Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Rattifica ed esecuzione di due trattati tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador: a) Trattato di estradizione fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Quito il 25 novembre 2015
Riferimenti: AC N.4630/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 637
Data: 24/10/2017
Organi della Camera: III Affari esteri


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Rattifica ed esecuzione di due trattati tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador: a) Trattato di estradizione fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Quito il 25 novembre 2015

24 ottobre 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto degli accordi|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto degli accordi

 Trattato di estradizione tra Italia ed EcuadorTrattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

      Il Trattato va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.

Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 25 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (par. 1). In generale, l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (par. 2). Per i reati in materia fiscale è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente (par. 3). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articolo 2, paragrafo 4).
    L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare;  quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che vìoli i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;  quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto.

  Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4.

L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato  il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.

In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica del'Ecuador; sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico.

L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.

La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8.

L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti.

     L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo.

     L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.
  Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).

     L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

  Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).

     L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario.

Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.

Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Sato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

     L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione.

Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.

L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione
      Le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica (articolo 24).
     L'articolo 25 disciplina le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato.Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica.  Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione

scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Il trattato di assistenza giudizaria penale tra Italia ed EcuadorTrattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

L'Accordo di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca oltre che ai Trattato di estradizione sopra descritto all'esame della Commissione, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo il 21 marzo 1983) sottoscritta da entrambi i Paesi (e ratificata dall'Italia ai sensi della L. 334/1988).

Con l'accordo in esame, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

     Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo.

        Con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

     L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto.

     L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedensd inoltre la la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria.

L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Fiscalia General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.    

L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta.

      Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6).
      Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.
      In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).

L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione nello Stato richiedente.
     In relazione alla seconda ipotesi (di cui all'art. 10 del Trattato) l'articolo 11 introduce il ,principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa.

     L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza (di cui al successivo art. 14 del Trattato), lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto.

 Lo Stato richiesto assicura  l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13).
   L'articolo 14  contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato.
      Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano l'acquisizione di documenti pubblici (articolo 15), di documenti e beni (articolo 16), le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca (articolo 17), nonché gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18).
     Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazional; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
      Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).
     E' esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).
      Un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24.
      L'articolo 25 disciplina il riparto delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, quelle sostenute per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale, le spese per la videoconferenza, le spese e gli onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato).

Gli articoli 26 e 27, infine, disciplinano, rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato rimettesse alla consultazione tra le Autorità centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata - illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, entrambi fatti a Quito il 25 novembre 2015, si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador valutate in euro 19.469 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (di cui agli artt. 7 e 8 del medesimo Trattato) pari a euro 4.000 annui a decorrere dal 2017, nonchè agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale valutati in euro 20.789 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (artt. 14 e 25 del Trattato di assistenza) pari ad euro 13.250 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (legge 196/2009, art. 17, commi da 12 a 12-quater) per la compensazione degli oneri valutati, di cui al precedente comma 1, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.

   Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni
I successivi commi da 12- bis a 12- quater dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa e di una relazione tecnica che quantifica in euro 57.508 a decorrere dal 2017 l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con l'Ecuador, da porre a carico del bilancio dello Stato, di cui euro 40.258 per gli oneri valutati ed euro 17.250 per gli oneri autorizzati.

Corredano il ddl anche un'Analisi tecnico-normativa ed un'Analisi dell'impatto della regolamentazione. Nell'ATN, in particolare, con riferimento al Trattato di estradizione viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. Il Trattato, inoltre,  rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26 Cost.). Il quadro normativo nel quale si inserice il Trattato di assistenza giudiziaria penale è invece delineato, oltre che dal già ricordato articolo 696 del codice di procedura penale, dagli articoli 723 - 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.