Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Legge di Bilancio 2018 - Profili di competenza della IV Commissione Difesa
Riferimenti: AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/3/0/IV
Data: 04/12/2017
Organi della Camera: IV Difesa

LEGGE DI BILANCIO 2018

 

 

 

 

dicembre 2017A.C. 4768Profili di interesse della IV Commissione Difesa


 

Servizio Studi

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Dossier n. 560/3/0/4

 

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Servizio Studi

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Progetti di legge n. 642/3/0/IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier č stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

DI0648

 


NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier č articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della IV Commissione Difesa, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2018-2020 di competenza della IV Commissione Difesa.

 

 

 

 


I N D I C E

 

 

 

Il disegno di legge di bilancio.................. 1

La prima sezione................................................ 3

§  1. La disciplina contabile della prima sezione........................ 3

§  2. Profili di competenza della IV Commissione Difesa.......... 5

§  Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)............................................................. 5

§  Articolo 1, comma 173 (Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)........................................................................... 11

§  Articolo 1, comma 180 (Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa)......... 13

§  Articolo 1, comma 181 (Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)............................................ 15

§  Articolo 1, comma 376 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)........ 18

§  Articolo 1, comma 679 (Contabilitā speciale per il cd. "fondo casa")..................................................................... 20

La disciplina contabile della seconda sezione...................................................................... 21

§  1. Le unitā di voto parlamentare............................................ 22

§  2. La flessibilitā degli stanziamenti di bilancio..................... 23

§  3. La programmazione della spesa......................................... 24

§  4. Classificazione delle entrate e delle spese........................ 25

§  5. La struttura del bilancio di previsione............................... 26

§  6. Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tab. 11) 27

§  7. Le spese del Ministero della Difesa autorizzate per gli anni 2018-2019............................................................................... 29

§  8. Le previsioni di spesa per il 2018...................................... 30

§  9. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV........................ 35

 

 

 

 

 


Il disegno di legge di bilancio

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilitā e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n. 232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilitā sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilitā; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilitā persegue la finalitā di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le prioritā dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.


La prima sezione

1. La disciplina contabile della prima sezione

 

La prima sezione del Ddl di Bilancio - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novitā pių rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilitā va in primo luogo segnalato come tale sezione potrā contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non č stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilitā dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell’articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di “equilibrio” del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com’č noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell’ambito del percorso di raggiungimento dell’ obiettivo di medio termine (Medium Term Objective, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non reca pių (a differenza della ex ddl. di stabilitā) un autonomo prospetto di copertura.

Altra significativa novitā puō ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto giā previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioč, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica č possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste:

§  la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;

§  la determinazione degli importi dei fondi speciali;

§  la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;

§  la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

§  la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;

§  la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilitā: ciō in quanto tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilitā e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa pių avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell’ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

 

 


2. Profili di competenza della IV Commissione Difesa

 

 

Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

I commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unitā nel quinquennio 2018-2022. A tal fine č istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Č previsto che l’1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca.

Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco č stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessitā delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Č altresė elevato a 40 anni il limite di etā per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unitā cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

 

 

Il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unitā nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica.

 

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all’incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi.

 

La tabella che segue illustra in dettaglio le unitā di personale di cui č autorizzata l’assunzione.

 


 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Totale

Polizia di stato

100

200

550

551

552

1.953

Arma dei carabinieri

100

200

618

618

619

2.155

Guardia di finanza

50

100

325

325

325

1.125

Polizia penitenziaria

50

100

236

237

238

861

Vigili del fuoco

50

100

383

383

384

1.300

Totale per anno

350

700

2.112

2.114

2.118

7.394

 

La relazione tecnica del d.d.l. originario (A.S. 2960) riporta un riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri a regime come illustrati nella tabella che segue (valori in euro, con arrotondamenti):

 


 

2018

2019

2020

2021

2022

Polizia di stato

4.266.393

8.532.786

23.465.161

23.507.825

23.550.489

Arma dei carabinieri

4.173.848

8.347.695

25.794.380

25.794.380

25.836.119

Guardia di finanza

2.158.374

4.316.749

14.029.434

14.029.434

14.029.434

Polizia penitenziaria

2.060.642

4.121.285

9.726.232

9.767.445

9.808.658

Vigili del fuoco

2.007.865

4.015.731

15.380.249

15.380.249

15.420.407

TOTALE PER ANNO

14.667.123

29.334.247

88.395.458

88.395.458

88.645.106

 

Le unitā di personale cosė assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008).

La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, articoli 703 e 2199).

 

L’art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata cosi determinata:

§  Arma dei carabinieri: 70 per cento;

§  Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

§  Polizia di Stato: 45 per cento;

§  Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento.

L’art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall’art. 703, fino al 31 dicembre 2015per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

 

Il comma 172 riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unitā superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 1, a personale bilingue, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.

 

L'articolo 33 del D.P.R. 574/1988, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professione cui si aspira).

Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltā di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non č richiesto loro il requisito prescritto dall'articolo 2199 del codice militare per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia (vedi sopra). Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenza di servizio.

 

Ai sensi del comma 174, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, č prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessitā delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro č l'elenco per le necessitā dei distaccamenti volontari) in cui č iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

 

L’articolo 6 del D.Lgs.139/2006 (come modificato dal D.lgs. 97/2017) distingue il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in personale di ruolo e personale volontario. Solo il rapporto d'impiego del personale di ruolo č disciplinato in regime di diritto pubblico. Il personale volontario č iscritto in due elenchi: il primo per le necessitā dei distaccamenti volontari del Corpo e il secondo per le necessitā delle strutture centrali e periferiche. Il solo personale volontario iscritto nel secondo elenco puō essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

 

Inoltre, il medesimo comma eleva a 40 anni il limite di etā per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra.

 

In via ordinaria, per ammissione del personale volontario ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso al ruolo iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco č previsto il limite massimo di 30 anni di etā (decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197). Tale limite massimo č elevato a 37 anni per i vigili volontari discontinui con una anzianitā di servizio di almeno un anno (L. 246/2000, art. 12).

 

La disposizione eleva a 40 anni anche il limite massimo per le assunzioni delle unitā cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

 

L’articolo 19-bis del D.L. 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha autorizzato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unitā cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni sono effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltā di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Le procedure di reclutamento sono riservate al personale volontario giā utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti: iscrizione da almeno 3 anni, negli appositi elenchi del personale volontario istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 6, D.Lgs. 139/2006); effettuazione di almeno 120 giorni di servizio; conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, della prescritta certificazione operativa.

 

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneitā per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalitā abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

 

Il comma 176 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione cosė prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.

Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La tabella che segue illustra la ripartizione del Fondo nelle diverse annualitā (valori in euro):

 

Anno

Stanziamenti (in euro)

2018

1.729.659

2019

16.165.500

2020

50.622.455

2021

130.399.030

2022

216.151.028

2023

291.118.527

2024

300.599.231

2025

301.977.895

2026

304.717.770

2027

307.461.018

2028

309.524.488

2029

309.540.559

a regime

309.855.555

 

Infine, il comma 177 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

 


 

Articolo 1, comma 173
(Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale)

 

 

Il comma 173 apporta talune novelle al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 conseguenti all’incremento del contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale del Paese.

 

Nello specifico il comma in esame, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, incrementa il  richiamato contingente, attualmente costituito da 88 unitā di personale dell’Arma, di ulteriori 40 unitā collocate in soprannumero rispetto all’organico.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale opera sul territorio nazionale d'intesa con tutte le componenti dell'Arma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine ed in sinergia con le Soprintendenze e svolge la propria attivitā in campo internazionale tramite INTERPOL secondo le convenzioni.

