Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
Riferimenti: AC N.4741/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 635/2
Data: 20/11/2017
Organi della Camera: VI Finanze

 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

 

Parte I – Schede di lettura

 

Seconda edizione

 

D.L. 148/2017 – A.C. 4741

 

novembre 2017

 

 


Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi - Dossier n. 555/2

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Servizio Studi - Progetti di legge n. 635/2

Dipartimento Bilancio

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Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 611

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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

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I N D I C E

 

Articolo 1 del DDL di conversione (Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)........................................................................................................... 7

Articolo 1 (Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali).... 10

Articolo 1-bis (Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)     22

Articolo 1-ter (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)          24

Articolo 2, commi 1-7, 8 (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali e altri interventi).. 27

Articolo 2, comma 7-bis (altri interventi a favore dei territori colpiti da calamità naturali) 34

Articolo 2-bis, commi 1-29 (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) 35

Articolo 2-bis, commi 30-44 (Disposizioni riguardanti i territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e del 20-29 maggio 2012).................................................. 84

Articolo 2-ter (Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017)................................................................. 107

Articolo 3 (Estensione split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)  109

Articolo 4 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo) 112

Articolo 5 (Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018).. 115

Articolo 5-bis (Tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e assimilati)...... 118

Articolo 5-ter (Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore) 120

Articolo 5-quater (Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)........................................................................................................... 122

Articolo 5-quinquies (Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali) 123

Articolo 5-sexies (Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)..................................................................................................... 125

Articolo 5-septies (Collaborazione volontaria per redditi prodotti all’estero) 127

Articolo 5-octies (Incentivazione del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria)          130

Articolo 6, commi 1-5 (Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile).......................................................................................................... 132

Articolo 6, comma 5-bis (Risorse per la giustizia amministrativa)......... 138

Articolo 6-bis (Sistemi informativi di Polizia di Stato e Vigili del  fuoco) 141

Articolo 7, commi 1-4 (Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia) 142

Articolo 7, commi 4-bis e 4-ter (Arma dei carabinieri: assunzione di personale operaio, alloggi di servizio)......................................................................................................... 149

Articolo 7, commi 5 e 6 (Pernottamento del personale della Polizia penitenziaria)  150

Articolo 7, commi 7-10 (Personale militare).............................................. 151

Articolo 7, commi 10-bis-10-quater (Assunzione nella pubblica amministrazione di personale civile già dipendente di organismi militari della Comunità atlantica)... 152

Articolo 7, comma 10-quinquies (Iscrizioni di personale militare ai fondi di previdenza)     154

Articolo 7, comma 10-sexies (Riassegnazione di risorse per remunerare le ore di straordinario delle Forze dell'ordine)................................................................................... 156

Articolo 7-bis (Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria)................................................................................................... 157

Articolo 8 (Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)........................................................................................ 159

Articolo 8-bis (Rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori)..... 160

Articolo 9 (Fondo garanzia PMI).................................................................. 164

Articolo 9-bis (Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi) 166

Articolo 10 (Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)     168

Articolo 11 (Fondo Imprese).......................................................................... 170

Articolo 11-bis (Estensione dell'utilizzo della firma digitale a determinati atti concernenti le imprese)............................................................................................................. 175

Articolo 12, commi 1-2 e 3 (Procedura di cessione Alitalia)................... 176

Articolo 12, comma 2-bis (Rotte per la continuità territoriale)............... 182

Articolo 12-bis (Requisiti per il trattamento pensionistico per controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo)    185

Articolo 12-ter (Società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi)... 187

Articolo 13, comma 1 (Norme in materia di trasparenza societaria)..... 189

Articolo 13, comma 1-bis (Rinnovabilità dei componenti del Consiglio delle camere di commercio)........................................................................................................ 192

Articolo 13, comma 1-ter (Albo unico dei consulenti finanziari)............ 195

Articolo 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)... 197

Articolo 13-ter (Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca).............................................................. 204

Articolo 14 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE) 208

Articolo 15, comma 1 (Incremento contratto di programma RFI)........... 220

Articolo 15, commi 1-bis-1-quater (Trasporto ferroviario)..................... 222

Articolo 15, commi 1-quinquies e 1-sexies (Contributo alla regione Piemonte per il trasporto su gomma e ferro)................................................................................................. 227

Articolo 15, comma 1-septies (Sostegno al trasporto ferroviario delle merci)  229

Articolo 15-bis (Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)     231

Articolo 15-ter (Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima).......................................................................................................... 232

Articolo 15-quater (Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)          240

Articolo 15-quinquies (Disciplina del subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili)....................................................................................................... 243

Articolo 16 (Disposizioni urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana) 245

Articolo 17 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)   249

Articolo 17-bis (Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)................................................................................ 258

Articolo 17-ter (Disposizioni in materia di 5 per mille)............................ 261

Articolo 17-quater (Sostegno alla progettazione degli enti locali)........ 264

Articolo 17-quinquies (Delimitazione della fascia demaniale marittima nel territorio del Comune di San Salvo)..................................................................................................... 274

Articolo 18 (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza)   276

Articolo 18-bis (Limiti di fatturato delle farmacie per l'applicazione di particolari misure di sconto)............................................................................................................... 279

Articolo 18-ter (Norme in materia di procedure connesse agli obblighi di vaccinazione) 280

Articolo 18-quater (Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico) 283

Articolo 18-quinquies (Debiti sanitari della Regione Sardegna)............ 289

Articolo 19 (Liberalizzazione della gestione dei diritti d’autore)........... 290

Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)          295

Articolo 19-ter (Non applicazione ad enti di previdenza di diritto privato di alcuni divieti relativi al conferimento di incarichi)......................................................................... 300

Articolo 19-quater (Banca dati nazionale degli operatori economici).. 301

Articolo 19-quinquies (Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)...................................................................................................... 303

Articolo 19-sexies (Assegnazione di immobili di fondi comuni di investimento)    306

Articolo 19-septies (Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente).................................................................................................... 308

Articolo 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione)..................... 311

Articolo 19-novies (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)    315

Articolo 19-decies (Interventi su unità di cogenerazione)....................... 316

Articolo 19-undecies (Candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA)............................................................................................ 318

Articolo 19-duodecies (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani)... 319

Articolo 19-terdecies (Documentazione antimafia in agricoltura)......... 320

Articolo 19-quaterdecies (Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)  322


 

Articolo 19-quinquiesdecies (Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi).................................................................................. 328

Articolo 20, comma 1 (Prosecuzione della concessione delle lotterie istantanee)     333

Articolo 20, commi 2-7 e 8 (Disposizioni finanziarie).............................. 334

Articolo 20, comma 7-bis (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)  347

Articolo 20, commi 8-bis-8-quater (Detrazione d'imposta per studenti fuori sede)   349

 


Articolo 1 del DDL di conversione
(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del DDL converte in legge il decreto-legge n. 148 del 2017 con le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare.

 

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame al Senato, esclude che il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) possa essere estinto a seguito delle condotte riparatorie previste dall’art. 162-ter del codice penale.

 

Il comma 2 – introdotto nel corso dell’esame al Senato – novella, con l’inserimento di un ultimo comma, l’art. 162-ter c.p.[1], escludendo la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del delitto di atti persecutori (c.d. stalking).

Le condotte riparatorie riguardano i soli reati procedibili a querela soggetta a remissione. Il delitto di stalking è punibile a querela. Peraltro, quando il delitto sia commesso mediante minacce reiterate e aggravate, l'art. 612-bis, quarto comma, c.p., prevede la irrevocabilità della querela; prevede inoltre la procedibilità di ufficio in alcune ipotesi aggravate. In tali casi risulta quindi già precluso, nella vigente legislazione penale, il ricorso all'istituto di cui all’art. 162-ter del codice penale.

 

L'art. 612-bis c.p.– incluso tra i reati contro la persona - prevede il delitto di atti persecutori, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (primo comma).

La pena è aumentata:

§  fino a un terzo se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (secondo comma);

§  fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata (terzo comma).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, proponibile entro sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (quarto comma).

 

L'art. 162-ter c.p. stabilisce che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile - le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa.

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l'ufficiale giudiziario o il notaio (art. 73, disp. att. c.c.) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio della persona offesa (art. 1209 c.c.).

La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l'imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 gg. successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all'art. 240, secondo comma., c.p., l'applicazione della confisca obbligatoria.

All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. Una disposizione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 103/2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge 103/2017 (art. 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l'applicazione della disciplina dell'art. 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie. L'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.

Si ricorda che presso la Commissione Giustizia della Camera è in corso l’esame di tre proposte di legge di analogo contenuto (C. 4606, C. 4718 e C. 4727) anch’esse finalizzate ad escludere il reato di stalking dall’ambito di applicazione delle condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p. E’ altresì in corso presso la Commissione Giustizia l’esame della proposta di legge C. 4680, diretta a consentire la possibilità delle condotte riparatorie per i soli delitti contro il patrimonio.

 

Il comma 3 dell’articolo 1 del DDL dispone l’entrata in vigore della legge di conversione il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Articolo 1
(Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali)

 

 

L’articolo 1 del provvedimento, modificato in sede referente:

§  proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017 (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018;

§  permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018 (comma 3);

§  riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016; permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. definizione agevolata 2017); riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi - compresi in piani di dilazione - a causa del mancato pagamento delle rate scadute (commi da 4 a 10-sexies);

§  specifica (comma 11), con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria; con le modifiche apportate in Senato si affidano agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione degli enti locali anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

§   quantifica i conseguenti oneri e dispone la copertura finanziaria (commi 11-bis e 11-ter);

§  estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale (nuovo comma 11-quater).

 

 

Proroga dei termini di pagamento delle rate, ai fini della
cd. definizione agevolata 2016

L’articolo 1, al comma 1, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l’esame parlamentare, proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui è possibile dilazionare i pagamenti necessari per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.

 

La definizione agevolata dei carichi pendenti nel D.L. n. 193 del 2016

L’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Aderendo alla procedura al contribuente è consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è stato dilazionato in rate nel corso del 2017 e del 2018 (comma 1).

A tal fine, è stato fissato il termine del 21 aprile 2017 (in luogo dell’originario 31 marzo 2017, per effetto della modifica apportata dall'articolo 11, comma 10, lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) per la presentazione della dichiarazione con cui il contribuente ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2).

L’agente della riscossione ha comunicato gli importi dovuti a ciascun contribuente entro il 15 giugno 2017 (comma 3; anche tale data è stata posticipata, dall’originario termine del 31 marzo 2017, per effetto del decreto-legge n.8 del 2017) e ha fornito ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili (comma 3-bis). La scadenza delle singole rate è stata fissata:

a) per l'anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.

L’agente della riscossione inoltre ha avvisato il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risultava non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi (comma 3-ter).

La procedura - disciplinata ai commi 4-7 – è stata estesa, a specifiche condizioni, ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione (comma 8).

Resta (comma 4-bis) comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata nel caso di mancato inesatto pagamento: tale deroga ha operato per i carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che fossero trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

Il comma 9 regola l’ipotesi in cui il pregresso pagamento parziale ha consentito, alla luce delle disposizioni, di beneficiare della definizione agevolata.

Il comma 9-bis ha incluso nella definizione agevolata i carichi che rientravano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori, nel caso di composizione di crisi da sovraindebitamento.

Il successivo comma 9-ter chiarisce che, nelle proposte di accordo o piano del consumatore, i debitori hanno potuto estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nei provvedimenti giurisdizionali relativi alle suddette procedure.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali (comma 10).

L’articolo 11, comma 10-bis del citato decreto-legge n.8 del 2017 reca l’interpretazione autentica del comma 10, nella parte che esclude dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato (comma 11) i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

Il comma 12 disciplina il discarico automatico dell’agente della riscossione a seguito della definizione agevolata.

Il nuovo comma 12-bis ha modificato, coerentemente alle innovazioni della struttura e della governance dell’agente della riscossione, nonché alle norme in esame sulla definizione agevolata, la disciplina delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi.

Ai sensi del comma 13, per i debitori soggetti a procedure concorsuali e nel caso di composizione negoziale della crisi d'impresa, le somme impiegate nella definizione agevolata sono state considerate crediti prededucibili.

Il comma 13-bis chiarisce che la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Il comma 13-ter, inserito dal decreto-legge n.8 del 2017, ha prorogato di un anno, a favore dei soggetti colpiti dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 (a cui si applicano specifiche sospensioni di termini tributari), i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Con la circolare 2/E dell’8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.

La proroga ha ad oggetto i termini fissati dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge 193 del 2016.

 

Detto comma ha così fissato la scadenza delle rate dovute dal contribuente, nel caso di richiesta di dilazionare il quantum dovuto:

a)   per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b)  per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di aprile e settembre.

 

Per effetto delle norme in commento è dunque possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativa al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017.

Con le modifiche apportate in Commissione, si posticipa inoltre al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018.

 

Si rammenta in proposito che (articolo 6, comma 4) in caso di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme agevolabili, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’apposita dichiarazione.

 

Durante l’esame in sede referente è stato soppresso - perché trasfuso, con alcune sostanziali modifiche, nei commi da 4 a 10-sexies - il comma 2 dell’articolo in esame, che consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016.

Posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione agevolata

Il comma 3 reca una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell’anno 2016, così come disciplinata dal decreto-legge n. 193 del 2016. Per tali soggetti il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 viene posticipato al mese di novembre 2018.

All’onere derivante dalla disposizione, quantificato in 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, che viene contestualmente rifinanziato per pari importo.

 

L’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 ha previsto l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito “straordinario” – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con D.P.C.M. che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani.

Al momento, lo schema di D.P.C.M. non è stato trasmesso al Parlamento.

Estensione della definizione agevolata

I commi da 4 a 10 sono stati sostituiti durante l’esame in sede referente, al fine di ampliare l’ambito operativo della definizione agevolata. Sono stati inoltre inseriti i commi da 10-bis a 10-sexies. La disciplina in commento riproduce quanto previsto dal comma 2 del decreto-legge in esame, nella sua formulazione originaria, seppure con sostanziali modifiche.

 

In particolare, con le modifiche apportate in Commissione, si consente di estinguere i seguenti debiti (novellato comma 4):

§  con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del già illustrato articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (comma 4, lettera a), n. 1);

§  i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto - in applicazione dell'alinea del comma 8 – non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (comma 4, lettera a), n. 2), analogamente a quanto previsto dall’originario comma 2 dell’articolo in esame;

§  i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (comma 4, lettera b).

 

Dalla formulazione delle modifiche in esame, sembra quindi che si intenda riaprire i termini per la definizione agevolata 2016: essa viene dunque estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge, come previsti dal decreto-legge n. 193.

 

Come già disposto dall’originario comma 4, si applica la disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 (per effetto delle modifiche in sede referente viene eliminato il riferimento a specifici commi), fatte salve alcune disposizioni speciali introdotte nei commi da 5 a 10-ter dell’articolo in esame, come modificati e/o introdotti in sede referente.

 

In particolare (comma 5), per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

 

Con riferimento al comma 6, le modifiche parlamentari precisano che sulle somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento (articolo 21, comma primo del D.P.R. n. 602 del 1973).

Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

 

Il novellato comma 7 disciplina gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Quest’ultimo comunica al debitore:

§  per posta ordinaria ed entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all’anno 2017 (di cui al comma 4, lettera b)) per cui non risultano ancora notificati la cartella di pagamento, ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi, ovvero ancora l'avviso di addebito di crediti contributivi (comunicazione di cui all’articolo 6, comma 3-ter del decreto-legge n. 193 del 2016) (lettera a) del comma 7);

§  entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (lettera b) del comma 7).

 

Il comma 8, come modificato in sede referente, reca gli adempimenti dell’agente della riscossione e del debitore con riferimento ai soli carichi affidati nel periodo 2000-2016, ove dilazionati.

In particolare, sono disciplinate le comunicazioni da effettuarsi per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 2) e per i carichi per i quali non è stata presentata la dichiarazione (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 1).

In tali ipotesi l’agente della riscossione deve comunicare (lettera a) del comma 8):

§  entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera a), n. 1);

§  entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (ai sensi della lettera b) del comma 7) (comma 8, lettera a), n. 2).

 

Il debitore deve pagare (lettera b) del comma 8):

§  se sceglie il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera b), n. 1). Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata entro il 30 giugno 2018 (comma 8, lettera b), n. 1);

§  se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, che scadono nell’ottobre e nel novembre 2018, l’80 per cento del dovuto (comma 8, lettera b), n. 2); entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

 

Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), ai sensi del comma 9, con riferimento all’estensione della definizione agevolata prevista dal comma 4, si considera rateizzabile anche il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 193).

 

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione.

In particolare, essa:

§  sospende il pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione della dichiarazione, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata di cui al comma 4;

§  sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Opera il divieto, per l’agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 193).

 

Il comma 10-bis (che riproduce in sostanza l’originario comma 10 dell’articolo in esame) consente di accedere al beneficio per i carichi relativi al 2017 anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere, in deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Il richiamato comma 8 ha consentito l’accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

 

Il comma 10-ter chiarisce che non si applica la proroga di un anno stabilita dal comma 13-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 che, come anticipato, riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

 

Il comma 10-quater specifica che le modifiche così apportate (commi da 4 a 10-ter) trovano applicazione anche alle dilazioni disciplinate dall’originaria formulazione dell’articolo 1 in esame.

 

Il comma 10-quinquies modifica le norme della legge di stabilità 2015 che regolano il diritto al discarico dell’agente della riscossione ai fini del rimborso, all’agente medesimo, degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità. Viene dunque modificato l’articolo 1, comma 684, primo periodo della legge n. 190 del 2014.

Con le modifiche in esame viene estesa la possibilità di effettuare la comunicazione di inesigibilità anche alle quote affidate fino alla fine del 2017, ai fini dell’ottenimento del rimborso; di conseguenza slittano i termini per la presentazione delle relative comunicazioni.

In particolare, le quote da comunicare sono quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2014), anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia o del nuovo ente Agenzia delle entrate- Riscossione (modifica di coordinamento introdotta dalle norme in esame). La presentazione delle comunicazioni deve avvenire, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2017) e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (in luogo del 2017).

 

Il comma 10-sexies modifica le norme che disciplinano il discarico automatico dell’agente della riscossione a seguito della definizione agevolata.

A tal fine si interviene sull’articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede che, nel caso di pagamento con definizione agevolata, l’agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell’importo residuo; per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione deve trasmettere a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. Coerentemente all’ampliamento delle finestre per la definizione agevolata disposte dalle norme in esame, con le modifiche apportate dal comma 1-sexies il termine per l’invio della comunicazione è posticipato dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020.

 

Il comma 11 si occupa del trattamento giuridico ed economico del personale di Equitalia trasferito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuto a seguito dello scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016). Si tratta di un ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze; come anticipato, ad esso è stato trasferito il personale di Equitalia, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica.

In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, al comma 9-bis garantisce per il personale trasferito la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377).

 

Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (cd. Fondo Esattoriali) è un fondo obbligatorio integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti. Il Fondo eroga specifiche prestazioni (pensioni di vecchiaia; invalidità; ai superstiti; nonché prestazioni in capitale ed un assegno straordinario per il sostegno del reddito). La liquidazione delle pensioni è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafici/contributivi richiesti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'AGO, contestualmente a quelli previsti dal Fondo integrativo. Hanno diritto alla pensione di vecchiaia integrativa gli iscritti che, perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi in precedenza richiamati, abbiano il requisito contributivo di 15 anni di versamenti nel Fondo.

La pensione di invalidità viene erogata in base a determinati requisiti in possesso degli iscritti (invalidità in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo; almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio; cessazione dal servizio; obbligo di presentare domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo).

Hanno diritto alla prestazione i superstiti dei seguenti soggetti: pensionato; assicurato (in presenza di 5 anni di contribuzione al Fondo di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso); assicurato che alla data del decesso con 15 anni di contribuzione versata nel Fondo. Il Fondo non prevede la liquidazione della pensione di anzianità/anticipata a carico del Fondo stesso.

 

Con la modifica disposta dal comma 11, si chiarisce che tale accesso persegue lo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si dispone l’aggiunta di un periodo all’articolo 1, comma 8 del decreto-legge n. 193 del 2016.

Le norme introdotte affidano agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione degli enti locali (previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, allo scopo di tutelare l’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Il comma 11-bis, introdotto al Senato, incrementa i seguenti fondi:

§  il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per un ammontare di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni per l’anno 2019;

§  il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, per un ammontare di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Il comma 11-ter, anch’esso introdotto al Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in esame e nello specifico, delle disposizioni (commi da 4 a 10-sexies) che hanno posticipato da aprile e luglio 2018 il termine per il pagamento della rata relativa alla definizione agevolata 2016, nonché delle disposizioni (comma 11-bis) che incrementano i suddetti fondi.

Ad essi si fa fronte, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dai commi da 4 a 10-sexies, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondete riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

 

Il nuovo comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

In particolare la facoltà riguarda le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

I medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni già previste dal decreto-legge n. 193 sulle medesime entrate. L’articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 ha esteso la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione; detti enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La norma ammette la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

 

In particolare, alla fattispecie in commento non si applica il primo comma dell’articolo 6-ter, che riguarda la possibilità di introdurre tale definizione agevolata alle somme notificate negli anni dal 2000 al 2016.

Dell’articolo 6-ter si applicano quindi:

§  il comma 2, che disciplina il contenuto obbligatorio del provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata;

§  il comma 3, che disciplina gli effetti della presentazione dell’istanza di attivazione della definizione agevolata (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza  stessa);

§  il comma 4, che reca le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, e cioè l’inefficacia della definizione con ripresa degli ordinari termini di prescrizione e decadenza;

§  il comma 5, che riguarda i casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata;

§  il comma 6 che estende tali norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

 

Le disposizioni fanno salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

Il richiamato articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, è stato autorizzato a stabilire l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.

 


 

Articolo 1-bis
(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
per spese di progettazione)

 

 

L'articolo 1-bis, inserito dal Senato, aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.

 

L'articolo 1-bis novella l'articolo 1, comma 460, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), aggiungendo alle destinazioni già previste dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche quella delle spese di progettazione per opere pubbliche.

 

Attualmente, il comma 460 citato prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in questione siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:

§  realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

§  risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

§  interventi di riuso e di rigenerazione;

§  interventi di demolizione di costruzioni abusive;

§  acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

§  interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

§  interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

 

Precedentemente, la destinazione dei proventi era stata normata con l'art2, comma 8, della L. 244/2007 (oggetto di successive novelle), che aveva previsto per gli anni dal 2008 al 2015, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, potessero essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tale comma è stato successivamente abrogato dal comma 461 della stessa legge di bilancio 2017, qui oggetto di novella. Successivamente, il comma 737 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto, per gli anni 2016 e 2017, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

 

 


 

Articolo 1-ter
(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute)

 

 

L'articolo 1-ter, inserito al Senato, prevede la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018. Si introduce inoltre la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Ulteriori disposizioni riguardano la tipologia dei dati da trasmettere e alcune esenzioni dagli obblighi di comunicazione.

 

Più in dettaglio le sanzioni disapplicate dalla norma in esame sono quelle previste all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali).

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è disciplinata dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

L’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 (come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 193 del 2016) stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) e l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

§  la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21);

§  la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis).

 

Esso prevede, inoltre, che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Inoltre, l'articolo 14-ter del decreto-legge n. 244 del 2016 ha stabilito che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

 

In alternativa, il decreto legislativo n. 127 del 2015, art. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti che vi optano di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica. Dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Per un approfondimento si veda il tema web "IVA" (cfr. in particolare i paragrafi dedicati alla fatturazione elettronica e allo “spesometro”).

 

L’articolo in commento, al comma 1, prevede, come sopra accennato, che le sanzioni non si applichino se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre del 2017 siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

 

Riguardo alle sanzioni, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 471?del 1997 prevede:

§  la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (comma 1);

§  la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 D.L. n. 78/2010. Sono previste riduzioni della sanzione in caso di trasmissione entro determinati termini temporali (comma 2-bis).

 

Il comma 2 stabilisce, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale (cfr. supra). Inoltre, esso  stabilisce che i dati possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura (lettera a)).

Con provvedimento del 27 marzo 2017 l'Agenzia delle entrate ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole fatture- delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro. Al di sotto di tale importo, infatti, il D.P.R. n. 695 del 1996, art. 6, commi 1 e 6, stabilisce la possibilità di annotare le fatture mediante un documento riepilogativo, evitando così l’annotazione di ciascuna fattura singolarmente. Il documento riepilogativo deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Tali dati devono peraltro essere trasmessi insieme alla partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo (lettera b)).

Il comma 3 esonera le amministrazioni pubbliche (ricomprese nell’elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; il comma 4 esonera dalla comunicazione i produttori agricoli siti in zone montane (individuate dall’articolo 9 del D.P.R. n. 601 del 1973) con un volume d’affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (soggetti individuati dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972, esonerati ai sensi dello stesso comma 6 dal versamento dell’IVA e da tutti gli oneri documentali connessi).

Ai sensi del comma 5, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 6 reca una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di applicare la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (in luogo del comma 1 richiamato nel testo vigente) in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l’uso del Sistema di Interscambio (cfr. supra per i riferimenti normativi qui richiamati).

In sostanza, per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, in luogo della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997) si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-bis). Non si applicano le sanzioni previste in caso di concorso di violazioni e continuazione (articolo 12).


 

Articolo 2, commi 1-7, 8
(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali
e altri interventi)

 

 

L’articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo ? di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall’alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti ? i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (commi 1-5). Per i residenti nei comuni colpiti che non hanno dichiarato l’inagibilità della casa, dello studio professionale o dell’azienda, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari si applica dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione: gli stessi soggetti effettuano gli adempimenti e i versamenti sospesi entro il 19 dicembre 2017 (comma 4, modificato al Senato).

Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti i commi 5-bis e 5-ter al fine di introdurre misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia. È disposta la proroga al 30 settembre 2018 del termine finale della sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari: i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES. Inoltre, a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017, sono esenti dall’IMU e dalla TASI. Sono previsti infine stanziamenti per favorire la ricostruzione (30 milioni) e la ripresa economica (10 milioni) dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

In particolare il comma 1 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi metereologici del 9 settembre 2017 verificatisi in provincia di Livorno. Non si procede al rimborso di quanto versato.

Il comma 2 prevede che la sospensione opera a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

?Il comma 3 prevede che la sospensione non si applica alle ritenute sul reddito di lavoro dipendente che devono essere comunque effettuate e versate da parte dei sostituti d'imposta. Tuttavia, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti ? i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è espressamente richiamata la norma del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie con la quale si esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto per forza maggiore (articolo 6, comma 5).

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che la sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, mediante autocertificazione trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate competente. Conseguentemente è stato abrogato l’originario comma 5 che prescriveva per i soli contribuenti del comune di Livorno la presentazione all'Agenzia delle entrate della richiesta di sospensione contenente la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

Il comma 4 dispone che gli adempimenti ? i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Con una integrazione introdotta nel corso dell’esame parlamentare si prevede inoltre che i residenti nei comuni colpiti che non hanno dichiarato l’inagibilità della casa, dello studio professionale o dell’azienda, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione: gli stessi soggetti effettuano gli adempimenti e i versamenti sospesi entro il 19 dicembre 2017.

Il comma 4-bis incrementa il FISPE di 25 milioni per l’anno 2017 attraverso le maggiori entrate derivanti dai commi 3-bis e 4.

Il comma 4-ter prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4 per l’anno 2018, pari a 25 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, quanto a 10 milioni (programma “Fondi di riserva e speciali”, missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF) e mediante riduzione del FISPE, quanto a 15 milioni.

 

Il comma 5-bis introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, per i contribuenti residenti nei  comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia. L'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017) ha disposo la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Con la norma in esame, pertanto, la sospensione dei termini è estesa anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

L'ottenimento della sospensione è subordinato alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità - totale o parziale - della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Tale condizione era già posta dall'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017.

Con riguardo agli adempimenti e versamenti aventi scadenza nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018, i contribuenti dei comuni in questione sono tenuti ad adempiere in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. È escluso il rimborso di quanto già versato.

 

Il comma 5-ter, sempre con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, prevede che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all’anno d’imposta 2018. I predetti fabbricati - a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017 - sono esenti dall’IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all’anno d’imposta 2018.

Per accedere ai suddetti benefici, i contribuenti hanno facoltà di dichiarare la distruzione ? l'inagibilità totale ? parziale del fabbricato all'autorità comunale entro la data del 28 febbraio 2018. Nei successivi venti giorni l'autorità comunale è tenuta a trasmettere copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Viene infine demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di definire i criteri ? le modalità per il rimborso ai comuni interessati - anche nella forma di anticipazione - del minor gettito determinato dall'esenzione dei fabbricati in questione dall'imposta municipale propria e dalla TASI.

 

Il comma 6, sostituito nel corso dell’esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017 (in luogo degli 8,1 milioni di euro previsti nel testo del decreto-legge) al fine di compensare, nei comuni interessati (della provincia di Livorno e dell’isola d’Ischia), gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. La ripartizione delle risorse tra i comuni interessati avviene con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti, dal 17 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione deve versare all’entrata del bilancio dello Stato una quota dell’IMU di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune.

Nel corso dell’esame parlamentare dopo il comma 6 sono stati inseriti dieci commi, recanti disposizioni per la copertura finanziaria delle misure introdotte dall'articolo in commento, nonché ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

In particolare, il comma 6-bis reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter (agevolazioni tributarie e contributive per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017), nonché del comma 6 (Fondo di compensazione per i comuni della provincia di Livorno e dell'isola di Ischia). Alla copertura di detti oneri - quantificati in euro: 2.550.000 per l'anno 2017, 110.000 per l'anno 2018, 60.000 per l'anno 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 6-ter autorizza la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 10.000.000 di euro per l'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo, per g1i interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio ? Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma de121 agosto 2017.

Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-ter, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, de1 fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva ? speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione de1 Ministero dell'economia ? delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 6-quinquies demanda ad un decreto de1 Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia ? delle finanze, la definizione degli interventi ? delle modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter e di erogazione delle risorse ai fini della ricostruzione ? della ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio ? Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

Il comma 6-sexies introduce misure volte a sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Tali misure consistono nella concessione, alle piccole ? medie imprese site nei comuni di Casamicciola Terme, Forio ? Lacco Ameno dell'isola di Ischia - nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 ? 2019 - di un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale ? totale dell'attività nei sei mesi successivi all'evento sismico in questione.

Il comma 6-septies definisce i criteri per il calcolo della perdita di reddito di cui al comma 6-sexies, disponendo che il calcolo sia effettuato sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita, ponendo a confronto i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - qualora disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, calcolata per lo stesso semestre dell'anno, con esclusione del migliore ? del peggiore risultato finanziario.

Il comma 6-octies pone quale condizione per la concessione dei contributi di cui al comma 6-sexies l'attestazione, da parte di un esperto indipendente, con perizia giurata ? asseverata, del nesso causale diretto tra gli eventi sismici ? la perdita di reddito dell'impresa.

Il comma 6-novies prevede che la concessione dei contributi di cui al comma 6-sexies sia effettuata in conformità, per i diversi settori produttivi, ai seguenti regolamenti comunitari: regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (aiuti compatibili con il mercato interno); regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 (aiuti compatibili con il mercato interno nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali); regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (aiuti compatibili con il mercato interno a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

Il comma 6-decies prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia ? delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, siano definiti, con riferimento ai contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies ? 6-novies, i criteri e le procedure, nonché le modalità di concessione, di erogazione alle imprese ? di calcolo.

Il comma 6-undecies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies ? 6-novies, pari ? complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 ? 2019, disponendo che ai medesimi si provveda:

§  quanto ? 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva ? speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia ? delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

§  quanto ? 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

 

Il comma 7, con riferimento ai territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, proroga dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018.

Si ricorda che l’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016, in aggiunta alla sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2). ha previsto la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.

L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016. Il termine del 30 ottobre 2017 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, previsto al comma 13 dell’articolo 48 (prorogato dalla disposizione in esame) non è stato modificato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017.

 

Il comma 8 riduce di 100 milioni di euro per l’anno 2018 il Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 

Articolo 2, comma 7-bis
(altri interventi a favore dei territori colpiti da calamità naturali)

 

 

Il comma 7-bis dell'articolo 2 è stato inserito nel corso dell'esame al Senato interviene in materia di indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione, stabilendo che essa avvenga dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte deli Uffici Speciali per la Ricostruzione. 

 

La norma proposta, inserita nel corso dell'esame al Senato, specifica che il beneficiario dei contributi proceda all'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 13 e 12 comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte deli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

Il decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, all'articolo 6, indica i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. In particolare, il comma 13 prevede che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi sia compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

L'articolo 12, recante la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, al comma 1, lettera d) annovera l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione, tra la documentazione da allegare alla domanda di concessione di contributi che il soggetto richiedente deve presentare agli uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti.

Conseguentemente, è stata altresì modificata nel corso dell'esame in Senato la rubrica dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, con il riferimento anche ad 'altri interventi'.

Si segnala, sul piano della tecnica legislativa, che la norma reca un comma aggiuntivo all'articolo 2 del decreto-legge in parola, non essendo formulata in termini di novella al decreto-legge n. 189 del 2016, pure richiamato nella disposizione.

 


 

Articolo 2-bis, commi 1-29
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca – ai commi da 1 a 29 - una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel D.L. 189/2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi. I singoli commi, di cui si compone l’articolo, intervengono su varie misure.

Un primo gruppo di disposizioni riguarda: la copertura degli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione con le risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario (comma 1); l’introduzione dell’obbligo per i Comuni di procedere allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi (comma 2, lettera a); la previsione della facoltà di costituire uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti (comma 2, lettera b); l’inclusione dei comuni nella procedura di perimetrazione di centri e nuclei di particolare interesse e l’adozione di un provvedimento per la concessione dei contributi per interventi già eseguiti e conclusi (comma 3).

Le modifiche principali apportate dal comma 4 sono volte, da un lato, ad eliminare le deroghe in materia di titoli abilitativi edilizi e condizionare l’avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), dall’altro a prorogare al 30 aprile 2018 (ulteriormente prorogabile fino al 31 luglio 2018) il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

Il comma 5 è finalizzato a fissare al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati.

Il comma 6 introduce disposizioni volte a disciplinare gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative, dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici.

 

Il comma 7 prevede che il termine per l’individuazione degli aggregati edilizi e delle unità minime di intervento (UMI) da parte dei Comuni sia stabilito da un provvedimento del Commissario straordinario.

Il comma 8 introduce un’articolata disciplina per la concessione dei contributi agli interventi sugli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, ricompresi nella Regione Abruzzo ? già danneggiati dal sisma del 2009.

Il comma 9 modifica in più punti la disciplina riguardante la ricostruzione pubblica, tra l’altro, intervenendo sugli interventi oggetto di contributo e sul contenuto degli atti di pianificazione necessari per la programmazione degli interventi, nonché consentendo il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Il comma 10 precisa che le predette modifiche si applicano agli interventi non inseriti in uno dei programmi, già approvati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 11 integra l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e prevede norme di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi.

Il comma 12 integra le competenze della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali, mentre il comma 13, che interviene sulla disciplina riguardante la Centrale unica di committenza, consente alle Regioni di utilizzare i soggetti aggregatori regionali e alle Diocesi di stipulare appositi protocolli d’intesa sottoscritti con il Commissario straordinario.

I commi 14 e 15 intervengono sulle norme riguardanti i controlli dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario.

Il comma 16 prevede che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione, riguardi solo la ricostruzione privata.

Il comma 17 interviene sulla struttura del Commissario straordinario e sul relativo personale impiegato in attività emergenziali in seguito al sisma del 24 agosto 2016. In particolare, la norma fornisce alcune precisazioni in merito alla corresponsione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale delle pubbliche amministrazioni impiegato nella struttura (nonché dei dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali). Inoltre,     si prevede che il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, nomini gli esperti aventi il compito di definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione; nonché disponga le modalità di liquidazione, rimborso ed eventuale anticipazione delle necessarie risorse economiche alle Amministrazioni di appartenenza del richiamato personale.

Il comma 18, al fine di consentire la rapida realizzazione dei programmi di ricostruzione pubblica, demanda ad un’apposita ordinanza commissariale la costituzione del c.d. fondo di incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (previsto dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici) e la ripartizione delle relative risorse.

In base al comma 19, al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del D.L. 189/2016 (prevalentemente a tempo determinato) possono essere attribuiti (anche in deroga al Codice dei contratti pubblici) incarichi di progettazione e connessi ed è consentito svolgere (ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente) anche le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento).

Il comma 20 consente ai Comuni e alle Province (interessati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 ottobre 2016) di rinnovare fino al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2017) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti con riferimento allo svolgimento di specifici compiti.

Il comma 21, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, proroga al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. La proroga è al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’.

Il comma 22 prevede che nei casi sopra previsti i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate; in caso contrario le rate in scadenza sono sospese senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.

Il comma 23 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (in luogo del Ministro dell’economia e delle finanze) la competenza per l’emanazione del decreto di determinazione degli oneri della progettazione svolta da personale di Invitalia e Fintecna.

Il comma 24 introduce norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017. Tale sospensione è differita al 31 maggio 2018. Il comma 25 demanda a provvedimenti delle autorità di regolazione la disciplina delle moda1ità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, introducendo altresì agevo1azioni, anche di natura tariffaria, ? favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi.

Il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

Il comma 27 autorizza i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ad esser parte di convenzioni inter-regionali con altri Comuni anche se non confinanti, per lo svolgimento delle mansioni di segreteria comunale.

Il comma 28 prevede che i contributi pubblici per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 2016 possano essere concessi – oltre che a proprietari e usufruttuari – anche ai titolari di altri diritti reali di godimento sugli immobili che, a tal fine, si sostituiscano ai proprietari. Non potranno, come attualmente previsto, avere accesso ai contributi i titolari dei diritti di garanzia sull’immobile.

Da ultimo, il comma 29 modifica la disciplina in materia di indennità di funzione degli amministratori locali.

Comma 1 –Copertura degli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione (Modifiche all’art. 2 del D.L. 189/2016)

Il comma 1, che integra l’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/16, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e dalle attività inerenti alla medesima progettazione si provveda con le risorse presenti sulla contabilità speciale, aperta presso la tesoreria statale ed intestata al commissario straordinario (di cui all’ art. 4, comma 3 del D.L. 189/16).

Ai fini dell’indicazione degli ulteriori oneri inerenti alla progettazione, che dovranno essere coperti a valere sulle risorse della contabilità speciale, la norma richiama l’art. 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici – di cui al d.lgs. 50/2016 – il quale prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.

Il vigente art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/16, novellato dalla norma in esame, prevede l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),  mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto.

L’art. 4, comma 3, del D.L. 189/16 stabilisce, che nella contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale e intestata al Commissario straordinario sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al medesimo articolo 4 del D.L. 189/16, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, e confluiscono su tale contabilità speciale anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Su tale contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Comma 2 - Rilascio dei titoli abilitativi edilizi e costituzione dello Sportello unico per le attività produttive (Modifiche all’art. 3 del D.L. 189/2016)

Il comma 2, lettera a), che sostituisce il  comma 4 dell’articolo 3 del D.L. 189/16, dispone l’obbligo - in luogo della prevista facoltà - per i Comuni di procedere allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi ribadendo quanto previsto dalla norma vigente, ossia che ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. La norma richiama genericamente i Comuni, mentre nella norma vigente si fa riferimento ai comuni in forma singola o associata.

La norma ribadisce, inoltre, quanto già prevede la disposizione vigente relativamente al ruolo degli uffici speciali per la ricostruzione, che operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e alla competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, che è in capo ai singoli Comuni.

 

Il comma 2, lettera b), che sostituisce il comma 5 dell’articolo 3 del D.L. 189/16, prevede la facoltà (e non più l’obbligo) di costituire presso l’ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, con apposito provvedimento del Presidente della regione – vicecommissario. Si specifica, inoltre, che il  SUAP svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all’ufficio speciale per la ricostruzione previste dal medesimo D.L. 189/16.

L’art. 3 del D.L. 189/16 prevede  l’istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di “uffici speciali per la ricostruzione” (comma 1). Le funzioni degli uffici speciali riguardano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per la concessione di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, la diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, la realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali (comma 3). Con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e con l’ordinanza n. 31 del 21 giugno 2017 sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione per l'istituzione dei suddetti uffici speciali.

Comma 3 - Perimetrazione di centri e nuclei di particolare interesse e concessione dei contributi per interventi già eseguiti e conclusi (Modifiche all’art. 5 del D.L. 189/2016)

Il comma 3, lettera a), con una novella al comma 1, lettera e) dell’articolo 5 del D.L. 189/16, prevede che la perimetrazione di centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi, effettuata dalle Regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni commissariali, avvenga su proposta dei Comuni.

Si ricorda che l’articolo 5 del D.L. 189/16 elenca al comma 1, lettere a)-f), i criteri che, una volta definiti dal Commissario, con provvedimento adottato, anche a mezzo di ordinanze, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del medesimo D.L. 189/16, devono essere applicati al processo di ricostruzione. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera e) dell’articolo 5, è stata emanata l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017.

 

Il comma 3, lettera b), che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 5 del D.L. 189/16, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimento adottato, anche a mezzo di ordinanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del medesimo D.L. 189/16, definisca i criteri e le modalità per la concessione di contributi, per gli interventi previsti al comma 2 dell’art. 5 del D.L. 189/16, legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore alla entrata in vigore del D.L. 189/16 (cioè prima del 19 ottobre 2016).

La norma dispone altresì che agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 2-bis si provvede, nel limite di 2,5 milioni di euro, con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (di cui all’art. 4, comma 3 del D.L. 189/16, v. supra).

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 5 del D.L. 189/16 elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, e localizzate nei territori dei Comuni colpiti (cioè quelli di cui all’articolo 1), che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Tali tipologie possono essere classificate in due gruppi:

§  interventi “non direttamente assistenziali”, cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese (lettere a), b), c), d) e) e g):

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell’evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio ;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

§  interventi “assistenziali diretti”, cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale (lettere f), h) e i)):

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

 

In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettere a),  b)  e  c),  del  D.L. 189/16 è stata emanata l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, e, successivamente, l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, specificatamente volta a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione  degli  edifici  ad   uso   prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti; in attuazione dell’art. 5, comma 2,  lettera  f), è stata emanata l’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 e in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g) è stata emanata l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.

Comma 4 - Interventi di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi (Modifiche all’art. 8 del D.L. 189/2016)

CILA per l’avvio dei lavori (lettera a))

La lettera a) modifica il comma 3 dell’art. 8 del D.L. 189/2016, che consente - per gli edifici con danni lievi o che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione -, ai soggetti interessati, di avviare i lavori edilizi di riparazione o ripristino con una comunicazione agli uffici speciali, in deroga ad una serie di disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di titoli abilitativi edilizi e di autorizzazione paesaggistica.

La riscrittura è limitata a due sole modifiche.

 

Una prima modifica è volta a sopprimere le deroghe in materia di titoli abilitativi edilizi e a condizionare l’avvio dei lavori alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), disciplinata dall’art. 6-bis del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001).

Si ricorda che l’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001 è stato introdotto nel testo unico dall’ art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (c.d. decreto SCIA 2).

L’unica deroga che rimane, rispetto al testo vigente, è quella relativa all’autorizzazione paesaggistica (disciplinata dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004). Vengono invece soppresse le possibilità di derogare agli articoli 6, 10, 93 e 94 del T.U. edilizia (relativi all’attività edilizia libera, al permesso di costruire, nonché alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche), all’art. 19 della L. 241/1990 (in materia di SCIA) e alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi.

Occorre ricordare che, in base alla disciplina dettata dall’art. 6-bis del T.U. edilizia, sono subordinati a CILA gli interventi che non sono né di edilizia libera né assoggettati a SCIA o permesso di costruire. Lo stesso articolo fa comunque salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Viene altresì previsto che l’asseverazione del tecnico attesti che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Si fa notare che l’art. 6 dell’ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016 (recante “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”), pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 2016, n. 295, dispone che la comunicazione di inizio lavori presentata ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell'edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni (NTC08).

 

Una seconda modifica riguarda invece il termine (che viene elevato da 30 a 60 giorni dall'inizio dei lavori) entro il quale i soggetti interessati devono presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

Termini di presentazione della documentazione per l’ottenimento dei contributi (lettere b) e c))

Le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni del comma 4 dell’art. 8 del D.L. 189/2016, al fine di modificare la disciplina dei termini per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata.

Il testo vigente dispone che entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori, e comunque non oltre la data (prorogata dalle norme in esame) del 31 dicembre 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite in appositi provvedimenti commissariali. Il mancato rispetto del termine e delle modalità indicati determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

Si ricorda che le modalità citate sono state disciplinate dal Commissario con l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili (pubblicata nella G.U. n. 278 del 28 novembre 2016).

 

Le modifiche apportate dalle norme in esame sono volte:

§  a prorogare di 4 mesi, cioè dal 31 dicembre 2017 al 30 aprile 2018, il termine ultimo per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione (lettera b));

§  a consentire, al Commissario straordinario, di disporre (con apposita ordinanza) un’ulteriore proroga, ma solamente per una volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018 (lettera c));

La novella in esame prevede che l’ordinanza commissariale di proroga sia emanata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del D.L. 189/2016. Il citato comma 2 stabilisce che l’ordinanza commissariale deve essere comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed emanata nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, nonché previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

§  a prevedere anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato, nei soli casi di inosservanza del termine (e non anche delle modalità di presentazione della documentazione).

Comma 5 - Termine per la compilazione e trasmissione della scheda AEDES

Il comma 5 fissa il termine del 31 marzo 2018 per la compilazione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati.

La norma precisa che tali tecnici devono essere iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale dei professionisti abilitati (istituito dall’art. 34 del D.L. 189/2016), abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell’edilizia.

Entro lo stesso termine i tecnici in questione devono provvedere alla presentazione della scheda AEDES corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali.

Il comma in esame disciplina altresì gli effetti conseguenti all’inosservanza del termine citato o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AEDES, previste dalle ordinanze commissariali. Tale inosservanza determina:

§  la cancellazione del professionista dall'elenco speciale dei professionisti abilitati (istituito dall’art. 34 del D.L. 189/2016);

§  il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta;

§  e l’inammissibilità della domanda di contributo previsto dall’articolo 8.

Si ricorda che l’ordinanza commissariale 19 dicembre 2016, n. 10, disciplina i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. In particolare, l’art. 1 (come modificato dall’art. 7, comma 8, dell’ordinanza n. 12/2017, che ne ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 2) prevede, al comma 1, che i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 422/2016, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall'attività progettuale.

I successivi commi 1-bis e 1-ter dettano la disciplina transitoria da seguire nelle more dell’istituzione dell’elenco speciale.

Il comma 2 dispone, tra l’altro, che entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione.

 

In sostanza la fissazione del termine del 31 marzo 2018, operata dal comma in esame, si configura come una proroga dei termini previsti dalle succitate disposizioni dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 10/2016.

Comma 6 – Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative (nuovo art. 8-bis del D.L. 189/2016)

Il comma 6 introduce disposizioni volte a disciplinare gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative, dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 (nuovo articolo 8-bis del D.L. 189/2016).

Si fa notare che tale disciplina riprende i contenuti e le finalità dei disegni di legge S. 2929 e S. 2919, in corso di esame presso la 13a Commissione del Senato. Nella relazione illustrativa dell’Atto Senato n. 2929 viene sottolineato che “con l'avvio della fase della ricostruzione è emerso il fenomeno nelle aree dei parchi nazionali di edifici costruiti da singoli cittadini a proprie spese per fronteggiare la fase di emergenza e non trasferirsi in luoghi lontani dalla propria residenza; su tali aree generalmente sussiste un vincolo di tutela paesaggistica non integrale e quindi non sono soggette ad assoluta inedificabilità. Quelli realizzati sono prevalentemente modesti moduli abitativi, di proprietà di persone anziane o dei loro stretti congiunti e utilizzati dai primi che non vogliono abbandonare i territori nei quali hanno vissuto da sempre. Il problema ha evidentemente un profilo non solo urbanistico e paesaggistico ma soprattutto sociale: il caso emblematico è quello della «signora Peppina» che, con le figlie, ha costruito un fabbricato in legno nel comune di Fiastra, in un'area edificabile e nel rispetto di tutti i requisiti di tutela ambientale, sismica, sanitaria ecc. previsti dalla legge; l'unico vulnus sta nel fatto che, essendo la costruzione all'interno dei confini del Parco nazionale dei Monti Sibillini, era necessario acquisire in via preventiva il nulla osta paesaggistico ambientale come previsto dall'articolo 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Comunicazione di regolarizzazione (comma 1)

Il comma 1 del nuovo articolo 8-bis del D.L. 189/2016, oltre a definire l’ambito di applicazione delle disposizioni, prevede, ai fini della regolarizzazione dei predetti immobili, che i soggetti interessati possono presentare (sempre in base al disposto del comma 1) una comunicazione di inizio lavori, previa acquisizione:

§  del parere di compatibilità paesaggistica, anche in deroga alle procedure ordinarie previste dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004;

Il comma 5 dell’art. 167 disciplina la procedura da seguire per l’accertamento della compatibilità paesaggistica: di interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica (che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati); di interventi per i quali siano stati impiegati materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per tali interventi e/o lavori, il citato comma 5 impone al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi suddetti, di presentare apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

§  nonché del nulla osta dell’Ente parco di cui all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali.

L’art. 13 della L. 394/1991 dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, con cui viene verificata la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

 

Nel fare riferimento alla comunicazione di inizio lavori, il comma 1 precisa che la stessa rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 380/2001.

In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) rientrano tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Condizioni per la presentazione della comunicazione (commi 1 e 4)

Il comma 1 detta una serie di condizioni che devono essere rispettate per la presentazione della comunicazione di regolarizzazione.

Viene infatti richiesto che:

l) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici in questione;

2) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull’area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

3) l’area in questione sia edificabile e ricada all’interno del c.d. cratere sismico (cioè nel territorio dei comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016);

4) la volumetria dell’immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dell’immobile dichiarato inagibile;

5) il richiedente presenti, contestualmente alla comunicazione di regolarizzazione (se non lo ha già fatto prima), la domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione dell’immobile dichiarato inagibile;

6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

Relativamente alla condizione di cui al numero 3), si precisa che l’edificabilità deve essere valutata secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e (qualora la costruzione ricada all’interno di un parco nazionale o regionale) del piano di assetto del parco.

Il comma 4 dispone che, qualora l’immobile realizzato abbia le caratteristiche di un’opera precaria e facilmente amovibile, non è richiesta la conformità alle previsioni della strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

Documenti da allegare alla comunicazione (comma 2)

Il comma 2 prevede che alla comunicazione di regolarizzazione siano allegati:

§  una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni nn. 3) e 4), relative all’edificabilità e alla volumetria, nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

§  copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati dall’edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

§  dichiarazione sottoscritta dal richiedente e attestante la sussistenza delle condizioni nn. 1), 2), 5), 6) e 7).

Obbligo di rimozione delle opere realizzate (comma 3)

Il comma 3 disciplina l’obbligo di rimozione delle opere realizzate, dettando disposizioni derogatorie rispetto a quelle dettate dall’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 380/2001.

In base a tale lettera,  le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

 

In base al disposto del comma 3, il termine di 90 giorni per la rimozione delle opere (previsto dalla citata lettera e-bis)) non si applica ai casi assoggettati dalla disciplina prevista dal nuovo articolo 8-bis del D.L. 189/2016.

L’obbligo di rimuovere le opere realizzate si applica all’esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell’edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell’assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L’inosservanza dell’obbligo di rimozione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

Valutazione negativa della compatibilità urbanistica o paesaggistica degli interventi (comma 5)

Il comma 5 disciplina il caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica o paesaggistica degli interventi, disponendo che in tali evenienze si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Termini ed effetti della presentazione della comunicazione (comma 6)

In base al disposto del comma 6, le disposizioni del nuovo articolo 8-bis si applicano a condizione che la comunicazione di regolarizzazione sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018.

La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l’immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

Comma 7- Procedura per interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti (Modifiche all’articolo 11 del D.L. 189/2016)

Il comma 7, con una novella al comma 8 dell’articolo 11 del D.L. 189/16, prevede che il termine per l’approvazione della deliberazione del consiglio comunale, riguardante la procedura di individuazione degli aggregati edilizi e delle unità minime di intervento (UMI) da parte dei comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai entri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, sia fissato con un provvedimento del Commissario straordinario. Nella normativa vigente invece il termine per l’approvazione della predetta deliberazione è fissato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 189/16.

Si ricorda che con la suddetta deliberazione comunale, i comuni possono:

§  individuare gli aggregati edilizi da recuperare tramite interventi unitari;

§  perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, per l’integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero e per le esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto urbanistico.

Si ricorda inoltre che con l’ordinanza 8 settembre 2017, n. 39 sono stati dettati i principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti.

Comma 8 – Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (Modifiche all’articolo 13 del D.L. 189/2016)

Il comma 8 sostituisce l’art. 13 del D.L. 189/2016, che detta disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi per gli immobili già interessati da precedenti eventi sismici.

In realtà la riscrittura opera solamente sui commi 1 e 2 del testo vigente, che riguarda gli immobili già interessati dal sisma del 2009 in Abruzzo (che vengono sostituiti dai nuovi commi 1-4), mentre le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 (relative alle attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico nei comuni già colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, nonché agli immobili già interessati dalla crisi sismica del 1997-1998 e da quella del 2009 in Umbria) non vengono modificate e vengono solo ricollocate nei nuovi commi 5-6.

 

Soffermando quindi l’analisi sulle disposizioni relative agli immobili ubicati nei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nella Regione Abruzzo ? già danneggiati dal sisma del 2009, si fa notare che le nuove disposizioni dettate dai commi 1-4 prevedono due diversi binari per il riconoscimento dei contributi, a differenza dei vigenti commi 1-2 che demandano a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi.

Il nuovo comma 1 disciplina il caso di immobili per i quali si verificano entrambe le seguenti condizioni:

§  sono stati già ammessi ? contributo ai sensi del D.L. 39/2009 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”);

§  i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non sono stati ultimati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

Se si verificano entrambe tali condizioni, allora il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici del 2016-2017 è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità ? le procedure stabilite dal D.L. 39/2009.

 

Se almeno una delle due condizioni succitate non si verifica, allora il comma 2 prevede due distinte ipotesi:

§  se il nuovo danno determinato dagli eventi sismici del 2016-2017 è di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile in seguito al sisma del 2009, allora il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al D.L. 39/2009 (primo periodo del comma 2);

§  se il nuovo danno è invece di entità prevalente rispetto ? quello pregresso, allora le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite ? definite secondo le modalità ? le condizioni stabilite nel D.L. 189/2016 (secondo periodo del comma 2).

 

Il nuovo comma 3 demanda ad apposite ordinanze commissariali, emanate dopo aver sentito gli uffici speciali per la ricostruzione (istituiti dall’art. 67-ter del D.L. 83/2012):

§  la definizione di criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza ? meno dei nuovi danni (rispetto a quelli pregressi);

§  nonché le modalità ? le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

 

Si ricorda che l’art. 67-ter del D.L. 83/2012,  per una serie di finalità, tra cui quelle di contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, e in considerazione della particolare configurazione del territorio, ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere.

 

Il nuovo comma 4 disciplina invece l’erogazione dei contributi aggiuntivi da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e dei comuni del cratere sismico del 2009, nei casi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2. Il comma in esame stabilisce infatti che l’erogazione in questione è posta ? carico della contabilità speciale del Commissario straordinario istituito dal D.L. 189/2016 ed è oggetto di separata contabilizzazione ? rendicontazione.

Per le modalità di erogazione, il comma rinvia ad una apposita ordinanza commissariale emanata di concerto con l'Ufficio speciale.

Si fa notare che mentre al comma 3 si fa riferimento agli uffici speciali, nel comma 4 si richiama genericamente l’ufficio speciale. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di chiarire se anche in tal caso si fa riferimento a entrambi gli uffici speciali o esplicitare uno dei due uffici .

 

Il comma 4 disciplina inoltre la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla riscrittura in esame, disponendo che ad essi si provveda, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (disciplinata dall’art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016).

 

La seguente tabella schematizza la nuova disciplina introdotta dal nuovo testo dei commi 1-4:

 

Comma

Immobili collocati in Abruzzo, colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e già danneggiati dal sisma del 2009

Disciplina applicabile per la richiesta e l’erogazione dei contributi

1

Immobili per i quali si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) sono stati già ammessi ? contributo ai sensi del D.L. 39/2009;

b) i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non sono stati ultimati alla data di entrata in vigore della disposizione

 

 

 

 

D.L. 39/2009

Per le modalità di erogazione è prevista dal comma 4 l’emanazione di un’apposita ordinanza commissariale

2,

I periodo

Immobili per i quali almeno una delle condizioni a) e b) non si verifica e il nuovo danno è di entità inferiore rispetto al danno riportato in seguito al sisma del 2009

2,

II periodo

Immobili per i quali almeno una delle condizioni a) e b) non si verifica e il nuovo danno è di entità prevalente rispetto al danno riportato in seguito al sisma del 2009

D.L. 189/2016

Per le modalità ? le procedure per l'accesso ai contributi è prevista dal comma 3 l’emanazione di un’apposita ordinanza commissariale

 

Si fa notare che la nuova disciplina in esame si sovrappone a quella dettata dall’art. 20 dell’ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 (come modificato dall’art. 1, comma 15, dell’ordinanza 9 giugno 2017, n. 28).

Tale articolo 20 ha infatti disciplinato le modalità di ammissione a contributo per gli interventi su edifici ubicati nei Comuni di cui all'art. 13 del decreto-legge, già danneggiati dall'evento sismico del 2009 e che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

In particolare, i commi 2 e 3 di tale articolo sono relativi agli edifici per i quali era già intervenuta la concessione e la parziale erogazione del contributo ed i lavori erano ancora in corso di esecuzione, mentre il comma 4 riguarda gli edifici per i quali non era ancora intervenuta la concessione del contributo o non erano iniziati i lavori di miglioramento sismico o di ricostruzione.

Il comma 7 dispone che le norme succitate si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4 del decreto-legge.

Commi 9 e 10 - Ricostruzione pubblica - (Modifiche all’art. 14 del D.L. 189/2016)

Il comma 9 modifica in più punti la disciplina recata dall’articolo 14 del D.L. 189/16, che dispone in merito alla procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché dei beni del patrimonio culturale.

 

Modifiche all’elenco degli interventi agevolabili (lettere a) e b) e comma 10)

In particolare, la lettere a) e b) del comma 9, che modificano le lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016, intervengono sull’elenco degli immobili in favore dei quali sono concessi contributi per la ricostruzione al fine di:

§  escludere gli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia paritari (lett. a);

§  includere le strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica (lett. a); il riferimento a tali strutture, attualmente contenuto nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 viene espunto dalla lettera b) della disposizione in esame;  

§  specificare che, per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), i contributi sono riconosciuti se tali immobili sono utilizzati per le esigenze di culto (lett. a).

La lettera a) vigente fa riferimento  agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e alle strutture edilizie universitarie, nonché agli edifici municipali, alle caserme in uso all'amministrazione della difesa e agli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

§  non far più riferimento agli edifici privati ad uso pubblico (lett. b).

Il comma 10 precisa che le predette modifiche si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell’articolo 14 (vedi infra), già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Programmazione degli interventi  (lettere c) e d))

Le lettere c) e d) del comma 9, che modificano le lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016, intervengono sul contenuto degli atti di pianificazione necessari a dare attuazione alla programmazione degli interventi al fine di:

§  specificare che nel piano delle opere pubbliche deve essere compresa l’indicazione degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione, eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici (lett. c);

Nella norma vigente, invece, si prevede che il piano comprenda gli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi.

§  includere nel piano di interventi sui dissesti idrogeologici anche gli interventi previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi individuate dai comuni (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), del D.L. 189/2016), ribadendo la priorità per i dissesti idrogeologici che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture (lett. d). In conseguenza della novella, inoltre, il piano non risulta più articolato per le quattro Regioni interessate.

 

Interventi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (lett. e))

La lettera e) del comma 9, che aggiunge all’art. 14 del D.L. 189/16 il comma 3-bis.1, consente al Commissario – in sede di approvazione dei piani di cui al comma 2, dell’art. 14, ovvero con apposito provvedimento -  di individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi ? far data dal 24 agosto 2016. Si prevede che, per la realizzazione di tali interventi a cura dei soggetti attuatori (di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. 189/16, su cui interviene l’articolo in esame, v. infra), possa applicarsi,  fino alla scadenza della gestione commissariale (fissata al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 189/16), ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea (fissata dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici e al di sopra della quale si applica la normativa di derivazione europea concernente i contratti pubblici), la procedura negoziata senza bando. Ai fini dell’applicazione di tale procedura, si richiama il comma 3-bis dell’art. 14, che ne disciplina il ricorso per i piani finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 attraverso il rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del citato Codice, che prevedono, tra l’altro, l’adeguata motivazione e l’invito ad almeno cinque operatori economici.

 

Finanziamento dei centri e nuclei abitati interessati da gravi fenomeni di instabilità  (lettera f))

La lettera f) del comma 9, che aggiunge il nuovo comma 3-septies all’art. 14 del D.L. 189/16, pone, a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. 189/16, il finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati, oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica, che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo quanto stabilito per gli interventi di ricostruzione privata dagli articoli 5 e 11 del medesimo decreto legge, concernenti rispettivamente la concessione di contributi e gli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.

 

Affidamento degli incarichi dei servizi di architettura e ingegneria e parere per l’approvazione dei progetti esecutivi  (lettere g) e h))

La lettera g) del comma 9 interviene sul comma 4-bis dell’articolo 14 del D.L. 189/16, che disciplina lo svolgimento delle procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione per i servizi di architettura e ingegneria, inserendo la precisazione che resta fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 189/16, il quale prevede in via generale che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel relativo elenco speciale previsto dall’art. 34 del D.L. 189/16.

L’art. 14, comma 4-bis, del D.L. 189/16 consente a tutti i soggetti previsti dal comma 4 dell’art. 14 (soggetti attuatori oppure comuni, province, unioni dei comuni e unioni montane interessati), di procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale previsto dall’articolo 34 del D.L. 189/2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L. 189/2016, in possesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea (previste all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale.

 

La lettera h), che modifica il comma 5 dell’art. 14 del D.L. 189/16, introduce la possibilità che il previsto parere, ai fini dell’approvazione definitiva da parte del Commissario straordinario dei progetti esecutivi e della relativa adozione del decreto di concessione del contributo, sia adottato dalla Conferenza permanente ovvero dalla Conferenza regionale, nei casi previsti dall’articolo 16, comma 4, del D.L. 189/16.

 

Si ricorda che l’art. 16, comma 4, del D.L. 189/16 prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 dell’art. 16 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze commissariali per la concessione dei contributi.

Comma 11 - Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica  (Modifiche all’art. 15 del D.L. 189/2016)

Il comma 11, che sostituisce l'articolo 15 del D.L. 189/16 concernente i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, è volto a includere altri soggetti attuatori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, (comma 1, lettere a)-e)), nonché a prevedere norme di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi (commi 2 e 3).

Per quanto riguarda il primo profilo, la norma integra l’elenco dei soggetti attuatori già previsti dalla normativa vigente (Regioni, per i territori di rispettiva competenza, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con l’Agenzia del demanio e le Diocesi (il testo vigente consente alle diocesi di essere soggetti attuatori, v. infra).

La norma, oltre a specificare che le regioni interessate sono le quattro  regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), prevede che tali regioni possano svolgere la funzione di soggetto attuatore, anche attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, mentre nel testo vigente tale funzione è svolta sempre attraverso i citati Uffici speciali. Relativamente all'attività necessaria per la realizzazione degli interventi di competenza delle Regioni, si prevede - al comma 2 - che il Presidente di Regione-Vicecommissario, con apposito provvedimento, possa delegare i Comuni ? gli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16).

L’art. 38 del Codice dei contratti pubblici disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, prevedendo un apposito elenco, tenuto presso ANAC, per le stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza e a cui sono iscritti di diritto determinati soggetti. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. La norma prevede inoltre i criteri sulla base dei quali sono individuati i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

L’art. 216, comma 10, del Codice dei contratti pubblici dispone che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 33-ter del D.L.179/12.

 

In secondo luogo, si precisa che le Diocesi svolgono le funzioni di  soggetto attuatore:

§  nel caso di interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, stabilita dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

§  per gli interventi relativi agli immobili in loro proprietà, indicati nelle lettere a) e c) dell’articolo 14 del D.L. 189/16 (modificato dal comma 9 dell’articolo in esame) - cioè immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali, utilizzati per esigenze di culto, e chiese.

Nel caso di interventi sopra soglia, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni ? delle attività culturali ? del turismo.

Il vigente comma 2 dell’articolo 15 del D.L. 189/2016 prevede che le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Si segnala che nel disegno di legge di bilancio 2018 in corso di esame al Senato, l’art. 39, comma 4, lett. a), disciplina, in modo analogo alla novella in commento, l’inclusione delle Diocesi tra i soggetti attuatori.

 

Nello specifico, la norma integra il co. 1 dell’art. 15 del D.L. 189/2016 attraverso l’inserimento della lett. c-bis) in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario e nei termini di cui al co. 2 del medesimo art. 15 del D.L. 189/2016, che viene anch’esso modificato, per cui le diocesi possono svolgere la funzione di soggetti attuatori, non solo qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie, come già prevede la norma vigente, ma anche nel caso di interventi, finanziati con fondi pubblici, relativi a chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), pari a 5.225.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni. Nei rimanenti casi di utilizzo di fondi pubblici, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 12 - Competenze della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali - (Modifica dell’art. 16 del D.L. 189/2016)

La lettera a) del comma 12, che aggiunge la lettera a-bis) al comma 3 dell'articolo 16 del D.L. 189/16, attribuisce alla Conferenza permanente e alle Conferenze regionali - in aggiunta alle funzioni già previste nel medesimo comma 3 dell’art. 16 - il potere di approvare i progetti, che sono predisposti dai soggetti attuatori (di cui all’art. 15 del D.L. 189/2016) e, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, dai Comuni, dalle unioni dei Comuni, dalle unioni montane e dalle Province interessati. La norma specifica che i predetti progetti sono approvati ai sensi dell’articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), che disciplina le diverse fasi relative alla procedura di approvazione dei progetti sui lavori, definendo norme di dettaglio in relazione all’attività svolta dalle conferenze di servizi previste nella legge 241/90. La lettera b) del comma 12 detta invece disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche riguardanti l’individuazione dei soggetti attuatori (regioni e diocesi) apportate dal precedente comma.

Comma 13 - Centrale unica di committenza (Modifiche all’art. 18 del D.L. 189/2016)

Il comma 13 modifica la disciplina riguardante l'articolo 18 del D.L. 189/16, in base alla quale i soggetti attuatori (previsti all'articolo 15, comma 1, del D.L. 189/2016) si avvalgono di una centrale unica di committenza, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza.

Si prevede che le Diocesi provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, in raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali, anche al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli dell’ANAC

Per gli altri soggetti, la centrale unica di committenza viene individuata:

?) nei soggetti aggregatori regionali, di cui all'articolo 9 del D.L. 66/14, per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (soggetti attuatori di cui alla lettera ?) del comma 1 dell'articolo 15), istituiti dalle medesime Regioni, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9 del D.L. 66/14, che prevede una centrale unica di committenza per Regione. Tali soggetti aggregatori operano anche per le procedure aventi ad oggetto lavori e non solo servizi e forniture (comma 5, nuovo art. 18);

b) nell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti ? lo sviluppo d'impresa S.p.A., per il Ministero dei beni culturali, il Ministero delle infrastrutture, e l’Agenzia del demanio (soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15).

 

Resta ferma la possibilità, per le quattro Regioni citate di avva1ersi, come centrale unica di committenza, anche dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti ? lo sviluppo d'impresa S.p.A. La norma, inoltre, precisa che resta ferma la possibilità di avvalersi dell’Agenzia anche per i soggetti attuatori di cui al comma 3 del (novellato) articolo 15 del D.L. 189/2016, ossia il Ministero dei beni e delle attività culturali per gli interventi sopra soglia sugli immobili delle diocesi.

A tale ultimo riguardo, andrebbe verificato il riferimento ai soggetti attuatori di cui “al comma 3 del medesimo articolo 15”, tenuto conto che la norma in esame già individua nell’Agenzia la centrale unica di committenza per il Ministero dei beni culturali.

Sono inoltre previste convenzioni per disciplinare i rapporti tra soggetti attuatori e centrale unica di committenza, i cui  oneri previsti sono determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività, con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (previste dall’articolo 4, comma 3, del D.L. 189/16). Il Commissario provvede a disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di trasferimento delle risorse in favore dei soggetti attuatori.

Commi 14 e 15 - Controllo ANAC - (Modifiche all’art.32 del D.L. 189/2016)

Il comma 14, che sostituisce il comma 2 dell’articolo 32 del D.L. 189/16, interviene sulla disciplina in materia di controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario allo scopo di:

§  coinvolgere, negli accordi per disciplinare le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche sugli interventi della ricostruzione pubblica, anche i Presidenti delle Regioni–Vicecommissari;

§  consentire l’istituzione di un'unica piattaforma informatica per 1? gestione del flusso delle informazioni ? della documentazione re1ativa alle procedure di gara, al fine di attuare il coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l’ANAC;

§  demandare a provvedimenti adottati dal Commissario straordinario la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in esame, nonché per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge di riforma della contabilità pubblica, L. 196/09), e gli a1tri sistemi informatici connessi al1e attività di ricostruzione.

Con il comma 15 si prevede che la copertura di eventuali oneri sia a carico delle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, disciplinata dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Comma 16 - Contributi per le prestazioni tecniche – (Modifiche all’art. 34 del D.L. 189/2016)

Il comma 16, che modifica il comma 5 dell’articolo 34 del D.L. 189/16, prevede che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione, in base a determinati parametri, commisurati agli importi dei lavori effettuati, riguardi solo la ricostruzione privata. Viene, infatti, soppresso il riferimento alla ricostruzione “pubblica”.

Si ricorda che gli artt. 4 e 5 dell’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, rispettivamente, elencano il contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e il contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche per la ricostruzione pubblica.

Comma 17 – Personale della struttura del Commissario straordinario

Il comma 17 interviene (modificando l’articolo 50 del D.L. 189/2016) sulla struttura del Commissario straordinario e sul relativo personale impiegato in attività emergenziali in seguito al sisma del 24 agosto 2016. In particolare, la norma fornisce alcune precisazioni in merito alla corresponsione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale delle pubbliche amministrazioni impiegato nella struttura (nonché dei dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali). Inoltre,   si prevede che il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, nomini gli esperti aventi il compito di definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione; nonché disponga le modalità di liquidazione, rimborso ed eventuale anticipazione delle necessarie risorse economiche alle Amministrazioni di appartenenza del richiamato personale.

 

Il comma 17 modifica l’articolo 50 del D.L. 189/2016, che disciplina la struttura del Commissario straordinario e il relativo personale impiegato in attività emergenziali in seguito al sisma del 24 agosto 2016.

 

Più specificamente, rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente:

§  si specifica (modificando il comma 1 del richiamato articolo 50) che la voce economica retributiva spettante al personale comandato presso la struttura del Commissario straordinario da commisurare a quella corrisposta al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel caso in cui lo stesso, nell’amministrazione di provenienza, risulti complessivamente inferiore) sia il trattamento economico accessorio (lettera a), n. 1); nonché che al personale non dirigenziale comandato spetti comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (lettera a), n. 2);

§  si puntualizza (modificando il comma 3-bis del richiamato articolo 50), in ordine alla corresponsione del trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale:

-       che il trattamento economico (che si specifica debba essere sia quello fondamentale sia quello accessorio) debba essere anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo specifiche modalità (lettera b), n. 1);

-       che (nuova lettera a) del richiamato comma 3-bis) le Amministrazioni statali di provenienza (comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università) provvedano (con oneri a proprio carico esclusivo) al pagamento del trattamento economico fondamentale e dell’indennità di amministrazione (nel caso in cui l’indennità di amministrazione sia inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è previsto il rimborso, da parte del Commissario straordinario, delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza), restando invece a carico del Commissario straordinario (nuova lettera b) del richiamato comma 3-bis[2]) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione per il personale delle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle richiamate (lettera b), n. 2);

§  si dispone (integrando il comma 3-ter del richiamato articolo 50) che la retribuzione di posizione dei dirigenti venga corrisposta secondo le medesime modalità evidenziate in precedenza (comma 3-bis dell’articolo 50). È altresì disposto l’obbligo, per il Commissario straordinario, di rimborsare le somme anticipate dalle Amministrazioni statali di appartenenza al personale dirigenziale (e non dirigenziale) assegnato alla Struttura commissariale, mediante versamento ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, al fine di una riassegnazione (entro l’anno di competenza) all’apposito capitolo dello stato di previsione dell’amministrazione di appartenenza (lettera c));

§  si prevede che il Commissario straordinario (integrando il comma 6 del richiamato articolo 50) nomini con proprio provvedimento gli esperti aventi il compito di definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione (lettera d));

§  si dispone (modificando il comma 7, lettere b) e c), del richiamato articolo 50) che l’incremento della retribuzione di posizione per i dirigenti non sia più attribuito nelle more della definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata, stabilendo altresì una percentuale fissa dello stesso incremento nella misura del 30% (per il periodo 1° ottobre 2016-31 dicembre 2016) e del 20% (per il periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018); allo stesso tempo viene soppresso il riferimento alla contrattazione integrativa ai fini della corresponsione dell’incremento del trattamento accessorio riconosciuto a tutto il personale (lettere e) ed f));

§  si precisa (modificando il comma 7-bis del richiamato articolo 50) che tutte le disposizioni sugli incrementi della retribuzione di posizione, del trattamento accessorio e dei compensi straordinari si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali (lettera g));

§  si stabilisce (integrando il comma 8 del richiamato articolo 50) che le modalità di liquidazione, rimborso ed eventuale anticipazione delle necessarie risorse economiche alle Amministrazioni di appartenenza del richiamato personale, sono disposte con uno o più provvedimenti del commissario straordinario (lettera h)).

L’articolo 50 del D.L. 189/2016, come modificato dall’articolo 18 del successivo D.L. 8/2017, reca disposizioni relative alla struttura del Commissario straordinario ed alle misure per il personale impiegato in attività emergenziali a seguito del sisma del 24 agosto 2016, riconoscendo piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario nella gestione delle risorse assegnategli e nell'organizzazione della struttura, nonché disciplinando l'utilizzo e il compenso del personale da esso impiegato (il quale fruisce di un trattamento economico - se quello di provenienza sia inferiore - "commisurato" a quello corrisposto al personale - dirigenziale e non - presso la Presidenza del Consiglio del Ministri).

L’articolo, in particolare, ha disposto:

§  l’ampliamento della dotazione di personale (ferma restando quella già prevista[3]), fino ad un massimo di 225 unità, destinate agli uffici speciali per la ricostruzione, al supporto degli enti territoriali o alla medesima struttura commissariale, perimetrandone altresì la provenienza (di cui fino a 100 tra il personale delle amministrazioni pubbliche, con indicazione di specifiche amministrazioni; le altre sulla base di apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) o con società da essa interamente controllate, nonché sulla base di apposite convenzioni stipulate con FINTECNA S.p.A. o sue interamente controllate, per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche;

§  la corresponsione secondo determinate modalità del trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto (trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione, posto a carico delle amministrazioni di provenienza; rimborso da parte del Commissario straordinario delle somme eccedenti l'importo dovuto - a tale titolo dall'amministrazione di appartenenza - nel caso in cui l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; corresponsione di ogni altro emolumento accessorio con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario);

§  il riconoscimento di una retribuzione di posizione al personale dirigenziale (in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché (in attesa di specifica disposizione contrattuale) di un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico (attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale);

§  l'applicabilità delle disposizioni sui trattamenti economici in precedenza richiamati anche al personale della struttura del Commissario straordinario (di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 9 settembre 2016);

§  di provvedere alle spese per il funzionamento della struttura commissariale con l'apposita contabilità speciale per il Commissario (di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016);

§  che il Commissario possa richiedere, per la risoluzione di problematiche tecnico contabili, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, e si possa altresì avvalere di un comitato tecnico-scientifico di esperti[4] (in un numero massimo di 15), per la definizione dei criteri di indirizzo - vincolanti per i soggetti pubblici e privati coinvolti nella ricostruzione - per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati. In particolare, si dispone il collocamento fuori ruolo per gli esperti che già facevano parte della dotazione esistente prevista per il Commissario dal D.P.R. 9 settembre 2016 (qualora provenienti da altra amministrazione pubblica), fino ad un numero massimo di 5 unità[5];

§  specifiche corresponsioni economiche straordinarie ed integrative al personale delle amministrazioni pubbliche che compone il personale aggiuntivo della struttura, nonché ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione dei comuni del cratere (in particolare si prevede un incremento della retribuzione mensile di posizione per i dirigenti - nelle more della definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata - fino al 30% dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e fino al 20% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018; allo stesso tempo di prevedono specifici compensi per lavoro straordinario per il personale non dirigenziale – nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte e ulteriori 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 – oltre un incremento del trattamento accessorio – per tutto il personale e sempre nelle more della definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata -  fino al 30% del trattamento accessorio stesso sulla base dei risultati conseguiti);

§  la facoltà per il Commissario di avvalersi di ulteriore personale (e strutture) di amministrazioni pubbliche, previa apposita convenzione (fermo restando il limite massimo di 100 unità). Le amministrazioni provvedono attingendo alle risorse dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziate, onde sia mantenuta l'invarianza finanziaria. Inoltre, è stato stabilito che il Commissario straordinario possa stipulare (ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata) apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, provvedendo agli eventuali maggiori oneri finanziari con le risorse della contabilità speciale per il Commissario.

Infine, l’articolo reca alcune disposizioni  finanziarie al fine di attuare le disposizioni richiamate (anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale).

Comma 18 – Programma di interventi di ricostruzione pubblica

Il comma 18, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di ricostruzione pubblica previsti dall'art. 14 del D.L. 189/2016, prevede l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, di un’apposita ordinanza commissariale volta a disciplinare:

§  la costituzione del c.d. fondo di incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (previsto dall’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016);

§  e la ripartizione delle relative risorse.

 

Con riferimento ai programmi previsti dall’art. 14 del D.L. 189/2016 (che viene novellato dal comma 9 dell’articolo in esame), si ricorda che il comma 2 di tale articolo, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di ricostruzione pubblica, ha demandato ad apposite ordinanze commissariali  la predisposizione e l’approvazione di una serie di piani e di programmi (ad es. piano delle opere pubbliche, piano dei beni culturali, piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese).

Relativamente alle disposizioni del richiamato art. 113 del D.Lgs. 50/2016, si ricorda che il comma 2 ha previsto la destinazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, ad un apposito fondo, di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% per cento (modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara) degli stanziamenti (previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti) relativi agli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.

Tale fondo è destinato, sempre in base al comma 2, alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede, tra l’altro, che l’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.

Lo stesso comma 3 dispone anche che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Tali disposizioni, per espressa previsione del comma 3, non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

Comma 19 – Funzioni del personale assunto con il D.L. 189/2016

Il comma 19, con riguardo agli interventi di ricostruzione pubblica previsti dall’art. 14 del D.L. 189/2016, disciplina l’attribuzione di incarichi e funzioni al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del D.L. 189/2016.

L’art. 3, comma 1, del D.L. 189/2016 ha istituito in ognuna delle regioni colpite, per la gestione del processo di ricostruzione, un ufficio denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» ed ha, tra l’altro, autorizzato l’assunzione, da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati:

§  del personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità di tali uffici speciali, con forme contrattuali flessibili;

§  di ulteriore personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario.

Le disposizioni di tale comma, relative all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano, nel limite di un contingente massimo di quindici unità e delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nel c.d. cratere sismico.

Si ricorda che, in base al disposto del successivo comma 3, gli uffici speciali per la ricostruzione, tra l’altro, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali.

Il comma 2 consente inoltre l’assegnazione a tali uffici speciali, nel limite delle risorse disponibili, delle unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche assunte in base alle disposizioni dettate dall’art. 50, comma 3, del D.L. 189/2016.

Si ricorda che tale comma 3, per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, ha tra l’altro autorizzato l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale.

 

L’art. 50-bis del medesimo decreto-legge detta una serie di disposizioni concernenti il personale dei Comuni, delle Province e del Dipartimento della protezione civile. In base al combinato disposto dei commi 1 e 3-sexies di tale articolo, Comuni e Province interessati dagli eventi sismici sono stati autorizzati ad effettuare ulteriori assunzioni di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il successivo comma 4, al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici in questione, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza.

 

In particolare, il comma in esame prevede che a tale personale:

§  possono essere attribuiti – anche in deroga alle norme sugli incarichi di progettazione e connessi dettate dall’art. 157, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 – gli incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto;

Si ricorda che la norma richiamata vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

§  sia consentito svolgere – ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente – anche le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L’art. 31 del Codice dei contratti pubblici disciplina le modalità di nomina e le funzioni del RUP, stabilendo, tra l’altro, che esso sia nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. Il comma 5 di tale articolo ha demandato all’ANAC la definizione, mediante apposite linee guida, di una disciplina di dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori. In attuazione di tale norma, l’ANAC ha adottato le linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» con la deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e ha provveduto al loro aggiornamento con la successiva delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

Comma 20 – Rinnovo contratti collaborazione coordinata e continuativa

Il comma 20 consente ai Comuni e alle Province (interessati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 ottobre 2016) di rinnovare fino al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2017) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti con riferimento allo svolgimento di specifici compiti.

 

Più nel dettaglio - attraverso una modifica dell’art. 50-bis, c. 3-bis e 3-quater, del D.L. 189/2016 - si dispone che il rinnovo dei suddetti contratti può avvenire (art. 2-bis, c. 20, lett. a)):

§  per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018;

§  anche in deroga al limite massimo previsto di 350 unità di personale;

§  limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le previste procedure (facoltà di attingere a graduatorie vigenti e assunzione diretta tramite selezione pubblica, anche per soli titoli, secondo criteri di pubblicità e trasparenza, se le suddette graduatorie non presentino le professionalità richieste).

Si specifica, inoltre, che l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il suddetto rinnovo viene disposta con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario (d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari) (art. 2-bis, c. 20, lett. b)):

 

Assunzioni a tempo determinato per i Comuni colpiti dal sisma del 2016

 

L’articolo 50-bis del D.L. 189/2016 (come modificato dal D.L. 8/2017) autorizza l'assunzione di personale a tempo determinato da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 ottobre 2016 e del Dipartimento della protezione civile, nonché l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Comuni

Con riferimento agli anni 2017 e 2018, i comuni sono autorizzati, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie specificamente previste e delle risorse loro assegnate con provvedimento del Commissario straordinario:

- ad assumere con contratto a tempo determinato fino a 700 ulteriori unità di personale (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile), con facoltà di attingere a graduatorie vigenti (anche se formate per assunzioni a tempo indeterminato o per altre amministrazioni) (commi 1, 2 e 3);

- ad incrementare  la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo (comma 1-bis);

- nelle more dell’espletamento delle suddette procedure, a sottoscrivere, per un massimo di 350 unità in possesso di determinati requisiti e limitatamente allo svolgimento di specifici compiti, contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili (commi 3-bis-3-quinquies).

Le suddette disposizioni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, alle province viene riservata una quota (pari al 10% delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché per la sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative (3-sexies).

Infine, le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura, deliberata con specifica ordinanza, di propri uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, verificano la sussistenza di altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.) Inoltre, in caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni hanno l'obbligo di definire, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal C.C.N.L., anche se relativi a fattispecie diverse (3-septies).

Dipartimento della protezione civile

Per lo svolgimento di attività connesse all'emergenza post-sismica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere, con contratto a tempo determinato della durata di un anno, fino a 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico od amministrativo. Tale autorizzazione è stata prorogata fino al 28 febbraio 2019 (ex art. 16-sexies, c. 4, D.L. 91/2017)

Anche per tali assunzioni (come per quelle dei Comuni), è prevista la facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, della medesima o di altra amministrazione, e se le graduatorie non presentino professionalità quali quelle richieste, è autorizzata un'assunzione diretta tramite selezione pubblica, anche per soli titoli, secondo criteri di pubblicità e trasparenza (comma 4).

Proroga contratti a termine

Limitatamente ai rapporti di lavoro già in essere, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza, al Capo del Dipartimento della protezione civile viene riconosciuta la facoltà di autorizzare la proroga (comma 5):

§  dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea;

§  dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

§  dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nella gestione delle attività di emergenza.

Dall’applicazione di quanto previsto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 21 e 22 – Sospensione dei pagamenti dei mutui

Il comma 21 proroga al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia iniziati il 24 agosto 2016, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga è rivolta alle attività economiche e produttive e ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Per quanto riguarda le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere è prorogato al 31 dicembre 2020 (lettera b)).

Si ricorda che l’articolo 48, comma 1, lett. g), del decreto-legge n. 189 del 2016, ha sospeso fino al 31 dicembre 2016 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Dal lato delle banche si prevede che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Sono sospesi, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

L’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali.

 

Il comma 22 dispone che limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (casi previsti dal comma 6 dell’articolo 14 del D.L. n. 244 del 2016), i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

Nel caso in cui la banca o l’intermediario finanziario non fornisce tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6 (attività economiche o prime case distrutte o inagibili localizzate in una ‘zona rossa’), senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.

Entro il 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l’ABI provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e di finanziamenti sospesi ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016, come modificato.

Comma 23 – Modalità di emanazione del decreto relativo agli oneri della progettazione svolta da personale di Invitalia e Fintecna (Modifica all’art. 5 del D.L. 8/2017)

Il comma 23 modifica le modalità di emanazione del decreto ministeriale a cui (in base all’art. 5, comma 1-bis, del D.L. 8/2017) è demandata la determinazione degli oneri connessi all’attività di progettazione svolta dal personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), nonché dal personale della società Fintecna S.p.A.

Mentre il testo vigente prevede che il decreto sia emanato dal Ministro dell'economia ? delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture ? dei trasporti ? dello sviluppo economico, il comma in esame prevede che l’emanazione spetta al Ministro delle infrastrutture ? dei trasporti, sentiti i Ministri dell'economia ? delle finanze e dello sviluppo economico.

Commi 24-25 - Sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia

Il comma 24 introduce norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017. Tale sospensione è differita al 31 maggio 2018. Il comma 25 demanda a provvedimenti delle autorità di regolazione la disciplina delle moda1ità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, introducendo altresì agevo1azioni, anche di natura tariffaria, ? favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi.

 

In particolare, il comma 24 detta norme sulla sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, nonché di assicurazioni e telefonia, che la norma in commento differisce al 31 maggio 2018.

Si precisa, al riguardo, che l’ art. 48 del D.L. n. 189/2016, ha demandato all’autorità di regolazione competente l’introduzione di norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (il 24 agosto 2016 per i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all’allegato 1; il 26 ottobre 2016 per i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui all’allegato 2[6]), dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate in tali comuni.

Tale termine è stato poi prorogato di ulteriori 6 mesi ad opera dell’art. 14, co. 2, del D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017), limitatamente ai soggetti danneggiati che avessero dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R n. 445/2000 (cfr, in particolare, gli artt. 46 e 47 di tale D.P.R., relativi, rispettivamente, a dichiarazioni sostitutive di certificazioni e a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).

 

In applicazione della norma di cui all’art. 48, co. 2, sono state emanate le seguenti delibere:

§  la delibera n. 474/2016/R/com, approvata il 25 agosto 2016, con la quale l'AEEGSI ha sospeso i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, emesse o da emettere, a partire dal 24 agosto 2016, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti. A tale riguardo, la delibera ha previsto che la sospensione dei predetti termini di pagamento producesse effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;

§  la delibera n. 618/2016/R/com, approvata il 27 ottobre 2016, con la quale l’AEEGSI ha sospeso i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas e relative al servizio idrico integrato emesse o da emettere, a partire dal 26 ottobre 2016, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuate da successivi provvedimenti delle autorità competenti, fermo restando quanto già stabilito con la citata deliberazione 474/2016/R/com. Analogamente a quanto previsto nella precedente delibera, la sospensione dei predetti termini di pagamento produce effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e dei provvedimenti straordinari adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici [7];

È utile segnalare anche la deliberazione 619/2016/R/com, del 2 novembre 2016, con la quale, al fine di tener conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, l’Autorità ha esteso la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas e delle fatture relative al SII, prevista dalla suddetta deliberazione 618/2016/R/com, anche alle popolazioni colpite dagli eventi sismici successivi al 26 ottobre 2016, come identificate da successivi provvedimenti delle autorità competenti. Infine, con la deliberazione 810/2016/R/com, l’AEEGSI ha fissato in sei mesi (decorrenti dalla data degli eventi sismici) il termine della sospensione prevista dalle citate deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, pari al massimo di sospensione consentito dal D.L. n. 189/16. Con il successivo con il documento per la consultazione 23/2017/R/com, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alle modalità operative per il riconoscimento di agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, anche con riferimento all’individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni; alle modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni medesime; alle modalità e ai tempi per la ripresa della fatturazione e dei pagamenti sospesi; alle modalità di copertura dei maggiori oneri di morosità sostenuti dagli esercenti l’attività di vendita e dai gestori del SII; alle modalità di riconoscimento agli esercenti l’attività di vendita e ai gestori del SII di compensazioni dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni utilizzando i meccanismi di perequazione già disponibili.

§  la delibera 252/2017/R/com del 18 aprile 2017, con la quale l’AEEGSI ha riconosciuto, per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma, le agevolazioni a favore dei clienti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, prorogando di ulteriori sei mesi il termine di sospensione dei pagamenti, limitatamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità. La delibera ha altresì individuato le modalità per la rateizzazione delle fatture sospese, il recupero delle anticipazioni finanziarie e le compensazioni - a favore dei gestori del SII e degli esercenti la vendita nel settori elettrico e del gas - dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle suddette agevolazioni.

 

L’ambito di applicazione della norma è limitato ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale ? dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS).

Si precisa, infine, che le somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non possono essere né rimborsate né sostituite.

 

Il comma 25 prevede che le autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplinino le modalità di rateizzazione, per un periodo non inferiore ? 36 mesi, delle fatture i cui pagamenti siano stati sospesi ai sensi del comma 24 dell’articolo in commento, nonché ai sensi del medesimo articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

L’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede la sospensione dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dai sismi in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi. Come sopra ricordato, il comma 2 dell’articolo 48 ha demandato all’autorità di regolazione competente l’introduzione di norme per la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nei comuni colpiti dai sismi del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 del 30 ottobre 2016. Il D.L. n. 8/2017 (L. n. 45/2017) ha esteso l’applicazione anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione della norma sulla rateizzazione delle fatture, in quanto il riferimento all’art. 48 del D.L. n. 189/2016 appare generico, disciplinando tale articolo diverse fattispecie di sospensione di termini.

 

Ai medesimi provvedimenti dell’autorità di regolazione è demandata l’introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, ? favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 (i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) ? 2-bis (i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017) del medesimo D.L. n. 189/2016, individuando anche l? modalità per 1? copertura delle agevo1azioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie e facendo ricorso, ove opportuno, ? strumenti di tipo perequativo. La norma prevede che tali provvedimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 48, co. 2, del D.L. n. 189/2016 aveva demandato alla competente autorità di regolazione, entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la disciplina delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti siano stati sospesi e l’introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai citati sismi, con l’individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, ove opportuno anche con strumenti di tipo perequativo.

In applicazione di tale disposizione, L’AEEGSI ha adottato la Deliberazione 18 aprile 2017, n. 252/2017/R/com, recante disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire da agosto 2016, prevedendo che l’esercente la vendita di energia elettrica e gas sia tenuto a riprendere la fatturazione entro il termine massimo del 31 dicembre 2017 (per i clienti il cui periodo di sospensione dei pagamenti termini entro il 30 aprile 2017) o non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di sospensione dei pagamenti, per tutti i clienti colpiti dal sisma di gennaio 2017 e per quelli colpiti precedentemente, con casa inagibile.

Comma 26 – Norme riguardanti i termini sospesi

Il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

La norma modifica l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, il quale prevede che i suddetti termini sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero il 30 novembre 2017 e, per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, il 31 dicembre 2017.

La norma vigente stabilisce, infine, che i termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Con la norma in esame si dispone che i suddetti termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

Si ricorda che il D.M. 1° settembre 2016 (richiamato dall’articolo 48, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016) ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 e al 30 novembre 2017 dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.L. n. 8 del 2017. Per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2017 dall’articolo 43, comma 1, lett. b), del D.L. n. 50 del 2017.

Si ricorda inoltre che l’articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, ha prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre.

A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Comma 27- Deroga per lo svolgimento delle mansioni di segreteria comunale

Il comma 27 autorizza i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ad esser parte di convenzioni inter-regionali con altri Comuni anche se non confinanti, per lo svolgimento delle mansioni di segreteria comunale.

 

Secondo la normativa vigente (ossia l'articolo 3-quater del decreto-legge n. 44 del 2005), i Comuni posti in posizione di confine, con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a Regioni diverse, che condividono analoghe condizioni territoriali, possono (senza maggiori oneri di finanza pubblica) stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto (nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni).

La disposizione del decreto-legge in esame prevede una deroga circa il requisito della contiguità territoriale dei Comuni che intendano accedere alla convenzione inter-regionale.

Permangono immutati gli altri requisiti - di formato demografico ed omogeneità territoriale - previsti dalla norma vigente.

La deroga è accordata ai Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017.

L'elenco puntuale dei Comuni interessati è recato, rispettivamente, dagli allegati n. 1. n. 2 e n. 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

Comma 28- Beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata

Il comma 28 novella l’art. 6, comma 2, del D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) modificando la platea dei soggetti legittimati alla richiesta di contributi per la ricostruzione privata di immobili distrutti o danneggiati dal sisma.

Il diritto al contributo - oltre che ai proprietari e agli usufruttuari dell’immobile– spetta anche ai titolari di (altri) diritti reali di godimento. Non potranno, quindi, come attualmente previsto dal D.L., avere accesso ai contributi i titolari dei diritti di garanzia sull’immobile (sostanzialmente i titolari dell’ipoteca sull’immobile: banche, intermediari finanziari, ecc.).

Sono considerati diritti reali di godimento: la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù prediali.

 

Il vigente art. 6, comma 2, del D.L. 189/2016 individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi, distinguendo le seguenti tipologie di immobili:

 

Immobili

Soggetti beneficiari
del contributo

Condizioni da rispettare

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari

§  unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

§  il requisito “adibite ad abitazione principale” doveva valere alla data dell’evento sismico e va inteso ai sensi dell’art. 13, comma 2, III-V periodo, del D.L. 201/2011

Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari

§  unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

§  i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere alla data dell’evento sismico

§  il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro)

§  condizioni poste dal comma 3 (v. infra)

Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera c), ad es. unità immobiliari adibite a seconda abitazione

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o familiari che si sostituiscano ai proprietari

§  unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

Strutture e parti comuni degli edifici (lettera d)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato

§  edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

§  negli edifici, alla data dell’evento sismico, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c)

Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali (lettera e)

Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione

§  viene prescritto il generico requisito “danneggiati dal sisma”, invece del richiamo alle classi B, C, E del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

§  il requisito di essere “adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali” doveva valere alla data dell’evento sismico

 

N.B. In carattere sottolineato sono indicate le condizioni relative all’entità del danno subito. Con l’espressione “alla data dell’evento sismico” si fa riferimento: alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis.

 

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, periodi III-V del decreto-legge n. 201 del 2011 individua le caratteristiche che deve avere l’immobile per essere qualificato “abitazione principale” ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

 

Con riferimento al citato D.P.C.M. 5 maggio 2011, si ricorda che con esso sono stati approvati il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (scheda Aedes) ed il relativo manuale di compilazione.

Nel manuale citato, al punto 5.3 (intitolato “Esito di agibilità”), si forniscono le seguenti definizioni per gli esiti B, C ed E:

B. Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento

L’edificio, nello stato in cui si trova, è almeno in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire alcuni provvedimenti di pronto intervento per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti. E’ necessario, in questo caso, che il rilevatore proponga gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio e che tali provvedimenti siano portati a conoscenza del Comune. Non è, invece, compito del rilevatore controllare che i provvedimenti consigliati vengano effettivamente realizzati.

Da tener presente che i provvedimenti cui ci si riferisce devono effettivamente essere di pronto intervento, cioè realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte.

C. Edificio parzialmente inagibile

Lo stato di porzioni limitate dell’edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilità. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilità della parte restante dell’edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l’incolumità dei residenti, allora si può emettere un giudizio di inagibilità parziale.

E. Edificio inagibile

L’edificio è inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico.

L’edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell’attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla fase della ricostruzione.

 

Condizione aggiuntiva indicata dal comma 3

Il comma 3 dell’art. 6 prevede che la concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), sia subordinata all’impegno, assunto da parte del richiedente all’atto della presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a 2 anni.

In caso di rinuncia dell’avente diritto l’immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma.

 

L’articolo 6, comma 1, del D.L. 189/2016 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell’ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali, anche a mezzo di ordinanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 2), distinguendo tre diverse classi di danno, come schematizzato dalla tabella seguente:

 

Danni subiti dall’immobile

Costi ammessi a contributo

Contributo

Distrutto (lettera a)

Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
dei costi ammessi a contributo

Danni lievi (lettera b)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita

Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

Danni gravi (lettera c)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita

Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

Comma 29 - Indennità e permessi per gli amministratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici

Il comma 29 apporta modificazioni all'art. 44, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di indennità di funzione degli amministratori locali.

 

In particolare:

§  viene portata a due anni (in luogo di un anno previsto dal vigente art. 44, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016) la durata della facoltà conferita al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata con ordinanza sindacale una zona rossa, di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza, con oneri a carico del bilancio comunale.

 

I comuni interessati dal comma in esame sono quelli colpiti dagli eventi sismici:

-       del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 189;

-       del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del decreto-legge n. 189;

-       del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 189;

Il comma 2-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 (inserito dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 8 del 2017), opera in deroga:

-       all'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel), che reca disciplina delle indennità e degli altri emolumenti degli amministratori degli enti locali. Il comma 8 dell'art. 82 demanda ad un decreto interministeriale la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali.

L'art. 61, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha quindi previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del Tuel, venissero rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non avessero rispettato il patto di stabilità. Lo stesso comma 10 ha sospeso fino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del Tuel.

Per la determinazione monetaria del trattamento degli amministratori locali si fa ad oggi riferimento alla Tabella A allegata al decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 ("Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265"), nonché all'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, che ha rideterminato gli importi di cui alla predetta Tabella A riducendoli del 10%;

-       all'art. 1, comma 136, della legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio) che ha stabilito l’invarianza della spesa a fronte dell’aumento del numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti.

 

§  nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016), sono aumentati di 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i limiti per la fruizione di permessi e licenze previsti dall'art. 79, comma 4, del Tuel.

L'art. 79, comma 4, del Tuel prevede che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, abbiano diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese (che diventano 48 per i comuni interessati dalla disposizione in commento), elevate a 48 ore (che diventano 96 per i comuni interessati dalla disposizione in commento) per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

 


 

Articolo 2-bis, commi 30-44
(Disposizioni riguardanti i territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e del 20-29 maggio 2012)

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca – ai commi da 30 a 44 - una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009  e nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.

Il comma 30 differisce al 2023 (in luogo del 2021) il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune de L’Aquila e dai comuni del cratere, eventualmente risultante (a seguito dell’esperimento delle relative procedure concorsuali) in sovrannumero, è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

Il comma 31 reca norme per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, intervenendo sulla disciplina delle relative procedure di affidamento.

Il comma 32 trasferisce all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) le competenze di Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, dei quali dispone la soppressione (a decorrere dal 1° maggio 2018).

Il comma 33 prevede l’istituzione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di missione presso il Ministero dell’Interno, nella quale confluisce l'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione.

Il comma 34 interviene sulle disposizioni  concernenti l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per l’effettuazione delle spese di investimento, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l’assegnazione degli spazi una ulteriore priorità, relativa agli eventi sismici dell’aprile 2009 nella regione Abruzzo.

I commi da 35 a 37 prorogano al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni vigenti in materia di assunzioni e contratti a tempo determinato del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2009.

Il comma 38 autorizza i Comuni del cratere del sisma del 2009 a prorogare per gli anni 2019 e 2020, in deroga alla normativa vigente, i contratti con il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza P.C.M. del 19 maggio 2009.

I commi 39 e 40 intervengono in materia di ricostruzione per i comuni del cratere del sisma del 2009 diversi da l'Aquila, con l'abrogazione della norma vigente (concernente gli interventi compresi nei piani di ricostruzione) e la previsione che il programma di interventi sia predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Si stabilisce che il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica e che gli interventi approvati sono oggetto di programmazione e attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. Si pone poi in capo all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di stabilire, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

Con il comma 41 si prevede, per gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, che fossero adibiti ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009 ed abbiano già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente, l’obbligo di cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa.

Il comma 42 interviene sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 8, del decreto legge 95 del 2012, per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

I commi 43 e 44 prorogano il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012, prevedendo la data del 31 dicembre 2020 (comma 44).

Inoltre, viene dettato un elenco ristretto di trenta comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza a far data dal 2 gennaio 2019 e si prevede che i Presidenti delle Regioni, quali Commissari delegati, possano procedere a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dallo stato di emergenza (comma 43).

 

Si osserva che la rubrica dell’articolo 2-bis fa riferimento solo ai territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mentre i commi da 30 a 44 di tale articolo recano ulteriori disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012 in Abruzzo ed in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di modificare la rubrica al fine di fare riferimento anche a tali eventi sismici.

 

Eventi sismici del 2009

Comma 30 – Proroga termine decorrenza riassorbimento personale soprannumero

Il comma 30 differisce al 2023 (in luogo del 2021) il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune de L’Aquila e dai comuni del cratere, eventualmente risultante (a seguito dell’esperimento delle relative procedure concorsuali) in sovrannumero, è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

 

Si ricorda che il richiamato art. 67-ter del D.L. 83/2012 reca disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari “per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009”.

In particolare, il comma 5 prevede misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali – comune de L’Aquila e comuni del cratere - impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l’assunzione, a tempo indeterminato, a decorrere dal 2013 e previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di 200 unità di personale: fino a 128 unità assegnate al comune de L’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee.

Tale assunzione avviene in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di capacità assunzionali subordinate al rispetto del patto di stabilità interno, attualmente contenuta nell’art. 76, c. 4, del D.L. 112/2008 e nell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 (che ha abrogato l’art. 76, c. 7, del D.L. 112/2008 richiamato dall’art. 67-ter, c. 5, del D.L. 83/2012 in commento), secondo cui:

§  in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e tipologia contrattuale;

§  salvo specifiche deroghe, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento[8] di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

L’efficacia delle graduatorie risultanti dall’esito delle suddette procedure selettive è prorogata fino al 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, c. 4, del D.L. 101/2013 che fissa al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (ossia il 31 agosto 2013).

In conseguenza delle suddette assegnazioni di personale viene aumentata la pianta organica dei comuni interessati. Si specifica che tale incremento ha carattere temporaneo e che quindi dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà riassorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

Comma 31 - ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario

Il comma 31 novella il decreto-legge n. 78 del 2015, in particolare all'articolo 11, in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo a Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009; vengono ivi inseriti i nuovi commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.

 

Il nuovo comma 9-bis prevede che, al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

 

Il comma 1 dell'articolo 63 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi della disposizione, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Si ricorda che, in base all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'applicazione del codice medesimo, le soglie di rilevanza europea sono stabilite in:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza europea sono invece:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Tale norma ha previsto, al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, l'istituzione di un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

In attuazione di tale disposizione, è stato poi adottato il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 recante “Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009”.

 

In base alla disposizione in esame, l'affidamento dei lavori avviene sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

 

L'art. 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal c.d. correttivo appalti, ha previsto, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, che la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

 

Il nuovo comma 9-ter prevede poi, per i suddetti interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, che i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna ovvero di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori, istituito presso l'ANAC.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Il nuovo comma 9-quater stabilisce che agli interventi suddetti si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Tale norma, in materia di Unità operativa speciale per Expo 2015, attribuisce al Presidente dell'ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'evento EXPO Milano 2015. A tal fine si stabilisce che egli si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità in questione, l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Si stabiliscono, di seguito, i compiti del Presidente dell'ANAC,

 

La norma in esame prevede, quanto alla disciplina delle modalità e degli interventi oggetto delle verifiche in questione, ad un apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori citato.

Comma 32 - Ufficio speciale per la ricostruzione

Il comma 32 trasferisce all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) le competenze di Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, dei quali dispone la soppressione (a decorrere dal 1° maggio 2018).

 

L'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto  l'istituzione di due Uffici speciali: uno per la città de L’Aquila e l’altro per i Comuni del cratere.

Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, svolgendo tra l’altro un’attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza sull’utilizzo dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d’opera. Essi curano anche l’istruttoria per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica.

Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime.

La disposizione in esame prevede che al ricordato Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere siano trasferite le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni - i quali vengono soppressi.

Tali Uffici territoriali furono istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (articolo 3), che al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, pose l'obbligo per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuate con decreto del Commissario delegato) di costituire un Ufficio territoriale per la ricostruzione (unico per tutta l'area omogenea).

Del pari è soppresso il Comitato di Area omogenea (istituito dall'articolo 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo).

Siffatte soppressioni sono previste a decorrere dal 1° maggio 2018.

Finché la soppressione non sia operante, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciutogli dall'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012).

Una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti.

Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali qui soppressi ed assegnato alle aree omogenee, continua a svolgere le attività di loro competenza, sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica.

Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere. 

Comma 33 - Sezione speciale Anagrafe antimafia

Il comma 33 prevede l’istituzione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di missione istituita nell’ambito del Ministero dell’Interno, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, nella quale confluisce l'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione.

 

L’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012, ha previsto che, al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter del medesimo decreto n. 83 fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui alle indicate disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

In attuazione della disposizione, è stato adottato il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 recante la definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

 

La norma in esame prevede che alla sezione speciale si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori.

La tenuta della sezione speciale è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

L'art. 30, in materia di legalità e trasparenza, al citato co. 1, ha previsto che ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Al comma 6, la norma prevede che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

A tale riguardo, si veda, per le linee guida, la Deliberazione 1° dicembre 2016, n. 72/2016 e la Deliberazione 3 marzo 2017, n. 26/2017.

 

Si ricorda infine che l'art. 90 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno. In determinati casi - tra i quali quello in cui dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 - l'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto. Gli artt. 91 e 92 disciplinano, tra l'altro, la possibilità di emissione, da parte del prefetto, dell'informazione antimafia interdittiva.

Comma 34 - Spazi finanziari

Il comma 34 interviene sulle disposizioni  concernenti l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per l’effettuazione delle spese di investimento, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l’assegnazione degli spazi una ulteriore priorità, relativa agli eventi sismici dell’aprile 2009 nella regione Abruzzo.

 

A tal fine il comma 34 in esame modifica l’articolo 1, comma 492, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), che reca l’ordine delle priorità da seguire per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti (per gli interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica). Priorità che, si rammenta, sono attualmente, nell’ordine, le seguenti:

0a) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2012, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale[9].

Il comma modifica la lettera 0a) aggiungendo ora il riferimento agli investimenti da effettuare nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009. A tal fine inserisce, dopo il richiamo ai decreti legge n.74 ed 83 del 2012, anche il riferimento al decreto-legge n. 39 del 2009.

Si segnala che il comma 492 in questione è oggetto anche di un’altra modifica, operata dal comma 3 dell’articolo 17-quater del provvedimento in esame, mediante cui si introduce una ulteriore lettera, nominata d-bis), che aggiunge un ulteriore criterio di priorità, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale ? al recupero degli immobili ? delle strutture destinati ? servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.

Si segnala altresì che sul comma 492 sopradetto interviene anche l’articolo 72, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. 2960), la cui lettera m) introduce, dopo la lettera a) del comma medesimo una nuova priorità, posta nell’ordine come lettera b)[10],relativa agli investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento) la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge n.50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico[11], stabilite da tale norma in  5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Commi 35-37 – Proroga contratti a tempo determinato Uffici speciali

I commi da 35 a 37 prorogano al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni vigenti in materia di assunzioni e contratti a tempo determinato del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2009.

Più nel dettaglio, il comma 35 proroga al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2018) la possibilità riconosciuta a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (istituiti a seguito del sisma in Abruzzo del 2009), di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi.

Si ricorda che il suddetto termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2015 (dall’art. 67-ter, c. 3, del D.L. 83/2012), è stato già prorogato una prima volta, per un ulteriore triennio, dall’art. 1, c. 434, della L. 208/2015 (Stabilità 2016).

 

Il comma 36 prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2020 i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i suddetti Uffici speciali per la ricostruzione, individuato all’esito della procedura comparativa pubblica dal titolare dell’Ufficio speciale, di cui alle Intese stipulate per la costituzione dei medesimi Uffici speciali (vedi infra).

La proroga avviene:

§  alle medesime condizioni economiche e giuridiche;

§  anche in deroga alla normativa vigente in tema di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni (vedi infra), nel qual caso non si applicano le sanzioni previste, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato[12].

 

Il comma 37 reca la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei due commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di 2.320.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali[13]).

Agli oneri così quantificati si provvede nell’ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla L. 190/2014 (ex Tab. E) che reca il rifinanziamento fino al 2020 dell’autorizzazione di spesa disposto dall’art. 7-bis del D.L. 43/2013 per la ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.

Dotazioni organiche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2009

 

L'art. 67-ter, comma 2 – al fine di assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila, nonché per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio – ha previsto l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Ai medesimi uffici è stato assegnato il compito:

§  di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e di promuoverne la qualità;

§  di effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e di curare la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;

§  di eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica;

§  di curare l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati.

Il successivo comma 3, oltre a disciplinare le procedure per l’istituzione degli Uffici speciali in questione, prevedendo la conclusione di apposite intese (v. infra), ha stabilito che la dotazione di risorse umane dei medesimi Uffici speciali non possa superare il limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio.

Relativamente alle intese richiamate, a cui fa esplicito riferimento il comma in esame, si ricorda che il comma 3 dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto, al fine di pervenire alla costituzione degli Uffici speciali in questione, la stipula di apposite intese (con una serie di soggetti, tra cui, in particolare, i Ministri per la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze, i presidenti della regione Abruzzo e della Provincia dell’Aquila). Lo stesso comma 3 ha previsto che nell'ambito delle citate intese sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nei limiti massimi summenzionati. In attuazione di tale disposizione sono state siglate:

§  l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012;

§  l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012.

Limiti alle assunzioni a tempo determinato nella P.A.

In materia l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevede, in via generale, a decorrere dal 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009[14].

I predetti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tali disposizioni, inoltre, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006). Resta comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le università e gli enti di ricerca (che possono assumere a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica e che, limitatamente agli enti di ricerca, a decorrere dal 2008, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003). Infine, il predetto limite non si applica (nei limiti di cinquanta unità di personale) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale. Il mancato rispetto dei suddetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Comma 38 – proroga contratti tempo determinato Comuni del cratere (Sisma 2009)

Il comma 38 autorizza i Comuni del cratere del sisma del 2009 a prorogare per gli anni 2019 e 2020, in deroga alla normativa vigente, i contratti con il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza P.C.M. del 19 maggio 2009[15].

Agli oneri derivanti dalla proroga, nei limiti di spesa annui di 1.700.000 euro per il comune dell’Aquila e di 1.152.209 euro per i restanti comuni del cratere, si provvede nell’ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla L. 190/2014 (ex Tab. E) che reca il rifinanziamento fino al 2020 dell’autorizzazione di spesa disposto dall’art. 7-bis del D.L. 43/2013 per la ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.

Commi 39 e 40 – Programma di interventi predisposti dai comuni del cratere diversi da L'Aquila

Il comma 39 abroga il comma 3-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La disposizione oggetto di abrogazione prevede, nel testo vigente, che i piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresì comprendere interventi:

§  per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria

§  la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni

§  e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.

Si ricorda che il comma oggetto di abrogazione è stato inserito, dal D.L. n. 8 del 2017, all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (quale secondo periodo della disposizione).

Il comma 5-bis dell'articolo 14 citato ha infatti previsto che i  sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1 della norma stessa.

Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.

 

In base al comma 40, si prevede poi che, nei centri storici o negli ambiti oggetto del Piano dì Ricostruzione di cui al citato articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i comuni del cratere del sisma del 2009 diversi da l'Aquila possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, con le seguenti finalità (che riproducono in sostanza le finalità già previste dalla norma vigente):

§ riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria;

§ messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma;

§ e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi.

In base all'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono considerate zone territoriali omogenee: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

 

Sul piano procedurale, il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati.

Si stabilisce che il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica.

Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e sono 'attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione'.

 

Si ricorda che il comma 9 dell'art. 11 (Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) del decreto-legge n. 78 del 2015, ha previsto, al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice del paesaggio, che ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

In materia di programmazione prevista per la ricostruzione, si veda la Delibera CIPE del 10 agosto 2016; per ulteriori approfondimenti, si veda anche il tema web terremoti nella sezione relativa al Sisma 2009.

 

Potrebbe essere opportuno chiarire la formulazione, valutando di specificare a valere di quali risorse si prevede l'attuazione degli interventi; ciò, considerato anche che il comma 40 nello specifico reca una norma autonoma, e non già una novella della normativa in materia di ricostruzione post sisma 2009.

 

Si pone poi in capo all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di stabilire, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

Rispetto alla norma che attualmente vige in materia - oggetto di abrogazione da parte del comma 39 - si stabilisce un ruolo dell'Ufficio speciale per la ricostruzione nella valutazione sia della congruità tecnico-economica del programma di interventi, sia nello stabilire i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

Comma 41 - Alloggi di società cooperativa

Con il comma 41 si prevede, per gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, situati nei territori colpiti dal sisma del 2009, come individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che

§  fossero adibiti ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009

§  e abbiano già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente ai sensi della normativa indicata

l’obbligo di cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa.

La norma prevede che restano a carico del soggetto assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio.

Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa poi al Comune.

La norma appare quindi profilare una duplice fase: l'una di assegnazione dei diritti, che fa salvo il permanere della qualità di socio in capo al soggetto assegnatario dell'immobile, che cede i diritti al Comune; l'altra, di assegnazione della proprietà della quota al comune interessato.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, ha previsto che, per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune. L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile; se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese.

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius.

La norma, inoltre, ha previsto l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti indicati, nonché la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati; nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. Sono state altresì previste le concessioni di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici e la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate, nonché una serie di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati e per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose, stabilendosi la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del comma in parola ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del comma 1-bis della richiamata disposizione, ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili.

In base al comma 5, il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

Il comma 6 della norma reca le risorse per la copertura al fine dell'attuazione della previsione.

L'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3790), ha previsto, all'art. 1, co. 1, che, allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Si è previsto che il contributo diretto venga erogato con le modalità ed i tempi che determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, garantendo la continuità ed il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni. La norma stabilisce alcuni requisiti:

§  l'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico;

§  Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008;

§  nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.

Qualora l'intervento di miglioramento sismico consegua un livello di sicurezza superiore all'80% dell'adeguamento sismico, il costo dell'intervento ammesso a contributo è valutato con riferimento ad un progetto, basato sulle stesse tipologie d'intervento, che consegua al massimo l'80%, oppure, in maniera semplificata, applicando criteri di proporzionalità, ossia moltiplicando il costo dell'intervento per 80% diviso la percentuale di sicurezza conseguita.

 

Eventi sismici del 2012

Comma 42 – Concorsi pubblici riservati a personale con contratto flessibile

Il comma 42 interviene sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 8, del decreto legge 95 del 2012[16], per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, si prevede che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire (comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.

Commi 43 e 44 - Proroga stato emergenza sisma 2012

Il comma 43, dispone che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, sia ridotto a 30 Comuni.

Si tratta dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

 

L'elenco dei Comuni era precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, come convertito in legge.

Tale D.M., reca in Allegato, come modificato dall'art. 11, commi 1-quater e 6-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, l'elenco dei Comuni interessati dal sisma. L’elenco reca 16 Comuni per la Provincia di Bologna: si tratta dei Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese; 6 Comuni per la Provincia di Ferrara (Bondeno, Cento, Mirabello Ferrara, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda); 18 Comuni per la Provincia di Modena ( Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera); 13 Comuni della Provincia di Reggio Emilia (Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia); 34 Comuni della Provincia di Mantova (Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo Mantova, Marcaria, Moglia Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio); 17 Comuni della Provincia di Rovigo (Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta).

Ad integrazione di tale elenco, il decreto-legge n. 83 del 2012, come convertito in legge, ha previsto, all'articolo 67-septies che le disposizioni del decreto-legge n. 74 del 2012 e l'articolo 10 del decreto n. 83 medesimo si applicassero anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Inoltre, al comma 1-bis, si è previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si applicassero alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino, stabilendosi una clausola di invarianza finanziaria per tale profilo.

Agli oneri invece derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si è previsto provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma 1-bis, del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

 

In base alla norma in esame, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione.

La disposizione richiama l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, in base al quale, ai fini di tale decreto, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.

La disposizione in esame appare fare riferimento, quanto all'elenco 'ristretto' cui si applica la proroga, ai soli Comuni dell'Emilia-Romagna (co. 43, primo periodo). Viene invece prevista la possibile riduzione del numero dei Comuni interessati, per via ordinanziale, in via generale per le 'Regioni' colpite dal sisma (secondo periodo, co. 43 in esame).

Sotto tale profilo, sarebbe opportuno un chiarimento, in particolare se anche per l'Emilia-Romagna debba intendersi possibile una riduzione del numero dei Comuni interessati dalla proroga a mezzo di ordinanza.

 

Il comma 44 stabilisce che è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

 

Si segnala che la norma citata (art. 1, co. 3, D.L. 74/2012) aveva previsto che, in seguito agli eventi sismici in questione, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 fosse prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Tale termine è stato poi oggetto di successivi interventi legislativi: l'art. 6, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, l'art. 7, comma 9-ter, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, l'art. 13, comma 01, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125; nonché, da ultimo, il comma 2-bis dell'art. 11. del D.L. 30/12/2015, n. 210, laddove si è previsto il termine del 31 dicembre 2018.

 

Per approfondimenti sui successivi provvedimenti in materia di sisma del 2012, si veda l'approfondimento del relativo tema web terremoti.

 

Viene prevista la specificazione della finalità di garantire la continuità delle procedure connesse alla attività di ricostruzione, con le risorse previste dalla legislazione vigente.

 


 

Articolo 2-ter
(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017)

 

 

L’articolo 2-ter prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni per il 2017 e 15 milioni per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.

 

Il contributo è finalizzato al ripristino del potenziale produttivo ed alla promozione dei prodotti del settore agropastorale della Regione.

 

Si ricorda, al riguardo, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2017 è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel 2017 nei territori della regione Sardegna (GU n.257 del 3/11/2017). I danni per i quali è stata riconosciuta l’applicabilità delle misure del Fondo di solidarietà nazionale, interventi compensativi, riguarda le produzioni foraggere delle aziende agropastorali colpite dalla siccità occorsa dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 nelle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari. Le provvidenze erogate sono quelle previste dall’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo n.102 del 2004.

Si tratta dei:

a)    contributi in conto capitale erogabili fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate il contributo può essere elevato fino al 90 per cento (lett.a);

b)   prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso

1)   20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (20);

2)   35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

c)    della proroga delle operazioni di credito agrario;

d)   delle agevolazioni previdenziali.

 

Il comma 2 prevede la copertura degli oneri.

Quanto a 5 milioni per il 2017 si provvede alla riduzione del Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e  delle finanze, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,  dotato di 25  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (art. 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n.190)

Quanto ad altri 5 milioni per il 2017, si provvede alla riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2017-2019 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Quanto, infine, a 15 milioni per il 2018, si provvede alla corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, co.5, del D.L. n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004).

 


 

Articolo 3
(Estensione split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

 

 

L'articolo 3 estende ulteriormente, dal 1° gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi (cosiddetto split payment), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato.

Per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

 

Più in dettaglio il comma 1 dell’articolo 3, amplia la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo dello split payment mediante la sostituzione del previgente comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA.

 

Si rammenta che l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non fossero debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, anche se non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Tale disposizione era stata inizialmente applicata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici che erano destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: lo Stato, gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali ed i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Successivamente, con l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il meccanismo è stato esteso a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle seguenti tipologie di soggetti: a) società controllate dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; b) società controllate di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali; c) società controllate di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere a) e b); d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

La novella aggiunge pertanto la lettera 0a) al fine di comprendere anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona e la lettera 0b) per includere le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

 

La novella inoltre modifica:

 

§  la lettera a), per mera finalità di coordinamento, concernente l’applicazione del meccanismo alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

Si rammenta ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2) del Codice Civile sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

 

§  la lettera b) relativa all’inclusione delle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice Civile sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

 

§  la lettera c) riferita alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

 

In particolare con riferimento alle società partecipate non rientrano nell’estensione in esame quelle la cui percentuale complessiva del capitale è inferiore al 70%;

 

§  la lettera d) concernente le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana così come identificate agli effetti IVA.

 

Viene pertanto specificato che sono soggette al meccanismo dello split payment solo le società identificate agli effetti dell'IVA in Italia. Resta tuttavia salva la possibilità che il Ministro dell’economia e delle finanze possa individuare, mediante proprio decreto, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

 

Le modifiche introdotte hanno quindi lo scopo di estendere ancora di più l’ambito applicativo delle disposizioni in materia di split payment rispetto al più recente ampliamento di platea operato con il ricordato articolo 1 del DL 50/2017.

 

Si rammenta in proposito che, dopo l’ampliamento di cui al suddetto articolo 1 del D.L.50/2017, si sono succeduti due decreti di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017 che hanno provveduto a definire i soggetti interessati dal meccanismo in argomento. Si specifica che per individuare le pubbliche amministrazioni e le società coinvolte dai nuovi obblighi devono essere consultati gli appositi elenchi pubblicati sul sito del dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiornati progressivamente e costantemente. L’elenco definitivo, emanato con decreto entro il 15 novembre di ciascun anno, avrà effetti a partire dall’anno successivo. Per le società che ricadono tra le controllate soggette a split payment o se sono inserite nell’indice FTSE MIB in corso d’anno, entro il 30 settembre, la disciplina dello split payment sarà applicabile solo nell'ambito delle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

Con il comma 2, si dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle norme in commento.

 

Con il comma 3 viene specificato che le disposizioni in esame hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

 


 

Articolo 4
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo)

 

 

L’articolo 4, modificato al Senato, interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line.

Le disposizioni prevedono inoltre che il credito di imposta, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche online, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017.

Le novità rilevanti sono dunque individuabili, oltre che nell’estensione del beneficio agli enti non commerciali e nell’estensione agli investimenti relativi alla stampa on line, anche nell’estensione dell’ambito temporale di applicazione del credito di imposta.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale prevede un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria - è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90 per cento nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un D.P.C.M., che doveva essere adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

 

La lettera 0a) del comma 1, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, amplia il novero dei beneficiari del credito d’imposta; oltre alle imprese ed ai lavoratori autonomi, esso viene esteso anche agli enti non commerciali.

Inoltre tra gli interventi agevolati sono compresi anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

 

La lettera a) del comma 1 stabilisce l’ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta, sostituendo la previsione in base alla quale lo stesso deve essere stabilito annualmente con il D.P.C.M. che, in base all’art. 1, co. 4, della L. 198/2016, ripartisce fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, per gli interventi di rispettiva competenza.

Venendo meno il riferimento al D.P.C.M. annuale, si intenderebbe, dunque, che anche per gli anni successivi si provvederà ad individuare con provvedimento legislativo l’ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta.

In particolare, si prevede che il credito di imposta è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Come già precedentemente previsto, le risorse destinate al riconoscimento del credito sono direttamente iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite nella contabilità speciale 1778.

La contabilità speciale n. 1778 ha come finalità precipua quella di assicurare flessibilità e celerità delle compensazioni dei crediti e debiti tributari in favore dei contribuenti, assolvendo così tipicamente alla funzione di garantire il soddisfacimento di diritti soggettivi "perfetti" non connessi ad una formale autorizzazione di spesa, e garantendo, al tempo stesso, sul piano contabile, la compensazione delle relative minori entrate riflesse nel bilancio dello Stato. La contabilità speciale n. 1778, risponde quindi funzionalmente a queste finalità, alimentando e sostenendo finanziariamente il meccanismo compensativo del sistema tributario volto al ripianamento dei crediti chiamati a compensare. In questa logica detta contabilità viene continuamente alimentata dal bilancio e attinta ogni volta si renda necessario procedere a regolazioni contabili.

 

Ai fini indicati, si sostituiscono i primi tre periodi del comma 3 dell’art. 57-bis.

La lettera b) del comma 1 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 57-bis, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. 

 

Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi nella disposizione che stabilisce l’esonero dall’imposta di bollo per le istanze presentate presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali: in particolare si fa riferimento alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell’audiovisivo, invece che alle precedenti fonti normative in materia.

Si segnala che, presumibilmente per un refuso, la norma in esame fa riferimento alla legge “12 novembre 2016, n. 220”, in luogo della legge 14 novembre 2016, n. 220.


 

Articolo 5
(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018)

 

 

L’articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018, mediante un minore incremento dell’aliquota ridotta del 10% che passa all’11,14% anziché all’11,5% come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015.

Si prevede inoltre analoga parziale sterilizzazione dell’aumento delle accise per l’anno 2019.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l’aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

I commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; in particolare, l’aumento dell’IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25%) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9%). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

 

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in tre anni: pertanto, l’aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all’11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%).

Rimane invariato l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 22 al 25% nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l’aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4%). L’aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l’aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

 

Effetti finanziari clausola di salvaguardia vigente (articolo 9 del D.L. n. 50 del 2017)

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva
10% al 13%

(11,5%)

3.479

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva
22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

350

350

350

TOTALE CLAUSOLE

15.742,5

18.887

19.162

19.570,80

 

 

Il comma 1 dell’articolo in commento modifica il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell’aliquota ridotta del 10% dall’1,5% all’1,14% per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l’aumento dello 0,36% (punto 1), che modifica la lettera a) del comma 718).

 

Viene inoltre ridotto da 350 a 10 milioni di euro l’aumento delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, mentre resta invariato l’importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2), che modifica la lettera c) del comma 718).

 

A seguito degli interventi prospettati dalla norma in commento si stimano i seguenti effetti finanziari:

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia (articolo 5 in commento)

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva
10% al 13%

(11,14%)

2.639

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva
22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

10

350

350

TOTALE CLAUSOLE

14.902,50

18.547

19.162

19.570,80

 

 


 

Articolo 5-bis
(Tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e assimilati)

 

 

L'articolo 5-bis, inserito al Senato, interviene sulla disciplina delle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati, riducendo alcuni termini temporali applicabili a taluni procedimenti connessi alla determinazione delle tariffe e dei prezzi di vendita al pubblico.

 

In particolare, l'articolo 5-bis novella l'art. 39-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 (T.U. imposte sulla produzione e sui consumi, Testo Unico Accise).

Tale articolo, al comma 1, disciplina l'inserimento (con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (tabelle previste dal successivo art. 39-quinquies).

Secondo il comma 2 del medesimo articolo, il prezzo di vendita al pubblico e le successive variazioni sono fissati in conformità a quanto richiesto dai fabbricanti e dagli importatori. Si prevede l'obbligo di presentare documentazione a corredo di tali richieste, relativa ai volumi di vendita di ciascun prodotto, integrata da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Attualmente, il comma 4 fissa il medesimo termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, per la conclusione del procedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe determinate dalle tabelle (comma 1) e per la determinazione dei prezzi di vendita (comma 2).

La presente novella al comma 4 riduce a 45 giorni il termine per i procedimenti ex comma 1 e comma 2.

?

Si ricorda in questa sede che l'articolo 13, comma 2, della legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014) impegnava il Governo, tra l'altro, ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi - oltre che delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti - secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

§  semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

§  accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

§  coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale.

In attuazione delle richiamate norme, ed a seguito dell'espressione da parte delle Commissioni competente, del parere favorevole  sul relativo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 106-bis), nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Si segnala, inoltre, il D.M. 29 dicembre 2014, contenente disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.

In estrema sintesi, le modifiche alla tassazione delle sigarette concernono sia la struttura che la misura dell'accisa; viene introdotto un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA. Per effetto delle modifiche, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe - complessivamente - risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti. L'esplicito scopo delle norme è dì superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario. Si introduce un regime di modificabilità delle aliquote consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto. 

Le modifiche investono anche i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette; si prevede inoltre la nuova categoria dei prodotti da inalazione senza combustione, definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone, il cui livello di tassazione viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

Sono sottoposti ad imposta di consumo i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche. Anche in tale caso è prevista la possibilità, con decreto ministeriale, di variare l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell'accisa sui prodotti da inalazione senza combustione. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, sono esclusi dall'accisa. Si rammenta che la commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 19-bis del decreto-legge modifica la disciplina della circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali).


 

Articolo 5-ter
(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute
nel codice del terzo settore)

 

 

L’articolo 5-ter introdotto in sede referente, proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore.

 

L’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) prevede che fino all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall’articolo 102 del Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, c.d. “Più dai, meno versi”).

Con la modifica in esame si stabilisce che tale soppressione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10 per cento, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005.

 

Si ricorda che l’articolo 83 del Codice del Terzo settore prevede una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali. Il comma l istituisce una detrazione dall’IRPEF pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti di cui sopra, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. La detrazione è al 35 per cento per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il comma 2 prevede una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da enti e società (non è prevista una misura massima; si prevede inoltre la possibilità di riportare l'eventuale eccedenza non deducibile nei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto, fino al raggiungimento del suo ammontare).

L’articolo 104 (entrata in vigore) del Codice del Terzo settore prevede che le disposizioni dell’articolo 83 (tra gli altri) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, alle ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (comma 1).

Il comma 2 prevede che le disposizioni del titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore, articoli 79-89), salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

 

Si segnala che l’articolo 5-sexies del decreto in esame, con una norma di analogo tenore, si prevede, tra l’altro, che le disposizioni di carattere fiscale previste agli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del Codice continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

 


 

Articolo 5-quater
(Detrazione fiscale per contributi associativi versati
alle società di mutuo soccorso)

 

 

L’articolo 5-quater, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, modifica la soglia massima detraibile al 19 per cento per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.

 

L’articolo 83, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), prevede una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento dei contributi associativi, per un importo superiore (mentre la norma in esame prevede non superiore) a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operino esclusivamente nei settori della mutualità indicati dall’articolo 1 della legge n. 3818 del 1886. Si tratta di contributi versati al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Si ricorda che tale detrazione era in precedenza contemplata dall’articolo 15, lettera i-bis del TUIR, il quale prevedeva la detraibilità dei contributi associativi per un importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. Tale disposizione è stata soppressa dal Codice del Terzo settore, il quale ha previsto una corrispondente detrazione nella norma suddetta.

 

La norma in esame ripristina quanto in precedenza previsto dal TUIR: l’importo di 1.300 euro costituisce la soglia massima di contributi associativi detraibili.

Il dettato della disposizione vigente, di contro, prevede che quell'importo sia soglia minima (giacché prevede una detraibilità per un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi, per un importo superiore a 1.300 euro versati).

 


 

Articolo 5-quinquies
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

 

 

L’articolo 5-quinquies, introdotto al Senato, inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

 

In particolare, il comma 1 modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del TUIR, inerente alle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, aggiungendo le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, elencati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

 

Gli alimenti a fini medici speciali sono alimenti per gruppi specifici (FSG) ai sensi del Reg. (UE) 609/2013 e sono attualmente disciplinati (AFMS) dalla direttiva 99/21/CE, attuata con il DPR 20 marzo 2002, n. 57.
Il Regolamento (UE) 609/2013 (art. 2.2.g), che ha abrogato la precedente direttiva 2009/39/CE ricomprendendo questa tipologia di alimenti nel suo campo di applicazione, ne ha riproposto la definizione: “un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa di o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta.”

In definitiva si tratta di prodotti che sono volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l’impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo.

L’articolo 7 del citato D.M. 8 giugno 2001 prevede che presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute sia istituito il Registro nazionale dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1, erogati nelle singole regioni e province autonome a carico del Servizio sanitario nazionale. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali attivano adeguati sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1 erogati sul proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa . Gli operatori del settore alimentare, ai fini dell'inserimento nel Registro Nazionale degli alimenti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c), possono notificare tali alimenti con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, così come indicate e aggiornate sul sito web del Ministero, nonché le relative tariffe

 

Qui a seguire il link alla sezione A1 del registro nazionale di cui all’articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001, con l’elenco dei relativi alimenti: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagine

 

Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che la detrazione delle spese sanitarie dall'IRPEF è riconosciuta nella misura del 19 per cento della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11 euro.

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme in esame, quantificati in 20 milioni per l’anno 2018 e 11,4 milioni per il 2019, cui si provvede:

§  mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004) per il 2018;

§  mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015), per l’anno 2019.

Il comma 3 provvede ad incrementare il FISPE (fondo per interventi strutturali di politica economica) di 8,6 milioni per l’anno 2020; all’onere relativo si provvede mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.


 

Articolo 5-sexies
(Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)

 

 

L’articolo 5-sexies, introdotto in sede referente, contiene una norma interpretativa volta a chiarire che le disposizioni agevolative di carattere fiscale previste anteriormente alla pubblicazione del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

 

In particolare la disposizione in esame prevede che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 104 del Codice del Terzo settore valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice.

 

L’articolo 104 (entrata in vigore) del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) prevede che le disposizioni agevolative previste dagli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dall'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) dello stesso Codice si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, alle ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (comma 1).

Il comma 2 prevede che le disposizioni del titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore, articoli 79-89), salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

 

Il secondo periodo della norma in esame dispone che le disposizioni di carattere fiscale previste agli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del Codice continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

L’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore prevede che fino all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall’articolo 102, comma 2, del Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, c.d. “Più dai, meno versi”).

 

Si evidenzia che l’articolo 5-ter del decreto in esame contiene una disposizione dall’analogo effetto normativo. Infatti, con una modifica all’articolo 99, comma 3, del Codice si prevede, sostanzialmente, che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10 per cento, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005.

 

L’articolo 102, comma 1, prevede l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

a) legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e la disciplina delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383);

b) articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, recanti modifiche alla disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale;

c) regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177);

d) decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

e) articolo 100, comma 2, lettera l), del TUIR, relativo ad erogazioni liberali nei confronti di ONLUS ed associazioni di promozione sociale;

f) articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del TUIR, relativo alle erogazioni liberali nei confronti di associazioni di promozione sociale;

g) articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, il quale prevede la detraibilità dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

 

Con la norma in esame si prevede che le richiamate disposizioni continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.


 

Articolo 5-septies
(Collaborazione volontaria per redditi prodotti all’estero)

 

 

L’articolo 5-septies, introdotto al Senato, consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero.

 

Il comma 1 consente di regolarizzare attività depositate e somme detenute, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero (di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del TUIR).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento.

 

La regolarizzazione avviene con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Il comma 2 consente di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Ai sensi del comma 3, l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

Il comma 4 stabilisce, in deroga allo Statuto del contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212), che i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi (comma 5). Infine il comma 6 precisa che le norme in esame non si applicano alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria (di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153) e che, comunque,  non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1 della legge n. 186 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.  A tal fine, sono inseriti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. In sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).

Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi  e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. I commi da 2 a 4 dell'articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria, con modalità simili, ai contribuenti autori di violazioni riguardanti obblighi di dichiarazione per attività detenute in Italia (cd. collaborazione volontaria nazionale) in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (vale a dire, agli enti e società di capitali cui all'articolo 73 del Tuir, cd. soggetti Ires). L'articolo 3 introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Successivamente, l'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha riaperto i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 1?ter) si dispone che, ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Tale disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, a specifiche condizioni. Con una seconda modifica, sempre ai fini della voluntary disclosure, si estende l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed all'IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato).

 

 


 

Articolo 5-octies
(Incentivazione del personale
dell'Amministrazione economica e finanziaria)

 

 

L'articolo 5-octies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, recando una interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, del D.L. 79/1997, stabilisce che le specifiche risorse destinate ad appositi fondi per il personale dell’Amministrazione finanziaria (e destinate ad incentivare determinate attività) siano conferite (in sede di contrattazione integrativa) sulla base di criteri che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

 

L'articolo 5-octies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una interpretazione autentica (e quindi con efficacia ex tunc) dell'articolo 12, comma 2, del D.L. 79/1997, il quale prevede l'afflusso di specifiche risorse determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività dalle quali scaturiscono le risorse stesse e che abbiano raggiunto gli obiettivi di produttività definiti.

 

Più specificamente, la norma in esame stabilisce che il comma 2 si interpreti nel senso che le richiamate risorse affluiscano ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione per incentivare le attività di cui al precedente comma 1 (vedi infra), per poi essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione collettiva che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

 

L’articolo 12, comma 1, del D.L. 79/1997 ha disposto, ai fini del potenziamento dell’attività di contrasto dell'evasione fiscale e dell’attività di controllo dell’andamento della finanza pubblica, l’attribuzione di appositi incentivi economici al personale in servizio presso gli uffici adibiti alle medesime attività subordinatamente al conseguimento dei definiti obiettivi di produttività. In particolare, il richiamato comma stabilisce che affluisce agli appositi fondi destinati all’incentivazione del richiamato personale anche una quota percentuale dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano condotto al disconoscimento di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta (o maggiori entrate derivanti da vendita di immobili dello Stato). Inoltre, con specifico D.M. si determina l’entità delle misure percentuali delle risorse che affluiscono ai predetti fondi volti all’incentivazione del personale, nonché l’individuazione di tali misure percentuali distintamente per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione alle risorse di rispettiva competenza. Lo stesso decreto determina altresì, per il biennio 2004-2005, le misure percentuali delle risorse che affluiscono ai predetti fondi in modo da assicurare la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema; e, a decorrere dal 2006, la rideterminazione annuale delle stesse misure percentuali in modo da destinare alle medesima finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10%.

Il successivo comma 2 ha disposto che le somme e i risparmi derivanti da tali attività siano destinate ad apposti fondi per l'incentivazione del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle suddette che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione di tali disposizioni. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici.

 


 

Articolo 6, commi 1-5
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
e disposizioni in materia contabile)

 

 

L'articolo 6 reca una serie di novelle alla "legge-quadro sulle missioni internazionali" con particolare riferimento ai profili finanziari, contabili e amministrativi della partecipazione italiana alle missioni internazionali. L’articolo provvede, inoltre, a rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017 - al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017.

 

In particolare, il comma 1, lettera a) reca le seguenti novelle all'articolo 2 della legge n. 145 del 2016:

 

1) inserisce dopo il comma 2 - che prevede che le deliberazioni del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono comunicate alle Camere le quali, tempestivamente, le discutono e le autorizzano "con appositi atti di indirizzo" ovvero ne negano l'autorizzazione - un nuovo comma 2-bis che prevede che le deliberazioni siano corredate dalla relazione tecnica verificata dal MEF circa la correttezza degli oneri quantificati, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge di contabilità pubblica;

 

1 bis) novella il comma 3, (inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato) specificando che il decreto (ovvero i decreti) del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce (ovvero ripartiscono) le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1 tra le diverse missioni internazionali previamente  autorizzate dalle Camere con gli atti di indirizzo di cui al comma 2, deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di approvazione degli stessi atti di indirizzo;

 

2) novella il comma 4 prevedendo che,  fino all'emanazione dei D.P.C.M. di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni sono autorizzate a sostenere spese trimestrali - anziché mensili - determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni di cui all'articolo 4 - anziché in proporzione al fabbisogno finanziario indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali - anziché mensili - da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti;

3) inserisce dopo il comma 4 un nuovo comma 4-bis che prevede che per l'avvio delle missioni e fino all'emanazione dei D.P.C.M., il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75% delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Tale anticipazione è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle Relazioni annuali alle Camere.

 

Si ricorda che l'art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009 prevede per i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

 

La lettera b) reca le seguenti novelle all'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 relativo alla sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate:

 

1)  al comma 1 si prevede che ai fini della presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica annuale sulle missioni e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, sia acquisito, anche il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Si prevede, inoltre, che la relazione analitica annuale sulle missioni, sia verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica;

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che  la Commissione difesa del Senato, nel corso dell’esame in sede consultiva del provvedimento aveva espresso l’opportunità di sopprimere l'inciso ", verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,",  in quanto “la  novella potrebbe risultare infatti pleonastica alla luce di quanto disposto dal successivo numero 2), che introduce il comma 1-bis nel succitato articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (cfr infra).

 

2)  introduce dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis che prevede che, per la prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione annuale sia corredata dalla relazione tecnica della quantificazione dei relativi oneri, positivamente verificata dal MEF, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica.

 

La lettera c) reca le seguenti novelle all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 relativo al fondo missioni:

 

01) al comma 3 (novella inserita nel corso del provvedimento al Senato), specifica,  analogamente a quanto previsto per la partecipazione a nuove missioni dalla lettera a) punto 2 (v. supra), che il decreto (ovvero i decreti) del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma  1 tra le diverse missioni internazionali previamente  autorizzate dalle Camere con gli atti di indirizzo di cui al comma 2, deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di approvazione degli stessi atti di indirizzo;

 

1) al comma 4, si ribadisce  la previsione introdotta dalla precedente lettera a) punto 3 (v. supra) in forza della quale, fino all'emanazione dei D.P.C.M. di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni sono autorizzate a sostenere spese trimestrali - anziché mensili - determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni di cui al medesimo articolo 4. Conseguentemente  sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali - anziché mensili -  da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti;

2) aggiunge il nuovo comma 4-bis in forza del quale fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

La lettera c-bis), inserita durante l’esame del provvedimento al Senato modifica l’articolo 6, comma 1, della legge n. 145 del 2016 estendendo la disciplina del compenso forfetario di impiego o della retribuzione per lavoro straordinario, già prevista per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 6 della legge n. 145 del 2016, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore del decreto legge in esame,  prevede che al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 5, è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

In virtù di tale estensione, nei casi in cui al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo non sia corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 5 della stessa legge-quadro sulle missioni internazionali, viene corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario, in deroga, rispettivamente, ai richiamati limiti.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legge – inserito durante l’esame parlamentare al Senato, reca talune novelle all'articolo 538-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nello specifico, le modifiche proposte sono volte a estendere la speciale disciplina relativa alle procedure di affidamento dei contratti di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate anche ai contratti relativi all'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, alla manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione finanziati nello stesso modo.

 

Tale disciplina, al fine di garantire l’erogazione dei relativi servizi senza soluzione di continuità tra un anno finanziario e l’altro, autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento di tali contratti (fino alla fase di stipulazione compresa), fermo restando che si possa procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

 

I commi 2-4 del presente articolo recano modifiche a disposizioni in materia contabile e precisamente:

§  il comma 2 novella l'art. 9 del D.Lgs. n. 93/2016 (recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione di bilancio di cassa) per prevedere (novella al comma 2) che le disposizioni relative all'impegno e all'ordine delle spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018 come originariamente previsto, nonché (novella al comma 4) per prolungare fino al massimo al 1° ottobre 2018 la durata della sperimentazione del nuovo concetto di impegno avviata dal MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che a partire dal 1° ottobre 2016 doveva avere una durata massima di 12 mesi;

§  i commi 3-4 recano novelle ai decreti legislativi di riordino dei ruoli delle FFAA e revisione dei ruoli delle FFPP al fine di provvedere all'attuazione delle variazioni contabili che garantiscono la copertura finanziaria dei rispettivi provvedimenti; le rispettive coperture erano rinvenute sulle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 e, mediante le novelle proposte, si stabilisce ora che tali disponibilità in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 4-bis dell’articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in Senato, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Le modalità di attuazione sono demandate ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

 

Da ultimo il comma 5 reca il rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017 - al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017 - con copertura a valere sull'articolo 20 del presente provvedimento (v. infra).

 

Si ricorda che il D.P.C.M. di riparto del fondo missioni ha permesso la copertura finanziaria per i soli primi 9 mesi del 2017, in quanto la consistenza dell'apposito fondo è pari a euro 997.247.320, “che non consente di far fronte al fabbisogno finanziario autorizzato dalle Camere che ammonta a 1.427.745.294 euro” - come evidenziato nella relazione illustrativa dell'A.G. 439.

La relazione tecnica del provvedimento in esame evidenzia che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, coma da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 è pari ad euro 1.428 milioni: le risorse disponibili sul fondo missioni sono pari a 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge di assestamento per il 2017. Pertanto l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del 2017 è pari appunto a 140 milioni di euro.

 


 

Articolo 6, comma 5-bis
(Risorse per la giustizia amministrativa)

 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 6 modifica, in favore del settore della giustizia amministrativa, i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal maggior gettito conseguente all’aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato.

 

Il comma, introdotto durante l'esame presso il Senato, interviene sui criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. A tal fine, con l'inserimento nell'articolo 6 del comma 5-bis, novella i commi 11-bis, 12 e 13 dell'art. 37 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

 

Si ricorda che i commi da 6 a 9 dell'art. 37 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) hanno modificato la disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto.

Per quanto qui rileva, il co. 6 ha aumentato o rideterminato la misura del contributo unificato anche per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato.

Il co. 10, secondo periodo, dell'art. 37 prevede che il maggior gettito derivante dall'aumento o dalla rideterminazione del predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Il co. 11-bis del medesimo articolo dispone la ripartizione in quote delle risorse relative alla giustizia amministrativa secondo i seguenti criteri:

§  per 1/3 esse sono destinate all'assunzione di personale di magistratura amministrativa;

§  per la quota di 2/3 sono destinate nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari (che abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal co. 12 dell'art. 37) e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Il comma 5-bis in esame prevede invece che la suddetta quota di 2/3 sia destinata:

§  nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa;

§  nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga al limite di spesa annua per formazione del personale e al limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, attualmente previsti per la PA.

Inoltre, in base al vigente co. 11-bis, secondo periodo, dell'art. 37, la riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF delle risorse per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del solo personale di magistratura amministrativa.

