Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Ratifiche: a) Accordo con Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo con l'Agenzia spaziale europea strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo con le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle N.U. in Italia; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa con le N.U. relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia - A.C. 3674 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 455 | ||||||
Data: | 06/06/2016 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo con Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo con le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa con le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994
6 giugno 2016
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Indice |
Contenuto degli accordi|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto degli accordiIl disegno di legge A.C. 3764, approvato dal Senato il 20 aprile 2016, trova la sua omogeneità nel fatto di proporre l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi accordi internazionali, tutti però riguardanti la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie Organizzazioni internazionali già presenti nel nostro Paese, ma rispetto alle quali, in ragione dei molti anni trascorsi e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività delle varie Organizzazioni, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese. La relazione introduttiva al disegno di legge - altresì accompagnato da una relazione tecnica, da un'Analisi tecnico normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) – sottolinea come la presenza di dette Organizzazioni internazionali sia rilevante per l'Italia non solo in termini di prestigio internazionale, ma anche quale volano per il settore della ricerca scientifica e della formazione di personale internazionale ad alto livello. Non da sottovalutare, poi, le ricadute economiche generate dall'indotto che la presenza di dette Organizzazioni internazionali e del relativo personale genera per l'economia circostante.
Accordo tra Italia e Bioversity International del 5 maggio 2015, relativo alla sede centrale dell'Organizzazione. Bioversity International, dopo 17 anni di esistenza in seno alla FAO con la denominazione di Commissione internazionale per le risorse fitogenetiche, è divenuta nel 1994 - ma l'Accordo istitutivo era stato aperto alla firma il 9 ottobre 1991 – un'Organizzazione indipendente, del cui Accordo istitutivo è depositario proprio il Ministero italiano degli affari esteri: l'attuale denominazione legale di Bioversity International è quella di Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI). Il nostro Paese ha provveduto a ratificare l'Accordo istitutivo di Bioversity International con la legge 15 gennaio 1994, n. 66, e il correlato Accordo di sede con l'Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 67. La relazione introduttiva segnala come la sede centrale di Bioversity International sia stata ubicata a Maccarese, centro eminentemente agricolo in prossimità della capitale: qui Bioversity International opera nell'ambito del Consorzio del Gruppo di consulenza sulla ricerca agricola internazionale, che comprende 15 centri di ricerca operanti in diversi paesi del mondo. La mission fondamentale di Bioversity International è la tutela della biodiversità in agricoltura con la finalità di promuovere la sicurezza alimentare, in consonanza con il trend mondiale che ha individuato nella gestione corretta della biodiversità agraria una delle chiavi di volta per la riduzione della povertà, attraverso l'incremento dei livelli di salute e nutrizione delle popolazioni - si ricorda a tal proposito anche il Trattato sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso dopo lunghi negoziati in seno alla FAO, e in vigore dal 29 giugno 2004; l'Italia ha ratificato questo Trattato con la legge 6 aprile 2004, n. 101. Oltre a collaborare con numerosi centri accademici e di ricerca italiani, Bioversity International si inserisce efficacemente nel Polo romano delle Nazioni Unite, che comprende la FAO, l'IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e il Programma alimentare mondiale (WFP): tuttavia, a differenza di queste tre istituzioni, tutte, seppure sotto diversi profili, coinvolte nelle problematiche dell'alimentazione a livello mondiale, Bioversity International non gode di alcun contributo fisso da parte del Governo italiano, in contrasto con la prassi vigente in ambito internazionale, che vede la corresponsione, di norma, di un contributo fisso per spese correnti dell'Organizzazione ospitata da parte del paese ospitante. La necessità che in tal modo ha Bioversity International di coprire i costi operativi a valere sui fondi erogati da altri Stati per specifici progetti, potrebbe indurre l'Organizzazione a lasciare il nostro Paese, seguendo le manifestazioni di interesse da parte di altri Stati europei. In tal modo verrebbero meno per l'Italia i ritorni economici dati dalla presenza di Bioversity International, che comporta la spesa nel nostro Paese di circa 18 milioni di euro annui per l'acquisto di beni e servizi e per il pagamento di stipendi al personale, che ammonta a circa 400 unità. Tutto ciò premesso, il nuovo Accordo di sede tra Italia e Bioversity International si compone di un breve preambolo e 19 articoli, il primo dei quali è dedicato alle definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo medesimo. L'articolo II concerne l'inviolabilità della sede centrale di Bioversity International, alla quale si potrà derogare soltanto con il consenso del Direttore generale dell'Organizzazione: tuttavia il consenso sarà considerato presunto nel caso di calamità naturali, incendio o altra eventualità che costituisca minaccia alla vita umana. D'altra parte, in base all'articolo III, le autorità italiane adotteranno ogni misura possibile per assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale di Bioversity International, così come (articolo IV) la fornitura di servizi pubblici necessari al corretto svolgimento delle attività dell'Organizzazione. L'articolo V prevede per l'Organizzazione l'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, salvo espressa rinuncia del Direttore generale: i beni dell'Organizzazione e i suoi archivi saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di intervento coattivo. Il Governo italiano riconosce che Bioversity International è un'Organizzazione con personalità giuridica internazionale atta