La sua costituzione  risale al 1969 allorché presso il Ministero della Pubblica Istruzione č stato istituito il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. L’Italia č stata la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l’opportunitā di adottare varie misure volte a impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciō preposti. Il 20 settembre 1971 il Comando Generale dell’Arma ha disposto l’elevazione del reparto al rango di Comando di Corpo, retto da Colonnello, con alle dipendenze il preesistente Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.  Quest’ultimo, negli anni successivi, č stato riconfigurato in Reparto Operativo, articolato nelle Sezioni Archeologia, Antiquariato, Falsificazione ed Arte Contemporanea. Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, in quanto struttura specializzata dell’Arma dei Carabinieri, anche attraverso i 15 Nuclei ed 1 Sezione TPC distribuiti sul territorio nazionale, alla quale č affidata in via prevalente e prioritaria la competenza nello specifico comparto di specialitā svolge, altresė, la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento all’alimentazione della banca dati specializzata
(http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione)

 

 

 

Il testo a fronte di seguito riportato pone in evidenza le proposte di modifica all’articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previste dal comma 178 in esame.

 

 

D.Lgs. n. 66 del 2010

 

 

Art. 1, comma 173

 

Articolo  827

Contingente per la tutela del patrimonio culturale

Identico

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unitā, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente č cosė determinato:

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unitā, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente č cosė determinato:

a) generali di brigata: 1;

 

Identico

b) colonnelli: 1;

 

Identico

c) tenenti colonnelli: 2;

 

Identico

d) ufficiali inferiori: 21;

 

Identico

e) ispettori: 18;

 

e) ispettori: 22;

 

f) sovrintendenti: 24;

 

f) sovrintendenti: 28;

 

g) appuntati e carabinieri: 21.

 

g) appuntati e carabinieri: 53.

 

2. Le disponibilitā di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivitā culturali.

Identico


 

Articolo 1, comma 180
(Proroga di contratti a tempo determinato stipulati
dall'Agenzia industrie difesa)

 

 

Il comma 180 – introdotto nel corso dell’esame al Senato - autorizza l'Agenzia industrie difesa alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - di contratti da essa conclusi ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.

In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia puō, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalitā in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

La proroga in esame (che si 'aggiunge' a quella prevista a tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016) č autorizzata entro il limite stabilito dall'articolo 1, comma 379 della legge n. 190 del 2014 (il quale autorizzava una proroga per non oltre un terzo dei contratti stipulati).

L'onere di spesa č quantificato in 540.000 euro, sono coperti mediante corrispettiva riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare (istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.

 

L'Agenzia Industrie Difesa č un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 (Enti vigilati) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). Č istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia č quello di gestire unitariamente le attivitā delle unitā produttive e industriali della difesa indicate con uno o pių decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unitā dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia deve operare secondo criteri di imprenditorialitā, efficienza ed economicitā. Le unitā produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il decreto-legge n. 215 del 2011 (recante proroga delle missioni internazionali) novellando il comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID) - con la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 (termine successivamente prorogato al 2016, dall'articolo 4, comma 6-quater del decreto-legge n. 210 del 2015).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 181
(Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)

 

 

Il comma 181, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di poligoni di tiro.

 

Con la lettera a) del comma 181, si introducono all'articolo 184 del Codice, dopo il comma 5-bis, i nuovi commi 5-bis.1, 5-bis.2 e 5-bis.3.

 

 Il nuovo comma 5-bis.1 prevede che sia tenuto presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilitā del comandante, il registro delle attivitā a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attivitā:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

 

Il nuovo comma 5-bis.2 prevede poi che il registro sia conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Il nuovo comma 5-bis.3 prevede che entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attivitā finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attivitā dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti.

 

La lettera b) novella poi l'articolo 241-bis del Codice, inserendovi nuove disposizioni.

 

Il nuovo comma 4-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attivitā svolte nel poligono, assumendo altresė le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Si specifica che relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano sia limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Il nuovo comma 4-ter prevede che il comandante del poligono predisponga un documento semestrale, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate:

§  le attivitā previste

§  le modalitā operative di tempo e di luogo

§  gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

 

In base al nuovo comma 4-quater, il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento in parola alla Regione in cui ha sede il poligono, mettendolo altresė a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

 

Si stabilisce, al nuovo comma 4-quinquies, che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale previsto. L'Osservatorio č incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, mentre si rinvia a successivi protocolli la definizione delle forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi.

 

Si ricorda che la legge 28 giugno 2016 n.132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In particolare, l'art. 11 ha recato norme per il Sistema informativo nazionale ambientale stabilendo che l'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione č affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

 

Il nuovo comma 4-sexies prevede con le modalitā previste dall'articolo 184, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'emendamento in esame (v. supra) sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del Codice stesso, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

Il nuovo comma 4-septies demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, di stabilire il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

Il nuovo comma 4-octies, pur facendo ferme le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, affida all'ISPRA le attivitā di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalitā definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del successivo nuovo comma 4-nonies, un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attivitā in oggetto.

 

Infine, la lettera c) novella l'articolo 258 del Codice, inserendo un nuovo comma 5-quater, che reca le sanzioni per le violazione di uno o pių degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del Codice, prevedendo che il comandante del poligono militare delle Forze armate sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro e, in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

 


 

Articolo 1, comma 376
(Proroga dell’impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)

 

 

Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unitā l'operativitā del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione č quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attivitā di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009)  anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalitā e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalitā organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attivitā, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.  il personale militare č posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.  il piano di impiego del personale delle Forze armate č adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.  nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, č stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalitā, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, č consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio č stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed č operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unitā con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalitā, risultava necessario assicurare un pių efficace controllo del territorio.

Il piano č stato successivamente prorogato:

1.   fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.   fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.   fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.   fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.   fino al 31 dicembre 2016  dall’ articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015  (legge di stabilitā 2016);

6.   fino al 31 dicembre 2017 dall’ articolo 1, comma 377 della legge 232 del 2016  (legge di stabilitā 2017).

·  

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente il comma in esame  autorizza la spesa di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro :

§  120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che per il personale militare č prevista l'attribuzione di una indennitā onnicomprensiva commisurata all'indennitā di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti contributi a carico dello Stato  (ritenute inpdap del 24/% ed irap dell’8/5) Inoltre, per tutti i militari č previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.


 

Articolo 1, comma 679
(Contabilitā speciale per il cd. "fondo casa")

 

Il comma 679, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l'apertura di una contabilitā speciale per le somme destinate ad alimentare il cd. "fondo casa".

 

Il "fondo casa" č il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa (art. 1836 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

In particolare, l'articolo in commento - tramite una modifica apportata all'art. 1836, comma 2 - prevede che gli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio - introiti dai quali č alimentato il "fondo casa" - affluiscano ad una apposita contabilitā speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Per quanto riguarda la gestione della contabilitā speciale, si prevede che essa possa essere affidata, in conformitā ai principi europei e nazionali in materia, a societā a capitale interamente pubblico su cui l'Amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivitā quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009.

La gestione della contabilitā speciale č assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041 del 1971 (il quale prevede il controllo della Corte dei conti sul bilancio consuntivo o sul rendiconto annuale per le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali).

 

In sede di relazione tecnica, il Governo ha specificato che la previsione di un'apposita contabilitā speciale avente natura di gestione fuori bilancio consente di salvaguardare l'istituto del Fondo Casa del Ministero della difesa.

Infatti il conto di tesoreria previsto dal vigente art. 1836, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, č stato definitivamente chiuso a seguito della disposizione di soppressione di alcune gestioni operanti su contabilitā speciali o conti di tesoreria (art. 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione (in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 ha posticipato al 30 settembre 2017 la soppressione in via definitiva di alcune gestioni di tesoreria, tra cui il conto di tesoreria relativo al Fondo Casa del Ministero della difesa).


