Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù dall'altra- A.C. 2425Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 228 | ||||||
Data: | 15/10/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù dall'altra
15 ottobre 2014
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Indice |
Contenuto dell'Accordo|Contenuto del ddl di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
L'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012.
Si tratta del primo accordo commerciale stipulato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Trattato prevede che il Parlamento europeo dia la propria approvazione in materia di accordi commerciali e di associazione, espressa per l'accordo in esame l'11 dicembre 2012. L'Accordo potrà in seguito, se se ne verificheranno le condizioni, venire esteso agli altri due membri della Comunità Andina: Ecuador e Bolivia. Si segnala che il 14 luglio 2014, l'Ecuador ha siglato a Bruxelles un'intesa che gli consentirà di entrare a far parte dell'Accordo commerciale in questione.
Trattandosi di un Accordo misto, per l'entrata in vigore di tutte le sue disposizioni l'Accordo UE- Colombia e Perù necessita della ratifica di tutti gli stati membri dell'UE. L'Italia lo ha firmato il 14 giugno 2012.
Sulla base dell'art. 330, co. 3, l'Accordo è entrato in vigore in via transitoria il 1° marzo 2013 tra l'UE e il Perù e, a partire dal 1° agosto 2013, tra UE e Colombia. Dall'applicazione transitoria sono escluse le disposizioni contenute nell'articolo 2 (disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa) e negli articoli 202, par.1, 291 e 292 (v. infra). L'Accordo è stato ratificato dal Perù l'8 febbraio 2013 e dalla Colombia il 18 luglio 2013.
L'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i paesi dell'Unione europea dall'altra. Nel 2011 il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù è stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da quel paese per 6,4 miliardi.
L'Accordo è stato negoziato sulla base dei dati statistici inerenti l'insieme dei paesi membri dell'UE, come specificato nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione allegata al ddl in esame. Le stime dell'Unione europea indicano che i settori colombiani e peruviani che maggiormente beneficeranno dall'accordo saranno quelli dell'agroalimentare, mentre per l'UE i maggiori profitti sono attesi per le esportazioni di macchinari, autoveicoli e prodotti chimici. Secondo le stesse stime, l'Accordo dovrebbe garantire, a regime, un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi all'import per le imprese europee (fonte: Ministero dello sviluppo economico).
Dal punto di vista meramente commerciale, l'Accordo include 9.745 prodotti (di cui il 97,2% a dazio zero). Sono stati invece esclusi al momento il riso, il mais, le carni bianche e suine. L'Accordo permette inoltre agli imprenditori in Colombia di acquistare macchinari ed altri beni capitali senza dover pagare i dazi d'importazione (fonte: MAE – infomercatiesteri).
I punti chiave dell'Accordo si possono così schematizzare:
Contenuto dell'AccordoL'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante (v. art. 327), reperibili nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L354 del 21 dicembre 2012. Il Titolo I contiene le disposizioni iniziali e si compone di tre Capi. Il Capo 1, che definisce la natura dell'Accordo e ne circoscrive l'ambito di applicazione, come prima cosa dichiara che esso è informato al rispetto dei diritti democratici e dei diritti umani. L'articolo 2, inoltre, impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, ritenuta grave minaccia alla stabilità e alla sicurezza internazionali. Tale articolo rimane escluso dall'applicazione provvisoria dell'Accordo. Il Capo 2 contiene le disposizioni generali connesse con l'istituzione di una zona di libero scambio, in conformità con gli accordi del WTO in materia di commercio e tariffe, GATT e GATS. Il Capo 3 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Il Titolo II contiene le disposizioni istituzionali. Gli articoli che lo compongono (12-16) istituiscono il comitato per il commercio, con relativi sottocomitati, e ne disciplinano ruolo e funzionamento, nonché la figura del coordinatore dell'Accordo, designato in ciascuna delle Parti. Il Titolo III disciplina gli scambi di merci. Il Capo 1 dispone in merito all'accesso al mercato per le merci, chiarendo che l'obiettivo da raggiungere è la progressiva liberalizzazione degli scambi delle merci fra le Parti, nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore dell'Accordo. In particolare, l'art. 22 sopprime i dazi doganali sulle merci originarie di un'altra Parte, facendo al proposito rinvio all'Allegato I contenente le Tabelle di soppressione dei dazi. Le Parti si impegnano inoltre a non mettere in atto misure di protezione indiretta delle merci di produzione interna né tassazioni delle importazioni o delle esportazioni. Gli artt. 28-33 riguardano le misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in materia di scambi di prodotti agricoli. Il Capo 2 disciplina il campo della difesa commerciale (misure antidumping, misure di salvaguardia multilaterali, clausola di salvaguardia bilaterale.) Il Capo 3 impegna le Parti alla cooperazione in ambito doganale e ne disciplina le modalità . La reciproca assistenza in questo campo è dettagliata nell'Allegato V all'Accordo. Il Capo 4 (artt. 71-84) è volto ad individuare e rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi di merci, tra i quali i regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione, attraverso una migliore attuazione dell'Accordo del WTO denominato TBT (Technical Barriers to trade). Il Capo 5 (misure sanitarie e fitosanitarie) si propone di proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti agevolando il commercio nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie che possano in qualche modo incidere sugli scambi tra le Parti. L'art. 89 rinvia all'Allegato VI per le autorità competenti in materia. Il Capo 6 (art. 105) prevede che le Parti operino al fine di ottenere le condizioni favorevoli alla libera circolazione delle merci, precisando, tra l'altro, che i paesi andini firmatari si accorderanno reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla Parte UE e che i prodotti originari di uno dei paesi andini firmatari godranno della libera circolazione delle merci all'interno dell'UE a norma di quanto dispone il Trattato sul funzionamento dell'UE in materia di libera circolazione delle merci. Il Capo 7 (art. 106:) stabilisce che nessuna misura dell'Accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure per tutelare la sicurezza pubblica, la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, la conservazione delle risorse naturali, ecc. Il Titolo IV (artt. 107-167) disciplina gli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico. Il Capo 1 contiene le disposizioni generali. Il Capo 2, in materia di stabilimento, oltre alle definizioni e all'ambito di applicazione, disciplina l'accesso al mercato stabilendo che ciascuna delle Parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici contenuti nell'Allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento). Il Capo 3 riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi, mentre il Capo 4 la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali. Il Capo 5 contiene il dettagliato quadro di regolamentazione degli scambi di servizi: informatici, postali, di telecomunicazione, finanziari, di trasporto, ecc.) Il Capo 6 regolamenta la promozione del commercio elettronico. Il Capo 7 esclude che le disposizioni facenti parte del Titolo IV e del successivo Titolo V possano essere interpretati come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure necessarie per consentire la tutela di esigenze specificamente individuate. Il Titolo V (artt. 168-171) disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitale tra le Parti. Il Titolo VI (artt. 172-194)disciplina invece gli appalti pubblici. Le Parti si impegnano, tra l'altro, a garantire un trattamento a beni, servizi e a i fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a beni servizi e fornitori interni. Il Titolo VII (artt. 195-257)disciplina la proprietà intellettuale. Il Capo 1 contenente le disposizioni generali, chiarisce gli obiettivi del Titolo in esame, tra i quali quello di conseguire un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia. Il Capo 2 si propone la protezione della biodinamica e delle conoscenze tradizionali. Il Capo 3 contiene un'ampia e dettagliata serie di norme riguardanti i diritti di proprietà intellettuale che vanno dalla tutela dei marchi, alle indicazioni geografiche, al diritto d'autore, ai brevetti, ed altro ancora, mentre il Capo 4 si occupa del rispetto di tali diritti. In tema di tutela dei marchi, l'art. 202, par. 1, stabilisce che l'UE e la Colombia aderiscono al Protocollo di Madrid del 1989, relativo alla registrazione internazionale dei marchi, entro dieci anni dalla firma del presente accordo, ragione per la quale la disposizione è esclusa dalla applicazione temporanea. Il Perù si adopera per l'adesione a tale protocollo. (L'Italia è parte del Protocollo di Madrid dal 2000, la Colombia dal 29 agosto 2012; non risulta che, ad oggi, il Perù lo abbia sottoscritto). Il Capo 5, in merito al trasferimento di tecnologie, stabilisce che le Parti si scambino esperienze e informazioni aventi incidenza su tale ambito e che facilitino reciprocamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Il Capo 6 promuove la cooperazione per favorire gli adempimenti e gli impegni assunti in materia di proprietà intellettuale e fornisce un elenco, a titolo esemplificativo, di attività volte a quel fine. Il Titolo VIII (artt. 258-266) riconosce l'importanza della libera concorrenza e del diritto di concorrenza, nonché la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca per promuovere l'attuazione delle