Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Ratifica dei seguenti trattati: con l'IDLO (Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo; con l'ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; con il MFO (Multinational Force and Observers); istitutivo dello IEF (Forum Internazionale dell'energia); con il Consiglio d'Europa circa l'ufficio del Consiglio a Venezia
Serie: Progetti di legge   Numero: 636
Data: 24/10/2017
Organi della Camera: III Affari esteri


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Ratifica dei seguenti trattati: con l'IDLO (Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo; con l'ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; con il MFO (Multinational Force and Observers); istitutivo dello IEF (Forum Internazionale dell'energia); con il Consiglio d'Europa circa l'ufficio del Consiglio a Venezia

24 ottobre 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto degli accordi|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto degli accordi

Il disegno di legge all'esame della Commissione esteri concerne l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti sul territorio nazionale: si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della Multinational Force and Observers (MFO) hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese che ora necessitano di essere rinegoziate.

Gli altri due accordi riguardano la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia.

Di seguito una sintetica analisi del contenuto dei cinque accordi, condotta prevalentemente sulla base delle informazioni fornite dall'ampia relazione illustrativa che correda il disegno di legge.

  1. Accordo di sede con l'IDLOAccordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

L'Accordo in esame, che costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 (e modificato l'anno successivo), deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.

L'IDLO - International Development Law OrganizationL'IDLO (International Development Law Organization) istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto.

Sorto nel 1983 come organizzazione internazionale non governativa con sede nei Paesi Bassi, l'originario Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo IDLI si è trasformato nel 1988 (con l'Accordo internazionale per la creazione dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo, sottoscritto il 5 febbraio 1988 da otto membri, tra i quali l'Italia) in organizzazione intergovernativa trasferendo la propria sede a Roma. Nel 2002 l'IDLI ha cambiato la propria denominazione in IDLO ed ha adottato una prima revisione dell'Accordo istitutivo del 1988. Ulteriori modifiche e integrazioni dell'Accordosono intervenute nel 2008 e, da ultimo, nel 2012.
      Attualmente i membri dell'IDLO sono 31 (tra gli altri, oltre a numerosi Paesi membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Afghanistan, il Kenya, l'Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filippine, e il Salvador).
      Gli organi di governo dell'IDLO (in base all'Accordo istitutivo del 1988, come successivamente emendato) sono:
  • l' Assemblea degli Stati membri ( Assembly of Parties), che si riunisce annualmente, approva il programma di lavoro ed il bilancio per l'anno futuro, il rapporto descrittivo e finanziario delle attività svolte dall'Organizzazione nell'anno precedente ed adotta raccomandazioni in materia di politica e gestione dell'IDLO;
  • il Consiglio consultivo ( Board of advisers), che si riunisce almeno una volta l'anno, costituito da esperti di settore eletti dall'Assemblea che fanno parte del Board a titolo personale, contribuisce alla preparazione delle decisioni dell'Assemblea ed alla loro attuazione da parte del Direttore generale, mediante la formulazione di opinioni consultive;
  • lo Standing committee, che si riunisce non meno di tre volte l'anno, favorisce il collegamento tra l'Assemblea, il Consiglio consultivo e il Direttore generale, con funzioni di monitoraggio dell'attuazione delle attività di bilancio dell'Organizzazione;
  • il Direttore generale (eletto dall'Assemblea per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta), che è a capo della struttura esecutiva dell'IDLO, assicura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e prepara e presenta il bilancio annuale.

L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. L'IDLO, attiva in Americhe, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, può vantare competenza nello sviluppo istituzionale e legal empowerment, esperienza in diversi sistemi giuridici ed un ampio corpus di ricerca su diritto e giustizia.


