Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 - Sintesi del contenuto - Dossier per l'Aula (Edizione provvisoria) A.S. n. 2567 - DL n. 189/2016
Serie: Progetti di legge    Numero: 506    Progressivo: 1
Data: 25/11/2016
Altri riferimenti:
AS N. 2567/XVII     

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

Edizione provvisoria

 

A.S. n. 2567 - DL n. 189/2016

 

Sintesi del contenuto

Dossier per l'Aula

novembre 2016


 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 393/1

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  @SR_Bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - st_ambiente@camera.it -  @CD_ambiente

Progetti di legge n. 506/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


I N D I C E

 

 

Premessa. 7

Sintesi del contenuto. 9

Articolo 1 del disegno di legge A.S. n. 2567 (Conversione del decreto-legge). 11

Articolo 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). 13

Articolo 2 (Funzioni del Commissario straordinario). 17

Articolo 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016). 19

Articolo 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). 21

Articolo 4-bis  (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)  23

Articolo 5 (Ricostruzione privata). 29

Articolo 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata). 33

Articolo 7 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)  37

Articolo 8 (Interventi di immediata esecuzione). 39

Articolo 8-bis (Emendamenti 8.0.1 e 8.02) (Certificazione di agibilità)........ 43

Articolo 9 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati). 45

Articolo 10 (Ruderi ed edifici collabenti). 47

Articolo 11  (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali). 49

Articolo 12 (Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi). 51

Articolo 13 (Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi)  53

Articolo 14 (Ricostruzione pubblica). 55

Articolo 14-bis (Emendamento 14.0.1 testo 2). 57

Articolo 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)  59

Articolo 15-bis (Emendamento 1.1000)  (Interventi immediati sul patrimonio culturale)  61

Articolo 15-ter (Emendamento 1.1000 lett. l e sub 1.1000/27) (Misure urgenti per le infrastrutture viarie). 65

Articolo 16 (Conferenza permanente e Commissioni paritetiche). 67

Articolo 17 (Art-Bonus). 69

Articolo 17-bis (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi).................................................................................................................... 73

Articolo 18 (Centrale unica di committenza). 73

Articolo 18-bis (Emendamento 1.1000) (Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017). 77

Articolo 19 (Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016). 81

Articolo 20 (Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016). 83

Articolo 21 (Disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche). 85

Articolo 22 (Promozione turistica). 87

Articolo 23 (Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi). 89

Articolo 24 (Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici). 91

Articolo 25 (Rilancio del sistema produttivo). 93

Articolo 26 (Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma). 95

Articolo 27 (Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali). 97

Articolo 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici). 99

Articolo 28-bis (Misure per il recupero e la gestione dei rifiuti non pericolosi derivanti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016). 101

Articolo 29 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  103

Articolo 30 (Legalità e trasparenza). 105

Articolo 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata). 111

Articolo 32 (Controllo dell'ANAC sulle procedure del commissario straordinario)  113

Articolo 33  (Controllo della Corte dei Conti). 115

Articolo 34 (Qualificazione dei professionisti). 117

Articolo 35 (Tutela dei lavoratori). 121

Articolo 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti). 123

Articolo 36-bis (Emendamento 36.0.1 testo 2) (Attività informative sulle misure di sostegno di cui al presente decreto). 125

Articolo 36-bis (Emendamento 36.0.3) (Divieto temporaneo di installazione di dispositivi per il gioco). 127

Articolo 37 (Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza). 129

Articolo 38  (Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile)  131

Articolo 39 (Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale). 133

Articolo 40 (Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea). 137

Articolo 41 (Disposizioni inerenti la cessione di beni). 139

Articolo 42 (Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)  141

Articolo 43 (Reperimento alloggi per la locazione). 143

Articolo 44 (Disposizioni in materia di contabilità e bilancio). 145

Articolo 45 (Sostegno al reddito dei lavoratori). 147

Articolo 46 (Perdite d’esercizio anno 2016). 151

Articolo 47 (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti). 153

Articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi). 155

Articolo 49  (Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti). 161

Articolo 50  (Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali). 163

Articolo 50-bis  (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile). 167

Articolo 50-ter (Personale per la ricostruzione dopo il sisma del 2009 in Abruzzo)  169

Articolo 51 (Disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  171

Articolo 51-bis (Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)  173

Articolo 52 (Disposizioni finanziarie). 175

Articolo 53 (Entrata in vigore). 179

 


PREMESSA

 

 

Il presente dossier reca la sintesi dei contenuti delle disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 come modificate dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione.

Per la trattazione approfondita delle singole disposizioni, si rinvia al relativo dossier n. 393 predisposto sull'A.S. 2567.

L'emendamento 1.1000 del Governo ha modificato il titolo del decreto-legge, ora recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Con il medesimo emendamento si prevede, inoltre, l'abrogazione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 (A.S. 2594) - i cui contenuti vengono sostanzialmente riproposti nell'emendamento del governo stesso -  con la precisazione che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

 

 

 

 

 

 


Sintesi del contenuto


Articolo 1 del disegno di legge A.S. n. 2567
(Conversione del decreto-legge)

 

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è oggetto di modifica da parte dell'emendamento 1.1000 approvato dalla Commissione in sede referente. Tale emendamento recepisce il testo del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Conseguentemente è aggiunto un nuovo comma 1-bis nel disegno di legge di conversione che reca l'abrogazione del suddetto decreto-legge n. 205 del 2016. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici insorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

Infine, l'emendamento 1.1000 propone il seguente nuovo titolo del decreto-legge n. 189 del 2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

 

 

 

 

 

 


Articolo 1
(Ambito di applicazione e organi direttivi)

 

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto.

L'emendamento 1.1000 del governo modifica l'ambito spaziale e temporale di applicazione indicato dall'articolo 1, commi 1, 2 e 6, nonché i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal comma 3.   

Con una modifica apportata dall'emendamento 1.1000 al comma 1, l'ambito temporale di applicazione viene esteso agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, invece di limitarsi a quelli del giorno stesso. Inoltre, sempre ai sensi dell'emendamento 1.1000, per l'individuazione dei Comuni interessati si farà riferimento agli allegati 1 e 2, e non soltanto all'allegato 1.

L'allegato 2, che viene aggiunto dall'emendamento 1.1000, reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre - cui vengono quindi estese le norme del decreto n. 189 - per un numero di 69 ulteriori Comuni. Mentre l'allegato 1 reca una lista di 62 Comuni colpiti dal terremoto il 24 agosto, il nuovo allegato 2 comprende infatti una serie di Comuni nei quali gli eventi sismici sono accaduti il 26 e il 30 ottobre 2016. In totale, i Comuni elencati nell'allegato 2 sono 69, di cui 6 in Abruzzo, 5 nel Lazio, 57 nelle Marche e 1 in Umbria.

La nuova versione del comma 1 dell'articolo 1 prevede una fattispecie specifica per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto. Nei predetti Comuni, le misure di sostegno ai redditi dei lavoratori previste dall'articolo 45 dell'A.S. 2567 nonché le misure fiscali disposte dagli articoli 46, 47 e 48 si applicano limitatamente singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le dichiarazioni in oggetto devono essere trasmesse agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS competenti per territorio.

Si ricorda che l'articolo 45 dell'A.S. 2567 reca misure di sostegno al reddito dei lavoratori. In particolare, con riferimento ai datori di lavoro ed ai lavoratori interessati dagli eventi sismici, i commi da 6 a 9 dell'articolo 45 pongono norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, mentre i commi da 1 a 5 prevedono alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti). Infine, i richiamati articoli da 45 a 48 dell'A.S. 2567 concernono, rispettivamente: l'articolo 46 le perdite d’esercizio anno 2016; l'articolo 47 la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti; l'articolo 48 la proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi.

Per analogia con le modifiche operate sul comma 1, l'emendamento 1.1000 introduce anche nel comma 2 e nel comma 6 riferimenti al nuovo allegato 2 e non soltanto all'allegato 1, nonché il riferimento agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto.  

Per quanto riguarda i poteri del Commissario straordinario, l'emendamento 1.1000 stabilisce che egli agisca anche in relazione  alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, con riferimento ai "territori di cui al comma 1", che, come sopra riportato, ricomprendono entrambi gli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2.

 

 

Altri comuni danneggiati (comma 2)

Si ricorda che, in base al comma 2, le disposizioni del decreto legge in esame possono applicarsi anche in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati (ora 1 e 2), qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata (emendamento 1.1000 come modificato dal subemendmento 1.100079).

 

1.1.1.   Durata della gestione straordinaria (comma 4)

Il comma 4, non modificato, prevede la cessazione della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 5, comma 1-bis, della L. 225/1992 (secondo cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni), con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto, vale a dire fino al 21 febbraio 2017.

Si prevedono i seguenti organi deputati alla gestione straordinaria disciplinata dal decreto:

il Commissario straordinario, che provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto. Il commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea e, a tal fine, programma l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici;

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. Della nomina è stata data notizia con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2016.

·      i vice-commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate. Il comma 5 dispone che essi operino in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto in esame;

·      una cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, istituita allo scopo di consentire lo stretto raccordo tra Commissario e vice-commissari e avente il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione;

·      un comitato istituzionale regionale, istituito in ognuna delle regioni colpite, presieduto dal Presidente della Regione, a cui partecipano i Presidenti delle Province interessate e i sindaci dei comuni indicati nell’ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza del Presidente della Regione.

 

 

 

 

 


Articolo 2
(Funzioni del Commissario straordinario)

 

 

L’articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità che il Commissario deve seguire nell’esercizio delle proprie funzioni; in particolare, viene previsto che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, e che realizzi i propri compiti attraverso l’analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

 

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. La citata disposizione consente la nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

 

Il comma 1 elenca le seguenti funzioni attribuite al Commissario straordinario:

a) operare in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest’ultimo;

b, e) coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati (sovraintendendo all’attività dei vice-commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi) e delle opere pubbliche, cioè degli interventi previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto;

c) operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individuare gli immobili danneggiati ubicati in Comuni diversi dall’allegato 1 (cioè quelli che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto ai sensi del comma 2 dell’art. 1);

f) sovraintendere sull’attuazione delle misure di sostegno alle imprese (previste dal Titolo II, Capo II, del decreto), anche per favorire il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite;

g) adottare e gestire l'elenco speciale di professionisti (secondo quanto stabilito in sede di coordinamento) a cui è possibile affidare incarichi di progettazione e direzione dei lavori, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;

h) tenere e gestire la contabilità speciale a lui intestata;

i) controllare ogni altra attività prevista dal decreto nei territori colpiti;

l) assicurare il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.

 

Con l'approvazione degli identici emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, la Commissione in sede referente ha modificato il comma 4. Tale comma affida al Commissario straordinario (che può a tal fine avvalersi degli uffici speciali di cui all’art. 3) il compito di coadiuvare i Comuni nella progettazione degli interventi, con l’obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che "enti locali" (secondo la modifica proposta; il testo originario del decreto-legge fa riferimento ai "Comuni"), Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

Con l'approvazione dell'emendamento 2.200 da parte della Commissione in sede referente è stato inserito un nuovo comma 4-bis: esso prevede che il commissario straordinario effettui una ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato, classificato agibile, di cui è accertata la disponibilità alla vendita.

 

Il comma 5 affida ai vice-commissari, nell’ambito dei territori interessati, le seguenti funzioni:

a) presiedere il comitato istituzionale;

b, e) esercitare le funzioni di propria competenza sia al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione, sia in relazione alle misure di sostegno alle imprese e per la ripresa economica dettate dal Titolo II, Capo II;

c) sovraintendere agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) curare, sotto la propria responsabilità, i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati.

 

 

 


Articolo 3
(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

 

L’articolo 3 - modificato durante l'esame in sede referente con l'approvazione degli identici emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2) - prevede l’istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di “uffici speciali per la ricostruzione”, presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti gli "enti locali" coinvolti (secondo la modifica proposta dalla Commissione in sede referente in luogo del riferimento ai "Comuni"). Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l’articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l’altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018. In base al comma 1, la definizione dell’articolazione territoriale degli uffici speciali e della dotazione del personale ad essi destinato (a seguito di comandi o distacchi dalle Regioni e dai Comuni, nonché dalle "Province" (secondo la modifica proposta) interessate è demandata alle Regioni. E’ inoltre prevista la facoltà, per le Regioni ed i Comuni interessati - nonché per le Province interessate secondo il testo emendato -, di assumere personale per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali.

 

 

 

 

 


Articolo 4
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

 

L’articolo 4 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del “Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità previsti. Viene altresì prevista l’apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l’utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.

Le modifiche recate dall'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 4 riguardano i commi 1 e 3 dell'articolo stesso.

Mentre nella versione precedente del comma 1 si leggeva che il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della ricostruzione delle aree terremotate riguardava gli eventi sismici del 24 agosto 2016, per effetto dell'emendamento 1.1000 il suddetto Fondo varrà per l'insieme degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, estendendosi dunque a quelli successivi.

Alla stesso modo, per il comma 3, in base all'emendamento 1.1000 la confluenza di risorse finanziarie finalizzate alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sull'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo, riguarderà l'insieme degli eventi sismici dal 24 agosto in avanti e non solo quelli del giorno stesso.

 

 

 

 

 


Articolo 4-bis
 (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

 

 

L’articolo 4-bis, di cui si propone l’inserimento mediante l’approvazione nel corso dell’esame in sede referente dell’emendamento 1.1000 del Governo, corrisponde, sostanzialmente, all’articolo 2 del D.L. 205/2016 (A.S. n. 2594). Esso disciplina la procedura per l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l’acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.

 

La procedura per l’individuazione delle aree destinate ad insediamenti di container (comma 1)

In particolare, il comma 1 prevede che i sindaci dei Comuni dei territori interessati dagli eventi sismici, che verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, forniscano indicazioni al Dipartimento della protezione civile con riguardo alle aree da destinare agli insediamenti di container, che devono essere immediatamente rimuovibili al cessare delle esigenze abitative collegate ai predetti eventi. In assenza di tali indicazioni, la norma prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda d'intesa con i Presidenti delle citate Regioni.

Ai fini dell’individuazione delle suddette aree, la disposizione richiama due criteri: la preferenza per le aree pubbliche, rispetto a quelle private, e  il contenimento del relativo numero.

Sulla base di tali criteri, l’individuazione di dette aree da destinare agli insediamenti di container è finalizzata, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, a:

1)     individuare soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in contesti in cui operino strutture che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale;

2)     assicurare il presidio di sicurezza del territorio.

 

Sulla base di quanto prevede il comma 1, i provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica ed hanno valore di provvedimenti di occupazione d'urgenza.

L’articolo 7 della legge sul contenzioso amministrativo (legge n. 2248 del 1865, all. E), richiamato nella disposizione in esame,  prevede che, qualora per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, essa provvede con decreto motivato, senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.

Ai provvedimenti in questione si applica la normativa vigente  concernente l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio e l’indennità per l'occupazione, ai sensi degli articoli 49 e  50  del  Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).

L’art. 49 del D.P.R. 327/2001 consente all'autorità espropriante di disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo con ordinanza, con notifica al proprietario del fondo e redazione del verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. La norma prevede l’applicazione  di tali disposizioni, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. L’art. 50 stabilisce, nel caso di occupazione di un'area, una indennità dovuta al proprietario per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

 

La predisposizione delle aree individuate e l’installazione dei  moduli destinati a funzioni abitative, uffici e servizi connessi  (commi 2 e 3)

Il comma 2 demanda a una ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la definizione delle modalità di predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.

Il comma 3 prevede che sia il Dipartimento della protezione civile a provvedere alla installazione dei moduli  destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.

 

La procedura per la stipula  dei  contratti  per la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container (commi 4-7)

Il comma 4 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a, proceda allo svolgimento di procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali.

La norma consente in particolare di avviare le suddette procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE,  sugli appalti pubblici, consente, infatti, l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

 

Per lo svolgimento delle procedure negoziate previste, il comma 5 consente di derogare all’articolo 40, comma 1, del Codice sui contratti pubblici, relativamente all’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, e all’art. 93 del medesimo Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai fini dell’acquisizione dei documenti per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.

L’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 disciplina la garanzia a corredo dell’offerta; in particolare, il comma 1 prevede che l'offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La norma stabilisce altresì che, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura, resta fermo il potere di deroga ulteriore attraverso le ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016, consultabile sul sito internet del Dipartimento della Protezione civile, detta disposizioni che si intrecciano con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge in esame. L'articolo 1 di tale ordinanza prevede, infatti, all'esito dell'espletamento delle procedure negoziate, la stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise.

In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure negoziate si provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Nel ricordare che tale norma disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, si segnala che il richiamato comma 7 prevede che gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento, e nel caso che, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto.

L'ordinanza 406/2016 prevede tra l'altro il ricorso all’ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati:

- 31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell’esecuzione nell’ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- 63, comma 6, anche all’ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;

- 68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;

- 74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;

- 75, comma 3, allo scopo di consentire l’utilizzo di mezzi straordinari nell’invito dei candidati;

- 79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;

- 97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi.

 

Qualora non sia possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti per la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali, in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative  della popolazione interessata, il comma 6 consente lo svolgimento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici prevede, nell’ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, la selezione di almeno cinque operatori da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. La direttiva 2014/24/UE non reca disposizioni in ordine al numero di operatori da coinvolgere nella selezione.

 

Da ultimo, il comma 7 prevede che i comuni acquisiscano i servizi necessari, attraverso le procedure previste con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare la gestione delle aree temporanee.

 

I moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle  e  fienili  (commi 8-10)

Specifiche disposizioni riguardano l’acquisizione dei moduli destinati a soddisfare esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame. Il comma 8 consente, infatti, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari a tale scopo, la possibilità di richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

L’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici consente alla stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

 

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui al comma 8 risulti insufficiente a soddisfare i fabbisogni, il comma 9 prevede la possibilità di interpellare in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria, in deroga alle disposizioni vigenti.

Qualora anche l’interpello progressivo dei partecipanti non consenta di procedere alle ulteriori aggiudicazioni, il comma 9 consente di svolgere una nuova procedura di affidamento, applicando le procedure disciplinate dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo in esame relativamente al ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando, anche con un solo operatore eventualmente disponibile, nonché alle deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ivi richiamate.

Si prevede, infine, che, qualora l'attuazione delle predette misure non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli in questione possano essere acquistati e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.

 

Il comma 10 estende la possibilità di applicare l’aumento delle prestazioni previste (secondo le disposizioni di cui al comma 8), in deroga ai limiti contenuti nella normativa vigente sui contratti pubblici, anche all’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali, nonché di quelli già conclusi in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container.

