Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo - D.L. 50/2017 - A.C. 4444-A - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione bilancio | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 567 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 30/05/2017 | ||||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti
territoriali D.L. 50/2017 - A.C.
4444-A |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
|
n. 576/1 |
30 maggio 2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 -
* - st_bilancio@camera.it - |
|
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio in sede referente. Per
ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il
presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto
della modifica. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro
eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I
contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte. |
File:
D17050a.docx |
Tavola di raffronto tra il testo del disegno di
legge presentato dal Governo (A.C. 4444) e il testo approvato dalla V
Commissione bilancio della Camera (A.C. 4444-A)
ART |
Titolo |
Emend. |
Art. 1 |
Disposizioni per il contrasto dell’evasione
fiscale |
1.60 NF 1.36 NF 1.58 NF |
co. 4-bis-4-ter |
Accelerazione
dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d’imposta a cui si
applica lo split payment |
1.22 NF 1.37 NF 1.18 NF 1.3 NF |
co. 4-quater |
Norma
interpretativa delle disposizioni
che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA |
1.25 |
co. 4-quinquies |
Disposizioni
sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA |
1.16 NF |
Art.1-bis |
Procedura
di cooperazione e collaborazione rafforzata |
1.05 NF |
Art.1-ter |
Modifiche
alla disciplina della voluntary disclousure |
1.016 |
Art.1-quater |
Disposizioni
in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione
dei rimborsi |
1.018 |
Art. 2 |
Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione
dell’IVA |
|
co. 2-bis |
Fatture
e bollette doganali |
2.19 2.3 2.12 |
Art.2-bis |
Interpretazione autentica in materia di regime IVA dei servizi di
vitto e di alloggio universitario |
2.04 NF |
Art. 3 |
Disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni |
3.51 e id |
Co. 4-ter-4-sexies |
Vittime
del terrorismo |
3.52 0.3.52.1 |
Art. 4 |
Regime fiscale delle locazioni brevi |
4.22 NF 4.2 NF |
Art. 4-bis |
Cessione
delle detrazioni per interventi di
incremento dell’efficienza energetica nei condomìni |
4.023 NF |
Art. 5 |
Disposizione in materia di accise sui tabacchi |
|
Art. 5-bis |
Estensione
al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web
dell’offerta in difetto di titolo autorizzato o abilitativo |
5.07 |
Art. 6 |
Disposizioni in materia di giochi |
6.23 |
Art. 6-bis |
Riduzione
degli apparecchi da divertimento |
6.06 0.6.06.7 |
Art. 7 |
Rideterminazione
delle aliquote dell’Ace |
7.6 N F |
Art. 8 |
Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari |
|
co. 1-bis |
Validità dell’atto avente ad oggetto diritti
reali su fabbricati già esistenti |
8.13 |
Art. 9 |
Avvio della sterilizzazione
delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle
accise |
|
Art. 9-bis |
Indici
sintetici di affidabilità fiscale |
9.010 NF |
Art. 9-ter |
Misure
urgenti per il personale dell’amministrazione finanziaria |
9.023 NF |
Art. 9-quater |
Compensazione
somme iscritte a ruolo |
9.029 |
Art. 10 |
Reclamo e mediazione |
|
co. 3-bis |
Esclusione dalla mediazione dei tributi che
costituiscono risorse proprie tradizionali UE |
10.4 |
Art. 11 |
Definizione agevolata delle controversie
tributarie |
11.32 e id 11.13 11.31 e id |
Art. 11-bis |
Disposizioni
in materia di magistratura
contabile |
11.043 NF |
Art. 11-ter |
Messa
a regime della disciplina della mediazione obbligatoria civile |
11.054 |
Art. 12 |
Rimodulazione delle risorse |
|
co. 1-bis |
Sviluppo infrastrutturale delle Università del
Mezzogiorno |
12.10 NF |
Art. 12-bis |
Rimodulazione
del credito d’imposta per le imprese alberghiere |
12.01 NF |
Art. 13 |
Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa
dei Ministeri |
13.3 |
co. 1-bis
e 1-ter |
Finanziamento
dell’alta Formazione artistica,
musicale e coreutica |
13.4 NF |
Art. 13-bis |
Modifiche
all’articolo 7 del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 |
13.010 NF |
Art. 13-ter |
Disposizioni
in materia di controllo della spesa
per la gestione dell’accoglienza |
13.07 NF |
Art. 13-quater |
Sospensione
del conio di monete da 1 e 2 centesimi |
13.06 NF |
Art. 14 |
Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale |
14.11 14.12 |
Art. 14-bis |
Acquisto
immobili pubblici |
14.05NF. |
Art. 14-ter |
Norme
in materia di sanzioni per il
mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2012 |
14.015NF |
Art. 15 |
Contributo a favore delle province della Regione
Sardegna e della città metropolitana di Cagliari |
|
Art. 16 |
Riparto del concorso alla finanza pubblica di
province e città metropolitane |
16.10NF e id |
Art. 17 |
Riparto del contributo a favore delle Province e
delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario |
|
Art. 18 |
Disposizioni sui bilanci di Province e Città
metropolitane |
|
Co. 3-bis |
Utilizzo
risorse derivanti da sanzioni del codice della strada per il finanziamento
delle funzioni di viabilità e polizia locale |
18.6 NF |
co3-ter e 3 quater |
Termine di approvazione
del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali |
14.07 NF. |
Art. 19 |
Sospensione termini
certificazione enti locali dichiarazione di dissesto |
|
Art. 20 |
Contributo a favore delle province delle regioni
a statuto ordinario |
20.8 NF e id. |
Co. 1-bis |
Contributo
per funzioni fondamentali |
20.79 Rel. |
Art. 21 |
Contributo per fusioni di comuni |
21.7 NF |
Co. 2-ter |
Limiti
spese di personale comuni istituiti a seguito di fusione |
21.6 NF |
Art. 21-bis |
Semplificazioni |
21.09 NF |
Art. 21-ter |
Contributi
per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE |
21.014 |
Art. 22,
co. 1-3 |
Assunzioni e turn-over
nei Comuni |
22.228 NF e id |
Co. 1-bis |
Personale
regioni |
22.48 NF e id |
Co. 3-bis |
Personale
di polizia locale |
22.116 NF |
Co. 3-ter
e quater |
Lavoro
straordinario nel comune di Matera |
22.10 NF |
Art.22,
co. 4 |
Incarichi professionali conferiti dalla PA ai
titolari di cariche elettive regionali e locali |
22.89 NF 22.73 NF |
Art. 22,
co. 5 |
Dirigenti delle province |
22.129 NF e id. |
Co. 5-bis-5-ter |
Personale
delle unioni di comuni |
22.31 NF |
Co. 5-quater |
Esclusione
dai vincoli di contenimento della spesa pubblica per le spese per mostre |
22.230 NF |
Co. 5-quinquies |
Accesso
veicoli elettrici e risciò nei centri storici |
22.231 |
Art. 22,
co. 6-7 |
Prestazioni professionali beni culturali |
22.197 |
Co. 7-bis |
Procedura
di selezione pubblica internazionale
direttori musei |
22.232 |
Co. 7-ter |
Personale
Soprintendenze archeologia |
22.143 NF |
Co. 7-quater |
Fondo
promozione letteratura |
22.145 NF |
Co. 7-quinquies |
Personale
del Ministero beni culturali |
22.138 NF |
Art. 22,
co. 8 |
Contributo Teatro Eliseo |
22.128 NF 22.151 NF |
Co. 8-bis |
Finanziamento
percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche |
22.141 |
Co. da 8-ter
a 8-quinquies |
Attività
culturali minoranze Istria |
22.156NF |
Art. 22-bis |
Istituzioni
AFAM non statali |
22.08NF |
Art. 22 ter |
Organici
di fatto |
22.021 |
Art. 23 |
Consolidamento dei trasferimenti erariali alle
province delle regioni Sardegna e Siciliana |
|
Art. 24 |
Fabbisogni
standard e capacità fiscali per Regioni |
|
Co. 2-bis |
Finanziamento
funzioni regionali |
24.4 |
Art. 25 |
Attribuzione quota investimenti in favore delle Regioni,
province e città metropolitane |
20.8NF |
Co.2-ter,
lett. a) e b) |
Assegnazione
di Spazi finanziari per edilizia
scolastica |
25.22 |
Co. 2-ter,
lett. c) |
Spazi
finanziari opere edilizia scolastica |
25.21NF |
Art. 26 |
Iscrizione dell’avanzo in bilancio e prospetto di
verifica del rispetto del pareggio |
26.24 |
Art. 26-bis |
Disposizioni
concernenti l’impiego dell’avanzo destinato a investimenti degli enti locali per
l’estinzione anticipata di prestiti |
26.09 |
Art. 27,
co. 1-8 |
Misure sul trasporto pubblico locale |
27.68 |
Co. 8-bis-8-sexies |
TPL |
27.20 e identici |
Co. 8-septies-8-octies |
Contributo
trasporto regionale Umbria |
27.93 0.27.93.2 |
Art. 27,
co. 9-11 |
Materiale
rotabile |
|
Co. 11-bis-11-quinquies |
Contratti
di servizio |
27.78 |
Art. 27,
co. 12 |
Modifiche all'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio |
|
Co. 12 e Co. 12-bis |
Disciplina
dei servizi automobilistici interregionali |
27.24 NF |
Co. 12-ter |
Fondo per l'acquisto mezzi
del trasporto pubblico locale |
27.26 NF e id |
Co. 12- -quater
e quinquies |
Affidamento
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale |
27.40 |
Co. 12-sexies |
Trasferimento
gratuito a società ex gestioni governative |
27.44 |
Art. 28 |
Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi
regionali di finanza pubblica |
|
Art. 29 |
Flussi informativi delle prestazioni
farmaceutiche |
|
Art. 30 |
Altre disposizioni in materia di farmaci |
30.18 30.1 |
Art. 30-bis |
Livelli
essenziali di assistenza |
30.04 NF |
Art. 31 |
Edilizia sanitaria |
|
Art. 32 |
Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri |
|
Art. 33 |
Spazi finanziari per investimenti in favore delle
Regioni |
|
Art. 33-bis |
Modifica
della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito del ministero della Difesa |
33.02 |
Art. 34 |
Disposizioni sul finanziamento del Servizio
sanitario nazionale |
34.19 |
Art. 34-bis |
Programma operativo straordinario della regione
Molise |
34.014 |
Art. 35 |
Misure urgenti in tema di riscossione |
35.4 |
Art. 36 |
Procedura di riequilibrio finanziario e di
dissesto e piano di rientro |
|
Co. 3-bis |
Salvaguardia
effetti |
36.33 |
Co 4-bis |
Piano
di riequilibrio finanziario delle province |
36.36 e id. |
Art. 37 |
Modifiche all’articolo 1, comma 467, legge 11
dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio) |
|
Co. 1-bis |
Criteri riparto FSC |
37.14 0.37.14.1 |
Art. 38 |
Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici |
|
Art. 39 |
Trasferimenti regionali a province e città
metropolitane per funzioni conferite |
|
Art. 40 |
Eliminazione
delle sanzioni per le province e le città metropolitane |
40.36 e id |
Art. 40 bis |
Interventi per l'integrazione dei
cittadini stranieri |
40.021 |
Art. 41 |
Fondo da ripartire per l’accelerazione delle
attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici |
43.06 NF e id |
Co 4-bis |
Finanziamento
Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia |
41.28 NF |
Art. 41-bis |
Fondo
per la progettazione definitiva zone rischio sismico |
41.013 0.41.013.5 0.41.013.1 0.41.013.6 |
Art. 42 |
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
ex art. 4, co. 1, D.L. n. 189/2016 |
|
Co. 3-bis |
Fondo
contenziosi connessi a calamità |
42.9 NF |
Co. 3-ter |
Eventi
sismici Lombardia e Veneto |
42.10 |
Art. 43 |
Ulteriore
proroga sospensione e rateizzazione tributi sospese |
43.38 |
Co. 5-bis
|
Impianti
di risalita regione Abruzzo |
43.20 |
Co. 5-ter
|
Imprese
agricole danneggiate dalle gelate |
43.25 NF |
Art. 43 bis |
Assegnazione
di spazi finanziari |
43.06 NF e id. |
Art. 43 ter |
Finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione |
43.010 NF 43.011 NF id. |
Art. 43 quater |
Semplificazione
degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti
negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016 |
43.039 |
Art. 44 |
Proroga incentivi |
|
Co 1 bis-1
ter |
Imprese
del settore turistico |
44.8 NF |
Art. 45 |
Compensazione perdita gettito TARI |
|
Art. 45-bis |
Erogazione
ai comuni terremotati del 90 per
cento del Fondo di solidarietà comunale 2017 |
45.011 NF e al. |
Art. 46 |
Zona
Franca Urbana Sisma Centro Italia |
46.19 NF |
Art. 46-bis |
Interventi
a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi 2013-2015 |
46.033 NF 55.050 NF |
Art. 46-ter |
Calcolo
valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2016 e 2017 |
46.012 |
Art. 46-quater |
Incentivi
all’acquisto di case antisismiche |
46.028
NF |
Art. 46-quinquies |
Personale
uffici speciali dell’Aquila e dei comuni del cratere |
46.046
NF |
Art. 46-sexies |
Proroga
delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 |
46.05
NF |
Art. 46-septies |
Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 |
46.054 |
Art. 46-octies |
Modifiche
all’articolo 20-ter del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (FSUE) |
46.055 |
Art. 46-novies |
Incremento
del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di
sicurezza dei G7 |
46.056 |
Art. 47,
co. 1-5 |
Interventi per il trasporto ferroviario |
47.38 NF e id |
Art. 47,
co. 6 |
Finanziamento Grandi Stazioni |
|
Art. 47,
co. 7 |
Ferrovie Sud Est |
47.30 47.8 NF |
Art. 47,
co. 8 |
Prestazione di servizi di trasporto pubblico
locale ferroviario nella regione siciliana e servizi interregionali |
|
Art. 47,
co. 9 |
Trasporto ferroviario Torino-Lione |
47.13 e id. |
Art. 47,
co. 10-11 |
Fondo per l’ammodernamento dei carri merci |
|
Co 11-bis |
Collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente |
47.28 e id. |
Co. 11-ter
e 11-quater |
Disposizioni
per la promozione del trasporto merci in ambito ferroviario e portuale |
47.32 NF |
Co 11-quinquies |
Fondo
personale impiegato circolazione ferroviaria |
47.1 NF e id. |
Art. 47-bis |
Disposizioni in materia di trasporto su
strada |
47.49 0.47.49.5 0.47.49.10 |
Art. 48 |
Misure urgenti per la promozione della
concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale
(TPL) |
48.26 e id 48.27 |
Co 11-bis |
Mod co 11 e inserisce Co 11-bis |
48.12 |
Commi 12 bis
e 12 ter |
Qualità
TPL e Trasporto regionale |
48.22 NF e id |
Art.49 |
Disposizioni urgenti in materia di riordino di società |
49.1 0.49.39.1 NF 49.19 49.37 NF |
Co. 12-bis |
Autostrada
Salerno-Reggio Calabria |
49.38 |
Art. 50 |
Misure
urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall’Alitalia S.p.A. |
50.5 |
Art. 51 |
Contenimento dei costi del trasporto aereo |
|
Art. 52 |
Sviluppo sistema nazionale di ciclovie
turistiche |
|
Art. 52 bis |
Misure
urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione
elettrica su gomma |
52.026 |
Art. 52 ter |
Modifiche al codice dei contratti pubblici |
52.027 |
Art. 52 quater |
Organizzazione dell'ANAC |
52.028 |
Art. 52 quinquies |
Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 |
52.029 0.52.029.5 NF |
Art.53 |
APE |
|
Art. 53-bis |
Ristrutturazione
o riorganizzazione per crisi aziendale di imprese editoriali |
53.047 |
Art. 53-ter |
Trattamento
di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale
complessa |
53.042 NF |
Art. 54 |
Documento Unico di Regolarità Contributiva |
|
Art. 54-bis |
Disciplina
delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. Contratto di prestazione
occasionale |
54.09 NF |
Art. 55 |
Premi di produttività |
|
Art. 55-bis |
Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili |
55.06 NF |
Art. 55-ter |
Disposizione
interpretativa dell’articolo 12 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia
di interventi per la formazione e
l’integrazione del reddito |
55.024 |
Art. 55-quater |
Trattamenti
integrazione salariale in deroga |
55.030 |
Art. 55-quinquies |
Disposizioni
in materia di contributi
previdenziali dei lavoratori transfrontalieri |
55.09 |
Art. 56 |
Patent box |
|
Art. 56-bis |
Fondo
per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera |
56.08 |
Art. 57 |
Attrazione per gli investimenti (start-up - Casse
fondi PIR) |
57.17 |
Co. 3-bis |
Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione |
12.3 NF et al. |
Co. 3-ter |
Start-up |
57.32 |
Co. 3-quater |
Piano
industria 4.0 |
57.31 |
Co. 3-quinquies |
Incentivi
ai bioliquidi sostenibili |
57.23 |
Art. 57-bis |
Incentivi
fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici
e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle
imprese editoriali di nuova costituzione |
57.056 0.57.0.56.1 |
Art. 57-ter |
Incentivi
per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse,
biogas e bioliquidi sostenibili |
57.016 |
Art. 57-quater |
Salvaguardia
della produzione di energia da impianti fotovoltaici |
57.055 0.57.055.2 |
Art .58 |
Modifiche disciplina del reddito di impresa - IRI |
|
Art. 59 |
Transfer
pricing |
|
Art. 60 |
Proventi da partecipazione a società, enti o OICR
di dipendenti e amministratori |
|
Art. 60-bis |
Fondo
per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti |
60.068 |
Art. 60-ter |
Semplificazione per progetti di social innovation |
60.069 |
Art. 60-quater |
Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia |
60.070 |
Art. 60-quinquies |
Cartolarizzazione di crediti |
60.063 NF et al. |
Art. 60-bis |
Esclusione delle forme di previdenza
complementare dal bail-in |
60.066 NF |
Art. 61 |
Eventi sportivi di sci alpino |
61.6 61.2 61.5 NF |
Art. 62 |
Costruzione di impianti sportivi |
62.35 0.62.35.8 NF |
Art. 63 |
Misure per la Ryder Cup 2022 |
63.5 |
Art. 64 |
Servizi nelle scuole |
|
Co. 5-bis |
Mense
biologiche |
64.13 0.64.13.7 0.64.13.3 NF |
Art. 64-bis |
Misure
per l’innovazione del sistema di vendita e distribuzione della stampa
quotidiana e periodica |
64.020 0.64.020.3 NF |
Art.65 |
Autorità nazionale di regolazione del settore
postale |
|
Art. 65 bis |
Interventi
di restauro e di risanamento conservativo |
65.019 NF |
Art. 65 ter |
Clausola
di salvaguardia per le province di Trento e Bolzano |
65.03 |
Art. 66 |
Disposizioni finanziarie |
1.16 NF 7.6 NF 50.5 0.50.5.13 |
Art. 67 |
Entrata in vigore |
|
Emendamenti al decreto-legge n. 50/2017 (A.C. 4444-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio
Articolo 1 - Disposizioni per il
contrasto dell’evasione fiscale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.36 NF 1.58 NF |
M. di Maio Cenni |
PD PD |
22.05 |
Inserisce
il capoverso 1-quater al comma 1, lettera b), ai sensi del
quale, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti
devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai
soggetti cui si applicano le norme sullo split
payment. Si chiarisce che i cedenti e
prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di
versamento dell’IVA. |
1.60 NF |
Schullian |
Misto – Min.
Ling. |
22.05 |
Inserisce
il capoverso 1-quinquies al comma 1, lettera b), che esclude
dall’applicazione delle norme sullo split
payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso
civico. |
1.18 NF 1.3 NF 1.22 NF 1.37 NF |
Palese Matarrese Marchi A. Giorgetti |
Misto-CR CI PD FI-PDL |
22.05 |
Inserisce i
commi 4-bis e 4-ter, i quali
dispongono, a partire dal 1° gennaio
2018, una accelerazione dei rimborsi
da conto fiscale per i soggetti passivi d’imposta a cui si applica lo split payment.
Per tali soggetti, i rimborsi sono pagati
direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia), sui fondi di bilancio resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando
così i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione
finanziaria. Si demanda a un decreto
del MEF l’attuazione di tali disposizioni. Modifica il comma 3, per chiarire
che le modalità di attuazione delle norme così introdotte sono affidate a uno
specifico decreto, diverso da quello da emanarsi in attuazione delle
disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 del decreto in esame. |
1.25 |
Marroni |
PD |
22.05 |
Inserisce
il comma 4-quater, che reca una norma
interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA, cui si applica il medesimo trattamento
dell’operazione principale alle condizioni di legge. In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate
come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone,
assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 per cento (prestazioni di
trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati
ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e
del 10 per cento (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi
bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta
(prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da
piazza). |
1.16 NF |
Causin |
AP-CPE-NCD |
27.05 |
Aggiunge il
comma 4-quinquies il quale affida ad un decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze il compito di estendere
le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA anche al settore
dei combustibili per autotrazione. Le maggiori
entrate derivanti dal comma suddetto vanno ad incremento del rifinanziamento
del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 66, comma 2. |
Coord. formale |
|
|
29.05 |
In sede di coordinamento formale è stata
introdotta la lettera c-bis) al
comma 1, con la quale si modifica la rubrica dell’articolo 17-bis del DPR n.
633 del 1972 in “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche
amministrazioni e altri enti e società”. |
Articolo 1-bis – Procedura di cooperazione
e collaborazione rafforzata
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.05 NF |
Boccia |
PD |
22.5 |
Aggiunge
l’articolo 1-bis con il quale si prevede che le società non
residenti che appartengono a gruppi multinazionali
con ricavi superiori a 1 miliardo di
euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi in Italia per un ammontare
superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni possono
avvalersi di una procedura di
cooperazione e collaborazione rafforzata definita dall’articolo
aggiuntivo in esame per la definizione
dei debiti tributari dovuti alla eventuale stabile organizzazione. I soggetti
interessati possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della
sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante
un’istanza finalizzata all’accesso al regime
dell’adempimento collaborativo. Qualora l’Agenzia delle entrata ne
constati la sussistenza invia al contribuente un invito al fine di definire,
in contradditorio, i debiti tributari della stabile organizzazione. In
particolare, il comma 6 prevede che a coloro che estinguono i debiti
tributari della stabile organizzazione dovuti in base all’accertamento con
adesione, le sanzioni
amministrative sono ridotte alla metà.
Il comma 7 dispone inoltre che in tal caso il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74 del
2000) non è punibile. Non possono avvalersi della norma in esame le società
che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o
dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di
procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione dell’istanza in
esame. Le entrate
derivanti dall’articolo in esame affluiscono ad appositi capitoli del
bilancio dello Stato e sono monitorate dal Ministero dell’economia e delle
finanze. Le stesse entrate sono destinate al Fondo per la non
autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non
inferiore a 100 milioni di euro annui.
La restante parte è destinata al Fondo
per la riduzione della pressione fiscale. |
Articolo 1-ter - Modifiche alla disciplina
della voluntary disclosure
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.016 |
Marroni |
PD |
22.05 |
Inserisce
l’articolo 1-ter, che apporta alcune modifiche alla disciplina della
riapertura dei termini per la collaborazione
volontaria in materia fiscale (cd. voluntary disclosure, articolo 5-octies del D.L. n. 167 del 1990). Con un primo
gruppo di modifiche (comma 1, lettera a)) si dispone che, ai fini della
collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi di lavoro
dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti
all’estero (detrazione dell’imposta pagata all’estero) anche in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa
indicazione dei redditi prodotti all'estero. Tale disciplina si applica
anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli
atti sanzionatori emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, purché non definiti al
momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in
esame) (comma 2). Con una
seconda modifica (comma 1, lettera b)), sempre ai fini della voluntary disclosure, si estende l’esonero
dagli obblighi dichiarativi
previsto dalla legge anche con riferimento all’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed all’IVAFE (imposta sul valore dei
prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti
all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), di
cui all’articolo 19, rispettivamente commi 13 e 18, del D.L. n. 201 del 2011. Con un terzo
gruppo di modifiche (comma 1, lettera c)) si interviene sull’articolo 5-octies, comma 1, lettera g). Anzitutto si dispone che le sanzioni ivi previste non si
applichino al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle
somme dovute, bensì all’ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al
versamento delle somme dovute entro i termini di legge. Sono poi modificate le conseguenze dell’insufficiente versamento delle
somme dovute. Fermo restando il recupero delle somme da parte dell’Agenzia
delle entrate, con le modifiche in esame esso avviene non più sull’ammontare
calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con
l’applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a
titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base
all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la
maggiorazione del dieci per cento. Viene inoltre introdotto un limite all’importo delle somme da
versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello
determinato per l’ipotesi di mancato spontaneo versamento in termini. |
Articolo 1-quater – Disposizioni in materia
di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.018 NF |
Ginefra |
PD |
22.05 |
Inserisce
l’articolo 1-quater, ai sensi del quale i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la
partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda
avvalere della definizione agevolata
dei debiti tributari di cui al decreto-legge n. 193 del 2016, sono
rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della
dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili
oggetto della dichiarazione stessa (comma
1). Si chiarisce (comma 2) che la regolarità fiscale viene meno dalla data di
esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di
quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Il comma 3 dispone che i rimborsi sono erogati, ove sussistano
i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore
della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata,
limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato, insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato
dilazionato il pagamento, l'erogazione del rimborso può essere sospesa. |
Articolo 2 - Modifiche all’esercizio
del diritto alla detrazione dell’IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.19 2.12 |
A. Giorgetti Alberti Sottanelli |
FI-PDL M5S SC-ALA CPL-MAIE |
22.05 |
Inserisce
il comma 2-bis, prevedendo l’applicazione alle fatture e alle
bollette doganali emesse dal 1°
gennaio 2017 dell’anticipo
dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che deve ora
avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla
detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l’annotazione nel registro Iva. |
Articolo 2-bis – Interpretazione autentica
in materia di regime IVA dei servizi di vitto e di alloggio universitario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.04 NF |
Parrini |
PD |
29.05 |
Inserisce l’articolo
2-bis, che prevede una
norma interpretativa secondo la quale sono esenti da IVA i servizi di vitto e
di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte degli
istituti o enti per il diritto alla studio universitario regionali (comma 1). In
considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i
comportamenti difformi tenuti dagli istituti per il diritto allo studio
universitario, per cui non si dà luogo al rimborso dell’IVA erroneamente
applicata, né al recupero dell’IVA assolta sugli acquisti erroneamente
detratta. Gli stessi soggetti devono operare la rettifica della detrazione limitatamente
ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi
della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di
mutamento del regime fiscale delle operazioni attive (comma 2). A copertura
degli oneri conseguenti, la dotazione del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 (comma 3). |
Articolo 3 - Disposizioni in materia
di contrasto delle indebite compensazioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.51 3.21 |
Ginefra Mongiello |
PD PD |
26.05 |
Modifica il comma 2 e, in particolare: §
precisa che l’obbligo di apposizione del
visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui gravi sui
contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito sia annuale che infrannuale
IVA; di conseguenza si chiarisce che detto visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di
rimborso infrannuale; §
prevede che,
nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione
da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei
casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o
istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi
da quelli abilitati, l’Amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei
relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. Sostituisce il comma 4, introducendo
il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all’atto di
recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Aggiunge il
comma 4-bis, il quale prevede che il modello F24 sia scartato,
qualora il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sia superiore
all’importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili. Si affida a provvedimenti di rango secondario l’attuazione
progressiva di tale disposizione e le modalità di comunicazione dello scarto
ai contribuenti interessati |
Articolo 3, comma 4-ter-4-sexies – Vittime del terrorismo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.52 0.3.52.1 |
Governo Fanucci |
PD |
29.05 |
Introduce
il comma 4-ter che integra l’art. 3, comma 1-ter della L. 206/2004 (sui benefici spettanti alle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice) al fine di estendere alla moglie e
ai figli dell’invalido, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato
contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico, la
possibilità di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio (di cui
alla L. 68/1999 che lo disciplina in ordine ai soggetti disabili) delle
vittime del terrorismo (con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parità di titoli). Tale possibilità è attualmente riconosciuta,
dalla L. 407/1998, a coloro che subiscono un'invalidità permanente a seguito
di atti terroristici, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli
conviventi e a carico qualora unici superstiti, dei soggetti (anche
appartenenti alle Forze armate e Forze di polizia per i quali la suddetta
possibilità riguarda anche i genitori) deceduti o resi permanentemente
invalidi del personale, agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite
di coloro che siano morti per fatto di lavoro, nonché alle famiglie delle
vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul. Sono stati
inoltre aggiunti i commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies
(subem. 0.3.52.1), in materia di pensioni delle
vittime di atti di terrorismo e delle stragi. In particolare, il comma 4-quater prevede che, dal 1°
gennaio 2018, in luogo dell'adeguamento costante della misura delle
relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività
nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità (ex articolo
7, primo periodo, della L. 206/2004), ai trattamenti diretti dei pensionati
vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice, nonché dei familiari
richiamati (coniuge, gigli anche maggiorenni e in mancanza genitori) è
assicurata, ogni anno, la rivalutazione
automatica (in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo) (secondo periodo). In ogni caso, ai richiamati trattamenti si
applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25%, calcolato sull'ammontare
dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione
relativa alla rivalutazione automatica delle pensioni di cui all’articolo 69
della L. 388/2000 (100% per le pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo
INPS, 90% per le fasce di importo comprese
tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS, 75% per le pensioni
superiori a 5 volte il richiamato trattamento), da riferire alla misura dell'incremento
medesimo (terzo periodo). Gli incrementi richiamati al secondo periodo sono
compresi in quelli di cui al primo periodo se di importo inferiore, e sono
alternativi se superiori. Il comma 4-quinquies reca la copertura
degli oneri derivanti dal comma 4-ter,
ai quali si provvede quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per
l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022,
1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000
euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
(di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014) e, quanto a 217.000
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004). Il comma 4-sexies dispone che, per gli oneri di cui al comma 1-ter, trova applicazione la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le
previsioni di spesa, prevista dall’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. La procedura prevede
che qualora siano in procinto di verificarsi
scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure
correttive, provvede per l'esercizio
in corso alla riduzione degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente;
qualora i suddetti stanziamenti non
siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo
stesso si dovrà provvedere con D.P.C.M.,
previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi, alle Commissioni bilancio
delle Camere, che dovranno
esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali
i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso
dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative
legislative. Per gli esercizi
successivi a quello in corso si dovrà provvedere con la legge di bilancio. |
Articolo 4 - Regime fiscale delle
locazioni brevi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.22 NF |
Fregolent |
PD |
27.05 |
Modifica il
comma 1, al fine di
specificare che le locazioni brevi possono essere stipulate anche tramite
soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in
ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da
locare. Inserisce
il comma 3-bis, che affida a un regolamento ministeriale la
possibilità di definire, ai fini
dell’applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l’attività
di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale,
in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che
rilevano ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto
riguardo al numero degli immobili
locati e della durata delle
locazioni nell’anno solare. Modifica il
comma 4 prevedendo che
i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché
quelli che gestiscono portali telematici,
trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione e di sublocazione breve
conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
a cui si riferiscono i predetti dati. Sostituisce
il comma 5 relativo alla
ritenuta d’acconto da parte degli intermediari. In particolare è soppressa la
finalità relativa al contrasto all’evasione fiscale; inoltre è specificato
che i soggetti destinatari della norma sono quelli residenti nel territorio
dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli
che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di
un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Inserisce
il comma 5-bis, con il quale
si prevede che gli intermediari non residenti in possesso di una stabile
organizzazione in Italia adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite
la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in
qualità di responsabili d’imposta, possono nominare un rappresentante fiscale
tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai
sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. Inserisce
il comma 5-ter, che prevede
che il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo
pagamento è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Sostituisce
il comma 7, espungendo così la disposizione che prevede la
stipula di convenzioni tra l'Agenzia delle entrate ed i soggetti che
utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line,
per definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle
locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali. Con le novelle in esame, a decorrere dal 2017,
si consente ai comuni di istituire o
rimodulare l’imposta di soggiorno
e del contributo di soggiorno, in
deroga alle norme della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26
della legge n. 208 del 2015, modificata dalla legge di bilancio 2017) che sospendono, per gli anni 2016 e 2017,
l'efficacia delle deliberazioni
comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Si ricorda che l'articolo 4
del D.Lgs. 23 del 2011attribuisce ai comuni la facoltà di istituire
una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere
istituita da: comuni capoluogo di provincia; unioni dei comuni; comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. L'imposta,
istituita con deliberazione del consiglio comunale, è applicabile - secondo
criteri di gradualità - in proporzione al prezzo, sino all'ammontare di 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a: interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali; relativi servizi pubblici locali. L'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010
ha consentito a Roma Capitale, tra le misure volte a garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, di istituire un contributo
di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla
loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno. |
4.2 NF |
Mongiello |
PD |
29.05 |
Aggiunge il
comma 7-bis, che con una
norma di interpretazione autentica chiarisce che i soggetti che si sono
trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici
fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente
optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai
sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono
dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia
mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei
benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. |
Articolo 4-bis - Cessione delle detrazioni
per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.023 NF 4.025 NF (ex 47.03) |
Mucci Misiani |
CI PD |
22.05 |
Inserisce
l’articolo 4-bis, con il quale
si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti
per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In
particolare il comma 1, lett. a), estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si
trovano nella no tax
area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro
spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per
l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad
altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari
finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I
soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile
in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate (modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013). Si ricorda che
il comma 2-ter all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha
previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
(prorogato al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 2, lett. a)) per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella no tax area
(pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro
spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da
definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. I soggetti
incapienti a cui è stata attribuita tale facoltà sono quelli indicati
dall'articolo 11, comma 2 (pensionati), dall'articolo 13, comma 1, lettera a)
(lavoratori dipendenti), e comma 5, lettera a) (lavoratori autonomi), del
TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Si ricorda che in attuazione della norma
modificata dall’emendamento in esame è stato adottato il provvedimento del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di
riqualificazione energetica di parti condominiali. Il comma 1, lett.
