Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra - A.C. 1623 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 380 | ||
Data: | 15/12/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra
15 dicembre 2015
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ContenutoLa proposta di legge A.C.1623, composta da 5 articoli, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, individuandola nella data del 1° febbraio (articolo 1). Con la ricorrenza s'intende conservare la memoria di tutti caduti civili durante la seconda guerra mondiale nonchè promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra. Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame la data prescelta coincide con quella di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 che eqiparò ai fini del trattamento risarcitorio le vittime civili quelle militari "riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra". Il DPR 915/78 rappresenta il Testo unico in materia di pensioni di guerra e riconosce (art. 1) che la pensione, assegno o indennità di guerra ivi previsti rappresentano un atto risarcitorio, di riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, hanno subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.
L'articolo 3 della proposta precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'art. 3 della L.260/1949.
L'art. 3 della L. 260/1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici. Successivamente, tuttavia, la L. 54/1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
In ordine alla celebrazioni previste in occasione della ricorrenza in esame, l'articolo 2 attribuisce agli organi competenti di ciascuna Provincia il compito di provvedere a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimopnianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso della seconda guerra mondiale. In relazione alla disposizione in esame si osserva che la legge n. 56 del 2014 (cd."legge Delrio") ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V , l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Si segnala, inoltre, che le città metropolitane sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese; il loro territorio corrisponde a quello delle province. Alla luce della richiamata normativa, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno coordinare l'articolo 2 della proposta di legge con le nuove disposizioni che ridefiniscono il sistema delle province, atteso che in alcune aree del paese le medesime sono state sostituite dalle città metropolitane. A sua volta il successivo articolo 4 attribuisce ad una apposita circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentita l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, il compito di stabilire le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle richiamate iniziative, mentre l'articolo 5 specifica che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. L'Associazione nazionale vittime civili di guerra istituita il 26 marzo 1943 come Associazione Nazionale Famiglie Caduti, Mutilati ed Invalidi Civili per i bombardamenti nemici, è stata successivamente eretta in Ente Morale con il nome attuale di Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Con la legge 23 ottobre 1956 n. 1239 è diventata Ente Pubblico con funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra. Per la sua attività l'Associazione è stata insignita della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte con D.P.R. 2 giugno 1981 e della Medaglia d'Oro al Merito Civile con D.P.R. 31 dicembre 1998. Nel 1979 l'Associazione ha promosso la costituzione della Confederazione fra le Associazioni combattentistiche italiane e dal 2001 è membro fondatore della European Union of War Invalids, con sede a Lubiana, che riunisce le associazioni europee di invalidi di guerra.Rappresenta e tutela 120.000 tra mutilati ed invalidi civili di guerra, vedove, orfani e altri famigliari di caduti civili per fatti di guerra. L'ANVCG è annoverata tra le Associazioni Combattentistiche dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 93.
Le cifre sopra riportate sono estratte da un lavoro dell'Università John Jay Collage of Criminal of Justice di New York e riguardante le vittime della seconda guerra mondiale e la loro suddivisione per nazioni Fonte: Joseph V. O'Brien, Dipartimento di Storia – John Jay College of Criminal Justice, New York, NY, USA - See more at: http://www.documentazione.info/numero-delle-vittime-della-ii-guerra-mondiale#sthash.D1stLOAV.dpuf
Fonte: Joseph V. O'Brien, Dipartimento di Storia – John Jay College of Criminal Justice, New York, NY, USA - See more at: http://www.documentazione.info/numero-delle-vittime-della-ii-guerra-mondiale#sthash.D1stLOAV.dpuf
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Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con legge
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definitePur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliCon riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono
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TabelleLe tabelle che seguono elencano le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge, ovvero con fonti di livello inferiore.
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