori a riconoscere i prodotti illeciti. Le misure previste dalla direttiva contribuiranno a reincanalare il commercio del tabacco sui percorsi legali e potranno anche aiutare gli Stati membri a recuperare il gettito fiscale perduto. La tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco verranno introdotte progressivamente: dapprima saranno le sigarette e il tabacco da arrotolare a dover rispettare le relative regole; seguiranno poi tutti gli altri prodotti del tabacco.
Il Governo dovrà sottoporre lo schema di regolamento al preventivo parere parlamentare (articolo 1, comma 6), da esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
Conseguentemente, il comma 7 dell’articolo 1 prevede l'abrogazione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale, delle disposizioni attinenti ai contrassegni tradizionali, disciplinati dall'articolo 39-duodecies del TU. n. 504 del 1995, e alla tracciabilità, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 417 del 1991.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 188 del 2014 completa il quadro della riforma delle accise, con norme di coordinamento e disposizioni finanziarie.
L’articolo 2, comma 1 precisa la vigenza delle norme in commento.
Sono efficaci dal 1° gennaio 2015 per le seguenti
norme:
§ le disposizioni in materia di tabelle di
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
§ le accise su sigarette e tabacchi lavorati
(diversi da quelli da inalazione senza combustione);
§ le accise sui prodotti immessi nelle
sigarette elettroniche;
§ le norme sui fiammiferi;
§ l’esenzione da imposta per i dispositivi
meccanici ed elettrici (sigarette elettroniche).
Per quanto non diversamente specificato, le norme sono entrate in vigore il 24 dicembre 2014 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in esame).
Di conseguenza, decorrono dal 24 dicembre 2014 le misure di accisa previste per i tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettera e)), i quali - per effetto delle norme in esame – rientrano nella categoria più generale dei tabacchi lavorati.
Sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 le norme
concernenti le altre tipologie di tabacchi lavorati (ai sensi dell’articolo 39-bis del TUA): i sigari e sigaretti; le
sigarette; il tabacco da fumo, da fiuto e da masticare, nonché quelle
concernenti i prodotti da inalazione senza combustione e i fiammiferi.
Il comma 2 recepisce, dal 24 al 31 dicembre 2014, le modifiche alla misura delle accise già disposte con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 luglio 2014, prot. 4691.
Tale determinazione è stata assunta in ottemperanza a
quanto previsto dal D.L. 91 del 2013 (articolo 14, comma 3, modificato dal D.L.
n. 66 del 2014) dispone l'incremento dal 1° agosto 2014 del prelievo fiscale
sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000
di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, a
copertura delle disposizioni finanziarie ivi recate.
Il decreto in esame, dal 24 al 31 dicembre 2014, ha recepito i seguenti aumenti di accisa:
a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, si fissa l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, in misura pari a 108,00 euro per chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;
b) per le sigarette, come già visto in precedenza, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa rimane elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a 126,80 euro per chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo.
Si dispone inoltre la sostituzione delle tabelle allegate a precedenti determinazioni direttoriali in materia di accise con quelle allegate al decreto in commento.
Il comma 3 dell’articolo 2 modifica l’articolo 9, comma 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che reca le norme sulla vendita dei prodotti da fumo.
In particolare, viene modificata la disciplina del rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati: ai sensi delle norme previgenti, tale rinnovo era concesso purché che il titolare del patentino avesse effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo fissato dal decreto stesso, pari o superiore a determinate soglie rapportate alla popolazione del comune ove avviene la rivendita. La soglia minima di prelievo era pari a 24.000 ed era riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
E’ stata quindi introdotta una ulteriore e diversificata soglia minima di prelievo, pari a 1000 euro, per il rinnovo del patentino nei comuni ovvero nelle frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori.
Il comma 4 descrive gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.
In conseguenza delle
modifiche apportate dal provvedimento in esame, sono stimate maggiori entrate pari a 195 milioni di euro per il 2015 e 196
milioni a decorrere dal 2016
Quota parte (pari a 50 milioni a decorrere dal 2015) fornisce la copertura finanziaria prevista dall’articolo 14, comma 3 del già richiamato D.L. n. 91 del 2013.
Quanto ai rimanenti 145 milioni per il 2015 e 146 milioni per il 2016, dette risorse confluiranno in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all’articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.
Si ricorda che il richiamato articolo 16 stabilisce
l’invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione
della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di
decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica.
Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri,
che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie
recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a
quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.
A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con finalità di coordinamento, è stato abrogato il richiamato articolo 14, comma 3 del decreto-legge n. 91 del 2014 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione (prot. 4691 del 15 luglio 2014).
D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188
(dall’atto del Governo n.