b), del nuovo articolo 4-bis,
interviene sulla norma che dispone che i
controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle
detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per
gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale
ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75 per
cento). A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità
disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da
parte dell’ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all’articolo 14, comma 2-quinquies, del
D.L. n. 63 del 2013). Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri
che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze
indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo
utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’economia e finanze), nonché
sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in
termini di indebitamento netto. |
Articolo 5-bis - Estensione al settore
dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo
autorizzativo o abilitativo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.07 |
Sanga |
PD |
22.05 |
Inserisce
l’articolo 5-bis, prevedendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
proceda alla inibizione dei siti web
contenenti: § offerta di
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide contenenti nicotina,
in difetto di autorizzazione o in violazione delle norme sulla immissione sul mercato e sulle caratteristiche di tali prodotti e delle
sigarette elettroniche (articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016),
ovvero di tabacchi lavorati nel caso
di inosservanza del divieto di vendita
a distanza transfrontaliera
(articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 6 del 2016) e in violazione
delle norme generali sui servizi di
distribuzione e vendita dei generi
di monopolio (legge n. 1293 del 1957); § pubblicità, diretta o
indiretta, di tali prodotti; § pubblicità di giochi,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di
concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio
o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di
regolamento o delle prescrizioni definite dall’Amministrazione; § software relativi a
procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta
dall'Agenzia medesima. L'inosservanza
dei provvedimenti inibitori comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro
per ciascuna violazione graduate
secondo i criteri stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. |
Articolo 6 - Disposizioni in materia
di giochi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.23 |
M. Di Maio |
PD |
25.05 pom. |
Inserisce
il comma 4-bis, il quale modifica una delle condizioni per i
concessionari del Bingo per partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, stabilita dalla legge
di stabilità per il 2014 (come modificata dalla legge di stabilità per il
2016), la quale prevede che i concessionari in scadenza possono partecipare
alla gara versando una somma per ogni mese di proroga della concessione
scaduta, a condizione che non trasferiscano i locali per tutto il periodo
della proroga. La norma in esame prevede che il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della
proroga può essere disatteso da
parte dei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016,
si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per
cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del
contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di
altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma,
comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. |
Articolo 6-bis – Riduzione degli
apparecchi da divertimento
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.06 0.6.06.7 |
Governo Mantero |
M5S |
25.05 pom. |
Inserisce
l’articolo 6-bis, il quale
dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere attuata la
riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio degli
apparecchi new slot (AWP), prevista dalla legge di stabilità 2016. Si prevede
che entro il 31 dicembre 2017 i
nulla osta non potranno essere superiori a 345 mila; entro il 30
aprile 2018; non potranno essere superiori a 265 mila. Si prevede un decreto ministeriale, da emanarsi entro
il 31 luglio 2017, per individuare le modalità attuative (comma 1). Si ricorda che
l’art. 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 prevede la riduzione
proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla
osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. La relazione allegata all’emendamento
governativo afferma che il numero di nulla osta dei predetti apparecchi alla
data del 31 luglio 2015 era pari a
378.109, mentre attualmente – secondo il Governo –
gli apparecchi sul mercato sono circa 400.000.
La riduzione a 265 mila realizzerebbe sostanzialmente l’obiettivo del 30 per
cento prescritto dalla norma citata. Il comma 2
prevede che i concessionari provvedano a ridurre, in un primo momento entro
il 31 dicembre 2017 di almeno il 15% del numero dei nulla osta attivi al 31
dicembre 2016 (non 31 luglio 2015, come indicato dalla norma della stabilità
2016); la riduzione a 265 mila entro il 30 aprile 2018 sarà raggiunta in
proporzione al numero dei nulla osta riferibili a ciascun concessionario alla
data del 31 dicembre 2016. Il comma 3 dispone che nel caso in cui alle date del
31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta
risulti superiore a quello stabilito dal comma 1, l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli procede d’ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti,
secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione
territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi
registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. L’ultimo periodo del comma 3, inserito dal subemendamento 0.6.06.6, dispone che
i concessionari devono procedere al blocco degli apparecchi corrispondenti ai
nulla osta eliminati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione da parte dell’Agenzia, avviando le procedure di dismissione
degli stessi apparecchi. La violazione di tale obbligo è punita con la
sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio. |
Articolo 7- Rideterminazione delle
aliquote dell’Ace
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.6 NF |
Boccadutri |
PD |
27.05 |
Sostituisce
l’articolo 7, eliminando così le norme che, per il calcolo del
beneficio, introducevano una base di
riferimento mobile (cd. criterio incrementale su base mobile); tale previsione viene sostituita da una riduzione delle aliquote ACE. In particolare
(comma 1), si dispone che dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota per il calcolo del
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5 per cento in luogo del 2,7
per cento. Inoltre la misura di
aliquota è disposta per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell’1,6 per cento, in luogo del 2,3
per cento. Viene dunque eliminata la disposizione originaria che: § per abbandonare progressivamente il criterio
incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo
del rendimento nozionale utile ai fini della determinazione dell'ACE, espungeva dalla disciplina ACE il
riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010; § introduceva per il calcolo del beneficio una base di
riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio,
rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a
quello per il quale si applica il beneficio ACE. Resta fermo (comma 2) che le modifiche suddette si
applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2016, pertanto dal 2017. Rimane altresì ferma (comma 3) la modalità di
determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017; ai fini dell’imposta
sul reddito delle società il calcolo dell’acconto è effettuato considerando,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al novellato comma 1. Conseguentemente
è modificata la Rubrica dell’articolo. Le maggiori entrate derivanti
dall’articolo sono destinate ad incremento del rifinanziamento del Fondo per
gli interventi indifferibili in corso di gestione e del Fondo interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 66, commi 1 e 2. |
Articolo 8 - Disposizioni in materia di
pignoramenti immobiliari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.13 |
Braga |
PD |
22.05 |
Inserisce
il comma 1-bis, il quale introduce il comma 1-ter all'articolo 29
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, volto a garantire la validità dell’atto avente ad oggetto
diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell’atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non
siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo
stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare
l’atto con atto successivo che
contenga le menzioni omesse. L'atto di
conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ed
è dunque esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle
tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di euro cinquanta (ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del
D.Lgs. n. 23 del 2011). Si ricorda che
il vigente articolo 29 impone, per gli atti di allegare, a pena di nullità,
oltre all'identificazione catastale anche il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto
dei dati catastali e delle planimetrie, che può essere sostituita da
un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. |
Articolo 9-bis - Indici sintetici di
affidabilità fiscale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.010 NF |
Pelillo |
PD |
23.05 |
Inserisce
l’articolo 9-bis, il quale - al
fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare
l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente -
disciplina l'introduzione di indici
sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati
specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità,
prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Si segnala che
l’articolo riproduce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 4440, attualmente
all’esame della Commissione Finanze della Camera. Gli indici riguardano
gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con
una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più
periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori
elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili,
ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime
premiale. Si ricorda che
già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione
degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non
ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati
livelli di premialità per i contribuenti più
affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli
accertamenti. Gli indici
sono approvati con decreto del MEF
entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e
sono
soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività
economiche interessate dagli indici. È prevista l'istituzione di una commissione di esperti per la
valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si
riferiscono. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso. Il regime premiale da attribuire in
funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti
all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un
provvedimento del direttore dell'Agenzia, deve prevedere: a) esonero
dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la
compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui
redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui; b)
esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione
della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000
euro annui; c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società
non operative; d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici; e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per
l'attività di accertamento; f) esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda il reddito dichiarato di due terzi. |
Articolo 9-ter – Misure urgenti per il
personale dell’amministrazione finanziaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.023 NF |
Nicoletti |
PD |
27.05 |
Inserisce
l’articolo 9-ter, che: § al comma 1, lettera a) proroga al 30 giugno
2018 (superando la precedente data
del 31 dicembre 2017) il termine
entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi
per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis,
comma 1 del D.L. 78/2015; § al comma 1, lettera b) proroga al 30 giugno
2018 (superando la precedente data
del 30 settembre 2017) il termine di scadenza
delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle
Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per
garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento
delle relative procedure concorsuali (previsti dall'articolo 4-bis, comma 2 del D.L. 78/2015). |
Articolo 9-quater - Compensazione somme
iscritte a ruolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.029 |
Governo |
|
29.05 |
Inserisce
l’articolo 9-quater, che estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in
favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica
Amministrazione. |
Articolo 10 - Reclamo e mediazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.4 |
Sanga |
PD |
22.05 |
Inserisce
il comma 3-bis, che – modificando l’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 – esclude dalla mediazione
i tributi che costituiscono risorse
proprie tradizionali UE. |
Articolo 11 - Definizione agevolata
delle controversie tributarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11. 21 11. 25 11.32 |
Guidesi Palese Melilli |
LNA MISTO-CR PD |
23.05 |
Inserisce
il comma 1-bis, che consente a ciascun ente territoriale, entro il
31 agosto 2017, di stabilire - con le modalità di legge previste per i propri
atti - l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui
è parte il medesimo ente. |
11.13 |
Villarosa |
M5S |
23.05 |
Modifica il comma 3, estendendo l’applicazione
temporale della definizione
agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso
sia stato notificato alla
controparte entro il 24 aprile 2017
(data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), in luogo delle
controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro
il 31 dicembre 2016. |
11.31 11.30 11.222 |
Melilli Palese Guidesi |
PD MISTO-CR LNA |
26.05 |
Modifica il comma 12, prevedendo che le norme attuative della
disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie
garantiscano il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle
controversie relative all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF, in coerenza
alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento
diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all’evasione
fiscale. |
Articolo 11-bis – Disposizioni in materia
di magistratura contabile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.043 NF |
Palese |
MISTO-CR |
27.05 |
Inserisce
l’articolo 11-bis, con il quale
autorizza la Corte dei conti ad avviare procedure concorsuali per assumere fino a un massimo di 25 magistrati contabili, in aggiunta
alle facoltà assunzionali già previste a
legislazione vigente. Resta invariata la dotazione organica della Corte (che
peraltro, al momento, registra pesanti scoperture). Le procedure potranno
essere avviate a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge (comma 1). Il comma 2 dispone la copertura finanziare dell’onere
derivante dalle assunzioni (calcolato in 1,65 mln di euro per il 2018 e 3,3
mln di euro a decorrere dal 2019), a valere, quanto al 2018, sullo stanziamento
del fondo speciale di parte corrente e, quanto agli anni successivi, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica. |
Articolo 11-ter – Mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.054 |
Relatore |
|
29.05 |
Aggiunge
l’articolo 11-ter che, modificando l’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010
stabilizza nell’ordinamento
l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da
responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro
mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal
2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti
dalla mediazione obbligatoria. |
Articolo 12, comma 1-bis - Sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.10 NF |
Palese |
MISTO-CR |
23.05 |
Aggiunge il
comma 1-bis, volto a
consentire la riprogrammazione
delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione della programmazione 2007-2013 già assegnate con la delibera n. 78/2011 al Piano
nazionale per il Sud – Sistema Universitario e destinate all’attuazione di
interventi per lo sviluppo
infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno. In
particolare, il comma prevede che le risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2007-2013 stanziate con la
delibera CIPE n. 78 del 2011 per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud
- Sistema Universitario, sulle quali
al 31 dicembre 2016 non risultino assunte dalle amministrazioni
beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, vengano riassegnate,
in sede di riprogrammazione da parte del CIPE, in quote annuali, oltre che
alle scuole superiori, anche alle medesime università alle quali quei
fondi erano stati inizialmente assegnati, a fronte di specifici impegni
da parte delle università medesime ad adottare gli atti necessari all’avvio
dei relativi progetti. |
Articolo 12-bis - Rimodulazione del credito
d’imposta per le imprese alberghiere
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.01 NF |
Tancredi |
AP-CPE-NCD |
23.05 |
Inserisce
l’articolo 12-bis, che modifica la disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione
edilizia e l’eliminazione delle
barriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere, di cui all’articolo 10 del decreto-legge n.
83 del 2014. Viene in
particolare modificato il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10, che
riconosce il credito d’imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo, allo scopo di: § eliminare la riserva
del dieci per cento delle risorse
complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli sugli
immobili; § chiarire che il riconoscimento
del credito d’imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto
di intervento; § rendere
più stringenti le condizioni
per usufruire del beneficio, che per
effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il
beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di
impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo
d'imposta successivo, in luogo del secondo. |
Articolo 13 – Riduzione dotazioni
missioni e programmi di spesa dei Ministeri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.3 |
Vignali |
AP-CPE-NCD |
26.05 |
Modifica l’elenco allegato all’articolo - che reca le riduzioni, per l’anno 2017, delle
dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione
dei Ministeri - eliminando il taglio previsto alla dotazione
del Programma 2.2 “Istituzioni dell’alta Formazione artistica,
musicale e coreutica” del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, pari a 1,1 milioni, e aumentando, di pari importo, il taglio
della dotazione del Programma 2.3 “Sistema universitario e formazione
postuniversitaria”. |
13.4 NF |
Vignali |
AP-CPE-NCD |
27.05 |
Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter che prevedono
l’incremento di € 1,5 mln annui, a
decorrere dal 2017, degli
stanziamenti relativi al Programma “Istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” (AFAM) della
Missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” dello
stato di previsione del MIUR. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, dal 2017, del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, L.
282/2004-L. 307/2004) (comma 1-ter). |
Articolo 13-bis – Modifiche all’articolo 7
del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.010 NF |
Sanga |
PD |
23.05 |
Introduce l’articolo
13-bis volto a precisare la data
entro la quale devono essere completate le procedure per la riconduzione al
regime di contabilità ordinaria ovvero per la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell’articolo 44-ter della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009). Si ricorda che
il citato articolo 44-ter –
introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 –
dispone la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, prevedendo, a
tal fine, l’emanazione di un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali o conti
di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con
contestuale chiusura delle predette gestioni, ovvero da sopprimere in via
definitiva. Il termine per la riconduzione in contabilità ordinaria o per la
soppressione definitiva è stato fissato, dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs.
n. 90, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.
90 medesimo (entro il 15 giugno 2018). Con
l’emendamento in esame, il suddetto termine di 24 mesi viene fatto decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. che, ai sensi del medesimo
articolo 44-ter, ha individuato le gestioni di tesoreria
interessate - vale a dire il D.P.C.M. 8 febbraio 2017 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2017, n. 91 ed entrato in vigore il 4
maggio 2017). Il D.P.C.M. ha individuato all’articolo 1 le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità
ordinaria e all’articolo 2 quelle da sopprimere in via definitiva. Si segnala, peraltro, che in ottemperanza a quanto disciplinato
dall’articolo 2 del D.P.C.M. 8 febbraio 2017, la soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o
conti di tesoreria è stata operata con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 11 maggio 2017, a far data dal 30 giugno
2017. |
Articolo 13-ter – Disposizioni in materia
di controllo della spesa per la gestione dell’accoglienza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.07 NF |
Rampelli |
FDI-AN |
26.05 |
Introduce l’articolo 13-ter il quale modifica il D.L. n. 451/1995, che contiene disposizioni
urgenti per le attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia, ed in particolare interviene sulle modalità di rendicontazione della gestione delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi straordinari concernenti la prima assistenza dei gruppi di stranieri privi
di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o
espulsione con l’istituzione di tre centri
di accoglienza lungo la frontiera marittima suddetta. In
particolare, l’articolo stabilisce che il decreto del Ministro dell'interno
che determina i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi
per l'attuazione dei suddetti interventi deve anche individuare gli obblighi per i soggetti aggiudicatari
rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso
la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la
presentazione di fatture quietanzate. |
Articolo 13-quater – Sospensione del conio di monete
da 1 e 2 centesimi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.06 NF |
Boccadutri |
PD |
27.05 |
Introduce l’articolo 13-quater il quale sospende a decorrere dal 1° gennaio 2018 il conio
delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di
spesa al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Si prevede l’arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi
più vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in
contanti di importi in euro che costituiscono un autonomo importo monetario
complessivo da pagare. Vengono autorizzati tutti i soggetti pubblici ad acconsentire al
predetto arrotondamento. Resta impregiudicato il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi. Si affida al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di
verificare l’impatto delle disposizioni così introdotte che devono essere
comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore. |
Articolo 14 - Riparto del Fondo di
Solidarietà Comunale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.11 |
Governo |
|
29.05 |
Modifica il comma 1, introducendo
ulteriori norme sulla determinazione e ripartizione del Fondo di solidarietà
comunale. In particolare: § è aggiunta la lettera 0a), con la quale si ridetermina
la dotazione del Fondo di solidarietà
comunale (FSC) a decorrere dal 2018. In particolare - mediante
una novella al comma 448 della legge n. 232/2016 – la dotazione del Fondo per
il 2017 resta fissata secondo gli importi ivi indicati (1.197,2 milioni di euro),
mentre a decorrere dal 2018 la
dotazione viene rideterminata in 6.208,2
milioni di euro, con un incremento di 11 milioni di euro; § è aggiunta la lettera 0b), con la quale -
mediante novelle al comma 449 della legge n. 232/2016, recante i criteri di ripartizione del Fondo di
solidarietà comunale – si dispone: 1)
la riduzione da
80 a 66 milioni dell’importo dell’accantonamento,
costituito nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i
comuni che necessitano di compensazioni
degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi
in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di
base; 2)
la costituzione
nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale di un ulteriore accantonamento per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartirsi
nell’importo massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentino, anche dopo
l’applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016 (per
contenere il differenziale di risorse spettanti rispetto a quelle storiche di
riferimento) una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto
dell’applicazione dei criteri
perequativi di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite
della variazione stessa. A decorrere dal 2022, tale quota è invece destinata ad incremento delle risorse
destinate all’erogazione del contributo
straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusion, o alla fusione per incorporazione. Aggiunge il
comma 1-bis che reca la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall’incremento annuo del Fondo di
solidarietà comunale di 11 milioni di euro, che viene posta a valere sul
contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge
n. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito
ad essi derivante dalle norme sull’accatastamento degli immobili produttivi e
a destinazione speciale. Aggiunge il
comma 1-ter il quale precisa che le disposizioni di modifica alla disciplina del Fondo di solidarietà
comunale, apportate con i commi 1 e 1-bis
dell’articolo in esame, si applicano con riferimento al Fondo
relativo agli anni 2018 e successivi. |
14.12 |
Governo |
|
29.05 |
Modifica il comma 1, lettera b), prevedendo il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato nel 2017 e la successiva
riassegnazione alla spesa nel medesimo esercizio 2017 delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 (contributo a
titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 derivante ai comuni
dalla rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai
gruppi catastali D ed E), per la quota di 11 milioni non attribuita ai comuni nell’anno 2016, che, ai sensi del comma 1 in esame, è
finalizzata a costituire un accantonamento
nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni che
presentino una variazione negativa
della spettanza del Fondo di solidarietà comunale rispetto alle risorse
storiche, a titolo di correttivo del meccanismo di perequazione. Si tratta di una disposizione di ordine contabile, che consente
l’utilizzo nell’esercizio finanziario 2017 di somme iscritte in bilancio
nell’esercizio 2016, che, in quanto non pagate nei termini contabili previsti,
sono destinate alla perenzione. |
Articolo 14-bis – Acquisto immobili
pubblici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.05 NF |
Fanucci |
PD |
26.05 |
Introduce
l’articolo 14-bis che modifica il comma 1-ter dell’articolo 12 del decreto legge n.98/2011, nel quale si
prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali e gli enti
del SSN possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia
dichiarata l'indispensabilità e
l’urgenza dal responsabile del
procedimento di acquisto. L’articolo
14-bis introdotto dall’emendamento dispone che tali disposizioni non si
applicano agli enti locali che procedono alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate
dal CIPE o cofinanziate dall’Unione Europea, ovvero dallo Stato e dalle
Ragioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi. A tali operazioni
continuano ad applicarsi le restanti disposizioni previste dal comma 1-ter
suddetto, vale a dire l’attestazione della congruità del prezzo da parte
dell'Agenzia del demanio, e l’obbligo di dar
preventiva notizia delle operazioni nel sito internet istituzionale
dell'ente. |
Articolo 14-ter – Norme in materia di
sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per
l’anno 2012
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.015 NF |
F. Di Stefano D’Incà |
FI-PDL M5S |
26.05 |
Introduce
l’articolo 14-ter il quale aggiunge il comma 462-bis alla L. 232/2016
(legge di stabilità 2017), con cui si prevede che la sanzione della riduzione
delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo dell’ente prevista
dall’articolo 31, comma 26, lett. e) della legge
n.183/2011, relativa a talune violazioni
previste dal medesimo articolo 31 in tema di mancato rispetto del
Patto di stabilità interno non si
applica – e qualora applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle
regioni a statuto ordinario per le quali le violazioni sono accertate successivamente al 31 dicembre 2014. |
Articolo 16 – Riparto del concorso alla
finanza pubblica di province e città metropolitane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.10 NF 16.17 |
Sgambato De Mita |
PD Misto-UDC |
26.05 |
Aggiunge il
comma 1-bis che attribuisce un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 alle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, che non sono state escluse dal
versamento del contributo richiesto alle province, quale concorso al
contenimento della spesa pubblica. Aggiunge il
comma 1-ter che reca la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla predetta norma a valere sul
contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge
n. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito
ad essi derivante dalle norme sull’accatastamento degli immobili produttivi e
a destinazione speciale. |
Articolo 18 – Disposizioni sui bilanci
di Province e Città metropolitane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.6 NF 18.10 NF 18.13 NF 18.15 NF 18.18 NF 18.22 NF 18.31 NF 18.34 NF 18.39 NF 18.42 NF |
Misiani Palese Senaldi Simonetti Sottanelli Pastorelli Melilla Cirielli Cominelli De Mita |
PD MISTO-CR PD LNA SC-ALA
CPL-MAIE MISTO-PSI-PLI ART 1-MDP FDI-AN PD MISTO-UDC |
24.05 |
Inserisce
il comma 3-bis che prevede la
possibilità per le province e le città
metropolitane, di utilizzare i
proventi delle sanzioni (le contravvenzioni)
per le violazioni al Codice della Strada, comprese quelle relative
all’eccesso di velocità rilevato con autovelox e dispositivi analoghi, per finanziare, per gli anni 2017 e 2018,
gli oneri relativi alle funzioni di
viabilità e polizia locale per
migliorare la sicurezza stradale. Tale norma deroga alla normativa
vigente che prevede l’utilizzo di una quota dei proventi delle sanzioni
spettanti agli enti locali per una serie di specifiche destinazioni, tra cui
gli interventi relativi alla segnaletica delle strade di proprietà dell'ente,
il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni stradali ed altre finalità connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, nonché, per i proventi da violazioni ai limiti di
velocità, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali. |
Articolo 18, commi 3-ter e 3-quater – Termini contabili per
enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.07 |
A. Giorgetti |
FI-PDL |
26.05 |
Aggiunge i
commi 3-ter e 3-quater con i quali si modificano
alcuni termini relativi
all’approvazione del bilancio e ad alcuni elementi del rendiconto di gestione degli enti
locali. Si interviene
in primo luogo sul termine previsto del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL,
laddove si dispone che in caso di mancata approvazione nei termini di legge del bilancio dell’ente l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio un termine fino a 20 giorni per la sua approvazione (decorso il
quale un apposito commissario si sostituisce all’amministrazione
inadempiente). Il comma 3-ter stabilisce che per l’anno 2017 tale termine venga
stabilito in 50 giorni. Il comma 3-quater dispone che relativamente
all’esercizio 2016 il conto economico e lo stato patrimoniale
ricompresi nel rendiconto di gestione, il cui termine di approvazione è
stabilito dall’articolo 227 del TUEL al 30 aprile dell’anno successivo (
quindi il 30 aprile 2017 per quello concernente il 2016), possano essere approvati entro il 31
luglio 2017, e trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(di cui all’articolo 13 della legge di contabilità n.196/2009). Il medesimo
comma 3-ter precisa inoltre che il mancato
rispetto del suddetto termine comporta
l’applicazione della procedura dal suddetto comma 2 dell’articolo 141, vale a
dire la nomina di un commissario
da parte dell’organo di controllo che predisponga d’ufficio il bilancio, e,
in caso di mancata approvazione dello
stesso da parte del consiglio con esercizio del potere sostitutivo e avvio
della procedura di scioglimento dell’ente inadempiente; comporta inoltre le
sanzioni (di cui all’articolo 9 del D.L. 113/2016) di divieto di assunzioni di personale e di stipula dei contratti di
servizio. |
Articolo 20 – Contributo a favore delle
province delle regioni a statuto ordinario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.8 NF 20.35 NF 20.58 NF 20.65 NF 20.55 NF 20.59 NF 20.32 NF 20.41 NF 20.61 NF 20.9 NF |
Marchi G. Guerini Cominelli Senaldi Melilla De Mita Sottanelli Russo Cirielli Marchi |
PD PD PD PD ART
1-MDP MISTO-UDC SC-ALA
CPL-MAIE FI-PDL FDI-AN PD |
26.05 |
Modifica il comma 1 rideterminando
il contributo in favore delle province per il finanziamento delle funzioni
fondamentali, aumentandolo fino a 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 (in luogo di 110
milioni per l’anno 2017 e di 80 milioni per il 2018) e confermandolo nell’importo di 80 milioni a decorrere dal
2019. È altresì spostato dal 15 maggio al 30 giugno 2017 il termine entro il quale deve essere adottato
il decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che
detta i criteri e gli importi di riparto
del contributo medesimo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. L’emendamento prevede altresì, in caso di mancata intesa, che entro 20 giorni
dalla prima iscrizione all’ordine del giorno della seduta della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali per la proposta di riparto del contributo il decreto
possa comunque essere adottato, ripartendo il contributo proporzionalmente agli importi indicati per ciascuna
provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge in esame. Modifica il comma 2 riformulando
la copertura finanziaria sulla base dei nuovi oneri di cui al comma
precedente. Modifica il comma 3 aumentando da 100 a 170 milioni di euro per l’anno 2017
in contributo in favore delle province per l'attività di manutenzione
straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a
statuto ordinario. Modifica il comma 4 posticipando dal 15 maggio al 30 giugno 2017 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto del contributo medesimo,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
L’emendamento prevede altresì, in caso di mancata intesa, che entro 20 giorni dalla prima iscrizione
all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali per la proposta di riparto del contributo, il decreto possa comunque
essere adottato ripartendo il contributo
proporzionalmente agli importi già assegnati con il D.M. 17 ottobre 2016,
di riparto del l’analogo contributo per l’anno 2016. |
20.79 |
Relatore |
|
29.05 |
Aggiunge il comma 1-bis che introduce
un contributo in favore delle città metropolitane delle regioni a
statuto ordinario di 12 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l’esercizio delle funzioni fondamentali. La ripartizione del contributo è
affidata ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
entro il 30 giugno 2017, tenendo
anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione
finanziaria corrente. In caso di mancata intesa di mancata intesa, si prevede che, entro 20 giorni dalla prima
iscrizione all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali per la proposta di riparto del contributo, il decreto possa
comunque essere adottato, ripartendo il contributo
in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella
3 allegata al decreto-legge in esame. Aggiunge il comma 4-bis che reca la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dal contributo di cui sopra, pari a 12 milioni per gli anni 2017
2018, che vengo posti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in
corso di gestione. |
Articolo 21 – Disposizioni in favore
delle fusioni di comuni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.6 NF |
Fanucci |
PD |
24.05 |
Aggiunge il comma 2-bis che novella
l’articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, recante disposizioni in favore
delle unioni e fusioni di comuni, volte a limitare, in particolare,
l’applicazione a tali enti dei vincoli in tema di spese di personale e di
facoltà di assunzioni di personale, stabiliti per gli enti locali dalla
normativa vigente. In
particolare, modificando la lettera a),
si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino,
nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente
per le assunzioni mediante contratti a tempo determinato, fermi restando il
divieto di superamento della somma
della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio
(e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese di personale
sostenute dai singoli enti nell'anno) precedente alla fusione e il rispetto
del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque
nella salvaguardia degli equilibri di bilancio. |
21.7 NF |
Fanucci |
PD |
26.05 |
Aggiunge il comma 2-ter che consente
ai comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei
territori degli enti preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano municipi, e non oltre il quinto (in luogo dell'ultimo) esercizio finanziario del nuovo comune. Si precisa altresì che ai
fini di tale disposizione non sono considerati gli esercizi finanziari in cui
l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali risulta sospesa in
virtù di previsioni legislative. A tal fine, è
sostituito l’articolo 1, comma 132, della legge n. 56/2014. |
Articolo 21-bis – Semplificazioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.09 NF |
Misiani |
PD |
27.05 |
Introduce
l’articolo 21-bis, il quale dispone,
per l’anno 2017, a favore dei comuni
e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell’anno precedente il saldo tra le entrate e le spese
finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per
le spese per studi ed incarichi di consulenza nonché per la
spesa per la stampa delle relazioni
e di ogni altra pubblicazione. A decorrere dal 2018, le suddette misure si
applicano esclusivamente ai comuni
e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che abbiano rispettato nell’anno precedente il saldo tra le entrate e le spese
finali. |
Articolo 21 ter - Contributi per la sperimentazione
di nuove funzioni della banca dati SIOPE
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.014 |
Relatore |
|
29.05 |
Inserisce
l’articolo 21-ter con cui si dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2017 in favore degli enti che
partecipano alla sperimentazione degli
adempimenti previsti dal comma 533
della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), nel quale si prescrivono
alcune regole di gestione del bilancio volte a migliorare il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle
amministrazioni pubbliche. In
particolare il comma 533 prevede (inserendo i commi 8-bis ed 8-ter
nell’articolo 14 della legge di contabilità) che le amministrazioni ordinino
gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo
standard emanati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite
dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia
nell'ambito del servizio di tesoreria statale, rinviando nel contempo ad
apposite “regole di colloquio” con AGID e SIOPE le modalità di gestione degli
ordinativi medesimi Le
modalità di ripartizione del contributo stanziato dall’articolo in esame sono
definite con decreto del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza
unificata. |
Articolo 22 – Disposizioni sul
personale e sulla cultura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.48 NF 22.71 NF |
Palese Giudesi |
MISTO-CR LNA |
26.05 |
Introduce
il comma 1-bis il quale interviene
sul comma 228 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) nel quale
si prevede che le regioni e gli enti
locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti
anni, ad una spesa pari al 25 per
cento di quella relativa al medesimo personale cessato. L’emendamento
aggiunge una disposizione in cui si dispone che per le regioni che nell’anno precedente rilevano una spesa di
personale inferiore al 12% al titolo I delle entrate correnti (entrate
tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, la suddetta percentuale è aumentata per
gli anni 2017 e 2018 al 75 per cento. Rimane fermo
il rispetto del saldo di equilibrio di
bilancio, nonché il parametro di spesa
previsto dal comma 557-quater della legge n.296/2006, in cui si prevede che
gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. |
22.228 NF 22.120 NF 22.51 NF |
Marchi Guidesi D’Incà |
PD LNA M5S |
24.05 |
Sostituisce
il comma 2 (che modifica
l’articolo 1, comma 228, della L. 208/2015), in materia di limitazioni al turn
over dei comuni, che ha previsto che il limite del contingente di
personale che può essere assunto dai comuni con meno di 10.000 abitanti, non
sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno (ed aventi un rapporto
dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica corrispondente, pari al 75%
della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente), sia
esteso ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (fermi restando i
vincoli del rapporto dipendenti-popolazione) ed operi solamente per il
biennio 2017-2018. Il nuovo testo
del comma 2 (nel confermare la percentuale del 75% per le assunzioni nei
comuni con più di 1.000 abitanti per il biennio 2017-2018) dispone lo sblocco totale del turn over per i comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti
che rilevino, nell’anno precedente, una spesa
di personale inferiore al 24% della media
delle entrate correnti registrate
nei conti consuntivi dell’ultimo
triennio. |
22.116 NF |
Guidesi |
LNA |
24.05 |
Introduce il
commi 3-bis che, a decorrere dal 2017, pone interamente a carico del soggetto privato promotore o
organizzatore di un evento le relative spese
del personale di polizia locale per l’espletamento dei servizi in conto terzi
in materia di sicurezza e viabilità necessari per lo svolgimento
dell’evento medesimo. Inoltre, le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal
personale di polizia locale in occasione di tali eventi non sono considerate
nel calcolo degli straordinari del personale e in sede di contrattazione integrativa
sono definite le modalità di utilizzo del personale e la relativa
remunerazione. Si ricorda che
attualmente gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione
ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (art. 119 TUIL).
Generalmente la prestazione di servizi in conto terzi sono regolati da
tariffe orarie stabilite dagli enti locali. |
22.10 NF |
Antezza |
PD |
27.05 |
Aggiunge i
commi 3-ter e 3-quaterche intervengono sui
compensi straordinari del personale impiegato nelle attività nel comune di
Matera. In particolare, il comma 3-ter – novellando l’art. 1, comma
346, della L. 208/2015 – autorizza il comune di Matera a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso dal personale non
dirigenziale direttamente impiegato nelle attività relative al governo e alla
gestione e del ruolo di “Capitale
della Cultura” fino al 31 dicembre
2019. Autorizza
altresì l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo
determinato, ai sensi della disciplina generale recata dall’articolo 110 del
TUEL, anche in deroga alle percentuali ivi previste per la copertura dei
posti di qualifica dirigenziale (non oltre il 30% della dotazione organica. Inoltre, aumenta di 1 milione di euro annui (da 0,5 a 1,5 milioni di euro) lo
stanziamento previsto in favore del Comune di Matera in quanto “Capitale europea della cultura” per
gli anni dal 2017 al 2019. Alla copertura
degli oneri si provvede (comma 1-quater) mediante corrispondente
riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica. |
22.73 NF 22.89 NF |
Tancredi Sanga |
AP-CPE-NCD PD |
27.05 |
Modifica il comma 4 novellando
l’ambito operativo delle deroghe al divieto
di remunerazione degli incarichi
professionali conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive. Per effetto
delle modifiche in esame, rientrano tra gli incarichi per cui vige detto
divieto di remunerazione quelli conferiti
dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo,
consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia
parte il comune stesso. Ferma restando
la remunerabilità degli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione
che opera in un ambito territoriale diverso dall’ente presso il quale
l’interessato svolge la carica elettiva, viene contestualmente eliminata la
previsione, originariamente recata dal decreto legge in esame, secondo cui, nel
caso di carica elettiva comunale, la pubblica amministrazione conferente deve
operare in una provincia o in un’area metropolitana diversa. |
22.99 NF 22.129 NF 22.185 NF 22.178 NF 22.209 NF 22.214 NF 22.223 NF |
Sottanelli Russo Costantino Pastorino Cirielli Cominelli De Mita |
SC-ALA
CLP-MAIE FI-PDL FDI-AN SI-SEL FDI-AN PD MISTO-UDC |
24.05 |
Modifica il comma 5, consentendo alle province di procedere, in deroga
al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, alla copertura di
posizioni dirigenziali che
richiedono professionalità non solo tecniche (come previsto dalla disposizione
originaria del decreto-legge) ma anche tecnico-finanziarie
e contabili. Si tratta di posizioni non fungibili in relazione alle
svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province. |
22.31 NF |
Marchi |
PD |
24.05 |
Introduce i
commi 5-bis e 5-ter, prevedendo
norme di favore in materia di personale
nei confronti delle unioni di comuni. Si prevede, in
primo, luogo che i singoli comuni che fanno parte di una unione di comuni,
posso cedere, anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all’unione di
comuni di cui fanno parte. Inoltre,
esonera le amministrazioni interessate, in caso di passaggio di personale tra l’unione di comuni e i
comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, dall’obbligo di
pubblicare sui propri siti istituzionali, per un periodo pari almeno a 30
giorni, un bando in cui sono
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere, fissando preventivamente tali requisiti e le competenze
professionali richieste. La deroga a tale obbligo si applica anche quando il
passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o
servizi. |
22.230 NF |
Relatore |
|
29.05 |
Inserisce
il comma 5-quater, che esclude le spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e
luoghi della cultura di loro appartenenza dall’applicazione dei i vincoli di contenimento della spesa
pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n.
78/2010. Il richiamato comma 8 pone un limite alle spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza effettuate dalle
pubbliche amministrazioni iscritte nell’elenco ISTAT (il 20 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità). Il comma 11 dispone
che anche le società inserite nell’elenco ISTAT devono conformarsi al
principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni,
desumibile dai commi 7 (che pone il medesimo limite del comma 8 per spese
relative a studi ed incarichi di consulenza), 8 e 9 (divieto di spese per
sponsorizzazioni). Pertanto, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i
relativi corrispettivi sono corrispondentemente ridotti. L’emendamento
è finalizzato a favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del
territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale. |
22.231 |
Relatore |
|
29.05 |
Inserisce
il comma 5-quinquies che prevede la
possibilità dei comuni, sentito il
competente Sopraintendente del Ministero dei beni culturali, di adottare
delibere per regolare l’accesso e la circolazione nei centri
storici di veicoli elettrici e
velocipedi a più di due ruote (ad
esempio i risciò) o che trasportino almeno tre persone
compreso il conducente e che siano utilizzati
a fini turistici. La formulazione della norma si riferisce ai velocipedi
con almeno tre ruote, escludendo quindi i velocipedi con sole due ruote come
le biciclette a pedalata assistita. Nella nozione di velocipede contenuta
negli artt. 68 e 50 del CdS e relativo regolamento,
sono infatti disciplinate le caratteristiche costruttive e funzionali dei
velocipedi, categoria nella quale rientrano i veicoli con due o più ruote,
azionati a pedale o con dispositivi analoghi dalle persone che si trovano sul
veicolo. Relativamente alla circolazione, l’art. 182 del CdS
prevede che sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone non si possono trasportare più di quattro persone
adulte compresi i conducenti. Si rileva
che dalla dicitura: “che trasportino almeno tre persone”, consegue
l’esclusione dal campo di applicazione della norma dei velocipedi che
trasportino, oltre al conducente, una sola persona, a meno che la
formulazione non venga modificata facendo riferimento all’idoneità del
velocipede a trasportare almeno tre persone, anziché al trasporto effettivo. |
22.197 |
Nicchi |
MDP |
24.05 |
Modifica il comma 6 - che prevede la
possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse
nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi
professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, per una durata massima di 9 mesi – inserendo il mancato
riferimento ai “luoghi della cultura” in alcuni passaggi dello stesso comma. |
22.232 |
Relatore |
|
29.05 |
Inserisce
il comma 7-bis, che, interpretando
autenticamente l’art. 14, co. 2-bis,
del D.L. 83/2014 (L. 106/2016) – al quale si riferisce il comma 7 - dispone
che alla procedura di selezione pubblica internazionale per il conferimento
degli incarichi di direttore di
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, ivi
prevista, non si applicano i limiti di
accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i cittadini non italiani di cui
all’art. 38 del d.lgs. 165/2001. Preliminarmente,
si ricorda che l’art. 14, co. 2-bis,
citato ha disposto che, al fine di
adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di
migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo
dell'innovazione tecnologica e digitale, con regolamento adottato con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione sono individuati, fra l’altro,
i poli museali e gli istituti della cultura statali di
rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale, nei quali i relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni,
a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una
documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi
della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'art.19, co. 6, del
d.lgs. 165/2001, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate
a legislazione vigente al personale dirigenziale del Mibact. Su questa base,
l’art. 3 del DM 27 novembre
2014, recante la disciplina dei criteri e delle procedure
per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ha previsto, in
particolare, che, a tal fine, il Ministro può svolgere apposite procedure di selezione distinte da quelle dirette al
conferimento degli altri incarichi dirigenziali, ricorrendo ad una o più
commissioni composta, ciascuna, da tre a cinque membri esperti di chiara fama
nel settore del patrimonio culturale. Si tratta di
una interpretazione autentica che fa seguito alle sentenze pubblicate il 24
maggio 2017, nn. 6170/2017 e 6171/2017 con le quali
il TAR del Lazio ha annullato la nomina di 5 direttori
(Palazzo ducale di Mantova, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo
archeologico nazionale di Taranto, Museo archeologico nazionale di Reggio
Calabria, Gallerie Estensi di Modena) per motivi concernenti l’accesso alla
procedura di selezione consentito a cittadini non italiani, la trasparenza
della procedura e i criteri di valutazione. In
particolare, nella sentenza 6171/2017, il TAR ha evidenziato che, mentre
l’art. 14, co. 2-bis, del D.L.
83/2014 ha previsto la deroga a quanto disposto dall’art. 19, co. 6, del
d.lgs. 165/2001 – in materia di limiti al contingente di incarichi
dirigenziali da affidare a soggetti esterni all’Amministrazione – non ha,
viceversa, previsto la deroga rispetto a quanto disposto dall’art. 38 dello
stesso d.lgs. In base
all’art. 38 del d.lgs. 165/2001- che ha ripreso il contenuto dell’art. 37 del
d.lgs. 29/1993 - i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono
accedere (solo) ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Sulla base
dell’art. 37 del d.lgs. 29/1993, con DPCM 174/1994 sono stati individuati i
posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana. In particolare, si tratta, in base all’art. 1, co. 1, lett. a), dei
posti di livello dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonché dei posti dei corrispondenti livelli delle altre
pubbliche amministrazioni. Inoltre, in base all’art. 2, co. 1, tra le
tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si
richiede il requisito della cittadinanza italiana vi sono quelle che
comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi. Al riguardo,
si vedano le precisazioni fornite dal Mibact nel comunicato del
25 maggio 2017 e il comunicato
stampa del 26 maggio 2017, in base al quale il Ministro ha designato come
direttori ad interim i direttori dei 5 poli museali regionali |
22.143 NF |
Coscia |
PD |
24.05 |
Aggiunge il
comma 7-ter, che autorizza
una spesa complessiva pari a € 5 mln
per l’anno 2017 per alcune esigenze del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo. Nello
specifico, si autorizza la spesa di: § € 3 mln per le
esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio. L’art. 1 del DM 23 gennaio 2016 - con il
quale, ai sensi dell’art. 1, co. 327, della L. 208/2015, si è proceduto ad
una ulteriore riorganizzazione del Mibact – ha
istituito le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, quale
risultato dell’operazione di fusione e accorpamento, su tutto il territorio
nazionale, delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle arti
e paesaggio. Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio
sono 39 (v. all.
2 del DM sopra indicato). § € 1,5 mln per
incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1142, della
legge di stabilità 2007 (L. 296/2006), destinata ad esigenze varie, fra le
quali quelle relative ad interventi
urgenti resisi necessari a seguito di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni
culturali e paesaggistici. Oltre a tale finalità, l’autorizzazione di spesa è finalizzata a realizzare progetti di gestione di modelli museali,
archivistici e librari, di progetti
di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro
e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Gli interventi
e i progetti cui destinare le somme sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo. A fini di
snellimento del testo, si potrebbero sopprimere, le parole da “per
consentire” fino a “e paesaggistici”. Si tratta, infatti, esattamente, delle
finalizzazioni già testualmente presenti
nell’art. 1, co. 1142, della L. 296/2006, esplicitamente indicato, § € 0,5 mln da destinare ai
comitati nazionali per le
celebrazioni o manifestazioni culturali nonché alle edizioni nazionali di cui alla L. 420/1997. Con riferimento alle ultime due
autorizzazioni di spesa, si ricorda che l’art. 11, co. 3-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), sopprimendo il
termine finale del 31 dicembre 2017 previsto per lo svolgimento delle
attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo
(originariamente istituita, con l’art. 67 del D.L. 83/2012 -L. 134/2012
- come Fondazione di Studi
universitari e di perfezionamento sul turismo e trasformata in Scuola dei
beni e delle attività culturali e del turismo con l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 192/2014 –L. 11/2015 -,
che ne aveva differito le attività fino al 31 dicembre 2017) ha autorizzato,
a tal fine, la spesa di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì,
disposto che al relativo onere si fa fronte, per € 1 mln annui, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai comitati
nazionali e alle edizioni nazionali (L. 420/1997) – che, dunque, verrebbe ora
parzialmente ristorata – e, per € 0,5 mln annui, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1142, della L.
296/2006 – che ora verrebbe ristorata. All’onere
derivante dalle autorizzazioni di spesa sopra indicate – pari,
complessivamente, a € 5 mln per il 2017 - si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa
disposta per consentire l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari,
pari a € 20 mln annui a decorrere dal 2017 (art. 1, co. 330, L. 208/2015). Al
24 maggio 2017, la procedura di concorso è ancora inclusa nella pagina
del sito del Mibact dedicata ai concorsi non ancora
scaduti o non completamente espletati. |
22.145 NF |
Narduolo |
PD |
26.05 |
Aggiunge il comma 7-quater, che prevede l’istituzione, a decorrere dal 2018, di
un nuovo Fondo nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
destinato alla promozione della
lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento
dell’efficienza dei sistemi bibliotecari. In base all’incipit del nuovo comma, si tratta, in particolare, di potenziare
il funzionamento dei sistemi
bibliotecari locali. Come evidenziato nel corso dell’esame del
decreto-legge, nella seduta della
VII Commissione della Camera del 9 maggio 2017, l’esigenza
deriva dagli effetti delle misure di riforma delle province e dei tagli sul
finanziamento dei sistemi bibliotecari. In particolare, il declassamento
della provincia a ente di secondo livello ha creato serie difficoltà a
mantenere attivi i servizi fino ad allora assicurati. Il Fondo, la cui dotazione è pari a € 1 mln annuo, è ripartito secondo le
modalità stabilite con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione. Al riguardo
si segnala che, poiché l’art. 117, terzo comma, Cost.
attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia “promozione e
organizzazione di attività culturali”, ai fini dell’adozione del decreto occorre prevedere l’intesa
con la Conferenza Stato-. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 354, della L. 208/2015,
relativa al funzionamento degli Istituti
afferenti al settore museale (pari a € 10 mln a decorrere dal 2016). |
22.138 NF |
Coscia |
PD |
26.05 |
Aggiunge il comma 7-quinquies, che prevede l’incremento
di una unità dirigenziale di livello generale nella dotazione organica
del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. Finalità dell’incremento è quella
di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le
amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione. In relazione alla prima
finalizzazione, si intenderebbe, dunque, che, intanto si intenda trasformare
(da ufficio dirigenziale di livello non generale) in ufficio dirigenziale di
livello generale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016, costituito fino al 30 settembre 2021 (v. art. 1
DM 483 del 24
ottobre 2016). Per effetto dell’incremento, il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale,
del Mibact passa (da 24) a 25. A tal fine, si modifica l’art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999
e si prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto, con D.P.C.M. si provvede a modificare,
conseguentemente, il regolamento di organizzazione del Mibact,
adottato con D.P.C.M. 171/2014. La previsione di modificare il D.P.C.M. 171/2014 con ulteriore D.P.C.M.
implica una deroga implicita alla procedura prevista dall’art. 17, co. 4-bis,
della L. 400/1988 per l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri. In base all’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988, infatti,
l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate
con regolamenti adottati, ai sensi del co. 2, con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
in materia. Eccezionalmente, al solo fine di
realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni
della spesa, l’art. 16, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) – come
modificato dall’ art. 2, co.4-bis,
del 90/2014 (L. 114/2014) – , richiamato nel testo, ha previsto che, fino al 15 ottobre 2014, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con D.P.C.M.,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. In base alla stessa
disposizione, i D.P.C.M. in questione erano soggetti al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei conti e, sugli stessi, il Presidente del
Consiglio dei ministri aveva facoltà di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. Tale possibilità non è stata esercitata per l’adozione del D.P.C.M.
171/2014. Agli oneri derivanti dall’incremento, quantificati in € 140.000 per il 2017, ed € 214.000 dal 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 349, della L. 208/2015,
relativa al funzionamento degli
Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli
altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact (pari a € 30 mln a decorrere dal 2016). |
22.128 NF 22.151 NF |
A. Giorgetti Boccadutri |
FI PD |
29.5.2017 |
Modifica il comma 8, autorizzando
la spesa di € 4 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a favore del
Teatro Eliseo (a fronte di € 2 mln per il 2017 previsti dal testo del
decreto-legge). Al relativo onere aggiuntivo si provvede mediante
corrispondente riduzione del FISPE. |
22.141 |
Manzi |
PD |
24.05 |
Aggiunge il comma 8-bis, che autorizza, a decorrere dal 2018, la spesa annua di €
300.000 quale contributo del MIBACT alle spese di gestione e di funzionamento
della Fondazione Real Sito di
Carditello, partecipata dallo stesso Ministero. Lo scopo è quello di consentire la prosecuzione e il
rafforzamento degli interventi
attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale
integrato delle residenze borboniche, di cui all’art. 1, co. 13, del D.L.
91/2013 (L. 112/2013), con particolare riferimento al recupero e alla
valorizzazione del Real Sito di Carditello. Si stabilizza così, a livello legislativo, anche
nell’importo, a partire dal 2018, l’impegno finanziario assunto dal Mibact per il 2016 e il 2017, come risultante dall’atto
costitutivo della Fondazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di
spesa relativa al funzionamento degli
Istituti afferenti al settore museale (art. 1, co. 354, L. 208/2015), pari, a decorrere
dal 2016, a € 10 mln annui e appostata, in base alla relazione tecnica
all’A.S. 2111, sul cap. 5650 dello
stato di previsione del Mibact dal quale sono state
prelevate le risorse per la Fondazione Real Sito di Carditello per il 2016 e
il 2017. |
Articolo 22,
commi 8-ter-8-quinquies – Attività culturali in favore della minoranza italiana in Istria,
Fiume e Dalmazia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.156 NF |
Tidei |
PD |
26.05 |
Aggiunge tre nuovi commi da 8-ter a 8-quinquies, che contengono
misure per implementare le attività culturali promosse in favore della
minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. In particolare, il comma 8-ter integra le
tipologie dei progetti specifici di sostegno del patrimonio culturale delle
comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, includendovi anche: § i restauri di
monumenti (novella al comma 2, lett. b) dell’art. 1 della legge n. 72/2001); § l’erogazione
di borse di studio (inserimento di una nuova lettera d-bis nel citato
comma 2, articolo 1 della legge n. 72/2001). Il comma 8-ter
include poi l’Università popolare di
Trieste nell’ambito dei soggetti stipulanti la convenzione per l’utilizzo
delle risorse stanziate per i progetti di sostegno del patrimonio culturale
delle citate comunità. L’Università svolge inoltre le attività di supporto
amministrativo e gestionale, mediante
anche atti integrativi alle convenzioni in essere (novella al comma 4,
dell’art. 1 della legge n. 72/2001). La disciplina attualmente
vigente prevede che la predetta convenzione debba essere stipulata tra
il Ministero degli affari esteri, il
Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle
associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati Il comma 8-quater dispone che la convenzione vigente al momento
dell’entrata in vigore della presente legge di conversione è integrata in conformità a quanto sopra
previsto dal comma 8-ter. Infine, il comma
8-quinquies interviene sulla
legge n. 73 del 21 marzo 2001 al fine di estendere gli interventi in essa
previsti in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia anche alla minoranza in Montenegro. In particolare, il
comma interviene sul finanziamento di tali interventi (articolo 1, comma 2
della legge n. 73/2001): § includendo il richiamo alla minoranza in Montenegro; § specificando che il finanziamento è finalizzato alla
realizzazione di interventi ed attività, indicati di concerto con il Ministero degli affari esteri e di concerto (anziché
in collaborazione) con la Regione
Friuli Venezia Giulia; § eliminando il limite
massimo del 20 percento dello stanziamento annuo per gli interventi nel
campo socio-economico. |
Articolo 22-bis - Statizzazione e
razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.08 NF |
Ghizzoni |
PD |
26.05 |
Aggiunge l’art. 22-bis, che dispone l’avvio, a decorrere dal 2017, di
processi di graduale statizzazione
e razionalizzazione di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non
statali e delle Accademie di belle arti non statali,
da individuare con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei
limiti delle risorse appositamente stanziate. Gli Istituti superiori di studi musicali non
statali sono 18, presenti
nelle città di Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate,
Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Trinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia
e Castelnovo Ne’ Monti, Ribera, Rimini, Siena, Taranto, Terni. Le Accademie di belle arti non statali
sono 5: "Carrara" di
Bergamo, "Ligustica" di Genova, "Pietro Vannucci" di
Perugia, "Cignaroli" di Verona, Accademia
di Ravenna. I processi in questione sono definiti con i decreti interministeriali sopra
indicati, nel rispetto di alcuni
principi previsti dalla L. 508/1999, di riforma delle istituzioni dell’alta
formazione artistica e musicale (AFAM). Si tratta dei seguenti: § possibilità di accorpamenti
e fusioni, e definizione delle modalità
di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con
altri soggetti pubblici e privati (art. 2, co. 7, lett.
d); § valorizzazione delle specificità culturali e tecniche
dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore,
nonché definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale (art. 2, co. 8, lett. a); § rapporto
tra studenti e docenti, nonché dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati
alle specifiche attività formative (art. 2, co. 8, lett.
b); § programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli
sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della
formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella
universitaria, prevedendo modalità e strumenti
di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale (art. 2, co. 8, lett. c); § verifica
periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti
prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da
parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate
di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative,
soppresse (art. 2, co. 8, lett. l). Si prevede, inoltre, il rispetto del principio di
cui all’art. 2, co. 8, lett. e), della citata L. 508/1999, che ha indicato la possibilità di
prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi
esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una
graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati e
delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute. Poiché si
tratta proprio dell’oggetto dell’intervento proposto con l’art. 22-bis in
commento, nel comma 2 dello stesso occorrerebbe sopprimere il riferimento
alla citata lett. e). Gli enti
locali devono continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore
del decreto-legge, già vi sono tenuti, previa
convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR. Nell’ambito dei processi di statizzazione e
razionalizzazione, con DPCM, di concerto con il MIUR e il MEF (il concerto dovrebbe essere previsto con
i Ministri, e non con i Ministeri), sono definiti criteri per: § la
determinazione delle dotazioni organiche, nei limiti massimi del
personale in servizio presso le istituzioni; § il graduale
inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente
in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto. Ai fini di tale inquadramento, il DPCM, sulla
base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale,
prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche.
Inoltre, tiene conto dell’anzianità maturata con contratti a tempo
determinato – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi
8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili. Al riguardo si ricorda, anzitutto, che il 1° aprile
2017 è stato avviato un percorso
sperimentale per la statizzazione di tre Accademie di belle arti non statali
(Perugia, Genova e Verona). In particolare, nella data indicata, come
evidenzia il comunicato
stampa del MIUR, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge
l’Accademia “P. Vannucci” e impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare
congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione. In
base al comunicato, il percorso sperimentale riguardante Perugia, Genova e
Verona prevede uno stanziamento di € 2
mln annui per il triennio 2016-2018 (di cui € 815 mila all’Accademia di
Verona, € 670 mila all’Accademia di Genova, € 515 mila all’Accademia di
Perugia), che si sommerà al
finanziamento ordinario. Gli enti
locali che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di
programma e assicurare il sostegno
finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi che hanno
mantenuto finora. Il finanziamento
ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'Afam. “Gli accordi prevedono che solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative
necessarie per la statizzazione, e fatto salvo il rispetto degli impegni
assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare il
finanziamento accordato”. Al riguardo, si veda anche la risposta del 18 maggio
2017 all’interrogazione a risposta immediata 5 -11377 nella VII
Commissione della Camera. Per l’attuazione dei processi di graduale
statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di
ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –
si prevede l’istituzione di un apposito fondo,
con uno stanziamento di € 7,5 mln nel
2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. Occorre
indicare se il fondo è istituito nello stato di previsione del MIUR o del
MEF. Al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 54 della L. 107/2015, nelle more dell'adozione
dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999, ha autorizzato,
tra l’altro, a decorrere dal 2016, la spesa di € 5 mln annui per gli istituti
superiori di studi musicali. In seguito, l'art. 1, co. 369, della L. 208/2015
ha incrementato l'autorizzazione di spesa di € 5 mln per l'anno 2016. Le
risorse sono appostate sul cap. 1781
dello stato di previsione del MIUR e,
per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 8 agosto
2016 n. 633. A sua volta, l’art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha
autorizzato la spesa di € 4 mln annui dal 2016 a favore delle accademie di
belle arti non statali. Le risorse sono appostate sul cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR e, per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati
nel DM 20 giugno
2016 n. 489. Alla copertura degli oneri si provvede: § quanto a € 0,51 mln nel 2017, € 1,2 mln nel 2018, €
1,37 mln nel 2019 ed € 1,54 mln annui dal 2020, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa agli Istituti superiori di
studi musicali (art. 19, co. 4, D.L. 104/2013-L. 128/2013); § quanto ad € 1,9 mln nel 2017 ed € 4 mln annui dal
2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa
alle Accademie di belle arti non statali (art. 1, co. 358, L. 208/2015); § quanto ad € 5,09 mln nel 2017 ed € 11,80 mln nel
2018, mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il
miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co.
202, L. 107/2015); § quanto ad € 13,13 mln nel 2019 ed € 14,46 annui dal
2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dello
stanziamento relativo al «Fondo per il finanziamento delle attività base di
ricerca» disposta dallo stesso articolo. Al riguardo si
ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento delle attività
base di costituisce un’apposita sezione del Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, istituita dalla legge di bilancio 2017. In
particolare, l’art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 ha disposto che il
Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei
ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università
statali, dispone di uno stanziamento di €
45 mln annui a decorrere dal 2017. L'importo
individuale del finanziamento annuale è pari a € 3.000, per un totale di 15.000
finanziamenti individuali. A
fronte del quadro vigente, si dispone ora che la disponibilità del Fondo è
ridotta a € 31,87 mln nel 2019 ed € 30,54 mln annui dal 2020.
Conseguentemente, a decorrere dal 2019 il numero di finanziamenti individuali
è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo
restando l’importo individuale di € 3.000. Dal punto
di vista della formulazione del testo, occorre sostituire le parole “in
proporzione” con le parole “in relazione”. |
Articolo 22-ter – Organici di fatto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
||||||||||||||||||||
22.021 |
Governo |
|
29.05 |
Aggiunge l’art. 22-bis, che aumenta
la disponibilità del Fondo destinato all’incremento dell’organico (docente)
dell’autonomia, istituito dall’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 e
allocato sul cap.1280 dello stato
di previsione del MIUR. In particolare, a fronte della disponibilità
prevista a legislazione vigente – pari a € 140 mln per il 2017 ed a € 400 mln
a decorrere dal 2018 –, dispone – senza
novellare la norma istitutiva – che il Fondo è incrementato dei seguenti
importi:
(milioni di euro)
In base alla disciplina recata dall’art. 1, co. 366 e
373-374, della L. 232/2016, il Fondo è ripartito con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. L’incremento dell’organico dell’autonomia avviene in
misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli
spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto
interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta, in misura numericamente
pari, dall’ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico
dell’autonomia costituito annualmente per far fronte ad
esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico
dell'autonomia (c.d. “organico di fatto”: art. 1, co. 69, L. 107/2015). In base alla relazione tecnica che accompagnava l’emendamento, il Fondo così
incrementato sarà sufficiente a coprire il maggior onere che si verificherà
sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo
indeterminato, in conseguenza del consolidamento
nell’organico dell’autonomia (c.d. organico di diritto) di 15.100 posti
provenienti dall’organico di fatto. In particolare, il riferimento è alla
spesa annuale per retribuzione base, ricostruzione di carriera, progressione
economica e carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo. Con comunicato
stampa del 10 maggio 2017, il MIUR aveva reso noto il
raggiungimento dell’intesa con il MEF sulla trasformazione, a seguito di
quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, di 15.100 posti dell’organico
di fatto, assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell’organico
di diritto. Alla copertura
dell’onere recato dall’incremento del Fondo si provvede: a)
quanto a € 40,7
mln per il 2017, mediante riduzione
del finanziamento destinato dall’art. 1, co. 365, lett.
b), della L. 232/2016 ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nell'ambito delle amministrazioni
dello Stato, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'art. 70, co. 4, del d.lgs. 165/2001; b)
quanto a €
132,1 mln per il 2018, € 71,0 mln per il 2019, € 60,7 mln per il 2020, € 80,5
mln per il 2021, € 107,5 mln per il 2022, € 60,5 mln per il 2023, € 59,2 mln
per il 2024, € 44,9 mln per il 2025, € 41,8 mln per il 2026, € 8,0 mln annui
a decorrere dal 2027, mediante riduzione
del Fondo «“La Buona Scuola”
per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1,
co. 202, L. 107/2015); c)
quanto a € 20,6
mln per il 2019, € 27,7 mln per il 2020, € 15,5 mln per il 2021, € 14,6 mln
per il 2022, € 33,0 mln per il 2023, € 34,2 mln per il 2024, € 40,6 mln per
il 2025, € 43,6 mln per il 2026, € 77,4 mln annui dal 2027, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10,
co. 5, D.L. 282/2004 – L. 307/2004); d)
quanto a € 40,0
mln per il 2019, € 45,5 mln per il 2020, € 38,0 mln per il 2021, € 18,5 mln
per il 2022, € 40,5 mln per il 2023, € 40,5 mln per il 2024, € 48,5 mln annui
dal 2025, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014); e)
quanto a € 2,8
mln per il 2021, € 11,9 mln per il 2023, € 20,0 mln per il 2024, € 32,5 mln
per il 2025, € 50,8 mln dal 2026 in termini di solo saldo netto da
finanziare, mediante riduzione
delle somme iscritte nella Missione “Politiche economico-finanziarie e di
bilancio e tutela della finanza pubblica”- Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte“
dello stato di previsione del MEF. A partire dall’a.s. 2018/2019,
le dotazioni dei Fondi di cui alle lett. b), c) e d) possono essere
re-incrementate, con la legge di bilancio, in misura proporzionale alle
riduzioni ora previste, in relazione ai risparmi derivanti dall’eventuale
riduzione del numero effettivo di supplenze fino al termine dell’attività
didattica (30 giugno). Detti risparmi sono calcolati sulla base degli esiti
del monitoraggio previsto dall’art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008 (L.
133/2008) e delle previsioni relative al numero di supplenze fino al termine
dell’attività didattica da attivare, entrambi da effettuare entro il 15
settembre di ogni anno. Resta fermo che la spesa per supplenze brevi del
personale docente e ATA, al lordo degli oneri sociali a carico
dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
può superare l'importo di € 565 mln annui (art. 1, co. 129, L. 311/2004). Le maggiori risorse sono accantonate e rese
indisponibili “per essere utilizzate a seguito del monitoraggio”. |
Articolo 24 - Fabbisogni standard e
capacità fiscali per Regioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
24.4 |
Governo |
|
29.05 |
Introduce il comma 2-bis che rinvia di un anno, dal 2018 al 2019, l’entrata in vigore dei
nuovi meccanismi di finanziamento
delle funzioni regionali relative
ai livelli essenziali di
assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni (ai sensi dell'articolo
117 Cost.),
come attualmente disciplinati dal D.Lgs.
n.68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale
di cui alla legge n.42/2009. Il rinvio deriva dalla circostanza che la
definizione dei nuovi meccanismi - basati principalmente: a) su una
rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef che assicuri un gettito
corrispondente sia al gettito in essere che anche ai trasferimenti statali da
sopprimere in base al medesimo decreto legislativo, b)su una nuova
articolazione della partecipazione regionale all’IVA; c) sulla istituzione di
un fondo perequativo regionale – richiede che siano previamente individuati i
livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard nelle materie
diverse dalla sanità e che sia stato attuato il principio della
territorialità nella compartecipazione Iva suddetta, oltre che si siano
esattamente individuati i trasferimenti statali fiscalizzabili. A tali fini l’emendamento interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del suddetto decreto
legislativo, stabilendo: § all’articolo 2 che la rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef sulla
base di nuovi criteri stabiliti dall’articolo 2 medesimo decorra dal 2019,
anziché che dal 2018, e che la contestuale riduzione delle aliquote Irpef
di competenza statale (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale
per il contribuente) operi dall’anno di imposta 2019; § all’articolo 4 che le vigenti modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2018 (invece che fino al 2017) e che,
conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2019; § all’articolo 7 che la soppressione dei trasferimenti statali indicati dall’articolo –
vale a dire quelli aventi carattere di
generalità e permanenza destinati all’esercizio delle competenze regionali
- decorra dal 2019, e che il DPCM per
l’individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31
luglio 2018, invece che entro il 31 luglio 2017; § all’articolo 15, che le fonti di finanziamento previsti dal comma 1 per delle spese regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni
(Lep)
operino non più dal 2018 ma dal 2019, con eguale rinvio a tale anno dell’ istituzione
del Fondo perequativo previsto al comma 5 per garantire il finanziamento
integrale dei Lep medesimi. |
Articolo 25 – Attribuzione quota
investimenti in favore delle Regioni, province e città metropolitane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.8 NF 20.35 NF 20.58 NF 20.65 NF 20.55 NF 20.59 NF 20.32 NF 20.41 NF 20.61 NF 20.9 NF |
Marchi G. Guerini Cominelli Senaldi Melilla De Mita Sottanelli Russo Cirielli Marchi |
PD PD PD PD ART
1-MDP MISTO-UDC SC-ALA
CPL-MAIE FI-PDL FDI-AN PD |
26.05 |
Aggiunge il
comma 2-bis autorizzando
la spesa di 15 milioni di euro per
il 2017 in favore delle province
per gli interventi di edilizia
scolastica, in aggiunta alle
risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il
2017 nello stato di previsione del MEF. |
25.22 |
Malpezzi |
PD |
26.05 |
Aggiunge il
comma 2-ter, lettere a) e b) che modifica la disciplina recata
dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sull’assegnazione di spazi
finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica di cui necessitano gli enti locali. In particolare: § modifica
il comma 487 specificando
che la comunicazione della necessità degli spazi da effettuare entro il
20 febbraio di ciascun anno ora prevista dal comma medesimo: a) debba
avvenire secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale
della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri; b) debba
essere corredata delle informazioni relative al Fondo di cassa al 31
gennaio dell’anno precedente e dell’avanzo di amministrazione al netto della
quota accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità (analogamente a quanto
già prevede il comma 491 per le richieste di spazi finanziari non riferiti
all’edilizia scolastica); § modifica inoltre il comma 488 relativamente all’ordine di priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziari agli enti
locali, aggiungendo dopo le tre
priorità già previste, che qui non si dettagliano, due ulteriori priorità riferite, nell’ordine: - agli interventi
di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di
quelli esistenti per i quali gli enti dispongono già del Codice Unico di
Progetto (CUP); - ad altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del
progetto definitivo completo del CUP. Ulteriori modifiche al comma 488 in
questione non incidono sulle priorità vigenti, limitandosi sostanzialmente ad
aggiornare alcuni riferimenti normativi previsti per esse nel comma, ovvero
ad introdurre in aggiunta ai requisiti già richiesti per avvedere alla
concessione degli spazi finanziari l’ulteriore requisito del possesso anche
del CUP. |
25.21 NF |
Fragomeli |
PD |
26.05 |
Aggiunge il
comma 2-ter, lettera c) il quale
modifica in più punti la normativa introdotta dalla legge di bilancio per il
2017 che consente agli enti locali di poter acquisire spazi finanziari per
effettuare spese di investimento prioritariamente attraverso l’utilizzo, da
parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati
di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, con
riferimento specifico alla quota parte destinata agli interventi di edilizia scolastica. In particolare,
il nuovo comma introduce un nuovo
comma 488-bis nella legge n. 232/2016 - mediante il quale si prevede la possibilità, per i comuni facenti parte di una unione di comuni, che hanno delegato
le funzioni riferite all’edilizia scolastica, di poter richiedere spazi
finanziari per la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica.
Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito dei patti nazionali,
previsti dall’articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, vale a dire il meccanismo di assegnazione
di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non
soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi. Inoltre viene riformulato il comma 489 della legge
n. 232/2016, che reca la procedura per
la concessione degli spazi finanziari, prevedendo che la Presidenza del
Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale dello Stato, entro
il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun
ente locale richiedente. La nuova formulazione del comma prevede ora che l’individuazione degli enti beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi sia effettuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio di ogni anno (anziché
comunicata al Ministero dell’economia e finanze entro il 5 febbraio), sentita
la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il medesimo termine, la
Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia
scolastica comunica, al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi
finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Qualora l’entità delle
richieste pervenute dagli enti locali superi l’ammontare degli spazi
disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano
la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di
amministrazione (analogamente a quanto già prevede il comma 493 per
l’attribuzione di spazi non riferibili all’edilizia scolastica). È inoltre posticipato al 20 febbraio (in luogo
del 15) il termine previsto dal comma
492 per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze che determina l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente: attribuzione che, si rammenta, dovrà seguite di criteri di
priorità nell’assegnazione stabiliti nel comma 492 medesimo. Sono altresì
modificati i criteri prioritari di
assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma 492 medesimo. Criteri che,
si rammenta, prevedono: 0a)
investimenti finalizzati alla ricostruzione nei comuni colpiti da alcuni
eventi sismici “per i quali gli enti
dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla
vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa”; a) investimenti finanziati con avanzo
di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni
istituiti nel quinquennio precedente all’anno di riferimento a seguito di
fusione e comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per i quali gli enti dispongono di progetti
esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa; “b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi
finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489”; c) investimenti finalizzati
all’adeguamento sismico degli immobili; d)
investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla
messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale. Per queste
due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di
amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del
cronoprogramma della spesa. La modifica sopprime le parti che si sono sopra
indicate in corsivo e sostituisce
le parole “inferiore a 1.000” con le parole “fino a 5.000”. Coordina
infine con la modifica il riferimento al comma 492 recato dal comma 493. |
Articolo 26 – Iscrizione dell’avanzo di bilancio e prospetto di
verifica del rispetto del pareggio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.24 |
Relatore |
|
29.05 |
Inserisce
al comma 1 la lettera a-bis), con cui si modifica il comma 468 della legge n. 232
del 2016. Questo,
nel disporre che al bilancio di
previsione degli enti territoriali sia allegato il prospetto dimostrativo
del saldo di equilibrio dell’ente, dispone altresì che nel corso
dell’esercizio il prospetto
dimostrativo sia allegato anche alle variazioni di bilancio approvate dal
Consiglio, nonché ad ulteriori variazioni di bilancio espressamente elencate
nel comma. Tra queste, in particolare, quelle di cui alla lettera d),
relative (mediante rinvio all’articolo
51, comma 2, lettera a, del D.Lgs.118/2011) all'istituzione di nuove
tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. L’emendamento modifica tale
disposizione, stabilendo che le variazioni di bilancio cui allegare il prospetto dimostrativo in
questione previste dalla lettera a) suddetta debbano essere solo quelle costituite dalle “variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione
vincolato degli esercizi precedenti”, in quanto (precisa la relazione
all’emendamento) tali variazioni non comportano modifiche del saldo. Al
riguardo, pur risultano chiara la finalità della modifica recata
dall’emendamento, si rileva che la definizione delle variazioni di bilancio
che esso utilizza non coincide con quella attualmente prevista dall’articolo
51, comma 2, lettera a) dl D.Lgs. 118/2011. |
Articolo 26-bis – Disposizioni concernenti l’impiego dell’avanzo
destinato a investimenti degli enti locali per l’estinzione anticipata di
prestiti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.09 |
Relatore |
|
26.05 |
Modifica
l’articolo 187 del TUEL (D.Lgs. 267/2000),
intervenendo in particolare sul comma 2 dello stesso, laddove questo prevede
che la quota libera dell’avanzo di
amministrazione – quota che, si rammenta, costituisce una delle
componenti del risultato di amministrazione, che si articola in fondi liberi,
fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati –
possa essere utilizzata per
l’estinzione anticipata dei prestiti (oltre che per gli altri impieghi
previsti dal comma). L’articolo
aggiunge ivi una ulteriore
disposizione, con cui si precisa che per le
operazioni di estinzione anticipata in questione l’ente interessato possa ricorrere, ove non disponga di una quota
sufficiente di avanzo libero, all’utilizzo
di quote di avanzo destinato ad investimenti, qualora l’ente medesimo abbia accantonato in bilancio uno
stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE). Inoltre, l’ente deve comunque garantire un “pari livello”
(presumibilmente, pari all’avanzo utilizzato per l’estinzione dei prestiti)
di investimenti aggiuntivi. Com’è
noto il FCDE, introdotto nell’articolo 167 del TUEL dalla nuova disciplina
dell’armonizzazione contabile degli enti territoriali prevista dal D.Lgs.
n.118/2011, ha la funzione di rettificare tutte quelle risorse non
effettivamente esigibili nel corso dell’anno, mediante un accantonamento al
FCDE n il cui ammontare è determinato in relazione dell’importo delle entrate
di dubbia e difficile esazione. L’accantonamento è stabilito dover esser pari
al 36% nel 2015, per poi aumentare progressivamente fino a risultare a regime
(100% del Fondo) dal 2019. La
modifica al TUEL ora introdotta dall’articolo 26-bis sembrerebbe volta ad
agevolare l’estinzione anticipata dei prestiti da parte di quegli enti locali
che già hanno messo a regime l’accantonamento al FCDE. |
Articolo 27 – Misure sul trasporto
pubblico locale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.68 |
Mognato |
ART 1-MDP |
25.05 ant. |
Modifica il comma 6, introducendo il parere
delle competenti Commissioni parlamentari per l’emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti che dovrà definire i criteri con cui le regioni
ordinarie determinano i livelli
adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale. |
27.41 27.28 27.23 27.20 |
Carloni Gasparini Palese Guidesi |
PD PD MISTO-CR LNA |
25.05 ant. |
Aggiunge
i commi 8-bis–8-sexies che recano diverse
disposizioni in materia di trasporto pubblico locale che riproducono le norme
di cui all’articolo 22, commi 6-10, dell’AC 308 (decreto Madia sui servizi
pubblici locali), non pubblicato a seguito di una pronuncia di
incostituzionalità della Corte Costituzionale. Il
comma 8-bis stabilisce che gli enti affidatari dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, con riferimento ai contratti da
stipulare successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno determinare le
compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d’asta sulla base
dei costi standard. La norma specifica che compensazioni e corrispettivi sono
definiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, in
modo da tener conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli
enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione
dell’efficienza del settore. Il
comma 8-ter prevede la possibilità di superare l’obbligo
generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35
per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura),
demandando a tal fine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa
al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni
economiche e sociali. Tale disposizione si applicherà dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame (comma 8-quater). Il
comma 8-ter abroga anche il comma 6 dell’articolo 19 della legge n. 422 del
1997 che prevede che i contratti di servizio in vigore alla data di entrata
in vigore del decreto legge sono adeguati, per le parti eventualmente in
contrasto con le disposizioni ivi indicate, in occasione della prima
revisione annuale. Il
comma 8-quinquies prevede che con riferimento ai contratti di
servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari
(e anche a quelli in essere alla predetta data) le regioni e gli enti locali
modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe solo nel caso di
aumenti maggiori del doppio dell’inflazione programmata, con conseguente
riduzione, per i contratti già in essere, del corrispettivo del medesimo
contratto per un importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, salvo il caso in cui
la fattispecie sia già disciplinata dal contratto di servizio. Tale
intervento è volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di
copertura dei costi tramite i ricavi del traffico e la norma stabilisce anche
alcuni parametri guida per la determinazione dei sistemi tariffari
(applicazione dell’ISEE, semplificazione, livelli di servizio e media dei
costi a livello europeo, corretto rapporto tra tariffa ordinaria e
abbonamenti, integrazione tariffaria). I
livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate
dall’Autorità di regolazione dei trasporti. Il comma 8-sexies stabilisce che nei casi in cui i proventi tariffari
non coprano i costi di gestione
del servizio a domanda individuale, il gestore è tenuto ad esplicitare, nella
carta dei servizi e nel sito istituzionale, in modo sintetico e chiaro, la
percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio
dell’ente locale e finanziata dalla fiscalità locale. |
27.93 0.27.93.3 0.27.93.2 |
Governo Governo Catalano |
CI |
29.05 |
Aggiunge
il comma 8-septies e 8-octies che
attribuiscono alla regione Umbria un contributo straordinario pari 45,82 milioni di euro, per far fronte
ai debiti di Busitalia –Sita Nord Srl.
Il contributo è ripartito nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2017
e 25,82 milioni di euro per l’anno 2018. La
copertura dell’intervento è
assicurata mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020. Gli importi sono peraltro portati in prededuzione della quota ancora da assegnare alla
regione Umbria a valere sulle risorse della richiamata programmazione (comma 8-octies). Lo
scopo della norma è quello di facilitare il riallineamento finanziario della
società Busitalia –Sita Nord Srl,
società di trasporto pubblico locale del Gruppo FS, che opera prevalentemente
in Toscana, Umbria, Veneto e Campania. Analoghi interventi nel corso della
legislatura hanno riguardato la regione Piemonte (decreto-legge n. 35 del
2013, art. 11, commi 6 e 7), la regione Calabria (decreto-legge n. 69 del
2013, art. 25, comma 11-sexies e decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41,
comma 1) e le regioni Campania e Molise (decreto-legge n.193 del 2016, art.
11). |
27.78 |
Gandolfi |
PD |
25.05 ant. |
Aggiunge
i commi 11-bis–11-quinquies che riproducono sostanzialmente le norme di cui
all’articolo 22, commi 1-5 dell’AC 308 (decreto Madia sui servizi pubblici
locali), non pubblicato a seguito di una pronuncia di incostituzionalità
della Corte Costituzionale. Il
comma 11-bis prevede che i contratti di servizio che saranno stipulati
dal 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l’affidatario del servizio di
trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore appartenenti
alle categorie M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche
antinquinamento EURO 0 e 1, rinviando ad un decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti i casi di deroga a tale obbligo, per
particolari caratteristiche dei veicoli di carattere storico o destinati a
usi specifici. Il
comma 11-ter precisa che i medesimi contratti dovranno prevedere che i
veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale siano dotati di sistemi
elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione
delle matrici origine/destinazione e che i medesimi veicoli e quelli adibiti
al trasporto pubblico regionale siano dotati di sistemi satellitari per il
monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, nella
definizione del corrispettivo, dovranno tener conto degli oneri, sostenuti
per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i criteri
utilizzati per la definizione dei costi standard, al fine di assicurare la
copertura delle quote di ammortamento dell’investimento. Il
comma 11-quater prevede che i comuni, in sede di definizione dei piani
urbani del traffico, individuino le modalità per la diffusione di nuove
tecnologie nel trasporto, come definite nell’ambito del Piano di azione
nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare
per questi scopi quote delle risorse messe a disposizione dall’Unione
europea. Il comma 11-quinquies stabilisce, facendo in
ogni caso salve le procedure di scelta del contraente già avviate prima
dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che i
contratti per il trasporto regionale e locale, stipulati successivamente al
31 dicembre 2017 debbano disporre che gli oneri per il mantenimento e il
rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle
manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà
pubblica, siano posti a carico delle imprese affidatarie. La
disposizione prevede anche che le imprese siano vincolate sulla base dei
medesimi contratti di servizio a destinare almeno il 10 per cento del
corrispettivo contrattuale al rinnovo del parco mezzi sulla base di un piano
economico finanziario da loro predisposto. E’ inoltre stabilito che i
contratti di servizio prevedano l’adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica. Anche di tali costi, determinati secondo i criteri utilizzati
per la definizione dei costi standard, si dovrà tenere conto nella
definizione del corrispettivo al fine di assicurare la copertura delle quote
di ammortamento dell’investimento. |
27.24 NF |
Ventricelli |
PD |
27.05 |
Sostituisce
il comma 12 e introduce un comma 12-bis. In particolare
la nuova formulazione del comma 12 novella l’articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 244 del 2016 riproponendo
la disciplina dei servizi automobilistici interregionali quale era vigente prima
dell’introduzione delle norme previste dall’attuale formulazione del comma 12
del decreto-legge all’esame. In particolare l’emendamento al comma 12: § conferma la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31
gennaio 2018 delle disposizioni del comma 615 del decreto-legge n. 232 del
2016 (proroga termini) relative al Piano strategico nazionale della mobilità
sostenibile; § stabilisce che i soggetti autorizzati allo
svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si
adeguano alle previsioni del presente comma (rectius del comma 12-bis) entro
il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che effettua le verifiche entro novanta giorni dalla
comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la
decadenza delle autorizzazioni; § il comma
12-bis, anche in tal caso riproponendo la medesima formulazione vigente
precedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge 50, novella il
comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 2005 introducendo
la definizione di raggruppamento verticale o orizzontale d’impresa,
stabilendo che il mandatario, nel caso di raggruppamento verticale di
imprese, sia colui che esegue le attività principali di trasporto di
passeggeri su strada e i mandanti quelle secondarie; § conferma la disciplina introdotta in merito
all’ubicazione delle aree di fermata, con riguardo ai profili di sicurezza. |
27.26 NF 27.22 NF |
Biasotti Garofalo |
FI-PDL AP |
26.05 |
Aggiunge il comma 12-ter, che modifica il comma 866 dell’articolo 1
della legge 208 del 2017 avente ad oggetto il Fondo finalizzato all’acquisizione di mezzi adibiti al trasporto
pubblico locale e regionale. In particolare l’emendamento prevede che il Fondo sia finalizzato
all’acquisto diretto “anche” (anziché
“ovvero”) tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto
pubblico locale e regionale; aggiunge poi alle finalità del Fondo (acquisto,
noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la riqualificazione
energetica degli stessi e, infine, prevede che il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che attua le disposizioni fissate dal comma
866 individui modalità “anche” sperimentali e innovative per l’attuazione
delle stesse (nella vigente formulazione invece le modalità sperimentali ed
innovative erano contenuto essenziale e non meramente possibile del decreto). |
27.34 NF 27.40 NF |
Castricone Covello |
PD PD |
27.05 |
Aggiunge il comma 12-quater e 12-quinquies. Il comma 12-quater stabilisce il principio di separazione delle funzioni
di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Stabilisce inoltre l’obbligo
per l’ente locale o la regione affidante di avvalersi obbligatoriamente di un’altra stazione appaltante per lo
svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto sopra
indicati qualora il gestore uscente ovvero uno dei concorrenti sia
controllato o partecipato dall’ente affidante ovvero sia affidatario del
servizio in via diretta ovvero in house. Il
comma 12-quinquies abroga a far data dal primo rinnovo del contratto
di lavoro del settore del trasporto locale (e comunque non oltre un anno
dall’entrata in vigore del decreto-legge) diverse disposizioni normative
aventi ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di
ferrovie, tranvie e servizi di navigazione, di portieri e addetti alla
pulizia di immobili urbani degli IACP o di cooperative edilizie a contributi
statali e del personale degli autoservizi extraurbani. |
27.44 |
Carloni |
PD |
27.05 |
Aggiunge
il comma 12-sexies che modifica il decreto legislativo n. 422 del 1997
in materia di trasporto pubblico locale. In particolare l’emendamento
introduce un comma 4-quater all’articolo 8 del citato decreto legislativo,
volto a consentire il trasferimento
gratuito (al netto cioè di ogni imposta e tassa, in particolar modo
l’imposta di registro) alle società
costituite dalle ex gestioni governative, a totale partecipazione delle
regioni conferenti, degli immobili, delle opere e degli impianti di linee
ferroviarie dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio
del servizio ferroviario (indicati all’articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge
n. 385 del 1990) trasferiti alle regioni medesime ai sensi del comma 4 del
citato decreto legislativo n. 422 del 1997. |
Articolo 30 – Altre disposizioni in
materia di farmaci
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.18 |
Miotto |
PD |
25.05 ant. |
Modifica il comma
1, capoverso 402-bis, stabilendo un termine massimo di 18 mesi entro cui i
farmaci ai quali è stato
riconosciuto il requisito
dell’innovatività condizionata ed inseriti di diritto nei Prontuari
terapeutici regionali non possono accedere ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017
per il concorso al rimborso alle
regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali
oncologici innovativi. |
30.1 |
Silvia Giordano |
M5S |
25.05 ant. |
Modifica il comma 1, capoverso 402-bis, aggiungendo in fine la disposizione in base alla quale le risorse dei
fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto,
rispettivamente, dei medicinali
innovativi e dei medicinali
oncologici innovativi non
impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Tale quota di finanziamento, ai sensi dell’art. 1,
comma 392, della legge di bilancio 2017
(legge 232/2016) è fissata in 113.000 milioni di euro per il 2017 e in
114.000 milioni di euro per il 2018. |
Articolo 30-bis – Disposizioni in materia
di livelli essenziali di assistenza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.04 NF 30.011 NF |
Carnevali Mucci |
PD CI |
27.05 |
Aggiunge
l’articolo 30-bis che modifica le procedure che le regioni devono adottare per l’erogazione degli ausili protesici agli assistiti con disabilità grave e complessa. Tali
dispositivi, riportati negli elenchi
2a (ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico
abilitato) e 2b (ausili di serie
pronti all’uso) dell’allegato 5 del decreto (DPCM 12 gennaio 2017) sui nuovi livelli essenziali di assistenza
(LEA), devono essere allestiti ad personam
mediante procedure ad evidenza pubblica per l’intervento di un tecnico che
apporti le modifiche necessarie (comma
1). Inoltre, il comma 2 prevede che, ad oneri invariati
per la finanza pubblica, se dopo 16
mesi dall’approvazione delle presenti norme venga accertato da parte
della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA che le procedure
pubbliche di acquisto non soddisfino le esigenze dei disabili, anche a seguito
di audizioni delle associazioni che li rappresentano, la stessa Commissione
propone al Ministro della salute il trasferimento dei suddetti ausili nell’elenco 1 (ausili su misura) del
citato allegato 5 e la fissazione di nuove tariffe. |
Articolo 33-bis – Modifica della disciplina
per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.02 |
Fanucci |
PD |
25.05 ant. |
Introduce l’articolo 33-bis che reca
modifiche all’articolo 311 del Codice dell’ordinamento militare.
L’articolo consente al Ministero della difesa di cedere a titolo gratuito materiali
non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, anche alle Amministrazioni dello Stato,
operanti nell’ambito di programmi di recupero economico-sociale di arre del
territorio nazionale soggette a crisi industriale. A tali cessioni si provvede, fatto salvo il parere
vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e dello
sviluppo economico. |
Articolo 34 - Disposizioni sul
finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.19 |
Relatore |
|
29.05 |
Aggiunge una disposizione al comma 1 che autorizza le regioni, nell’ambito di una deroga sull’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione relativo alla gestione sanitaria per il 2015 e
per gli anni antecedenti, ai fini del pareggio di bilancio, ad assumere impegni sull’esercizio 2016,
inclusi quelli che derivano da economie sul medesimo esercizio, per la
parte corrispondente a tale avanzo, entro i termini di approvazione del
rendiconto 2016. La finalità è di consentire
il regolare pagamento di
debiti commerciali del SSN. |
Articolo 34-bis – Programma operativo straordinario
della regione Molise
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.014 |
Governo |
|
29.05 |
Introduce l’articolo 34-bis, che consente
l’attuazione dei provvedimenti del
Programma
operativo straordinario [P.O.S] per la la Regione
Molise 2015-2018 (allegato all’Accordo Stato-regioni del 3 agosto
2016, e recepito con decreto del Commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016) relativo fra l’altro alla
riorganizzazione della rete assistenziale regionale e in particolare della
rete ospedaliera, come richiesto dal decreto 70/2015 sugli standard
dell'assistenza ospedaliera. Si ricorda che la grave situazione in cui
continua a versare il servizio sanitario della Regione ha reso necessario lo
stanziamento di risorse straordinarie (fra le altre 40 milioni di euro
stanziati dall’art. 1, commi 604-605 della legge di stabilità 190/2014 e il
contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di cui al verbale della Conferenza
Stato-regioni del 23 dicembre 2015) in grado di realizzare gli interventi
prioritari, assegnati al Commissario ad
acta della Regione Molise con deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 18 maggio 2015, di definizione del fabbisogno sanitario regionale con
conseguente rideterminazione dell’offerta dell’assistenza extra ospedaliera e
territoriale. Pertanto, la disposizione in esame, di carattere emergenziale,
dispone che il Commissario ad acta
dia effettività operativa agli interventi strutturali previsti dal predetto
Programma, conferendo a quest’ultimo natura normativa primaria anche per dare
certezza ai rapporti giuridici eventualmente già sorti sulla base
dell’attuazione del Programma stesso. |
Articolo 35 – Misure urgenti in tema di
riscossione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.4 |
Rubinato |
PD |
25.05 ant. |
Aggiunge
la lettera b-bis) al comma 1, che consente ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie,
nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati
all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti
(versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori). A tal fine è modificato l’articolo
2-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 193 del 2016. |
Articolo 36 – Procedura di riequilibrio
finanziario e di dissesto e piano di rientro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
36.33 |
Bordo |
PD |
26.05 |
Aggiunge il comma 3-bis il quale, con
riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo in esame - che
prevedono, in deroga alle norme di contabilità, che nei comuni e nelle
province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui
attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia di competenza
dell’organo straordinario della liquidazione e che tale amministrazione
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia gestita
separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione - fa salvi gli atti e i
provvedimenti adottati nella
vigenza delle norme precedenti, che non prevedevano la separata
gestione dei residui, richiesta dalla disciplina introdotta con il
presente decreto-legge |
36.1 36.2 36.14 36.18 36.22 36.26 36.28 36.31 36.34 36.36 |
D’Incà Misiani Sottanelli Centemero Pastorino Melilla Cirielli Cominelli De Mita Pastorelli |
M5S PD SC-ALA CPL-MAIE FI-PDL SI-SEL ART
1-MDP FDI-AN PD MISTO-UDC-IDEA MISTO-PSI-PLI |
25.05 ant. |
Aggiunge il
comma 4-bis che consente alle Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016
e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, di poter
provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la
sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere
finanziario nel frattempo intervenuti. A tal fine è
inserito il comma 714-ter
nell’articolo 1 della legge n. 208/2015. Si ricorda che l’articolo 243-bis
del TUEL prevede che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di
bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere,
con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di
esecutività della delibera) approvare un piano
di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, contenente tutte le misure
necessarie a superare lo squilibrio, alcune delle quali dettate espressamente
dalla norma. |
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 1,
commi 467 e 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.14 0.37.14.1 |
Governo A.Giorgetti |
FI-PDL |
29.05 |
Aggiunge il
comma 1-bis il quale modifica i criteri di ripartizione della
quota parte del Fondo di solidarietà
comunale destinato a da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo,
sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard,
come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il nuovo comma
precisa che ai soli fini del riparto
del Fondo di solidarietà comunale, nella determinazione della predetta
differenza, spetta alla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard il compito di proporre la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti anche mediante
l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni standard e dalle
capacità fiscali (subemendamento 0.37.14.1). Come precisato nella Relazione illustrativa all’emendamento, i valori
della componente rifiuti sono comunque compresi nei fabbisogni standard e nelle capacità fiscali ma
non vengono considerati nella determinazione della quota del FSC effettuata
su base perequativa. |
Articolo 40 – Eliminazione delle
sanzioni per le province e le città metropolitane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.5 40.6 40.14 40.15 40.22 40.24 40.28 40.32 40.36 |
Marchi Palese Sottanelli Russo Pastorino Melilla Cirielli Cominelli De Mita |
PD MISTO-CR SC-ALA CPL-MAIE FI-PDL SI-SEL ART
1-MDP FDI-AN PD MISTO-UDC |
26.05 |
Sostituisce l’articolo. La nuova
formulazione è volta ad escludere
l’applicazione delle sanzioni previste
a carico delle città metropolitane e
delle province delle regioni a
statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le
entrate e le spese finali nell'anno
2016. Si ricorda che l’articolo, nel testo
iniziale, si limitava ad attenuare la sanzione consistente nella riduzione
delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i suddetti enti
inadempienti al vincolo di pareggio nell’ anno 2016, prevedendone
l’applicazione nella misura eventualmente eccedente l’avanzo applicato al
bilancio di previsione 2016, anziché commisurarla all’effettivo scostamento
registrato, come previsto dalla normativa vigente |
Articolo 40-bis – Interventi per
l’integrazione dei cittadini stranieri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.021 |
Governo |
|
29.05 |
Introduce
l’articolo 40-bis che autorizza il Ministero dell’interno, con il coinvolgimento eventuale di
regioni ed enti locali, a realizzare interventi
di tipo strutturale, finalizzati ad assicurare condizioni logistiche idonee e
a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall’insorgere di insediamenti spontanei di stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, anche in relazione allo
svolgimento dei lavori stagionali. Tali interventi in favore degli stranieri
in condizioni di marginalità sociale sono realizzati nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione
tecnica stima interventi per l’esercizio 2017 in circa 15 milioni di euro,
che troverebbero copertura nelle risorse disponibili sul capitolo 7351/2
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, relativo agli
interventi su immobili e infrastrutture destinate ai centri per gli stranieri
e richiedenti asilo. |
Articolo 41 – Fondo da ripartire per
l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.28 NF |
Dallai |
PD |
25.05 pom. |
Aggiunge
il comma 4-bis, che consente di destinare una ulteriore quota delle risorse del Fondo -
istituito dal comma 2 dell’articolo 41 - fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all’Istituto
nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV) per le attività di
sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale. Il
citato comma 2 dell’articolo 41, prevede l’istituzione, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo
finalizzato ad accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi
sismici del 2016 e 2017, la cui dotazione, nel testo originario è pari a
491,5 milioni di euro per l’anno 2017, 717,3 milioni di euro per l’anno 2018
e 699,7 milioni di euro per l’anno 2019. Tale
dotazione è stata ridotta a copertura degli oneri recati dall’articolo
43-bis. |
43.06
NF 43.07
NF 43.032
NF 43.05
NF 43.08
NF 43.031
NF |
Melilla Pellegrino Giulietti Pastorino F. Di Stefano Palese |
ART
1-MDP SI-SEL PD SI-SEL FI-PDL MISTO-CR |
25.05 pom.
|
Modifica il comma 2 al fine di
fornire copertura finanziaria agli oneri recati dall’articolo 43-bis (disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti
connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017), che assegna agli enti locali colpiti dai
sismi dell’agosto 2016, dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017 spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali. In
relazione agli effetti onerosi – in termini di maggiore spesa da parte degli
enti interessati - che derivano dalla concessione degli spazi finanziari in
esame, viene corrispondentemente ridotto
per 30 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la
dotazione finanziaria del Fondo da
ripartire per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici
istituito dall’articolo 41 del decreto-legge. |
Articolo 41-bis - Fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.013 0.41.013.5 0.41.013.1 0.41.013.6 |
Relatore Melilli Pilozzi Governo |
PD PD |
29.05 |
Aggiunge
l’articolo 41-bis che, al fine
di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019 , prevede
l’assegnazione ai comuni compresi,
alla data di presentazione della richiesta di contributo (sub. 0.41.013.6), nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (Criteri generali
per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, G.U. n. 108/2006),
di contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di opere
pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di
euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 1). Contributi
(commi 2-6 e 8) I
comuni presentano le richieste di
contributo al Ministero dell'interno, contenenti le informazioni riferite
alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il
termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli
anni 2018 e 2019 (comma 2). L'ammontare del contributo attribuito a
ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30
settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenendo conto delle seguenti priorità: a) progettazione esecutiva dei comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito
di verifica di vulnerabilità; d) progettazione esecutiva per investimenti
riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli
immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti
riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli
immobili pubblici (comma 3, come
modificato dal sub. 0.41.013.5). Ferme
restando le predette priorità, se l'entità delle richieste pervenute supera
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione
è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del
fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione
risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio (comma 4). Le
informazioni sul fondo di cassa e
sul risultato di amministrazione
sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (comma 5). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i
termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, le informazioni
sono desunte dall'ultimo certificato di
conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. L'articolo
44, comma 3, del D.L. 189/06 stabilisce la sospensione, con possibilità
di proroga con apposito decreto del Ministro dell’interno, per un periodo di
dodici mesi per i Comuni presenti negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L.189/06
medesimo, di tutti i termini, anche scaduti, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) e da altre specifiche
disposizioni. Non sono considerate le richieste di contributo dei comuni che, alla data di
presentazione della richiesta medesima, non
hanno ancora trasmesso alla citata
banca dati l'ultimo rendiconto di
gestione approvato. Il
comune beneficiario del previsto contribuito affida la progettazione, anche con le modalità di cui al successivo comma
8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di
attribuzione delle risorse di cui al comma 3 (comma 6). Al
fine di sostenere le attività di
progettazione da parte dei comuni, nell'ambito di una specifica
convenzione, i medesimi comuni possono avvalersi, con oneri a carico del
contributo concesso, del supporto della società Invitalia S.p.A. o della Cassa
depositi e prestiti o società da essa controllate (comma 8, come modificato
dal sub. 0.41.013.1). Il recupero del contributo in assenza
dell’affidamento della progettazione (comma 6) In
assenza dell’affidamento della progettazione da parte del comune, nei termini
previsti dal comma 6 medesimo, il contributo è recuperato dal Ministero
dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge
di stabilità 2013) stabiliscono rispettivamente, che dal 1° gennaio 2013 le
somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria
dovuta dal Ministero stesso e che, in caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui sopra, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria (IMU). Il
monitoraggio delle attività di progettazione (commi 7 e 9) La verifica del
monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti
avviene attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti
nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti),
classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». Il Ministero dell'interno, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
un controllo a campione sulle
attività di progettazione oggetto del contributo. Priorità
ai fini di eventuali finanziamenti e copertura finanziaria (comma 10) Gli
interventi la cui progettazione
risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito
delle risorse allo scopo finalizzate (comma 10). Il
comma 11 reca la copertura degli
oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle
risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto
legge, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di
eventi sismici. |
Articolo 42 – Fondo per la
ricostruzione delle aree terremotate ex art. 4, co. 1, D.L. n. 189/2016 e Fondo
per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità e
contributi per interventi di ripristino o ricostruzione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.9 NF |
Vennittelli |
PD |
27.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis, che modifica l’art. 4 del D.L. 113 del 2016, concernente
l’istituzione del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamità o cedimenti
presso il Ministero dell'interno (con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016-2019, al fine di prevedere che le richieste dei comuni siano soddisfatte per un massimo del 90%
delle stesse (attualmente la percentuale è fissata all’80%). Si prevede,
inoltre, che, nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi
l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite
proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece
inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua
viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo. Il citato
articolo 4 consente l’accesso al fondo ai comuni che, a seguito di sentenze
esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a
sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa
corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti
approvati. Conseguentemente, modifica la rubrica dell’articolo, al fine di
richiamare anche il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge
n. 113 del 2016. |
42.10 |
Baruffi |
PD |
27.05 |
Aggiunge
il comma 3-ter, che modifica i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 3
del D.L. 8/17, che disciplinano l’erogazione delle somme per l’esecuzione di
interventi a favore della ricostruzione
pubblica e privata nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012,
appaltati ad imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con
continuità aziendale, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione
(previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012), e sui finanziamenti agevolati
per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012). Con
le modifiche recate al comma 1-bis
dell’art. 3 del D.L. 8/17, si prevede che l’erogazione delle risorse provenienti dal citato Fondo destinate
all’esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica, appaltati ad
imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con continuità aziendale
e che sono erogate dalla stazione appaltante direttamente alle imprese
subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati
dall'impresa appaltatrice, riguarda
anche le risorse dovute per lavori eseguiti, successivamente alla richiesta
di ammissione al concordato con continuità aziendale, e che le risorse del
Fondo sono erogate a tutti i fornitori,
senza distinzione alcuna. Si osserva che il secondo periodo del
comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 8/17, non modificato dall’emendamento in
esame, prevede, in assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice che la
stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa
in opera, informandone l'impresa appaltatrice. Andrebbe, pertanto, valutata
l’opportunità di modificare tale periodo in coerenza con la modifica
introdotta dall’emendamento, che fa riferimento a tutti i fornitori. La
medesima considerazione vale per il secondo periodo del comma 1-ter
dell’articolo 3 del D.L. 8/2017, non modificata dall’emendamento in esame (v.
infra), atteso che anche in tal caso la modifica preveda che si faccia
riferimento a tutti i fornitori, e non solo a quelli con posa in opera. Con
le modifiche recate al comma 1-ter dell’art. 3 del D.L. 8/17, si prevede, in
merito all’esecuzione di interventi che beneficiano dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione privata
(previsti dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012), dovuti per lavori
eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato, che l’istituto di
credito prescelto eroga, in primo luogo, tali contributi anche previa disposizione del Commissario delegato, oltre che per
disposizione del comune, e in secondo luogo a tutti i fornitori, e non solo ai fornitori con posa in opera. |
Articolo 43 - Ulteriore proroga della sospensione
e rateizzazione tributi sospesi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.38 |
Relatore |
|
29.05 |
Modifica il
comma 1, inserendo la lettera a-bis), che proroga di
un anno, fino al 31 dicembre 2018, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta
di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla
pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze
del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue
funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle
persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma. |
Articolo 43, comma 5-bis – Proroga della vita tecnica degli impianti a fune siti nella regione
Abruzzo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.20 |
Tancredi |
AP CPE-NCD |
25.05 pom. |
Inserisce
il comma 5-bis che proroga di
un anno la vita tecnica degli impianti di risalita, in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nella regione Abruzzo previa verifica della loro
idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti
uffici ministeriali. L’emendamento prevede una deroga rispetto a quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 203 del 2015 che contiene le norme regolamentari in materia di
revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i
servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. Il citato decreto ministeriale
stabilisce i termini della vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo
tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo
n.210 del 2003, precisando che, spirato il periodo di vita tecnica
dell’impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta
tecnico rilasciato. |
Articolo 43, comma 5-ter – Imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e
nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.25 NF |
Dal Moro |
PD |
27.05 |
Aggiunge il
comma 5-ter che prevede due modifiche all’articolo 15 del
decreto-legge n. 8 del 2017, recante disposizioni per il sostegno e lo
sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. La prima
modifica, relativa al comma 4 del predetto articolo 15, consente anche alle
imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate
eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 - e che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi – di
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività
economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. La
seconda modifica, relativa al comma 5 del medesimo articolo 15, indica il 30
agosto 2017 quale termine per deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalità degli eventi - di cui al suddetto comma 4 - da parte delle
regioni interessate, relativamente alle imprese agricole che hanno subito
danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile
2017. |
Articolo 43-bis – Assegnazione di spazi
finanziari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.06
NF 43.07
NF 43.032
NF 43.05
NF 43.08
NF 43.031
NF |
Melilla Pellegrino Giulietti Pastorino F. Di Stefano Palese |
ART
1-MDP SI-SEL PD SI-SEL FI-PDL MISTO-CR |
25.05 pom.
|
L’articolo 43-bis reca disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti
connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. A
tale scopo il comma 1 assegna agli
enti locali interessati – vale a dire quelli colpiti dai sismi
dell’agosto 2016, dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017 – spazi finanziari nell’ambito
dei patti nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n.243 del 2012,
in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti. Si
rammenta, in estrema sintesi, che i patti
di solidarietà nazionale costituiscono uno strumento di flessibilità per l’utilizzo delle risorse di
bilancio, previsto – unitamente alle intese regionali – dall’articolo 10 della legge di attuazione del principio del
pareggio di bilancio n. 243 del 2012,
che ha introdotto tali due istituti al fine di consentire agli enti locali di
poter procedere all’effettuazione di investimenti mediante indebitamento
ovvero con l’utilizzo di precedenti avanzi di amministrazione, pur non
conseguendo il rispetto del proprio equilibrio di bilancio, qualora tale
equilibrio sia conseguito su base regionale dal complesso degli enti della
regione interessata (regione compresa). Analogamente questo meccanismo può operare, per le quote non soddisfatte dalle
intese regionali, a livello nazionale,
con l’istituto del patto di solidarietà nazionale, mediante richieste da un
lato di acquisizione e dall’altro di
cessione di spazi finanziari, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della
legge 243 in commento e dal DPCM 21 febbraio 2017 n.71, attuativo
dell’articolo. Gli enti che effettuano gli
investimenti ai sensi della suddetta disciplina, come richiamata
dal comma 1, provvedono alla certificazione degli stessi ai fini
della verifica del rispetto del saldi di equilibrio di bilancio ai sensi del
comma 470 della legge n.232/2016 (legge di stabilità 2017). Tale
comma stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto
dell’obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una
certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio, cui si accompagnano
alcune sanzioni previste nel comma medesimo. In
conseguenza dell’assegnazione degli spazi finanziari effettuata dall’articolo
in esame nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi sismici indicati al
comma 1, il comma 3 elimina il
riferimento ai comuni medesimi contenuto
nel comma 492 della richiamata legge n.232/2016, ove tali comuni erano
ricompresi, per primi, nell’ordine di priorità dell’assegnazione degli spazi
finanziari previsti dai commi 485-492 della legge stessa. In
relazione agli effetti onerosi – in termini di maggiore spesa da parte degli
enti interessati - che derivano dalla concessione degli spazi finanziari in
esame, viene corrispondentemente ridotto
per trenta milioni di euro in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la
dotazione finanziaria del Fondo da
ripartire per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici
istituito dall’articolo 41 del decreto-legge, di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge in esame |
Articolo 43-ter – Finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.010
NF 43.011
NF |
Baruffi Ghizzoni |
PD PD |
27.05 |
Aggiunge
l’articolo 43-ter mediante cui si consente
ai Presidenti delle Regioni, previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro
dell’economia, di stipulare mutui
per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici
pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani
interessati dagli eventi sismici del
maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Per gli
interventi in questione i presidenti di regione, in qualità di Commissari
delegati, possono essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima venticinquennale, nei limiti di spesa di
complessivi 200 milioni di euro e
comunque nel rispetto dei limiti delle
disponibilità annue derivanti dall’articolo
3-bis del decreto-legge n. 95/2012 – il cui comma 6, si rammenta,
autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in
materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione per i territori in questione. Ai
mutui si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo
3-bis (quali ad esempio la possibilità di contrarre finanziamenti secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ed altre), e viene altresì
disposto che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente allo Stato
da parte degli istituti finanziatori, a valere sulle risorse autorizzate dal
medesimo articolo 6-bis, sopra indicate. |
Articolo 43-quater - Semplificazione degli
obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti nel sisma di
agosto 2016
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.039 |
Governo |
|
29.05 |
Inserisce
l’articolo 43-quater, che consente
ai contribuenti residenti nei
territori colpiti dagli eventi sismici
registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e
assimilati, con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento
europeo, di effettuare la dichiarazione
dei redditi presentando il modello
730/2017 “senza sostituto”, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia
delle entrate. |
Articolo 44 – Proroga incentivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
44.8
NF |
Sereni |
PD |
27.05 |
Aggiunge i
commi 1-bis e 1-ter, con i quali
incrementa le risorse disponibili per l’erogazione dei contributi che
potranno essere concessi alle imprese del settore turistico, dei pubblici
esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono
attività agrituristica, per la ripresa economica e produttiva nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, per il 2017, l’attuale
importo di 23 milioni di euro viene elevato a 33 milioni di euro; per il 2018
vengono stanziati 13 milioni di euro (co. 1-bis). Alla
copertura degli oneri, stimati in 10
milioni di euro per l’anno 2017
e in 13 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 450 milioni di euro
annui a decorrere dal 2013, per il finanziamento del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione (art. 3-bis,
co.6, del D.L. n. 95/2012) (co. 1-ter). |
Articolo 45-bis – Erogazione ai comuni
terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
45.02
NF 45.03
NF 45.07
NF 45.08
NF 45.011
NF |
Pellegrino F. Di Stefano Saltamartini Palese Giulietti |
SI-SEL FI-PDL LNA MISTO-CR PD |
25.05 pom. |
Introduce l’articolo 45-bis il quale dispone,
per fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni colpiti dagli eventi
sismici a partire dal 29 agosto 2016, che il Ministero dell’interno provveda al
pagamento in favore di tali enti, in occasione dell’erogazione della prima
rata relativa al 2017 di Fondo di solidarietà comunale, di un importo integrativo,
al fine di elevare l’erogazione complessiva al 90 per cento della spettanza
annua dovuta. |
Articolo 46 – Zona Franca Urbana Sisma
Centro Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.19
NF |
Melilli |
PD |
27.05 |
Modifica i commi 2 e 5. In
particolare, con le novelle al comma 2
si modificano i criteri per individuare i destinatari
delle agevolazioni fiscali e contributive
connesse all’istituzione della Zona
franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle
Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi
sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. In particolare, si
dispone che possono godere di tali benefici le imprese che hanno la sede
principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subìto, a causa
dei predetti eventi, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre al 31
dicembre 2016, rispetto al
corrispondente periodo del 2015, in luogo di parametrare la predetta
riduzione alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello
in cui si è verificato l'evento. Anche con le modifiche al comma 5 sono modificati i criteri per individuare i destinatari
delle agevolazioni della ZFU. Detto comma ricomprende nella ZFU i comuni
colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017: con le novelle in esame, si prevede
che le esenzioni spettino alle imprese aventi sede principale o
unità locale in tali comuni e che abbiano subìto una riduzione del fatturato nel periodo dal 1° febbraio al 21 maggio 2017,
in luogo del periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017. |
Articolo 46-bis – Interventi in favore
delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi tra il
2013 e il 2015
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.033
NF 55.050
NF |
Vazio Guidesi |
PD LNA |
25.05pom. |
Aggiunge l’articolo 46-bis il quale
introduce due nuovi commi (428-bis
e 428-ter) dopo il comma 428 della
legge di stabilità 2016. Il comma 428-bis prevede che
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di
concerto con i ministeri dell’economia e delle politiche agricole, sono
definite le modalità con le quali regolarizzare
le istanze presentate con una modulistica diversa dalle imprese agricole relativamente ai
danni subiti da eventi calamitosi
per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello
stato di emergenza. Si tratta dei contributi previsti dalla legge di
stabilità 2016 che ha disposto a tal fine un finanziamento agevolato, nel
limite massimo di 1.500 milioni di euro, concesso dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa
depositi e prestiti (commi 422 e 423). La regolarizzazione dovrà garantire
l’omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella
scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile adottate, fermi
restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari previsti. Il comma 428-ter prevede che alle imprese agricole di cui al comma precedente,
i benefici sopra richiamati sono riconosciuti con specifiche delibere del
Consiglio dei Ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie
comunicate dal competente Ministero dell’economia. |
Articolo 46-ter – Calcolo del valore della raccolta
differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e
2017
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.012
|
Carrescia |
PD |
27.05 |
Aggiunge l’articolo 46-ter che modifica
i parametri di riferimento per la determinazione degli ammontari
dovuti a titolo di tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica nei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. In particolare, nei predetti comuni si assume come valore di riferimento il valore della raccolta differenziata
raggiunto nel 2015 per i versamenti
fino al quarto trimestre 2018, in
luogo di prendere in considerazione la raccolta raggiunta nell’anno
precedente. |
Articolo 46-quater – Incentivi per l’acquisto
di case antisismiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.028
NF |
Marchi |
PD |
27.05 |
Aggiunge l’articolo 46-quater, che - al comma
1 - modifica l’art 16 del D.L. 63/13 integrando la disciplina del cd, Sismabonus. Il nuovo comma 1-septies - aggiunto dall’articolo in esame - provvede a disciplinare le relative
detrazioni qualora gli interventi per
la riduzione del sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi
edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente,
ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o
di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione
dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori. Agli
acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso
di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo
della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola
unità immobiliare. I
soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime
imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione
ad istituti di credito e intermediari finanziari. I
commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la
copertura finanziaria della predetta disposizione. |
Articolo 46-quinquies – Personale degli uffici
speciali per la ricostruzione dell’Aquila e dei comuni del cratere
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.046
NF |
Castricone |
PD |
27.05 |
Aggiunge l’articolo 46-quinquies, che interviene
in ordine al trattamento economico del
personale assunto, in relazione agli eventi sismici dell’aprile 2009
nella città de L’Aquila e negli altri comuni del cratere: si tratta in
particolare del personale assunto per gli uffici speciali per la
ricostruzione ai sensi del comma 3 dell’articolo 67-ter del D.L. 83/2012 (nel limite massimo di 50 unità, di cui, per
un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato per ciascun
Ufficio, quest’ultimo limite prorogato per un ulteriore triennio
dall’articolo 1, comma 454, della L. 208/2015), nonché assunto ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo 67-ter (fino a 100 unità a tempo indeterminato,
dal 2013). L’articolo
in esame dispone che: § il trattamento economico del personale della
struttura è commisurato a quello
corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel caso in cui il trattamento economico di
provenienza risulti complessivamente inferiore; § al medesimo personale sono riconosciuti gli emolumenti integrativi ed accessori previsti
dal comma 7 dell’articolo 50 del D.L. 189/2016, relativi alla corresponsione
di compensi per lavoro straordinario e ad un incremento fino al 30% – ovvero
fino al 20 per cento in talune fattispecie - della retribuzione mensile di
posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; § allo stesso personale, infine può essere attribuito
un incremento fino al 30% del trattamento accessorio. Si
stabilisce inoltre che la dotazione
organica di ciascuno dei predetti Uffici può essere potenziata con una unità di livello dirigenziale non
generale (ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001), al quale
è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché in un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato.
All’attuazione
dell’articolo in esame si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
“nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento dei servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata”. In
ordine alla precisa individuazione delle risorse che fanno carico a tale
“quota” risulterebbe opportuno un chiarimento. L’articolo
infine definisce le modalità di corresponsione dei trattamenti economici da
esso introdotti, in particolare disponendo: § che le amministrazioni di
provenienza provvedano, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento
del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di
amministrazione; § che qualora l'indennità
di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale
provveda al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale
titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento
accessorio. |
Articolo 46-sexies – Proroga delle
agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.05 NF |
Carra |
PD |
27.05 |
Inserisce
l’articolo 46-sexies, che proroga
al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e
del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016 (comma 1). Il comma 2 incrementa di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche
urbane dall’articolo 22-bis del
D.L. n. 66 del 2014, provvedendo
alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica – FISPE. |
Articolo 46-septies – Modifiche ai commi 530, 531
e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.054 |
Governo |
|
29.05 |
Inserisce
l’articolo 46-septies, che incide sulla normativa dettata dai commi
530-532 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che ha
definitivamente trasferite alle regioni, a determinate condizioni ed entro
certi limiti, le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi
finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di
assicurare il finanziamento della spesa sanitaria. In
particolare, la norma modifica il comma 530 per specificare che le somme
definitivamente trasferite alle Regioni a statuto ordinario per le suddette
anticipazioni di tesoreria sono compensate con la cancellazione di una
corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul
conto del patrimonio al 31 dicembre 2016. Viene
modificato anche il comma 531, per rinviare l’iscrizione delle registrazioni
contabili al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017, in luogo
di quello relativo all’esercizio 2016. Il medesimo intervento viene fatto sul
comma 532, al fine di rinviare anche da parte delle Regioni le sistemazioni
contabili derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 530,
alle scritture contabili dell'esercizio 2017, invece che in quelle
dell’esercizio 2016 come originariamente previsto. La norma,
infine, sopprime la previsione del comma 532 secondo cui dette sistemazioni
contabili non rilevano ai fini del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della
legge n. 208 del 2015, vale a dire del saldo richiesto alle regioni dalla
disciplina del pareggio di bilancio. |
Articolo 46-octies – Modifiche all’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.055 |
Governo |
|
29.05 |
Inserisce
l’articolo 46-octies che modifica
ed integra le disposizioni recate dall’art. 20-ter del D.L. 8/2017, le quali - al fine di assicurare la
tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia
colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 - sono volte a
consentire l’anticipazione di risorse (a valere sulle disponibilità finanziarie
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 181987), da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze (MEF), nelle more dell'accredito dei contributi
dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE). Una prima
modifica interviene sulla procedura per la concessione delle anticipazioni,
che nel testo vigente prevede che il MEF disponga le anticipazioni su richiesta del Dipartimento della
protezione civile, prevedendo che tale richiesta attesti le esigenze di cassa derivanti dall’effettivo avanzamento
delle spese ammissibili al contributo del FSUE. Una seconda
modifica incrementa di 200 milioni di
euro (da 300 a 500 milioni) l’importo massimo delle risorse anticipabili. La relazione tecnica sottolinea che tale importo è
comunque inferiore a quello (pari ad almeno 700 milioni di euro) che si
presume verrà concesso dall’UE a valere sul FSUE. La stessa relazione giustifica l’incremento in
questione alla luce delle nuove esigenze finanziarie rappresentate dalle
Regioni colpite (e quantificate, per il periodo maggio-ottobre 2017, in circa
500-600 milioni di euro), che rischierebbero di non venire soddisfatte, dato
che la definitiva deliberazione in merito all’assegnazione delle risorse del
FSUE non avverrà prima del mese di ottobre. Viene inoltre
aggiunto un nuovo comma 2-bis, che impone al Dipartimento della protezione civile di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia
colpite dal sisma. |
Articolo 46-novies - Dispositivi di sicurezza
interna del Pase in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dei
Paesi del G7
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.056 |
Governo |
|
29.05 |
L’emendamento 46.056 del Governo recepisce il contenuto del decreto
legge n. 54 del 29 aprile 20172,
attualmente all’esame della Commissione difesa della Camera (A,C. 4451). Scopo della disposizione è quello di
incrementare i "dispositivi di sicurezza interna del Pase"
in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che
ha luogo a Taormina nelle giornate del 26 e 27 maggio 2017. Nello specifico il richiamato piano di impiego è integrato,
limitatamente al periodo 1°- 28 maggio
2017 con 2.900 unità di personale
militare delle forze armate. Secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata
all’emendamento 1923 unità sono destinate a svolgere attività di
"vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina"; 432 unità sono
destinate "al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere
marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a
rischio"; infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza "degli
assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale". Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale
applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, si
rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del
decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali: 1. il personale militare è posto
a disposizione dei prefetti interessati; 2. il piano di impiego del
personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti
Commissioni parlamentari; 3. nel corso delle operazioni i
militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica
sicurezza. Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi
all'impiego del richiamato contingente l'articolo 2 autorizza la spesa
complessiva di 5.360.019 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze
indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076)
presenta una dotazione di circa 84 milioni di euro. L’emendamento in esame fa infine salvi gli
atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti a seguito del
richiamato decreto legge n. 54 del 29
aprile 20172. |
Articolo 47 – Interventi per il
trasporto ferroviario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.11
NF 47.46
NF 47.26
NF 47.38
NF |
Guidesi Bruno Bossio Crimì C. Iannuzzi |
LNA PD PD Misto |
25.05 ant. |
Modifica il comma 5 precisando che
è necessaria la previa intesa con la
singola regione interessata e in sede di Conferenza Stato - Regioni per
individuare le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura
ferroviaria nazionale. |
47.30 |
Carloni |
PD |
25.05 ant. |
Modifica il comma 7, secondo periodo specificando
che il trasferimento di risorse di
70 mln € è fatto al patrimonio
della società Ferrovie del Sud Est, anziché
genericamente alla società, e va pertanto imputato in bilancio al patrimonio. |
47.8 NF |
Palese |
MISTO-CR |
26.05 |
Modifica il comma 7, concernente la situazione delle Ferrovie del Sud
Est, cui aggiunge un periodo che precisa, in merito agli atti, ai
provvedimenti e alle operazioni già realizzate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 4 agosto 2016, avente ad oggetto le modalità e i criteri
di trasferimento della Società Ferrovie del Sud Est a Ferrovie dello Stato
che il trasferimento di Ferrovie del Sud Est a Ferrovie dello Stato Italiane
è realizzato nell'ambito di una riorganizzazione delle partecipazioni dello
Stato nel settore e in ragione della sussistenza in capo alla medesima
società di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla
continuità del lavoro e del servizio. Si conferma poi l'impegno di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto
ministeriale (art. 2 comma 4), di provvedere nei termini di legge alla
rimozione dello squilibrio patrimoniale della società. |
47.16 47.13 |
Garofalo Biasotti |
AP FI-PDL |
25.05 ant. |
Modifica il comma 9 specificando
che l’autorizzazione per svolgere le
attività propedeutiche all’avvio dei lavori per la sezione transfrontaliera della Torino Lione, viene data nelle more del perfezionamento della
delibera CIPE, anziché nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo. |
47.17 47.28 |
Garofalo Carloni |
AP PD |
25.05 ant. |
Aggiunge il comma 11-bis
che stabilisce che il collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente,
previsto dalla concessione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui
al DM 138-T del 2000, possa essere effettuato anche tramite navi veloci (oltre che con le navi traghetto già
utilizzate a questi fini), il cui impiego sia strettamente correlato al
servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia. Tale possibilità è
consentita nell’ambito delle risorse già stanziate a tale scopo nell’ambito
del vigente contratto di programma, parte servizi, tra Rete ferroviaria
italiana e lo Stato, fermi restando i servizi di trasporto ivi già stabiliti. |
47.32 NF |
Gandolfi |
PD |
26.05 |
Aggiunge
i commi 11-ter e 11-quater che introducono disposizioni per
la promozione del trasporto merci in ambito ferroviario e portuale. Il comma 11-ter stabilisce che le risorse relative agli
anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre
2014, n.190 - che prevede che, a far data dall’anno 2015, siano destinati agli
obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro risorse
per non più di 100 milioni di euro annui - al fine di sostenere gli operatori
della logistica e del trasporto ferroviario, siano attribuite,
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della
normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e modalità
stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre
2015 n. 185. Tale ultima disposizione prevede il seguente meccanismo di
attribuzione delle risorse: § in primo luogo esse sono destinate a compensazione
dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria,
inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai
servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione
di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per
l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri,
aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; § la quota che eventualmente dovesse residuare è destinata al riconoscimento di un contributo alle
imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia
sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale. La
norma citata definisce anche le modalità di calcolo del citato contributo. Il comma 11-quater introduce uno strumento di
promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale rimettendo
a ciascuna Autorità di sistema portuale la possibilità di, può riconoscere,
nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto
ministeriale, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle
aree destinate ad attività terminalistiche, in
funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario
portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Gli obiettivi
specifici di traffico ferroviario, e l’entità e le modalità di determinazione
dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale
compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci. |
47.3 NF 47.1 NF 47.9 NF 47.39 NF |
Oliaro Catalano Garofalo Gandolfi |
CI CI AP PD |
27.05 |
Aggiunge il comma 11-quinquies che istituisce un Fondo di 2 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare la
formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria e, in
particolare dei macchinisti del settore merci. Le
risorse sono assegnate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti alle imprese ferroviarie in relazione alle attività di
formazione svolte e a condizione che venga assunto almeno il 70 per cento del
personale formato e che per la formazione stessa il personale non abbia
sostenuto alcun esborso; si prevede che possano essere rimborsati gli oneri
per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. L’emendamento individua i soggetti
che possono tenere i corsi di formazione e la relativa copertura finanziaria. |
Articolo 47-bis – Disposizioni in materia di trasporto su strada
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.49 0.47.49.5 0.47.49.10 |
Relatore Catalano Governo |
CI |
29.05 |
Inserisce
l’articolo 47-bis. Il comma 1 del nuovo articolo 47-bis contiene diverse modifiche volte
ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada. Il
comma 1 (attraverso alcune
modifiche al D.Lgs. 136/16, che attua la direttiva 2014/67/UE relativa al
distacco dei lavoratori nel settore dei servizi), definisce le
caratteristiche e gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva di
distacco nel settore del trasporto su strada. Più
nel dettaglio, si dispone che: § la suddetta comunicazione: -
ha durata
trimestrale e, in questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto
effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della
stessa impresa indicata nella comunicazione stessa (nuovo comma 1-bis, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs. 136/16); -
deve riportare,
in lingua italiana, anche la paga oraria lorda (in euro) del conducente
distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute (nuovo comma
1-bis, lett. b),
dell’art. 10 del D.Lgs. 136/16); -
una sua copia
deve trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita agli organi di polizia
stradale durante un controllo su strada e un’altra copia deve essere
conservata dal referente designato dall’impresa estera distaccante (nuovo
comma 1-ter dell’art. 10 del D.Lgs. 136/16); § gli organi di polizia stradale, in occasione di un
controllo su strada, verificano la presenza a bordo della documentazione, in
lingua italiana, relativa al contratto di lavoro (o altro documento)
contenente le informazioni normativamente previste (ex artt. 1 e 2 del D.Lgs.
152/1997), nonché ai prospetti paga (nuovo comma 1-quater dell’art. 10 del
D.Lgs. 136/16); § l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di
mancanza o non conformità della suddetta documentazione. È inoltre
prevista l’applicazione delle disposizioni relative ai veicoli immatricolati
all'estero o muniti di targa EE (art. 207 del D.Lgs. 285/1992) (nuovo comma
1-bis dell’art. 12 del D.Lgs. 136/16). Il
comma 2 modifica il comma 651
dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (l. n. 208 del 2015),
che riconosce (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni), a
domanda, un esonero pari all’80% della contribuzione previdenziale (ad
eccezione dei premi I.N.A.I.L.), ai conducenti che effettuino il trasporto di
persone e di merci su strada. L’emendamento precisa che tale esonero è
erogato “entro i limiti e secondo le previsioni del Regolamento UE
1407/2013”, ossia secondo il regime di aiuti “de minimis” che prevede che L'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica
che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non
può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Se un'impresa
che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche
altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica
tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con
mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei
costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio
superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli
destinati al trasporto di merci su strada. Ciò al fine di evitare, vista la
selettività della misura, il rischio che tale intervento possa essere
considerato un aiuto di Stato incompatibile con i principi europei. Il
comma 3 modifica alcune
disposizioni del codice della strada: §
la prima
modifica, introdotta con il subemendamento 0.47.49.5, riguarda l’articolo 7,
comma 1 che ha ad oggetto i poteri di ordinanza del sindaco nella
regolamentazione della circolazione nei centri abitati. In particolare viene
sostituito il contenuto della lettera g) che prevede,
nella formulazione attuale, che con ordinanza del sindaco possano
prescriversi orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e
lo scarico di cose. Si precisa che tale potere è riferito ai veicoli di
categoria N, ossia i veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi
almeno quattro ruote così definiti dal comma 2 lettera c) dell’articolo 47.
Vengono conseguentemente modificati l’articolo 158, comma 2, che disciplina i
casi di sosta vietata, prevedendo che rientri in tale fattispecie anche la
sosta in aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle
ore stabilite, e l’articolo 201, comma 1-bis, lettera g) in tema di esonero
dalla contestazione immediata dell’infrazione al codice della strada al fine
di ricomprendere nelle ipotesi in cui non è necessaria la contestazione
immediata anche quella di accesso di veicolo non autorizzato alle piazzole di
carico e scarico merci; §
la seconda
modifica riguarda l’articolo 10, comma 3, ed è diretta a includere tra i trasporti
in condizioni di eccezionalità effettuati da veicoli isolati o costituenti
autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato, oltre all’ipotesi, già prevista di trasporto di contenitori o
casse mobili di tipo unificato anche quella di traino di rimorchi o
semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, fatto salvo,
anche in questa ultima ipotesi, il principio per cui non devono essere
superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61
e dall'articolo 62 del codice della strada. L’obiettivo della disposizione è
quello di consentire la circolazione senza autorizzazione per trasporto
eccezionale anche per questa tipologia di mezzi; §
la terza
modifica concerne l’articolo 180, comma 4, che prevede, tra l’altro che per i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli
adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo. Tale ultima possibilità viene estesa anche ai rimorchi e ai
semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
Lo scopo della norma è agevolare la circolazione di questa tipologia di
veicoli, specie nel caso, tipico nel trasporto intermodale, che essi siano
trasportati non accompagnati dall’autista. Il
comma 4 rifinanzia alcuni fondi
per il settore dell’autotrasporto. In particolare vengono rifinanziate: §
con 55 milioni di euro per l’anno 2017
l’autorizzazione di spesa, prevista dall’articolo 2, comma del decreto-legge
n. 451 del 1998 e successivamente rinnovata, a beneficio del comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori finalizzata ad interventi per la
protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, nonché a
finanziare un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale; §
con 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le
agevolazioni riconosciute dal commi 103 (possibilità di compensare le somme a
titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione di veicoli) e 106 (deduzione forfetaria di spese non documentate
per
i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune
in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni
confinanti) della legge n. 266 del 2005. Il comma 4-bis (nel testo del sub 18-quinquies1), introdotto
dal subemendamento 0.47.49.10, prevede: §
un
rifinanziamento di 35 milioni di euro
per l’anno 2018 per le finalità previste dall’articolo 1, comma 647,
della legge n. 208 del 2015 che prevede l’erogazione di contributi per
l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la
realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle
merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in
partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o
negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; §
un
rifinanziamento di 20 milioni di euro
per l’anno 2018 per le finalità
previste dall’articolo 1, comma 648, della medesima legge n. 208 del 2015 che prevede la possibilità di concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da
nodi logistici e portuali in Italia; Il comma 4-ter (nel testo del sub 18-quinquies2)
prevede che le risorse di cui all’articolo 1, comma
294 della legge n. 190 del 2014, non attribuite alle imprese ferroviarie ai
sensi del secondo periodo della citata disposizione e dell’articolo 11, comma
2-ter del decreto-legge n. 185 del 2015 (per il contenuto di tali
disposizioni si veda la scheda dell’emendamento 47. 32 NF) possono essere
destinate dal gestore dell’infrastruttura
a investimenti per migliorare le connessioni dell’infrastruttura
ferroviaria nazionali ai poli di generazione e attrazione di traffico ovvero
al rinnovo delle locomotive di manovra. Tali risorse saranno inserite nel
contratto di programma, parte investimenti tra rete ferroviaria italiana e lo
Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate. Il
comma 5 infine, anche in conseguenza dell’approvazione del
subemendamento 0.47.49.10 modifica
l’autorizzazione di spesa di cui al comma 651, della legge n. 208 del
2015, che riconosce (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni), a
domanda, un esonero pari all’80% della contribuzione previdenziale (ad
eccezione dei premi I.N.A.I.L.), ai conducenti che effettuino il trasporto di
persone e di merci su strada. Mentre infatti il testo del comma
originariamente assegnava 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018 la nuova formulazione della disposizione conferma le risorse per
il 2016, assegna 500.000 euro per l’anno 2017 e 500.000 euro per l’anno 2018. |
Articolo 48 – Misure urgenti per la
promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto
pubblico locale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
48.7 48.8 48.26 |
Guidesi Palese Alfreider |
LNA MISTO-CR Misto – Min.
Ling. |
26.05 |
Modifica il
comma 1, avente ad
oggetto la definizione dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto
pubblico regionale e locale e dei relativi enti di governo da parte delle regioni, sopprimendo il
riferimento alle province autonome
di Trento e di Bolzano. |
48.12 |
Causi |
PD |
25.05 ant. |
Modifica il
comma 11, precisando, con una correzione formale, il
riferimento ai commi 9 e 10 (in luogo dei commi 1 e 2) ai fini
dell’individuazione degli obblighi, riguardanti il possesso e la convalida
del titolo di viaggio, la cui violazione comporta sanzioni. Aggiunge il comma 11-bis che prevede
che nel caso di mancata
esibizione del titolo di viaggio agli agenti accertatori la sanzione
comminata al viaggiatore è annullata qualora questi possa dimostrare, con
idonea documentazione, il possesso del titolo nominativo risultante in corso
di validità al momento dell’accertamento. |
48.27
|
Bruno Bossio |
PD |
25.05 ant. |
Modifica il
comma 11, precisando, con una correzione formale, il
riferimento ai commi 9 e 10 (in luogo dei commi 1 e 2) ai fini
dell’individuazione degli obblighi, riguardanti il possesso e la convalida
del titolo di viaggio, la cui violazione comporta sanzioni. Aggiunge un periodo al comma 12, che ha ad oggetto la disciplina degli agenti
accertatori ai quali le società di trasporto pubblico possono affidare le
attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle
norme di viaggio. L’emendamento riconosce agli agenti accertatori, nei limiti
del servizio a cui sono destinati, la qualità
di pubblico ufficiale e prevede la possibilità che i citati agenti
accertino e contestino anche le altre violazioni in materia di trasporto
pubblico, indicate dal titolo VII del
decreto n. 753 del 1980, per le quali sia prevista l’irrogazione di una
sanzione amministrativa. |
48.22
NF 48.25
NF |
Gandolfi P. Bragantini |
PD PD |
27.05 |
Aggiunge
i commi 12-bis e 12-ter che riproducono i contenuti dell’articolo 27
dell’A.C. 308 (decreto Madia sui servizi pubblici locali), non pubblicato a
seguito di una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale. In
particolare è previsto: § un procedimento di verifica della qualità dei
servizi di trasporto mediante facoltà delle associazioni dei consumatori
riconosciute a livello nazionale o regionale di trasmettere, con cadenza
semestrale, le segnalazioni di disservizio di maggiore rilevanza e frequenza,
pervenute dall'utenza, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del
trasporto pubblico locale, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della
legge n. 244 del 2007; quest’ultimo, a sua volta, provvede a informarne le
amministrazioni competenti, le quali sono tenute a dar conto delle iniziative
per risolvere le criticità segnalate (ed entro i successivi novanta giorni
dell’efficacia delle stesse), e l'Autorità di regolazione dei trasporti, per
le iniziative di competenza. E’ previsto che l’Osservatorio evidenzi nella
propria relazione alle camere i disservizi di maggiore rilevanza e i
provvedimenti adottati dalle amministrazione per la soluzione dei medesimi e
che, a richiesta, metta a disposizione delle Camere i dati raccolti; § il rimborso del prezzo del biglietto in caso gravi
disservizi, che conducono alla cancellazione del servizio di trasporto,
ovvero un ritardo superiore ai sessanta minuti (o, nel caso di servizi in
ambito urbano, ai trenta minuti). In caso di abbonamenti il rimborso è pari
alla percentuale giornaliera del costo completo dell’abbonamento, fatte salve
le regole di validazione dello stesso previste dal gestore. Il rimborso è
corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di
pagamento. |
Articolo 49 – Disposizioni urgenti in
materia di riordino di società
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.39 0.49.39.1 NF |
Relatore |
|
29.05 |
Modifica il primo periodo del comma 2 – che prevede
il trasferimento, da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze, a Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A.,
mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite
conferimento in natura – al fine di stabilire che il trasferimento avvenga entro 30 giorni dal verificarsi delle
condizioni fissate per il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A dal successivo comma 3. Conseguentemente, modifica il comma 3,
allo scopo di inserire, tra le condizioni ivi
elencate ai fini del trasferimento delle
azioni di ANAS S.p.A., l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza
rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, attualmente prevista
nella norma vigente al di fuori delle condizioni (sub. 0.49.39.1). Tale
assenza deve essere verificata dal Ministero dell’economia e delle
finanze. |
49.19 |
Carloni |
PD |
26.05 |
Modifica il comma 3, che - alle
lettere a) e b) - elenca le condizioni previste per il trasferimento delle
azioni di ANAS S.p.A. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al fine di
prevedere che, nella condizione
indicata alla lettera b), sulla stima
dell’adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, rispetto al
valore del contenzioso giudiziale in essere, siano considerati la definizione del contenzioso mediante accordi e/o
transazioni e le risorse ad essa
destinati (di cui ai commi 7 e 8). In sostanza, il riferimento ai commi 7
e 8 sostituisce quello al comma 5, richiamato nella norma vigente, che
prevede la preventiva autorizzazione del MEF - d’intesa con il MIT – su
qualsiasi deliberazione o atto aventi ad oggetto il trasferimento di ANAS
S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società. Conseguentemente, modifica il comma 11, che prevede,
a decorrere dal trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A,
la non applicazione delle norme sul contenimento della spesa previste a
carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche, al fine di precisare che il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione
delle suddette norme avvenga fintantoché
risulti inclusa nel medesimo
elenco dell’ISTAT. |
49.1 |
Carinelli |
M5S |
25.05 ant. |
Modifica il comma 7, che autorizza l’ANAS S.p.A., per gli anni
2017, 2018 e 2019, a definire le
controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di
riserve o da richieste di risarcimento mediante accordi bonari e/o
transazioni, al fine di introdurre, nella procedura relativa alla definizione
delle controversie, un apposito preventivo
parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in luogo di una
apposita preventiva informativa all’ANAC. |
49.37 |
Schullian |
MISTO- Min.Ling |
27.05 |
Modifica il comma 12 che, nelle
more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, consente
al MIT di autorizzare l’ANAS S.p.A. ad effettuare la progettazione di
interventi, nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al
contratto dalla legge n. 208 del 2015, e attività di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale, nel limite di un ulteriore 15%,
al fine di prevedere che, nell’ambito delle predette attività di manutenzione,
ANAS S.p.A. ha particolare riguardo
alla verifica dell’idoneità statica e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti,
viadotti, cavalcavia e strutture similari. |
49.38 |
Governo |
|
29.05 |
Inserisce
il comma 12-bis che modifica
la destinazione delle risorse
attribuite all’ANAS in seguito alla soppressione (operata dal comma 1025
della L. 296/2006) del Fondo centrale
di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane. Rispetto al
testo vigente, che prevede che tali risorse siano utilizzate per gli
interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il comma
in esame dispone che siano destinate
ad integrazione delle risorse già stanziate e ricomprese nell’ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020. La
relazione tecnica sottolinea che “a seguito dell’attività di project review
dell’autostrada in parola, la riserva prevista dalla norma modificata è
superata, in quanto sono state individuate soluzioni progettuali alternative,
con una sensibile riduzione di tempi e costi di realizzazione. |
Articolo 50 - Misure urgenti per assicurare
la continuità del servizio svolto dall’Alitalia S.p.A.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50.5 0.50.5.13 |
Governo Relatore |
|
29.05 |
Sostituisce interamente l’articolo 50, introducendo
le norme attualmente contenute nel
decreto legge n. 55 del 2017
relative alla continuità del
servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.. In particolare i commi 1 e 2 del nuovo art. 50
riproducono i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. n. 55/2017, che hanno disposto
un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE,
della durata di sei mesi, a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana, S.p.A, a seguito della l'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la
nomina del collegio commissariale della società. Nel testo dell’emendamento
si riproduceva anche la norma del comma 2 che prevede che i Commissari
Straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione
straordinaria, provvedano alla raccolta
di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della
procedura di amministrazione straordinaria. Tale formulazione è stata
modificata dal subemendamento 0.50.5.13, in considerazione dell’avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55,
dell’invito alla manifestazione di interesse che rendeva non più attuale una
formulazione del comma 2 identica a quella prevista nel decreto-legge n. 55.
La disposizione si limita pertanto –riprendendo il contenuto della seconda
parte del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge citato - a prescrivere che le procedure conseguenti
all’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla
definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano
assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e
non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del
finanziamento. Conseguentemente
viene modificato l’art. 66 relativamente alla copertura finanziaria: il comma 3 del DL 55/2017 prevedeva una
copertura di 300 mln € a valere sulle risorse dell’art. 50 (qui sostituito
dall’emendamento in commento) e di 300 mln € mediante riduzione del Fondo, istituito dall'articolo 37,
comma 6, del D.L. n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in
bilancio statale destinate alle garanzie
prestate dallo Stato. Tale ultima copertura, per 300 mln €, risulta
confermata ed introdotta pertanto all’art.
66, mentre gli altri 300 mln € vengono coperti modificando il comma 3
dell’art. 66, comma 3, portando da 1.301, 9 a 1.601, 9 mln € lo stanziamento
ivi previsto. Viene inoltre ridotta a 100 mln € la giacenza da detenere a
fine anno sul conto corrente di tesoreria a decorrere dal 2017. |
Articolo 52-bis – Misure urgenti per la
promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.026 |
Catalano |
CI |
25.05 ant. |
Introduce il nuovo articolo 52-bis che modifica
l’articolo 17-septies del
decreto-legge 82 del 2012 avente ad oggetto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica. In particolare l’emendamento
introduce una lettera a-bis) al
comma 4, del citato articolo, stabilendo che tra i contenuti essenziali del
Piano medesimo, definiti al citato comma 4, sia prevista anche l'identificazione di standard minimi di interoperabilità delle
nuove colonnine di ricarica,
pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità
con i veicoli a trazione elettrica in circolazione. |
Articolo 52-ter – Modifiche al codice dei
contratti pubblici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.027 |
Governo |
|
29.05 |
Aggiunge l’art. 52-ter, che modifica l’articolo
211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC,
inserendo i commi 1-bis e 1-ter a tale articolo. In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per
l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti
relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante,
qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici. Il comma
1-ter prevede che l’ANAC
adotti un parere motivato avverso
un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi
violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia
della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati
specificatamente i vizi di legittimità riscontrati. Il medesimo comma
1-ter prevede altresì che se la
stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il
termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta
giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i
successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice
amministrativo. In tale caso la norma prevede l’applicazione
dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104). L’art. 120 del Codice del processo amministrativo
reca disposizioni specifiche relative ai giudizi amministrativi riguardanti i
provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi e forniture, prevedendo al comma 1 che tali atti sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Con il comma 2 dell’art. 120 si stabilisce che, nel caso in cui sia mancata
la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva, a condizione che tale
avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha
deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono
omessi gli avvisi o le informazioni (previsti dallo stesso comma 2) oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può
comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di
stipulazione del contratto. È previsto infine che l’ANAC individui con
regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali
esercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e1-ter. Le
disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare
il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al
comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs
56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti
pubblici. Con riguardo all'adozione di atti di raccomandazione vincolante, il
Consiglio di Stato, nel parere n. 855 del 2016 sullo schema di decreto
legislativo del Codice (A.G. 283), nel segnalare talune criticità (vertenti
sia sul piano della compatibilità con il sistema delle autonomie sia sul
crinale della ragionevolezza e della presunzione di legittimità degli atti
amministrativi), aveva suggerito due proposte alternative (vedi infra) di riformulazione del testo
trasmesso dal Governo, il cui contenuto è ripreso nelle disposizioni in
esame. L’art. 211, comma 2 del Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. 50/16), abrogato dall’ art. 123, comma 1, lett.
b), D.Lgs. n. 56/17, prevedeva che l’ANAC, qualora ritenesse
sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di
gara, invitasse mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad
agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti
illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato
adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante
dell'Autorità entro il termine fissato era punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite
massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione, che incideva altresì sul
sistema reputazionale delle stazioni appaltanti,
era impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa
ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Nel parere n. 855
del 2016, il Consiglio
di Stato (CdS), in merito al comma 2 dell’art.
211, rilevava, in primo luogo, che “è
da preferire allora una riformulazione in chiave di controllo collaborativo,
ispirata alla disciplina dettata dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990
(che assegna all’AGCOM determinati poteri sugli atti amministrativi che
determinano distorsioni della concorrenza), compatibile con i principi costituzionali
e con i limiti della legge delega, che parla di “controllo” al fine di
giustificare il potere dell’ANAC, usando una locuzione coincidente con la
qualificazione usata dalla Consulta con riguardo alla legittimazione
processale conferita dall’art. 21 bis cit. all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato [Corte cost., 14 febbraio
2013, n. 20]”. Nel parere, inoltre, si rilevava che “nell’attuale
formulazione del codice, il meccanismo opera per qualsivoglia atto di gara” e
che “valuterà il Governo se non sia preferibile limitarne l’operatività ai
soli atti più importanti, quali i bandi, gli altri atti generali, nonché atti
di gara per appalti di particolare rilevanza”. Si segnalava, altresì, che “in caso di
opzione per un potere di impugnazione generalizzato, va comunque considerata
la facoltà dell’ANAC di selezionare le procedure su cui intervenire. Tale
potere selettivo potrebbe essere, se del caso, ulteriormente definito in
apposite linee guida dell’ANAC di individuazione ex ante, in via di autolimitazione,
delle tipologie di casi in cui il potere di raccomandazione viene
esercitato.” Nel succitato parere, infine, il CdS
suggeriva quindi le seguenti due formulazioni alternative, la prima più
restrittiva e la seconda più generale: “1) L'Anac è legittimata ad
agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti
relativi a contratti di rilevante impatto, di qualsiasi stazione appaltante
che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (comma 1). L’Anac, se ritiene
che un atto del comma 1 sia affetto da un vizio di legittimità emette, entro
sessanta giorni, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili
della violazioni riscontrate. Se la stazione appaltante non si conforma nei
sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere l’Autorità può
presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice
amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo precedente si applica l’articolo
120 del codice del processo amministrativo (comma 2)”. 2) L'Anac è legittimata ad
agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti
di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comma 1). L’Anac, se ritiene che un atto del comma 1 sia affetto da
un vizio di legittimità emette, entro sessanta giorni, un parere motivato nel
quale indica gli specifici profili della violazioni riscontrate. Se la
stazione appaltante non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione
del parere l’Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta
giorni, innanzi al giudice amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo
precedente si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo
(comma 2). L’Anac con proprie linee guida può
individuare i casi, o le tipologie di provvedimenti, di cui al comma 1 in
relazione ai quali esercitare i poteri di cui al comma 2 (comma 3).” |
Articolo 52-quater – Organizzazione ANAC
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.028 |
Governo |
|
29.05 |
Introduce
l’articolo 52-quater che attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di
definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento
giuridico del proprio personale
sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune disposizioni
generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e
riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino alla data
di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare applicazione
il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata in
attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC
tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse
umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non
devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del personale dell’Autorità non può
eccedere quello definito in attuazione del citato Piano di riordino adottato
con DPCM 1 febbraio 2016. Si ricorda che
il Piano di riordino della nuova ANAC, per quanto concerne la disciplina del
personale nonché il relativo trattamento giuridico ed economico, ha avuto
solo natura ricognitiva ed ha applicato la disciplina giuridica ed economica
che trovava applicazione al personale della ex AVCP. Nell’ambito del Piano è
stato possibile intervenire solo a semplificare la struttura della
retribuzione In relazione alla formulazione del testo, si valuti
l’opportunità di sostituire l’espressione “ordinamento giuridico del proprio
personale” con “trattamento giuridico del proprio personale”. |
Articolo 52-quinquies – Sicurezza antisismica
delle autostrade A24 e A25
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.029 0.52.029.5 NF |
Governo Catalano |
CI |
29.05 |
Aggiunge
l’art. 52-quinquies che prevede, al fine dell’immediato avvio
dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, a
favore della società concessionaria
«Strada dei Parchi», la sospensione
del versamento delle rate del corrispettivo della concessione previsto dalla
vigente Convenzione (art. 3, lett. c) relative agli
anni 2015 e 2016, ciascuna dell’importo di 55.860.000 euro, comprendente gli
interessi di dilazione. La norma in
esame specifica che la sospensione del
versamento delle rate del corrispettivo della concessione è effettuata –
in conseguenza della modifica introdotta con il subemendamento 0.52.029.5 -
previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti,
presentato dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse
previste dalla disposizione in esame, da approvare entro il 31 agosto 2017
con un D.M. del MIT, che definisce altresì le relative
modalità di attuazione e la regolazione del periodo transitorio. Restano ferme
le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante ad ANAS
S.p.A.. La norma in
esame prevede che il versamento da parte del concessionario ad ANAS S.p.A.
delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza
ANAS S.p.A, per complessivi 111.720.000 euro, sia
corrisposto in tre rate, per un importo per ciascuna rata pari a 37.240.000
euro, da corrispondersi alla scadenza del 31 marzo di ciascuno degli anni del
periodo 2028-2030, con una maggiorazione degli interessi maturati calcolati
al tasso legale. La relazione
tecnica precisa che l’importo sospeso risulta attualmente accantonato e non
corrisposto ad ANAS nei tempi stabiliti, da parte del concessionario, in
conseguenza di un ricorso giudiziario attivato dalla stessa società vertente
sulla titolarità del credito definito in Convenzione. In
particolare, l’intervento normativo in esame risulta previsto: § nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 1,
comma 183 della legge di stabilità 2013 (L. 228/12), che in conseguenza degli
eventi sismici del 2009 in Abruzzo ha disposto specifiche misure, per
consentire la messa in sicurezza dei viadotti , l’adeguamento degli impianti
di sicurezza in galleria e le
ulteriori opere di adeguamento delle
autostrade A24 e A25, in quanto opere strategiche per le finalità di
protezione civile; § tenuto conto dell’imprescindibile urgenza di mettere
in sicurezza antisismica le Autostrade
A24 e A25; § nelle more della definizione degli strumenti di
panificazione tecnica ed economica dell’intero impianto infrastrutturale. |
Articolo 53-bis – Ristrutturazione o
riorganizzazione imprese editoriali per crisi aziendali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.047
NF |
Relatore |
|
29.05 |
Introduce l’articolo 53-bis, con il quale
viene autorizzata una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti
dal rifinanziamento per l’accesso alla pensione
di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all’articolo.
