Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza - D.L. 67/2016 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 451 | ||
Data: | 23/05/2016 | ||
Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa |
Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2389 "Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione
allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la
sicurezza" maggio 2016
Servizio
Studi
Ufficio
ricerche nel settore della politica estera e della difesa
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Dossier n. 332
Servizio Affari
Internazionali
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Dossier n. 15
Servizio
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Progetti di legge n. 451
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originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale)
Articolo 6 (Disposizioni in materia penale)
Articolo 7 (Disposizioni in materia contabile)
Articolo 8 (Cooperazione allo sviluppo)
Articolo 10 (Regime degli interventi)
Articolo 11 (Copertura finanziaria)
Il disegno di legge A.S. 2389, di conversione del decreto legge n. 67 del 2016, presentato al Senato lo scorso 16 maggio ed assegnato in sede referente alle Commissioni esteri e difesa, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell’impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l’incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11).
Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge “è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.
Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
Al riguardo, si osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra[1].
Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi delle strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all’estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia sia membro.
Il
quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni
internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni,
ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle
missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il D.L. n. 174 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché
identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno
raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il
trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di
polizia, la disciplina contabile e così via.
Al fine di
meglio delineare lo schema decisionale che consente il coinvolgimento dei
massimi poteri dello Stato nell’assunzione delle determinazioni inerenti
l’impiego delle Forze armate previsto dalla legge n. 25 del 1997 nel corso
della presente legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura
il testo unificato delle proposte di
legge A.C. 45 ed abb., recante disposizioni in
materia di missioni internazionali.
Il
provvedimento approvato con alcune modifiche anche dal Senato (seduta del 9 marzo 2016) e quindi, trasmesso alla
Camera per l’esame in seconda lettura, disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici
aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la
disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento.
Per un
approfondimento si veda il successivo
paragrafo “Collegamento con lavori legislativi in corso”.
Nello specifico il provvedimento, composto da 12 articoli, è suddiviso in tre capi.
Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).
Le richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa ( Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).
Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10).
Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
(Per un approfondimento di tali disposizioni si rinvia alle successive schede di lettura).
Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 174 del 2015) che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015 (e quindi per tre mesi) il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo annuale, dal1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. È invece autorizzato da maggio a dicembre 2016 il contributo italiano a missioni in ambito NATO quali: Active Fence; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza navale di cui ai commi 8, 9, 10 dell'articolo 4 del presente provvedimento.
Si segnala, inoltre, che il
comma 11 dell’articolo 4 ha autorizzato:
– la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell’impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione Strade Sicure per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale;
– l’incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili di ulteriori 750 unità dal 9 maggio al 31 dicembre 2016.
Il comma 7 dell'articolo 4 autorizza, invece, la proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata dai due precedenti decreti missioni
Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione trattandosi di «atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”.
Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.
Nella
corrente legislatura,
sono stati adottati:
·
il decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre
2013, n. 135 che ha disposto la
proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo all'ultimo
trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre);
·
il decreto legge 16
gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n.
28 che ha disposto
la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo al primo
semestre del 2014 (1° gennaio - 30 giugno 2014);
·
il decreto legge n.
1°; agosto 2014n n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali dal 1° luglio
2014 e fino al 31 dicembre 2014;
·
il decreto legge n. 7
del 2015, convertito con
modificazioni dalla legge n. 41 del
2015 che ha disposto
la proroga delle missioni internazionali dal 1° gennaio al 30 settembre 2015;
·
il decreto legge n. 174 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 198 del
2015 che ha disposto
la proroga delle missioni internazionali dal periodo 1 ottobre - 31 dicembre
2015.
In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre 2015. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.
Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).
Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee.
Nel corso della legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb. recante disposizioni in materia di missioni internazionali. Il provvedimento approvato con alcune modifiche anche dal Senato (seduta del 9 marzo 2016) e quindi, nuovamente alla Camera per l’esame in seconda lettura, disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento.
Il testo in esame, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso dello stato di guerra (deliberato dalle Camere in base all'articolo 78 della Costituzione e dichiarato dal Presidente della Repubblica in base all'articolo 87, comma 9 della Costituzione) e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione - in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte - nonché nel rispetto del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.
Ciò premesso la disposizione fa riferimento:
1. alla partecipazione delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea nonché missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari;
2. all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
Per quanto concerne, invece, la procedura da seguire per l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, il testo in esame, al fine di disciplinare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché di assicurare il finanziamento alle missioni da avviare, prevede in primo luogo l’approvazione di una delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tale deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Successivamente le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali,
tempestivamente:
1. le discutono;
2. le autorizzano "con appositi atti di indirizzo", secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo.
Pertanto la formulazione pare escludere che l'autorizzazione assuma la forma legislativa.
Con uno o più DPCM sono assegnate le risorse destinate a soddisfare il fabbisogno delle missioni in avvio, a valere su apposito fondo previsto dal medesimo provvedimento.
Gli schemi di DPM, corredati di relazione tecnica esplicativa, devono essere trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.
Per quanto concerne, invece, le relazioni tra Governo e Parlamento in riferimento alle missioni internazionali, nella fase successiva alla loro autorizzazione iniziale, il comma 1 dell'articolo 3 dispone che il Governo -su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della Difesa e dell’interno per la parte di competenza - presenti alle Camere una relazione analitica annuale sulle missioni in corso e concluse nell'anno, che ne precisi l'andamento e i risultati conseguiti; la relazione è corredata da un documento di sintesi operativa per ciascuna missione (che indichi per ciascuna missione il mandato internazionale, la durata, la sede, il personale nazionale e internazionale impiegato e la scadenza, nonché i dettagli attualizzati), dalle valutazioni espresse dai comandi internazionali sui risultati dei contingenti italiani. Con tale relazione il Governo dà conto altresì dello stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
La relazione analitica dovrà contenere indicazioni anche sulla partecipazione delle donne e sull'approccio di genere, con riferimento alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000, dal titolo Donne, pace e sicurezza e le successive risoluzioni sulla medesima materia, nonché al “Piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza 2014-2016”.
A seguito della presentazione della relazione analitica sulle missioni da parte del governo, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione e su eventuali proroghe o modifiche di uno o più caratteri, nell'ambito delle risorse del Fondo missioni di cui all'articolo 4.
Tale articolo prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appostiti provvedimenti legislativi.
Il disegno di legge in esame, nell’autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.
Come
precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l'intervento
normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. “Poiché
le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni
interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la
necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle
esistenti».
Ø Sotto
il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto legge
interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre
2016, retroagendo dunque di oltre
quattro mesi rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 maggio
2016, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(16 maggio) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle
missioni internazionali dal 1° gennaio 2016 circostanza che, come rilevato in
situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera, non appare
coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della
legislazione. Del resto, si osserva come in passato vi siano diversi precedenti
di decreti-legge di proroga delle missioni
internazionali adottati in tempi successivi alla scadenza delle missioni (da
ultimo il decreto-legge n. 174 del 2015,
adottato trenta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 7 del
2015 e, in precedenza, il decreto legge n. 109 del 2014 adottato cinquanta
giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 2 del 2014).
Ø
Sotto il profilo dei rapporti con la
normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la
partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento –
reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono
stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera e dei
quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) –
effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una
disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici
delle missioni stesse. Per la disciplina in materia penale, si perpetua la
lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del
2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche
ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina
in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 20011.
Ø
In relazione al
comma 3 dell’articolo 3, si osserva che la
missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission
in Mali), istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio
2013, modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile
2014, risulta conclusa alla data del 18 maggio 2016, giorno successivo a quello
di entrata in vigore del decreto legge.
La disposizione in esame appare, comunque, necessaria al fine di assicurare la
copertura giuridica alla partecipazione italiana in questa missione nel periodo
1° gennaio – 31 dicembre 2016. Con
riferimento, invece, alle missioni UNIFIL in Libano (articolo 2, comma 4), EUBAM Rafah (articolo 2, comma 6),
EUPOL COPPS in Palestina (articolo 2,
comma 7) e Atalanta al largo delle coste della Somalia (articolo 3, comma 1), si osserva che le relative autorizzazioni
di spesa coprono un arco temporale più ampio rispetto alla scadenza delle
richiamate missioni, come attualmente fissata nelle relative decisioni assunte
in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (missione Unifil in Libano) e Consiglio dell’Unione europea (EUBAM
Rafah, EUPOL COPPS e ATALANTA al largo delle coste della Somalia).
L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.
Nello specifico, il comma
1 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 78.490.544 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 1 dell’articolo 1 del
D.L. 174 del 2015 e specificatamente:
Ø la Multinational Specialized Unit
(MSU),
Ø la European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),
Ø il Security Force Training Plan in Kosovo:
Ø la Joint Enterprise Balcani.
Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l’Azione
comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, modificata e prorogata,
da ultimo, fino al 14 giugno 2016 dalla decisione
2014/349/PESC del Consiglio del 12 giugno 2014, opera nella cornice della
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la
stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la
presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in
una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle
istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo
politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di
forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale
internazionale di polizia.
La missione, pertanto, sostiene le
istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari
nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese,
supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi
giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali
sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.
L’operazione Joint Enterprise è una missione della
NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul
«cessate il fuoco», di assistenza umanitaria e supporto per il
ristabilimento delle istituzioni civili. La missione è frutto della riorganizzazione
della presenza della NATO nei Balcani operata alla fine del 2004 in
coincidenza col termine dell'operazione "Joint Forge" in Bosnia
Erzegovina e con il passaggio delle responsabilità delle operazioni militari
dalle forze NATO (SFOR) a quelle
della Unione Europea (EUFOR). Le
autorità NATO decisero, infatti, l'unificazione di tutte le operazioni condotte
nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area) dando
origine il 5 aprile 2005 all'Operazione "Joint Enterprise".
L'operazione Joint
Enterprise comprende, pertanto, le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head
Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo.
KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO, iniziata all'alba
del 12 giugno 1999, al termine dell'operazione "Allied
Force" (guerra del Kosovo).
L'operazione Kosovo Force, nella fase iniziale, ha
comportato un dispiegamento di circa 43.000 militari sia della NATO, che di
Paesi non appartenenti all'Alleanza, compresa la Russia.
I compiti originariamente attribuiti prevedevano
esclusivamente il contributo alla sicurezza (sulla base di quanto fissato dalla
Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite) e il monitoraggio della piena
applicazione del Military Technical
Agreement da parte delle Forze armate serbe.
Successivamente sono intervenute delle modifiche
per rendere la missione più rispondente al mutato quadro geopolitico, con
la ricomprensione anche di operazioni di assistenza alle organizzazioni di
sicurezza kosovare e del supporto alle organizzazioni e agli enti della comunità
internazionale.
Dal settembre 1999 e fino alla costituzione del NATO
Headquarters Tirana (NHQT nel giugno 2002) alla missione KFOR risaliva
anche la responsabilità dell'operazione NATO in Albania denominata Communication Zone West
(COMMZ-W) a guida italiana.
Recentemente la NATO ha approvato un nuovo concetto
militare per la missione (denominato Condition
Based Framework), che condiziona l'evoluzione
futura del contingente a valutazioni periodiche della situazione sul terreno e
alle sue previsioni, formulate dal comandante della KFOR sulla base
dell'analisi di vari indicatori e dati informativi (per produrre effettive
modifiche sui livelli di forza, il parere espresso dal comandante deve essere
comunque avallato dalla catena gerarchica dell'Alleanza atlantica). Attualmente
sono 31 i Paesi impegnati nell'operazione KFOR di cui
8 non appartenenti alla NATO, per un totale di circa 5.000 uomini. L'Italia è
il terzo paese contributore dopo Germania e Usa.
A partire dal 7 agosto 2015 la leadership della
missione è affidata al Generale di Divisione Guglielmo Luigi Miglietta.
Dalla data di inizio della missione l'Italia ha
espresso sette generali comandanti, otto generali vicecomandanti e ha
sempre avuto il comando di almeno una delle unità di manovra, oltre ad avere
l'esclusiva, con i Carabinieri, di un'unità duale impiegabile tanto come forza
militare quanto come forza di polizia.
Il comma
2 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 276.355 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione Europea in
Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit), di cui al comma 2 dell’articolo
1 del D.L. 174 del 2015.
La missione dell'UE ALTHEA - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione
1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata dalla
risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre
2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in
Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di
Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di
accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato
delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si
svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione
è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di
Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario
per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione
della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di
stabilizzazione e associazione).
Con la risoluzione 2183 (2014) adottata dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’11 novembre 2014, è stato
confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale per la
stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in
collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è
stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino al 10 novembre 2016.
Nell'ambito della missione ALTHEA operano
forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al
contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità
internazionale.
L’Arma dei carabinieri costituisce una
componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.
Il comma
3 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 5.848.471 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane
(Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paesi dell’area
balcanica, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 174 del 2015
I programmi di cooperazione sono svolti
nell’ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai
Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad
affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di
polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di
polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei
distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.
Il comma
4 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 1.366.850 per la proroga
della partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule
of Law Mission in Kosovo) e di 63.720 euro per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
UNMIK (United
Nations Mission in Kosovo), di cui al comma 4
dell’articolo dell’articolo 1 del D.L. 174 del 2015.
A sua volta il successivo comma 5 autorizza, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la
partecipazione di due magistrati
collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
Per ciò che attiene la
missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del
presente articolo.
UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata
istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10
giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile
provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero
di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione,
che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la
popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla
sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.
Si ricorda che il Segretario generale
dell’ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK,
principalmente nel settore del rule of law in
vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un
alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità
di intelligence contro la criminalità
(Criminal Intelligence Unit - C.I.U.), di
supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i
conflitti interetnici.
Il comma
6 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 266.387 euro per la prosecuzione della
partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro, di cui al comma 5 dell’articolo
1 del D.L. 174 del 2015.
UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), autorizzata con le
risoluzioni 1251 (1999), 1642 (2005) e 2168 (2015) del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2234 (2015)
adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 luglio 2015, che ne ha esteso il
mandato fino al 31 gennaio 2016, è
stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione
186/1964, in seguito alla rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla
Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel
1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità
greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre
1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il
Consiglio di Sicurezza decise di costituire l’UNFICYP, una forza di
mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di
contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.
A seguito del colpo di stato del luglio 1974
e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno
ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di
UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare
nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de
facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più
difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata
costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.
Attualmente UNFICYP: investiga e interviene
sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto;
coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il
ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività
umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità
e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i
messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.
Nel suo ambito opera UNPOL con compiti di
monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".
Il comma
7 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione
militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo,
di cui al comma 6 dell’articolo 1 del D.L. 174 del 2015.
La missione Active Endevour
si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre
2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED),
che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord
Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa
all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza
degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare
il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti
con le navi mercantili che vi transitano L’operazione è effettuata nel contesto
della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha
esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a
seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state
rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing
NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).
Il comma
8 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro
69.799.938 per la partecipazione di personale militare all’operazione militare
nell’unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all’articolo 1,
comma 7, dell’articolo 1 del D.L. 174 del 2015.
In relazione alla missione
in esame il Consiglio affari esteri dell'UE, nella riunione del 22 giugno 2015,
ha deciso l'avvio dell'operazione navale militare, denominata EUNAVFOR MED,
volta a contribuire a smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri
umani nel Mediterraneo centromeridionale. La missione - condotta nell'ambito
della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) - è stata approvata dal
Consiglio affari del 18 maggio 2015 con la decisione 2015/778, sulla base del
mandato conferito dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015. La
missione consente di adottare misure sistematiche per individuare, fermare ed
eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori
o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile,
incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. Oltre all'Italia, partecipano alla missione i seguenti 21 Stati membri:
Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito,
Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Il comando
operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma e comandante dell'operazione è stato
nominato l'ammiraglio di divisione Enrico Credendino.
La missione ha una durata iniziale di 2 mesi per la fase preparatoria e 12 mesi
per quella operativa.
La missione EUNAVFOR MED è
condotta in 3 fasi:
in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle
reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in
alto mare conformemente al diritto internazionale;
in una seconda fase,
a) procede a fermi, ispezioni,
sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere
usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal
diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per
combattere il traffico di migranti;
b) conformemente alle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al
consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni,
sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di
tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la
tratta di esseri umani;
in una
terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato,
adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi
mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di
essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di
tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso.
Per la piena operatività
della missione nella seconda parte della seconda fase (v. sopra punto b) e
nella terza fase è necessario un mandato internazionale attraverso una
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Il controllo politico e la
direzione strategica della missione è esercitato dal Comitato politico di
sicurezza, organo preparatorio del Consiglio per le materie relative alla della
politica estera e di sicurezza comune e della politica sicurezza e di difesa
comune
Il Consiglio affari
generali del 14 settembre 2015 ha adottato una valutazione positiva sulla
sussistenza delle condizioni per passare alla prima parte della seconda fase in
alto mare dell'EUNAVFOR MED, in quanto l'operazione navale ha raggiunto tutti
gli obiettivi militari relativi alla prima fase, incentrati sulla raccolta e
l'analisi di informazioni e intelligence.
Il 16 settembre 2015 si è
svolta a Bruxelles la conferenza per la generazione delle forze volta a
definire il contributo degli Stati partecipanti per la seconda fase della
missione.
Nella prima fase la missione sono state impiegate: la portaerei italiana Cavour in qualità di nave
ammiraglia dell'operazione navale, 8 unità navali, 12 unita aeree, con
l'ausilio di circa mille uomini.
Il 28 settembre 2015 il
Comitato politico e di sicurezza dell'UE ha deciso di avviare la prima parte
della seconda fase (v. sopra punto a) a partire dal 7 ottobre 2015 ed ha
approvato delle regole di ingaggio.
Il Comitato politico ha,
inoltre, deciso, di ribattezzare l'operazione EUNAFOR Med
"Sophia" dal nome di una bambina nata sulla
nave militare tedesca Schleswig-Holstein, nel corso
di una operazione di soccorso effettuata il 22 agosto scorso.
La transizione alle fasi
successive sarà oggetto di una ulteriore valutazione da parte del Consiglio
dell'UE e decisione del Comitato politico e di sicurezza.
La missione coopera con le
pertinenti autorità degli Stati membri ed è previsto prevede un meccanismo di
coordinamento con le agenzie dell'Unione Frontex, Europol, Eurojust, Ufficio
europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni PSDC.
L'importo di riferimento
finanziario per i costi comuni della missione è stato stimato pari a 11,82
milioni di EUR.
L'Italia contribuisce, in
particolare, mettendo a disposizione:
il quartier generale
operativo UE in Roma;
la portaerei Cavour con alcuni aeromobili imbarcati;
un dispositivo aeronavale
composto da un sommergibile, due velivoli a pilotaggio (MQ-1 e MQ-9) remoto;
supporti sanitari imbarcati
e a terra;
risorse logistiche nelle
basi di Augusta, Sigonella e Pantelleria
Da ultimo lo scorso 9 ottobre il Consiglio di
Sicurezza ha votato quasi all'unanimità l'autorizzazione all'uso della forza nelle operazioni militari al largo della Libia
contro il traffico illegale di migranti. La
risoluzione 2240/2015 è stata infatti votata da tutti i membri permanenti e
non permanenti del CdS, a eccezione del Venezuela che
si è astenuto. La Risoluzione ONU 2240-2015 è adottata sotto il vigore del
Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che autorizza l'uso della forza
in caso di minaccia militare e non militare alla sicurezza nazionale di uno
Stato membro, consentendo tutte l'adozione delle azioni militari (articolo 42)
e non militari (articolo 41) per porre fine a questa minaccia. La risoluzione
non autorizza azioni in acque territoriali libiche o sulla costa, azioni
previste invece nella terza fase dell'operazione.
Il 22 dicembre 2015 è stato
firmato un memorandum di intesa volto a rafforzare la cooperazione tra la
missione EUNAVFOR MED e Europol, in particolare, al
fine di individuare e smantellare la rete criminale nel traffico di rifugiati
nel sud del Mediterraneo. Al febbraio 2016, la missione ha contribuito a
soccorrere più di 9000 persone , sequestrare 7 6 imbarcazioni e a consegnare
alle autorità italiane 48 persone accusate di traffico di migranti.
L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.
Nello specifico il comma 1 dell'articolo in esame autorizza dal 1° gennaio 2016
e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di
179.030.323 per la partecipazione di
personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata Resolute Support Mission, di cui alla risoluzione del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della
partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell’articolo
2 del D.L. 174/2014.
La missione Resolute
Support Mission (RSM) subentra, dal 1° gennaio
2015, alla missione ISAF, chiusa al
31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di formazione,
consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e
delle istituzioni governative. L’avvio della nuova missione, su invito
del governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago
(2012) Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione 2189 (2014), adottata dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha
sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la
stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l’ulteriore miglioramento
della funzionalità e capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, per
consentire loro di mantenere la sicurezza e la stabilità in tutto il paese. Il piano di funzionamento della missione
è stato approvato dai ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e
le condizioni in cui le forze
della NATO sono schierate in
Afghanistan nell'ambito della missione,
così come le attività che potranno svolgere sono definiti dallo Status of Forces Agreement (SOFA), firmato a Kabul
il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica
islamica dell'Afghanistan e dall’Alto
rappresentante civile della NATO in
Afghanistan e ratificato dal
Parlamento afgano il 27 novembre
2014. A sostegno della missione sono schierate circa 13.000
unità provenienti da Paesi NATO e da ventuno Paesi partner. La missione è progettata per operare con una sede centrale, a Kabul,
e quattro sedi territoriali, a Mazar i Sharif, Herat,
Kandahar e Jalalabad..
A sua volta la missione
EUPOL Afghanistan è stata
istituita dall’azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione
europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del
Consiglio del 18 maggio 2010 e, in ultimo, modificata e prorogata, fino al 31 dicembre 2016, dalla
decisione 2014/922/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti
obiettivi:
1. sostenere le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un
servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni
efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani,
inclusi i diritti delle donne;
2. operare
a favore di una transizione graduale e
sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti
Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i
seguenti compiti:
Ø assistere il governo afghano nel fare progredire la
riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed
attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di
polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere,
specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella
anticrimine;
Ø assistere il governo afghano nell'accrescere il
livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare
sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso
femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e
potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di
formazione;
Ø sostenere le autorità
afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore
più vasto dello stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con
l'intero sistema giudiziario penale;
Ø migliorare la coesione e il
coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo
sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo
attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia
(IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una
permanente cooperazione con i partner principali.
L'EUPOL Afghanistan, si compone di un comando
avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in
cooperazione con il governo afghano e gli attori internazionali interessati,
ove opportuno, tra cui la Resolute Support Mission condotta dalla NATO, la missione
di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi
attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan. Nell’ambito di
tale missione, il personale dell’Arma dei carabinieri è impiegato in attività
di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil
Order Police (ANCOP).
Il comma
2 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 19.051.815 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi
Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa e per esigenze connesse con le missioni
in Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.L.
174/2014.
Il
comma 3 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 687.399 euro per l’impiego di unità di personale appartenente a Corpo
militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa
italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in
Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 3 dell’articolo 12 dell’articolo 2
del D.L. 174/2014.
Il comma
4 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 155.639.142 per la proroga
della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle
unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - e per la proroga dell’impiego di
personale militare in attività di addestramento delle Forze armate di cui al
comma 4 dell’articolo 2 del D.L. 174/2014.
Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006)
adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite l’11 agosto 2006, prorogata, da ultimo, fino al 31 agosto 2016, dalla
risoluzione 2236 (2015) adottata dal
Consiglio di sicurezza il 21 agosto 2015 ha il compito di agevolare il
dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine
con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e
sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite
e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle
linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo
italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo
delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle
Nazioni Unite.
L’autorizzazione
di spesa prevista dal comma in esame è estesa, altresì, alla proroga
dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze
armate libanesi, quale contributo italiano nell’ambito dell’International Support Group for Lebanon (ISG), inaugurato a New York
il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite.
La costituzione dell’ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per
un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei
settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai
rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al
governo, il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate
a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la
stabilità, sia all’interno del territorio sia lungo il confine siriano e la Blue
Line.
In relazione al comma in esame si osserva che l’autorizzazione di spesa
prevista da tale disposizione copre un arco temporale più ampio rispetto alla
durata della missione prevista dalla risoluzione 2236 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza del 21 agosto 2015.
Il comma
5 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione TIPH2 (Temporary
International Presence in Hebron) e per la
proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui
al comma 5 dell’articolo 2 del D.L. 174/2014.
La
missione TIPH 2 (Temporary International Presence
in Hebron), regolata da quanto disposto dall'articolo 14 dell'Agreement on the Temporary
International Presence in the city of Hebron, è
stata voluta dal Governo d'Israele e dall'Autorità Nazionale Palestinese,
firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e
sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995. Tale
accordo prevedeva oltre al ripiegamento dell'esercito israeliano (I.D.F.) da
una parte della città di Hebron anche la presenza temporanea di una forza di
osservatori internazionali. Alla missione partecipano Danimarca, Italia,
Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia. Storicamente la missione fa
seguito alla prima TIPH che fu presente ad Hebron dal maggio all’agosto del
1994 per monitorare la situazione della città dopo il massacro nella Moschea
d’Abramo del febbraio dello stesso anno. A questo impegno presero parte oltre,
all’Italia, la Norvegia e la Danimarca.
Il comma
6 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di
120.194 euro per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance
Mission in Rafah) di cui al comma 6 dell’articolo
2 del D.L. 174/2014.
EUBAM Rafah, stabilita dall'azione
comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre
2005 è stata prorogata, fino al 30
giugno 2016, dalla decisione 2015/1065/PESC del Consiglio del 2 luglio
2015, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal
Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene
condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e
compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione
di cui all’articolo 21 del Trattato.
EUBAM Rafah scaturisce da
un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele,
che comprende due accordi denominati Agreement
on Movement and Access e Agreed Principles for Rafah Crossing,
al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro
di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.
La missione è volta ad
assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25
novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del ritiro israeliano dalla
striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e
assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale
destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra
richiamati.
Secondo la relazione
illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi
compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere
l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il
mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo
delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad
assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati
conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
In relazione al comma in esame si osserva che l’autorizzazione di spesa
prevista da tale disposizione copre un arco temporale più ampio rispetto alla
durata della missione prevista dalla decisione 2015/1065/PESC del
Consiglio del 2 luglio 2015 (30 giugno 2016).
Il comma
7 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 194.180 euro per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina, di cui al comma 7 dell’articolo
2 del D.L. 174/2014.
A sua volta il successivo comma 8 autorizza dal 1° gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro
110.843 per la partecipazione di due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission
for the Palestinian Territories)
di cui al comma 8 dell’articolo 2 del D.L. 174/2014.
La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission
for the Palestinian Territories),
è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del
14 novembre 2005, riconfigurata, da ultimo, e prorogata fino al 30 giugno 2016 dalla decisione 2015/1064/PESC del Consiglio
del 2 luglio 2015. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un
dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese,
conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi
di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative
internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la
riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile
palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia
fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari
superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola
l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto,
l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di
giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per
l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione
coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati
membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla
missione e a sostegno dei suoi obiettivi.
In relazione ai commi 7 e 8 si osserva che l’autorizzazione di spesa
prevista da tale disposizione copre un
arco temporale più ampio rispetto alla durata della missione prevista dalla decisione 2015/1064/PESC
del Consiglio del 2 luglio 2015 (30 giugno 2016).
Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2016 la spesa di euro 236.402.196 per la partecipazione di personale
militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla
minaccia terroristica del Daesh di cui al comma 9 dell’articolo 2 del D.L. 174/2014.
La Coalition of the willing per la lotta contro il Daesh si è costituita a seguito della Conferenza
internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15
settembre 2014, con l’obiettivo di fermare l’organizzazione terroristica che
sta compiendo stragi di civili e di militari iracheni e siriani caduti
prigionieri. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale,
nell’individuare nell’ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per
l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l’urgente necessità
di un’azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare,
adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l’azione di
tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere.
La relazione illustrativa
allegata al decreto legge ricorda come in ordine alle minacce
alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui
quelli perpetrati dal Daesh, sono intervenute
le risoluzioni 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), richiamate,
in ultimo, dalla risoluzione 2249 (2015)
adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 20 novembre 2015, che, nel condannare fermamente gli attacchi
terroristici perpetrati dal Daesh,
avvenuti il 26 giugno 2015 a Sousse, il 10 ottobre
2015 ad Ankara, il 31 ottobre 2015 nel Sinai, il 12 novembre 2015 a Beirut e il
13 novembre 2015 a Parigi, considerati tutti come una minaccia alla pace e alla
sicurezza, invita gli Stati membri che
hanno la capacità di farlo a porre in essere – in accordo con il diritto
internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, come pure i
diritti umani e il diritto umanitario e dei rifugiati – tutte le misure necessarie nel territorio sotto il controllo del Daesh in Siria e Iraq, al fine di intensificare
e coordinare i loro sforzi per prevenire e sopprimere gli atti terroristici
commessi in particolare dal Daesh, come pure
da Al-Nusrah Front (ANF) e da tutti gli altri
individui, gruppi, imprese ed entità associati con Al Qaeda e altri
gruppi terroristici, e per sradicare il rifugio sicuro che essi hanno stabilito
sopra parti significative dell'Iraq e della Siria. La Coalizione internazionale
si è progressivamente allargata e comprende ora sessanta Paesi.
L’Italia partecipa alla Coalizione in attuazione delle
risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e Doc. XXIV, n. 34 delle
Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del Senato in
data 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni sulle misure di contrasto
al terrorismo del Daesh rese dal
Governo al Parlamento. Il contributo nazionale messo a disposizione della
Coalizione comprende:
–
personale di staff presso i vari comandi della Coalizione;
–
una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di
ricognizione e rifornimento in volo;
–
un contingente di personale, comprensivo di n. 100 unità appartenenti all’Arma
dei carabinieri, per le attività di addestramento e di assistenza per il
controllo del territorio a favore delle forze speciali irachene e delle unità
regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno;
–
a decorrere dal 1° aprile 2016, un dispositivo di «personnel
recovery» per attività di ricerca, individuazione
e recupero del personale rimasto isolato in ambiente ostile, composto di una
ulteriore aliquota di personale (137 unità) e dei relativi assetti aeromobili;
–
a decorrere dal 1° aprile 2016, un team di militari (circa 100 unità)
per lo svolgimento delle necessarie attività di ricognizione e pianificazione,
in sicurezza, propedeutiche all’eventuale successivo impiego di un contingente
aggiuntivo di personale di circa 400 unità con compiti di «force protection» dell’area Mosul, anche in riferimento alle
attività di consolidamento della diga ivi localizzata affidate dal Governo
iracheno alla società «Trevi spa». In ordine all’accreditamento del personale
militare che sarà impiegato nella specifica operazione, è in corso di
perfezionamento lo scambio di Note verbali con il Governo iracheno inteso ad
autorizzare l’ingresso e lo stazionamento del contingente italiano nel
territorio della Repubblica d’Iraq, con passaporto diplomatico e riconoscimento
del relativo status, assicurando l’uso dell’uniforme e il diritto a
trasportare armi per la protezione personale dello staff, delle
strutture e delle installazioni. Solo a seguito del perfezionamento del
relativo iter, si procederà, previa conforme indicazione parlamentare,
all’effettivo invio del personale aggiuntivo nel teatro operativo.
L’articolo
3 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che
si svolgono in Africa.
In particolare, il comma 1 autorizza, per
il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa 27.918.693 euro per la proroga della partecipazione di personale militare
all’operazione militare Atalanta
dell'Unione Europea al largo
delle coste della Somalia, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del D.L.
174 del 2015.
La missione Atalanta di cui all’azione comune 2008/851/PESC del
Consiglio del 10 novembre 2008, come da
ultimo modificata e prorogata, fino al
12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21
novembre 2014 è stata istituita allo
scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e
rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L’operazione militare - condotta a sostegno
delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e
1851(2008) e 2125 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2184 (2014) del 12 novembre 2014 – ha
il compito di svolgere attività di
prevenzione e contrasto degli atti di pirateria ed è condotta in modo
conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli
articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di contribuire:
a) alla protezione delle
navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle
popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al
largo del territorio somalo;
b) alla sorveglianza delle
zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose
per le attività marittime;
c) all’uso della forza per
la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;
d) alla possibilità di
arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si
sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la
possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate
a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a
bordo di tali navi.
La zona delle operazioni è
costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle
aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione
dell’Oceano indiano. Tale area è stata
estesa dalla decisione 2012/174/PESC del
Consiglio dell’Unione europea nel senso di consentire, in presenza di
determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita
fascia costiera).
L’operazione Atalanta, inizialmente posta in essere
per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità
operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più
volte il mandato.
In relazione al comma in esame si osserva che l’autorizzazione di spesa
prevista da tale disposizione copre un arco temporale di poco più ampio
rispetto alla durata della missione,
fissata dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 novembre
2014.
Il comma
2 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2016 la spesa di 25.582.771
euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni
dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor ed alle ulteriori iniziative
dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano
occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale
nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell’impiego di personale militare
in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, già
autorizzate dal comma 2 dell’articolo 3 del D.L. 174 del 2015.
La missione EUTM Somalia (European Unione Training mission Somalia), di cui
alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio
2010, modificata e prorogata, in ultimo, fino
al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2015/441 PESC del Consiglio del 16
marzo 2015, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di
transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio
dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di
contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore
della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie
all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata
formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al
sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute
somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta
cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione
dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono
essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a
Nairobi.
La missione EUCAP Nestor (European
Union regional maritime Capacity Building), di cui alla decisione 2012/389/PESC
del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, in ultimo modificata e
prorogata, fino al 12 dicembre 2016,
dalla decisione 2014/485/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, ha l'obiettivo
di assistere lo sviluppo nel Corno
d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità
autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della
governance
marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della
Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con expertise militare ed è concepita come
complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia.
