Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di rappresentanza militare - A.C. 1963 ed abb. - II edizione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 150 | ||||
Data: | 12/11/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni in
materia di rappresentanza militare A.C. 1963 ed abb. |
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n. 150 |
Seconda
edizione |
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12 novembre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it |
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La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. |
File:
DI0148.doc |
INDICE
Schede
di lettura
Il contenuto delle proposte di legge 3
La disciplina vigente della rappresentanza militare 5
Il contenuto della proposta di legge A.C. 1963 15
Il contenuto della proposta di legge A.C. 1993 24
Il contenuto della proposta di legge A.C. 2097 32
Il contenuto della proposta di legge A.C. 2591 44
Il contenuto della proposta di legge A.C. 2609 51
Il contenuto della proposta di legge A.C. 2679-novies 54
Documentazione
Le rappresentanze militari nei principali paesi europei (a cura del
Servizio Biblioteca – Legislazione straniera) 59
Le proposte di legge in esame riformano la normativa degli organismi della rappresentanza militare e contengono disposizioni concernenti la nozione e i compiti della rappresentanza militare, i Consigli che la compongono nella loro articolazione interna, le categorie del personale militare che fanno parte dei Consigli di rappresentanza, le competenze dei Consigli della rappresentanza, i loro rapporti con il Parlamento ed il Governo, la composizione dei Consigli della rappresentanza e le modalità di elezione dei loro membro, l'elettorato passivo, le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, le facoltà e i limiti del mandato dei delegati e le modalità di tutela dei loro diritti, la disciplina degli organi dei Consigli della rappresentanza, le modalità di convocazione dei Consigli, i criteri di validità delle riunioni e deliberazioni e la pubblicità di queste. Vi sono, inoltre, disposizioni attuative e norme finali.
In relazione ai richiamati profili dell’istituto della rappresentanza
militare si segnala che nel paragrafo successivo è riportata la disciplina
vigente che ne regola il loro funzionamento.
Obiettivo comune delle proposte di legge, pur nella diversità del nuovo quadro giuridico che intendono delineare, è il rafforzamento della natura e delle competenze della rappresentanza militare nella tutela degli interessi del personale rappresentato, con particolare riferimento ad un più incisivo ruolo degli organismi della rappresentanza militare nell’ambito delle attività negoziali e di contrattazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato.
A tal fine, mentre le proposte di legge AA.CC. 1963 e 2097 riconoscono alla rappresentanza militare il ruolo di “parte sociale”, le proposta di legge A.C. 1993 e A.C. 2591 prevedono l’istituzione di appositi sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. A sua volta la proposta di legge A.C. 2609 reca la delega al Governo per revisione del quadro normativo concernente le procedure per la definizione del rapporto d'impiego e il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Da ultimo l’A.C. 2679-novies, che origina dallo stralcio dell'articolo 20, commi 16-20 del disegno di legge di stabilità interviene sul DPR. N. 90 del 2010 nella parte in cui reca la disciplina riguardante gli organismi della rappresentanza militare.
In via generale, rinviando alle successive schede di lettura le osservazioni relative alle singole disposizioni, si segnala l’opportunità di coordinare le proposte di legge in esame con la normativa che attualmente disciplina gli istituti della rappresentanza militare e contenuta essenzialmente, per quanto concerne le disposizioni di rango legislativo, nel richiamato Codice dell’ordinamento militare. Tale coordinamento appare necessario sia da un punto di vista formale, in quanto la materia in esame trova la sua naturale collocazione nel Codice dell’ordinamento militare, si da un punto di vista sostanziale, al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alle disposizioni normative, attualmente in vigore, che si intendono abrogare, novellare ovvero mantenere in vigore nel nuovo contesto normativo che si intende realizzare.
Le sole proposte di legge A.C. 1993 e A.C. 2591 prevedono espressamente alcune abrogazioni ad articoli del Codice nella parte in cui regolano gli organismi della rappresentanza militare.
Occorre, inoltre, valutare l’opportunità della scelta operata dalle proposte di legge in esame di ricondurre alla fonte primaria la disciplina attualmente dettata da fonti secondarie. Al riguardo, si osserva, infatti, che tutta una serie di materie trattate dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) trovano ora collocazione nelle proposte di legge in esame.
1.
Gli organismi
della rappresentanza militare
La normativa attualmente vigente in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382[1], con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati su tre livelli distinti, gli organi di base (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR) ed un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).
La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata a seguito
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il
Codice dell’ordinamento militare. Il contenuto della legge n.382 del 1978 è
stato, quindi, riassettato nel citato Codice (artt.1465 e ss.).
In attuazione
della legge n. 382 del 1978 è stato emanato il D.P.R. 4 novembre 1979 n. 691,
recante Regolamento che disciplina
l’attuazione della rappresentanza militare. Il regolamento stabilisce le
competenze degli organi della rappresentanza militare, le facoltà e i limiti
del mandato conferito ai rappresentanti dei militari, i procedimenti elettorali
relativi ai suddetti tre livelli in cui si articola l’istituto, le attività
proprie degli organi rappresentativi.
Tale regolamento è stato abrogato a seguito
dell’entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che ne ha
recepito il contenuto.
La natura
rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado
per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER.
I Consigli di Base della Rappresentanza Militare (COBAR) rappresentano l’unità elementare della rappresentanza
militare ed è collocato presso le unità di base con il criterio di affiancarlo
ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine
alle problematiche di carattere locale (art. 875 Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del
2010 sono, quindi, l’insieme più piccolo
in cui si articola
In
ciascuno dei tre livelli della rappresentanza sono attualmente presenti le categorie sottoelencate (art. 872 del
D.P.R. n. 90 del 2010)
a) categoria
A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma
volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;
b) categoria
B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in
rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
b-bis) categoria
C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria,
in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
c) categoria
D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in
ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata,
allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e
finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in
servizio);
d) per i
militari di leva:
1) categoria
E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina;
2) categoria
F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi
ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri
ausiliari.
Sono organi direttivi dei Consigli di rappresentanza (artt. 899 e ss del D.P.R. n. 90 del 2010): l'assemblea, formata da tutti i delegati, che possiede il potere decisionale; il presidente, che è il delegato più elevato in grado o più anziano, affiancato da un vice presidente che opera in caso di sua assenza. Egli convoca e presiede l'assemblea, assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento, convoca il comitato di presidenza; il comitato di presidenza, composto dal presidente e da un delegato per categoria, che è l'organo esecutivo del Consiglio, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, redige gli atti e gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Consiglio, presenta tali deliberazioni all'autorità gerarchica corrispondente; il segretario, che collabora con il presidente nello svolgimento delle riunioni, ne redige il verbale, ne dà lettura e coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza. Sono poi previste presso i vari Consigli segreterie permanenti per garantire lo svolgimento di tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.
Al fine di
assicurare la massima diffusione
delle deliberazioni dei vari Consigli, la normativa attualmente in vigore (art.
924 del D.P.R. n. 90 del 2010) ha previsto che l’amministrazione militare, a
sua cura e spese, provveda ad inserire le medesime in apposite bacheche
all’uopo riservate. Le deliberazioni devono rimanere affisse fino alla
formulazione delle risposte e successivamente vi permangono per ulteriori
trenta giorni per poi essere in seguito custodite ed eventualmente messe a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Ai sensi dell’articolo 924 le
deliberazioni di ciascun Consiglio di rappresentanza e le risposte
dell'autorità militare sono affisse nelle bacheche appositamente riservate. Le
spese relative sono a carico dell'amministrazione militare. Alle delibere di
ciascun Consiglio, l’Autorità affiancata deve fornire risposta, motivando il
dissenso in caso di mancato accoglimento.
2. I compiti della rappresentanza militare
L’articolo 1478 comma 4 del Codice dell’ordinamento militare disciplina le competenze del COCER attribuendogli la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".
Gli organi rappresentativi prospettano, inoltre, istanze di carattere collettivo relative a taluni campi di interesse del personale militare (qualificazione professionale, provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio, attività assistenziali e culturali ecc.).
Tali pareri, proposte e richieste sono comunicate al Ministro della Difesa che li trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, a richiesta delle medesime. Le stesse Commissioni possono chiedere di ascoltare l’organo centrale sulle materie di pertinenza della Rappresentanza Militare.
Dalla competenza degli organi amministrativi sono espressamente escluse le materie concernenti l'addestramento, l'ordinamento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico-funzionale, l'impiego del personale (articolo 878 D.P.R. n. 90 del 2010).
3. Le procedure di concertazione: il d.lgs. n. 195 del
1995
In
attuazione dell’articolo 6 della legge n. 216 del 1992 è stato emanato il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
Con l'articolo 2 del D.Lgs. 195/1995 è stato sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica - previsti dall'articolo 1 - con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.
La
partecipazione degli organismi di rappresentanza si realizza, quindi, all'interno
della delegazione del Ministero della difesa che concorre, unitamente a quelle di altri ministeri competenti, alla definizione dei contenuti del decreto.
Nel D. Lgs. n. 195 sono inoltre indicate le materie oggetto di concertazione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (articolo 4) e per il personale delle Forze armate (articolo 5).
Per quanto riguarda l’articolo 5, tali materie sono:
il trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale; le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermità; i
permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione e
di trasferimento; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della
qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle
attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione
degli Enti di assistenza del personale. La nuova formulazione dell’art. 5,
operata dal D.Lgs. n. 129/2000, ha introdotto tra le materie oggetto di
concertazione anche le seguenti: il trattamento economico di lavoro
straordinario; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari (ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge n. 448/1998);
l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Inoltre,
il comma 3 dell’art. 5, aggiunto dal citato D.Lgs. n. 129/2000, dispone che le procedure di concertazione per le
Forze armate individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si
esercitano, nei confronti del COCER, l’informazione e le forme di
partecipazione in ordine alle materie
oggetto di concertazione.
L'art. 7 disciplina dettagliatamente il procedimento da seguire per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1. I commi 1 e 1-bis disciplinano le procedure di avvio e di conclusione per la definizione dei decreti del Presidente della Repubblica che recepiscono i termini degli accordi sindacali (per le Forze di polizia ad ordinamento civile) e delle concertazioni (per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate). In essi è contenuta l’esplicita previsione della possibilità, da parte dei soggetti legittimati, di presentare proposte e richieste.
In particolare, si prevede:
a)
per
le Forze di polizia ad ordinamento
civile, la facoltà di presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure per
l’emanazione del relativo D.P.R.;
b)
per le altre Forze,
la possibilità per il COCER Interforze di presentare (anche separatamente per
sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate) le relative proposte e
richieste al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al
Ministro della Difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro
delle finanze.
Il comma 5 dell’articolo 7 prevede che i lavori per la predisposizione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), che si concludono con la sottoscrizione dello schema concordato, si svolgono in riunioni alle quali partecipano i delegati dei Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché i rappresentanti delle rispettive sezioni COCER.
Analogamente, il comma 7 dell’articolo 7 stabilisce che i lavori per la predisposizione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate, che si concludono anch’essi con la sottoscrizione dello schema concordato, si svolgono in riunioni alle quali partecipano i delegati dello Stato maggiore della Difesa, nonché i rappresentanti delle rispettive sezioni COCER.
È previsto anche, al comma 8, che le sezioni dei COCER dissenzienti dallo schema di provvedimento relativo alle Forze armate, possano trasmettere le loro osservazioni al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti.
I commi 11 e 11-bis dettano norme sulle procedure di approvazione dei termini di accordo e concertazione.
In particolare, è stabilito che il Consiglio dei Ministri, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, approva l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti nei vari D.P.R. (disciplinati all’art. 1 dello stesso D.lgs. n. 195), per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. E’ inoltre previsto un termine di 15 giorni per trasmettere eventuali controdeduzioni alla Corte dei conti, nei casi in cui tale organo chieda chiarimenti o elementi integrativi in sede di controllo di legittimità preventiva dei decreti stessi.
Il comma 12 stabilisce la durata
della disciplina dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al
comma
Con l'articolo 8, infine, viene regolato il procedimento per la soluzione dei contrasti interpretativi che possono insorgere in fase di applicazione degli accordi, e che vengano sollevati da una o più organizzazioni firmatarie degli stessi. In primo luogo, è prevista la possibilità di svolgere riunioni in cui procedere a scambi di informazioni tra le parti interessate (comma 1).
Inoltre, con il comma 2
viene demandato direttamente alle procedure di contrattazione e di
concertazione il compito di determinare le modalità
di raffreddamento dei conflitti eventualmente insorti in sede di
applicazione delle disposizioni contenute nei D.P.R. Infine, il comma 3
disciplina le modalità di presentazione
di ricorsi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
da parte delle amministrazioni, delle organizzazioni sindacali e delle sezioni
del COCER, in caso di contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto
il personale interessato, al fine di richiedere un esame delle questioni
interpretative controverse. E’ in tale ipotesi previsto che il Ministro possa
fare ricorso alle delegazioni trattanti l’accordo nazionale o partecipanti alle
concertazioni, che sono tenute ad espletare l’esame della questione
interpretativa nel termine di 30 giorni dal primo incontro. Il Ministro
provvede poi ad emanare alle amministrazioni interessate gli indirizzi conseguenti alla soluzione della controversia.
4. Facoltà e limiti dei delegati.
Le proposte di legge in esame intervengono in maniera significativa anche sulla figura dei soggetti delegati negli organismi della rappresentanza militare.
Il delegato
può essere genericamente definito come colui il quale, con il voto espresso dai
colleghi della sua categoria, ha
ricevuto il mandato a rappresentare gli stessi in seno all’istituto della
rappresentanza militare.
La norma di cui all’art. 882 del D.P.R. n. 90
del 2010 riconosce ai delegati una notevole importanza nella misura in cui
dispone che agli stessi debba essere garantita
libertà di opinione nell’espletamento delle rispettive funzioni ed in
osservanza delle disposizioni vigenti, prevedendo di contro che eventuali
comportamenti in contrasto con le norme di principio sulla disciplina militare
contenute nel libro IX del capo
III del Codice e
nel Regolamento siano da considerarsi a tutti gli effetti come grave mancanza
disciplinare.
Gli organi della rappresentanza militare sono tenuti a concordare con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare forme e modalità per trattare le materie di loro competenza. Tale ultima disposizione mira evidentemente a stabilire un raccordo, nell'ambito dell'ordinamento militare, tra le diverse articolazioni della rappresentanza e la struttura gerarchica.
Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo 1478 del Codice, rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, svolgere attività che, ai sensi del libro IV del titolo IX del capo III del Codice e del Regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del Consiglio di appartenenza, promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza, assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.
A sua volta l'articolo 1479 del Codice nel vietare gli atti comunque volti a limitare o condizionare l'esercizio del mandato dei componenti gli organi di rappresentanza, subordina il trasferimento di questi ultimi ad altre sedi - qualora il trasferimento pregiudichi l'esercizio del mandato - al previo accordo con l'organo di rappresentanza a cui il militare appartiene. In caso di discordanza prevalgono le motivate necessità d’impiego dell’amministrazione militare, purchè si possa sostituire nell'organo di rappresentanza il delegato da trasferire (articolo 883 del D.P.R. n. 90 del 2010).
Ai sensi dell’articolo articolo 900 del
D.P:R. n. 90 del 2010 i delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla
proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi Consigli di rappresentanza.
Per quanto riguarda, infine, la disciplina della propaganda elettorale, ai sensi dall’articolo 892 del D.P.R. n. 90 del 2010 ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato. Gli eleggibili possono manifestare anche oralmente il proprio pensiero nel corso di un’adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali. Il citato articolo vieta poi l’utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, disponendone, in caso di violazione del divieto,l’eliminazione a cura dei comandanti.
5.
Il divieto di
aderire ad associazioni sindacali.
L'articolo 1475 del Codice dell’ordinamento militare - il cui contenuto riproduce quanto originariamente previsto dall’articolo 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 -, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. Detta norma contribuisce a definire natura e funzioni degli organi della rappresentanza militare ai quali risulta precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Come in precedenza rilevato, alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.
