Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Atto del Governo 207 Dossier n° 208 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 207/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 208
Data: 02/10/2015
Descrittori:
FORZE ARMATE   FORZE DI POLIZIA
L 2015 0002   LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
RECLUTAMENTO MILITARE   VIGILI DEL FUOCO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa


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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

2 ottobre 2015
Schede di lettura


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della La legge n. 2 del 2015legge n. 2 del 2015 la quale novella la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), che ha disposto che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza (articolo 1, comma 1, capoverso lettera d)).

La richiamata legge ha quindi rinviato ad un apposito regolamento di esecuzione ( art. 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988) il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo.

Al medesimo regolamento è stato, inoltre, affidato il compito di fissare parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

 Dal combinato disposto del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2015 il regolamento dovrà essere La procedura di adozione del regolamentoadottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge (6 febbraio 2015),  su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione (29 settembre 2015).

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame, composto da sette articoli,  individua i parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché apporta al testo unico dell'ordinamento militare le modifiche rese necessarie a seguito delle novità introdotte dalla citata legge n. 2 del 2015 in merito ai requisiti fisici per il reclutamento del richiamato personale.

Lo schema di regolamento reca, inoltre, un allegato (Allegato "A"), parte integrante del regolamento, contenente la Tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento stesso.

In relazione alla Modalità di definizione dei nuovi parametri fisicidefinizione dei parametri fisici stabiliti dallo schema di regolamento in esame la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame rende noto che i richiamati criteri sono stati elaborati da un apposito Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico" (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo. L'allegata relazione precisa, inoltre, che "sono stati affidati al Comitato tecnico scientifico i seguenti compiti: valutare da un punto di vista tecnico-scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate; individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici; analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti, in via sperimentale su oltre 1000 soggetti, nel corso dei primi mesi del 2015 presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno. Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri dell'interno, dell' economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato".

Nello specifico i primi due articoli dello schema di regolamento recano, rispettivamente, le definizioni dei parametri fisici della composIzione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva (articolo 1) e l'ambito di applicazione del provvedimento (articolo 2).

In particolare, l'articolo 2 individua l'Ambito di applicazioneambito di applicazione del provvedimento  in tutte le procedure di reclutamento  e di accesso ai ruoli  del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con esclusione delle procedure  di reclutamento e di accesso  ai ruoli del personale dei richiati Corpi destinati ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori.

In relazione alla mancata applicazione dei parametri fisici, individuati in luogo dei limiti di altezza, per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza destinato ai Gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, sia nei casi in cui tali limiti siano già esclusi sia in quelli in cui tale esclusione si segnala che tale esclusione, non prevista espressamente dalla legge n. 2 del 2015, viene motivata dal Governo nella allegata relazione illustrativa, in relazione alla necessita "di assicurare anche in tale settore uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2 del 2015".

Ai sensi del successivo articolo 3 i candidati ai concorsi in questione devono rientrare nei  Valori di riferimetovalori limite  di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella allegata al regolamento con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione  (secondo comma) fino ad un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella richiamata tabella.

Tali parametri fisici sono rappresentati dalla costituzione corporea, dalla forza muscolare e dalla massa metabolicamente attiva. Secondo le definizioni fornite dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame per composizione corporea deve intendersi la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria; a sua vola la forza muscolare consiste nella forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg). Infine la massa metabolica mente attiva è rappresentata dalla percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

Da  un punto di vista formale si segnala che mentre l'articolato dello schema di regolamento utilizza l'espressione "composizione corporea" (articoli 1, 3 e 4), viceversa la Tabella recante l'Allegato A utilizza l'espressione "costituzione corporea".