 

Disposizioni finali (commi 11-13)

Il comma 11 stabilisce che, per lo svolgimento delle suddette attività, il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

In base a quanto dispone l’articolo 6 della legge n. 225/92, all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.  Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (ai sensi dell’articolo 11 della citata legge n. 225): il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; le Forze armate; le Forze di polizia; il Corpo forestale dello Stato; i Servizi tecnici nazionali; i gruppi nazionali di ricerca scientifica; la Croce rossa italiana; le strutture del Servizio sanitario nazionale; le organizzazioni di volontariato; il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

 

Il comma 12 richiama il rispetto, per le procedure contrattuali disciplinate dall’articolo in esame, dei principi di trasparenza e imparzialità e prevede la trasmissione dei relativi atti all'ANAC, ai  fini  dell'effettuazione dei controlli di competenza.

Il comma 13 prevede che all'attuazione delle disposizioni - di cui all’articolo in commento - si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225  del 1992.

 

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto, e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Successivamente, con la delibera del 27 ottobre 2016, gli effetti della dichiarazione di stato d'emergenza, già adottata il 25 agosto scorso, sono stati estesi agli eventi sismici che hanno colpito in data 26 ottobre le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per destinare 40 milioni di euro e consentire al Capo del Dipartimento della Protezione civile di assicurare con la massima tempestività ed efficienza gli interventi necessari all'assistenza alle popolazioni colpite.

Ai nuovi eventi sismici verificatisi il 30 ottobre 2016, con la delibera 31 ottobre 2016 il Consiglio dei ministri ha provveduto ad estendere ulteriormente gli effetti della citata dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto 2016 e autorizzato lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro.

Anche i due predetti stanziamenti attingono alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.


Articolo 5
(Ricostruzione privata)

 

L’articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, dovranno essere applicati al processo di ricostruzione, nonché il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Vengono inoltre individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L’articolo disciplina inoltre la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere “non direttamente assistenziale” (cioè destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie. Con l'approvazione dell'emendamento 5.13 è stata apportata dalla Commissione in sede referente una modifica di carattere formale riparazione, volta a chiarire che il ripristino o ricostruzione, di cui al comma 2, lettera a) della disposizione, riguarda gli immobili di edilizia abitativa e quelli ad  uso  produttivo.

 

 

Nell’ambito dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, che si occupa principalmente di disciplinare i contributi per la ricostruzione privata, il comma 9 dispone che l’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al medesimo articolo. Il comma 7 affida al Commissario straordinario il compito di definire, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative dell’articolo stesso, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

Si ricorda che l’art. 51 del ddl di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis) autorizza, tra l’altro, uno stanziamento di 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata.

 

Il comma 1 elenca i provvedimenti che il Commissario deve adottare ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi

Il comma 2 elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e localizzate nei territori dei Comuni colpiti (cioè quelli “di cui all’articolo 1”), che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Tali tipologie, per comodità di lettura delle disposizioni successive, possono essere classificate in due gruppi:

interventi “non direttamente assistenziali”, cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese (lettere a), b), c), d) e) e g):

a)   riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b)   gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;

c)    danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell’evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo, nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

Si tratta dei soli prodotti agricoli ed alimentari di qualità individuati dal reg.(UE) n.1151/2012, prodotti agricoli che, ai sensi dell’art. 1 del regolamento citato, hanno caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

d)   danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e)    danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

 

Si fa presente che l’articolo 14 del decreto legge in esame disciplina il finanziamento degli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio artistico e culturale. 

g)   delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

interventi “assistenziali diretti”, cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale (lettere f), h) e i)):

f)    oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;

h)   interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i)         interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro..

 

Modalità di erogazione dei contributi (commi 3-6 e 8)

Contributi erogati sotto forma di finanziamenti agevolati (comma 3)

Il comma 3 disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi e i danni del “primo gruppo” (vale a dire quelli elencati dalle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2).

In tal casi i contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati (commi 4-6 e 8)

Il comma 4 consente alle banche di attingere alla provvista di liquidità fornita da Cassa Depositi e Prestiti al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dal sisma. Tali operazioni sono assistite da garanzia dello Stato.

Il comma 5 dell’articolo in esame prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

 

Il comma 5 dell’articolo in esame prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Il credito è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono affidate a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro il 18 novembre 2016 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame).

Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

Anche tale disposizione ricalca quanto disposto da analoghe norme in occasione di precedenti calamità naturali (si veda il citato articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

 

Il comma 6 disciplina la durata e le caratteristiche dei finanziamenti agevolati. In particolare, i finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo.

Si chiarisce che i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate dalla legge.

Ove il contratto di finanziamento sia risolto, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Nel caso di mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, si prevede che il finanziatore comunichi al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto.

Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4.

Resta fermo il diritto del finanziatore a recuperare le somme erogate e i relativi interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, nei confronti dell’erario, mediante compensazione con modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Ai sensi del comma 8, le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati e credito d’imposta (commi 5 e 6), oltre a quelle relative all’erogazione dei contributi (comma 3) si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50.

 

Criteri e modalità attuative (comma 7)

In base al comma 7, il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti (adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze), i criteri e le modalità attuative dell’articolo in esame, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

 

Ulteriori risorse da stanziare con la legge di bilancio (comma 9)

Il comma 9 affida alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare, in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi disposti dall’articolo in esame.


Articolo 6
(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

 

L’articolo 6, modificato durante l'esame in sede referente, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi (disciplinati dal comma 5) relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi nell’allegato 1. Ulteriori disposizioni (dettate dai commi 9-13) riguardano la dichiarazione dei requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

 

Il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell’ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali, anche a mezzo di ordinanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 2), distinguendo tre diverse classi di danno.

 

Danni subiti dall’immobile

Costi ammessi a contributo

Contributo

Distrutto (lettera a)

Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
dei costi ammessi a contributo

Danni lievi (lettera b)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita

Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

Danni gravi (lettera c)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita

Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

 

 

 

Il comma 8 include tra le spese ammissibili a finanziamento anche le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 34 (secondo una modifica approvata in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 6.38; il testo del decreto-legge prevede il limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento).

 

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo diverse tipologie di immobili.

Con l'em.to del Governo 1.1000, vengono modificati i riferimenti temporali concernenti i contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, di cui al comma 2, lettere a), b), d), e). Nella precedente versione del comma, tali contributi erano previsti per le unità immobiliari che alla data del 24 agosto 2016 risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario; nella nuova versione, modificata dall'emendamento 1.1000, la data del 24 agosto 2016 resta ferma con riferimento agli immobili ubicati nei Comuni elencati nell'allegato 1 (allegato di cui si è detto nelle schede illustrative di articoli precedenti), mentre per gli immobili siti nei Comuni ricompresi nell'allegato 2 (del quale si è altresì parlato in occasione di articoli precedenti) la data di sussistenza dei necessari requisiti è fissata al 26 ottobre 2016.

 

Il comma 3 reca una condizione aggiuntiva per la concessione del contributo, consistente nell’impegno, assunto da parte del richiedente all’atto della presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici di cui all'articolo 1 (secondo la modifica apportata dall'emendamento del governo 1.1000), successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a 2 anni.

 

I commi da 4 a 9 recano la disciplina specifica dei contributi.

 

Percentuale riconoscibile pari al 100% (comma 4)

In base al comma 4, la percentuale riconoscibile è pari al 100% del contributo determinato secondo le modalità stabilite dai provvedimenti commissariali, tranne nei casi disciplinati dal comma 5.

Eccezioni previste per gli interventi di cui alla lett. c) del comma 2 (ad es. “seconde case”) su immobili ubicati in Comuni diversi da quelli indicati nell’allegato 1 (comma 5)

Qualora gli interventi di cui alla lett. c) del comma 2 (ossia unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) riguardino immobili ubicati in Comuni diversi da quelli indicati nell’allegato 1, il comma 5 prevede che la percentuale riconoscibile non supera il 50%, secondo le modalità stabilite dal Commissario con suoi provvedimenti, anche tramite ordinanza.

La percentuale rimane invece pari al 100% qualora gli immobili siano ricompresi all’interno di centri storici e borghi caratteristici. La norma, nell’indicare la percentuale del 100%, fa riferimento al valore del danno puntuale cagionato dall’evento sismico, come documentato a norma dell’articolo 12.

 

Calcolo del contributo (commi 6 e 7)

Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall’interessato (comma 6). Con l'approvazione dell'emendamento 6.100 da parte della Commissione,  si propone di modificare il presente comma 6 prevedendo che ci si debba riferire ai contributi "per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto". 

Il comma 7 prevede che, con provvedimenti commissariali, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito della cabina di coordinamento (prevista dall’art. 1, comma 5), tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

 

Ulteriori disposizioni (commi 9-13)

 

Il comma 9 prevede che le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e dell’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. La norma fa genericamente rinvio al D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445.

A tale comma sembrerebbe doversi riferire l'emendamento 6.41 approvato dalla Commissione in sede referente (riferito invece al comma 11): in tal modo la modifica espliciterebbe il riferimento agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 concernenti, rispettivamente, "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

Il comma 10 è stato riscritto dalla Commissione referente con l'approvazione dell'emendamento 6.40: il nuovo testo stabilisce che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative nei limiti di quanto determinato all'articolo 34 comma 5. Nel testo del decreto-legge originario il medesimo comma 10 disciplina il caso del proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi. In tal caso egli decade dalle provvidenze e deve rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti da provvedimenti commissariali.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34, richiamato nel nuovo testo risultante dalle modifiche emendative, prevede che il contributo per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata: è stabilito nella misura massima del 10%; è al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali; è analiticamente disciplinato con provvedimenti del Commissario, anche tramite ordinanze, che possono riconoscere un eventuale contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%.

Sono inoltre previste dall'articolo 6 in esame deroghe alla disciplina delle deliberazioni condominiali, al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto (comma 11). Al comma 11 è riferito l'emendamento 6.41approvato dalla Commissione  per il quale, però si veda sopra il comma 9.

Il comma 12, ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l’esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Il comma 13 disciplina la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi, che deve essere compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

 

 

 


Articolo 7
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

 

L’articolo 7, non modificato dalla Commissione, individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016,  in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

Si ricorda che l'ordinanza n. 3274 del 2003 ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della mappa di pericolosità sismica di riferimento  per il territorio nazionale operata con l'ordinanza n. 3519/2006).

In particolare, tali contributi sono finalizzati (comma 1) a,

1)     riparare, ripristinare o ricostruire:

gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico (lettera a). Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato;

gli immobili “ad uso strategico”, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico (lettera b).

Per tali immobili, l’intervento deve essere finalizzato all’adeguamento    sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti (lettera b);

Con il D.M. 14 gennaio 2008 (sostitutivo del precedente D.M. 14 settembre 2005) sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito, sono, tra l’altro, classificati gli interventi di adeguamento, come atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme del D.M. medesimo, e gli interventi di miglioramento, come atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme stesse. Entrambi gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. L'applicazione di tali norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del D.L. 39/2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

Il D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 definisce, per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

 

2)     riparare o ripristinare:

gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al capo I della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  danneggiati dall’evento sismico.

Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve  conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso (lettera c).

Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.

Si ricorda, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

 

Si prevede, infine, che la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, venga individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (lettera a).

 

 

 

 

 

 


Articolo 8
(Interventi di immediata esecuzione)

 

L'articolo 8 verte sugli interventi di immediata esecuzione negli edifici che hanno riportato danni lievi e che dunque possono essere ripristinati in tempi brevi. L’articolo 8 prevedeva una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio degli interventi in questione.

L'emendamento 1.1000 del Governo modifica i commi 1 e 2 dell'articolo.  

La nuova versione del comma 1, che  sostanzialmente ripropone i contenuti dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 205 (A.S. n. 2594) applica le misure in tal senso agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, laddove la precedente formulazione del comma 1 si riferiva al livello di inagibilità B secondo AeDES.

In particolare, con il comma 1, la disciplina relativa agli interventi che possono essere immediatamente avviati dai proprietari sugli immobili che hanno riportato danni lievi, al fine di consentire un rapido rientro negli immobili stessi, viene prevista in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1, quindi verificatisi dal 24 agosto 2016 in poi. Inoltre, rispetto alle verifiche sull’edificio, viene previsto che la disciplina in questione si applichi:

§  non solo agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la c.d. scheda AeDES, (come già prevedeva l’art. 8 originario);

§  ma anche agli edifici classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.

 

La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

Nel manuale di compilazione della scheda AeDES, allegato C al D.P.C.M. 8 luglio 2014[1], viene fornita la seguente definizione dell’esito B: “Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. L’edificio, nello stato in cui si trova, può ritenersi in tutto o in parte temporaneamente inagibile, nel senso che il recupero della condizione di agibilità è subordinato alla realizzazione di alcuni provvedimenti di pronto intervento. Tali interventi, una volta eseguiti, consentiranno all’edificio di poter essere utilizzato in tutte le sue parti, restando ragionevolmente protetta la vita umana. Di conseguenza, in caso di esito B, la squadra deve specificare se la temporanea inagibilità è totale o riguarda una sola porzione dell’edificio (parziale) ed in questo secondo caso si deve indicare precisamente nella Sezione 9 (ma anche sul Modello GP1), in maniera descrittiva e/o grafica, quali sono le parti inagibili. Inoltre, la squadra deve proporre in Sezione 8-D gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio (indicandoli più in dettaglio nella Sezione 9) e portare tali provvedimenti a conoscenza del Comune, attraverso l’opportuna modulistica fornita dal Centro di Coordinamento (Modello GP1). Non è, invece, compito della squadra progettare gli interventi e controllare che i suddetti provvedimenti di pronto intervento vengano effettivamente realizzati. Da tener presente che i provvedimenti di pronto intervento e di rapida realizzazione cui ci si riferisce consistono in opere di entità limitata, devono essere realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte (Esito E o C)”.

Le verifiche “speditive” si traducono in sopralluoghi in cui i Vigili del fuoco o i tecnici comunali indicano l’eventuale necessità di un successivo sopralluogo con “scheda AeDES”, o la possibilità di un immediato riutilizzo dell’edificio alle stesse condizioni presenti prima degli eventi sismici. In data 3 settembre 2016, è stata inviata a direttori delle strutture regionali di Protezione Civile di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare, che contiene indicazioni operative sul censimento danni e sulle verifiche di agibilità.

 

Si ricorda che, nella relazione illustrativa all'A.S. 2594, l’ampliamento contemplato dalla norma in esame veniva giustificato alla luce della “difficoltà di ottenere in tempi rapidi le schede AeDES con la classificazione dei danni riportati dagli immobili colpiti dagli ultimi eventi sismici”.

 

Per gli edifici considerati dalla norma viene previsto che i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino dell’agibilità degli edifici e delle strutture.

 

Inoltre, la nuova versione del comma 1 dell'articolo 8 dispone che i progetti presentati dai soggetti interessati, attestanti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e le condizioni della struttura immobiliare, forniscano anche una valutazione economica del danno (valutazione di cui la precedente versione del comma 1 non faceva menzione). 

Il comma 2, così come modificato dall'emendamento 1.1000, differisce l'emanazione delle  disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione. L'emanazione avverrà entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, e non più entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge stesso (come invece era scritto nella versione antecedente del comma). 

L'emendamento 1.1000, poi, aggiunge al comma 2 un nuovo periodo, concernente gli oneri derivanti dagli interventi di immediata esecuzione. A questi oneri provvederà il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili dedicato ai contributi in favore della ricostruzione privata  di cui all’art. 5 (vedi relativa scheda illustrativa).

 

 

 


Articolo 8-bis (Emendamenti 8.0.1 e 8.02)
(Certificazione di agibilità)

 

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, di identica formulazione, aggiungono l'articolo 8-bis, composto da 3 commi e concernente la certificazione di agibilità.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica possa essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze strutturali indicate al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

Il comma 2 individua quali carenze strutturali:

a)   la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b)  la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c)   la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

Infine il comma 3 precisa che la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

 

 


Articolo 9
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

 

L’articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati. In particolare si prevedono contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili per effetto degli eventi sismici. I richiedenti devono essere residenti nei Comuni terremotati. Secondo la versione del comma 1 così come modificata dall'emendamento 1.1000 del Governo, la residenza deve essere attestata da stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 per i Comuni elencati nell'allegato 1 al disegno di legge in esame, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 per i residenti nei Comuni di cui all'allegato 2. Nella precedente versione del comma, si faceva riferimento esclusivamente alla data del 24 agosto e all'allegato 1.

Per approfondimenti sugli allegati 1 e 2, si rimanda alle schede illustrative degli articoli precedenti.

 

 

Le modalità e i criteri per la concessione del contributo previsto sono definiti con i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche a mezzo di ordinanze).

 

L’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) qualifica la famiglia anagrafica come l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Lo schema di decreto legislativo A.G. 344, in corso di esame parlamentare, riconduce alla famiglia anagrafica anche le persone legate da vincoli di unione civile.

 

La norma precisa, profilo non modificato, che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati, può essere concesso solo un contributo forfettario.

 

Si ricorda che il codice civile qualifica come beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni e, in generale tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (art. 812); lo stesso codice definisce beni mobili “tutti gli altri beni”. La distinzione rileva in quanto per i beni mobili l’ordinamento prevede forme di circolazione più semplici: gli atti di trasferimento non sono soggetti a forme particolari, né tantomeno sono sottoposti a qualche forma di pubblicità.

La categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 815 c.c.) è intermedia tra le prime due: si tratta infatti di beni che, pur essendo sempre considerati come mobili, vengono tuttavia sottoposti ad un regime in gran parte analogo a quello degli immobili; il loro potenziale elevato valore economico determina infatti l'esigenza di sottoporre il loro sistema di circolazione a forme di pubblicità adeguata, onde garantire la certezza dei traffici e il controllo amministrativo dei rapporti giuridici ad essi relativi.

I beni per i quali sussiste l'obbligo di registrazione sono: le navi e i galleggianti; gli aeromobili; gli autoveicoli.

Il regime di pubblicità adottato è costituito principalmente dall'iscrizione del bene nei pubblici registri, che ne consente l'individuazione e l'attribuzione ad un titolare, nonché dalla trascrizione delle vicende traslative dello stesso.

 

 

 

 

 


Articolo 10
(Ruderi ed edifici collabenti)

 

L’articolo 10, non modificato dalla Commissione,  esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi alla data del sisma del 24 agosto 2016, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione (l’utilizzabilità alla data del sisma deve essere specificamente attestata). Per tali categorie di edifici, si prevede il riconoscimento di un contributo per la loro demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.

 

Le condizioni di inammissibilità a contributo (comma 1)

 

In particolare, il comma 1 stabilisce l’inammissibilità a contributo per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016, non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

 

Le condizioni per l’ammissibilità a contributo (comma 2)

 

Il comma 2 specifica che, ai fini del riconoscimento dei contributi previsti per la ricostruzione, per la predetta categoria di edifici:

-         deve essere attestata l’utilizzabilità alla data del sisma dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata, debitamente documentata;

-         devono essere verificate le condizioni per l’ammissibilità a contributo, da parte dell’ufficio per la ricostruzione competente, anche avvalendosi delle schede AeDES (elementi di informazione in merito sono contenuti nella scheda riguardante l’articolo  8 a cui si rinvia).

