Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 - D.L. 8/2017 - A.S. 2756 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 534 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 28/03/2017 | ||||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
D.L. 8/2017 - A.S. n. 2756 Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 Schede di lettura marzo 2017
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Studi
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Dossier n. 447/2
Servizio Studi
Dipartimento
Ambiente
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Progetti di legge n. 534/2
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originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 1, comma 1-bis (Donazioni liberali)
Articolo 1, comma 1-ter (Anticipazione del prezzo negli
appalti del sisma del 2009 in Abruzzo)
Articolo 1, comma 2-sexies (Interventi riguardanti le
chiese)
Articolo 1, comma 2-septies (Notificazioni per pubblici
proclami)
Articolo 2, commi 1-3
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)
Articolo 2, comma 3-bis (Piani di ricostruzione dei
comuni del cratere sismico diversi da L’Aquila)
Articolo 3, commi 1-bis - 1-novies (Disposizioni relative
agli eventi sismici del maggio 2012)
Articolo 4 (Adeguamento termini per la richiesta di
contributi)
Articolo 5 (Misure urgenti per il regolare svolgimento
dell'attività educativa e didattica)
Articolo 6 (Conferenza permanente e Conferenze regionali)
Articolo 7-bis (Interventi volti alla ripresa economica)
Articolo 7-ter (Risorse
finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)
Articolo 8 (Legalità e trasparenza)
Articolo 9-bis (Indennità di funzione degli
amministratori locali)
Articolo 10 (Sostegno alle fasce deboli della
popolazione)
Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di assistenza
farmaceutica)
Articolo 11 (Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali)
Articolo 11-bis (Tributo di conferimento dei rifiuti in
discarica.)
Articolo 11-ter (Piano
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)
Articolo 12 (Prosecuzione delle misure di sostegno al
reddito)
Articolo 14 (Acquisizione di immobili ad uso
abitativo per l’assistenza della
popolazione)
Articolo 15-bis (Interventi volti alla ripresa economica)
Articolo 17 (Disposizioni in tema di sospensione di
termini processuali)
Articolo 17-bis (Sospensione di termini in materia di
sanità)
Articolo 18 (Ulteriori disposizioni in materia di
personale)
Articolo 18-bis (Realizzazione del progetto «Casa
Italia»)
Articolo 18-ter (Interventi
per le zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio2017)
Articolo 18-quinquies (Contributi per la ricostruzione privata)
Articolo 18-sexies (Interventi sui presidi ospedalieri)
Articolo 18-septies
(Uffici speciali per la ricostruzione)
Articolo 18-octies (Riparazione di immobili pubblici suscettibili di destinazione abitativa)
Articolo 18-novies
(Interventi sugli immobili danneggiati
dal sisma del dicembre 2009 in Umbria)
Articolo 18-decies
(Movimenti franosi verificatisi nei
Comuni colpiti dalla crisi sismica)
Articolo 18-undecies
(Individuazione di ulteriori comuni
colpiti dagli eventi sismici del 2017)
Articolo 19 (Assunzione di dirigenti di seconda fascia
per la Protezione civile)
Articolo 19-bis (Assunzioni nelle Unità cinofile dei
Vigili del fuoco)
Articolo 20 (Impignorabilità di somme su conti correnti
attivati dalla Protezione civile)
Articolo 21 (Disposizioni di coordinamento)
Articolo 22 (Entrata in vigore)
Allegato A (Allegato
2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016)
Articolo
1, commi 1, 1-quater, 1-quinquies, 2-2-quinquies e 2-octies
(Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti)
L’articolo 1 prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III. L’articolo in esame prevede, altresì, l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (comma 1). Si stabilisce che i comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario (comma 2). Nel corso dell’esame alla Camera, sono state inserite ulteriori disposizioni volte a intervenire sui contenuti del Programma delle infrastrutture ambientali (comma 2, lettera 0a), sulla delocalizzazione temporanea di attività economiche produttive in un altro comune (comma 2-bis), sulla gestione dei sistemi informativi del MIT (commi 2-ter-2-quinquies), sulla pianificazione urbanistica (commi 1-quater e 1-quinquies), nonché sulla disciplina delle forme di partecipazione delle popolazioni interessate (comma 2-octies).
Il comma 1, lettera a), che aggiunge la lettera l-bis) al comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 189 del 2016, attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati dagli eventi sismici, individuati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 189/2016, di studi di microzonazione sismica di III livello.
Negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 189/2016, richiamati nel comma 1 dell’articolo 1 di tale decreto, rientrano i 131 comuni colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016. Il decreto legge in esame, inoltre, aggiunge l’allegato 2-bis, finalizzato a integrare i precedenti elenchi con 9 comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017.
Si segnala, inoltre, che ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo 1, le misure del decreto n. 189 del 2016 possono applicarsi,
altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri
Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto
tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
Lo studio di Microzonazione Sismica (MS) è uno strumento conoscitivo, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento; in particolare, il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.
Per la realizzazione di tali studi, il documento tecnico di riferimento è rappresentato dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.
A tale fine, la norma in esame autorizza il Commissario straordinario alla concessione di contributi ai comuni interessati, disciplinata con propria ordinanza, con oneri a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso Commissario (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016[1]), entro un limite, elevato per effetto di una modifica approvata dalla Camera da 5 milioni a 6,5 milioni di euro, per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, secondo modalità e procedure di attuazione che rispettino i seguenti criteri (corrispondenti ai numeri 1-3 della norma in esame):
· effettuazione degli studi, secondo i citati “indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” del 2008, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 (S.O. n. 262 della G.U. n. 281/2010);
Con l'O.P.C.M. 3907/2010 è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni, dal 2010 al 2016), istituito ai sensi dell’art. 11 del D.L. 39/2009 (Interventi per i territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo).
L’art. 2, comma 1, della citata O.P.C.M. 3907/2010 prevede, per l’utilizzo delle somme previste per l’anno 2010, il finanziamento di determinate azioni, tra cui - alla lettera a) - le “indagini di microzonazione sismica”. In particolare, l’allegato 7 della citata O.P.C.M. 3907/2010 elenca i comuni interessati dagli interventi di prevenzione del rischio sismico, con accelerazione orizzontale massima (ag), così come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Si segnala che alcuni comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 risultano compresi nel suddetto allegato 7.
L’art. 5, comma 7, della citata O.P.C.M. 3907/2010 prevede, inoltre, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello I, l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:
a) tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
b) quattro rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decr. 6 aprile 2011);
c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri).
· affidamento degli incarichi da parte dei Comuni a professionisti, come specificato da una modifica della Camera, iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, per lo svolgimento dei citati studi, con ricorso alle procedure di cui all’art. 36. comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), entro i limiti ivi previsti.
L’art. 36, comma 2, consente, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, secondo determinate modalità. In tale ambito, la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.
Si specifica, inoltre, che l’affidamento dei suddetti incarichi è rivolto ad esperti di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, a condizione che:
- siano iscritti nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016;
- oppure, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel citato elenco speciale, come individuati nel citato articolo 34 del D.L 189/2016 e nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 189/2016, ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco speciale.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), del D.L. 189/2016, tra le funzioni attribuite al Commissario straordinario è prevista l’adozione e la gestione dell’elenco speciale dei professionisti, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione. L’articolo 34 del D.L 189/2016 prevede da parte del Commissario straordinario, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, adottato con un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del D.L. 189/2016, è stata adottata l’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12, che, tra l’altro, indica nell’allegato A i requisiti per l'iscrizione nel suddetto elenco speciale dei professionisti.
· supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard riportati nel numero 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di una convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi, ai cui oneri si provvede, sulla base di una modifica approvata dalla Camera, a valere sulle predette risorse.
Il comma 1, lettera b), che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 2 del D.L. 189 del 2016, prevede il ricorso a procedure negoziate con almeno cinque professionisti, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016 (vedi supra), per l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 35 dei Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
L’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i contratti sotto-soglia, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
L’art. 35, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che fissa le soglie di rilevanza europea per l’aggiudicazione di contratti pubblici per lavori, forniture e servizi, prevede alla lettera b) una soglia pari o superiore a 135.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, indicate nell'allegato III, e alla lettera c) una soglia pari o superiore a 209.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.
Il comma 2, lettere a) e b), che modifica i commi 4 e 5 dell’articolo 14 del D.L 189 del 2016, prevede la possibilità, per i Comuni e le Province interessati, ed anche, sulla base di una modifica introdotta dalla Camera, per le unioni dei Comuni e le unioni montane interessati, di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario, come già previsto per i soggetti attuatori (Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in coerenza con gli interventi relativi alla predisposizione dei piani delle opere pubbliche e dei beni culturali, al fine dell’approvazione definitiva dei progetti esecutivi e dell’adozione del decreto di concessione del contributo.
L’articolo 14 del D.L. 189/2016 prevede norme a favore della ricostruzione pubblica, disciplinando il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, attraverso la predisposizione di specifici piani.
Il comma 4 dell’art. 14 del D.L.189/2016 specifica che, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. Il comma 5 prevede che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. Il comma 5 viene novellato dalla disposizione in esame, al fine di fare riferimento ai progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4, in cui sono ricompresi anche i comuni e le province interessate.
Durante l’esame alla Camera, è stata introdotta la lettera a-bis) che aggiunge il nuovo comma 4-bis all’art. 14 del D.L. 189 del 2016.
La norma in esame consente a tutti i soggetti previsti dal citato comma 4 (soggetti attuatori oppure comuni, province, unioni dei comuni e unioni montane interessati), come modificato dal comma 2 dell’art. 1 in esame (v. supra), di procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale previsto dall’articolo 34 del D.L. 189/2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L. 189/2016, in possesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea (previste all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale.
La norma specifica in particolare che la procedura sopra indicata si applica ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del D.Lgs n. 50 del 2016, e in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legge 189/2016.
L’art. 24 del D.Lgs 50/2016 prevede in particolare che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46 che elenca gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Si ricorda inoltre che nell’ambito della ricostruzione privata l’art. 5 comma 1, lett. b) del D.L, 189/2016 prevede che il commissario straordinario provveda a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
Nel corso dell’esame alla Camera, sono stati introdotti i due commi 1-quater e 1-quinquies volti a modificare l’art. 11 del D.L. 189/2016, recante la disciplina degli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, al fine rispettivamente di individuare nei comuni i soggetti preposti alla pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e prevedere con ordinanza commissariale la disciplina per la partecipazione del pubblico.
Con il comma 1-quater, che modifica l’art. 11, comma 1 del D.L. 189/2016, si prevede che siano i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione - e non i medesimi uffici speciali per la ricostruzione, come attualmente previsto - a curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi previsti.
Con il comma 1-quinquies, che modifica l'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016, si prevede che, mediante apposita ordinanza commissariale, siano disciplinate le modalità di partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.
L’art. 11 del D.L. 189 del 2016 prevede al comma 1 che, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati, gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.
Al comma 2 si prevede che i suddetti strumenti urbanistici attuativi rispettino i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati.
Durante l’esame alla Camera, è stata introdotta una nuova lettera 0a) volta, con una modifica alla lettera f), comma 2 dell'articolo 14 del D.L. n. 189 del 2016, ad inserire nel Programma delle infrastrutture ambientali (da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario), anche il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.
L’art. 14 del D.L. 189/2016, nell’ambito degli
interventi per la ricostruzione pubblica, prevede altresì la predisposizione e l’approvazione
di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici, con particolare attenzione agli
impianti di depurazione e di collettamento fognario.
Delocalizzazione temporanea di
attività economiche o produttive (comma 2-bis)
Durante l’esame alla Camera è stato introdotto il comma 2-bis volto a consentire in particolare la possibilità di interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive in un altro comune, purché vi sia l’assenso del comune sede dell’attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata.
Nello specifico, il comma 2-bis prevede in primo luogo l’obbligo di effettuare gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell’attività.
Si ricorda che la lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 include, nell’ambito delle tipologie di interventi a cui è possibile erogare contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità.
La norma in esame prevede altresì, in caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell’ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e di salvaguardia dell’attività, la possibilità di effettuare la delocalizzazione in un altro comune, purché vi sia l’assenso del comune sede dell’attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata.
Gestione del sistema informativo
del MIT e dei
servizi resi all'utenza (commi 2-ter-2-quinquies)
I commi da 2-ter a 2-quinquies, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, sono finalizzati ad autorizzare una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 (comma 2-ter), al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, 7 in modo da favorirvi la ripresa delle attività sociali ed economiche.
Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Forme di partecipazione delle
popolazioni interessate (comma 2-octies)
Il comma 2-octies, inserito nel corso dell’esame alla Camera, sopprime il riferimento alle pubbliche consultazioni e alle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, relativamente alle forme di partecipazione delle popolazioni interessate che devono essere definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente. La norma modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 189 del 2016
Articolo
1, comma 1-bis
(Donazioni liberali)
Nel corso dell’esame alla Camera è stato inserito il comma 1-bis con il quale si conferma che le donazioni effettuate mediante il numero solidale 45500 sono detraibili dalle imposte sui redditi (articolo 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000) e deducibili dal reddito d'impresa (articolo 27 della legge n. 133 del 1999). Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti attraverso i quali possono essere raccolte le donazioni deducibili, in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, sono individuati direttamente con il richiamo al D.P.C.M. del 20 giugno 2000.
In particolare, la lettera a) sopprime al comma 7 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 il riferimento ai decreti prefettizi i quali, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della citata legge n. 133 del 1999 avrebbero dovuto individuare le fondazioni, le associazioni e i comitati tramite i quali raccogliere le erogazioni liberali deducibili in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. La disposizione soppressa prevede che la deducibilità è riconosciuta anche in assenza dei decreti prefettizi, i quali tuttavia non sono più necessari, ai sensi della successiva lettera b).
La lettera b) inserisce un nuovo comma 7-bis all’art. 4 del D.L. 189/2016 con il quale si sostituisce il comma 4 del citato articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, al fine di prevedere che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti tramite i quali possono essere raccolte le donazioni deducibili, in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche sono identificati ai sensi del D.P.C.M. del 20 giugno 2000 (pubblicato nella G.U. 155/2000) e non, come attualmente previsto, anche in base a decreti prefettizi.
Il vigente comma 4 del citato art. 27 prevede che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti destinatari delle predette erogazioni sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province, mentre, per gli eventi che interessano altri Stati, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In attuazione di tale norma il D.P.C.M. 20 giugno 2000 ha individuato le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deducibili dal reddito d'impresa. In particolare si fa riferimento a:
a) ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997);
b) organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
e) associazioni sindacali e di categoria.
Tale elenco è stato ogni volta riprodotto dai vari decreti prefettizi che si sono da allora succeduti.
Articolo
1, comma 1-ter
(Anticipazione del prezzo negli appalti del sisma del 2009 in Abruzzo)
Il comma 1-ter, introdotto durante l’esame alla Camera, estende le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore, di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), anche agli interventi di ricostruzione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009, e ai relativi contratti stipulati tra privati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015.
L’art. 35, co. 18 del D.lgs. 50/2016 stabilisce sul valore stimato dell'appalto il calcolo dell'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Tale erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate e anche dagli intermediari finanziari iscritti e scontata, nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Si ricorda che è in corso di esame parlamentare l’atto del Governo n. 397 che prevede disposizioni integrative e correttive del citato D.Lgs 50/2016. In particolare, l’art. 21, co. 1, lettera c), numero 1), modifica il comma 18 dell’art. 35, al fine di specificare che l’anticipazione del prezzo che la stazione appaltante corrisponde all’appaltatore è commisurata al valore del contratto di appalto e non al valore stimato dell’appalto (essendo quest’ultimo valore quantificato all’inizio della procedura di affidamento del contratto ai sensi del comma 7 dell’art. 35 medesimo).
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L. 78/2015 i contratti tra privati stipulati per la ricostruzione dei territori del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere prevedono: determinati requisiti, a pena di nullità, l'attestazione SOA, per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi e per ulteriori inadempimenti.
In particolare, il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo.
Articolo 1, comma 2-sexies
(Interventi riguardanti le chiese)
Il comma 2- sexies, inserito durante l'esame alla Camera, modifica l'art.
15-bis del D.L.
189/2016 (L. 229/2016) - relativo a interventi immediati sul patrimonio culturale
- introducendo il nuovo comma 3-bis, che, al fine di assicurare la continuità del culto,
prevede la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese,
ovvero per le Diocesi, situate nei comuni di cui all'art. 1 del
D.L. 189/2016, di procedere – contestualmente agli interventi di
messa in sicurezza per la salvaguardia del bene (già possibili ai
sensi del co. 2 dello stesso art. 15-bis) – all'effettuazione di ulteriori interventi che
consentano la riapertura al pubblico delle strutture
ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali.
Qualora, nel corso dell’esecuzione di tali interventi,
per le stesse finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia
possibile effettuare interventi anche di natura definitiva
economicamente più convenienti nel complesso, ma comunque nei limiti
di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i medesimi
soggetti possono provvedervi – sempre secondo le procedure previste nelle
ordinanze commissariali –, previa autorizzazione da parte del
Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo (secondo quanto già
possibile ai sensi del co. 2 dell'art. 15-bis)
e previa valutazione di congruità dei costi
complessivi da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione.
In particolare, l'elenco delle chiese
classificate inagibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni
culturali-Chiese di
cui alla direttiva MIBACT del 23 aprile 2015,
sulle quali saranno autorizzati gli interventi, sarà individuato con ordinanza
commissariale, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari
nell'ambito della programmazione di cui all'art. 14, co. 9, del D.L. 189/2016.
L'art. 14, co. 9, del D.L. 189/2016
ha previsto che, per la programmazione e ricostruzione dei beni
culturali e delle opere pubbliche di cui al co. 1, lett. a) e
c) - fra i quali sono esplicitamente ricompresi immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico, e chiese - si
promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle
Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare
priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il
Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa
la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti.
Al riguardo, si ricorda anche che con la sopra citata direttiva MIBACT del 23 aprile 2015 – di aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 – sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. In particolare, in base alla stessa direttiva – che richiama al riguardo, l'Intesa del 26 gennaio 2005 e il Protocollo attuativo del 4 maggio 2014 fra il Ministero e la Conferenza episcopale italiana – le attività relative ai beni culturali di interesse religioso devono svolgersi con il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche responsabili.
Infine, si prevede che, per i beni immobili sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio
(d.lgs. 42/2004),
in quanto beni culturali,
l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere
positivo rilasciato dalla Conferenza regionale di cui
all'art. 16, co. 4, del D.L. 189/2016
(v. infra).
Articolo
1, comma 2-septies
(Notificazioni per pubblici proclami)
Il comma 2-septies - introdotto nel corso dell’esame alla Camera - prevede la possibilità di effettuare per pubblici proclami la notificazione e comunicazione delle ordinanze urgenti emesse dal sindaco (ex art. 54 TUEL):
· nell’esercizio delle attività di protezione
civile per la demolizione e messa in sicurezza di beni di proprietà privata
danneggiati dal sisma;
· per ogni altra attività necessaria e
indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla
riduzione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
· per la comunicazione del giorno e della data
nella quale - ai sensi dell’art. 28, comma 6, del DL 189/2016 – si provvederà alla
rimozione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici insistenti nelle aree urbane su suolo privato
(decorsi 15 giorni da tale data, il Comune autorizza la raccolta ed il
trasporto dei materiali, salvo che l'interessato abbia espresso motivato
diniego).
Si ricorda che nel processo civile la notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) costituisce una forma eccezionale di notificazione, esperibile soltanto in presenza di specifiche condizioni che rendono estremamente difficile provvedere con le tradizionali forme di notificazione.
Tali condizioni sono individuate dall’art. 150 c.p.c. sia nel rilevante numero dei destinatari sia nella difficoltà di identificarli tutti.
In considerazione del carattere straordinario dell’istituto, la notificazione per pubblici proclami deve essere espressamente autorizzata con decreto dal capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede; a farne richiesta deve essere la parte interessata e ai fini dell’ammissibilità è necessario sentire il pubblico ministero. Copia dell’atto deve essere depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo e un estratto va inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Una ipotesi di notifica per pubblici proclami è prevista anche dall’art. 129 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) in materia di pubblicazione del ricorso di appello in materia di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.
Per quanto riguarda la differenza tra comunicazione (art. 136 c.p.c.) e notificazione (art. 137 c.p.c.), mentre la prima, ad opera del cancelliere, ha prevalente carattere informativo e, salvo alcuni casi previsti dalla legge, non rileva ai fini della decorrenza dei termini per impugnare l’atto, la notificazione è un atto con il quale l’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, porta a conoscenza del destinatario un altro atto di cui viene consegnata una copia che è conforme all’originale. Lo scopo della notificazione è, quindi, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la sua data rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Il comma 2-septies stabilisce che la citata notificazione e comunicazione delle ordinanze per pubblici proclami è possibile:
· in caso di rilevante numero dei destinatari,
· di
difficoltà nell’identificazione dei medesimi,
· ovvero qualora i tempi richiesti dalle
modalità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere.
Rispetto alle previsioni dell’art. 150 c.p.c., il ricorso alla procedura per pubblico proclama è qui giustificata anche in caso di urgenza.
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.
Articolo
2, commi 1-3
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)
L’articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all’interno dell’Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, ed anche nell'ambito degli elenchi regionali, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). E’ prevista inoltre l’anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30%, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).
Il comma 1 prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni, in qualità di stazioni appaltanti, procedano all’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (la specificazione delle opere di urbanizzazione è stata prevista a seguita di una modifica approvata dalla Camera) connesse alle strutture di emergenza ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016), nonché con i poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo Codice dei contratti pubblici.
Il ricorso alla procedura negoziata senza bando viene giustificato in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, richiamando la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, che, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, consente l’utilizzo di tale procedura per gli appalti di lavori, forniture e servizi, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Si segnala che l’articolo 5 del decreto legge in esame (alla cui scheda si rinvia) consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando anche per la realizzazione degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica.
L’art. 5 dell’ordinanza n. 394 del 2016 prevede, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, che i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 (cioè il Capo del Dipartimento della Protezione civile, i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici), nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 (Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitari) e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Codice dei contratti pubblici, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni ivi richiamate del Codice dei contratti pubblici per la realizzazione delle seguenti attività: a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone; b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza; c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali; d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali.
Tra le disposizioni oggetto di deroga figura l’art. 63, che disciplina le ipotesi di utilizzo della procedura negoziata senza bando, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente.
La lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice dei contratti riproduce la lettera c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che “solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.
Il comma 1 specifica che il ricorso alla procedura di affidamento delle opere di urbanizzazione da parte dei succitati soggetti riguarda le strutture abitative d’emergenza (SAE), le strutture e i moduli temporanei ad usi pubblici, le strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, nonché i moduli abitativi provvisori rurali e i ricoveri ed impianti temporanei, di cui alle ordinanze di protezione civile richiamate dallo stesso articolo in esame (ordinanze n. 394/2016, n. 408/2016, n. 399/2016, e n. 393/2016), per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 dell’ordinanza n. 415/2016. Per ulteriori approfondimenti, si veda “Gli eventi sismici di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017 in Italia centrale - le ordinanze emanate”.
L'art.1 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 prevedono, rispettivamente, la realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici da parte dei soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato all'ordinanza medesima (Regione, Comune, Dipartimento protezione civile e Ministeri competenti), e la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive da parte delle Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero dei rispettivi Presidenti.
L'art. 3 dell'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 prevede la realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici. La regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione dei succitati moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), c), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa. Per tali finalità, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni.
L'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 prevede la realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, avvalendosi delle proprie strutture o di altri enti pubblici.
L'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 prevede, in ragione dell'estensione e diffusione dei danni subiti dai conduttori degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano autorizzare, ove necessario, la realizzazione delle opere di urbanizzazione utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci previsti dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 399/2016 nonché la realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, previste dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il comma 2 prevede che, per le suddette finalità, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all’interno dell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.
Nel corso dell'esame alla Camera, è stata inserita una disposizione che consente - ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida (linee guida n. 4 del 2016) ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - la possibilità di effettuare il sorteggio anche nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi.
Tra le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, oggetto di deroga, elencate nel citato articolo 5 dell’ordinanza n. 394 del 2016 è incluso l’art. 95, relativo ai criteri di aggiudicazione, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma. Il comma 4 dell’articolo 95 consente, infatti, l’utilizzo del criterio del minor prezzo: per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Si fa presente che la direttiva 24/2014, all’art. 67, stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.
L'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dal comma 6 dell’articolo 30, è un elenco nel quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dagli eventi sismici. La cura della tenuta dell'Anagrafe è affidata alla Struttura di missione istituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 30. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 30, gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe.
L'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali.
La norma in esame fa riferimento al sorteggio degli operatori economici, a differenza di quanto prevede la normativa vigente. L’art. 5, comma 4 dell’ordinanza n. 394/2016 stabilisce, infatti, che, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività previste, i soggetti attuatori provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture. Il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nell’ambito della procedura negoziata senza bando, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
Nelle
Linee guida dell’ANAC, approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016
(Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici), al punto 4.2.3 si precisa che, “nel caso
in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da
invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può
procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato
nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco.
In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con
adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del
sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né
siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte”.
Il comma 3 prevede - al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizzazione per la continuità operativa del settore zootecnico, ossia utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci - la concessione da parte delle regioni, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali a favore delle regioni interessate (di cui all’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016), di un’anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati, sulla base della presentazione, da parte dei soggetti privati istanti, del progetto dei lavori, comprendente - come precisato in sede di esame alla Camera - l’indicazione dei relativi costi.
La norma in esame precisa, altresì, che l’erogazione dell’anticipazione del contributo avviene fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi per la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, dell’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016.
L’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016. L’articolo 4 disciplina la procedura inerente alla domanda di rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi - di cui alla medesima ordinanza - al Presidente della Regione territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla conclusione degli interventi, ovvero dalla presentazione di uno o più stati di avanzamento (comma 1), e all’erogazione del rimborso, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale prevista, mediante accredito sul conto corrente indicato (comma 2).
Il comma 5 del medesimo articolo 4 consente, allo scopo di assicurare la celere erogazione dei rimborsi, ai Presidenti delle Regioni la possibilità di anticipare le somme necessarie a valere sulle disponibilità presenti nelle contabilità speciali agli stessi intestate ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016.
Le spese sostenute sono rendicontate con modalità stabilite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio comunica al commissario straordinario gli importi rendicontati, per i seguiti di competenza ai fini del monitoraggio dei contributi riconosciuti agli operatori interessati anche nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Il citato comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 disciplina gli ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, consentendo ai singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di realizzare le relative opere di urbanizzazione.
I singoli operatori danneggiati possono richiedere alla Regione territorialmente competente l'autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi necessari per la predisposizione delle aree su cui collocare le strutture di cui al comma 2, presentando la planimetria dell'area interessata. La Regione rilascia l'autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la realizzazione degli interventi necessari in relazione al dimensionamento ed alle lavorazioni da eseguire. La medesima autorizzazione prevede l'indicazione della tipologia e dell'importo massimo delle spese, relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del contributo previsto. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. A seguito dell'autorizzazione da parte della Regione, l'operatore provvede all'immediata realizzazione degli interventi secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento (comma 3).
Articolo
2, comma 3-bis
(Piani di ricostruzione dei comuni del cratere sismico diversi da L’Aquila)
Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, consente ai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da l’Aquila, in merito agli eventi sismici del 2009, di includere nei piani di ricostruzione previsti per i centri storici diversi interventi di riqualificazione del tessuto urbano.
La norma, che modifica l’articolo 14, comma 5-bis, del D.L. n. 39 del 2009 (Interventi per gli eventi sismici in Abruzzo del 2009), prevede la possibilità di includere, nei piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L’Aquila, anche interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni, e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.
Il comma 5-bis dell’art. 14, su cui interviene la norma in esame, prevede attualmente che, nell’ambito dei piani di ricostruzione dei centri storici delle città colpite dal sisma, predisposti dai sindaci (d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato e con il Presidente della provincia nelle materie di sua competenza) e finanziati con le risorse stanziate dal comma 1 del medesimo art. 14, sia possibile ricostruire gli edifici civili privati dichiarati beni culturali (ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 42/2004) o di “particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco”, a valere sulle predette risorse, nei limiti definiti con ordinanza commissariale, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. Per tali edifici lo stesso comma esclude la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legge 39/2009.
Articolo
3, comma 1
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati
per la ricostruzione privata)
L'articolo 3, comma 1, interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Si prevede, poi, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.
L'articolo 3, comma 1, lettera 0a)
(inserita durante l'esame presso la Camera dei deputati), estende - per la
ricostruzione degli immobili distrutti - il contributo pari al 100 per cento
del costo delle strutture, anche agli impianti, oltre che alle finiture interne
ed esterne delle medesime strutture (novella al comma 1, lett. a),
dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).
La vigente lettera a) del comma 1 dell'art. 6 prevede,
per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle
strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne
ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici
preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento
igienico-sanitario ed energetico.
In seguito ad una modifica apportata durante l'esame presso la Camera dei deputati, si propone la soppressione della lettera a) dell'articolo 3, comma 1 del testo originario del decreto-legge in esame.
La
norma, alla lettera a) del
decreto-legge, novella il comma 10
dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Il
previgente testo di tale comma 10 prevedeva la decadenza dalle provvidenze per
il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile 'a privati diversi da
parenti o affini fino al quarto grado', prima del completamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di
tali contributi. Si prevede, in conseguenza, il rimborso delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello
Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti commissariali
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189.
In
base alla novella di cui si propone ora
la soppressione, tale decadenza opera per l'alienazione a privati 'diversi
dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate
da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76' in materia di unioni civili, così
ampliandosi - per effetto della nuova previsione - la sfera dell'esclusione
dall'effetto decadenziale.
Si
ricorda che la legge n. 76 del 2016, recante Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,
all'articolo 1 istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale
specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e
reca la disciplina delle convivenze di fatto, dettando la relativa
regolamentazione.
La
novella come originariamente prevista dal decreto-legge aggiungeva, rispetto alle fattispecie già previste di alienazione che non comportano
decadenza dai benefici, anche l'alienazione:
al coniuge;
alle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili.
Con la lettera b) della norma in esame, viene inserito un nuovo comma 13-bis nell'articolo 6 del decreto-legge n. 189.
Si
ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 6 reca una articolata disciplina in
ordine alle tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, agli
interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì
individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni
previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è
generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi
disciplinati dal comma 5..
L'art.
6, comma 5, infatti, limita la percentuale di contributo al 50% del valore del
danno puntuale cagionato dall'evento sismico. Tale norma però si applica
solamente agli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili
ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili
che non si trovano all'interno di centri storici e borghi caratteristici. La
ratio di tale norma è sostanzialmente quella di dimezzare il contributo
destinato alle seconde case sfitte collocate in comuni non compresi negli
allegati 1 e 2 e, per di più, non poste in borghi caratteristici o centri
storici. Tale ratio era chiara nel testo iniziale del decreto-legge. In tale
testo infatti la citata lettera c) del comma 2 dell'art. 6 faceva riferimento
alle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma (e classificate con
esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011) diverse da quelle di cui alla lettera a) - che a sua volta
fa riferimento alle c.d. prime case - e alla lettera b) - che fa riferimento a
case concesse in locazione ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di
cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del
conduttore/comodatario/assegnatario. Nel corso della conversione in legge le
lettere a) e b) sono state modificate inserendo, nel testo della norma, il
riferimento agli allegati 1 e 2 relativamente alle date (collegate al
verificarsi degli eventi sismici) alle quali verificare i requisiti contenuti
nelle predette lettere. Nella formulazione attuale, pertanto, la lettera c) fa
riferimento agli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) ove
sono richiamati esplicitamente i comuni di cui agli allegati 1 e 2; una lettura
della disposizione potrebbe far rientrare nel suo ambito di applicazione anche
le prime case e le case affittate collocate fuori dai comuni elencati negli
allegati 1 e 2. La relazione illustrativa, in proposito, asserisce che la
novella chiarisce un profilo, quale il riconoscimento del contributo di cui
all'articolo 6 in questione, su cui sono emerse problematiche in fase di
attuazione.
Ulteriori
disposizioni (dettate dai commi 9-13) riguardano: la dichiarazione dei
requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle
deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché
la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei
contributi affiderà i lavori.
Il nuovo comma prevede che le disposizioni recate in generale dall'articolo 6 citato si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 189.
Si ricorda che in base all'articolo 1, comma 2, le disposizioni del
decreto legge n. 189 possono applicarsi anche in altri comuni delle regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 al decreto
medesimo[2], qualora venga dimostrato il nesso di
causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data
dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. Si fa notare che
l’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 189, affida al Commissario
straordinario il compito di individuare gli immobili che - in base al comma in
parola- sono ricompresi nel campo di applicazione del decreto.
La nuova disposizione in esame prevede che il riconoscimento del contributo alla ricostruzione avvenga su richiesta degli interessati, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
Articolo
3, commi 1-bis - 1-novies
(Disposizioni relative agli eventi sismici del maggio 2012)
I commi in esame recano disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012.
I commi da 1-bis a 1-quinquies disciplinano alcune modalità di erogazione di risorse o contributi - previsti dalla legislazione vigente per interventi relativi agli eventi sismici del 2012 - destinati ad imprese subappaltatrici o fornitori con posa in opera, quando gli interventi siano appaltati ovvero affidati ad imprese che abbiano fatto richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale, come previsto dalla legge fallimentare. Si prevede, in tali casi, che alle imprese subappaltatrici e ai fornitori con posa in opera i benefici siano erogati, su richiesta, direttamente dalla stazione appaltante (nei casi previsti dal comma 1-bis) ovvero dall’istituto di credito prescelto (comma 1-ter). Le norme riguardano la ricostruzione pubblica e privata. I successivi commi 1-quater e 1-quinquies recano disposizioni comuni ai diversi casi sopra menzionati.
Il comma 1-sexies stabilisce che non siano recuperati i contributi già concessi a favore di soggetti che abbiano assunto l'obbligo di locare ovvero dare in comodato immobili a soggetti temporaneamente privi di abitazione - per effetto degli stessi eventi sismici del maggio 2012 - e che successivamente non abbiano potuto adempiere a tale obbligo.
I commi da 1-septies
a 1-novies dell'articolo 3
intervengono in materia di accertamento ed iscrizione a ruolo di contributi
corrisposti e non dovuti relativi all'assistenza alla popolazione e connessi
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Erogazioni ad imprese subappaltatrici o ai fornitori di pagamenti dovuti in caso di lavori appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale (commi da 1-bis a 1-quinquies)
Il comma 1-bis riguarda l’esecuzione di interventi che beneficiano di risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del 2012 (Fondo previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012) e che sono stati appaltati ad imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con continuità aziendale, previsto dall’articolo di 186-bis della Legge fallimentare. Il comma stabilisce che la stazione appaltante eroghi le risorse direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice.
Le risorse sono erogate su richiesta dell’impresa cui sono stati appaltati i lavori e previa comunicazione al liquidatore. Qualora ciò non si verifichi, la stessa richiesta può essere avanzata dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera.
Le suddette disposizioni si applicano quando l'impresa realizza interventi:
·
per
la ricostruzione e il ripristino della funzionalità degli edifici e dei servizi
pubblici oppure
· su beni del patrimonio artistico e culturale di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, art. 4.
Si tratta delle seguenti tipologie di immobili:
·
gli
immobili adibiti all'uso scolastico,
gli immobili adibiti all’uso educativo per
la prima infanzia, e le strutture edilizie universitarie;
·
le caserme in uso
all'amministrazione della difesa;
·
gli edifici
municipali;
·
gli
immobili demaniali o di
proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse
storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei
beni culturali).
Tali tipologie di immobili sono destinatarie di specifici piani di intervento adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma, sentiti gli Enti locali interessati, con priorità per quelli ricompresi, qui sopra, nel primo punto. Sono inoltre comprese in detti piani le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. L’articolo 4 citato stabilisce, peraltro, che siano definite le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici degli uffici pubblici. Inoltre dispone in merito ad un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, (a tale fine equiparati agli immobili sopra menzionati.
Riguardo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate - nello stato di previsione del MEF - si ricorda che l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 42 lo assegna alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) e detta le modalità di riparto (comma 2). Sono quindi dettate le modalità di finanziamento del Fondo e ulteriori norme attuative per l’utilizzo delle risorse ivi allocate.
Riguardo al concordato con continuità aziendale,
l'articolo 186-bis della Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) si
applica quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività
d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero
il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova
costituzione. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa. Si ricorda qui solamente, tra le caratteristiche di
tale procedura, che l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
continuazione di contratti pubblici quando sia attestata (da un professionista
indipendente designato dal debitore) la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei
requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di
rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti.
Si ricorda che le procedure di affidamento, in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto, previste dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), dispongono - al comma 3 - che il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale (lettera b).
Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice è previsto altresì che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il comma 1-ter riguarda
l’esecuzione di interventi che beneficiano dei finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3-bis
del D.L. n. 95 del 2012) e che sono stati affidati ad imprese che hanno
chiesto l’ammissione al concordato con continuità aziendale, previsto
dall’articolo di 186-bis della Legge fallimentare (cfr. sopra).
Ai sensi della norma in esame, l’istituto di credito prescelto eroga i
contributi direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con
posa in opera.
L’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 74 del 2012) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 siano concessi, anche mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono, inoltre, di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. La concessione sotto forma di finanziamento agevolato è prevista nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con propri provvedimenti e avviene su apposita domanda del soggetto interessato. A tal fine si prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma possono contrarre finanziamenti, secondo contratti-tipo definiti mediante convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana.
Le suddette disposizioni quando l'impresa affidataria realizza interventi di ripristino o di ricostruzione:
·
delle
abitazioni private oppure
·
di
immobili ad uso non abitativo
di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, art. 3.
L’art. 3 summenzionato reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici, di servizi specificati nella norma. Per quanto riguarda le tipologie di immobili:
·
edilizia abitativa, ad
uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in
relazione al danno effettivamente riportato;
·
strutture adibite ad
attività sociali, ricreative, sportive, religiose, attività socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie;
·
edifici di interesse
storico-artistico.
Le risorse sono erogate su richiesta dell’impresa affidataria dei lavori e previa comunicazione disposizione del Comune inviata al commissario liquidatore. Quando ciò non si verifichi, la stessa richiesta può essere avanzata dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l’impresa affidataria.
Il comma 1-quater prevede che l’erogazione delle somme a favore del subappaltatore o del fornitore con posa in opera possano riguardare solamente prestazione non contestate. L’importo dei fondi da erogare (comma 1-quinquies) deve essere indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L’erogazione delle somme è inoltre condizionata al rispetto delle disposizioni antimafia contenute nell'articolo 5-bis del D.L. n. 74 del 2012: vi si prevede, tra l’altro, l’istituzione (presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione) di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di attività indicati dal medesimo articolo 5-bis, cui si devono rivolgere gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, anche nell'ambito di subcontratti, nei settori di attività individuati, è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi suddetti.
Divieto di recupero di contributi concessi
per locazione e comodato (comma 1-sexies)
Il Protocollo d'intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012,
definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi per interventi
di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa
e ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro
piena funzionalità in tutte le componenti
fisse e mobili
strumentali all'attività, inclusi impianti e
macchinari. Tali contributi sono previsti all'art. 3, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 74 del 2012 e secondo le
modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cfr. sopra).
Si tratta dei contributi per la ricostruzione o riparazione
di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati di
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato di cui si ì detto
sopra.
Il Protocollo stabilisce, tra l'altro, che
(all'art. 3, comma 1, lett. c)
tali contributi possono essere concessi, a richiesta dell’interessato, ai soggetti
(cfr. sotto) che abbiano dato in locazione o in comodato immobili a coloro
che sono risultati temporaneamente privi di abitazione in seguito agli eventi sismici
del maggio 2012.
Ai sensi del comma 1-sexies,
qualora i contributi di cui sopra siano stati già concessi ma il beneficiario non
abbia potuto adempiere l’obbligo di dare in locazione o in comodato l’immobile,
per mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici competenti per la
ricostruzione, non si procede al recupero dei contributi stessi.
In particolare possono beneficiare dei benefici in oggetto:
·
proprietari
·
usufruttuari
·
titolari di diritti reali di garanzia
·
familiari che si
sostituiscano ai proprietari
di unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici classificate come: temporaneamente inagibili oppure parzialmente inagibili oppure
inagibili.
Resta fermo l'obbligo previsto dall'art.
3, comma 2, del Protocollo. Esso prevede che i beneficiari dei finanziamenti in
oggetto si devono impegnare a stipulare un contratto
di locazione a canone concordato (come previsto dalla disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), per un periodo
non inferiore a quattro anni, successivamente
all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ristrutturazione con
miglioramento sismico o ricostruzione.
Si ricorda che l'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) stabilisce che le parti
possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone e la
durata del contratto secondo le modalità previste dalla medesima legge.
Accertamento ed iscrizione a ruolo di contributi
corrisposti e non dovuti (commi
da 1-septies a 1-novies)
Il comma 1-septies dispone che l'accertamento
di contributi corrisposti e non dovuti, in relazione a quanto previsto dalla
legislazione sugli eventi sismici del 2012, costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo di quanto corrisposto e dei relativi interessi legali.
Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti comportanti il recupero delle
somme diversi dal presente comma. La norma si applica sia ai contributi non
dovuti per effetto di provvedimenti di decadenza, sia di quelli che sono stati
versati in eccesso rispetto a quanto dovuto. L'iscrizione a ruolo (comma 1-octies) è effettuata dai Presidenti
delle Regioni interessate quali commissari delegati per il sisma, ovvero
dai Comuni che hanno effettuato l'istruttoria delle domande di contributo e
della relativa erogazione, quali soggetti a ciò incaricati dai commissari
delegati stessi. Il comma 1-novies
prevede che le somme riscosse ai sensi delle presenti norme, sono versate
all'entrata dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione e
quindi trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle
Regioni.
I
commi 2 e 4, art. 1, del D.L. n. 74 del 2012 attribuiscono ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
- in qualità di Commissari delegati - la responsabilità del coordinamento degli
interventi per la ricostruzione nelle Regioni di rispettiva competenza a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per tutta la durata
dello stato di emergenza. Commissari delegati operano con i poteri previsti
dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1,
della citata legge. La legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) all’articolo
5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso
connesso.
Riguardo
al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, si è già ricordato che
esso è stato istituito dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012 e che il
medesimo articolo ha dettato criteri per la ripartizione e ne ha stabilito le
modalità di finanziamento. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, ai
Presidenti delle Regioni interessate
sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale
su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo destinate al
finanziamento degli interventi previsti dal decreto, tuttavia di quelle
destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 2,
comma 3 (aumento dell’aliquota dell’accisa), dall’articolo 8, commi 3
(esenzione temporanea dalle imposte sui redditi e dall’IMU dei fabbricati ubicati nelle zone del sisma) e 15-ter (esenzione dall’imposta i bollo), e
dall’articolo 13 (trasferimento di risorse alla Società di Gestione Fondi per
l'agroalimentare per abbattere le commissioni per l’accesso alle garanzie
dirette).
Su
tali contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni
ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei
territori colpiti dagli eventi sismici.
I
presidenti delle regioni rendicontano secondo le modalità, indicate nell’articolo
5, comma 5-bis , della legge n.
225/1992, per la rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari di
contabilità speciali, nonché, a seguito di una modifica introdotta nel corso
dell’esame in sede referente, curano la pubblicazione della relativa
documentazione sui siti internet delle rispettive regioni.
Si
ricorda che l’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992, come modificato dal
decreto-legge n. 59/2012, prevede, in particolare, che i rendiconti predisposti
dai Commissari delegati, corredati della documentazione giustificativa, nonché
degli eventuali rilievi rilevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e finanze, RGS - Ragionerie territoriali competenti
all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno.
Articolo
3, comma 1-decies
(Limitazione all'acquisto dell'abitazione equivalente in seguito agli eventi
sismici del 2009)
Il comma 1-decies prevede che l'acquisto delle abitazioni equivalenti in
sostituzione dell'abitazione principale distrutta sia concesso solo all'interno
dello stesso comune.
La possibilità di sostituire l'abitazione
distrutta acquistando un'abitazione equivalente è prevista dalla lettera a)
del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 39 del 2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile). Tale disposizione prevede la concessione di
contributi a fondo perduto per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva o
per la ricostruzione dell’abitazione principale distrutta (o dichiarata
inagibile o danneggiata) dal sisma. La disciplina vigente impone che
l'intervento debba essere realizzato nell'ambito dello stesso Comune solamente
nel caso della ricostruzione.
La
lettera a) in questione prevede che il contributo statale concesso per
tali finalità sia determinato in ogni caso in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o
l’acquisto di un alloggio equivalente e che l’equivalenza sia attestata secondo
le disposizioni dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico.
L’art.
3-bis, comma 1, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, ha interpretato la
presente lettera nel senso che i contributi in questione sono concessi ai
privati, o ai condomìni costituiti da privati, a titolo di indennizzo per il
ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad
edifici di proprietà privata. Lo stesso articolo ha quindi conseguentemente
escluso l’applicazione delle procedure del Codice dei contratti pubblici allora
vigente (D.Lgs. n. 163/2006, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016).
Si
prevede, inoltre, che l’acquisto
dell'abitazione sostitutiva comporta contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta.
Nel caso la nuova abitazione sia sostitutiva di un appartamento in condominio,
viene previsto che il trasferimento in questione riguardi i diritti del condomino (sia quelli
sulle parti comuni, sia quelli sulle parti di sua esclusiva proprietà, in virtù
del richiamo dell’ultimo comma dell’art. 1128 c.c.) L’art. 1128 c.c., ultimo
comma, che disciplina la cessione agli altri condomini dei diritti del
condomino che non intenda partecipare alla ricostruzione dell'edificio,
riguarda infatti “i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà,
secondo la stima che ne sarà fatta”.
Viene
poi disciplinato il trasferimento dei diritti ai condòmini nel caso in cui alcuni
di essi abbiano optato non di partecipare alla
ricostruzione ma per
una nuova abitazione sostituiva.
Relativamente
ai trasferimenti succitati, la lettera a) in esame dispone altresì che gli atti pubblici e le scritture private
autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale o agli
altri condòmini, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso
agli originari condòmini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte
dei fabbricati ricostruiti, costituiscono
titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati,
con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 c.c., le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti.
La
richiamata disposizione codicistica prevede che, se nella divisione (c.c. 1111)
sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato,
l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante
dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza
ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente
iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla
trascrizione (c.c. 2643) della divisione medesima (c.c. 2964).
Viene
altresì disposto che gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti
abitazione principale del de cuius non
sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e
catastali.
Articolo
3, comma 1-undecies
(interventi a favore delle a favore delle micro, piccole e medie imprese)
Il comma in esame estende all'anno 2017 taluni finanziamenti concessi a
favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi
sismici del 2016 e introduce un criterio di distribuzione delle risorse
stanziate in relazione alle diverse tipologie di tali finanziamenti.
L'estensione al 2017 disposta comma 1-undecies, introdotto
durante l'esame presso la Camera dei deputati, concerne i finanziamenti
concessi dall'articolo 24 del D.L. n. 189/2016 per gli interventi, dal medesimo
articolo previsti a far data dal 24 agosto 2016 (novella all'articolo 24, comma
3 del citato D.L. 189/2016). I finanziamenti - che attualmente sono previsti per
il solo anno 2016 - sono concessi micro, piccole e medie imprese nel limite
massimo annuo di spesa di 10 milioni di euro.
Si tratta, in particolare, dei seguenti finanziamenti:
· finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. Si introduce la previsione che almeno il 70 per cento delle risorse stanziate sia riservato a tali finanziamenti.
· finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti in settori specifici, quali: la trasformazione di prodotti agricoli, l'artigianato, l'industria, i servizi alle persone, il commercio e il turismo. Sulla base dell'intervento novellatore qui in esame, a tale tipologia di finanziamenti è dunque destinato il residuo 30% delle risorse.
L'articolo
24 del D.L. n. 189/2016 dispone interventi a favore delle micro, piccole e
medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti a far data
dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 1 del medesimo D.L., sotto forma di
finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli
investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per
sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.
In particolare, il comma 1 concede a micro, piccole e medie imprese, presenti
nei territori dei Comuni terremotati, danneggiate dagli eventi sismici,
finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti
fino a 30 mila euro. I finanziamenti devono essere rimborsati in 10 anni con un
periodo di 3 anni di preammortamento. Il comma 2, concede inoltre a micro,
piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento
per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la
nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori
dei Comuni interessati, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato,
dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo.
Il
rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di
preammortamento.
Ai sensi del comma 3, i finanziamenti di cui al comma 1 e al comma 2 sono concessi per l'anno 2016, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al D.L. n. 83/2012 (legge n. 134/2012). Infine, il comma 4 dispone che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti (ordinanze del Commissario) adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.L., sentito il MISE, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Articolo
4
(Adeguamento termini per la richiesta di contributi)
L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del D.L. n. 189 del
2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla
normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione a favore
degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai
privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione
ammissibili a contribuzione ai sensi del citato D.L. n. 189 del 2016,
individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati
possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai
fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.
L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del D.L. n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.
La norma in esame interviene per ampliare, anche in considerazione - rileva la relazione illustrativa - degli eccezionali eventi sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017, i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del D.L. n. 189 del 2016.
La norma previgente, che viene sostituita, prevedeva che, entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento commissariale in materia di disciplina dei contributi (di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 189), i soggetti che avessero avviato i lavori - ai sensi dei commi 1 e 3 della norma - dovevano presentare agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati.
Si prevede, invece, con la nuova norma:
- quanto ai termini, che entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori - ai sensi dei commi 1 e 3 della norma - e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, i soggetti interessati (e non più coloro che hanno avviato i lavori, secondo il testo previgente) devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta;
- quanto alle modalità, che esse siano quelle stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2.
Si prevede che il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma, coma novellato, determina l'inammissibilità della domanda di contributo. Il testo previgente prevedeva già l'inammissibilità della domanda di contributo, che veniva tuttavia riferita, nel testo anteriore alla novella qui in esame, al mancato rispetto del termine originariamente previsto e delle modalità indicate dalla norma.
Si
ricorda che l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 reca gli interventi
e danni per i quali sono erogabili contributi, elencando le tipologie di
intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, e
localizzate nei territori dei Comuni colpiti, che possono beneficiare di
contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Tali tipologie possono essere
classificate in due gruppi:
· interventi
“non direttamente assistenziali”, cioè su edifici, rimborsi di danni e
delocalizzazioni di imprese (lettere a), b),c), d) e) e g):
a)
riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e
ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché delle
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; la congiunzione “e” è
stata aggiunta nel corso dell’esame al Senato onde chiarire che la norma
riguarda sia gli immobili di edilizia abitativa che quelli ad uso produttivo.
b)
gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche,
solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività
produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali,
turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di
perizia asseverata;
c)
danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data
dell’evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come
conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo,
nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del
regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari,
previa presentazione di perizia asseverata;
Si
tratta dei soli prodotti agricoli ed alimentari di qualità individuati dal
regolamento (UE) n.1151/2012, prodotti agricoli che, ai sensi dell’art. 1 del
regolamento citato, hanno caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a
motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di
produzione o di commercializzazione.
d)
danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e)
danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
Si
fa presente che l’articolo 14 del decreto-legge in esame disciplina il
finanziamento degli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici,
nonché sui beni del patrimonio artistico e culturale.
g)
delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi
pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
· interventi “assistenziali diretti”, cioè oneri per la
sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale
(lettere f), h) e i)):
f)
oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per
l’allestimento di alloggi temporanei;
h)
interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase
dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio
domicilio;
i)
interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie
e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
Il
comma 2 dispone altresì che la concessione dei contributi avverrà sulla base
dei danni effettivamente verificatisi, mediante l’emanazione di provvedimenti
commissariali, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto in esame.
Si
fa presente che in attuazione degli interventi di cui alla lettera g), è stata
emanata l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 recante Delocalizzazione
immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi
sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pubblicata nella Gazz. Uff.
19 dicembre 2016, n. 295). Essa
disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30
ottobre 2016, finalizzata esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa
delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento
sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.
Inoltre,
è stata altresì emanata L'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 - con riferimento agli interventi di cui alle lettere
a), b) e c) sopra ricordate- recante misure
per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30
ottobre 2016 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2017, n. 13). Essa prevede misure per la riparazione,
il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o
danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei
territori colpiti dagli eventi sismici. Sono in particolare concessi contributi
per: a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente
danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la
piena funzionalita' per l'attività delle imprese in essi stabilite; b) la
riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti,
compresi impianti e macchinari; c) il ristoro dei danni economici subiti da
scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai
sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189
del 2016; d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente
l'attività produttiva. Per l'attuazione della ordinanza si provvede con le
risorse stanziate a norma dell'art. 51 della legge di bilancio 2017.
Infine,
si ricorda che il menzionato articolo 8 del D.L. n. 189 del 2016, nel prevedere
una procedura specifica per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a
favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, stabilisce i seguenti
passaggi:
- presentazione
di un progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato, che
documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura (comma 1);
- comunicazione dell’avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 3);
- presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 4);
- affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).
In
particolare, il comma 1 disciplina gli interventi che possono essere
immediatamente avviati dai proprietari sugli immobili che hanno riportato danni
lievi, al fine di consentire un rapido rientro negli immobili stessi. La
disposizione in esame si applica a tutti gli eventi sismici verificatisi dal 24
agosto 2016 in poi. Quanto alle verifiche sull’edificio, la disciplina in
questione si applica: agli edifici con danni lievi non classificati agibili
secondo la c.d. scheda AeDES.
La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.
