Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)106) - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)107) | ||||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 52 | ||||
Data: | 30/03/2016 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
(COM(2016)106)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate
(COM(2016)107)
n. 52
30 marzo 2016
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)
Il capitolo ‘L’impatto sull’ordinamento nazionale’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Giustizia (' 066760.9148)
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I N D I C E
· Impatto sui diritti fondamentali
· Valutazione d’impatto della Commissione europea
· Esame presso le istituzioni dell’UE
· Esame presso gli altri Parlamenti nazionali
L’impatto sull’ordinamento nazionale (a cura del Servizio Studi)
Tipo di atto |
Proposte di regolamento |
Data di adozione |
2 marzo 2016 |
Base giuridica |
Art. n. 81, par.3, TFUE |
Settori di intervento |
Cooperazione giudiziaria civile, matrimonio; protezione del patrimonio; regime economico |
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Esame presso le istituzioni dell’UE |
Trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 2 marzo 2016, assegnata alla Commissione Giuridica |
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Assegnazione |
14 marzo alla Commissione II (Giustizia) |
Termine per il controllo di sussidiarietà |
10 maggio 2016 |
Segnalazione da parte del Governo |
15 marzo 2016 |
Il 16 marzo 2011 la Commissione europea aveva adottato una proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Nel dicembre 2012 le proposte erano state discusse in una sessione del Consiglio durante la quale i Ministri avevano concordato alcuni orientamenti per agevolare i negoziati sulle due proposte.
Il 10 settembre 2013 il Parlamento europeo aveva espresso parere favorevole sulle due proposte, tuttavia formulando alcune osservazioni. Queste ultime erano state riprese nei testi delle proposte, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della procedura di exequatur in entrambe le proposte e l'inclusione di disposizioni sull'esecutività equivalenti a quelle di cui al regolamento sulle successioni e sulla competenza fondata sulla comparizione del convenuto. Su richiesta del Parlamento europeo, le disposizioni relative alla scelta della legge applicabile e alla scelta del foro erano state incluse nella proposta di regolamento relativo agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Sulle proposte avevano adottato pareri motivati i Parlamenti di alcuni Stati membri (Austria, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), alcuni dei quali avevano contestato la violazione del principio di sussidiarietà.
A dicembre 2014 la grande maggioranza degli Stati membri propendeva per adottare le proposte di regolamento in questione, tuttavia alcuni Stati membri avevano difficoltà in considerazione del carattere politicamente sensibile delle proposte. La Presidenza italiana presentò la questione al Consiglio GAI, che decise di concedere un periodo di riflessione, fino a dicembre 2015, agli Stati membri che continuavano a incontrare difficoltà. Le difficoltà erano legate principalmente al fatto che gli ordinamenti giuridici di determinati Stati membri non conoscevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell'unione registrata. In particolare, tali Stati membri avevano manifestato preoccupazione per il fatto che, sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti ad essa sconosciuti, il riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti avrebbe avuto un effetto indiretto sul diritto di famiglia nazionale e sulle politiche connesse. Per la maggior parte degli Stati membri, tuttavia, era fondamentale adottare entrambe le proposte in un unico pacchetto, al fine di garantire la parità di trattamento delle coppie in tutta l'Unione.
Nel corso del 2015, in particolare durante la Presidenza lussemburghese, si sono svolte ampie consultazioni e sono state introdotte modifiche alle proposte per renderle accettabili a tutti gli Stati membri. Ciò nonostante, esaminati i testi di compromesso rivisti, il Consiglio, nella sessione del 3 dicembre 2015, ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo a livello UE sull'adozione dei due regolamenti entro un termine ragionevole. Varie delegazioni hanno, quindi, dichiarato di voler valutare la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nelle materie disciplinate dai regolamenti.
Da
dicembre 2015 a febbraio 2016, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio,
Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta,
Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e
Finlandia) hanno trasmesso una richiesta alla Commissione europea manifestando
l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel
settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e
dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e
di effetti patrimoniali delle unioni registrate, chiedendo alla Commissione di
presentare al Consiglio una proposta a tal fine.
Facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio COM(2016)108, che prevede l’autorizzazione di tale cooperazione rafforzata. Tali Stati membri rappresentano il 67% della popolazione dell'Unione e la maggioranza delle coppie internazionali che vivono nell'Unione europea.
Gli Stati membri non partecipanti continuerebbero ad applicare il loro diritto nazionale (comprese le norme di diritto internazionale privato) alle situazioni transfrontaliere riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Contestualmente, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure comprendenti:
Le due proposte in esame mirano a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea, che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri.
