Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Disegno di legge A.S. n. 2594 "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 514 | ||||
Data: | 15/11/2016 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Altri riferimenti: |
|
Disegno
di legge A.S. n. 2594 "Conversione
in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni
e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" Schede di lettura A.S. n. 2594 novembre 2016
Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it -
Dossier n. 402
Servizio del
Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -
Servizio
Studi
Dipartimento Ambiente
Tel. 06
6760-9253 - st_ambiente@camera.it -
Progetti di legge n. 514
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 1 (Ambito
di applicazione)
Articolo 2 (Disposizioni
in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)
Articolo 3 (Incentivi
alle attività agricole e produttive)
Articolo 6 (Interventi
immediati sul patrimonio culturale)
Articolo 7 (Misure urgenti per le infrastrutture
viarie)
Articolo 8 (Misure
urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)
Articolo 9 (Interventi
di immediata esecuzione)
Articolo 11 (Disposizioni
finanziarie)
Articolo 12 (Entrata
in vigore)
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
L’articolo 1 disciplina la procedura per la stesura dell’elenco dei comuni danneggiati a causa del reiterarsi degli eventi sismici successivi al terremoto del 24 agosto 2016, integrativo dell’elenco dei comuni colpiti dal sisma di agosto, ed estende i poteri commissariali alla ricostruzione conseguente a tali nuovi eventi sismici.
Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 ha adottato una delibera (pubblicata nella G.U. n. 253 del 28 ottobre 2016), che estende gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, già adottata il 25 agosto scorso, agli eventi sismici che hanno colpito in data 26 ottobre le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per destinare 40 milioni di euro e consentire al Capo del Dipartimento della Protezione civile di assicurare con la massima tempestività ed efficienza gli interventi necessari all'assistenza alle popolazioni colpite.
Successivamente ai nuovi eventi sismici verificatisi il 30 ottobre, con la delibera 31 ottobre 2016 (pubblicata nella G.U. n. 256 del 2 novembre) il Consiglio dei ministri ha provveduto ad estendere ulteriormente gli effetti della citata dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto 2016 e autorizzato lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro.
Per una disamina dei provvedimenti adottati per far fronte alle conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di quelli successivi, si rinvia al relativo paragrafo del tema web Terremoti consultabile sul sito internet della Camera nonché al dossier n. 393 predisposto con riguardo all'AS 2567.
Procedura per l’approvazione dell’elenco
Il comma 1 dell'articolo in esame disciplina le seguenti fasi procedurali per addivenire all’approvazione dell’elenco dei comuni danneggiati a causa del reiterarsi degli eventi sismici successivi al terremoto del 24 agosto 2016:
1) segnalazioni motivate, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dei territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici. Si segnala che, ai fini della predisposizione della relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze un elenco di 68 Comuni risultante dalle segnalazioni formali e informali inviate dai Presidenti delle predette Regioni;
2) elaborazione dell’elenco da parte del Commissario straordinario previsto dal D.L. 189/2016 (emanato in seguito al terremoto del 24 agosto 2016), con propria ordinanza, sulla base delle segnalazioni delle Regioni;
3) approvazione dell’elenco da parte del Consiglio dei ministri;
4) trasmissione dell’elenco alle Camere.
Lo stesso comma dispone che resta comunque fermo il potere di ordinanza previsto dalla legge n. 225/1992.
Al riguardo, si fa notare che l’art. 5, comma 1, della L. 225/1992, prevede che al verificarsi di calamità naturali (o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari) il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. Il successivo comma 2 disciplina l’esercizio di tale potere, finalizzandolo all’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza.
Caratteristiche dell’elenco
Il comma 1 precisa che il nuovo elenco è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al D.L. 189/2016 (in cui sono elencati 62 comuni) e che la sua redazione è finalizzata all'estensione, ai territori da esso contemplati, dell'applicazione delle misure previste dal D.L. 189/2016 e dal decreto-legge in esame.
In merito alla citata estensione, la norma prevede che l’elenco operi una suddivisione dei Comuni in due categorie, sulla base dei danni riscontrati:
1) Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, si applicano tutte le norme del D.L. 189/2016;
2) Comuni nei quali viene esclusa l’applicazione generalizzata delle norme del Titolo IV del D.L. 189/2016. In tali Comuni, le disposizioni – che riguardano il sostegno al reddito dei lavoratori e prevedono sospensioni di termini e misure in materia fiscale e processuale – si applicano con riferimento al singolo soggetto danneggiato.
Andrebbe valutato se fare riferimento non all’intero titolo IV, ma alle disposizioni dei capi II e III del medesimo titolo, atteso che l’articolo 44, di cui si compone il capo I, detta disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali che, secondo quanto evidenziato dalla stessa relazione illustrativa, potrebbero “trovare sempre applicazione”.
Ciò parrebbe confermato da quanto riportato nell’elenco dei 68 Comuni, allegato alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, risultante dalle segnalazioni operate dalle Regioni. In tale elenco viene, infatti, precisato che per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata e Spoleto si applicano le disposizioni dell’art. 44, mentre i benefici previsti dai restanti articoli del Titolo IV saranno concessi solo “in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione”.
L’ultimo periodo del comma 1 è finalizzato a consentire l’applicazione delle misure per la ricostruzione anche ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, e non inclusi negli elenchi, su richiesta degli interessati, a condizione che gli stessi dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici, mediante apposita perizia giurata.
Tale finalità viene perseguita disponendo l’applicazione, anche agli eventi sismici oggetto del decreto in esame, delle norme dell’art. 1, comma 2, del D.L. 189/2016.
L’art. 1, comma 2, del D.L. 189/2016 dispone, infatti, che le misure di tale decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
Il comma 2 dispone che il Commissario straordinario previsto dal D.L. 189/2016 opera con i poteri di cui al medesimo decreto-legge e al decreto in esame, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi a quelli del 24 agosto 2016.
Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Della nomina è stata data notizia con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2016.
Considerato che il D.L. 189/2016 disciplina un articolato sistema di governance della ricostruzione delle aree colpite, che comprende - oltre al Commissario straordinario - anche una serie di altri organi (vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, comitati istituzionali regionali e uffici speciali per la ricostruzione), andrebbe valutato se prevedere espressamente anche per essi una estensione delle competenze alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1 dell’articolo 1.
Articolo
2
(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)
L’articolo 2 disciplina la procedura per l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l’acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.
In particolare, il comma 1 prevede che i sindaci dei Comuni dei territori interessati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, forniscano indicazioni al Dipartimento della protezione civile con riguardo alle aree da destinare agli insediamenti di container, che devono essere immediatamente rimuovibili al cessare delle esigenze abitative collegate ai predetti eventi. In assenza di tali indicazioni, la norma prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda d'intesa con i Presidenti delle citate Regioni.
Ai fini dell’individuazione delle suddette aree, la disposizione richiama due criteri: la preferenza per le aree pubbliche, rispetto a quelle private, e il contenimento del relativo numero.
Sulla base di tali criteri, l’individuazione di dette aree da destinare agli insediamenti di container è finalizzata, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, a:
1) individuare soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in contesti in cui operino strutture che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità' locale;
2) assicurare il presidio di sicurezza del territorio.
