Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | LEGGE DI STABILITÀ E LEGGE DI BILANCIO 2016 - Profili di competenza della IV Commissione Difesa - A.C. 3444 e A.C. 3445 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 2 | ||
Data: | 23/11/2015 | ||
Descrittori: |
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Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 240/1
Servizio del
Bilancio
Tel. 06
6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio
Studi
Dipartimento Difesa
Tel. 06 6760-4939 - st_difesa@camera.it - @CD_difesa
Progetti di legge n. 360/2/0/4
Il presente
dossier è articolato in due sezioni:
§
schede di lettura delle disposizioni del
Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna
Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della
Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;
§
analisi delle missioni del Bilancio di
previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione,
redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
§ Articolo 1, commi
246-249 (Rinnovi contrattuali)
§ Articolo 1, comma 261 (Reparti operativi della Marina Militare)
§ Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
Ministeri)
§ Articolo 1, comma 367 (Dismissione immobili della difesa)
§ Articolo 1, comma 553 (Tabella E)
§ 1 La disciplina
contabile del disegno di legge di bilancio
§ 2 Il disegno di legge
di bilancio per il 2016 – Profili di competenza della IV Commissione
Il disegno di legge di stabilità per il 2016 reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, si rammenta, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. "clausola migranti"), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).
A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Si tratta di un orientamento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell’ambito del monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall’1,4 all’1,6 per cento nel 2016), dichiarava anche la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.
In relazione a ciò il ddl di stabilità precede il reperimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 di risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all’1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018. Per quanto concerne il debito esso, pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, ne rimane fermo il previsto inizio del suo percorso discendente dal 2016, quando diminuirà dal 132,8% punti di Pil del 2015 a 131,4 punti.
Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l’attivazione delle riforme strutturali (pari allo 0,5 per cento di Pil, vale a dire un margine ulteriore di 0,1 rispetto agli 0,4 punti già previsti dal Programma di stabilità 2015) nonché dell’ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall’applicazione della clausola degli investimenti. Non si avvale invece, al momento, dell’eventuale margine aggiuntivo di flessibilità connesso alle spese per l’afflusso di migranti, che potrebbe posizionarsi allo 0,2 per cento di Pil.
Tali clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la Commissione europea si è espressa[1] nel documento del 16 novembre 2015 mediante cui ha concluso la propria valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre. Con riguardo all’Italia la Commissione ha valutato che pur nel quadro di una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo essa ritiene che l’Italia abbia compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio. La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni a modifiche del Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità. In tale contesto valuterà, con riguardo alle due clausole sopradette se: a) verranno compiuti progressi nell’attuazione delle riforme strutturali; b) risultano rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti , ma la Commissione “ valuterà con attenzione” se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame “sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti”
Sul piano fiscale l'intervento di maggior rilievo è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno); di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati nonché l'esenzione TASI per la prima casa. Tra le altre norme rilevanti c'è la riduzione dell'aliquota Ires dal 2017, il miglioramento del regime cd. dei minimi e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati nel 2016, la proroga – in forma ridotta al 40% - degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nonché la proroga delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici, il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci. Si introduce una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività e si eleva la soglia della detrazione di imposta (cd. no tax area) spettante ai redditi di pensione. Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online.
A fronte di tali riduzioni si registrano maggiori entrate principalmente da due misure, costituite dall'aumento del carico fiscale sui giochi e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (voluntary disclosure), per circa 3,1 miliardi nel 2016.
Il canone Rai è ridotto, per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone.
Per quanto concerne le spese devono segnalarsi quelle in materia pensionistica relative alla c.d. opzione donna (160 milioni per il 2016, che poi salgono a 405 e 757 milioni nei due anni successivi), per le lavoratrici che intendano lasciare il lavoro con 35 anni contributivi a fronte di una decurtazione della pensione, cui si aggiungono gli interventi in favore di alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento, ad esempio con riguardo ai c.d. esodati, nonché con riguardo a quella volta a favorire il ricambio generazionale mediante l'utilizzo del part time. Altri interventi sono destinati al tema del disagio sociale: si segnalano altresì interventi diversi in materia di disagio sociale, mediante tra l'altro l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (600 milioni nel 2016 ed 1 miliardo dal 2017), nonché del Fondo per le non autosufficienze e prive di legami familiari di primo grado (90 milioni dal 2016). Ulteriori misure riguardano "esigenze indifferibili", tra cui: la spesa di 300 milioni annui per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché la spesa di complessivi 300 milioni per interventi nella "Terra dei fuochi". La spesa viene inoltre incrementata, per circa 0,7 miliardi, da alcune nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotte ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il quadro delle spese si completa infine con la parte relativa ai risparmi, per circa 8,4 miliardi nel primo anno e crescenti successivamente. Possono richiamarsi in proposito quelli derivanti dalle misure in materia di indicizzazione delle pensioni (0,5 miliardi nel 2017, ed 1,1 miliardi nel 2018), i risparmi connessi agli interventi di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (circa 160 milioni), nonché quelli relativi alla rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016, cui è associata una minore spesa per circa 1,8 miliardi. Concorrono alle minori spese determinate dal disegno di legge di stabilità i risparmi a carico delle regioni (circa 4 miliardi nel 2017, che salgono a 5,5 miliardi nell'anno successivo) nonché, per i medesimi enti, gli effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, (1,8 miliardi nel 2016, che poi diminuiscono a 0,7 miliardi nel 2018). Altre riduzioni derivano poi dalle rimodulazioni e definanziamenti di spese in conto capitale, disposti nella parte tabellare del disegno di legge.
Per
quanto riguarda le disposizioni di interesse della Difesa si segnala, innanzi tutto che nell’ambito delle
disposizioni per i rinnovi contrattuali
del personale delle pubbliche amministrazioni sono destinati 74 milioni di euro
nel bilancio pluriennale 2016-2018 per Forze Armate e Polizia in relazione alla
contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
Sotto il profilo dell’operatività di sistema, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania - si proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego operativo concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Una specifica autorizzazione di spesa
pari a 1.000.000 di euro per l'anno
2016 è stata inserita nel corso dell’esame al Senato al fine di provvedere al
miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle
condizioni sanitarie - per le specifiche esigenze dei reparti operativi del
Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del
Ministero della difesa - Marina militare
Nel settore della difesa si segnala, inoltre, il rifinanziamento, per complessivi 870
milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2025, del programma di sviluppo
delle unità navali classe FREMM (di
cui 100 milioni di euro nel 2016) nonché di 1.640 milioni di euro, distribuiti
nel periodo 2016-2021, per alcuni programmi aeronautici ad alto contenuto
tecnologico.
Si prevede altresì un significativo rifinanziamento
degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti
nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni
di euro per il periodo 2019-2032 (Tab. E).
Il disegno di legge di stabilità reca, inoltre, norme in materia di dismissione degli immobili della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato (art 33, comma 32).
Si dispone, inoltre, in merito alla facoltà per i comuni appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione (comma 268 dell’articolo 1).
Articolo 1, commi 246-249
(Rinnovi contrattuali)
I commi 246-249, non modificati dal Senato, recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale
delle pubbliche amministrazioni[2],
quantificando in 300 milioni di euro
annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di
diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale
e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018.
In
primo luogo, il comma 246 quantifica
gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa a
carico del bilancio dello Stato[3], per
il triennio 2016-2018,
complessivamente, in 300 milioni di
euro a decorrere dal 2016, di cui 74
milioni di euro per il personale delle Forze
di Polizia e delle Forze armate[4] e 7 milioni di euro per il restante
personale statale in regime di diritto
pubblico[5].
Ai
sensi del comma 247, le somme
indicate nel precedente comma, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego[6].
Il
successivo comma 248 dispone, per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il
triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi della normativa vigente. La definizione
dei criteri di determinazione dei
richiamati oneri (in coerenza con gli stanziamenti individuati al precedente
comma 1) è demandata ad uno specifico D.P.C.M.,
da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.
L’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ha stabilito che per specifiche amministrazioni (regioni ed i relativi enti dipendenti, amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, enti locali, Camere di commercio e segretari comunali e provinciali), università italiane, enti pubblici non economici ed enti e istituzioni di ricerca (compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4[7]), gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dei limiti individuati per la contrattazione collettiva. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
Il comma 249, infine, prevede che le
disposizioni recate dal precedente comma 248 trovano applicazione anche nei
confronti del personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale (SSN).
Articolo 1,
commi 251 e 252
(Proroga dell’impiego del
personale militare
appartenente alle Forze armate)
I commi
251 e 252 dell’articolo 1, non
modificati dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili
(commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del
terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e
ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136
del 2013) -, proroga fino al 31 dicembre
2016 e limitatamente a 4.800 unità
l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008,
concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente
alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia.
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il secondo periodo del comma 251 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati
(comma 1);
2. il
piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato
nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti
Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle
Forze armate agiscono con le funzioni di agenti
di pubblica sicurezza.
In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.
Il piano è stato successivamente prorogato:
1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);
3. fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”).
Per
quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del
richiamato contingente il comma
252 quantifica
in 83 milioni di euro il costo
complessivo per l’anno 2016 della disposizione di cui al comma 5 di cui :
§ 81.100.000 per il personale
delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74
dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
§ 1.900.000 per il personale delle forze di polizia che concorrono,
unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75
dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).
In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che “per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti”.
Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.
Il comma 252 precisa, infine, che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione in esame si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Al riguardo, si ricorda che il richiamato comma 199 dell’articolo 1 della legge di stabilità per l’anno 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per il finanziamento di talune esigenze indifferibili tra le quali rientra, in particolare, “la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della Regione Campania” (elenco 1 legge n. 190 del 2014).
Articolo 1, comma 261
(Reparti operativi della Marina
Militare)
Il comma 261 dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2016, al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie - per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare.
In relazione alla disposizione in esame la relativa relazione tecnica specifica che la medesima è volta “a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni ed interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti Operativi del Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea”.
Il Comando Subacquei ed Incursori
(conosciuto anche con l'acronimo di COMSUBIN), il cui nome
ufficiale è Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei", è il Raggruppamento
della Marina Militare incaricato anche di svolgere le operazioni di guerra non convenzionale in ambiente acquatico.
La sede del raggruppamento è situata al
Varignano. Il COMSUBIN è composto dal Gruppo Operativo Subacquei GOS e dal
Gruppo Operativo Incursori. Il G.O.I. assieme
al 9° Reggimento "Col Moschin" dell'Esercito, al "GIS" dei Carabinieri ed al 17° Stormo Incursori
dell'Aeronautica Militare costituiscono le forze speciali delle Forze Armate italiane (FFAA) dipendenti dal Ministero della Difesa.
In relazione alle Forze speciali della difesa si
segnala che ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 174 del 2015
(“Proroga missioni internazionali”), già approvato dalla Camera ed attualmente
all’esame del Senato (A.S. 2138), il
Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, disposizioni per
l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni
di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza
nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della
difesa con i conseguenti assetti di supporto della difesa stessa.
Articolo 1,
comma 268
(Contribuzione dei comuni alla locazione
di
caserme ospitate presso proprietà private)
Il comma 268 dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame al Senato, attribuisce ai comuni, appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione e introduce a tal fine un comma aggiuntivo, dopo il comma 4 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
L'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012 reca disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. Nell’ambito di tali disposizioni, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è prevista la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.
Articolo 1, comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri)
Il comma 333 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 al disegno di legge.
Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. Per quanto riguarda le riduzioni complessive per tutti i ministeri, risultano predeterminati per legge 11 dei 512,5 milioni del 2016; 30,6 dei 563 milioni del 2017; 47,5 dei 537,6 milioni del 2018.
Elenco
n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri
(dati in milioni di euro)
Ministeri |
2016 |
2017 |
2018 |
Economia e
finanze |
117 |
134,2 |
147,6 |
Sviluppo
economico |
8,4 |
31,5 |
31,9 |
Lavoro e
politiche sociali |
4,2 |
1 |
1 |
Giustizia |
23,3 |
26,4 |
26,4 |
Affari esteri |
8,2 |
6,3 |
6,3 |
Istruzione,
università e ricerca |
220,4 |
240,4 |
200,4 |
Interno |
27,2 |
43,2 |
60,7 |
Ambiente |
1,6 |
1 |
0,9 |
Infrastrutture e
trasporti |
28,9 |
35 |
22,9 |
Difesa |
19 |
17 |
17 |
Politiche
agricole |
21,9 |
13,8 |
12,9 |
Beni e attività
culturali e turismo |
7,8 |
0 |
0 |
Salute |
24,5 |
13,2 |
9,6 |
TOTALE |
512,5 |
563 |
537,6 |
Va rilevato come alla riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dal comma in esame, e riepilogata nell’Elenco 2 sopra riportato, si aggiungono le altre misure correttive derivanti da ulteriori disposizioni dell’articolato, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E del disegno di legge in esame.
Nella tabella che segue, elaborata sulla base di un prospetto complessivo degli effetti migliorativi in questione contenuto nella relazione tecnica, sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare, gli importi complessivi delle misure correttive previste nel disegno di legge in esame per tutti i Ministeri, distinte per modalità di attuazione (articolato, elenco 2, tabella C, tabella D e tabella E).
Saldo netto da finanziare (milioni di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
Effetti migliorativi
Ministeri* |
|||
da articolato |
-1.254,80 |
-602,6 |
-600,2 |
- di cui minori spese |
937,80 |
586,6 |
584,2 |
- di cui maggiori entrate |
317 |
16 |
16 |
da elenco 2 |
-512,4 |
-563 |
-537,6 |
da tabella C |
-30,5 |
-36,4 |
-37,5 |
da tabella D |
-243,2 |
-229,4 |
-277,7 |
da tabella E |
-1.317,20 |
-1.026,10 |
-236,1 |
TOTALE effetti
migliorativi Ministeri |
-3.358,10 |
-2.457,50 |
-1.689,10 |
Ulteriori riduzioni |
|||
Efficientamento
spesa acquisti beni e servizi (art 28) |
-163.3 |
-164.2 |
-164.4 |
Riduzione
stanziamenti PCM (comma 334) |
-23 |
-21.8 |
-18 |
FORMEZ (comma 381) |
-0,9 |
-0,9 |
-0,9 |
Riorganizzazione
SNA (comma 373) |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
Totale ulteriori
riduzioni |
-188.7 |
-188,3 |
-184,8 |
Totale effetti
migliorativi |
-3.547 |
-2.646 |
-1.874 |
*la Relazione
tecnica precisa che tali misure considerano gli effetti dei commi 449-451
(ragionevole durata del processo), ma non tengono conto degli effetti
migliorativi delle norme sugli enti di previdenza (comma 345), e altre Società
e istituti (commi 375-380), quelli derivanti dalla limitazione del turn over
(di cui ai commi 125-126) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli
sgravi di contrattazione di secondo livello (commi 87-95).
Rispetto al medesimo prospetto risultante dal testo iniziale del disegno di legge di stabilità, si riscontra una riduzione degli effetti migliorativi di 80 milioni di euro nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018. Le modifiche apportate presso il Senato hanno pertanto ridotto, seppur marginalmente, i risparmi affidati dal testo iniziale alle disposizioni in esame. Tale riduzione è attribuibile esclusivamente a due amministrazioni:
§ il MEF, per 60 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018;
§ il Ministero del lavoro, per 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio.
Articolo 1, comma 367
(Dismissione immobili della
difesa)
Il comma 367 dell’articolo 1, non modificato
dal Senato, reca norme in materia di dismissione
degli immobili della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda
alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle
dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato.
Nello specifico la
disposizione in esame novella il comma 374 dell’articolo 1 della legge n. 190
del 2014 (stabilità 2015) al fine di prevedere che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in
uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da
determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non
inferiore a 300 milioni di euro per
l’anno 2016 e di 100 milioni di euro
per l’anno 2017.
Si dispone, inoltre, che non si proceda alla riassegnazione dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato.
Nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi gli importi di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per l’anno 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.
Articolo 1,
comma 553
(Tabella E)
Il comma 3 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.
Le autorizzazioni di spesa iscritte in Tabella E ammontano complessivamente a 20.948,6 milioni per il 2016, a 21.412,9 milioni per il 2017, a 23.628,2 milioni per il 2018 e a 93.721,5 milioni per il 2019 e anni successivi.
L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge
n. 196 del 2009 di contabilità prevede, tra i contenuti propri della
legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle
leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per
programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da
iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.
Il comma
5 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche
possono assumere nel 2016, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal
fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni
possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera
somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge
di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti,
tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.
Come già per le precedenti leggi finanziarie e di
stabilità, la legge di stabilità per il 2016 reca una colonna “limite
impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:
·
n. 1, indica le
quote degli anni 2016 ed esercizi successivi non impegnabili;
·
n. 2, indica le
quote degli anni 2016 e successivi impegnabili al 50%;
·
n. 3, indica le
quote degli anni 2016 e successivi interamente impegnabili.
La tabella prospetta una pressoché
generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi
(situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite
di impugnabilità).
Come sopra ricordato, le autorizzazioni di spesa iscritte in Tabella E ammontano complessivamente a 20.948,6 milioni per il 2016, a 21.412,9 milioni per il 2017, a 23.628,2 milioni per il 2018 e a 93.721,5 milioni per il 2019 e anni successivi.
Nel complesso, la Tabella E determina:
§ definanziamenti per 601,2 milioni nel 2016, 116,1 milioni nel 2017, 126,1 milioni nel 2018 e per 238,2 milioni nel 2019 e annualità successive;
§ rifinanziamenti per 1.730 milioni nel 2016, 2.140 milioni nel 2017, 2.855 milioni nel 2018 e per 15.900 nel 2019 e annualità successive;
§ rimodulazione delle autorizzazioni
pluriennali di spesa che determinano, nel complesso, riduzioni di 62,2 milioni nel 2016,
di 6,7 milioni nel 2017 e di 1.759,4
milioni nel 2019, con conseguente incremento di 1.828,3 milioni della
quota relativa al 2018.
Nel complesso, la Tabella E determina maggiori spese rispetto alla legislazione vigente per 1.066,6 milioni nel 2016, per 2.017,2 milioni nel 2017, per 4.557,2 milioni nel 2018 e per 13.902,4 milioni nel 2019 e annualità successive.
Per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla Tabella
E (nel complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si osserva che 8,5 miliardi
riguardano Ferrovie dello Stato (di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono
destinati all’ANAS, 3,2 miliardi al settore della Difesa (di cui 2,3 miliardi
per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono
destinati al dissesto idrogeologico e 1,7 miliardi all’edilizia sanitaria.
Sono di seguito illustrate le variazioni
disposte dalla Tabella E per le
parti di competenza della commissione difesa
L.
n. 808 del 1985, articolo 3, comma 1, lettera a) – Interventi per la
competitività delle industrie nel settore aeronautico
MISSIONE: COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELLE IMPRESE |
||||
(migliaia di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
BLV |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
490.000 |
Rifinanziamento
Tab. E |
|
|
25.000 |
700.000 |
Importi
esposti in Tabella E |
50.000 |
50.000 |
75.000 |
1.190.000 |
La tabella E dispone un rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della legge n.808/1985.
Il rifinanziamento è un contributo pluriennale (15 anni) pari a 25 milioni nel 2018 e a 700 milioni complessivi nel periodo 2019-2032.
La legge
n. 808/1985 costituisce il principale strumento di politica
industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore
aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della
legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di
imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la
realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici,
disponendo che possano essere concessi:
§ ai sensi della lettera a) finanziamenti
per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni,
sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei
relativi costi. I finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul
ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione
determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art.
4, comma nono, lettera c));
§ ai sensi delle lettere b) e c) contributi in
conto interessi sui finanziamenti a sostegno della produzione di serie e
commercializzazione.
L'intervento di cui alla legge n. 808/1985 è
stato sempre concesso nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero)
che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese
beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e
articolo 4, comma settimo della stessa legge. L'accesso ai finanziamenti avviene
attraverso appositi bandi, l'ammissione del programma di ricerca e
sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal
MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (D.M.
173/2010 Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai
progetti di ricerca e sviluppo e il D.M. n. 174/2010).
L'articolo 3, primo comma, lettera a) della
L.
n. 808/85 è stato rifinanziato con la legge di stabilità
2013 (legge
n. 228/2012, Tabella E) per 10 milioni di euro per il 2013 e per
50 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e per ulteriori 640 milioni di
euro distribuiti tra le annualità 2016-2028 (si tratta dunque di contributi
pluriennali dal 2013 al 2028 per un totale di 750 milioni).
Le risorse sono iscritte a bilancio a legislazione
vigente, come espone la Tabella sopra indicata, sul capitolo 7421/pg.21 dello
stato di previsione del MISE.
Secondo quanto risulta dalla Relazione sullo stato
dell'industria aeronautica trasmessa alle Camere il 29 aprile 2015 (Doc.
CCXXVI, n. 1), alla fine del 2013, con una direttiva del Ministro
dello sviluppo economico e successivamente con un "bando" rivolto
alle imprese del settore, è stato attivato l'utilizzo dei 750 milioni di
euro stanziati dalla legge di stabilità 2013.
Il comma 38, primo periodo, della legge
di stabilità 2014 (legge
n. 147/2013) ha poi autorizzato due contributi ventennali:
uno di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e l'altro di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per il finanziamento dei
programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico di cui all'articolo
3 della Legge n. 808/1985. L'importo di 800 milioni di euro complessivi
ripartito in un periodo di 20 anni, è stato poi ripartito in un periodo di
15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione disposta
dalla legge di bilancio 2015, ai sensi dell'articolo
23, comma 3, della legge n. 196/2009.
Ai sensi dell'intervento di rimodulazione, il primo
contributo pluriennale, anch’esso esposto in Tabella E del disegno di stabilità
legge in esame, è così distribuito: 30 milioni di euro nel 2014, 40 milioni in
ciascuno degli anni 2015, nel 2016 e nel 2017, fino al 2026 (450 milioni nel periodo
2018- 2029), mentre il secondo contributo pluriennale, pure esposto in Tabella
E, è così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,
fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Queste risorse sono allocate
a bilancio a legislazione vigente nello stato di previsione del MISE, sul
capitolo 7421/pg.22 e pg.23.
E’ all’esame delle Camere, per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 39, lo
schema di relazione (Atto Governo 211) circa l’utilizzo dei Fondi di cui
all’articolo 1, comma 38 della legge di stabilità 2015.
Infine, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge di stabilità 2014 le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808/1985, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto MEF, agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808.
Decreto-legge
n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2 Punti b e c- Sviluppo tecnologico
dell'industria aeronautica
Punto b)
MISSIONE: COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELLE IMPRESE Promozione e attuazione
di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO (cap. 7420/P) |
||||
(migliaia di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
BLV |
80.000 |
60.000 |
140.000 |
240.000 |
Rimodulazioni
Tab. E |
|
-25.000 |
-45.000 |
70.000 |
Importi
esposti in Tabella E |
80.000 |
35.000 |
95.000 |
310.000 |
Punto c)
MISSIONE: COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELLE IMPRESE Promozione e attuazione
di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO (cap. 7420/P) |
||||
(migliaia di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
BLV |
70.000 |
155.000 |
135.000 |
200.000 |
Rimodulazioni
Tab. E |
-46.000 |
-20.000 |
|
66.000 |
Importi
esposti in Tabella E |
24.000 |
135.000 |
135.000 |
266. 000 |
La tabella E dispone la rimodulazione di due distinte autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali.
Non risulta modificata dal ddl in esame una terza autorizzazione di spesa contemplata anch’essa dall’articolo 5 della legge n. 321 del 2015.
Con riferimento alla richiamata
legge pluriennale oggetto di rifinanziamento si osserva che la Tabella E fa
riferimento al comma 2, punti A e B dell’articolo 5 anziché al comma 1
dell’articolo 5. Si segnala, inoltre, che la disposizione in esame non prevede
una elencazione per punti delle tre diverse autorizzazioni di spesa.
In particolare, con riferimento alle
autorizzazioni previste al punto b):
1.
si
conferma l’autorizzazione di spesa di 80 milioni per l’anno 2016;
2.
si
riducono rispettivamente di 25 e 45 milioni le autorizzazioni di spesa relative
agli anni 2017 e 2018;
3.
si
incrementa di 70 milioni di euro l’autorizzazione di spesa relativa all’anno
2019.
L’importo complessivo per il periodo considerato 2016-2019 e ss ammonta a 520 milioni.
Con riferimento alle autorizzazioni previste
al punto c):
1.
si
riducono rispettivamente di 46 e 20 milioni le autorizzazioni di spesa relative
agli anni 2016 e 2017;
2.
si
conferma l’autorizzazione di spesa di 135 milioni per l’anno 2018;
3.
si
incrementa di 66 milioni l’autorizzazione di spesa relativa all’anno 2019.
L'articolo 5 del citato decreto-legge n. 321 del 1996
contiene disposizioni in merito al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel
settore aeronautico. In particolare l'articolo 5 richiama (tramite il rinvio all'articolo
3 della citata L. n. 808 del 1985) le finalità di promuovere lo sviluppo
tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli
di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti
del settore, nonché di consentire una prima attuazione dei più urgenti
interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite
convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro. A tal fine autorizza appositi limiti
di impegno di spesa.
L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985 n. 808, richiamato dalla disposizione sopra citata dispone altresì che alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.
L. n. 266 del 2005 (finanziaria 2006),
articolo 1, comma 95 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM
Missione: Competitività e sviluppo delle imprese innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO (cap. 7420/P) |
||||
(migliaia di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
BLV |
526.000 |
470.000 |
98.000 |
331.000 |
Rifinanziamento
Tab. E |
100.000 |
120.000 |
150.000 |
500.000 |
Importi
esposti in Tabella E |
626.000 |
590.000 |
248.000 |
831.000 |
La
Tabella E dispone il rifinanziamento
delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma
di sviluppo delle unità navali della classe FREMM di cui all’articolo
1, comma 95 della legge n. 266 del 2005, con un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie pari a 870 milioni (+100
milioni nel 2016 +120 milioni nel 2017 +150 milioni nel 2018 +500 milioni per
il periodo 2019/2025 ).
Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è
il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel
2002 da Italia e Francia.
Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di
nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate
su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle
funzioni cui sono destinate:
Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato
grado di interoperablità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione,
difesa e protezione tridimensionale delle forze.
Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di
17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate
italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e
delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta
subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di
missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune,
con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di
128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una
velocità non inferiore ai 27 nodi.
Il programma è realizzato da Francia e Italia
attraverso il consorzio temporaneo d'imprese Horizon Sas, costituito al 50%
dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte
sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da
Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la
realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società
Thales e DCN (Direction des constructions navales).
Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai
sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni Difesa del Senato e della Camera,
rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.
