Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 174/2015 ' A.C. 3393 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 363 | ||||
Data: | 03/11/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa | ||||
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali D.L. 174/2015 – A.C. 3393 |
Schede di
lettura |
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n. 363 |
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3 novembre 2015 |
Servizi responsabili: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it Dipartimento Affari esteri ( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier: Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
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File: D15174.doc |
INDICE
Rispetto delle
competenze legislative costituzionalmente definite
Specificità ed
omogeneità delle disposizioni
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
Impatto sui destinatari
delle norme
Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale)
Articolo 6 (Disposizioni in materia penale )
Articolo 7 (Disposizioni in materia contabile)
Articolo 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)
Articolo 10 (Regime degli interventi)
Articolo 11 (Copertura finanziaria)
Il disegno di legge A.C. 3393, di conversione del decreto legge n. 174 del 2015, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge “è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.
Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
Al riguardo si
osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che
disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad
eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.
Le disposizioni di
cui agli artt. 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente
della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla
guerra internazionale, intesa in senso classico[1].
Mancando una disciplina
esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi delle strumento
militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie,
come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito
delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste
possono essere impiegate all’estero al fine della realizzazione della pace e
della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto
internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui
l’Italia sia membro[2].
Il quadro normativo relativo alla
partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente
stabilito da singoli provvedimenti
legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici
contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo
finanziamento (da ultimo il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) nei quali si osserva il
ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato
complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità,
disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale
delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.
Al
fine di meglio delineare lo schema decisionale che consente il coinvolgimento
dei massimi poteri dello Stato nell’assunzione delle determinazioni inerenti
l’impiego delle Forze armate previsto dalla legge n. 25 del 1997 , nel corso della
XIII legislatura, nel 2001, la Commissione Difesa della Camera dei deputati
approvò la risoluzione n. 7-01007 Ruffino, che rappresenta il modello cui si
sono ispirati da allora i rapporti tra Governo e Parlamento in materia di
impiego dello strumento militare all’estero.
La
procedura delineata dalla risoluzione Ruffino è articolata nelle seguenti fasi:
a)
il Governo adotta le deliberazioni di carattere generale in materia di difesa e
sicurezza, comprese quelle relative ai criteri generali di impiego delle Forze
armate all’estero, nonché quelle in ordine alla partecipazione a missioni di
pace all'estero, in sede di Consiglio dei ministri, e ne informa
tempestivamente le Camere;
b)
il Parlamento - entrambe le Camere o anche una sola di esse, oppure le competenti
Commissioni parlamentari, nel regime di autonomia previsto dalla Costituzione
per gli organi parlamentari - sulla base delle comunicazioni del Governo
sull'andamento della crisi e sulle iniziative intraprese, approva, in tempi
compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali, le
determinazioni da questi assunte;
c)
il Governo, acquisita la posizione delle Camere (o di una sola di esse), può
emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa
(compresa la disciplina penale applicabile al personale militare partecipante
alle missioni) delle misure deliberate, ovvero presentare un disegno di legge
di corrispondente contenuto alle Camere;
d)
il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal Governo,
impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa;
e)
il Parlamento converte il decreto-legge, ovvero approva il disegno di legge
presentato dal Governo, anche nel corso della relativa attuazione da parte del
Ministro della difesa.
La risoluzione si
preoccupa altresì di sottolineare la necessità che il Governo ponga il
Presidente della Repubblica nelle condizioni di conoscere e valutare
tempestivamente ogni determinazione relativa all’impiego delle Forze armate
all’estero.
Nello specifico il provvedimento, composto da 12 articoli, è suddiviso in tre capi.
Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).
Le
richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base
di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo,
Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi
Uniti, Bahrain, Libano); Africa ( Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).
Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10).
Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
(Per un approfondimento di tali disposizioni si rinvia alle successive schede di lettura).
Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 7 del 2015) che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1°gennaio - 30 settembre 2015 (e quindi per nove mesi) il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo trimestrale 1° ottobre - 31 dicembre 2015.
Per un
raffronto tra i due provvedimenti, con particolare riferimento agli
stanziamenti finanziari e ai contingenti impiegati si rinvia al dossier progetti
di legge n. 363/1.
Si segnala, inoltre, che rispetto al precedente decreto di proroga n. 107 del 2015 nel decreto legge in esame non risultano prorogate le autorizzazioni originariamente previste:
1. dal comma 7 dell’articolo 11. Tale
norma, autorizzava dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro
33.486.740 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO
denominata Baltic Air Policing di cui al comma 7 dell’articolo 2 del D.L.
109/2014;
2. dal comma 8 dell’articolo 12. Tale
norma, autorizzava dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 92.594
per la prosecuzione dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 della partecipazione
italiana militare alla missione EUMM
Georgia, di cui al comma 8 dell’articolo 2 del D.L. 109/2014;
3. dal comma 1 dell’articolo 13. Tale
norma autorizzava la spesa di 92.998[3] euro volta a consentire dal 1° gennaio
2015 al 30 settembre 2015 la proroga della partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in
Libya (EUBAM Libya[4]) di cui alla decisione 2013/233/PESC
del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad
attività di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate in Libia, di
cui al comma 1 dell’articolo 3 del D.L.
109/2014;
4. dal comma 2 dell’articolo 13. Tale
norma autorizzava, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di
4.364.181 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia
European Union Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya) di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.L. 109/2014[5].
5. dal comma 6 dell’articolo 13. Tale
norma autorizzava per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 la spesa
di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA[6], di cui al comma 7 dell’articolo 3 del
D.L. 109/2014.
Rispetto al precedente decreto legge di proroga delle missioni risultano inserite per la prima volta le autorizzazioni relative:
1. alla partecipazione di personale militare all’operazione militare nell’unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 99 del 2015;
2.
alla
partecipazione di un magistrato
collocato fuori ruolo alla missione missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories). La
spesa autorizzata dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge in esame, relativamente
all’ultimo trimestre del 2015, è di euro 17.723.
Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, «in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche”.
Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.
Nella corrente legislatura, sono stati
adottati:
In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 30 settembre 2015. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.
Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).
Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte a prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti.
Nel corso della legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb. recante disposizioni in materia di missioni internazionali. Il provvedimento disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento.
Il provvedimento è attualmente all’esame del Senato (A.S. 1917)
Il testo licenziato dalla
Camera, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista
dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale
le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso dello stato
di guerra (deliberato dalle Camere in base all'articolo 78 della Costituzione e
dichiarato dal Presidente della Repubblica in base all'articolo 87, comma 9
della Costituzione) e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione
- in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie
ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le
organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte - nonché nel rispetto del diritto internazionale generale, del diritto
internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del
diritto penale internazionale.
Ciò premesso la disposizione fa riferimento:
1.
alla
partecipazione delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento
militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali
istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre
organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in
conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le
missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea nonché
missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari;
2.
all'invio
di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale,
che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni
e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad
accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi
umanitari.
Per quanto
concerne, invece, la procedura da
seguire per l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali, il testo in esame, al fine di disciplinare il coinvolgimento
dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché di
assicurare il finanziamento alle missioni da avviare, prevede in primo luogo l’approvazione di una delibera del Consiglio dei ministri in ordine
alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tale
deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della
Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se
ne ravvisi la necessità. Successivamente le deliberazioni del Consiglio dei
ministri dovranno essere comunicate alle
Camere le quali, tempestivamente:
1. le discutono;
2. le autorizzano "con appositi atti di indirizzo",
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni
per il Governo. Pertanto la formulazione
pare escludere che l'autorizzazione assuma la forma legislativa.
Con uno o più
DPCM - su proposta dei Ministri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Interno
e delle Finanze- sono assegnate le risorse
destinate a soddisfare il fabbisogno delle missioni in avvio, a valere
su apposito fondo previsto dal medesimo
provvedimento. Gli schemi di DPM, corredati di relazione tecnica esplicativa,
devono essere trasmessi alle Commissioni competenti per materia che devono
rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione.
Fino
all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti
amministrazioni sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in
proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma. A tale scopo,
sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili da estinguere entro trenta
giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni
competenti.
Il disegno di legge in esame, nell’autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.
Come precisato nella relazione illustrativa
allegata al provvedimento in esame, l'intervento normativo non determina effetti
sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di
disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità
attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove
strutture organizzative o di modificare quelle esistenti».
Sotto il profilo dell'efficacia
temporale delle disposizioni, il decreto legge interviene a prorogare le
missioni internazionali dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, retroagendo
dunque di trenta giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in
data 31 ottobre gennaio 2015, giorno
successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(30 ottobre) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle
missioni internazionali dal 1° ottobre 2015 circostanza che, come rilevato in
situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera, non appare
coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della
legislazione. Del resto, si osserva come in passato vi siano diversi precedenti
di decreti-legge di proroga delle missioni internazionali adottati in tempi
successivi alla scadenza delle missioni (da ultimo decreto-legge n. 7 del 2015
adottato cinquanta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 109/2014).
Sotto il profilo dei rapporti con la
normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la
partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento –
reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono
stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera e dei
quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) –
effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una
disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici
delle missioni stesse. Per la disciplina in materia penale, si perpetua la
lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del
2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche
ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina
in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 20011.
L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.