L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su
Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su
invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP Nestor svolge
i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente
organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la
funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di
formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione,
inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire
l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una
propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico
e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle
attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel
rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma
di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per
sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della
legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le
autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento
regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire
consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni
chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare
e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.
Il comma
3 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2016 la spesa di euro
3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali
MINUSMA (United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione
di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel
Niger e EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare
alla missione dell’Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui comma 3
dell’articolo 3 del D.L.174 del 2015.
In
relazione al comma in esame si osserva che la missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU
Training mission in Mali), istituita con decisione
2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013, modificata dalla decisione
2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, risulta conclusa alla data del
18 maggio 2016, giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge. La disposizione
in esame appare, comunque, necessaria al fine di assicurare la
copertura giuridica alla partecipazione italiana in questa missione nel
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.
La missione MINUSMA, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 e in ultimo
prorogata, fino al 30 giugno 2016,
dalla risoluzione 227 (2015), adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 giugno
2015, ha il seguente mandato:
- conseguire la
stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali;
- sostenere le
autorità di transizione del Mali per
il ristabilimento dell'autorità dello
Stato in tutto il paese (attraverso la ricostruzione
del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria,
così come dello stato di diritto e della giustizia, l’attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di
riconciliazione e tenendo in
considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della road map di
transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità nazionale in
Mali, (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione,
la promozione della partecipazione della
società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo
svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere);
- proteggere la popolazione
civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e bambini colpiti
dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere
nei conflitti armati, il personale le installazioni e le attrezzature delle
Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento;
- promuovere il
riconoscimento e la tutela dei diritti umani;
- dare sostegno per
l’assistenza umanitaria;
- operare per la salvaguardia
del patrimonio culturale;
- realizzare azioni a
sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei
crimini di guerra e contro l'umanità.
L'EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity
Building in Sahel), è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del
Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si
tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale.
L’obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento
dell’ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace
duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa
che accresca l’efficienza e il prestigio dello Stato.
La missione
dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training
mission in Mali) è stata istituita con decisione
2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 modificata dalla decisione
2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, con termine al 18 maggio 2016,
per persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare
alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la
loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si
adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando
logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare
l'esercito maliano a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità
in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il
quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento
avviene a Koulikoro, a nord-est di Bamako. Il mandato
della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di
circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale
adibito alla protezione (550 persone).
è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del
Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si
tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale.
L’obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento
dell’ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace
duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa
che accresca l’efficienza e il prestigio dello Stato.
Da ultimo, il comma 4 autorizza, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l’impiego di un ufficiale dell’Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l’Uganda Police Force, in attuazione dell’accordo di collaborazione tecnica tra l’Arma dei carabinieri e la Polizia ugandese nei settori della formazione e logistico, siglato a Kampala il 19 maggio 2015.
Articolo
4
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione
civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO)
L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali.
Il comma 1 autorizza, per
l’anno anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per
la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di
cui al presente decreto.
La relazione illustrativa
precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto
di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare
che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i
relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che
autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture,
si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi
con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree
in cui si svolgono le missioni internazionali.
Il comma 2 autorizza, per il
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 5.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo
info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a
protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni
internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall'articolo 6,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Il comma 3 autorizza per il 2016 una spesa complessiva di 2.100.000 euro per sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale dei territori in cui si svolgono missioni internazionali, compreso il ripristino dei servizi essenziali. In particolare lo stanziamento serve a coprire interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti in caso di necessità o urgenza dai comandanti dei contingenti militari impegnati nella missione internazionale di cui al presente decreto. La relazione illustrativa specifica che si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l’assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell’istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
Il comma 4 autorizza, per il 2016, una serie di spese per la cessione a titolo gratuito di attrezzature e armamenti a diversi paesi. In particolare, è autorizzata alla lettera a) la spesa di 1.613.595 euro per la cessione all'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione dell'aeroporto di Herat; alla lettera b) la spesa di 55.000 euro per la cessione alla Somalia di apparecchiature mediche e di quattro gommoni; alla lettera c) la spesa di euro 756.294 per la cessione a Gibuti di quattro veicoli blindati leggeri (VBL) Puma e relativi kit di manutenzione, nonché di munizionamento calibro 155 mm, dieci kit di manutenzione e un lotto di attrezzature, tutto per semoventi d'artiglieria M109L; d) la spesa di 177.481 euro per la cessione alla Tunisia di un'ambulanza FIAT Ducato, di dodici motori fuoribordo 40 HP, di undici gruppi elettrogeni da 1.500 Watt e tre rimorchi Bartoletti; alla lettera e) la spesa di 530.000 euro per la cessione all'Iraq di vestiario invernale; e infine alla lettera f) la spesa di 851.000 euro per la cessione al Libano di vestiario invernale.
Il totale delle spese per cessioni gratuite
autorizzate dal comma 4 è dunque di euro 3.983.370,00.
Il comma 5
autorizza per il 2016 la cessione a titolo gratuito di due motovedette classe
500 del Corpo delle Capitanerie di porto al Montenegro.
Il comma 6
dispone che le cessioni a titolo gratuito, già autorizzate nel 2015, possono
essere effettuate nel 2016 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il comma fa riferimento in particolare alle cessioni autorizzate da disposizione
dei due precedenti decreti missioni:
· l'articolo 14, comma 4, lettera a) del D.L.
n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
43/2015 (contrasto del terrorismo e
proroga missioni), di autorizzazione alla spesa di 91.000 euro per la cessione, a titolo
gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze
armate della Repubblica di Gibuti;
· l'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L.
n. 174/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
198/2015 (recante proroga missioni), di
autorizzazione alla spesa per le seguenti cessioni, a titolo gratuito: alla
Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN; alla Repubblica
d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P; alla Repubblica Araba
d'Egitto materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio; all'Uganda
di n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio.
Il comma 7
autorizza per il 2016 la spesa di 90.243.262 euro
per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale
(cosiddetta Operazione Mare Sicuro) in relazione a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto
del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, già
autorizzata dal precedente decreto missioni (D.L. n. 174/2015), all’articolo 4,
comma 3.
La consistenza del personale militare
autorizzato per il 2016 è di 753 unità; è inoltre autorizzato l'impiego di 5
mezzi navali (di cui una nave anfibia tipo LPD con funzione di comando e
controllo dell'intero dipositivo e capacità
sanitarie) e 4 mezzi aerei, anche a pilotaggio remoto.
In relazione alla
disposizione in esame si ricorda che il potenziamento del dispositivo
aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale era stato
originariamente introdotto nel corso dell’esame del disegno di legge di
conversione del D.L. n. 7 del 2015, con il comma 3-bis dell’articolo 5 che ne autorizzava la spesa fino al 30
settembre 2015.
Si tratta dell'Operazione italiana Mare Sicuro, autorizzata per la prima volta dal D.L. n. 7/2015
(contrasto al terrorismo e proroga missioni), annunciata dal Ministro della
Difesa Roberta Pinotti il 19 marzo 2015, come consistente in un potenziamento
del dispositivo aeronavale dispiegato nel Mediterraneo, tramite l'impiego di
"ulteriori unità navali, team di
protezione marittima, aeromobili ad ala fissa e rotante, velivoli a pilotaggio
remoto e da ricognizione elettronica" in aggiunta a quanto ordinariamente
fatto, "tanto per la protezione delle linee di comunicazione, dei natanti
commerciali e delle piattaforme off-shore
nazionali, quanto per la sorveglianza delle formazioni jihadiste. Il tutto è
integrato nell'Operazione alla quale è stato dato il nome di Mare Sicuro, anche per analogia
semantica con quanto avviene sul territorio nazionale (Strade Sicure)".
La relazione
illustrativa afferma che a fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia
risulta necessario adottare misure per assicurare la tutela degli interessi
nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l’avanzata della minaccia
terroristica. L’infittimento delle attività di pattugliamento, condotte
nell’area del Mediterraneo interessata dalle principali rotte di comunicazione,
determinerà una maggiore protezione a mare, segnatamente in riferimento al
rischio di aumento dei traffici illeciti condotti in mare, principalmente il traffico
di armi, di possibili infiltrazioni di terroristi nel territorio nazionale, di
possibili azioni di matrice terroristica a danno di installazioni off shore e
natanti, civili e militari. Tale rafforzamento contribuirà, altresì, alla
raccolta di informazioni sulle attività dei gruppi terroristici, che, per gli
ulteriori sviluppi, vedranno interessati gli organi competenti. Le risorse
apprestate dalla disposizione in esame consentiranno di incrementare
adeguatamente gli assetti dell’ordinario dispositivo aeronavale di sorveglianza
per la sicurezza marittima con l’impiego di ulteriori unità navali, con
componente elicotteristica, e aeromobili, anche a pilotaggio remoto (APR), e
gli eventuali ulteriori assetti di sorveglianza elettronica.
Il comma 8
autorizza, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa
di 7.281.146 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione
della NATO denominata Active Fence a
difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.
Dalla relazione illustrativa risulta che tale operazione, autorizzata dal Consiglio Atlantico (NAC) in data 4 dicembre 2012, consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sud-orientali dell’Alleanza. Il comando della missione è detenuto dall'Allied Air Command di Ramstein e gli assetti assegnati possono essere impiegati esclusivamente per attività di difesa missilistica e - come precisato dalla relazione illustrativa - non possono essere impiegati per l’imposizione di una no-fly zone.
Si
tratta di un'operazione NATO autorizzata dal Consiglio Atlantico ex art.4 del Trattato di Washington, a
seguito della richiesta della Turchia di potenziare le capacità di difesa dai
missili balistici ai confini con la Siria, a seguito di incidenti verificatisi
nel 2012. Vi partecipano circa 750 unità di personale militare alleato. Gli
Alleati che hanno contribuito fornendo ciascuno due batterie missilistiche Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept
on Target) sono stati fin dal gennaio 2013 Stati Uniti, Germania, Olanda -
dal gennaio 2015 avvicendata dalla Spagna. Tali batterie sono schierate a
Kahramanmaras, Adana e Gaziantep (v. scheda NATO con mappa).
Dalla relazione illustrativa e da quella tecnica risulta che l’Italia è autorizzata a partecipare all’operazione con un contingente di personale militare pari a 130 unità e una batteria SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain - Piattaforma a terra per un missile terra-aria) dell’Esercito.
Il SAMP/T è un sistema missilistico terra-aria di ultima generazione sviluppato dal consorzio europeo EUROSAM (costituto dalle società MBDA Italia, MBDA Francia e Thales) per l’Italia e la Francia allo scopo di sostituire il sistema missilistico HAWK. Il sistema d’arma è caratterizzato da un’elevata mobilità tattica e strategica (può essere facilmente rischierato per via aerea, navale e ferroviaria).
Gli Stati Uniti avevano annunciato che alla scadenza del mandato nell'ottobre 2015 avrebbero ritirato i loro Patriot - per ammodernamenti - seguiti, a fine 2015, dalla Germania che ha effettuato il ritiro dei propri a gennaio 2016, mentre la Spagna, a seguito di un rischieramento di undici mesi, ha deciso di estendere il suo coinvolgimento nell’operazione “Active Fence” fino al 31 dicembre del 2016, assicurando lo schieramento dei Patriot PAC-2 spagnoli (sei lanciatori per un totale di 24 missili terra-aria) nei pressi di Adana.
Il comma 9
autorizza, dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 950.205
euro per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la
sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e
dell'area sud-orientale dell'Alleanza.
La relazione illustrativa specifica che a seguito della crisi in Ucraina e nell’area mediorientale, la NATO ha incrementato l’attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell’Europa orientale e dell’area sud-orientale dell’Alleanza mediante l’impiego dei velivoli radar AWACS di proprietà comune dell’Alleanza. Per il rifornimento in volo di tali velivoli è necessario il contributo degli Stati membri in quanto l’Alleanza non dispone di aerocisterne di proprietà comune.
L’Italia contribuisce con 1 velivolo KC-767 dell’Aeronautica militare.
Il comma 10
autorizza la spesa di 908.017, dal 10 maggio al 30 giugno 2016, per contribuire
al potenziamento del dispositivo della NATO (con 1 mezzo navale e 44 unità di
personale militare) per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.
La relazione afferma che le misure adottate dalla NATO in proposito sono intese a colmare i “critical shortfalls” in seno alle Standing Naval Forces (SNFs), che costituiscono lo strumento navale a più alta prontezza operativa a disposizione dell’Alleanza. Le SNFs sono costituite da quattro gruppi aeronavali permanentemente attivati, suddivisi per aree di responsabilità della NATO (gruppi 1 - area nord; gruppi 2 - area sud). L’Italia partecipa ai due gruppi navali di intervento, rispettivamernte, contro la minaccia convenzionale e contro quella derivante dall’eventuale utilizzo di mine subacquee nell’area sud di responsabilità della NATO, con il Mediterraneo quale principale area di presenza (Standing Naval Maritime Group 2 - SNMG2 - e Standing Naval Maritime Counter Measures Group 2 - SNMCMG2). L’autorizzazione di spesa è riferita al contributo nazionale di n.1 unità cacciamine (MHC) nel SNMCMG 2.
Il comma 11,
primo periodo, proroga dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2016 l'impiego del
contingente ulteriore di 1.500 unità rispetto alle 4.800 unità di personale
delle Forze Armate previste dal Piano di
impiego, per le esigenze di sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune
specifiche aree del territorio nazionale, già autorizzato fino al 30 giugno 2016
sulla base del disposto dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 185/2015 (recante
Misure urgenti per interventi nel territorio).
Il citato articolo 7, comma 1, ha incrementato il Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia di un ulteriore contingente massimo di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia e a seguito dei recenti episodi terroristici internazionali.
Tale contingente, impiegato congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione Strade Sicure era precedentemente autorizzato fino al 31 dicembre 2015 nella consistenza di 4.800 unità di militari dal comma 5-bis del D.L. n. 78/2015 (c.d. enti territoriali).
In relazione al richiamato Piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle Forze Armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano d'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.
Ulteriore proroga fu recata
dall'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, che prorogava per due ulteriori semestri, a
decorrere dal 4 agosto 2009, il piano di impiego di un contingente di personale
militare delle Forze Armate destinato a servizi di perlustrazione e pattuglia
"in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia" (comma 74).
Al contempo, il richiamato decreto-legge prevedeva la corresponsione al personale di Polizia (comma 75), impiegato nelle medesime attività di vigilanza, di una indennità pari quella del personale delle Forze Armate così impegnato.
Il piano è stato successivamente più volte prorogato,
tra cui, da ultimo:
1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. mille proroghe);
3. fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (contrasto al terrorismo e proroga missioni), che aveva anche disposto l'aumento del contingente - inizialmente di 3.000 unità - di ulteriori 1.800 uomini di cui 200 nell'ambito dell'operazione Terra dei Fuochi, già disposta con il D.L. n. 136/2013;
4. fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. enti territoriali);
5. fino al 31 dicembre 2016 nel limite di 4.800 unità, dall'art. 1, comma 472 della legge di stabilità per il 2016.
Il comma 11, secondo
periodo, prevede che dal 9 maggio al 31 dicembre 2016 è incrementato di 750
unità il contingente già autorizzato - dall'articolo 1, comma 472, della legge
di stabilità 2016 -, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi
sensibili, nella misura di 4.800 unità di personale delle Forze Armate previste
dal Piano di impiego.
I commi 472 e 473 dell’articolo 1 della legge di
stabilità per il 2016, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili
(commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del
terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e
ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136
del 2013) -, prorogano fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità
l'operatività del piano di impiego di
cui al comma 1 dell'articolo 7-bis
del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l’utilizzo di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del
territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale
militare impiegato nelle richiamate attività, il terzo periodo del comma in
commento rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in
base alle quali:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati
(comma 1);
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa
informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno
riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle
Forze armate agiscono con le funzioni di agenti
di pubblica sicurezza.
L'ultimo periodo del comma in commento reca l'autorizzazione di spesa per euro 23.857.204 euro, così distribuiti:
euro 23.280.180 per il personale delle Forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
Euro 577.024 per il personale delle Forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009): si tratta di 55 unità dal 1° luglio al 31 dicembre per il Giubileo e di 40 unità dal 9 maggio al 31 dicembre 2016 per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
Il comma in commento precisa, infine, che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione in esame si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).
Si ricorda che il comma 972 richiamato autorizza un
contributo straordinario per il personale non dirigenziale delle Forze di
Polizia e delle Forze Armate per l'impegno profuso ai fini di fronteggiare le
eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016. Più in dettaglio,
esso riconosce al personale non titolare di un trattamento retributivo
dirigenziale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle
Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di
fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un
contributo straordinario pari a 960
euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a
partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio
prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la
spesa di 510,5 milioni di
euro per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5
milioni di euro per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa destinata all’albo
degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria
del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in
relazione alla minaccia terroristica istituito presso il ministero della Difesa
ai sensi del comma 969 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (che
passa da una dotazione finanziaria di 250 milioni a una dotazione di 245
milioni). Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione
del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che,
ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF
(art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n.
917/1986). Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di
finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri
derivanti da tale disposizione. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e
reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di
stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse
necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati.
Articolo
5
(Disposizioni in materia di personale)
L’articolo 5 reca talune
disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle
missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare
riferimento alla disciplina penalistica.
A tal fine, il comma 1 dispone
l’applicazione delle seguenti disposizioni normative:
-
art. 3, commi da 1 a 5, 8 e 9 della legge 3 agosto 2009, n. 108;
-
art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.
Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi,
iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108,
recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal
1° luglio al 31 ottobre 2009.
Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
In
particolare:
- la
lettera a) prevede che la suddetta
indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare
che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,
Security Force, Training Plane, Joint Enterprise,
ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la
lettera b) quantifica, per il
personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed
UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti,
in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al
personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di
Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento,
calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman;
- la
lettera c) prevede che la suddetta
indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea
in Moldova e Ucraina;
- la
lettera d) dispone che al personale
che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta,
EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military
Liason Office della missione Joint Enterprise, la
NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera
incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;
- la
lettera e) prevede che, per il
personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di
missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento,
calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
- la
lettera f) stabilisce che l'indennità
di missione, per il personale che
partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per
cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
Il R.D.
n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero
del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui
si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il
confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al
giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità
spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o
comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle
relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che
militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio
governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere
internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri
che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari
e i rimborsi per le spese di viaggio.
Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.
In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.
Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78[2] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642[3] (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.
L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1 che il personale destinato presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.
La legge
n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per
il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse
situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo
2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6,
primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego
operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al
provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire
50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari
di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di
impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e
sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso
i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati;
ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in
riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o
facente parte di equipaggi fissi di volo.
Il comma
5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale
militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto
individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che
percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione,
aggiungendo altresì che eventuali
retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso
titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono
devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza
dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e
continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle
ritenute e delle spese di vitto e alloggio).
Il comma
6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni
concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche,
il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per
lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato
comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, recante “Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre
2000, n. 298, relativo al “Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n.
78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115,
1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172,
1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e
1235 del citato codice dell’ordinamento militare).
Il comma
7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per
esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64
della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice
dell’ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali
della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto
dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione
consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le
missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili
nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a
fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni,
al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte
presenti in tali ambiti.
Il comma 8
dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze
operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei
volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo
consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze
annuali previste dalle disposizioni vigenti.
Da
ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,
rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del
decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15
del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni,
già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in
particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L.
451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L.
451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001),
disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di
lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio
(articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L.
451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L.
451/2001).
Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.
Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.
La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.
Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.
Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.
La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[4] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.
Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto-legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.
In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio.
Fino alla definizione dei procedimenti
medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico
continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione
dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a
favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti,
dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e
degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente
inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità,
riconosciute dipendenti da causa di servizio.
I benefici previsti dall’articolo 1, comma
2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto
ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al
collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la
chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per
i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri
fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto
all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle
vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo
espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto
all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del
D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per
cento del numero di vacanze nell'organico.
L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale
in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità
di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale
militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il
tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero
ai fini del trattamento di pensione.
L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune
deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle
operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare,
a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n.
1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il
passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o
quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al
personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate
utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle
esigenze operative.
L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale
civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni
contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in
materia penale di cui all’articolo 6.
Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Con riferimento alle altre disposizioni
richiamate dal comma 1 dell’articolo
5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che
partecipa alle missioni internazionali si segnala che:
-
l’articolo
3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l’applicazione anche al
personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del
decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni
per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle
missioni internazionali.
Il comma 2 dell’articolo 5
del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al
decreto-legge in esame, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009 è
corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata
del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di
vitto e alloggio gratuiti.
Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il
comma 3 dell’articolo 15 individua basi di riferimento per il calcolo della
diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 13
gennaio 2003.
Nello specifico:
a) la diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle
missioni Resolute Support,
EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL,
compreso il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in
Qatar, a Tampa e in servizio di
sicurezza presso le sedi diplomatiche di
Kabul e di Herat, nonché per il
personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il
personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi,
nonché per il personale impiegato nella missione di contrasto del DAESH;
b) la diaria prevista con riferimento alla Gran
Bretagna per il personale della missione Resolute
Support se impiegato a Molesworth,
la diaria prevista per i Paesi Bassi se impiegato a Eindhoven
c) la diaria prevista con riferimento alla
Germania per il personale impiegato a Ramstein nell'ambito della missione di
contrasto del DAESH;
d) la diaria prevista con riferimento alla Gran
Bretagna-Londra per il personale impiegato presso l'Head Quarter
di Northwood, nell'ambito della missione Active Endeavour;
e) per il personale della missione Atalanta, la
diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra per il personale impiegato
presso l'Head Quarter di Northwood,
con riferimento alla Germania per il personale impiegato come ufficiale di
staff a bordo di unità navale della Germania, con riferimento ai Paesi
Bassi per il personale impiegato come
ufficiale di staff a bordo di unità navale olandese;
f) la diaria prevista con riferimento alla
Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni
EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger,
MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e
ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity
building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale
impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e
gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale della Repubblica
di Gibuti, Police Advisor presso Uganda Police Force;
g) la diaria prevista con riferimento al
Belgio-Bruxelles, nell’ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles.
h) la diaria prevista, rispettivamente, per gli
Stati uniti d’America - New York e la
Repubblica tunisina per il personali impiegato nella missione EUNAVFOR MED.
Il comma 4 disciplina il
trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni
navali nel Mediterraneo Active Endeavour, EUNAVFOR MED, Atalanta, Mare Sicuro,
rafforzamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dell'area Sud
dell'Alleanza.
Al personale citato il compenso forfettario di impiego e la retribuzione
per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso
forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione
dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con
l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e
possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120
giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti
orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10,
comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Ai sensi del secondo periodo, del
citato comma 4, al personale costituito dai volontari in ferma prefissata,
di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs n.66 del 2010) il compenso forfettario di impiego è
attribuito nella misura prevista dall’articolo 9, comma 4, del DPR n.171 del
2007, secondo il quale il compenso nell'ambito delle risorse disponibili, è
attribuito anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per
cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.
