Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie- A.G. n. 100 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 106 | ||||
Data: | 18/07/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Composizione, attribuzioni Schema di D.Lgs. n. 100 |
(artt. 1 e 2, co.3, lett.
a), L. 23/2014) |
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n. 106 |
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18 luglio 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it |
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§
I componenti delle commissioni locali
§
I componenti della commissioni centrale
§
Requisiti di nomina, incompatibilità e durata
dell’incarico
§
Il funzionamento delle commissioni
La legge
11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la
realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015).
La legge,
che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui
contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli contenenti i
principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto
dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione
e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del
diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra
l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al
tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema
sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di
controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione
degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di
impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori
dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito
d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi
pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).
Nell’esercizio
della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi
esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali,
in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione
(uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell’Unione
europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del
contribuente, con specifico riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività
delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con
quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale.
Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della
disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione
degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e
uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo
della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e
debiti tributari a suo carico.
Quanto alla
procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le
Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili
di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il
provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura
rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge
sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro dieci giorni,
decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18
mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo,
può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).
Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).
Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.
Nell’ambito della delega in materia di catasto dei fabbricati - finalizzata ad una revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, con l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita - l’articolo 2, comma 3, lettera a) delega il Governo ad emanare norme dirette a:
§ ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, e introducendo procedure deflative del contenzioso;
§ modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di:
- rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;
- rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- professionisti, tecnici e docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale;
- esperti di statistica e di econometria, anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare;
- magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa;
- per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
La disciplina in tema di commissioni censuarie è attualmente contenuta agli articoli da 16 a 40 del D.P.R. n. 650 del 1972, in materia di revisione del sistema catastale, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 138 del 1998, volto alla revisione generale delle zone censuarie, in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, il comma 154, lettera d), ha previsto che la composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni.
L’impianto normativo originario prevedeva tre livelli di commissioni censuarie che avrebbero assistito l’Amministrazione finanziaria nei lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano:
§ le commissioni censuarie distrettuali (con sede nei comuni con maggior popolazione residente tra quelli del distretto censuario: i distretti sono stati definiti con D.M. 9 novembre 1973 e non potevano ricomprendere più di 12 comuni); successivamente, l’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 ha disposto la soppressione di tali commissioni.
§
le commissioni
censuarie provinciali;
§ la commissione censuaria centrale.
Le commissioni censuarie sono organismi che coadiuvano l’Amministrazione finanziaria per i lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano (ora l’Agenzia delle entrate, a seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95/2012) ed esplicano funzioni consultive (obbligatorie e vincolanti) in tema di approvazione dei prospetti tariffari.
Il contenuto della normativa vigente sarà commentato nell’illustrazione dello schema di decreto legislativo in esame.
Confermando in sostanza l’assetto vigente, l’articolo 1 dello schema in esame suddivide le commissioni censuarie in una commissione censuaria centrale, con sede a Roma, e in 103 commissioni censuarie locali con sede nelle città indicate nella tabella allegata allo schema di decreto.
Si tratta delle 103 commissioni censuarie provinciali già esistenti, ora definite “locali”, numero pertanto inferiore a quello delle province esistenti a seguito dell’istituzione negli ultimi anni di nuove province (pari a 107). Si ricorda peraltro che la legge n. 56 del 2014, che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevede la ridefinizione del sistema delle province, definite enti di area vasta, in via transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione.
Il presidente della commissione censuaria locale è nominato con decreto del presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione tra i magistrati ordinari o amministrativi oppure tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria (articolo 2).
La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione o equiparata, nominato con D.P.R. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 6).
Per ciascuna commissione censuaria (compresa quella centrale) è prevista una articolazione in tre sezioni: alle sezioni già esistenti, una competente in materia di catasto terreni e l’altra in materia di catasto urbano, si aggiunge una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge delega. Si prevede la possibilità di aumentare - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - il numero delle sezioni di ciascuna commissione (inclusa la commissione centrale) anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (articoli 2 e 6). Il presidente di ciascuna sezione è scelto dal presidente della commissione censuaria tra i membri della sezione stessa (articoli 3 e 7).
Ciascuna delle tre sezioni delle commissioni censuarie locali è composta da 6 componenti (articolo 3).
L’articolo 19 del D.P.R. n. 650/1972 dispone che le commissioni censuarie provinciali sono costituite da un presidente, da 10 membri effettivi e da 4 membri supplenti.
In sostanza la prevista struttura di base della commissione censuaria locale (tre sezioni) determinerebbe la consistenza di 18 membri, a cui si aggiunge il presidente della commissione stessa. Non essendo previsti membri supplenti, il numero dei componenti aumenta di quattro unità.
Le sezioni delle commissioni censuarie di Trento e di Bolzano sono integrate di un ulteriore componente scelto tra quelli designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo (articolo 3, comma 4).
I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione (articolo 3, comma 3):
a) due, fra quelli designati dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
b) uno, fra quelli designati dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) tre, fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.
L’articolo 19 del D.P.R. n. 650/1972 dispone che i 10 membri effettivi e i 4 membri supplenti componenti le commissioni censuarie provinciali sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:
1) dall'amministrazione finanziaria, per 4 membri effettivi e 2 supplenti;
2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per 4 membri effettivi e 2 supplenti;
3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per 2 membri effettivi.
La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:
a) per la prima sezione (catasto terreni): tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;
b) per la seconda sezione (catasto edilizio urbano): tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.
Per quanto riguarda le autonomie speciali l’articolo 19 stabilisce che nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.
Pertanto, rispetto alla normativa vigente, il sistema delle designazioni vede la sostituzione del consiglio provinciale con l’ANCI, secondo criteri che saranno definiti da un successivo decreto ministeriale, mentre per i rappresentanti degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare c’è una indicazione da parte delle stesse (conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge delega), ma la designazione spetta al prefetto.
La procedura di designazione dei componenti, definita all’articolo 4, vede anche la partecipazione del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, il quale richiede agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti, all’ANCI e al prefetto di comunicare al presidente del tribunale entro 60 giorni le rispettive designazioni (comma 1).
Nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale, dopo aver verificato i requisiti (fissati dall’articolo 10) e le incompatibilità (indicate all’articolo 11), sceglie i componenti della commissione censuaria locale, secondo i criteri precedentemente illustrati.
In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all’albo dei consulenti tecnici, presente in ogni tribunale (comma 2).
I componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con decreto del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’articolo 5, le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell’Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale dell’Agenzia stessa.
L’articolo 20 del D.P.R. n. 650/1972 ne prevede la nomina con decreto dell’intendente di finanza. Si ricorda che l'intendenza di finanza era istituita in ogni capoluogo di provincia, con compiti di controllo e di coordinamento sulle attività degli uffici finanziari. La legge 29 ottobre 1991 n. 358, sulla ristrutturazione del Ministero delle Finanze, ne ha previsto l’abolizione, trasferendo le relative funzioni alle direzioni regionali delle entrate.
L’articolo 6 dello schema stabilisce che la commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti.
Articolata nelle tre sezioni (catasto terreni, catasto urbano, riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati, ai sensi del comma 2), ciascuna di esse è composta da 11 membri (articolo 7).
Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto (articolo 7):
a) il direttore dell’Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicedirettore-Territorio;
b) il direttore centrale della Direzione centrale catasto e cartografia;
c) il direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;
d) il direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.
I membri di diritto possono, tuttavia, delegare a partecipare alle sedute della commissione dirigenti dell’Agenzia delle entrate.
Fanno parte di ciascuna sezione:
a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall’Agenzia delle entrate, da questa designato;
b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
c) due componenti designati dall’ANCI.
Fanno parte inoltre:
a) della sezione competente in materia di catasto terreni, due docenti universitari in materia di economia ed estimo rurale, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) della sezione competente in materia di catasto urbano, due docenti universitari in materia di economia ed estimo urbano, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite anche le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
Si tratta, pertanto di 4 membri di diritto, presenti in tutte le sezioni, nonché di 7 altri membri per ciascuna sezione.
Riepilogando, i 25 componenti della Commissione censuaria centrale (oltre al presidente, per un totale di 26 membri) sono così designati: 4 dirigenti di vertice dell’Agenzia delle entrate (membri di diritto di ogni sezione); 3 ingegneri della stressa Agenzia, 3 magistrati ordinari e 3 magistrati amministrativi; 6 membri designati dall’ANCI; 6 docenti universitari designati dal MUIR, 2 dei quali sentite le associazioni di categoria.
Si segnala che l’indicazione delle associazioni di categoria è prevista
per una sola delle sezioni della commissione, mentre gli altri rappresentanti
indicati dalla legge delega sono previsti in ciascuna sezione. Occorrerebbe
valutare la rispondenza di tale composizione rispetto all’articolo 2, comma 3,
lettera a) della legge delega che stabilisce che sia assicurata la presenza di
tutti i soggetti citati.
Sezione
catasto terreni |
Sezione
catasto urbano |
Riforma
del sistema estimativo del catasto dei fabbricati |
Il
direttore dell’Agenzia delle entrate |
Il
direttore dell’Agenzia delle entrate |
Il
direttore dell’Agenzia delle entrate |
Il
direttore centrale della Direzione centrale catasto e cartografia |
Il
direttore centrale della Direzione centrale catasto e cartografia |
Il
direttore centrale della Direzione centrale catasto e cartografia |
Il
direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato
immobiliare e servizi estimativi |
Il
direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare
e servizi estimativi |
Il
direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato
immobiliare e servizi estimativi |
Il
direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari
legali |
Il
direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari
legali |
Il
direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari
legali |
Un ingegnere dell’Agenzia delle entrate |
Un ingegnere dell’Agenzia delle entrate |
Un ingegnere dell’Agenzia delle entrate |
Un magistrato ordinario |
Un magistrato ordinario |
Un magistrato ordinario |
Un magistrato amministrativo |
Un magistrato amministrativo |
Un magistrato amministrativo |
Due designati ANCI |
Due designati ANCI |
Due designati ANCI |
Due docenti universitari in materia di economia ed
estimo rurale |
Due docenti universitari in materia di economia ed
estimo urbano |
Due docenti universitari in materia di statistica e
di econometria |
Il testo vigente dell’articolo 24 del D.P.R. n. 650 del 1972 stabilisce che la commissione censuaria centrale è composta da un presidente, 20 membri effettivi e 6 membri supplenti (per un totale di 27 membri).
Fanno parte di entrambe le sezioni:
a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;
b) il direttore centrale del catasto;
c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;
d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.
A tali 8 membri di diritto, si aggiungono 6 membri per ciascuna delle due sezioni. Infatti fanno parte soltanto della prima sezione (catasto terreni) un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 281/1997.
Fanno parte soltanto della seconda sezione (catasto edilizio urbano) un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI .
Nella successiva tavola sono poste a raffronto la composizione della sezione catasto terreni e della sezione catasto urbano come stabilita dall’articolo 24 del D.P.R. n. 650 del 1972 e come delineata dallo schema in esame.
Sezione
catasto terreni |
|
D.P.R.
650/1972 |
Schema
D.Lgs. n. 100 |
Il direttore generale del Dipartimento del territorio |
Il direttore
dell’Agenzia delle entrate |
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate |
Il direttore
centrale della Direzione centrale catasto e cartografia |
Il direttore centrale del catasto |
Il direttore
centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e
servizi estimativi |
Il direttore centrale dei servizi tecnici erariali |
Il direttore
centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali |
Due ingegneri della direzione centrale del catasto |
Un ingegnere
dell’Agenzia delle entrate |
Due membri scelti tra magistrati amministrativi
ovvero tra avvocati dello Stato |
Un magistrato
ordinario |
Un magistrato
amministrativo |
|
Cinque membri
effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di
economia ed estimo rurale, di cui tre effettivi e i tre supplenti sono scelti
nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI
e dall'ANCI |
Due designati
ANCI |
Due docenti
universitari in materia di economia ed estimo rurale |
|
Un direttore
generale del Ministero delle politiche agricole |
|
Sezione
catasto urbano |
|
D.P.R.
650/1972 |
Schema
D.Lgs. n. 100 |
Il direttore generale del Dipartimento del territorio |
Il direttore
dell’Agenzia delle entrate |
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate |
Il direttore
centrale della Direzione centrale catasto e cartografia |
Il direttore centrale del catasto |
Il direttore
centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e
servizi estimativi |
Il direttore centrale dei servizi tecnici erariali |
Il direttore
centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali |
Due ingegneri della direzione centrale del catasto |
Un ingegnere
dell’Agenzia delle entrate |
Due membri scelti tra magistrati amministrativi
ovvero tra avvocati dello Stato |
Un magistrato
ordinario |
Un magistrato
amministrativo |
|
Cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra
professori universitari in materia di economia ed estimo urbano, di cui tre
effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati
rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI |
Due designati
ANCI |
Due docenti
universitari in materia di economia ed estimo urbano |
|
Un direttore
generale del Ministero dei lavori pubblici |
|
Confrontando le due composizioni delle sezioni della commissione censuaria centrale, si evince che:
§ il numero tale dei membri, compreso il presidente, passa da 27 a 26;
§ il numero dei componenti effettivi di ciascuna sezione passa da 14 a 11;
§ in analogia alle commissioni censuarie locali, non è più presente la figura del membro supplente;
§ membri di diritto – presenti nella stessa persona in entrambe le sezioni – vengono considerati soltanto i 4 dirigenti di vertice dell’Agenzia delle entrate, che, come già detto, ha incorporato l’Agenzia del territorio;
§ viene meno la presenza di rappresentanti di altre amministrazioni competenti nelle singole sezioni (rispettivamente, Ministero delle politiche agricole e Ministero delle infrastrutture);
§ l’ANCI provvede a designare direttamente due componenti, mentre attualmente dei cinque docenti universitari di ciascuna sezione tre membri sono designati da ANCI, UPI e Regioni (queste ultime, peraltro non figurano più);
§ tra i soggetti “giuridici” non figurano più gli avvocati dello Stato, mentre è presente il magistrato ordinario.
Si osserva che, qualora venga esercitata la facoltà, prevista dall’articolo
6, comma 3, di aumentare - con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze - il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale, anche
in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati, si rende necessario – presumibilmente con un atto
normativo di rango superiore - adeguare il numero dei componenti, fissato in 25
dall’articolo 6, comma 1, dello schema in esame, al fine di ricomprendere i 7
componenti “non di diritto” di ciascuna ulteriore sezione specializzata in
materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (un ingegnere dell’Agenzia delle entrate, un
magistrato ordinario, un magistrato amministrativo, due designati ANCI, due
docenti universitari in materia di statistica e di econometria).
Entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell’Agenzia delle entrate, i soggetti interessati (organi di autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell’istruzione) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell’economia e delle finanze e al direttore dell’ Agenzia delle entrate (articolo 8).
I membri sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti.
Ai sensi dell’articolo 9, le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale sono assicurate da un segretario nominato dal direttore dell’Agenzia delle entrate e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell’ambito degli uffici dell’Agenzia stessa.
L’articolo 10 definisce i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie (locali e centrale): vengono confermate le previsioni attualmente vigenti (essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici) salvo ridurre da 72 a 70 anni il limite di età al momento della nomina; per quanto riguarda gli aspetti penali – oltre alle condanne per delitti non colposi e per reati tributari – sono state ricomprese anche le condanne per contravvenzioni punite con pena detentiva, nonché l’essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
L’articolo 11 disciplina le incompatibilità:
non possono esser componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio e nell'esercizio delle loro funzioni o attività professionali (in grassetto sono riportate le differenze con la normativa vigente):
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
d) i prefetti;
e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili delle forze di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o con i comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
E’ vietato far parte di più commissioni censuarie.
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado (attualmente il rapporto è indicato al quarto grado).
L’articolo 22 del D.P.R. n. 650 del 1972 elenca i seguenti casi di incompatibilità:
a) i membri del Parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
L’articolo 12 interviene in tema di decadenza dall’incarico, confermando, in sostanza, la disciplina vigente (art. 23 D.P.R. n. 650/1972), prevedendo, tuttavia il caso di omissione di assunzione dell’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina e la perdita dell’idoneità fisica o psichica all’incarico. In caso di assenze la decadenza viene comminata nel caso di tre sedute consecutive (ora è previsto il caso di impossibilità di partecipare con continuità alle sedute), così come i presidenti decadono se omettono ripetutamente di convocare la commissione (attualmente è previsto nel caso ciò avvenga per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell’amministrazione).
I componenti delle commissioni, eccetto quelli di diritto, durano in carica per 5 anni (attualmente 6 anni) e non possono essere rinnovati, mentre ora è prevista la possibilità di riconferma (articolo 13).
Il testo in esame non contiene alcune disposizioni attualmente previste dal D.P.R. n. 650 del 1972 agli articoli 25 e 33, con cui si dispone che la presidenza della commissione censuaria centrale sia assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (ora Agenzia delle entrate), con il compito di raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole e di prestare assistenza tecnica ai membri della commissione per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.
Riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente, agli articoli 31 e 32 del D.P.R. n. 650 del 1972, gli articoli 14 e 15 definiscono, rispettivamente, le attribuzioni delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, integrandole con le attività di revisione generale degli estimi prevista dalla legge delega.
In particolare le commissioni locali provvedono, entro 30 giorni dalla data di ricezione, alla validazione delle funzioni statistiche previste dall’articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i), n. 1, della legge delega, determinate dall’Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione (articolo 14, comma 3).
Ai fini della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, la legge n. 23 ha previsto che sia attribuito a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati determinati principi e criteri direttivi, tra cui:
§ per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, al fine di determinare il valore patrimoniale medio ordinario, ricorrere ad un processo estimativo che, oltre all’utilizzo del metro quadrato come unità di consistenza, utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune (lettera h), n. 1.2);
§ determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario, utilizzando funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni (lettera i), n. 1).
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 15, la commissione centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni.
Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che la norma,
all’articolo 15, comma 2, fa erroneamente
riferimento alle “decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle
locali”, mentre la nuova disciplina, come detto, prevede l’esistenza solo di
commissioni locali – peraltro a base provinciale - oltre che di quella
centrale).
Qualora la commissione censuaria locale non abbia validato tali funzioni statistiche e l’Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione centrale provvede entro 90 giorni dalla ricezione dei relativi prospetti alla definitiva validazione delle funzioni statistiche (articolo 15, comma 3).
Si segnala che la legge delega prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.3, che qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1), si applica la metodologia di cui al numero 2), vale a dire l’utilizzo di procedimenti di stima con l’applicazione di metodi standardizzati e parametri di consistenza specifici.
Al riguardo occorrerebbe chiarire se le commissioni locali siano tenute
a validare anche tali funzioni.
Oltre a decidere sui ricorsi dell’Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, la commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall’Agenzia delle entrate (comma 4).
Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lettera i) della legge delega prevede che la rendita media ordinaria sia determinata per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario:
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
Si fa presente che la validazione delle funzioni di cui al punto 1) è
attribuita alle commissioni locali mentre la validazione dei saggi di
redditività media è demandata alla commissione centrale.
Sono previsti ulteriori poteri sostitutivi da parte delle commissione centrale nei confronti delle commissioni locali che non adottino le decisioni di loro competenza (comma 1, lettera b), e comma 5) e funzioni consultive nei confronti dell’amministrazione finanziaria (sia essa obbligatoria ex lege, oppure su richiesta della medesima), nonché su richiesta degli “organi competenti” in merito all’utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto (comma 6).
Al riguardo, occorrerebbe chiarire a quali organi si intende fare
riferimento.
Con una disposizione non prevista nella normativa vigente, si stabilisce che le commissioni censuarie possono chiedere, a fini istruttori, dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate e ai comuni (articolo 16).
Si osserva che le norme citate non prevedono competenze delle
commissioni censuarie in tema di procedure
deflative del contenzioso, come invece stabilito dalla legge delega
(articolo 2, comma 3, lettera a)).
I successivi articoli da 17 a 19 intervengono, rispettivamente, in tema di organizzazione delle sedute, di validità delle deliberazioni e di scioglimento delle commissioni censuarie.
L’articolo 20 precisa che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali che centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.
L’articolo 38 del D.P.R. n. 650 del 1972 pone
le spese per il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali a carico
alle rispettive provincie, definendo all’articolo 39 i compensi ai componenti
delle commissioni censuarie provinciali e all’articolo 40 quelli per i membri della
commissione censuaria centrale, prevedendo una indennità, il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno, nonché per eventuali attività di missione.
Inoltre l’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 – che ha soppresso le
commissioni censuarie distrettuali, le cui competenze sono state trasferite
alle commissioni provinciali – ha disposto al comma 1-octies che ai componenti delle commissioni censuarie provinciali
compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila (25,82
euro).
Il comma 2 dell’articolo 20 precisa che la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni locali sono eseguite dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, mentre quelle relative ai componenti della commissione censuaria centrale sono eseguiti dagli uffici centrali dell’Agenzia delle entrate.
I relativi oneri sono posti a carico delle risorse previste dall’articolo 1, comma 286 della legge di stabilità 2014, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuna annualità dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.
Le risorse sono appostate nel bilancio dello Stato sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate).
L’articolo 21 dispone che la data di insediamento delle commissioni censuarie sia fissata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con l’insediamento delle nuove commissioni censuarie sono abrogate le disposizioni recate dal titolo III (artt. da 16 a 40) del D.P.R. n. 650 del 1972 e conseguentemente soppresse le commissioni attualmente in essere (articolo 22).