Nello specifico il
comma
1 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
25.602.210 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 1 dell’art. 11 del D.L.
7/2015 e specificatamente:
Ø la Multinational Specialized Unit (MSU),
Ø la European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),
Ø il Security
Force Training Plan in Kosovo:
Ø la Joint Enterprise Balcani.
Si ricorda che la missione EULEX Kosovo,
istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008,
modificata e prorogata, da ultimo, fino al
14 giugno 2016 dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio del 12 giugno
2014, opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU
1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la
quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile
internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il
trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a
istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento
dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto
dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.
La missione, pertanto, sostiene le
istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari
nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese,
supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi
giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali
sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.
L’operazione Joint Enterprise comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e
Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani
operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le
operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area).
Le attività di gestione dell'ordine pubblico
sono affidate alla missione MSU (Multinational
Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del
comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei
Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri
Paesi.
Il comma 2 autorizza dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2015 la spesa di 69.466 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione Europea in
Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit), di cui al comma
2 dell’art. 11 del D.L. 7/2015.
La missione dell'UE ALTHEA - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione
1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, dalla
risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre
2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in
Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di
Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di
accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato
delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si
svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della
missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di
pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro,
necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di
attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo
di stabilizzazione e associazione).
Con la risoluzione 2183
(2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’11 novembre
2014, è stato confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale
per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in
collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è
stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino all’11 novembre 2015.
Nell'ambito della missione ALTHEA operano
forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle
organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.
L’Arma dei carabinieri costituisce una
componente di tali forze, denominata IPU (Integrated
Police Unit), con sede a Sarajevo.
Il comma 3 autorizza dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 1.309.645, per la prosecuzione
dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di
Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paesi dell’area
balcanica, di cui al comma 3 dell’art. 11 del D.L. 7/2015.
I programmi di cooperazione sono svolti
nell’ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai
Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad
affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di
polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di
polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei
distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.
Il comma 4 autorizza dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione EULEX Kosovo
(European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 16.640 euro per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
UNMIK (United Nations Mission in Kosovo),
di cui al comma 4 dell’art. 11 del D.L. 7/2015.
Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato
al commento al comma 1 del presente articolo.
UNMIK
(United Nations Mission In Kosovo) è
stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del
10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile
provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero
di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione,
che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la
popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla
sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.
Si
ricorda che il Segretario generale dell’ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una
riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del rule of law in vista di un passaggio di consegne alla missione
EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla
missione è costituita un'unità di intelligence
contro la criminalità (Criminal
Intelligence Unit - C.I.U.), di supporto alla Amministrazione Provvisoria,
anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.
Il comma 5 autorizza dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2015 la spesa di 66.961 euro per la riattivazione della partecipazione di personale militare
alla missione UNFICYP (United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro, di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.L. 7/2015.
In relazione al comma in esame si osserva che la disposizione fa correttamente riferimento all’espressione “riattivazione della partecipazione militare” in quanto il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legge n. 7 del 2015 ha da ultimo autorizzato la partecipazione italiana fino al 31 marzo 2015.
UNFICYP (United
Nations Peacekeeping Force in Cyprus), autorizzata con le risoluzioni 1251
(1999), 1642 (2005) e 2168 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2234 (2015) adottata dal
Consiglio di sicurezza il 29 luglio 2015, che ne ha esteso il mandato fino al 31 gennaio 2016, è stata istituita dal
Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla
rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960.
L'indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una
Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella
turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei
disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza
decise di costituire l’UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il
compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine
e della legalità nell’isola.
A seguito del colpo di stato del luglio 1974
e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno
ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di
UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare
nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de
facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più
difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata
costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.
Attualmente UNFICYP: investiga e interviene
sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto;
coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il
ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività
umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di
elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la
posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a
Nicosia.
Nel suo ambito opera UNPOL con compiti di
monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".
Il comma 6 autorizza dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione militare italiana alla
missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui al comma 6
dell’art. 11 del D.L. 7/2015.
La missione Active Endevour si
concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001,
della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è
stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del
3 ottobre 2001, relativa
all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza
degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di
monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione,
stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano L’operazione è
effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal
16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di
pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la
STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1)
e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).
Il comma 7 autorizza dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 33.486.740 per la partecipazione
di personale militare all’operazione militare nell’unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR
MED, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 99 del 2015. Il
richiamato decreto legge ha, in particolare, autorizzato, limitatamente al
periodo 27 giugno-30 settembre 2015, la spesa
di 26 milioni di euro (reperiti a valere sul fondo missioni per 19 milioni e
sui rimborsi ONU per 7 milioni) per la partecipazione di 1.020
unità di personale militare - oltre all'impiego di mezzi navali
(la portaerei Cavour e un sommergibile di classe Todaro) e mezzi aeromobili -,
alla richiamata operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale.
In relazione alla missione in esame il Consiglio affari esteri dell'UE,
nella riunione del 22 giugno 2015, ha deciso l'avvio dell'operazione navale
militare, denominata EUNAVFOR MED, volta a contribuire a smantellare le reti
del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale.
La missione - condotta nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa
comune (PSDC) - è stata approvata dal Consiglio affari del 18 maggio 2015 con
la decisione 2015/778, sulla base del mandato conferito dal Consiglio europeo
straordinario del 23 aprile 2015. La missione consente di adottare misure
sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o
sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del
diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Oltre all'Italia, partecipano alla
missione i seguenti 21 Stati membri: Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Spagna,
Svezia e Ungheria. Il comando operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma e
comandante dell'operazione è stato nominato l'ammiraglio di divisione Enrico
Credendino. La missione ha una durata iniziale di 2 mesi per la fase
preparatoria e 12 mesi per quella operativa.
La missione EUNAVFOR MED è condotta in 3 fasi:
in una prima fase, sostiene l'individuazione
e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta
d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto
internazionale;
in una seconda fase,
a) procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di
imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri
umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in
particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;
b) conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato,
procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle
acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di
essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani;
in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero
interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione
e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono
sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel
territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto
consenso.
Per la piena operatività della missione nella seconda parte della
seconda fase (v. sopra punto b) e nella terza fase è necessario un mandato
internazionale attraverso una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Il controllo politico e la direzione strategica della missione è
esercitato dal Comitato politico di sicurezza, organo preparatorio del
Consiglio per le materie relative alla della politica estera e di sicurezza
comune e della politica sicurezza e di difesa comune
Il Consiglio affari generali del 14 settembre 2015 ha adottato una
valutazione positiva sulla sussistenza delle condizioni per passare alla prima
parte della seconda fase in alto mare dell'EUNAVFOR MED, in quanto l'operazione
navale ha raggiunto tutti gli obiettivi militari relativi alla prima fase,
incentrati sulla raccolta e l'analisi di informazioni e intelligence.
Il 16 settembre 2015 si è svolta a Bruxelles la conferenza per la
generazione delle forze volta a definire il contributo degli Stati partecipanti
per la seconda fase della missione.
Nella prima fase la missione sono state impiegate: la portaerei italiana
Cavour in qualità di nave ammiraglia dell'operazione navale, 8 unità navali, 12
unita aeree, con l'ausilio di circa mille uomini.
Il 28 settembre 2015 il Comitato politico e di sicurezza dell'UE ha
deciso di avviare la prima parte della seconda fase (v. sopra punto a) a
partire dal 7 ottobre 2015 ed ha approvato delle regole di ingaggio.
Il Comitato politico ha, inoltre, deciso, di ribattezzare l'operazione
EUNAFOR Med "Sophia" dal nome di una bambina nata sulla nave militare
tedesca Schleswig-Holstein, nel corso di una operazione di soccorso effettuata
il 22 agosto scorso.
La transizione alle fasi successive sarà oggetto di una ulteriore
valutazione da parte del Consiglio dell'UE e decisione del Comitato politico e
di sicurezza.
La missione coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri ed è
previsto prevede un meccanismo di coordinamento con le agenzie dell'Unione Frontex,
Europol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni
PSDC.
L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione è
stato stimato pari a 11,82 milioni di EUR.
L'Italia contribuisce, in particolare, mettendo a disposizione:
1.
il
quartier generale operativo UE in Roma;
2.
la
portaerei Cavour con alcuni aeromobili
imbarcati;
3.
un
dispositivo aeronavale composto da un sommergibile, due velivoli a pilotaggio
(MQ-1 e MQ-9) remoto;
4.
supporti
sanitari imbarcati e a terra;
5.
risorse
logistiche nelle basi di Augusta, Sigonella e Pantelleria
Da ultimo lo scorso 9 ottobre il Consiglio di Sicurezza ha
votato quasi all'unanimità l'autorizzazione all'uso della forza nelle operazioni militari al largo della Libia
contro il traffico illegale di migranti. La
risoluzione 2240/2015 è stata infatti votata da tutti i membri permanenti e
non permanenti del CdS, a eccezione del Venezuela che si è astenuto. La
Risoluzione ONU 2240-2015 è adottata sotto il vigore del Capitolo VII della
Carta delle Nazioni Unite, che autorizza l'uso della forza in caso di minaccia
militare e non militare alla sicurezza nazionale di uno Stato membro,
consentendo tutte l'adozione delle azioni militari (articolo 42) e non militari
(articolo 41) per porre fine a questa minaccia. La risoluzione non autorizza
azioni in acque territoriali libiche o sulla costa, azioni previste invece
nella terza fase dell'operazione.