 

Il contributo per la demolizione (comma 3)

Il comma 3 consente la concessione a favore dei proprietari dei suddetti immobili, che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, di un contributo, esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.

L’entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche a mezzo di ordinanze), nei limiti delle risorse disponibili.

La norma in esame è analoga a quanto disposto dall’art. 5 della Ordinanza n. 119 dell’11 ottobre 2013 emanata dal commissario delegato della regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012.

Per quanto riguarda le modalità dell’accatastamento delle suddette unità “collabenti”, si ricorda che il D.M. n. 28 del 1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale)  prevede all’art. 6, comma 1, lettera c), per le costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, una denuncia semplificata censuaria di cui all’art. 7,  considerando tali costruzioni come “le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

Sempre con riferimento alle unità immobiliari definite “collabenti” citate nella norma in esame, ai fini delle dichiarazioni in catasto, l’Agenzia delle entrate ha recentemente puntualizzato nella circolare 27/E del giugno scorso che l’attribuzione della categoria F/2Unità collabenti è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio.

In particolare, il menzionato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso”.

Per tali immobili sussiste, quindi, la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.

Inoltre, con la nota n. 29439 del 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale, o non è individuabile e/o perimetrabile. Per entrambe le fattispecie di immobili in esame – abitazione e fabbricato produttivo – quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta attribuibile la destinazione F/2 - Unità collabenti, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespite.

 

 

 

 

 

 


Articolo 11
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

 

L’articolo 11 disciplina l’attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l’individuazione delle relative competenze.

Ai sensi della modifica introdotta dall'emendamento 1.1000 al comma 8 dell'articolo in esame, la facoltà di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, che il testo originario dell'articolo 11 A.S. 2567 già attribuiva ai Comuni elencati nell'allegato 1, viene data anche ai Comuni dell'allegato 2.

Di nuovo, per approfondimenti sugli allegati 1 e 2 si rimanda alle schede illustrative degli articoli precedenti.

 

In sintesi, la norma prevede che gli interventi di ricostruzione o ripristino degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione  di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l’adozione di strumenti urbanistici attuativi (commi 1 e 2), con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione  e dei comuni (comma 4). In tale ambito, è prevista l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, prevista all’articolo 16 (comma 5), e il rispetto degli indirizzi espressi dal commissario per la ricostruzione.

 

 


Articolo 12
(Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)

 

L’articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l’erogazione dei contributi prevedendo la presentazione all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente a specifici allegati (scheda AeDES, relazione tecnica asseverata,  progetto degli interventi e indicazione dell’impresa affidataria) e alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio da parte del comune. La struttura commissariale ha il compito di effettuare verifiche mensili a campione sugli interventi per i quali i contributi sono concessi. In particolare, i soggetti interessati (in cui, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto rientrano, tra l’altro, proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia) inoltrano all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente (comma 1) l’istanza di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.

Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

·        la scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica, per elementi di informazione su tale scheda si rinvia all’art. 8) (lettera a); l'emendamento 12.2 (testo 2), approvato dalla Commissione in sede referente, prevede che tale scheda può essere redatta anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato in supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; 

Si ricorda che la scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

·        la relazione tecnica asseverata firmata da un professionista abilitato e iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34, che attesta la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1 (lettera b), come modificata dall'emendamento 1.1000);

L'originario testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo poneva, tra i requisiti per l'accesso ai contributi in questione, la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all’evento sismico del 24 agosto 2016. La modifica recata dall'emendamento 1.1000 del governo consiste nel fare riferimento non soltanto al terremoto del 24 agosto 2016, bensì a qualunque  evento sismico a far data da quel giorno.

·        il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto (lettera c);

·        l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, a cui è allegata la documentazione relativa alla sua selezione e l’attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe antimafia degli esecutori,  di cui all’articolo 30, comma 6 (lettera d).

 

 

L'articolo 12 delinea le procedure per le domande di accesso ai contributi che i soggetti interessati possono presentare all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.


Articolo 13
(Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi)

 

L’articolo 13 prevede che le richieste di contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, siano definite secondo le modalità e alle condizioni disciplinati dal provvedimento in esame.

 

L'emendamento 1.1000 del governo modifica l'articolo 13, comma 1, prevedendo per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni abruzzesi danneggiati dal sisma dell'anno 2009, sottoposti a lavori non ancora conclusi, il riconoscimento per eventuali ulteriori danni sopravvenuti dal 24 agosto 2016 in avanti (a differenza della versione precedente del comma, che si richiamava esclusivamente agli eventi verificatisi proprio il 24 agosto).

 

Si ricorda che, in base alla norma, deve trattarsi di interventi riguardanti immobili:

-         ad uso abitativo;

-         ubicati nei comuni della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici in questione, di cui all'articolo 1;

La norma fa riferimento ai comuni di cui all’articolo 1.

-         per i quali siano stati già concessi contributi per i danni subiti a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e i lavori non siano conclusi;

-         che abbiano subito ulteriori danni in conseguenza degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

 

Il comma 2 prevede, inoltre, che ai citati comuni abruzzesi si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legge in esame (alle cui schede di commento si rinvia), inclusi nel capo II del titolo II recante misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico. Tali articoli prevedono contributi per le imprese che hanno subito danni e misure per la promozione turistica dei territori colpiti dai medesimi eventi sismici.

 

L'emendamento 13.1 (testo 2) propone la sostituzione dell'articolo. In rubrica si sostituisce il termine 'finanziati' con 'interessati' e viene cassato il riferimento alla non conclusione degli interventi.

Il comma 1 stabilisce che, per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016, siano definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, co. 2 del provvedimento in esame, di concerto con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter della Legge n. 134 del 2012.

Il comma 2 prevede che, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi siano presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, co. 2, del provvedimento in esame, di concerto con il citato Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere.

Il comma 3 precisa che, per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i comuni menzionati si applichino le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del provvedimento in esame, secondo le modalità ivi previste.

Il comma 4 prevede che le modalità e condizioni previste dal decreto in esame si applichino per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 (potrebbe essere chiarito il riferimento alla 'crisi' sismica, posto che non si individua uno specifico evento) non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini inagibilità 'indotta di altri edifici', ovvero pericolo per l'incolumità pubblica. Si prevede che ciò avvenga nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la citata crisi sismica.

Si osserva che il comma in parola fa riferimento agli eventi del sisma del 24 agosto, non risultando in linea con il portato delle proposte emendative sul testo che fanno riferimento agli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto.

Inoltre si rileva come, relativamente al comma 4, permanga quale conseguenza dell'introduzione del predetto comma, la sostituzione del riferimento - in rubrica - della parola 'finanziati' (riferita agli interventi su edifici già colpiti da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi) con la parola 'danneggiati'. Ciò contrasta con quanto disposto in precedenza dal testo dell'emendamento in esame, che propone la sostituzione del termine 'finanziati' con 'interessati'.


Articolo 14
(Ricostruzione pubblica)

 

L’articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. Ai fini dell’erogazione dei contributi a fronte di tali interventi, il Commissario straordinario può essere autorizzato a stipulare mutui venticinquennali.

Con l'approvazione degli emendamenti 14.2, nonché degli emendamenti 14.3 e 14.4 la Commissione propone alcune modifiche al comma 1. Tale comma demanda a provvedimenti del commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche a mezzo di ordinanze) la disciplina dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici, a patto che dimostrino il nesso di causalità. Con riferimento ai beni del patrimonio artistico e culturale, la modifica approvata dalla Commissione in sede referente (em.to 14.2) propone di comprendere quegli edifici sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di prevedere anche opere di miglioramento sismico, finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture.

Viene precisato che i finanziamenti sono concessi attraverso contributi nei limiti delle risorse stanziate. La norma elenca quattro diverse tipologie di interventi in favore dei quali possono essere concessi contributi, in cui rientrano:

a.      gli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e le strutture edilizie universitarie; con le modifiche proposte, la Commissione ha inteso esplicitare meglio l’ambito di intervento, chiarendo che si intende fare riferimento sia agli immobili adibiti ad uso scolastico, sia agli immobili ad uso "educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari"; gli edifici municipali; le caserme in uso all’amministrazione della difesa; gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

b.      le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;

c.      gli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);

d.      gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Con i medesimi provvedimenti del commissario straordinario, ai sensi del comma 2, si prevede la definizione di una serie di atti di programmazione degli interventi.

L'emendamento del Governo 1.1000 opera sulle lettere d) e f) del comma 2 le quali, rispettivamente, si occupano di piani per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese nelle zone terremotate, e di infrastrutture ambientali da ripristinare, con particolare riguardo agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. In proposito, mentre la precedente versione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 specificava che le misure in questione si applicavano limitatamente ai territori dei Comuni elencati nell'allegato 1 all'A.S. 2567, la versione attuale, modificata, comprende anche i Comuni dell'allegato 2.

Per la lettera f) del comma 2 dell'articolo 14, la variazione introdotta dall'emendamento 1.1000 sta nel riferirsi  a tutti gli eventi sismici dal 24 agosto 2016 in avanti e non più solo a quello del 24 agosto stesso.

In sede di coordinamento si chiarisce che il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, deve essere predisposto e approvato con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2 (e non con le modalità previste nell'articolo 32, comma 2 come prevede il testo del decreto-legge).

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, il comma 3 dispone che, qualora la programmazione della rete scolastica o, secondo una ulteriore modifica proposta dalla Commissione in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 14.10, la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018, preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Per quanto riguarda, invece, la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o delle opere pubbliche, il comma 9 prevede la stipula di un protocollo di intesa tra il commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di definire forme di consultazione e di collaborazione in ordine alla realizzazione dei predetti interventi e, in particolare, concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.

I commi 4, 5 e 7 disciplinano una procedura per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento. Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti sono dettate dai commi commi 6, 8 e 11 (in particolare,  il comma 6 precisa che i contributi, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione, sono erogati in via diretta). Il comma 10 dispone che i finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo in esame siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 ("Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti").

.

 


Articolo 14-bis
(Emendamento 14.0.1 testo 2)

 

        Con l'inserimento di un articolo aggiuntivo, l'emendamento 14.0.1 (testo 2) prevede, in un unico comma,  che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presìdi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime. Si prevede il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

La citata disposizione ordinanziale prevede lo svolgimento di verifiche di tenuta sismica ivi indicate, per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,  nonché per gli  edifici  e  le  opere  infrastrutturali  che  possono  assumere  rilevanza  in  relazione  alle conseguenze di un eventuale collasso. La disposizione dell'ordinanza stabiliva il termine di cinque anni dalla data della ordinanza per le verifiche in questione, indicando la priorità per edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1 all'ordinanza stessa.

La disposizione indica la finalità nei necessari interventi da adottarsi con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto; sulle citate risorse graveranno, secondo la previsione, altresì gli oneri per le citate verifiche tecniche.

 

 

 

 

 


Articolo 15
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

 

L’articolo 15, non modificato dalla Commissione,  individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (elencati nel comma 1 dell’articolo 14).

I soggetti attuatori, sulla base di quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 14, predispongono ed inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

In occasione di emergenze di protezione civile e dei rilevanti eventi sismici verificatisi negli ultimi anni, sono stati nominati soggetti attuatori. L’articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992 prevede che nei rendiconti vengano consolidati anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori.

Il comma 1 include tra i predetti soggetti:

-         le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione (istituiti ai sensi dell’articolo 3), per i territori di rispettiva competenza;

Si fa presente che l’articolo 1 dell’ordinanza 19 settembre 2016, n. 394, prevede che le regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  nei  rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di  cui all'accordo quadro approvato con decreto del  Capo  del  dipartimento della protezione civile n.  1239  del  25  maggio  2016.  Le  regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione  delle  attività  connesse  e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle  centrali  uniche di  committenza  regionali,  ove  esistenti,  o   nazionali,   ovvero avvalendosi delle strutture operative del  Servizio  nazionale  della protezione civile.

-          il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

L’articolo 5 dell’ordinanza 13 ottobre 2016, n. 393, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del  turismo provvede agli interventi di messa in  sicurezza  dei  beni  culturali mobili e immobili, per il tramite della propria  Struttura  operativa  per  il  monitoraggio  ed  il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali (v. ante, scheda art. 14).

Per tali finalità, l'arch.  Antonia  Pasqua Recchia   è stata  nominata    Soggetto    Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato    all'individuazione, progettazione e coordinamento dell'esecuzione degli  interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.

 

-         il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 2, inoltre, consente alle diocesi di svolgere la funzione di soggetti attuatori qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie. In caso di utilizzo di fondi pubblici, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Le diocesi sono state individuate come soggetti attuatori anche nell’ambito degli interventi di ricostruzione a seguito di recenti eventi sismici. Si ricorda che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della regione Emilia Romagna, a seguito degli eventi sismici del 2012, ha individuato tra i diversi soggetti attuatori anche le diocesi in relazione alla ricostruzione degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 


Articolo 15-bis (Emendamento 1.1000)
 (Interventi immediati sul patrimonio culturale)

 

 

L’articolo 15-bis, di cui si propone l’inserimento mediante l’approvazione nel corso dell’esame in sede referente dell’emendamento 1.1000 del Governo, corrisponde, sostanzialmente, all’articolo 6 del D.L. 205/2016 (A.S. n. 2594).

 

Il comma 1 dispone l’applicazione per i lavori, i servizi e le forniture di

somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), delle disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016), al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, richiamati dall’articolo 1 del decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Si veda l’approfondimento sulla nozione di bene culturale.

 

L’articolo 148, comma 7, del citato Codice dei contratti pubblici prevede che l'esecuzione dei lavori nel settore dei beni culturali (titolo VI, capo III) è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

L’articolo 163 disciplina le circostanze di somma urgenza in cui, attesa l’eccezionalità delle situazioni che “non consentono alcun indugio”, è consentita l’immediata esecuzione di interventi. In tali circostanze, il responsabile del procedimento o il tecnico, che si reca prima sul luogo, possono disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

 

Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.

 

Il comma 2 dispone che in applicazione degli articoli 27 e 149 del d.lgs. 42/2004, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo d.lgs., i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del d.lgs. 42/2004, si applica il comma 4 (si veda infra). I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al MIBACT ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali  di cui al decreto-legge in esame. Il MIBACT trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.

 

I beni menzionati nel richiamato articolo 136 del d.lgs. 42/2004 sono:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda (relativa ai beni culturali) del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

 

In base al comma 3, le suddette disposizioni si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della L. 394/1991, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE, nei medesimi Comuni.

 

 

Si veda l’apposito approfondimento sulla normativa concernente le aree protette.

 

Tra le misure previste dalla direttiva 2009/147/CE concernente la protezione degli uccelli selvatici, vi è l'istituzione di zone di protezione al fine di preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli che rientrano nell'ambito di applicazione, una varietà e una superficie sufficienti di habitat. I paesi dell’UE devono creare zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate e gli uccelli migratori, con condizioni favorevoli alla loro sopravvivenza, situate nella zona naturale di distribuzione degli uccelli (cioè dove vivono naturalmente). Particolare attenzione è rivolta alle zone umide. La direttiva 2009/14/CE codifica la precedente direttiva "Uccelli" del 1979, le cui norme di recepimento sono contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, integrate con il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e con decreto del Ministero dell'ambiente del 6 novembre 2012. La legge n. 157/1992 è stata modificata dall'art. 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e dall'art. 26 della legge 6 agosto 2013, n. 97 al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/147/CE. In materia di aree protette, si ricorda che è stato di recente approvato dal Senato il ddl. N. 119, ora all'esame della Camera (A. C. 4144).

 

Ai sensi del comma 4, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, si applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Secondo il comma 5, alle imprese incaricate degli interventi predetti si applica l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia). I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Il comma 6 prevede che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto, l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (costituito con il DM 483 del 24 ottobre 2016):

a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del MIBACT, e composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;

b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, mediante le modalità previste dall'articolo 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, del decreto-legge (alle cui rispettive schede di lettura si rinvia), entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di 5 anni a far data dal 2017.

In base al comma 7, agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 52 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


Articolo 15-ter (Emendamento 1.1000 lett. l e sub 1.1000/27)
(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)

 

L'articolo, co.1, introdotto dall'emendamento 1.1000, (riprendendo quanto previsto dall'art. 7 del D.L 205/2016).stabilisce che agli interventi volti alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 24  agosto  2016 e che rientrino nella competenza di Anas s.p.a., provveda la stessa Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile.

Anas s.p.a. è chiamata altresì ad assicurare il coordinamento degli interventi rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, con il potere di intervenire direttamente su tali infrastrutture, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati.

Per l'attuazione degli interventi previsti, Anas s.p.a. opera in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 2016.

Il co. 1-bis, inserito dal sub-emendamento 1.1000/27, modifica il co. 875 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevedendo che nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, Anas s.p.a.  è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria anche sulle strade comunali (attualmente solo su quelle provinciali).

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 16
(Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)

 

L’articolo 16 prevede l’istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici indicati, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.

In particolare, il comma 1 disciplina la composizione della Conferenza permanente, che è presieduta dal commissario straordinario o da un suo delegato e in cui sono rappresentati il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regione, gli Enti Parco e i comuni territorialmente competenti. La finalità è agire da centro unitario per la programmazione, la pianificazione e la gestione degli interventi.

Ai sensi del comma 2, la Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Con una clausola residuale, il comma 2 rinvia all’applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto nelle norme in esame e in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che disciplina in generale il procedimento amministrativo. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza.

Il comma 3 elenca le funzioni della Conferenza: esprimere parere obbligatorio e vincolante (entro trenta giorni) sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni; approvare i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori (di cui all'articolo 15, comma 1) e acquisire l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali (resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo); laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprimere il parere in materia ambientale e acquisire quello a tutela dei beni culturali;  esprimere parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

I commi 4 e 5 disciplinano la Commissione paritetica istituita, presso ogni Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, una “Commissione paritetica” presieduta dal vice commissario o da un suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Circa le funzioni: la Commissione paritetica: esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio (il nuovo Codice dei contratti pubblici ha infatti soppresso il progetto preliminare sostituendolo con il progetto di fattibilità); limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche sono disciplinate con provvedimenti del Commissario straordinario che provvede anche a mezzo di ordinanze (comma 6).

 

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.1000, il dettato dell'articolo è stato 'aggiornato', sì da far riferimento non al solo sisma del 24 agosto 2016 soltanto ma anche agli eventi sismici che gli sono succeduti. 

