Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43) | ||||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 50 | ||||
Data: | 07/03/2016 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
Proposta di
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione
(COM(2016)43)
n. 50
7 marzo 2016
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)
Il capitolo ‘Lo spettro radio e l’utilizzo delle frequenze’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Trasporti, poste e telecomunicazioni (' 066760.2614)
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I N D I C E
Lo spettro Radio e l’utilizzo delle frequenze (A CURA DEL SERVIZIO STUDI)
· Esame presso altri Parlamenti nazionali
Tipo di atto |
Proposta di decisione |
Data di adozione |
2 febbraio 2016 |
Base giuridica |
Articolo 114 del TFUE |
Settori di intervento |
Innovazione, rete di trasmissione, armonizzazione delle norme, telecomunicazioni senza filo, politica dell'audiovisivo, banda di frequenze, regolamentazione delle telecomunicazioni |
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Esame presso le istituzioni dell’UE |
Trasmesso al Consiglio e al Parlamento il 2 febbraio 2016; assegnato alla Commissione Industria, ricerca ed energia |
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Assegnazione |
3 febbraio 2016 --- IX Commissione Trasporti |
Termine per il controllo di sussidiarietà |
30 marzo 2016 |
Segnalazione da parte del Governo |
9 febbraio 2016 |
La proposta di decisione in esame COM(2016)43, adottata dalla Commissione europea lo scorso 2 febbraio, si inserisce nell’ambito delle misure previste dalla Strategia per il mercato unico digitale COM(2015)192, nella quale la Commissione preannuncia la presentazione di: “proposte specifiche sulla liberazione coordinata della banda 694-790 MHz ("cosiddetta dei 700 MHz"), particolarmente adatta per la prestazione dei servizi di banda larga nelle zone rurali, tenendo nel contempo conto delle esigenze specifiche della distribuzione dei media audiovisivi”.
Scopo della
proposta in esame è creare criteri uniformi a livello UE per l'assegnazione
delle frequenze, che consentano di superare le barriere all'ingresso sul
mercato e gli ostacoli alla concorrenza attualmente esistenti. L’obiettivo
finale è offrire a imprese e cittadini una connettività senza fili
universale ad alta velocità.
La disponibilità di un ampio spettro radio è uno dei presupposti essenziali della diffusione dei servizi a banda larga. La sua gestione avviene a livello nazionale e la vendita dei relativi diritti d'uso può assicurare ingenti entrate per le casse degli Stati membri.
La gestione a livello nazionale dello spettro radio determina, tuttavia, condizioni molto diverse tra i singoli Stati membri, in termini di durata delle licenze e di obblighi di copertura.
Ad avviso della
Commissione, occorre intervenire in maniera tempestiva modificando il modo in
cui lo spettro è gestito e regolamentato, anche per evitare quanto è accaduto
in passato per quanto riguarda la liberazione, peraltro ancora
incompleta, della banda degli 800 MHz a favore della banda larga senza
fili, la cui la lentezza ha frenato la diffusione progressiva delle reti
mobili di 4G e la penetrazione del mercato da parte degli smartphone
adatti a tale banda.
Più in generale, si è posto il problema di assicurare un uso più efficiente dello spettro, privilegiando le attività che hanno maggiore capacità, in grado di assicurare più servizi e prestazioni migliori agli utenti. In alcuni Paesi, una quota rilevante dello spettro è riservato alla difesa.
Per effetto del rapido aumento del traffico a banda larga senza fili (entro il 2020 si prevede che il traffico Internet mobile aumenterà di otto volte rispetto a quello attuale), imputabile soprattutto alla fruizione di contenuti video su dispositivi mobili, è necessario potenziare la capacità delle reti: lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz fornisce capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali e isolate, che pongono difficoltà dal punto di vista dei costi degli investimenti in infrastrutture. Il pregio della banda 700 MHz è quello di essere costituita da frequenze più basse e, dunque, meno sensibili agli ostacoli naturali o artificiali. Questa caratteristica consente la realizzazione di ricevitori con antenne compatte e di celle estremamente ampie e, quindi, di reti meno costose e a copertura più capillare a parità di potenza.
In tale contesto, misure armonizzate a favore di una copertura senza fili di alta qualità dovrebbero consentire di conseguire l'obiettivo del programma pluriennale dell’UE in materia di spettro radio di garantire a tutti i cittadini l'accesso a una velocità della banda ultra larga di almeno 30 Mbit/s entro il 2020.
La connettività senza fili richiede l'accesso allo spettro nelle bande al di sotto di 1 GHz, che costituiscono le bande più adatte ad assicurare, allo stesso tempo, un'ampia copertura e velocità elevate.
La banda 790-862 MHz (cosiddetta degli 800 MHz) è stata la prima porzione della banda UHF (470-862 MHz) ad essere ridestinata ai servizi a banda larga senza fili nell'Unione.
Attualmente, la banda di trasmissione UHF comprendente la gamma di frequenze da 470 a 790 MHz è utilizzata per la televisione digitale terrestre (DTT) e le apparecchiature audio per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (apparecchiature PMSE audio), ossia, in sostanza, i microfoni senza fili.
Nel programma pluriennale dell’UE relativo alla politica in materia di spettro radio (decisione n. 243/2012/UE) sono fissati gli obiettivi di: individuare almeno 1200 MHz di spettro idoneo per i servizi di comunicazione elettronica senza fili entro il 2015; assicurare spettro sufficiente per la fornitura di servizi audiovisivi e di garantire spettro sufficiente per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE).
Nel 2012, la Conferenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha deciso che, a partire dal 2015, la banda dei 700 MHz dovrebbe essere assegnata sia ai servizi di trasmissione che ai servizi mobili nella regione comprendente l’Unione europea.
Nel 2015, la stessa Conferenza ha portato a termine i negoziati internazionali sui parametri tecnici e regolamentari per l'uso della banda dei 700 MHz e ha mantenuto l'assegnazione esclusiva della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz ai servizi di trasmissione.
Nel 2013, la Commissione europea ha chiesto all'ex commissario Pascal Lamy di presiedere un gruppo ad alto livello composto da rappresentanti dei settori dei servizi mobili, dei servizi di trasmissione e dei media per giungere a una posizione comune sull'uso futuro della banda UHF. In particolare, il cosiddetto rapporto Lamy, ha raccomandato di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 (+/- due anni), garantendo, nel contempo, alla trasmissione terrestre l'accesso allo spettro della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz fino al 2030, anche se la situazione dovrebbe essere riesaminata entro il 2025.
Un analogo parere è stato adottato dal gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), istituito dalla Commissione europea con funzione consultiva sulle politiche di gestione dello spettro radio.
In Italia, ad oggi, a differenza di altri Paesi, come Francia e Germania, la banda dei 700 MHz, particolarmente appetitosa per l’elevato valore economico, è quasi completamente utilizzata per la televisione digitale terrestre. I diritti d’uso assegnati ai canali nazionali hanno durata ventennale e in alcuni casi scadranno nel 2032. Il passaggio di queste frequenze ad altri utilizzi potrà avvenire, quindi, solo dopo la liberazione della banda dai servizi televisivi.
In passato anche la liberazione della banda degli 800 Mhz è stata soggetta ad una scadenza (fine 2013), che l’Italia ha rispettato, procedendo anche all’assegnazione delle relative licenze d’uso (vedi deliberazione AGCOM 18/5/2011), realizzando un incasso di 3,7 miliardi.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella relazione annuale 2015 evidenzia che, rispetto agli obiettivi del piano pluriennale dell’Unione europea in materia di spettro radio, la situazione dell’Italia è parzialmente in ritardo - anche alla luce dell’accelerazione da parte di alcuni Paesi, quali Francia e Germania - in ragione di alcuni problemi che richiedono una razionalizzazione della situazione attuale.
In particolare, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, l’Autorità è impegnata a portare a termine il calendario delineato dalla Legge di Stabilità 2015 per la razionalizzazione dello spettro della televisione locale digitale terrestre. L’intenzione dell’Autorità è di proseguire in stretto coordinamento con il MISE per avviare al più presto le attività propedeutiche alla liberazione della banda dei 700 MHz dagli usi della DTT e alla ripianificazione delle frequenze televisive.
Da più parti è stato evidenziato che potrebbero essere necessari due anni in più rispetto al 2020, ma la transizione potrebbe anche avvenire più tardi. I motivi sarebbero vari, a cominciare dall'estensione della piattaforma del digitale terrestre in Italia: nel nostro Paese ci sono 20 multiplex nazionali (segnali che veicolano servizi televisivi), a fronte degli 8 di Regno Unito, Francia e Spagna e sui 700 MHz ci sono 12 canali, di cui 6 nazionali. Inoltre, le licenze per i multiplex nazionali scadono solo nel 2032, perciò il regolatore dovrà trovare canali alternativi per i broadcaster, il che non sarà facile e porrà problemi di possibili interferenze, che richiederebbero anche la stipula di accordi con Paesi limitrofi.
Il 93,2% delle famiglie in Italia ha la televisione DTT, mentre praticamente non esiste il cavo; il 16,6 ha accesso alla trasmissione via satellite. A differenza di altri Paesi europei, la piattaforma DTT dell'Italia dipende pesantemente dalla banda dei 700 MHz e sarà difficile trovare frequenze nelle bande dei 500 e 600 MHz senza causare interferenze. Per superare il problema, l'Italia dovrà introdurre le tecnologie di nuova generazione (DVB-T2 e Hevc), e questo potrebbe rivelarsi un processo lungo e costoso.
La tabella sottostante mostra in percentuale la distribuzione delle assegnazioni per servizi di trasmissione digitale terrestre che operano nelle bande VHF e UHF per 19 Paesi membri.
Distribution of DTT assignments in the VHF and UHF bands
Source: LS telcom & VVA (2015)
La tabella seguente, invece, mostra le diverse date di scadenza delle licenze esistenti per la trasmissione nella banda UHF band in EU28. L’Italia è l’unico Paese in cui le licenze scadranno nel 2032.
Expiry timeframe |
Number of countries |
Percentage of countries |
2013-2015 |
5 |
15,2% |
2016-2019 |
8 |
24,2% |
2020-2023 |
16 |
48,4% |
2024-2027 |
9 |
27,3% |
Expire at some point after 2027 |
3 |
9,1% |
No answer |
2 |
6,1% |
2016-2026 |
24 |
72,8% |
License renewed annually |
1 |
3% |
Expires 2032 |
1 |
3% |
No license expiration |
6 |
18,2% |
Fonte: RSPG Report on wireless broadband spectrum (RSPG13/552)
La tabella seguente mostra, infine, la struttura dello spettro di frequenza e le assegnazioni per il DTT dei 28 Stati membri nella gamma di frequenza UHF, segmentata nella banda 800 MHz (790-862 MHz), 700 MHz (694-790 MHz e sub-700 MHz (470-694 MHz).
(Fonte: European Commission)
Le differenze
tra i 28 Stati membri risultano evidenti: l'Italia ha il maggior numero di
assegnazioni seguita dalla Spagna.
Il problema non è però solo italiano. Anche la European Broadcasting Union, pensa che il refarming dei 700 MHz dalla televisione alla banda larga mobile non sarà semplice per molti Stati europei e che il 2025 sia una scadenza più realistica.
Gli Stati europei si stanno per ora muovendo a ritmi diversi: nel Regno Unito si prevede la transizione per il 2022, mentre la Germania e la Francia hanno già avviato le aste per l’assegnazione dello spettro dei 700 MHz. In Francia, tuttavia, lo spettro sarà disponibile per gli operatori mobili tra il 2016 e il 2019. Altri Stati membri (Danimarca, Finlandia, Svezia) hanno delineato piani per ridestinare ad altri usi la banda dei 700 MHz nei prossimi anni.
Il Governo tedesco è stato il primo ad aver completato la procedura, nel giugno 2015, realizzando un incasso di più di 5 miliardi di euro. In Francia, invece, l’incasso complessivo è stato di 2 miliardi e 796 milioni di euro. Nel Regno Unito, intanto, il Governo ha programmato di spendere 550 milioni di sterline (pari a poco più di 716 milioni di euro), per liberare nell’arco di cinque anni la porzione di spettro e metterla a disposizione della banda larga mobile.
In particolare, alcuni Stati membri, come la Svezia, hanno sperimentato il superamento dell’assegnazione dei diritti d’uso in esclusiva, allo scopo di promuovere una condivisione tra diversi spettri per massimizzare l’utilizzo delle risorse radio disponibili, sulla base dell’approccio regolamentare LSA (licensed shared access).
In merito, si rileva che il fatto che alcuni Paesi abbiano già completato l’asta potrebbe contribuire a dare un’accelerazione al refarming, anche per risolvere eventuali situazioni di interferenze transfrontaliere.
In estrema sintesi la proposta di decisione prevede:
Entrando nel merito dell’articolato, si segnala quanto segue.
L’articolo
1 stabilisce che, entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri
autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi
terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda
larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche
armonizzate fissate dalla Commissione europea a norma della cosiddetta
decisione spettro radio (676/2002/CE),
che prevede il coinvolgimento del Comitato per lo spettro radio[1].
Lo stesso articolo prevede che, ove si renda necessario, gli Stati membri
dovranno completare la procedura di autorizzazione o modificare i diritti
d'uso dello spettro esistenti, a norma della direttiva sulle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE).
Ciò comporta che entro il 30 giugno 2020, gli Stati membri dovranno rendere disponibile la banda di frequenza 694-790 MHz (cd. “dei 700 MHz”) per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e che, a partire da tale data, saranno autorizzati all’uso della banda esclusivamente i soggetti in grado di fornire servizi conformi alle condizioni tecniche che saranno fissate dalla Commissione europea.
Si può osservare che da una interpretazione letterale dell’articolo non sembra di potersi evincere con assoluta certezza che verrebbero comunque meno le licenze esistenti ovvero se le stesse decadrebbero d’ufficio. Né il testo fornisce elementi puntuali sulle modalità per l’autorizzazione all’uso della banda, vale a dire se essa debba o meno avvenire a titolo oneroso.
Secondo quanto affermato dalla Commissione europea, la fissazione di una scadenza ravvicinata è volta a prevenire la frammentazione del mercato unico, in considerazione del fatto che alcuni Stati membri hanno già avviato o completato le procedure nazionali per autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
È
previsto, inoltre, che per giungere all’uso della banda di frequenza in
questione alla data fissata, entro il 31 dicembre 2017 gli Stati membri
debbano concludere tutti i necessari accordi di coordinamento
transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione, in tal modo preparando
il terreno per un futuro uso della banda senza interferenze cross-border.
L’Italia confina radioelettricamente con 14 Paesi dell’UE e con i Paesi del
Nord Africa.
I suddetti obblighi non vincolano gli Stati membri nelle zone geografiche in cui non è ancora risolta la questione del coordinamento delle frequenze con i Paesi terzi, a condizione che gli Stati membri si impegnino a ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tali limitazioni, comunicando ogni anno i risultati alla Commissione europea.
L'uso della banda da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri in alcuni Stati membri, infatti, può essere limitato dall'utilizzo da parte di altre applicazioni in Paesi terzi, sulla base di accordi internazionali, o in parti del territorio nazionale che non siano nel controllo effettivo delle autorità degli Stati membri, come nel caso di Cipro.
L’articolo
2 prevede che entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri debbano
autorizzare il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro
per i servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza dei 700
MHz, rendendo così commerciabili i diritti d'uso nella banda in questione.
In merito, si può osservare che la formulazione dell’articolo si presta ad ingenerare dubbi interpretativi quanto ai soggetti destinatari della disposizione. Non è chiaro, infatti, se sono considerati anche gli attuali titolari dei diritti (le emittenti televisive) ovvero soltanto gli aggiudicatari dei nuovi diritti d’uso. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo sull’effettiva portata della disposizione.
L’articolo 3 prevede che gli Stati membri, quando autorizzano l'uso della banda o modificano i diritti d'uso esistenti, adottino tutte le misure necessarie per garantire l'alta qualità del livello di copertura ad una velocità di almeno 30 Mbit/s, sia in ambienti interni che esterni, lungo i principali assi di trasporto terrestri.
Le misure possono anche essere volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro nel rispetto del diritto dell'UE; a tal fine, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze e si consultano in merito.
L’articolo
4 riguarda, invece, la banda di frequenza 470-694 MHz
(al di sotto dei 700 MHz) e prevede che gli Stati membri rendano disponibile
tale banda o parti di essa per la fornitura terrestre di servizi di media
audiovisivi a un pubblico di massa, e per l'uso da parte delle
apparecchiature audio per la realizzazione di programmi ed eventi speciali
(PMSE) senza fili.
Si evidenzia che, come affermato dalla Commissione europea, l'obbligo di preservare l'uso della banda al di sotto dei 700 MHz si applica alla fornitura di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa e non al tipo di tecnologia utilizzato o al tipo di servizio. Pertanto, l'articolo 4 fornisce certezza riguardo all'accesso allo spettro e consente l'ulteriore sviluppo della televisione digitale terrestre quale piattaforma principale per la trasmissione dei servizi di media audiovisivi al grande pubblico.
Secondo quanto affermato in premessa dalla Commissione europea, peraltro, l'uso della banda al di sotto dei 700 MHz dovrebbe essere sottoposta ad una nuova valutazione entro il 2025, che dovrebbe tener conto del riesame in programma alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni nel 2023. I cambiamenti dovrebbero tener conto dell'evoluzione tecnologica, del comportamento dei consumatori, dell'importanza di continuare a fornire un servizio televisivo liberamente accessibile e degli obiettivi sociali, economici e culturali di interesse generale.
La Commissione europea sottolinea, inoltre, che eventuali compensazioni per il completamento della transizione dovrebbero essere valutate in conformità con le disposizioni in materia di modifica dei diritti e degli obblighi dei titolari, ai sensi della sopracitata direttiva autorizzazioni (2002/20/CE), ed essere conformi alle disposizioni in materia di aiuti di Stato del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Se gli Stati membri autorizzano l'uso della banda per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva (ad esempio per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri), tale uso è limitato al solo downlink.
Secondo quanto affermato in premessa dalla Commissione europea, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio flessibile e potrebbero autorizzare altri utilizzi in modalità solo downlink nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, ad esempio per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri.
Per “solo downlink” si intende la restrizione che limita le trasmissioni di un sistema senza fili alla trasmissione unidirezionale dalle stazioni dell'infrastruttura centrale (una torre di trasmissione televisiva o una stazione di base di telefonia mobile) a terminali quali apparecchi televisivi o telefoni cellulari. Diversi sono, invece, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali (in uplink e downlink). La condivisione dello spettro in una banda di frequenza comune tra banda larga senza fili bidirezionale e trasmissione televisiva unidirezionale o apparecchiature audio senza fili risulterebbe problematica dal punto di vista tecnico.
Ai sensi dello stesso articolo, gli Stati membri dovranno evitare che qualsiasi altro utilizzo della banda di frequenza sul rispettivo territorio provochi interferenze dannose con la fornitura dei servizi di media audiovisivi in uno Stato membro limitrofo.
L’articolo 5
prevede che entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri adottino e
comunichino la propria tabella di marcia agli altri Paesi dell’UE, ai
fini dell'adempimento degli obblighi relativi alla ridestinazione della banda
di frequenza dei 700 MHz alla banda larga senza fili e al correlato processo di
transizione.
Per quanto concerne l’utilizzo della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz è previsto che, ove opportuno, gli Stati membri, nella tabella di marcia nazionale, forniscano informazioni sulle misure finalizzate a limitare l'impatto del processo di transizione sul pubblico e sugli utenti delle apparecchiature audio senza fili e a favorire la disponibilità di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.
In particolare, le tabelle di marcia dovrebbero riguardare le attività e i tempi previsti per la riprogrammazione delle frequenze, l'evoluzione tecnica della rete e delle apparecchiature degli utenti finali, la coesistenza di apparecchiature radio e non radio, i regimi di autorizzazione esistenti e quelli nuovi e informazioni sulla possibilità di compensare gli eventuali costi di migrazione, anche al fine di evitare costi a carico degli utenti finali.
L’articolo
6 prevede, invece, che entro il 1°gennaio 2025, la Commissione
europea, in cooperazione con gli Stati membri, riferisca al Consiglio e al
Parlamento sugli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto
dei 700 MHz, considerando gli aspetti sociali, economici, culturali e
tecnologici che ne possano condizionare l'utilizzo ai sensi della proposta in
esame. La relazione valuterà anche l'eventuale necessità di modificare
l'utilizzo della banda o di parte di essa.
L’articolo 7, infine, prevede che la decisione entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La base giuridica viene individuata nell’articolo 114 del TFUE, che riguarda l’adozione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà sarebbe rispettato, in quanto gli obiettivi dell'iniziativa non potrebbero essere conseguiti autonomamente dagli Stati membri. Al contempo, la proposta di decisione consentirebbe di tener conto delle circostanze nazionali.
In assenza di una normativa comune a livello UE per la banda UHF, inoltre, ad avviso della Commissione, si darebbe luogo ad una frammentazione nociva nell'uso della banda UHF all'interno dell'Unione, in grado di causare interferenze transfrontaliere.
Ad avviso della Commissione, sarebbe rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto prevedere un utilizzo flessibile della banda al di sotto dei 700 MHz è il modo più efficiente per risolvere il problema e raggiungere gli obiettivi fissati. Nel contempo, l’utilizzo flessibile fornisce certezza giuridica agli Stati membri che desiderano mantenere la capacità attuale per i servizi del digitale terrestre nella banda al di sotto dei 700 MHz.