Sulla base di quanto prevede il comma 1, i provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica ed hanno valore di provvedimenti di occupazione d'urgenza.
L’articolo 7 della legge sul contenzioso amministrativo (legge n. 2248 del 1865, all. E), richiamato nella disposizione in esame, prevede che, qualora per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, essa provvede con decreto motivato, senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.
Ai provvedimenti in questione si applica la normativa vigente concernente l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio e l’indennità per l'occupazione, ai sensi degli articoli 49 e 50 del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).
L’art. 49 del D.P.R. 327/2001 consente all'autorità espropriante di disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo con ordinanza, con notifica al proprietario del fondo e redazione del verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. La norma prevede l’applicazione di tali disposizioni, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. L’art. 50 stabilisce, nel caso di occupazione di un'area, una indennità dovuta al proprietario per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il comma 2 demanda a una ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la definizione delle modalità di predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.
Il comma 3 prevede che sia il Dipartimento della protezione civile a provvedere alla installazione dei moduli destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.
Il comma 4 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a, proceda allo svolgimento di procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali.
La norma consente in particolare di avviare le suddette procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
L'articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, consente, infatti, l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Per lo svolgimento delle procedure negoziate previste, il comma 5 consente di derogare all’articolo 40, comma 1, del Codice sui contratti pubblici, relativamente all’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, e all’art. 93 del medesimo Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai fini dell’acquisizione dei documenti per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.
L’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 disciplina la garanzia a corredo dell’offerta; in particolare, il comma 1 prevede che l'offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La norma stabilisce altresì che, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura, resta fermo il potere di deroga ulteriore attraverso le ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
L'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016, consultabile sul sito internet del Dipartimento della Protezione civile, detta disposizioni che si intrecciano con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge in esame. L'articolo 1 di tale ordinanza prevede, infatti, all'esito dell'espletamento delle procedure negoziate, la stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise.
In
considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei
requisiti relativi alla partecipazione alle procedure negoziate si provvede con
le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50. Nel ricordare che tale norma disciplina le procedure in caso di
somma urgenza e di protezione civile, si segnala che il richiamato comma 7
prevede che gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso
dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che
l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con
la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a
sessanta giorni dall'affidamento, e nel caso che, a seguito del controllo,
venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le
amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto.
L'ordinanza 406/2016 prevede tra l'altro il ricorso all’ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati:
- 31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell’esecuzione nell’ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- 63, comma 6, anche all’ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;
- 68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;
- 74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;
- 75, comma 3, allo scopo di consentire l’utilizzo di mezzi straordinari nell’invito dei candidati;
- 79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;
- 97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi.
Qualora non sia possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti per la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali, in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, il comma 6 consente lo svolgimento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.
Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici prevede, nell’ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, la selezione di almeno cinque operatori da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. La direttiva 2014/24/UE non reca disposizioni in ordine al numero di operatori da coinvolgere nella selezione.
Da ultimo, il comma 7 prevede che i comuni acquisiscano i servizi necessari, attraverso le procedure previste con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare la gestione delle aree temporanee.
Specifiche disposizioni riguardano l’acquisizione dei moduli destinati a soddisfare esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame. Il comma 8 consente, infatti, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari a tale scopo, la possibilità di richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.
L’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici consente alla stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui al comma 8 risulti insufficiente a soddisfare i fabbisogni, il comma 9 prevede la possibilità di interpellare in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria, in deroga alle disposizioni vigenti.
Qualora anche l’interpello progressivo dei partecipanti non consenta di procedere alle ulteriori aggiudicazioni, il comma 9 consente di svolgere una nuova procedura di affidamento, applicando le procedure disciplinate dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo in esame relativamente al ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando, anche con un solo operatore eventualmente disponibile, nonché alle deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ivi richiamate.
Il comma 10 estende la possibilità di applicare l’aumento delle prestazioni previste (secondo le disposizioni di cui al comma 8), in deroga ai limiti contenuti nella normativa vigente sui contratti pubblici, anche all’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali, nonché di quelli già conclusi in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container.
Il comma 11 stabilisce che, per lo svolgimento delle suddette attività, il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
In base a quanto dispone l’articolo 6 della legge n. 225/92, all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (ai sensi dell’articolo 11 della citata legge n. 225): il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; le Forze armate; le Forze di polizia; il Corpo forestale dello Stato; i Servizi tecnici nazionali; i gruppi nazionali di ricerca scientifica; la Croce rossa italiana; le strutture del Servizio sanitario nazionale; le organizzazioni di volontariato; il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
Il comma 12 richiama il rispetto, per le procedure contrattuali disciplinate dall’articolo in esame, dei principi di trasparenza e imparzialità e prevede la trasmissione dei relativi atti all'ANAC, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.
Il comma 13 prevede che all'attuazione delle disposizioni - di cui all’articolo in commento - si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.
Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto, e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Successivamente, con la delibera del 27 ottobre 2016, gli effetti della dichiarazione di stato d'emergenza, già adottata il 25 agosto scorso, sono stati estesi agli eventi sismici che hanno colpito in data 26 ottobre le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per destinare 40 milioni di euro e consentire al Capo del Dipartimento della Protezione civile di assicurare con la massima tempestività ed efficienza gli interventi necessari all'assistenza alle popolazioni colpite.
Ai nuovi eventi sismici verificatisi il 30 ottobre 2016, con la delibera 31 ottobre 2016 il Consiglio dei ministri ha provveduto ad estendere ulteriormente gli effetti della citata dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto 2016 e autorizzato lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro.
Anche i due predetti stanziamenti attingono alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
Articolo
3
(Incentivi alle attività agricole e produttive)
L'articolo 3 attribuisce risorse ISMEA alle
imprese agricole, per finanziare le loro garanzie bancarie; al pronto
ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a
valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, sono poi utilizzate le disponibilità del fondo di rotazione;
misure di sostegno sono anche rivolte ai produttori di latte e di prodotti
lattiero-caseari; per l'accertamento dei danni subiti dalle aziende produttive
sono definite procedure e sono contemplati rimborsi (per acquisti, locazioni ed
altri interventi necessari per la prosecuzione delle loro attività).
Il comma 1
intende assicurare la continuità produttiva delle attività agricole che operano
in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016; a tal fine la destinazione di risorse già
prevista dall'articolo 21 comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016 (fino all’importo di 1 milione di euro per l’anno
2016, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati di quel primo ambito territoriale) è prevista fino
all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016. Essa continua ad operare a valere sulle disponibilità residue già trasferite
all’ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura.
Con la legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 1068
della legge 27 dicembre 2006, n. 296), fu istituito il “Fondo per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”, a cui era stata attribuita una
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per 5 anni, a partire dal
2007; con la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008, art. 2 -
comma 120), il predetto Fondo è stato altresì destinato al ricambio
generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
Tali risorse saranno utilizzate per abbattere,
fino all’intero importo, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette
che l'ISMEA può concedere a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni
nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari,
nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari. Nel rispetto della normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, l'abbattimento avverrà secondo il metodo di calcolo
di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015: esso è
volto a calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie statali dirette - di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole a norma
dell'art 1, comma 2, lett. i) della legge n. 38 del 2003) - tra le categorie di aiuti nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno (ai
sensi del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, detto “ABER”)
e tra le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del
regolamento generale di esenzione per categoria, detto “GBER”).
Il comma 2 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo
danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione
dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso
dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali: tali finalità combaciano con quelle enunciate dall'articolo 21 comma 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a favore delle imprese ubicate nei comuni
terremotati di quel primo ambito territoriale.
Stavolta, però, lo Stato - attraverso
le disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 - assicura (non più l’intera quota del cofinanziamento regionale
dei programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle Regioni interessante dal
sisma, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, ma) la quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2019
e 2020 dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate.
Il Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - istituito, con la
legge 16 aprile 1987, n. 183, presso il Ministero dell’economia e delle finanze[1],
con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio - garantisce il
coordinamento finanziario degli interventi previsti dalla normativa europea con
quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione, e l’utilizzo dei flussi
finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali e dei Fondi
SIE. Attraverso il Fondo si assicura la centralizzazione presso la tesoreria
dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall’Unione europea e la gestione
univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti
titolari, consentendo anche di monitorare l’impatto di tali flussi sugli
aggregati di finanza pubblica. La gestione del Fondo si concretizza dunque in:
· operazioni di acquisizione delle risorse che l’UE
destina all’Italia e conseguente trasferimento delle stesse in favore di
amministrazioni pubbliche ed organismi privati aventi diritto;
· assegnazione, con appositi decreti direttoriali, della
quota di finanziamento di parte nazionale degli interventi UE e relative
operazioni di erogazione delle risorse in favore delle Amministrazioni e degli
altri organismi interessati;
· chiusure finanziarie degli interventi comunitari, con
riconoscimento ed erogazione del contributo finale di parte nazionale.
Il comma 3 è volto ad
assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in
aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016: la misura che consegue l'obiettivo è la
concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne
bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre
2016.
Ai sensi di tale normativa, l'Unione europea mette a
disposizione degli Stati membri un importo totale di 350 milioni di euro per la
concessione di un sostegno eccezionale di adattamento ai produttori di latte
e/o agli allevatori dei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle
carni ovine e caprine («allevatori di altri settori zootecnici»). Gli Stati
membri utilizzano gli importi per le misure adottate sulla base di criteri
oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non
provochino distorsioni della concorrenza. Le misure adottate dagli Stati membri
sostengono i produttori di latte e/o gli allevatori di altri settori zootecnici
dediti a una o più delle seguenti attività intese a favorire la sostenibilità
economica delle proprie aziende e che contribuiscono alla stabilizzazione del
mercato: a) riduzione della
produzione superiore a quella contemplata dal regolamento delegato (UE) 2016/1612
della Commissione o non aumento della produzione; b) agricoltura su piccola scala; c) applicazione di metodi di
produzione estensivi; d) applicazione di metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente e del clima; e) realizzazione di progetti di cooperazione; f)
applicazione di regimi di qualità o progetti intesi a promuovere la qualità e
il valore aggiunto; g) formazione in materia di strumenti finanziari e
strumenti di gestione dei rischi. Gli Stati membri garantiscono che, quando i
produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici non sono i
beneficiari diretti dei pagamenti, il vantaggio economico dell'aiuto è
integralmente trasferito su di loro. Le spese sostenute dagli Stati membri in
relazione ai pagamenti in questione sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo
se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2017. Gli Stati
membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure predette, fino
a un massimo del 100 % dell'importo corrispondente che figura in allegato, alle
stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni
della concorrenza; gli Stati membri avevano l'obbligo di versare il sostegno
supplementare al più tardi entro il 30 settembre 2017.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sarà definito l'importo dell'aiuto unitario,
differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute
dell'animale. Le risorse economiche necessarie sono attinte - ai sensi del comma 4 - dal Fondo di investimento nel
capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli
interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289: esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in
esame sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di
10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa.
Per il comma 5 i
titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli
eventi sismici in questione, nella qualità di responsabili della sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui al relativo testo unico, depositano in Comune la
certificazione di agibilità sismica che deve essere rilasciata, a seguito di
verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un
professionista abilitato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede una procedura apposita per l’avvio
di interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici che hanno
riportato danni lievi.
Al fine di favorire il rientro nelle unità
immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, il citato
articolo 8 conferisce facoltà ai soggetti interessati di avviare gli interventi
di immediata esecuzione, per effettuare l’immediato ripristino della agibilità
degli edifici e delle strutture, mediante la presentazione di un progetto e
l’asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso
di causalità tra il sisma e lo stato della struttura. I soggetti interessati
comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli
uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni operative,
nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile
della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice. I
soggetti che hanno avviato i lavori di immediata esecuzione presentano agli
uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta; il mancato
rispetto del termine e delle modalità indicate determina l'inammissibilità
della domanda di contributo. Si prevede, infine, l’affidamento obbligatorio dei
lavori per gli interventi di immediata esecuzione a imprese individuate in base
a determinati requisiti. Sulla materia degli interventi di immediata
esecuzione, si veda anche quanto previsto dall'articolo 9 del decreto qui in
esame (alla cui scheda si fa rinvio).
La procedura speciale ora introdotta prevede che siano i
Comuni a trasmettere periodicamente agli uffici speciali per la ricostruzione
(di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016) gli elenchi delle
certificazioni depositate dai titolari di attività produttiva: esse sono
considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento
dei danni.
Per il comma 6
le imprese che hanno subito danni riconducibili agli eventi sismici possono -
previa perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante
anche la valutazione economica del danno subìto - acquistare o acquisire in
locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti
necessari a garantire la prosecuzione della propria attività.
Le relative spese saranno rimborsate ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, che affida al Commissario
straordinario l'adozione dei provvedimenti mediante i quali: sono individuate
le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ricostruzione con
adeguamento sismico, ma anche di semplice ripristino con miglioramento sismico
in relazione all’entità dei danni riscontrati, nonché le tipologie di immobili
e i livelli di danneggiamento cui questi afferiscono; sono definiti i parametri
per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o
distrutti su cui intervenire, oltre a quelli per la determinazione del costo
degli interventi. Il testo elenca le tipologie degli interventi in relazione
alle diverse tipologie di beni immobili, mobili e attività produttive che
potranno fruire di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sulla base dei danni effettivamente verificatisi. I contributi sono erogati,
con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle
acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a
contributo. Per i soggetti autorizzati all'esercizio del credito è ammessa la
possibilità di contrarre finanziamenti, assistiti dalla garanzia dello Stato,
per reperire le risorse da erogare ai soggetti aventi titolo alle misure di
sostegno mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato.
Per i beneficiari dei finanziamenti agevolati si prevede un credito di imposta,
fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza
di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono
coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con
ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo.
