Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - Gli emendamenti approvati dalla 5a Commissione - Ed. provvisoria
Serie: Progetti di legge   Numero: 635/1
Data: 16/11/2017
Organi della Camera: Assemblea

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

 

Gli emendamenti approvati dalla 5a Commissione

 

D.L. 148/2017 -  A.S. n. 2942

 

Ed. provvisoria

Novembre 2017

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 635/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Articolo 1, comma 1-bis (Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori) 9

Articolo 1 (Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali) 11

Articolo 1-bis (Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione) 23

Articolo 1-bis (Fabbricati di lusso) 25

Articolo 1-bis (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute) 27

Articolo 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali) 31

Articolo 2, comma 7-bis (Altri interventi a favore dei territori colpiti da calamità naturali) 37

Articolo 2-bis (Contributi per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017) 39

Articolo 2-bis (Modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) 41

Articolo 4 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo) 59

Articolo 5-bis (Somme detenute all'estero da cittadini italiani) 63

Articolo 5-bis (Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali) 65

Articolo 5-bis (Tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e assimilati) 67

Articolo 5-bis (Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore) 69

Articolo 5-bis (Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso) 73

Articolo 5-bis (Incentivazione del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria) 75

Articolo 6 (Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile) 77

Articolo 6, comma 4-bis (Corpo delle Capitanerie di Porto) 83

Articolo 6, comma 5-bis (Risorse per la giustizia amministrativa) 85

Articolo 6-bis (Sistemi informativi di Polizia di Stato e Vigili del  fuoco) 89

Articolo 7, commi 4-bis e 4-ter (Arma dei carabinieri: assunzione di personale operaio; alloggi di servizio) 91

Articolo 7, comma 4-bis (Riserva di posti a personale bilingue in italiano e tedesco nel reclutamento delle Forze di polizia autorizzato dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge) 93

Articolo 7, comma 10-bis (Assunzione nella pubblica amministrazione di personale civile  già dipendente di organismi militari della Comunità atlantica) 95

Articolo 7, comma 10-bis (Riassegnazione di risorse per remunerare le ore di straordinario delle Forze dell'ordine) 97

Articolo 7, comma 10-bis (Iscrizioni di personale militari ai fondi di previdenza) 99

Articolo 7-bis (Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria) 101

Articolo 8-bis (Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori docenti e ricercatori) 103

Articolo 9 (Fondo garanzia PMI) 107

Articolo 9-bis (Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi) 109

Articolo 11 (Fondo Imprese) 111

Articolo 11-bis (Estensione dell'utilizzo della firma digitale a determinati atti concernenti le imprese) 117

Articolo 12 (Procedura di cessione Alitalia) 119

Articolo 12, comma 2-bis (Continuità territoriale) 125

Articolo 12-bis (Requisiti per il trattamento pensionistico per controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo) 127

Articolo 12-bis (Società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi) 129

Articolo 13 (Norme in materia di trasparenza societaria) 131

Articolo 13-bis (Concessioni autostradali) 135

Articolo 13-bis (Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca) 139

Articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2) (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE) 141

Articolo 15, commi 1-bis e 1-ter (Contributo alla regione Piemonte per il trasporto su gomma e ferro) 143

Articolo 15, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater (Trasporto ferroviario) 145

Articolo 15, comma 1-bis (Sostegno al trasporto ferroviario delle merci) 151

Articolo 15-bis (Disciplina del subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili) 153

Articolo 15-bis (Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima) 155

Articolo 15-bis (Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria) 163

Articolo 15-bis (Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po) 165

Articolo 16 (Disposizioni urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana) 167

Articolo 17-bis (Sostegno alla progettazione degli enti locali) 171

Articolo 17-bis (Disposizioni in materia di 5 per mille) 179

Articolo 17-bis (Delimitazione della fascia demaniale marittima nel territorio del Comune di San Salvo) 181

Articolo 17-bis (Disposizioni in materia di enti locali) 183

Articolo 18 (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza) 185

Articolo 18-bis (Limiti di fatturato delle farmacie per l'applicazione di particolari misure di sconto) 189

Articolo 18-bis (Norme in materia di procedure connesse agli obblighi di vaccinazione) 191

Articolo 18-bis (Produzione, trasformazione e somministrazione di cannabis per uso medico) 193

Articolo 18-bis (Debiti sanitari della Regione Sardegna) 197

Articolo 19-bis (Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi) 199

Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) 205

Articolo 19-bis (Non applicazione ad enti di previdenza di diritto privato di alcuni divieti relativi al conferimento di incarichi) 207

Articolo 19-bis (Banca dati operatori economici) 209

Articolo 19-bis (Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche) 211

Articolo 19-bis (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare) 213

Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente) 215

Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di riscossione) 219

Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria) 223

Articolo 19-bis (Candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali - EMA) 225

Articolo 19-bis (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani) 227

Articolo 19-bis (Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) 229

Articolo 19-bis (Documentazione antimafia in agricoltura) 233

Articolo 19-bis (Interventi su unità di cogenerazione) 235

Articolo 20, comma 7-bis (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali) 237

Articolo 20, comma 8-bis (Detrazione d'imposta per studenti fuori sede) 239

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, comma 1-bis
(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)

 

 

L'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione, esclude che si possa dichiarare l'estinzione del reato per condotte riparatorie per il delitto di atti persecutori (stalking), anche quando non è commesso mediante minacce reiterate e aggravate.

 

L'emendamento X1.1000 - 19.0.92 - accolto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente - esclude, per il delitto di atti persecutori (stalking), previsto dall'art. 612-bis c.p.[1], il ricorso alla riparabilità del reato, nei casi in cui esso non sia commesso mediante minacce reiterate e aggravate. In presenza di tali minacce, infatti, l'art. 612-bis, quarto comma, c.p., dispone l'irrevocabilità della querela, risultando quindi già precluso, nella vigente legislazione penale, il ricorso all'istituto della riparabilità del reato.

In particolare, viene esclusa - per la suddetta fattispecie delittuosa - la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter c.p.[2] nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

A tal fine l'emendamento in esame aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il quale novella l'art. 162-ter c.p.

 

L'art. 612-bis c.p. prevede il delitto di atti persecutori, stabilendo al primo comma che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (secondo comma).

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata (terzo comma).

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (quarto comma).

 

L'art. 162-ter c.p. prevede che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il predetto termine, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso e rimane altresì ferma l'adozione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato all'esito positivo delle condotte riparatorie.


Articolo 1
(Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali)

 

 

L’articolo 1 del provvedimento, modificato in sede referente:

§  proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 (Em. 1.3t2 e Coord.1) il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018. (Em. 1.2t2);

§  permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018 (comma 3);

§  riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016; permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. definizione agevolata 2017); riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi - compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute (commi da 4 a 10-sexies) Em. 1.2t2;

§  specifica (comma 11), con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge; con le modifiche apportate in Commissione al Senato (Em. 1.36 idd 1.37 e 1.38) si affidano agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione degli enti locali anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate,

§   estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale (nuovo comma 11-bis) (Em. 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59);

§  quantifica i conseguenti oneri e dispone la copertura finanziaria (commi 2 e 3, introdotti in sede referente Em. 1.2t2)

 

 

Proroga dei termini di pagamento delle rate, ai fini della cd. definizione agevolata 2016

 

L’articolo 1, al comma 1, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l’esame in Commissione, proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 (Em. 1.3t2+coord. 1) il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui è possibile dilazionare i pagamenti necessari per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018. (Em. 1.2t2).

 

La definizione agevolata dei carichi pendenti disposta
dal D.L. n. 193 del 2016

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Aderendo alla procedura al contribuente è consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è stato dilazionato in rate nel corso del 2017 e del 2018 (comma 1).

A tal fine, è stato fissato il termine del 21 aprile 2017 (in luogo dell’originario 31 marzo 2017, per effetto della modifica apportata dall'articolo 11, comma 10, lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) per la presentazione della dichiarazione con cui il contribuente ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2).

L’agente della riscossione ha comunicato gli importi dovuti a ciascun contribuente entro il 15 giugno 2017 (comma 3; anche tale data è stata posticipata, dall’originario termine del 31 marzo 2017, per effetto del decreto-legge n.8 del 2017) e ha fornito ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili (comma 3-bis). La scadenza delle singole rate è stata fissata:

a) per l'anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.

L’agente della riscossione inoltre ha avvisato il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risultava non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi (comma 3-ter).

La procedura - disciplinata ai commi 4-7 – è stata estesa, a specifiche condizioni, ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione (comma 8).

Resta (comma 4-bis) comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata nel caso di mancato inesatto pagamento: tale deroga ha operato per i carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che fossero trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

Il comma 9 regola l’ipotesi in cui il pregresso pagamento parziale ha consentito, alla luce delle disposizioni, di beneficiare della definizione agevolata.

Il comma 9-bis ha incluso nella definizione agevolata i carichi che rientravano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori, nel caso di composizione di crisi da sovraindebitamento.

Il successivo comma 9-ter chiarisce che, nelle proposte di accordo o piano del consumatore, i debitori hanno potuto estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nei provvedimenti giurisdizionali relativi alle suddette procedure.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali (comma 10).

L’articolo 11, comma 10-bis del citato decreto-legge n.8 del 2017 reca l’interpretazione autentica del comma 10, nella parte che esclude dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato (comma 11) i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

Il comma 12 disciplina il discarico automatico dell’agente della riscossione a seguito della definizione agevolata.

Il nuovo comma 12-bis ha modificato, coerentemente alle innovazioni della struttura e della governance dell’agente della riscossione, nonché alle norme in esame sulla definizione agevolata, la disciplina delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi.

Ai sensi del comma 13, per i debitori soggetti a procedure concorsuali e nel caso di composizione negoziale della crisi d'impresa, le somme impiegate nella definizione agevolata sono state considerate crediti prededucibili.

Il comma 13-bis chiarisce che la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Il comma 13-ter, inserito dal decreto-legge n.8 del 2017, ha prorogato di un anno, a favore dei soggetti colpiti dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 (a cui si applicano specifiche sospensioni di termini tributari), i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Con la circolare 2/E dell’8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.

 

La proroga ha ad oggetto i termini fissati dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge 193 del 2016.

 

Detto comma ha così fissato la scadenza delle rate dovute dal contribuente, nel caso di richiesta di dilazionare il quantum dovuto:

a)   per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b)  per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di aprile e settembre.

 

Per effetto delle norme in commento è dunque possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativa al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017 (Em. 1.3t2).

Con le modifiche apportate in Commissione, si posticipa inoltre al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018 (Em. 1.2t2).

 

Si rammenta in proposito che (articolo 6, comma 4) in caso di  insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme agevolabili, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’apposita dichiarazione.

 

Durante l’esame in sede referente (Em. 1.2t2) è stato soppresso - perché trasfuso, con alcune sostanziali modifiche, nei commi da 4 a 10-sexies - il comma 2 dell’articolo in esame, che consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016.

 

Posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione agevolata

 

Il comma 3 reca una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell’anno 2016, così come disciplinata dal decreto-legge n. 193 del 2016. Per tali soggetti il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 viene posticipato al mese di novembre 2018.

All’onere derivante dalla disposizione, quantificato in 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, che viene contestualmente rifinanziato per pari importo.

 

L’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 ha previsto l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito “straordinario” – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con DPCM che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani.

Al momento, lo schema di DPCM non è stato trasmesso al Parlamento.

 

Estensione della definizione agevolata (Em. 1.2t2).

 

I commi da 4 a 10 sono stati sostituiti durante l’esame in sede referente, al fine di ampliare l’ambito operativo della definizione agevolata. Sono stati inoltre inseriti i commi da 10-bis a 10-sexies. La disciplina in commento sostanzialmente riproduce quanto previsto dal comma 2 del decreto-legge in esame, nella sua formulazione vigente, seppure con sostanziali modifiche.

 

In particolare, con le modifiche apportate in Commissione, si consente di estinguere i seguenti debiti (novellato comma 4):

-        con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del già illustrato articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (comma 4, lettera a), n. 1);

-        i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto - in applicazione dell'alinea del comma 8 – non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (comma 4, lettera a), n. 2), analogamente a quanto previsto dall’originario comma 2 dell’articolo in esame;

-        i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 (comma 4, lettera b), come previsto dal vigente comma 4.

 

Dalla formulazione delle modifiche in esame, sembra quindi che si intenda riaprire i termini per la definizione agevolata 2016: essa viene dunque estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge, come previsti dal decreto-legge n. 193.

 

Come già disposto dall’originario comma 4, si applica la disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 (per effetto delle modifiche in sede referente viene eliminato il riferimento a specifici commi), fatte salve alcune disposizioni speciali introdotte nei commi da 5 a 10-ter dell’articolo in esame, come modificati e/o introdotti in sede referente.

 

In particolare (comma 5), per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

 

Con riferimento al comma 6, le modifiche parlamentari precisano che sulle somme dovute si applicano, a partire dal 1° aprile 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento (articolo 21, comma primo del DPR n. 602 del 1973).

Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

 

Il novellato comma 7 disciplina gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Quest’ultimo comunica al debitore:

-        per posta ordinaria ed entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all’anno 2017 (di cui al comma 4, lettera b)) per cui non risultano ancora notificati la cartella di pagamento, ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi, ovvero ancora l'avviso di addebito di crediti contributivi (comunicazione di cui all’articolo 6, comma 3-ter del decreto-legge n. 193 del 2016) (lettera a) del comma 7);

-        entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (lettera b) del comma 7).

 

Il comma 8, come modificato in sede referente, reca gli adempimenti dell’agente della riscossione e del debitore con riferimento ai soli carichi affidati nel periodo 2000-2016, ove dilazionati.

In particolare, sono disciplinate le comunicazioni da effettuarsi per i carichi per i quali non è stata presentata la dichiarazione (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 1), che sono compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, e per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016. Il comma disciplina altresì le comunicazioni relative ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore è stato escluso dal beneficio della dilazione 2016, in quanto non ha pagato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 2).

 

In tali ipotesi l’agente della riscossione deve comunicare (lettera a) del comma 8):

-        entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera a), n. 1);

-        entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (ai sensi della lettera b) del comma 7) (comma 8, lettera a), n. 2).

 

Il debitore deve pagare (lettera b) del comma 8):

-        se sceglie il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (comma 8, lettera b), n. 1). Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata entro il 30 giugno 2018 (comma 8, lettera b), n. 1);

-        se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, che scadono nell’ottobre e nel novembre 2018, l’80 per cento del dovuto (comma 8, lettera b), n. 2); entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

 

Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), ai sensi del comma 9, con riferimento all’estensione della definizione agevolata prevista dal comma 4, si considera rateizzabile anche il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 193).

 

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione.

In particolare, essa:

-        sospende il pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione della dichiarazione, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata di cui al comma 4;

-        sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Opera il divieto, per l’agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 193).

 

Il comma 10-bis (che riproduce in sostanza l’originario comma 10 dell’articolo in esame) consente di accedere al beneficio per i carichi relativi al 2017 anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere, in deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Il richiamato comma 8 ha consentito l’accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

 

Il comma 10-ter chiarisce che non si applica la proroga di un anno stabilita dal comma 13-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 che, come anticipato, riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

 

Il comma 10-quater specifica che le modifiche così apportate (commi da 4 a 10-ter) trovano applicazione anche alle dilazioni disciplinate dall’originaria formulazione dell’articolo 1 in esame.

 

Il comma 10-quinquies modifica le norme della legge di stabilità 2015 che regolano il diritto al discarico dell’agente della riscossione ai fini del rimborso, all’agente medesimo, degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità. Viene dunque modificato l’articolo 1, comma 684, primo periodo della legge n. 190 del 2014.

 

Con le modifiche in esame viene estesa la possibilità di effettuare la comunicazione di inesigibilità anche alle quote affidate fino alla fine del 2017, ai fini dell’ottenimento del rimborso; di conseguenza slittano i termini per la presentazione delle relative comunicazioni.

In particolare, le quote da comunicare sono quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2014), anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia o del nuovo ente Agenzia delle entrate- Riscossione (modifica di coordinamento introdotta dalle norme in esame). La presentazione delle comunicazioni deve avvenire, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2017) e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (in luogo del 2017).

 

Il comma 10-sexies modifica le norme che disciplinano il discarico automatico dell’agente della riscossione a seguito della definizione agevolata.

A tal fine si interviene sull’articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 193 del 2016.

La richiamata norma prevede infatti che, nel caso di pagamento con definizione agevolata, l’agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell’importo residuo; per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione deve trasmettere a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. Coerentemente all’ampliamento delle finestre per la definizione agevolata disposte dalle norme in esame, con le modifiche apportate dal comma 1-sexies il termine per l’invio della comunicazione è posticipato dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020.

 

Il comma 11 si occupa del trattamento giuridico ed economico del personale di Equitalia trasferito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuto a seguito dello scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016). Si tratta di un ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze; come anticipato, ad esso è stato trasferito il personale di Equitalia, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica.

In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, al comma 9-bis garantisce per il personale trasferito la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377).

 

Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (cd. Fondo Esattoriali) è un fondo obbligatorio integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti. Il Fondo eroga specifiche prestazioni (pensioni di vecchiaia; invalidità; ai superstiti; nonché prestazioni in capitale ed un assegno straordinario per il sostegno del reddito). La liquidazione delle pensioni è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafici/contributivi richiesti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'AGO, contestualmente a quelli previsti dal Fondo integrativo. Hanno diritto alla pensione di vecchiaia integrativa gli iscritti che, perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi in precedenza richiamati, abbiano il requisito contributivo di 15 anni di versamenti nel Fondo.

La pensione di invalidità viene erogata in base a determinati requisiti in possesso degli iscritti (invalidità in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo; almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio; cessazione dal servizio; obbligo di presentare domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo).

Hanno diritto alla prestazione i superstiti dei seguenti soggetti: pensionato; assicurato (in presenza di 5 anni di contribuzione al Fondo di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso); assicurato che alla data del decesso con 15 anni di contribuzione versata nel Fondo. Il Fondo non prevede la liquidazione della pensione di anzianità/anticipata a carico del Fondo stesso.

 

Con la modifica disposta dal comma 11, si chiarisce che tale accesso persegue lo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente (Em. 1.36 idd 1.37 e 1.38) si dispone l’aggiunta di un periodo all’articolo 1, comma 8 del decreto-legge n. 193 del 2016.

Le norme introdotte affidano agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione degli enti locali (previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, allo scopo di tutelare l’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

 

Durante l’esame del provvedimento al Senato in sede referente è stato aggiunto il comma 11-bis (Em. 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59) che estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

In particolare la facoltà riguarda le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

I medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

 

Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni già previste dal decreto-legge n. 193 sulle medesime entrate. L’articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 ha esteso la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione; detti enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La norma ammette la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

 

In particolare, alla fattispecie in commento non si applica il primo comma dell’articolo 6-ter, che riguarda la possibilità di introdurre tale definizione agevolata alle somme notificate negli anni dal 2000 al 2016.

Dell’articolo 6-ter si applicano quindi:

-        il comma 2, che disciplina il contenuto obbligatorio del provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata;

-        il comma 3, che disciplina gli effetti della presentazione dell’istanza di attivazione della definizione agevolata (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza stessa);

-        il comma 4, che reca le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, e cioè l’inefficacia della definizione con ripresa degli ordinari termini di prescrizione e decadenza;

-        il comma 5, che riguarda i casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata;

-        il comma 6 che estende tali norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

 

Le disposizioni fanno salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

Il richiamato articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, è stato autorizzato a stabilire l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 1, introdotto in Commissione al Senato (Em. 1.2t2)., incrementa i seguenti fondi:

-        il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per un ammontare di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni per l'anno 2019;

-        il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, per un ammontare di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Il comma 3, anch’esso introdotto in sede referente (Em. 1.2t2), reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in esame e nello specifico, delle disposizioni (comma 1) che hanno posticipato da aprile e luglio 2018 il termine per il pagamento della rata relativa alla definizione agevolata 2016, nonché e le disposizioni (comma 2) che incrementano i suddetti fondi.

Ad essi si fa fronte, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondete riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

 

 


Articolo 1-bis
(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

 

 

L'articolo in esame, inserito con l'approvazione dell'emendamento 1.0.10 in sede referente, destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche alle spese di progettazione per opere pubbliche.

 

A tal fine la disposizione in esame novella l'art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

 

Attualmente, il comma 460 citato prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:

§  realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

§  risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

§  interventi di riuso e di rigenerazione;

§  interventi di demolizione di costruzioni abusive;

§  acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

§  interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

§  interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

 

 

 

 

 


Articolo 1-bis
(Fabbricati di lusso)

 

 

La norma, inserita con l'approvazione dell'emendamento 1.0.16 durante l'esame in sede referente, inserisce i fabbricati di categoria catastale A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) tra quelli che non possono comunque essere riconosciuti quali immobili rurali agli effetti fiscali. La stessa disposizione espunge quindi il riferimento a quei fabbricati aventi "le caratteristiche di lusso".

 

A tal fine il nuovo articolo aggiuntivo modifica l'art. 9, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 557 del 1993. Tale articolo reca l'istituzione del catasto dei fabbricati. La modifica proposta aggiunge, come sopra accennato, gli immobili di categoria A/9 agli immobili di categoria A/1 e A/8 (rispettivamente "Abitazioni di tipo signorile" e "Abitazioni in ville") tra quelle che non possono acquisire il riconoscimento della ruralità. Viene inoltre soppresso - nel testo della medesima lettera e) - il rifermento al D.M. 2 agosto 1969 concernente "Caratteristiche delle abitazioni di lusso".

 

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Articolo 1-bis
(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

 

 

L'articolo in esame, inserito con l'approvazione degli emendamenti identici 1.0.18 (testo 2) e 1.0.33 (testo 2) durante l'esame in sede referente, prevede la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute  per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018. Ulteriori disposizioni riguardano la tipologia dei dati da trasmettere e alcune esenzioni dagli obblighi di comunicazione.

 

Le sanzioni disapplicate dalla norma in esame sono quelle previste all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali).

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è disciplinata dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

L’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 (come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 193 del 2016) stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) e l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

Esso prevede, inoltre, che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Inoltre, l'articolo 14-ter del decreto-legge n. 244 del 2016 ha stabilito che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

 

In alternativa, il decreto legislativo n. 127 del 2015, art. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti che vi optano di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica. Dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Per un approfondimento si veda il temaweb "IVA" (cfr. in particolare i paragrafi dedicati alla fatturazione elettronica e allo “spesometro”).

 

L’articolo in commento, al comma 1, prevede, come sopra accennato, che le sanzioni non si applichino se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre del 2017 siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

 

Riguardo alle sanzioni, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 471?del 1997 prevede:

·       la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (comma 1);

·       la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 D.L. n. 78/2010. Sono previste riduzioni della sanzione in caso di trasmissione entro determinati termini temporali (comma 2-bis).

 

Il comma 2 stabilisce, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale (cfr. supra). Inoltre, esso stabilisce che i dati possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Con provvedimento del 27 marzo 2017 l'Agenzia delle entrate ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole fatture- delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro. Al di sotto di tale importo, infatti, il D.P.R. n. 695 del 1996, art. 6, commi 1 e 6, stabilisce la possibilità di annotare le fatture mediante un documento riepilogativo, evitando così l’annotazione di ciascuna fattura singolarmente. Il documento riepilogativo deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Tali dati devono peraltro essere trasmessi insieme alla partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo.

Il comma 3 esonera le amministrazioni pubbliche (ricomprese nell’elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165) dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; il comma 4 esonera dalla comunicazione i produttori agricoli con un volume d’affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (soggetti individuati dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972, esonerati ai sensi dello stesso comma 6 dal versamento dell’IVA e da tutti gli oneri documentali connessi).

Ai sensi del comma 5, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 6 reca una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di applicare la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 (in luogo del comma 1 richiamato nel testo vigente) in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l’uso del Sistema di Interscambio (cfr. supra per i riferimenti normativi qui richiamati).

 


Articolo 2
(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

 

 

L'articolo 2 è stato modificato ed integrato a seguito dell'approvazione dell'em. 2.4 (testo 3), anche al fine di introdurre, per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, più favorevoli misure per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi.

 

In particolare:

 

a)    E' stato inserito un comma 3-bis al fine di subordinare l'ottenimento della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nonché dagli atti di accertamento esecutivi prevista dai commi 1 e 2 alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione integrata dalla dichiarazione di inagibilità della casa sede di abitazione, ovvero dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

 

Viene conseguentemente abrogato il comma 5 che circoscriveva la necessità di sussistenza della medesima condizione di cui al comma 3-bis (trasmissione della richiesta di sospensione che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda) ai soli contribuenti del comune di Livorno (cfr. lettera c)).

 

b)    Il comma 4 è stato sostituito al fine di introdurre una specifica disciplina per i contribuenti della provincia di Livorno aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, ma privi della possibilità di dichiarare la sussistenza della condizione posta dal comma 3-bis (inagibilità della casa sede di abitazione, ovvero dello studio professionale o dell'azienda).

·       Tali soggetti hanno diritto alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo intercorrente tra il 9 settembre 2017 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e sono tenuti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti tributari entro il 19 dicembre 2017, anziché entro la data del 16 ottobre 2018, fissata come termine per i soggetti che siano in possesso della totalità dei requisiti posti dai commi precedenti (secondo la previsione di cui al primo periodo del comma in esame che ripropone la disposizione del comma 4 nella precedente formulazione).

 

c)    In conseguenza dell'introduzione del comma 3-bis, viene abrogato il comma 5, che prescriveva per i soli contribuenti del comune di Livorno la presentazione all'Agenzia delle entrate della richiesta di sospensione contenente la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

 

d)    Sono inseriti i commi 5-bis e 5-ter al fine di introdurre più favorevoli misure per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017: Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

 

Per tali comuni - in base al comma 5-bis - viene prorogata al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, già fissata al 19 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017).

L'ottenimento della sospensione è subordinato alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità - totale o parziale - della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Tale condizione era già posta dall'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017.

Con riguardo agli adempimenti e versamenti aventi scadenza nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018, i contribuenti dei comuni in questione sono tenuti ad adempiere in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

E' escluso il rimborso di quanto già versato.

 

Sempre con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, il comma 5-ter reca disposizioni relative ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale.

Si prevede che, fino alla completa ricostruzione e ripristino di agibilità, e comunque fino all'anno di imposta 2018:

-        i redditi dei predetti fabbricati non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società;

-        i predetti fabbricati - a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017 - siano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.

Per accedere ai suddetti benefici, i contribuenti hanno facoltà di dichiarare la distruzione ? l'inagibilità totale ? parziale de1 fabbricato all'autorità comunale entro la data del 28 febbraio 2018. Nei successivi venti giorni l'autorità comunale è tenuta a trasmettere copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Viene infine demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di definire i criteri ? le modalità per il rimborso ai comuni interessati - anche nella forma di anticipazione - del minor gettito determinato dall'esenzione dei fabbricati in questione dall'imposta municipale propria e dalla TASI.

 

e)    Viene sostituito il comma 6 al fine di ricomprendere anche i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 (comma 5-bis) nella ripartizione del Fondo che - nel testo del decreto-legge - era destinato a compensare gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, subiti nell'anno 2017 dai soli comuni della provincia di Livorno di cui al comma 1.

·       Inoltre, con l'emendamento in esame, la dotazione di tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è fissata in 5,8 milioni di euro per l'anno 2017 (in luogo degli 8,1 milioni di euro previsti nel testo del decreto-legge), mentre resta invariata la ripartizione di tali risorse con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia ? delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali. Per l'adozione del decreto interministeriale di ripartizione del Fondo è fissato il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

·       Decorre, infine, dalla ripresa dei versamenti, fissata in data 17 ottobre 2018, l'obbligo dell'Agenzia delle entrate di versare all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate ? favore di ciascun comune della provincia di Livorno di cui al comma 1 e dell'isola di Ischia di cui al comma 5-bis.

 

f)     Dopo il comma 6 sono stati inseriti dieci commi, recanti disposizioni per la copertura finanziaria delle misure introdotte dall'articolo in commento, nonché ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

·       Più dettagliatamente:

-        Il comma 6-bis reca copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter (agevolazioni tributarie e contributive per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017), nonché del comma 6 (Fondo di compensazione per i comuni della provincia di Livorno e dell'isola di Ischia). Alla copertura di detti oneri - quantificati in euro: 2.550.000 per l'anno 2017, 110.000 per l'anno 2018, 6.000 per l'anno 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

-        Il comma 6-ter autorizza la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 10.000.000 di euro per l'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo, per g1i interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio ? Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma de121 agosto 2017.

-        Il comma 6-quater reca copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-ter, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, de1 fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva ? speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione de1 Ministero dell'economia ? delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

-        Il comma 6-quinquies demanda ad un decreto de1 Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia ? delle finanze, la definizione degli interventi ? delle modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter e di erogazione delle risorse ai fini della ricostruzione ? della ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio ? Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

-        Il comma 6-sexies introduce misure volte a sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Tali misure consistono nella concessione, alle piccole ? medie imprese site nei comuni di Casamicciola Terme, Forio ? Lacco Ameno dell'isola di Ischia - nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 ? 2019 - di un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale ? totale dell'attività nei sei mesi successivi all'evento sismico in questione.

-        Il comma 6-septies definisce i criteri per il calcolo della perdita di reddito di cui al comma 6-sexies, disponendo che il calcolo sia effettuato sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita, ponendo a confronto i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - qualora disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, calcolata per lo stesso semestre dell'anno, con esclusione del migliore ? del peggiore risultato finanziario.

-        Il comma 6-octies pone quale condizione per la concessione dei contributi di cui al comma 6-sexies l'attestazione, da parte di un esperto indipendente, con perizia giurata ? asseverata, del nesso causale diretto tra gli eventi sismici ? la perdita di reddito dell'impresa.

-        Il comma 6-novies prevede che la concessione dei contributi di cui al comma 6-sexies sia effettuata in conformità, per i diversi settori produttivi, ai seguenti regolamenti comunitari: regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (aiuti compatibili con il mercato interno); regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 (aiuti compatibili con il mercato interno nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali); regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (aiuti compatibili con il mercato interno a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

-        Il comma 6-decies prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia ? delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, siano definiti, con riferimento ai contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies ? 6-novies, i criteri e le procedure, nonché le modalità di concessione, di erogazione alle imprese ? di calcolo.

-        Il comma 6-undecies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies ? 6-novies, pari ? complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 ? 2019, disponendo che ai medesimi si provveda:

ü  quanto ? 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva ? speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia ? delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

ü  quanto ? 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.


Articolo 2, comma 7-bis
(Altri interventi a favore dei territori colpiti da calamità naturali)

 

 

Il comma in esame è stato inserito dall'emendamento 2.57 approvato in sede referente.

 

La norma proposta specifica che il beneficiario dei contributi proceda all'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 13 e 12 comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito in legge 15, dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte deli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

Il decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, all'articolo 6, indica i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. In particolare, il comma 13 prevede che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi sia compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. L'articolo 12, recante la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, al comma 1, lettera d) annovera l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione, tra la documentazione da allegare alla domanda di concessione di contributi che il soggetto richiedente deve presentare agli uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti.

 

La proposta modifica altresì la rubrica dell'articolo 2, con il riferimento, altresì, ad 'altri interventi'.

 


Articolo 2-bis
(Contributi per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)

 

 

L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 3), dispone un contributo per gli anni 2017 e 2018 in favore delle aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

 

Nello specifico, il comma 1, con l'obiettivo di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, dispone un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni per l'anno 2018 in favore delle aziende agropastorali della regione Sardegna che hanno subito danni conseguenti agli eventi climatici avversi nel corso del 2017. Il contributo è erogato a titolo di "concorso all'attività di indennizzo" disposto nei confronti delle menzionate aziende.

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla predetta sospensione, valutati in:

- 10 milioni di euro per l'anno 2017;

- 15 milioni di euro per l'anno 2018.

Ai predetti oneri si provvede:

-        quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014 (si tratta del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

-        quanto a ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

-        quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282 del 2004[3] (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 307 del 2004).

 


Articolo 2-bis
(Modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

 

 

L'articolo in esame, risultante dalla approvazione in sede referente dell'emendamento 2.0.1000, e relativi subemendamenti, interviene in materia di terremoti, novellando, con una articolata serie di interventi, il decreto-legge n. 189 del 2016, relativo ai sismi del Centro Italia, nonché il decreto-legge n. 8 del 2017. Si recano norme altresì in materia di ricostruzione post sisma anche con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2012.

Tra le misure più significative, si introduce nel decreto-legge n. 189 un nuovo articolo 8-bis, in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative, relativo agli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo.

Si stabilisce che mediante provvedimento commissariale sia fissato il termine entro il quale i Comuni del cratere possono procedere all’individuazione degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Si recano norme (comma 8) in materia di ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017. Il comma 9 contiene modifiche alla disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica.

Si interviene in materia di Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali nonché di Conferenza permanente e Conferenze regionali, modificando altresì l'articolo 18 del decreto n. 189, in materia di Centrale unica di committenza.

Si prorogano i termini di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nonché in materia di sospensione dei pagamenti dei mutui (comma 22), e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo.

Si interviene sul Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, prevedendo accordi tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni– Vicecommissari, e le centrali uniche di committenza; in materia di monitoraggio, si contempla l'uso della banca dati di cui all'articolo 13 della legge di riforma della contabilità pubblica.

Inoltre, misure sono previste in materia di Struttura del Commissario straordinario e per il personale impiegato in attività emergenziali.

Si prevedono norme in materia di sindaci e assessori dei comuni colpiti, in tema di indennità di funzione nonché per il personale assunto dai comuni nei processi di ricostruzione a seguito del sisma 2009.

Con i commi 35, 36 e 37, in relazione alla ricostruzione post sisma 2009, si proroga la normativa vigente sino al 31 dicembre 2020, prevedendo la prosecuzione dei contratti del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

Con il comma 38, si stabilisce una proroga, per gli anni 2019 e 2020, per i contratti del personale assunto dai comuni del cratere del sisma 2009, indicando in 1.700.000 euro il relativo limite di spesa. Si prevede che i Comuni del Cratere diversi da L’Aquila, possano programmare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, a valere sulle risorse per la ricostruzione, interventi connessi e complementari a quelli di ricostruzione.

Si prevede l’obbligo, per gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del sisma del 2009, che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2009, di cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa.

Si interviene in materia di personale assunto per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, stabilendo procedure concorsuali riservate, in relazione alle condizioni indicate dalla norma.

Il comma 43, in relazione al sisma del 2012, detta un elenco di comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza, disposta dal comma 44 al 31 dicembre 2020, al fine di garantire continuità alle procedure per la ricostruzione. Alle conseguenti spese si fa fronte in base alla legislazione vigente.

 

 

Il comma 1 novella l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che agli oneri relativi agli incarichi di progettazione ed alla progettazione, come previsti dall’articolo 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, sono a carico delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189.

Al Commissario straordinario è, in base a tale norma, intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto 189, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

 

Il comma 2 novella l’articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, intervenendo sugli assetti organizzativi e la governance per la ricostruzione:

a) con la riformulazione del comma 4 vigente, si stabilisce che gli uffici speciali per la ricostruzione operano quale supporto e per la gestione operativa a servizio dei Comuni, anche per i procedimenti relativi all’adozione dei titoli abilitativi edilizi, risultando specificato che i Comuni adottano l'atto finale, dandone comunicazione all'ufficio speciale per la ricostruzione e operando il necessario coordinamento.

b) con la riformulazione del comma 5 vigente, rendendo possibile l’istituzione, con apposito provvedimento del Presidente di Regione – Vicecommissario, dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per tutti i Comuni coinvolti, presso l'ufficio speciale per la ricostruzione, ''che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto''.

Posto che si fa riferimento alle 'relative funzioni', in rapporto a quelle in capo agli Uffici speciali per la ricostruzione, la formulazione della disposizione potrebbe essere chiarita.

 

Il comma 3 novella l’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata:

a)     stabilendo che il Commissario provvede (lettera e) della norma novellata) a definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi, introducendo quindi rispetto al quadro vigente il coinvolgimento degli enti locali;

b)    aggiungendo una nuova previsione - nuovo comma 2-bis nella norma novellata - in base al quale: con provvedimento ordinanziale del Commissario straordinario sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riparazione e ripristino - come elencati al comma 2 - legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto n. 189. Si stabilisce la copertura degli oneri, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 189.

La Relazione del Governo alla proposta emendativa afferma che la norma ha lo scopo di consentire l’erogazione di contributi anche con riguardo agli interventi, non abusivi, posti in essere con riguardo ad immobili distrutti o danneggiati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 nell’immediatezza dell’evento stesso e quindi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016.

 

Il comma 4 modifica in più punti l’articolo 8 del decreto-legge n. 189, in materia di procedure accelerate per l’immediata riparazione degli edifici che hanno subito danni lievi e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure classificati non utilizzabili, prevedendosi:

a) con una novella di integrale sostituzione del comma 3, in materia di iter autorizzatorio, che i soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori (CILA) asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del TU in materia edilizia, anche in deroga all'articolo 146 del Codice del paesaggio, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque:

 

- nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2

- nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice

- purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore - con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

Gli uffici speciali per la ricostruzione ne danno notizia a loro volta agli uffici comunali competenti.

I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni - come previsto dal subemendamento 2.0.1000/7, approvato in sede referente - dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla CILA, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

 

b) con una novella al comma 4, si posticipa al 30 aprile 2018, l'obbligo attualmente previsto al 31 dicembre 2017, di presentare la documentazione prevista dalle apposite ordinanze commissariali, posto in capo ai soggetti che hanno avviato i lavori edilizi di riparazione o ripristino relativi agli edifici con danni lievi.

La relazione alla proposta emendativa riferisce che la disposizione in parola è finalizzata ad accelerare la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016.

c) Si prevede poi la possibilità, mediante apposita ordinanza commissariale, di prevedere – per una sola volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018 - un ulteriore differimento dello stesso termine.

d) Si stabilisce che l’inosservanza dei termini e delle modalità di presentazione della documentazione richiesta nelle ordinanze commissariali comporta l’inammissibilità della domanda di contributo, nonché, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti 'dai precedenti periodi', anche la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

 

Il comma 5 prevede quale termine ultimo per la presentazione delle schede AeDES la data del 31 marzo 2018 - come risultante dal subemendamento 2.0.1000/15, approvato in sede referente (anziché del 31 gennaio 2018, come previsto dall'originario testo del Governo), stabilendo che l’inosservanza di detto termine o delle modalità di presentazione delle schede AeDES previste dalle ordinanze commissariali determini:

-la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di all’art. 34 del decreto-legge, n. 189;

-  il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e

- l’inammissibilità della domanda di contributo previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto-legge.

 

Il comma 6 introduce nel decreto-legge n. 189 un nuovo articolo 8-bis, in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative.

Si stabilisce, con tale nuova norma, che per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per 'impellenti esigenze abitative' dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di inizio attività (CILA) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del Codice del paesaggio, del parere di compatibilità paesaggistica nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

            1) il richiedente sia proprietario, ovvero parente entro il terzo grado - secondo quanto previsto dal subemendamento 2.0.1000/19 approvato in sede referente -, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

            2) il richiedente sia altresì proprietario, ovvero parente entro il terzo grado - secondo quanto previsto dal subemendamento 2.0.1000/19 approvato in sede referente -, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

            3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto 189 e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

            4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

            5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del TU sull'edilizia domanda di accesso a contributo - ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 189 per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;

 

            6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

            7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche ovvero di un parente entro il terzo grado - secondo quanto previsto dal subemendamento 2.0.1000/19 approvato in sede referente.

 

Alla comunicazione, sono allegati una serie di atti: a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;  b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità; c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.

Non si applica nei casi previsti il termine massimo di novanta giorni - di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del TU in materia edilizia - e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

Si specifica che qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco (coma 4) e che in caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Inoltre, le disposizioni in esame si applicano a condizione che la CILA sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

 

Il comma 7 prevede che sia stabilito mediante provvedimento commissariale - anziché entro i 150 giorni previsti dalla norma novellata - il termine entro il quale i Comuni del cratere possono procedere all’individuazione degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari.

 

Il comma 8 sostituisce integralmente l'articolo 13 del decreto-legge n. 189, in materia la ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017.

Il nuovo sistema prevede:

-        per gli immobili, già danneggiati dal sisma del 2009 e ulteriormente lesionati dai sismi del 2016 e 2017, già ammessi a contributo per i danni più risalenti e con lavori per il ripristino dell’agibilità sismica non ancora ultimati (alla data di entrata in vigore della nuova disposizione), il contributo per i danni ulteriori è chiesto ed erogato comunque in applicazione della normativa del 2009, inserendosi dunque la nuova domanda di finanziamento nell’iter procedimentale già avviato presso gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell’art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di gestire le procedure di ricostruzione in Abruzzo dopo la cessazione dello stato di emergenza;

-        negli altri casi, si procede con: le procedure previste per la ricostruzione relativa al sisma del 2009 laddove i nuovi danni siano di entità inferiore a quelli pregressi dovuti al precedente sisma; le procedure di cui al decreto 189 e relative ordinanze attuative ove i nuovi danni abbiano prevalenza sui danni pregressi.

-        Per gli immobili danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 in Umbria e del 2009 non ancora finanziati, si applicano, secondo i presupposti previsti dal comma 6 della nuova disposizione, le procedure previste dal decreto-legge n. 189.

 

Si rimette a una successiva ordinanza commissariale la determinazione delle modalità di erogazione del contributo aggiuntivo, stabilendosi che sia posta a carico della contabilità speciale del Commissario.

 Si stabilisce il limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2018, a carico del Fondo per la ricostruzione 2016.

 

Il comma 9 contiene modifiche alla disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica contenuta nell’articolo 14 del decreto-legge n. 189:

- espungendo dall’ambito di applicazione della disciplina della  ricostruzione pubblica taluni interventi relativi a categorie di immobili, quali gli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo 'paritari', immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non utilizzati per le esigenze di culto, mentre con altra novella si espungono (dalla vigente lettera c) gli edifici privati ad uso pubblico (lett. a) e b) della proposta);

- modificando la disposizione relativa al contenuto del piano delle opere pubbliche, che deve contenere l’indicazione degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione, eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, e non più i soli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi (lett. c);

- prevedendo che il piano di interventi sui dissesti idrogeologici debba contemplare anche gli interventi afferenti le aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi (lettera d);

- disciplinando, con un nuovo comma 3-bis.1 nella norma novellata, la possibilità di individuare, nei piani approvati dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14, interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con procedure di affidamento degli appalti ad opera dei soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con l'applicazione, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia europea, della disciplina prevista dal comma 3-bis dell'articolo 14, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (lett. e).

- individuando quali modalità di finanziamento, le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 4 del decreto-legge, per gli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (lett. f).

- intervenendo sul comma 4-bis dell’articolo 14, relativa allo svolgimento dell’attività di progettazione, con la precisazione che resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto (lett. g).

Si ricorda che questo stabilisce che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel relativo elenco speciale

-        prevedendo che il Commissario straordinario approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo, previo esame dei progetti presentati e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, di cui all’articolo 16, comma 4, del medesimo decreto (lettera h):

Si ricorda che tale ultima disposizione prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 della norma per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.

 

Il comma 10 esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 189 - come novellato - gli interventi inseriti nei programmi già approvati dal Commissario straordinario con le ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2.

Il comma 11 sostituisce integralmente l'articolo 15 del decreto-legge n. 189 in materia di Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

-        Si stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, possano svolgere le funzioni di soggetti attuatori direttamente, 'anche' attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

-        Si estende la funzione di stazione appaltante anche all’Agenzia del Demanio.

-        Sono individuati quali soggetti attuatori le Diocesi per gli interventi sugli edifici in loro proprietà soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica a norma del precedente articolo 14, entro il limite di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. -

 

Il comma 12 interviene sull'articolo 16 del decreto 189, in materia di Conferenza permanente e Conferenze regionali, prevedendo che la Conferenza permanente e le Conferenze regionali possano procedere all’approvazione dei progetti ai sensi dell’articolo 27 del Codice degli appalti.

 

Il comma 13 modifica integralmente l'articolo 18 del decreto 189, in materia di Centrale unica di committenza, prevedendo che:

-        le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche dei soggetti aggregatori regionali.

L'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, come convertito in legge, tratta in particolare della fattispecie di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento.

 A tal fine, si stabilisce che detti soggetti aggregatori operino anche per le procedure aventi ad oggetto lavori e non solo servizi e forniture e che le Regioni possano procedere all’istituzione di nuovi soggetti aggregatori in deroga ai limiti numerici previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

-        Si prevedono protocolli d'intesa tra soggetti attuatori e Commissario straordinario, nonché apposite Convenzioni tra soggetti attuatori e contrale unica di Committenza.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Si ricorda che in base a tale norma al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

 

Il comma 14 interviene sull’articolo 32 del decreto n. 189, in materia di Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, sostituendone integralmente il comma 2, tenuto conto dell'incremento delle centrali uniche di committenza.

Si stabilisce in materia il rinvio ad accordi tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni– Vicecommissari, e le centrali uniche di committenza. Si prevede, in materia di monitoraggio, anche l'uso della banca dati di cui all'articolo 13 della legge di riforma della contabilità pubblica.

 

Il comma 15 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provveda con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, già sopra richiamato.

Il comma 16 contiene la modifica del comma 5 dell’articolo 34, espungendo ivi il riferimento alla ricostruzione “pubblica” in relazione alle indicate attività di progettazione.

Si ricorda che la norma novellata dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

 

Il comma 17 contiene modifiche all’articolo 50 del decreto legge n. 189, in materia di Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali. Sul comma è intervenuto il subemendamento 2.0.1000/54 approvato in sede referente.

La disposizione definisce il trattamento economico accessorio spettante al personale comandato presso la struttura del Commissario straordinario. Viene previsto che il trattamento economico accessorio del citato personale comandato è commisurato a quello corrisposto al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui lo stesso, nell’amministrazione di provenienza, risulti complessivamente inferiore nonché si specifica che spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al personale non dirigenziale comandato.

Si dettano previsioni sul personale comandato presso la Struttura commissariali nonché in materia di personale pubblico impiegato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

Con il citato subemendamento 2.0.1000/54, approvato in sede referente, alla lettera d) della proposta, si prevede che il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento, gli esperti previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 di nomina del Commissario straordinario (è stato in particolare soppresso il riferimento alla nomina di dirigenti).

Il citato subemendamento 2.0.1000/54, approvato in sede referente, ha inoltre soppresso la lettera g), che prevedeva per eventuali voci di salario accessorio diverse l'applicazione della contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 18 affida la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del c.d. Codice dei contratti pubblici, e la ripartizione delle risorse dello stesso, ad apposita ordinanza commissariale, adottata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione; con il subemendamento 2.0.1000/54, approvato in sede referente, si è eliminata la previsione di deroga al procedimento di cui al comma 3 del medesimo articolo del Codice dei contratti pubblici.

Si ricorda che la disciplina del Codice degli appalti prevede, all'art. 113, che a valere sugli stanziamenti indicati, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

In particolare, in base al comma 3 di tale norma, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo così costituito, è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici.

 

Il comma 19 stabilisce una deroga al Codice dei contratti pubblici - segnatamente all’articolo 157, comma 3, del Codice - consentendo, con riguardo agli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 189, l’attribuzione degli incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del medesimo decreto-legge. Inoltre, il personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50- bis del decreto n. 189 può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il comma 20, intervenendo sulla disciplina contenuta nell’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189, consente ai Comuni ed alle Province di rinnovare fino alla data del 31 dicembre 2018, anche in deroga ai limiti previsti dal comma 3-quinquies, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare attraverso le procedure selettive di cui al comma 3 del medesimo articolo 50 – bis.

 

Il comma 21 lettera a), proroga al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga è rivolta alle attività economiche e produttive e ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Per quanto riguarda le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere è prorogato al 31 dicembre 2020 (lettera b)).

Si ricorda che l’articolo 48, comma 1, lett. g), del decreto-legge n. 189 del 2016, ha sospeso fino al 31 dicembre 2016 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Dal lato delle banche si prevede che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Sono sospesi, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

L’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali.

 

Il comma 22 dispone che limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (casi previsti dal comma 6 dell’articolo 14 del D.L. n. 244 del 2016), i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

Nel caso in cui la banca o l’intermediario finanziario non fornisce tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6 (attività economiche o prime case distrutte o inagibili localizzate in una ‘zona rossa’), senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.

Entro il 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l’ABI provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e di finanziamenti sospesi ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016, come modificato.

 

Il comma 23 interviene sul decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come convertito, novellandone l'articolo 5, in materia di Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica: in relazione alla previsione relativa ai maggiori oneri determinati dall’affidamento alla centrale unica di committenza anche dei compiti connessi alla progettazione degli edifici scolastici di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si prevede che i criteri di remuneratività dell’attività in parola vengano stabiliti in un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico.

 

 Il comma 24 interviene sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, disposte in attuazione dell'articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 189, differendola al 31 maggio 2018, non facendosi luogo a rimborso delle somme già versate.

 

Il comma 25 stabilisce che le autorità di regolazione provvedano con propri provvedimenti a rateizzare i pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a 36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, da compensare con eventuali misure perequative.

 

Il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

La norma modifica l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, il quale prevede la suddetta sospensione dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016. La norma vigente stabilisce, infine, che i termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Si ricorda che il D.M. 1° settembre 2016 (richiamato dall’articolo 48, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016) ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 e al 30 novembre 2017 dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.L. n. 8 del 2017. Per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2017 dall’articolo 43, comma 1, lett. b), del D.L. n. 50 del 2017.

Con la norma in esame si dispone che i suddetti termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

Si ricorda inoltre che l’articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, ha prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre.

A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

 

Il comma 27 consente ai Comuni di cui allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 di costituire convezioni interregionali o aderire a convenzioni già esistenti, per l'ufficio di segretaria comunale, in deroga a quanto attualmente previsto dall’articolo 3-quater del decreto-legge n. 44 del 2005 e ferma l’osservanza degli altri requisiti di legge.

 

Il comma 28 novella l'articolo 6, comma 2, del decreto 189, inserendo tra i beneficiari dei contributi, in luogo dei titolari di diritti di reali di garanzia, i titolari dei diritti reali di godimento.

 

Il comma 29 novella l'articolo 44, comma 2-bis, del decreto 189: si prevede l’estensione, per sindaco e  assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per il periodo di due anni dell'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, nonché l’incremento, con riguardo agli amministratori dei comuni dell’area del cratere, dei limiti previsti dal comma 4 dell’articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze fino a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

 

Il comma 30 proroga al 2023 il termine, già fissato al 2021, di cui all’articolo 67-ter, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, concernente il personale assunto dai comuni a tempo indeterminato con procedura concorsuale, utilizzato nei processi di ricostruzione a seguito del sisma 2009.

 

Il comma 31, inserendo una nuova disposizione nel decreto-legge n. 78 del 2015, in particolare all'articolo 11, in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo a Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Con la finalità di accelerare l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari e garantire un celere ripristino della funzionalità del servizio nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 si prevede l’applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2019, della disciplina speciale indicata in materia di affidamenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto della soglia di rilevanza europea. Inoltre, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna e, per le forniture di beni e servizi, di uno degli Enti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, istituito presso l’ANAC. Infine, si stabilisce l’applicazione delle verifiche previste dall’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite apposito Accordo.

 

Con il comma 32, con disposizione autonoma, non recante una novella, si interviene in materia di assetto organizzativo:

-        vengono soppressi gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR) costituiti dai Comuni;

-        è soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 4013 del 2012.

-        Il personale già presso gli UTR viene reso disponibile per le attività messe in capo all'Ufficio speciale per la ricostruzione.

-        Nel periodo transitorio, il Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione adotta i provvedimenti gestionali e organizzativi.

È prevista la possibilità, tramite convenzioni tra l'Ufficio speciale per la ricostruzione ed i Comuni, di attivare sportelli territoriali.

 

Il comma 33 prevede l’istituzione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori tenuto dalla Struttura di missione presso il Ministero dell’Interno, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, nella quale far confluire gli elenchi degli operatori di cui all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012.

 

Il comma 34 modifica l’articolo 1, comma 492, lett. 0a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio) consentendo di estendere ai comuni danneggiati dagli eventi sismici 2009 la priorità nella concessione di spazi finanziari, da utilizzare per investimenti diretti a fronteggiare eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione.

Si segnala, su tale profilo, altresì la proposta emendativa 17.0.1000 in materia di spazi finanziari in relazione al citato co. 492.

 

Con i commi 35, 36 e 37, in relazione alla ricostruzione post sisma 2009, si proroga la normativa vigente sino al 31 dicembre 2020, prevedendo la prosecuzione dei contratti del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

 

Con il comma 38, si stabilisce una proroga, per gli anni 2019 e 2020, per i contratti del personale assunto dai comuni del cratere del sisma 2009, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza P.C.M. del 19 maggio 2009, secondo quanto previsto con il subemendamento 2.0.100/90 (testo 2) approvato in sede referente, indicando in 1.700.000 euro il relativo limite di spesa.

 

Il comma 39 sopprime il comma 3-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 8 del 2017, in base al quale (con un intervento all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) i piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresì comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.

In base al comma 40, non consistente in una novella, i Comuni del Cratere, diversi da L’Aquila, possono programmare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, a valere sulle risorse per la ricostruzione, interventi connessi e complementari a quelli di ricostruzione, aventi le seguenti finalità:

­         riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria;

­         messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma;

­         miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi.

Gli interventi connessi e complementari a quelli di ricostruzione sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione post sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere che, con propria determina, stabilisce i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione.

Con il comma 41 si prevede l’obbligo, per gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del sisma del 2009, che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2009, di cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa.

 

Il comma 42 interviene in materia di personale assunto per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012, con contratto di lavoro flessibile, in somministrazione e a tempo determinato stabilendo procedure concorsuali riservate, in relazione alle condizioni indicate dalla norma, e nella misura non più del cinquanta per cento dei posti messi a concorso, come specificato dal subemendamento 2.0.1000/95, approvato in sede referente.

 

Il comma 43, in relazione al sisma del 2012, detta un elenco di comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza, rispetto ai 59 Comuni già individuati, a far data dal 2 gennaio 2019, prevedendo che i Commissari delegati possano procedere a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dallo stato di emergenza.

 

Al comma 44 viene prevista la proroga dello stato di emergenza, in relazione al sisma del maggio 2012, al 31 dicembre 2020. Con il subemendamento 2.0.1000/90 (testo 2), approvato in sede referente, si è inserita la specificazione della finalità di garantire la continuità delle procedure connesse alla attività di ricostruzione, con le risorse previste dalla legislazione vigente.

 

Sono stati entrambi soppressi - dal subemendamento 2.0.1000/54, approvato in sede referente - i commi numerati 47 e 48, che stabilivano norme speciali per le risorse relative alla ricostruzione, prevedendo rispettivamente che: sulle risorse destinate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2012 gravasse un vincolo di destinazione, con novella all’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 stabilendosi che queste non possano essere soggette a sequestro o pignoramento; non si applicasse l’articolo 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” relativamente alla concessione delle risorse provenienti dal fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché provenienti dalle contabilità speciali a tal fine previste.

 

 

 


Articolo 4
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo)

 

 

L’articolo 4, modificato al Senato in sede referente, interviene sulla alla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line (Em. 4.9 em 4.11).

Le disposizioni prevedono inoltre che il credito di imposta, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche online, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017.

Le novità rilevanti sono dunque individuabili nell’estensione dell’ambito temporale di applicazione del credito di imposta e nel riferimento, (solo) per gli investimenti effettuati in tale periodo, anche a quelli relativi alla stampa online.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale prevede un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria - è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90 per cento nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un D.P.C.M., che doveva essere adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

 

 

La lettera 0a) del comma 1, introdotta dalla Commissione, amplia il novero dei beneficiari del credito d’imposta; oltre alle imprese ed ai lavoratori autonomi, esso viene esteso anche agli enti non commerciali (Em. 4.9).

La lettera 0a) del comma 1, anch’essa introdotta dalla Commissione, estende l’ambito applicativo del credito d’imposta, al fine di ricomprendere tra gli interventi agevolati anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line (Em. 4.11).

 

La lettera a) del comma 1 stabilisce l’ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta, sostituendo la previsione in base alla quale lo stesso deve essere stabilito annualmente con il D.P.C.M. che, in base all’art. 1, co. 4, della L. 198/2016, ripartisce fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, per gli interventi di rispettiva competenza.

Venendo meno il riferimento al D.P.C.M. annuale, si intenderebbe, dunque, che anche per gli anni successivi si provvederà ad individuare con provvedimento legislativo l’ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta.

In particolare, si prevede che il credito di imposta è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Come già precedentemente previsto, le risorse destinate al riconoscimento del credito sono direttamente iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite nella contabilità speciale 1778.

La contabilità speciale n. 1778 ha come finalità precipua quella di assicurare flessibilità e celerità delle compensazioni dei crediti e debiti tributari in favore dei contribuenti, assolvendo così tipicamente alla funzione di garantire il soddisfacimento di diritti soggettivi "perfetti" non connessi ad una formale autorizzazione di spesa, e garantendo, al tempo stesso, sul piano contabile, la compensazione delle relative minori entrate riflesse nel bilancio dello Stato. La contabilità speciale n. 1778, risponde quindi funzionalmente a queste finalità, alimentando e sostenendo finanziariamente il meccanismo compensativo del sistema tributario volto al ripianamento dei crediti chiamati a compensare. In questa logica detta contabilità viene continuamente alimentata dal bilancio e attinta ogni volta si renda necessario procedere a regolazioni contabili.

 

Ai fini indicati, si sostituiscono i primi tre periodi del comma 3 dell’art. 57-bis.

 

La lettera b) del comma 1 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 57-bis, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. 

 

Se si intende prevedere a regime che gli investimenti pubblicitari incrementali possano riguardare anche la stampa online, occorre inserire tale previsione nel comma 1 dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017.

 

Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi nella disposizione che stabilisce l’esonero dall’imposta di bollo per le istanze presentate presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali: in particolare si fa riferimento alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell’audiovisivo, invece che alle precedenti fonti normative in materia.

Si segnala il refuso “12 novembre 2016”.

 


Articolo 5-bis
(Somme detenute all'estero da cittadini italiani)

 

 

La disposizione (introdotta dall'emendamento 5.0.13 testo 2) prevede la possibilità di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché dei proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del TUIR.

La regolarizzazione avviene con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Il comma 2 consente di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Ai sensi del comma 3 l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

Il comma 4 stabilisce, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212  c.d. Statuto del contribuente, che i termini per l’accertamento i quali scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

Il comma 5 esclude dalle norme in esame le alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

 


Articolo 5-bis
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

 

 

L'emendamento 5.0.35 (testo 2) inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

 

Il comma 1 modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del TUIR, inerente alle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, inserendovi le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001, e successive modificazioni, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che la detrazione delle spese sanitarie dall'IRPEF è riconosciuta nella misura del 19 per cento della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11 euro.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria, mentre il comma 3 incrementa il FISPE (fondo per interventi strutturali di politica economica).

 


Articolo 5-bis
(Tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e assimilati)

 

 

L'articolo aggiuntivo, inserito con l'approvazione dell'emendamento 5.0.36 (testo 2) durante l'esame in sede referente, interviene sulla disciplina delle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati, riducendo alcuni termini temporali applicabili a taluni procedimenti connessi alla determinazione delle tariffe e dei prezzi di vendita al pubblico.

 

In particolare, l'articolo in esame novella l'art. 39-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 (T.U. imposte sulla produzione e sui consumi). Tale articolo, al comma 1, disciplina l'inserimento (con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (tabelle previste dal successivo art. 39-quinquies). Secondo il comma 2 del medesimo articolo, il prezzo di vendita al pubblico e le successive variazioni sono fissati in conformità a quanto richiesto dai fabbricanti e dagli importatori. Si prevede l'obbligo di presentare documentazione a corredo di tali richieste, relativa ai volumi di vendita di ciascun prodotto, integrata da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Attualmente, il comma 4 fissa il medesimo termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, per la conclusione del procedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe determinate dalle tabelle (comma 1) e per la determinazione dei prezzi di vendita (comma 2).

La presente novella al comma 4 riduce a 45 giorni il termine per i procedimenti ex comma 1 e comma 2.

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Articolo 5-bis
(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

 

 

L’articolo 5-bis introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che la previgente agevolazione fiscale per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (em. 5.0.54).

 

L’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) prevede che fino all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall’articolo 102 del Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, c.d. “Più dai, meno versi”).

Con la modifica in esame si stabilisce che tale soppressione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10 per cento, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005.

 

Si ricorda che l’articolo 83 del Codice del Terzo settore prevede una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali. Il comma l istituisce una detrazione dall’IRPEF pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti di cui sopra, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. La detrazione è al 35 per cento per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il comma 2 prevede una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da enti e società (non è prevista una misura massima; si prevede inoltre la possibilità di riportare l'eventuale eccedenza non deducibile nei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto, fino al raggiungimento del suo ammontare).

L’articolo 104 (entrata in vigore) del Codice del Terzo settore prevede che le disposizioni dell’articolo 83 (tra gli altri) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, alle ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (comma 1).

Il comma 2 prevede che le disposizioni del titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore, articoli 79-89), salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

 

L'emendamento 5.03.37, che introduce un ulteriore articolo 5-bis, contiene una norma interpretativa con la quale si prevede che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 104 del Codice del Terzo settore valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117.

Si osserva che la disposizione non sembra avere una reale portata normativa.

L’articolo 104 (entrata in vigore) del Codice del Terzo settore prevede che le disposizioni articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, alle ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (comma 1).

Il comma 2 prevede che le disposizioni del titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore, articoli 79-89), salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

 

Di seguito si dispone che le disposizioni di carattere fiscale previste agli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del Codice continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

L’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) prevede che fino all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall’articolo 102 del Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, c.d. “Più dai, meno versi”).

Con la norma in esame si stabilisce che tale soppressione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10 per cento, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005.

L’articolo 102, comma 1, prevede l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

a) legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e la disciplina delle associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383);

b)  gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, recanti modifiche alla disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale;

c) il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177);

d)  il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

e)  l'articolo 100, comma 2, lettera l), del TUIR, relativo ad erogazioni liberali nei confronti di ONLUS ed associazioni di promozione sociale;

f)  l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del TUIR, relativo alle erogazioni liberali nei confronti di associazioni di promozione sociale;

g)  l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, quale prevede la detraibilità dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire.

Con la norma in esame si prevede che le richiamate disposizioni continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.


Articolo 5-bis
(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)

 

 

L’articolo 5-bis introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica la soglia massima detraibile al 19 per cento per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso (Emendamento 5.0.61)

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L’articolo 83, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), prevede una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento dei contributi associativi, per un importo superiore (mentre la norma in esame prevede non superiore) a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operino esclusivamente nei settori della mutualità indicati dall’articolo 1 della legge n. 3818 del 1886. Si tratta di contributi versati al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Si ricorda che tale detrazione era in precedenza contemplata dall’articolo 15, lettera i-bis del TUIR, il quale prevedeva la detraibilità dei contributi associativi per un importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. Tale disposizione è stata soppressa dal Codice del Terzo settore, il quale ha previsto una corrispondente detrazione nella norma suddetta.

 

La norma in esame ripristina quanto in precedenza previsto dal TUIR: l'importo di 1.300 euro costituisce la soglia massima di contributi associativi detraibili.

Il dettato della disposizione vigente, di contro, prevede che quell'importo sia soglia minima (giacché prevede una detraibilità per un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi, per un importo superiore a 1.300 euro versati).

 


Articolo 5-bis
(Incentivazione del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria)

 

 

L'articolo in esame, inserito dall'emendamento 5.0.1000 approvato durante l'esame in sede referente, reca una norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997. Il comma 2 dell'articolo 12 citato disciplina la destinazione di talune somme per l'incentivazione del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria. La norma si interpreta nel senso che le suddette risorse affluiscono ad appositi fondi per poi essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione collettiva.

 

L'articolo 12, comma 1, D.L. n. 79 del 1997 fa riferimento a

·       somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale,

·       risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,

·       maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato

·       risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici.

 

Le somme e dei risparmi derivanti da tali attività sono destinate ad apposti fondi per l'incentivazione del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle suddette che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto sono stabilite le modalità di attuazione di tali disposizioni, In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici.

La norma d'interpretazione stabilisce che in sede di contrattazione siano fissati i criteri di assegnazione che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

 

 

 


Articolo 6
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

 

 

L'articolo 6 reca novelle alla "legge-quadro sulle missioni internazionali" al fine di modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché novelle a talune disposizioni in materia contabile ed il rifinanziamento del fondo missioni internazionali per il 2017.

 

In particolare, il comma 1, lettera a) reca le seguenti novelle all'art.2:

1)    inserisce dopo il comma 2 - che prevede che le deliberazioni del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono comunicate alle Camere le quali, tempestivamente, le discutono e le autorizzano "con appositi atti di indirizzo" ovvero ne negano l'autorizzazione - un nuovo comma 2-bis che prevede che le deliberazioni siano corredate dalla relazione tecnica verificata dal MEF circa la correttezza degli oneri quantificati, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge di contabilità pubblica;

2)    novella il comma 3 (con numero 1-bis, inserito con l'emendamento 6.2 approvato in sede referente) specificando che il decreto (ovvero i decreti) del Presidente del Consiglio dei ministri che destina le risorse dell’apposito fondo (di cui all'articolo 4, comma 1) al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, autorizzata dalle Camere con gli atti di indirizzo di cui al comma 2, debba essere emanato entro 60 giorni dalla data di approvazione degli stessi atti di indirizzo.

3)    novella il comma 4 prevedendo che, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese trimestrali - anziché mensili - determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni di cui all'articolo 4 - anziché in proporzione al fabbisogno finanziario indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali - anziché mensili - da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti;

4)    inserisce dopo il comma 4 un nuovo comma 4-bis che prevede che per l'avvio delle missioni e fino all'emanazione dei DPCM, può essere disposta un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75% delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Tale anticipazione può essere disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla deliberazione su richiesta delle amministrazioni interessate.

Si ricorda che l'art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009 prevede per i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie che siano corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

 

La lettera b) reca le seguenti novelle all'articolo 3 relativo alla sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate:

 

1)    al comma 1, prescrivendo per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica annuale sulle missioni (e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione), su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che il concerto avvenga non solo con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, bensì anche con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e prevedendo che tale relazione analitica annuale sulle missioni, corredata da un documento di sintesi operativa per ciascuna, sia verificata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica;

2)    introducendo dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis che prevede che, per la prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione annuale sia corredata dalla relazione tecnica della quantificazione dei relativi oneri, positivamente verificata dal MEF, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica.

 

La lettera c) reca le seguenti novelle all'articolo 4 relativo al fondo missioni:

 

1)    al comma 3 (con numero 1-bis, inserito con l'emendamento 6.2 approvato in sede referente), introducendo, analogamente a quanto previsto per la partecipazione a nuove missioni dalla lettera a) punto 2 (v. supra), il termine di 60 giorni dall’approvazione degli atti di indirizzo delle Camere sulla relazione presentata dal Governo (entro il 31 dicembre di ogni anno) sulle missioni internazionali in corso, di cui alla lettera b) punto 1 (v. supra), per l’emanazione del decreto (ovvero i decreti) del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisca le risorse dell’apposito fondo tra di esse, secondo le relative deliberazioni parlamentari;

2)    al comma 4, ripetendo la previsione introdotta dalla lettera a) punto 3 (v. supra) per cui, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese trimestrali - anziché mensili - determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni di cui al medesimo articolo 4 - anziché, come originariamente previsto, in proporzione al fabbisogno finanziario indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali - anziché mensili -  da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.

 

La lettera c-bis) (inserita con l'emendamento 6.1100 approvato in sede referente) modifica l’articolo 6, comma 1, estendendo la disciplina del compenso forfetario di impiego o della retribuzione per lavoro straordinario, già prevista per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale. In virtù di tale estensione, nei casi in cui al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo non sia corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 5 della stessa legge-quadro sulle missioni internazionali, viene corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario, in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (quindi, oltre i 120 giorni all'anno), ed ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (stabiliti con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, con riguardo alle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale).

 

Il comma 1-bis (inserito con l'emendamento 6.1000 approvato in sede referente) reca novelle all'articolo 538-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. Si estende la speciale disciplina relativa alle procedure di affidamento dei contratti di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate anche ai contratti relativi all'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, alla manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione finanziati nello stesso modo. Tale disciplina, al fine di garantire l’erogazione dei relativi servizi senza soluzione di continuità tra un anno finanziario e l’altro, autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento di tali contratti (fino alla fase di stipulazione compresa), fermo restando che si possa procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

 

I commi 2-4 del presente articolo recano modifiche a disposizioni in materia contabile e precisamente:

·         il comma 2 novella l'art. 9 del d.lgs. n. 93/2016 (recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione di bilancio di cassa) per prevedere (novella al comma 2) che le disposizioni relative all'impegno e all'ordine delle spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018 come originariamente previsto, nonché (novella al comma 4) per prolungare fino al massimo al 1° ottobre 2018 la durata della sperimentazione del nuovo concetto di impegno avviata dal MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che a partire dal 1° ottobre 2016 doveva avere una durata massima di 12 mesi;

·       i commi 3-4 recano novelle ai decreti legislativi di riordino dei ruoli delle FFAA e revisione dei ruoli delle FFPP al fine di provvedere all'attuazione delle variazioni contabili che garantiscono la copertura finanziaria dei rispettivi provvedimenti; le rispettive coperture erano rinvenute sulle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 e, mediante le novelle proposte, si stabilisce ora che tali disponibilità in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 5 reca il rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017 - al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017 - con copertura a valere sull'articolo 20 del presente provvedimento (v. infra).

 

Si ricorda che il DPCM di riparto del fondo missioni ha permesso la copertura finanziaria per i soli primi 9 mesi del 2017, in quanto la consistenza dell'apposito fondo è pari a euro 997.247.320, “che non consente di far fronte al fabbisogno finanziario autorizzato dalle Camere che ammonta a 1.427.745.294 euro” - come evidenziato nella relazione illustrativa dell'A.G. 439.

La relazione tecnica del provvedimento in esame evidenzia che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, coma da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 è pari ad euro 1.428 milioni: le risorse disponibili sul fondo missioni sono pari a 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge di assestamento per il 2017. Pertanto l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del 2017 è pari appunto a 140 milioni di euro.

 

 


Articolo 6, comma 4-bis
(Corpo delle Capitanerie di Porto)

 

 

Il comma in esame, introdotto con l'approvazione degli identici emendamenti 6.7, 6.8 e 6.11 nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Le modalità di attuazione sono demandate ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze


Articolo 6, comma 5-bis
(Risorse per la giustizia amministrativa)

 

 

Il comma 5-bis modifica i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato.

 

L'emendamento 6.1200 - accolto dalla Commissione in sede referente - interviene sui criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. A tal fine, con l'inserimento nell'articolo 6 del comma 5-bis, novella i commi 11-bis, 12 e 13 dell'art. 37 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

 

Si ricorda che i commi da 6 a 9 dell'art. 37 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) hanno modificato la disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto.

Per quanto qui rileva, il co. 6 ha aumentato o rideterminato la misura del contributo unificato anche per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato.

Il co. 10, secondo periodo, dell'art. 37 prevede che il maggior gettito derivante dall'aumento o dalla rideterminazione del predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Il co. 11-bis del medesimo articolo dispone la ripartizione in quote delle risorse relative alla giustizia amministrativa secondo i seguenti criteri:

- per 1/3 esse sono destinate all'assunzione di personale di magistratura amministrativa;

- per la quota di 2/3 sono destinate nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari (che abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal co. 12 dell'art. 37) e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

L'emendamento in esame prevede invece che la suddetta quota di 2/3 sia destinata:

- nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa;

- nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga al limite di spesa annua per formazione del personale e al limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, attualmente previsti per la PA.

Inoltre, in base al vigente co. 11-bis, secondo periodo, dell'art. 37, la riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF delle risorse per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del solo personale di magistratura amministrativa.

L'emendamento 6.1200, sostituendo il secondo periodo del co. 11-bis, inserisce il riferimento anche al personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR di cui all'art. 9 del D.L. 168/2016 (L. 197/2016).

 

L'attuale co. 12, primo periodo, dell'art. 37 detta un'unica disciplina per la giustizia civile e quella amministrativa per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento è legata la ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari. Esso prevede infatti che ai fini "dei commi 11 e 11-bis", il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente.

L'emendamento 6.1200 introduce una disciplina ad hoc per quanto concerne il personale della giustizia amministrativa, restando sostanzialmente immutata la disciplina relativa al personale della giustizia civile.

L'emendamento, sostituendo il primo periodo del co. 12, prevede infatti che il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente.

In relazione al personale della giustizia amministrativa, esso stabilisce che il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi per la gestione dei procedimenti pendenti redatti dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del co. 1 dell'art. 37 del D.L. 98/2011.

 

Il vigente co. 13 dell'art. 37 prevede che il Ministro della giustizia, sentito il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria, provvede al riparto delle somme tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato, tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

In base alle novelle al co. 13 previste dall'emendamento in esame, ferma restando la procedura di riparto per gli uffici della giustizia civile e tributaria, il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al co. 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio.


Articolo 6-bis
(Sistemi informativi di Polizia di Stato e Vigili del  fuoco)

 

 

Autorizza una spesa di complessivi 4,5 milioni di euro per il 2017, per i sistemi informativi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Con l'approvazione dell'emendamento 6.0.1000, la Commissione propone che sia autorizzata la spesa di 4,5 milioni nel 2017 per l'acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi della Polizia di Stato (destinataria di 3,5 milioni) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (destinatario di 1 milione).

Finalità di tale spesa sui sistemi informativi è il contrasto del terrorismo internazionale nonché la manutenzione straordinaria e l'adattamento di strutture e impianti.

La copertura finanziaria è assicurata attingendo alla Tabella B sul bilancio triennale 2017-19, a valere sull'apposito accantonamento per il Ministero dell'interno.  

 


Articolo 7, commi 4-bis e 4-ter
(Arma dei carabinieri: assunzione di personale operaio; alloggi di servizio)

 

 

Autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato.

Dispone in materia in materia di alloggi di servizio connessi ad incarico attinente alle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale dello Stato.

 

Con l'approvazione degli emendamenti 7.9 e 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13 (tutti in un testo 2) - di analogo contenuto - la Commissione referente propone l'inserimento di una duplice previsione.

La prima - recata da un aggiuntivo comma 4-bis - reca autorizzazione all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, da parte dell'Arma dei Carabinieri.

Si tratta di autorizzazione ulteriore rispetto a quella già prevista dal comma 4 - relativa quest'ultima alla stabilizzazione presso la medesima Arma di personale operaio a contratto determinato svolgente nel 2017 attività di gestione delle aree naturali protette (tenuto conto che è confluito nell'Arma la maggior parte delle funzioni e del personale del Corpo forestale dello Stato).

Siffatta ulteriore autorizzazione ha per oggetto: 45 unità per il 2018; 30 unità per il 2019; 30 unità per il 2020.

La spesa autorizzata è di: 1,4 milioni per il 2018; 2,3 milioni per il 2019; 3,2 milioni dal 2020.

La seconda disposizione di cui si propone l'inserimento, è recata da un aggiuntivo comma 4-ter, modificativo del decreto legislativo n. 177 del 2016 (il quale pone disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale, in esercizio della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015).

La novella inserisce nel decreto legislativo n. 177 la previsione che gli alloggi di servizio connessi all'incarico - ove esistenti nelle strutture in uso dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale - siano attribuiti al personale dell'Arma, impiegato in quelle strutture per quelle esigenze.

Qualora disponibili, tali alloggi possono essere concessi temporaneamente - a titolo gratuito - al personale operaio addetto alle medesime strutture, assunto a tempo indeterminato per la gestione e protezione del patrimonio naturalistico (ai sensi della legge n. 124 del 1985).

 


Articolo 7, comma 4-bis
(Riserva di posti a personale bilingue in italiano e tedesco nel reclutamento delle Forze di polizia autorizzato dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge)

 

 

Riserva al personale che abbia adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia della lingua tedesca, l'1 per cento dei posti messi a concorso ai sensi del medesimo articolo 7 (comma 2) del decreto-legge n. 148 del 2017 in esame.

 

Il decreto-legge in esame reca (all'articolo 7, comma 2) una duplice autorizzazione, all'assunzione rispettivamente: a) a decorrere dal 1° dicembre 2017 (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche), di 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria; a decorrere dal 1° novembre 2017, di 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza; a decorrere dal 1° febbraio 2018, di 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza; b) in via straordinaria, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, di 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia penitenziaria.

Con l'approvazione dell'emendamento 7.14 (testo 3), la Commissione propone una riserva dei posti per le assunzioni sopra ricordate nelle Forze di polizia, a personale che abbia adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Tale riserva è fissata nell'1 per cento dei posti così messi a concorso.

 

La disciplina del profilo bilingue nel reclutamento delle Forze di polizia (di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ossia: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia penitenziaria) è posta dall'articolo 33 del d.P.R. n. 574 del 1988, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"). Lì si prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professione cui si aspira).

Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non è richiesto loro il requisito (circa la ferma prefissata annuale o quadriennale) prescritto (dall'articolo 2199, commi 1 e 5) per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia. Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenza di servizio.

 

 


Articolo 7, comma 10-bis
(Assunzione nella pubblica amministrazione di personale civile  già dipendente di organismi militari della Comunità atlantica)

 

 

Dispone circa l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati civili presso la Comunità atlantica, licenziati a seguito di riorganizzazione delle basi militari.

 

Con l'approvazione dell'emendamento 7.27 (testo 3) la Commissione referente propone l'introduzione di previsioni relative all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale civile dipendente da organismi militari della Comunità atlantica o di singoli Stati esteri suoi membri, licenziato a seguito di riorganizzazione delle basi militari.

Si ha qui riguardo al personale civile che abbia prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Tale servizio continuativo dev'essere stato prestato da cittadini italiani - alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o dei singoli Stati esteri suoi membri - e dev'essere cessato per licenziamento dovuto a riorganizzazione delle basi militari (intervenuta entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Per il personale che risponda ai requisiti sopra detti, la disposizione proposta prevede l'assunzione (analogamente a quanto già previde la legge n. 98 del 1971) nei ruoli della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi.

Per la procedura di inquadramento del personale, è fatto rinvio al decreto del Presidente del Consiglio del 15 gennaio 2009, recante "Individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse". Vale ricordare che la disposizione in materia di assunzioni posta dalla legge del 1971 ebbe successivi ribadimenti (con l'articolo 45, comma 3 della legge n. 144 del 1999; con l'articolo 2, comma 100 della legge n. 244 del 2007), talché il d.P.C.m. del 2009 veniva a disciplinare alcuni profili attuativi (una successiva riproposizione si è poi avuta con l'articolo 1, comma 482 della legge n. 147 del 2013)

L'emendamento approvato ancor propone che il personale così assunto sia assegnato in via prioritaria agli uffici delle amministrazioni collocate nel territorio provinciale o regionale.

Le assunzioni qui previste sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo cui si attinge per la copertura degli oneri - ossia il Fondo per le assunzioni di personale civile già dipendente di organismi militari della Comunità atlantica (che fu istituito dall'articolo 2, comma 100 della legge n. 244 del 2007).

Tale Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, riceve qui un incremento di 2 milioni a decorrere dall'anno 2018 (i quali vengono attinti ricorrendo al Fondo per l'efficienza dello strumento militare, sullo stato di previsione del Ministero della difesa).

Infine la disposizione proposta novella quella vigente corrispondente (posta dalla citata legge n. 147 del 2013), onde riferire al 2017 (anziché al 2012, com'era lì previsto) il termine valevole sia per l'espletamento dell'anno continuativo di servizio sia per l'adozione dei provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari, da cui sia conseguito il licenziamento del personale.


Articolo 7, comma 10-bis
(Riassegnazione di risorse per remunerare le ore di straordinario delle Forze dell'ordine)

 

 

Riassegna alcune risorse, che non siano state impegnate nell'anno 2017, all'esercizio 2018 per la remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza.

 

Con l'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo2), la Commissione referente propone la riassegnazione per l'anno 2018, di alcune risorse non impegnate nell'anno 2017.

Tale riassegnazione è mirata alla remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza per rafforzare i livelli di sicurezza.

Le risorse cui si fa riferimento sono quelle poste nel Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016) sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio, com'è stato con il d.P.C.m. del 27 febbraio 2017, che ha - tra le sue varie determinazioni - destinato (articolo 1, comma 1, lettera b)) 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento complessivo di assunzioni di personale a tempo indeterminato (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nonché il contingente di personale di magistratura ordinaria indicato in una allegata tabella).

Il medesimo d.P.C.m. dispone che le risorse non utilizzate per tali finalità siano destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego.

La disposizione proposta con l'emendamento in esame destina di contro le risorse non utilizzate nel 2017 alla copertura di ore di straordinario delle Forze dell'ordine.


Articolo 7, comma 10-bis
(Iscrizioni di personale militari ai fondi di previdenza)

 

 

La disposizione introdotta dall'emendamento 7.32 testo 2 riguarda il personale militare iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del decreto legislativo 66/2010 (noto anche come Codice dell'ordinamento militare). L'intervento normativo proposto si realizzerebbe tramite la creazione all'interno del decreto legislativo 66/2010 di un nuovo articolo, numerato 1917-bis

Il personale militare di cui all'articolo 1913, comma 1, del D.Lgs. 66/2010 è composto da ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, appuntati e carabinieri, mentre il comma 2 del medesimo articolo 1913 si riferisce invece all'Ordinario militare, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente. I fondi previdenziali menzionati dall'emendamento sono una serie di fondi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate. 

 

In totale sono sette fondi, che interessano rispettivamente: a) ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) ufficiali della Marina militare; c) ufficiali dell'Aeronautica militare; d) sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) appuntati e carabinieri; f) sottufficiali della Marina militare; g) sottufficiali dell'Aeronautica militare. 

 

Il comma 1 del citato articolo 1913 del decreto legislativo 66/2010 stabilisce che gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri siano iscritti d'ufficio a questi fondi. Inoltre, in base al comma 2 del medesimo articolo 1913, sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza degli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri anche l'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente.

 

L'emendamento in esame dispone che il personale iscritto a questi fondi che transita tra ruoli venga iscritto al nuovo fondo di previdenza (corrispondente al nuovo ruolo), con decorrenza dalla data iscrizione al fondo di provenienza. Per effetto del passaggio da un fondo all'altro, l'intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione. Ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli.

Le prescrizioni contenute nell'emendamento, ai sensi dell'emendamento stesso, decorrerebbero a partire dall'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 29 maggio 2017 i quali, rispettivamente, hanno riordinato i ruoli e le carriere del personale delle Forze armate (D.Lgs. 94/2017) e i ruoli del personale delle Forze di polizia (D.Lgs. 95/2017). Circa la decorrenza, premesso che i due citati decreti legislativi sono stati entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2017 e sono in vigore dal 7 luglio 2017, si rileva che l'articolo 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali) del D.Lgs 94/2017, in alcuni punti, indica come data di decorrenza il 1° gennaio 2018. Sotto il profilo meramente formale, si segnala che il testo dell'emendamento usa il singolare laddove ci si riferisce sia al D.Lgs 94/2017 che al D.Lgs 95/2017 e dunque andrebbe usato il plurale.  

Per quel che concerne la copertura finanziaria, si ricorda che la versione originaria della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 di uno dei decreti legislativi cui si fa esplicito riferimento, ossia il D.Lgs 94/2017, è stata modificata dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 148/2017 di cui il presente Atto Senato 2942 rappresenta il disegno di legge di conversione.    

 

 

 


Articolo 7-bis
(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria)

 

 

L'emendamento 7.1000 reca un articolo aggiuntivo, n. 7-bis, formato da quattro commi, al testo dell'Atto Senato 2942.

Il nuovo articolo 7-bis prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo non superiore a 55 posti. Secondo il comma 1 dell'articolo 7-bis, la riduzione verrebbe formalizzata per mezzo di un apposito nuovo regolamento della banda stessa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il nuovo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, procederebbe anche a rivisitare le Tabelle allegate al D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276.    

 

La banda musicale del Corpo della Polizia Penitenziaria fu formalmente istituita con provvedimento del 27 febbraio 1985, in sostituzione di un complesso musicale preesistente. Essa si esibisce in cerimonie e manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, in rappresentanza del Corpo e, più in generale, dell'intera Amministrazione Penitenziaria.

Attualmente, la disciplina della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria è dettata dal regolamento di cui al D.P.R. n. 276 del 18/09/2006. Le Tabelle allegate al D.P.R. 276/2006, che vanno dalla Tabella A alla Tabella F, riportano rispettivamente: Organico strumentale (Tabella A), Ripartizione degli strumenti (Tabella B), Strumenti (Tabella C), Qualifiche del personale della banda del Corpo della Polizia Penitenziaria (Tabella D), Strumenti da considerarsi affini (Tabella E), Progressione di carriera per anzianità' del personale della banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria (Tabella F). Il riferimento normativo citato nel comma 1 dell'articolo 7-bis, vale a dire l'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, delinea i tratti salienti della potestà regolamentare dei decreti del Presidente della Repubblica.

 

Per quanto concerne la presente dotazione organica della banda musicale in questione, si rileva una discrepanza tra le cifre fornite dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica di accompagnamento all'AS 2942, le quali parlano entrambe di 103 unità -come stabilito dalla Tabella A allegata al D.P.R. 276/2006- che di fatto corrisponderebbero a 55 presenze effettive, e quelle disponibili presso il sito istituzionale del Corpo di Polizia penitenziaria, dove alla pagina https://poliziapenitenziaria.gov.it/polizia-penitenziaria-site/it/bandamusicale.page (consultazione: venerdì 10 novembre 2017, ore 9.30) si legge che oggi la banda è costituita da 60 elementi, tutti appartenenti alla Polizia Penitenziaria, nonché diplomati presso i conservatori di musica italiani.    

Il comma 2 dell'articolo 7-bis in esame puntualizza che la prevista riduzione dell'organico della banda musicale non comporta alcuna riduzione dell'organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, bensì una rideterminazione delle piante organiche del personale del Corpo stesso assegnate agli istituti penitenziari. Pertanto, dal comma 2 si evince che coloro i quali non faranno più parte della banda musicale saranno assegnati agli istituti penitenziari.

 

A livello formale, si osserva che nel testo dell'emendamento c'è una mancata concordanza; la parola <<assegnati>>, al plurale, che si trova verso la fine del comma 2, con ogni probabilità dovrebbe essere corretta diventando <<assegnato>>, al singolare, essendo relativa al <<personale>>.  

 

Resta fermo, in base al comma 3 dell'articolo 7-bis, che il personale attualmente addetto alla banda musicale mantenga funzioni, progressione di carriera, trattamento economico e stato giuridico conformi alle disposizioni contenute nel vigente D.P.R. 276/2006. Il mantenimento di tali profili, quindi, sembra applicarsi anche al personale che in futuro non apparterrà più alla banda musicale.

 

Il quarto e ultimo comma dell'articolo 7-bis si occupa degli orchestrali ritenuti non più idonei a fare parte del complesso musicale, all'esito di specifiche valutazioni già disposte dal D.P.R.276/2006.

 

Il riferimento presente nel comma 4 sembra andare in direzione dell'articolo 21 (Inidoneità' tecnica per gli orchestrali) del D.P.R. 276/2006 e non riguardare eventuali inidoneità per il maestro direttore e maestro vice direttore, attualmente regolate dall'articolo 20, o tanto meno la sopravvenienza di limiti di età, di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. 276/2006.  Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R., la procedura di valutazione di inidoneità tecnica per gli orchestrali è avviata su proposta del direttore dell'orchestra e gli accertamenti sono svolti adopera di una commissione appositamente nominata.

 

Costoro saranno immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero. 

Di conseguenza, come è scritto nella relazione tecnica che correda l'Atto Senato 2942, l'articolo 7-bis non causa disfunzioni di natura operativa all'interno del Corpo della Polizia Penitenziaria, né determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


Articolo 8-bis
(Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori docenti e ricercatori)

 

 

L’articolo 8-bis, inserito con l'emendamento 8.0.11 testo 2, approvato dalla Commissione, apporta modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori.

In particolare:

-        si dispone che l’opzione per il regime fiscale agevolativo per il rientro dei lavoratori, introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 2015, che è esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente (di cui alla legge n. 238 del 2010), abbia effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina;

-        si dispone che le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato cd. de minimis.

 

Più in dettaglio, il comma 1 modifica la disciplina del regime fiscale applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

In particolare, si dispone che l’opzione per il regime fiscale agevolativo introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 2015, esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente (di cui alla legge n. 238 del 2010), abbia effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata legge n. 238 del 2010. Si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’individuazione delle modalità per restituire le maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

 

Si ricorda che l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (novellato dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017, dal decreto-legge n. 244 del 2016 e dal decreto-legge n. 50 del 2017) ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero, in particolare concedendo una agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, si richiede che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un’impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1° gennaio 2017.

L’agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

 

In particolare l’articolo 16, comma 4 prevede che i lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238), ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa. Si ricorda che l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento). In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall’illustrato articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. Si ricorda che l’articolo 3, comma 3-novies del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 30 giugno 2016 al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione, in favore dei lavoratori dipendenti che non l’avessero già esercitata.

La circolare 23 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate (cap. 3.5), in merito all’articolo 16, comma 4, ha chiarito che “coloro che optano per il regime previsto dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 beneficiano della parziale imponibilità del reddito derivante da lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo o d’impresa, per cinque periodi d’imposta, quindi a partire dal 2016 e fino al 2020”.

Con le modifiche in esame si precisa che l’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 ha effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata legge n. 238 del 2010.

 

Si rammenta inoltre che la legge di bilancio 2017 ha chiarito che l’innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applica, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che, nell’anno 2016, hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato la predetta opzione di cui al comma 4 dell’articolo 16.

Il comma 7-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi

 

Il comma 2 chiarisce che si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee sugli aiuti cd. “de minimis”:

-              le agevolazioni fiscali relative al rimpatrio in Italia di docenti e ricercatori (contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);

-              le citate disposizioni relative al rimpatrio in Italia dei lavoratori, di cui al richiamato articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015.

 

La disciplina sul rimpatrio di docenti e ricercatori norma, introdotta originariamente dall’articolo 3 del decreto-legge n. 269 del 2003 è riproposta dall’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 (modificato dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017).  L’articolo 44 richiamato prevede un’agevolazione fiscale, operante ai fini IRPEF e IRAP, per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all’estero ad esercitare in Italia la loro attività. Essa consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF (e dalla base imponibile IRAP, ai sensi del comma 2), del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, ove siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010) ed entro i sette anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 44, le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Con la legge di bilancio 2017 (eliminando dall’articolo 44, comma 1, il riferimento ai sette anni successivi al 31 maggio 2010, in relazione al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell’agevolazione) ha reso applicabili dette norme di favore a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010, senza termine finale. Resta fermo il carattere temporaneo dell’agevolazione: l’abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi successivi.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria delle norme in esame, i cui oneri sono quantificati in 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 ed ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282).

 

 

 


Articolo 9
(Fondo garanzia PMI)

 

 

?L'articolo 9 incrementa il Fondo di garanzia per le PMI, disponendone l'incremento anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 in virtù di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi del comma 1, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.

 

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Si ricorda che, sin dalla Legge di Stabilità per il 2014, il Fondo di garanzia per le PMI è inserito nel Sistema Nazionale di Garanzia, costituito ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica. Il Sistema Nazionale comprende, oltre al Fondo di Garanzia per il PMI, una Sezione speciale di garanzia ‘Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione’, che viene istituita nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, e il Fondo di garanzia per la prima casa. Si è anche disposto che il rafforzamento patrimoniale dei Confidi passi per l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI e che una somma sia destinata alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei Confidi, anche quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. Si ricorda altresì il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell' art. 13 del D.L. n. 193/2016, per 895 milioni di euro (cap. 7342p./MISE).

 

Il comma 2 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ordinariamente destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), per l'anno 2017, se incassate nell'ultimo bimestre 2016, siano riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

In via ordinaria, era già previsto che le predette entrate potessero essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - con decreto del MEF - ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MiSE, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del MiSE, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

La Commissione in sede referente ha accolto gli emendamenti 9.12, 9.13 e 9.16, di contenuto identico, volti ad aggiungere un comma 2-bis, di novella dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: per esso, l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può avvenire (non più solo mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a, ma anche) con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

 

 

 

 

 

 


Articolo 9-bis
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto al Senato nel corso dell’esame in sede referente, consente la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate (em. 9.03 e 9.06).

 

A tal fine viene modificato l’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 che disciplina l’attività dei confidi, al fine di includere i liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi tra i soggetti che possono costituire o partecipare ai confidi.

Si richiama a tale proposito l'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplina le professioni non organizzate: per tali si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

 

Per informazioni ulteriori sulla disciplina dei confidi si rinvia al tema web predisposto sul sito della Camera dei Deputati.

 

 

 


Articolo 11
(Fondo Imprese)

 

 

L’articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 347/2003, dunque imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l’articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo).

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 in esame modifica l’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 e specificamente:

§  la lettera a) novella il comma 2, relativo alle finalità del Fondo crescita sostenibile, inserendovi gli interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (nuova lettera c-bis) nel comma 2 citato);

§  la lettera b) introduce dopo il comma 3-bis, un nuovo comma 3-ter, il quale dispone che, per i sopra indicati interventi, possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in stato di insolvenza con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità ai sensi della norma che fissa i requisiti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (vieni quindi richiamata solo la lettera a) dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 347/2003).

 

Si ricorda che l’articolo 1 del D.L. n. 347/2003 fissa i requisiti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria “in via diretta” disciplinata dal medesimo D.L.. In particolare, si deve trattare di imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali previsto dall’amministrazione straordinaria stessa, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

§  lavoratori subordinati non inferiori a cinquecento da almeno un anno (inclusi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni) (articolo 1, comma 1, lettera a));

§  debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro (articolo 1, comma 1, lettera b)).

 

Le imprese in questione devono presentare inoltre rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Dunque, la norma, per come letteralmente formulata, sembra trovare applicazione dal punto di vista soggettivo anche alle imprese in crisi che non si trovano ancora sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, e presentano uno solo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l’apertura nei loro confronti della procedura in questione (nel senso che la situazione debitoria non è rilevante ai fini dell’accesso alle misure agevolative del Fondo crescita sostenibile).

 

Al riguardo si ricorda che le linee guida per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01 del 9 luglio 2014) dispongono - ai fini della valutazione di compatibilità degli aiuti in questione - che un’impresa è in difficoltà (e dunque è suscettibile di aiuto pubblico alle condizioni indicate nelle linee guida stesse) se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

Le Linee guida considerano tra le circostanze che debbono sussistere ai fini della definizione di un’impresa in difficoltà che l’impresa stessa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi tutte le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Le misure di aiuto pubblico alle imprese in difficoltà devono essere notificate alla Commissione Europea in quanto escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 General Block Exemption Regulations (GBER)[4].

 

Gli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione, di cui all’articolo 11 in esame, vanno quindi valutati alla luce della descritta disciplina comunitaria per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

 

La relazione illustrativa all’articolo in esame afferma in proposito che nell’ordinamento non esistono - allo stato - misure volte a consentire l’intervento dello Stato in favore delle predette imprese in difficoltà finanziaria, con l’unica eccezione rappresentata dall’articolo 2-bis del D.L. n. 26 del 1979, che disciplina la garanzia dello Stato sui finanziamenti bancari alle imprese in amministrazione straordinaria. Misura quest’ultima, inquadrata normativamente quale aiuto di Stato secondo la disciplina dettata dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle grandi imprese in difficoltà, che non è sufficiente, anche per il suo carattere di «garanzia», a coprire l’intero campo degli interventi che possono rendersi necessari per fronteggiare gli effetti, sul piano produttivo e occupazionale, prodotti dal dissesto di imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 347/2003. Tale «vuoto» normativo – afferma la relazione - ha, negli ultimi anni, costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d’urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi di rilievo nazionale e internazionale.

 

Il nuovo comma 3-ter introdotto dall’articolo 11 in esame dispone inoltre che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

 

La Commissione in sede referente ha accolto l'emendamento 11.10 (testo 2), volto a specificare che il decreto o i decreti in questione vanno adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 

L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.

 

Infine, il comma 2 dell’articolo in commento, per la specifica nuova finalità degli interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione, incrementa il Fondo crescita sostenibile di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di una nuova apposita Sezione del Fondo).

La relazione illustrativa sottolinea l’opportunità di prevedere una contabilità speciale separata rispetto a quelle già esistenti, per segnare, a partire dal profilo della gestione contabile, la specificità e diversità dei relativi interventi rispetto a quelli tradizionalmente attuati tramite il Fondo per la crescita sostenibile e facilitare, conseguentemente, anche il necessario confronto con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

 

L'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese.

Il Fondo[5] - prima dell’intervento novellatore qui in esame - è stato destinato, dall’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

§  la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (articolo 23, comma 2, lettera a));

§  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989) (articolo 23, comma 2, lettera b));

§  la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 23, comma 2, lettera c)).

Per ciascuna delle finalità indicate dal comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo (comma 4 dell’articolo 23).

Quanto alle modalità di concessione dei contributi a valere sul Fondo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 23, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo stesso, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 123/1998 (sulle procedure di erogazione delle forme di sostegno pubblico alle imprese). Viene espressamente esclusa la forma del credito d'imposta.

Le misure di sostegno a vale sul Fondo crescita sostenibile sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Per la gestione degli interventi il MISE può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure stabilite nel Codice dei Contratti pubblici (ora D.Lgs. n. 50/2016).

In attuazione di quanto sopra disposto, è stato adottato il D.M. 8 marzo 2013.

Inoltre, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 23, gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la procedura sopra descritta sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.

Il Fondo per la crescita sostenibile opera come fondo rotativo: infatti, il comma 8 dell’articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo, peraltro, si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati[6].

Secondo le recenti informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, alla data del 16 ottobre 2017 il saldo disponibile sulla contabilità speciale 1201 è pari ad € 2.028.678.848,55.

 

La Commissione in sede referente ha accolto gli emendamenti 11.18 ed 11.19, di contenuto identico, volti ad aggiungere un comma 2-bis che impatta sull’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in leTgge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, laddove si disciplina un'iniziativa per lo sviluppo occupazionale ed economico delle regioni meridionali, definita "Resto al Sud". L’applicazione e la gestione della norma è demandata all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, nella qualità di soggetto gestore. Prevedendosi - al comma 3 dell’articolo 1 citato - la stipula di una apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia, i servizi resi dall’Agenzia (nell’ambito della convenzione) sono retribuiti nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse destinate al finanziamento complessivo della misura. La Commissione prevede ora che gli oneri derivanti dalla convenzione tra PdCM e Soggetto gestore rimangono a carico degli stanziamenti di bilancio già allocati, nei commi 16 e 17 dell’articolo 1 del DL n. 91.

Infine, con l'emendamento 11.2000 la Commissione in sede referente interpreta autenticamente la disciplina sul requisito anagrafico dei beneficiari della misura, che si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

 


 

 

 

 

Articolo 11-bis
(Estensione dell'utilizzo della firma digitale a determinati atti concernenti le imprese)

 

L'articolo 11-bis, inserito con em. 11.0.29 (testo 2), estende la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti concernenti le imprese.

 

In particolare, l'articolo in esame aggiunge il comma 1-ter all'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008 (in materia di class action e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie), al fine di estendere la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:

-        gli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile);

-        gli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile);

-        i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile);

L'utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

 

Quanto al riferimento agli "atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile", si segnala la opportunità di rettificare il riferimento normativo che non trova rispondenza nel codice civile.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Articolo 12
(Procedura di cessione Alitalia)

 

 

L’articolo 12, modificato in sede referente, differisce al 30 aprile 2018 il termine per l’espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50/2017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell’esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

 

Il comma 1 dispone innanzitutto l’estensione al 30 aprile 2018 del termine per l’espletamento delle procedure di gara, previste dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 con la finalità di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. ed alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria. Tali procedure sono attualmente in corso di svolgimento e per queste la Relazione governativa evidenzia la necessità di disporre di un tempo maggiore “per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte”.

La Relazione governativa sottolinea in proposito che la procedura di gara “è attualmente in corso ed ha incontrato una serie di ostacoli e contraccolpi legati ad accadimenti contingenti e straordinari nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di Air Berlin e la crisi operativa di Ryan Air) che hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di un maggior tempo per la definizione della procedura”.

 

Si ricorda che l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, di Alitalia è avvenuta con decreto del MISE 2 maggio 2017 ai sensi della c.d. legge Marzano (artt. 1 e 2 del D.L. n. 347 del 2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società. Alla scadenza del 15 ottobre 2017 risultano pervenute sette offerte vincolanti in relazione alla cessione della società. Per approfondimenti sugli interventi normativi riguardanti Alitalia, dal 2008 in poi, e sulle procedure di Amministrazione straordinaria previste dalla c.d. “Legge Marzano” si veda anche il dossier del Servizio Studi della Camera sul DL n. 55/2017.

 

Con il comma 2 si interviene invece sul finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal comma 2 dell’art. 50 del D.L. n. 50/2017.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 50/2017 ha previsto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio di Alitalia - Società Aerea Italiana spa, con particolare riferimento ai collegamenti aerei svolti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli coperti da oneri di servizio pubblico, nonché per ciò che concerne la continuità dei rapporti internazionali tra vettori aerei. Il finanziamento è stato disposto per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori. Il finanziamento è stato concesso nelle more dell'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in conformità alla normativa europea.

Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la restituzione entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

 

A tale proposito si ricorda che la concessione del prestito di 600 milioni da parte dello Stato e finalizzato al salvataggio di Alitalia, sembra rientrare nella materia degli aiuti di Stato, dettagliatamente disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea.

L’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, definisce come aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, “gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Il Regolamento (CE) 2015/1589 precisa che qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato, ai fini della valutazione della compatibilità con l’ordinamento europeo dei citati aiuti.

 

Andrebbe precisato se il prestito previsto ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, abbia o meno formato oggetto di notifica alla Commissione europea e, in caso positivo, quale sia stato l’esito della valutazione effettuata dalla Commissione.

 

L’intervento del comma 2 è duplice:

1)  si proroga, a seguito dell'emendamento del Governo 12.1000 approvato in Commissione, fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento di 600 mln € concesso a maggio 2017.

Il testo originale del decreto-legge prevedeva una proroga di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine del 5 novembre 2017, quindi fino al 5 maggio 2018. La scadenza del 30 settembre è stata poi introdotta dal citato  emendamento del Governo (em. 12.1000).

Si consente quindi l’utilizzo del finanziamento oltre il 5 novembre 2017, venendo pertanto meno il rimborso del finanziamento che era previsto al 5 novembre 2017;

Si ricorda che il decreto interministeriale di concessione del finanziamento di 600 milioni è stato adottato il 4 maggio 2017 ed il 5 maggio 2017 è stata disposta l'erogazione a titolo di anticipazione di tesoreria di una prima tranche del finanziamento. Per tale motivo la relazione governativa al decreto in commento indica il 5 novembre 2017 come data prevista per la restituzione del finanziamento.

Si ricorda anche che l'ultimo periodo del comma 1 dell’art. 50 ha stabilito che le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi dovessero essere versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro al fondo istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato, e, per l'importo eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

 

2)  si incrementa il finanziamento a titolo oneroso già concesso, di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018.

La finalità dell’incremento, in base al dettato normativo è di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto[7] assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale, senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo, nonché quella di assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale, nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria.

 

Qualora il finanziamento effettuato ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 sia stato notificato alla Commissione, si segnala che anche l’ulteriore finanziamento di 300 milioni di euro dovrebbe essere assoggettato al medesimo regime.

 

Gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)

 

I requisiti stabiliti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), sono di due tipologie: gli aiuti al salvataggio dell'impresa e gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa.

Sulla base della definizione contenuta negli orientamenti il prestito ad Alitalia spa sembra presentare le caratteristiche per rientrare nell'ambito degli aiuti al salvataggio dell'impresa, in quanto “forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione.”

Si ricorda che, come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio" (paragrafo 26).

Affinché aiuti destinati al salvataggio, possano essere autorizzati dalla Commissione UE devono soddisfare le seguenti condizioni:

devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

la remunerazione del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in G.U. C 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti (che con riferimento alla situazione di Alitalia prevede uno spread minimo di 1000 punti base);

i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario;

gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.

Una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata. Una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione.

Inoltre, secondo quanto affermano gli Orientamenti, nel valutare gli aiuti di Stato a favore di fornitori di Servizi di interesse economico generale, in difficoltà, la Commissione deve tenere conto della natura specifica del SIEG e, in particolare, alla necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 106, par. 2, TFUE.

 

Nella norma in commento non sono presenti riferimenti alla compatibilità con la disciplina dell’Unione europea in materia, presenti invece nel D.L. n. 50/2017.

 

Circa le modalità di erogazione dell’ulteriore prestito di 300 milioni e della sua restituzione, la norma prevede la possibilità di erogarlo anche mediante anticipazioni di tesoreria e ne prevede la restituzione entro il termine dell'esercizio (2018).

In relazione alla determinazione dello spread applicabile al prestito concesso alla società, si ricorda che l’articolo 50, comma 1, prevede l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Tale valore appare coerente con quanto stabilito nell’ambito della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

 

Il comma 2 autorizza poi il collegio commissariale a pagare i debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

L’articolo 111-bis della legge fallimentare, cui il comma 2 deroga, prevede che se l'attivo è insufficiente, la distribuzione tra i crediti prededucibili deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

 

Il comma 3 prevede infine che a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società possa esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999 sino alla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali e che, sino a tale data, non trovi applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

L’articolo 50, comma 1 del decreto legislativo n. 270 del 2009, stabilisce che il commissario straordinario possa sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato e, qualora sottoposto ad amministrazione straordinaria sia il locatore, dei contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentri, salvo patto contrario.

L’articolo 50, comma 2, precisa che fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.

L’articolo 50, comma 3, rispetto al quale la norma dispone al non applicazione, prevede che dopo che sia stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente possa intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

 

Si prevede infine che nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo, trovino applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 347/2003.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003 prevede che, fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, per ogni operazione disciplinata dal medesimo decreto-legge, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.

Sono poi richiamate dalla norma diverse disposizioni della legge fallimentare in merito all’ipotesi di affitto d’azienda e di vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.

 


Articolo 12, comma 2-bis
(Continuità territoriale)

 

L'emendamento 12.3 (testo 3) aggiunge un comma all'articolo 12. Vi si prevede che i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, sono tenuti ad assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare. La finalità della disposizione è quella di assicurare la continuità territoriale.

 

 

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Articolo 12-bis
(Requisiti per il trattamento pensionistico per controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo)

 

L'emendamento 12.0.2 (testo 2) - approvato dalla Commissione - concerne i requisiti per il trattamento pensionistico delle seguenti categorie, inerenti al settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo.

 Le novelle in esame concernono, in primo luogo, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, in secondo luogo, i requisiti per la pensione anticipata.

Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è pari a 60 anni per i soggetti in esame, qualora siano stati assunti dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) entro il 1° gennaio 1996; per i soggetti assunti dopo tale data (i quali ultimi sono iscritti al regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati[8]) trovano attualmente applicazione, secondo l'interpretazione seguìta dall'INPS[9], i requisiti per la pensione di vecchiaia del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati.

La novella prevede l'applicazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nonché dei relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento (cosiddette finestre), vigenti alla data del 31 dicembre 2011. Sembrerebbe opportuno chiarire quali siano gli effetti di tale riformulazione, considerato che l'interpretazione fin qui seguìta dall'INPS si basa, in ogni caso, su fonti normative precedenti la suddetta data. La norma di salvaguardia di cui alla novella è subordinata alla condizione che per i suddetti soggetti venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età (limite attualmente pari a 60 anni).

In secondo luogo, la novella, abrogando il comma 4 dell'art. 10 del regolamento di cui al D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, sopprime i requisiti per la pensione anticipata stabiliti nel medesimo comma per le categorie di lavoratori summenzionate. Dall'abrogazione sembrerebbe derivare l'applicazione del previgente requisito per la pensione anticipata (pari a 40 anni di contribuzione) e del relativo termine dilatorio per la decorrenza del trattamento (cosiddetta finestra).

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente emendamento, come ivi quantificati, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; la riduzione concerne l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

 

 

 

Articolo 12-bis
(Società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi)

 

L'articolo 12-bis, inserito con em. 12.0.3, sostituisce l'art. 1, comma 91, della legge n. 147 del 2013 per confermare in capo alla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi la disponibilità dei diritti aeroportuali introitati dalla società medesima (ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997).

Finalità della disposizione è compensare parzialmente i danni economici subiti dalla società a seguito delle limitazioni all'operatività degli scali aeroportuali civili imposte dalle attività connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973(2011).

I diritti confermati nella disponibilità della società di gestione - consistenti in diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, nonché in diritti di imbarco per passeggeri (art. 1 della legge n. 324 del 1976) - sono quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in 4.815.995,10 euro.

 

L'affidamento della concessione di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi alla società Airgest Spa è stato sancito con la convenzione di durata trentennale sottoscritta con l'Enac in data 27 giugno 2013. La società - che gestisce l'aeroporto di Trapani dal 1992 - è una società di capitali costituita per il 49,5% dalla Provincia Regionale di Trapani, per il 48,4% da soci privati e per il rimanente 2,1% dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

L'art. 1, comma 91, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) - oggetto di sostituzione da parte dell'articolo in esame - prevede che i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili (art. 1, lett. a), della legge n. 324/1976) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni, a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973, che hanno inciso sull'operatività degli scali aeroportuali civili (articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 107 del 2011).

L'art. 1 della legge n. 324 del 1976 ("Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile") prevede che il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile sia assoggettato al pagamento del diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili (lett. a)), nonché del diritto di imbarco per passeggeri (lett. b)).

Si osserva che - a differenza che nella disposizione vigente (art. 1, comma 91, della legge n. 147) - la disposizione in commento intende confermare alla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi anche i diritti di imbarco per passeggeri oltre a quelli di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili (il riferimento normativo è, infatti, all'intero art. 1 della legge n. 324/1976).

L'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 consente la destinazione dei diritti percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

 


Articolo 13
(Norme in materia di trasparenza societaria)

 

 

L'articolo 13 modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria T.U.F.), estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (c.d. norma "anti-scorrerie").

L'articolo è stato modificato durante l'esame in sede referente.

 

La Parte IV del T.U.F., precisamente al Titolo III, Capo II, Sezione I, contiene la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione delle c.d. partecipazioni rilevanti nel capitale di società quotate.

L’ambito di applicazione della summenzionata disciplina viene delineato dall’art. 119 del T.U.F. il quale identifica come destinatari della stessa “le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea

L'articolo 120 del TUF citato, oggetto della modifica, disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti stabilendo a carico di coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale, l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella dianzi indicata per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. Tali disposizioni non si applicano alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

La disciplina di secondo livello in tema di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti (e di trasparenza dei patti parasociali) è stata dettata dalla Consob, con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 (c.d. “Regolamento Emittenti”), da ultimo modificata dalla delibera Consob 26 maggio 2016, n. 19614, necessaria per adeguare la regolamentazione alle novità apportate in materia di partecipazioni rilevanti dalla Direttiva 22 ottobre 2013, n. 2013/50/UE recante modiche alla Direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/109/CE (c.d.“Direttiva Transparency”).

In particolare, la delega contenuta nel comma quarto dell’art. 120 del T.U.F. trova attuazione all’interno del Titolo III del Regolamento Emittenti e, precisamente, nel Capo I rubricato “Partecipazioni rilevanti”.

 

La relazione illustrativa riferisce che tale misura risulterebbe peraltro giustificata anche dall'attuale situazione di mercato, caratterizzata da un elevato grado di volatilità dei corsi azionari e, sovente, da un disallineamento tra i prezzi di mercato e i valori fondamentali delle società emittenti; il disvelamento delle finalità, sia di breve che di lungo periodo, delle acquisizioni di partecipazioni azionarie significative e delle strategie industriali e finanziarie ad esse collegate contribuirebbe a realizzare condizioni di maggiore efficienza del mercato dei titoli azionari.

 

La lettera a) modifica l'articolo 120.

In particolare, al punto 1), integra l'articolo 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), ivi inserendovi il comma 4?bis, laddove si stabilisce che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale - fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1?bis del medesimo T.U. in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, per cui è stabilito che nelle società diverse dalle PMI, l'offerta "totalitaria" può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata - il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire d'ora innanzi dichiarazione circa gli "obiettivi" che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano tassativamente essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

L'emendamento 13.3 (testo 3) approvato in sede referente, ha modificato tale previsione prevedendo che la CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. Il medesimo emendamento ha stabilito che la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).».

In aggiunta, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 185 del predetto TUF (Manipolazione del mercato), è stabilito che se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi;

Al punto 2) si aggiornano i riferimenti ivi già richiamati dal TUF citato, dal comma 5 all'art. 120, in cui si prevede che d'ora innanzi il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione prevista dal precedente comma 4?bis, non possa essere esercitato

Conseguentemente, la lettera b) integra il comma 2 dell'articolo 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), laddove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti, rispettivamente, dagli articoli 120, commi 2, 2?bis, ovvero, anche dai commi 4 e 4?bis (inserito con la norma in esame), e 122, commi 1, 2 e 5, del medesimo testo unico, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le sanzioni amministrative ivi già previste alle lettere a)-c) della medesima norma.

Gli identici emendamenti 13.5 (testo 2) e 13.6 (testo 2) recano un ulteriore comma aggiuntivo che novella l'art. 10, co. 7, della legge n. 580 del 1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), prevedendo che il Consiglio delle Camere di commercio possa essere rinnovato per due volte. Nel testo vigente il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per una sola volta.

L'emendamento 13.8 (testo 2) reca, anch'esso, un comma aggiuntivo che fissa il termine del 1° dicembre 2018 per l'emanazione delle delibere con le quali la CONSOB stabilisce la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (previste dal D.Lgs. n. 129 del 2017, art. 10, co. 3). Anche in assenza delle delibere, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono comunque trasferite all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari dalla medesima data (1° dicembre 2018).


Articolo 13-bis
(Concessioni autostradali)

 

 

L'articolo 13-bis, inserito con em. 13.0.7 (testo 4), reca disposizioni in materia di concessioni autostradali.

 

Il comma 1 disciplina le modalità di coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, necessarie a dare seguito alle misure di cooperazione interistituzionale previste nei seguenti protocolli d'intesa:

-        Protocollo d'intesa per lo sviluppo del Corridoio scandinavo-mediterraneo, stipulato il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture da una parte e la regione Trentino Alto Adige e le altre amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del corridoio, dall'altra

 

Oggetto del richiamato Protocollo d'intesa (consultabile al link: http://www.autobrennero.it/documenti/9_Comunicazioni/rinnovo-concessione/883_160115_a22_protocollo_intesa-ultima.pdf ) è l'affidamento ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti della gestione e costruzione a condizioni di mercato, e per quanto necessario in regime di concessione (di durata trentennale), dei trasporti e delle relative infrastrutture lungo il corridoio del Brennero, assumendo gli obblighi di servizio pubblico connessi al complessivo progetto.

Il Protocollo d'intesa prevede che la società affidataria sia Autostrada del Brennero Spa, la quale dovrà:

ü  essere interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti alla data della stipulazione dell'affidamento;

ü  rispettare il requisito del controllo analogo: le amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti eserciteranno congiuntamente su Autostrada del Brennero Spa un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

ü  rispettare il requisito dell'attività prevalente: oltre l'80% delle attività di Autostrada del Brennero Spa devono riguardare compiti ad essa affidati dallo Stato tramite le amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti e dalle amministrazioni stesse[10].

       Il corridoio scandinavo-mediterraneo è un asse nord-sud cruciale per l'economia europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia e passando attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali centri urbani e porti della Scandinavia e della Germania settentrionale ai centri industrializzati di produzione della Germania meridionale, dell'Austria e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della Valletta. I progetti più importanti di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio raggiunge quindi via mare Malta passando dall'Italia meridionale e dalla Sicilia. Il corridoio attraversa l’Italia per tutta la sua lunghezza, dal confine con l’Austria fino a Palermo, e prevede anche il collegamento ferroviario Napoli-Bari.

 

-         Protocollo d'intesa per lo sviluppo del Corridoio mediterraneo, stipulato il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture da una parte e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, dall'altra.

 

Il corridoio mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungro-ucraino costeggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia per poi attraversare le Alpi nell'Italia settentrionale in direzione est, toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia, e proseguire verso l'Ungheria. A parte il fiume Po e qualche altro canale nel Nord Italia, il corridoio è essenzialmente stradale e ferroviario. I principali progetti ferroviari lungo questo corridoio sono i collegamenti Lione-Torino e la sezione Venezia-Lubiana. Il tratto italiano inizia dal Piemonte, attraversa la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e si conclude dopo Trieste, al confine con la Slovenia.

Detti corridoi sono due dei principali in cui è articolata la rete centrale europea, individuata, nei nuovi orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, sulla base della sua importanza strategica per i principali flussi di trasporto europeo e globale.

 

In particolare, si prevede che le concessioni per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali siano così disciplinate:

-        il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia il soggetto concedente;

-        le convenzioni di concessione - di durata trentennale - siano stipulate tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli d'intesa in data 14 gennaio 2016; tali enti territoriali potranno anche avvalersi di società in house - già esistenti o costituite allo scopo - a capitale interamente pubblico;

-        le predette convenzioni pongano a carico dei concessionari subentranti gli eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute.

 

In materia di concessioni detta disposizioni l'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

In particolare, sia per le concessioni autostradali scadute alla data di entrata in vigore del codice (art. 178, comma 1) quanto per quelle in scadenza nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del codice (art. 178, comma 4), si prevede l'avvio della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione, ferma restando la possibilità di affidamento in house.

Il comma 8-ter del medesimo art. 178 (aggiunto dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017 in conformità al parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti sull'Atto del Governo n. 397) prevede che le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possano essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla tale società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Il comma 2 regola il trasferimento a Rete ferroviaria italiana Spa delle risorse accantonate dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero.

In particolare, dispone che - entro 30 giorni dalla data di affidamento - la società Autobrennero Spa versi all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data. Tali risorse - da versare nel Fondo per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero (art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997) - sono quindi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento, il concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena provvede a versare, seguendo le sopra dette modalità, le ulteriori quote annuali accantonate ai sensi dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997.

Le risorse versate in conformità alle predette disposizioni sono utilizzate per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona (art. 55, comma 13), nell'ambito del contratto di programma-parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana Spa.

 

Si segnala la opportunità di modificare l'espressione: "Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4" (comma 2, primo periodo), poiché il successivo comma 4 non reca disposizioni in materia di data di affidamento. Un riferimento alla data di affidamento è, invece, presente nel comma 3.

 

L'art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 conferisce autorizzazione alla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un Fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona. Si prevede altresì che tale accantonamento nonché il successivo utilizzo siano effettuati in esenzione di imposta.

 

Il comma 3 impone al concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 70 milioni di euro annui, a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, alla cui determinazione concorrono le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

Il comma 4 prevede che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali di cui al comma 1:

-        siano stipulate previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

-        siano conformi alla normativa vigente;

-        vincolino i concessionari all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 5 dispone la soppressione dei periodi terzo e quarto dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica").

 

I periodi oggetto di soppressione da parte del comma in esame prevedono che l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero avvenga sulla base di un piano di investimento presentato dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011, e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano (comma terzo). In attesa di utilizzo le disponibilità sul predetto fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione (comma quarto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 13-bis
(Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca)

 

 

L'articolo in esame, introdotto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 13.0.1000, come subemendato dall'em. 13.0.1000/1, interviene sulla materia della confisca dettata dall'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992. Tali disposizioni permettono la confisca dei beni di cui il condannato per associazione mafiosa - e per una serie di ulteriori gravi delitti - non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

 

? La norma in esame modifica quindi l'articolo 12-sexies, comma 1, il quale è stato più volte novellato (da ultimo dall'art. 31, co. 1, lettera a), della legge n. 171 del 2017 recante modifiche al Codice antimafia).

 

La modifica proposta integra l'elenco dei reati che costituiscono presupposto per la confisca:

·       inserendo il riferimento ai reati di falsificazione o alterazione di monete, nonché introduzione e spendita di monete false (artt. 453, 454 e 455 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) nonché fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Peraltro il riferimento a tali reati era stato già introdotto in sede di attuazione della direttiva 2014/42/UE (relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea) con l'art. 5 del d.lgs. n. 202 del 2016 ma tale novella non era stata confermata - per mero difetto di coordinamento, secondo quanto esposto dalla relazione illustrativa all'emendamento - dalla legge n. 171 del 2017 citata.

·       inserendo la fattispecie della corruzione in àmbito privato ex art. 2635 c.c. Tale articolo annovera - al comma 1 - i casi in cui "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà". La pena della reclusione ivi prevista - salvo che il caso costituisca più grave reato - si applica anche a chi ricopre funzioni direttive - dell'impresa o dell'ente privato - diverse da quelle sopra menzionate;

·       l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante " Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione").

 

Inoltre, la modifica prevede la confisca in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati seguenti reati informatici:

·       installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

·       falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.);

·       danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

·       danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

·       danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

·       danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

 

 

La novella espunge il riferimento la fattispecie del traffico illecito di rifiuti disciplinata dall'art. 260 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). A tale proposito occorre segnalare che il medesimo articolo, comma 4-bis (introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 68 del 2015) prevede la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

 

 

 


Articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2)
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo
degli investimenti extra UE)

 

 

L’articolo 14 apporta modifiche alla disciplina dell’esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

La Commissione in sede referente ha accolto l'emendamento 14.1000, che inserisce il Ministro della difesa tra i soggetti (il Ministro dell'interno, Ministro degli affari esteri, Ministri competenti per settore) con cui va concertata la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la redazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dei regolamenti volti all’individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.


Articolo 15, commi 1-bis e 1-ter
(Contributo alla regione Piemonte per il trasporto su gomma e ferro)

 

 

Il comma 1-bis, inserito nell'art. 15 con l'emendamento 15.6, assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa.

Tale contributo è quantificato in complessivi 40 milioni di euro, di cui 35 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018.

Il successivo comma 1-ter provvede alla copertura finanziaria della disposizione, disponendo il corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020.

Si prevede che gli importi assegnati alla regione Piemonte siano portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione a valere sulle risorse della richiamata programmazione 2014-2020.

 

La società GTT Spa è una società partecipata indirettamente dal Comune di Torino, che ha quale oggetto sociale:

-        la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee, e più in generale linee ad impianto fisso, compresa anche la gestione della sola infrastruttura o del solo esercizio;

-        la gestione di servizi a noleggio;

-        la gestione di raccordi ferroviari;

-        la riparazione e manutenzione di veicoli;

-        la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico, comprese le attività di studio e consulenza;

-        la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;

-        la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;

-        la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;

-        la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;

-        la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;

-        la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci.

La Società ha infine per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto sociale.

 

 

 


Articolo 15, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
(Trasporto ferroviario)

 

 

Con modifica approvata in sede referente (emendamento 15.5 testo 2) si inseriscono all'articolo 15 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in tema di trasporto ferroviario e, più specificatamente, in tema di contratti di programma e di strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale.

 

L'emendamento 15.5 (testo 2), approvato durante l'esame in sede referente, aggiunge all'articolo 15 del disegno di legge in esame i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in tema di trasporto ferroviario.

 

L'introducendo comma 1-bis modifica l'articolo 1 della Legge n. 238 del 1993, recante 'Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.'.

 

La vigente Legge n. 238 del 1993 consta di un unico articolo composto da 3 commi.

Il comma 1 dispone che il Ministro dei trasporti trasmetta al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, prima della stipula con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m), della Legge n. 186 del 1991, istitutiva del medesimo Comitato.

Il comma 2 precisa che le competenti commissioni parlamentari esprimono un parere motivato sui citati contratti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di assegnazione.

Infine il comma 3 stabilisce che il Ministro dei trasporti riferisca annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

 

Il citato comma 1-bis interviene sull'articolo 1 della predetta legge, da un lato (lettera a)) espungendo dal comma 1 il riferimento all'obbligo di trasmissione da parte del Ministro dei trasporti al Parlamento dei 'relativi eventuali aggiornamenti' ai contratti di programma di cui sopra ai fini dell'espressione del previsto parere parlamentare come sopra descritto e, dall'altro (lettera b)) inserendo il comma 2-bis all'articolo 1 della medesima legge del 1993.

Tale introducendo comma 2-bis dispone che, per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta un'informativa al Parlamento. Si stabilisce, altresì, che, in caso di modifiche sostanziali, si provveda nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Si precisa, inoltre, che con il termine 'sostanziali' si devono intendere le modifiche che superano del 15% le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

 

L'introducendo comma 1-ter sostituisce l'articolo 1, comma 7, del D. Lgs. n. 112 del 2015, recante 'Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)'.

 

Il citato articolo 1 del menzionato D. Lgs. n. 112 del 2015 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. Il vigente comma 7 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisca la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, pubblicando il relativo documento e periodicamente aggiornandolo, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Ministero dell'economia e delle finanze, che devono esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede comunque alle determinazioni di competenza. Tale Strategia definisce, per un periodo di almeno cinque anni, le esigenze future in materia di mobilità in termini di manutenzione, rinnovamento e sviluppo dell'infrastruttura sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario.

Nel novellato comma 7 viene meno ogni riferimento alla pubblicazione del relativo documento di definizione della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e si prevede, piuttosto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisca tout court tale strategia sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. Si precisa, altresì, che, In sede di prima applicazione, tale strategia sia definita dal Documento di Economia e Finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016), che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

 

Come si è detto, il citato articolo 1 del menzionato D. Lgs. reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, il comma 1 precisa che esso disciplina: a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia; c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura.

Il comma 2 stabilisce che il decreto non si applichi: a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti; b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti; c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su tali infrastrutture.

Il comma 3 reca talune deroghe, mentre il comma 4 stabilisce che le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 422 del 1997[11], siano regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo e alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura e alle attività di ripartizione e assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo, e del medesimo decreto. Il comma 5 precisa che, per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del Decreto-Legge n. 101 del 2011[12] (L. n. 214 del 2011).

Il comma 6 stabilisce che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emani, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, un decreto ministeriale con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4. Si ricorda che in attuazione di quanto disposto dal comma in esame, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il D.M. 5 agosto 2016, recante 'Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2016, n. 216.

Per il contenuto del comma 7 si rinvia a quanto già esposto in precedenza.

Infine il comma 8 precisa che le disposizioni del decreto in esame non pregiudicano la Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

 

Il richiamato articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 20 maggio 2017, disciplina il Programma degli acquisti e la programmazione dei lavori pubblici. In particolare, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

Il comma 2 prevede che le opere pubbliche incompiute siano inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Il comma 3 stabilisce che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto (di cui all'art. 11, della Legge n. 3 del 2003[13]), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il comma 4 precisa che, nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

Il comma 5 dispone che, nell'elencazione delle fonti di finanziamento, siano indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

Il comma 6 precisa che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, co. 2, del DL n. 66 del 2014[14] (L. n. 89 del 2014), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, co. 513, della L. n. 208 del 2015 (Stabilità 2016).

Il comma 7 prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome.

Il comma 8 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata in cui siano definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Il comma 8-bis stabilisce l'inapplicabilità della disciplina recata dall'articolo in esame alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

Il comma 9 stabilisce infine che, sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applichino gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

 

Infine, l'introducendo comma 1-quater stabilisce che i contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale siano stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 


Articolo 15, comma 1-bis
(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci)

 

 

Con modifica approvata in sede referente (emendamento 15.1000) si prevede un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci.

 

L'emendamento 15.1000, approvato durante l'esame in sede referente, introduce un nuovo comma 1-bis. Esso prevede un'integrazione di 4,5 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) al fine di sostenere il trasporto ferroviario delle merci. La modifica aumenta lo stanziamento - pari a 100 milioni di euro annui - che era stato precedentemente ridotto ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.L. n. 50 del 2017 (tale articolo recava riduzioni delle dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) e dall'art. 20, co. 5, del decreto-legge in esame. Alla copertura dell'onere si provvede con la riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 294 richiamato prevede che a partire dall’annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possano essere superiori a 100 milioni di euro annui. Le misure qui previste sono state ridisciplinate, per gli anni 2016 e 2017, dall'art. 11, commi 2-ter e 2-quater del D.L. n. 185 del 2015. La nuova disciplina stabilisce che le risorse siano attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci, e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, ma con l’esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante per l’effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate

La stessa disposizione indica come finalità il rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007. Il citato articolo 10 faceva salve per tre anni dall’entrata in vigore del regolamento (3 dicembre 2009, in base all’articolo 10) le precedenti disposizioni in materia di trasporto merci (e di definizione dei criteri per le compensazioni di servizio pubblico) recate dal regolamento (CEE) n. 1191/1969. In via generale l’articolo 10 di tale regolamento, ora abrogato, prevedeva che la compensazione per gli oneri di servizio pubblico fosse pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri (cioè delle spese per l’impresa connesse agli oneri) e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione. Il periodo transitorio di cui all’articolo 10 risulta quindi esaurito e trova perciò applicazione il regime generale previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007. In materia di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico per i contratti aggiudicati direttamente il regolamento (CE) n. 1370/2007 richiede che vengano rispettate le prescrizioni, più stringenti rispetto a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1191/1969, dell’allegato richiamato dall’articolo 6 par. 1.


Articolo 15-bis
(Disciplina del subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili)

 

 

L'articolo 15-bis, inserito con em. 15.0.7 (testo 3), sostituisce il quinto comma dell'art. 703 del codice della navigazione al fine di ridisciplinare la procedura di subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale.

 

In particolare:

-        alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante deve corrispondere al gestore uscente il valore di subentro.

·       Per le opere inamovibili (immobili e impianti fissi) realizzate sul sedime aeroportuale, inserite nel contratto di programma, approvate dall'Enac e costruite dal concessionario uscente con proprie risorse, il valore di subentro - ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione - è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici.

·       Siffatto calcolo del valore di subentro si applica limitatamente alla quota di beni inamovibili ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente (primo comma del novellato art. 703);

-        restano di proprietà del demanio dello Stato, senza corresponsione alla società concessionaria di alcun rimborso, le opere inamovibili presenti sul sedime aeroportuale alla data di subentro nella concessione, realizzate dal concessionario con proprie risorse e destinate allo svolgimento di attività di natura commerciale e, come tali, non soggette a regolazione tariffaria (secondo comma del novellato art. 703);

-        fino al subentro del nuovo concessionario, il concessionario uscente è tenuto a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione. Il nuovo concessionario - salvo diversa e motivata determinazione dell'Enac - è tenuto a pagare previamente il relativo valore di subentro (terzo comma del novellato art. 703);

 

Si osserva che la disposizione recata dal comma in esame - relativa all'esercizio dell'amministrazione ordinaria dell'aeroporto fino al subentro del nuovo concessionario - esula dal contenuto dell'art. 703 come definito dalla rubrica "Devoluzione delle opere non amovibili".

 

-        per le opere non amovibili - in caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza - il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il loro valore contabile residuo non ammortizzato, in conformità alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo che disciplinano il subentro a scadenza naturale della concessione. Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, in materia di risolubilità del contratto per inadempimento (quarto comma del novellato art. 703).

 

Al primo periodo del comma in esame, si suggerisce di sostituire l'espressione "periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione" con la formulazione "commi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione".

 

-        vengono fatti salvi i meccanismi di determinazione del valore di subentro, dei rimborsi e degli indennizzi previsti nelle vigenti convenzioni di gestione aeroportuale, per i quali, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 703 del codice della navigazione, come novellato dalle disposizioni in commento.

 

 


Articolo 15-bis
(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)

 

 

L'articolo in esame, introdotto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 15.0.21 (testo 2), reca interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima.

 

Nello specifico, il comma 1 interviene sull'articolo 2 del D. Lgs. n. 162 del 2007, recante Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

 

Il richiamato articolo 2 delimita l'àmbito di applicazione del citato decreto legislativo. Il comma 1 precisa che il decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 4.

Il comma 2 specifica che il decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura.

Il comma 3 conferma le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.

Il comma 4 esclude dall'applicabilità del decreto:

a) le metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;

b) le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;

c) l'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di merci;

c-bis) le ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.

 

Nello specifico, la lettera a) interviene sulla lettera b) del richiamato articolo 2, comma 4, il quale - come già precisato - individua le infrastrutture per le quali si esclude l'applicabilità delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 162 del 2007. In particolare, la richiamata lettera b) del comma 4 esclude dal campo di applicazione del decreto, le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a sevizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie operanti esclusivamente su tali reti. La novella recata dalla disposizione in esame è finalizzata a limitare sino alla data del 30 giugno 2019 la disapplicazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 162 del 2007 per tale tipologia di infrastrutture.

 

La lettera b) aggiunge un nuovo comma (il comma 4-bis) al medesimo articolo 2 del D. Lgs. n. 162 del 2007, concernente, come già precisato, l'àmbito di applicazione del decreto medesimo.

L'introducendo comma 4-bis stabilisce che, entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (d'ora in avanti, ANSF) individui le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio operanti su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere.

Il medesimo comma 4-bis stabilisce, altresì, che, a decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio operanti su tali reti, si applichino in materia di sicurezza, le disposizioni emanate ai sensi del comma in esame. La disposizione precisa, infine, che, nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuti le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di un'analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame autorizza l'ANSF all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico, di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

La disposizione precisa che tale autorizzazione viene disposta in deroga alla normativa vigente e che si rende necessaria a seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie e indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal D.M. 5 agosto 2016[15], adottato in attuazione del D. Lgs. n. 112 del 2015[16], nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cd. 'IV pacchetto ferroviario'.

 

Il "quarto pacchetto ferroviario", presentato dalla Commissione europea il 30 gennaio 2013, propone un approccio integrato volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell'UE per favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo.

Il pacchetto comprende:

- la comunicazione "Quarto pacchetto ferroviario – Completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee" (COM(2013)25);

- un regolamento relativo alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

- un regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie;

- un regolamento sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia;

- una direttiva sullo spazio ferroviario europeo;

- una direttiva e una relazione (COM(2013)32) relative all'interoperabilità del sistema ferroviario europeo;

- una direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

- una relazione sul profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante (COM(2013)33);

- una relazione sulla liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (COM(2013)34).

Tutte le disposizioni sopra indicate hanno completato il loro iter a livello di Unione europea innovando profondamente il quadro regolamentare nel settore ferroviario.

A maggio 2016 sono stati infatti pubblicati gli atti riconducibili al “pilastro tecnico” del pacchetto, il cui obiettivo è accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie nell'UE e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative. Si tratta del Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il Regolamento (CE) n. 881/2004, della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario europeo e della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

A dicembre 2016 sono infine stati pubblicati gli atti riferiti al “pilastro politico” che vertono sull’assetto del comparto ossia: il Regolamento (UE) 2237/2016 relativo alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie che abroga il Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio il quale permetteva agli Stati membri di compensare 40 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere; il Regolamento (UE) 2238/2016 che, modificando il Regolamento (CE) 1370/2007, introduce norme sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la direttiva (UE) 2016/2370 che riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, ossia la direttiva che istituisce lo spazio ferroviario unico europeo, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.112/2015. Gli atti citati trattano delle questioni relative alla separazione tra le funzioni di gestore della rete ferroviaria e di prestatore di servizi ferroviari all'interno delle cosiddette "imprese integrate", nonché delle questioni riguardanti l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario mediante gara ovvero affidamento diretto.

 

Si ricorda che con la Legge n. 163 del 2017, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, si è proceduto al recepimento delle seguenti direttive:

(UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 concernente l’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione;

(UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;

(UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.

Le tre direttive citate sono ricomprese nel “quarto pacchetto ferroviario”. In particolare le prime due direttive afferiscono al cosiddetto “pilastro tecnico”, mentre la terza direttiva completa il “pilastro politico” dell’iniziativa europea.

 

Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, il comma 3 dell'articolo in esame autorizza l'ANSF, a decorrere dal 2018, ad assumere 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del DL n. 101 del 2013[17] (L. n. 125 del 2013), in deroga a quanto disposto dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001[18] in tema di Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e dall'articolo 4, comma 3-quinquies del citato DL n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

 

Il richiamato articolo 4 del DL n. 101 del 2013 reca Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

Il citato comma 3 stabilisce che, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il citato comma 3-quinquies del medesimo articolo 4, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 70 del 2013[19].

 

Il comma 4 dell'articolo in esame affida, a decorrere dal 2018, alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime anche l'effettuazione delle investigazioni su:

·     gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione riportate al Capo V del D. Lgs. n. 162 del 2007[20];

Il citato Capo V disciplina le Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti e si compone di 7 articoli (artt. 18-24).

·     gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con D. Lgs. n. 165 del 2011[21];

·     gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

 

Il comma 5 dell'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame, quantificati in euro 966.971 a decorrere dall'anno 2018. Per farvi fronte, il comma in questione dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Infine il comma 6 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 18 della Legge n. 122 del 2016[22] (Legge europea 2015-2016).

 

Il richiamato articolo 18 reca le Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Il vigente articolo si compone di 7 commi.

Il comma 1 stabilisce che le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora: a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria; c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del già citato D. Lgs. n. 162 del 2007.

Il comma 2 precisa che le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

Il comma 3 stabilisce che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della Legge n. 689 del 1981[23], in quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

Il comma 4 sancisce che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 5 stabilisce che, per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 1981. A tal fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Il comma 6 precisa che la riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della citata Legge n. 689 del 1981 e il comma 7 che i proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

 

L'introducendo comma 1-bis punisce le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, con la sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Si stabilisce, inoltre, che per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alle misure di sicurezza successivo al primo, l'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria pari al 10% della sanzione da applicare.


Articolo 15-bis
(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

 

 

L'articolo introdotto con l'approvazione degli identici emendamenti 15.0.28 e 15.0.29, stabilisce che le convenzioni sottoscritte dalle Regioni per l'affidamento dei servizi di tesoreria possano prevedere limiti inferiori delle deficienze di cassa fronteggiate dalle Regioni mediante anticipazioni.

 

  Attualmente l'art. 69, comma 9, d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza (di cui al titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"). Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. Con la novella qui proposta si stabilisce che le convenzioni sottoscritte dalle medesime Regioni per l'affidamento dei servizi di tesoreria possano prevedere un limite più basso e che tale nuovo importo diviene vincolante per la Regione e il servizio tesoriere.


Articolo 15-bis
(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)

 

 

L'articolo in esame, introdotto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 15.0.2000 (testo 2), reca una autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

 

In particolare, la norma, introdotta con l'emendamento 15.0.2000 (testo 2) come riformulato in coso di approvazione in sede referente, autorizza una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

Si prevede che le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata. Viene conseguentemente ridotta la autorizzazione di spesa di cui al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota assegnata, con il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al capitolo 7002, relativo agli invertenti dell'Anas sulle strade riclassificate statali.

 

La legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), al comma 140,  ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. Si prevede che l'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ad integrazione delle risorse del fondo in questione, è intervenuta la Deliberazione del CIPE  3 marzo 2017, n. 2/2017, il cui punto 1 ha previsto che, ad integrazione delle risorse del Fondo in parola, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 - la cui dotazione è stata integrata per 10.962 milioni di euro con la legge di bilancio 2017 - sia disposta l'assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro, in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e non risultanti finanziati.

 

Per il riparto del fondo, sono intervenuti: il D.P.C.M. 29 maggio 2017, in base al quale, quale prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario citato in premessa. Le risorse sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e gestite secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014.

Si prevede in tale DPCM che le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi, prevedendosi il sistema di monitoraggio; e il D.P.C.M. 21 luglio 2017, recante in allegato il relativo riparto.

 

La norma prevede inoltre che le somme non utilizzate per i suddetti interventi di messa in sicurezza siano versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate sui capitoli di provenienza. 

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Articolo 16
(Disposizioni urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

 

 

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana. Le novelle - di cui la 5a Commissione del Senato prevede un'integrazione con la prima parte dell'emendamento approvato 16.12 - riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo. La seconda parte del suddetto emendamento 16.12 riguarda il termine temporale di trasferimento presso pubbliche amministrazioni di alcuni dipendenti della vecchia Associazione. L'emendamento 16.1000 - approvato dalla 5a Commissione del Senato - concerne la mobilità volontaria, presso pubbliche amministrazioni, di alcuni dirigenti della vecchia Associazione.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione di una nuova Associazione di diritto privato. Il trasferimento delle relative funzioni è stato operato con decorrenza dal 1° gennaio 2016[24]. Dalla medesima data, la vecchia Associazione ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", "mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione".

La novella di cui al comma 1, lettera a), corregge - come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera d), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali[25], dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017); la novella di cui alla lettera d), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, rimasti di proprietà dell'Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione).

I suddetti provvedimenti dell'Ente, previsti dalla novella di cui alla lettera b), numero 1), hanno effetto traslativo della proprietà - fermi restando i limiti di opponibilità (di cui all'art. 2644 del codice civile) verso i diritti dei terzi[26] -, costituiscono titolo per la trascrizione nonché titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione in consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di trasferimento in oggetto sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento.

La novella introdotta dalla prima parte dell'emendamento 16.12 - approvato dalla 5a Commissione del Senato - dispone l'estinzione (con la cancellazione delle relative partite contabili) dei residui attivi e passivi inerenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali (della vecchia Associazione), intercorsi prima della data di trasformazione in strutture di diritto privato dei comitati stessi.

Le novelle di cui alla lettera b), numero 2), e di cui alla lettera d), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima (cfr. l'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni) sia alla disciplina (di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404) sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico (cfr. l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 178, nella versione fino ad ora vigente). La novella di cui alla medesima lettera d), numero 1), reca inoltre norme procedurali specifiche ai fini della liquidazione in oggetto.

La novella di cui alla lettera c) si limita a modificare un richiamo normativo interno al D.Lgs. n. 178, sia per correggere un errore materiale sia per coordinare il richiamo con la novella di cui alla lettera d), numero 1).

La novella introdotta dalla seconda parte dell'emendamento 16.12 - approvato dalla 5a Commissione del Senato - differisce dal 1° gennaio 2018 al 1° aprile 2018 il termine del trasferimento - con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie -, presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria in oggetto. Resta fermo il termine mobile più ampio, costituito dalla dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore, per i soggetti (rientranti nell'àmbito del personale summenzionato) preposti alle attività connesse alla gestione liquidatoria.

L'emendamento 16.1000 - approvato dalla 5a Commissione del Senato - concerne il trasferimento, mediante mobilità volontaria, presso pubbliche amministrazioni di dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell'area dei professionisti o nell'area medica (così inquadrati nell'àmbito del contratto collettivo nazionale relativo ai dirigenti degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, contratto applicato alla vecchia Associazione). L'emendamento, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti suddetti, che abbiano svolto cómpiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni ed alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) - per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia -; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.


Articolo 17-bis
(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

 

Il nuovo articolo, introdotto con l'approvazione della proposta 17.0.1000 in sede referente, interviene, al comma 1, sull'articolo 41-bis del D.L. n. 50 del 2017, in materia di Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico, nonché - ad esito della novella - per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico,  estendendo - per gli anni 2018 e 2019 - il riferimento anche alle zone a rischio sismico 2, con riguardo ad interventi sia di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici sia di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nonché con un innalzamento dei rispettivi limiti di spesa, a 25 milioni per il 2018 e a 30 milioni per il 2019. La norma interviene in più punti della legislazione vigente, intervenendo sui criteri di priorità e sui requisiti per le richieste di contributo, nonché sul tema della trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 interviene poi in materia di spazio finanziario attribuito agli enti locali, inserendo un nuovo criterio nell'ambito dell'ordine di priorità previsto dalla legislazione vigente, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.

Con il subemendamento 17.0.1000/4 approvato in sede referente sono stati introdotti altresì i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche per mezzo di contratti di partenariato pubblico-privati, possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1 del Codice degli appalti pubblici e con oneri a carico del Fondo stesso.

 Il comma 2-ter, prevede che, al fine di garantire che i progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari siano coerenti con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse messe a disposizione dal suddetto Fondo possano essere utilizzate anche per predisporre i connessi strumenti di programmazione.

 

 

 

      Il comma 1 interviene sul decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, come convertito in legge, novellandone l'articolo 41-bis, attualmente in materia di Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico, e la cui rubrica viene contestualmente  modificata e riferita al "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico", intervenendo sui seguenti punti:

 

·       Con la lettera a), il comma 1 viene sostituito prevedendo che, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 - ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Rispetto al testo vigente, si prevede per gli anni 2018 e 2019 che i contributi sono assegnati ai comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

Rispetto al testo vigente, viene quindi esteso - per gli anni 2018 e 2019 - il riferimento anche alle zone a rischio sismico 2, con il riferimento ad interventi sia di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici sia di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nonché con un innalzamento dei rispettivi limiti di spesa (con incremento da 15 a 25 milioni per il 2018, e da 20 a 30 milioni per il 2019).

Si ricorda infatti che attualmente il comma 1, qui oggetto di sostituzione, prevede contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

 

In ordine alla estensione della norma anche alle zone a rischio sismico 2, si ricorda che, mentre le zone a rischio sismico 1 sono le zone più pericolose, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti (con valori di accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni pari a: > 0,25; nonché accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, in base alle Norme Tecniche, ag/g pari a 0,35)  le zone a rischio sismico 2 registrano valori inferiori (rispettivamente accelerazione pari a 0,15-0,25, e 0,25).

 

 In Italia, per la classificazione sismica si veda l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, di seguito aggiornata con l'adozione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, recante Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, G.U. n.?108/2006.

 

 

·       Con la lettera b), viene inserito nell'articolo 41-bis un nuovo comma 1-bis, in base al quale per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 (come novellato dalla proposta qui in esame) non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 ai fini della determinazione dei corrispettivi.

Si tratta del D.M. recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si ricorda che tale disposizione del Codice dei contratti pubblici ha infatti previsto che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approvasse, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività indicate. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

 

·       Con la lettera c), viene sostituito il comma 2, prevedendo che i comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare.

Inoltre, rispetto al testo vigente, si prevede una serie di requisiti di contenuto e vincoli per le richieste di contributo, a decorrere dal 2018, quali:

            a) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico di immobili pubblici in caso di contributo della relativa progettazione;

            b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

            c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o altro strumento di programmazione.

Si ricorda che sulle modalità per la richiesta del contributo in questione è intervenuto il Decreto 21 luglio 2017, recante Contributo a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.

·       Con la lettera d), si novella il comma 3 dell'articolo 41-bis, all'alinea, riferendo l'ordine di priorità per le assegnazioni, ivi previsto, al solo anno 2017.

Si ricorda che, in base all'attuale disposizione vigente, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

 

·       Parallelamente alla novella apportata con la lettera d) della proposta, con la successiva lettera e) viene quindi inserito nella disposizione un nuovo comma 3-bis, in base al quale a decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo viene così stabilito:

            a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da fare contestualmente alla progettazione;

            b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;

            c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

        

·       A fini di coordinamento, si prevede, con la lettera f) della proposta, al comma 4 dell'articolo 41-bis citato, che l'ordine di priorità dettato dal comma 3 della norma novellata sia riferito all'anno 2017, mentre il nuovo ordine di priorità - di cui alle lettere a), b), c) del comma 3-bis di nuova introduzione (v. supra) - sia riferito agli anni 2018 e 2019.

 

Si ricorda che l'attuale comma 4 prevede, nel testo vigente, che ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

 

·       Con la lettera g), si prevede una novella al secondo periodo del comma 5, ove che stabilisce la non considerazione delle richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e) e di cui all'articolo 3 del DM 12 maggio 2016 riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (anziché, come nella norma attuale, con il solo riferimento all'ultimo rendiconto di gestione approvato).

Il comma 5 vigente prevede che le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

Si ricorda che, in base all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.?118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, le amministrazioni pubbliche indicate trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

 

Il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 12/05/2016, in materia di Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, prevede, all'art. 1, comma 1, che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:

a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

c) le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;

d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

L'art. 3.  del D.M. in parola reca poi il contenuto del Piano dei conti - trasmissione rendiconto.

 

·       La lettera h) novella il comma 10 dell'articolo 41-bis, prevedendo che gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi dell'articolo medesimo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali e - aggiunge la proposta - dello stesso Comune, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi dell'articolo 41-bis sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

 

·       Con la lettera i), si novella il comma 11, coordinandone i contenuti con l'incremento dei limiti di spesa operato al comma 1 della norma novellato, e segnatamente prevedendo una copertura di risorse pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019.

 

La copertura recata dal comma 11 della norma novellata, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, (nel testo vigente a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019è a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del d.l. 50 del 2017, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

 

Il comma 2 dell'articolo recato dalla proposta  emendativa in esame interviene sul comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale, in particolare inserendo una nuova lettera e) nell'ambito dell'ordine di priorità previsto dalla norma. Tale nuova lettera si riferisce alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.

 

Si ricorda che il comma 492, in vigore dal 24 giugno 2017, qui oggetto di novella, prevede che l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 20 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

0a) investimenti dei comuni, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento; 2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

Si ricorda inoltre che in attuazione di quanto disposto dal comma 492 in parola sono stati emanati il Decreto 14 marzo 2017 e il Decreto 26 aprile 2017.

 

Come detto (v. comma 1), la proposta interviene     conseguentemente a novellare anche la rubrica del Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito in legge - attualmente recante Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate - riferendola invece anche agli interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nonché la rubrica dell'articolo 41-bis del medesimo decreto-legge, che viene espressa quale «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.».

 

 

Con il subemendamento 17.0.1000/4 approvato in sede referente sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter.

 

Il comma 2-bis prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche per mezzo di contratti di partenariato pubblico-privati, possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA quale istituto nazionale di promozione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 826 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1 del Codice degli appalti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50). Gli oneri saranno a carico del Fondo stesso.

 

L'articolo 1, comma 826 della legge di stabilità 2016 conferisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3) del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), secondo quanto previsto nella Comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015.

L'articolo 2 numero 3) del citato regolamento definisce infatti le "banche o istituti nazionali di promozione" come le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione.

La Comunicazione (COM(2015)361) fornisce orientamenti per gli Stati membri che intendono istituire una banca nazionale di promozione e fissa una serie di principi fondamentali per la cooperazione delle banche nazionali di promozione con il gruppo BEI e con la Commissione, nonché per la cooperazione tra le banche stesse nel contesto del piano di investimenti lanciato dalla Commissione europea nel novembre 2014, in particolare attraverso le piattaforme di investimento.

L'articolo 202 del Codice degli appalti pubblici reca disposizioni relative al finanziamento e alla riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie. In particolare, al comma 1 prevede l'istituzione di alcuni fondi volti al miglioramento delle capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Tra essi il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per il project review  delle infrastrutture già finanziate (lettera a).  

 

Il comma 2-ter, prevede che, al fine di garantire che i progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari siano coerenti con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse messe a disposizione dal suddetto Fondo possano essere utilizzate anche per predisporre i connessi strumenti di programmazione.

 

 


 

 

 

 

Articolo 17-bis
(Disposizioni in materia di 5 per mille)

 

L'emendamento in parola novella la disciplina della quota del cinque per mille dell'imposta sulle persone fisiche relativa alle dichiarazioni dei redditi. La novità viene introdotta aggiungendo un nuovo comma, 1-bis, all'articolo 16 (Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali) della legge n. 394/1991, che è la Legge quadro sulle aree protette. L'emendamento in esame prevede l'emanazione di un apposito decreto. 

 

La Legge quadro sulle aree protette fu approvata in attuazione degli articoli della Costituzione che tutelano il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del Paese (articolo 9) e la salute degli individui e della collettività (articolo 32), nonché nel rispetto di accordi internazionali. Tale legge reca princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. In particolare, l'articolo 9 della legge 394/1991 traccia i lineamenti dell'Ente parco, un soggetto avente personalità di diritto pubblico, la cui sede legale e amministrativa è nel territorio del parco. Ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 394/1991, L'Ente parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

 

Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 394/1991, cui l'emendamento 17.0.3 (TESTO 2) propone di fare seguire il nuovo comma 1-bis, individua le entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi e le suddivide in categorie. Tali entrate sono: i contributi ordinari e straordinari dello Stato, i contributi delle regioni e degli enti pubblici, i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro, gli eventuali redditi patrimoniali, i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, i proventi delle attività commerciali e promozionali, i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari, altri proventi acquisiti in relazione all'attività dell'Ente parco.

Secondo il nuovo comma 1-bis concernente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contribuente avrebbe la possibilità di destinare tale quota al sostegno egli enti gestori delle aree protette, a decorrere dall'anno 2018. A tal fine, il comma 1-bis rimette il compito di stabilire le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto e di erogazione delle somme ad un decreto, di natura non regolamentare, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotterà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della modifica legislativa.  

 

 


Articolo 17-bis
(Delimitazione della fascia demaniale marittima nel territorio del Comune di San Salvo)

 

 

L'articolo, risultante dall'approvazione in sede referente dell'emendamento 17.8 (testo 2), dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo.

 

 

L'articolo novella l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n.80 del 2004 ("Disposizioni urgenti in materia di enti locali") inserendo il riferimento a San Salvo (comune in provincia di Chieti).

 

Il richiamato comma 2-bis stabilisce che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (in provincia di Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 80/2004. A tal fine, demanda all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della menzionata linea di demarcazione.

 

Tale disposizione risulta dall'approvazione di un emendamento che il Governo pro tempore aveva presentato in sede di conversione del DL 80/2004 (XIV legislatura) al fine di risolvere le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia di demanio marittimo compresa nel territorio del comune di Campomarino. Prima di tale intervento, risultava infatti controverso il regime giuridico delle relative aree per il consolidarsi di situazioni di proprietà privata in territori ubicati in prossimità dell'ampia fascia di pineta marittima (appartenente inequivocabilmente al demanio).

 

L'emendamento in esame estende al comune di San Salvo, in provincia di Chieti, le richiamate disposizioni. Pertanto, anche la fascia demaniale marittima compresa nel territorio di San Salvo diviene oggetto di nuova delimitazione, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 80/2004.

 

Rispetto all'attuale tenore dell'emendamento, che si limita ad inserire nel testo dell'articolo 6, comma 2-bis, del DL 80/2004, dopo le parole "il comune di Campomarino (Campobasso)" le parole "San Salvo (Chieti)" parrebbe opportuna la seguente riformulazione di carattere meramente formale: «sostituire le parole "nel territorio del Comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata" con le seguenti "nei territori del Comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di San Salvo (Chieti) sono delimitate"».

 

Quanto alla finalità dell'emendamento in esame, si segnala che nell'ambito di un atto di indirizzo presentato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione (AC 4962) del DL 80/2004 (ordine del giorno 9/4962/1[27]) si sostiene, proprio con riferimento alla norma di cui all'articolo 6, comma 2-bis, che il comune di San Salvo (Chieti) "si trova nelle stesse identiche condizioni, con le stesse problematiche e motivazioni del comune di Campomarino".

 


Articolo 17-bis
(Disposizioni in materia di enti locali)

 

 

L'articolo in esame, inserito con l'approvazione dell'emendamento 17.14 (testo 2), reca una novella all'articolo 57 concernente semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria.

 

L'art. 57 stabilisce, al comma 1, che sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti - nel cui territorio ricade interamente il sito di importanza comunitaria - le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. Con la modifica qui proposta si inserisce un nuovo comma 1-bis: esso prevede che, ai fini di acquisire le necessarie risorse, la competenza per i provvedimenti qui sopra ricordati è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti i suddetti interventi, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.

 

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Articolo 18
(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

 

 

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziate del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, lett. a)) e per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che eroghino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, lett. b)). L'emendamento 18.1000 - approvato dalla 5a Commissione del Senato -  prevede l'incremento delle risorse accantonate ai sensi del presente articolo da 21,5 a 32,5 milioni, con la destinazione delle conseguenti ulteriori risorse, pari a 11 milioni, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico. L'emendamento 18.18 (testo 2) - approvato dalla 5a Commissione del Senato - reca una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

 

L'accantonamento summenzionato, di cui al comma 1 del presente articolo, è subordinato alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di un'intesa relativa alle risorse vincolate a valere sulle disponibilità finanziarie per il SSN nel 2017 ed è destinato al successivo riparto, finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dei commi 34 e 34-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996. L'accantonamento, pertanto, non produce oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse del FSN già stanziate per il 2017.

 

In particolare, le richiamate norme del collegato fiscale alla legge finanziaria per il 1997 prevedono la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA. Per il perseguimento dei predetti obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le regioni sono chiamate ad elaborare specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. I progetti ammessi al finanziamento utilizzando le quote del FSN vincolate a tali fini sono individuati dalla medesima Conferenza, su proposta del Ministro della salute.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il compito di individuare le strutture definite al precedente comma.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 602-603) ha autorizzato un contributo al Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) fino a 15 milioni di euro per il 2015, fino a 10 milioni di euro per il 2016 e fino a 5 milioni di euro per il 2017, finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, a valere sul programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 67/1988 (legge finanziaria 1988). Inoltre, ha previsto l'integrazione della composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO con un membro nominato dal Ministero della Salute, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Fondazione CNAO è un centro di ricerca e trattamento dei casi tumorali non pediatrici che rientrano nei protocolli clinici autorizzati dal Ministero della Salute. L'adroterapia è una forma non invasiva di radioterapia per la lotta contro i tumori non aggredibili chirurgicamente perché localizzati in sedi anatomiche complicate da organi vitali, che utilizza particelle pesanti o adroni (protoni o ioni di carbonio). Il Centro è stato istituito sulla base delle previsioni di cui all'art. 92, co. 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) quale ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il MIUR, e soggetti pubblici e privati.

 

Il comma 2-bis - di cui la 5a Commissione del Senato propone l'inserimento con l'emendamento 18.18 (testo 2) - reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato. L'intervento è inteso a chiarire che: nell'àmbito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale rientrano anche i dipendenti dei suddetti ospedali ed istituti che siano stati assunti presso i medesimi mediante procedura concorsuale; i dipendenti delle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale possono essere assunti presso gli ospedali e gli istituti summenzionati mediante mobilità (quindi, anche in tal caso, senza lo svolgimento di una nuova procedura concorsuale).

 

L'àmbito degli ospedali cosiddetti classificati è costituito da strutture gestite da enti ed istituti ecclesiastici e facenti parte del Servizio sanitario nazionale. Per tali strutture e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato vige l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. I servizi ed i titoli acquisiti presso tali strutture sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi e dei trasferimenti sia verso le strutture pubbliche sia verso le strutture private summenzionate (comma 1 del citato art. 25 del D.P.R. n. 761 ed art. 15-undecies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

 


Articolo 18-bis
(Limiti di fatturato delle farmacie per l'applicazione di particolari misure di sconto)

 

 

L'emendamento 18.0.6 (testo 3) - approvato dalla 5a Commissione del Senato - modifica i limiti massimi di fatturato (in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'IVA) per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie.

 

Si ricorda che le misure di sconto riducono le quote di spettanza delle medesime farmacie relative ai medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

La prima novella eleva da 387.342,67 euro a 450.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri suddetti) per le farmacie rurali sussidiate[28], ai fini dell'applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all'1,5 per cento).

La seconda novella eleva da 258.228,45 euro a 300.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri summenzionati) ai fini dell'applicazione (per le farmacie "urbane" e per quelle rurali non sussidiate) di tassi di sconto ridotti rispetto a quelli previsti per le farmacie con fatturato superiore al medesimo limite.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle presenti novelle, quantificati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


Articolo 18-bis
(Norme in materia di procedure connesse agli obblighi di vaccinazione)

 

 

L'emendamento 18.0.1000 - approvato dalla 5a Commissione del Senato - propone di modificare la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione[29], relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

L'emendamento consente l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime sulle procedure suddette, disciplina posta dall'art. 3-bis, commi da 1 a 4, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119; tale anticipo è ammesso - secondo modalità definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali - solo con riferimento alle regioni e province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale[30]. In conseguenza dell'anticipo, le norme a regime in oggetto possono decorrere, negli àmbiti territoriali suddetti, con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o il calendario 2018-19, ovvero (comma 2) già con riferimento all'anno scolastico o al calendario attualmente in corso, con la prescrizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali deve concludersi entro il 10 marzo 2018 (controllo costituito dalle varie fasi delle procedure in esame[31]).

Resta fermo, per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, l'effetto di preclusione all'accesso per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi di vaccinazione, effetto di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art. 3-bis, comma 5, del citato D.L. n. 73.

Si ricorda che la procedura a regime di cui ai commi da 1 a 4 del summenzionato art. 3-bis del D.L. n. 73 consiste:

-        nella trasmissione, entro il 10 marzo, alle aziende sanitarie locali, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni per l'anno scolastico (o per il calendario) successivo;

-        nella restituzione, entro il 10 giugno, di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione;

-        nell'invito - da formulare da parte dei suddetti dirigenti e responsabili nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi - ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori ovvero ai soggetti affidatari dei minori) a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale;

-        nella trasmissione all'azienda sanitaria locale, entro il 20 luglio, da parte dei medesimi dirigenti e responsabili, della documentazione pervenuta ovvero della comunicazione del mancato deposito della stessa.

Si ricorda che la disciplina transitoria sulle procedure in esame è invece posta dagli artt. 3 e 5 del medesimo D.L. n. 73; tale disciplina, in base all'emendamento in oggetto, continuerebbe a trovare applicazione (fino alle iscrizioni relative all'anno scolastico o al calendario 2019-2020) esclusivamente per le regioni o province autonome che non abbiano istituito un'anagrafe vaccinale.

 

Tale disciplina transitoria prevede che i dirigenti scolastici delle scuole ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori ovvero ai soggetti affidatari) la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione[32], di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno - ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018 -; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Riguardo ai casi in cui le iscrizioni siano operate di ufficio[33], il suddetto termine più ampio del 10 luglio si applica senza necessità della previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva (resta ferma, per il 2017, la necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per godere del suddetto termine più ampio del 10 marzo 2018 per la presentazione della documentazione). La mancata presentazione di una delle documentazioni alternative - nonché della documentazione successiva all'eventuale dichiarazione sostitutiva - deve essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti e responsabili suddetti all'azienda sanitaria locale, ai fini degli adempimenti di competenza.

 

 

 


Articolo 18-bis
(Produzione, trasformazione e somministrazione di cannabis per uso medico)

 

 

L'emendamento 18.0.1100 ed i relativi subemendamenti - approvati dalla 5a Commissione del Senato - riguardano: la disciplina della coltivazione di piante di cannabis e della produzione di sostanze e preparazioni vegetali da piante e materiale vegetale a base di cannabis, a fini terapeutici o di ricerca; la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali; la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici.

 

L'emendamento 18.0.1100, in primo luogo, conferma - come già previsto dalla disciplina vigente (cfr., in particolare, il D.M. 9 novembre 2015) - che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze può procedere (nel rispetto delle norme di buona fabbricazione) alla coltivazione di piante di cannabis ed alla produzione di sostanze e preparazioni vegetali - derivanti dalle piante così coltivate o da quote di cannabis importate -, ai fini della successiva distribuzione alle farmacie delle medesime sostanze e preparazioni per la produzione di medicinali. In secondo luogo, l'emendamento 18.0.1100 introduce, per la destinazione dei suddetti prodotti dello Stabilimento di Firenze, anche la finalità dello svolgimento di studi clinici.

L'emendamento 18.0.1100 prevede altresì due stanziamenti, entrambi relativi all'anno 2017. Il primo stanziamento concerne l'attività di coltivazione e trasformazione suddette dello Stabilimento di Firenze ed è pari a 1,6 milioni di euro per il 2017. Il secondo stanziamento riguarda l'importazione summenzionata delle quote di cannabis ed è pari a 0,7 milioni per il 2017.

Alla copertura finanziaria dei due stanziamenti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; la riduzione concerne l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Resta fermo che l'importazione delle quote suddette deve essere autorizzata dall'Organismo statale per la cannabis - individuato, ai sensi del D.M. 9 novembre 2015, nel Ministero della salute-Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico-Ufficio centrale stupefacenti - (comma 2 dell'emendamento 18.0.1100).

L'emendamento 18.0.1100 corrisponde ad una parte del disegno di legge A.S. n. 2947, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 19 ottobre 2017 e trasmesso al Senato. Si segnala che, in tale disegno di legge, gli studi clinici sono oggetto di una specifica disciplina nell'articolo 9. Occorre forse valutare se, in mancanza di quest'ultima, il riferimento, posto dall'emendamento, alla finalità degli studi clinici richieda la definizione di norme attuative della medesima finalità.

I subemendamenti 18.0.1100/1, 18.0.1100/2 (testo 2), 18.0.1100/7, 18.0.1100/8, 18.0.1100/9, 18.0.1100/10 e 18.0.1100/15 prevedono che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis, con decreto del Ministro della salute possano essere individuati uno o più enti o imprese, da autorizzare alla relativa coltivazione e trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le good agricultural and collecting practices (GACP), in base alle procedure indicate dal suddetto Stabilimento di Firenze. Tale norma è prevista anche dal citato disegno di legge A.S. n. 2947.

Il subemendamento 18.0.1100/12 prevede l'inserimento nei programmi di formazione continua, per il personale medico, sanitario e sociosanitario, di crediti formativi inerenti alle conoscenze delle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e, in particolare, per il trattamento del dolore. Tale norma è prevista anche dal citato disegno di legge A.S. n. 2947.

Il subemendamento 18.0.1100/14 dispone che il suddetto Stabilimento di Firenze provveda allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, le quali le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile. Tale norma è prevista anche dal citato disegno di legge A.S. n. 2947.

Il subemendamento 18.0.1100/18 - che corrisponde ad una parte del disegno di legge A.S. n. 2947 - prevede, in primo luogo, che le prescrizioni magistrali a base di cannabis, prescritte dal medico per la terapia contro il dolore, ai sensi della L. 15 marzo 2010, n. 38, o per gli altri impieghi contemplati dall'allegato tecnico al citato D.M. 9 novembre 2015[34] sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Si ricorda che, nella disciplina attuale, la rimborsabilità in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale varia a seconda degli àmbiti territoriali, in quanto essa "è subordinata alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome" (cfr. il citato allegato tecnico al D.M. 9 novembre 2015).

 

L'allegato tecnico al D.M. 9 novembre 2015 evidenzia che, attualmente, non esistono chiare evidenze scientifiche sul profilo rischio/beneficio della cannabis   ad   uso medico a causa della scarsa qualità metodologica degli studi disponibili che,  talora, presentano  anche  risultati  contraddittori.  Viene  pertanto precisato che l'uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un  trattamento  sintomatico  di  supporto  ai  trattamenti  standard  per  alcune patologie (trattamento con antinfiammatori non steroidei, farmaci  cortisonici  o  oppioidi),  quando  questi  ultimi  non  hanno  prodotto  gli effetti  desiderati,  o  hanno  provocato  effetti  secondari  non  tollerabili,  o  necessitano  di  incrementi  posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali. La carenza di evidenze scientifiche conclusive ha inoltre indotto il legislatore a prevedere un aggiornamento delle evidenze ogni due anni e, dopo un tempo adeguato di uso della cannabis, riconsiderando gli impieghi alla luce di trials clinici che in maniera rigorosa ne evidenzino la reale efficacia su un numero significativo di soggetti trattati.

Vengono comunque declinate le seguenti indicazioni presenti in letteratura sull'impiego della cannabis:

-        l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali;

-        l'analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;

-        l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da  chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;

-        l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;

-        l'effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;

-        la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.

 

In secondo luogo, il subemendamento 18.0.1100/18 specifica che il medico può prescrivere (senza rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale) preparazioni magistrali a base di cannabis per ulteriori impieghi, ai sensi delle norme generali (di cui all'art. 5 del D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 1998, n. 94) che disciplinano le possibilità di prescrizione di preparazioni magistrali.

 


Articolo 18-bis
(Debiti sanitari della Regione Sardegna)

 

 

L'emendamento 18.0.2000 (testo 2) - approvato dalla 5a Commissione del Senato - concerne l'estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.

 

L'emendamento consente che, previa delibera del CIPE, su richiesta della Regione Sardegna e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la medesima Regione impieghi, negli anni 2018 e 2019, ai fini dell'estinzione dei debiti suddetti, le risorse derivanti da economie, revoche e definanziamenti di interventi, verificatisi - relativamente al territorio della Regione Sardegna - nell'àmbito della gestione, ai sensi della delibera CIPE ivi citata, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si ricorda che la delibera del CIPE richiamata è la n. 1 dell'11 gennaio 2011, concernente "obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013".

 


Articolo 19-bis
(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

 

 

L’articolo 19-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione (em.5.0.2 testo 2), reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese; nonché a demandare all'AGCOM la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni.

 

 

L'articolo in esame, al comma 1, contiene plurime novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 ("Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"), convertito, con modificazioni, dalla legge n.40 del 2007. Nello specifico:

1) introduce 4 commi aggiuntivi dopo il comma 1 (comma 1, lettera a)):

·       il comma 1-bis dispone che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica (di cui al decreto legislativo n.259 del 2003) debbano prevedere che la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi sia su base mensile o di multipli del mese. L'unica eccezione consentita riguarda i servizi promozionali di durata inferiore al mese e non rinnovabili.

Tale disposizione si pone in contrasto con le recenti politiche contrattuali di taluni operatori dei servizi di comunicazione che hanno stabilito una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei propri servizi su base inferiore al mese.

 

La disposizione in commento richiama il decreto-legislativo n.259 del 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" che all'articolo 1, comma 1, lettera gg), definisce servizi di comunicazione elettronica come segue: "i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica";

 

·        il comma 1-ter impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell'erogazione dei propri servizi, di adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame all'obbligo di cui al comma 1-bis, ovvero di adeguare i propri contratti con l'utenza in modo da prevedere una cadenza di rinnovo delle offerte o della fatturazione dei servizi mensile, o di multipli del mese (d'ora innanzi, per semplicità, sarà utilizzata l'espressione "obbligo di fatturazione mensile");

·       il comma 1-quater demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito "di garantire la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis" affinché i consumatori siano messi in condizione di compiere scelte informate. Il comma in esame, se interpretato in combinato disposto con il comma 1-quinquies, pare diretto ad attribuire all'Autorità il compito di verifica del rispetto da parte delle società di cui al comma 1-ter dell'obbligo di fatturazione mensile di cui al comma 1-bis.

Al fine di evitare possibili interpretazioni alternative, contrastanti con la ratio dell'articolo 19-bis in esame, si valuti la possibilità di riformulare il comma specificando le funzioni dell'Autorità nel senso appena indicato;    

·       il comma 1-quinquies attribuisce all'AGCOM il potere di ordinare all'operatore che non ottemperi all'obbligo di fatturazione mensile la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme a qualsiasi titolo addebitate agli utenti a causa del mancato rispetto di tale obbligo. A tal fine l'Autorità prescrive all'operatore di provvedere entro un determinato termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;

 

2) riformula il comma 4, secondo periodo (comma 1, lettera b)). Rispetto all'articolo 1, comma 4, la riformulazione in commento:

·       introduce, conseguentemente all'inserimento dei citati commi da 1-bis a 1-quinquies, tali riferimenti normativi fra quelli la cui violazione è sanzionata dall' AGCOM;

·       circoscrive le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al citato DLgs 259/2003) sulla base delle quali la predetta Autorità può irrogare sanzioni per la violazione dell'articolo 1 del DL 7/2007. Nello specifico, si segnala che il comma 4, secondo periodo, attualmente vigente, dispone che la "violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità [...] applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche". Il comma 1, lettera b), dell'articolo in commento riformula tale disposizione nel senso di circoscrive il richiamo all'articolo 98 del codice al solo comma 16, nel caso di violazione delle disposizioni "di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater" e al comma 11, nel caso di violazione del comma 3-quinquies.

 

Ai sensi del comma 11 del citato articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, ai soggetti che non ottemperino "agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" (si consideri che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame raddoppia tali sanzioni, v. infra). Inoltre, se "l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce".

Con la modifica in esame, rispetto al testo vigente, tale apparato sanzionatorio parrebbe poter essere attivato per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1-quinquies, del DL 7/2007, e non per la violazione delle altre disposizioni recate al medesimo articolo 1.

 

Ai sensi del comma 16 del citato articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, il Ministero dello sviluppo economico o l'AGCOM, secondo le rispettive competenze, comminano, al verificarsi di talune violazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000 ad euro 1.160.000.

Con la modifica in esame, rispetto al testo vigente, per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1 del DL 7/2007 (con la sola eccezione, come detto del comma 1-quinquies) l'Autorità parrebbe poter irrogare (soltanto) la richiamata sanzione.

 

3) inserisce, dopo il comma 4, un comma aggiuntivo diretto a stabilire che:

§  il periodo mensile (o suoi multipli) costituisce lo standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella carta dei servizi;

§  qualora l'operatore modifichi lo standard, si applichi una ulteriore sanzione consistente in un "indennizzo forfettario" da corrispondere a ciascuno degli utenti interessati dall'illegittima fatturazione, pari a 50 euro cui occorre aggiungere un ulteriore euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale l'operatore, in ottemperanza dell'ordine imposto dall'Autorità (ai sensi del comma 1-quinquies), è tenuto a cessare la condotta illegittima e restituire gli importi indebitamente addebitati agli utenti;

§  l'AGCOM vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'art.1, comma 6, lettera a), n.14, e commi 11 e 12 della legge n.249 del 1997.

 

L'art.1, comma 6, in materia di definizione delle competenze dell'AGCOM, alla lettera a), n.14 stabilisce che la commissione per le infrastrutture e le reti esercita interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati.

Il comma 11, anch'esso richiamato dalla disposizione in commento, stabilisce che l'AGCOM disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, che l'Autorità individua con propri provvedimenti, il ricorso in sede giurisdizionale non è proponibile fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione che deve concludersi entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. I termini per agire in sede giurisdizionale sono a tal fine sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Il comma 12 demanda all'Autorità la definizione di procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. Tali criteri costituiscono princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

 

Il comma 2 modifica il già richiamato comma 11 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni (v. supra) incrementando gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie che il Ministero dello sviluppo economico o l'AGCOM possono irrogare agli operatori che non ottemperino ai loro ordini e alle loro diffide. Detti importi, con la disposizione in esame, raddoppiano, passando da un minimo di 240.000 euro (rispetto agli attuali 120.000) ad un massimo di 5 milioni di euro (rispetto agli attuali 2,5 milioni).

Il comma 3 inserisce il comma 1-bis all'articolo 71 del citato codice delle comunicazioni elettroniche che dispone quanto segue:

§  le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute ad assicurare informazioni "chiare e trasparenti" riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi;

§  l'AGCOM è tenuta a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le caratteristiche tecniche, e le corrispondenti denominazioni, delle diverse tipologie di infrastruttura fisica. A tal fine, l'infrastruttura in fibra ottica completa è definita come quell'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente;

§  ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dalla predetta Autorità costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del codice al consumo (di cui al decreto legislativo n.206 del 2005).


Articolo 19-bis
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

 

 

L'articolo 19-bis - introdotto dalla Commissione durante l'esame in sede referente - interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione dei minori di 14 anni all'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

 

L'emendamento 19.0.3 (testo 2) - approvato dalla Commissione durante l'esame in sede referente - inserisce l'articolo 19-bis, il quale prevede, al comma 1, che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della L. 184/1983, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

In base al comma 2, l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

 

 

 

 

 

 


Articolo 19-bis
(Non applicazione ad enti di previdenza di diritto privato di alcuni divieti relativi al conferimento di incarichi)

 

 

Prevede la non applicazione ad alcuni enti di previdenza di diritto privato, di alcuni divieti (valevoli per le amministrazioni pubbliche) relativi al conferimento di incarichi.

 

Con l'approvazione degli emendamenti 19.0.41, 19.0.42 e 19.0.43 (testi 2), aventi identico testo, la Commissione referente propone la non applicazione ad alcuni enti di previdenza, di alcune disposizioni restrittive in materia di conferimento di incarichi.

Le disposizioni in questione sono poste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 (primo e secondo periodo). Vi si fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; e vi si fa divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni o di enti e società da esse controllati.

Ebbene l'emendamento propone la non applicazione di tali disposizioni, agli enti di previdenza di diritto privato, conseguiti alla 'privatizzazione' dettata dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 - là dove gli organi di governo di tali enti siano eletti in via diretta o in indiretta dagli iscritti.

 

Il decreto legislativo n. 509 del 1994 dispose la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato per i seguenti enti: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Il decreto legislativo n. 103 del 1996 - nel disciplinare la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgano attività autonoma di libera professione - venne a disporre circa gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi.


Articolo 19-bis
(Banca dati operatori economici)

 

 

L'articolo inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.45 (testo 2) autorizza la spesa di 100.000 euro per il 2017 e di 1,5 milioni dal 2018 al fine di assicurare la gestione, l'implementazione e il funzionamento della banca dati degli operatori economici prevista dall'articolo 81, comma 1, del Codice dei contrati pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo Ministero è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'ANAC fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, previsto dal citato articolo 81, al comma 2. Con tale decreto sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. È quindi prevista la copertura degli oneri.

 

 

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Articolo 19-bis
(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

 

 

La Commissione in sede referente ha introdotto - approvando l'emendamento 19.0.62(testo2) - un articolo aggiuntivo, con cui si incide sulla disciplina della circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali).

In particolare, al comma 1 si modifica il comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995: in luogo della clausola che consentiva la vendita dei prodotti, costruendola in termini di deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (e subordinava la relativa previsione all'attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio), ora invece la vendita dei prodotti in questione è effettuata in via esclusiva (sempre per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38). Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita in questione già attivi, poi, si prevede che un decreto dell'Agenzia delle Dogane ? dei Monopoli, area Monopoli, entro il 31 marzo 2018, stabilisca modalità ? requisiti per l'autorizzazione ? 1'approvvigionamento dei prodotti e, nelle more, è consentita loro l? prosecuzione dell'attività.

Per il comma 2, il divieto della vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato) non reca più la specificazione "transfrontaliera". Anche la previsione secondo cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai soggetti competenti i siti web ai quali inibire l'accesso, è modificata: si tratta sempre dei siti offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; ma non si prevede più che tale potere operi solo in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 (ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995), o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.

Il comma 3, infine, incrementa di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, provvedendo a coprire la spesa mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 ? 2.

 

 

 

 

 


Articolo 19-bis
(
Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare)

 

 

L’articolo 19-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente (emendamento 19.0.75), prevede che l’Agenzia del demanio possa assegnare gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (Fondo immobili pubblici – FIP e Fondo Patrimonio Uno – FP1), se non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, agli enti pubblici anche territoriali.

In tal caso l’Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.

 

L’articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001 ha autorizzato la costituzione di fondi comuni d’investimento immobiliare, ai quali vengono trasferiti o conferiti, dietro pagamento di un corrispettivo ai precedenti proprietari, beni immobili, ad uso diverso da quello residenziale, appartenenti allo Stato, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e agli enti pubblici non territoriali. Tali immobili sono concessi in locazione all’Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li avevano precedentemente in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. Gli utilizzatori pagano un canone all’Agenzia medesima, la quale, a sua volta, lo riversa al fondo. Le quote del fondo sono collocate sul mercato.

In attuazione di queste norme sono stati costituiti due fondi immobiliari: Fondo immobili pubblici (FIP) e Patrimonio Uno.

Al Fondo immobili pubblici (FIP), costituito nel corso dell’anno 2004 e gestito dalla società Investire Immobiliare Sgr, è stata trasferita la proprietà di alcuni immobili appositamente individuati, di proprietà, tra gli altri di INPS, INPDAP e INAIL. Il valore dell’apporto è stato valutato in circa 3,3 miliardi di euro. Successivamente gli stessi immobili sono stati concessi in locazione all’Agenzia del demanio per l’assegnazione ai precedenti utilizzatori. Le quote del fondo sono state infine collocate presso investitori qualificati nel luglio del 2005.

Il Fondo Patrimonio Uno, la cui costituzione (2004) è stata promossa dalla società Patrimonio dello Stato Spa, è stato reso operativo alla fine dell’anno 2005 ed è gestito da BNL Fondi Immobiliari Sgr Spa. A differenza del FIP, nel fondo Patrimonio Uno sono presenti anche immobili non utilizzati direttamente dai precedenti proprietari, ma locati a terzi. Il collocamento delle quote del fondo è stato completato nel mese di aprile 2006.

La Corte dei Conti, nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del Demanio per gli esercizi 2014-2015 (approvata il 20 dicembre 2016) afferma che con riferimento agli immobili conferiti al FIP, anche nel biennio in considerazione, Investire Immobiliare SGR S.p.A., gestore del fondo, ha proseguito nella vendita degli immobili (9 beni a 5 differenti acquirenti nel 2014 e 14 beni a 2 differenti acquirenti nel 2015). Nel corso del biennio 2014·2015 è proseguita l'attività di razionalizzazione degli utilizzi posta in essere dall'Agenzia (sulla base di quanto previsto all'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009), attraverso la sistematica attività di verifica della disponibilità di spazi negli immobili, con particolare riferimento a1le porzioni non assegnate, ovvero a quelle assegnate ma sottoutilizzate. Sempre nell’ottica della razionalizzazione, sono stati riconsegnati 2 beni a seguito di recesso nel 2014 e 5 beni a seguito di recesso nel 2015 ed è stato altresì esercitato il diritto di recesso anticipato su 28 immobili nel 2014 e 3 immobili nel 2015, saturando quasi completamente le possibilità dal Contratto di Locazione.

Anche per gli immobili conferiti al Fondo Patrimonio Uno (FP1) l'esercizio ha visto il consolidamento delle attività ordinarie di gestione e lo sviluppo dell’attività di regolarizzazione e perimetrazione. Così come per il Fondo FIP, anche le parti locatrici del fondo FP1 sono aumentate in virtù della vendita di 7 immobili avvenuta nel corso del 2014 e di un immobile nel corso del 2015. Sul fronte delle razionalizzazioni è stato esercitato il diritto di recesso su 2 immobili nel 2014 e su un immobile nel 2015.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano più necessarie. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.


Articolo 19-bis
(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

 

 

L'articolo in esame, introdotto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 19.0.77 (testo 2), reca disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente.

 

Nello specifico, il comma 1 è volto a sostituire, ovvero ad abrogare, le disposizioni vigenti in tema di compenso spettante al Garante del contribuente, al fine di introdurre una specifica disciplina recante il compenso mensile lordo e il rimborso delle spese di trasferta per i Garanti fuori sede.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), dispone l'abrogazione - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - dell'art. 1, commi 404 e 405, della Legge n. 147 del 2013[35] (Stabilità 2014), in tema di compenso spettante al Garante del contribuente.

 

La figura del Garante del contribuente è disciplinata dall'articolo 13 della Legge n. 212 del 2000[36].

Il comma 1 istituisce il Garante del contribuente presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome.

Il comma 2 stabilisce che il Garante, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da 3 componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

Il comma 3 stabilisce che l'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a), comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.

Il comma 4 prevede che il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente siano determinati con decreto del Ministro delle finanze.

Il comma 5 prevede che le funzioni di segreteria e tecniche siano assicurate al Garante dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

Il comma 6 stabilisce che il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 30 giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Il comma 7 precisa che il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

Il comma 8 riconosce al Garante il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

Ai sensi del comma 9, il Garante richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della legge in esame; ai sensi del comma 10, il Garante richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

In base al comma 11, il Garante individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

Il comma 12 stabilisce che ogni sei mesi il Garante del contribuente presenti una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

Infine in base al comma 13, il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

 

Il richiamato comma 404 stabilisce che, ai fini della disposizione di cui al comma 4 del citato articolo 13 della L. n. 212 del 2000, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50% di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

Il richiamato comma 405 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Il comma 1, lettera b), sostituisce il già citato articolo 13, comma 4, della Legge n. 212 del 2000. Si è già detto che il vigente comma 4 prevede che il compenso e i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente, siano determinati con decreto del Ministro delle finanze. Con la modifica proposta dalla lettera in commento, tale comma viene sostituito al fine di prevedere che per ogni Garante il compenso mensile lordo sia fissato in euro 2.788,87 e che al Garante residente in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, competa il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Si prevede, altresì, che analogo trattamento competa per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli di residenza del Garante.

 

Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018. Si dispone che alla copertura di tali oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Il comma 3 stabilisce che agli oneri di cui al comma 2, si applichi l'articolo 17, commi 12-12-quater, della Legge n. 196 del 2009[37], in tema di copertura finanziaria delle leggi.

 

Il richiamato comma 12 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Il comma 12-bis prevede che, qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provveda, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a), comma 5, dell'articolo 21 (Bilancio di previsione)[38]. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla citata lett. a), co. 5, dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Il comma 12-ter stabilisce che, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 Cost. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 (Interventi correttivi del costo del personale) del D. Lgs. n. 165 del 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Infine il comma 12-quater stabilisce che per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.


Articolo 19-bis
(Disposizioni in materia di riscossione)

 

 

L’articolo 19-bis, introdotto durante l'esame in sede referente (em. 1.81-19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)) nel corso dell’esame in Commissione, reca disposizioni eterogenee in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione.

In particolare:

-        si chiarisce che il Ministero dell’Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (comma 1);

-        dispone che, ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, alle condizioni previste dalla norma (comma 2);

-        chiarisce che Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (comma 3);

-        consente, in specifiche ipotesi e condizioni, di posticipare i termini per l’adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (commi 4 e 5);

-        qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti tenuti in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, a specifiche condizioni (comma 6).

-         

Vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate – Riscossione.

Il comma 1 modifica la disciplina dell’atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il MEF e l’Agenzia delle entrate, che disciplina i rapporti tra Agenzia e Ministero in materia di riscossione.

Le norme chiariscono che il Ministero dell’Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, costituito a seguito dello scioglimento di Equitalia, in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

 

A tal fine viene novellato l’articolo 1, comma 13, lettera f) del decreto-legge n. 193 del 2016. 

Il richiamato articolo 1 ha previsto - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, che esercita le relative funzioni.

Il comma 13 dell’articolo 1 demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo.

Detto atto, tra l’altro, (lettera f)) deve individuare le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente preposto alla riscossione, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Con le modifiche in esame si chiarisce che l’esercizio della vigilanza è affidato al Ministero dell’economia e delle finanze, in luogo dell’Agenzia delle entrate (come previsto dalla vigente formulazione), in coerenza con le disposizioni complessivamente introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.

 

Notifica delle cartelle di pagamento

Il comma 2 apporta modifiche alla disciplina della notifica della cartella di pagamento, a tal fine novellando l’articolo 26, primo comma, del DPR n. 602 del 1973. La richiamata norma dispone che, di norma, la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Per effetto delle modifiche in commento, nel caso di notifica da parte dei messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, si prevede che – ove per il perfezionamento della notifica siano necessarie più formalità – le stesse formalità possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione sottoscritta e datata.

 

Si segnala che il tenore letterale della norma in commento, nel raccordarsi al primo comma, primo periodo dell’articolo 26, specifica che l’introdotta modifica si applica “in tal caso”; la locuzione sembra doversi riferire all’ultima ipotesi descritta, ovvero quella di notifica mediante messo comunale o polizia municipale.

 

Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva

Il comma 3 aggiunge un comma 8-bis al già citato articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, al fine di chiarire che anche l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero di quelli tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere dunque ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

A tal fine viene modificato l’articolo 14, primo comma, del decreto-legge n. 669 del 1996.

 

Posticipo dei termini per gli adempimenti dei contribuenti

I commi 4 e 5 consentono di posticipare i termini per l’adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi, relativi a tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (in luogo di una norma di legge o di un decreto ministeriale o governativo), nei seguenti casi (comma 4):

-        in presenza di eventi e circostanze che comportino gravi difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti;

-        comunque, in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti medesimi.

 

Tale proroga deve consentire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione di detti adempimenti (comma 5).

 

Regolarità dei registri IVA

Il comma 6 aggiunge il comma 4-quater all’articolo 14 del decreto-legge n. 357 del 1994.

La norma introdotta qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (rispettivamente, articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell’articolo 14, ai sensi del quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.


Articolo 19-bis
(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

 

 

Il presente articolo, inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.90 in sede referente, reca una novella alla disciplina della professione forense con riferimento alle assicurazioni per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni (art. 12 della legge n. 247 del 2012 sull'Ordinamento forense).

 

?In particolare la disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 12 citato. Tale comma obbliga l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti a stipulare - anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi - apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti "a sé" e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Con la novella in esame si propone di espungere l'obbligo di polizza per gli infortuni a se stessi, mantenendo quindi l'obbligo solamente per i collaboratori, dipendenti e praticanti.


Articolo 19-bis
(Candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali - EMA)

 

 

L'emendamento 19.0.121 (testo 3) - approvato dalla 5a Commissione del Senato - prevede uno stanziamento per il 2017 in favore della Regione Lombardia, in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali - EMA.

Il contributo è pari ad 1 milione di euro per il 2017 ed è stanziato ai fini dello svolgimento delle attività di progettazione degli interventi connessi all'ipotetico trasferimento a Milano della sede dell'Agenzia nonché delle attività di promozione della candidatura suddetta.

Alla copertura finanziaria dello stanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; la riduzione concerne l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 


Articolo 19-bis
(Associazione Nazionale Partigiani Cristiani)

 

 

L'articolo in esame, inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.2000 durante l'esame in sede referente, integra l'elenco delle associazioni combattentistiche destinatarie di contributi statali inserendo il riferimento all'Associazione nazionale Partigiani Cristiani (ANPC).

Tale elenco è contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994.

 

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.

 

Tra questi, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, diversi provvedimenti hanno rifinanziato le risorse per tali associazioni. Successivamente, l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Riguardo al riparto delle somme destinate alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa per il 2017, si veda il dossier del Servizio studi della Camera n. 449. Sul riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2017 si veda invece il dossier n. 443.

 

Il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.S. n. 2960) reca: nello stato di previsione del Ministero della difesa, cap. 1352/2, la somma di un milione di euro per il 2018 a favore delle associazioni combattentistiche; nello stato di previsione del Ministero dell'interno, lo stanziamento previsto nel cap. 2309 - ove sono confluite le risorse destinate agli enti combattentistici - pari a 1,7 milioni.

 

Si segnala, infine, che la disposizione in esame riprende il contenuto dell'art. 102 del disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. 2960), stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


Articolo 19-bis
(Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

 

 

L’articolo 19-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. «forti») il diritto a percepire un compenso equo.

 

Il contenuto dell’articolo riprende analoghe disposizioni del disegno di legge C. 4631, in corso di esame davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, unitamente alle abbinate proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

Si segnala, inoltre, che una disposizione analoga era stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), per essere poi stralciata.

 

Si ricorda che nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Dopo il definitivo superamento del sistema tariffario a opera dell'art. 9 del DL n. 1 del 2012, la legge professionale forense (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito, con particolare riferimento a tale professione, diverse forme di pattuizione. L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni due anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

 

L’oggetto espressamente indicato dell’articolo 19-bis, comma 1, è la disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese. A tal fine viene introdotto un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012).

Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte “unilateralmente”.

Il comma 2 del nuovo art. 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Sono qualificate come "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa. Vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità.

L'elenco delle clausole di cui la proposta di legge presume il carattere vessatorio, fino a prova contraria, è introdotto dalla locuzione "in particolare". Si valuti pertanto se l'elencazione abbia carattere esaustivo.

In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.

Si chiarisca se, in base al comma 8, l’avvocato sia l’unico soggetto legittimato a rilevare la nullità.

 

L’azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell’avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia.

Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile e dall’attuazione delle nuove disposizioni non dovranno derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 2 dell’articolo 19-bis estende il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

 

Si osserva che per i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri.

 

Il comma 3 dell’articolo 19-bis prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all’entrata in vigore della disposizione.

 

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.


Articolo 19-bis
(Documentazione antimafia in agricoltura)

 

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La Commissione in sede referente ha approvato l'emendamento 19.0.2200 (testo 2), che introduce un articolo aggiuntivo al fine di limitare l'operatività di alcune delle nuove disposizioni - introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 nel codice delle misure di prevenzione - in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali.

La limitazione introdotta rende la nuova disciplina - che dal 19 novembre entrerà in vigore nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei - applicabile solo se i fondi europei sono di importo superiore ai 5000 euro.

 


Articolo 19-bis
(Interventi su unità di cogenerazione)

 

 

L’articolo 19-bis è stato inserito dalla Commissione in sede referente approvando l'emendamento 10.0.119. Esso concerne gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento[39] ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente (che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti) e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto.

Per tali impianti, la disposizione prevede la possibilità di accedere al regime di sostegno[40] di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402: i relativi allegati distinguono tra combustibili solidi[41], liquidi[42] e gassosi[43], oltre ad una categoria residuale[44].

Il Ministro dello sviluppo economico definirà criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 

 


Articolo 20, comma 7-bis
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

 

 

Il comma 7-bis, risultante dall'emendamento 20.33 (testo 2) adottato nel corso dell'esame in sede referente, reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta di una clausola di salvaguardia). Invero, tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

 

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

 

Il comma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali. 

 

 


Articolo 20, comma 8-bis
(Detrazione d'imposta per studenti fuori sede)

 

 

L'emendamento 20.44 (testo 2) - accolto nel corso dell'esame in sede referente - inserendo il comma 8-bis nell'articolo 20, estende la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

La detrazione è concessa per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

A tal fine il comma 8-bis novella l'art. 15, co. 1, lett. i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).

 

La citata disposizione prevede attualmente che la detrazione spetti solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (l'emendamento in esame prevede la soppressione di tale riferimento), per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Alle predette condizioni, il beneficio fiscale riguarda i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

 



[1]             L'art. 612-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 7 del D.L. 11/2009 - L. 38/2009 e da ultimo modificato dall'art. 1 del D.L. 93/2013 - L. 119/2013.

[2]             L'art. 162-ter c.p. è stato introdotto dall'art. 1 della L. 103/2017.

[3] Recante 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica'.

[4] Pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014 Il Regolamento si applica al periodo 2014-2020 e sostituisce il precedente regolamento (CE) n.800/2008.

[5] Il D.M. 8 marzo 2013 ha definito priorità, forme e intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. In particolare sono state individuate specifiche tipologie di interventi: sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo; rafforzamento della struttura produttiva del Paese; internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero; progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese.

[6]     I rientri iscritti all’entrata vengono assegnati al capitolo 7483/MISE per essere poi trasferiti alla contabilità speciale. Le previsioni assestate 2017, recano sul capitolo 7483 l’importo di 61,3  milioni di euro, di 59,5 milioni di euro per il 2018 e di 7 milioni di euro per il 2019. Mentre, sul capitolo 7342/pg6 confluiscono risorse della contabilità speciale per poi essere assegnate ad interventi agevolativi. Le previsioni assestate recano un importo di 65,4 milioni di euro per il 2017, di 3,2 milioni per il 2018 e di 3,3 milioni per il 2019.

[7]             Il citato emendamento 12.1000, di iniziativa governativa, ha sostituito l'espressione "obbligazioni di volo" - che era contenuta nel testo originale del decreto-legge, con "obbligazioni di trasporto" per una identificazione tecnicamente più corretta delle obbligazioni connesse all'esercizio dell'impresa del trasporto aereo.

[8]    L'iscrizione dei soggetti summenzionati al regime generale INPS è prevista dalla disciplina sulla trasformazione dell'ENAV da azienda autonoma in ente pubblico economico, trasformazione decorrente dal 1° gennaio 1996 (cfr. la L. 21 dicembre 1996, n. 665, e, in particolare, l'art. 8).

[9]     Cfr. il paragrafo 7 della circolare INPS n. 86 del 3 luglio 2014.

[10] Sul Protocollo si veda anche la risposta del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti alle interrogazioni 3-01182, 3-02378 e 3-02530 sulle proroghe delle concessioni autostradali nella seduta del Senato n. 645 del 23/06/2016 (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=980668).

 

[11] Recante 'Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59'.

[12] Recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'.

[13] Recante 'Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione'.

[14] Recante 'Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale'.

[15] Emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e recante 'Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2016, n. 216.

[16] Recante 'Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)'.

[17] Recante 'Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni'.

[18] Recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'.

[19] Recante 'Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135'.

[20] Recante 'Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie'.

[21] Recante 'Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE'.

[22] Recante 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016'.

[23] Recante 'Modifiche al sistema penale'.

[24]   La decorrenza è stata cosi rideterminata dalle novelle di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[25]   Cioè, da atti di trasferimento in favore della vecchia Associazione che prevedevano oneri giuridici a carico della stessa. Si ricorda che il citato art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni, prevede altresì che l'Ente strumentale possa rinunciare a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari.

[26]   In base a tali limiti, il trasferimento di proprietà non ha effetto esclusivamente nei riguardi di terzi che abbiano acquisito diritti su immobili o su beni mobili registrati in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente rispetto alla trascrizione del provvedimento in oggetto.

[27] Tale atto di indirizzo mirava ad impegnare il Governo "a predisporre idonei atti, anche delegando in via amministrativa all'Agenzia del demanio, al fine di assicurare al comune di San Salvo (Chieti) ed ai suoi cittadini lo stesso trattamento previsto per il comune di Campomarino; in particolare, ad adottare le opportune iniziative volte a far coincidere la linea di demarcazione del demanio marittimo con le risultanze catastali che hanno regolato l'edificazione e la predisposizione degli strumenti urbanistici".

[28] Farmacie rurali che godano, cioè, dell'indennità di residenza, ai sensi dell'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni.

[29] Sull'àmbito delle vaccinazioni obbligatorie, cfr. l'art. 1 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

[30] In materia di "anagrafe vaccini", cfr. l'art. 4-bis del citato D.L. n. 73 del 2017.

[31] Cfr., al riguardo, infra.

[32] Per il 2017, cfr. invece i termini temporali specifici di cui al citato art. 5 del D.L. n. 73.

[33] Si ricorda che, per ogni ordine e grado di scuola, le iscrizioni nelle classi successive alla prima (ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico e alla classe terza degli istituti tecnici e professionali), nonché le iscrizioni dei soggetti che debbano ripetere la prima classe, si effettuano d’ufficio.

[34] Cfr., in merito, infra.

[35] Recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)'.

[36] Recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente'.

[37] Recante 'Legge di contabilità e finanza pubblica'.

[38] La richiamata lettera a), comma 5, dell'articolo 21, descrive nell'ambito di ciascun programma le spese ripartibili come oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

[39] Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, è tale l'intervento tecnologico realizzato, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007, su unità di produzione (cogenerativa o meno) in esercizio da almeno 12 anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali.

[40] Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le disposizioni in questione si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.

[41] Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub- bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio. Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto. Torba, mattonelle di torba. Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli. Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili.

[42] Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi. Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi. Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie).

[43] Gas naturale, GPL, GNL e biometano. Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi. Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica. Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria).

[44] Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche). Energia nucleare. Energia solare termica. Energia geotermica. Altri combustibili non menzionati.