In relazione alle modalità di definizione dei richiamati criteri la relazione illustrativa spiega che il Comitato tecnico scientifico incaricato di tale lavoro, con riferimento al Parametro della forza fisicaparametro della forza fisica, ha optato per l'esecuzione dell' esame c.d. "handgrip" sulla mano dominante in quanto, secondo la letteratura scientifica, la forza espressa dai muscoli della mano è rappresentativa di quella del complesso dell'apparato muscolare. Per la Parametro della costituzione corporeacostituzione corporea e la massa metabolicamente attiva si è scelto, invece, di valutaria attraverso la bioimpedenziometria che è metodica strumentale di rapida esecuzione e priva di impatto negativo sulla salute dei candidati (in quanto non impiega radiazioni ionizzanti) anche se non ancora del tutto standardizzata. Infatti, i risultati che la metodica fornisce sono suscettibili di una apprezzabile variabilità sulla base di diversi elementi quali il genere, l'età e lo stato di idratazione, nonché altre condizioni peculiari quali ìI periodo del ciclo mestruale o l'assunzione di cibi o alcolici. In tale ambito la metodica della plicometria per il calcolo della composizione corporea (in uso nelle selezioni dei piloti dell'Aeronautica militare), è stata esclusa perché presuppone nell'esecutore una peculiare professionalità medica di cui, allo stato, non è possibile avvalersi in tutti i centri di selezione e quindi non appare applicabile a uno screening di massa. AI contrario, la bioimpedenziometria essendo di più facile utilizzazione non richiede particolari professionalità mediche e presenta ulteriori pregi qualll'assenza d'invasività, portabilità, rapidità di esecuzione, e costo relativamente contenuto. Per quanto riguarda la misurazione della massa Parametro della massa metabolicamente attivametabolicamente attiva è stato previsto di utilizzare, secondo quanto riportato nella letteratura scientifica, il valore espresso dal bioimpedenziometro in percentuale.
L'articolo 4 novella gli articoli 586, 587, 957 e 958 del D.P.R. n. 90 del 2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) per adeguare tali disposizioni  ai nuovi parametri fisici previsti dalla legge n. 2 del 2015 per l'arruolamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco.
Nello specifico:
  • l'articolo 586 del richiamato testo unico, concernente le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea, viene novellato al fine di sopprimere il riferimento alla statura attualmente previsto dalla lettera b) del comma 1 di tale articolo;
  •  l'articolo 587 che attualmente  fissa i  limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri è interamente sostituito al fine di prevedere  i nuovi parametri fisici ed i relativi "valori limite" richiesti per l'arruolamento del richiamato personale;
  • gli articoli 957 e 958, concernenti, rispettivamente, il reclutamento degli atleti e degli istruttori nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono novellati al fine di eliminare il riferimento ai  "limiti di altezza previsti dal regolamento".

Al riguardo, si ricorda che sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 587per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono previsti i seguentii limiti di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a  metri1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale
dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.
L'articolo 5 prevede la possibilità che al regolamento possano essere apportate Successive modifice al Regolamentomodifiche ed integrazioni, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche sull'argomento, attualmente in fase di sviluppo e rinvia a direttive specialistiche approvate dagli organi competenti e sentito il Ministero della salute, la puntuale definizione in modo omogeneo dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame. Si prevede, inoltre, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partire dai bandì di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale in data successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso.
Gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, l'indicazione delle norme oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
In particolare, si prevede l'abrogazione:
  1. dei commi 3, 4 e 5 del D.P.C.M n. 411 del 1987 che attualmente reca specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei  Vigili del fuoco, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato;
  2. del comma 2 del D.P.R.  n. 316 del 2002 concernente taluni requisiti fisici per il reclutamento nei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» della Guardia di finanza;
  3. del comma 1, lettera h) dell'articolo 2 del D.P. R. n. 287 del 2004  che detta particolari limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
  4. del comma 1, lettera b), n. 9 dell'articolo 3 del D.P. R. n. 287 del 2004 che detta particolari limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi ad esecutore ed archivista della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
  5. del comma 1, lettera i) del decreto del Presidente dellla Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 che detta particolari limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.
Con riferimento alle disposizioni concernente le procedute di reclutamento nel Corpo forestale dello Stato si ricorda che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha previsto uno specifico criterio di delega riguardante la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato,  anche mediante assorbimento in altra forza di polizia e il conseguente riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza agroalimentare. La delega specifica altresì che, in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, i decreti legislativi sono chiamati a prevedere il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale.
L'articolo 6, oltre ad elencare espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione reca, inoltre, il principio generale in base al quale non è più applicabile alcuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.
Si ricorda, da ultimo, che il Il parere del Consiglio di StatoConsiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell' adunanza del 10 settembre 2015, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame ha altresì rilevato la mancanza di un espresso riferimento all'impatto del provvedimento sui reclutamenti in talune forze speciali (Corazzieri, Granatieri di Sardegna) per le quali è previsto il possesso di una specifica altezza invitando il Governo a  valutare l'opportunità "di un chiarimento sul punto nel testo del provvedimento che, nella vetsione attuale, troverebbe applicazione anche nei confronti delle suddette forze speciali". In relazione a tale osservazione il Ministero della Difesa, con una nota allegata allo schema di regolamento in esame, ha fatto presente che "l'accesso a corpi/forze speciali avviene solo dopo il reclutamento effettuato sulla base dei criteri generali tra i quali, nella specie, i parametri fisici definiti dallo schema di regolamento in esame. In sostanza, tra il personale già giudicato idoneo per l'arruolamento o tra quello già in servizio, viene effettuata un'ulteriore selezione per l'impiego in particolari corpi/forze speciali sulla base del possesso di peculiari requisiti, tra i quali anche iI soddisfacìmento di caratteristiche fisiche più stringenti e specifiche, che, per quanto riguarda la Difesa, sono disciplinati nelle direttive di ciascuna Forza armate e dell'Arma dei carabinieri".

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