Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di missioni internazionali - A.C. 45, A.C. 933 e A.C. 952 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 111 | ||||
Data: | 14/01/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa | ||||
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni in
materia A.C. |
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n. 111 |
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14 gennaio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it Hanno collaborato: Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri ( 066760-4939– * st_affari_esteri@camera.it |
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I dossier dei servizi e
degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: DI0096.doc |
INDICE
Il contenuto delle
proposte di legge
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 45 (Cirielli)
§
Art. 1 (Ambito di applicazione)
§
Art. 2 (Fondo per le missioni all'estero)
§
Art. 3 (Interventi di soccorso)
§
Art. 5 (Indennità di missione)
§
Art. 6 (Indennità di impiego operativo)
§
Art. 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e
assistenziale)
§
Art. 8 (Personale in stato di prigionia o disperso)
§
Art. 9 (Richiami in servizio del personale militare)
§
Art. 12 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni)
§
Art. 13 (Disposizioni in materia contabile)
§
Art. 14 (Cessione di mezzi e di materiali)
§
Art. 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da
organizzazioni internazionali)
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri)
§
Art. 1 (Ambito di applicazione)
§
Art. 2 (Partecipazione alle missioni
internazionali)
§
Art. 3 (Proroga delle missioni internazionali)
§
Art. 4 (Relazione del Governo)
§
Art. 5 (Fondo per le missioni internazionali)
§
Art. 6 (Consigliere diplomatico)
§
Artt. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15
§
Art. 17 (Disposizioni in materia contabile) e 18 (Cessione
di mezzi e di materiali)
§
Art. 19 (Utenze telefoniche di servizio)
§
Art. 20 (Pagamenti effettuati da Stati esteri o da
organizzazioni internazionali)
§
Art. 21 (Modifica all'articolo 744 del codice della
navigazione)
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri)
§
Art. 1 (Disposizioni generali)
§
Art. 3 (Disciplina dell’attività delle Forze armate)
§
Art. 4 (Istituzione di un comitato parlamentare di
controllo)
Testo a fronte tra le
Pdl AA.CC. n. 45, 952 e 933
Le proposte di legge A.C.45 (Cirielli), A.C. 933 (Duranti) e A.C. 952
(Garofani) prevedono una serie di disposizioni volte a definire una normativa
di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte
dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
Nel nostro ordinamento giuridico non
esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni
internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare
riferimento ai profili concernenti il
trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni
e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le
missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti
legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia
limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con
conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa
le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.
Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, le
procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione
della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito
delle missioni militari oltreconfine.
Tale aspetto è affrontato in particolare dalle proposte di legge A.C.
933 (Duranti) e A.C. 952 (Garofani).
La prima, fissa la regola generale in base alla quale la partecipazione
delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento
militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni
internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni
internazionali di assistenza umanitaria, deve essere autorizzata con legge; la
seconda proposta (A.C. 952), ispirandosi ai contenuti della risoluzione
Ruffino, n. 7-1007[1]
approvata dalla Commissione Difesa della Camera il 16 gennaio 2001 e ai lavori
che furono svolti dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera stessa
nella XV e XVI legislatura, prefigura una procedura di autorizzazione speciale.
In sintesi, al Consiglio dei ministri spetterebbero le deliberazioni circa la
partecipazione italiana a missioni internazionali, previa informazione al
Presidente della Repubblica; le Camere, invece, in primo luogo, sarebbero
destinatarie delle comunicazioni del Governo in merito alle citate
deliberazioni, ai fini dell'autorizzazione delle missioni stesse, in secondo
luogo, esse provvederebbero all'approvazione dei provvedimenti legislativi
recanti la copertura finanziaria delle spese connesse all'avvio e alla proroga
delle missioni, prelevando le risorse necessarie dall'apposito fondo missioni
la cui dotazione sarebbe stabilita dalla legge di bilancio.
(In allegato alla scheda di
lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 sono riportati
alcuni precedenti di interventi delle Camere nel caso di partecipazione
dell’Italia a missioni internazionali)
Per quanto concerne gli ulteriori
aspetti delle tre proposte di legge in esame, si osserva che il comune
denominatore delle proposte di legge A.C. 45 (Cirielli) e A.C. 952 (Garofani),
è costituito prevalentemente dalle disposizioni in materia di personale e in
materia amministrativa e contabile che riproducono il consolidato apparato
normativo che da diversi anni viene riproposto sostanzialmente nella stessa
veste attraverso i provvedimenti legislativi di proroga delle missioni
internazionali. Si tratta di disposizioni che, come rilevato in precedenza, al
momento presentano carattere temporaneo e necessitano quindi di essere
reiterate di volta in volta e che invece, per effetto dei provvedimenti in
esame, assumerebbero carattere permanente.
In particolare, le disposizioni in materia
di personale, concernono:
·
l’indennità
di missione,
·
l’indennità
di impiego operativo,
·
il
trattamento assicurativo,
·
previdenziale
e assistenziale,
·
il
personale in stato di prigionia o disperso,
·
i
richiami in servizio del personale militare,
·
l’orario
di lavoro,
·
la
valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento
al grado superiore,
·
la
salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni
·
e,
infine, personale civile (previsto solo dalla sola proposta A.C. 45 Cirielli).
Per quanto concerne, invece, le disposizioni in materia amministrativa e contabile sono previste disposizioni per
l'attivazione delle procedure d'urgenza finalizzate all'acquisizione di beni e
servizi, per la cessione a titolo gratuito di mezzi e di materiali escluso il
materiale di armamento, per l'utilizzo delle utenze telefoniche di servizio
(previsto soltanto dalla proposta A.C. 952 Garofani) e, infine, per l'utilizzo
delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati da Stati esteri o da
organizzazioni internazionali.
Infine, si segnalano due disposizioni specifiche: la prima, contenuta
nella proposta A.C. 952 (Garofani), concernente una modifica all'articolo 744
del codice della navigazione che comprende, tra i velivoli equiparati agli
aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e
di supporto alla pace, con conseguente estensione ad essi dell'esenzione da
qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché del diritto di priorità
nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali; la seconda contenuta nella
proposta A.C. 45 (Cirielli) riguardante la data di entrata in vigore del
provvedimento che viene fatta coincidere con il primo gennaio dell'anno
successivo a quello della data di pubblicazione del provvedimento stesso nella
Gazzetta Ufficiale. La ratio di tale
disposizione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione
temporale tra le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle
a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni
internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco
di tempo non superiore all'anno solare.
Per quanto concerne, invece, il contenuto della proposta di legge A.C.
933 (Duranti), oltre al richiamato articolo 1, che disciplina la procedura di autorizzazione, le
ulteriori disposizioni classificano e disciplinano le diverse missioni oggetto
di autorizzazione legislativa. Inoltre, è prevista l’istituzione di un apposito
comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali al quale il
Governo fornisce elementi di conoscenza e di valutazione, anche se classificati, sulla preparazione, le regole d'ingaggio, i
compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle
quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo.
Le proposte di legge A.C. 45 (Cirielli) e A.C 952 (Garofani ed altri) recano una
serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale
applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
Si segnala che gli articoli 2 (Fondo per le missioni all’stero), 4 (Interventi urgenti), 5 (Indennità di missione), 6 (Indennità di impiego operativo), 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 8 (Personale in stato di prigionia o disperso),9 (Richiami in servizio del personale militare), 10 (Orario di lavoro ), 11 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all’estero ai fini dell’avanzamento al grado superiore), 12 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni), 13 (Disposizioni in materia contabile), 14 (Cessione di mezzi e di materiali) 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali ) della proposta di legge A.C. 45 presentano un contenuto analogo a quello degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 della proposta di legge A.C 952 e saranno pertanto illustrati congiuntamente, (Al riguardo, si veda, altresì, il testo a fronte fra le citate proposte di legge inserito al termine dell’illustrazione dell’articolato dei due provvedimenti).
Art.
1
(Ambito di applicazione)
Il
comma 1 della proposta di legge A.C.
45, nel definire l’ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal
provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le
disposizioni in essa contenute “si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare”, finanziate attraverso
l’istituendo fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, la
cui costituzione è prevista dal successivo articolo 2, comma 1, della proposta
di legge.
In relazione al comma in esame si segnala
che la disposizione, limitando il suo ambito di applicazione alle sole missioni
finanziate attraverso il ricorso al citato Fondo, non ricomprende talune
missioni che potrebbero trovare una diversa fonte di finanziamento
Il comma 2 dell’art. 1 prevede la possibilità che nell’ambito delle missioni militari di cui al precedente comma 1 siano effettuate iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e sviluppo.
Tale disposizione riflette quanto pressoché costantemente avvenuto in occasione delle missioni all’estero di contingenti militari italiani, che sono state accompagnate da interventi umanitari e di assistenza alle popolazioni coinvolte dagli stati di crisi che hanno occasionato gli interventi internazionali. Con iniziative di più ampio respiro, inoltre, sono stati avviati nelle situazioni post-conflittuali interventi volti alla ricostruzione e allo sviluppo delle aree interessate.
Art.
2
(Fondo per le missioni all'estero)
Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo articolo 5 della proposta A.C. 952, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e stabilisce, al riguardo, che la dotazione di tale fondo dovrà essere stabilita annualmente dalla legge di bilancio.
L'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n.
Successivamente, il comma
27 dell’art. 1 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220)
ha disposto per il 2011 un
incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il
finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della
partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.
L’anno successivo il comma
18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n.
183) ha disposto per il 2012 un
incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il
finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della
partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di
stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31
dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui
l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura
di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle
missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni
del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012,
e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.
Da ultimo, l’art. 23, comma
6 del D.L. 95/2012 (recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha disposto per il 2013 un incremento di un miliardo di
euro del Fondo missioni internazionali.
Si ricorda infine che nelle
previsioni assestate 2013 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il citato cap.
3004 registra uno stanziamento di circa 66 milioni di euro.
Il successivo comma 2 dell’articolo 2 autorizza spese, per un periodo non superiore ad un mese, nella misura massima di un dodicesimo del finanziamento autorizzato per l'anno precedente, ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali spese sono autorizzate a valere sul citato fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
Art.
3
(Interventi di soccorso)
L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 45 affida al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 90/2005[2], compiti di soccorso alla popolazione locale che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame.
Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 90/2005 stabilisce che l’art. 5 della L. 225/1992[3] (modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio) si applica anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Sono comunque fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in tema di cooperazione.
L’art. 4, co. 2, del D.L. 90/2005 prevede anche l’applicazione agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile dell’art. 5-bis, co. 5, del D.L. 343/2001 (che estende la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) abrogato dall’art. 40-bis, D.L. 1/2012. Il secondo periodo del comma contempla inoltre la possibilità di adottare le ordinanze di protezione civile di cui all’art. 5, co. 3, della L. 225/1992 (finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose) anche per gli interventi di cui all’art. 11, co. 2, della L. 49/1987 in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Anche in questo caso la norma è caducata a causa dell’abrogazione del citato art. 5, co. 3 del D.L. 343/2001, sempre ad opera del D.L. 1/2012.
Si ricorda, inoltre, che la legge n. 225 del 1992 indica all’articolo 5 le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle calamità (sia naturali, sia connesse con l'attività dell'uomo) che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. In tali casi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ovvero, per sua delega di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio segretario del Consiglio, d’intesa con la regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata (180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi; successivamente, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, si provvede, a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico[4].
L’articolo 4 della proposta di legge in esame A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 7 della proposta di legge A.C. 952, consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l’ammontare complessivo di 10 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del precedente articolo 2 per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
Al riguardo, si
ricorda che il D.P.R. 15 novembre 2012,
n. 236 reca il Regolamento che disciplina le attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture.
In particolare,
il Regolamento definisce i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in
economia (articolo 129) e i relativi limiti di spesa (articolo 130). Nello
specifico il Regolamento consente il
ricorso alla procedura in economia
quando l'importo della spesa non sia
superiore a 130.000 euro per le acquisizioni di servizi e 200.000 euro per l'acquisizione di
beni.
L'acquisizione
dei beni e servizi in economia può essere effettuata, fatte salve le eventuali
diverse disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
in amministrazione diretta oppure a
cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta il responsabile del
procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di
personale dell'Amministrazione. Il responsabile del procedimento acquista i
materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione
dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni
e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
Il procedimento
di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal capo del servizio
amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che,
essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta,
nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori,
anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal citato
decreto ministeriale.
I lavori
effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite
unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di
cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati,
utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento. I lavori
effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilità di
un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del
reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e
civile, della Difesa. Il personale militare può essere costituito anche da
militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per
l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la
cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali
e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai
magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o
noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei
quantitativi strettamente necessari.
In relazione all’articolo in esame si segnala che analoga disposizione era prevista dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto legge n. 227 del 2012 concernente la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 settembre 2013.
Tale norma, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità
della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzava,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa
complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale
dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali previste dal
medesimo decreto legge, entro il limite di euro
.
Art.
5
(Indennità di missione)
L’articolo 5 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 8 della proposta di legge A.C. 952, al comma 1, attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento con riferimento a quanto previsto per le diverse località di destinazione. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli altri assegni ed alle indennità a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali[5].
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che
il R.D. n. 941/1926 reca la
disciplina generale del trattamento di
missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono
dovute dal giorno in cui si passa il
confine o si sbarca all'estero, fino
al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o
si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene
disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni
italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino
all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni,
sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per
rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a
commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del
ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si
prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.
Successivamente, l’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il
personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica
tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M.
13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in
proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale
si svolge la missione stessa.
Sempre con riferimento alla materia delle indennità, il successivo comma 2 dell’articolo in esame prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere, altresì stabilito, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità dovrà essere calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Il medesimo comma precisa, inoltre, che tale decreto dovrà valere sulle risorse previste dal citato fondo per le missioni umanitarie ed internazionali e dovrà essere adottato, in sede di prima applicazione della legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
A sua volta il comma 3 stabilisce che la misura dell'indennità è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
Per quanto riguarda, invece, il personale che usufruisca di periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, il successivo comma 4 prevede che in loro favore sia corrisposta un'indennità giornaliera corrispondente alla diaria di missione estera percepita.
Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima
volta nell’ordinamento dalla legge n. 339/2001, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva
fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva
scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.
Il comma 5 equipara, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente.
Analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali il successivo comma 6 dell’articolo in esame dispone che all’indennità di missione non si applica la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
Il comma 3 dello stesso articolo
Da ultimo, il comma 7 reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito delle missioni umanitarie e internazionali: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione prevista dall’articolo in esame (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione della difesa al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.
Art.
6
(Indennità di impiego operativo)
L’articolo 6 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 9 della proposta di legge A.C. 952, prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.
Il medesimo articolo dispone l’applicazione dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al D.P.R. n. 1092/1973, nonché dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.
La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale
compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle
diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal
servizio. In particolare l’articolo 2 della legge prevede che al
personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi
previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7,
spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite
dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali
e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i
graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei
successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono
disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi
particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità
di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi
di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio
militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.
L’articolo
19, primo comma, del DPR n. 1092/1973 prevede che il servizio prestato dai militari della
Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo
stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla
costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di
navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
L'articolo
51, comma 6 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di
retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di
navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.
Art.
7
(Trattamento assicurativo, previdenziale
e assistenziale)
L’articolo 7 della
proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 10 della proposta
di legge A.C. 952, al comma 1 prescrive che al personale impegnato nelle
missioni internazionali sia attribuito il trattamento
assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con
l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio
1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al
trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado
corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi
inferiori.
Al riguardo, si ricorda che la legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in
servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo,
all'articolo
Il
successivo comma 2 dell’articolo 7 reca
disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle
operazioni.
Nel
dettaglio, il primo periodo del comma
2 prevede l'applicazione dell'articolo 1897 del Codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
Il richiamato articolo 1897 del Codice, recependo il
contenuto della legge n. 308 del 1981[7], all'articolo
3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali
delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio
di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero
in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività
percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al
trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello
del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle
quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono
corrisposte nella misura stabilita per i
pensionati. Per il coniuge superstite e gli
orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine
pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni
di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’
articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092[8]. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione
spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata
applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto
trattamento complessivo.
A sua volta, il richiamato D.P.R. n. 1092/1973 ha
disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento
privilegiato in caso di lesioni o
infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In
particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che
al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano
ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A
annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia
corrisposta la pensione privilegiata
calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di
quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la
categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.
Il
secondo periodo del comma 2
dell’articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1,
nonché con la speciale elargizione e con
l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti dagli articoli 1896 e 1898
del richiamato Codice che sul punto hanno, rispettivamente, recepito il
contenuto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 e del regio decreto-legge 15 luglio
1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
L’articolo 1896 del Codice attribuisce una speciale
elargizione, in misura pari al 50 per
cento di quella prevista agli
articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un
ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente in
favore dei familiari dei soggetti elencati dalla medesima disposizione
(militari in servizio permanente e di complemento; personale delle Forze di
polizia a ordinamento militare; militari in servizio di leva; richiamati nelle
Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze
armate; allievi carabinieri; allievi finanzieri; allievi delle accademie
militari; allievi delle scuole e dei licei militari; volontari in ferma.
Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari
che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le
scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in
servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è
concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti
disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla
tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni
di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 7 prevede che nei
casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 881 del Codice
che reca disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto
infermità nel corso di missioni internazionali.
Il
successivo comma 3 del medesimo articolo
7 stabilisce, poi, che le spese di cura
del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle
missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in
istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della
difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
La legge n.
266/2005 (legge finanziaria 2006) ha modificato, all’articolo 1, comma 219, quanto
disposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) che
poneva a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità
riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti
sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della
integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Con tale
modifica non viene più previsto il
rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi,
sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo
vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate
per causa di servizio di guerra).
Art.
8
(Personale in stato di prigionia o
disperso)
L’articolo 8 della
proposta di legge A.C. 45, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo
11 della proposta di legge A.C. 952, prevede che le disposizioni contenute nella citata proposta di legge in
materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo si applichino
anche al personale in stato di prigionia
o disperso e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso
venga computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Al riguardo, si
segnala che la disposizione in esame stabilisce come principio generale una
regola in passato contemplata dall’articolo
4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in
stato di prigionia o disperso) e
richiamata dai successivi decreti di proroga delle missioni internazionali e
secondo la quale le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1,
del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento
assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato
in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di
pensione.
Art.
9
(Richiami in servizio del personale
militare)
L’articolo 9 della proposta di legge in A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 12 della proposta di legge A.C. 952, stabilisce il principio generale in base al quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 890 comma 3 del Codice dell’ordinamento militare, per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, possono essere richiamati in servizio, a domanda, secondo le modalità di cui all’articolo 987 del citato Codice, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che il richiamato articolo
890 stabilisce che la categoria della riserva di complemento comprende gli
ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al
servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
A sua volta l’articolo 987 del Codice regolamenta i
meccanismi di richiamo in servizio degli ufficiali destinati a costituire le
forze di completamento in relazione alle esigenze derivanti dalle missioni
internazionali cui l’Italia partecipa ed alle attività addestrative, operative
e logistiche svolte sia sul territorio nazionale sia all’estero.
La
disposizione consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con
le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili
nelle forze di completamento.
L’articolo 10 della
proposta di legge A.C. 45, di contenuto identico all’articolo 13 della proposta
di legge A.C. 952, dispone che al personale che prende parte alle missioni
all’estero non si applichi la
disciplina vigente in materia di orario
di lavoro.
Nell’ordinamento
nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale
dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità
di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il d.lgs. 8
aprile 2003, n. 66, recante Attuazione
della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni
aspetti dell’orario di lavoro[9].
Il D.Lgs. n.
66/2003 (art. 3) ha fissato l’orario
normale di lavoro in 40 ore settimanali, recuperando, quasi letteralmente,
il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, cui si dà una valenza generale, volta a superare
le discipline particolari per vari settori.
Viene quindi
confermata:
Ø la durata normale dell'orario di lavoro, pari a 40 ore
settimanali;
Ø l'attribuzione di ampi poteri alla contrattazione
collettiva nazionale, che potrà:
a)
ridurre l'orario
normale (a tutti gli effetti legali);
b)
riferire l'orario
normale alla durata media delle prestazioni in periodi plurisettimanali fino al
massimo di un anno.
E’ da ritenere
che rimanga in vigore la previsione di incentivi per la riduzione o
rimodulazione contrattata dell'orario di lavoro, con particolare riguardo ai
casi in cui il ricorso all'orario ridotto sia finalizzato a permettere nuove
assunzioni oppure per affrontare situazioni di eccedenza di personale (articolo
13, commi 2 e 3, della legge n. 197/1996). Si tratta di interventi volti ad
agevolare, sulla base di un accordo sindacale di livello nazionale, una
gestione più flessibile del tempo di lavoro, per adattarsi alle esigenze
dell'azienda nell'arco dell'anno, nell'ottica di una miglior produttività e di
un abbassamento dei costi.
Inoltre vengono
introdotti i nuovi concetti, rispetto alla disciplina previgente, di durata massima e di durata media. In
particolare:
Ø si demanda alla contrattazione collettiva la
fissazione della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, che si
ottiene sommando la durata normale del lavoro con l’aggiunta delle ore di
straordinario ammissibili;
Ø si prevede che la durata media dell’orario di lavoro
non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni. La durata media è
data dalla somma di ore lavorative effettivamente svolte (compresi gli straordinari)
dal lavoratore in un dato periodo di tempo, divisa per il numero di settimane
presenti in quel periodo. In ogni caso la durata media non potrà essere
superiore alla durata massima.
Poiché la durata massima dell’orario di lavoro viene
stabilita dalla contrattazione collettiva, essa terrà conto delle
caratteristiche dell’attività lavorativa svolta nei vari settori. La durata
media invece è fissata dalla legge per tutti i settori economici. Per evitare
che, in relazione alle particolari modalità di svolgimento di alcune attività
lavorative, si superino le 48 ore settimanali, è previsto che la durata media
dell’orario di lavoro debba essere calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi. Il riferimento all’arco temporale dei quattro mesi
per il rispetto della durata media settimanale comporta il superamento o meglio
l’”assorbimento” del limite trimestrale delle 80 ore di straordinario previsto
dall’accordo interconfederale del 12 novembre 1997. Inoltre i contratti
collettivi nazionali di lavoro possono elevare il periodo di riferimento per il
calcolo della media fino a sei mesi o anche fino a dodici mesi a fronte di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro,
specificate nei contratti stessi.
Nell’ambito dei riposi giornalieri, un’altra novità è
costituita dall’estensione a tutti i settori produttivi del diritto del
lavoratore a undici ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore (salve le deroghe previste dalla
contrattazione collettiva), precedentemente previsto per il solo settore
industriale. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte
salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata o da regimi di reperibilità. Per alcuni settori tale previsione potrebbe
dimostrarsi eccessivamente rigida (si pensi alle imprese del settore
turistico); tuttavia a tale esigenza potrebbe sopperire la contrattazione
collettiva o, in mancanza di quest’ultima, il provvedimento ministeriale di cui
all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.
Per quanto
riguarda i riposi settimanali,
l’articolo 9, comma 1 – parzialmente modificato dall’articolo 41 del D.L.
112/2008 - stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un
periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di
cui all'articolo 7 (undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore). Il
previsto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni. Tale disciplina non si applica alle attività di lavoro a
turni ogni qualvolta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa
beneficiare, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio
del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale. In sostanza,
rispetto alla formulazione precedente, si è aggiunto il riferimento al cambio
di turno. Una modifica introdotta dal D.L. 112/2008 dispone che, per il settore
privato, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva,
le menzionate disposizioni del D.Lgs. 66/2003 possono essere derogate
direttamente ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali
o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 1
dell’art. 17 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 7 (risposo
giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e
13 (durata del lavoro notturno) possono essere derogate mediante contratti
collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
La nuova disciplina sull’orario di lavoro estende in via generale il periodo di ferie retribuite, che non può
essere inferiore a 4 settimane. Precedentemente, in base alla legge 10 aprile
1981, n. 157, i contratti collettivi non potevano di regola prevedere periodi
di ferie inferiori alle tre settimane lavorative.
L’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 66/2003– così come modificato
dall’articolo 41 del D.L. 112/2008 - esclude dal campo di applicazione del
D.Lgs. 66/2003 il personale della scuola, nonché il personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate e gli addetti al servizio di polizia municipale e
provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali,
e gli addetti ai servizi di vigilanza privata.
Art.
11
(Valutazione del servizio prestato nelle
missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore)
L’articolo 11 della proposta di legge A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 14 della proposta di legge A.C. 952, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento.
Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dagli articoli 103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135,
1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188,
1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 45, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del Codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
che, sul punto ha recepito il contenuto delle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n.
490, recante “Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recava
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto, riportavano i profili di
carriera e le modalità per l’avanzamento degli ufficiali nei vari gradi di
ciascun ruolo di ogni Forza Armata.
A sua volta il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, recante
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, estendeva pressoché integralmente all’Arma
dei carabinieri gli istituti che regolamentavano il reclutamento, lo stato
giuridico e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in coerenza con
la trasformazione dell’Arma in quarta Forza armata. Le tabelle 1, 2 e 3 annesse
al D.Lgs. n. 298 indicavano, per ciascun grado e per ciascun ruolo dell’Arma
dei carabinieri, i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche o di
servizio previste per l’avanzamento degli ufficiali.
Art.
12
(Norme di salvaguardia del personale
per la partecipazione a concorsi interni)
L’articolo 12 della
proposta di legge A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 15 della proposta
di legge A.C. 952, prevede che il personale militare
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal
Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare
alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali
missioni, sia rinviato d’ufficio al primo concorso successivo, fermo restando
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per
il quale ha presentato domanda.
Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Art.
13
(Disposizioni in materia contabile)
L’articolo 13 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 17 della proposta di legge A.C. 952, stabilisce, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all’estero ed accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri.
Al riguardo, tale comma precisa che i citati acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle medesime missioni, con particolare riferimento alla revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto, all’ esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e all’acquisizione di apparati di comunicazione per la difesa nucleare, biologica e chimica.
Art.
14
(Cessione di mezzi e di materiali)
L’articolo
14 della proposta di legge A.C. 45, di contenuto sostanzialmente identico
all’articolo 18 della proposta di legge A.C. 952, stabilisce, al comma 1, che su disposizione degli
ispettorati o comandi logistici di Forza armata e previa autorizzazione del Capo
di stato maggiore della Difesa, i mezzi
e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari
all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai
costi di trasporto, possono essere
ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano,
alle Forze armate e alle Forze di
polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non
governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti, ad esclusione del materiale
d'armamento di cui alla legge n. 185/1990.
Al riguardo, il medesimo comma precisa che le modalità attuative di tale cessione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 312 comma 30, della legge n. 247 del 2006.
Il successivo comma 2 estende l’ambito di applicazione delle citate disposizioni previste dal precedente comma 1 anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla ricordata legge n. 185/1990, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.
L’articolo 2 della legge n. 185/1990 recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, individua come materiali di armamento, quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
Il medesimo articolo classifica tali materiali secondo le seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.), con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.), con D.M. 11 aprile 2012 (Gazz. Uff. 27 aprile 2012, n. 98, S.O.) e con D.M. 26 giugno 2013 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 154).
Art.
15
(Pagamenti effettuati da Stati o da
organizzazioni internazionali)
L’articolo 15 della proposta di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 20 della proposta di legge A.C. 952, prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, di cui all’articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all’estero.
Ai sensi del richiamato
articolo 616 nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla
tenuta in efficienza dello strumento militare. In particolare, le spese sono
destinate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e
manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi,
infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità
operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in
funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il
fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.
Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la
partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della
normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite,
stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono
pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale
nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente)
sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed
equipaggiamenti, incluse le armi personali.
L’articolo 16 dispone l’entrata in vigore della legge il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La ratio di tale disposizione sembra
riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione temporale tra le
nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle a carattere
temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni
internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco
di tempo non superiore all'anno solare.
Come già rilevato, alcuni degli articoli della proposta di legge A.C. 952 sono già stati esaminati in occasione dell’illustrazione della precedente proposta di legge A.C. 45. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 aventi un contenuto identico o analogo agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 45.
Di seguito, l’illustrazione della proposta di A.C. 952 sarà, pertanto, limitata a quegli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 6, 16, 19, 20 e 21) non presenti nella già illustrata proposta di legge A.C. 45.
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge 952 specifica che le
disposizioni in essa contenute si applicano alle missioni internazionali
autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui ai successivi articoli 2 e
In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima
sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la
normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla
proposta di legge. A tal fine, il comma 1 dell’articolo 1 specifica, infatti,
che le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solamente alla
scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore
della legge, evitandosi in tal modo problemi di sovrapposizione di normative
diverse regolanti la medesima materia.
Art. 2
(Partecipazione alle missioni
internazionali)
Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero.
A tal fine il comma 1 stabilisce il principio generale in base al quale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica[10].
Ai sensi del successivo comma 2, le deliberazioni del Consiglio dei ministri devono essere tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle missioni. Il medesimo comma precisa, altresì, che tali deliberazioni devono essere corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni.
Da ultimo, il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, successivamente all'autorizzazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere autorizzata, con apposito provvedimento legislativo e per un periodo non superiore a dodici mesi, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle missioni internazionali a valere sul fondo di cui all'articolo 5 della medesima proposta di legge.
Per quanto
riguarda le procedure interne al
nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione
della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito
delle missioni militari oltreconfine, va rilevato che l’assenza di una
disciplina costituzionale degli stati di
crisi diversi dalla guerra intesa in senso classico e di una disciplina
costituzionale dell’uso della forza militare in forma circoscritta e con
obiettivi limitati, come avviene nelle missioni di pace all’estero, ha posto il
problema relativo all’applicabilità
alle missioni internazionali del procedimento previsto dagli articoli 78 e 87 della Costituzione[11].
Le due
disposizioni, alle quali non si è mai fatto ricorso dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, implicano una deliberazione delle Camere e il conferimento
al Governo dei poteri necessari (art. 78). Spetta invece al Presidente della
Repubblica, che ha il comando delle Forze armate, dichiarare lo stato di guerra
deliberato dalle Camere (art. 87, 9° comma).
La questione è
emersa, in particolare, nel corso dei primi anni novanta, quando
successivamente allo scoppio della c.d. “guerra del Golfo”, si è verificata la
crisi internazionale che ha costretto il nostro paese a misurarsi con le
tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione
delle decisioni connesse all’invio all’estero di contingenti militari italiani.
Peraltro, nella
prassi, la conclusione del dibattito parlamentare relativo ai vari interventi
militari è avvenuta generalmente mediante l’approvazione di mozioni (partecipazione italiana alla missione
internazionale nel 1987 per la protezione di navi mercantili nel Golfo persico,
durante il conflitto Iran-Iraq), o risoluzioni
in Assemblea (invio nel 1991 di una forza multinazionale per il
ristabilimento dello status quo in Kuwait dopo l’invasione irachena), o risoluzioni in Commissione (partecipazione
italiana alla missione navale nel Golfo persico del 1990-91 per il controllo
dell’embargo ONU e per lo sminamento del Golfo).
In altri casi il
Governo è ricorso allo strumento del
decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari,
ma anche in modo da sollecitare la decisione parlamentare e, nello stesso
tempo, la formulazione di un indirizzo politico sull’operazione.
Va, comunque,
rilevato che a partire dalla XI legislatura la gestione degli stati di crisi è
stata oggetto di varie proposte di legge le quali, pur nella loro diversità,
sostanzialmente miravano ad un rafforzamento
del ruolo del Governo e, al suo interno, del Presidente del Consiglio e,
nello stesso tempo, ad un incremento dei
poteri di controllo e di garanzia del Parlamento, cui veniva riservata la
definizione della politica generale della difesa, indipendentemente dal
verificarsi delle varie emergenze interne ed internazionali.
In questo
contesto la legge 18 febbraio 1997, n.
25[12], successivamente confluita nel richiamato Codice
dell'ordinamento militare (cfr. articolo 10), si è proposta di
dare una risposta, sul piano organizzativo-procedimentale, alle diverse
esigenze di difesa alle quali lo Stato è tenuto a fare fronte .
A tal fine,
nella citata legge al Governo sono
riservate le deliberazioni in materia di
sicurezza e difesa, le quali sono prima sottoposte al Consiglio supremo di
difesa, poi approvate dal Parlamento ed infine attuate dal Ministro della difesa; al Ministro
della difesa sono, invece, riservate le direttive nell’ambito della politica militare[13].
In relazione
alla citata normativa occorre evidenziare che
Ø deliberazione
governativa in ordine alla partecipazione alla missione di pace
all’estero e conseguente informativa alle Camere;
Ø approvazione
parlamentare (anche da parte di una sola Camera o delle
Commissioni permanenti competenti) della deliberazione
governativa;
Ø presentazione
di un disegno di legge o emanazione di un decreto-legge contenente la copertura finanziaria della missione;
adozione delle disposizioni attuative da parte della
amministrazione militare.