L’articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice
dell’ordinamento militare (Dlgs n.66 del 2010)
prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato
comune di 2^ classe e aviere, sia corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa
speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari
in servizio permanente (comma 1). Viene altresì stabilita la misura percentuale
pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in
ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai
commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di
cinquanta euro.
Il comma
5 prevede che il personale militare impiegato nelle missioni
internazionali, se collocato in ARQ (aspettativa per riduzione quadri) - ai
sensi o dell'art. 906 o dell'art. 2209-septies
del Codice dell'ordinamento militare - può essere trattenuto in servizio,
previo consenso, fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione
e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con decreto
ministeriale, ai sensi dell'art. 986, comma 3, lett.
a) del medesimo Codice. Previo consenso, l'interessato collocato in ARQ viene
richiamato senza assegni
Il citato art. 986, comma 3 lett.
a) del Codice si riferisce, infatti, al richiamo in servizio a domanda senza
assegni che viene disposto con decreto ministeriale.
La relazione illustrativa afferma che la misura in
commento:
- assicura maggiore flessibilità nell’impiego,
garantendo con ciò maggiore efficienza operativa;
- non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il
personale in parola viene richiamato “senza assegni” (percependo quindi il
trattamento economico ridotto di cui all’articolo 1821 del COM), e anzi comporta possibili risparmi, evitando
che si debba procedere all’anticipata sostituzione degli interessati rispetto
al piano di impiego del contingente originariamente previsto.
Si ricorda che, in base alla normativa recata dall'art. 906 Codice dell’ordinamento militare, l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge.
L'articolo 2209-septies del medesimo Codice reca disposizioni volte ad estendere l'ARQ al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
Articolo
6
(Disposizioni in materia penale)
Il comma 1 dell’articolo 5
rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle
missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge
n. 209 del 2008[5], recante proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies
e 1-septies, del decreto-legge n. 152
del 2009[6].
Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 209 del 2008, si prevede:
§ l’applicabilità al
personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del
codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9,
commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e
6, del D.L. n. 451 del 2001[7];
Tale rinvio al decreto-legge sulla missione
«Enduring Freedom»
comporta, in particolare:
- l’attribuzione della competenza territoriale
al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in
flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b)
rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro
un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente
l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene
efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48
ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria
del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi
mediante un collegamento videotelematico od
audiovisivo;
- la possibilità, con le stesse modalità, di
procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere.
-
che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le
missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del
Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi
a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli
comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza
spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e
consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie,
nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria
ordinaria e quella militare.
Inoltre, l’articolo 5 del
D.L. 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla
pirateria[8].
In particolare, prevede che:
- al Tribunale ordinario di Roma spetti la
competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12
c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge
l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[9] (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo,
ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della
custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora
esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il
fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9,
comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l’autorità giudiziaria italiana possa, a
seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore,
all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti
di pirateria (art. 5, co. 6);
- possano essere autorizzati l’arresto, il
fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il
sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni
rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett.
e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché
la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo
strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della
giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in
quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il
nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).
- Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis
anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti
telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
Attraverso
il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:
§ la non punibilità del
militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle
operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza,
purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):
- alle direttive;
- alle regole di ingaggio;
- agli ordini legittimamente impartiti.
In tali
casi opera una scriminante, ovvero
una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.
Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».
L’applicazione delle
disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto
dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o
ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:
- stabiliti dalla legge;
- stabiliti dalle direttive;
- stabiliti dalle regole di
ingaggio;
- stabiliti dagli ordini
legittimamente impartiti;
- imposti dalla necessità
delle operazioni militari.
La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[10].
Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando “l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
anche al personale impiegato nelle seguenti missioni:
a)
United Nations Military Observer Group in
India and Pakistan (UNMOGIP);
b)
United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO);
c)
United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO);
d) Multinational Force and Observers (MFO): missione multinazionale in Egitto.
e) Missione della NATO Interim air
Policing (IAP).
Come
precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la ratio di questa disposizione deve essere
individuata nel fatto che “in assenza della disposizione in esame, poiché le
missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il
personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede,
tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di
guerra”.
Il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del Codice di Procedura Penale, che attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato.
All'articolo citato è introdotto un comma 1-bis che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, sia competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera b) (che dispone che le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro) del codice di procedura penale.
Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-bis, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 c.p.p., il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
È previsto, infine, al comma 4, che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Articolo
7
(Disposizioni in materia contabile)
L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.
Nello specifico, il comma 1 dispone l’applicazione alle
missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e
il Corpo della Guardia di finanza di cui al presente decreto, delle
disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge
n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.
Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.
Il successivo comma 2 prevede
che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza
soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non
superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere
sullo stanziamento di cui all’articolo
11, comma 1 concernente la copertura finanziaria del provvedimento.
Si rammenta che nel precedente decreto
missioni era prevista l'anticipazione di una somma non superiore al 70% delle spese autorizzate.
Il comma 3 introduce un nuovo articolo nel Codice dell'ordinamento militare (D.L.vo n. 66/2010). Dopo l'articolo 538, infatti, è introdotto un articolo 538-bis sui contratti di assicurazione e trasporto relativi alle missioni internazionali. In base a tale articolo, al fine di garantire la continuità dei servizi di assicurazione e trasporto finanziati dai decreti-missioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno alle relative spese può avvenire solo al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai decreti missioni sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.
Secondo la relazione illustrativa, tali previsioni - a
regime - si rendono indispensabili al fine di garantire che i servizi di
assicurazione e di trasporto in favore dei contingenti militari impiegati nelle
missioni internazionali possano essere erogati senza soluzione di continuità a
partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
Il comma 4, infine, autorizza in ciascun esercizio il Ministero della difesa, fino all'emanazione dei decreti missioni, a sostenere spese mensili, incluse quelle per il personale, in proporzione alle somme iscritte sul fondo missioni internazionali presso il MEF, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per il finanziamento delle stesse missioni.
Al fine di sostenere tali spese, su richiesta
del Ministero della difesa sono autorizzate anticipazioni di tesoreria da
estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul
fondo citato.
Articolo
8
(Cooperazione allo sviluppo)
Il comma
1 autorizza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90 milioni di
euro ad integrazione degli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana della
Cooperazione internazionale dalla legge di bilancio per il 2016, di cui
all'art. 18, comma 2, lett. c) della legge n.
125/2014.
Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative
di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan,
Burkina Faso, Etiopia, Repubblica centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger,
Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina e, in
relazione all’assistenza ai rifugiati, nei paesi ad essi limitrofi. Lo
stanziamento è altresì volto a contribuire ad iniziative europee e
multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.
Ai sensi del comma 2 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale individua misure volte ad agevolare l’intervento di
organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei
paesi di cui al precedente comma 1, avvalendosi in prima istanza delle
organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino in loco.
Il comma
3 prevede che negli interventi dei commi 1 e 2 verrà posto particolare
riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e
all’occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei
minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale,
alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione
di feriti e mutilati, al contrasto all’epidemia del virus Ebola nei paesi
colpiti.
Tali interventi saranno intrapresi in
coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo
sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Il sito istituzionale
del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale)
darà conto dei risultati ottenuti semestralmente.
Il comma 4 provvede al rifinanziamento per il 2016 del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 - analoga autorizzazione di spesa era prevista dal pregresso decreto-legge n. 7 del 2015 ma non reiterata nell'ultimo decreto proroga missioni n. 174 del 2015 - per un importo di 1.700.000 euro.
La
realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario avviene in esecuzione di obblighi internazionali e di nuovi
impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona
e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo (“cluster bombs”) nonché del Protocollo V
della Convenzione CCW (“Convention on Certain Conventional Weapons”), e in vista della convocazione della consueta
riunione del Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine
Anti-persona. Dalla relazione tecnica si apprende che è ipotizzabile sin d’ora
destinare i finanziamenti verso i Paesi che presentano maggiori criticità dal
punto di vista della presenza di mine e di ordigni inesplosi (quali
Afghanistan, Somalia, Siria, Libia, Colombia, Iraq e Gaza), anche con
l’obiettivo di dare continuità alle attività finora realizzate.
Si ricorda che la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014), all'art. 17 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo cui compete lo svolgimento delle attività di carattere tecnico-operativo. Il successivo art. 18 attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all’Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad
essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili.
L'articolo 18 comma 2 precisa che le fonti di finanziamento dell’Agenzia sono costituite da:
a) risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;
b) introiti derivanti dalle convenzioni;
c) un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto “8 per mille” di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Come risulta dallo stato di previsione del MAECI, nonché dalle note di variazione, lo stanziamento annuale per il 2016 in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è iscritto in 3 appositi capitoli: 2021 - spese di personale - con una dotazione pari a 15,7 milioni di euro; 2171 - spese di funzionamento - con una dotazione pari a 3,2 milioni; 2185 - spese per l'attuazione di iniziative di cooperazione - pari a 273,4 milioni di euro).
In relazione alle iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per il 2016 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla governance/rule of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale.
Il mantenimento degli impegni della Comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF. Come convenuto a Tokyo, il sostegno della Comunità internazionale si esplica sia tramite l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio.
In Pakistan, le iniziative di cooperazione riguarderanno
prevalentemente il settore dello sviluppo rurale. Verrà data particolare
attenzione agli sfollati a causa delle operazioni militari nel Waziristan e delle inondazioni che hanno recentemente
colpito il Paese. I fondi richiesti saranno utilizzati per attività di capacity building a favore delle istituzioni
locali, per migliorarne le capacità di prevenire e mitigare gli effetti delle
catastrofi naturali.
In Myanmar si prevede di realizzare interventi per il rafforzamento
delle capacità delle istituzioni locali nella programmazione di politiche di
sviluppo socio-economico nei settori rurale, dei servizi di base, del sostegno
al settore privato e del patrimonio culturale
Con riferimento all'Iraq - secondo la relazione illustrativa - si intende proseguire e rafforzare l’azione a
sostegno della risposta alla crisi umanitaria provocata dal conflitto scatenato
da DAESH e all’esodo di sfollati in altre regioni del Paese, specie nel
Kurdistan iracheno. In tale regione si opererà
attraverso le Agenzie ONU più impegnate sul terreno (come l’UNICEF, il PAM e
l’UNHCR), e ci si avvarrà dell’apporto delle università e della cooperazione
decentrata italiane, per il rafforzamento delle istituzioni locali. Sul canale
bilaterale, sono previste attività in continuità con gli interventi del 2015,
rivolte prioritariamente alle categorie più vulnerabili della popolazione
civile (donne, anziani, bambini e disabili). La loro attuazione verrà affidata
alle numerose ONG italiane operanti nei tre Distretti della regione curda, in
particolare nell’area di Erbil. Sul canale
multilaterale, l’azione sarà indirizzata ai settori indicati negli appelli
lanciati dalle Agenzie ONU e dalla Croce Rossa Internazionale. Si proseguirà
inoltre l’azione di tutela del patrimonio culturale iracheno.
In Siria e nei Paesi limitrofi si sosterranno iniziative complementari
e sinergiche a quelli promosse dal Gruppo degli Amici del Popolo siriano
nell’ambito del settore dell’Agricoltura e sicurezza alimentare di cui l’Italia
è capofila, e interventi degli organismi internazionali nei settori
dell’accesso ai servizi di base, della
protezione dei minori e
della parità di genere, nonché delle attività generatrici di reddito e del
sostegno alle comunità ospitanti. Si intende inoltre assicurare la
partecipazione italiana a fondi fiduciari regionali per la crisi siriana (il Syria Recovery
Trust Fund, SRTF, e il Trust Fund europeo per la crisi siriana, EUTF, di
cui l’Italia è co-fondatore e “permanent co-chair” e che è arrivato a gestire, a fine 2015,
finanziamenti per quasi 500 milioni di Euro). Sul piano bilaterale, si
realizzeranno attività tese a migliorare le condizioni di vita della
popolazione in territorio siriano, anche in coordinamento con gli esponenti
delle opposizioni moderate (SOC/SIG). Sia in Siria che nei Paesi della regione
interessati dal flusso di rifugiati (in particolare in Libano e Giordania), si
continuerà a destinare risorse significative al settore dell’emergenza, per
assicurare continuità agli interventi realizzati o in corso, in attuazione del
“pledge” di
25 milioni di dollari annunciato dall’Italia a New York nel settembre 2015: gli
aiuti si concentreranno nei settori a più forte impatto sociale e verranno realizzati con il concorso delle
numerose ONG italiane presenti nella regione.
In Palestina, le risorse stanziate saranno utilizzate per iniziative
per la ricostruzione di Gaza sui canali multilaterale e bilaterale, in
particolare per migliorare le condizioni abitative e riabilitare i servizi
danneggiati a seguito del conflitto del 2014. Sul versante umanitario si
sosterranno le attività di assistenza svolte da UNRWA. L’area dei nostri
interventi includerà, oltre a Gaza, Gerusalemme Est e la Cisgiordania.
In Libia, formato il Governo di
accordo nazionale, quando la situazione di sicurezza si stabilizzerà s’intende
realizzare iniziative nei settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale,
sanitario e dell’istruzione, anche attraverso attività di capacity building a livello centrale e locale. Una quota delle risorse
destinate alle attività di emergenza verrà utilizzata per finanziare programmi
di aiuto umanitario nel settore della protezione delle categorie più
vulnerabili della popolazione, affidandone l’esecuzione ad Agenzie delle
Nazioni Unite o al Comitato Internazionale della Croce Rossa
La Somalia continuerà nel 2016 ad essere obiettivo di prim’ordine della cooperazione italiana, facendo seguito agli impegni della Conferenza di Bruxelles del settembre 2013 e del Forum ad alto livello di Copenhagen del 2014 e di Mogadiscio del 2015. In quest’ambito l’Italia è particolarmente impegnata nella realizzazione dell’obiettivo 5 del cosiddetto Somali Compact, dedicato ai redditi e ai servizi. Per quanto riguarda il versante più propriamente umanitario, le precarie condizioni di sicurezza obbligheranno a privilegiare il canale multilaterale della cooperazione, per progetti individuati dalle Nazioni Unite o dal Comitato della Croce Rossa internazionale.
In risposta alle disastrose
conseguenze umanitarie del conflitto in corso in Yemen, le risorse stanziate saranno destinate ad interventi di
emergenza da parte delle Agenzie ONU e della famiglia della Croce Rossa
Internazionale.
In Sudan la
cooperazione italiana si è vista affidare dalla Commissione europea il primo
programma di cooperazione delegata nel paese, per il rafforzamento del settore
sanitario in alcuni stati orientali della federazione sudanese - il tutto nel
quadro della prosecuzione dei processi di consolidamento della pace dopo gli
accordi del 2006. Per quanto riguarda le
attività umanitarie, esse si concentreranno in particolare nelle aree orientali
del Paese e nella Regione del Darfur, per alleviare
le sofferenze della popolazione civile in fuga dal conflitto in corso e per
garantire la tutela delle categorie più vulnerabili. Gli interventi verranno
realizzati sia con il concorso delle ONG italiane, sia in collaborazione con le
Agenzie dell’ONU e con la Croce Rossa Internazionale.
Nel Sud Sudan l’accento
verrà posto soprattutto sulle attività umanitarie e di emergenza, in
considerazione del permanere della crisi
di livello massimo, servendosi a questo scopo sia dell’attività di
organizzazioni non governative, sia agendo in collaborazione
con le Agenzie dell’ONU e con la Croce Rossa Internazionale.
Tali interventi potranno
andare a beneficio anche dei numerosi rifugiati sud-sudanesi che hanno trovato
riparo nei Paesi limitrofi (Etiopia, Sudan, Kenya ed Uganda).
In Etiopia, paese di origine, transito e destinazione di flussi
migratori (è il Paese che ospita il maggior numero di migranti in Africa),
proseguirà un’iniziativa di emergenza bilaterale avviata nel 2015, con il
contributo delle ONG operanti in loco, per fornire assistenza, sostegno e
protezione ai migranti, specie le categorie più vulnerabili, al fine di
prevenirne la partenza illegale. Il progetto prevede interventi per migliorare
le condizioni di vita nei campi, fornire informazioni sui rischi connessi
all’immigrazione illegale e offrire opportunità occupazionali e forme di
sussistenza economica alternative alla partenza. Le finalità dell’iniziativa
bilaterale sono state condivise con le principali organizzazioni umanitarie che
si occupano del tema migratorio (OIM, UNHCR e UNICEF), con i rappresentanti
dell’Agenzia etiope per i rifugiati e con le numerose ONG italiane attive, ed è
in linea con quanto previsto nell'ambito del “Processo di Khartoum” dell'UE
ovvero la EU-Horn of Africa Migration Route Initiative.
In Mali e nei Paesi della Regione del Sahel i progetti di emergenza
avranno per obbiettivo di mitigare le conseguenze dell’instabilità politica,
aggravata dagli attacchi di Boko Haram,
e le sue ripercussioni sulla sicurezza alimentare in Niger ed in Burkina Faso, e saranno finalizzati a proseguire un’iniziativa realizzata a
partire dal 2015 sul canale bilaterale mirata al miglioramento delle condizioni
di vita delle categorie più vulnerabili dei migranti e delle popolazioni locali
attraverso la fornitura di servizi di base (sanità ed istruzione), fornendo
assistenza e protezione, nonché promuovendo azioni di informazione sui rischi
connessi all'immigrazione illegale.
In Repubblica Centrafricana si darà continuità alla partecipazione
italiana al Fondo fiduciario dell’Unione Europea “Bekou” (“speranza”), creato nel
2014 con l'obiettivo di andare oltre l'immediata emergenza, finanziando
progetti in grado di rafforzare la “resilienza” della popolazione e la qualità
dei servizi pubblici, nonché promuovendo piccole attività generatrici di
reddito. Si verificherà inoltre la possibilità di continuare le attività
bilaterali nei settori della sanità, della protezione e della sicurezza
alimentare con le ONG italiane presenti nel Paese. Sarà richiesta la
collaborazione di risorse umane qualificate con competenze specialistiche.
Articolo
9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace
e di stabilizzazione)
Il comma 1 integra
per il 2016 gli stanziamenti previsti
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, “ Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale” ,
autorizzando la spesa di 6 milioni di euro
finalizzata ad iniziative di sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza, di cui 3 milioni per iniziative in Africa
settentrionale, Medio oriente e Afghanistan e 3 milioni per Africa
subsahariana, America latina e regione dei Caraibi[11].
Dalla relazione illustrativa si apprende che si
prevede di continuare l’attività a favore della riconciliazione nazionale e
della transizione democratica in Libia, della stabilizzazione della Siria e
dell’Iraq, attraverso iniziative di institution building
e di formazione. Per contribuire alla ricostruzione di Afghanistan, Iraq e
Siria e per sostenere la Tunisia dopo gli attentati del 2015 al museo del Bardo
e nella località turistica di Sousse, e quale risposta al terrorismo, proseguiranno le
missioni per la conservazione e la valorizzazione dei siti archeologici di tali
Paesi. In Africa sub-sahariana si
sosterranno le iniziative di pace e si finanzieranno attività di capacity-building nel settore della sicurezza,
nell’America latina e caraibica si fornirà assistenza ai governi nazionali nel
contrasto al crimine organizzato ed ai flussi di capitali illeciti.
Il comma 2 autorizza la spesa per il
2016 di 2,1 milioni di euro per contributi ai fondi fiduciari della NATO e programmi delle Nazioni Unite, al Tribunale speciale per il Libano e
all’Unione per il Mediterraneo.
Nella relazione tecnica viene esplicitato
che, in forza di tale disposizione, si erogheranno i contributi a:
·
il Fondo
fiduciario della NATO sull’iniziativa “Defense capacity
building” (DCB di Paesi “partner”
dell’Alleanza di prioritario interesse per l’Italia come di Georgia, Moldova,
Giordania e Iraq);
· il Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari politici dell’ONU, per sostenerne gli sforzi per la soluzione delle crisi libica e siriana e la sua azione nei processi di pace, stabilizzazione e transizione democratica;
· il Fondo ONU per il consolidamento della pace, per interventi a favore di Paesi africani, in Libano e Yemen e per sostenere il processo di transizione politica in Libia;
· il programma UNDP/UNSMIL ("Immediate Assistance to the Libyan Political Dialogue and the Government of
National Accord"), per rafforzarne l’attività di facilitazione dei
colloqui tra le diverse fazioni e per dotarlo delle risorse necessarie a
fornire assistenza al Governo di accordo nazionale;
· all’Unione del Mediterraneo, per i costi annuali relativi alla posizione del Vice Segretario Generale (contributo di carattere direttamente finanziario finalizzato al mantenimento di una posizione nazionale all’interno dell’Organizzazione) e per le spese di funzionamento della struttura del Segretariato;
· il Tribunale speciale dell’ONU per il Libano.
Il comma 3 autorizza la spesa per
l'erogazione di un contributo
finanziario di 120 milioni per il 2016 per sostenere l’operatività delle Forze
di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia, nel quadro dell'impegno
finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan.
Il contributo dà attuazione all’impegno a sostenere
finanziariamente le ANSF, dopo il termine dell’operazione NATO ISAF al fine di
consentire alle Autorità afghane di assumere pienamente la responsabilità di
garantire la sicurezza del Paese. Impegno che si affianca alle attività di
addestramento e assistenza svolte nell’ambito della nuova missione “Resolute support”
dell’Alleanza. Il rinnovo del contributo costituisce inoltre un indispensabile
sostegno alla stabilità del Paese, dopo la presa temporanea di Kunduz da parte
talebana, che indotto la NATO a prorogare la fase I di “Resolute support” e a rinviare a una
successiva valutazione il ripiegamento di una parte delle truppe e la revisione
della struttura su base regionale.
Il comma 4 autorizza la spesa di 11,7
milioni di euro per il 2016 per la partecipazione italiana a iniziative
dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali
in ambito PESC-PSDC, a missioni dell’Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa (OSCE), a contributi alla Fondazione del Segretariato
permanente dell’Iniziativa Adriatico-ionica, nonché al sostegno allo European Institute of Peace, nonché al fondo fiduciario INCE presso la BERS.