37 della L. 416/1981), previsto dall’articolo
3, comma 1, del D.Lgs. 69/2017. Il comma 1, dell’articolo 3, del D.Lgs. 69/2017 ha disposto che ai fini della liquidazione
anticipata della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti
interessati dai piani di gestione degli esuberi (ex articolo 1, commi
226-232, della L. 232/2016) i cui accordi non siano stati recepiti in sede di
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’articolo 37,
comma 1, lettera b), della L. 416/1981), alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si applichino i seguenti requisiti: § un’anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati
presso l’INPGI; § un’età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini. Si
ricorda che l’articolo 1, commi 226-232, della L. 232/2016, nelle more
dell’esercizio della delega (di cui all’articolo 2, comma 4, della L.
198/2016) prevista per rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti
progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico,
hanno disposto che il suddetto rifinanziamento sia pari a 5,5, mln di euro
annui per il triennio 2017-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di
euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo al rifinanziamento già
disposto dall’articolo 1-bis del D.L. 90/2014 (in relazione a ciò, sono
aumentati i limiti spesa all’uopo stabiliti dall’articolo 41-bis, c. 7, del
D.L. 207/2008, che ha stanziato 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 per
il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate
per i giornalisti dipendenti). I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti
interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al
Ministero del lavoro prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio,
anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata. Il
finanziamento è revocato nel caso in cui i giornalisti interessati instaurino
rapporti di lavoro (dipendente o autonoma anche sotto forma di
collaborazione) ovvero sottoscrivano contratti per la cessione del diritto
d’autore. Per il finanziamento di tali oneri è autorizzata (comma 1) la spesa di 6 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018,
11 milioni di euro per il 2019, 12 milioni di euro per il 2020
e 6 milioni di euro per il 2021, con conseguente aumento dei
limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008. Allo stesso tempo, è prevista la facoltà, per i giornalisti
effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di
gestione degli esuberi, di optare per
l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ovvero, nel caso di giornalisti coinvolti nella riduzione oraria
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, entro 60 giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria
o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e
contributiva, se successiva, a
condizione di possedere un'anzianità contributiva pari ad almeno 25 anni
interamente accreditati presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, negli
anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni (per le donne) e a 60 anni (per gli
uomini). L'INPGI prende in considerazione le domande di
anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine
cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel
rispetto dei limiti di spesa richiamati (comma
2). All'onere derivante dall'attuazione delle richiamate
disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della L. 198/2016, per il quinquiennio 2017-2021 (comma 3). Infine, all'onere derivante dalle prestazioni di
vecchiaia anticipata concorre il contributo aggiuntivo da versare all’INPGI
da parte dei datori di lavoro per l’onere eccedentario (di cui all'articolo
41-bis, comma 7, secondo periodo, del D.L. 207/2008) nel caso in cui i datori
di lavoro interessati presentino piani comportanti complessivamente un numero
di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente
superiori a specifici importi (33 milioni di euro per il 2017, 30,8 milioni
di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro
annui dal 2020) (comma 4). |
Articolo 53-ter – trattamento di mobilità
in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.042
NF |
Pilozzi |
PD |
29.05 |
Introduce l’articolo
53-ter, con il quale si prevede la facoltà di indirizzare le risorse
(sulla base della ripartizione regionale già definita) destinate alla cassa integrazione guadagni straordinaria
per le imprese situate nelle aree
industriali di crisi complessa (di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del
D.Lgs. 148/2015, e pari per il 2017 a 117 milioni di euro) alla prosecuzione (senza soluzione di
continuità ed a prescindere dall’applicazione di specifici criteri di
concessione degli ammortizzatori) del trattamento
di mobilità in deroga, fino a un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in tali
aree e che, al 1° gennaio 2017, risultassero beneficiari di trattamenti di
mobilità ordinaria o in deroga. Tali risorse possono essere fruite a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate misure
di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare
all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si ricorda che il D.M. 83473/2014 ha disciplinato i
criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa
vigente. In particolare, si stabilisce che la CIG in deroga possa essere
concessa ai lavoratori in possesso dì una anzianità lavorativa presso
l'impresa di almeno 12i mesi alla data di inizio del periodo di intervento
della stessa CIG in deroga, che siano sospesi dal lavoro o effettuino
prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione
dell'attività produttiva per: situazioni aziendali dovute ad eventi
transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali
determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali;
ristrutturazione o riorganizzazione. |
Articolo 54-bis – Disciplina delle
prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di prestazione
occasionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
54.09
NF |
Di Salvo |
PD |
27.05 |
Introduce l’articolo 54-bis, recante una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite
tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi
(esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull’eventuale staso di
disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno)
complessivamente non superiori (commi
1 e 4): § 5.000 euro, per ciascun
prestatore con riferimento alla
totalità degli utilizzatori; § 5.000 euro, per ciascun
utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; § 2.500 euro, per
prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso
utilizzatore. In caso di
superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione
superiore a 280 ore nell’arco
dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. E’
prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni
prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione
(senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. 124/2004) (comma 20). Per quanto
attiene il limite di reddito degli
utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo (comma 8). Si tratta: § dei titolari
di pensione di vecchiaia o di invalidità; § dei
giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di
studi scolastico o universitario); § delle persone
disoccupate (ex articolo 19
del D.Lgs. 150/2015); § dei percettori
di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in tal caso l’INPS provvede
a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi
derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo). Il prestatore
ha diritto alla copertura
previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS
(di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Inoltre, trovano applicazione nei confronti del
prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs.
266/2003) e quelle in materia di sicurezza
sul lavoro (la cui applicazione però, è circoscritta, ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, ai prestatori che svolgano la
prestazione a favore di un committente imprenditore o professionista) (comma 3). Inoltre, non possono essere
acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali
l’utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato) da meno di 6 mesi un rapporto
di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5). È previsto l’obbligo di registrazione (con
relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono
utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le
operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione
della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di
pagamenti elettronici. La registrazione e i relativi adempimenti possono
essere svolti tramite i consulenti del lavoro (tramite i patronati
esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto
Famiglia) (comma 9). Alle
prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri
utilizzatori (comma 6). Per quanto
concerne le persone fisiche, non
nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a
prestazioni occasionali utilizzando il Libretto
Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato,
acquistabile presso l’INPS o gli
uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali
rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di
giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento
privato supplementare. Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento
con valore nominale di 10 euro per
prestazioni non superiori ad un’ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono
a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla
Gestione separata e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10
euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali (comma 11); gli utilizzatori (ai sensi
del comma 12), devono comunicare
con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla
prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione; Per quanto
concerne gli altri utilizzatori, possono
ricorrere a prestazioni occasionali mediante
uno specifico contratto di prestazione
occasionale (comma 13). Per
l’attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare
(attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo
specifiche modalità (definite al comma 9) L’1% degli importi versati è per il
finanziamento degli oneri gestionali (comma
15). La misura
minima del compenso è pari a 9 euro;
per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell’utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso) (comma 16). Almeno un’ora
prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una
dichiarazione contenente, fra l’altro, le seguenti informazioni: § i dati anagrafici e identificativi del prestatore; § il luogo di svolgimento della prestazione; § l’oggetto della prestazione; § la data e l’ora di inizio e di termine della
prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con
riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni; § il compenso
pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per
prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della
giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi
del comma 16) (comma 17). Il prestatore
riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione SMS
o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia
luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact
center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione
trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di
svolgimento della prestazione (comma
18). È fatto divieto di utilizzare il contratto di
prestazione occasionale (comma 14):
§ per gli utilizzatori che hanno alle proprie
dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; § per le imprese dell’edilizia e di settori affini, le
imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo, le imprese del settore miniere, cave e torbiere. § nell’esecuzione di appalti di opere o servizi; § da parte di imprese del settore agricolo, salvo che
per i soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti, disoccupati,
precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sia per il
Libretto Famiglia, sia per il contratto di prestazione occasionale, l’INPS
provvede al pagamento del compenso
entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante specifico
accredito su c/c bancario o bonifico bancario (con oneri in quest’ultimo caso
a carico del prestatore). L’INPS, inoltre, attraverso la richiamata
piattaforma informatica, provvede all’accreditamento dei contributi
previdenziali e al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei dati sulle prestazioni di lavoro
occasionale nel periodo di riferimento (comma
19). Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di
prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle spese di personale),
esclusivamente (comma 7): § nell’ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di
detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; § per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati
a calamità o eventi naturali improvvisi; § per attività di solidarietà, in collaborazione con
altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; § per l’organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli. Infine, si
prevede l’obbligo, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
trasmettere alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno (previo confronto con
le parti sociali) una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative in
oggetto (comma 21). |
Articolo 55-bis – Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.06
NF |
Raciti |
PD |
27.05 |
Aggiunge l’articolo 55-bis, il quale incrementa
di 58 milioni per il 2017 il Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili, mediante corrispondente riduzione
del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il
finanziamento dell’assegno di disoccupazione (ASDI). |
Articolo 55-ter – Disposizione
interpretativa dell’articolo 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia
di interventi per la formazione e l’integrazione del reddito
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.024 |
Damiano |
PD |
27.05 |
Aggiunge l’articolo 55-ter il quale
prevede una norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo n.276/2003, relativo al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro, al fine di prevedere che gli interventi finanziati includano le
misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una
protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la
bilateralità del settore. |
Articolo 55-quater – Trattamenti integrazione
salariale in deroga
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.030 |
Pilozzi |
PD |
27.05 |
Aggiunge l’articolo 55-quater che, integrando
l’articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015 (attuativo del cd. Jobs act), prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso
delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a
pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della concessione o del provvedimento di
concessione (se successivo). Per i trattamenti conclusi prima delle data di
entrata in vigore del presente decreto, i 6 mesi decorrono da tale data. |
Articolo 55-quinquies – Disposizioni in materia
di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.09 NF |
Borghi |
PD |
29.05 |
Introduce l’articolo 55-quinquies, che reca
disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera. In particolare: § si dispone (integrando l’articolo 76 della L.
413/1991) che la ritenuta unica del 5%
sulle rendite corrisposte in
Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati
alla fonte in Svizzera, venga
applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme
corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità svizzera (LPPT). Tra le somme sono altresì
ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di
prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali
tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma) (comma 1); § si prevede (aggiungendo la lettera b-bis) al comma 13 dell’articolo 38
del D.L. 78/2010) che l’esonero
dall’obbligo della dichiarazione
annuale per gli investimenti e le attività, per i soggetti residenti in
Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (con riferimento
agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel
Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa) si applichi (con riferimento al conto corrente costituito
all’estero per l’accredito di stipendi o altri emolumenti dalle attività
lavorative svolte all’estero e limitatamente a tali somme) anche al coniuge e ai familiari di 1° grado
eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sullo stesso conto corrente (comma 2). |
Articolo 56-bis – Fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.08 |
Relatore |
|
29.05 |
Aggiunge
l’articolo aggiuntivo 56-bis, che rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa
alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo saccarifera – di cui all’art. 1, comma 1063 della legge
n. 296 del 2006 – di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019,
2020 e 2021. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale
di conto capitale di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze. |
Articolo 57 – Attrazione degli
investimenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.17 |
Giacomoni |
FI-PDL |
27.05 |
Modifica il
comma 2 al fine di: § consentire
l’investimento nei PIR – piani individuali di risparmio, anche alle casse di previdenza (n.1) e ai fondi pensione (n. 2), con
l’applicazione del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione; § disporre che, per
i predetti enti (n. 3), gli investimenti
nei PIR non sono sottoposti ai limiti quantitativi previsti dalla legge
(destinazione agli investimenti qualificati in strumenti finanziari delle imprese di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un
limite complessivo non superiore a 150.000 euro). |
57.32 |
Governo |
|
29.05 |
Inserisce il comma 3-ter, che
modifica l’art. 31, co. 4, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), ampliando la durata del regime agevolativo previsto per le start-up
innovative, di cui all’art.
25, co. 2, del D.L. n. 179/2012, da
quattro anni a cinque anni dalla data della
costituzione delle stesse. Si prevede, infatti, fatto salvo il diverso
termine previsto dal co. 3 del medesimo art. 25, se applicabile (quattro anni dalla data di entrata in
vigore del D.L., se la start-up
innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti; tre anni, se è stata costituita entro
i tre anni precedenti; due anni,
se è stata costituita entro i quattro anni precedenti), la cessazione dell'applicazione del regime
agevolativo previsto per le start-up innovative, nel caso in
cui esse perdano uno dei requisiti previsti dal citato art. 25, co. 2, prima
della scadenza del termine di 5 anni
dalla data di costituzione, secondo
quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro
delle imprese di cui all’art. 25, co. 8, e in ogni caso al raggiungimento di
tale termine. Secondo quanto evidenziato nella
Relazione illustrativa, non sono interessate dall’estensione temporale in
questione le imprese costituite prima dell’entrata in vigore della L. n. 221/2012,
le quali rimangono quindi assoggettate ai limiti temporali di cui all’art.
25, co. 3. La Relazione tecnica evidenzia, infine,
la finalità dell’emendamento, volto a individuare una durata temporale
uniforme del regime agevolativo in questione, in considerazione dei dubbi
interpretativi derivanti dalla modifica, ad opera dell’art. 57, co. 3, del
D.L. n. 50/2017, del solo art. 28,
co. 1 del D.L. n. 179/2012. Ne deriva, pertanto, l’estensione da quattro anni a cinque anni della durata del regime agevolativo anche con
riferimento alle altre norme della Sezione IX del D.L. n. 179/2012, recante
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, nelle quali ancora permane il limite
temporale di quattro anni. |
57.31 |
Governo |
|
29.05 |
Inserisce
il comma 3-quater, che autorizza,
per il finanziamento dei centri
di competenza ad alta
specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, di
cui all’art. 1, co. 115, della L. n. 232/2016, l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019, nei limiti in cui tali somme si rendano disponibili
nell’ambito delle risorse rivenienti dall’art. 1, co. 851, della L. n.
296/2006 (il quale dispone le riassegnazione allo stato di previsione del MiSE, per la parte eccedente l’importo di 50 milioni di
euro a decorrere dal 2013, delle somme
derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione
industriale, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi
d'impresa). Il comma 115 della L. n. 232/2016 ha previsto
il finanziamento dei centri di
competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, entro
il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10
milioni per il 2018, demandando la definizione delle
modalità di costituzione e delle forme di finanziamento degli stessi ad un
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e finanze. La Relazione
tecnica specifica che le risorse saranno assegnate in bilancio, previo
accertamento all’entrata delle somme rivenienti dall’art. 1, co. 851, della
L. n. 296/2006. e ss.mm. L’art. 1, co.
851, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), come modificato
dal co. 12 dell’art. 24 del D.L. n. 83/2012 (recante misure urgenti per la crescita del
Paese), relativo al contributo,
tramite credito di imposta, per le nuove assunzioni di profili altamente
qualificati, ha disposto che le
somme derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e
modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi
d'impresa, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
per la parte eccedente l'importo
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, allo stato di previsione del MiSE,
anche al fine di potenziare le
attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela
del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese
la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il
brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per
le domande di brevetto per invenzione industriale |
57.23 NF |
Pilozzi |
PD |
29.05 |
Aggiunge il comma 3-quinquies,
che interviene sulla norma (comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013) che consente ai titolari di impianti di generazione di energia
elettrica, alimentati da bioliquidi
sostenibili, di optare - in alternativa al mantenimento del diritto agli
incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio dell’impianto – per una rimodulazione degli incentivi stessi,
con un incremento di questi per i primi due anni (+20
percento per un anno a decorrere dalla data indicata dal GSE e compresa tra
il 1° settembre e il 31 dicembre 2013 e + 10 percento per il successivo anno)
ed una riduzione per i successivi tre
(- 15 percento per i successivi tre) fino a concorrenza di una quantità di
energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto
incremento. Il comma
3-bis introduce in sostanza una
ulteriore modalità di riduzione
rispetto a quella prevista a legislazione vigente, consentendo al produttore di chiedere al GSE, entro il 30 settembre
2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già
applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel
residuo periodo di diritto all’erogazione, ma in ogni caso nel limite di
quattro anni a decorrere dal 1 luglio 2016. In
particolare, il comma 7-bis
dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013, come da ultimo modificato dalla Legge di
stabilità 2014 (legge n. 147/2013), consente ai titolari di impianti di
generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi
sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare, in
alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla
produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in
esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un
periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e
compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per
l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la
produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una
riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di
energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. Il GSE ha
pubblicato le istruzioni operative per
l’applicazione della rimodulazione di cui all’art 5 comma 7-bis del D.L. n.
69/2013 e ss. mod., con particolare riferimento
all’esercizio dell’opzione per gli impianti incentivati con la tariffa
omnicomprensiva (“TO”) di cui al DM 18/12/2008 e con i Certificati Verdi
(“CV”). |
Articolo 57, comma 3-bis - Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.3 NF 13.9 NF 57.2 NF 57.18 NF 57.24 NF 57.26 NF 57.13 NF 57.30 NF |
Caparini Ferrara Palese Fratoianni Ferrara Ginefra Sisto Caparini |
LNA MDP MISTO-CR SI-SEL MDP PD FI-PDL LNA |
27.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis, che modifica
in più parti la legge n. 198 del 2016, la quale tra l’altro ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione. In particolare, per effetto delle modifiche in esame: a)
novellando
l’articolo 1, comma 2, lettera c) della
predetta legge, si incrementa da
100 a 125 milioni di euro
l’importo massimo della quota delle eventuali maggiori entrate, versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione, destinata a confluire nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione negli
anni 2017 e 2018; b)
con finalità di
coordinamento, viene modificato anche l’articolo 10, comma 1, che definisce
la quota parte delle suddette maggiori entrate da destinarsi al Fondo. |
Articolo 57-bis - Incentivi fiscali agli
investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese
editoriali di nuova costituzione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.056 0.57.0.56.1 |
Relatore |
|
27.05 |
Inserisce
l’articolo 57-bis, che, innanzitutto, prevede l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che
effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente. Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria – è pari al 75% del valore
incrementale degli investimenti
effettuati, innalzato al 90% nel
caso di piccole e medie imprese,
microimprese e start-up innovative.
La definizione
delle modalità e dei criteri di
attuazione è demandata ad un DPCM,
da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di
Stato. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria. Il credito di
imposta è concesso nel limite massimo
di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico
(art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016). Con il medesimo DPCM si
stabiliscono, altresì, i criteri di
ripartizione dell’onere a carico di ciascuna amministrazione. Le risorse
destinate al credito di imposta sono iscritte sul pertinente capitolo dello
stato di previsione del MEF e trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”. Inoltre,
prevede l’emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria – di un bando
annuale per l’assegnazione di finanziamenti
alle imprese editrici di nuova
costituzione, il cui scopo è favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo
scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità
femminile (sub. 0.57.056.1), e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di
contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle
tecnologie digitali. I contributi
sono concessi nel limite massimo di
spesa stabilito annualmente con il DPCM
che stabilisce la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai diversi interventi di
competenza (art. 1, co. 6, della L. 198/2016). Per lo
svolgimento delle attività
amministrative inerenti entrambe le previsioni, si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con le
previsioni introdotte si disciplinano gli ambiti oggetto della delega recata dall’art. 2, co. 2, lett.
h), i) e n), della L. 198/2016, per la quale i termini
di esercizio sono scaduti. |
Articolo 57-ter – Incentivi per la
produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.016 |
Palese |
Misto-CR |
27.05 |
Inserisce
l’articolo 57-ter, che proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il
quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto
dalla legge di stabilità per il 2016, devono fornire al MISE gli elementi per
la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto, ai fini della
verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore
dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. |
Articolo 57-quater – Salvaguardia della produzione
di energia da impianti fotovoltaici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.055 0.57.055.2. |
Governo Alfreider |
Misto – Min.Ling. |
29.05 |
Aggiunge l’articolo 57-quater, rubricato salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici. L’articolo interviene sulla disciplina
dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel
settore fotovoltaico, introducendo
a tal fine quattro nuovi commi, da 4-bis a 4-quinquies nell’articolo
42 del D.Lgs. n. 28/2011. A tale
riguardo, si ricorda che ai sensi
della disciplina vigente (contenuta nel comma 3 del succitato articolo 42
del D.Lgs. n. 28/2011), nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE
o dai soggetti da questo preposti - siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto
dell'istanza di incentivo ovvero la
decadenza dagli incentivi, nonché
il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI l'esito degli
accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta
delle sanzioni di cui all'art. 2, co. 20, lett. c) della legge n. 481/1995). Ai sensi del nuovo comma 4-bis, agli
impianti di potenza superiore a 3 kw nei quali, a seguito di verifica o di indagine, risultano installati moduli non
certificati o non rispondenti
alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della
tariffa incentivante abbia intrapreso azioni
consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non
conformità dei moduli, si applica, su istanza del soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della tariffa
incentivante base per
l’energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Ove ricorra il caso, resta fermo l’annullamento: §
della maggiorazione del 10% della componente incentivante della tariffa,
prevista dal D.M. 5 maggio 2011 (art. 14, co. 1, lett.
d) cd. “Quarto conto energia”) per gli impianti il cui costo di
investimento (esclusa la componente lavoro), sia per non meno del 60%
riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della UE; §
delle maggiorazione prevista dal D.M. 5 luglio 2012 (art. 5, co. 2, lett.
a)), cd. “Quinto conto energia” per gli impianti con componenti principali
realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/ Spazio Economico Europeo - SEE. Tale
maggiorazione, ai sensi della sopra citata norma è pari a 20 euro/MWh se
l’impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 10 euro/MWh se
entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 5 euro/MWh se entrato in
esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. Il nuovo
comma 4-ter dispone un dimezzamento della suddetta decurtazione qualora il beneficiario dell’incentivo dichiari spontaneamente, al di fuori
di un procedimento di verifica o di indagine, la mancanza della
certificazione o che la certificazione non risponde alla normativa di
riferimento. Il nuovo
comma 4-quater dispone che, il GSE, ai fini dell’applicazione
della sanzione prevista dai commi 4-bis
e 4-ter (rispettivamente,
decurtazione del 20% o decurtazione del 10%), accerta, sulla base di
idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità
proporzionate indicate dallo stesso GSE, la
sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti
tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza. Infine, il nuovo comma 4-quinquies
fa salvo il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità
dei moduli. Restano ferme eventuali
diverse responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre
violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento del diritto
agli incentivi. La relazione
illustrativa all’emendamento afferma, a motivazione dell’intervento contenuto
nel nuovo comma 4-bis, che una
decurtazione maggiore del 20% potrebbe compromettere irreparabilmente il
conto economico dell’impianto e che il perimetro interessato dalla misura è
già stato interessato dalla rimodulazione della tariffa incentivante
(prevista dal D.L. n. 91/2014). Mentre, relativamente al comma 4-ter, la relazione afferma la
previsione di un trattamento sanzionatorio meno penalizzante per coloro che
dichiarano spontaneamente l’inidoneità dei moduli. La relazione inoltre
segnala che la proposta normativa non andrebbe ad impattare sulle graduatorie
già formate in quanto non incide sui criteri utilizzati dal GSE per la
formazione delle stesse (l’utilizzo di componenti made in UE costituiva criterio
di priorità solo nel Quinto conto energia, il cui contingente non è stato
saturato, pertanto il requisito in questione non è stato determinante,
secondo la relazione, ai fini dell’accesso agli incentivi). L’urgenza
della norma discenderebbe – sempre secondo il Governo - dalla numerosità dei
contenziosi sul tema, stimati in qualche centinaia, e dalle conseguenti
incertezze, che possono compromettere la funzionalità degli impianti, con la
perdita di produzione di energia da fonti rinnovabili, necessaria ai fini del
raggiungimento degli obblighi assunti in sede europea. Infine, il comma 4-sexies inserito dal subemendamento 0.57.055.2, dispone
che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato
l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo
in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono
riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo autorizzativo non
abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla
sua posizione in graduatoria. Si ricorda
che il D.M. 6 luglio 2012, di
disciplina degli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,
ha disposto, all’articolo 9, che, per
l’accesso ai meccanismi di incentivazione ivi previsti (tra i quali
appunto quelli per l’eolico on-shore), il soggetto responsabile degli impianti
stessi deve presentare richiesta al GSE di iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza
dell’impianto. Il medesimo articolo ha previsto che il GSE pubblicasse il
bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima
dell’inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al
registro stesso. Con il Bando dell’8 settembre 2012, in
conformità a quanto previsto dall’art. 9 del citato D.M. 6 luglio 2012 il GSE
ha reso noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle
richieste di iscrizione ai Registri e ha indicato le risorse disponibili nel
periodo di riferimento. Per l’eolico on-shore, il codice identificativo del Registro è stato
appunto EOLN_RG2012. L’ammissione
in graduatoria – avvenuta, per l’eolico on-shore, a gennaio 2013 (cfr. sito istituzionale del
GSE) -, non ha di per sé garantito l’accesso agli
incentivi, che sono rimasti subordinati alla verifica del rispetto degli altri requisiti previsti dal D.M. 6
luglio 2012 e dal quadro normativo di riferimento, nonché alla verifica
dell’assenza delle condizioni generali di cui all’art. 23 e 24 del D.Lgs.
28/11 (gli incentivi sono rivolti agli impianti entrati in esercizio dopo il
31 dicembre 2012). Per quanto riguarda gli impianti esclusi, si rinvia al sito istituzionale del GSE. Sulle
esclusioni sono in corso dei contenziosi. |
Articolo 60-bis – Fondo per il credito alle
aziende vittime di mancati pagamenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.068 |
Governo |
|
29.05 |
Aggiunge
l’art. 60-bis, attraverso il quale estende l’ambito di applicazione del fondo per il credito alle
aziende vittime di mancati pagamenti.
Si tratta del fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, che sostiene, per il triennio 2016-2018, le piccole e medie
imprese che sono entrate in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro
da parte di altre aziende debitrici, i cui titolari siano accusati di alcuni
reati (estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o falso in bilancio).
Rispetto alla normativa vigente, che consente l’accesso solo alle imprese che
risultavano parti offese in un procedimento penale in corso alla data di
entrata in vigore della legge di stabilità 2016, la riforma elimina quel
riferimento temporale, estendendo così la platea dei possibili beneficiari
del fondo. Non vengono peraltro modificate le disposizioni che circoscrivono
l’operatività del fondo al triennio e che limitano a 10 milioni di euro le
dotazioni del fondo stesso. |
Articolo 60-ter – Semplificazioni per
progetti di Social Innovation
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.069 |
Governo |
|
29.05 |
Aggiunge l’art. 60-ter, che
autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a trasferire alle pubbliche amministrazioni
nell’ambito delle “regioni meno sviluppate”, a titolo gratuito e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la proprietà intellettuale dei progetti di Social Innovation, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle
attrezzature realizzati e acquisiti nell’ambito degli stessi, e la
relativa gestione e utilizzazione. Lo scopo dichiarato è quello di consentire il più
adeguato ed efficace sviluppo, nonché la completa realizzazione, dei
progetti. Per i medesimi fini, dispone, altresì, che il MIUR
prosegue, previa verifica, nel trasferimento dei fondi ai soggetti attuatori
per le attività e gli investimenti già realizzati. Infine, si prevede che le disposizioni attuative dei
previsti trasferimenti, emanate dal MIUR, devono ispirarsi a principi di
semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati
ai progetti, nonché regolamentare in termini più efficaci e celeri le
modalità e i termini di conclusione e gestione degli stessi progetti. La relazione
illustrativa che accompagnava l’emendamento chiariva che si tratta dei
progetti elaborati a seguito del decreto
direttoriale 2 marzo 2012 e faceva
presente che il trasferimento avverrà alle pubbliche amministrazioni site
nelle regioni dell’Obiettivo
Convergenza. Occorre, dunque, fare riferimento
alle regioni dell’Obiettivo Convergenza anche nel testo. Infatti, fra le “regioni meno sviluppate” risulta inclusa,
anche nell'accordo di partenariato
Italia-Commissione europea che disciplina l'uso dei fondi strutturali per il
periodo 2014-2020, anche la regione Basilicata, alla
quale non sono stati destinati i fondi previsti dal D.D. 2 marzo 2012. Con il citato Decreto del Direttore generale per il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca 2 marzo 2012 è stato emanato un
Avviso per la presentazione di idee progettuali per “Smart Cities communities
and Social Innovation”. In particolare, l’art.
8 ha messo a disposizione € 40 mln
a carico dell’Asse III del Pon Ricerca e
sviluppo 2007-2013, con copertura per il 50% a valere sul Fondo europeo
di sviluppo regionale e per il 50% a valere sul Fondo di rotazione, destinati
al sostegno di “progetti di
innovazione sociale”, orientati alla messa a punto di soluzioni
tecnologicamente innovative negli ambiti individuati dall’art. 2 (Smart mobility,
Smart health, Smart education,
Cloud computing technologies per smart government, Smart culture e turismo, Rewable
energy e smart grid, Energy efficiency e low carbon techonologies, Smart
mobility e last-mile logistic, Sustainable natural resources). Le risorse sono state destinate alle 4 regioni dell’Obiettivo convergenza
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), nella misura di € 10 mln a regione. I progetti dovevano essere proposti da
soggetti ivi residenti, di età non
superiore a 30 anni (anche costituiti in entità no-profit senza
particolare vincolo di forma giuridica), presentati entro il 30 aprile 2012 e
dovevano prevedere il completamento
delle attività entro il 30 maggio 2015. Sempre l’art. 8 ha previsto che i progetti che
avessero conseguito, all’esito della valutazione di un panel di esperti, il
punteggio minimo indicato, sarebbero stati approvati con decreto ministeriale
entro il 30 maggio 2012. Infine, ha disposto che ai progetti approvati sarebbe
stato riconosciuto un cofinanziamento
pari all’80% dei costi giudicati ammissibili, corrispondendo il 50% dello stesso all’avvio delle attività e le successive quote dietro presentazione e approvazione, da parte del
MIUR, di stati di avanzamento lavori, secondo regole e tempistiche
indicate nel decreto ministeriale di approvazione. Lo stesso decreto doveva,
inoltre, contenere modalità e regole per la verifica e il monitoraggio delle
attività svolte e dei costi sostenuti. Con D.D. Prot. n. 256/Ric. del 30 maggio 2012 è stata
approvata la graduatoria finale con i relativi punteggi. Nell’ambito
della graduatoria generale sono stati ammessi a finanziamento i soggetti che avevano
conseguito un punteggio minimo di almeno 60 punti. |
Articolo 60-quater – Misure per assicurare la
celerità di procedure assunzionali dell’amministrazione
della giustizia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.070 |
Governo |
|
29.05 |
Aggiunge
l’art. 60-quater che, a fini di
celerità nelle procedure di assunzione di 1.000 unità di personale
amministrativo non dirigenziale presso l’amministrazione giudiziaria,
consente – in deroga a quanto previsto dal regolamento per i concorsi nella
PA - di procedere alla costituzione di sottocommissioni di esame, anche per
gruppi di 250 candidati (il limite attuale è di 500). |
Articolo 60-quinquies – Esclusione delle forme di
previdenza complementare dal bail-in
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.066 NF |
Sanga |
PD |
29.05 |
Inserisce
l’articolo 60-quinquies, il quale modificando
la disciplina delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252 del
2005) dispone che non sono ammesse azioni dei creditori del depositario e del
sub-depositario (o nell’interesse degli stessi) sulle somme di denaro (la
liquidità) e sugli strumenti finanziari dei fondi pensione depositate a
qualsiasi titolo presso un depositario. Tale norma estende alla liquidità dei
fondi pensione quanto già previsto per la liquidità dei fondi comuni di
investimento la quale (come chiarito dalla Banca d’Italia), se affidata a un
depositario sottoposto a risoluzione, non può essere assoggettata a bail-in. Si veda anche la posizione della Covip che, al
riguardo, ha sollecitato un intervento legislativo. |
Articolo 60-sexies – Cartolarizzazione di
crediti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.063 NF 60.065 NF |
Valiante Abrignani |
PD SC-ALA CPL-MAIE |
29.05 |
Introduce
l’articolo 60-sexies che, a sua volta, inserisce (articolo 60-bis, comma 2).
l’articolo 7.1 nella legge n. 130 del
1999 sulla cartolarizzazione
dei crediti L’inserito articolo
7.1 permette alle società cessionarie
di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero di
tali crediti e a favorire il
ritorno in bonis
del debitore ceduto (comma 2 dell’articolo 7.1). In tale caso,
la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una
banca o un intermediario finanziario autorizzato (comma 7 dell’articolo 7.1). Si prevede
che, nell’ambito di accordi o procedure volti al risanamento ed alla ristrutturazione (piani di riequilibrio
economico e finanziario concordati col soggetto cedente; accordi di analogo
tenore stipulati ai sensi della legge fallimentare), le società di cartolarizzazione possono acquistare azioni, quote o altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del
cedente e concedere finanziamenti
volti tra l’altro a rimettere in bonis i
debitori ceduti. Le somme derivanti da tali azioni o strumenti
partecipativi sono assimilati ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e
sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento
dei diritti incorporati nei titoli
emessi nonché al pagamento dei
costi dell’operazione (comma 3 dell’articolo
7.1). In tale ipotesi, la società di cartolarizzazione deve individuare un
soggetto con i necessari requisiti di competenza e le necessarie autorizzazioni
di legge, cui sono conferiti i compiti di gestione o amministrazione e i necessari
poteri di rappresentanza; tale soggetto va individuato altresì nel prospetto
informativo (articolo 60-bis, comma 1, lettera a)), nel caso in cui i titoli
oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali. Ove il
soggetto individuato sia una banca, un intermediario autorizzato, una SIM o
una SGR, la società di cartolarizzazione è tenuta a verificare la conformità
dell’attività e delle operazioni compiute sia alla legge, sia a quanto
previsto nel prospetto informativo (comma
8 dell’articolo 7.1) Si consente
altresì (comma 4 dell’articolo 7.1)
di costituire una società veicolo
avente, come esclusivo oggetto sociale, il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell’esclusivo interesse
dell’operazione di cartolarizzazione, i
beni posti in garanzia dei crediti cartolarizzati. Le somme rinvenienti
dalla gestione di tali beni o diritti sono assimilate, analogamente a quanto
previsto per le somme derivanti da strumenti partecipativi, ai pagamenti dei
debitori, con destinazione vincolata. Nel caso di
cessione di beni unitamente ai relativi contratti di locazione finanziaria
(ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti),
la predetta società veicolo (comma 5
dell’articolo 7.1) deve essere consolidata
nel bilancio di una banca, ancorché non faccia parte di un gruppo
bancario, e deve essere costituita per
specifiche operazioni di cartolarizzazione, destinata alla liquidazione una
volta conclusa l’operazione. A tale società veicolo, cessionaria dei
contratti, dei rapporti e dei beni oggetto di locazione finanziaria , si
applica la disciplina fiscale che opera per le società che esercitano
attività di locazione finanziaria. Le cessioni di immobili operate da tale
società si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
dovute in misura fissa (articolo 35, comma 10-ter.1 del D.L. n. 223 del
2006). È
previsto uno specifico regime di
pubblicità (comma 6 dell’articolo
7.1) per le cessioni di crediti
effettuati da banche e intermediari finanziari ai sensi delle norme introdotte, non individuati in blocco. Dalla
data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione, essa ha
effetto nei confronti del debitore ceduto (articolo 1264 c.c.); le eventuali garanzie prestate, nonché
le trascrizioni degli atti di acquisto dei beni in locazione finanziaria
compresi nella cessione, conservano la
propria validità e grado a favore del cessionario senza formalità o annotazioni.
Resta ferma la disciplina speciale, anche processuale, per i crediti ceduti. |
Articolo 61 – Eventi sportivi di sci
alpino
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
61.6 |
Malisani |
PD |
25.05 ant. |
Modifica i commi 2, 3, 4, 10, 15, 17 e 22, al fine di
prevedere il coinvolgimento del
Ministro e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare: § il piano degli interventi relativi agli impianti a
fune e ai collegamenti fra gli impianti, alle piste da sci da discesa e alle
opere di riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno -
che è predisposto dal commissario appositamente nominato - e il piano degli
interventi di adeguamento della rete viaria stradale e delle relative
connessioni con la viabilità locale – che è predisposto dal Presidente pro tempore dell’ANAS, nominato
commissario - devono essere trasmessi anche al Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo e, una volta approvati, devono essere
pubblicati anche sul sito del MIBACT; § il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo partecipa alle Conferenze di servizi che devono essere convocate
dai commissari per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti previsti dai piani; § le relazioni annuali predisposte dai commissari
sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese
sostenute, devono essere inviate anche al Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo. |
61.2 |
Simone Valente |
M5S |
25.05 ant. |
Modifica i commi 2, 3, 10, 15 e 22, al fine di
prevedere il coinvolgimento delle
Commissioni parlamentari competenti. In particolare: § il piano degli interventi relativi agli impianti a
fune e ai collegamenti fra gli impianti, alle piste da sci da discesa e alle
opere di riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno -
che è predisposto dal commissario appositamente nominato - e il piano degli
interventi di adeguamento della rete viaria stradale e delle relative
connessioni con la viabilità locale – che è predisposto dal Presidente pro tempore dell’ANAS, nominato
commissario - devono essere trasmessi anche alle Commissioni parlamentari
competenti. Non è indicato se la trasmissione sia finalizzata
all’espressione di un parere o abbia finalità solo conoscitiva; § le relazioni annuali predisposte dai Commissari
sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese
sostenute, devono essere inviate anche alle Commissioni parlamentari
competenti. |
61.5
NF |
De Menech |
PD |
27.05 |
Modifica i
commi 2 e 3 al fine di introdurre modifiche ai termini previsti
per la predisposizione e la trasmissione del piano delle opere da parte del
commissario deputato alla realizzazione degli interventi relativi allo
svolgimento eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo
nel 2020 e nel 2021. Le norme in esame intervengono altresì sui soggetti
coinvolti nell’ambito delle semplificazioni delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto dal
commissario. Nello specifico, si prevede di: §
estendere da
trenta a sessanta giorni dalla data di nomina del commissario il termine per
la predisposizione del piano delle opere da parte del commissario nominato,
finalizzato alla realizzazione degli interventi relativi allo svolgimento
eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e
nel 2021 (lett. a); §
prevedere il
coinvolgimento del comitato organizzatore locale nella predisposizione del
piano delle opere (lett. b); §
estendere da
trenta a quarantacinque giorni dalla trasmissione del piano ai soggetti
interessati il termine per la convocazione di una conferenza di servizi da
parte del commissario (lettera c); §
prevedere la
possibilità di convocare da parte del commissario più conferenze di servizi
invece che una conferenza di servizi per il rilascio degli atti necessari
(lettera d); §
prevedere lo svolgimento di ogni conferenza
di servizi in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede
unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale
(lettera e). |
Articolo 62 – Costruzione di impianti
sportivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
62.35 0.62.35.8
NF |
Governo |
|
29.05 |
Modifica in più punti
l’articolo 62, che interviene sulla
disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della
legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Le modifiche principali
riguardano l’introduzione del divieto di includere nel progetto la
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale (in linea con
quanto prevede il comma 304), e di una disciplina di dettaglio degli immobili
con destinazione d'uso non sportiva. Altre modifiche rilevanti risiedono
nella previsione di un esame delle istanze concorrenti in conferenza di
servizi preliminare e nella definizione dei contenuti del progetto
definitivo. Viene inoltre introdotto un comma (il comma 5-bis) che disciplina
le metrature consentite per gli spazi interni all’impianto destinati a
ristorazione e vendita di articoli sportivi. Vengono inoltre modificate le
soglie, relative alla capienza dell’impianto, utilizzate per l’applicazione
delle disposizioni in materia di “esclusiva” per le attività commerciali nei
pressi dell’impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice
dell’impianto medesimo e in materia di applicazione delle norme sulle
controversie. Di seguito, una
descrizione di tutte le modifiche in esame. Comma 1 – Conformità
dello studio di fattibilità all’art. 23 del Codice dei contratti pubblici Una prima modifica al
comma 1 stabilisce che lo studio di fattibilità deve essere predisposto (Sub.
0.62.35.8 Fanucci NF) ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici relative all’art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del
D.Lgs. 50/2016, che disciplina le fasi di redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica. Commi 1 e 5-ter – Divieto
di realizzare nuovi complessi di edilizia residenziale e finalità
dell’intervento Una ulteriore modifica al
comma 1 - relativa alla parte in cui si consente allo studio di
fattibilità di ricomprendere la
costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, se
complementari e/o funzionali al finanziamento e/o alla fruibilità
dell'impianto – è volta a precisare che la citata possibilità viene
riconosciuta ai fini del
raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e/o della valorizzazione
del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. Viene altresì precisato
che dalla citata costruzione di immobili con destinazione d'uso diversa da
quella sportiva è esclusa la
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Si fa notare che le
modifiche testé commentate riproducono (e ampliano) quanto già previsto dal
secondo periodo della lettera a) del comma 304, ove si dispone che “Lo studio
di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente
funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo
equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla
valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici
e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia
residenziale.” Per questo motivo il nuovo comma 5-ter dell’articolo in esame
provvede, a fini di coordinamento normativo, ad abrogare il secondo periodo
del comma 304. Comma 1 - Disciplina di
dettaglio degli immobili con destinazione d'uso non sportiva Il testo del comma 1
viene inoltre integrato da due periodi aggiuntivi, volti a disciplinare la
realizzazione dei succitati immobili. Viene infatti previsto che tali immobili siano ricompresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree
contigue all’impianto sportivo da
costruire o ristrutturare. Viene altresì prevista la
possibilità di realizzare, all’interno
dell’impianto sportivo, qualora
abbia una capienza superiore a 5.000 posti, alloggi di servizio strumentali
alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione
sportiva utilizzatrice, nel limite del
20% della superficie utile. Tali immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti
al patrimonio pubblico comunale. Comma 1 –
Riconversione/riutilizzazione a fini sportivi Relativamente alla
possibilità di riconvertire o riutilizzare gli impianti sportivi esistenti
(sempre prevista dal comma 1), viene precisato che la
riconversione/riutilizzazione dell’impianto debba comunque essere a fini
sportivi. Comma 1 – Modalità di
trasferimento di usufrutto e diritto di superficie Riguardo invece alla
possibilità, per lo studio di fattibilità, di contemplare la cessione del
diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o
di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, viene soppressa la parte della norma ove si
precisa che tale trasferimento avvenga
a titolo oneroso Comma 1 – Esame delle
istanze concorrenti in conferenza di servizi preliminare Sono inoltre aggiunti due
nuovi periodi alla fine del comma 1 volti a disciplinare il caso di istanze concorrenti per la
realizzazione di impianti sportivi
pubblici. In tale caso viene previsto che la conferenza di servizi preliminare (disciplinata dalla lettera a)
del comma 304), nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), provvede all’esame comparativo delle eventuali istanze
concorrenti individuando quella da
dichiarare di interesse pubblico e da ammettere
alla conferenza decisoria (disciplinata dalla lettera b) del medesimo
comma 304). In tale caso, il verbale
conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato sul sito del comune e sul bollettino ufficiale della
Regione. Comma 2 – Contenuti del
progetto definitivo Il nuovo testo del comma
2 non riscrive le disposizioni contenute nel testo vigente (che confluiscono,
con alcune modifiche di cui si dà conto nel seguito, nel nuovo comma 2-bis dell’art. 62), ma si propone di
disciplinare i contenuti del progetto definitivo (che, in base alla lettera
b) del citato comma 304, dovrà essere esaminato dalla conferenza di servizi
decisoria). In base alle nuove
disposizioni del comma 2, il progetto definitivo: §
tiene conto delle
condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendosene discostarsene
motivatamente; §
è redatto nel rispetto delle
norme di attuazione del Codice dei contratti pubblici; §
comprende, ove necessaria, la documentazione
per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Sub.
0.62.35.8 Fanucci NF). §
è corredato: (i) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di
convenzione (predisposta ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2, del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, che
disciplina il permesso di costruire convenzionato), nella quale sia anche
prevista la preventiva o contestuale
realizzazione delle opere di urbanizzazione; (ii) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-finanziario che
dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, della effettiva copertura
finanziaria dei costi di realizzazione; (iii) nel caso di interventi da realizzare su
aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano
economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9,
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l’importo delle spese di
predisposizione dello proposta, e da
una bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria, che
specifica: -
l'obbligo della preventiva o
contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione; -
le caratteristiche dei servizi
e della gestione; -
la durata della cessione del
diritto di superficie o di usufrutto. Comma 2-bis – Verbale conclusivo
della conferenza di servizi decisoria che approva il progetto definitivo Le disposizioni del
vigente comma 2, attinenti la conferenza di servizi decisoria sul progetto
definitivo, vengono traslate nel nuovo comma 2-bis ed integrate da una serie di norme che riguardano gli effetti
del verbale conclusivo della conferenza e le modalità di pubblicazione del
verbale medesimo. Rispetto al testo
vigente, che si limita, con riferimento al verbale conclusivo, a stabilire
che esso può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico
comunale, il nuovo testo distingue due casi: §
nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree
pubbliche, il nuovo comma 2-bis
dispone che il verbale conclusivo di
approvazione del progetto: -
è pubblicato sul sito del
comune e sul bollettino ufficiale della Regione; -
determina la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, ricomprendente anche gli immobili complementari e/o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a
carico del soggetto promotore; -
costituisce verifica di
compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. §
nel caso di impianti sportivi privati, viene previsto che il verbale
conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento
urbanistico comunale. Tale caso riproduce nella
sostanza quanto previsto, in via generica, dal testo vigente. Comma 3 – Esclusiva per
le attività commerciali nei pressi dell’impianto sportivo alla società
sportiva utilizzatrice dell’impianto medesimo Il comma 3 – che consente
di riservare l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali solo
all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo
(il testo vigente utilizza il termine “stadio”, che viene sostituito, dall’emendamento
in esame, con il termine di portata generale “impianto sportivo”), qualora
l’impianto abbia una capienza superiore a 20.000 posti – viene modificato al
fine di abbassare la soglia da 20.000
a 16.000 posti e integrato al
fine di disciplinare il caso di
impianti con una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti. In
quest’ultimo caso, la zona riservata
(che la norma vigente limita entro i 300 metri) viene ristretta a 150 metri. Un’ulteriore differenza rispetto alla
disciplina relativa agli impianti con oltre 16.000 posti risiede nel diverso trattamento previsto per le
autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già
rilasciate. Mentre per gli impianti oltre 16.000 posti ne viene prevista
la sospensione (da parte del testo vigente), per gli impianti aventi capienza
compresa tra 5.000 e 16.000 ne viene lasciata ferma e impregiudicata la
validità e l‘efficacia. Comma 4 – Soggetto
proponente e possibilità di associare/consorziare altri soggetti Il comma 4 viene
modificato al fine di precisare che i requisiti
di partecipazione alla procedura della finanza di progetto (previsti
dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
50/2016) devono essere posseduti
non dalla società o dall'associazione sportiva (come prevede il testo
vigente) ma dal soggetto proponente. Relativamente alla possibilità di associare o consorziare
altri soggetti (al fine di conseguire il possesso dei citati requisiti)
viene precisato che tale facoltà ricorre laddove
si tratti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice
dell’impianto. Viene altresì apportata
una modifica di carattere formale, relativa al campo di applicazione del
comma in esame, volta a sostituire il rinvio agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 304, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
con l’esplicitazione degli interventi a cui tale lettera fa riferimento, vale
a dire gli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su
impianti pubblici esistenti. Comma 5 – Applicazione
del Codice del processo amministrativo Il comma 5 - che prevede
l’applicazione dell’art. 125 del Codice del processo amministrativo (relativo
alle controversie relative a infrastrutture strategiche) alle controversie
sul verbale conclusivo della conferenza di servizi e sull'aggiudicazione
della concessione, nel caso di impianti sportivi pubblici omologati per una
capienza superiore a 20.000 posti – viene modificato al fine di abbassare la soglia relativa alla
capienza dell’impianto, da 20.000
a 16.000 posti, nonché al fine di chiarire
che il riferimento al verbale della conferenza di servizi riguarda sia il verbale della conferenza
preliminare (che in base al nuovo testo del comma 1 deve essere svolta in
caso di istanze concorrenti), sia il
verbale della conferenza decisoria che approva il progetto definitivo. Comma 5-bis – Spazi
interni all’impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi Il nuovo comma 5-bis
prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti
sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti
allo scoperto, è consentito destinare
all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti delle regioni e degli enti locali: §
fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti o bevande, aperta al pubblico nel
corso delle manifestazioni sportive ufficiali; §
e fino a 100 mq. al commercio di articoli e
prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta. Comma 5-ter –
Coordinamento con le disposizioni dettate dal comma 304 della L. 147/2013 Il comma 5-ter provvede
ad abrogare il secondo periodo del comma 304, dato che le disposizioni in
esso contenute vengono riprodotte nel nuovo testo del comma 1 dell’articolo
in esame (si rinvia al commento contenuto nel paragrafo “Commi 1 e 5-ter – Divieto di realizzare nuovi complessi di edilizia
residenziale e finalità dell’intervento”). |
Articolo 63 – Misure per la Ryder Cup 2022
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.5 |
Simone Valente |
M5S |
25.05 ant. |
Modifica il
comma 2 aggiungendo la
previsione che Relazione che la Federazione italiana golf (FIG) è
tenuta a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
MEF sulle attività svolte – compresa l'analitica rendicontazione
dell'utilizzo dei contributi erogati dallo Stato – sia presentata anche alle Commissioni
parlamentari competenti. |
Articolo 64 – Servizi nelle scuole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.13 0.64.13.7 0.64.13.3
NF |
Governo Oliverio Centemero |
PD FI-PDL |
29.05 |
Aggiunge il comma 5-bis che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche – al fine di promuovere
il consumo di prodotti biologici “e
sostenibili per l’ambiente” (quest’ultimo inciso è stato introdotto dal
sub. 0.64.13.7) - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di
euro annui a decorrere dal 2018. Un decreto, emanato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca “e con il Ministro della salute limitatamente agli aspetti di
competenza” (sub. 0.64.13.3 N.F.), previa intesa in sede di Conferenza
unificata, è chiamato a definire le percentuali minime di utilizzo del
biologico che dovranno essere previste dalle stazioni appaltanti nonché i
requisiti e le specifiche tecniche affinché le mense possano fregiarsi del
nome biologico. Il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e
di promozione nelle scuole, ed è assegnato annualmente alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza
unificata, sulla base del numero dei beneficiari del servizio. La copertura
degli oneri viene individuata, per la parte prevalente (4 milioni di euro per
il 2017, 10 milioni di euro per il 2018 , 8 milioni di euro per il 2019 e 10
milioni di euro a decorrere dal 2020), sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all’art.
1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e, per la parte residuale (2
milioni di euro per il 2019), sul Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). |
Articolo 64-bis – Misure per l’innovazione
del sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.020 0.64.020.3 NF |
Governo Fanucci |
PD |
29.05 |
Aggiunge l’art. 64-bis, che interviene
sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica,
apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal d.lgs. 170/2001, che
viene novellato. In particolare, confermando l’attuale articolazione
del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi (che sono
tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e punti vendita non
esclusivi (esercizi commerciali individuati dallo stesso d.lgs., che possono
vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad
altre merci): § elimina la previsione
di rilascio dell’autorizzazione da
parte dei comuni per l’esercizio dell’attività di vendita da parte dei punti
vendita esclusivi e non esclusivi. Conseguentemente, sopprime anche gli specifici
obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alle regioni,
chiamate, a legislazione vigente, ad emanare indirizzi in materia, e in capo
ai comuni, chiamati, sempre a legislazione vigente, nel rispetto dei predetti
indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita
esclusivi, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività. Si tratta di modifiche che rispondono anche a quanto
evidenziato dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con segnalazione AS1137 - proposte di riforma concorrenziale ai fini della
legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, del luglio 2014. A tali fini, novella
l’art. 2, co. 1 e 3, e abroga
l’art. 1, co. 2, l’art. 2, co. 2, 4, 5 e 6, e l’art. 6 del citato d.lgs.
170/2001. Si segnala
la necessità di abrogare anche l’art. 3 del citato d.lgs., che stabilisce i
casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione (in quanto superato dalla
nuova disciplina). Nella
rubrica dell’art. 1 del d.lgs. occorre, inoltre, sopprimere le parole “e
definizioni”, poiché le definizioni sono ora presenti nell’art. 2. § definisce una nuova
disciplina per l’apertura di nuovi punti vendita (esclusivi e non
esclusivi), anche a carattere stagionale, stabilendo, innanzitutto, in linea
generale, che essa avviene mediante segnalazione
certificata di inizio attività (Scia), di cui all’art. 19 della L.
241/1990. Tuttavia, in determinate
zone – individuate dai comuni in relazione al numero di punti vendita già
esistenti, alla domanda, anche stagionale, e alle esigenze di sostenibilità
ambientale e di viabilità, nonché di tutela di zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale –, l’apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle
province autonome in materia, nonché di criteri e parametri qualitativi – volti a garantire una presenza
capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio, anche nelle zone
periferiche, tenuto conto anche delle esigenze stagionali – stabiliti con
intesa in sede di Conferenza unificata,
recepita con decreto del Ministro
dello sviluppo economico. A tali fini, introduce
il nuovo art. 4-bis nel d.lgs. 170/2001 (v. co. 1-3 dello stesso); § stabilisce che con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati
criteri omogenei per la liberalizzazione
degli orari e dei periodi di chiusura
dei punti vendita, la rimozione degli
ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi,
di ampliare le categorie di beni e i
servizi offerti al pubblico, e la possibilità di svolgere l’intermediazione di servizi a valore
aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle ASL, delle
aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo,
fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori
previsti, per attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente. A ciò, dispone il co. 4 del nuovo art. 4-bis del d.lgs. 170/2001. Al
riguardo, si suggerisce di collocare tali previsioni in un ambito diverso,
dal momento che le stesse hanno valenza generale, mentre la rubrica del nuovo
art. 4-bis si riferisce ad “Apertura di nuovi punti vendita”; § introduce, tra i principi che regolano la vendita di quotidiani e periodici,
ulteriori disposizioni volte a regolare i rapporti tra distributori e rivenditori di prodotti editoriali. In particolare, stabilisce che le imprese di
distribuzione garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata
a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore. Si tratta di una puntualizzazione di quanto già
dispone l’art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. 170/2001. Dispone, altresì, che le imprese di distribuzione
assicurano ai punti vendita forniture
di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare
le esigenze dell’utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell’art. 8 della L.
198/2016) possono essere rifiutate o
restituite anticipatamente dai rivenditori senza alcuna L’art. 5, co. 1, lett. d-quater, del d.lgs. 170/2001 dispone
che la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata
per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore
costituiscono casi di pratica commerciale sleale. A tal fine, aggiunge le lett. d-sexies)
e d-septies) nell’art. 5, co. 1, del d.lgs. 170/2001. Sembrerebbe
opportuno coordinare tali previsioni con quanto dispone, nello stesso ambito,
l’art. 5, co. 1, del d.lgs. 170/2001. § introduce la possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un’attività addizionale di distribuzione, previa Scia. In particolare, dispone che i punti vendita
esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti
vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica
non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano
richiesta di fornitura di pubblicazioni
periodiche attinenti la tipologia del bene o servizio oggetto prevalente
della loro attività commerciale. Le condizioni economiche per lo svolgimento
di tali attività – che tengono conto delle quantità di copie vendute dal
punto vendita esclusivo nella sua attività addizionale – sono definite con accordo su base nazionale tra le associazioni
di categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e
periodici. A tal fine, aggiunge
il nuovo art. 5-bis nel d.lgs. 170/2001; Con le previsioni introdotte si disciplinano alcuni
degli ambiti oggetto della delega concernente l’innovazione del sistema
distributivo recata dall’art. 2 della L. 198/2016, per la quale i termini di
esercizio sono scaduti. Infine: § estende alle violazioni delle disposizioni previste
dal decreto le sanzioni previste
dall’art. 22 del d.lgs. 114/1998 (che stabilisce i principi e le norme
generali sull'esercizio dell'attività commerciale). A tal fine, inserisce il co. 1-bis nell’art. 9
del d.lgs. 170/2001; § abroga le disposizioni recate dall’art. 4, co. 1, del d.lgs. 170/2001, che prevedono che,
nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. L’abrogazione appare collegata alla nuova disciplina
sulla parità di trattamento recata dall’art. 8 della L. 198/2016. |
Articolo 65 bis – Interventi di restauro e
di risanamento conservativo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.019 NF |
Palese |
Misto - CR |
29.05 |
Aggiunge
l’articolo 65-bis il quale
modifica il comma 1, lettera c), dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo
unico in materia edilizia), che disciplina la definizione degli
interventi edilizi relativi agli “interventi
di restauro e di risanamento conservativo”, al fine di prevedere che tali
interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – ne consentano, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi
compatibili, nonché conformi a
quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. La
disciplina vigente prevede che gli “interventi di restauro e di risanamento
conservativo" consentono, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, destinazioni d'uso con essi
compatibili. Per
la norma vigente tali interventi comprendono in particolare il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio. |
Articolo 65-ter
– Clausola di salvaguardia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.03 |
Alfreider |
Misto – Min. Ling. |
25.05 ant. |
Aggiunge l’articolo 65-ter inserendo, con
riferimento a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, la clausola
di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del
decreto-legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in
contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. |
Articolo 66 – Disposizioni finanziarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.16 NF |
Causin |
AP-CPE-NCD |
27.05 |
Modifica il
comma 2 al fine di assegnare al Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica le maggiori entrate derivanti dal nuovo
comma 4-bis introdotto all’articolo 1 dall’emendamento medesimo, che affida ad un decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze il compito di estendere
le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA anche al settore
dei combustibili per autotrazione. In
particolare, il rifinanziamento del Fondo ivi previsto è aumentato di 6,6 per
il 2017, da 40 a 53,1 milioni di euro il finanziamento per il 2018, da 12,5 a
25,7 milioni per il 2019 e da 74,8 a 88 milioni per il 2010. Il
finanziamento viene esteso anche all’anno 2021 per un importo di 23,2 milioni
di euro annui. |
7.6 NF |
Boccadutri |
PD |
27.05 |
Modifica i
commi 1 e 2 al fine di assegnare al Fondo per gli interventi
indifferibili in corso di gestione e al Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica, che vengono ivi rifinanziati, le maggiori entrate
derivanti dalla nuova formulazione dell’articolo 7 (in materia di ACE) che
prevede una riduzione delle aliquote ACE. In particolare: § viene rifinanziato il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione
anche per l’anno 2017, per un importo di 12 milioni di euro (comma 1). § vengono rideterminati
gli incrementi del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (FISPE), introducendo un incremento anche per il 2017, pari a 7,4 milioni di euro, ed innalzando l’incremento di detto Fondo da
40 a 73 milioni di euro per il 2018, da 12,5 a 72,3 milioni per l’anno 2019
e da 74,8 a 121,8 milioni per
l’anno 2020. |
50.5 0.50.5.13 |
Governo Relatore |
|
29.05 |
Aggiunge il
comma 2-bis e modifica
i commi 3 e 6 al fine di riportare nell’articolo la copertura finanziaria per la copertura degli oneri connessi
all’introduzione nel D.L. in esame le disposizioni attualmente contenute nel decreto legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.: il comma 3
del D.L. n. 55/2017 prevedeva una copertura di 300 mln € a valere sulle
risorse dell’art. 50 (qui sostituito dall’emendamento in commento) e di 300
mln € mediante riduzione
del Fondo, istituito
dall'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014, finalizzato ad integrare le
risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato. Tale ultima copertura, per 300
mln €, risulta confermata ed introdotta pertanto all’art. 66, mentre gli altri 300 mln € vengono coperti
modificando il comma 3 dell’art. 66, comma 3, portando da 1.301, 9 a 1.601, 9
mln € lo stanziamento ivi previsto. Viene inoltre ridotta a 100 mln € la
giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria a decorrere
dal 2017. |