Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza COM(2016)230
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 60
Data: 27/06/2016
Descrittori:
DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
UNIONE EUROPEA     

23 giugno 2016

 

n. 60

Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza
per combattere il  terrorismo e preparare
il terreno per l’Unione della sicurezza COM(2016)230

 

Tipo di atto

Comunicazione della Commissione europea

Data di adozione

20 aprile 2016

Base giuridica

Artt. 82 e 83 del Trattato sul funzionamento dell’UE

Settori di intervento

Cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo

Assegnazione

29 aprile 2016--I Commissione Affari costituzionali

 


Finalità/Motivazione

le dimensioni del fenomeno terroristico nell’UE

I dati di Europol

I recenti attentati di Parigi e Bruxelles, che hanno causato la morte di oltre 170 persone, confermano il preoccupante trend degli ultimi anni per quanto riguarda il fenomeno terroristico nell’Unione europea. Secondo la Relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT) del luglio 2015, nel 2014 si sono registrati 201 attentati, che hanno provocato 4 vittime. Nello stesso anno, negli Stati membri sono stati effettuati 774 arresti per reati terroristici, con un aumento significativo rispetto al 2013. (535).

Nel maggio 2016, il capo del Centro antiterrorismo di Europol, durante un’audizione presso la  Commissione Libertà civili del Parlamento europeo, ha diffuso i primi dati relativi al 2015. In tale anno nell’Unione europea ci sono stati 211 attacchi terroristici falliti, sventati o incompleti. Gli attacchi riusciti hanno causato la morte di  151 persone. Di queste la quasi totalità, ovvero 150, sono vittime della violenza jihadista. Nello stesso anno sono state arrestate per reati collegati a terrorismo 1.057 persone, di cui 667 erano islamici.

Istituito nel 1999 l’Ufficio Europol è il principale strumento a livello europeo di assistenza alle autorità di contrasto al crimine negli Stati membri dell’UE.

In particolare, secondo l’articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

In estrema sintesi, le funzioni di Europol sono le seguenti:

·   sostegno alle operazioni sul campo delle forze di contrasto;

·   centro di scambio di informazioni sulle attività criminali;

·   centro di competenze in materia di contrasto.

Si segnala che è sostanzialmente concluso l’iter di adozione della riforma di Europol, proposta dalla Commissione nel 2013, al fine di attuare compiutamente le disposizioni del Trattato che lo riguardano. Il nuovo regolamento sostituisce l’attuale quadro giuridico fornito dalla decisione 2009/371/GAI, trasformando l’Ufficio Europol in una Agenzia dell’Unione europea.  Gli elementi chiave della riforma sono:

Ø  il potenziamento della funzione di hub per lo scambio di dati, rafforzando gli obblighi degli Stati membri di fornire informazioni;

Ø  la previsione di un meccanismo di controllo democratico sull’operato dell’Agenzia tramite l’istituzione di un gruppo parlamentare misto di controllo cui partecipano il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali;

Ø  il rafforzamento degli strumenti di tutela per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Europol.

Dal gennaio 2016 opera presso Europol il Centro europeo antiterrorismo, ove sono distaccati gli esperti antiterrorismo degli Stati membri al fine di incrementare la capacità di indagine transfrontaliera. Il Centro offre agli Stati membri una piattaforma per potenziare la condivisione di informazioni e il coordinamento operativo, in particolare nella lotta contro i combattenti terroristi stranieri, il traffico di armi da fuoco illegali e il finanziamento del terrorismo.

Il fenomeno dei foreign fighters

Secondo gli studi più attendibili, utilizzati anche dal Parlamento europeo, nel 2015 il numero complessivo dei combattenti stranieri in Siria e Iraq è tra i 27 e i 30 mila. Si stima, inoltre, che i foreign fighters provenienti dall’UE siano circa 5 mila. Il numero  di  foreign fighters provenienti dall’Europa occidentale è raddoppiato rispetto a giugno 2014. La maggior parte dei foreign fighters  di origine UE (circa 3.700) provengono da quattro Stati membri: Francia, Regno Unito, Germania e Belgio.