In via preliminare, la Commissione osserva che la crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato a un aumento significativo delle unioni tra cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione. In questo contesto, si sono evidenziate le difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del partner. Le difficoltà spesso derivano dalla grande disparità tra le norme applicabili - sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato - in materia di effetti patrimoniali del matrimonio e delle unioni registrate.
Considerate le caratteristiche proprie del matrimonio e dell'unione registrata nonché le diverse conseguenze giuridiche di queste due forme di unione, la Commissione ha presentato due distinte proposte di regolamento, con l’obiettivo di creare un quadro normativo nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
In particolare, con la presentazione delle due proposte di regolamento, la Commissione europea persegue i seguenti obiettivi:
· evitare procedimenti paralleli e l’applicazione di leggi sostanziali diverse ai beni delle coppie sposate o non sposate, prevenendo la “corsa in tribunale” ad opera della parte più attiva (forum shopping);
· garantire ai coniugi e ai partner la possibilità di scegliere, per quanto opportuno, le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione;
· facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate e non sposate;
· permettere alla coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione (a seguito di separazione o morte di un partner comportante liquidazione del regime patrimoniale). Riunire i procedimenti dinanzi a un’unica autorità giurisdizionale consentirebbe, secondo la Commissione europea, importanti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia;
· garantire che i coniugi e i partner che non hanno scelto la legge applicabile sappiano quale legge si applicherà in caso di liquidazione del regime patrimoniale;
· assicurare la compatibilità con le altre norme UE proposte (ad esempio, in materia di successioni e testamenti e, per le coppie sposate, la legge applicabile al divorzio);
· migliorare l’accesso alle informazioni sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
In estrema sintesi, le proposte di regolamento in esame:
Le due proposte hanno un contenuto sostanzialmente identico, con le differenze rese strettamente necessarie dalla diversa natura giuridica delle fattispecie regolamentate. Entrambe le proposte riguardano esclusivamente i profili patrimoniali e non anche quelli personali. Si tratta, in particolare, di aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni quanto alla liquidazione del regime o degli effetti patrimoniali in seguito a divorzio, scioglimento, separazione o morte di una delle parti.
Di seguito, si riporta una descrizione delle principali disposizioni delle proposte in esame.
In base all’articolo 1, i regolamenti si applicheranno ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
In
linea generale, si osserva che, rispetto al testo delle proposte originarie, si
configura un’ulteriore limitazione dell’ambito di applicazione della normativa
in esame.
In particolare, le proposte non concernono la materia fiscale, doganale e amministrativa e dal loro campo di applicazione sono esclusi: a) la capacità giuridica dei coniugi; b) l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio, c) le obbligazioni alimentari; d) la successione a causa di morte; e) la sicurezza sociale; f) il trasferimento dei diritti a pensione; g) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.
Rispetto alla formulazione originaria delle proposte, si prevede che l’esclusione dall’ambito di applicazione riguardi anche l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio o di un’unione registrata, la sicurezza sociale e i diritti di trasferimento dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità.
In merito, per quanto riguarda il diritto di trasferimento tra coniugi dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità (maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito nel corso dello stesso), in caso di divorzio, separazione o annullamento, si osserva che non appare chiaro se il riferimento alle sole pensioni di anzianità sia volto ad escludere dalla previsione le pensioni di vecchiaia o se si tratti di un’imprecisione del testo.
Rispetto
alle proposte originarie, viene introdotta all’articolo 2 una norma in
materia di competenza, prevedendo che le proposte in esame lasciano impregiudicata
la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni
inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle
unioni registrate.
Per quanto riguarda le definizioni di cui all’articolo 3, si segnala che in materia di regime patrimoniale tra coniugi viene introdotta la definizione più ampia di convenzione matrimoniale, in luogo di quella, tecnicamente imprecisa, di contratto di matrimonio prevista nella formulazione originaria, che viene definita come: “qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale”. Per quanto riguarda, invece, le unioni registrate, viene introdotta ex novo la definizione di convenzione tra partner, definita come: “qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata”.
Inoltre, per unione registrata s’intende il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte dalla legge stessa. Nella formulazione originaria, invece, la definizione sembrava riferirsi ad un ambito più ampio, facendosi riferimento più genericamente al regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un’autorità pubblica, mentre ora è prevista la registrazione obbligatoria a norma di legge.
Infine, la proposta definisce autorità giurisdizionale: “qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo”. È poi previsto che i soggetti diversi dall’autorità giudiziaria e i professionisti legali debbano offrire garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e che le loro decisioni debbano poter formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria.
Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo sulla sostanziale assimilazione rispetto all’ordinamento nazionale tra pronunce dell’autorità giurisdizionale propriamente intesa e gli atti adottati da categorie di professionisti non meglio specificate e la cui individuazione appare rimessa alla discrezionalità di ciascuno degli Stati membri partecipanti.