La spesa complessiva prevista per l’Italia è pari a
5.680 milioni di euro nell’arco dell’intero svolgimento del programma, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è
finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché
con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate
dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e
dall’articolo 2, comma 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.
Legge 244/2007, articolo 2, comma 180 -
Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico
Missione: competitività e sviluppo delle imprese innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO (cap. 7420/P) |
||||
(migliaia di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
BLV |
757.000 |
717.000 |
500.000 |
1.572.000 |
Rifinanziamento
Tab. E |
280.000 |
280.000 |
280.000 |
800.000 |
Importi
esposti in Tabella E |
1.037.000 |
997.000 |
780.000 |
2.372.000 |
La tabella E dispone il rifinanziamento delle
autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui al comma
180 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo
un incremento complessivo delle
dotazioni finanziarie pari a 1,640 milioni (+280 milioni nel 2016 +280
milioni nel 2017 +280 milioni nel 2018 +800 milioni per il periodo 2019/2021 ).
La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante
"Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha
autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere
dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana
nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze
della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea,
nonché al programma EFA ((European Fighter Aircraft, poi European
Fighter). Ha pertanto autorizzato il Ministero dell’economia e delle
finanze ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di
impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita
Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da
parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità alla
indicazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di
garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore
aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma
EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.
Nello specifico il programma EFA/Eurofighter
rappresenta il più vasto programma industriale nel settore europeo della
difesa.
Il programma è frutto della
cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna, avviata in base al Memorandum of Understanding generale
sottoscritto nel 1986.
Il programma è gestito dal
consorzio Eurofighter GmbH, società con sede a Monaco partecipata da
Finmeccanica-Alenia Aermacchi, BAE Systems e Airbus D&S Germania e Airbus
D&S Spagna.
I quattro Paesi partecipanti hanno ad oggi ordinato un
totale di 472 aerei. A questi si aggiungono 15 esemplari ordinati dall’Austria,
72 per l’Arabia Saudita e 12 per l’Oman. Il Kuwait ha recentemente annunciato
l’acquisizione di 28 velivoli.
Lo sviluppo, la produzione e i sistemi del velivolo
sono affidati ai seguenti consorzi guidati da Finmeccanica, attraverso Alenia
Aermacchi, Selex Es e Avio:
§ Eurofighter GmbH costituito da
Finmeccanica-Alenia Aermacchi (19%), BAE Systems (33%), Airbus D&S Spagna
(13%) e Airbus D&S Germania (33%), responsabile del progetto, dello
sviluppo e dell’assemblaggio finale del velivolo, della gestione del programma
e del coordinamento delle attività dei sub-contraenti.
§ Eurojet Turbo GmbH: costituito da
Avio Aero (Italia, 21%), ITP (Spagna, 13%), MTU (Germania, 33%) e Rolls Royce
(Regno Unito, 33%), responsabile del progetto e del coordinamento delle
attività per la produzione del motore EJ200 impiegato sul velivolo.
§ EuroRADAR, per la progettazione e la
realizzazione del Captor-M, il sistema radar meccanico attualmente in servizio,
e del Captor-E, il nuovo radar a scansione elettronica. Il consorzio è guidato
da Selex ES e comprende anche Indra (Spagna) e Airbus D&S (Germania);
§ EuroDASS, per la progettazione e la
realizzazione del Defensive Aids Sub-System, per la protezione del velivolo da
minacce missilistiche a guida radar, laser o termica, guidato da Selex ES e
partecipato anche da Elettronica (Italia), Indra (Spagna) e Airbus D&S
(Germania);
§ EuroFIRST, per il sistema passivo
all’infrarosso PIRATE, guidato anch’esso da Selex ES.
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione dello Stato è disciplinato dall’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).
Ai sensi dell’articolo 21, le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di competenza e di cassa.
La tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. flessibilità del bilancio, in base alla quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, relative anche ai fattori legislativi, purché compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della legge n. 196/2009) ovvero tra missioni diverse secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio (art. 2, co. 1, D.L. n. 78/2010).
Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, il “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
Il disegno di legge di bilancio si presenta strutturato in Missioni e Programmi. Con tale nuova classificazione – introdotta a partire dal 2008 - è stata operata una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Le unità di voto parlamentare sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.
Ogni unità di voto deve indicare: l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce; le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
La dotazione finanziaria dei programmi di spesa è presentata, inoltre, distinta in spese “rimodulabili” (vale a dire, spese autorizzate da espressa disposizione legislativa ovvero spese di adeguamento al fabbisogno) e “non rimodulabili” (spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che concorrono alla loro formazione. Esse corrispondono, in sostanza, alle spese obbligatorie).
Nel disegno di legge di bilancio le informazioni relative alle singole unità di voto sono riportate nella Nota integrativa a ciascuno stato di previsione, che contiene le schede illustrative dei programmi di spesa del Ministero e delle leggi che lo finanziano, nonché il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti.
Nel presente dossier si esaminano le parti del disegno di legge di bilancio per il 2016 di interesse della IV Commissione.
Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero della Difesa.
Stanziamenti che interessano la Difesa sono presenti anche negli stati di previsione dei seguenti ministeri:
Ø Economia e Finanze: il cap. 3004[8] - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace -, sul quale sono appostati per il 2016 fondi pari a 937,7 milioni di euro.
Ø Sviluppo economico: missione 1, recante i contributi relativi ad interventi nel settore navale, aeronautico, aerospaziale (tra cui il programma relativo ai velivoli Eurofighter) ed all’acquisizione delle navi fregata FREMM.
Lo stato di previsione
del Ministero della Difesa (A.C. 3445 -
Tab. 11) si articola in 4 missioni
e 10 programmi, che, intesi
quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito
delle missioni, rappresentano le unità
di voto parlamentare.
Nella Sezione I della Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le priorità dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro, e i Centri di responsabilità amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.
Con riferimento alle priorità politiche del Dicastero, in considerazione degli indirizzi contenuti nel “Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa”, tali obiettivi sono state concepiti in modo da orientare l’attività di programmazione strategico finanziaria e amministrativa-gestionale della Difesa verso le quattro linee d’azione attraverso le quali si svilupperà il processo di trasformazione dello strumento militare (revisione della governance, adeguamento del modello operativo, politica del personale e politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa) preservando, nel contempo, si legge nella nota “il loro diretto collegamento con le “missioni” del Programma di Governo o con specifici adempimenti normativi, ovvero con attività di rilevanza interna”. Inoltre, viene ribadito che il Libro Bianco costituisce direttiva ministeriale e pertanto le misure di riforma a breve termine (3 - 12 mesi), indicate nel capitolo 10 del documento (Allegato C), afferenti alle citate quattro linee d’azione sono da considerarsi di fatto priorità politiche che potranno essere meglio declinate a valle della citata Revisione Strategica della Difesa in atto[9].
Nella sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare - in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.
La tabella 11, allegata al disegno di legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2016 reca gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Le previsioni di spesa per l’anno 2016 includendo le previsioni recate dalla nota di variazione, la quale recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2016 quale approvato in prima lettura dal Senato, sono le seguenti:
Ø previsioni di competenza per
complessivi 19.465,1 milioni di euro, pari al 3,3% delle spese
finali dello Stato che ammontano a 599.810 milioni di euro;
Ø autorizzazioni di cassa pari a 19.578,18 milioni di
euro.
Il disegno di legge di bilancio per il 2016 (A.S.
2112) presentato dal Governo prevedeva,
per lo stato di previsione del Ministero della difesa, in conto
competenza, spese finali per il 2016 pari a 19.437miliardi di euro.
Rispetto alle previsioni assestate di bilancio riferite all’anno 2015 che recavano stanziamenti pari a 19.992 milioni di euro, le disponibilità del bilancio di competenza per l’anno 2016 presentano un decremento di 527 milioni.
Per gli anni successivi le previsioni risultanti dalla richiamata I Nota di variazione al bilancio sono pari a 19.322 per l’anno 2017 e 19.238 per il 2018.
A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, al Ministero della Difesa sono assegnate quattro missioni che si articolano complessivamente in dieci programmi.
Al riguardo, si ricorda che a partire dall’esercizio
2008, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, si è proceduto,
ad una profonda revisione in senso
funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a
chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse
disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.
La riclassificazione del bilancio ha comportato il
passaggio da uno schema basato sulle
Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di
responsabilità che gestiscono le risorse), ad
una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le
grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano
concretamente attraverso uno o più Programmi
di spesa in modo da consentire una chiara
identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse
pubbliche. Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base
dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi
gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).
I Programmi sono quindi suddivisi in Macroaggregati, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a
ciascun Programma e costituiscono le
unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di
Bilancio, corrispondenti alle voci
dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto
dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.
I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e
gestite dal Centro di responsabilità,
che sono peraltro esposti a fini
meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è
quella dei Macroaggregati.
Le 4 missioni del Ministero della Difesa sono denominate:
Missione (i valori sono espressi in milioni di euro) |
2015 |
2016 |
2016 |
5 Difesa e sicurezza del territorio |
18.806,11 |
18.648,35 |
18.667,0 |
Si rileva, altresì, che secondo le
previsioni assestate per il 2015, sempre relative al bilancio di competenza
del Ministero della Difesa, lo stanziamento ammontava a 19.512,53 milioni di euro.
La missione è articolata in sei programmi:
Programma (i valori sono espressi in milioni di euro) |
2015 |
2016 |
2016 |
1 Approntamento
e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza |
5.632,9 |
5.954,7 |
5.954,9 |
2 Approntamento
e impiego delle forze terrestri |
4.624,2 |
4.690,7 |
4.690,7 |
3 Approntamento
e impiego delle forze navali |
1.929,0 |
1.957,9 |
1.950,0 |
4 Approntamento
e impiego delle forze aeree |
2.419,6 |
2.440,3 |
2.440,3 |
Questi
quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento,
mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive
forze militari.
Programma (i valori sono espressi
in milioni di euro) |
2015 |
2016 |
2016 |
5 Interventi
non direttamente connessi con l’operatività dello strumento militare |
487,3 |
460,29 |
460,20 |
Si
tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente
collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a
servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole
minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo
civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione
pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi,
spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento
provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria,
erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione
dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese
per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato
militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).
Programma |
2015 |
2016 |
2016 |
6
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari |
3.712,9 |
3.144,2 |
3.170,7 |
Si
tratta delle attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area
di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa
e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello
strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive
impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento
dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della
ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei
mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria
italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di
politica militare.
Missione |
2015 |
2016 |
2016 |
17 Ricerca e innovazione |
58,1 |
58,1 |
48,1 |
Si rileva altresì che secondo le previsioni assestate per il 2015, sempre relative al bilancio di competenza lo stanziamento è invariato con il medesimo importo di 58,1 milioni di euro.
Nell’ambito della missione è individuato un unico programma:
Programma |
2015 |
2016 |
2016 |
11 Ricerca
tecnologica nel settore della difesa |
58,1 |
58,1 |
48,1 |
Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo
per la ricerca.
Missione (i valori sono espressi in milioni di euro) |
2015 |
2016 |
2016 |
32 Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
248,6 |
249,5 |
249,5 |
Si rileva, altresì, che secondo le previsioni assestate per il 2015, sempre relative al bilancio di competenza lo stanziamento ammontava a 272,4 milioni di euro.
Della missione fanno parte due programmi:
Programma |
2015 |
2016 |
2016 |
2 Indirizzo
politico |
22,5 |
24,1 |
24,1 |
Il Programma in
esame attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività
dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,
predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha
competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del
Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di
indirizzo.
Programma |
2015 |
2016 |
2016 |
3 Servizi e
affari generali per le Amministrazioni di competenza |
226,0 |
225,4 |
225,4 |
Si tratta dello svolgimento di attività strumentali a
supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale
(gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività
di informazione e di comunicazione...).
Missione |
2015 |
2016 |
2016 |
33 Fondi
da ripartire |
258,3 |
468,0 |
500,7 |
Si rileva, altresì, che secondo le previsioni assestate per il 2015, sempre relative al bilancio di competenza del ministero della difesa, lo stanziamento ammontava a 148, 6 milioni di euro.
Nell’ambito della missione è individuato un unico programma:
Programma |
2015 |
2016 |
2016 |
1 Fondi da
assegnare |
258,3 |
468,0 |
500,7 |
Si
tratta delle risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e
Fondi da ripartire nell'ambito dell’Amministrazione.
Di seguito si riporta una tabella suddivisa
nelle varie Missioni e Programmi del ministero della Difesa, relativa al volume
finanziario complessivo del progetto di bilancio del 2016, come risultante
dalla Nota di variazione approvata dal Senato.