 


Articolo 17
(Art-Bonus)

 

L’articolo 17 estende la fruizione dell’Art-Bonus anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:

·      a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ricompresi nell’allegato 1 del disegno di legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

·      per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

 

 

L’articolo 17, commi 1 e 2, estende la fruizione del credito di imposta (cosiddetto Art-Bonus) introdotto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:

·      a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e ricompresi nell’allegato 1 del disegno di legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004);

 

Per quanto attiene alle iniziative legislative in itinere, si segnala che l’articolo 7 dell’AS 2541 attribuisce ai piccoli comuni (come definiti dal medesimo disegno di legge) la facoltà di stipulare, anche in forma associata, con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

 

·      per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

 

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 1, comma 318, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016),  ha reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-Bonus). A decorrere dal 2016 la misura del credito d’imposta è del 65 per cento.

Per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire - a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 11, della L. 190/2014 - i seguenti scopi:

·         interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

·         sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 42/2004, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

·         realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014).

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014).

In particolare, il comma 318 ha modificato il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014:

a.       al primo periodo è stato eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d’imposta, rendendo quindi l’agevolazione strutturale;

b.      è stata eliminata la riduzione del credito d’imposta dal 65 al 50 per cento per gli anni successivi al 2015; la misura del credito d’imposta è quindi del 65 per cento anche a decorrere dal 2016.

 

In base ai dati resi pubblici il 23 giugno 2016, l’ammontare delle erogazioni liberali che rientrano sotto il regime dell’Art-Bonus ha superato i 100 milioni di euro a partire dalla sua prima applicazione nel 2014[2].

Qui il sito dedicato.

 

L'articolo 9 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) prevede che, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Mibact e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Prevede, inoltre, l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984 (L. 121/1985), ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della  Costituzione.

Il 26 febbraio 2013 è stato presentato il Manuale per la protezione dei beni culturali ecclesiastici, realizzato dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, mentre il 27 novembre 2014 sono state presentate le Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, realizzate dal medesimo Comando, d'intesa con l'Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana.

Nel 2015, infine, è stata presentata BeWeb, una banca dati in cui è censito il patrimonio storico e artistico,

 

architettonico, archivistico e librario delle diocesi italiane e degli istituti culturali ecclesiastici.

 

Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui all’articolo in esame, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015).

 

Il comma 11-bis dell’articolo 11 del D.L. 78/2015[3], modificato dall’articolo 1, comma 340, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 222/1985 sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006).

 

Le attività previste nell'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di culto, sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

 

La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici ecclesiastici, che siano beni culturali[4] ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), è effettuata dai competenti uffici territoriali del MIBACT, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006, ora abrogato ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera e) del d.lgs. 50/2016 recante il c.d. nuovo codice degli appalti).

 

Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici ecclesiastici, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Si ricorda che l’articolo 9 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), sul quale si veda sopra, dispone che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

 

 

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni:

·      0,8 milioni di euro per il 2018,

·      1,3 milioni di euro per il 2019,

·      1,8 milioni di euro per il 2020,

·      0,6 milioni di euro per il 2021,

·      0,13 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


Articolo 17-bis
(Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi)

 

Con l'approvazione dell'emendamento 17.0.1 (testo 2) la Commissione in sede referente propone l'inserimento di un nuovo articolo 17-bis. Tale articolo novella l'articolo 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) concernente la deducibilità delle erogazioni liberali. Mediante l'inserimento della nuova lettera m-bis) al comma 2 dell'articolo 100, si propone di inserire tra le erogazioni liberali deducibili quelle effettuate a favore dello Stato e dei comuni in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente a cui si effettua il versamento.

Il Ministro dell'economia e delle finanze:

·        individua gli enti beneficiari delle erogazioni liberali con proprio decreto, secondo criteri che saranno stabiliti sentita la Conferenza unificata;

·        determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario, a valere sulla somma allo scopo indicata;

·        definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;

·        vigila sull'impiego delle erogazioni;

·        comunica all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

 

 

 

 


Articolo 18
(Centrale unica di committenza)

 

L’articolo 18, non modificato dalla Commissione,  prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (commi 1 e 2). 

Una convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza (comma 3).

Si ricorda che i soggetti attuatori, per la realizzazione dei predetti interventi, sono stati individuati dall’articolo 15 e sono: le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla base di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 14, alla centrale unica di committenza sono inoltrati, da parte del Commissario straordinario, i progetti esecutivi, affinché provveda ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

 

Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – è una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che svolge attività finanziarie per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Paese, in particolare nel Mezzogiorno, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale. Gestisce, fra l’altro, gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative.

La società è stata istituita nel 1999 come Sviluppo Italia S.p.A. (D.lgs. n. 1/1999[5]), con lo scopo - con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese - di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo e la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. In essa sono state accorpate le partecipazioni detenute dallo Stato in numerose società (SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA e IPI).

La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 460, della legge n. 296/2006) ha operato un riassetto della società, che ha assunto la denominazione attuale. Le priorità e gli obiettivi della società sono definiti con apposite direttive del Ministro dello sviluppo economico, che  definisce il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Il D.M 18 settembre 2007 individua gli atti di gestione della società e delle sue controllate[6] da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.

Con l’istituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale (D.L. n. 101/2013, articolo 10), si è reso necessario definire i rapporti tra le due Agenzie, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge. E’ stato dunque emanato, di recente, il D.P.C.M. 17 marzo 2016.

Si ricorda, altresì, che la normativa vigente (articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) consente alle amministrazioni centrali di avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici, al fine di rafforzare e accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Invitalia è stata, inoltre, individuata quale Soggetto attuatore, che opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali con riferimento al comprensorio Bagnoli-Coroglio (art. 33, comma 12, del D.L. 133/2014).

Da ultimo, si segnala che Invitalia è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui fanno parte anche le centrali di committenza (articolo 38, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). La centrale di committenza, sulla base della definizione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 del nuovo Codice, è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

 

 


Articolo 18-bis (Emendamento 1.1000)
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)

 

L’articolo 18-bis, di cui si propone l’inserimento mediante l’approvazione nel corso dell’esame in sede referente dell’emendamento 1.1000 del Governo, corrisponde, sostanzialmente, all’articolo 8 del D.L. 205/2016 (A.S. n. 2594). Con la medesima modifica si propone di inserire nel Titolo II del decreto-legge anche un apposito Capo I-bis (intitolato “Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017”), che comprende tale articolo aggiuntivo.

 

Il comma 1 attribuisce ai dirigenti degli USR di cui all'articolo 75, comma 3, del d.lgs. 300/1999, per l'a.s. 2016/2017, la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al DPR 81/2009, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.

Tale facoltà viene attribuita - al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative - con riferimento:

a) alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, richiamati dall’articolo 1 del decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia), sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici;

b) a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza;

c) a quelle che ospitano alunni sfollati.

Inoltre i medesimi dirigenti possono:

a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'a.s. 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della L. 107/2015, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);

b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e successivi, della L. 107/2015, dall'articolo 455, comma 12, del d.lgs. 297/1994, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).

Tali assegnazioni sono regolate con contratto integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.

Il comma 2 autorizza la spesa di € 5 mln nel 2016 ed € 15 mln nel 2017 per l'adozione delle predette misure.

Dette somme sono ripartite tra gli USR interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività previste dal comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del d.lgs. 123/2011 sono ridotti a 2 giorni, incrementabili fino a 7 in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo d.lgs.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 6 del d.lgs. 123/2011 prevede che l'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5[7], con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.

Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:

a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonché di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione;

b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio, ovvero dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli;

c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;

d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;

e) non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis[8] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti. Ai sensi del citato articolo 34, comma 2, della L. 196/2009, con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

 

Il comma 3 prevede il monitoraggio, da parte del MIUR, entro il 31 maggio 2017, delle spese di cui al comma 1 del personale docente e ATA, mediante la comunicazione delle relative risultanze alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle  istituzioni scolastiche e quelle relative al  pagamento delle spese per il personale supplente.

In base comma 4, per l'a.s. 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento[9] adottato ai sensi dell'articolo 4 della L. 124/1999, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica.

Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare tali posti, i dirigenti degli USR pubblicano sul proprio sito istituzionale apposito bando con specificazione della tempistica di presentazione delle relative domande.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame, ai quali si provvede:

a) quanto ad € 5 mln nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istituito dall'articolo 1, comma 601, della L. 296/2006, legge finanziaria 2007);

 

In relazione a tale copertura si vedano le osservazioni contenute nella nota di lettura n. 153 del Servizio del bilancio del Senato, p. 19.

 

b) quanto ad € 15 mln nel 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica istituito dall'articolo 1, comma 202, della L. 107/2015.

 

Il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica è iscritto nel cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR (Tabella n. 7). In base al disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Atto Camera n. 4127-bis), Allegato tecnico per capitoli, lo stanziamento previsto per il 2017 è pari a € 391,3 mln.

 

Il comma 6 autorizza il MEF ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 19
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016)

 

 

L’articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, stabilendo per esse - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - priorità e gratuità nell’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016, indicate all'articolo 1.

 

In particolare, l’articolo 19 dispone che – per il suddetto periodo di tre anni - l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all’articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.

L’intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

L’articolo richiama, infine, il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

 


Articolo 20
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

 

 

L’articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate (incluse le imprese agricole), ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici: con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016, indicate all'articolo 1. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto, su proposta delle regioni interessate.

 

L’articolo 20, al comma 1, prevede che una quota - pari a complessivi 35 milioni di euro - delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate sia trasferita sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate dall'evento sismico in qualità di vice commissari, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici come individuati nell’articolo 1, che hanno subito danni. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori indicati nell’allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

 

Il comma 2 consente l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni individuati dall’articolo 1.

 

Ai sensi del comma 1, i criteri, anche di riparto, e le modalità di concessione delle agevolazioni dei contributi in conto interessi sono disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate.

Con lo stesso decreto è fissato, ai sensi del comma 2, l’ammontare delle disponibilità, i criteri e le condizioni per la concessione dei contributi in conto capitale, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all’onere per i contributi in conto interesse.

La concessione di contributi in conto capitale sembra assumere un carattere residuale, in quanto dipendente dalle effettive disponibilità in relazione all’onere per i contributi in conto interesse.

Infine, il comma 2 dispone che alla concessione delle agevolazioni di cui al comma in esame provvedono i vice commissari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame.

Il comma 3 dispone che quanto previsto dall’articolo si applica nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

 

 

 


Articolo 21
(Disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

 

 

Ai sensi del comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle  azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393.

Ai sensi del comma 2, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all’ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura. Con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016, indicate all'articolo 1, ed il limite di importo è stato portato a 1.500.000 euro per l’anno 2016

Per il comma 3, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati: con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016.

Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tali fini, l’intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle Regioni interessante dal sisma, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016; inoltre, il carico dello Stato è ora assunto per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si sono inseriti nel testo del decreto-legge n. 183 contenuti recati già dall'articolo 3 del decreto legge n. 205/2016. Pertanto, il comma 4-bis è volto ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: la misura che consegue l'obiettivo è la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo (nonché, ai sensi di un subemendamento, anche il settore equino), ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale. Le risorse economiche necessarie sono attinte - ai sensi del comma 4-ter - dal Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 205/2016 (come precisato dalla Commissione in sede di coordinamento), sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa.

Per il comma 4-quater i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici in questione, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al relativo testo unico, depositano in Comune la certificazione di agibilità sismica che deve essere rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, che prevede una procedura apposita per l’avvio di interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.

Per il comma 4-quinquies le imprese che hanno subito danni riconducibili agli eventi sismici possono - previa perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante anche la valutazione economica del danno subìto - acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite, secondo il comma 4-sexies, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per il comma 4-septies, infine, l'applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di cui sopra è subordinata al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 


Articolo 22
(Promozione turistica)

 

 

L’articolo 22 reca disposizioni relative alla promozione turistica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016, indicate all'articolo 1.

 

Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Tale programma è predisposto, sentite le regioni interessate, in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il comma 2 destina, per la realizzazione del programma di cui al comma 1, lo stanziamento di una somma, individuata nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2017, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

 

 

 

 


Articolo 23
(Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi)

 

 

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dai recenti sismi.

 

A tal fine si prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse dovranno essere trasferite dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione.

Per quanto attiene ai criteri per il riparto tra le Regioni interessate delle risorse finanziarie per lo sviluppo di progetti di investimento in formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, è previsto un rinvio ai provvedimenti che dovranno essere adottati dal Commissario straordinario. Si tratta, in sostanza, di apposite ordinanze commissariali che dovranno essere emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

 

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di tali progetti dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

 

 

 

 

 


Articolo 24
(Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici)

 

 

L’articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. Con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016, indicate all'articolo 1.

 

In particolare, il comma 1 concede a micro, piccole e medie imprese, presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro.

I finanziamenti devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

Il comma finalizza l’intervento al ripristino ed al riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame.

 

Il comma 2, concede inoltre a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all’articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo.

Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

 

Ai sensi del comma 3, i finanziamenti di cui al comma 1 e al comma 2 sono concessi per l’anno 2016, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al D.L. n. 83/2012 (legge n. 134/2012).

 

Infine, il comma 4 dispone che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.


Articolo 25
(Rilancio del sistema produttivo)

 

 

L’articolo 25 dispone l’applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

 

Il comma 1 prevede l’applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi di cui al D.L. n. 120/1989 (convertito in legge n. 181/1989) ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici individuati all’articolo 1 del provvedimento in esame.

L’applicazione del regime di aiuto è finalizzata a sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico nei predetti territori. Si dispone dunque l’applicazione del regime di aiuto di cui al D.L. n. 120/1989 (come riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013) e della sua disciplina attuativa, contenuta nel D.M. 9 giugno 2015.

Viene inoltre richiamato il Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER) della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone, al fine di consentire l’applicazione della misura, che il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere le aree in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012, che demanda a decreti del MISE le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa (comma 8) e delle situazioni di crisi industriale non complessa (comma 8-bis). Con l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, si è esteso l'ambito territoriale di applicazione ai comuni indicati negli allegati 1 e 2 dell'articolo 1.

 

 

 

 


Articolo 26
(Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)

 

L'articolo 26, non modificato dalla Commissione, esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando, altresì, all'art. 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.

 

Il comma 1 dispone che agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l’esercizio finanziario 2016, non si applicano le seguenti disposizioni:

 

          articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

 

L'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per missioni - fatta eccezione per determinate tipologie di missioni - per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Lo stesso comma 12 dispone, inoltre, la cessazione della corresponsione delle diarie per le missioni all'estero (fatta eccezione per determinate missioni).

L'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, fatte salve alcune specifiche ipotesi;

 

          articoli 61 e 67 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

 

L'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 introduce, a decorrere dall'anno 2009, misure di riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (con esclusione delle autorità indipendenti), tra le quali: la riduzione della spesa per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007; il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità; il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

L'art. 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 introduce misure di riduzione della spesa per personale, ivi compresa la riduzione delle risorse a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni;

 

          articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 228 del 2012.

 

L'art. 1, comma 141, vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, fatta eccezione per alcuni specifici arredi. Il successivo comma 142 dispone che le somme derivanti da tali riduzioni di spesa siano versate annualmente, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, calcolati in 127.000 euro per l’anno 2016, alle disposizioni finanziarie di cui all'art. 52 del provvedimento in esame.

 

 


Articolo 27
(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)

 

L'articolo 27, comma 1, incarica il Commissario straordinario di predisporre e approvare, entro un anno, un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. Con l'emendamento 27.1 (testo 2) sono stati aggiunti, tra le infrastrutture ambientali cui il suddetto programma è chiamato a prestare particolare attenzione, anche gli acquedotti, oltre agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. L'ambito di applicazione della suddetta prescrizione, secondo la versione originaria del comma 1, era l'insieme dei Comuni indicati nell'allegato 1 al disegno di legge in esame; a seguito dell'emendamento 1.1000, invece, l'ambito di applicazione comprenderà pure i Comuni indicati nell'allegato 2 (aggiunto dall'emendamento 1.1000 del governo). 

 

In base al comma 2, per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Si prevede l'individuazione di tali società di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

La norma interviene, al medesimo comma, dettando semplificazioni procedimentali, prevedendo che pareri, visti e nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro il termine di sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, con la previsione che, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Si delinea quindi con la disposizione un meccanismo di silenzio assenso.

Il comma 3 reca la copertura della norma, prevedendo che agli oneri derivanti dall’applicazione dell'articolo nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto.

 


Articolo 28
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

 

 

La disposizione interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell’ambito  del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame; si prevede sia sentita l’Autorità nazionale anticorruzione(commi 1 e 2). Il comma 3 indica le finalità del Piano, tra cui: fornire gli strumenti per una migliore gestione delle macerie; individuare le risorse per una più celere rimozione delle stesse; recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati e limitare il volume dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali come nuove materie prime. Con l'approvazione dell'emendamento 28.1 la Commissione in sede referente ha specificato, alla lettera e) del citato comma 3, che tali materie prime saranno utilizzate ai fini della ricostruzione o, qualora non fossero utilizzate, saranno messe in vendita e il ricavato sarà ceduto al Comune da cui provengono i materiali.

Il  comma 4   prevede che, in deroga al codice del'ambiente, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi  - con codice CER 20.03.99 - i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dal sisma, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi. Il Comune di origine dei materiali viene indicato quale soggetto produttore dei materiali.

In particolare, l'articolo 28, comma 4, prevede una deroga rispetto all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. La deroga riguarda i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici,  dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi. Per effetto della deroga, tali materiali sono classificati rifiuti urbani non pericolosi, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo fatte salve le situazioni in cui sia possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Laddove la precedente versione del comma stabiliva che la deroga si applicasse ai Comuni elencati nell'allegato 1 al disegno di legge in esame, l'emendamento 1.1000 del Governo dispone che la deroga si applichi pure ai Comuni dell'allegato 2. Inoltre, l'emendamento dispone l'estensione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, invece di limitarsi a quelli del giorno stesso.

Sugli allegati 1 e 2, si vedano le schede illustrative degli articoli precedenti.

Il comma 5 prevede che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli appartenenti all’edilizia storica.

I commi 6 e 7 introducono una articolata serie di previsioni in materia di gestione dei materiali, indicando possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione. Ai sensi del comma 8, i 'gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6' ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, mentre il comma 9   prevede che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento sismico possano essere conferiti negli impianti già autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. Il comma 10 prevede la creazione di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, costituito dal Commissario straordinario, che lo presiede; la disposizione ne stabilisce anche la composizione.

 Il comma 11 detta disposizioni per la gestione dei materiali nei quali si rinvenga la presenza di amianto. Il comma 12 indica gli enti incaricati della vigilanza; il comma 13 reca la copertura della norma,  ai cui oneri provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

 


Articolo 28-bis
(Misure per il recupero e la gestione dei rifiuti non pericolosi derivanti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

 

L'articolo è stato inserito dalla Commissione in sede referente con gli emendamenti 28.0.1, 28.02, 28.0.3, 28.0.4 e 28.0.5 (testo 2).

Il comma 1 prevede che per consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, le operazioni autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 devono essere avviate  entro 3 anni dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del codice dell'ambiente.

Si osserva che nel testo dell'articolo gli estremi del codice dell'ambiente riportano erroneamente la data del "6 aprile 2006" che dovrebbe invece leggersi "3 aprile 2006".

In particolare il comma fa riferimento alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto che riguardano rispettivamente: l'autorizzazione unica per l'avvio di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; il rinnovo delle autorizzazioni per le imprese in possesso di certificazione ambientale; l'avvio di impianti di ricerca e sperimentazione; le autorizzazioni integrate ambientali; l'attivazione di procedure semplificate per alcuni tipi di attività e di rifiuti; le condizioni e le modalità per l'avvio delle operazioni di recupero.

  L'allegato D alla parte quarta del codice dell'ambiente reca l'elenco dei rifiuti, classificati in base ad un codice CER assegnato dal produttore sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE, modificata dalla Decisione 2014/955/UE che reca l'elenco europeo aggiornato dei rifiuti e dei relativi codici, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE ("direttiva quadro sui rifiuti", articolo 7).  

Il comma 2 eleva del 50% - previo parere degli organi tecnico sanitari competenti - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto, indicato in ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del citato codice dell'ambiente e destinati al recupero. La disposizione fissa l'ambito temporale di applicazione di tale aumento fino al 31 dicembre 2020.

 


Articolo 29
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

 

 

La norma, non modificata dalla Commissione,  stabilisce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fermo il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea.

 

 

La norma stabilisce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l’attività di ricostruzione. Si fa riferimento sia alla ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, sia alla ricostruzione pubblica di cui all'articolo 14 (alle cui rispettive schede si rinvia), nei territori interessati dal sisma di cui all’articolo 1.

Viene specificato che resta fermo il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea.

 

Trattandosi di disposizione recante norma di deroga, nella norma in esame potrebbe essere utile, sul piano della qualità della regolazione, inserire i riferimenti della normativa di cui si dispone la disapplicazione.

 

La Direttiva 2008/98/CE ("direttiva quadro sui rifiuti") considera le terre e rocce da scavo come rifiuti, a meno che non si tratti di "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato". L'articolo 2 infatti esclude dall'ambito di applicazione la suddetta tipologia di suolo. Per quanto riguarda il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, la direttiva chiarisce (considerando 11) che la qualifica di rifiuto dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto di cui all'articolo 3 (ossia qualsiasi oggetto di cui ci si debba o intenda disfare) e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. In particolare, l'articolo 5 condiziona la qualifica di sottoprodotto al rispetto di alcune condizioni: la sostanza (o l'oggetto) sarà certamente riutilizzata; potrà essere utilizzata direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e la sua produzione è parte integrante di un processo di produzione. Anche l'articolo 6 prevede il rispetto di alcune condizioni affinché un rifiuto cessi di essere considerato tale: la sostanza (o l'oggetto) è utilizzata per scopi specifici per i quali rispetta i requisiti tecnici; esiste un mercato per tale sostanza e il suo utilizzo non avrà impatti negativi sulla salute umana. L'articolo 11, comma 2 b) prevede poi che entro il 2020 gli Stati membri provvedano ad aumentare almeno del 70% in termini di peso, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso le terre e rocce da scavo che non contengano sostanze pericolose.

In Italia, in materia si sono succedute in materia diverse disposizioni legislative.

In estrema sintesi, si ricorda che il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, (adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27/2012), reca il regolamento di disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Esso, all'art. 3 specifica che il regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo. Ai sensi del comma 2, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Con il decreto-legge n. 69 del 2013 è stata modificata la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applica il D.M. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati come sottoprodotti e non come rifiuti. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge, il D.M. 161/2012 si applica solamente nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Negli altri casi la normativa da rispettare è quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013. Tale disciplina alternativa si applica quindi ai piccoli cantieri (vale a dire quelli la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, che comunque erano già esclusi dall'applicazione del D.M. 161/2012 in virtù di una specifica disposizione contenuta nell'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006), nonché ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati né a VIA né ad AIA.

In ambito europeo, in materia di terre e rocce da scavo pende il caso EU-PILOT 5554/13/ENVI (fase precedente all'infrazione) in relazione al decreto ministeriale del 10 ottobre 2012 n. 161.

Dal comunicato stampa del Governo del 14 luglio 2016, si ha notizia dell’approvazione in via definitiva del nuovo regolamento che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (attuativo dell’articolo 8 del D.L. 133/2014), su cui le Camere hanno espresso il loro parere nell’aprile scorso. Tale regolamento non risulta ancora pubblicato in G.U.

 

Si segnala, in materia, che il D.L. n. 74 del 2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), come successivamente modificato e integrato, recava disposizione analoga alla norma qui in esame, prevedendo, all'art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo) la disapplicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 - che veniva quindi esplicitamente indicato - con la specificazione che tale disapplicazione operasse fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.


Articolo 30
(Legalità e trasparenza)

 

L'articolo 30 istituisce una Struttura di missione entro il Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione post-terremoto (commi 1-4). Così come istituisce un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (comma 5). Reca inoltre  disciplina dell'Anagrafe antimafia degli esecutori e introduce specifiche disposizioni disciplinanti i contratti di ricostruzione (commi 6-15).

 

Il comma 1 istituisce una Struttura di missione entro il ministero dell'interno, preposta al coordinamento ed integrazione di tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione dopo gli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016 (con puntuale indicazione dei Comuni interessati, nell'allegato 1 per colpiti dal sisma del 24 agosto, nell'allegato 2 per quelli colpiti dagli eventi sismici successivi: questo a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.1000).

A tal fine, la Struttura di missione cura il coordinamento delle attività anti-corruzione nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici - nonché dei contratti privati che fruiscano di contribuzione pubblica - concernenti lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma.

La Struttura è diretta da un prefetto collocato a sua disposizione.

 

La Struttura di missione così istituita - aggiunge il comma 2 - è competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti sopra ricordati, qualunque sia il loro valore e importo.

La Struttura è competente - oltre che per le verifiche - per il rilascio dell'informazione antimafia. È in tal modo disposta deroga all'articolo 90, comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), il quale individua la competenza 'ordinaria' circa il rilascio dell'informazione antimafia.

È altresì disposta deroga all'articolo 92, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 159  (comma il quale prevede che - salve le altre modalità di ricerca da cui l'autorità prefettizia possa desumere tentativi di infiltrazione mafiosa - quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito).  

La Struttura assicura - "con competenza funzionale ed esclusiva", recita questo comma - il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività di informazione antimafia, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo.

 

Nell'attività di svolgimento delle verifiche ai fini dell'informazione antimafia, la Struttura - aggiunge il comma 3 - si conforma alle linee guida del Comitato di coordinamento per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi (istituito presso il ministero dell'interno, con decreto di quel ministro: cfr. l'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che ha dato attuazione alle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2016 dell'Unione europea in materia di appalti pubblici: è, quel decreto legislativo, il cd. nuovo codice degli appalti).

Tale conformazione alle linee guida del Comitato da parte della Struttura può avvenire "anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Si noti siffatta facoltà di deroga a disposizioni di forza primaria (quelle contenute nel Libro II, recante disposizioni in materia di documentazione antimafia, del decreto legislativo n. 159 del 2011) autorizzata mediante 'rinvio' a previsioni poste da linee guida di un Comitato di coordinamento istituito con decreto ministeriale.

 

Il comma 4 prevede che un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il ministro della giustizia e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti), da adottarsi entro quindici giorni, disciplini un duplice profilo attuativo:

-           composizione, funzioni, risorse umane, dotazioni strumentali della Struttura. Con em. 30.1000 è stato disposto che ai relativi oneri  si provveda per 1 milione di euro a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma istituito ai sensi dell'art. 4;

-           costituzione entro il Comitato di coordinamento per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, di un'apposita sezione con "compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa" nei lavori di ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma.

 

A supporto della Struttura - prevede il comma 5 - opera un "Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale" (acronimo: GICERIC).

Esso è istituito con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con il ministro della difesa ed il ministro dell'economia e finanza. Il medesimo decreto ne definisce funzioni e composizione - nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Gruppo interforze opera presso il dipartimento della pubblica sicurezza, entro il ministero dell'interno. 

 

Il comma 6 istituisce l'Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito “Anagrafe”), elenco nel quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, come definiti dall’articolo 1 del provvedimento in esame. La cura della tenuta dell'Anagrafe è affidata alla Struttura istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento. Costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, sono effettuate dalla richiamata Struttura, competente a rilasciare l'informazione antimafia in deroga allo stesso art. 90.

 

Il comma 7 dispone che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe istituita ai sensi del comma 6 gli operatori economici che risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, negli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012 (si tratta di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti in determinati settori imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa individuati dalla norma). Se l’iscrizione nei predetti elenchi, tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, è stata disposta in data anteriore agli ultimi tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'iscrizione di diritto all'Anagrafe è subordinata a una nuova verifica da effettuare mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Ai fini della tenuta dell’Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

 

Il comma 8 individua una serie di informazioni che devono essere registrate nell’Anagrafe in aggiunta ai dati riferiti all’operatore economico iscritto. Si tratta, in particolare, delle seguenti informazioni: a) dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell’importo; b) modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale; c) eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per violazione delle regole sul tracciamento dei pagamenti o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13 dell'articolo in esame; e) eventuali penalità applicate all’operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni sulla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3 dell'articolo in esame.

 

Il comma 9 dispone che - al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale - per la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe ci si avvalga delle risorse strumentali individuate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo in esame, quale dotazione strumentale della Struttura, e che i dati stessi siano resi accessibili al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell’Italia centrale (GICERIC) istituito a supporto della Struttura ai sensi del comma 5, alla Direzione investigativa Antimafia e all’Anac.

 

Il comma 10 stabilisce che l’iscrizione nell’Anagrafe scada decorsi dodici mesi dalla sua effettuazione e sia rinnovabile, su iniziativa dell’operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L’iscrizione nell'Anagrafe sostituisce le verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell’iscrizione stessa.

 

Il comma 11 reca disposizioni connesse all'adozione, da parte della Struttura, del provvedimento di cancellazione di un operatore economico dall'Anagrafe.

Qualora sia disposta la cancellazione dall’Anagrafe di un operatore economico titolare di un contratto, subappalto o subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura è tenuta a darne immediata comunicazione al committente, pubblico o privato, il quale provvede ad attivare la clausola automatica di risoluzione, che, a pena di nullità, deve essere apposta in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame. Si applicano le disposizioni dell’articolo 94 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale reca disciplina degli effetti delle informazioni antimafia rilasciate dal prefetto.

La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe, è, altresì, competente a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 (il richiamato comma 10 prevede che le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione recate dallo stesso articolo 32 si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici). In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Anac e adotta il relativo provvedimento.

 

Il comma 12 dispone che l’obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all’articolo 86, comma 3, del codice delle leggi antimafia, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

 

Il comma 13 reca disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti e monitoraggio finanziario.

Innanzitutto estende l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, di cui al provvedimento in esame.

Inoltre, dispone che, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all’articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (si tratta del Comitato di coordinamento istituito, presso il Ministero dell'interno, per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 (al riguardo, è stata approvata, da ultimo, la deliberazione del Cipe n. 15 del 2015, recante "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014").

 

Il comma 14 disciplina alcuni casi di risoluzione di diritto del contratto e di esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

                fallimento o liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame;

                tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

                cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a un soggetto diverso dall'affidatario originario; viene, inoltre, disposta, in tali ipotesi, la nullità dei contratti e degli accordi diretti a realizzare il trasferimento. Con l'em. 30.14 è stato specificato che la nullità dei contratti e accordi di trasferimento si riferisce al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui il comma in esame dispone la risoluzione di diritto.

 

Il comma 15 conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare ai soli operatori economici iscritti negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione. Ciò in considerazione del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle predette aree comportano di regola l’esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.

 


Articolo 31
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 31, così come modificato dall’emendamento 1.100, presentato dal Governo, introduce l'obbligo di un inserimento, nei contratti stipulati tra privati per le opere di ricostruzione, della cosiddetta clausola di tracciabilità finanziaria.

     La clausola dovrà essere appositamente sottoscritta secondo quanto previsto dall’articolo 1341 del Codice civile.

 

In tale modo l'appaltatore assume una serie di obblighi tra cui quelli  contenuti nella legge n. 136 del 2010 (cosiddetta normativa antimafia). L’appaltatore dovrà inoltre comunicare all’apposita Struttura di missione, istituita presso il Ministero dell’interno, la presenza di eventuali  inottemperanze da parte dei propri subappaltatori o subaffidatari per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

 

Per quanto concerne il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità finanziaria, è previsto, come meccanismo sanzionatorio,  la perdita totale del contributo statale erogato per la ricostruzione dell'immobile in questione.

Si prevede, invece, la revoca parziale del contributo qualora vi sia un inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’articolo 6, comma 2 della normativa antimafia (legge n. 136 del 2010).

Il contratto è risolto di diritto qualora l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria sia consistito nel mancato utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per i pagamenti in questione. Per quanto riguarda gli operatori economici coinvolti, si prevede la sospensione dell'operatore, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.  La competenza dei relativi provvedimenti sospensivi viene affidata al prefetto responsabile della Struttura di missione.

 

E’ previsto, inoltre, che in tutti i contratti e subcontratti volti alla ricostruzione debba essere apposta una clausola risolutiva espressa del contratto stesso nel caso in cui l’operatore economico incorra nella sospensione dell’iscrizione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori.

Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto.

 

Ulteriori disposizioni individuano le condizioni in cui è possibile subappaltare dei lavori.

 

L’articolo in questione, infine, conferisce agli amministratori di condominio e ai rappresentanti legali dei consorzi obbligatori la qualifica di incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle prestazioni professionali e l'adozione dei provvedimenti volti a consentire la riparazione e la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dai recenti eventi sismici che hanno colpito diverse aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 32
(Controllo dell'ANAC sulle procedure del commissario straordinario)

 

L'articolo 32, non modificato dalla Commissione, prevedendo l'applicazione del decreto-legge n. 90 del 2014, art. 30 ("Unità operativa speciale per Expo 2015") agli interventi di ricostruzione, attribuisce al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere. A tal fine, prevede che l'Autorità si avvalga di una apposita unità operativa speciale la quale può operare fino al 31 dicembre 2018. La disciplina delle modalità e degli interventi oggetto delle verifiche è demandata all'accordo tra il Presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e la Centrale unica di committenza. Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica


Articolo 33
(Controllo della Corte dei Conti)

 

L'articolo prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

 

Si prevede qui che sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario si eserciti il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Sono esclusi da tale controllo preventivo i provvedimenti del Commissario che abbiano natura gestionale.

Il controllo preventivo (il quale è previsto per gli atti del Governo dall'articolo 100 della Costituzione) è previsto si eserciti con applicazione dell'articolo 3 (il quale concerne il controllo della Corte dei conti), comma 1-bis della legge n. 20 del 1994 (recante questa le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti). Per effetto di tale rinvio normativo, è competente la sezione centrale della Corte dei conti, per i controlli su atti e contratti con cui le amministrazioni pubbliche (che non possano farvi fronte con proprio personale in servizio) conferiscano incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo (di natura occasionale o coordinata e continuativa) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nonché su atti e contratti concernenti studi e consulenze conferiti a soggetti estranei all'amministrazione.

 

Ancora, l'articolo dispone la riduzione alla metà dei termini previsti dall'articolo 27 (il quale concerne l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti), comma 1 della legge n. 340 del 2000.

Quell'articolo di legge prevede: "gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni".

Di tali termini è dunque previsto il dimezzamento.

 

L'articolo è corredato da clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 34
(Qualificazione dei professionisti)

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 34, non modificato dalla Commissione, prevedono che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario.

Il comma 4 disciplina le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all’impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell’impresa stessa.

I commi da 5 a 7 demandano al commissario straordinario la fissazione degli importi dei contributi per le prestazioni tecniche (comma 5), nonché l’adozione di disposizioni intese a evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi (commi 6 e 7).

 

Affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori per la ricostruzione privata (commi 1-4)

Il comma 1 prevede l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento di tali incarichi.

Spetterà al Commissario straordinario:

§  definire i criteri generali e i requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti nell’elenco. Il decreto-legge individua come requisito essenziale «il DURC regolare»[10];

§  adottare un avviso pubblico per consentire ai professionisti interessati di chiedere l’iscrizione nell’elenco;

§  provvedere all’adozione dell’elenco speciale.

L’elenco sarà reso disponibile presso le prefetture (Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo), i comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti dall’art. 3.

 

 

In base al comma 2, l’iscrizione nell’elenco speciale è condizione per il conferimento al professionista, da parte dei soggetti privati, di incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

 

 

Nelle more dell’istituzione dell’elenco speciale, gli incarichi potranno essere affidati, dai soggetti privati, solo a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali «in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità», che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC (comma 3).

Si valuti l’opportunità di chiarire quali condizioni integrino il rispetto dei livelli di affidabilità e professionalità e quali siano gli strumenti in possesso del privato per potere operare tale valutazione di adeguatezza.

 

Il comma 4 consente lo svolgimento di incarichi di direzione dei lavori esclusivamente a professionisti che non siano legati da rapporti di parentela o collaborazione con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione.

La disposizione esclude infatti dall’incarico di direttore dei lavori il professionista che:

§  negli ultimi 3 anni abbia intrattenuto con l’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione;

§  abbia rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nell’impresa affidataria dei lavori.

 

Spetterà al direttore dei lavori produrre apposita autocertificazione al committente circa l’assenza di cause di incompatibilità e trasmettere copia della stessa agli uffici speciali per la ricostruzione.

La struttura commissariale potrà effettuare verifiche a campione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Si valuti se l’utilizzo dell’espressione autocertificazione sia corretto, considerando che il destinatario dell’autocertificazione è il committente e dunque non necessariamente una p.a. e considerando che le informazioni oggetto di autocertificazione (es. rapporti tra il direttore dei lavori e l’impresa nei tre anni precedenti) non sono necessariamente in possesso della p.a.

 

Il comma in esame reca disposizioni identiche a quelle dettate, per la ricostruzione nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dall’art. 11, comma 2, del D.L. 78/2015.

 

Si osserva che il comma 4 sembrerebbe applicabile agli interventi di ricostruzione privata, considerato che la disciplina in materia di contratti pubblici provvede a disciplinare l’incarico di direttore dei lavori e le sue incompatibilità. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di esplicitare l’ambito di applicazione della disposizione.

 

Contributi per le prestazioni tecniche (comma 5)

Il comma 5 chiarisce che il contributo per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata:

·      è stabilito nella misura massima del 10%;

·      è al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali;

è analiticamente disciplinato con provvedimenti del Commissario, anche tramite ordinanze, che possono riconoscere un eventuale contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%.