Secondo la Commissione europea, circa il 30 per cento dei foreign fighters partiti dall’UE hanno fatto ritorno nei Paesi di origine. Combattenti stranieri di ritorno sono stati collegati agli attentati terroristici del 2015 e del 2016. Alcuni combattenti stranieri avrebbero ricevuto l'incarico di ritornare in Europa per perpetrare attentati, diffondere la propaganda del Daesh/Isis e radicalizzare e reclutare altre persone.

Il terrorismo nelle norme primarie dell’UE

La realizzazione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia comporta, tra l’altro, che l’Unione europea si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché  tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, e il ravvicinamento delle legislazioni penali (art. 67 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

L’articolo 75 del medesimo Trattato prevede, inoltre che, qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possano definire un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Trattato prevede infine che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possano stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni  per quanto riguarda i crimini di dimensione transnazionale, primo fra tutti il terrorismo (art. 83).

Secondo il Trattato rimangono comunque salve le responsabilità primarie degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

La ratio sottostante a tale impostazione è che gli Stati membri non possono affrontare efficacemente da soli le minacce transnazionali, e che pertanto occorre predisporre a livello europeo gli strumenti, le infrastrutture e l'ambiente in cui le autorità nazionali collaborino per affrontare sfide comuni in modo efficace.

Infine, si ricorda che l’articolo 222 del TFUE prevede , tra l’altro, che l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico. Secondo la medesima disposizione l'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, tra l’altro, per:

·   prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

·   proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

·   prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico.

Il coordinatore antiterrorismo UE

A seguito degli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo. Tra le misure contenute in tale dichiarazione c'è l'istituzione della figura di coordinatore antiterrorismo.

Il 19 settembre 2007 Javier Solana, all'epoca Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune, ha nominato Gilles de Kerchove coordinatore antiterrorismo dell'UE.

In tale veste egli è incaricato di:

·   coordinare i lavori del Consiglio nella lotta al terrorismo;

·   presentare raccomandazioni politiche e proporre al Consiglio settori prioritari d'azione, basandosi sull'analisi della minaccia e sui rapporti stilati dal Centro dell'UE di analisi dell'intelligence e da Europol;

·   monitorare da vicino l'attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;

·   mantenere una visione d'insieme di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea per riferire periodicamente al Consiglio ed assicurare l'efficace follow-up delle decisioni del Consiglio;

·   coordinarsi con i competenti organi preparatori del Consiglio, la Commissione e il SEAE e metterli al corrente delle sue attività;

·   assicurare che l'UE svolga un ruolo attivo nella lotta al terrorismo;

·   migliorare la comunicazione tra l'UE e i paesi terzi in questo ambito.

 

L’Agenda europea per la sicurezza

I recenti attentati terroristici di Parigi e Bruxelles hanno indotto le Istituzioni europee ad accelerare per quanto riguarda l’attuazione dell’Agenda europea per la sicurezza presentata dalla Commissione europea nell’aprile del 2015.

Con l’Agenda la Commissione europea ha definito la strategia dell'Unione per affrontare le minacce alla sicurezza interna nel periodo 2015-2020.

L’Agenda, in sintesi, individua nel terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e la criminalità informatica le principali minacce con cui l’Europa deve confrontarsi. Il documento enuclea una serie di azioni a livello europeo e nazionale da attuare attorno alle seguenti priorità: 

·   facilitare lo scambio d'informazioni tra le autorità di contrasto e le agenzie dell'UE;

·   aumentare la cooperazione operativa di polizia;

·   promuovere la formazione e il cofinanziamento per la sicurezza a livello dell'UE.

L’Agenda rispetta il principio secondo il quale nel combattere il terrorismo e le altre minacce alla sicurezza, l'Unione deve basarsi sui valori democratici comuni agli Stati membri, considerando la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali come finalità non in conflitto tra loro, ma obiettivi strategici coerenti e complementari.