Nel manuale di compilazione della scheda AeDES, allegato C al D.P.C.M. 8 luglio 2014[3], viene fornita la seguente definizione dell’esito B: “Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. L’edificio, nello stato in cui si trova, può ritenersi in tutto o in parte temporaneamente inagibile, nel senso che il recupero della condizione di agibilità è subordinato alla realizzazione di alcuni provvedimenti di pronto intervento. Tali interventi, una volta eseguiti, consentiranno all’edificio di poter essere utilizzato in tutte le sue parti, restando ragionevolmente protetta la vita umana. Di conseguenza, in caso di esito B, la squadra deve specificare se la temporanea inagibilità è totale o riguarda una sola porzione dell’edificio (parziale) ed in questo secondo caso si deve indicare precisamente nella Sezione 9 (ma anche sul Modello GP1), in maniera descrittiva e/o grafica, quali sono le parti inagibili. Inoltre, la squadra deve proporre in Sezione 8-D gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio (indicandoli più in dettaglio nella Sezione 9) e portare tali provvedimenti a conoscenza del Comune, attraverso l’opportuna modulistica fornita dal Centro di Coordinamento (Modello GP1). Non è, invece, compito della squadra progettare gli interventi e controllare che i suddetti provvedimenti di pronto intervento vengano effettivamente realizzati. Da tener presente che i provvedimenti di pronto intervento e di rapida realizzazione cui ci si riferisce consistono in opere di entità limitata, devono essere realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte (Esito E o C)”.
Le verifiche “speditive” si traducono in sopralluoghi in cui i Vigili del fuoco o i tecnici comunali indicano l’eventuale necessità di un successivo sopralluogo con “scheda AeDES”, o la possibilità di un immediato riutilizzo dell’edificio alle stesse condizioni presenti prima degli eventi sismici. In data 3 settembre 2016, è stata inviata ai direttori delle strutture regionali di Protezione Civile di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare, che contiene indicazioni operative sul censimento danni e sulle verifiche di agibilità.
La
norma prevede che i soggetti interessati possono effettuare l’immediato
ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture nei Comuni
interessati presentando, per gli edifici elencati, un apposito progetto e
un’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il
nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno
(comma 1).
Si ricorda che con l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono stati disposti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici, che i tecnici professionisti devono redigere e consegnare secondo le schede AeDES agli Uffici speciali della ricostruzione relativamente agli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST.
Il
comma 3 disciplina l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino,
prevedendo, in primo luogo, che i soggetti interessati comunicano agli uffici
speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli uffici comunali
competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da
eseguirsi nel rispetto delle disposizioni stabilite nei provvedimenti del
commissario straordinario, nonché dei contenuti generali della pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.
Nella
comunicazione devono essere indicati:
- il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice;
- gli allegati o le autocertificazioni eventualmente necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
Successivamente,
entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono
presentare l’ulteriore documentazione non allegata alla comunicazione di avvio
dei lavori, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del
titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
Sono
esclusi da tale ambito, gli interventi di riparazione o ripristino su
costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali
sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. L’avvio dei lavori edilizi
di riparazione o ripristino è consentito in deroga alle leggi regionali che
regolano il rilascio dei titoli abilitativi e a una serie di disposizioni
nazionali, su cui si veda il Dossier relativo al D.L. n. 189/2016.
L'articolo
8, oggetto della novella in esame, reca inoltre norme sui requisiti per le
imprese affidatarie dei lavori (comma 5).
Articolo
5
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e
didattica)
L’articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell’a.s. 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti.
Inoltre, con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell’a.s. 2017/2018. Per l’affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Le disposizioni in questione seguono alle misure precedentemente introdotte con il D.L. 189/2016, nonché con circolari ministeriali.
Disciplina, inoltre, lo svolgimento dell’attività di progettazione relativa ai predetti interventi da parte del personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione.
Da ultimo, prevede un contributo, per il 2017, per l’Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo, per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
Interventi per il regolare
svolgimento dell’a.s. 2017/2018
Il comma 1 reca disposizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018.
A tal fine, novellando l’art. 14 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) – che, per quanto qui più direttamente interessa, prevede che, con provvedimenti del commissario straordinario, è disciplinato il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, nonché delle strutture edilizie universitarie – dispone, inserendo la lett. a-bis) nel co. 2, che, sempre con provvedimenti del commissario straordinario, sono predisposti e approvati piani finalizzati ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa o per lo svolgimento della normale attività “scolastica, educativa o didattica” nei comuni di cui all’art. 1, co. 1, dello stesso D.L. 189/2014 (si tratta, cioè, dei comuni indicati negli allegati 1 e 2 dello stesso D.L., ai quali, in base all’art. 18-undecies, inserito durante l’esame alla Camera, si aggiungono i comuni di cui all’allegato 2-bis), nonché nei comuni di cui all’art. 1, co. 2 (ossia, altri comuni delle regioni interessate), limitatamente, in tal caso, a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.
L’art.
1, co. 2, del D.L. 189/2016 prevede che le misure da esso previste possono
applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in
altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli
allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di
causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi
a decorrere dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
Occorrerebbe chiarire in che cosa si differenzi l’attività didattica
dall’attività scolastica.
I piani – che devono essere predisposti assicurando, in ogni caso, che non si determini un incremento della spesa relativa al personale scolastico - devono essere comunicati al MIUR.
I piani relativi agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo si aggiungono, dunque, a quelli già previsti dall’art. 14 del D.L. 189/2016, relativi alle opere pubbliche, ai beni culturali, all’intervento sui dissesti idrogeologici, allo sviluppo delle infrastrutture, alle infrastrutture ambientali, nonché alla gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione.
Al riguardo si ricorda che nella GU del 24 gennaio 2017 è già stata pubblicata l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'a.s. 2017-2018.
Il
programma è così articolato:
- costruzione
di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non
possono essere oggetto di adeguamento sismico, con tecnologia a secco
(strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato);
- riparazione,
con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di
agibilità;
- affitto,
montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che
verranno riparate, con adeguamento sismico, entro settembre 2018.
Nell’allegato
1 dell’ordinanza sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai
presidenti delle quattro regioni interessate – Vicecommissari - i territori
interessati dagli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, con la
specificazione dell'ubicazione, della denominazione e delle dimensioni di
massima dei nuovi edifici da realizzare.
E’
inoltre previsto che con successive ordinanze, il Commissario straordinario
provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni, all'aggiornamento
dell'elenco contenuto nell'allegato n. 1, nonché all’individuazione degli
edifici oggetto di riparazione – secondo un criterio di priorità fondato
sull'entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel
territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili
di locazione. Con le medesime ordinanze viene disciplinata anche l'attività di
affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori.
Sembrerebbe opportuno specificare nel testo in esame che anche il nuovo
piano sarà articolato (come peraltro già risulta dall’ordinanza citata) per le
quattro regioni interessate, in analogia con gli altri piani previsti dall’art.
14, co. 2, del D.L. 189/2016.
E’ utile ricordare anche che il co. 3 dell’art. 14 del D.L. 189/2016 ha previsto che qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni (2016), 2017 e 2018 preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo[4].
Utilizzo della procedura
negoziata senza bando
Il comma 1, lettera b), che aggiunge il comma 3-bis all’articolo 14 del D.L. 189/2016, prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei citati piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il
citato articolo 63, al comma 2, per gli appalti di lavori, forniture e servizi,
consente l’utilizzo di tale procedura:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Si segnala che l’articolo 2, comma 1, del decreto legge in esame consente l’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi della citata lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici. Tale lettera non è richiamata relativamente alla categoria degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani in questione, che costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura negoziata senza bando. La formulazione della norma in esame riprende in parte il contenuto dell’articolo 7 del decreto legge n. 243/2016, che, nel testo originario approvato dal Governo, prevede che gli interventi funzionali alla presidenza del G7 nel 2017 costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura negoziata senza bando. Tale formulazione è stata modificata nel corso dell’esame parlamentare: il testo vigente, infatti, ora prevede che per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017 e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7.
Le
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice
riproducono le corrispondenti lettere del paragrafo 2 dell’articolo 32 della
direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice
dei contratti pubblici. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che
“solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad
essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche
entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i
limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare
appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe
verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.
Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che devono essere aggiudicati da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione, si applichino le norme riguardanti:
· il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un’adeguata motivazione, di cui all’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;
Il comma 1 del citato articolo 63 dispone che, nei
casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con
adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
· l’individuazione, nell’ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all’articolo 63, comma 6, del citato Codice.
Il comma 6
dispone che le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice
sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95 (che disciplina l’offerta economicamente più
vantaggiosa), previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione
Il richiamo alle predette norme è integrato con specifiche disposizioni volte a:
· specificare che l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, prevista dall’articolo 30 del D.L. 189/2016;
Il comma 6 del citato articolo 30 istituisce
l'Anagrafe antimafia degli esecutori, elenco nel quale sono tenuti ad
iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque
titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e
privata, nei Comuni interessati dagli eventi sismici. La cura della tenuta
dell'Anagrafe è affidata alla Struttura di missione istituita ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo 30.
· in mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nell’Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia;
L'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
La norma in esame prevede che si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6, del D.L. 189/2016, sulla base
delle quali costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe
che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli
articoli 90 e seguenti del codice delle leggi antimafia di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti
di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi di cui al provvedimento
in esame. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30, sono
effettuate dalla richiamata Struttura di missione, competente a rilasciare
l'informazione antimafia in deroga allo stesso art. 90. L'art. 90 del codice
delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che
determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società
in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante
consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
istituita presso il Ministero dell'interno.
ad affidare i lavori sulla base del progetto definitivo, consentendo, pertanto, il ricorso all’appalto integrato, ossia all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi, in deroga a quanto prevede la normativa sui contratti pubblici;
Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del Codice dei
contratti pubblici, infatti, gli appalti relativi ai lavori sono affidati,
ponendo a base di gara il progetto esecutivo, ed è vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad
esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di
disponibilità.
ad affidare i lavori sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
La disposizione transitoria di cui all’articolo 216,
comma 12, del Codice, richiamata nella norma in esame, prevede che, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (di cui all'articolo 78 del medesimo Codice), la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante.
Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, disciplina la possibilità di effettuare l’attività di progettazione relativa agli appalti, di cui al comma 1 dell’articolo in esame, ossia quelli concernenti gli interventi riguardanti i predetti piani, da parte del personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il comma 1-bis specifica che lo svolgimento dell’attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia rientra nell’ambito della convenzione, prevista dall’articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che regola i rapporti tra il Commissario straordinario e la predetta società.
Il comma 1-bis prevede altresì una apposita convenzione, al fine di disciplinare lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa per le stesse attività sopra previste.
Il comma 1-bis prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, per la determinazione degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis medesimo, sulla base di appositi criteri di remuneratività. A tali oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale assegnata al Commissario straordinario, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Da ultimo, il comma 1-bis prevede l’applicazione per le attività previste nel medesimo comma 1-bis delle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che disciplina gli incentivi alla progettazione e istituisce un apposito Fondo.
In particolare, l’art. 113 del Codice dei contratti pubblici prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (comma 1).
A valere sugli stanziamenti di cui sopra, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (comma 2).
L’articolo 113 è oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive al Codice, in corso di esame parlamentare (Atto del Governo 397).
Interventi per la validità
dell’a.s. 2016/2017
Il comma 2 dispone deroghe alla normativa vigente finalizzate a rendere valido l’anno scolastico 2016/2017 e a consentire comunque la valutazione degli studenti.
In particolare, dispone che nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) - l’a.s. 2016/2017 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni.
Si tratta di una deroga all’art. 74, co. 3, del d.lgs. 297/1994, in base al quale allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
Inoltre, dispone che, ai fini della
validità dello stesso a.s., compreso quello relativo all'ultimo anno di corso,
per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato.
La previsione riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Al
riguardo si ricorda, infatti, che l’art.
11, co. 1, del d.lgs. 59/2004 – richiamato
nel testo - ha disposto che, per la validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, per
la valutazione degli allievi è richiesta
la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
La
previsione introdotta dall’art. 11, co. 1, del d.lgs. 59/2004 è stata, poi,
ripresa dall’art. 2, co. 10, del DPR 122/2009 che, ai sensi dell’art. 3,
co. 5, del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha proceduto al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
studenti. In particolare, il co. 10 ha precisato che le deroghe in casi
eccezionali devono essere deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che
le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione.
Per
la scuola secondaria di secondo grado,
la previsione relativa alla necessità di frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato è stata introdotta dall’art. 13, co. 2, del d.lgs.
226/2005 ed è stata poi ripresa dall’art.
14, co. 7, del già citato DPR
122/2009, richiamato nel testo. Anche in tal caso sono possibili, per casi
eccezionali, deroghe motivate e straordinarie, a condizione, comunque, che le
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità
di procedere alla valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale
di ciclo.
Con
riferimento all’orario annuale
personalizzato, la Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 ha poi chiarito che i relativi riferimenti devono
essere interpretati, per la scuola
secondaria di primo grado, alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal DPR 89/2009, e in particolare dall’art. 5, e, per la scuola secondaria di secondo grado, in
relazione alla specificità dei piani di
studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti
presso le istituzioni scolastiche. L’intera questione della personalizzazione
va comunque inquadrata per tutta la scuola nella cornice normativa del DPR 275/1999 e, in particolare, degli
artt. 8 e 9. Pertanto – conclude la Circolare – “devono essere considerate, a
tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di
ciascun allievo tutte le attività
oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio
di classe”.
Anche per la scuola secondaria di primo grado sembrerebbe opportuno
richiamare (come peraltro già indicato nella circolare ministeriale n. 1166 del 6
febbraio 2017) il DPR 122/2009 - che, come si è detto, rappresenta il testo che ha
coordinato le disposizioni vigenti per la valutazione degli studenti - in
analogia a quanto già previsto per la scuola secondaria di secondo grado.
Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame alla Camera – dispone che le previsioni del comma 2 si applicano anche nei comuni delle medesime regioni non ricompresi negli allegati sopra indicati, nei quali, tuttavia, risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a seguito degli eventi sismici.
Sempre con riferimento alle stesse aree, il comma 3 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi a.s. 2016/2017.
Su
tale base, con CM 2 del 9 marzo 2017, relativa alla formazione delle commissioni per
l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado dell’a.s. 2016/2017, è stata anticipata la previsione che le
commissioni d’esame delle scuole di cui all’all. A, relative ai territori
colpiti dagli eventi sismici, saranno composte solo da membri interni, in
numero non superiore a sei, ferma restando la nomina del presidente esterno.
A
seguito di alcune segnalazioni pervenute dai sindaci, l’all. A della CM 2/2017
è stato poi sostituito con nota Prot. 2736 del 13 marzo 2017.
Cenni ai precedenti interventi disposti in materia scolastica
In
precedenza, l’art. 18-bis del D.L. 189/2016 – nel quale è confluito il contenuto dell’art. 8 del
D.L. 205/2016 - ha previsto deroghe alla normativa vigente in materia di
parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di
ulteriori posti nell’organico del personale docente e ATA, spostamento di
docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze, autorizzando a tal
fine una maggiore spesa, nel limite di €
5 mln per il 2016 ed € 15 mln per il 2017, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali interessati
con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca[5].
In
materia di risorse, inoltre, con comunicato stampa del MIUR del 24 ottobre 2016 era stato fatto presente che in materia di edilizia scolastica “3,5 milioni di euro stanziati per
finanziare indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali
dei solai e controsoffitti delle scuole. Più 4,1 milioni per interventi di carattere strutturale e di adeguamento
a norma degli edifici scolastici più colpiti dal sisma. Altri 3,8 milioni di euro serviranno per
interventi di adeguamento sismico delle scuole delle quattro regioni colpite
dal sisma (fondi ex Protezione Civile).
Sul
fronte dell’offerta formativa, gli oltre
4,2 milioni assegnati saranno così
ripartiti: 1,7 milioni saranno utilizzati per continuare a garantire il
regolare svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra
curricolari, trasporti scolastici, allestimento e arredo delle aule e degli ambienti
supplementari, libri di testo e materiale didattico anche digitale, servizi di
refezione, servizi di accessibilità per alunni e studenti disabili. Con 1,6
milioni saranno finanziati interventi integrativi al Programma Nazionale “La
Scuola al Centro” (apertura pomeridiana delle scuole) nelle regioni colpite dal
sisma. Altri 600.000 euro saranno utilizzati per la realizzazione di progetti
per ripristinare l’attività didattica ordinaria e ridurre il disagio sociale. I
restanti 350.000 euro verranno impiegati per un piano di attività motorie, la
partecipazione ai campionati studenteschi, ai mondiali International School
Sports Federation e per l’acquisto di arredi o attrezzature per le attività
sportive”[6].
Con comunicato stampa del MIUR dell’11 novembre 2016, inoltre, era stata data notizia di un protocollo di intesa tra lo stesso MIUR e l’Associazione italiana editori per la concessione di libri gratis per tre anni agli studenti vittime del terremoto del 24 agosto, anticipando che si stava valutando la possibilità di ampliare l’area di intervento anche alle nuove zone interessate dai successivi eventi sismici.
Da ultimo, con circolare ministeriale n. 1166 del 6 febbraio 2017 è stata disposta la riapertura dei termini per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado – per le quali la circolare ministeriale n. 10 del 15 novembre 2016 aveva previsto il termine del 6 febbraio 2017 - dal 13 febbraio al 7 marzo 2017, limitatamente ai comuni delle zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e ai comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio.
Contributo per la nuova residenza studentesca universitaria di Teramo
Il comma 2-ter, introdotto durante l’esame alla Camera, dispone l’assegnazione all’Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo di un contributo di € 3 milioni per il 2017, per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
Finalità dichiarata è il contrasto del fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo, a seguito degli eventi sismici.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 134, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) - pari ad € 8 milioni per il 2017 - per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano nell’area utilizzata per l'EXPO 2015.
Il
24 marzo 2017, nella sala conferenze della Biblioteca provinciale “Melchiorre
Delfico” di Teramo, l’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo
ha illustrato l’accordo di programma raggiunto con il comune di Teramo e
l’università degli studi di Teramo per la nuova residenza universitaria, che
sarà realizzata nell’edificio dell’ex Rettorato di Viale Crucioli.
In particolare, come evidenziato nel sito del comune di Teramo, l’accordo di programma consente all’ADSU di partecipare al bando del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che prevede il cofinanziamento ministeriale di progetti di residenzialità studentesca.
Al
riguardo, si ricorda che con DM 29 novembre 2016, n. 937, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 febbraio
2017, sono state definite - ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 338/2000 - le
procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione
dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali
universitarie. La richiesta di cofinanziamento deve essere trasmessa entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Articolo
6
(Conferenza permanente e Conferenze regionali)
L’articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
L’articolo
16 del D.L. 189/2016 ha affidato la direzione, il coordinamento e il controllo
delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di
programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi
e di approvazione dei progetti, a un organo unico di direzione, coordinamento e
decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente»,
presieduto dal Commissario straordinario per la ricostruzione o da un suo
delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente
competenti (comma 1). Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei
territori colpiti dagli eventi sismici, l’articolo 16 ha, inoltre, previsto, presso
ogni Regione, l’istituzione di una «Commissione paritetica», di cui l’articolo
in esame prevede la sostituzione con la Conferenza regionale.
Modifiche riguardanti gli effetti
delle determinazioni e i compiti della Conferenza permanente - comma 1, lett. a-bis),
b) e c)
Nel corso dell'esame alla Camera, è stata introdotta la lettera a-bis), che sostituisce il comma 1 dell'art. 16 del D.L. 189/2016 ove si disciplina l'istituzione della Conferenza permanente, le sue funzioni e la sua composizione.
La modifica è volta a sottrarre alla Conferenza permanente i compiti (previsti dal testo vigente) di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, poiché tali compiti sono già attribuiti dall'art. 1, comma 5, e dall'art. 2 del D.L. 189/2016 alla Cabina di coordinamento e al Commissario straordinario.
Si
ricorda che l'art. 1, comma 5, del D.L. 189/2016 affida alla "cabina di
coordinamento della ricostruzione" il compito di concordare i contenuti
dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e
unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché
di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.
L'art.
2 affida al commissario, tra gli altri, i seguenti compiti: quello di operare
in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al
fine di coordinare le attività disciplinate dal D.L. 189 con gli interventi di
relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di
agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la
conclusione di quest'ultimo; quello di coordinare gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati e delle opere pubbliche;
quello di esercitare il controllo su ogni altra attività prevista dal D.L.
189/2016.
La modifica in questione è altresì finalizzata ad integrare la composizione della Conferenza permanente prevedendo che ad essa partecipi anche la Provincia territorialmente competente.
Il comma 1, lettera b), integrando il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, prevede che la determinazione conclusiva del procedimento da parte della Conferenza permanente, oltre ad avere l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta la non applicazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi edilizi. Tale è l’effetto del rinvio all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 7 del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), che esclude talune opere e interventi pubblici dall’applicazione del titolo II del T.U., in cui sono contenute le norme riguardanti i titoli abilitativi edilizi tra i quali il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per tali opere e interventi non è richiesto, pertanto, il rilascio di titoli abilitativi edilizi.
La
Conferenza permanente opera come una vera e propria conferenza di servizi
decisoria. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata
dal presidente, sostituisce, infatti, a ogni effetto tutti i pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi
quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle
amministrazioni coinvolte (comma 2, secondo periodo).
L’articolo
7 del T.U. in materia edilizia, la cui applicazione è richiamata dalla norma in
esame, dispone l’esclusione dall’applicazione del titolo II del medesimo testo
unico rubricato “titoli abilitativi” di:
a)
opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b)
opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da
realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di
servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni (regolamento recante disciplina
dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.);
c)
opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto.
Il
titolo II del testo unico contiene le disposizioni concernenti: l’attività
edilizia libera; gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA); il permesso di costruire, che comporta la corresponsione di
un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione; la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); il
mutamento d'uso urbanisticamente rilevante.
Il comma 1, lettera c), che modifica il comma 3 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, interviene sui compiti attribuiti alla Conferenza permanente, al fine di:
· prevedere che l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali, da parte della Conferenza, riguardi interventi di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali (v. infra);
La
norma previgente faceva, infatti, riferimento ai beni culturali promossi dai
soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, del citato decreto legge n.
189 del 2016, ossia le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la
ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza, il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti
presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli
stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente
i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
· sopprimere l'espressione del parere in materia ambientale e l'acquisizione del parere in materia di tutela dei beni culturali (che doveva essere reso, nella formulazione previgente, nell'ambito della Conferenza stessa, dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), per gli interventi privati, ove previsto, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge. Anche per gli interventi privati, infatti, sono competenti le Conferenze regionali.
Sono confermati i compiti riguardanti l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali.
Costituzione delle Conferenze
regionali - comma 1, lett. a), d), e) ed
f)
Il comma 1, lettera d), che sostituisce il comma 4 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, prevede la costituzione di apposite Conferenze regionali per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni (attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza, come prevede l’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto) e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
Ai
sensi del comma 2 del citato articolo 15 del D.L. 189/2016, le Diocesi, fermo
restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi
quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie.
Le Conferenze regionali sono presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e sono composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente.
I
vice commissari, nell'ambito dei territori interessati, presiedono il comitato
istituzionale (composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in
qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai
Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), esercitano le
funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento
dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione, sovraintendono
agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza
delle Regioni, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei
contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili
privati, esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure
finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.
Per finalità di contenimento dei tempi della ricostruzione privata, la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità e gli stessi poteri previsti per la Conferenza permanente dal comma 2 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, nell’ambito dei quali rilevano gli effetti connessi alle determinazioni conclusive del procedimento (v. supra), ed esprime il proprio parere per la concessione dei contributi nei termini fissati dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.
Le lettere a), e) ed f) del comma 1 recano disposizioni di coordinamento volte a sostituire il riferimento alle commissioni paritetiche con quello alle Conferenze regionali rispettivamente:
· nella rubrica dell’articolo 16 del D.L. 189/2016 (lett. a);
· nel comma 5 del medesimo articolo 16 del D.L. 189/2016, che attribuisce alla Conferenza regionale (e non più alla Commissione paritetica, per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici) l’espressione del parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al d.lgs. 42/2004) e, limitatamente alle opere pubbliche, del parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali (lett. e). Nel corso dell'esame alla Camera, è stato precisato, con riferimento ai pareri obbligatori che le Conferenze regionali devono esprimere per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali tutelati, che i predetti pareri obbligatori devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione (comma 1, lettera e);
· nel comma 6 di tale articolo, che demanda a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina delle modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali (lett. f).
Clausola di invarianza
finanziaria - comma 2
Il comma 2 dispone che dall’attuazione dell’articolo in esame si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo
7
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti
dagli interventi di ricostruzione)
L’articolo 7, che modifica in più punti l’art. 28 del D.L. 189/2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti.
La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione.
Vengono inoltre, tra l'altro, dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell’utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti, nonché alcune deroghe alla disciplina delle terre e rocce da scavo.
La lettera a) del comma 2 modifica l’art. 28, comma 2, del D.L. 189/2016, al fine di affidare ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) il compito - che la norma previgente attribuiva al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - di approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione (e non anche, come invece prevedeva la formulazione previgente, dagli interventi “di prima emergenza”).
Nell’affidare il compito di approvare il piano in questione ai Presidenti delle Regioni colpite, la norma in esame ricorda che essi, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 189/2016, operano in qualità di vice commissari per gli interventi previsti dal medesimo decreto-legge, in stretto raccordo con il Commissario straordinario.
Nel corso dell’esame alla Camera, è stato soppresso il termine per l’approvazione del piano citato (fissato dal testo iniziale del decreto-legge a 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione della disposizione in esame). E’ stato però contestualmente introdotto un nuovo comma 2-bis che prevede che il piano deve essere approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Il trasferimento di competenze operato dalla lettera a) in commento appare in linea con le altre disposizioni contenute nel D.L. 189/2016 e con la disciplina di gestione dei rifiuti prevista dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
L’art. 2, comma 5, del D.L. 189/2016 stabilisce infatti, tra l’altro, che i vice commissari, nell'ambito dei territori interessati, esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione.
L’art. 196 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice
dell’ambiente) affida alla competenza regionale (“nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto”),
tra l’altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei
rifiuti.
L’eliminazione del riferimento agli interventi “di prima emergenza” potrebbe essere dovuta al fatto che per tali interventi è già stata dettata una disciplina dalle ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione civile (in parte ripresa dalle disposizioni dell’art. 28 del D.L. 189/2016).
In particolare, si ricorda che l'art. 2 dell’ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016 ha stabilito i criteri per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. L’art. 3 della successiva ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016 ha dettato disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare, le macerie sono classificate come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive, e autorizzati sino al termine di sei mesi. In tale ambito viene specificato che non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Le regioni competenti territorialmente sono soggetti responsabili per l'attuazione di tali misure, anche avvalendosi dei comuni, mentre ARPA e AUSL sono soggetti deputati per le rispettive competenze alla vigilanza delle operazioni connesse a tali iniziative.
Il comma 1 dell'articolo in esame detta una disposizione consequenziale a quella prevista dalla lettera a) del comma 2.
In virtù del trasferimento di competenze operato dalla lettera a), viene abrogata la lettera e) del comma 2 dell’art. 14 del D.L. 189/2016, in base alla quale la predisposizione e l’approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti doveva avvenire con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.
L’art. 2, comma 2, del D.L. 189/2016 stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze (emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni e comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri), nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo.
Le lettere c) e d) del comma 2, in linea con quanto disposto dalle disposizioni precedentemente commentate, trasferiscono ai Presidenti delle Regioni, nella loro veste di vice commissari, gli altri compiti, in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie, che il testo previgente dei commi 7 e 8 del D.L. 189/2016 attribuiva al Commissario.
Le attribuzioni che vengono trasferite ai Presidenti delle regioni riguardano:
- l’autorizzazione all’utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti (prevista dal quinto periodo del comma 7);
- la definizione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento (prevista dal sesto periodo del comma 7);
- l’autorizzazione, ai gestori dei siti di deposito temporaneo, a fornire il personale di servizio per eseguire la separazione e la cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
La successiva lettera e) prevede l’abrogazione del comma 10 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, che prevedeva la costituzione, da parte del Commissario straordinario, di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, di cui venivano altresì disciplinati la composizione e gli effetti finanziari.
Si tratta di una disposizione consequenziale alla scelta di fondo, operata dall'articolo in esame, di affidare le competenze ai Presidenti delle Regioni colpite: nel momento in cui ogni Presidente disciplina la gestione dei rifiuti e delle macerie nel suo territorio non appare più necessario un Comitato di indirizzo e pianificazione delle medesime attività.
L’unica attribuzione che, relativamente alla disciplina della gestione dei rifiuti e delle macerie dettata dall’art. 28 del D.L. 189, residua in capo al Commissario dopo le modifiche operate dalle norme testé esaminate è quella prevista dal comma 13, che impone al Commissario di provvedere, con proprio provvedimento, agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
La lettera b) del comma 2 modifica in più punti l’art. 28, comma 6, del D.L. 189/2016.
Una prima modifica (recata dal n. 1) della lettera in esame) è volta a delimitare il campo di applicazione del comma 6 in questione, prevedendo che le disposizioni da esso dettate (v. infra) in merito alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 4 (cioè quelli derivanti da crolli e demolizioni), si applichino solamente ai materiali insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato.
Nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che il trasporto delle macerie, che secondo la vigente disciplina può avvenire verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, può avvenire anche direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono.
Si ricorda che con i codici richiamati si intendono, rispettivamente, in base al disposto dell'allegato C alla parte IV del cd.Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), le seguenti operazioni di recupero:
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici);
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Una seconda modifica (dettata dal n. 2) della lettera in esame consiste nell’introduzione di una disciplina integrativa delle attività di raccolta e trasporto, per i materiali insistenti su suoli privati delle aree urbane.
Il comma 6 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 dispone che la raccolta e il trasporto dei materiali in questione (che, ai sensi del comma 4, sono quelli derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti) ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Lo stesso testo prevede che tali attività di trasporto siano effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali disposizioni non sono oggetto di modifica da parte del decreto-legge in esame.
La disciplina integrativa dettata dalla disposizione in esame per i materiali insistenti su suoli privati delle aree urbane prevede che:
· la raccolta e il trasporto siano effettuati con il consenso del soggetto privato avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata come disciplinato dall'art. 6 del D.L. 189/2016 (v. infra);
· al fine di ottenere il necessario consenso, il Comune provveda a notificare, al medesimo soggetto, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali;
· decorsi 15 giorni dalla notifica, il Comune può comunque autorizzare la raccolta ed il trasporto dei materiali, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego.
La norma in esame disciplina altresì le modalità di notifica, prevedendo che essa avvenga secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite per la notificazione degli atti e degli avvisi al contribuente dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In relazione alla notificazione degli atti amministrativi, si ricorda che le disposizioni principali che regolano tale materia sono costituite dagli artt. 136 e ss. del codice di procedura civile. Inoltre, l'art. 10 della L. 265 del 1999 stabilisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, ma anche che la notificazione mediante i messi comunali costituisce un criterio, che trova luogo soltanto laddove non sia praticabile la notificazione postale o con le altre forme previste dalla legge.
L’art. 6, comma 2, del D.L. 189/2016, stabilisce che i contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore dei seguenti soggetti:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, risultavano adibite ad abitazione principale;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
Il n. 2) della lettera in esame introduce, inoltre, nel testo del comma 6 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, un periodo che dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla definizione di “produttore di rifiuti” recata dall’art. 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006.
Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare la norma in esame con
l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 28 del D.L. 189/2016, che reca una
disposizione identica.
Ai sensi della citata lettera f), il produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
La lettera b-bis), inserita nel corso dell’esame alla Camera, prevede l’inserimento di un comma 6-bis, in base al quale, al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ministeriale previsto dal comma 5.
Il richiamato comma 5 esclude una serie di materiali dal novero dei rifiuti (resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché di beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, coppi, mattoni, ceramiche, pietre con valenza di cultura locale, legno lavorato, metalli lavorati) e prevede che gli stessi siano selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Lo stesso comma prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integri, con proprio decreto, ove necessario, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore.
Il numero 1) della lettera c) del comma 2 modifica il quinto periodo del comma 7 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere che l’utilizzo di impianti mobili sia finalizzato:
· non solo alla selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti (come prevedeva il testo previgente), ma anche alle operazioni di recupero individuate dal codice R5 e, in base ad una integrazione approvata nel corso dell’esame alla Camera, dal codice R13.
Si ricorda nuovamente che con i codici richiamati si intendono, rispettivamente, in base al disposto dell'allegato C alla parte IV del cd.Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), le seguenti operazioni di recupero:
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici);
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
·
all’eventuale
successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione
non recuperabile.
Nel testo previgente si faceva riferimento all’invio dei rifiuti,
selezionati e separati dall’impianto mobile, agli impianti autorizzati di
recupero e smaltimento.
Inoltre, in linea con la scelta di fondo operata dall'articolo in esame, la competenza ad approvare l’utilizzo di impianti mobili è affidata ai Presidenti delle regioni nella loro veste di vice commissari (v. supra).
Nel corso dell'esame alla Camera la norma in esame è stata integrata con l’aggiunta di un periodo volto a stabilire che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo l'art. 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si ricorda che il richiamato comma 4 dispone che i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
La nuova lettera e-bis), introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che aggiunge i commi da 13-bis a 13-octies all'art. 28 del D.L. 189/2016, reca una serie di deroghe alla vigente disciplina relativo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Ciò viene esplicitato dal primo dei commi in questione, il comma 13-bis, ove viene precisato che la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza è disciplinata dai commi successivi, in deroga alla disciplina vigente contenuta nelle seguenti disposizioni: art. 266 del D.Lgs. 152/2006; D.M. Ambiente n. 161/2012; D.L. 69/2013.
Si ricorda che con il decreto-legge n. 69 del 2013 è stata modificata la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applica il D.M. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati come sottoprodotti e non come rifiuti.
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. 69/2013, il D.M. 161/2012 si applica solamente nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).
Negli altri casi la normativa da rispettare è quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013. Tale disciplina alternativa si applica quindi ai piccoli cantieri (vale a dire quelli la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, che comunque erano già esclusi dall'applicazione del D.M. 161/2012 in virtù di una specifica disposizione contenuta nell'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006), nonché ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati né a VIA né ad AIA.
Andrebbe valutato il richiamo all'art. 266 del D.Lgs. 152/2206, a cui la disposizione deroga, atteso che tale disposizione prevede l'emanazione di una disciplina di dettaglio "per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia", che non è mai stata definitivamente adottata.
Si ricorda altresì che l'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia. In attuazione di tali disposizioni è stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto n. 269, su cui si sono espresse le Commissioni competenti della Camera (VIII Commissione, seduta del 7 aprile 2016) e del Senato (13a Commissione, seduta del 13 aprile 2016). Tale schema però non è stato emanato.
Il comma 13-ter consente di trasportare e depositare i materiali di scavo (contemplati dal comma precedente), per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, e precisa che in tal caso tali materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.
Si ricorda che, ai sensi della lettera qq) dell'art. 183 del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) si considera un sottoprodotto, e quindi escluso dalla disciplina relativa ai rifiuti (dettata dalla parte IV del medesimo Codice), "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2".
Tra le condizioni richieste dall'art. 184-bis per considerare una sostanza come sottoprodotto c'è quella dettata dalla lettera b) del comma 1, in base alla quale deve essere certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
Ai sensi della lettera bb) del citato art. 183, il deposito temporaneo è "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [...]". La stessa lettera bb) prevede, tra l'altro, che il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Anche questa disposizione viene quindi derogata dal comma in esame.
La condizione da rispettare per poter usufruire dei benefici indicati è che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del D.M. 161/2012 siano non superiori alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione.
I parametri contemplati dalla tabella 4.1 sono i seguenti: Arsenico; Cadmio; Cobalto; Nichel; Piombo; Rame; Zinco; Mercurio; Idrocarburi C>12; Cromo totale; Cromo VI; Amianto; BTEX e IPA. Con riferimento a BTEX e IPA viene specificato che il controllo di tali parametri deve essere eseguito "nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.".
Lo stesso comma 13-ter precisa che le disposizioni in esso contemplate derogano alla disciplina dettata dalla lettera b) dell'articolo 41-bis del D.L. 69/2013 e dall'art. 5 del D.M. 161/2012.
L'art. 5 del D.M. 161/2012 impone la presentazione, all'Autorità competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, di un piano di utilizzo del materiale da scavo e, come condizione preliminare per la sua approvazione, richiede che venga dimostrato che "le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo".
L'art. 41-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 69/2013, reca una disposizione analoga che si applica ai cantieri di piccole dimensioni: per tali cantieri la norma prevede che i materiali da scavo siano sottoposti al regime dei sottoprodotti (e non a quello dei rifiuti) se il produttore dimostra, tra l'altro, che "in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale".
Il comma 13-quater provvede ad individuare il produttore e il detentore dei materiali di scavo in questione (cioè quelli contemplati dal comma 13-bis).
Tale comma infatti dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi:
Si ricordano le definizioni contemplate dall'art. 183 (comma 1, lettere f) ed h)) del Codice ambientale, ai sensi del quale il «produttore di rifiuti» è "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)", mentre il «detentore» è "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso".
Ai sensi del comma 13-quinquies, il produttore dei materiali di scavo in questione (cioè quelli di cui al comma 13-bis) non ha l'obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
Lo stesso comma specifica che tale disposizione deroga alle lettere a) e d) dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013.
Si fa notare che, mentre la lettera a) riguarda effettivamente il requisito della certezza della "destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati", la lettera e) non considera necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
I commi 13-sexies, 13-septies e 13-octies disciplinano i compiti attribuiti al produttore dei materiali di scavo in questione (cioè quelli contemplati dal comma 13-bis), stabilendo che esso provveda:
♦ allo svolgimento dei controlli in ordine al superamento delle CSC (previsto dal comma 13-ter) e, in caso di esito positivo, all'attestazione del rispetto delle CSC tramite dichiarazione resa all'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale).
Riguardo al compito di attestare il rispetto delle CSC la norma precisa che ciò avviene in deroga al comma 2 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013.
La disposizione richiamata prevede che il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella predetta dichiarazione è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
♦ ad accertarsi, prima dell'utilizzo dei materiali, che siano rispettate le condizioni alle quali, secondo la normativa vigente, è possibile utilizzare i materiali di scavo come sottoprodotti.
Tali condizioni, che sono elencate dal comma 1 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013, sono:
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
Articolo
7-bis
(Interventi volti alla ripresa economica)
La Camera dei deputati ha inserito un nuovo articolo 7-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese agrituristiche, insediate da almeno 6 mesi antecedenti ai terremoti.
Il comma 1 dell'articolo, introdotto dalla Camera dei
deputati, prevede che dopo l'articolo 20 del D.L. n. 189/2016 sia inserito un nuovo articolo
20-bis, secondo il quale i contributi a favore delle imprese sono
concessi nel limite complessivo di 23 milioni di euro per
l'anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano registrato,
nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato
annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello
calcolato sulla media del medesimo periodo
del triennio precedente.
Le imprese considerate sono quelle del settore turistico,
dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato,
nonché le imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali. Esse
devono essersi insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici
verificatosi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle
quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016.
I criteri, le procedure, le modalità di concessione e
di calcolo del contributi e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
rispetto del limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della disposizione.
Alla concessione dei contributi provvedono i vice
Commissari. I contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento
UE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi di quanto disposto dal
regolamento UE 1407/2013.
Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall'articolo, si ricorda che l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica. Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), applicabile fino al 31 dicembre 2020. Il Regolamento in questione si applica alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto più alte rispetto al passato. L'articolo 50 del cd. GBER disciplina specificamente i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale).
Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.
Infine, si dispone che agli oneri recati dall'articolo in esame, pari a
23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 1 comma
200 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014).
Articolo
7-ter
(Risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)
La Camera dei deputati ha inserito un nuovo articolo 7-ter in materia di
Risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma estendendo
al 2017 le disposizioni che escludono l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli
di spesa previsti dalla legislazione vigente, recando la relativa copertura.
L'articolo 7-ter estende al 2017 le disposizioni dettate
dall'art. 26 del D.L. 189/2016 che escludono, per l'esercizio finanziario
2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente
parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti
dalla legislazione vigente.
Alla copertura degli oneri conseguenti, pari a 190.118 euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
L'art.
26 del D.L. 189/2016 dispone che agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e
Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non
si applicano le seguenti disposizioni:
-
art. 6, commi 12 e 14, del D.L. 78/2010 (che vietano alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a decorrere dall'anno 2011,
di effettuare spese per missioni - fatta eccezione per determinate tipologie di
missioni - per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno
2009, nonché di effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);
-
artt. 61 e 67 del D.L. 112/2008 (che introducono, a decorrere dall'anno 2009,
misure di riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con
esclusione delle autorità indipendenti, tra le quali: la riduzione della spesa
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, del 30% rispetto a
quella sostenuta nell'anno 2007; il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al
50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità; il divieto
di effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30%
della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. Le disposizioni
citate introducono altresì misure di riduzione della spesa per personale, ivi
compresa la riduzione delle risorse a favore dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni);
-
art. 1, commi 141 e 142, della L. 228/2012 (che vietano alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa
sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,
fatta eccezione per alcuni specifici arredi, e dispongono che le somme
derivanti da tali riduzioni di spesa siano versate annualmente, dagli enti e
dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato).
Articolo
8
(Legalità e trasparenza)
L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.
Si ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 aveva istituito un'apposita Struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale. L'articolo 30, tra l'altro, recava la disciplina della cosiddetta Anagrafe antimafia degli esecutori, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
L'articolo 8 del provvedimento, introduce, una serie di
novelle al citato articolo 30.
Con la lettera a),
novellando il comma 4, lettera b), della citata disposizione, si opera una
modifica che consente di specificare meglio le modalità di trasferimento delle
risorse finanziarie che erano state già previste dall'articolo 30 del
decreto-legge n. 189 del 2016.
Si ricorda che la disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato. Ai sensi della lettera b), oggetto della novella in esame, si prevedeva fossero individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, ai relativi oneri finanziari provvedendosi per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 4.
La novella, in relazione a tali risorse, prevede si
provveda mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di
cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La relazione tecnica, che accompagna il provvedimento, afferma che tale modifica non comporta effetti finanziari negativi essendo semplicemente volta a perfezionare le modalità di trasferimento delle risorse stesse.
Con la lettera b), si novella il comma 6 dell'articolo 30, aggiungendovi nuove disposizioni.
Si ricorda che, in base alla norma, gli operatori economici interessati a partecipare, a
qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione,
pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini
dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e
seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2
anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto,
si siano concluse con esito liberatorio.
Con la novella si interviene in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:
- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;
- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.
Vengono altresì introdotte alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, prevedendosi che:
- qualora al momento dell'aggiudicazione - disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.
- a tal fine, si prevede che le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.
Con la lettera c), cui sono state apportate modifiche meramente formali durante l'esame presso la Camera dei deputati, si novella il comma 7 dell'articolo 30, ampliando la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, e segnatamente prevedendo che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe gli operatori economici che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche 'in data successiva', in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La novella specifica che ciò avvenga previa presentazione della relativa domanda.
Riguardo ai temi oggetto dell'articolo in esame, si segnala che in data 28 dicembre 2016 è stato sottoscritto, dal Commissario del Governo per la ricostruzione, l'ANAC e Invitalia, l'Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma (cfr. link).
Articolo
9
(Disciplina del contributo per le attività tecniche
per la ricostruzione pubblica e privata)
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Si estende, l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell’impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili; si è previsto, con modifica apportata alla Camera, che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare.
In particolare, la norma, con la lettera a), modifica il comma 4, primo periodo, del citato articolo 34, che disciplina le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all’impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell’impresa stessa. Al riguardo, rispetto alla previgente previsione di «rapporti di parentela», si specifica che il regime di incompatibilità riguarda anche:
§ rapporti di coniugio
§ rapporti di affinità
§ ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 in materia di unioni civili;
Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si è previsto che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
Si
ricorda che la legge n. 76 del 2016, recante Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,
all'articolo 1 istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale
specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto,
dettando la relativa regolamentazione.
Si ricorda che, in base alla disposizione in parola, infatti, in ogni caso il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi della citata normativa in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella impresa stessa. A tale fine, il secondo periodo (non oggetto di novella) prevede che il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione, e la struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
Si ricorda, altresì, che è stata
emanata in materia l'ordinanza
n. 12 del 9 gennaio 2017 , che contiene le disposizioni
finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli
incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti
abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri
finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. L'ordinanza
prevede in particolare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio
nazionale della ricostruzione post
sisma 2016 e uno schema di
contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera
intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma
2016.
Con la lettera b), viene recato un nuovo comma 5 nella norma novellata, interamente sostitutivo del previgente, prevedendosi un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche. La nuova disposizione prevede che:
§ il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento; tale contributo è incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.
§ Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo previsto è pari al 7,5 per cento.
Si prevede che con provvedimenti commissariali - adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 189 - sono individuati:
§ i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori;
§ con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, con ciò riprendendo, sotto tale aspetto, quanto già previsto dal testo anteriore alla novella.
Si ricorda che il testo previgente prevedeva che il contributo massimo,
a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in
essere per la ricostruzione pubblica e privata, fosse stabilito nella misura
del 10 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, ed analiticamente
disciplinato con provvedimenti commissariali (adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2).
Con la lettera c), si novella infine il comma 7 dell'articolo 34, stabilendo che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi non già, in via generale, per gli interventi di ricostruzione privata, come era nel testo previgente, bensì - specifica il nuovo testo - per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.
La relazione illustrativa evidenzia la finalità di incentivare lo svolgimento degli interventi previsti dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 189 per favorire il rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno a normali condizioni di vita negli edifici con danni lievi e necessitanti interventi di immediata riparazione.
Si
ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 reca, infatti, la
normativa relativa agli interventi di immediata esecuzione, prevedendo una
procedura specifica per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a
favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, e stabilendo i seguenti
passaggi:
presentazione di un progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura (comma 1);
- comunicazione dell’avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 3);
- presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 4);
- affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).
Articolo
9-bis
(Indennità di funzione degli amministratori locali)
L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, dà la facoltà al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici (indicati nell'articolo 1, comma 1, del D.L. 189/2016) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, di riconoscere l'indennità di funzione per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza. La disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio comunale.
Resta ferma la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) che si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009 per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità (art. 61, comma 10, D.L. 112/2008).
La disciplina delle indennità e degli altri emolumenti degli amministratori degli enti locali è contenuta nell'articolo 82 del TUEL - testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) successivamente modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento.
La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
L'ammontare base delle indennità e dei gettoni di presenza è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000.
Tabella
A (gli importi, in lire nel testo del decreto sono stati ricalcolati in euro)
Indennità
di funzione mensile dei sindaci |
|||||
Comuni |
fino
a |
1.000 |
abitanti |
1.291,14 |
|
» |
da |
1.001 |
a |
3.000
abitanti |
1.446,08 |
» |
da |
3.001 |
a |
5.000
abitanti |
2.169,12 |
» |
da |
5.001 |
a |
10.000
abitanti |
2.788,87 |
» |
da |
10.001 |
a |
30.000
abitanti |
3.098,74 |
» |
da |
30.001 |
a |
50.000
abitanti |
3.460,26 |
» |
da |
50.001 |
a |
100.000
abitanti |
4.131,66 |
» |
da |
100.001 |
a |
250.000
abitanti |
5.009,63 |
» |
da |
250.001 |
a |
500.000
abitanti |
5.784,32 |
» |
oltre |
500.000 |
abitanti |
7.798,50 |
Gettoni
di presenza per i consiglieri comunali |
|||||
Comuni |
fino
a |
1.000 |
abitanti |
17,04 |
|
» |
da |
1.001 |
a |
10.000
abitanti |
18,08 |
» |
da |
10.001 |
a |
30.000
abitanti |
22,21 |
» |
da |
30.001 |
a |
250.000
abitanti |
36,15 |
» |
da |
250.001 |
a |
500.000
abitanti |
59,39 |
» |
oltre |
500.000 |
abitanti |
103,29 |
L'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'ente locale.
Il D.L. 78/2010 ha provveduto a ridisciplinare la materia rinviando anche in questo caso ad un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e "deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi" (così la Corte dei conti, Sezione unite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1).
Per gli importi dell'indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati dal D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 54).
La disposizione in esame deroga esplicitamente, oltre a quanto previsto dal citato art. 82 del TUEL, anche all'art. 1, comma 136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) che ha stabilito l’invarianza della spesa a fronte dell’aumento del numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti.
In particolare (co. 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 12 (in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti era stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (co. 136).
Articolo
10
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione)
Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l’articolo 10 autorizza, per il 2017, l’accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell’indicatore ISEE che tengono conto dell’impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate.
Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.
Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Le risorse per l’intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
Sostegno per l’inclusione attiva - SIA
Il SIA è una misura mista,
basata su un beneficio economico condizionato all'attivazione di percorsi
formativi o lavorativi indirizzati all'inclusione e all'autonomia. L'articolo
60 del decreto legge 5/2012 ha configurato una fase sperimentale della Carta
acquisti, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici
mesi, nei comuni con più di 250.000 abitanti. È così nata la Carta acquisti
sperimentale, anche definita Sostegno
per l'inclusione attiva (SIA). Successivamente, nelle more della
definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e
all'esclusione, il SIA, come
previsto dal comma 387 della stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016.
Il SIA, come configurato dal
decreto del 2016, è rivolto
esclusivamente ai nuclei familiari in situazione di difficoltà economica (ISEE
inferiore a 3.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non
superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli)
al cui interno vi sia un minore o una persona disabile con genitore o una donna
in stato di gravidanza accertata. Non accede al SIA chi è beneficiario della
NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.
Infine, per accedere al SIA, il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere
un punteggio relativo alla valutazione
multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45
punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione
economica e di quella lavorativa: sono favoriti i nuclei con il maggior numero
di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); quelli in cui vi è un genitore
solo o in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti.
Il beneficio economico, determinato in base alla numerosità del nucleo
familiare (per un nucleo familiare con
un membro il beneficio è pari a 80 euro al mese, con due membri il
beneficio sale a 160 euro al mese, con tre membri a 240 euro al mese, con quattro
membri a 320 euro al mese e per i
nuclei familiari con 5 o più membri il beneficio è pari a 400 euro al mese),
è concesso bimestralmente e viene
erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). Con
la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi
alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta
può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette
elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati
nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di
farmaci e del pagamento di ticket. Con la Carta, inoltre, si può accedere
direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato
l'apposita sezione presente nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo
uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista
movimenti.
L'INPS, in qualità di
soggetto attuatore della misura, è incaricato di: modulistica e flussi
informativi; controlli ed erogazione del beneficio economico; monitoraggio,
valutazione e trattamento dei dati. Poste Italiane Spa, in qualità di soggetto
gestore del SIA, è incaricato del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti.
Per maggiori informazioni
sulla SIA si rinvia a: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Faq per i comuni e gli
ambiti territoriali e Circolare n. 133 INPS.
Il presidente dell’INPS, nel
corso dell’audizione parlamentare del 17 gennaio 2017
presso la Commissione Lavoro del Senato, ha sottolineato che “l’estensione a tutto il territorio nazionale
della sperimentazione della nuova carta acquisti (SIA) sembra sin qui aver
lasciato fuori molte persone in stato di bisogno. Sono state presentate 208.350
domande nel corso del 2016. Di queste solo 58.865 sono state accolte (il tasso
di accoglimento, al netto delle domande sospese, è del 29%). Anche in questo
caso pesano le numerose condizioni categoriali che affiancano l’ISEE. In
particolare, la valutazione multidimensionale comporta l’utilizzo di
informazioni (non tutte già contenute nell’ISEE) su carichi familiari,
condizione economica e la condizione lavorativa per selezionare ulteriormente i
beneficiari. In particolare, il mix di queste valutazioni deve portare a un
valore uguale o superiore a 45, cosa che avviene in genere solo per un terzo
delle domande presentate. Ci sono poi le altre condizioni (presenza di almeno
un minore o una persona con disabilità o una donna in stato di gravidanza) che
restringono fortemente la platea. Questo spiega perché a fronte di circa un
milione e mezzo di ISEE inferiori a 3.000 euro (la soglia di reddito stabilita
per l’accesso al SIA) e di 600.000 nuclei che uniscono a questa condizione
reddituale il fatto di avere un minore a carico, siano state presentate, come
si ricordava, circa 200.000 domande”.
Più precisamente, il SIA è concesso, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, ai soggetti in condizioni di maggior disagio economico residenti nei Comuni indicati dagli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016 (Allegato 1: Comuni interessati dal sisma del 24 agosto; Allegato 2: Comuni interessati agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016).
Alla misura possono accedere i soggetti in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) alla data del 24 agosto 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 ovvero alla data del 26 ottobre 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 2;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificato da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.
Prima della Riforma ISEE, operata dal d.P.C.M.
159/2013, la DSU rilasciata al cittadino (dichiarazione necessaria per
calcolare l’ISEE) era valida per un anno, senza possibilità di aggiornamento,
anche in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi
avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro). Dal 2015 è data invece la
possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi
dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente
a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei
membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione
della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato
ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente deve pertanto essere
già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione
dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà
verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente.
Si ricorda che, a legislazione vigente, per l’ISEE
corrente, ai fini del calcolo della situazione reddituale, vanno indicati:
·
reddito da lavoro dipendente, pensione ed assimilati degli ultimi 12
mesi, precedenti alla richiesta della prestazione (art. 9, co. 3, lett. a) del d.P.C.M. 159/2013);
·
redditi derivati dall'attività d’impresa o di lavoro autonomo
conseguiti nei 12 mesi precedenti (art. 9, co. 3, lett. b), del d.P.C.M. 159/2013);
·
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, comprese le carte
di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già
inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nei
12 mesi precedenti (art. 9, co. 3, lett. c)
del d.P.C.M. 159/2013); .
Il SIA configurato per le fasce deboli delle popolazioni colpite dai ripetuti eventi sismici del 2016 viene concesso in base ad un ISEE corrente calcolato escludendo:
· dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
· dal computo dell'indicatore della situazione reddituale: i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie sopra elencate.
Inoltre, per il calcolo della situazione reddittuale corrente, l’articolo in esame specifica che costituiscono trattamenti anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
Con l’ordinanza n. 388 del 26 agosto sono stati disciplinati
i contributi per l'autonoma sistemazione (CAS), assegnati
dai comuni alle famiglie colpite dal sisma, la cui abitazione principale,
abituale e continuativa è stata distrutta in tutto o in parte, ovvero è stata
sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. Il
beneficio (nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione) può raggiungere la cifra
massima di 600 euro mensili (se
il nucleo familiare è composto da una sola persona il contributo medesimo è
pari a 300 euro). Inoltre, se nel nucleo familiare sono presenti persone di età
superiore a 65 anni, portatrici di handicap,
ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è
concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili, per ognuno dei soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 600 euro previsto mensilmente.
Tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel
provvedimento di sgombero dell'immobile, e sono erogati sino a che non si siano
realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non
oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
L’articolo 45 del D.L. 189/2016, con riferimento ai
comuni interessati dagli eventi sismici che si sono avuti a decorrere dal 24
agosto 2016, introduce specifici strumenti di sostegno al reddito per
determinate categorie di soggetti (commi
da 1 a 5) e deroga ad alcune disposizioni generali in materia di ammortizzatori
sociali (commi da 6 a 8). Più nel dettaglio si dispone:
- in via transitoria e ricorrendo determinate condizioni, un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici, nonché un'indennità una tantum per il 2016 (pari a 5.000 euro) in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente nei predetti comuni;
- una deroga di alcune norme (riguardanti il procedimento di informazione e consultazione sindacale ed i limiti temporali per la presentazione delle domande) relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, all'assegno ordinario ed all'assegno di solidarietà, per i datori di lavoro che presentino la domanda per una delle suddette prestazioni in conseguenza dei predetti eventi sismici;
- che i periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi sismici, non sono computati ai fini dell'applicazione dei limiti di durata ex art. 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva, non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (elevati a 30 mesi per le imprese dell'edilizia e affini e per alcune imprese del settore lapideo).
Pertanto come nuovamente precisato dal comma 5, il SIA (di cui all'art. 1, co. 387, lettera a), della legge di stabilità 2016 - legge 208/2015, così come configurato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016), è concesso ai nuclei familiari (definiti da componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa) residenti da almeno due anni nei comuni indicati dagli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016 che si trovano in una condizione di disagio economico identificata da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro.
Le modalità di concessione del SIA in favore dei nuclei familiari dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, sono definite con decreto interministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali/ MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, nei limiti delle risorse a tal fine programmate.
Quanto non disciplinato dal predetto decreto interministeriale e dall’articolo in parola è regolato dal decreto 26 maggio 2016.
All'onere delle disposizioni, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (di cui all'art. 1, co. 386, della legge di stabilità 2016 – legge 208/ 2015).
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha
autorizzato, a decorrere dal 2017, uno stanziamento per il Fondo alla lotta
alla povertà e all’esclusione sociale pari a 1.000 milioni di euro.
La legge di bilancio 2017 ha rifinanziato il Fondo
sia con la Sezione I che con la Sezione II.
L'articolo 1, co. 238, della legge di bilancio 2017
(legge 232/2016) ha infatti autorizzato, dal 2017, un incremento a regime di
150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale. Conseguentemente è stata ridotta dello stesso
importo, sempre dal 2017, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento
dell'Assegno di disoccupazione – ASDI. Il successivo comma 239 ha poi stabilito
che, nelle more dell'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto
alla povertà, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale, un decreto interministeriale aggiorni i
criteri per l'accesso al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) per il 2017, anche
al fine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità di
prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI.
La Sezione II della legge di bilancio 2017 ha poi
incrementato di 500 milioni la dotazione del Fondo per ciascun anno del biennio
2017-2018.
Articolo
10-bis
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)
L'articolo 10-bis - inserito dalla Camera -
demanda alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di
predisporre un piano straordinario di
erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai
comuni aventi meno di 3.000 abitanti.
Il piano deve essere predisposto entro il 30 aprile 2017 e non può determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esso è presentato al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il piano deve indicare le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione, tra le quali la possibilità di distribuzione temporanea da parte delle farmacie convenzionate (con il Servizio sanitario nazionale) dei medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali. Tale possibilità è subordinata alla stipulazione (secondo la relativa facoltà generale) di un accordo tra la regione e le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi anche presso le farmacie suddette (con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le aziende sanitarie locali) delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente.
Per le regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo sanitario, il piano straordinario di erogazione dei farmaci in esame è oggetto di valutazione nell'àmbito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.
Articolo
11
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e
ambientali)
L'articolo 11 modifica la disciplina relativa agli adempimenti e ai versamenti tributari: in particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. Fino allo stesso termine del 30 novembre 2017 sono conseguentemente sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
La ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d’imposta su richiesta degli interessati (c.d. busta pesante), avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel corso dell’esame in sede referente è stato precisato che la ripresa del versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta pesante, può essere disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il quale si preveda la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.
Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell’anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1 gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
Nel corso dell’esame in sede referente sono state inserite ulteriori norme che prevedono:
· la proroga al 31 dicembre 2017 della presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o, nei casi di perdita dei dati necessari, la mancata presentazione (limitatamente all’anno 2017) della medesima dichiarazione;
· l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2017 da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario;
· la proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2017 del termine per emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati danneggiati, funzionali ad individuare gli immobili inagibili e pertanto esentati da tributi (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione);
· la proroga, dal 31 marzo al 21 aprile 2017, del termine per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Di conseguenza è posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l'invio della comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse. Tali proroghe riguardano la generalità dei soggetti interessati, e non solo quelli residenti nelle zone colpite dal sisma. Si chiarisce, inoltre, che ai fini dell'accesso alla procedura di definizione agevolata non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
Adempimenti ambientali
Il comma 01, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, detta disposizioni finalizzate, nei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, a consentire la proroga al 31 dicembre 2017 della presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o, nei casi di perdita dei dati necessari, la mancata presentazione (limitatamente all’anno 2017) del MUD (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12 del D.L. 244/2016).
Il comma 2-bis consente alle imprese con sede nei Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 (vale a dire quelli individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016) di dichiarare, alle autorità competenti, la mancata presentazione della comunicazione annuale (di cui alla L. 70/1994), limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per tale comunicazione non risultino più disponibili.
La
legge 70/1994 reca norme per la predisposizione e la presentazione di un
modello unico di dichiarazione in materia ambientale, meglio conosciuto come MUD.
La norma precisa che la dichiarazione può essere resa con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, vale a dire come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Relativamente all'ambito di applicazione della norma, essa precisa che le dichiarazioni per le quali è ammessa la mancata presentazione della comunicazione sono:
· quella a cui sono tenuti i soggetti di cui all’art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006.
Si ricorda che la presentazione del MUD (che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno) è ancora obbligatoria in virtù della proroga del c.d. doppio binario SISTRI (prevista dall'art. 12 del D.L. 244/2016 , che è intervenuto sulla proroga del termine di cui all’articolo 11, comma 3-bis, del D.L. 101/2013), in base alla quale continuano ad applicarsi una serie di adempimenti ed obblighi, tra cui quelli disposti dall'art. 189 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010), fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario SISTRI e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Il comma 3, nel testo vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs. 205/2010, prevede l’obbligo di trasmissione del MUD in capo a chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Lo stesso testo esonerava da tale obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Il comma 4, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, prevede che, nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
Andrebbe valutata l’opportunità di specificare che la norma fa
riferimento (in linea con le proroghe previste per l’applicazione del c.d.
doppio binario per il SISTRI) al testo dei commi 3 e 4 in vigore prima delle
modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.
· quella a cui sono tenuti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (l'art. 220, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede che il Consorzio nazionale degli imballaggi - CONAI acquisisce dai soggetti citati i dati relativi al riciclaggio e al recupero e li comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il MUD);
· quella a cui sono tenuti i gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (in virtù del disposto dell'art. 4, comma 6, del D.L. 182/2003).
Il comma 2-ter, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, prevede che i soggetti obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione possano presentare (nel caso, sottinteso, in cui possiedano i dati necessari per farlo) il MUD entro il 31 dicembre 2017, anziché entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, il modello unico di dichiarazione va trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, per le dichiarazioni da presentare con riferimento alla raccolta dei rifiuti svolta nell'anno precedente.
Adempimenti e versamenti
tributari
Il comma 1 modifica in diversi punti l’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 il quale prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.
In particolare, con le modifiche al comma 1 dell’articolo 48, si prevede che:
· le ritenute non effettuate o versate nel periodo dal 26 ottobre 2016 (data del successivo sisma) fino al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 189 del 2016), devono essere regolarizzate entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi (lett. a), n. 1). Tale periodo si aggiunge a quello previsto dalla norma previgente: dal 24 agosto 2016 (data del primo sisma) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto n. 189 del 2016);
· è abrogata la disposizione che sospende fino al 31 dicembre 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni (lett. a), n. 2). Si evidenzia, tuttavia, che il successivo comma 2 prevede la stessa sospensione dei termini dal 1° gennaio al 30 novembre 2017;
· la disposizione che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche a carico dei professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti è integrata con il riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre indicati dall’allegato 2 (lett. a), n. 3).
La lettera b) del comma 1 riformula la norma in tema di busta pesante (articolo 48, comma 1-bis), consentendo che gli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma possano farne richiesta indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
La norma originaria, infatti, condizionava la richiesta da parte degli interessati a non operare le ritenute alla fonte (dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017) al fatto che i sostituti d’imposta fossero stati fiscalmente domiciliati in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici. Ciò determinava che sia i lavoratori residenti nei comuni del cratere che lavorano all'esterno di esso, sia i pensionati (l'INPS non ha domicilio fiscale nel cratere), non potessero richiedere tale misura, sebbene ne fossero stati i naturali destinatari.
Con la modifica in commento si precisa che la possibilità di effettuare la richiesta da parte degli interessati prescinde dal domicilio fiscale dei sostituti di imposta. La misura, infatti, è destinata agli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici. Si ricorda che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
La lettera c) dello stesso comma 1 elimina il riferimento alla radiotelevisione pubblica dal comma 2 dello stesso articolo 48, che ha affidato a provvedimenti dell’autorità di regolazione di vari settori l’introduzione di norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi, dei termini di pagamento delle fatture dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, delle assicurazioni e della telefonia. La sospensione del pagamento del canone tv, infatti, non necessita di un provvedimento dell’autorità di regolazione, essendo già stata stabilita in via generale dal D.M. 1° settembre 2016. Si evidenzia che la successiva lettera f), aggiungendo il comma 11-bis all’articolo 48, dispone in merito alla ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione.
La lettera c-bis), inserita nel corso dell’esame in sede referente, prevede, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 (modifica al comma 7 dell’articolo 48).
La norma attualmente prevede solo l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
Le esenzioni dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro sono previste esclusivamente per le istanze, i contratti e i documenti presentati in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni (indicate nell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016). Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal decreto D.L. n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986). Non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata per le istanze e i documenti esentati con la disposizione in esame.
La lettera d) proroga dal 30 settembre 2017 al 30
novembre 2017 il termine finale della finestra temporale che riguarda la sospensione degli adempimenti e
dei versamenti tributari
prevista dal D.M. 1° settembre
2016 (art. 48, comma 10).
Si ricorda che il D.M. 1° settembre 2016 ha sospeso
i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra
il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016
(termine prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell’articolo 48, del D.L.
n. 189 del 2016, modificato dalla norma in commento). Si prevede che è escluso
il rimborso di quanto già versato.
La lettera e) individua
il termine esplicito del 16 dicembre 2017 entro il quale, senza
applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della
riscossione dei tributi sospesi e non versati (modifica del comma 11
dell’articolo 48).
Con riferimento alla restituzione delle ritenute non operate in caso di
opzione per la c.d. busta pesante, nel corso dell’esame in sede
referente è stato previsto che il versamento delle ritenute non operate
ai sensi del comma 1-bis della
articolo 48 può essere disciplinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il
quale si preveda la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18
rate mensili, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000. In ogni caso tale disciplina
dovrà tener conto dei limiti della disponibilità delle risorse stanziate nel
fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento
di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disciplinato dal comma 430 della
legge di stabilità 2016.
L'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) è stato modificato dallo stesso articolo 48, comma 15, del D.L. n. 189 del 2016 e prevede che, qualora a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili il Ministro dell’economia abbia sospeso o differito il termine per l’adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi” con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.
La lettera f), inserendo il comma 11-bis nell’art. 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione è effettuata con le modalità previste dal comma 11 dell’articolo 48, modificato dalla lettera e) sopraddetta. Pertanto anche la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla tv deve avvenire entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Si prevede, inoltre, che qualora, per effetto degli eventi sismici, la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l’anno 2017.
Al riguardo si ricorda che, in occasione del sisma che nel 2012 ha colpito alcuni territori dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un modello mediante il quale è stato possibile dichiarare l’inagibilità dell’abitazione e la distruzione dell’apparecchio televisivo a causa degli eventi sismici di maggio 2012.
La lettera g) proroga da ottobre 2017 a dicembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016.
La lettera g-bis), inserita nel corso dell’esame in sede referente, modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il predetto comma 16 individua alcune agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Con le modifiche in commento viene prorogato dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il termine per l'emanazione delle predette ordinanze di sgombero, funzionali ad individuare gli immobili inagibili e pertanto esentati dai suddetti tributi. Viene quindi posticipato al 30 giugno 2017 anche il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.
Il comma 2 sospende nei comuni interessati dai terremoti del 2016 dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
I commi dal 3 al 9 consentono agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori, di pagare i tributi sospesi dall’articolo 48 nonché i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell’anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato. Si prevede che a tal fine i soggetti finanziatori (le banche) stipulino contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana.
All’atto dell'attivazione del finanziamento agevolato viene riconosciuto all'istituto bancario un credito di imposta per il pagamento degli interessi e delle spese.
Si evidenzia che tale disciplina ricalca quella prevista in occasione del sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 (D.L. n. 174 del 2012, articolo 11). I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Tale credito d'imposta non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti.
Il Governo, rispondendo ad una interrogazione alla Camera in Commissione Finanze del 21 settembre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del credito d’imposta relativo alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016). In tale caso, il credito d'imposta viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario. Ciò consente anche agli incapienti di fruire del credito d'imposta ed evita il versamento di rate nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi.
In particolare il comma 3 stabilisce che, fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi sospesi dall’articolo 48 del D.L. n. 189del 2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole (art. 4 del D.P.R.n. 633 del 1972) possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017.
Il comma 4 prevede un altro finanziamento agevolato, da erogare il 30 novembre 2018, a favore degli stessi soggetti indicati nel comma 3 per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
I soggetti finanziatori (gli istituti bancari) possono a tal fine contrarre finanziamenti (da erogare rispettivamente il 30 novembre 2017 ovvero il 30 novembre 2018) secondo contratti tipo definiti con apposite convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l’ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro per il 2018.
L’articolo 5, comma 7, lett. a), del D.L. n. 269 del 2003, citato dalla norma, consente alla CDP di erogare finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato anche nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Tali garanzie dello Stato devono essere elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (come prevede l’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il comma 5 prevede che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti (in sede referente è stato eliminato il riferimento a “ciascuna scadenza di rimborso”). Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997), senza applicazione del limite di 700.000 euro per anno solare (previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000), ovvero può essere ceduto nell’ambito dello stesso gruppo ( secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973). I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018, ai sensi del comma 4) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. In sede referente è stato, infine, aggiunto che il piano di ammortamento prevede che gli interessi e le spese dovute dei relativi finanziamenti sono riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.
Il comma 6 prevede che i soggetti finanziatori debbano comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dagli stessi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.
Il comma 7 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 maggio 2017, il compito di stabilire i tempi e le modalità di trasmissione dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché le altre disposizioni attuative.
Il comma 8 prevede che ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
Il comma 9 precisa che l’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti un’attività economica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione). Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (de minimis).
Il comma 10 proroga di un anno, a favore dei soggetti a cui si applicano le sospensioni dei termini tributari previsti dall’articolo 48 sopramenzionato, i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (nuovo comma 13-ter dell’articolo 6 del D.L. 193 del 2016: c.d. rottamazione delle cartelle Equitalia).
In sede referente, inoltre, è stata stabilita la proroga, dal 31 marzo al 21 aprile 2017, del termine per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Di conseguenza è posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l’invio della comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, relativa all’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse. Si evidenzia che tali proroghe riguardano la generalità dei soggetti interessati, e non solo quelli residenti nelle zone colpite dal sisma. Si chiarisce, inoltre, che ai fini dell'accesso alla procedura di definizione agevolata non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale (lettere a) e b)).
Il comma 10-bis, inserito in sede referente, reca un'interpretazione autentica del comma 10, lettera e-bis) del predetto articolo 6, la quale esclude dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Con le modifiche in esame si chiarisce che, ai fini dell'accesso alla procedura di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
La necessità di tale norma interpretativa sembra derivare dal fatto che la lettera e-bis) del comma 10, nell’indicare tra i carichi esclusi dalla rottamazione quelli contenenti unicamente sanzioni amministrative, descrive tali sanzioni come quelle diverse da quelle di natura tributaria e contributiva. Nel descrivere quelle di natura contributiva si fa riferimento a quelle “irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”, invece che agli enti previdenziali. Da questo refuso potrebbe essere sorto un dubbio sulla possibilità per gli enti previdenziali di accedere alla procedura di definizione agevolata per i contributi dagli stessi non versati per i propri dipendenti. Tale dubbio è fugato con la norma interpretativa in esame. Per ulteriori approfondimenti si segnala la Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017.
I commi dall’11 al 13 provvedono alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni dell’articolo in esame.
In particolare, il comma 11 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno di cassa derivanti dai commi 3 e 4, disponendo che a tali oneri – pari a 380 milioni per il 2017 e a 180 per il 2018 - si provveda mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica[7] – delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018.
Si ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali (differenziato a seconda delle finalità cui è preposto, attraverso l’individuazione di specifiche “componenti” della bolletta) è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per ciascuna componente; fanno eccezione la componente A3 (gettito da bolletta finalizzato alla copertura degli incentivi per le fonti rinnovabili) che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la componente As (finalizzato a far fronte agli oneri per il cd. bonus elettrico), per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. Secondo gli ultimi dati disponibili sul sito dell’AEEGSI, nell’anno 2015 il gettito derivante dagli oneri generali di sistema è pari a 15,8 miliardi di euro, di cui 13,8 miliardi da componente A3. Il gettito è destinato, come detto, alle finalità di sostegno già previste a legislazione vigente.
Va segnalato che disposizioni analoghe a quella contenuta nel comma 11 qui in esame sono state adottate dal legislatore: in particolare, nel D.L. n. 98/2016 (articolo 2, comma 2) a compensazione di oneri derivanti dal medesimo provvedimento[8] nonché, in precedenza, nel D.L. n. 101/2013 (articolo 15, comma 3, lettera g)).
La prima delle suddette disposizioni ha previsto che agli oneri in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvedesse mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero; la seconda norma ha disposto per il 2013 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro delle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilendo contestualmente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvedesse ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari.
Il comma 12 provvede all’incremento di 8,72 milioni di euro per l’anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
Per quanto concerne la sua dotazione finanziaria, il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075), presenta nel bilancio per il 2017-2019 una dotazione di 195,5 milioni per il 2017, 356,4 milioni per il 2018 e di 333,8 milioni per il 2019.
Il comma 13 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 5, 10, 11 e 12 dell’articolo 11 in esame - quantificati complessivamente pari a 20,190 milioni di euro per l’anno 2017, a 51,98 milioni per l’anno 2018, a 9 milioni per l’anno 2019 e a 0,280 milioni a decorrere dall’anno 2020 - cui si provvede:
§ quanto a 20,190 milioni di euro per l’anno 2017, a 20,980 milioni per l’anno 2018 e a 0,280 milioni a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a);
§ quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze (lettera b);
§ quanto a 11 milioni per l’anno 2018 e a 9 milioni per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10 (lettera d).
Il comma 13 provvede altresì alla compensazione, in termini di solo indebitamento netto, degli effetti finanziari connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati disposti dall’articolo in esame, disponendo che ad essi – quantificati pari a 7,02 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l’anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l’anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l’anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l’anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l’anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l’anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l’anno 2025 –si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (lettera c).
La stima di tali effetti in termini di indebitamento netto – precisa la relazione tecnica – è fornita sulle base delle modalità di registrazione degli interessi in contabilità nazionale, che prevedono la loro maturazione costante nel tempo, per l’intera durata del finanziamento.
Il Fondo citato, istituito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294,0 milioni per il 2019.
Il comma 14 proroga il termine entro il quale le regioni e gli enti locali possono deliberare la definizione agevolata con riferimento alle rispettive entrate (consistente nell’esclusione delle sanzioni). In luogo del termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, si prevede che le regioni e gli enti locali possano disporre la definizione agevolata con riferimento alle rispettive entrate nel termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017.
I commi 15 e 16 disciplinano la procedura per le occorrenti variazioni di bilancio, conseguenti all’attuazione delle misure previste dall’articolo in esame.
Il comma 15 prevede, altresì, un meccanismo volto ad assicurare il reintegro del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, sulla base dell’effettivo andamento degli oneri connessi al credito d’imposta per la corresponsione ai soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati, di cui al comma 5.
Il meccanismo prevede il reintegro del FISPE in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate, mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di variazioni di bilancio, da comunicare al Parlamento.
Articolo
11-bis
(Tributo di conferimento dei rifiuti in discarica.)
L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone che per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 quali destinatari delle misure disposte da tale provvedimento sia sospesa dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. Ecotassa), prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente).
Il richiamato articolo 205, comma 3, come modificato dall'art. 32 della legge 221 del 2015 (cd. Collegato ambientale) prevede l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. ecotassa) direttamente a carico dei comuni che non hanno raggiunto le percentuali indicate dalla legge a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune.
La disciplina sulla cd. ecotassa è dettata dai commi 24 e seguenti dell'art. 3 della L. 549/1995. In particolare, il comma 27 dell'art. 3 prevede che tale tributo sia conferito in un apposito fondo regionale destinato a diversi interventi riguardanti la gestione dei rifiuti.
Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. L’imposta è dovuta dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento ed il tributo è dovuto alle regioni. Base imponibile è la quantità dei rifiuti conferiti in discarica; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge della regione in ragione del chilogrammo di rifiuti conferiti, entro forbici differenziate secondo la tipologia di rifiuto. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla normativa nazionale sono disciplinati con legge della regione.
Articolo
11-ter
(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)
L'articolo 11-ter, introdotto alla Camera, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico - previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni di categoria – concordino tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016 in favore delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
Più in dettaglio le disposizioni in esame, all’esplicito scopo di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame - previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori - concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
La misura è rivolta in particolare alle micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero nei comuni colpite dagli eventi sismici del 2016 e destinatari degli interventi contenuti nel medesimo decreto-legge.
La richiamata raccomandazione definisce “microimpresa” quella con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro. Le “piccole imprese” hanno invece meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro. Per “media impresa” si intende quella con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Articolo
12
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)
L’articolo 12 estende, per il 2017, l’operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
L’estensione dell’operatività della richiamata
Convenzione del 23 gennaio 2017 opera:
§ fino all’esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni
Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria (considerate come limite massimo di spesa)[9];
§ relativamente alla misura di sostegno al reddito
prevista dall’articolo 45, comma 1, del D.L. 189/2016[10], che riconosce una
specifica misura di sostegno al reddito per determinate categorie di soggetti
(vedi infra);
§ ferma restando la previsione (articolo 1, comma 1, del
D.L. 189/2016) secondo cui per determinati comuni (Teramo, Rieti, Ascoli
Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto) la
predetta misura di sostegno si applica limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
L’articolo 45, comma 1, del D.L. 189/2016, con
riferimento ai comuni (di cui agli Allegati 1 e 2)[11] interessati dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, riconosce (nel limite di
124,5 milioni di euro per l'anno 2016), in via transitoria, un'indennità, pari
al trattamento massimo di integrazione salariale[12], e della relativa
contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo:
§ impossibilitati a prestare
l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi
sismici e dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in
uno dei Comuni di cui ai richiamati Allegati 1 e 2 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
§ impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
Articolo
13
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell’attività di redazione
della Scheda Aedes)
L’articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, disciplinandone i requisiti e il compenso. Ai fini del riconoscimento del compenso previsto, la norma prevede inoltre la non applicazione dei limiti quantitativi all’assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell’art. 34 del D.L. 189/2016.
Durante l’esame alla Camera è stato previsto inoltre il riconoscimento di un compenso per il professionista, nel caso di edificio classificato agibile, precedentemente dichiarato non utilizzabile, e sono stati aggiunti due ulteriori commi 4-bis e 4-ter, che prevedono corsi di formazione gratuiti per migliorare la predisposizione delle schede AeDES e consentire l'abilitazione di nuovi tecnici.
Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati, anche indipendentemente dall’attività progettuale, dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica mediante la compilazione della scheda AeDES.
Tale possibilità viene concessa fatti salvi i casi, disciplinati dall’art. 1 dell’ordinanza di protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016 (come modificato dall’art. 7 dell’ordinanza n. 431/2017 e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 436/2017), nei quali al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES continua a provvedere la DiComaC.
L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 422/2016, in ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, ha sospeso lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici attraverso la compilazione della scheda AeDES.
Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per l'intera unità strutturale, il comma 2 ha stabilito che vi provvedono, solo a seguito dell'esito di «non utilizzabilità» secondo la scheda FAST[13], i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto. Tale misura viene giustificata dalla norma stessa, in ragione del fatto che la compilazione della scheda AeDES rappresenta uno dei requisiti per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 189/2016. Il comma 4 ha inoltre stabilito che le schede AeDES prodotte sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE.
Il comma 5 dell’art. 1 elenca invece i seguenti casi (a cui sembra far riferimento la norma in esame) nei quali la DiComaC (Direzione di Comando e Controllo[14]) continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES:
a) edifici pubblici;
b) completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata, nonché nelle zone rosse dei comuni di Norcia e di Preci;
c) edifici con scheda FAST con esito «sopralluogo non eseguito» per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES oppure classificati «non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST;
d) sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST;
e) sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito «D» di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.
Si fa notare che le disposizioni del comma 1 testé commentate riproducono quelle dettate dal comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce inoltre che per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES, mentre il successivo comma 5 dispone che ogni singolo professionista non può redigere più di 30 schede AeDES: in caso contrario è prevista la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016. Il comma 2 invece disciplina la tempistica per l’affidamento degli incarichi[15].
La stessa norma specifica i seguenti requisiti che devono essere posseduti contemporaneamente dai tecnici professionisti, al fine di poter ricevere l’incarico in questione:
· iscrizione agli ordini e collegi professionali;
· iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016;
Il comma 1 dell’art. 34 ha previsto l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e demandato al Commissario straordinario la definizione dei criteri e dei requisiti per l’iscrizione dei professionisti nell’elenco (oltre al “DURC regolare” individuato come requisito essenziale dallo stesso comma) e l’adozione dell’elenco medesimo.
I criteri e requisiti suddetti sono stati definiti con l’ordinanza del Commissario n. 12 del 9 gennaio 2017.
Nelle more dell’istituzione dell’elenco speciale, il comma 3 dell’art. 34 dispone che gli incarichi potranno essere affidati, dai soggetti privati, solo a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali «in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità», che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
Il comma 1-bis dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 dispone che, qualora alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso del Commissario finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti all’iscrizione nell’elenco, allora l'incarico di compilazione della scheda AeDES “potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale”.
Il successivo comma 1-ter dispone che, qualora alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza non sia ancora stato istituito l'elenco, allora l'incarico di compilazione della scheda AeDES potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
§ abilitazione all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia.
Relativamente alle modalità di compilazione della scheda, il comma 1 rinvia a quelle stabilite nelle apposite ordinanze commissariali.
In base al comma 2, il compenso dovuto al professionista per l’attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati, ammissibili a contribuzione.
La norma richiama infatti l’art. 34 del D.L. 189/2016, il cui comma 5, modificato dall’articolo 9 del decreto legge in esame (alla cui scheda si rinvia), dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.
Si fa notare che le disposizioni del comma in esame riproducono quelle dettate dal comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, il quale dispone che il compenso per la redazione della perizia giurata relativa alla scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016.
Il comma 3 del medesimo art. 3 stabilisce che la liquidazione del compenso della perizia giurata relativa alla scheda AeDES avverrà al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, contestualmente al pagamento dei tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dell'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
Relativamente alla disciplina delle spese tecniche, si ricorda che esse sono state disciplinate dagli articoli 7-9 del protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato con l’ordinanza del Commissario n. 12 del 9 gennaio 2017 e allegato alla medesima.
Il comma 3 prevede che i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista siano definiti dalle ordinanze commissariali previste dal comma 1 (cioè quelle volte a disciplinare le modalità di compilazione della scheda AeDES).
Si fa notare che le disposizioni del comma in esame riproducono, nella sostanza, quelle dettate dal comma 2 dell’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, il quale demanda ad una successiva ordinanza commissariale la determinazione delle misure massime del rimborso dovuto per la relativa elaborazione e connesse attività periziali, articolandole in base al numero delle unità immobiliari ovvero alle loro caratteristiche specifiche nel caso di edifici a «grande luce», per i quali la scheda da elaborare è quella appositamente prevista (AeDES-GL[16]).
Durante l’esame alla Camera, è stato aggiunto un ulteriore periodo che stabilisce inoltre il riconoscimento di un compenso al professionista, con le modalità da individuarsi nelle suddette ordinanze commissariali, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari (art. 4, comma 4 del D.L. 189/2016), qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura prevista nella scheda AeDES, di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2011 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011) e al D.P.C.M. 8 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014).
Con il D.P.C.M. 5 maggio 2011 sono stati approvati la scheda di 1° livello AeDES di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari ed il relativo manuale di compilazione, precisando che, a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito percorsi formativi con verifiche finali e aggiornamenti periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile. Conseguentemente, con il D.P.C.M. 8 luglio 2014 viene istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN), costituito dai suddetti elenchi, di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti previsti.
Il comma 4 dispone che, ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES (ammissibile a contribuzione ai sensi dell’art. 34 del D.L. 189/2016), non si applicano i limiti quantitativi all’assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 34 e dettagliati nelle ordinanze commissariali, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.
Il comma 6 dell’art. 34 del D.L. 189/2016 ha demandato ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la fissazione di una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, applicabile per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il successivo comma 7 prevede che con provvedimenti del Commissario siano altresì stabiliti, per gli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli previsti dall’articolo 8, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
All’attuazione di tale comma 7 provvede l’art. 6 del protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato con l’ordinanza del Commissario n. 12 del 9 gennaio 2017 e allegato alla medesima.
Nel corso dell’esame alla Camera, sono stati aggiunti i nuovi commi 4-bis e 4-ter.
Con il comma 4-bis si prevede la promozione e la realizzazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, di corsi di formazione a titolo gratuito, anche a distanza, per garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con il comma 4-ter si prevede che all’attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo
14
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo
per l’assistenza della popolazione)
L’articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
L’articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell’opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.
Il comma 1 prevede la possibilità, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e conformi alle norme edilizie e a quelle tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Durante l'esame alla Camera dei deputati, il comma in esame è stato integrato al fine di prevedere:
- che siano sentiti i comuni interessati, ai fini dell'acquisizione degli immobili al patrimonio dell'ERP;
- la priorità per l'acquisto degli immobili nei territori dei comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del D.L. 189/2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti;
- l'estensione delle acquisizioni anche a immobili resi agibili dal proprietario, in base alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;
- la risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato per l'acquisizione dell'immobile, se non reso agibile dal proprietario entro il termine di sessanta giorni precedentemente indicato;
- che la conformità degli immobili acquisiti alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche va riferita alle norme contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia.
Il comma 1 prevede che gli immobili così acquistati siano destinati temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione AeDES di tipo «E» o «F».
Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, il comma in esame è stato integrato al fine di prevedere che la destinazione temporanea ai citati soggetti avviene in regime di comodato d'uso gratuito.
Riguardo alla citata scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), si ricorda che essa rappresenta lo strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici ordinari. La scheda e il relativo manuale di compilazione, definiti con il D.P.C.M. 5 maggio 2011, sono stati aggiornati con il D.P.C.M. 8 luglio 2014. Nel manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES, nel paragrafo 5.3 (intitolato “Esito di agibilità”), si forniscono, tra le altre, le seguenti definizioni:
- Esito E - Edificio inagibile
L’edificio, nello stato in cui si trova, per problemi connessi al rischio strutturale e/o non strutturale e/o geotecnico non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell’attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla successiva fase della ricostruzione.
- Esito F - Edificio inagibile per rischio esterno
L’esito F va utilizzato in multiscelta (in aggiunta alla valutazione sull’esito intrinseco, che è univoca, da A ad E), qualora l’edificio presenti anche condizioni di rischio (alto o basso con provvedimenti) connesse a cause esterne all’immobile, derivanti da possibili crolli e/o cadute da costruzioni adiacenti, da collasso delle reti di distribuzione principali o da versanti incombenti.
La finalità della disposizione è quella di individuare una soluzione alternativa, a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione colpita, che consenta di limitare l'uso del suolo connesso alla messa a disposizione di aree da destinare ad insediamenti temporanei.
La norma specifica infatti che l’assegnazione degli immobili in questione ai soggetti destinatari suindicati rappresenta una misura alternativa:
§ al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dall’art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016;
L’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 ha affidato ai comuni il compito di curare l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari rimasti senza abitazione di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600 euro mensili e, comunque, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. Vengono inoltre previsti diversi importi nel caso di nuclei familiari composti da una sola unità o in cui sono presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%. Il comma 2 dell’art. 3 dispone altresì che i contributi in questione sono concessi “sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.
§ all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
L’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016 ha individuato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Lo stesso articolo ha inoltre, tra l’altro, affidato ai comuni interessati il compito di provvedere alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi qualora non di rapida soluzione.
Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le regioni provvedano alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale ed all’aggiornamento dell’elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo.
Il comma 2 prevede che le regioni, in raccordo con i comuni interessati, effettuino la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi comuni ai fini dell’assegnazione delle SAE (come previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016, v. supra), ai fini di cui al precedente comma 1.
In base al comma 3, le proposte di acquisizione sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa:
§ valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di ERP con riferimento ai parametri di costo dell'ERP e alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate;
Con riferimento ai citati parametri di costo, si ricorda che l’art. 4, comma 1, lettera g), della legge 457/78, ha attribuito alle regioni il compito di fissare i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Con il D.M. lavori pubblici 5
agosto 1994 sono stati determinati i massimali di costo sia per l’edilizia
sovvenzionata che agevolata, ed è stato demandato alle regioni il compito di articolare
e graduare l’applicazione dei massimali di costo, “sulla base delle specifiche
situazioni territoriali” (art. 7).
§ e valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).
Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, il comma in esame è
stato integrato al fine di prevedere che l’approvazione del Capo del
Dipartimento della protezione civile avviene ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale.
Il comma 4 prevede che, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti possa essere trasferita senza oneri al patrimonio di ERP dei comuni nel cui territorio sono ubicati oppure, in base ad una modifica approvata nel corso dell’esame alla Camera, dell’Ente regionale competente in materia di ERP.
Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dall’articolo in esame si provvede con le risorse finanziarie rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Successivamente alle nuove scosse registrate il 26 e il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri ha emanato altre tre delibere (in data 27 ottobre 2016, 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017) con le quali, oltre ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza ai nuovi eventi sismici, sono stati stanziati complessivamente ulteriori 110 milioni di euro.
Articolo
15
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,
agroalimentari e zootecniche)
L’articolo in commento autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro, per il 2017, in favore
del comparto bovino, ovino e suino delle
regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per
effetto dell’incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del
sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato
(UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso).
Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma
1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall’AGEA a valere sulle risorse disponibili del
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e
successivamente reintegrate, entro
il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle
Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Si prevede inoltre che,
per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello
sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale
(disposta ai sensi dell'articolo 10-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonchè nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che
hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale
intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura
dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). Viene quindi
prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli
eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi
indicati (comma 6).
I tre commi aggiuntivi introdotti dalla Camera dei deputati recano provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio scorso, per la riduzione degli interessi creditizi maturati a debito nell'anno 2017, nel limite di un milione di euro.
Il comma
1 dispone che al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa
dell'attività produttiva del comparto zootecnico
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 (situati nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), nelle more
della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il ripristino del
potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici (art. 21, comma 4, del
decreto-legge n. 189 del 2016), è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno
2017, di cui 20.942.300 euro per
l'incremento (dal 100) fino al 200 per
cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure
adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione,
dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di
euro destinati al settore equino.
Il citato comma
4 dell’art. 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016) è
volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché a valorizzare e
promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a
sostenere un programma strategico
condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Si prevede quindi che, a tali fini, l’intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di
sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate dal sisma, per le
annualità 2016, 2017 2018, 2019 e 2020 sia assicurata dallo Stato attraverso le
disponibilità del fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Il comma
2 reca la compensazione finanziaria della suddetta disposizione. Si prevede
quindi che gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono
anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere
sulle risorse disponibili del citato Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge n. 183 del 1987, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed
Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo dovuto agli
allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti
dall'assunzione (in proprio) da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale precedentemente disposta ai
sensi del citato articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Tale procedura – secondo quanto riportato nella
relazione illustrativa e nella relazione tecnica annesse al provvedimento in
esame - è stata concordata con le regioni interessate.
La relazione
illustrativa e la relazione tecnica
del disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura, ricordano che
il comparto produttivo maggiormente danneggiato dagli eventi sismici è stato
proprio quello zootecnico, con circa 3000
allevamenti danneggiati, in favore dei quali sono state adottate misure
d’emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l’alimentazione
e la mungitura; inoltre, sono state adottate misure per proseguire l’attività
produttiva, come gli alloggi temporanei per gli allevatori che non possono
allontanarsi dai loro animali. Viene inoltre ricordato che le aziende
zootecniche che operano nei territori dei 131
comuni colpiti dal sisma nelle 4 regioni interessate (Abruzzo, Lazio,
Umbria e Marche) sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518
bovini e 153.851 ovini.
Si ricorda che il suddetto comma 4-bis dell’art. 21 del d.l. 189/2016 ha previsto che, al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse del Fondo di investimento nel capitale di rischio, nel limite di 10.942.300 euro, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.
Si rammenta poi che il comma 3 del medesimo art. 21 del d.l. 189/2016 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Le
relazioni tecnica e illustrativa rammentano, altresì, che il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione ha (tra l’altro) stanziato per lo
Stato italiano 20.942.300 euro
finalizzati ad un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici,
ad esclusione del settore equino (che il comma 1 dell’art. 15 del presente
provvedimento comunque finanzia per 2 milioni di euro per il 2017).
Viene quindi precisato che il predetto aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto del suddetto importo di euro 20.942.300, al quale va “sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell’articolo 2 dello stesso Regolamento” sopra richiamato. Complessivamente quindi – rilevano tali relazioni – ad oggi (senza considerare quanto previsto dall’articolo in commento) il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico prevede 41.884.600 euro (20.942.300 euro per 2), riservando circa 13,5 milioni di euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.
La
relazione tecnica riporta, quindi, la seguente tabella (in euro) che illustra la
ripartizione attuale del pacchetto di misure a sostegno del settore
zootecnico, dove si somma la citata quota dell’Unione europea e la quota
nazionale di pari importo (al 100 per cento).
Numero
misura |
Descrizione
misura |
Importo |
1 |
Sostegno al latte bovino in zone
montane |
14.000.000 |
2 |
Sostegno allevamento bovino zone soggette a sisma |
10.000.000 |
3 |
Sostegno allevamenti ovi caprini |
6.000.000 |
4 |
Sostegno allevamenti ovi caprini zone soggette a sisma |
2.000.000 |
5 |
Sostegno aziende suinicole |
8.384.600 |
6 |
Sostegno aziende suinicole zone soggette a sisma |
1.500.000 |
Totale |
|
41.884.600 |
Le
medesime relazioni riferiscono che la Commissione europea, con una modifica
all’articolo 2 del suddetto regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, “consente allo Stato italiano
di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate, in favore delle
imprese delle zone terremotate, fino ad un massimo del 200% (e non più del 100%) dell’importo assegnato” (in tal senso si
esprime anche un comunicato stampa della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea del 23 gennaio 2017).
La
disposizione in commento quindi autorizza
la spesa di 20.942.3000 di euro per il 2017 (pari all’ulteriore 100% in
fase di autorizzazione da parte dell’Unione europea) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle
regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per
effetto appunto dell’incremento del 100 per cento della quota nazionale del
richiamato sostegno supplementare e di 2
milioni di euro per il settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno del predetto regolamento.
Le relazioni tecnica e illustrativa precisano che il sostegno del settore equino sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, sugli aiuti cosiddetti “de minimis” nel settore agricolo. Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento (UE) n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:
a) pesca e acquacoltura;
b) produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
Il comma
3 precisa che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni
per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura (art. 10-quater, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185), è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici
del 2016.
Il comma
4 dispone che le imprese agricole
ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonchè nelle Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno
subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura
dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Tali interventi sono aiuti compensativi che intendono favorire la ripresa dell’attività
produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per
cento della produzione lorda vendibile. In particolare, i predetti aiuti
consistono in:
a) contributi in
conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della
produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e
le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio il contributo può essere elevato fino
al 90 per cento;
b)
prestiti ad ammortamento quinquennale
per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso
e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1)
20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario
oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle suddette zone svantaggiate;
2)
35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario
oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12
mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c)
proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004;
d)
agevolazioni previdenziali, di cui
all'articolo 8 dello stesso decreto.
In
caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere
concessi a titolo di indennizzo contributi
in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90
per cento nelle citate zone svantaggiate.
Sono esclusi dalle suddette agevolazioni - recita il comma 4
dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 - i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata.
Il comma
4-bis, introdotto dalla Camera dei
deputati, prevede che, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle
avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, sia
erogato un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017,
conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario.
Si tratta della proroga di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni:
secondo la disposizione, essa opera - per una sola volta e per non più di 24
mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia - in ordine alle
scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e
miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole.
La disposizione di cui al comma 4-ter,
introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il predetto contributo si
applichi nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno
definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle predette risorse di
cui al primo periodo.
Per il comma 4-quater,
introdotto dalla Camera dei deputati, gli oneri derivanti dall'attuazione dei
predetti commi sono pari a 1 milione di euro per l'anno 2017: alla loro
copertura finanziaria si provvederà mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Il comma
5 prevede che le predette regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di
declaratoria di eccezionalità' degli eventi di sopra entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge in esame.
Il citato art. 6 comma 1 del decreto legislativo n.
102 del 2004 – cui si può derogare in virtù della disposizione che si introduce
al comma 5 - prevede che le regioni competenti deliberino, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla
cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità
dell’evento.
Il comma
6, infine, dispone che, al fine di finanziare gli interventi a titolo
compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, la dotazione
del fondo di solidarietà nazionale
di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è
incrementata di 15 milioni di euro per
l'anno 2017. Agli oneri derivanti da questa disposizione si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge n. 190 del 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Gli interventi citati al suddetto art. 1, comma 3, lettera
b) del decreto legislativo n. 102 del
2004, sono quelli compensativi,
esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo
agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi
eccezionali, nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea.
Le relazioni tecnica e illustrativa rilevano che le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 15 consentono di attivare le
misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle
disposizioni dell’art. 1, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi
compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali
possono – appunto - essere attivati esclusivamente
nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti
nel Piano assicurativo agricolo annuale. Viene poi affermato che la norma
che si intende introdurre in tal modo si rende necessaria perché gli eventi
considerati, pur risultando assicurabili per la totalità delle colture vegetali
e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali le serre e
gli impianti produttivi, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità
segnalate gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali, in caso di
eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento delle
temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di
vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva
dell’attività. Viene quindi previsto, per la copertura finanziaria di tali
interventi, l’incremento della
dotazione del Fondo di solidarietà
nazionale di 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190
del 2014.
Si ricorda che, nello stato di previsione del MIPAAF,
per il Fondo di solidarietà nazionale –
interventi indennizzatori (cap. 7411) sono già iscritte risorse, per il
2017, per 25.108.000 euro; mentre per il Fondo di solidarietà nazionale –
incentivi assicurativi (cap. 7439) sono stanziati, sempre per il 2017, 40
milioni di euro.
Articolo
15-bis
(Interventi volti alla ripresa economica)
L'articolo
aggiuntivo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede agevolazioni
procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di
sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, il comma 1 dispone che le istanze di agevolazione a valere sulla
disciplina dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del D.L. n.
112/2008 proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei
predetti territori sono esaminate prioritariamente.
Il medesimo articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, al comma 2, dispone che tali progetti di
sviluppo siano oggetto di specifici accordi di programma - stipulati ai sensi
della disciplina attuativa dei contratti di sviluppo - tra il Ministero dello
sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che
interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre
amministrazioni interessate.
Il Contratto di Sviluppo è il principale
strumento di incentivazione destinato alle imprese che, singolarmente o in forma
associata intendono realizzare investimenti di grande dimensione nel Paese nei
settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è
gestito da "Invitalia".
Il Contratto di Sviluppo – che ha trovato in primis disciplina nell'articolo 43
del D.L.n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133) - favorisce la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni,
proposti da imprese italiane ed estere. Finanzia investimenti nei settori
industriale, turistico e commerciale.
Il successivo decreto legge n. 69/2013,
all'articolo 3, comma 4, ha demandato al Ministro dello sviluppo economico, di
provvedere con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri
per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di
cui al sopra menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di
accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la
rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche
priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi,
stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la
riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi
o di rilevanti complessi aziendali. In attuazione di quanto previsto dal D.L.
n. 69/2013 è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha dunque operato una
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo. Il successivo D.M.
9 dicembre 2014, ha operato un adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei
contratti di sviluppo. Da ultimo, il D.M. 8 novembre 2016 ha apportato
modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo al fine
di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali nonché di
modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo
proposti, favorendo la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate
nella selezione e nel finanziamento dei programmi di maggiori dimensioni aventi
rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema
produttivo di riferimento.
Si ricorda, in particolare, che con il citato
D.M. è stata introdotta la possibilità di stipulare Accordi di sviluppo tra il
Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali
Regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che
rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale
di riferimento. In questo caso, i programmi di sviluppo devono presentare
investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni se
relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
e devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni: essere coerenti con
il Piano Industria 4.0, prevedere un rilevante incremento occupazionale o
essere promossi da imprese straniere.
L’articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
Si
ricorda che la riforma della geografia giudiziaria comporta, nella corte
d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila,
Pescara e Teramo.
Dovranno
essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i
tribunali di Avezzano e di Sulmona; dovranno essere soppressi, e ricompresi nel
circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.
Anche
in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia
giudiziaria prevede poi la soppressione di tutte le sezioni distaccate di
tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per
i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le
sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.
Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.
E’ poi intervenuto l’art. 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013[17], che ha ulteriormente spostato l’efficacia della riforma al 13 settembre 2018.
Su questa serie di differimenti interviene oggi il decreto-legge n. 8 del 2017 che fissa la data di efficacia della riforma della geografia giudiziaria per il distretto di corte d’appello de L’Aquila al 13 settembre 2020.
Diversamente dalla proroga disposta dal decreto-legge del 2013, che era motivata dalle «perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione», l’ulteriore proroga biennale fa riferimento genericamente alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». La causa del differimento, dunque, non è più connessa con il terremoto del 2009, bensì con quelli del 2016 e 2017.
La relazione illustrativa al decreto-legge ha specificato
che l’intervento normativo «è finalizzato a non aggravare, sul versante del
funzionamento degli uffici giudiziari, l’attività svolta nei tribunali
abruzzesi, laddove, nell’attuale contesto di criticità complessiva del
territorio regionale, si desse attuazione, anche per i tribunali dell’Aquila e
di Chieti, alla soppressione prevista dalla riforma della geografia giudiziaria».
Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, questo ulteriore differimento necessita di una copertura finanziaria, assicurata dal comma 2 dell’art. 16.
La disposizione quantifica i maggiori oneri in 500.000 euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e vi provvede con una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo
17
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)
L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di
termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma
9-ter dell'art. 49 del D.L. 189/2016,
prevede che le disposizioni sul rinvio
d'ufficio delle udienze processuali -civili e amministrative - (comma 3
dell'art. 49) nonché quelle recanti il rinvio
e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7 dell'art.
49) trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei
Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a
decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31
luglio 2017, solo quando tali soggetti,
entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato
l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.
Il comma 3 dell'art. 49 dispone
il rinvio d'ufficio, a data
successiva al 31 maggio 2017, delle
udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra
giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano
residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. E'
in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare,
espressamente, al rinvio.
Ai sensi del comma 7,
con riferimento ai processi penali in
cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data)
risulti residente nei comuni terremotati il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve
le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori
risulti contumace o assente. Sono
sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal
codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento
di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è volta a
circoscrivere, con riguardo ai Comuni citati nella disposizione l'effetto delle
misure di sospensione delle attività giudiziarie, alle reali esigenze connesse
alla tutela dei soggetti coinvolti dal terremoto.
Nel caso di mancata dichiarazione, gli effetti sospensivi previsti dal
comma 9-ter, primo periodo, cessano
al 31 marzo 2017. Restano comunque salvi quelli prodottisi fino a tale data.
Il comma 9-ter prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale(comma 7) nonché quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.
Articolo
17-bis
(Sospensione di termini in materia di sanità)
L'articolo 17-bis - inserito dalla Camera -
prevede che, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il regolamento sulla
rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (di cui al D.M. 2 aprile
2015, n. 70) non si applichi ai comuni interessati da alcuni eventi
sismici.
La suddetta esclusione è stabilita a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del medesimo D.M. n. 70 (Tavolo istituito con D.M. del 29 luglio 2015).
L'esclusione concerne i comuni danneggiati dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009 - comuni individuati con il decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato - e i comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 - comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.
Si ricorda che il citato regolamento di cui al D.M. n. 70 del 2015 prevede, tra l'altro, la programmazione, da parte della regione, della riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri (accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale) ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie).
Articolo
18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)
L'articolo 18 (modificando alcuni articoli del D.L. 189/2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province , comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.
Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.
Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, l'articolo è stato sostanzialmente modificato ed integrato.
In particolare:
Il comma 1 interviene sulla disciplina dell'articolo 3 del D.L. 189/2016, che ha disposto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 2016.
Più specificamente:
Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera:
I commi 2 e 3 recano disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (costituito con DM 483 del 24 ottobre 2016). In particolare, si prevede l'incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione (comma 2) nel limite di 500.000 euro annui per il quinquiennio 2017-2021; oltre a ciò si autorizza l'ufficio del Soprintendente speciale ad operare (comma 3), per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale. Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, è stato innalzato a 1 milione di euro (da 500.000) il limite massimo delle risorse destinate al funzionamento del richiamato ufficio.
Il comma 4 dell'articolo in esame modifica alcune disposizioni dell'articolo 50 del D.L. 189/2016, concernente la struttura del Commissario straordinario e reca altresì specifiche misure per il personale impiegato in attività emergenziali.
In particolare:
Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera:
- sono stati inseriti 4 nuovi commi (dal 3-bis al 3-quinquies) all'articolo 50 del D.L. 189/2016 (lettera a-bis)), con i quali: si dispone la corresponsione secondo determinate modalità del trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto (trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione, posto a carico delle amministrazioni di provenienza; rimborso da parte del Commissario straordinario delle somme eccedenti l'importo dovuto - a tale titolo dall'amministrazione di appartenenza - nel caso in cui l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; corresponsione di ogni altro emolumento accessorio con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario) (nuovo comma 3-bis)); si riconosce una retribuzione di posizione al personale dirigenziale (in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché (in attesa di specifica disposizione contrattuale), un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico (attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale). Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7 (nuovo comma 3-ter)); si stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui ai precedenti nuovi commi 3-bis e 3-ter anche al personale della struttura del Commissario straordinario (di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 9 settembre 2016) (nuovo comma 3-quater)); si dispone che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provveda con l'apposita contabilità speciale per il Commissario (di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016) (nuovo comma 3-quinquies));
L'articolo 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 settembre 2016, concernente la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ha disposto la facoltà per il Commissario di avvalersi di una apposita struttura alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse. Il contingente di personale comprende 3 dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, 6 unità della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri (o equiparati se da altre amministrazioni), 8 unità della categoria B della Presidenza del Consiglio dei ministri (o equiparati se da altre amministrazioni) e fino a 10 esperti con specifici requisiti.