     La relazione illustrativa sottolinea che l'attività dell'IDLO integra quelle delle altre organizzazioni internazionali, aventi sede a Roma (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, il Programma alimentare mondiale – WFP, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo – IFAD e Bioversity International), operanti nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile. Infatti, si legge nella relazione, l'IDLO ha effettuato interventi in oltre 170 Paesi attraverso una rete di circa 2.500 esperti ed in collaborazione con 47 associazioni indipendent; ha inoltre organizzato corsi di formazione per oltre 20.000 giuristi provenienti da tutto il mondo. L'espansione delle attività dell'Organizzazione è ben rappresentata dal valore dei progetti gestiti, passati dai circa 19 milioni di dollari per i 20 progetti del 2010 agli oltre 87 milioni di dollari per il 47 programmi del 2014.

Quanto ai finanziamenti, prosegue la relazione, IDLO riceve contributi volontari sia per i suoi progetti specifici, sia per le operazioni generali da una varietà di donatori, quali Stati e organizzazioni multilaterali, fondazioni private, aziende e soggetti individuali. Fondamentali sono in particolare i contributi unrestricted (core) che consentono una programmazione flessibile e prevedibile delle attività, comprese le spese di funzionamento. L'Italia è tradizionalmente uno dei principali donatori di risorse core dell'IDLO. La relazione precisa, al riguardo, che negli ultimi anni, a fronte anche di una diminuzione delle risorse disponibili per il finanziamnto all'IDLO, da individuarsi tra quelle "allocate alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI per contributi volontari, sono emersi tra i più importanti donatori di finanziamenti core gli Stati Uniti d'America (che hanno fatto dell'IDLO, in particolare in Afghanistan, l'agenzia internazionale di riferimento per lo sviluppo del rule of law in situazioni post-conflitto) e i Paesi Bassi (divenuti il principale donatore di risorse «core»); anche nel quadro di un tentativo mirato a trasferire la sede IDLO all'Aja, i Paesi Bassi si sono impegnati ad erogare finanziamenti fino ad un massimo di 17,5 milioni di euro in quattro anni. L'Italia si è opposta con successo alla proposta olandese di trasferimento riuscendo a mantenere a Roma il centro dell'Organizzazione

Si segnale in proposito che, secondo le previsioni assestate 2017 dello stato di previsione del MAECI, le risorse destinate all'IDLO ammontano a 1.032.914 euro (capitolo 2301, piano di gestione 1).

La relazione evidenzia, infine, che la concessione dell'esenzione dalla tassazione diretta anche al personale italiano regolarmente impiegato presso l'IDLO contenuta nell'aggiornamento dell'Accordo di sede in esame, ricalca quanto già deciso dai Paesi Bassi per il personale di nazionalità olandese dell'ufficio dell'Aja.

Quanto al Contenuto dell'Accordo di sedecontenuto dell'Accordo di sede in esame, esso consta di 18 articoli dedicati alle definizioni (art. I), alla idoneità e fruibilità dell sede centrale dell'IDLO (art. II), all'inviolabilità della medesima (art. III), alla sua protezione (art. IV) ed alla fornitura dei servizi pubblici (art. V). L'art. VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e l'art. VII la personalità giuridica internazionale dell'IDLO. Dopo l'art. VIII, che riguarda il regime delle comunicazioni, l'art.IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta.  L'art. X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'art. XII le assicurazioni sociali e sanitarie. Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'art. XII mentre privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri  del Consiglio Consultivo IDLO sono contenute nell'art. XIII. L'art. XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione a dispiegati per compiti istituzionali della medesima. Privilegi ed immunità del personale IDLO sono contemplati dall'art. XV mentre scopo del regime di immunità e privilegi (previsti dagli artt. da XIII a XV) nonchè la cooperazione con le autorità italiane, sono regolati dall'art. XVI. L'art. XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'art. XVIII, infine, reca le disposizioni finali.

b) Scambio di lettere tra Italia e ICCROMScambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

L 'International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (ICCROM) è un' organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. l'ICCROM È stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.
      
