Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Altri Autori: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Titolo: | Misure urgenti per interventi nel territorio - D.L.185/2015 - A.C. 3495 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 383 | ||
Data: | 18/12/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Misure urgenti per interventi D.L. 185/2015 -
A.C. 3495 |
Parte I Schede di lettura |
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n. 383 |
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18 dicembre 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi –
Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Servizio: |
Servizio Bilancio dello Stato Verifica
delle quantificazioni n. 306 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it |
Il presente dossier è articolato in due volumi: § Schede di lettura
(dossier n. 383, Parte I), redatto dal Servizio Studi § Profili finanziari
(dossier n. 383, Parte II) redatto dal Servizio Bilancio dello Stato |
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La
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File:
D15185.docx |
INDICE
§ Articolo 1 del DDL di conversione, comma 1-bis (Proroga
deleghe in materia di contabilità pubblica)
§ Articolo 2 (Interventi
straordinari per la regione Campania)
§ Articolo 3 (Finanziamento
per il Comune di Reggio Calabria)
§ Articolo 4 (Rifinanziamento
fondo emergenze nazionali)
§ Articolo 5 (Iniziative
per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo)
§ Articolo 6 (Intervento
per il Giubileo)
§ Articolo 7 (Misure
urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo)
§ Articolo 9 (Revoca
finanziamenti per interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti)
§ Articolo 10 (Continuità
territoriale)
§ Articolo 11 (Spazi
finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane)
§ Articolo 12 (Fondo
nazionale per il servizio civile nazionale)
§ Articolo 13 (Rifinanziamento
per l'anno 2015 del Fondo sociale per occupazione e formazione)
§ Articolo 14 (Interventi
in materia di edilizia residenziale pubblica)
§ Articolo 15 (Interventi
in materia di impianti sportivi)
§ Articolo 16 (Misure
urgenti per il cinema)
§ Articolo 17 (Disposizioni
finanziarie)
Articolo
1 del DDL di conversione, comma 1-bis
(Proroga deleghe in materia di
contabilità pubblica)
L’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione reca proroga dal 31 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 alcuni termini di delega previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196/2009, costituiti dalla delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato nonché della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
Con l'approvazione da parte della Commissione bilancio, nel corso dell'esame in sede referente, di un emendamento al disegno di legge di conversione è stato introdotto il comma 2 dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
La disposizione oggetto di approvazione, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, proroga alcuni termini di delega la cui origine è da rinvenire nella legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, la cui scadenza era già stata prorogata al 31 dicembre 2015 dall'articolo oggetto del presente comma.
In proposito si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 non interveniva espressamente con una proroga sul testo della legge di contabilità, sostituendo con un nuovo termine quello prima previsto, ma recava, di fatto, disposizioni di delega ex novo.
In particolare, con la modifica del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 89 del 2014, si differisce dal 31 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 il termine entro il quale il Governo può adottare uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
Si rappresenta, per quanto concerne i principi e criteri direttivi
previsti dal comma 2 dell’articolo 40, che gli stessi possono sinteticamente
riepilogarsi nei seguenti termini:
§
revisione delle missioni, in funzione di una migliore correlazione tra
missioni e ministeri ed enucleazione di missioni trasversali, nonché revisione
dei programmi in modo da assicurare la corrispondenza univoca fra programma,
risorse e strutture a esso assegnate, evitando, ove possibile, la definizione
di programmi condivisi tra più Ministeri, assicurando altresì l’affidamento di
ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa;
§
stanziamenti di programma coerenti con gli obiettivi e fonti di gettito
chiaramente e univocamente individuabile per le voci di entrata;
§
definizione delle azioni quali componenti del programma e unità
elementari di bilancio, per le voci di spesa e, inoltre, definizione della
formulazione delle nuove autorizzazioni legislative di spesa (la formulazione
deve evidenziare l’autorizzazione legislativa espressa in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa) e programmazione triennale
delle risorse e degli obiettivi;
§
introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la
valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli
uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
§
limiti alle spese del bilancio dello Stato, con l’introduzione di
criteri e modalità per la fissazione di limiti per tutte le spese del bilancio
dello Stato, ivi comprese, quindi, quelle non rimodulabili, tenendo conto, per
queste ultime, delle relative peculiarità;
§
adozione di accordi triennali tra il Ministro dell’economia e delle
finanze e gli altri Ministri, al fine di concordare gli obiettivi da conseguire
nel triennio e i relativi tempi di attuazione;
§
affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati
conseguiti dalle amministrazioni;
§
previsione del conto riassuntivo del tesoro;
§
progressiva eliminazione delle contabilità speciali, con alcune
eccezioni, nonché identificazione dei contributi speciali iscritti nel bilancio
dello Stato e che risultano finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119,
comma 5, della Costituzione e destinati a regioni e ad enti locali.
Con la modifica al comma 3 del richiamato articolo 1 della legge n. 89 del 2014, poi, si stabilisce che qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari di competenza per materia e per i profili finanziari, che devono essere adottati entro 60 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle Camere, scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente (sulla base della precedente modifica, pertanto, dopo il 15 gennaio 2016), detto termine finale è prorogato di 90 giorni (di fatto, la scadenza sarebbe fissata al 15 maggio 2016).
Infine, il comma 2 del ddl di conversione in esame, intervenendo sul comma 5 del citato articolo 1 della legge n.89/2014, proroga dal 31 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 anche il termine entro il quale il Governo può adottare un decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza.
Si fa presente che i
principi e criteri di delega recati da tale articolo possono riepilogarsi nei
termini seguenti:
§
razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e
dell'impegno delle spese, nonché di quella sulla formazione ed il regime
contabile dei residui;
§
ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione
del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del
bilancio statale e la gestione di tesoreria ed, ai fini del potenziamento del
ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico
del dirigente responsabile, di predisporre un piano finanziario (cd.
crono-programma) che tenga conto della fase temporale di assunzione delle
obbligazioni, sulla base del quale ordinare e pagare le spese;
§
previsione del sistema dei controlli preventivi di legittimità
contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile
del pagamento, tenendo conto anche di quanto previsto in ordine dell’obbligo di
predisposizione del crono-programma;
§
periodo transitorio per l’attuazione della nuova disciplina;
§
previsione della graduale estensione alle altre amministrazioni
pubbliche delle disposizioni adottate in attuazione della delega ed in
particolare di quelle adottate in attuazione dei criteri direttivi che
impongono la razionalizzazione del regime contabile dei residui, l’obbligo di
predisposizione da parte del dirigente responsabile del piano finanziario, la
revisione del sistema dei controlli preventivi di legittimità contabile e
amministrativa sull'obbligazione assunta dal dirigente responsabile.
Conseguentemente il titolo del disegno di
legge viene integrato aggiungendo, in fine, «Proroga del termine per
l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello
Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa».
Articolo
1
(Disposizioni urgenti in materia di
bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio)
L’articolo 1 prevede il trasferimento immediato di risorse per 50 milioni di euro per l'anno 2015 al Soggetto Attuatore, per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di Napoli.
La disposizione in esame rientra nell’ambito della disciplina dettata dall’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, riperimetrate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 agosto 2014 (la prima perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio è stata effettuata con il Decreto Ministeriale del 31 agosto 2001).
In particolare,
l’art. 33 del D.L. 133 del 2014 ha previsto, tra l’altro, la definizione di un
piano di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree ricomprese nel
comprensorio di Bagnoli individuate di rilevante interesse nazionale, nonché la
nomina di una cabina di regia, di un commissario straordinario di Governo e di
un soggetto attuatore. Per approfondire, si rinvia alla seguente scheda pubblicata nel
sito della Camera.
Con l’articolo 11, comma 16-quater del decreto legge n. 78 del 2015, è stato modificato in più punti il citato articolo 33 del D.L. n. 133 del 2014, al fine di individuare il Soggetto attuatore nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, Invitalia Spa, quale società in house dello Stato, nominata con il D.P.C.M. 10 ottobre 2015, che tra l’altro disciplina i compiti del Soggetto attuatore e gli interventi in corso e i primi finanziamenti.
Come specificato nel suddetto D.P.C.M. del 10 ottobre 2015, nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del D.L. n. 133 del 2014, continua l’attuazione dell’Accordo “Per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, apposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex ILVA ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario”, sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal comune di Napoli, approvato con d.d. prot. n. 136/STA del 16 aprile 2015 e registrato alla Corte di conti in data 5 maggio 2015, reg. n. 1, fog. n. 1592.
Conseguentemente, al
fine di attuare quanto disposto nel citato Accordo, l’articolo 4 del suddetto
D.P.C.M. del 10 ottobre 2015 ha previsto che le risorse finanziarie già
trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nel bilancio del comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio
Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'art.
33 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché quelle per la bonifica
dell'amianto nell'area ex Eternit, sono destinate al finanziamento degli
interventi previsti dall'Accordo di programma di cui sopra e del Programma di
risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto art. 33,
secondo gli indirizzi della Cabina di regia, che, come riferito nell’interrogazione 3-01660 dal Ministro dell’ambiente, risulta finanziato
per 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse residue pari a circa 45 milioni
di euro già al netto di circa tre milioni di euro spesi dal custode giudiziario
pro tempore per le finalità di messa in sicurezza, che conseguentemente
risultano pari a 40,5 milioni.
Articolo
2
(Interventi straordinari per la regione
Campania)
L'articolo 2 interviene nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania al fine di pervenire alla soluzione della situazione di grave criticità perdurante nella Regione a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati (le c.d. ecoballe), che sono stati collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale, che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015).
Per sanare tale situazione l'articolo 2 prevede che il Presidente della regione predisponga un piano straordinario di interventi di smaltimento delle “ecoballe”, anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, e di bonifica dei siti non interessati dalla citata messa in sicurezza (comma 1). I commi successivi disciplinano le modalità e i tempi di approvazione del piano (commi 2 e 6), nonché i termini per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi (comma 3). Nelle more dell'approvazione del piano, viene affidato al Presidente della Regione Campania il compito di predisporre e attuare un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30% delle ecoballe presso impianti nazionali ed esteri (comma 7).
Per la copertura finanziaria del Piano viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze (commi 4 e 5), con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni immediatamente trasferiti alla Regione Campania per il finanziamento del Piano stralcio.
Viene infine prevista, per le procedure di gara (per l'attuazione degli interventi del piano), l’applicazione del protocollo stipulato con la regione Campania dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Prima di proseguire occorre richiamare, in breve, alcune informazioni essenziali sul contenzioso a livello europeo e sulla situazione, sul territorio campano, della questione “ecoballe”.
Il
contenzioso europeo sulla gestione dei rifiuti in Campania
Con la sentenza del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa C-297/2008 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195), la Corte di Giustizia ha statuito che l'Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. Rilevando che il programma attuativo per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza, predisposto e approvato dalla regione Campania, non è stato rispettato, il 10 dicembre 2013, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per la mancata esecuzione della medesima sentenza.
Con sentenza del 16 luglio 2015, pronunciata nella causa C 653/13 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195), la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia - ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - per non essersi conformata alla citata sentenza del 2010.
