Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo - D.L. 50/2017 - A.C. 4444-A - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione bilancio
Riferimenti:
DL N. 50 DEL 24-APR-17   AC N. 4444-A/XVII
AC N. 4444/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 567    Progressivo: 1
Data: 30/05/2017
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali
e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

D.L. 50/2017 - A.C. 4444-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

 

n. 576/1

30 maggio 2017

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_bilancio

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

 

 

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File: D17050a.docx

 


I N D I C E

Tavola di raffronto tra il testo del decreto-legge n. 50/2017 presentato dal Governo (A.C. 4444) e il testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 4444-A) 3

Emendamenti al D.L. 50/2017 approvati dalla V Commissione Bilancio. 17

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 4444) e il testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 4444-A)

 


ART

Titolo

Emend.

Art. 1

Disposizioni per il contrasto dell’evasione fiscale

1.60 NF

1.36 NF

1.58 NF

co. 4-bis-4-ter

Accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d’imposta a cui si applica lo split payment

1.22 NF

1.37 NF

1.18 NF

1.3 NF

co. 4-quater

Norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA

1.25

co. 4-quinquies

Disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA

1.16 NF

Art.1-bis

Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

1.05 NF

Art.1-ter

Modifiche alla disciplina della voluntary disclousure

1.016

Art.1-quater

Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi

1.018

Art. 2

Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

 

co. 2-bis

Fatture e bollette doganali

2.19

2.3

2.12

Art.2-bis

Interpretazione autentica in materia di regime IVA dei servizi di vitto e di alloggio universitario

2.04 NF

Art. 3

Disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni

3.51 e id

Co. 4-ter-4-sexies

Vittime del terrorismo

3.52

0.3.52.1

Art. 4

Regime fiscale delle locazioni brevi

4.22 NF

4.2 NF

Art. 4-bis

Cessione delle detrazioni per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni

4.023 NF

Art. 5

Disposizione in materia di accise sui tabacchi

 

Art. 5-bis

Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell’offerta in difetto di titolo autorizzato o abilitativo

5.07

Art. 6

Disposizioni in materia di giochi

6.23

Art. 6-bis

Riduzione degli apparecchi da divertimento

6.06

0.6.06.7

Art. 7

Rideterminazione delle aliquote dell’Ace

7.6 N F

Art. 8

Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari

 

co. 1-bis

Validità dell’atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti

8.13

Art. 9

Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise

 

Art. 9-bis

Indici sintetici di affidabilità fiscale

9.010 NF

Art. 9-ter

Misure urgenti per il personale dell’amministrazione finanziaria

9.023 NF

Art. 9-quater

Compensazione somme iscritte a ruolo

9.029

Art. 10

Reclamo e mediazione

 

co. 3-bis

Esclusione dalla mediazione dei tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE

10.4

Art. 11

Definizione agevolata delle controversie tributarie

11.32 e id

11.13

11.31 e id

Art. 11-bis

Disposizioni in materia di magistratura contabile

11.043 NF

Art. 11-ter

Messa a regime della disciplina della mediazione obbligatoria civile

11.054

Art. 12

Rimodulazione delle risorse

 

co. 1-bis

Sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno

12.10 NF

Art. 12-bis

Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere

12.01 NF

Art. 13

Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri

13.3

co. 1-bis e 1-ter

Finanziamento dell’alta Formazione artistica, musicale e coreutica

13.4 NF

Art. 13-bis

Modifiche all’articolo 7 del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90

13.010 NF

Art. 13-ter

Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell’accoglienza

13.07 NF
(limitat. al comma 2)

Art. 13-quater

Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi

13.06 NF

Art. 14

Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

14.11

14.12

Art. 14-bis

Acquisto immobili pubblici

14.05NF.

Art. 14-ter

Norme in materia di sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2012

14.015NF

Art. 15

Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari

 

Art. 16

Riparto del concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane

16.10NF e id

Art. 17

Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

 

Art. 18

Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane

 

Co. 3-bis

Utilizzo risorse derivanti da sanzioni del codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e polizia locale

18.6 NF

co3-ter e 3 quater

Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali

14.07 NF.

Art. 19

Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto

 

Art. 20

Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario

20.8 NF e id.

Co. 1-bis

Contributo per funzioni fondamentali

20.79 Rel.

Art. 21

Contributo per fusioni di comuni

21.7 NF

Co. 2-ter

Limiti spese di personale comuni istituiti a seguito di fusione

21.6 NF

Art. 21-bis

Semplificazioni

21.09 NF

Art. 21-ter

Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE

21.014

Art. 22, co. 1-3

Assunzioni e turn-over nei Comuni

22.228 NF e id

Co. 1-bis

Personale regioni

22.48 NF e id

Co. 3-bis

Personale di polizia locale

22.116 NF

Co. 3-ter e quater

Lavoro straordinario nel comune di Matera

22.10 NF

Art.22, co. 4

Incarichi professionali conferiti dalla PA ai titolari di cariche elettive regionali e locali

22.89 NF

22.73 NF

Art. 22, co. 5

Dirigenti delle province

22.129 NF e id.

Co. 5-bis-5-ter

Personale delle unioni di comuni

22.31 NF

Co. 5-quater

Esclusione dai vincoli di contenimento della spesa pubblica per le spese per mostre

22.230 NF

Co. 5-quinquies

Accesso veicoli elettrici e risciò nei centri storici

22.231

Art. 22, co. 6-7

Prestazioni professionali beni culturali

22.197

Co. 7-bis

Procedura di selezione pubblica internazionale direttori musei

22.232

Co. 7-ter

Personale Soprintendenze archeologia

22.143 NF

Co. 7-quater

Fondo promozione letteratura

22.145 NF

Co. 7-quinquies

Personale del Ministero beni culturali

22.138 NF

Art. 22, co. 8

Contributo Teatro Eliseo

22.128 NF

22.151 NF

Co. 8-bis

Finanziamento percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche

22.141

Co. da 8-ter a 8-quinquies

Attività culturali minoranze Istria

22.156NF

Art. 22-bis

Istituzioni AFAM non statali

22.08NF

Art. 22 ter

Organici di fatto

22.021

Art. 23

Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana

 

Art. 24

Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni

 

Co. 2-bis

Finanziamento funzioni regionali

24.4

Art. 25

Attribuzione quota investimenti in favore delle Regioni, province e città metropolitane

20.8NF

Co.2-ter, lett. a) e b)

Assegnazione di Spazi finanziari  per edilizia scolastica

25.22

Co. 2-ter, lett. c)

Spazi finanziari opere edilizia scolastica

25.21NF

Art. 26

Iscrizione dell’avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio

26.24

Art. 26-bis

Disposizioni concernenti l’impiego dell’avanzo destinato a investimenti degli enti locali per l’estinzione anticipata di prestiti

26.09

Art. 27, co. 1-8

Misure sul trasporto pubblico locale

27.68

Co. 8-bis-8-sexies

TPL

27.20 e identici

Co. 8-septies-8-octies

Contributo trasporto regionale Umbria

27.93
0.27.93.3

0.27.93.2

Art. 27, co. 9-11

Materiale rotabile

 

Co. 11-bis-11-quinquies

Contratti di servizio

27.78

Art. 27, co. 12

Modifiche all'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio

 

Co. 12 e Co. 12-bis

Disciplina dei servizi automobilistici interregionali

27.24 NF

Co. 12-ter

Fondo per l'acquisto mezzi del trasporto pubblico locale

27.26 NF e id

Co. 12- -quater e quinquies

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

27.40
27.34

Co. 12-sexies

Trasferimento gratuito a società ex gestioni governative

27.44

Art. 28

Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica

 

Art. 29

Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

 

Art. 30

Altre disposizioni in materia di farmaci

30.18

30.1

Art. 30-bis

Livelli essenziali di assistenza

30.04 NF

Art. 31

Edilizia sanitaria

 

Art. 32

Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri

 

Art. 33

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

 

Art. 33-bis

Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito del ministero della Difesa

33.02

Art. 34

Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale

34.19

Art. 34-bis

Programma operativo straordinario della regione Molise

34.014

Art. 35

Misure urgenti in tema di riscossione

35.4

Art. 36

Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro

 

Co. 3-bis

Salvaguardia effetti

36.33

Co 4-bis

Piano di riequilibrio finanziario delle province

36.36 e id.

Art. 37

Modifiche all’articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio)

 

Co. 1-bis

Criteri riparto FSC

37.14

0.37.14.1

Art. 38

Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici

 

Art. 39

Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite

 

Art. 40

Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane

40.36 e id

Art. 40 bis

Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri

40.021

Art. 41

Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici

43.06 NF e id

Co 4-bis

Finanziamento Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia

41.28 NF

Art. 41-bis

Fondo per la progettazione definitiva zone rischio sismico

41.013

0.41.013.5

0.41.013.1

0.41.013.6

Art. 42

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ex art. 4, co. 1, D.L. n. 189/2016

 

Co. 3-bis

Fondo contenziosi connessi a calamità

42.9 NF

Co. 3-ter

Eventi sismici Lombardia e Veneto

42.10

Art. 43

Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospese

43.38

Co. 5-bis

Impianti di risalita regione Abruzzo

43.20

Co. 5-ter

Imprese agricole danneggiate dalle gelate

43.25 NF

Art. 43 bis

Assegnazione di spazi finanziari

43.06 NF e id.

Art. 43 ter

Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

43.010 NF

43.011 NF id.

Art. 43 quater

Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016

43.039

Art. 44

Proroga incentivi

 

Co 1 bis-1 ter

Imprese del settore turistico

44.8 NF

Art. 45

Compensazione perdita gettito TARI

 

Art. 45-bis

Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017

45.011 NF e al.

Art. 46

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

46.19 NF

Art. 46-bis

Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi 2013-2015

46.033 NF

55.050 NF

Art. 46-ter

Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

46.012

Art. 46-quater

Incentivi all’acquisto di case antisismiche

46.028 NF

Art. 46-quinquies

Personale uffici speciali dell’Aquila e dei comuni del cratere

46.046 NF

Art. 46-sexies

Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

46.05 NF

Art. 46-septies

Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

46.054

Art. 46-octies

Modifiche all’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (FSUE)

46.055

Art. 46-novies

Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza dei G7

46.056

Art. 47, co. 1-5

Interventi per il trasporto ferroviario

47.38 NF e id

Art. 47, co. 6

Finanziamento Grandi Stazioni

 

Art. 47, co. 7

Ferrovie Sud Est

47.30

47.8 NF

Art. 47, co. 8

Prestazione di servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione siciliana e servizi interregionali

 

Art. 47, co. 9

Trasporto ferroviario Torino-Lione

47.13 e id.

Art. 47, co. 10-11

Fondo per l’ammodernamento dei carri merci

 

Co 11-bis

Collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente

47.28 e id.

Co. 11-ter e 11-quater

Disposizioni per la promozione del trasporto merci in ambito ferroviario e portuale

47.32 NF

Co 11-quinquies

Fondo personale impiegato circolazione ferroviaria

47.1 NF e id.

Art. 47-bis

Disposizioni in materia di trasporto su strada

47.49

0.47.49.5

0.47.49.10

Art. 48

Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale (TPL)

48.26 e id

48.27

Co 11-bis

Mod co 11 e inserisce Co 11-bis

48.12

Commi 12 bis e 12 ter

Qualità TPL e Trasporto regionale

48.22 NF e id

Art.49

Disposizioni urgenti in materia di riordino di società

49.1
49.39

0.49.39.1 NF

49.19

49.37 NF

Co. 12-bis

Autostrada Salerno-Reggio Calabria

49.38

Art. 50

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall’Alitalia S.p.A.

50.5
0.50.5.13

Art. 51

Contenimento dei costi del trasporto aereo

 

Art. 52

Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche

 

Art. 52 bis

Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma

52.026

Art. 52 ter

Modifiche al codice dei contratti pubblici

52.027

Art. 52 quater

Organizzazione dell'ANAC

52.028

Art. 52 quinquies

Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25

52.029

0.52.029.5 NF

Art.53

APE

 

Art. 53-bis

Ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale di imprese editoriali

53.047

Art. 53-ter

Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

53.042 NF

Art. 54

Documento Unico di Regolarità Contributiva

 

Art. 54-bis

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale

54.09 NF

Art. 55

Premi di produttività

 

Art. 55-bis

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

55.06 NF

Art. 55-ter

Disposizione interpretativa dell’articolo 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di interventi per la formazione e l’integrazione del reddito

55.024

Art. 55-quater

Trattamenti integrazione salariale in deroga

55.030

Art. 55-quinquies

Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri

55.09

Art. 56

Patent box

 

Art. 56-bis

Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

56.08

Art. 57

Attrazione per gli investimenti (start-up - Casse fondi PIR)

57.17

Co. 3-bis

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

12.3 NF et al.

Co. 3-ter

Start-up

57.32

Co. 3-quater

Piano industria 4.0

57.31

Co. 3-quinquies

Incentivi ai bioliquidi sostenibili

57.23

Art. 57-bis

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

57.056

0.57.0.56.1

Art. 57-ter

Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

57.016

Art. 57-quater

Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici

57.055

0.57.055.2

Art .58

Modifiche disciplina del reddito di impresa - IRI

 

Art. 59

Transfer pricing

 

Art. 60

Proventi da partecipazione a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori

 

Art. 60-bis

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

60.068

Art. 60-ter

Semplificazione per progetti di social innovation

60.069

Art. 60-quater

Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia

60.070

Art. 60-quinquies

Cartolarizzazione di crediti

60.063 NF et al.

Art. 60-bis

Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in

60.066 NF

Art. 61

Eventi sportivi di sci alpino

61.6

61.2

61.5 NF

Art. 62

Costruzione di impianti sportivi

62.35

0.62.35.8 NF

Art. 63

Misure per la Ryder Cup 2022

63.5

Art. 64

Servizi nelle scuole

 

Co. 5-bis

Mense biologiche

64.13

0.64.13.7

0.64.13.3 NF

Art. 64-bis

Misure per l’innovazione del sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica

64.020

0.64.020.3 NF

Art.65

Autorità nazionale di regolazione del settore postale

 

Art. 65 bis

Interventi di restauro e di risanamento conservativo

65.019 NF

Art. 65 ter

Clausola di salvaguardia per le province di Trento e Bolzano

65.03

Art. 66

Disposizioni finanziarie

1.16 NF

7.6 NF

50.5

0.50.5.13

Art. 67

Entrata in vigore

 

 

 


 

Emendamenti al decreto-legge n. 50/2017 (A.C. 4444-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio

 


Articolo 1 - Disposizioni per il contrasto dell’evasione fiscale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.36 NF

1.58 NF

M. di Maio

Cenni

PD

PD

22.05

Inserisce il capoverso 1-quater al comma 1, lettera b), ai sensi del quale, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment. Si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell’IVA.

1.60 NF

Schullian

Misto – Min. Ling.

22.05

Inserisce il capoverso 1-quinquies al comma 1, lettera b), che esclude dall’applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

1.18 NF

1.3 NF

1.22 NF

1.37 NF

Palese

Matarrese

Marchi

A. Giorgetti

Misto-CR

CI

PD

FI-PDL

22.05

Inserisce i commi 4-bis e 4-ter, i quali dispongono, a partire dal 1° gennaio 2018, una accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d’imposta a cui si applica lo split payment. Per tali soggetti, i rimborsi sono pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia), sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando così i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si demanda a un decreto del MEF l’attuazione di tali disposizioni.

Modifica il comma 3, per chiarire che le modalità di attuazione delle norme così introdotte sono affidate a uno specifico decreto, diverso da quello da emanarsi in attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 del decreto in esame.

1.25

Marroni

PD

22.05

Inserisce il comma 4-quater, che reca una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA, cui si applica il medesimo trattamento dell’operazione principale alle condizioni di legge. In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 per cento (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10 per cento (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

1.16 NF

Causin

AP-CPE-NCD

27.05

Aggiunge il comma 4-quinquies il quale affida ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Le maggiori entrate derivanti dal comma suddetto vanno ad incremento del rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 66, comma 2.

Coord. formale

 

 

29.05

In sede di coordinamento formale è stata introdotta la lettera c-bis) al comma 1, con la quale si modifica la rubrica dell’articolo 17-bis del DPR n. 633 del 1972 in “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”.

 


 

Articolo 1-bis – Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.05 NF

Boccia

PD

22.5

Aggiunge l’articolo 1-bis con il quale si prevede che le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni possono avvalersi di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata definita dall’articolo aggiuntivo in esame per la definizione dei debiti tributari dovuti alla eventuale stabile organizzazione.

I soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Qualora l’Agenzia delle entrata ne constati la sussistenza invia al contribuente un invito al fine di definire, in contradditorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.

In particolare, il comma 6 prevede che a coloro che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione dovuti in base all’accertamento con adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà. Il comma 7 dispone inoltre che in tal caso il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000) non è punibile.

Non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione dell’istanza in esame.

Le entrate derivanti dall’articolo in esame affluiscono ad appositi capitoli del bilancio dello Stato e sono monitorate dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le stesse entrate sono destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui. La restante parte è destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 


 

Articolo 1-ter - Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.016

Marroni

PD

22.05

Inserisce l’articolo 1-ter, che apporta alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (cd. voluntary disclosure, articolo 5-octies del D.L. n. 167 del 1990).

Con un primo gruppo di modifiche (comma 1, lettera a)) si dispone che, ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (detrazione dell’imposta pagata all’estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Tale disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame) (comma 2).

Con una seconda modifica (comma 1, lettera b)), sempre ai fini della voluntary disclosure, si estende l’esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed all’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), di cui all’articolo 19, rispettivamente commi 13 e 18, del D.L. n. 201 del 2011.

Con un terzo gruppo di modifiche (comma 1, lettera c)) si interviene sull’articolo 5-octies, comma 1, lettera g). Anzitutto si dispone che le sanzioni ivi previste non si applichino al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, bensì all’ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge.  Sono poi modificate le conseguenze dell’insufficiente versamento delle somme dovute. Fermo restando il recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle entrate, con le modifiche in esame esso avviene non più sull’ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l’applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del dieci per cento. Viene inoltre introdotto un limite all’importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l’ipotesi di mancato spontaneo versamento in termini.

 


 

Articolo 1-quater – Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.018 NF

Ginefra

PD

22.05

Inserisce l’articolo 1-quater, ai sensi del quale i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari di cui al decreto-legge n. 193 del 2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa (comma 1).

Si chiarisce (comma 2) che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Il comma 3 dispone che i rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

 


 

Articolo 2 - Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

2.19
2.3

2.12

A. Giorgetti

Alberti

Sottanelli

FI-PDL

M5S

SC-ALA CPL-MAIE

22.05

Inserisce il comma 2-bis, prevedendo l’applicazione alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 dell’anticipo dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l’annotazione nel registro Iva.

 


 

Articolo 2-bis – Interpretazione autentica in materia di regime IVA dei servizi di vitto e di alloggio universitario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

2.04 NF

Parrini

PD

29.05

Inserisce l’articolo 2-bis, che prevede una norma interpretativa secondo la quale sono esenti da IVA i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte degli istituti o enti per il diritto alla studio universitario regionali (comma 1).

In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti per il diritto allo studio universitario, per cui non si dà luogo al rimborso dell’IVA erroneamente applicata, né al recupero dell’IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta. Gli stessi soggetti devono operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive (comma 2).

A copertura degli oneri conseguenti, la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 3).

 


 

Articolo 3 - Disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.51

3.21

Ginefra

Mongiello

PD

PD

26.05

Modifica il comma 2 e, in particolare:

§  precisa che l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui gravi sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito sia annuale che infrannuale IVA; di conseguenza si chiarisce che detto visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale;

§  prevede che, nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Sostituisce il comma 4, introducendo il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all’atto di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

 

Aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede che il modello F24 sia scartato, qualora il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all’importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei crediti compensabili. Si affida a provvedimenti di rango secondario l’attuazione progressiva di tale disposizione e le modalità di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati

 


 

Articolo 3, comma 4-ter-4-sexies – Vittime del terrorismo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.52

0.3.52.1

Governo

Fanucci

 

PD

29.05

Introduce il comma 4-ter che integra l’art. 3, comma 1-ter della L. 206/2004 (sui benefici spettanti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) al fine di estendere alla moglie e ai figli dell’invalido, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico, la possibilità di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio (di cui alla L. 68/1999 che lo disciplina in ordine ai soggetti disabili) delle vittime del terrorismo (con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli). Tale possibilità è attualmente riconosciuta, dalla L. 407/1998, a coloro che subiscono un'invalidità permanente a seguito di atti terroristici, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, dei soggetti (anche appartenenti alle Forze armate e Forze di polizia per i quali la suddetta possibilità riguarda anche i genitori) deceduti o resi permanentemente invalidi del personale, agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, nonché alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul.

Sono stati inoltre aggiunti i commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (subem. 0.3.52.1), in materia di pensioni delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi. In particolare, il comma 4-quater prevede che, dal 1° gennaio 2018, in luogo dell'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità (ex articolo 7, primo periodo, della L. 206/2004), ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice, nonché dei familiari richiamati (coniuge, gigli anche maggiorenni e in mancanza genitori) è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica (in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo) (secondo periodo). In ogni caso, ai richiamati trattamenti si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25%, calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione relativa alla rivalutazione automatica delle pensioni di cui all’articolo 69 della L. 388/2000 (100% per le pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, 90% per le fasce di importo comprese  tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS, 75% per le pensioni superiori a 5 volte il richiamato trattamento), da riferire alla misura dell'incremento medesimo (terzo periodo). Gli incrementi richiamati al secondo periodo sono compresi in quelli di cui al primo periodo se di importo inferiore, e sono alternativi se superiori.

Il comma 4-quinquies reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 4-ter, ai quali si provvede quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014) e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Il comma 4-sexies dispone che, per gli oneri di cui al comma 1-ter, trova applicazione la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, prevista dall’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009.

La procedura prevede che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con D.P.C.M., previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi, alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si dovrà provvedere con la legge di bilancio.

 


 

Articolo 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.22 NF

Fregolent

PD

27.05

Modifica il comma 1, al fine di specificare che le locazioni brevi possono essere stipulate anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Inserisce il comma 3-bis, che affida a un regolamento ministeriale la possibilità di definire, ai fini dell’applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l’attività di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell’anno solare.

Modifica il comma 4 prevedendo che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione e di sublocazione breve conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

Sostituisce il comma 5 relativo alla ritenuta d’acconto da parte degli intermediari. In particolare è soppressa la finalità relativa al contrasto all’evasione fiscale; inoltre è specificato che i soggetti destinatari della norma sono quelli residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Inserisce il comma 5-bis, con il quale si prevede che gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d’imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Inserisce il comma 5-ter, che prevede che il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Sostituisce il comma 7, espungendo così la disposizione che prevede la stipula di convenzioni tra l'Agenzia delle entrate ed i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, per definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

Con le novelle in esame, a decorrere dal 2017, si consente ai comuni di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015, modificata dalla legge di bilancio 2017) che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Si ricorda che l'articolo 4 del D.Lgs. 23 del 2011attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da: comuni capoluogo di provincia; unioni dei comuni; comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio comunale, è applicabile - secondo criteri di gradualità - in proporzione al prezzo, sino all'ammontare di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a: interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; relativi servizi pubblici locali. L'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010 ha consentito a Roma Capitale, tra le misure volte a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

4.2 NF

Mongiello

PD

29.05

Aggiunge il comma 7-bis, che con una norma di interpretazione autentica chiarisce che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.


 

Articolo 4-bis - Cessione delle detrazioni per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.023 NF

4.025 NF (ex 47.03)

Mucci

Misiani

CI

PD

22.05

Inserisce l’articolo 4-bis, con il quale si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare il comma 1, lett. a), estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

Si ricorda che il comma 2-ter all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (prorogato al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 2, lett. a)) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. I soggetti incapienti a cui è stata attribuita tale facoltà sono quelli indicati dall'articolo 11, comma 2 (pensionati), dall'articolo 13, comma 1, lettera a) (lavoratori dipendenti), e comma 5, lettera a) (lavoratori autonomi), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Si ricorda che in attuazione della norma modificata dall’emendamento in esame è stato adottato il provvedimento del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75 per cento). A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte dell’ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all’articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’economia e finanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

 


 

Articolo 5-bis - Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5.07

Sanga

PD

22.05

Inserisce l’articolo 5-bis, prevedendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla inibizione dei siti web contenenti:

§  offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, in difetto di autorizzazione o in violazione delle norme sulla immissione sul mercato e sulle caratteristiche di tali prodotti e delle sigarette elettroniche (articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016), ovvero di tabacchi lavorati nel caso di inosservanza del divieto di vendita a distanza transfrontaliera (articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 6 del 2016) e in violazione delle norme generali sui servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (legge n. 1293 del 1957);

§  pubblicità, diretta o indiretta, di tali prodotti;

§  pubblicità di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Amministrazione;

§  software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.

L'inosservanza dei provvedimenti inibitori comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione  graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ove nello stesso sito web siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, si prevede che l'Agenzia dia formale comunicazione della violazione, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web senza riconoscimento di alcun indennizzo (nuovi commi da 50-bis a 50-quater alla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).

 

Articolo 6 - Disposizioni in materia di giochi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.23

M. Di Maio

PD

25.05 pom.

Inserisce il comma 4-bis, il quale modifica una delle condizioni per i concessionari del Bingo per partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, stabilita dalla legge di stabilità per il 2014 (come modificata dalla legge di stabilità per il 2016), la quale prevede che i concessionari in scadenza possono partecipare alla gara versando una somma per ogni mese di proroga della concessione scaduta, a condizione che non trasferiscano i locali per tutto il periodo della proroga. La norma in esame prevede che il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga può essere disatteso da parte dei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


 

Articolo 6-bis – Riduzione degli apparecchi da divertimento

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.06

0.6.06.7

Governo

Mantero

 

M5S

25.05 pom.

Inserisce l’articolo 6-bis, il quale dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere attuata la riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), prevista dalla legge di stabilità 2016. Si prevede che entro il 31 dicembre 2017 i nulla osta non potranno essere superiori a 345 mila; entro il 30 aprile 2018; non potranno essere superiori a 265 mila. Si prevede un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 luglio 2017, per individuare le modalità attuative (comma 1).

Si ricorda che l’art. 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 prevede la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. La relazione allegata all’emendamento governativo afferma che il numero di nulla osta dei predetti apparecchi alla data del 31 luglio 2015 era pari a 378.109, mentre attualmente – secondo il Governo – gli apparecchi sul mercato sono circa 400.000. La riduzione a 265 mila realizzerebbe sostanzialmente l’obiettivo del 30 per cento prescritto dalla norma citata.

Il comma 2 prevede che i concessionari provvedano a ridurre, in un primo momento entro il 31 dicembre 2017 di almeno il 15% del numero dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016 (non 31 luglio 2015, come indicato dalla norma della stabilità 2016); la riduzione a 265 mila entro il 30 aprile 2018 sarà raggiunta in proporzione al numero dei nulla osta riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2016.

Il comma 3 dispone che nel caso in cui alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta risulti superiore a quello stabilito dal comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

L’ultimo periodo del comma 3, inserito dal subemendamento 0.6.06.6, dispone che i concessionari devono procedere al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli stessi apparecchi. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio.

Articolo 7- Rideterminazione delle aliquote dell’Ace

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.6 NF

Boccadutri

PD

27.05

Sostituisce l’articolo 7, eliminando così le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (cd. criterio incrementale su base mobile);  tale previsione viene sostituita da una riduzione delle aliquote ACE.

In particolare (comma 1), si dispone che dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5 per cento in luogo del 2,7 per cento.  Inoltre la misura di aliquota è disposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell’1,6 per cento, in luogo del 2,3 per cento.

Viene dunque eliminata la disposizione originaria che:

§  per abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale utile ai fini della determinazione dell'ACE,  espungeva dalla disciplina ACE il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010;

§  introduceva per il calcolo del beneficio una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

Resta fermo (comma 2) che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, pertanto dal 2017. Rimane altresì ferma (comma 3) la modalità di determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017; ai fini dell’imposta sul reddito delle società il calcolo dell’acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al novellato comma 1.

Conseguentemente è modificata la Rubrica dell’articolo.

Le maggiori entrate derivanti dall’articolo sono destinate ad incremento del rifinanziamento del Fondo per gli interventi indifferibili in corso di gestione e del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 66, commi 1 e 2.


 

Articolo 8 - Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.13

Braga

PD

22.05

Inserisce il comma 1-bis, il quale introduce il comma 1-ter all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, volto a garantire la validità dell’atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell’atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l’atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.

L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ed è dunque esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta (ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Si ricorda che il vigente articolo 29 impone, per gli atti di allegare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, che può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

 


 

Articolo 9-bis - Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.010 NF

Pelillo

PD

23.05

Inserisce l’articolo 9-bis, il quale - al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente - disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Si segnala che l’articolo riproduce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 4440, attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera.

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime premiale.

Si ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli indici sono approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche interessate dagli indici. È prevista l'istituzione di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso.

Il regime premiale da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia, deve prevedere: a) esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui; b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.


 

Articolo 9-ter – Misure urgenti per il personale dell’amministrazione finanziaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.023 NF

Nicoletti

PD

27.05

Inserisce l’articolo 9-ter, che:

§  al comma 1, lettera a) proroga al 30 giugno 2018 (superando la precedente data del 31 dicembre 2017) il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis, comma 1 del D.L. 78/2015;

§  al comma 1, lettera b) proroga al 30 giugno 2018 (superando la precedente data del 30 settembre 2017) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali (previsti dall'articolo 4-bis, comma 2 del D.L. 78/2015).

 


 

Articolo 9-quater - Compensazione somme iscritte a ruolo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.029

Governo

 

29.05

Inserisce l’articolo 9-quater, che estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 


 

Articolo 10 - Reclamo e mediazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.4

Sanga

PD

22.05

Inserisce il comma 3-bis, che – modificando l’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 – esclude dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE.

 


 

Articolo 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11. 21

11. 25

11.32

Guidesi

Palese

Melilli

LNA

MISTO-CR

PD

23.05

Inserisce il comma 1-bis, che consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire - con le modalità di legge previste per i propri atti - l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.

11.13

Villarosa

M5S

23.05

Modifica il comma 3, estendendo l’applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), in luogo delle controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016.

11.31

11.30

11.222

Melilli

Palese

Guidesi

PD

MISTO-CR

LNA

26.05

Modifica il comma 12, prevedendo che le norme attuative della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie garantiscano il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.

 

 


 

Articolo 11-bis – Disposizioni in materia di magistratura contabile

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11.043 NF

Palese

MISTO-CR

27.05

Inserisce l’articolo 11-bis, con il quale autorizza la Corte dei conti ad avviare procedure concorsuali per assumere fino a un massimo di 25 magistrati contabili, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente. Resta invariata la dotazione organica della Corte (che peraltro, al momento, registra pesanti scoperture). Le procedure potranno essere avviate a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 1).

Il comma 2 dispone la copertura finanziare dell’onere derivante dalle assunzioni (calcolato in 1,65 mln di euro per il 2018 e 3,3 mln di euro a decorrere dal 2019), a valere, quanto al 2018, sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente e, quanto agli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 11-ter – Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11.054

Relatore

 

29.05

Aggiunge l’articolo 11-ter che, modificando l’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 stabilizza nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.

 


 

Articolo 12, comma 1-bis - Sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.10 NF

Palese

MISTO-CR

23.05

Aggiunge il comma 1-bis, volto a consentire la riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2007-2013 già assegnate con la delibera n. 78/2011 al Piano nazionale per il Sud – Sistema Universitario e destinate all’attuazione di interventi per lo sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno.

In particolare, il comma prevede che le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2007-2013 stanziate con la delibera CIPE n. 78 del 2011 per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud - Sistema Universitario, sulle quali al 31 dicembre 2016 non risultino assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, vengano riassegnate, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, anche alle medesime università alle quali quei fondi erano stati inizialmente assegnati, a fronte di specifici impegni da parte delle università medesime ad adottare gli atti necessari all’avvio dei relativi progetti.


 

Articolo 12-bis - Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.01 NF

Tancredi

AP-CPE-NCD

23.05

Inserisce l’articolo 12-bis, che modifica la disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia e l’eliminazione delle barriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere, di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Viene in particolare modificato il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10, che riconosce il credito d’imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, allo scopo di:

§  eliminare la riserva del dieci per cento delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli sugli immobili;

§  chiarire che il riconoscimento del credito d’imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento;

§  rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo.

 


 

Articolo 13 – Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.3

Vignali

AP-CPE-NCD

26.05

Modifica l’elenco allegato all’articolo - che reca le riduzioni, per l’anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri - eliminando il taglio previsto alla dotazione del Programma 2.2Istituzioni dell’alta Formazione artistica, musicale e coreutica” del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pari a 1,1 milioni, e aumentando, di pari importo, il taglio della dotazione del Programma 2.3 “Sistema universitario e formazione postuniversitaria”.

13.4 NF

Vignali

AP-CPE-NCD

27.05

Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter che prevedono l’incremento di € 1,5 mln annui, a decorrere dal 2017, degli stanziamenti relativi al Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” (AFAM) della Missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” dello stato di previsione del MIUR.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, dal 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, L. 282/2004-L. 307/2004) (comma 1-ter).

 


 

Articolo 13-bis – Modifiche all’articolo 7 del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.010 NF

Sanga

PD

23.05

Introduce l’articolo 13-bis volto a precisare la data entro la quale devono essere completate le procedure per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria ovvero per la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell’articolo 44-ter della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Si ricorda che il citato articolo 44-ter – introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – dispone la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, prevedendo, a tal fine, l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni, ovvero da sopprimere in via definitiva. Il termine per la riconduzione in contabilità ordinaria o per la soppressione definitiva è stato fissato, dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 90, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 90 medesimo (entro il 15 giugno 2018).

Con l’emendamento in esame, il suddetto termine di 24 mesi viene fatto decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. che, ai sensi del medesimo articolo 44-ter, ha individuato le gestioni di tesoreria interessate - vale a dire il D.P.C.M. 8 febbraio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2017, n. 91 ed entrato in vigore il 4 maggio 2017).

Il D.P.C.M. ha individuato all’articolo 1 le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria e all’articolo 2 quelle da sopprimere in via definitiva.

Si segnala, peraltro, che in ottemperanza a quanto disciplinato dall’articolo 2 del D.P.C.M. 8 febbraio 2017, la soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria è stata operata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 maggio 2017, a far data dal 30 giugno 2017.

 


 

Articolo 13-ter – Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell’accoglienza

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.07 NF
(limitatamente al comma 2)

Rampelli

FDI-AN

26.05

Introduce l’articolo 13-ter il quale modifica il D.L. n. 451/1995, che contiene disposizioni urgenti per le attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia, ed in particolare interviene sulle modalità di rendicontazione della gestione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi straordinari concernenti la prima assistenza dei gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione con l’istituzione di tre centri di accoglienza lungo la frontiera marittima suddetta.

In particolare, l’articolo stabilisce che il decreto del Ministro dell'interno che determina i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione dei suddetti interventi deve anche individuare gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate.

 


 

Articolo 13-quater – Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.06 NF

Boccadutri

PD

27.05

Introduce l’articolo 13-quater il quale sospende a decorrere dal 1° gennaio 2018 il conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Si prevede l’arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in contanti di importi in euro che costituiscono un autonomo importo monetario complessivo da pagare.

Vengono autorizzati tutti i soggetti pubblici ad acconsentire al predetto arrotondamento.

Resta impregiudicato il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi.

Si affida al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l’impatto delle disposizioni così introdotte che devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore.

 


 

Articolo 14 - Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.11

Governo

 

29.05

Modifica il comma 1, introducendo ulteriori norme sulla determinazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. In particolare:

§  è aggiunta la lettera 0a), con la quale si ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a decorrere dal 2018. In particolare - mediante una novella al comma 448 della legge n. 232/2016 – la dotazione del Fondo per il 2017 resta fissata secondo gli importi ivi indicati (1.197,2 milioni di euro), mentre a decorrere dal 2018 la dotazione viene rideterminata in 6.208,2 milioni di euro, con un incremento di 11 milioni di euro;

§  è aggiunta la lettera 0b), con la quale - mediante novelle al comma 449 della legge n. 232/2016, recante i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale – si dispone:

1)   la riduzione da 80 a 66 milioni dell’importo dell’accantonamento, costituito nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base;

2)   la costituzione nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale di un ulteriore accantonamento per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartirsi nell’importo massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentino, anche dopo l’applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016 (per contenere il differenziale di risorse spettanti rispetto a quelle storiche di riferimento) una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa.

A decorrere dal 2022, tale quota è invece destinata ad incremento delle risorse destinate all’erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusion, o alla fusione per incorporazione.

Aggiunge il comma 1-bis che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’incremento annuo del Fondo di solidarietà comunale di 11 milioni di euro, che viene posta a valere sul contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull’accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.

Aggiunge il comma 1-ter il quale precisa che le disposizioni di modifica alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, apportate con i commi 1 e 1-bis dell’articolo in esame, si applicano con riferimento al Fondo relativo agli anni 2018 e successivi.

14.12

Governo

 

29.05

Modifica il comma 1, lettera b), prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nel 2017 e la successiva riassegnazione alla spesa nel medesimo esercizio 2017 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 (contributo a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 derivante ai comuni dalla rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E), per la quota di 11 milioni non attribuita ai comuni nell’anno 2016, che, ai sensi del comma 1 in esame, è finalizzata a costituire un accantonamento nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni che presentino una variazione negativa della spettanza del Fondo di solidarietà comunale rispetto alle risorse storiche, a titolo di correttivo del meccanismo di perequazione.

Si tratta di una disposizione di ordine contabile, che consente l’utilizzo nell’esercizio finanziario 2017 di somme iscritte in bilancio nell’esercizio 2016, che, in quanto non pagate nei termini contabili previsti, sono destinate alla perenzione.

 


 

Articolo 14-bis – Acquisto immobili pubblici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.05 NF

Fanucci

PD

26.05

Introduce l’articolo 14-bis che modifica il comma 1-ter dell’articolo 12 del decreto legge n.98/2011, nel quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali e gli enti del SSN possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia dichiarata  l'indispensabilità e l’urgenza dal  responsabile del procedimento di acquisto.

L’articolo 14-bis introdotto dall’emendamento dispone che tali disposizioni non si applicano agli enti locali che procedono alle operazioni di acquisto  di immobili a valere su risorse stanziate dal CIPE o cofinanziate dall’Unione Europea, ovvero dallo Stato e dalle Ragioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi. A tali operazioni continuano ad applicarsi le restanti disposizioni previste dal comma 1-ter suddetto, vale a dire l’attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio, e l’obbligo di dar  preventiva notizia delle operazioni nel sito internet istituzionale dell'ente.


 

Articolo 14-ter – Norme in materia di sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2012

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.015 NF

F. Di Stefano

D’Incà

FI-PDL

M5S

26.05

Introduce l’articolo 14-ter il quale aggiunge il comma 462-bis alla L. 232/2016 (legge di stabilità 2017), con cui si prevede che la sanzione della  riduzione delle  indennità di funzione e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo dell’ente prevista dall’articolo 31, comma 26, lett. e) della legge n.183/2011, relativa a talune violazioni  previste dal medesimo articolo 31 in tema di mancato rispetto del Patto di stabilità interno non si applica – e qualora applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le violazioni sono accertate successivamente al 31 dicembre 2014.

 


 

Articolo 16 – Riparto del concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.10 NF

16.17

Sgambato

De Mita

PD

Misto-UDC

26.05

Aggiunge il comma 1-bis che attribuisce un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 alle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, che non sono state escluse dal versamento del contributo richiesto alle province, quale concorso al contenimento della spesa pubblica.

Aggiunge il comma 1-ter che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla predetta norma a valere sul contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull’accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.

 


 

Articolo 18 – Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.6 NF

18.10 NF

18.13 NF

18.15 NF

18.18 NF

18.22 NF

18.31 NF

18.34 NF

18.39 NF

18.42 NF

Misiani

Palese

Senaldi

Simonetti

Sottanelli

Pastorelli

Melilla

Cirielli

Cominelli

De Mita

PD

MISTO-CR

PD

LNA

SC-ALA CPL-MAIE

MISTO-PSI-PLI

ART 1-MDP

FDI-AN

PD

MISTO-UDC

24.05

Inserisce il comma 3-bis che prevede la possibilità per le province e le città metropolitane, di utilizzare i proventi delle sanzioni (le contravvenzioni) per le violazioni al Codice della Strada, comprese quelle relative all’eccesso di velocità rilevato con autovelox e dispositivi analoghi, per finanziare, per gli anni 2017 e 2018, gli oneri relativi alle funzioni di viabilità e polizia locale per migliorare la sicurezza stradale. Tale norma deroga alla normativa vigente che prevede l’utilizzo di una quota dei proventi delle sanzioni spettanti agli enti locali per una serie di specifiche destinazioni, tra cui gli interventi relativi alla segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni stradali ed altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, nonché, per i proventi da violazioni ai limiti di velocità, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

 


 

Articolo 18, commi 3-ter e 3-quater – Termini contabili per enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.07
(poi riferito all’art. 18)

A. Giorgetti

FI-PDL

26.05

Aggiunge i commi 3-ter e 3-quater con i quali si modificano alcuni termini relativi all’approvazione del bilancio e ad alcuni elementi del rendiconto di gestione degli enti locali.

Si interviene in primo luogo sul termine previsto del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL, laddove si dispone che in caso di mancata approvazione nei termini  di legge del bilancio dell’ente l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine fino a 20 giorni per la sua approvazione (decorso il quale un apposito commissario si sostituisce all’amministrazione inadempiente). Il comma 3-ter stabilisce che per l’anno 2017 tale termine venga stabilito in 50 giorni.

Il comma 3-quater dispone che relativamente all’esercizio 2016 il conto economico e lo stato patrimoniale ricompresi nel rendiconto di gestione, il cui termine di approvazione è stabilito dall’articolo 227 del TUEL al 30 aprile dell’anno successivo ( quindi il 30 aprile 2017 per quello concernente il 2016), possano essere approvati entro il 31 luglio 2017, e trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 13 della legge di contabilità n.196/2009). Il medesimo comma 3-ter precisa inoltre che il mancato rispetto del suddetto termine comporta l’applicazione della procedura dal suddetto comma 2 dell’articolo 141, vale a dire la nomina di un commissario da parte dell’organo di controllo che predisponga d’ufficio il bilancio, e, in caso  di mancata approvazione dello stesso da parte del consiglio con esercizio del potere sostitutivo e avvio della procedura di scioglimento dell’ente inadempiente; comporta inoltre le sanzioni (di cui all’articolo 9 del D.L. 113/2016) di divieto di assunzioni di personale e di stipula dei contratti di servizio.

 


 

Articolo 20 – Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20.8 NF

20.35 NF

20.58 NF

20.65 NF

20.55 NF

20.59 NF

20.32 NF

20.41 NF

20.61 NF

20.9 NF

Marchi

G. Guerini

Cominelli

Senaldi

Melilla

De Mita

Sottanelli

Russo

Cirielli

Marchi

PD

PD

PD

PD

ART 1-MDP

MISTO-UDC

SC-ALA CPL-MAIE

FI-PDL

FDI-AN

PD

26.05

Modifica il comma 1 rideterminando il contributo in favore delle province per il finanziamento delle funzioni fondamentali, aumentandolo fino a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (in luogo di 110 milioni per l’anno 2017 e di 80 milioni per il 2018) e confermandolo nell’importo di 80 milioni a decorrere dal 2019.

È altresì spostato dal 15 maggio al 30 giugno 2017 il termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che detta i criteri e gli importi di riparto del contributo medesimo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L’emendamento prevede altresì, in caso di mancata intesa, che entro 20 giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la proposta di riparto del contributo il decreto possa comunque essere adottato, ripartendo il contributo proporzionalmente agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge in esame.

Modifica il comma 2 riformulando la copertura finanziaria sulla base dei nuovi oneri di cui al comma precedente.

Modifica il comma 3 aumentando da 100 a 170 milioni di euro per l’anno 2017 in contributo in favore delle province per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario.

Modifica il comma 4 posticipando dal 15 maggio al 30 giugno 2017 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto del contributo medesimo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L’emendamento prevede altresì, in caso di mancata intesa, che entro 20 giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la proposta di riparto del contributo, il decreto possa comunque essere adottato ripartendo il contributo proporzionalmente agli importi già assegnati con il D.M. 17 ottobre 2016, di riparto del l’analogo contributo per l’anno 2016.

20.79

Relatore

 

29.05

Aggiunge il comma 1-bis che introduce un contributo in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l’esercizio delle funzioni fondamentali. La ripartizione del contributo è affidata ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

In caso di mancata intesa di mancata intesa, si prevede che, entro 20 giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la proposta di riparto del contributo, il decreto possa comunque essere adottato, ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge in esame.

Aggiunge il comma 4-bis che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo di cui sopra, pari a 12 milioni per gli anni 2017 2018, che vengo posti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione.


 

Articolo 21 – Disposizioni in favore delle fusioni di comuni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.6 NF

Fanucci

PD

24.05

Aggiunge il comma 2-bis che novella l’articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, recante disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni, volte a limitare, in particolare, l’applicazione a tali enti dei vincoli in tema di spese di personale e di facoltà di assunzioni di personale, stabiliti per gli enti locali dalla normativa vigente.

In particolare, modificando la lettera a), si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni mediante contratti a tempo determinato, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio (e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno) precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio.

21.7 NF

Fanucci

PD

26.05

Aggiunge il comma 2-ter che consente ai comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano municipi, e non oltre il quinto (in luogo dell'ultimo) esercizio finanziario del nuovo comune. Si precisa altresì che ai fini di tale disposizione non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali risulta sospesa in virtù di previsioni legislative.

A tal fine, è sostituito l’articolo 1, comma 132, della legge n. 56/2014.

 


 

Articolo 21-bis – Semplificazioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.09 NF

Misiani

PD

27.05

Introduce l’articolo 21-bis, il quale dispone, per l’anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell’anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per le spese per studi ed incarichi di consulenza nonché per la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione.

A decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che abbiano rispettato nell’anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali.

 


 

Articolo 21 ter - Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.014

Relatore

 

29.05

Inserisce l’articolo 21-ter con cui si dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2017 in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 533 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), nel quale si prescrivono alcune regole di gestione del bilancio volte a migliorare il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche.

In particolare il comma 533 prevede (inserendo i commi 8-bis ed 8-ter nell’articolo 14 della legge di contabilità) che le amministrazioni ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo standard emanati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, rinviando nel contempo ad apposite “regole di colloquio” con AGID e SIOPE le modalità di gestione degli ordinativi medesimi

Le modalità di ripartizione del contributo stanziato dall’articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza unificata.

 


 

Articolo 22 – Disposizioni sul personale e sulla cultura

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.48 NF

22.71 NF

Palese

Giudesi

MISTO-CR

LNA

26.05

Introduce il comma 1-bis il quale interviene sul comma 228 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) nel quale si prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato.

L’emendamento aggiunge una disposizione in cui si dispone che per le regioni che nell’anno precedente rilevano una spesa di personale inferiore al 12% al titolo I delle entrate correnti (entrate tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, la suddetta percentuale è aumentata per gli anni 2017 e 2018 al 75 per cento.

Rimane fermo il rispetto del  saldo di equilibrio di bilancio,  nonché il parametro di spesa previsto dal comma 557-quater della legge n.296/2006, in cui si prevede che gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

22.228 NF

22.120 NF

22.51 NF

Marchi

Guidesi

D’Incà

PD

LNA

M5S

24.05

Sostituisce il comma 2 (che modifica l’articolo 1, comma 228, della L. 208/2015), in materia di limitazioni al turn over dei comuni, che ha previsto che il limite del contingente di personale che può essere assunto dai comuni con meno di 10.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno (ed aventi un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica corrispondente, pari al 75% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente), sia esteso ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (fermi restando i vincoli del rapporto dipendenti-popolazione) ed operi solamente per il biennio 2017-2018.

Il nuovo testo del comma 2 (nel confermare la percentuale del 75% per le assunzioni nei comuni con più di 1.000 abitanti per il biennio 2017-2018) dispone lo sblocco totale del turn over per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevino, nell’anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio. 

22.116 NF

Guidesi

LNA

24.05

Introduce il commi 3-bis che, a decorrere dal 2017, pone interamente a carico del soggetto privato promotore o organizzatore di un evento le relative spese del personale di polizia locale per l’espletamento dei servizi in conto terzi in materia di sicurezza e viabilità necessari per lo svolgimento dell’evento medesimo. Inoltre, le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione di tali eventi non sono considerate nel calcolo degli straordinari del personale e in sede di contrattazione integrativa sono definite le modalità di utilizzo del personale e la relativa remunerazione.

Si ricorda che attualmente gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (art. 119 TUIL). Generalmente la prestazione di servizi in conto terzi sono regolati da tariffe orarie stabilite dagli enti locali.

22.10 NF

Antezza

PD

27.05

Aggiunge i commi 3-ter e 3-quaterche intervengono sui compensi straordinari del personale impiegato nelle attività nel comune di Matera. In particolare, il comma 3-ter – novellando l’art. 1, comma 346, della L. 208/2015 – autorizza il comune di Matera a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso dal personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività relative al governo e alla gestione e del ruolo di “Capitale della Culturafino al 31 dicembre 2019.

Autorizza altresì l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, ai sensi della disciplina generale recata dall’articolo 110 del TUEL, anche in deroga alle percentuali ivi previste per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale (non oltre il 30% della dotazione organica.

Inoltre, aumenta di 1 milione di euro annui (da 0,5 a 1,5 milioni di euro) lo stanziamento previsto in favore del Comune di Matera in quanto “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2017 al 2019.

Alla copertura degli oneri si provvede (comma 1-quater) mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica.

22.73 NF

 

22.89 NF

Tancredi

Sanga

AP-CPE-NCD

PD

27.05

Modifica il comma 4 novellando l’ambito operativo delle deroghe al divieto di remunerazione degli incarichi professionali conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive.

Per effetto delle modifiche in esame, rientrano tra gli incarichi per cui vige detto divieto di remunerazione quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

Ferma restando la remunerabilità degli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall’ente presso il quale l’interessato svolge la carica elettiva, viene contestualmente eliminata la previsione, originariamente recata dal decreto legge in esame, secondo cui, nel caso di carica elettiva comunale, la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un’area metropolitana diversa.

22.99 NF

22.129 NF

22.185 NF

22.178 NF

22.209 NF

22.214 NF

22.223 NF

Sottanelli

Russo

Costantino

Pastorino

Cirielli

Cominelli

De Mita

SC-ALA CLP-MAIE

FI-PDL

FDI-AN

SI-SEL

FDI-AN

PD

MISTO-UDC

24.05

Modifica il comma 5, consentendo alle province di procedere, in deroga al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, alla copertura di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità non solo tecniche (come previsto dalla disposizione originaria del decreto-legge) ma anche tecnico-finanziarie e contabili. Si tratta di posizioni non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province.

22.31 NF

Marchi

PD

24.05

Introduce i commi 5-bis e 5-ter, prevedendo norme di favore in materia di personale nei confronti delle unioni di comuni.

Si prevede, in primo, luogo che i singoli comuni che fanno parte di una unione di comuni, posso cedere, anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte.

Inoltre, esonera le amministrazioni interessate, in caso di passaggio di personale tra l’unione di comuni e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, dall’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere, fissando preventivamente tali requisiti e le competenze professionali richieste. La deroga a tale obbligo si applica anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

22.230 NF

Relatore

 

29.05

Inserisce il comma 5-quater, che esclude le spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza dall’applicazione dei i vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78/2010.

Il richiamato comma 8 pone un limite alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza effettuate dalle pubbliche amministrazioni iscritte nell’elenco ISTAT (il 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità). Il comma 11 dispone che anche le società inserite nell’elenco ISTAT devono conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7 (che pone il medesimo limite del comma 8 per spese relative a studi ed incarichi di consulenza), 8 e 9 (divieto di spese per sponsorizzazioni). Pertanto, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono corrispondentemente ridotti.

L’emendamento è finalizzato a favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale.

22.231

Relatore

 

29.05

Inserisce il comma 5-quinquies che prevede la possibilità dei comuni, sentito il competente Sopraintendente del Ministero dei beni culturali, di adottare delibere per regolare l’accesso e la circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e velocipedi a più di due ruote (ad esempio i risciò) o che trasportino almeno tre persone compreso il conducente e che siano utilizzati a fini turistici. La formulazione della norma si riferisce ai velocipedi con almeno tre ruote, escludendo quindi i velocipedi con sole due ruote come le biciclette a pedalata assistita. Nella nozione di velocipede contenuta negli artt. 68 e 50 del CdS e relativo regolamento, sono infatti disciplinate le caratteristiche costruttive e funzionali dei velocipedi, categoria nella quale rientrano i veicoli con due o più ruote, azionati a pedale o con dispositivi analoghi dalle persone che si trovano sul veicolo. Relativamente alla circolazione, l’art. 182 del CdS prevede che sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti.

Si rileva che dalla dicitura: “che trasportino almeno tre persone”, consegue l’esclusione dal campo di applicazione della norma dei velocipedi che trasportino, oltre al conducente, una sola persona, a meno che la formulazione non venga modificata facendo riferimento all’idoneità del velocipede a trasportare almeno tre persone, anziché al trasporto effettivo.

22.197

Nicchi

MDP

24.05

Modifica il comma 6 - che prevede la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi – inserendo il mancato riferimento ai “luoghi della cultura” in alcuni passaggi dello stesso comma.

22.232

Relatore

 

29.05

Inserisce il comma 7-bis, che, interpretando autenticamente l’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2016) – al quale si riferisce il comma 7 - dispone che alla procedura di selezione pubblica internazionale per il conferimento degli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, ivi prevista, non si applicano i limiti di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i cittadini non italiani di cui all’art. 38 del d.lgs. 165/2001.

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 14, co. 2-bis, citato ha disposto che, al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono individuati, fra l’altro, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali i relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'art.19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Mibact.

Su questa base, l’art. 3 del DM 27 novembre 2014, recante la disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ha previsto, in particolare, che, a tal fine, il Ministro può svolgere apposite procedure di selezione distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali, ricorrendo ad una o più commissioni composta, ciascuna, da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

Si tratta di una interpretazione autentica che fa seguito alle sentenze pubblicate il 24 maggio 2017, nn. 6170/2017 e 6171/2017 con le quali il TAR del Lazio ha annullato la nomina di 5 direttori (Palazzo ducale di Mantova, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo archeologico nazionale di Taranto, Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Gallerie Estensi di Modena) per motivi concernenti l’accesso alla procedura di selezione consentito a cittadini non italiani, la trasparenza della procedura e i criteri di valutazione.

In particolare, nella sentenza 6171/2017, il TAR ha evidenziato che, mentre l’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 83/2014 ha previsto la deroga a quanto disposto dall’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 – in materia di limiti al contingente di incarichi dirigenziali da affidare a soggetti esterni all’Amministrazione – non ha, viceversa, previsto la deroga rispetto a quanto disposto dall’art. 38 dello stesso d.lgs.

In base all’art. 38 del d.lgs. 165/2001- che ha ripreso il contenuto dell’art. 37 del d.lgs. 29/1993 - i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere (solo) ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Sulla base dell’art. 37 del d.lgs. 29/1993, con DPCM 174/1994 sono stati individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana. In particolare, si tratta, in base all’art. 1, co. 1, lett. a), dei posti di livello dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, in base all’art. 2, co. 1, tra le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana vi sono quelle che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi.

Al riguardo, si vedano le precisazioni fornite dal Mibact nel comunicato del 25 maggio 2017 e il comunicato stampa del 26 maggio 2017, in base al quale il Ministro ha designato come direttori ad interim i direttori dei 5 poli museali regionali

22.143 NF

Coscia

PD

24.05

Aggiunge il comma 7-ter, che autorizza una spesa complessiva pari a € 5 mln per l’anno 2017 per alcune esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nello specifico, si autorizza la spesa di:

§  € 3 mln per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

L’art. 1 del DM 23 gennaio 2016 - con il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 327, della L. 208/2015, si è proceduto ad una ulteriore riorganizzazione del Mibact – ha istituito le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, quale risultato dell’operazione di fusione e accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle arti e paesaggio.

Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio sono 39 (v. all. 2 del DM sopra indicato).

§  € 1,5 mln per incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1142, della legge di stabilità 2007 (L. 296/2006), destinata ad esigenze varie, fra le quali quelle relative ad interventi urgenti resisi necessari a seguito di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.

Oltre a tale finalità, l’autorizzazione di spesa  è finalizzata a realizzare progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Gli interventi e i progetti cui destinare le somme sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A fini di snellimento del testo, si potrebbero sopprimere, le parole da “per consentire” fino a “e paesaggistici”. Si tratta, infatti, esattamente, delle finalizzazioni già testualmente presenti  nell’art. 1, co. 1142, della L. 296/2006, esplicitamente indicato,

§  € 0,5 mln da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché alle edizioni nazionali di cui alla L. 420/1997.

Con riferimento alle ultime due autorizzazioni di spesa, si ricorda che l’art. 11, co. 3-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), sopprimendo il termine finale del 31 dicembre 2017 previsto per lo svolgimento delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (originariamente istituita, con l’art. 67 del D.L. 83/2012 -L. 134/2012 -  come Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo e trasformata in Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo con l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 192/2014 –L. 11/2015 -, che ne aveva differito le attività fino al 31 dicembre 2017) ha autorizzato, a tal fine, la spesa di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì, disposto che al relativo onere si fa fronte, per € 1 mln annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali (L. 420/1997) – che, dunque, verrebbe ora parzialmente ristorata – e, per € 0,5 mln annui, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1142, della L. 296/2006 – che ora verrebbe ristorata.

All’onere derivante dalle autorizzazioni di spesa sopra indicate – pari, complessivamente, a € 5 mln per il 2017 - si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta per consentire l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari, pari a € 20 mln annui a decorrere dal 2017 (art. 1, co. 330, L. 208/2015).

Al 24 maggio 2017, la procedura di concorso è ancora inclusa nella pagina del sito del Mibact dedicata ai concorsi non ancora scaduti o non completamente espletati.

22.145 NF

Narduolo

PD

26.05

Aggiunge il comma 7-quater, che prevede l’istituzione, a decorrere dal 2018, di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari. In base all’incipit del nuovo comma, si tratta, in particolare, di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali.

Come evidenziato nel corso dell’esame del decreto-legge, nella seduta della VII Commissione della Camera del 9 maggio 2017, l’esigenza deriva dagli effetti delle misure di riforma delle province e dei tagli sul finanziamento dei sistemi bibliotecari. In particolare, il declassamento della provincia a ente di secondo livello ha creato serie difficoltà a mantenere attivi i servizi fino ad allora assicurati.

Il Fondo, la cui dotazione è pari a € 1 mln annuo, è ripartito secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Al riguardo si segnala che, poiché l’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia “promozione e organizzazione di attività culturali”, ai fini dell’adozione del decreto occorre prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (pari a € 10 mln a decorrere dal 2016).

22.138 NF

Coscia

PD

26.05

Aggiunge il comma 7-quinquies, che prevede l’incremento di una unità dirigenziale di livello generale nella dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Finalità dell’incremento è quella di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione.

In relazione alla prima finalizzazione, si intenderebbe, dunque, che, intanto si intenda trasformare (da ufficio dirigenziale di livello non generale) in ufficio dirigenziale di livello generale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, costituito fino al 30 settembre 2021 (v. art. 1 DM 483 del 24 ottobre 2016).

Per effetto dell’incremento, il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Mibact passa (da 24) a 25. A tal fine, si modifica l’art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999 e si prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con D.P.C.M. si provvede a modificare, conseguentemente, il regolamento di organizzazione del Mibact, adottato con D.P.C.M. 171/2014.

La previsione di modificare il D.P.C.M. 171/2014 con ulteriore D.P.C.M. implica una deroga implicita alla procedura prevista dall’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988 per l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

In base all’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988, infatti, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti adottati, ai sensi del co. 2, con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Eccezionalmente, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, l’art. 16, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) – come modificato dall’ art. 2, co.4-bis, del 90/2014 (L. 114/2014) – , richiamato nel testo, ha previsto che, fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con D.P.C.M., su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. In base alla stessa disposizione, i D.P.C.M. in questione erano soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e, sugli stessi, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Tale possibilità non è stata esercitata per l’adozione del D.P.C.M. 171/2014.

Agli oneri derivanti dall’incremento, quantificati in € 140.000 per il 2017, ed € 214.000 dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact (pari a € 30 mln a decorrere dal 2016).

22.128 NF

22.151 NF

A. Giorgetti

Boccadutri

FI

PD

29.5.2017

Modifica il comma 8, autorizzando la spesa di € 4 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a favore del Teatro Eliseo (a fronte di € 2 mln per il 2017 previsti dal testo del decreto-legge).

Al relativo onere aggiuntivo si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.

22.141

Manzi

PD

24.05

Aggiunge il comma 8-bis, che autorizza, a decorrere dal 2018, la spesa annua di € 300.000 quale contributo del MIBACT alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello, partecipata dallo stesso Ministero.

Lo scopo è quello di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all’art. 1, co. 13, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), con particolare riferimento al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello.

Si stabilizza così, a livello legislativo, anche nell’importo, a partire dal 2018, l’impegno finanziario assunto dal Mibact per il 2016 e il 2017, come risultante dall’atto costitutivo della Fondazione.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (art. 1, co. 354, L. 208/2015), pari, a decorrere dal 2016, a € 10 mln annui e appostata, in base alla relazione tecnica all’A.S. 2111, sul cap. 5650 dello stato di previsione del Mibact dal quale sono state prelevate le risorse per la Fondazione Real Sito di Carditello per il 2016 e il 2017.

Articolo 22, commi 8-ter-8-quinquies – Attività culturali in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.156 NF

Tidei

PD

26.05

Aggiunge tre nuovi commi da 8-ter a 8-quinquies, che contengono misure per implementare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia.

In particolare, il comma 8-ter integra le tipologie dei progetti specifici di sostegno del patrimonio culturale delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, includendovi anche:

§  i restauri di monumenti (novella al comma 2, lett. b) dell’art. 1 della legge n. 72/2001);

§  l’erogazione di borse di studio (inserimento di una nuova lettera d-bis nel citato comma 2, articolo 1 della legge n. 72/2001).

Il comma 8-ter include poi l’Università popolare di Trieste nell’ambito dei soggetti stipulanti la convenzione per l’utilizzo delle risorse stanziate per i progetti di sostegno del patrimonio culturale delle citate comunità. L’Università svolge inoltre le attività di supporto amministrativo e gestionale, mediante anche atti integrativi alle convenzioni in essere (novella al comma 4, dell’art. 1 della legge n. 72/2001).

La disciplina attualmente vigente prevede che la predetta convenzione debba essere stipulata tra il  Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati

Il comma 8-quater dispone che la convenzione vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge di conversione è integrata in conformità a quanto sopra previsto dal comma 8-ter.

Infine, il comma 8-quinquies interviene sulla legge n. 73 del 21 marzo 2001 al fine di estendere gli interventi in essa previsti in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia anche alla minoranza in Montenegro. In particolare, il comma interviene sul finanziamento di tali interventi (articolo 1, comma 2 della legge n. 73/2001):

§  includendo il richiamo alla minoranza in Montenegro;

§  specificando che il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati di concerto con il Ministero degli affari esteri e di concerto (anziché in collaborazione) con la Regione Friuli Venezia Giulia;

§  eliminando il limite massimo del 20 percento dello stanziamento annuo per gli interventi nel campo socio-economico.

 


 

Articolo 22-bis - Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.08 NF

Ghizzoni

PD

26.05

Aggiunge l’art. 22-bis, che dispone l’avvio, a decorrere dal 2017, di processi di graduale statizzazione e razionalizzazione di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, da individuare con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse appositamente stanziate.

Gli Istituti superiori di studi musicali non statali sono 18, presenti nelle città di Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Trinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnovo Ne’ Monti, Ribera, Rimini, Siena, Taranto, Terni.

Le Accademie di belle arti non statali sono 5: "Carrara" di Bergamo, "Ligustica" di Genova, "Pietro Vannucci" di Perugia, "Cignaroli" di Verona, Accademia di Ravenna.

I processi in questione sono definiti con i decreti interministeriali sopra indicati, nel rispetto di alcuni principi previsti dalla L. 508/1999, di riforma delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM). Si tratta dei seguenti:

§  possibilità di accorpamenti e fusioni, e definizione delle modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati (art. 2, co. 7, lett. d);

§  valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale (art. 2, co. 8, lett. a);

§  rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative (art. 2, co. 8, lett. b);

§  programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale (art. 2, co. 8, lett. c);

§  verifica periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse (art. 2, co. 8, lett. l).

Si prevede, inoltre, il rispetto del principio di cui all’art. 2, co. 8, lett. e), della citata L. 508/1999, che ha indicato la possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

Poiché si tratta proprio dell’oggetto dell’intervento proposto con l’art. 22-bis in commento, nel comma 2 dello stesso occorrerebbe sopprimere il riferimento alla citata lett. e).

 

Gli enti locali devono continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR.

Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con DPCM, di concerto con il MIUR e il MEF (il concerto dovrebbe essere previsto con i Ministri, e non con i Ministeri), sono definiti criteri per:

§  la determinazione delle dotazioni organiche, nei limiti massimi del personale in servizio presso le istituzioni;

§  il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ai fini di tale inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell’anzianità maturata con contratti a tempo determinato – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che il 1° aprile 2017 è stato avviato un percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie di belle arti non statali (Perugia, Genova e Verona). In particolare, nella data indicata, come evidenzia il comunicato stampa del MIUR, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge l’Accademia “P. Vannucci” e impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione. In base al comunicato, il percorso sperimentale riguardante Perugia, Genova e Verona prevede uno stanziamento di € 2 mln annui per il triennio 2016-2018 (di cui € 815 mila all’Accademia di Verona, € 670 mila all’Accademia di Genova, € 515 mila all’Accademia di Perugia), che si sommerà al finanziamento ordinario. Gli enti locali che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi che hanno mantenuto finora. Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di  lavoro del comparto dell'Afam. “Gli accordi prevedono che solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione, e fatto salvo il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare il finanziamento accordato”.

Al riguardo, si veda anche la risposta del 18 maggio 2017 all’interrogazione a risposta immediata 5 -11377 nella VII Commissione della Camera.

 

Per l’attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – si prevede l’istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Occorre indicare se il fondo è istituito nello stato di previsione del MIUR o del MEF.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 54  della L. 107/2015, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999, ha autorizzato, tra l’altro, a decorrere dal 2016, la spesa di € 5 mln annui per gli istituti superiori di studi musicali. In seguito, l'art. 1, co. 369, della L. 208/2015 ha incrementato l'autorizzazione di spesa di € 5 mln per l'anno 2016. Le risorse sono appostate sul cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR e, per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 8 agosto 2016 n. 633.

A sua volta, l’art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di € 4 mln annui dal 2016 a favore delle accademie di belle arti non statali. Le risorse sono appostate sul cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR e, per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 20 giugno 2016 n. 489.

 

Alla copertura degli oneri si provvede:

§  quanto a € 0,51 mln nel 2017, € 1,2 mln nel 2018, € 1,37 mln nel 2019 ed € 1,54 mln annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa agli Istituti superiori di studi musicali (art. 19, co. 4, D.L. 104/2013-L. 128/2013);

§  quanto ad € 1,9 mln nel 2017 ed € 4 mln annui dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle Accademie di belle arti non statali (art. 1, co. 358, L. 208/2015);

§  quanto ad € 5,09 mln nel 2017 ed € 11,80 mln nel 2018, mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015);

§  quanto ad € 13,13 mln nel 2019 ed € 14,46 annui dal 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dello stanziamento relativo al «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca» disposta dallo stesso articolo.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento delle attività base di costituisce un’apposita sezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, istituita dalla legge di bilancio 2017. In particolare, l’art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 ha disposto che il Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, dispone di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

A fronte del quadro vigente, si dispone ora che la disponibilità del Fondo è ridotta a € 31,87 mln nel 2019 ed € 30,54 mln annui dal 2020. Conseguentemente, a decorrere dal 2019 il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000.

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorre sostituire le parole “in proporzione” con le parole “in relazione”.


 

Articolo 22-ter – Organici di fatto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.021

Governo

 

29.05

Aggiunge l’art. 22-bis, che aumenta la disponibilità del Fondo destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia, istituito dall’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 e allocato sul cap.1280 dello stato di previsione del MIUR.

In particolare, a fronte della disponibilità prevista a legislazione vigente – pari a € 140 mln per il 2017 ed a € 400 mln a decorrere dal 2018 –, dispone – senza novellare la norma istitutiva – che il Fondo è incrementato dei seguenti importi:

                                                                                                              (milioni di euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

dal 2026

40,7

132,1

131,6

133,8

136,7

140,5

145,8

153,9

166,4

184,7

 

In base alla disciplina recata dall’art. 1, co. 366 e 373-374, della L. 232/2016, il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’incremento dell’organico dell’autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia  costituito annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. “organico di fatto”: art. 1, co. 69, L. 107/2015).

 

In base alla relazione tecnica che accompagnava l’emendamento, il Fondo così incrementato sarà sufficiente a coprire il maggior onere che si verificherà sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell’organico dell’autonomia (c.d. organico di diritto) di 15.100 posti provenienti dall’organico di fatto. In particolare, il riferimento è alla spesa annuale per retribuzione base, ricostruzione di carriera, progressione economica e carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

 

Con comunicato stampa del 10 maggio 2017, il MIUR aveva reso noto il raggiungimento dell’intesa con il MEF sulla trasformazione, a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, di 15.100 posti dell’organico di fatto, assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell’organico di diritto.

 

Alla copertura dell’onere recato dall’incremento del Fondo si provvede:

a)   quanto a € 40,7 mln per il 2017, mediante riduzione del finanziamento destinato dall’art. 1, co. 365, lett. b), della L. 232/2016 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, co. 4, del d.lgs. 165/2001;

b)   quanto a € 132,1 mln per il 2018, € 71,0 mln per il 2019, € 60,7 mln per il 2020, € 80,5 mln per il 2021, € 107,5 mln per il 2022, € 60,5 mln per il 2023, € 59,2 mln per il 2024, € 44,9 mln per il 2025, € 41,8 mln per il 2026, € 8,0 mln annui a decorrere dal 2027, mediante riduzione del Fondo «“La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015);

c)   quanto a € 20,6 mln per il 2019, € 27,7 mln per il 2020, € 15,5 mln per il 2021, € 14,6 mln per il 2022, € 33,0 mln per il 2023, € 34,2 mln per il 2024, € 40,6 mln per il 2025, € 43,6 mln per il 2026, € 77,4 mln annui dal 2027, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 – L. 307/2004);

d)   quanto a € 40,0 mln per il 2019, € 45,5 mln per il 2020, € 38,0 mln per il 2021, € 18,5 mln per il 2022, € 40,5 mln per il 2023, € 40,5 mln per il 2024, € 48,5 mln annui dal 2025, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014);

e)   quanto a € 2,8 mln per il 2021, € 11,9 mln per il 2023, € 20,0 mln per il 2024, € 32,5 mln per il 2025, € 50,8 mln dal 2026 in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante riduzione delle somme iscritte nella Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”- Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte“ dello stato di previsione del MEF.

 

A partire dall’a.s. 2018/2019, le dotazioni dei Fondi di cui alle lett. b), c) e d) possono essere re-incrementate, con la legge di bilancio, in misura proporzionale alle riduzioni ora previste, in relazione ai risparmi derivanti dall’eventuale riduzione del numero effettivo di supplenze fino al termine dell’attività didattica (30 giugno). Detti risparmi sono calcolati sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) e delle previsioni relative al numero di supplenze fino al termine dell’attività didattica da attivare, entrambi da effettuare entro il 15 settembre di ogni anno.

Resta fermo che la spesa per supplenze brevi del personale docente e ATA, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di € 565 mln annui (art. 1, co. 129, L. 311/2004).

Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili “per essere utilizzate a seguito del monitoraggio”.

 


 

Articolo 24 - Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

24.4

Governo

 

29.05

Introduce il comma 2-bis che rinvia di un anno, dal 2018 al 2019, l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni (ai sensi dell'articolo 117 Cost.),  come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n.68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n.42/2009.

Il rinvio deriva dalla circostanza che la definizione dei nuovi meccanismi - basati principalmente: a) su una rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef che assicuri un gettito corrispondente sia al gettito in essere che anche ai trasferimenti statali da sopprimere in base al medesimo decreto legislativo, b)su una nuova articolazione della partecipazione regionale all’IVA; c) sulla istituzione di un fondo perequativo regionale – richiede che siano previamente individuati i livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard nelle materie diverse dalla sanità e che sia stato attuato il principio della territorialità nella compartecipazione Iva suddetta, oltre che si siano esattamente individuati i trasferimenti statali fiscalizzabili.

A tali fini l’emendamento interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del suddetto decreto legislativo, stabilendo:

§  all’articolo 2 che la rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef sulla base di nuovi criteri stabiliti dall’articolo 2 medesimo decorra dal 2019, anziché che dal 2018, e che la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dall’anno di imposta 2019;

§  all’articolo 4 che le vigenti modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2018 (invece che fino al 2017) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2019;

§  all’articolo 7 che la soppressione dei trasferimenti statali indicati dall’articolo – vale a dire quelli  aventi carattere di generalità e permanenza destinati all’esercizio delle competenze regionali -  decorra dal 2019, e che il DPCM per l’individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2018, invece che entro il 31 luglio 2017;

§  all’articolo 15, che le fonti di finanziamento previsti dal  comma 1 per delle spese regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) operino non più dal 2018 ma dal 2019, con eguale rinvio a tale anno  dell’ istituzione del Fondo perequativo previsto al comma 5 per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi.

 


 

Articolo 25 – Attribuzione quota investimenti in favore delle Regioni, province e città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20.8 NF

20.35 NF

20.58 NF

20.65 NF

20.55 NF

20.59 NF

20.32 NF

20.41 NF

20.61 NF

20.9 NF

Marchi

G. Guerini

Cominelli

Senaldi

Melilla

De Mita

Sottanelli

Russo

Cirielli

Marchi

PD

PD

PD

PD

ART 1-MDP

MISTO-UDC

SC-ALA CPL-MAIE

FI-PDL

FDI-AN

PD

26.05

Aggiunge il comma 2-bis autorizzando la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province per gli interventi di edilizia scolastica, in aggiunta alle risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF.

25.22

Malpezzi

PD

26.05

Aggiunge il comma 2-ter, lettere a) e b) che modifica la disciplina recata dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sull’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui necessitano gli enti locali. In particolare:

§  modifica il comma 487 specificando che la comunicazione della necessità degli spazi da effettuare entro il 20 febbraio di ciascun anno ora prevista dal comma medesimo: a) debba avvenire secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) debba essere corredata delle informazioni relative al Fondo di cassa al 31 gennaio dell’anno precedente e dell’avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità (analogamente a quanto già prevede il comma 491 per le richieste di spazi finanziari non riferiti all’edilizia scolastica);

§  modifica inoltre il comma 488 relativamente all’ordine di priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziari agli enti locali, aggiungendo dopo le tre priorità già previste, che qui non si dettagliano, due ulteriori priorità riferite, nell’ordine: - agli interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di quelli esistenti per i quali gli enti dispongono già del Codice Unico di Progetto (CUP); - ad altri interventi di edilizia scolastica  per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP. Ulteriori modifiche al comma 488 in questione non incidono sulle priorità vigenti, limitandosi sostanzialmente ad aggiornare alcuni riferimenti normativi previsti per esse nel comma, ovvero ad introdurre in aggiunta ai requisiti già richiesti per avvedere alla concessione degli spazi finanziari l’ulteriore requisito del possesso anche del CUP.

25.21 NF

Fragomeli

PD

26.05

Aggiunge il comma 2-ter, lettera c) il quale modifica in più punti la normativa introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 che consente agli enti locali di poter acquisire spazi finanziari per effettuare spese di investimento prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, con riferimento specifico alla quota parte destinata agli interventi di edilizia scolastica.

In particolare, il nuovo comma introduce un nuovo comma 488-bis nella legge n. 232/2016 - mediante il quale si prevede la possibilità, per i comuni facenti parte di una unione di comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all’edilizia scolastica, di poter richiedere spazi finanziari per la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito dei patti nazionali, previsti dall’articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012,  vale a dire il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi.

Inoltre viene riformulato il comma 489 della legge n. 232/2016, che reca la procedura per la concessione degli spazi finanziari, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale richiedente. La nuova formulazione del comma prevede ora che l’individuazione degli enti beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi sia effettuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio di ogni anno (anziché comunicata al Ministero dell’economia e finanze entro il 5 febbraio), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il medesimo termine, la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica comunica, al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (analogamente a quanto già prevede il comma 493 per l’attribuzione di spazi non riferibili all’edilizia scolastica).

È inoltre posticipato al 20 febbraio (in luogo del 15) il termine previsto dal comma 492 per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che determina l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente: attribuzione che, si rammenta, dovrà seguite di criteri di priorità nell’assegnazione stabiliti nel comma 492 medesimo.

Sono altresì modificati i criteri prioritari di assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma 492 medesimo.

Criteri che, si rammenta, prevedono: 0a) investimenti finalizzati alla ricostruzione nei comuni colpiti da alcuni eventi sismici “per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa”; a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all’anno di riferimento a seguito di fusione e comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; “b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489”; c) investimenti finalizzati all’adeguamento sismico degli immobili; d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale. Per queste due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa.

La modifica sopprime le parti che si sono sopra indicate in corsivo e sostituisce le parole “inferiore a 1.000” con le parole “fino a 5.000”. Coordina infine con la modifica il riferimento al comma 492 recato dal comma 493.

 


 

Articolo 26 Iscrizione dell’avanzo di bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.24

Relatore

 

29.05

Inserisce al comma 1 la lettera a-bis), con cui si modifica il comma 468 della legge n. 232 del 2016.

Questo, nel disporre che al bilancio di previsione degli enti territoriali sia allegato il prospetto dimostrativo del saldo di equilibrio dell’ente, dispone altresì che nel corso dell’esercizio il prospetto dimostrativo sia allegato anche alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio, nonché ad ulteriori variazioni di bilancio espressamente elencate nel comma. Tra queste, in particolare, quelle di cui alla lettera d), relative (mediante rinvio all’articolo 51, comma 2, lettera a, del D.Lgs.118/2011) all'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

L’emendamento modifica tale disposizione, stabilendo che le variazioni di bilancio cui allegare il prospetto dimostrativo in questione previste dalla lettera a) suddetta debbano essere solo quelle costituite dalle “variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti”, in quanto (precisa la relazione all’emendamento) tali variazioni non comportano modifiche del saldo.

Al riguardo, pur risultano chiara la finalità della modifica recata dall’emendamento, si rileva che la definizione delle variazioni di bilancio che esso utilizza non coincide con quella attualmente prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a) dl D.Lgs. 118/2011.

 


 

Articolo 26-bis – Disposizioni concernenti l’impiego dell’avanzo destinato a investimenti degli enti locali per l’estinzione anticipata di prestiti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.09

Relatore

 

26.05

Modifica l’articolo 187 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), intervenendo in particolare sul comma 2 dello stesso, laddove questo prevede che la quota libera dell’avanzo di amministrazione – quota che, si rammenta, costituisce una delle componenti del risultato di amministrazione, che si articola in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati – possa essere utilizzata per l’estinzione anticipata dei prestiti (oltre che per gli altri impieghi previsti dal comma).

L’articolo aggiunge ivi una ulteriore disposizione, con cui si precisa che per le operazioni di estinzione anticipata in questione l’ente interessato possa ricorrere, ove non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all’utilizzo di quote di avanzo destinato ad investimenti, qualora l’ente medesimo abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Inoltre, l’ente deve comunque garantire un “pari livello” (presumibilmente, pari all’avanzo utilizzato per l’estinzione dei prestiti) di investimenti aggiuntivi.

Com’è noto il FCDE, introdotto nell’articolo 167 del TUEL dalla nuova disciplina dell’armonizzazione contabile degli enti territoriali prevista dal D.Lgs. n.118/2011, ha la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell’anno, mediante un accantonamento al FCDE n il cui ammontare è determinato in relazione dell’importo delle entrate di dubbia e difficile esazione. L’accantonamento è stabilito dover esser pari al 36% nel 2015, per poi aumentare progressivamente fino a risultare a regime (100%  del Fondo) dal 2019.

La modifica al TUEL ora introdotta dall’articolo 26-bis sembrerebbe volta ad agevolare l’estinzione anticipata dei prestiti da parte di quegli enti locali che già hanno messo a regime l’accantonamento al FCDE.

 


 

Articolo 27 – Misure sul trasporto pubblico locale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.68

Mognato

ART 1-MDP

25.05 ant.

Modifica il comma 6, introducendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che dovrà definire i criteri con cui le regioni ordinarie determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale.

27.41

27.28

27.23

27.20

Carloni

Gasparini

Palese

Guidesi

PD

PD

MISTO-CR

LNA

25.05 ant.

Aggiunge i commi 8-bis–8-sexies che recano diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale che riproducono le norme di cui all’articolo 22, commi 6-10, dell’AC 308 (decreto Madia sui servizi pubblici locali), non pubblicato a seguito di una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale.

Il comma 8-bis stabilisce che gli enti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con riferimento ai contratti da stipulare successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno determinare le compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d’asta sulla base dei costi standard. La norma specifica che compensazioni e corrispettivi sono definiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, in modo da tener conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell’efficienza del settore.

Il comma 8-ter prevede la possibilità di superare l’obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura), demandando a tal fine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali. Tale disposizione si applicherà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame (comma 8-quater).

Il comma 8-ter abroga anche il comma 6 dell’articolo 19 della legge n. 422 del 1997 che prevede che i contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legge sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con le disposizioni ivi indicate, in occasione della prima revisione annuale.

Il comma 8-quinquies prevede che con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari (e anche a quelli in essere alla predetta data) le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe solo nel caso di aumenti maggiori del doppio dell’inflazione programmata, con conseguente riduzione, per i contratti già in essere, del corrispettivo del medesimo contratto per un importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, salvo il caso in cui la fattispecie sia già disciplinata dal contratto di servizio.

Tale intervento è volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi tramite i ricavi del traffico e la norma stabilisce anche alcuni parametri guida per la determinazione dei sistemi tariffari (applicazione dell’ISEE, semplificazione, livelli di servizio e media dei costi a livello europeo, corretto rapporto tra tariffa ordinaria e abbonamenti, integrazione tariffaria).

I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Il comma 8-sexies stabilisce che nei casi in cui i proventi tariffari non coprano i costi di gestione del servizio a domanda individuale, il gestore è tenuto ad esplicitare, nella carta dei servizi e nel sito istituzionale, in modo sintetico e chiaro, la percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell’ente locale e finanziata dalla fiscalità locale.

27.93

0.27.93.3

0.27.93.2

Governo

Governo

Catalano

 

 

CI

29.05

Aggiunge il comma 8-septies e 8-octies che attribuiscono alla regione Umbria un contributo straordinario pari 45,82 milioni di euro, per far fronte ai debiti di Busitalia –Sita Nord Srl. Il contributo è ripartito nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l’anno 2018.

La copertura dell’intervento è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. Gli importi sono peraltro portati in prededuzione della quota ancora da assegnare alla regione Umbria a valere sulle risorse della richiamata programmazione (comma 8-octies).

Lo scopo della norma è quello di facilitare il riallineamento finanziario della società Busitalia –Sita Nord Srl, società di trasporto pubblico locale del Gruppo FS, che opera prevalentemente in Toscana, Umbria, Veneto e Campania. Analoghi interventi nel corso della legislatura hanno riguardato la regione Piemonte (decreto-legge n. 35 del 2013, art. 11, commi 6 e 7), la regione Calabria (decreto-legge n. 69 del 2013, art. 25, comma 11-sexies e decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41, comma 1) e le regioni Campania e Molise (decreto-legge n.193 del 2016, art. 11).

27.78

Gandolfi

PD

25.05 ant.

Aggiunge i commi 11-bis–11-quinquies che riproducono sostanzialmente le norme di cui all’articolo 22, commi 1-5 dell’AC 308 (decreto Madia sui servizi pubblici locali), non pubblicato a seguito di una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale.

Il comma 11-bis prevede che i contratti di servizio che saranno stipulati dal 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l’affidatario del servizio di trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1, rinviando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i casi di deroga a tale obbligo, per particolari caratteristiche dei veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

Il comma 11-ter precisa che i medesimi contratti dovranno prevedere che i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale siano dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione e che i medesimi veicoli e quelli adibiti al trasporto pubblico regionale siano dotati di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, nella definizione del corrispettivo, dovranno tener conto degli oneri, sostenuti per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell’investimento.

Il comma 11-quater prevede che i comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, individuino le modalità per la diffusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell’ambito del Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare per questi scopi quote delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea.

Il comma 11-quinquies stabilisce, facendo in ogni caso salve le procedure di scelta del contraente già avviate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che i contratti per il trasporto regionale e locale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 debbano disporre che gli oneri per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, siano posti a carico delle imprese affidatarie.

La disposizione prevede anche che le imprese siano vincolate sulla base dei medesimi contratti di servizio a destinare almeno il 10 per cento del corrispettivo contrattuale al rinnovo del parco mezzi sulla base di un piano economico finanziario da loro predisposto. E’ inoltre stabilito che i contratti di servizio prevedano l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica. Anche di tali costi, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, si dovrà tenere conto nella definizione del corrispettivo al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell’investimento.

27.24 NF

Ventricelli

PD

27.05

Sostituisce il comma 12 e introduce un comma 12-bis. In particolare la nuova formulazione del comma 12 novella l’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 244 del 2016 riproponendo la disciplina dei servizi automobilistici interregionali quale era vigente prima dell’introduzione delle norme previste dall’attuale formulazione del comma 12 del decreto-legge all’esame. In particolare l’emendamento al comma 12:

§  conferma la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 delle disposizioni del comma 615 del decreto-legge n. 232 del 2016 (proroga termini) relative al Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;

§  stabilisce che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma (rectius del comma 12-bis) entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni;

§  il comma 12-bis, anche in tal caso riproponendo la medesima formulazione vigente precedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge 50, novella il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 2005 introducendo la definizione di raggruppamento verticale o orizzontale d’impresa, stabilendo che il mandatario, nel caso di raggruppamento verticale di imprese, sia colui che esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle secondarie;

§  conferma la disciplina introdotta in merito all’ubicazione delle aree di fermata, con riguardo ai profili di sicurezza.

27.26 NF

27.22 NF

Biasotti

Garofalo

FI-PDL

AP

26.05

Aggiunge il comma 12-ter, che modifica il comma 866 dell’articolo 1 della legge 208 del 2017 avente ad oggetto il Fondo finalizzato all’acquisizione di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In particolare l’emendamento prevede che il Fondo sia finalizzato all’acquisto diretto “anche” (anziché “ovvero”) tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; aggiunge poi alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la riqualificazione energetica degli stessi e, infine, prevede che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attua le disposizioni fissate dal comma 866 individui modalità “anche” sperimentali e innovative per l’attuazione delle stesse (nella vigente formulazione invece le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale e non meramente possibile del decreto).

27.34 NF

27.40 NF

Castricone

Covello

 

PD

PD

27.05

Aggiunge il comma 12-quater e 12-quinquies. Il comma 12-quater stabilisce il principio di separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Stabilisce inoltre l’obbligo per l’ente locale o la regione affidante di avvalersi obbligatoriamente di un’altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto sopra indicati qualora il gestore uscente ovvero uno dei concorrenti sia controllato o partecipato dall’ente affidante ovvero sia affidatario del servizio in via diretta ovvero in house.

Il comma 12-quinquies abroga a far data dal primo rinnovo del contratto di lavoro del settore del trasporto locale (e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto-legge) diverse disposizioni normative aventi ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione, di portieri e addetti alla pulizia di immobili urbani degli IACP o di cooperative edilizie a contributi statali e del personale degli autoservizi extraurbani.

27.44

Carloni

PD

27.05

Aggiunge il comma 12-sexies che modifica il decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale. In particolare l’emendamento introduce un comma 4-quater all’articolo 8 del citato decreto legislativo, volto a consentire il trasferimento gratuito (al netto cioè di ogni imposta e tassa, in particolar modo l’imposta di registro) alle società costituite dalle ex gestioni governative, a totale partecipazione delle regioni conferenti, degli immobili, delle opere e degli impianti di linee ferroviarie dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario (indicati all’articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge n. 385 del 1990) trasferiti alle regioni medesime ai sensi del comma 4 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997.


 

Articolo 30 – Altre disposizioni in materia di farmaci

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30.18

Miotto

PD

25.05 ant.

Modifica il comma 1, capoverso 402-bis, stabilendo un termine massimo di 18 mesi entro cui i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell’innovatività condizionata ed inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali non possono accedere ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.

30.1

Silvia Giordano

M5S

25.05 ant.

Modifica il comma 1, capoverso 402-bis, aggiungendo in fine la disposizione in base alla quale le risorse dei fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tale quota di finanziamento, ai sensi dell’art. 1, comma 392, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) è fissata in 113.000 milioni di euro per il 2017 e in 114.000 milioni di euro per il 2018.

 


 

Articolo 30-bis – Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30.04 NF

30.011 NF

Carnevali

Mucci

PD

CI

27.05

Aggiunge l’articolo 30-bis che modifica le procedure che le regioni devono adottare per l’erogazione degli ausili protesici agli assistiti con disabilità grave e complessa. Tali dispositivi, riportati negli elenchi 2a (ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato) e 2b (ausili di serie pronti all’uso) dell’allegato 5 del decreto (DPCM 12 gennaio 2017) sui nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), devono essere allestiti ad personam mediante procedure ad evidenza pubblica per l’intervento di un tecnico che apporti le modifiche necessarie (comma 1).

Inoltre, il comma 2 prevede che, ad oneri invariati per la finanza pubblica, se dopo 16 mesi dall’approvazione delle presenti norme venga accertato da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA che le procedure pubbliche di acquisto non soddisfino le esigenze dei disabili, anche a seguito di audizioni delle associazioni che li rappresentano, la stessa Commissione propone al Ministro della salute il trasferimento dei suddetti ausili nell’elenco 1 (ausili su misura) del citato allegato 5 e la fissazione di nuove tariffe.

 

 


 

Articolo 33-bis – Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.02

Fanucci

PD

25.05 ant.

Introduce l’articolo 33-bis che reca modifiche all’articolo 311 del Codice dell’ordinamento militare. L’articolo consente al Ministero della difesa di cedere a titolo gratuito materiali non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, anche alle Amministrazioni dello Stato, operanti nell’ambito di programmi di recupero economico-sociale di arre del territorio nazionale soggette a crisi industriale.

A tali cessioni si provvede, fatto salvo il parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 34 - Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34.19

Relatore

 

29.05

Aggiunge una disposizione al comma 1 che autorizza le regioni, nell’ambito di una deroga sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione relativo alla gestione sanitaria per il 2015 e per gli anni antecedenti, ai fini del pareggio di bilancio, ad assumere impegni sull’esercizio 2016, inclusi quelli che derivano da economie sul medesimo esercizio, per la parte corrispondente a tale avanzo, entro i termini di approvazione del rendiconto 2016. La finalità è di consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del SSN.


 

Articolo 34-bis – Programma operativo straordinario della regione Molise

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34.014

Governo

 

29.05

Introduce l’articolo 34-bis, che consente l’attuazione dei provvedimenti del Programma operativo straordinario [P.O.S] per la la Regione Molise 2015-2018 (allegato all’Accordo Stato-regioni del 3 agosto 2016, e recepito con decreto del Commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016) relativo fra l’altro alla riorganizzazione della rete assistenziale regionale e in particolare della rete ospedaliera, come richiesto dal decreto 70/2015 sugli standard dell'assistenza ospedaliera. Si ricorda che la grave situazione in cui continua a versare il servizio sanitario della Regione ha reso necessario lo stanziamento di risorse straordinarie (fra le altre 40 milioni di euro stanziati dall’art. 1, commi 604-605 della legge di stabilità 190/2014 e il contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al verbale della Conferenza Stato-regioni del 23 dicembre 2015) in grado di realizzare gli interventi prioritari, assegnati al Commissario ad acta della Regione Molise con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015, di definizione del fabbisogno sanitario regionale con conseguente rideterminazione dell’offerta dell’assistenza extra ospedaliera e territoriale. Pertanto, la disposizione in esame, di carattere emergenziale, dispone che il Commissario ad acta dia effettività operativa agli interventi strutturali previsti dal predetto Programma, conferendo a quest’ultimo natura normativa primaria anche per dare certezza ai rapporti giuridici eventualmente già sorti sulla base dell’attuazione del Programma stesso.

 


 

Articolo 35 – Misure urgenti in tema di riscossione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.4

Rubinato

PD

25.05 ant.

Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1, che consente ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori). A tal fine è modificato l’articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 193 del 2016.

 


Articolo 36 – Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.33

Bordo

PD

26.05

Aggiunge il comma 3-bis il quale, con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo in esame - che prevedono, in deroga alle norme di contabilità, che nei comuni e nelle province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia di competenza dell’organo straordinario della liquidazione e che tale amministrazione residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione - fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati nella vigenza delle norme precedenti, che non prevedevano la separata gestione dei residui, richiesta dalla disciplina introdotta con il presente decreto-legge

36.1

36.2

36.14

36.18

36.22

36.26

36.28

36.31

36.34

36.36

 

D’Incà

Misiani

Sottanelli

Centemero

Pastorino

Melilla

Cirielli

Cominelli

De Mita

Pastorelli

M5S

PD

SC-ALA CPL-MAIE

FI-PDL

SI-SEL

ART 1-MDP

FDI-AN

PD

MISTO-UDC-IDEA

MISTO-PSI-PLI

25.05 ant.

Aggiunge il comma 4-bis che consente alle Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, di poter provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.

A tal fine è inserito il comma 714-ter nell’articolo 1 della legge n. 208/2015.

Si ricorda che l’articolo 243-bis del TUEL prevede che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, contenente tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio, alcune delle quali dettate espressamente dalla norma.


 

Articolo 37 - Modifiche all’articolo 1, commi 467 e 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

37.14

0.37.14.1

Governo

A.Giorgetti

 

FI-PDL

29.05

Aggiunge il comma 1-bis il quale modifica i criteri di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinato a da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Il nuovo comma precisa che ai soli fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, nella determinazione della predetta differenza, spetta alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di proporre la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti anche mediante l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali (subemendamento 0.37.14.1).

Come precisato nella Relazione illustrativa all’emendamento, i valori della componente rifiuti sono comunque compresi nei fabbisogni standard e nelle capacità fiscali ma non vengono considerati nella determinazione della quota del FSC effettuata su base perequativa.

 


 

Articolo 40 – Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.5

40.6

40.14

40.15

40.22

40.24

40.28

40.32

40.36

Marchi

Palese

Sottanelli

Russo

Pastorino

Melilla

Cirielli

Cominelli

De Mita

PD

MISTO-CR

SC-ALA CPL-MAIE

FI-PDL

SI-SEL

ART 1-MDP

FDI-AN

PD

MISTO-UDC

26.05

Sostituisce l’articolo. La nuova formulazione è volta ad escludere l’applicazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Si ricorda che l’articolo, nel testo iniziale, si limitava ad attenuare la sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i suddetti enti inadempienti al vincolo di pareggio nell’ anno 2016, prevedendone l’applicazione nella misura eventualmente eccedente l’avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché commisurarla all’effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente

 


 

Articolo 40-bis – Interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.021

Governo

 

29.05

Introduce l’articolo 40-bis che autorizza il Ministero dell’interno, con il coinvolgimento eventuale di regioni ed enti locali, a realizzare interventi di tipo strutturale, finalizzati ad assicurare condizioni logistiche idonee e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall’insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento dei lavori stagionali. Tali interventi in favore degli stranieri in condizioni di marginalità sociale sono realizzati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica stima interventi per l’esercizio 2017 in circa 15 milioni di euro, che troverebbero copertura nelle risorse disponibili sul capitolo 7351/2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, relativo agli interventi su immobili e infrastrutture destinate ai centri per gli stranieri e richiedenti asilo.

 


 

Articolo 41 – Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.28 NF

Dallai

PD

25.05 pom.

Aggiunge il comma 4-bis, che consente di destinare una ulteriore quota delle risorse del Fondo - istituito dal comma 2 dell’articolo 41 - fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all’Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV) per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

Il citato comma 2 dell’articolo 41, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato ad accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, la cui dotazione, nel testo originario è pari a 491,5 milioni di euro per l’anno 2017, 717,3 milioni di euro per l’anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l’anno 2019.

Tale dotazione è stata ridotta a copertura degli oneri recati dall’articolo 43-bis.

43.06 NF

43.07 NF

43.032 NF

43.05 NF

43.08 NF

43.031 NF

Melilla

Pellegrino

Giulietti

Pastorino

F. Di Stefano

Palese

ART 1-MDP

SI-SEL

PD

SI-SEL

FI-PDL

MISTO-CR

25.05 pom.

Modifica il comma 2 al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri recati dall’articolo 43-bis (disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017), che assegna agli enti locali colpiti dai sismi dell’agosto 2016, dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017 spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali.

In relazione agli effetti onerosi – in termini di maggiore spesa da parte degli enti interessati - che derivano dalla concessione degli spazi finanziari in esame, viene corrispondentemente ridotto per 30 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la dotazione finanziaria del Fondo da ripartire per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici istituito dall’articolo 41 del decreto-legge.


 

Articolo 41-bis - Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.013

0.41.013.5

0.41.013.1

0.41.013.6

Relatore

Melilli

Pilozzi

Governo

 

PD

PD

29.05

Aggiunge l’articolo 41-bis che, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019 , prevede l’assegnazione ai comuni compresi, alla data di presentazione della richiesta di contributo (sub. 0.41.013.6), nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, G.U. n. 108/2006), di contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 1).

 

Contributi (commi 2-6 e 8)

I comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, contenenti le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019 (comma 2).

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle seguenti priorità: a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;  c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità; d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici (comma 3, come modificato dal sub. 0.41.013.5).

Ferme restando le predette priorità, se l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio (comma 4).

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (comma 5). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

L'articolo 44, comma 3, del D.L. 189/06 stabilisce la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell’interno, per un periodo di dodici mesi per i Comuni presenti negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L.189/06 medesimo, di tutti i termini, anche scaduti, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni.

Non sono considerate le richieste di contributo dei comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Il comune beneficiario del previsto contribuito affida la progettazione, anche con le modalità di cui al successivo comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse di cui al comma 3 (comma 6).

Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni, nell'ambito di una specifica convenzione, i medesimi comuni possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della società Invitalia S.p.A. o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate (comma 8, come modificato dal sub. 0.41.013.1).

 

Il recupero del contributo in assenza dell’affidamento della progettazione (comma 6)

In assenza dell’affidamento della progettazione da parte del comune, nei termini previsti dal comma 6 medesimo, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) stabiliscono rispettivamente, che dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso e che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui sopra, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria (IMU).

 

Il monitoraggio delle attività di progettazione (commi 7 e 9)

La verifica del monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti avviene attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni».  Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo. 

 

Priorità ai fini di eventuali finanziamenti e copertura finanziaria (comma 10)

Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate (comma 10).

 

Il comma 11 reca la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

 


 

Articolo 42 – Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ex art. 4, co. 1, D.L. n. 189/2016 e Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.9 NF

Vennittelli

PD

27.05

Aggiunge il comma 3-bis, che modifica l’art. 4 del D.L. 113 del 2016, concernente l’istituzione del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno (con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, al fine di prevedere che le richieste dei comuni siano soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (attualmente la percentuale è fissata all’80%). Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Il citato articolo 4 consente l’accesso al fondo ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

Conseguentemente, modifica la rubrica dell’articolo, al fine di richiamare anche il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016.

42.10

Baruffi

PD

27.05

Aggiunge il comma 3-ter, che modifica i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 3 del D.L. 8/17, che disciplinano l’erogazione delle somme per l’esecuzione di interventi a favore della ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con continuità aziendale, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione (previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012), e sui finanziamenti agevolati per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

Con le modifiche recate al comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 8/17, si prevede che l’erogazione delle risorse provenienti dal citato Fondo destinate all’esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica, appaltati ad imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con continuità aziendale e che sono erogate dalla stazione appaltante direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice, riguarda anche le risorse dovute per lavori eseguiti, successivamente alla richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale, e che le risorse del Fondo sono erogate a tutti i fornitori, senza distinzione alcuna.

Si osserva che il secondo periodo del comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 8/17, non modificato dall’emendamento in esame, prevede, in assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice che la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa appaltatrice. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di modificare tale periodo in coerenza con la modifica introdotta dall’emendamento, che fa riferimento a tutti i fornitori. La medesima considerazione vale per il secondo periodo del comma 1-ter dell’articolo 3 del D.L. 8/2017, non modificata dall’emendamento in esame (v. infra), atteso che anche in tal caso la modifica preveda che si faccia riferimento a tutti i fornitori, e non solo a quelli con posa in opera.

Con le modifiche recate al comma 1-ter dell’art. 3 del D.L. 8/17, si prevede, in merito all’esecuzione di interventi che beneficiano dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione privata (previsti dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012), dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato, che l’istituto di credito prescelto eroga, in primo luogo, tali contributi anche previa disposizione del Commissario delegato, oltre che per disposizione del comune, e in secondo luogo a tutti i fornitori, e non solo ai fornitori con posa in opera.

 


 

Articolo 43 - Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.38

Relatore

 

29.05

Modifica il comma 1, inserendo la lettera a-bis), che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma.

 


 

Articolo 43, comma 5-bis – Proroga della vita tecnica degli impianti a fune siti nella regione Abruzzo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.20

Tancredi

AP CPE-NCD

25.05 pom.

Inserisce il comma 5-bis che proroga di un anno la vita tecnica degli impianti di risalita, in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nella regione Abruzzo previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

L’emendamento prevede una deroga rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 203 del 2015 che contiene le norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

Il citato decreto ministeriale stabilisce i termini della vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.210 del 2003, precisando che, spirato il periodo di vita tecnica dell’impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato.

 


 

Articolo 43, comma 5-ter – Imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017

                                                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.25 NF

Dal Moro

PD

27.05

Aggiunge il comma 5-ter che prevede due modifiche all’articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 2017, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.

La prima modifica, relativa al comma 4 del predetto articolo 15, consente anche alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 - e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi – di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

La seconda modifica, relativa al comma 5 del medesimo articolo 15, indica il 30 agosto 2017 quale termine per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi - di cui al suddetto comma 4 - da parte delle regioni interessate, relativamente alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017.

 


 

Articolo 43-bis – Assegnazione di spazi finanziari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.06 NF

43.07 NF

43.032 NF

43.05 NF

43.08 NF

43.031 NF

Melilla

Pellegrino

Giulietti

Pastorino

F. Di Stefano

Palese

ART 1-MDP

SI-SEL

PD

SI-SEL

FI-PDL

MISTO-CR

25.05 pom.

L’articolo 43-bis reca disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

A tale scopo il comma 1 assegna agli enti locali interessati – vale a dire quelli colpiti dai sismi dell’agosto 2016, dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017 – spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n.243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

Si rammenta, in estrema sintesi, che i patti di solidarietà nazionale costituiscono uno strumento di flessibilità per l’utilizzo delle risorse di bilancio, previsto – unitamente alle intese regionali – dall’articolo 10 della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, che ha introdotto tali due istituti al fine di consentire agli enti locali di poter procedere all’effettuazione di investimenti mediante indebitamento ovvero con l’utilizzo di precedenti avanzi di amministrazione, pur non conseguendo il rispetto del proprio equilibrio di bilancio, qualora tale equilibrio sia conseguito su base regionale dal complesso degli enti della regione interessata (regione compresa). Analogamente questo meccanismo può operare, per le quote non soddisfatte dalle intese regionali, a livello nazionale, con l’istituto del patto di solidarietà nazionale, mediante richieste da un lato di acquisizione  e dall’altro di cessione di spazi finanziari, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge 243 in commento e dal DPCM 21 febbraio 2017 n.71, attuativo dell’articolo.

Gli enti che effettuano gli investimenti ai sensi della suddetta disciplina, come richiamata dal comma 1,  provvedono alla certificazione degli stessi ai fini della verifica del rispetto del saldi di equilibrio di bilancio ai sensi del comma 470 della legge n.232/2016 (legge di stabilità 2017).

Tale comma stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio, cui si accompagnano alcune sanzioni previste nel comma medesimo.

In conseguenza dell’assegnazione degli spazi finanziari effettuata dall’articolo in esame nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi sismici indicati al comma 1, il comma 3 elimina il riferimento ai comuni medesimi contenuto nel comma 492 della richiamata legge n.232/2016, ove tali comuni erano ricompresi, per primi, nell’ordine di priorità dell’assegnazione degli spazi finanziari  previsti dai commi  485-492 della legge stessa.

In relazione agli effetti onerosi – in termini di maggiore spesa da parte degli enti interessati - che derivano dalla concessione degli spazi finanziari in esame, viene corrispondentemente ridotto per trenta milioni di euro in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la dotazione finanziaria del Fondo da ripartire per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici istituito dall’articolo 41 del decreto-legge, di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge in esame


 

Articolo 43-ter – Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.010 NF

43.011 NF

Baruffi

Ghizzoni

PD

PD

27.05

Aggiunge l’articolo 43-ter mediante cui si consente ai Presidenti delle Regioni, previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’economia, di stipulare mutui per il finanziamento degli interventi di ripristino  e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Per gli interventi in questione i presidenti di regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima venticinquennale, nei limiti di spesa di complessivi 200 milioni di euro e comunque nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 – il cui comma 6, si rammenta, autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione.

Ai mutui si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 3-bis (quali ad esempio la possibilità di contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ed altre), e viene altresì disposto che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente allo Stato da parte degli istituti finanziatori, a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 6-bis, sopra indicate.

 


 

Articolo 43-quater - Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti nel sisma di agosto 2016

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.039

Governo

 

29.05

Inserisce l’articolo 43-quater, che consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate.

 


 

Articolo 44 – Proroga incentivi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

44.8 NF

Sereni

PD

27.05

Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, con i quali incrementa le risorse disponibili per l’erogazione dei contributi che potranno essere concessi alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, per la ripresa economica e produttiva nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, per il 2017, l’attuale importo di 23 milioni di euro viene elevato a 33 milioni di euro; per il 2018 vengono stanziati 13 milioni di euro (co. 1-bis).

Alla copertura degli oneri, stimati in 10 milioni di euro per l’anno 2017 e in 13 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, per il finanziamento del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art. 3-bis, co.6, del D.L. n. 95/2012) (co. 1-ter).

 


 

Articolo 45-bis – Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

45.02 NF

45.03 NF

45.07 NF

45.08 NF

45.011 NF

Pellegrino

F. Di Stefano

Saltamartini

Palese

Giulietti

SI-SEL

FI-PDL

LNA

MISTO-CR

PD

25.05 pom.

Introduce l’articolo 45-bis il quale dispone, per fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 29 agosto 2016, che il Ministero dell’interno provveda al pagamento in favore di tali enti, in occasione dell’erogazione della prima rata relativa al 2017 di Fondo di solidarietà comunale, di un importo integrativo, al fine di elevare l’erogazione complessiva al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

 


 

Articolo 46 – Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.19 NF

Melilli

PD

27.05

Modifica i commi 2 e 5.

In particolare, con le novelle al comma 2 si modificano i criteri per individuare i destinatari delle agevolazioni fiscali e contributive connesse all’istituzione della Zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. In particolare, si dispone che possono godere di tali benefici le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subìto, a causa dei predetti eventi, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, in luogo di parametrare la predetta riduzione alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.

Anche con le modifiche al comma 5 sono modificati i criteri per individuare i destinatari delle agevolazioni della ZFU. Detto comma ricomprende nella ZFU i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017: con le novelle in esame, si prevede che le esenzioni spettino alle imprese aventi sede principale o unità locale in tali comuni e che abbiano subìto una riduzione del fatturato nel periodo dal 1° febbraio al 21 maggio 2017, in luogo del periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017.

 


 

Articolo 46-bis – Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi tra il 2013 e il 2015

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.033 NF

55.050 NF

Vazio

Guidesi

PD

LNA

25.05pom.

Aggiunge l’articolo 46-bis il quale introduce due nuovi commi (428-bis e 428-ter) dopo il comma 428 della legge di stabilità 2016.

Il comma 428-bis prevede che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con i ministeri dell’economia e delle politiche agricole, sono definite le modalità con le quali regolarizzare le istanze presentate con una modulistica diversa dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Si tratta dei contributi previsti dalla legge di stabilità 2016 che ha disposto a tal fine un finanziamento agevolato, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, concesso dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti (commi 422 e 423). La regolarizzazione dovrà garantire l’omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile adottate, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari previsti.

Il comma 428-ter prevede che alle imprese agricole di cui al comma precedente, i benefici sopra richiamati sono riconosciuti con specifiche delibere del Consiglio dei Ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal competente Ministero dell’economia.

 


 

Articolo 46-ter – Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.012

Carrescia

PD

27.05

Aggiunge l’articolo 46-ter che modifica i parametri di riferimento per la determinazione degli ammontari dovuti a titolo di tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

In particolare, nei predetti comuni si assume come valore di riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nel 2015 per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, in luogo di prendere in considerazione la raccolta raggiunta nell’anno precedente.

 


 

Articolo 46-quater – Incentivi per l’acquisto di case antisismiche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.028 NF

Marchi

PD

27.05

Aggiunge l’articolo 46-quater, che - al comma 1 - modifica l’art 16 del D.L. 63/13 integrando la disciplina del cd, Sismabonus. Il nuovo comma 1-septies - aggiunto dall’articolo in esame -  provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori. 

Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

I commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la copertura finanziaria della predetta disposizione.

 


 

Articolo 46-quinquies – Personale degli uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e dei comuni del cratere

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.046 NF

Castricone

PD

27.05

Aggiunge l’articolo 46-quinquies, che interviene in ordine al trattamento economico del personale assunto, in relazione agli eventi sismici dell’aprile 2009 nella città de L’Aquila e negli altri comuni del cratere: si tratta in particolare del personale assunto per gli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi del comma 3 dell’articolo 67-ter del D.L. 83/2012 (nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato per ciascun Ufficio, quest’ultimo limite prorogato per un ulteriore triennio dall’articolo 1, comma 454, della L. 208/2015), nonché assunto ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 67-ter (fino a 100 unità a tempo indeterminato, dal 2013).

L’articolo in esame dispone che:

§  il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore;

§  al medesimo personale sono riconosciuti gli emolumenti integrativi ed accessori previsti dal comma 7 dell’articolo 50 del D.L. 189/2016, relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario e ad un incremento fino al 30% – ovvero fino al 20 per cento in talune fattispecie - della retribuzione mensile di posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza;

§  allo stesso personale, infine può essere attribuito un incremento fino al 30% del trattamento accessorio.

Si stabilisce inoltre che la dotazione organica di ciascuno dei predetti Uffici può essere potenziata con una unità di livello dirigenziale non generale (ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001), al quale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato.

All’attuazione dell’articolo in esame si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro, “nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata”. In ordine alla precisa individuazione delle risorse che fanno carico a tale “quota” risulterebbe opportuno un chiarimento.

L’articolo infine definisce le modalità di corresponsione dei trattamenti economici da esso introdotti, in particolare disponendo:

§  che le amministrazioni di provenienza provvedano, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

§  che qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provveda al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

 


 

Articolo 46-sexies – Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.05 NF

Carra

PD

27.05

Inserisce l’articolo 46-sexies, che proroga al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016 (comma 1).

Il comma 2 incrementa di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, provvedendo alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

 

    

Articolo 46-septies Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.054

Governo

 

29.05

Inserisce l’articolo 46-septies, che incide sulla normativa dettata dai commi 530-532 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che ha definitivamente trasferite alle regioni, a determinate condizioni ed entro certi limiti, le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di assicurare il finanziamento della spesa sanitaria.

In particolare, la norma modifica il comma 530 per specificare che le somme definitivamente trasferite alle Regioni a statuto ordinario per le suddette anticipazioni di tesoreria sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

Viene modificato anche il comma 531, per rinviare l’iscrizione delle registrazioni contabili al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017, in luogo di quello relativo all’esercizio 2016. Il medesimo intervento viene fatto sul comma 532, al fine di rinviare anche da parte delle Regioni le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 530, alle scritture contabili dell'esercizio 2017, invece che in quelle dell’esercizio 2016 come originariamente previsto.

La norma, infine, sopprime la previsione del comma 532 secondo cui dette sistemazioni contabili non rilevano ai fini del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, vale a dire del saldo richiesto alle regioni dalla disciplina del pareggio di bilancio.

 


 

Articolo 46-octies Modifiche all’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.055

Governo

 

29.05

Inserisce l’articolo 46-octies che modifica ed integra le disposizioni recate dall’art. 20-ter del D.L. 8/2017, le quali - al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 - sono volte a consentire l’anticipazione di risorse (a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 181987), da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE).

Una prima modifica interviene sulla procedura per la concessione delle anticipazioni, che nel testo vigente prevede che il MEF disponga le anticipazioni su richiesta del Dipartimento della protezione civile, prevedendo che tale richiesta attesti le esigenze di cassa derivanti dall’effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo del FSUE.

Una seconda modifica incrementa di 200 milioni di euro (da 300 a 500 milioni) l’importo massimo delle risorse anticipabili.

La relazione tecnica sottolinea che tale importo è comunque inferiore a quello (pari ad almeno 700 milioni di euro) che si presume verrà concesso dall’UE a valere sul FSUE.

La stessa relazione giustifica l’incremento in questione alla luce delle nuove esigenze finanziarie rappresentate dalle Regioni colpite (e quantificate, per il periodo maggio-ottobre 2017, in circa 500-600 milioni di euro), che rischierebbero di non venire soddisfatte, dato che la definitiva deliberazione in merito all’assegnazione delle risorse del FSUE non avverrà prima del mese di ottobre.

Viene inoltre aggiunto un nuovo comma 2-bis, che impone al Dipartimento della protezione civile di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.


 

Articolo 46-novies - Dispositivi di sicurezza interna del Pase in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.056

Governo

 

29.05

L’emendamento 46.056 del Governo recepisce il contenuto del decreto legge  n. 54 del 29 aprile 20172, attualmente all’esame della Commissione difesa della Camera (A,C. 4451).

Scopo della disposizione è quello di  incrementare i "dispositivi di sicurezza interna del Pase" in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che ha luogo a Taormina nelle giornate del 26 e 27 maggio 2017.

Nello specifico il richiamato piano di impiego è integrato, limitatamente  al periodo 1°- 28 maggio 2017 con  2.900 unità di personale militare delle forze armate.

Secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata all’emendamento 1923 unità sono destinate a svolgere attività di "vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina"; 432 unità sono destinate "al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio"; infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza "degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale".

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, si rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.  il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.  il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.  nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente l'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 5.360.019 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di circa 84 milioni di euro.

L’emendamento in esame fa infine salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti a seguito del richiamato decreto legge  n. 54 del 29 aprile 20172.

 


 

Articolo 47 – Interventi per il trasporto ferroviario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.11 NF

47.46 NF

47.26 NF

47.38 NF

Guidesi

Bruno Bossio

Crimì

C. Iannuzzi

LNA

PD

PD

Misto

25.05 ant.

Modifica il comma 5 precisando che è necessaria la previa intesa con la singola regione interessata e in sede di Conferenza Stato - Regioni per individuare le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale.

47.30

Carloni

PD

25.05 ant.

Modifica il comma 7, secondo periodo specificando che il trasferimento di risorse di 70 mln € è fatto al patrimonio della società Ferrovie del Sud Est, anziché genericamente alla società, e va pertanto imputato in bilancio al patrimonio.

47.8 NF

Palese

MISTO-CR

26.05

Modifica il comma 7, concernente la situazione delle Ferrovie del Sud Est, cui aggiunge un periodo che precisa, in merito agli atti, ai provvedimenti e alle operazioni già realizzate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, avente ad oggetto le modalità e i criteri di trasferimento della Società Ferrovie del Sud Est a Ferrovie dello Stato che il trasferimento di Ferrovie del Sud Est a Ferrovie dello Stato Italiane è realizzato nell'ambito di una riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza in capo alla medesima società di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio. Si conferma poi l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto ministeriale (art. 2 comma 4), di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società.

47.16

47.13

Garofalo

Biasotti

AP

FI-PDL

25.05 ant.

Modifica il comma 9 specificando che  l’autorizzazione per svolgere le attività propedeutiche all’avvio dei lavori per la sezione transfrontaliera della Torino Lione, viene data nelle more del perfezionamento della delibera CIPE, anziché nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo.

47.17

47.28

Garofalo

Carloni

AP

PD

25.05 ant.

Aggiunge il comma 11-bis che stabilisce che il collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente, previsto dalla concessione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al DM 138-T del 2000, possa essere effettuato anche tramite navi veloci (oltre che con le navi traghetto già utilizzate a questi fini), il cui impiego sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia. Tale possibilità è consentita nell’ambito delle risorse già stanziate a tale scopo nell’ambito del vigente contratto di programma, parte servizi, tra Rete ferroviaria italiana e lo Stato, fermi restando i servizi di trasporto ivi già stabiliti.

47.32 NF

Gandolfi

PD

26.05

Aggiunge i commi 11-ter e 11-quater che introducono disposizioni per la promozione del trasporto merci in ambito ferroviario e portuale. Il comma 11-ter stabilisce che le risorse relative agli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190 - che prevede che, a far data dall’anno 2015, siano destinati agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro risorse per non più di 100 milioni di euro annui - al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, siano attribuite, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185. Tale ultima disposizione prevede il seguente meccanismo di attribuzione delle risorse:

§  in primo luogo esse sono destinate a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;

§  la quota che eventualmente dovesse residuare è destinata  al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale.

La norma citata definisce anche le modalità di calcolo del citato contributo.

Il comma 11-quater introduce uno strumento di promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale rimettendo a ciascuna Autorità di sistema portuale la possibilità di, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle aree destinate ad attività terminalistiche, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, e l’entità e le modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

47.3 NF

47.1 NF

47.9 NF

47.39 NF

Oliaro

Catalano

Garofalo

Gandolfi

CI

CI

AP

PD

27.05

Aggiunge il comma 11-quinquies che istituisce un Fondo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci.

Le risorse sono assegnate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie in relazione alle attività di formazione svolte e a condizione che venga assunto almeno il 70 per cento del personale formato e che per la formazione stessa il personale non abbia sostenuto alcun esborso; si prevede che possano essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. L’emendamento individua i soggetti che possono tenere i corsi di formazione e la relativa copertura finanziaria.

 


 

Articolo 47-bisDisposizioni in materia di trasporto su strada

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.49

0.47.49.5

0.47.49.10

Relatore

Catalano

Governo

 

CI

29.05

Inserisce l’articolo 47-bis. Il comma 1 del nuovo articolo 47-bis contiene diverse modifiche volte ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada.

Il comma 1 (attraverso alcune modifiche al D.Lgs. 136/16, che attua la direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nel settore dei servizi), definisce le caratteristiche e gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva di distacco nel settore del trasporto su strada.

Più nel dettaglio, si dispone che:

§  la suddetta comunicazione:

-     ha durata trimestrale e, in questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa indicata nella comunicazione stessa (nuovo comma 1-bis, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs. 136/16);

-     deve riportare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda (in euro) del conducente distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute (nuovo comma 1-bis, lett. b),  dell’art. 10 del D.Lgs. 136/16);

-     una sua copia deve trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita agli organi di polizia stradale durante un controllo su strada e un’altra copia deve essere conservata dal referente designato dall’impresa estera distaccante (nuovo comma 1-ter dell’art. 10 del D.Lgs. 136/16);

§  gli organi di polizia stradale, in occasione di un controllo su strada, verificano la presenza a bordo della documentazione, in lingua italiana, relativa al contratto di lavoro (o altro documento) contenente le informazioni normativamente previste (ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. 152/1997), nonché ai prospetti paga (nuovo comma 1-quater dell’art. 10 del D.Lgs. 136/16);

§  l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di  mancanza o non conformità della suddetta documentazione. È inoltre prevista l’applicazione delle disposizioni relative ai veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE (art. 207 del D.Lgs. 285/1992) (nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del D.Lgs. 136/16).

Il comma 2 modifica il comma 651 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (l. n. 208 del 2015), che riconosce (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni), a domanda, un esonero pari all’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi I.N.A.I.L.), ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada. L’emendamento precisa che tale esonero è erogato “entro i limiti e secondo le previsioni del Regolamento UE 1407/2013”, ossia secondo il regime di aiuti “de minimis” che prevede che L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Ciò al fine di evitare, vista la selettività della misura, il rischio che tale intervento possa essere considerato un aiuto di Stato incompatibile con i principi europei.

Il comma 3 modifica alcune disposizioni del codice della strada:

§  la prima modifica, introdotta con il subemendamento 0.47.49.5, riguarda l’articolo 7, comma 1 che ha ad oggetto i poteri di ordinanza del sindaco nella regolamentazione della circolazione nei centri abitati. In particolare viene sostituito il contenuto della lettera g) che prevede, nella formulazione attuale, che con ordinanza del sindaco possano prescriversi orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose. Si precisa che tale potere è riferito ai veicoli di categoria N, ossia i veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote così definiti dal comma 2 lettera c) dell’articolo 47. Vengono conseguentemente modificati l’articolo 158, comma 2, che disciplina i casi di sosta vietata, prevedendo che rientri in tale fattispecie anche la sosta in aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle ore stabilite, e l’articolo 201, comma 1-bis, lettera g) in tema di esonero dalla contestazione immediata dell’infrazione al codice della strada al fine di ricomprendere nelle ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata anche quella di accesso di veicolo non autorizzato alle piazzole di carico e scarico merci;

§  la seconda modifica riguarda l’articolo 10, comma 3, ed è diretta a includere tra i trasporti in condizioni di eccezionalità effettuati da veicoli isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato, oltre all’ipotesi, già prevista di trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato anche quella di traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, fatto salvo, anche in questa ultima ipotesi, il principio per cui non devono essere superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 del codice della strada. L’obiettivo della disposizione è quello di consentire la circolazione senza autorizzazione per trasporto eccezionale anche per questa tipologia di mezzi;

§  la terza modifica concerne l’articolo 180, comma 4, che prevede, tra l’altro che per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Tale ultima possibilità viene estesa anche ai rimorchi e ai semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Lo scopo della norma è agevolare la circolazione di questa tipologia di veicoli, specie nel caso, tipico nel trasporto intermodale, che essi siano trasportati non accompagnati dall’autista.

Il comma 4 rifinanzia alcuni fondi per il settore dell’autotrasporto. In particolare vengono rifinanziate:

§  con 55 milioni di euro per l’anno 2017 l’autorizzazione di spesa, prevista dall’articolo 2, comma del decreto-legge n. 451 del 1998 e successivamente rinnovata, a beneficio del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori finalizzata ad interventi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, nonché a finanziare un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;

§  con 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le agevolazioni riconosciute dal commi 103 (possibilità di compensare le somme a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli) e 106 (deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti) della legge n. 266 del 2005.

Il comma 4-bis (nel testo del sub 18-quinquies1), introdotto dal subemendamento 0.47.49.10, prevede:

§  un rifinanziamento di 35 milioni di euro per l’anno 2018 per le finalità previste dall’articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 che prevede l’erogazione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

§  un rifinanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2018 per le finalità previste dall’articolo 1, comma 648, della medesima legge n. 208 del 2015 che prevede la possibilità di concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Il comma 4-ter (nel testo del sub 18-quinquies2) prevede che le risorse di cui all’articolo 1, comma 294 della legge n. 190 del 2014, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo della citata disposizione e dell’articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge n. 185 del 2015 (per il contenuto di tali disposizioni si veda la scheda dell’emendamento 47. 32 NF) possono essere destinate dal gestore dell’infrastruttura  a investimenti per migliorare le connessioni dell’infrastruttura ferroviaria nazionali ai poli di generazione e attrazione di traffico ovvero al rinnovo delle locomotive di manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma, parte investimenti tra rete ferroviaria italiana e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

Il comma 5 infine, anche in conseguenza dell’approvazione del subemendamento 0.47.49.10 modifica l’autorizzazione di spesa di cui al comma 651, della legge n. 208 del 2015, che riconosce (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni), a domanda, un esonero pari all’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi I.N.A.I.L.), ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada. Mentre infatti il testo del comma originariamente assegnava 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la nuova formulazione della disposizione conferma le risorse per il 2016, assegna 500.000 euro per l’anno 2017 e 500.000 euro per l’anno 2018.

 


 

Articolo 48 – Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

48.7

48.8

48.26

Guidesi

Palese

Alfreider

LNA

MISTO-CR

Misto – Min. Ling.

26.05

Modifica il comma 1, avente ad oggetto la definizione dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e dei relativi enti di governo da parte delle regioni, sopprimendo il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

48.12

Causi

PD

25.05 ant.

Modifica il comma 11, precisando, con una correzione formale, il riferimento ai commi 9 e 10 (in luogo dei commi 1 e 2) ai fini dell’individuazione degli obblighi, riguardanti il possesso e la convalida del titolo di viaggio, la cui violazione comporta sanzioni.

Aggiunge il comma 11-bis che prevede che nel caso di mancata esibizione del titolo di viaggio agli agenti accertatori la sanzione comminata al viaggiatore è annullata qualora questi possa dimostrare, con idonea documentazione, il possesso del titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell’accertamento.

48.27

Bruno Bossio

PD

25.05 ant.

Modifica il comma 11, precisando, con una correzione formale, il riferimento ai commi 9 e 10 (in luogo dei commi 1 e 2) ai fini dell’individuazione degli obblighi, riguardanti il possesso e la convalida del titolo di viaggio, la cui violazione comporta sanzioni.

Aggiunge un periodo al comma 12, che ha ad oggetto la disciplina degli agenti accertatori ai quali le società di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio. L’emendamento riconosce agli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, la qualità di pubblico ufficiale e prevede la possibilità che i citati agenti accertino e contestino anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico, indicate dal titolo VII del decreto n. 753 del 1980, per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

48.22 NF

48.25 NF

Gandolfi

P. Bragantini

PD

PD

27.05

Aggiunge i commi 12-bis e 12-ter che riproducono i contenuti dell’articolo 27 dell’A.C. 308 (decreto Madia sui servizi pubblici locali), non pubblicato a seguito di una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale. In particolare è previsto:

§  un procedimento di verifica della qualità dei servizi di trasporto mediante facoltà delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale di trasmettere, con cadenza semestrale, le segnalazioni di disservizio di maggiore rilevanza e frequenza, pervenute dall'utenza, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007; quest’ultimo, a sua volta, provvede a informarne le amministrazioni competenti, le quali sono tenute a dar conto delle iniziative per risolvere le criticità segnalate (ed entro i successivi novanta giorni dell’efficacia delle stesse), e l'Autorità di regolazione dei trasporti, per le iniziative di competenza. E’ previsto che l’Osservatorio evidenzi nella propria relazione alle camere i disservizi di maggiore rilevanza e i provvedimenti adottati dalle amministrazione per la soluzione dei medesimi e che, a richiesta, metta a disposizione delle Camere i dati raccolti;

§  il rimborso del prezzo del biglietto in caso gravi disservizi, che conducono alla cancellazione del servizio di trasporto, ovvero un ritardo superiore ai sessanta minuti (o, nel caso di servizi in ambito urbano, ai trenta minuti). In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell’abbonamento, fatte salve le regole di validazione dello stesso previste dal gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.


 

Articolo 49 – Disposizioni urgenti in materia di riordino di società

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

49.39

0.49.39.1 NF

Relatore

 

 

29.05

Modifica il primo periodo del comma 2 – che prevede il trasferimento, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura – al fine di stabilire che il trasferimento avvenga entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni fissate per il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A dal successivo comma 3.

Conseguentemente, modifica il comma 3, allo scopo di inserire, tra le condizioni ivi elencate ai fini del trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A., l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, attualmente prevista nella norma vigente al di fuori delle condizioni (sub. 0.49.39.1). Tale assenza deve essere verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

49.19

Carloni

PD

26.05

Modifica il comma 3, che - alle lettere a) e b) - elenca le condizioni previste per il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al fine di prevedere che, nella condizione indicata alla lettera b), sulla stima dell’adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere, siano considerati la definizione del contenzioso mediante accordi e/o transazioni e le risorse ad essa destinati (di cui ai commi 7 e 8). In sostanza, il riferimento ai commi 7 e 8 sostituisce quello al comma 5, richiamato nella norma vigente, che prevede la preventiva autorizzazione del MEF - d’intesa con il MIT – su qualsiasi deliberazione o atto aventi ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società.

Conseguentemente, modifica il comma 11, che prevede, a decorrere dal trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A, la non applicazione delle norme sul contenimento della spesa previste a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche, al fine di precisare che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme avvenga fintantoché risulti inclusa nel medesimo elenco dell’ISTAT.

49.1

Carinelli

M5S

25.05 ant.

Modifica il comma 7, che autorizza l’ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento mediante accordi bonari e/o transazioni, al fine di introdurre, nella procedura relativa alla definizione delle controversie, un apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in luogo di una apposita preventiva informativa all’ANAC.

49.37

Schullian

MISTO- Min.Ling

27.05

Modifica il comma 12 che, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, consente al MIT di autorizzare l’ANAS S.p.A. ad effettuare la progettazione di interventi, nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla legge n. 208 del 2015, e attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, nel limite di un ulteriore 15%, al fine di prevedere che, nell’ambito delle predette attività di manutenzione, ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell’idoneità statica e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari.

49.38

Governo

 

29.05

Inserisce il comma 12-bis che modifica la destinazione delle risorse attribuite all’ANAS in seguito alla soppressione (operata dal comma 1025 della L. 296/2006) del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

Rispetto al testo vigente, che prevede che tali risorse siano utilizzate per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il comma in esame dispone che siano destinate ad integrazione delle risorse già stanziate e ricomprese nell’ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020.

La relazione tecnica sottolinea che “a seguito dell’attività di project review dell’autostrada in parola, la riserva prevista dalla norma modificata è superata, in quanto sono state individuate soluzioni progettuali alternative, con una sensibile riduzione di tempi e costi di realizzazione.

 


 

Articolo 50 - Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall’Alitalia S.p.A.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50.5

0.50.5.13

Governo

Relatore

 

29.05

Sostituisce interamente l’articolo 50, introducendo le norme attualmente contenute nel decreto legge n. 55 del 2017  relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A..

In particolare i commi 1 e 2 del nuovo art. 50 riproducono i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. n. 55/2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana, S.p.A, a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società. Nel testo dell’emendamento si riproduceva anche la norma del comma 2 che prevede che i Commissari Straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione straordinaria, provvedano alla raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria. Tale formulazione è stata modificata dal subemendamento 0.50.5.13, in considerazione dell’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, dell’invito alla manifestazione di interesse che rendeva non più attuale una formulazione del comma 2 identica a quella prevista nel decreto-legge n. 55. La disposizione si limita pertanto –riprendendo il contenuto della seconda parte del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge citato -  a prescrivere che le procedure conseguenti all’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento.

Conseguentemente viene modificato l’art. 66 relativamente alla copertura finanziaria: il comma 3 del DL 55/2017 prevedeva una copertura di 300 mln € a valere sulle risorse dell’art. 50 (qui sostituito dall’emendamento in commento) e di 300 mln € mediante riduzione del Fondo, istituito dall'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato. Tale ultima copertura, per 300 mln €, risulta confermata ed introdotta pertanto all’art. 66, mentre gli altri 300 mln € vengono coperti modificando il comma 3 dell’art. 66, comma 3, portando da 1.301, 9 a 1.601, 9 mln € lo stanziamento ivi previsto. Viene inoltre ridotta a 100 mln € la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria a decorrere dal 2017.

 


 

Articolo 52-bis – Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.026

Catalano

CI

25.05 ant.

Introduce il nuovo articolo 52-bis che modifica l’articolo 17-septies del decreto-legge 82 del 2012 avente ad oggetto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. In particolare l’emendamento introduce una lettera a-bis) al comma 4, del citato articolo, stabilendo che tra i contenuti essenziali del Piano medesimo, definiti al citato comma 4, sia prevista anche l'identificazione di standard minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica, pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione.

 

 


 

Articolo 52-ter – Modifiche al codice dei contratti pubblici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.027

Governo

 

29.05

Aggiunge l’art. 52-ter, che modifica l’articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, inserendo i commi 1-bis e 1-ter a tale articolo.

In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.

Il comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.

Il medesimo comma 1-ter  prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.

In tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

L’art. 120 del Codice del processo amministrativo reca disposizioni specifiche relative ai giudizi amministrativi riguardanti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, prevedendo al comma 1 che tali atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Con il comma 2 dell’art. 120 si stabilisce che, nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni (previsti dallo stesso comma 2) oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

È previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e1-ter.

Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici. Con riguardo all'adozione di atti di raccomandazione vincolante, il Consiglio di Stato, nel parere n. 855 del 2016 sullo schema di decreto legislativo del Codice (A.G. 283), nel segnalare talune criticità (vertenti sia sul piano della compatibilità con il sistema delle autonomie sia sul crinale della ragionevolezza e della presunzione di legittimità degli atti amministrativi), aveva suggerito due proposte alternative (vedi infra) di riformulazione del testo trasmesso dal Governo, il cui contenuto è ripreso nelle disposizioni in esame. 

L’art. 211, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), abrogato dall’ art. 123, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 56/17, prevedeva che l’ANAC, qualora ritenesse sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara, invitasse mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile.  La sanzione, che incideva altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, era impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. 

Nel parere n. 855 del 2016, il Consiglio di Stato (CdS), in merito al comma 2 dell’art. 211, rilevava, in primo luogo, che  “è da preferire allora una riformulazione in chiave di controllo collaborativo, ispirata alla disciplina dettata dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990 (che assegna all’AGCOM determinati poteri sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza), compatibile con i principi costituzionali e con i limiti della legge delega, che parla di “controllo” al fine di giustificare il potere dell’ANAC, usando una locuzione coincidente con la qualificazione usata dalla Consulta con riguardo alla legittimazione processale conferita dall’art. 21 bis cit. all’Autorità garante della concorrenza e del mercato [Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 20]”.

Nel parere, inoltre, si rilevava che “nell’attuale formulazione del codice, il meccanismo opera per qualsivoglia atto di gara” e che “valuterà il Governo se non sia preferibile limitarne l’operatività ai soli atti più importanti, quali i bandi, gli altri atti generali, nonché atti di gara per appalti di particolare rilevanza”.  Si segnalava, altresì, che “in caso di opzione per un potere di impugnazione generalizzato, va comunque considerata la facoltà dell’ANAC di selezionare le procedure su cui intervenire. Tale potere selettivo potrebbe essere, se del caso, ulteriormente definito in apposite linee guida dell’ANAC di individuazione ex ante, in via di autolimitazione, delle tipologie di casi in cui il potere di raccomandazione viene esercitato.”

Nel succitato parere, infine, il CdS suggeriva quindi le seguenti due formulazioni alternative, la prima più restrittiva e la seconda più generale:

“1) L'Anac è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comma 1). L’Anac, se ritiene che un atto del comma 1 sia affetto da un vizio di legittimità emette, entro sessanta giorni, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili della violazioni riscontrate. Se la stazione appaltante non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere l’Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo precedente si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo (comma 2)”.

2) L'Anac è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comma 1). L’Anac, se ritiene che un atto del comma 1 sia affetto da un vizio di legittimità emette, entro sessanta giorni, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili della violazioni riscontrate. Se la stazione appaltante non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere l’Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo precedente si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo (comma 2). L’Anac con proprie linee guida può individuare i casi, o le tipologie di provvedimenti, di cui al comma 1 in relazione ai quali esercitare i poteri di cui al comma 2 (comma 3).”

Articolo 52-quater – Organizzazione ANAC

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.028

Governo

 

29.05

Introduce l’articolo 52-quater che attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata in attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del personale dell’Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.

Si ricorda che il Piano di riordino della nuova ANAC, per quanto concerne la disciplina del personale nonché il relativo trattamento giuridico ed economico, ha avuto solo natura ricognitiva ed ha applicato la disciplina giuridica ed economica che trovava applicazione al personale della ex AVCP. Nell’ambito del Piano è stato possibile intervenire solo a semplificare la struttura della retribuzione

In relazione alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità di sostituire l’espressione “ordinamento giuridico del proprio personale” con “trattamento giuridico del proprio personale”.

 

 


 

Articolo 52-quinquies – Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.029

0.52.029.5 NF

Governo

Catalano

 

CI

29.05

Aggiunge l’art. 52-quinquies che prevede, al fine dell’immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, a favore della società concessionaria «Strada dei Parchi», la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione previsto dalla vigente Convenzione (art. 3, lett. c) relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell’importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione.

La norma in esame specifica che la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione è effettuata – in conseguenza della modifica introdotta con il subemendamento 0.52.029.5 - previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dalla disposizione in esame, da approvare entro il 31 agosto 2017 con un D.M. del MIT, che definisce altresì le relative modalità di attuazione e la regolazione del periodo transitorio.

Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante ad ANAS S.p.A..

La norma in esame prevede che il versamento da parte del concessionario ad ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza ANAS S.p.A, per complessivi 111.720.000 euro, sia corrisposto in tre rate, per un importo per ciascuna rata pari a 37.240.000 euro, da corrispondersi alla scadenza del 31 marzo di ciascuno degli anni del periodo 2028-2030, con una maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale.

La relazione tecnica precisa che l’importo sospeso risulta attualmente accantonato e non corrisposto ad ANAS nei tempi stabiliti, da parte del concessionario, in conseguenza di un ricorso giudiziario attivato dalla stessa società vertente sulla titolarità del credito definito in Convenzione.

In particolare, l’intervento normativo in esame risulta previsto:

§  nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 183 della legge di stabilità 2013 (L. 228/12), che in conseguenza degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo ha disposto specifiche misure, per consentire la messa in sicurezza dei viadotti , l’adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria  e le ulteriori opere di  adeguamento delle autostrade A24 e A25, in quanto opere strategiche per le finalità di protezione civile;

§  tenuto conto dell’imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica  le Autostrade A24 e A25;

§  nelle more della definizione degli strumenti di panificazione tecnica ed economica dell’intero impianto infrastrutturale.

 


 

Articolo 53-bis – Ristrutturazione o riorganizzazione imprese editoriali per crisi aziendali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

53.047 NF

Relatore

 

29.05

Introduce l’articolo 53-bis, con il quale viene autorizzata una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti dal rifinanziamento per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all’articolo. 37 della L. 416/1981), previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 69/2017.

Il comma 1, dell’articolo 3, del D.Lgs. 69/2017  ha disposto che ai fini della liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di gestione degli esuberi (ex articolo 1, commi 226-232, della L. 232/2016) i cui accordi non siano stati recepiti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della L. 416/1981), alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applichino i seguenti requisiti:

§  un’anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l’INPGI;

§  un’età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.

Si ricorda che l’articolo 1, commi 226-232, della L. 232/2016, nelle more dell’esercizio della delega (di cui all’articolo 2, comma 4, della L. 198/2016) prevista per rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, hanno disposto che il suddetto rifinanziamento sia pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo al rifinanziamento già disposto dall’articolo 1-bis del D.L. 90/2014 (in relazione a ciò, sono aumentati i limiti spesa all’uopo stabiliti dall’articolo 41-bis, c. 7, del D.L. 207/2008, che ha stanziato 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti). I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata. Il finanziamento è revocato nel caso in cui i giornalisti interessati instaurino rapporti di lavoro (dipendente o autonoma anche sotto forma di collaborazione) ovvero sottoscrivano contratti per la cessione del diritto d’autore.

 

Per il finanziamento di tali oneri è autorizzata (comma 1) la spesa di 6 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018, 11 milioni di euro per il 2019, 12 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008.

Allo stesso tempo, è prevista la facoltà, per i giornalisti effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di gestione degli esuberi, di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro 60 giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, a condizione di possedere un'anzianità contributiva pari ad almeno 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni (per le donne) e a 60 anni (per gli uomini).

L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa richiamati (comma 2).

All'onere derivante dall'attuazione delle richiamate disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della L. 198/2016, per il quinquiennio 2017-2021 (comma 3).

Infine, all'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata concorre il contributo aggiuntivo da versare all’INPGI da parte dei datori di lavoro per l’onere eccedentario (di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del D.L. 207/2008) nel caso in cui i datori di lavoro interessati presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori a specifici importi (33 milioni di euro per il 2017, 30,8 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro annui dal 2020) (comma 4).

 

Articolo 53-ter – trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

53.042 NF

Pilozzi

PD

29.05

Introduce l’articolo 53-ter, con il quale si prevede la facoltà di indirizzare le risorse (sulla base della ripartizione regionale già definita) destinate alla cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese situate nelle aree industriali di crisi complessa (di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e pari per il 2017 a 117 milioni di euro) alla prosecuzione (senza soluzione di continuità ed a prescindere dall’applicazione di specifici criteri di concessione degli ammortizzatori) del trattamento di mobilità in deroga, fino a un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in tali aree e che, al 1° gennaio 2017, risultassero beneficiari di trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga. Tali risorse possono essere fruite a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il D.M. 83473/2014 ha disciplinato i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente. In particolare, si stabilisce che la CIG in deroga possa essere concessa ai lavoratori in possesso dì una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12i mesi alla data di inizio del periodo di intervento della stessa CIG in deroga, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.


 

Articolo 54-bis – Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di prestazione occasionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

54.09 NF

Di Salvo

PD

27.05

Introduce l’articolo 54-bis, recante una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.

Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull’eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori (commi 1 e 4):

§  5.000 euro, per ciascun prestatore  con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

§  5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

§  2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.  

 

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione (senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) (comma 20).

 

Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo (comma 8). Si tratta:

§  dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

§  dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);

§  delle persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015);

§  dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo).

 

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Inoltre, trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 266/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (la cui applicazione però, è circoscritta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, ai prestatori che svolgano la prestazione a favore di un committente imprenditore o professionista) (comma 3). Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato) da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5).

È previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i consulenti del lavoro (tramite i patronati esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia) (comma 9).

 

Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori (comma 6).

Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso  l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un’ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali (comma 11); gli utilizzatori (ai sensi del comma 12), devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione;

 

Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale (comma 13).

Per l’attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità (definite al comma 9) L’1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali (comma 15).

La misura minima del compenso è pari a 9 euro; per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso) (comma 16).

Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, fra l’altro, le seguenti informazioni:

§  i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

§  il luogo di svolgimento della prestazione;

§  l’oggetto della prestazione;

§  la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;

§  il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16) (comma 17).

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione SMS o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione (comma 18).

 

È fatto divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale (comma 14):

§  per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

§  per le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore miniere, cave e torbiere.

§  nell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

§  da parte di imprese del settore agricolo, salvo che per i soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario),  purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

 

Sia per il Libretto Famiglia, sia per il contratto di prestazione occasionale, l’INPS provvede al pagamento del compenso entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante specifico accredito su c/c bancario o bonifico bancario (con oneri in quest’ultimo caso a carico del prestatore). L’INPS, inoltre, attraverso la richiamata piattaforma informatica, provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali e al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei dati sulle prestazioni di lavoro occasionale nel periodo di riferimento (comma 19).

 

Le pubbliche amministrazioni  possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), esclusivamente (comma 7):

§  nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;                                       

§  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

§  per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

§  per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

 

Infine, si prevede l’obbligo, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trasmettere alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno (previo confronto con le parti sociali) una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative in oggetto (comma 21).

 


 

Articolo 55-bis – Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

55.06 NF

Raciti

PD

27.05

Aggiunge l’articolo 55-bis, il quale incrementa di 58 milioni per il 2017 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento dell’assegno di disoccupazione (ASDI).

 


 

Articolo 55-ter – Disposizione interpretativa dell’articolo 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di interventi per la formazione e l’integrazione del reddito

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

55.024

Damiano

PD

27.05

Aggiunge l’articolo 55-ter il quale prevede una norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n.276/2003, relativo al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, al fine di prevedere che gli interventi finanziati includano le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.

 


 

Articolo 55-quater – Trattamenti integrazione salariale in deroga

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

55.030

Pilozzi

PD

27.05

Aggiunge l’articolo 55-quater che, integrando l’articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015 (attuativo del cd. Jobs act), prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o del provvedimento di concessione (se successivo). Per i trattamenti conclusi prima delle data di entrata in vigore del presente decreto, i 6 mesi decorrono da tale data.

 

 


 

Articolo 55-quinquies – Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

55.09 NF

Borghi

PD

29.05

Introduce l’articolo 55-quinquies, che reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera.

In particolare:

§  si dispone (integrando l’articolo 76 della L. 413/1991) che la ritenuta unica del 5% sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, venga applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPPT). Tra le somme sono altresì ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma) (comma 1);

§  si prevede (aggiungendo la lettera b-bis) al comma 13 dell’articolo 38 del D.L. 78/2010) che l’esonero dall’obbligo della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, per i soggetti residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa) si applichi (con riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito di stipendi o altri emolumenti dalle attività lavorative svolte all’estero e limitatamente a tali somme) anche al coniuge e ai familiari di 1° grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sullo stesso conto corrente (comma 2).

 


 

Articolo 56-bis – Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

56.08

Relatore

 

29.05

Aggiunge l’articolo aggiuntivo 56-bis, che rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera – di cui all’art. 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006 – di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di conto capitale di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

 


 

Articolo 57 – Attrazione degli investimenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.17

Giacomoni

FI-PDL

27.05

Modifica il comma 2 al fine di:

§  consentire l’investimento nei PIR – piani individuali di risparmio, anche alle casse di previdenza (n.1) e ai fondi pensione (n. 2), con l’applicazione del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione;

§  disporre che, per i predetti enti (n. 3), gli investimenti nei PIR non sono sottoposti ai limiti quantitativi previsti dalla legge (destinazione agli investimenti qualificati in strumenti finanziari delle imprese di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro).

57.32

Governo

 

29.05

Inserisce il comma 3-ter, che modifica l’art. 31, co. 4, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), ampliando la durata del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, di cui all’art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012, da quattro anni a cinque anni dalla data della costituzione delle stesse. Si prevede, infatti, fatto salvo il diverso termine previsto dal co. 3 del medesimo art. 25, se applicabile (quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.L., se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti; tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti), la cessazione dell'applicazione del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, nel caso in cui esse perdano uno dei requisiti previsti dal citato art. 25, co. 2, prima della scadenza del termine di 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’art. 25, co. 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa, non sono interessate dall’estensione temporale in questione le imprese costituite prima dell’entrata in vigore della L. n. 221/2012, le quali rimangono quindi assoggettate ai limiti temporali di cui all’art. 25, co. 3.

La Relazione tecnica evidenzia, infine, la finalità dell’emendamento, volto a individuare una durata temporale uniforme del regime agevolativo in questione, in considerazione dei dubbi interpretativi derivanti dalla modifica, ad opera dell’art. 57, co. 3, del D.L. n. 50/2017, del solo art. 28, co. 1 del D.L. n. 179/2012. Ne deriva, pertanto, l’estensione da quattro anni a cinque anni della durata del regime agevolativo anche con riferimento alle altre norme della Sezione IX del D.L. n. 179/2012, recante misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, nelle quali ancora permane il limite temporale di quattro anni.

57.31

Governo

 

29.05

Inserisce il comma 3-quater, che autorizza, per il finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, di cui all’art. 1, co. 115, della L. n. 232/2016, l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019, nei limiti in cui tali somme si rendano disponibili nell’ambito delle risorse rivenienti dall’art. 1, co. 851, della L. n. 296/2006 (il quale dispone le riassegnazione allo stato di previsione del MiSE, per la parte eccedente l’importo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle somme derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa).

Il comma 115 della L. n. 232/2016 ha previsto il finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, entro il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018, demandando la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento degli stessi ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze.

La Relazione tecnica specifica che le risorse saranno assegnate in bilancio, previo accertamento all’entrata delle somme rivenienti dall’art. 1, co. 851, della L. n. 296/2006. e ss.mm.

L’art. 1, co. 851, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), come modificato dal co. 12 dell’art. 24 del D.L. n. 83/2012 (recante misure urgenti per la crescita del Paese), relativo al contributo, tramite credito di imposta, per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, ha disposto che le somme derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, allo stato di previsione del MiSE, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale

57.23 NF

Pilozzi

PD

29.05

Aggiunge il comma 3-quinquies, che interviene sulla norma (comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013) che consente ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili, di optare - in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio dell’impianto – per una rimodulazione degli incentivi stessi, con un incremento di questi per i primi due anni (+20 percento per un anno a decorrere dalla data indicata dal GSE e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013 e + 10 percento per il successivo anno) ed una riduzione per i successivi tre (- 15 percento per i successivi tre) fino a concorrenza di una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.

Il comma 3-bis introduce in sostanza una ulteriore modalità di riduzione rispetto a quella prevista a legislazione vigente, consentendo al produttore di chiedere al GSE, entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all’erogazione, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a decorrere dal 1 luglio 2016.

In particolare, il comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013, come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), consente ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.

Il GSE ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione della rimodulazione di cui all’art 5 comma 7-bis del D.L. n. 69/2013 e ss. mod., con particolare riferimento all’esercizio dell’opzione per gli impianti incentivati con la tariffa omnicomprensiva (“TO”) di cui al DM 18/12/2008 e con i Certificati Verdi (“CV”).


 

Articolo 57, comma 3-bis - Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.3 NF

13.9 NF

57.2 NF

57.18 NF

57.24 NF

57.26 NF

57.13 NF

57.30 NF

Caparini

Ferrara

Palese

Fratoianni

Ferrara

Ginefra

Sisto

Caparini

LNA

MDP

MISTO-CR

SI-SEL

MDP

PD

FI-PDL

LNA

27.05

Aggiunge il comma 3-bis, che modifica in più parti la legge n. 198 del 2016, la quale tra l’altro ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. In particolare, per effetto delle modifiche in esame:

a)   novellando l’articolo 1, comma 2, lettera c) della predetta legge, si incrementa da 100 a 125 milioni di euro l’importo massimo della  quota delle eventuali maggiori entrate, versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, destinata a confluire nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione negli anni 2017 e 2018;

b)   con finalità di coordinamento, viene modificato anche l’articolo 10, comma 1, che definisce la quota parte delle suddette maggiori entrate da destinarsi al Fondo.

 


 

Articolo 57-bis - Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.056

0.57.0.56.1

Relatore

 

27.05

Inserisce l’articolo 57-bis, che, innanzitutto, prevede l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente. Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016). Con il medesimo DPCM si stabiliscono, altresì, i criteri di ripartizione dell’onere a carico di ciascuna amministrazione. Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

Inoltre, prevede l’emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile (sub. 0.57.056.1), e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali.

I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che stabilisce la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai diversi interventi di competenza (art. 1, co. 6, della L. 198/2016).

Per lo svolgimento delle attività amministrative inerenti entrambe le previsioni, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con le previsioni introdotte si disciplinano gli ambiti oggetto della delega recata dall’art. 2, co. 2, lett. h), i) e n), della L. 198/2016, per la quale i termini di esercizio sono scaduti.

 


 

Articolo 57-ter – Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.016

Palese

Misto-CR

27.05

Inserisce l’articolo 57-ter, che proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto dalla legge di stabilità per il 2016, devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

 


 

Articolo 57-quater – Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.055

0.57.055.2.

Governo

Alfreider

 

Misto – Min.Ling.

29.05

Aggiunge l’articolo 57-quater, rubricato salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici.

L’articolo interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, introducendo a tal fine quattro nuovi commi, da 4-bis a 4-quinquies nell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011.

A tale riguardo, si ricorda che ai sensi della disciplina vigente (contenuta nel comma 3 del succitato articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011), nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE o dai soggetti da questo preposti - siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'art. 2, co. 20, lett. c) della legge n. 481/1995).

Ai sensi del nuovo comma 4-bis, agli impianti di potenza superiore a 3 kw nei quali, a seguito di verifica o di indagine, risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della tariffa incentivante base per l’energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.

Ove ricorra il caso, resta fermo l’annullamento:

§  della maggiorazione del 10% della componente incentivante della tariffa, prevista dal D.M. 5 maggio 2011 (art. 14, co. 1, lett. d) cd. “Quarto conto energia”) per gli impianti il cui costo di investimento (esclusa la componente lavoro), sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della UE;

§  delle maggiorazione prevista dal D.M. 5 luglio 2012 (art. 5, co. 2, lett. a)), cd. “Quinto conto energia” per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/ Spazio Economico Europeo - SEE.

Tale maggiorazione, ai sensi della sopra citata norma è pari a 20 euro/MWh se l’impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 10 euro/MWh se entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 5 euro/MWh se entrato in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Il nuovo comma 4-ter dispone un dimezzamento della suddetta decurtazione qualora il beneficiario dell’incentivo dichiari spontaneamente, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine, la mancanza della certificazione o che la certificazione non risponde alla normativa di riferimento.

Il nuovo comma 4-quater dispone che, il GSE, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dai commi 4-bis e 4-ter (rispettivamente, decurtazione del 20% o decurtazione del 10%), accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

Infine, il nuovo comma 4-quinquies fa salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali diverse responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento del diritto agli incentivi.

La relazione illustrativa all’emendamento afferma, a motivazione dell’intervento contenuto nel nuovo comma 4-bis, che una decurtazione maggiore del 20% potrebbe compromettere irreparabilmente il conto economico dell’impianto e che il perimetro interessato dalla misura è già stato interessato dalla rimodulazione della tariffa incentivante (prevista dal D.L. n. 91/2014). Mentre, relativamente al comma 4-ter, la relazione afferma la previsione di un trattamento sanzionatorio meno penalizzante per coloro che dichiarano spontaneamente l’inidoneità dei moduli. La relazione inoltre segnala che la proposta normativa non andrebbe ad impattare sulle graduatorie già formate in quanto non incide sui criteri utilizzati dal GSE per la formazione delle stesse (l’utilizzo di componenti made in UE costituiva criterio di priorità solo nel Quinto conto energia, il cui contingente non è stato saturato, pertanto il requisito in questione non è stato determinante, secondo la relazione, ai fini dell’accesso agli incentivi).

L’urgenza della norma discenderebbe – sempre secondo il Governo - dalla numerosità dei contenziosi sul tema, stimati in qualche centinaia, e dalle conseguenti incertezze, che possono compromettere la funzionalità degli impianti, con la perdita di produzione di energia da fonti rinnovabili, necessaria ai fini del raggiungimento degli obblighi assunti in sede europea.

 

Infine, il comma 4-sexies inserito dal subemendamento 0.57.055.2, dispone che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro.

La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

Si ricorda che il D.M. 6 luglio 2012, di disciplina degli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ha disposto, all’articolo 9, che, per l’accesso ai meccanismi di incentivazione ivi previsti (tra i quali appunto quelli per l’eolico on-shore), il soggetto responsabile degli impianti stessi deve presentare richiesta al GSE di iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto. Il medesimo articolo ha previsto che il GSE pubblicasse il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro stesso.

Con il Bando dell’8 settembre 2012, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del citato D.M. 6 luglio 2012 il GSE ha reso noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e ha indicato le risorse disponibili nel periodo di riferimento. Per l’eolico on-shore, il codice identificativo del Registro è stato appunto EOLN_RG2012.

L’ammissione in graduatoria – avvenuta, per l’eolico on-shore, a gennaio 2013 (cfr. sito istituzionale del GSE) -, non ha di per sé garantito l’accesso agli incentivi, che sono rimasti subordinati alla verifica del rispetto degli altri requisiti previsti dal D.M. 6 luglio 2012 e dal quadro normativo di riferimento, nonché alla verifica dell’assenza delle condizioni generali di cui all’art. 23 e 24 del D.Lgs. 28/11 (gli incentivi sono rivolti agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012). Per quanto riguarda gli impianti esclusi, si rinvia al sito istituzionale del GSE. Sulle esclusioni sono in corso dei contenziosi.

 


 

Articolo 60-bis – Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60.068

Governo

 

29.05

Aggiunge l’art. 60-bis, attraverso il quale estende l’ambito di applicazione del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Si tratta del fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che sostiene, per il triennio 2016-2018, le piccole e medie imprese che sono entrate in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici, i cui titolari siano accusati di alcuni reati (estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o falso in bilancio). Rispetto alla normativa vigente, che consente l’accesso solo alle imprese che risultavano parti offese in un procedimento penale in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, la riforma elimina quel riferimento temporale, estendendo così la platea dei possibili beneficiari del fondo. Non vengono peraltro modificate le disposizioni che circoscrivono l’operatività del fondo al triennio e che limitano a 10 milioni di euro le dotazioni del fondo stesso.

 


 

Articolo 60-ter – Semplificazioni per progetti di Social Innovation

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60.069

Governo

 

29.05

Aggiunge l’art. 60-ter, che autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a trasferire alle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle “regioni meno sviluppate”, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la proprietà intellettuale dei progetti di Social Innovation, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell’ambito degli stessi, e la relativa gestione e utilizzazione.

Lo scopo dichiarato è quello di consentire il più adeguato ed efficace sviluppo, nonché la completa realizzazione, dei progetti.

Per i medesimi fini, dispone, altresì, che il MIUR prosegue, previa verifica, nel trasferimento dei fondi ai soggetti attuatori per le attività e gli investimenti già realizzati.

Infine, si prevede che le disposizioni attuative dei previsti trasferimenti, emanate dal MIUR, devono ispirarsi a principi di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti, nonché regolamentare in termini più efficaci e celeri le modalità e i termini di conclusione e gestione degli stessi progetti.

La relazione illustrativa che accompagnava l’emendamento chiariva che si tratta dei progetti elaborati a seguito del decreto direttoriale 2 marzo 2012 e faceva presente che il trasferimento avverrà alle pubbliche amministrazioni site nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza.

Occorre, dunque, fare riferimento alle regioni dell’Obiettivo Convergenza anche nel testo.  Infatti, fra le “regioni meno sviluppate” risulta inclusa, anche nell'accordo di partenariato Italia-Commissione europea che disciplina l'uso dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, anche la regione Basilicata, alla quale non sono stati destinati i fondi previsti dal D.D. 2 marzo 2012.

 

Con il citato Decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 2 marzo 2012 è stato emanato un Avviso per la presentazione di idee progettuali per “Smart Cities communities and Social Innovation”. In particolare, l’art. 8 ha messo a disposizione € 40 mln a carico dell’Asse III del Pon Ricerca e sviluppo 2007-2013, con copertura per il 50% a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale e per il 50% a valere sul Fondo di rotazione, destinati al sostegno di “progetti di innovazione sociale”, orientati alla messa a punto di soluzioni tecnologicamente innovative negli ambiti individuati dall’art. 2 (Smart mobility, Smart health, Smart education, Cloud computing technologies per smart government, Smart culture e turismo, Rewable energy e smart grid, Energy efficiency e low carbon techonologies, Smart mobility e last-mile logistic, Sustainable natural resources).

Le risorse sono state destinate alle 4 regioni dell’Obiettivo convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), nella misura di € 10 mln a regione. I progetti dovevano essere proposti da soggetti ivi residenti, di età non superiore a 30 anni (anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica), presentati entro il 30 aprile 2012 e dovevano prevedere il completamento delle attività entro il 30 maggio 2015.

Sempre l’art. 8 ha previsto che i progetti che avessero conseguito, all’esito della valutazione di un panel di esperti, il punteggio minimo indicato, sarebbero stati approvati con decreto ministeriale entro il 30 maggio 2012.

Infine, ha disposto che ai progetti approvati sarebbe stato riconosciuto un cofinanziamento pari all’80% dei costi giudicati ammissibili, corrispondendo il 50% dello stesso all’avvio delle attività e le successive quote dietro presentazione e approvazione, da parte del MIUR, di stati di avanzamento lavori, secondo regole e tempistiche indicate nel decreto ministeriale di approvazione. Lo stesso decreto doveva, inoltre, contenere modalità e regole per la verifica e il monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Con D.D. Prot. n. 256/Ric. del 30 maggio 2012 è stata approvata la graduatoria finale con i relativi punteggi. Nell’ambito della graduatoria generale sono stati ammessi a finanziamento i soggetti che avevano conseguito un punteggio minimo di almeno 60 punti.

 


 

Articolo 60-quater – Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell’amministrazione della giustizia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60.070

Governo

 

29.05

Aggiunge l’art. 60-quater che, a fini di celerità nelle procedure di assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso l’amministrazione giudiziaria, consente – in deroga a quanto previsto dal regolamento per i concorsi nella PA - di procedere alla costituzione di sottocommissioni di esame, anche per gruppi di 250 candidati (il limite attuale è di 500).

 


 

Articolo 60-quinquies – Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60.066 NF

Sanga

PD

29.05

Inserisce l’articolo 60-quinquies, il quale modificando la disciplina delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252 del 2005) dispone che non sono ammesse azioni dei creditori del depositario e del sub-depositario (o nell’interesse degli stessi) sulle somme di denaro (la liquidità) e sugli strumenti finanziari dei fondi pensione depositate a qualsiasi titolo presso un depositario. Tale norma estende alla liquidità dei fondi pensione quanto già previsto per la liquidità dei fondi comuni di investimento la quale (come chiarito dalla Banca d’Italia), se affidata a un depositario sottoposto a risoluzione, non può essere assoggettata a bail-in. Si veda anche la posizione della Covip che, al riguardo, ha sollecitato un intervento legislativo.

