Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale - D.L. 154/2015 - A.C. 3340-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3340/XVII   DL N. 154 DEL 01-OTT-15
Serie: Progetti di legge    Numero: 348    Progressivo: 1
Data: 02/11/2015
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA   DECRETO LEGGE 2015 0154
EDILIZIA SCOLASTICA   IMPRESE
LAVORI SOCIALMENTE UTILI   PARMA - Prov, EMILIA ROMAGNA
PIACENZA - Prov, EMILIA ROMAGNA   PIOGGE E ALLUVIONI
STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


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Disposizioni urgenti in materia economico-sociale

2 novembre 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Articolo 1 - Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici|Articolo 1-bis - Attività socialmente utili|Articolo 2 - Misure urgenti per in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria|Articolo 3 - Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015|Articolo 4 - Entrata in vigore|


Articolo 1 - Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici

L'articolo 1 è volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle), attivando nel complesso 110 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.

Il finanziamento degli interventi del Piano viene garantita dall'articolo in esame disponendo:

a)   l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, già assegnate dal CIPE (nella seduta del 6 agosto 2015) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Al riguardo, si richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (GU n. 220 del 22 settembre 2014), con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità (cfr. ultra).

In relazione alla effettiva disponibilità di tali risorse, che la norma indica come "già assegnate dal CIPE", si segnala che nel Comunicato del CIPE relativo all'esito della seduta del 6 agosto 2015 citata risulta deliberata l'assegnazione di complessivi 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020 "per misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici statali".

b)   una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

 

Come riportato anche nella relazione illustrativa, l'articolo in esame intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro necessari per la prosecuzione del programma "Scuole belle" per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, che, si ricorda, prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro (di cui 280 milioni di euro già stanziati) per il periodo 1° luglio 2014 - 1° aprile 2016.

La relazione illustrativa ricorda, inoltre, che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'accordo siglato il 28 marzo 2014, con il quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori.

Il piano "Scuole belle" è stato elaborato a seguito dell'accordo sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale accordo prevedeva, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d. "appalti storici", che il MIUR – nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dall'1.7.2014 e fino al 30.3.2016, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici.
L'accordo prevedeva che il MIUR avrebbe individuato gli istituti scolastici capofila per l'acquisto dei nuovi servizi e che l'importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarebbe stato pari a 150 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016.
Per quanto concerne il finanziamento del Piano, si ricorda che 150 milioni per il 2014 e 130 milioni per il 2015 sono già stati stanziati. In particolare:
  • con la delibera n. 21 del 2014 sono stati inizialmente previsti 110 milioni per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2007-2013. La delibera medesima considerava, tuttavia, che, per la citata assegnazione di 110 milioni avrebbe potuto essere individuata, da apposita norma di legge, una copertura finanziaria alternativa. In effetti, nella seduta del 1° agosto 2014, il CIPE prendeva atto che per il finanziamento di 110 milioni di euro era stata individuata una nuova copertura finanziaria, alternativa rispetto all'assegnazione a carico del FSC, e che pertanto, la relativa delibera non avrebbe avuto corso. Tale copertura è stata operata presso il del Ministero dell'istruzione, mediante il D.M. n.559 del 2014, che ha destinato alle finalità del piano in questione l'importo di 110 milioni a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, dettando altresì i criteri per il riparto di tale somma a livello provinciale.
  • ulteriori 40 milioni per il 2014 sono stati assegnati dal CIPE a carico del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, con la delibera n. 22/2014, punto 4, a valere sugli importi residui di una precedente assegnazione a favore del Ministero (di 100 milioni di euro) disposta con la delibera n. 6/2012 per la costruzione di nuovi edifici scolastici;
  • l'articolo 1, comma 353, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, autorizzato la spesa di ulteriori 130 milioni per il 2015, per la realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli scolastici.

 

La relazione illustrativa segnala altresì che il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio un ulteriore Accordo che ha confermato l'impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma "Scuole belle", con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla copertura del periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016.

L'accordo prevede, altresì, che la Presidenza del Consiglio si impegna a convocare entro il 2015 un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e occupazionali più generali concernenti i lavoratori ex LSU e "appalti storici.

 

Con l'articolo 1 in esame si intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro per la prosecuzione del programma "Scuole belle" che sembrerebbero costituire quota parte dei 170 milioni di euro necessari al completamento del programma medesimo, previsti nel sopracitato Accordo del 30 luglio 2015.


Articolo 1-bis - Attività socialmente utili

L'articolo 1-bis,introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare lavoratori titolari di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali) per lo svolgimento di attività socialmente utili continui ad applicarsi non più ai progetti (inerenti le citate attività) in corso al 24 settembre 2015 bensì a quelli iniziati prima della data di adozione della convenzione-quadro con la quale (sulla base di quanto disposto dall'articolo 26 del D.Lgs. 150/2015) si dispone l'utilizzo dei suddetti lavoratori per le menzionate attività.

 

Una completa ridefinizione dell'istituto degli LSU si è avuta in primo luogo con il D.Lgs. 468/1997, che qualificava il lavoro socialmente utile come strumento di politica attiva del lavoro, e poi con il D.Lgs. 81/2000 che (contestualmente all'abrogazione del D.Lgs. 468/1997) aveva previsto la continuazione dell'esperienza di L..S.U. unicamente per i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 avessero conseguito 12 mesi di attività, ridimensionando nel contempo la sfera di operatività.
Successivamente, la L. 147/2013 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il divieto della stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di LSU, ed ha demandato ad un apposito D.P.C.M. l'individuazione delle risorse disponibili per la razionalizzazione della spesa che finanzia le convenzioni con LSU e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà (commi 209 e 210).
Da ultimo, l'articolo 26 del D.Lgs. 150/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, per lo svolgimento di attività a fini di pubblica utilità, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza. In relazione a ciò, le regioni e le province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione-quadro predisposta dall'A.N.P.A.L. (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita dal D.Lgs. 150/2015), che possono prevedere che le suddette attività siano svolte da lavoratori disoccupati con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. L'utilizzo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. Infine, è stato stabilito che gli articoli 7 ed 8 del D.Lgs. 468/1997, che consentono alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori titolari di specifici ammortizzatori sociali residenti nel comune o nell'area del Centro per l'impiego ove si svolge la prestazione, continuino ad applicarsi ai soli progetti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 150/2015 (e cioè il 24 settembre 2015).

Articolo 2 - Misure urgenti per in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria

L'articolo 2, comma 1, interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi-bis), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.

La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo D.Lgs.) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.

 In particolare, l'articolo 2, comma 1, aggiunge un nuovo comma 4-bis nell'articolo 57 del D.Lgs. n. 270/1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori.

Come risulta dalla relazione illustrativa  e dall'AIR (analisi dell'impatto della regolamentazione)  allegata provvedimento, l'obiettivo perseguito con la disposizione di cui all'articolo 2 è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento.

Secondo la relazione, il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato. Con la proroga, afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di prededuzioni con inevitabile sacrifico dei crediti pregressi).
La procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata nel D.Lgs. n. 270/1999, prevede che le imprese dichiarate insolventi (a norma del medesimo D.Lgs. art. 3) sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria se presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Il recupero dell'equilibrio economico deve potersi realizzare, in via alternativa:
  1. tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
  2. tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");
  3. per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").
Circa l'autorizzazione all'esecuzione del programma, l'articolo 57 del D.Lgs. n. 270 - che il decreto legge in esame va ad integrare - dispone che essa è concessa dal Ministero dello sviluppo economico, con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. I termini di durata del programma decorrono dalla data di autorizzazione (comma 4) .
L'articolo 66 del D.Lgs.  medesimo, inoltre,consente una proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la quale può essere chiesta al Tribunale da parte del Commissario straordinario, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma (comma 1). La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi (comma 2) Il tribunale provvede con decreto motivato (comma 3). Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione finale (comma 4). Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 270, il Tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento: a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, fatta salva la proroga di tre mesi concessa ai sensi dell'art. 66; b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

 Ai sensi del nuovo comma 4-bis, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del D.Lgs. n. 270 .

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 270,  è il commissario straordinario che può chiedere al Tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il Tribunale decide con decreto motivato.

La formulazione del nuovo comma 4-bis prevede invece che sull'ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MISE e successivamente trasmessa al Tribunale "perché questo eserciti le proprie attribuzioni".

Secondo la relazione illustrativa, "considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporne la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la « fattibilità » dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il Tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il D.Lgs. gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato".
Infine, si ricorda che la Commissione Attività produttive della Camera ha recentemente avviato l'esame di una proposta di legge volta ad una complessiva riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 865, Abrignani).

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato aggiunto un nuovo comma 1-bis all'articolo 2, il quale interviene sull'applicazione dei requisiti previsti per l'estensione del regime di regolazione dei Sistemi efficienti di utenza (SEU) ai sistemi equivalenti ai SEU (SEESEU), di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 115/2008.

Si ricorda in via preliminare che la sopra indicata lettera b), come inserita dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2010, dispone che l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) - per le realizzazioni effettuate prima del 4 luglio 2008 - estende il regime di regolazione previsto per i SEU ai SEESEU che hanno la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

L'ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU comporta in sostanza il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, limitatamente alle parti variabili degli oneri generali di sistema, come previsto dal D.Lgs n. 115/08 e dall'articolo 24 D.L. n. 91/14.
L'AEEGSI ha definito  le modalità per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di configurazioni rientranti nella categoria dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d'utenza (SEU) nella delibera 578/2013/R/eel (12/12/2013), entrata in vigore il 1 gennaio 2014.

 

Il comma 1-bis dell'articolo 2 del D.L. in esame dispone che, ai fini dell'applicazione della predetta lettera b), nel caso in cui si tratti di soggetti sottoposti a regime di amministrazione straordinaria nel periodo o in parte del periodo intercorrente tra la data dal 16 ottobre 2010 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2010 che ha modificato la disciplina dei SEU di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 115/2008) e la data di entrata in vigore del "conseguente provvedimento dell'AEEGSI" l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo – richiesta quale condizione applicativa per l'estensione del regime dei SEU ai SESEEU - è verificata alla data del 1 gennaio 2016.

