Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Disciplina della scuola italiana all'estero | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 379 | ||
Data: | 25/01/2017 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
VII-Cultura, scienza e istruzione |
Disciplina della scuola italiana all'estero
25 gennaio 2017
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PremessaLo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017 – è volto al recepimento della delega conferita dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, e reca la nuova disciplina della scuola italiana all'estero. Il provvedimento aggiorna gli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, mira a rafforzare la missione di promozione della cultura italiana all'estero ef il suo coordinamento con le iniziative dell'intero sistema Paese e razionalizza le norme sul personale all'estero. |
Princìpi e criteri direttivi recati dalla legge n. 107 del 2015Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto o a norma dell'articolo 1, commi 180-182, della legge n. 107 del 2015. Il comma 181, lettera h), in particolare, prevede la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero. Tale riassetto verrà operato attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale. revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale
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Procedura per l'emanazione del decreto legislativoLo schema di decreto legislativo è stato predisposto, come accennato, ai sensi dell'art. 1, co. 180, 181, lett. b), e 182 della L. 107/2015. In particolare, il co. 180 ha previsto l'adozione di diversi decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 16 gennaio 2017. Il co. 182 ha previsto che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il co. 184 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai co. 181 e 182, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi. |
Assetto delle istituzioni scolastiche all'esteroLa rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa per la promozione della lingua e cultura italiana, nonché per il mantenimento dell'identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana. Presenti in tutto il mondo, le scuole italiane rappresentano uno strumento di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con Ambasciate e Consolati e con le priorità della politica estera italiana. Le scuole italiane, infine, sono spesso un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l'Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) La rete delle scuole italiane all'estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:
Con riferimento all'anno scolastico 2015-2016, il contingente prevede 211 posti nelle 8 scuole statali, 28 unità in quelle paritarie, 81 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 34 posti di dirigente scolastico presso le ambasciate ed i consolati. A tale rete si affiancano i corsi di lingua e cultura italiana per gli italiani all'estero e i loro discendenti, ex art. 636 del d.lgs. 297/94 con 161 unità di personale, e 109 lettorati d'italiano presso le Università straniere. Nel contingente delle Scuole europee figurano, inoltre, 110 unità. Circa 30.000 alunni frequentano queste scuole: la presenza di studenti stranieri è molto elevata. |
Quadro normativo vigenteLe scuole italiane all'estero sono regolamentate dalla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. In base all'articolo 625 il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative: l'azione statale in questo ambito è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. Il Ministero degli affari esteri promuove inoltre all'estero iniziative e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati. L'istituzione, la trasformazione e la soppressione delle scuole statali all'estero è attuata con decreto delMinistro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 627). L'articolo 629 prevede la conformità dell'ordinamento delle scuole italiane statali all'estero con le corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, tramite provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, salvo le varianti rese necessarie da particolari esigenze locali. I titoli di studio rilasciati delle scuole italiane statali all'estero hanno valore legale e i loro programmi didattici sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Per quanto concerne i contributi degli alunni, mentre per le scuole materne, elementari e medie vige di norma l'esenzione, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore vi è l'obbligo del pagamento di contributi annuali la cui entità è determinata dal ministro degli affari esteri in modo tale da non superare i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati nel territorio nazionale gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali (articolo 632). Per quanto invece concerne (articolo 633) le scuole italiane all'estero che dipendono da enti, associazioni o privati, il Ministero degli affari esteri può contribuire sia con sussidi in denaro sia con libri e materiale didattico, ma anche destinandovi docenti statali. Le scuole non statali all'estero sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole stataliall'estero possono essere a queste ultime parificate, ovvero ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione (articolo 634). Assai rilevante quanto previsto dall'articolo 636, comma 1 in ordine ad iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica che il Ministero degli affari esteri predispone a favore delle collettività italiane all'estero, istituendo: classi ocorsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione; corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana a favore dei medesimi soggetti; corsì speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità di licenza di scuola italiana elementare e media; scuole materne e nidi d'infanzia; corsi di scuola popolare per i lavoratori italiani, senza rilascio di titoli di studio. Inoltre (comma 2) i lavoratori italiani e i loro congiunti possono fruire all'estero di provvidenze scolastiche integrative della scuola, il più possibile analoghe a quelle vigenti nel territorio nazionale, anche in riferimento alle refezioni scolastiche, alle borse di studio, ai trasporti e al doposcuola. Sono inoltre previste (articolo 638) provvidenze del Ministero degli affari esteri a favore delle iniziative di assistenza scolastica e di formazione professionale assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, ad integrazione