Missione |
Programma |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
|
(Importi in milioni di euro) |
||||||
5 - Difesa e Sicurezza del territorio |
1 -
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza |
5.679,0 |
5.954,7 |
5.954,9 |
5.952,8 |
5.963,6 |
||
2 -
Approntamento e impiego delle forze terrestri |
4.715,2 |
4.690,7 |
4.690,7 |
4.664,7 |
4.624,9 |
|||
3 -
Approntamento e impiego delle forze navali |
2.017,5 |
1.957,9 |
1.950,0 |
1.938,5 |
1.908,6 |
|||
4 -
Approntamento e impiego delle forze aeree |
2.523,0 |
2.440,3 |
2.440,3 |
2.434,0 |
2.419,5 |
|||
5 -
Interventi non direttamente connessi con l’operatività dello strumento
militare |
461,7 |
460,3 |
460,2 |
462,3 |
465,3 |
|||
6 -
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari |
4.115,8 |
3.144,2 |
3.170,7 |
3.134,3 |
3.124,1 |
|||
|
||||||||
17 - Ricerca ed innovazione |
1 -
Ricerca tecnologica nel settore della Difesa |
58,1 |
58,1 |
48,1 |
48,1 |
48,1 |
||
|
||||||||
32 - Servizi
istituzionali e generali delle amministra-zioni pubbliche |
2 -
Indirizzo politico |
21,0 |
24,1 |
24,1 |
23,7 |
23,5 |
||
|
3 -
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza |
251,3 |
225,4 |
225,4 |
225,6 |
224,5 |
||
|
||||||||
33 - Fondi da ripartire |
1 -
Fondi da assegnare |
148,6 |
468,0 |
500,7 |
438,8 |
436,5 |
||
|
||||||||
Totale |
19.992 |
19.437,7 |
19.465,1 |
19.322,8 |
19.238,6 |
|||
la Missione 1 competitività e sviluppo delle imprese (che assume la numerazione 11 nel quadro generale del bilancio dello Stato essendo anche condivisa con il Ministero dell'economia e finanze) e, in particolare, il programma di spesa 1.1 promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e il programma 1.3 sono gli ambiti su cui si concentra la gran parte della spesa del MISE.
Gli stanziamenti in conto competenza iscritti a legislazione vigente per il 2016 sulla missione 1 - pari a complessivi 3.761,4 milioni per il 2016, che, al netto delle somme per il rimborso per le passività finanziarie del Ministero iscritte sulla medesima Missione (259,6 milioni) divengono circa 3.501,8 milioni di euro per il 2016 - risultano infatti l'84,5 percento della spesa finale del Ministero.
La legge di stabilità 2016 incide sugli stanziamenti a legislazione
vigente 2016-2018 della Missione 1, la quale, con l’approvazione della I
Nota di variazioni al bilancio (A.C. 3445-bis),
espone, in particolare per il 2016, spese complessive per 4.095,3
milioni di euro, che, al netto del rimborso delle passività finanziarie,
divengono 3.835,7 milioni di euro.
In
particolare, il disegno di legge di stabilità incide sui contributi per
investimenti contenuti nel programma 1.1, in special modo quelli
relativi alle imprese del settore aeronautico e alle unità navali FREMM.
La
dotazione di competenza del programma 1.1, pari a legislazione vigente a
2.762,8 milioni di euro per il 2016, con l’approvazione della I Nota passa a 3.096,7
milioni di euro per lo stesso anno, aumentando rispetto alle previsioni
assestate 2015 di circa il 9,5 percento.
Si
ricorda in proposito, che la Tabella E della legge di stabilità 2016:
§ opera un rifinanziamento pluriennale degli
interventi in conto capitale per la competitività delle industrie nel settore
aereonautico di cui alla legge n. 808/1985, per 25 milioni nel 2018 e per
complessivi 700 milioni nel periodo 2019-2032 (cap.7421);
§ vengono rifinanziati i programmi aereonautici
ad alo contenuto tecnologico di cui al comma 180, articolo 2 della legge n.
244/2007, attraverso un contributo pluriennale pare a 280 milioni per ciascun
anno del triennio 2016-2018 e 800 milioni complessivi distribuiti tra le
annualità 2019-2021 (cap. 7421).
Pertanto, a seguito della I Nota di variazioni, il capitolo 7421 espone uno stanziamento di 1.511,1 milioni per il
2016, di 1.390,4 milioni per il 2017 e di 1.198,4 milioni per il 2018.
§ Opera una rimodulazione dei contributi
pluriennali previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del D.L. n.
321/1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a
programmi industriali aereonautici in collaborazione con il Ministero della Difesa
da definire attraverso apposite convenzioni internazionali (cap. 7420).
Pertanto, a seguito della I Nota di variazioni, il capitolo 7420 espone uno stanziamento di 169 milioni per il 2016,
di 335 milioni per il 2017 e di 395 milioni per il 2018.
§ viene rifinanziato il programma di sviluppo
delle unità navali di classe FREMM di cui all'articolo 1, comma 95 della legge
n. 266/2005, con un contributo pluriennale, pari a 100 milioni nel 2016, a 120
milioni nel 2017 a 150 milioni nel 2018 e a complessivi 500 milioni nel periodo
2019-2025(cap. 7485).
Pertanto, a seguito della I Nota di variazioni, il capitolo 7485 espone uno stanziamento di 626 milioni per il 2016,
di 590 milioni per il 2017 e di 248 milioni per il 2018.
Per un approfondimento dello stato di
previsione del ministero dello Sviluppo economico si rinvia al dossier legge di
stabilità e legge di bilancio 2016, Profili di competenza della X Commissione.
Seguendo l’articolazione proposta dalla Nota Aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2016[10], che non include le previsioni recate dalla nota di variazioni, in quanto allegata al disegno di legge di stabilità 2016 quale presentato in prima lettura al Senato- le risorse finanziarie del ministero risultano così ripartite:
|
Previsioni 2015 |
Ddl di Bilancio 2016 |
Variazioni 2016 / 2015 |
|
|
(milioni
di euro) |
% |
||
Funzione Difesa (Forze Armate) |
13.186,1 |
12.921,0 |
-265,1 |
-2,0 |
Sicurezza del territorio |
5.649,6 |
5.971,9 |
+322,3 |
+5,7 |
Funzioni esterne |
97,0 |
118,0 |
+21,0 |
+21,6 |
Pensioni provvisorie del
personale in Ausiliaria (trattamento di quiescenza provvisorio) |
438,4 |
413,2 |
-25,2 |
-5,7 |
Totale |
19.371,1 |
19.424,1 |
+53 |
+19,6 |
Le spese per la Funzione Difesa e quelle per la Funzione Sicurezza del territorio esauriscono la quasi totalità delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone complessivamente il 97,2%, percentuale.
a) Spese per la funzione Difesa
Per quanto concerne più in dettaglio le spese per la funzione Difesa previste per il 2016, va in primo luogo ricordato che ad essa fanno riferimento le risorse destinate all’assolvimento dei compiti militari specifici dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero.
Per le previsioni di spesa nei singoli settori la citata Nota Aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2016 prospetta la seguente situazione:
Stanziamento 2015 |
Ddl di Bilancio 2016 |
Variazioni 2015 / 2016 |
||
|
(milioni di euro) |
% |
||
Personale |
9.663,7 |
9,724,2 |
+ 60,5 |
+ 0,6 |
Esercizio |
1.149,7 |
1.244,6 |
+ 94,9 |
+ 8,3 |
Investimento |
2.372,7 |
1.952,2 |
-420,5 |
-17,7 |
Totale |
13.186,1 |
12.921,0 |
-265,1 |
- 8,80 |
La tabella che segue indica la ripartizione percentuale degli stanziamenti relativi alla Funzione Difesa, tra le spese relative al Personale, all’Esercizio e all’Investimento ed illustra il rapporto negli esercizi finanziari 2002 - 2015.
|
Personale % |
Esercizio % |
Investimento % |
2002 |
48,1 |
26,3 |
25,6 |
2003 |
50,9 |
24,8 |
24,3 |
2004 |
53,3 |
24,1 |
22,6 |
2005 |
58,9 |
22,1 |
19,0 |
2006 |
72,3 |
15,2 |
12,5 |
2007 |
61,0 |
16.3 |
22,7 |
2008 |
59,1 |
17,3 |
23,6 |
2009 |
66,7 |
13,2 |
20,1 |
2010 |
65,5 |
12,3 |
22,2 |
2011 |
65,8 |
10,0 |
24,1 |
2012 |
70,6 |
11.1 |
18,2 |
2013 |
66,1 |
9,0 |
24,8 |
2014 |
67,4 |
9,5 |
22,9 |
2015 |
71,7 |
8,6 |
19,6 |
2015 |
73,2 |
8,7 |
17,9 |
Si analizza, di seguito, la composizione delle singole aggregazioni di spesa:
Ø spese per il personale militare e civile in servizio, pari a circa 9,724,2 milioni di euro, con un incremento complessivo, rispetto allo stanziamento del 2015, di 60,5 milioni di euro (+0,6%).
Ø spese di esercizio[11] pari a 1.244,6 milioni di euro, con un incremento di 94,9 milioni di euro (+8,3%) rispetto al 2015, destinati alla formazione e all’addestramento, alla manutenzione e all’efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare (compresi gli stabilimenti, gli arsenali, eccetera).
Ø spese di investimento[12], pari a 1.952,2 milioni di euro, con un sensibile decremento di 420,5 milioni di euro (-17,7%) rispetto allo stanziamento del 2015.
b) Spese per la funzione sicurezza del territorio
Le spese per la Funzione sicurezza pubblica del territorio, destinate alle esigenze dell’Arma dei Carabinieri ammontano complessivamente, secondo la previsione di bilancio, a 5.971,9 milioni di euro, con un incremento di 322,3 milioni di euro (+5,7%) rispetto alle previsioni per il 2015.
Lo stanziamento complessivo è destinato principalmente alle spese per il personale in servizio nell'Arma dei carabinieri ed è pari a 5.365,2 milioni di euro, con un decremento di 36,3 milioni di euro rispetto alle previsioni per il 2015.
Alle spese di esercizio è destinato uno stanziamento pari a 568,2 milioni di euro, con un sensibile aumento di 357,1 milioni di euro nei confronti dell’anno precedente. L’incremento è dovuto in larga misura all'inserimento nello Stato di previsione del Ministero della Difesa delle risorse per il lavoro straordinario e indennità di ordine pubblico (290 milioni di euro),che sebbene di categoria 1 (Redditi da lavoro dipendente), sono imputate nel Settore Esercizio.
Le spese di investimento ammontano a 38,6 milioni di euro, con un piccolo incremento di 0,8 milioni di euro rispetto alle previsioni per il 2015.
c) Spese per le funzioni esterne
Le spese per le Funzioni esterne, ovvero quelle destinate alle attività non strettamente collegate ai compiti istituzionali del dicastero (trasporto aereo di Stato comprensivo del trasferimento di malati e traumatizzati gravi, assistenza al volo per il traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori, contributo alla Croce Rossa Italiana), ammontano a 118 milioni di euro, registrando un sensibile incremento di 21 milioni di euro rispetto a quanto stanziato per l’esercizio finanziario 2015.
d) Spese per le pensioni provvisorie del personale
in Ausiliaria
Le spese per il trattamento di ausiliaria, destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, registrano un decremento pari a 25,3 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, con uno stanziamento di 413,2 milioni di euro.
[1] http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_co_it.pdf
[2] Si ricorda che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 178/2015, si è espressa sulla costituzionalità delle norme temporanee di contenimento della spesa per il personale delle P.A. disposte dall’articolo 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 e dall’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 98/2011, più volte prorogate, per effetto delle quali è stata bloccata la contrattazione collettiva e sono stati posti limiti all’incremento della retribuzione nel lavoro pubblico. In realtà, la Corte costituzionale si era già pronunciata in due differenti occasioni sulla prima delle normative impugnate (blocco della contrattazione collettiva), respingendo in entrambi i casi le censure di illegittimità costituzionale delle misure di contenimento della spesa pubblica e di stabilizzazione finanziaria in esso contenute (Sentenze 310/2013 e 219/2014, relative, rispettivamente, alla posizione retributiva e contrattuale dei docenti e ricercatori universitari e dei docenti delle scuole secondarie). Con la sentenza n. 178/2015, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato, respingendo le restanti censure proposte, in sostanza ritenendo valido il criterio dell’equilibrio di bilancio (di cui all’articolo 81 Costituzione), ma solo temporaneamente. In particolare, la Corte si è pronunciata sui richiamati provvedimenti uniti nel loro scopo di contenimento della spesa pubblica, ma regolati temporalmente in maniera diversa (infatti, la loro scadenza temporale, in origine fissata per entrambi al 2013, si è successivamente diversificata, risultando al 2014 per il blocco delle retribuzioni e al 2018 per la contrattazione collettiva). In relazione a ciò, la Corte ha salvato le norme che fino al 31 dicembre 2014 hanno bloccato i trattamenti individuali dei lavoratori pubblici, e ha considerato illegittime quelle (reiterate più volte, tanto da assumere, secondo la Corte, un carattere strutturale e non più contingente) relative al blocco della contrattazione collettiva.
[3] Tali oneri sono individuati ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze quantifichi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio individuati dalla L. 196/2009, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
[4] Si tratta del personale individuato dal D.Lgs. 195/1995, cioè il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.
[5] Il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.
[6] Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della L. 196/2009, la legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale (ma non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale). In particolare, essa indica, tra gli altri, l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001) ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il richiamato importo, inoltre, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.
[7] Si rinvia alla scheda relativa all’articolo 21, commi 10-11, per la puntuale elencazione degli enti e delle amministrazioni richiamate all’art.70, co.4, del decreto legislativo n.165/2001.
[8] Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).
[9] Per una approfondimento del Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa si veda il Dossier documentazione e ricerche n. 171 a cura dei Servizi studi della Camera e del Senato.
[10] La nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della Difesa, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stata presentata alla Camera lo scorso 9 novembre.
[11] Le spese di esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l’efficienza dello strumento militare, comprendono anche le spese per viveri, vestiario, igiene e formazione dei contingenti di leva.
[12] Le spese per l’investimento sono destinate all’ammodernamento tecnologico dello strumento militare e alla ricerca e costituiscono la sommatoria delle spese in conto capitale delle unità previsionali di base “ricerca scientifica” e “acquisto di attrezzature e impianti” e delle spese correnti delle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” ed “accordi e organismi internazionali” (infrastrutture NATO).