In relazione alla
questione di legittimità costituzionale del richiamato articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, nella parte in cui vieta agli
appartenenti alle Forze armate di
costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di
aderire ad altre associazioni sindacali,
Secondo
Secondo
Si segnala che in data 23 luglio 2014, con la sentenza n. 8052, i giudici del Tar Lazio, Sezione II hanno affermato che “Un militare non può dare vita ad associazioni sindacali né aderire a sindacati già esistenti”.
Il ricorso sottoposto all’attenzione del Tar riguardava l’annullamento della nota con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva disposto l’inammissibilità dell’istanza di costituzione di un’associazione professionale fra militari a carattere sindacale, presentata da un Brigadiere della Guardia di Finanza.
Per il Tar Lazio “la specialità della fattispecie e della relativa disciplina è, in maniera complementare, comprovata dal fatto che lo stesso legislatore ha provveduto alla istituzione degli «organi di rappresentanza militare» di cui agli artt. 1476 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, composti da militari di tutte le categorie e di tutti i gradi, eletti su base democratica, e con la espressa competenza di rappresentare e difendere, nelle sedi istituzionali, le aspirazioni, le esigenze, le proposte comunque connesse con gli interessi collettivi delle singole categorie”.
6.
La
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo
La Corte europea dei diritti dell'uomo, il 2 ottobre 2014, ha emesso le sentenze "Matelly vs Francia" (ricorso n. 10609/10) e "ADEFDROMIL vs Francia" (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi, ritenendo che vi erano state violazioni dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La Corte:
• ha sottolineato, in particolare, che mentre l'esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad un sindacato intacca l'essenza stessa di questa libertà ed è quindi vietato dalla Convenzione;
• ha rilevato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione, ma che queste si limitano a porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli Stati;
• ha ribadito che queste "restrizioni legislative" devono essere interpretate rigorosamente ed essere limitate all'esercizio" dei diritti in questione, e non devono invece mettere in pericolo l'essenza stessa del diritto di organizzarsi in sindacati; a questo proposito, la Corte ha precisato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è uno degli elementi essenziali della libertà in questione;
• ha evidenziato come lo Stato francese preveda organismi di rappresentanza militare e procedure per tener conto delle necessità del personale militare, ma ha tuttavia ritenuto che tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi;
la Corte ha, quindi, concluso che, a norma dell'articolo 11 della Convenzione, le restrizioni, anche quelle importanti, potrebbero essere imposte sulle forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione però che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari;
in sostanza, secondo i giudici di Strasburgo, il divieto generale di formare o aderire a un sindacato contrasta con l'essenza stessa della libertà di associazione e non può essere considerato proporzionato e non è quindi "necessario in una società democratica", costituendo pertanto una violazione all'art. 11 della Convenzione.
Successivamente, il Ministro della difesa francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che valuterà con precisione la decisione e le ragioni indicate dalla Corte, per identificare quali cambiamenti nel prossimo futuro la legge francese dovrà porre in essere al fine di garantire la sua conformità con gli obblighi dei trattati internazionali.
La proposta di legge A.C. 1963 (Scanu ed altri) apporta considerevoli modifiche all’attuale sistema della rappresentanza militare, sia con riferimento alle caratteristiche generali dell’istituto, sia in relazione all’organizzazione e al funzionamento degli organismi che la compongono nei vari livelli e articolazioni.
In via generale e rinviando l’analisi specifica delle singole disposizione al successivo esame dell’articolato, si segnala che la proposta di legge in esame:
Ø attribuisce il ruolo di “ parte sociale” alla rappresentanza militare e riconosce ai Consigli centrali della rappresentanza militare un effettivo ruolo negoziale nell’ambito delle attività negoziali e di contrattazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato.
Ø definisce in concreto il contenuto del c.d “principio di specificità” del rapporto di lavoro svolto dal personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, prevedendo, altresì, l’istituzione di un apposito fondo finalizzato orto di servizio finalizzato ad evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori dei comparti;
Ø dispone che i Consigli nazionali della rappresentanza militare siano organizzati in due diversi comparti nel cui ambito sono presenti un organo centrale interforze e tre organi centrali per le singole forze di polizia ad ordinamento militare. In particolare, il comparto difesa è costituito da un organo centrale interforze in rappresentanza dell’ Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare; il comparto sicurezza è costituito da un organo centrale in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri, da un organo centrale in rappresentanza del Corpo della guardia di finanza e da un organo centrale in rappresentanza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;
Ø prevede l’istituzione di Consigli regionali interforze rappresentativi dei reparti delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri (CORER) in luogo dagli attuali Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR);
Ø reca
una dettagliata disciplina in ordine alla composizione, all’elezione dei
delegati, alle facoltà ed ai limiti del mandato ed alla tutela dei diritti dei delegati, alle competenze
degli organi dei Consigli di rappresentanza ed allo svolgimento dei lavori al
loro interno.
Nello specifico il comma 1, oltre a conferire agli organismi elettivi della rappresentanza militare la qualifica di “parte sociale” e riconoscere ai consigli elettivi della rappresentanza militare un'autonomia economica e gestionale da parte delle amministrazioni di appartenenza, attribuisce ai Consigli nazionali della rappresentanza militare (COCER) la titolarità dei rapporti con il Governo per le consultazioni sulle materie di competenza relative alle iniziative di carattere legislativo e regolamentare concernenti la condizione, il trattamento, la sicurezza sul lavoro, le pari opportunità e la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare.
A sua volta, l’articolo 2 della proposta di legge A.C. 1963 definisce meglio l’ambito di competenza dei COCER specificando che nell’ambito delle materie richiamate dal precedente comma 1 (condizione, trattamento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare) i Consigli nazionali della rappresentanza militare formulano proposte in merito a:
Ø trattamento economico fondamentale e accessorio;
Ø orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;
Ø licenze, aspettativa e permessi;
Ø formazione e qualificazione professionale;
Ø disciplina generale in materia di alloggi;
Ø attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere personale e dei familiari;
Ø vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
Ø trattamento economico di missione e di trasferimento;
Ø mobilità del personale e attribuzione degli incarichi;
Ø processi di adeguamento, ristrutturazione e riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;
Ø trattamenti previdenziali di base e integrativi.
Gli articoli in precedenza
esaminati introducono nell’ordinamento vigente una disciplina più specifica e penetrante delle competenze
consultive e propositive del COCER, soprattutto in ordine al procedimento di
emanazione degli atti normativi del Governo e dei Ministri competenti.
Attualmente si prevede, più genericamente, che il COCER possa formulare pareri, proposte e richieste su
tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa
la condizione, il trattamento e la tutela dei militari (art. 1478 comma 4).
Il medesimo articolo 3 procede poi alla ripartizione del personale militare nell’ambito dei Consigli nazionali della rappresentanza militare individuando, a tal fine, due diversi comparti nel cui ambito sono presenti un organo centrale interforze e tre organi centrali per le singole forze di polizia ad ordinamento militare.
In particolare, il comparto difesa è costituito da un organo centrale interforze in rappresentanza dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare; il comparto sicurezza è costituito da un organo centrale in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri, da un organo centrale in rappresentanza del Corpo della guardia di finanza e da un organo centrale in rappresentanza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
L'organo centrale interforze del comparto difesa e quelli dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto hanno ciascuno autonomia deliberante, sebbene possano riunirsi e deliberare congiuntamente su questioni di comune interesse. L'organo centrale interforze del comparto difesa e quello allargato alle Forze di polizia a ordinamento militare possono essere articolati in commissioni interforze per ogni categoria.
Come sopra ricordato in base alla normativa vigente il COCER, a
carattere nazionale ed interforze, è articolato in sezioni: Esercito, Marina,
Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza e in commissioni interforze di
categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti,
graduati e militari di truppa).
Per quanto concerne, poi, la partecipazione dei COCER alle procedure relative alla definizione e al rinnovo dei contenuti del rapporto d’impiego del personale rappresentato, l’articolo 4 detta disposizioni concernenti sia i termini e le forme di presentazione delle proposte dei COCER nell’ambito della sessione negoziale, sia gli effetti della mancata accettazione degli esiti della richiamata sessione da parte di tali organismi rappresentativi del personale militare.
Nello specifico, il comma 1, stabilisce che almeno trenta giorni prima dell'apertura delle attività negoziali e di contrattazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato, i COCER presentano al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione una piattaforma riassuntiva delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie di negoziazione e contrattazione, elaborata di concerto con i Consigli regionali della rappresentanza militare (CORER) e con i Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR).
La mancata accettazione da parte della rappresentanza militare degli esiti della sessione di negoziazione determina la sospensione del procedimento negoziale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale deve essere inviata per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la delibera di sospensione motivata e votata a maggioranza qualificata dai COCER, può disporre lo svolgimento di una ulteriore sessione di negoziazione, da tenersi non prima di due mesi dalla data del rinvio.
L'articolo
ora esaminato mira a rafforzare la natura e le competenze del COCER,
nell’ambito delle attività negoziali e di contrattazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di
impiego del personale rappresentato.
Al
riguardo, si ricorda, infatti, che la normativa attualmente in vigore vieta ai
militari di esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni
professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.
Detta normativa contribuisce a definire natura e funzioni degli organi della
rappresentanza militare ai quali risulta precluso l'esercizio delle attività
caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella
contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in
definitiva attribuito il compito di trasmettere le istanze della base agli
organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione
militare.
L’articolo 5 detta poi disposizioni in
merito al riconoscimento e la valorizzazione del principio di specificità
del ruolo delle Forze armate e delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare.
Al riguardo, si ricorda che il principio di specificità è stato introdotto per la prima volta nel
nostro ordinamento giuridico dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183 ("collegato lavoro") che ha riconosciuto
la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale
ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità
dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e
di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i
peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in
attività usuranti.
Il citato articolo 19 riconosce, inoltre, al Consiglio
centrale di rappresentanza militare il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle
attività negoziali svolte in attuazione del principio di specificità
concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
In relazione alla disposizione in esame, si
osserva che la medesima fa riferimento esclusivamente al personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e non
contempla, quindi, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco attualmente considerato dal richiamato articolo 19 della legge n. 183 del
2010.
In particolare, ai sensi dell’articolo 5:
Ø il principio di specificità rileva ai fini della definizione dei contenuti del rapporto di impiego con ciascun Ministro da cui funzionalmente dipendono i soggetti interessati;
Ø
è prevista l’istituzione di un apposito fondo,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, annualmente determinato con la legge di stabilità, finalizzato ad evitare disallineamenti
retributivi tra gli operatori dei comparti.
Ø è prevista la convocazione delle organizzazioni sindacali e delle delegazioni dei COCER, rappresentative del personale funzionalmente dipendente da ciascun Ministero, al fine di definire con un ulteriore procedimento di negoziazione il riconoscimento e la valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. Tale convocazione dovrà essere disposta dai Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla data di conclusione del procedimento di negoziazione con cui sono definiti i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
Per quanto concerne, poi, i soggetti istituzionali che partecipano alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare dei comparti difesa e sicurezza, l’articolo 6 della proposta di legge individua nei Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità competenti a trattare sulle questioni di rispettiva competenza.
Nello specifico, il Ministro della difesa, è
competente per tutte le questioni di
rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri per i compiti militari attribuiti all'Arma; il Ministro
dell'economia e delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza; il
Ministro dell'interno, per le materie che riguardano gli aspetti funzionali
dell'Arma dei carabinieri; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
per le questioni di specifico interesse del Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera.
Il medesimo articolo 6 stabilisce che nelle materie di propria competenza, il Consiglio interforze, i comparti o le sezioni del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
L’articolo 7 definisce gli organi della rappresentanza militare a livello regionale e locale, competenti a trattare con le regioni e gli enti locali le materie che riguardano il benessere e le condizioni di vita del personale militare, con particolare riferimento all'edilizia residenziale, ai trasporti, alla formazione culturale e professionale, alla sicurezza sul lavoro e alle attività assistenziali e ricreative.
In particolare, ai sensi della disposizione in esame i Consigli regionali e i Consigli provinciali riconoscono rispettivamente nei COREAR e nei COBAR presenti nel territorio da loro amministrato gli interlocutori rappresentativi del personale militare sulle materie di rispettiva competenza. A tal fine sono costituite, a livello regionale e locale, articolazioni interforze della rappresentanza militare composte dai delegati di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
In relazione
poi alla concertazione integrativa a
carattere locale, il successivo articolo 8 puntualizza che tale
attività deve svolgersi nel rispetto della più generale attività di
negoziazione svolta a livello centrale dai Consigli centrali della
rappresentanza militare. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere
in sede locale accordi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dagli
accordi stabiliti in sede nazionale o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La proposta
di legge a.C. 1963 reca, poi, una dettagliata disciplina in ordine alla composizione, all’elezione dei delegati,
alle facoltà ed ai limiti del mandato ed alla tutela dei diritti dei delegati, alle
competenze degli organi dei Consigli di
rappresentanza ed allo svolgimento dei lavori al loro interno (articoli 8, 9 e
10).
Si tratta di materia attualmente regolata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (artt. 873 e ss del D.P.R. n. 90 del 2010).
Nello specifico il comma 1 dell’articolo 9 è riferito all’elezione dei delegati dei COBAR.
Al riguardo viene richiamato il procedimento di elezione delineato dal successivo comma 2 che fissa la regola generale in base alla quale i candidati alle cariche elettive di tutti gli organismi della rappresentanza militare possono presentarsi in liste contraddistinte da un programma elettorale ovvero individualmente.
Nel primo caso (candidature presentate attraverso liste) deve essere garantita, in ciascuna di esse, la partecipazione di candidati di tutte le categorie e di almeno un candidato donna. Ogni elettore esprime il proprio voto di preferenza sui candidati di tutte le categorie.
I delegati della rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Per quanto concerne, poi, la costituzione dei COCER e dei COREAR (Consigli regionali interforze di cui il comma 4 dell’articolo 9 prevede la costituzione in luogo degli attuali Consigli intermedi della rappresentanza militare COIR ), il comma 3 dell’articolo 9 demanda ad un successivo regolamento del Ministro della difesa, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di fissare il numero fisso dei delegati di ciascuna categoria di personale militare rappresentato nei richiamati organismi. Il medesimo regolamento dovrà altresì procedere all’istituzione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione dei delegati dei COCER.
Per tali elezioni hanno diritto di voto i delegati eletti nei COBAR presenti nella suddetta circoscrizione elettorale. Ai rappresentanti di ciascun Consiglio è aggiunta, ove non eletta, la più votata tra le donne candidate. La stessa entra a far parte del Consiglio a pieno titolo. Nei casi in cui il livello regionale si identifica con un solo COBAR, lo stesso organismo svolge le funzioni di CORER.
Per quanto
riguarda, infine, i COBAR, tali
organismi sono costituiti dai rappresentanti eletti per ciascuna delle
categorie presenti al livello considerato.
L'articolo 10 individua gli organi direttivi dei Consigli della rappresentanza.
Si tratta di materia attualmente regolata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (artt. 899 e ss del D.P.R. n. 90 del 2010).
Il presidente è il delegato di grado più elevato e
garantisce che l'attività dell'organismo si svolga secondo le norme; in ciascun
Consiglio è istituita, poi, la figura del segretario
generale, eletto a maggioranza qualificata dall'assemblea tra tutti i
delegati del Consiglio senza distinzione di grado e categoria. Il
segretario generale agisce su delega del Consiglio che lo ha eletto e ne
assume la funzione di rappresentanza in tutte le relazioni all'interno e
all'esterno dell'amministrazione militare.
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 1963 regolano taluni diritti in capo al personale militare ed in particolare ai delegati della rappresentanza militare.
Nello specifico, l’articolo 12 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività delle associazioni costituite da personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Ai Consigli e ai delegati della rappresentanza militare eletti ai vari livelli è consentita di partecipare ad incontri e convegni con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro (articolo 13).
Gli articoli ora esaminati introducono
modifiche alla normativa attualmente vigente la quale pur contemplando la
possibilità di costituire associazioni o circoli fra militari subordina tale
facoltà al preventivo assenso del Ministro della difesa. Inoltre l’ articolo
1475 del Codice dell’ordinamento militare.
Per la propaganda elettorale e per la presentazione delle liste, dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, regionale e locale, sono convocate da parte dei candidati apposite assemblee organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa intesa con i comandanti corrispondenti. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio (articolo 14).
Si tratta di materia attualmente regolata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (artt. 892 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010).
Ai sensi del successivo articolo 15 l’esercizio del mandato dei
Consigli della rappresentanza militare o dei loro singoli membri non è soggetto a condizionamenti e
limitazioni. I militari eletti quali delegati nei Consigli della
rappresentanza militare di qualunque livello non possono essere perseguiti disciplinarmente per le opinioni
espresse durante il mandato. Essi possono liberamente esprimere il loro
pensiero in ogni sede su tutte le materie concernenti le competenze attribuite
alla rappresentanza militare. Possono infine partecipare a convegni o a
seminari promossi da enti locali,
associazioni di carattere culturale o sociale.
Si tratta di materia attualmente regolata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (artt. 882 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010).
A sua volta, l’articolo 16 affida ad un decreto del Ministro della difesa, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e previa intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare il compito di adottare il regolamento di attuazione della legge che dovrà, tra l’altro definire i procedimenti elettorali, con particolare riferimento alle modalità per la formazione delle liste.
Da ultimo, l’articolo 17 reca la regola generale sulla pubblicità degli atti dei Consigli della rappresentanza militare ed in base ai quali la diffusione degli atti e delle deliberazioni dei Consigli è libera e rientra nelle competenze di ciascun Consiglio.
Si tratta di materia attualmente regolata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (art. 924 del D.P.R. n. 90 del 2010).
La proposta di legge A.C. 1993 (Duranti ed
altri) configura un nuovo modello di rappresentanza militare basato, da un
lato, sul diritto riconosciuto al personale militare di associarsi in sindacati, dall’altro lato, sulla istituzione di sindacati di militari sia a livello nazionale, sia in ambito locale, ai quali la
proposta di legge in esame riconosce una serie di facoltà proprie delle
organizzazioni sindacali con talune limitazioni derivanti dalle esigenze
operative dello strumento militare.
In via generale, ai sensi della proposta di
legge in esame i sindacati nazionali
delle Forze armate e delle Forze di polizia
ad ordinamento militare:
Ø partecipano alle attività di concertazione e contrattuali del comparto difesa e
sicurezza;
Ø sono competenti su tutte le materie che riguardano il personale militare con
l’eccezione delle questioni attinenti l’impiego operativo;
Ø svolgono un ruolo negoziale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Alle
trattative partecipano i sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali che abbiano conseguito
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a
livello nazionale;
Ø presentano un mese prima della scadenza al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, con contestuale comunicazione al
Ministro della difesa e al Ministro dell'economia, le proposte sulle sessioni di concertazione per la definizione e
per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del
personale.
Sempre in via generale:
Ø si prevede il divieto di esercizio del
diritto di sciopero per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia ad
ordinamento militare;
Ø si stabiliscono taluni obblighi di
informazione concernenti la “rappresentanza sindacale” sia all'atto
dell'arruolamento del personale militare, sia nel periodo di prima istruzione
presso le scuole militari, le accademie o i reparti addestrativi.
Nello specifico, l’articolo 1 della proposta di
legge reca il principio generale in base al quale gli appartenenti alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati,
disponendo nel contempo sia il divieto
di iscriversi a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il
personale militare e sia assumere la rappresentanza di altri lavoratori. Si
precisa che le riunioni dei citati sindacati possono aver luogo in luoghi
aperti al pubblico, oppure in locali dell'amministrazione, la quale ne fissa
altresì le modalità d'uso e che le stesse riunioni possono tenersi durante
l'orario di servizio, previo accordo con i comandanti delle unità o dei reparti
interessati per le modalità di tempo, di luogo e per il loro svolgimento, nel
limite di dieci ore per ciascuno anno.
I compiti
e le attribuzioni dei sindacati dei militari riguardano, in particolare, la trattazione
della tutela individuale e collettiva dei militari, la formulazione di pareri e
proposte su leggi e regolamenti, la possibilità di essere ascoltati dalle
Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento. Si prevede, infine, che
i sindacati dei militari si autofinanzino
con il contributo dei propri iscritti, raccolto secondo le modalità previste
dalla legge o dalla contrattazione nazionale ed è altresì, contemplata la possibilità
di fornire consulenza agli organismi
delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle
piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e concertazione ai vari
livelli.
Come in precedenza rilevato la
normativa attualmente in vigore vieta ai militari di esercitare il diritto di
sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire
ad altre associazioni sindacali.
Il successivo articolo 2 prevede, poi, che i
sindacati dei militari siano costituiti, diretti e rappresentati dagli
appartenenti alle stesse Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento
militare, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di
servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire nella direzione dei
servizi o nei compiti operativi. Si precisa, altresì, che è fatto divieto per i
sindacati di affiliarsi o stabilire relazioni di carattere organizzativo con
altre associazioni sindacali.
Per quanto
riguarda, poi, gli statuti dei
sindacati dei militari si prevede che siano improntati a criteri di
democraticità trasparenza e partecipazione degli iscritti
Il successivo articolo 3 reca, poi, la regola
generale che vieta agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare di esercitare il
diritto di sciopero ed azioni ad esso sostitutive che, effettuate durante
il servizio, possono pregiudicare le esigenze operative, di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.
Al riguardo, si osserva che in base alla normativa
vigente i militari non possono esercitare il diritto di sciopero (comma 4 articolo
1475).
L’articolo 4 reca talune modifiche al richiamato
Codice dell'ordinamento militare di cui al D.lgs. 66/2010. Precisamente si
modifica l’articolo 1470 del codice in tema di libertà di riunione, stabilendo
che sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o
comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento
delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base. Si stabilisce altresì che fuori dai citati
luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano
esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il
funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.
D.Lgs. 15 marzo
2010, n. 66 Art.1470 |
A.C. 1993 Art.4 |
1. Sono vietate riunioni non di
servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio,
salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza;
queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. |
Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari
o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle
rappresentanze unitarie di base; |
2. Fuori dai predetti luoghi
sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano
esplicitamente come tali o che sono in uniforme. |
Fuori dai luoghi di cui al
comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano
esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il
funzionamento delle attività sindacali
e delle rappresentanze unitarie di base. |
Ulteriori
modifiche al Codice riguardano la soppressione dei primi due commi
dell’articolo 1475 e degli articoli da
Come in precedenza ricordato il comma 1 dell’articolo
1475 subordina la costituzione di associazioni o circoli fra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa. Il
comma 2 vieta, invece ai militari di
costituire associazioni
professionali a carattere sindacale o
aderire ad altre associazioni sindacali. Gli articoli da
L’articolo 5 contempla nell'ambito dei
comparti sicurezza e difesa, la
partecipazione dei sindacati militari alle attività di concertazione e
contrattazione, precisando, altresì, che i sindacati territoriali e le
rappresentanze unitarie di base delle Forze armate e delle forze di polizia ad
ordinamento militare partecipano alla concertazione delle materie di loro
competenza con gli organismi di comando territoriale militare, a ciò delegati,
e con regioni ed enti locali.
A tal
fine, l’articolo 6 suddivide le
rappresentanze unitarie di base nelle seguenti categorie: categoria «A»:
ufficiali; categoria «B»: marescialli, ispettori; categoria «C»: sergenti,
sovrintendenti; categoria «D»: volontari e assimilati in servizio permanente,
appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di Finanza; categoria «E»: volontari in ferma breve o
prefissata pluriennale e assimilati; carabinieri e finanzieri in ferma
quadriennale. Si prevede, inoltre, che le rappresentanze unitarie di base siano
costituite dai rappresentanti delle citate categorie in proporzione al numero
degli appartenenti alle singole categorie. Si precisa altresì che la
composizione numerica delle singole rappresentanze, la quale sarà disciplinata
dal regolamento previsto dal successivo articolo 20 della proposta di legge in
esame, deve rispettare il criterio della proporzionalità del numero degli
appartenenti alle singole categorie di personale.
L’articolo 7 reca norme sulle modalità di elezione dei delegati delle
rappresentanze unitarie di base. Precisamente, si prevede che i rappresentanti
che compongono le rappresentanze unitarie di base vengano eletti nell'ambito
dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo, a norma del
regolamento previsto dal successivo articolo 20. Gli eletti durano in carica
tre anni e sono rieleggibili solo per secondo mandato. Il medesimo articolo
reca, poi, una disciplina, particolarmente dettagliata delle operazioni
elettorali.
Ai sensi
dell’articolo 7, le liste elettorali
devono essere presentate dai sindacati costituiti con atto legale a livello nazionale,
ovvero da militari del comando di riferimento. Si precisa altresì che i
militari eleggibili sono votati in base a liste elettorali, formate da un
numero almeno pari a quello dei delegati da eleggere. Per l’ammissione delle liste occorre che le medesime siano depositate
almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni e siano firmate da
almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando
interessato, precisandosi che un militare può firmare solo una liste. L'elezione
dei delegati deve essere effettuata a scrutinio segreto con voto diretto e
nominativo e si precisa che il voto costituisce un diritto, un dovere e un
obbligo morale per gli aventi diritto di voto. Ai sensi del comma 9 il numero degli eletti per ciascuna
rappresentanza unitaria di base è di 3 eletti ogni 200 militari in servizio,
per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti; 3 eletti ogni 300 o frazione di 300 per ogni
unità da
I sindacati dei
militari le cui liste hanno conseguito il
5 per cento dei voti a livello nazionale, in ciascuna Arma o Forza di
polizia, hanno diritto a partecipare
alla concertazione e contrattazione nazionale e territoriale a tutti i
livelli e alla presentazione delle liste, anche nella successiva tornata
elettorale.
Ai sensi del
successivo articolo 8 l’elezione dei
citati delegati è effettuata con il sistema proporzionale puro, con voto di
lista e con le preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eletti.
L’articolo 9 reca, poi, disposizioni
dettagliate in materia di propaganda elettorale.
Ai fini
della propaganda elettorale si prevede che i candidati nelle liste convochino apposite
assemblee, organizzate per ciascun comando sede di elezioni. In tali assemblee
ogni candidato iscritto in una lista dichiarata valida ha diritto di presentare
e di esporre il proprio programma elettorale e quello della lista che
rappresenta. Le assemblee di base e le riunioni dei candidati devono esser
svolte nell’orario di servizio. Si prescrive espressamente che è vietato
qualsiasi atto che possa influenzare o limitare, attraverso l'autorità connessa
ad incarichi di comando o a rapporti gerarchici legati al grado, il libero
esercizio del voto da parte degli aventi diritto al voto, nonché l’esercizio
della rappresentanza militare. Tali comportamenti sono considerati gravi atti
di violazione disciplinare. Sono vietati, inoltre, gli atti discriminatori
contro candidati o delegati. Infine,
si prevede che i candidati possano fare
propaganda con mezzi di comunicazione diretta, siti internet, sia attraverso i
sindacati nazionali.
Per quanto
concerne, poi, gli organi delle
rappresentanze unitarie di base, l’articolo
10 dispone che le riunioni dei Consigli
delle rappresentanze siano presiedute dal presidente, il quale organizza e
dirige i lavori e dà attuazione e pubblicità alle decisioni del Consiglio. Il presidente
deve essere eletto nella prima riunione a maggioranza qualificata dei due terzi
per le prime due votazioni, mentre dalla terza votazione basta la maggioranza
semplice. Il comma prevede altresì che il presidente possa essere sfiduciato
con il voto dei quattro quinti dei rappresentati del Consiglio della
rappresentanza unitaria di base.
Particolarmente
dettagliata è, altresì, la normativa recata dall’articolo 11 concernente la
tutela e i diritti dei militari componenti dei sindacati militari ovvero
eletti delegati della rappresentanza unitaria di base, mentre l’articolo 12 regola le facoltà e i limiti del mandato, precisando che i membri delle rappresentanze
unitarie di base devono essere messi in condizione di svolgere le funzioni per
le quali sono stati eletti e devono essere impegnati nei servizi in modo
proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.
Nello
specifico si prevede che i componenti dei sindacati militari ovvero eletti
delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibile disciplinarmente per le opinioni espresse
nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato. Si prevede
che i tutti i dirigenti del sindacato o i delegati, all'atto della loro
elezione, non possono essere trasferiti a
un'altra sede o essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento
dell'elezione. Si considera, inoltre, attività di servizio, l’attività svolta
dai delegati della rappresentanza unitaria di base nell'espletamento delle loro
funzioni. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su
tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché
avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o
politico anche estranei alle Forze armate. E’ previsto che i medesimi delegati possano svolgere attività di rappresentanza
anche al di fuori degli organi di appartenenza e che in tale attività debba
essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali delle Forze armate
e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Costoro possono
distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle
materie di loro competenza, nonché, previo avviso di almeno trentasei ore ai
comandanti competenti, hanno la facoltà di visitare strutture e reparti
militari della loro base elettorale. Il comma 7 vieta atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli
organismi della rappresentanza unitaria di base o dei singoli membri, mentre il
successivo comma 8 dispone che nel periodo in cui il delegato rimane in carica
è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
I sindacati
nazionali possono avere rapporti con
organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali,
con associazioni di militari in servizio o in congedo, con le altre
organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni
sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile (articolo 13). Le rappresentanze unitarie di base, previa comunicazione
al comandante competente, possono chiedere la presenza di dirigenti sindacali
nazionali o territoriali alle proprie assemblee, di membri delle Commissioni
competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di
sottosegretari di Stato del settore interessato e di sindaci o di assessori
comunali dei territori di appartenenza, qualora laloro presenza venga reputata
utile.
L’articolo 14 reca norme sull’assemblea
di base.
Il comma 1 stabilisce che ai fini della
consultazione e del confronto con la base rappresentata, le rappresentanze
unitarie di base possano convocare, almeno tre volte l'anno, assemblee generali
dei militari dell'unità di base in orario di servizio, previa comunicazione di
almeno cinque giorni. L'assemblea di base può essere convocata anche su
richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere
organizzata anche limitatamente ad una o più categorie di base (comma 2). E’ previsto che le assemblee
di base siano presiedute dal presidente, che relaziona sugli argomenti
all'ordine del giorno o designa a tal fine uno specifico delegato (comma 3). Il presidente è responsabile
delle relazioni interne ed esterne del Consiglio e dei rapporti con i Consigli
dei vari livelli della rappresentanza unitaria di base (comma 4).
Il comma unico dell’articolo 15 disciplinando le procedure di concertazione, stabilisce
che i sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali e che hanno conseguito nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello nazionale,
presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, con contestuale comunicazione al
Ministro della difesa e al Ministro dell'economia, le proposte sulle sessioni di concertazione per la definizione e per
il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del
personale.
L’articolo 16 disciplina, poi, le competenze dei sindacati nazionali dei
militari.
Al riguardo, la
richiamata disposizione prevede che le competenze dei sindacati nazionali dei
militari riguardino tutte le materie indicate
da tale disposizione ad eccezione di quelle attinenti agli impieghi
operativi.
In
particolare, con riferimento a tali materie i sindacati nazionali dei militari possono formulare pareri, proposte o
richieste direttamente ai ministri e alle commissioni parlamentari
competenti e sono incaricati della
concertazione presso i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, della difesa e l’economia e delle finanze. I sindacati
nazionali dei militari hanno la facoltà di formulare pareri sui criteri per la
gestione degli enti di assistenza del personale e sia di partecipare attraverso
loro delegati al Consiglio di amministrazione degli enti stessi. Spetta, poi,
ai sindacati nazionali dei militari devono vigilare sull'applicazione degli
accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale.
L’articolo 17 disciplina le competenze
specifiche delle rappresentanze unitarie
di base. Tali rappresentanze sono competenti a trattare materie concernenti
la tutela e la condizione del personale
militare nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare
proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di
pertinenza della contrattazione nazionale. Alle rappresentanze unitarie di base
compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi al
livello di corrispondenza.
Il comma 3 elenca le seguenti materie
nelle quali le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare con
regioni ed enti locali di riferimento: a) edilizia residenziale; b) trasporti,
formazione e aggiornamento culturale e professionale; c) igiene del lavoro; d) antinfortunistica e
applicazione della normativa vigente sui luoghi di lavoro; e) promozione umana
e benessere del personale. Il comma 4
stabilisce invece che le competenze delle rappresentanze unitarie di base
debbano riguardano specifici settori appositamente elencati da tale
disposizione. Il successivo comma 4 stabilisce infine che per quanto concerne i
provvedimenti da adottare in tema di attività assistenziale, culturale,
ricreativa e di promozione sociale, di cui al precedente comma 4, lettera c),
l'amministrazione debba concordare con il sindacato territoriale e con le
rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle
iniziative da intraprendere con regioni, province e comuni, redigendo programmi
trimestrali.
L’artico 18 attiene, invece, alla pubblicità dei lavori dei delegati
disponendo che i singoli dirigenti
sindacali o delegati, possono render pubblici, attraverso qualsiasi mezzo di
informazione, le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni,
le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli
organismi del sindacato ai vari livelli e delle rappresentanze unitarie di
base.
A
sua volta l’articolo 19 reca norme
concernenti l’informazione ai militari
in materia di rappresentanza sindacale dei militari.
Si
prevede che ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento o ad ogni inizio di
servizio in un nuovo reparto, sia
consegnato l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza
unitaria di base corrispondente e che allo stesso elenco sia allegata altresì
una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e
sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato. Il
successivo comma 2 stabilisce che nel
periodo di prima istruzione presso le scuole militari, le accademie o i
reparti addestrativi, i neo arruolati debbano partecipare a un programma
informativo sulla rappresentanza
sindacale militare, il quale si conclude con una assemblea con i delegati
della rappresentanza unitaria di base di appartenenza, nella quale tutti i
delegati possono intervenire per illustrare le problematiche concernenti la
rappresentanza sindacale.
L’articolo 20 prevede l’adozione di
appositi regolamenti di attuazione.
In
particolare, si stabilisce che, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, i ministri della difesa e dell'economia adottino con
proprio decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, rispettivamente,
il regolamento di attuazione ed il regolamento elettorale delle rappresentanze
unitarie di base. I regolamenti di attuazione devono fissare il numero delle rappresentanze unitarie di base in
funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla
gestione delle materie d'interesse delle rappresentanze sindacali militari,
nonché la composizione delle
rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per
ciascuna categoria. A sua volta il regolamento elettorale stabilisce, altresì,
i procedimenti elettorali, le
dotazioni, le strutture organiche e il materiale necessari per il funzionamento
del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base.
La proposta di legge A.C 2097
(D’Arienzo) interviene in maniera sostanziale su diversi profili dell’istituto
della rappresentanza militare che risultano attualmente regolati da fonti
normative di rango legislativo e regolamentare.
In via generale, si osserva che
analogamente alla proposta di legge A.C. 1963 (Scanu ed altri), la proposta di
legge in esame attribuisce la qualifica di parte
sociale alla rappresentanza militare e rivede in maniera significativa il
ruolo, i compiti e l’organizzazione di tale istituzione nelle sue diverse
articolazioni.
La proposta di legge A.C 2097
reca, poi, specifiche disposizioni concernente la rappresentanza militare del
personale appartenente al Corpo della
Guardia di finanza e, reca, altresì, una articolata disciplina di numerosi
aspetti della rappresentanza militare attualmente regolati da fonte normativa
di natura regolamentare.
In particolare, l’articolo 1 della proposta di legge A.C. 2097, attribuisce, anch’essa, analogamente alla precedente proposta di legge A.C. 1963, la qualifica di parte sociale alla rappresentanza militare. Il medesimo articolo reca, altresì, la definizione di rappresentanza militare intesa quale istituto dell’ordinamento militare inteso alla cura degli interessi del personale militare rappresentato.
Le autorità di riferimento e di confronto della rappresentanza militare vengono a loro volta individuate dall’articolo 1 nelle figure del Ministro della difesa per il Consiglio centrale della rappresentanza delle Forze armate (COCER Difesa) e per il COCER sezione Arma dei Carabinieri; nel Ministro dell'economia e delle finanze per il COCER sezione Corpo della guardia di finanza.
I successivi a articoli 2 e 3 concernono l’organizzazione della rappresentanza militare a livello centrale e regionale. Tali disposizioni innovano, in particolare, l’attuale assetto organizzativo che come in precedenza rilevato prevede tra gli organismi della rappresentanza militare anche i Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) non contemplati dalla proposta di legge in esame.
Nello specifico, a livello nazionale sono istituiti il Consiglio centrale della rappresentanza per il personale delle Forze armate (COCER difesa) e il Consiglio centrale della rappresentanza per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, di seguito denominato (COCER sicurezza).
Il COCER difesa si divide in sezioni per le questioni
che riguardano specificamente l’Esercito,
Il COCER sicurezza si divide in sezioni per le questioni che riguardano specificamente l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.
Al
riguardo si ricorda che ai sensi dell’articolo 3 della proposta di legge in
precedenza esaminata (A.C. 1963, Scanu ed altri) i COCER cono articolati
nel comparto
difesa, costituito da un organo centrale interforze in
rappresentanza dell’ Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare e nel comparto sicurezza, costituito da un organo centrale in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri, da un organo centrale in rappresentanza del Corpo della guardia di finanza e da un organo centrale in rappresentanza del Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
Ai
sensi dell’articolo 3 della proposta di legge A.C.
Per quanto concerne, poi, le modalità di deliberazione il comma 2 dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 2097 (D’Arienzo) individua diverse modalità di deliberazione dei COCER difesa e sicurezza, per sezioni autonome o per sezioni congiunte, a seconda delle questioni trattate.
Nello specifico, si prevede che il COCER difesa deliberi ordinariamente
per sezioni autonome per le questioni che riguardino le tre Forze armate
(Esercito, Marina militare e l'Aeronautica militare); per sezioni congiunte per le materie di interesse del comparto
difesa.
A sua volta è
disposto che il COCER sicurezza deliberi
ordinariamente per sezioni
autonome per le questioni che riguardino specificamente l'Arma dei carabinieri
o il Corpo della guardia di finanza; per
sezioni congiunte, per le materie di interesse del comparto sicurezza. In
tal caso deve essere garantita la presenza paritetica di ciascuna Forza di
polizia.
Per quanto concerne,
invece, i Consigli della rappresentanza istituiti in ambito locale, l’articolo 3 della proposta di
legge A.C. 2097 (D’Arienzo) dispone che nell'ambito di ciascuna Forza
armata siano istituiti i Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) a livello delle unità di base di
ciascuna Forza armata. Per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della guardia
di finanza tali Consigli sono istituiti a livello regionale o equiparato.
Il medesimo articolo
affida poi al Ministro della difesa il compito di definire gli ambiti
territoriali delle unità di base delle Forze armate.
L’articolo 4 reca disposizioni
concernenti la composizione dei Consigli
della rappresentanza militare, mentre le specifiche competenze di tali
organismi sono indicate nei successivi articoli 14-17.
Al riguardo, la
richiamata disposizione chiarisce che i Consigli
della rappresentanza militare sono
composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza
effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo. La composizione è stabilita con
il regolamento di attuazione della legge che ai sensi dell’articolo 21 della
proposta in esame dovrà essere emanato dal Governo su proposta dei Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge.
La disposizione in
esame precisa poi che ai fini della rappresentanza militare, il personale
militare è ripartito nelle seguenti categorie:
a) categoria A: dirigenti e direttivi;
b) categoria B: non dirigenti.
Viene, altresì,
prevista la possibilità che nell'ambito dei COCER e dei COBAR si riuniscano le commissioni formate dalle richiamate categorie
e competenti per
l'approfondimento di specifiche questioni riguardanti le categorie di
appartenenza.
Al
riguardo, viene specificato che le Commissioni godono di autonomia deliberativa
per l'articolazione delle proposte e delle istanze riguardanti le specifiche
condizioni normative e professionali delle singole categorie. È tuttavia
previsto che le proposte e le istanze delle commissioni di categoria, qualora
costituiscano argomento di interesse nazionale o di tipo negoziale, vengano
ratificate dai rispettivi organi di rappresentanza.
Gli organi dei Consigli della rappresentanza
militare sono a loro definiti dall’articolo
5 della proposta di legge in base al quale sono organi dei Consigli il presidente, il vicepresidente, l'ufficio di
presidenza, l'assemblea e il segretario.
Nello
specifico, l'ufficio di presidenza, quale organo esecutivo del Consiglio, è
costituito dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e da un delegato
per ciascuna categoria eletto dai delegati della stessa categoria.
L'ufficio di presidenza,
nell'impossibilità di riunire tempestivamente il Consiglio:
Ø può prendere, in caso di comprovata necessità ed
urgenza, autonome decisioni su materie contrattuali durante la concertazione.
Ø
esprime pareri e
può trattare tutti gli argomenti di pertinenza della rappresentanza militare;
Ø
redigere, se necessario,
i relativi comunicati stampa.
In tali
casi le iniziative dell'ufficio di presidenza devono essere ratificate
dall'assemblea entro quarantotto ore dalla loro deliberazione. Il presidente cura i contatti con
l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolge la funzione di
portavoce. È eletto con voto diretto, nominativo e segreto con la maggioranza
di due terzi, da tutti i delegati del Consiglio
per le prime due votazioni. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza
semplice. Il presidente ha il compito di garantire che l'attività del Consiglio
si svolga nel rispetto delle regole che disciplinano la materia in esame. A
tale fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza,
assicurandone il regolare svolgimento, e autorizza la divulgazione delle
deliberazioni e degli eventuali comunicati del Consiglio ai sensi dell'articolo
8. Al presidente può essere revocato il
mandato su richiesta sottoscritta di due terzi dei delegati del Consiglio in
caso di inosservanza dell'indirizzo concordato. In caso di decadenza del
presidente, decade anche il vicepresidente. Il segretario è eletto dall'assemblea con maggioranza semplice. È
organo esecutivo dell'ufficio di presidenza e ha il compito di assicurare la
continuità dell'attività del Consiglio. In particolare:
a)
adotta, tenendone informati l'ufficio di presidenza e il presidente, le
iniziative conseguenti alle determinazioni del Consiglio;
b)
cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni
e dei comunicati;
c)
provvede alla convocazione del Consiglio e dell'ufficio di presidenza;
d)
svolge ogni altro compito previsto dalla normativa che regola la materia in
esame. Il segretario può essere
sfiduciato con richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei delegati. Il vicepresidente è nominato dal
presidente.Il competente COCER può inoltre provvedere altre competenze
dell'ufficio di presidenza e dei suoi membri.L’articolo 10 della proposta di
legge A.C. 1963 (Scanu ed altri) prevede come organi dei Consigli della
rappresentanza militare l’assemblea, il presidente, il segretario generale e il
comitato di presidenza.
L’articolo 6 reca poi disposizioni
concernenti le modalità di elezione degli organismi della rappresentanza.
In particolare,
oltre alla regola generale secondo la quale i delegati eletti durano in carica quattro anni e sono
immediatamente rieleggibili fino al limite di due mandati consecutivi, si
prevede, altresì, che l'elezione dei
rappresentanti presso il COBAR venga effettuata direttamente, nel corso di
apposite consultazioni, da un corpo elettorale formato dagli appartenenti a
ciascuna unità di base.
Per ciascuna
categoria, i due delegati del COBAR che
hanno riportato più voti sono automaticamente candidati per il COCER,
mentre per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti della categoria di
appartenenza presso il COCER, tale elezione è effettuata direttamente da un corpo elettorale formato dai
delegati eletti nei COBAR.
Gli eletti nei
Consigli centrali della
rappresentanza militare decadono dall'appartenenza ai Consigli di base della rappresentanza militare.
La
norma in esame prevede poi che i candidati presentino la propria candidatura
almeno trenta giorni prima della data delle elezioni. Spetta ad un apposito
regolamento il compito di definire le modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali e definire il numero minimo di sottoscrizioni che devono
accompagnare le candidature per il COBAR.
l mandato dei
delegati dei Consigli non può essere
prorogato in nessun caso e per nessun motivo.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 900
del D.P.R. n. 90 del 2010 prevede che i delegati, alla scadenza del
mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei
rispettivi Consigli di rappresentanza.
I successivi articoli 7 ed 8 recano disposizioni particolarmente dettagliate in merito alla
convocazione dei Consigli e alla validità delle riunioni e delle deliberazioni
e alla pubblicità delle decisioni
assunte.
Al riguardo si osserva che tali materie sono
attualmente regolate in una fonte normativa avente natura regolamentare (D.P. R
90 del 2010).
I successivi
articoli 9 e 10 recano norme in merito all’elettorato passivo e alla propaganda
elettorale.
In particolare, ai
sensi delle richiamate disposizioni sono
eleggibili nei Consigli tutti i militari in servizio.
Non sono eleggibili i
militari che:
Ø abbiano riportato
condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti
del codice penale;
Ø si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o
a misure interdittive;
Ø si trovino sospesi dall’impiego o in aspettativa da più di sei mesi.
Con riferimento, poi, ai militari in ferma breve è necessario che il
periodo di permanenza in servizio non sia inferiore ad un anno rispetto alla
data delle elezioni.
Il delegato cessa
anticipatamente dal mandato per:
Ø cessazione dal servizio;
Ø sopravvenienza circostanze specificatamente
indicate;
Ø dimissioni;
Ø aspettativa superiore a quattro mesi;
Ø trasferimento ad un altro comando fuori dalla
competenza del Consiglio di appartenenza, se delegato del COBAR.
L’articolo 10 disciplina le modalità di svolgimento della propaganda elettorale per la quale vengono organizzate apposite assemblee del personale, per quanto concerne le elezioni dei COBAR e dei delegati per quanto concerne le elezioni dei COCER.
Le assemblee, concordate con i comandanti interessati, costituiscono ai sensi della disposizione in esame un diritto dei Consigli e si prevede che vengano svolte durante l’orario di servizio, salvo diversa richiesta del candidato.
La disposizione pone inoltre a carico dell’amministrazione militare le spese relative alle attività di propaganda e dispone che al candidato venga data la possibilità di propagandare il proprio programma elettorale senza alcuna limitazione, compreso l’utilizzo degli strumenti di comunicazione informatici gestiti dall’amministrazione di appartenenza.
L’articolo 11 della proposta di legge A.C. 2097 determina, poi, le facoltà e i limiti del mandato.
In particolare, i tutti i delegati devono essere messi in
grado di svolgere le loro funzioni ed a tal fine le autorità militari curano
che sia assicurata agli organismi di rappresentanza l’adeguata disponibilità di
personale, infrastrutture e servizi. Deve essere altresì garantita l’autonomia finanziaria dei Consigli.
Ulteriori periodi sono previsti per i delegati che compongono l’ufficio di presidenza dei COBAR per le attività di tale ufficio. Se lo ritengono necessario, i delegati possono usufruire di ulteriori periodi di assenza fino a un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il Consiglio di cui fanno parte, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione.
Sono inoltre, previste disposizioni di carattere generale concernenti la possibilità per i delegati eletti nei Consigli di:
Ø intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate per un migliore assolvimento del proprio incarico;
Ø partecipare a convegni ed assemblee sulle materie di competenza,;
Ø visitare le strutture e i reparti militari nell’ambito di riferimento e, compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili, possono incontrare il personale
Specifiche disposizioni riguardano, poi, lo svolgimento del mandato da parte dei delegati eletti nei Consigli centrali e di base della rappresentanza militare.
In particolare, per quanto concerne i delegati eletti nei Consigli
centrali della rappresentanza militare l’articolo
Per quanto riguarda, invece, i delegati eletti nei Consigli di base della rappresentanza militare si prevede che tale personale partecipi ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui sono presenti.
Tutti i delegati eletti nei Consigli, nei limiti stabiliti
dal comma 8 dell’articolo 11, possono intrattenere rapporti, anche a titolo
personale, con organismi estranei alle Forze armate per un migliore
assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e ad assemblee sulle
materie di competenza.
Al fine di tutelare i delegati, l’articolo 12 della proposta di legge A.C 2097 vieta eventuali atti diretti a condizionare o limitare l’esercizio del mandato e stabilisce la non perseguibilità dei delegati per le opinioni espresse durante l’esercizio del mandato. La violazione del richiamato dovere rileva ai fini disciplinari. Con riferimento, poi, ai trasferimenti dei delegati presso un’altra sede la norma in esame fissa la regola generale secondo la quale i medesimi possono essere disposti solamente con il consenso dell’interessato ed è altresì previsto che l’espletamento della funzione rappresentativa, in particolare quella svolta nel COCER, venga riportata nella documentazione personale e costituisce titolo utile da valutare ai fini dell’avanzamento.
Ai delegati del COCER è riconosciuto, infine, la possibilità di dissentire, compresa la possibilità di divulgare comunicazioni non condivise nell’ambito del COCER di appartenenza.
Si segnala, infine, che i commi 6 e 7 dell’articolo 12 della proposta di legge in esame recano disposizioni in materia di reclamo. Ai sensi delle richiamate disposizioni il militare che, a titolo individuale o insieme ad altri, avanza formale reclamo scritto al competente Consiglio, non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio, né il suo reclamo può essere subordinato ad alcuna formalità o condizione, sia gerarchica che procedurale, né di forma né di sostanza. È, altresì, vietato menzionare o trascrivere, a qualsiasi titolo, il reclamo di un militare nel fascicolo personale o in qualsiasi atto riguardante la sua posizione.
L’articolo 13 reca poi talune disposizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle l’attività dei Consigli vietando, a tal fine, gli atti diretti ad impedirne l’esercizio. L’articolo 13 riconosce, altresì, ai Consigli la legittimità a promuovere il ricorso avanti a tutti gli organi giurisdizionali per la tutela dei diritti degli stessi Consigli e dei diritti collettivi del personale.
Gli articoli da 14 a17 della proposta di legge A.C. 2097 recano una serie di disposizioni concernenti le competenze dei COCER e dei COBAR.
La regola generale fissata dall’articolo 14 è volta a riconoscere in capo ai COCER la competenza a trattare tutte le materie che per complessità, importanza e portata devono essere comunque trattate dal Consiglio.
Viceversa, sono di competenza dei COBAR le materie di natura locale che, di norma, anche attraverso la stipulazione di accordi decentrati, possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra i Consigli stessi e le autorità militari corrispondenti. I COBAR possono, altresì, formulare proposte e richieste su tutte le materie di pertinenza del COCER.
L’articolo 14, al comma 3, reca una disposizione riguardante la rappresentanza militare del personale delle Forze armate ad ordinamento militare. La disposizione in esame interviene, infatti, sull’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 195[2] al fine di ampliare, l’ambito dei provvedimenti, definito ratione materiae, che possono essere emanati solamente a seguito di apposita concertazione tra i Consigli e i comandanti delle autorità corrispondenti [3].
L’articolo 4 della richiamata legge n. 195 del 1995 è, altresì, novellato al fine di prevedere che le amministrazioni militari informino preventivamente i Consigli della rappresentanza militare, che possono formulare proposte e pareri, in merito alla determinazione dei criteri generali relativi a talune materie di loro interesse.
Si tratta, in particolare,
delle materie attinenti all'articolazione dell'orario di lavoro, ai turni di
servizio, alla definizione delle piante organiche, all'introduzione di nuove
tecnologie e all'organizzazione degli uffici aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro, alle misure prese in attuazione delle direttive
ministeriali per la gestione e per il controllo volte a migliorare l'efficienza
dell'organizzazione del lavoro, all'attuazione di programmi di formazione del
personale, a criteri generali relativi ai trasferimenti del personale a
domanda, alla ristrutturazione e la dismissione di infrastrutture, la dotazione
di mezzi.
Al riguardo, si segnala che la disposizione
in esame (comma 3 dell’articolo 4 della proposta di legge A.C. 2097) interviene
esclusivamente sull’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 195[4]
che attualmente definisce le materie che formano oggetto di concertazione del solo personale appartenente alle Forze
armate ad ordinamento militare, lasciando quindi inalterata la disciplina
prevista dall’articolo 5 del medesimo provvedimento che fa a sua volta
riferimento alle materie oggetto di concertazione per il personale delle Forze armate.
Si segnala, peraltro, che mentre il comma 3
reca una disposizione limitata alle forze di polizia ad ordinamento militare,
viceversa il successivo comma 4, senza disporre alcuna novella legislativa,
reca una disposizione che sembrerebbe finalizzata ad ampliare, in generale,
l’ambito di operatività della rappresentanza militare indipendentemente dal
personale militare rappresentato.
L’articolo 15, al comma 1, reca
una disposizione concernente la partecipazione
dei COCER alle trattative per il rinnovo
del contratto di lavoro delle Forze di polizia ad ordinamento militare
riconoscendo a tali organismi della rappresentanza militare il medesimo ruolo negoziale riconosciuto
agli organismi rappresentativi della polizia di stato. Il successivo comma 2
reca, invece, una disposizione di carattere generale concernente le attività di
concertazione interministeriale relative alla definizione dei contenuti del
rapporto di impiego del personale interessato, prevedendo che il COCER
partecipi alle richiamate attività di concertazione con le modalità di cui al
decreto legislativo n. 195 del
Le successive disposizioni
dell’articolo 15 recano poi la disciplina concernente eventuali contrasti
interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato in merito
alle materie che formano oggetto di concertazione.
In relazione all’articolo 15 si segnala che la relativa
rubrica fa riferimento alla partecipazione degli organismi sindacali alle
procedure della concertazione riconoscendo quindi espressamente la qualifica di
organizzazioni sindacali anche ai Consigli centrali della rappresentanza
militare contemplati dall’articolo in esame
Gli articoli 16 e 17 prevedono poi ulteriori competenze in capo ai COCER e ai COBAR.
In particolare, si prevede
che il COCER esprima il proprio parere
sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di
regolamenti in ordine alle materie rientranti nella relativa competenza. Il parere è preventivo e obbligatorio e deve
essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei richiamati
provvedimenti. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta,
decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso favorevole. Il COCER esercita
attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie
oggetto di concertazione esprimendo pareri direttamente all'autorità
corrispondente. Il COCER può richiedere all'autorità corrispondente
riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali
esprime il parere. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è
espresso entro trenta giorni. Il COCER è adeguatamente informato dall'autorità
corrispondente in ordine agli intendimenti e agli orientamenti
dell'Amministrazione concernenti le materie oggetto di concertazione.
L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri semestrali
privi di efficacia negoziale. Si
prevede, inoltre, che il COCER, nelle materie rientranti nella propria
competenza, possa attivare scambi di
informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati
alle attività di contrattazione e concertazione e può partecipare ad incontri,
convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, informando
l'autorità corrispondente. Può, inoltre, attivare rapporti con organismi
similari degli Stati membri dell'Unione europea. Le proposte, i pareri e le istanze collettive
sono trasmessi al Capo di stato maggiore della difesa ovvero ai Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, che
rispondono entro sessanta giorni dal ricevimento nell'ambito delle rispettive
competenze. In rappresentanza del
personale militare ai COCER sono
riconosciuti poteri e competenze in materia di vigilanza e di controllo della
gestione degli enti previdenziali e assistenziali riconosciuti ai vertici
delle amministrazioni militari con il regolamento di attuazione della legge che
dovrà essere emanato dal Governo su proposta dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge. A tale fine, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono modificati e aggiornati gli statuti degli
enti previdenziali e assistenziali del personale militare.
Si prevede, da ultimo che i
COCER:
Ø per esercitare il ruolo negoziale procedano alla consultazione preventiva dei rispettivi
COBAR, sia per la definizione della piattaforma contrattuale, sia per la
sottoscrizione dei relativi accordi secondo modalità stabilite dal richiamato
regolamento di attuazione della legge;
Ø
esercitino
attività di tutela individuale di conciliazione sulle materie di competenza;
Ø
possano avvalersi
di consulenti esterni al fine di espletare compiutamente le proprie
funzioni
L’articolo 17 fissa a sua volta la regola generale in base alla quale i COBAR, ciascuno relativamente al rispettivo ambito di rappresentatività e limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, svolgono le medesime funzioni attribuite al Consiglio centrale e sono preventivamente informati in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Si prevede,
inoltre, che i COBAR assumano funzioni
relativamente alla promozione di iniziative di benessere a favore dei militari
nel tempo libero, esprimano il proprio
parere o avanzino proposte entro sessanta giorni dalla richiesta (periodo ridotto
a dieci giorni in caso di motivata e
comprovata urgenza), possano richiedere
alle autorità corrispondenti riunioni informative in merito ai provvedimenti da
adottare, tengano rapporti con gli
enti pubblici anche al fine di acquisire notizie utili ed esperienze finalizzate
al regolare e corretto svolgimento della propria attività.
Da ultimo, l’articolo 18 esclude dalle competenze dirette dei Consigli le materie concernenti l'addestramento, il settore logistico operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni militari.
I successivi articoli 19, 20, 21 e 22 dettano disposizioni di diversa natura concernenti, rispettivamente, i rapporti dei COCER con il Governo e il Parlamento, il diritto di associazione del personale militare, l’adozione di un regolamento di attuazione della legge e, da ultimo, l’autonomia gestionale e finanziaria dei Consigli.
Con riferimento al diritto di associazionismo la regola generale prevista dall’articolo 19 è finalizzata a consentire la costituzione o l'adesione dei militari ad associazioni, anche di carattere sindacale, o a circoli. Viene, poi, specificato che le richiamate associazioni e i circoli possono fornire consulenza e supporto ai Consigli in ordine alle attività di contrattazione e di concertazione previste dalla legge su tutte le materie di interesse del personale e possono divulgare contenuti ed informazioni connesse strettamente ai lavori dei medesimi Consigli. È, altresì, prevista l’istituzione di un apposito elenco tenuto presso lo Stato maggiore o il Comando generale di appartenenza dei militari aderenti dove sono iscritte le associazioni e i circoli. Ai soci e ai dirigenti delle associazioni o dei circoli si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1350 del codice dell'ordinamento militare sulla disciplina militare e sui limiti all’esercizio dei dirittii
Si riconosce, infine, la possibilità per le richiamate associazioni di promuovere giudizio avanti alla giustizia amministrativa e ad ogni altro organo giurisdizionale nazionale e internazionale a tutela dei diritti individuali dei propri associati.
Per quanto concerne, infine l’autonomia gestionale e finanziaria dei Consigli, l’articolo 22 della proposta di legge prevede che essa si esplichi nell'ambito delle risorse assegnate annualmente con decreto interministeriale su specifici capitoli di spesa delle amministrazioni del comparto, sulla base del numero dei Consigli e dei rispettivi delegati. Tali risorse non possono essere inferiori a quelle destinate al funzionamento della rappresentanza militare nell'ultimo anno finanziario. Spetta alle singole amministrazioni disporre la ripartizione delle risorse ai Consigli secondo le indicazioni stabilite con apposita deliberazione della rispettiva sezione del COCER, sentiti i COBAR competenti.
Da ultimo, l’articolo 23 reca una norma di carattere transitorio in base alla quale dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge previsto dall’articolo 21 i Consigli in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.
La proposta di legge Corda ed altri A.C. 2591, composta da 19 articoli, nell’abrogare
le disposizioni di cui al Capo III del libro III del Codice dell’ordinamento
militare in materia di organismi della rappresentanza militare reca una serie
di norme concernenti l’esercizio della libertà sindacale da parte del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.
In particolare, la proposta di legge
riconosce agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare il diritto di
associarsi in sindacati, costituiti, diretti e rappresentati da
appartenenti alle stesse Forze, in attività di servizio o comunque
assoggettabili ad obblighi di servizio e autofinanziati con il contributo dei
propri iscritti.
I sindacati in esame:
· tutelano gli
interessi degli iscritti senza interferire nella direzione dei servizi o nei
compiti operativi;
· hanno l'obbligo di
rendere pubblici i bilanci e di farli adottare e approvare dagli iscritti con
le modalità stabilite dallo statuto costitutivo nazionale.
· formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti e
sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento,
possono incontrare i gruppi parlamentari e i rappresentanti degli enti;
· trattano la tutela
individuale e collettiva dei militari (con particolare riferimento al
trattamento economico, orario di lavoro licenze, le aspettative e i permessi,
disciplina generale …);
· possono altresì
fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in
fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di
contrattazione e di concertazione ai vari livelli;
· possono avere
rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con
associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio
o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali
o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile.
· presentano, un mese
prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della
difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste
relative alle sessioni di concertazione per la definizione e per il rinnovo dei
contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale
rappresentato (tale facoltà è riconosciuta ai sindacati nazionali delle Forze
armate firmatari dei contratti nazionali che hanno conseguito nelle elezioni
delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello
nazionale).
A
loro volta le rappresentanze unitarie di
base sono costituite
proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie
rappresentate e, in particolare: la categoria «A» degli ufficiali; la categoria
«B» dei marescialli ed ispettori; la
categoria «C» dei sergenti e sovrintendenti; la categoria «D» dei volontari e
assimilati in servizio permanente, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri, degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in
servizio permanente effettivo; la categoria «E» dei volontari in ferma breve o prefissata
pluriennale e assimilati; la categoria f dei carabinieri e dei finanzieri in
ferma quadriennale.
I
rappresentanti componenti delle rappresentanze unitarie di base
· sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito
per ciascuna Arma e Corpo, con il sistema proporzionale puro, con voto di lista
e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di un terzo degli eletti;
· sono competenti a
trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare
nell'ambito della corrispondente unità;
· possono formulare
proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di
pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, concertano sulla
distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente
periferico;
· vigilano
sull'applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza;
· trattano con le
regioni e con gli enti locali di riferimento specifiche materie
· hanno facoltà di
chiedere, la presenza, di dirigenti sindacali nazionali o territoriali alle
proprie assemblee di base, di membri delle Commissioni competenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, di Sottosegretari di Stato del
settore interessato, del presidente o degli assessori e consiglieri regionali,
di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza,
previa comunicazione al comandante competente.
Nello
specifico, i primi 4 articoli della proposta di legge recano disposizioni
concernenti il diritto di associazione
sindacale e delineano le caratteristiche principali delle organizzazioni
sindacali delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare.
In
particolare, ai sensi dell’articolo 1, gli appartenenti alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati nei limiti specificati dal
medesimo articolo. In particolare, è fatto divieto di:
· aderire a sindacati
diversi da quelli istituiti specificamente per il personale appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
· assumere la
rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare;
·
proclamare
lo sciopero o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni
sindacali estranee al personale militare e a quella delle Forze di polizia ad
ordinamento militare;
·
partecipare
a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio.
A
loro volta i sindacati delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, autofinanziati
con il contributo dei propri iscritti, sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti
alle stesse Forze, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad
obblighi di servizio. Non possono
affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre
associazioni sindacali (artt, 3 e 4).
Con
riferimento, poi, alle competenze specifiche dei sindacati, il successivo articolo 2, prevede una competenza generale a trattare le questioni
inerenti alla tutela individuale e collettiva dei militari
Ulteriori
profili riguardano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, nonché
quello di missione e di trasferimento; l’orario di lavoro obbligatorio e i
criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di
servizio; le licenze, le aspettative e i permessi; alla disciplina generale in
materia di alloggi; la formazione e la qualificazione professionali; alle
attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere
personale e dei familiari; la mobilità del personale e l'attribuzione degli
incarichi; la vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza
sul lavoro e alla tutela della salute; i processi di ristrutturazione e di
riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che
incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale; ai trattamenti
relativi alla previdenza pubblica e a quella integrativa.
I
sindacati formulano, inoltre, pareri e
proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni
parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi
parlamentari e i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono
altresì fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di
base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in
fase di contrattazione e di concertazione ai vari livelli.
Il
successivo articolo 5 dispone,
invece, l’abrogazione degli articoli da
1476 a 1482 del Codice dell’ordinamento militare che attualmente
disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. il medesimo articolo
novella, poi, l’articolo 1470 del codice che regola il diritto di riunione. In
particolare, in base alla nuova disposizione sono vietate:
Ø riunioni non di
servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio,
salvo quelle previste per il funzionamento delle
attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base;
Ø assemblee o adunanze
di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme,
salvo quelle previste dalla legislazione vigente in materia.
Attualmente
ai sensi dell’articolo 1470 sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito
dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di
rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i
comandi competenti. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze
di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.
I successivi articoli da 6 a 16 recano disposizioni
in materia di rappresentanze unitarie di base.
In
particolare, in base alla disposizione di cui all’articolo 6 il personale
militare è suddiviso in categorie: la categoria «A» degli ufficiali; la
categoria «B» dei marescialli ed
ispettori; la categoria «C» dei sergenti e sovrintendenti; la categoria «D» dei
volontari e assimilati in servizio permanente, degli appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri, degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia
di finanza in servizio permanente effettivo; la categoria «E» dei volontari in ferma breve o prefissata
pluriennale e assimilati; la categoria « F» dei carabinieri e dei finanzieri in
ferma quadriennale.
Le
rappresentanze unitarie di base rappresentano
unitariamente le richiamate categorie. Sono costituite proporzionalmente al
numero degli appartenenti alle singole categorie. Spetta, invece, ad un
apposito regolamento disciplinato dal successivo articolo 19 il compito di
definire la composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di
base.
Per
quanto concerne, invece, le modalità di
elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base, l’articolo 7 della proposta di legge in
esame prevede che l'elezione abbia luogo a scrutinio segreto con voto diretto e
nominativo. Ai sensi del successivo articolo
8 l'elezione dei delegati avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino ad un massimo
di un terzo degli eletti. Le liste elettorali possono essere presentate
unicamente dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in
forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento. Le
diverse liste devono prevedere al proprio interno la candidatura di un militare
donna.
Si
dispone, inoltre, che i rappresentanti siano eletti nell'ambito dei comandi al
livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo. I militari eleggibili sono votati
in base a liste elettorali, formate da un numero almeno pari a quello dei
delegati da eleggere.
Si prevede, inoltre, che:
Ø per essere ammesse le
liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista
per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per
cento del personale appartenente a ciascun comando interessato;
Ø può essere
sottoscritta una sola lista;
Ø gli eletti durano in
carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione per
due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.
In
caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il
periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo
degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a
subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.
Ulteriori
disposizioni riguardano, poi la propaganda
elettorale, l’organizzazione dei lavori delle rappresentanze
unitarie di base, i diritti dei militari componenti i sindacati
nazionali e territoriali, le facoltà ed i limiti del mandato (artt.
9, 10, 11 e 12).
Nello
specifico si prevede che le riunioni dei consigli delle rappresentanze unitarie
di base siano presiedute dal presidente, che organizza e dirige i lavori e dà
attuazione e pubblicità alle decisioni del consiglio. Il presidente è eletto
nella prima riunione della rappresentanza unitaria di base, convocata dal delegato
più anziano, che è colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Il
presidente è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi per le prime
due votazioni; dalla terza votazione, per la sua elezione è sufficiente la
maggioranza semplice. Il presidente può essere sfiduciato con il voto dei
quattro quinti dei rappresentati del consiglio della rappresentanza unitaria di
base.
In
particolare, i militari componenti del sindacato nazionale o territoriale
ovvero eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse
nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
Inoltre:
Ø i dirigenti a tutti i
livelli del sindacato o i delegati, all'atto della loro elezione, non possono
essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico
ricoperto al momento dell'elezione;
Ø l'attività svolta dai
delegati della rappresentanza unitaria di base nell'espletamento delle loro
funzioni è considerata attività di servizio;
Ø i delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le
questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere
contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico
anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e
assemblee;
Ø i delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli
organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio,
qualora da questo delegati. In tale attività deve essere garantita l'estraneità
dalle competizioni elettorali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare.
I delegati hanno,
inoltre, facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale
militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i
reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno,
dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti
competenti.
Sono vietati gli atti
in qualsiasi modo diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli
organismi della rappresentanza unitaria di base o dei singoli membri.
Nel periodo in cui il
delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione
caratteristica.
L'aver svolto il
ruolo di delegato della rappresentanza unitaria di base è motivo di merito da
considerare nella valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.
I successivi articoli 14, 15 e 16, recano,
invece disposizioni sulla convocazione delle assemblee, le procedure di
concertazione e le competenze
specifiche delle rappresentanze unitarie di base.
In particolare, si
prevede che i sindacati nazionali delle
Forze armate firmatari dei contratti nazionali e che hanno conseguito nelle
elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a
livello nazionale, presentano, un mese prima della scadenza
contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia
e delle finanze, le proposte e le
richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e per
il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del
personale rappresentato.
Per quanto riguarda, invece, le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base a
tali organismi si riconosce la competenza
a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare
nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste
sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della
contrattazione nazionale e, in particolare, concertano sulla distribuzione
delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.
Le
rappresentanze unitarie di base sono altresì competenti a trattare con le
regioni e con gli enti locali di riferimento le questioni attinenti all’
edilizia residenziale, i trasporti, la formazione e l’aggiornamento culturale e
professionale; l’igiene del lavoro, l’antinfortunistica e l’applicazione della
normativa vigente sui luoghi di lavoro, la promozione umana e il benessere del
personale.
Le
competenze delle rappresentanze unitarie di base riguardano, inoltre, i settori
della conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare,
qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro
che cessano dal servizio militare; le
provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte
in servizio e per causa di servizio; le attività assistenziali, culturali,
ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
l’organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
gli alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea a
tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione,
o l'acquisto degli stessi; la cura della puntuale, corretta e uniforme
applicazione, in sede locale, delle disposizioni, economiche e normative
introdotte dai contratti di lavoro; il diritto d'informazione; la formulazione
di pareri e di proposte ai sindacati nazionali delle Forze armate.
Per i provvedimenti da adottare in materia di
attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a
favore dei familiari dei militari, l'amministrazione concorda con il sindacato
territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo
sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni,
con le province e con i comuni, redigendo programmi trimestrali.
Disposizioni
specifiche prevedono, poi, sia il regime
di pubblicità delle delibere, delle relazioni, dei verbali, delle votazioni
e delle dichiarazioni dei delegati, sia taluni obblighi di informazione in merito agli organismi delle
rappresentanze unitarie di base e alle relative attività da fornire ad ogni
militare all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un
nuovo reparto (articoli 17 e 18).
Da
ultimo, l’articolo 19 dispone che il
Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adottano con
proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, rispettivamente il
regolamento di attuazione ed elettorale delle rappresentanze unitarie di base
in conformità alle disposizioni della legge e in attuazione di un apposito
accordo con le organizzazioni sindacali dei militari, da concludere entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I
regolamenti di attuazione sono successivamente sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
La
proposta di legge in esame prevede la delega al Governo per la revisione del
quadro normativo concernente le procedure per la definizione del rapporto
d'impiego e il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare.
Nello
specifico, il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge prevede che il
Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame adotti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al
successivo articolo 2, un decreto legislativo finalizzato a:
Ø modificare alcune
disposizioni del D.LGS 195/1995 (cfr.
quadro normativo) al fine di tener conto di quanto previsto dall'articolo
19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("collegato lavoro") che ha
riconosciuto la specificità del ruolo
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in
dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni
personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed
esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i
correlati impieghi in attività usuranti.
Il
citato articolo 19 riconosce, inoltre, al Consiglio centrale di rappresentanza
militare il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare,
alle attività negoziali svolte in attuazione del principio di specificità
concernenti il trattamento economico del medesimo personale.;
Ø modificare il
funzionamento degli organismi della rappresentanza militare così come
attualmente disciplinati sia dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice
dell’ordinamento militare), sia dal D.P.R. n. 90 del 2010, (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
Si prevede, altresì, (comma 2) che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo emanato ai sensi del precedente comma 1, possa adottare
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto
dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
L’articolo 2 precisa i princìpi e i
criteri direttivi che devono essere osservati dal Governo in sede di adozione
dei decreti legislativi in esame.
Al riguardo, il Governo è tenuto a:
1.
riconoscere esclusivamente al
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e alle sue articolazioni la legittimità a partecipazione, in
rappresentanza del personale, alle procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto d'impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare,
2.
mantenere la
struttura della rappresentanza militare interna all'ordinamento, anche
riarticolandola su due livelli, previo incremento dei componenti dell'organo
centrale, il quale è a carattere nazionale e interforze e che può riunirsi,
anche separatamente, per sezioni di Forza armata o di Corpo armato ovvero
distintamente per il comparto difesa e per il comparto sicurezza, nel caso in
cui debbano essere trattate autonomamente le problematiche del personale delle
Forze armate e dei Corpi armati. Sono istituiti anche organi di base a livello
locale. Tutti i consigli devono essere composti al fine di garantire la
rappresentatività di tutte le categorie del personale delle Forze armate;
3.
riconoscere agli
organi
di rappresentanza la trattazione e la possibilità
di proporre ai rispettivi comandi istanze collettive nelle seguenti
tematiche: attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione
sociale del personale e dei familiari; benessere e condizione di vita del
personale militare, edilizia residenziale e trasporti; condizioni igienico-sanitarie dei
luoghi di lavoro; alloggi, sale convegno e mense.
4.
riconoscere al COCER
la possibilità di formulare proposte in materia di trattamento economico
fondamentale e accessorio, in tema di articolazione dell'orario di lavoro
obbligatorio, per licenze, aspettative e permessi, in materia di alloggi, nelle
attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del
benessere del personale e dei familiari, in tema di sicurezza sul lavoro,
tutela della salute e condizioni igienico-sanitarie sul trattamento economico
di missione e di trasferimento ed infine in materia di trattamenti
previdenziali.
5.
disciplinare
le modalità di svolgimento delle
elezioni e individuare la composizione dei consigli della rappresentanza
militare con l’indicazione dei requisiti di eleggibilità;
6.
vietare il cumulo di
più cariche
all'interno degli organismi della rappresentanza militare;
7.
stabilire
la durata del mandato in quattro
anni con la possibilità di essere rieletti per due sole volte;
8.
individuare
opportune soluzioni per tutelare il
delegato nell'espletamento del mandato, assicurando altresì il necessario
avvicendamento nella carica di delegato senza pregiudicare il normale
assolvimento degli incarichi di comando e delle attribuzioni specifiche
previste per ciascun ruolo e grado;
9.
escludere dalla
competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le
operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale sulle condizioni
morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore
logistico-operativo e l'impiego del personale militare ;
10.
disciplinare
le modalità e la periodicità delle
riunioni del Consiglio;
11.
definire
le modalità attraverso le quali il COCER
può relazionarsi con gli organi parlamentari, di stampa e con le altre
organizzazioni di tutela del personale del comparto sicurezza;
12.
prevedere
facoltà e limiti del mandato dei
rappresentanti.
L’articolo
3, relativo alle disposizioni finali, precisa che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere adottati
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove
necessario, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativamente
alla parte che attiene alla definizione del contenuti del rapporto d'impiego
degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare,
Gli schemi di decreto dovranno essere
sottoposti al parere non vincolante del COCER e delle competenti Commissioni
parlamentari le quali dovranno esprimersi
entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione. Si precisa infine che
decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in
mancanza del prescritto parere.
Il disegno di legge in esame trae origine dallo stralcio dell'articolo 20, commi 16-20,
del disegno di legge di stabilità disposto dal Presidente della Camera e
comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014.
La relazione tecnica riferita alla norma è allegata
al testo originario del disegno di legge di stabilità 2014.
In particolare, il provvedimento in esame
interviene sul DPR. N. 90 del 2010 nella parte in cui reca la disciplina
riguardante gli organismi della rappresentanza
militare.
In particolare:
§ il comma 16 abroga l’articolo
872 che attualmente suddivide, ai fini della rappresentanza militare, il personale militare in diverse categorie;
In ciascuno dei tre livelli della rappresentanza ( COBAR; COCER; COIR) sono attualmente presenti le categorie
sottoelencate (art. 872 del D.P.R. n. 90 del 2010):
a) categoria A: ufficiali e
aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o
richiamati in servizio;
b) categoria B: marescialli e
ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti
o richiamati in servizio;
b-bis) categoria C: sergenti
e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma,
trattenuti o richiamati in servizio;
c) categoria D: graduati e
militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi
ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole
militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in
ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);
d) per i militari di leva:
1) categoria E: ufficiali e
aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
2) categoria F: militari e
graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di
complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.
§ il comma 17 sostituisce il
comma 3 dell’articolo 873 riducendo da
63 a 32 il numero complessivo massimo
dei componenti del COCER e affidando ad un apposito decreto del Ministro
della Difesa il compito, di rideterminare, nel rispetto del richiamato
limite la composizione dei COCER;
Il
Consiglio Centrale della rappresentanza militare (COCER), ai sensi degli articoli 1476 del
Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e dell’articolo 873
del D.P.R. n. 90 del 2010, a carattere
nazionale ed interforze, è articolato in sezioni: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di
finanza e in commissioni interforze
di categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti,
graduati e militari di truppa). Può
formulare pareri, proposte e richieste su materie che formano oggetto di norme
legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento e la tutela di
natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei
militari. L’organo centrale si riunisce normalmente in sessione congiunta con
tutte le Sezioni costituite. Tale sessione si aduna, ai sensi dell’art. 1478
del Codice almeno una volta all’anno per formulare il programma di lavoro e per
verificarne l’attuazione. Le riunioni delle Sezioni costituite all’interno
dell’organo centrale di rappresentanza sono convocate ogniqualvolta i pareri e
le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente
le singole Forze Armate o le forze militari ad ordinamento militare.
§ il comma 18 sostituisce il
comma 2 dell’articolo 874 riducendo da 240
a 120 il numero complessivo massimo
dei componenti del COIR e affidando ad un apposito decreto del
Ministro della Difesa il compito di rideterminare, nel rispetto del richiamato
limite il la composizione dei COIR;
I
Consigli Intermedi di rappresentanza (COIR)
sono il secondo anello
dell’organo consultivo. Sono costituiti da rappresentanti di tutte le categorie
eletti tra i delegati dei dipendenti COBAR. Oltre alle competenze generali
sulla rappresentanza, si rileva che le norme riservano ai COIR una specifica
funzione di tenuta dei rapporti con gli Enti locali in materia di attività
assistenziali e, culturale, ricreativa, di promozione sociale anche a favore
dei familiari dei militari.
§ il comma 19 interviene
sull’articolo 935 al fine di prevedere
ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilisce il numero dei delegati
di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza,
calcolando un rappresentante ogni 500 elettori, o frazione superiore alla metà,
in sostituzione dell’attuale previsione
che prevede un rappresentante ogni 250 elettori.
I
Consigli di Base della Rappresentanza Militare (COBAR) rappresentano l’unità
elementare della rappresentanza militare ed è collocato presso le unità di
base con il criterio di affiancarlo ad una autorità gerarchica che abbia la
competenza per deliberare in ordine alle problematiche di carattere locale
(art. 875 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 2010 sono, quindi, l’insieme più piccolo in cui si
articola la Rappresentanza e sono costituiti da rappresentanti delle categorie
“A”, “B”, “C”, “D” ed “E”. Le competenze
dei COBAR attengono prioritariamente ad istanze di carattere collettivo e di
natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli
organi della rappresentanza e le Autorità militari competenti.
Da ultimo il comma
20 prevede che a decorrere dal primo gennaio 2015 le spese per il
funzionamento degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e
del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento
economico di missione e al trattamento economico accessorio non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze
nell’anno 2013.
In
merito a tale comma la relazione tecnica
allegata al disegno di legge in esame osserva che i conseguenti risparmi
potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati
dall’effettiva attività svolta.
Francia
In Francia
i diritti civili e politici dei militari sono regolati dal Codice della difesa (CD). Con riferimento alle norme di rango
legislativo, si vedano gli artt. L4121-1
- L4121-8 del Code de la défense.
Con riguardo alle norme di rango regolamentare, si vedano invece gli artt.
D4121-1 - D4121-5 del Code de la
défense.
Prima di essere codificata, la materia
dei diritti civili e politici dei militari era disciplinata dalla Loi
n.2005-270 du 24 mars 2005 relativa allo statuto generale dei militari,
successivamente modificata ed in gran parte abrogata dalla Ordonnance
n. 2007-465 du 29 mars 2007 relativa al personale militare, che modifica
e completa la parte legislativa del codice della difesa e il codice civile.