Sulla base della sentenza del 2015, l’Italia è tenuta al pagamento di:
una penalità di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della precedente sentenza del 2010; tale cifra è calcolata moltiplicando un importo giornaliero di 40.000 euro per le tre categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici) per cui si è rilevata l’inesatta applicazione della direttiva;
una somma forfettaria di 20 milioni di euro.
La Corte ha confermato gli argomenti proposti dalla Commissione nel ricorso, in particolare per quanto riguarda il problema dello smaltimento dei rifiuti storici (le cosiddette «ecoballe») e il numero insufficiente di impianti aventi la capacità necessaria per il trattamento dei rifiuti urbani nella regione Campania. La Corte ha sottolineato inoltre che, tenuto conto delle notevoli carenze nella capacità della regione Campania di smaltire i propri rifiuti, è possibile dedurre che una siffatta grave insufficienza a livello regionale può compromettere la rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti, la quale cesserà così di presentare il carattere integrato e adeguato richiesto dalla direttiva. Ciò può compromettere seriamente la capacità dell’Italia di perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale nello smaltimento dei rifiuti.
Lo
smaltimento delle c.d. ecoballe e le soluzioni allo
studio
In merito ai quantitativi di rifiuti tritovagliati stoccati sul territorio della regione Campania, secondo quanto riportato nella relazione del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'ambiente per la valutazione delle migliori tecniche di gestione delle ecoballe, essi ammontano a circa 5,6 milioni di tonnellate, corrispondenti a più di 4,2 milioni di ecoballe. La maggior parte dei quantitativi di rifiuti sono depositati in un numero limitato di siti. Infatti le aree che contano un quantitativo stoccato superiore a 100.000 tonnellate di rifiuti sono complessivamente sette e, nel loro insieme, ospitano il 90% del totale dei rifiuti stoccati. In tre siti (Giugliano, Villa Literno e Caivano) è allocato quasi l'80% del quantitativo complessivo.
Nel riepilogare tali dati, in risposta all’interrogazione 3/01597, il Ministro dell’ambiente ha altresì ricordato, nella seduta dell’Assemblea della Camera dell’8 luglio 2015, che il numero complessivo di siti in questione è pari a 22, la cui gestione è affidata a società provinciali, che provvedono anche a corrispondere i canoni di locazione per gli 11 siti di proprietà privata. Il costo complessivo della gestione è di circa 16 milioni di euro annui.
Nel rispondere all’interrogazione 5/06198, nella seduta della Commissione VIII Commissione (Ambiente) del 30 luglio 2015, il rappresentante del Governo ha affermato, per quanto attiene alla questione dello smaltimento delle cosiddette «ecoballe», che “pur a fronte di una situazione di incertezza circa la titolarità delle stesse, si tratta di una emergenza ambientale che, si ritiene, non possa che essere affrontata a livello nazionale e nel minor tempo possibile. Le ipotesi tecniche per lo smaltimento delle ecoballe, attualmente oggetto di un confronto con gli uffici della regione Campania e dell'Unione europea, sono:
1) realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dedicato nel comune di Giugliano (NA), già oggetto della procedura di gara indetta dal Commissario ex articolo 1, comma 2, della legge n. 1 del 2011, e D.P.G.R. della regione Campania n. 55 del 27 febbraio 2012 (tale soluzione però, secondo quanto evidenziato dal Ministro in risposta alla citata interrogazione 3/01597, richiederebbe “tre anni per la costruzione dell'impianto e circa 14 anni – cioè fino al 2033 – per il completo smaltimento delle ecoballe e sconta le perplessità della popolazione residente”);
2) smaltimento presso impianti di termovalorizzazione esistenti in Italia e all'estero (con un costo, secondo quanto evidenziato dal Ministro in risposta alla citata interrogazione 3/01597, di circa 800 milioni di euro e una durata di circa dieci anni);
3) un approccio diversificato in rapporto alla dimensione del sito di stoccaggio. Per il sito più grande di Taverna del Re-Villa Literno, si ipotizza la messa in sicurezza permanente dei rifiuti in situ così come già avviene in Germania. Per i siti più piccoli, invece, si ipotizza la termovalorizzazione delle ecoballe in impianti già esistenti”. Con riferimento a questa terza ipotesi, in risposta alla citata interrogazione 3/01597 il Ministro dell’ambiente ha sottolineato che il sito di stoccaggio “sarebbe trasformato in una discarica a norma, con impermeabilizzazione della falda, captazione del biogas prodotto e copertura delle ecoballe con strutture definitive e destinato sia per scopi sociali che per la produzione di energie rinnovabili. Contestualmente, per le rimanenti, dovrebbe avviarsi la termovalorizzazione, come da normativa dettata dall'articolo 35 dello «sblocca Italia». Questa soluzione integrata avrebbe un costo di circa 280 milioni di euro e un tempo di realizzazione di circa tre anni”.
Analizzando nel dettaglio le disposizioni dell'articolo in esame, il comma 1 dell’art. 2, al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13) affida al Presidente della Regione Campania il compito di predisporre un piano straordinario d'interventi riguardanti:
a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 (data in cui è ufficialmente cessato lo stato di emergenza nella regione Campania);
b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti in questione (ad eccezione di quelli interessati dalla messa in sicurezza permanente) e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.
In base al comma 2 dell'articolo in esame il Piano straordinario, corredato da un "cronoprogramma" di attuazione, deve essere approvato dai competenti organi regionali entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame e costituisce una variante del vigente Piano di gestione dei rifiuti.
Il vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani della Campania è stato adottato con Delibera della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2012, pubblicata nel Bollettino regionale n. 5 del 24 gennaio 2012.
Il comma 2 prevede altresì che il piano straordinario sia poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'economia e delle finanze (affinché tali soggetti, entro 20 giorni dal ricevimento, possano rendere le competenti valutazioni) e, successivamente, alla Commissione europea.
Il comma 6 disciplina i poteri sostitutivi esercitabili in caso di mancata approvazione del Piano entro i termini previsti e di mancato rispetto del cronoprogramma, richiamando quelli previsti dall'art. 41 della L. 234/2012.
L'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 prevede:
- al comma 1, la possibilità per lo Stato di adottare i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, "al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti";
- al comma 2, le misure da intraprendere per l'adozione "di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento", nel caso in cui tali obblighi "riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome”.
Su tale disposizione interviene il comma 471 del disegno di legge di stabilità attualmente in discussione alla Camera dei deputati (A.C. 3444-A).
Il comma 3 rinvia, per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla disciplina “acceleratoria” in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti recata dall'art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010.
La richiamata disposizione del D.L. 196/2010, per garantire la realizzazione urgente di discariche e impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti in Campania, aveva previsto che si procedesse (in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia) alla convocazione di una conferenza di servizi, che era tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla convocazione. In caso di ritardo nell'espressione del parere, la norma disponeva l'intervento del Consiglio dei ministri in ordine al rilascio della VIA nei 7 giorni successivi (lo stesso termine di 7 giorni era affidato al Consiglio dei ministri in caso di parere negativo della conferenza di servizi). In ogni caso la norma richiedeva che i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari fossero ridotti alla metà.
Il comma 7 prevede che, in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30% delle ecoballe, mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
In attuazione di tale disposizione, la Regione Campania ha emanato la delibera n. 609/2015 con cui è stato approvato il primo stralcio operativo di interventi per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di circa 800.000 tonnellate di ecoballe. Nella delibera viene stimato che le operazioni di trasporto, smaltimento e recupero energetico di tale quantitativo assorbiranno l'intero finanziamento statale previsto per il 2015, vale a dire i 150 milioni di euro autorizzati dal comma 4 (v. infra).
Ai fini del finanziamento del Piano straordinario di cui al comma 1, il comma 4 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per il finanziamento del citato Primo piano stralcio operativo.
I restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione.
Il comma 5 demanda ad un apposito D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.
Il comma 8 stabilisce che alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi si applichi il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla Regione Campania.
In data 15 ottobre 2015, è stato sottoscritto il Protocollo sulla vigilanza degli appalti della Regione Campania. Obiettivi dell’accordo sono: 1) rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza negli appalti pubblici; 2) ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione dell’appalto; 3) dissuadere condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni normative di settore (si veda a tale riguardo il comunicato n. 1053 sul sito web della Regione Campania). Il Protocollo definisce alcuni procedimenti di verifica e di vigilanza collaborativa da parte dell'Autorità e della Regione, con riferimento a sei procedure di affidamento relative a lavori riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti, la gestione del servizio idrico, la realizzazione di opere pubbliche di rilevante impatto socio-economico. Sono comunque previste ulteriori forme di collaborazione, anche al di fuori degli ambiti qui sopra ricordati, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze. In tali casi il Presidente della Regione può "promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità".
Articolo
3
(Finanziamento per il Comune di Reggio
Calabria)
L'articolo 3 reca una disposizione a favore del comune di Reggio Calabria, finalizzata a supportare il ritorno alla normale amministrazione dell'Ente, dopo il periodo di commissariamento seguito allo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. E' attribuito al Comune, per l'anno 2015, un contributo di cica 10,3 milioni di euro, a titolo di ristoro dei rimborsi delle anticipazioni erogate al Comune stesso, effettuati nel 2015.
In particolare esso attribuisce al Comune suddetto, per l'anno 2015, un contributo di 10.329.479,56 euro, a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate, in favore del Comune stesso, a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.
Il predetto finanziamento è attribuito in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale disciplina le modalità di restituzione delle anticipazioni erogate, ai sensi dello stesso art. 6 (Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità), in favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2015 (20 giugno 2015) - in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel).
In particolare, l'art. 6, comma 5, stabilisce che la restituzione delle predette anticipazioni di liquidità, inclusi gli interessi, sia effettuata a decorrere dall’anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
L'anticipazione di liquidità di cui al citato art. 6 è definita nell'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
Si rammenta con decreto del
Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2012, su proposta
del Ministro dell'interno e vista la deliberazione del Consiglio dei ministri
del 9 ottobre 2012, è stato disposto - ai sensi dell'art. 143 del Tuel - lo scioglimento del Consiglio comunale di Reggio
Calabria, a seguito dell'esito degli accertamenti sulla sussistenza di forme di
ingerenza della criminalità organizzata nel Comune stesso. Lo scioglimento del
Consiglio comunale, con contestuale nomina di una Commissione straordinaria per
la gestione provvisoria dell'Ente, è stato disposto per la durata di diciotto
mesi, successivamente prorogata per ulteriori sei mesi con decreto del Presidente
della Repubblica del 19 febbraio 2014. Il periodo di commissariamento è
scaduto con la ricostituzione degli organi elettivi a seguito delle
consultazioni amministrative svolte nell'ottobre 2014.
Alla data del 20 giugno 2015 il commissariamento del
comune di Reggio Calabria risultava cessato da circa otto mesi. L'ente locale
rientra, conseguentemente, tra i potenziali beneficiari delle misure volte a
far fronte alla emergenza di liquidità di enti locali impegnati nel ripristino
della legalità, disposte dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2015.
In particolare, il comma 5 del richiamato art. 6 prevede che la restituzione delle anticipazioni di liquidità, erogate agli enti locali impegnati nel ripristino della legalità ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6 - a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 - è effettuata a decorrere dall'anno 2019, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità dello stesso art. 6 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
In sostanza, il citato art. 6, comma 5, prevede il differimento della decorrenza della restituzione delle predette anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, all'anno 2019, disponendo che la restituzione sia effettuata fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.
Con decreto direttoriale del 14 agosto 2015, il Ministero dell'interno ha stabilito le modalità che gli enti locali - i quali alla data del 20 giugno 2015 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del Tuel, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di 18 mesi - dovranno osservare per formulare la richiesta di concessione, nell'anno 2015, dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2015.
Il contributo erogato dall'articolo in esame al Comune di Reggio Calabria per l'anno 2015 è finalizzato a ristorare l'Ente locale delle restituzioni, effettuate dal Comune stesso nell'anno 2015, delle anticipazioni di liquidità ottenute a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013.
Come specificato nella relazione governativa, la disposizione si pone "nella logica di supportare il recupero a normalità di amministrazioni subentranti ad altre disciolte per infiltrazione mafiosa, nell'ottica della tutela della legalità e del fattivo sostegno ad una corretta gestione del territorio".
Stessa logica che aveva ispirato la disposizione, recata dall' art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, di differimento della decorrenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità, inclusi gli interessi, all’anno 2019.
All'onere derivante dall'articolo in esame, quantificato in euro 10.329.479,56 per l'anno 2015, si fa fronte ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 17.
Articolo
4
(Rifinanziamento fondo emergenze
nazionali)
Il comma 1 dell'articolo 4 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (comma 1).
Il comma 1-bis del medesimo articolo, inserito nel corso dell’esame al Senato, disciplina le modalità di assegnazione della quota del fondo in questione destinata, dal comma 694 della L. 190/2014 (pari a 10 milioni di euro per il 2015), all’opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013. Il comma in esame prevede infatti che all’assegnazione si provveda ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della L. 225/1992.
Il comma 2 dell’art. 5 della L. 225/1992 dispone che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile. In base alle lettera e) del medesimo comma, con tali ordinanze si dispone in ordine all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti “entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata”.
Per una ricostruzione complessiva delle disposizioni emanate si rinvia alla scheda “Le principali disposizioni adottate a fronte degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Sardegna nel mese di novembre 2013”.
Relativamente al Fondo per le emergenze nazionali, si ricorda che esso è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, dal comma 5-quinquies dell’art. 5 della L. 225/1992, al fine di provvedere agli oneri connessi agli interventi conseguenti alle calamità per le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza[1].
Le risorse del Fondo sono allocate, nel ddl di bilancio 2016, nel capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La dotazione di tale capitolo per l’esercizio 2016, risultante dai rifinanziamenti operati dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), ivi compreso quello disposto dalla tabella C, era pari a 149 milioni di euro.
Tale importo è stato incrementato, dalla tabella C del ddl di stabilità 2016 (A.C. 3444), fino a 249 milioni di euro.
Articolo
5
(Iniziative per la valorizzazione
dell'area utilizzata per l'Expo)
Le disposizioni di cui all’articolo 5 sono volte a destinare risorse per la valorizzazione dell’area utilizzata per l’Expo 2015 di Milano (commi 1 e 3) e, in tale ambito, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca (comma 2), nonché ad autorizzare un contributo statale per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla società Expo 2015 (comma 4) e a revocare risorse da destinare alla medesima società per fare fronte al mancato contributo della provincia di Milano (comma 5).
In particolare, il comma 1 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse.
Il comma 3 stabilisce che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalità attuative. La norma consente altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Come indicato nella relazione al provvedimento in
esame, la società proprietaria delle aree in uso alla società Expo S.p.a. è Arexpo S.p.a, S.p.A., società a capitale pubblico maggioritario,
creata nel 2011 per concedere il diritto di uso o di superficie ad Expo 2015
S.p.A., per consentire l'avvio dei lavori per la realizzazione del sito e
gestire le aree successivamente all'evento. L'attuale capitale sociale di Arexpo S.p.A. è pari 94 milioni di euro ripartito come
segue: la regione Lombardia detiene il 34,67 per cento, il comune di Milano
detiene il 34,67 per cento, la fondazione Fiera Milano detiene il 27,66 per
cento, la città metropolitana di Milano detiene il 2 per cento e comune di Rho
detiene l'1 per cento. Si veda anche la determinazione
107/2014 della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Expo
2015 S.p.A. per l’esercizio 2013.
Il comma 2, nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, attribuisce all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.A. ove necessario previo loro adattamento. E’ prevista inoltre l’elaborazione di un progetto esecutivo da parte di IIT, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'Istituto Italiano di Tecnologia è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione, che ha sede in Genova e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero, è istituita con le finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del paese. A tale scopo facilita ed accelera lo sviluppo, nel sistema di ricerca nazionale, delle capacità scientifiche e tecnologiche adeguate a favorire la transizione del sistema di produzione nazionale verso assetti tecnologicamente all'avanguardia; sviluppa metodi e competenze innovativi, per agevolare l'introduzione di pratiche di eccellenza nell'ambito della ricerca nazionale; promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia direttamente, mediante i suoi laboratori di ricerca multidisciplinari, sia indirettamente, mediante collaborazioni con laboratori e gruppi di ricerca nazionali e internazionali; porta avanti programmi di formazione avanzata; crea conoscenza tecnologica, relativa a componentistica, metodica, processi e tecniche da utilizzare per la realizzazione di prodotti e servizi e loro collegamenti; promuove collegamenti con centri d'eccellenza specializzati; promuove l'interazione tra aree di ricerca fondamentale e applicata, incoraggiandone lo sviluppo sperimentale.
Si ricorda che il comma 176, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), aumentava di 3 milioni di euro dal 2015 l’autorizzazione di spesa (art. 1, comma 578 della legge 23 dicembre 2005 n. 266) destinata alle iniziative di sviluppo tecnologico del paese e per l’alta formazione tecnologica.
Il comma 4 autorizza per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.A. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.
Per approfondire gli interventi per la vigilanza
dell’Expo 2015 si rinvia alla relativa scheda contenuta nel
tema “Expo 2015” pubblicato sul sito della Camera.
Da ultimo, il comma 5 prevede la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, e la loro destinazione, al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.A. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano.
L'articolo 1, comma 101, della legge n. 147 del 2013
(legge di stabilità 2014) ha modificato l’art. 46-ter del D.L. 69/2013 recante
diverse disposizioni in favore di Expo 2015, prevedendo, per garantire la tempestiva
realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al
mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, sentiti gli
enti territoriali interessati, la revoca e la rifinalizzazione
dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in
apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 2008, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo
istituzionale, cd. Tavolo Lombardia. Gli stanziamenti revocati confluiscono nel
Fondo unico EXPO iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla realizzazione delle opere
indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.
In merito al progetto di riqualificazione funzionale della linea tranviaria Milano-Limbiate, nella seduta
del CIPE del 20 febbraio 2015 sono stati individuati gli interventi dell'ex provincia di Milano da revocare ai
sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 147 del 2013. Con quota parte
delle risorse liberate, il Comitato stesso ha assegnato l'importo di 58,9 milioni di euro alla
«Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale,
Milano Comasina-deposito Varedo, in quanto intervento
prioritario ai sensi della norma citata. A tale riguardo, si veda anche lo
svolgimento dell’interpellanza
urgente 2/00866.
L’articolo 1, comma 88, della legge n. 147 del 2013
(legge di stabilità 2014), al fine di accelerare gli interventi in aree urbane
per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, prevede
l’individuazione da parte del CIPE, con apposita delibera, su proposta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi da revocare ai
sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
nonché di quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sul sistema metropolitano che, alla data
di entrata in vigore della legge, non siano stati affidati con apposito bando
di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente
confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32,
comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal
CIPE con priorità per la metrotramvia di
Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.
Articolo
6
(Intervento per il Giubileo)
L’articolo 6 istituisce un Fondo per la realizzazione degli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia, con priorità ai settori della mobilità, del decoro urbano e della riqualificazione delle periferie, e assegna alla Regione Lazio contributi da destinare al potenziamento del servizio ferroviario regionale e del sistema dei servizi sanitari nel periodo giubilare.
Il comma 1 dell'articolo 6 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la realizzazione degli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia (che, iniziato l’8 dicembre scorso, si concluderà il 20 novembre 2016), con priorità ai settori della mobilità, del decoro urbano e della riqualificazione delle periferie.
La dotazione complessiva del Fondo, che sarà ripartita annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è pari a 159 milioni di euro: 94 milioni per il 2015 e 65 milioni per l’anno 2016. Viene altresì previsto che le risorse eventualmente non utilizzate nell’esercizio finanziario 2015 potranno essere utilizzate nell’esercizio successivo.
Con riferimento alle iniziative già assunte dalle istituzioni in relazione al Giubileo della Misericordia, si segnala che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2015 è stato autorizzato il “Piano organico e coordinato degli interventi per il Giubileo straordinario della misericordia finalizzati alle emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento atmosferico ed acustico”, approvato da Roma Capitale
L’approvazione del piano è avvenuta con delibera di Giunta Capitolina n. 285 del 27 agosto 2015, documento contenente le linee fondamentali di azione nei settori più direttamente coinvolti dall’impatto giubilare, gli obiettivi principali della gestione organizzativa e i connessi ambiti operativi di intervento. Nello stesso mese di agosto Roma Capitale ha diffuso un comunicato stampa di presentazione di un “Primo piano di interventi” (concernenti la riqualificazione stradale, la viabilità, i mezzi pubblici, il verde, le aree di pregio, i bagni pubblici e le periferie).
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. 61/2012 (comma introdotto dall’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 51/2013), secondo cui “per l’attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale”.
La citata deliberazione attribuisce al Sindaco di Roma Capitale (ed ora al Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale[2]) la facoltà di adottare ordinanze per far fronte alle situazioni emergenziali derivanti dallo svolgimento del Giubileo, attraverso la messa in opera degli interventi recati nel citato Piano. Dette ordinanze possono derogare esclusivamente alle disposizioni tassativamente individuate nel Piano stesso, che disciplinano i termini endoprocedimentali previsti per l’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi agli interventi recati nel Piano. Ciò affinché questi ultimi possano essere portati a termine in tempo utile all’avvio e allo svolgimento dell’evento giubilare.
Il comma 2 attribuisce alla Regione Lazio un contributo complessivo di 47 milioni di euro per l’anno 2015, di cui 17 milioni € da destinare al potenziamento del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e 30 milioni € per il potenziamento del sistema dei servizi sanitari, con particolare riferimento agli interventi di emergenza (per quanto riguarda gli interventi sanitari già programmati per il Giubileo dal Decreto legge Enti territoriali v. qui).
Si ricorda che
l’infrastruttura ferroviaria nel Lazio si estende per 1.211 km. In relazione
alla finalità della Carta dei Servizi
di RFI, le stazioni sono classificate in quattro categorie (Platinum,
Gold, Silver, Bronze), in base ad una serie di parametri di valutazione che
riassumono le caratteristiche distintive e le potenzialità di un impianto in
termini di dimensioni, frequentazione, capacità di interscambio e livello
dell’offerta commerciale. La Stazione di
Roma-San Pietro è classificata da RFI in categoria “Gold”, categoria che
comprende impianti ferroviari di dimensioni medio/grandi caratterizzati da
frequentazioni alte ( > 10.000 frequentatori medi/giorno circa) e servizi
viaggiatori di qualità elevata per la lunga, media e breve percorrenza. È generalmente
sempre garantita la presenza di servizi per frequentatori non viaggiatori e più
saltuariamente per la città.
Articolo
7
(Misure urgenti per il presidio del
territorio
in occasione del Giubileo)
L'articolo 7 incrementa il Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia di un ulteriore contingente massimo di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia e a seguito dei recenti episodi terroristici internazionali. A tal fine il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa, mentre i commi 3-4 consentono una deroga alle disposizioni vigenti in materia di trasferimenti del personale della Polizia di Stato. Il comma 4-bis prevede che fino al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti dalla revisione dello strumento militare sia impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Il comma 1 stabilisce che il contingente di personale militare delle Forze Armate impiegato, congiuntamente alle Forze di Polizia, nell'operazione Strade Sicure già autorizzato fino al 31 dicembre 2015 dal comma 5-bis del D.L. n. 78/2015 (c.d. enti territoriali) è incrementato di un ulteriore contingente di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Dalla relazione illustrativa del Governo risulta che l'attuale contingente è di 4.800 unità di militari.
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).
In relazione al richiamato Piano di impiego si
ricorda che il decreto legge n.
92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo
svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In
particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior
controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare
personale militare delle Forze Armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri
impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati
per i compiti da svolgere. Il Piano d'impiego delle Forze
armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed
è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un
contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi,
rinnovabile per una sola volta.
Ulteriore proroga fu recata dall'articolo 24, commi 74
e 75 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, che prorogava per due ulteriori semestri, a
decorrere dal 4 agosto 2009, il piano di impiego di un contingente di personale
militare delle Forze Armate destinato a servizi di perlustrazione e pattuglia
"in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia" (comma 74).
Al contempo, il richiamato decreto-legge prevedeva la
corresponsione al personale di Polizia (comma 75), impiegato nelle
medesime attività di vigilanza, di una indennità pari quella del personale
delle Forze Armate così impegnato.
Il piano è stato successivamente più volte prorogato,
tra cui, da ultimo:
1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1
della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del
decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. mille proroghe);
3. fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis
del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. enti territoriali).
Una disposizione del disegno di legge di stabilità per
il 2016 - attualmente all'esame della Camera dei Deputati (ddl A.C. 3444) -
recata dall'art. 1, commi 251-2, ne prevede ulteriormente la proroga fino al 31
dicembre 2016 nel limite di 4.800 unità, autorizzandone la relativa spesa.
Si ricorda che l'articolo 5-bis ha provveduto a
prorogare di ulteriori 6 mesi, sino al 31 dicembre 2015, il piano d'impiego del
personale militare delle FFAA per compiti di vigilanza a siti ed obiettivi
sensibili nell'ambito dell'operazione Strade sicure già prorogata
dall'articolo 5 del D.L. n. 7/2015 (contrasto al terrorismo e proroga
missioni) che aveva anche disposto l'aumento del contingente - inizialmente
di 3.000 unità - di ulteriori 1.800 uomini di cui 200 nell'ambito
dell'operazione Terra dei Fuochi, già disposta con il D.L. n. 136/2013.
Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 pari a euro 3.764.789 per il personale militare delle Forze Armate di cui al comma 74 sopra richiamato, nonché di euro 14.312.000 per il 2016, di cui 14.012.000 per le Forze Armate e 300.000 per le Forze di Polizia di cui al comma 75 sopra richiamato.
Per soddisfare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Misericordia, il comma 3 consente di derogare a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982, per i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato, prevedendo che tali trasferimenti possano essere disposti anche se il dipendente che ne faccia domanda non abbia maturato il requisito della permanenza ininterrotta per 4 anni nella stessa sede di servizio.
La disciplina della mobilità a domanda del personale della Polizia di stato è contenuta nell’articolo 55 del D.P.R. n. 335/1982, che stabilisce, quale requisito per poter presentare domanda di trasferimento, un periodo minimo di permanenza in sede, pari a quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate. Il personale che presta servizio in queste ultime può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede. Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate. Con la circolare del Dipartimento di Pubblica sicurezza - Prot. 333-A/9807.E.1/3368-2012 del 14 maggio 2012 sono stati introdotti criteri oggettivi e relativi parametri, finalizzati alla formazione di graduatorie che, una volta valutate e determinate le prioritarie esigenze di servizio per ogni sede, costituiscono lo strumento per l'individuazione del personale da trasferire.
La deroga introdotta vale non per tutto il personale, ma solo per i trasferimenti del personale appartenente al ruolo degli assistenti e agenti.
Viene fatto salvo l'art. 88, ultimo comma della l. n. 121/1981 che prevede che i trasferimenti di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
Ai sensi del successivo comma 4, le modalità con cui vengono disposti i trasferimenti in deroga del personale della Polizia di Stato sono stabilite con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Il comma 4-bis
reca una novella all'articolo 1, comma 5, della legge delega per la
revisione dello strumento militare (legge n. 244/2012), aggiungendo,
dopo la previsione per cui il Governo può adottare decreti correttivi o
integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1, la previsione in base alla quale una
quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di
natura permanente derivanti da tale revisione - di cui all'articolo 4, comma 1,
lett. c) e d) – deve essere impiegato
per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al
fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Tali ulteriori decreti legislativi devono essere adottati dal Governo nel rispetto:
§ dei principi, di cui alla legge n. 216/1992, che prevedono di disciplinare in modo omogeneo il contenuto del rapporto di impiego Forze di polizia e delle Forze armate (articolo 2, comma 1), nonché di equiordinazione dei compiti e dei conseguenti trattamenti economici anche attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche (articolo 3, comma 3);
§ dei criteri direttivi, di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), n. 1) della legge n. 124/2015 – la cui delega è in corso di attuazione - che prevedono la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle FFPP, stabilendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.
In relazione ai decreti legislativi attuativi della
legge n. 244 del 2012 si ricorda che sono stati approvati i seguenti provvedimenti
previamente sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari:
1.
decreto legislativo n. 7 del 2014, recante disposizioni
per la riduzione degli assetti ordinamentali delle FF.AA., finalizzato a dare
attuazione all'articolo 2 della legge 244 del 2012 che prevede una contrazione
complessiva del 30% delle attuali strutture operative, logistiche, formative,
territoriali e periferiche della difesa;
2.
decreto legislativo n. 8 del 2014 recante
disposizioni in materia di personale militare e civile della Difesa, diretto ad
attuare quanto previsto dall'articolo 3 della legge delega che reca i principi
e i criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle
dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa.
Il comma 4-bis introduce dunque una nuova disposizione di delega nell’ambito dell’articolato del decreto-legge.
Occorre in proposito richiamare il limite di contenuto posto dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 (Legge di conversione n. 148 del 2011 – Delega sulla ‘geografia giudiziaria’), si è pronunciata in merito all’inserimento di disposizioni di delega nell’ambito della legge di conversione. Riprendendo la precedente sentenza n. 63 del 1998, la Corte ha rilevato la completa autonomia delle disposizioni di delega inserite nella legge di conversione rispetto al decreto-legge e alla sua conversione.
La Corte ha riconosciuto dunque alla legge di conversione un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l’uno di conversione del decreto-legge, con le modificazioni introdotte, adottato in base alla previsione dell’art. 77, terzo comma, della Costituzione; l’altro, di legge di delega ai sensi dell’art. 76 della Costituzione. La sentenza conclude dunque nel senso che “il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite […] dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012).”
Appare pertanto opportuno valutare la previsione del comma 4 bis
dell’articolo 7 alla luce di quanto previsto dalla Legge 400 del 1988 e dalla
citata giurisprudenza costituzionale.
L’articolo 8, prevede un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2015 per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy. In particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.
Si segnala che il comma 196, del disegno di legge di
stabilità per il 2016, all’esame del parlamento, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2016,
per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano
straordinario per la promozione del made
in Italy.
Le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il rilancio del made in Italy e l'attrazione degli investimenti- introdotto dall'articolo 30 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"- sono state stanziate nella legge finanziaria per il 2015 (comma 202-203, articolo 1, L.190/2014). Nello specifico per la realizzazione del Piano sono assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017.
Più in particolare:
il comma 1 stanzia 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, per integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy. Ciò dovrà avvenire mediante il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, secondo cui il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare.
Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M.
13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è
stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015. Più in particolare gli
obiettivi del Piano sono:
§ incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;
§ aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;
§ cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;
§ accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.
Inoltre il piano è articolato in complessive 10
misure, di cui 5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, Voucher Temporary Export Manager,
Formazione Export Manager, Roadshow per le PMI, Piattaforma
E-Commerce per le PMI) e 5 all’estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati
d’Attacco – es. USA -, Piano “Road to
Expo”, Piano comunicazione contro Italian Sounding, Roadshow attrazione
investimenti).
L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia, con
cui il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da
raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, e l’Agenzia ha
approvato alcuni progetti per l’attuazione parziale del Piano.
Il comma 2 prevede che tali fondi, pari a 10 milioni di euro, siano così ripartiti:
§ 2 milioni di euro a supporto delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale [(comma 2, lettere b) art.30, D.L.133/2014, conv. con modificazioni, dalla L 164/2014];
§ 8 milioni di euro per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding [(comma 2, lettera f) art.30, D.L.133/2014, conv. con modificazioni, dalla L 164/2014].
Il comma 3 prevede che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure in questione, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali.
Si ricorda che l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che L'ICE-Agenzia nell’attuazione del Piano si avvale delle sue competenze istituzionali.
Più in particolare ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero -con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti -e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali. Per quanto attiene alle modalità operative dell’ICE-Agenzia, essa svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico che è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.
La relazione sull'attuazione del Piano, che deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata presentata il 29 ottobre 2015.
Articolo
9
(Revoca finanziamenti per interventi non
attuati e abrogazioni procedure per aeroporti)
L'articolo 9 è volto, da una parte, a modificare
la disciplina riguardante la revoca dei finanziamenti di opere pubbliche, disposta dall’’articolo 3 del
decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. “Sblocca Italia”), e, dall’altra, ad abrogare
la procedura prevista per l’approvazione e l’esecuzione degli interventi
infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni,
contenuta nel comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1.
Revoca finanziamenti per interventi non
attuati (commi 1 e 2)
In particolare, il comma 1, lettera a),
attraverso l’inserimento del comma 3-bis
al citato articolo 3 del D.L. n. 133 del 2014, precisa che, ai fini della
revoca dei finanziamenti ivi previsti, le condizioni di appaltabilità e di
cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti,
previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse di cui al
comma 2 del medesimo articolo 3, sono compiuti entro il 31 dicembre
dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai
fini rispettivamente corrispondenti
L'articolo 3, commi 1 e
1-bis, del D.L. 133/2014 ha destinato al Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1
dell’art. 18 del D.L. 69/2013 (cd. “sblocca cantieri”) nuove risorse per 3.890
milioni di euro per la realizzazione di determinate infrastrutture nel periodo
2014-2020. Con il successivo comma 2 sono state individuate le opere da
finanziare (suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c)
del medesimo comma), nonché i termini di appaltabilità e cantierabilità,
demandando l’assegnazione delle risorse ad uno o più decreti interministeriali.
Il comma 5 del citato
articolo 3 del D.L. n. 133 del 2014 prevede che, in caso di mancato rispetto
dei suddetti termini per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere, si
determini la revoca del finanziamento assegnato. Il comma 6 dispone infine che
le risorse revocate ai sensi del citato comma 5 confluiscono nel Fondo di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ("Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico
nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,
n. 798"), attribuendole prioritariamente ad una serie di opere.
Si segnala che, in un comunicato dell’ANAC del 6 ottobre 2015, è stato
precisato che la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la
sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in
considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la
permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel
bando di gara che, a norma dell’art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra
l’altro, le informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei contratti
pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
In conseguenza di quanto disposto dal nuovo
comma 3-bis aggiunto all’art. 3 del
D.L. n. 133 del 2014, il comma 1, lettera b), modifica il comma 5
dell’art. 3 del D.L. 133 del 2014, prevedendo che il mancato rispetto delle
condizioni fissate dal comma 3-bis
determina la revoca del finanziamento assegnato secondo le tabelle di
finanziamento allegate ai decreti interministeriali di cui al comma 2. Con tale
modifica, pertanto, non si fa più riferimento al mancato rispetto dei termini
per l’appaltabilità e la canteriabilità delle opere indicati al comma 2 lettere
a), b), e c) dell’art. 3 del D.L. n. 133 del 2014, ai fini della revoca dei
finanziamenti assegnati ai sensi dei commi 5 e 6.
Le predette disposizioni, ai sensi di quanto
previsto dal comma 2, si applicano agli interventi finanziati a decorrere
dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli
adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Abrogazioni procedure aeroporti (comma 3)
Il comma 3 dell’articolo 9 abroga il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge
1/2012 che disciplina la procedura di approvazione ed esecuzione degli
interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.
Si tratta della norma che definisce infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale gli interventi
infrastrutturali relativi a taluni sistemi aeroportuali, individuati dall’articolo
17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009, compresi quelli inseriti nell’ambito dei
contratti di programma o convenzione unica. Si tratta di aeroporti aventi le
seguenti caratteristiche:
§ sistemi
aeroportuali nazionali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui: in base ai dati 2014 gli aeroporti che
hanno superato tale soglia sono i seguenti: Roma Fiumicino (38,506 mln), Milano
Malpensa (18,851 mln), Milano Linate (9,031 mln), Bergamo (8,774 mln) e Venezia
(8,475 mln);
§ sistemi
aeroportuali aventi strutture con sedimi in regioni diverse (sistema aeroportuale del Garda, del quale
fanno parte gli aeroporti di Brescia e Verona).
Gli aeroporti di
cui al citato articolo 17, comma 34-bis,
sono aeroporti per i quali l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è
stato autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla
normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, orientati ai
costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri
di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di
aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto.
Articolo
10
(Continuità territoriale)
L’articolo 10 attribuisce alla Regione Sardegna risorse per garantire la continuità territoriale aerea con l’isola, per i residenti e non residenti nella regione (commi 1 e 2). Si prevede poi (comma 2-bis) una proroga per la vita tecnica degli impianti a fune e si interviene sui contratti con Trenitalia S.p.a.(comma 2-ter), autorizzando la corresponsione alla società dei corrispettivi per i servizi prestati nel 2015 e 2016 e prorogando per l’anno 2016 l’affidamento alla società Trenitalia dei servizi ferroviari e media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale.
Il comma 1, attribuisce alla regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015 per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.
Il secondo periodo del comma 1 esclude le predette risorse, per l'anno 2015, tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 (Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario) dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (190/2014) in base al quale le regioni a decorrere dal 2015, in fase di rendiconto, e a decorrere dal 2016, in fase di previsione, devono conseguire il pareggio di bilancio - definito come “saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa” - sia considerando le entrate e le spese finali, sia considerando le entrate e le spese correnti. Il terzo periodo del comma 1 esclude le spese effettuate nel 2016, a valere sulle risorse attribuite nel 2015, di cui al primo periodo, dai vincoli di finanza pubblica.
Si ricorda altresì che l’art. 42, co. 9 del D.L. n. 133 del 2014 ha previsto, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, che l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fosse determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014 e che dall'obiettivo 2014 fossero escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A.
Il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
Si ricorda in proposito che l’articolo 1, commi 837 e
840 della legge finanziaria 2007
(296/2006) hanno previsto il passaggio
delle funzioni in materia di continuità territoriale alla regione Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri
finanziari a carico della medesima regione. Il regime previgente che
finanzia con risorse statali gli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree
per garantire la continuità territoriale è stato oggetto di proroghe negli anni
successivi; il decreto ministeriale 29 novembre 2011 ha disposto in materia
relativamente ai collegamenti con gli aeroporti di Roma e Milano (CT1) fino
alla cessazione disposta con decreto ministeriale 25 ottobre 2012. Per i
collegamenti con gli altri aeroporti (CT2) la cessazione del regime di finanziamento statale degli oneri di servizio
pubblico è stata disposta dal decreto
ministeriale 23 novembre 2015. Il Regolamento
UE n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei
nella Comunità, all’articolo 16, disciplina gli oneri di servizio pubblico che uno Stato membro può imporre ai
servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto
che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo
territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto
nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo
sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso. Tale
onere è imposto esclusivamente nella
misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di
linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità,
tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se
tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I criteri specifici
imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio pubblico sono stabiliti in
modo trasparente e non discriminatorio.
Nel valutare la necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico
previsto lo Stato membro tiene conto o gli Stati membri tengono conto:
a)
dell'equilibrio
tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della
regione interessata;
b)
della possibilità
di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a
soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui
i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di
percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e
orari adeguati;
c)
delle tariffe
aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
d)
dell'effetto
combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta
di cui trattasi.
Il comma 2-bis, introdotto al Senato, prevede la possibilità di una proroga della vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune di due anni, nelle more dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale previsto in attuazione dell’articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 133/2014, che specifichi i criteri delle verifiche ministeriali necessarie per la non applicazione dei termini di scadenza della vita tecnica complessiva degli impianti.
Si ricorda infatti che il decreto-legge 133/2014 ha eliminato (articolo 31-bis, comma 1) i termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e terrestri, quando gli stessi risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 dell’art. 31-bis, ha previsto quindi, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, la possibilità di una proroga per gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non sia scaduta, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. In attuazione del comma 2 è stato emanato il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2014 che ha confermato la concessione della proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune (Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2014).
Il comma 2 dell’art. 31-bis viene quindi novellato dal comma 2-bis in commento, estendendo la possibilità di proroga a due anni anziché uno.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 31-bis richiamato estende i benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.
Il comma 2-ter, introdotto al Senato, proroga ex lege, per l'anno 2016, il Contratto di servizio dello Stato con Trenitalia S.p.a. avente ad oggetto i servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale ed autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016.
Si ricorda che i
servizi di trasporto passeggeri di media e lunga percorrenza di Trenitalia
S.p.A. sono suddivisi in due settori: servizio a mercato che viene
esercitato in piena autonomia commerciale, il cui rischio d’impresa è
totalmente a carico di Trenitalia; servizio universale, regolato da un Contratto di Servizio per il quale Trenitalia
riceve un contributo dallo Stato al fine di garantire il trasporto su tutto il
territorio nazionale, anche in aree a scarsa domanda. Il Contratto
di servizio vigente è relativo al periodo 2009-2014 ed è proseguito, per l’anno 2015, secondo quanto previsto
dal medesimo contratto, in attesa che l’Autorità di regolazione dei trasporti
definisca gli ambiti di servizio pubblico e gli schemi di bando di gara per
l’affidamento dei servizi di trasporto passeggeri, compresi quelli diretti a
garantire la continuità territoriale, come quelli oggetto dell’emendamento.
Si veda la Relazione sullo stato di
attuazione del Contratto di servizio con Trenitalia redatta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda altresì che con lettera del 27 marzo 2014
la Commissione europea ha chiesto
all'Italia di fornire ulteriori informazioni per la valutazione di due aiuti di
Stato concessi a società del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.:
§
il trasferimento
a titolo gratuito di asset dell'infrastruttura ferroviaria dal gestore dell'infrastruttura
RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) a due imprese di trasporti attive sul
mercato del trasporto ferroviario di merci, Trenitalia S.p.A. e FS Logistica S.p.A.,
avvenuto dal 2007 al 2010 e per i quali non sarebbe stata realizzata una valutazione
del prezzo di mercato;
§
la compensazione data a Trenitalia S.p.A.
per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico nel trasporto merci, per gli
anni dal 2000 al 2014 e pari a 1.170 milioni di €, che supererebbe i costi
totali del servizio fornito.
La Commissione pertanto, nell’ambito del procedimento
di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, ha invita l’Italia a presentare le proprie osservazioni e
a fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione delle misure. Il 20
giugno 2014 il Governo ha fornito alla Commissione le informazioni richieste su
entrambi i casi.
Si ricorda infine che Il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 novembre, in esame preliminare, un decreto del Presidente del Consiglio, predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che prevede la cessione di non oltre il 40% di quote della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ai sensi della normativa sulle privatizzazioni (legge 474/1994 e legge 481/1995). Il decreto è stato inviato alle Commissioni parlamentari competenti per il parere. Il DPCM prevede che la cessione – che potrà essere effettuata anche in più fasi – si realizzi attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, e a investitori istituzionali italiani e internazionali, e quotazione sul mercato azionario e che la privatizzazione di FS è prevista nel corso 2016, compatibilmente con le condizioni del mercato. Il decreto prevede che la proprietà della infrastruttura ferroviaria di RFI rimanga in mano pubblica.
Articolo
11
(Spazi finanziari per interventi nel
settore delle linee metropolitane)
L’articolo 11 determina spazi
finanziari per i comuni ai fini della realizzazione di interventi nel
settore dei trasporti rapidi di massa e interviene, in base ad una modifica
introdotta al Senato, sull’utilizzo delle risorse destinate agli obblighi di
servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferrovia ed abrogando
il divieto ex-lege
di rinnovo a Trenitalia S.p.a del contratto nazionale
di servizio per il trasporto ferroviario merci, contenuto nella legge di
Stabilità 2015.