 

Si ricorda che l’art. 6, che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, dispone, al comma 10, che tra le spese ammissibili a contribuzione, oltre a quelle necessarie per l’esecuzione dell’opera, sono incluse anche le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a contribuzione.

Si tratta quindi di una disposizione che, almeno per quanto riguarda la ricostruzione privata, potrebbe essere coordinata con quella dettata dal comma in esame.

Criteri e soglie per limitare la concentrazione di incarichi (commi 6-7)

I commi 6 e 7 demandano a provvedimenti del Commissario straordinario la fissazione di limiti massimi di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, al fine di evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi.

In particolare, il comma 6 prevede la fissazione di soglie massime (che tengano conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione) di assunzione degli incarichi relativi alla ricostruzione di opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 7, invece, prevede la fissazione di criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi, in relazione agli interventi di ricostruzione privata, che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

 


Articolo 35
(Tutela dei lavoratori)

 

I commi da 1 a 3 del presente articolo definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di appalti pubblici - con riferimento all'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi -.

I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro.

 

Il comma 1 estende agli interventi di edilizia privata summenzionati (di riparazione, ripristino o ricostruzione, per i quali sia concesso un contributo ai sensi del precedente articolo 6) le norme vigenti per le stazioni appaltanti pubbliche sull'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali (in applicazione per il settore e per la zona nella quale si eseguano le prestazioni) e sul possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di edilizia privata in oggetto, il comma 2 specifica che la richiesta del DURC è effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui al precedente articolo 3, ai fini del riconoscimento del suddetto finanziamento di cui all'articolo 6. In base al rinvio alle norme vigenti per le stazioni appaltanti pubbliche, trovano applicazione, in caso di inadempimento contributivo (risultante dal DURC) relativo al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori in oggetto (ivi compresi i lavori affidati in subappalto o in "cottimo") o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del medesimo personale, le procedure di versamento o pagamento diretto a valere sul contributo di cui all'articolo 6.

Si ricorda che la disciplina attuale del DURC è posta dall'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, e dal D.M. attuativo del 30 gennaio 2015. Per le imprese edili (appartenenti al settore industria o artigianato), il documento accerta la regolarità contributiva nei confronti - oltre che dell'INPS e dell'INAIL - anche delle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; a tal fine, le Casse in oggetto sono "riconosciute" dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A quest'ultimo riguardo, il comma 3 del presente articolo 35 conferma che, ai fini della sussistenza del requisito della regolarità contributiva e del conseguente riconoscimento delle competenze economiche summenzionate per i lavori relativi agli immobili pubblici o privati in oggetto (danneggiati o distrutti), le imprese hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili "riconosciute" dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali operanti nelle province interessate. Con gli identici emendamenti 35.2 e 35.3, approvati in sede referente, si propone di specificare che il riferimento è sia alle casse edili provinciali sia a quelle regionali ("riconosciute" dal suddetto Ministero), regolarmente operanti nelle province interessate. Riguardo a queste ultime, con gli identici emendamenti 35.4 e 35.5, approvati in sede referente, si propone di inserire il riferimento alla Provincia di Terni, assente nel testo del comma 3 per un presumibile errore materiale (considerato che alcuni comuni di quest'ultima Provincia sono compresi nell'àmbito dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto).

Il comma 4 richiede che le medesime imprese provvedano ad un'adeguata sistemazione per l'alloggio dei propri dipendenti e comunichino le relative modalità e gli indirizzi civili degli alloggi ai sindaci dei comuni ove siano ubicati i relativi cantieri ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Il comma 5 specifica che gli standard minimi per gli alloggi in esame possono essere definiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 6, le imprese in oggetto devono fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile (con scanner o fotocopiatrici) e riportante, in base alle norme generali in materia di appalto e subappalto, ivi richiamate, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, comprensivi di fotografia e della data di assunzione (oltre che l'indicazione del datore di lavoro).

Il comma 7 prevede l'istituzione, presso i centri per l'impiego e le Casse edili delle province interessate, di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro, articolate in due distinte sezioni, relative, rispettivamente, ai lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici in oggetto ed un'altra per i lavoratori residenti al di fuori. Sembrerebbe opportuno chiarire quale sia l'eventuale rilevanza giuridica di tali liste.

Il comma 8 richiede che presso le prefetture interessate siano stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili in oggetto e di costituire un tavolo permanente.

 

 


Articolo 36
(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

 

L'articolo 36, non modificato dalla Commissione, reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti. Esso prevede la pubblicazione in internet di una serie di atti del Commissario straordinario in materia di appalti. 

 


Articolo 36-bis (Emendamento 36.0.1 testo 2)
(Attività informative sulle misure di sostegno di cui al presente decreto)

 

Con l'emendamento 36.0.1 (testo 2), approvato in sede referente, si propone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. Tali attività informative sono destinate alle popolazioni, alle imprese ed ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto e sono svolte nel rispetto delle clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 36-bis (Emendamento 36.0.3)
(Divieto temporaneo di installazione di dispositivi per il gioco)

 

L'articolo, introdotto dall'emendamento 36.0.3, vieta fino al 31 dicembre 2017 l'installazione, nei comuni terremotati (di cui agli allegati 1 e 2), di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito.

 

 

 

 

 

 


Articolo 37
(Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza)

 

L'articolo autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Le amministrazioni pubbliche "direttamente" coinvolte nella gestione degli interventi innanzi ad eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ai sensi della normativa sulla protezione civile: cfr. articolo 5, commi 1 e 1-bis della legge n. 225 dl 1992) sono autorizzate a differire i termini dei periodi di pagamento, quali scanditi dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 2002 (come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012: sono atti di recepimento di normativa europea contro i ritardi nelle transazioni commerciali).

Secondo la norma quale vigente, il periodo di pagamento non può (salvo alcune fattispecie particolari) superare trenta giorni (dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento o quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data).

Ebbene, tale termine di trenta giorni può essere differito dalle amministrazioni pubbliche impegnate nella gestione di situazioni di emergenza dovuta ad eventi calamitosi.

Il differimento del termine deve essere "per il tempo strettamente necessario".

Comunque, il differimento non può eccedere la soglia temporale di centoventi giorni.

E deve essere effettuato con provvedimento motivato.

 


Articolo 38
(Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile)

 

L'articolo detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile - a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016 (previsione, quest'ultima, 'aggiornata' con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.1000).

.

Il d.P.R. n. 194 del 2001 (ossia il regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) prevede (all'articolo 10) che l'Agenzia di protezione civile provveda (nei limiti delle disponibilità di bilancio) ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro nonché alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati.

Aggiunge il medesimo d.P.R. (articolo 9) che ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza, siano garantiti (entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti) nel periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire (per un determinato periodo): il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; la copertura assicurativa.

Quanto ai datori di lavoro (pubblici o privati) dei volontari, che ne facciano richiesta, essi sono rimborsati per l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Così l'articolo 9, comma 5 del citato d.P.R. n. 194 del 2001.

Ebbene, il comma 1 prevede che in alternativa all'erogazione dell'equivalente da parte della pubblica amministrazione, il datore di lavoro possa fruire di un credito di imposta - innanzi all'impiego di volontariato civile nell'emergenza innescata dal sisma del 24 agosto 2016.

Il credito di imposta è riconosciuto per gli importi effettivamente spettanti, determinati con apposita istruttoria tecnica presso il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.

Il credito d'imposta - aggiunge il comma 2 - è esclusivamente utilizzabile in compensazione (da effettuarsi dunque entro la data di presentazione della dichiarazione successiva) ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (il cui articolo 17 disciplina il versamento unitario di e contributi e la compensazione).

Il credito d'imposta è cedibile a intermediari (bancari, finanziari o assicurativi), previa "adeguata" dimostrazione dell'effettività del diritto al credito.

A loro volta, gli intermediari cessionari possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione (rispetto a debiti tributari o contributivi). Essi devono previamente comunicare l'avvenuta cessione (per loro, acquisizione) del credito d'imposta al dipartimento per la protezione civile. E devono presentare presso l'Agenzia delle entrate il modello F24 solo in via informatica - pena il mancato riconoscimento.

Il comma 3 demanda a decreto del Presidente del Consiglio (di concerto con il ministro dell'economie e finanze) la determinazione delle modalità applicative - incluse le modalità per il versamento periodico, da parte del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio, delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

 


Articolo 39
(Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)

 

L'articolo 39, non modificato dalla Commissione,  reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.

 

Il comma 1 prevede uno stanziamento massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul al fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda), destinato a garantire la continuità delle funzioni - che hanno carattere di necessità ed urgenza - di gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. In particolare la norma fa riferimento alle attività relative alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo e della rete dei radar metereologici utilizzati nell'ambito del Sistema nazionale di allertamento, di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"). 

 

L'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992 è volto a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Precedentemente il sistema di allerta operava sulla base delle linee guida dettate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

In particolare, il comma 1 di tale articolo 3-bis prevede che, nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti alle calamità naturali o eventi connessi con l'attività dell'uomo, per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Il comma 2 individua le componenti del sistema di allerta prevedendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati:

§  dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004; in base a tale direttiva la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile;

§  dal Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 3-bis;

§  dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al:

o   decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania")

o   decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279  (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali");

§  dai Centri di Competenza (cfr. oltre);

§  dagli altri soggetti chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri la definizione dei principi per il funzionamento dei centri di competenza. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 14 settembre 2012 che ha individuato i Centri nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie: Strutture  operative  del  Servizio  nazionale  di  protezione civile; soggetti partecipati da componenti del Servizio  nazionale  di protezione civile; Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, secondo determinati requisiti.

Il comma 3 prevede che, sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provveda a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 (recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali") e del decreto-legge n. 343 del 2001 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile).

 Il comma 4 stabilisce che si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. La determinazione dei compiti del SMND viene demandata ad un successivo D.P.R. A tale proposito si segnala che i provvedimenti attuativi del Servizio non sono stati emanati.

Il nuovo comma 5 dispone che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione delle presenti disposizioni per mezzo delle risorse disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

Ai fini della ripartizione delle risorse, trovano applicazione i criteri e le modalità utilizzati nella ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento (comma 2).

 

A tale proposito si ricorda che l'art. 2, comma 1-septies, del decreto-legge n. 74 del 2014 (Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali) ha destinato al finanziamento delle attività del sistema di allertamento nazionale, relativamente all'esercizio finanziario 2014, 6 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 maggio 2015 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento costituito nell'ambito delle attività di protezione civile. L'articolo 2 del DPCM prevede che le risorse disponibili siano ripartite in quota proporzionale alla consistenza di stazioni e impianti radar, secondo le modalità definite dal successivo articolo 3.

 

Per le stesse finalità enunciate dal primo comma dell'articolo in esame, il comma 3 autorizza il dipartimento della Protezione civile ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili, per l'urgente completamento del piano radar nazionale, di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 ("Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali").

La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della Protezione civile.

 

L'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 279 del 2000, dispone che il dipartimento della Protezione civile, avvalendosi di diversi organismi, sentite le regioni e le province autonome, predispone un programma per assicurare una adeguata  copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Misure urgenti per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale sono state adottate con Ordinanza ministeriale 10 maggio 2001, n. 3134.


Articolo 40
(Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea)

 

L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici. L'emendamento 1.1000 del governo prevede che la destinazione dei suddetti stanziamenti residui sia in funzione delle attività connesse a tutti gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e non più soltanto a quelle relative dell'evento del 24 agosto 2016.     

I fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

Si dispone la possibilità di utilizzare, per far fronte alle esigenze connesse con gli eventi sismici, l'eventuale residuo degli stanziamenti ricevuti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

 

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento finanziario che aiuta gli Stati membri dell'UE ed i Paesi candidati all'adesione a sostenere gli oneri derivanti da un evento calamitoso, potendo anche coprire retroattivamente i costi delle operazioni di emergenza. La sua mobilitazione può avere luogo - ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002 - su richiesta di uno Stato membro o di un Paese candidato qualora sul suo territorio abbia luogo una catastrofe naturale che produca serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni. Il Fondo mira a finanziare le necessità più urgenti ed immediate e non invece la ricostruzione a lungo termine. Nei 14 anni di esistenza del fondo l'Italia è lo Stato membro che ha ricevuto il totale di aiuti maggiore[11].

 

L'ammontare esatto dei fondi residui sarà determinato una volta che la Protezione civile avrà posto in essere i propri adempimenti solutori e ad esito di apposita rendicontazione degli stanziamenti straordinari dell'UE quale rimborso all'Italia per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza.

Le ulteriori risorse così individuate saranno ripartite come segue:

1)     l'80 per cento confluirà sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Si tratta del fondo istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992,  n. 225). E' finalizzato a finanziare interventi della Protezione civile relativi ad eventi o calamità - naturali o connessi con l'attività dell'uomo - per i quali il Consiglio dei ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;

2)     il restante 20 per cento, sul Fondo della protezione civile, sarà destinato ad "attività di previsione e di prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza".

Le definizioni dei termini "previsione" e "prevenzione" sono contenute nell'articolo 3 della legge n. 225 del 1992 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").

Il comma 2 della citata legge specifica che "la previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi".

Ai sensi del comma 3, invece, "la prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione".

 


Articolo 41
(Disposizioni inerenti la cessione di beni)

 

La norma permette la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici del 24 agosto.

La cessione è a titolo definitivo e non oneroso e può avere luogo per i beni mobili che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche. Essa è ulteriormente subordinata al parere di una Commissione ad hoc, istituita dal titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Una volta acquisito il parere della Commissione, spetterà al medesimo titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente disporre la cessione con proprio provvedimento.

Con l'emendamento 41.1 (testo 2) è stato disposto che la disposizione si applica altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, venga dichiarato lo stato di emergenza.

 

L'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 prevede che lo stato di emergenza sia deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa. La delibera dichiara lo stato di emergenza fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. Essa provvede anche  ad   una   prima   individuazione   delle   risorse   finanziarie necessarie   agli   interventi   da   effettuare,   autorizzando   la   relativa   spesa, individuando,  nell’ambito  dello  stanziamento  complessivo,  quelle  risorse finalizzate  agli  interventi  concernenti  l’organizzazione  e  l’effettuazione  dei  servizi di soccorso   e   di assistenza alla popolazione interessata dall’evento. Se  tali  risorse  si  rivelano  insufficienti in corso  di  intervento,  possono  essere  integrate  mediante  ulteriori  deliberazioni adottate  sulla  base  di  apposita  relazione  motivata  presentata  dal  Capo  del Dipartimento  della  Protezione  civile  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.

Il comma 1-bis stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.


Articolo 42
(Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)

 

La norma stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, di determinare modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. Il comma 2 dispone che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN). Il comma 3 dispone         che restino in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni derogatorie previste dall’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394. Si stabilisce, infine, al comma 4, la gratuità delle attività estimative richieste alla Agenzia delle entrate dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario.

 

L'emendamento del governo 1.1000, modificando il comma 1, proroga il termine per l'emanazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Commissario straordinario, di ordinanze atte a favorire il  subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza. Il termine, originariamente fissato al 24 novembre 2016, è spostato dall'emendamento 1.1000 al 31 gennaio 2017.

 

 

Si ricorda che la norma attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, di determinare le modalità e i tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Capo Dipartimento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, sentito il Commissario straordinario, a disciplinare il proseguimento o completamento di tali attività delegando ai Presidenti delle Regioni funzioni con riferimento a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. La delega viene prevista nel periodo emergenziale e viene indicata la finalità di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione. La disposizione fa salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze emanate.

 

 

In base al comma 2,            il Dipartimento della protezione civile assicura, ove necessario, anche dopo l’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388.

A tal fine si fa riferimento alle ulteriori risorse finanziarie che vengono per ciò rese disponibili, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Le deliberazioni sono da adottare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 già citato, che regola il potere di ordinanza e lo stato di emergenza.

 

Il comma 3 dispone            che restino in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, che detta previsioni derogatorie rispetto al quadro della legislazione vigente ivi indicata.

La norma indica la finalità di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto in esame e fa salve le disposizioni dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 393, in materia di interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili cui provvede il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nei termini ivi indicati, nonché i provvedimenti adottati sulla base di tali disposizioni.

 

Si stabilisce, infine, al comma 4, la gratuità delle attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 


Articolo 43
(Reperimento alloggi per la locazione)

 

La norma fa salve le disposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti. In base al comma 2,        con provvedimenti del Commissario anche a mezzo di ordinanza si definiscono i criteri per l’assegnazione degli alloggi, cui provvede poi il Sindaco del comune interessato.

Il comma 3 stabilisce la possibilità che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa. Per le finalità della norma si  provvede nell’ambito delle disponibilità del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

            Tale comma è modificato dall'emendamento 1.1000; la norma consente, in considerazione dell'esigenza di garantire la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati dagli eventi sismici, che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

L'emendamento 1.1000 ha modificato l'ambito di applicazione della disposizione riguardante il reperimento degli alloggi per la locazione dei cittadini residenti in edifici colpiti dai terremoti: non ci si limiterà all'evento sismico del 24 agosto 2016, bensì la disposizione comprenderà tutti gli eventi sismici a partire da quella data. 

 

 

 


Articolo 44
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

 

L'articolo, come modificato in più parti dall'emendamento 1.1000 corrisponde, sostanzialmente, all’articolo 44 del D.L. 205/2016 (A.S. n. 2594) e contiene quattro disposizioni, con le quali si prevedono rispettivamente: a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; b) l’esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, per l’anno 2016; c) la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici; d) la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.

 

Il comma 1 prevede il differimento, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi ai Comuni colpiti dai sismi (di cui agli allegati 1 e 2 dei 2 decreti - emdt. 1.1000, lettera cc) e subemdt. 1.1000/1000), non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016 per i comuni di cui all'allegato 2 (subemdt. 1.1000/1000), nonché alle Province in cui questi  ricadono. Tale differimento non da luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Sotto il profilo finanziario, tenuto conto che le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate dalla Cassa Depositi e Prestiti al MEF rispettivamente nel 2017 e nel 2018 l'onere associato a tale disposizione è quantificato in 7,6 milioni di euro per il 2017 e 3,8 milioni per il 2018.

 

Il comma 2 dispone l’esclusione dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (emdt. 1.1000, lettera cc)), per l’anno 2016, dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, commi 709-713, 716-734 della legge nr. 208/2015).

 

Il comma 3 dispone la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (dlgs n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni.

 

I commi 4 e 5 prevedono per il periodo 2017-2021 la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2  e  3,  c.  1,  lett.  a)  e  b),  del dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, con riferimento alle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 (emdt. 1.1000, lettera cc).

 

Il dl n. 35 del 2013 reca "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali". L'articolo 2 disciplina i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 3 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari (lettere a) e b) del comma 1).