Schema n. 1 Intervento
precedente l’inizio della missione |
Per la partecipazione alla missione IFOR nella ex
Jugoslavia, nel dicembre 1995, realizzata in ambito NATO, alle missioni ONU
INTERFET, del settembre Con riferimento all’intervento internazionale in
Libia, nella seduta delle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e
Senato del 18 marzo 2011 i Ministri degli Affari esteri e della Difesa hanno
informato il Parlamento – prima ancora dell’intervento internazionale in
Libia, avviato il 19 marzo - sugli ulteriori sviluppi della situazione libica
in relazione all’approvazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite. Al termine della seduta, le Commissione
riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato hanno
rispettivamente approvato due risoluzioni dello stesso tenore. I due
documenti di indirizzo impegnavano il Governo ad assicurare che l’Italia
“partecipi attivamente, con gli altri Paesi disponibili ovvero nell’ambito
delle organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, alla piena
attuazione della citata risoluzione ONU n. |
Intervento
contemporaneo all’inizio della missione |
Nel caso della missione di pace UNMEE, in Etiopia ed
Eritrea, l’intervento parlamentare sulla missione ONU (iniziata nel novembre
2000) si sono svolte, congiuntamente all’inizio della missione stessa (il 15
novembre), comunicazioni del Governo presso |
Intervento
successivo all’inizio della missione |
Nel caso della missione umanitaria NATO AFOR (o
Allied Harbour) svoltasi in Albania dall’8 aprile 1999, contestualmente alle
operazioni di guerra nel Kosovo l’intervento parlamentare si è svolto
successivamente all’inizio della missione attraverso l’approvazione di
risoluzioni. In altri casi il Governo si è limitato ad informare le
Commissioni parlamentari competenti (come nell’operazione militare Deliberate Force realizzata dalla NATO
in territorio bosniaco nel 1995). Per le recenti missioni dell’UE, in Congo e
in Darfur, (2005) e per la missione NATO in Iraq (2004), il Parlamento si è
pronunciato durante la discussione del D.L. relativo al finanziamento,
comunque emanato dopo l’inizio delle missioni. |
Nessun
intervento |
A questa tipologia appartengono missioni quali
UNMOGIP (gennaio 1959) in India e Pakistan, UNIIMOG (agosto 1988) in Iran e
Iraq, UNIFIL (luglio 1979) in Libano, UNTAC (luglio 1992) in Cambogia,
MINUGUA (luglio 1995) in Guatemala, fino alle più recenti missioni MONUC
(dicembre 1999) in Congo, UNMIL (ottobre 2003) in Liberia e Distinguished
Games (luglio 2004) in Grecia. Si tratta prevalentemente di missioni svolte
per adempiere agli obblighi derivanti dall’adesione alle organizzazioni internazionali. |
Schema n. 2 Intervento precedente l’inizio della missione |
E’ il caso più frequente tra le missioni svolte
fuori dall’ambito delle organizzazioni internazionali. In questi casi
l’esecutivo ha proceduto sia sulla base di intese internazionali, che sulla
scorta di atti di indirizzo parlamentare. E’ il caso, ad esempio, della prima
missione in Libano (agosto 1982), delle missioni umanitarie Pellicano (settembre 1991) e Alba (aprile 1997) in Albania e della
missione Antica Babilonia (2003) |
Intervento contemporaneo all’inizio della missione |
Tra i casi di
intervento parlamentare contestuale all’inizio della missione si possono
ricordare: la seconda missione di pace in Libano (settembre 1982) e
l’operazione Restore hope (dicembre
1992) in Somalia. |
Intervento successivo all’inizio della missione |
Il coinvolgimento
parlamentare in queste fase risulta meno frequente. A titolo di esempio si
possono: citare l’operazione MFO (marzo 1982) per il pattugliamento dello
stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele e la missione umanitaria Provide comfort I (aprile 1991) per il
soccorso alle popolazioni curde in Iraq. |
Nessun intervento |
In altre occasioni,
il Parlamento non è stato coinvolto, come, ad esempio, nella missione MIF
(settembre 1995) per il rispetto dell’embargo verso l’Iraq o la missione Ippocampo Rwanda (aprile 1994) per il
recupero e l'evacuazione dei cittadini stranieri durante il conflitto tra
etnie in Rwanda. |
Art.
3
(Proroga delle missioni internazionali)
L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 952 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 5, entro il 31 gennaio di ogni anno si provveda contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.
Art. 4
(Relazione del Governo)
Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che
l’articolo 10-bis del decreto legge
n.215 del 2011[14] prevede che i
Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale,
rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato
delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.
Art. 5
(Fondo per le missioni internazionali)
Il contenuto dell’articolo
5 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell’articolo 2
della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.
Art. 6
(Consigliere diplomatico)
Il comma 1 dell’articolo 6 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali.
Il successivo comma 2 dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.
Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 204,
con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione
di un’indennità adeguata e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai
componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all’art. 35. L’attribuzione
è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il
Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia
da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo
livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle
indennità per viaggi di servizio.
Il comma 1 dell’articolo 16 estende, in quanto compatibile, l’ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.
Art. 17 (Disposizioni
in materia contabile)
e 18 (Cessione di mezzi e di materiali)
Il contenuto dei successivi articoli 17 e 18 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto degli articolo 13 e 14 della proposta di legge A.C. 45, già illustrati ed ai quali si rinvia.
Art. 19
(Utenze telefoniche di servizio)
L’articolo 19 autorizza l’utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata altresì contemplata dall’articolo 2 del D.L. n. 114 del 2013 che, in relazione a questa materia, ha fatto rinvio a quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 451/2001[15] (Disposizioni varie).
L’articolo 5
del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni
varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del
personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1
del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione
dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n.
Art. 20
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o
da
organizzazioni internazionali)
Il contenuto dell’articolo 20 della proposta di legge in è sostanzialmente identico al contenuto dell’articolo 15 della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.
Art. 21
(Modifica all'articolo 744 del codice
della navigazione)
L’articolo 21, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace.
L’articolo 744 del Codice
della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca
disposizioni in materia di aeromobili di Stato e aeromobili privati.
Il comma 4 equipara agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette
alla tutela della sicurezza nazionale.
L’articolo 748 stabilisce
che le norme del codice della navigazione non si applicano, tra altro, ai
suddetti aeromobili. Il medesimo articolo prevede che l’utilizzazione degli
aeromobili equiparati a quelli di Stato comporta l'esenzione da qualsiasi
tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione
delle strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle
operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equipararti è effettuato
garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo speciali
regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché,
per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con l'ENAC.
La proposta di legge A.C. 933, composta da 5 articoli, contiene disposizioni sulla partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o imposizione della pace, nonché di assistenza umanitaria. La relazione introduttiva chiarisce l’esigenza di sottoporre la partecipazione italiana alle richiamate operazioni internazionali ad una stringente definizione legislativa, rendendo altresì possibile un più incisivo controllo del Parlamento.
Art. 1
(Disposizioni generali)
L’articolo 1 prevede l’autorizzazione con legge della partecipazione italiana - tanto con le forze armate quanto con forze di polizia ad ordinamento militare o civile, ovvero con altri organi dello Stato - ad operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, come anche di assistenza umanitaria.
Al riguardo, si
ricorda che le Forze armate italiane,
sono costituite dall’Esercito, dalla
Marina militare e dall’Aeronautica militare. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo n. 66 del
A sua volta l’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per Forze di polizia si intendono:
Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato
sono forze do polizia ad ordinamento civile.
L'articolo 2 indica le tipologie di operazioni e missioni internazionali che possono essere autorizzate con legge, al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione - e in conformità ai principi dell'articolo 11 Cost., in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte (cfr. scheda di lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952)).
Ciò premesso, vengono individuate quattro tipologie di missioni o operazioni internazionali da autorizzare con legge:
a) operazioni finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace quali previste dal capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite – in Italia reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848 -, con particolare riguardo all'istituzione di una forza internazionale sotto responsabilità e comando diretti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (articolo 43 dello Statuto);
Al riguardo, si ricorda che nel sistema delineato
dalla Carta delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza è attribuita (articolo
24) la responsabilità principale del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionali, da esercitarsi mediante l’esercizio dei poteri
attribuiti dai capitoli VI, VII, VIII e XII della Carta medesima.
Il capitolo VI della Carta, dedicato alla soluzione
pacifica delle controversie internazionali, disciplina quella che può essere
definita, in senso lato, la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza.
Il capitolo VII attribuisce al Consiglio di Sicurezza
la competenza a reagire alle situazioni di minaccia alla pace, violazione della
pace ed aggressione (articolo 39), in primo luogo
attraverso misure non implicanti l'uso della forza, quali le sanzioni
economiche e l'interruzione delle relazioni diplomatiche (articolo 41) e,
successivamente, in caso di inadeguatezza di queste, mediante "azioni di
polizia internazionale" implicanti l'uso della forza per il ristabilimento
della pace (articolo 42). Per le azioni previste dall'articolo 42 il
Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione
necessaria per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine
gli articoli 43 e 47 prevedono l'impegno degli Stati membri di mettere a
disposizione del Consiglio – in conformità ad un accordo o ad accordi speciali
- le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni necessarie.
L’articolo 48, comma 2, prevede poi che le
decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale sono eseguite dagli Stati membri dell’ONU direttamente
o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui
siano membri.
L’articolo 51
della Carta riconosce altresì, nel caso di attacco armato contro uno Stato
membro dell’ONU, il diritto di autotutela individuale o collettiva, fino a
quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per il
mantenimento della pace. Le misure prese nell’esercizio di tale diritto devono
essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano i
suoi poteri in ordine alle azioni per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale.
Il contrasto tra i due blocchi in cui si divise il
mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale, con la conseguente mancanza
di unanimità all'interno del Consiglio di Sicurezza, rese di fatto
inutilizzabile il capitolo VII della Carta, con la sua previsione di dotare
l’ONU di una specifica Forza armata. A questa situazione l’ONU ha reagito
attraverso una prassi di intervento che ha visto il Consiglio di Sicurezza
decidere l’utilizzo di forze militari appartenenti agli Stati membri al fine di
contribuire al mantenimento della pace, o, più raramente, per agire
coercitivamente nei confronti di uno Stato membro reo di aver violato norme di
diritto internazionale consuetudinario e/o obblighi derivanti dal Trattato.
In sostanza, e in prima approssimazione, si possono
enucleare due tipologie d'intervento adottate dal Consiglio di sicurezza:
a) creazione di Forze delle Nazioni Unite incaricate,
con compiti per lo più limitati, di operare per il mantenimento della pace, con
delega di poteri al Segretario Generale che, a sua volta, conclude gli accordi
con gli Stati membri per il reperimento dei contingenti armati (caschi blu) e
assume il comando delle operazioni che si svolgono direttamente sotto l'egida
dell'ONU;
b) autorizzazione ad uno o più Stati membri o ad
Organizzazioni regionali ad usare la forza per il ripristino della pace. Tale
seconda tipologia, che consiste in una delega a questi Paesi ed Organizzazioni
dell'esercizio del diritto di usare la forza proprio del Consiglio di
Sicurezza, viene adottata in quei casi in cui la complessità e l'ampiezza dei
compiti operativi sconsiglia l'impegno diretto delle strutture dell'ONU.
b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico delle controversie
in base al capitolo VI dello Statuto dell'ONU;
c) operazioni internazionali di imposizione, mantenimento o consolidamento della pace, autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e deliberate dall'Unione europea;
d) missioni internazionali di soccorso o di assistenza in seguito a calamità naturali o gravi crisi umanitarie, autorizzate dei governi degli Stati interessati, e nell'ambito delle quali è previsto l'uso della forza solo a scopi di autodifesa.
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che
le operazioni per il mantenimento della pace
sono state caratterizzate nel corso degli anni da una rilevante evoluzione
qualitativa e quantitativa. Si possono individuare sinteticamente differenti
tipologie di operazioni di pace, pur nella consapevolezza sia della relatività
delle classificazioni, sia della compresenza di differenti tipologie
all'interno delle operazioni realizzate:
a) operazioni di formazione della pace e
prevenzione del conflitto (peace-making):
sono utilizzate in presenza di una controversia che determina un conflitto. Si
tratta, perciò, di attività volte prevalentemente alla soluzione pacifica delle
controversie attraverso il ricorso ai mezzi diplomatici tipici del diritto
internazionale per la soluzione dei conflitti;
b) operazioni di peace-keeping: si tratta di operazioni militari volte a
prevenire, limitare od eliminare situazioni di conflitto tra Stati o
all'interno di Stati, al fine di mantenere o ristabilire la pace. In
particolare, le funzioni cui assolvono tali operazioni hanno un contenuto
variabile che va dai compiti di osservazione e verifica (che comprendono il
controllo del cessate il fuoco, della liberazione del territorio e del
conseguente ritiro delle forze di occupazione) a quelli di interposizione (che
comporta l'assunzione di un ruolo di mera presenza tra le due parti in
conflitto, allo scopo di ridurre la tensione tra le stesse e di prevenire gli
scontri) e a quelli di mantenimento dell'ordine e del rispetto del diritto;
c) operazioni di imposizione della pace (peace-enforcing): si tratta di
operazioni militari volte ad imporre con la forza alle parti in conflitto o al
soggetto individuato come aggressore, l'attuazione delle misure di controllo e
riduzione della situazione di conflittualità decise dall'organizzazione
internazionale che invia o autorizza l'operazione. Ciò implica la possibilità
di vere e proprie azioni di combattimento;
d) operazioni di assistenza internazionale: si
tratta di attività volte a realizzare le condizioni per una pace duratura poste
in essere al termine di un conflitto o di una guerra civile, al fine di evitare
che sorgano nuove controversie e si determinino altre situazioni di
conflittualità. Rientrano in tale categoria tutte le attività che consentono la
ripresa delle condizioni di vita ordinaria e comprendono programmi di aiuto e
ricostruzione economica, sociale, sanitaria, soprattutto nella fase successiva
alla cessazione delle operazioni militari.
Art. 3
(Disciplina dell’attività delle Forze
armate)
L'articolo 3 disciplina l'attività delle forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali: in particolare, il comma 1 stabilisce che le forze armate
o le forze di polizia ad ordinamento militare o civile rimangono soggette,
nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate
con legge, al rispetto delle norme e dei
principi del diritto bellico quali previste dal diritto internazionale
generale e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Sulla
scorta del comma 2, tale rispetto è
dovuto anche nel caso in cui i contingenti militari o di polizia italiani siano
sottoposti a comando internazionale o di altro Stato.
Art. 4
(Istituzione di un comitato parlamentare
di controllo)
L'articolo 4 istituisce (comma 1) un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2.
In base al comma 2 il Comitato parlamentare si compone di sei senatori e sei deputati nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento con criteri di proporzionalità rispetto al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
Il Governo è tenuto a fornire al Comitato parlamentare elementi di conoscenza e di valutazione, anche se classificati, sulla preparazione, le regole d'ingaggio, i compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo (comma 3).
In base al comma 4 i componenti del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto in ordine a tutte le notizie e documenti coperti da classifica di segretezza.