Il comma 1 attribuisce spazi
finanziari, ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50
milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno
effettuato pagamenti, nell'anno 2015, con risorse proprie in cofinanziamento:
§
per interventi
relativi a linee metropolitane, approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 211 del 1992, che
disciplina l’approvazione dei progetti infrastrutturali di sistemi di trasporto
rapido di massa, presentati dai comuni;
§
ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
2 della legge n. 1042 del 1969 che disciplina il piano dei trasporti
pubblici del comprensorio, per il miglior coordinamento delle linee
metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto, presentati dai
comuni, prevedendo anche il procedimento espropriativo.
Il comma 2 demanda ad un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell’ammontare degli
spazi attribuiti a ciascun comune; a tal fine, entro il termine perentorio di 8
giorni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge i comuni comunicano,
mediante l'applicativo web del patto di stabilità interno, i pagamenti
sostenuti nell'anno 2015; qualora la richiesta complessiva risulti superiore
agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle
singole richieste.
I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti al Senato, recano una nuova
disciplina, applicabile per gli anni 2016 e 2017, per l’attribuzione
delle risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del
trasporto di merci su ferrovia, modificando transitoriamente la disciplina
recata in materia dall’articolo 1, comma 294, della legge di stabilità 2015
(legge n. 190 del 2014) ed abrogando il divieto ex-lege di rinnovo a Trenitalia S.p.A.
del contratto nazionale di servizio per il trasporto ferroviario merci.
La norma vigente richiamata (comma 294) ha limitato a 100
milioni di euro annui, a partire dal 2015, le risorse destinate
agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su
ferro ed ha disposto che non venisse rinnovato il contratto
nazionale di servizio per il trasporto ferroviario merci, in scadenza il 31
dicembre 2014 con Trenitalia S.p.a., attribuendo conseguentemente le
risorse per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore
direttamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI S.p.A.). Il comma
294 ha previsto quindi che il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
(RFI S.p.A.), a partire dal 2015, provveda a destinare le somme
ricevute, alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario
delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo
dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di
trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o
destinazione nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Lazio, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La compensazione
si sarebbe dovuta applicare entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, determinandola proporzionalmente ai treni/km sviluppati
dalle imprese ferroviarie.
A tale proposito si ricorda
anche che la Commissione europea, con la comunicazione 2012/C 8/02 del
gennaio 2012 ha precisato che la compensazione degli oneri di pubblico servizio
deve essere calcolata considerando i costi al netto degli introiti che
l’impresa percepisce dalla fornitura del servizio economico di interesse
generale; inoltre, il margine di utile ragionevole deve essere considerato come
tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un’impresa media
per valutare se prestare o meno il servizio economico di interesse generale per
l’intera durata del periodo d’incarico, tenendo conto del livello di rischio.
Il comma 2-bis
prevede, in sostituzione della disciplina vigente, che per gli anni 2016 e 2017, si applichino invece le seguenti misure:
§
le risorse
di cui al comma 294 (100 milioni annui) sono attribuite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie (anziché
espressamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria RFI S.p.A.) a
compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci,
e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, ma con
l’esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante
per l’effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri,
aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (comma 2-ter);
§
la compensazione
viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle
imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate;
§
le risorse non attribuite, alle imprese ferroviarie, ai sensi del
secondo periodo del comma 2-ter,
saranno destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al
riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che
effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura
ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/Km
ed il contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai
trasporti in modalità stradale, sarà ripartito fra le imprese aventi
diritto in maniera proporzionale ai treni/Km effettuati.
Si rinvia quindi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti la disciplina delle modalità di calcolo e di attuazione delle misure del comma 2-ter.
Il comma 2-quater novella invece espressamente il comma 294 in due modi:
§ abrogando
il sesto periodo, cioè la
previsione legislativa del non rinnovo del contratto di servizio pubblico di
trasporto merci a Trenitalia S.p.a.;
§
rinviando
ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina
delle modalità di calcolo e di attuazione delle misure del comma
294 e sostituendo quindi il periodo che stabiliva che la rendicontazione
delle risorse fosse effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso.
Articolo
12
(Fondo nazionale per il servizio civile
nazionale)
L'articolo 12 incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di 100 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile.
Il Fondo nazionale per il servizio civile è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla medesima legge n. 230.
L'incremento di 100 milioni per il 2015 previsto dal presente articolo si aggiunge allo stanziamento fissato dalla Tabella C della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), pari a 115,7 milioni per il 2015 (cap. 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
Si segnala che la Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2016 all'esame della Camera dei deputati (A.C. 3444-A) prevede una dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 115,7 milioni annui a decorrere dal 2016 (con un incremento di 2,3 milioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente).
In relazione alla disciplina del servizio civile nazionale, si ricorda in sintesi che con la promulgazione della L. 331/2000 che ha stabilito la sospensione della leva obbligatoria a partire dal 2007 (poi anticipata al 1° gennaio 2005 dalla L. 226/2004), si è aperta la strada per la costituzione di un servizio civile volontario parallelo al servizio militare professionale.
Infatti, in conseguenza della abolizione della leva obbligatoria, la L. 64/2001 ha istituito il Servizio civile nazionale, un servizio volontario aperto ai giovani dai 18 ai 26 anni (uomini e donne) che intendono fra l’altro “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli” nonché partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, con particolare riguardo al settore ambientale. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio civile nazionale sono riconducibili ai seguenti settori:
• assistenza;
• protezione civile;
• ambiente;
• patrimonio artistico e culturale;
• educazione e promozione culturale;
• servizio civile all'estero.
Il D.Lgs. 77/2002, dando attuazione alla delega recata dalla L. 64/2001, ha disciplinato il Servizio civile nazionale, innalzando tra l’altro il limite di età a 28 anni (art. 3, comma 1). Inoltre, alcune funzioni sono trasferite alle regioni che curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze (art. 2, comma 2) e istituiscono albi su scala regionale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in àmbito regionale e provinciale (art. 5, comma 2). Rimane in capo all’Ufficio nazionale per il servizio civile incardinato presso la Presidenza del Consiglio la tenuta dell’albo nazionale.
Complessivamente il numero dei posti di volontario messi a bando dal 2001, anno di istituzione del servizio civile volontario, al 2013 è stato di 335.713 giovani. Il numero massimo di partecipazione si è avuto nel 2006 con 57.119 posti messi a bando. Successivamente, il numero dei posti è diminuito progressivamente, fino al minimo raggiunto nel 2014 di 6.608 posti (se si esclude l’anno 2012, quando non è stato pubblicato alcun bando di selezione).
Si ricorda infine che il 9 aprile 2015 la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge (A.C. 2617 , A.C. 2071, A.C. 2095 e A.C. 2791), recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1870). Tra le finalità perseguite dal disegno di legge vengono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina in tema di servizio civile nazionale. In particolare, l’articolo 8 contiene una delega finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi:
§ all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
§ alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e i 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale;
§ alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;
§ alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
Articolo
13
(Rifinanziamento per l'anno 2015 del
Fondo sociale
per occupazione e formazione)
L’articolo 13 incrementa, per il 2015, di 400 milioni di euro, il Fondo
sociale per l’occupazione e la formazione (da destinare anche al
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga) e prevede la destinazione
di 50 milioni di euro, per l'anno 2016, agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di favorire
l’inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili.
Il comma 1 dispone che alla copertura finanziaria dell’incremento di 400 milioni di euro per il 2015 del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare anche al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui all’art. 2, c. 64-66, della L. 92/2012), si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie di spesa accertate (relative allo stesso 2015) concernenti le risorse stanziate nell’ambito delle diverse misure di salvaguardia disposte in favore dei soggetti (cd. salvaguardati) ai quali, a determinate condizioni, è stato garantito l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti, in luogo di quelli nuovi introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24 - c.d. Riforma Fornero).
Viene corrispondentemente ridotto per il 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica.
Normativa vigente
Gli
ammortizzatori sociali in deroga
Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in
deroga, si ricorda che l'articolo 2,
commi 64-66, della L. n. 92/2012 (cd. riforma Fornero), al fine di
garantire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali,
consente, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione di
ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, si prevede che il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la
concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità. Tali trattamenti sono concessi, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
l'occupazione e formazione.
Gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati
oggetto di successivi interventi normativi volti al loro rifinanziamento.
Infine, si ricorda che il disegno di legge di
stabilità per il 2016 (A.C. 3444, art. 1, c. 164-165), attualmente all’esame
del Parlamento, dispone un incremento, per il 2016, di 250 milioni di euro
delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga e reca
disposizioni per la concessione e la proroga degli stessi, modificando i
criteri stabiliti, da ultimo, con il D.M.
1 agosto 2014, n. 83473. Si specifica, tra l'altro, che gli effetti dei
trattamenti in oggetto si esauriscono, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2016,
nell'ambito del passaggio all'applicazione della nuova disciplina sugli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs.
148/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2015, cd. Jobs act).
Il disegno di legge di stabilità prevede, in
particolare, che:
§ il trattamento di integrazione salariale in deroga
possa essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi
nell’arco di un anno;
§ il trattamento di mobilità in deroga non possa essere
concesso ai lavoratori che abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità
in deroga per un periodo pari o superiore a 3 anni, anche non continuativi,
mentre agli altri lavoratori possa essere concesso per 4 mesi (6 mesi nel caso
di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno, per i quali il limite
massimo complessivo non può eccedere 3 anni e 4 mesi);
§ le regioni e le province autonome possono concedere -
fermo restando il suddetto termine del 31 dicembre 2016 -, in deroga ai criteri
in materia posti dagli artt. 2 e 3 del D.M. 1 agosto 2014, n. 83473, e dalle
norme di cui al medesimo disegno di legge di stabilità, i trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità in oggetto, in misura non superiore al 5
per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero anche in eccedenza a tale
quota, con integrale copertura dei relativi oneri a carico delle finanze
regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o
programmi coerenti con la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali.
Soggetti
salvaguardati dai nuovi requisiti pensionistici
Al fine di
salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei
requisiti pensionistici, la riforma pensionistica adottata con l’articolo 24
del DL n.101/2011, ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune
categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa
previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. L'insufficienza
delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente nei
mesi successivi alla sua entrata in vigore, ha indotto il Governo e il
Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo
la normativa previgente, estendendola a più riprese, attraverso sei interventi
di salvaguardia, con i quali è stato assicurato l’accesso al sistema
previdenziale con i vecchi requisiti a 170.000 lavoratori[3].
Da ultimo, nel
disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente all’esame del Parlamento
(A.C. 3444), si prevede il settimo intervento di salvaguardia, garantendo
l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di
ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti
beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di
precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60
mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il
quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali
disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene
stabilito a 172.466.
Il successivo comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, destina, per l'anno 2016, 50 milioni di euro agli enti pubblici della regione Calabria, a titolo di compartecipazione dello Stato, al fine di favorire (ex art. 1, c. 207, L. 147/2013) l’inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili, a valere sulle risorse già stanziate dall’art. 1, c. 1156, lett. g)-bis della L. 296/2006 (pari a 50 milioni di euro annui, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea).
Si prevede che le procedure di stabilizzazione in oggetto si concludano inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016 e che, a tal fine, la regione Calabria, con propria legge e con copertura finanziaria a suo carico, determini lo stanziamento per gli ulteriori oneri inerenti alle medesime procedure, assicurando, in ogni caso, la compatibilità di tale intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
Si ricorda che l’art.
1, c. 207, della L. 147/2013, ha disposto, per l'anno 2014, al fine di
favorire l’inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato,
degli LSU e dei lavoratori titolari di determinati strumenti di sostegno al
reddito (CIGS, indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione)
degli enti pubblici della regione Calabria, la possibilità di utilizzare le
risorse di cui al citato art. 1, c. 1156, lettera g)-bis, della L. 296/2006,
pari a 50 milioni annui, a carico del Fondo per l’occupazione, previsti per la
stabilizzazione degli LSU in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea (la definizione delle
modalità di assegnazione delle risorse è rimessa ad uno specifico decreto
interministeriale). Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, le assunzioni a tempo determinato possono
avvenire in deroga alla normativa vigente (che limita, a vario titolo, le
assunzioni, anche a tempo determinato, da parte delle PA) e, in particolare, in
deroga:
§ all’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, il quale ha
disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e
ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo
determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
§ all’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 (che ha abrogato
l’art. 76, c. 7, del D.L. 112/2008), che contiene specifiche norme volte a
rimodulare le limitazioni al turn over per gli enti territoriali;
§ ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006 i
quali prevedono, rispettivamente, che gli enti sottoposti al patto di stabilità
interno assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva, mediante la riduzione dell'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, (attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della
spesa per il lavoro flessibile, nonché mediante la riduzione delle strutture ed
il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa) e
che per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno le spese di
personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.
Inoltre, al solo fine di consentire la stipula dei
suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, il richiamato
art. 1, c. 207, della L. 147/2013, ha previsto che il mancato rispetto del
Patto di stabilità interno per il 2013 non comporta l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della L. n. 183/2011,
che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a
qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio “elusivi” con
soggetti privati.
Infine, l’articolo
16-quater del D.L. 78/2015 ha
esteso ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di
lavoratori socialmente utili le suddette deroghe alla normativa vigente in
materia di assunzioni anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti
regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del Patto di
stabilità interno per il 2014.
Articolo
14
(Interventi in materia di edilizia
residenziale pubblica)
L’articolo 14 autorizza la spesa di 25 milioni di euro, per l’anno 2015, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva. Lo stesso articolo stabilisce che tale finanziamento sia ripartito sulla base del programma redatto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 47/2014.
L’articolo 4 citato prevede l’emanazione, con decreto interministeriale, di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare, con priorità, agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti. Lo stesso articolo disciplina le procedure per l’utilizzo delle risorse e il monitoraggio sull’attuazione del Programma.
Tali stanziamenti sono stati integrati dal comma 235 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che per il finanziamento del programma suddetto ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018. Lo stesso comma 235 ha altresì stabilito che alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti da revoche, così distribuiti: 34,831 milioni di euro per l'anno 2014; 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017; 30,277 milioni di euro per l'anno 2018; 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Su tale distribuzione temporale interviene, mediante una rimodulazione destinata a collocare nel biennio 2016-2017 l’importo di 164 milioni di euro, la tabella E del ddl di stabilità 2016 (A.C. 3444).
Il decreto interministeriale che ha provveduto alla formulazione del Programma è il D.M. 16 marzo 2015. Tale decreto ha articolato il Programma in due linee:
a) interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti, mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento, che una volta recuperati saranno assegnati prioritariamente agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti. A tale linea del programma è destinato il finanziamento suddetto di 67,9 milioni di euro, allocato nel capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);
b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria (da attuare mediante interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza delle componenti strutturali, di rimozione di materiali nocivi quali p.es. amianto e piombo, di superamento delle barriere architettoniche, di frazionamento/accorpamento, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici). A tale linea del programma è destinata la somma di 400,2 milioni di euro (allocata nel capitolo 7442 dello stato di previsione del MIT), derivante dalle disposizioni dettate dal comma 235 della L. 190/2014.
Con il successivo decreto 12 ottobre 2015 è stato effettuato il riparto regionale dei finanziamenti indicati.
Secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo, nella seduta dell’VIII Commissione (Ambiente) del 29 ottobre scorso, in risposta all’interrogazione 5/06737, “i fondi disponibili in questa prima fase renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse”.
Articolo
15
(Interventi in materia di impianti sportivi)
L’articolo 15
istituisce il Fondo “Sport e periferie”, finalizzato,
in particolare, al potenziamento dell’attività sportiva agonistica e allo sviluppo della relativa cultura in aree
svantaggiate e zone periferiche urbane.
Reca, inoltre disposizioni per interventi su
impianti sportivi esistenti da parte delle associazioni e società sportive.
Le risorse e le finalità del Fondo “Sport e periferie”
Il comma
1 dispone che il Fondo “Sport e periferie”, con una dotazione di € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed €
30 mln nel 2017, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI.
L’obiettivo
dichiarato è quello di rimuovere gli
squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana.
In base al comma
2, il Fondo è finalizzato a:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti su
(tutto) il territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi
destinati all’attività agonistica
nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree;
c)
completamento e adeguamento di impianti
sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale (evidentemente
localizzati anche in aree e zone diverse da quelle indicate alla lett. b)).
Un’ulteriore finalizzazione del Fondo è
costituita dalle attività e dagli interventi finalizzati alla “presentazione” (già avvenuta[4])
e alla promozione della candidatura di
Roma per le Olimpiadi del 2024.
I Piani per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo
Il comma
3 dispone che, per la realizzazione degli interventi, il CONI presenta alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge, il piano
relativo ai primi interventi urgenti. Successivamente, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., presenta
il piano pluriennale degli interventi,
che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ogni anno (si intenderebbe
del 2016 e del 2017).
I piani sono approvati con D.P.C.M.
Con riguardo ai termini
previsti per la presentazione del piano relativo ai primi interventi urgenti -
essendo gli stessi ormai decorsi il 10 dicembre 2015 -, si valuti l’opportunità
di prevederne un aggiornamento.
Per la predisposizione e attuazione del piano
pluriennale, il CONI può avvalersi di personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni, in possesso di specifiche competenze tecniche.
In base al comma
5, per la realizzazione degli “interventi previsti dal Piano di cui al
comma 3”, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all’art. 1,
co. 304, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).
Dal punto di vista della
formulazione del testo, il riferimento dovrebbe essere “ai piani di cui al
comma 3”.
L'art. 1, co. 304-305, della L. 147/2013 ha introdotto una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi impianti e degli spettatori. Gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate.
Al fine indicato, è stata semplificata la procedura amministrativa e sono state previste modalità innovative di finanziamento.
La procedura inizia con la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità, completo di un piano economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente.
Il comune convoca una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta.
Nel caso di esito
positivo della fase preliminare, il soggetto proponente presenta il progetto
definitivo al comune.
Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Se il progetto comporta atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto.
Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera.
Nel caso di superamento dei termini relativi alle conferenze di servizi (preliminare o decisoria), sono previsti interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto.
Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, è previsto lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica sul progetto approvato, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto presenti nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006), che consente di realizzare opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato[5].
Il comma
4 dispone che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
sotto la cui vigilanza è posto, ai sensi
dell’art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006) - una relazione annuale (si intenderebbe, relativa agli esercizi 2015,
2016 e 2017) sull’utilizzo dei fondi
assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il
Fondo. La Presidenza del Consiglio dei
ministri, a sua volta, trasmette la relazione alle Camere.
Per
completezza, si ricorda che l’art. 64 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) aveva
previsto l’istituzione del Fondo per lo
sviluppo ed la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato
alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già
esistenti e aveva previsto che i criteri per l’erogazione delle risorse fossero
definiti con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con quello dell’economia e
delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata Stato Regioni.
Esaminando
il ricorso presentato dalla regione Veneto, la Corte costituzionale, con la sentenza 254/2013, ha richiamato, anzitutto, “che questa Corte,
nell’occuparsi in passato della collocazione materiale della disciplina
afferente alla edilizia sportiva ebbe a chiarire, in un primo tempo – anche
anteriormente cioè alle «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
− che «la ripartizione delle competenze sugli impianti e sulle
attrezzature è […] nel senso che, mentre lo
Stato è pienamente legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli
impianti e sulle attrezzature necessari per l’organizzazione delle attività
sportive agonistiche, le regioni vantano invece la corrispondente
competenza in relazione all’organizzazione delle attività sportive non
agonistiche» (sentenza n. 517 del 1987), precisando, successivamente, che «non
è dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri
nella materia dell’ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi il
riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall’art. 117,
terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 424 del 2004).
Alla
luce di tali precedenti si può, pertanto, tranquillamente, ascrivere la
destinazione del fondo in questione − finalizzato non a favorire
l’attività sportiva agonistica ma destinato allo «sviluppo ed alla capillare
diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della
popolazione» − all’ambito materiale di competenza concorrente regionale
dell’«ordinamento sportivo» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost”.
Alla
luce di tali premesse, la Corte ha ricordato che, secondo la propria
consolidata giurisprudenza, l’art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di
prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o
concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di
soggetti privati, evidenziando che non poteva valere quale argomento idoneo a
far ritenere inapplicabile tale orientamento l’affermazione della difesa
erariale secondo la quale l’intervento finanziario previsto sarebbe stato da
attribuire al novero di quelli previsti dall’art. 119, quinto comma, Cost.,
secondo il quale è consentita allo Stato
la destinazione di risorse aggiuntive agli enti locali per l’effettuazione di
interventi speciali volti, fra l’altro, alla rimozione degli esistenti
squilibri economici e sociali.
Tale
circostanza, infatti, non si riscontrava nel testo dell’art. 64 censurato.
Conclusivamente,
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, co. 1 e 2,
del D.L. 83/2012.
In
proposito, si ricorda che parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
capillare diffusione della pratica sportiva non erogate a seguito della
sentenza della Corte, sono state utilizzate per i 500 interventi relativi agli
impianti sportivi di base previsti nell’ambito del progetto “1000 Cantieri per lo sport”[6]. Si veda, al riguardo, il Piano nazionale per la promozione
dell'attività sportiva 2014-2015.
Interventi sugli impianti sportivi promossi da
associazioni e società sportive senza fini di lucro
Il comma
6 dispone che, al di fuori degli “interventi previsti dal Piano di cui al comma 3” –
anche in questo caso il
riferimento dovrebbe essere “ai piani di cui al comma 3” – le associazioni e società sportive senza fini
di lucro possono presentare all’ente locale sul cui territorio insiste
l’impianto sportivo interessato un progetto
preliminare per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento
dell’impianto, accompagnato da un piano
di fattibilità economico-finanziaria, che comprende anche la gestione dell’impianto
e il suo utilizzo finalizzato a favorire
l’aggregazione sociale e giovanile[7]. Nel
caso in cui l’ente locale riconosca l’interesse pubblico del progetto, la gestione dell’impianto è affidata gratuitamente all’associazione o alla
società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore
dell’intervento e comunque non inferiore
a 5 anni.