La disciplina contabile della seconda sezione

 

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilitā e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilitā sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[1] - la Sezione II č venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, č riservata alla sezione normativa, cioč la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente č affidata alle possibilitā di intervento nella seconda sezione.

 

Il disegno di legge di bilancio č disciplinato, nel suo complesso, dall’articolo 21 della legge n. 196/2009.

Il comma 1-sexies dell’articolo 21 individua la Sezione II, stabilendo che le previsioni di entrata e di spesa in essa contenute:

1)     sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto:

-  dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;

-  delle rimodulazioni che interessano anche i fattori legislativi;

2)    evidenziano, per ciascuna unitā di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unitā di voto, previsioni c.d. “integrate” riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l’unitā di voto.

1. Le unitā di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile, le unitā di voto sono individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalitā omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalitā delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere pių agevole l’attivitā di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso pių stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con la previsione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilitā amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti dell’unitā di voto, ogni singola unitā di voto parlamentare deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato sono classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilitā e di manovrabilitā della spesa stessa, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle cosė identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno č indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilitā della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilitā del bilancio.

2. La flessibilitā degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha ampliato la flessibilitā di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilitā di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessitā connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:

a)    la rimodulazione in via compensativa:

-  delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse (laddove la normativa  previgente limitava tale facoltā all’interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale);

-  delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti: si tratta delle rimodulazioni c.d. orizzontali che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b)    il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[2].

 

Č prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

 

Specifiche disposizioni di flessibilitā riguardano leggi pluriennali di spesa in conto capitale, ai fini dell’adeguamento dei relativi stanziamenti al c.d. Cronoprogramma (articolo 30). Per tali leggi č consentita:

§  la rimodulazione delle quote annuali in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per  adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.

Si tratta di una rimodulazione “orizzontale” degli stanziamenti di competenza nei diversi anni, che puō essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge.

§  la reiscrizione delle somme stanziate annualmente e non impegnate alla chiusura dell'esercizio nella competenza degli esercizi finanziari successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilitā č prevista per le sole autorizzazioni pluriennali in conto capitale non permanenti.

La medesima facoltā di reiscrizione č esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, cosė come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilitā.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita evidenza delle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle reiscrizioni nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall’ultimo Rendiconto.

3. La programmazione della spesa

Una delle novitā pių rilevanti della riforma della legge di contabilitā č rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M. (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato č stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno. Con il D.P.C.M. 28 giugno 2017 il suddetto obiettivo č stato ripartito tra i vari Ministeri.

Su tale base, i Ministri, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (Cfr. la Circolare 16 giugno 2017, n. 23), in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della Sezione II indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante proposte di rimodulazione delle risorse, nei margini della flessibilitā di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria giā in fase di formazione delle previsioni di spesa - del piano finanziario dei pagamenti, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestivitā nei pagamenti.

 

Entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi accordi, le modalitā per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, č volta a consentire una revisione sistematica e strutturale della spesa.

4. Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilitā, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)   missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)   programmi, ossia le unitā di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)   unitā elementari di bilancio, che rappresentano le unitā di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalitā della spesa.

Le azioni[3] - adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unitā elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio[4].

Fino ad allora, le unitā elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

5. La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio č costituita da:

§  lo stato di previsione dell’entrata;

§  gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;

§  il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa č corredato dei seguenti elementi informativi:

§  la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unitā elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

§  l'elenco delle unitā elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;

§  il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;

§  il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

 

L’articolo 21 dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L’articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unitā di voto parlamentare sono ripartite in unitā elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

6. Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tab. 11)

L’articolo 12  del disegno di legge di bilancio reca disposizioni concernenti l’approvazione dello stato di previsione del Ministero della Difesa. Ulteriori disposizioni che interessano il bilancio del Ministero della Difesa sono contenute nell’articolo 18 recante “Disposizioni diverse”.