Il Capo II contiene norme in materia di competenza. In particolare, la Commissione europea propone di concentrare davanti ad un’unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti, prevedendo che l’autorità giudiziaria investita di una domanda di successione, di divorzio, di separazione personale, di scioglimento o di annullamento sia competente a decidere anche sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articoli 4 e 5).
Per
quanto riguarda le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi
correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno
Stato membro investita di una domanda di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio (articolo 5), queste sono trattate dalle
autorità giurisdizionali di tale Stato membro, salvo che la competenza a
decidere sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del
matrimonio possa basarsi soltanto su criteri di competenza specifici (ad
esempio, se l'autorità giurisdizionale investita della domanda è l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale o di cittadinanza
dell’attore). In tali casi, la concentrazione di competenza è consentita solo in
presenza di accordo dei coniugi. Con riferimento alle unioni registrate,
le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, connesse
al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato
membro, concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione
registrata, sono trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro,
se sussiste accordo dei partner.
In
entrambi i casi, l’accordo concluso prima che l’autorità giurisdizionale sia
adita deve essere redatto in forma scritta, essere datato e firmato dalle
parti.
In base all’articolo 6 delle proposte, per quanto riguarda la competenza nei casi diversi da quelli sopra menzionati, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) della residenza abituale comune o, in mancanza,
b) dell’ultima residenza abituale comune se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,
c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,
d) della cittadinanza comune.
Per le unioni
registrate, in mancanza, dei predetti criteri, si fa riferimento alla legge
ai sensi della quale l’unione è stata costituita.
L’articolo 7, concernente l’elezione del foro, prevede che, nei casi appena sopra citati, le parti possano concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile, ai sensi degli articoli 22 e 26 delle proposte stesse o a quelle dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato o l’unione si è costituita. L’accordo deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Rispetto alle proposte originarie, si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.
Rispetto alle
proposte originarie vengono introdotte disposizioni in materia di competenza
fondata sulla comparizione del convenuto (articolo 8) e competenza
alternativa (articolo 9).
L’articolo
8 prevede che, oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre
disposizioni delle proposte di regolamento, è competente l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro la cui legge le parti hanno scelto come
legge applicabile e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma
non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza e
nei casi di successione, scioglimento o annullamento di cui sopra. L'autorità
giurisdizionale deve comunque assicurare che il convenuto sia informato del suo
diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della
mancata comparizione.
L’articolo
9, invece, prevede che, in via eccezionale, un'autorità giurisdizionale
possa declinare la propria competenza se ritiene che il diritto
internazionale privato dello Stato membro di appartenenza non riconosca il
matrimonio in questione o che il suo diritto nazionale non contempli
l’istituto dell’unione registrata. Le autorità giurisdizionali devono agire
“senza indebito ritardo” e alle parti viene data la possibilità di agire
in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di
collegamento, indipendentemente dall'ordine dei predetti criteri di competenza,
nel rispetto dell'autonomia delle parti.
L’articolo 10 (Competenza sussidiaria) stabilisce che se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli precedenti, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili di una o entrambe le parti sono situati nel suo territorio, nel qual caso l’autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul bene o su beni interessati.
In base
all’articolo 11 (Forum necessitatis), qualora nessuna
autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli
articoli precedenti, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono,
in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con
quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di regime
patrimoniale tra coniugi o di effetti patrimoniali delle unioni se un
procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela
impossibile in uno Stato terzo.
Seguono alcune norme di carattere procedurale in materia di competenza in caso di domanda riconvenzionale (articolo 12), di limitazione del procedimento in caso di successione comprendente beni situati in uno Stato terzo (articolo 13), di verifica della competenza da parte dell’autorità giudiziaria adita (articolo 15) e di ricevibilità della domanda giudiziaria da parte del convenuto (articolo 16).
L’articolo
17 reca una norma sulla litispendenza che interviene qualora per la
stessa causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi o agli effetti
patrimoniali delle unioni registrate siano adite autorità giurisdizionali
diverse in Stati membri diversi. Tale norma determina quale autorità
giurisdizionale debba occuparsi della causa, al fine di evitare decisioni tra
loro incompatibili in Stati membri diversi. In particolare, si prevede che, qualora
tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e
il medesimo titolo davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi,
l'autorità giurisdizionale adita successivamente sospenda d'ufficio il
procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità
giurisdizionale adita in precedenza. Ove questa sia accertata, l'autorità
successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della
prima.
Infine, in materia di competenza, sono previste due disposizioni concernenti rispettivamente la connessione tra cause aventi un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione uniche (articolo 18) e i provvedimenti provvisori e cautelari (articolo 19) previsti dalla legge di uno Stato membro, che possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato, anche se la competenza di merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.