Il comma 5-bis, sostituendo il secondo periodo del co. 11-bis, inserisce anche il riferimento alle assunzioni del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR di cui all'art. 9 del D.L. 168/2016 (L. 197/2016).

 

L'attuale comma 12, primo periodo, dell'art. 37 detta un'unica disciplina per la giustizia civile e quella amministrativa per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento è legata la ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari. Esso prevede infatti che ai fini "dei commi 11 e 11-bis" (ovvero, rispettivamente, per gli interventi, nel settore della giustizia civile e della giustizia amministrativa), il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente.

 

Il comma 5-bis introduce una disciplina ad hoc per quanto concerne la giustizia amministrativa, restando sostanzialmente immutata la disciplina relativa al personale della giustizia civile.

In particolare, in relazione alla giustizia amministrativa, viene stabilito che il Presidente del Consiglio di Stato debba comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi per la gestione dei procedimenti pendenti redatti dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del co. 1 dell'art. 37 del D.L. 98/2011.

Si segnala che – diversamente dal primo periodo del comma 12 per la giustizia civile - non è esplicitata dal comma 5-bis la finalizzazione della comunicazione effettuata dal Presidente del Consiglio di Stato (”ai fini del comma 11-bis”).

 

Il comma 5-bis, infine, modifica il comma 13 dell’art. 37, relativo al riparto tra gli uffici giudiziari civili, tributari e amministrativi delle risorse derivanti dall’aumento del contributo unificato. Anche in tal caso, è dettata una specifica disciplina per gli uffici della giustizia amministrativa

Anzitutto, la competenza per il riparto delle risorse (di cui al comma 11-bis) tra gli uffici della giustizia amministrativa è assegnata al Presidente del Consiglio di Stato (anziché al Ministro della giustizia), sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il riparto è, poi, sganciato da percentuali di smaltimento dell’arretrato dovendosi tenere conto delle sole produttività e dimensioni di ogni ufficio.


 

Articolo 6-bis
(Sistemi informativi di Polizia di Stato e Vigili del  fuoco)

 

 

L’articolo 6-bis autorizza una spesa di complessivi 4,5 milioni di euro per il 2017, per i sistemi informativi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, propone che sia autorizzata la spesa di 4,5 milioni nel 2017 per l'acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi della Polizia di Stato (destinataria di 3,5 milioni) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (destinatario di 1 milione).

Finalità di tale spesa sui sistemi informativi è il contrasto del terrorismo internazionale nonché la manutenzione straordinaria e l'adattamento di strutture e impianti.

La copertura finanziaria è assicurata attingendo alla Tabella B sul bilancio triennale 2017-19, a valere sull'apposito accantonamento per il Ministero dell'interno.

 

 


 

Articolo 7, commi 1-4
(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia)

 

 

L'articolo 7, comma 1, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Il comma 2 destina altre risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - alla medesima finalità, nonché:

§  all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza;

§  all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

Il comma 3 demanda a provvedimenti ministeriali la definizione di alcune modalità attuative.

Il comma 4 autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale.

 

?Il comma 1 novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato". È il decreto legislativo con cui è stata data attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, la quale ha previsto l’assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell’Arma Carabinieri, ad eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il decreto legislativo n. 177 ha quindi previsto che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella allegata Tabella A così ripartite: 126 unità alla Polizia di Stato, 41 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo dei vigili del fuoco, 7.177 unità all’Arma dei Carabinieri e 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360.

 

Ebbene, il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 previgente stabiliva che fossero destinati - nella misura del 50% - alla revisione dei ruoli delle forze di polizia le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non esercitate nonché i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove.

In sintesi, l'art. 12 prevede che, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione del personale del Corpo forestale, qualora il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche come determinate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 177, si possa ricorrere esclusivamente:

§  alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, la ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati (comma 7, lettera a));

§  ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato del Corpo forestale transitato ad altra amministrazione (ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 in oggetto), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 7, lettera b)).

 

Le disposizioni in esame prevedono, come nel testo previgente, che i risparmi di cui al comma 7, lettera b) siano destinati alla revisione dei ruoli delle forze di polizia prevista dalla legge n. 124 del 2015, all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 1).

Quest'ultimo, in relazione all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, prevede la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo, tra l'altro, il criterio della revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Rimangono ferme le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183/2010. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge n. 124 del 2015.

Così dispone il comma 1 dell'articolo 7 in esame, il quale novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016.

 

Inoltre, il comma 2 stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 7, lettera a), pari a 31.010.954 euro, siano destinate:

a)   come nel testo previgente, alla revisione dei ruoli delle forze di polizia. A tal fine il medesimo comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003).

In particolare, la somma è incrementata di 30,12 milioni di euro per l'anno 2017; 15,08 milioni per il 2018; 15 milioni a decorrere dal 2019.

 

Si è richiamato l'art. 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003. Quella disposizione ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Successivamente sono state disposte diverse riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa. In particolare dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013: il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6). Più di recente, il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nell’incrementare di 100 milioni di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni di comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003. E, da ultimo, il comma 262 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015) ne dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l’anno 2015.

Autorizza inoltre la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato

 

b)  all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c)   all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018 (previste dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008) 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

 

In materia di turn-over, l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha stabilito che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Successivamente, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2014, ha previsto che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 66, commi 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 368 della legge di bilancio 2017 ha modificato l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Qui di seguito si presenta un riepilogo delle assunzioni previste dalle suddette lettera b) (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche) e lettera c) (assunzioni di carattere straordinario).


 

dal

Arma dei Carabinieri

Polizia di Stato

Polizia penitenziaria

Guardia di finanza

1° novembre 2017

 

 

 

40 marescialli lett. b)

1° dicembre 2017

137 unità nei ruoli iniziali lett. b)

54 unità nei ruoli iniziali lett. c)

123 unità nei ruoli iniziali lett. b)

169 unità nei ruoli iniziali lett. c)

48 unità nei ruoli iniziali lett. b)

57 unità nei ruoli iniziali lett. c)

 

1° febbraio 2018

 

 

 

22 allievi finanzieri    lett. b)

 

Riguardo alle procedure previste dalle suddette lettere b) e c), il comma 3 demanda a provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, la definizione delle modalità attuative. Vi si può prevedere anche l'ampliamento dei posti previsti da concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel corso del 2017. I citati provvedimenti devono essere adottati entro il 15 novembre 2017 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Rimane comunque fermo quanto previsto dagli artt. 703 e 2199 Codice dell'ordinamento militare in materia, rispettivamente: alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla disciplina generale applicabile ai concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia. 

Una possibile deroga alla disciplina ex art. 2199 può essere prevista per la Polizia di Stato e il Corpo di Polizia penitenziaria: in via eccezionale i provvedimenti di attuazione possono contemplare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dello stesso articolo 2199 in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017.

 

Infine, i provvedimenti ministeriali sopra ricordati possono stabilire le modalità di attuazione per le assunzioni nelle rispettive Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali (già autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017; peraltro il testo del decreto-legge fa menzione di un "decreto del Presidente del Consiglio). 

Tale decreto, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, autorizza le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui alla tabella 1 ivi allegata, che si riporta qui di seguito, limitatamente a quanto prescritto per il comparto sicurezza:

 

 

Il decreto ministeriale citato è stato emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 365, art. 1, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. La dotazione del Fondo è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Il Fondo è stato ripartito con il D.P.C.M. 27 febbraio 2017.

 

Il comma 4 del presente articolo del decreto-legge in esame autorizza l'Arma dei Carabinieri, al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, ad assumere, in via eccezionale, entro il 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato secondo i principi della legge n. 124/1985 il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla medesima legge, entro il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

La ratio dell'intervento normativo, come riferito dalla relazione illustrativa, è di stabilizzare l'impiego del personale OTD, in modo che l'Arma dei Carabinieri possa avvalersi di tale professionalità con continuità.

Come risulta dalla medesima relazione, il Corpo forestale si è avvalso negli anni di personale operaio assunto a tempo determinato (OTD) per periodi compresi tra 5 e 6 mesi l'anno.

 

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 124/1985, il Corpo forestale dello Stato per la gestione delle aree naturali protette ha potuto disporre di personale operaio assunto a tempo indeterminato (OTI) - nel limite massimo di 500 unità per anno - e a tempo determinato (OTD), cui si applica un contratto di diritto privato: le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (comma 4 dell'art.1); l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (comma 8 dell'art.1). Il contratto collettivo di lavoro è quello per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Si ricorda altresì che il decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, n. 177/2016, ha previsto il trasferimento all'Arma dei Carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale. Come risulta dalla relazione illustrativa, vi sono 130 riserve naturali statali, tre centri nazionali di biodiversità, terreni e aree forestali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale.

Come risulta dall'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13a del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, alla data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità gestiscono 130 riserve naturali statali e tale opera è rafforzata dalla importante attività svolta da 1.281 OTI e 100 OTD.

Si ricorda altresì che una precedente stabilizzazioni a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

 


 

Articolo 7, commi 4-bis e 4-ter
(Arma dei carabinieri: assunzione di personale operaio,
alloggi di servizio)

 

 

L’articolo 7, ai commi 4-bis e 4-ter, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato e dispone in materia in materia di alloggi di servizio connessi ad incarico attinente alle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale dello Stato.

 

Il comma aggiuntivo 4-bis reca l’autorizzazione all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei Carabinieri.

Si tratta di autorizzazione ulteriore rispetto a quella già prevista dal comma 4 - relativa quest'ultima alla stabilizzazione presso la medesima Arma di personale operaio a contratto determinato svolgente nel 2017 attività di gestione delle aree naturali protette (tenuto conto che è confluito nell'Arma la maggior parte delle funzioni e del personale del Corpo forestale dello Stato).

Siffatta ulteriore autorizzazione ha per oggetto: 45 unità per il 2018; 30 unità per il 2019; 30 unità per il 2020.

La spesa autorizzata è di: 1,4 milioni per il 2018; 2,3 milioni per il 2019; 3,2 milioni dal 2020.

La seconda disposizione di cui si propone l'inserimento, è recata da un aggiuntivo comma 4-ter, modificativo del decreto legislativo n. 177 del 2016 (il quale pone disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale, in esercizio della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015).

La novella inserisce nel decreto legislativo n. 177 la previsione che gli alloggi di servizio connessi all'incarico - ove esistenti nelle strutture in uso dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale - siano attribuiti al personale dell'Arma, impiegato in quelle strutture per quelle esigenze.

Qualora disponibili, tali alloggi possono essere concessi temporaneamente - a titolo gratuito - al personale operaio addetto alle medesime strutture, assunto a tempo indeterminato per la gestione e protezione del patrimonio naturalistico (ai sensi della legge n. 124 del 1985).


 

Articolo 7, commi 5 e 6
(Pernottamento del personale della Polizia penitenziaria)

 

 

I commi 5 e 6 dell’articolo 7 recano talune disposizioni concernenti il pernottamento gratuito del  personale della Polizia penitenziaria presso le strutture carcerarie disponibili.

 

Nel dettaglio i richiamati commi novellano la legge n. 395/1990,  concernente l'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, segnatamente all'art. 18, comma 4, al fine di prevedere, per il personale del Corpo che si avvalga della facoltà di pernottare in caserma, la gratuità del pernottamento, compatibilmente con la disponibilità di locali nelle caserme o negli alloggi di servizio individuati dall'art. 12 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 314/2006.

 

Alla copertura degli oneri per i canoni di occupazione di taluni alloggi, quantificabili in euro 144.000 per il 2017 e 346.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

La relazione illustrativa precisa tuttavia che talune tipologie di alloggi quali le camere di pernottamento delle "caserme agenti" contigue rispetto agli istituti penitenziari possono già essere utilizzate a titolo gratuito; per le altre tipologie di alloggi comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo comunque commisurato al costo dei servizi.

 


 

Articolo 7, commi 7-10
(Personale militare)

 

 

I commi da 7 a 10 dell’articolo 7 recano novelle all'art. 1094 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare e alla legge n. 189/1959 per portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

 

Nel dettaglio i commi da 7 a 9,  nel riproporre nel presente decreto-legge quanto già recato dall’articolo 2 del ddl d'iniziativa governativa A.S. 2728, attualmente all’esame del Senato, dispongono:

§  una durata degli incarichi di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario Generale/DNA fissata in tre anni (in luogo della vigente durata minima di due anni), con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo; il riconoscimento, al termine del mandato, in caso di mancato raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda come equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio, mediante novella all'art. 1094, comma 3 del Codice (commi 7 e 8);

§  l'omogeneizzazione - rispetto alla durata triennale dell'incarico - della disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza (attualmente la durata è biennale), mediante novella alla legge n. 189 del 1959, art. 4, comma 4 (comma 9).

 

È previsto che, qualora derivino eventuali oneri dalle disposizioni di cui sopra, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'efficienza dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.

 

Il comma 10 prevede altresì che in fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7-9, se di durata inferiore a 3 anni incluse le proroghe, siano estesi fino alla durata di 3 anni complessivi e che restino fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a 3 anni incluse le proroghe.


 

Articolo 7, commi 10-bis-10-quater
(Assunzione nella pubblica amministrazione di personale civile già dipendente di organismi militari della Comunità atlantica)

 

 

L’articolo 7, commi 10-bis-10-quater, introdotti durante l’esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati civili presso la Comunità atlantica, licenziati a seguito di riorganizzazione delle basi militari.

 

Più nel dettaglio il comma 10-bis prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale civile dipendente da organismi militari della Comunità atlantica o di singoli Stati esteri suoi membri, licenziato a seguito di riorganizzazione delle basi militari.

Si ha qui riguardo al personale civile che abbia prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Tale servizio continuativo dev'essere stato prestato da cittadini italiani - alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o dei singoli Stati esteri suoi membri - e dev'essere cessato per licenziamento dovuto a riorganizzazione delle basi militari (intervenuta entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Per il personale che risponda ai requisiti sopra detti, la disposizione proposta prevede l'assunzione (analogamente a quanto già previde la legge n. 98 del 1971) nei ruoli della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi.

Per la procedura di inquadramento del personale, è fatto rinvio al decreto del Presidente del Consiglio del 15 gennaio 2009, recante "Individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse". Vale ricordare che la disposizione in materia di assunzioni posta dalla legge del 1971 ebbe successivi ribadimenti (con l'articolo 45, comma 3 della legge n. 144 del 1999; con l'articolo 2, comma 100 della legge n. 244 del 2007), talché il D.P.C.M. del 2009 veniva a disciplinare alcuni profili attuativi (una successiva riproposizione si è poi avuta con l'articolo 1, comma 482 della legge n. 147 del 2013). Inoltre il personale così assunto è assegnato in via prioritaria agli uffici delle amministrazioni collocate nel territorio provinciale o regionale.

Le assunzioni qui previste sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo cui si attinge per la copertura degli oneri - ossia il Fondo per le assunzioni di personale civile già dipendente di organismi militari della Comunità atlantica (che fu istituito dall'articolo 2, comma 100 della legge n. 244 del 2007).

Tale Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, riceve qui un incremento di 2 milioni a decorrere dall'anno 2018 (i quali vengono attinti ricorrendo al Fondo per l'efficienza dello strumento militare, sullo stato di previsione del Ministero della difesa).

Il comma 10-ter novella la richiamata legge n. 147 del 2013 onde riferire al 2017 (anziché al 2012, com'era ivi previsto) il termine valevole sia per l'espletamento dell'anno continuativo di servizio sia per l'adozione dei provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari, da cui sia conseguito il licenziamento del personale.

Il comma 10-quater prevede che ai maggiori oneri, pari a 2 milioni di euro si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 616, D.Lgs. 66/2010 (Fondo per l’efficienza militare).

 


 

Articolo 7, comma 10-quinquies
(Iscrizioni di personale militare ai fondi di previdenza)

 

 

Il comma 10-quinquies dell’articolo 7 reca disposizioni concernenti l’scrizione ai fondi previdenziali da parte del personale militare che sia transitato in un nuovo ruolo

 

Nello specifico il comma 10-quinquies novella il  Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66/2010 al fine di inserirvi il nuovo articolo 1917-bis,  riguardante il trattamento previdenziale del personale militare che transita tra ruoli.

Al riguardo,  la nuova disposizione di cui si propone l’inserimento prevede che il personale militare iscritto ai fondi  previdenziali integrativi di cui all’articolo 1913 del Codice dell’ordinamento militare che transiti  tra ruoli venga iscritto al nuovo fondo di previdenza, corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data iscrizione al fondo di provenienza

 

 

Si ricorda che il personale militare di cui all'articolo 1913, comma 1, del D.Lgs. 66/2010 è composto da ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, appuntati e carabinieri, mentre il comma 2 del medesimo articolo 1913 si riferisce invece all'Ordinario militare, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente. I fondi previdenziali menzionati dalla disposizione sono una serie di fondi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate. 

In totale sono sette fondi, che interessano rispettivamente: a) ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) ufficiali della Marina militare; c) ufficiali dell'Aeronautica militare; d) sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) appuntati e carabinieri; f) sottufficiali della Marina militare; g) sottufficiali dell'Aeronautica militare. 

Il comma 1 del citato articolo 1913 del decreto legislativo 66/2010 stabilisce che gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio a questi fondi. Inoltre, in base al comma 2 del medesimo articolo 1913, sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza degli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri anche l'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente.

 

Si stabilisce, inoltre, che per effetto del passaggio da un fondo all'altro, l'intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione. Ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli.

Le prescrizioni contenute, decorrerebbero a partire dall'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 29 maggio 2017 i quali, rispettivamente, hanno riordinato i ruoli e le carriere del personale delle Forze armate (D.Lgs. 94/2017) e i ruoli del personale delle Forze di polizia (D.Lgs. 95/2017). Circa la decorrenza, premesso che i due citati decreti legislativi sono stati entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2017 e sono in vigore dal 7 luglio 2017, si rileva che l'articolo 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali) del D.Lgs. n. 94/2017, in alcuni punti, indica come data di decorrenza il 1° gennaio 2018.

 


 

Articolo 7, comma 10-sexies
(Riassegnazione di risorse per remunerare le ore di straordinario delle Forze dell'ordine)

 

 

L’articolo 7, comma 10-sexies, riassegna alcune risorse, che non siano state impegnate nell'anno 2017, alla remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del Fuoco.

 

Questo comma - introdotto dal Senato - prevede la riassegnazione di alcune risorse non impegnate nell'anno 2017.

Tale riassegnazione è mirata alla remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco.

Le risorse cui si fa riferimento sono quelle poste nel Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016) sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio, com'è stato con il D.P.C.M. del 27 febbraio 2017, che ha - tra le sue varie determinazioni - destinato (articolo 1, comma 1, lettera b)) 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento complessivo di assunzioni di personale a tempo indeterminato (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nonché il contingente di personale di magistratura ordinaria indicato in una allegata tabella).

Il medesimo D.P.C.M. dispone che le risorse non utilizzate per tali finalità siano destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego.

La disposizione proposta con l'emendamento destina le risorse riferite all'anno nel 2017 rimaste inutilizzate per le finalità previste dalla norma sopra citata del D.P.C.M. del 27 febbraio 2017 - se già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego - alla copertura di ore di straordinario delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

Tali risorse inutilizzate, recita la disposizione, incrementano le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario, con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate - anche in relazione allo svolgimento del G7 - dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco.


 

Articolo 7-bis
(Riduzione della dotazione organica della banda musicale
del Corpo della Polizia penitenziaria)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo di 55 posti.

 

Secondo il comma 1 dell'articolo 7-bis, la riduzione verrebbe formalizzata per mezzo di un apposito nuovo regolamento della banda stessa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il nuovo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, procederebbe anche a rivisitare le Tabelle allegate al D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276.

 

La banda musicale del Corpo della Polizia Penitenziaria fu formalmente istituita con provvedimento del 27 febbraio 1985, in sostituzione di un complesso musicale preesistente. Essa si esibisce in cerimonie e manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, in rappresentanza del Corpo e, più in generale, dell'intera Amministrazione Penitenziaria.

Attualmente, la disciplina della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria è dettata dal regolamento di cui al D.P.R. n. 276 del 18/09/2006. Le Tabelle allegate al D.P.R. 276/2006, che vanno dalla Tabella A alla Tabella F, riportano rispettivamente: Organico strumentale (Tabella A), Ripartizione degli strumenti (Tabella B), Strumenti (Tabella C), Qualifiche del personale della banda del Corpo della Polizia Penitenziaria (Tabella D), Strumenti da considerarsi affini (Tabella E), Progressione di carriera per anzianità' del personale della banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria (Tabella F). Il riferimento normativo citato nel comma 1 dell'articolo 7-bis, vale a dire l'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, delinea i tratti salienti della potestà regolamentare dei decreti del Presidente della Repubblica.

 

Per quanto concerne la presente dotazione organica della banda musicale in questione, si rileva una discrepanza tra le cifre fornite dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge esaminato in Senato (AS 2942), le quali parlano entrambe di 103 unità -come stabilito dalla Tabella A allegata al D.P.R. 276/2006- che di fatto corrisponderebbero a 55 presenze effettive, e quelle disponibili presso il sito istituzionale del Corpo di Polizia penitenziaria, dove alla pagina https://poliziapenitenziaria.gov.it/polizia-penitenziaria-site/it/bandamusicale.page (consultazione: venerdì 10 novembre 2017, ore 9.30) si legge che oggi la banda è costituita da 60 elementi, tutti appartenenti alla Polizia Penitenziaria, nonché diplomati presso i conservatori di musica italiani.

Il comma 2 dell'articolo 7-bis in esame puntualizza che la prevista riduzione dell'organico della banda musicale non comporta alcuna riduzione dell'organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, bensì una rideterminazione delle piante organiche del personale del Corpo stesso assegnate agli istituti penitenziari. Pertanto, dal comma 2 si evince che coloro i quali non faranno più parte della banda musicale saranno assegnati agli istituti penitenziari.

 

Resta fermo, in base al comma 3 dell'articolo 7-bis, che il personale attualmente addetto alla banda musicale mantenga funzioni, progressione di carriera, trattamento economico e stato giuridico conformi alle disposizioni contenute nel vigente D.P.R. 276/2006. Il mantenimento di tali profili, quindi, sembra applicarsi anche al personale che in futuro non apparterrà più alla banda musicale.

 

Il quarto e ultimo comma dell'articolo 7-bis si occupa degli orchestrali ritenuti non più idonei a fare parte del complesso musicale, all'esito di specifiche valutazioni già disposte dal D.P.R. n. 276/2006.

 

Il riferimento presente nel comma 4 sembra andare in direzione dell'articolo 21 (Inidoneità' tecnica per gli orchestrali) del D.P.R. 276/2006 e non riguardare eventuali inidoneità per il maestro direttore e maestro vice direttore, attualmente regolate dall'articolo 20, o tanto meno la sopravvenienza di limiti di età, di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. 276/2006. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R., la procedura di valutazione di inidoneità tecnica per gli orchestrali è avviata su proposta del direttore dell'orchestra e gli accertamenti sono svolti adopera di una commissione appositamente nominata.

 

Costoro saranno immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero. 

Di conseguenza, l'articolo 7-bis non causa disfunzioni di natura operativa all'interno del Corpo della Polizia Penitenziaria, né determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

Articolo 8
(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

 

 

L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024) e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia - costituita da un ottavo contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità -.

In base al monitoraggio sulle domande di accesso alla suddetta "ottava salvaguardia" (di cui all'art. 1, commi da 214 a 218, della L. 11 dicembre 2016, n. 232), i soggetti che rientrino in tale contingente vengono rideterminati, nel comma 1 del presente articolo 8, in 16.294 unità (mentre il numero originariamente preventivato era pari a 30.700). Le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono destinate (come già prevede l'art. 1, comma 221, della citata L. n. 232) all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre i maggiori oneri che, per una diversa valutazione temporale degli effetti delle domande in giacenza, risultano ora per altri anni sono posti (comma 3) a carico delle misure di copertura finanziaria di cui all'articolo 20 del presente decreto. La novella di cui al secondo periodo del comma 1 costituisce un coordinamento testuale, in relazione alla medesima riquantificazione.

L'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione è pari a 200 milioni di euro per il 2017, 137,6 milioni per il 2018, 188,7 milioni per il 2019, 180,9 milioni per il 2020, 139,8 milioni per il 2021, 84,7 milioni per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 1,8 milioni per il 2025 (comma 2). Tale incremento è stanziato (comma 3) a valere sulle risorse derivanti dalla suddetta riquantificazione, ad eccezione di una quota per il 2017 (quota pari a 175,2 milioni), la quale è posta a carico delle misure di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 20.


 

Articolo 8-bis
(Rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori)

 

 

L’articolo 8-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, apporta modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori.

In particolare:

§  si consente ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 di applicare il regime più favorevole (di cui alla legge n. 238 del 2010), rinviando l’opzione per il nuovo regime al 2017;

§  si dispone che le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato cd. de minimis.

 

Più in dettaglio, il comma 1 modifica la disciplina del regime fiscale applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

La norma dispone che l’opzione per il regime fiscale agevolativo introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 2015, esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente (di cui alla legge n. 238 del 2010), abbia effetto limitatamente al quadriennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina. Si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’individuazione delle modalità per restituire le maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

 

Si ricorda che l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (novellato dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017, dal decreto-legge n. 244 del 2016 e dal decreto-legge n. 50 del 2017) ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero, in particolare concedendo una agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, si richiede che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un’impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1° gennaio 2017.

L’agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

 

In particolare l’articolo 16, comma 4 prevede che i lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238), ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa. Si ricorda che l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento). In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall’illustrato articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. Si ricorda che l’articolo 3, comma 3-novies del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 30 giugno 2016 al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione, in favore dei lavoratori dipendenti che non l’avessero già esercitata.

La circolare 23 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate (cap. 3.5), in merito all’articolo 16, comma 4, ha chiarito che coloro che optano per il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 beneficiano della parziale imponibilità del reddito derivante da lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo o d’impresa, per cinque periodi d’imposta, quindi a partire dal 2016 e fino al 2020.

Con le modifiche in esame si precisa che l’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 ha effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata legge n. 238 del 2010.

 

Si rammenta inoltre che la legge di bilancio 2017 ha chiarito che l’innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applica, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che, nell’anno 2016, hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato la predetta opzione di cui al comma 4 dell’articolo 16.

Il comma 7-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi

 

Il comma 2 chiarisce che si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee sugli aiuti cd. “de minimis”:

§  le agevolazioni fiscali relative al rimpatrio in Italia di docenti e ricercatori (contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);

§  le citate disposizioni relative al rimpatrio in Italia dei lavoratori, di cui al richiamato articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015.

 

La disciplina sul rimpatrio di docenti e ricercatori norma, introdotta originariamente dall’articolo 3 del decreto-legge n. 269 del 2003 è riproposta dall’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 (modificato dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017). L’articolo 44 richiamato prevede un’agevolazione fiscale, operante ai fini IRPEF e IRAP, per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all’estero ad esercitare in Italia la loro attività. Essa consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF (e dalla base imponibile IRAP, ai sensi del comma 2), del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, ove siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010) ed entro i sette anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 44, le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

La legge di bilancio 2017 (eliminando dall’articolo 44, comma 1, il riferimento ai sette anni successivi al 31 maggio 2010, in relazione al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell’agevolazione) ha reso applicabili dette norme di favore a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010, senza termine finale. Resta fermo il carattere temporaneo dell’agevolazione: l’abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi successivi.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria delle norme in esame, i cui oneri sono quantificati in 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 ed ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282).

 


 

Articolo 9
(Fondo garanzia PMI)

 

 

?L'articolo 9, modificato al Senato, incrementa il Fondo di garanzia per le PMI, anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 in virtù di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con le modifiche apportate al Senato si consente altresì di incrementare la dotazione del Fondo mediante l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

 

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi del comma 1, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.

 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Si ricorda che, sin dalla legge di stabilità per il 2014, il Fondo di garanzia per le PMI è inserito nel Sistema Nazionale di Garanzia, costituito ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica. Il Sistema Nazionale comprende, oltre al Fondo di Garanzia per il PMI, una Sezione speciale di garanzia ‘Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione’, che viene istituita nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, e il Fondo di garanzia per la prima casa. Si è anche disposto che il rafforzamento patrimoniale dei Confidi passi per l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI e che una somma sia destinata alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei Confidi, inclusi quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. Si ricorda altresì il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell' art. 13 del D.L. n. 193/2016, per 895 milioni di euro (cap. 7342p./MISE).

 

Il comma 2 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ordinariamente destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), per l'anno 2017, se incassate nell'ultimo bimestre 2016, siano riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In via ordinaria, era già previsto che le predette entrate potessero essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - con decreto del MEF - ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MiSE, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del MiSE, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

Durante l’esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis il quale – novellando l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – consente di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia PMI anche con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., oltre che mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A.

 


 

Articolo 9-bis
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto al Senato, consente la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate.

 

A tal fine viene modificato l’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 che disciplina l’attività dei confidi, al fine di includere i liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi tra i soggetti che possono costituire o partecipare ai confidi.

Si richiama a tale proposito l'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplina le professioni non organizzate: per tali si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

 

I confidi - consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi – sono i soggetti che, ai sensi della cosiddetta legge sui confidi (art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003), svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio.

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti (articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003).

Il D.Lgs. n. 141 del 2010, attuativo della direttiva n. 48/2008 in tema di credito al consumo, ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia e i confidi minori che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo.

I confidi maggiori, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106 del TUB), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina.

I confidi minori esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e devono essere iscritti in un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato dal D.M. 23 dicembre 2015, n. 228.

Attualmente risultano attivi 51 confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia (''confidi vigilati") e 448 confidi minori. La grande maggioranza dei confidi vigilati risulta insediata nelle regioni settentrionali, prevalentemente in Lombardia e in Veneto, e in quelle centrali. Di converso, più della metà dei confidi minori è insediata nelle regioni meridionali e insulari. Oltre il 75 per cento del totale delle garanzie in essere è riconducibile ai confidi vigilati (dati Banca d'Italia; si segnala inoltre lo studio I confidi in Italia elaborato nel 2015 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino).

La legge n. 150 del 2015 aveva delegato il Governo a riformare il sistema dei confidi (C. 3209). La delega si proponeva di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico. Tuttavia il Governo, rispondendo il 2 agosto 2017 alla interrogazione n. 5/12021 alla Camera ha evidenziato una serie di criticità nella predisposizione dei decreti attuativi. È quindi scaduto senza che si procedesse all’attuazione della riforma dei confidi il termine per l'esercizio della delega, prorogato di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) dall'articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016.

 

Per ulteriori informazioni sulla disciplina dei confidi si rinvia al tema web predisposto sul sito della Camera dei deputati.


 

Articolo 10
(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

 

 

L'articolo 10 interviene sull'articolo 20-ter, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, innalzando da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L'articolo 20-ter, introdotto in sede di conversione del suddetto decreto-legge dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede infatti che, nelle more degli accrediti dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, il Ministero dell'economia e delle finanze anticipi le risorse necessarie per garantire l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma del centro Italia a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cd. Fondo IGRUE), istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Tali anticipazioni saranno successivamente reintegrate tramite le risorse che verranno erogate dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà.

L'articolo 20-ter prevede inoltre che le anticipazioni saranno erogate su richiesta del Dipartimento della protezione civile che attesti le esigenze di cassa derivanti dall'effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo dell'FSUE.

Entro il 28 febbraio 2018 il Dipartimento della protezione civile dovrà presentare al Ministero dell'economia e delle finanze la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.

 

L'importo massimo anticipabile era inizialmente fissato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 a 300 milioni di euro. Tale limite è stato innalzato a 500 milioni di euro dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 46-octies), convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha modificato l'articolo 20-ter.

Un ulteriore innalzamento è stato infine disposto dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (art. 16-sexties), convertito dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, che, intervenendo nuovamente sull'articolo 20-ter, ha previsto un limite di 700 milioni di euro.

Si ricorda che l'Unione europea nel dicembre 2016 ha già erogato un'anticipazione di 30 milioni di euro dal Fondo di solidarietà e il 13 settembre scorso ha approvato l'erogazione di circa 1,2 miliardi di euro in favore dell'Italia (Decisione (UE) 2017/1599).

Inoltre, con il Regolamento (UE) 2017/1199 del 4 luglio scorso ha introdotto un tasso di cofinanziamento dell'Ue fino al 95% per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali. Le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, saranno finanziate attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

 


 

Articolo 11
(Fondo Imprese)

 

 

L’articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/201 che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 347/2003, dunque imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l’articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo).

Nel corso dell’esame al Senato sono stati introdotti due nuovi commi 2-bis e 2-ter, che intervengono apportando modifiche alla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 in esame modifica l’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 e specificamente:

§  la lettera a) novella il comma 2, relativo alle finalità del Fondo crescita sostenibile, inserendovi gli interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (nuova lettera c-bis) nel comma 2 citato);

§  la lettera b) introduce dopo il comma 3-bis, un nuovo comma 3-ter, il quale dispone che, per i sopra indicati interventi, possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in stato di insolvenza con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità ai sensi della norma che fissa i requisiti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (vieni quindi richiamata solo la lettera a) dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 347/2003).

 

Si ricorda che l’articolo 1 del D.L. n. 347/2003 fissa i requisiti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria “in via diretta” disciplinata dal medesimo D.L.. In particolare, si deve trattare di imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali previsto dall’amministrazione straordinaria stessa, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

-       lavoratori subordinati non inferiori a cinquecento da almeno un anno (inclusi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni) (articolo 1, comma 1, lettera a));

-       debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro (articolo 1, comma 1, lettera b)).

 

Le imprese in questione devono presentare inoltre rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Dunque, la norma, per come letteralmente formulata, sembra trovare applicazione dal punto di vista soggettivo anche alle imprese in crisi che non si trovano ancora sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, e presentano uno solo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l’apertura nei loro confronti della procedura in questione (nel senso che la situazione debitoria non è rilevante ai fini dell’accesso alle misure agevolative del Fondo crescita sostenibile).

 

Al riguardo si ricorda che le linee guida per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01 del 9 luglio 2014) dispongono - ai fini della valutazione di compatibilità degli aiuti in questione - che un’impresa è in difficoltà (e dunque è suscettibile di aiuto pubblico alle condizioni indicate nelle linee guida stesse) se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

Le Linee guida considerano tra le circostanze che debbono sussistere ai fini della definizione di un’impresa in difficoltà che l’impresa stessa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi tutte le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Le misure di aiuto pubblico alle imprese in difficoltà devono essere notificate alla Commissione Europea in quanto escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 General Block Exemption Regulations (GBER)[17].

 

Gli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione, di cui all’articolo 11 in esame, vanno quindi valutati alla luce della descritta disciplina comunitaria per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

 

La relazione illustrativa all’articolo in esame afferma in proposito che nell’ordinamento non esistono - allo stato - misure volte a consentire l’intervento dello Stato in favore delle predette imprese in difficoltà finanziaria, con l’unica eccezione rappresentata dall’articolo 2-bis del D.L. n. 26 del 1979, che disciplina la garanzia dello Stato sui finanziamenti bancari alle imprese in amministrazione straordinaria. Misura quest’ultima, inquadrata normativamente quale aiuto di Stato secondo la disciplina dettata dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle grandi imprese in difficoltà, che non è sufficiente, anche per il suo carattere di «garanzia», a coprire l’intero campo degli interventi che possono rendersi necessari per fronteggiare gli effetti, sul piano produttivo e occupazionale, prodotti dal dissesto di imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 347/2003. Tale «vuoto» normativo – afferma la relazione - ha, negli ultimi anni, costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d’urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi di rilievo nazionale e internazionale.

 

Il nuovo comma 3-ter dispone inoltre che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – da adottare, secondo quanto introdotto al Senato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento -  sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento, per la specifica nuova finalità degli interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione, incrementa il Fondo crescita sostenibile di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di una nuova apposita Sezione del Fondo).

La relazione illustrativa sottolinea l’opportunità di prevedere una contabilità speciale separata rispetto a quelle già esistenti, per segnare, a partire dal profilo della gestione contabile, la specificità e diversità dei relativi interventi rispetto a quelli tradizionalmente attuati tramite il Fondo per la crescita sostenibile e facilitare, conseguentemente, anche il necessario confronto con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

 

L'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese.

Il Fondo[18] - prima dell’intervento novellatore qui in esame - è stato destinato, dall’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

§  la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (articolo 23, comma 2, lettera a));

§  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989) (articolo 23, comma 2, lettera b));

§  la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 23, comma 2, lettera c)).

Per ciascuna delle finalità indicate dal comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo (comma 4 dell’articolo 23).

Quanto alle modalità di concessione dei contributi a valere sul Fondo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 23, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo stesso, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 123/1998 (sulle procedure di erogazione delle forme di sostegno pubblico alle imprese). Viene espressamente esclusa la forma del credito d'imposta.

Le misure di sostegno a vale sul Fondo crescita sostenibile sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Per la gestione degli interventi il MISE può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure stabilite nel Codice dei Contratti pubblici (ora D.Lgs. n. 50/2016).

In attuazione di quanto sopra disposto, è stato adottato il D.M. 8 marzo 2013.

Inoltre, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 23, gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la procedura sopra descritta sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.

Il Fondo per la crescita sostenibile opera come fondo rotativo: infatti, il comma 8 dell’articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo, peraltro, si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati[19].

Secondo le recenti informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, alla data del 16 ottobre 2017 il saldo disponibile sulla contabilità speciale 1201 è pari ad € 2.028.678.848,55.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti nell’articolo in esame due nuovi commi 2-bis e 2-ter, che intervengono sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017.

Il comma 2-bis, in particolare, interviene sugli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, in quanto gestore della misura stessa per conto della Presidenza.

La disciplina di tali oneri è contenuta nel secondo periodo del comma 3 del citato articolo 1 del D.L. n. 91, il quale attualmente dispone che ad essi si provveda entro il limite massimo dell’1 percento degli stanziamenti di bilancio alla misura destinati (dai commi 16 e 17 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 91).

Il comma 2-bis in esame, attraverso una novella al citato secondo periodo del comma 3, elimina il limite dell'1 per cento.

 

Il comma 2-ter dispone che, in sede di prima applicazione ? per gli anni 2017-2018, il requisito del limite di età per i beneficiari (35 anni) richiesto ai fini dell’accesso alla misura dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 91 - si intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del D.L. del 20 giugno 2017, n. 91).


 

Articolo 11-bis
(Estensione dell'utilizzo della firma digitale a
determinati atti concernenti le imprese)

 

 

L'articolo 11-bis, inserito al Senato, estende la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti di natura fiscale concernenti le imprese.

 

In particolare, l'articolo in esame aggiunge il comma 1-ter all'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008 (in materia di class action e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie), al fine di estendere la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:

§  gli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del codice civile);

§  gli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile);

§  gli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile);

§  i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile);

 

L'utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

 


 

Articolo 12, commi 1-2 e 3
(Procedura di cessione Alitalia)

 

 

L’articolo 12, modificato al Senato, differisce al 30 aprile 2018 il termine per l’espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50/2017, proroga fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell’esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, e ne incrementa l’importo di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018.

 

Il comma 1 dispone innanzitutto l’estensione al 30 aprile 2018 del termine per l’espletamento delle procedure di gara, previste dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 con la finalità di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. ed alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria. Tali procedure sono attualmente in corso di svolgimento e per queste la Relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge evidenzia la necessità di disporre di un tempo maggiore “per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte”.

La citata Relazione governativa sottolinea in proposito che la procedura di gara “è attualmente in corso ed ha incontrato una serie di ostacoli e contraccolpi legati ad accadimenti contingenti e straordinari nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di Air Berlin e la crisi operativa di Ryan Air) che hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di un maggior tempo per la definizione della procedura”.

 

Si ricorda che l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, di Alitalia è avvenuta con decreto del MISE 2 maggio 2017 ai sensi della c.d. legge Marzano (artt. 1 e 2 del D.L. n. 347 del 2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società. Alla scadenza del 15 ottobre 2017 risultano pervenute sette offerte vincolanti in relazione alla cessione della società. Per approfondimenti sugli interventi normativi riguardanti Alitalia, dal 2008 in poi, e sulle procedure di Amministrazione straordinaria previste dalla c.d. “Legge Marzano” si veda anche il dossier del Servizio Studi della Camera sul DL n. 55/2017.

 

Con il comma 2, modificato al Senato, si interviene invece sul finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal comma 2 dell’art. 50 del D.L. n. 50/2017.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 50/2017 ha previsto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. con particolare riferimento ai collegamenti aerei svolti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli coperti da oneri di servizio pubblico, nonché per ciò che concerne la continuità dei rapporti internazionali tra vettori aerei. Il finanziamento è stato disposto per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori. Il finanziamento è stato concesso nelle more dell'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in conformità alla normativa europea.

Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la restituzione entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

 

La concessione del prestito di 600 milioni da parte dello Stato e finalizzato al salvataggio di Alitalia, potrebbe rientrare nella materia degli aiuti di Stato, dettagliatamente disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea, ma il diritto dell’Unione consente anche agli Stati membri di intervenire a favore di imprese a condizioni di mercato. In tal senso le dichiarazioni alla stampa del Ministro dello Sviluppo economico in proposito del prestito ponte, per il quale non è stata effettuata pertanto la notifica in sede europea.

Si ricorda che l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, definisce come aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, “gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Il Regolamento (CE) 2015/1589 precisa che qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato, ai fini della valutazione della compatibilità con l’ordinamento europeo dei citati aiuti.

 

L’intervento del comma 2 è duplice:

1)  si proroga, a seguito della modifica apportata al Senato, fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento di 600 mln € concesso a maggio 2017.

Si consente quindi l’utilizzo del finanziamento oltre il 5 novembre 2017, venendo pertanto meno il rimborso del finanziamento che era previsto al 5 novembre 2017;

Si ricorda che il decreto interministeriale di concessione del finanziamento di 600 milioni è stato adottato il 4 maggio 2017 ed il 5 maggio 2017 è stata disposta l'erogazione a titolo di anticipazione di tesoreria di una prima tranche del finanziamento. Per tale motivo la relazione governativa al decreto indicava il 5 novembre 2017 come data prevista per la restituzione del finanziamento. Il testo originale del decreto-legge prevedeva pertanto una proroga di sei mesi a decorrere dalla scadenza di tale termine del 5 novembre 2017, quindi fino al 5 maggio 2018.

Si ricorda anche che l'ultimo periodo del comma 1 dell’art. 50 ha stabilito che le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi dovessero essere versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro al fondo istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato, e, per l'importo eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

 

2)  si incrementa il finanziamento a titolo oneroso già concesso, di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018.

La finalità dell’incremento, in base al dettato normativo è di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto. Tale espressione , introdotta al Senato, ha sostituito l'espressione "obbligazioni di volo" - che era contenuta nel testo originale del decreto-legge, in quanto consente una identificazione tecnicamente più corretta delle obbligazioni connesse all'esercizio dell'impresa del trasporto aereo.

Si tratta delle obbligazioni assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale, senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo, nonché quella di assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale, nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria.

 

Si ricordano di seguito gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)

 

I requisiti stabiliti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), sono di due tipologie: gli aiuti al salvataggio dell'impresa e gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa.

Sulla base della definizione contenuta negli orientamenti il prestito ad Alitalia spa sembra presentare le caratteristiche per rientrare nell'ambito degli aiuti al salvataggio dell'impresa, in quanto “forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione.”

Si ricorda che, come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio" (paragrafo 26).

Affinché aiuti destinati al salvataggio, possano essere autorizzati dalla Commissione UE devono soddisfare le seguenti condizioni:

devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

la remunerazione del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in G.U. C 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti (che con riferimento alla situazione di Alitalia prevede uno spread minimo di 1000 punti base);

i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario;

gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.

Una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata. Una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione.

Inoltre, secondo quanto affermano gli Orientamenti, nel valutare gli aiuti di Stato a favore di fornitori di Servizi di interesse economico generale, in difficoltà, la Commissione deve tenere conto della natura specifica del SIEG e, in particolare, alla necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 106, par. 2, TFUE.

 

Nella norma in commento non sono presenti riferimenti alla compatibilità con la disciplina dell’Unione europea in materia, che erano peraltro presenti nel D.L. n. 50/2017.

 

Circa le modalità di erogazione dell’ulteriore prestito di 300 milioni e della sua restituzione, la norma prevede la possibilità di erogarlo anche mediante anticipazioni di tesoreria e ne prevede la restituzione entro il termine dell'esercizio (2018).

In relazione alla determinazione dello spread applicabile al prestito concesso alla società, si ricorda che l’articolo 50, comma 1, prevede l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Tale valore appare coerente con quanto stabilito nell’ambito della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

 

Il comma 2 autorizza poi il collegio commissariale a pagare i debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

L’articolo 111-bis della legge fallimentare, cui il comma 2 deroga, prevede che se l'attivo è insufficiente, la distribuzione tra i crediti prededucibili deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

 

Il comma 3 prevede infine che a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società possa esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999 sino alla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali e che, sino a tale data, non trovi applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

L’articolo 50, comma 1 del decreto legislativo n. 270 del 2009, stabilisce che il commissario straordinario possa sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato e, qualora sottoposto ad amministrazione straordinaria sia il locatore, dei contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentri, salvo patto contrario.

L’articolo 50, comma 2, precisa che fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.

L’articolo 50, comma 3, rispetto al quale la norma dispone al non applicazione, prevede che dopo che sia stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente possa intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

 

Si prevede infine che nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo, trovino applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 347/2003.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003 prevede che, fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, per ogni operazione disciplinata dal medesimo decreto-legge, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.

Sono poi richiamate dalla norma diverse disposizioni della legge fallimentare in merito all’ipotesi di affitto d’azienda e di vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.


 

Articolo 12, comma 2-bis
(Rotte per la continuità territoriale)

 

 

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 12, introdotto al Senato, dispone che i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, siano tenuti ad assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare.

La finalità della disposizione è quella di assicurare la continuità territoriale, verosimilmente con riferimento al trasporto aereo- anche se ciò non viene espressamente specificato nel testo, nel caso di vettori aerei che subentrino come cessionari al posto di soggetti che operano su rotte onerate.

Si ricorda che la disciplina normativa in materia di continuità territoriale garantita tramite trasporto aereo è contenuta in una serie di disposizioni sia comunitarie che nazionali.

 

A livello comunitario le norme di riferimento sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1008/2008 che reca norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Attualmente esistono 179 rotte soggette a OSP istituite a norma del regolamento n. 1008/2008 nell’UE, situate in tredici Stati membri, tra cui l’Italia.

Con la Comunicazione C/2017/3712 la Commissione UE ha chiarito l'interpretazione del regolamento n. 1008/2008 relativamente al ruolo ed alle caratteristiche degli oneri di servizio pubblico (OSP) nel settore aereo, che costituiscono un’eccezione al principio generale della libera prestazione di servizi aerei all’interno dell’UE e sono pertanto soggetti a rigorosi vincoli e requisiti.

Gli OSP possono essere imposti esclusivamente ai servizi aerei di linea e vengono imposti su una determinata rotta e sono applicabili a tutti i vettori aerei dell’UE soltanto a partire dalla data di pubblicazione di una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tra l’altro la Commissione ha chiarito che l’imposizione di un OSP nel settore del trasporto aereo non conferisce necessariamente e automaticamente allo Stato membro in questione il diritto di limitare l’accesso alla rotta aerea a un unico operatore o di concedere compensazioni per l’adempimento dell’OSP (il cosiddetto «OSP limitato»). Se un vettore aereo esprime la propria volontà di gestire la rotta senza esclusività e compensazione, l’accesso a essa deve rimanere aperto a qualsiasi vettore che rispetti le condizioni dell’OSP (il cosiddetto «OSP aperto»). Si possono anche imporre obblighi di continuità, in particolare l’OSP può richiedere ai vettori aerei che servono la rotta di notificare anticipatamente la propria intenzione di sospendere i servizi.

Con la Comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2017 è stata resa nota l'imposizione degli oneri di servizio pubblico a partire dal 9 novembre 2017, e la pubblicazione dei relativi bandi di gara (in GU C145 del 9/5/2017), per un periodo di quattro anni, sulle seguenti rotte:

Alghero - Roma Fiumicino e viceversa; Alghero - Milano Linate e viceversa;

Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa; Cagliari - Milano Linate e viceversa;

Olbia - Roma Fiumicino e viceversa; Olbia - Milano Linate e viceversa.

 

L’imposizione di OSP sulle rotte aeree comporta quindi che queste siano soggette ad un particolare regime giuridico applicabile a tutti i vettori dell’UE e spetta agli Stati membri interessati determinare come sanzionare la non conformità nel proprio diritto nazionale. Poiché l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento consente di effettuare servizi stipulando accordi di code sharing e non esclude il caso di OSP, in linea di principio anche tali accordi sono ammissibili.

L’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento prevede anche che l’accesso ai servizi aerei di linea su una rotta soggetta a OSP possa essere limitato ad un unico vettore aereo dell’UE solo nel caso che nessun vettore aereo abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili su tale rotta. Il diritto esclusivo di operare sulla rotta deve essere concesso tramite gara pubblica secondo le procedure stabilite nel regolamento n. 1008/2008.

