Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disegno di legge di stabilità 2015 e disegno di legge di bilancio 2015 - A.C. 2679-bis e A.C. 2680 - Profili di competenza della IV Commissione
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII   AC N. 2680/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 233
Data: 03/11/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   DIFESA NAZIONALE
Organi della Camera: IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

Disegno di legge di stabilità 2015 e
disegno di legge di bilancio 2015
A.C. 2679-bis e A.C. 2680

Profili di competenza della
IV Commissione Difesa

 

 

 

 

 

 

n. 233/0/4

 

 

 

3 novembre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: DI0196.docx

 


INDICE

Disegno di legge di bilancio (A.C. 2680)

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (TAB 11) 3

Bilancio di previsione 2015: gli stanziamenti per il settore della Difesa  3

§  Missioni e programmi della Difesa  3

§  La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa  7

Disegno di legge di stabilità: Disposizioni di interesse della Commissione difesa (A.C. 2679-bis)

Articoli di interesse della Commissione difesa  15

§  Articolo 17, comma 12 (Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali) 15

§  Articolo 21, commi 1-3 (Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego) 17

§  Articolo 21, comma 4 (Abrogazione norme promozioni FF.AA e corpi di polizia) 20

§  Articolo 21, comma 5 (Indennità di ausiliaria FF.AA e polizia militare) 22

§  Articolo 21, commi 6-7 (Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari) 23

§  Articolo 21, commi 9-10 (Riordino carriere personale FF.AA) 25

§  Articolo 24 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri) 27

§  Articolo 31, comma 1 (Soppressione indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA, forze di polizia, VV.FF. e prefetti) 29

§  Articolo 31, comma 2 (Impiego personale militare all’estero) 30

§  Articolo 31, comma 3 (Abrogazione stage difesa per giovani) 31

§  Articolo 31, comma 4 (Medaglia mauriziana) 32

§  Articolo 31, comma 5 (Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa) 33

§  Articolo 31, commi 6-7 (Riduzione alloggi ASIR) 34

§  Articolo 31, comma 11 (Norma ARQ personale all’estero) 36

§  Articolo 31, comma 12 (Riduzione personale civile all’estero) 37

§  Articolo 31, comma 13 (Riduzione uffici diretta collaborazione) 38

§  Articolo 31, comma 14 (Revisione strumento militare) 40

§  Articolo 31, commi 15-18 (Vendita alloggi) 42

§  Articolo 31, comma 19 (Attribuzione del grado vertice) 44

 


SIWEB

Disegno di legge di bilancio (A.C. 2680)

 


Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (TAB 11)

Bilancio di previsione 2015:
gli stanziamenti per il settore della Difesa

La tabella 11, allegata al disegno di legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2015 (A.C. 2680), reca gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Le previsioni di spesa, a legislazione vigente, per il prossimo esercizio finanziario sono le seguenti:

Ø  previsioni di competenza per complessivi 19.776,8 milioni di euro, pari al 3,3% delle spese finali dello Stato che ammontano a 597.090 milioni di euro (il bilancio di previsione per il 2014 era pari al 3,4%);

Ø  autorizzazioni di cassa pari a 21.126,08 milioni di euro.

Rispetto al bilancio previsionale 2014 che recava stanziamenti pari a 20.312,3 milioni di euro, le disponibilità del bilancio di competenza per il 2015 presentano un decremento di 535,5 milioni di euro (-2,63%).

Si rileva, altresì, che secondo le previsioni assestate per il 2014, relative al bilancio di competenza del Ministero della Difesa, lo stanziamento ammontava a 20.899,7 milioni di euro.

 

Il rapporto tra gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa e il PIL previsionale per il 2015 (che ammonta a 1.646,6 miliardi di euro) è stimato all’1,20%, per l’esercizio finanziario 2015, in decremento rispetto al 2014, quando è stato pari all’1,24%. 

 

Missioni e programmi della Difesa

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, al Ministero della Difesa sono assegnate quattro missioni che si articolano complessivamente in dieci programmi.

 

Al riguardo, si ricorda che a partire dall’esercizio 2008, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, si è proceduto, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

La riclassificazione del bilancio ha comportato il passaggio da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa in modo da consentire una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche. Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

I Programmi sono quindi suddivisi in Macroaggregati, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità, che sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

 

Le 4 missioni del Ministero della Difesa sono denominate:

 

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

5 Difesa e sicurezza del territorio

19.557,05

19.201,1


Si rileva, altresì, che secondo le previsioni assestate per il 2014, sempre relative al bilancio di competenza del Ministero della Difesa, lo stanziamento ammontava a 20.143,1 milioni di euro.

 

La missione è articolata in sei programmi:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

5.662,4

5.636,3

2 Approntamento e impiego delle forze terrestri

4.482,8

4.666,10

3 Approntamento e impiego delle forze navali

1.895,2

1.943,6

4 Approntamento e impiego delle forze aeree

2.424,2

2.443,4

Questi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

 

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

5 Interventi non direttamente connessi con l’operatività dello strumento militare

499,8

496,7

 

Si tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

 

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

4.592,3

4.014,7

 

Si tratta delle attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

 

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

17 Ricerca e innovazione

58,9

58,1

Si rileva altresì che secondo le previsioni assestate per il 2014, sempre relative al bilancio di competenza lo stanziamento ammontava a 62,3 milioni di euro.

 

 

 

Nell’ambito della missione è individuato un unico programma:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

58,9

58,1

 

Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca.

 

 

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

247,3

249,2

Si rileva, altresì, che secondo le previsioni assestate per il 2014, sempre relative al bilancio di competenza lo stanziamento ammontava a 276,7 milioni di euro.

Della missione fanno parte due programmi:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

2 Indirizzo politico

21,3

22,9

 

Il Programma in esame attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

 

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

226,01

226,2

 

Si tratta dello svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

 

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

33 Fondi da ripartire

448,9

268,3

Si rileva, altresì, che secondo le previsioni assestate per il 2014, sempre relative al bilancio di competenza del ministero della difesa, lo stanziamento ammontava a 417,5 milioni di euro.

Nell’ambito della missione è individuato un unico programma:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

2014

2015

1 Fondi da assegnare

448,9

268,3

 

Si tratta delle risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell’Amministrazione.

 

La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa

Il bilancio della Difesa comprende oltre alle spese connesse all’attività propria delle Forze armate (funzione Difesa), anche le spese per l’Arma dei carabinieri (funzione Sicurezza pubblica), quelle per la corresponsione degli emolumenti al personale militare in ausiliaria (Trattamento di ausiliaria – ex Pensioni provvisorie), e altre tipologie di spesa assegnate al ministero, ma non direttamente riconducibili ai suoi compiti istituzionali (Funzioni esterne).

 

Seguendo l’articolazione proposta dalla Nota preliminare allo stato di previsione per la Difesa, le risorse finanziarie del ministero risultano così ripartite:

Funzione

Previsioni 2014

Previsioni 2015

Variazioni 2015/2014

 

(milioni di euro)

%

Funzione Difesa (Forze Armate)

14.076,9

13.578,9

-498,02

-3,54

Sicurezza del territorio (Arma dei Carabinieri)

5.687,4

5.653,0

-34,4

-0,60

Funzioni esterne (non direttamente collegate ai compiti istituzionali della Difesa)

99,0

102,0

+3,02

+3,05

Pensioni provvisorie del personale in Ausiliaria (trattamento di quiescenza provvisorio)

449,1

442,9

-6,13

-1,37

Totale

20.312,3

19.776,8

-535,5

-2,64

Le spese per la Funzione Difesa registrano, per il 2015, un decremento del -3,54% rispetto all’anno precedente, attestandosi su 13.578,9 milioni di euro (498,02 milioni rispetto alle previsioni di bilancio 2014).

Il rapporto Funzione Difesa/PIL, è stimato per lo stesso esercizio finanziario intorno allo 0,83%, in decremento rispetto al 2014, quando è stato pari allo 0,88%.

 

Ø  La quota di spesa destinata alla Funzione Difesa rispetto al bilancio previsionale della tabella relativa al Ministero corrisponde, nel 2015, al 68,6%, contro il 69,3% dell’esercizio precedente.

Ø  La spesa destinata alla Sicurezza del territorio (Arma dei Carabinieri) per il 2015 ammonta al 28,5% dello stanziamento totale, contro il 27,99% dell’esercizio precedente.

Risulta quindi evidente che le spese per la Funzione Difesa e per la Funzione Sicurezza del territorio esauriscono la quasi totalità delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone complessivamente il 97,1%, percentuale sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente che corrispondeva al 97,2%.

Ø  Le spese per le Funzioni esterne segnano una sostanziale invarianza rispetto agli stanziamenti dell’esercizio precedente (+0,62%).

Ø  Le spese per il Trattamento di ausiliaria, registrano infine una sostanziale invarianza rispetto agli stanziamenti dell’esercizio precedente (-1,38%). Tali spese sono destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria.

a)       Spese per la funzione Difesa

Per quanto concerne più in dettaglio le spese per la funzione Difesa previste per il 2015, va in primo luogo ricordato che ad essa fanno riferimento le risorse destinate all’assolvimento dei compiti militari specifici dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero.

Per le previsioni di spesa nei singoli settori la citata Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio prospetta la seguente situazione:

 

 

Previsioni 2014

Previsioni 2015

Variazioni 2014 / 2015

 

(milioni di euro)

%

Personale

9.511,5

9.739,3

+227,83

+2,40

Esercizio

1.344,7

1.170,9

-173,81

-12,92

Investimento

3.220,7

2.668,7

-552,05

-17,14

 Totale

14.076,9

13,578,9

-498,02

-3,54

 

Per quanto riguarda la ripartizione percentuale degli stanziamenti relativi alla Funzione Difesa, tra le spese relative al Personale e la somma dell’insieme di quelle di Esercizio e Investimento, essa viene ricostruita dalla tabella seguente, che illustra il rapporto negli ultimi esercizi finanziari.

 

 

Personale %

Esercizio e Investimento %

Esercizio %

Investimento %

2002

48,1

51,9

26,3

25,6

2003

50,9

49,1

24,8

24,3

2004

53,3

46,7

24,1

22,6

2005

58,9

41,1

22,1

19,0

2006

72,3

27,7

15,2

12,5

2007

61,0

39,0

16.3

22,7

2008

59,1

40,9

17,3

23,6

2009

66,7

33,3

13,2

20,1

2010

65,5

34,5

12,3

22,2

2011

65,8

34,1

10,0

24,1

2012

70,6

29,3

11.1

18,2

2013

66,1

33,8

9,0

24,8

2014

67,4

32,5

9,5

22,9

2015

71,7

28,2

8,6

19,6

 

 

Si analizza, di seguito, la composizione delle singole aggregazioni di spesa:

Ø  spese per il personale militare e civile in servizio, pari a circa 9.739,3 milioni di euro, con un incremento complessivo rispetto al bilancio previsionale 2014 approvato di 227,83 milioni di euro (+2,4%).

Ø  spese di esercizio[1] pari a 1.170,9 milioni di euro, con un notevole decremento di 173,81 milioni di euro (-12,92%) rispetto al 2014, destinati alla formazione e all’addestramento, alla manutenzione e all’efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare (compresi gli stabilimenti, gli arsenali, ecc.).

Ø  spese di investimento[2], pari a 2.668,7 milioni di euro, con Un sensibile decremento di 552,05 milioni di euro (-17,14%) rispetto allo stanziamento del 2014.

 

Al riguardo, la nota integrativa al disegno di legge di bilancio precisa che tali previsioni di spesa  saranno destinate a sostenere la prosecuzione  dei programmi di investimento già approvati anche a livello internazionale, rendendo quasi impossibile l’avvio di nuovi.

 

 

 

b)       Spese per la funzione sicurezza del territorio

Le spese per la Funzione sicurezza pubblica del territorio, destinate alle esigenze dell’Arma dei Carabinieri ammontano complessivamente, secondo la previsione di bilancio, a 5.653,0 milioni di euro, con un piccolo decremento di 34,4 milioni di euro (-0,6%) rispetto alla dotazione 2014.

Lo stanziamento complessivo è destinato principalmente alle spese per il personale in servizio nell'Arma dei carabinieri ed è pari a 5.401,5 milioni di euro, con un decremento di 0,78 milioni di euro (-0,01%) rispetto alle previsioni per il 2014.

Alle spese di esercizio è destinato uno stanziamento pari a 211,4 milioni di euro, con un decremento di 26,03 milioni di euro (-10,97%) nei confronti dell’anno precedente.

Le spese di investimento ammontano a 40,1 milioni di euro, con un  decremento di 7,59 milioni di euro (-15,91%) rispetto alle previsioni per il  2014.

 

c)       Spese per le funzioni esterne

Le spese per le Funzioni esterne, ovvero quelle destinate alle attività non strettamente collegate ai compiti istituzionali del dicastero (trasporto aereo di Stato comprensivo del trasferimento di malati e traumatizzati gravi, assistenza al volo per il traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori, contributo alla Croce Rossa Italiana) registrano un modesto incremento di 3,02 milioni di euro rispetto a quanto stanziato per l’esercizio finanziario 2014 (+3,05%), attestandosi su 102,0 milioni di euro.

 

 

d)       Spese per le pensioni provvisorie del personale in Ausiliaria

Le spese per il trattamento di ausiliaria, destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, registrano un piccolo decremento pari a 6,13 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, con uno stanziamento di 442,9 milioni di euro (-1,37%)

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Disegno di legge di stabilità: Disposizioni di interesse della Commissione difesa
(A.C.
2679-bis)

 


 

Articoli di interesse della Commissione difesa

 

Articolo 17, comma 12
(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)

 

 

Il comma 12 incrementa di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 la dotazione del Fondo istituito dalla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 1240.

 

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, ha opertoa un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

L’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della  dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l’art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Da ultimo, il comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014.

Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, erano appostati fondi pari a 1,318 milioni di euro, incrementati appunto di 614 milioni dalla legge di stabilità. A seguito di riduzioni per atti amministrativi intervenuti nella prima metà del 2014, le previsioni assestate recavano per il cap. 3004/MEF la somma di 321 milioni: nel disegno di legge di bilancio per il 2015 il capitolo risulta dotato di 49,92 milioni di euro, somma sulla quale inciderà dopo l’approvazione il rifinanziamento operato dal comma 12 dell’art. 17 del disegno di legge di stabilità, che come si è visto prevede attualmente l’incremento a favore del Fondo di 850 milioni per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.

 


 

 

Articolo 21, commi 1-3
(Proroga del blocco della contrattazione e degli
incrementi stipendiali nel pubblico impiego)

 

 

L’articolo 21 detta norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego.

 

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

L'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[3], prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

 

Il comma 2 estende fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale[4] da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L’articolo unico, comma 452, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale[5], sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

Si ricorda, altresì, che con il D.P.R. n. 122/2013 (emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 88/2011), è stato previsto il blocco, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), per il biennio 2013-2014, degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti.

 

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l’anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013[6].

 

Pertanto, in virtù di tale disposizione, anche per l’anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[7] non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti  dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998[8].

 Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

 

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell’articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010  concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch’esse prorogate, per l’anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

 

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 in esame, la proroga al 31 dicembre 2015 non si riferisce, altresì, alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 (riduzione del 10% delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), comma 2-bis (blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010) del D.L. n.78/2010, da ultimo prorogate, per l’anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013.

 

In relazione alla proroga delle  disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si rileva che l’allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera “nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)”. Andrebbe valutata pertanto l’opportunità di indicare in maniera puntuale l’ambito soggettivo di applicazione della norma.

 

Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni in esame al personale di magistratura di cui alla legge n. 27 del 1981.

Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni dell’articolo 9, commi 21 e 22, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

 

 

 

 


 

 

Articolo 21, comma 4
(Abrogazione norme promozioni FF.AA e corpi di polizia)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 21 dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del d. lgs. n. 66 del 2010).

È, altresì, disposta l’abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per  Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

 

Nello specifico ai sensi del richiamato comma 260 della legge n. 266 del 2005 ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti  il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti  la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

 

In relazione al comma 4 dell’articolo 21 si segnala che secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al ddl stabilità in esame le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente. 

I risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite - una tantum -, beneficio su pensione 15.000,00[9] medi annui pro-capite - strutturale):

 

Economie lorde in milioni di euro

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,975

2,175

2,625

3,075

3,525

3,975

 

 

 


 

Articolo 21, comma 5
(Indennità di ausiliaria FF.AA e polizia militare)

 

 

Il comma 5 prevede la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, dell’indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria).

 

Al riguardo, si ricorda che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato  la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. (articolo 886 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, D.lgs. n. 66 del 2010). Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Ai sensi dell’articolo 1864 del richiamato Codice, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, “per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l’indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell’ultimo anno è ridotto alla metà”.

 

·                 Effetti – valori in milioni di euro lordo Stato

 

Valori lordo Stato in milioni di euro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5

15

25

35

40

40

40

 


 

Articolo 21, commi 6-7
(Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari)

 

 

Il comma 6 dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare ( d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.

 

Ai sensi dell’articolo 1803 agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’ articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:

a)  15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b)  9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c)  11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d)  13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e)  15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

 

Ai sensi dell’articolo 1804 agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’ articolo 970, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:

 

a)  10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b)  6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

c)  7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

d)  9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

e)  10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

 

Il medesimo comma 6 prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento militare  agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.

L’entità del premio è la medesima indicata dal richiamato articolo 1803 del Codice dell’ordinamento militare.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica “l’intervento, al comma 6, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro lordo dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i controllori del traffico aereo”.

 

 

Il successivo comma 7  prevede, invece,  l’abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

 

Si tratta, in particolare, degli articoli  2261, 2262 commi 2 e 3, 2161 del Codice, concernenti, rispettivamente, il riconoscimento di:

§  premi residuali agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo;

§  Premi residuali al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo;

§  Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

 

Al riguardo, la relazione tecnica osserva che  il risparmio atteso dal comma 7 dell’articolo 21 “è valutabile in 3,5 milioni di euro, lordo amministrazione, corrispondente al 50% delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione,  comprensivi degli oneri riflessi,  appostate  sul bilancio della Difesa per l’anno 2015”.

 


 

Articolo 21, commi 9-10
(Riordino carriere personale FF.AA)

 

 

I successivi commi 10 e 11 intervengono sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

 

In particolare il comma 10 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

 

In relazione alla disposizione in esame, tenuto conto che si sono susseguiti diversi interventi normativi che hanno interessato la Difesa che hanno trovato copertura a valere della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge finanziaria 2004, sembrerebbe utile l'acquisizione di una situazione aggiornata delle risorse ancora disponibili per le finalità originarie.

 

Al riguardo, si ricorda che, da ultimo, il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nell’incrementare di 100 milioni di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni di comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003.

 

Ulteriori riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa  erano state precedentemente disposte dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 93 del 2013. In particolare, il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6).

 

 

A sua volta il successivo comma 11 dispone che siano versate all’entrata del  bilancio 2015 le somme disponibili in conto residui relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014  e relative alle autorizzazioni di spesa riguardanti:

 

§  l’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedi sopra);

§  l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Al riguardo la relazione tecnica precisa che “l’accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell’esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l’entità del  miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo”.

 


 

 

Articolo 24
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

 

 

L’articolo 24 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell’elenco n. 2 al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Va rilevato come la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dall’articolo in esame, ed esposta riepilogata nell’Elenco che segue, si aggiunge alle misure correttive disposte dall’articolato, in particolare, negli articoli da 25 a 32.

 

Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2015

2016

2017

Economia e finanze

85,6

145,4

285,5

Sviluppo economico

11,7

9,0

10,1

Lavoro e politiche sociali

4,6

0

0

Giustizia

102,7

102,7

102,7

Affari esteri

0

0,5

0,5

Istruzione, università e ricerca

148,6

136,2

136,2

Interno

100,9

100,0

100,0

Ambiente

6,6

6,4

6,9

Infrastrutture e trasporti

11,3

11,3

11,3

Difesa

504,5

614,9

611,6

Politiche agricole

8,3

8,3

8,3

Beni e attività culturali e turismo

21,5

21,5

21,5

Salute

11,3

11,0

11,0

TOTALE

1.017,7

1.167,3

1.305,6

 

Si tratta pertanto, di due differenti modalità di intervento sulle spese dei Ministeri e, come tali, quantificate in due diverse sezioni dell’Allegato 3 al disegno di legge di stabilità – allegato che, com’è, noto, riporta gli effetti finanziari del d.d.l. sui saldi di finanza pubblica – costituite:

§  dall’Allegato 3-A “Riduzione spesa Ministeri”, che indica voce per voce gli effetti delle disposizioni recate dagli articoli da 25 a 32 che hanno un impatto “diretto” sulle attività del singolo Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., che l’Allegato 3 raggruppa sotto quattro voci (due di entrata e due di spesa);

§  dall’Allegato 3-B, riferito agli importi indicati nell’elenco n. 2 allegato all’articolo 24, indicando però gli effetti di tali importi - che nell’elenco sono riferiti al saldo netto da finanziare - anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.

Le risultanze di tali due Allegati sono poi riportate in modo riassuntivo, venendo raggruppate in due voci di entrata e due voci di spesa, nell’Allegato 3.

 

Nella tabella che segue sono riportate le misure correttive (riduzioni) sulle spese dei Ministeri determinate dall’articolo 24 e dagli articoli da 25 a 32 in termini di indebitamento netto, come indicate nei suddetti Allegati.

La tabella non considera gli interventi di segno positivo nei confronti delle Amministrazioni centrali contenuti in ulteriori disposizioni dell’articolato, non contemplate, dunque, negli Allegati 3A e 3B in commento, né gli effetti riduzione determinati delle tabelle C, D ed E del disegno di legge di stabilità in esame:

 

Indebitamento netto – effetto sulla spesa

2015

2016

2017

Art. 24 – Riduzione spesa Ministeri
(Allegato 3-B Relazione tecnica - Elenco n. 2)

-989,7

-1.147,6

-1.257,8

- di cui parte corrente

-412,1

-426,5

-488,1

- di cui conto capitale

-578,9

722,3

770,9

Artt. 25-32 – Riduzioni singoli Ministeri
(Allegato 3-A Relazione tecnica)

-956,0

-1.104,0

-1.107,6

- di cui parte corrente

-665,2

-937,0

-937,2

- di cui conto capitale

-290,8

167,0

-170,4

TOTALE Comparto Ministeri

1.945,7

2.251,6

2.365,4

Artt. 25-32 – Effetti riflessi (maggiori entrate per il bilancio dello Stato)

+392,6

+67,0

+97,0

 

 

 


 

Articolo 31, comma 1
(Soppressione indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA, forze di polizia, VV.FF. e prefetti)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 31 prevede l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base alla quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia,  all’atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero  presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l’indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata al ddl in esame, “tenuto conto del numero medio annuo di rientri in Patria, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015”.

 


 

Articolo 31, comma 2
(Impiego personale militare all’estero)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 31 fissa in quattro anni la durata della permanenza all’estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi .

Al riguardo, la disposizione in esame, nello specificare che la disposizione è finalizzata al contenimento delle spese relative al richiamato personale, ne subordina comunque la sua operatività alla circostanza che tale durata sia compatibile con lo specifico incarico ricoperto dal personale militare tenuto conto delle modalità di impiego definite per l’organismo o l’ente internazionale di destinazione.

 

In relazione alla formulazione di questo comma, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di indicare espressamente  la natura del termine ivi contemplato. Al riguardo, dalla relazione tecnica sembra evincersi che si tratti di un termine minimo di permanenza all’estero e ciò in quanto, si legge nella relazione “l’intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all’estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all’estero dell’interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all’anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l’estero”.

 

 


 

Articolo 31, comma 3
(Abrogazione stage difesa per giovani)

 

 

Il comma 3 prevede l’abrogazione dell’articolo 565-bis del Codice dell’ordinamento militare che disciplina la cosiddetta “Mini naya” inserita nel nostro ordinamento in virtù dei commi 5-bis e ss. del decreto legge n. 78 del 2010 il cui contenuto è stato successivamente riassettato nel Codice dell’ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010).

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 5-bis del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teoricopratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 29 della legge di stabilità per il 2012 ha novellato i commi 5-bis e 7-bis dell'articolo 55 del decreto legge n. 78/2010 relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare veniva confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013.

Successivamente, il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legge n. 95 del 2012, ha ridotto di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja". Da ultimo, si segnala che in sede di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 si è provveduto al rifinanziamento per l'importo di euro 674.000 del capitolo per i contributi in favore delle associazioni combattentistiche attraverso corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della cosiddetta "mini Naja".

In relazione al comma in esame si osserva che la relazione tecnica  considera  il risparmio derivante dall’abrogazione in esame pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

 


 

Articolo 31, comma 4
(Medaglia mauriziana)

 

 

Il comma 4 novella l’articolo 1461 del Codice dell’ordinamento militare al fine di precisare che la medaglia mauriziana, onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio militare, non è coniata in oro.

 

Attualmente sono destinatari di tale riconoscimento gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato.

La medaglia è conferita con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente.

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che mentre dalla lettura testuale della norma sembra che, per il futuro, la medaglia mauriziana non potrà essere coniata in oro, viceversa, dalla relazione tecnica allegata al ddl sembrerebbe che la finalità della norma sia quella di consentire la realizzazione della medagliamauriziane anche in materiale diverso dall’oro.

Nella richiamata relazione si legge, infatti, che, “con l’intervento in esame, si prevede che il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall’oro. Attualmente l’Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della  disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La riduzione sul pertinente capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015”.

 

 


 

Articolo 31, comma 5
(Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa)

 

 

Il comma 5 esclude la possibilità per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa. La norma in esame, in particolare, precisa che:

§  non possono essere esperite nuove gare per l’affidamento del servizio;

§  non può essere esercitata la facoltà di rinnovo anche nel caso in cui tale facoltà fosse prevista in origine negli atti di gara (articolo 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163 del 2006.

 

In relazione al comma in esame la relazione tecnica precisa che “il risparmio è quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

 

 


 

Articolo 31, commi 6-7
(Riduzione alloggi ASIR)

 

 

Il comma 6 riduce da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR).

 

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. n. 112 del 2010, come successivamente riassettato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, ha contemplate tre categorie di alloggi di servizio.

La prima categoria, la quale attiene agli alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio include i seguenti alloggi:

 

§  ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);

§  ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);

§  ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico).

 

La seconda categoria, concernente gli alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile, ricomprende i seguenti alloggi:

 

§  AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);

§  APP (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);

§  SLI (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);

§  ASC (alloggi collettivi di servizio).

 

La terza categoria, finalizzata a rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, riguarda gli alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante il riscatto.

 

Conseguentemente, attraverso una novella all’articolo 282, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare si prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2015 gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono quelli di Capo di stato maggiore della Difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Segretario generale della Difesa.

 

Al riguardo, si osserva, quindi, che in base alla nuova disposizione non comportano obblighi di rappresentanza, come attualmente previsto dal richiamato articolo 282, comma 3, gli incarichi di sottocapo di Stato maggiore di Forza armata, i comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione, aerea e gli eventuali ulteriori incarichi di regolamento.

Appare, quindi opportuno precisare, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi,  la posizione di coloro che alla data del primo gennaio 2015 si trovino ad occupare un alloggio Asir ricoprendo un incarico che, sulla base della nuova disciplina, non comporti più obblighi di rappresentanza che legittimano la titolarità di quell’alloggio.

 

Il comma 7 stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 6, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

 

 

 


 

Articolo 31, comma 11
(Norma ARQ personale all’estero)

 

 

Il comma 11 interviene sull’articolo 906 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) concernente l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ).

Al riguardo, si ricorda che, in base alla normativa recata dal Codice dell’ordinamento militare, l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

Al riguardo, il comma 11 è diretto a sopprimere l’inciso recato dall’articolo 906, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, in base al quale, ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri non si tiene conto, ai fini del computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprano specifichi incarichi internazionali all’estero, individuati con decreto del Ministro della difesa.

 

In relazione agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame si osserva che la relazione tecnica stima un risparmio di spesa quantificato in 1.500.000 euro a decorrere dal 2015.

 

 


 

Articolo 31, comma 12
(Riduzione personale civile all’estero)

 

 

Il comma 12 reca talune disposizioni che attengono al personale civile della difesa che opera presso gli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari.

 

Al riguardo:

 

§  si prevede che a partire dal primo gennaio 2015 la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità;

§  si affida al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di rideterminare le nuove dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all’estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale civile con maggiore anzianità di servizio all’estero, nell’ambito delle sedi riorganizzate.

§  si stabilisce che il periodo di permanenza massima presso i richiamati uffici è di quattro anni, senza possibilità si proroga;

§  è disposto l’avvicendamento entro l’anno 2015 del personale che abbia maturato una permanenza maggiore:

 

In relazione alla tempistica relativa alla definizione delle nuove dotazioni si osserva che la norma in esame stabilisce genericamente il Ministro della difesa dovrà procedere entro “6 mesi”. Al riguardo, appare opportuno precisare dal quale momento (presumibilmente la data di entrata in vigore della legge di stabilità) iniziano a decorrere i richiamati termini.  Andrebbe, inoltre, individuato lo strumento normativo attraverso il quale procedere alla definizione delle nuove dotazioni.

 

 


 

Articolo 31, comma 13
(Riduzione uffici diretta collaborazione)

 

 

Il comma 12 dispone la riduzione del 20 per cento dell’attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, affidando ad un apposito regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia militare).

 

Ai sensi dell’articolo 14 del TU delle disposizioni regolamentari in materia militare,  gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione. Sono uffici di diretta collaborazione:

§  la segreteria del Ministro;

§  l’Ufficio di Gabinetto;

§  l’Ufficio legislativo;

§  l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

§  le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

L’articolo 17 del richiamato Testo unico fissa attualmente  a 145 la consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell’Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Il medesimo articolo fissa, inoltre, a nove il numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione  di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione.

Nell’ambito del contingente massimo di 145 unità di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro sono assegnati 13 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

È, invece, fissato a 13 il  contingente massimo di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata.

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente la previa acquisizione del  parere parlamentare sullo schema di Regolamento che dovrà operare le richiamate operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010, analogamente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 che, a suo tempo, ha previsto che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri venissero determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

 

 

A questo proposito si ricorda che il D.P.R. n. 191 del 2012, approvato nel corso della precedente legislatura e  concernente, in generale, la riorganizzazione del Ministero della difesa, è stato adottato del Governo previa acquisizione del parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari. Nello specifico, sullo schema di D.P.R. n. 191 del 2012 si sono espresse alla Camera le Commissioni I (7/6/2012), IV (6-6-2012) e V (5-06-2012) e al Senato la Commissione IV (7/6/2012).

Il D.P.R. n. 191 del 2012 ha novellato il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare con l’intento di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa.

Con specifico riferimento al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, il D.P.R. n. 191 del 2012 ha disposto:

§  la riduzione da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell’Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

§  la riduzione  da dieci a nove, del numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione  di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione;

§  l’implementazione, da 12 a 13, del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata.

§  la soppressione dell’incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

§  Si tratta di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste da analoghi provvedimenti intervenuti nel biennio 2008-2009 che hanno interessato, tra gli altri, il Ministero della difesa (v. articolo 74, commi 1, lettere da a) a c) e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e, successivamente, articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

In relazione alla disposizione in esame si segnala che la relazione tecnica stima un risparmio di spesa di circa 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, “tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all’indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro”.

 

 


 

Articolo 31, comma 14
(Revisione strumento militare)

 

 

Il comma 14 dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa relative  alla la fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Nello specifico il comma 14 dispone la riduzione di 62,3 milioni per l’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell’ordinamento militare e riguardanti:

 

§  la graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto;

Tali importi ammontano:

1.    per l’anno 2015: 482.597.003,52;

2.    per l’anno 2016: 488.742.840,62;

3.    per l’anno 2017: 495.327.666,08;

4.    per l’anno 2018: 503.229.456,64;

5.    per l’anno 2019: 509.814.282,10;

6.    per l’anno 2020 (regime): 511.131.247,19.

 

§  le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa.

Tali importi ammontano:

1.   per l'anno 2015 a 265.871.323,32;

2.   per l'anno 2016 a  259.069.932,78;

3.   per l'anno 2017 a 254.063.870,19;

4.   per l'anno 2018 a 243.183.877,39;

5.   per l'anno 2019 a 227.313.529,85;

6.   per l'anno 2020 a 194.689.505,99;

7.   per l'anno 2021 a 153.827.384,36

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata al ddl in esame “gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dagli articoli 582 e 583.

 


 

Di seguito una tabella riassuntiva dei risparmi complessivi, lordo amministrazione, per gli anni 2015-2017:

 

Effetti Risparmio

2015

2016

2017

Dati in milioni di euro lordo amministrazione

66,285

93,737

93,926

 


 

Articolo 31, commi 15-18
(Vendita alloggi)

 

 

Il comma 15 reca norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari.

 

In primo luogo si prevede che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Si dispone, inoltre, che  i proventi delle dismissioni vengano versati all’entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10 , lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all’erario.

 

Nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

 

Sempre al fine di conseguire il richiamato obiettivo relativo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017 i commi 16 e 17 dispongono che :

 

§  gli alloggi liberi per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione da parte dei relativi proprietari e le unità immobiliari qualificate di particolare pregio sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d’asta pari al 20 per cento;

 

In relazione alla disposizione in esame la relazione illustrativa precisa che “l’intervento in parola si rende necessario atteso l’andamento al ribasso del mercato immobiliare e delle peculiari modalità con le quali vengono definiti i prezzi di vendita, basate sulle indicazioni fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il combinato disposto di tali elementi, unitamente alle articolate procedure di gara, infatti, che prevedono il sistema d’asta ad evidenza pubblica, suggerisce l’adozione della misura, che è anche di semplificazione, senza che ciò infici l’auspicato ritorno economico, che comunque viene garantito dalle condizioni di mercato. Infatti, ove si dovessero predisporre i bandi di gara con i prezzi-base attuali (che, peraltro, come detto, in diversi casi, in virtù degli algoritmi di elaborazione dei prezzi degli alloggi, risultano addirittura superiori a quelli attuali di mercato) si profilerebbe il più che fondato rischio che essi vadano deserti, con la deprecabile necessità di dover ripetere la procedura (comunque a prezzi più bassi e con dispendio di tempo) fino al buon esito dell’incanto. Lo sconto disposto del 20 per cento, del resto, risulta comunque più vantaggioso dell’alternativa cessione in blocco del portafoglio di alloggi ad un soggetto terzo (es. fondi immobiliari) che, a valore di mercato, come è noto, sconterebbe l’operazione di almeno il 30 per cento. Si soggiunge, infine, che tale “esigenza” era stata a suo tempo individuata, già nel dicembre del 2013, allorquando la IV Commissione difesa della Camera pose tale riduzione (ancorché non individuata nel quantum) quale “condizione” in occasione della formulazione del parere (sottostante) sull’atto n. 32 (decreto legislativo n. 7/2014 per la riforma dello strumento militare in senso riduttivo)”.

 

§  Il Ministero della difesa è, altresì, autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l’Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli  gestititi dalla società  a capitale pubblico.

 

 


 

Articolo 31, comma 19
(Attribuzione del grado vertice)

 

 

L’intervento di cui al comma 19 è diretto ad abrogare l’articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente,  in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

 

In relazione alla disposizione in esame la relazione tecnica precisa che “tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l’Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l’Aeronautica Militare, il risparmio per l’amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell’anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021. Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione”.

 

 


 



[1]     Le spese di esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l’efficienza dello strumento militare,  comprendono anche le spese per viveri, vestiario, igiene e formazione dei contingenti di leva.

[2]     Le spese per l’investimento sono destinate all’ammodernamento tecnologico dello strumento militare e alla ricerca e costituiscono la sommatoria delle spese in conto capitale delle unità previsionali di base “ricerca scientifica” e “acquisto di attrezzature e impianti” e delle spese correnti delle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” ed “accordi e organismi internazionali” (infrastrutture NATO).

[3]     Come modificato, sul punto, dall’articolo unico, comma 453, della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

[4]     L’indennità di vacanza contrattuale è l’incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finchè questo non sia rinnovato).

[5]     L’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

[6]     Si ricorda che dopo l’adozione del D.L. n.78/2010, l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella scorsa legislatura, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la (eventuale) proroga delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. n. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall’articolo 9 del D.L. 78/2010, tra cui quelle (di cui all’articolo 9, comma 21) concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato

[7]     Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e  della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[8]     Il richiamato articolo 24 L. 448/1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

[9] I benefici scontano gli effetti economici derivanti dall’attribuzione dei sei scatti stipendiali attribuiti al momento del collocamento in servizio, per i quali il personale può optare in alternativa alla promozione alla vigilia.