dell'azione diretta del Ministero medesimo, il quale ha facoltà di concedere a tali iniziative contributi in denaro, libri, materiale didattico, nonché di assegnarvi personale di ruolo e non di ruolo. L'articolo 639 riguarda i contingenti di personale da destinare all'estero: in base ai commi 1 e 2 vengono definiti annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri - di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle varie categorie di personale da destinare all'estero - i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere. La fissazione dei contingenti tiene conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari, anche in riferimento alle proposte di apposite commissioni sindacali al livello di consolato. Il decreto che fissa i contingenti stabilisce altresì il limite massimo di spesa. Il contingente in questione è stabilito (comma 3) entro il limite massimo di 624 unità di personale di ruolo, escludendo il personale da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. L'articolo 640 riguarda la selezione e destinazione all'estero del personale, e prevede che il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, sia scelto esclusivamente dal personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza, e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato. La destinazione viene disposta annualmente secondo piani triennali definiti dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali, accertamento che è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali. Tali esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con i Ministri competenti, e comprendono una o più prove scritte e un colloquio. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli, e le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli medesimi. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento di indizione degli esami. L'assegnazione alla sede di servizio dei vincitori di concorso avviene con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono: il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni (articolo 642). A norma dell'articolo 643 la permanenza all'estero non può essere superiore a un periodo complessivo di sette anni scolastici, salvo la possibilità di essere ulteriormente impiegati superando di nuovo le procedure concorsuali di selezione. L'articolo 644 prevede invece che il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedervi per una durata non inferiore a tre anni, elo stesso periodo di tempo deve trascorrere prima della destinazione da una ad altra sede all'estero. Peraltro (articolo 646) la destinazione all'estero può cessare in qualunque momento per ragioni di servizio, con decreto del Ministro degli affari esteri, eventualmente sentito il Ministro della pubblica istruzione per il personale da questi dipendente. È fatto divieto (articolo 648) di assunzione di personale precario per le istituzioni scolastiche statali all'estero, anche se con contratto di diritto privato.È peraltro previsto (articolo 653) che in mancanza di personale di ruolo possano essere affidati a personale straniero in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero non previste dall'ordinamento scolastico italiano, ma previste invece dalla normativa dei paesi di sede delle scuole medesime. È inoltre possibile (articolo 654) assumere personale non docente per speciali esigenze in situazioni di difficoltà linguistico-ambientali e in particolari aree geografiche, facendo ricorso a impiegati locali a contratto – secondo le normative locali - in possesso di una conoscenza adeguata della lingua italiana, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Il decreto ministeriale che individua le speciali esigenze determina anche il contingente da assumere e le aliquote di personale da adibire ai rispettivi compiti. Per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, l'articolo 657 prevede che le spese per il personale a qualunque titolo in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, le scuole europee e le scuole private e sussidiate rimangano a carico dell'Amministrazione di appartenenza. A norma dell'articolo 658, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo, compete uno speciale assegno di sede a carattere non retributivo, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'assegno è costituito dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9 dell'articolo 658, nonché dalle maggiorazioni relative alle singole sedi, in base a coefficienti fissati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Agli assegni di sede si applicano altresì le medesime maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale diplomatico in servizio nella stessa sede. Sono altresì previsti (articolo 659) aumenti per situazione di famiglia nonché un'indennità di sistemazione (articolo 661), il diritto alla quale matura all'atto dell'assunzione del servizio all'estero-l'indennità è ridotta del 20% per coloro che fruiscano di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione. È anche previsto (articolo 662) un contributo per spese di abitazione al personale che a tale scopo sopporta una spesa superiore al 21% dell'assegno personale-prevedendo peraltro che di norma il contributo venga concesso solo in caso di spese per abitazione che non eccedano il 30% dell'assegno personale. L'articolo 663 riguarda le provvidenze scolastiche accordate al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente e con figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero - in località diverse dalla sede di servizio del genitore - una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta. Le provvidenze sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità. I successivi articoli prevedono contributi per spese di viaggio per ferie e per i viaggi di trasferimento dall'Italia all'estero e viceversa, ovvero tra diverse sedi estere. Sono altresì previsti contributi per il trasporto degli effetti. L'articolo 672 estende al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero le provvidenze previste per il personale del Ministero degli affari esteri in materia di decesso durante il servizio all'estero, di danni e assistenza sanitaria. A norma del successivo articolo 673, dedicato alla valutazione del servizio prestato all'estero, questo è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, il doppio per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per i successivi. Ai fini del trattamento di quiescenza la maggiorazione è della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi.
