Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Corea del Sud
Riferimenti:
AC N. 2419/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 191
Data: 23/06/2014
Descrittori:
COREA DEL SUD   DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Corea del Sud

23 giugno 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Il Protocollo in esame, firmato a Seul il 3 aprile 2012, modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, del 10 gennaio 1989, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 199.

Il Protocollo si compone di sei articoli.

L’articolo I sostituisce il paragrafo 3 b) dell’articolo 2 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud contro le doppie imposizioni, onde aggiornare l’elenco delle imposte italiane considerate nella Convenzione, che nella nuova formulazione saranno: l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive – proprio il riferimento all’IRAP costituisce la ragione dell’aggiornamento dell’elenco -, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L’articolo II modifica il paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, al fine di aggiornare alcune definizioni, nonché l’individuazione delle Autorità competenti.

L’articolo III sostituisce il paragrafo 2 e sopprime il paragrafo 4 dell’articolo 23 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, allo scopo – come specifica la relazione introduttiva al provvedimento – di aggiornare i meccanismi di imputazione delle imposte tra i due ordinamenti giuridici, eliminando altresì il riconoscimento di crediti d’imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica in quanto – in base alla relazione tecnica che anch’essa correda il provvedimento – la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.

L’articolo IV sostituisce integralmente l’articolo 26 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, dedicato allo scambio di informazioni di carattere tributario tra le competenti Autorità delle due Parti, onde estendere le sfere di cooperazione reciproca: il paragrafo 5 della nuova formulazione dell’articolo 26 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Tuttavia vi saranno casi in cui sarà consentito il rifiuto di ottemperare ad una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sarebbe contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali. La relazione tecnica rileva come dall’accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie sia lecito attendersi incrementi del gettito fiscale, ancorché non preventivamente quantificabili.

L’articolo V aggiunge un paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le Autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.

L’articolo VI, infine, prevede la reciproca notifica tra le due Parti del completamento delle rispettive procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del Protocollo in esame, entrata in vigore che avverrà alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo, approvato dal Senato il 2 aprile scorso, si compone di tre articoli.

Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 Cost., in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi – e viene anche ricordato come l’art. 23 Cost. preveda la legge quale strumento giuridico primario per l’imposizione di tributi. Nell’ATN, inoltre, si afferma la non sussistenza nel Protocollo in esame di aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, stante che esso si ispira al modello di convenzione concordato in sede OCSE, che è alla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati membri della UE.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.