Gli organi di governo dell'ICCROM sono il Segretariato, l'Assemblea generale, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, e il Consiglio. Quest'ultimo è composto da membri eletti dall'Assemblea generale, nella proporzione di uno ogni cinque Stati membri, da un rappresentante del Governo italiano, un rappresentante dell'Istituto superiore per il restauro e la conservazione, un rappresentante dell'UNESCO, un rappresentante dell' International council of museums (ICOM), un rappresentante dell 'International council on monuments and sites (ICOMOS) e un rappresentante dell' International union for the conservation of nature (IUCN). L'Organizzazione ha attualmente in organico 35 dipendenti, di cui 14 di nazionalità italiana (13 strutturati e un consulente esterno).
      
L'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'Organizzazione con un contributo obbligatorio erogato dal MAECI – Direzione generale per la promozione del sistema Paese, che nel 2016 è stato pari a 167.060 euro (capitolo 2752).
Quanto al Il contenuto dello scambio di lettere tra Governo italiano ed ICCROM contenuto dello scambio di lettere in esame, esso consiste nella modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità  per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce al Direttore ed ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia e tutti i funzionari (quindi anche i funzionari italiani) godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.
La relazione illustrativa rammenta che l'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione.Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.
      Di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, 28 anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.
      La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali. Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l' estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992.  
Con l'inserimento di un nuovo comma (comma 2) nel testo dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, il Governo italiano si impegna a pagare con un unico versamento una tantum, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.


    L'ampia relazione illustrativa sottolinea che per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione e tale aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM del novembre 2013, che in quell'occasione, ha approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. 

L'estensione ai funzionari italiani dell'ICCROM dei I benefici fiscali riconosciuti ai funzionari degli istituti specializzati dell'Onu presenti sul territorio italianobenefìci fiscali appare peraltro coerente, si legge nella relazione del Governo, con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano. L'esenzione fiscale sugli emolumenti percepiti per tutti i dipendenti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, è assicurata ai funzionari della FAO [Accordo di sede del 1950 tra la FAO e l'Italia, articolo XIII, sezione 27, lettera d)]; ai funzionari del WFP [Accordo del 1991 tra l'Italia da una parte e le Nazioni Unite e la FAO dall'altra, articolo XIII, lettera e)]; ai funzionari dell'IFAD [Accordo di sede del 1978 fra l'Italia e l'IFAD, articolo XV, sezione 32, lettera e)]; ai funzionari del Centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro (Accordo complementare sui privilegi e le immunità del centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro – OIL a Torino del 1993, articolo 10); ai funzionari impiegati nella base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi [Memorandum d'intesa del 1994 tra l'Italia e le Nazioni Unite sull'uso delle istallazioni militari in Italia, articolo XVII, lettera b)]; ai funzionari dello United nation system staff college UNSSC [Accordo di sede del 2003 tra l'Italia e l'UNSSC, articolo VIII, comma 1, lettera C); ai funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS (Accordo tra l'Italia e l'OMS del 2001 per l'istituzione dell'ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, articolo 8); ai funzionari del World water assessment programme di Perugia (Accordo di sede del 2012 tra l'Italia e l'UNESCO, articolo 8).

c) Scambio di Note tra Governo italiano e MFO (Multinational Force and Observers)Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

  MFO (Multinational Force and Observers) trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele ed è un'operazione multinazionale incaricata di  attività di peacekeeping nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma.

MFO è composta da personale proveniente da dodici nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune contributing nations.
L'Italia, che partecipa, con la Marina militare, a tempo indeterminato alle operazioni di MFO, è il quarto Paese contributore in termini di uomini.
La partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In particolare, secondo le informazioni rinvenibili sul sito web della Marina militare, il contingente militare italiano, denominato anche Coastal Patrol Unit (CPU), ha il compito di verificare la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, che unisce il Golfo di Aqaba al Mar Rosso, e le zone contigue allo stesso stretto.Tale compito viene assicurato con tre pattugliatori costieri classe Esploratore, permanentemente assegnati al contingente in Sinai, nell'ambito del 10° Gruppo Navale Costiero (COMGRUPNAVCOST 10).


