Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Regolamento per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione Schema di Regolamento n. 8 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 7 | ||
Data: | 14/05/2013 | ||
Descrittori: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Regolamento per il riordino delle scuole militari e
degli istituti militari di formazione Schema di Regolamento n. 8 |
(art. 11,
commi 1 e 2, D.L. 95/2012) |
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n. 7 |
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14 maggio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172 / 066760-4398 – * st_difesa@camera.it |
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File: DI0023.doc |
INDICE
Procedura di emanazione
dello schema di Regolamento
Il contenuto dello
schema di Regolamento
Documentazione
§
Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa
‘Revisione dello strumento militare’’
31 gennaio 2013 (stralcio)
Numero dello schema di regolamento |
8 |
Titolo |
Schema di Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 |
Ministro competente |
Ministro della Difesa |
Norma di riferimento |
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 2: articolo 11, commi 1 e 2 D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione |
2 maggio 2013 |
assegnazione |
8 maggio 2013 |
termine per
l’espressione del parere |
7 giugno 2013 |
Commissione competente |
IV Difesa |
Rilievi di altre Commissioni |
V Bilancio |
Lo schema di
regolamento sottoposto al parere della Commissione difesa è predisposto in
attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legge n. 95 del 95 del
2012[1](c.d. decreto “spending review”) che ha autorizzato
il Governo ad adottare uno o più regolamenti
di delegificazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legge, al fine di procedere al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.
In relazione alla materia in esame si ricorda che la recente legge n. 244 del 2012, nel contemplare una specifica delega al Governo per la revisione, in senso riduttivo, dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa, con particolare riferimento allo strumento militare, ha previsto, tra l’altro, la ridefinizione delle strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, ha previsto interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture per la formazione del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni da attribuire, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente”.
Al riguardo, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, sarebbe
opportuno chiarire il rapporto esistente tra il provvedimento in esame e lo
schema di decreto legislativo che il Governo dovrà adottare in attuazione della
richiamata legge n. 244 del 2012.
In generale, si segnala che nell’ambito
dell’amministrazione della Difesa sono previste diverse istituzioni destinate
alla formazione e all’addestramento
professionale, alcune in ambito interforze, altre specifiche per di ciascuna
Forza Armata, compresa l’Arma dei carabinieri.
Talune specifiche
istituzioni sono, invece, finalizzate all'arruolamento di personale nelle Forze Armate (scuole militari).
Al
riguardo, si segnala che lo schema di regolamento in esame interviene
esclusivamente su alcuni istituti destinati alla formazione e specializzazione
del personale militare (Truppa,
Sottufficiali, Ufficiali), non intervenendo, quindi, sulle scuole militari. Lo
schema di regolamento lascia, altresì, immutato l’attuale assetto organizzativo
delle Accademie militari.
Sinteticamente, in base alla disciplina vigente, agli Istituti scolastici di ciascuna forza armata compete la formazione di base, la qualificazione e la specializzazione del rispettivo personale, mentre agli Istituti interforze (delle Telecomunicazioni; dell'Aerocooperazione; della Difesa Nucleare Biologica e Chimica; Centro per la Formazione Logistica Interforze) è devoluta la professionalizzazione con spiccata interoperabilità del personale militare in un ottica di capitalizzazione delle risorse.
Gli iter formativi del personale dei Ruoli Normali prevedono:
§ per gli Ufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie della durata di 4 o 5 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione (Corsi di Stato Maggiore) presso le Scuole di Guerra o Istituti equivalenti della durata di un anno accademico; Corsi di alta formazione presso l'Istituto di Stato Maggiore Interforze e l'Istituto Alti Studi per la Difesa;
§ per i Sottufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie o Scuole equivalenti della durata di 2 o 3 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione presso le Scuole d'Arma o Istituti equivalenti; Corsi di alta specializzazione presso le Scuole Interforze.
A fattor comune, per il personale in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese sono previsti corsi di formazione presso le Scuole della NATO;
§ per i graduati e la truppa: Corsi di formazione e specializzazione presso gli Istituti di formazione di FA e le Unità operative; Corsi di qualificazione, anche a distanza, nei settori delle lingue straniere e dell'informatica.
Gli
istituti di formazione militare Le Scuole Militari (o Collegi
militari) sono scuole superiori ad ordinamento militare, comprendenti
percorsi formativi di Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Europeo, cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni
(ovvero dal I° Liceo per il Classico e dal III° per lo Scientifico), con lo
scopo di prepararli, in particolare accesso alle Accademie Militari. La
tradizione delle Scuole Militari è nata con la Scuola Militare Nunziatella
di Napoli (Esercito e
Arma dei carabinieri) e la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia. In anni
recenti, è stata riaperta la Scuola Militare Teuliè di Milano e la Scuola
Militare Aeronautica Douhet di Firenze. Le Accademie
Militari sono, invece, le istituzioni
formative degli Ufficiali di carriera delle diverse Forze Armate;
istituzioni in cui, oltre a conseguire un diploma di Laurea (che, in base
all'Accademia ed al percorso di inquadramento scelto può essere in Scienze
Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, etc.), si riceve una
formazione militare approfondita. I percorsi formativi d'Accademia, compreso il
proseguimento dei corsi che si segue presso le Scuole d'Applicazione d'Arma post-Accademia, durano 4 o 5 anni. Le Accademie Militari sono: Ø
l’Accademia
dell'Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, a Modena; Ø
l’Accademia
dell'Aeronautica, a Pozzuoli; Ø
l’Accademia
Navale, a Livorno; Ø
l’Accademia
della Guardia di Finanza, a Bergamo. Le Scuole di
Guerra sono invece istituti formativi avanzati, riservati agli Ufficiali di carriera delle Forze Armate con
diversi anni di esperienza, che vi devono frequentare i corsi di
perfezionamento e preparazione alle responsabilità di comando superiore nel
momento di passaggio dai ranghi degli Ufficiali "inferiori" a
quelli degli Ufficiali "superiori" (per l'Esercito, ad esempio, nel
momento del passaggio al grado di Maggiore). Esistono poi
le cosiddette Scuole di Formazione
che sono centri o istituti interni alle diverse Forze Armate con il compito
di assicurare l'inquadramento iniziale
per Sottufficiali o Truppa addetta a particolari ruoli o specialità.
Erogano inoltre corsi di formazione, di breve o media durata, al personale
già inquadrato per il conseguimento di particolari competenze operative e
specialistiche. |
Come precedentemente rilevato, lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legge n. 95 del 95 del 2012 che ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, al fine di procedere al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.
Ai sensi del comma 1 del richiamato decreto
legge, concernente, più in generale, le scuole pubbliche di formazione, costituiscono
criteri di riferimento per i
regolamenti, tra l’altro: l'eliminazione
di sovrapposizioni e duplicazioni
delle funzioni e l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura.
Altri criteri sono rivolti a garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali adibiti
alla formazione; il coordinamento tra le attività di formazione anche con
modalità decentrate o ricorrendo a istituti universitari italiani o stranieri.
Per quanto riguarda le risorse umane dedicate all'attività di formazione, il comma 1
dell’articolo 11 ha, altresì, previsto una revisione della disciplina degli
incarichi di docenza, al fine di garantire la stabilità del corpo docente e
alti livelli di insegnamento.
Infine, è stato disposto che l'attività di formazione riguardante
ambiti omogenei sia programmata e svolta seguendo indirizzi parimenti omogenei,
fissati dai soggetti che operano in quegli stessi ambiti. Allo stesso modo la
gestione delle risorse finanziarie relative a scuole operanti in ambiti
omogenei dovrà rispondere a criteri di coordinamento.
In relazione al decreto
legge n. 95 del 2012, si segnala che le Commissioni difesa della Camera e del
Senato, chiamate ad esaminare tale provvedimento in sede consultiva, hanno
espresso un parere positivo con talune osservazioni.
In particolare, la
Commissione difesa del Senato[2] ha posto l’attenzione sulla necessità di armonizzare i contenuti del decreto con quanto previsto dal disegno
di legge Governativo sulla revisione delle strumento militare (ora legge n. 244
del 2012). La Commissione difesa della Camera[3]in relazione all'articolo 11, comma 2, ha espresso la seguente
osservazione: “si valuti l'opportunità di prevedere che, in sede di adozione
dei regolamenti di riordino delle scuole militari, nel rispetto del limite di
invarianza della spesa, sia assicurato
il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e
istituti militari) (…)”.
In relazione alla richiamata osservazione si rileva che lo schema di
Regolamento:
Ø
non interviene sull’attuale assetto delle scuole militari (Scuola Militare Nunziatella
di Napoli, Scuola Navale Militare
Francesco Morosini di Venezia, Scuola Militare Teuliè di Milano, Scuola Militare Aeronautica Douhet di Firenze);
Ø
prevede la soppressione di alcuni istituti di formazione militare (in
particolare, si prevede la soppressione del Centro di formazione didattica e
manageriale dell’Aeronautica militare, dellle Scuole allievi carabinieri con
sede a Benevento e Fossano, del Raggruppamento unità addestrative per la
formazione dei volontari dell’Esercito italiano con sede a Capua, del Centro
addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con
sede a Taranto).
Il provvedimento è emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge n. 400/1988, che prevede che, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Nel caso di specie, la norma di
autorizzazione prevede, altresì, che lo schema sia adottato su proposta del
Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Lo schema di regolamento è accompagnato
dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle relazioni
sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR). È inoltre allegato il parere reso dal Consiglio di
Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi il 10 gennaio 2013.
Lo schema di regolamento in esame, composto
da tre articoli, prevede la soppressione e riorganizzazione di alcuni istituti
formativi dell’amministrazione della Difesa e, a tal fine, novella talune
disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
del decreto legislativo n. 66 del 2010 che attualmente recano la disciplina
legislativa e regolamentare dei richiamati istituti.
Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni
sul personale che attualmente presta servizio presso gli istituti interessati
dai provvedimenti di soppressione contemplati dallo schema di regolamento in
esame.
Nello specifico, l’articolo 1 indica le
modalità del riordino e ne definisce gli strumenti, distinguendo i provvedimenti di soppressione da quelli
di riorganizzazione. In particolare,
mentre i primi sonno connessi all'esaurita missione dell'ente da cui consegue
lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione, i secondi
sono da ricondurre alla revisione, all'integrazione o riconfigurazione della
missione dell'ente, anche nei casi di accentramento di funzioni svolte da enti
soppressi o ridefiniti quanto alla missione affidata.
A sua volta, il comma 1 dell’articolo 2,
attraverso l’inserimento del nuovo articolo 280 - bis nel D.P.R. n. 90 del 2010, dispone che:
1)
entro
il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale
dell’Aeronautica militare (CEFODIMA), con sede a Firenze, è soppresso. Le relative competenze
sono attribuite all’Istituto di scienze militari aeronautiche dell’Aeronautica
militare, con sede a Firenze (ISMA).
Il provvedimento di soppressione è adottato con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Il Centro per la Formazione Didattica e Manageriale (CEFODIMA) è
attualmente un Ente dell'Aeronautica militare, costituito nel 2009[4] con sede a Firenze con i seguenti obiettivi:
Ø
elevare il livello professionale degli ufficiali dell'Aeronautica militare,
attraverso corsi di formazione che forniscano strumenti e competenze di tipo
tecnico-manageriale;
Ø
progettare, erogare, dirigere, coordinare, controllare e valutare tutte
le attività tecnologiche, didattiche, formative, metodologiche, valutative e di
sviluppo relative ai corsi di pertinenza afferenti le aree della formazione e-learning, della formazione di
formatori e della formazione manageriale, collaborando, ove richiesto, con
Istituti ed Enti esterni.
Come precisato dal Governo
in risposta ad un atto di sindacato ispettivo presentato nel corso della XVI
legislatura[5], la frequenza dei corsi e, in particolare, quelli per formatori è
aperta anche agli ufficiali di altre Forze armate, al personale non direttivo e
al personale civile della Difesa, qualora già svolga o sia destinato a svolgere
attività di docenza.
L'Istituto di scienze militari aeronautiche (anche ISMA) è l'ente di
formazione superiore dell'Aeronautica Militare ed ha sede a Firenze. Nato dalla
recente trasformazione delle preesistenti Scuola di guerra aerea (SGA) e Scuola
di applicazione dell'Aeronautica Militare (SAAM) ubicate nello stesso sedime
ove ha luogo l’ISMA (complesso monumentale Parco delle Cascine), vi si tengono
corsi avanzati per ufficiali dell'Aeronautica Militare (Corso Normale e Corso
Superiore) che hanno il fine di incrementare le loro capacità di comando e
innalzare il loro livello culturale, tecnico scientifico e professionale.
La frequenza di tale
Istituto è propedeutica per gli ufficiali dell'Arma nelle promozioni dagli
ufficiali inferiori (capitano) agli ufficiali superiori (maggiore) e dagli
ufficiali superiori (colonnello) agli ufficiali generali. Nel primo caso, si
parla di Corso "normale",
mentre nel secondo di Corso
"superiore".
2)
entro il 31 dicembre 2013, sono soppresse la Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento e la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano. Le relative funzioni sono
attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell’Arma, sulla base delle concrete
esigenze formative annualmente definite. Al medesimo Comandante Generale
dell’Arma dei carabinieri spetta, altresì, i provvedimenti di soppressione delle
due scuole.
Le Scuole allievi carabinieri rientrano
tra gli Istituti di formazione dell’Arma dedicati all’immissione nei ruoli[6]. Sono attualmente 7 con sede a Roma, Torino, Fossano, Benevento,
Campobasso, Reggio Calabria e Iglesias.
In particolare, la Scuola allievi carabinieri di Benevento
è stata costituita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri il 1°agosto 1982. Il 15 luglio 2008 nell'ambito dei provvedimenti
di riordino degli istituti di istruzione, la Scuola è stata collocata alle
dipendenze della Legione Allievi Carabinieri di Roma. A sua volta la Scuola
allievi carabinieri di Fossano è
stata istituita, anch'essa con determinazione del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri nell'anno 1966, in Fossano (CN).
3)
entro il 31
dicembre 2014, il Raggruppamento unità
addestrative per la formazione dei volontari dell’Esercito italiano, con sede a
Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti
reggimenti di addestramento dei volontari. Il
provvedimento di soppressione è adottato con decreto del Ministro della difesa,
su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Il Comando Raggruppamento Unità Addestrative dell’esercito è stato
costituito l'8 ottobre 2004 presso la caserma "Oreste
Salomone" di Capua. Il Comando, a
livello Divisione, coordina l'addestramento di base dei Volontari di Truppa. A
questo Comando fanno riferimento sette unità, cinque delle quali di livello
reggimentale e due a livello battaglione. Presso la sede di Capua, sono
dislocati due reggimenti addestrativi ed il reparto supporti.
Dal Raggruppamento Unità
Addestrative dipendono il:
Ø
17º Reggimento di Fanteria "Acqui"
di Capua;
Ø
47º Reggimento di Fanteria "Ferrara"
di Capua;
Ø
85º Reggimento di Fanteria "Verona" di Montorio Veronese;
Ø
235º Reggimento di Fanteria "Piceno" di Ascoli Piceno.
La Scuola di
fanteria è l'istituto per la formazione e la specializzazione degli
Ufficiali, Sottufficiali e Volontari dell'Arma di fanteria dell'Esercito Italiano.
4)
entro
il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento
addestramento volontari “Ferrara” dell’Esercito italiano con sede a Capua,
è soppresso. Il provvedimento di soppressione è adottato con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Le
relative competenze sono attribuite al 17°
Reggimento addestramento volontari “Acqui”
dell’Esercito italiano con sede a Capua che viene riorganizzato su due
battaglioni addestrativi;
5)
entro
il 31 dicembre 2016, il Centro
addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare,
con sede a Taranto, è soppresso. Le relative competenze
concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono
attribuite alla Scuola sottufficiali
della Marina militare, con sede a Taranto. Il provvedimento di soppressione
è adottato decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa.
Il Centro
Selezione Addestramento e Formazione del Personale Volontario della Marina
Militare, che ha sede a Taranto con la denominazione di Maricentro, è l’istituto di formazione del
personale volontario in ferma prefissata di 1 anno (VFP1). Maricentro, a
seguito della sospensione del servizio di leva dal 31 dicembre 2004 (legge n.
226 del 23 Agosto 2004) e dell’istituzione della figura del VFP1, è stato designato,
a partire dal 1° gennaio 2005, polo di riferimento per la conduzione delle fasi
di selezione, arruolamento e formazione dei VFP1 della Marina Militare.
L’Istituto, dipendente dall’Ispettorato delle Scuole della Marina militare,
concorre, altresì, alla formazione del personale appartenente ad altre Forze
Armate, del personale civile del Ministero della Difesa e di altre pubbliche
amministrazioni[7].
La Scuola sottufficiali della Marina militare
(conosciuta anche come MariScuola) prepara i marescialli, i sergenti e i
volontari della Marina Militare italiana. Ha due sedi a Taranto e a La Maddalena.
Per quanto concerne, poi, il personale attualmente in servizio
presso le strutture in corso di soppressione, il comma 3 dell’articolo 2 dello
schema di Regolamento in esame, rinvia ad appositi “provvedimenti di reimpiego” che saranno adottati “in base alla
disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero stesso”.
In
relazione alla disposizione in esame, si osserva che:
Ø la
formulazione della norma appare eccessivamente generica in quanto, con
riferimento alla fattispecie in esame, il rinvio alla normativa vigente non
consente di individuare chiaramente i provvedimenti applicabili al personale
interessato dai provvedimenti di soppressione.
A questo proposito si segnala che nella relazione
illustrativa allegata allo schema di Regolamento si legge che “Occorre
evidenziare che al trasferimento delle funzioni conseguenti ai provvedimenti di
riordino previsti dall’articolo 2, non consegue automaticamente il
trasferimento del personale attualmente in servizio presso gli enti soppressi
ad esempio presso i reparti ove le funzioni vengono riallocate. Gli stati
maggiori delle Forze armate invece (…), potranno valutare di caso in caso,
secondo criteri di razionalità ed ottimizzazione delle risorse, ed ad ogni modo
in relazione alle prioritarie esigenze funzionali dell’Amministrazione nonché
alle aspirazioni del personale interessato dai provvedimenti di riordino, le migliori
scelte al riguardo”.
Più in generale si segnala, inoltre, che nelle
disposizioni in esame non sono previsti riferimenti in merito alla futura
destinazione degli immobili della difesa che dovessero risultare disponibili a
seguito dei provvedimenti di soppressione e riordino, sebbene alcune
informazioni possono ricavarsi dalla relazione tecnica che sul punto fa
riferimento alla possibilità di inserire i richiamati immobili nell’ambito dei
decreti di valorizzazione, permuta gestione, alienazione di cui all’articolo
306 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010),
ovvero nel bacino di beni per il conferimento ai fondi immobiliari ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012.
Da ultimo l’articolo 3, al comma 1, prevede la soppressione degli articoli 104 e 116 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), limitatamente alla parte in cui disciplinano gli istituti di formazione militare dell’Esercito e della Marina, oggetto di soppressione da parte dello schema di Regolamento in esame.
A sua volta il comma 2 dell’articolo 3 interviene sul Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) al fine di apportarvi le modifiche rese necessarie dai richiamati provvedimenti di riordino.
Testo a fronte
Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Schema di Regolamento correttivo
Art. 156 Centri di addestramento e formazione e di selezione |
Art. 156 Centro di selezione |
1. Il Centro addestramento e formazione del personale volontario
della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il
servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve
istruzioni dall’Ufficio generale del personale. |
|
2. Il
Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona |
Identico |
3. I Centri di
addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali
superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare. |
3. I Centri di
selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore
della Marina militare. |
Art. 277 Enti e istituti di istruzione
dell’Esercito italiano |
Art. 277 Enti e istituti di istruzione
dell’Esercito italiano |
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di
addestramento, aggiornamento, specializzazione,qualificazione,
ricondizionamento del personale dell’Esercito e per le attività di studio e
ricerca cartografica sono i seguenti: a) Istituto geografico
militare; b) Scuola lingue estere
dell’Esercito italiano; c) Raggruppamento unità addestrative; d) Reggimenti e battaglioni di addestramento
dei volontari; e) Scuola di fanteria; f) Scuola di cavalleria; g) Scuola di artiglieria; h) Scuola del genio; i) Scuola delle
trasmissioni e informatica; l) Scuola dell’arma dei
trasporti e dei materiali; m) Scuola di
amministrazione e commissariato; n) Scuola militare di
sanità e veterinaria; o) Centro addestramento e
sperimentazione artiglieria contraerei; p) Centro addestramento
alpino; q) Centro addestramento
di paracadutismo; r) Centro addestramento
aviazione dell’Esercito italiano; s) Centro sportivo
olimpico dell’Esercito italiano; t) Centro militare di
equitazione. |
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di
addestramento, aggiornamento, specializzazione,qualificazione,
ricondizionamento del personale dell’Esercito e per le attività di studio e
ricerca cartografica sono i seguenti: a) Identico; b) Identico; c) Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento
dei volontari; d) Scuola di cavalleria; e) Scuola di artiglieria; f) Scuola del genio; g) Scuola delle
trasmissioni e informatica; h) Scuola dell’arma dei
trasporti e dei materiali; i) Scuola di
amministrazione e commissariato; l) Scuola militare di
sanità e veterinaria; m) Centro addestramento e
sperimentazione artiglieria contraerei; n) Centro addestramento
alpino; o) Centro addestramento di
paracadutismo; p) Centro addestramento
aviazione dell’Esercito italiano; q) Centro sportivo olimpico
dell’Esercito italiano; r) Centro militare di
equitazione. |
Art. 278 Enti e istituti di istruzione
della Marina militare |
Art. 278 Enti e istituti di istruzione della Marina militare |
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di
addestramento, aggiornamento, specializzazione,qualificazione,
ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di
studio e ricerca idrografica sono i seguenti: a) Istituto idrografico della Marina militare; b) Istituto per le telecomunicazioni e
l’elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»; c) Centro addestramento e formazione del personale volontario
della Marina militare. |
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di
addestramento, aggiornamento, specializzazione,qualificazione,
ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di
studio e ricerca idrografica sono i seguenti: a) Istituto idrografico della Marina militare; b) Istituto per le telecomunicazioni e
l’elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»; |
[1] Convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
[2] Cfr. seduta del 18 luglio 2012.
[3] Cfr.seduta del 1°agosto 2012.
[4] Circolare ordinativa del 16 settembre 2009, MDARM 001/73714.
[5] Interrogazione 5-05086 Di Stanislao: Sulle carenze nell'attività di aggiornamento e formazione del personale civile del Ministero della difesa. (https://leg16.camera.it/824?tipo=I&anno=2011&mese=07&giorno=12&view=&commissione=04).
[6] Ai sensi dell’articolo 172 del d.lgs n. 66 del 2010, l'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende: a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri; b) l’Accademia dell’Arma dei carabinieri; c) la Scuola ufficiali; d) la Scuola marescialli; e) la Scuola brigadieri; f) le scuole carabinieri; g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.