Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Revisione dello strumento militare - Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione) Legge n. 244/2012
Riferimenti:
SCH.DEC 32/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 26
Data: 07/10/2013
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   FORZE ARMATE
SPESA MILITARE     
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

 

 

Senato della Repubblica

 

XVII LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del governo

 

 

 

 

Revisione dello strumento militare
Schema D.Lgs. n. 32

(Revisione delle strutture e dell’organizzazione)

Legge n. 244/2012

 

 

 

 

 

Camera dei deputati

n. 26

Senato della Repubblica

n. 61

 

 

 

 

 

 

7 ottobre 2013

 

 


Servizi responsabili:

Servizio Studi della Camera dei deputati

Dipartimento Difesa

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_difesa@camera.i

 

Servizio Studi del Senato della Repubblica

Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

( 066706-2451 * studi1@senato.it

 

 

 

 

 

 

 

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File: DI0079.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

Presupposti normativi 3

§      La legge n. 244 del 2012  3

§      I principi e i criteri direttivi della legge delega  5

Lo schema di decreto legislativo A.G. 32  23

§      Sintesi del contenuto  23

Testo a fronte

 

 

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

La legge n. 244 del 2012

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.

 

In sintesi, il provvedimento individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:

 

Ø      l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

Ø      le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

Ø      le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3).

 

In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:

 

1)      una contrazione complessiva del 30% delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. (Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa)[1].

2)      una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla attuale previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016[2]), da attuare entro l’anno 2024;

3)      una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024[3];

4)      il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento.

 

La delega dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2014.

 

Al riguardo, si segnala che nel corso della XVI legislatura, durate l'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati del provvedimento in esame, è stato approvato l'ordine del giorno 9/5569/22 con il quale si impegnava il Governo "tenendo conto del prossimo scioglimento delle Camere e dei tempi di ricostituzione delle Commissioni parlamentari, ad adottare i decreti legislativi in modo da consentire che il nuovo Parlamento possa pienamente esplicare i propri poteri di indirizzo e di controllo in relazione ai contenuti degli atti attuativi della delega conferita con il provvedimento in esame". 

 

Al riguardo, nel corso della XVII legislatura, il Ministro della Difesa Mario Mauro, in sede di audizione delle linee programmatiche del Dicastero, tenutasi in data 15 maggio 2013 dinanzi alle Commissioni congiunte (IV Camera e 4a Senato) ha fatto presente che «È quindi intenzione del Governo, in attuazione di quanto disposto dal precedente Parlamento, capitalizzare le potenzialità innovative della cosiddetta “Legge Delega di revisione dello strumento militare”, attraverso l'efficace e tempestiva attivazione dei decreti delegati. Sono confermati gli obiettivi di riduzione strutturale di consistenza organica del personale militare e civile della difesa, alfine di recuperare risorse da destinare all'operatività dello strumento militare. Civili e militari dovranno operare in forma più integrata, superando ogni residua e non necessaria compartimentazione fra il mondo civile e militare, all'interno della Difesa».

 

Successivamente, il Governo, nel corso della seduta della Commissione difesa della Camera del 30 maggio 2013, in risposta all'interrogazione a risposta immediata  n.5-00205 Cicu ha reso noto che "che gli uffici competenti stanno elaborando, con ogni consentita speditezza, i decreti in argomento per disciplinare la revisione in senso riduttivo, proprio per consentire al Parlamento, attraverso un confronto aperto, partecipativo e scevro da posizioni pregiudiziali, di poter esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo e di poter apportare ogni misura correttiva ritenuta necessaria".

I principi e i criteri direttivi della legge delega

La revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa

L’articolo 2 della legge n. 244 del 2012 reca i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.

 

L’attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta, che hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa e hanno riguardato, altresì, la riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del dicastero. Negli stessi anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate (esclusa l’Arma dei carabinieri), da circa 350.000 a 250.000 unità, e, conseguentemente, è stata adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare. Per realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

Successivamente, con l’istituzione del servizio militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226) è stata prevista l’ulteriore riduzione degli organici del personale militare a 190.000 unità a decorrere dal 1º gennaio 2007. Anche in tale circostanza, al fine di conseguire l’assestamento dei ruoli entro il 1º gennaio 2021, è stato previsto un periodo transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.

In relazione all’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa si segnala che, da ultimo, in data 8 maggio 2012 il Governo ha presentato alle Camere uno schema di regolamento (atto n. 472) recante ulteriori modifiche al D.P.R. in materia di riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, incidendo particolarmente sull'area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa.

 

Nello specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice dell’ordinamento militare[4] e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative attribuzioni.

 

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge A.S.3271, presentato nella scorsa legislatura in prima lettura al Senato, il criterio in esame “è inteso a rafforzare i poteri di direzione del Capo di Stato maggiore della difesa nei confronti dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e del Segretario generale della difesa in funzione dell’esigenza di assicurare l’unitarietà del comando per una più efficace conduzione dello strumento militare”.

 

Il Capo di stato maggiore della difesa, esercita funzioni in campo nazionale e internazionale. Esso dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l’alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell’esecuzione delle direttive ricevute; è gerarchicamente sovraordinato al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma, al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest’ultimo affidate, e ai Capi di stato maggiore di Forza armata (dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare).

I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:

a)  sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b)  dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

c)  nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.

Il Segretario generale della difesa;

a)  è ufficiale dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

 

A sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) prevede l’adozione di interventi di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento.

 

Tali interventi sono finalizzati a conseguire una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in misura non inferiore al 30 per cento del loro attuale assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega in esame (relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa).

 

In relazione all’obiettivo in esame, la relazione illustrativa allegata al richiamato A.S. 3271 metteva in evidenza come, con riferimento alla struttura organizzativa delle Forze armate, si rilevasse “la necessità dello snellimento della struttura organizzativa di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità e dei connessi elementi di organizzazione, e dell’adozione di un modello organizzativo comune, che preveda lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l’impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. L’uniformità dell’organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane. L’intervento normativo, “dovrebbe comportare la riduzione di strutture centrali e periferiche e l’accorpamento delle varie filiere che oggi sono separate e distribuite sul territorio (la filiera formativa, la filiera operativa, la filiera addestrativa e quella territoriale)”.

A sua volta la relazione tecnica anch’essa allegata all’A.S. 3271 precisava che tale riduzione strutturale nella misura del 30 per cento risultava coerente con le misure di contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui all’articolo 3.”Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio, quantificabile solamente a consuntivo, per l’Amministrazione della difesa, in particolare, e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il Dicastero dovrà gestire un minore numero di infrastrutture e che quelle ritenute non più utili potranno essere avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa di settore”.

 

Nello specifico, la lettera in esame individua i seguenti specifici interventi di razionalizzazione, riguardanti:

 

a)      l’area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

 

b)      l’assetto organizzativo del Ministero della difesa. L’intervento potrà eventualmente prevedere una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra l’area tecnico-operativa e l’area tecnico-amministrativa.

 

L’area tecnico-operativa del Ministero della difesa è disciplinata nel Capo III del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 24-39 del Codice. Ai sensi di tali disposizioni fanno parte dell’area tecnico operativa del Ministero della Difesa: il Capo di stato maggiore della Difesa; gli organismi interforze di cui agli articoli 28-31del Codice[5]; i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero.

L’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa è, invece, disciplinata nel Capo IV del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 40-44 del Codice.

Ai sensi di tali disposizioni l’area tecnico operativa del Ministero della Difesa fa capo al Segretariato Generale della Difesa. In tale area operano, altresì, anche due Uffici Centrali (Bilancio e Affari Finanziari e Ispezioni Amministrative), alla dipendenza diretta dal Ministro. Le competenze dei due Uffici attengono, rispettivamente, al processo di formazione e di gestione del bilancio della Difesa e all'effettuazione di ispezioni amministrative e contabili sugli Enti e Distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere le azioni idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

 

c)      il comando operativo di vertice interforze (COI). In tale ambito dovranno essere definite le forme di collegamento con i comandi operativi di componente.

 

Costituito in seguito all'approvazione delle legge 18 febbraio 1997, n. 25 , che ha ristrutturato i vertici dell'Amministrazione delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa, il Comando operativo di vertice interforze -  posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa - svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.

Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

 

d)      la struttura logistica di sostegno. La ridefinizione dei compiti e delle procedure dovrà essere operata anche in chiave interforze, individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate.

 

e)       la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare. La riorganizzazione dovrà essere improntata a criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale. La razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare dovrà contemplare l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Il Codice dell'ordinamento militare dispone che il Servizio provvede:

a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;

b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Riguardo ai rapporti del Servizio sanitario militare con quello pubblico, il Codice dispone che, per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti convenzionati, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale.  Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti suddetti.

Ogni Forza Armata dispone di un proprio Servizio sanitario (Corpo sanitario aeronautico, Corpo sanitario militare marittimo, Corpo sanitario dell'Esercito).

Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;

b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

d)  cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

Si ricorda che a seguito della soppressione della Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN) per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 22 giugno 2011 previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270, molte funzioni sono ora attribuite all'Ufficio generale sanità militare (UGESAN) collocato nello SMD.

 

f)        il settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure (numero 6);

 

g)      le procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale[6] degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;

 

Al riguardo, si ricorda che la tematica inerente al patrimonio alloggiativo della difesa, con particolare riferimento alla vendita degli alloggi e ai criteri di determinazione dei canoni di locazione e di vendita dei richiamati beni immobili, ha costituito oggetto di particolare interesse nel corso della XVI legislatura. Il Governo, in diverse occasioni[7], ha rilevato che le esigenze abitative delle Forze armate sono salite a dismisura a seguito della trasformazione dell’esercito di leva in esercito volontario ed è sorta quindi la necessità di fornire un’abitazione a tutti i militari i quali, attualmente, con la trasformazione della leva, non sono più in servizio per soli dodici mesi.

Il problema è stato evidenziato in maniera particolare nel corso dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che il Senato ha svolto nella scorsa legislatura. In quella sede è stato rilevato che “la costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di acquisto e di locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari” [8].

 

h)      le strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi (numero 8);

 

 

In relazione al criterio direttivo in esame si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 del richiamato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. decreto “spending review”) il Ministero della difesa è tenuto ad adottare uno o più regolamenti finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

 

In attuazione di quanto previsto da tale norma, il Governo ha presentato alle Camere, ai fini dell’espressione del prescritto parere, lo schema di regolamento n. 8, recante “disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione” volto a prevedere la soppressione e riorganizzazione di alcuni istituti formativi dell’amministrazione della Difesa e talune disposizioni sul personale che attualmente presta servizio presso alcuni degli istituti interessati dai provvedimenti di soppressione contemplati dallo schema di regolamento in esame. Su tale atto, nel corso della seduta dello scorso 28 maggio la Commissione difesa della Camera ha espresso parere favorevole con talune osservazioni.

Nel corso dell’esame parlamentare del richiamato atto il Governo ha precisato “che il provvedimento rappresenta soltanto una prima tappa del più complessivo processo di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione previsto dal cosiddetto decreto sulla spending review” (seduta della Commissione difesa della Camera del 15 maggio 2013).

 

i)                    l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.

 

Da ultimo, l’articolo in esame prevede:

 

Ø      la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge A.S.3271, il criterio direttivo in esame è finalizzato a garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e, in particolare, dall’Aeronautica militare, rispettivamente, per i servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. La disposizione fa, altresì, riferimento anche ad altre ipotesi in cui l’Amministrazione svolge attività, a titolo oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. “Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

 

Ø      la razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa.

 

Il criterio direttivo in esame è stato inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato. Al riguardo, è stato posto in rilievo come “l'attività di manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma svolta da parte degli stabilimenti dell'area industriale della Difesa, può essere determinante per garantire al sistema flessibilità d'impiego e rapidità d'intervento, purché vi sia un piano per assegnare agli stabilimenti e agli arsenali, che costituiscono la struttura fondamentale dell'area industriale della Difesa, chiari obiettivi da raggiungere e le risorse umane e materiali necessarie: quindi, investimenti in capitale umano e in innovazione tecnologica. Infatti, realtà come queste sono messe in crisi sia dalla mancata alimentazione di personale, già previsto dalle attuali dotazioni organiche del personale civile della Difesa, sia dal mancato ripianamento organico di personale civile che lascia il servizio per raggiunti limiti di età, a causa del persistere di un blocco del turnover. i assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

 

La revisione delle dotazioni organiche del personale militare

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2012 reca numerosi principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale militare.

 

Al riguardo, il Governo precisa che:

 

Ø      entro l’anno 2024[9] dovrà essere effettuata una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare);

Ø       entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali generali e ammiragli[10]:

Ø      entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani di vascello.

 

L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è di 170.000 unità[11].

 

Ai sensi del successivo articolo 799, il totale generale degli organici delle forze armate, come da ultimo ridefinito dal D.P.C.M. 11-1-2013 è il seguente:

      

a)  Esercito italiano: 100.211 unità;

b)  Marina militare: 30.421 unità;

c)  Aeronautica militare: 39.368 unità

 

La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:

a.    ufficiali:

1)    10.782 dell’Esercito italiano;

2)    4.120 della Marina militare;

3)    5.500dell’Aeronautica militare;

b.    sottufficiali:

1)    21.554 dell’Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;

2)    13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;

3)    23.515 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c.    volontari:

1)    67.875 dell’Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;

2)    13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;

3)    10.353 dell’Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.

 

 

In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (lettera n) sono:

 

Ø      il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede, inoltre, il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione[12] (lettera e)).

 

Il comma 96 dell'articolo 4 legge n. 183 del 2011prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

 

Ø      l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale (lettera m));

 

Al riguardo si segnala che attualmente l’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ) si applica solo agli Ufficiali nei gradi Colonnello/Capitano di Vascello e Generale/Ammiraglio. Al riguardo, nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 244 del 2012è stato precisato che estendendo tale istituto anche agli Ufficiali nel grado di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata ed ai Sottufficiali, questa misura potrebbe consentire un significativo deflusso di personale consentendo di avvicinarsi più rapidamente al livello di regime del personale militare (150.000) già in un decennio[13].

 

Ø      forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali (lettera m));

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 72, commi 1-6, del D.L. 112/2008 aveva introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale istituto la cui operatività era stata prevista per il periodo 2009-2014, è stato abrogato (tranne che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso) dall’articolo 24, comma 14, lettera e), del D.L. 201/2011. La richiesta di esonero dal servizio, che era irrevocabile, doveva essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare fosse raggiunto il requisito minimo di età richiesto. Veniva espressamente escluso dalla possibilità di fruire dell’esonero dal servizio il personale della Scuola. Era facoltà delle amministrazioni pubbliche accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Specifiche disposizioni concernevano, inoltre, il trattamento economico del personale interessato dall’esonero, il trattamento previdenziale e di quiescenza nonché il regime di incompatibilità con altre attività lavorative.

 

Ø      la revisione della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali[14], di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 1014 del Codice dell’ordinamento militare, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente.

La riserva in esame non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

In relazione alle sopra richiamate misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio direttivo enunciato alla successiva lettera o) precisa che ai fini della predisposizione del richiamato piano di programmazione scorrevole, tali interventi dovranno essere:

 

Ø      correlati alle misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

Ø      informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.

 

Nell’ambito del richiamato piano, secondo quanto previsto dalla successiva lettera p), dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del servizio.

Ulteriori principi e criteri direttivi di per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle lettere da c), d), f), h).

 

In particolare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)). 

 

Con riferimento al reclutamento, il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) aveva rilevato la profonda diversità del sistema italiano rispetto a quello dei maggiori partner. “Gli eserciti europei e quelli nord-americani fanno infatti largo ricorso a contratti d’arruolamento a tempo determinato, anche per le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali. Stante questa premessa, il sistema italiano si basa, per i graduati ed i militari di truppa, su tre categorie ben distinte, due contrattualizzate a tempo determinato (i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata di quattro anni) ed una (i Volontari in servizio permanente) a tempo indeterminato. Di vitale importanza, per l’Esercito, è poi la figura del volontario in ferma prefissata. Fin dal principio, è stato introdotto il meccanismo del cosiddetto "patentino", cioè della riserva totale dei posti a concorso per tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare a favore dei VFP1 in servizio (in ferma o rafferma), ovvero già collocati in congedo. In altre parole, il possesso di tale patentino costituisce conditio sine qua non per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alle carriere iniziali degli agenti delle Forze di polizia. Tale meccanismo si rese obbligatorio, all’atto del passaggio al modello professionale, per poter offrire la necessaria attrattiva all’arruolamento nelle Forze armate e, quindi, per garantire i necessari flussi di reclutamento. Di contro, al volontario di truppa verrà assicurata, al termine del servizio, sufficiente possibilità occupazionale attraverso un calibrato accesso alla ferma per ulteriori quattro anni nelle Forze armate, prodromica al successivo transito nel servizio permanente, ovvero alla possibilità di accesso nelle Forze di polizia. E’ stato proprio questo meccanismo (cioè una chiara prospettiva di stabilizzazione lavorativa nelle Forze armate o nelle Forze di polizia) a consentire il conseguimento della necessaria qualità e quantità dei reclutamenti, fondamentale elemento di successo in virtù dei crescenti impegni operativi cui la Difesa ha dovuto, nel corso degli anni, prontamente rispondere, ed è pertanto impensabile rimuovere il patentino, pena il rischio di anemizzare i flussi di reclutamento”.

 

La lettera f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA, destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile.

 

La lettera h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì, previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.

 

La disciplina del contratto di apprendistato è stata ampiamente rivista, da ultimo, dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il quale ha recepito anche gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell’intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell’apprendistato) e nell’intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le Linee guida per la formazione).

Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali, che vengono peraltro ridenominate (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca). Tra i principali elementi di novità vi è, innanzitutto (articolo 2), l'unificazione della regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro.

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Il provvedimento poi disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (articolo 3), che sostituisce l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003. Tale contratto è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal D.Lgs. 226/2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente) ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).

L’articolo 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l’apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte si segnalano:

o      l’ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell’istituto, che ai sensi del comma 1 si applica ai settori di attività pubblici e privati;

o      la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione;

o      la possibilità per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;

o      l’esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

 

L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) si segnala la rimessione alle Regioni della regolamentazione e della durata dell’istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Gli standard formativi (articolo 6) sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi.

In particolare, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, è stato previsto che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3).

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Di grande rilievo, infine (articolo 7), sono anche il rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Riguardo l’assunzione come apprendisti dei lavoratori in mobilità, il comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che per essi trovino applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima norma, consistenti, rispettivamente, nella parificazione – per i primi 18 mesi -, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro quella prevista per gli apprendisti, nonché nella concessione, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore-, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

 

Da ultimo, la L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (articolo 1, commi 16-19) è intervenuta a modificare la disciplina generale dell'apprendistato. Le modifiche dispongono, in particolare, che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro), passando dal precedente limite del 100% (ossia un rapporto di 1 a 1), a un rapporto di 3 a 2 nelle imprese con più di 10 dipendenti; per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge).

 

 

Ulteriori criteri direttivi riguardano, da ultimo:

 

Ø      la previsione, nell’ambito delle risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio direttivo, la lettera i) precisa che lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;

 

Ø      il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (lettera l).

 

Si ricorda che le guardie private (definite anche “particolari” in quanto agiscono nell’interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o “giurate” poiché sono ammesse all’esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l’attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall’autorità di pubblica sicurezza; l’attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.

