Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 - D.L. 8/2017 - A.C. 4286 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4286/XVII   DL N. 8 DEL 09-FEB-17
Serie: Progetti di legge    Numero: 534
Data: 16/02/2017
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2017 0008   TERREMOTI
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017

 

Seconda edizione

 

Schede di lettura

 

 

D.L. 8/2017 – A.C. 4286

 

febbraio 2017


 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - st_ambiente@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_ambiente

Progetti di legge n. 534

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


 

 

I N D I C E

Schede di lettura

Articolo 1 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti) 3

Articolo 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza) 9

Articolo 3 (Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata) 16

Articolo 4 (Adeguamento termini per la richiesta di contributi) 19

Articolo 5 (Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica) 25

Articolo 6 (Conferenza permanente e Conferenze regionali) 34

Articolo 7 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione) 38

Articolo 8 (Legalità e trasparenza) 44

Articolo 9 (Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata) 47

Articolo 10 (Sostegno alle fasce deboli della popolazione) 50

Articolo 11 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti  e versamenti tributari) 56

Articolo 12 (Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito) 66

Articolo 13 (Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell’attività di redazione della Scheda Aedes) 68

Articolo 14 (Acquisizione di immobili ad uso abitativo  per l’assistenza della popolazione) 74

Articolo 15 (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche) 78

Articolo 16 (Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti) 85

Articolo 17 (Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali) 87

Articolo 18 (Ulteriori disposizioni in materia di personale) 89

Articolo 19 (Assunzione di dirigenti di seconda fascia per la Protezione civile) 96

Articolo 20 (Impignorabilità di somme su conti correnti attivati dalla Protezione civile) 98

Articolo 21 (Disposizioni di coordinamento) 101

Articolo 22 (Entrata in vigore) 103

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti)

 

 

L’articolo 1, che modifica gli articoli 2 e 14 del D.L. 189/2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico—scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L’articolo in esame prevede, altresì, l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (comma 1). Si stabilisce che i comuni e le province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario (comma 2).

Microzonazione sismica di III livello (comma 1, lettera a))

Il comma 1, lettera a), che aggiunge la lettera l-bis) al comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 189 del 2016, attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati dagli eventi sismici, individuati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 189/2016, di studi di microzonazione sismica di III livello.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il riferimento ai “comuni individuati ai sensi dell’articolo 1” del decreto legge n. 189 del 2016, tenuto conto che gli allegati 1 e 2, in cui sono elencati i comuni colpiti dagli eventi sismici, sono richiamati nel comma 1 di tale articolo e che le misure del decreto n. 189 possono applicarsi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, con riguardo a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni diversi da quelli elencati nei predetti allegati.

 

Negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 189/2016, richiamati nel comma 1 dell’articolo 1 di tale decreto, rientrano i 131 comuni colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016. Si segnala, inoltre, che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, le misure del decreto n. 189 del 2016 possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

La relazione tecnica fornisce elementi di informazione in ordine alla realizzazione del piano ripartendo la spesa autorizzata sui 131 comuni individuati negli allegati 1 e 2.

 

Lo studio di Microzonazione Sismica (MS) è uno strumento conoscitivo, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento; in particolare, il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.

Per la realizzazione di tali studi, il documento tecnico di riferimento è rappresentato dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.

 

La norma in esame autorizza, altresì, il Commissario straordinario alla concessione di contributi ai comuni interessati, disciplinata con propria ordinanza, con oneri a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso Commissario (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016[1]), entro il limite di 5 milioni di euro, per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, secondo modalità e procedure di attuazione che rispettino i seguenti criteri (corrispondenti ai punti 1-3 della norma in esame):

§  effettuazione degli studi, secondo i citati “indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” del 2008, nonché secondo gli standard definiti  dalla  Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 (G.U. n. 281/2010);

Con l'O.P.C.M. 3907/2010 è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni, dal 2010 al 2016), istituito ai sensi dell’art. 11 del D.L. 39/2009 (Interventi per i territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo).

L’art. 2, comma 1, della citata O.P.C.M. 3907/2010 prevede, per l’utilizzo delle somme previste per l’anno 2010, il finanziamento di determinate azioni, tra cui - alla lettera a) - le “indagini di microzonazione sismica”. In particolare, l’allegato 7 della citata O.P.C.M. 3907/2010 elenca i comuni interessati dagli interventi di prevenzione del rischio sismico, con accelerazione orizzontale massima (ag), così come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Si segnala che alcuni comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 risultano  compresi nel suddetto allegato 7. 

L’art. 5, comma 7, della citata O.P.C.M. 3907/2010 prevede, inoltre, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello I, l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

a) tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;

b) quattro rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decr. 6 aprile 2011);

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri).

 

§  affidamento degli incarichi da parte dei Comuni a esperti, per lo svolgimento dei citati studi, con ricorso alle procedure di cui all’art. 36. comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), entro i limiti ivi previsti.

L’art. 36, comma 2, consente, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, secondo determinate modalità. In tale ambito, la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Si specifica, inoltre, che l’affidamento dei suddetti incarichi è rivolto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione  sismica, a condizione che:

-      siano iscritti nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016;

-      oppure, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel citato elenco speciale, come individuati nel citato articolo 34 del D.L 189/2016 e nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 189/2016, ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco speciale.

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), del D.L. 189/2016, tra le funzioni attribuite al Commissario straordinario è prevista l’adozione e la gestione dell’elenco speciale dei professionisti, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione. L’articolo 34 del D.L 189/2016 prevede da parte del Commissario straordinario, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, adottato con un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 34 del D.L. 189/2016, è stata adottata l’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12, che, tra l’altro, indica nell’allegato A i requisiti per l'iscrizione nel suddetto elenco speciale dei professionisti.

 

§  supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard riportati nel punto 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di una convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.

Procedure negoziate per incarichi di progettazione e invio dei progetti degli interventi di ricostruzione pubblica (comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a) e b))

Il comma 1, lettera b), che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 2 del D.L. 189 del 2016, prevede il ricorso a procedure negoziate con almeno cinque professionisti, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016 (vedi supra), per l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 35 dei Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

L’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i contratti sotto-soglia, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

L’art. 35, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che fissa le soglie di rilevanza europea per l’aggiudicazione di contratti pubblici per lavori, forniture e servizi, prevede alla lettera b) una soglia pari o superiore a 135.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, indicate nell'allegato III, e alla lettera c) una soglia pari o superiore a 209.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

 

Il comma 2, lettere a) e b), che modifica i commi 4 e 5 dell’articolo 14 del D.L 189 del 2016, prevede la possibilità, per i Comuni e le Province interessate, di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario, come già previsto per i soggetti attuatori (Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in coerenza con gli interventi relativi alla predisposizione dei piani delle opere pubbliche e dei beni culturali, al fine dell’approvazione definitiva dei progetti esecutivi e dell’adozione del decreto di concessione del contributo.

 

L’articolo 14 del D.L. 189/2016 prevede norme a favore della ricostruzione pubblica, disciplinando il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, attraverso la predisposizione di specifici piani.

Il comma 4 dell’art. 14 del D.L.189/2016 specifica che, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. Il comma 5 prevede che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. Il comma 5 viene novellato dalla disposizione in esame, al fine di fare riferimento ai progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4, in cui sono ricompresi anche i comuni e le province interessate.

 


 

Articolo 2
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)

 

 

L’articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all’interno dell’Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). E’ prevista inoltre l’anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30%, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).

Opere di urbanizzazione per le strutture di emergenza (commi 1 e 2)

Il comma 1 prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni,  in qualità di stazioni appaltanti, procedano all’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016), nonché con i poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo Codice dei contratti pubblici.

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando viene giustificato in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, richiamando la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, che, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, consente l’utilizzo di tale procedura per gli appalti di lavori, forniture e servizi, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Si segnala che l’articolo 5 del decreto legge in esame (alla cui scheda si rinvia) consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando anche per la realizzazione degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica.

L’art. 5 dell’ordinanza n. 394 del 2016 prevede, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, che i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 (cioè il Capo del Dipartimento della Protezione civile, i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici), nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 (Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitari) e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Codice dei contratti pubblici, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni ivi richiamate del Codice dei contratti pubblici per la realizzazione delle seguenti attività: a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone; b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza; c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali; d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali.

Tra le disposizioni oggetto di deroga figura l’art. 63, che disciplina le ipotesi di utilizzo della procedura negoziata senza bando, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente.

La lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice dei contratti  riproduce la lettera c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che “solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.

 

Il comma 1 specifica che il ricorso alla procedura di affidamento delle opere di urbanizzazione da parte dei succitati soggetti riguarda le strutture abitative d’emergenza (SAE), le strutture e i moduli temporanei ad usi pubblici, le strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, nonché i moduli abitativi provvisori rurali e i ricoveri ed impianti temporanei, di cui alle ordinanze di protezione civile richiamate dallo stesso articolo in esame (ordinanze n. 394/2016, n. 408/2016, n. 399/2016, e n. 393/2016), per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 dell’ordinanza n. 415/2016. Per ulteriori approfondimenti, vedi “Gli eventi sismici di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017 in Italia centrale - le ordinanze emanate”. 

L'art.1 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 prevedono, rispettivamente, la realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici da parte dei soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato all'ordinanza medesima (Regione, Comune, Dipartimento protezione civile e Ministeri competenti), e la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive da parte delle Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero dei rispettivi Presidenti.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 prevede la realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici. La regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione dei succitati moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), c), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa. Per tali finalità, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni.

L'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 prevede la realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, avvalendosi delle proprie strutture o di altri enti pubblici.

L'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 prevede, in ragione dell'estensione e diffusione dei danni subiti dai conduttori degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano autorizzare, ove necessario, la realizzazione delle opere di urbanizzazione utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci previsti dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 399/2016 nonché la realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, previste dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 2 prevede che, per le suddette finalità, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all’interno dell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.

Tra le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, oggetto di deroga, elencate nel citato articolo 5 dell’ordinanza n. 394 del 2016 è incluso l’art. 95, relativo ai criteri di aggiudicazione, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma. Il comma 4 dell’articolo 95 consente, infatti, l’utilizzo del criterio del minor prezzo: per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.  Si fa presente che la direttiva 24/2014, all’art. 67, stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.

L'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dal comma 6 dell’articolo 30, è un elenco nel quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dagli eventi sismici. La cura della tenuta dell'Anagrafe è affidata alla Struttura di missione istituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 30. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 30, gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe.

L'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali.

 

La norma in esame fa riferimento al sorteggio degli operatori economici, a differenza di quanto prevede la normativa vigente. L’art. 5, comma 4 dell’ordinanza n. 394/2016 stabilisce, infatti, che, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività previste, i soggetti attuatori provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture. Il comma 6 dell’articolo 63  del Codice dei contratti pubblici, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nell’ambito della procedura negoziata senza bando, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Nelle Linee guida dell’ANAC, approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), al punto 4.2.3 si precisa che, “nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte”. 

Realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3)

Il comma 3 prevede - al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizzazione per la continuità operativa del settore zootecnico, ossia utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci - la concessione da parte delle regioni, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali a favore delle regioni interessate (di cui all’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016), di un’anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati, sulla base della presentazione, da parte dei soggetti privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.

La norma in esame precisa, altresì, che l’erogazione dell’anticipazione del contributo avviene fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi per la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, ai sensi  dell’articolo 4, comma 5, dell’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016.

 

L’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016. L’articolo 4 disciplina la procedura inerente alla domanda di rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi - di cui alla medesima ordinanza - al Presidente della Regione territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla conclusione degli interventi, ovvero dalla presentazione di uno o più stati di avanzamento (comma 1), e all’erogazione del rimborso, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale prevista, mediante accredito sul conto corrente indicato (comma 2).

Il comma 5 del medesimo articolo 4 consente, allo scopo di assicurare la celere erogazione dei rimborsi, ai Presidenti delle Regioni la possibilità di anticipare le somme necessarie a valere sulle disponibilità presenti nelle contabilità speciali agli stessi intestate ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016.

Le spese sostenute sono rendicontate con modalità stabilite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio comunica al commissario straordinario gli importi rendicontati, per i seguiti di competenza ai fini del monitoraggio dei contributi riconosciuti agli operatori interessati anche nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il citato comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 disciplina gli ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, consentendo ai singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di realizzare le relative opere di urbanizzazione.

I singoli operatori danneggiati possono richiedere alla Regione territorialmente competente l'autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi necessari per la predisposizione delle aree su cui collocare le strutture di cui al comma 2, presentando la planimetria dell'area interessata. La Regione rilascia l'autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la realizzazione degli interventi necessari in relazione al dimensionamento ed alle lavorazioni da eseguire. La medesima autorizzazione prevede l'indicazione della tipologia e dell'importo massimo delle spese, relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del contributo previsto. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. A seguito dell'autorizzazione da parte della Regione, l'operatore provvede all'immediata realizzazione degli interventi secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento (comma 3).


 

Articolo 3
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

 

 

L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Con la prima novella, si estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili, la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede, poi, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.