L’Iniziativa centro europea (INCE) è partita nel 1989 con la partecipazione iniziale di Austria, Ungheria, Italia e della ex-Jugoslavia, allo scopo di alimentare lo sviluppo politico e socioeconomico della regione, superando ormai anacronistiche linee di divisione all’interno dell’Europa. In riferimento ai paesi partecipanti allora al di fuori dell’Unione europea, l’INCE si è sforzata di accrescerne le capacità di consolidamento istituzionale ed economico, avvicinandole di fatto al quadro giuridico europeo. Nel 1992 il Governo italiano ha costituito il Fondo fiduciario INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di dare maggiore forza all’attuazione degli scopi fondamentali dell’INCE medesima. Il Fondo fiduciario ha condotto attività principalmente nel campo della cooperazione tecnica, somministrando circa 18 milioni di euro equivalenti per vari progetti. I principali programmi del Fondo fiduciario sono stati il programma di attività di cooperazione, il programma per gli scambi di tecnologie e il programma di cooperazione tecnica. Non a caso il Fondo fiduciario è stato costituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la quale condivide le strategie di settore, come anche con altre istituzioni di sviluppo internazionali operanti nella regione, tra le quali la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
La relazione tecnica al provvedimento in
esame permette di disaggregare lo stanziamento del comma 4 in rapporto alle
diverse finalizzazioni, come segue:
-
2.312.000 euro
per iniziative PESC-PSDC
-
75.000 per contributo
a missioni/uffici multinazionali in aeree di crisi compreso un contributo pro
quota all’Organismo “European Institute
of Peace”, sia per le attività a livello centrale,
sia per le iniziative a livello regionale
-
7.013.000 euro
per le operazioni di diplomazia preventiva e di cooperazione dell’OSCE;
-
300.000 per
Iniziativa adriatico-ionica
-
2.000.000 euro al
Fondo fiduciario INCE presso la BERS.
Il comma
5 autorizza per il 2016 la spesa di 5,5 milioni di euro per interventi
operativi di emergenza e sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli
Italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 ad integrazione degli
stanziamenti per il funzionamento dell'Unità di crisi del MAECI previsti dall'art.
9 del D.L. n. 90/2005 e dall'art. 1,
comma 8 della legge n. 247/2006.
Per quanto riguarda le indennità accessorie del
personale dell'Unità di crisi del MAECI, dalla relazione tecnica si apprende
che personale in servizio presso la predetta struttura è operativo e reperibile h 24 e in qualsiasi
giorno dell’anno, assicurando un servizio in situazioni di emergenza o crisi in
condizioni particolarmente gravose ed usuranti. Esso percepisce unicamente
un’indennità onnicomprensiva, forfettaria non cumulabile con le altre indennità
previste dall’Amministrazione, ex articolo 9 del decreto legge n. 90/2005 che
ha previsto uno stanziamento di 200.000 euro annui, aumentato di ulteriori
200.000 euro, ex articolo 1, comma 8, della legge n. 247/2006, per un totale di
400.000 euro annui.
A fronte del crescente numero di crisi internazionali
e di una minaccia terroristica sempre più globalizzata, è necessario
incrementare il numero di dipendenti assegnati all’Unità di Crisi, ferma
restando la dotazione organica complessiva del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale da ultimo determinata con DPCM 25 luglio
2013. Si prevede un aumento fino a 7 unità di personale non dirigenziale, per
un esborso medio pro-capite di Euro 1.507,15 (lordo dipendente al netto delle
ritenute a carico del datore di lavoro), con un conseguente incremento del
capitolo 1121, piano gestionale 6, di euro 200.000 annui a decorrere dal 2016.
Il comma
6 autorizza la spesa per il 2016 di 22
milioni di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al
rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche
informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge n. 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici
consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3, comma 159. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato
anche alla sistemazione del personale del MAECI impiegato in aree di crisi in
alloggi provvisori, per ragioni di sicurezza.
Il comma
7 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016 per invio in missione
o in viaggio di servizio in aree di crisi del personale del MAECI per la
partecipazione alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché
per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale dove
non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del
personale di cui al presente comma sono resi pubblici nei modi previsti,
assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
La relazione illustrativa afferma che la presente disposizione comprende
anche il trattamento relativo alle missioni dell’inviato speciale per la Libia che nella relazione
tecnica è quantificato in 68.400 euro.
Articolo
10
(Regime degli interventi)
Il comma
1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti
temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il MAECI e l'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo applichino la disciplina precedentemente
prevista (con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2014) dall’art. 10, comma 1
del citato D.L. n. 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
141/2014.
Con specifico riferimento agli interventi
previsti all’articolo 8, resta fermo il disposto dell’articolo 32, commi 1 e 2,
della legge n. 125 del 2014: i commi 1 e 2 in oggetto prevedono la continuità
nella operatività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
fino alla data del 1° gennaio 2016, a decorrere dalla quale gli stanziamenti
determinati annualmente per la cooperazione a dono, unitamente alla
responsabilità per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo
sviluppo dell’Italia, sono trasferiti all’Agenzia, che subentra alla Direzione
generale con le modalità previste nel regolamento di attuazione della legge n.
125 del 2014.
Analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la disciplina richiamata dalla prima parte del comma 1 in commento – come evidenzia la relazione illustrativa – presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell’OSCE e dell’Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l’uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi.
Più in dettaglio, il comma 1 dell’art. 10 del D.L. 109/2014 ha rinviato a sua volta al comma 1 dell’art. 10 del D.L. n. 2/2014, il quale ha previsto l’applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 109/2014 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014: si tratta in questo caso di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14); e al contenimento della spesa per autovetture (articolo 15).
I commi 11, 12, e 13 dell’art. 6 del D.L. n. 227 del 2012 sono relativi a: spese per il personale MAECI che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAECI in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).
L’articolo 5, commi 1, 2 e 6, e l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 sono relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).
In ulteriore specificazione, va segnalato che il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.
Il comma 1, art. 7 del D.L. n. 227/2012 autorizza
il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le
finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 227/2012), a ricorrere ad
acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali.
Il comma 2 disciplina l'indennità di
missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della
citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui
ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura
intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49
del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano
essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati
ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti
con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato,
degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori
ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle
vigenti disposizioni normative o contrattuali; non più di 30 funzionari
esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e
con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di
cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29
novembre 2011, n. 223.
Il comma
4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di
cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente
disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il
Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3,
commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione
irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013. L'art. 57 del
D.lgs. n. 163/2006 riguarda
negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la
stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base
di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono
nel contempo invitati a presentare le offerte.
La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347, - convertito con modificazioni dalla legge 426/1996 -, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.
Lo stesso
comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003
dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella
legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di
personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché
all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo
articolo 4 del D.L. 165/2003.
Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.
La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo. Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 – recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.
L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D.lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi diverse modifiche, da ultimo con la sostituzione ad opera dell’art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
Il comma 5 esclude tutte le spese
connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal
regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del
2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo al contempo che
agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante
l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6. Si ricorda che
l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011
riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun
Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008.
L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti
della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale
di base.
A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.
L' art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
Il comma 6 consente di conferire, sulla base del principio di pari
opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi
specializzati e a personale estraneo alla Pubblica amministrazione, per le
finalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012. Lo stesso comma
6 stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di
pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero,
qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri
Paesi.
Le
disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9,
comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per
incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005;
nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che
stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, passi dal 40 al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004;
nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a
determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di
particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con
contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni
pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle
esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 10, infine, sottrae i
pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze
diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge
227/2012, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il comma
2 dell’articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la
scadenza (31 dicembre 2015) del precedente D.L. (n.174 del 2015) di proroga
delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano
conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di
cui sopra avviene tuttavia nei
limiti delle risorse stanziate per gli articoli 8 e 9 del decreto-legge in
esame.
Il comma 3 novella l'articolo 18 sulla
disciplina di bilancio dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo della nuova legge
sulla cooperazione internazionale (legge n. 125/2014), inserendo - in un comma
aggiuntivo 3-bis - una disposizione atta distinguere tra i flussi
finanziari dell’Agenzia, mediante l’istituzione di due conti di tesoreria: uno
dedicato agli interventi di cooperazione allo sviluppo e un altro per le spese
di funzionamento e di personale; all'Agenzia si applicano le disposizioni di
cui alla legge n. 720/1984 (tesoreria
unica per enti e organismi pubblici).
La relazione tecnica afferma che
tale modifica si rende necessaria al fine di garantire un’efficiente e
trasparente gestione e monitoraggio dei flussi finanziari destinati alle misure
di cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi comprese le risorse
aggiuntive stanziate con il presente provvedimento.
Articolo
11
(Copertura finanziaria)
L’articolo
11, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti
da alcune disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1,
2, 3, 4 escluso comma 11, 8 e 9, pari complessivamente a euro 1.272.697.711 per l’anno
2016.
Tale importo è reperito mediante le seguenti
coperture:
quanto ad euro 1.062.005.688, mediante riduzione del Fondo per le missioni internazionali, di cui all’articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria 2007;
quanto a euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF, parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAECI;
quanto a euro 17, 338 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto nello stato di previsione del MEF, parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAECI;
quanto a euro 46, 3 milioni mediante utilizzo dei rimborsi ONU;
quanto a euro 20 milioni mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili, istituito presso il MEF dalla legge di stabilità per il 2015;
quanto a euro 112 milioni mediante riduzione del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in connessione all'emergenza terroristica istituito presso il Ministero della Difesa dalla legge di stabilità per il 2016.
In ordine a quanto precede si precisa:
lettera
a): si ricorda che l'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il
Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).
Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo
rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno
2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.
Successivamente, il comma 27 dell’art. 1
della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha
disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento
del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al
proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al
30 giugno 2011.
L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33
della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto
per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo
per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della
partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.
Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella
del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio
2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli
stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa,
apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di
euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.
La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18
la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700
milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.
L’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. Spending review) ha
disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a
missioni internazionali, l'incremento della
dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel
contempo l’art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per
il 2012. Successivamente, il comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge
147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614
milioni per il 2014. Con la legge di stabilità 2015 – legge 23 dicembre 2014,
n. 190 -, art. 1, comma 178, il Fondo – che nelle previsioni di bilancio 2015
(cap. 3004/Economia e finanze) era dotato di circa 50 milioni di euro - è stato
incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Le previsioni assestate
2015 hanno ridotto la dotazione del cap. 3004 a 464,3 milioni. Da ultimo, il
disegno di legge di bilancio 2016 prevede per il cap. 3004 937,7 milioni di
euro.
Lettera
d): il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite
per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa
dal 1996 sul sistema del Contingent Owned Equipment( COE), il quale risulta sua volta accentrato
sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il
Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i
requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla
missione. Il Memorandum d'intesa
viene sottoscritto dai rappresentanti del Department of Field Support dell'ONU e della
missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente. I
coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro
COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo il dispiegamento del
contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in
teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il Memorandum d'intesa. Solo previa
verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di
marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.
Infine, in base al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Si ricorda, inoltre, come anche l'articolo 17 della legge costituzionale (A.C. 2613-D), di modifica dell'articolo 78 della Costituzione, disciplini soltanto la deliberazione dello stato di guerra, riferendo alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo precedente alla riforma costituzionale, ad entrambe le Camere, in ordine alla deliberazione dello stato di guerra e all'attribuzione al Governo dei poteri necessari. Tale deliberazione, secondo quanto previsto dalla richiamata legge costituzionale, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti (quindi con 316 voti favorevoli) anziché a maggioranza dei presenti (come prescritto in via generale dall’art. 64 della Costituzione).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». In base all’art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
[2] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
[3] Recante "Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente
all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali". Questo provvedimento è stato
abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66.
[4] Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.
[5] D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.
[6] D.L.
4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.
[7] D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.
[8] Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.
[9] Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.
[10] Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.
[11] Il precedente decreto-legge n. 174 del 2015 prevedeva invece, per le medesime finalità, uno stanziamento di 1 milione di euro per 3 mesi e limitatamente ad Africa subsahariana, America latina e regione dei Caraibi .