Per quanto riguarda la scelta dello strumento giuridico, la decisione è ritenuta l’opzione più opportuna in quanto:
La Commissione evidenzia, infine, che lo stesso approccio è stato adottato anche per armonizzare la banda di frequenza degli 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato con DM 27 maggio 2015 il nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), che regola l'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia per tutte le bande di frequenze comprese tra 0 e 3000 GHz. Il Piano contiene:
ll PNRF riguarda le bande di frequenze comprese tra 0 e 3000 GHz e come previsto anche dal testo unico della radiotelevisione (d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177), recepisce nella legislazione nazionale il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT (organismo dell'ONU), che costituisce un Trattato internazionale vincolante per i Paesi membri, nonché gli atti finali delle "Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni" (WRC), in particolare quella tenutasi a Ginevra nel 2012 (WRC12). Vengono inoltre recepiti i provvedimenti obbligatori approvati dalla Unione Europea e (su base volontaria) quelli della CEPT (Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni).
ll nuovo PNRF 2015, che sostituisce il precedente Piano approvato nel 2008, ha iniziato il suo iter nel 2013 e come previsto dall'art. 42 del testo unico della radiotelevisione, è stato sottoposto a consultazione pubblica con pareri dell'Agcom, dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e degli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, oltre che di tutti gli organismi nazionali interessati.
Di seguito sono riportate alcune delle destinazioni dello spettro fissate dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze:
Banda di frequenze (MHz)* |
Servizio |
Utilizzo |
87,5-108 |
Radiodiffusione |
Radiodiffusione sonora in FM |
470-608 |
Radiodiffusione |
Radiodiffusione televisiva |
608-614 |
Radiodiffusione e Radioastronomia |
Radiodiffusione televisiva |
614-790 |
Radiodiffusione |
Radiodiffusione televisiva |
790-862 |
Mobile |
Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri (telefoni cellulari); IMT (Sistema di telecomunicazioni mobili internazionale) |
880-915; 921-960; 1810-1880 |
Mobile |
Telefonia cellulare GSM (Europa) |
3.600-3.800 |
Fisso |
Reti fisse numeriche -Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri a banda larga e ultralarga (c.d. Banda C x Fixed Wireless Access e LTE)- MFCN (Reti di comunicazioni fisso/mobile); ESV (Stazioni terrene installate a bordo di imbarcazioni) |
*la banda UHF va da 300 a 3.000 MHz
Si ricorda che in Italia il passaggio al digitale terrestre si colloca nel contesto normativo del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005) che ha nettamente distinto i soggetti della comunicazione in:
1) "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda;
2) "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione.
L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo unico. Le autorizzazioni sono ora rilasciate a livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico d’intesa con l'AGCOM e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle provincie.
Si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico, di autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003).
Tali autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici. Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il Testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, predisposto dal MISE e aggiornato ogni cinque anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'AGCOM sentito il parere delle regioni.
La valutazione d'impatto che accompagna la proposta di decisione SWD(2016) 20 ha esaminato quattro opzioni d'intervento:
La Commissione ritiene che la terza opzione contribuirà meglio agli obiettivi in materia di spettro e connettività nell'Unione europea. L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili si aggiungerebbe, infatti, allo spettro nelle bande di frequenza degli 800 e dei 900 MHz, potenziando la capacità delle reti mobili e garantendo una copertura universale a velocità di trasmissione elevate, pari ad almeno 30 Mbit/s per utente. La scelta della scadenza del 2020 è ritenuta appropriata anche in vista del lancio della tecnologia 5G, attesa per lo stesso anno. La terza opzione fornisce, inoltre, certezza sull'accesso allo spettro nella banda al di sotto dei 700 MHz a emittenti e fornitori di servizi di media audiovisivi al pubblico, in particolare per la trasmissione digitale terrestre.
Secondo uno studio commissionato dalla Commissione europea:
Infine, le entrate complessive derivanti dall'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz nei 28 Stati membri dell'UE entro il 2020 dovrebbero corrispondere a circa 11 miliardi di euro, tenendo conto dei risultati delle recenti vendite all'asta dello spettro per le bande di frequenza degli 800 e dei 900 MHz,
Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l’esame dell’atto risulta avviato da parte di: Germania, Polonia e Svezia.
[1] Il Comitato per lo spettro radio assiste la Commissione nel definire, sviluppare e attuare la politica dello spettro radio dell'UE. È presieduto dalla Commissione, comprende rappresentanti dei Paesi membri ed esamina proposte di misure tecniche per armonizzare le condizioni di disponibilità e uso dello spettro radio.