Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo tra Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 206 | ||||
Data: | 23/07/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Accordo tra Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
23 luglio 2014
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Indice |
Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto dell'accordoL'Accordo tra il Italia e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, è stato siglato a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Esso s’inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare un' equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento indispensabile alle imprese italiane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane.La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall’OCSE. L'Accordo si compone di 29 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli. L’articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo nelle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Secondo l’articolo 2, per quanto quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte specificamente considerate per l’Italia sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Dopo l’articolo 3, che reca definizioni generali e l’articolo 4, dedicato alla definizione dei residenti, con l’articolo 5 si ha la definizione di stabile organizzazione ricalcante quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall’Italia. Ai sensi dell’articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. L’articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest’ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione (articolo 8). L’articolo 9, che dispone in tema di imprese associate, consente (paragrafo 2) agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all’articolo 24 dell'Accordo in esame. Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un’imposta alla fonte entro il limite del 10 per cento. Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, di cui agli articoli 11 e 12, l'Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza. L’articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga: – nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come “beni immobili” ai sensi dell'Accordo ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni; – nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; – esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili; – esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi. Quanto ai redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente, l’articolo 14 prevede l’imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell’attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni. L’articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l’opera; ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, si debbano infatti verificare tre condizioni concorrenti: a) permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale; b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. L’articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde. Ai sensi dell’articolo 17 i redditi di artisti e sportivi residenti nell’altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell’attività. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario se provenienti dall’altra Parte. Per quanto concerne le remunerazioni pagate a fronte di servizi resi allo Stato, diverse dalle pensioni, l'articolo 19 stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell’altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero – senza avere la nazionalità dello Stato pagatore – sia divenuta residente dell’altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni. L'articolo 20 prevede che le somme ricevute da studenti o apprendisti per spese di mantenimento ed istruzione siano esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non superi i sei anni, purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno. L’articolo 21 stabilisce invece che, in linea generale, i redditi diversi da quelli esplicitamente considerati nell’articolato dell'Accordo siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 22), anche nel'Accordo in esame, per quanto concerne l’Italia, è prevista la clausola sulla concessione di una detrazione fiscale (in armonia con l’ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro paese). Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione contenute nell'articolo 23, sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall’Italia. Esse prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell’altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest’altro Stato. Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all’articolo 24, prevedono, tra l’altro, al paragrafo 5, una clausola arbitrale che – previo consenso di tutte le parti sul ricorso alla procedura arbitrale – prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole. La relazione illustrativa sottolinea la conformità di tale disposizione al modello OCSE. L’articolo 25 detta norme in tema di scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti (con clausole nella sostanza corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro paese); viene specificato inoltre che lo scambio di informazioni è altresì finalizzato alla prevenzione dell’evasione fiscale. L’articolo 26 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'articolo 27 precisa che l'Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare misure contro l'evasione e l'elusione fiscale. A norma dell’articolo 28 dispone l’entrata in vigore dell'Accordo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e stabilisce la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni in essa contenute. L’articolo 29, infine, prevede che la denuncia dell'Accordo, per via diplomatica, possa intervenire non prima di cinque anni dall’entrata in vigore. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo ordine di esecuzione. L’articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 2.236.000 euro annui a decorrere dal 2015, a cui si provvede mediante riduzione della proiezione dello stanziamento relativo al Ministero degli affari esteri, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è corredato dalla Relazione tecnica, dall’Analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). La relazione tecnica ricorda che la Regione amministrativa speciale di Hong Kong risulta attualmente essere una giurisdizione iscritta tra i Paesi inseriti nella black-list e che la ratifica dell'Accordo andrebbe nella direzione di avvicinare Hong Kong all'iscrizione nella speculare white-list di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, relativa ai Paesi e ai territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. La relazione tecnica segnala inoltre che, per effetto dell’articolo 10 dell’Accordo che disciplina la tassazione sui dividendi, si avrebbe un minor gettito di 1,7 milioni di euro circa e che ulteriori riduzioni di gettito si avranno dalla nuova tassazione dei canoni (articolo 12) e dei capital gain (articolo 13), pari rispettivamente a 155.000 e a 330.000 euro. Dall’Analisi tecnico-normativa emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi. Dall’Analisi tecnico-normativa emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi. L’ATN rileva positivamente che la disposizione sullo scambio di informazioni (articolo 25) costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, consentendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità agli standard dell'OCSE. Tali disposizioni costituiscono uno dei requisiti in base ai quali poter includere la Regione amministrativa speciale di Hong Kong nelle white list previste dall'ordinamento italiano. L'ATN afferma che l'Accordo tra l’Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni sia privo di incidenza sull’ordinamento dell’Unione europea in quanto esso non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali vigenti nei due paesi, dall’attuale modello OCSE, sul quale sono basate tutte le analoghe nuove convenzioni stipulate dall’Italia e le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie. Viene inoltre ricordato che Regno Unito, Francia e Spagna, hanno già concluso accordi della stessa specie con Hong Kong. L’ATN, infine, esclude l'incompatibilità della Convenzione in esame con i poteri delle Regioni e degli enti locali, attesa la competenza esclusiva dello Stato nella stipula di accordi internazionali in materia fiscale. L’Analisi dell’impatto della regolamentazione precisa che non esistono precedenti accordi in materia fra i due Paesi e sintetizza i dati relativi ai rapporti economici tra Italia e Hong Kong. Il trend delle esportazioni italiane verso Hong Kong è stato positivo nel 2013 (+8,7%ripetto allo stesso periodo del 2012). L'Italia si posiziona al sedicesimo posto in assoluto tra i fornitori di Hong Kong e al terzo tra i Paesi europei (dopo Regno Unito e Germania e superando la Francia) con un valore di beni esportati pari a 7,04 miliardi di dollari USA. L'interscambio commerciale tra Italia e Hong Kong nel periodo gennaio-novembre 2013 ha raggiunto i 9,9 miliardi di euro e il saldo attivo del nostro Paese ammonta a 4,18 miliardi di euro, superiore ai 3,93 miliardi di euro registrati in tutto l'anno precedente. Il numero di aziende italiane stabilmente presenti a Hong Kong è di circa 400, attive principalmente nei settori della finanza, nella logistica e nella moda. L’AIR sostiene altresì che la perdita di gettito valutata in 2.236.000 euro annui verrà presumibilmente compensata nel corso degli anni dai vantaggi per gli operatori economici e per le imprese dei Paesi contraenti. La stessa Analisi conclude ricordando che il Ministero dell'economia e delle finanze elaborerà con cadenza biennale la VIR, nella quale saranno presi in esame prioritariamente gli aspetti relativi: alla conformità agli standard concordati a livello internazionale; all’aumento dell'interscambio commerciale e alla diminuzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |