Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di missioni internazionali - Seconda edizione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 111 | ||||
Data: | 01/04/2014 | ||||
Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni in
materia A.C. |
Seconda
edizione |
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n. 111 |
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1 aprile 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it Hanno collaborato: Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri ( 066760-4939– * st_affari_esteri@camera.it |
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I dossier dei servizi e
degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: DI00126.doc |
INDICE
Il contenuto delle
proposte di legge
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 45 (Cirielli)
§
Art. 1 (Ambito di applicazione)
§
Art. 2 (Fondo per le missioni all'estero)
§
Art. 3 (Interventi di soccorso)
§
Art. 5 (Indennità di missione)
§
Art. 6 (Indennità di impiego operativo)
§
Art. 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e
assistenziale)
§
Art. 8 (Personale in stato di prigionia o disperso)
§
Art. 9 (Richiami in servizio del personale
militare)
§
Art. 12 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni)
§
Art. 13 (Disposizioni in materia contabile)
§
Art. 14 (Cessione di mezzi e di materiali)
§
Art. 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni
internazionali)
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri)
§
Art. 1 (Ambito di applicazione)
§
Art. 2 (Partecipazione alle missioni
internazionali)
§
Art. 3 (Proroga delle missioni internazionali)
§
Art. 4 (Relazione del Governo)
§
Art. 5 (Fondo per le missioni internazionali)
§
Art. 6 (Consigliere diplomatico)
§
Artt. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15
§
Artt. 17 (Disposizioni in materia contabile) e 18 (Cessione
di mezzi e di materiali)
§
Art. 19 (Utenze telefoniche di servizio)
§
Art. 20 (Pagamenti effettuati da Stati esteri o da
organizzazioni internazionali)
§
Art. 21 (Modifica all'articolo 744 del codice della
navigazione)
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri)
§
Art. 1 (Disposizioni generali)
§
Art. 3 (Disciplina dell’attività delle Forze armate)
§
Art. 4 (Istituzione di un comitato parlamentare di
controllo)
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri)
§
Art. 1 (Ambito di applicazione)
§
Art. 2 (Partecipazione alle missioni
internazionali)
§
Art. 3 (Proroga delle missioni internazionali)
§
Art. 4 (Relazione del Governo)
§
Art. 5 (Fondo per le missioni internazionali)
§
Art. 6 (Consigliere diplomatico)
§
Artt. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15
§
Artt. 17-23 (Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali)
§
Art. 24 (Disposizioni in materia contabile) e 25
(Cessione di mezzi e di materiali)
§
Art. 26 (Utenze telefoniche di servizio)
§
Art. 27 (Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni
internazionali)
§
Art. 28 (Disposizioni transitorie)
Le proposte di legge A.C.45
(Cirielli), A.C. 933 (Duranti) A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini
ed altri) prevedono una serie di
disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile
alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia.
Nel nostro ordinamento giuridico non
esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni
internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare
riferimento ai profili concernenti il
trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni
e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le
missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti
legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia
limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con
conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa
le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.
Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, le
procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione
della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito
delle missioni militari oltreconfine.
Tale aspetto è affrontato in particolare dalle proposte di legge A.C.
933 (Duranti), A.C. 952 (Garofani ed
altri) e 1959 (Artini ed altri).
La prima, fissa la regola generale in base alla quale la partecipazione
delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento
militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni
internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni
internazionali di assistenza umanitaria, deve essere autorizzata con legge; la
seconda proposta (A.C. 952), ispirandosi ai contenuti della risoluzione
Ruffino, n. 7-1007[1]
approvata dalla Commissione Difesa della Camera il 16 gennaio 2001 e ai lavori
che furono svolti dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera stessa
nella XV e XVI legislatura, prefigura una procedura di autorizzazione speciale.
In sintesi, al Consiglio dei ministri spetterebbero le deliberazioni circa la
partecipazione italiana a missioni internazionali, previa informazione al
Presidente della Repubblica; le Camere, invece, in primo luogo, sarebbero
destinatarie delle comunicazioni del Governo in merito alle citate
deliberazioni, ai fini dell'autorizzazione delle missioni stesse, in secondo
luogo, esse provvederebbero all'approvazione dei provvedimenti legislativi
recanti la copertura finanziaria delle spese connesse all'avvio e alla proroga
delle missioni, prelevando le risorse necessarie dall'apposito fondo missioni
la cui dotazione sarebbe stabilita dalla legge di bilancio.
(In allegato alla scheda di
lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 sono riportati
alcuni precedenti di interventi delle Camere nel caso di partecipazione
dell’Italia a missioni internazionali)
A sua volta, la
proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri), nel dettare il principio generale
in base al quale la partecipazione delle Forze armate e di polizia e dei corpi
civili di pace alle missioni internazionale deve essere deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei
ministri, previa comunicazione al Presidente della repubblica, tipizza, analogamente alla proposta di
legge A.C. 933 (Duranti), i singoli interventi che possono essere qualificati
come “missioni internazionali”.
Le richiamate delibere del Consiglio dei ministri,
dettagliate da una serie di informazioni specificatamente definite dalla
proposta di legge A.C. 1959, dovranno essere comunicate alle Camera ai fini dell’autorizzazione delle medesime
missioni. Successivamente all’autorizzazione parlamentare, con apposito
provvedimento legislativo, è autorizzata, per un periodo non superiore ad un
anno, la copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalla missione internazionale autorizzata.
Per quanto concerne gli ulteriori
aspetti delle quattro proposte di legge in esame, si osserva che il comune
denominatore delle proposte di legge A.C. 45 (Cirielli), A.C. 952 (Garofani ed
altri) e 1959 (Artini ed altri), è costituito prevalentemente dalle
disposizioni in materia di personale e in materia amministrativa e contabile
che riproducono il consolidato apparato normativo che da diversi anni viene
riproposto sostanzialmente nella stessa veste attraverso i provvedimenti
legislativi di proroga delle missioni internazionali. Si tratta di disposizioni
che, come rilevato in precedenza, al momento presentano carattere temporaneo e
necessitano quindi di essere reiterate di volta in volta e che invece, per
effetto dei provvedimenti in esame, assumerebbero carattere permanente.
In particolare, le disposizioni in materia
di personale, concernono:
·
l’indennità
di missione,
·
l’indennità
di impiego operativo,
·
il
trattamento assicurativo,
·
previdenziale
e assistenziale,
·
il
personale in stato di prigionia o disperso,
·
i
richiami in servizio del personale militare,
·
l’orario
di lavoro,
·
la
valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento
al grado superiore,
·
la
salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni
·
e,
infine, personale civile (previsto solo dalle sole proposte A.C. 45 Cirielli e A.C.
1959 Artini ed altri).
Per quanto concerne, poi, le disposizioni in materia amministrativa e contabile, le proposte di legge A.C 45 (Cirielli),
A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959
(Artini ed altri) prevedono disposizioni per l'attivazione delle procedure
d'urgenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, per la cessione a
titolo gratuito di mezzi e di materiali escluso il materiale di armamento, per
l'utilizzo delle utenze telefoniche di servizio (questa disposizione è
contemplata dalle sole proposte A.C. 952 e A.C. 1959) e, infine, per l'utilizzo delle risorse
derivanti dai pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni
internazionali.
Infine, si segnalano due disposizioni specifiche: la prima, contenuta
nella proposta A.C. 952 (Garofani ed altri), concernente una modifica all'articolo
744 del codice della navigazione che comprende, tra i velivoli equiparati agli
aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e
di supporto alla pace, con conseguente estensione ad essi dell'esenzione da
qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché del diritto di priorità
nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali; la seconda contenuta nella
proposta A.C. 45 (Cirielli) riguardante la data di entrata in vigore del
provvedimento che viene fatta coincidere con il primo gennaio dell'anno
successivo a quello della data di pubblicazione del provvedimento stesso nella
Gazzetta Ufficiale. La ratio di tale
disposizione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione
temporale tra le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle
a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni
internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco
di tempo non superiore all'anno solare.
Per quanto concerne, invece, il contenuto della proposta di legge A.C.
933 (Duranti), oltre al richiamato articolo 1, che disciplina la procedura di autorizzazione, le
ulteriori disposizioni classificano e disciplinano le diverse missioni oggetto
di autorizzazione legislativa. Inoltre, è prevista l’istituzione di un apposito
comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali al quale il
Governo fornisce elementi di conoscenza e di valutazione, anche se classificati, sulla preparazione, le regole d'ingaggio, i
compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle
quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo.
L’istituzione di un apposito Comitato parlamentare per le missioni
militari all’estero è, altresì, contemplata dalla proposta di legge A.C. 1959 (Artini
ed altri) la quale reca, inoltre, talune specifiche disposizioni concernenti il
funzionamento, l’organizzazione, i
poteri del Comitato e gli obblighi di segretezza che gravano su coloro che ne
fanno parte.
Le proposte di legge A.C. 45 (Cirielli), A.C 952 (Garofani ed altri) e A.C.1959 (Artini ed altri) recano una
serie di disposizioni di analogo contenuto concernenti la normativa di carattere generale
applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia e saranno
pertanto illustrati congiuntamente[2].
Art.
1
(Ambito di applicazione)
Il
comma 1 della proposta di legge A.C.
45, nel definire l’ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal
provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni
in essa contenute “si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare”, finanziate attraverso l’apposito fondo
per il
finanziamento della partecipazione italiana
alle missioni internazionali di pace, la cui costituzione è prevista dal
successivo articolo 2, comma 1, della proposta di legge.
In relazione al comma in esame si segnala
che la disposizione, limitando il suo ambito di applicazione alle sole missioni
finanziate attraverso il ricorso al citato Fondo, non ricomprende talune
missioni che potrebbero trovare una diversa fonte di finanziamento.
Il comma 2 dell’art. 1 prevede la possibilità che nell’ambito delle missioni militari di cui al precedente comma 1 siano effettuate iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e sviluppo.
Tale disposizione riflette quanto pressoché costantemente avvenuto in occasione delle missioni all’estero di contingenti militari italiani, che sono state accompagnate da interventi umanitari e di assistenza alle popolazioni coinvolte dagli stati di crisi che hanno occasionato gli interventi internazionali. Con iniziative di più ampio respiro, inoltre, sono stati avviati nelle situazioni post-conflittuali interventi volti alla ricostruzione e allo sviluppo delle aree interessate.
Art. 2
(Fondo per le missioni all'estero)
Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo articolo 5 delle proposte di legge A.C. 952 (Garofani) e A.C. 1959 (Artini), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e stabilisce, al riguardo, che la dotazione di tale fondo dovrà essere stabilita annualmente dalla legge di bilancio.
L'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n.
Successivamente, il comma
27 dell’art. 1 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220)
ha disposto per il 2011 un incremento
di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle
missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a
missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.
L’anno successivo il comma
18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n.
183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello
stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato
al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino
al 30 giugno 2012. Tuttavia, il
comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma
18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore
proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni
internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le
necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del
Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento
sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno
2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo
di 1.400 milioni di euro.
Da ultimo, l’art. 23, comma 6 del D.L.
95/2012 (cd. spending review) ha
disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali,
l'incremento della dotazione del fondo
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
Il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni
aveva valutato l'onere complessivo delle missioni per i primi nove mesi del
Si ricorda poi che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014
nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004[3] - Fondo per la proroga
delle missioni internazionali di pace, erano appostati per il 2013 fondi pari a
1.318,7 milioni di euro. A seguito della nota di variazione risultavano
appostati euro 615.318.772.
Si segnala, infine, che il
decreto legge n. 2 del 2014[4], recante la proroga delle
missioni internazionali per il primo semestre del
Il successivo comma 2 dell’articolo 2 autorizza spese, per un periodo non superiore ad un mese, nella misura massima di un dodicesimo del finanziamento autorizzato per l'anno precedente, ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali spese sono autorizzate a valere sul citato fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
Art.
3
(Interventi di soccorso)
L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 45 affida al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 90/2005[5], compiti di soccorso alla popolazione locale che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame.
Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 90/2005 stabilisce che l’art. 5 della L. 225/1992[6] (modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio) si applica anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Sono comunque fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in tema di cooperazione.
L’art. 4, co. 2, del D.L. 90/2005 prevede anche l’applicazione agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile dell’art. 5-bis, co. 5, del D.L. 343/2001 (che estende la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) abrogato dall’art. 40-bis, D.L. 1/2012. Il secondo periodo del comma contempla inoltre la possibilità di adottare le ordinanze di protezione civile di cui all’art. 5, co. 3, della L. 225/1992 (finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose) anche per gli interventi di cui all’art. 11, co. 2, della L. 49/1987 in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Anche in questo caso la norma è caducata a causa dell’abrogazione del citato art. 5, co. 3 del D.L. 343/2001, sempre ad opera del D.L. 1/2012.
Si ricorda, inoltre, che la legge n. 225 del 1992 indica all’articolo 5 le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle calamità (sia naturali, sia connesse con l'attività dell'uomo) che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. In tali casi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ovvero, per sua delega di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio segretario del Consiglio, d’intesa con la regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata (180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi; successivamente, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, si provvede, a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico[7].
L’articolo 4 della proposta di legge in esame A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 7 delle proposta di legge A.C. 952 e A.C. 1959, consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l’ammontare complessivo di 10 milioni di euro annui a valere sulle risorse del richiamato fondo istituito per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
Al riguardo, si
ricorda che il D.P.R. 15 novembre 2012,
n. 236 reca il Regolamento che disciplina le attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture.
In particolare,
il Regolamento definisce i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in
economia (articolo 129) e i relativi limiti di spesa (articolo 130). Nello
specifico il Regolamento consente il
ricorso alla procedura in economia
quando l'importo della spesa non sia
superiore a 130.000 euro per le acquisizioni di servizi e 200.000 euro per l'acquisizione di
beni.
L'acquisizione
dei beni e servizi in economia può essere effettuata, fatte salve le eventuali
diverse disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, in amministrazione
diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta il
responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per
mezzo di personale dell'Amministrazione. Il responsabile del procedimento
acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la
realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non
possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di
beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
Il procedimento
di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal capo del servizio
amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che,
essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta,
nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori,
anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal citato
decreto ministeriale.
I lavori
effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite
unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di
cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati,
utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento. I lavori
effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilità di
un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del
reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare
e civile, della Difesa. Il personale militare può essere costituito anche da
militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per
l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la
cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali
e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai
magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o
noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei
quantitativi strettamente necessari.
In relazione all’articolo in esame
si segnala che analoga disposizione era prevista dal comma 19 dell’articolo 1
del decreto legge n. 227 del 2012 concernente la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia
alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio al 31
settembre 2013.
Tale norma, al fine di sopperire a
esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino
dei servizi essenziali, autorizzava, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi
urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di
necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano
alle missioni internazionali previste dal medesimo decreto legge, entro il
limite di euro
La sola proposta di legge A.C. 1959 specifica al comma 2 dell’articolo 7 che i comandanti dei contingenti militari, se necessario, devono scegliere l’eventuale personale civile italiano tra il personale delle organizzazioni per i diritti umani che ne hanno i requisiti
Art.
5
(Indennità di missione)
L’articolo 5 della
proposta di legge in esame, di contenuto
analogo all’articolo 8 della proposta
di legge A.C. 952 al comma 1, attribuisce
al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 98 per cento con
riferimento a quanto previsto per le diverse località di destinazione.
A sua volta, il comma 1 dell’articolo 8 della proposta di legge A.C. 1959, riguardante la medesima materia trattata dalle richiamate proposte di legge (indennità di missione) attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del:
Ø 98%, nel caso di impiego in aree ad alto rischio;
Ø 75%, nel caso di impiego in aree a medio rischio;
Ø 50%, nel caso di impiego in aree a basso rischio.
Tutte e tre le proposte di legge precisano che l’indennità di missione è riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli altri assegni ed alle indennità a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali[8].
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che
il R.D. n. 941/1926 reca la
disciplina generale del trattamento di
missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono
dovute dal giorno in cui si passa il
confine o si sbarca all'estero, fino
al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o
si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene
disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni
italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino
all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le
amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in
commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente
per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del
gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata
all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le
spese di viaggio.
Successivamente, l’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il
personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica
tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M.
13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in
proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale
si svolge la missione stessa.
Il successivo comma 2 dell’articolo 5 della proposta di legge 45 e dell’articolo 8 delle proposte di legge A.C. 952 e A.C. 1959, prevede, poi, che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere, altresì stabilito, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità dovrà essere calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Il medesimo comma precisa, inoltre, che tale decreto dovrà essere adottato, in sede di prima applicazione della legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Il successivo comma
Per quanto riguarda, invece, il personale che usufruisca di periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, il successivo comma 4 prevede che in loro favore sia corrisposta un'indennità giornaliera corrispondente alla diaria di missione estera percepita.
Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima
volta nell’ordinamento dalla legge n. 339/2001, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva
fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva
scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.
Il comma 5 equipara, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente.
Analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali il successivo comma 6 dell’articolo in esame dispone che all’indennità di missione non si applica la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
Il comma 3 dello stesso articolo
Da ultimo, il comma 7 reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito delle missioni umanitarie e internazionali: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione prevista dall’articolo in esame (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione della difesa al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.
Art.
6
(Indennità di impiego operativo)
L’articolo 6 della proposta di legge A.C.45 (Cirielli), di contenuto analogo all’articolo 9 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri), prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.
A sua volta, il comma 1 dell’articolo 9 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri), riguardante la medesima materia trattata dalle richiamate proposte di legge (indennità di impiego operativo), prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari:
Ø 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente impiegati in aree ad alto rischio;
Ø 110% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente impiegati in aree a medio rischio;
Ø 60%, dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente impiegati in aree a basso rischio.
Nel caso di impiego di volontari di truppa in ferma prefissata, tutte e tre le richiamate proposte di legge (AA.CC 45, 952 e1959) prevedono che l’indennità di impiego operativo venga corrisposta nella misura uniforme pari al 70% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983.
Le tre proposte di legge dispongono, infine, l’applicazione dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al D.P.R. n. 1092/1973, nonché dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.
La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale
compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle
diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal
servizio. In particolare l’articolo 2 della legge prevede che al
personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi
previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7,
spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite
dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali
e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i
graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei
successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono
disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi
particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità
di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi
di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare,
personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.
L’articolo
19, primo comma, del DPR n. 1092/1973 prevede che il servizio prestato dai militari della
Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso
aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in
tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione
compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti
di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo
51, comma 6 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di
retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di
navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.
Art.
7
(Trattamento assicurativo, previdenziale
e assistenziale)
L’articolo 7 della
proposta di legge A.C.45 (Cirielli), di contenuto
analogo all’articolo 10 delle proposte di legge A.C.
952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri), al comma 1 prevede
che al personale impegnato nelle missioni internazionali sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla
legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto
dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un
massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il
grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il
personale appartenente ai gradi inferiori.
Al riguardo, si ricorda che la legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in
servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo,
all'articolo
Il
successivo comma 2 dell’articolo 7 della
proposta di legge A.C.45 (Cirielli), e il comma 2
dell’articolo 10 delle proposte di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e
A.C. 1959 (Artini ed altri), recano, poi, disposizioni in materia di
trattamento in caso di decesso ed
invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.
Nel
dettaglio, il primo periodo del comma
2 prevede l'applicazione dell'articolo 1897 del Codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
Il richiamato articolo 1897 del Codice, recependo il
contenuto della legge n. 308 del 1981[10], all'articolo
3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali
delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio
di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero
in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività
percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al
trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello
del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle
quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono
corrisposte nella misura stabilita per i
pensionati. Per il coniuge superstite e gli
orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine
pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in
operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma
dell’ articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092[11]. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione
spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata
applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto
trattamento complessivo.
A sua volta, il richiamato D.P.R. n. 1092/1973 ha
disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento
privilegiato in caso di lesioni o
infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In
particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che
al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano
ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A
annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia
corrisposta la pensione privilegiata
calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di
quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la
categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.
Il
secondo periodo del comma 2
dell’articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1,
nonché con la speciale elargizione e con
l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti dagli articoli 1896 e 1898
del richiamato Codice che sul punto hanno, rispettivamente, recepito il
contenuto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 e del regio decreto-legge 15 luglio
1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
L’articolo 1896 del Codice attribuisce una speciale
elargizione, in misura pari al 50 per
cento di quella prevista agli
articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un
ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente in
favore dei familiari dei soggetti elencati dalla medesima disposizione
(militari in servizio permanente e di complemento; personale delle Forze di
polizia a ordinamento militare; militari in servizio di leva; richiamati nelle
Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze
armate; allievi carabinieri; allievi finanzieri; allievi delle accademie
militari; allievi delle scuole e dei licei militari; volontari in ferma.
Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari
che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le
scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in
servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è
concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti
disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla
tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni
di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Infine, il terzo periodo del comma 2 prevede che nei casi di
infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 881 del Codice che reca disposizioni per il personale militare
deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.
Il
successivo comma 3 stabilisce, poi,
che le spese di cura del personale
militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e
internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per
protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi
dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La legge n.
266/2005 (legge finanziaria 2006) ha modificato, all’articolo 1, comma 219, quanto
disposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) che
poneva a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità
riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti
sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della
integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Con tale
modifica non viene più previsto il
rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi,
sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo
vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate
per causa di servizio di guerra).
Art.
8
(Personale in stato di prigionia o
disperso)
L’articolo 8 della
proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto sostanzialmente identico
all’articolo 11 delle proposte di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e
A.C. 1959 (Artini ed altri), prevede che le disposizioni contenute nella
citata proposta di legge in materia di indennità di missione e di trattamento
assicurativo si applichino anche al personale in stato di prigionia o disperso e che il tempo trascorso in stato
di prigionia o quale disperso venga computato per intero ai fini del
trattamento di pensione.
Al riguardo, si
segnala che la disposizione in esame stabilisce come principio generale una
regola in passato contemplata dall’articolo
4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in
stato di prigionia o disperso) e
richiamata dai successivi decreti di proroga delle missioni internazionali e
secondo la quale le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1,
del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento
assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato
in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di
pensione.
Art.
9
(Richiami in servizio del personale
militare)
L’articolo 9 della proposta di legge in A.C. 45 (Cirielli), di contenuto analogo all’articolo 12 delle proposte di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri), stabilisce il principio generale in base al quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 890 comma 3 del Codice dell’ordinamento militare, per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, possono essere richiamati in servizio, a domanda, secondo le modalità di cui all’articolo 987 del citato Codice, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che il richiamato articolo
890 stabilisce che la categoria della riserva di complemento comprende gli
ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al
servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
A sua volta l’articolo 987 del Codice regolamenta i
meccanismi di richiamo in servizio degli ufficiali destinati a costituire le
forze di completamento in relazione alle esigenze derivanti dalle missioni
internazionali cui l’Italia partecipa ed alle attività addestrative, operative
e logistiche svolte sia sul territorio nazionale sia all’estero.
La
disposizione consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con
le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili
nelle forze di completamento.
L’articolo 10 della
proposta di legge A.C. 45 (Cirielli),
di contenuto identico all’articolo 13 delle proposte di legge A.C.
952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri), dispone che al personale che
prende parte alle missioni all’estero non
si applichi la disciplina vigente in materia di orario di lavoro.
Nell’ordinamento
nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale
dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità
di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il d.lgs. 8
aprile 2003, n. 66, recante Attuazione
della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni
aspetti dell’orario di lavoro[12].
Il D.Lgs. n.
66/2003 (art. 3) ha fissato l’orario
normale di lavoro in 40 ore settimanali, recuperando, quasi letteralmente,
il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, cui si dà una valenza generale, volta a superare
le discipline particolari per vari settori.
Viene quindi
confermata:
Ø la durata normale dell'orario di lavoro, pari a 40 ore
settimanali;
Ø l'attribuzione di ampi poteri alla contrattazione
collettiva nazionale, che potrà:
a)
ridurre l'orario
normale (a tutti gli effetti legali);
b)
riferire l'orario
normale alla durata media delle prestazioni in periodi plurisettimanali fino al
massimo di un anno.
E’ da ritenere
che rimanga in vigore la previsione di incentivi per la riduzione o
rimodulazione contrattata dell'orario di lavoro, con particolare riguardo ai
casi in cui il ricorso all'orario ridotto sia finalizzato a permettere nuove
assunzioni oppure per affrontare situazioni di eccedenza di personale (articolo
13, commi 2 e 3, della legge n. 197/1996). Si tratta di interventi volti ad
agevolare, sulla base di un accordo sindacale di livello nazionale, una
gestione più flessibile del tempo di lavoro, per adattarsi alle esigenze
dell'azienda nell'arco dell'anno, nell'ottica di una miglior produttività e di
un abbassamento dei costi.
Inoltre vengono
introdotti i nuovi concetti, rispetto alla disciplina previgente, di durata massima e di durata media. In
particolare:
Ø si demanda alla contrattazione collettiva la
fissazione della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, che si
ottiene sommando la durata normale del lavoro con l’aggiunta delle ore di
straordinario ammissibili;
Ø si prevede che la durata media dell’orario di lavoro
non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni. La durata media è
data dalla somma di ore lavorative effettivamente svolte (compresi gli
straordinari) dal lavoratore in un dato periodo di tempo, divisa per il numero
di settimane presenti in quel periodo. In ogni caso la durata media non potrà
essere superiore alla durata massima.
Poiché la durata massima dell’orario di lavoro viene
stabilita dalla contrattazione collettiva, essa terrà conto delle
caratteristiche dell’attività lavorativa svolta nei vari settori. La durata
media invece è fissata dalla legge per tutti i settori economici. Per evitare
che, in relazione alle particolari modalità di svolgimento di alcune attività
lavorative, si superino le 48 ore settimanali, è previsto che la durata media
dell’orario di lavoro debba essere calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi. Il riferimento all’arco temporale dei quattro mesi
per il rispetto della durata media settimanale comporta il superamento o meglio
l’”assorbimento” del limite trimestrale delle 80 ore di straordinario previsto
dall’accordo interconfederale del 12 novembre 1997. Inoltre i contratti
collettivi nazionali di lavoro possono elevare il periodo di riferimento per il
calcolo della media fino a sei mesi o anche fino a dodici mesi a fronte di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro,
specificate nei contratti stessi.
Nell’ambito dei riposi giornalieri, un’altra novità è
costituita dall’estensione a tutti i settori produttivi del diritto del
lavoratore a undici ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore (salve le deroghe previste dalla
contrattazione collettiva), precedentemente previsto per il solo settore
industriale. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte
salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata o da regimi di reperibilità. Per alcuni settori tale previsione
potrebbe dimostrarsi eccessivamente rigida (si pensi alle imprese del settore
turistico); tuttavia a tale esigenza potrebbe sopperire la contrattazione
collettiva o, in mancanza di quest’ultima, il provvedimento ministeriale di cui
all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.
Per quanto
riguarda i riposi settimanali,
l’articolo 9, comma 1 – parzialmente modificato dall’articolo 41 del D.L.
112/2008 - stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un
periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di
cui all'articolo 7 (undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore). Il
previsto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni. Tale disciplina non si applica alle attività di lavoro a
turni ogni qualvolta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa
beneficiare, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio
del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale. In sostanza,
rispetto alla formulazione precedente, si è aggiunto il riferimento al cambio
di turno. Una modifica introdotta dal D.L. 112/2008 dispone che, per il settore
privato, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva,
le menzionate disposizioni del D.Lgs. 66/2003 possono essere derogate
direttamente ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali
o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 1
dell’art. 17 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 7 (risposo
giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e
13 (durata del lavoro notturno) possono essere derogate mediante contratti
collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
La nuova disciplina sull’orario di lavoro estende in via generale il periodo di ferie retribuite, che non può
essere inferiore a 4 settimane. Precedentemente, in base alla legge 10 aprile
1981, n. 157, i contratti collettivi non potevano di regola prevedere periodi
di ferie inferiori alle tre settimane lavorative.
L’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 66/2003– così come modificato
dall’articolo 41 del D.L. 112/2008 - esclude dal campo di applicazione del
D.Lgs. 66/2003 il personale della scuola, nonché il personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate e gli addetti al servizio di polizia municipale e
provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali,
e gli addetti ai servizi di vigilanza privata.
Art.
11
(Valutazione del servizio prestato nelle
missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore)
L’articolo 11 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto analogo all’articolo 14 delle proposte di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri), consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento.
Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del Codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che, sul punto ha
recepito il contenuto delle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma
97, della L. 23 dicembre 1996, n.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recava
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto, riportavano i profili di
carriera e le modalità per l’avanzamento degli ufficiali nei vari gradi di
ciascun ruolo di ogni Forza Armata.
A sua volta il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, recante
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, estendeva pressoché integralmente all’Arma
dei carabinieri gli istituti che regolamentavano il reclutamento, lo stato
giuridico e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in coerenza con
la trasformazione dell’Arma in quarta Forza armata. Le tabelle 1, 2 e 3 annesse
al D.Lgs. n. 298 indicavano, per ciascun grado e per ciascun ruolo dell’Arma
dei carabinieri, i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche o di
servizio previste per l’avanzamento degli ufficiali.
Art.
12
(Norme di salvaguardia del personale
per la partecipazione a concorsi interni)
L’articolo 12 della
proposta di legge A.C. 45 (Cirielli),
di contenuto analogo all’articolo 15 delle proposte di legge A.C.
952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri), prevede che il personale militare che abbia presentato
domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della
difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi
concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali
missioni, sia rinviato d’ufficio al primo concorso successivo, fermo restando
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per
il quale ha presentato domanda.
Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Art.
13
(Disposizioni in materia contabile)
L’articolo 13 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 17 della proposte di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e 24 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri), stabilisce, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all’estero ed accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri.
Al riguardo, tale comma precisa che i citati acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle medesime missioni, con particolare riferimento alle esigenze , connesse con le missioni internazionali, di :
Ø revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto;
Ø esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e integrative;
Ø acquisizione di materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione per la difesa nucleare, biologica e chimica.
In relazione alla disposizione in esame le sole proposte di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri) precisano che la richiamata autorizzazione di spesa massima, pari a 50 milioni di euro annui, dovrà essere individuata nell’ambito della copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi che individuano, più in generale, la copertura finanziaria delle missioni internazionali.
Art.
14
(Cessione di mezzi e di materiali)
L’articolo
14 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto sostanzialmente
identico all’articolo 18 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e
25 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) , stabilisce, al comma 1, che su disposizione degli
ispettorati o comandi logistici di Forza armata e previa autorizzazione del
Capo di stato maggiore della Difesa, i
mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità
militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in
relazione ai costi di trasporto, possono
essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si
trovano, alle Forze armate e alle Forze
di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non
governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti, ad esclusione del materiale
d'armamento di cui alla legge n. 185/1990.
Al riguardo, il medesimo comma precisa che le modalità attuative di tale cessione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 2132 del Codice dell’ordinamento militare.
Il successivo comma 2 estende l’ambito di applicazione delle citate disposizioni previste dal precedente comma 1 anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla ricordata legge n. 185/1990, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.
L’articolo 2 della legge n. 185/1990 recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, individua come materiali di armamento, quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
Il medesimo articolo classifica tali materiali secondo le seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.), con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.), con D.M. 11 aprile 2012 (Gazz. Uff. 27 aprile 2012, n. 98, S.O.) e con D.M. 26 giugno 2013 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 154).
Art.
15
(Pagamenti effettuati da Stati o da
organizzazioni internazionali)
L’articolo 15 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 20 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) e 27 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, di cui all’articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all’estero.
Ai sensi del richiamato
articolo 616 nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla
tenuta in efficienza dello strumento militare. In particolare, le spese sono
destinate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e
manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi,
infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità
operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in
funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il
fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.
Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la
partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della
normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite,
stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono
pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale
nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente)
sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed
equipaggiamenti, incluse le armi personali.
L’articolo 16 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli) dispone l’entrata in vigore della legge il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La ratio di tale disposizione sembra
riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione temporale tra le
nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle a carattere
temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni
internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco
di tempo non superiore all'anno solare.
Come già rilevato, alcuni degli articoli della proposta di legge A.C. 952 sono già stati esaminati in occasione dell’illustrazione della proposta di legge A.C. 45. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 aventi un contenuto identico o analogo agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 45.
Di seguito, l’illustrazione della proposta di A.C. 952 sarà, pertanto, limitata a quegli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 6, 16, 19, 20 e 21) non presenti nella già illustrata proposta di legge A.C. 45.
Art.
1
(Ambito di applicazione)
Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge 952 specifica che le
disposizioni in essa contenute si applicano alle missioni internazionali
autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui ai successivi articoli 2 e
Identica disposizione è prevista dall’articolo 1 della proposta di Legge a.C. 1959 (Artini ed altri)
In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima
sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la
normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla
proposta di legge. A tal fine, il comma 1 dell’articolo 1 specifica, infatti,
che le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solamente alla
scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore
della legge, evitandosi in tal modo problemi di sovrapposizione di normative
diverse regolanti la medesima materia.
Art. 2
(Partecipazione alle missioni
internazionali)
Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero.
A tal fine il comma 1 stabilisce il principio generale in base al quale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica[13].
Ai sensi del successivo comma 2, le deliberazioni del Consiglio dei ministri devono essere tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle missioni. Il medesimo comma precisa, altresì, che tali deliberazioni devono essere corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni.
Da ultimo, il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, successivamente all'autorizzazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere autorizzata, con apposito provvedimento legislativo e per un periodo non superiore a dodici mesi, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle missioni internazionali a valere sul fondo di cui all'articolo 5 della medesima proposta di legge.
Per quanto
riguarda le procedure interne al
nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione
della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito
delle missioni militari oltreconfine, va rilevato che l’assenza di una
disciplina costituzionale degli stati di
crisi diversi dalla guerra intesa in senso classico e di una disciplina
costituzionale dell’uso della forza militare in forma circoscritta e con
obiettivi limitati, come avviene nelle missioni di pace all’estero, ha posto il
problema relativo all’applicabilità
alle missioni internazionali del procedimento previsto dagli articoli 78 e 87 della Costituzione[14].
Le due
disposizioni, alle quali non si è mai fatto ricorso dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, implicano una deliberazione delle Camere e il conferimento
al Governo dei poteri necessari (art. 78). Spetta invece al Presidente della
Repubblica, che ha il comando delle Forze armate, dichiarare lo stato di guerra
deliberato dalle Camere (art. 87, 9° comma).
La questione è
emersa, in particolare, nel corso dei primi anni novanta, quando
successivamente allo scoppio della c.d. “guerra del Golfo”, si è verificata la
crisi internazionale che ha costretto il nostro paese a misurarsi con le
tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione
delle decisioni connesse all’invio all’estero di contingenti militari italiani.
Peraltro, nella
prassi, la conclusione del dibattito parlamentare relativo ai vari interventi
militari è avvenuta generalmente mediante l’approvazione di mozioni (partecipazione italiana alla missione
internazionale nel 1987 per la protezione di navi mercantili nel Golfo persico,
durante il conflitto Iran-Iraq), o risoluzioni
in Assemblea (invio nel 1991 di una forza multinazionale per il
ristabilimento dello status quo in Kuwait dopo l’invasione irachena), o risoluzioni in Commissione (partecipazione
italiana alla missione navale nel Golfo persico del 1990-91 per il controllo
dell’embargo ONU e per lo sminamento del Golfo).
In altri casi il
Governo è ricorso allo strumento del
decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni
militari, ma anche in modo da sollecitare la decisione parlamentare e, nello
stesso tempo, la formulazione di un indirizzo politico sull’operazione.
Va, comunque,
rilevato che a partire dalla XI legislatura la gestione degli stati di crisi è
stata oggetto di varie proposte di legge le quali, pur nella loro diversità,
sostanzialmente miravano ad un rafforzamento
del ruolo del Governo e, al suo interno, del Presidente del Consiglio e,
nello stesso tempo, ad un incremento dei
poteri di controllo e di garanzia del Parlamento, cui veniva riservata la
definizione della politica generale della difesa, indipendentemente dal
verificarsi delle varie emergenze interne ed internazionali.
In questo
contesto la legge 18 febbraio 1997, n.
25[15], successivamente confluita nel richiamato Codice
dell'ordinamento militare (cfr. articolo 10), si è proposta di
dare una risposta, sul piano organizzativo-procedimentale, alle diverse
esigenze di difesa alle quali lo Stato è tenuto a fare fronte .
A tal fine,
nella citata legge al Governo sono
riservate le deliberazioni in materia di
sicurezza e difesa, le quali sono prima sottoposte al Consiglio supremo di
difesa, poi approvate dal Parlamento ed infine attuate dal Ministro della difesa; al Ministro
della difesa sono, invece, riservate le direttive nell’ambito della politica militare[16].
In relazione
alla citata normativa occorre evidenziare che
Ø deliberazione
governativa in ordine alla partecipazione alla missione di pace
all’estero e conseguente informativa alle Camere;
Ø approvazione
parlamentare (anche da parte di una sola Camera o delle
Commissioni permanenti competenti) della deliberazione
governativa;
Ø presentazione
di un disegno di legge o emanazione di un decreto-legge contenente la copertura finanziaria della missione;
adozione delle disposizioni attuative da parte della
amministrazione militare.
Schema n. 1 Intervento
precedente l’inizio della missione |
Per la partecipazione alla missione IFOR nella ex
Jugoslavia, nel dicembre 1995, realizzata in ambito NATO, alle missioni ONU
INTERFET, del settembre Con riferimento all’intervento internazionale in
Libia, nella seduta delle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e
Senato del 18 marzo 2011 i Ministri degli Affari esteri e della Difesa hanno
informato il Parlamento – prima ancora dell’intervento internazionale in
Libia, avviato il 19 marzo - sugli ulteriori sviluppi della situazione libica
in relazione all’approvazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite. Al termine della seduta, le Commissione
riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato hanno
rispettivamente approvato due risoluzioni dello stesso tenore. I due
documenti di indirizzo impegnavano il Governo ad assicurare che l’Italia
“partecipi attivamente, con gli altri Paesi disponibili ovvero nell’ambito
delle organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, alla piena
attuazione della citata risoluzione ONU n. |
Intervento
contemporaneo all’inizio della missione |
Nel caso della missione di pace UNMEE, in Etiopia ed
Eritrea, l’intervento parlamentare sulla missione ONU (iniziata nel novembre
2000) si sono svolte, congiuntamente all’inizio della missione stessa (il 15
novembre), comunicazioni del Governo presso |
Intervento
successivo all’inizio della missione |
Nel caso della missione umanitaria NATO AFOR (o
Allied Harbour) svoltasi in Albania dall’8 aprile 1999, contestualmente alle
operazioni di guerra nel Kosovo l’intervento parlamentare si è svolto
successivamente all’inizio della missione attraverso l’approvazione di
risoluzioni. In altri casi il Governo si è limitato ad informare le
Commissioni parlamentari competenti (come nell’operazione militare Deliberate Force realizzata dalla NATO
in territorio bosniaco nel 1995). Per le recenti missioni dell’UE, in Congo e
in Darfur, (2005) e per la missione NATO in Iraq (2004), il Parlamento si è
pronunciato durante la discussione del D.L. relativo al finanziamento,
comunque emanato dopo l’inizio delle missioni. |
Nessun
intervento |
A questa tipologia appartengono missioni quali
UNMOGIP (gennaio 1959) in India e Pakistan, UNIIMOG (agosto 1988) in Iran e
Iraq, UNIFIL (luglio 1979) in Libano, UNTAC (luglio 1992) in Cambogia,
MINUGUA (luglio 1995) in Guatemala, fino alle più recenti missioni MONUC
(dicembre 1999) in Congo, UNMIL (ottobre 2003) in Liberia e Distinguished
Games (luglio 2004) in Grecia. Si tratta prevalentemente di missioni svolte
per adempiere agli obblighi derivanti dall’adesione alle organizzazioni
internazionali. |
Schema n. 2 Intervento precedente l’inizio della missione |
E’ il caso più frequente tra le missioni svolte
fuori dall’ambito delle organizzazioni internazionali. In questi casi
l’esecutivo ha proceduto sia sulla base di intese internazionali, che sulla
scorta di atti di indirizzo parlamentare. E’ il caso, ad esempio, della prima
missione in Libano (agosto 1982), delle missioni umanitarie Pellicano (settembre 1991) e Alba (aprile 1997) in Albania e della
missione Antica Babilonia (2003) |
Intervento contemporaneo all’inizio della missione |
Tra i casi di
intervento parlamentare contestuale all’inizio della missione si possono
ricordare: la seconda missione di pace in Libano (settembre 1982) e
l’operazione Restore hope (dicembre
1992) in Somalia. |
Intervento successivo all’inizio della missione |
Il coinvolgimento
parlamentare in queste fase risulta meno frequente. A titolo di esempio si
possono: citare l’operazione MFO (marzo 1982) per il pattugliamento dello
stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele e la missione umanitaria Provide comfort I (aprile 1991) per il
soccorso alle popolazioni curde in Iraq. |
Nessun intervento |
In altre occasioni,
il Parlamento non è stato coinvolto, come, ad esempio, nella missione MIF
(settembre 1995) per il rispetto dell’embargo verso l’Iraq o la missione Ippocampo Rwanda (aprile 1994) per il
recupero e l'evacuazione dei cittadini stranieri durante il conflitto tra
etnie in Rwanda. |
Art.
3
(Proroga delle missioni internazionali)
L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 952 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 5, entro il 31 gennaio di ogni anno si provveda contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.
Art. 4
(Relazione del Governo)
Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che
l’articolo 10-bis del decreto legge
n.215 del 2011[17] prevede che i
Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale,
rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato
delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.
Art. 5
(Fondo per le missioni internazionali)
Il contenuto dell’articolo
5 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell’articolo 2
della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.
Art. 6
(Consigliere diplomatico)
Il comma 1 dell’articolo 6 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali.
Analoga disposizione è contemplata dall’articolo 6 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) che, al riguardo, precisa come il conferimento debba essere disposto senza nuovi oneri a carico dello stato.
Il successivo comma 2 dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.
Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 204,
con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione
di un’indennità adeguata e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai
componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all’art. 35. L’attribuzione
è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il
Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia
da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo
livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle
indennità per viaggi di servizio.
Il comma 1 dell’articolo 16 estende, in quanto compatibile, l’ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.
Artt. 17 (Disposizioni in
materia contabile)
e 18 (Cessione
di mezzi e di materiali)
Il contenuto dei successivi articoli 17 e 18 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto degli articolo 13 e 14 della proposta di legge A.C. 45, già illustrati ed ai quali si rinvia.
Art. 19
(Utenze telefoniche di servizio)
L’articolo 19 autorizza l’utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata altresì contemplata dall’articolo 2 del D.L. n. 114 del 2013 che, in relazione a questa materia, ha fatto rinvio a quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 451/2001[18] (Disposizioni varie).
L’articolo 5
del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni
varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del
personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1
del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione
dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n.
Art. 20
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o
da
organizzazioni internazionali)
Il contenuto dell’articolo 20 della proposta di legge in è sostanzialmente identico al contenuto dell’articolo 15 della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.
Art. 21
(Modifica all'articolo 744 del codice
della navigazione)
L’articolo 21, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace.
L’articolo 744 del Codice
della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca
disposizioni in materia di aeromobili di Stato e aeromobili privati.
Il comma 4 equipara agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette
alla tutela della sicurezza nazionale.
L’articolo 748 stabilisce
che le norme del codice della navigazione non si applicano, tra altro, ai
suddetti aeromobili. Il medesimo articolo prevede che l’utilizzazione degli
aeromobili equiparati a quelli di Stato comporta l'esenzione da qualsiasi
tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione
delle strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle
operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equipararti è
effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo
speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello
Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con
l'ENAC.
La proposta di legge A.C. 933, composta da 5 articoli, contiene disposizioni sulla partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o imposizione della pace, nonché di assistenza umanitaria. La relazione introduttiva chiarisce l’esigenza di sottoporre la partecipazione italiana alle richiamate operazioni internazionali ad una stringente definizione legislativa, rendendo altresì possibile un più incisivo controllo del Parlamento.
Art. 1
(Disposizioni generali)
L’articolo 1 prevede l’autorizzazione con legge della partecipazione italiana - tanto con le forze armate quanto con forze di polizia ad ordinamento militare o civile, ovvero con altri organi dello Stato - ad operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, come anche di assistenza umanitaria.
Al riguardo, si
ricorda che le Forze armate italiane,
sono costituite dall’Esercito, dalla
Marina militare e dall’Aeronautica militare. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo n. 66 del
A sua volta l’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per Forze di polizia si intendono:
Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato
sono forze do polizia ad ordinamento civile.
L'articolo 2 indica le tipologie di operazioni e missioni internazionali che possono essere autorizzate con legge, al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione - e in conformità ai principi dell'articolo 11 Cost., in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte (cfr. scheda di lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952)).
Ciò premesso, vengono individuate quattro tipologie di missioni o operazioni internazionali da autorizzare con legge:
Al riguardo, si osserva che le prime quattro tipologie di intervento sono previste anche dal comma 2 dell’articolo 1 della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri).
a) operazioni finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace quali previste dal capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite – in Italia reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848 -, con particolare riguardo all'istituzione di una forza internazionale sotto responsabilità e comando diretti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (articolo 43 dello Statuto);
Al riguardo, si ricorda che nel sistema delineato
dalla Carta delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza è attribuita (articolo
24) la responsabilità principale del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionali, da esercitarsi mediante l’esercizio dei poteri
attribuiti dai capitoli VI, VII, VIII e XII della Carta medesima.
Il capitolo VI della Carta, dedicato alla soluzione
pacifica delle controversie internazionali, disciplina quella che può essere
definita, in senso lato, la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza.
Il capitolo VII attribuisce al Consiglio di Sicurezza
la competenza a reagire alle situazioni di minaccia alla pace, violazione della
pace ed aggressione (articolo 39), in primo luogo
attraverso misure non implicanti l'uso della forza, quali le sanzioni
economiche e l'interruzione delle relazioni diplomatiche (articolo 41) e,
successivamente, in caso di inadeguatezza di queste, mediante "azioni di
polizia internazionale" implicanti l'uso della forza per il ristabilimento
della pace (articolo 42). Per le azioni previste dall'articolo 42 il
Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione
necessaria per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine
gli articoli 43 e 47 prevedono l'impegno degli Stati membri di mettere a
disposizione del Consiglio – in conformità ad un accordo o ad accordi speciali
- le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni necessarie.
L’articolo 48, comma 2, prevede poi che le
decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale sono eseguite dagli Stati membri dell’ONU direttamente
o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui
siano membri.
L’articolo 51
della Carta riconosce altresì, nel caso di attacco armato contro uno Stato
membro dell’ONU, il diritto di autotutela individuale o collettiva, fino a
quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per il
mantenimento della pace. Le misure prese nell’esercizio di tale diritto devono
essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano i
suoi poteri in ordine alle azioni per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale.
Il contrasto tra i due blocchi in cui si divise il
mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale, con la conseguente mancanza
di unanimità all'interno del Consiglio di Sicurezza, rese di fatto
inutilizzabile il capitolo VII della Carta, con la sua previsione di dotare
l’ONU di una specifica Forza armata. A questa situazione l’ONU ha reagito
attraverso una prassi di intervento che ha visto il Consiglio di Sicurezza
decidere l’utilizzo di forze militari appartenenti agli Stati membri al fine di
contribuire al mantenimento della pace, o, più raramente, per agire
coercitivamente nei confronti di uno Stato membro reo di aver violato norme di
diritto internazionale consuetudinario e/o obblighi derivanti dal Trattato.
In sostanza, e in prima approssimazione, si possono
enucleare due tipologie d'intervento adottate dal Consiglio di sicurezza:
a) creazione di Forze delle Nazioni Unite incaricate,
con compiti per lo più limitati, di operare per il mantenimento della pace, con
delega di poteri al Segretario Generale che, a sua volta, conclude gli accordi
con gli Stati membri per il reperimento dei contingenti armati (caschi blu) e
assume il comando delle operazioni che si svolgono direttamente sotto l'egida
dell'ONU;
b) autorizzazione ad uno o più Stati membri o ad
Organizzazioni regionali ad usare la forza per il ripristino della pace. Tale
seconda tipologia, che consiste in una delega a questi Paesi ed Organizzazioni
dell'esercizio del diritto di usare la forza proprio del Consiglio di
Sicurezza, viene adottata in quei casi in cui la complessità e l'ampiezza dei
compiti operativi sconsiglia l'impegno diretto delle strutture dell'ONU.
b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico delle controversie
in base al capitolo VI dello Statuto dell'ONU;
c) operazioni internazionali di imposizione, mantenimento o consolidamento della pace, autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e deliberate dall'Unione europea;
d) missioni internazionali di soccorso o di assistenza in seguito a calamità naturali o gravi crisi umanitarie, autorizzate dei governi degli Stati interessati, e nell'ambito delle quali è previsto l'uso della forza solo a scopi di autodifesa.
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che
le operazioni per il mantenimento della pace
sono state caratterizzate nel corso degli anni da una rilevante evoluzione
qualitativa e quantitativa. Si possono individuare sinteticamente differenti
tipologie di operazioni di pace, pur nella consapevolezza sia della relatività
delle classificazioni, sia della compresenza di differenti tipologie
all'interno delle operazioni realizzate:
a) operazioni di formazione della pace e
prevenzione del conflitto (peace-making):
sono utilizzate in presenza di una controversia che determina un conflitto. Si
tratta, perciò, di attività volte prevalentemente alla soluzione pacifica delle
controversie attraverso il ricorso ai mezzi diplomatici tipici del diritto
internazionale per la soluzione dei conflitti;
b) operazioni di peace-keeping: si tratta di operazioni militari volte a
prevenire, limitare od eliminare situazioni di conflitto tra Stati o
all'interno di Stati, al fine di mantenere o ristabilire la pace. In
particolare, le funzioni cui assolvono tali operazioni hanno un contenuto
variabile che va dai compiti di osservazione e verifica (che comprendono il
controllo del cessate il fuoco, della liberazione del territorio e del
conseguente ritiro delle forze di occupazione) a quelli di interposizione (che
comporta l'assunzione di un ruolo di mera presenza tra le due parti in
conflitto, allo scopo di ridurre la tensione tra le stesse e di prevenire gli
scontri) e a quelli di mantenimento dell'ordine e del rispetto del diritto;
c) operazioni di imposizione della pace (peace-enforcing): si tratta di
operazioni militari volte ad imporre con la forza alle parti in conflitto o al
soggetto individuato come aggressore, l'attuazione delle misure di controllo e
riduzione della situazione di conflittualità decise dall'organizzazione
internazionale che invia o autorizza l'operazione. Ciò implica la possibilità
di vere e proprie azioni di combattimento;
d) operazioni di assistenza internazionale: si
tratta di attività volte a realizzare le condizioni per una pace duratura poste
in essere al termine di un conflitto o di una guerra civile, al fine di evitare
che sorgano nuove controversie e si determinino altre situazioni di
conflittualità. Rientrano in tale categoria tutte le attività che consentono la
ripresa delle condizioni di vita ordinaria e comprendono programmi di aiuto e
ricostruzione economica, sociale, sanitaria, soprattutto nella fase successiva
alla cessazione delle operazioni militari.
Art. 3
(Disciplina dell’attività delle Forze
armate)
L'articolo 3 disciplina l'attività delle forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali: in particolare, il comma 1 stabilisce che le forze armate
o le forze di polizia ad ordinamento militare o civile rimangono soggette,
nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate
con legge, al rispetto delle norme e dei
principi del diritto bellico quali previste dal diritto internazionale
generale e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Sulla
scorta del comma 2, tale rispetto è
dovuto anche nel caso in cui i contingenti militari o di polizia italiani siano
sottoposti a comando internazionale o di altro Stato.
Art. 4
(Istituzione di un comitato parlamentare
di controllo)
L'articolo 4 istituisce (comma 1) un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2.
In base al comma 2 il Comitato parlamentare si compone di sei senatori e sei deputati nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento con criteri di proporzionalità rispetto al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
Il Governo è tenuto a fornire al Comitato parlamentare elementi di conoscenza e di valutazione, anche se classificati, sulla preparazione, le regole d'ingaggio, i compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo (comma 3).
In base al comma 4 i componenti del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto in ordine a tutte le notizie e documenti coperti da classifica di segretezza.
Il Governo invia con cadenza semestrale una relazione al Parlamento sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2 (comma 5).
In relazione
al comma 3 si ricorda che secondo la definizione fornita dal testo militare United Kingdom Glossary of Joint
Multinational Terms and Definitions, le Rules of Engagement (ROE) sono “quelle direttive diramate dalle
competenti autorità militari che specificano le circostanze ed i limiti entro
cui le forze possono iniziare e/o continuare il combattimento con le forze
contrapposte”.
Più
specificatamente, le regole d’ingaggio
consistono in talune istruzioni predefinite e dettagliate che stabiliscono il
comportamento tattico di una unità per l’assolvimento della missione assegnata,
consentendo, limitando o negando, a seconda delle situazioni, determinate
azioni in modo da permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi militari
necessari per il conseguimento degli obiettivi politici. Sotto il profilo
giuridico le regole d’ingaggio devono essere conformi sia all’ordinamento interno dello Stato che dispone
l’invio del contingente all’estero, sia
al diritto internazionale. Sotto il primo profilo vengono in considerazione
specialmente le regole costituzionali, nel nostro caso l’art. 11 della
Costituzione; per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, occorre tenere
conto del diritto internazionale umanitario in vigore, tanto di quello
convenzionale (in particolare le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due
Protocolli aggiuntivi del 1977), nonché dello Statuto della Corte penale
internazionale . La formulazione delle regole d’ingaggio spetta allo Stato
nazionale del contingente, ma per le operazioni multinazionali le regole sono
emanante dall’organizzazione sotto il cui comando
Il valore giuridico delle regole d’ingaggio dipende
dal singolo ordinamento interno. In quello italiano, tali regole non possono essere considerate come cause
di giustificazione aggiuntive a quelle previste dai codici penali militari.
L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Alcuni degli articoli della proposta di legge A.C. 1959 sono stati precedentemente esaminati in occasione dell’illustrazione della proposta di legge A.C. 45. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, e 27 aventi un contenuto identico o analogo agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 45.
Di seguito, l’illustrazione della proposta di A.C. 1959 sarà, pertanto, limitata a quegli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e 23) non presenti nella già illustrata proposta di legge A.C. 45.
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Il comma
1 dell’articolo 1 della proposta
di legge 952 specifica che le disposizioni in essa contenute si applicano alle
missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui ai
successivi articoli 2 e
Identica disposizione è prevista dall’articolo 1 della proposta di Legge A.C. 952 (Garofani ed altri).
Come
in precedenza rilevato (’articolo 1 della proposta di legge A.C. 952), la
disposizione in esame sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento
normativo tra la normativa attualmente vigente e le nuove e diverse
disposizioni previste dalla proposta di legge. A tal fine, il comma 1
dell’articolo 1 specifica, infatti, che le nuove norme sono destinate a trovare
applicazione solamente alla scadenza delle missioni internazionali in corso
alla data di entrata in vigore della legge, evitandosi in tal modo problemi di
sovrapposizione di normative diverse regolanti la medesima materia.
Art. 2
(Partecipazione alle missioni
internazionali)
Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 1959 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero.
A tal fine il comma 1 stabilisce il principio generale in base al quale, al di fuori dei casi previsti dagli articolo 78 e 87[20] nono comma della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali deve essere deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica[21].
Ciò premesso, vengono individuate cinque tipologie di missioni o operazioni internazionali da autorizzare con legge.
Al riguardo,
si osserva che le prime quattro tipologie sono contemplate anche dall’articolo
2 dalla proposta di legge A.C. 933 (Duranti
ed altri) alla quale si rinvia per la
descrizione specifica delle singole fattispecie .
Si tratta, in particolare di:
a) operazioni finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace quali previste dal capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite – in Italia reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848 -, con particolare riguardo all'istituzione di una forza internazionale sotto responsabilità e comando diretti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (articolo 43 dello Statuto);
b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico delle controversie
in base al capitolo VI dello Statuto dell'ONU;
c) operazioni internazionali di imposizione, mantenimento o consolidamento della pace, autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e deliberate dall'Unione europea;
d) missioni internazionali di soccorso o di assistenza in seguito a calamità naturali o gravi crisi umanitarie, autorizzate dei governi degli Stati interessati, e nell'ambito delle quali è previsto l'uso della forza solo a scopi di autodifesa.
e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Ai sensi del successivo comma 3, le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle missioni. Il medesimo comma precisa, altresì, che tali deliberazioni devono essere corredate:
Ø dalla puntuale indicazione degli obiettivi;
Ø dalla base giuridica di riferimento;
Ø dal numero massimo di unità di personale italiano da inviare e dalle unità di personale di altri Paesi di cui si prevede la partecipazione alla missione;
Ø dall'area della loro destinazione, con definizione del livello di rischio dell'area, distinto in basso, medio e alto rischio,
Ø dall’indicazione della durata programmata delle operazioni;
Ø dal mandato internazionale ricevuto;
Ø dal soggetto internazionale che lo ha conferito.
A sua volta il successivo comma 4 prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, venga stabilito il livello di rischio con riferimento ai teatri operativi, in ragione del disagio ambientale.
Il richiamato decreto, in sede di prima attuazione della legge, dovrà essere emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto attiene, invece, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle missioni internazionali, il successivo comma 5 prevede che successivamente alla richiamata autorizzazione parlamentare, con apposito provvedimento legislativo si proceda alla copertura finanziaria delle missioni, per un periodo non superiore ai dodici mesi e facendo ricorso alle risorse del Fondo per le missioni internazionali previsto dall’articolo 5 della medesima proposta.
La
proposta di legge in esame sembra dunque contemplare un duplice intervento
parlamentare, il primo, finalizzato all’autorizzazione delle missioni, il
secondo, per la copertura finanziaria degli oneri connessi alle missioni
internazionali.
Da un
punto di vista formale, si osserva che mentre nel primo caso, il comma 3
dell’articolo in esame fa riferimento ad una autorizzazione delle missioni da
parte delle Camere, nel secondo caso il successivo comma 5 specifica che
l’autorizzazione della copertura legislativa deve essere disposta con apposito provvedimento legislativo.
Per quanto riguarda le procedure interne al nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito delle missioni militari oltreconfine, si rinvia alla ricostruzione precedentemente fatta nel commento dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani)
Art.
3
(Proroga delle missioni internazionali)
L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 952 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati dal Governo in sede di richiesta di autorizzazione delle missioni, si provveda, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5 della proposta di legge.
Ai fini della eventuale proroga il comma 2 dell’articolo in esame prevede che si proceda ad una nuova valutazione del livello di rischio della missione, mentre ai sensi del comma 3 la richiesta di proroga della missione dovrà essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.
Art. 4
(Relazione del Governo)
Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi dei precedenti articoli fornendo specifiche indicazioni sullo stato di avanzamento delle operazioni in relazioni agli obiettivi perseguiti da ciascuna missione.
Art. 5
(Fondo per le missioni internazionali)
Il contenuto dell’articolo 5 della proposta di legge in
esame è analogo al contenuto dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 45, già
illustrato ed al quale si rinvia.
Art. 6
(Consigliere diplomatico)
L’articolo 6 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali, senza oneri aggiuntivi a carico dello stato.
Analoga disposizione è contemplata dall’articolo 6
della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri). A differenza dell’articolo
in esame, la proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) dispone che il trattamento
economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari
esteri.
Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Il contenuto dei successivi articoli 7 (Interventi
urgenti), 8 (Indennità di missione), 9 (Indennità
di impiego operativo), 10 (Trattamento assicurativo, previdenziale e
assistenziale), 11 (Personale in stato di prigionia o disperso)
12 (Richiami in servizio del personale militare), 13 (Orario
di lavoro ), 14 (Valutazione del servizio prestato nelle
missioni all’estero ai fini dell’avanzamento al grado superiore), 15 (Norme
di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni) della
proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri) è sostanzialmente analogo al
contenuto degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, della proposta di legge A.C.
45, precedentemente illustrati ed ai
quali si rinvia.
Il comma 1 dell’articolo 16 estende, in quanto compatibile, l’ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.
Analoga disposizione è prevista dall’articolo 16 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani)
Artt. 17-23
(Comitato parlamentare di controllo
sulle missioni internazionali)
Il Capo IV della proposta di legge A.C. 1959
comprende gli articoli da
Al riguardo,
si segnala che l’articolo 4 della proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri)
, reca anch’essa una disposizione (articolo 4, comma 1), finalizzata alla
istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni
internazionali.
Al
riguardo, si osserva che gli articoli 17-23 della proposta di legge A.C. 1959,
nel disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del richiamato Comitato
parlamentare di controllo sulle missioni internazionali, dettano una disciplina
per molti versi simile a quella attualmente prevista dagli articoli 30 e
seguenti della legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124 del
2007)[22] che, tra l’altro, ha previsto l’istituzione
di un apposito Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
composto da cinque deputati e cinque senatori.
Nello specifico l’articolo 17, oltre ad individuare le finalità del Comitato parlamentare per le missioni militari all’estero, consistenti nei richiamati compiti di verifica e di controllo, reca talune norme concernenti l’istituzione del Comitato. In particolare, si prevede che entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura i Presidenti dei due rami del Parlamento provvedano alla nomina di cinque deputati e cinque senatori, con criteri di proporzionalità rispetto al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e garantendo comunque la rappresentanza paritaria degli appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
La medesima disposizione precisa, altresì, che per gruppi di opposizione si intendono i gruppi parlamentari che non hanno votato la fiducia al Governo in carica, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, della Costituzione (comma 1).
Ulteriori disposizioni concernono, poi, la composizione dell’ufficio di presidenza e le modalità di elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.
Per
quanto concerne il presidente del Comitato, la proposta di legge specifica, in
particolare, che è eletto tra i
componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è
necessaria la maggioranza assoluta dei
componenti. Qualora nessun componente riporti la richiamata maggioranza assoluta si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
Il
presidente decade dalla carica se
cessa di appartenere ai gruppi di opposizione.
Per quanto
concerne, invece, l'ufficio di
presidenza, ai sensi del comma 3 dell’articolo 17, tale organismo è
composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario ed è eletto
dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i
componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Per l'elezione,
rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra
i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
A sua volta il successivo articolo 18 (Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per le missioni militari all’estero), oltre a specificare che tra le funzioni di controllo del comitato vi è anche quella di verifica della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, specifica talune delle attività proprie del Comitato consistenti:
Ø nel periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa, del Ministro degli affari esteri, dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dei comandanti dei contingenti militari italiani impiegati nelle missioni internazionali;
Ø nello svolgimento di visite ai contingenti militari italiani con il fine di verificarne l'attività operativa, l'evoluzione del contesto in cui operano, la rispondenza delle regole d'ingaggio con il mandato parlamentare.
La medesima disposizione precisa, altresì, che è facoltà del Comitato ascoltare ogni altra persona appartenente o meno alle Forze armate o al corpo diplomatico italiano in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato (comma 4).
Per quanto concerne l’acquisizione di documenti da parte del Comitato, l’articolo 18 reca talune disposizioni concernenti, sia l’acquisizione di materiale da parte dell’autorità giudiziaria, sia l’acquisizione di materiale da parte di altri soggetti.
Nel primo caso, il comma 5 dell’articolo in esame reca la regola generale in forza della quale il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
Ai sensi
dell’articolo 329 c.p.p. gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono
coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza
e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando è
necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato,
la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti
pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Anche
quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di
necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli
atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può
ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare
il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
L'autorità giudiziaria provvede
tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta salvo che non
rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di
ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno,
l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia
dopo la chiusura delle indagini preliminari.
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione di documentazione da parte di altri soggetti, la regola generale prevista dal comma 7 dell’articolo 18 consente al Comitato di ottenere, da parte di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico italiani nonché da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
Il destinatario della richiesta può opporre l'esigenza di riservatezza in merito al materiale richiesto dal Comitato, qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza dei contingenti militari italiani, nonché la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative e di collaboratori o di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico italiani .
Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente.
Ai sensi del comma 9:
Ø
in nessun caso l'esigenza di riservatezza può
essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile
il segreto di Stato.
Ø
in nessun caso l'esigenza di riservatezza o il segreto di Stato possono essere opposti
al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza
dei comportamenti di appartenenti alle Forze armate italiane o di altro
personale impiegato nelle missioni internazionali di cui alla presente legge.