politiche in tale ambito. Il Titolo IX (artt. 267-286)contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di Sviluppo del Millennio, ecc.). Le Parti cooperano per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità , le risorse forestali, i prodotti ittici. L'art. 269 impegna le Parti ad applicare nel proprio territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in particolare, quelle relative al lavoro minorile. Le Parti si impegnano anche ad eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti. Il Titolo X (artt. 287-294)prevede la cooperazione nelle sedi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio. Nel Titolo X vengono anche delineate le modalità per lo scambio di informazioni e per la cooperazione in materia di procedimenti amministrativi. Gli articoli 291 e 292, riguardanti rispettivamente i procedimenti amministrativi e il riesame e l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi definitivi, sono esclusi dall'applicazione provvisoria dell'accordo. Il Titolo XI (artt. 295-297) prevede eccezioni in materia di sicurezza nonché le misure applicabili in materia fiscale e la possibilità di applicare temporaneamente misure restrittive agli scambi di merci e servizi se si verificano gravi difficoltà di bilancio. Il Titolo XII (artt. 298-323)contiene disposizioni in materia di risoluzione delle controversie. Il Capo 1 descrive innanzitutto gli obiettivi del Titolo XII: prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione e l'interpretazione dell'Accordo, innanzitutto per via amichevole. Il Capo 2 disciplina le consultazioni tra le Parti, volte a pervenire ad una soluzione concordata della controversia. Il Capo 3 descrive le procedure di risoluzione delle controversie attraverso il procedimento arbitrale, disciplinando la costituzione del collegio arbitrale, il procedimento, il lodo arbitrale e le misure da adottare in seguito alla sua notifica per darne esecuzione. Il Capo 4 contiene disposizioni generali. Esse riguardano, tra l'altro, la soluzione concordata tra le Parti, il regolamento di procedura e il codice di condotta, e la possibilità per il collegio arbitrale di acquisire il parere di esperti. Il Titolo XIII (assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali – artt. 324-326) ha lo scopo di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione dell'accordo promuovendo le capacità commerciali e di investimento. Il Titolo XIV, (artt. 327-337) infine, contiene le disposizioni finali. Vengono disciplinati l'adesione di nuovi membri, l'entrata in vigore, la durata (che è illimitata, salvo il diritto di recesso mediante notifica scritta a tutte le parti e al depositario, che è il segretario generale del Consiglio dell'UE) e le procedure per emendare l'accordo. Viene inoltre stabilito che le disposizioni dell'accordo OMC incorporate nell'Accordo, sono incorporate con qualsiasi modifica entrata in vigore al momento della loro applicazione. |
Contenuto del ddl di ratificaIl disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù dall'altra, consta di quattro articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 25.840 euro annui a decorrere dal 2014, a cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 1). In base al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità " e, comunque, della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio". Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere (comma 3). La Relazione tecnica, molto dettagliata, riconduce le spese di attuazione dell'Accordo al solo ambito dell'assistenza reciproca in materia doganale, oggetto dell'Allegato V. Al fine di eseguire le domande di assistenza, l'art. 3, par. 3 dell'Allegato V, prevede l'invio di due dirigenti dell'Agenzia delle dogane per sei giorni, ad anni alterni, nei due paesi per un onere totale di 9.120 euro per ciascuna missione. Il medesimo onere è quantificato per l'attuazione dell'articolo 7, par. 4, del medesimo Allegato V, in materia di missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte. Infine, per l'attuazione dell'art. 11 dell'Allegato V (comparizione di esperti o testimoni in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti l'assistenza doganale), la Relazione tecnica prevede un onere di 7.600 euro per la missione di due funzionari della Parte contraente convocati in Italia in qualità di esperti e testimoni in Italia per tre giorni ogni due anni. Il totale degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Allegato V è di 25.840 euro annui. La Relazione tecnica afferma inoltre che le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese. Ogni altro onere è a carico del bilancio dell'Unione europea. Il disegno di legge è corredato inoltre dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione. L'AIR precisa che l'Accordo ha come obiettivi la riduzione dei dazi, la crescita dell'intercambio commerciale e l'intensificazione degli investimenti diretti esteri. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |