Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Revisione dello strumento militare - Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione) Legge n. 244/2012 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 26 | ||||
Data: | 07/10/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||||
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Camera dei deputati |
Senato della Repubblica |
XVII LEGISLATURA |
Documentazione per l’esame di Revisione
dello strumento militare (Revisione delle strutture e
dell’organizzazione) Legge
n. 244/2012
7 ottobre 2013 |
Servizi responsabili: |
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066760-4172 – * st_difesa@camera.i Servizio Studi del Senato della Repubblica Ufficio ricerche nel settore della
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INDICE
§
I principi e i criteri
direttivi della legge delega
Lo schema di decreto
legislativo A.G. 32
Testo a fronte
La legge 31 dicembre 2012, n. 244, approvata sul finire della XVI legislatura, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.
In sintesi, il provvedimento individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:
Ø l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);
Ø le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);
Ø le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 3).
In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:
1) una contrazione complessiva del 30% delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. (Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa)[1].
2) una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalla attuale previsione normativa di 190.000 (170.000 unità entro il 1° gennaio 2016[2]), da attuare entro l’anno 2024;
3) una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalla attuale previsione normativa di 27.800 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024[3];
4) il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento.
La delega dovrà essere esercitata entro il
31 gennaio 2014.
Al riguardo, si segnala che nel corso della XVI
legislatura, durate l'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati del
provvedimento in esame, è stato approvato l'ordine
del giorno 9/5569/22 con il quale si impegnava il Governo "tenendo
conto del prossimo scioglimento delle Camere e dei tempi di ricostituzione
delle Commissioni parlamentari, ad adottare i decreti legislativi in modo da
consentire che il nuovo Parlamento possa pienamente esplicare i propri poteri
di indirizzo e di controllo in relazione ai contenuti degli atti attuativi
della delega conferita con il provvedimento in esame".
Al riguardo, nel corso della XVII legislatura, il Ministro della Difesa Mario Mauro, in
sede di audizione delle linee programmatiche del Dicastero, tenutasi in data 15
maggio 2013 dinanzi alle Commissioni congiunte (IV Camera e 4a Senato) ha fatto
presente che «È quindi intenzione del Governo, in attuazione di quanto disposto
dal precedente Parlamento, capitalizzare le potenzialità innovative della
cosiddetta “Legge Delega di revisione dello strumento militare”, attraverso
l'efficace e tempestiva attivazione dei decreti delegati. Sono confermati gli
obiettivi di riduzione strutturale di consistenza organica del personale
militare e civile della difesa, alfine di recuperare risorse da destinare
all'operatività dello strumento militare. Civili e militari dovranno operare in
forma più integrata, superando ogni residua e non necessaria compartimentazione
fra il mondo civile e militare, all'interno della Difesa».
Successivamente, il Governo, nel corso della seduta
della Commissione difesa della Camera del 30 maggio 2013, in risposta all'interrogazione a risposta
immediata n. 5-00205 Cicu ha reso noto
che "che gli uffici competenti stanno elaborando, con ogni consentita
speditezza, i decreti in argomento per disciplinare la revisione in senso
riduttivo, proprio per consentire al Parlamento, attraverso un confronto
aperto, partecipativo e scevro da posizioni pregiudiziali, di poter esercitare
la sua funzione di indirizzo e di controllo e di poter apportare ogni misura
correttiva ritenuta necessaria".
L’articolo 2 della legge n.
244 del 2012 reca i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in
senso riduttivo dell’assetto strutturale
e organizzativo del Ministero della difesa.
L’attuale
assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato
di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta, che
hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa,
del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza
armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti
militari, nonché del Segretario generale della difesa e hanno riguardato,
altresì, la riorganizzazione delle aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del dicastero.
Negli stessi anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche
del personale delle Forze armate (esclusa l’Arma dei carabinieri), da circa
350.000 a 250.000 unità, e, conseguentemente, è stata adeguata la disciplina in
materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale
militare. Per realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche
e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo
transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490).
Successivamente, con l’istituzione del servizio
militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva
obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226) è stata prevista l’ulteriore
riduzione degli organici del personale militare a 190.000 unità a decorrere dal
1º gennaio 2007. Anche in tale circostanza, al fine di conseguire
l’assestamento dei ruoli entro il 1º gennaio 2021, è stato previsto un periodo
transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.
In relazione all’area tecnico-amministrativa del
Ministero della difesa si segnala che, da ultimo, in data 8 maggio 2012 il
Governo ha presentato alle Camere uno schema di regolamento (atto n. 472)
recante ulteriori modifiche al D.P.R. in materia di riorganizzazione del
Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e
degli enti vigilati, incidendo particolarmente sull'area tecnico-amministrativa
del Ministero della Difesa.
Nello
specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei
Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice
dell’ordinamento militare[4] e del Segretario generale della
difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni
tecnico-operative, siano esercitate
secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito
delle relative attribuzioni.
Come
precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge A.S.3271,
presentato nella scorsa legislatura in prima lettura al Senato, il criterio in
esame “è inteso a rafforzare i poteri di
direzione del Capo di Stato maggiore della difesa nei confronti dei Capi di
Stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e del Segretario generale della
difesa in funzione dell’esigenza di assicurare l’unitarietà del comando per una
più efficace conduzione dello strumento militare”.
Il Capo di stato maggiore della difesa, esercita funzioni in campo nazionale e
internazionale. Esso dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è
l’alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell’esecuzione delle
direttive ricevute; è gerarchicamente sovraordinato al Comandante generale dell’Arma
dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma,
al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a
quest’ultimo affidate, e ai Capi di stato maggiore di Forza armata
(dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare).
I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che
all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio
di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di
generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:
a) sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
b) dipendono dal Capo di stato maggiore della
difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei
carabinieri;
c) nell’ambito della rispettiva Forza armata
hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali
generali e ammiragli.
Il Segretario generale della difesa;
a) è ufficiale dell’Esercito italiano, della
Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo
d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima
fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;
b) è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato
maggiore della difesa;
c) dipende
direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e
dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative,
ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni
ricevute.
A
sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) prevede l’adozione di interventi di ottimizzazione delle
risorse e di razionalizzazione delle
strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche
della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento.
Tali
interventi sono finalizzati a conseguire
una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in misura non inferiore al 30 per cento del loro attuale
assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo della delega in esame (relativa alla revisione in
senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della
difesa).
In relazione all’obiettivo in esame, la relazione illustrativa allegata al
richiamato A.S. 3271 metteva in evidenza come, con riferimento alla struttura
organizzativa delle Forze armate, si rilevasse “la necessità dello snellimento della struttura organizzativa
di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità
e dei connessi elementi di organizzazione, e dell’adozione di un modello organizzativo comune, che
preveda lo stato maggiore come area di
vertice, un comando per ciascuna
delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per
l’impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni
di Forza armata. L’uniformità dell’organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le
articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale
impiego delle risorse umane. L’intervento normativo, “dovrebbe comportare la
riduzione di strutture centrali e periferiche e l’accorpamento delle varie
filiere che oggi sono separate e distribuite sul territorio (la filiera
formativa, la filiera operativa, la filiera addestrativa e quella territoriale)”.
A sua volta la relazione
tecnica anch’essa allegata all’A.S. 3271 precisava che tale riduzione
strutturale nella misura del 30 per cento risultava coerente con le misure di
contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui
all’articolo 3.”Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio,
quantificabile solamente a consuntivo, per l’Amministrazione della difesa, in
particolare, e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il
Dicastero dovrà gestire un minore numero
di infrastrutture e che quelle ritenute non più utili potranno essere
avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei
relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa
di settore”.
Nello
specifico, la lettera in esame individua i seguenti specifici interventi di
razionalizzazione, riguardanti:
a)
l’area tecnico-operativa del Ministero
della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e
delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.
b)
l’assetto organizzativo
del Ministero della difesa. L’intervento potrà eventualmente prevedere una diversa ripartizione di funzioni e
compiti tra l’area tecnico-operativa e l’area tecnico-amministrativa.
L’area
tecnico-operativa del Ministero della difesa è disciplinata nel Capo III
del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli
articoli 24-39 del Codice. Ai sensi di tali disposizioni fanno parte dell’area
tecnico operativa del Ministero della Difesa: il Capo di stato maggiore della
Difesa; gli organismi interforze di cui agli articoli 28-31del Codice[5]; i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;gli uffici degli addetti delle
Forze armate in servizio all’estero.
L’area
tecnico-amministrativa del Ministero della difesa è, invece, disciplinata
nel Capo IV del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare,
dagli articoli 40-44 del Codice.
Ai sensi di tali disposizioni l’area tecnico operativa
del Ministero della Difesa fa capo al Segretariato Generale della Difesa. In
tale area operano, altresì, anche due Uffici Centrali (Bilancio e Affari
Finanziari e Ispezioni Amministrative), alla dipendenza diretta dal Ministro.
Le competenze dei due Uffici attengono, rispettivamente, al processo di
formazione e di gestione del bilancio della Difesa e all'effettuazione di
ispezioni amministrative e contabili sugli Enti e Distaccamenti della Difesa,
allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e
perseguire eventuali irregolarità e promuovere le azioni idonee a migliorare
l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
c)
il comando operativo di vertice interforze
(COI). In
tale ambito dovranno essere definite le forme di collegamento con i comandi
operativi di componente.
Costituito in seguito all'approvazione delle legge 18
febbraio 1997, n. 25 , che ha ristrutturato i vertici dell'Amministrazione
delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa, il Comando operativo di
vertice interforze - posto alle dirette
dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa - svolge funzioni di
pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni
interforze e multinazionali.
Il comandante del Comando operativo di vertice
interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su
indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il
grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di
squadra aerea in servizio permanente effettivo.
d)
la struttura logistica di sostegno. La ridefinizione dei compiti e delle
procedure dovrà essere operata anche in chiave interforze, individuando settori
e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate.
e)
la struttura organizzativa del Servizio
sanitario militare. La riorganizzazione dovrà essere improntata a criteri
interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a
garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in
supporto al Servizio sanitario nazionale. La razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario
militare dovrà contemplare l'apertura delle strutture ai cittadini sulla
base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della
salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il Codice dell'ordinamento militare dispone che il
Servizio provvede:
a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al
servizio militare;
b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al
servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali
tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di
guerra o di grave crisi internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente
codice, dal regolamento o dalla legge.
Riguardo ai rapporti del Servizio sanitario militare
con quello pubblico, il Codice dispone che, per far fronte alle esigenze della
Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare
convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie
locali, con gli enti e gli istituti convenzionati, nonché con i policlinici a
gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse
aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate
con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare
non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello
delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti suddetti.
Ogni Forza Armata dispone di un proprio Servizio
sanitario (Corpo sanitario aeronautico, Corpo sanitario militare marittimo,
Corpo sanitario dell'Esercito).
Il personale impiegato dalla Sanità militare è
costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio
delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle
Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali
figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di
truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani
militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle
vigenti disposizioni.
Si ricorda che a seguito della soppressione della
Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN) per effetto dell'entrata in
vigore del D.M. 22 giugno 2011 previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270,
molte funzioni sono ora attribuite all'Ufficio generale sanità militare
(UGESAN) collocato nello SMD.
f)
il settore infrastrutturale delle Forze armate,
ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure (numero 6);
g)
le procedure
per la valorizzazione, la
dismissione e la permuta degli immobili
militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale[6] degli alloggi
di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;
Al riguardo, si ricorda che la tematica inerente al
patrimonio alloggiativo della difesa, con particolare riferimento alla vendita
degli alloggi e ai criteri di determinazione dei canoni di locazione e di
vendita dei richiamati beni immobili, ha costituito oggetto di particolare
interesse nel corso della XVI legislatura. Il Governo, in diverse occasioni[7], ha rilevato che le
esigenze abitative delle Forze armate sono salite a dismisura a seguito
della trasformazione dell’esercito
di leva in esercito volontario ed è sorta quindi la necessità di fornire
un’abitazione a tutti i militari i quali, attualmente, con la trasformazione
della leva, non sono più in servizio per soli dodici mesi.
Il problema è
stato evidenziato in maniera particolare nel corso dell’indagine conoscitiva
sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare che il Senato ha svolto nella scorsa legislatura. In
quella sede è stato rilevato che “la costante insufficiente disponibilità di
alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani
caratterizzati da elevati costi di acquisto e di locazione degli alloggi,
significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un
pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento
lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari” [8].
h)
le strutture per la formazione e
l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con
riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle
capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi
(numero 8);
In relazione al criterio direttivo in esame si ricorda
che ai sensi dell’articolo 11 del richiamato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(c.d. decreto “spending review”) il
Ministero della difesa è tenuto ad adottare uno o più regolamenti finalizzati
al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.
In attuazione
di quanto previsto da tale norma, il Governo ha presentato alle Camere, ai fini
dell’espressione del prescritto parere, lo schema di regolamento n. 8, recante
“disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti
militari di formazione” volto a prevedere la soppressione e riorganizzazione di
alcuni istituti formativi dell’amministrazione della Difesa e talune
disposizioni sul personale che attualmente presta servizio presso alcuni degli
istituti interessati dai provvedimenti di soppressione contemplati dallo schema
di regolamento in esame. Su tale atto, nel corso della seduta dello scorso 28
maggio la Commissione difesa della Camera ha espresso parere favorevole con
talune osservazioni.
Nel corso dell’esame parlamentare del richiamato atto il Governo ha
precisato “che il provvedimento rappresenta soltanto una prima tappa del più
complessivo processo di riordino delle scuole militari e degli istituti
militari di formazione previsto dal cosiddetto decreto sulla spending review”
(seduta della Commissione difesa della Camera del 15 maggio 2013).
i)
l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà
essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le
richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.
Da
ultimo, l’articolo in esame prevede:
Ø la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per
garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i
servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge A.S.3271, il criterio
direttivo in esame è finalizzato a garantire il ristoro dei costi sostenuti dal
Ministero della difesa e, in particolare, dall’Aeronautica militare,
rispettivamente, per i servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari
aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti
nell’ambito dei medesimi aeroporti. La disposizione fa, altresì, riferimento
anche ad altre ipotesi in cui l’Amministrazione svolge attività, a titolo
oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. “Ciò al fine di
garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare
attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa
autorizzate dalla legge di bilancio”.
Ø la razionalizzazione del funzionamento degli
arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e
dei centri di manutenzione della difesa.
Il criterio direttivo in esame è stato inserito nel
corso dell’esame del provvedimento al Senato. Al riguardo, è stato posto in
rilievo come “l'attività di manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma svolta
da parte degli stabilimenti dell'area industriale della Difesa, può essere
determinante per garantire al sistema flessibilità d'impiego e rapidità
d'intervento, purché vi sia un piano per assegnare agli stabilimenti e agli
arsenali, che costituiscono la struttura fondamentale dell'area industriale
della Difesa, chiari obiettivi da raggiungere e le risorse umane e materiali
necessarie: quindi, investimenti in capitale umano e in innovazione
tecnologica. Infatti, realtà come queste sono messe in crisi sia dalla mancata
alimentazione di personale, già previsto dalle attuali dotazioni organiche del
personale civile della Difesa, sia dal mancato ripianamento organico di
personale civile che lascia il servizio per raggiunti limiti di età, a causa
del persistere di un blocco del turnover. i assistenza al volo sugli aeroporti
militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi
forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. Ciò al fine di garantire il
mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il
ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla
legge di bilancio”.
Il comma 1
dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2012 reca numerosi principi e criteri
direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale militare.
Al riguardo, il Governo precisa che:
Ø entro l’anno 2024[9] dovrà
essere effettuata una riduzione generale
a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito,
marina militare ed Aeronautica militare);
Ø entro sei anni dalla data di entrata in
vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali
generali e ammiragli[10]:
Ø entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge
dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani
di vascello.
L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è di 170.000 unità[11]. Ai sensi del successivo articolo 799, il totale generale degli organici delle forze armate, come da ultimo ridefinito dal D.P.C.M. 11-1-2013 è il seguente:
a) Esercito italiano: 100.211 unità; b) Marina militare: 30.421 unità; c) Aeronautica militare: 39.368 unità La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità: a. ufficiali: 1) 10.782 dell’Esercito italiano; 2) 4.120 della Marina militare; 3) 5.500dell’Aeronautica militare; b. sottufficiali: 1) 21.554 dell’Esercito italiano, di cui 2.147 primi
marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti; 2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi
marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti; 3) 23.515 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi
marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti; c. volontari: 1) 67.875 dell’Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio
permanente e 17.518 in ferma prefissata; 2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in
servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata; 3) 10.353 dell’Aeronautica militare, di cui 5.900 in
servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata. |
In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con
gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da
definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con
D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze (lettera n) sono:
Ø il transito
del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero
della difesa ovvero presso altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui
all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede,
inoltre, il riconoscimento di un assegno ad
personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla
differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in
relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione[12]
(lettera e)).
Il comma 96 dell'articolo
4 legge n. 183 del 2011prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va
dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di
ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti
incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre
pubbliche amministrazioni.
Il trasferimento
richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da
parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti
delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare
aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa).
Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno
collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è
inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di
destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.
Ø l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ)
anche ad altre categorie di personale (lettera m));
Al riguardo si
segnala che attualmente l’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ)
si applica solo agli Ufficiali nei gradi Colonnello/Capitano di Vascello e
Generale/Ammiraglio. Al riguardo, nel corso dell’iter parlamentare della legge
n. 244 del 2012è stato precisato che estendendo tale istituto anche agli
Ufficiali nel grado di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata ed ai
Sottufficiali, questa misura potrebbe consentire un significativo deflusso di
personale consentendo di avvicinarsi più rapidamente al livello di regime del
personale militare (150.000) già in un decennio[13].
Ø forme di esenzione dal servizio, da disporsi a
domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione
delle proprie esigenze funzionali (lettera m));
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 72, commi 1-6,
del D.L. 112/2008 aveva introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio per il
personale delle Pubbliche Amministrazioni, consistente nella possibilità, per i
dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal
servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione
dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale istituto la cui operatività era stata prevista per il periodo
2009-2014, è stato abrogato (tranne
che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
provvedimento stesso) dall’articolo 24, comma 14, lettera e), del D.L.
201/2011. La richiesta di esonero dal servizio, che era irrevocabile, doveva
essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1°
marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare fosse raggiunto il
requisito minimo di età richiesto. Veniva espressamente escluso dalla
possibilità di fruire dell’esonero dal servizio il personale della Scuola. Era facoltà
delle amministrazioni pubbliche accogliere la richiesta di esonero, sulla base
delle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da
processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è
prevista una riduzione di organico. Specifiche disposizioni concernevano,
inoltre, il trattamento economico del personale interessato dall’esonero, il
trattamento previdenziale e di quiescenza nonché il regime di incompatibilità
con altre attività lavorative.
Ø la revisione
della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice
dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune
categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate,
congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le
amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale
militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle
effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche
per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali[14], di
cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267).
Al riguardo si
ricorda che ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 1014 del Codice
dell’ordinamento militare, per
l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di
personale non dirigente, la riserva
obbligatoria di posti a favore dei militari
di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme
contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di
concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale
emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione
dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende,
enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di
concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni
operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente.
La riserva in
esame non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare
e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In relazione alle sopra richiamate
misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio direttivo enunciato alla
successiva lettera o) precisa che ai
fini della predisposizione del richiamato piano di programmazione scorrevole,
tali interventi dovranno essere:
Ø correlati alle misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di
revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in
relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;
Ø informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del
transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini
dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.
Nell’ambito del richiamato piano,
secondo quanto previsto dalla successiva lettera
p), dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o
civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale
assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con
riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del
servizio.
Ulteriori principi e criteri direttivi di per
la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle
lettere da c), d), f), h).
In particolare, in aderenza al nuovo assetto
organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di
reclutamento, stato giuridico e
avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)).
Con riferimento al reclutamento, il Capo di Stato maggiore
dell’Esercito, Generale Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV
Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) aveva rilevato la profonda diversità del sistema italiano rispetto a
quello dei maggiori partner. “Gli eserciti europei e quelli
nord-americani fanno infatti largo ricorso a contratti d’arruolamento a tempo
determinato, anche per le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali. Stante
questa premessa, il sistema italiano si basa, per i graduati ed i militari di
truppa, su tre categorie ben distinte, due contrattualizzate a tempo
determinato (i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma
prefissata di quattro anni) ed una (i Volontari in servizio permanente) a tempo
indeterminato. Di vitale importanza, per l’Esercito, è poi la figura del
volontario in ferma prefissata. Fin dal principio, è stato introdotto il
meccanismo del cosiddetto "patentino", cioè della riserva totale dei
posti a concorso per tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
a favore dei VFP1 in servizio (in ferma o rafferma), ovvero già collocati in
congedo. In altre parole, il possesso di tale patentino costituisce conditio
sine qua non per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alle
carriere iniziali degli agenti delle Forze di polizia. Tale meccanismo si rese
obbligatorio, all’atto del passaggio al modello professionale, per poter
offrire la necessaria attrattiva all’arruolamento nelle Forze armate e, quindi,
per garantire i necessari flussi di reclutamento. Di contro, al volontario di
truppa verrà assicurata, al termine del servizio, sufficiente possibilità
occupazionale attraverso un calibrato accesso alla ferma per ulteriori quattro
anni nelle Forze armate, prodromica al successivo transito nel servizio
permanente, ovvero alla possibilità di accesso nelle Forze di polizia. E’ stato
proprio questo meccanismo (cioè una chiara prospettiva di stabilizzazione lavorativa
nelle Forze armate o nelle Forze di polizia) a consentire il conseguimento
della necessaria qualità e quantità dei reclutamenti, fondamentale elemento di
successo in virtù dei crescenti impegni operativi cui la Difesa ha
dovuto, nel corso degli anni, prontamente rispondere, ed è pertanto impensabile
rimuovere il patentino, pena il rischio di anemizzare i flussi di reclutamento”.
La lettera
f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali
spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile
della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA,
destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della
prestazione individuale del personale civile.
La lettera
h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro,
individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché
altre forme temporanee di sostegno al
reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che
ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio
permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti
dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì,
previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che
richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere
svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato
servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare.
La disciplina del contratto
di apprendistato è stata ampiamente rivista, da ultimo, dal D.Lgs. 14
settembre 2011, n. 167, il quale ha recepito anche gli indirizzi condivisi da
Governo, regioni e parti sociali nell’intesa del 27 ottobre 2010 (per il
rilancio dell’apprendistato) e nell’intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le
Linee guida per la formazione).
Il provvedimento definisce l’apprendistato come un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione
dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali, che vengono peraltro
ridenominate (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di
alta formazione e ricerca). Tra i principali elementi di novità vi è,
innanzitutto (articolo 2), l'unificazione della regolamentazione normativa,
economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici
e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie
contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di
disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno
delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da
appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie
di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In
particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma
scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su
appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi
contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la
retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti
(sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra
loro.
Restano confermate, infine, le norme vigenti
riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere
all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti
quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e
assicurativa.
Il provvedimento poi disciplina l’apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale (articolo 3), che sostituisce
l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003. Tale contratto è inteso
alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e
formazione, così come definito dal D.Lgs. 226/2005, la cui regolamentazione dei
profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di
essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto
confermando quanto disposto dalla normativa vigente) ma non oltre il compimento
dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3
anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).
L’articolo 4 disciplina l’apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l’apprendistato
professionalizzante, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003.
Tra le novità introdotte si segnalano:
o
l’ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell’istituto, che ai
sensi del comma 1 si applica ai settori di attività pubblici e privati;
o
la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la
sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato
individuate dalla contrattazione;
o
la possibilità per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro di
definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano
o di mestiere;
o
l’esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento
dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.
L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta
formazione e ricerca, che sostituisce l’apprendistato per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 del D.Lgs.
276/2003.
Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla
previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) si segnala
la rimessione alle Regioni della regolamentazione e della durata dell’istituto,
in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di
assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i
soggetti coinvolti nel praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
o per esperienze professionali.
Gli standard formativi (articolo 6) sono definiti
mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze
delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa
Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti
nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso
intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene
altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in
apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di
riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi.
In particolare, al fine di armonizzare le diverse
qualifiche professionali acquisite, è stato previsto che il repertorio delle
professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale
previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto
nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico,
composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3).
Restano confermate, infine, le norme vigenti
riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere
all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti
quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e
assicurativa.
Di grande rilievo, infine (articolo 7), sono anche il
rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di
evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di
assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei
benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di formazione.
Riguardo l’assunzione come apprendisti dei lavoratori
in mobilità, il comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che per essi trovino
applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui
alla L. 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui
all'articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima norma, consistenti, rispettivamente,
nella parificazione – per i primi 18 mesi -, per ciascun lavoratore iscritto
nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, della quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro quella prevista per gli
apprendisti, nonché nella concessione, al datore di lavoro che, senza esservi
tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista
di mobilità - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore-, un
contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore.
Da ultimo, la L. 92/2012 di riforma del mercato del
lavoro (articolo 1, commi 16-19) è intervenuta a modificare la disciplina
generale dell'apprendistato. Le modifiche dispongono, in particolare, che la
disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi
nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore
a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); con riferimento alle
assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di
apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un
medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla
somministrazione di lavoro), passando dal precedente limite del 100% (ossia un
rapporto di 1 a 1), a un rapporto di 3 a 2 nelle imprese con più di 10
dipendenti; per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti,
l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto
di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la
nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi
successivi all'entrata in vigore della legge).
Ulteriori criteri direttivi riguardano, da
ultimo:
Ø la previsione, nell’ambito delle risorse
recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento
militare, di misure di assistenza in
favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati
nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio
direttivo, la lettera i) precisa che
lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere
sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;
Ø il riconoscimento
ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi
professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per
l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (lettera l).
Si ricorda che le guardie private (definite anche “particolari” in quanto agiscono nell’interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o “giurate” poiché sono ammesse all’esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l’attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall’autorità di pubblica sicurezza; l’attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.
Il comma 2 dell’articolo 3 pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[15], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.
La relazione tecnica al ddl A.S. 3271 evidenziava che
"l'articolo 3, al comma 2, lettera a), pone l’ulteriore obiettivo della
riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della
difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro
l’anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei
tempi di attuazione di cui all’articolo 5, comma 2. È possibile stimare che tali nuovi organici potranno essere raggiunti
tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età del personale civile
attualmente in servizio, nonché attraverso misure dirette ad agevolare la mobilità interna, il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni, l’accesso alla
qualifica dirigenziale del personale appartenente alle aree funzionali del
Ministero della difesa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza e l’esonero dal servizio. In
particolare, per il personale civile, partendo da una consistenza effettiva di
29.525 unità nel 2013 e tenuto conto che in base all’ordinario trend di
fuoriuscite per collocamento in congedo o per altre cause si possono stimare
12.445 cessazioni dal servizio in un periodo di dieci anni, risulterebbe
sufficiente contenere, nel medesimo periodo, le assunzioni complessive entro un
numero inferiore a 2.920 unità, per conseguire l’obiettivo finale della
riduzione delle dotazioni organiche del personale in questione a 20.000 unità,
ferma restando l’esigenza di adottare le citate specifiche misure per garantire
l’equilibrata distribuzione delle professionalità del personale civile, in
relazione al nuovo assetto organizzativo della Difesa, necessaria per
ottimizzarne la produttività e l’efficienza. Nelle tabelle 3 e 4 sono
riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi
medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza".
In relazione ai citati obiettivi le misure previste dalla legge (lett. d) sono:
Ø
la mobilità interna;
Ø
la
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale;
Ø
il
ricorso a forme di lavoro a distanza;
Ø Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Alla
luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs.
165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle
amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI
(in quest'ultimo caso, fino a revisione della
disciplina di settore).
Nell'ambito degli ulteriori principi e
criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale
civile di cui all'art. 3, comma 2,
si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della
professionalità del personale (lett. b);
la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in
via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi
banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale,
nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di
funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).
Si segnala, da ultimo, che il criterio
direttivo di cui alla lettera e)
affida al Governo il compito di adottare intervento normativi finalizzati a semplificare le procedure per il
riconoscimento delle cause di servizio, senza
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando
l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in
esame.
L'articolo
1, comma 1, lettera a) novellando l'art. 15 del Codice in materia di
attribuzioni del Ministero della Difesa, attua un intervento di revisione
dell’assetto organizzativo del Ministero stesso, in attuazione dei principi di
delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge di delega, in cui non
ripartisce funzioni e compiti attribuiti al Ministero della Difesa tra aree
tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, bensì rinvia la ripartizione delle funzioni
e dei compiti tra le aree
tecnico-operativa;
tecnico-amministrativa;
tecnico-industriale, e i due uffici centrali ad un successivo regolamento che possa apportare anche le eventuali, conseguenti modifiche al
Codice, secondo criteri tali da assicurare nell'ambito delle aree:
a) la
individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di
comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni
riguardanti il personale medesimo;
b) la
standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le
necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;
c) l'unicità decisionale;
d) le
procedure di coordinamento delle attività fra le aree;
e) la
tendenziale attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al
personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai
ruoli del Ministro della Difesa;
f) la predisposizione di meccanismi per la
verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.
L'articolo 1, comma 1, lettera b) novellando l'art. 29 del Codice in materia di Comando operativo di vertice interforze (COI), in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3, ribadisce che esso è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, ma gli assegna l'ulteriore compito di assicurare le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.
L'articolo
1, comma 1, lettere c) e d), in attuazione della delega
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
novellando gli artt. 33 e 41 del Codice in materia di attribuzioni,
rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, e del Segretario
generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte
riferita alle attribuzioni tecnico-operative di Direttore nazionale
degli armamenti, responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione
e approvvigionamento dei sistemi d'arma, stabilisce che tali attribuzioni siano
esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
Tra le attribuzioni dei Capi di stato
maggiore di Forza armata[16] viene
ora assegnata anche quella di determinare i profili di impiego del
personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun
ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le
attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.
L'articolo
2, comma 1, lettera b) novellando l'art. 24 e inserendo un nuovo articolo
24-bis del Codice, opera un
intervento di soppressione e riordino di organismi collegiali, tale per cui
presso il MInistero della difesa operano due organismi collegiali[17] e una
commissione ad elevata specializzazione tecnica: il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di
consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel
regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali, in luogo del Comitato consultivo per
l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza; ed il Comitato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, istituito ai sensi
dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[18]; mentre, in luogo della
Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle
responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato, viene disciplinata con un nuovo articolo 24-bis del Codice la Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause
degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai
fini di prevenzione.
L'articolo 3 dispone interventi di riordino dell'area formativa e addestrativa, in attuazione dei principi di delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 8 della legge di delega; novellando (comma 1) l'articolo 215 del Codice in materia di ordinamento e funzionamento degli istituti militari, conferma (coerentemente con le modifiche recate dagli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento) il potere di determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata dell’ordinamento e del funzionamento, nonché - nella nuova formulazione- delle sedi, delle strutture formative di Forza armata, salvaguardando le attribuzioni del Capo di SMD con riguardo agli istituti interforze; nonché stabilisce l’abrogazione del comma 1-bis in quanto risulta già prevista, all’articolo 786, comma 2, del Codice, la corrispondenza dei programmi svolti presso le scuole militari a quelli ordinariamente previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico degli istituti scolastici non militari.
Il comma 2 reca novelle al libro quarto del Codice, modificando la denominazione della rubrica titolo III dedicato alla formazione in "formazione e addestramento", così come la rubrica dell'art. 715 sul medesimo punto: ciò risponde alla necessità di aggiornare il concetto stesso di formazione e di introdurre la distinzione fra processi formativi (iniziali o permanenti) e processi addestrativi che accompagnano il militare per l’intera permanenza in servizio, favorendo flessibilità di impiego e aggiornamento e perfezionamento professionali costanti; processi che si realizzano, rispettivamente, attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione dì competenze, ed attraverso le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi, il secondo.