      Oggetto dello Scambio di Note tra Governo italiano e MFOOggetto dello scambio di Note all'esame della Commissione è la richiesta di MFO, accolta dal MAECI, di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato ai sensi della legge n. 968/1982 ed emendato con un Addendum nel 1995. La modifica è finalizzata ad  incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.

  Il comma 2 in commento, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta con l'Addendum del 1995.

Al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, si tratta di un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi, a causa dell'intensificazione delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle deteriorate condizioni di sicurezza della regione.

d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia IEFCarta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

      Il Forum internazionale dell'energia (International Energy Forum – IEF), luogo del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, è stato istituito in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011, con l'adozione della Carta all'esame della Commissione, intesa a definire la missione e a regolare l'organizzazione e le attività del Forum, firmata dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia. Alla definizione della Carta si è pervenuti attraverso negoziati, avviati nel 2009 e condotti da un apposito Gruppo di indirizzo ad alto livello dell'IEF (High-Level steering group) e quindi del Gruppo di indirizzo allargato (Extended steering group).

L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione dei contenuti della Carta, la cui finalità è di dare un fondamento certo e condiviso a un precedente accordo intergovernativo informale, approvato durante la Conferenza ministeriale di Osaka nella primavera del 2002, che definiva in via provvisoria l'organizzazione del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, nonchè il primo funzionamento del Forum internazionale dell'energia, dotandolo di un Segretariato e di un Segretario generale con sede a Riad.

          

La finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.
    
      A norma della sua Carta istitutiva, Obiettivi dell'International Energy Forum - IEF e contenuto della Carta istitutivaIEF persegue i seguenti obiettivi

  1. formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri
  2. promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;
  3. definire e proporre princìpi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia;
  4. facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia; promuovere una migliore comprensione delle loro interdipendenze e dei benefìci derivanti dal dialogo e dalla mutua cooperazione tra Stati membri, incluse le imprese che operano nel settore;
  5. agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;
  6. creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra gli Stati membri;
  7. facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e di analisi che contribuiscano alla trasparenza, alla stabilità e alla sostenibilità del mercato dell'energia per mezzo del sistema denominato Joint organisations data initiative (JODI).

Sebbene IEF non persegua finalità dirette di sviluppo industriale, gli scambi informativi, le interazioni tra gli Stati membri e le collaborazioni promosse nel suo ambito ricadono sulle attività industriali e finanziarie del settore energtico. 

Nella relazione illustrativa si legge che una delle principali caratteristiche di IEF rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e quindi nell'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria.

IEF conta 72 Paesi membri, firmatari della Carta, non solo produttori e consumatori di materie prime energetiche ma anche Paesi di transito e major players non appartenenti alle grandi organizzazioni di settore (IEA ed OPEC) quali Argentina, Cina, India, Messico, Russia and Sudafrica.


            Il Forum internazionale dell'energia dispone di cinque organi statutari

  1. la Conferenza  dei ministri, convocata di norma ogni due anni con la presidenza di uno degli Stati membri,che provvede alla sua organizzazione, assistito in generale da altri due Stati membri con ruolo di co-presidenti. La Conferenza dei ministri ha l'obiettivo di discutere i temi di interesse politico generale, di definire priorità e indirizzi, di modificare o interpretare la Carta istitutiva del Forum. Per far fronte a situazioni eccezionali o a problemi di urgenti possono essere convocate, su richiesta di almeno cinque Stati membri, Conferenze dei ministri straordinarie;
  2. il Consiglio esecutivo, l'organo di governo amministrativo del Forum, costituito dai delegati di 31 Stati membri, 23 dei quali - l'Italia tra questi - sono delegati permanenti.  I Segretariati dell'IEA e dell'OPEC partecipano alle riunioni come osservatori senza diritto di voto;
  3. il Gruppo internazionale di supporto è l'organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretario generale per mantenere efficaci relazioni con i rappresentanti degli Stati membri e assicurarne il coinvolgimento;
  4. il Comitato consultivo dell'industria, è un organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretario generale per lo scambio di informazioni e per i rapporti con le imprese del settore dell'energia e con le loro associazioni. L'Italia è rappresentata nel Comitato dalle sue maggiori imprese impegnate nei settori del petrolio e del gas naturale;
  5. Il Segretario generale (General secretary) dispone di un Segretariato (Secretariat) con un organico di circa 10 addetti (che comprende funzionari e personale esecutivo). Il Segretario generale assiste gli altri organi statutari nello svolgimento delle loro attività; predispone il progetto di bilancio, il programma di lavoro e il rapporto consuntivo di fine esercizio; gestisce le comunicazioni tra il Forum e gli Stati membri, ne coordina, indirizza e gestisce l'attività, in attuazione del programma di lavoro adottato e delle decisioni degli organi statutari.

Eventuali altri organi sussidiari o temporanei possono essere costituiti con decisione della Conferenza dei ministri o con delibera del Consiglio esecutivo:

      Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum. Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita mette a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture necessarie per il funzionamento del Segretariato.


      Riassumendo ed integrando quanto già sopra esposto, quanto al contenuto la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia consta di Articolato della Carta istitutiva IEF18 sezioni e di un allegato.

Le sezioni da I a III sono dedicate alla definizione del Forum, agli obiettivi del medesimo ed alla disciplina della membership. La sezione IV individua gli organi di governo e le successive sezioni sono dedicate alle attività ministeriali (sezione V), al Comitato esecutivo (sezione VI), al Segretariato (sezione VII), al Gruppo di supporto internazionale (sezione VIII) e al Comitato consultivo Industria (sezione IX). Con la sezione X vengono disciplinate le questioni relative al bilancio ed alle spese del Forum, la cui lingua ufficiale è l'inglese (sezione XI). La sezione XII è dedicata alle relazioni con le altre organizzazioni, che saranno regolate tramite Memorandum of Understanding. La sezione XIII regola le modalità di sospensione dal voto e dalla membership in Comitato esecutivo, derivanti da difetto nel pagamento del contributo annuo. La sezione XIV individua Riyad come sede centrale del Forum, specificando privilegi ed immunità riconosciuti al Segretariato. Dopo la sezione XV che riguarda le modifiche alla Carta e all'Allegato, con la sezione XVI è stabilito che la Carta entrerà in vigore 30 giorni dopo l'adesione di 50 Stati membri del Forum, sostituendo il previgente Statuto del Segretariato dell'IEF approvato a Isfahan nel settembre 2003. Le sezioni XVII e XVIII, infine, riguardano rispettivamente il recesso e la notifica del testo della Carta al Segretario generale delle Nazioni Unite in vista della sua circolazione come documento ufficiale Onu. Quanto all'allegato, contiene la scala del contributo dei Membri al bilancio annuale del Forum.

e) Memorandum d'intesa tra Italia e Consiglo d'Europa sull'Ufficio di VeneziaMemorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

 Il Memorandum all'esame della Commissione esteri è volto ad attribuire all' unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.
La conclusione di un Memorandum d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia è stata proposta dal Segretariato del CdE nel 2014 ed il testo, condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto, è stato negoziato dal MAECI e recepisce le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate.
     
Il Consiglio d'Europa (CdE) cha sede a Strasburgo, si avvale di uffici periferici per agevolare l'attuazione delle proprie attività e programmi. Uffici periferici del CdE sono attivi sia in Stati membri dell'Organizzazione (Turchia, Azerbaigian, Serbia, Romania, Repubblica di Moldova, Ucraina, Federazione russa, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Macedonia, Georgia, Armenia) sia in Paesi terzi (Kosovo, Marocco e Tunisia). Ulteriori uffici del CdE per il coordinamento con altre organizzazioni internazionali (Unione europea, Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – OSCE e Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani – OSCE/ODIHR) sono presenti anche a Bruxelles, Ginevra, Vienna e Varsavia.
          