a concludere accordi, stipulare contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio nei casi di rinuncia all'immunità giurisdizionale (articolo VI). L'articolo VII prevede la completa libertà delle comunicazioni dirette a Bioversity International o da questa indirizzate: l'esenzione da censure, intercettazioni o ingerenze si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori. Bioversity International ha altresì il diritto di usare cifrari e servizi equivalenti a corriere o valigia diplomatici. L'articolo VIII prevede la libertà di Bioversity International di acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute, nonché di tenerli e disporne; come anche di gestire conti esteri e interni e altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica italiana, di trasferire fondi, titoli e valute nella Repubblica italiana o dal territorio di questa, e altresì di convertire qualsiasi valuta in suo possesso. L'Organizzazione garantirà ai membri del proprio personale un'adeguata copertura sanitaria e di previdenza sociale (articolo IX). In base all'articolo X il Governo italiano adotterà ogni misura necessaria per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal proprio territorio dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, così come dei partecipanti ai programmi di Bioversity International e delle persone in visita alla sede centrale dell'Organizzazione. È prevista la concessione degli eventuali visti necessari con sollecitudine e a titolo gratuito. L'articolo XI riguarda le immunità fiscali per Bioversity International: l'Organizzazione, unitamente alle sue proprietà e redditi, saranno esentati da qualsiasi forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali. Sempre nell'ambito delle attività istituzionali, Bioversity International sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate. L'articolo XII concerne i privilegi accordati al personale di Bioversity International nel territorio della Repubblica italiana: questi comprendono anzitutto l'immunità dalla custodia cautelare, salvo il caso di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; l'immunità da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; l'immunità per parole dette e scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali; l'esenzione per i funzionari che non siano cittadini italiani e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, pensioni e altri assegni pagati da Bioversity International. Il Governo italiano, inoltre, accorderà al Direttore generale, nonché al suo vice o eventuale sostituto, i privilegi e le immunità concessi ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente - purché non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel nostro Paese. L'articolo XIII specifica ulteriormente in ordine ai privilegi e immunità dei membri del Consiglio direttivo dell'Organizzazione nello svolgimento delle loro funzioni: si tratta in particolare dell'inviolabilità personale, inclusa l'immunità dall'arresto e dal fermo; dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere - salvo il caso di un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo, un natante un aereo non coperti da assicurazione e di proprietà delle persone interessate; dell'inviolabilità di tutte le carte e documenti; delle facilitazioni e immunità in materia di esenzioni valutarie e di cambio, dello stesso rango di quelle accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; delle immunità e facilitazioni per bagagli personali accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, tuttavia nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato italiano può applicare in base al diritto internazionale. L'articolo XIV precisa che i privilegi e le immunità di cui in precedenza sono conferiti nell'interesse di Bioversity International e non dei singoli membri del personale di essa; i vertici dell'Organizzazione hanno pertanto il diritto-dovere di togliere l'immunità se questa impedisca il corso della giustizia, e comunque di cooperare con le Autorità italiane per evitare abusi connessi ai privilegi e alle immunità concessi. I beneficiari dei privilegi e delle immunità, inoltre, hanno comunque l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti della Repubblica italiana, e soprattutto di non interferire negli affari interni dello Stato italiano. È ulteriormente specificato (articolo XV) che le disposizioni dell'Accordo in esame non sono intese quale ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o di controllo da parte delle Autorità italiane. In base all'articolo XVI è previsto che il Governo italiano verserà a Bioversity International un regolare contributo annuo di 2,5 milioni di euro quale rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. È altresì prevista la possibilità di decurtare tale contributo della quota relativa ai costi di locazione se il Governo italiano metterà a disposizione di Bioversity International un adeguato immobile demaniale. In caso di controversie tra il Governo italiano e Bioversity International sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame, queste saranno risolte mediante negoziato tra le Parti (articolo XVII). L'articolo XVIII prevede che per le controversie sorte tra l'Organizzazione e il suo personale sia competente il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Bioversity International curerà altresì che nei contratti con gli altri soggetti vi siano clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato. Infine, l'Organizzazione dovrà avere un'adeguata copertura assicurativa per far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale. Infine, l'articolo XIX contiene le disposizioni finali dell'Accordo, che rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui Bioversity International manterrà la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, salvo risoluzione anticipata per concorde volontà delle Parti - le quali peraltro potranno anche consultarsi per eventuali modifiche all'Accordo. All'entrata in vigore dell'Accordo in esame cesserà il già citato precedente accordo di sede tra Italia e Bioversity International, con i successivi Scambi di Note. Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea (ESA) del 12 luglio 2012 con Scambio di Note dell'aprile 2015, relativo alle strutture dell'ESA in Italia. L'Accordo in oggetto è stato stipulato con la finalità di definire i termini per la concessione delle strutture necessarie all'espansione dell'attività dell'Istituto di ricerche spaziali, già presente sul territorio italiano in base al precedente Accordo del 14 gennaio 1993, che aveva fissato la sede delle strutture italiane dell'Agenzia spaziale europea a Frascati, e che era stato ratificato dall'Italia con la legge 305 del 1995. I rapporti tra Italia e Agenzia spaziale europea si situano comunque nel quadro della Convenzione costitutiva dell'Agenzia stessa, in vigore dal 30 ottobre 1980 e della quale il nostro Paese è parte, avendola ratificata con la legge 358 del 1977. L'Accordo attualmente all'esame della Commissione affari esteri recepisce inoltre il Memorandum d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), sottoscritto in data 20 febbraio 2008 - tale Memorandum d'intesa, si segnala, non risulta tuttavia entrato in vigore. Va anche ricordato come i cosiddetti contratti di superficie, relativi alla edificabilità delle strutture dell'ESA in Italia, siano giunti a scadenza nel gennaio 2014. Ciò premesso, il nuovo Accordo tra Italia ed ESA si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015. La parte prima dell'Accordo contiene disposizioni generali: mentre l'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nel prosieguo dell'Accordo medesimo, l'articolo 2 ne riporta l'oggetto, ovvero la definizione di quanto necessario all'insediamento e al funzionamento della sede dell'Agenzia spaziale europea sul territorio italiano, al fine di consentire all'Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace. La parte seconda è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia: l'articolo 3 concerne la sede dell'ESRIN, la cui ubicazione ed estensione sono definite dalle lettere a) e b) dell'allegato I all'Accordo in esame, e in cambio l'Agenzia si impegna a corrispondere all'Italia un canone simbolico per l'utilizzo del terreno. Ai sensi dell'articolo 4 l'Italia faciliterà l'espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa. In ogni caso l'Agenzia si consulterà con l'Italia nell'ambito del Comitato di cui al successivo articolo 21 dell'Accordo, qualora vi fosse l'esigenza di costruire nuove sedi o ampliare quella esistente. Per quanto riguarda i diritti relativi all'uso del terreno (articolo 5), le opere necessarie per il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate d'interesse di Stato per l'Italia. Il terreno concesso all'ESRIN è di proprietà del demanio italiano ed è garantito libero da diritti di terze parti o liti. L'ESRIN avrà il diritto di costruire sull terreno concesso le installazioni che riterrà necessarie per l'esercizio delle proprie attività, nonché le strade che ugualmente riterrà necessarie - sempre nei confini del terreno. Il terreno potrà essere dall'ESRIN legittimamente recintato e l'accesso precluso agli estranei. Tutte le autorizzazioni necessarie all'ESRIN saranno concesse rapidamente dall'Italia (articolo 6). Per quanto concerne i servizi e il supporto all'attività dell'ESRIN, l'articolo 7 prevede che l'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della sede, quali illustrati dell'allegato II dell'Accordo in esame. Per quanto concerne le tariffe dei servizi prestati o il trattamento in caso di interruzione totale o parziale degli stessi, l'Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale accordato alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche estere. L'Italia si adopererà altresì per ottenere i servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'ESRIN. In ordine alle telecomunicazioni dell'ESRIN l'Italia (articolo 8) curerà il loro tempestivo rilascio, curando altresì la compatibilità delle frequenze radio prescelte con l'insieme dello spettro radio esistente nell'area. L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede centrale dell'ESRIN, alla quale si potrà derogare soltanto con il consenso del Direttore generale o di un suo sostituto: tuttavia il consenso sarà considerato presunto nel caso di calamità naturali, incendio o altra eventualità che costituisca minaccia alla vita umana. L'articolo 10 prevede l'inviolabilità della corrispondenza diretta all'ESRIN o da questo indirizzata: l'esenzione da censure, intercettazioni o ingerenze si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori. L'ESRIN avrà altresì il diritto di usare servizi equivalenti a corriere o valigia diplomatici. L'articolo 11 riguarda le immunità fiscali per l'ESRIN: l'Istituto, unitamente alle sue proprietà e redditi, saranno esentati da qualsiasi forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali. Sempre nell'ambito delle attività istituzionali, l'ESRIN sarà esente da IVA per acquisti e importazioni in misura anche superiore al tetto vigente per le Organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese, nonché da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate (articolo 12). Per quanto concerne i veicoli e relative parti di ricambio destinati all'uso istituzionale dell'ESRIN, anche in questo caso l'istituto sarà esente da IVA, dazi ed ogni altro diritto relativamente all'acquisto o all'importazione di essi. Ulteriore esenzione fiscale sarà applicata, nei limiti dei contingenti stabiliti, per i carburanti e lubrificanti occorrenti per detti veicoli, nonché per le tasse automobilistiche, in consonanza con il trattamento accordato alle Organizzazioni internazionali già presenti in Italia. I veicoli di cui in precedenza non potranno essere ceduti o venduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane e con il pagamento delle imposte, tariffe e dazi pertinenti. La parte terza dell'Accordo riguarda il personale dell'Agenzia: ai sensi dell'articolo 14 i membri del personale dell'ESRIN godranno dei privilegi e immunità già previsti dall'articolo XVI dell'allegato I alla Convenzione istitutiva dell'ESA: è previsto tra l'altro -in consonanza con una prassi che si rinviene di recente anche in numerosi accordi bilaterali dell'Italia - che i familiari del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana potranno esercitare a determinate condizioni un'attività lavorativa, rimanendo assoggettati alla legislazione italiana per i profili fiscali, previdenziali e lavorativi. Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell'ESA durante le sue visite in Italia (articolo 15), questi gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Il capo dell'ESRIN gode dei medesimi privilegi, in quanto rappresentante in Italia del Direttore generale. Il personale dirigente dell'ESRIN non italiano né residente permanente nel nostro Paese gode dei medesimi privilegi e immunità riconosciuti agli agenti delle missioni diplomatiche sul territorio italiano - salvo il caso di reati stradali o di danni provocati da veicoli da essi condotti. Il successivo articolo 22 specifica che i privilegi e le immunità riconosciuti in base all'Accordo in esame non sono conferiti a beneficio personale dei singoli individui, e resta dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che ne godono di osservare per ogni altro riguardo leggi e regolamenti italiani. Per ciò che concerne la previdenza sociale (articolo 16) l'ESA, il Direttore generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti italiani, avendo l'ESA medesima istituito un proprio sistema di previdenza sociale. Ciò non preclude ai membri del personale di versare contributi volontari agli enti previdenziali italiani. Gli articoli 17-20, che chiudono la parte terza dell'Accordo, riguardano ulteriori questioni di dettaglio: in particolare sono elencati i soggetti ai quali l'Italia garantirà libera entrata e uscita dal territorio nazionale in ragione della loro appartenenza o del loro collegamento con le attività dell'ESRIN, mediante rilascio tempestivo e gratuito dei visti necessari. La parte quarta dell'Accordo consta del solo articolo 21, dedicato al Comitato consultivo congiunto che agevolerà l'attuazione dell'Accordo mediante consultazioni tra le competenti Autorità italiane e l'Agenzia, riunendosi quando necessario. Il Comitato è composto da rappresentanti dell'ESA e dalle Autorità italiane interessate, ovvero il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia spaziale italiana e il Comune di Frascati. Infine, la parte quinta dell'Accordo contiene le disposizioni finali e, oltre al già ricordato articolo 22, si compone degli articoli 23-28. In particolare, l'articolo 23 prevede un discarico di responsabilità a favore dell'Italia, alla quale non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine all'attività dell'Agenzia sul suo territorio. È altresì previsto (articolo 25) che l'Accordo e i relativi allegati possano essere emendati dalle Parti di comune accordo. In base poi all'articolo 24, all'entrata in vigore dell'Accordo in esame è da ritenersi abrogato l'Accordo tra Italia ed ESA sull'Istituto europeo di ricerche spaziali del 14 gennaio 1993. L'Accordo in esame rimarrà in vigore fino a quando l'Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o più sedi nel territorio italiano: tuttavia (articolo 26) l'Accordo potrà cessare anticipatamente in caso di scioglimento dell'ESA o nel caso di denuncia della Convenzione istitutiva dell'ESA da parte dell'Italia. Le Parti potranno anche decidere di intesa fra loro di porre fine per una sede specifica all'Accordo medesimo. Sono previste disposizioni regolatorie degli effetti dell'eventuale cessazione dell'Accordo (articolo 27), nonché meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione del medesimo (articolo 28) che non possano risolversi tramite consultazioni bilaterali, le quali verranno deferite dall'una o dall'altra Parte ad un tribunale arbitrale in base all'articolo XVII della Convenzione istitutiva dell'ESA. Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 16 settembre 2003, emendato nel 2006, relativo allo status dello Staff College dell'ONU in Italia. L'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra Italia e ONU sullo status dello Staff College delle Nazioni Unite costituisce forse più propriamente un protocollo aggiuntivo, in quanto non modifica alcuna parte del vigente Accordo, bensì introduce un nuovo articolo nel quale si prevede il versamento da parte italiana allo Staff College di un regolare contributo annuo di 500.000 euro, senza precludere la possibilità di versare ulteriori contributi volontari in base alla disponibilità finanziarie dell'erario italiano. È poi prevista la modalità di entrata in vigore di questa disposizione. La relazione introduttiva al provvedimento specifica come l'Emendamento costituisca una concreta manifestazione dell'importanza che l'Italia annette alla presenza a Torino dello Staff College, all'attività del quale intende contribuire - anche seguendo sollecitazioni delle stesse Nazioni Unite - in maniera più regolare, sì da render possibile all'Istituto unaa programmazione di attività sulla base di entrate certe. Lo Staff College nasce nel 1996, inizialmente con la veste di programma ONU di durata quinquennale, affidato alla cura del Centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), anch'esso con sede a Torino. Il progetto nasceva con l'obiettivo, dibattuto sin dagli Anni Settanta, di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupavano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica.
L'istituzione dello Staff College è avvenuta con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 55/207 del 20 dicembre 2000; a partire dal 1° gennaio 2002, a seguito della successiva risoluzione dell'Assemblea generale n. 55/278 del 12 luglio 2001, lo Staff College di Torino diviene un organismo autonomo del sistema ONU, dotato di un proprio Statuto che ne regola il funzionamento.
La creazione dello Staff College, e in particolare la sua trasformazione in organismo autonomo, si inserisce negli sforzi tesi ad accrescere le capacità operative ed a promuovere la riforma del Sistema delle Nazioni Unite. Il mandato dell'organismo, sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea generale, riguarda in particolare i settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del Sistema delle Nazioni Unite. Successivamente è stata sviluppata l'attività di formazione di operatori nel campo del rispetto dei diritti umani fondamentali.
Lo Statuto dello Staff College, approvato – come già ricordato - con risoluzione dell'Assemblea generale 55/278 del 12 luglio 2001, all'articolo 2, chiarisce come obiettivo dell'Istituto sia quello di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali.
Attraverso lo Staff College si intende rafforzare la collaborazione all'interno dell'ONU nelle aree di comune responsabilità organizzativa; aumentare l'efficacia delle diverse attività, nonché sviluppare la cooperazione con gli Stati membri e gli osservatori delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate, le organizzazioni regionali, le organizzazioni non governative e la società civile. L'istituto – che è stato più volte visitato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon - svolge inoltre la sua attività sulla base delle esigenze espresse dalle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite ed in stretta cooperazione con gli altri organismi operanti nell'ambito dell'ONU.