La disciplina
del segreto di stato è contenuta
principalmente negli articoli da
Alcune
limitate modifiche alla legge 124 sono sta apportate nella XVI legislatura ad
opera della legge 133 del 2012, che è intervenuta anche in materia di segreto
di Stato.
La legge 124
del 2007 prevede il ricorso al segreto di Stato per una serie tassativa di atti
(art. 39, comma 1). Si tratta degli atti la cui conoscenza potrebbe
danneggiare:
§ l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi
internazionali;
§ la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a fondamento della
Repubblica;
§ l’indipendenza dello Stato, rispetto ad altri Stati e in relazione
con essi;
§ la preparazione e la difesa militare dello Stato.
È
espressamente escluso che possano
essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell’ordine
costituzionale, come già prevedeva l’art. 12, comma secondo, della L. 801/1977)
i fatti di terrorismo, quelli
costituenti i reati di strage
previsti dagli artt. 285 e 422 c.p. e i reati di mafia di cui agli artt. 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) e 416-ter (Scambio
elettorale politico-mafioso) c.p. (art. 39, comma 11).
Inoltre, è
previsto un limite temporale al
vincolo di segretezza (che secondo la disciplina previgente non era
soggetto ad alcun termine di durata): esso viene a cessare ordinariamente
decorsi quindici anni dalla apposizione o dalla opposizione. Il
Presidente del Consiglio può, con provvedimento motivato che deve essere
trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica - Copasir, disporre una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del
segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. A prescindere dal
decorso di tali termini, il Presidente del Consiglio dispone la cessazione anticipata del vincolo,
quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione (art.
39, commi 7-9).
Nella
definizione pratica delle modalità di ricorso del segreto di Stato si suole
distinguere tra l’apposizione e l’opposizione del segreto di Stato.
L’apposizione del segreto consiste
nell’atto di individuazione in concreto dei documenti, dei fatti, delle notizie
od altro che, se conosciuti, possono compromettere la sicurezza dello Stato e
quindi devono rimanere segreti.
La
responsabilità e la competenza per l’apposizione del segreto di Stato spetta al
Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l’individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato.
L’atto di opposizione è il provvedimento,
spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei
confronti dell’autorità giudiziaria l’apposizione del segreto di Stato su un
documento.
Nel caso di
opposizione del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il
Presidente del Consiglio, ai fini dell’eventuale conferma.
La conferma
da parte del Presidente del Consiglio, impedisce al giudice di acquisire ed
utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, ma non
preclude all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e
indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
Il Presidente
del Consiglio deve comunicare ogni caso di conferma del segreto di Stato al Copasir, che, se ritiene infondato il
ricorso al segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere.
L’autorità
giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell’opposizione del segreto
di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello
Stato dinnanzi
È esclusa l’opponibilità del segreto d'ufficio (art. 201 c.p.p.) bancario o professionale, mentre è fatta salva l'opponibilità del segreto fra difensore e parte processuale, nell'ambito del mandato. Inoltre, è previsto che non possa essere opposto il vincolo del segreto funzionale da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta in relazione ad informazioni, atti o documenti richiesti a tali organismi.
Ai sensi dell’articolo 201 del codice di procedura penale che disciplina il segreto d’ufficio, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. Per quanto concerne, invece, il segreto professionale, l’articolo 200 c.p.p. stabilisce che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Le richiamate disposizioni si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazione.
Ai sensi del successivo articolo 19 (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero e possibilità di riunioni congiunte con il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della difesa, trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero una relazione sull'attività dei contingenti militari italiani, contenente un'analisi della situazione, dell'evoluzione del quadro geopolitico dei territori interessati alla missione militare e dei pericoli per la sicurezza.
Il Presidente del Comitato parlamentare per
le missioni militari all'estero e quello del Comitato per la sicurezza della Repubblica, qualora il tema
trattato riguardi i campi di competenza di entrambi i Comitati, possono convocare riunioni congiunte dei
due organismi.
In relazione
alla disposizione in esame, si osserva che allo stato il Comitato
per la sicurezza della Repubblica svolge i suoi compiti secondo i principi
e per le finalità stabiliti dalla richiamata legge 3 agosto 2007, n.
Al riguardo, si rileva l’opportunità di
verificare il coordinamento di tale disposizione con la disciplina Comitato per
la sicurezza della Repubblica
relativamente ai compiti ad esso assegnati e alle particolari procedure
che assistono lo svolgimento delle sue funzioni.
Ai sensi del successivo articolo 20 (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività dei contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
A sua volta Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero presenta una relazione annuale alle Camere per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero può, altresì, trasmettere alle Camere altre relazioni urgenti (articolo 21).
Il successivo articolo 22 reca poi la regola generale in base alla quale i componenti del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. La violazione del segreto è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale. Se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
Ai sensi del
richiamato articolo 326 c.p. il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al
servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le
quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale,
si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non
patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena
della reclusione fino a due anni. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche
a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata
autorizzata la divulgazione.
I successivi commi 6 e 7 dettano a loro volta talune disposizioni concernenti l’eventuale divulgazione di dati riservati da parte di un componente del Comitato.
Al riguardo, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita a un componente del Comitato, il presidente ne informa i presidenti delle Camere.
A sua volta, il presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione la quale procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al presidente della medesima Camera. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
Da ultimo, l’articolo 23 reca disposizioni concernenti l’organizzazione interna del Comitato.
In
particolare si prevede che l’attività e il funzionamento del Comitato
parlamentare per le missioni militari all'estero siano disciplinati da un
regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei
propri componenti. Le sedute e tutti
gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del
Comitato. Gli atti acquisiti dal
Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha
formati. Per l'espletamento delle sue
funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il
funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle funzioni
assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie,
previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della
collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per
la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con
organismi informativi di Stati esteri.
Art. 24 (Disposizioni in materia contabile)
e 25 (Cessione di mezzi e di materiali)
Il contenuto dei successivi articoli 24 e 25 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto degli articoli 13 e 14 della proposta di legge A.C. 45, già illustrati ed ai quali si rinvia.
Identiche disposizione sono previste anche dagli articoli 17 e 18 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani).
Art. 26
(Utenze telefoniche di servizio)
Il contenuto dell’articolo 26 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell’articolo 19 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani), già illustrato ed al quali si rinvia.
Art. 27
(Pagamenti effettuati da Stati esteri
o da organizzazioni internazionali)
Il contenuto dell’articolo 27 della proposta di legge in è sostanzialmente identico al contenuto dell’articolo 15 della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli), già illustrato ed al quale si rinvia.
Identica disposizione è prevista anche dall’ articolo 20 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani).
Art. 28
(Disposizioni transitorie)
Ai sensi dell’articolo 27 le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame non si applicano alle missioni internazionali in corso alla data dell’entrata in vigore della legge.
Come
in precedenza rilevato in occasione dell’esame dell’articolo 1 la disposizione
in esame sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la
normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla
proposta di legge.
[1] Al riguardo, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri).
[2] In particolare gli articoli 2 (Fondo per le missioni all’stero), 4 (Interventi urgenti), 5 (Indennità di missione), 6 (Indennità di impiego operativo), 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 8 (Personale in stato di prigionia o disperso),9 (Richiami in servizio del personale militare), 10 (Orario di lavoro ), 11 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all’estero ai fini dell’avanzamento al grado superiore), 12 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni), della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli) presentano un contenuto analogo a quello degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, delle proposte di legge A.C 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri). Analogamente, gli articoli 13 (Disposizioni in materia contabile), 14 (Cessione di mezzi e di materiali) e 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli) presentando un contenuto analogo agli articoli 17, 18 e 20 della proposta di legge A.C 952 (Garofani) e agli articoli 24, 25 e 27 della proposta di legge 1959 (Artini ed altri).
[3] Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di
pace).
[4]
Il decreto legge, convertito, con
modificazioni, dall’ art.
[5] D.L. 31 maggio 2005, n. 90, Disposizioni urgenti in materia di protezione civile convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152.
[6] L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
[7] A titolo di esempio illustrativo, si rimanda al D.P.C.M. del 16 settembre 2005, Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan e all’ ordinanza attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan in cui viene disposta la nomina di un Commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico illustrato dal decreto, viene istituita una apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o da altra Amministrazione statale o Ente pubblico e vengono determinati in linea generali gli interventi da attuare.
[8]
In relazione alla disposizione in
esame si segnala che con riferimento alle missioni contemplate dal più volte
decreto legge n. 209 del 2008 il comma 1
del’articolo 4 del citato provvedimento ha riconosciuto al personale impegnato
nelle missioni internazionali disciplinate
dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n.
[9] Si tratta di tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.
[10] La legge recava "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
[11] Il D.P:R. reca il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
[12] Si consideri che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente esclusi, ad eccezione della gente di mare, del personale di volo e dei lavoratori mobili del settore dell’autotrasporto, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica.
[13] L’articolo 11 della Costituzione stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L’articolo 78 della Costituzione prevede che siano le Camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari.
[14] A questo proposito si ricorda che il progetto elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva adottato una disposizione secondo cui l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali doveva essere deliberato dalla Camera dei deputati su proposta del Governo.
[15] La legge recava Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.
[16] In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del Codice, che riproduce il contenuto del comma 1 della legge n. 25 del 1997, “il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.
[17]
Il decreto, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma
[18] D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
[19] L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.
[20] Ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 87 il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
[21] L’articolo 11 della Costituzione stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
[22] La legge reca il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto