Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria
Riferimenti:
AC N. 2278/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 157
Data: 06/05/2014
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   ORGANIZZAZIONE FISCALE
RATIFICA DEI TRATTATI   REPUBBLICA DI SAN MARINO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Accordo con il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria

6 maggio 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 in esame è il risultato dei negoziati bilaterali Italia-San Marino condotti successivamente alla firma dell’Accordo di cooperazione economica(avvenuta il 31 marzo 2009). L’articolo 1 dell’Accordo del 31 marzo 2009, prevedeva infatti la stipula di un accordo ad hoc per la regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.

L’Accordo del 26 novembre 2009 qui in esame si collega, inoltre, alla Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012; la Convenzione e i Protocolli sono in vigore dal 3 ottobre 2013 (per l’Italia la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 88 del 19 luglio 2013).

Si segnala che il Protocollo aggiuntivo del 13 giugno 2012, ha modificato la Convenzione del 2002 aggiornandola nel rispetto del modello OCSE 2005, che è il modello standard internazionale, con particolare riferimento allo scambio di informazioni. L'articolo IV del Protocollo aggiuntivo, infatti, sostituisce l'articolo 26 della Convenzione del 2002 in materia di scambi di informazioni con una formulazione che mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale. La norma, infatti, prevede che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, esplicitando, anzi, che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. Inoltre, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non possa rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

La ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali è stato un elemento determinante nella decisione, intervenuta con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 febbraio 2014, di espungere la Repubblica di San Marino dalla “black list” fiscale (ovvero dall’elenco contenuto all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni), come si evince dal comunicato stampa emanato dal MEF in quell’occasione. Nel comunicato si evidenzia, inoltre, la realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché l’approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l’obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli congrui rispetto a quelli italiani. Una delle conseguenze di maggior impatto per gli operatori nazionali è quella di non dover più compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le "comunicazioni black list" obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti con operatori di Paesi rientranti nell'elenco citato.

Contenuto dell'accordo

L’Accordo tra Italia e San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

L’Accordo si compone di un Preambolo e 5 articoli.

L’articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della cooperazione finanziaria enunciati dall’articolo 1 dell’Accordo del 31 marzo 2009, indica nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale. Le Parti collaboreranno, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell’analisi finanziaria, dell’attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. San Marino si impegna a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria. Agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell’area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d’Italia con il consenso della BCE.

Ai sensi dell’articolo 2 San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante:

  • i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, in recepimento del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006 n. 1781/2006;
  • i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante tramite sistema di dichiarazione obbligatoria scritta, in linea con la relativa raccomandazione del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/Antiriciclaggio_Internazionale.html) e Regolamento (n.1889/2005) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005,
  • gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette (direttiva 2003/6/CE)
  • i principi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’articolo 3 stabilisce l’impegno reciproco a:

  • garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera;
  • assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
  • assicurare la collaborazione tra le rispettive Autorità nazionali ai fini del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, anche tramite la conclusione di accordi scritti;
  • assicurare, ai fini di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all’identificazione dei beneficiari finali delle transazioni e la collaborazione tra la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino:
  • assicurare la collaborazione tra l’Agenzia di informazione finanziaria (AIF) sanmarinese e l’Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana in particolare attraverso lo scambio di informazioni e con modalità definite congiuntamente dai due organismi anche mediante accordi scritti di cooperazione;
  • assicurare, nell’attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità preposte: Gendarmeria e Nucleo Interforze per San Marino, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) - limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso - e Guardia di Finanza, per l’Italia.

La norma prevede, inoltre, che nei casi di collaborazione previsti dall’Accordo le competenti autorità si scambino, su richiesta ed entro dieci giorni da essa, informazioni sull’esistenza, la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese intestati ad un determinato individuo o ente.

Infine, purché siano attuate le forma di collaborazione previste dall’Accordo, le Parti potranno adottare misure per favorire l’integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l’adempimento di determinati obblighi. In caso di sospensione di tali misure Italia e San Marino faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un’effettiva collaborazione.

Conl’articolo 4 le Parti concordano di costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate,per la verifica dell’attuazione dell’Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti.

L’articolo 5, infine, dispone che a far data dall’entrata in vigore dell’Accordo cesserà di avere efficacia nei due Paesi la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, con atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994. L’Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche che comunicheranno l’avvenuto espletamento delle procedure interne ai due ordinamenti necessarie per l’entrata in vigore (rectius: per l’adeguamento ai rispettivi ordinamenti interni):

  • del presente Accordo;
  • della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 e Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012, con particolare riguardo al nuovo articolo 26 (scambi di informazioni) ora formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005 (al riguardo si veda quanto esplicitato in premessa).

L’Accordo avrà durata illimitata ma potrà essere denunciato per via diplomatica da ciascuna delle Parti, con effetto trascorsi sei mesi dalla notifica alla controparte.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato con modificazioni dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. 1301) si compone di 3 articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione. Durante l’esame presso il Senato l’articolo 2 è stato modificato con l’inserimento di un secondo comma contenente la clausola di invarianza finanziaria a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Si segnala che la neutralità finanziaria del provvedimento era stata evidenziata sia nella relazione illustrativa, sia nella relazione tecnica che corredano il disegno di legge.

Nella relazione tecnica, che è stata vistata con esito positivo dalla Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento alle numerose attività previste dalle disposizioni dell’articolo 3 dell’Accordo si afferma che esse rientrano tra le funzioni istituzionali che le amministrazioni competenti sono chiamate a svolgere già disponendo, pertanto, delle necessarie risorse umane, organizzative e tecniche.

Quanto alla Commissione Mista istituita dall’articolo 4 dell’Accordo, la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della disposizione sostanzialmente in ragione del fatto che la nuova Commissione, per la partecipazione alla quale non sono previsti compensi, sostituisce analoghi organismi previsti dalla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991 che cesserà di avere efficacia contestualmente all’entrata in vigore dell’Accordo in esame.

L’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato, inoltre, di un’ Analisi tecnico-normativa che evidenzia la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’Accordo in esame in base all'articolo 80 della Costituzione. L'ATN, inoltre, considera la Convenzione coerente con le linee prevalenti nella regolamentazione degli altri Stati membri dell’Unione europea.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).