Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo | ||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 6 | ||
Data: | 06/08/2013 | ||
Descrittori: |
|
6 agosto 2013 |
|
n. 6 |
Orientamenti dell'UE sulla promozione
|
Data di adozione |
24 giugno 2013 |
Base giuridica |
Artt. 2, 3 e 21 del Trattato sull’Unione europea |
Settori di intervento |
Diritti umani e libertà di religione |
Assegnazione |
1° luglio 2013 III Commissione affari esteri e comunitari |
Definire le linee guida dell’azione dell’UE in materia di promozione e tutela della libertà di religione e credo.
In particolare, si intende fornire ai funzionari delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE orientamenti pratici su come cercare di prevenire le violazioni alla libertà di religione o di credo, analizzare casi e reagire efficacemente alle violazioni ovunque esse avvengano, al fine di promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo nell'azione esterna dell'UE.
Il 24 giugno 2013 il Consiglio dell’UE ha adottato gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo.
Gli orientamenti o linee guida rientrano tra le azioni che l’Unione europea ha sviluppato per promuovere i diritti umani nei paesi terzi e in particolare per costituire un quadro generale della protezione e della promozione dei diritti umani nei paesi terzi e per consentire, se necessario, di assumere azioni comuni e di condurre interventi rapidi e coerenti in caso di violazioni. Si tratta di linee guida adottate dal Consiglio a partire dal 1998: pena di morte (1998, aggiornato nel 2008); dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi (2001); tortura e altre pene o trattamenti crudeli disumani o degradanti (2001, aggiornamento del 2008); bambini e conflitti armati (2003, aggiornamento del 2008); difensori dei diritti umani (2004); promozione del diritto umanitario internazionale (2005); promozione e tutela dei diritti del bambino (2007); violenze contro le donne e lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti (2008); diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (adottate il 24 giugno 2013).
Gli orientamenti sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo recano una ricognizione delle norme internazionali vigenti in materia e forniscono linee politiche, nell’ambito della politica esterna dell’UE in materia di diritti umani, per la promozione della libertà di religione e credo.
Ai sensi dell’articolo 2 del Trattato sull’Unione (TUE), l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
L’articolo 3 del TUE prevede che nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla pace, alla sicurezza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, alla tutela dei diritti umani e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
L’articolo 21 del TUE prevede che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale è volta a promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
L’azione dell’UE in materia di diritti umani è vincolata anche dalla Carta dei diritti fondamentali, proclamata nel 2000 e alla quale il TUE attribuisce lo stesso valore giuridico dei trattati. In particolare l’articolo 10 della Carta dispone che ogni persona abbia diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
Il 25 giugno 2012 il Consiglio dell’UE ha adottato il quadro strategico dell’UE su diritti umani e democrazia che costituisce il quadro unificato di obiettivi dell’UE, corredato da una serie azioni ad ampio raggio. Il piano d’azione allegato al quadro strategico copre il periodo fino al 31 dicembre 2014 e prevede 97 azioni sotto 36 capitoli, coinvolgendo Commissione e Stati membri che sono responsabili congiuntamente della attuazione.
Da ultimo, si segnala che sono in uno stato avanzato i negoziati per l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Dopo oltre due anni e mezzo di negoziati tra la Commissione europea e le Alte Parti Contraenti della CEDU (i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, inclusi i 28 Stati membri dell’Unione) si è arrivati a un’intesa preliminare su un testo di accordo di adesione.
L’adesione è diretta ad aumentare il livello di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione, dando loro un ricorso presso la Corte di Strasburgo quando l’azione dell’Unione sia ritenuta lesiva di tali diritti. Si introduce, in tal modo, una forma di controllo esterno sul rispetto dei diritti fondamentali da parte delle sue istituzioni (al pari di ciò che accade oggi in tutti gli Stati membri dell’Unione).
Gli orientamenti sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo individuano i seguenti principi sui quali si baserà l'azione dell'UE:
· carattere universale della libertà di religione o di credo;
· la libertà di religione o di credo è un diritto individuale che può essere esercitato in comune con altri;
· gli Stati devono avere un ruolo primario degli nel garantire la libertà di religione o di credo;
· la libertà di religione o di credo è intrinsecamente legata con la difesa di altri diritti umani.
Gli orientamenti contengono inoltre prescrizioni puntuali alle quali deve essere improntata l’azione dell’Ue per quanto riguarda i seguenti temi:
· prevenire e reprimere gli atti di violenza contro le persone fondati sulla loro religione o sul loro credo;
· libertà di espressione del proprio credo o religione;
· promozione della tolleranza religiosa, del rispetto della diversità e della comprensione reciproca;
· tutela dalla discriminazione diretta e indiretta fondata sulla religione o il credo, indipendentemente dai motivi addotti per siffatta discriminazione;
· tutela del diritto di cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo;
· diritto di manifestazione di una religione o di un credo;
· sostegno e tutela per i difensori dei diritti umani a nome di gruppi religiosi, organizzazioni filosofiche, non confessionali o di altre organizzazioni della società civile;
· sostegno agli sforzi della società civile volti a promuovere la libertà di religione o di credo.
Gli orientamenti indicano i seguenti strumenti:
Monitoraggio, valutazione e relazioni
Le delegazioni UE monitoreranno il rispetto della libertà di religione o di credo nei paesi terzi e individueranno e comunicheranno situazioni preoccupanti affinché l'UE possa avviare azioni adeguate e tempestive. Le relazioni delle delegazioni UE dovrebbero essere trattate in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio competenti e, ove del caso, all'interno del Comitato politico e di sicurezza al fine di individuare una risposta adeguata.
Il Comitato politico di sicurezza è una struttura permanente dell’UE, con sede a Bruxelles, che vigila sulle situazioni internazionali nell'ambito della PESC, fornisce pareri al Consiglio, vigila sull'implementazione delle politiche concordate e gestisce le eventuali crisi nell'ambito della PESD per conto del Consiglio. È composto da un ambasciatore per ogni Stato membro e dai rappresentanti rispettivamente della Commissione europea, del Comitato militare dell’UE, del segretariato del Consiglio dell'UE.
Tramite la propria presenza locale e le capacità presso le proprie sedi centrali, l'UE inoltre provvederà, in particolare, a:
· monitorare e valutare la situazione della libertà di religione o di credo a livello nazionale al fine di individuare progressi o fonti di preoccupazione, unitamente alle priorità e ai temi contemplati dai presenti orientamenti;
· mantenere contatti con le parti colpite da violazioni o conflitti, le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile locali e internazionali. Nell'ambito di tali contatti l'UE rivolgerà particolare attenzione ai gruppi all'interno di ogni sistema religioso o di credo, alle donne e ai giovani;
· inserire nelle strategie nazionali per i diritti umani e nelle relazioni periodiche un'analisi della situazione della libertà di religione o di credo, comprese le violazioni commesse.
Iniziative e diplomazia aperta
L'UE solleverà la questione della libertà di religione o di credo nell'ambito di adeguati contatti ad alto livello, anche a livello dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e dei capi delegazione.
Ove del caso, l'UE avvierà iniziative ed effettuerà dichiarazioni pubbliche sia in via preventiva sia in risposta alle gravi violazioni della libertà di religione o di credo.
Dialoghi politici
Nei dialoghi politici con paesi partner e organizzazioni regionali, l'UE incoraggerà i paesi partner ad aderire agli strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli, in particolare la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio noto come Patto internazionale sui diritti civili e politici), è un trattato delle Nazioni Unite adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 881 del 25 ottobre 1977.
Visite dell'UE e degli Stati membri
L'Unione garantirà che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE che si recano in visita in paesi terzi siano pienamente informati sulla situazione della libertà di religione o di credo. Ove del caso, durante tali visite si solleveranno le priorità e i temi oggetto dei presenti orientamenti con le controparti locali e si terranno incontri con i difensori dei diritti umani.
Impiego di strumenti finanziari esterni
La libertà di religione o di credo rimarrà una delle priorità dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, anche tramite il finanziamento dei progetti dei difensori dei diritti umani e l'assistenza alle persone che affrontano una minaccia immediata.
Attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (Regolamento n. 1889/2006) l’UE finanzia le attività in materia di promozione dei diritti umani, democratizzazione e prevenzione dei conflitti. La dotazione finanziaria per il periodo 2007-2013 è di 1,104 miliardi di euro. Per il prossimo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 è in corso di esame una proposta di modifica dello strumento che prevede una dotazione finanziaria accresciuta, pari a 1,578 miliardi di euro.
Le delegazioni dell'UE potranno sostenere progetti della società civile riguardanti la libertà di religione o di credo nel quadro dei programmi di sostegno per paese.
L'UE terrà conto delle violazioni alla libertà di religione o di credo al momento di decidere le misure adeguate in base alle clausole sui diritti umani presenti negli accordi con i paesi terzi, compresa l'eventuale sospensione della cooperazione, soprattutto riguardo all'assistenza finanziaria.
Si ricorda che dal 1995 l’UE inserisce una clausola di condizionalità sui diritti umani negli accordi politici quadro con i paesi terzi e ha riconfermato tale politica nel 2010. La clausola, attualmente contenuta in accordi con più di 120 Stati e in altri in fase di negoziazione, costituisce la base della cooperazione sui diritti umani e della loro promozione in tutti i settori interessati da questi accordi. La clausola forma anche la base giuridica delle misure prese in seguito a violazioni dei diritti dell’uomo: queste possono comprendere la sospensione delle riunioni e dei programmi di cooperazione tecnica con il paese interessato.
Promozione della libertà di religione o di credo nei consessi multilaterali
L'UE assicurerà che la libertà di religione o di credo rimanga in cima all'agenda delle Nazioni Unite, con un approccio orientato fortemente sui diritti umani, e che l'ONU continui a fornire una risposta decisa alle violazioni della libertà di religione o di credo e agli atti di intolleranza e violenza fondati sulla religione o il credo.
L'UE si impegnerà inoltre nella lotta contro tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo e per l'attuazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite in questo campo, nonché in iniziative di dialogo interculturale e interreligioso.
L'UE promuoverà iniziative a livello dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e contribuirà a una migliore attuazione degli impegni nel settore della libertà di religione o di credo.
L'UE rafforzerà ulteriormente la propria cooperazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, e si impegnerà con le organizzazioni internazionali sulla libertà di religione o di credo.
L'Unione intensificherà i propri scambi con gli organi di esperti regionali sulla libertà di religione o di credo, quali il Consiglio d'Europa, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e con altri organismi regionali e nazionali competenti.
Il gruppo di lavoro per i diritti umani istituito presso il Consiglio dell’UE e la sua task force in materia di libertà di religione o di credo sosterranno l'attuazione dei presenti orientamenti e valuterà l'attuazione dei presenti orientamenti al termine di un periodo di tre anni.
Il gruppo di lavoro per i diritti umani, creato nell’ambito del Consiglio dell’UE nel1987, è responsabile per i temi dei diritti umani nelle relazioni esterne dell’UE ed è composto da esperti di diritti umani degli Stati membri.
XVII legislatura – Documentazione per le Commissioni – Esame di atti e documenti dell’ UE, n. 6, 6 agosto 2013
Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it)