Il Governo invia con cadenza semestrale una relazione al Parlamento sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2 (comma 5).
In relazione
al comma 3 si ricorda che secondo la definizione fornita dal testo militare United Kingdom Glossary of Joint
Multinational Terms and Definitions, le Rules of Engagement (ROE) sono “quelle direttive diramate dalle
competenti autorità militari che specificano le circostanze ed i limiti entro
cui le forze possono iniziare e/o continuare il combattimento con le forze
contrapposte”.
Più
specificatamente, le regole d’ingaggio
consistono in talune istruzioni predefinite e dettagliate che stabiliscono il
comportamento tattico di una unità per l’assolvimento della missione assegnata,
consentendo, limitando o negando, a seconda delle situazioni, determinate
azioni in modo da permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi militari
necessari per il conseguimento degli obiettivi politici. Sotto il profilo
giuridico le regole d’ingaggio devono essere conformi sia all’ordinamento interno dello Stato che dispone
l’invio del contingente all’estero, sia
al diritto internazionale. Sotto il primo profilo vengono in considerazione
specialmente le regole costituzionali, nel nostro caso l’art. 11 della
Costituzione; per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, occorre tenere
conto del diritto internazionale umanitario in vigore, tanto di quello
convenzionale (in particolare le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due
Protocolli aggiuntivi del 1977), nonché dello Statuto della Corte penale
internazionale . La formulazione delle regole d’ingaggio spetta allo Stato
nazionale del contingente, ma per le operazioni multinazionali le regole sono
emanante dall’organizzazione sotto il cui comando
Il valore giuridico delle regole d’ingaggio dipende
dal singolo ordinamento interno. In quello italiano, tali regole non possono essere considerate come cause
di giustificazione aggiuntive a quelle previste dai codici penali militari.
L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Testo a fronte
A.C. 45 |
A.C. 952 |
A.C. 933 |
Art.
1 |
Art.
1 |
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1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1. |
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate
secondo le procedure di cui agli articoli 2 e |
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2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, possono essere previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo. |
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Art.
2 |
Art.1 Disposizioni
generali |
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1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica. |
1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge. |
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2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni, sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni. |
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3.
Successivamente all'autorizzazione di cui al comma |
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Art. 2 Autorizzazioni |
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1.
Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 87 della Costituzione e in
conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione,
possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge,
esclusivamente le seguenti operazioni e missioni internazionali: a)
operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento
della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite,
firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17
agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello
stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la
diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; b)
operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti
ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto
1957, n. 848; c)
operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento
della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e
deliberate dall'Unione europea; d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati. |
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Art. 3. (Disciplina
dell'attività delle Forze armate). |
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|
1.
Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare
o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali
autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle
norme e dei princìpi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto
internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è
parte. |
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2.
Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di
polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando
internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1. |
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Art.
3 |
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, entro il 31 gennaio di ogni anno si provvede contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5. |
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Art.
4 |
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1. Con cadenza semestrale il Governo presenta al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3. |
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Art.
2 |
Art. 5 |
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1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge di bilancio. |
1.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un apposito fondo destinato alla
copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o prorogate
ai sensi degli articoli 2 e 3, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla
legge di stabilità. |
|
2. Possono essere autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 3, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art.
6 |
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1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale. |
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2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni. |
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Art.
3 |
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1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. |
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Art.
4 |
Art.
7 |
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1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni all'estero possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1. |
1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul fondo |
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Art.
5 |
Art.
8 |
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1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni all'estero è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. |
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. . |
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2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla medesima data di entrata in vigore |
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3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. |
3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti. . |
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4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. |
4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. |
|
5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente. |
5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente |
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6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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7. Il personale militare, impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni all'estero con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. |
7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio. |
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Art.
6 |
Art.
9 |
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1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
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Art.
7 |
Art.
10 |
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1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. |
1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. |
|
2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l’articolo 1897 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l’articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni. |
2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l’articolo 1897 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l’articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni. |
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3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni all'estero, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
|
Art.
8 |
Art.
11 |
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1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale. |
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale. |
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Art.
9 |
Art.
12 |
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1.Per le esigenze connesse con le missioni all’estero, in deroga a quanto previsto dall’articolo 890 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell’articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. |
1.Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 890 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell’articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. |
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Art.
10 |
Art.
13 |
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1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. |
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. |
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Art.
11 |
Art.
14 |
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1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni all’estero sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. |
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. |
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Art.
12 |
Art.
15 |
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1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni all'estero ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda. |
1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda. |
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2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria. |
2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria. |
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Art.
16 |
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1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili. |
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Art.
13 |
Art.
17 |
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1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi |
1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi. |
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2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni all'estero, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica. |
2.
Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad
acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri,
entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai
provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma |
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Art.
14 |
Art.
18 |
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1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni. |
1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni. |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni all'estero. |
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell'ambito delle missioni internazionali. |
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Art.
19 |
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1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. |
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Art.
15 |
Art.
20 |
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1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. |
1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. |
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Art. 4 |
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1.
È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni
internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c). |
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2.
Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti i gruppi parlamentari. |
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3.
Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di
conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in
ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo
svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1. |
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4.
I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto
relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da
classifica di segretezza. |
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5.
Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle
spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai
sensi dell'articolo 2. |
Art.
16 |
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Art.
5 |
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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Art.
21 |
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1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e per operazioni di supporto alla pace». |
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[1] Al riguardo, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani).
[2] D.L. 31 maggio 2005, n. 90, Disposizioni urgenti in materia di protezione civile convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152.
[3] L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
[4] A titolo di esempio illustrativo, si rimanda al D.P.C.M. del 16 settembre 2005, Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan e all’ ordinanza attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan in cui viene disposta la nomina di un Commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico illustrato dal decreto, viene istituita una apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o da altra Amministrazione statale o Ente pubblico e vengono determinati in linea generali gli interventi da attuare.
[5]
In relazione alla disposizione in
esame si segnala che con riferimento alle missioni contemplate dal più volte
decreto legge n. 209 del 2008 il comma 1
del’articolo 4 del citato provvedimento ha riconosciuto al personale impegnato
nelle missioni internazionali disciplinate
dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n.
[6] Si tratta di tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.
[7] La legge recava "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
[8] Il D.P:R. reca il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
[9] Si consideri che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente esclusi, ad eccezione della gente di mare, del personale di volo e dei lavoratori mobili del settore dell’autotrasporto, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica.
[10] L’articolo 11 della Costituzione stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L’articolo 78 della Costituzione prevede che siano le Camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari.
[11] A questo proposito si ricorda che il progetto elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva adottato una disposizione secondo cui l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali doveva essere deliberato dalla Camera dei deputati su proposta del Governo.
[12] La legge recava Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.
[13] In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del Codice, che riproduce il contenuto del comma 1 della legge n. 25 del 1997, “il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.
[14]
Il decreto, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma
[15] D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
[16] L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.