 


 

Articolo 60-sexies – Cartolarizzazione di crediti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60.063 NF

 

60.065 NF

Valiante

 

Abrignani

 

PD

 

SC-ALA CPL-MAIE

29.05

Introduce l’articolo 60-sexies che, a sua volta, inserisce (articolo 60-bis, comma 2). l’articolo 7.1 nella legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti

L’inserito articolo 7.1 permette alle società cessionarie di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto  (comma 2 dell’articolo 7.1). In tale caso, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una banca o un intermediario finanziario autorizzato (comma 7 dell’articolo 7.1).

Si prevede che, nell’ambito di accordi o procedure volti al risanamento ed alla ristrutturazione (piani di riequilibrio economico e finanziario concordati col soggetto cedente; accordi di analogo tenore stipulati ai sensi della legge fallimentare), le società di cartolarizzazione possono acquistare azioni, quote o altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti volti tra l’altro a rimettere in bonis i debitori ceduti. Le somme derivanti da tali azioni o strumenti partecipativi sono assimilati ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nonché al pagamento dei costi dell’operazione (comma 3 dell’articolo 7.1). In tale ipotesi, la società di cartolarizzazione deve individuare un soggetto con i necessari requisiti di competenza e le necessarie autorizzazioni di legge, cui sono conferiti i compiti di gestione o amministrazione e i necessari poteri di rappresentanza; tale soggetto va individuato altresì nel prospetto informativo (articolo 60-bis, comma 1, lettera a)), nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali.

Ove il soggetto individuato sia una banca, un intermediario autorizzato, una SIM o una SGR, la società di cartolarizzazione è tenuta a verificare la conformità dell’attività e delle operazioni compiute sia alla legge, sia a quanto previsto nel prospetto informativo (comma 8 dell’articolo 7.1)

Si consente altresì (comma 4 dell’articolo 7.1) di costituire una società veicolo avente, come esclusivo oggetto sociale, il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell’esclusivo interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni posti in garanzia dei crediti cartolarizzati. Le somme rinvenienti dalla gestione di tali beni o diritti sono assimilate, analogamente a quanto previsto per le somme derivanti da strumenti partecipativi, ai pagamenti dei debitori, con destinazione vincolata.

Nel caso di cessione di beni unitamente ai relativi contratti di locazione finanziaria (ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti), la predetta società veicolo (comma 5 dell’articolo 7.1) deve essere consolidata nel bilancio di una banca, ancorché non faccia parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione, destinata alla liquidazione una volta conclusa l’operazione. A tale società veicolo, cessionaria dei contratti, dei rapporti e dei beni oggetto di locazione finanziaria , si applica la disciplina fiscale che opera per le società che esercitano attività di locazione finanziaria. Le cessioni di immobili operate da tale società si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (articolo 35, comma 10-ter.1 del D.L. n. 223 del 2006).

È previsto uno specifico regime di pubblicità (comma 6 dell’articolo 7.1) per le cessioni di crediti effettuati da banche e intermediari finanziari ai sensi delle norme introdotte, non individuati in blocco. Dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione, essa ha effetto nei confronti del debitore ceduto (articolo 1264 c.c.); le eventuali garanzie prestate, nonché le trascrizioni degli atti di acquisto dei beni in locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la propria validità e grado a favore del cessionario senza formalità o annotazioni. Resta ferma la disciplina speciale, anche processuale, per i crediti ceduti.

 


 

Articolo 61 – Eventi sportivi di sci alpino

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

61.6

Malisani

PD

25.05 ant.

Modifica i commi 2, 3, 4, 10, 15, 17 e 22, al fine di prevedere il coinvolgimento del Ministro e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare:

§  il piano degli interventi relativi agli impianti a fune e ai collegamenti fra gli impianti, alle piste da sci da discesa e alle opere di riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno - che è predisposto dal commissario appositamente nominato - e il piano degli interventi di adeguamento della rete viaria stradale e delle relative connessioni con la viabilità locale – che è predisposto dal Presidente pro tempore dell’ANAS, nominato commissario - devono essere trasmessi anche al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e, una volta approvati, devono essere pubblicati anche sul sito del MIBACT;

§  il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo partecipa alle Conferenze di servizi che devono essere convocate dai commissari per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti previsti dai piani;

§  le relazioni annuali predisposte dai commissari sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute, devono essere inviate anche al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

61.2

Simone Valente

M5S

25.05 ant.

Modifica i commi 2, 3, 10, 15 e 22, al fine di prevedere il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti.

In particolare:

§  il piano degli interventi relativi agli impianti a fune e ai collegamenti fra gli impianti, alle piste da sci da discesa e alle opere di riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno - che è predisposto dal commissario appositamente nominato - e il piano degli interventi di adeguamento della rete viaria stradale e delle relative connessioni con la viabilità locale – che è predisposto dal Presidente pro tempore dell’ANAS, nominato commissario - devono essere trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti.

Non è indicato se la trasmissione sia finalizzata all’espressione di un parere o abbia finalità solo conoscitiva;

§  le relazioni annuali predisposte dai Commissari sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute, devono essere inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti.

61.5 NF

De Menech

PD

27.05

Modifica i commi 2 e 3 al fine di introdurre modifiche ai termini previsti per la predisposizione e la trasmissione del piano delle opere da parte del commissario deputato alla realizzazione degli interventi relativi allo svolgimento eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Le norme in esame intervengono altresì sui soggetti coinvolti nell’ambito delle semplificazioni delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto dal commissario.

Nello specifico, si prevede di:

§  estendere da trenta a sessanta giorni dalla data di nomina del commissario il termine per la predisposizione del piano delle opere da parte del commissario nominato, finalizzato alla realizzazione degli interventi relativi allo svolgimento eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021 (lett. a);

§  prevedere il coinvolgimento del comitato organizzatore locale nella predisposizione del piano delle opere (lett. b);

§  estendere da trenta a quarantacinque giorni dalla trasmissione del piano ai soggetti interessati il termine per la convocazione di una conferenza di servizi da parte del commissario (lettera c);

§  prevedere la possibilità di convocare da parte del commissario più conferenze di servizi invece che una conferenza di servizi per il rilascio degli atti necessari (lettera d);

§   prevedere lo svolgimento di ogni conferenza di servizi in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale (lettera e).


 

Articolo 62 – Costruzione di impianti sportivi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

62.35

0.62.35.8 NF

Governo

 

29.05

Modifica in più punti l’articolo 62, che interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

Le modifiche principali riguardano l’introduzione del divieto di includere nel progetto la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale (in linea con quanto prevede il comma 304), e di una disciplina di dettaglio degli immobili con destinazione d'uso non sportiva. Altre modifiche rilevanti risiedono nella previsione di un esame delle istanze concorrenti in conferenza di servizi preliminare e nella definizione dei contenuti del progetto definitivo. Viene inoltre introdotto un comma (il comma 5-bis) che disciplina le metrature consentite per gli spazi interni all’impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi. Vengono inoltre modificate le soglie, relative alla capienza dell’impianto, utilizzate per l’applicazione delle disposizioni in materia di “esclusiva” per le attività commerciali nei pressi dell’impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell’impianto medesimo e in materia di applicazione delle norme sulle controversie.

Di seguito, una descrizione di tutte le modifiche in esame.

Comma 1 – Conformità dello studio di fattibilità all’art. 23 del Codice dei contratti pubblici

Una prima modifica al comma 1 stabilisce che lo studio di fattibilità deve essere predisposto (Sub. 0.62.35.8 Fanucci NF) ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative all’art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le fasi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Commi 1 e 5-ter – Divieto di realizzare nuovi complessi di edilizia residenziale e finalità dell’intervento

Una ulteriore modifica al comma 1 - relativa alla parte in cui si consente allo studio di fattibilità  di ricomprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, se complementari e/o funzionali al finanziamento e/o alla fruibilità dell'impianto – è volta a precisare che la citata possibilità viene riconosciuta ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e/o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici.

Viene altresì precisato che dalla citata costruzione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva è esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

Si fa notare che le modifiche testé commentate riproducono (e ampliano) quanto già previsto dal secondo periodo della lettera a) del comma 304, ove si dispone che “Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.” Per questo motivo il nuovo comma 5-ter dell’articolo in esame provvede, a fini di coordinamento normativo, ad abrogare il secondo periodo del comma 304.

Comma 1 - Disciplina di dettaglio degli immobili con destinazione d'uso non sportiva

Il testo del comma 1 viene inoltre integrato da due periodi aggiuntivi, volti a disciplinare la realizzazione dei succitati immobili. Viene infatti previsto che tali immobili siano ricompresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’impianto sportivo da costruire o ristrutturare.

Viene altresì prevista la possibilità di realizzare, all’interno dell’impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti, alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile.

Tali immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale.

Comma 1 – Riconversione/riutilizzazione a fini sportivi

Relativamente alla possibilità di riconvertire o riutilizzare gli impianti sportivi esistenti (sempre prevista dal comma 1), viene precisato che la riconversione/riutilizzazione dell’impianto debba comunque essere a fini sportivi.

Comma 1 – Modalità di trasferimento di usufrutto e diritto di superficie

Riguardo invece alla possibilità, per lo studio di fattibilità, di contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, viene soppressa la parte della norma ove si precisa che tale trasferimento avvenga a titolo oneroso

Comma 1 – Esame delle istanze concorrenti in conferenza di servizi preliminare

Sono inoltre aggiunti due nuovi periodi alla fine del comma 1 volti a disciplinare il caso di istanze concorrenti per la realizzazione di impianti sportivi pubblici. In tale caso viene previsto che la conferenza di servizi preliminare (disciplinata dalla lettera a) del comma 304), nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), provvede all’esame comparativo delle eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza decisoria (disciplinata dalla lettera b) del medesimo comma 304). In tale caso, il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato sul sito del comune e sul bollettino ufficiale della Regione.

Comma 2 – Contenuti del progetto definitivo

Il nuovo testo del comma 2 non riscrive le disposizioni contenute nel testo vigente (che confluiscono, con alcune modifiche di cui si dà conto nel seguito, nel nuovo comma 2-bis dell’art. 62), ma si propone di disciplinare i contenuti del progetto definitivo (che, in base alla lettera b) del citato comma 304, dovrà essere esaminato dalla conferenza di servizi decisoria).

In base alle nuove disposizioni del comma 2, il progetto definitivo:

§  tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendosene discostarsene motivatamente;

§  è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del Codice dei contratti pubblici;

§  comprende, ove necessaria, la documentazione per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Sub. 0.62.35.8 Fanucci NF).

§  è corredato:

(i) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione (predisposta ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2, del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, che disciplina il permesso di costruire convenzionato), nella quale sia anche prevista la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;

(ii) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, della effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

(iii) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l’importo delle spese di predisposizione dello proposta, e da una bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria, che specifica:

-     l'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;

-     le caratteristiche dei servizi e della gestione;

-     la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

Comma 2-bis – Verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria che approva il progetto definitivo

Le disposizioni del vigente comma 2, attinenti la conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo, vengono traslate nel nuovo comma 2-bis ed integrate da una serie di norme che riguardano gli effetti del verbale conclusivo della conferenza e le modalità di pubblicazione del verbale medesimo.

Rispetto al testo vigente, che si limita, con riferimento al verbale conclusivo, a stabilire che esso può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, il nuovo testo distingue due casi:

§  nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il nuovo comma 2-bis dispone che il verbale conclusivo di approvazione del progetto:

-      è pubblicato sul sito del comune e sul bollettino ufficiale della Regione;

-      determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, ricomprendente anche gli immobili complementari e/o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore;

-      costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale.

§  nel caso di impianti sportivi privati, viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale.

Tale caso riproduce nella sostanza quanto previsto, in via generica, dal testo vigente.

Comma 3 – Esclusiva per le attività commerciali nei pressi dell’impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell’impianto medesimo

Il comma 3 – che consente di riservare l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo (il testo vigente utilizza il termine “stadio”, che viene sostituito, dall’emendamento in esame, con il termine di portata generale “impianto sportivo”), qualora l’impianto abbia una capienza superiore a 20.000 posti – viene modificato al fine di abbassare la soglia da 20.000 a 16.000 posti e integrato al fine di disciplinare il caso di impianti con una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti. In quest’ultimo caso, la zona riservata (che la norma vigente limita entro i 300 metri) viene ristretta a 150 metri. Un’ulteriore differenza rispetto alla disciplina relativa agli impianti con oltre 16.000 posti risiede nel diverso trattamento previsto per le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate. Mentre per gli impianti oltre 16.000 posti ne viene prevista la sospensione (da parte del testo vigente), per gli impianti aventi capienza compresa tra 5.000 e 16.000 ne viene lasciata ferma e impregiudicata la validità e l‘efficacia.

Comma 4 – Soggetto proponente e possibilità di associare/consorziare altri soggetti

Il comma 4 viene modificato al fine di precisare che i requisiti di partecipazione alla procedura della finanza di progetto (previsti dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016) devono essere posseduti non dalla società o dall'associazione sportiva (come prevede il testo vigente) ma dal soggetto proponente.

Relativamente alla possibilità di associare o consorziare altri soggetti (al fine di conseguire il possesso dei citati requisiti) viene precisato che tale facoltà ricorre laddove si tratti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice dell’impianto.

Viene altresì apportata una modifica di carattere formale, relativa al campo di applicazione del comma in esame, volta a sostituire il rinvio agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con l’esplicitazione degli interventi a cui tale lettera fa riferimento, vale a dire gli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti.

Comma 5 – Applicazione del Codice del processo amministrativo

Il comma 5 - che prevede l’applicazione dell’art. 125 del Codice del processo amministrativo (relativo alle controversie relative a infrastrutture strategiche) alle controversie sul verbale conclusivo della conferenza di servizi e sull'aggiudicazione della concessione, nel caso di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti – viene modificato al fine di abbassare la soglia relativa alla capienza dell’impianto, da 20.000 a 16.000 posti, nonché al fine di chiarire che il riferimento al verbale della conferenza di servizi riguarda sia il verbale della conferenza preliminare (che in base al nuovo testo del comma 1 deve essere svolta in caso di istanze concorrenti), sia il verbale della conferenza decisoria che approva il progetto definitivo.

Comma 5-bis – Spazi interni all’impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi

Il nuovo comma 5-bis prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:

§  fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti o bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;

§  e fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta.

Comma 5-ter – Coordinamento con le disposizioni dettate dal comma 304 della L. 147/2013

Il comma 5-ter provvede ad abrogare il secondo periodo del comma 304, dato che le disposizioni in esso contenute vengono riprodotte nel nuovo testo del comma 1 dell’articolo in esame (si rinvia al commento contenuto nel paragrafo “Commi 1 e 5-ter – Divieto di realizzare nuovi complessi di edilizia residenziale e finalità dell’intervento”).

 


 

Articolo 63 – Misure per la Ryder Cup 2022

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

63.5

Simone Valente

M5S

25.05 ant.

Modifica il comma 2 aggiungendo la previsione che Relazione che la Federazione italiana golf (FIG) è tenuta a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF sulle attività svolte – compresa l'analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi erogati dallo Stato – sia presentata anche alle Commissioni parlamentari competenti.

 


 

Articolo 64 – Servizi nelle scuole

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

64.13

0.64.13.7

0.64.13.3 NF

 

Governo

Oliverio

Centemero

 

PD

FI-PDL

29.05

Aggiunge il comma 5-bis che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche – al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici “e sostenibili per l’ambiente” (quest’ultimo inciso è stato introdotto dal sub. 0.64.13.7) - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Un decreto, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca “e con il Ministro della salute limitatamente agli aspetti di competenza” (sub. 0.64.13.3 N.F.), previa intesa in sede di Conferenza unificata, è chiamato a definire le percentuali minime di utilizzo del biologico che dovranno essere previste dalle stazioni appaltanti nonché i requisiti e le specifiche tecniche affinché le mense possano fregiarsi del nome biologico. Il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica  e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole, ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata, sulla base del numero dei beneficiari del servizio. La copertura degli oneri viene individuata, per la parte prevalente (4 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018 , 8 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2020), sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e, per la parte residuale (2 milioni di euro per il 2019), sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

 


 

Articolo 64-bis – Misure per l’innovazione del sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

64.020

0.64.020.3 NF

Governo

Fanucci

 

PD

29.05

Aggiunge l’art. 64-bis, che interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal d.lgs. 170/2001, che viene novellato.

In particolare, confermando l’attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi (che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e punti vendita non esclusivi (esercizi commerciali individuati dallo stesso d.lgs., che possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci):

§  elimina la previsione di rilascio dell’autorizzazione da parte dei comuni per l’esercizio dell’attività di vendita da parte dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Conseguentemente, sopprime anche gli specifici obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alle regioni, chiamate, a legislazione vigente, ad emanare indirizzi in materia, e in capo ai comuni, chiamati, sempre a legislazione vigente, nel rispetto dei predetti indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

Si tratta di modifiche che rispondono anche a quanto evidenziato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione AS1137 - proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, del luglio 2014.

A tali fini, novella l’art. 2, co. 1 e 3, e abroga l’art. 1, co. 2, l’art. 2, co. 2, 4, 5 e 6, e l’art. 6 del citato d.lgs. 170/2001.

Si segnala la necessità di abrogare anche l’art. 3 del citato d.lgs., che stabilisce i casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione (in quanto superato dalla nuova disciplina).

Nella rubrica dell’art. 1 del d.lgs. occorre, inoltre, sopprimere le parole “e definizioni”, poiché le definizioni sono ora presenti nell’art. 2.

§  definisce una nuova disciplina per l’apertura di nuovi punti vendita (esclusivi e non esclusivi), anche a carattere stagionale, stabilendo, innanzitutto, in linea generale, che essa avviene mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all’art. 19 della L. 241/1990.

Tuttavia, in determinate zone – individuate dai comuni in relazione al numero di punti vendita già esistenti, alla domanda, anche stagionale, e alle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale –, l’apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome in materia, nonché di criteri e parametri qualitativi – volti a garantire una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio, anche nelle zone periferiche, tenuto conto anche delle esigenze stagionali – stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata, recepita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

A tali fini, introduce il nuovo art. 4-bis nel d.lgs. 170/2001 (v. co. 1-3 dello stesso);

 

§  stabilisce che con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti al pubblico, e la possibilità di svolgere l’intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle ASL, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

A ciò, dispone il co. 4 del nuovo art. 4-bis del d.lgs. 170/2001.

Al riguardo, si suggerisce di collocare tali previsioni in un ambito diverso, dal momento che le stesse hanno valenza generale, mentre la rubrica del nuovo art. 4-bis si riferisce ad “Apertura di nuovi punti vendita”;

 

§  introduce, tra i principi che regolano la vendita di quotidiani e periodici, ulteriori disposizioni volte a regolare i rapporti tra distributori e rivenditori di prodotti editoriali.

In particolare, stabilisce che le imprese di distribuzione garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore.

Si tratta di una puntualizzazione di quanto già dispone l’art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. 170/2001.

Dispone, altresì, che le imprese di distribuzione assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell’utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell’art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori senza alcuna

L’art. 5, co. 1, lett. d-quater, del d.lgs. 170/2001 dispone che la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale.

A tal fine, aggiunge le lett. d-sexies) e d-septies) nell’art. 5, co. 1, del d.lgs. 170/2001.

Sembrerebbe opportuno coordinare tali previsioni con quanto dispone, nello stesso ambito, l’art. 5, co. 1, del d.lgs. 170/2001.

 

§  introduce la possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un’attività addizionale di distribuzione, previa Scia.

In particolare, dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività – che tengono conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita esclusivo nella sua attività addizionale – sono definite con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici.

A tal fine, aggiunge il nuovo art. 5-bis nel d.lgs. 170/2001;

 

Con le previsioni introdotte si disciplinano alcuni degli ambiti oggetto della delega concernente l’innovazione del sistema distributivo recata dall’art. 2 della L. 198/2016, per la quale i termini di esercizio sono scaduti.

 

Infine:

§  estende alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto le sanzioni previste dall’art. 22 del d.lgs. 114/1998 (che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale).

A tal fine, inserisce il co. 1-bis nell’art. 9 del d.lgs. 170/2001;

§  abroga le disposizioni recate dall’art. 4, co. 1, del d.lgs. 170/2001, che prevedono che, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

L’abrogazione appare collegata alla nuova disciplina sulla parità di trattamento recata dall’art. 8 della L. 198/2016.

 


 

Articolo 65 bis – Interventi di restauro e di risanamento conservativo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

65.019 NF

Palese

Misto - CR

29.05

Aggiunge l’articolo 65-bis il quale modifica il comma 1, lettera c), dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico in materia edilizia),  che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, al fine di prevedere che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – ne consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

La disciplina vigente prevede che gli “interventi di restauro e di risanamento conservativo" consentono, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, destinazioni d'uso con essi compatibili.

Per la norma vigente tali interventi comprendono in particolare il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

 


 

Articolo 65-ter – Clausola di salvaguardia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

65.03

Alfreider

Misto – Min. Ling.

25.05 ant.

Aggiunge l’articolo 65-ter inserendo, con riferimento a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del decreto-legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

 


 

Articolo 66 – Disposizioni finanziarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.16 NF

Causin

AP-CPE-NCD

27.05

Modifica il comma 2 al fine di assegnare al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica le maggiori entrate derivanti dal nuovo comma 4-bis introdotto all’articolo 1 dall’emendamento medesimo, che affida ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione.

In particolare, il rifinanziamento del Fondo ivi previsto è aumentato di 6,6 per il 2017, da 40 a 53,1 milioni di euro il finanziamento per il 2018, da 12,5 a 25,7 milioni per il 2019 e da 74,8 a 88 milioni per il 2010. Il finanziamento viene esteso anche all’anno 2021 per un importo di 23,2 milioni di euro annui.

7.6 NF

Boccadutri

PD

27.05

Modifica i commi 1 e 2 al fine di assegnare al Fondo per gli interventi indifferibili in corso di gestione e al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che vengono ivi rifinanziati, le maggiori entrate derivanti dalla nuova formulazione dell’articolo 7 (in materia di ACE) che prevede una riduzione delle aliquote ACE.

In particolare:

§  viene rifinanziato il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione anche per l’anno 2017, per un importo di 12 milioni di euro (comma 1).

§  vengono rideterminati gli incrementi del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), introducendo un incremento anche per il 2017, pari a 7,4 milioni di euro, ed innalzando l’incremento di detto Fondo da 40 a 73 milioni di euro per il 2018, da 12,5 a 72,3 milioni per l’anno 2019 e da 74,8 a 121,8 milioni per l’anno 2020.

50.5

0.50.5.13

Governo

Relatore

 

29.05

Aggiunge il comma 2-bis e modifica i commi 3 e 6 al fine di riportare nell’articolo la copertura finanziaria per la copertura degli oneri connessi all’introduzione nel D.L. in esame le disposizioni attualmente contenute nel decreto legge n. 55 del 2017  relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.: il comma 3 del D.L. n. 55/2017 prevedeva una copertura di 300 mln € a valere sulle risorse dell’art. 50 (qui sostituito dall’emendamento in commento) e di 300 mln € mediante riduzione del Fondo, istituito dall'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato. Tale ultima copertura, per 300 mln €, risulta confermata ed introdotta pertanto all’art. 66, mentre gli altri 300 mln € vengono coperti modificando il comma 3 dell’art. 66, comma 3, portando da 1.301, 9 a 1.601, 9 mln € lo stanziamento ivi previsto. Viene inoltre ridotta a 100 mln € la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria a decorrere dal 2017.