 

Nello specifico il comma 1 dell’articolo 12 autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2018, in conformitā a quanto specificato nello stato di previsione (Tabella n.?11).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalitā di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 2018: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2018; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il comma 6, invece, estende le disposizioni sulla conservabilitā dei fondi previste dalla legge di contabilitā generale dello Stato per le spese in conto capitale anche alle spese per accordi internazionali afferenti alle infrastrutture multinazionali della NATO e a quelle per l'ammodernamento e il rinnovamento, mentre il comma 7 consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.

 Il comma 8 approva l'elenco dei capitoli di spesa per i quali č possibile effettuare prelevamenti dai fondi a disposizione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 9 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attivitā sportive del personale militare e civile della difesa.

Da ultimo, il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma ŦApprontamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezzaŧ delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

??A sua volta l’articolo 18 che riporta disposizioni diverse tese a confermare alcune forme di flessibilitā nella gestione degli stanziamenti di bilancio.

Al riguardo  – oltre al comma 6, che prevede la possibilitā di utilizzare come residui nell'esercizio successivo le risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2017 relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale dello Stato, tra cui quello delle Forze armate, nonché a quelli destinati alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale – rileva il comma  27 che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a riassegnare al lo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l’anno 2018,  le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’arma dei carabinieri in posizione extraorganica presso le altre amministrazioni.

Da ultimo, il comma 28, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra i diversi ministeri interessati dall’attuazione delle  disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e, in misura minore, in altre forze di polizia e presso il Ministero dell’agricoltura.

 

 

7. Le spese del Ministero della Difesa autorizzate per gli anni 2018-2019

Per lo stato di previsione del Ministero della difesa il ddl di bilancio 2018-2020 (A.C.4768), come modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per 20.967,9 milioni di euro nel 2018, 21.015,6 milioni di euro per il 2019 e 20.644 milioni di euro per il 2020, come si evince dalla tabella che segue.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2017

Previsioni

Ddl di bilancio 2018

Diff.
bil 2018/
BIL 2017

Ddl di bilancio 2019

Ddl di bilancio 2020

Spese correnti

18.025,2

18.483,6

458,4

18.440,6

18.215,6

Spese in c/capitale

2.243,9

2.484,3

240,4

2.575,0

2.428,2

SPESE FINALI

20.269,1

20.967,9

698,8

21.015,6

20.644

Spese MINISTERO in % spese finali STATO

3,34%

3,36%

3,91%

3,38%

3,30%

 

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. .4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 21.174,5 milioni di euro nel 2018, 20.974,3 milioni di euro per il 2019 e 20.602,2 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero della difesa nel triennio di riferimento un andamento crescente per gli anni 2018-2019 e decrescente per il 2020.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2018, il ddl di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2017 che, in termini assoluti, sono pari a 698,8 milioni di euro (3 per cento). Tale aumento deriva dagli effetti congiunti di una aumento di 458,4 milioni di euro di spese correnti e di un aumento di 240,4 milioni di euro delle spese in conto capitale

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati per il 2018 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza il 3,36%, della spesa finale del bilancio statale, aumentando nella percentuale nel 2019 (3,91%) e diminuendo nel 2020 (3,30%).

8. Le previsioni di spesa per il 2018

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 11 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di 20.832,9  milioni di euro.

 

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio, come modificata al Senato,  determina complessivamente un aumento delle spese finali di 135 milioni di euro, di cui 134,1 milioni di spesa corrente e 0,8 di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2017

2018

Legge di Bilancio

BLV *

Manovra Ddl originario

Modifiche Senato

Sez II

Sez I

Bil  integrato

AS 2960

Sez II

Sez I

Bil  integrato

AC 4768

Spese correnti

18.025,2

18.349,5

13,2

120,8

18.483,6

-

-

-

Spese in c/capitale

2.243,9

2.483,4

0,8

 

2.484,3

-

-

-

SPESE FINALI

20.269,1

20.832,9

14,0

120,8

20.967,9

-

-

-

* La colonna BLV č tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.

