Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni in materia di missioni internazionali - A.C. 45, A.C. 933 e A.C. 952
Riferimenti:
AC N. 45/XVII   AC N. 933/XVII
AC N. 952/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 111
Data: 14/01/2014
Descrittori:
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia
di missioni internazionali

A.C. 45, A.C. 933 e A.C. 952

 

 

 

 

 

 

 

n. 111

 

 

 

14 gennaio 2013


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it

 

Hanno collaborato:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939– * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: DI0096.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il contenuto delle proposte di legge  3

Il contenuto della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli) 7

§      Art. 1 (Ambito di applicazione) 7

§      Art. 2 (Fondo per le missioni all'estero) 8

§      Art. 3 (Interventi di soccorso) 10

§      Art. 4 (Interventi urgenti) 12

§      Art. 5 (Indennità di missione) 14

§      Art. 6 (Indennità di impiego operativo) 17

§      Art. 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale) 19

§      Art. 8 (Personale in stato di prigionia o disperso) 22

§      Art. 9 (Richiami in servizio del personale militare) 23

§      Art. 10 (Orario di lavoro) 24

§      Art. 11 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore) 27

§      Art. 12 (Norme di salvaguardia del personale  per la partecipazione a concorsi interni) 28

§      Art. 13 (Disposizioni in materia contabile) 29

§      Art. 14 (Cessione di mezzi e di materiali) 30

§      Art. 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali) 32

§      Art. 16 (Entrata in vigore) 33

Il contenuto della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri) 35

§      Art. 1 (Ambito di applicazione) 35

§      Art. 2 (Partecipazione alle missioni internazionali) 36

§      Art. 3 (Proroga delle missioni internazionali) 41

§      Art. 4 (Relazione del Governo) 42

§      Art. 5 (Fondo per le missioni internazionali) 43

§      Art. 6 (Consigliere diplomatico) 44

§      Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  45

§      Art. 16 (Personale civile) 46

§      Art. 17 (Disposizioni in materia contabile)  e 18 (Cessione di mezzi e di materiali) 47

§      Art. 19 (Utenze telefoniche di servizio) 48

§      Art. 20 (Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali) 49

§      Art. 21 (Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione) 50

Il contenuto della proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri) 51

§      Art. 1 (Disposizioni generali) 51

§      Art. 2 (Autorizzazione) 52

§      Art. 3 (Disciplina dell’attività delle Forze armate) 55

§      Art. 4 (Istituzione di un comitato parlamentare di controllo) 56

§      Art. 5 (Entrata in vigore) 58

Testo a fronte tra le Pdl AA.CC. n. 45, 952 e 933

 

 



Il contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge A.C.45 (Cirielli), A.C. 933 (Duranti) e A.C. 952 (Garofani) prevedono una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

 

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.

 

Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi,  le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito delle missioni militari oltreconfine.

Tale aspetto è affrontato in particolare dalle proposte di legge A.C. 933 (Duranti) e A.C. 952 (Garofani).

La prima, fissa la regola generale in base alla quale la partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, deve essere autorizzata con legge; la seconda proposta (A.C. 952), ispirandosi ai contenuti della risoluzione Ruffino, n. 7-1007[1] approvata dalla Commissione Difesa della Camera il 16 gennaio 2001 e ai lavori che furono svolti dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera stessa nella XV e XVI legislatura, prefigura una procedura di autorizzazione speciale. In sintesi, al Consiglio dei ministri spetterebbero le deliberazioni circa la partecipazione italiana a missioni internazionali, previa informazione al Presidente della Repubblica; le Camere, invece, in primo luogo, sarebbero destinatarie delle comunicazioni del Governo in merito alle citate deliberazioni, ai fini dell'autorizzazione delle missioni stesse, in secondo luogo, esse provvederebbero all'approvazione dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria delle spese connesse all'avvio e alla proroga delle missioni, prelevando le risorse necessarie dall'apposito fondo missioni la cui dotazione sarebbe stabilita dalla legge di bilancio.

 

(In allegato alla scheda di lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 sono riportati alcuni precedenti di interventi delle Camere nel caso di partecipazione dell’Italia a missioni internazionali)

 

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti delle tre proposte di legge in esame, si osserva che il comune denominatore delle proposte di legge A.C. 45 (Cirielli) e A.C. 952 (Garofani), è costituito prevalentemente dalle disposizioni in materia di personale e in materia amministrativa e contabile che riproducono il consolidato apparato normativo che da diversi anni viene riproposto sostanzialmente nella stessa veste attraverso i provvedimenti legislativi di proroga delle missioni internazionali. Si tratta di disposizioni che, come rilevato in precedenza, al momento presentano carattere temporaneo e necessitano quindi di essere reiterate di volta in volta e che invece, per effetto dei provvedimenti in esame, assumerebbero carattere permanente.

In particolare, le disposizioni in materia di personale, concernono:

·         l’indennità di missione,

·         l’indennità di impiego operativo,

·         il trattamento assicurativo,

·         previdenziale e assistenziale,

·         il personale in stato di prigionia o disperso,

·         i richiami in servizio del personale militare,

·         l’orario di lavoro,

·         la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore,

·         la salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni

·         e, infine, personale civile (previsto solo dalla sola proposta A.C. 45 Cirielli).

Per quanto concerne, invece, le disposizioni in materia amministrativa e contabile sono previste disposizioni per l'attivazione delle procedure d'urgenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, per la cessione a titolo gratuito di mezzi e di materiali escluso il materiale di armamento, per l'utilizzo delle utenze telefoniche di servizio (previsto soltanto dalla proposta A.C. 952 Garofani) e, infine, per l'utilizzo delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali.

Infine, si segnalano due disposizioni specifiche: la prima, contenuta nella proposta A.C. 952 (Garofani), concernente una modifica all'articolo 744 del codice della navigazione che comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace, con conseguente estensione ad essi dell'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché del diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali; la seconda contenuta nella proposta A.C. 45 (Cirielli) riguardante la data di entrata in vigore del provvedimento che viene fatta coincidere con il primo gennaio dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale. La ratio di tale disposizione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione temporale tra le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco di tempo non superiore all'anno solare.

 

Per quanto concerne, invece, il contenuto della proposta di legge A.C. 933 (Duranti), oltre al richiamato articolo 1, che disciplina la procedura di autorizzazione, le ulteriori disposizioni classificano e disciplinano le diverse missioni oggetto di autorizzazione legislativa. Inoltre, è prevista l’istituzione di un apposito comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali al quale il Governo fornisce elementi di conoscenza e di valutazione, anche se classificati, sulla preparazione, le regole d'ingaggio, i compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo.


Le proposte di legge A.C. 45 (Cirielli) e A.C. 952 (Garofani ed altri)

 

Le proposte di legge A.C. 45 (Cirielli) e A.C 952 (Garofani ed altri) recano una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

 

Si segnala che gli articoli 2 (Fondo per le missioni all’stero), 4 (Interventi urgenti), 5 (Indennità di missione), 6 (Indennità di impiego operativo), 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 8 (Personale in stato di prigionia o disperso),9 (Richiami in servizio del personale militare), 10 (Orario di lavoro ), 11 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all’estero ai fini dell’avanzamento al grado superiore), 12 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni), 13 (Disposizioni in materia contabile), 14 (Cessione di mezzi e di materiali) 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali ) della proposta di legge A.C. 45 presentano un contenuto analogo a quello degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 della proposta di legge A.C 952 e saranno pertanto illustrati congiuntamente, (Al riguardo, si veda, altresì, il testo a fronte fra le citate proposte di legge inserito al termine dell’illustrazione dell’articolato dei due provvedimenti).


 

Il contenuto della proposta di legge A.C. 45
(Cirielli)

Art. 1
(Ambito di applicazione)

 

Il comma 1 della proposta di legge A.C. 45, nel definire l’ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in essa contenute “si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare”, finanziate attraverso l’istituendo fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, la cui costituzione è prevista dal successivo articolo 2, comma 1, della proposta di legge.

 

In relazione al comma in esame si segnala che la disposizione, limitando il suo ambito di applicazione alle sole missioni finanziate attraverso il ricorso al citato Fondo, non ricomprende talune missioni che potrebbero trovare una diversa fonte di finanziamento

Il comma 2 dell’art. 1 prevede la possibilità che nell’ambito delle missioni militari di cui al precedente comma 1 siano effettuate iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e sviluppo.  

Tale disposizione riflette quanto pressoché costantemente avvenuto in occasione delle missioni all’estero di contingenti militari italiani, che sono state accompagnate da interventi umanitari e di assistenza alle popolazioni coinvolte dagli stati di crisi che hanno occasionato gli interventi internazionali. Con iniziative di più ampio respiro, inoltre, sono stati avviati nelle situazioni post-conflittuali interventi volti alla ricostruzione e allo sviluppo delle aree interessate.

 


Art. 2
(Fondo per le missioni all'estero)

 

Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo articolo 5 della proposta A.C. 952, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e stabilisce, al riguardo, che la dotazione di tale fondo dovrà essere stabilita annualmente dalla legge di bilancio.

 

L'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004). Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

Da ultimo, l’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha disposto per il 2013 un incremento di un miliardo di euro del Fondo missioni internazionali.

Si ricorda infine che nelle previsioni assestate 2013 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il citato cap. 3004 registra uno stanziamento di circa 66 milioni di euro.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 2 autorizza spese, per un periodo non superiore ad un mese, nella misura massima di un dodicesimo del finanziamento autorizzato per l'anno precedente, ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali spese sono autorizzate a valere sul citato fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

 

 


Art. 3
(Interventi di soccorso)

 

L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 45 affida al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 90/2005[2], compiti di soccorso alla popolazione locale che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame.

Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 90/2005 stabilisce che l’art. 5 della L. 225/1992[3] (modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio) si applica anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Sono comunque fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in tema di cooperazione.

L’art. 4, co. 2, del D.L. 90/2005 prevede anche l’applicazione agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile dell’art. 5-bis, co. 5, del D.L. 343/2001 (che estende la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) abrogato dall’art. 40-bis, D.L. 1/2012. Il secondo periodo del comma contempla inoltre la possibilità di adottare le ordinanze di protezione civile di cui all’art. 5, co. 3, della L. 225/1992 (finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose) anche per gli interventi di cui all’art. 11, co. 2, della L. 49/1987 in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Anche in questo caso la norma è caducata a causa dell’abrogazione del citato art. 5, co. 3 del D.L. 343/2001, sempre ad opera del D.L. 1/2012.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 225 del 1992 indica all’articolo 5 le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle calamità (sia naturali, sia connesse con l'attività dell'uomo) che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. In tali casi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ovvero, per sua delega di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio segretario del Consiglio, d’intesa con la regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata (180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi; successivamente, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, si provvede, a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico[4].

 

 


Art. 4
(Interventi urgenti)

 

L’articolo 4 della proposta di legge in esame A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 7 della proposta di legge A.C. 952, consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l’ammontare complessivo di 10 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del precedente articolo 2 per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

 

Al riguardo, si ricorda che il  D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 reca il Regolamento che disciplina le attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

In particolare, il Regolamento definisce i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia (articolo 129) e i relativi limiti di spesa (articolo 130). Nello specifico il Regolamento consente il ricorso alla procedura in economia quando l'importo della spesa non sia superiore a 130.000 euro per le acquisizioni di servizi e 200.000 euro per l'acquisizione di beni.

L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata, fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal citato decreto ministeriale.

I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilità di un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e civile, della Difesa. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.

 

In relazione all’articolo in esame si segnala che analoga disposizione era prevista dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto legge n. 227 del 2012 concernente la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 settembre 2013.

Tale norma, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzava, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali previste dal medesimo decreto legge, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.

 

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Art. 5
(Indennità di missione)

 

L’articolo 5 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 8 della proposta di legge A.C. 952, al comma 1, attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento con riferimento a quanto previsto per le diverse località di destinazione. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli altri assegni ed alle indennità a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali[5].

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Sempre con riferimento alla materia delle indennità, il successivo comma 2 dell’articolo in esame prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere, altresì stabilito, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità dovrà essere calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Il medesimo comma precisa, inoltre, che tale decreto dovrà valere sulle risorse previste dal citato fondo per le missioni umanitarie ed internazionali e dovrà essere adottato, in sede di prima applicazione della legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro.

A sua volta il comma 3 stabilisce che la misura dell'indennità è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Per quanto riguarda, invece, il personale che usufruisca di periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, il successivo comma 4 prevede che in loro favore sia corrisposta un'indennità giornaliera corrispondente alla diaria di missione estera percepita.

Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento dalla legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 5 equipara, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

Analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali il successivo comma 6 dell’articolo in esame dispone che all’indennità di missione non si applica la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha ridotto del 20 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, e successive modificazioni. La riduzione (con l’eccezione di cui al comma 3) riguarda tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[6].

Il comma 3 dello stesso articolo 28 ha, però, disposto la non applicazione della citata riduzione al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate, per l'anno 2006, attraverso l’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

 

Da ultimo, il comma 7 reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito delle missioni umanitarie e internazionali: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione prevista dall’articolo in esame (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione della difesa al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.

 


Art. 6
(Indennità di impiego operativo)

 

L’articolo 6 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 9 della proposta di legge A.C. 952, prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

 

Il medesimo articolo dispone l’applicazione dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al D.P.R. n. 1092/1973, nonché dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. In particolare l’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

L’articolo 19, primo comma, del DPR n. 1092/1973 prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 51, comma 6 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.

 

 

 


Art. 7
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)

 

L’articolo 7 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 10 della proposta di legge A.C. 952, al comma 1 prescrive che al personale impegnato nelle missioni internazionali sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

Al riguardo, si ricorda che la legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il successivo comma 2 dell’articolo 7 reca disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Nel dettaglio, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 1897 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in caso di decesso per causa di servizio, mentre, con riferimento invalidità per la medesima causa, viene disposta l’applicabilità delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il richiamato articolo 1897 del Codice, recependo il contenuto della legge n. 308 del 1981[7], all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell’ articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092[8]. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

A sua volta, il richiamato D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti dagli articoli 1896 e 1898 del richiamato Codice che sul punto hanno, rispettivamente, recepito il contenuto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 e del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,

L’articolo 1896 del Codice attribuisce una speciale elargizione, in misura pari al 50 per cento di quella prevista agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente in favore dei familiari dei soggetti elencati dalla medesima disposizione (militari in servizio permanente e di complemento; personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; militari in servizio di leva; richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; allievi carabinieri; allievi finanzieri; allievi delle accademie militari; allievi delle scuole e dei licei militari; volontari in ferma.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 7 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 881 del Codice che reca  disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 7 stabilisce, poi, che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

La legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha modificato, all’articolo 1, comma 219, quanto disposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) che poneva a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Con tale modifica non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra).

 

 


Art. 8
(Personale in stato di prigionia o disperso)

 

L’articolo 8 della proposta di legge A.C. 45, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 11 della proposta di legge A.C. 952, prevede che le disposizioni contenute nella citata proposta di legge in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo si applichino anche al personale in stato di prigionia o disperso e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso venga computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame stabilisce come principio generale una regola in passato contemplata dall’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) e richiamata dai successivi decreti di proroga delle missioni internazionali e secondo la quale le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 


Art. 9
(Richiami in servizio del personale militare)

 

L’articolo 9 della proposta di legge in A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 12 della proposta di legge A.C. 952, stabilisce il principio generale in base al quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 890 comma 3 del Codice dell’ordinamento militare, per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, possono essere richiamati in servizio, a domanda, secondo le modalità di cui all’articolo 987 del citato Codice, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il richiamato articolo 890 stabilisce che la categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

A sua volta l’articolo 987 del Codice regolamenta i meccanismi di richiamo in servizio degli ufficiali destinati a costituire le forze di completamento in relazione alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali cui l’Italia partecipa ed alle attività addestrative, operative e logistiche svolte sia sul territorio nazionale sia all’estero.

 

La disposizione consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento.

 

 


Art. 10
(Orario di lavoro)

 

L’articolo 10 della proposta di legge A.C. 45, di contenuto identico all’articolo 13 della proposta di legge A.C. 952, dispone che al personale che prende parte alle missioni all’estero non si applichi la disciplina vigente in materia di orario di lavoro.

 

Nell’ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro[9].

Il D.Lgs. n. 66/2003 (art. 3) ha fissato l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, recuperando, quasi letteralmente, il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 24 giugno 1997, n. 196, cui si dà una valenza generale, volta a superare le discipline particolari per vari settori.

Viene quindi confermata:

Ø       la durata normale dell'orario di lavoro, pari a 40 ore settimanali;

Ø       l'attribuzione di ampi poteri alla contrattazione collettiva nazionale, che potrà:

a)       ridurre l'orario normale (a tutti gli effetti legali);

b)       riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni in periodi plurisettimanali fino al massimo di un anno.

E’ da ritenere che rimanga in vigore la previsione di incentivi per la riduzione o rimodulazione contrattata dell'orario di lavoro, con particolare riguardo ai casi in cui il ricorso all'orario ridotto sia finalizzato a permettere nuove assunzioni oppure per affrontare situazioni di eccedenza di personale (articolo 13, commi 2 e 3, della legge n. 197/1996). Si tratta di interventi volti ad agevolare, sulla base di un accordo sindacale di livello nazionale, una gestione più flessibile del tempo di lavoro, per adattarsi alle esigenze dell'azienda nell'arco dell'anno, nell'ottica di una miglior produttività e di un abbassamento dei costi.

Inoltre vengono introdotti i nuovi concetti, rispetto alla disciplina previgente, di durata massima e di durata media. In particolare:

Ø       si demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, che si ottiene sommando la durata normale del lavoro con l’aggiunta delle ore di straordinario ammissibili;

Ø       si prevede che la durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni. La durata media è data dalla somma di ore lavorative effettivamente svolte (compresi gli straordinari) dal lavoratore in un dato periodo di tempo, divisa per il numero di settimane presenti in quel periodo. In ogni caso la durata media non potrà essere superiore alla durata massima.

Poiché la durata massima dell’orario di lavoro viene stabilita dalla contrattazione collettiva, essa terrà conto delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta nei vari settori. La durata media invece è fissata dalla legge per tutti i settori economici. Per evitare che, in relazione alle particolari modalità di svolgimento di alcune attività lavorative, si superino le 48 ore settimanali, è previsto che la durata media dell’orario di lavoro debba essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. Il riferimento all’arco temporale dei quattro mesi per il rispetto della durata media settimanale comporta il superamento o meglio l’”assorbimento” del limite trimestrale delle 80 ore di straordinario previsto dall’accordo interconfederale del 12 novembre 1997. Inoltre i contratti collettivi nazionali di lavoro possono elevare il periodo di riferimento per il calcolo della media fino a sei mesi o anche fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate nei contratti stessi.

Nell’ambito dei riposi giornalieri, un’altra novità è costituita dall’estensione a tutti i settori produttivi del diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore (salve le deroghe previste dalla contrattazione collettiva), precedentemente previsto per il solo settore industriale. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Per alcuni settori tale previsione potrebbe dimostrarsi eccessivamente rigida (si pensi alle imprese del settore turistico); tuttavia a tale esigenza potrebbe sopperire la contrattazione collettiva o, in mancanza di quest’ultima, il provvedimento ministeriale di cui all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.

Per quanto riguarda i riposi settimanali, l’articolo 9, comma 1 – parzialmente modificato dall’articolo 41 del D.L. 112/2008 - stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 (undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore). Il previsto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Tale disciplina non si applica alle attività di lavoro a turni ogni qualvolta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa beneficiare, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale. In sostanza, rispetto alla formulazione precedente, si è aggiunto il riferimento al cambio di turno. Una modifica introdotta dal D.L. 112/2008 dispone che, per il settore privato, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le menzionate disposizioni del D.Lgs. 66/2003 possono essere derogate direttamente ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 1 dell’art. 17 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 7 (risposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La nuova disciplina sull’orario di lavoro estende in via generale il periodo di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 4 settimane. Precedentemente, in base alla legge 10 aprile 1981, n. 157, i contratti collettivi non potevano di regola prevedere periodi di ferie inferiori alle tre settimane lavorative.

L’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 66/2003– così come modificato dall’articolo 41 del D.L. 112/2008 - esclude dal campo di applicazione del D.Lgs. 66/2003 il personale della scuola, nonché il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e gli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali, e gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

 

 


Art. 11
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore)

 

L’articolo 11 della proposta di legge A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 14 della proposta di legge A.C. 952, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento.

 

Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 45, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che, sul punto ha recepito il contenuto delle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recava il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto, riportavano i profili di carriera e le modalità per l’avanzamento degli ufficiali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata.

A sua volta il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, estendeva pressoché integralmente all’Arma dei carabinieri gli istituti che regolamentavano il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in coerenza con la trasformazione dell’Arma in quarta Forza armata. Le tabelle 1, 2 e 3 annesse al D.Lgs. n. 298 indicavano, per ciascun grado e per ciascun ruolo dell’Arma dei carabinieri, i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche o di servizio previste per l’avanzamento degli ufficiali.

 

 


Art. 12
(Norme di salvaguardia del personale
per la partecipazione a concorsi interni
)

 

L’articolo 12 della proposta di legge A.C. 45, di contenuto analogo all’articolo 15 della proposta di legge A.C. 952, prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d’ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 

 


Art. 13
(Disposizioni in materia contabile)

 

L’articolo 13 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 17 della proposta di legge A.C. 952, stabilisce, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all’estero ed accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri.

Al riguardo, tale comma precisa che i citati acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle medesime missioni, con particolare riferimento alla revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto, all’ esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e all’acquisizione di apparati di comunicazione per la difesa nucleare, biologica e chimica.

 

 

 


Art. 14
(Cessione di mezzi e di materiali)

 

L’articolo 14 della proposta di legge A.C. 45, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 18 della proposta di legge A.C. 952, stabilisce, al comma 1, che su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla legge n. 185/1990.

 

Al riguardo, il medesimo comma precisa che le modalità attuative di tale cessione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 312 comma 30, della legge n. 247 del 2006.

Il successivo comma 2 estende l’ambito di applicazione delle citate disposizioni previste dal precedente comma 1 anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla ricordata legge n. 185/1990, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

L’articolo 2 della legge n. 185/1990 recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, individua come materiali di armamento, quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Il medesimo articolo classifica tali materiali secondo le seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

 

Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.), con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.), con D.M. 11 aprile 2012 (Gazz. Uff. 27 aprile 2012, n. 98, S.O.) e con D.M. 26 giugno 2013 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 154).

 

 


Art. 15
(Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali)

 

L’articolo 15 della proposta di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 20 della proposta di legge A.C. 952, prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, di cui all’articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all’estero.

 

Ai sensi del richiamato articolo 616 nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare. In particolare, le spese sono destinate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

 

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali.

 

 


Art. 16
(Entrata in vigore)

L’articolo 16 dispone l’entrata in vigore della legge il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La ratio di tale disposizione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione temporale tra le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco di tempo non superiore all'anno solare.

 

 


Il contenuto della proposta di legge
A.C. 952 (Garofani ed altri)

Come già rilevato, alcuni degli articoli della proposta di legge A.C. 952 sono già stati esaminati in occasione dell’illustrazione della precedente proposta di legge A.C. 45. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 aventi un contenuto identico o analogo agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 45.

 

Di seguito, l’illustrazione della proposta di A.C. 952 sarà, pertanto, limitata a quegli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 6, 16, 19, 20 e 21) non presenti nella già illustrata proposta di legge A.C. 45.

 

Art. 1
(Ambito di applicazione)

 

Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge 952 specifica che le disposizioni in essa contenute si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui ai successivi articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge.

 

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla proposta di legge. A tal fine, il comma 1 dell’articolo 1 specifica, infatti, che le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solamente alla scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge, evitandosi in tal modo problemi di sovrapposizione di normative diverse regolanti la medesima materia.

 

 


Art. 2
(Partecipazione alle missioni internazionali)

 

Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero.

 

A tal fine il comma 1 stabilisce il principio generale in base al quale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica[10].

 

Ai sensi del successivo comma 2, le deliberazioni del Consiglio dei ministri devono essere tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle missioni. Il medesimo comma precisa, altresì, che tali deliberazioni devono essere corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni.

 

Da ultimo, il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, successivamente all'autorizzazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere autorizzata, con apposito provvedimento legislativo e per un periodo non superiore a dodici mesi, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle missioni internazionali a valere sul fondo di cui all'articolo 5 della medesima proposta di legge.

 

Per quanto riguarda le procedure interne al nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito delle missioni militari oltreconfine, va rilevato che l’assenza di una disciplina costituzionale degli stati di crisi diversi dalla guerra intesa in senso classico e di una disciplina costituzionale dell’uso della forza militare in forma circoscritta e con obiettivi limitati, come avviene nelle missioni di pace all’estero, ha posto il problema relativo all’applicabilità alle missioni internazionali del procedimento previsto dagli articoli 78 e 87 della Costituzione[11].

Le due disposizioni, alle quali non si è mai fatto ricorso dopo l’entrata in vigore della Costituzione, implicano una deliberazione delle Camere e il conferimento al Governo dei poteri necessari (art. 78). Spetta invece al Presidente della Repubblica, che ha il comando delle Forze armate, dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, 9° comma).

La questione è emersa, in particolare, nel corso dei primi anni novanta, quando successivamente allo scoppio della c.d. “guerra del Golfo”, si è verificata la crisi internazionale che ha costretto il nostro paese a misurarsi con le tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione delle decisioni connesse all’invio all’estero di contingenti militari italiani.

Peraltro, nella prassi, la conclusione del dibattito parlamentare relativo ai vari interventi militari è avvenuta generalmente mediante l’approvazione di mozioni (partecipazione italiana alla missione internazionale nel 1987 per la protezione di navi mercantili nel Golfo persico, durante il conflitto Iran-Iraq), o risoluzioni in Assemblea (invio nel 1991 di una forza multinazionale per il ristabilimento dello status quo in Kuwait dopo l’invasione irachena), o risoluzioni in Commissione (partecipazione italiana alla missione navale nel Golfo persico del 1990-91 per il controllo dell’embargo ONU e per lo sminamento del Golfo).

In altri casi il Governo è ricorso allo strumento del decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari, ma anche in modo da sollecitare la decisione parlamentare e, nello stesso tempo, la formulazione di un indirizzo politico sull’operazione.

Va, comunque, rilevato che a partire dalla XI legislatura la gestione degli stati di crisi è stata oggetto di varie proposte di legge le quali, pur nella loro diversità, sostanzialmente miravano ad un rafforzamento del ruolo del Governo e, al suo interno, del Presidente del Consiglio e, nello stesso tempo, ad un incremento dei poteri di controllo e di garanzia del Parlamento, cui veniva riservata la definizione della politica generale della difesa, indipendentemente dal verificarsi delle varie emergenze interne ed internazionali.

In questo contesto la legge 18 febbraio 1997, n. 25[12], successivamente confluita nel richiamato Codice dell'ordinamento militare (cfr. articolo 10), si è proposta di dare una risposta, sul piano organizzativo-procedimentale, alle diverse esigenze di difesa alle quali lo Stato è tenuto a fare fronte .

A tal fine, nella citata legge al Governo sono riservate le deliberazioni in materia di sicurezza e difesa, le quali sono prima sottoposte al Consiglio supremo di difesa, poi approvate dal Parlamento ed infine attuate dal Ministro della difesa; al Ministro della difesa sono, invece, riservate le direttive nell’ambito della politica militare[13].

In relazione alla citata normativa occorre evidenziare che la Commissione difesa della Camera dei Deputati, con la risoluzione n. 7-1007 del 16 gennaio 2001, ha apportato ulteriori elementi di precisazione al vigente quadro normativo specificando, con riferimento all’indicato procedimento decisionale, la necessità dei seguenti  quattro passaggi procedurali:

 

Ø       deliberazione governativa in ordine alla partecipazione alla missione di pace all’estero e conseguente informativa alle Camere;

Ø       approvazione parlamentare (anche da parte di una sola Camera o delle Commissioni permanenti competenti) della deliberazione governativa;

Ø       presentazione di un disegno di legge o emanazione di un decreto-legge contenente la copertura finanziaria della missione;

adozione delle disposizioni attuative da parte della amministrazione militare.

 

 

 

Schema n. 1
Alcuni esempi di intervento delle Camere nel caso di partecipazione dell’Italia ad operazioni condotte dalle Organizzazioni internazionali cui appartiene

 

Intervento precedente l’inizio della missione

Per la partecipazione alla missione IFOR nella ex Jugoslavia, nel dicembre 1995, realizzata in ambito NATO, alle missioni ONU INTERFET, del settembre 1999 a Timor Est, e UNMIS, del giugno 2005 in Sudan, il Governo ha preventivamente verificato il sostegno delle Camere, aprendo un dibattito concluso con un atto di indirizzo politico.

Con riferimento all’intervento internazionale in Libia, nella seduta delle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato del 18 marzo 2011 i Ministri degli Affari esteri e della Difesa hanno informato il Parlamento – prima ancora dell’intervento internazionale in Libia, avviato il 19 marzo - sugli ulteriori sviluppi della situazione libica in relazione all’approvazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Al termine della seduta, le Commissione riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato hanno rispettivamente approvato due risoluzioni dello stesso tenore. I due documenti di indirizzo impegnavano il Governo ad assicurare che l’Italia “partecipi attivamente, con gli altri Paesi disponibili ovvero nell’ambito delle organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, alla piena attuazione della citata risoluzione ONU n. 1973”. Poco dopo, nella seduta del 24 marzo 2011, la Camera dei deputati ha approvato due risoluzioni per garantire l'attuazione della richiamata risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia.

Intervento contemporaneo all’inizio della missione

Nel caso della missione di pace UNMEE, in Etiopia ed Eritrea, l’intervento parlamentare sulla missione ONU (iniziata nel novembre 2000) si sono svolte, congiuntamente all’inizio della missione stessa (il 15 novembre), comunicazioni del Governo presso la Camera e successivamente (il 28 novembre) presso il Senato. Nel caso dell’intervento della Nato in Kosovo, l’attacco militare iniziò il 24 marzo 1999. Lo stesso giorno il Vicepresidente del Consiglio rese un’informativa urgente alla Camera e Comunicazioni del Governo al Senato sugli sviluppi della crisi. Il 26 marzo si svolse un dibattito in entrambi i rami del Parlamento con l’approvazione di due mozioni da parte del Senato e di tre risoluzioni da parte della Camera.

Intervento successivo all’inizio della missione

Nel caso della missione umanitaria NATO AFOR (o Allied Harbour) svoltasi in Albania dall’8 aprile 1999, contestualmente alle operazioni di guerra nel Kosovo l’intervento parlamentare si è svolto successivamente all’inizio della missione attraverso l’approvazione di risoluzioni. In altri casi il Governo si è limitato ad informare le Commissioni parlamentari competenti (come nell’operazione militare Deliberate Force realizzata dalla NATO in territorio bosniaco nel 1995). Per le recenti missioni dell’UE, in Congo e in Darfur, (2005) e per la missione NATO in Iraq (2004), il Parlamento si è pronunciato durante la discussione del D.L. relativo al finanziamento, comunque emanato dopo l’inizio delle missioni.

 

Nessun intervento

A questa tipologia appartengono missioni quali UNMOGIP (gennaio 1959) in India e Pakistan, UNIIMOG (agosto 1988) in Iran e Iraq, UNIFIL (luglio 1979) in Libano, UNTAC (luglio 1992) in Cambogia, MINUGUA (luglio 1995) in Guatemala, fino alle più recenti missioni MONUC (dicembre 1999) in Congo, UNMIL (ottobre 2003) in Liberia e Distinguished Games (luglio 2004) in Grecia. Si tratta prevalentemente di missioni svolte per adempiere agli obblighi derivanti dall’adesione alle organizzazioni internazionali.

 

 

 

Schema n. 2
Alcuni esempi di intervento delle Camere nel caso di partecipazione dell’Italia ad operazioni che non sono condotte dalle Organizzazioni internazionali cui appartiene

 

Intervento precedente l’inizio della missione

E’ il caso più frequente tra le missioni svolte fuori dall’ambito delle organizzazioni internazionali. In questi casi l’esecutivo ha proceduto sia sulla base di intese internazionali, che sulla scorta di atti di indirizzo parlamentare. E’ il caso, ad esempio, della prima missione in Libano (agosto 1982), delle missioni umanitarie Pellicano (settembre 1991) e Alba (aprile 1997) in Albania e della missione Antica Babilonia (2003)

Intervento contemporaneo all’inizio della missione

Tra i casi di intervento parlamentare contestuale all’inizio della missione si possono ricordare: la seconda missione di pace in Libano (settembre 1982) e l’operazione Restore hope (dicembre 1992) in Somalia.

Intervento successivo all’inizio della missione

Il coinvolgimento parlamentare in queste fase risulta meno frequente. A titolo di esempio si possono: citare l’operazione MFO (marzo 1982) per il pattugliamento dello stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele e la missione umanitaria Provide comfort I (aprile 1991) per il soccorso alle popolazioni curde in Iraq.

Nessun intervento

In altre occasioni, il Parlamento non è stato coinvolto, come, ad esempio, nella missione MIF (settembre 1995) per il rispetto dell’embargo verso l’Iraq o la missione Ippocampo Rwanda (aprile 1994) per il recupero e l'evacuazione dei cittadini stranieri durante il conflitto tra etnie in Rwanda.

 

 

 


Art. 3
(Proroga delle missioni internazionali)

L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 952 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 5, entro il 31 gennaio di ogni anno si provveda contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.

 


Art. 4
(Relazione del Governo)

 

Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che l’articolo 10-bis del decreto legge n.215 del 2011[14] prevede che i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.


Art. 5
(Fondo per le missioni internazionali)

 

Il contenuto dell’articolo 5 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.

 


Art. 6
(Consigliere diplomatico)

 

Il comma 1 dell’articolo 6 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali.

 

Il successivo comma 2 dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

 

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 204, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all’art. 35. L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

 

 



Art. 16
(Personale civile)

 

Il comma 1 dell’articolo 16 estende, in quanto compatibile, l’ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.

 

 

 


Art. 17 (Disposizioni in materia contabile)
 e 18
(Cessione di mezzi e di materiali)

Il contenuto dei successivi articoli 17 e 18 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto degli articolo 13 e 14 della proposta di legge A.C. 45, già illustrati ed ai quali si rinvia.

 

 

 

 


Art. 19
(Utenze telefoniche di servizio)

 

L’articolo 19 autorizza l’utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata altresì contemplata dall’articolo 2 del D.L. n. 114 del 2013 che, in relazione a questa materia, ha fatto rinvio a quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 451/2001[15] (Disposizioni varie).

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[16] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

 

 


Art. 20
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da
organizzazioni internazionali)

 

Il contenuto dell’articolo 20 della proposta di legge in è sostanzialmente identico al contenuto dell’articolo 15 della proposta di legge A.C. 45, già illustrato ed al quale si rinvia.

 

 

 


Art. 21
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione)

 

L’articolo 21, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace.

 

L’articolo 744 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca disposizioni in materia di aeromobili di Stato e aeromobili privati.

Il comma 4 equipara agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

L’articolo 748 stabilisce che le norme del codice della navigazione non si applicano, tra altro, ai suddetti aeromobili. Il medesimo articolo prevede che l’utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equipararti è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con l'ENAC.

 


Il contenuto della proposta di legge A.C. 933
(Duranti ed altri)

 

La proposta di legge A.C. 933, composta da 5 articoli, contiene disposizioni sulla partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o imposizione della pace, nonché di assistenza umanitaria. La relazione introduttiva chiarisce l’esigenza di sottoporre la partecipazione italiana alle richiamate operazioni internazionali  ad una stringente definizione legislativa, rendendo altresì possibile un più incisivo controllo del Parlamento.

Art. 1
(Disposizioni generali)

 

L’articolo 1 prevede l’autorizzazione con legge della partecipazione italiana - tanto con le forze armate quanto con forze di polizia ad ordinamento militare o civile, ovvero con altri organi dello Stato - ad operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, come anche di assistenza umanitaria.

 

Al riguardo, si ricorda che le Forze armate italiane, sono costituite dall’Esercito, dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, l'arma dei Carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale, in servizio permanente di pubblica sicurezza.

A sua volta l’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per Forze di polizia si intendono: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato sono forze do polizia ad ordinamento civile.

 

 

 


Art. 2
(Autorizzazione)

 

L'articolo 2 indica le tipologie di operazioni e missioni internazionali che possono essere autorizzate con legge, al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione - e in conformità ai principi dell'articolo 11 Cost., in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte (cfr. scheda di lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952)).

 

Ciò premesso, vengono individuate quattro tipologie di missioni o operazioni internazionali da autorizzare con legge:

 

a) operazioni finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace quali previste dal capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite – in Italia reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848 -, con particolare riguardo all'istituzione di una forza internazionale sotto responsabilità e comando diretti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (articolo 43 dello Statuto);

 

Al riguardo, si ricorda che nel sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza è attribuita (articolo 24) la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, da esercitarsi mediante l’esercizio dei poteri attribuiti dai capitoli VI, VII, VIII e XII della Carta medesima.

Il capitolo VI della Carta, dedicato alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, disciplina quella che può essere definita, in senso lato, la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza.

Il capitolo VII attribuisce al Consiglio di Sicurezza la competenza a reagire alle situazioni di minaccia alla pace, violazione della pace ed aggressione (articolo 39), in primo luogo attraverso misure non implicanti l'uso della forza, quali le sanzioni economiche e l'interruzione delle relazioni diplomatiche (articolo 41) e, successivamente, in caso di inadeguatezza di queste, mediante "azioni di polizia internazionale" implicanti l'uso della forza per il ristabilimento della pace (articolo 42). Per le azioni previste dall'articolo 42 il Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione necessaria per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine gli articoli 43 e 47 prevedono l'impegno degli Stati membri di mettere a disposizione del Consiglio – in conformità ad un accordo o ad accordi speciali - le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni necessarie.

L’articolo 48, comma 2, prevede poi che le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sono eseguite dagli Stati membri dell’ONU direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.

L’articolo 51 della Carta riconosce altresì, nel caso di attacco armato contro uno Stato membro dell’ONU, il diritto di autotutela individuale o collettiva, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per il mantenimento della pace. Le misure prese nell’esercizio di tale diritto devono essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano i suoi poteri in ordine alle azioni per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il contrasto tra i due blocchi in cui si divise il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale, con la conseguente mancanza di unanimità all'interno del Consiglio di Sicurezza, rese di fatto inutilizzabile il capitolo VII della Carta, con la sua previsione di dotare l’ONU di una specifica Forza armata. A questa situazione l’ONU ha reagito attraverso una prassi di intervento che ha visto il Consiglio di Sicurezza decidere l’utilizzo di forze militari appartenenti agli Stati membri al fine di contribuire al mantenimento della pace, o, più raramente, per agire coercitivamente nei confronti di uno Stato membro reo di aver violato norme di diritto internazionale consuetudinario e/o obblighi derivanti dal Trattato.

In sostanza, e in prima approssimazione, si possono enucleare due tipologie d'intervento adottate dal Consiglio di sicurezza:

a) creazione di Forze delle Nazioni Unite incaricate, con compiti per lo più limitati, di operare per il mantenimento della pace, con delega di poteri al Segretario Generale che, a sua volta, conclude gli accordi con gli Stati membri per il reperimento dei contingenti armati (caschi blu) e assume il comando delle operazioni che si svolgono direttamente sotto l'egida dell'ONU;

b) autorizzazione ad uno o più Stati membri o ad Organizzazioni regionali ad usare la forza per il ripristino della pace. Tale seconda tipologia, che consiste in una delega a questi Paesi ed Organizzazioni dell'esercizio del diritto di usare la forza proprio del Consiglio di Sicurezza, viene adottata in quei casi in cui la complessità e l'ampiezza dei compiti operativi sconsiglia l'impegno diretto delle strutture dell'ONU.

 

b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico delle controversie in base al capitolo VI dello Statuto dell'ONU;

 

c) operazioni internazionali di imposizione, mantenimento o consolidamento della pace, autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e deliberate dall'Unione europea;

 

d) missioni internazionali di soccorso o di assistenza in seguito a calamità naturali o gravi crisi umanitarie, autorizzate dei governi degli Stati interessati, e nell'ambito delle quali è previsto l'uso della forza solo a scopi di autodifesa.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che le operazioni per il mantenimento della pace sono state caratterizzate nel corso degli anni da una rilevante evoluzione qualitativa e quantitativa. Si possono individuare sinteticamente differenti tipologie di operazioni di pace, pur nella consapevolezza sia della relatività delle classificazioni, sia della compresenza di differenti tipologie all'interno delle operazioni realizzate:

a) operazioni di formazione della pace e prevenzione del conflitto (peace-making): sono utilizzate in presenza di una controversia che determina un conflitto. Si tratta, perciò, di attività volte prevalentemente alla soluzione pacifica delle controversie attraverso il ricorso ai mezzi diplomatici tipici del diritto internazionale per la soluzione dei conflitti;

b) operazioni di peace-keeping: si tratta di operazioni militari volte a prevenire, limitare od eliminare situazioni di conflitto tra Stati o all'interno di Stati, al fine di mantenere o ristabilire la pace. In particolare, le funzioni cui assolvono tali operazioni hanno un contenuto variabile che va dai compiti di osservazione e verifica (che comprendono il controllo del cessate il fuoco, della liberazione del territorio e del conseguente ritiro delle forze di occupazione) a quelli di interposizione (che comporta l'assunzione di un ruolo di mera presenza tra le due parti in conflitto, allo scopo di ridurre la tensione tra le stesse e di prevenire gli scontri) e a quelli di mantenimento dell'ordine e del rispetto del diritto;

c) operazioni di imposizione della pace (peace-enforcing): si tratta di operazioni militari volte ad imporre con la forza alle parti in conflitto o al soggetto individuato come aggressore, l'attuazione delle misure di controllo e riduzione della situazione di conflittualità decise dall'organizzazione internazionale che invia o autorizza l'operazione. Ciò implica la possibilità di vere e proprie azioni di combattimento;

d) operazioni di assistenza internazionale: si tratta di attività volte a realizzare le condizioni per una pace duratura poste in essere al termine di un conflitto o di una guerra civile, al fine di evitare che sorgano nuove controversie e si determinino altre situazioni di conflittualità. Rientrano in tale categoria tutte le attività che consentono la ripresa delle condizioni di vita ordinaria e comprendono programmi di aiuto e ricostruzione economica, sociale, sanitaria, soprattutto nella fase successiva alla cessazione delle operazioni militari.

 

 


Art. 3
(Disciplina dell’attività delle Forze armate)

 

L'articolo 3 disciplina l'attività delle forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali: in particolare, il comma 1 stabilisce che le forze armate o le forze di polizia ad ordinamento militare o civile rimangono soggette, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate con legge, al rispetto delle norme e dei principi del diritto bellico quali previste dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.

Sulla scorta del comma 2, tale rispetto è dovuto anche nel caso in cui i contingenti militari o di polizia italiani siano sottoposti a comando internazionale o di altro Stato.

 

 

 

 


Art. 4
(Istituzione di un comitato parlamentare di controllo)

 

L'articolo 4 istituisce (comma 1) un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2.

 

In base al comma 2 il Comitato parlamentare si compone di sei senatori e sei deputati nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento con criteri di proporzionalità rispetto al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

Il Governo è tenuto a fornire al Comitato parlamentare elementi di conoscenza e di valutazione, anche se classificati, sulla preparazione, le regole d'ingaggio, i compiti e l'effettivo svolgimento delle operazioni internazionali rispetto alle quali il Comitato parlamentare esercita le proprie competenze di controllo (comma 3).

In base al comma 4 i componenti del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto in ordine a tutte le notizie e documenti coperti da classifica di segretezza.

Il Governo invia con cadenza semestrale una relazione al Parlamento sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2 (comma 5).

 

In relazione al comma 3 si ricorda che secondo la definizione fornita dal testo militare United Kingdom Glossary of Joint Multinational Terms and Definitions, le Rules of Engagement (ROE) sono “quelle direttive diramate dalle competenti autorità militari che specificano le circostanze ed i limiti entro cui le forze possono iniziare e/o continuare il combattimento con le forze contrapposte”.

Più specificatamente, le regole d’ingaggio consistono in talune istruzioni predefinite e dettagliate che stabiliscono il comportamento tattico di una unità per l’assolvimento della missione assegnata, consentendo, limitando o negando, a seconda delle situazioni, determinate azioni in modo da permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi militari necessari per il conseguimento degli obiettivi politici. Sotto il profilo giuridico le regole d’ingaggio devono essere conformi sia all’ordinamento interno dello Stato che dispone l’invio del contingente all’estero, sia al diritto internazionale. Sotto il primo profilo vengono in considerazione specialmente le regole costituzionali, nel nostro caso l’art. 11 della Costituzione; per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, occorre tenere conto del diritto internazionale umanitario in vigore, tanto di quello convenzionale (in particolare le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977), nonché dello Statuto della Corte penale internazionale . La formulazione delle regole d’ingaggio spetta allo Stato nazionale del contingente, ma per le operazioni multinazionali le regole sono emanante dall’organizzazione sotto il cui comando la Forza è posta. Questo vale per le Nazioni Unite, la Nato e l’Unione Europea. In questi casi i singoli Stati che partecipano alle operazioni multinazionali, hanno il diritto di prevedere singole regole che tengano conto dei loro ordinamenti giuridici e dei trattati internazionali di cui siano parti. In particolare, i singoli paesi partecipanti possono inserire restrizioni nazionali, i cosiddetti caveat, che sono delle vere e proprie riserve. I caveat sono importanti poiché consentono di partecipare ad un’operazione multinazionale, senza derogare alle regole di condotta dettate dalla legislazione nazionale o stabilite dal potere politico. Sono ad esempio note le diverse posizioni esistenti tra alleati in relazione alle modalità di partecipazione alla missione ISAF, a guida Nato, in Afghanistan, tra chi chiede una partecipazione più incisiva alle ostilità e chi invece è ancorato ad una visione strettamente difensiva dell’operazione.

Il valore giuridico delle regole d’ingaggio dipende dal singolo ordinamento interno. In quello italiano, tali regole non possono essere considerate come cause di giustificazione aggiuntive a quelle previste dai codici penali militari.

 

 

 

 

 


Art. 5
(Entrata in vigore)

 

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 



Testo a fronte

 

A.C. 45

A.C. 952

A.C. 933

Art. 1
Ambito di applicazione

Art. 1
Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, possono essere previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.

 

 

 

Art. 2
Partecipazione alle missioni internazionali

Art.1

Disposizioni generali

 

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.

1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.

 

2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni, sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni.

 

 

3. Successivamente all'autorizzazione di cui al comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è autorizzata con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, per un periodo non superiore a dodici mesi, degli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate.

 

 

 

Art. 2

Autorizzazioni

 

 

 

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 87 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, esclusivamente le seguenti operazioni e missioni internazionali:

a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.

 

 

Art. 3.

(Disciplina dell'attività delle Forze armate).

 

 

1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei princìpi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

 

 

2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.

 

Art. 3
Proroga delle missioni internazionali

 

 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, entro il 31 gennaio di ogni anno si provvede contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.

 

 

Art. 4
Relazione del Governo

 

 

1. Con cadenza semestrale il Governo presenta al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3.

 

Art. 2
Fondo per le missioni all'estero

Art. 5
Fondo per le missioni internazionali

 

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge di bilancio.

 

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

 

 

2. Possono essere autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 3, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6
Consigliere diplomatico

 

 

1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.

 

 

 

2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni.

 

Art. 3
Interventi di soccorso

 

 

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

 

Art. 4
Interventi urgenti

Art. 7
Interventi urgenti

 

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni all'estero possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul fondo

 

Art. 5
Indennità di missione

Art. 8
Indennità di missione

 

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni all'estero è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

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2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla medesima data di entrata in vigore

 

3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.

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4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

 

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

 

 

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente

 

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

 

7. Il personale militare, impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni all'estero con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.

 

Art. 6
Indennità di impiego operativo

Art. 9
Indennità di impiego operativo

 

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

Art. 7
Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale

Art. 10
Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale

 

1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

 

1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

 

 

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l’articolo 1897 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l’articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

 

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l’articolo 1897 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l’articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

 

 

 

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni all'estero, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

Art. 8
Personale in stato di prigionia o disperso

Art. 11
Personale in stato di prigionia o disperso

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

 

Art. 9
Richiami in servizio del personale militare

Art. 12
Richiami in servizio del personale militare

 

1.Per le esigenze connesse con le missioni all’estero, in deroga a quanto previsto dall’articolo 890 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell’articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

1.Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 890 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell’articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

 

 

 

 

Art. 10
Orario di lavoro

Art. 13
Orario di lavoro

 

1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

 

Art. 11
Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore

Art. 14
Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore

 

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni all’estero sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

 

Art. 12
Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni

Art. 15
Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni

 

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni all'estero ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

 

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

 

 

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

 

 

Art. 16
Personale civile

 

 

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

 

Art. 13
Disposizioni in materia contabile

Art. 17
Disposizioni in materia contabile

 

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

 

 

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni all'estero, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

 

Art. 14
Cessione di mezzi e di materiali

Art. 18
Cessione di mezzi e di materiali

 

1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni.

 

1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni all'estero.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell'ambito delle missioni internazionali.

 

 

Art. 19
Utenze telefoniche di servizio

 

 

1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

 

Art. 15
Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali

Art. 20
Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali

 

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

 

 

 

Art. 4
Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo

 

 

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

 

 

2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

 

 

3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.

 

 

 

4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.

 

 

5. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2.

Art. 16
Entrata in vigore

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 21
Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione

 

 

1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e per operazioni di supporto alla pace».

 

 

 

 


 



[1]     Al riguardo, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 952 (Garofani).

[2]     D.L. 31 maggio 2005, n. 90, Disposizioni urgenti in materia di protezione civile convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152.

[3]     L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[4]      A titolo di esempio illustrativo, si rimanda al D.P.C.M. del 16 settembre 2005, Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan e all’ ordinanza attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan in cui viene disposta la nomina di un Commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico illustrato dal decreto, viene istituita una apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o da altra Amministrazione statale o Ente pubblico e vengono determinati in linea generali gli interventi da attuare.

[5]     In relazione alla disposizione in esame si segnala che con riferimento alle missioni contemplate dal più volte decreto legge  n. 209 del 2008 il comma 1 del’articolo 4 del citato provvedimento ha riconosciuto al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse.

[6]     Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.

[7]    La legge recava "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".

[8]     Il D.P:R. reca il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

[9]     Si consideri che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente esclusi, ad eccezione della gente di mare, del personale di volo e dei lavoratori mobili del settore dell’autotrasporto, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica.

[10]    L’articolo 11 della Costituzione stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L’articolo 78 della Costituzione prevede che siano le Camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari.

[11]    A questo proposito si ricorda che il progetto elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva adottato una disposizione secondo cui l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali doveva essere deliberato dalla Camera dei deputati su proposta del Governo.

[12]    La legge recava Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

[13]    In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del Codice, che riproduce il contenuto del comma 1 della legge n. 25 del 1997, “il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.

[14]    Il decreto, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 13. reca la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

[15]    D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

[16]    L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.