Il Capo
III riguarda la legge applicabile. In merito, le proposte di
regolamento sono volte a consentire alle parti di conoscere in anticipo la
legge applicabile al loro regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali delle
unioni. Vengono, pertanto, introdotte norme armonizzate sul conflitto di
leggi per evitare risultati contraddittori. In linea di principio, le norme
in questione mirano a garantire che il regime patrimoniale tra coniugi e gli
effetti patrimoniali delle unioni siano regolati da una legge prevedibile,
con la quale presentano collegamenti stretti. Ai fini della certezza del
diritto e per evitare la frammentazione, la legge applicabile regolerà tutto il
regime e tutto l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia
riguarderà tutti i beni oggetto del regime e tutti gli effetti patrimoniali
riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla loro natura
o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
In particolare, l’articolo 20 (Applicazione universale) prevede che la legge determinata secondo le disposizioni del Capo III in esame si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro.
Tale disposizione era già prevista dalla formulazione originaria delle proposte, ciononostante sembra opportuno valutare se dalla sua attuazione non possa discendere l’eventualità che trovi applicazione un regime di un Paese terzo, non membro dell’Unione europea, che potrebbe risultare non pienamente allineato a quello dell’UE.
In
base all’articolo 21 (Unità della legge applicabile), la legge
applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali
delle unioni registrate si applica alla totalità dei beni delle parti.
La
proposta attribuisce alle parti la possibilità di scegliere la legge
applicabile. Tuttavia, per evitare che le stesse scelgano una legge con cui
il matrimonio o l’unione non presenta alcun collegamento, tale scelta viene
limitata. In particolare, l’articolo 22 stabilisce che le parti possano
scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale o agli effetti
patrimoniali dell’unione purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale comune delle parti o di una di esse al momento della scelta, o
b) la legge di uno Stato di cui una delle parti è cittadina al momento della scelta, o
c) per le unioni registrate, la legge dello Stato ai sensi della cui legge l’unione è stata costituita.
Si evidenzia che nella proposta originaria per i partner dell’unione registrata era previsto che la legge applicabile fosse quella dello Stato in cui l’unione è registrata, mentre non era contemplata la possibilità di scelta. Nella nuova formulazione delle proposte si effettua una sostanziale assimilazione della disciplina dettata per i coniugi e per i partner di un’unione in materia di scelta della legge applicabile.
Seguono alcune norme non previste dalle proposte originarie per entrambe le categorie interessate, in materia di:
L’articolo 26, invece, disciplina la determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta delle parti. Per quanto riguarda i coniugi: la legge applicabile al regime patrimoniale sarà:
a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza,
b) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio o, in mancanza,
c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio.
Per le parti di un’unione registrata, invece, la legge applicabile agli effetti patrimoniali in mancanza di un accordo tra le parti, sarà quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
Sono poi previste eccezioni su richiesta dei coniugi o dei partner di un’unione su richiesta degli stessi e a determinate condizioni.
L’articolo 27 concerne l’ambito della legge applicabile, definendone il contenuto essenziale.
Per quanto
riguarda l’opponibilità ai terzi, l’articolo 28 stabilisce che la
legge che disciplina il regime patrimoniale tra i coniugi o gli effetti
patrimoniali delle unioni registrate non può essere fatta valere da una parte
contro un terzo in una controversia tra il terzo e una o entrambe le parti, se
il terzo non ne è a conoscenza o è tenuto ad esserne a conoscenza esercitando
la dovuta diligenza.
L’articolo
29, in materia di adattamento dei diritti reali, prevede che se una
parte invoca un diritto reale in base alla legge applicabile, che la legge
dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce, detto diritto è adattato
- se necessario e nella misura del possibile - al diritto equivalente
più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli
obiettivi, degli interessi tutelati e degli effetti del diritto reale in
questione.
In merito, si segnala l’opportunità di valutare se la disposizione in esame, pur essendo ispirata da una logica di funzionalità, possa prospettare il conferimento di una eccessiva discrezionalità all’autorità giurisdizionale nell’applicazione del diritto.
L’articolo
30, riguarda le norme di applicazione necessaria e prevede che, in
presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico,
quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica
di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali degli Stati membri possano applicare
eccezioni basate su norme di applicazione necessaria.
Come affermato nel preambolo dalla Commissione, il concetto di "norme di applicazione necessaria" dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo, quali quelle relative alla protezione della casa familiare. Ad avviso della stessa, è tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale della proposta di regolamento riguardante le unioni.
L’articolo
31, concernente l’ordine pubblico del foro, stabilisce che
l’applicazione di una norma della legge designata dalla proposta di regolamento
può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente
incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
Il Capo III si conclude con alcune disposizioni riguardanti:
In merito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo sulla portata di tale disposizione e sulle fattispecie alla quale si riferisca.
Il Capo IV riguarda il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. Nell’ottica del perseguimento dell'obiettivo generale del riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le proposte di regolamento prevedono norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In particolare, le norme proposte in materia si allineano a quelle contenute nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni: ciò significa che qualsiasi decisione di uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari e che, per far eseguire la decisione in un altro Stato membro, l'interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell'esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività.
Nel
dettaglio, le proposte all’articolo 36 prevedono che le decisioni
emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza
che siano necessari ulteriori procedimenti particolari.
In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento previsto dalle stesse proposte di regolamento, che la decisione deve essere riconosciuta. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
Per quanto riguarda i motivi di diniego, l’articolo 37 stabilisce che le decisioni non sono riconosciute:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese;
c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un Paese terzo, quando tale decisione presenti le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
La
Commissione osserva che la proposta ha il merito di armonizzare e ridurre al
minimo indispensabile i motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione,
sostituendo i molteplici e spesso più ampi motivi attualmente esistenti a
livello nazionale.
All’articolo 38 delle proposte viene introdotta una norma concernente i diritti fondamentali, prevedendo che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applicano la disposizione concernente il riconoscimento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
L’articolo 40 stabilisce poi che in nessun caso la decisione straniera potrà formare oggetto di un riesame del merito.
Per
quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni, la Commissione,
sottolineando che le proposte costituiscono le prime misure presentate a
livello UE nel settore dei rapporti patrimoniali delle coppie internazionali e
riguardano un settore rientrante nel diritto di famiglia, ha ritenuto
opportuno mantenere una procedura d’exequatur dinanzi all’autorità
giurisdizionale dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione, garantendo
in tal modo gli ordinamenti dei singoli Stati membri dagli automatismi che
scaturirebbero dal riconoscimento dell’esecutività immediata di decisioni
emesse da altri Stati membri. Ciò che, invece, si realizza in base alla
novellata disciplina concernente il riconoscimento, l’esecuzione e
l’esecutività delle decisioni in materia civile e commerciale.
La Commissione europea ritiene che le
nuove disposizioni rappresentino comunque un progresso considerevole rispetto
alla situazione attuale in cui ciascuno Stato membro applica le proprie norme
procedurali e i propri motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni
straniere, contrastando con ciò la circolazione delle decisioni giudiziarie in
questo settore.
In particolare, l’articolo 42 delle proposte in esame prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive siano eseguite negli altri Stati membri solo dopo essere state dichiarate esecutive su istanza di parte, secondo la procedura prevista dalle stesse proposte di regolamento agli articoli da 44 a 57. Per quanto riguarda queste ultime, si tratta di norme di dettaglio in materia di esecutività ed esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro, che ricalcano nella sostanza le norme di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, richiamate dalle proposte originarie. La sostituzione del richiamo alle norme del predetto regolamento con una disciplina di dettaglio è dovuta al fatto che quest’ultimo è stato successivamente abrogato dal regolamento n. 1215/2012, che essenzialmente prevede l’abolizione della procedura intermedia per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (exequatur), ad eccezione di quelle pronunciate nei casi di diffamazione e di ricorso collettivo.
Per quanto riguarda la procedura di exequatur prevista dagli articoli da 44 a 57 delle proposte di regolamento, essa stabilisce che la dichiarazione di esecutività di una decisione deve essere rilasciata dopo l'espletamento di alcune formalità, consistenti essenzialmente in un controllo meramente formale dei documenti prodotti, ed essere stata comunicata o notificata all'altra parte, che può contestarla soltanto tramite ricorso. Il giudice può rifiutare di riconoscere esecutiva una decisione straniera, se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, o se in contrasto con una decisione emessa precedentemente, o se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile.
La Commissione osserva che in una fase ulteriore si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur), dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nelle materie connesse, in particolare nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis).
Gli articoli da 58 a 60 disciplinano il riconoscimento e l’esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie.
In particolare, in base all’articolo 58, gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell’atto e di una presunzione semplice di validità.
Analogamente a quanto previsto per le decisioni, l’articolo 59 stabilisce che gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro siano, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dalle stesse proposte di regolamento. L’autorità giurisdizionale alla quale l’istanza è proposta rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici (articolo 60). L’autorità giurisdizionale alla quale l’istanza è proposta ai sensi dell’articolo rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione.
Il Capo VI, reca alcune disposizioni generali e finali, delle quali si evidenziano quelle in materia di:
La base giuridica di tali proposte è l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce al Consiglio dell’UE la competenza per adottare all'unanimità misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, previa consultazione del Parlamento europeo.
Come nel caso dei regimi patrimoniali tra coniugi, la materia dei regimi patrimoniali tra i partner dell'unione registrata o tra i partner e un terzo presuppone l'esistenza dell'unione registrata. D'altro canto, la Commissione osserva che la maggior parte degli Stati membri che contemplano l'istituto dell'unione registrata lo assimilano, per quanto possibile, al matrimonio.
Tuttavia, le norme dei due regolamenti riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio e dell’unione registrata e non definiscono l'istituto del matrimonio o dell’unione registrata né impongono il loro riconoscimento in un altro Stato membro.
Ad avviso della Commissione, in considerazione del carattere transnazionale dei problemi rilevati, gli obiettivi delle due proposte possono essere conseguiti soltanto a livello di Unione tramite l'adozione di norme comuni, che dovrebbero essere identiche in tutti gli Stati partecipanti al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità.
Al riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda il regime patrimoniale tra coniugi, esistono due convenzioni internazionali della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, che però sono state ratificate soltanto da tre Stati membri dell’UE:
· la convenzione del 17 luglio 1905 concernente i conflitti di leggi relativi agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui loro beni (ratificata da Italia[1], Portogallo e Romania);
· la convenzione del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi (ratificata da Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi).
Per quanto riguarda le unioni registrate, è stata firmata, (ma non è mai entrata in vigore) unicamente la convenzione sul riconoscimento delle unioni registrate del 5 settembre 2007 della Commissione internazionale per lo stato civile.
Secondo la Commissione europea la proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché non cerca di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Inoltre, non dovrebbe comportare oneri finanziari né amministrativi per i cittadini, e l'onere supplementare a carico delle autorità nazionali interessate dovrebbe essere piuttosto limitato.
La Commissione europea ritiene che le due proposte rispettino i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In particolare, le proposte in questione non pregiudicherebbe il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.
Inoltre, la prevedibilità della legge applicabile ai beni della coppia permetterebbero ai coniugi e ai partner delle unioni registrate di godere effettivamente del diritto di proprietà, sancito dall’art. 17 della Carta.
Da ultimo, le disposizioni proposte migliorerebbero l'accesso alla giustizia per i cittadini, in particolare per le coppie sposate e per le unioni registrate, e agevolando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
La Commissione europea, nella valutazione d’impatto che accompagnava le due proposte originarie, ritenuta ancora attuale dalla stessa Commissione in considerazione del fatto che le due nuove proposte in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate contengono soluzioni analoghe a quelle prospettate nelle proposte del 2011, sottolinea che le proposte in questione intervengono in ambiti non ancora disciplinati a livello UE.
In base alla valutazione d’impatto, l’applicazione dei regolamenti proposti dovrebbe presumibilmente comportare costi amministrativi per l’elaborazione della legislazione necessaria. In particolare, a livello nazionale i costi sarebbero dovuti alla necessità di adottare norme nazionali supplementari (ad esempio, sulla competenza e sulla legge applicabile), di formare i professionisti del diritto (ad esempio, avvocati, giudici, notai) e di assicurare la cooperazione giudiziaria. Inoltre, la Commissione europea ritiene che, sia l’UE che gli Stati membri dovrebbero sopportare costi aggiuntivi per l’organizzazione di campagne pubblicitarie destinate a presentare la nuova legislazione.
A fronte di tali costi, la Commissione stima che i regolamenti potrebbero produrre una riduzione fino a un terzo delle spese a carico dei cittadini, indotte dalla situazione attuale, ossia approssimativamente 0,4 miliardi di euro. La valutazione di impatto sottolinea altresì che la semplificazione della legislazione (e la riduzione delle spese giudiziali) determinerebbe una riduzione degli onorari dei professionisti del diritto, che sarebbe tuttavia compensata dalla potenziale crescita del volume di lavoro per assistere le persone che concludono un contratto di matrimonio o di unione registrata, e dal miglioramento della qualità del lavoro grazie alla diminuzione dell’incertezza del diritto. La Commissione osserva infine che i regolamenti proposti sarebbero neutri sul piano fiscale, in quanto non inciderebbero sulla legislazione fiscale nazionale degli Stati membri.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi suindicati, la Commissione europea ha esaminato le seguenti possibili opzioni di intervento:
Opzione 1: status quo – nessun intervento dell’UE.
Opzione 2: informazioni mirate a sensibilizzare i cittadini sul fatto che i regimi patrimoniali possono variare da uno Stato membro all’altro - informazioni da distribuire alle coppie in procinto di sposarsi o contrarre unione registrata (ad esempio, opuscolo con informazioni generiche).