L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.
Nello specifico il comma 1 dell'articolo in esame autorizza dal 1° ottobre al
31 dicembre 2015 la spesa di
58.617.770 per la partecipazione di
personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata Resolute Support Mission, di cui alla
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per
la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al
comma 1 dell’art. 12 del D.L. 7/2014.
La missione Resolute Support Mission (RSM) subentra,
dal 1° gennaio 2015, alla missione
ISAF, chiusa al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore
delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative.
L’avvio della nuova missione, su invito del governo afgano, riflette gli
impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012)
Newport in Galles (2014),
appoggiati dalla risoluzione 2189 (2014), adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha sottolineato l'importanza del
continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in
Afghanistan e l’ulteriore miglioramento della funzionalità e capacità delle
forze di difesa e sicurezza afgane, per consentire loro di mantenere la
sicurezza e la stabilità in tutto il paese. Il piano di funzionamento della missione è stato approvato
dai ministri degli esteri della NATO
alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni
in cui le forze della NATO sono
schierate in Afghanistan nell'ambito
della missione, così come le attività che potranno svolgere sono
definiti dallo Status of Forces
Agreement (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre
2014 dal Presidente della Repubblica
islamica dell'Afghanistan e dall’Alto
rappresentante civile della NATO in
Afghanistan e ratificato dal
Parlamento afgano il 27 novembre
2014. A sostegno della missione sono schierate circa 13.000
unità provenienti da Paesi NATO e da ventuno Paesi partner. La missione è progettata per operare con una sede centrale, a Kabul,
e quattro sedi territoriali, a Mazar i Sharif, Herat, Kandahar e Jalalabad..
La missione EUPOL Afghanistan, è stata a sua volta
istituita dall’azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione
europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del
Consiglio del 18 maggio 2010 e, in ultimo, modificata e prorogata, fino al 31 dicembre 2016, dalla
decisione 2014/922/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti
obiettivi:
1.
sostenere le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un
servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni
efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani,
inclusi i diritti delle donne;
2.
operare
a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti
Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i
seguenti compiti:
Ø assistere il governo
afghano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno
e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per
un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa
l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana
in uniforme e quella anticrimine;
Ø assistere il governo
afghano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale
afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e
l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo
delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità
nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;
Ø sostenere le autorità
afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore
più vasto dello stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con
l'intero sistema giudiziario penale;
Ø migliorare la coesione e il
coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo
sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo
attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia
(IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una
permanente cooperazione con i partner principali.
L'EUPOL Afghanistan, si compone di un comando
avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in
cooperazione con il governo afghano e gli attori internazionali interessati,
ove opportuno, tra cui la Resolute
Support Mission condotta dalla
NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e
gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.
Nell’ambito di tale missione, il personale dell’Arma dei carabinieri è
impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP).
Il comma 2
autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 5.982.563 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi
Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa e per esigenze connesse con le missioni
in Asia e in Medio Oriente, di cui all’articolo 12, comma 2 del D.L.
7/2015.
Il comma 3
autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
166.505 euro per l’impiego di unità
di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Asia
e in Medio Oriente, di cui al comma
3 dell’articolo 12 del D.L. 7/2015.
Il comma 4
autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione UNIFIL in Libano,
(United Nations Interim Force in Lebanon)
- ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - e per la proroga dell’impiego di
personale militare in attività di addestramento delle Forze armate di cui al
comma 4 dell’articolo 12 del D.L. 7/2015.
Si
ricorda che la missione UNIFIL,
riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
l’11 agosto 2006, prorogata, da ultimo, fino al 31 agosto 2016, dalla
risoluzione 2236 (2015) adottata dal
Consiglio di sicurezza il 21 agosto 2015 ha il compito di agevolare il
dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine
con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e
sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite
e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle
linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo
italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo
delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations
delle Nazioni Unite.
Il comma 5
autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 583.037 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione TIPH2 (Temporary International
Presence in Hebron) e per la proroga dell’impiego di personale militare in
attività di addestramento delle forze di
sicurezza palestinesi, di cui al comma 5 dell’articolo 12 del D.L. 7/2015.
La
missione TIPH 2 (Temporary International
Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997
sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di
Israele dalla zona di Hebron.
Il comma 6
autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
30.550 euro per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in
Rafah) di cui al comma 6 dell’articolo 12 del D.L. 7/2015.
EUBAM Rafah, stabilita dall'azione
comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre
2005 è stata prorogata, fino al 30 giugno 2016, dalla decisione 2015/1065/PESC
del Consiglio del 2 luglio 2015, assunta a seguito delle raccomandazioni
espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella
considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione
che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi
dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del Trattato.
EUBAM Rafah scaturisce da
un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele,
che comprende due accordi denominati Agreement
on Movement and Access e Agreed
Principles for Rafah Crossing, al momento applicabile solo al confine
Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla
Striscia e da e per la Cisgiordania.
La missione è volta ad
assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah
Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo
essere stato chiuso all’atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il
contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il
valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al
fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.
Secondo la relazione
illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi
compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere
l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il
mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo
delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare
il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti
nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
Il comma 7
autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
50.930 euro per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the
Palestinian Territories) in Palestina,
di cui al comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 7/2015.
La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the
Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con
l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata, da ultimo, e
prorogata fino al 30 giugno 2016 dalla decisione 2015/1064/PESC del Consiglio
del 2 luglio 2015. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un
dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese,
conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi
di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative
internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la
riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile
palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia
fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari
superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola
l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto,
l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di
giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per
l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione
coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati
membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla
missione e a sostegno dei suoi obiettivi.
Il comma 8
autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione missione EUPOL COPPS
(European Union Police Mission for the Palestinian Territories),
Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 64.987.552 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh di cui al comma 9 dell’articolo 12 del D.L. 7/2015.
La Coalition of the willing per la lotta contro il Daesh si è
costituita a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza
in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l’obiettivo di fermare
l’organizzazione terroristica che sta compiendo stragi di civili e di militari
iracheni e siriani caduti prigionieri. Nel documento conclusivo della
Conferenza internazionale, nell’individuare nell’ISIL una minaccia non solo per
l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata
l’urgente necessità di un’azione determinata per contrastare tale minaccia, in
particolare, adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando
l’azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle
frontiere. In ordine alle minacce alla
pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli
perpetrati dall’ISIL, sono intervenute le risoluzioni 2170 (2014) e 2178
(2014), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
rispettivamente, il 15 agosto 2014 e il 24 settembre 2014 richiamate, da
ultimo, dalla risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite il 12 febbraio 2015, che hanno riaffermato la necessità di
combattere con ogni strumento, in conformità con la carta delle Nazioni Unite e
con l’ordinamento internazionale, le minacce alla pace internazionale e alla
sicurezza causate da atti terroristici.
La relazione illustrativa
allegata al decreto-legge in esame rileva che l’Italia partecipa alla
coalizione in attuazione delle “in
attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III Esteri e
IV Difesa della Camera dei deputati e n. 34 Doc. XXIV delle Commissioni riunite
3ª Esteri e 4ª Difesa del Senato in data 20 agosto 2014 e in linea con le
comunicazioni del Governo sulle misure di contrasto al terrorismo del Daesh
rese in data 20 agosto, 16 ottobre, 20
novembre,17 dicembre 2014, 19 marzo 2015 e 29 luglio 2015. “Il dispositivo nazionale messo a
disposizione della Coalizione prevede una componente aerea, con connessa
cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione e rifornimento in
volo, nonché un contingente di personale, comprensivo di n. 100 unità
appartenenti all’arma dei carabinieri, per le attività di addestramento e di
assistenza per il controllo del territorio a favore delle forze speciali
irachene e delle unità regolari del Governo
regionale del Kurdistan iracheno, nonché personale di staff presso vari
comandi della Coalizione”.
L’articolo 3
reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si
svolgono in Africa.
In particolare, il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2015, la spesa 13.620.228 euro per
la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare Atalanta dell'Unione Europea al largo delle coste della Somalia, di
cui al comma 3 dell’articolo 13 del D.L. 7/2015.
La missione Atalanta di cui all’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre
2008, come da ultimo modificata e
prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/827/PESC del
Consiglio del 21 novembre 2014 è stata istituita allo scopo di contribuire alla deterrenza e
repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo
delle coste della Somalia.
L’operazione militare - condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816
(2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) e 2125 (2013) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2184
(2014) del 12 novembre 2014 – ha il compito di svolgere attività di prevenzione e contrasto degli atti di
pirateria ed è condotta in modo conforme all’azione autorizzata in caso di
pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di
contribuire:
a) alla protezione delle
navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle
popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al
largo del territorio somalo;
b) alla sorveglianza delle
zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose
per le attività marittime;
c) all’uso della forza per
la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;
d) alla possibilità di
arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si
sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la
possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate
a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a
bordo di tali navi.
La zona delle operazioni è
costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle
aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione
dell’Oceano indiano. Tale area è stata
estesa dalla decisione 2012/174/PESC del
Consiglio dell’Unione europea nel senso di consentire, in presenza di
determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita
fascia costiera).