 

Analisi per Missione/Programmi

Le tabelle seguenti espongono le previsioni di bilancio integrate per il 2018 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2017.

 

Le tabelle evidenziano, altresė, le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

 

Con riferimento alle modifiche della seconda sezione, si segnala che gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna “Variazioni a. 23 c. 3 lett b)) includono anche gli effetti del D.L. n. 148/2017, nonché gli effetti del D.P.C.M. 28 giugno 2017, che ha definito gli obiettivi di spending review 2018-2020 per ciascun ministero (ai sensi dell’articolo 22-bis della legge di contabilitā n. 196/2009). Per alcuni ministeri, tali obiettivi di riduzione della spesa sono stati attuati anche con modifiche di prima sezione (si veda la scheda dell’articolo 59, comma 1, vol. I, del presente dossier).

 

Ciō premesso in via generale, lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola in 3 missioni e 9 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unitā di voto parlamentare.

 

Si ricorda che cambiamenti significativi nell'articolazione e nel contenuto delle unitā di voto rispetto alla legge di bilancio precedente sono avvenuti per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri, di una diversa posizione delle missioni militari internazionali e per altri minori modifiche. In particolare la missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unitā di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 Fondi da assegnare, nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 "Ricerca e innovazione".

Per quanto attiene le due unitā di voto soppresse si evidenzia quanto segue:

- il precedente programma 5.5 "Interventi non direttamente connessi con l'operativitā dello strumento militare" si ricolloca in un nuovo programma creato ad hoc nella missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" mantenendo la denominazione originaria con il codice 32.6;

- Il precedente programma 5.8 "Missioni internazionali", si ricolloca nei seguenti programmi: 5.1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza", 5.2 "Approntamento e impiego delle forze terrestri", 5.3 "Approntamento e impiego delle forze navali", 5.4 "Approntamento e impiego delle forze aeree" nonché nel programma 5.6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari".

Nella missione 17 "Ricerca e innovazione" non trova conferma per il Ministero della difesa l'unitā di voto 17.11 "Ricerca tecnologica nel settore della difesa"; si tratta di risorse gestite dal centro di responsabilitā Segretariato Generale destinate a spese per studi ed esperienze inerenti all'assistenza al volo che - non avendo un carattere prettamente di ricerca di base o applicata ma piuttosto di commissione di servizi a terzi – sono ricollocate nell'ambito della Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", nel programma 5.6 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" attribuito al medesimo Segretariato Generale.

Infine, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisce una competenza nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" tramite il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

 

 

La missione n. 5,  “Difesa e sicurezza del territorio” rappresenta circa il 93% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

 

Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, č articolata nei seguenti Programmi:

- Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;

Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;

- Programma 3: approntamento e impiego delle Forze navali;

- Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;

 Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attivitā di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

Mentre il programma 5.6 ricomprende le attivitā dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (19.305 milioni) la Missione n. 5 registra un incremento di 144,4 milioni di euro concernente,  principalmente, il Programma 5.2 “Approntamento e impiego delle forze terrestri” (102,8 milioni di euro), dovuto ad interventi di Sezione I

In relazione a tale missione la spesa complessiva per il 2018, come risultante dalla nota di variazione approvata dal Senato, č pari a 19.449, 9 milioni di euro di cui 540 mila incrementati nel corso dell’esame al Senato, destinati al programma 5.6 “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari”. Conseguentemente, il programma 32.3 “ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, della missione 32 “Servizi istituzionale e generali delle amministrazioni pubbliche” č stato definanziato di 540 mila euro.

Rispetto quindi al bilancio a legislazione vigente il disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 reca un aumento di 144,9 milioni di euro.

 

 

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LA DIFESA

Missione/Programma

2017

2018

 

 

Legge di Bilancio

BLV

SEZ II

SEZ I

Legge di bilancio

A.C. .4768

1

Difesa e sicurezza del territorio

(5)

18.811,6

19.305,0

-

121.410,3

19.449,9

1.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

6.025,7

6.167,7

 

0,7

6.166,4

1.2

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4.689.3

4886,0

 

86,1

4.988,8

1.3

Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

1.926,9

2.009,1

 

0,6

2017,2

1.4

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

2.457,8

2.573,8

 

0,5

2.580,6

1..5

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

 

3.711,8

3.668,2

 

33,3[5]

3.696,7

 

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

A sua volta la missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” č composta dal solo Programma 17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.

Le spese totali della missione ammontano a 447,7 milioni di euro.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LA DIFESA

Missione/Programma

2017

2018

 

 

Legge di Bilancio

BLV

SEZ II

SEZ I

Legge di bilancio

A.C. .4768

2

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)

491,9

447,7

-

-

447,7

2.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

491,9

447,7

-

-

447,7

 

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi

 Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attivitā dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivitā di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attivitā strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilitā, attivitā di informazione e di comunicazione...).

Infine il programma 32.6 tratta di attivitā esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilitā quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attivitā a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invaliditā civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LA DIFESA

Missione/Programma

2017

2018

 

 

Legge di Bilancio

BLV

SEZ II

SEZ I

Legge di bilancio

A.C. .4768

3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(32)

965,5

1.080,2

-

-0,5

1.070,2

3.1

Indirizzo politico (32.2)

23,8

48,0

 

 

48,0

3.2

Servizi e affari generali per le

amministrazioni di

competenza (32.3)

497,6

586,7

 

-0,5

576,7[6]

3.3

Interventi non direttamente connessi con l’operativitā dello Strumento Militare (32.6)

444,0

445,4

 

 

445,4

 

[Fonte: ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768- Tabella 11)]

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti.

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

9. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV

Per quanto concerne stanziamenti di interesse della Difesa presenti nei bilanci degli altri ministeri nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze, rileva  il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n.?145 del 2016), sul quale sono appostati per il 2018 fondi pari a 995 milioni di euro.

Con riferimento al  Ministero dello sviluppo economico, invia generale le spese di conto capitale di questo Dicastero, pari a circa 4.554 milioni di euro per il 2018, sono essenzialmente spese per investimenti (4.227,7 milioni di euro), in buona parte allocate (3.113,3 miliardi) nel programma 11.5 della Missione 11 Competitivitā e sviluppo delle imprese e destinate (per 2,8 miliardi di euro circa) alle imprese del settore aereonautico e allo sviluppo di programmi della difesa, sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa.

Nel dettaglio, per ciō che concerne le spese per investimenti destinati alla difesa, si segnalano: gli interventi agevolativi per il settore aeronautico, iscritti sul capitolo 7421 (che reca uno stanziamento di circa 1.042 milioni per il 2018, di 1.089 milioni per 2019 e di 994 milioni di euro nel 2020); gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unitā navali FREMM e delle relative dotazioni operative iscritti sul capitolo 7485. Al riguardo, il disegno di legge integrato con gli effetti della  II espone uno stanziamento di circa 588 milioni per il 2018, di 512 milioni per il 2019 e di 373 milioni per il 2020. Rilevano, inoltre,  gli interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale dove il cap. 7419 espone uno stanziamento di circa 749 milioni nel 2018, di 649 milioni nel 2019 e di 640 milioni nel 2020.



[1]    Compito spettante alla legge di stabilitā, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

[2]    Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilitā, ai sensi dell’ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell’ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

[3]    Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

[4]    Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarā valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarā presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarā individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unitā elementari del bilancio.

[5] Oggetto di incremento, di 540 mila euro, nel corso dell’esame al Senato.

[6] Importo definanziato di 540 mila euro nel corso dell’esame al Senato. Cfr. precedente nota