Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Disposizioni concernenti i militari italiani fucilati durante la prima Guerra mondiale - A.C. 2741 -Schede di lettura - Seconda edizione
Riferimenti:
AC N. 2741/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 290
Data: 04/05/2015
Descrittori:
CADUTI E FERITI PER SERVIZIO   CADUTI E VITTIME DI GUERRA
GUERRA MONDIALE I   PERSONALE MILITARE
Organi della Camera: IV-Difesa


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Disposizioni concernenti i militari italiani fucilati durante la prima Guerra mondiale

4 maggio 2015
Seconda edizione


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Progetti e provvedimenti legislativi in Francia e Regno Unito (a cura del Servizio Biblioteca)|


Contenuto

Le proposte di legge A.C. 2741 e A.C. 3035 sono finalizzate a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato alla pena capitale, nel corso della prima guerra mondiale, per la violazione di talune disposizioni previste dell'allora codice penale militare.
Entrambe le proposte recano poi ulteriori disposizioni volte a mantenere vivo il ricordo di quei fatti. 

 

Nel corso della prima guerra mondiale numerose furono le Le fucilazioni nella prima guerra mondialefucilazioni disposte nei confronti di militari italiani. Varie erano le ragioni e le procedure della sanzione capitale. La bibliografia più accreditata ha individuato tre distinte categorie: fucilazioni per sentenze emanate da tribunali militari, in base a processi regolari secondo le norme del tempo; fucilazioni costituenti esecuzioni sommarie da parte direttamente di ufficiali o per ordine degli stessi nella flagranza di particolari reati; fucilazioni eseguite con il metodo della "decimazione" (cfr.: Sergio Dini ed altri, Fucilazione e decimazione nel diritto italiano del 1915-1918, http://www.lorenzopasculli.com/uploads/2/7/3/8/27389245/pasculli-dini-riondato_fucilazione.pdf).
In relazione alla prima di queste tre categorie secondo i dati statistici elaborati dall'Ufficio Disciplina del Ministero della Guerra furono circa tremila le condanne a morte per fucilazione emanate dai tribunali militari nel corso della prima guerra mondiale, di cui all'incirca settecentocinquanta ebbero esecuzione.
Per quanto concerne, invece le esecuzioni sommarie, la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, redatta nel 1919 dall'Avvocato Generale Militare Donato Tommasi su incarico del Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, stima in circa trecento i casi di esecuzioni senza processo. Il fondamento giuridico di tali esecuzioni veniva individuato nell'articolo 40 del codice penale dell'esercito in base al quale nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzasse qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. "In virtù di tale norma, gli ufficiali, in particolare i comandanti di reparti o formazioni organiche, avevano non solo la facoltà, ma financo il dovere di uccidere o far uccidere immediatamente, sul posto, i soldati che si fossero resi responsabili di quei particolari reati, secondo l'inappellabile valutazione degli ufficiali stessi" (cfr. Dini, cit)". Rispetto alle pene capitali irrogate da un tribunale militare con la partecipazione, l'apporto e la valutazione condivisa di tre persone, nell'ipotesi di esecuzione sommaria la morte del militare poteva essere deliberata sulla base del giudizio di un singolo superiore, senza che venisse seguita alcuna regola, senza sentire le discolpe, senza intervento di un difensore, senza assunzione di prove, senza redazione di atti e/o verbali che potessero essere oggetto di controllo (ed eventualmente di sanzione) successivo sull'operato del superiore/giudice. Nell'esecuzione sommaria sia il giudizio che l'esecuzione erano sostanzialmente contestuali.
Al riguardo si osserva che il 28 settembre del 1915 il Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando Supremo, con la circolare 3525, poneva le basi per le fucilazioni sommarie, dettando la procedura per l'intervento di repressione di fronte all'apparire di gravi sintomi di "indisciplina individuale o collettiva nei reparti al fronte". Al punto terzo delle circolare 3525 era scritto che "… il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà inesorabile quella dei tribunali militari".      
Quasi tutte le legislazioni penali militari dell'epoca prevedevano in sostanza poteri analoghi per i superiori che si trovassero ad assistere a determinati reati.
Per quanto riguarda, infine, la pratica della decimazione, in forza dell'articolo 251 del codice penale per l'esercito, al Comandante Supremo era conferita la facoltà di emanare circolari e bandi aventi forza di legge nella zona di guerra, facoltà di cui si fece uso per legittimare la decimazione (cfr.: Paolo Antolini: Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/prima-guerra/f/fucilazioni.pdf, a cura del Museo del risorgimento di Bologna).
In relazione al fenomeno della decimazione la bibliografia più accredita ha posto in evidenza come a tale pratica si faceva riferimento anche nell'ipotesi in cui non si riuscisse ad individuare i colpevoli. In alcuni casi, infatti, "si accettava il rischio di colpire degli innocenti sorteggiati casualmente fra gli appartenenti al reparto in cui si erano verificati i fatti. La pretesa funzione di questa decimazione era appunto quella di ricondurre all'obbedienza i soldati scampati all'estrazione, nonché tutti gli altri militari, mediante l'esempio intimidatorio della sorte toccata ai propri compagni" (Cfr. Dini cit)". In particolare con la circolare riservata nr. 2910 del 1° novembre 1916, (richiamata anche dall'articolo 2 della proposta di legge) il generale Cadorna affermava che: "(...) ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili, allorché l'accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la  pena di morte".
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge A.C. 2741 e il comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge A.C. 3035 stabiliscono che è avviato d'ufficio il procedimento per laAmbito soggettivo riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale. Entrambe le disposizioni prevedono che:

  1. la riabilitazione è disposta in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace.

L'art. 412 del c.p.m.p. prevede che: "Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

A sua volta, l'art. 178 c.p. prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. L'art. 179 precisa poi le condizioni per la riabilitazione, l'art. 180 le ipotesi di revoca della sentenza di riabilitazione e l'art. 181 la riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Inoltre, in base all'art. 683 c.p.p.: il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato: nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 c.p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Si valuti se occorra esplicitare anche la deroga all'art. 683 c.p.p., i cui contenuti sono affini a quelli dell'art. 412 del c.p.m.p.

La motivazione della deroga si giustifica in considerazione del fatto  che in base alla normativa vigente la riabilitazione militare ai sensi dell'articolo 412 cpmp può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la "riabilitazione" secondo la legge penale comune, la quale ai sensi dell'art. 179 cp può a sua volta essere concessa solo ove "il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta " successivamente al commesso reato. Le suddette condizioni ostano all'evidenza con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione. Si osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza in materia è solo con la "riabilitazione militare" che è possibile riacquistare lo "status di onore militare" perduto a seguito della sentenza di condanna (così Cass. 15/10/90,Rea).         

2. la riabilitazione è limitata alle condanne riguardanti i reati previsti nei capi III (reati in servizio), IV (disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione) V (diserzione) del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.

Il codice penale dell'esercito in vigore durante la prima guerra mondiale ricalcava sostanzialemnte quello del 1859 che a sua volta era il frutto di una riforma finalizzata ad adeguare il diritto penale militare ai principi dello statuto albertino. ll codice penale militare del 1° ottobre 1859 prevedeva la giustizia militare amministrata da commissioni di inchiesta, da tribunali militari territoriali, da tribunali presso truppe e da un tribunale supremo di guerra; quest'ultimo, destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari, ebbe, nella legislazione di un decennio successiva (Codice penale militare per l'Esercito e Codice penale militare marittimo, entrambi del 28 novembre 1869), la denominazione di tribunale supremo di guerra e di marina e, quindi, dal 1923, la denominazione, durata fino al 1981, di tribunale supremo militare.  I tribunali militari erano composti da sei ufficiali in servizio, compreso il presidente, colonnello o tenente colonnello, e assistiti nella deliberazione da un segretario, estensore della sentenza. L'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale militare era affidato ad un avvocato fiscale militare, facente capo all'avvocato generale militare, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo militare di guerra.
In relazione alla disposizione in esame nella parte in cui subordina il riconoscimento della riabilitazione all'esistenza di una precedente condanna  andrebbe chiarito se con tale espressione si è voluto far riferimento unicamente alle fucilazioni effettuate sulla base di sentenze irrogate dai tribunali militari, ovvero anche alle  esecuzioni senza processo (esecuzioni sommarie e decimazioni). A tali casi (esecuzioni sommarie e decimazioni) sembra invece riferirsi  l'articolo 2 della proposta di legge.
Per quanto attiene, invece, alProcedimento per la riabilitazione procedimento per la riabilitazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge A.C. 2741 e del comma 2 dell'articolo 2 della proposta dfi egge A.C. 3035 , il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale.
A sua volta il successivo comma 3 dispone in merito agli Effetti della riabilitazioneeffetti  della riabilitazione specificando che a seguito di tale provvedimento sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

A loro volta l'articolo 2 della proposta di legge A.C. 2741 e l'articolo 3 della proposta dfi legge A.C. 3035 prevedono una serie diIniziative commemorative iniziative volte a mantenere vivo il ricordo dei fatti oggetto della proposta di legge. In particolare, si prevede:

  1. di inserire nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, su istanza di parte presentata al Ministro della Difesa, i nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto del sopra richiamato articolo 40 del codice penale e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916.  Dell'inserimento è data comunicazione al comune di nascita del militare. La sola proposta di legge A.C. 3035 specifica che nel medesimo albo sono altresì inseriti  i nomi dei militari oggetto di esecuzioni sommarie o di decimazione.
  2. di affiggere in un'ala del Vittoriano in Roma una targa nella quale la Repubblica "rende evidente la sua volontà di chiedere il perdono di questi nostri caduti". A tal fine si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  bandisca uno specifico concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori per selezionare il testo da esporre.

Con riguardo alla formulazione del testo, all'art. 2, co. 3 della proposta di legge A. C. 2741 è necessario sostituire le parole "scuole medie superiori" con le parole "scuole secondarie di secondo grado".

La sola proposta di legge A.C. 3035 (articolo 1) interviene, poi, sulle Integrazione delle competenze del Comitato competenze del Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella I Guerra mondiale, al fine di prevedere che tale organismo predisponga, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il conflitto, nonché sui casi di decimazione ed esecuzioni sommarie verificatesi durante le operazioni belliche.

ll Comitato tecnico scientifico, costituito su iniziativa del Ministro Pinotti e presieduto dal Prof. Arturo Parisi, si è insediato lo scorso novembre a seguito del D.M. 16.12.2014

Il Comitato ha recentemente concluso una prima fase istruttoria riferendo al Ministro della difesa Pinotti in merito a tale attività http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/20150304_Pinotti_Memoria_Condivisa.aspx.

 

Si prevede, inoltre, la possibilità che:

  1. Il Comitato Tecnico- scientifico si avvalga per lo svolgimento dei propri lavori di ricerca del contributo di storici, esperti e giovani ricercatori senza che tale collaborazione comporti nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi andrebbe valutata l'opportunità di meglio precisare il riferimento "ai giovani ricercatori"

  1. ogni cittadino a conoscenza dei casi oggetto della proposta di legge invii relazioni, richieste e materiali utili alla ricostruzione degli eventi in questione. Al riguardo si precisa che il Ministero della Difesa pubblichi sul proprio sito internet le modalità con le quali è possibile inviare il materiale in oggetto.

 

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 la relazione conclusiva è presentata al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro della Difesa e alle competenti commissioni di Camera e Senato, nonché al Procuratore Generale militare presso la corte d'appello per l'adozione degli atti di riabilitazione dell'onore militare conseguenti.

 

Da ultimo, l'articolo 4 della proposta di legge A.C. 3035 attribuisce al  Ministero della Difesa il compito di assicurare agli studiosi  la piena  fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri  con particcolare riferimento agli atti, alle relazioni, ai rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di supposta diserzione. Al fine di assicurare tale fruibilità si prevede espressamente la non opponibilità del Segreto di Stato e militare.


Relazioni allegate o richieste

Trattandosi di due proposte di legge di iniziativa parlamentare alle medesime è allegata unicamente la relazione illustrativa del provvedimento.


Necessità dell'intervento con legge

Entrambe le proposte di legge recano disposizioni volte a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato nel corso della prima guerra mondiale alla pena capitale per la violazione di talune disposizioni previste dall'allora codice penale militare.

L'intervento legislativo si giustifica, pertanto, in considerazione del fatto  che in base alla normativa vigente  la riabilitazione militare ai sensi dell'articolo 412 cpmp può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la "riabilitazione" secondo la legge penale comune, la quale ai sensi dell'art.179 cp può a sua volta essere concessa solo ove "il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" successivamente al commesso reato. Le suddette condizioni ostano all'evidenza con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge è riconducibile all'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.


Progetti e provvedimenti legislativi in Francia e Regno Unito (a cura del Servizio Biblioteca)

Francia

In Francia sono state presentate tra il 2011 e il 2012 due proposte di legge relative alla "riabilitazione collettiva dei militari fucilati per dare l'esempio" durante la guerra del 1914-1918.

In primo luogo, si tratta della Proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918 (Atto Senato n. 212), presentata al Senato il 20 dicembre 2011 dal parlamentare Guy FISCHER ed altri. La proposta reca un articolo unico che recita: "I «fucilati per dare l'esempio» della prima guerra mondiale sono oggetto di una riabilitazione generale e collettiva e, di conseguenza, la Nazione esprime ufficialmente la sua domanda di perdono alle loro famiglie e alla popolazione di tutto il paese. I loro nomi sono apposti sui monumenti dedicati ai morti della guerra del '14-18 ed è loro accordata la menzione «morto per la Francia»".

La proposta di legge è stata respinta dal Senato in prima lettura nella seduta del 19 giugno 2014 (cfr. iter legislativo della proposta sul sito del Senato).

In secondo luogo, si tratta della Proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918 (Atto Assemblea nazionale n. 274), presentata all'Assemblea nazionale il 10 ottobre 2012 dal deputato Jean-Jacques CANDELIER ed altri. La proposta, recante un articolo unico dal testo identico a quello dell'Atto Senato n. 212, è stata assegnata alla "Commissione per la difesa nazionale e le forze armate" dell'Assemblea nazionale, ma, a distanza ormai di due anni e mezzo dalla presentazione, l'esame in commissione non è mai iniziato (cfr. iter legislativo della proposta sul sito dell'Assemblea). Per un approfondimento sull'argomento si veda l'articolo di A. Flandrin, "Le nombre des fusillés de la Grande Guerre est revu à la hausse" pubblicato su Le Monde del 27 ottobre 2014.

Regno Unito

 Nel Regno Unito è stata promulgata nel 2006 una legge, l'Armed Forces Act 2006, il cui articolo 359 dispone che siano previste "forme di perdono per membri delle forze armate giustiziati per reati disciplinari: riconoscimento come vittime della Prima Guerra Mondiale" (Pardons for servicemen executed for disciplinary offences: recognition as victims of First World War).

L'articolo 359 si applica a ciascun membro delle forze armate che sia stato giustiziato per una violazione disciplinare di rilievo commessa durante il periodo che decorre dal 4 agosto 1914 all'11 novembre 1918. Nell'articolo 359 sono inoltre specificati i reati disciplinari di rilievo (relevant offences) presi in considerazione, come ad esempio la diserzione, la disobbedienza e l'insubordinazione, l'ammutinamento e la sedizione, l'abbandono della postazione senza averne ricevuto l'ordine, gli atti di vigliaccheria, ecc. (cfr. Armed Forces Act 2006, Section 359), (cfr. inoltre le Explanatory Notes del provvedimento). Per un approfondimento sull'argomento si veda l'articolo di M. Ricci Sargentini, "Londra ha perdonato "i codardi" fucilati nella Grande Guerra", pubblicato sul Corriere della Sera, 17 agosto 2006.