L’operazione Atalanta, inizialmente posta in essere
per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità
operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più
volte il mandato.
In relazione alla missione
in esame si segnala che in sede di conversione del decreto legge n. 7 del 2015
la Camera ha approvato un emendamento, attualmente corrispondente al secondo
periodo del comma 3 dell’articolo 13 del D.L. n. 7 del 2015, in forza del quale
“Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre
2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi
della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in
India”.
Al riguardo, nella
relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame si legge che
“Sulla effettiva partecipazione italiana alla missione, a far data dal 1°
ottobre 2015, incide l’indicazione, posta dal Parlamento all’articolo 13, comma
3, secondo periodo del decreto legge n.
7 del 2015 secondo cui (…). A tal
riguardo, - come peraltro già motivatamente comunicato dal Governo alle
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) del Senato
della Repubblica nella seduta del
6 ottobre 2015 nell’ambito delle comunicazioni sullo stato delle missioni in
corso e gli interventi di cooperazione
allo sviluppo e sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione si è
ritenuto di inserire nel testo del
presente decreto legge la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione
Atalanta”.
Il comma 2
autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
7.566.838 euro per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea
denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor
ed alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il
funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la
proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle
forze di polizia somale e gibutiane, già autorizzate dal comma 4 dell’articolo
13 del D.L. 7/2015.
La missione EUTM Somalia (European Unione Training mission Somalia), di cui alla decisione
2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, modificata
e prorogata, in ultimo, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2015/441 PESC
del Consiglio del 16 marzo 2015, è volta a contribuire al rafforzamento del
governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo
funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si
prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per
lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di
sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica,
comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e
sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a
duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La
missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite
e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di
formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale
missione è inoltre insediata a Nairobi.
La missione EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building),
di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16
luglio 2012, in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla
decisione 2014/485/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e
negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente
per il costante rafforzamento della loro
sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. Si tratta di una
missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa
comune (PSDC), rafforzata con expertise
militare ed è concepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta
e alla EUTM Somalia.
L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione
geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì
dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP
Nestor svolge i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a
conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima
che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e
competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella
regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire
l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una
propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico
e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle
attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel
rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma
di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per
sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della
legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le
autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento
regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire
consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni
chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare
e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.
La task force interforze è
attualmente costituita da 135 unità, necessarie per il funzionamento della
base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di
sicurezza; a regime sarà ridotta a sole 63 unità.
Il comma 3 autorizza
per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali
MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in
Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell’Unione europea denominate EUCAP
Sahel Niger e EUTM Mali, nonché
per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea
denominata EUCAP Sahel Mali, di cui comma 5 dell’articolo 13 del D.L. 7/2015.
La missione MINUSMA, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 e in ultimo
prorogata, fino al 30 giugno 2016, dalla risoluzione 227 (2015), adottata dal
Consiglio di sicurezza il 29 giugno 2015, ha il seguente mandato:
-
conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare
nel nord del Mali;
-
sostenere le autorità di
transizione del Mali per il
ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria,
così come dello stato di diritto e della giustizia, l’attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di
riconciliazione e tenendo in considerazione
le esigenze specifiche dei bambini
smobilitati) e per
l'attuazione della road map di
transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità
nazionale in Mali, (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di
riconciliazione, la promozione della
partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni
femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti
inclusive e libere);
-
proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza
fisica, le donne e bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza
sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale le
installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza
e la libertà di movimento;
-
promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani;
-
dare sostegno per l’assistenza umanitaria;
-
operare per la salvaguardia del patrimonio culturale;
-
realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale
per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.
L'EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel),
è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15
aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione
civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia,
gendarmeria e guardia nazionale. L’obiettivo della missione è contribuire al
ripristino e al mantenimento dell’ordine costituzionale e democratico nonché
delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace
ristrutturazione amministrativa che accresca l’efficienza e il prestigio dello
Stato.
La missione
dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training
mission in Mali) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio
del 17 gennaio 2013 modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del
15 aprile 2014, con termine al 18 maggio 2016,
per persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle
forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro
efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera
inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e
operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito
maliano a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia
di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere
generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a
Koulikoro, a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15
mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché
personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550
persone).
è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del
Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si
tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna
maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L’obiettivo della
missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell’ordine
costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in
Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che
accresca l’efficienza e il prestigio dello Stato.
Articolo 4
(Assicurazioni, di trasporto,
infrastrutture, AISE,
cooperazione civile-militare, cessioni)
L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.
Il comma
1 autorizza, per l’anno anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipula dei contratti di assicurazione e di
trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni
internazionali di cui al presente decreto.
La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di
assicurazione del personale e di
trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre
considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di
bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti
legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle
infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di
lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti
militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.
Si
ricorda che l'art. 14, comma 1 del D.L. 7/2014 autorizzava per l’anno 2015 una
spesa di 73.457.600 euro.
Il comma
2 autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di
1.400.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle
Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle
missioni affidate all’AISE.
Il comma
3 autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 24.497.826
per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di
sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione a straordinarie esigenze di
prevenzione e contrasto del terrorismo e
al fine di assicurare la tutela degli
interessi nazionali di cui all’articolo
5, comma 3 del decreto legge n. 7 del 2015.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che nel corso
dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 7 del 2015
è stato inserito nel testo del provvedimento l’attuale comma 3-bis dell’articolo 5 che autorizzata,
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del
dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.
Il relazione al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge in esame la relazione
illustrativa fa presente che a fronte del grave deterioramento del quadro di
sicurezza determinato dalla crisi libica
“risulta necessario adottare misure per
assicurare la tutela degli interessi
nazionali esposti ai maggiori
rischi connessi con l’avanzata della minaccia terroristica”.
Si ricorda, inoltre, che il richiamato comma 5 – bis dell’articolo 45
del decreto legge n. 7 del 2015, prevede che al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il
terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria possa affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative
attività, i prodotti energetici idonei
alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per
violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei
prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base
del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come
rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in
mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore
Il comma
4 autorizza, per l’anno 2015, le seguenti spese:
Ø
euro 1.102.500, per la cessione a titolo gratuito
alla Repubblica d’Iraq di equipaggiamenti
di protezione CBRN:
Ø
euro 72.000 per la cessione a titolo gratuito euro
795.000 per la cessione a titolo gratuito alla repubblica d’Albania di
materiali di ricambio per veicoli VM90P.
A
sua volta il comma 5 autorizza, per
l’anno 2015, la cessione a titolo
gratuito di materiali di ricambio per
velivoli F-16 dichiarati fuori servizio
alla Repubblica Araba d’Egitto e di n. 3 elicotteri A109 modello AII,
dichiarati fuori servizio all’Uganda.
Il comma 6
dispone, infine, che la cessione a titolo gratuito alla Repubblica islamica del
Pakistan di 100 veicoli MI113, già
autorizzata dall’articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 109 del 2014, può essere
effettuata nell’anno 2015 a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica
Articolo 5
(Disposizioni in materia di personale)
L’articolo
5 reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al
personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in
esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.
A tal fine, il comma 1 dispone l’applicazione delle seguenti
disposizioni normative:
-
art. 3, commi da 1 a 5, 8
e 9 della legge 3 agosto 2009, n. 108;
-
art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.
Si illustra, a seguire, il contenuto dei
citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della
legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009.
Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
In particolare:
- la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;
- la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;
- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
- la lettera f) stabilisce che l'indennità di missione, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.
Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.
In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.
Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78[7] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642[8] (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.
L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1 che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.
La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.
Il comma 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).
Il comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).
Il comma 7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.
Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che
per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo
di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato,
previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.
Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).
Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.
Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.
La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.
Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.
Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.
La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[9] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.
Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto-legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.
In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio.
Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è
corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura
intera. Infine l’articolo 4-ter in
commento prevede l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della
legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti,
ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico,
dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia,
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare
incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto
per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di
servizio.
I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro
parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con
preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui
alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro
che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del
personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello
retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando
le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste
assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità -
prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui
all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non
potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze
nell'organico.
L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001
(Personale in stato di prigionia o
disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di
trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in
stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del
trattamento di pensione.
L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni
varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del
personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1
del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione
dell’articolo 3, lettera b) della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli
minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia
l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le
disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece
consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio,
se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale
civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle
operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto
compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.
Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Con riferimento
alle altre disposizioni richiamate
dal comma 1 dell’articolo 5 del
decreto-legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che
partecipa alle missioni internazionali si segnala che:
-
l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del
2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle
disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di
partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento
al personale impegnato nelle missioni internazionali.
Il
comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge in esame stabilisce che per le
missioni di cui al decreto-legge in esame, l’indennità
di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009
è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata
del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di
vitto e alloggio gratuiti.
Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell’articolo 15 individua basi di riferimento per il calcolo della
diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 13
gennaio 2003.
Nello specifico:
a) la diaria prevista
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale
che partecipa alle missioni Resolute
Support, EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL,
compreso il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in
Qatar, a Tampa e in servizio di
sicurezza presso le sedi diplomatiche di
Kabul e di Herat, nonché per il
personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il
personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi,
nonché per il personale impiegato nella missione di contrasto del Daesh;
b) la diaria prevista
con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito
delle missioni per il contrasto della pirateria;
c) la diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale
impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA,
EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e
ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e
nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato in attività di addestramento
delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base
militare nazionale della Repubblica di Gibuti,
d) la diaria prevista
con riferimento al Belgio-Bruxelles, nell’ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato
presso l’Head Quarter di Bruxelles.
e) la diaria
prevista, rispettivamente, per gli Stati uniti
d’America - New York e la Repubblica tunisina per il personali impiegato
nella missione EUNAVFOR MED.
Il comma
4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che
partecipa alla missione Active Endeavour
nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED e Atalanta.
Al personale citato il compenso forfettario
di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in
deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno
quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità
operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non
superiore a 120 giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro
straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in
attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Ai sensi del secondo periodo, del citato
comma 4, al personale costituito dai volontari in ferma prefissata, di cui
all’articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs n.66
del 2010) il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura prevista
dall’articolo 9, comma 4, del DPR n.171 del 2007, secondo il quale il compenso
nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito anche ai volontari in ferma
quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1°
Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.
L’articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell’ordinamento militare (Dlgs n.66 del 2010) prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (comma 1). Viene altresì stabilita la misura percentuale pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.
Articolo 6
(Disposizioni in materia penale )
Il comma
1 dell’articolo 5 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal
decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[10], recante proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge n. 152 del 2009[11].
Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 209 del 2008, si prevede:
§
l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni
internazionali della disciplina del codice
penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi
3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del
D.L. n. 451 del 2001[12];
Tale
rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring
Freedom» comporta, in particolare:
- l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare di procedere
all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati
militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d)
insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli
eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione
dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia
inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di
convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un
collegamento videotelematico od audiovisivo;
- la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della
persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
§ che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono
le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini
italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al
fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo
nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace
collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Inoltre, l’articolo 5 del D.L. 209/2008 detta anche una serie di
disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[13].
In
particolare, prevede che:
- al Tribunale ordinario di Roma spetti la
competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12
c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge
l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[14] (art.
5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo,
ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della
custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora
esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il
fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9,
comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l’autorità giudiziaria italiana possa, a
seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore,
all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti
di pirateria (art. 5, co. 6);
- possano essere autorizzati l’arresto, il
fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il
sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni
rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo
della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al
trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa
che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi
internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).
- Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis
anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti
telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:
§ la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero,
per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far
uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):
- alle direttive;
- alle regole di ingaggio;
- agli ordini legittimamente impartiti.
In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.
Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».
L’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre
che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il
militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo
colposamente i limiti:
-
stabiliti dalla legge;
-
stabiliti dalle direttive;
-
stabiliti dalle regole di ingaggio;
-
stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
-
imposti dalla necessità delle operazioni militari.
La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[15].
Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando “l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Il comma 2 precisa, infine,
che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato
nelle seguenti missioni:
a) United Nations Military Observer Groupin India and Pakistan (UNMOGIP);
b) United Nations Truce
Supervision Organization in Middle East (UNTSO);
c) United Nations for the
Referendum in Westwern Sahara (MINURSO);
d)
Multinational Force and
Observers (MFO): missione multinazionale in
Egitto.
e)
Missione della Nato Interim air
Policing (IAP).
Come precisato nella
relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la ratio di questa disposizione deve essere
individuata nel fatto che “in assenza della disposizione in esame, poiché le
missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il
personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede,
tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di
guerra”.
Articolo 7
(Disposizioni in materia contabile)
L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.
Nello specifico, il comma
1 dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza di cui al
presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.
Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.
Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni
internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga
l'anticipazione di una somma pari al
settanta per cento delle spese autorizzate
dagli articolo 1,2,3,4,8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 11, comma 1 concernente
la copertura finanziaria del provvedimento.
Articolo 8
(Iniziative di cooperazione allo
sviluppo)
Il comma
1 autorizza dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 38.500.000 euro ad integrazione degli
stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49 – recante nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo -, quali
determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre
2014, n. 190)[16].
Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative
di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Etiopia, Repubblica
centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia,
Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina, e, in relazione all’assistenza ai
rifugiati nei paesi ad essi limitrofi.
Lo stanziamento è altresì volto a contribuire ad iniziative europee e
internazionali in materia di migrazioni e sviluppo.
Ai sensi del comma 2 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale individua misure volte ad agevolare l’intervento di
organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei
paesi di cui al precedente comma 1, avvalendosi in prima istanza delle
organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino in loco.
Il comma
3 prevede che con gli stanziamenti del comma 1 verrà posto particolare
riguardo – come già previsto dall’art. 8, comma 1 di un precedente
decreto-legge in materia (D.L. n. 109/2014) - alla realizzazione di programmi
finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla
tutela dei loro diritti e all’occupazione femminile; come anche alla tutela e
promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità
di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto
alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto
all’epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.
Tali interventi saranno intrapresi in
coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo
sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Il sito istituzionale
del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale)
darà conto dei risultati ottenuti.
E’ da rilevare che nel presente provvedimento non è stata reiterata l’autorizzazione di spesa, per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, prevista dal pregresso decreto-legge n. 7 del 2015 (per un importo di 1.700.000 euro).
Si segnala che la legge
26 febbraio 1987, n. 49, cui si riferisce il comma 1, resta ancora in vigore
fino al primo giorno del sesto mese successivo all’emanazione del regolamento
di adozione dello Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo istituita dall’art. 17 della legge
11 agosto 2014, n. 125, legge con la quale è stato innovato il quadro delle attività italiane nel campo
dell’aiuto pubblico allo sviluppo. Il regolamento in questione è stato
emanato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015: pertanto la decadenza
della precedente normativa avrà corso il 1° gennaio 2016.
Si ricorda altresì che
la legge di stabilità 2015, alla tabella C, ha previsto per l’aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987, lo stanziamento di 180,46 milioni di euro per il 2015. Va inoltre segnalato che la
legge di stabilità per il triennio 2016-2018 non riporta più in tabella C i
capitoli della cooperazione a dono, proprio in conseguenza della nuova
normativa di settore, e più precisamente della creazione e del necessario
finanziamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, cui tali
finanziamenti afferiscono in appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In relazione alle iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per l’ultimo trimestre del 2015 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla governance/rule of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale.
Il mantenimento degli impegni della Comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.
Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa l'aiuto si concentrerà prioritariamente sui bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati interni al paese, soprattutto in seguito all’acuirsi del conflitto e alla perdita di fatto della sovranità del governo centrale di Baghdad su vaste aree del paese oramai sotto il controllo dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIS), con conseguente massiccio afflusso di popolazione soprattutto nel Kurdistan iracheno. L’intervento italiano è finalizzato anche alla tutela di alcuni siti archeologici in collaborazione con l’UNESCO.
Per quanto riguarda gli interventi in Siria e paesi limitrofi, la relazione illustrativa prevede un approccio regionale, onde far fronte anche alle esigenze umanitarie dei profughi in fuga dal conflitto che riescono a giungere nei paesi vicini. Parte di tali interventi riguarderà l’accesso ai servizi di base, la protezione dei minori e l’equità di genere - inclusa la lotta alle violenze sessuali. Viene inoltre richiamata l’importanza della partecipazione italiana ai fondi fiduciari regionali per la crisi siriana, specialmente al Fondo fiduciario europeo Madad Fund, istituito nel dicembre 2014 con fondi dell’ENI e compartecipazione italiana -l’Italia è tra l’altro vicepresidente permanente del Fondo. Ulteriori finanziamenti saranno destinati dalla cooperazione allo sviluppo italiana per l’emergenza regionale dei rifugiati, i quali, in fuga dalla crisi siriana, superano ormai i 4 milioni di persone, presenti in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto.
La Palestina sarà oggetto d’interventi a livello bi- o multilaterale, volti soprattutto alla ricostruzione delle strutture civili a Gaza dopo il conflitto dell’estate 2014.
Inoltre, negli ultimi tre mesi del 2015 la relazione evidenzia che i finanziamenti previsti dall’articolo in commento saranno impiegati per continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in Libia, ove l’aggravamento delle condizioni della sicurezza lascia temere una possibile grave crisi umanitaria, e dunque si preparano azioni di aiuto d’emergenza soprattutto a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. Qualora poi la prospettiva di un accordo tra le diverse fazioni in lotta giungesse finalmente a realizzarsi, vi è l’intenzione italiana di esercitare un ruolo di primo piano negli sforzi per la ricostruzione del paese - soprattutto nei settori sanitario e della sicurezza alimentare -, nell’ambito della programmazione congiunta che a questo scopo verrà messa in campo dall’Unione europea.
La Somalia continuerà nel periodo di riferimento ad essere obiettivo di prim’ordine della cooperazione italiana, facendo seguito agli impegni della Conferenza di Bruxelles del settembre 2013 e del Forum ad alto livello di Copenhagen del novembre 2014. In quest’ambito l’Italia è particolarmente impegnata nella realizzazione dell’obiettivo 5 il del cosiddetto Somali Compact, dedicato ai redditi e ai servizi. Per quanto riguarda il versante più propriamente umanitario, l’assenza di minime condizioni di sicurezza obbligherà a privilegiare il canale multilaterale della cooperazione, per progetti individuati dalle Nazioni Unite o dal Comitato della Croce Rossa internazionale.
In Sudan la cooperazione italiana si è vista affidare dalla Commissione europea il primo programma di cooperazione delegata nel paese, per il rafforzamento del settore sanitario in alcuni stati orientali della federazione sudanese - il tutto nel quadro della prosecuzione dei processi di consolidamento della pace dopo gli accordi del 2006. Più in generale il settore sanitario sarà oggetto, assieme all’istruzione e alla lotta alla povertà in ambito rurale, dell’azione di sostegno nei riguardi dell’intero territorio sudanese. Particolarmente “sensibile” il settore del controllo e della gestione dei fenomeni migratori nel quadro del cosiddetto “Processo di Khartoum”, e a tali attività l’Italia intende partecipare congiuntamente con gli altri paesi europei interessati dall’impatto migratorio. Nel Sud Sudan l’accento verrà posto soprattutto sulle attività umanitarie, in considerazione del permanere di una crisi grave, servendosi a questo scopo anche dell’attività di organizzazioni non governative.
Ugualmente cruciali per i flussi migratori sono l’Etiopia e paesi del centro Africa, segnatamente la regione del Sahel e il Mali, come anche la Repubblica centrafricana: in tutti questi scenari particolare rilevanza assumeranno gli interventi per la sicurezza alimentare e la tutela dell’infanzia.
Per quanto concerne il Pakistan, gli sforzi della cooperazione italiana si indirizzeranno prevalentemente al settore dello sviluppo rurale, con i connessi servizi di base e accesso all’energia.
Infine in Myanmar l’azione italiana si indirizzerà, attraverso l’UNESCO, a rafforzare la capacità delle istituzioni locali nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paese.
Articolo 9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)
Il comma 1 dell’articolo in commento
autorizza per l’ultimo trimestre del 2015 la spesa di 372.614 euro ad integrazione dello stanziamento già disposto dal
precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (il richiamato D.L.
n. 7 del 2015) all’articolo 18, comma 2, ove per il periodo 1° gennaio-30
settembre 2015 si autorizzava la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
Il comma 1 in esame specifica che
l’integrazione del finanziamento è disposta anche per l’invio in missione in
Libia di esperti a sostegno delle autorità libiche e del processo di
stabilizzazione del paese.
Come specificato dalla relazione tecnica, tuttavia, il nuovo stanziamento riguarda esclusivamente la Libia.
Il comma 2 integra per l’ultimo trimestre
del 2015 gli stanziamenti previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, “ Partecipazione dell'Italia alle iniziative
di pace ed umanitarie in sede internazionale” , autorizzando la spesa di un milione di euro, finalizzata ad
iniziative di sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza
in Africa subsahariana, nell’America latina
e nella regione dei Caraibi[17].
Come specificato dalla relazione tecnica, lo stanziamento riguarda principalmente interventi nella regione del Corno d’Africa, per rafforzare le capacità operative della polizia somala e far favorire il dialogo tra i vari livelli di autorità del paese. L’Italia intende altresì sostenere l’attività dell’IGAD, l’organizzazione regionale che raggruppa i paesi del Corno d’Africa. Per quanto concerne l’America latina particolare enfasi è posta sulla creazione di capacità potenziate nella lotta alla criminalità organizzata, con particolare riguardo al contrasto in Messico alle attività del narcotraffico. Nei Caraibi l’intervento italiano si configura come sostegno alla candidatura del nostro Paese al Consiglio di sicurezza dell’ONU nel biennio 2017 2018, offrendo una riedizione del corso formativo della Guardia di finanza a beneficio di diversi paesi della regione.
Il comma
3 autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 1.100.000 euro per contributi volontari
in favore di diversi organismi: lo Staff
College delle Nazioni Unite con sede a Torino, l’Unione per il
Mediterraneo, le attività del Dipartimento affari politici e dell’Inviato
speciale per la Siria delle Nazioni Unite, l’Istituto Italo latinoamericano
(IILA).
La relazione tecnica, ricordato che lo Staff College delle Nazioni Unite svolge attività di formazione e aggiornamento del personale dell’ONU, spiega come in base all’Emendamento all’Accordo di sede tra Italia e Nazioni Unite a suo tempo firmato a Torino il 16 settembre 2003, il nostro Paese si è impegnato a un contributo annuo allo Staff College di 500.000 euro. In considerazione tuttavia del ritardo nell’iter di ratifica dell’Emendamento all’Accordo del 2003, si rende necessario erogare il contributo relativo al 2015 con un diverso provvedimento normativo - per l’appunto il decreto-legge in esame.
Per quanto concerne il contributo per il Dipartimento affari politici e per l’Inviato speciale dell’ONU per la Siria, esso è finalizzato a rilanciare l’iniziativa politica internazionale per la soluzione della crisi in atto in quel paese.
Il contributo all’Unione per il Mediterraneo è finalizzato a consentire al nostro paese di allinearsi ai maggiori paesi donatori dell’UPM, anche al fine di poter realizzare progetti italiani su canali europei, varati in seno all’Unione per il Mediterraneo.
Infine, il contributo all’Istituto italo-latinoamericano è volto essenzialmente a mantenere l’impegno italiano assunto con la Convenzione costitutiva dell’Istituto medesimo, ratificata dall’Italia con la legge n. 794 del 1966.
Il comma
4 destina, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, 1.800.000 euro alla partecipazione italiana alle iniziative
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nonché
al Fondo fiduciario dell’Iniziativa centro-europea (INCE) istituito presso la
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
L’Iniziativa centro europea (INCE) è partita nel 1989 con la partecipazione iniziale di Austria, Ungheria, Italia e della ex-Jugoslavia, allo scopo di alimentare lo sviluppo politico e socioeconomico della regione, superando ormai anacronistiche linee di divisione all’interno dell’Europa. In riferimento ai paesi partecipanti allora al di fuori dell’Unione europea, l’INCE si è sforzata di accrescerne le capacità di consolidamento istituzionale ed economico, avvicinandole di fatto al quadro giuridico europeo. Nel 1992 il Governo italiano ha costituito il Fondo fiduciario INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di dare maggiore forza all’attuazione degli scopi fondamentali dell’INCE medesima. Il Fondo fiduciario ha condotto attività principalmente nel campo della cooperazione tecnica, somministrando circa 18 milioni di euro equivalenti per vari progetti. I principali programmi del Fondo fiduciario sono stati il programma di attività di cooperazione, il programma per gli scambi di tecnologie e il programma di cooperazione tecnica. Non a caso il Fondo fiduciario è stato costituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la quale condivide le strategie di settore, come anche con altre istituzioni di sviluppo internazionali operanti nella regione, tra le quali la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
Si segnala che l’articolo 2, comma 11 del decreto-legge 228 del 2010 ha autorizzato nella prima metà del 2011 la spesa di 1 milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Si ricorda altresì che l’articolo 6, comma 7 del decreto-legge 114 del 2013 ha autorizzato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per assicurare, tra l’altro, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Il citato D.L. n. 109/2014, all’art. 9, comma 4 ha previsto fondi finalizzati tra l’altro alla partecipazione al Fondo fiduciario INCE. Da ultimo, il già richiamato D.L. n. 7/2015 ha autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana, tra l’altro, al Fondo fiduciario INCE.
La relazione tecnica al provvedimento in esame permette di disaggregare
lo stanziamento del comma 4 in rapporto alle diverse finalizzazioni, come
segue:
-
1.300.0000
euro per le operazioni di diplomazia preventiva e di cooperazione dell’OSCE;
-
500.000
euro al Fondo fiduciario INCE presso la BERS.
Il comma
5 autorizza la spesa, negli ultimi tre mesi del 2015, di 10 milioni di euro
per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento
delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche informatica"
secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n.
2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli
istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Tale
fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre
2003, n. 350), articolo 3, comma 159.
Tale finanziamento, secondo la disposizione
in esame, è finalizzato anche all’eventuale sistemazione del personale
impiegato in aree di crisi in alloggi provvisori, per ragioni di sicurezza.
La relazione tecnica evidenzia come la norma sia collegata all’elevarsi del livello delle minacce verso gli obiettivi occidentali, come dimostrato anche dall’attacco terroristico del luglio 2015 al Cairo, che ha comportato gravi danni agli uffici della cancelleria consolare dellAambasciata d’Italia. Tra l’altro, la relazione tecnica sottolinea come i fondi destinati alla sicurezza non siano soggetti a particolare tutela, in quanto conglobati negli stanziamenti relativi alla spesa per acquisto di beni o servizi, e quindi negli ultimi anni soggetti a notevole riduzione.
Il comma
6 autorizza negli ultimi tre mesi del 2015 lo stanziamento di 157.520 euro per l'invio in
missione o in viaggio di servizio del
personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per la partecipazione del suddetto personale
ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento
fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale
locale, a supporto di personale del MAECI inviato in località ove non operi una
rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di
vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi
pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla
protezione dei dati personali.
Anche con riferimento alla presente disposizione, la relazione tecnica per i profili di interesse del MAECI assicura il finanziamento dell’invio di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia e Pakistan.
Articolo 10
(Regime degli interventi)
Il comma 1 prevede che nell'ambito degli
stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti
articoli 8 e 9 si applica la disciplina precedentemente prevista (con validità
dal 1° luglio al 31 dicembre 2014) dall’art. 10, comma 1 del citato D.L. n.
109/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 141/2014.
Con
specifico riferimento agli interventi previsti all’articolo 8, resta fermo il
disposto dell’articolo 32, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 125 del
2014: i commi 1 e 2 in oggetto prevedono la continuità nella operatività della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo fino alla data del 1° gennaio 2016,
a decorrere dalla quale gli stanziamenti determinati annualmente in tabella C
della legge di stabilità per la cooperazione a dono, unitamente alla
responsabilità per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo
sviluppo dell’Italia, sono trasferiti all’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo, che subentra alla Direzione generale con le modalità previste
nel regolamento di attuazione della legge n. 125 del 2014.
La relazione tecnica quantifica gli effetti
finanziari delle numerose deroghe contenute nelle disposizioni dell’articolo 10
in commento: in particolare, in riferimento alle deroghe
ai limiti di spesa per autovetture si prevede un maggiore onere di 26.000 euro;
in ordine alla disapplicazione delle disposizioni per i contratti a tempo
determinato l’onere previsto è pari a 149.150 euro; infine, in relazione alla
disapplicazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi e contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, viene stimato un maggiore onere di
290.900 euro. In tutti questi casi la copertura delle maggiori spese suddette
si rinviene a valere sui fondi previsti all’articolo 8, comma 1 del decreto-
legge in esame.
Analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la disciplina richiamata dalla prima parte del comma 1 in commento – come evidenzia la relazione illustrativa – presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell’OSCE e dell’Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l’uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi.
Più in dettaglio, il comma 1 dell’art. 10 del D.L. 109/2014 ha rinviato a sua volta al comma 1 dell’art. 10 del D.L. n. 2/2014, il quale ha previsto l’applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 109/2014 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014: si tratta in questo caso di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14); e al contenimento della spesa per autovetture (articolo 15).
I commi 11, 12, e 13 dell’art. 6 del D.L. n. 227 del 2012 sono relativi a: spese per il personale MAECI che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAECI in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).
L’articolo 5, commi 1, 2 e 6, e l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 sono relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).
In ulteriore specificazione, va segnalato che il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.
Il comma 1, art. 7 del D.L. n. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.
Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013. L'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte.
La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003,poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347, - convertito con modificazioni dalla legge 426/1996 -, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.
Lo stesso comma 1
dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone,
inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio
1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché
all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo
articolo 4 del D.L. 165/2003.
Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.
La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo. Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 – recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.
L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D.lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi diverse modifiche, da ultimo con la sostituzione ad opera dell’art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6. Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.
A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.
L' art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
Il comma 6 consente di conferire, sulla base del principio di pari
opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi
specializzati e a personale estraneo alla Pubblica amministrazione, per le
finalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012. Lo stesso comma
6 stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di
pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero,
qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri
Paesi.
Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 10, infine, sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 227/2012, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il comma
2 dell’articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (30 settembre 2015) del
precedente D.L. (n. 7 del 2015) di proroga delle missioni internazionali,
convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già
effettuate dal 1° ottobre 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina
contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di cui sopra avviene tuttavia nei limiti delle risorse stanziate per gli
articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame.
Articolo 11
(Copertura finanziaria)
L’articolo 11, comma 1 reca la norma di
copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del
decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro 354.100.162 per l’anno 2015.
Tale
importo è reperito mediante le seguenti coperture:
a) quanto ad euro 10.670.252, mediante riduzione del
Fondo per le missioni internazionali di cui all’articolo 1, comma 1240 della
legge finanziaria 2007;
b) quanto ad euro 154.400.000, mediante riduzione
della dotazione del fondo previsto all’articolo 16, comma 1, ultimo periodo
della legge 11 marzo 2014, n. 23;
c) quanto ad euro 116.833.724, mediante
corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della
proroga di utilizzazione sulla banda 900 e 1800 MHz della tecnologia GSM, di
cui all’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, contributo
aggiuntivo già versato all’entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto ad euro 4.807.948, mediante utilizzo dei
rimborsi corrisposti dall’ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle
Forze armate italiane nell’ambito di operazioni internazionali di pace,
rimborsi di cui all’articolo 8, comma 11 del decreto-legge 78 del 2010, i
quali, precisa la norma, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in
esame non siano stati ancora riassegnati al Fondo per le missioni
internazionali, e che restano acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato;
e) quanto ad euro 58.458.104, mediante
riprogrammazione straordinaria del Ministero della difesa, in relazione
all’anno 2015, delle spese correnti iscritte nel proprio stato di previsione,
riprogrammazione da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Il Ministro della
difesa è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui
pertinenti capitoli di spesa con propri decreti da comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze. Nelle more della definizione degli interventi di
riprogrammazione vengono accantonate risorse corrispondenti all’importo di
58.458.104 euro, nel contempo assicurando la prosecuzione degli interventi
previsti dal decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2015;
f) quanto
ad euro 8.930.134, mediante
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.
In ordine a quanto precede si precisa:
lettera a): si
ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo
per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).
Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n.
122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura
di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9
milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.
Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità per il
2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di
750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle
missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a
missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.
L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità
2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un
incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il
finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione
italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia,il comma 1
dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33,
comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera
un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le
missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel
contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi
a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in
commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del
30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con
l’importo di 1.400 milioni di euro.
L’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. Spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013
della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento
della dotazione del fondo di 1.000
milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l’art. 7, comma 19 ne aveva
disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Successivamente, il comma 252
della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle
dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014. Con la legge di stabilità
2015 – legge 23 dicembre 2014, n. 190 -, art. 1, comma 178, il Fondo – che
nelle previsioni di bilancio 2015 (cap. 3004/Economia e finanze) era dotato di
circa 50 milioni di euro - è stato incrementato di 850 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Le
previsioni assestate 2015 hanno ridotto la dotazione del cap. 3004 a 464,3
milioni. Da ultimo, il disegno di legge
di bilancio 2016 prevede per il cap. 3004 937,7 milioni di euro.
Lettera b): il fondo in questione è quello in cui
confluiscono le maggiori entrate derivanti eventualmente dai decreti
legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall’articolo 1 della
legge 11 marzo 2014, n. 23 - “Delega al governo recante disposizioni per un
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” -, e a valere
sulle quali si dovrà effettuale compensazione nei confronti di altri decreti
legislativi emanati in base alla medesima delega, che comportino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda altresì che il comma 1
dell’articolo 16 della richiamata legge di delega in materia fiscale ha
previsto al primo periodo che dall’attuazione della delega non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né un aumento della pressione
fiscale complessiva a carico dei
contribuenti.
Lettera c): il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – “Codice delle comunicazioni
elettroniche” – all’art. 25 reca le disposizioni in ordine all’autorizzazione
generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
Lettera d): il
sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite
per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si
basa dal 1996 sul sistema del Contingent
Owned Equipment( COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum
d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che
fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del
personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il Memorandum d'intesa viene sottoscritto
dai rappresentanti del Department of
Field Support dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite
del paese contribuente. I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre
anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo il
dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del
personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene
confrontata con il Memorandum
d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene
erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.
Il comma
2 dell’articolo 11 in commento modifica il comma 5-quater dell’articolo 5
del più volte citato decreto-legge 109 del 2014, mediante l’aggiunta di una
disposizione per la quale agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter (del
medesimo articolo 5) si provvede con corrispondente riduzione del fondo per
interventi strutturali di politica economica previsto dall’articolo 10, comma 5
del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.
Si ricorda che l’articolo 5
del decreto-legge 109 del 2014 detta disposizioni in materia di personale: in
particolare, il comma 5-ter prevede il riconoscimento della protezione
internazionale, e la possibilità di ingresso nel territorio nazionale italiano,
per i cittadini afghani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di
continuità a favore del contingente militare italiano nell’ambito della
missione ISAF, e nei cui confronti sussistano motivi di ritenere che la loro
permanenza in Afghanistan li esponga al rischio di gravi danni personali. La
protezione internazionale si estende anche al coniuge, ai figli e ai parenti
entro il primo grado, e si estende per 36 mesi, con possibilità di proroga per
circostanze straordinarie non superiore a due successivi periodi di sei mesi.
Il successivo comma 5-quater ha rinvenuto la copertura degli oneri derivanti
dal comma 5-ter, stimati in 789.921 euro per il 2014, 4.739.525 euro per il
2015, il 2016 e il 2017 e 3.949.604 euro
per il 2018.
Il comma 2 in commento
quantifica gli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter in 794.395 euro per il
2016, 779.275 euro per il 2017, 1.569.196 euro per il 2018 e 4.076.030 euro per
il 2019.
Il fondo per interventi
strutturali di politica economica è stato previsto dal comma 5 dell’articolo 10
del decreto-legge 282 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e di finanza pubblica. In particolare, il fondo è stato istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale. Alla dotazione iniziale del fondo
hanno concorso le maggiori entrate, valutate in 2,215 miliardi di euro per il
2005, derivanti dalla proroga di termini in materia di definizione di illeciti
edilizi, prevista proprio dall’articolo 10 del decreto-legge 282 del 2004.
Infine, in base al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Le disposizioni del trattato di Lisbona
L’art. 42 del Trattato
sull’Unione europea (TUE) stabilisce che la politica di sicurezza e di
difesa comune (PSDC) assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo
a mezzi civili e militari dei quali si può avvalere in missioni al suo esterno
per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle
capacità fornite dagli Stati membri.
Le decisioni relative
alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all’avvio
di una missione sono adottate dal Consiglio all’unanimità su
proposta dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L’Alto
Rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli
strumenti dell’Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.
Il Consiglio può affidare la
realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo
desiderano e dispongono delle capacità necessarie. Tali Stati membri, in
associazione con l’Alto Rappresentante, si accordano sulla gestione della
missione.
L’articolo 43 del TUE
disciplina la tipologia delle missioni con mezzi civili e militari in
ambito PSDC, prevedendo che esse possano intraprendere:
· azioni congiunte in materia di disarmo;
· missioni umanitarie e di soccorso;
· missioni di consulenza e assistenza in materia militare;
· missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento
della pace;
· missioni di unità di combattimento per la gestione delle
crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le
operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.
Si prevede, inoltre, che tutte
le sopra indicate missioni possano contribuire alla lotta contro il
terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi.
Si ricorda che le missioni
umanitarie e di soccorso, di mantenimento della pace, di unità di combattimento
nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace
rientravano tra le cosiddette missioni di Petersberg, che il Trattato di
Lisbona, entrato in vigore nel 2009, ha integrato con ulteriori compiti
relativi alle missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia
militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti.
Il Consiglio adotta le decisioni
relative alle missioni stabilendone l’obiettivo, la portata e le
modalità generali di realizzazione.
Il coordinamento degli aspetti
civili e militari delle missioni è esercitato dall’Alto
Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, sotto l’autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con
il Comitato politico e di sicurezza.
L’art. 41 del TUE stabilisce
i principi per il finanziamento delle missioni civili e militari
dell’UE, prevedendo che i costi per le missioni civili siano a carico
del Bilancio dell’UE, mentre non lo sono i costi per le missioni militari,
a meno che il Consiglio non decida altrimenti all’unanimità.
È inoltre prevista la
possibilità di creare uno start up fund per le missioni PSDC urgenti
basato su contributi degli Stati membri, al fine di rendere più veloce ed
efficace il finanziamento, e quindi la pianificazione di missioni di reazione
rapida.
Le missioni dell’Unione europea
Missioni
nell’ambito della PSDC si sono svolte nei seguenti paesi e territori: ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Territori palestinesi
occupati, Guinea-Bissau, Repubblica democratica del Congo, Sudan/Darfur, Ciad,
Repubblica centrafricana, Somalia, Afghanistan, Moldova, Ucraina, Iraq, Georgia
e Aceh (una provincia dell’Indonesia).
Si
tratta in larga parte di azioni a sostegno di riforme della polizia, del
sistema giudiziario e delle dogane e di rafforzamento della capacità, che
facilitano accordi di cessazione delle ostilità e ne assicurano il rispetto.
Possono essere decise missioni nell’ambito della PSDC anche con finalità specifiche,
come la sorveglianza delle frontiere o la lotta contro la pirateria.
-
Per quanto concerne le missioni militari
dell’UE, sono attualmente operative:
EUFOR ALTHEA, lanciata nel 2004 per il mantenimento della sicurezza in Bosnia-Erzegovina, e attualmente
riconfigurata, con un contingente significativamente inferiore, in termini di
sostegno al paese negli sforzi volti a garantire un ambiente sicuro e di
formazione e capacity-building per il
Ministero della Difesa e per le forze armate;
- EUNAVFOR ATLANTA,
missione navale istituita nel 2008 per contrastare le azioni di pirateria sulle
coste della Somalia, proteggendo le
navi noleggiate dal Programma alimentare mondiale (PAM) e le navi mercantili –
sulla base di una valutazione di necessità da effettuarsi caso per caso – e
monitorando le attività di pesca nell’area;
- EUTM SOMALIA,
lanciata nel 2010 e con sede in Uganda, per contribuire al rafforzamento del
Governo federale di transizione e favorire lo sviluppo sostenibile del settore
di sicurezza somalo, anche attraverso la fornitura di consulenza strategica e
politica;
- EUTM MALI,
lanciata nel febbraio del 2013 con lo scopo di fornire, nel sud del Mali,
formazione e consulenza militare alle forze armate maliane (FAM) che operano
sotto il controllo delle legittime autorità civili, per consentire loro di
condurre operazioni militari volte a ripristinare l’integrità territoriale
maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici;
- EUMAM RCA, avviata nel marzo 2015 al fine di fornire consulenza
militare alla Repubblica centrafricana nella preparazione della riforma del
settore della sicurezza. La missione è volta ad assistere le forze armate
centroafricane nella gestione della loro attuale situazione e nella costruzione
della capacità e della qualità necessarie al conseguimento dello scopo di
ottenere forze armate moderne, efficaci e responsabili. Concentra la sua azione
nella zona di Bangui;
- EUNAVFOR MED (SOPHIA),
missione navale istituita nel giugno 2015 a fini di lotta contro i trafficanti
di esseri umani nel Mediterraneo, con una prima fase orientata alla raccolta di
informazioni di intelligence e due successive (di cui la seconda appena
avviata) che riguarderanno la caccia attiva ai trafficanti, prima in acque
internazionali, poi nelle acque territoriali e interne della Libia, previo
mandato delle Nazioni Unite e approvazione del paese interessato.
Per
quanto concerne la missione navale militare dell’UE nel Mediterraneo
centromeridionale (EUNAVFOR MED, operazione Sophia) si rinvia alle successive schede
di lettura del decreto legge (comma 7, articolo 1)
Per
quanto concerne invece le missioni
civili, sono oggi operative:
- EULEX KOSOVO,
sullo stato di diritto e il sistema giudiziario;
- EU BAM MOLDAVIA E UCRAINA,
per il controllo delle frontiere, in particolare nella regione della
Transnistria;
- EU BAM RAFAH,
per il controllo di frontiera al valico di Rafah, tra la striscia di Gaza e
l’Egitto;
- EUPOL ed EUSEC CONGO, a
sostegno delle riforme nei settori della sicurezza e della giustizia nella
Repubblica democratica del Congo;
- EUPOL AFGHANISTAN, a
sostegno e formazione delle forze di polizia nel paese;
- EUMM GEORGIA, missione
di monitoraggio al fine di contribuire al ristabilimento e la normalizzazione
dell’area;
- EUCAP SAHEL NIGER, a
sostegno delle autorità nigeriane nello sviluppo di capacità proprie di lotta
alla criminalità organizzata e al terrorismo nel Sahel;
- EUCAP NESTORE,
con il fine di rafforzare la capacità degli Stati della regione del Corno
d’Africa e dell’Oceano Indiano occidentale a gestire efficacemente le
rispettive acque territoriali;
- EUBAM LIBIA,
istituita nel 2013 – mandato di due anni e sede a Tripoli - con l’obiettivo di
fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere
la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree, a breve termine, e per
implementare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere a
più lungo termine;
- EUAM UCRAINA,
istituita quest’anno per la riforma del settore della sicurezza civile in
Ucraina;
- EUCAP SAHEL-MALI,
anch’essa istituita nel 2015, a fini di sostegno alle forze di sicurezza
interna del Mali.
[1] Le due disposizioni, alle quali
non si è mai fatto ricorso dopo l’entrata in vigore della Costituzione,
implicano una deliberazione delle Camere e il conferimento al Governo dei
poteri necessari (art. 78). Spetta invece al Presidente della Repubblica, che
ha il comando delle Forze armate, dichiarare lo stato di guerra deliberato
dalle Camere (art. 87, 9° comma).
[2] Vale la pena di accennare come anche nell'attuale proposta di riforma costituzionale di cui all'A.C.2613-B l'articolo 17 di modifica dell'art. 78 della Costituzione, disciplini soltanto la deliberazione dello stato di guerra, riferendo alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla deliberazione dello stato di guerra e all'attribuzione al Governo dei poteri necessari.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43.
[4] La missione europea risulta attualmente sospesa.
[5] Comma abrogato dalla legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43.
[6] Al riguardo si osserva che a livello europeo la missione in esame è stata sostituita dalla missione EUMAM RCA, avviata nel marzo 2015 al fine di fornire consulenza militare alla Repubblica centrafricana nella preparazione della riforma del settore della sicurezza. La missione è volta ad assistere le forze armate centroafricane nella gestione della loro attuale situazione e nella costruzione della capacità e della qualità necessarie al conseguimento dello scopo di ottenere forze armate moderne, efficaci e responsabili. Concentra la sua azione nella zona di Bangui.
[7]
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale".
[8] Recante "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali". Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
[9] Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.
[10] D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.
[11] D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.
[12] D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.
[13] Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.
[14] Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.
[15] Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.
[16] Si ricorda che lo stanziamento previsto per le analoghe finalità dal decreto-legge n. 7 del 2015 (art. 17, comma 1), riferito al periodo gennaio-settembre 2015, era di 68 milioni di euro.
[17] Il precedente decreto-legge n. 7 del 2015 prevedeva invece, per le medesime finalità, uno stanziamento di 2 milioni di euro..