 

La norma, alla lettera a), novella il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il previgente testo di tale comma 10 prevedeva la decadenza dalle provvidenze per il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile 'a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado', prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi. Si prevede, in conseguenza, il rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 .

In base alla novella, tale decadenza opera per l'alienazione a privati 'diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76' in materia di unioni civili, così ampliandosi - per effetto della nuova previsione - la sfera dell'esclusione dall'effetto decadenziale.

Si ricorda che la legge n. 76 del 2016, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, all'articolo 1 istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto, dettando la relativa regolamentazione.

La novella, quindi, aggiunge, rispetto alle fattispecie già previste di alienazione che non comportano decadenza dai benefici, anche l'alienazione:

§  al coniuge;

§  e alle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili.

Con la lettera b) della norma in esame, viene poi inserito un nuovo comma 13-bis nell'articolo 6 del decreto-legge n. 189.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 6 reca una articolata disciplina in ordine alle tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, agli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi disciplinati dal comma 5..

L'art. 6, comma 5, infatti, limita la percentuale di contributo al 50% del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico. Tale norma però si applica solamente agli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili che non si trovano all'interno di centri storici e borghi caratteristici. La ratio di tale norma è sostanzialmente quella di dimezzare il contributo destinato alle seconde case sfitte collocate in comuni non compresi negli allegati 1 e 2 e, per di più, non poste in borghi caratteristici o centri storici. Tale ratio era chiara nel testo iniziale del decreto-legge. In tale testo infatti la citata lettera c) del comma 2 dell'art. 6 faceva riferimento alle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma (e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011) diverse da quelle di cui alla lettera a) - che a sua volta fa riferimento alle c.d. prime case - e alla lettera b) - che fa riferimento a case concesse in locazione ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore/comodatario/assegnatario. Nel corso della conversione in legge le lettere a) e b) sono state modificate inserendo, nel testo della norma, il riferimento agli allegati 1 e 2 relativamente alle date (collegate al verificarsi degli eventi sismici) alle quali verificare i requisiti contenuti nelle predette lettere. Nella formulazione attuale, pertanto, la lettera c) fa riferimento agli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) ove sono richiamati esplicitamente i comuni di cui agli allegati 1 e 2; una lettura della disposizione potrebbe far rientrare nel suo ambito di applicazione anche le prime case e le case affittate collocate fuori dai comuni elencati negli allegati 1 e 2. La relazione illustrativa, in proposito, asserisce che la novella chiarisce un profilo, quale il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 6 in questione, su cui sono emerse problematiche in fase di attuazione.

 

Ulteriori disposizioni (dettate dai commi 9-13) riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

 

Il nuovo comma prevede che le disposizioni recate in generale dall'articolo 6 citato si applicano anche  agli  immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legge n. 189. 

Si ricorda che in base all'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto legge n. 189 possono applicarsi anche in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 al decreto medesimo, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. Si fa notare che l’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 189, affida al Commissario straordinario il compito di individuare gli immobili che - in base al comma in parola- sono ricompresi nel campo di applicazione del decreto.

La nuova disposizione in esame prevede che il riconoscimento del contributo alla ricostruzione avvenga  su richiesta degli interessati, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di integrare il riferimento ai “comuni di cui all’articolo 1, comma 2”, del decreto legge n. 189 del 2016 nel comma 2 dell’articolo 6 del medesimo decreto, in cui sono elencate le categorie di soggetti beneficiari dei contributi, tenendo conto di quanto prevede il combinato disposto della lettera c) del medesimo comma e del comma 5 dello stesso articolo, che già si applica ai predetti comuni.  


 

Articolo 4
(Adeguamento termini per la richiesta di contributi)

 

 

L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del D.L. n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato D.L. n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.

 

L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del D.L. n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

La norma in esame interviene per ampliare, anche in considerazione - rileva la relazione illustrativa - degli eccezionali eventi sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017, i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del D.L. n. 189 del 2016.

La norma previgente, che viene sostituita, prevedeva che, entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento commissariale in materia di disciplina dei contributi (di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 189), i soggetti che avessero avviato i lavori - ai sensi dei commi 1 e 3 della norma - dovevano presentare agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati.

Si prevede, invece, con la nuova norma:

-      quanto ai termini, che entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori - ai sensi dei commi 1 e 3 della norma - e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, i soggetti interessati (e non più coloro che hanno avviato i lavori, secondo il testo previgente) devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta;

-      quanto alle modalità, che esse siano quelle stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2.

Si prevede che il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma, coma novellato, determina l'inammissibilità della domanda di contributo. Il testo previgente prevedeva già l'inammissibilità della domanda di contributo, che veniva tuttavia riferita, nel testo anteriore alla novella qui in esame, al mancato rispetto del termine originariamente previsto e delle modalità indicate dalla norma.

 

Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 reca gli interventi e danni per i quali sono erogabili contributi, elencando le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, e localizzate nei territori dei Comuni colpiti, che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Tali tipologie possono essere classificate in due gruppi:

·   interventi “non direttamente assistenziali”, cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese (lettere a), b),c), d) e) e g):

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; la congiunzione “e” è stata aggiunta nel corso dell’esame al Senato onde chiarire che la norma riguarda sia gli immobili di edilizia abitativa che quelli ad uso produttivo.

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell’evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo, nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

Si tratta dei soli prodotti agricoli ed alimentari di qualità individuati dal regolamento (UE) n.1151/2012, prodotti agricoli che, ai sensi dell’art. 1 del regolamento citato, hanno caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

Si fa presente che l’articolo 14 del decreto-legge in esame disciplina il finanziamento degli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio artistico e culturale.

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

· interventi “assistenziali diretti”, cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale (lettere f), h) e i)):

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

Il comma 2 dispone altresì che la concessione dei contributi avverrà sulla base dei danni effettivamente verificatisi, mediante l’emanazione di provvedimenti commissariali, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto in esame.

Si fa presente che in attuazione degli interventi di cui alla lettera g), è stata emanata l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 recante Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295). Essa disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, finalizzata esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.

Inoltre, è stata altresì emanata L'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 - con riferimento agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) sopra ricordate- recante misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2017, n. 13). Essa prevede misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici. Sono in particolare concessi contributi per: a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attività delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari; c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016; d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva. Per l'attuazione della ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 51 della legge di bilancio 2017.

 

Infine, si ricorda che il menzionato articolo 8 del D.L. n. 189 del 2016, nel prevedere una procedura specifica per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, stabilisce i seguenti passaggi:

-   presentazione di un progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura (comma 1);

-   comunicazione dell’avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 3);

-   presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 4);

-   affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).

In particolare, il comma 1 disciplina gli interventi che possono essere immediatamente avviati dai proprietari sugli immobili che hanno riportato danni lievi, al fine di consentire un rapido rientro negli immobili stessi. La disposizione in esame si applica a tutti gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 in poi. Quanto alle verifiche sull’edificio, la disciplina in questione si applica: agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la c.d. scheda AeDES.

La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

Nel manuale di compilazione della scheda AeDES, allegato C al D.P.C.M. 8 luglio 2014[2], viene fornita la seguente definizione dell’esito B: “Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. L’edificio, nello stato in cui si trova, può ritenersi in tutto o in parte temporaneamente inagibile, nel senso che il recupero della condizione di agibilità è subordinato alla realizzazione di alcuni provvedimenti di pronto intervento. Tali interventi, una volta eseguiti, consentiranno all’edificio di poter essere utilizzato in tutte le sue parti, restando ragionevolmente protetta la vita umana. Di conseguenza, in caso di esito B, la squadra deve specificare se la temporanea inagibilità è totale o riguarda una sola porzione dell’edificio (parziale) ed in questo secondo caso si deve indicare precisamente nella Sezione 9 (ma anche sul Modello GP1), in maniera descrittiva e/o grafica, quali sono le parti inagibili. Inoltre, la squadra deve proporre in Sezione 8-D gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio (indicandoli più in dettaglio nella Sezione 9) e portare tali provvedimenti a conoscenza del Comune, attraverso l’opportuna modulistica fornita dal Centro di Coordinamento (Modello GP1). Non è, invece, compito della squadra progettare gli interventi e controllare che i suddetti provvedimenti di pronto intervento vengano effettivamente realizzati. Da tener presente che i provvedimenti di pronto intervento e di rapida realizzazione cui ci si riferisce consistono in opere di entità limitata, devono essere realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte (Esito E o C)”.

Le verifiche “speditive” si traducono in sopralluoghi in cui i Vigili del fuoco o i tecnici comunali indicano l’eventuale necessità di un successivo sopralluogo con “scheda AeDES”, o la possibilità di un immediato riutilizzo dell’edificio alle stesse condizioni presenti prima degli eventi sismici. In data 3 settembre 2016, è stata inviata ai direttori delle strutture regionali di Protezione Civile di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare, che contiene indicazioni operative sul censimento danni e sulle verifiche di agibilità.

La norma prevede che i soggetti interessati possono effettuare l’immediato ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture nei Comuni interessati presentando, per gli edifici elencati, un apposito progetto e un’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno (comma 1).

 

Si ricorda che con l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono stati disposti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici, che i tecnici professionisti devono redigere e consegnare secondo le schede AeDES agli Uffici speciali della ricostruzione relativamente agli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST.

 

Il comma 3 disciplina l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, prevedendo, in primo luogo, che i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi nel rispetto delle disposizioni stabilite nei provvedimenti del commissario straordinario, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.

Nella comunicazione devono essere indicati:

-   il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice;

-   gli allegati o le autocertificazioni eventualmente necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

Successivamente, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono presentare l’ulteriore documentazione non allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

Sono esclusi da tale ambito, gli interventi di riparazione o ripristino su costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. L’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino è consentito in deroga alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi e a una serie di disposizioni nazionali, su cui si veda il Dossier relativo al D.L. n. 189/2016.

L'articolo 8, oggetto della novella in esame, reca inoltre norme sui requisiti per le imprese affidatarie dei lavori (comma 5).


 

Articolo 5
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica)

L’articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell’A.S. 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti.

Inoltre, con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell’A.S. 2017/2018. Per l’affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani  si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Le disposizioni in questione seguono alle misure precedentemente introdotte con il D.L. 189/2016, nonché con circolari ministeriali.

Interventi per il regolare svolgimento dell’A.S. 2017/2018

Il comma 1 reca disposizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018.

A tal fine, novellando l’art. 14 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) – che, per quanto qui più direttamente interessa, prevede che, con provvedimenti del commissario straordinario, è disciplinato il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari (nonché delle strutture edilizie universitarie) – dispone, inserendo la lett. a-bis) nel co. 2, che, sempre con provvedimenti del commissario straordinario, sono predisposti e approvati piani finalizzati ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa o per lo svolgimento della normale attività “scolastica, educativa o didattica” nei comuni di cui all’art. 1, co. 1, dello stesso D.L. 189/2014 (si tratta, cioè, dei comuni indicati negli allegati 1 e 2 dello stesso D.L.), nonché nei comuni di cui all’art. 1, co. 2 (ossia, altri comuni delle regioni interessate), limitatamente, in tal caso, a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.

L’art. 1, co. 2, del D.L. 189/2016 prevede che le misure da esso previste possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Occorrerebbe chiarire in che cosa si differenzi l’attività didattica dall’attività scolastica.

I piani – che devono essere predisposti assicurando, in ogni caso, che non si determini un incremento della spesa relativa al personale scolastico - devono essere comunicati al MIUR.

 

I piani relativi agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo si aggiungono, dunque, a quelli già previsti dall’art. 14 del D.L. 189/2016, relativi alle opere pubbliche, ai beni culturali, all’intervento sui dissesti idrogeologici, allo sviluppo delle infrastrutture, alle infrastrutture ambientali, nonché alla gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione.

 

Al riguardo si ricorda che nella GU del 24 gennaio 2017 è già stata pubblicata l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'a.s. 2017-2018.

Il programma è così articolato:

- costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato);

- riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità;

- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro settembre 2018.

Nell’allegato 1 dell’ordinanza sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle quattro regioni interessate – Vicecommissari - i territori interessati dagli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione e delle dimensioni di massima dei nuovi edifici da realizzare.

E’ inoltre previsto che con successive ordinanze, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni, all'aggiornamento dell'elenco contenuto nell'allegato n. 1, nonché all’individuazione degli edifici oggetto di riparazione – secondo un criterio di priorità fondato sull'entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione. Con le medesime ordinanze viene disciplinata anche l'attività di affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori.

 

Sembrerebbe opportuno specificare nel testo in esame che anche il nuovo piano sarà articolato (come peraltro già risulta dall’ordinanza citata) per le quattro regioni interessate, in analogia con gli altri piani previsti dall’art. 14, co. 2, del D.L. 189/2016.

 

E’ utile ricordare anche che il co. 3 dell’art. 14 del D.L. 189/2016 ha previsto che qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni (2016), 2017 e 2018 preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo[3].

Utilizzo della procedura negoziata senza bando

Il comma 1, lettera b), che aggiunge il comma 3-bis all’articolo 14 del D.L. 189/2016, prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei citati piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il citato articolo 63, al comma 2, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

a)   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

b)   quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c)   nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Si segnala che l’articolo 2, comma 1, del decreto legge in esame consente l’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi della citata lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici. Tale lettera non è richiamata relativamente alla categoria degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani in questione, che costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura negoziata senza bando. La formulazione della norma in esame riprende in parte il contenuto dell’articolo 7 del decreto legge n. 243/2016, che, nel testo originario approvato dal Governo, prevede che gli interventi funzionali alla presidenza del G7 nel 2017 costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura negoziata senza bando. Tale formulazione è stata modificata nel corso dell’esame parlamentare: il testo, infatti, prevede (A.S. 2692) che per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017 e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7.

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice riproducono le corrispondenti lettere del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che “solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.

 

Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che devono essere aggiudicati da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione, si applichino le norme riguardanti:

§  il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un’adeguata motivazione, di cui all’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;

Il comma 1 del citato articolo 63 dispone che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

 

§  l’individuazione, nell’ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all’articolo 63, comma 6, del citato Codice.

Il comma 6 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 (che disciplina l’offerta economicamente più vantaggiosa), previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione

 

Il richiamo alle predette norme è integrato con specifiche disposizioni volte a:

§  specificare che l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, prevista dall’articolo 30 del D.L. 189/2016;

Il comma 6 del citato articolo 30 istituisce l'Anagrafe antimafia degli esecutori, elenco nel quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dagli eventi sismici. La cura della tenuta dell'Anagrafe è affidata alla Struttura di missione istituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 30.

§  in mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nell’Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia;

§  L'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

La norma in esame prevede che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6, del D.L. 189/2016, sulla base delle quali costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30, sono effettuate dalla richiamata Struttura di missione, competente a rilasciare l'informazione antimafia in deroga allo stesso art. 90. L'art. 90 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno.

§  ad affidare i lavori sulla base del progetto definitivo, consentendo, pertanto, il ricorso all’appalto integrato, ossia all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi, in deroga a quanto prevede la normativa sui contratti pubblici;

Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, infatti, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, ed è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

§  ad affidare i lavori sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

La disposizione transitoria di cui all’articolo 216, comma 12, del Codice, richiamata nella norma in esame, prevede che, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (di cui all'articolo 78 del medesimo Codice), la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

 

Interventi per la validità dell’A.S. 2016/2017

Il comma 2 dispone deroghe alla normativa vigente finalizzate a rendere valido l’anno scolastico 2016/2017 e a consentire comunque la valutazione degli studenti.

In particolare, dispone, anzitutto, che nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), l’a.s. 2016/2017 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni.

Si tratta di una deroga all’art. 74, co. 3, del d.lgs. 297/1994, in base al quale allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

 

Inoltre, dispone che, ai fini della validità dello stesso A.S., compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

La previsione riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Al riguardo si ricorda, infatti, che l’art. 11, co. 1, del D.Lgs. 59/2004 – richiamato nel testo - ha disposto che, per la validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

La previsione introdotta dall’art. 11, co. 1, del D.Lgs. 59/2004 è stata, poi, ripresa dall’art. 2, co. 10, del D.P.R. 122/2009 che, ai sensi dell’art. 3, co. 5, del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha proceduto al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti. In particolare, il co. 10 ha precisato che le deroghe in casi eccezionali devono essere deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.

Per la scuola secondaria di secondo grado, la previsione relativa alla necessità di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato è stata introdotta dall’art. 13, co. 2, del D.Lgs. 226/2005 ed è stata poi ripresa dall’art. 14, co. 7, del già citato D.P.R. 122/2009, richiamato nel testo. Anche in tal caso sono possibili, per casi eccezionali, deroghe motivate e straordinarie, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Con riferimento all’orario annuale personalizzato, la Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 ha poi chiarito che i relativi riferimenti devono essere interpretati, per la scuola secondaria di primo grado, alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal DPR 89/2009, e in particolare dall’art. 5, e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. L’intera questione della personalizzazione va comunque inquadrata per tutta la scuola nella cornice normativa del D.P.R. 275/1999 e, in particolare, degli artt. 8 e 9. Pertanto – conclude la Circolare – “devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe”.

 

Anche per la scuola secondaria di primo grado sembrerebbe opportuno richiamare (come peraltro già indicato nella circolare ministeriale n. 1166 del 6 febbraio 2017) il D.P.R. 122/2009 - che, come si è detto, rappresenta il testo che ha coordinato le disposizioni vigenti per la valutazione degli studenti - in analogia a quanto già previsto per la scuola secondaria di secondo grado.

 

Sempre con riferimento alle stesse aree, il comma 3 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi A.S. 2016/2017.

 

Già l’art. 74, co. 5, del D.Lgs. 297/1994 attribuisce al (ora) Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il (ora) Consiglio superiore della pubblica istruzione, per le scuole di ogni ordine e grado, la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami.

Inoltre, l’art. 205, co. 1, del medesimo D.Lgs. attribuisce allo stesso Ministro la determinazione annuale, con propria ordinanza, delle modalità organizzative degli scrutini ed esami della scuola secondaria di secondo grado.

 

Cenni ai precedenti interventi disposti in materia scolastica

 

In precedenza, l’art. 18-bis del D.L. 189/2016 – nel quale è confluito il contenuto dell’art. 8 del D.L. 205/2016 - ha previsto deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell’organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze, autorizzando a tal fine una maggiore spesa, nel limite di € 5 mln per il 2016 ed € 15 mln per il 2017, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[4].

 

In materia di risorse, inoltre, con comunicato stampa del MIUR del 24 ottobre 2016 era stato fatto presente che in materia di edilizia scolastica3,5 milioni di euro stanziati per finanziare indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e controsoffitti delle scuole. Più 4,1 milioni per interventi di carattere strutturale e di adeguamento a norma degli edifici scolastici più colpiti dal sisma. Altri 3,8 milioni di euro serviranno per interventi di adeguamento sismico delle scuole delle quattro regioni colpite dal sisma (fondi ex Protezione Civile).

Sul fronte dell’offerta formativa, gli oltre 4,2 milioni assegnati saranno così ripartiti: 1,7 milioni saranno utilizzati per continuare a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari, trasporti scolastici, allestimento e arredo delle aule e degli ambienti supplementari, libri di testo e materiale didattico anche digitale, servizi di refezione, servizi di accessibilità per alunni e studenti disabili. Con 1,6 milioni saranno finanziati interventi integrativi al Programma Nazionale “La Scuola al Centro” (apertura pomeridiana delle scuole) nelle regioni colpite dal sisma. Altri 600.000 euro saranno utilizzati per la realizzazione di progetti per ripristinare l’attività didattica ordinaria e ridurre il disagio sociale. I restanti 350.000 euro verranno impiegati per un piano di attività motorie, la partecipazione ai campionati studenteschi, ai mondiali International School Sports Federation e per l’acquisto di arredi o attrezzature per le attività sportive”[5].

 

Con comunicato stampa del MIUR dell’11 novembre 2016, inoltre, era stata data notizia di un protocollo di intesa tra lo stesso MIUR e l’Associazione italiana editori per la concessione di libri gratis per tre anni agli studenti vittime del terremoto del 24 agosto, anticipando che si stava valutando la possibilità di ampliare l’area di intervento anche alle nuove zone interessate dai successivi eventi sismici.

 

Da ultimo, con circolare ministeriale n. 1166 del 6 febbraio 2017 è stata disposta la riapertura dei termini per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado – per le quali la circolare ministeriale n. 10 del 15 novembre 2016 aveva previsto il termine del 6 febbraio 2017 - dal 13 febbraio al 7 marzo 2017, limitatamente ai comuni delle zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e ai comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio.

 


 

Articolo 6
(Conferenza permanente e Conferenze regionali)

 

 

L’articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi,  sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

 

L’articolo 16 del D.L. 189/2016 ha affidato la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario per la ricostruzione o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti (comma 1). Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, l’articolo 16 ha, inoltre, previsto, presso ogni Regione, l’istituzione di una «Commissione paritetica», di cui l’articolo in esame prevede la sostituzione con la Conferenza regionale.

Modifiche riguardanti gli effetti delle determinazioni e i compiti della Conferenza permanente - comma 1, lett. b) e c)

Il comma 1, lettera b), integrando il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, prevede che la determinazione conclusiva del procedimento da parte della Conferenza permanente, oltre ad avere l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta la non applicazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi edilizi. Tale è l’effetto del rinvio all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 7 del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), che esclude talune opere e interventi pubblici  dall’applicazione del titolo II del T.U., in cui sono contenute le norme riguardanti i titoli abilitativi edilizi tra i quali il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per tali opere e interventi non è richiesto, pertanto, il rilascio di titoli abilitativi edilizi.

 

La Conferenza permanente opera come una vera e propria conferenza di servizi decisoria. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce, infatti, a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte (comma 2, secondo periodo).

L’articolo 7 del T.U. in materia edilizia, la cui applicazione è richiamata dalla norma in esame, dispone l’esclusione dall’applicazione del titolo II del medesimo testo unico rubricato “titoli abilitativi” di:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni (regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.);

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto.

Il titolo II del testo unico contiene le disposizioni concernenti: l’attività edilizia libera; gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); il permesso di costruire, che comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione; la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante.

 

Il comma 1, lettera c), che modifica il comma 3 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, interviene sui compiti attribuiti alla Conferenza permanente, al fine di:

§  prevedere che l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali, da parte della Conferenza, riguardino interventi di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali (v. infra);

La norma previgente faceva, infatti, riferimento ai beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, del citato decreto legge n. 189 del 2016, ossia le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

§  sopprimere l'espressione del parere in materia ambientale e l'acquisizione del parere in materia di tutela dei beni culturali (che doveva essere reso, nella formulazione previgente, nell'ambito della Conferenza stessa, dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), per gli interventi privati, ove previsto, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge. Anche per gli interventi privati, infatti, sono competenti le Conferenze regionali.

Sono confermati i compiti riguardanti l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali.

Costituzione delle Conferenze regionali  - comma 1, lett. a), d), e) ed f)

Il comma 1, lettera d), che sostituisce il comma 4 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, prevede la costituzione di apposite Conferenze regionali per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni (attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza, come prevede l’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto) e dalle Diocesi,  sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15 del D.L. 189/2016, le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie.

Le Conferenze regionali sono presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e sono composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente.

I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati, presiedono il comitato istituzionale (composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione, sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.

Per finalità di contenimento dei tempi della ricostruzione privata, la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità e gli stessi poteri previsti per la Conferenza permanente dal comma 2 dell’articolo 16 del D.L. 189/2016, nell’ambito dei quali rilevano gli effetti  connessi alle determinazioni conclusive del procedimento (v. supra), ed esprime il proprio parere per la concessione dei contributi nei termini fissati dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

 

Le lettere a), e) ed f) del comma 1 recano disposizioni di coordinamento volte a sostituire il riferimento alle commissioni paritetiche con quello alle Conferenze regionali rispettivamente:

§  nella rubrica dell’articolo 16 del D.L. 189/2016 (lett. a);

§  nel comma 5 del medesimo articolo 16 del D.L. 189/2016, che attribuisce alla Conferenza regionale (e non più alla Commissione paritetica, per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici) l’espressione del parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al d.lgs. 42/2004) e, limitatamente alle opere pubbliche, del parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali (lett. e);

§  nel comma 6 di tale articolo, che demanda a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina delle modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali (lett. f).    

Clausola di invarianza finanziaria - comma 2

Il comma 2 dispone che dall’attuazione dell’articolo in esame si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 7
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione)

 

 

L’articolo 7, che modifica in più punti l’art. 28 del D.L. 189/2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti.

La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell’utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.

Affidamento ai Presidenti delle regioni dei compiti di gestione di rifiuti e macerie e modifiche conseguenti (comma 1 e comma 2, lett. a), c), d), e))

La lettera a) del comma 2 modifica l’art. 28, comma 2, del D.L. 189/2016, al fine di affidare ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) il compito - che la norma previgente attribuiva al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - di approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione (e non anche, come invece prevedeva la formulazione previgente, dagli interventi “di prima emergenza”).

Nell’affidare il compito di approvare il piano in questione ai Presidenti delle Regioni colpite, la norma in esame ricorda che essi, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 189/2016, operano in qualità di vice commissari per gli interventi previsti dal medesimo decreto-legge, in stretto raccordo con il Commissario straordinario.

Viene altresì introdotto un termine per l’approvazione del citato piano, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione della disposizione in esame.

Il trasferimento di competenze operato dalla lettera a) in commento appare in linea con le altre disposizioni contenute nel D.L. 189/2016 e con la disciplina di gestione dei rifiuti prevista dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

L’art. 2, comma 5, del D.L. 189/2016 stabilisce infatti, tra l’altro, che i vice commissari, nell'ambito dei territori interessati, esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione.

L’art. 196 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) affida alla competenza regionale (“nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto”), tra l’altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

L’eliminazione del riferimento agli interventi “di prima emergenza” potrebbe essere dovuta al fatto che per tali interventi è già stata dettata una disciplina dalle ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione civile (in parte ripresa dalle disposizioni dell’art. 28 del D.L. 189/2016).