Opzione 3: armonizzazione delle norme sulla competenza e introduzione di norme sul riconoscimento automatico e sull’esecuzione delle decisioni – azione legislativa dell’UE mediante regolamento/i che introducono norme armonizzate sulla competenza (la competenza sarebbe determinata in base a criteri di collegamento) e norme sul riconoscimento automatico e sull’esecuzione delle decisioni.
Opzione 4: armonizzazione delle norme di conflitto – azione legislativa dell’UE che fissa norme per determinare la legge applicabile; sarebbe autorizzata la scelta della legge applicabile; in mancanza di scelta, la legge applicabile sarebbe determinata mediante criteri comuni di collegamento.
Opzione 5: modello europeo opzionale per i contratti di matrimonio – i cittadini dell’UE potrebbero concludere un contratto di matrimonio standard, comune a tutti gli Stati membri. Alcune parti del contratto andrebbero adattate alle specificità della situazione nazionale.
Opzione 6: armonizzazione delle norme di conflitto e delle norme sulla competenza e introduzione di norme sul riconoscimento automatico e sull’esecuzione delle decisioni – combinazione delle opzioni 3 e 4.
Opzione 7: informazioni di terzi sull’esistenza dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati – sono state esaminate varie possibilità per risolvere determinare le relazioni patrimoniali dei coniugi o dei partner registrati che vivono all’estero.
a) creazione di una pagina web sui registri esistenti in materia di regimi patrimoniali e di norme nazionali;
b) creazione di una banca dati/sistema di gestione delle conoscenze sui registri esistenti in materia di regimi patrimoniali e di norme nazionali;
c) raccomandazione della Commissione sull’istituzione di registri nazionali interconnessi in materia di regimi patrimoniali e sull’organizzazione di campagne d’informazione;
d) istituzione obbligatoria di registri nazionali interconnessi in materia di regimi patrimoniali.
L’opzione prescelta è risultata la n. 6, completata dalla opzione 7 a:
Secondo la Commissione europea, l’opzione prescelta genererà indubbi vantaggi per i cittadini dell’UE che costituiscono una coppia “internazionale”, stabilendo norme chiare quanto al modo in cui i loro beni dovrebbero essere gestiti in caso di separazione o morte e aumentando la fiducia nel mercato interno e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE senza frontiere interne. Garantendo un trattamento più efficace della liquidazione dei regimi patrimoniali con carattere internazionale, solitamente più costosa e più lunga di quella dei regimi patrimoniali puramente nazionali, la Commissione europea ritiene che le proposte contribuiranno all’obiettivo dell’UE di agevolare la vita quotidiana degli Europei, senza discriminazione alcuna tra coppie puramente nazionali e coppie aventi una dimensione internazionale.
Le due proposte saranno esaminate dal Consiglio e dal Parlamento europeo, secondo la procedura legislativa speciale (già procedura di consultazione).
In sede referente, sono state assegnate alla Commissione giuridica del Parlamento europeo (per entrambe le proposte il relatore è Jean–Marie Cavada, Francia, gruppo ALDE).
L’esame delle due proposte di regolamento è stato avviato dal Bundesrat tedesco e dai Parlamenti di Finlandia, Lituania, Slovacchia e Svezia.
Nel nostro ordinamento la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi è individuata dall’art. 30 della legge di riforma del diritto internazionale privato (L. 218/1995).
L’art. 30 prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali.
I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede (comma 1). L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato (comma 2).
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano (comma 3).
Circa la legge applicabile ai rapporti personali tra coniugi, l’articolo 29 L. 218/1995 prevede che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune (comma 1). Se i coniugi hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, i loro rapporti personali sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (comma 2).
Si richiama in proposito Cass. civ., sez. I, 28-05-2004, n. 10378, secondo cui in base all’art. 30 L. 218/1995 anche due coniugi italiani residenti all’estero possono scegliere un ordinamento estero al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali. Su questa base la Suprema Corte ha ritenuto non contrastanti con l’ordine pubblico, ex art. 64, lett. g), L. 218/1995 (riconoscimento delle sentenze straniere) le statuizioni di una sentenza straniera di divorzio relative a patti prematrimoniali.
Circa la scelta della legge applicabile, le disposizioni dell’art. 22 della proposta di regolamento COM(2016)106 appaiono analoghe a quelle dell’art. 30 L. 218/1995.
In assenza di scelta, i criteri di individuazione non coincidono: l’ordinamento italiano prevede l’applicabilità della legge nazionale comune o, in mancanza, la legge dello Stato in cui è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale, mentre la proposta di regolamento (art. 26) indica l’applicabilità della legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio; in mancanza, la legge dello Stato della cittadinanza comune al momento del matrimonio o la legge dello Stato con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto al momento del matrimonio.