In materia, si ricorda preliminarmente che l’art. 90, co. 24 e 25, della L. 289/2002 prevede che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Nel caso in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Prevede, inoltre, che le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
Al riguardo, la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 424 del 2004, evidenziando che non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell’ordinamento sportivo, ha chiarito che “lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118, comma 1, della Costituzione”.
Alla luce di ciò, le disposizioni statali che erano state impugnate da parte di alcune Regioni sono state ritenute non invasive delle competenze regionali, in quanto recanti principi fondamentali. Tali, in particolare, sono stati configurati i citati co. 24 e 25 dell’art. 90 della L. 289/2002.
Sembrerebbe,
dunque, opportuno un coordinamento con l’art. 90, co. 24 e 25, della L.
289/2002.
Il comma
8, inoltre, precisa che il Comune – e non gli “enti locali”, di cui al
comma 6 – può deliberare per quali interventi di rigenerazione,
ammodernamento e riqualificazione promossi da associazioni sportive senza scopo
di lucro si applica l’esenzione o la riduzione dei tributi locali prevista
dall’art. 24 del D.L. 133/2014 (L. 164/2014).
La disposizione richiamata dispone che i comuni possono definire, in relazione ad un determinato territorio da riqualificare, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una zona limitata.
A tal fine, i comuni possono deliberare la concessione di riduzioni ovvero di esenzioni dai tributi inerenti
alle attività poste in essere dai predetti soggetti. In ogni caso, l'esenzione
è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per
attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario
dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a
comunità di cittadini costituite in forme
associative stabili e giuridicamente riconosciute.
Con riguardo alla formulazione
del testo, nel comma 8 è opportuno riferirsi esplicitamente anche alle società
sportive (cui si fa riferimento nei commi 6 e 7), nonché “ai piani di cui al comma 3”.
Da ultimo, il comma 7 prevede che le associazioni e le società sportive che gestiscono
un impianto sportivo pubblico possono
aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione
regionale, per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro
combustibile, al fine di garantire la gestione del medesimo impianto.
Le
convenzioni Consip sono state introdotte nel nostro ordinamento con l’articolo
26 della legge 488/1999, che prevede la facoltà per le PA di scegliere se
ricorrere alle convenzioni, oppure svolgere gare autonome utilizzando i
parametri prezzo-qualità delle stesse come limiti massimi. Esse costituiscono
lo strumento mediante cui la Consip svolge una gara volta ad individuare un
operatore economico, che si obbliga a stipulare contratti con tutte le PA che
glielo richiederanno, per determinati beni e servizi. Questa modalità separa la
procedura di gara dall’affidamento degli appalti. L’operatore economico che
vince la gara non si aggiudica gli appalti, che verranno invece stipulati con
le singole amministrazioni.
Articolo
16
(Misure urgenti per il cinema)
L’articolo 16 aumenta (da 115) a 140 milioni di euro
- per il solo esercizio finanziario 2015 - il limite massimo complessivo di
spesa per la fruizione del credito
d’imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico.
Tale limite, previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è attualmente fissato nella misura di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (mentre il limite massimo complessivo di spesa per il 2014 era di 110 milioni di euro).
Si segnala che su tale materia intervengono anche i commi 178-180 dell’articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. n. 3444[8]) .
In particolare, il comma 179 incrementa la predetta autorizzazione di spesa (prevista dall’articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013) da 115 a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Si rammenta che l’articolo 8 del D.L. 91/2013 ha reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) e li ha estesi - dalla medesima data - anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
In particolare, il comma 1 ha reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dall’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della L. 244/2007.
Si rammenta che tali crediti d’imposta erano stati prorogati al 2014 dall’articolo 11 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro. Lo stesso articolo aveva previsto l’intervento di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione di termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta.
Ai sensi del comma 2, dell’articolo 8 suddetto dal 1º gennaio 2014 i predetti benefici fiscali sono stati estesi ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5, in base al quale, ai soli fini della concessione dei crediti d’imposta, per “produttori indipendenti di opere audiovisive” si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente e che detengano diritti, relativi alla trasmissione delle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni affidate ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 3 dell’articolo 8, come modificato dall’articolo 6, comma 2, lett. a), D.L. 83/2014 (L. 106/2014), fissa il limite massimo complessivo di spesa per la fruizione dei crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico (estesi - come ricordato sopra - anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive) nella misura di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (mentre il limite massimo complessivo di spesa per il 2014 era di 110 milioni di euro)[9].
Articolo 17
(Disposizioni finanziarie)
L'articolo 17 prevede la copertura per gli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017.
In particolare, si provvede come segue.
§ quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
In particolare, le riduzioni sono ripartite tra i Ministeri nel modo seguente (dati in milioni di euro): Economia e Finanze 368,73; Sviluppo economico 28; Giustizia 15; Istruzione, Università, Ricerca 19; Interno 3; Ambiente 5; Infrastrutture 32,1; Difesa 13; Beni culturali 2.
§ quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse destinate alla riduzione della componente tariffaria A2 dell’energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 69/2013(legge n. 98/2013).
Si ricorda che l’articolo 5, al comma 1 ha disposto l’estensione dell’applicazione della c.d. Robin Hood Tax, cioè la maggiorazione IRES di cui all’art. 81, co. 16, DL 112/2008 per le imprese che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica e del gas naturale, alle aziende dei medesimi settori con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro (nella normativa previgente era prevista per volumi superiori a 10 milioni) e con un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (nella normativa previgente era 1 milione di euro). Il comma 2 dell’articolo 5 ha destinato le risorse derivanti dall’estensione dell’imposta in questione alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratte la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall’articolo 61 dello stesso D.L. n. 69. Le modalità sono state demandate ad un decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio-11 febbraio 2015, n. 10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2015, n. 6 – Prima serie speciale) corretta con Ordinanza 15-24 aprile 2015, n. 69 (Gazz. Uff. 29 aprile 2015, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, a decorrere dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della medesima sentenza nella Gazzetta Ufficiale. La copertura opererebbe quindi a valere sulle entrate relative al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2015 e il 29 aprile 2015.
§ quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47; secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
La norma citata
prevede che a decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in
parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa
cattolica. Le previsioni assestate per il 2015 sono pari a 36,1 milioni di euro
(cap. 2780, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
§ quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale
disposizione, al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed
enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, ha istituito uno specifico fondo annuo
dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente
l'art. 1, comma 60
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha precisato che il Fondo di cui
all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato
anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi
dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Nel bilancio
2015, il Fondo reca una previsione assestata di 321,7 milioni di euro
(cap.2856, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
§ quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Il comma 16-sexiesdecies
citato ha istituito un fondo in favore delle regioni a statuto ordinario
confinanti con l'Austria (cioè in favore della regione Veneto) per l'erogazione
di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della
benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed
i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni. Nel bilancio 2015, il Fondo reca una previsione assestata di 3
milioni di euro (cap.2864, Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze).
§ quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge di Stabilità 2014, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015.
Si tratta del
contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, al
fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della
legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla
Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1°
febbraio 2001. A sua volta, l'art. 3 della l. 88/2001 aveva riconosciuto un
contributo alle imprese armatoriali aventi i requisiti di nazionalità dei
proprietari di navi italiane in relazione ad un piano d'ammortamento della
durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di
costruzione o trasformazione dell'unità.
§ quanto a 11 milioni di euro -per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per 1 milione di euro.
§ quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando: - l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; - l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; - l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; - l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; - l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015.
§ quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 200
della legge di stabilità 2015 ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze. Successivamente l'art. 3, comma 1,
L. 2 ottobre 2015, n. 171 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015)
ha incrementato la dotazione del fondo di 254.295.088 euro per l'anno 2015.
§ quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter comma 16, lettera e), del D.L. n. 135 del 2009.
Si tratta della
norma che ha assegnato le risorse
necessarie a garantire il livello dei servizi delle convenzioni marittime allora in vigore e prorogate, nonché delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio, con uno stanziamento di
complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, prevedendo che fossero
ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove
convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di
navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) Siremar-Sicilia
Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; c) Saremar-Sardegna
Regionale Marittima S.p.a. – regione Sardegna: euro 13.686.441; d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. – regione
Toscana: euro 13.005.441; e) Caremar-Campania
Regionale Marittima S.p.a. – regione Campania: euro 29.869.832.
§ quanto
a 123,6 milioni di euro per il 2015,
mediante corrispondente utilizzo delle economie di spesa accertate (relative
allo stesso 2015) concernenti le risorse stanziate nell’ambito delle diverse
misure di salvaguardia disposte in favore di determinati soggetti (cd. salvaguardati) e per le quali è da
considerarsi conclusa la certificazione del diritto al beneficio rispetto a
quanto utilizzato sulla base dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del
decreto in esame (alla cui scheda si rimanda).
§ quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo, per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
L'articolo 6, comma 2 citato ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti. Il Fondo, riportato al cap. 7593 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca previsioni assestate per il 2015 di sola cassa pari a 247,8 milioni di euro.
Il comma 2 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
[1] Per un approfondimento sulle varie norme intervenute sul Fondo per le emergenze nazionali si rinvia alla scheda di lettura del dossier del Senato n. 257/2015.
[2] Con D.P.R. 3 novembre 2015, a seguito dello scioglimento dell’Assemblea capitolina di Roma Capitale (conseguente alle dimissioni rassegnate da 26 consiglieri), il dott. Francesco Paolo Tronca è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al medesimo sono stati conferiti i poteri spettanti all’Assemblea capitolina, alla Giunta e al Sindaco.
[3] Per approfondimenti sulla questione degli esodati si rinvia al seguente tema https://www.camera.it/leg17/465?tema=la_questione_degli_esodati
[4] Il 16 settembre 2015, il Comitato olimpico internazionale ha annunciato che Roma, Budapest, Amburgo, Parigi e Los Angeles sono le cinque città candidate ad ospitare le Olimpiadi del 2024: http://www.olympic.org/news/five-world-class-cities-in-strong-competition-for-olympic-games-2024/247185. Al riguardo, si veda anche il sito ufficiale di Roma2024.
[5] Più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 95/3 del 31 gennaio 2014.
[7] Presso la VII Commissione della Camera è in corso l’esame delle proposte di
legge in materia di riconoscimento della funzione
sociale dello sport e delega al Governo per la redazione di un testo unico
in materia di attività sportive (C. 1680 e abb.). In particolare, l’art. 6 del testo base adottato il 7 luglio 2015 stabilisce che i programmi integrati di
edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, attuativi degli accordi di
programma concordati tra Stato e regioni, per la realizzazione del Piano
nazionale di edilizia abitativa, sono finalizzati anche alla “creazione di
spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di
rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione
scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di
lealtà, correttezza e legalità”.
[8] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), già Atto Senato n. 2111. Sulle disposizioni richiamate nel testo, vedi il Dossier del Servizio Studi della Camera, del Servizio Studi e del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica sull’AC n. 3444, p. 205.
[9] I meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti dalla L. 244/2007 per tre anni. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti - come sopra ricordato - ad opera dell’articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con DM 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).