In particolare, si ricorda che l'art. 2 dell’ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016 ha stabilito i criteri per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. L’art. 3 della successiva ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016 ha dettato disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare, le macerie sono classificate come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive, e autorizzati sino al termine di sei mesi. In tale ambito viene specificato che non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Le regioni competenti territorialmente sono soggetti responsabili per l'attuazione di tali misure, anche avvalendosi dei comuni, mentre ARPA e AUSL sono soggetti deputati per le rispettive competenze alla vigilanza delle operazioni connesse a tali iniziative.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame detta una disposizione consequenziale a quella prevista dalla lettera a) del comma 2.

In virtù del trasferimento di competenze operato dalla lettera a), viene abrogata la lettera e) del comma 2 dell’art. 14 del D.L. 189/2016, in base alla quale la predisposizione e l’approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti doveva avvenire con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

L’art. 2, comma 2, del D.L. 189/2016 stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze (emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni e comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri), nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo.

Le lettere c) e d) del comma 2, in linea con quanto disposto dalle disposizioni precedentemente commentate, trasferiscono ai Presidenti delle Regioni, nella loro veste di vice commissari, gli altri compiti, in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie, che il testo previgente dei commi 7 e 8 del D.L. 189/2016 attribuiva al Commissario.

Le attribuzioni che vengono trasferite ai Presidenti delle regioni riguardano:

-        l’autorizzazione all’utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti (prevista dal quinto periodo del comma 7);

-        la definizione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento (prevista dal sesto periodo del comma 7);

-        l’autorizzazione, ai gestori dei siti di deposito temporaneo, a fornire il personale di servizio per eseguire la separazione e la cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

 

La successiva lettera e) prevede l’abrogazione del comma 10 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, che prevedeva la costituzione, da parte del Commissario straordinario, di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, di cui venivano altresì disciplinati la composizione e gli effetti finanziari.

Si tratta di una disposizione consequenziale alla scelta di fondo, operata dall'articolo in esame, di affidare le competenze ai Presidenti delle Regioni colpite: nel momento in cui ogni Presidente disciplina la gestione dei rifiuti e delle macerie nel suo territorio non appare più necessario un Comitato di indirizzo e pianificazione delle medesime attività.

L’unica attribuzione che, relativamente alla disciplina della gestione dei rifiuti e delle macerie dettata dall’art. 28 del D.L. 189, residua in capo al Commissario dopo le modifiche operate dalle norme testé esaminate è quella prevista dal comma 13, che impone al Commissario di provvedere, con proprio provvedimento, agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Raccolta e trasporto delle macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato (comma 2, lettera b))

La lettera b) del comma 2 modifica in più punti l’art. 28, comma 6, del D.L. 189/2016.

Una prima modifica (recata dal n. 1) della lettera in esame) è volta a delimitare il campo di applicazione del comma 6 in questione, prevedendo che le disposizioni da esso dettate (v. infra) in merito alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 4 (cioè quelli derivanti da crolli e demolizioni), si applichino solamente ai materiali insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato.

Una seconda modifica (dettata dal n. 2) della lettera in esame consiste nell’introduzione di una disciplina integrativa delle attività di raccolta e trasporto, per i materiali insistenti su suoli privati delle aree urbane.

Andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il riferimento all’“area urbana”, ai fini di una sua delimitazione.

Il comma 6 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 dispone che la raccolta e il trasporto dei materiali in questione (che, ai sensi del comma 4, sono quelli derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti) ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Lo stesso testo prevede che tali attività di trasporto siano effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali disposizioni non sono oggetto di modifica da parte del decreto-legge in esame.

La disciplina integrativa dettata dalla disposizione in esame per i materiali insistenti su suoli privati delle aree urbane prevede che:

·     la raccolta e il trasporto siano effettuati con il consenso del soggetto privato avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata come disciplinato dall'art. 6 del D.L. 189/2016 (v. infra);

·     al fine di ottenere il necessario consenso, il Comune provveda a notificare, al medesimo soggetto, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali;

·     decorsi 15 giorni dalla notifica, il Comune può comunque autorizzare la raccolta ed il trasporto dei materiali, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego.

 

La norma in esame disciplina altresì le modalità di notifica, prevedendo che essa avvenga secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite per la notificazione degli atti e degli avvisi al contribuente dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In relazione alla notificazione degli atti amministrativi, si ricorda che le disposizioni principali che regolano tale materia sono costituite dagli artt. 136 e ss. del codice di procedura civile. Inoltre, l'art. 10 della L. 265 del 1999 stabilisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, ma anche che la notificazione mediante i messi comunali costituisce un criterio, che trova luogo soltanto laddove non sia praticabile la notificazione postale o con le altre forme previste dalla legge.

L’art. 6, comma 2, del D.L. 189/2016, stabilisce che i contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore dei seguenti soggetti:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, risultavano adibite ad abitazione principale;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

 

Il n. 2) della lettera in esame introduce, inoltre, nel testo del comma 6 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, un periodo che dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla definizione di “produttore di rifiuti” recata dall’art. 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006.

Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare la norma in esame con l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 28 del D.L. 189/2016, che reca una disposizione identica.

 

Ai sensi della citata lettera f), il produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Finalità dell’utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti (comma 2, lettera c), n. 1))

Il numero 1) della lettera c) del comma 2 modifica il quinto periodo del comma 7 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere che l’utilizzo di impianti mobili sia finalizzato:

·      non solo alla selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti (come prevedeva il testo previgente), ma anche al loro recupero. Viene altresì precisato che l’attività di recupero a cui si fa riferimento è quella definita alla voce R5 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) e che consiste nel “riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”;

·      all’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile.
Nel testo previgente si faceva riferimento all’invio dei rifiuti, selezionati e separati dall’impianto mobile, agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento.

 

Da ultimo, in linea con la scelta di fondo operata dall'articolo in esame, la competenza ad approvare l’utilizzo di impianti mobili è affidata ai Presidenti delle regioni nella loro veste di vice commissari (v. supra).

 


 

Articolo 8
(Legalità e trasparenza)

 

 

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

 

Si ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 aveva istituito un'apposita Struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale. L'articolo 30, tra l'altro, recava la disciplina della cosiddetta Anagrafe antimafia degli esecutori, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

L'articolo 8 del provvedimento, introduce, una serie di novelle al citato articolo 30.

Con la lettera a), novellando il comma 4, lettera b), della citata disposizione, si opera una modifica che consente di specificare meglio le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie che erano state già previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Si ricorda che la disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato. Ai sensi della lettera b), oggetto della novella in esame, si prevedeva fossero individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, ai relativi oneri finanziari provvedendosi per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 4.

La novella, in relazione a tali risorse, prevede si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La relazione tecnica, che accompagna il provvedimento, afferma che tale modifica non comporta effetti finanziari negativi essendo semplicemente volta a perfezionare le modalità di trasferimento delle risorse stesse.

 

Con la lettera b), si novella il comma 6 dell'articolo 30, aggiungendovi nuove disposizioni.

Si ricorda che, in base alla norma, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

Con la novella si interviene in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:

- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Vengono altresì introdotte alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, prevedendosi che:

- qualora al momento dell'aggiudicazione - disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

- a tal fine, si prevede che le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

 

Con la lettera c), si novella il comma 7 dell'articolo 30, ampliando la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, e segnatamente prevedendo che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe gli operatori economici  che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche 'in data successiva', in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La novella specifica che ciò avvenga previa presentazione della relativa domanda.

 


 

Articolo 9
(Disciplina del contributo per le attività tecniche
per la ricostruzione pubblica e privata)

 

 

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle  all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Con la novella al comma 4, si estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell’impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili. Con la lettera  b), si prevede un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche. Con la lettera c), si stabilisce che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi per i soli interventi  di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.

 

In particolare, la norma, con la lettera  a), modifica il comma 4, primo periodo, del citato articolo 34, che disciplina le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all’impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell’impresa stessa. Al riguardo, rispetto alla previgente previsione di «rapporti  di  parentela», si specifica che il regime di incompatibilità riguarda anche:

§  rapporti di coniugio

§  rapporti di affinità

§  ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e  per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 in materia di unioni civili;

Si ricorda che la legge n. 76 del 2016, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, all'articolo 1 istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto, dettando la relativa regolamentazione.

Si ricorda che, in base alla disposizione in parola, infatti, in ogni caso il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi della citata normativa in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella impresa stessa. A tale fine, il secondo periodo (non oggetto di novella) prevede che il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione, e la struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Si ricorda, altresì, che è stata emanata in materia l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 , che contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. L'ordinanza prevede in particolare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 e uno schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

 

Con la lettera  b), viene recato un nuovo comma 5 nella norma novellata, interamente sostitutivo del previgente, prevedendosi un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche. La nuova disposizione prevede che:

§  il contributo massimo, a carico del Commissario  straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al  netto  dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento; tale contributo è  incrementabile  fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.

§  Per i lavori di importo superiore a 2 milioni  di euro, il  contributo massimo previsto è pari al 7,5 per cento.

Si prevede che con provvedimenti commissariali - adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 189 - sono individuati:

§  i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che  tenga  conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori;

§  con i medesimi provvedimenti  può essere riconosciuto  un  contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, con ciò riprendendo, sotto tale aspetto, quanto già previsto dal testo anteriore alla novella.

Si ricorda che il testo previgente prevedeva che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, fosse stabilito nella misura del 10 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, ed analiticamente disciplinato con provvedimenti commissariali (adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2).

 

Con la lettera c), si novella infine il comma 7 dell'articolo 34, stabilendo che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi non già, in via generale, per gli  interventi  di  ricostruzione privata, come era nel testo previgente, bensì - specifica il nuovo testo - per gli  interventi  di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.

La relazione illustrativa evidenzia la finalità di incentivare lo svolgimento degli interventi previsti dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 189 per favorire il rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno a normali condizioni di vita negli edifici con danni lievi e necessitanti interventi di immediata riparazione.

 

Si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 reca, infatti, la normativa relativa agli interventi di immediata esecuzione, prevedendo una procedura specifica per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, e stabilendo i seguenti passaggi:

§  presentazione di un progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura (comma 1);

-      comunicazione dell’avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 3);

-      presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 4);

-      affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).


 

Articolo 10
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione)

 

 

Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l’articolo 10 autorizza, per il 2017, l’accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell’indicatore ISEE che tengono conto dell’impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate.

Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.

Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Le risorse per l’intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

 

Sostegno per l’inclusione attiva - SIA

Il SIA è una misura mista, basata su un beneficio economico condizionato all'attivazione di percorsi formativi o lavorativi indirizzati all'inclusione e all'autonomia. L'articolo 60 del decreto legge 5/2012 ha configurato una fase sperimentale della Carta acquisti, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi, nei comuni con più di 250.000 abitanti. È così nata la Carta acquisti sperimentale, anche definita Sostegno per l'inclusione attiva (SIA). Successivamente, nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione, il SIA, come previsto dal comma 387 della stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016.

Il SIA, come configurato dal decreto del 2016, è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari in situazione di difficoltà economica (ISEE inferiore a 3.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli) al cui interno vi sia un minore o una persona disabile con genitore o una donna in stato di gravidanza accertata. Non accede al SIA chi è beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. Infine, per accedere al SIA, il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e di quella lavorativa: sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); quelli in cui vi è un genitore solo o in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. Il beneficio economico, determinato in base alla numerosità del nucleo familiare (per un nucleo familiare con un membro il beneficio è pari a 80 euro al mese, con due membri il beneficio sale a 160 euro al mese, con tre membri a 240 euro al mese, con quattro membri a 320 euro al mese e per i nuclei familiari con 5 o più membri il beneficio è pari a 400 euro al mese), è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Con la Carta, inoltre, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato l'apposita sezione presente nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

L'INPS, in qualità di soggetto attuatore della misura, è incaricato di: modulistica e flussi informativi; controlli ed erogazione del beneficio economico; monitoraggio, valutazione e trattamento dei dati. Poste Italiane Spa, in qualità di soggetto gestore del SIA, è incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti.

Per maggiori informazioni sulla SIA si rinvia a: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Faq per i comuni e gli ambiti territoriali e Circolare n. 133 INPS.

Il presidente dell’INPS, nel corso dell’audizione parlamentare del 17 gennaio 2017 presso la Commissione Lavoro del Senato, ha sottolineato che  “l’estensione a tutto il territorio nazionale della sperimentazione della nuova carta acquisti (SIA) sembra sin qui aver lasciato fuori molte persone in stato di bisogno. Sono state presentate 208.350 domande nel corso del 2016. Di queste solo 58.865 sono state accolte (il tasso di accoglimento, al netto delle domande sospese, è del 29%). Anche in questo caso pesano le numerose condizioni categoriali che affiancano l’ISEE. In particolare, la valutazione multidimensionale comporta l’utilizzo di informazioni (non tutte già contenute nell’ISEE) su carichi familiari, condizione economica e la condizione lavorativa per selezionare ulteriormente i beneficiari. In particolare, il mix di queste valutazioni deve portare a un valore uguale o superiore a 45, cosa che avviene in genere solo per un terzo delle domande presentate. Ci sono poi le altre condizioni (presenza di almeno un minore o una persona con disabilità o una donna in stato di gravidanza) che restringono fortemente la platea. Questo spiega perché a fronte di circa un milione e mezzo di ISEE inferiori a 3.000 euro (la soglia di reddito stabilita per l’accesso al SIA) e di 600.000 nuclei che uniscono a questa condizione reddituale il fatto di avere un minore a carico, siano state presentate, come si ricordava, circa 200.000 domande”.

 

Più precisamente, il SIA è concesso, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, ai soggetti in condizioni di maggior disagio economico residenti nei Comuni indicati dagli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016 (Allegato 1: Comuni interessati dal sisma del 24 agosto; Allegato 2: Comuni interessati agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016).

Alla misura possono accedere i soggetti in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a) alla data del 24 agosto 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 ovvero alla data del 26 ottobre 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 2;

b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificato da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.

 

Prima della Riforma ISEE, operata dal d.P.C.M. 159/2013, la DSU rilasciata al cittadino (dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE) era valida per un anno, senza possibilità di aggiornamento, anche in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro). Dal 2015 è data invece la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente deve pertanto essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente.

Si ricorda che, a legislazione vigente, per l’ISEE corrente, ai fini del calcolo della situazione reddituale, vanno indicati:

·     reddito da lavoro dipendente, pensione ed assimilati degli ultimi 12 mesi, precedenti alla richiesta della prestazione (art. 9, co. 3, lett. a) del d.P.C.M. 159/2013);

·     redditi derivati dall'attività d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti nei 12 mesi precedenti (art. 9, co. 3, lett. b), del d.P.C.M. 159/2013);

·     trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti (art. 9, co. 3, lett. c) del d.P.C.M. 159/2013); .

Il SIA configurato per le fasce deboli delle popolazioni colpite dai ripetuti eventi sismici del 2016 viene concesso in base ad un ISEE corrente calcolato escludendo:

·     dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;

·     dal computo dell'indicatore della situazione reddituale: i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie sopra elencate.

 

Inoltre, per il calcolo della situazione reddittuale corrente, l’articolo in esame specifica che costituiscono trattamenti anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

a)  il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

Con l’ordinanza n. 388 del 26 agosto sono stati disciplinati i contributi per l'autonoma sistemazione (CAS), assegnati dai comuni alle famiglie colpite dal sisma, la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata distrutta in tutto o in parte, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. Il beneficio (nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione) può raggiungere la cifra massima di 600 euro mensili (se il nucleo familiare è composto da una sola persona il contributo medesimo è pari a 300 euro). Inoltre, se nel nucleo familiare sono presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili, per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 600 euro previsto mensilmente. Tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sono erogati sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

 

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

L’articolo 45 del D.L. 189/2016, con riferimento ai comuni interessati dagli eventi sismici che si sono avuti a decorrere dal 24 agosto 2016, introduce specifici strumenti di sostegno al reddito per determinate categorie di soggetti  (commi da 1 a 5) e deroga ad alcune disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali (commi da 6 a 8). Più nel dettaglio si dispone:

-        in via transitoria e ricorrendo determinate condizioni, un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici, nonché un'indennità una tantum per il 2016 (pari a 5.000 euro) in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente nei predetti comuni;

-        una deroga di alcune norme (riguardanti il procedimento di informazione e consultazione sindacale ed i limiti temporali per la presentazione delle domande) relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, all'assegno ordinario ed all'assegno di solidarietà, per i datori di lavoro che presentino la domanda per una delle suddette prestazioni in conseguenza dei predetti eventi sismici;

-        che i periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi sismici, non sono computati ai fini dell'applicazione dei limiti di durata ex art. 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva, non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (elevati a 30 mesi per le imprese dell'edilizia e affini e per alcune imprese del settore lapideo).

 

Pertanto come nuovamente precisato dal comma 5, il SIA (di cui all'art. 1, co. 387, lettera a), della legge di stabilità 2016 - legge 208/2015, così come configurato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016), è concesso ai nuclei familiari (definiti da componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa) residenti da almeno due anni nei comuni indicati dagli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016 che si trovano in una condizione di disagio economico identificata da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro.

 

Le modalità di concessione del SIA in favore dei nuclei familiari dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, sono definite con decreto interministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali/ MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, nei limiti delle risorse a tal fine programmate.

Quanto non disciplinato dal predetto decreto interministeriale e dall’articolo in parola è regolato dal decreto 26 maggio 2016.

 

All'onere delle disposizioni, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (di cui all'art. 1, co. 386, della legge di stabilità 2016 – legge 208/ 2015).

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha autorizzato, a decorrere dal 2017, uno stanziamento per il Fondo alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale pari a 1.000 milioni di euro.

La legge di bilancio 2017 ha rifinanziato il Fondo sia con la Sezione I che con la Sezione II.

L'articolo 1, co. 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha infatti autorizzato, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Conseguentemente è stata ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Assegno di disoccupazione – ASDI. Il successivo comma 239 ha poi stabilito che, nelle more dell'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un decreto interministeriale aggiorni i criteri per l'accesso al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) per il 2017, anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI.

La Sezione II della legge di bilancio 2017 ha poi incrementato di 500 milioni la dotazione del Fondo per ciascun anno del biennio 2017-2018.


 

Articolo 11
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
e versamenti tributari)

L’articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all’anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. “busta pesante” indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta.

In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017.

I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all’INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (comma 2).

L’articolo provvede infine, ai commi da 11 a 16, alla copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni agevolative recate dall’articolo.

 

Il comma 1 modifica in diversi punti l’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 il quale prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.

In particolare, con le modifiche al comma 1 dell’articolo 48, si prevede che:

·     le ritenute non effettuate o versate nel periodo dal 26 ottobre 2016 (data del successivo sisma) fino al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 189 del 2016), devono essere regolarizzate entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi (lett. a), n. 1). Tale periodo si aggiunge a quello previsto dalla norma previgente: dal 24 agosto 2016 (data del primo sisma) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto n. 189 del 2016);

·     è soppressa la disposizione che sospende fino al 31 dicembre 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni (lett. a), n. 2). Si evidenzia, tuttavia, che il successivo comma 2 prevede la stessa sospensione dei termini dal 1° gennaio al 30 novembre 2017;

Occorrerebbe un chiarimento circa la ratio sottesa a tale soppressione.

·     la disposizione che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche a carico dei professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti è integrata con il riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre indicati dall’allegato 2 (lett. a), n. 3).

 

La lettera b) del comma 1 riformula la norma in tema di busta pesante (articolo 48, comma 1-bis), consentendo che gli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma possano farne richiesta indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

La norma originaria, infatti, condiziona la richiesta da parte degli interessati a non operare le ritenute alla fonte (dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017) al fatto che i sostituti d’imposta siano fiscalmente domiciliati in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici. Ciò determina che sia i lavoratori residenti nei comuni del cratere che lavorano all'esterno di esso, sia i pensionati (l'INPS non ha domicilio fiscale nel cratere), non possono richiedere tale misura, sebbene ne siano i naturali destinatari.

Con la modifica in commento si precisa che la possibilità di effettuare la richiesta da parte degli interessati prescinde dal domicilio fiscale dei sostituti di imposta. Si ricorda che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

 

Conseguentemente, la lettera c) dello stesso comma 1 elimina il riferimento alla radiotelevisione pubblica dal comma 2 dello stesso articolo 48, che ha affidato a provvedimenti dell’autorità di regolazione di vari settori l’introduzione di norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi, dei termini di pagamento delle fatture.

Si tratta dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica.

 

La lettera d) proroga dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 il termine finale della finestra temporale che riguarda la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 (art. 48, comma 10).

Si ricorda che il D.M. 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016 (termine prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell’articolo 48, del D.L. n. 189 del 2016, modificato dalla norma in commento). Si prevede che è escluso il rimborso di quanto già versato.

 

La lettera e) modifica la norma (art. 48, comma 11) in tema di ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d’imposta su richiesta degli interessati (art. 48, comma 1-bis, c.d. busta pesante).

Con la modifica è stato individuato il termine esplicito del 16 dicembre 2017 entro il quale dovrà avvenire la ripresa la riscossione dei tributi non versati, senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre è stato eliminato il riferimento al decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare la ripresa dei versamenti "ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000". 

L'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) è stato modificato dallo stesso articolo 48, comma 15, del D.L. n. 189 del 2016 e prevede che, qualora a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili il Ministro dell’economia abbia sospeso o differito il termine per l’adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati,  la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi” con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016). I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se, in relazione alla soppressione del riferimento al decreto ministeriale disposta dalla norma in esame, debba ritenersi in ogni caso applicabile la disciplina prevista dall’articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, che prevede la possibilità di rateizzazione.

Il comma 1, lettera f), inserendo il comma 11-bis nell’art. 48 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), dispone che la ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato è effettuata con le modalità previste dal comma 11 dell’articolo 48, modificato dalla lettera e) sopraddetta. Pertanto anche la ripresa dei versamenti del canone tv deve avvenire entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Si prevede, inoltre, che qualora, per effetto degli eventi sismici, la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l’anno 2017.

Al riguardo si ricorda che, in occasione del sisma che nel 2012 ha colpito alcuni territori dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un modello mediante il quale è stato possibile dichiarare l’inagibilità dell’abitazione e la distruzione dell’apparecchio televisivo a causa degli eventi sismici di maggio 2012.

 

 

La lettera g) proroga da ottobre 2017 a dicembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016.

 

Il comma 2 sospende nei comuni interessati dai terremoti del 2016 dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

 

I commi dal 3 al 9 consentono agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori, di pagare i tributi sospesi dall’articolo 48 nonché i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell’anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato. Si prevede che a tal fine i soggetti finanziatori (le banche) stipulino contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana.

All’atto dell'attivazione del finanziamento agevolato viene riconosciuto all'istituto bancario un credito di imposta per il pagamento degli interessi e delle spese.

Si evidenzia che tale disciplina ricalca quella prevista in occasione del sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 (D.L. n. 174 del 2012, articolo 11). I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Tale credito d'imposta non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti.

Il Governo, rispondendo ad una interrogazione alla Camera in Commissione Finanze del 21 settembre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del credito d’imposta relativo alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016). In tale caso, il credito d'imposta viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario. Ciò consente anche agli incapienti di fruire del credito d'imposta ed evita il versamento di rate nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi.

 

In particolare il comma 3 stabilisce che, fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi sospesi dall’articolo 48 del D.L. n. 189del 2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole (art. 4 del D.P.R.n. 633 del 1972) possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017.

Il comma 4 prevede un altro finanziamento agevolato, da erogare il 30 novembre 2018, a favore degli stessi soggetti indicati nel comma 3 per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

I soggetti finanziatori (gli istituti bancari) possono a tal fine contrarre finanziamenti (da erogare rispettivamente il 30 novembre 2017 ovvero il 30 novembre 2018) secondo contratti tipo definiti con apposite convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l’ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro per il 2018.

L’articolo 5, comma 7, lett. a), del D.L. n. 269 del 2003, citato dalla norma, consente alla CDP di erogare finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato anche nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Tali garanzie dello Stato devono essere elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (come prevede l’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il comma 5 prevede che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997), senza applicazione del limite di 700.000 euro per anno solare (previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000), ovvero può essere ceduto nell’ambito dello stesso gruppo ( secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973). I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018, ai sensi del comma 4) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Il comma 6 prevede che i soggetti finanziatori debbano comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dagli stessi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

Il comma 7 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 maggio 2017, il compito di stabilire i tempi e le modalità di trasmissione dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché le altre disposizioni attuative.

Il comma 8 prevede che ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

Il comma 9 precisa che l’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti un’attività economica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione). Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (de minimis).

 

Il comma 10 proroga di un anno, a favore dei soggetti a cui si applicano le sospensioni dei termini tributari previsti dall’articolo 48 sopramenzionato, i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (articolo 6 del D.L. 193 del 2016: c.d. rottamazione delle cartelle Equitalia).

 

I commi dall’11 al 13 provvedono alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni dell’articolo in esame.

 

In particolare, il comma 11 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno di cassa derivanti dai commi 3 e 4, disponendo che a tali oneri – pari a 380 milioni per il 2017 e a 180 per il 2018 -  si provveda mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica[6]delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018.

Si ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali (differenziato a seconda delle finalità cui è preposto, attraverso l’individuazione di specifiche “componenti” della bolletta) è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per ciascuna componente; fanno eccezione la componente A3 (gettito da bolletta finalizzato alla copertura degli incentivi per le fonti rinnovabili) che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la componente As (finalizzato a far fronte agli oneri per il cd. bonus elettrico), per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. Secondo gli ultimi dati disponibili sul sito dell’AEEGSI, nell’anno 2015 il gettito derivante dagli oneri generali di sistema è pari a 15,8 miliardi di euro, di cui 13,8 miliardi da componente A3. Il gettito è destinato, come detto, alle finalità di sostegno già previste a legislazione vigente.

Va segnalato che disposizioni analoghe a quella contenuta nel comma 11 qui in esame sono state adottate dal legislatore: in particolare, nel D.L. n. 98/2016 (articolo 2, comma 2)  a compensazione di oneri derivanti dal medesimo provvedimento[7] nonché, in precedenza, nel D.L. n. 101/2013 (articolo 15, comma 3, lettera g)).

La prima delle suddette disposizioni ha previsto che agli oneri in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvedesse  mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero; la seconda norma ha disposto per il 2013 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro delle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilendo contestualmente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvedesse ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari.

 

Il comma 12 provvede all’incremento di 8,72 milioni di euro per l’anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Per quanto concerne la sua dotazione finanziaria, il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075), presenta nel bilancio per il 2017-2019 una dotazione di 195,5 milioni per il 2017, 356,4 milioni per il 2018 e di 333,8 milioni per il 2019.

 

Il comma 13 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 5, 10, 11 e 12 dell’articolo 11 in esame - quantificati complessivamente pari a 20,190 milioni di euro per l’anno 2017, a 51,98 milioni per l’anno 2018, a 9 milioni per l’anno 2019 e a 0,280 milioni a decorrere dall’anno 2020 - cui si provvede:

§  quanto a 20,190 milioni di euro per l’anno 2017, a 20,980 milioni per l’anno 2018 e a 0,280 milioni a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a);

§  quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze (lettera b);

§  quanto a 11 milioni per l’anno 2018 e a 9 milioni per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10 (lettera d).

 

Il comma 13 provvede altresì alla compensazione, in termini di solo indebitamento netto, degli effetti finanziari connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati disposti dall’articolo in esame, disponendo che ad essi – quantificati pari a 7,02 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l’anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l’anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l’anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l’anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l’anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l’anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l’anno 2025 –si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (lettera c).

La stima di tali effetti in termini di indebitamento netto – precisa la relazione tecnica – è fornita sulle base delle modalità di registrazione degli interessi in contabilità nazionale, che prevedono la loro maturazione costante nel tempo, per l’intera durata del finanziamento.

 

Il Fondo citato, istituito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294,0 milioni per il 2019.

 

Il comma 14 proroga il termine entro il quale le regioni e gli enti locali possono deliberare la definizione agevolata con riferimento alle rispettive entrate (consistente nell’esclusione delle sanzioni). In luogo del termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, si prevede che le regioni e gli enti locali possano disporre la definizione agevolata con riferimento alle rispettive entrate nel termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017.

 

I commi 15 e 16 disciplinano la procedura per le occorrenti variazioni di bilancio, conseguenti all’attuazione delle misure previste dall’articolo in esame.

Il comma 15 prevede, altresì, un meccanismo volto ad assicurare il reintegro del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, sulla base dell’effettivo andamento degli oneri connessi al credito d’imposta per la corresponsione ai soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati, di cui al comma 5.

Il meccanismo prevede il reintegro del FISPE in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate, mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di variazioni di bilancio, da comunicare al Parlamento.


 

Articolo 12
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

L’articolo 12 estende, per il 2017, l’operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

 

L’estensione dell’operatività della richiamata Convenzione del 23 gennaio 2017 opera:

§  fino all’esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria (considerate come limite massimo di spesa)[8];

§  relativamente alla misura di sostegno al reddito prevista dall’articolo 45, comma 1, del D.L. 189/2016, che riconosce una specifica misura di sostegno al reddito per determinate categorie di soggetti (vedi infra);

§  ferma restando la previsione (articolo 1, comma 1, del D.L. 189/2016) secondo cui per determinati comuni (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto) la predetta misura di sostegno si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

 

L’articolo 45, comma 1, del D.L. 189/2016, con riferimento ai comuni (di cui agli Allegati 1 e 2)[9] interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, riconosce (nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016), in via transitoria, un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale[10], e della relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo:

§  impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici e dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui ai richiamati Allegati 1 e 2 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

§  impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.


 

Articolo 13
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell’attività di redazione della Scheda Aedes)

 

 

L’articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l’articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all’assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell’art. 34 del D.L. 189/2016.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Incarico ai tecnici professionisti e casi di esclusione (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati, anche indipendentemente dall’attività progettuale, dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica mediante la compilazione della scheda AeDES.

Tale possibilità viene concessa fatti salvi i casi, disciplinati dall’art. 1 dell’ordinanza di protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016 (come modificato dall’art. 7 dell’ordinanza n. 431/2017 e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 436/2017), a cui sembra fare riferimento la norma, nei quali al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES continua a provvedere la DiComaC.

L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 422/2016, in ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, ha sospeso lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici attraverso la compilazione della scheda AeDES.

Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per l'intera unità strutturale, il comma 2 ha stabilito che vi provvedono, solo a seguito dell'esito di «non utilizzabilità» secondo la scheda FAST[11], i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto. Tale misura viene giustificata dalla norma stessa, in ragione del fatto che la compilazione della scheda AeDES rappresenta uno dei requisiti per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 189/2016.  Il comma 4 ha inoltre stabilito che le schede AeDES prodotte sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE.

Il comma 5 dell’art. 1 elenca invece i seguenti casi (a cui sembra far riferimento la norma in esame) nei quali la DiComaC (Direzione di Comando e Controllo[12]) continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES:

a) edifici pubblici;

b) completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata, nonché nelle zone rosse dei comuni di Norcia e di Preci;

c) edifici con scheda FAST con esito «sopralluogo non eseguito» per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES oppure classificati «non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST;

d) sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST;

e) sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito «D» di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.

 

Si fa notare che le disposizioni del comma 1 testé commentate riproducono quelle dettate dal comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce inoltre che per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES, mentre il successivo comma 5 dispone che ogni singolo professionista non può redigere più di 30 schede AeDES: in caso contrario è prevista la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016.  Il comma 2 invece disciplina la tempistica per l’affidamento degli incarichi[13].

Requisiti dei tecnici professionisti (comma 1)

La stessa norma specifica i seguenti requisiti che devono essere posseduti contemporaneamente dai tecnici professionisti, al fine di poter ricevere l’incarico in questione:

§  iscrizione agli ordini e collegi professionali;

§  iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016;

Il comma 1 dell’art. 34 ha previsto l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e demandato al Commissario straordinario la definizione dei criteri e dei requisiti per l’iscrizione dei professionisti nell’elenco (oltre al “DURC regolare” individuato come requisito essenziale dallo stesso comma) e l’adozione dell’elenco medesimo.

I criteri e requisiti suddetti sono stati definiti con l’ordinanza del Commissario n. 12 del 9 gennaio 2017.

Nelle more dell’istituzione dell’elenco speciale, il comma 3 dell’art. 34 dispone che gli incarichi potranno essere affidati, dai soggetti privati, solo a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali «in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità», che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Il comma 1-bis dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 dispone che, qualora alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso del Commissario finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti all’iscrizione nell’elenco, allora l'incarico di compilazione della scheda AeDES “potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale”.

Il successivo comma 1-ter dispone che, qualora alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza non sia ancora stato istituito l'elenco, allora l'incarico di compilazione della scheda AeDES “potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC”.

§  abilitazione all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia.

Modalità di compilazione della scheda (comma 1)

Relativamente alle modalità di compilazione della scheda, il comma 1 rinvia a quelle stabilite nelle apposite ordinanze commissariali.

Compenso dovuto ai professionisti per la compilazione della scheda AeDES (commi 2 e 3)

In base al comma 2, il compenso dovuto al professionista per l’attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati, ammissibili a contribuzione.

La norma richiama infatti l’art. 34 del D.L. 189/2016, il cui comma 5, modificato dall’articolo 9 del decreto legge in esame (alla cui scheda si rinvia), dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.

Si fa notare che le disposizioni del comma in esame riproducono quelle dettate dal comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, il quale dispone che il compenso per la redazione della perizia giurata relativa alla scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016.

Il comma 3 del medesimo art. 3 stabilisce che la liquidazione del compenso della perizia giurata relativa alla scheda AeDES avverrà al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, contestualmente al pagamento dei tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dell'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

Relativamente alla disciplina delle spese tecniche, si ricorda che esse sono state disciplinate dagli articoli 7-9 del protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato con l’ordinanza del Commissario n. 12 del 9 gennaio 2017 e allegato alla medesima.

 

Il comma 3 prevede che i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista siano definiti dalle ordinanze commissariali previste dal comma 1 (cioè quelle volte a disciplinare le modalità di compilazione della scheda AeDES).

Si fa notare che le disposizioni del comma in esame riproducono, nella sostanza, quelle dettate dal comma 2 dell’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, il quale demanda ad una successiva ordinanza commissariale la determinazione delle misure massime del rimborso dovuto per la relativa elaborazione e connesse attività periziali, articolandole in base al numero delle unità immobiliari ovvero alle loro caratteristiche specifiche nel caso di edifici a «grande luce», per i quali la scheda da elaborare è quella appositamente prevista (AeDES-GL[14]).

Disapplicazione dei limiti di cumulo agli incarichi (comma 4)

Il comma 4 dispone che, ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES (ammissibile a contribuzione ai sensi dell’art. 34 del D.L. 189/2016), non si applicano i limiti quantitativi all’assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 34 e dettagliati nelle ordinanze commissariali, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

Il comma 6 dell’art. 34 del D.L. 189/2016 ha demandato ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la fissazione di una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, applicabile per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il successivo comma 7 prevede che con provvedimenti del Commissario siano altresì stabiliti, per gli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli previsti dall’articolo 8, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

All’attuazione di tale comma 7 provvede l’art. 6 del protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato con l’ordinanza del Commissario n. 12 del 9 gennaio 2017 e allegato alla medesima.

 


 

Articolo 14
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo
per l’assistenza della popolazione)

 

 

L’articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

L’articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell’opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.

Possibilità per le regioni di acquistare immobili ad uso abitativo (comma 1)

Il comma 1 prevede la possibilità, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e conformi alle norme edilizie e a quelle tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Soggetti destinatari degli immobili acquistati (comma 1)

Il comma 1 prevede che gli immobili così acquistati siano destinati temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione AeDES di tipo «E» o «F».

La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) rappresenta lo strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici ordinari. La scheda e il relativo manuale di compilazione, definiti con il D.P.C.M. 5 maggio 2011, sono stati aggiornati con il D.P.C.M. 8 luglio 2014. Nel manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES, nel paragrafo 5.3 (intitolato “Esito di agibilità”), si forniscono, tra le altre, le seguenti definizioni:

-      Esito E - Edificio inagibile

L’edificio, nello stato in cui si trova, per problemi connessi al rischio strutturale e/o non strutturale e/o geotecnico non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell’attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla successiva fase della ricostruzione.

-      Esito F - Edificio inagibile per rischio esterno

L’esito F va utilizzato in multiscelta (in aggiunta alla valutazione sull’esito intrinseco, che è univoca, da A ad E), qualora l’edificio presenti anche condizioni di rischio (alto o basso con provvedimenti) connesse a cause esterne all’immobile, derivanti da possibili crolli e/o cadute da costruzioni adiacenti, da collasso delle reti di distribuzione principali o da versanti incombenti.

Finalità della disposizione (comma 1)

La finalità della disposizione è quella di individuare una soluzione alternativa, a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione colpita, che consenta di limitare l'uso del suolo connesso alla messa a disposizione di aree da destinare ad insediamenti temporanei.

La norma specifica infatti che l’assegnazione degli immobili in questione ai soggetti destinatari suindicati rappresenta una misura alternativa:

§  al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dall’art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016;

L’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 ha affidato ai comuni il compito di curare l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari rimasti senza abitazione di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600 euro mensili e, comunque, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. Vengono inoltre previsti diversi importi nel caso di nuclei familiari composti da una sola unità o in cui sono presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%. Il comma 2 dell’art. 3 dispone altresì che i contributi in questione sono concessi “sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.

§  o all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

L’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016 ha individuato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Lo stesso articolo ha inoltre, tra l’altro, affidato ai comuni interessati il compito di provvedere alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi qualora non di rapida soluzione.

Ricognizione dei fabbisogni (comma 2)

Il comma 2 prevede che le regioni, in raccordo con i comuni interessati, effettuino la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi comuni ai fini dell’assegnazione delle SAE (come previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016, v. supra), ai fini di cui al precedente comma 1 e al medesimo comma 2.

Andrebbe valutata l’opportunità di richiamare, relativamente alle finalità della disposizione, solo il comma 1 dell’articolo in esame, e non anche il comma 2 come prevede attualmente la norma.

Valutazione dell’opportunità economica degli acquisti (comma 3)

In base al comma 3, le proposte di acquisizione sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa:

§  valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di ERP con riferimento ai parametri di costo dell'ERP e alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate;

Con riferimento ai citati parametri di costo, si ricorda che l’art. 4, comma 1, lettera g), della legge 457/78, ha attribuito alle regioni il compito di fissare i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Con il D.M. lavori pubblici 5 agosto 1994 sono stati determinati i massimali di costo sia per l’edilizia sovvenzionata che agevolata, ed è stato demandato alle regioni il compito di articolare e graduare l’applicazione dei massimali di costo, “sulla base delle specifiche situazioni territoriali” (art. 7).

§  e valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

Destinazione finale degli immobili acquistati (comma 4)

Il comma 4 prevede che, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti possa essere trasferita senza oneri al patrimonio di ERP dei comuni nel cui territorio sono ubicati.

Copertura finanziaria (comma 5)

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dall’articolo in esame si provvede con le risorse finanziarie rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Successivamente alle nuove scosse registrate il 26 e il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri ha emanato altre tre delibere (in data 27 ottobre 2016, 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017) con le quali, oltre ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza ai nuovi eventi sismici, sono stati stanziati complessivamente ulteriori 110 milioni di euro.


 

Articolo 15
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

L’articolo in commento autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell’incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall’AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonchè nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).

 

Il comma 1 dispone che al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (situati nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici (art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016), è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

 

Il citato comma 4 dell’art. 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016) è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si prevede quindi che, a tali fini, l’intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate dal sisma, per le annualità 2016, 2017 2018, 2019 e 2020 sia assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.  

 

Il comma 2 reca la compensazione finanziaria della suddetta disposizione. Si prevede quindi che gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del citato Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo dovuto agli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione (in proprio) da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale precedentemente disposta ai sensi del citato articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

Tale procedura – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica annesse al provvedimento in esame - è stata concordata con le regioni interessate.

 

La relazione illustrativa e la relazione tecnica ricordano che il comparto produttivo maggiormente danneggiato dagli eventi sismici è stato proprio quello zootecnico, con circa 3000 allevamenti danneggiati, in favore dei quali sono state adottate misure d’emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l’alimentazione e la mungitura; inoltre, sono state adottate misure per proseguire l’attività produttiva, come gli alloggi temporanei per gli allevatori che non possono allontanarsi dai loro animali. Viene inoltre ricordato che le aziende zootecniche che operano nei territori dei 131 comuni colpiti dal sisma nelle 4 regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche) sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518 bovini e 153.851 ovini.

Si ricorda che il suddetto comma 4-bis dell’art. 21 del d.l. 189/2016 ha previsto che, al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse del Fondo di investimento nel capitale di rischio, nel limite di 10.942.300 euro, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

Si rammenta poi che il comma 3 del medesimo art. 21 del d.l. 189/2016 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le relazioni tecnica e illustrativa rammentano, altresì, che il regolamento delegato (UE)  n. 2016/1613 della Commissione ha (tra l’altro) stanziato per lo Stato italiano 20.942.300 euro finalizzati ad un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, ad esclusione del settore equino (che il comma 1 dell’art. 15 del presente provvedimento comunque finanzia per 2 milioni di euro per il 2017).

Viene quindi precisato che il predetto aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto del suddetto importo di euro 20.942.300, al quale va “sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell’articolo 2 dello stesso Regolamento” sopra richiamato. Complessivamente quindi – rilevano tali relazioni – ad oggi (senza considerare quanto previsto dall’articolo in commento) il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico prevede 41.884.600 euro (20.942.300 euro per 2), riservando circa 13,5 milioni di euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.

La relazione tecnica riporta, quindi, la seguente tabella (in euro) che illustra la ripartizione attuale del pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico, dove si somma la citata quota dell’Unione europea e la quota nazionale di pari importo (al 100 per cento).

Numero misura

Descrizione misura

Importo

1

Sostegno al latte bovino in zone montane

14.000.000

2

Sostegno allevamento bovino zone soggette a sisma

10.000.000

3

Sostegno allevamenti ovi caprini

  6.000.000

4

Sostegno allevamenti ovi caprini zone soggette a sisma

  2.000.000

5

Sostegno aziende suinicole

  8.384.600

6

Sostegno aziende suinicole zone soggette a sisma

  1.500.000

Totale

 

41.884.600

Le medesime relazioni riferiscono che la Commissione europea, con una modifica all’articolo 2 del suddetto regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, “consente allo Stato italiano di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate, in favore delle imprese delle zone terremotate, fino ad un massimo del 200% (e non più del 100%) dell’importo assegnato” (in tal senso si esprime anche un comunicato stampa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea del 23 gennaio 2017).

La disposizione in commento quindi autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro per il 2017 (pari all’ulteriore 100% in fase di autorizzazione da parte dell’Unione europea) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto appunto dell’incremento del 100 per cento della quota nazionale del richiamato sostegno supplementare e di 2 milioni di euro per il settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno del predetto regolamento.

Le relazioni tecnica e illustrativa precisano che il sostegno del settore equino sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, sugli aiuti cosiddetti “de minimis” nel settore agricolo. Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento (UE) n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

a) pesca e acquacoltura;

b) produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:    1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

 

Il comma 3 precisa che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura (art. 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

 

Il comma 4 dispone che le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonchè nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

 

Tali interventi sono aiuti compensativi che intendono favorire la ripresa dell’attività produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. In particolare, i predetti aiuti consistono in:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle suddette zone svantaggiate;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 dello stesso decreto.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

Sono esclusi dalle suddette agevolazioni - recita il comma 4 dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 - i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

 

Il comma 5 prevede che le predette regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità' degli eventi richiamati nel precedente comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Il citato art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004 – cui si può derogare in virtù della disposizione che si introduce al comma 5 - prevede che le regioni competenti deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento.

 

Il comma 6, infine, dispone che, al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti da questa disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Gli interventi citati al suddetto art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2004, sono quelli compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali, nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea.

 

Le relazioni tecnica e illustrativa rilevano che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 15 consentono di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono – appunto - essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale. Viene poi affermato che la norma che si intende introdurre in tal modo si rende necessaria perché gli eventi considerati, pur risultando assicurabili per la totalità delle colture vegetali e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali le serre e gli impianti produttivi, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità segnalate gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali, in caso di eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento delle temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell’attività. Viene quindi previsto, per la copertura finanziaria di tali interventi, l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

 

Si ricorda che, nello stato di previsione del MIPAAF, per il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori (cap. 7411) sono già iscritte risorse, per il 2017, per 25.108.000 euro; mentre per il Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (cap. 7439) sono stanziati, sempre per il 2017, 40 milioni di euro.


 

Articolo 16
(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti)

L’articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

 

Si ricorda che la riforma della geografia giudiziaria comporta, nella corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria prevede poi la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

E’ poi intervenuto l’art. 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013[15], che ha ulteriormente spostato l’efficacia della riforma al 13 settembre 2018.

 

Su questa serie di differimenti interviene oggi il decreto-legge n. 8 del 2017 che fissa la data di efficacia della riforma della geografia giudiziaria per il distretto di corte d’appello de L’Aquila al 13 settembre 2020.

 

Diversamente dalla proroga disposta dal decreto-legge del 2013, che era motivata dalle «perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione», quella odierna fa riferimento genericamente alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». La causa del differimento, dunque, non è più connessa con il terremoto del 2009, bensì con quelli del 2016 e 2017.

 

La Relazione illustrativa specifica che l’intervento normativo «è finalizzato a non aggravare, sul versante del funzionamento degli uffici giudiziari, l’attività svolta nei tribunali abruzzesi, laddove, nell’attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, si desse attuazione, anche per i tribunali dell’Aquila e di Chieti, alla soppressione prevista dalla riforma della geografia giudiziaria».

 

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, questo ulteriore differimento necessita di una copertura finanziaria, assicurata dal comma 2 dell’art. 16.

La disposizione quantifica i maggiori oneri in 500.000 euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e vi provvede con una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.


 

Articolo 17
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)

 

 

L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-ter dell'art. 49 del D.L. 189/2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali -civili e amministrative - (comma 3) nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7) trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017,  solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

 

Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. E' in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio.

Ai sensi del comma 7, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente. Sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

 

Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è volta a circoscrivere, con riguardo ai Comuni citati nella disposizione l'effetto delle misure di sospensione delle attività giudiziarie, alle reali esigenze connesse alla tutela dei soggetti coinvolti dal terremoto.

 

Nel caso di mancata dichiarazione, gli effetti sospensivi previsti dal comma 9-ter, primo periodo, cessano al 31 marzo 2017. Restano comunque salvi quelli prodottisi fino a tale data.

 

Il comma 9-ter prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale(comma 7) nonchè quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.


 

Articolo 18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

 

 

L’articolo 18 (modificando alcune parti del D.L. 189/2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province , comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.

Inoltre, reca disposizioni relative all’ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l’incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.

 

L’articolo 18 detta disposizioni in materia di personale, modificando in più parti il D.L. 189/2016.

 

Il comma 1 interviene sulla disciplina dell’articolo 3, che ha disposto l’istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 2016.

Si ricorda che presso tali uffici è stato costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti gli enti locali coinvolti. Lo stesso articolo, inoltre, disciplina le funzioni, l’articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l’altro, assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti[16] (nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018).

In particolare, la definizione dell’articolazione territoriale degli uffici speciali e della dotazione del personale ad essi destinato (a seguito di comandi o distacchi dalle Regioni e dai Comuni, nonché dalle Province interessate) è demandata alle Regioni. E’ inoltre prevista la facoltà, per le Regioni, i Comuni e le Province interessati, di assumere personale per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali mediante forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

 

Più specificamente:

§  si prevede che il personale venga destinato agli Uffici speciali non solo a seguito di distacchi dalle Regioni, Comuni e Province interessate, bensì anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate (lettera a), n. 1);

§  si precisa che gli oneri stanziati per le dotazioni del richiamato personale sono da riferire ai distacchi in precedenza richiamati, all’utilizzo di forme contrattuali flessibili, nonché all’istituzione degli Uffici speciali (con relativa predisposizione delle convenzioni da parte del Commissario straordinario) (lettera a), n. 2);

§  si prevede la possibilità (ferme restando le disposizioni in merito alle dotazioni di personale richiamate in precedenza) di destinare ulteriori risorse (nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 4, comma 3, e fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale. Tale personale viene assunto, con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati (lettera a), n. 3);

§  si dispone (inserendo il nuovo comma 1-bis) che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità in precedenza individuate non siano computati ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. 165/2001[17] (lettera b)).

I commi 2 e 3 recano disposizioni relative all’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (costituito con DM 483 del 24 ottobre 2016).

 

In particolare, il comma 2 prevede l’incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione costituita, per una durata di 5 anni dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui si avvale l’ufficio sopra indicato.

L’art. 15-bis, co. 6, lett. a), del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) ha previsto che la segreteria tecnica di progettazione, è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione (art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001), per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui. Ha, altresì, disposto che ai componenti della segreteria tecnica possono essere anche affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento.

 

L’incremento delle unità di personale è consentito nel limite di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sull’autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.

Si tratta dell’autorizzazione di spesa, pari a € 10 mln annui, prevista dall’art. 1, co. 354, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

 

Si valuti l’opportunità di novellare l’art. 15-bis, co. 6, lett. a), del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

 

Il comma 3 autorizza l'ufficio del Soprintendente speciale ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale.

Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate dal Commissario straordinario a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata a quest’ultimo (alla quale sono assegnate, fra l’altro, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del D.L. 189/2016 -L. 229/2016 - le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici), previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Mibact.

La contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e, comunque, non superiore a 5 anni.

Al riguardo si richiama l’art. 15, co. 8, della L. 243/2012, in base al quale con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

 

Ai fini indicati, si novella l’art. 15-bis, co. 6, del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), aggiungendo la lett. b-bis).

 

Il comma 4 modifica alcune disposizioni dell’articolo 50 del D.L. 189/2016, concernente la struttura del Commissario straordinario e reca altresì specifiche misure per il personale impiegato in attività emergenziali.

 

In particolare:

§  nell’ambito delle unità di personale aggiuntive rispetto alla dotazione di personale impiegato in attività emergenziali prevista per il funzionamento del Commissario straordinario (di cui all’articolo 50, comma 2, del D.L. 189/2016), si aumentano (da 50 a 100) le unità di personale da individuare tra le amministrazioni pubbliche[18] (lettera a));

§  si prevede (nuovo comma 7-bis dell’articolo 50 del D.L. 189/2016) che gli specifici incrementi retributivi previsti per il personale trovino applicazione anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione (lettera b));

§  si modifica l’entità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo 50 stabilendo che (oltre alle risorse già previste dallo stesso articolo e non modificate dal comma in esame) agli eventuali maggiori oneri si debba far fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui all'articolo 4, comma 3 del D.L. 189/2016), entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018[19] (lettera c)).

 

Il comma 5 reca alcune modifiche all’articolo 50-bis del D.L. 189/2016, concernente il personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile.

 

Più specificamente:

§  si prevede la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente) fino a 700 unità ulteriori (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste per il 2017, che vengono confermate. Ai relativi oneri si fa fronte per il biennio 2016-2017 ai sensi dell'articolo 52 e per il 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui all'articolo 4, comma 3 del D.L. 189/2016), entro il limite massimo di 29 milioni di euro (lettera a));

§  si prevede la facoltà, per i comuni interessati al sisma, di incrementare (con efficacia limita al biennio 2017-2018) la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo (nuovo comma 1-bis dell’articolo 50-bis). Tale facoltà opera in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie previste per le assunzioni a tempo determinato e delle unità di personale specificamente individuate[20] (lettera b));

§  inserendo 5 nuovi commi all’articolo 50-bis (dal 3-bis al 3-sexies) la lettera c) prevede la facoltà, per i comuni interessati, di sottoscrivere (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente) contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, sono stipulati, nell'ambito delle risorse previste e per un numero massimo di 350 unità, nelle more dell'espletamento delle specifiche procedure già previste[21] e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti.

Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali, ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Inoltre, si stabilisce che il compenso non possa essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dal CCNL comparto Regioni ed autonomie locali, applicando altresì le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 223/2006, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

Con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono assegnate le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione dei contratti, assicurando al tempo stesso la possibilità per ogni Comune interessato di stipulare non più di 5 contratti.

Infine, le disposizioni concernenti le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, alle province viene riservata una quota (pari al 10% delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché per la sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna provincia è autorizzata ad assumere per le richiamate esigenze, e sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

 


 

Articolo 19
(Assunzione di dirigenti di seconda fascia per la Protezione civile)

 

 

L'articolo autorizza sia bandito  (da parte della Presidenza del Consiglio) un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

Dispone inoltre in ordine alla tempistica - sia del bando (da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) sia indirettamente dell'assunzione dei vincitori (dal momento che è prevista una copertura finanziaria già per metà anno 2017).

Insieme, dispone l'elevamento al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso (anziché il 30 per cento, com'è previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia dall'articolo 3, comma 2 del D.P.R. n. 272 del 2004).

Per il profilo finanziario, la spesa è quantificata dall'articolo in 1,76 milioni dal 2018. Per il 2017, l'importo è pari alla metà (dunque 880.000 euro), nel presupposto si abbia una conclusione delle procedure concorsuali entro il primo semestre del 2017, e già dall'avvio del secondo semestre si realizzino le assunzioni.

Gli importi così quantificati sono attinti a valere sul Fondo per il pubblico impiego (istituito sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016, per finalità tra le quali - esplicitata dalla sua lettera b) - il finanziamento di assunzioni di personale a tempo determinato, tenuto conto delle "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni", nei limiti delle vacanze di organico).

 

Il Dipartimento della protezione civile (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) conta al momento attuale 15 posizioni vacanti, sulle 34 posizioni dirigenziali di seconda fascia previste nell'organico del ruolo speciale della medesima Protezione civile (ruolo speciale istituito per previsione dell'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, come introdottovi dal decreto legislativo n. 343 del 2003).

Le competenze richieste - ravvisa l'amministrazione interessata - rendono non sempre agevole e produttivo il ricorso a figure dirigenziali appartenenti ad altre amministrazioni, così come risulta integralmente utilizzata la percentuale (pari per i dirigenti di seconda fascia all'8 per cento della loro dotazione organica) di ricorso ad incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (secondo la disciplina generale del pubblico impiego: cfr. articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Donde la proposta di una procedura concorsuale onde procedere al reclutamento ed alla copertura delle posizioni vacanti, al fine di adempiere alla duplice funzione spettante alla Protezione civile secondo l'ordinamento,  ordinaria ed emergenziale - altresì nella loro intersecazione, alla luce della successione di eventi sismici negli anni recenti e delle attribuzioni di quella secondo il Programma nazionale per il soccorso sismico (approvato con direttiva del Presidente del Consiglio del 14 gennaio 2014).


 

Articolo 20
(Impignorabilità di somme su conti correnti attivati dalla Protezione civile)

 

 

L’articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

La relazione tecnica precisa che si fa riferimento alle «somme rinvenienti da donazioni raccolte mediante numeri solidali e versamenti su conti correnti».

Il decreto-legge richiama le ordinanze adottate a norma dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Con riferimento all’evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, si tratta anzitutto dell’ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016 che, a integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, autorizza il Dipartimento della protezione civile a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale.

Successivamente, a modifica dell'ordinanza n. 389, è intervenuta l’ordinanza 1° settembre 2016, che ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato e solo al termine della raccolta fondi, il Dipartimento medesimo riversa tali somme nel conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, gestendole secondo le modalità previste dal citato Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 2014.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato inoltre a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa è condizionata alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.

 

Il decreto-legge n. 8 del 2017 dunque qualifica come impignorabili le somme versate sul conto corrente bancario fruttifero.

L’articolo 20 precisa inoltre che sono ricomprese tra le attività finanziate dalle somme impignorabili anche le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 93 del 2013, l’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile del Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, previsti all'art. 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza. Conseguentemente, il Fondo di protezione civile è destinato a finanziare le attività di previsione e prevenzione, nonché il funzionamento istituzionale del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio.

Si osserva che – una volta stabilita l’impignorabilità delle somme depositate sui conti correnti bancari – non è evidente la ragione per cui occorra specificare che tali somme riguardano pure le attività di ricostruzione “anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali”.

 

Eventuali sequestri o pignoramenti già effettuati sono inefficaci e l’inefficacia può essere dichiarata d’ufficio dal giudice.

La disposizione aggiunge che il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle somme e che «Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme».

 

Si valuti quali siano i soggetti - ulteriori rispetto agli istituti di credito – cui possa essere riferito il riferimento all’impresa depositaria.

 

Per quanto riguarda la possibilità di sottrarre somme della Protezione civile all’esecuzione forzata, si ricorda che il principio della responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e 2910 del codice civile) si applica generalmente anche allo Stato ed agli enti pubblici, ma con alcune limitazioni.

La PA, infatti, non sempre risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, in quanto, possono essere oggetto di espropriazione forzata (e quindi sono pignorabili) solo i beni pubblici che rientrano nel patrimonio “disponibile”, ovvero quei beni che non sono stati sottoposti ad alcun vincolo di destinazione.

Al contrario, i beni patrimoniali inizialmente disponibili, ma che sono stati sottoposti ai c.d. vincoli di destinazione per il soddisfacimento di una finalità pubblica, divenendo in tal modo indisponibili non possono essere sottoposti ad espropriazione forzata e sono dunque impignorabili.

In base alla giurisprudenza, tali beni sono quelli ai quali «una apposita norma di legge (o un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) imprima (…) un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio in modo da creare un collegamento diretto tra quelle entrate ed un determinato servizio pubblico» (Cass. 15 settembre 1995 n. 9727).

La disposizione in commento ha proprio la finalità di destinare le somme raccolte a uno specifico servizio pubblico («gestione e superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza […] ivi comprese le attività di ricostruzione»), rendendole così patrimonio indisponibile.

 

Si segnala che l’impignorabilità delle risorse della Protezione civile è già stata prevista dalle seguenti disposizioni:

·     art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994 n. 313, in materia di “Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza”, ai sensi del quale non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi di contabilità speciale comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titoli dovuti al personale amministrato;

·     art. 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996 che estende l’impignorabilità di cui alla disposizione precedente anche, tra l’altro, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile.

 

 


 

Articolo 21
(Disposizioni di coordinamento)

 

 

Il comma 1 reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

 

Il comma 1, alle lettere a)-c)  reca alcune correzioni  formali al decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. In primis, alla lettera a), all'articolo 2, comma 1, lettera l) del citato decreto, laddove si prevede che il Commissario straordinario é tenuto ad assicurare il monitoraggio degli aiuti al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato si rettifica quest'ultima parola con la parola: "Stato".

Inoltre, con la lettera b), si prevede che all'articolo 14, comma 1, laddove sono previste norme in tema di "ricostruzione pubblica", alla lettera c),  recante la qualificazione di  manufatti ed edifici, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che sono equiparabili,  ai fini dell'accesso agli interventi di ricostruzione e ripristino previsti destinati agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo indicati alla lettera a), si apporta una rettifica, ivi specificandosi che tale equiparazione non interessa gli «edifici pubblici ad uso pubblico» ma gli «edifici privati ad uso pubblico».

Con la lettera c), infine, si corregge la rubrica del titolo VI ad oggi vigente, che inizia dopo l'articolo 49, che diventa il titolo V, fermo restando il contenuto delle norme, riferite sempre a "Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali".

Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato, in data 26 settembre 2016, sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate, relativamente alle entrate "eventuali e diverse" del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritte nel piano gestionale n. 8 (Altre entrate straordinarie) del medesimo capitolo, rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del  citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Di conseguenza, in deroga al divieto espressamente previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge n. 196/2009, vengono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo, con riferimento all'esercizio 2016.

 

Il citato articolo 34, comma 6, della legge di contabilità, prevede  infatti che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno possa essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Ivi prevedendosi,  però, che gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato (per le spese decentrate) possano comunque dare corso ad atti di impegno a valere delle dotazioni di bilancio dell'esercizio già concluso, ma solo in presenza di:

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.


 

Articolo 22
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 22 disciplina l’entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 



[1]     Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

[2]     Disponibile sul sito web del Dipartimento della protezione civile, al link www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/2_LRManualeAedes_31_ottobre_GU_.pdf

[3]     Qui un approfondimento sulla rete scolastica.

 

[4]     Più ampiamente, si veda dossier 506/2 del 29 novembre 2016.

[5]     Tali dati erano stati riassunti il 3 novembre 2016 nella risposta all’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-09922,

[6]     Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato determinato nella misura dello 0,001% lordo con il D.M. 9 giugno 2016.

 

[7]     In proposito va rammentato che in sede di istruttoria al citato D.L. n. 98/2016 la CSEA, audita il 23 giugno presso le Commissioni riunite VIII e X ha avuto modo di evidenziare che “qualora il prelievo sulle somme iscritte presso i propri conti sia permanente, ciò può comportare la necessità di un corrispondente successivo aumento delle aliquote delle componenti tariffarie riscosse presso operatori interessati”.

[8]     In base all’articolo 1 della richiamata Convenzione, le risorse (limitatamente all’art. 45, c. 1, del D.L. 189/2016) sono così ripartite: 14.476.744,19 euro per l’Abruzzo, 23.162.790,70 euro per il Lazio, 48.255.813,95 euro per le Marche e 38.604.651,16 euro per l’Umbria.

[9]     Come integrati da successive ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

[10]   Secondo l’art. 3, c. 5, del D.Lgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione, ma non può superare gli importi massimi determinati in relazione all’ammontare della retribuzione stessa, pari attualmente a:

-  971,71 euro, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro;

-  1.167,91 euro, in caso di retribuzione superiore a 2.102,24 euro.

      Si ricorda che l'importo del trattamento è soggetto alla riduzione del 5,84% derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (di cui all’articolo 26 della L. 41/1986).

[11]   Occorre in proposito ricordare che in precedenza, con l’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 405 del 10 novembre 2016 - in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine - è stato affidato il compito alla Dicomac di provvedere al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati. L’effettuazione di tale ricognizione, in base al medesimo articolo, deve essere condotta utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) contenuta nell’allegato 1 alla medesima ordinanza, e finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.

[12]   Si tratta di un centro di coordinamento nazionale delle componenti e strutture operative di protezione civile attivato sul territorio interessato dall’evento, se ritenuto necessario, dal Dipartimento della Protezione civile in caso di emergenza nazionale. In seguito alle scosse registrate in data 24 agosto 2016, il Dipartimento della Protezione civile ha istituito, il successivo 28 agosto, una DiComaC a Rieti, che “provvede al coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza attraverso una serie di attività: dall'assistenza alla popolazione alla ricognizione dei danni su abitazioni, patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici, dalla ricerca di soluzioni abitative alternative al sostegno alle attività produttive” (www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_centro_italia_2016.wp).

[13]   Il comma 2 dispone infatti che “entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza”, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione privata possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate.

[14]   La scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo sono stati approvati con il D.P.C.M. 14 gennaio 2015.

[15]   D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2014, n. 15.

[16]   In materia di limitazioni assunzionali, l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha previsto, in via generale, dal 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono previste specifiche eccezioni a tali limiti. Tali disposizioni, inoltre, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del S.S.N.. Dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006). Resta comunque salvo quanto previsto dalla normativa speciale per le università e gli enti di ricerca. In tema di riduzione delle spese per il personale, il richiamato articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, ha disposto che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:    razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;       contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Infine, il successivo comma 562 ha disposto, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Tali enti  possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

[17]   Tali commi dispongono che i richiamati incarichi dirigenziali possano essere conferiti: entro il limite del 15% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 10% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (comma 5-bis); a tempo determinato (quindi per un massimo di 5 anni) entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

[18]   Ai sensi dell’articolo 50, comma 3, lettera a), del D.L. 189/2016. Si ricorda che tale personale viene collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

[19]   Si ricorda che il testo previgente prevedeva un limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. Ai relativi oneri si faceva fronte ai sensi del successivo articolo 52, recante le disposizioni finanziarie.

[20]   Al riguardo, l’articolo 50-bis, comma 2, del D.L. 189/2016 ha disposto che con provvedimento del Commissario straordinario (sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, composta dal medesimo Commissario e dai Presidenti delle Regioni interessate) vengano determinati, per le assunzioni, i profili professionali nonché il numero massimo di personale per singolo Comune (sulla base delle loro richieste, presentate al Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 189/2016).

[21]   Al riguardo, l’articolo 50-bis, comma 3, del D.L. 189/2016 ha disposto che le assunzioni a tempo determinato siano effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' inoltre possibile attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni (disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri), nel caso in cui nelle graduatorie richiamate non sia individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.