Come attualmente disposto dal Codice
della difesa, la libertà di espressione
dei militari è soggetta ad alcune limitazioni. Ogni individuo appartenente ad
una delle quattro armi presenti in Francia (esercito, marina, aviazione,
gendarmeria) è tenuto a non esprimere le proprie opinioni filosofiche,
religiose o politiche quando è in servizio. Tali opinioni espresse al di fuori
del servizio devono inoltre essere manifestate con il riserbo dovuto per
l’appartenenza ad un’arma. Con riguardo all’espressione delle opinioni
religiose, il militare ha tuttavia il diritto al libero esercizio di un culto
religioso nelle zone militari e a bordo di navi della Marina militare. Il
Codice della difesa dispone inoltre che possa essere limitato o vietato
l’utilizzo di un qualsiasi mezzo di comunicazione o di informazione al
militare, qualora tale misura si riveli necessaria per assicurare la sua
protezione durante alcune operazioni, per garantire la realizzazione della sua
missione, o la sicurezza delle attività militari (art.
L4121-2 CD).
Inoltre, ai militari non è riconosciuto il diritto di aderire a gruppi o ad
associazioni a carattere politico. Fatti salvi i casi di ineleggibilità previsti
dalla legge, i militari possono tuttavia
essere candidati a qualsiasi funzione
pubblica elettiva. In tal caso, il divieto di adesione ad un partito
politico è sospesa per la durata della campagna elettoral. Qualora il militare
candidato sia poi eletto e accetti il mandato, tale sospensione è prolungata
per l’intera durata del mandato (art.
L4121-3 CD).
Il Codice della difesa dispone inoltre
il divieto per gli appartenenti alle Forze armate del diritto di sciopero, stabilendo che esso è “incompatibile con lo
stato di militare” (art.
L4121-4 CD). Il medesimo articolo del Codice stabilisce anche il divieto per un membro delle Forze
armate di aderire a “gruppi
professionali militari a carattere sindacali” o a “gruppi professionali”,
in quanto tale appartenenza è dichiarata “incompatibile con le norme della
disciplina militare”. È inoltre esplicitato che spetta al capo, di ogni ordine
e grado, all’interno di un’arma, assicurare il rispetto degli interessi dei
propri subordinati e di rendere conto al proprio superiore di ogni eventuale
problema di carattere generale che viene portato alla sua conoscenza (art.
L4121-4 CD).
Una forma di rappresentanza collettiva
è comunque presente negli organismi consultivi interni e specifici alle forze
armate: il “Consiglio superiore della funzione militare” e i sette “Consigli
della funzione militare”.
1.
Competenze
e composizione del CFSM e dei CFM
Il “Consiglio
superiore della funzione militare” (CSFM) è l’organismo nazionale
consultivo del personale militare. Esso è stato istituito con
Accanto al CSFM operano inoltre, a
livello nazionale, sette “Consigli della
funzione militare” (CFM), ognuno dei quali è costituito all’interno di
un’arma o come organo consultivo di un’amministrazione pubblica che opera nel
settore della difesa (art. L4124-1CD). I sette Conseils de la fonction militaire sono: il CFM dell’esercito; il
CFM della marina nazionale; il CFM dell’aviazione; il CFM della gendarmeria
nazionale; il CFM della “direzione generale dell’armamento; il CFM del
“servizio sanitario delle forze armate”; il CFM “del servizio per i carburanti
delle forze armate”(art.
R4124-6 CD).
Il compito principale dei CFM è quello
di redigere i lavori preparatori del CSFM e di procedere ad un primo studio
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno di tale organo. I primi quattro
CFM studiano inoltre tutte le questioni relative “alle condizioni di vita,
all’esercizio dell’attività militare e all’organizzazione del lavoro” inerenti
le rispettive armi. Gli altri tre CFM studiano le medesime questioni inerenti i
servizi di propria competenza (art.
R4124-7 CD).
I militari possono rivolgersi
direttamente, e non in via gerarchica, al Consiglio superiore della funzione
militare (o al Consiglio della funzione militare cui appartengono) per porre
domande riguardanti lo statuto e la condizione militare.
Con riferimento alla composizione e
alle modalità di designazione dei membri di tali organi, si evidenzia
innanzitutto che il Consiglio superiore
della funzione militare (CFSM) è presieduto dal Ministro della Difesa
ed è formato da 85 membri, di cui 79 scelti tra i militari in servizio
appartenenti a determinate categorie e 6 scelti tra i militari in stato di
quiescenza. Il CSFM comprende inoltre un rappresentante del Ministero
dell’Interno, uno del Ministero del Bilancio ed uno del Ministero della
Funzione pubblica, nominati con decreto dai rispettivi vertici di tali
dicasteri (art.
R4124-2 CD).
I membri del CSFM (titolari e
supplenti) sono nominati mediante decreto del Ministro della Difesa per un
mandato di quattro anni., dopo essere stati eletti dai membri dei diversi CFM
che scelgono al loro interno i candidati a rappresentarli (R4124-3
CD). È inoltre previsto il rinnovo ogni due anni della metà dei componenti del
CSFM, conformemente alla loro ripartizione in due gruppi (A e B). L’elezione
dei rappresentanti dei sette CFM presso il CSFM avviene nelle condizioni
stabilite da un decreto del Ministero della Difesa (cfr. Arrêté
du 14 août 2009 fixant la composition du Conseil supérieur de la fonction
militaire et des conseils de la fonction militaire et les modalités de
désignation de leurs membres).
IL CSFM dispone di un Segretariato
generale permanente diretto da un segretario generale membro del corpo militare
di controllo generale delle Forze Aarmate, nominato dal Ministro della Difesa
(art. R4124-4
CD).
I Consigli
della funzione militare (CFM) sono presieduti per diritto dal Ministro
della Difesa, ma di fatto dai Capi di Stato Maggiore delle rispettive armi, con
riferimento ai primi quattro CFM e dai direttori dei rispettivi servizi
interessati, con riferimento agli altri tre CFM. Per quanto riguarda il CFM
della gendarmeria nazionale, può essere stabilito che tale organo sia
presieduto, in base all’ordine del giorno trattato, o dal Ministro della
Difesa, o da quello dell’Interno, o da entrambi (art. R4124-8
CD). I membri del CFM sono nominati con decreto del Ministro della Difesa per
un mandato di quattro anni (art.
R4124-9 CD). Ogni due anni è inoltre previsto il rinnovo della metà dei
componenti di tale organo, conformemente ad una ripartizione degli stessi in
due gruppi (A e B), stabilita con decreto ministeriale (art.
R4124-10 CD).
Le modalità di designazione e la
composizione dei diversi CFM sono disposte dallo stesso decreto del Ministro
della difesa relativo al CSFM (cfr. Arrêté
du 14 août 2009 fixant la composition du Conseil supérieur de la fonction
militaire et des conseils de la fonction militaire et les modalités de
désignation de leurs membres).
Si evidenzia in particolare che i
membri (titolari e supplenti) dei CFM sono designati mediante il sistema del
sorteggio. Tali membri sono scelti tra coloro che si dichiarano disponibili,
come “volontari”, a rappresentare gli altri componenti della propria categoria,
presso il CFM, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della
Difesa (art.
R4124-10 CD).
3.
Le
istanze di concertazione
La concertazione non è limitata a
livello centrale, ma si sviluppa anche all’interno dei corpi tramite
l’intermediazione dei “presidenti di categoria”, che sono designati, in rappresentanza
di una specifica categoria, tra ufficiali, sottufficiali e ufficiali di marina,
militari di rango, per una durata di due anni rinnovabili. I presidenti di
categoria hanno il compito di sottoporre i problemi della propria categoria al
comando, che sollecita il loro parere ogni volta che lo giudica utile sulle
questioni relative allo sviluppo della carriera ed alla disciplina. Essi sono
eletti a scrutinio segreto da tutti i componenti della categoria (Arrêté
du 12 avril 2001 relatif à la
désignation des présidents de catégories et des membres des commissions
participatives, artt. 1-7).
Nelle unità con più di cinquanta
militari è inoltre obbligatoria la creazione di una “commissione partecipativa
locale”. Nelle unità formate da un numero inferiore di militari la costituzione
di tale commissione è invece facoltativa. Ciascuna di queste commissioni,
presieduta dal comandante di unità in questione, comprende alcuni membri di
diritto, tra cui ad esempio i presidenti di categoria ed altri membri eletti,
che rappresentano le diverse categorie dei militari dell’unità interessata. I
membri di natura elettiva sono scelti a scrutinio segreto da tutti i componenti
dell’unità interessata; il loro mandato è di due anni ed è rinnovabile una
volta.
Le commissioni partecipative hanno
competenza sui problemi riguardanti l’insieme della collettività che
rappresentano, in particolar modo sulle condizioni di funzionamento, di vita e
di lavoro del corpo, ma anche sulle condizioni locali di preparazione operativa
del corpo e le attività inerenti la formazione professionale (Arrêté
du 12 avril 2001 relatif à la
désignation des présidents de catégories et des membres des commissions
participatives, artt. 8-11).
Con riferimento alla gendarmeria
nazionale, le istanze di rappresentazione e di partecipazione all’interno
dell’arma sono disciplinate da norme specifiche (Arrêté
du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation
au sein de la gendarmerie nationale).
Germania
1.
Le libertà di espressione e di riunione
Così,
i militari godono delle libertà costituzionali di espressione e di riunione, al
pari di tutti gli altri cittadini. Tuttavia, questi diritti sono soggetti a una
serie di limiti, in particolare durante il servizio e nelle aree militari. Il
diritto di associazione dei soldati è contenuto nel § 35 della Legge sullo
statuto dei militari.
2.
Le associazioni professionali
L’articolo
9, comma 3, della Legge fondamentale recita: “Il diritto di fondare
associazioni per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro
è garantito a tutti i cittadini ed in tutte le professioni”.
Nella
loro grande maggioranza, i militari tedeschi aderiscono all’Associazione delle Forze Armate tedesche
(Deutscher
Bundeswehrverband). Creata
nel 1956, l’associazione conta circa 200.000 iscritti: soldati in attività,
riservisti, ex soldati e membri civili delle Forze armate federali. Essa
differisce da un sindacato, poiché rappresenta non solo gli interessi dei suoi
membri, ma anche quelli delle Forze armate come istituzione, delle quali è
parte integrante il Ministro della Difesa. In considerazione della quantità dei
suoi aderenti e del fatto che i suoi delegati sono eletti,
Sebbene
possano riunirsi in associazione, i militari non godono del diritto di sciopero.
3.
Le istanze di concertazione
a.
Livello locale
In
ciascuna unità di base, gli ufficiali, i sottufficiali e la truppa eleggono
rispettivamente una persona di fiducia e due supplenti. L’elezione si svolge a
suffragio diretto e segreto. Il mandato dura due anni ed è rinnovabile. Le
persone di fiducia svolgono il loro compito principalmente durante l’orario di
servizio e sono esentate dalle loro mansioni professionali. Non devono subire
alcun ostacolo nell’esercizio della loro missione, né alcun tipo di pregiudizio
per sua causa.
Le
persone di fiducia svolgono all’incirca le stesse funzioni dei Consigli di
stabilimento nelle imprese private tedesche. La legge, infatti, riconosce loro,
a seconda dei casi, un diritto di informazione, di proposta o di codecisione.
Circa
il diritto di informazione, esso riguarda soprattutto le questioni individuali
(disciplina, trasferimento, distacco, cambiamento di statuto professionale,
fine anticipata dei contratti, superamento del limite di età, congedi,
esercizio di una seconda attività).
Il
diritto di proposta viene esercitato invece nei seguenti campi: avanzamenti di
carriera, missioni speciali, formazione professionale e preparazione dei quadri
di servizio.
Il
superiore al quale sia stata presentata una proposta ha l’obbligo di discuterne
con la persona di fiducia. Se non vi da seguito, egli deve comunicare i motivi
della sua decisione. In tal caso la persona di fiducia può sottoporla al
livello gerarchico immediatamente superiore.
Infine,
il diritto di codecisione ricomprende soprattutto le questioni seguenti:
prevenzione degli infortuni sul lavoro, scelta dei medici del lavoro, impianti
di sorveglianza, produttività, quadri delle ferie, misure speciali di
formazione continua.
Su
tutte queste materie, in caso di disaccordo fra il superiore e la persona di
fiducia, il provvedimento non è esecutivo. La questione è trasmessa al livello
gerarchico superiore, ma anche quest’ultimo può assumere una decisione al
riguardo solo se perviene ad un accordo con la persona di fiducia. In caso di
nuovo disaccordo, infatti, la decisione definitiva viene pronunciata da una
commissione di arbitrato presieduta dal presidente del tribunale militare
competente e comprendente la persona di fiducia, uno dei suoi supplenti, il suo
superiore ed il superiore di quest’ultimo.
b.
Livello intermedio
Le
persone di fiducia di un battaglione (o di un raggruppamento equivalente) sono
costituite in una assemblea, che esercita nei confronti del comando le stesse
competenze che le persone di fiducia esercitano nei confronti del loro
superiore.
L’assemblea
elegge un delegato e due supplenti. Il delegato dirige i lavori dell’assemblea
e la rappresenta nelle discussioni con il comando.
L’assemblea
delle persone di fiducia si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Essa può
anche riunirsi per iniziativa della gerarchia militare del raggruppamento o su
richiesta di un terzo dei suoi membri.
c.
Livello nazionale
La
commissione delle persone di fiducia è costituita al livello del Ministero
federale della Difesa (Gesamtvertrauenspersonenausschuss).
Essa si compone di trentacinque delegati che sono eletti per quattro anni, a
suffragio diretto e segreto, dall’insieme delle persone di fiducia.
Come
le assemblee di livello intermedio, anche la commissione nazionale elegge un
delegato e due supplenti. Essa si riunisce ogni due mesi.
La
commissione nazionale delle persone di fiducia è ascoltata in occasione
dell’elaborazione delle norme relative alla gestione del personale, alle misure
sociali ed alle decisioni di organizzazione. A seconda dei soggetti trattati,
dispone, così come le persone di fiducia al rispettivo livello, di un diritto
di informazione, di proposta o di codecisione.
Il
Ministero deve trasmettere ad essa i progetti con sufficiente anticipo affinché
possa discutere e formulare il parere ad essa richiesto. Quando la decisione
adottata dal Ministero diverge da questo parere, la commissione ne deve essere
informata.
Nelle
materie in cui la commissione dispone di un potere di codecisione, in caso di
disaccordo con il Ministero, la questione è sottoposta ad una commissione di
arbitrato che emana una raccomandazione, dal momento che la decisione
definitiva è di competenza esclusiva del Ministro. La commissione di arbitrato
è composta da tre rappresentanti del ministero, tre rappresentanti della
commissione nazionale delle persone di fiducia e un presidente indipendente
scelto di comune accordo fra le due parti.
Regno
Unito
I
diritti civili e politici del personale militare sono disciplinati da norme di
emanazione regia, essendo la direzione delle tre forze armate prerogativa
tradizionale della Corona. Tali norme sono ispirate al principio della assoluta
neutralità politica delle forze armate, e pongono, di conseguenza, limiti e
condizioni all’esercizio di alcuni diritti fondamentali ai loro appartenenti.
Sicché al personale militare è riconosciuto,
in linea di principio, il diritto di riunione e di associazione, e, pertanto,
quello di partecipare a riunioni, se organizzate da sindacati dei lavoratori
civili o da associazioni professionali, ma fuori dell'orario di servizio e
senza indossare l'uniforme.
Per
contro, è fatto divieto agli appartenenti alle forze armate di svolgere
attività politica in qualsiasi forma - compresa, in particolare,
l’organizzazione di riunioni e la partecipazione a pubbliche manifestazioni di
carattere politico - e di rivestire un ruolo attivo all'interno di un partito
politico. Tale divieto è rafforzato dalla previsione che sancisce la
ineleggibilità dei militari (qualora questi non abbiano rassegnato le
dimissioni al momento di presentare la propria candidatura alle elezioni
politiche) e ne preclude la reintegrazione nel corpo d'appartenenza in caso di
mancata elezione o alla scadenza del mandato. Il Ministro della Difesa ha,
tuttavia, facoltà di autorizzare la candidatura di un militare in servizio ad
una elezione il rinnovo di cariche amministrative locali, a condizione che il
candidato si presenti senza affiliazione politica e purché in seguito questi si
mantenga, nell’assolvimento del mandato, in posizione di neutralità politica.
L’attività
di natura sindacale è, pertanto, consentita al personale militare nella forma
dell’adesione a sindacati civili, e, in particolare, se svolta nell’ambito di
associazioni di categoria che abbiano per finalità il miglioramento delle
competenze professionali e delle condizioni lavoro: il Ministro della Difesa ha
facoltà, in questo caso, di concludere accordi di collaborazione con le
maggiori organizzazioni.
Il
diritto di affiliazione sindacale dei militari, tuttavia, non comporta
l’esercizio del diritto di sciopero.
Spagna
L’art.
28 della Costituzione spagnola del 1978 riconosce a tutti i cittadini il
diritto di associarsi in sindacati. Sono esclusi da tale diritto i militari,
per i quali si rinvia ad un’apposita legge da emanarsi[6]. Ad
essi viene invece riconosciuto il diritto di petizione, il cui esercizio resta
però ristretto ai singoli individui (art. 29)[7].
L’art.
1 della legge organica 11/1985 sulla libertà sindacale (Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical) riconosce a tutti i lavoratori le libertà sindacali,
ribadendo tuttavia, conformemente al dettato costituzionale, l’esclusione
dall’esercizio di tali diritti del personale delle Forze armate (art. 1, comma
3).
Le
Reali Ordinanze delle Forze Armate
spagnole, approvate con
Una
novità significativa fu rappresentata dalla Legge 17/1999 sul regime del
personale delle Forze armate (Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas). Essa, tra
l’altro, istituiva i Consejos Asesores de Personal
(art. 151)[8],
uno per ogni arma[9]
più uno formato dai corpi comuni delle Forze armate (ad esempio, il corpo
sanitario) presso
Tale
regolamento fu adottato con il Real
Decreto 258/2002, de 8 de marzo, por el que se regulan los Consejos
Asesores de Personal de las Fuerzas Armadas[10]. In
particolare l’art. 1 del regolamento specificava l’oggetto: dettare le norme
relative alla competenza, alla composizione, al procedimento elettorale e alle
regole di funzionamento dei Consejos
asesores de Personal delle Forze armate.
I
Consejos erano organi collegiali
incaricati di vagliare proposte e suggerimenti su materie relative al regime
del personale e alla condizione del militare. I membri dei Consejos esercitavano le loro funzioni senza vincoli gerarchici o
di mandato (art. 2). Le materie su cui il personale di carriera poteva presentare
proposte riguardavano: funzioni, categorie e impieghi militari; ruoli organici;
inquadramento dei militari di carriera; istruzione militare; valutazione
professionale; regime delle promozioni, assegnazioni; retribuzione; condizioni
di incompatibilità; diritti e doveri del militare di carriera; disciplina;
legislazione penale; qualità della vita del personale militare (art. 3).
Ciascun Consejo era presieduto da un
ufficiale generale e composto da dieci ufficiali, dieci sottufficiali e dieci
militari di truppa. Tutti i componenti (vocales),
tranne sei militari di truppa, dovevano
appartenere al ruolo del personale in servizio permanente effettivo. Nel Consejo de los Cuerpos Comunes i vocales erano complessivamente
quattordici (artt. 5-9). I componenti dei Consejos
venivano scelti per sorteggio tra gli appartenenti alle categorie indicate. I
militari sorteggiati restavano in carica quattro anni, ma ogni due anni i Consejos si rinnovavano per metà. I Consejos asesores si riunivano
ordinariamente due volte all’anno, tuttavia sessioni straordinarie potevano
essere convocate su iniziativa del presidente o quando fosse in discussione una
proposta sostenuta da almeno un terzo dei vocales
(art. 15).
Nel
2009 le Reali ordinanze del 1978, la cui costituzionalità era peraltro
contestata, sono state sostituite dalle nuove ordinanze per le Forze armate (Real
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas)[11],
tuttavia alcuni articoli delle ordinanze del 1978, tra cui i citati artt. 181 e
182, sono rimasti in vigore fino al 2011.
Nel 2011 è infine intervenuta
La legge è suddivisa in cinque
titoli, preceduti da un titolo preliminare. Il titolo preliminare contiene,
oltre all’oggetto e all’ambito di applicazione della legge, alcuni precetti
essenziali come l’osservanza della Costituzione, il principio di uguaglianza,
le regole di comportamento dei membri delle Forze armate e la neutralità politica e sindacale.
Quest’ultima, in particolare, considerata come un dovere al quale il militare è
sottoposto, implica, sul versante dell’attività politica, non solo il divieto di costituzione o associazione a
partiti politici, ma anche il mantenimento di una “stretta neutralità
pubblica” (estricta neutralidad pública)
in relazione all’attività dei partiti politici esistenti. Sul versante
sindacale, invece, il dovere di neutralità, in aggiunta al divieto sopra
menzionato, implica anche l’impossibilità di fare ricorso agli strumenti propri
dell’azione sindacale, cioè la contrattazione collettiva, l’adozione di misure
di conflitto collettivo e l’esercizio del diritto di sciopero.
Il titolo I, dedicato
all’esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, contiene
disposizioni particolari sui diritti che necessitano di un trattamento
specifico in relazione alla condizione dei militari, ai quali viene anche
riconosciuto il diritto di rivolgersi, individualmente e direttamente, al
Difensore del popolo (Defensor del Pueblo)[12].
In
particolare il titolo III della legge, riguardante il diritto di associazione professionale, contiene alcune rilevanti
novità, volte a favorire la partecipazione e la collaborazione dei membri delle
Forze armate nella configurazione del loro regime personale. È infatti
consentita la costituzione di associazioni
finalizzate alla promozione e alla difesa degli interessi professionali,
economici e sociali degli associati, iscritte in un apposito registro
presso il Ministero della Difesa (Registro
de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas). Inoltre,
le associazioni che raggiungono una percentuale stabilita di iscritti (l’1% del
totale degli effettivi delle Forze armate per le associazioni intercategoriali,
o il 3% per le associazioni di ufficiali o sottufficiali ovvero l’1,5% per le
associazioni di truppa) possono essere rappresentate nel neoistituito Consiglio del personale delle Forze armate
(Consejo de
Personal de las Fuerzas Armadas), organismo di raccordo tra il
Ministero della Difesa e le associazioni professionali dei militari, con
compiti di studio e consulenza su tutti gli aspetti riguardanti lo status giuridico ed economico del
personale delle Forze armate.
La
composizione, le funzioni e il regime di lavoro del Consiglio è disciplinato,
oltre che dalla legge, nel regolamento di attuazione (art. 47).
Il
Consiglio è presieduto dal Ministro della Difesa o dal Sottosegretario alla
Difesa. Esso è costituito dai rappresentanti delle associazioni professionali
dei membri delle Forze armate in possesso dei requisiti indicati e dai
rappresentanti del Ministero della Difesa designati allo scopo, tra cui i
Comandi o Capi del personale. Il mandato dei membri delle associazioni
professionali si esercita fino a nuova designazione degli organi di governo di
ciascuna associazione (art. 48).
Ai
sensi dell’art. 49, le funzioni del Consiglio sono: ricevere, analizzare e
valutare le proposte ed i suggerimenti delle associazioni professionali
indipendentemente dal fatto che esse siano o meno rappresentate nel Consiglio,
nonché avere conoscenza ed essere sentito sui seguenti argomenti:
-
stabilimento
o modificazione della status
professionale e del regime di disciplina delle Forze armate;
-
determinazione
delle condizioni di lavoro;
-
regime
retributivo;
-
piani
di formazione e perfezionamento dell’insegnamento nelle Forze armate;
-
regime
di permessi, ferie e licenze;
-
piani
di previdenza sociale complementare;
-
materie
che riguardano altri aspetti sociali, professionali ed economici dei militari.
Il
Consiglio ha inoltre le seguenti funzioni: essere informato obbligatoriamente,
e prima dell’approvazione, sulle disposizioni di leggi e regolamenti adottati
nelle materie sopra elencate; ricevere un’informazione trimestrale sulla
politica del personale; conoscere le statistiche trimestrali sull’indice di
assenteismo e sulle sue cause, sugli incidenti di servizio e malattie
professionali (nonchée sulle relative conseguenze e gli indici di
incidentalità), ed essere inoltre a conoscenza di studi periodici o specifici
sulle condizioni di lavoro; eventuali ulteriori funzioni attribuite da leggi o
disposizioni generali.
I
membri delle associazioni che fanno parte del Consiglio eleggono, al loro
interno, tre rappresentanti negli organi di governo o direzione delle mutue,
associazioni o enti di previdenza sociale o assistenziale, il cui ambito di
attività includa membri delle Forze Armate e delle loro famiglie, quando lo
preveda la normativa in materia.
Il
Consiglio può riunirsi in seduta plenaria o per Commissioni. Le Commissioni
trattano le materie di carattere specifico assegnate loro dal Consiglio. Le
sedute del Consiglio possono essere ordinarie o straordinarie. Il Consiglio si
riunisce in sessione ordinaria, per il disbrigo degli affari di competenza,
almeno una volta ogni tre mesi. Il Consiglio si riunisce in seduta
straordinaria quando è convocato dal presidente, su sua iniziativa, o su
richiesta scritta della maggioranza dei membri in rappresentanza delle
associazioni professionali.
Il
trattamento delle proposte all’ordine del giorno inizia con la relativa
presentazione e illustrazione da parte dell’associazione proponente quando sia
presente uno dei suoi rappresentanti, o con la sua lettura negli altri casi.
Gli
atti del Consiglio e delle Commissioni, una volta approvati, sono rimessi
all’Osservatorio della vita militare (Observatorio
de la vida militar)[13].
I
rapporti del Consiglio contengono le intese concluse sulle materie all’ordine
del giorno, quando sulle stesse sia stato trovato un accordo. Senza tale
accordo, i rapporti conterranno le differenti posizioni espresse negli atti
delle riunioni.
Nell’ambito
del Sottosegretariato alla Difesa vi è una segreteria permanente del Consiglio,
che fornisce il necessario supporto amministrativo ed il cui responsabile funge
da segretario durante le riunioni del Consiglio (art. 50).
L’art.
51 disciplina i diritti dei membri del Consiglio rappresentanti delle
associazioni, i quali:
-
non
possono essere discriminati nell’avanzamento di carriera in ragione del loro
incarico di rappresentanza;
-
devono
disporre di tempi adeguati per l’esercizio delle loro responsabilità nella
preparazione dei temi, elaborazione delle proposte ed eventuale partecipazione
a gruppi di lavoro del Consiglio;
-
hanno
il diritto di assistere alle riunioni plenarie del Consiglio o delle
Commissioni, sia ordinarie che straordinarie;
-
devono
poter esporre e diffondere annunci, comunicazioni o pubblicazioni della loro
associazione mediante i mezzi e le procedure di comunicazione elettronica messe
a disposizione delle associazioni professionali da parte del Ministero della
Difesa.
Successivamente
è stato adottato il regolamento di attuazione relativo al Consiglio (Real
Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas).
Esso,
oltre a riprendere la disciplina riportata nella legge, contiene diverse
disposizioni di dettaglio. Il numero dei rappresentanti del Ministero della
Difesa non può essere inferiore a cinque (art. 3). Per ogni membro delle
associazioni professionali sono previsti due membri supplenti (art. 5). L’art.
7 del regolamento stabilisce che i membri del Consiglio eletti dalle
associazioni professionali abbiano diritto a una riduzione del 33% della
giornata abituale di lavoro con computo mensile.
Il
Consiglio risulta attualmente
formato dai titolari di sei organi del Ministero della Difesa e da tre
membri in rappresentanza di altrettante associazioni professionali, nonché da
sei membri supplenti.
[1] La legge reca “Norme di principio sulla
disciplina militare”.
[2] Il decreto reca disposizioni in merito alla
attuazione dell'art. 2 della delle 6
marzo 1992, n.
[3] L’ampliamento riguarda il benessere del
personale e, in particolare, la professione militare, i circoli, le mense, i
trasporti, i soggiorni, le attività promozionali, gli alloggi, l'igiene e la
prevenzione; le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione
sociale, anche a favore dei familiari;
il rapporto di impiego e, in particolare, la conservazione del posto di
lavoro, i provvedimenti che favoriscono le meritocrazie e gli incentivi; gli atti normativi e amministrativi di
carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e
assistenziale del personale militare; le condizioni, il trattamento, la tutela
giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale
del personale militare, nonché l'attuazione di iniziative su fatti specifici ai
fini della tutela morale, giuridica, economica, sanitaria o culturale dei
militari rappresentati; l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio; i
criteri generali relativi ai trasferimenti del personale, alle licenze, alle
aspettative e ai permessi; la disciplina generale della qualificazione del
personale anche attraverso la sua formazione continua; il tempo libero; le misure in materia di igiene,
sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
la gestione degli enti di
assistenza e dei fondi pensione.
[4] La legge reca disposizioni in merito alla
attuazione dell'art. 2 della delle 6
marzo 1992, n.
[5] La presente scheda riproduce il contenuto dell’appunto n. 4/14 (febbraio 2014) elaborato dal Servizio Biblioteca, Ufficio legislazione straniera.
[6] “Tutti hanno diritto di associarsi
liberamente in sindacati. La legge potrà limitare o stabilire eccezioni
all’esercizio di questo diritto per le Forze o Corpi Armati sottoposti a
disciplina militare e regolerà le peculiarità di questo esercizio per i
funzionari pubblici. La libertà sindacale comprende il diritto a costituire
sindacati così come il diritto dei sindacati a formare confederazioni e a
costituire organizzazioni sindacali internazionali e ad affiliarsi alle stesse.
Nessuno potrà essere obbligato ad iscriversi a un sindacato” (art. 28, comma 1,
della Costituzione spagnola).
[7] “1. Tutti gli spagnoli avranno diritto di
petizione individuale e collettiva per iscritto, nella forma e con gli effetti
che la legge determina.
2. I membri delle Forze e Corpi
Armati o dei Corpi sottoposti a disciplina militare potranno esercitare tale
diritto soltanto individualmente e con rispetto di quanto previsto nella
legislazione che li concerne” (art. 29 della Costituzione spagnola).
[8] L’art. 151 della legge 17/1999 è stato
abrogato nel 2011.
[9] Le Forze armate spagnole comprendono
l’Esercito (Ejército de Tierra),
[10] Il Real
Decreto 258/2002 è stato abrogato nel 2012.
[11] Ancora nel 2002 la legge organica n. 1 sulla
libertà d’associazione (Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación) rinviava, per
quanto concerneva i militari, alle ordinanze del 1978 (art. 3, Capacidad).
[12] Il Difensore del popolo, previsto dall’art. 54
della Costituzione e disciplinato dalla Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
del Defensor del Pueblo, è un’istituzione destinata a garantire il rispetto
dei diritti fondamentali dei cittadini nonché a tutelarli nei confronti della
pubblica amministrazione. È eletto dal Parlamento per un periodo di cinque
anni. Il Difensore del popolo può presentare al Tribunale costituzionale un
ricorso d’incostituzionalità contro leggi e disposizioni normative aventi forza
di legge nonché un ricorso di tutela (amparo)
per la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
[13] L’Osservatorio
della vita militare è un organismo a fini consultivi istituito dalla medesima
Legge organica 9/2011 (artt. 53-56). Esso è ascritto alle Cortes generales e si occupa dell’analisi permanente della
condizione del militare e delle modalità con cui lo Stato vigila sugli
interessi dei membri delle Forze armate. L’Osservatorio, che presenta ogni anno
un rapporto al Congresso dei Deputati, è composto di nove membri, cinque eletti
dal Congresso dei Deputati e quattro dal Senato, tra personalità di
riconosciuto prestigio nell’ambito della difesa, delle risorse umane o dei
diritti fondamentali e delle libertà pubbliche. I membri, che non possono
mantenere altre cariche elettive di rappresentanza politica, eleggono al loro
interno un presidente. La sua prima seduta si è tenuta il 14 gennaio 2014.