 

A livello di  disciplina nazionale e di procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico si ricordano in sintesi le seguenti norme:

§  l 'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha assegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. Il comma 2 del medesimo articolo 36 descrive il procedimento per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico prevedendo che il presidente della regione interessata chieda al Ministro delle infrastrutture e trasporti il conferimento di una delega per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la definizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo con uno degli aeroporti previsti dalle disposizioni sopra individuate. A seguito della definizione degli oneri di servizio pubblico, in sede di conferenza dei servizi, e individuata la copertura necessaria per il finanziamento dell'intervento, il Ministero, ricevuta la comunicazione da parte della regione interessata, comunica a sua volta alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico, che viene disposto, come detto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

§  l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha esteso le disposizioni della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali;

§  l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

§  il DM infrastrutture e trasporti 25 ottobre 2017 ha previsto che continui ad applicarsi per le rotte per la Sardegna, fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione, il DM 21 febbraio 2013, n. 61, anziché il successivo DM 23 marzo 2017, contestualmente abrogato, che aveva imposto nuovi parametri per gli oneri di servizio pubblico con le rotte per la Sardegna a decorrere dalla data del 9 novembre 2017, poi differito al 9 giugno 2018 dal D.M. 13 ottobre 2017, n. 469.


 

Articolo 12-bis
(Requisiti per il trattamento pensionistico per controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di
assistenza al volo ed esperti meteo)

 

 

L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, concerne i requisiti per il trattamento pensionistico delle seguenti categorie, inerenti al settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo.

Le novelle in esame concernono, in primo luogo, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, in secondo luogo, i requisiti per la pensione anticipata.

Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è pari a 60 anni per i soggetti in esame, qualora siano stati assunti dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) entro il 1° gennaio 1996; per i soggetti assunti dopo tale data (i quali ultimi sono iscritti al regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati[20]) trovano attualmente applicazione, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS[21], i requisiti per la pensione di vecchiaia del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati.

La novella prevede l'applicazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nonché dei relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento (cosiddette finestre), vigenti alla data del 31 dicembre 2011. Sembrerebbe opportuno chiarire quali siano gli effetti di tale riformulazione, considerato che l'interpretazione fin qui seguita dall'INPS si basa, in ogni caso, su fonti normative precedenti la suddetta data. La norma di salvaguardia di cui alla novella è subordinata alla condizione che per i suddetti soggetti venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età (limite attualmente pari a 60 anni)[22].

In secondo luogo, la novella, abrogando il comma 4 dell'art. 10 del regolamento di cui al D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, sopprime i requisiti per la pensione anticipata stabiliti nel medesimo comma per le categorie di lavoratori summenzionate. Dall'abrogazione sembrerebbe derivare l'applicazione del previgente requisito per la pensione anticipata (pari a 40 anni di contribuzione) e del relativo termine dilatorio per la decorrenza del trattamento (cosiddetta finestra)[23].

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, come ivi quantificati, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; la riduzione concerne l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


 

Articolo 12-ter
(Società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi)

 

 

L'articolo 12-ter, introdotto al Senato, dispone che le somme relative ai diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011, rimangano nella disponibilità della società stessa.

 

La norma sostituisce a tal fine l'art. 1, comma 91, della legge n. 147 del 2013, che aveva previsto una compensazione economica parziale per i danni subiti dalla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, prevedendo in particolare che la società introitasse i diritti aeroportuali, ma che tali somme fossero versate dalla società al bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dell’interno per le finalità dell’articolo 4-bis del D.L. n. 107 del 2011, cioè per l'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni, a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.

L’articolo 12-ter novella tale comma 91, confermando in capo alla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi la compensazione economica consistente nella possibilità di introitare i diritti aeroportuali (diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, nonché diritti di imbarco per passeggeri ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997), ma specificando che tali somme, pari a 4.815.995,10 euro, come quantificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimangano nella disponibilità della società di gestione aeroportuale, anziché essere riassegnate al Ministero dell’Interno.

Peraltro - a differenza che nella disposizione vigente (art. 1, comma 91, della legge n. 147) - la disposizione in commento intende confermare alla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi anche i diritti di imbarco per passeggeri oltre a quelli di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, in quanto il riferimento normativo è all'intero art. 1, anziché alla sola lett. a), della legge n. 324/1976.

Si ricorda infatti che i diritti in questione sono quelli di cui all’articolo 1, della legge n. 324/1976, che prevede che il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile sia assoggettato al pagamento del diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili (lett. a)), nonché del diritto di imbarco per passeggeri (lett. b)). Tali diritti sono introitati dalla società di gestione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, il quale consente la destinazione dei diritti percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

Si ricorda infine che l'affidamento della concessione di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi alla società Airgest S.p.A. è stato sancito con la convenzione di durata trentennale sottoscritta con l’Enac in data 27 giugno 2013. La società - che gestisce l'aeroporto di Trapani dal 1992 - è una società di capitali costituita per il 49,5% dalla Provincia regionale di Trapani, per il 48,4% da soci privati e per il rimanente 2,1% dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

 


 

Articolo 13, comma 1
(Norme in materia di trasparenza societaria)

 

 

L'articolo 13, comma 1, modificato durante l'esame in sede referente, estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (c.d. norma "anti-scorrerie").

 

A tal fine sono modificati gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria T.U.F.).

 

La Parte IV del T.U.F., precisamente al Titolo III, Capo II, Sezione I, contiene la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione delle c.d. partecipazioni rilevanti nel capitale di società quotate. L’ambito di applicazione viene delineato dall’art. 119 che identifica come destinatari della stessa le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea

L'articolo 120 del TUF citato, oggetto della modifica, disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti stabilendo a carico di coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale, l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella dianzi indicata per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. Tali disposizioni non si applicano alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

La disciplina di secondo livello in tema di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti (e di trasparenza dei patti parasociali) è stata dettata dalla Consob, con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 (c.d. “Regolamento Emittenti”), da ultimo modificata dalla delibera Consob 26 maggio 2016, n. 19614, necessaria per adeguare la regolamentazione alle novità apportate in materia di partecipazioni rilevanti dalla Direttiva 22 ottobre 2013, n. 2013/50/UE recante modiche alla Direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/109/CE (c.d.“Direttiva Transparency”).

In particolare, la delega contenuta nel comma quarto dell’art. 120 del T.U.F. trova attuazione all’interno del Titolo III del Regolamento Emittenti e, precisamente, nel Capo I rubricato “Partecipazioni rilevanti”.

 

La relazione illustrativa all’AS 2942 riferisce che tale misura risulterebbe peraltro giustificata anche dall'attuale situazione di mercato, caratterizzata da un elevato grado di volatilità dei corsi azionari e, sovente, da un disallineamento tra i prezzi di mercato e i valori fondamentali delle società emittenti; il disvelamento delle finalità, sia di breve che di lungo periodo, delle acquisizioni di partecipazioni azionarie significative e delle strategie industriali e finanziarie ad esse collegate contribuirebbe a realizzare condizioni di maggiore efficienza del mercato dei titoli azionari.

 

La lettera a) modifica l'articolo 120.

In particolare, al punto 1), integra l'articolo 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), ivi inserendovi il comma 4?bis, laddove si stabilisce che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale - fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1?bis del medesimo T.U. in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, per cui è stabilito che nelle società diverse dalle PMI, l'offerta "totalitaria" può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata - il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire d'ora innanzi dichiarazione circa gli "obiettivi" che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano tassativamente essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

Nel corso dell’esame in Senato, sono stati modificati i poteri attribuiti alla CONSOB, prevedendo che questa può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. E’ inoltre stabilito che la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico.

In aggiunta, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 185 del predetto TUF (Manipolazione del mercato), è stabilito che se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi;

Al punto 2) si aggiornano i riferimenti ivi già richiamati dal TUF citato, dal comma 5 all'art. 120, in cui si prevede che d'ora innanzi il diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione prevista dal precedente comma 4?bis, non possa essere esercitato.

 

Conseguentemente, la lettera b) integra il comma 2 dell'articolo 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), laddove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti, rispettivamente, dagli articoli 120, commi 2, 2?bis, ovvero, anche dai commi 4 e 4?bis (inserito con la norma in esame), e 122, commi 1, 2 e 5, del medesimo testo unico, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le sanzioni amministrative ivi già previste alle lettere a)-c) della medesima norma.


 

Articolo 13, comma 1-bis
(Rinnovabilità dei componenti del
Consiglio delle camere di commercio)

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 13, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina del rinnovo dei componenti dell’organo consiliare delle Camere di commercio, contenuta nell’articolo 10, comma 7 della legge n. 580/1993.

In particolare, attraverso una novella al citato comma 7i componenti del Consiglio delle Camere di commercio possano essere rinnovato per due volte. Nel testo vigente, il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti, i quali operano senza vincolo di mandato, possono essere rinnovati per una sola volta.

 

Il sistema delle funzioni e dell’organizzazione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - come disciplinato dalla legge n. 580/1993 e già modificato dal D.Lgs. n. 23/2010 - è stato recentemente oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. n 219/2016, di attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge n. 124/2015.

La legge n. 580/1993 disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali[24].

Ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. La vigilanza sul sistema camerale spetta, rispettivamente, al MiSE (per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato), che si avvale di un comitato indipendente di esperti; alle regioni (nelle materie di propria competenza).

Il D.Lgs. n. 219/2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all’organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva.

In particolare, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 580/1993 sono organi delle camere di commercio:

§  il consiglio,

§  la giunta,

§  il presidente e

§  il collegio dei revisori dei conti.

Per quanto qui specificamente interessa, il numero dei componenti del consiglio e la sua durata in carica sono disciplinati dall’articolo 10 della Legge n. 580/1993, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 219/2016, dispone che il numero dei componenti del consiglio è determinato in 16 se il numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso non supera le 80.000, in 22 se il numero delle imprese supera le 80.000 (comma 1). Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per una sola volta (comma 7).

 

Sul rinnovo degli organi consiliari impatta la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 219 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale).

Ai sensi di tale disposizione, l’Unioncamere ha trasmesso al MiSE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MiSE 8 agosto 2017 -“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” - che prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a 60), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto (tabella 1) e ridefinizione delle Aziende speciali (dalle 96 attuali a 58: (tabella 2).

Attraverso i commissari ad acta si provvederà ad agevolare l’istituzione delle nuove Camere di Commercio derivanti dagli accorpamenti previsti dal Piano di riordino.

L’articolo 1, comma 5-ter del D.Lgs. n. 219/2016 (la cui applicazione è richiamata dal comma 5, articolo 3 del D.Lgs. n. 580/1993) prevede infatti la nomina - per ciascuna nuova camera di commercio – di un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il  personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio delle Camere di commercio, ai sensi del sopra commentato articolo 10 della legge n. 580/1993, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. In particolare, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 1 della legge n. 580/1993, eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto ministeriale dell’8 agosto 2017 e i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

Il D.Lgs. 219/2016 ha poi definito in maniera chiara i compiti delle Camere di commercio[25], con l’obiettivo di focalizzarne l’attività sui servizi alle imprese.

 


 

Articolo 13, comma 1-ter
(Albo unico dei consulenti finanziari)

 

 

L’articolo 13, comma 1-ter, fissa il termine del 1° dicembre 2018 per avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo.

 

Più in dettaglio, il nuovo comma 1-ter fissa il termine del 1° dicembre 2018 per l'emanazione delle delibere con le quali la CONSOB stabilisce la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (previste dal D.Lgs. n. 129 del 2017, art. 10, co. 3).

Anche in assenza delle delibere, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono comunque trasferite all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari dalla medesima data (1° dicembre 2018).

 

Il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari è stato riformato dalla legge di stabilità 2016 (commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015). La riforma, riprendendo i contenuti di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare già approvata dal Senato (AC 3369), ha istituito un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. Il precedente Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari ("APF") è stato trasformato nel nuovo "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF". All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti:

§  consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari: articolo 31 del TUF);

§  persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);

§  società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF).

A tale Organismo saranno trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio dell'albo e della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari. L'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari è subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative.

 

Il D.Lgs. n. 129 del 2017 (articolo 10, comma 3) ha stabilito che la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari sono stabilite dalla Consob con proprie delibere.

In attesa della normativa attuativa e delle delibere Consob necessarie per dare inizio all'operatività dell'albo, allo stato attuale l'OCF svolge esclusivamente la funzione di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Nelle more dell’adozione del regolamento e del protocollo di intesa necessari al passaggio delle funzioni di controllo e all’avvio dell’operatività del nuovo organismo e dell’albo unico dei consulenti finanziari, la Consob con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo e in vigore dal 24 marzo 2016, ha proceduto alla modifica degli atti di carattere generale e della regolamentazione in materia di promotori finanziari. Ciò al fine di adeguare le denominazioni di promotore finanziario, consulente finanziario e albo unico dei promotori finanziari alle suddette nuove denominazioni.


 

Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

 

 

L'articolo 13-bis detta una specifica disciplina volta a regolare l’affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute. La norma dispone, tra l’altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016. Ulteriori disposizioni sono volte a regolare il versamento delle risorse accantonate e da accantonare,  da parte degli attuali concessionari, e il loro trasferimento a RFI, nonché il versamento da parte del concessionario dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante di una quota di 70 milioni di euro annui fino a concorrenza del valore della concessione.

La concessionaria dell’autostrada A 22 Brennero-Modena è la società Autostrada del Brennero S.p.A.; la relativa concessione è scaduta il 30 aprile 2014. Con la sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato 1243/2014 è stata annullata la gara ad evidenza pubblica, che era stata avviata nel 2011.

Autovie Venete S.p.A. è la società che gestisce le seguenti tratte: A4 Quarto d’Altino – Trieste; A23 Palmanova – Udine; A28 Portogruaro – Conegliano; A34 Villesse – Gorizia; A57 Mestre-Terraglio - Quarto d’Altino. La concessione è scaduta il 31 marzo 2017.

 

In particolare, il comma 1 sottolinea che la nuova disciplina è volta al perseguimento delle finalità di cui ai protocolli d'intesa stipulati il 14 gennaio 2016:

§  tra il Ministero delle infrastrutture e la regione Trentino Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittrici del medesimo Protocollo;

Oggetto del richiamato Protocollo d'intesa è l'affidamento ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti della gestione e costruzione a condizioni di mercato, e per quanto necessario in regime di concessione (di durata trentennale), dei trasporti e delle relative infrastrutture lungo il corridoio del Brennero, assumendo gli obblighi di servizio pubblico connessi al complessivo progetto.

Il Protocollo d'intesa prevede che la società affidataria sia Autostrada del Brennero S.p.A., la quale dovrà:

-       essere interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti alla data della stipulazione dell'affidamento;

-       rispettare il requisito del controllo analogo: le amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti eserciteranno congiuntamente su Autostrada del Brennero Spa un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

-       rispettare il requisito dell'attività prevalente: oltre l'80% delle attività di Autostrada del Brennero Spa devono riguardare compiti ad essa affidati dallo Stato tramite le amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti e dalle amministrazioni stesse[26].

L’Italia è interessata da quattro dei nove corridoi della rete centrale TEN-T, tra cui il corridoio 5 Scandinavo-Mediterraneo che comprende il tunnel di base del Brennero, nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta. La galleria di base del Brennero è l’elemento principale delle linea ferroviaria da Monaco a Verona, con una lunghezza di 55 km, alla quale vanno aggiunti gli 11 km del passante ferroviario di Innsbruck.

 

§  tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo.

Il protocollo è volto a individuare e ad adottare gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l'affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione, relativa alla gestione delle reti autostradali in capo ad Autovie Venete S.p.A. scaduta il 31 marzo 2017, ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti a detto accordo. Il Protocollo sottoscritto prevede che, sino alla data di efficacia del nuovo affidamento, Autovie Venete S.p.A. possa proseguire nella gestione autostradale, compresa la realizzazione degli investimenti infrastrutturali previsti nell'ultimo piano economico finanziario e regolatorio presentato. La regione Veneto, con provvedimento della Giunta Regionale n. 142 del 14 febbraio 2017, ha deliberato in merito all’acquisizione di pacchetti azionari di Autovie Venete S.p.A. detenuti da altri enti pubblici e alla richiesta al tribunale per la designazione del perito ai sensi dell'art. 2343 c.c. per il successivo conferimento della partecipazione regionale al capitale di tale società in quella da costituire ai sensi dell'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 30.

Il corridoio mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungro-ucraino costeggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia per poi attraversare le Alpi nell'Italia settentrionale in direzione est, toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia, e proseguire verso l'Ungheria. I principali progetti ferroviari lungo questo corridoio sono i collegamenti Lione-Torino e la sezione Venezia-Lubiana. Il tratto italiano inizia dal Piemonte, attraversa la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e si conclude dopo Trieste, al confine con la Slovenia.

 

Il comma 1 prevede, al fine del coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che:

§  le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lett. a);

§  le convenzioni di concessione - di durata trentennale - siano stipulate tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto i predetti protocolli d'intesa in data 14 gennaio 2016 e che potranno anche avvalersi di società in house - già esistenti o costituite allo scopo - a capitale interamente pubblico (lett. b);

§  le predette convenzioni dispongano che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti (lett. c).

 

La normativa vigente in materia di concessioni è contenuta nella parte III del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è volta anche a recepire la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

L’articolo 178 reca norme in materia di concessioni autostradali prevedendo, sia per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore del codice (art. 178, comma 1), sia per quelle in scadenza nei 24 mesi successivi alla stessa data di entrata in vigore del codice (art. 178, comma 3), l’avvio della procedura, mediante gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell’articolo 5 del codice (v. infra).

Si ricorda che il criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), della legge n. 11/2016, conteneva, tra l’altro, la previsione di una particolare disciplina transitoria per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, onde assicurare il massimo rispetto dei princìpi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE. Tale norma, che disciplina le concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico regolando le condizioni alle quali talune concessioni sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva, è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 5 del Codice dei contratti, che  reca i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico (in recepimento anche dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici). Il comma 1 enumera le condizioni che devono essere contestualmente soddisfatte ai fini di detta esclusione e che consentono di ricorrere all'affidamento in house: l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (lett. a);  oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore (lett. b);  nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (lett. c).

Il comma 2 reca la definizione di controllo analogo, vale a dire della prima delle condizioni poste dal comma 1: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore (cd. in house "a cascata").

Il comma 3 prevede che il codice non si applichi anche nei casi in cui:

§  una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente controllante (cd. in house "capovolto");

§  una persona giuridica controllata aggiudica un appalto o una concessione ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (cd. in house "orizzontale").

Il comma 4 estende l'applicazione del comma 1 anche alla ipotesi di controllo congiunto di due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori su una persona giuridica. Le condizioni in presenza delle quali si realizza il controllo congiunto sono definite dal successivo comma 5: gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti); le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica; la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Il comma 6, che disciplina la cd. cooperazione pubblico-pubblico, esclude dall'applicazione del codice gli accordi tra due o più amministrazioni che soddisfino contestualmente le seguenti condizioni: l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (lett. a);  l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (lett. b); le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione (lett. c).

Il comma 8-ter del medesimo art. 178 (aggiunto dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017 in conformità al parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti sull'Atto del Governo n. 397) prevede che le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possano essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine, il controllo analogo sulla tale società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune).

Per quanto riguarda infine il profilo della compatibilità con la disciplina europea, si segnala – secondo quanto riportato nella relazione 2016 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali-  che i succitati Protocolli di intesa  sottoscritti dal Ministero in data 14 gennaio 2016 sono stati inviati ai competenti uffici della Commissione europea che, in data 28 aprile 2016, ha richiesto chiarimenti per quanto riguarda il rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici. I chiarimenti richiesti sono stati forniti dal Ministero con nota del 16 maggio 2016.

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se la norma in esame sia derogatoria rispetto alla recente disciplina contenuta nel comma 8-ter dell’articolo 178 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, nel caso di concessioni autostradali (relative ad autostrade che interessano una o più regioni) affidate a società in house di altre amministrazioni pubbliche, il controllo analogo possa essere esercitato da parte del Ministero attraverso un comitato disciplinato da un apposito accordo tra pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 2 regola il trasferimento a Rete ferroviaria italiana Spa delle risorse accantonate dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero.

In particolare, dispone che - entro 30 giorni dalla data di affidamento - la società Autobrennero S.p.A. versi all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data. Tali risorse - da versare nel Fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero (art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997) - sono quindi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana S.p.A., senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento, il concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena provvede a versare, seguendo le sopra dette modalità, le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997.

Le risorse versate in conformità alle predette disposizioni sono utilizzate per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona (art. 55, comma 13), nell'ambito del contratto di programma-parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A..

 

Si osserva che il primo periodo del comma in esame fa riferimento alla “data di affidamento di cui al comma 4" e che tale comma disciplina la procedura per la stipula degli atti convenzionali di concessione.  Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di coordinare il disposto dei due commi, al fine di precisare i termini a decorrere dai quali si applicano gli adempimenti legati al versamento delle risorse. 

 

L'art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 conferisce autorizzazione alla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un Fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona. Si prevede altresì che tale accantonamento nonché il successivo utilizzo siano effettuati in esenzione di imposta.

 

Il comma 3 prevede che il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante provveda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 70 milioni di euro annui, a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, alla cui determinazione concorrono le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. La predetta somma deve essere riassegnata a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Il comma 4 prevede che atti convenzionali di concessione siano stipulati dal Ministero delle infrastrutture con i concessionari autostradali delle tratte di cui al comma 1 dopo l’approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sui relativi schemi. Si prevede, inoltre, che i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

 

Da ultimo, il comma 5 dispone la soppressione dei periodi terzo e quarto dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica").

 

I periodi oggetto di soppressione da parte del comma in esame prevedono che l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero avvenga sulla base di un piano di investimento presentato dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011, e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano (comma terzo). In attesa di utilizzo le disponibilità sul predetto fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione (comma quarto).

 


 

Articolo 13-ter
(Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca)

 

 

L'articolo 13-ter, introdotto durante l'esame al Senato, amplia l’ambito di applicazione della cosiddetta confisca allargata, integrando l'elenco dei reati associativi che, in caso di condanna, ne costituiscono il presupposto.

 

La norma in esame modifica l'articolo 12-sexies, comma 1, del D.L. 306/1992 (L. 356/1992), da ultimo novellato dall'art. 31, co. 1, lettera a), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia.

 

L’art. 12 sexies consente la confisca dei beni di cui il condannato per associazione mafiosa (e per una serie di ulteriori gravi delitti) non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

 

In occasione della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017 (in vigore dal 19 novembre 2017) il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera in data 17 ottobre 2017 al Presidente del Consiglio, rilevando come nel testo modificato dell'articolo 12-sexies non fossero riproposte alcune ipotesi di reato già inserite dall'art. 5 del decreto legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa "al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea".

In seguito a tali modifiche, nel testo vigente dell'articolo 12-sexies, comma 1, non è prevista la misura della confisca allargata all'esito di una condanna per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie di falso nummario, di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, dei delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale e di taluni reati informatici, quando le condotte di reato riguardino tre o più sistemi informatici.

La lettera rappresentava quindi "l'esigenza di assicurare sollecitamente una stabile conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in relazione alle previsioni direttamente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell'ordinamento interno e che non figurano nel nuovo testo".

 

Conseguentemente, l'articolo 13-ter integra l'elenco dei reati che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca dei beni:

§  inserendo il riferimento ai reati di falsificazione o alterazione di monete, nonché introduzione e spendita di monete false (artt. 453, 454 e 455 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) nonché fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

§  inserendo la fattispecie della corruzione in àmbito privato ex art. 2635 c.c. Tale articolo annovera - al primo comma - i casi in cui "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà". La pena della reclusione ivi prevista, salvo che il caso costituisca più grave reato, si applica anche a chi ricopre funzioni direttive - dell'impresa o dell'ente privato - diverse da quelle sopra menzionate;

§  l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione").

 

Inoltre, l'articolo in esame prevede la confisca in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i seguenti reati informatici:

§  installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

§  falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.);

§  danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

§  danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

§  danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

§  danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.),

§  quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

 

Inoltre, la modifica introduce il riferimento ai delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale.

Il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo (secondo l'articolo in esame) che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

 

La novella espunge, infine, il riferimento alla fattispecie del traffico illecito di rifiuti disciplinata dall'art. 260 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). A tale proposito occorre segnalare che il medesimo articolo, comma 4-bis (introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 68 del 2015) prevede la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

 

Qui di seguito una tabella che evidenzia le modifiche proposte.

 

Normativa vigente

A.C. 4741

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

Art. 12-sexies, Ipotesi particolari di confisca
comma 1

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.


 

Articolo 14
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo
degli investimenti extra UE)

 

 

L’articolo 14, modificato al Senato, interviene sulla disciplina dell’esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

In particolare:

§  viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1, lettera a));

§  si estende l’esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. alta tecnologia (comma 1, lettera b), nn. 1-5). Nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che il Ministro della difesa è tra i soggetti (assieme al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri ed Ministri competenti per settore) con cui va concertata la proposta per la redazione dei regolamenti volti all’individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica;

§  si individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell’esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l’acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico (comma 1, lettera b), n. 6);

§  si chiarisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 1, lettera c));

§  le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

La disciplina dei poteri speciali contenuta nel D.L. n. 21 del 2012

 

Per tutelare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore è intervenuto disciplinando organicamente (con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21) la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in settori considerati strategici: la difesa e la sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio a norme secondarie, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) di detti poteri.

In sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 affida a uno o più DPCM l’individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali possono essere attivati i poteri speciali. Tali poteri consistono nell’imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; nel diritto di porre il veto all'adozione di delibere societarie aventi ad oggetto, tra l’altro, le vicende straordinarie delle società di rilevanza strategica; nel diritto di opporsi all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in dette imprese. I DPCM individuano le tipologie di atti o operazioni esclusi dalla disciplina. Per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa occorre la sussistenza di una minaccia  di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Con riferimento agli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione, sono nulle le delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica al Governo (cfr. infra), nonché le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte. Le imprese coinvolte nelle operazioni da cui scaturisce la possibilità di esercizio dei poteri speciali hanno specifici obblighi di notifica: devono comunicare al Governo un’informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare, in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Analogo obbligo è posto in capo a chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, al fine dell’esercizio degli altri poteri disciplinati dall’articolo 1.

Da ultimo, con il D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, provvedendo a riunire in un unico regolamento le norme che individuano le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, di competenza sia del Ministero dell'interno, sia del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del precedente D.P.C.M.  n. 253 del 2012, come modificato dal D.P.C.M. n. 129 del 2013.

Con disposizioni simili a quelle previste per il comparto sicurezza e difesa (articolo 2), alla disciplina secondaria - attraverso regolamenti (anziché DPCM) da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - sono affidate le seguenti funzioni:-individuazione degli asset strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali;  individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza. Gli obblighi di notifica sono estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa - nazionale ed europea - di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Anche per le violazioni di cui all’articolo 2 è prevista la sanzione della nullità degli atti.

Sui regolamenti di attuazione è previsto un parere rinforzato del Parlamento: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

I regolamenti per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 contenente il "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica" e il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 contenente il "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali".

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il ricevimento di una nota, datata 31 luglio 2017, nella quale il Ministro dello Sviluppo Economico aveva sollecitato una pronta istruttoria da parte del Gruppo di coordinamento all’interno della Presidenza del Consiglio per valutare la sussistenza di obblighi di notifica e, più in generale, l’applicazione della disciplina della golden power (menzionato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21), in relazione al comunicato stampa del 27 luglio 2017 di TIM S.p.A. con cui erano state rese note alcune tematiche di corporate governance affrontate dal Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A. e, in particolare, la presa d’atto dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi S.A.

 

Nel comunicato del 27 luglio 2017, in relazione alla governance della Società, TIM rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi SA. L’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo è cessato dalle sue funzioni ed il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il piano di successione della Società, ha temporaneamente conferito le sue deleghe al Presidente Esecutivo Mr. De Puyfontaine, che con il supporto del management della Società, guiderà il Gruppo in linea con gli indirizzi del piano strategico. Le deleghe relative alla Funzione Security e alla società Telecom Italia Sparkle sono state assegnate ad interim al Vice Presidente, Giuseppe Recchi.

La società Vivendi S.A., in data 15 settembre 2017, ha infatti notificato alla Presidenza del Consiglio l'operazione di acquisizione di partecipazioni in TIM S.p.A., che hanno portato la stessa a detenere azioni in misura superiore alle soglie indicate dall'articolo l, comma 5, del DL n. 21/2012. Con provvedimento del 28 settembre 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi accertato la sussistenza dell'obbligo, in capo a Vivendi S.A., di notifica ai sensi della norma citata e, in capo a TIM S.p.a., di notifica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 del 2012. Con successivo  comunicato del 12 ottobre 2017, TIM ha quindi reso noto di aver provveduto alla notifica ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Golden Power “al solo fine di allinearsi con quanto deciso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2017, senza che quindi siano intervenuti eventi differenti da quanto indicato nei precedenti comunicati stampa né sviluppi istruttori nel procedimento di fronte all’autorità di Governo. La Società conferma quindi di ritenere che nessuna notifica fosse dovuta e, coerentemente con i propri interessi, continuerà a far valere le proprie argomentazioni nelle sedi competenti”.

 

Il 16 ottobre 2017 TIM ha ricevuto notifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2017 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita i poteri speciali previsti dall’articolo 1 del c.d. Decreto Legge Golden Power, mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.

Con tale decreto, trasmesso al Parlamento (Documento NN 12, n. 193, annunciato in Assemblea il 18 ottobre 2017) , la Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerato che la società TIM S.p.a. direttamente o indirettamente mediante le sue controllate detiene asset e svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, impone a TIM, Sparkle S.p.A. e Telsy S.p.A., di rilasciare la delega delle funzioni relative alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale ad un componente del Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle citate società che sia cittadino italiano, sia munito di Nulla Osta di Sicurezza, e sia ritenuto per tale incarico idoneo dal Governo. La delega dovrà comprendere la responsabilità di un’apposita unità organizzativa (Organizzazione di Sicurezza) preposta alle attività rilevanti e da coinvolgere nei processi di governance e in particolare in tutti i processi decisionali afferenti ad attività strategiche e alla rete, dovrà essere affidata a un funzionario alla sicurezza scelto in una terna di nominativi proposti dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciascuna delle società di cui sopra dovrà poi fornire preventiva informazione in merito ad ogni decisione che possa ridurre o cedere capacità tecnologiche, operative, industriali nelle attività strategiche.

TIM ha comunicato che la Società sta esaminando tale provvedimento, avendo termine di 90 giorni per adeguarsi alle diverse prescrizioni. Successivamente, con cadenza semestrale, sarà obbligata a trasmettere una relazione con la quale comunicherà le misure adottate ai fini del rispetto delle diverse prescrizioni.

Il D.P.C.M. 16 ottobre 2017 istituisce altresì presso la Presidenza del Consiglio, un Comitato di monitoraggio composto da un rappresentante della Presidenza stessa che lo coordina, da un rappresentante del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e da tre rappresentanti designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico, che dovrà, tra l’altro,  verificare l’ottemperanza alle prescrizioni del decreto e acquisire dall’Organizzazione di sicurezza, le informazioni relative al piano dettagliato di sviluppo degli investimenti pianificati e realizzati nei settori strategici.

In caso di inadempimento o violazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal decreto si rinvia all’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo l, comma 5, del decreto-legge n.21/2012, su cui incide anche l’articolo 14 in commento (vedi sub).

 

Si ricorda anche che il 27 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione del Gruppo TIM ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017. I risultati economici e finanziari del Gruppo TIM nel primo semestre 2017 sono i seguenti: i ricavi sono stati pari a 9.772 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto al primo semestre 2016 (9.096 milioni di euro. L’EBITDA è pari a 4.114 milioni di euro (3.726 milioni di euro nel primo semestre 2016) e si è incrementato di 388 milioni di euro (+10,4%) rispetto al primo semestre 2016 con un’incidenza sui ricavi del 42,1%. Il personale del Gruppo TIM al 30 giugno 2017 è pari a 60.652 unità, di cui 50.926 in Italia (61.229 unità al 31 dicembre 2016, di cui 51.125 in Italia). Gli investimenti industriali sono stati pari a 2.056 milioni di euro , in aumento di 73 milioni di euro rispetto al primo semestre 2016. L’Indebitamento Finanziario Netto rettificato ammonta a 25.104 milioni di euro al 30 giugno 2017, in riduzione di 15 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (25.119 milioni di euro).

 

Più in dettaglio, il comma 1, lettera a) integra l’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, relativo all’esercizio dei poteri speciali nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale.

Viene introdotto un comma 8-bis, che commina una generale sanzione amministrativa pecuniaria, fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, ove siano violati gli obblighi di notifica disposti dall’articolo 1, funzionali all’esercizio dei predetti poteri speciali.

Resta salva l’ipotesi in cui il fatto costituisce reato e restano ferme le invalidità previste dalla legge, come illustrate nel box introduttivo.

 

Si rammenta in merito che l’articolo 1, comma 4 prevede che, ai fini dell'esercizio del potere di veto all’adozione di specifiche delibere societarie (su vicende straordinarie della società, trasferimento dell'azienda o di sede sociale, mutamento dell'oggetto sociale, modifica di specifiche clausole statutarie, cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego), è fatto obbligo all’impresa coinvolta di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto.

 

Si segnala che il vigente comma 4 già prevede una sanzione per la violazione degli obblighi di notifica relativi ad atti o delibere societarie: esso stabilisce infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, si applica a “chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma” (ivi compresi, dunque, gli obblighi di notifica) una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Sembrerebbe al riguardo opportuno coordinare le disposizioni sanzionatorie già vigenti con la previsione normativa generale introdotta dalle norme in esame.

 

Analogo obbligo di notifica è previsto (articolo 1, comma 5) nei confronti di chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri del Governo di imporre specifiche condizioni alle operazioni di acquisto, ovvero di opporvisi. Per l’acquisizione di azioni di una società quotate, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, partecipazioni superiori a specifiche soglie precisate dalla legge. Tale notifica è funzionale all’esercizio del potere di imporre specifiche condizioni all’acquisto, ovvero opporsi all’acquisto medesimo. Il comma 5, nella formulazione vigente, impone la già sanzione pecuniaria a chiunque “non osservi le condizioni imposte”, riferendosi evidentemente alle condizioni poste dal Governo in caso di acquisizioni societarie da notificare.

 

La Relazione illustrativa al riguardo afferma che la norma viene introdotta al fine di allineare le sanzioni per mancata notifica a quelle già previste settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

 

La lettera b) del comma 1 interviene sull’articolo 2, relativo all’esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per  fine di estendere l’esercizio dei poteri speciali al comparto della cd. alta tecnologia.

Viene dunque modificato (lettera b), n. 1) il comma 1-bis e viene introdotto il comma 1-ter (lettera b), n. 2, modificata al Senato).

Quest’ultimo affida uno o più regolamenti, adottati - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l’individuazione, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica, tra cui:

a)   infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b)  tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c)   sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d)  accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che il Ministro della difesa rientra tra i soggetti (il Ministro dell'interno, Ministro degli affari esteri, Ministri competenti per settore) con cui va concertata la proposta per la redazione dei regolamenti volti all’individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. 

 

Con i medesimi regolamenti è individuata la tipologia di atti o operazioni, all'interno di un medesimo gruppo, ai quali non si applica la disciplina dell’articolo 2.

I regolamenti sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (13 febbraio 2018) e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

 

Con le modifiche al comma 1-bis si interviene sulle procedure per l’adozione dei regolamenti che circoscrivono e chiariscono l’esercizio dei poteri speciali, al fine di tenere conto dell’inclusione dei cd. settori ad alta intensità tecnologica.

Si rammenta che l’articolo 2, al comma 1, dispone che i regolamenti siano emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Detti pareri, ai sensi del comma 1-bis, sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.

Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

Con le modifiche in commento, il termine di venti giorni è valido anche per i pareri espressi sui regolamenti che individuano i settori ad alta intensità tecnologica, di cui all’introdotto comma 1-ter, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea.

 

L’articolo 14, comma 1, lettera b) n. 3) e n. 4) apporta modifiche rispettivamente a commi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n- 21 del 2012, per includere anche i settori ad alta intensità tecnologica nella disciplina delle notifiche funzionali all’esercizio dei poteri speciali nel comparto energia, trasporti e comunicazioni.

Di conseguenza, l’obbligo di notifica al Governo delle delibere, degli atti e delle operazioni individuate dalla legge viene esteso anche con riferimento ai settori ad alta intensità tecnologica (modifiche al comma 2). Analogamente, si applica anche a tali settori l’obbligo di notifica dell’acquisto, da parte di un soggetto extra UE, di partecipazioni aventi specifica rilevanza in società che detengono attivi strategici.

 

L’articolo 14, comma 1, lettera b), n. 5) modifica il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 per precisare che, allo scopo di determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un Paese terzo non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.

 

Il comma 1, lettera b), n. 6) modifica l’articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di chiarire che l’esercizio di tutti i poteri speciali nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni è esercitato esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Più in dettaglio, si ricorda l’individuazione dei poteri speciali esercitabili in tali settori è effettuata dai commi 3 e 6 dell’articolo 2, cui faceva riferimento la formulazione originale del comma 7.

Con le modifiche in esame si sostituisce il riferimento ai commi 3 e 6 con il più generale riferimento a tutti i commi precedenti al 7.

 

Viene inserita poi una lettera b-bis) al comma 7, che individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell’esercizio del golden power, per le operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di partecipazioni in società che detengono attivi strategici, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

 

L’articolo 14, comma 1, lettera c) modifica l’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012, che reca disposizioni transitorie, al fine di chiarire che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che reca i principi generali in materia di sanzioni amministrative, escludendo tuttavia la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.

L’articolo 16 consente il pagamento in misura ridotta della sanzione - un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, il doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento - purché tale pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

Il comma 2 dell’articolo 14 dispone che le norme introdotte si applichino solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

L’evoluzione del cd. “golden power

 

Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 che, come si è visto, ha  ridisciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in alcuni settori, ha inteso aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

L'obiettivo del provvedimento è stato infatti quello di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della golden share e dell’action spécifique – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese - e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE. Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione, con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperiosi di interesse generale". Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l'avvio da parte della Commissione delle procedure di infrazione nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 332/1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno riguardato anche altri Paesi UE.

La già illustrata disciplina del 2012 consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica,  non più dunque – come previsto dalla normativa precedente del 1994 - soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica.

Come anticipato sinteticamente in premessa, alla disciplina secondaria (DPCM) sono state affidate specifiche seguenti funzioni, tra cui l’individuazione di attività di rilevanza strategica, l’individuazione delle esclusioni, il concreto esercizio dei poteri speciali e l’individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Più in dettaglio con il D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell'esercizio dei poteri speciali e gli atti/operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina. Con D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129 è stata prevista una modifica al citato D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253, per far rientrare negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. I due D.P.C.M. sono stati abrogati dal D.P.R. n. 108 del 2014 (si veda oltre). Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Con il D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, provvedendo a riunire in un unico regolamento le norme che individuano le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, di competenza sia del Ministero dell'interno, sia del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato D.P.C.M.  n. 253 del 2012, come modificato dal D.P.C.M. n. 129 del 2013.

I regolamenti per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2014 e sono entrati in vigore il 7 giugno 2014. Si tratta del D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 contenente il "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica" e del D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 contenente il "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali".

Si rammenta inoltre in questa sede che il D.P.C.M. 6 agosto 2014 reca la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Il decreto ha previsto la costituzione di un Comitato di coordinamento interministeriale e ha individuato il Dipartimento per il coordinamento amministrativo quale ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile dell'istruttoria, dell'organizzazione interministeriale e delle procedure da porre in essere per l'esercizio dei poteri speciali, nonché del supporto giuridico e amministrativo al Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento, istituito con D.P.C.M. del 15 dicembre 2014, opera quale organo di confluenza dei pareri delle amministrazioni coinvolte per la definizione dell'istruttoria tecnica ai fini della proposta di esercizio o non esercizio dei poteri speciali.

L'Assemblea della Camera dei Deputati il 16 maggio 2017 ha approvato alcune mozioni (Lupi ed altri n. 1-01525 - ulteriore nuova formulazione, Palese ed altri n. 1-01545; Franco Bordo ed altri n. 1-01548 - nuova formulazione, e Allasia ed altri n. 1-01550, nei testi rispettivamente riformulati; Marcon ed altri n. 1-01555, limitatamente alla premessa e ai capoversi 1° e 2° del dispositivo; Benamati ed altri n. 1-01632; Alberto Giorgetti e Occhiuto n. 1-01636 e Abrignani ed altri n. 1-01637,nei testi rispettivamente riformulati),  concernenti iniziative volte all'estensione dei cosiddetti poteri speciali del Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica.

Le mozioni sono in particolare volte, tra l'altro, ad estendere l'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto golden power ) anche alle società nazionali operanti nel settore finanziario, con particolare riferimento a quelle che gestiscono rilevanti quote sia del risparmio nazionale, che di asset produttivi.

Si rammenta infine che è stata trasmessa al Parlamento la prima Relazione in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori strategici della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni (Doc. CCXLIX, n. 1).

Tale Relazione è prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 il quale, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, ha organicamente disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. In particolare il provvedimento ha ridefinito, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (D.P.C.M.), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti "poteri speciali", attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici. Per approfondimenti sulla materia, si veda la documentazione predisposta nel corso della XVI Legislatura e della XVII legislatura.

Nella Relazione il Governo dà atto in particolare delle procedure in corso, di quelle concluse e delle ipotesi in cui sono stati attivati i predetti poteri speciali. In particolare, si riferisce che l'azione governativa è stata indirizzata in particolare a verificare:

§  partecipazioni al capitale sociale di società nazionali, con particolare riguardo ai mutamenti nei rapporti di governance e nelle linee di politiche aziendali suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi nazionali;

§  acquisizioni da parte di compagini societarie estere, tali da implicare possibili forme di condizionamento o destabilizzazione della normale gestione aziendale;

§  trasferimenti oltre confine dei centri decisionali di imprese italiane, nonché delocalizzazioni totali o parziali della produzione;

§  investimenti esteri verso i segmenti delle infrastrutture (energia, trasporti e telecomunicazioni);

§  joint venture finalizzate ad attuare investimenti congiunti all'estero in settori ad alta tecnologia, in particolare nei settori dell'energia e delle comunicazioni, suscettibili di comportare la perdita di know-how a beneficio del socio straniero agevolandolo nell'accesso ai mercati.

 

 


 

Articolo 15, comma 1
(
Incremento contratto di programma RFI)

 

 

L’articolo 15, comma 1 assegna ulteriori 420 milioni di euro per l’anno 2017 al finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.

 

Si segnala che il disegno di legge di bilancio per il 2018, nella sezione seconda prevede per l’anno 2018 una riduzione di risorse da trasferire in conto impianti a rete ferroviaria italiana sul capitolo 7122 tale da compensare il presente aumento.

 

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015 i rapporti tra concessionario e concedente (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della rete sono regolati da uno o più contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni e sono sottoposti, sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 238 del 1993, al parere parlamentare.

 

Si ricorda che con l'atto di concessione sessantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata a Ferrovie dello Stato S.p.A., alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rete Ferroviaria Italiana Spa. La Delibera n. 96 del 13 novembre 2015, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha reso operativi i principi della direttiva Recast, definendo i criteri per la determinazione, da parte del Gestore RFI, dei canoni di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per un periodo regolatorio di cinque anni. La delibera, in particolare, assicura al Gestore della rete (RFI), piena indipendenza gestionale dalle imprese ferroviarie e dallo Stato concedente, alle Imprese ferroviarie la certezza che i corrispettivi siano orientati all'efficienza, anche attraverso nuove regole sull'allocazione dei costi e la separazione contabile (vengono rafforzati gli obblighi di separazione contabile) ed al Gestore della rete (RFI) la flessibilità tariffaria, mediante strumenti di modulazione, per stimolare la crescita del traffico, specie nelle tratte meno utilizzate.

 

Il contratto di programma, ai sensi della delibera del CIPE 4/2012, è articolato in due atti distinti: il contratto relativo alla parte servizi (manutenzione ordinaria e straordinaria, safety e security, navigazione) e il contratto relativo alla parte investimenti.

Il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 ha espresso parere favorevole sul nuovo schema di Contratto di Programma 2016-2021- Parte Servizi con RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sicurezza e collegamenti via mare. Lo schema di contratto è stato annunciato alle Camere l'11 gennaio 2017 e trasmesso alle compenti Commissioni parlamentari che hanno espresso il proprio parere nelle sedute del 31 gennaio 2017 (Senato della Repubblica) e dell'8 febbraio 2017 (Camera dei deputati). Il precedente contratto di programma Parte Servizi 2012-2014 era stato sottoscritto il 29 novembre 2013 e registrato dalla Corte dei conti il 9 giugno 2014. Tale contratto è stato poi prorogato dal decreto-legge n. 210 del 2015 per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Nella citata seduta del 7 agosto 2017 il CIPE (delibera n. 66, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) ha espresso altresì parere favorevole sul nuovo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti che sarà presentato alle Camere, ai fini della discussione e dell’espressione del parere.

Il portafoglio contrattuale finanziato, per il contratto di programma 2017-2021, è pari a 65,958 miliardi di euro. Il fabbisogno stimato per il quinquennio è pari a 35 miliardi di euro.  Fino alla conclusione dell’iter di approvazione del Contratto di programma 2017-2021, parte investimenti continua ad applicarsi, in regime di proroga, il contratto di programma 2012-2016, rispetto al quale è stato approvato in via legislativa dall'art. 10 del D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l'aggiornamento 2016 (parere favorevole del CIPE il 10 agosto 2016).

 

La relazione illustrativa non precisa la destinazione delle risorse assegnate, limitandosi ad indicare che tali risorse aggiuntive, sono da attribuire per opere e programmi non ancora finanziati.

 

Si segnala che l’attribuzione di risorse per l’anno 2017 comporterebbe la modifica del contenuto dello schema di contratto di programma sottoposto alla delibera del CIPE del 7 agosto 2017, una volta individuata la destinazione delle ulteriori risorse assegnate.

 


 

Articolo 15, commi 1-bis-1-quater
(Trasporto ferroviario)

 

 

I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 15, aggiunti nel corso dell’esame al Senato, intervengono in tema di trasporto ferroviario e, più specificatamente, sulla disciplina relativa ai contratti di programma, con specifico riferimento alla procedura di esame parlamentare degli stessi, alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché in materia di contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale.

 

Il comma 1-bis modifica l'articolo 1 della Legge n. 238 del 1993, recante 'Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A.'.

 

La vigente Legge n. 238 del 1993 consta di un unico articolo composto da 3 commi.

Il comma 1 dispone che il Ministro dei trasporti trasmetta al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, prima della stipula con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m), della Legge n. 186 del 1991, istitutiva del medesimo Comitato (oggi il riferimento è da intendersi al CIPE).

Il comma 2 precisa che le competenti commissioni parlamentari esprimono un parere motivato sui citati contratti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di assegnazione.

Infine il comma 3 stabilisce che il Ministro dei trasporti riferisca annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

 

Il citato comma 1-bis interviene sull'articolo 1 della predetta legge, da un lato (lettera a)) espungendo dal comma 1 il riferimento all'obbligo di trasmissione da parte del Ministro dei trasporti al Parlamento dei 'relativi eventuali aggiornamenti' ai contratti di programma di cui sopra ai fini dell'espressione del previsto parere parlamentare come sopra descritto e, dall'altro (lettera b)) inserendo il comma 2-bis all'articolo 1 della medesima legge del 1993.

Tale comma 2-bis dispone che, per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità (rectius, di bilancio) o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta una semplice informativa al Parlamento. In caso di modifiche sostanziali, si prevede la trasmissione al Parlamento dell’aggiornamento ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari.

La norma precisa la soglia in base alla quale le modifiche al contratto di programma possano essere considerate 'sostanziali'. Sono da considerarsi tali solo quelle che superino del 15% le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

 

Andrebbe chiarito con maggiore precisione a cosa debba riferirsi la soglia del 15% dei costi e dei fabbisogni complessivi (se annuali o pluriennali) nonché la portata normativa del riferimento ai singoli programmi e progetti di investimento, anche in considerazione della diversa rilevanza economica dei singoli programmi e progetti.

Andrebbe chiarito se e a quali condizioni, qualora la variazione superiore al 15% del costo o dei fabbisogni complessivi del contratto derivi anche da interventi finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, essa possa comunque essere considerata “sostanziale”.

 

Il comma 1-ter sostituisce l'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. n. 112 del 2015, recante 'Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)'.

 

Il citato articolo 1 del menzionato D.Lgs. n. 112 del 2015 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento.

Il vigente comma 7 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisca la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, pubblicando il relativo documento e periodicamente aggiornandolo, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Ministero dell'economia e delle finanze, che devono esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede comunque alle determinazioni di competenza. Tale Strategia definisce, per un periodo di almeno cinque anni, le esigenze future in materia di mobilità in termini di manutenzione, rinnovamento e sviluppo dell'infrastruttura sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario.

Nel novellato comma 7 viene meno ogni riferimento alla pubblicazione del relativo documento di definizione della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e si prevede, piuttosto, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisca tale strategia sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. Si precisa, altresì, che, in sede di prima applicazione, tale strategia sia definita dal Documento di Economia e Finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

 

Come si è detto, il citato articolo 1 del menzionato D.Lgs. 112 del 2015 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, il comma 1 precisa che esso disciplina: a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia; c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura.

Il comma 2 stabilisce che il decreto non si applichi: a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti; b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti; c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su tali infrastrutture.

Il comma 3 reca talune deroghe, mentre il comma 4 stabilisce che le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 1997[27], siano regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo e alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura e alle attività di ripartizione e assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo, e del medesimo decreto. Il comma 5 precisa che, per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del Decreto-Legge n. 101 del 2011[28] (L. n. 214 del 2011).

Il comma 6 stabilisce che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emani, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, un decreto ministeriale con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4. Si ricorda che in attuazione di quanto disposto dal comma in esame, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il D.M. 5 agosto 2016, recante 'Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2016, n. 216.

Per il contenuto del comma 7, novellato dal comma 1-ter in commento, si rinvia a quanto già esposto in precedenza.

Infine il comma 8 precisa che le disposizioni del decreto in esame non pregiudicano la Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha previsto l'abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. "legge obiettivo") e della disciplina speciale che ha regolato la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (che era contenuta nel capo IV del titolo III della parte II dell'abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il nuovo Codice provvede a definire una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203), che è stata modificata, da ultimo, dal D.Lgs. 56/17, recante disposizioni integrative e correttive al Codice.

Sono individuati due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Secondo quanto dispone l'articolo 201 del Codice, il DPP di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011 ( che prevede che il DPP contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali e la definizione dei criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati), contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL.

 

Infine, il comma 1-quater stabilisce che i contratti di servizio che disciplinino obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale siano stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Su tali contratti di servizio era originariamente previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 238 del 1993, un parere parlamentare soppresso dal comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto in sede di conversione.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e Finanza hanno definito con Trenitalia il nuovo contratto per il servizio ferroviario “universale”, Intercity Giorno e Intercity Notte. Il contratto, a differenza dei precedenti, ha una durata decennale anziché quinquennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadenza il 31 dicembre 2026.

 

L'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale, da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria e nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio, siano regolati con contratti di servizio pubblico aventi durata non inferiore a cinque anni e siano sottoscritti, per l'Amministrazione, dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del CIPE.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di abrogare espressamente l'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, che appare incompatibile con la nuova disposizione o, in alternativa, al fine di evitare incertezze normative di novellare tali disposizioni.


 

Articolo 15, commi 1-quinquies e 1-sexies
(Contributo alla regione Piemonte per il trasporto su gomma e ferro)

 

 

I commi 1-quinquies e 1-sexies aggiunti all'articolo 15 nel corso dell’esame al Senato, assegnano alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT S.p.A., individuando la relativa copertura finanziaria.

Il contributo è quantificato in complessivi 40 milioni di euro, di cui 35 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018.

Il successivo comma 1-sexies provvede, come anticipato, alla copertura finanziaria della disposizione, disponendo il corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020.

Si prevede che gli importi assegnati alla regione Piemonte siano portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione a valere sulle risorse della richiamata programmazione 2014-2020.

 

Nel corso della legislatura sono state emanate diverse disposizioni per supportare il servizio di trasporto pubblico locale in regioni che presentavano squilibri finanziari.

In primo luogo si è previsto, in via generale, che le regioni interessate da uno squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale potessero predisporre un piano di ristrutturazione del debito (esistente fino al 2012). Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è stata autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (decreto-legge n. 69 del 2013, art. 25, comma 11-quinquies).

Successivamente sono stati previsti interventi specifici per alcune regioni: in particolare in Piemonte (decreto-legge n. 35 del 2013, art. 11, commi 6 e 7), Calabria (decreto-legge n. 69 del 2013, art. 25, comma 11-sexies e decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41, comma 1), Campania (decreto-legge n. 126 del 2013, art. 1, comma 2-4 e decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, commi 1 e 2), Molise (decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, comma 3) e Umbria (decreto-legge n. 50 del 2017, art. 27, comma 8-septies).

Il precedente intervento relativo alla regione Piemonte, previsto dall’articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 stabiliva che la Regione Piemonte predisponesse un piano di rientro, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze per individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza nel settore del trasporto pubblico locale. La norma prevedeva inoltre che per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, nell’ambito del piano di razionalizzazione sopra ricordato, la regione Piemonte fosse autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite massimo di 150 milioni di euro.

 

L’intervento effettuato dalla disposizione in commento è diretto a far fronte alla situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT S.p.A., che, da fonti di stampa, si rileva essere gravata da un significativo livello di passività e presenta anche difficoltà di cassa.

 

La società GTT Spa è una società partecipata indirettamente dal Comune di Torino, che ha quale oggetto sociale:

§  la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee, e più in generale linee ad impianto fisso, compresa anche la gestione della sola infrastruttura o del solo esercizio;

§  la gestione di servizi a noleggio;

§  la gestione di raccordi ferroviari;

§  la riparazione e manutenzione di veicoli;

§  la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico, comprese le attività di studio e consulenza;

§  la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;

§  la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;

§  la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;

§  la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;

§  la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;

§  la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci.

La Società ha infine per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto sociale.

Articolo 15, comma 1-septies
(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci)

 

 

Il comma 1-septies dell’articolo 15 introdotto dal Senato prevede un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci per l’anno 2017.

 

In particolare si prevede un'integrazione di 4,5 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) al fine di sostenere il trasporto ferroviario delle merci.

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2018 prevede un definanziamento di 5 mln € per l’anno 2018 sul Programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) relativo a minori somme (-5 mln €) da corrispondere alle imprese ferroviarie per l’incentivazione del trasporto merci (cap. 1274). Tale definanziamento è confermato anche per gli anni 2019 e 2020.

 

Alla copertura dell'onere si provvede con la riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 294 richiamato prevede, ai fini del rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007, che a partire dall’annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possano essere superiori a 100 milioni di euro annui.

Le misure previste dalla citata disposizione sono state ridisciplinate, per gli anni 2016 e 2017, dall'art. 11, commi 2-ter e 2-quater del D.L. n. 185 del 2015.

La nuova disciplina stabilisce che le risorse siano attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci, e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, ma con l’esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante per l’effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.

Successivamente l’articolo 47, comma 10, del decreto – legge n. 50 del 2017 ha previsto che le risorse di cui all’articolo 1, comma 294 della legge n.190 del 2014 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 siano attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea e l’articolo 47-bis, comma 6, del medesimo decreto-legge ha previsto che le risorse di cui alla citata disposizione non attribuite alle imprese ferroviarie possano essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma - parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

 

 

Nella relazione tecnica di accompagnamento al maxi emendamento al decreto-legge approvato al Senato si segnala che lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 190 del 2014, è stato ridotto per l’anno 2017 di 4,1 milioni di euro ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2017 (art. 13, comma 1) e di 5 milioni ai sensi del decreto-legge all’esame (art. 20, comma 5).

A questo proposito si rileva inoltre che il disegno di legge di bilancio per il 2018 stabilisce che l’importo del citato stanziamento a legislazione vigente sul capitolo 1274 è pari a 100 milioni di euro.


 

Articolo 15-bis
(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

 

 

L'articolo 15-bis introdotto durante l'esame presso il Senato, stabilisce che le convenzioni sottoscritte dalle Regioni per l'affidamento dei servizi di tesoreria possano prevedere limiti inferiori delle deficienze di cassa fronteggiate dalle Regioni mediante anticipazioni.

 

Attualmente l'art. 69, comma 9, d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza (di cui al titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"). Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. Con la novella qui proposta si stabilisce che le convenzioni sottoscritte dalle medesime Regioni per l'affidamento dei servizi di tesoreria possano prevedere un limite più basso e che tale nuovo importo divenga vincolante per la Regione e il servizio tesoriere.


 

Articolo 15-ter
(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)

 

 

L'articolo 15-ter, introdotto al Senato, interviene sulla tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria relativa alle reti ferroviarie isolate e sulla competenza in materia di incidenti su tali reti, nonché nelle vie d’acqua interne nazionali e nei trasporti con impianti fissi. Autorizza inoltre l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) ad assumere personale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

 

Nello specifico, il comma 1, lettera a) dell’art. 15-ter interviene sulla lettera b) dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 162 del 2007 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), limitando sino alla data del 30 giugno 2019 l’esclusione, dal campo di applicazione del decreto, delle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a sevizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché delle imprese ferroviarie operanti esclusivamente su tali reti.

 

Il richiamato articolo 2 del D.Lgs. n. 162/2007, delimita infatti l'àmbito di applicazione di tale decreto, che in base al comma 1 si applica all'intero sistema ferroviario italiano, con le esclusioni indicate nel comma 4. Il decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura (comma 2). Il comma 3 conferma le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa. Il comma 4 dell’art. 2, su cui incide la norma in commento esclude dall'applicabilità del decreto:

a) le metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;

b) le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;

c) l'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di merci;

c-bis) le ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.

 

La lettera b) del comma 1, aggiunge poi un nuovo comma 4-bis al medesimo articolo 2 del D.Lgs. n. 162 del 2007, con il quale si rinvia all’emanazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), entro il 31 dicembre 2018, di norme tecniche e di standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio operanti su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere.

Il medesimo comma 4-bis stabilisce, altresì, che, a decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio operanti su tali reti, si applicheranno le disposizioni in materia di sicurezza emanate dall’ANSF ai sensi del comma in esame. La disposizione precisa, infine, che, nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuti le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di un'analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.

 

Il comma 2 dell'articolo 15-ter autorizza poi l'ANSF all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico, di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

La disposizione precisa che tale autorizzazione viene disposta in deroga alla normativa vigente e che si rende necessaria a seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie e indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal D.M. 5 agosto 2016[29], adottato in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 2015[30], nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cd. 'IV pacchetto ferroviario'.

 

Si ricorda che il "quarto pacchetto ferroviario", presentato dalla Commissione europea il 30 gennaio 2013, propone un approccio integrato volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell'UE per favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo. Il pacchetto comprende:

§  la comunicazione "Quarto pacchetto ferroviario – Completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee" (COM(2013)25);

§  un regolamento relativo alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

§  un regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie;

§  un regolamento sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia;

§  una direttiva sullo spazio ferroviario europeo;

§  una direttiva e una relazione (COM(2013)32) relative all'interoperabilità del sistema ferroviario europeo;

§  una direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

§  una relazione sul profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante (COM(2013)33);

§  una relazione sulla liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (COM(2013)34).

Tutte le disposizioni sopra indicate hanno completato il loro iter a livello di Unione europea innovando profondamente il quadro regolamentare nel settore ferroviario.

A maggio 2016 sono stati infatti pubblicati gli atti riconducibili al “pilastro tecnico” del pacchetto, il cui obiettivo è accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie nell'UE e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative. Si tratta del Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il Regolamento (CE) n. 881/2004, della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario europeo e della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

A dicembre 2016 sono infine stati pubblicati gli atti riferiti al “pilastro politico” che vertono sull’assetto del comparto ossia: il Regolamento (UE) 2237/2016 relativo alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie che abroga il Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio il quale permetteva agli Stati membri di compensare 40 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere; il Regolamento (UE) 2238/2016 che, modificando il Regolamento (CE) 1370/2007, introduce norme sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la direttiva (UE) 2016/2370 che riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, ossia la direttiva che istituisce lo spazio ferroviario unico europeo, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.112/2015. Gli atti citati trattano delle questioni relative alla separazione tra le funzioni di gestore della rete ferroviaria e di prestatore di servizi ferroviari all'interno delle cosiddette "imprese integrate", nonché delle questioni riguardanti l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario mediante gara ovvero affidamento diretto.

Si ricorda che con la Legge n. 163 del 2017, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, si è proceduto al recepimento delle seguenti direttive:

§  (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 concernente l’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione;

§  (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;

§  (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.

Le tre direttive citate sono ricomprese nel “quarto pacchetto ferroviario”. In particolare le prime due direttive afferiscono al cosiddetto “pilastro tecnico”, mentre la terza direttiva completa il “pilastro politico” dell’iniziativa europea.

 

 

Il comma 3 dell'articolo 15-ter autorizza inoltre l'ANSF, per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, a decorrere dal 2018, ad assumere 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del DL n. 101 del 2013[31] (L. n. 125 del 2013), in deroga a quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001[32] in tema di Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e dall'articolo 4, comma 3-quinquies del citato DL n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

Il richiamato articolo 4 del DL n. 101 del 2013 reca “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”. Il citato comma 3 stabilisce che, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il citato comma 3-quinquies del medesimo articolo 4, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 70 del 2013[33].

 

Il comma 4 dell'articolo 15-ter affida, a decorrere dal 2018, alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del MIT anche l'effettuazione delle investigazioni su:

a)  gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, prevedendo l’applicazione dei criteri e delle procedure di investigazione del Capo V del D.Lgs. n. 162 del 2007, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;

Il Capo V disciplina le Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti e si compone di 7 articoli (artt. 18-24).

b)  gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con D.Lgs. n. 165 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che si applica attualmente ai sinistri e agli incidenti marittimi che coinvolgono navi, mentre non si applica alle navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne.

Si ricorda che attualmente la conduzione delle indagini sui sinistri marittimi e l’emissione di raccomandazioni per la prevenzione dei sinistri e incidenti in mare sono regolamentate dalle disposizioni contenute nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento di attuazione, nonché nel D.Lgs. n. 65/2011. I compiti relativi all’applicazione di tali norme sono stati sinora attribuiti alle pertinenti commissioni di indagine costituite presso l’Autorità marittima e all’Organismo Indipendente sui Sinistri Marittimi (OISM) costituito presso il Ministero ed alla ex Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne per le attività di studio ed analisi relative al monitoraggio dei sinistri marittimi. Con i decreti di riorganizzazione del MIT (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, di organizzazione del Ministero e decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero), le attività di pertinenza dell’OISM sono state assorbite dalla nuova Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, dipendente funzionalmente dal Ministro, e le competenze della ex Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne sono confluite in quelle della nuova Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.

c)   gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

 

Il comma 5 dell'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame, quantificati in euro 966.971 a decorrere dall'anno 2018. Per farvi fronte, il comma in questione dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Infine il comma 6 dell’art. 15-ter aggiunge il comma 1-bis all'articolo 18 della Legge n. 122 del 2016[34] (Legge europea 2015-2016), in materia di sanzioni per i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Tale nuovo comma 1-bis punisce le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, con la sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Si stabilisce, inoltre, che per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alle misure di sicurezza successivo al primo, l'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria pari al 10% della sanzione da applicare.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 18 della L. n. 122/2016 reca “Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie”.

Il vigente articolo si compone di 7 commi.

Il comma 1 stabilisce che le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora: a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria; c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del già citato D.Lgs. n. 162 del 2007.

Il comma 2 precisa che le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

Il comma 3 stabilisce che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della Legge n. 689 del 1981[35], in quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

Il comma 4 sancisce che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 5 stabilisce che, per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 1981. A tal fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Il comma 6 precisa che la riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della citata Legge n. 689 del 1981 e il comma 7 che i proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.


 

Articolo 15-quater
(Interventi di emergenza per infrastrutture stradali
insistenti sul fiume Po)

 

 

L'articolo 15-quater, introdotto dal Senato, reca una autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

 

In particolare, la norma, introdotta dal Senato, autorizza una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

Si prevede che le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, previa intesa con la Conferenza Unificata.

A copertura dell'onere, viene conseguentemente ridotta la autorizzazione di spesa di cui al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, relativo agli invertenti dell'Anas sulle strade riclassificate statali.

 

La legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), al comma 140,  ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. Si prevede che l'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ad integrazione delle risorse del fondo in questione, è intervenuta la Deliberazione del CIPE  3 marzo 2017, n. 2/2017, il cui punto 1 ha previsto che, ad integrazione delle risorse del Fondo in parola, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 - la cui dotazione è stata integrata per 10.962 milioni di euro con la legge di bilancio 2017 - sia disposta l'assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro, in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e non risultanti finanziati.

 

Per il riparto del fondo, sono intervenuti: il D.P.C.M. 29 maggio 2017, in base al quale, quale prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario citato in premessa. Le risorse sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e gestite secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014.

Si prevede in tale D.P.C.M. che le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi, prevedendosi il sistema di monitoraggio; e il D.P.C.M. 21 luglio 2017, recante in allegato il relativo riparto.

 

La norma prevede inoltre che le somme non utilizzate per i suddetti interventi di messa in sicurezza siano versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate sui capitoli di provenienza. 

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 15-quinquies
(Disciplina del subentro nella concessione per la
realizzazione di opere inamovibili)

 

 

L'articolo 15-quinquies, introdotto al Senato, sostituisce il quinto comma dell'art. 703 del codice della navigazione al fine di ridisciplinare la procedura di subentro nella concessione con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale, ciò anche nell’ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione.

 

In particolare:

§  alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante deve corrispondere al gestore uscente il valore di subentro.

Per le opere inamovibili (immobili e impianti fissi) realizzate sul sedime aeroportuale, inserite nel contratto di programma, approvate dall'Enac e costruite dal concessionario uscente con proprie risorse, il valore di subentro - ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione - è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici.

Siffatto calcolo del valore di subentro si applica limitatamente alla quota di beni inamovibili ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente (quinto comma dell’art. 703);

§  restano di proprietà del demanio dello Stato, senza corresponsione alla società concessionaria di alcun rimborso, le opere inamovibili presenti sul sedime aeroportuale alla data di subentro nella concessione, realizzate dal concessionario con proprie risorse e destinate allo svolgimento di attività di natura commerciale e, come tali, non soggette a regolazione tariffaria (sesto comma del novellato art. 703);

§  fino al subentro del nuovo concessionario, il concessionario uscente è tenuto a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione. Il nuovo concessionario - salvo diversa e motivata determinazione dell'Enac - è tenuto a pagare previamente il relativo valore di subentro (settimo comma del novellato art. 703);

§  per le opere non amovibili - in caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza - il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il loro valore contabile residuo non ammortizzato, in conformità alle disposizioni di cui ai “periodi precedenti” che disciplinano il subentro a scadenza naturale della concessione. Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, in materia di risolubilità del contratto per inadempimento (ottavo comma del novellato art. 703).

 

Al primo periodo del comma in esame, si suggerisce di sostituire l'espressione "periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione" con la formulazione "commi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione".

 

§  vengono fatti salvi i meccanismi di determinazione del valore di subentro, dei rimborsi e degli indennizzi previsti nelle vigenti convenzioni di gestione aeroportuale, per i quali, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 703 del codice della navigazione, come novellato dalle disposizioni in commento (nono comma).

 

Il precedente testo dell’articolo 703, quinto comma, si limitava a disporre che in caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.

 

Al riguardo si osserva che la rubrica dell’articolo non appare coerente con il suo contenuto che, oltre alla disciplina della devoluzione delle opere non amovibili, riguarda anche l’esercizio dell’amministrazione ordinaria dell’aeroporto fino al subentro del nuovo concessionario.


 

Articolo 16
(Disposizioni urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

 

 

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana che, dal 1° gennaio 2016, fino alla propria liquidazione, ha assunto la denominazione di Ente strumentale della Croce Rossa. Le modifiche riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo. Nel corso dell’esame al Senato sono stati poi chiariti i rapporti, antecedenti la data di privatizzazione dei comitati territoriali, tra il comitato centrale e i comitati territoriali stessi nonché il termine temporale di trasferimento presso pubbliche amministrazioni di alcuni dipendenti della vecchia Associazione e i termini relativi alla mobilità volontaria, sempre presso pubbliche amministrazioni, di alcuni dirigenti della vecchia Associazione.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione della nuova Associazione privata di interesse pubblico Croce Rossa Italiana. Dal 1° gennaio 2016[36] la vecchia Associazione di diritto pubblico ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, per svolgere funzioni di supporto tecnico e logistico dell'attività della nuova Associazione, operando altresì come intestatario di beni e del personale[37].

 

La modifica di cui al comma 1, lettera a), corregge - come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia Associazione CRI e la nuova Associazione Ente strumentale solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

 

La modifica di cui al comma 1, lettera b), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione.

Tali beni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178/2012, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera d), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali[38], dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017). L’intervento legislativo è attuato modificando il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 178/2012.

I suddetti provvedimenti dell'Ente, previsti dalla novella di cui alla lettera b), numero 1), hanno effetto traslativo della proprietà - fermi restando i limiti di opponibilità (di cui all'art. 2644 del codice civile) verso i diritti dei terzi[39] -, costituiscono titolo per la trascrizione nonché titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione in consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di trasferimento in oggetto sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento. L’intervento legislativo è attuato inserendo nel corpo dell’art. 4 del D.Lgs. 178/2012 il comma 1-bis.

La modifica di cui alla lettera d), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, rimasti di proprietà dell'Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione). L’intervento legislativo è attuato modificando il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 178/2012.

 

Le modifiche di cui alla lettera b), numero 2), e di cui alla lettera d), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima (cfr. l'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni) sia alla disciplina (di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404) sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico (cfr. l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 178, nella versione fino ad ora vigente). La modifica di cui alla medesima lettera d), numero 1), reca inoltre norme procedurali specifiche ai fini della liquidazione in oggetto. L’intervento legislativo è attuato abrogando i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 4 e modificando il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 178/2012.

 

La novella di cui alla lettera c) si limita a modificare un richiamo normativo interno al D.Lgs. n. 178, sia per correggere un errore materiale sia per coordinare il richiamo con la novella di cui alla lettera d), numero 1).

 

La modifica recata dal comma 1, lettera d), numero 2-bis, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone l'estinzione (con la cancellazione delle relative partite contabili) dei residui attivi e passivi inerenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali (della vecchia Associazione), intercorsi prima della data di trasformazione in strutture di diritto privato dei comitati stessi. L’intervento legislativo è attuato inserendo nel corpo dell’art. 4 del D.Lgs. 178/2012 il comma 2-bis.

 

Si ricorda che, al riordino della C.R.I., ha fatto seguito, alla data del 1° gennaio 2014, la privatizzazione dei comitati locali e provinciali, prevista dall’art. 1-bis, comma 2, del D.Lgs. 178/2012. Come rilevato dalla Relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato, “la successione delle nuove associazioni di diritto privato ai precedenti comitati locali e provinciali, sarebbe limitata ai rapporti esterni con soggetti terzi rispetto all’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Pertanto, i rapporti tra strutture territoriali e Comitato centrale non configurerebbero alcuna posizione di debito-credito tra gli stessi, attesa l’unicità della personalità giuridica della CRI, anche in conformità con le convenzioni di Ginevra. La cancellazione dei predetti residui – sia quelli ante 2011 che quelli relativi al periodo 1° gennaio 2012 – 31.12.2013 – non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in previsione del fatto che l’attivo finale delle procedure liquidatorie risulterebbe essere inferiore al passivo”.

 

Le ulteriori modifiche alla disciplina relativa alla riorganizzazione della Croce rossa, introdotte nel corso dell’esame al Senato, differiscono dal 1° gennaio 2018 al 1° aprile 2018 il termine del trasferimento - con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie -, presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria in oggetto. Resta fermo il termine mobile più ampio, costituito dalla dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore, per i soggetti (rientranti nell'àmbito del personale summenzionato) preposti alle attività connesse alla gestione liquidatoria.

L’intervento legislativo è attuato modificando il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 178/2012.

 

Infine, i commi 1-bis e 1-ter, aggiunti in sede referente al Senato al corpo dell’articolo in esame, riguardano il trasferimento, mediante mobilità volontaria, presso pubbliche amministrazioni di dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell'area dei professionisti o nell'area medica (così inquadrati nell'àmbito del contratto collettivo nazionale relativo ai dirigenti degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, contratto applicato alla vecchia Associazione). La norma in esame, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti suddetti, che abbiano svolto cómpiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni ed alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) - per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia -; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.


 

Articolo 17
(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio
Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

 

 

L’articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1).

Si prevede poi il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019'' (comma 2).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di  cui all'articolo  19  del  decreto legislativo  n. 30 del 2013.

 

Interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

 

In particolare il comma 1 dispone l'assegnazione, ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017.

 

La relazione illustrativa al decreto-legge in esame afferma che in previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due tranche, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana. Si riferisce che le risorse per il 2017 occorrono per "l'urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo".

Si ricorda che l'art. 33 del decreto-legge c.d. Sblocca Italia, con successive modificazioni, ha previsto una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, ed in particolare ha dettato specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarato area di rilevante interesse nazionale.

 

Nel dettaglio, l'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.   133 (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, e successivamente modificato da una serie di novelle, ha previsto che attengono alla tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti della norma, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

Il comma 2 specifica che, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi della norma sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

In base al comma 3, le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 33 sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilendosi il contenuto del programma. In base alla disposizione (comma 4), alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Si stabilisce che il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga alle richiamate norme del Codice dell'ambiente, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice degli appalti. Il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall’attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 5).

In base al comma 6, il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. Il comma 7 ha previsto che, al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore.

Il comma 8 stabilisce il contenuto della proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana che il Soggetto Attuatore trasmette al Commissario straordinario di Governo. La proposta va corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica e dalla valutazione di impatto ambientale, nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

In base al comma 9, il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi che esamina il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di bonifica del sito, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza il Consiglio dei Ministri è autorizzato a deliberare l’adozione del suddetto programma, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge.

Il programma di rigenerazione urbana è adottato dal Commissario straordinario, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi ed è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (comma 10). La sua approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni previste. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

Il comma 11 dichiara le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, perimetrate-  ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 - per interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, 'aree di rilevante interesse nazionale' per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

In base alla previsione, modificata in più punti, da ultimo dal D.L. mezzogiorno (D.L. n. 91 del 2017), il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., Invitalia, quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui era titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Quanto alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, si è stabilito che ad essa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà, importo versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità e nei termini indicati dalla norma.

La norma stabilisce che per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dalla normativa richiamata (articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito). Inoltre, il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio, mentre restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica (comma 12).

In base al vigente comma 13, al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

Inoltre, sul piano procedurale, il comma 13.2, come risultante da successivi interventi legislativi, stabilisce che ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte e, in caso di mancato accordo si procede ai sensi comma 9 (terzo periodo).

Il programma di rigenerazione urbana deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione (comma 13-bis) e si stabiliscono norme in materia di personale (comma 13-quater).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015 ha attribuito a Invitalia il ruolo di Soggetto Attuatore del Programma di bonifica e rilancio dell'area. Esso stabilisce la composizione della Cabina di regia e trasferisce la proprietà delle aree e degli immobili che appartenevano alla società Bagnoli Futura.

In particolare, con la nomina del soggetto attuatore, si è previsto, tra l'altro, che nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge sblocca Italia già richiamato, continuasse l'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e dal comune di Napoli, stabilendosi il subentro dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. alla SOGESID S.p.A. nell'attuazione degli interventi affidati a quest'ultima nell'Accordo di programma in parola, e prevedendosi che le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente nel bilancio del comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'art. 33 citato, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit fossero destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma e del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto art. 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia (art. 4, D.P.C.M. 15 ottobre 2015).

Si ricorda poi che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2015 reca l’atto di nomina del Commissario Straordinario Salvatore Nastasi per un periodo di tre anni, a titolo gratuito e rinnovabile.

 

Sul sito di Invitalia, nella sezione 'Rilancio bagnoli', è disponibile il testo del Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, il quale indica, tra l'altro, gli interventi previsti e il quadro delle fonti di finanziamento (punto 2.5 del Progrmma). Nel quadro delle fonti di finanziamenti, si riferisce sull’Accordo di programma del 16 aprile 2015 e dei costi relativi ai previsti interventi, nonché richiamando le convenzioni attuative.

Quanto ai successivi interventi normativi, si ricordano: l’articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2015, che ha previsto l’immediato trasferimento al soggetto attuatore Invitalia della somma di 50 milioni di euro per l’anno 2015; il decreto-legge n. 210 del 2015 (proroga di termini in materia ambientale) all’articolo 11-bis comma 2, che ha previsto entro 30 giorni dall’approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana che le risorse residue dei fondi stanziati per il Sin Bagnoli Coroglio ed erogati al Comune di Napoli non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge in parola, siano destinate al finanziamento dei medesimi interventi secondo gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma  (somma di 42.085.533, secondo quanto indicato nel programma disponibile on line sul sito di Invitalia); la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, all’articolo 1, comma 50, ha poi stanziato risorse per proseguire le bonifiche dei Sin contaminati dall’amianto disciplinate in un piano specifico sulla base dei fabbisogni richiesti al tempo, stanziando 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli (somma di 10.492.726,00 indicata dal Programma citato, per la bonifica dell’area ex eternit da trasferire al Comune a fronte di approvazione del relativo progetto di bonifica, attività per le quali è sopravvenuta la competenza del Commissario per la gestione degli interventi di bonifica).

Il programma ricorda altresì che i soggetti privati dovranno garantire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza in rispetto del principio comunitario 'chi inquina paga' confermato nella giurisprudenza italiana dal Consiglio di Stato nel 2015. Il programma reca l’individuazione dei lavori previsti con il crono programma degli stessi.

Si ricorda da ultimo che, in data 4 agosto 2017, si è riunita la Cabina di Regia di Bagnoli per, in base al relativo comunicato, recepire l’Accordo interistituzionale tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, siglato il 19 luglio 2017 presso la Prefettura di Napoli, sul programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli-Coroglio.

 

Interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019''

 

Il comma 2 prevede il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019''.

Il comma 1-bis dell'art. 7 del c.d. D.L. Mezzogiorno, decreto-legge n. 91 del 2017, come convertito, ha infatti stabilito che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019'', su richiesta del comune di Matera, si proceda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A..

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa.

La norma di cui al comma 1-bis citato reca una clausola di invarianza, per cui dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma in parola si prevede non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In data 26 settembre 2017, il Presidente del Consiglio ha firmato il Contratto istituzionale di sviluppo per “Matera 2019 Capitale europea della cultura”, con i Ministri per la Coesione territoriale e per il Mezzogiorno, dell'Ambiente, dei Beni culturali e del Turismo, dei Trasporti e delle Infrastutture, ed il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco di Matera, con la sottoscrizione del Coordinatore per l'attuazione degli interventi strutturali degli eventi e delle iniziative per la Città di Matera e dell'A.D. di Invitalia.

 

?Copertura finanziaria

 

Il comma 3 dell'articolo reca la copertura finanziaria della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di  CO2.

 

Si ricorda che l'articolo  19  del  decreto legislativo  n. 30 del 2013 ha previsto che la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento.

I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme in questione sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili (comma 2). La norma stabilisce la procedura per la ripartizione delle risorse (comma 3). Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto in parola (comma 4). Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica convertito, sino a concorrenza dei crediti ivi previsti e poi, a concorrenza dei crediti, riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 5).

Si ricorda che in base al comma 6, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato ad una serie di attività – indicate dalla norma stessa - per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola. Le attività indicate concernono, in sintesi: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote; i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5, e al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio possono essere richieste informazioni pertinenti nei termini previsti (commi 7 e 8).

 


 

Articolo 17-bis
(Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)

 

 

L'articolo 17-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che la competenza in ordine alle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria (SIC), sia esercitata dai comuni nel cui territorio devono essere eseguiti tali interventi, non solo nel caso (attualmente previsto) di siti ricadenti interamente nel territorio del comune, ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni.

 

La norma interviene sull'articolo 57 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. collegato ambientale, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Il suddetto articolo, concernente la semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria,  stabilisce, al comma 1, che sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti - nel cui territorio ricade interamente il sito di importanza comunitaria - le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.

La disposizione dell'art. 57 fa salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al comma in parola provvede, in base alla norma del comma 1, entro il termine di sessanta giorni.

Con la modifica in esame si inserisce il nuovo comma 1-bis: esso prevede che, al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste, la competenza per i provvedimenti qui sopra ricordati è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti i suddetti interventi, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 57 esclude la necessità, per gli interventi che incidono sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, della preventiva valutazione di incidenza, anche mediante pubblica consultazione, che secondo la normativa in vigore è tenuta ad acquisire l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi stessi (articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997).

 

Per sito di importanza comunitaria si intende, in base all'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni:  "un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può  inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione."

Il suddetto DPR reca attuazione della Direttiva 1992/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La direttiva, che si prefigge la salvaguardia della biodiversità, ha istituito la rete «Natura 2000» che rappresenta il principale strumento dell'UE atto a tale scopo. La rete «Natura 2000» è costituita da siti mirati per la conservazione degli habitat e specie elencati. Tali "Siti di importanza comunitaria" (SIC) sono identificati dagli Stati membri e vengono successivamente designati quali "Zone speciali di conservazione" (ZSC). La direttiva prevede inoltre che per le ZSC gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti.

Della rete «Natura 2000» fanno parte anche le "Zone di protezione speciale" (ZPS), classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva 2009/147/CEE (Direttiva "Uccelli").

Le disposizioni relative alle ZSC italiane sono contenute nell'articolo 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano i tipi di habitat e di specie di interesse comunitario e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che formula alla Commissione europea l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete «Natura 2000». Una volta che la Commissione europea ha approvato l'elenco, il suddetto Ministero, entro il termine massimo di sei anni, d'intesa con ciascuna regione interessata, designa con proprio decreto, i suddetti siti quali "Zone speciali di conservazione".

L'articolo prevede tra l'altro che, contestualmente alla proposta di cui sopra, il Ministro trasmetta alla Commissione europea, su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie. Inoltre, al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 1992/43/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti all'attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione periodica del contributo di «Natura 2000» alla realizzazione degli obiettivi della direttiva.

 

Si ricorda che nella Comunicazione presentata nel febbraio 2017, relativa al riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, la Commissione europea ha riscontrato un'insoddisfacente attuazione delle direttive Habitat e Uccelli, con gran parte degli Stati membri inadempienti nella designazione dei SIC e nella formulazione dei piani di gestione per i siti «Natura 2000». Ciò sarebbe imputabile, secondo la Commissione europea, all'assenza di adeguati finanziamenti, alla carenza di risorse umane, allo scarso coinvolgimento delle comunità locali e delle parti interessate.

Per quanto concerne l'Italia, si ricorda inoltre che nel 2015 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione per la mancata designazione delle ZSC e la mancata adozione delle misure di conservazione, in violazione della Direttiva Habitat (proc. 2015/2163).

In risposta a ciò il Ministero dell'ambiente, nell'ultima Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro in materia di aree protette (Legge 6 dicembre 1991, n. 394), presentata nell'ottobre 2016, ha tra l'altro segnalato l'impegno nel processo di designazione dei SIC in ZSC con l'individuazione di misure sito specifiche, sottolineando come nel 2015 sia proseguito il lavoro mirato all'integrazione di tali misure negli strumenti pianificatori e regolamentari delle aree naturali protette di rilievo nazionale. Questo impegno - sempre secondo la medesima relazione - si è rafforzato anche a causa dell'apertura della suddetta procedura di infrazione, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti.

In base ai recenti dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente, aggiornati al maggio 2017, sono stati finora individuati da parte delle Regioni italiane 2321 SIC, 1685 dei quali sono stati designati quali ZSC, e 612 ZPS, 335 dei quali sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS.

 


 

Articolo 17-ter
(Disposizioni in materia di 5 per mille)

 

 

L’articolo 17-ter, introdotto al Senato, inserisce gli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l’accesso al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall’anno 2018.

L’articolo dà facoltà ai contribuenti a decorrere dall’anno 2018 di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno dei suddetti enti, secondo la disciplina vigente dell’istituto, di cui all’articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2015 .

Si rinvia da un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – la definizione delle modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e di riparto ed erogazione delle relative somme.

A tal fine viene novellata la legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), introducendo il comma 1-bis nell’articolo 16, che disciplina le entrate dell'Ente parco e le agevolazioni fiscali[40].

 

Il sostegno degli enti gestori delle aree protette viene dunque ad aggiungersi alle attuali finalità (di interesse sociale, di ricerca e di tutela dei beni culturali) cui è attualmente destinato l’istituto del 5 per mille, quale ulteriore opzione fiscale da parte del contribuente ai fini del riparto delle risorse stanziate per la liquidazione della quota del 5 per mille, che, si ricorda, sono stabilite in un ammontare massimo di spesa, autorizzato legislativamente (pari a 500 milioni di euro).

L’ istituto del 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a partire dal 2006 ed annualmente confermato da apposite norme di legge, che ne hanno definito di volta in volta il relativo ammontare, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. Da ultimo, l’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/MEF), confermandone a regime la disciplina, recata dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 nonché l’applicazione delle norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.

Per quanto concerne il criterio di riparto del beneficio, la normativa dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una delle finalità beneficiarie. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato. Quanto ai beneficiari, le risorse del 5 per mille sono attualmente dirette alle seguenti attività:

§  sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc.) nonché al sostegno delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati;

§  finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

§  finanziamento della ricerca sanitaria;

§  attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§  sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

§  a decorrere dall’anno finanziario 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

È previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari (vedi il D.P.C.M. 7 luglio 2016). Si prevedono sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell’amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Quanto ai tempi di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessa procedura sottesa all’esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell’arco di due anni. Ciò ha indotto il legislatore ha disporre in via permanente, il mantenimento in bilancio delle somme stanziate e non utilizzate (impegnate) ai fini dell’utilizzo nell'esercizio successivo.

 

In merito all’articolo in esame, si segnala che una norma analoga, ma di portata più ampia riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, è contenuta all’articolo 12, cpv. 1-septiesdecies, del disegno di legge A.S. 119-1004-1034-1931-2012-B, (attualmente all’esame del Senato in seconda lettura, recante modifiche alla legge quadro sulle aree protette), la quale include a decorrere dall’anno 2018 gli enti gestori delle aree protette nonché, ai sensi del successivo cpv. 1-duodevicies, i parchi nazionali, le aree marine protette, i parchi regionali e le riserve naturali terrestri nell’elenco dei soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

 


 

Articolo 17-quater
(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

 

 

L’articolo 17-quater apporta una serie di modifiche alla disciplina (dettata dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017) relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche. La principale modifica consiste nell’ampliamento del campo di applicazione, al fine di includervi un maggior numero di comuni e fare riferimento alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento ? di adeguamento antisismico di immobili pubblici ? di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. In ragione di tale estensione viene aumentata di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2019) l’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi medesimi (comma 1). Ulteriori modifiche riguardano, tra l’altro, i criteri di priorità per la quantificazione del contributo, nonché l’introduzione di un tetto massimo (per gli anni 2018 ? 2019) alla misura del singolo contributo erogabile e di una disciplina di dettaglio delle richieste di contributo.

L’articolo interviene altresì ad integrare i criteri di priorità per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l’effettuazione di investimenti (comma 3), a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie (comma 4), nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il project review delle infrastrutture prioritarie     (comma 5).

Comma 1 - Contributi per la progettazione nelle zone a rischio sismico (modifiche all’art. 41-bis del D.L. 50/2017)

Lettere a) e i) - Destinazione e finanziamento dei contributi per il 2018-2019

La lettera a) riscrive il comma 1 dell’art. 41-bis - che reca disposizioni per la concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche - al fine di modificarne l’ambito di applicazione per gli esercizi 2018-2019 nonché i relativi stanziamenti.

 

Il testo vigente del comma 1 prevede, al fine di favorire gli investimenti, l’assegnazione ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1, di contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche. Per il finanziamento di tali contributi lo stesso comma pone un limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

La classificazione sismica del territorio nazionale attualmente vigente è stata effettuata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003), che ha dettato i principi generali sulla base dei quali le Regioni (a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio in base al disposto del D.Lgs. 112/1998), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale:

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari

Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari

 

I criteri dettati dall’O.P.C.M. 3274/2003 sono stati aggiornati dall’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, recante “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (pubblicata nella G.U. n. 108 del 2006). Tale ordinanza, sulla base di più recenti studi di pericolosità, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. Per un approfondimento si rinvia alla scheda webClassificazione sismica” curata dal Dipartimento della protezione civile.

 

La riscrittura in esame, mentre lascia invariata la disciplina relativa al 2017, prevede un diverso campo di applicazione e stanziamenti maggiori per gli esercizi 2018-2019.

Per tali esercizi, infatti, i contributi:

§  non sono più destinati ai soli comuni a rischio sismico 1, ma anche a quelli compresi nelle zone ? rischio sismico 2;

§  non riguardano più le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, ma le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento ? di adeguamento antisismico di immobili pubblici ? di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

§  vengono finanziati nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 ? di 30 milioni di euro per il 2019.

Si ha quindi un incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019 rispetto ai limiti di spesa previsti dalla norma vigente.

 

La lettera i), alla luce della modifica delle autorizzazioni di spesa citate, apporta le conseguenti modifiche alle norme di copertura finanziaria contenute nel comma 11 dell’art. 41-bis.

Lettera l) - Modifica della rubrica dell’articolo

In virtù della modifica del campo di applicazione disposta dalla lettera a), la lettera in esame integra la rubrica dell’art. 41-bis – che attualmente è intitolato “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico” – al fine di sottolineare che la progettazione riguarda anche la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Lettera b) - Limite massimo del singolo contributo

La lettera b) inserisce un nuovo comma 1-bis, nel testo dell’art. 41-bis, al fine di fissare un tetto massimo, per gli anni 2018 ? 2019, alla misura del singolo contributo erogabile.

Tale lettera prevede infatti che il contributo (di cui al comma 1) non può superare l'importo della progettazione individuato secondo i parametri definiti dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016, ai fini della determinazione dei corrispettivi.

 

L’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nel disciplinare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici, ha demandato (al comma 8) ad un apposito decreto del Ministro della giustizia (adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la definizione dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni citate.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il succitato D.M. Giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U. 27 luglio 2016, n. 174.

 

Lettera c) – Disciplina delle richieste di contributo

La lettera c) riscrive il comma 2 dell’art. 41-bis, che disciplina i termini di presentazione (da parte dei comuni) delle richieste di contributo nonché i contenuti delle richieste, al fine precipuo di introdurre una disciplina più dettagliata per le richieste relative all’esercizio 2018 e successivi.

Il nuovo testo non interviene sui termini di presentazione delle richieste al Ministero dell’interno, che restano immutati, bensì sui contenuti delle stesse.

In base al nuovo testo del comma 2, previsto dalla lettera in esame, a decorrere dal 2018:

§  la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento ? adeguamento antisismico di immobili pubblici ? di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in caso di contributo per la relativa progettazione;

§  ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

§  la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, ? un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune ? in altro strumento di programmazione.

 

Il nuovo testo reca inoltre una modifica che sembra riguardare anche le richieste relative al 2017.

Mentre il testo vigente stabilisce che la richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP), il nuovo testo precisa infatti che la richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo ? il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare.

Quanto anticipato sull’impatto pratico della norma è confermato dall’analisi del testo del decreto direttoriale 21 luglio 2017, emanato dal Ministero dell’interno e pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179.

Con tale decreto, in particolare, è stato approvato un modello per la trasmissione delle richieste di contributo, in cui il Comune è tenuto ad indicare la tipologia dell’opera, il CUP e lo stato del progetto (definitivo/esecutivo).

Lettere d), e), f) – Criteri di priorità per la quantificazione del contributo

La lettera d) novella il comma 3 dell’art. 41-bis – che disciplina i criteri da seguire in via prioritaria nella determinazione dell’ammontare del contributo da attribuire a ciascun comune – al fine di disporre l’applicazione di tali criteri per il solo anno 2017.

Si ricorda che il testo vigente prevede che l’ammontare del contributo sia determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

 

I criteri da seguire a decorrere dal 2018 sono infatti disciplinati dal nuovo comma 3-bis, introdotto dalla lettera ?) del comma in esame.

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 41-bis prevede, a decorrere dal 2018, il seguente ordine di priorità:

?) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento ? di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 ? in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da effettuare contestualmente alla progettazione;

Il riferimento al 1971 sembra connesso all’approvazione, avvenuta nel corso del 1971, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” che, tra l’altro, ha introdotto l’obbligo del collaudo statico per tutte le citate opere.

La legge 1086/1971, essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, è entrata in vigore il 6 gennaio 1972. Le norme tecniche relative, previste dall’art. 21 della legge, sono state emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 maggio 1972 e pubblicate sulla G.U. n. 190 del 22 luglio 1972.

L’art. 22 della stessa legge ha disposto l’applicabilità delle norme tecniche previgenti fino all’emanazione delle nuove norme tecniche previste dall’art. 21, avvenuta con il citato D.M. 30 maggio 1972.

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento ? di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;

?) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

 

La lettera f) reca una modifica di coordinamento del testo, chiarendo, nel testo del comma 4, ove si fa riferimento ai criteri di priorità, che quelli del comma 3 sono validi per il solo 2017, mentre per gli anni successivi occorre far riferimento ai criteri dettati dal nuovo comma 3-bis.

Lettera g) – Rigetto immediato della richiesta di contributo

La lettera g) modifica il comma 5 dell’art. 41-bis, che disciplina un’ipotesi di rigetto immediato della richiesta di contributo.

In base al testo vigente non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche l’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Il nuovo testo previsto dalla lettera in esame prevede che il requisito per la presa in considerazione della richiesta riguardi invece la trasmissione dei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed ?), ? di cui all’articolo 3 del D.M. economia e finanze 12 maggio 2016 riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.

 

Il citato D.M. 12 maggio 2016, recante “Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni” prevede, tra l’altro, che gli enti locali trasmettano alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal medesimo decreto:

b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo (lettera b) del comma 1 dell’art. 1);

e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (lettera e) del comma 1 dell’art. 1);

 

L’articolo 3 del D.M. 12 maggio 2016 prevede, tra l’altro, che gli enti locali trasmettano alla BDAP anche una serie di dati (indicati con precisione nell’articolo) afferenti il rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato, con le modalità ed i tempi dal medesimo decreto.

 

Lettera h) – Finanziamento prioritario per gli interventi con progettazione ammessa a contributo

In base alla lettera h) – che integra il testo del comma 10 dell’art. 41-bis –gli interventi la cui progettazione risulta finanziata dai contributi in questione sono prioritariamente considerati non solo ai fini di eventuali finanziamenti statali (come previsto dal testo vigente) ma anche di eventuali finanziamenti comunali.

Il testo vigente, lo si ricorda, stabilisce anche la destinazione prioritaria degli eventuali finanziamenti opera nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

Comma 2 – Coordinamento del testo (modifiche alla rubrica del titolo III del D.L. 50/2017)

In virtù della modifica del campo di applicazione disposta dal comma 1, il comma 2 modifica la rubrica del titolo III (comprendente gli articoli da 41 a 46-novies) del D.L. 50/2017, che nel testo vigente si riferisce ad “ulteriori interventi in favore delle zone terremotate”, al fine di precisare che tali interventi riguardano anche la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Comma 3 – Criteri di priorità nell’assegnazione degli spazi  finanziari agli enti locali per investimenti.

Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 492, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), che reca l’ordine delle priorità da seguire per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti (per gli interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica). Priorità che, si rammenta, sono attualmente, nell’ordine, le seguenti:

0a) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2012, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale[41].

Il comma in esame introduce una nuova lettera, nominata d-bis), che aggiunge un ulteriore criterio di priorità, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale ? al recupero degli immobili ? delle strutture destinati ? servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.

Si segnala che sul comma 492 in questione interviene anche un’altra disposizione del provvedimento in esame, inserita presso il Senato, costituita dal comma 2-bis dell’articolo 34, con cui si modifica la lettera 0a) sopracitata, aggiungendovi il riferimento anche agli investimenti da effettuare nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009. A tal fine viene inserito, dopo il richiamo ai decreti legge n.74 ed 83 del 2012, anche il riferimento al decreto-legge n. 39 del 2009.

Il medesimo comma 492 è oggetto anche di un ulteriore intervento, contenuto nell’articolo 72, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. 2960), la cui lettera m) introduce, dopo la lettera a) del comma medesimo una nuova priorità, posta nell’ordine come lettera b)[42],relativa agli investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento) la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge n.50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico.

Comma 4 – Convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie

Il comma 4, al fine di migliorare la capacità di programmazione ? progettazione delle infrastrutture ? degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), prevede che il Ministero delle infrastrutture ? dei trasporti (MIT) può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi ? prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione.

Si ricorda che, in base all’art. 1, comma 826, della L. 208/2015(legge di stabilità 2016), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, secondo la disciplina adottata a livello europeo.

L'art. 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 (relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei) definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione.

Nel richiamare la disciplina europea, il comma 826 succitato fa riferimento anche a quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa”, ove, tra l’altro, vengono indicati i principi guida per la creazione delle banche nazionali di promozione.

 

Lo scopo della convenzione è quello di disciplinare le attività di supporto ? assistenza tecnica connesse all'utilizzo del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016), con oneri posti ? carico del medesimo Fondo.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) è stata abrogata la cosiddetta “legge obiettivo” (legge n. 443/2001) e la normativa speciale con cui sono state programmate, progettate e realizzate le infrastrutture strategiche dal 2001. Nel contempo, è stata introdotta una nuova disciplina per la programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che sarà definita nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP).

In questa nuova cornice pianificatoria, l’art. 202 del Codice, al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale ha istituito, nello stato di previsione del MIT:

- il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;

- il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Sia il nuovo documento programmatico (DPP) che i provvedimenti (attuativi dell’art. 202) per la costituzione effettiva dei fondi citati non sono però finora stati emanati.

Si ricorda che il comma 3 ha disposto, in sede di prima applicazione, che nei due fondi succitati confluiscono le risorse disponibili: del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali” (art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011); del “Fondo revoche” (art. 32, comma 6, del D.L. 98/2011); del “Fondo sblocca cantieri” (art. 18, comma 1, del D.L. 69/2013); iscritte nel capitolo 7060 dello stato di previsione del MIT, denominato “Fondo opere strategiche”). Lo stesso comma ha demandato l'individuazione delle risorse assegnate ai due fondi ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad oggi non ancora adottati.

Ulteriori risorse per le infrastrutture strategiche sono previste dal D.P.C.M. 21 luglio 2017 finalizzato al riparto del c.d. fondo investimenti istituito dall’art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Dal documento consegnato dal Ministro dell'economia alle Camere, volto ad illustrare nel dettaglio la destinazione delle risorse del fondo, si evince che al finanziamento delle infrastrutture prioritarie sono destinati 860 milioni di euro a partire dal 2018.

Comma 5 – Destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il project review delle infrastrutture prioritarie

Il comma 5 consente di utilizzare le risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016) anche per la predisposizione dei connessi strumenti di programmazione.

Lo stesso comma precisa che la finalità della norma è quella di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture ? degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Citta Metropolitane (PSM) ? con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS).

Si ricorda che l’art. 1, comma 44, della L. 56/2014 (recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), ha attribuito alla città metropolitana una serie di funzioni fondamentali, tra le quali l’adozione e aggiornamento annuale “di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza”, nonché la “pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano”.

Ad oggi – secondo quanto riportato nella sezione PSM del sito internet della Città metropolitana di Roma – hanno approvato il Piano Strategico Metropolitano soltanto le Città metropolitane di Milano (12 maggio 2016) Firenze (5 aprile 2017) e di Genova (21 aprile 2017). Le altre Città metropolitane hanno avviato il processo, tuttora in itinere, per la definizione dei Piani.

Relativamente ai Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), si ricorda che essi sono stati introdotti, per le città e le aree metropolitane, con la Comunicazione della Commissione europea sul Piano d’azione sulla mobilità urbana (COM 2009/490). Nel corso del 2013 la Commissione ha poi pubblicato le “Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS, definito come “Piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita”.

A livello nazionale, ove da anni la normativa ha previsto l’adozione di Piani Urbani del Traffico (PUT, v. art. 36 del D.Lgs. 285/1992) e Piani Urbani di Mobilità (PUM, v. art. 22 della L. 340/2000), si segnala la recente emanazione (in attuazione del D.Lgs. 257/2016, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) del D.M. infrastrutture e trasporti 4 agosto 2017 (G.U. n. 233 del 5 ottobre 2017) recante “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile”.

Pur in assenza di una specifica disciplina nazionale, diverse regioni ed enti locali si sono comunque attivati per promuovere l’elaborazione di PUMS. È il caso, ad esempio, dell’Emilia-Romagna (dove, in seguito all’adozione delle delibere nn. 1082/2015 e 275/2016, è stato approvato il PUMS di Parma) e del Comune di Prato.

 


 

Articolo 17-quinquies
(Delimitazione della fascia demaniale marittima nel territorio del Comune di San Salvo)

 

 

L'articolo 17-quinquies, approvato al Senato, dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo.

 

In particolare l'articolo novella l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2004 ("Disposizioni urgenti in materia di enti locali") inserendo il riferimento al Comune di San Salvo (in provincia di Chieti).

 

Il richiamato comma 2-bis stabilisce che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (in provincia di Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 80/2004. A tal fine, demanda all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della menzionata linea di demarcazione.

 

Tale disposizione risulta dall'approvazione di un emendamento che il Governo pro tempore aveva presentato in sede di conversione del DL 80/2004 (XIV legislatura) al fine di risolvere le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia di demanio marittimo compresa nel territorio del comune di Campomarino. Prima di tale intervento, risultava infatti controverso il regime giuridico delle relative aree per il consolidarsi di situazioni di proprietà privata in territori ubicati in prossimità dell'ampia fascia di pineta marittima (appartenente inequivocabilmente al demanio).

 

L'articolo in esame estende al comune di San Salvo, in provincia di Chieti, le richiamate disposizioni. Pertanto, anche la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del Comune di San Salvo diviene oggetto di nuova delimitazione, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 80/2004.

 

Quanto alla finalità della disposizione in esame, si segnala che nell'ambito di un atto di indirizzo presentato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione (AC 4962) del DL 80/2004 (ordine del giorno 9/4962/1[43]) si sostiene, proprio con riferimento alla norma di cui all'articolo 6, comma 2-bis, che il comune di San Salvo (Chieti) "si trova nelle stesse identiche condizioni, con le stesse problematiche e motivazioni del comune di Campomarino".

 


 

Articolo 18
(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza)

 

 

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziate del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, lett. a)), per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che eroghino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, lett. b))  e a 11 milioni, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (comma 1, lettera b-bis). Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute l’individuazione delle strutture citate.

Il comma 2-bis reca una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

 

L'accantonamento summenzionato, di cui al comma 1 del presente articolo, è subordinato alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di un'intesa relativa alle risorse vincolate a valere sulle disponibilità finanziarie per il SSN nel 2017 ed è destinato al successivo riparto, finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dei commi 34 e 34-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996. L'accantonamento, pertanto, non produce oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse del FSN già stanziate per il 2017.

 

In particolare, le richiamate norme del collegato fiscale alla legge finanziaria per il 1997 prevedono la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA. Per il perseguimento dei predetti obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le regioni sono chiamate ad elaborare specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. I progetti ammessi al finanziamento utilizzando le quote del FSN vincolate a tali fini sono individuati dalla medesima Conferenza, su proposta del Ministro della salute.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il compito di individuare le strutture definite al precedente comma.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 602-603) ha autorizzato un contributo al Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) fino a 15 milioni di euro per il 2015, fino a 10 milioni di euro per il 2016 e fino a 5 milioni di euro per il 2017, finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, a valere sul programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 67/1988 (legge finanziaria 1988). Inoltre, ha previsto l'integrazione della composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO con un membro nominato dal Ministero della Salute, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Fondazione CNAO è un centro di ricerca e trattamento dei casi tumorali non pediatrici che rientrano nei protocolli clinici autorizzati dal Ministero della Salute. L'adroterapia è una forma non invasiva di radioterapia per la lotta contro i tumori non aggredibili chirurgicamente perché localizzati in sedi anatomiche complicate da organi vitali, che utilizza particelle pesanti o adroni (protoni o ioni di carbonio). Il Centro è stato istituito sulla base delle previsioni di cui all'art. 92, co. 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) quale ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il MIUR, e soggetti pubblici e privati.

 

Il comma 2-bisintrodotto durante l’esame al Senato - reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato. L'intervento è inteso a chiarire che: nell'àmbito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale rientrano anche i dipendenti dei suddetti ospedali ed istituti che siano stati assunti presso i medesimi mediante procedura concorsuale; i dipendenti delle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale possono essere assunti presso gli ospedali e gli istituti summenzionati mediante mobilità (quindi, anche in tal caso, senza lo svolgimento di una nuova procedura concorsuale).

 

L'àmbito degli ospedali cosiddetti classificati è costituito da strutture gestite da enti ed istituti ecclesiastici e facenti parte del Servizio sanitario nazionale. Per tali strutture e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato vige l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. I servizi ed i titoli acquisiti presso tali strutture sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi e dei trasferimenti sia verso le strutture pubbliche sia verso le strutture private summenzionate (comma 1 del citato art. 25 del D.P.R. n. 761 ed art. 15-undecies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

 


 

Articolo 18-bis
(Limiti di fatturato delle farmacie per l'applicazione
di particolari misure di sconto)

 

 

L’articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica i limiti massimi di fatturato (in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'IVA) per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie.

 

Si ricorda che le misure di sconto riducono le quote di spettanza delle medesime farmacie relative ai medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

 

La prima novella eleva da 387.342,67 euro a 450.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri suddetti) per le farmacie rurali sussidiate[44], ai fini dell'applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all'1,5 per cento).

La seconda novella eleva da 258.228,45 euro a 300.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri summenzionati) ai fini dell'applicazione (per le farmacie "urbane" e per quelle rurali non sussidiate) di tassi di sconto ridotti rispetto a quelli previsti per le farmacie con fatturato superiore al medesimo limite.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle presenti novelle, quantificati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 18-ter
(Norme in materia di procedure connesse
agli obblighi di vaccinazione)

 

 

L'articolo 18-ter, inserito durante l’esame al Senato, propone di modificare la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione[45], relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

 

La disposizione consente l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime sulle procedure suddette, disciplina posta dall'art. 3-bis, commi da 1 a 4, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119; tale anticipo è ammesso - secondo modalità definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali - solo con riferimento alle regioni e province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale[46]. In conseguenza dell'anticipo, le norme a regime in oggetto possono decorrere, negli àmbiti territoriali suddetti, con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o il calendario 2018-19, ovvero (comma 2) già con riferimento all'anno scolastico o al calendario attualmente in corso, con la prescrizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali deve concludersi entro il 10 marzo 2018 (controllo costituito dalle varie fasi delle procedure in esame[47]).

 

Resta fermo, per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, l'effetto di preclusione all'accesso per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi di vaccinazione, effetto di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art. 3-bis, comma 5, del citato D.L. n. 73.

 

Si ricorda che la procedura a regime di cui ai commi da 1 a 4 del summenzionato art. 3-bis del D.L. n. 73 consiste:

§  nella trasmissione, entro il 10 marzo, alle aziende sanitarie locali, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni per l'anno scolastico (o per il calendario) successivo;

§  nella restituzione, entro il 10 giugno, di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione;

§  nell'invito - da formulare da parte dei suddetti dirigenti e responsabili nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi - ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori ovvero ai soggetti affidatari dei minori) a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale;

§  nella trasmissione all'azienda sanitaria locale, entro il 20 luglio, da parte dei medesimi dirigenti e responsabili, della documentazione pervenuta ovvero della comunicazione del mancato deposito della stessa.

Si ricorda che la disciplina transitoria sulle procedure in esame è invece posta dagli artt. 3 e 5 del medesimo D.L. n. 73; tale disciplina, in base all'emendamento in oggetto, continuerebbe a trovare applicazione (fino alle iscrizioni relative all'anno scolastico o al calendario 2019-2020) esclusivamente per le regioni o province autonome che non abbiano istituito un'anagrafe vaccinale.

 

Tale disciplina transitoria prevede che i dirigenti scolastici delle scuole ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori ovvero ai soggetti affidatari) la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione[48], di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno - ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018 -; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Riguardo ai casi in cui le iscrizioni siano operate di ufficio[49], il suddetto termine più ampio del 10 luglio si applica senza necessità della previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva (resta ferma, per il 2017, la necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per godere del suddetto termine più ampio del 10 marzo 2018 per la presentazione della documentazione). La mancata presentazione di una delle documentazioni alternative - nonché della documentazione successiva all'eventuale dichiarazione sostitutiva - deve essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti e responsabili suddetti all'azienda sanitaria locale, ai fini degli adempimenti di competenza.

 


 

Articolo 18-quater
(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)

 

 

L'articolo 18-quater – introdotto nel corso dell’esame al Senato - disciplina la produzione e trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca; la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali nonché la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici.

 

L'articolo corrisponde in parte al disegno di legge C. 76, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 19 ottobre 2017 e trasmesso al Senato (S. 2947) dove, il 30 ottobre 2017, è stato assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) in sede referente.

Si segnala che, in tale disegno di legge, gli studi clinici sono oggetto, all'articolo 9, di una specifica disciplina.

 

Il comma 1 dell’articolo conferma - come già previsto dalla disciplina vigente (cfr., in particolare, il D.M. 9 novembre 2015) - che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), già autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP), può procedere alla coltivazione di piante di cannabis ed alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali - derivanti dalle piante così coltivate o da quote di cannabis importate -, ai fini della successiva distribuzione alle farmacie delle medesime sostanze e preparazioni per la produzione di medicinali. In secondo luogo, l’articolo introduce, per la destinazione dei suddetti prodotti dello Stabilimento di Firenze, anche la finalità dello svolgimento di studi clinici.

 

Si ricorda che, il 18 settembre 2014, il Ministro della salute e il Ministro della difesa hanno presentato e sottoscritto pubblicamente l'Accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis con lo scopo di garantire l'unitarietà nell'impiego sicuro di preparazioni magistrali di sostanze di origine vegetale a base di cannabis, di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati o contraffatti nonché per rendere meno oneroso al SSN l'acquisto all'estero (Olanda) delle preparazioni magistrali. La prima fase del Progetto da svolgersi presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ha previsto una produzione fino a 100 kg di infiorescenze. Il Progetto pilota ha individuato il SCFM quale luogo di coltivazione e produzione della "sostanza attiva" che deve essere effettuata in conformità all'Active Substance Master File (ASMF), ovvero alla documentazione tecnica del prodotto, redatta in accordo alla Direttiva 2001/1983 e depositata presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Successivamente, il DM 9 novembre 2015 Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972 ha disciplinato le modalità per la produzione nazionale di cannabis terapeutica e quelle relative a: prescrizione, allestimento, dispensazione e monitoraggio delle preparazioni magistrali. Con l'entrata in vigore del decreto, l'Ufficio Centrale stupefacenti (UCS) della Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute svolge anche le funzioni di Organismo statale per la cannabis.

 

Il comma 2 specifica che , per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, l’Organismo statale per la cannabis possa autorizzare l’importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, ai fini della trasformazione e distribuzione presso le farmacie.

 

Come sottolineato nella Relazione tecnica, a seguito dell’aumento delle richieste di prodotto, grazie ai finanziamenti garantiti dal Ministero della salute per l’ampliamento delle serre dello Stabilimento di Firenze, sarà possibile, nell’arco del 2018, aumentare la produttività fino a 130-150 kg/anno. Tuttavia, continua la Relazione, se saranno confermate le stime dell’Ufficio centrale stupefacenti, basate sull’aumento delle prescrizioni e dei relativi consumi, potrebbe essere necessaria, per il 2018, una produzione di circa 300 kg, quantitativo che si andrebbe a sommare al prodotto importato dall’estero. Sul punto, la Relazione tecnica sottolinea che sotto il profilo della possibile autorizzazione all’importazione, l’Organismo statale per la cannabis ha stimato di reperire nel minor tempo possibile un fabbisogno ulteriore rispetto a quello attualmente disponibile pari a circa 100 kg di cannabis.

 

Il comma 3 disciplina l’individuazione, con decreto del Ministro della salute, di enti o imprese da autorizzare alla coltivazione e trasformazione di ulteriori quote di cannabis. Tali strutture dovranno essere soggette all'obbligo di operare in "Good agricoltural and collecting practice" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

 

Il comma 4 dispone che la Commissione nazionale per la formazione continua (di cui all’art. 2, comma 357, della legge 244/2007) preveda l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 38/2010[50] in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina) anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

 

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali per l'uso della cannabis a scopo terapeutico, in alcune regioni (fra le quali la Toscana, il Friuli Venezia Giulia) sono stati già organizzati corsi di formazioni professionali (al fine dei conseguimento dei crediti ECM) sull'impiego dei medicinali cannabinoidi nella pratica clinica e relative modalità di erogazione per finalità terapeutiche. I corsi sono nella generalità dei casi destinati ai professionisti del Servizio sanitario regionale (medici specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti), con priorità ai professionisti che operano nella rete delle cure palliative e nella rete per la terapia del dolore (fra questi oncologi e neurologi).

 

Ai sensi del comma 5, lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti dei medicinali a base di cannabis, provvede a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

 

Dal 14 dicembre 2016, lo SCFM di Firenze ha reso disponibile per la prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis, la sostanza attiva di origine vegetale Cannabis FM2 costituita da infiorescenze femminili non fecondate, essiccate e macinate contenenti precursori acidi del delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) corrispondenti ad una percentuale di THC compresa tra il 5 e l'8% e ad una percentuale di cannabidiolo (CBD) compresa tra il 7,5 e 12%. Nella sostanza attiva sono anche presenti, in percentuale inferiore all'1%, cannabigerolo, cannabicromene e tetraidrocannabivarina. E’ ancora in fase di sperimentazione la coltivazione di una varietà di cannabis impiegabile per la fabbricazione di cannabis FM ad alto contenuto di THC.

 

Il comma 6 chiarisce che il medico può prescrivere le preparazioni magistrali a base di cannabis a carico del Servizio sanitario nazionale, se prescritte per la terapia del dolore (ai sensi della legge 38/2010) e per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al DM 9 novembre 2015. L'articolo aggancia la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis alle disponibilità del Fondo sanitario (nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato).

 

L'allegato tecnico al DM 9 novembre 2015 evidenzia che, attualmente, non esistono chiare evidenze scientifiche sul profilo rischio/beneficio della cannabis ad uso medico a causa della scarsa qualità metodologica degli studi disponibili che, talora, presentano anche risultati contraddittori. Vengono comunque declinate le seguenti indicazioni presenti in letteratura sull'impiego della cannabis:

§  l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali;

§  l'analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;

§  l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;

§  l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;

§  l'effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;

§  la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.

 

Nel febbraio 2017 è stato approvato un documento a cura del Gruppo di lavoro previsto dall'Accordo di collaborazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa del 18 settembre, a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Attualmente, il D.M. 9 novembre 2015 subordina la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis alle indicazioni emanate dalle regioni e dalle province autonome. Sul punto, si ricorda che solo alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) erogano a carico del SSN la cannabis ad uso terapeutico (qui una scheda dedicata alle Leggi regionali sull'uso medico della cannabis). Si segnala comunque, che anche le normative regionali che disciplinano l'erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (Ssr), presentano una notevole disomogeneità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, soprattutto dal DM 9 novembre 2015, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali circa l'informazione al personale medico, in altri casi ancora vengono previste iniziative quali l'avvio di progetti pilota per la coltivazione a scopi terapeutici attraverso la stipula di convenzione con enti e soggetti autorizzati.

Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della cannabis, purché gli stessi siano utilizzati per le indicazioni specificate nell'allegato al DM 9 novembre 2015 (vedi quanto detto poco sopra) e per la terapia del dolore.

 

Il secondo periodo del comma 6 chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 23/1998, ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescrizione della cannabis terapeutica su ricettario privato del medico: ricetta "bianca" valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento).

 

Più in particolare, il primo periodo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legge 23/1998 chiarisce che il medico, dopo aver ottenuto il consenso del paziente al trattamento medico, deve specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea (es. "mancanza di prodotto industriale", "trattamento del dolore in paziente resistente a terapie convenzionali"). La ricetta medica a pagamento può essere redatta da qualsiasi medico iscritto all'Ordine dei Medici e non ci sono limiti quantitativi o di durata della terapia: può essere prescritto qualsiasi quantitativo per una durata qualsiasi. Restano fermi gli altri obblighi previsti: compilazione della scheda paziente e la validità temporale di 30 giorni della prescrizione escluso quello di redazione

Attualmente, la cannabis per uso medico può essere prescritta da qualsiasi medico abilitato e iscritto all'Ordine dei Medici mediante prescrizione magistrale non ripetibile (RNR) redatta secondo l'articolo 5 del decreto legge 23/1998. La ricetta non ripetibile, deve essere conservata in farmacia per due anni dall'ultima registrazione riportata sul registro stupefacenti. Come per ogni scelta terapeutica, la decisione di prescrivere medicinali/preparati a base di cannabis va condivisa con il paziente. È onere del medico prescrittore informare il paziente riguardo ai benefici e ai potenziali rischi dell'uso della cannabis e raccogliere il consenso informato scritto del paziente. In particolare i commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legge 23/1998 chiariscono che nella ricetta il medico deve trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Al fine della dimostrazione della liceità del possesso della preparazione magistrale a base di cannabis per uso medico, copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista all'atto della dispensazione deve essere consegnata al paziente o alla persona che ritira la preparazione/medicinale .

Per ogni paziente in trattamento, è possibile utilizzare preparazioni magistrali di cannabis con diverse modalità di assunzione: per via orale, come decotto, o per via inalatoria mediante vaporizzatore. La modalità di assunzione e la posologia vengono stabilite dal medico prescrittore, in funzione del contenuto percentuale di THC e CBD che si intende prescrivere. Il farmacista allestisce secondo la posologia e le modalità di assunzione indicate dal prescrittore, in conformità alle indicazioni e alle istruzioni per l'uso medico della cannabis. Per assicurare la qualità del prodotto, la titolazione del principio attivo "deve essere effettuata per ciascuna preparazione magistrale con metodologie sensibili e specifiche quali la cromatografia liquida o gassosa, accoppiate alla spettrometria di massa ovvero il metodo di estrazione deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente".

 

Il comma 7 prevede due stanziamenti, entrambi relativi all'anno 2017. Il primo stanziamento concerne l'attività di coltivazione e trasformazione suddette dello Stabilimento di Firenze ed è pari a 1,6 milioni di euro per il 2017. Il secondo stanziamento riguarda l'importazione summenzionata delle quote di cannabis ed è pari a 0,7 milioni per il 2017.

Alla copertura finanziaria dei due stanziamenti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; la riduzione concerne l'accantonamento relativo al Ministero della salute.


 

Articolo 18-quinquies
(Debiti sanitari della Regione Sardegna)

 

 

L'articolo 18-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, concerne l'estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.

 

L'articolo consente che, previa delibera del CIPE, su richiesta della Regione Sardegna e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la medesima Regione impieghi, negli anni 2018 e 2019, ai fini dell'estinzione dei debiti suddetti, le risorse derivanti da economie, revoche e definanziamenti di interventi, verificatisi - relativamente al territorio della Regione Sardegna - nell'àmbito della gestione, ai sensi della delibera CIPE ivi citata, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si ricorda che la delibera del CIPE richiamata è la n. 1 dell'11 gennaio 2011, concernente "obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013".

 


 

Articolo 19
(Liberalizzazione della gestione dei diritti d’autore)

 

 

L’articolo 19 – non modificato durante l’esame al Senato – estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d’autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

 

Si dà così seguito alla volontà rappresentata al Parlamento dal rappresentante del Governo il 28 settembre 2017, in occasione della risposta all’interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera n. 5-12302, che dava conto di una interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea circa il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (v. infra).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'attività di intermediazione dei diritti d’autore è stata riservata in via esclusiva alla SIAE dall’art. 180, primo comma, della L. 633/1941, la quale disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1)[51], ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera).

In ogni caso, l’esclusività della SIAE non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.

 

L’esclusiva SIAE è stata confermata anche dall’art. 4, co. 2, del d.lgs. 35/2017 – volto al recepimento, sulla base della delega conferita dalla L. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015), della direttiva 2014/26/UE – che, nello stabilire che i titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, ha fatto salvo quanto disposto dall'art. 180 della L. 633/1941[52].

In base all’art. 2 dello stesso d.lgs. 35/2017, per “organismo di gestione collettiva” si intende un soggetto, compresa la SIAE, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri e/o non persegue fini di lucro.

Per “entità di gestione indipendente” si intende, invece, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti e persegue fini di lucro.

 

Al fine indicato, il comma 1, lett. b), n. 1, modifica l’art. 180, primo comma, della L. 633/1941, affiancando alla SIAE, nell’attività di intermediario per la gestione dei diritti d’autore, gli altri organismi di gestione collettiva (senza fine di lucro e a base associativa) di cui al d.lgs. 35/2017 (e non anche le entità di gestione indipendente).

 

Come ante accennato, rispondendo, il 28 settembre 2017, all’interrogazione a risposta immediata in VII Commissione della Camera 5-12302, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che il 12 settembre 2017 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Sottosegretario di Stato per le politiche europee avevano inviato alla Commissione Europea una nota di risposta alla lettera dell'8 febbraio 2017 del direttore generale UE della DG CNECT  (Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, che aveva segnalato al Governo italiano l’opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di collecting del diritto d’autore.

In particolare, il rappresentante del Governo ha evidenziato che, “sebbene il diritto europeo non offra al momento argomenti decisivi per imporre agli Stati membri l'obbligo di realizzare una piena liberalizzazione del settore (si veda, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia UE 27 febbraio 2014, causa C-351/12, OSA[53]), il Governo italiano, nello spirito di collaborazione che lo ha sempre contraddistinto nei confronti della Commissione, ha nella nota confermato la propria volontà di presentare in Parlamento un intervento legislativo puntuale che possa ulteriormente migliorare l'efficienza del sistema di gestione dei diritti d'autore in Italia”.

“In questa prospettiva, e in coerenza con l'impianto generale e con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 26, il Governo intende proporre al Parlamento, per la legge di bilancio 2018, di prossima approvazione, una disposizione che consenta, in Italia, a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti nel territorio dell'Unione non solo di rappresentare i propri associati, ma anche di procedere direttamente alla raccolta dei diritti, senza l'obbligatoria intermediazione della SIAE”.

 

Conseguentemente, il comma 1, lett. a), modifica l’art. 15-bis, co. 2-ter, terzo periodo, della L. 633/1941, coordinandone le disposizioni con le novità introdotte nell’art. 180.

In base ai co. 2-bis e 2-ter dell’art. 15-bis citato, introdotti dal d.lgs. 35/2017, agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di 100 partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di esordienti al di sotto dei 35 anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. I criteri e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione devono essere definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ed è soggetto a revisione triennale[54].

Con il decreto possono altresì essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore.

Infine, il decreto prevede misure idonee a garantire che, nelle fattispecie previste, la SIAE – cui ora si affiancano gli altri organismi di gestione collettiva - in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore.

 

Inoltre, il comma 1, lett. b), n. 2, modifica l’art. 180, terzo comma, della stessa L. 633/1941, chiarendo che le relative disposizioni – secondo cui l'attività dell'ente intermediario si esercita, in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata, secondo le norme stabilite dal regolamento – continuano a riguardare (solo) la SIAE.

 

Il comma 2 specifica che l’esercizio dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi del D.Lgs. 35/2017.

 

Sembrerebbe opportuno inserire tale previsione nel corpus della L. 633/1941 e del d.lgs. 35/2017. In particolare, quest’ultimo reca già analoghe previsioni con riferimento agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Si segnala, inoltre, che il riferimento corretto è al “primo comma” (e non al comma 1) dell’art. 180 della L. 633/1041 (come, peraltro, indicato nel co. 1, lett. b), dell’articolo in commento).

 

Il comma 3, lett. b), modifica l’art. 20, co. 2, del d.lgs. 35/2017, relativo ai diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza, eliminando il riferimento agli organismi di gestione collettiva stabiliti all’estero.

 

In base all’art. 3, lett. j), della Direttiva 2014/26/UE, si definisce accordo di rappresentanza qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta[55].

 

In particolare, l’art. 20, co. 2, del d.lgs. 35/2017 dispone che la riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti stabiliti all'estero è disciplinata dagli accordi di rappresentanza.

 

In considerazione del fatto che, pur con la possibilità introdotta dal co. 1, lett. b), n. 1, non si può escludere che un artista intenda affidare (o continuare ad affidare) la gestione dei propri diritti ad un organismo di gestione collettiva stabilito all’estero, sembrerebbe necessario chiarire quale disciplina per la riscossione dei diritti dovrebbe dunque applicarsi.

 

Un’ultima modifica è di carattere formale.

Infatti, il comma 3, lett. a), inserisce parole palesemente mancanti nell’art. 8, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 35/2017, specificando che le modalità per accertare, da parte dell’AGCOM, il possesso dei requisiti da parte degli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore sono definite dalla stessa AGCOM con proprio provvedimento.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorre inserire il riferimento all’ultimo periodo del co. 3 dell’art. 8 del d.lgs. 35/2017.

 


 

Articolo 19-bis
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni
dai locali scolastici)

 

 

L’articolo 19-bis, inserito durante l’esame al Senato, dispone in materia di vigilanza degli alunni, con riferimento all’uscita dalla scuola e all’uso del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14 anni, prevedendo che, con apposite autorizzazioni, il minore possa procedere autonomamente.

In sostanza, si prevede una disciplina speciale rispetto ad ogni altro ambito per il quale operano gli obblighi di sorveglianza.

 

L’intervento deriva dalle determinazioni adottate da alcuni istituti scolastici, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione 25593/2017, di non consentire l’uscita autonoma da scuola degli studenti iscritti ai corsi di istruzione secondaria di primo grado.

 

Con ordinanza 23 maggio 2017, n. 21593 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha rigettato il ricorso proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 1052 del 2014 della Corte d’Appello di Firenze che, a sua volta, aveva rigettato l'appello proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 654 del 2009, con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato che la responsabilità civile della morte di un alunno di 11 anni investito all’uscita da scuola da un autobus era da ascriversi, tra l’altro, al Ministero, a carico dell'insegnante dell'ultima ora e della preside, in quanto, “non doveva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all'affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili”.

La Cassazione – come già rilevato dal primo giudice – ha ribadito che, nel caso di specie, sussisteva un “obbligo di vigilanza in capo all'amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto disposto all'art. 3, lettere d) ed f), del Regolamento d'istituto. Le norme ora richiamate, infatti, rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”.

 

Più in generale, la Corte di Cassazione ha più volte affermato (tra le altre, si v. sentenza 30 marzo 1999, n. 3074) il principio secondo cui il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni (dunque, fino al compimento di 18 anni) è di carattere generale e assoluto, tanto che “non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo”, e che “l’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro”.

 

L’obbligo di sorveglianza ha un riflesso sulla responsabilità sia civile che penale, tanto delle istituzioni scolastiche, quanto di coloro ai quali sia affidata anche occasionalmente la cura del minore.

Per quanto riguarda la responsabilità penale, l’art. 591, primo comma, del codice penale prevede, infatti, che ”chiunque abbandona una persona minore di 14 anni della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena aumenta da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale e da tre a otto anni se ne deriva la morte”.

Il dovere giuridico di protezione del soggetto minore di anni 14, la cui violazione concretizza l'abbandono, scaturisce, dunque, direttamente dalla legge penale nei confronti di chiunque venga ad avere il minore sotto il suo controllo, anche a seguito di una situazione di fatto. Pertanto, lo stesso incombe non soltanto su genitori, parenti, domestici, datori di lavoro, insegnanti, ma anche, ad esempio, su vicini di casa. La norma non postula la verifica in concreto che la persona sia incapace di provvedere a se stessa, essendo tale situazione in re ipsa nel dato anagrafico. Per il diritto penale, infatti, il minore di 14 anni è sempre incapace di intendere e volere.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, vengono in rilievo:

§  una responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, per violazione dell’obbligo specificatamente assunto di vigilare il minore;

§  una responsabilità extracontrattuale, se la domanda di risarcimento danni è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. In particolare, essa può attenere, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del codice civile[56]  e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 dello stesso codice[57].

 

Con specifico riferimento all’ambito scolastico, la responsabilità dell’istituzione scolastica – e, per essa, a diverso titolo, del dirigente scolastico, dei docenti e del personale ausiliario (ATA) – nasce dall'accoglimento della domanda di iscrizione, che fa sorgere a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni. Tra gli obblighi, c’è anche  quello di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato (si v., in particolare, Cassazione civile, sentenza 19 luglio 2016, n. 14701).

Le responsabilità del dirigente scolastico sono individuate a livello legislativo: a questi, in particolare, in base all’art. 25 del d.lgs. 165/2001 e all’art. 1, co. 78, della L. 107/2015, sono attribuiti compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento dell’istituzione scolastica, e lo stesso è responsabile, fra l’altro, dei risultati del servizio.

Quelle dei docenti e del personale ausiliario sono, invece, individuate a livello contrattuale. In particolare, l’art. 29, co. 5, del CCNL del 29 novembre 2007 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Per il personale ATA, la tab. A dello stesso CCNL dispone che il personale di Area A è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza (si intenderebbe, nelle aree di pertinenza dell’istituto scolastico) e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione[58].

 

L’obbligo di sorveglianza da parte del personale scolastico indicato riguarda tutti gli alunni minorenni (e non solo coloro che non hanno compiuto 14 anni).

 

In base all’art. 10, co. 3, del d.lgs. 297/1994, le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, sono definite dal regolamento interno, deliberato dal consiglio di istituto.

 

In particolare – senza individuare un’età minima a partire dalla quale la nuova disciplina è applicabile –, il comma 1 dispone che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, nonché i soggetti affidatari (ex L. 184/1983)[59] dei minori di anni 14 possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione[60], in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto (si intenderebbe, ad esempio, l’ubicazione della scuola), a consentire l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.

Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

Per quanto riguarda la valutazione del grado di autonomia del minore e della specifica pericolosità del contesto, occorrerebbe valutarne la portata dal punto di vista del diritto penale. Come si è visto, infatti, ai fini dell’applicabilità del reato di abbandono di cui all’art. 591 c.p., opera una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere del minore di anni 14, che non sembra ammettere prova contraria.

Si valuti, inoltre, se tale valutazione sia di competenza esclusiva dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (ovvero, dei tutori o dei soggetti affidatari), o se la stessa debba necessariamente ottenere una convalida da parte dell’istituzione scolastica che riceve la liberatoria.

 

Il comma 2 dispone che, se i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, nonché i soggetti affidatari dei minori di anni 14, intendono consentire agli stessi di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico (c.d. scuolabus), devono rilasciare apposita autorizzazione all’ente locale gestore del servizio.

Tale autorizzazione esonera – si intenderebbe: sia il personale scolastico, sia il personale addetto al trasporto, sia l’ente locale gestore del servizio – dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata, anche nel caso di rientro a casa al termine delle attività scolastiche.

 

In materia, la giurisprudenza si è pronunciata più volte circa la corresponsabilità di istituzioni scolastiche, enti locali gestori del servizio di scuolabus e conducenti degli stessi scuolabus.

Di recente, ad esempio, con ordinanza 16497/2017, la Corte di Cassazione civile ha ravvisato che, per l'incidente occorso ad un bambino sceso dallo scuolabus e investito mentre attraversava da solo la strada per rientrare a casa, risponde il comune, unitamente alla maestra accompagnatrice che ha omesso di vigilare. In particolare, la responsabilità fa capo al comune per aver utilizzato uno scuolabus privo di chiusura centralizzata, al conducente dello scuolabus per essersi fermato in curva e sul lato opposto all'abitazione del minore e alla maestra per non aver vigilato sul minore accompagnandolo nella discesa (oltre che, nel caso di specie, al conducente investitore per non aver rallentato e per non essersi fermato).

In precedenza, la Corte di Cassazione penale ha in più occasioni affermato la responsabilità penale degli addetti al servizio di trasporto scolastico per il reato di abbandono di minore di 14 anni (art. 591, primo comma, c.p.).

Con la sentenza 11655/2012, la sezione V della Corte di Cassazione penale ha applicato l’art. 591 a colui che, in qualità di responsabile del servizio di trasporto scolastico, aveva abbandonato un minore, consentendo che egli scendesse dal pullman prima del raggiungimento della struttura scolastica e, pertanto, prima dell'affidamento al personale didattico. Il minore, in ragione delle condizioni di viabilità della strada, rese precarie da una recente nevicata, era caduto a terra, procurandosi lesioni.

La Corte di Cassazione penale, sez. feriale, con sentenza 32822/2007, ha affermato che, “in caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada”.

E, ancora, con sentenza 8833/2004, la Corte di Cassazione penale, sez. V, ha condannato l’autista di uno scuolabus, colpevole del reato di abbandono di minore (art. 591 c.p.), “per avere egli estromesso la piccola (…) di anni nove dall’autobus della scuola da lui condotto, così lasciando che la minore affrontasse il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentata dalle condizioni di luogo e di tempo (percorso di una strada a scorrimento veloce e fuori dal centro urbano, pioggia battente in atto)”.

Per completezza, infine, si ricorda che, con sentenza 23464/2010, la Corte di Cassazione civile ha ritenuto che il comune, il quale offra un servizio scuolabus, è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre all’autista. In caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori, durante il trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi.

 

Si rinvia a quanto ante osservato.


 

Articolo 19-ter
(Non applicazione ad enti di previdenza di diritto privato di alcuni divieti relativi al conferimento di incarichi)

 

 

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la non applicazione ad alcuni enti di previdenza di diritto privato, di alcuni divieti (valevoli per le amministrazioni pubbliche) relativi al conferimento di incarichi.

 

Le disposizioni in questione sono poste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 (primo e secondo periodo). Vi si fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; e vi si fa divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni o di enti e società da esse controllati.

Ebbene l'emendamento propone la non applicazione di tali disposizioni, agli enti di previdenza di diritto privato, conseguiti alla 'privatizzazione' dettata dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 - là dove gli organi di governo di tali enti siano eletti in via diretta o in indiretta dagli iscritti.

 

Il decreto legislativo n. 509 del 1994 dispose la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato per i seguenti enti: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Il decreto legislativo n. 103 del 1996 - nel disciplinare la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgano attività autonoma di libera professione - venne a disporre circa gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi.


 

Articolo 19-quater
(Banca dati nazionale degli operatori economici)

 

 

L’articolo 19-quater, inserito al Senato, autorizza la spesa di euro 100.000 per l’anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento ? l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 81, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, richiamato nella disposizione in esame, prevede che  la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del codice, che disciplinano rispettivamente il documento di gara unico europeo (DGUE) e il Registro on line dei certificati (e-Certis).

 

La norma autorizza, inoltre, il Ministero a stipulare una convenzione con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), utilizzando quota parte delle predette risorse, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà indicare i dati e regolare le modalità di informatizzazione della documentazione contenuta nella predetta Banca dati.

L’articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, anch’esso richiamato nella disposizione in esame, demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, l’indicazione dei dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento, nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. Si prevede, inoltre, a tal fine, che - entro il 31 dicembre 2016 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisca le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dalla medesima ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC stessa dal codice. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 reca una norma transitoria in base alla quale, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC (in base al disposto dell’articolo 216, comma 13, del codice).

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 6-bis, comma 1, del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 stabiliva, al fine di semplificare le procedure amministrative ivi previste, che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal medesimo Codice dovesse essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l'allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi sostituita dall'ANAC). La decorrenza di tale disposizione, fissata inizialmente al 1° gennaio 2013, era stata differita dall'art. 9, comma 15-ter, del D.L. 150/2013 al 1° luglio 2014. Relativamente all'acquisizione dei dati tramite la BDNCP, il fatto che essa dovesse avvenire esclusivamente tramite la BDNCP è stato stabilito, con apposita modifica all'art. 6 del previgente Codice, dall'art. 2, comma 13-sexies, del D.L.101/2013.

Il sistema AVCpass è rivolto agli operatori economici e alle stazioni appaltanti. Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016, permette rispettivamente alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli operatori economici di inserire nel sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

 

Da ultimo, la norma provvede alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione dell’articolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini de1 bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva ? speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia ? delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture ? dei trasporti.


 

Articolo 19-quinquies
(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

 

 

L’articolo 19-quinquies, introdotto al Senato, prevede che la vendita dei prodotti contenenti nicotina (sigarette elettroniche) sia effettuata in via esclusiva tramite le rivendite autorizzate. Viene inoltre esteso il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica prima limitato alla vendita "transfrontaliera".

 

Si tratta dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali).

 

In particolare, al comma 1 si modifica il comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo che la vendita dei prodotti in questione sia effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite (di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38), in luogo della disciplina vigente che consente tale modalità di vendita in termini di deroga all'articolo 74 del Regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (DPR 14 ottobre 1958, n. 1074 e subordina la relativa previsione all'attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio.

Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita in questione già attivi, poi, si prevede che un decreto dell'Agenzia delle Dogane ? dei Monopoli, area Monopoli, entro il 31 marzo 2018, stabilisca modalità ? requisiti per l'autorizzazione ? 1'approvvigionamento dei prodotti e, nelle more, è consentita la prosecuzione dell'attività (nuovo comma 5-bis dell’articolo 62-quater).

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato, la norma è volta a rafforzare i controlli amministrativi frontalieri e a limitare l’approvvigionamento via web su siti di aziende estere per eludere l’imposta di consumo applicata in Italia.

 

Si ricorda che in attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014) il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Si segnala, inoltre, il D.M. 29 dicembre 2014, contenente disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.

In estrema sintesi, le modifiche alla tassazione delle sigarette concernono sia la struttura che la misura dell'accisa; viene introdotto un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA. Per effetto delle modifiche, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe - complessivamente - risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti. L'esplicito scopo delle norme è dì superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario. Si introduce un regime di modificabilità delle aliquote consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto. 

Le modifiche investono anche i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette; si prevede inoltre la nuova categoria dei prodotti da inalazione senza combustione, definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone, il cui livello di tassazione viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

Sono sottoposti ad imposta di consumo i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche. Anche in tale caso è prevista la possibilità, con decreto ministeriale, di variare l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell'accisa sui prodotti da inalazione senza combustione. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, sono esclusi dall'accisa. Si rammenta che la commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 5-bis del decreto-legge interviene sulla disciplina delle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati, riducendo alcuni termini temporali applicabili a taluni procedimenti connessi alla determinazione delle tariffe e dei prezzi di vendita al pubblico.

 

Ai sensi del comma 2, viene esteso il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato) prima limitato alla vendita "transfrontaliera". Anche la previsione secondo cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai soggetti competenti i siti web ai quali inibire l'accesso, è modificata: si tratta sempre dei siti offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina; ma non si prevede più che tale potere operi solo in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 (ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995), o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.

 

Si ricorda che la sentenza n. 240/2017 della Corte costituzionale ha definito tali beni "beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l’imposta (...) Nondimeno, la finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco".

 

Il comma 3, infine, incrementa di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, provvedendo a coprire la spesa mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 ? 2.

 

 


 

Articolo 19-sexies
(Assegnazione di immobili di fondi comuni di investimento)

 

 

L’articolo 19-sexies, inserito in sede referente, prevede che l’Agenzia del demanio possa assegnare gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (Fondo immobili pubblici – FIP e Fondo Patrimonio Uno – FP1), se non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, agli enti pubblici anche territoriali.

In tal caso l’Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.

 

L’articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001 ha autorizzato la costituzione di fondi comuni d’investimento immobiliare, ai quali vengono trasferiti o conferiti, dietro pagamento di un corrispettivo ai precedenti proprietari, beni immobili, ad uso diverso da quello residenziale, appartenenti allo Stato, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e agli enti pubblici non territoriali. Tali immobili sono concessi in locazione all’Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li avevano precedentemente in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. Gli utilizzatori pagano un canone all’Agenzia medesima, la quale, a sua volta, lo riversa al fondo. Le quote del fondo sono collocate sul mercato.

In attuazione di queste norme sono stati costituiti due fondi immobiliari: Fondo immobili pubblici (FIP) e Patrimonio Uno.

Al Fondo immobili pubblici (FIP), costituito nel corso dell’anno 2004 e gestito dalla società Investire Immobiliare Sgr, è stata trasferita la proprietà di alcuni immobili appositamente individuati, di proprietà, tra gli altri di INPS, INPDAP e INAIL. Il valore dell’apporto è stato valutato in circa 3,3 miliardi di euro. Successivamente gli stessi immobili sono stati concessi in locazione all’Agenzia del demanio per l’assegnazione ai precedenti utilizzatori. Le quote del fondo sono state infine collocate presso investitori qualificati nel luglio del 2005.

Il Fondo Patrimonio Uno, la cui costituzione (2004) è stata promossa dalla società Patrimonio dello Stato Spa, è stato reso operativo alla fine dell’anno 2005 ed è gestito da BNL Fondi Immobiliari Sgr Spa. A differenza del FIP, nel fondo Patrimonio Uno sono presenti anche immobili non utilizzati direttamente dai precedenti proprietari, ma locati a terzi. Il collocamento delle quote delle fondo è stato completato nel mese di aprile 2006.

La Corte dei Conti, nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del Demanio per gli esercizi 2014-2015 (approvata il 20 dicembre 2016) afferma che con riferimento agli immobili conferiti al FIP, anche nel biennio in considerazione, Investire Immobiliare SGR S.p.A., gestore del fondo, ha proseguito nella vendita degli immobili (9 beni a 5 differenti acquirenti nel 2014 e 14 beni a 2 differenti acquirenti nel 2015). Nel corso del biennio 2014·2015 è proseguita l'attività di razionalizzazione degli utilizzi posta in essere dall'Agenzia (sulla base di quanto previsto all'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009), attraverso la sistematica attività di verifica della disponibilità di spazi negli immobili, con particolare riferimento a1le porzioni non assegnate, ovvero a quelle assegnate ma sottoutilizzate. Sempre nell’ottica della razionalizzazione, sono stati riconsegnati 2 beni a seguito di recesso nel 2014 e 5 beni a seguito di recesso nel 2015 ed è stato altresì esercitato il diritto di recesso anticipato su 28 immobili nel 2014 e 3 immobili nel 2015, saturando quasi completamente le possibilità dal Contratto di Locazione.

Anche per gli immobili conferiti al Fondo Patrimonio Uno (FP1) l'esercizio ha visto il consolidamento delle attività ordinarie di gestione e lo sviluppo dell’attività di regolarizzazione e perimetrazione. Così come per il Fondo FIP, anche le parti locatrici del fondo FP1 sono aumentate in virtù della vendita di 7 immobili avvenuta nel corso del 2014 e di un immobile nel corso del 2015. Sul fronte delle razionalizzazioni è stato esercitato il diritto di recesso su 2 immobili nel 2014 e su un immobile nel 2015.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (norma citata dalla disposizione in commento) ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano più necessarie. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

Articolo 19-septies
(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia
del Garante del contribuente)

 

 

L'articolo 19-septies, introdotto al Senato, modifica la disciplina del compenso spettante al Garante del contribuente, al fine di determinare ex lege il compenso mensile lordo e chiarire la disciplina delle spese di trasferta per i Garanti fuori sede.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), dispone l'abrogazione - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - dell'art. 1, commi 404 e 405, della Legge n. 147 del 2013  (legge di stabilità 2014), in tema di compenso spettante al Garante del contribuente.

 

La figura del Garante del contribuente è disciplinata dall'articolo 13 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Il Garante del contribuente, istituto presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, opera in piena autonomia ed è organo collegiale costituito da 3 componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 30 giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

 

Il richiamato comma 404 della legge di stabilità 2014 stabilisce che il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50% di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

Il comma 405 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Il comma 1, lettera b), sostituisce il già citato articolo 13, comma 4, della Legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale il compenso e i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente  sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

Con la modifica in commento, si fissa ex lege il compenso mensile lordo del garante nell’ammontare di 2.788,87 euro; si chiarisce che al Garante residente in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, competa il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Si prevede, altresì, che analogo trattamento competa per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli di residenza del Garante.

 

Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018. Si dispone che alla copertura di tali oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Il comma 3 stabilisce che agli oneri di cui al comma 2, si applichi l'articolo 17, commi 12-12-quater, della Legge n. 196 del 2009, in tema di copertura finanziaria delle leggi.

 

Il richiamato comma 12 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Il comma 12-bis prevede che, qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provveda, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a), comma 5, dell'articolo 21 (Bilancio di previsione).. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla citata lett. a), co. 5, dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Il comma 12-ter stabilisce che, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 Cost. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 (Interventi correttivi del costo del personale) del D.Lgs. n. 165 del 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Infine il comma 12-quater stabilisce che per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.


 

Articolo 19-octies
(Disposizioni in materia di riscossione)

 

 

L’articolo 19-octies, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca disposizioni eterogenee in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione.

In particolare:

§  chiarisce che il Ministero dell’Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (comma 1);

§  dispone che, ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, alle condizioni previste dalla norma (comma 2);

§  chiarisce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (comma 3);

§  consente, in specifiche ipotesi e condizioni, di posticipare i termini per l’adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (commi 4 e 5);

§  qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti tenuti in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, a specifiche condizioni (comma 6).

Vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate – Riscossione

Il comma 1 modifica la disciplina dell’atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il MEF e l’Agenzia delle entrate, che disciplina i rapporti tra Agenzia e Ministero in materia di riscossione.

Le norme chiariscono che il Ministero dell’Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, costituito a seguito dello scioglimento di Equitalia, in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

 

A tal fine viene novellato l’articolo 1, comma 13, lettera f) del decreto-legge n. 193 del 2016.  

Il richiamato articolo 1 ha previsto - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, che esercita le relative funzioni.

Il comma 13 dell’articolo 1 demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo.

Detto atto, tra l’altro, (lettera f)) deve individuare le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente preposto alla riscossione, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Con le modifiche in esame si chiarisce che l’esercizio della vigilanza è affidato al Ministero dell’economia e delle finanze, in luogo dell’Agenzia delle entrate (come previsto dalla vigente formulazione), in coerenza con le disposizioni complessivamente introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.

Notifica delle cartelle di pagamento

Il comma 2 apporta modifiche alla disciplina della notifica della cartella di pagamento, a tal fine novellando l’articolo 26, primo comma, del DPR n. 602 del 1973. La richiamata norma dispone che, di norma, la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Per effetto delle modifiche in commento, nel caso di notifica da parte dei messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, si prevede che – ove per il perfezionamento della notifica siano necessarie più formalità – le stesse formalità possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione sottoscritta e datata.

 

Si segnala che il tenore letterale della norma in commento, nel raccordarsi al primo comma, primo periodo dell’articolo 26, specifica che l’introdotta modifica si applica “in tal caso”; la locuzione sembra doversi riferire all’ultima ipotesi descritta, ovvero quella di notifica mediante messo comunale o polizia municipale.

 

Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva

Il comma 3 modifica l’articolo 14, primo comma, del decreto-legge n. 669 del 1996, in tema di disciplina dell’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, al fine di chiarire che anche l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere dunque ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

Posticipo dei termini per gli adempimenti dei contribuenti

I commi 4 e 5 consentono di posticipare i termini per l’adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi, relativi a tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato d’intesa con la Ragioneria dello Stato (in luogo di una norma di legge o di un decreto ministeriale o governativo), nei seguenti casi (comma 4):

§  in presenza di eventi e circostanze che comportino gravi difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti;

§  comunque, in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti medesimi.

Tale proroga deve consentire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione di detti adempimenti (comma 5).

Regolarità dei registri IVA

Il comma 6 aggiunge il comma 4-quater all’articolo 14 del decreto-legge n. 357 del 1994.

La norma introdotta qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (rispettivamente, articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell’articolo 14, ai sensi del quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.


 

Articolo 19-novies
(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

 

 

L'articolo 19-novies, inserito durante l'esame al Senato, reca una novella alla legge forense escludendo, per gli avvocati, l’obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività professionale.

 

?In particolare la disposizione modifica l'art. 12, comma 2, della legge n. 247 del 2012 sull'Ordinamento forense. Tale comma obbliga l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti a stipulare - anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi - apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti "a sé" e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Con la novella in esame si propone di espungere l'obbligo di polizza per gli infortuni degli avvocati, mantenendolo solamente per i collaboratori, dipendenti e praticanti.


 

Articolo 19-decies
(Interventi su unità di cogenerazione)

 

 

L'articolo 19-decies è stato inserito dal Senato per il regime di sostegno agli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento.

 

L’articolo 19-decies concerne gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento[61] ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente (che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti) e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto.

Per tali impianti, la disposizione prevede la possibilità di accedere al regime di sostegno[62] di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402: i relativi allegati distinguono tra combustibili solidi[63], liquidi[64] e gassosi[65], oltre ad una categoria residuale[66].

Il Ministro dello sviluppo economico definirà criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 


 

Articolo 19-undecies
(Candidatura della città di Milano quale sede
dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA)

 

 

L'articolo 19-undecies, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede uno stanziamento per il 2017 in favore della Regione Lombardia, in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali - EMA.

Il contributo è pari ad 1 milione di euro per il 2017 ed è stanziato ai fini dello svolgimento delle attività di progettazione degli interventi connessi all'ipotetico trasferimento a Milano della sede dell'Agenzia nonché delle attività di promozione della candidatura suddetta.

Alla copertura finanziaria dello stanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; la riduzione concerne l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 


 

Articolo 19-duodecies
(Associazione Nazionale Partigiani Cristiani)

 

 

L'articolo 19-duodecies, inserito durante l'esame presso il Senato, integra l'elenco delle associazioni combattentistiche destinatarie di contributi statali inserendo il riferimento all'Associazione nazionale Partigiani Cristiani (ANPC).

Tale elenco è contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994.

 

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, diversi provvedimenti hanno rifinanziato le risorse per tali associazioni. Successivamente, l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, venissero iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Riguardo al riparto delle somme destinate alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa per il 2017, si veda il dossier del Servizio studi della Camera n. 449. Sul riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2017 si veda invece il dossier n. 443.

 

Il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.S. n. 2960) reca: nello stato di previsione del Ministero della difesa, cap. 1352/2, la somma di un milione di euro per il 2018 a favore delle associazioni combattentistiche; nello stato di previsione del Ministero dell'interno, lo stanziamento previsto nel cap. 2309 - ove sono confluite le risorse destinate agli enti combattentistici - pari a 1,7 milioni.

 

Si segnala, infine, che la disposizione in esame riprende il contenuto dell'art. 102 del disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. 2960), stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 19-terdecies
(Documentazione antimafia in agricoltura)

 

 

?L’articolo 19-terdecies limita l'operatività delle nuove disposizioni introdotte nel Codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei.

 

Il Senato ha introdotto un articolo aggiuntivo al fine di limitare l'operatività di alcune delle nuove disposizioni - introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia[67] e dell'informazione antimafia[68] per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali.

La limitazione introdotta rende la nuova disciplina - che dal 19 novembre 2017 entrerà in vigore nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei - applicabile per i fondi europei di importo superiore a 5.000 euro.

 


 

Articolo 19-quaterdecies
(Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

 

 

L’articolo 19-quaterdecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. «forti») il diritto a percepire un compenso equo.

 

Il contenuto dell’articolo riprende analoghe disposizioni del disegno di legge C. 4631, in corso di esame davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, unitamente alle abbinate proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato. Si segnala, inoltre, che una disposizione analoga era stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), per essere poi stralciata.

 

Si ricorda che, nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio.

Sulla materia è intervenuta la c.d. legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'art. 9 del DL n. 1 del 2012[69], che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

Oggi si fa riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247): il decreto ministeriale si compone di una parte normativa, che detta i criteri generali per la determinazione dei compensi, e di tabelle parametriche, una per ogni tipo di procedimento civile e per il processo penale, con la indicazione del parametro di valore medio. Ciascuna tabella è divisa nelle 4 fasi procedimentali (studio della controversia, attività istruttoria, attività dibattimentale e decisione) e per scaglioni di valore che replicano quelli ministeriali per il pagamento del contributo unificato.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione:

§  quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi;

§  quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta;

§  quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

 

Sul ruolo dei parametri forensi nella determinazione del compenso degli avvocati si è espressa in più occasioni anche l'Autorità "Antitrust".

In particolare, nell'audizione al Senato (28 ottobre 2015) sul disegno di legge A.S. 2085, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", il Presidente dell'Autorità ha sottolineato che «nonostante la ormai piena liberalizzazione delle tariffe professionali, nell'attuale legge forense si prevede che, in caso di mancato accordo tra cliente e avvocato, si applichino i parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio Nazionale Forense. Gli avvocati sono quindi chiamati ad applicare nei rapporti con i loro clienti parametri che nelle altre professioni sono invece destinati esclusivamente alla determinazione della liquidazione giudiziale dei compensi.

Di fatto, quindi, i parametri forensi sono suscettibili di tradursi in valori di riferimento per i professionisti nella determinazione del compenso e si prestano a svolgere lo stesso ruolo delle "tariffe", abrogate dalle precedenti misure di liberalizzazione, comprimendo ingiustificatamente il principio di libera pattuizione del compenso affermato anche dalla stessa legge forense». L'Autorità, ancora una volta valorizzando l'autonomia dei rapporti economici tra avvocati e clienti rispetto agli ordini di appartenenza, ha auspicato l'eliminazione di ogni ruolo degli ordini circondariali nella determinazione del compenso nelle controversie tra clienti e avvocati (in particolare, il loro ruolo di conciliatori nonché il compito di emettere pareri sulla congruità dei compensi richiesti dai professionisti). Ciò al fine di non ingenerare nei clienti la convinzione che il compenso individuato dall'ordine costituisca il giusto compenso dell'attività professionale, allorché in capo allo stesso ordine sussista un palese conflitto di interessi».

 

L’oggetto espressamente indicato del comma 1 dell’articolo 19-quaterdecies è la disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.

A tal fine viene introdotto un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012).

L’articolo predispone pertanto alcune garanzie a tutela degli avvocati con riguardo alle convenzioni. Queste ultime, come si è visto, costituiscono solo una delle modalità attraverso le quali vengono pattuiti i compensi in base alla legge professionale forense.

 

Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte “unilateralmente” (comma 3 dell’art. 13-bis).

Il comma 2 del nuovo art. 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Sono qualificate come "vessatorie" (comma 4) le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.

Si presumono vessatorie le clausole che consistono:

§  nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

§  nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

§  nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito;

§  nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;

§  nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

§  nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

§  nella previsione, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

§  nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

§  nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

 

L'elenco delle clausole di cui la disposizione presume il carattere vessatorio, fino a prova contraria, è introdotto dalla locuzione "in particolare". Si valuti pertanto se l'elencazione abbia carattere esaustivo.

 

La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa. Vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni, che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità (comma 7).

In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

Pertanto, mentre il comma 5 esclude il carattere vessatorio di tali due tipologie di clausole, se oggetto di specifica trattativa e approvazione, al contrario il comma 6 considera vessatorie le medesime tipologie anche se oggetto di trattativa e approvazione.

 

La disposizione in commento, dunque, non si limita a garantire il contraente debole - che in questo caso si presume essere l'avvocato - attraverso una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'art. 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come contra legem, delimitando l'autonomia contrattuale.

 

Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.

Si chiarisca se, in base al comma 8, l’avvocato sia l’unico soggetto legittimato a rilevare la nullità.

 

L’azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione (comma 9).

Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell’avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia.

Per quanto non previsto dal nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile (comma 11).

 

Il comma 2 dell’articolo 19-bis estende il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012.

Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti (v. sopra).

 

Si osserva che per i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri.

 

Si valuti l’opportunità di correggere la rubrica dell’art. 19-quaterdecies, in considerazione dell’estensione della disciplina relativa all’equo compenso a tutte le professioni.

 

Il comma 3 dell’articolo 19-bis prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all’entrata in vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

Si valuti se la generica garanzia del principio dell’equo compenso con riguardo alla p.a. possa determinare l’applicabilità nei suoi confronti del nuovo art. 13-bis. Altrimenti spetterà all’interprete stabilire in quali termini e limiti le specifiche disposizioni sull’equo compenso, contenute nel nuovo art. 13-bis della legge professionale, possano essere ricondotte a principio per la p.a.

Si valuti se la precisazione, con riguardo alla sola pubblica amministrazione, che il principio dell’equo compenso riguarda solo gli incarichi futuri implichi l’applicabilità anche agli incarichi già in essere della nuova disciplina dell’art. 13-bis della legge professionale forense, relativamente ai rapporti tra privati.

 

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 19-quinquiesdecies
(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

 

 

L’articolo 19-quinquiesdecies introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese; nonché a demandare all'AGCOM la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni. E’ altresì previsto un obbligo ulteriore per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che devono assicurare informazioni "chiare e trasparenti" riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. La norma stabilisce anche, a tal fine, la definizione di un’infrastruttura in fibra ottica completa.

 

L'articolo in esame, al comma 1, contiene plurime novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 avente ad oggetto Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet. Nello specifico:

1) introduce 4 commi aggiuntivi dopo il comma 1 (comma 1, lettera a)):

§  il comma 1-bis dispone che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica (di cui al decreto legislativo n.259 del 2003) debbano prevedere che la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi sia su base mensile o di multipli del mese. L'unica eccezione consentita riguarda i servizi promozionali di durata inferiore al mese e non rinnovabili.

Tale disposizione si pone in contrasto con le recenti politiche contrattuali di taluni operatori dei servizi di comunicazione che hanno stabilito una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei propri servizi su base inferiore al mese.

A tal proposito, si segnala che il 12 ottobre 2017 la IX Commissione della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 7-01349 che impegnava il Governo “ad assumere iniziative normative, nell’ambito della manovra di bilancio per il 2018, per impedire che gli operatori telefonici e telecomunicazione adottino una cadenza di fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.”

La disposizione in commento richiama il decreto-legislativo n.259 del 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" che all'articolo 1, comma 1, lettera gg), definisce servizi di comunicazione elettronica come segue: "i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica";

 

§   il comma 1-ter impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell'erogazione dei propri servizi, di adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame all'obbligo di cui al comma 1-bis, ovvero di adeguare i propri contratti con l'utenza in modo da prevedere una cadenza di rinnovo delle offerte o della fatturazione dei servizi mensile, o di multipli del mese (d'ora innanzi, per semplicità, sarà utilizzata l'espressione "obbligo di fatturazione mensile");

 

§  il comma 1-quater demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito "di garantire la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis" affinché i consumatori siano messi in condizione di compiere scelte informate.

§  il comma 1-quinquies attribuisce all'AGCOM il potere di ordinare all'operatore che non ottemperi all'obbligo di fatturazione mensile la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme a qualsiasi titolo addebitate agli utenti a causa del mancato rispetto di tale obbligo. A tal fine l'Autorità prescrive all'operatore di provvedere entro un determinato termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;

 

2) riformula il comma 4, secondo periodo (comma 1, lettera b)). Rispetto all'articolo 1, comma 4, la riformulazione in commento:

§  introduce, conseguentemente all'inserimento dei citati commi da 1-bis a 1-quinquies, tali riferimenti normativi fra quelli la cui violazione è sanzionata dall' AGCOM;

§  precisa le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al citato D.Lgs. 259/2003) sulla base delle quali la predetta Autorità può irrogare sanzioni per la violazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007.

Nello specifico, si segnala che il comma 4, secondo periodo, attualmente vigente, dispone che la "violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità [...] applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche". Il comma 1, lettera b), dell'articolo in commento riformula tale disposizione inserendo anche le violazioni dei nuovi commi 1-bis e 1-ter e stabilendo per la violazione degli stessi l’applicazione del comma 16 dell’articolo 98 del codice (che prevede che il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminino una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00). La medesima disposizione prevede che, nel caso di violazione del comma 3-quinquies, si applichi il comma 11.

 

Ai sensi del comma 11 del citato articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, ai soggetti che non ottemperino "agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" (si consideri che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame raddoppia tali sanzioni, v. infra). Inoltre, se "l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce".

 

3) inserisce, dopo il comma 4, un comma aggiuntivo diretto a stabilire che:

§  il periodo mensile (o suoi multipli) costituisce lo standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella carta dei servizi;

§  qualora l'operatore modifichi lo standard, si applichi una ulteriore sanzione consistente in un "indennizzo forfettario" da corrispondere a ciascuno degli utenti interessati dall'illegittima fatturazione, pari a 50 euro cui occorre aggiungere un ulteriore euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale l'operatore, in ottemperanza dell'ordine imposto dall'Autorità (ai sensi del comma 1-quinquies), è tenuto a cessare la condotta illegittima e restituire gli importi indebitamente addebitati agli utenti;

§  l'AGCOM vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'art.1, comma 6, lettera a), n.14, e commi 11 e 12 della legge n.249 del 1997.

 

L'art.1, comma 6, in materia di definizione delle competenze dell'AGCOM, alla lettera a), n.14 stabilisce che la commissione per le infrastrutture e le reti esercita interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati.

Il comma 11, anch'esso richiamato dalla disposizione in commento, stabilisce che l'AGCOM disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, che l'Autorità individua con propri provvedimenti, il ricorso in sede giurisdizionale non è proponibile fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione che deve concludersi entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. I termini per agire in sede giurisdizionale sono a tal fine sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Il comma 12 demanda all'Autorità la definizione di procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. Tali criteri costituiscono princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

 

Il comma 2 modifica il già richiamato comma 11 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni (v. supra) incrementando gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie che il Ministero dello sviluppo economico o l'AGCOM possono irrogare agli operatori che non ottemperino ai loro ordini e alle loro diffide. Detti importi, con la disposizione in esame, raddoppiano, passando da un minimo di 240.000 euro (rispetto agli attuali 120.000) ad un massimo di 5 milioni di euro (rispetto agli attuali 2,5 milioni).

 

Il comma 3 inserisce il comma 1-bis all'articolo 71 del citato codice delle comunicazioni elettroniche che dispone quanto segue:

§  le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute ad assicurare informazioni "chiare e trasparenti" riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi;

§  l'AGCOM è tenuta a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le caratteristiche tecniche, e le corrispondenti denominazioni, delle diverse tipologie di infrastruttura fisica. A tal fine, l'infrastruttura in fibra ottica completa è definita come quell'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente;

§  ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dalla predetta Autorità costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del codice al consumo (di cui al decreto legislativo n.206 del 2005).

I collegamenti in fibra ottica presentano diverse possibilità tecniche di realizzazione alle quali corrispondono livelli più elevati delle prestazioni a seconda di quanto vicino all’unità immobiliare del cliente giunga il collegamento in fibra. In particolare, attualmente sul mercato si confrontano le offerte di una connessione, "fino all'abitazione", di fibra ottica per la banda larga (c.d FTTH Fiber to the home) e quella connessione fino agli "armadi" della rete di distribuzione, utilizzando per la trasmissione del segnale in banda larga nel tratto dagli "armadi" all'abitazione la rete telefonica tradizionale (tale tecnologia è denominata Fiber to the Cabinet FTTC). La soluzione "fino all'abitazione" è intrinsecamente migliore di quella “fino alla cabina”. Vista la peculiarità della rete italiana, che non presenta distanze molto grandi tra l'armadio di distribuzione e le abitazioni, in molte aree nelle quali non è ancora disponibile l’offerta della soluzione FTTC risulta allo stato molto diffusa commercialmente e si connota attualmente come l’alternativa al collegamento FTTH. Tali opzioni commerciali sono distinte da quelle che utilizzano ancora la rete in rame.


 

Articolo 20, comma 1
(Prosecuzione della concessione delle lotterie istantanee)

 

 

L’articolo 20, comma 1 autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. "gratta e vinci").

 

In particolare, si stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione (nove anni), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018.

 

L'articolo 21 citato in disciplina il rilascio di concessioni in materia di giochi. Il comma 3 dell'articolo 21 dispone che la selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo presente una serie di requisiti, tra cui la realizzazione di prestabilite entrate per l'erario, la garanzia di sicurezza dei consumatori e la capillarità di distribuzione sul territorio dei punti vendita del concessionario. In base al comma 4 dell'articolo 21 le concessioni, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. L'articolo 4, paragrafo, 1 dello schema di atto di convenzione conferma la durata della concessione stabilita dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009.

 

Si ricorda che con convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.

 


 

Articolo 20, commi 2-7 e 8
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L'articolo 20 reca, ai commi da 2 a 8, una serie di disposizioni di carattere finanziario, tra cui quelle finalizzate alla copertura finanziaria del presente provvedimento. A tal fine il comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Il successivo comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Quanto al comma 4, lo stesso  sopprime per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'obbligo - previsto da D.L. n. 8 del 2017 con finalità di compensazione di alcune misure di carattere finanziario assistite da garanzia statale - di versare 80 milioni di euro per il 2018 su un apposito conto presso la tesoreria centrale. Il comma 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri prodotti dal provvedimento. Il comma 6 prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016. Il comma 7 dispone in ordine alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, che vengono in quota parte (per 60 milioni) utilizzate a copertura di alcuni oneri – indicati nel comma 7 medesimo - relativi all’anno 2017. Il comma 8 reca, infine, l’autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

In particolare, il comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Si ricorda che il comma 431 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3833), cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

§  l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, al netto della quota già impegnata da altre norme nonché delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

§  l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF (Documento di economia e finanza), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione al predetto Fondo e destinate in particolare all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF per reddito da lavoro dipendente e da pensione (comma 432).

Inoltre, l’articolo 4, comma 3, della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) destina le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all’evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale esclusivamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Il D.Lgs. 160 del 2015 ha quindi previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, peraltro con una decorrenza posticipata, a partire dalla manovra 2017-2019.

A decorrere dal 2014 le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014, sono state destinate alla copertura degli oneri del decreto-legge n. 66 del 2016.

A decorrere dal 2015 la legge di stabilità 2015:

§  ha destinato al Fondo 150 milioni ricavabili dalle disposizioni in materia di giochi introdotte dai commi 643-650 (comma 652); tali risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni;

§  ha ridotto l’autorizzazione di spesa di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 716).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 434, è previsto che la Nota di aggiornamento contenga una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le eventuali maggiori risorse vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo in commento. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni citate, definendone altresì le modalità di applicazione da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La Nota di aggiornamento al DEF 2017 valuta in 370 milioni di euro le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale in sede di legge di bilancio 2018.

 

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

In merito, si segnala che il disegno di legge di bilancio per il 2018, in corso di esame presso il Senato, prevede la soppressione di tale Fondo (articolo 68, comma 25, dell’A.S. 2960).

 

Il comma 4 sopprime l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di versare 80 milioni di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale, che era previsto dall'articolo 11, comma 11, del D.L. n. 8 del 2017, con finalità di compensazione, in termini di fabbisogno, di alcune misure di carattere finanziario, assistite da garanzia statale, previste dal decreto-legge n. 8/2017 stesso.

In assenza di indicazioni nella relazione tecnica, la soppressione dell’obbligo di versamento in questione sembrerebbe da ricondursi a minori esigenze, in termini di fabbisogno, per le quali era stata predisposta la riserva gravante su CSEA.

Si ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali (differenziato a seconda delle finalità cui è preposto, attraverso l’individuazione di specifiche “componenti” della bolletta) è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per ciascuna componente; fanno eccezione la componente A3 (gettito da bolletta finalizzato alla copertura degli incentivi per le fonti rinnovabili) che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la componente As (finalizzato a far fronte agli oneri per il cd. bonus elettrico), per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. Nell’anno 2016 il gettito derivante dagli oneri generali di sistema è stato pari a 15,9 miliardi di euro, di cui 14,3 miliardi circa da componente A3.

 

Il comma 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento – recati in particolare dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 dell’articolo 20 in esame nonché dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e i) (erroneamente indicata come lettera l nel testo) del presente comma – che sono quantificati pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017 - che aumentano a 1.487,873 milioni, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno - a 2.425 milioni per l'anno 2018, a 354,566 milioni per l'anno 2019, a 162,566 milioni per l'anno 2020, a 3,066 milioni per l'anno 2021, a 3,089 milioni per l'anno 2022, a 3,066 milioni per l'anno 2023, a 9,866 milioni per l'anno 2024, a 3,066 milioni per l'anno 2025, a 4,866 milioni per l'anno 2026, a 7,14 milioni per l'anno 2027, a 3,866 milioni per l'anno 2028, a 3,266 milioni per l'anno  2029, a 3,166 milioni per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Per quanto riguarda la quantificazione dell’onere in termini di indebitamento netto e fabbisogno relativo al 2017, che la norma indica per entrambi in 1.487,873 milioni, va precisato che sulla base dell’Allegato 3 del decreto legge l’onere di indebitamento netto risulta inferiore di circa 300 milioni rispetto a tale importo, come esposto dalla tabella sintetica riportata in fondo alla scheda.

Peraltro tale circostanza, che determina una sovracopertura del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto , rinvenibile anche per il 2018, non assume rilevo ai fini della correttezza della copertura.

Si sottolinea, infine, che la quantificazione complessiva degli oneri di cui al comma 5, derivanti dalle disposizioni ivi indicate, non ha subito variazioni nel corso dell’esame al Senato, in quanto le modifiche alle suddette disposizioni che hanno comportato oneri aggiuntivi hanno al contempo individuato autonomi mezzi di copertura finanziaria, senza incedere, dunque sul comma 5 in esame; circostanza, questa, che trova ulteriore conferma nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari recati dall’emendamento 1.900 di modifica del testo del decreto-legge, il quale espone effetti sostanzialmente neutri dell’emendamento medesimo sui profili finanziari del provvedimento.

 

Alla copertura si provvede con le diverse misure di seguito indicate, di cui alle lettere a)-i) del comma 5 (si veda anche la tabella sintetica in fondo alla scheda):

a)   quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'Elenco 1 allegato.

Nell’elenco sono riportate per ciascun Ministero le riduzioni suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. L’elenco non consente dunque di individuare nel dettaglio i capitoli di spesa e le singole autorizzazioni di spesa incisi dal provvedimento.

Elenco n. 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2017

Riduzioni

di cui: predeterminate per legge

Economia e finanze

594,0

109,0

Sviluppo economico

20,5

7,0

Lavoro e politiche sociali

224,5

141,5

Giustizia

20,0

-

Affari esteri

43,7

35,0

Istruzione, università e ricerca

40,0

5,0

Interno

47,0

31,0

Ambiente

2,5

2,5

Infrastrutture e trasporti

34,4

7,4

Difesa

32,0

-

Politiche agricole

4,2

2,7

Beni e attività culturali e turismo

19,0

16,0

Salute

11,0

5,0

TOTALE

1.092,3

362,2

 

b)  quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della quota del 50% delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione[70] rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016.

Tali somme sono da destinare per gli anni dal 2016 al 2018, in base all’art. 1, co. 160, della L. 208/2015, a tre finalità:

-  ampliamento fino ad € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni[71];

-  finanziamento, fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla L. 198/2016 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale[72];

-   finanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, co. 431, L. 147/2013).

Le somme in questione sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

c)   quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

L'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta della quantità di quote di emissioni di gas a effetto serra determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. A tale fine il Gestore dei servizi energetici (GSE) svolge il ruolo di responsabile per il collocamento. I proventi delle aste sono versati al GSE che successivamente li trasferisce comprensivi degli interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati.

Inoltre, una quota del 50 per cento dei proventi in parola, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il cd. “meccanismo di reintegro dei costi derivanti per i nuovi entranti dall’ingresso nell’emission trading sistem (sistema ETS) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1-2 e 5 del D.L. n. 72/2010.

Si segnala che il capitolo di entrata del bilancio dello Stato per l’anno 2017 sul quale affluiscono i proventi derivanti dalla messa all'asta delle quantità di quote di emissione di gas ad effetto serra è il cap. 2577/ENTRATA.

Il capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del MISE sul quale viene trasferita quota parte delle predette somme è il cap. 3610/MISERimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica - meccanismo di reintegro nuovi entranti”.

Si ricorda inoltre che l’articolo 15 del D.Lgs. n. 102/2014, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 141/2016, nell’istituire il Fondo per l'efficienza energetica, dispone, quanto alle modalità di alimentazione del Fondo stesso che in esso confluisca, per il periodo 2014-2020 – nella misura massima di 15 milioni euro annui a carico del MISE e di 35 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente - quota parte dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2, destinati ai progetti energetico ambientali cui al citato articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nei limiti delle assegnazioni già disposte a legislazione vigente (ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dello stesso articolo 19).

Il capitolo del Fondo al quale affluiscono le predette quote è il cap. 7660/MISEFondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell’efficienza energetica”.

 

d)  quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000, dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. L'utilizzo di tali somme è condizionato alla previsione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esse non siano state riassegnate ai pertinenti programmi, restando pertanto definitivamente acquisite all’erario;

 

e)   quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni per l'anno 2018, a 359,185 milioni per l'anno 2019, a 142,913 milioni per l'anno 2020, a 0,325 milioni per l'anno 2021, a 0,727 milioni per l'anno 2023, a 1,482 milioni per l'anno 2024 e a 0,236 milioni per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

 

f)    quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte, nelle previsioni assestate 2017, in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico “Finanziamenti statali a favore del Gruppo ILVA” ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 191/2015;

g)   quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul sopra indicato capitolo 7400/MISE ai sensi della medesima norma autorizzatoria testé citata.

Le lettere f) e g) del comma 5, dunque, coprono quota parte degli oneri ivi indicati attraverso l’utilizzo delle somme autorizzate, ai sensi della normativa vigente, ma non più erogate nei confronti di ILVA S.p.A.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191 ha autorizzato l’organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre un finanziamento statale per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa.

Le risorse destinate a finanziare il Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria sono state iscritte sul capitolo 7400/MISE.

Si consideri che la spesa autorizzata a bilancio non è stata integralmente utilizzata, nel senso che al Gruppo ILVA è stato erogato, a valere sulle somme autorizzate per l’anno 2016, l’importo di 266 milioni di euro (cfr. comunicato del Ministero del 5 giugno 2017).

Ai sensi della disciplina vigente, contenuta nel citato comma 6-bis, i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA hanno cessato di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che - ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 - l’organo commissariale di ILVA è stato autorizzato ad emettere a valere sulle somme confiscate all’esito dei procedimenti penali a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell’ILVA, all’atto del trasferimento delle medesime somme in Italia, avvenuto a maggio 2017.

Per ciò che concerne gli importi già erogati, il D.L. n. 91/2017 (art. 13, co. 1) ha previsto che il finanziamento venga estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

 

h)  quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni per l'anno 2021, a 3,1 milioni per l'anno 2022, a 2,4 milioni per l'anno 2023, a 8,4 milioni per l'anno 2024, a 2,83 milioni per l'anno 2025, a 4,9 milioni per l'anno 2026, a 7,2 milioni per l'anno 2027, a 3,9 milioni per l'anno 2028, a 3,3 milioni per l'anno 2029, a 3,2 milioni per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cd. FISPE).

Si ricorda che il FISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

 

i)    quanto a 250 milioni per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite (presso il sistema bancario) da parte della CSEA sul conto corrente già istituito per la copertura degli oneri di cassa derivanti dalla disciplina di restituzione del prestito ad Ilva di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 98/2016, somme da detenere sul predetto conto sino al termine dell’esercizio.

L’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 98/2016 ha disposto, a titolo di copertura degli oneri di cassa - 400 milioni per l’anno 2016 - derivanti dal posticipo all’anno 2018 o successi della data di rimborso delle somme finanziate ad ILVA (posticipo operato dal medesimo art. 2 del D.L. n. 98, e ora implicitamente superato da quanto disposto circa il rimborso delle somme dal D.L. n. 91/2017), che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) provvedesse a versare un corrispondente importo delle somme da essa gestite presso il sistema bancario (a titolo di gettito degli oneri di sistema elettrico, vedi supra, commento del comma 4) su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui sopra è stata poi ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017 dall’art. 66 del D.L. n. 50/2017.

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 98/2016 ha altresì disposto che la giacenza da detenere a fine anno sul predetto conto corrente di tesoreria venisse estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate da ILVA.

 

Nella tabella che segue sono sinteticamente ricostruiti gli oneri del provvedimento e le risorse finanziarie reperite a copertura, secondo gli importi indicati nell’Allegato 3 relativo all’impatto finanziario delle norme.

 


 

Oneri/Coperture

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Art.

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

ONERI

1:definizione agevolata

0

0,03

0

18

-4,27

4,3

0

18

-4,27

4,3

0

18

2: sospensione termini

140,2

170,4

0

0

140,2

170,4

0

0

140,2

170,4

0

0

3: Split payment

 

11,5

11,5

11,5

 

11,5

11,5

11,5

 

11,5

11,5

11,5

5: IVA

 

840

340

 

 

840

340

 

 

840

340

 

6 co 5: Missioni internazionali

140

 

 

 

140

 

 

 

140

 

 

 

7 co 4: Assunzioni

 

3,07

3,07

3,07

 

3,07

3,07

3,07

 

3,07

3,07

3,07

8 co 2-3:Fondo sociale

175,2

 

 

 

175,2

 

 

 

175,2

 

 

 

9 co 1: Fondo garanzia PMI

300

200

 

 

 

 

 

 

300

200

 

 

11 co 2: Fondo Imprese in crisi

 

300

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

12 co 2: Alitalia

 

300

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

15: RFI

420

 

 

 

420

 

 

 

420

 

 

 

20 co 2: Fondo pressione fiscale

 

 

 

130

 

 

 

130

 

 

 

130

20 co 3: FISPE

 

600

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

20 co 5 lett a)

 

 

 

 

16,75

 

 

 

16,75

 

 

 

20 co 5 lett i)

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

Totale oneri

1.175,4

2.425

354,57

162,57

1.487,88

2.179,27

354,57

162,57

1.187,88

1.229,27

354,57

162,57

COPERTURE

a) Tagli ai Ministeri

1.092,9

 

 

 

987,8

88,8

 

 

987,3

88,8

 

 

b) extra gettito abbona. RAI

37,7

 

 

 

37,7

 

 

 

37,7

 

 

 

c) aste Co2

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

d) somme non riassegnate

80

 

 

 

80

 

 

 

80

 

 

 

e) maggiori entrate/minori spese del D.L.

50

1.898,7

359,2

142,9

96,1

2.504,2

449,6

233,3

96,1

2.504,2

449,6

233,3

f) Residui Cap 7400/MISE

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Competenza Cap 7400/MISE

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) FISPE

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

i) Cassa servizi energ. e ambien.

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

Totale copertura

1.290,6

2.432,7

359,19

162,91

1.481,1

2.593,0

449,6

253,3

1.231,1

2.593,0

449,6

253,3

 

Il comma 6 prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016.

 

In particolare, il comma 6 modifica il comma 634 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 inerente la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale operata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016. La novella aggiunge una ulteriore forma di compensazione accanto a quella già prevista a legislazione vigente relativa alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa; la nuova ed ulteriore compensazione riguarda l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 dispone che relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a)  delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b)  di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Si ricorda che l’articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, tramite l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 ha riaperto i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure, in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017. Successivamente il D.P.C.M. 28 luglio 2017 ha prorogato il termine dal 31 luglio 2017 al 30 settembre 2017.

 

Il comma 7 dispone in ordine alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, che dal presente provvedimento vengono in quota parte utilizzate a copertura per i seguenti oneri relativi all’anno 2017:

§  quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 del decreto legge in esame (finanziamento di specifici obiettivi relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza), a valere sulla quota dei proventi destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

§   quanto a 30 milioni, ai sensi del sopra commentato comma 5, lettera c), del presente articolo a valere sulla quota dei proventi destinata al Ministero dello sviluppo economico.

A tale riguardo, il comma 7 dispone che i decreti di ripartizione delle risorse derivanti dai proventi delle aste effettuino negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente:

§  il rispetto delle proporzioni tra le varie finalità cui tali proventi sono diretti indicate nel predetto articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013 e

§  il rispetto del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

I commi 5 e 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 30/2013 disciplinano la destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) prevedendo che:

§  una metà dei proventi sia destinata (con apposito decreto ministeriale) ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rimborso (ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.L. 72/2010) dei crediti (previsti dal comma 3 dell'art. 2 del D.L. 72/2010) spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti”, che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di CO2 per il periodo 2008-2012. La procedura di riassegnazione dei suddetti proventi è prevista fino al completo rimborso dei crediti. Completato il rimborso, la quota del 50% in questione verrà riassegnata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 201/2011 (comma 5);

§  l’altra metà (in base al comma 6) sia destinata ad una serie di attività finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Questa seconda metà, in virtù del disposto del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 30/2013, è ripartita, con apposito decreto ministeriale, nella misura del 70% a favore del Ministero dell'ambiente e del 30% a favore del Ministero dello sviluppo economico.
Le attività a cui il comma 6 destina le risorse sono grosso modo le stesse a cui, in base all’art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (c.d. direttiva emission trading), come riscritto dalla direttiva 2009/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a destinare “almeno il 50% dei proventi” derivanti dalle aste.

 

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 


 

Articolo 20, comma 7-bis
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

 

 

Il comma 7-bis dell’articolo 20 introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

La previsione di tale clausola comporta che le norme del decreto-legge non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome.  Si tratta di una disposizione - costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle autonomie speciali - che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale[73].

Va rilevato come tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, tragga origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, indica che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Il comma in esame specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all’articolo 10 della stessa, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali. 

 


 

Articolo 20, commi 8-bis-8-quater
(Detrazione d'imposta per studenti fuori sede)

 

 

I commi 8-bis-8-quater dell’articolo 20 inseriti nel corso dell'esame al Senato, estendono la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell’università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

Tuttavia, mentre a legislazione vigente la detrazione è prevista, alle condizioni indicate, a regime, a seguito delle novità introdotte la stessa viene limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede con una riduzione del FISPE per gli anni 2018 e 2019, a sua volta incrementato di 5,9 milioni di euro nell’anno 2020.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato sembra invece, far intendere che, limitata ai due periodi di imposta indicati, dovrebbe essere solo l’estensione dell’agevolazione.

Al riguardo appare, dunque, necessario un chiarimento.

 

Nello specifico, il comma 8-bis novella l'art. 15, co. 1, lettera i-sexies), del TUIR (D.P.R. 917/1986) che, nella sua formulazione attuale, prevede che la detrazione spetti solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Alle predette condizioni, il beneficio fiscale riguarda i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Con la modifica introdotta dalla norma in esame, la detrazione è utilizzabile anche dagli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate ad almeno 50 chilometri (lettera a)).

Per tutti gli studenti, inoltre, è soppresso il requisito della residenza in una provincia diversa (lettera b)).

Infine, l’applicazione della detrazione in esame – attualmente disposta a regime – viene limitata ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018 (lettera c)).

Pertanto, a decorrere dal 2019 la detrazione per i canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede non sarebbe più utilizzabile.

 

Il comma 8-ter dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 13,7 milioni per il 2018 e a 7,9 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.

 

Il comma 8-quater provvede ad incrementare il FISPE di 5,9 milioni di euro nell’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis, il quale, come visto, limita temporalmente la detrazione in esame ai soli periodi d’imposta 2017 e 2018.



[1]     L'art. 162-ter c.p. è stato introdotto dall'art. 1 della recente legge. n. 103/2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario)

[2]     Si conferma quanto previsto dalla lettera c) del richiamato comma 3-bis, ai sensi della quale ogni altro emolumento accessorio deve essere corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

[3]     L'articolo 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 settembre 2016, concernente la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ha disposto la facoltà per il Commissario di avvalersi di una apposita struttura alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse. Il contingente di personale comprende 3 dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, 6 unità della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri (o equiparati se da altre amministrazioni), 8 unità della categoria B della Presidenza del Consiglio dei ministri (o equiparati se da altre amministrazioni) e fino a 10 esperti con specifici requisiti.

[4]     L’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 11 contiene le disposizioni concernenti l’istituzione ed il funzionamento del richiamato comitato.

[5]     In caso di collocamento fuori ruolo, il correlativo posto della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile, a fini di invarianza finanziaria.

[6]     In proposito si rammenta che l’art. 18-undecies, co. 2, del D.L. n. 8/2017 (L. n. 45/2017) ha esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis ( ossia ai communi colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017), introdotto dal comma 1, lett. f), del medesimo D.L., il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 del D.L. sisma.

[7]     Con riferimento al settore delle assicurazioni, si segnala l’adozione, da parte dell’IVASS, del provvedimento 9 febbraio 2017, n. 56, concernente la sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private causa eventi sismici

[8]     Percentuale così ridotta (in luogo dell’80% per il biennio 2016-2017 e del 100% dal 2018) dall’art. 1, c. 228, della L. 208/2015.

[9]     Per entrambe le tipologie previste dalle lettere c) e d) è previsto il requisito che gli investimenti stessi siano finanziati con avanzo di amministrazione, e che gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

[10]    Lettera attualmente mancante nella vigente elencazione delle priorità, come sopra riportata, in quanto la previgente lettera b) è stata abrogata dall’articolo 25 del decreto-legge n.50 /2017.

[11]    Individuate dall’articolo 41-bis nelle zone a rischio sismico 1, vale a dire quelle in cui possono verificarsi fortissimi terremoti

[12]    Si segnala che tale ultima previsione è già contemplata dall’art. 36, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

[13]    In base a quanto previsto dall’art. 67-ter, c. 3, del D.L. 83/2012, a ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

[14]    Si ricorda che per gli enti locali in sperimentazione ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 118/2011 (consistente nell’adozione del bilancio di previsione finanziario con previsioni almeno triennali elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), il richiamato limite, per il 2014, è stato elevato al 60%.

[15]    Si tratta del personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (entro determinati limiti quantitativi) da parte dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2009.

[16]    Per le richiamate finalità, l’art. 3, c. 8, del D.L. 95/2012 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014 (successivamente prorogato per l’ulteriore triennio 2015-2017), le unioni di comuni (e, ove non costituite) i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012  ad assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative.

[17]    Pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014 Il Regolamento si applica al periodo 2014-2020 e sostituisce il precedente regolamento (CE) n.800/2008.

[18]    Il D.M. 8 marzo 2013 ha definito priorità, forme e intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. In particolare sono state individuate specifiche tipologie di interventi: sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo; rafforzamento della struttura produttiva del Paese; internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero; progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese.

[19]    I rientri iscritti all’entrata vengono assegnati al capitolo 7483/MISE per essere poi trasferiti alla contabilità speciale. Le previsioni assestate 2017, recano sul capitolo 7483 l’importo di 61,3  milioni di euro, di 59,5 milioni di euro per il 2018 e di 7 milioni di euro per il 2019. Mentre, sul capitolo 7342/pg6 confluiscono risorse della contabilità speciale per poi essere assegnate ad interventi agevolativi. Le previsioni assestate recano un importo di 65,4 milioni di euro per il 2017, di 3,2 milioni per il 2018 e di 3,3 milioni per il 2019.

[20]    L'iscrizione dei soggetti summenzionati al regime generale INPS è prevista dalla disciplina sulla trasformazione dell'ENAV da azienda autonoma in ente pubblico economico, trasformazione decorrente dal 1° gennaio 1996 (cfr. la L. 21 dicembre 1996, n. 665, e, in particolare, l'art. 8).

[21]    Cfr. il paragrafo 7 della circolare INPS n. 86 del 3 luglio 2014.

[22]    Si fa presente che la materia è stata interessata anche da un’interrogazione in XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati (Di Salvo, n. 5/08767) il 23 maggio 2016. Nella risposta fornita dal Ministero del lavoro il 29 settembre 2016, si evidenziava come l’allineamento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico degli iscritti all’AGO e quello degli iscritti alla ex CTPL necessitasse di uno specifico intervento normativo.

[23]    L’abrogando comma 4 fa riferimento alle riduzioni percentuali per ogni anno di anticipo al pensionamento disposte, in generale, dall’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011. In proposito, merita ricordare che l’articolo 1, comma 194, della L. 232/2016 ha disposto l’esclusione, a regime, dell’applicazione della richiamata riduzione percentuale (cd. penalizzazione) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018.

[24]    Il sistema camerale italiano è costituito da: le camere di commercio, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché dai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

[25]    In particolare, le Camere di commercio svolgono le seguenti attività: tenuta e gestione del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all’estero; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all’estero; orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro; attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati; attività in regime di libero mercato.

[26]    Sul Protocollo si veda anche la risposta del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti alle interrogazioni 3-01182, 3-02378 e 3-02530 sulle proroghe delle concessioni autostradali nella seduta del Senato n. 645 del 23/06/2016 (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=980668).

[27]    Recante 'Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59'.

[28]    Recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'.

[29]    Emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e recante 'Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2016, n. 216.

[30]    Recante 'Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)'.

[31]    Recante 'Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni'.

[32]    Recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'.

[33]    Recante 'Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135'.

[34]    Recante 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016'.

[35]    Recante 'Modifiche al sistema penale'.

[36]    La decorrenza è stata cosi rideterminata dalle novelle di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[37]    Sul punto si rinvia alla Relazione della Corte dei conti al Parlamento su “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa italiana (CRI) per l’esercizio 2015”, gennaio 2017

[38]    Cioè, da atti di trasferimento in favore della vecchia Associazione che prevedevano oneri giuridici a carico della stessa. Si ricorda che il citato art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni, prevede altresì che l'Ente strumentale possa rinunciare a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari.

[39]    In base a tali limiti, il trasferimento di proprietà non ha effetto esclusivamente nei riguardi di terzi che abbiano acquisito diritti su immobili o su beni mobili registrati in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente rispetto alla trascrizione del provvedimento in oggetto.

[40]    Tali entrate sono: i contributi ordinari e straordinari dello Stato, i contributi delle regioni e degli enti pubblici, i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro, gli eventuali redditi patrimoniali, i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, i proventi delle attività commerciali e promozionali, i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari, altri proventi acquisiti in relazione all'attività dell'Ente parco.

[41]    Per entrambe le tipologie previste dalle lettere c) e d) è previsto il requisito che gli investimenti stessi siano finanziati con avanzo di amministrazione, e che gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

[42]    Lettera attualmente mancante nella vigente elencazione delle priorità, come sopra riportata, in quanto la previgente lettera b) è stata abrogata dall’articolo 25 del decreto-legge n.50 /2017.

[43]    Tale atto di indirizzo mirava ad impegnare il Governo "a predisporre idonei atti, anche delegando in via amministrativa all'Agenzia del demanio, al fine di assicurare al comune di San Salvo (Chieti) ed ai suoi cittadini lo stesso trattamento previsto per il comune di Campomarino; in particolare, ad adottare le opportune iniziative volte a far coincidere la linea di demarcazione del demanio marittimo con le risultanze catastali che hanno regolato l'edificazione e la predisposizione degli strumenti urbanistici".

[44]    Farmacie rurali che godano, cioè, dell'indennità di residenza, ai sensi dell'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni.

[45]    Sull'àmbito delle vaccinazioni obbligatorie, cfr. l'art. 1 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

[46]    In materia di "anagrafe vaccini", cfr. l'art. 4-bis del citato D.L. n. 73 del 2017.

[47]    Cfr., al riguardo, infra.

[48]    Per il 2017, cfr. invece i termini temporali specifici di cui al citato art. 5 del D.L. n. 73.

[49]    Si ricorda che, per ogni ordine e grado di scuola, le iscrizioni nelle classi successive alla prima (ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico e alla classe terza degli istituti tecnici e professionali), nonché le iscrizioni dei soggetti che debbano ripetere la prima classe, si effettuano d’ufficio.

[50]    L. 15 marzo 2010, n. 38, Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

[51]    Sono altresì protetti i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

[52]    Si è, dunque, scelta la strada interpretativa indicata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’audizione del 30 marzo 2016 presso le Commissioni riunite VII e XIV della Camera, in base alla quale “l'articolo 5 della direttiva reca: «I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità...», quindi fa riferimento al rapporto tra Stati diversi, non dentro lo stesso Stato”.

[53]    http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0351&lang1=it&type=TXT&ancre= http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-02/cp140023it.pdf.

[54]    Il decreto ministeriale prevede anche adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione.

[55]    Tale definizione non è presente nel d.lgs. 35/2017.

[56]    L’art. 2047 prevede che del danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere risponda chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che non provi di non avere potuto impedire il fatto; l’art. 2048 prevede che i precettori siano responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

[57]    L’art. 2043 obbliga al risarcimento per fatto illecito e l’art. 2051 al risarcimento per danno da cosa in custodia.

[58]    A seguito di specifico quesito riferito alla corrispondente previsione del CCNL del 24 luglio 2003, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha chiarito che “il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d’ora”.

[59]    Ai sensi dell’art. 5, co. 1, della L. 184/1983, l’affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica.

[60]    In base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

[61]    Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, è tale l'intervento tecnologico realizzato, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007, su unità di produzione (cogenerativa o meno) in esercizio da almeno 12 anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali.

[62]    Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3 (condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento), 4, comma 2 (per cui l'acquirente unico elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva), 11, comma 4 (per cui il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale, sistemi di cogenerazione) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1 (per il quale le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità di settore in materia di tariffe, contributi ed oneri), del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4 (secondo cui le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, secondo gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le disposizioni in questione si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.

[63]    Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub- bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio. Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto. Torba, mattonelle di torba. Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli. Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili.

[64]    Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi. Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi. Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie).

[65]    Gas naturale, GPL, GNL e biometano. Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi. Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica. Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria).

[66]    Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche). Energia nucleare. Energia solare termica. Energia geotermica. Altri combustibili non menzionati.

[67]    Articolo 83, comma 3-bis del decreto legislativo 6/09/2011, n.159: riguarda l'obbligo - per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici - di acquisire l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto (ruotanti intorno all'esistenza di un provvedimento definitivo con cui sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti previsti dal codice all'articolo 67.

[68]    Articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6/09/2011, n.159: riguarda l'obbligo - per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici - di acquisire le seguenti attestazioni: a) sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto (ruotanti intorno all'esistenza di un provvedimento definitivo con cui sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); b) sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate (fatto salvo il caso dell'informazione antimafia interdittiva). Tale obbligo scatta prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti previsti dal codice all'articolo 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

[69]    D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27.

[70]    A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del canone dall'art. 1, co. 152-159, della L. 208/2015.

[71]    In base all’art. 1, co. 132, della L. 244/2007, la soglia reddituale prevista a decorrere dal 2008 per l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni è pari, con riferimento al reddito proprio e del coniuge,  complessivamente, a € 516,46 per tredici mensilità.

[72]    Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del MEF dalla L. 198/2016 ha sostituito, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui l’art. 1, co. 160, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, destinandolo (solo) al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale.

      L’importo massimo della quota delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI da far confluire nel Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stata aumentato (da € 100 mln) a € 125 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dall’art. 57, co. 3-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

[73]    La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali). La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).