La comunicazione in esame fa il punto sui progressi compiuti per quanto riguarda l’attuazione dell’Agenda, con particolare riferimento al contributo dell'UE alla lotta contro il terrorismo; la Commissione individua inoltre le carenze attuative ed espone le azioni da intraprendere per porvi rimedio; è infine descritta una tabella di marcia che individua una serie di ambiti d'intervento prioritari nella lotta al terrorismo.

 

Contenuti

La comunicazione individua una serie di obiettivi, rispetto ai quali sono indicate le iniziative già completate e quelle da avviare a livello europeo, nonché gli impegni a carico degli Stati membri.

La Commissione europea individua i seguenti obiettivi:

·       contrastare la minaccia rappresentata dai terroristi combattenti stranieri che ritornano in patria;

·       prevenire e combattere la radicalizzazione;

·       punire i terroristi e i loro sostenitori;

·       migliorare lo scambio di informazioni;

·       rafforzare il Centro europeo antiterrorismo;

·       bloccare l'accesso dei terroristi ad armi da fuoco ed esplosivi;

·       impedire ai terroristi di accedere alle fonti di finanziamento;

·       proteggere i cittadini e le infrastrutture critiche;

·       la dimensione esterna.

 

Di seguito una sintesi delle azioni più significative articolate per obiettivo.

 

contrasto alla minaccia dei terroristi combattenti stranieri

Secondo la comunicazione le autorità nazionali devono essere informate di tutti i movimenti dei terroristi combattenti stranieri, sia in uscita che in entrata, e devono condividere tali informazioni con le autorità nazionali degli altri Stati membri e con le agenzie dell'UE, in particolare attraverso il sistema d'informazione Schengen e il Centro europeo antiterrorismo dell'Europol.

A tal fine la comunicazione preannuncia che, entro la fine dell'anno, la Commissione proporrà una revisione del sistema d'informazione Schengen: tale riforma  prevede l’inserimento nel sistema delle informazioni sui rimpatri dei migranti irregolari e sui divieti di ingresso, l'uso dell'immagine facciale a fini di identificazione biometrica, e la creazione di nuove segnalazioni di persone sconosciute ricercate.

Il sistema informativo Schengen (SIS II) contiene segnalazioni su persone e oggetti ed è utilizzato dai responsabili di frontiera, doganali, di polizia e dalle autorità competenti per il rilascio dei visti in tutta l’area Schengen, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza.

I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari sistemi nazionali. Le informazioni che possono essere inserite riguardano: cognomi e nomi, cognomi alla nascita, "alias", segni fisici particolari, luogo e data di nascita, sesso, fotografie, impronte digitali, cittadinanza o cittadinanze, eventuale indicazione che la persona in questione è armata, violenta o evasa, ragione della segnalazione, autorità che effettua la segnalazione.

La comunicazione prevede altresì che entro la metà del 2017 al SIS II sia aggiunta una funzione automatizzata di ricerca delle impronte digitali, già prevista dal vigente quadro normativo. Con la comunicazione si chiede, inoltre, agli Stati membri di inserire nel sistema segnalazioni per tutte le misure di allontanamento, rifiuto di ingresso o di espulsione di persone dal territorio di uno Stato membro.

In tale ambito la comunicazione prevede inoltre il rafforzamento delle frontiere esterne UE mediante l’adozione, entro giugno 2016:

·        della proposta di regolamento istitutiva della guardia di frontiera europea[1];

Sulla proposta, il 22 giugno 2016, le Istituzioni legislative europee hanno raggiunto un accordo, che apre la strada all’adozione finale del regolamento.

·        della riforma del Codice Schengen recante l'obbligo di effettuare controlli sistematici, sulle pertinenti banche dati delle forze dell'ordine, di tutte le persone che attraversano le frontiere esterne, compresi i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, per individuare coloro che rappresentano una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna;

·        della direttiva sulla lotta contro il terrorismo.