La concessione del rimborso e le
modalità del relativo riconoscimento sono stabilite, secondo il comma 7, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
Per l'esercizio delle funzioni attribuite
al Commissario straordinario - in ordine alla ricognizione complessiva dei
danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate - è previsto che
egli provveda anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento
europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni
interessate nell'ambito del cabina di coordinamento per gli interventi della
ricostruzione, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Per il comma 8, infine, l'applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 è subordinata al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Si tratta cioè di verificare che rientrino tra le misure di sostegno al sistema produttivo che non violano il divieto di aiuti di Stato previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea perché ritenuti di lieve entità. Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2013) reca la definizione degli aiuti de minimis, rapportandoli ai singoli settori merceologici in cui operano le aziende.
Articolo 4
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione
civile)
L'articolo 4 reca autorizzazioni all'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici e del Dipartimento della protezione civile; ed ha per oggetto l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
In particolare: i commi 1-3 concernono le assunzioni da parte dei Comuni; il comma 4, le assunzioni da parte del Dipartimento della protezione civile; il comma 5, la proroga dei rapporti di lavoro.
Il comma 1 autorizza l'assunzione fino a 350 unità - nel limite di spesa di: 1,8 milioni di euro per il 2016; 14,5 milioni per il 2017 - di personale "con professionalità di tipo tecnico od amministrativo".
Quelle così autorizzate sono assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016.
Le
assunzioni autorizzate possono derogare ai vincoli di contenimento della spesa di
personale previsti dalla normativa vigente (ossia: articolo 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010; articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296
del 2006).
In materia di limitazioni assunzionali, l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, in via generale, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
A decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.
Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006).
In tema di riduzione delle spese per il personale, è intervenuto l’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, il quale ha previsto che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
ü razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
ü contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità, la
disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006
(e successive modificazioni), il quale ha previsto che tali enti possano
assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, a condizione
che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non superino il corrispondente ammontare dell’anno 2008.
Con provvedimento
del Commissario straordinario (sentito il Capo del Dipartimento della
protezione civile, e previa deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione, composta dal medesimo Commissario e dai Presidenti delle Regioni
interessate) sono determinati, per le assunzioni, i profili professionali
nonché il numero massimo di personale per singolo Comune (sulla base delle loro
richieste, presentate al Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge). Così prevede il comma 2.
Le assunzioni autorizzate sono in capo ai singoli Comuni. Per le esigenze 'trasversali' a più enti territoriali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione.
Si ricorda che in base al comma 1 del citato articolo 3 si prevede che per la gestione della ricostruzione ogni
Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune,
denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”,
prevedendosi che la definizione dell’articolazione territoriale degli uffici
speciali e della dotazione del personale ad essi destinato (a seguito di
comandi o distacchi dalle Regioni e dai Comuni interessati) sia demandata alle
Regioni. Si prevede ivi, altresì, che il
Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali, predispone
uno schema tipo di convenzione. E’ inoltre prevista la facoltà, per le Regioni
ed i Comuni interessati, di assumere personale per assicurare la piena
funzionalità degli Uffici speciali. Le assunzioni sono effettuate con contratti
flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale
previsti dalla normativa vigente nei limiti di spesa complessiva ivi recati di
0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni di euro annui per il biennio
2017-2018.
Si dispone, infine,
la possibilità, per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato, di
attingere alle graduatorie vigenti (anche quelle concernenti assunzioni a tempo
indeterminato), garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione
dei candidati nelle graduatorie stesse.
Il comma 3 autorizza
i Comuni che procedano alle assunzioni, ad attingere alle graduatorie vigenti - anche se formate per assunzioni a tempo
indeterminato - per profili professionali compatibili.
A questa facoltà, si aggiunge quella di attingere a
graduatorie di altre amministrazioni (disponibili sul sito del Dipartimento
della funzione pubblica).
Qualora le graduatorie vigenti, della medesima
amministrazione o di altre, non 'offrano' profili professionali rispondenti a
quelli richiesti, i Comuni che procedano alle assunzioni possono effettuarle
("sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità")
con selezione pubblica, anche per soli titoli.
Il comma 4
autorizza l'assunzione fino a 20
unità - nel limite di spesa di: 140.000 di euro per il 2016; 960.000 per il
2017 - di personale con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, da
parte del Dipartimento della protezione
civile.
Quelle così autorizzate sono assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno. Sono per lo svolgimento di attività connesse all'emergenza post-sismica.
Anche per tali assunzioni (come per quelle dei Comuni), è prevista la facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, della medesima o di altra amministrazione; e se le graduatorie non presentino professionalità quali quelle richieste, è autorizzata un'assunzione diretta tramite selezione pubblica, anche per soli titoli, secondo criteri di pubblicità e trasparenza.
Il comma 5 ha per oggetto eventuale proroga di rapporti di lavoro a termine già in essere (alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).
Tale proroga è autorizzata dal Commissario straordinario, con sua ordinanza (di concerto con il ministero dell'economia e della finanza).
La proroga può essere disposta in deroga alla normativa vigente, fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Prorogabili sono così i contratti di lavoro a tempo determinato (a condizione di rispettarne la durata massima prescritta da disposizioni dell'Unione europea)[2] come i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico specialistiche - presso le componenti e le strutture del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nella gestione delle attività emergenziali. Dalle disposizioni non deve conseguire - si prevede - variazione di oneri di finanza pubblica.
Si osserva che il comma reca la clausola di
invarianza facendo riferimento agli oneri 'derivanti dall'applicazione delle
ordinanze adottate in attuazione del presente articolo',
mentre il riferimento sembrerebbe al comma anziché all'articolo. Si considerai,
al riguardo, che l'articolo 11 del decreto in esame reca infatti la copertura
delle risorse riferite all'articolo 4 in parola.
Articolo
5
(Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione)
L’articolo 5 prevede il reimpiego, presso la Struttura del Commissario straordinario, di venti unità di personale degli uffici speciali per la ricostruzione post-sisma del 2009 e l’accelerazione delle procedure di comando o fuori ruolo del personale destinato alla Struttura commissariale medesima.
Il comma 1 detta disposizioni finalizzate al reimpiego, presso la Struttura del Commissario straordinario prevista dal D.L. 189/2016, di 20 unità di personale degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.
L’art. 50, comma 3, lettera a) del D.L. 189/2016, ha assegnato alla Struttura del Commissario un contingente di non più di 50 unità di personale delle Amministrazioni pubbliche (elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), che viene collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
La norma in esame prevede che, nell’ambito di tale contingente, 20 unità siano individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso gli uffici speciali istituiti dall'art. 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012: l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila (USRA).
Si ricorda che il comma 3 del citato art. 67-ter ha autorizzato, per tali uffici speciali, una dotazione di risorse umane nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio.
Il comma 6 del medesimo articolo ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli posti dall’art. 3, comma 102, della L. 244/2007, fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Lo stesso comma ha destinato tale personale, in via temporanea e nel limite di 50 unità, agli Uffici speciali in questione (USRA e USRC).
Le tabelle con le dotazioni organiche degli uffici speciali per la ricostruzione post-sisma del 2009 sono disponibili nei siti web dei medesimi uffici[3].