 

 

La revisione delle dotazioni organiche del personale civile

Il comma 2 dell’articolo 3 pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[15], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

La relazione tecnica al ddl A.S. 3271 evidenziava che "l'articolo 3, al comma 2, lettera a), pone l’ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all’articolo 5, comma 2. È possibile stimare che tali nuovi organici potranno essere raggiunti tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età del personale civile attualmente in servizio, nonché attraverso misure dirette ad agevolare la mobilità interna, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, l’accesso alla qualifica dirigenziale del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza e l’esonero dal servizio. In particolare, per il personale civile, partendo da una consistenza effettiva di 29.525 unità nel 2013 e tenuto conto che in base all’ordinario trend di fuoriuscite per collocamento in congedo o per altre cause si possono stimare 12.445 cessazioni dal servizio in un periodo di dieci anni, risulterebbe sufficiente contenere, nel medesimo periodo, le assunzioni complessive entro un numero inferiore a 2.920 unità, per conseguire l’obiettivo finale della riduzione delle dotazioni organiche del personale in questione a 20.000 unità, ferma restando l’esigenza di adottare le citate specifiche misure per garantire l’equilibrata distribuzione delle professionalità del personale civile, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Difesa, necessaria per ottimizzarne la produttività e l’efficienza. Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza".

 

In relazione ai citati obiettivi le misure previste dalla legge (lett. d) sono:

Ø      la mobilità interna;

Ø      la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Ø      il ricorso a forme di lavoro a distanza;

Ø      Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

 

Nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale civile di cui all'art. 3, comma 2, si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale (lett. b); la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).

 

Si segnala, da ultimo, che il criterio direttivo di cui alla lettera e) affida al Governo il compito di adottare intervento normativi finalizzati a semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in esame.

 


Lo schema di decreto legislativo A.G. 32

Sintesi del contenuto

L'articolo 1, comma 1, lettera a) novellando l'art. 15 del Codice in materia di attribuzioni del Ministero della Difesa, attua un intervento di revisione dell’assetto organizzativo del Ministero stesso, in attuazione dei principi di delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge di delega, in cui non ripartisce funzioni e compiti attribuiti al Ministero della Difesa tra aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, bensì rinvia la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra le aree  tecnico-operativa;  tecnico-amministrativa;  tecnico-industriale, e i due uffici centrali ad un successivo  regolamento che possa apportare anche le eventuali, conseguenti modifiche al Codice, secondo criteri tali da assicurare nell'ambito delle aree:

a)    la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;

b)    la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;

c) l'unicità decisionale;

d)    le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;

e)    la tendenziale attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministro della Difesa;

f)     la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.

 

L'articolo 1, comma 1, lettera b) novellando l'art. 29 del Codice in materia di Comando operativo di vertice interforze (COI), in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3, ribadisce che esso è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, ma gli assegna l'ulteriore compito di assicurare le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.

 

L'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), novellando gli artt. 33 e 41 del Codice in materia di attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative di Direttore nazionale degli armamenti, responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, stabilisce che tali attribuzioni siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa.

Tra le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata[16] viene ora assegnata anche quella di determinare i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.

 

 

L'articolo 2, comma 1, lettera b) novellando l'art. 24 e inserendo un nuovo articolo 24-bis del Codice, opera un intervento di soppressione e riordino di organismi collegiali, tale per cui presso il MInistero della difesa operano due organismi collegiali[17] e una commissione ad elevata specializzazione tecnica:  il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali, in luogo del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; ed il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[18]; mentre, in luogo della Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, viene disciplinata con un nuovo articolo 24-bis del Codice la Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione.

 

L'articolo 3 dispone interventi di riordino dell'area formativa e addestrativa, in attuazione dei principi di delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 8 della legge di delega; novellando (comma 1) l'articolo 215 del Codice in materia di ordinamento e funzionamento degli istituti militari, conferma (coerentemente con le modifiche recate dagli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento) il potere di determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata dell’ordinamento e del funzionamento, nonché - nella nuova formulazione- delle sedi, delle strutture formative di Forza armata, salvaguardando le attribuzioni del Capo di SMD con riguardo agli istituti interforze; nonché stabilisce l’abrogazione del comma 1-bis in quanto risulta già prevista, all’articolo 786, comma 2, del Codice, la corrispondenza dei programmi svolti presso le scuole militari a quelli ordinariamente previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico degli istituti scolastici non militari.

Il comma 2 reca novelle al libro quarto del Codice, modificando la denominazione della rubrica titolo III dedicato alla formazione in "formazione e addestramento", così come la rubrica dell'art. 715 sul medesimo punto: ciò risponde alla necessità di aggiornare il concetto stesso di formazione e di introdurre la distinzione fra processi formativi (iniziali o permanenti) e processi addestrativi che accompagnano il militare per l’intera permanenza in servizio, favorendo flessibilità di impiego e aggiornamento e perfezionamento professionali costanti; processi che si realizzano, rispettivamente, attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione dì competenze, ed attraverso le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi, il secondo.

 

L'articolo 4 riguarda le attività di consulenza gratuita, per le quali si confermano le disposizioni recate dalla normativa vigente e se ne introducono di nuove. L'articolo 4, infatti,  aggiunge dopo l'articolo 984 del Codice (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) un articolo 984-bis secondo il quale gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nelle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché nell’avvocatura di Stato (di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97) e  che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere funzioni di alta consulenza presso il Ministero della Difesa o presso i vertici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, a titolo gratuito e senza collocamento in fuori ruolo. Condizioni necessarie per l'assunzione dei relativi incarichi di consulenza gratuita sono l'assenso dell'interessato e l'autorizzazione da parte degli organi di autogoverno.

Nella relazione tecnica si afferma che il presente intervento è collegato alla soppressione dell’incarico di Consigliere militare -operata dall'articolo 10, comma 3 del presente provvedimento-  nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; fa seguito a due ordini del giorno accolti in sede di esame parlamentare della legge di delega n. 244 del 2012 (A.S. 3271 - G3.103; A.C. 5569 - 9/5569/1) e si pone in relazione alla necessità di riordinare e razionalizzare l’area centrale del Ministero della difesa (art. 2, comma 1, lettera b), n. 2 della legge di delega)).

 

 

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), volto a conseguire la contrazione delle strutture ordinative delle Forze armate  non inferiore al 30 %, imposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge di delega, viene riepilogato nei nuovi articoli inseriti nel Codice, 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, dagli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento, rispettivamente per le strutture ordinative di Esercito, Marina e Aeronautica. Complessivamente il programma si compone di 368 provvedimenti, di cui 166 di soppressione e 202 di riconfigurazioni.

 

L'art. 5 dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano.

Il comma 1, recando novelle al libro IX del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-bis "disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano" che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 34 comandi, enti, strutture (lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)), di 29 comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata.

Il comma 2 reca varie novelle al Capo II (Esercito italiano) del libro I del Codice, particolarmente agli articoli da 100 a 109.

La lettera a) reca una novella dell'art. 101 in materia di comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito, tale per cui i comandi di vertice alle dirette dipendenze del Capo di stato  maggiore risultano essere 4: Comando delle forze operative terrestri; Comando logistico dell'Esercito italiano; Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito; Comando per il territorio dell'Esercito (in luogo del Comando per la formazione e Scuola di applicazione); mentre non figurano più il Comando militare della Capitale che si riconfigura in Comando per il territorio) e Centro di simulazione e validazione (che cede le competenze di vertice e transita alle dipendenze del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito di ROMA.

Viene posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'esercito il Comando delle forze speciali dell'Esercito (comma 2 del nuovo articolo), a seguito della riconfigurazione della struttura di Comando e Controllo della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali (FS/FOS).

Dalla relazione illustrativa risulta che l’Ispettorato delle infrastrutture viene soppresso quale comando di vertice.

 

La lettera b) reca novelle novella all'art. 102 in materia di organizzazione operativa dell’Esercito italiano, ridefinendo l’organizzazione operativa dando seguito alla:

·         riconfigurazione e razionalizzazione del Comando delle Forze operative terrestri (COMFOTER) che viene ridislocato dalla sede di Verona a quella di  Roma;

·         soppressione ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013,  del 1° Comando delle Forze Operative di Difesa (1° FOD), le cui funzioni transitano al Comando Divisione  “Friuli” e al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord;

·         soppressione del 2° Comando delle Forze Operative di Difesa (2° FOD) di livello ordinativo di Corpo d’armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all’esistente Comando Divisione “Acqui”, che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER e al Comando forze di difesa interregionale Sud;

·         soppressione del Comando delle truppe alpine, di livello ordinativo di Corpo d’armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all’esistente Comando Divisione “Tridentina” che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER;

·         riconfigurazione, in senso riduttivo anche del livello ordinativo, degli esistenti Comandi specialistici e dei supporti operativi (Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito e Comando aviazione);

·         riconfigurazione, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del Comando dei supporti che assume, mantenendo il medesimo livello ordinativo, i compiti di Comando (di Vertice ai sensi dell’articolo 101) per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito (COMFORDOT) .

 

La lettera c) reca una novella dell'art. 103 in materia di Organizzazione territoriale dell’Esercito italiano. Come risulta dalla relazione illustrativa, la riorganizzazione dell'area territoriale dell'esercito è tale per cui fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito -conseguentemente alla razionalizzazione del Comando di vertice- e comprende i comandi interregionali (a seguito della riconfigurazione in senso riduttivo dei Comandi Militari Esercito e all'estensione delle competenze territoriali dei Comandi Interregionali -oggi Regioni Militari- a più Regioni amministrative), i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare/IGM (precedentemente appartenente all’area logistica dell’Esercito, transita in quella territoriale, poiché ad esso sono state attribuite  anche funzioni territoriali e di presidio ritenute prevalenti).

 

La lettera d) reca una novella dell'art. 104 in materia di Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano sono volte a stabilire espressamente che ll’intera area formativa e addestrativa dipende dal Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, quale comando di vertice all’uopo previsto dall’articolo 101, e comprende:

·         gli  istituti di formazione: sostanzialmente immutati, tranne per il fatto che in luogo della Accademia militare di Modena si fa riferimento all'Accademia militare[19] tout court, e per il fatto che viene espunto il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari (RAV), poiché già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica, in corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review).

·         Scuole d’arma e  di specialità:  frutto della riconfigurazione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013)  dei Comandi d’Arma (artiglieria; genio; logistico di proiezione e artiglieria controaerei) con funzioni addestrative.

·         Le Scuole di specializzazione (trasmissioni e d'informatica; amministrazione e commissariato e  di sanità e veterinaria), ancorché non destinatarie di interventi di riorganizzazione (soppressioni o riconfigurazioni), vengono accorpate nella medesima formulazione omnicomprensiva di “scuole logistiche”.

·         Il Centro di simulazione e validazione dell’esercito: ricollocato nel presente articolo poiché è riconfigurato quale comando non più di vertice. In precedenza, invece,  era collocato nell’area di vertice ai sensi dell’articolo 101.

Viene espunto dall’articolo 104, cosi come modificato dalla disposizioni in commento,  il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari (RAV), di cui al comma 1, lettera a) n. 6),  in quanto già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica, in corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.

 

La lettera e) reca una novella dell'art. 105 in materia di Organizzazione logistica dell’Esercito italiano, conseguentemente alla:

·         soppressione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) del Dipartimento di veterinaria le cui funzioni transitano al Comando sanità e veterinaria (che assume, accorpandole, anche quelle del Dipartimento di sanità) con lo stesso livello ordinativo;

·         riconfigurazione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) dei Dipartimenti di Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e Veterinaria, e Tecnico, attraverso la riconfigurazione in Comandi aventi il medesimo livello ordinativo;

·         soppressione del Comando logistico Nord e quello Sud;

 

Conseguentemente al transito dell’Istituto Geografico militare all’interno dell’Area territoriale, per l’assunzione delle funzioni  territoriali e di presidio ritenute prevalenti, esso viene espunto dall'art. 105.

-          

 

La lettera f) aggiorna l'art. 106 del Codice in materia di Direzione di amministrazione dell'Esercito aggiorna l’articolo 106 rispetto al cambio di dipendenza, analogamente a quanto avviene per le Direzioni di amministrazione delle altre Forze armate, che dalle dipendenze del Comando logistico dell’Esercito italiano passano a quelle del Centro di responsabilità amministrativa dell’Esercito italiano.

 

La lettera g) reca una novella all'art. 107 in materia di organizzazione per le Infrastrutture, a seguito della soppressione dell’Ispettorato infrastrutture dell’Esercito recata dall’articolo 101, e in ragione  dell’attribuzione delle funzioni in materia infrastrutturale al Dipartimento per le infrastrutture dell’Esercito, quale Comando non più di vertice, collocato all’interno dello Stato maggiore. Sono altresì soppressi i Comandi Infrastrutture Centro, Nord e Sud.

 

La lettera h), interviene sull’articolo 108 del Codice in materia di Armi e Corpi dell'Esercito italiano, prevedendo al comma 3, che le specialità non solo delle Armi , bensì anche  dei Corpi siano stabilite nel regolamento.

La relazione illustrativa chiarisce che l'intervento è disposto per consentire anche per i Corpi dell’Esercito italiano, come già previsto per le Armi, la possibilità di una ripartizione in “specialità” e che una simile ripartizione -benché sancita solo con un decreto del Ministro della difesa (d.m. 1° novembre 1981)- è già prevista per il Corpo degli ingegneri, che è di fatto suddiviso nelle specialità “armamento” e “geografi” e per il quale si vuole introdurre, in prospettiva, anche l’ulteriore specialità “infrastrutture”. La relazione aggiunge che la possibilità di distinguere diverse specialità nell’ambito dei Corpi consentirà in sostanza, all’occorrenza, di meglio far fronte all’evoluzione delle esigenze organizzative delle Forze armate e di individuarne con più precisione le professionalità interne. Inoltre l’espunzione dal testo vigente dell’aggettivo “singole”, riferito alle Armi, è volta a permettere la creazione di specialità non necessariamente “ristrette” nell’ambito di una singola Arma ma “trasversali”, com’è già in concreto l’Aviazione dell’Esercito

L’articolo 5, comma 2, lettera i), aggiorna, all’articolo 109 del Codice, le attribuzioni del Corpo degli ingegneri dell’Esercito, aggiungendo che svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell’Esercito, coerentemente con le disposizioni introdotte dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, recante Regolamento concernente la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

L'articolo 6 dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare.

Il comma 1, recando novelle al libro IX del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-ter "disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 3 comandi, enti, strutture (lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)), di 23 comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;

I principali provvedimenti concernono: soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi e della Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari,; nonché di riconfigurazione dei Comandi servizi base di Taranto e di Augusta (SR), dei Servizi/Sezione Sanitari dei Comandi servizi base di La Spezia, Taranto e Augusta (SR), del Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, del Comando supporto logistico, della Sezione Fari di Napoli (del Comando Zona Fari di Taranto), dei Distaccamenti della Marina militare di Napoli e di Messina, dell’Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, degli Arsenali Militari Marittimi di Taranto, La Spezia e Augusta, del Centro di supporto e sperimentazione navale, del Centro interforze studi per le applicazioni militari e del Centro interforze munizionamento avanzato.

 

Il comma 2 reca varie novelle al Capo III (Marina militare) del libro I del Codice, particolarmente agli articoli da 110  e seguenti.

La lettera a) provvede a novellare l'art. 112 del Codice in materia di organizzazione operativa della Marina, affermando innanzitutto che il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare (comma 1); al comma 2 dispone che da tale Comando dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative (infatti, formulazione omnicomprensiva ritenuta preferibile alla mera elencazione di ciascun singolo Comando operativo imbarcato dipendente). In particolare si riconfigura la Brigata San Marco-Comando Forze da sbarco, in cui dapprima transitano le funzioni svolte dal soppresso Comando servizi base di Brindisi e, successivamente assorbe, le funzioni e le strutture della Sezione staccata di supporto diretto  di Brindisi, attualmente dipendente dall’Arsenale di Taranto.

La lettera b) provvede a novellare l'art. 113 del Codice in materia di organizzazione logistica, ridefinendola completamente. In particolare, viene riorganizzato, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinative delle Forze armate, l’Ispettorato logistico riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare. Da quest’ultimo, quale comando di vertice, dipendono i Comandi logistici d’area, che ancorché a vocazione logistica, assumono le attribuzioni di tipo territoriale e presidiarie attualmente attestate sui  Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e sui Comandi militari marittimi autonomi.

L'Ispettorato dì sanità della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.

La relazione illustrativa afferma al riguardo che si tratta di una forte razionalizzazione che in definitiva prevede una sorta di identificazione fra organizzazioni logistica e territoriale, con consistenti effetti in termini di contrazione strutturale.

Le disposizioni della lettera c) intervengono sull’articolo 114 del Codice in materia di Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare, al fine al fine di coordinarla con quanto previsto in sede regolamentare per la disciplina di dettaglio dei compiti del servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.

Dalla relazione illustrativa risulta che gli apparati nautofoni e radiofari sono stati dismessi dall’impiego e pertanto non vengono più gestiti dal Servizio Fari Nazionale di modo che, con un successivo provvedimento di natura regolamentare, andranno espunti anche dall’articolo 169 del Testo unico dell'Ordinamento militare e ovunque essi compaiono. Tale scelta discende da valutazioni emerse in campo internazionale (IALA) ove è stato convenuto che i segnali marittimi acustici, per i limiti che presentano, non possono essere considerati validi ausili alla navigazione, a differenza, invece,  dei fari e degli altri segnalamenti marittimi.

La lettera d) contiene disposizioni di novella all’articolo 116 del Codice in materia di organizzazione formativa della Marina militare

In particolare, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinative delle Forze armate, la Marina ha riconfigurato, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, l’Ispettorato delle scuole in Comando scuole della Marina militare. Inoltre, rispetto al testo vigente, l'eliminazione delle sedi di alcuni istituti di formazione dipendenti dal Comando scuole, risulta  coerente con le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 116, che attribuiscono alle determinazioni del Capo di stato maggiore di Forza armata, la potestà di determinare le sedi, l’ordinamento e il funzionamento di Comandi, Enti e Istituti.

Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina, viene espunto dalla nuova formulazione dell’articolo 116,  poiché già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.

 

La lettera e), interviene sull’articolo 120, comma 1, del Codice per introdurre, alla lettera e), tra le competenze del Corpo del Genio navale quella di direzione delle Direzioni e delle Sezioni del genio militare per la Marina militare.

 

La lettera f), contiene disposizioni di novella all’articolo 124 del Codice, volte a ridefinire l’organizzazione territoriale della Marina. Nel nuovo testo, hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi logistici di area, dipendenti dal Comando logistico della Marina militare, mentre nel testo vigente spetta a tre Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo (Alto Tirreno, Jonio e Canale d’Otranto e Adriatico; di quello dell’Adriatico è già stata decretata la soppressione ai sensi del DM 20 febbraio 2013) e tre Comandi militari marittimi autonomi (in Sicilia, in Sardegna e della Capitale; quello della Sardegna è soppresso e, le relative funzioni, transitano al Comando Logistico della Marina militare Area Nord, che si avvale, per il loro esercizio in Sardegna, del dipendente Comando Supporto Logistico di Cagliari. I Comandi militari marittimi autonomi della Sicilia e della Capitale sono riconfigurati rispettivamente in Comando logistico della M.M. Area Sicilia e Comando logistico della M.M. Area Capitale.

 

L'articolo 7 dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica Militare.

Il comma 1, recando novelle al libro IX del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-quater "disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Aeronautica militare, che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 2 comandi, enti, strutture (lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)) di 8 comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;

I principali provvedimenti concernono:

·         soppressioni del 50° Stormo con sede a Piacenza e del Distaccamento Aeroportuale di Cagliari Elmas, entrambe entro il 31 dicembre 2015;

·         riconfigurazioni del Comando logistico, dell’ Ispettorato per la sicurezza del volo,  del 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), del 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), dei Distaccamenti aeroportuali di Pantelleria (TP) e Brindisi e della Direzione di amministrazione con sede a Bari.

Nella relazione illustrativa si afferma che il mutato assetto ordinativo conseguente ai summenzionati provvedimenti ordinativi non comporta mutamenti tali da necessitare interventi correttivi ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal Codice.

L'articolo 7, comma 2, oltre alla eliminazione di un mero refuso, opera una riformulazione di modesta entità del comma 3 dell’articolo 146 (comando delle scuole dell'Aeronautica militare) del Codice, in analogia con la formulazione delle disposizioni attributive delle medesime funzioni ai Capi di Stato maggiore di Forza armata di Esercito e Marina , standardizzando la formula in  "le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore" della Forza armata in questione.

 

L'articolo 8 dispone in materia di riordino della Sanità militare, in attuazione della delega di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), numero, 5).

Il comma 1, lettera a), novella l'art. 188 del Codice concernente gli organi centrali della Sanità militare, al solo fine di precisare che la struttura del vertice sanitario interforze, cioè l’Ispettorato generale della sanità militare, è collocata nell’ambito dell’Area tecnico-operativa del Dicastero.

La modifica mira ad adeguare la normativa di rango primario alla nuova formulazione dell’articolo 89, comma 1, lett. f), del Testo unico, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 191 del 2012,  in cui si afferma che il Capo di Stato Maggiore della Difesa assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale, attraverso apposita struttura nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa - anziché come nella formulazione precedente nell'ambito dello Stato maggiore della difesa.

 

Il comma 1, lettera b), novella l'art. 189 del Codice in materia di Collegio medico-legale, al fine di rivisitarne l'articolazione in senso riduttivo.

 

In particolare:

·         al comma 1 provvede ad ampliare il novero dei soggetti che possono richiederne i pareri medico-legali o che possono ordinare visite, prevedendo accanto al Ministero della difesa, alle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, anche gli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

·        Al comma 2 stabilisce che il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque (in luogo delle 6 previste come limite dal testo attualmente vigente), di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa; mentre i commi 4,5,6 del testo vigente, sempre in materia di composizione sono abrogati:

·         al comma 7, viene proposta la riduzione, dall'attuale terzo dell’organico a un quarto, del contingente di medici che, in presenza di vacanze nell’organico di medici militari, possono entrare a far parte del Collegio medico-legale in qualità di membri;

·         viene introdotto un nuovo comma 9-bis, che prevede la possibilità  che l’interessato sia assistito da un medico di fiducia durante tutta l’attività davanti al Collegio;

·         Nella nuova formulazione del comma 11, è stata soppressa la previsione della sede presso il Ministero della difesa, per consentire la massima flessibilità organizzativa, ed è stata aggiunta la lettera b-bis) al fine di prevedere che le spese di funzionamento per le eventuali sezioni distaccate siano poste a carico delle amministrazioni “ospitanti”.

 

Le disposizioni recate dall’articolo 8, comma 1, lettera c), intervengono sull’articolo 190 del Codice, in materia di Sezioni del collegio medico legale, a completamento di quelli citati riguardanti il Collegio medico legale, recando alcune modifiche. In particolare :

·         al comma 1, si interviene sulla composizione delle sezioni, per indicare che l’organico di ogni sezione del Collegio è di cinque componenti, compreso il presidente; attualmente ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico, oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Con la novella si prevede inoltre che a ciascuna sezione è assegnato un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

·         il comma 2, in conseguenza delle modifiche in materia di organico del Collegio, provvede a rimodulare il quorum necessario per la validità delle riunioni, sia delle adunanze del plenum Collegio, sia delle singole sezioni, stabilendole, rispettivamente, alla metà e a due componenti oltre il presidente- anziché come attualmente risulta 16 e 3;

·         il comma 3, lettere a) e c), reca una novella conseguentemente all'ampliamento del novero dei soggetti che possono richiederne i pareri medico-legali al collegio di cui al nuovo testo dell'art. 189, comma 1, stabilendo che le sezioni si esprimono in merito a pareri e visite dirette richieste o ordinate da tali soggetti.

 

Le disposizioni recate dall’articolo 8, comma 1, lettera d), intervengono sull’articolo 191 del Codice, in materia di organi sanitari direttivi di Forza armata. In particolare:

·         Le novelle ai commi 3, 4 e 4-bis, stabiliscono  che i Capi degli organi sanitari direttivi, per l'espletamento delle loro attribuzioni, si avvalgono della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Il comma 4-bis  stabilisce che le commissioni mediche di secondo grado esaminano le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193 (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza). I giudizi della commissione sono definitivi.

 

Le disposizioni recate dall’articolo 8, comma 1, lettera e), intervengono a modificare l'articolo 193 del Codice  in materia di Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza, e sono volte a chiarire che tali Commissioni possono essere costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. Conseguentemente è stata adeguata la previsione contenuta nel comma 3 riguardante la composizione della Commissione, con riguardo alla individuazione del presidente della stessa nel direttore del Dipartimento militare di medicina legale. È stato, inoltre, aggiunto un comma 5-bis, relativo alla possibilità che intervenga ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto al voto, un delegato del comandante o del capo ufficio per cui presta servizio la persona nei confronti della quale vengono effettuati gli accertamenti.

 

L'articolo 8, comma 1, lettera f), novella l'articolo 194 del Codice concernente la Commissione interforze di seconda istanza:

·         introducendo il comma 01 al fine di chiarire l’ambito delle competenze della Commissione, che si pronuncia in seconda istanza sui ricorsi avverso i giudizi medici espressi dalle Commissioni mediche di cui all’articolo 193, o dagli altri organismi di accertamento medico indicati dall’articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461[20], in materia di idoneità al servizio del personale militare e civile di tutte le pubbliche amministrazioni; prevede, altresì, la possibilità di istituire non più di due Commissioni per l’intero territorio nazionale.

·         modificando il comma 1  riguardo alla composizione, rinviando alla struttura ordinativa che sarà definita dallo Stato maggiore della difesa, ina quanto organismo interforze;

·         aggiungendo al comma 2 la lettera b), che, nel prevedere la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia di appartenenza del ricorrente, uniforma la composizione della Commissione di seconda istanza a quella di prima istanza (cfr. art. 193, comma 4).

 

L'articolo 8, comma 1, lettera g), interviene inserendo nel Codice, al Titolo V (Sanità militare), Capo II (organizzazione), alla fine della Sezione I (organi della Sanità militare) dopo l’articolo 195, due nuovi articoli 195-bis e 195-ter concernenti rispettivamente gli Istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare e la Commissione sanitaria d'appello. L'intervento mira a ridenominare  gli Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare in Istituti di medicina aerospaziale - secondo una terminologia più aderente alle funzioni effettivamente svolte- e a meglio definirne i compiti, mentre l'intervento inerente la Commissione sanitaria d’appello mira - secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa- a "porre rimedio alla parziale carenza di una puntuale disciplina normativa, relativa ad un organo da sempre esistente ed operante (la Commissione sanitaria d’appello, appunto) che si è venuta a determinare allorquando il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante Ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina di tali organismi, sono stati abrogati dal Codice dell’ordinamento militare, senza che fossero operati correttamente i conseguenti necessari interventi di riassetto".

Sempre dalla relazione illustrativa risulta: che  gli Istituti di medicina aerospaziale e la Commissione sanitaria d’appello assolvono le funzioni, affidate al Corpo sanitario aeronautico dall’articolo 150, comma 1, lettera a), del Codice, di certificazione dell’idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e controllori del traffico aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado, non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un attestato aeronautico;  e che, a seguito delle citate abrogazioni si è venuta a determinare una situazione peculiare per la quale, a fronte del venir meno delle disposizioni istitutive e di attribuzione dei compiti dei citati organi sanitari nei confronti del personale aeronavigante dello Stato, permane a tutt’oggi l’attribuzione della competenza in capo ai medesimi organi sanitari militari in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo del personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o un attestato aeronautico, in ragione del richiamo a tali organi recato da disposizioni contenute in norme esterne all’ordinamento militare.

In particolare, l’articolo 195-bis, al comma 1 individua le competenze degli Istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare in materia di accertamento dell’idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea nei confronti del personale sopra citato, di controlli ordinari e straordinari sul mantenimento di tali idoneità; al comma 2 prevede la possibilità che gli Istituti in esame, in occasione degli accertamenti dell’idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, possano pronunciarsi anche sull’idoneità al servizio militare o al servizio d’istituto. In tali casi si prevede, al fine di tener conto della specificità dell’impiego cui l’interessato è adibito, la preventiva acquisizione delle valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza dell’interessato, ovvero del Corpo dei vigili del fuoco. Il comma 3 demanda a una direttiva dell’organo direttivo sanitario dell’Aeronautica militare la periodicità delle visite e le modalità tecniche con le quali le stesse si devono svolgere.

L’articolo 195-ter, riguarda invece la Commissione sanitaria d’appello, competente ad esaminare i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi sanitari di prima istanza ai sensi dell'articolo 195-bis. Permane la competenza della Commissione medica d’appello, operante presso il Ministero della salute, di cui all'articolo 38 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566[21], per l’esame dei ricorsi dei possessori di licenze e attestati aeronautici non dipendenti da aziende di navigazione aerea.

Per tali giudizi, si dispone la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco (comma 5). Si prevede, infine, che l’istante possa essere assistito durante la visita da un medico di sua fiducia (comma 6) e che nei casi di accertamenti sanitari complessi la Commissione si avvalga di un parere di un medico specialista dell’Aeronautica militare che non abbia già partecipato al giudizio di prima istanza (comma 7).

 

L'articolo 9 reca modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta. In particolare, vengono sostituiti gli articoli 1418 e 1445 del Codice (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), i quali riguardano rispettivamente i pareri in materia di ricompense al valor militare e le ricompense al valore o al merito di Forza armata.

 

L'articolo 10 reca  disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento-  e disposizioni di coordinamento e finali.

 

 



Testo a fronte

 


 



[1]     La relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo n.32, quantifica la contrazione strutturale complessiva in una percentuale pari al 31,52.

[2]     La riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da 190.000 unità a 170.000 unità da realizzare entro il primo gennaio 2016 è stata da ultimo disposta dal D.P.C.M 11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (c.d. spending review) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il comma 3 dell'articolo 2 aveva infatti previsto che tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si riducesse la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venisse conseguentemente rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici

[3]     La riduzione del personale civile della difesa da 30.000 a 27.800 unità è stata da ultimo disposta dal D.P.C.M. 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 (cfr. nota 2) che ha previsto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

[4]     Ai sensi di tale articolo               il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a)       propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze;

b)       sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c)       esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;

d)       adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.

Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del Codice dell’ordinamento militare.

[5]     Si tratta del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate (Art.28), del Comando operativo di vertice interforze (Art. 29) del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (Art.30), dei Comandi regione militare interforze (Art. 31).

[6]     L’articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), il cui contenuto è successivamente confluito nell’articolo 297, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare ha previsto che in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4, il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa. In relazione al citato piano pluriennale si segnala che nel corso della seduta della Commissione difesa del Senato del 25 gennaio 2012, il capo di Stato maggiore della difesa, generale Biagio Abrate ha rilevato che “le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare hanno portato alla predisposizione del Programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disposto dalla legge finanziaria per il 2008”. Tale programma ha individuato un'esigenza alloggiativa complessiva della Difesa stimata in circa 70.000 unità, rendendo necessario realizzare sul territorio nazionale, in aggiunta a quelli già esistenti, ulteriori 51.600 alloggi circa, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio. I costi di sola costruzione delle abitazioni furono stimati, complessivamente, in 5,7 miliardi di euro. In applicazione della citata legge finanziaria per il 2008, sono state inoltre individuate 3.022 unità alloggiative alienabili, il cui elenco è stato formalizzato il 22 novembre 2010 con decreto direttoriale della Direzione generale dei lavori e del demanio”.

Con il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio (riassettato negli articoli 398 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010), è stato adottato il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

[7]     Si veda, in particolare, la seduta della Camera del 1° dicembre 2011, svolgimento dell’interrogazione a risposta immediata n. 3-01358.

[8]     Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Biagio Abrate, presso la Commissione difesa del Senato (12 maggio 2012), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

[9]     Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito D.P.C.M sulla base dell’andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

[10]    La disposizione non riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.

[11]    Tale contingente complessivo è stato da ultimo ridefinito dal D.P.C.M. 11-1-2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[12]    Nel corso dell'audizione svoltasi il 7 giugno2012 presso la IV Commissione difesa del Senato, l'Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato ha fornito una prima stima dell'onere unitario, per cui, sulla base delle retribuzioni elaborate dal conto annuale 2010, limitatamente alle componenti fisse del trattamento economico, è possibile ad oggi stimare l'ammontare unitario dell'assegno in parola in circa 30.000 euro per un ufficiale omogeneizzato, circa 15.000 euro per un maresciallo e circa 6.000 euro per un sergente (valori annui lordo dipendente). Il relatore ha inoltre precisato che l'onere " dovrà essere disposto, sulla base di principi contenuti nella delega in esame, nell'ambito delle risorse già attribuite al Ministero della difesa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato." Cfr. Resoconto Commissione difesa del Senato, seduta del 7 giugno 2012.

[13]    Audizione del 7 giugno 2012.

[14]    L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

[15]    Fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui al richiamato articolo 5, comma 2.

[16]    Ai sensi del testo vigente dell'art. 33, il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a)       propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze;

b)       sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c)       esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;

d)       adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.

Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del Codice dell’ordinamento militare.

 

[17]    In luogo delle 8 categorie attuali.

[18]    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

[19]    La formazione di base dell'Esercito risulta accentrata in tre poli di riferimento (Accademia Militare di Modena/Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione di Torino, Scuola Sottufficiali di Viterbo e Scuola di Fanteria di Cesano).

[20]    Riconoscimento di causa di servizio.

[21]    Recante Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.