Si ricorda che negli ultimi anni vi sono stati vari interventi di carattere normativo su diversi profili dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero: si segnalano anzitutto due decreti del Ministro degli affari esteri del 4 agosto 2010, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, concernenti rispettivamente l'applicazione della riforma degli istituti tecnici e dei licei alle scuole italiane all'estero,sia statali che paritarie. Successivamente, i commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012, hanno fissato limiti alle destinazioni di personale docente presso le scuole italiane all'estero, nell'ottica del più generale sforzo amministrativo per la riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella stessa prospettiva la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ai commi 38 e 39 dell'articolo 1 ha disposto una riduzione degli assegni di sede per il personale delle scuole italiane all'estero, nella misura di 712.265 euro annui. Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono state previste poi dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013. La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha nuovamente previsto, all'articolo 1, comma 320 una riduzione degli stanziamenti per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nella misura di 3,7 milioni di euro per il 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto all'articolo 1, comma 385, lettera i), un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore delle scuole italiane non statali paritarie all'estero. Il medesimo provvedimento, all'articolo 1, comma 625 ha disposto la riduzione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero. |
Contenuto dello schemaNello specifico lo schema di decreto legislativo si compone di 39 articoli raggruppati in 6 Capi. Organizzazione della scuola italiana all'estero Il Capo I (artt. 1-12) è dedicato al sistema della formazione italiana nel mondo, e all'articolo 1 prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR. L'articolo 2 detta gli Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondoobiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo, volto a favorire la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana in contesti multiculturali, in base ai valori di inclusività, interculturalità, democrazia e non discriminazione, nell'ambito di un sistema di valori europeo e in una dimensione internazionale, perseguendo in primis gli obiettivi che ispirano il sistema italiano di istruzione e formazione. Gli articoli 3-5 riguardano le Scuole amministrate dallo Statoscuole amministrate dallo Stato: l'articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 3) prevede scuole all'estero amministrate dallo Stato, scuole paritarie all'estero, altre tipologie di scuole italiane all'estero, associazioni di scuole italiane all'estero, iniziative per la lingua e cultura italiana all'estero, lettorati. Il MAECI può altresì sostenere le scuole europee e le iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri e anche senza fini di lucro, volte alla diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, mediante la concessione di contributi, la fornitura di libri e materiale didattico o la destinazione di docenti. I protagonisti del sistema della formazione italiana nel mondo operano in raccordo con la rete diplomatico-consolare e con gli istituti italiani di cultura all'estero, nonché con altri soggetti pubblici o privati attivi nel settore, in base a piani-Paese pluriennali correlati alle esigenze culturali, sociali ed economiche delle realtà locali. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato possono essere istituite, trasformate o soppresse (articolo 4) con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro dell'istruzione. Il Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, può autorizzare, in relazione esigenze locali, variazioni all'ordinamento delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, che di norma tuttavia si conformano alle corrispondenti scuole del sistema formativo nazionale. Ciascuna scuola all'estero amministrata dallo Stato redige il piano triennale dell'offerta formativa, su cui si acquisisce il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, onde assicurare la coerenza dell'azione italiana nel paese interessato. Il piano è altresì trasmesso al MIUR e al MAECI. Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica, questo è impartito conformemente alle disposizioni applicabili in Italia, ma il MAECI può autorizzare, in relazione ad esigenze locali, anche l'insegnamento di altre religioni. Per quanto infine concerne la gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato (articolo 5), a ciascuna di esse è assegnato un Dirigenza delle scuole all'estero amministrate dallo Statodirigente scolastico, in caso di assenza o di impedimento sostituito da un docente non esonerato dall'insegnamento, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica in loco. Per quanto concerne i profili amministrativi e contabili, le disposizioni sono le stesse applicabili alle rappresentanze diplomatiche e consolari: i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati all'ufficio consolare o alla rappresentanza diplomatica competente, che entro quindici giorni li inoltra con parere motivato al MAECI. Gli articoli 6-9 riguardano le Scuole paritarie all'esteroscuole paritarie all'estero, le altre tipologie di scuole e le sezioni italiane all'estero, anche in forma associativa, nonché la partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo. Le scuole italiane all'estero non amministrate dallo Stato (articolo 6) con requisiti analoghi a quelli delle scuole paritarie nel territorio italiano, possono ottenere il riconoscimento della parità scolastica con decreto del MAECI adottato di concerto con il MIUR. Ciascuna delle scuole paritarie individua un coordinatore dell'attività didattica che opera in raccordo con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare competente, o, in mancanza di questi, con il capo dell'ufficio consolare. È altresì previsto (articolo 7) che il MAECI, in collaborazione con il MIUR, tenga un Elenco delle scuole all'esteroelenco delle scuole all'estero con requisiti analoghi a quelli delle scuole non paritarie nel territorio italiano. Con un'innovazione rispetto al quadro normativo vigente si prevede che il MAECI, di concerto con il MIUR, possa riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali, definendone altresì l'ordinamento. Infine, il MAECI, di concerto con il MIUR, può riconoscere scuole a ordinamento ministro integrate nei sistemi scolastici locali, le quali assicurano la certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua. In base all'articolo 8 le scuole di cui ai precedenti articoli 4, 6 e 7 possono realizzare associativamente azioni finalizzate all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti da e verso l'Italia. Un'ulteriore innovazione rispetto alla normativa attualmente in vigore è rappresentata dalle disposizioni di cui all'articolo 9, in forza delle quali le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono collaborare con soggetti pubblici e privati nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. Forme di cooperazione tra settore pubblico e privato per il funzionamento delle scuole all'estero potranno essere avviate dal MAECI, in collaborazione con il MIUR. Limitatamente alle scuole amministrate dallo Stato, il MAECI, sentito il MIUR, può organizzare scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri. L'articolo 10 prevede che le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana comprendano interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese. Inoltre il MAECI favorisce la formazione di classi o corsi preparatori per l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali, nonché iniziative di formazione per i docenti locali, eventualmente anche a distanza. L'articolo 11 prevede la possibilità dell'invio di Lettori di italianolettori presso istituzioni scolastiche o universitarie straniere per collaborare nell'assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana. Il MAECI può delegare ai lettori ulteriori attività, tra le quali l'organizzazione di eventi culturali, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, l'assegnazione di borse di studio e gli scambi giovanili. Il MIUR, sentito il MAECI, può collaborare con le università straniere nella selezione di personale specializzato nell'insegnamento della lingua e cultura italiana. La gestione e la vigilanza (articolo 12) sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo è affidata a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola, nel limite complessivo di 35 unità per il MAECI e altrettante per il MIUR. Detto personale è collocaLto fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento economico.