 Con riferimento al contenuto, il Contenuto del Memorandum tra Governo italiano e Consiglio d'Europa testo del Memorandum si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa dove sono richiamate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578, e della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio 2010, relativa allo status giuridico degli Uffici periferici del Consiglio d'Europa.

  Il paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.
Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i successivi paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio (funzionari del CdE, compreso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati), definiscono l'obbligo, a carico del CdE, di notificare al MAECI il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, nominato dal Segretario generale del CdE, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni del GAPI all'Ufficio e ai suoi funzionari.
      Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE.
I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del CdE di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l' inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti. Il paragrafo 11 precisa l'ambito dell' autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio. Il paragrafo 12 regola l' esenzione dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio.
      Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.
      Il paragrafo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana (cui si applica il paragrafo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica il paragrafo 16). Il paragrafo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.  
Il paragrafo 18 ( finanziamento) sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del CdE e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione.
      Il paragrafo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto.
Il paragrafo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale.
      Il paragrafo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.
      Il paragrafo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio.
      Il paragrafo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio.
      Il paragrafo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.
      Il paragrafo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.
      I paragrafi da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum. In particolare, il paragrafo 26 stabilisce che l'Ufficio sarà istituito per un periodo iniziale di tre anni, al termine dei quali il Comitato dei Ministri deciderà se rinnovarne i termini di riferimento. Il paragrafo 27 precisa che il Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della nota verbale con la quale l'Italia notificherà al CdE l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni. Ai sensi dal paragrafo 28, a seguito della decisione del Comitato dei Ministri del CdE di rinnovare i termini di riferimento dell'Ufficio prima del termine di tre anni, il Memorandum continua a rimanere valido fino alla data in cui l'Italia e il CdE concluderanno un Protocollo per rinnovare o modificare il Memorandum. I paragrafi 29 e 30 fanno salva in favore dell'Italia la possibilità di decidere in qualsiasi momento di porre termine all'efficacia del Memorandum, il quale cesserà di produrre effetti al termine dei primi tre anni o, in caso di proroga automatica della sua validità, due mesi dopo la ricezione della nota verbale con cui l'Italia notificherà la decisione al CdE.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), con il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), con la Multinational Force and Observers (MFO), sull'adozione della Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e del Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia (AC 4609) si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziari. In particolare:

il comma 1 valuta per l'Accordo con l'IDLO un onere annuo di 242.032 euro a decorrere dal 2017;

il comma 2 per lo Scambio di lettere con l'ICCROM autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2017  e valuta un onere di 500.000 euro annui a decorrere dal 2017;

il comma 3 per lo Scambio di Note con l'MFO valuta un onere di 42.000 euro annui a decorrere dal 2017;

il comma 4 , per la Carta istitutiva dell'IEF, autorizza la spesa di 51.920 euro annui a decorrere dal 2017 e valuta un onere di 100.000 euro annui a decorrere dal 2017:

il comma 5 valuta un onere di 40.000 euro annui a decorrere dal 2017 per il Memorandum con il Consiglio d'Europa.

Il comma 6 stabilisce che alla copertura degli oneri autorizzati, ammontanti a euro 1.051.920 per il 2017 e 51.920 annui a decorrere dal 2018, e degli oneri valutati pari a  euro 924.032 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il comma 7 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (legge 196/2009, art. 17, commi da 12 a 12-quater) per la compensazione degli oneri valutati, di cui al precedente comma 6, qualora quesi dovessero eccedere le previsioni di spesa.

   Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni
I successivi commi da 12- bis a 12- quater dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è corredato, oltre che di relazione illustrativa, di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, di un'Analisi tecnico-normativa e di Analisi dell'impatto della regolamentazione.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.