Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA, nonché disposizioni relative agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane
Riferimenti:
AC N. 2577/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 222
Data: 24/09/2014
Descrittori:
ENTRATE TRIBUTARIE   RATIFICA DEI TRATTATI
USA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
VI-Finanze


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Accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA, nonché disposizioni relative agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane

24 settembre 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra l'Italia e gli USA per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, consta di 10 articoli e due allegati.

Le disposizioni contenute nell'accordo hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.

L'articolo 1 reca un lungo elenco di definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Sono individuate, tra l'altro, le categorie di intermediari interessati, definendo i concetti di "istituzione finanziaria", "istituzione di custodia", "istituzione di deposito", "entità di investimento" e "impresa di assicurazioni specificata". Sono altresì distinte le istituzioni finanziarie italiane, di giurisdizione partner e statunitense tenute alla comunicazione.

Vengono inoltre descritti i diversi tipi di rapporti finanziari da identificare, attraverso le definizioni di "conto finanziario", "conto di deposito", "conto di custodia". Sono infine individuate e descritte le persone fisiche e giuridiche le cui operazioni finanziarie sono soggette alle disposizioni dell'Accordo in esame.

L'articolo 2 stabilisce quali informazioni siano oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti.

Per l'Italia le informazioni riguardano ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione.

Sono precisate le informazioni comuni a ciascun conto e quelle specifiche che fanno riferimento a determinate tipologie di conti (conto di custodia, conto di deposito, altri conti). L'Accordo prevede che per il nostro paese il sistema vada a regime nel 2016.

Gli elementi informativi da comunicare sono, con riferimento al 2014:

• il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – Tax Identification Number) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto. Nel caso risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi con un'entità non statunitense, devono essere segnalati i medesimi dati per tutti i soggetti (entità e soggetti stutunitensi).

• il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.

Nel 2015, si aggiungono i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto.

A decorrere dal 2016 si aggiungono, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto.

Per gli Stati Uniti tutte le informazioni previste sono da comunicare a decorrere dal 2014.

Esse sono costituite, per ciascun conto italiano, da:

• il nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un residente italiano e titolare di conto; il numero di conto (o dato equivalente); e gli identificativi dell'istituzione finanziaria statunitense che effettua la comunicazione;

• l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;

• l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto;

• l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti a obblighi di comunicazione ai sensi della legislazione statunitense.

L'articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due paesi firmatari.

Per quanto concerne il trattamento tributario dei conti, viene specificato che in Italia, l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai princìpi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense.

I diversi termini per l'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione sono stati già illustrati nel commento al precedente articolo 2.

Il comma 3 consente alle istituzioni finanziarie, per i conti intrattenuti al 30 giugno 2014, di non comunicare, soltanto fino al 2016, il codice fiscale italiano o statunitense, a meno che esso non sia già disponibile negli archivi.

I successivi commi 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono e che le autorità competenti dei due Stati convengano per iscritto: a) le procedure per lo scambio automatico sui conti italiani in USA, b) le norme e procedure riguardanti la disciplina degli errori di lieve e di rilevante entità previsti dal successivo articolo 5; c) le procedure per garantire che gli intermediari finanziari italiani comunichino, per gli anni 2015 e 2016, i nomi e gli importi complessivamente pagati a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante.

Infine, il comma 7 stabilisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione.

L'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane.

Il comma 1 riporta gli obblighi di identificazione, di comunicazione e di applicazione della ritenuta da parte delle istituzioni finanziarie italiane per accedere ai benefìci recati dall'Accordo e principalmente al mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statunitense (sezione 1471 dell'Internal Revenue Code).

Un'istituzione finanziaria italiana che vìola gli obblighi sopra riportati non è automaticamente assoggettata alla ritenuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti, ma solo trascorsi 18 mesi (dalla prima notifica di grave inadempienza, inviata dall'IRS) non ha posto rimedio alla grave non conformità agli obblighi, secondo le procedure di cui al successivo articolo 5.

Il comma 3 rinvia all'Allegato II dell'Accordo per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensionistici, mentre il comma 5 reca una serie di norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti.

Il comma 6 dell'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare che dall'Accordo non possano scaturire trattamenti meno favorevoli, con riferimento ai termini temporali dell'avvio dello scambio di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, nel confronto tra quanto previsto dall'Accordo e quanto previsto dalla legislazione statunitense; parallelamente, si prevede che l'IRS non sia tenuta allo scambio prima che tale obbligo intervenga per l'amministrazione finanziaria italiana.

Il comma 7, inoltre, autorizza l'Italia a consentire alle istituzioni finanziarie italiane l'utilizzo di definizioni presenti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del tesoro statunitense in luogo di una corrispondente definizione dell'Accordo in esame e dei suoi Allegati, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.

L'articolo 5 definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A tal fine, viene operata una distinzione tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti dall'Accordo.

Nel primo caso il comma 1 prevede che ognuna delle amministrazioni finanziarie notifichi la circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e che quest'ultima applichi la sua legge domestica (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette o complete ovvero per rimediare alle violazioni.

Nei casi di grave mancanza di conformità, è previsto che l'autorità che riceve la comunicazione informi l'autorità competente dell'altro Stato, affinché quest'ultimo applichi il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione di mancata conformità. Qualora la grave mancanza di conformità di un intermediario italiano perduri per diciotto mesi, gli USA tratteranno l'intermediario come "istituzione finanziaria non partecipante" (comma 2).

Il comma 3 autorizza entrambe le parti la possibilità di consentire alle proprie istituzioni finanziarie ad affidare a soggetti terzi l'adempimento degli obblighi previsti, mantenendo la responsabilità a carico delle medesime istituzioni finanziarie.

L'articolo 6 è finalizzato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni, il trattamento dei pagamenti nonchè il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti pass thru (sono i flussi monetari in entrata/uscita che derivano da conti e/o investimenti off-shore che non sono stati già soggetti a tassazione).

Con i commi 3 e 4 Italia e USA si impegnano a sviluppare un modello comune di comunicazione e di scambio di informazioni e disciplinano il trattamento delle informazioni relative ai conti intrattenuti al 30 giugno 201.4.

L'articolo 7 assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.

Non è considerata necessaria una rinegoziazione dell'Accordo per il riallineamento delle condizioni concesse all'Italia a quelle migliorative concesse dagli USA ad altri Paesi: gli USA notificano all'Italia le condizioni più favorevoli e le applicano automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo concluso tra gli USA e la giurisdizione partner che comprenda tali condizioni più favorevoli.

L'articolo 8 disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche.

L'articolo 9 dichiara parte integrante dell'Accodo i due Allegati.

L'articolo 10 reca disposizioni sulla durata, sull'entrata in vigore e sulla cessazione dell'Accordo. Esso entra in vigore alla data della notifica italiana.

E' previsto che che le Parti si consultino entro il 31 dicembre 2016 per verificare se si rendano necessarie modifiche all'Accordo, alla luce dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'articolo 6.

L'Allegato I disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Esso differenzia i "conti preesistenti" (cioè quelli detenuti presso un'istituzione finanziaria alla data del 30 giugno 2014, ai sensi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera aa)), e i "nuovi conti" (cioè quelli aperti a partire dal 1 luglio 2014). La distinzione – che opera per i conti detenuti sia da persone fisiche sia da entità – è volta a graduare l'onere a carico delle istituzioni finanziarie italiane, alleggerendolo per lo stock di rapporti pregressi e prevedendo invece obblighi più incisivi per i nuovi conti.

L'Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti. L'Allegato II può essere aggiornato, mediante reciproco accordo tra le autorità competenti italiane e statunitensi, sia al fine di includervi ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere imposte statunitensi, sia allo scopo di eliminare entità, conti e prodotti che, in ragione di sopravvenute circostanze, non presentano più le suddette caratteristiche.


La normativa FATCA

Il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense FATCA, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari offshore.

Tali disposizioni, concretamente operative dal 1° luglio 2014, sono state introdotte con l'Hiring Incentives to Restore Employment Act (Hire ACT del 2010), che ha aggiunto il Chapter 4 (articoli 1471-1474) all'Internal Revenue Code statunitense.

Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (Foreign Financial Institution - FFI) di sottoscrivere un apposito accordo (FFI Agreement) con l'Internal Revenue Service statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna a: 1) identificare la propria clientela (persone fisiche ed entità giuridiche) in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (due diligence); 2) comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso (si tratta, ad esempio, dei dati anagrafici e del codice fiscale USA del titolare del conto, degli estremi del conto, del saldo del conto, dei prelievi e dei versamenti sul conto); 3) applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (recalcitrants), nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un FFI Agreement (istituzioni finanziarie non partecipanti).

Questi ultimi intermediari, peraltro, risultano assoggettati alla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti sia per conto della clientela sia per proprio conto.


Le altre iniziative sulla lotta all'evasione fiscale internazionale

In relazione alle iniziative per il contrasto all'evasione fiscale internazionale, si segnala che cinque Stati dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) promotori dell'approccio intergovernativo con gli USA hanno formalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare uno strumento "pilota" di scambio automatico multilaterale di informazioni, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli USA. I cinque Paesi hanno altresì invitato altri Stati membri a prendere parte al progetto, auspicando un ruolo di guida per l'Europa nell'affermazione di un sistema globale di scambio automatico di informazioni. La Commissione europea e la Presidenza di turno dell'Unione europea hanno accolto con favore tale iniziativa. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo si è impegnato a dare priorità agli sforzi di estendere lo scambio di informazioni automatico a livello europeo e globale; il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per includere lo scambio automatico di informazioni nella direttiva sulla cooperazione amministrativa.

La tematica è da tempo al centro dell'attenzione e dei lavori di molte organizzazioni internazionali, anche extra-UE. Il 6 settembre 2013 i leader del G20 si sono impegnati ad adottare quale global standard lo scambio di informazioni automatico e a supportare i lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico(OCSE). L'OCSE infatti, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) che hanno stretto accordi con gli USA, ha redatto un modello di Common Reporting Standard (CRS),reso pubblico il 13 febbraio 2014.

La differenza fondamentale tra il CRS ed il FATCA è che, mentre il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni conclusi dall'Amministrazione americana con singoli Stati, lo standard messo a punto dall'Ocse si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati possono aderire. Il CRS riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello americano FATCA.

ll 21 luglio 2014 l'Ocse ha poi pubblicato il modello completo e definitivo dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Il documento si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare. Esso si compone di tre parti:

- la prima offre un'illustrazione di sintesi dello standard evidenziandone le premesse e le intenzioni;

- la seconda parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e del Common Reporting Standard (CRS). Il modello CAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il CRS contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l'illustrazione delle procedure cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi nell'individuazione dei reportable accounts e nella trasmissione dei dati;

- la terza parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS con l'obiettivo di chiarire e facilitare l'implementazione dello standard da parte delle Autorità competenti e degli istituti finanziari.

Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset transitate per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche. In particolare i Paesi si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni "reportable account" informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo. Il modello CAA prevede che gli Stati si impegnino a trasmettere in modo automatico le informazioni relative a un determinato anno solare entro nove mesi dal termine. Il primo effettivo scambio di informazioni automatico dovrebbe avvenire al più tardi entro il 2017 e coinvolgere 40 Paesi.

Il G20 dei ministri delle Finanze, riunito a Cairns, in Australia, il 20 ed il 21 settembre 2014 ha concentrato la propria attenzione sulla lotta contro l'evasione fiscale internazionale, approvando il predetto CRS e accolto positivamente il gruppo di documenti rilasciati dall'Ocse il 16 settembre 2014 nell'ambito del progetto "Base Erosion and Profit Shifting"- BEPS).

Convinzione comune dei Paesi del G20 è la necessità che la lotta all'evasione fiscale internazionale passi da accordi internazionali che consentano negoziati multilaterali, in quanto le manovre antielusive poste in essere da singoli Stati rischiano di generare asimmetrie e confusione allontanando gli investimenti dall'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.

Il progetto Beps è stato avviato dall'Ocse nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un Action Plan costituito da 15 keys.
Scopo del progetto è coadiuvare I governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, che autorizza la ratifica dell' Accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA e reca disposizioni relative agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane, si compone di dodici articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti.

L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo la disposizione individua espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero.

Al comma 2 viene prevista l'emanazione di decreti del Ministro dell'Economia, che stabiliscono le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari.

In attesa del perfezionamento dell'iter legislativo del disegno di legge di ratifica, sul sito del Dipartimento delle Finanze è pubblicato a fini informativi – oltra al testo dell'accordo – anche lo schema di decreto ministeriale che stabilisce le procedure che dovranno essere applicate dalle istituzioni finanziarie per dare attuazione agli obblighi che derivano dal predetto accordo. Lo schema di decreto ministeriale è stato rivisto all'esito di una procedura di consultazione pubblica che si è conclusa l'8 maggio 2014. Lo schema di decreto reca anzitutto (articolo 1) le opportune definizioni, individuando sia gli elementi soggettivi che quelli oggettivi relativi all'attuazione dello scambio di informazioni con gli Stati Uniti. In particolare, si specifica nel dettaglio cosa si intenda per "istituzione finanziaria" coinvolta negli obblighi di comunicazione. L'articolo 2 stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) per identificare i conti oggetto di comunicazione. Gli articoli 3 e 4 dello schema disciplinano l'applicazione del prelievo alla fonte, nella misura del 30 per cento, che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono operare, a partire dal 1° luglio 2014, nel caso di corresponsione di pagamenti di fonte statunitense a istituzioni finanziarie non partecipanti. Con l'articolo 5 sono individuati i dati che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono inoltrare all'Agenzia delle entrate per consentire lo scambio di informazioni con la competente autorità finanziaria statunitense. Per facilitare la qualificazione e la quantificazione dei pagamenti effettuati sui conti oggetto di comunicazione, si stabilisce esplicitamente (comma 2) che le istituzioni finanziarie italiane devono fare riferimento alle disposizioni tributarie italiane per adempiere gli obblighi di reporting.
In ordine alla tempistica per l'adempimento degli obblighi di comunicazione, le disposizioni proposte - in considerazione delle possibili difficoltà di implementazione del sistema - affidano a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di prorogare il termine ultimo per la trasmissione dei dati limitatamente al primo invio.
L'articolo 6 disciplina i casi, soggettivi e oggettivi, di esclusione dall'ordinaria applicazione del decreto. L'articolo 7 individua le opzioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono esercitare nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica. Tali opzioni sono mutuate dai regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, come consentito dall'Allegato I, Sezione I, lettera C), dell'Accordo. L'articolo 8 dello schema disciplina i regimi dei cd. "fornitori terzi di servizi" (comma 1) e del "sistema del sponsorizzazione" (comma 2). Il ricorso al fornitore terzo di servizi è contemplato direttamente nell'Accordo con l'Italia, all'articolo 5, paragrafo 3, mentre il sistema di sponsorizzazione è stato mutuato dai regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. Entrambi i regimi consentono agli intermediari italiani di delegare a un altro soggetto gli adempimenti connessi agli obblighi di due diligence, di comunicazione all'Agenzia delle entrate, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie. Il ricorso a uno dei predetti sistemi, tuttavia, non vale a esonerare le istituzioni finanziarie italiane dalla responsabilità per il corretto assolvimento degli indicati obblighi. L'articolo 9 detta la tempistica per l'invio delle informazioni all'Agenzia delle entrate, mentre l'articolo 10 rimette a un provvedimento del Direttore Generale delle finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate eventuali ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal decreto. Infine, l'Allegato I disciplina le procedure di adeguata verifica che le istituzioni finanziarie italiane devono porre in essere per determinare il "FATCA status" del titolare del conto.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitense ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. All'atto di apertura di un conto finanziario, le istituzioni finanziarie italiane devono acquisire, con riferimento all'intestatario, il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere acquisite la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale. Inoltre, per le persone fisiche, devono essere acquisite le generalità dell'intestatario e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza. (comma 1)

Il comma 2 prevede che, nel caso di un nuovo conto finanziario aperto da un'entità non finanziaria passiva, ovunque residente, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità. A tal fine valgono le disposizioni in materia di titolare effettivo come previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Il comma 3 prevede la decorrenza del 1° luglio 2014 degli obblighi di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

Gli obblighi di acquisizione per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti decorrono invece dal 1° gennaio 2016. (comma 4)

Il comma 5 stabilisce l'obbligo di acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017, nel caso di conti finanziari preesistenti, di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, le istituzioni finanziarie italiane.

Secondo quanto previsto dal comma 6, per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti – entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con altri Stati – il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

Il comma 7 dispone che, a partire dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane siano tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante.

Il comma 8 stabilisce che le istituzioni finanziarie adempiano gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate nell'Allegato I all'Accordo e negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati e disciplinate nei relativi decreti ministeriali di attuazione.

Il comma 9 introduce l'obbligo di conservare i dati e le evidenze al fine di consentire un adeguato svolgimento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, per garantire la corretta applicazione dei pertinenti accordi. E' previsto che le istituzioni finanziarie conservino la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

Si segnala che le disposizioni dell'articolo 5 attribuiscono alle istituzioni finanziarie obblighi di due diligence e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi, ma estendono altresì gli obblighi di rilevazione derivanti dall'Accordo FATCA all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Paesi diversi da Italia e USA (di conseguenza, dunque, anche da parte di clienti di Paesi UE), sebbene con tempistiche diverse (per questi ultimi, infatti, la decorrenza degli obblighi è fissata al 1° gennaio 2016).

Le disposizioni in esame sembrano avere lo scopo di evitare discriminazioni nei confronti dei soggetti USA, rispetto ai clienti esteri residenti in altri Paesi. Occorrerebbe tuttavia verificare la compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, stante la circostanza che, in tal modo, la clientela UE verrebbe sottoposta a procedure di rilevazione non riservate, invece, ai clienti italiani.

Numerose disposizioni hanno rafforzato, nel corso del tempo, i controlli del fisco sui rapporti bancari e finanziari dei contribuenti, in particolare intensificando gli adempimenti degli operatori finanziari con finalità di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale.
In primo luogo si rammenta che l'articolo 7, sesto comma del DPR n. 605 del 1973 dispone che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:
  • i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;
  • l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (cd. "operazioni fuori conto"), nonché la natura degli stessi.
Tali informazioni vengono archiviate in apposita sezione (cd. Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria), con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
L'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto un rafforzamento dei predetti obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono infatti obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:
  • le movimentazioni che hanno interessato i rapporti continuativi di cui al predetto articolo 7 del DPR n. 605 del 1973;
  • ogni altra informazione riferita a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali;
  • l'importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori del rapporto continuativo (cosiddette operazioni "fuori conto").
Le informazioni obbligatoriamente trasmesse all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari e relative a operazioni, rapporti finanziari e importi sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per la elaborazione, con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, nonché per semplificare gli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati in tale sede.
Tale comunicazione non sostituisce quella prevista dal citato articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973 (nonché dai provvedimenti attuativi del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008). Ne consegue che le informazioni sul contenuto del rapporto finanziario continueranno, invece, ad essere acquisite e trattate secondo le ordinarie procedure.
Nel rispetto del dettato normativo e delle indicazioni contenute nei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali con i provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 novembre 2012 e 31 gennaio 2013, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, che attua il predetto articolo 11. Detto provvedimento, in particolare, stabilisce le modalità e termini di comunicazione delle informazioni che consistono, oltre che nei dati identificativi del rapporto, nelle informazioni relative ai saldi (iniziali e finali) e ai movimenti finanziari aggregati del periodo, con evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere. Devono essere inviati anche i dati riferiti ai conti deposito titoli e obbligazioni, ai buoni fruttiferi, ai contratti delle gestioni risparmio e patrimoniali, l'importo totale degli acquisti con la carta di credito, le ricariche per quelle prepagate, il numero di accessi alle cassette di sicurezza, gli incrementi di valore o i riscatti relativi alle polizze assicurative, gli acquisti e le vendite di oro.
Il citato provvedimento prevede inoltre adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. Sotto questo ultimo profilo viene stabilito che la conservazione delle informazioni integrative ha come termine massimo quello previsto per la decadenza del potere di accertamento delle imposte sui redditi.
La comunicazione, che contiene le informazioni relative ai saldi del rapporto finanziario ed ai dati aggregati delle movimentazioni con l'evidenza del totale del dare e avere, deve essere effettuata annualmente entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (non emanato) dovevano essere individuati i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione sui quali si concentreranno i controlli. Le informazioni acquisite dovrebbero confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti finanziari) ed essere trattate in osservanza delle regole della riservatezza e protezione dei dati. Ulteriori forme di controllo sui soggetti esteri sono contenute nell'articolo 9 della legge n. 97 del 2013, cd. "legge europea 2013", sia sotto forma di ampliamento dei vigenti obblighi di comunicazione periodica, sia sotto forma di fornitura di informazione su richiesta al Fisco.
Tale disposizione in concreto ha anzitutto esteso ad ulteriori operatori (fra i quali i c.d. money transfer) la normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri. Inoltre, si introduce un'unica soglia di 15.000 euro al di sopra della quale gli intermediari sono tenuti sia agli adempimenti antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) che a quelli relativi al monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990), anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (le c.d. operazioni frazionate).
In particolare (articolo 9, comma 1, lettera a)), gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, oggetto di rilevazione ai sensi delle norme antiriciclaggio (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, operazioni per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione), eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e persone giuridiche equiparate.
Inoltre (articolo 9, comma 1, lettera b) della legge n. 97 del 2013, che ha sostituito l'articolo 2 del D.L. n. 167 del 1990 relativo ai trasferimenti attraverso non residenti) l'unità speciale costituita dall'Agenzia delle entrate per il contrasto della evasione ed elusione internazionale e i reparti speciali della Guardia di finanza potranno:
  • richiedere agli intermediari di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
  • richiedere ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri soggetti) con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati.
A differenza di quanto avviene nel caso delle comunicazioni periodiche relative all'archivio dei rapporti finanziari, e in quello della comunicazione annuale prevista dall'articolo 1 del D. L. n. 167 del 1990, questa procedura non prevede l'obbligo di inviare tali dati all'amministrazione finanziaria con cadenza periodica, ma solo a seguito di richiesta. In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza hanno emanato il provvedimento dell'8 agosto 2014, che tra l'altro definisce modalità e termini dell'invio delle risposte.

L'articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni.

Il comma 2 prevede che i fornitori terzi di servizi possano trasmettere alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai suddetti obblighi.

Le modalità ed i termini per l'applicazione dal presente articolo sono demandati, dal comma 3, ad appositi decreti ministeriali.

Con riferimento al disegno di legge e allo schema di decreto attuativo occorrerebbe valutare la necessità di coordinare la nuova disciplina con la normativa (italiane ed europea) sul trattamento dei dati personali, in considerazione della possibilità di affidare a soggetti terzi il compito di rilevare e comunicare i dati della clientela estera.


L'articolo 7 riguarda gli intermediari italiani che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute. A carico di tali soggetti viene introdotto l'obbligo di applicare, per conto dell'amministrazione fiscale statunitense, un prelievo alla fonte del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante. Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo.

Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio.

I commi 1 e 2 stabilicono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate. In particolare, è disposto che per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti sia applicata la sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni.

Con il comma 3 è disposto che, nei casi di omessa o incompleta comunicazione da fornire ai fini del prelievo del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti comporti un'omessa o carente effettuazione di tale prelievo, dovrà essere applicata all'istituzione finanziaria italiana una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Tale sanzione non si applica alle istituzioni che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità USA.

Con l'articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs. n 231 del 2007.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 231 del 2007 (in attuazione della terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE) disciplina gli obblighi a cui sono tenuti i destinatari della normativa antiriciclaggio. Tali obblighi sono suddivisi in tre categorie:
  • adeguata verifica della clientela;
  • registrazione e conservazione;
  • segnalazione di operazioni sospette.
I destinatari della normativa sono distinti quattro categorie di soggetti:
  • gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;
  • i professionisti;
  • i revisori contabili;
  • altri soggetti.
In particolare, ai fini della normativa antiriciclaggio, per intermediari finanziari si intendono: le banche; Poste italiane Spa; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; le società di intermediazione mobiliare (Sim); le società di gestione del risparmio (Sgr); le società di investimento a capitale variabile (Sicav); le imprese di assicurazione che operano in Italia in alcuni rami; gli agenti di cambio; le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del Tub; le società fiduciarie; le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati precedentemente aventi sede legale in uno Stato estero; la Cassa depositi e prestiti; i soggetti che esercitano attività di microcredito; i confidi; i cambiavalute. Gli altri soggetti esercenti attività finanziaria sono: i promotori finanziari iscritti nell'apposito albo; gli intermediari assicurativi; i mediatori creditizi; gli agenti in attività finanziaria. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio (adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette).
Per gli intermediari e gli altri esercenti attività finanziaria l'obbligo di adeguata verifica della clientela trova applicazione nel caso di:
a) instaurazione di un rapporto continuativo;
b) esecuzione di operazioni occasionali disposte dai clienti, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per importo pari o superiore a 15.000 euro, si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata. Rientrano i casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento o le Poste italiane agiscono da tramite o sono parte nei trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se l'importo complessivo è pari o superiore a 15.000 euro;
c) presenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile: a tal fine, si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 41 del decreto antiriciclaggio, emanati dalla Banca d'Italia su proposta della UIF, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF (l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008);
d) sussistenza di dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.
La Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con CONSOB e IVASS, il provvedimento del 3 aprile 2013 contenente le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della normativa antiriciclaggio. Il provvedimento prevede, tra l'altro: una verifica rafforzata per le persone politicamente esposte; controlli sui conti delle società operanti nei settori degli appalti, della sanità, dei rifiuti e delle energie rinnovabili; l'identificazione dei titolari effettivi dei rapporti con gli intermediari; le operazioni di deposito, prelievo e pagamento, che avranno come oggetto le banconote da 200 e 500 euro dovranno essere sottoposte alle misure di adeguata verifica. Dal provvedimento, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2014, sono escluse le imprese di assicurazione.
Per gli obblighi di registrazione gli intermediari finanziari conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare sono tenuti all'istituzione di un archivio unico informatico. Per la Cassa depositi e prestiti, per i soggetti che esercitano microcredito e i confidi, la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione.
Gli intermediari e gli altri esercenti attività finanziaria inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 (1.000 euro) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. La vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio è assicurata da diverse autorità pubbliche. L'Unità di informazione finanziaria (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008. Per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la UIF effettua l'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati dalla legge (intermediari finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari) e approfondisce ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine essa acquisisce ulteriori informazioni dai predetti soggetti, anche attraverso accertamenti ispettivi; collabora con gli omologhi esteri e, in ambito nazionale, scambia informazioni e collabora con le autorità di vigilanza di settore, con l'autorità giudiziaria, con altre autorità e forze di polizia competenti. Si segnala l'ultimo rapporto dell'UIF relativo all'anno 2013.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia ha sede anche il Comitato antiriciclaggio, composto da rappresentanti del ministero stesso, della Banca d'Italia, dell'UIF e della Guardia di Finanza. Il compito è di garantire uniformità alla interpretazione della normativa antiriciclaggio da parte di tutti gli organismi istituzionali coinvolti e di proporre modifiche della disciplina vigente anche in considerazione delle esigenze che si manifestano nel sistema finanziario. Vi sono poi autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob, IVASS) che sovrintendono al rispetto delle norme da parte dei propri vigilati ed emanano disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione, e di assetti organizzativi e di controllo idonei a prevenire il coinvolgimento dei soggetti vigilati in operazioni di riciclaggio. Il Ministero della Giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti; i collegi e gli ordini professionali, a loro volta, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto. Infine, l'attività investigativa è prerogativa del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia.
Dando seguito alle indicazioni contenute nella relazione COM(2012)168 sull'applicazione della terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, il 5 febbraio 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva COM(2013)45 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, destinata a sostituire le vigenti direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE. La proposta, ove approvata, costituirebbe la quarta direttiva antiriciclaggio; essa si è resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'allineamento alle nuove raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012.
I principali elementi di riforma al regime vigente sono:
- un ampliamento del campo di applicazione della disciplina antiriciclaggio sotto il seguente duplice profilo:
  • l'estensione degli obblighi di verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione di operazione sospette, a tutti i soggetti che offrono merci o prestano servizi contro pagamento in contanti di importo pari o superiore a 7 500 euro, con un notevole abbassamento rispetto all'attuale soglia di 15000 euro;
  • l'applicazione della normativa antiriciclaggio anche ai "prestatori di servizi di gioco d'azzardo" e non più solo alle case da gioco;
- l'introduzione di un approccio basato sul rischio: tale impostazione prevede: l'adozione da parte degli Stati membri (assistiti dal parere congiunto dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; l'obbligo per gli enti obbligati di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi e a documentare e aggiornare le valutazioni del rischio effettuate; la concentrazione delle risorse delle autorità di vigilanza sulle aree esposte ad un rischi o di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato
- un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la proposta mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
- nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
- la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni);
- l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria;
- un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
La Commissione ha abbinato alla proposta di direttiva illustrata una proposta di regolamento (COM(2013)44) riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, che impone nuove regole in materia di transazioni effettuate tramite carte elettroniche e telefonia mobile e in materia d identificazione dei beneficiari.
Per quanto riguarda l'iter presso le istituzioni europee, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul testo lo scorso 18 giugno 2014; nel precedente mese di marzo il Parlamento Europeo aveva completato il proprio esame.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala infine che il disegno di legge presenta alcuni profili sui quali si ritiene opportuno un chiarimento, eventualmente anche in sede di attuazione.

Da un lato, occorre valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione gli adempimenti a carico degli intermediari (ed eventualmente a carico delle Autorità nazionali investite degli obblighi di comunicazione con l'IRS) al fine di fornire adeguata copertura normativa alle attività poste in essere dal 1° luglio 2014 (data di vigenza degli obblighi contenuti nell'Accordo) e fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Accordo stesso.

Sotto un diverso profilo, stante la molteplicità degli adempimenti già a carico delle istituzioni finanziarie (aventi finalità di lotta all'evasione fiscale e di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro), occorrerebbe valutare l'opportunità di razionalizzare detti adempimenti, eventualmente anche tramite le disposizioni di attuazione del disegno di legge in esame. Occorre in tal senso ricordare che il moltiplicarsi di detti adempimenti può comportare un aumento dei costi per gli intermediari e le istituzioni coinvolte, i quali potrebbero dover traslare i relativi oneri sul cliente finale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.