Profili professionali del personale da inviare all'estero Il Capo II (artt. 13-16) è dedicato ai profili professionali e alla formazione del personale da inviare all'estero, nonché all'introduzione di un sistema di valutazione nell'ambito della formazione italiana nel mondo. In particolare l'articolo 13 prevede che il MIUR, con decreto adottato di concerto con il MAECI, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, individua i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale del personale docente e non docente della scuola da inviare all'estero. Con tale decreto (articolo 14) sono stabilite anche le modalità della formazione del personale da destinare all'estero: attività propedeutiche di formazione saranno ospitate dalle scuole all'estero amministrate dallo Stato. L'articolo 15 introduce un Sistema di valutazionesistema di valutazione che si rapporta specialmente ai parametri della qualità dell'offerta formativa e dell'impatto di essa, nonché, per il personale non docente, della performance di servizio. Il sistema di valutazione è coerente con i principi della valutazione del sistema nazionale di istruzione, ma tenendo conto dei contesti locali. Con decreto del MIUR, di concerto con il MAECI, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, si stabiliscono criteri e strumenti del sistema di valutazione, e si disciplinano i processi di autovalutazione e di valutazione esterna. Con riferimento alle forme di pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo, l'articolo 16 prevede l'istituzione dall'anno scolastico 2017/2018 di una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola previsto dall'articolo 1, comma 136 della legge n. 107 del 2015. In tale sezione figureranno i piani dell'offerta formativa di tutte le tipologie di scuole italiane all'estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, i dati curricolari del personale destinato all'estero, e i dati e documenti utili per la valutazione dell'andamento del sistema scolastico all'estero.
Stato giuridico ed economico del personale Il Capo III (artt. 17-29) disciplina nella prima sezione lo stato giuridico del personale inviato all'estero nell'ambito del provvedimento in esame, e nella seconda sezione (artt. 27-29) i Stato giuridico-economico del personale inviato all'esterorelativi trattamenti economici. L'articolo 17 prevede che su base triennale il MAECI, con decreto adottato di concerto con il MIUR e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le autorità diplomatiche e consolari, stabilisce i contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero: con analogo decreto possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio. Per quanto concerne i dirigenti scolastici, essi possono essere assegnati alle scuole all'estero ad amministrazione statale, ma anche alle ambasciate o agli uffici consolari, in questo caso con compiti di coordinamento delle attività scolastiche nell'area geografica determinata dal MAECI. Per quanto riguarda i docenti, questi possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero, e tanto per svolgere attività didattiche quanto per promuovere la lingua e cultura italiana o partecipare a progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa. Il personale amministrativo è destinato in analogia a quanto visto per i dirigenti scolastici, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. In base all'articolo 18, dedicato alle Procedure di selezioneprocedure di selezione, il personale da destinare all'estero è scelto tra dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Detto personale è selezionato dal MIUR sulla base di un bando emanato sentito il MAECI. Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e pubblicati sul sito istituzionale del MIUR. Il MAECI comunica annualmente (articolo 19) al MIUR i posti che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo, e sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. Ai posti disponibili è data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e del MAECI. La Durata del servizio all'esterodurata del servizio all'estero (articolo 20) non può eccedere nell'intera carriera sei anni scolastici consecutivi a partire da quello cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e solo per gravi motivi o per ragioni di servizio è consentita la destinazione da una ad altra sede all'estero. Orario di lavoroL'articolo 21 è dedicato all'orario di lavoro, che corrisponde per il personale inviato all'estero a quello svolto in Italia: l'orario può essere tuttavia articolato in maniera flessibile e anche su base plurisettimanale. L'articolo 22 riguarda gli Insegnamenti obbligatoriinsegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, nonché la sostituzione di docenti temporaneamente assenti: è previsto che nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra siano ripartiti tra i docenti già in servizio con abilitazione specifica o affine, e in subordine con titolo di studio valido. Per quanto concerne i docenti temporaneamente assenti nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, essi sono prioritariamente sostituiti con ripartizione delle relative ore di insegnamento tra i docenti già in servizio nel medesimo paese. L'articolo 23 riguardaAssegnazione temporanea ed invio in missione l'assegnazione temporanea e l'invio in missione e prevede che il MAECI, di concerto con il MIUR, può inviare per esigenze di servizio personale docente e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea per scuole all'estero o altre iniziative disciplinate dal provvedimento in esame, per la durata di un anno scolastico. Detto personale è collocato fuori ruolo e conserva per l'intera durata della missione la sede occupata nel territorio nazionale. Il MAECI, di concerto con il MIUR, invia altresì in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il personale inviato all'estero è assoggettato alle Sanzioni disciplinarisanzioni disciplinari (articolo 24) previste per la categoria di appartenenza. L'articolo 25 prevede che il MAECI può far Cessazione dal servizio all'esterocessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio sono collegate alle esigenze del sistema scolastico nazionale o ad esiti negativi delle procedure di valutazione, tale cessazione è disposta dal MIUR, sentito il MAECI. Peraltro il servizio all'estero cessa con effetto immediato all'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni. Al rientro in Italia il personale docente è riassegnato nell'ambito territoriale ove risiede l'istituzione scolastica di ultima titolarità: del pari, il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o in subordine ad altra scuola della medesima provincia. Il personale dirigente scolastico di rientro in Italia è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o in subordine ad altra scuola della medesima regione. L'articolo 26 stabilisce che per le Foro competente per le controversie di lavorocontroversie di lavoro del personale destinato all'estero è competente il foro di Roma. In materia retributiva l'articolo 27 prevede che il trattamento economico del personale inviato all'estero rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. L'articolo 28 riguarda più analiticamente il trattamento economico all'estero: al personale inviato all'estero - ad eccezione delle assegnazioni temporanee e degli invii in missione -, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti nel territorio nazionale, compete uno speciale assegno di sede a carattere non retributivo, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'assegno di sede è costituito da due componenti, ovvero l'assegno base di cui al successivo comma 3 e le maggiorazioni relative alle singole sedi, determinate su coefficienti da fissare con decreto del MAECI, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni, con particolare riferimento al costo dei servizi, e agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del MAECI in servizio nella stessa sede. Per il Servizio in residenze disagiateservizio in residenze disagiate (articolo 29) si rinvia in particolare all'articolo 144 del DPR 18 del 1967 – recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale prevede che "con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per più gravose condizioni di vita o di clima. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi….Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata."
Situazioni particolari Il Capo IV (artt. 30-34) concerne situazioni particolari, che si articola nella sezione prima, dedicata al personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, e nella sezione seconda (articoli 33-34), dedicata ad altre situazioni particolari. L'articolo 30 riguarda iDocenti a contratto locale docenti a contratto locale, e prevede per le scuole all'estero amministrate dallo Stato l'affidamento a personale sia italiano che straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle locali disposizioni, degli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché delle attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possono essere coperte con i docenti inviati all'estero dall'amministrazione italiana. Inoltre, nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, un limitato numero di insegnamenti obbligatori per l'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero residente nel paese da almeno un anno e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana - inclusa la conoscenza certificata della lingua italiana a livello avanzato -; con decreto del MAECI, sentito il MIUR, sono stabiliti gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applica la disposizione in commento, oltre alle procedure di selezione e assunzione del personale interessato. Si precisa che i contratti a tempo determinato hanno durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica, e il trattamento economico è commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, e pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, ovvero, qualora più favorevole, ai tre quarti dello stipendio iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. In base all'articolo 31 (Personale non docente assunto a contratto localepersonale non docente assunto localmente) le scuole all'estero amministrate dallo Stato, previa autorizzazione del MAECI, possono assumere personale non docente che risieda da almeno due anni nel paese in cui opera la scuola e con adeguata conoscenza della lingua italiana. L'articolo 32 è dedicato alla legge regolatrice dei contratti e prevede la normativa locale quale fonte principale per i contratti di lavoro di cui agli articoli 30 e 31, cui si affiancano però alcune disposizioni del già citato DPR n. 18 del 1967. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può in nessun caso superare i limiti temporali massimi della normativa locale, e per esigenze eccedenti tali limiti le scuole amministrate dallo Stato stipulano contratti a tempo indeterminato, anche con orario parziale. Le modalità di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato sono stabilite con decreto del MAECI, sentito il MIUR. L'articolo 33 riguarda il Servizio civile e tirociniiservizio civile e i tirocinii e prevede che il servizio civile all'estero possa essere prestato anche nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo: inoltre, il MAECI o il MIUR possono cofinanziare programmi di tirocinio in favore degli studenti universitari o di altri istituti di formazione superiore equiparati - con rimborso forfettario delle spese a favore del tirocinante nella misura minima di 300 euro mensili. Per quanto concerne (articolo 34) il Personale in servizio nelle scuole europeepersonale in servizio nelle scuole europee si applicano in questo caso le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali. Il MAECI, con decreto adottato di concerto con il MIUR e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le autorità diplomatiche e consolari, stabilisce i contingenti delle categorie di personale da destinare alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del MAECI. D'altra parte il MIUR, sentito il MAECI, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata in base al precedente articolo 20 del provvedimento in esame: tuttavia il personale già in servizio presso la scuola europea, se nominato direttore o direttore aggiunto, può svolgere nella nuova funzione un mandato pieno di cinque anni. Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero per gli effetti di cui al richiamato articolo 20.
Misure per la digitalizzazione delle scuole
Il Capo V consta del solo articolo 35, che riguarda il Piano per l'innovazione digitalepiano per l'innovazione digitale: è previsto che le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrano all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, e a tal fine viene autorizzata la spesa di 520.000 euro per il 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratori innovativi. Anche le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, qualora siano in rete con una delle scuole all'estero amministrate dallo Stato o con una scuola statale del territorio italiano, ma senza oneri per il bilancio dello Stato.
Disposizioni finali Infine il Capo VI (artt. 36-39) contiene disposizioni di carattere finale. L'articolo 36 - Prevalenza sulle norme contrattualiprevalenza sulle norme contrattuali - prevede che le disposizioni dei contratti collettivi si applicano solo in quanto compatibili con quelle del provvedimento in esame. L'articolo 37 riporta Disposizioni transitoriedisposizioni transitorie: in particolare, alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del decreto legislativo n. 297 del 1994 in precedenza richiamato si applica la disciplina del provvedimento in esame riguardante le scuole all'estero amministrate dallo Stato. Restano altresì fermi i riconoscimenti di parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti, mentre le successive revisioni si effettueranno in base al provvedimento in esame. È previsto inoltre che il Capo II di tale provvedimento si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, mentre per l'anno scolastico 2017/2018 il contingente delle categorie di personale da destinare all'estero resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee. Il personale già destinato all'estero all'entrata in vigore del provvedimento in esame potrà permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. L'articolo 38 riporta Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni normativedisposizioni di coordinamento ed abrogazioni: in particolare, l'elenco puntuale delle norme oggetto di abrogazione è preceduto dalla clausola di salvaguardia delle disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia. Da ultimo, l'articolo 39 reca Copertura finanziarianorme di copertura finanziaria: agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame, ovvero rispettivamente 170.000 e 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui all'art. 658 del citato Decreto legislativo 297 del 1994 – l'art. 658 riguarda gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all' estero. All'onere derivante dall'articolo 17, comma 1 si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 28 - pari a 2,2 milioni di euro per il 2018 e a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 - con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta del cosiddetto Fondo "La Buona Scuola", di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del MIUR, finalizzato al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica, con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'articolo 35, comma 2, pari a 520.000 euro per il 2017 si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 107 del 2015. Il comma 62 in questione autorizza la spesa di 30 milioni annui a decorrere dal 2016, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le previsioni per l'incremento della digitalizzazione. È infine previsto che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni del provvedimento in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Relazioni e pareri allegatiL'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento ne definisce gli obiettivi generali nell'aggiornamento degli ordinamenti, sì da rispondere in maniera flessibile alla realtà socioeconomica di ciascuno dei paesi esteri in cui si opera; come anche nel rafforzamento della promozione della cultura italiana all'estero in coordinamento con le iniziative dell'intero sistema Paese e nella razionalizzazione delle norme sul personale all'estero per eliminare le maggiori criticità finora riscontrate. Al proposito l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) rileva l'inadeguatezza degli attuali ordinamenti rispetto alle esigenze dei diversi contesti socioeconomici e culturali dei vari paesi; la frammentarietà dell'azione di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, soprattutto per mancanza di coordinamento tra i vari soggetti pubblici e privati in essa coinvolti; i numerosi problemi relativi ai contenziosi che derivano dalle attuali norme sul personale all'estero - si cita ad esempio il caso della Spagna, ove i tribunali locali applicano norme nazionali derivanti da fonte europea, ritenuta vincolante anche per l'Italia. L'AIR ribadisce la necessità di contratti a legislazione locale a tempo indeterminato, magari parziale, senza di che non sarebbe possibile mantenere all'estero scuole amministrate dello Stato italiano. Viene poi individuata l'inadeguatezza dell'attuale orientamento che considera come priorità l'assistenza scolastica agli emigranti e ai loro familiari, rispetto all'evoluzione socioeconomica degli ultimi decenni. Un altro