L'articolo 4 riguarda le attività di consulenza gratuita, per le quali si confermano le disposizioni recate dalla normativa vigente e se ne introducono di nuove. L'articolo 4, infatti, aggiunge dopo l'articolo 984 del Codice (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) un articolo 984-bis secondo il quale gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nelle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché nell’avvocatura di Stato (di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97) e che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere funzioni di alta consulenza presso il Ministero della Difesa o presso i vertici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, a titolo gratuito e senza collocamento in fuori ruolo. Condizioni necessarie per l'assunzione dei relativi incarichi di consulenza gratuita sono l'assenso dell'interessato e l'autorizzazione da parte degli organi di autogoverno.
Nella relazione tecnica si afferma che il presente intervento è collegato alla soppressione dell’incarico di Consigliere militare -operata dall'articolo 10, comma 3 del presente provvedimento- nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; fa seguito a due ordini del giorno accolti in sede di esame parlamentare della legge di delega n. 244 del 2012 (A.S. 3271 - G3.103; A.C. 5569 - 9/5569/1) e si pone in relazione alla necessità di riordinare e razionalizzare l’area centrale del Ministero della difesa (art. 2, comma 1, lettera b), n. 2 della legge di delega)).
Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), volto a conseguire la contrazione delle strutture ordinative delle Forze armate non inferiore al 30 %, imposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge di delega, viene riepilogato nei nuovi articoli inseriti nel Codice, 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, dagli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento, rispettivamente per le strutture ordinative di Esercito, Marina e Aeronautica. Complessivamente il programma si compone di 368 provvedimenti, di cui 166 di soppressione e 202 di riconfigurazioni.
L'art. 5 dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano.
Il comma 1, recando novelle al libro IX del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-bis "disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano" che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 34 comandi, enti, strutture (lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)), di 29 comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata.
Il comma 2 reca varie novelle al Capo II (Esercito italiano) del libro I del Codice, particolarmente agli articoli da 100 a 109.
La lettera
a) reca una novella dell'art. 101 in materia di comandi di vertice e
strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito, tale per cui i comandi
di vertice alle dirette
dipendenze del Capo di stato maggiore
risultano essere 4: Comando delle forze operative terrestri; Comando logistico
dell'Esercito italiano; Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito; Comando per il
territorio dell'Esercito (in luogo del Comando per la formazione e Scuola di
applicazione); mentre non figurano più il Comando militare della Capitale che
si riconfigura in Comando per il territorio) e Centro di simulazione e
validazione (che cede le competenze di vertice e transita alle dipendenze del
Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito di ROMA.
Viene posto alle dipendenze del Capo di stato
maggiore dell'esercito il Comando delle forze speciali dell'Esercito (comma 2
del nuovo articolo), a seguito della riconfigurazione della struttura di
Comando e Controllo della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni
Speciali (FS/FOS).
Dalla relazione illustrativa risulta che
l’Ispettorato delle infrastrutture viene soppresso quale comando di vertice.
La lettera b) reca novelle novella all'art. 102 in materia di organizzazione operativa dell’Esercito italiano, ridefinendo l’organizzazione operativa dando seguito alla:
· riconfigurazione e razionalizzazione del Comando delle Forze operative terrestri (COMFOTER) che viene ridislocato dalla sede di Verona a quella di Roma;
· soppressione ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del 1° Comando delle Forze Operative di Difesa (1° FOD), le cui funzioni transitano al Comando Divisione “Friuli” e al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord;
· soppressione del 2° Comando delle Forze Operative di Difesa (2° FOD) di livello ordinativo di Corpo d’armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all’esistente Comando Divisione “Acqui”, che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER e al Comando forze di difesa interregionale Sud;
· soppressione del Comando delle truppe alpine, di livello ordinativo di Corpo d’armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all’esistente Comando Divisione “Tridentina” che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER;
· riconfigurazione, in senso riduttivo anche del livello ordinativo, degli esistenti Comandi specialistici e dei supporti operativi (Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito e Comando aviazione);
· riconfigurazione, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del Comando dei supporti che assume, mantenendo il medesimo livello ordinativo, i compiti di Comando (di Vertice ai sensi dell’articolo 101) per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito (COMFORDOT) .
La lettera
c) reca una novella dell'art. 103 in materia
di Organizzazione territoriale
dell’Esercito italiano. Come risulta dalla relazione illustrativa, la
riorganizzazione dell'area territoriale dell'esercito è tale per cui fa
capo al Comando per il Territorio dell'Esercito -conseguentemente alla
razionalizzazione del Comando di vertice- e comprende i comandi interregionali
(a seguito della riconfigurazione in senso riduttivo dei Comandi Militari
Esercito e all'estensione delle competenze territoriali dei Comandi
Interregionali -oggi Regioni Militari- a più Regioni amministrative), i comandi
militari autonomi e l'Istituto geografico militare/IGM (precedentemente appartenente all’area logistica dell’Esercito,
transita in quella territoriale, poiché ad esso sono state attribuite anche funzioni territoriali e di presidio
ritenute prevalenti).
La lettera
d) reca una novella dell'art. 104 in materia di Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano
sono volte a stabilire espressamente che ll’intera area formativa e
addestrativa dipende dal Comando per la formazione, specializzazione e dottrina
dell’Esercito, quale comando di vertice all’uopo previsto dall’articolo 101, e
comprende:
·
gli istituti di formazione: sostanzialmente
immutati, tranne per il fatto che in luogo della Accademia militare di Modena
si fa riferimento all'Accademia militare[19] tout court,
e per il fatto che viene espunto il Raggruppamento unità addestrative per la
formazione dei volontari (RAV),
poiché già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica, in corso di
pubblicazione, adottato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012
(spending review).
·
Scuole d’arma e
di specialità: frutto della riconfigurazione (ai
sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013)
dei Comandi d’Arma (artiglieria;
genio; logistico di proiezione e artiglieria controaerei) con funzioni
addestrative.
·
Le Scuole di
specializzazione (trasmissioni e d'informatica;
amministrazione e commissariato e di
sanità e veterinaria), ancorché non destinatarie di interventi di
riorganizzazione (soppressioni o riconfigurazioni), vengono accorpate nella
medesima formulazione omnicomprensiva di “scuole logistiche”.
·
Il Centro di simulazione e validazione dell’esercito:
ricollocato nel presente articolo poiché è riconfigurato quale comando non più
di vertice. In precedenza, invece, era
collocato nell’area di vertice ai sensi dell’articolo 101.
Viene espunto dall’articolo 104, cosi come
modificato dalla disposizioni in commento, il Raggruppamento unità addestrative per
la formazione dei volontari (RAV), di
cui al comma 1, lettera a) n. 6),
in quanto già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica, in
corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n.
95 del 2012.
La lettera e) reca una novella dell'art. 105 in materia di Organizzazione logistica dell’Esercito italiano, conseguentemente alla:
· soppressione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) del Dipartimento di veterinaria le cui funzioni transitano al Comando sanità e veterinaria (che assume, accorpandole, anche quelle del Dipartimento di sanità) con lo stesso livello ordinativo;
· riconfigurazione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) dei Dipartimenti di Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e Veterinaria, e Tecnico, attraverso la riconfigurazione in Comandi aventi il medesimo livello ordinativo;
· soppressione del Comando logistico Nord e quello Sud;
Conseguentemente al transito dell’Istituto Geografico militare all’interno dell’Area territoriale, per l’assunzione delle funzioni territoriali e di presidio ritenute prevalenti, esso viene espunto dall'art. 105.
-
La lettera f) aggiorna l'art. 106 del Codice in materia di Direzione di amministrazione dell'Esercito aggiorna l’articolo 106 rispetto al cambio di dipendenza, analogamente a quanto avviene per le Direzioni di amministrazione delle altre Forze armate, che dalle dipendenze del Comando logistico dell’Esercito italiano passano a quelle del Centro di responsabilità amministrativa dell’Esercito italiano.
La lettera g) reca una novella all'art. 107 in materia di organizzazione per le Infrastrutture, a seguito della soppressione dell’Ispettorato infrastrutture dell’Esercito recata dall’articolo 101, e in ragione dell’attribuzione delle funzioni in materia infrastrutturale al Dipartimento per le infrastrutture dell’Esercito, quale Comando non più di vertice, collocato all’interno dello Stato maggiore. Sono altresì soppressi i Comandi Infrastrutture Centro, Nord e Sud.
La lettera h),
interviene sull’articolo 108 del Codice in
materia di Armi e Corpi dell'Esercito italiano, prevedendo al comma 3, che le
specialità non solo delle Armi , bensì
anche dei Corpi siano stabilite nel
regolamento.
La relazione illustrativa chiarisce che
l'intervento è disposto per consentire anche per i Corpi dell’Esercito
italiano, come già previsto per le Armi, la possibilità di una ripartizione in
“specialità” e che una simile ripartizione -benché sancita solo con un decreto
del Ministro della difesa (d.m. 1° novembre 1981)- è già prevista per il Corpo
degli ingegneri, che è di fatto suddiviso nelle specialità “armamento” e
“geografi” e per il quale si vuole introdurre, in prospettiva, anche
l’ulteriore specialità “infrastrutture”. La relazione aggiunge che la
possibilità di distinguere diverse specialità nell’ambito dei Corpi consentirà
in sostanza, all’occorrenza, di meglio far fronte all’evoluzione delle esigenze
organizzative delle Forze armate e di individuarne con più precisione le
professionalità interne. Inoltre l’espunzione dal testo vigente dell’aggettivo
“singole”, riferito alle Armi, è volta a permettere la creazione di specialità
non necessariamente “ristrette” nell’ambito di una singola Arma ma
“trasversali”, com’è già in concreto l’Aviazione dell’Esercito
L’articolo
5, comma 2, lettera i), aggiorna,
all’articolo 109 del Codice, le attribuzioni del Corpo degli ingegneri
dell’Esercito, aggiungendo che svolge attività di progettazione, costruzione,
manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell’Esercito,
coerentemente con le disposizioni introdotte dal D.P.R. 15 novembre 2012, n.
236, recante Regolamento concernente la
disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
L'articolo
6 dispone in materia di revisione in
senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare.
Il comma 1, recando novelle al libro IX
del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-ter
"disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della
Marina militare che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, i provvedimenti di soppressione di 3 comandi, enti, strutture (lettera
a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)), di 23 comandi, enti e altre
strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;
I principali
provvedimenti concernono: soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede
a Brindisi e della Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari,;
nonché di riconfigurazione dei Comandi servizi base di Taranto e di Augusta
(SR), dei Servizi/Sezione Sanitari dei Comandi servizi base di La Spezia,
Taranto e Augusta (SR), del Servizio Sanitario del Distaccamento Marina
militare di Roma, del Comando supporto logistico, della Sezione Fari di Napoli
(del Comando Zona Fari di Taranto), dei Distaccamenti della Marina militare di
Napoli e di Messina, dell’Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, degli
Arsenali Militari Marittimi di Taranto, La Spezia e Augusta, del Centro di
supporto e sperimentazione navale, del Centro interforze studi per le
applicazioni militari e del Centro interforze munizionamento avanzato.
Il comma 2 reca varie novelle al Capo III
(Marina militare) del libro I del Codice, particolarmente agli articoli da
110 e seguenti.
La lettera
a) provvede a novellare l'art. 112 del Codice in materia di
organizzazione operativa della Marina, affermando innanzitutto che il Comando
in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della
Marina militare (comma 1); al comma 2 dispone che da tale Comando dipendono
direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i
reparti delle forze operative (infatti, formulazione omnicomprensiva ritenuta preferibile
alla mera elencazione di ciascun singolo Comando operativo imbarcato
dipendente). In particolare si riconfigura la Brigata San Marco-Comando Forze
da sbarco, in cui dapprima transitano le funzioni svolte dal soppresso Comando
servizi base di Brindisi e, successivamente assorbe, le funzioni e le strutture
della Sezione staccata di supporto diretto
di Brindisi, attualmente dipendente dall’Arsenale di Taranto.
La lettera
b) provvede a novellare l'art. 113 del Codice in materia di
organizzazione logistica, ridefinendola completamente. In particolare, viene
riorganizzato, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle
organizzazioni ordinative delle Forze armate, l’Ispettorato logistico
riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare. Da quest’ultimo,
quale comando di vertice, dipendono i Comandi logistici d’area, che ancorché a
vocazione logistica, assumono le attribuzioni di tipo territoriale e
presidiarie attualmente attestate sui
Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e sui Comandi
militari marittimi autonomi.
L'Ispettorato dì sanità della Marina militare,
posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore, esercita funzioni di
indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.
La relazione illustrativa afferma al riguardo che
si tratta di una forte razionalizzazione che in definitiva prevede una sorta di
identificazione fra organizzazioni logistica e territoriale, con consistenti
effetti in termini di contrazione strutturale.
Le disposizioni
della lettera c) intervengono
sull’articolo 114 del Codice in materia di Servizio
dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare, al fine al fine di coordinarla con quanto
previsto in sede regolamentare per la disciplina di dettaglio dei compiti del
servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.
Dalla relazione
illustrativa risulta che gli apparati nautofoni e radiofari sono stati dismessi
dall’impiego e pertanto non vengono più gestiti dal Servizio Fari Nazionale di
modo che, con un successivo provvedimento di natura regolamentare, andranno
espunti anche dall’articolo 169 del Testo unico dell'Ordinamento militare e
ovunque essi compaiono. Tale scelta discende da valutazioni emerse in campo
internazionale (IALA) ove è stato convenuto che i segnali marittimi acustici,
per i limiti che presentano, non possono essere considerati validi ausili alla
navigazione, a differenza, invece, dei
fari e degli altri segnalamenti marittimi.
La lettera d) contiene
disposizioni di novella all’articolo 116 del Codice in materia di
organizzazione formativa della Marina militare
In particolare, coerentemente con
la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinative delle Forze
armate, la Marina ha riconfigurato, ai sensi del decreto ministeriale 20
febbraio 2013, l’Ispettorato delle scuole in Comando scuole della Marina
militare. Inoltre, rispetto al testo vigente, l'eliminazione delle sedi di
alcuni istituti di formazione dipendenti dal Comando scuole, risulta coerente con le disposizioni di cui al comma
2 dello stesso articolo 116, che attribuiscono alle determinazioni del Capo di
stato maggiore di Forza armata, la potestà di determinare le sedi,
l’ordinamento e il funzionamento di Comandi, Enti e Istituti.
Il Centro addestramento e formazione del personale
volontario della Marina, viene espunto dalla nuova formulazione dell’articolo
116, poiché già soppresso dal decreto
del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione, adottato ai sensi
dell’articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.
La lettera
e), interviene sull’articolo
120, comma 1, del Codice per introdurre, alla lettera e), tra le competenze del Corpo del Genio navale quella di
direzione delle Direzioni e delle Sezioni del genio militare per la Marina
militare.
La lettera
f), contiene disposizioni di
novella all’articolo 124 del Codice, volte
a ridefinire l’organizzazione territoriale della Marina. Nel nuovo
testo, hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina
militare, i Comandi logistici di area, dipendenti
dal Comando logistico della Marina militare, mentre nel testo vigente spetta a
tre Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo (Alto Tirreno, Jonio e Canale d’Otranto e Adriatico; di quello
dell’Adriatico è già stata decretata la soppressione ai sensi del DM 20
febbraio 2013) e tre Comandi militari marittimi autonomi (in Sicilia, in Sardegna e della Capitale;
quello della Sardegna è soppresso e, le relative funzioni, transitano al
Comando Logistico della Marina militare Area Nord, che si avvale, per il loro
esercizio in Sardegna, del dipendente Comando Supporto Logistico di Cagliari. I
Comandi militari marittimi autonomi della Sicilia e della Capitale sono
riconfigurati rispettivamente in Comando logistico della M.M. Area Sicilia e
Comando logistico della M.M. Area Capitale.
L'articolo 7
dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e
organizzativo dell'Aeronautica Militare.
Il comma 1, recando novelle al libro IX
del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-quater
"disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della
Aeronautica militare, che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo
10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 2 comandi, enti, strutture
(lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)) di 8 comandi, enti e
altre strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo
la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;
I principali
provvedimenti concernono:
·
soppressioni del 50° Stormo con sede a Piacenza e
del Distaccamento Aeroportuale di Cagliari Elmas, entrambe entro il 31 dicembre
2015;
·
riconfigurazioni del Comando logistico, dell’
Ispettorato per la sicurezza del volo,
del 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), del 9° Stormo con sede a
Grazzanise (CE), dei Distaccamenti aeroportuali di Pantelleria (TP) e Brindisi
e della Direzione di amministrazione con sede a Bari.
Nella relazione
illustrativa si afferma che il mutato assetto ordinativo conseguente ai
summenzionati provvedimenti ordinativi non comporta mutamenti tali da
necessitare interventi correttivi ovvero di adeguamento della normativa
primaria recata dal Codice.
L'articolo 7, comma 2, oltre alla eliminazione
di un mero refuso, opera una riformulazione di modesta entità del comma 3
dell’articolo 146 (comando delle scuole dell'Aeronautica militare) del Codice,
in analogia con la formulazione delle disposizioni attributive delle medesime
funzioni ai Capi di Stato maggiore di Forza armata di Esercito e Marina ,
standardizzando la formula in "le
sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti sono definiti con
determinazione del Capo di stato maggiore" della Forza armata in
questione.
L'articolo 8 dispone in materia di riordino della Sanità militare, in attuazione della delega di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), numero, 5).
Il comma 1, lettera a), novella l'art. 188 del Codice concernente gli organi centrali della Sanità militare, al solo fine di precisare che la struttura del vertice sanitario interforze, cioè l’Ispettorato generale della sanità militare, è collocata nell’ambito dell’Area tecnico-operativa del Dicastero.
La modifica mira ad adeguare la normativa di rango primario alla nuova formulazione dell’articolo 89, comma 1, lett. f), del Testo unico, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 191 del 2012, in cui si afferma che il Capo di Stato Maggiore della Difesa assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale, attraverso apposita struttura nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa - anziché come nella formulazione precedente nell'ambito dello Stato maggiore della difesa.
Il comma 1, lettera b), novella l'art. 189 del Codice in materia di Collegio medico-legale, al fine di rivisitarne l'articolazione in senso riduttivo.
In particolare:
· al comma 1 provvede ad ampliare il novero dei soggetti che possono richiederne i pareri medico-legali o che possono ordinare visite, prevedendo accanto al Ministero della difesa, alle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, anche gli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
·
Al comma
2 stabilisce che il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a
un massimo di cinque (in luogo delle 6 previste come limite dal testo
attualmente vigente), di cui non più di due distaccate presso la Corte dei
conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore
della difesa; mentre i commi 4,5,6 del testo
vigente, sempre in materia di composizione sono abrogati:
· al comma 7, viene proposta la riduzione, dall'attuale terzo dell’organico a un quarto, del contingente di medici che, in presenza di vacanze nell’organico di medici militari, possono entrare a far parte del Collegio medico-legale in qualità di membri;
· viene introdotto un nuovo comma 9-bis, che prevede la possibilità che l’interessato sia assistito da un medico di fiducia durante tutta l’attività davanti al Collegio;
· Nella nuova formulazione del comma 11, è stata soppressa la previsione della sede presso il Ministero della difesa, per consentire la massima flessibilità organizzativa, ed è stata aggiunta la lettera b-bis) al fine di prevedere che le spese di funzionamento per le eventuali sezioni distaccate siano poste a carico delle amministrazioni “ospitanti”.
Le disposizioni recate dall’articolo 8, comma 1, lettera c), intervengono sull’articolo 190 del Codice, in materia di Sezioni del collegio medico legale, a completamento di quelli citati riguardanti il Collegio medico legale, recando alcune modifiche. In particolare :
·
al comma 1, si interviene
sulla composizione delle sezioni, per indicare che l’organico di ogni sezione
del Collegio è di cinque componenti, compreso il presidente; attualmente ogni
sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico,
oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente,
con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Con la
novella si prevede inoltre che a ciascuna sezione è assegnato un medico
specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
·
il comma 2, in
conseguenza delle modifiche in materia di organico del Collegio, provvede a
rimodulare il quorum necessario per
la validità delle riunioni, sia delle adunanze del plenum Collegio, sia delle singole sezioni, stabilendole,
rispettivamente, alla metà e a due componenti oltre il presidente- anziché come
attualmente risulta 16 e 3;
·
il comma 3,
lettere a) e c), reca una novella conseguentemente all'ampliamento del novero
dei soggetti che possono richiederne i pareri medico-legali al collegio di cui
al nuovo testo dell'art. 189, comma 1, stabilendo che le sezioni si esprimono
in merito a pareri e visite dirette richieste o ordinate da tali
soggetti.
Le disposizioni
recate dall’articolo 8, comma 1, lettera
d), intervengono sull’articolo
191 del Codice, in materia di organi sanitari direttivi di Forza armata.
In particolare:
·
Le novelle ai commi 3, 4 e 4-bis, stabiliscono che i Capi
degli organi sanitari direttivi, per l'espletamento delle loro attribuzioni, si
avvalgono della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo
l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura
ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo
grado di Forza armata. Il comma 4-bis stabilisce che le commissioni mediche di
secondo grado esaminano le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza
armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193
(Commissioni
mediche ospedaliere interforze di prima istanza). I giudizi della commissione sono definitivi.
Le disposizioni
recate dall’articolo 8, comma 1, lettera
e), intervengono a modificare
l'articolo 193 del Codice in materia di Commissioni
mediche ospedaliere interforze di prima istanza, e sono volte a chiarire che tali Commissioni
possono essere costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
Conseguentemente è stata adeguata la previsione contenuta nel comma 3
riguardante la composizione della Commissione, con riguardo alla individuazione
del presidente della stessa nel direttore del Dipartimento militare di medicina
legale. È stato, inoltre, aggiunto un comma 5-bis, relativo alla possibilità che intervenga ai lavori della
Commissione, con parere consultivo e senza diritto al voto, un delegato del
comandante o del capo ufficio per cui presta servizio la persona nei confronti
della quale vengono effettuati gli accertamenti.
L'articolo 8, comma 1, lettera f), novella l'articolo 194 del
Codice concernente la Commissione interforze di seconda istanza:
·
introducendo il comma 01
al fine di chiarire l’ambito delle competenze della Commissione, che si
pronuncia in seconda istanza sui ricorsi
avverso i giudizi medici espressi dalle Commissioni mediche di cui all’articolo
193, o dagli altri organismi di accertamento medico indicati dall’articolo 9
del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.
461[20], in materia di idoneità
al servizio del personale militare e civile di tutte le pubbliche
amministrazioni; prevede, altresì, la possibilità di istituire non più di due
Commissioni per l’intero territorio nazionale.
·
modificando il
comma 1 riguardo alla composizione, rinviando alla
struttura ordinativa che sarà definita dallo Stato maggiore della difesa, ina
quanto organismo interforze;
·
aggiungendo al
comma 2 la lettera b), che, nel prevedere la presenza nel collegio di un
medico appartenente alla Forza armata o di polizia di appartenenza del
ricorrente, uniforma la composizione della Commissione di seconda istanza a
quella di prima istanza (cfr. art. 193, comma 4).
L'articolo 8, comma 1, lettera g), interviene inserendo nel Codice,
al Titolo V (Sanità militare), Capo II (organizzazione), alla fine della
Sezione I (organi della Sanità militare) dopo l’articolo 195, due nuovi
articoli 195-bis e 195-ter concernenti rispettivamente gli
Istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica Militare e la Commissione
sanitaria d'appello. L'intervento mira a ridenominare gli Istituti medico-legali dell’Aeronautica
militare in Istituti di medicina aerospaziale - secondo una terminologia più
aderente alle funzioni effettivamente svolte- e a meglio definirne i compiti,
mentre l'intervento inerente la Commissione sanitaria d’appello mira - secondo
quanto affermato dalla relazione illustrativa- a "porre rimedio alla
parziale carenza di una puntuale disciplina normativa, relativa ad un organo da
sempre esistente ed operante (la Commissione sanitaria d’appello, appunto) che
si è venuta a determinare allorquando il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n.
1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante Ordinamento del servizio sanitario
aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al
regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina di
tali organismi, sono stati abrogati dal Codice dell’ordinamento militare, senza
che fossero operati correttamente i conseguenti necessari interventi di
riassetto".
Sempre dalla
relazione illustrativa risulta: che gli Istituti di medicina aerospaziale e la
Commissione sanitaria d’appello assolvono le funzioni, affidate al Corpo
sanitario aeronautico dall’articolo 150,
comma 1, lettera a), del Codice, di
certificazione dell’idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di
navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni
diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e controllori del traffico
aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado,
non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco,
nonché per il personale dipendente
delle aziende di navigazione aerea e per
coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un
attestato aeronautico; e che, a seguito
delle citate abrogazioni si è venuta a determinare una situazione peculiare per
la quale, a fronte del venir meno delle
disposizioni istitutive e di attribuzione dei compiti dei citati organi
sanitari nei confronti del personale aeronavigante dello Stato, permane a
tutt’oggi l’attribuzione della competenza in capo ai medesimi organi sanitari
militari in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo del
personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di
una licenza o un attestato aeronautico, in ragione del richiamo a tali organi
recato da disposizioni contenute in norme esterne all’ordinamento militare.
In particolare,
l’articolo 195-bis, al comma 1
individua le competenze degli Istituti di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare in materia di accertamento dell’idoneità al volo e ai
servizi di navigazione aerea nei confronti del personale sopra citato, di
controlli ordinari e straordinari sul mantenimento di tali idoneità; al comma 2
prevede la possibilità che gli Istituti in esame, in occasione degli
accertamenti dell’idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, possano
pronunciarsi anche sull’idoneità al servizio militare o al servizio d’istituto.
In tali casi si prevede, al fine di tener conto della specificità dell’impiego
cui l’interessato è adibito, la preventiva acquisizione delle valutazioni di un
ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di
appartenenza dell’interessato, ovvero del Corpo dei vigili del fuoco. Il comma
3 demanda a una direttiva dell’organo direttivo sanitario dell’Aeronautica
militare la periodicità delle visite e le modalità tecniche con le quali le
stesse si devono svolgere.
L’articolo 195-ter, riguarda invece la Commissione
sanitaria d’appello, competente ad esaminare i ricorsi presentati dagli
interessati avverso i giudizi sanitari di prima istanza ai sensi dell'articolo
195-bis. Permane la competenza della
Commissione medica d’appello, operante presso il Ministero della salute, di cui all'articolo 38 del D.P.R. 18
novembre 1988, n. 566[21], per l’esame dei ricorsi dei possessori di licenze
e attestati aeronautici non dipendenti da aziende di navigazione aerea.
Per tali giudizi,
si dispone la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata
o di polizia di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del
fuoco (comma 5). Si prevede, infine, che l’istante possa essere assistito
durante la visita da un medico di sua fiducia (comma 6) e che nei casi di
accertamenti sanitari complessi la Commissione si avvalga di un parere di un
medico specialista dell’Aeronautica militare che non abbia già partecipato al
giudizio di prima istanza (comma 7).
L'articolo 9 reca modifiche meramente
terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta. In particolare,
vengono sostituiti gli articoli 1418 e 1445 del Codice (decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66), i quali riguardano rispettivamente i pareri in materia di
ricompense al valor militare e le ricompense al valore o al merito di Forza
armata.
L'articolo 10 reca disposizioni transitorie attuative dei
programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - di cui agli
articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento-
e disposizioni di coordinamento e finali.
[1]
La
relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo n.32, quantifica
la contrazione strutturale complessiva in una percentuale pari al 31,52.
[2] La riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da 190.000 unità a 170.000 unità da realizzare entro il primo gennaio 2016 è stata da ultimo disposta dal D.P.C.M 11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (c.d. spending review) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il comma 3 dell'articolo 2 aveva infatti previsto che tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si riducesse la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venisse conseguentemente rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici
[3] La riduzione del personale civile della difesa da 30.000 a 27.800 unità è stata da ultimo disposta dal D.P.C.M. 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 (cfr. nota 2) che ha previsto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.
[4] Ai sensi di tale articolo il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze;
b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.
Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del Codice dell’ordinamento militare.
[5] Si tratta del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate (Art.28), del Comando operativo di vertice interforze (Art. 29) del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (Art.30), dei Comandi regione militare interforze (Art. 31).
[6] L’articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), il cui contenuto è successivamente confluito nell’articolo 297, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare ha previsto che in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4, il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa. In relazione al citato piano pluriennale si segnala che nel corso della seduta della Commissione difesa del Senato del 25 gennaio 2012, il capo di Stato maggiore della difesa, generale Biagio Abrate ha rilevato che “le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare hanno portato alla predisposizione del Programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disposto dalla legge finanziaria per il 2008”. Tale programma ha individuato un'esigenza alloggiativa complessiva della Difesa stimata in circa 70.000 unità, rendendo necessario realizzare sul territorio nazionale, in aggiunta a quelli già esistenti, ulteriori 51.600 alloggi circa, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio. I costi di sola costruzione delle abitazioni furono stimati, complessivamente, in 5,7 miliardi di euro. In applicazione della citata legge finanziaria per il 2008, sono state inoltre individuate 3.022 unità alloggiative alienabili, il cui elenco è stato formalizzato il 22 novembre 2010 con decreto direttoriale della Direzione generale dei lavori e del demanio”.
Con il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio (riassettato negli articoli 398 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010), è stato adottato il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
[7] Si
veda, in particolare, la seduta della Camera del 1° dicembre 2011, svolgimento
dell’interrogazione a risposta immediata n. 3-01358.
[8] Audizione del Capo di Stato
maggiore della difesa, Generale Biagio Abrate, presso la Commissione difesa del
Senato (12 maggio 2012), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione
del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento
militare.
[9]
Ai sensi del successivo comma 2
dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito
D.P.C.M sulla base dell’andamento
effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.
[10] La disposizione non riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.
[11] Tale contingente complessivo è stato da ultimo ridefinito dal D.P.C.M. 11-1-2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
[12] Nel corso dell'audizione svoltasi il 7 giugno2012 presso la IV Commissione difesa del Senato, l'Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato ha fornito una prima stima dell'onere unitario, per cui, sulla base delle retribuzioni elaborate dal conto annuale 2010, limitatamente alle componenti fisse del trattamento economico, è possibile ad oggi stimare l'ammontare unitario dell'assegno in parola in circa 30.000 euro per un ufficiale omogeneizzato, circa 15.000 euro per un maresciallo e circa 6.000 euro per un sergente (valori annui lordo dipendente). Il relatore ha inoltre precisato che l'onere " dovrà essere disposto, sulla base di principi contenuti nella delega in esame, nell'ambito delle risorse già attribuite al Ministero della difesa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato." Cfr. Resoconto Commissione difesa del Senato, seduta del 7 giugno 2012.
[13] Audizione del 7 giugno 2012.
[14] L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
[15] Fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui al richiamato articolo 5, comma 2.
[16] Ai sensi del testo vigente dell'art. 33, il
Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a)
propongono al Capo di stato maggiore della difesa
il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della
predisposizione della pianificazione generale interforze;
b)
sono responsabili dell'organizzazione e
dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle
competenti direzioni generali;
c)
esercitano la funzione di comando delle rispettive
Forze armate;
d)
adottano, per quanto di rispettiva competenza, i
provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della
difesa.
Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi
di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento di cui al
D.P.R. n. 90 del 2010. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II,
del Codice dell’ordinamento militare.
[17] In luogo delle 8 categorie attuali.
[18] Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
[19] La formazione di base dell'Esercito risulta
accentrata in tre poli di riferimento (Accademia Militare di Modena/Comando per
la Formazione e Scuola di Applicazione di Torino, Scuola Sottufficiali di
Viterbo e Scuola di Fanteria di Cesano).
[20] Riconoscimento di causa di servizio.
[21] Recante Regolamento
recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4
novembre 2010, n. 183.