 

A decorrere dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti.

La misura in esame ha l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto u.s..

Nell'ambito di approvazione della legge di bilancio regionale, le Regioni interessate provvedono a reiscrivere le relative quote di stanziamento annuali, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4, nella competenza dei relativi esercizi (comma 5).

 

Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 52 (Disposizioni finanziarie).

 


Articolo 45
(Sostegno al reddito dei lavoratori)

 

Con riferimento ai datori di lavoro ed ai lavoratori interessati dagli eventi sismici, i commi da 6 a 8 del presente articolo pongono norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, mentre i commi da 1 a 5 prevedono alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti). Gli eventi sismici a cui si fa riferimento sono quelli del 24 agosto 2016, nonché, in base alla proposta dell'emendamento 1.1000 approvato in sede referente, quelli del 26 e 30 ottobre 2016.

 

I commi 1 e 2 attribuiscono, in via transitoria, i benefìci di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, e della relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a séguito degli eventi sismici e dipendenti da datori operanti in uno dei comuni interessati dai medesimi eventi, qualora ricorra una delle seguenti fattispecie: a) i lavoratori non rientrino nell'àmbito di applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) i lavoratori siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. In relazione alla formulazione letterale di quest'ultima ipotesi, sembrerebbe opportuno chiarire se sia sufficiente che l'infortunio o la malattia riguardi esclusivamente il familiare accudito.

In base alla proposta dell'emendamento 1.1000 approvato in sede referente, il limite finanziario (per il 2016) per i benefìci in esame sono elevati da 50 milioni di euro a 124,5 milioni (con la copertura finanziaria che, ai sensi del comma 3, rimane a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione) e si introduce il riferimento ai suddetti eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 (con riguardo ai quali il medesimo emendamento inserisce nel decreto, in un allegato 2, un elenco di comuni). Per gli eventi sismici del 24 agosto 2016, il suddetto emendamento specifica che, ai fini dei benefìci in esame, il riferimento è ai comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto; tuttavia, quest'ultima specificazione non è operata anche nella lettera a) del comma 1 (la quale fa riferimento ai "Comuni di cui all'articolo 1"). Potrebbe essere ritenuta opportuna una più chiara definizione di tale profilo.

I benefìci sono attribuiti fino al 31 dicembre 2016 ovvero, per la fattispecie di cui alla precedente lettera b), per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. Essi decorrono dal 24 agosto 2016 - ovvero dal 26 ottobre 2016 per i comuni inseriti nel suddetto allegato 2 -, in relazione alle giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa (in ogni caso, non trovano applicazione oltre il 31 dicembre 2016).

L'emendamento 45.6, approvato in sede referente, propone di specificare che i benefìci in esame riguardano anche i lavoratori (del settore privato) dipendenti da soggetti diversi dalle imprese.

Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. In relazione alla formulazione letterale del comma 2, sembrerebbe opportuno chiarire se il riconoscimento dei benefìci per il caso in cui la mancata prestazione riguardi solo alcune ore (anziché l'intera giornata lavorativa) concerna soltanto il settore agricolo.

Il comma 4 attribuisce un'indennità una tantum per il 2016, pari a 5.000 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente - o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente - nei comuni di cui all'allegato 1 ovvero, in base alla proposta dell'emendamento 1.1000 approvato in sede referente, nei comuni di cui all'allegato 2. In base alla proposta del suddetto emendamento 1.1000, il limite finanziario (per il 2016) per il beneficio in esame è elevato da 30 milioni di euro a 134,8 milioni e alla copertura dell'intero onere si fa fronte ai sensi del successivo articolo 52 (come riformulato dal medesimo emendamento).

I benefìci di cui ai commi 1 e 4 sono concessi dalle regioni interessate ed erogati dall'INPS, entro i limiti di spesa summenzionati ed in base al riparto di risorse, alle condizioni ed ai limiti definiti da una convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni medesime (comma 5). L'INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario, fornendo i risultati di tale attività al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sotto il profilo redazionale, si osserva che, in due casi, nel comma 5 si fa riferimento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze; sembrerebbe opportuna una più chiara formulazione, considerato anche che, in uno dei due casi, i riferimenti riguardano la firma della convenzione.

Il comma 6 pone una deroga ad alcune norme, relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, all'assegno ordinario ed all'assegno di solidarietà (assegni inerenti ai fondi di solidarietà bilaterali, i quali concernono i settori che non rientrano nell'àmbito di applicazione dei suddetti trattamenti ordinari e straordinari). La deroga riguarda i datori di lavoro che presentino la domanda per una delle suddette prestazioni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nonché, in base alla proposta dell'emendamento 1.1000, in conseguenza degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016. Le norme di cui viene esclusa l'applicazione riguardano il procedimento di informazione e consultazione sindacale ed i limiti temporali per la presentazione della domanda suddetta.

In base al comma 7, i periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nonché, in base alla proposta dell'emendamento 1.1000, in conseguenza degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, non sono computati ai fini dell'applicazione dei limiti di durata di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Si ricorda che, in base a tali limiti, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva, non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (elevati a 30 mesi per le imprese dell'edilizia e affini e per alcune imprese del settore lapideo). Resta ferma l'applicazione (come implicitamente confermato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) dei limiti specifici massimi di durata del trattamento ordinario e di quello straordinario, posti, rispettivamente, dall'art. 12 e dall'art. 22 del citato D.Lgs. n. 148. All'onere derivante dalla deroga di cui al comma 7, valutato pari, secondo la riformulazione proposta dall'emendamento 1.1000, a 7,43 milioni di euro per il 2019 ed a 11,08 milioni per il 2020 (il testo originario prevede invece 2,6 milioni per il 2019 e 3,7 milioni per il 2020), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione; trovano inoltre applicazione le richiamate norme generali in materia di monitoraggio e salvaguardia degli effetti finanziari.

 Il comma 8 riconosce, per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nell'àmbito del periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, l'esenzione totale dalla contribuzione addizionale (contribuzione a carico delle imprese che presentino domanda di integrazione salariale); in base alla proposta dell'emendamento 1.1000, si specifica che il riferimento è ai comuni di cui all'allegato 1 e si estende, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017,  l'intervento ai comuni di cui all'allegato 2. Si ricorda che la suddetta contribuzione addizionale è pari a: il 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi, fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; il 12% oltre il limite suddetto e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; il 15%  oltre quest'ultima soglia. All'onere derivante dall'esenzione di cui al comma 8, valutato pari, secondo la riformulazione proposta dall'emendamento 1.1000, a 8,9 milioni di euro per il 2017, a 12,2 milioni per il 2018 ed a 2 milioni per il 2019 (il testo originario prevede invece 2,1 milioni per il 2017 e 3 milioni per il 2018), si provvede ai sensi del successivo articolo 52 (il testo originario, nel comma 9, comma di cui l'emendamento 1.1000 propone la soppressione, pone l'onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione).

 

 

 


Articolo 46
(Perdite d’esercizio anno 2016)

 

L’articolo 46 stabilisce per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma l’esclusione dall’applicazione di alcune norme previste nel codice civile le quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite d’esercizio.

 

La norma in esame stabilisce, invece, che le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell’applicazione delle norme che prevedono:

·        la convocazione dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite; se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, il capitale deve essere ridotto in proporzione delle perdite accertate (art. 2446 per le società per azioni e art. 2482-bis per le società a responsabilità limitata);

·        la convocazione immediata dell’assemblea in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (s.p.a.: 50mila euro; s.r.l.: 10mila euro): in tal caso deve essere deliberata la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società (art. 2447 per le s.p.a. e art. 2482-bis per le s.r.l.);

·        salvo quanto sopra visto, lo scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per le cause stabilite dagli articoli 2484 e 2545-duodecies (decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli citati, ipotesi previste in caso di liquidazione e recesso del socio, deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto).

 

 


Articolo 47
(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)

 

L’articolo 47 dispone l’esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

Il comma 2 prevede che la sopradetta detassazione si applica a favore dei soggetti che svolgono attività economica nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 da parte della Commissione in sede referente si propone di sostituire il riferimento agli eventi sismici del 24 agosto con gli eventi sismici di cui all'articolo 1.

 

Si ricorda che l’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3): in particolare, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni. Allorché riscontri un’incompatibilità dell’aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, un aiuto è ritenuto compatibile con il mercato interno se è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

 


Articolo 48
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

 

L’articolo 48  relativo alla sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, è stato modificato dall'emendamento del Governo 1.1000 che ha esteso l'applicazione delle predette norme non solo ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ma anche a quelli colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 26 ottobre 2016 e indicati nell'allegato 2 al presente provvedimento.

In particolare, il comma 1 prevede la sospensione:

a)     dei versamenti riferiti al finanziamento delle camere di commercio (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

b)     dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c)     del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d)     dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati;

e)     del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f)      delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il modello unico di dichiarazione per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g)     del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;

h)     del pagamento delle rate relative alle provvidenze erogate per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817;

i)       del pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l)  dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati da professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti.

 

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente dall'emendamento 48.10 (testo 2), dispone che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017. Si specifica che la sospensione dei pagamenti delle imposte sul reddito con ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600 del 1973, ovvero per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Il comma 1-ter, introdotto in sede referente dall'emendamento 48.10 (testo 2), stabilisce che nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati.

 

Il comma 2 dispone la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, nonché, come previsto dall'emendamento 48.23 (testo 2) approvato in sede referente, per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica. Nello specifico, la sospensione opera per un periodo non superiore a  6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 per i comuni individuati nell'allegato 1 e, come prevede l'emendamento del Governo 1.100, dal 26 ottobre 2016 per i comuni individuati nell'allegato 2.  

 

Il comma 3 esclude dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma elencati nell’allegato 1 e 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

 

Il comma 4 prevede che le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016, non si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 o, come prevede l'emendamento del Governo 1.1000, alla data del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2.

 

Il comma 5 stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l’inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche.

 

Il comma 6 differisce al 1° marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

 

Il comma 7 esenta dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1.

Il comma 8 prevede che le aziende agricole ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, elencati nell’allegato 1 e 2, mantengono, per l’anno di domanda 2016, il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti.

Il comma 9, così come modificato dall'emendamento del Governo 1.1000, prevede che con riferimento alle produzioni con metodo biologico, le aziende agricole,  situate nei comuni colpiti, elencati nell’allegato 1 e 2, sono autorizzate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, nei casi di circostanze calamitose.

Il comma 10, come sostituito dall'emendamento del Governo 1.1000, proroga dal 16 dicembre 2016 al 30 settembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i versamenti sospesi dall'articolo 1 del D.M. 1° settembre 2016. Tale sospensione dei termini si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º settembre 2016. Si precisa inoltre che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Il comma 10-bis, introdotto dall'emendamento del Governo 1.1000,  specifica che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º settembre 2016 e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Anche in questo caso non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Il comma 11, come sostituito dall'emendamento del Governo 1.1000, stabilisce che le modalità e i termini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 settembre 2017 avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, come previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), come modificato dal successivo comma 15, il quale ha disciplinato i limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Il comma 12, come sostituito dall'emendamento del Governo 1.1000, prevede che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, disposte dal decreto 10 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

Il comma 13, per effetto dell'emendamento del Governo 1.1000, estende la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria non solo a quelli in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, nei comuni colpiti dal sisma elencati nell’allegato 1 ma anche a quelli in scadenza nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, nei comuni colpiti dal sisma elencati nell'allegato 2. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Tali adempimenti e pagamenti sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

L'estensione della sospensione ad opera dell'emendamento del Governo 1.1000, determina un incremento di oneri che vengono “valutati” pari a 97,835 milioni di euro per il 2016 ed a 344,53 milioni di euro per il 2017 e alla cui copertura finanziaria si provvede con l'articolo 52 del presente provvedimento.  Il comma precisa inoltre che ai suddetti oneri si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge di contabilità n.196/2009.

Tale riferimento va ricondotto alla circostanza che gli oneri in questione sono stimati in termini di previsione di spesa (“valutati”, recita il comma) e, pertanto, il richiamo alle suddette norme della legge di contabilità risulta necessario al fine di evitare che l’evoluzione effettiva della spesa possa nel corso del tempo eccedere la copertura.

 

Il comma 13-bis, introdotto in sede referente dall'emendamento 48.26, dispone che, nelle regioni interessate dal sisma del 24 agosto 2016, per le richieste di anticipazione della posizione individuale maturata avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni elencati nell'allegato 1, con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 252 del 2005, ovvero decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli e per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del citato decreto legislativo, prescindendo dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. In tal modo, gli aderenti in parola possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli o per ulteriori esigenze, in qualsiasi momento.

Tale disciplina transitoria ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

 

Il comma 14, per effetto dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.1000, dispone che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 (prevista dal comma 4), e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi (di cui al comma 3) si applicano non solo nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 ma anche a quelli che alla data del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'allegato 2.

 

Il comma 15 modifica l’articolo 9 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000). Si chiarisce che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definisce le modalità e i termini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi,  anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

 

Il comma 16, come modificato dall'emendamento del Governo 1.1000, esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1), comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017.

Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall’IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle esenzioni previste dal comma in commento il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

 

Il comma 17, per effetto dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.1000, proroga fino al 31 dicembre 2016, per le banche e per le loro dipendenze insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici elencati nell’allegato 1 e 2, i termini riferiti ai rapporti interbancari, scadenti fra il 24  agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016. La proroga comprende anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza.

 

Il comma 18, modificato dall'emendamento 1.1000/63, relativamente ai comuni di cui all'allegato 1 e 2, sospende fino al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

 

 


Articolo 49
(Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)

 

L’articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini con riguardo ai comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso (di cui all'allegato 1). In seguito all'approvazione dell'emendamento 1.1000 (lett. gg) l'ambito di applicazione di tali disposizioni è stato esteso anche ai comuni - incluso quello di Camerino- colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre e del 30 ottobre (di cui all'allegato 2).

 


Articolo 50
(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali)

 

L'articolo riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. 

 

Il Commissario straordinario - prevede il comma 1 - dispone di piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, nella gestione delle risorse assegnategli e nell'organizzazione della struttura.

Il personale della struttura fruisce di un trattamento economico - se quello di provenienza sia inferiore - "commisurato" a quello corrisposto al personale (dirigenziale e non) presso la Presidenza del Consiglio,  

La dotazione di personale (ferma restando quella già prevista)[12] può ampliarsi ed annoverare - prevede il comma 2 - ulteriori unità, fino ad un massimo di 225.

Queste unità aggiuntive sono destinate dal Commissario agli uffici speciali per la ricostruzione (oggetto dell'articolo 3 del provvedimento in esame), al supporto degli enti territoriali o alla medesima struttura commissariale.

Quanto alla dotazione di personale già prevista (v. nota in calce), il comma 3 dispone la presenza al suo interno di 1 unità con funzioni di livello dirigenziale generale e 2 unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.

Riguardo invece alle unità aggiuntive (si è ricordato, fino a 225), il medesimo comma 3 ne perimetra la provenienza.

Quelle unità aggiuntive sono pertanto individuate:

-         tra il personale delle amministrazioni pubbliche (quali queste siano, lo enumera l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001), fino ad un massimo di 50 unità. Tale personale viene collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza (lettera a)). L'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, specifica che: di queste (fino a) 50 unità, 20 unità siano individuate "preferibilmente" tra quelle già in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila; e che sia intendersi quale silenzio assenso da parte dell'amministrazione di provenienza al fuori ruolo o comando, il vano decorso del termine di quindici giorni dalla richiesta di fuori ruolo o comando (purché si sia manifestata la disponibilità da parte degli interessati);  

-                       sulla base di apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a (INVITALIA)[13]. Le convenzioni possono essere stipulate altresì con società da INVITALIA interamente controllate (lettera b));

-                       sulla base di apposite convenzioni stipulate con FINTECNA S.p.a o sue interamente controllate, per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche (lettera c)).

Il comma 4 aggiunge la previsione che il Commissario possa richiedere il supporto di un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato (secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto: è quanto si desume dal rinvio normativo all'articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Tale ausilio può esser chiesto per la risoluzione di problematiche tecnico-contabili. Il dirigente che lo presta svolge funzioni di studio (mantenendo al contempo le sue funzioni innanzi esercitate), senza nuovi o maggiori oneri.

 

Il Commissario inoltre si avvale, ai sensi del comma 5, di un comitato tecnico-scientifico di esperti, per la definizione dei criteri di indirizzo - vincolanti per i soggetti pubblici e privati coinvolti nella ricostruzione - per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati.

Gli esperti - che possono essere fino a un massimo di 15 unità - devono avere comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali (od "ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria"). Non sono loro dovuti gettoni di presenza, indennità o altro, solo eventuali rimborsi per spese di missione.

Il Commissario medesimo regola (anche a mezzo di ordinanze) la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti.

Quanto agli esperti che già facciano parte della dotazione esistente prevista per il Commissario dal d.P.R. suo istitutivo (del 9 settembre 2016, si è ricordato), il comma 6 prevede che essi possano essere collocati fuori ruolo (qualora provenienti da altra amministrazione pubblica), fino ad un numero massimo di 5 unità.

In caso di collocamento fuori ruolo, il correlativo posto della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile, a fini di invarianza finanziaria.

 

Il comma 7 concerne alcune corresponsioni, per il personale delle amministrazioni pubbliche (fino ad un massimo di 50 unità, si è ricordato) che vada a comporre il personale aggiuntivo di cui la struttura commissariale può avvalersi (ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo) e sia impegnato nelle attività di ricostruzione e assistenza (ai sensi dell'articolo 1).

In particolare prevede che il Commissario possa con propri provvedimenti (anche ordinanze) attingere alle risorse disponibili onde attribuire:

-                       al personale non dirigenziale, compensi per prestazioni di lavoro straordinario (ulteriori a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti): fino a 75 ore mensili, per il lasso temporale dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; fino a 40 ore mensili, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Deve trattarsi di prestazioni effettivamente svolte, comunque salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro (decreto legislativo n. 66 del 2003);

-                       al personale dirigenziale (e ai titolari di incarichi in posizione organizzativa) un incremento della retribuzione di posizione, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata: fino al 30 per cento, per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; fino al 20 per cento, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (in deroga alla percentuale posta dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale incremento è commisurato all'effettivo impiego;

-                       al personale sia non dirigenziale sia dirigenziale (e titolari di incarichi in posizione organizzativa), un incremento del trattamento economico accessorio, fino al 30 per cento, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività "legate all'emergenza e alla ricostruzione". Tale incremento - per il quale non è previsto un lasso temporale determinato - si pone del pari entro la contrattazione integrativa decentrata.       

Il limite di spesa è determinato dal comma 8. Si tratta di 3 milioni per il 2016; 15 milioni per ciascun anno 2017 e 2018. 