L’art. 5 della proposta di regolamento è suscettibile di incidere sulla giurisdizione in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio. In base a tale articolo, i coniugi possono infatti concordare di attribuire tale giurisdizione allo Stato membro la cui legge hanno scelto come applicabile. Altrimenti, se i coniugi non sono d’accordo sull’attribuzione della giurisdizione al giudice competente a conoscere del divorzio, separazione e annullamento, essa spetta allo Stato membro della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza, dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora (o, in mancanza, della residenza abituale del convenuto o della cittadinanza dei coniugi).
L’art. 32 della L. 218/1995 prevede la giurisdizione italiana in materia di nullità, annullamento, separazione e scioglimento del matrimonio, e quindi sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, oltre che nei casi in cui il convenuto è residente o domiciliato in Italia, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Circa il riconoscimento delle decisioni emesse da uno Stato membro, l’art. 64 della legge n. 218/1995 individua i casi in cui è ammesso il riconoscimento de plano di sentenze straniere (senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare).
La proposta di regolamento sancisce all’art. 36 della proposta di regolamento la regola generale del riconoscimento reciproco tra Stati membri, i casi di diniego del riconoscimento (di cui al successivo art. 37) coincidono parzialmente con il contenuto del citato art. 64.
In particolare, l’art. 64 L. 218/1995 prevede che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
La proposta di regolamento assicura l’accettazione degli atti pubblici tra Stati membri e la piena parificazione dei suoi effetti probatori (con esclusione della contrarietà all’ordine pubblico, art. 58).
Dalla formulazione dell’art. 58 sembrerebbe che il suo ambito applicativo riguardi tutti gli atti pubblici (compresi, ad es., gli atti di matrimonio). In realtà la stessa relazione della proposta di regolamento chiarisce come tale ambito, alla luce della loro importanza pratica, sia comunque limitato agli “atti pubblici in materia di regimi patrimoniali tra coniugi”.
Nell’ordinamento italiano, la disciplina generale sull’attuazione degli atti pubblici ricevuti all’estero è contenuta nell’art. 68 della L. 218/1995.
L’art. 68 L. 218/1995 richiama le disposizioni dell’articolo 67, relative all’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria, si applicano ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva. L’art. 67 prevede che, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Nell’ordinamento italiano non è ancora riconosciuto l’istituto dell’unione registrata, ossia del regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un’autorità pubblica.
È, tuttavia, stato già approvato dal Senato un progetto di legge (AC 3634), attualmente all’esame della Camera, che disciplinando le unioni di fatto (sia etero che omosessuali), prevede il cd. contratto di convivenza, con effetti sul regime patrimoniale dei due contraenti. Circa i possibili contenuti del contratto si segnala la possibilità di indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune nonché la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il provvedimento modifica, per coordinamento, la citata legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo art. 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che a tali contratti si applichi la legge nazionale comune dei contraenti.
In caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. L’art. 30-bis fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.
Il regolamento (art. 5) prevede che la stessa autorità giurisdizionale nazionale investita dello scioglimento o annullamento dell’unione registrata è competente anche sulle decisioni relative agli effetti patrimoniali connessi.
Circa l’eventualità che un giudice italiano possa decidere in ordine agli effetti patrimoniali di un’unione registrata all’estero (ad esempio, in applicazione del criterio della residenza abituale comune dei partner di cui all’articolo 6), la proposta di regolamento prevede che l’autorità giurisdizionale può dichiararsi incompetente ove il suo ordinamento non contempli l’istituto dell’unione registrata (art. 9, par. 1). In tale ipotesi, in caso di accordo tra le parti dell’unione registrata, queste ultime possono attribuire la competenza all’autorità giurisdizionale di altro Stato membro che, pertanto, potrà decidere sugli effetti patrimoniali dell’unione.
La proposta di regolamento introduce inoltre una disciplina sul riconoscimento delle decisioni di uno Stato membro negli altri Stati membri identica a quella prevista dalla proposta di regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi (al cui commento si rinvia).
In linea generale, la proposta di regolamento (artt. 36 e ss.) rende obbligatorio, sussistendone gli altri presupposti, il riconoscimento delle decisioni emesse negli altri Stati membri.
La versione definitiva del regolamento non ha riproposto, tuttavia, il contenuto dell’art. 24 della versione iniziale dello stesso regolamento secondo cui, non avrebbero potuto essere negati il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un’unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contemplasse l’istituto dell’unione registrata o non gli attribuisse gli stessi effetti patrimoniali.
Si valuti se analoghi effetti potrebbe avere quanto previsto dall’art. 51 della proposta di regolamento.
Sul riconoscimento degli atti pubblici formati in uno Stato membro (art. 58) si rinvia a quanto già osservato con riferimento alla proposta di regolamento sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in tema di regimi patrimoniali tra coniugi.