Presentata il 20 aprile 2016, tale proposta introduce nuove tipologie di reati, in particolare per chi si reca all'estero, entra nell'UE o si sposta all'interno dell'UE per scopi terroristici, e per chi si sottopone ad addestramento ai fini terroristici (cosiddetto addestramento passivo).

Sulla proposta, il 21 giugno 2016, la  II Commissione (Giustizia) ha approvato un documento finale.

I dati del codice PNR

È infine prevista l’adozione e attuazione in tempi rapidi della direttiva sui dati del codice di prenotazione (PNR).

I dati del codice di prenotazione (PNR) sono informazioni personali fornite dai passeggeri che vengono raccolte e conservate dai vettori aerei. Il PNR contiene informazioni quali il nome del passeggero, la data di viaggio, l'itinerario, il posto assegnato, i bagagli, i dati di contatto e le modalità di pagamento. La proposta di direttiva presentata dalla Commissione intende disciplinare il trasferimento dei dati PNR alle autorità di contrasto degli Stati membri e il loro trattamento a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Il Consiglio ha adottato la direttiva il 21 aprile 2016. Gli Stati membri avranno due anni per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Ai sensi della nuova direttiva, le compagnie aeree dovranno fornire i dati PNR per i voli in arrivo o in partenza dall'UE. La direttiva consentirà inoltre agli Stati membri, senza obbligarli, di raccogliere i dati PNR in relazione a voli intra-UE selezionati.

 

Prevenzione e contrasto della radicalizzazione

Secondo la Commissione europea occorre dare priorità alla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche. Gli Stati membri devono fare in modo che le persone già radicalizzate siano inserite in programmi di deradicalizzazione, per evitare che facciano propaganda terroristica e discorsi di incitamento all'odio, e devono assicurare lo scambio proattivo di informazioni sugli elementi che presentano un rischio di radicalizzazione elevato.

Tra le misure già adottate a livello UE la Commissione ricorda:

·   la creazione nell’ottobre 2015 del Centro di eccellenza della rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione;

·   l’istituzione nel luglio 2015 presso Europol dell’unità UE addetta alle segnalazioni su Internet relative a discorsi di incitamento all’odio e alla propaganda terroristica on line.

L’unità ha finora ha esaminato oltre 4.700 casi di materiali reperiti su 45 piattaforme e inoltrato a imprese su Internet oltre 3.200 richieste di rimozione di contenuti, con un tasso di ritiro effettivo del 91 per cento;

·   il Forum dell’UE su Internet, lanciato nel dicembre 2015 in collaborazione con le imprese che operano su Internet per limitare l'accessibilità dei materiali terroristici online e moltiplicare le contro-argomentazioni efficaci;

·   finanziamenti per l'elaborazione di programmi di reinserimento e deradicalizzazione dentro e fuori l'ambiente carcerario, per lo sviluppo di strumenti di valutazione dei rischi e per la formazione degli addetti;

·   misure di prevenzione della radicalizzazione mediante l'istruzione e la sensibilizzazione dei giovani, in particolare nell'ambito di Erasmus+, dando priorità ai progetti che stimolano l'inclusione e la promozione dei valori fondamentali UE.

 

In tale ambito di intervento la Commissione rivolge agli Stati membri le seguenti richieste:

·   distaccare immediatamente esperti presso l'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet;

·   scambiare in modo proattivo con altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti sugli ex carcerati sospettati di radicalizzazione e sugli individui notoriamente radicali, per garantire la sorveglianza delle persone che presentano un rischio elevato

Inoltre, nella comunicazione sono preannunciate le seguenti iniziative della Commissione:

Ø l’adozione di una comunicazione sulla prevenzione della radicalizzazione (secondo trimestre 2016);

Ø la rapida attuazione delle attività inserite nella tabella di marcia del 2016 elaborate nel contesto del Forum dell'UE su Internet.

Il Forum Internet UE, una delle iniziative incluse nell'Agenda europea sulla sicurezza, è stato lanciato nel dicembre 2015 .