Il comma 2 contiene norme volte a garantire il celere perfezionamento delle procedure di comando o fuori ruolo per le 50 unità di personale impiegato presso amministrazioni pubbliche che – in base all’art. 50, comma 3, lettera a), del D.L. 189/2016 (in cui sono incluse le 20 unità previste dal comma 1) – sono assegnate alla Struttura commissariale.
Per tale personale viene infatti previsto che, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.
Il comma 14 dell’articolo 17
della L. 127/1997 ha stabilito l’obbligo, in caso in cui norme o regolamenti
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, per le amministrazioni
di appartenenza, di adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro
15 giorni dalla richiesta. Una specifica deroga è consentita per personale in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, (fatta eccezione per il
personale con qualifiche dirigenziali) che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
del D.L. 168/2016, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso
altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.
Articolo
6
(Interventi immediati sul patrimonio culturale)
L'articolo 6 disciplina le procedure per l’affidamento e l’attuazione di interventi urgenti di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il comma 1 dispone l’applicazione per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), delle disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016), al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Si veda l’approfondimento sulla nozione
di bene culturale.
L’articolo
148, comma 7, del citato Codice dei contratti pubblici
prevede che l'esecuzione dei lavori nel settore dei beni culturali (titolo VI,
capo III) è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino
all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163
del Codice.
L’articolo
163 disciplina le circostanze di somma urgenza in cui,
attesa l’eccezionalità delle situazioni che “non consentono alcun indugio”, è
consentita l’immediata esecuzione di interventi. In tali circostanze, il
responsabile del procedimento o il tecnico, che si reca prima sul luogo,
possono disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
Il disegno di legge di conversione del D.L. 189/2016 (Atto
Senato n. 2567) è attualmente all’esame in sede referente della 5ª
Commissione permanente (Bilancio) del Senato.
Sul richiamato articolo 34 si veda il Dossier
Disegno di legge A.S. n. 2567 "Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016",
pp. 157-160.
Il comma 2 dispone che in applicazione degli articoli 27 e 149 del d.lgs. 42/2004, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo d.lgs., i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al MIBACT.
Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del d.lgs. 42/2004, si applica il comma 4 dell’articolo in esame (si veda infra). I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al MIBACT ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al D.L. n. 189 del 2016. Il MIBACT trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
I beni menzionati nel richiamato articolo 136 del
d.lgs. 42/2004 sono:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli
alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda (relativa ai beni culturali) del Codice, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri
ed i nuclei storici.
In base al comma 3, le suddette disposizioni si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della L. 394/1991, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE, nei medesimi Comuni.
Tra le misure previste dalla direttiva
2009/147/CE concernente la protezione degli uccelli selvatici, vi
è l'istituzione di zone di protezione al fine di preservare, mantenere o
ristabilire, per tutte le specie di uccelli che rientrano nell'ambito di
applicazione, una varietà e una superficie sufficienti di habitat. I paesi dell’UE devono creare zone di protezione speciale
(ZPS) per le specie minacciate e gli uccelli migratori, con condizioni
favorevoli alla loro sopravvivenza, situate nella zona naturale di
distribuzione degli uccelli (cioè dove vivono naturalmente). Particolare
attenzione è rivolta alle zone umide. La direttiva 2009/14/CE codifica la
precedente direttiva "Uccelli" del 1979, le cui norme di recepimento
sono contenute nella legge
11 febbraio 1992, n. 157, integrate con il DPR
8 settembre 1997, n. 357 e con decreto
del Ministero dell'ambiente del 6 novembre 2012.
La legge n. 157/1992 è stata modificata dall'art. 42 della legge
4 giugno 2010, n. 96 e dall'art. 26 della legge
6 agosto 2013, n. 97 al fine di dare attuazione alla direttiva
2009/147/CE. In materia di aree protette, si ricorda che è stato di recente
approvato dal Senato il ddl. N. 119, ora all'esame
della Camera (A. C. 4144).
Ai sensi del comma 4, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, si applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 189 del 2016, a mente del quale le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del MIBACT che partecipa alle operazioni.
Sul richiamato articolo 28 si veda il Dossier
Disegno di legge A.S. n. 2567 "Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016",
in particolare p. 131.
Secondo il comma 5, alle imprese incaricate degli interventi predetti si applica l'articolo 8, comma 5, del D.L. n. 189 del 2016[4]. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del medesimo D.L.
Il comma 6 prevede che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016[5]:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del MIBACT, e composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;
b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, mediante le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) e dall'articolo 50, comma 3, del D.L. n. 189 del 2016, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di 5 anni a far data dal 2017.
Sul richiamato articolo 50 si veda il Dossier
Disegno di legge A.S. n. 2567 "Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016",
in particolare pp. 209-210.
In base al comma 7, agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11 (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Articolo
7
(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)
L'articolo 7 stabilisce che agli interventi volti alla messa in sicurezza e al
ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse
nazionale, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016 e che rientrino nella
competenza di Anas s.p.a., provveda la stessa Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della protezione
civile.
Anas s.p.a. è chiamata altresì ad assicurare il coordinamento
degli interventi rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali,
con il potere di intervenire direttamente su tali infrastrutture, ove
necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti
interessati.
Per l'attuazione
degli interventi previsti, Anas s.p.a. opera in via
di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
868, della legge n. 205 del 2015 e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo
5 dell'ordinanza n. 394 del 2016.
La disposizione si rende necessaria- come
si precisa nella relazione - in quanto "a seguito degli eventi sismici
verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 si sono verificati frane sulla SS4
Salaria e dissesti alle opere d'arte e alla galleria San Benedetto sulla SS 685
Tre valli che necessitano di urgenti interventi di ripristino e messa in
sicurezza, nonché su strade di competenza delle regioni e degli enti locali che
avrebbero in questa fase difficoltà ad operare la ricostruzione".
Il comma 868
dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2015 (legge di stabilità 2016)
dispone, a decorrere dal 10 gennaio 2016, la confluenza delle risorse iscritte
nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'Anas s.p.a., in un apposito Fondo da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 873 disciplina l’utilizzo
delle risorse di tale Fondo per fronteggiare emergenze o altri eventi che
incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma. In tali casi
l'Anas s.p.a. può utilizzare le risorse del Fondo citato
in relazione agli effettivi fabbisogni per realizzare le opere incluse nel
piano pluriennale di opere, nonché le ulteriori opere aventi carattere di
emergenza. A tal fine l'Anas s.p.a. dà preventiva comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il quale rilascia la relativa
autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione; decorso tale termini, l'Anas s.p.a. può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al Ministero.
Infine, il comma 875 prevede che nei
territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la
procedura di ricognizione dei fabbisogni, Anas s.p.a. è autorizzata, mediante
apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Protezione civile, ad
effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.
L'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 2016 del Capo Dipartimento della protezione civile
prevede, al fine di facilitare la realizzazione di determinati interventi
urgenti, la possibilità per i soggetti attuatori di provvedere- sulla base di
apposita motivazione- in deroga ad alcune disposizioni del cd. Nuovo Codice
degli appalti (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50). La disposizione in particolare richiama, fra
le altre, le seguenti attività: affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e
dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle Strutture Abitative
d'Emergenza e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e
sociali; acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle
opere provvisionali.
