Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2013 Schema di decreto ministeriale n. 3 (art. 1, L. 722/1955) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 3/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 5
Data: 16/04/2013
Descrittori:
CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE     
Organi della Camera: VI-Finanze


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Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2013

8 aprile 2013
Elementi per l'istruttoria normativa



Indice

Presupposti normativi|Contenuto|



Presupposti normativi

La disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, che ha sostituito l'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali va tenuto conto:

  • della rilevanza nazionale o internazionale;
  • del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi;
  • della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato;
  • dell'equilibrata ripartizione geografica;
  • della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: i comuni devono infatti utilizzare tali introiti per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata (articolo 3, legge n. 722/1955).

 

Normativa vigente


Contenuto

In base alla normativa vigente (articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955, come modificato dalla legge n. 62 del 1990) il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a trasmettere ogni anno al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, lo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno successivo. Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; il comma 4 del medesimo articolo 1 fissa nel 15 dicembre di ogni anno il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale.

Lo schema di decreto per il 2013 conferma la scelta, assunta già nei precedenti anni, di autorizzare lo svolgimento di un numero di lotterie notevolmente inferiore rispetto a quello massimo (fissato in, dodici più una internazionale) consentito dalle disposizioni vigenti. Per il 2013, analogamente a quanto avvenuto nel 2011 e nel 2012, il numero delle lotterie è ulteriormente ridotto a una sola, rispetto alle due previste per il 2010 e alle tre previste per il 2009.

La Relazione che accompagna lo schema in commento sottolinea che le determinazioni contenute nel medesimo sono anche conseguenza di quanto disposto dall'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2009. Tale disposizione, oltre a fissare contenuti e criteri del bando di gara per l'affidamento delle lotterie istantanee, ha riservato (al comma 6) la gestione e l'esercizio delle lotterie ad estrazione differita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. Pertanto, con le Lotteria Italia 2010, 2011 e 2012, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'AAMS avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. in quanto si tratta, come precisa la Relazione, dell'unico soggetto tra quelli invitati dall'Amministrazione che ha espresso il proprio interesse a tale gestione. A tale soggetto sono state affidate, con apposita convenzione, tutte le attività gestionali ed operative legate al prodotto.

 La Relazione prosegue spiegando quelle che sono, per l'AAMS, le ragioni di un costante trend negativo nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita: da un lato l'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, fattore che ha cagionato disaffezione nel pubblico; dall'altro lato, l'apporto degli enti organizzatori degli eventi abbinati non risulta quasi mai significativo, "in quanto si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento e la richiesta è finalizzata unicamente ad ottenere un contributo di tipo economico".

La Relazione, ricordando le modalità per l'assegnazione degli utili delle lotterie, evidenzia il carattere non remunerativo delle lotterie diverse dalla lotteria Italia, per la realizzazione delle quali si è talvolta dovuto far ricorso all'apposito "fondo di riserva" in considerazione dell'esiguo numero di biglietti venduti e del notevole incremento dei premi distribuiti, legati non soltanto all'estrazione finale ma anche allo svolgimento di giochi nell'ambito di trasmissioni televisive abbinate a ciascuna lotteria, nonché al tagliando di estrazione istantanea abbinato, consentendo, quindi, non soltanto l'integrazione della massa-premi, ma anche quella dell'utile, erariale e non, di ciascuna lotteria.

Conseguentemente per il 2013, anche alla luce della mancanza di domande pervenute per eventi abbinabili viene prevista una sola lotteria, ovvero la Lotteria Italia, svincolata da qualsivoglia evento o progetto e collegata con trasmissioni televisive e/o radiofoniche, le quali attraverso un impatto mediatico esercitato dal messaggio televisivo induce il pubblico all'acquisto dei biglietti.

In favore di tale opzione concorrono, secondo la Relazione, i seguenti fattori:

  • consolidata disaffezione nei confronti del prodotto;
  • assenza di utili significativi per l'erario;
  • sostanziale mancanza di ritorno economico per gli enti organizzatori.

La Relazione sottolinea che la "riaffermazione delle lotterie tradizionali non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco, proponendo abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse e in fasce orarie di maggiore audience.

 

Di seguito si riporta una tabella di raffronto tra lo schema di decreto in esame e i decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2010 ad oggi.

 

 

 

DM 21/12/2009
Lotterie 2010

 DM 14/12/2010
Lotterie 2011
 

DM 10/7/2012
Lotterie 2012
 

Schema DM
Lotterie 2013
 

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