106, al n. 106-bis, al testo del decreto legislativo)
Testo a fronte
Atto del Governo n. 106 |
Atto del Governo n. 106-bis |
D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 |
|
|
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
1. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
1. Nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 39-bis: |
a) identica: |
a) identica: |
1) nel comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) i tabacchi da inalazione senza
combustione; |
1) identico; |
1) identico; |
2) nel comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis)
sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del
tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di
combustione."; |
2) identico; |
2) identico; |
|
b) all'articolo 39-ter: |
b) identica: |
|
1) dopo il comma 2, è inserito
il seguente: "2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza
combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide
diverse dal tabacco."; |
1) identico; |
|
2) nel comma 3, le parole: "al
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2 bis"; |
2)
identico; |
b) all'articolo
39-quinquies: |
c) identica; |
c) identica; |
1) il comma 2
è sostituito dal seguente: "2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette”, determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette."; |
1) identico; |
1) identico; |
2) il comma 2-bis è abrogato; |
2) identico; |
2) identico; |
c) l'articolo 39-octies è sostituito dal
seguente: |
d) identica. |
d) identica. |
Art. 39-octies |
"Art. 39-octies |
"Art.
39-octies |
1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. |
1. Identico. |
1. Identico. |
2. Per i tabacchi
lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando
la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. |
2. Identico. |
2. Identico. |
3. Per le
sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti
elementi: |
3. Identico: |
3. Identico: |
a) un importo
specifico fisso per unità dì prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa
globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al
"PMP-sigarette”; |
a) identica; |
a) identica; |
b) un importo
risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita
al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette”
dell'accisa globale sul medesimo “PMP-sigarette” diminuita dell'importo di
cui alla lettera a). |
b) identica. |
b) identica. |
4. L'accisa
globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota
di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette". |
4. Identico |
4. Identico |
5. L'accisa
minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva del Consiglio
21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a: |
5. Identico: |
5. Identico: |
a) euro 25 il
chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso
superiore a 3 grammi (sigari); |
a) identica; |
a) identica; |
b) euro 25 il
chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso
inferiore a 3 grammi (sigaretti); |
b) identica; |
b) identica; |
c) euro 115 il
chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c),
n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette). |
c) identica. |
c) identica. |
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39·bis, comma 1, lettera b)
(sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della
direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a euro 170 il
chilogrammo convenzionale. |
6. Identico. |
6. Identico. |
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di
vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai
sensi dell'articolo 39-sexsies, e
dell’accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere
fiscale minimo. |
7. Identico. |
7. Identico. |
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla
differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e
l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo
39-sexsies. |
8. Identico. |
8. Identico. |
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai
sensi dell'articolo 39-bis, comma
1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi
filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11
centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e
bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così
via |
9. Identico. |
9. Identico. |
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette),
non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal
"PMP-sigarette” di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2."; |
10. Identico; |
10. Identico; |
d) dopo l'articolo 39-duodecies è inserito il seguente: |
e) identica: |
e) identica: |
Art. 39-terdecies |
"Art. 39-terdecies |
"Art. 39-terdecies |
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis,
non si applicano le disposizioni degli articoli da 39-quater a 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, sono assimilati ai prodotti
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
184. |
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli
39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai
prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 184. |
1. Identico. |
|
2. Ai finì dell'applicazione
degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1,
i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a
quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. |
2. Identico |
2. l tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura
pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, calcolata con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
rilevato per l'anno 2013. L'equivalenza è determinata, sulla base delle
procedure tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di cui
all'articolo 62-quater, comma 1-bis, in ragione del tempo
necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle
utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette. |
3. I tabacchi dì cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari
al cinquanta per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al
prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai
sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza dì consumo convenzionale determinata
sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un
campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il
dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore.
Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo
dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di
ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è
rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. |
3. Identico |
3. Il soggetto
obbligato al pagamento dell'accisa è tenuto a dichiarare, prima dell'immissione
in consumo, ovvero del ricevimento o dell'arrivo dei prodotti, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3, l'equivalenza di consumo del tabacco di cui al
comma 1 ad un chilogrammo convenzionale di sigarette, con le modalità
previste con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
di cui all'articolo 62-quater, comma
1-bis. L'equivalenza dichiarata può
essere rettificata, sulla base delle procedure definite con il provvedimento
di cui all'articolo 62-quater, comma
1-bis, dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel
caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza
dichiarata, e la maggiore accisa dovuta è versata entro i sessanta giorni successivi
alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora
nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 4. |
4. Ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il
peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”; |
4. Identico; |
e)
all'articolo 62-quater: |
f) identico: |
f) identico: |
1) dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all'immissione
in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo
in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente
quantitativo di sigarette, calcolata
con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
rilevato per l'anno 2013. L'equivalenza è determinata, sulla base di apposite
procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, in
ragione del tempo necessario per il
consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette. Dalla data dì entrata in vigore del presente
comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni
sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma. |
1) dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. l prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma. |
1) identico.. |
1-ter. Il soggetto
autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1-bis e, a tal fine, è tenuto a dichiarare, prima della commercializzazione e con le modalità previste con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di
cui al comma 1-bis, l'equivalenza
di consumo del prodotto da inalazione senza combustione ad un chilogrammo
convenzionale di sigarette. L'equivalenza dichiarata può essere rettificata,
sulla base delle procedure definite con il provvedimento di cui al comma 1-bis, dall' Agenzia delle dogane e dei
monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di
scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e,
la maggiore imposta dovuta, deve essere versata entro i sessanta giorni
successivi alla notifica dell’atto di rettifica, maggiorata degli interessi
di mora nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 4.", |
1-ter. Il soggetto
autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1-bis e a tal fine dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti
da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni."; |
identico; |
2) nei commi 2 e 6 le parole "al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"; |
2) nei commi 2, 5 e 6 le
parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi
1 e 1-bis"; |
2) identico; |
f) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati; |
g) gli articoli 62-bis e
62-ter sono abrogati. Ai soggetti, diversi dai commercianti al
dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31
gennaio 2015 al competente ufficio dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli
la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l'entità
del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso
dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla
data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni; |
g) identica; |
g) nell’Allegato
1: |
h) identica: |
h) identica: |
1) alla voce
"Tabacchi lavorati", le parole "sigarette, 58,5 per
cento" sono sostituite con le seguenti: "sigarette, 58,7 per
cento"; |
1) identico; |
1) identico; |
2) le voci "Fiammiferi di ordinario consumo"
e "Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi" sono abrogate. |
2) identico. |
2)
identico. |
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto
dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine
di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto
derivante dal presente decreto, possono essere variate: |
2) Identico: |
2) Identico: |
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto
legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura
percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5
e 6 dei medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali,
a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00; |
a) identica; |
a) identica; |
b) l'aliquota prevista dal comma 2 dell'articolo 39·terdecìes e dal comma 1-bis
dell'articolo 62-quater del decreto
legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, fino a cinque punti
percentuali. |
b) identica. |
b) identica. |
3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel
corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale
e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016
le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla
misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima
modificazione. |
3) identico. |
3) identico. |
|
4. Copia del decreto di cui ai commi 2
e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili
finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza
delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati. |
4.
Identico. |
4. AI fine di
contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia
della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono adottate disposizioni, in materia di rintracciabilità di tali
prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori,
conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del
tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. |
5. Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni
di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti
del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di
legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori,
conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del
tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. |
5. Identico. |
|
6. Lo schema del regolamento dì cui al
comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini
dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
ricevimento. |
6.
Identico. |
5. Dalla data
di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 4 sono abrogati
l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive
modificazioni. |
7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
ministeriale di cui al comma 5
sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e
l'articolo 39-duodecies del
decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni. |
7. Identico. |
6. l
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che
consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto
legislativo n. 504 del 1995. si intendono sottratti all'imposizione. |
8. Identico. |
8. Identico. |
|
|
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
1. Le tabelle
di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, di
cui al comma 2 dell'articolo 39-quinquies
del decreto legislativo n. 504 del 1995, vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono soggette ad aggiornamento
trimestrale sino al 31 dicembre 2014. |
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui aIl’articolo 1,
commi 1, lettere c), d), f), g), h), e 8, decorre dal 1° gennaio 2015. |
1. Identico. |
2.
A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014: |
2.
Identico: |
2.
Identico: |
a) per il
tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui
all'articolo 39-bis, comma 1
lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista
dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE,
è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto
importo; |
a) identica; |
a) identica; |
b) per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, (sigarette), l'aliquota
di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per
cento dell'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva
del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a euro 126,80 il
chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto
importo; |
b) identica; |
b) identica; |
c) la Tabella
A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e la Tabella
D) allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate,
rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito internet
dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente,
dalle Tabelle A) e D) allegate al presente decreto. |
c) identica. |
c) identica. |
3. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle
maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta
quota, valutate in 163 milioni annui a decorrere dal 2015, confluiscono
nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della
legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del
predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013
e la determinazione direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
adottata ai sensi della predetta disposizione. |
3. Ferma restando
l'applicazione delle ulteriori disposizioni del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, all'articolo 9, comma
3, del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
3.
Identica: |
|
a) prima della lettera a) è
inserita la seguente: "0a) euro 1.000 per i
comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti,
nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;"; |
a) identica; |
|
b) alla lettera a) le parole:
"per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti", sono
sostituite dalle seguenti: "per i comuni con popolazione compresa tra
2.001 e 10.000 abitanti". |
b) identica. |
4. Fermo
quanto previsto dai commi da 1 a 3, le disposizioni del presente decreto si
applicano a decorrere dall'1 gennaio 2015. |
4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle
maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta
quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto
dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente
abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la
determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata
ai sensi della predetta disposizione. |
4. Identico. |