Per l'analisi delle norme
emanate dopo il sisma e in particolare delle ordinanze della protezione civile
si rinvia al dossier n. 393 predisposto con riguardo all'AS 2567.
Articolo
8
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)
L'articolo 8 attribuisce, per l'a.s. 2016/2017, una serie di facoltà di carattere organizzativo e amministrativo ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative. Si autorizza la relativa spesa.
Il comma 1 attribuisce ai dirigenti degli USR di cui all'articolo 75, comma 3, del d.lgs. 300/1999, per l'a.s. 2016/2017, la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al DPR 81/2009, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.
Tale facoltà viene attribuita - al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative - con riferimento:
a) alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici; b) a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza;
c) a quelle che ospitano alunni sfollati.
Inoltre i medesimi dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'a.s. 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della L. 107/2015, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e successivi, della L. 107/2015, dall'articolo 455, comma 12, del d.lgs. 297/1994, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).
Tali assegnazioni sono regolate con contratto integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dall’11 novembre 2016), al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.
Il comma 2 autorizza la spesa di € 5 mln nel 2016 ed € 15 mln nel 2017 per l'adozione delle predette misure.
Dette somme sono ripartite tra gli USR interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività previste dal comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del d.lgs. 123/2011 sono ridotti a 2 giorni, incrementabili fino a 7 in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo d.lgs.
Si ricorda che il richiamato articolo 6 del d.lgs.
123/2011 prevede che l'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile
delle somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5[6],
con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa
riferite.
Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di
ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la
spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di
provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli
relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo
mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonché di
quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione,
tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che
ne stabilisce la destinazione;
b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di
bilancio, ovvero dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli;
c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al
capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto
che ai residui;
d) siano violate le disposizioni che prevedono
specifici limiti a talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis[7]
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e-bis) i
relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito
dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel
caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i
corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla
Corte dei conti. Ai sensi del citato articolo 34, comma 2, della L. 196/2009,
con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di
obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti
in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono
esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni
relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene
esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della
necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di
pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione
dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri
elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di
somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato
solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.
Il comma 3 prevede il monitoraggio, da parte del MIUR, entro il 31 maggio 2017, delle spese di cui al comma 1 del personale docente e ATA, mediante la comunicazione delle relative risultanze alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.
In base comma 4, per l'a.s. 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento[8] adottato ai sensi dell'articolo 4 della L. 124/1999, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica.
Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare tali posti, i dirigenti degli USR pubblicano sul proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.
Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame, ai quali si provvede:
a) quanto ad € 5 mln nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istituito dall'articolo 1, comma 601, della L. 296/2006, legge finanziaria 2007);
Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche è iscritto nel cap. (1194) 2394 dello stato di previsione del MIUR
(Tabella n. 7). In base al disegno di legge recante il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019 (Atto
Camera n. 4127-bis), Allegato tecnico per capitoli, lo stanziamento
previsto per il 2017 è pari a € 100 mln.
b) quanto ad € 15 mln nel 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica istituito dall'articolo 1, comma 202, della L. 107/2015.
Il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento
e la valorizzazione dell'istruzione scolastica è iscritto nel cap. 1285 dello
stato di previsione del MIUR (Tabella n. 7). In base al disegno di legge
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Atto
Camera n. 4127-bis), Allegato tecnico per capitoli, lo stanziamento
previsto per il 2017 è pari a € 391,3 mln.
Il comma 6 autorizza il MEF ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
9
(Interventi di immediata esecuzione)
L’articolo 9 prevede l’estensione della disciplina per l’immediato ripristino degli edifici con danni lievi anche agli edifici classificati non utilizzabili - secondo procedure disciplinate dalle ordinanze di protezione civile - e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, e la relativa copertura degli oneri conseguenti.
Il comma 1 amplia la disciplina, introdotta dall’art. 8 del D.L. 189/2016, relativa agli interventi che possono essere immediatamente avviati dai proprietari sugli immobili che hanno riportato danni lievi, al fine di consentire un rapido rientro negli immobili stessi.
L’ampliamento opera su due fronti: quello temporale, in quanto la disposizione in esame si applica a tutti gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 in poi (mentre l’art. 8 riguarda solo il sisma del 24 agosto) e quello delle verifiche sull’edificio.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, viene previsto che la disciplina in questione si applichi:
§ non
solo agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la c.d.
scheda AeDES, come già prevede l’art. 8 del D.L.
189/2016;
Si fa notare che la norma in esame, laddove
fa riferimento agli “edifici con danni lievi non classificati agibili”, si
differenzia dal citato art. 8, ove invece si richiamano puntualmente gli
“edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede
AeDES” (v. infra).
Si segnala, al riguardo, che nella
relazione illustrativa si afferma che la norma in esame aggiunge le procedure
speditive (v. punto elenco seguente) “accanto alla fattispecie già contemplata
dalla norma del precedente decreto-legge”. Si valuti quindi se introdurre,
anche nella norma in esame, il riferimento all’esito B della scheda AeDES previsto dall’art. 8 del D.L. 189/2016.
§ ma anche agli edifici classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.
La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.
Nel manuale di compilazione della scheda AeDES, allegato C al D.P.C.M. 8 luglio 2014[9], viene fornita la seguente definizione dell’esito B: “Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. L’edificio, nello stato in cui si trova, può ritenersi in tutto o in parte temporaneamente inagibile, nel senso che il recupero della condizione di agibilità è subordinato alla realizzazione di alcuni provvedimenti di pronto intervento. Tali interventi, una volta eseguiti, consentiranno all’edificio di poter essere utilizzato in tutte le sue parti, restando ragionevolmente protetta la vita umana. Di conseguenza, in caso di esito B, la squadra deve specificare se la temporanea inagibilità è totale o riguarda una sola porzione dell’edificio (parziale) ed in questo secondo caso si deve indicare precisamente nella Sezione 9 (ma anche sul Modello GP1), in maniera descrittiva e/o grafica, quali sono le parti inagibili. Inoltre, la squadra deve proporre in Sezione 8-D gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio (indicandoli più in dettaglio nella Sezione 9) e portare tali provvedimenti a conoscenza del Comune, attraverso l’opportuna modulistica fornita dal Centro di Coordinamento (Modello GP1). Non è, invece, compito della squadra progettare gli interventi e controllare che i suddetti provvedimenti di pronto intervento vengano effettivamente realizzati. Da tener presente che i provvedimenti di pronto intervento e di rapida realizzazione cui ci si riferisce consistono in opere di entità limitata, devono essere realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte (Esito E o C)”.
Le verifiche “speditive” si traducono in sopralluoghi in cui i Vigili del fuoco o i tecnici comunali indicano l’eventuale necessità di un successivo sopralluogo con “scheda AeDES”, o la possibilità di un immediato riutilizzo dell’edificio alle stesse condizioni presenti prima degli eventi sismici. In data 3 settembre 2016, è stata inviata a direttori delle strutture regionali di Protezione Civile di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare, che contiene indicazioni operative sul censimento danni e sulle verifiche di agibilità.
L’ampliamento contemplato dalla norma in esame viene giustificato dalla relazione illustrativa alla luce della “difficoltà di ottenere in tempi rapidi le schede AeDES con la classificazione dei danni riportati dagli immobili colpiti dagli ultimi eventi sismici”.
Per gli edifici considerati dalla norma viene previsto, riproducendo le identiche norme dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 8 del D.L. 189/2016, che i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino dell’agibilità degli edifici e delle strutture.
In base al comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili finalizzate, dall’art. 5 del D.L. 189/2016, alla ricostruzione privata.
Nell’ambito dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, che si occupa principalmente di disciplinare i contributi per la ricostruzione privata, il comma 9 dispone che l’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al medesimo articolo. Il comma 7 affida al Commissario straordinario il compito di definire, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative dell’articolo stesso, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
Si ricorda che l’art. 51 del ddl di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis) autorizza, tra l’altro, uno stanziamento di 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'art. 5 del D.L. 189/2016).
Articolo
10
(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a
causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016)
L’articolo 10 consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, sono alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione - al sindaco del comune di dimora.
E’ altresì consentito, agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale.
Ai sensi del comma 1, gli elettori residenti nei comuni colpiti dal terremoto e che, a causa di questo, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza o per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza (elementi che, si anticipa qui, dovranno essere dichiarati in una apposita autocertificazione, vedi oltre), possono essere ammessi a votare nel comune di dimora.
La disposizione si applica alle consultazioni relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
Con il d.P.R. 27 settembre 2016 (pubblicato nella G.U. 28 settembre 2016, n. 227) è stato indetto ai sensi dell’art. 138 Cost. il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Il d.P.R. è stato emanato a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia. I relativi comizi sono stati convocati per la giornata di domenica 4 dicembre 2016.
L’ambito territoriale di applicazione della disposizione comprende:
§ i comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto, così come individuati dall’allegato 1 del D.L. 189/2016 (62 comuni);
§ i comuni coinvolti nei nuovi eventi sismici di ottobre, individuati dal Commissario straordinario su segnalazione delle regioni interessate secondo la procedura indicata dall’articolo 1 del provvedimento in esame. In proposito si segnala che in allegato alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, vi è un elenco di 68 nuovi comuni redatto dal commissario straordinario ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei comuni coinvolti.
I commi 2, 3 e 4 individuano le modalità di esercizio del diritto di voto fuori del comune di residenza per i cittadini che scelgono di avvalersi di questa possibilità e che sono nelle condizioni previste dalla legge. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
§ entro il quinto giorno antecedente la votazione (quindi entro il 29 novembre) gli elettori fanno pervenire apposita richiesta al sindaco del comune dove dimorano in cui si chiede di esercitare in tale comune il diritto di voto;
§ l’istanza deve essere accompagnata da una “autodichiarazione” (ossia una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 dPR 445/2000) in cui l’interessato dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento;
§ in seguito a tale istanza, il comune di dimora consegna agli elettori che ne hanno fatto richiesta un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione;
§ non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (1° dicembre) il comune di dimora trasmette ai comuni di residenza i nominativi degli elettori ammessi al voto, cosicché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali;
§ il comune di dimora comunica ai presidenti di sezione i nomi degli elettori ammessi al voto a loro assegnati;
§ infine, gli elettori sono ammessi a votare nelle sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione rilasciata dal comune di dimora.
Se “strettamente necessario”, si prevede altresì che possono essere costituiti seggi speciali, per almeno 300 elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, anche ubicate in comuni diversi. La decisione spetta alle Commissioni elettorali circondariali su proposta dei comuni di dimora (comma 5).
I seggi speciali cui fa riferimento la disposizione in esame sono quelli di cui è prevista l’istituzione per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva. Tali seggi sono composti ciascuno da un presidente e da due scrutatori (art. 9, L. 136/1976).
Si ricorda in proposito che i seggi ordinari, denominati uffici di sezione, per i referendum sono costituiti da un presidente, tre scrutatori e un segretario (art. 19, L. 352/1970).
Al contempo, il comma 6 dispone che qualora un comune (sempre individuato ai sensi del comma 1) non sia nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria (a causa dei recenti eventi sismici), gli elettori ivi residenti sono ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza al “predetto comune”, sentita la Commissione elettorale circondariale.
Nella relazione illustrativa si evidenzia, riguardo alla finalità del comma 6, che “i comuni colpiti dal sisma devono, comunque, garantire agli elettori l’esercizio del diritto di voto secondo la normativa vigente”.
Al riguardo si osserva che la procedura di
cui al comma 6 sembra richiedere ulteriori provvedimenti attuativi e che, in
particolare, andrebbero chiarite le modalità e il destinatario dell’attestazione
del sindaco del comune di residenza, nonché le modalità organizzative per
l’esercizio del diritto di voto.
Articolo
11
(Disposizioni finanziarie)
L'articolo, oltre a rifinanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione, provvede alla copertura degli oneri derivanti da tale rifinanziamento e dalle misure recate dagli articoli 1, 4 e 6 del presente decreto-legge.
Il comma 1 rifinanzia di 228,3 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni per il 2019 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008, il quale ha disposto che il
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -
nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad
assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie
di fondi (gli altri sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell’economia reale). Il Fondo sociale per occupazione e
formazione è iscritto nello stato di previsione del ministero del lavoro
(tabella 4) al capitolo 2230 e presenta per il presente anno uno stanziamento
assestato pari a quasi 933 mln di euro. Inoltre è stato di recente oggetto di
un rifinanziamento pari a 592,6 milioni per il 2016 da parte dell'articolo 8
del decreto-legge n. 193 del 2016. Le disponibilità in conto competenza, sulla
base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 11
novembre 2016, ammontano a circa 556,2 mln di euro.
Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 4, 6 e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 412,54 milioni di euro per l'anno 2016, a 346,11 milioni di euro per l'anno 2017, a 280,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 41,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,14 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 418,54 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, nei seguenti termini:
a) quanto a 1,94 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni di curo per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 ai 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016, 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
Si ricorda che il fondo speciale di
parte corrente è un apposito fondo, finora quantificato annualmente con la
legge di stabilità (tabella A), e destinato alla copertura degli oneri di parte
corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere
approvate nel triennio finanziario di riferimento.
b) quanto a 179,3 milioni di curo per l'anno 2016 e a 164 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, come rifinanziato dal decreto-legge n. 193 del 2016;
c) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, che restano acquisite all'erario;
Si tratta di una quota delle risorse
stanziate, pari a complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016-2019, per la concessione di un credito d'imposta alle imprese che
effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (commi 98-107 della legge di
stabilità per il 2016).