Il Forum riunisce i Ministri degli Interni dell'Unione europea, rappresentanti di alto livello delle principali società di Internet, Europol, il Coordinatore antiterrorismo UE, il Parlamento europeo, al fine di cooperare per limitare l'accessibilità dei materiali terroristici online e dei discorsi di odio on line e per moltiplicare le contro-argomentazioni efficaci

 

Punizione dei terroristi e dei loro sostenitori

Tale ambito di intervento include l’approvazione, auspicata dalla Commissione in tempi brevi, della citata proposta di direttiva sulla lotta al terrorismo. Inoltre la Commissione intende proporre entro l’estate 2017 soluzioni, anche legislative, per affrontare il problema dell’ottenimento di prove digitali connesse a indagini penali.

Tale priorità, secondo la Commissione, dipende dal fatto che spesso le informazioni sulle attività connesse al terrorismo sono detenute da società private, sui loro server spesso situati al di fuori del territorio della forza di contrasto indagante e pertanto al di fuori della sua giurisdizione. Oltre alle procedure di assistenza giudiziaria reciproca e a poche limitate disposizioni in accordi internazionali, non esiste un approccio armonizzato sulle modalità di accesso a tali informazioni. Ciò avrebbe dato luogo ad un'ampia gamma di approcci nazionali diversi, con conseguenti problemi per le indagini.

In materia, il Consiglio giustizia e affari interni del 9-10 giugno 2016 ha approvato conclusioni sul miglioramento della giustizia penale nel ciberspazio.

Tali conclusioni definiscono misure concrete per futuri interventi e azioni in tre principali settori di attività:

Ø  la razionalizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria reciproca e, ove applicabile, di mutuo riconoscimento relativamente al ciberspazio grazie all'uso di moduli e strumenti elettronici standardizzati;

Ø  il miglioramento della cooperazione con i fornitori di servizi attraverso lo sviluppo di un quadro comune (es. uso di moduli e strumenti allineati) per richiedere specifiche categorie di dati;

Ø  l'avvio di un processo di riflessione su possibili criteri di collegamento per la competenza esecutiva nel ciberspazio.

 

scambio di informazioni

La Commissione sottolinea la necessità di migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con le agenzie dell'UE e l'interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione.

A tal fine chiede la rapida attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione di reati (adottata il 14 aprile 2016), nonché la conclusione in tempi brevi dell’ accordo quadro UE USA ("accordo quadro sulla protezione dei dati") per assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali trasferiti tra l'UE e gli Stati Uniti a fini di prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, tra cui il terrorismo.

Il cosiddetto umbrella agreement è stato siglato tra UE e USA il 2 giugno 2016.

L’accordo riguarda la protezione dei dati personali nell’ambito della cooperazione di polizia. L'accordo migliora, in particolare, i diritti dei cittadini dell'UE, garantendo la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati Uniti quando si tratta di ricorso giurisdizionale dinanzi ai tribunali degli Stati Uniti.

Per la conclusione finale dell’accordo occorre l’approvazione anche da parte del Parlamento europeo.

Secondo la Commissione, è necessario procedere al fine di garantire l’adozione delle proposte in materia di interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione, e  di estensione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai cittadini di paesi terzi.

ECRIS è il sistema informativo del Casellario europeo, che consente l’interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti. La proposta di direttiva COM(2016)7, presentata dalla Commissione europea il 9 gennaio 2016,  consente l’uso della banca dati ECRIS anche per quanto riguarda le condanne nei confronti dei cittadini di Paesi terzi.

Nel medesimo ambito di intervento la Commissione chiede agli Stati membri:

Ø  il potenziamento, tramite il distacco di esperti nazionali del Centro europeo antiterrorismo di Europol;

Ø  la piena attuazione del quadro Prüm;

Ø  un uso più sistematico e coerente della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti.

Si ricorda che la decisione di Prüm, adottata nel 2008, prevede misure volte a potenziare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria tra i paesi dell'Unione europea (UE) in materia penale. In particolare, essa intende migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e delle relative indagini. La decisione stabilisce, tra l’altro, disposizioni in materia di:

·    accesso automatizzato ai profili DNA, dati dattiloscopici  e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli;

·    trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo;

·    trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici.

Si ricorda, infine, che il citato Consiglio dell’UE del 9-10 giugno ha approvato una tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione delle informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore  giustizia e affari interni

La tabella di marcia definisce un quadro per un'architettura più integrata dei sistemi di informazione dell'UE e azioni specifiche e concrete a breve e medio termine, nonché orientamenti a lungo termine per migliorare la gestione e lo scambio di informazioni.

 

Accesso dei terroristi alle armi da fuoco e agli esplosivi

La Commissione europea considera come priorità principale il contrasto al traffico di armi illegali, con particolare riferimento all’approvvigionamento di armi di contrabbando provenienti da regioni limitrofe. A tal proposito la Commissione intende accelerare l’attuazione delle misure indicate nel piano di azione del 2 dicembre 2015.

Il piano indica azioni volte a limitare l’accesso alle armi da fuoco e agli esplosivi illegali, intensificare la cooperazione operativa e migliorare la raccolta e la condivisione di informazioni.

Secondo la Commissione, da un lato vi sarebbero  carenze significative nell'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento n. 98/2013 sui precursori di esplosivi, dall’altro sarebbe opportuno valutare nel corso del 2016 una riforma di tale disciplina.

Infine, la Commissione ritiene  opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio trovino urgentemente un accordo sulla proposta della Commissione di modifica della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco.

Il 18 novembre 2015, la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi . Tale proposta mira a limitare la disponibilità di alcuni tipi di armi semiautomatiche fra le più potenti e di quelle che potrebbero essere facilmente convertite in armi pienamente automatiche, nonché a migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, la tracciabilità e le norme di marcatura delle armi da fuoco.

Sulla proposta, il Consiglio dell’UE giustizia e affari interni del 9-10 giugno 2016 ha approvato un orientamento generale, che costituisce la base per i negoziati con il Parlamento europeo ai  fini della stesura di un testo condiviso.

 

Accesso dei terroristi ai finanziamenti

La Commissione considera prioritaria l’attuazione del Piano d’azione per la lotta al finanziamento del terrorismo presentato nel febbraio del 2016. Sottolinea, in particolare, i seguenti obiettivi principali:

·   continuare a individuare e prevenire i trasferimenti di denaro e di altre risorse finanziarie effettuati da organizzazioni terroristiche e loro sostenitori, garantendo che, ove possibile, i movimenti finanziari possano aiutare le forze dell'ordine a rintracciare i terroristi e impedire loro di commettere reati;

·   contrastare ulteriormente l'accesso dei terroristi alle fonti di reddito, colpendo a monte la loro capacità di raccolta di finanziamenti.

A tal fine nella Comunicazione si chiede agli Stati membri di anticipare la data di recepimento e di entrata in vigore della quarta direttiva antiriciclaggio al più tardi al quarto trimestre 2016 (attualmente il  termine previsto per il recepimento è fissato al 26 giugno 2017).

La IV direttiva antiriciclaggio ha lo scopo di rafforzare la lotta contro i crimini fiscali e il finanziamento del terrorismo. La direttiva prevede, tra l’altro, nuove norme per facilitare la tracciabilità del denaro. La nuova disciplina obbliga, inoltre, per la prima volta gli Stati membri a tenere registri centrali con le informazioni dei proprietari effettivi di società e altre entità giuridiche, come pure dei trust. Sono inoltre stabiliti obblighi specifici per le transazioni sospette effettuate dai clienti, ad esempio, per banche, auditor, avvocati, agenti immobiliari e case da gioco.

La direttiva risponde all’esigenza di allineare il diritto UE alle raccomandazioni del GAFI - Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale approvate nel 2012.