Dunque, il comma 1-bis in esame appare voler disporre che l'esistenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 56/2010 (modificativo dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 115/2008) sia integrata sulla base di una valutazione dell'unicità del soggetto giuridico produttore e consumatore di energia elettrica non già alla data del 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della delibera dell'AEEGSI attuativa della norma sopra citata), bensì alla data del 1 gennaio 2016 e ciò opererebbe solo per quelle società in amministrazione straordinaria in un dato lasso temporale, intercorrente tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2010   e il 1° gennaio 2014.

Gli estremi del "conseguente provvedimento dell'AEEGSI" al quale la norma fa riferimento non sono richiamati esplicitamente.



In via generale, i sistemi efficienti di utenza SEU costituiscono un sottoinsieme dei sistemi di autoapprovvigionamento energetico, in quanto sono sistemi semplici di produzione e consumo costituiti da almeno un impianto di produzione e da un'unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato senza obbligo di connessione a terzi. La disciplina dei SEU è contenuta nel D.Lgs. n. 115/2008. L'articolo 2, lettera t), del D.Lgs. n. 115/2008, nella sua formulazione vigente, definisce «sistema efficiente di utenza» un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dello stesso cliente.
L'articolo 11 del Disegno di legge A.S. 1676-A (cd. DDL collegato ambientale) espunge dalla definizione vigente di SEU il tetto della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito.
 Inoltre, l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 115/2008 prevede che, nel caso dei SEU, "la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"; e stabilisce, inoltre, che l'Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate prima del 4 luglio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs.), in particolare estendendo (previsione aggiunta nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 115 dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2010) il regime di regolazione previsto per i SEU almeno ai sistemi (SEESEU) il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
  • Si deve trattare di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità, ovvero sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  • I sistemi devono avere la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico (lettera b).
Si segnala che l'articolo 11 dell'A.S.1676-A interviene anche su tale punto, disponendo che si deve trattare di unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 cc.
Infine, si segnala che la disciplina nazionale in materia di condizioni tariffarie agevolate relativamente agli oneri generali di sistema va letta alla luce della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia 2014-2020.

In conseguenza dell'introduzione del nuovo comma 1-bis, sopra descritto, è stata modificata la rubrica dell'articolo in 2 esame in "Misure urgenti i favore delle grandi imprese in amministrazione straordinaria", rispetto alla sua formulazione originaria "Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".


Articolo 3 - Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015

La norma di cui all'articolo 3 è volta a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma.

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio di Parma e Piacenza. Nella medesima delibera, l'art. 1 stabilisce in particolare che lo stato di emergenza è dichiarato fino al centottantesimo giorno a partire dalla data del provvedimento e che per l'attuazione dei primi interventi si provvede nel limite di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

 

In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi:

  • 4 milioni di euro per la provincia di Parma,
  • 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza,
  • 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabelle A allegata al decreto-legge in esame.

La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizioni per l'attuazione della c.d. "premialità" - misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (stabilità 2011) - nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

Gli spazi finanziari utili all'applicazione del meccanismo di premialità – si ricorda -sono quelli determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno e che prevede la riduzione in una data misura del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.

 

Tali spazi finanziari risultano - come peraltro indicato dalla norma stessa - già diminuiti nel 2015, in quanto utilizzati dall'articolo 1, comma 10-bis, del D.L. n. 78/2015  (che ha introdotto il comma 122-bis alla legge n.220/2010 cui fa riferimento il comma 3 in esame) la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per complessivi 7,5 milioni di euro.

Conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010.

 

Il meccanismo della premialità, previsto dal citato comma 122, consente la riduzione gli obiettivi annuali del patto di stabilità per gli enti locali che siano stati virtuosi nell'anno precedente.

L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione - operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e sul Fondo si solidarietà comunale, ovvero, sui trasferimenti erariali nel caso dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, ai sensi dell'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183/2011 - comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo del patto.

Sulla disciplina è intervenuto, da ultimo, l'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 66/2014, il quale ha riservato l'applicazione del sistema di premialità, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultino altresì rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in commissione, reca una  disposizione di carattere più estensivo rispetto a quella disposta dl comma precedente, in quanto suscettibile di applicazione  a situazioni calamitose tra loro differenti. A tal fine il comma in esame prevede che per l'anno 2015 non rilevano ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese  effettuate da parte degli enti locali, - sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito - per eventi calamitosi (verificatosi nel 2015)  per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge in esame. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1.

A tal fine gli enti interessati comunicano al Dipartimento della protezione civile, entro il 10 dicembre 2015,  gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese in questione. Con apposito D.P.C.M.da emanare entro il 16 dicembre 2015  sono individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo della stessa stessa, disponendosi altresì che, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.


Articolo 4 - Entrata in vigore

L'articolo 4 reca la consueta formula che dispone sia la immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta contestualmente alla sua emanazione il 1° ottobre 2015, sia la sua trasmissione alle Camere per la conversione in legge.