Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 3918-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3918-A/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 513    Progressivo: 1
Data: 08/05/2017
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

8 maggio 2017
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Il disegno di legge autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. In particolare, il provvedimento inserisce nel codice penale nuovi delitti.

Si ricorda, in via preliminare, che nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento è stata approvata ed è entrata in vigore la legge 11 dicembre 2016, n. 236, che - tra l'altro - introduce nel codice penale, all'art. 601-bis - il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.

Il contenuto della legge e quello del disegno di legge di ratifica erano in parte coincidenti; conseguentemente, le Commissioni di merito hanno espunto dal disegno di legge le disposizioni già introdotte e hanno disposto il necessario coordinamento delle restanti parti dell'intervento legislativo.

Contenuto

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (Santiago de Compostela, 25 marzo 2015).

La Convenzione si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. In particolare, posto che accordi internazionali precedenti hanno già assicurato una efficace lotta ai traffici di organi umani nell'ambito del contrasto alla tratta di persone, la Convenzione di Santiago de Compostela si occupa dell'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, ma comunque il suo consenso all'espianto sia stato ottenuto illegalmente, anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici.

L'articolo 3 del disegno di legge Modifiche al codice penalemodifica il codice penale:

  • introducendo una ulteriore aggravante del delitto di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 del codice penale, quando l'associazione è finalizzata – oltre che a commettere il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p., introdotto dalla legge n. 236) – a commettere il reato di prelievo di organi da persona vivente (art. 601-ter) e di uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (art. 601-quater). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte (lett. a);
  • inserendo il delitto di prelievo di organi da persona vivente (art. 601-ter c.p.). La disposizione punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque illecitamente preleva un organo, parte di un organo o un tessuto da persona vivente. La fattispecie è costruita come reato comune (chiunque) e la pena individuata è analoga a quella prevista per le lesioni personali gravissime. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano prelevati illecitamente; la disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina sul trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente;
  • inserendo il delitto di uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (art. 601-quater c.p.). La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'art. 601-ter (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. La disposizione, che si applica quando la condotta non integra un più grave reato, pare destinata a punire tanto colui che "beneficia" del trapianto dell'organo o del tessuto quanto il medico che realizza l'intervento di trapianto utlizzando l'organo o il tessuto illecitamente prelevati;
  • inserendo il delitto di violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi (art. 601-quinquies c.p.). La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. Alla condanna consegue, in base all'art. 601-septies, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità;
  • introducendo una aggravante dei delitti di cui agli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies c.p. - con applicazione della pena della reclusione tra 7 e 12 anni - quando i fatti sono commessi in danno di un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica (art. 601-sexies c.p.). Se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni;
  • introducendo la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria (art. 601-septies c.p.) a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti previsti dagli articoli 601-ter, 601-quarter e 601-quinquies;
  • modificando l'art. 601-bis del codice, introdotto dalla recente legge n. 236 del 2016, per punire anche il traffico di tessuti, oltre che di organi.
Si ricorda che il nuovo articolo 601-bis del codice penale, rubricato "traffico di organi prelevati da persona vivente", punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Con l'Responsabilità degli entiarticolo 4 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (artt. da 601-bis a 601-quinquies c.p.) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.

Come è noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione) stesso.

La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" di uno dei delitti è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-quinquies.1); si ricorda che l''importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro. Se i reati sono relativi a organi e tessuti prelevati da cadavere, anche la sanzione pecuniaria per l'ente - al pari della pena per l'autore del reato - è dimezzata (da 200 a 500 quote).

Ai sensi dell'Riservaarticolo 5 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lett. e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.

L'Competenze del Ministero della Giustiziaarticolo 6 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'art. 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).

L'articolo 7 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza vacatio legis, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Discussione e attività istruttoria in sede referente

Le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno avviato l'esame del disegno di legge del Governo il 10 novembre 2016. A quella data, come è stato subito evidenziato dagli stessi relatori, presso la Commissione Giustizia era in corso la discussione in sede legislativa della proposta di legge C. 2937, già approvata dal Senato, recante disposizioni - corrispondenti ad alcune disposizioni del disegno di legge C. 3918 - in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. La proposta di legge C. 2937 è poi divenuta la legge n. 236 del 2016.

Le Commissioni riunite hanno quindi proseguito l'esame del disegno di legge di ratifica, eliminando ogni riferimento al traffico di organi prelevati da persona vivente e coordinandone il contenuto con quello della nuova legge.

Le Commissioni hanno ripreso l'esame del provvedimento il 2 marzo 2017 per concluderlo il 4 aprile 2017.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionale, Bilancio, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.