profilo critico è rinvenuto nella scarsa specializzazione della docenza all'estero, che determina una ridotta qualità dell'insegnamento, laddove nel mondo cresce la domanda di docenti specializzati nella lingua e nella cultura italiana. Ulteriori criticità risiedono nell'inesistenza di un sistema di valutazione, che pregiudica la qualità dell'offerta formativa, come anche nell'assenza di pubblicità e trasparenza delle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. Dopo una dettagliata esposizione del quadro normativo nazionale rilevante, l'ATN individua le leggi e i regolamenti in vigore sui quali le norme proposte hanno diretta incidenza, rilevando altresì la compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali, in base alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia oggetto del provvedimento in esame, che riguarda le istituzioni scolastiche all'estero e il personale docente e amministrativo delle stesse. La normativa proposta è inoltre compatibile con gli obblighi internazionali dell'Italia e non è in contrasto con la normativa europea. A seguito del provvedimento in esame, sempre sulla scorta dell'ATN, si prevede l'adozione di atti amministrativi successivi: in particolare, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato; possono essere stabiliti modalità e criteri del sistema di valutazione e di autovalutazione o di valutazione esterna; possono fissarsi coefficienti per le maggiorazioni relative alle singole sedi all'estero, spettanti al personale ivi inviato; saranno individuati i requisiti fondamentali culturali e professionali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero, assieme alle modalità della formazione propedeutica; saranno individuate le modalità per la selezione del personale locale delle scuole all'estero amministrate dallo Stato. La sopra richiamata AIR rileva l'incidenza del provvedimento in esame sulla competitività del Paese, costituendo l'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero un investimento in termini di politica di sostegno alle esportazioni e alla crescita economica, in relazione alla crescente domanda della lingua italiana non più solo per esigenze strettamente culturali, ma anche e soprattutto nei settori dello spettacolo, della musica, della moda e della gastronomia, e sempre più da parte di un pubblico che va al di là della tradizionale platea degli italiani all'estero e dei loro discendenti. Infine, l'AIR individua come soggetti attivi nell'attuazione del provvedimento in esame il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), il Ministero dell'economia e delle finanze e i soggetti pubblici e privati impegnati nel sistema formativo nazionale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (art. 117, terzo comma).
La Corte Costituzionale, nella sentenza 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "princìpi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 200/2009, concernente l'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, "rientrano nelle norme generali sull'istruzione: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale"; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i princípi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i princípi di formazione degli insegnanti". Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, sull'assetto degli organi collegiali, sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione. La stessa sentenza n. 200/2009 inoltre, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che "la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa […] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi". Alla luce di questa ripartizione la Corte costituzionale, anche nella sentenza n. 92/2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio. |
Conformità con altri princìpi costituzionaliIl provvedimento si inquadra altresì nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonchè della materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ai sensi della lett. g) del medesimo comma, parimenti demandata alla competenza legislativa dello Stato. |
Incidenza sull'ordinamento giuridico
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Coordinamento con la normativa vigenteIl provvedimento dispone una serie di abrogazioni della normativa vigene puntualmente elencate all'articolo 38, comma 2 e richiamate altresì nel punto 3) dell'Analisi tecnico-normativa. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Formulazione del testoCon riferimento ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 1 (istituzione, trasformazione e soppressione di scuole all'estero amministrate dallo Stato), 13, comma 1 (definizione dei requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale del personale da inviare all'estero) e 15, comma 3 (definizione delle modalità, dei criteri e degli strumenti del sistema di valutazione) occorre valutare se non debbano essere adottati dai rispettivi Ministri, oiuttosto che dai Ministeri. Si valuti l'opportunità di chiarire la locuzione "corrisponde a quello in Italia", impiegata all'articolo 21, comma 1, ai fini della definizione della durata dell'orario di lavoro del personale inviato all'estero. |