Alla copertura della misura si provvedeva:
· per 250 milioni di euro annui
mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del
Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei
Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito
d’imposta. Sulla base di quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2014-2020
la dotazione finanziaria del PON imprese e competitività è pari a 1.776 milioni
di euro e quella dei POR regionali del Fondo Europeo Sviluppo Regionale nelle
regioni interessate dalle norme in esame ammonta complessivamente a circa
11.870 milioni;
·
per 367 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo sviluppo e
coesione della programmazione 2014-2020.
d) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
Si tratta del Fondo, istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.3076), per
far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione, inizialmente con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015
e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito
annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Si ricorda che il presente
Fondo, con una dotazione assestata per il corrente anno pari a circa 1.691
milioni di euro, è stato poi ampiamente utilizzato (1.600 milioni di euro) a
copertura degli oneri connessi al decreto-legge n. 193 del 2016 per il presente
esercizio finanziario.
e) quanto a 151,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 279,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61,55 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 1 e 4 del presente decreto-legge (alle cui schede si rinvia);
f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all' attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
Si ricorda che il Fondo de
quo è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è finalizzato alla compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma
177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (come introdotto
dal comma 512 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), ed ha una
dotazione in termini di sola cassa.
Il fondo – già istituito,
limitatamente all’anno 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge
finanziaria per il 2007 – è finalizzato a compensare gli effetti negativi
scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso
costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative.
Per un più dettagliato excursus storico, si ricorda che i commi 511 e 512 dell'articolo 1
della citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) sono intervenuti
ad integrazione della disciplina dei contributi pluriennali, contenuta nella legge finanziaria per il 2004 (legge
n. 350 del 2003), articolo 4, comma 177, con il fine di garantire che
dall'utilizzo delle risorse relative ad autorizzazioni legislative riguardanti
limiti di impegno o contributi pluriennali derivino effetti sui conti pubblici
compatibili con gli obiettivi programmati.
Si ricorda in proposito che la legge finanziaria per il 2004, al
citato articolo 4, comma 177, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la
trasformazione dei limiti di impegno - cioè degli stanziamenti pluriennali di
importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del
bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a
permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti – in
contributi pluriennali dello Stato.
Lo scopo principale della trasformazione dei limiti di impegno in
contributi pluriennali con la previsione di un concorso parziale
da parte dello Stato (ai sensi del richiamato comma 177) è stato, in sostanza,
di evitare che lo Stato, a seguito dell’autorizzazione di limiti di impegno,
potesse di fatto configurarsi come contraente diretto di mutui, con conseguente
imputazione – secondo le regole contabili europee del SEC95 - nel primo
esercizio di attivazione dei relativi effetti sull’indebitamento netto del
conto delle amministrazioni pubbliche e sul livello del debito. Con lo
strumento del contributo pluriennale, avrebbe dovuto essere computata ai fini
dell’indebitamento netto soltanto la quota iscritta in bilancio e
corrispondente alla rispettiva annualità.
Si è posto tuttavia un problema in
relazione agli interventi da finanziare comunque mediante l’attivazione di
specifici mutui, per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con
proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento.
In questi casi, poiché la loro
attivazione sarebbe stata produttiva di impatto non previsto sui saldi di
contabilità nazionale, l’articolo 1,
comma 511 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’istituzione,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nonché
l’utilizzo del predetto fondo secondo una procedura, la cui disciplina
–contenuta nel successivo comma 512 – è andata ad integrare quella della
dell’articolo 4, comma 177 (essa è stata infatti inserita quale comma 177-bis dell’articolo 4 della legge n. 350/2003).
La procedura prevista dal citato
comma 512 ha poi disposto l’utilizzo dei contributi pluriennali subordinato ad
un apposito decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti
peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli già
previsti dalla legislazione vigente.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo
12
(Entrata in vigore)
L'articolo
12 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[1] Il Fondo è stato istituito nell'ambito del Ministero del tesoro presso la Ragioneria generale dello Stato “Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea – IGRUE”, con le caratteristiche di fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Con il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, è stato dettato il regolamento per l’organizzazione e le procedure amministrative di funzionamento del Fondo.
[2]
La direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 contiene, a livello europeo,
disposizioni rilevanti per la stipula di contratti a tempo determinato.
Il testo dell'accordo quadro,
che è allegato alla direttiva, prevede alla clausola n. 5 "misure di
prevenzione degli abusi". Il par. 1 rinvia alla normativa nazionale - da
adottare ad opera degli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali
a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, o delle
stesse Parti sociali - per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Le misure
anti-abuso da adottare devono disciplinare: 1) la durata massima totale dei
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (par. 1, let. b); 2) le ragioni obiettive per la giustificazione del
rinnovo (par. 1, lett. a); 3) il numero massimo dei
rinnovi consentiti (par. 1, let. c).
Qualora non siano già in
vigore norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, gli Stati membri devono
adottare tali norme "in un modo che tenga conto delle esigenze di settori
e/o categorie specifici di lavoratori".
Analogamente,
il par. 2 rinvia a norme nazionali - da adottare sempre ad opera degli Stati
membri previa consultazione delle Parti sociali o delle Parti sociali medesime
- per stabilire, se del caso, a quali condizioni i contratti e i rapporti a
tempo determinato: 1) devono essere considerati "successivi"; 2)
devono essere considerati "a tempo indeterminato".
La
clausola 5 dell'Accordo è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di
giustizia europea, intervenute anche contro l'Italia.
Particolare
eco ha avuto, al livello nazionale, la sentenza C-22/2013 del 26 novembre 2014,
pronunciata su ricorso di alcuni insegnanti precari italiani il cui contratto a
tempo determinato era stato prorogato ripetutamente. La Corte ha stabilito che
"la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (...) deve essere
interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale (...) che autorizzi,
in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale di ruolo (...), il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato
per la copertura di posti vacanti e disponibili (...) senza indicare tempi
certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi
possibilità, per (...) detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente
subito a causa di un siffatto rinnovo".
Più
recentemente, il 14 settembre 2016 (sentenza C-16/15), la Corte ha dettato
ulteriori requisiti e limiti, stabilendo che la clausola 5, punto 1,
dell'Accordo quadro osta ad una normativa nazionale, come quella spagnola nel
settore sanitario, che: 1) consideri giustificato il rinnovo successivo di
contratti di lavoro a tempo determinato in base a disposizioni di legge che
consentano il rinnovo per assicurare la prestazione di servizi specifici di
natura temporanea, congiunturale o straordinaria mentre, in realtà, tali
esigenze sono permanenti e durature; 2) non prevede alcun obbligo, per
l'Amministrazione competente, di creare posti strutturali che mettano fine
all'assunzione del personale con inquadramento statutario occasionale.
La
direttiva 1999/70/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in seguito abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
[3] V. www.usrc.it/amministrazione-trasparente/personale/dotazione-organica e www.usra.it/wp-content/uploads/2016/06/DotazioneOrganica-240616.pdf.
[4] Sul richiamato articolo 8 si veda il Dossier Disegno di legge A.S. n. 2567 "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", in particolare p. 55.
[6] In base al comma 1 dell’articolo 5, sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
[7] L’articolo 40-bis, sopra citato, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, è fatto obbligo di recupero delle somme nella sessione negoziale successiva (comma 1).
[8] Si vedano il D.M. 25 maggio 2000, n. 201, il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 e il D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
[9] Disponibile sul sito web del Dipartimento della protezione civile, al link www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/2_LRManualeAedes_31_ottobre_GU_.pdf.