 

Da ultimo il comma 9 prevede che - ferme le unità aggiuntive (fino a 50) di personale aggiuntivo proveniente da altre pubbliche amministrazioni di cui ora viene a disporre - il Commissario possa altresì avvalersi di personale (e strutture) di amministrazioni pubbliche, previa apposita convenzione.

Le amministrazioni provvedono attingendo alle risorse dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziate, onde sia mantenuta l'invarianza finanziaria.

 

I commi 9-bis e 9-ter - conseguenti all'approvazione in sede referente dell'emendamento 50.5 (testo 2) - incrementano (con indicazione della corrispondente copertura finanziaria) il Fondo nazionale per il servizio civile di 146,3 milioni per l'anno 2016, anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale.


Articolo 50-bis
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

 

L'articolo 'trasfonde' - a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.1000 - entro il disegno di legge di conversione qui in esame, il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016.

Le disposizioni recano autorizzazione all'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile; ed ha per oggetto l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. 

In particolare: i commi 1-3 concernono le assunzioni da parte dei Comuni; il  comma 4, le assunzioni da parte del Dipartimento della protezione civile; il comma 5, la proroga dei rapporti di lavoro.

 

Il comma 1 autorizza l'assunzione fino a 350 unità - nel limite di spesa di: 1,8 milioni di euro per il 2016; 14,5 milioni per il 2017 - di personale "con professionalità di tipo tecnico od amministrativo".

Quelle così autorizzate sono assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016.

Le assunzioni autorizzate possono derogare ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente (ossia: articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006).

 

Con provvedimento del Commissario straordinario (sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, composta dal medesimo Commissario e dai Presidenti delle Regioni interessate) sono determinati, per le assunzioni, i profili professionali nonché il numero massimo di personale per singolo Comune (sulla base delle loro richieste, presentate al Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge). Così prevede il comma 2.

Le assunzioni autorizzate sono in capo ai singoli Comuni. Per le esigenze 'trasversali' a più enti territoriali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione.

 

Il comma 3 autorizza i Comuni che procedano alle assunzioni, ad attingere alle graduatorie vigenti - anche se formate per assunzioni a tempo indeterminato - per profili professionali compatibili.

A questa facoltà, si aggiunge quella di attingere a graduatorie di altre amministrazioni (disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica).

Qualora le graduatorie vigenti, della medesima amministrazione o di altre, non 'offrano' profili professionali rispondenti a quelli richiesti, i Comuni che procedano alle assunzioni possono effettuarle ("sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità") con selezione pubblica, anche per soli titoli.

 

Il comma 4 autorizza l'assunzione fino a 20 unità - nel limite di spesa di: 140.000 di euro per il 2016; 960.000 per il 2017 - di personale con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, da parte del Dipartimento della protezione civile.

Quelle così autorizzate sono assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno. Sono per lo svolgimento di attività connesse all'emergenza post-sismica.

Anche per tali assunzioni (come per quelle dei Comuni), è prevista la facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, della medesima o di altra amministrazione; e se le graduatorie non presentino professionalità quali quelle richieste, è autorizzata un'assunzione diretta tramite selezione pubblica, anche per soli titoli, secondo criteri di pubblicità e trasparenza.

 

Il comma 5 ha per oggetto eventuale proroga di rapporti di lavoro a termine già in essere (alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Tale proroga è autorizzata dal Commissario straordinario, con sua ordinanza (di concerto con il ministero dell'economia e della finanza).

La proroga può essere disposta in deroga alla normativa vigente, fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Prorogabili sono così i contratti di lavoro a tempo determinato (a condizione di rispettarne la durata massima prescritta da disposizioni dell'Unione europea) come i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico specialistiche - presso le componenti e le strutture del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nella gestione delle attività emergenziali. Dalle disposizioni non deve conseguire - si prevede - variazione di oneri di finanza pubblica.

Si osserva che il comma reca la clausola di invarianza facendo riferimento agli oneri 'derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo', mentre il riferimento sembrerebbe al comma anziché all'articolo.

 


Articolo 50-ter
(Personale per la ricostruzione dopo il sisma del 2009 in Abruzzo)

 

L'articolo - conseguente all'approvazione in sede referente del subemendamento 1.1000/76 - autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'assunzione a tempo determinato in deroga ai limiti assunzionali di 50 unità della terza area, entro il biennio 2017-2018, anche attingendo alle graduatorie esistenti per le assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dal decreto-legge n. 83 del 2012 (suo articolo 67, commi 5-7)  per la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (graduatorie della cui validità il comma 3 dispone la proroga fino a tutto il 2018).  Così il comma 1.

Tale personale è, ai sensi del comma 2, indi destinato: fino a 5 unità alle strutture della Presidenza del Consiglio impegnate nel coordinamento post-sismico; fino a 10 unità ai Provveditorati interregionali delle opere pubbliche; fino a 25 unità all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, impegnato nella ricostruzione dopo il sisma abruzzese dell'aprile 2009 (Ufficio speciale che, aggiunge il comma 3, agisce anche nei territori abruzzesi investiti dagli eventi sismici del 2016); 10 unità al Commissario straordinario per la ricostruzione.

Il personale assunto per la ricostruzione post-sisma del 2009 in servizio presso la Regione Abruzzo e le Province di L'Aquila, Pescara e Teramo, nel massimo di 50 unità, cessa la sua assegnazione provvisoria presso tali enti, entro il 31 dicembre 2016, per essere assegnato (dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ai due Uffici speciali (per L'Aquila e per i Comuni del cratere) la ricostruzione post-sisma 2009, o alla Regione Abruzzo (per i compiti assegnati a questa per la ricostruzione) o - nel limite massimo di 20 unità - presso uffici del medesimo Ministero o di altre amministrazioni (comma 4).

Il comma 5 quantifica l'onere di spesa in 1,6 milioni di euro per il biennio 2017-18 (con corrispettiva variazione a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica).

Il comma 6 aggiunge la previsione che le amministrazioni destinatarie di risorse per l'acquisizione di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai fini della ricostruzione privata nei Comini interessati dal sisma in Abruzzo del 2009 (cfr. articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013), possano stipulare contratti di durata massima triennale sulle assegnazioni pluriennali disposte dal Cipe per la medesima finalità, previa istruttoria del fabbisogno (comunque nei limiti delle assegnazioni annuali).

 

Si prevede qui che sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario si eserciti il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Sono esclusi da tale controllo preventivo i provvedimenti del Commissario che abbiano natura gestionale.

Il controllo preventivo (il quale è previsto per gli atti del Governo dall'articolo 100 della Costituzione) è previsto si eserciti con applicazione dell'articolo 3 (il quale concerne il controllo della Corte dei conti), comma 1-bis della legge n. 20 del 1994 (recante questa le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti). Per effetto di tale rinvio normativo, è competente la sezione centrale della Corte dei conti, per i controlli su atti e contratti con cui le amministrazioni pubbliche (che non possano farvi fronte con proprio personale in servizio) conferiscano incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo (di natura occasionale o coordinata e continuativa) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nonché su atti e contratti concernenti studi e consulenze conferiti a soggetti estranei all'amministrazione.

 

Ancora, l'articolo dispone la riduzione alla metà dei termini previsti dall'articolo 27 (il quale concerne l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti), comma 1 della legge n. 340 del 2000.

Quell'articolo di legge prevede: "gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni".

Di tali termini è dunque previsto il dimezzamento.

 

L'articolo è corredato da clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 51
(Disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

L’articolo dispone l’incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l’anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto enti locali (decreto-legge n. 113 del 2016) all’assunzione di 400 vigili del fuoco (commi 1-3), e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia (comma 4).

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.1000, si è 'aggiornata' la previsione onde tener conto degli eventi sismici succeduti a quello del 24 ottobre 2016.

 

In particolare, il comma 1 dispone che, per far fronte alla emergenza legata all’evento sismico del 24 agosto 2016, il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzato sostanzialmente alla corresponsione di indennità per il personale, è incrementato di 2,6 milioni di euro per l’anno 2016.

 

A copertura dell’onere finanziario di cui al comma 1, la cui entità, viene ribadito dal comma 2 è pari a 2,6 milioni, si dispone l’utilizzo delle risorse destinate all’assunzione di 400 vigili del fuoco, già stanziate dall’articolo 6-bis, comma 2, del DL 113/2016 (misure per gli enti locali), pari a 5,2 milioni per il 2016, 15,6 per il 2017 e 16 a decorrere dal 2018.

Contestualmente, la disposizione in commento provvede ad individuare un termine - il 1° novembre 2016 - non prima del quale deve essere “fissata” [rectius: effettuata] l’assunzione dei 400 vigili di cui sopra.

 

La citata disposizione del decreto-legge 113/2016 - 'enti locali' - ha incrementato di 400 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In precedenza la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco (che comprende le qualifiche di vigile del fuoco, vigile qualificato, vigile esperto e vigile coordinatore) era di 19.523 unità nell’ambito di una pianta organica complessiva di 36.691 unità del corpo nazionale (D.Lgs. 217/2005, Tabella A).

Contestualmente all’ampliamento della pianta organica, la disposizione ha autorizzato l’assunzione di un corrispondente numero di unità di personale.

Analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo DL 113/20916 (che ha disposto l’assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco), per l’assunzione dei 400 vigili del fuoco si prevede il ricorso a due graduatorie derivanti da procedure selettive indette nel 2007-2008.

Si tratta della graduatoria selettiva per titoli ed accertamento idoneità motoria riservata al personale volontario (indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007) e per metà alla graduatoria di concorso pubblico (a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008); il termine di validità delle due graduatorie erano state da ultimo prorogate dall’art. 8 del decreto-legge 101/2013.

Alla copertura degli oneri derivanti dall’assunzione dei 400 vigili (determinato nei limiti massimi di 5.203.860 euro per il 2016, 15.611.579 per il 2017 e 16.023.022 per il 2018 e successivi) la disposizione prevede una corrispondente riduzione della spesa per il personale volontario dei vigili del fuoco (spesa che viene di conseguenza rimodulata dalla medesima disposizione).

 

Il comma 3 reca la consueta autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 45 milioni per l’anno 2017 per le seguenti finalità:

·        ripristinare l’integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

·        garantire l’attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall’evento sismico;

·        assicurare lo svolgimento dell’attività di rimozione e trasporto delle macerie.

 

Ai relativi oneri si provvede ai sensi delle disposizioni finanziarie recate al successivo art. 52, cui si rinvia.

 


Articolo 51-bis
(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)

 

L'articolo 'trasfonde' - a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.1000 - entro il disegno di legge di conversione qui in esame, il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016.

Si consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel Comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione - al sindaco del Comune di dimora.

È altresì consentito, agli elettori dei Comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, di essere ammessi al voto in uno o più Comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale.

 

Ai sensi del comma 1, gli elettori residenti nei Comuni colpiti dal terremoto e che, a causa di questo, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza o per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza (elementi che, si anticipa qui, dovranno essere dichiarati in una apposita autocertificazione, vedi oltre), possono essere ammessi a votare nel comune di dimora.

La disposizione si applica alle consultazioni relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

 

L’ambito territoriale di applicazione della disposizione comprende:

§  i Comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto, così come individuati dall’allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (62 Comuni);

§  i Comuni coinvolti nei nuovi eventi sismici di ottobre, individuati dall'allegato 2 (recante elenco di 68 nuovi Comuni).

 

I commi 2, 3 e 4 individuano le modalità di esercizio del diritto di voto fuori del Comune di residenza per i cittadini che scelgono di avvalersi di questa possibilità e che sono nelle condizioni previste dalla legge. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

§  entro il quinto giorno antecedente la votazione (quindi entro il 29 novembre) gli elettori fanno pervenire apposita richiesta al sindaco del Comune dove dimorano in cui si chiede di esercitare in tale comune il diritto di voto;

§  l’istanza deve essere accompagnata da una “autodichiarazione” (ossia una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000) in cui l’interessato dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento;

§  in seguito a tale istanza, il comune di dimora consegna agli elettori che ne hanno fatto richiesta un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione;

§  non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (1° dicembre) il Comune di dimora trasmette ai comuni di residenza i nominativi degli elettori ammessi al voto, cosicché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali;

§  il Comune di dimora comunica ai presidenti di sezione i nomi degli elettori ammessi al voto a loro assegnati;

§  infine, gli elettori sono ammessi a votare nelle sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione rilasciata dal Comune di dimora.

 

Se “strettamente necessario”, si prevede altresì che possono essere costituiti seggi speciali, per almeno 300 elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, anche ubicate in Comuni diversi. La decisione spetta alle Commissioni elettorali circondariali su proposta dei Comuni di dimora (comma 5).

 

Al contempo, il comma 6 dispone che qualora un Comune (sempre individuato ai sensi del comma 1) non sia nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria (a causa dei recenti eventi sismici), gli elettori ivi residenti sono ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza al “predetto comune”, sentita la Commissione elettorale circondariale.

 

 

 


Articolo 52
(Disposizioni finanziarie)

 

Il comma 1, come interamente sostituito per effetto dell'emendamento 1.1000 (lettera nn), rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi (gli altri sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale). Il Fondo sociale per occupazione e formazione è iscritto nello stato di previsione del ministero del lavoro (tabella 4) al capitolo 2230 e presenta per il presente anno uno stanziamento assestato pari a quasi 933 mln di euro e disponibilità in conto competenza, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 18 novembre 2016, pari a quasi 377 mln di euro.

 

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri secondo lo schema seguente:

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Oneri totali

671,502

495,19

(542,56 in termini di indbt e fabbisogno)

322

(367,37 in termini di indbt e fabbisogno)

84,15

64,9

13,2

0,27

articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 45, commi 4 e 8, 48, comma 13, 50, 50-bis, 51, comma 4, 52, co. 1

671,502

495,19

(542,56 in termini di indebitamento e fabbisogno)

322

84,15

64,9

13,2

0,27

Coperture totali

746,002

495,24

353

84,6

64,9

13,2

1,43

Fondo speciale parte corr

accant Min ambiente

0,127

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale parte corr

accant MISE

1

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale parte corr

accant MEF

0,940

16,81

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Fondo speciale conto capitale accant. MEF

60

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale conto capit

accant Min ambiente

2,3

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale conto capitale accant MAE

1

 

 

 

 

 

 

Riduzione FISPE

 

31,85

 

1,85

23

11,2

0,13

utilizzo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, co. 1, legge n. 388/2000

80

 

 

 

 

 

 

utilizzo delle risorse del Fondo per  emergenze nazionali(1)

50

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art  1, co 111, l. 147/13(2)

3

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art  1, co 251, l. 266/05(3)

20

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art  1, co 361, l. 311/04(4)

35

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art  1, co 90, l. 228/12(5)

15

 

 

 

 

 

 

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 50-bis, 48, commi 10, 11 e 13

 

201,35

348,7

81,45

 

 

 

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota delle risorse di cui all'art. 1 comma 108, l. 208/15(6)

231,3

 

 

 

 

 

 

riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione

216,335

231,23

3

 

 

 

 

riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione

 

14

 

 

40,6

0,7

 

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015(7)

30

 

 

 

 

 

 

 

1) Le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992 sono all'uopo direttamente trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 2.

2) Si tratta delle risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, e destinate, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, ad essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

3) Si tratta delle risorse per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249 della medesima legge, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more delle procedure di reclutamento.

4) Riduzione delle risorse del Fondo rotativo di sostegno alle imprese.

5) Riduzione del Fondo per assunzioni a tempo indeterminato.

6) Riduzione delle risorse per la concessione alle imprese operanti nelle aree meno sviluppate del Paese di un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi.

7) Si tratta delle risorse per il finanziamento dell'ASDI, a cui si provvede mediante uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il comma 3 impone che, fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare con propri decreti  le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 53
(Entrata in vigore)

 

L'articolo prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 



[1]              Disponibile sul sito web del Dipartimento della protezione civile, al link www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/2_LRManualeAedes_31_ottobre_GU_.pdf.

[2] Qui il comunicato stampa del MIBACT.

[3] L’articolo 11 del D.L. 78/2015 reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

[4] Sulla nozione di bene culturale si veda l’apposito approfondimento.

[5] Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[6] Tra le controllate si ricordano le società Infratel Italia, Italia Turismo, Invitalia Ventures e Invitalia Partecipazioni.

[7] In base al comma 1 dell’articolo 5, sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

[8] L’articolo 40-bis, sopra citato, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, è fatto obbligo di recupero delle somme nella sessione negoziale successiva (comma 1).

[9] Si vedano il D.M. 25 maggio 2000, n. 201, il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 e il D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

[10]             Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Il DURC è stato introdotto dal D.lgs. 494/1996 (ora articolo 90 del D.lgs. 81/2008) per i cantieri temporanei o mobili laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva. In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico (tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento) e, successivamente, per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie. In riferimento al settore edile, l’articolo 36-bis, comma 8, del D.L. 223/2006, ha stabilito che possano usufruire delle agevolazioni relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile (previste dall’art. 29 del D.L. 244/1995), esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. L’applicazione del DURC è stata poi generalizzata a settori e situazioni ulteriori dall’articolo 1, comma 1176 della L. 296/2006. Le modalità di rilascio del documento, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione, sono state disciplinate con il D.M. 24 ottobre 2007. I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.  Le stazioni appaltanti pubbliche hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio (come previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008), anche attraverso strumenti informatici, il DURC presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio ad ogni fine di legge. Per espressa previsione dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006, ono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro . Sulla base delle novità introdotte dall’articolo 31 del D.L. 69/2013 la procedura compensativa (introdotta dal comma 3 del medesimo articolo), in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, è estesa anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Si dispone inoltre l’esenzione dall’obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, senza ricorso ad imprese.  Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio.  Con l’articolo 4 del D.L. 34/2014 sono state introdotte disposizioni volte alla cosiddetta “smaterializzazione” del DURC, attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. Da ultimo, l’articolo 1, comma 18, della L. 190/2014, ha stabilito che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC.

[11] Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota breve del Servizio studi del Senato della Repubblica n. 129 del settembre 2016: "Eventi calamitosi e catastrofi naturali: gli strumenti europei per il sostegno agli Stati membri".

[12] La dotazione già prevista (dall'articolo 2 del d.P.R. del 9 settembre 2016, che ha istituito il Commissario straordinario per l'evento sismico su cui verte il presente decreto-legge) consta di: 3 dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazione pubbliche; 6 unità di personale appartenente alla Categoria A del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre amministrazioni pubbliche; 8 unità di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre pubbliche amministrazioni; fino a 10 esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza.

[13] Nata come Sviluppo Italia S.p.a. per effetto del decreto legislativo n. 1 del 1999 (che dispose la fusione di alcune società per rianimare lo sviluppo industriale del Mezzogiorno d'Italia dopo la cessazione della Cassa del Mezzogiorno), è divenuta INVITALIA per effetto dell'articolo 460 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e della riorganizzazione e dismissioni prescritti da quella legge.