Dal punto di vista finanziario, venuto meno il legame funzionale con l'OIL, lo Staff College ha dovuto provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali; al fine di consentire un ordinato avvio delle attività del Centro, l'Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004-2009. Successivamente ulteriori provvedimenti hanno assicurato, con l'eccezione del 2010, contributi annuali di vario importo allo Staff College, aggiuntisi a quelli accordati dalla Cooperazione allo sviluppo italiana.
La relazione tecnica che accompagna il provvedimento all'esame della Commissione affari esteri segnala come attualmente il bilancio dello Staff College sia costituito per il 65% dai proventi dei corsi svolti, per il 18% dal contributo di alcuni Stati membri delle Nazioni Unite – tra cui in primo piano l'Italia -, per il 10% dai contributi provenienti da enti e fondazioni e per il 7% da erogazioni delle stesse Nazioni Unite.
L'Accordo del 2003 – ratificato dall'Italia, unitamente all'Emendamento del 2006, con la legge 202 del 2009 - si compone di un preambolo, 18 articoli e un allegato: esso viene esaminato congiuntamente al successivo emendamento del 2006. Nel preambolo viene tra l'altro espressamente richiamata la Convenzione del 1946 sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite, che costituisce lo sfondo anche dell'Accordo in esame, stante l'appartenenza dello Staff College al sistema ONU.
L'articolo I riporta una serie di definizioni ai fini della comprensione dell'Accordo mentre l'articolo II precisa l'applicabilità dell'Accordo allo Staff College, ai suoi fondi e beni, ai suoi funzionari e agli esperti in missione in Italia presso lo Staff College. In base all'articolo III, poi, è riconosciuta allo Staff College la personalità giuridica, con la correlata capacità di stipulare contratti, operare nella compravendita di beni mobili e immobili, stare in giudizio. L'articolo IV sancisce l'inviolabilità dei locali e degli archivi dello Staff College: Le competenti autorità italiane non potranno accedere ai locali dello Staff College se non previo consenso esplicito del direttore di esso, salvo il caso di incendio o di altra situazione di emergenza. Le autorità italiane si impegnano inoltre a garantire la sicurezza e la tranquillità delle attività dello Staff College, ove peraltro si provvederà a impedire l'uso dei locali come rifugio da parte di ricercati dall'autorità giudiziaria italiana. Proseguendo nell'esposizione dei privilegi dello Staff College, l'articolo V prevede l'immunità da qualunque forma di procedimento legale e di provvedimento esecutivo delle proprietà, fondi e ben dello Staff College, ovunque ubicati. Inoltre lo Staff College godrà dell'assoluta libertà di possedere fondi, oro e strumenti negoziabili, come anche di gestire conti in qualsiasi valuta e di trasferire fondi, oro o valute da un paese un altro o, in Italia, ad altre Organizzazioni o Agenzie del sistema delle Nazioni Unite. Per le transazioni finanziarie, lo Staff College godrà del tasso di cambio al momento più favorevole.
L'articolo VI prevede l'esenzione dello Staff College, nonché dei suoi fondi, beni o redditi, da qualunque imposta diretta, dazio doganale o restrizione sugli articoli importanti o esportati per uso ufficiale: tale esenzione si estenderà anche alle pubblicazioni dello Staff College. Inoltre allo Staff College si applica anche l'esenzione dalle imposte indirette, compresa l'I.V.A., sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale. In base all'articolo VII lo Staff College potrà avvalersi di agevolazioni sulle comunicazioni di tutti i tipi non meno favorevoli di quelle concesse alle rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano o ad altre organizzazioni intergovernative. Nessuna corrispondenza ufficiale o comunicazione dello Staff College sarà soggetta a censura, mentre lo Staff College medesimo avrà diritto all'inviolabilità della corrispondenza e all'uso di codici. Per quanto invece concerne i funzionari dello Staff College (articolo VIII), essi godranno dell'immunità da procedimenti giudiziari per parole o atti collegati alle loro funzioni ufficiali, e inoltre non potranno essere detenuti, se non nel caso di commissione flagrante di un reato punito dalla legge italiana con una pena edittale massima di non meno di tre anni di reclusione. I funzionari saranno inoltre immuni dall'ispezione o dal sequestro del bagaglio ufficiale, e godranno dell'esenzione fiscale su stipendi, emolumenti e indennità corrisposti dall'ONU. Unitamente ai loro familiari a carico, i funzionari dello Staff College saranno esenti da ogni restrizione sull'immigrazione e la registrazione degli stranieri, mentre godranno dei privilegi valutari concessi ai funzionari di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano. I funzionari inoltre, con l'eccezione di quelli in possesso della cittadinanza italiana o con uno status di residenti permanenti nel nostro Paese, avranno diritto ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali, ovvero acquistare con tali esenzioni, quantità di taluni articoli necessarie per uso personale, nonché a mantenere conti in valuta estera - che al termine del servizio presso lo Staff College potranno essere trasferiti fuori dall'Italia. Infine, il direttore dello Staff College, il suo vice e i funzionari con qualifica P5 o superiore, avranno il diritto, condiviso con i familiari a carico, a tutti i privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche in Italia.
L'articolo IX, considerando che i privilegi e immunità sono concessi a beneficio dell'attività delle Nazioni Unite, prevede per il segretario dell'ONU il diritto-dovere di rinunciare a tali immunità, ogni volta che sia possibile, per non ostacolare il corso della giustizia italiana. In base poi all'articolo X il governo italiano riconoscerà e accetterà tanto il lasciapassare rilasciato dall'ONU ai funzionari dello Staff College, quanto i certificati rilasciati agli esperti in missione presso il medesimo. I funzionari, i familiari a carico e il personale di servizio soggetti di privilegi e immunità ai sensi dell'Accordo in esame si vedranno rilasciare una carta d'identità speciale dalle autorità italiane (articolo XI). D'altra parte, sarà cura dello Staff College la comunicazione alle autorità italiane dei nominativi dei funzionari e degli esperti in servizio, e delle modifiche nell'organico (articolo XII). In base all'articolo XIII, essendo i funzionari dello Staff College inseriti nel sistema di sicurezza sociale globale del personale delle Nazioni Unite, essi saranno esenti dalla normativa italiana sulla sicurezza sociale. Ciò si applicherà anche ai familiari a carico dei funzionari, salvo che siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano, ovvero iscritti al servizio nazionale di sicurezza sociale.
L'articolo XIV prevede una procedura arbitrale per la composizione di controversie eventuali tra lo Staff College e il governo italiano sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame, qualora non sia possibile una amichevole risoluzione. Inoltre lo Staff College dovrà prevedere appropriati metodi per le controversie in cui sia implicato un funzionario dello Staff College medesimo, in ragione delle numerose immunità e privilegi di cui gode. In analogia con tutti gli accordi su privilegi e immunità diplomatiche degli ultimi anni, l'articolo XV riporta l'obbligo per tutti gli autoveicoli utilizzati dallo Staff College e dai membri del suo personale di una appropriata assicurazione per i rischi nei confronti di terzi. Gli articoli XVI-XVIII, infine, contengono le consuete clausole finali: in particolare, è prevista l'emendabilità dell'Accordo e dei suoi allegati con il consenso reciproco delle parti, mentre la durata dell'Accordo è prevista illimitata, salvo comunicazione di una delle parti all'altra della decisione di porre fine all'Accordo, che avrà effetto sei mesi dopo.
L'allegato all'Accordo si compone di 4 articoli, il primo dei quali aggiunge ulteriori esenzioni a vantaggio dello Staff College, in relazione all'imposta di proprietà sui veicoli a motore. Lo Staff College riceverà inoltre un determinato quantitativo di carburanti e lubrificanti, come concordato dalle parti, e a ciascun veicolo verrà concessa una targa diplomatica. I restanti tre articoli dell'allegato specificano ulteriormente le esenzioni e i privilegi a vantaggio di diverse categorie di funzionari dello Staff College, nonché degli esperti in missione.
Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015 al Memorandum d'intesa tra Italia e Nazioni Unite del 23 novembre 1994, relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative.
Con la legge 4 marzo 1997, n. 62 l'Italia ha ratificato il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994. Si ricorda preliminarmente che l'articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite prevede che "al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale". In tale quadro, su richiesta delle Nazioni Unite a seguito del proliferare delle azioni di mantenimento della pace, l'Italia ha offerto la disponibilità di basi logistiche sul proprio territorio, che consentissero la creazione di una base permanente per dette operazioni. Una apposita missione delle Nazioni Unite individuava nella base aerea di Brindisi le infrastrutture più idonee per le previste attività di stoccaggio, manutenzione e trasporto dei materiali destinati ad operazioni umanitarie e di peacekeeping. Tale scelta era altresì condizionata dalla collocazione strategica della base, considerata idonea al supporto di operazioni in Europa orientale, Asia e Medio Oriente.
La relazione introduttiva al disegno di legge in discussione specifica come la Base logistica dell'ONU a Brindisi abbia visto progressivamente ampliare le proprie funzioni dalla metà degli Anni Novanta, in parallelo al crescente impegno dell'ONU nei tentativi di stabilizzazione delle aree di crisi. La nuova strategia delle Nazioni Unite per il supporto logistico presentata nel 2010 prevede l'accentramento e la standardizzazione delle relative attività, in funzione di una maggiore capacità di dispiegamento rapido di forze sul terreno e di una razionalizzazione delle risorse. La Base di Brindisi ha così visto progressivamente concentrare su di sé sempre maggiori servizi a sostegno delle operazioni di pace e umanitarie, divenendo una sorta di centro di servizi globale, soprattutto per le comunicazioni satellitari e il supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace. Da tutto ciò la ratio della necessità di un adattamento del Memorandum d'intesa del 1994, operata con il Protocollo di emendamento in discussione.
Ciò premesso, si fornisce di seguito l'illustrazione del Memorandum d'intesa del 1994, evidenziando le modifiche apportate dal Protocollo di emendamento di cui si richiede l'autorizzazione alla ratifica – Protocollo che consta di 12 articoli.
L'articolo I del Memorandum d'intesa contiene le definizioni dei termini che ricorrono nell'atto stesso: al proposito l'articolo I del Protocollo propone, in tutto il testo inglese del Memorandum, una modifica meramente formale sulla denominazione del nostro Paese.
L'articolo II del Memorandum ne definisce lo scopo, che è quello di enunciare i termini e le condizioni a cui il Governo italiano avrebbe messo a disposizione dell'ONU la suddetta base. Ai sensi dell'articolo IV, le Parti si impegnano alla stipula di un successivo accordo di attuazione del Memorandum in esame al momento in cui l'Italia avrebbe messo effettivamente a disposizione le citate strutture – si segnala tuttavia che tale accordo non risulta in vigore, e neanche meramente firmato.
L'articolo III estende alle proprietà ed al personale delle Nazioni Unite di cui al Memorandum in esame il godimento dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 febbraio 1946 e ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1318. Al proposito l'articolo II del Protocollo emenda l'art. III del Memorandum aggiungendo un periodo in cui viene chiaramente ribadito che nel caso di procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'utilizzazione dei locali, le competenti Autorità italiane adotteranno le idonee misure protettive dei privilegi e immunità riconosciute alle Nazioni Unite nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento precisa che tale impegno rafforzato è stato espressamente richiesto dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011.
L'articolo V disciplina nel dettaglio l'utilizzo, da parte dell'ONU, dei locali ad uso esclusivo che il Governo italiano metterà a disposizione della stessa Organizzazione. In particolare è previsto che di tali locali, che saranno chiaramente definiti, le Nazioni Unite garantiranno l'ordinaria manutenzione mentre all'Italia spetteranno le riparazioni di danni dovuti a cause dì forza maggiore o a difetti strutturali. Le Nazioni Unite si faranno inoltre carico dei lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione, preventivamente concordati con le autorità italiane.
L'articolo VI esonera l'Italia dalle responsabilità giuridiche internazionali derivanti dalle attività delle Nazioni Unite sul suo territorio ai sensi del Memorandum e prevede che l'ONU stipulerà un'adeguata assicurazione per danni a terzi nonchè assicurazioni sui veicoli o velivoli.
Con l'articolo VII viene riservata alle Nazioni Unite la competenza a condurre inchieste su incidenti che si dovessero verificare nei locali ad uso esclusivo, mentre, per quelli che avvenissero al di fuori di essi, le Parti agiranno congiuntamente nei termini che saranno stabiliti da un apposito accordo di attuazione.
L'articolo VIII suddivide tra le parti l'imputazione delle spese necessarie per le strutture, mentre l'articolo IX prevede l'esenzione dei beni delle N.U. da imposte e dazi, nonché da divieti e restrizioni.
L'articolo III del Protocollo modifica il paragrafo I dell'articolo VIII, nel senso di prevedere che le Nazioni Unite rimborseranno al Governo italiano, anche eventualmente con la fornitura di beni e servizi, le spese straordinarie per servizi, strutture, attrezzature e personale correlate all'operatività della installazione militare sulla quale siano ubicati i locali ad uso esclusivo dell'ONU - fermo restando che le spese ordinarie sono a carico del Governo italiano -, purché quelle spese straordinarie siano direttamente imputabili all'utilizzo dei locali da parte delle Nazioni Unite. In ogni caso accordi di attuazione successivi dovranno fissare termini e condizioni del rimborso.
D'altra parte l'articolo IV del Protocollo modifica il paragrafo III dell'articolo IX, dedicato all'esenzione delle Nazioni Unite dall'IVA, esprimendo più chiaramente la non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti operati da strutture dell'ONU: viene altresì specificato che gli acquisti rilevanti si intendono in misura anche superiore al tetto vigente per le Organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese.
Con l'articolo X il Governo italiano riconosce il diritto delle Nazioni Unite di esporre la propria bandiera ed· emblema nei locali ad uso esclusivo e nei propri veicoli, navi ed aerei; mentre l'articolo XI sancisce l'inviolabilità di detti locali nonchè la loro soggezione alla giurisdizione esclusiva delle Nazioni Unite.
L'articolo V del Protocollo modifica l'articolo XI del Memorandum, essenzialmente aggiungendo un secondo paragrafo nel quale si prevede l'immunità da perquisizione, sequestro, confisca, esproprio o altra forma di interferenza a favore delle proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite - ivi compresi attrezzature e materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione per le operazioni di mantenimento della pace e le azioni ad esse collegate.
Ai sensi dell'articolo XII le autorità italiane si impegnano a favorire l'accesso delle Nazioni Unite ai servizi (elettricità, acqua, fognature, gas, posta, raccolta rifiuti, ecc.) alle tariffe più favorevoli; e il successivo articolo XIII pone le norme di garanzia del godimento da parte delle Nazioni Unite dei diritti di comunicazione.
Al proposito l'articolo VI del Protocollo emenda l'articolo XIII del Memorandum, e più precisamente le lettere a) e b) del paragrafo secondo, essenzialmente allo scopo di ricomprendere, nelle strutture e nelle tecnologie comunicative di cui il Governo italiano si impegna a riconoscere a favore delle Nazioni Unite la più completa libertà, nuovi dispositivi nel frattempo resi fruibili dallo sviluppo delle tecnologie informatiche - la relazione tecnica sottolinea che tale esigenza è stata espressamente rappresentata dalle Nazioni Unite alle Autorità italiane. Vengono inoltre aggiunte al paragrafo secondo le lettere c) e d), onde prevedere che le frequenze operative dei servizi indicati alle lettere a) e b) verranno determinate di comune accordo tra l'ONU e le Autorità italiane, per essere sollecitamente messe a disposizione. L'attribuzione di dette frequenze e il loro utilizzo sarà per le Nazioni Unite esente da qualsiasi imposta o tariffa. Le Nazioni Unite avranno il diritto all'utilizzo di comunicazioni in codice, nonché di inviare e ricevere la corrispondenza a mezzo di corrieri e bolgette diplomatici.
L'articolo XIV tratta della materia finanziaria, sancendo il diritto delle Nazioni Unite di disporre, trasferire o convertire in qualsiasi valuta fondi, senza limitazioni di alcun genere.
L'articolo XV disciplina la sicurezza della base sia all'esterno sia all'interno dei locali ad uso esclusivo; mentre l'articolo XVI riconosce ai mezzi delle Nazioni Unite la libertà di movimento sul territorio italiano.
L'articolo VII del Protocollo emenda l'articolo XV del Memorandum, mediante l'aggiunta del paragrafo sesto, in base al quale il Governo italiano si impegna espressamente ad assicurare, al personale assegnato ai locali in uso esclusivo delle Nazioni Unite, nonché a chi vi si rechi in visita e ai rispettivi equipaggiamenti e proprietà, l'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. La relazione tecnica segnala che la modifica disposta dall'articolo VII del Protocollo è stata richiesta dalle Nazioni Unite per adeguare il Memorandum del 1994 ai nuovi orientamenti in materia di protezione del personale dell'ONU dettati dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1502 del 2003. Inoltre l'articolo VIII del Protocollo emenda il paragrafo quarto dell'articolo XVI del Memorandum, inserendo una speciale previsione riguardante i voli realizzati da jet supersonici, che saranno tenuti al rispetto di particolari disposizioni presenti negli standard dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
Gli articoli da XVII a XXII regolano i privilegi ed immunità - di ingresso, residenza, giurisdizionali e fiscali - del personale della base e degli esperti in missione, in conformità alla Convenzione del 1946; mentre l'articolo XXIII stabilisce che il personale della base, essendo tenuto a partecipare al sistema di sicurezza sociale delle Nazioni Unite, è esonerato dal versare i contributi previsti dall'ordinamento italiano.
L'articolo IX del Protocollo modifica sostanzialmente l'articolo XVII del Memorandum d'intesa: più precisamente, oggetto di modifiche sono le lettere d) e g) del paragrafo 1, nonché il paragrafo 2; viene inoltre aggiunto il paragrafo 3. La relazione tecnica segnala come ancora una volta tali modifiche siano state richieste dall'ONU, soprattutto in ragione della necessità di adeguare lo status dei funzionari impiegati nella Base. Più in dettaglio, la modifica alla lettera d) del paragrafo 1 specifica la procedura per consentire ai familiari residenti in Italia dei membri del personale dell'ONU assegnati alla Base la possibilità di trovare un impiego nel territorio della Repubblica italiana. D'altra parte la modifica alla lettera g) estende le esenzioni fiscali al personale delle Nazioni Unite con riferimento al diritto non più solo di importare, bensì anche di acquistare autoveicoli in esenzione doganale e fiscale - seppure con un limite di due ogni triennio per quanto concerne l'esenzione doganale. Particolarmente rilevante, poi la modifica al paragrafo 2, che estende i privilegi e immunità accordate in Italia ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, non solo – come già previsto - al funzionario direttivo della Nazioni Unite e ai suoi familiari, ma anche ai membri del personale dal grado P5 a salire (compresi i familiari). La relazione tecnica, proprio a questo proposito, rileva che la disposizione comporterà un onere stimato di 45.000 euro annui. Infine, l'aggiunta del paragrafo 3 contiene l'impegno delle Autorità italiane ad assicurare un rapido ingresso e il soggiorno nel nostro Paese di un domestico per ciascun membro del personale internazionale assegnato alla Base. Meramente formali appaiono le modifiche che l'articolo X del Protocollo apporta all'articolo XXI del Memorandum in materia di documenti di identificazione.
Infine, l'articolo XXIV regola la composizione delle controversie, mentre l'articolo XXV reca le disposizioni finali. Al proposito l'articolo XI del Protocollo modifica il terzo paragrafo dell'articolo XXV del Memorandum, ancora una volta soprattutto su richiesta delle Nazioni Unite, sì da sancire il diritto di queste di usare e occupare i locali della Base logistica per dieci anni a far data dalla firma del Protocollo di emendamento in esame. In tale prospettiva, viene altresì accresciuto il periodo di preavviso che ciascuna Parte dovrà rispettare nell'esprimere per iscritto all'altra Parte contraente la volontà di rescindere il Memorandum d'intesa, periodo che passa da 36 a 60 mesi.
Infine, l'articolo XII del Protocollo ne contiene le disposizioni finali. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge A.C. 3764 si compone di quattro articoli: come di consueto, i primi due rispettivamente concernono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International del 5 maggio 2015; dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea del 12 luglio 2012, con successivo Scambio di Note; dell'Emendamento del 20 marzo 2015 all'accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College dell'ONU; del Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015 al Memorandum d'intesa tra Italia e ONU sull'uso di locali ed installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di peacekeeping e umanitarie. L'articolo 3, comma 1 reca la copertura finanziaria degli oneri che l'autorizzazione alla ratifica di tre dei quattro accordi bilaterali comporta - difatti secondo la relazione tecnica l'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea non comporta oneri per la finanza pubblica. Si tratta in particolare di 2.500.000 euro annui per quanto concerne l'Accordo tra Italia e Bioversity International, di 500.000 euro annui per il contributo a regime allo Staff College dell'ONU e di 45.000 euro annui per l'estensione alle categorie di personale P5 e superiori delle esenzioni accordate dall'Italia al personale diplomatico di rango equivalente (nuova formulazione del paragrafo 2 dell'articolo XVII del Memorandum d'intesa). L'onere complessivo che il disegno di legge all'attenzione della Commissione affari esteri comporta è pertanto di 3.045.000 euro a decorrere dall'anno 2016, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2016-2018, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala che apposito emendamento nel corso dell'esame al Senato ha provveduto all'aggiornamento del periodo d'imputazione degli oneri e delle relative coperture, con decorrenza dal 2016. Infine l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione. |