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo, sorto nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il cui scopo è la promozione di politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine illecita, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il segretariato del GAFI è ospitato presso l`OCSE mentre la presidenza, di durata annuale, è assegnata a funzionari di livello apicale espressi dagli Stati membri. Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. In linea con il proprio mandato iniziale (1989), il GAFI ha emanato 40 Raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, alle quali si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l’emanazione di 40 nuove Raccomandazioni, che rappresentano gli standard di riferimento per gli altri organismi internazionali, il diritto dell’Unione Europea e le politiche legislative dei singoli Stati.

Oltre alla predisposizione dei principi fondamentali in materia, il GAFI svolge un’intensa attività volta alla valutazione dei paesi membri, per verificarne l’allineamento alle Raccomandazioni.

Il GAFI promuove, inoltre, la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell’ambito dei paesi membri collaborando con gli organismi regionali creati su suo modello e con gli altri organismi internazionali.

Infine, in attuazione del citato Piano  la Commissione stila una roadmap recante l’adozione delle seguenti misure:

Ø entro giugno 2016, una proposta legislativa di modifica della quarta direttiva Antiriciclaggio;

Ø entro giugno 2016, un atto delegato per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nelle normative in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo (lista nera UE);

Ø entro dicembre 2016, una proposta legislativa volta ad armonizzare i reati e le sanzioni in materia di riciclaggio di denaro;

Ø entro dicembre 2016, una proposta legislativa contro i movimenti illeciti di denaro contante;

Ø entro dicembre 2016, una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei proventi di reato;

Ø entro dicembre 2016, una proposta legislativa per una direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

Ø entro il primo trimestre del 2017, una proposta legislativa per rafforzare le prerogative e la cooperazione delle dogane e affrontare il finanziamento del terrorismo connesso agli scambi di merci;

Ø a partire dal secondo trimestre del 2017, una relazione su una valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e raccomandazioni agli Stati membri su misure adeguate per affrontarli;

Ø entro il secondo trimestre del 2017, una proposta legislativa contro il commercio illegale di beni culturali.

 

 

Protezione dei cittadini e delle infrastrutture critiche

La Commissione ritiene che le autorità di contrasto e altre autorità fondamentali debbano essere meglio preparate a fronteggiare i rischi per la sicurezza correlati alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche[2], assicurare un efficace scambio delle informazioni rilevanti, concepire misure di prevenzione in modo coordinato e a livello transfrontaliero e sostenere la ricerca sulle future esigenze in termini di tecnologie e capacità (ad esempio per la rilevazione degli esplosivi).

La Commissione richiama iniziative già prese in materia di protezione delle infrastrutture critiche dagli attacchi terroristici.

Si tratta, tra l’altro:

·   l'elaborazione del manuale dell'UE sulla protezione di obiettivi non strategici aeroportuali, contenente orientamenti per la protezione di tali obiettivi;

·   l'elaborazione di materiale esplicativo sulla protezione di altri obiettivi non strategici quali ferrovie, metropolitane e altre aree di grande concentrazione del pubblico (stadi sportivi, centri commerciali, parcheggi, ecc.);

·   esercizi di rilevazione e protezione in diversi ambienti operativi quali aeroporti, stazioni ferroviarie, eventi sportivi ed edifici pubblici;

·   finanziamenti di ricerca per sopperire a esigenze future in termini di tecnologia e capacità. In particolare, il programma "Società sicure" di Orizzonte 2020 dispone di una dotazione di 1,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Sono stati concordati i programmi di lavoro per il 2016-2017, con diverse azioni riguardanti specificamente la lotta contro il terrorismo.

Per quanto riguarda le azioni future la Commissione individua le seguenti priorità:

·   adozione con urgenza delle misure pertinenti inserite nel citato piano d'azione su armi da fuoco ed esplosivi;

·   entro settembre 2016, una proposta recante norme sulla certificazione delle apparecchiature di controllo aeroportuale;

·   aggiornamento, entro dicembre 2016, del manuale dell'UE sulla protezione di obiettivi non strategici aeroportuali;

·   svolgimento, entro maggio 2016, di nuovi esercizi di rilevazione e protezione, anche nel contesto dei punti di crisi;

·   ulteriori finanziamenti di ricerca per sopperire a esigenze future in termini di tecnologia e capacità.

Infine, la Commissione intende proporre l’introduzione della possibilità per gli Stati membri di avvalersi della flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita per tener conto di circostanze straordinarie al di fuori del controllo dei Governi nel valutare le spese di bilancio supplementari direttamente legate alla minaccia terroristica. La Commissione intende avvalersi di tale approccio nel pacchetto del semestre europeo di questa primavera.

 

Dimensione esterna

La Commissione ritiene necessario garantire una maggiore coerenza tra azioni interne ed esterne nel campo della sicurezza.

Nella comunicazione si ricorda che sono già stati avviati dialoghi in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo con la Giordania, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia; inoltre  esperti di sicurezza e di lotta al terrorismo sono presenti nelle delegazioni UE in Algeria, Iraq, Giordania, Marocco, Nigeria, Arabia Saudita, Tunisia e Turchia.

Secondo la Commissione, basandosi sul lavoro svolto dal Coordinatore antiterrorismo dell'UE, dalla Commissione e dal Servizio per l’azione esterna dell’Unione europea, l'UE dovrebbe avviare partenariati antiterrorismo con i paesi del bacino del Mediterraneo, nonché ampliare la rete di esperti in materia di antiterrorismo e di sicurezza ad altri paesi e regioni prioritari (ad esempio il Libano, il Sahel, i Balcani occidentali).

La comunicazione prevede, inoltre, il rafforzamento della presenza dell’Unione europea nelle pertinenti sedi internazionali multilaterali in materia di antiterrorismo e di sicurezza (quali le Nazioni Unite, il Forum globale antiterrorismo, il G7 e il gruppo di azione finanziaria internazionale -GAFI).

In tale ambito la Commissione preannuncia, tra l’altro, di voler attuare rapidamente la dimensione esterna del citato piano d'azione in materia di armi ed esplosivi con particolare attenzione al contenimento del traffico di armi da fuoco e di esplosivi provenienti dai Balcani occidentali e da eventuali nuove fonti di armi di contrabbando che possano emergere nell'immediato vicinato.

In tale ambito si considera, in particolare, prioritaria la cooperazione con i paesi limitrofi sulla dimensione della sicurezza, anche in materia di lotta contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e nella lotta al traffico illecito di esseri umani, di stupefacenti e di beni culturali.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII legislatura – Documentazione per le Commissioni – Esame di atti e documenti dell’ UE, n. 60, 23 giugno 2016.

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it)

 

 



[1] Sulla proposta relativa alla guardia costiera e di frontiera europea, il 19 maggio 2016 la I Commissione ha approvato un documento finale. Nel documento si osserva, tra l’altro, che appare opportuno valutare una parziale modifica, rispetto all’ipotesi prospettata dalla Commissione europea, della denominazione della Agenzia di nuova costituzione, nel senso di escludere – in linea con la posizione adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 21 aprile 2016 -  l’esplicito riferimento alle funzioni di guardia costiera, allo scopo di evitare equivoci e incertezze rispetto alle funzioni attualmente svolte dalle competenti strutture nazionali che non dovrebbero costituire oggetto della riforma, nonché valutare con cura il ruolo della nuova riserva di rapido intervento, per assicurare che vengano coordinate le funzioni delle guardie di frontiera con le specifiche funzioni e con i ruoli delle strutture nazionali.

[2] Sono infrastrutture critiche quei beni, sistemi o parti di essi collocati negli Stati Membri della UE, che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni sociali vitali, della salute, della sicurezza (security e safety), del benessere economico e sociale della popolazione e la cui distruzione, o il cui malfunzionamento, avrebbe come diretta conseguenza un impatto significativo su uno Stato Membro, come risultato del mancato svolgimento di queste funzioni. Tra le infrastrutture critiche rientrano, tra l’altro, le reti e le infrastrutture finalizzate al trasporto di persone e merci.