- è stato modificato il comma 7 dell'articolo 50 del D.L. 189/2016 (mediante l'inserimento delle lettere a-ter) e a–quater) al comma 4 dell'articolo in esame) che ha disposto alcune corresponsioni, per il personale delle amministrazioni pubbliche (per un massimo di 50 unità) che vada a comporre il personale aggiuntivo di cui la struttura commissariale può avvalersi e sia impegnato nelle attività di ricostruzione e assistenza. In particolare, si prevede che il Commissario possa, con propri provvedimenti (anche ordinanze), attingere alle risorse disponibili onde attribuire: a) al personale non dirigenziale, specifici compensi per prestazioni di lavoro straordinario (ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti); b) al personale dirigenziale (e ai titolari di incarichi in posizione organizzativa) uno specifico incremento (commisurato all'effettivo impiego) della retribuzione di posizione, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata. Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, è stato inoltre precisato che il richiamato incremento debba essere attribuito nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata (lettera a-ter)); c) al personale sia non dirigenziale sia dirigenziale (e titolari di incarichi in posizione organizzativa), uno specifico incremento (fino al 30%) del trattamento economico accessorio (nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata), tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività "legate all'emergenza e alla ricostruzione". Secondo le modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, tale incremento può essere attribuito nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario (lettera a-quater));
- è stato modificato il comma 9 dell'articolo 50 del D.L. 189/2016 (mediante l'inserimento della lettera c-bis) al comma 4 dell'articolo in esame) che prevede la facoltà per il Commissario di avvalersi di ulteriore personale (e strutture) di amministrazioni pubbliche, previa apposita convenzione (fermo restando il limite massimo di 50 unità già disponibili). Le amministrazioni provvedono attingendo alle risorse dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziate, onde sia mantenuta l'invarianza finanziaria. Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, è stato stabilito che il Commissario straordinario possa stipulare (ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata) apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse della contabilità speciale per il Commissario.
- è stata prevista la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli previsti) fino a 350 unità di personale ulteriori (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste per il 2017, che vengono confermate. Ai relativi oneri si fa fronte per il biennio 2016-2017 ai sensi dell'articolo 52 e per il 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui all'articolo 4, comma 3 del D.L. 189/2016), entro il limite massimo di 29 milioni di euro. Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, è stata innalzato a 700 il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determinato, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo (al riguardo, la relazione tecnica allegata all'emendamento afferma che tale previsione vuole consentire il riparto delle richiamate unità assegnate per il 2017 anche alle Province). Per effetto di tale modifica, il limite di risorse viene portato a 24 milioni di euro per il 2017 e a 29 milioni di euro per il 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per il 2016 e di 14,5 milioni di euro per il 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per il 2017 e di 29 milioni di euro per il 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale per il Commissario (nuova lettera a) del comma 5 dell'articolo in esame);
- è stata disposta la facoltà, per i comuni interessati al sisma, di incrementare (con efficacia limita al biennio 2017-2018) la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Tale facoltà opera in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie previste per le assunzioni a tempo determinato e delle unità di personale specificamente individuate (nuovo comma 1-bis dell'articolo 50-bis del D.L. 189/2016);
- è stata prevista la facoltà, per i comuni interessati (nuovi commi da 3-bis a 3-sexies dell'articolo 50-bis del D.L. 189/2016), di sottoscrivere (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse previste e per un massimo di 350 unità in possesso di determinati requisiti e limitatamente allo svolgimento di specifici compiti) contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. Ogni Comune interessato può stipulare non più di 5 contratti. Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, tale limitazione è stata soppressa (modificando la lettera c) del comma 5 dell'articolo in esame), quindi gli enti interessati potranno stipulare collaborazioni senza limiti numerici (fermo restando comunque il limite massimo generale - per tutti i Comuni interessati - di 350 contratti). Tali disposizioni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, alle province viene riservata una quota (pari al 10% delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché per la sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative.
Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera è stato inserito il nuovo comma 3-septies all'articolo 50-bis del D.L. 189/2016 (modificando la lettera c) del comma 5 dell'articolo in esame), con il quale si prevede la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura (deliberata con specifica ordinanza e legata a situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico) di propri uffici, situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.) Inoltre, in caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni hanno l'obbligo di definire, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal C.C.N.L., anche se relativi a fattispecie diverse.
I nuovi commi 5-bis e 5-ter, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura presso
la Camera, destinano per il 2017 ai
comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le
minori entrate connesse alle esigenze della ricostruzione a seguito del sisma
del 6 aprile 2009, il medesimo contributo straordinario, pari a 500.000 euro,
previsto per il 2016 (ex art. 3, c. 2, del D.L. 160/2016) finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.
Il predetto contributo è attribuito a valere sulle risorse stanziate per
la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati di cui all’art. 7-bis del D.L. 43/2013.
L'articolo 7-bis del D.L. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai Comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.
La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell’ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.
Con la delibera
CIPE del 20 febbraio 2015, n.
22/2015 sono state assegnate le risorse
per la ricostruzione di immobili
privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle
seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013,
decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78.
Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).
Si ricorda altresì che la norma in esame è analoga a quelle disposte per gli esercizi precedenti:
dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. n. 95/2012 (per l’esercizio 2012), che, al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune dell’Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell’'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
dall’art. 1, comma 289, della L. n. 228/2012 (per il 2013), che, al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila;
dal comma 350 dell’art. 1 della L. 147/2013 (per il 2014), che, al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila;
dal comma 446 dell’art. 1 della L. 190 del 2014, che, al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere e nella provincia dell'Aquila, ha assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila;
e dall’art. 11, comma 15 del D.L. 78 del 2015 (per il 2015), che, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ha assegnato al comune dell’Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune dell'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello dell'Aquila, interessati dal suddetto sisma.
Si ricorda infine che l'O.P.C.M. n. 3754/2009 ha stabilito, all'art. 1, che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre, che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 che ha individuato i comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero quei comuni che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto comuni.
Il nuovo comma 5-quater, inserito nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, inoltre, modifica l'articolo 1, comma 5, del D.L. 189/2016. Tale comma stabilisce che i presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi individuati nel D.L. 189/2016, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal medesimo D.L. 189. A tale scopo, è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Secondo quanto stabilito nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, è stata prevista la possibilità di partecipazione, in casi eccezionali, alla cabina di coordinamento (oltre al Commissario Straordinario e ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari), da parte di uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. Infine, al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente
Infine, il comma 5-quinquies, inserito nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dispone che le risorse residue della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione relativa ai territori della regione Abruzzo, relativamente agli eventi sismici dell'aprile 2009, possano essere destinate alle necessità derivanti dagli eventi sismici intervenuti a far data dall'agosto 2016. La norma fa riferimento alle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della regione Abruzzo, ed in particolare alla gestione stralcio n.5281 della suddetta contabilità, il cui titolare è stato nominato con D.P.C.M. del 10 ottobre 2012. In ordine alle risorse in questione il comma 5 dell'articolo 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 ha disposto che le residue disponibilità della contabilità medesima siano versate (entro il 30 settembre 2012) ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza. In sostanza, il richiamato comma autorizza ora i predetti soggetti ad impiegare le risorse incassate a valere sulle suddette disponibilità e che risultino ancora utilizzabili all'esito della rendicontazione prevista dal comma 5-bis dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 (rendicontazione che in base a tale disposizione va effettuata dai Commissari delegati titolari di contabilità speciali entro 40 giorni dal termine della gestione o del loro incarico). L'utilizzo è consentito per le finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, e rimane fermo, a seguito dell'utilizzo, l'obbligo di rendicontazione come disciplinato dal predetto comma 5-bis.
Articolo
18-bis
(Realizzazione del progetto «Casa Italia»)
L'articolo 18-bis, inserito
dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione di un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione
strategica del Governo connesse al progetto
«Casa Italia». Il comma 2
dispone che la dotazione organica
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale, stabilendosi poi ai
commi 3 e 4 la copertura della spesa stimata in
1.300.000 euro per l'anno 2017 ed in 2.512.000 euro a
decorrere dall'anno 2018.
Il
comma 1 prevede l'istituzione di un
apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione
strategica del Governo connesse al progetto
«Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato
le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017. Vengono indicate le finalità di
sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla
valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio
abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica
degli edifici. La norma specifica che restano ferme le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
recante 'Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile', in capo
al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti
in materia. La disciplina è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Si ricorda che nella seduta del
29 settembre 2016, l'Assemblea del Senato, al termine della discussione di
numerose mozioni sul progetto
"Casa Italia" per il miglioramento sismico
del patrimonio edilizio nazionale proposto dal Governo, ha approvato l'ordine
del giorno G3, che contiene una serie di
impegni al Governo, tra cui quello di orientare la procedura di
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma attorno a cinque imperativi
chiave, tra cui spicca quello di perseguire la "qualità massima ed
efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità
dei luoghi e degli edifici, evitando di dislocare le nuove costruzioni in
zone nuove e di disgregare le comunità locali" e quello di dare continuità
per tre anni al meccanismo di incentivazione dell'ecobonus per le
ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, anche per gli adeguamenti e
consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi
vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti, nonché quello
di riferire al Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato della
ricostruzione, con particolare riferimento alle risorse economiche e
strumentali impegnate. Sullo stato di attuazione del progetto «Casa Italia»,
nella seduta alla Camera del 4 novembre 2016, in risposta all’interpellanza
urgente 2/01530, il rappresentante del Governo
aveva sottolineato che la costituzione della struttura di missione, coordinata
dal professor Giovanni Azzone, e l'attivazione dei tavoli di confronto con
università, enti di ricerca, associazioni scientifiche e professionali,
organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
Si ricorda poi che il citato articolo 7 del regolamento in materia di Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri reca in particolare la disciplina relativa alla autonomia organizzativa, stabilendo tra l'altro che per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture della presidenza.
Si segnala che la norma non prevede un
termine temporale, demandando alla disciplina di un emanando D.p.c.m.
Il
comma 2 dispone che la dotazione organica dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata
di:
Ø
tre posizioni di livello generale e
Ø
di quattro
posizioni di livello non generale, al fine di garantire l'immediata
operatività del suddetto dipartimento.
La
norma specifica che resta ferma la dotazione organica del personale di ruolo di
livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per
la Presidenza del Consiglio dei ministri. È lasciata facoltà alla Presidenza
del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a
valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di
livello non generale, tramite apposito concorso
per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3-quinquies dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Si ricorda che il citato comma 3-quinquies prevede che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon
andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni,
di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo
indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del
fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni
ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una
singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le
amministrazioni pubbliche come indicate, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono
assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso
predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. La norma
specifica che restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo
stesso e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione.
Il
comma 3 stabilisce che per le
finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a
decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:
a)
quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018,
mediante riduzione del fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (FISPE);
b)
quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2017, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
In
base al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
18-ter
(Interventi per le zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici di
gennaio2017)
L'articolo 18-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017.
I citati commi da 422 a 428 - al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della L. 225/1992, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri - contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423). Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427).
Il comma 428 prevede che le modalità attuative dei commi 422-427 siano definite con ordinanze di protezione civile adottate (al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ed il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423) d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che la richiamata lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della L. 225/1992 stabilisce poi che con le ordinanze di protezione civile, emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al verificarsi di eventi calamitosi, si dispone in ordine alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.
Lo stato di emergenza relativo agli eventi atmosferici in questione è stato disposto con la delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese", pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2017.
Si
ricorda che con tale provvedimento di dichiarazione di stato di emergenza per
eventi metereorologici, si è previsto, tra l'altro, che per il proseguimento
dell'attuazione dei primi interventi connessi allo stato di emergenza, nelle more
della ricognizione in ordine agli effettivi
e indispensabili fabbisogni e ad
integrazione di quanto già stabilito
nelle delibere già adottate e
richiamate dalla delibera, si provveda
nel limite di
un ulteriore stanziamento di euro
30 milioni a valere sul fondo per
le emergenze nazionali di
cui all'art. 5,
comma 5-quinquies, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. Inoltre, in considerazione della gravità degli eventi e
dell'esigenza di tempestiva
rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla
popolazione, si è previsto che le ulteriori
ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile
siano adottate per
i trenta giorni successivi
alla delibera in questione.
Articolo
18-quater
(Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale
colpite dagli eventi sismici)
L'articolo 18-quater, introdotto alla Camera, estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-quater del D.L. n. 243 del 2016), fino al 31 dicembre 2018 (comma 1). In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Si applicano, per quanto compatibili, le citate norme della legge di stabilità 2016 (comma 2); si dispone la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).
Infine (comma 4) gli oneri derivanti dalla misura sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE.
Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’applicazione del credito d’imposta per l'acquisto di
beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone
assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotto dalla legge
di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015)
e successivamente modificato nel tempo, anche ai Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo
colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 e individuati come
destinatari degli interventi del decreto-legge n. 189 del 2016 ai sensi degli
allegati 1 e 2 al medesimo D.L. n. 189.
Si chiarisce (comma 2) che
in relazione ai predetti interventi si applica la disciplina generale, fissata
dalla legge di stabilità 2016.
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (originariamente individuate nella Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta era fissato, in origine, in misura pari al 20 per cento per le piccole imprese, al 15 per cento per le medie imprese e al 10 per cento per le grandi imprese. Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma inizialmente prevedeva che l'agevolazione fosse commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato; si fissava un limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (successivamente elevato, come si vedrà in seguito).
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.
Successivamente, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016:
- la Sardegna è stata inclusa fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato;
- È stato inoltre disposto l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta degli aiuti e indicati nell’allegato della decisione C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (paragrafo n. 177 della Carta: maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI);
- è stato elevato l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese;
- inoltre è stata soppressa la disposizione che prevedeva il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili;
- il credito d’imposta è stato reso cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
Il comma 3 dispone la notifica delle misure in commento, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato recata dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’estensione in commento, che sono valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l’anno 2018; ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
Articolo
18-quinquies
(Contributi per la ricostruzione privata)
L'articolo 18-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'art. 6 del D.L. 189/2016, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, chiarendo: aspetti relativi alla decadenza dai benefici (nuovo comma 10); che il provvedimento col quale è concesso il contributo pubblico è trascritto su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari al fine della rilevazione di elle eventuali violazioni del divieto di alienazione (nuovo comma 10-bis); le fattispecie di esclusione dell'applicabilità delle norme del nuovo comma 10 (comma 10-ter); l'applicazione delle disposizioni anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 189/2016, vale a dire in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 (comma 10-quater).
In particolare la novella consiste nella sostituzione del testo vigente del comma 10 del citato art. 6 - che prevede la decadenza dalle provvidenze (nonché il rimborso delle somme percepite) per il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado o da persone legate dalle c.d. unioni civili, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato dei citati finanziamenti - con quattro nuovi commi (10, 10-bis, 10-ter e 10-quater).
Il nuovo testo del comma 10 provvede a integrare la disposizione vigente chiarendo che la data dell'alienazione predetta deve essere successiva al 24 agosto 2016, per gli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, oppure successiva al 26 ottobre 2016 per gli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2.
Si ricordi che il comma 2 dell'articolo 18-undecies
del decreto-legge un esame, inserito nel corso dell'esame alla Camera, ha
aggiunto al D.L. 189/2016 un nuovo Allegato 2-bis, comprendente 9 Comuni della
Regione Abruzzo, disponendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2
al D.L. 189/2016,ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nonché nel
decreto in esame e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per
ogni effetto giuridico, anche all'Allegato 2-bis stesso.
Un'ulteriore integrazione è volta a disporre la decadenza anche in caso di alienazione entro 2 anni dal completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione succitati.
Il nuovo comma 10-bis prevede, allo scopo di consentire la rilevazione delle eventuali violazioni di tale divieto, che il provvedimento col quale è concesso il contributo pubblico è trascritto su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
Il nuovo comma 10-ter esclude
l'applicabilità delle norme del nuovo comma 10:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente (diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate dalle c.d. unioni civili), in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata o nell'ambito di procedure concorsuali.
Il comma 10-quater prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 189/2016, vale a dire in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2.
Si ricorda che in tali Comuni le misure previste dal D.L. 189/2016 possono applicarsi, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
Articolo
18-sexies
(Interventi sui presidi ospedalieri)
L'articolo 18-sexies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'articolo 14-bis del D.L. 189/2016 - in materia di verifiche, da parte delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sui presìdi ospedalieri collocati nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - limitando l'attività delle regioni alle sole verifiche tecniche di tenuta sismica e prevedendo che tali verifiche siano svolte secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a carico delle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, l'articolo 18-sexies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'articolo 14-bis del D.L. 189/2016 che prevede l'effettuazione da parte delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sui presìdi ospedalieri collocati nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di una serie di attività (verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture), demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.
La modifica recata dall'articolo in esame è volta a limitare l'attività delle regioni alle sole verifiche tecniche di tenuta sismica e a prevedere che tali verifiche siano svolte secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a carico delle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.
Si
ricorda che il novellato articolo 14-Bis in particolare stabilisce nel testo
attualmente vigente che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino
sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime
del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture,
demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari
interventi, prevedendo nel dettaglio che -entro 18 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto in questione - le regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri nei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016:
· le verifiche
tecniche in relazione al rischio sismico , di cui all'articolo 2, comma 3,
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.
3274;
La citata
disposizione ordinanziale, recante Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevede l'obbligo di procedere a verifica
- da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari - ai sensi delle norme di
cui ai richiamati allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e
delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso.
La
disposizione dell'ordinanza stabiliva, per le verifiche in questione, il
termine di cinque anni dalla data della ordinanza medesima, indicando la
priorità per edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto
definito nell’allegato 1 all'ordinanza stessa.
Si ricorda
che, in attuazione di tale ordinanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la protezione civile, ha poi emanato il Decr. 21 ottobre
2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica".
· nonché la
valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle
strutture medesime.
La
disposizione in questione demanda ad una apposita ordinanza di protezione
civile l'adozione dei necessari interventi, che saranno a valere sulle risorse
stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto; sulle citate risorse
gravano, secondo la previsione, altresì gli oneri per le citate verifiche
tecniche.
Articolo
18-septies
(Uffici speciali per la ricostruzione)
L'articolo 18-septies, inserito nel corso dell'esame presso la
Camera dei deputati, integra il disposto del comma 4 dell'art. 3 del D.L.
189/2016 stabilendo che - ferme le previsioni della disposizione in questione
in materia di uffici speciali per la ricostruzione - i Comuni in forma singola
o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria
relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alle condizioni che ne
venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e che sia assicurato il necessario coordinamento
con l'attività di quest'ultimo.
In particolare, l'articolo 18-septies, inserito nel corso
dell'esame presso la Camera dei deputati, integra il disposto del comma 4 dell'art.
3 del D.L. 189/2016 - che prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione
operino come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni
anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che la
competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio
resta comunque in capo ai singoli Comuni - stabilendo che (ferme le previsioni
testè menzionate) i Comuni in forma singola o associata possono procedere
anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, alle seguenti condizioni:
Ø ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;
Ø sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.
Articolo
18-octies
(Riparazione di immobili pubblici suscettibili di destinazione abitativa)
L'articolo 18-octies, inserito durante l'esame presso la
Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche all'art. 14 del D.L.
189/2016, che disciplina l'assegnazione di contributi per la c.d. ricostruzione
pubblica.
Una prima modifica è volta ad inserire, nel novero degli interventi che possono
beneficiare dei contributi per la ricostruzione pubblica, anche gli
immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro
il 31 dicembre 2018, al fine di destinarli alla soddisfazione delle esigenze
abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 (lett. a).
Una seconda modifica è volta ad inserire quattro nuovi commi (3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies) finalizzati a
disciplinare le procedure per l'individuazione degli immobili da
ripristinare e per l'esecuzione degli interventi di ripristino.
L'individuazione degli immobili è affidata, dal comma 3-ter, ai
Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che, in qualità di
Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo
con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà
pubblica aventi le seguenti caratteristiche: non classificati agibili
secondo la scheda AeDES oppure classificati non utilizzabili secondo procedure
speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile; e ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.
L'elenco degli immobili così individuati deve essere comunicato,
da ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario, al Commissario
Straordinario.
Relativamente all'esecuzione degli interventi vengono previste due
differenti discipline:
Ø il comma 3-quater prevede che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti) procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà;
Ø il comma 3-quinquies affida il compito agli Uffici speciali per la ricostruzione di provvedere alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale.
In entrambe le disposizioni citate viene precisato che esse operano nel
limite delle risorse disponibili e con oneri a carico, rispettivamente,
delle risorse delle contabilità speciali intestate (dall'art. 4 del D.L.
189/2016) ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari e
al Commissario straordinario.
Il comma 3-sexies demanda ad un'apposita ordinanza
del Commissario Straordinario la definizione delle procedure per la
presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai
precedenti commi 3-ter e 3-quinquies.
Viene altresì disposto che gli immobili, una volta ultimati gli
interventi previsti, sono tempestivamente destinati a soddisfare le
esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Articolo
18-novies
(Interventi sugli immobili danneggiati dal sisma del dicembre 2009 in Umbria)
L'articolo 18-novies, inserito nel corso dell'esame presso la
Camera dei deputati, integra la disposizione (dettata dall'art. 13,
comma 4, del D.L. 189/2016) che ha esteso l'applicazione delle modalità e
delle condizioni previste dal D.L. 189/2016 agli interventi su immobili,
danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997-1998, al fine
di estenderne l'applicazione anche agli interventi sugli immobili danneggiati/inagibili
dalla crisi sismica che ha colpito l'Umbria nel 2009.
Il riferimento sembra essere alla scossa di
terremoto che, in data 15 dicembre 2009, ha colpito la media valle del Tevere,
interessando l'intero territorio comunale di Marsciano e porzioni di territorio
dei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte
Castello Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano. In seguito
a tale scossa sono state emesse (secondo quanto riportato nel sito web della
Regione Umbria, nella sezione dedicata al sisma del 15 dicembre 2009) 869
ordinanze di inagibilità di cui 564 nel solo comune di Marsciano.
Si ricorda che il comma 4, del D.L. 189/2016 pone, come condizioni per
l'applicabilità delle norme del medesimo decreto, che gli interventi non siano
ancora stati finanziati e che gli immobili siano interessati da un ulteriore
danneggiamento, a causa degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,
"che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo
per la pubblica incolumità".
In particolare, si rammenta, nel dettaglio, che l'art. 13, al comma 4, ha previsto
un'estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo, laddove si prevede l’applicazione
delle modalità e delle condizioni previste dal decreto n. 189:
-
agli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili a seguito degli
eventi sismici del 1997 e del 1998; anche se non specificato; con riferimento a
tale norma la dizione la “crisi sismica del 1997 e 1998” sembra fare
riferimento agli eventi sismici che hanno colpito nel 1997 e nel 1998 le
regioni Umbria e Marche; Le regioni Umbria e Marche, nel 1997 e nel 1998, sono
state, infatti, colpite da una sequenza sismica, dal 5 maggio 1997 al 26 giugno
1998.
-
non ancora finanziati;
-
nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che determini inagibilità “indotta
di altri edifici”, ovvero pericolo per l'incolumità pubblica. Si prevede,
infine, che le modalità e le condizioni previste in materia si applichino nel
limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già destinate ai
danni subiti a seguito dei citati eventi del 1997 e del 1998.
Articolo
18-decies
(Movimenti franosi verificatisi nei Comuni colpiti dalla crisi sismica)
L'articolo 18-decies, inserito nel corso dell'esame presso
la Camera, prevede che, ai fini della ricostruzione, anche mediante
delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi
verificatisi nei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24
agosto 2016 (vale a dire nei comuni compresi negli elenchi di cui agli allegati
1 e 2 al D.L. 189/2016) e connessi a tali eventi sismici, si provvede
con le procedure dettate dal D.L. 189/2016, come modificate dal decreto
in esame.
Articolo
18-undecies
(Individuazione di ulteriori comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017)
L'articolo 18-undecies, inserito nel corso
dell'esame presso la Camera,
introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del D.L.
189/2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo,
colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016, e novella conseguentemente
disposizioni di tale decreto-legge al fine di chiarire i profili di
decorrenza temporale. I commi 3 e 4 recano la relativa copertura.
L'articolo 18-undecies, inserito nel corso
dell'esame presso la Camera, introduce, al comma 1 (lettere a) ed
f)), un nuovo allegato 2-bis nel testo del D.L. 189/2016, con cui
si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli
eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni
indicati negli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016, ai quali si applicano le
disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge.
Si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ);
Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE);
Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).
Le altre lettere del comma 1, così come il comma 2, recano le conseguenti
disposizioni necessarie a consentire l'applicazione, anche per i comuni del
nuovo allegato 2-bis, di tutte le norme finora emanate in favore dei
comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.
In particolare, il comma 2 dispone che il contestuale
riferimento agli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016, ovunque contenuto nel
medesimo decreto-legge, nel decreto in commento e nelle ordinanze
commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche
all'Allegato 2-bis introdotto dall'articolo in esame.
Le lettere b), c) e d), del comma 1, invece, intervengono su
quelle disposizioni (articoli 6, comma 2, 9, comma 1, 10, commi 1-2, del D.L. 189/2016)
ove l'applicazione delle norme è in relazione alla data degli eventi sismici,
chiarendo che per i comuni di cui all'allegato 2-bis la data di riferimento
è il 18 gennaio 2017.
La lettera e) modifica l'art. 44, norma in materia di contabilità
e bilancio, in particolare i commi 1 e 3, del D.L. 189/2016 al fine di
precisare che l'applicazione di tali norme, per i comuni dell'allegato 2-bis,
opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
in esame.
I commi 3 e 4 disciplinano la copertura degli oneri conseguenti
all'ampliamento dell'elenco dei comuni.
Il comma 3 prevede che agli oneri, quantificati in 15,8 milioni di
euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda
mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto
dall'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Tale fondo è stato istituito dal citato comma 200
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione
di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze.
Il comma 4 prevede che la dotazione del citato Fondo
sia incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di
euro per l'anno 2019.
Articolo
19
(Assunzione di dirigenti di seconda fascia per la Protezione civile)
L'articolo prevede che sia bandito (da parte della Presidenza del Consiglio) un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.
Dispone inoltre in ordine alla tempistica - sia del bando (da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) sia indirettamente dell'assunzione dei vincitori (dal momento che è prevista una copertura finanziaria già per metà anno 2017).
Insieme, dispone l'elevamento al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso (anziché il 30 per cento, com'è previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia dall'articolo 3, comma 2 del d.P.R. n. 272 del 2004).
Per il profilo finanziario, la spesa è quantificata dall'articolo in 1,76 milioni dal 2018. Per il 2017, l'importo è pari alla metà (dunque 880.000 euro), nel presupposto si abbia una conclusione delle procedure concorsuali entro il primo semestre del 2017, e già dall'avvio del secondo semestre si realizzino le assunzioni.
Gli importi così quantificati
sono attinti a valere sul Fondo per il pubblico impiego (istituito sullo stato
di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016, per finalità tra le
quali - esplicitata dalla sua lettera b)
- il finanziamento di assunzioni di personale a tempo determinato, tenuto conto
delle "indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni",
nei limiti delle vacanze di organico).
Il Dipartimento della protezione civile (presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri) conta al momento attuale 15 posizioni vacanti, sulle 34
posizioni dirigenziali di seconda fascia previste nell'organico del ruolo
speciale della medesima Protezione civile (ruolo speciale istituito per
previsione dell'articolo 9-ter del
decreto legislativo n. 303 del 1999, come introdottovi dal decreto legislativo
n. 343 del 2003).
Le competenze richieste - ravvisa l'amministrazione interessata -
rendono non sempre agevole e produttivo il ricorso a figure dirigenziali
appartenenti ad altre amministrazioni, così come risulta integralmente
utilizzata la percentuale (pari per i dirigenti di seconda fascia all'8 per
cento della loro dotazione organica) di ricorso ad incarichi a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale (secondo la disciplina
generale del pubblico impiego: cfr. articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Donde la proposta di una procedura concorsuale onde procedere al
reclutamento ed alla copertura delle posizioni vacanti, al fine di adempiere
alla duplice funzione spettante alla Protezione civile secondo
l'ordinamento, ordinaria ed emergenziale
- altresì nella loro intersecazione, alla luce della successione di eventi
sismici negli anni recenti e delle attribuzioni di quella secondo il Programma
nazionale per il soccorso sismico (approvato con direttiva del Presidente del
Consiglio del 14 gennaio 2014).
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state approvate le seguenti modificazioni.
È stata introdotta una disposizione transitoria (comma 2-bis) che, nelle more dell'espletamento del concorso dei 13 dirigenti di cui sopra, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ad attribuire i 13 incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione.
L'attribuzione degli incarichi è condizionata alla previa effettuazione delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
Si ricorda che secondo l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione deve rendere note, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta e acquisisce e valuta le disponibilità dei dirigenti interessati.
In caso di esito negativo dell'interpello, l'amministrazione può procedere all'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a persone esterne all'amministrazione e di comprovata qualificazione professionale, nella misura del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8% di quelli di seconda fascia. Gli incarichi sono a tempo determinato e non possono eccedere la durata di 5 anni (3 anni per le posizioni apicali).
Il comma in esame, in deroga alle disposizioni testé rammentate, consente il superamento dei limiti percentuali previsti, nella misura del 75% delle posizioni dirigenziali vacanti, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi.
Gli incarichi così conferiti hanno una durata di un anno e sono rinnovabili per una sola volta.
In ogni caso, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso.
Secondo la relazione tecnica all'emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione, il contingente massimo di incarichi attribuibili secondo le percentuali vigenti è di 3 unità, pertanto gli ulteriori 10 incarichi consentono di raggiungere la quota di 13 posizioni, corrispondente alle assunzioni autorizzate dal comma 1.
Viene precisato che gli incarichi conferiti in via provvisoria non costituiscano titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale.
Inoltre, si prevede che alla relativa copertura finanziaria si provveda con le risorse di cui al comma 2, stanziate per l'effettuazione del concorso.
Una deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, è già prevista in favore del Dipartimento della protezione civile in quanto gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità, come stabilito dal decreto-legge n. 343 del 2001 (cfr. suo articolo 5-bis, comma 4).
Siffatta disposizione viene esplicitamente confermata dall'articolo in esame (comma 2-ter).
Infine, si prevede che per lo svolgimento del concorso, la Presidenza del Consiglio può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (comma 2-quater).
Istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994, la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (progetto RIPAM) è composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'interno. La Commissione ha esteso le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali (cfr. articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013).
Per consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, il decreto-legge n. 101 del 2013 (articolo 4, commi 3-quinquies/3-septies) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM.
In
base a tale previsione, il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella
medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale.
Le
amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove
graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le
quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere
direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.
Articolo
19-bis
(Assunzioni nelle Unità cinofile dei Vigili del fuoco)
L'articolo 19-bis, inserito dalla Camera, autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni potranno essere effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
In deroga alla normativa generale vigente sulle percentuali del turn over (pari al 25% valido per il triennio 2016-2018, art. 1, co. 227-228 della L. 208/2015), le assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere incrementate, per l'anno 2017, del 50%, con D.P.C.M. (art. 1, co. 6, D.L. 244/2016).
Le procedure di reclutamento sono riservate al personale volontario già utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti:
· iscrizione da almeno 3 anni negli appositi elenchi del personale volontario istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 6, D.Lgs. 139/2006);
· svolgimento di almeno 120 giorni di servizio;
· conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, della prescritta certificazione operativa;
Le unità cinofile sono momentaneamente contingentate in 165 a livello Nazionale, 118 delle quali hanno già conseguito la certificazione operativa presso la Scuola Nazionale Cinofila di Volpiano (TO). Le unità, distribuite sul territorio nazionale in Nuclei regionali o interregionali, si occupano prevalentemente della ricerca di persone disperse in superficie e macerie, in fase sperimentale del fire-investigation (investigazione e ricerca di incendi dolosi) presso la sede della Scuola Nazionale a Volpiano.
· possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni.
L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti politici; 18 anni di età; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno; titolo di studio della scuola dell'obbligo; qualità morali e di condotta; gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi (art. 5, co. 1, D.Lgs. 217/2005).
Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità, nonché delle modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.
Per la procedura di autorizzazione delle assunzioni il testo richiama le previsioni della disciplina vigente per il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici (art. 35, comma 4, D.Lgs. 165/2001).
Tali previsioni stabiliscono che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale.
Articolo
20
(Impignorabilità di somme su conti correnti attivati dalla Protezione civile)
L’articolo 20 qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La relazione tecnica precisa che si fa riferimento alle «somme rinvenienti da donazioni raccolte mediante numeri solidali e versamenti su conti correnti».
Il decreto-legge richiama le ordinanze adottate dalla Protezione civile a norma dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.
Con riferimento all’evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, si tratta anzitutto dell’ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016 che, a integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, autorizza il Dipartimento della protezione civile a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale.
Successivamente, a modifica dell'ordinanza n. 389, è intervenuta l’ordinanza 1° settembre 2016, che ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato e solo al termine della raccolta fondi, il Dipartimento medesimo riversa tali somme nel conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, gestendole secondo le modalità previste dal citato Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 2014.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato inoltre a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa è condizionata alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.
Il decreto-legge n. 8 del 2017 dunque qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme versate sui conti corrente bancari fruttiferi così attivati.
L’articolo 20 precisa inoltre che sono ricomprese tra le attività finanziate dalle somme impignorabili anche le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali.
Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 93 del 2013, l’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile del Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, previsti all'art. 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza. Conseguentemente, il Fondo di protezione civile è destinato a finanziare le attività di previsione e prevenzione, nonché il funzionamento istituzionale del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio.
Si osserva che – una volta stabilita l’impignorabilità delle somme
depositate sui conti correnti bancari – non è evidente la ragione per cui
occorra specificare che tali somme riguardano pure le attività di ricostruzione
“anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali”.
Eventuali sequestri o pignoramenti già effettuati sono inefficaci e l’inefficacia può essere dichiarata d’ufficio dal giudice.
La disposizione aggiunge che il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle somme e che «Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme».
Per quanto riguarda la possibilità di sottrarre somme della Protezione civile all’esecuzione forzata, si ricorda che il principio della responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e 2910 del codice civile) si applica generalmente anche allo Stato ed agli enti pubblici, ma con alcune limitazioni.
La PA, infatti, non sempre risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, in quanto, possono essere oggetto di espropriazione forzata (e quindi sono pignorabili) solo i beni pubblici che rientrano nel patrimonio “disponibile”, ovvero quei beni che non sono stati sottoposti ad alcun vincolo di destinazione.
Al contrario, i beni patrimoniali inizialmente disponibili, ma che sono stati sottoposti ai c.d. vincoli di destinazione per il soddisfacimento di una finalità pubblica, divenendo in tal modo indisponibili non possono essere sottoposti ad espropriazione forzata e sono dunque impignorabili.
In base alla giurisprudenza, tali beni sono quelli
ai quali «una apposita norma di legge
(o un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) imprima
(…) un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio in modo da creare un
collegamento diretto tra quelle entrate ed un determinato servizio pubblico» (Cass.
15 settembre 1995 n. 9727).
La
disposizione in commento ha proprio la finalità di destinare le somme raccolte
a uno specifico servizio pubblico («gestione e superamento delle situazioni di
emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza […] ivi comprese le attività di ricostruzione»),
rendendole così patrimonio indisponibile.
Si segnala
che l’impignorabilità delle risorse della Protezione civile è già stata
prevista dalle seguenti disposizioni:
· art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994 n.
313, in materia di “Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza”, ai sensi del quale non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi di
contabilità speciale comunque destinati a servizi e finalità di protezione
civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese
anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali,
nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titoli dovuti al
personale amministrato;
· art. 14 del decreto-legge n. 669 del 31
dicembre 1996 che estende l’impignorabilità di cui alla disposizione precedente
anche, tra l’altro, alle somme destinate alle spese di missione del
Dipartimento della protezione civile.
Articolo 20-bis
(Interventi urgenti per le verifiche
di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)
L'articolo 20-bis, inserito durante l'esame alla Camera,
destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli
edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a
maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione
dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisismico, le risorse
di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della L.
107/2015,
come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Almeno il 20% di tali risorse
deve essere destinato agli enti locali
che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017.
Si
tratta delle risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della L. 107/2015 in relazione ai finanziamenti disposti da varie
disposizioni (tra cui, l'art. 11 del D.L.
318/1986
- L. 488/1986, l'art. 1 della L. 430/1991 e l'art. 2, co. 4, della
L. 431/1996,
che hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui con oneri
a carico dello Stato per interventi di edilizia scolastica), destinate
all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici
scolastici, individuati nell'ambito della programmazione
triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica (predisposta in attuazione dell'art. 10 del D.L.
104/2013-L. 128/2013 e adottata, per il triennio 2015-2017, con D.M. 322 del 29
maggio 2015),
ovvero necessari a seguito di indagini diagnostiche o sulla base dei dati
risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
Con
riferimento alle citate zone sismiche 1 e 2, si ricorda che l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ha previsto la classificazione del territorio
nazionale (demandata in concreto alla regioni) in 4 zone a pericolosità sismica
decrescente: zona 1 (la zona più pericolosa, in cui possono verificarsi
fortissimi terremoti); zona 2 (in cui possono verificarsi forti terremoti);
zona 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e zona 4 (la zona
meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari). Nel sito del Dipartimento della
Protezione civile è disponibile l'elenco dei provvedimenti di classificazione
adottati a livello regionale.
Nello
specifico, le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi
e prestiti Spa previa stipula, sentito il Dipartimento della
protezione civile, di una convenzione con il MIUR, con la
quale sono disciplinate modalità e procedure di accesso ai
finanziamenti. A tal fine, si tiene conto anche dell'urgenza, di
eventuali provvedimenti di inagibilità accertata, della collocazione nelle zone
a maggior pericolosità sismica, nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica.
I documenti attestanti le verifiche
di vulnerabilità sismica eseguite sono pubblicati sulla home page del sito internet della scuola che utilizza l'immobile.
Gli interventi di miglioramento e adeguamento
sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari a seguito
delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui sopra, o a seguito di
precedenti verifiche di vulnerabilità sismica, sono inseriti nella programmazione
triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e
finanziati con le risorse annualmente disponibili della stessa programmazione,
ovvero con altre risorse che si rendono disponibili.
Inoltre,
si dispone che, a decorrere dal 2018, gli interventi
di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della
(nuova) programmazione triennale nazionale, ricadenti nelle zone
sismiche 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilità sismica degli edifici ed eventualmente della progettazione
per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, anche a valere sulle
medesime risorse non utilizzate e accertate.
Infine,
nel comma 4, si stabilisce che, entro il 31 agosto 2018, ogni
immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2,
con priorità per quelli situati nei
comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L.
189/2016, deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilità sismica.
Al
riguardo si ricorda che l'art. 18-undecies
inserito dalla Camera dei deputati
istituisce l'all. 2-bis del D.L. 189/2016, che comprende i comuni della
regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 prevedendo che il riferimento agli all. 1 e 2 del
D.L. 189/2016, ovunque contenuto nello stesso D.L., nel D.L. in esame e nelle
ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche al nuovo all. 2-bis.
Qui la pagina dedicata alle verifiche sismiche sulle
scuole e agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico presente sul
sito del Dipartimento della Protezione civile.
Articolo
20-ter
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)
L'articolo 20-ter, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui anticipazioni di risorse, per la tempestiva attivazione degli interventi nelle aree del centro Italia colpite dal sisma, in attesa che l'Unione europea provveda ad accreditare i contributi a carico del Fondo di solidarietà.
In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea anticipi le risorse, nel limite di 300 milioni di euro, necessarie a garantire l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma del centro Italia, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cd. Fondo IGRUE), istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987.
In base al comma 2, tali anticipazioni saranno successivamente reintegrate tramite le risorse che verranno erogate dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002 per il sisma del centro Italia.
La norma in esame sembra pertanto finalizzata a garantire la tempestiva attivazione degli interventi nelle aree colpite dal terremoto, nelle more dell'accredito delle risorse del Fondo di solidarietà europeo, accredito che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sta intervenendo in tempi via via meno rapidi a causa dell'intensificarsi delle richieste determinato dal succedersi di eventi sismici. La relazione tecnica precisa in proposito che l'UE ha già acconsentito ad un'anticipazione di 30 milioni (la misura massima prevista dal regolamento). Tuttavia, in seguito alle ulteriori richieste di contributo dell'Italia seguite alle ulteriori scosse, i tempi per la valutazione delle domande e dell'erogazione materiale dei contributi si sono allungati (presumibilmente fino a ottobre-novembre).
Si
ricorda che nel Comunicato stampa del 30 novembre 2016 la Commissione europea
ha annunciato l'erogazione di una prima tranche di aiuti dell'ammontare di 30
milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE e proposto di
finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione nell'ambito di programmi
dei fondi strutturali. A quest'ultimo riguardo, è stata presentata una proposta
di modifica del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla politica di
coesione per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 778 final) che prevede un tasso di
cofinanziamento dell'Ue fino al 100% per le operazioni di ricostruzione in
seguito a catastrofi naturali.
In
proposito, si veda il dossier Senato (gennaio 2017) sull'atto (COM(2016) 778
final), che riporta informazioni sulle erogazioni a favore dell'Italia del
Fondo di Solidarietà UE.
Nel sito della Commissione Europea - Politica Regionale, l'elenco degli interventi finora erogati (oltre 3.8 miliardi di euro) a favore di 24 paesi europei dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che è stato istituito nel 2002 ed utilizzato 73 volte in risposta a diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità.
Articolo
21
(Disposizioni di coordinamento)
Il comma 1 reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.
Il comma 1, alle lettere 0a)-c) reca alcune correzioni formali al decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
La lettera 0a), introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca una modifica all'articolo 3, comma 1, del D:L. n. 189, concernente gli Uffici per la ricostruzione. Nel nuovo testo si stabilisce che le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale nonché la dotazione del personale destinato agli stessi Uffici a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse e di altre Regioni, Province, Comuni interessati (secondo le specificazioni qui introdotte) ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
La lettera a) reca una modifica all'articolo 2, comma 1, lettera l) del citato decreto, laddove si prevede che il Commissario straordinario é tenuto ad assicurare il monitoraggio degli aiuti al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato si rettifica quest'ultima parola con la parola: "Stato".
Inoltre, con la lettera b), si prevede che all'articolo 14, comma 1, laddove sono previste norme in tema di "ricostruzione pubblica", alla lettera c), recante la qualificazione di manufatti ed edifici, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che sono equiparabili, ai fini dell'accesso agli interventi di ricostruzione e ripristino previsti destinati agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo indicati alla lettera a), si apporta una rettifica, ivi specificandosi che tale equiparazione non interessa gli «edifici pubblici ad uso pubblico» ma gli «edifici privati ad uso pubblico».
Con la lettera c), infine, si corregge la rubrica del titolo VI ad oggi vigente, che inizia dopo l'articolo 49, che diventa il titolo V, fermo restando il contenuto delle norme, riferite sempre a "Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali".
Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato, in data 26 settembre 2016, sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate, relativamente alle entrate "eventuali e diverse" del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritte nel piano gestionale n. 8 (Altre entrate straordinarie) del medesimo capitolo, rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Di conseguenza, in deroga al divieto espressamente previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge n. 196/2009, vengono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo, con riferimento all'esercizio 2016.
Il citato articolo 34, comma 6, della legge di contabilità, prevede infatti che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno possa essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Ivi prevedendosi, però, che gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato (per le spese decentrate) possano comunque dare corso ad atti di impegno a valere delle dotazioni di bilancio dell'esercizio già concluso, ma solo in presenza di:
a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
Articolo
21-bis
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)
L'articolo 21-bis inserito dalla Camera consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, di estendere la concessione di contributi, fino a 205 milioni di euro, a tutte le finalità indicate agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 74/2012 (eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012), relative alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese e alla ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.
L'articolo 21-bis novella l’articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in particolare il comma 1 di tale norma, consentendo al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, di estendere la concessione di contributi, fino a 205 milioni di euro, a tutte le finalità indicate agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 74/2012, recante 'Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012'.
Si tratta delle finalità relative alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese (art. 3) e alla ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale (art. 4).
In particolare, si ricorda che l'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012, recante 'Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale', prevede che, per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, nelle modalità indicate, la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, riguardi:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis)
la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il
risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo
1, comma 1, del presente decreto;
c)
la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d)
la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse
storico-artistico;
e)
la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle
competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi,
nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
f)
la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle
attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
f-bis)
la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento
degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza,
per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito
degli eventi sismici;
f-ter)
la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende
pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di
lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali,
socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti
agli eventi sismici;
f-quater)
la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la
riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.
L'articolo 4 del D.L. n. 74 del 2012, reca norme per la 'Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale' prevedendo che le autorità indicate, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità, adottino le misure ivi previste in ordine a:
a)
le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi
sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la
prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici
municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono altresì compresi nel piano
le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di
bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione
della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o
diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
comunque prioritariamente destinate a tale scopo;
b)
le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli
uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle
agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis)
le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi
urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi,
musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla
lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico,
per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle
strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento
sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.
Si recando poi disposizioni per l'attuazione degli interventi.
Si ricorda che il vigente comma 1 dell'art. 13 del D.L. 78/2015
consente, al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario
delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la
concessione di contributi in conto capitale, limitatamente ai seguenti
interventi:
- per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in
relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del
D.L. 74/2012);
- a favore delle attività produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese
le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o
sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi
sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano
subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro
proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);
- a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate
al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f),
del D.L. 74/2012).
Articolo
21-ter
(Destinazione di risorse della quota dell'8 per mille dell'IRPEF
a diretta gestione statale)
L’articolo 21-ter, inserito nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce la destinazione della quota parte delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale relativa alla conservazione dei beni culturali agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni individuati negli appositi allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.
Le somme da destinare a tale finalità sono quelle derivanti, in base alle scelte dei contribuenti, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, per la quota parte riferita alla conservazione di beni culturali, di cui all’articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
Come precisato dalla norma, dunque, la riserva di destinazione in favore degli interventi ivi indicati troverebbe applicazione a decorrere dalle nuove dichiarazioni dei redditi (da quelle relative all’anno 2016 fino a quelle relative all’anno 2025), al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, e dovrebbe, pertanto, riguardare le risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale - limitatamente alla quota desinata alla conservazione dei beni culturali, corrispondente ad un quinto dello stanziamento – come determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (ai sensi dell’art. 45, comma 7, legge n. 448/1998). Rendiconto che, ovviamente, in quanto relativo alle dichiarazioni dei redditi effettuate nel corso del 2017, interverrà nel giugno 2018.
Si ricorda che la disciplina dell’otto per mille IRPEF si fonda sulle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quale ha stabilito, all’articolo 47, che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell’IRPEF venga destinata in parte, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma, legge n. 222/1985). La quota complessiva dell’otto per mille è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (art. 45, comma 7, legge n. 448/1998).
Relativamente all'impiego dei fondi a diretta
gestione statale, l’articolo 48 della legge n. 222/1985 ne prevede l’utilizzo per
interventi di carattere straordinario
nei seguenti cinque settori: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza
ai rifugiati; conservazione di beni
culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato,
enti locali territoriali).
Il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, che reca i criteri e
le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale, individua all’articolo 2 le tipologie
di interventi ammessi alla
ripartizione della quota dell’otto per mille di diretta gestione statale
conformemente ai cinque settori previsti dall’articolo 48.
Relativamente agli interventi per la conservazione di beni culturali, che qui interessano, l’articolo 2, comma 5, del
D.P.R. n. 76 indica come tali quelli volti al restauro, alla valorizzazione,
alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli
adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica – o immobili, che
presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico,
archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Si sottolinea, infine, che l’assegnazione della quota parte delle risorse dell’otto per mille destinata ai beni culturali in favore degli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di agosto 2016 è disposta in deroga – come espressamente indicato dall’articolo in esame - ai criteri di ripartizione di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 e successive sue modificazioni, il quale prevede uno specifico criterio di riparto geografico per la quota dell’otto per mille destinata agli interventi di conservazione dei beni culturali.
L’articolo 2-bis del citato D.P.R. n. 76 – introdotto di recente dal D.P.R. n. 82/2013 - definisce specifici criteri di ripartizione del beneficio dell’otto per mille, stabilendo, in particolare, che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita - di regola - in considerazione delle finalità perseguite dalla legge, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo (comma 1).
Uno specifico criterio di riparto geografico è previsto per la quota dell’otto per mille destinata agli interventi straordinari di conservazione dei beni culturali, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse. Si prevede, pertanto, che la quota attribuita sia divisa per cinque, in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna) (comma 4).
In merito alla possibilità di derogare ai criteri di
ripartizione delle risorse dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione
statale, si rammenta che l’articolo 2-bis
del D.P.R. n. 76 prevede anche una specifica procedura di carattere straordinario
che affida al Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente, la
possibilità di concentrare le risorse su
specifici interventi – per questioni di eccezionalità, necessità ed urgenza
dei medesimi, ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia
inferiore o uguale a un milione di euro - in deroga ai suddetti criteri
di ripartizione, fermo restando l'ambito
delle finalità perseguite dalla legge. In tale caso, la norma prevede che
il Governo trasmetta alla Camere una relazione
nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha
derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 2-bis del D.P.R. n. 76/1998.
In merito all’utilizzo delle risorse dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, vanno infine ricordate, per completezza espositiva, le disposizioni della recente legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), con le quali è stato introdotto nella legge di contabilità il divieto di utilizzo sia della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sia della quota del cinque per mille dell’IRPEF per la copertura finanziaria delle leggi, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale ed ovviare ad una delle maggiori criticità emerse nell’esperienza applicativa della legge n. 222/1985, derivante proprio all’utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata[18].
Articolo
22
(Entrata in vigore)
L’articolo 22 disciplina l’entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Allegato
A
(Allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016)
L'Allegato A al presente provvedimento reca il testo del nuovo Allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016.
L'Allegato A è previsto dall'articolo 18-undecies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ed individua 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge.
Si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).
L'articolo 18-undecies (alla cui scheda si rinvia) reca le conseguenti disposizioni necessarie a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-bis, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.
[1] Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
[2] Si dovranno ora intendere i comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (il riferimento all'allegato 2-bis - allegato inserito dall'articolo 18-undecies del presente decreto-legge - è operato dalla norma generale di cui al comma 2 del medesimo articolo 18-undecies).
[3] Disponibile sul sito web del Dipartimento della protezione civile, al link www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/2_LRManualeAedes_31_ottobre_GU_.pdf
[5] Più ampiamente, si veda dossier 506/2 del 29 novembre 2016.
[6] Tali dati erano stati riassunti il 3 novembre 2016 nella risposta all’interrogazione a risposta immediata in VII Commissione della Camera 5-09922,
[7] Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato determinato nella misura dello 0,001% lordo con il D.M. 9 giugno 2016.
[8] In proposito va rammentato che in sede di istruttoria al citato D.L. n. 98/2016 la CSEA, audita il 23 giugno presso le Commissioni riunite VIII e X ha avuto modo di evidenziare che “qualora il prelievo sulle somme iscritte presso i propri conti sia permanente, ciò può comportare la necessità di un corrispondente successivo aumento delle aliquote delle componenti tariffarie riscosse presso operatori interessati”.
[9] In base all’articolo 1 della richiamata Convenzione, le risorse (limitatamente all’art. 45, c. 1, del D.L. 189/2016) sono così ripartite: 14.476.744,19 euro per l’Abruzzo, 23.162.790,70 euro per il Lazio, 48.255.813,95 euro per le Marche e 38.604.651,16 euro per l’Umbria.
[10] Sul punto si veda la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 27 marzo 2017 che, tra l’altro, specifica l’ambito applicativo soggettivo del richiamato art. 45, c. 1, del D.L. 189/2016.
[11] Come integrati da successive ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.
[12] Secondo l’art. 3, c. 5, del D.Lgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione, ma non può superare gli importi massimi determinati in relazione all’ammontare della retribuzione stessa, pari attualmente a:
- 971,71 euro, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
- 1.167,91 euro, in caso di retribuzione superiore a 2.102,24 euro.
Si ricorda che l'importo del trattamento è soggetto alla riduzione del 5,84% derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (di cui all’articolo 26 della L. 41/1986).
[13] Occorre in proposito ricordare che in precedenza, con l’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 405 del 10 novembre 2016 - in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine - è stato affidato il compito alla Dicomac di provvedere al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati. L’effettuazione di tale ricognizione, in base al medesimo articolo, deve essere condotta utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) contenuta nell’allegato 1 alla medesima ordinanza, e finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.
[14] Si tratta di un centro di coordinamento nazionale delle componenti e strutture operative di protezione civile attivato sul territorio interessato dall’evento, se ritenuto necessario, dal Dipartimento della Protezione civile in caso di emergenza nazionale. In seguito alle scosse registrate in data 24 agosto 2016, il Dipartimento della Protezione civile ha istituito, il successivo 28 agosto, una DiComaC a Rieti, che “provvede al coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza attraverso una serie di attività: dall'assistenza alla popolazione alla ricognizione dei danni su abitazioni, patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici, dalla ricerca di soluzioni abitative alternative al sostegno alle attività produttive” (www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_centro_italia_2016.wp).
[15] Il comma 2 dispone infatti che “entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza”, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione privata possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate.
[16] La scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo sono stati approvati con il D.P.C.M. 14 gennaio 2015.
[17] D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2014, n. 15.
[18] In merito a ciò, si segnala come lo stanziamento dell’otto per mille di pertinenza statale, che viene annualmente messo a ripartizione (iscritto nel cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) risulti molto inferiore a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, in ragione dei diversi interventi normativi che ne hanno ridotto, nel corso degli anni, la corrispondente autorizzazione di spesa, destinando le risorse ad altre finalità. Con i DPCM dell’8 febbraio 2016 relativi alla ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale dell’anno 2014 (nel 2015 non si è proceduto al riparto per insufficienza di risorse), si è ripartito l’importo di 33,5 milioni (con assegnazione di 6,7 milioni a ciascuno dei cinque settori di intervento), rispetto alla quota teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti (170,3 milioni di euro).