Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria - D.L. 83/2015 - A.C. 3201-A | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 318 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 20/07/2015 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria - D.L. 83/2015
20 luglio 2015
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Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
Il provvedimento all'esame dell'Assemblea converte in legge il decreto-legge n. 83 del 2015, con le modifiche apportate dalla Commissione giustizia. Il testo, ora composto da 34 articoli, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. In particolare, il provvedimento introduce disposizioni relative:
• alle procedure concorsuali (Titolo I, articoli da 1 a 11);
• alle procedure esecutive (Titolo II, articoli da 12 a 15);
• a misure fiscali (Titolo III, articoli 16 e 17);
• alla proroga di termini per l'efficienza della giustizia e al processo telematico (titolo IV, articoli da 18 a 21-octies).
Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V (artt. 22-24).
Contenuto |
La riforma delle procedure concorsualiL'Facilitazione del ricorso alla finanza nella crisiarticolo 1 interviene sulla legge fallimentare (RD n. 267/1942) per facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo 182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma:
Anche l'Concorrenza nel concordato preventivoarticolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo nella legge fallimentare l'art. 163-bis, per prevedere che possano essere presentate offerte alternative (rispetto al piano di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo a richiesta del commissario un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (comma 1). La - per l'acquisto dell'aziendaCommissione Giustizia ha stabilito che, a fronte di un'offerta per l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo: il tribunale ricercherà gli eventuali altri interessati all'acquisto, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dei beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo (rispetto a quanto riportato nel piano) che le offerte devono prevedere; sono quindisommariamente disciplinate le modalità della gara, all'esito della quale il debitore dovrà modificare il piano di oncordato. La disposizione modifica poi (comma 2) l'art. 182 LF, concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità richieste dal decreto-legge (v. infra, il portale delle vendite pubbliche).
L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di - tra proposte alternative di concordatoconcordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori; questi ultimi potranno quindi optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'art. 163 LF per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari (comma 1). La Commissione Giustizia ha riformulato la disposizione precisando che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari. La modifica dell'art. 165 LF obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso (comma 2). Le modifiche alla procedura, con i nuovi termini per depositare le proposte di concordato concorrenti, e le valutazioni comparative alle quali è chiamato il commissario giudiziale, riguardano l'art. 172 LF (comma 3) e l'art. 175 LF, concernente la discussione della proposta di concordato (comma 4). In particolare, la riforma prevede che siano sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. La modifica dell'art. 177 LF, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato, tiene conto dell'introduzione delle proposte concorrenti e dispone che quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se non si raggiungono le maggioranze prescritte, il giudice rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa; in ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato (comma 5). La Commissione Giustizia ha precisato che i creditori possono fare pervenire, entro 20 giorni, il proprio voto (e non il proprio dissenso), in caso di rimessione al voto della sola proposta che ha raggiunto la maggioranza relativa dei crediti. Il comma 6 dell'art. 3 modifica l'art. 185 LF, sulla esecuzione del concordato, obbligando il debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno o più creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratore giudiziario. Infine, la Commissione giustizia - intervenendo sull'art. 181 LF - ha allungato da 6 a 9 mesi il termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.
Il testo originario dell'articolo 4 modifica l'art. 161 LF, prevedendo che con il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo il debitore debba sempre precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato stesso. La Commissione Giustizia ha integralmente sostituito l'Ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivoarticolo 4 con disposizioni che, modificando la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisano i requisiti della proposta di concordato, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione alla proposta. In particolare:
Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modificano le disposizioni della legge fallimentare relative al curatore, con finalità di accelerazione delle procedure e di garanza della terzietà dell'organo. In particolare, l'Modifiche alla disciplina del curatore fallimentarearticolo 5, intervenendo sull'art. 28 LF:
L'articolo 6 modifica l'art. 104-ter LF, relativo al programma di liquidazione dell'attivo, consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendo termini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro 180 gg. dalla sentenza che dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il cui mancato rispetto può determinare la revoca del curatore. La Commissione giustizia ha aggiunto che i beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al patrimonio del fallimento, con la trascrizione della sentenza di fallimento. Gli interessati potranno proporre reclamo.
L'articolo 7 del decreto-legge Giudizi pendenti e chiusura del fallimentomodifica gli artt. 118 e 120 della legge fallimentare in materia di chiusura del fallimento prevedendo: a) la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano giudizi pendenti; b) che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute per effetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dal curatore; dopo la chiusura del fallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti sono ripartite tra i creditori; c) che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendenti non comportano la riapertura della procedura di fallimento; d) la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti; e) la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante la chiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito. La Commissione, al fine di assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali, ha posto a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o un concordato. Ha inoltre aggiunto che il giudice non può liquidare acconti a favore del curatore se non dopo un riparto parziale, al fine di accelerare il soddisfacimento dei creditori.
L'Contratti pendenti nel concordato preventivoarticolo 8 novella l'art. 169-bis LF, relativo agli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalità dell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella dettata per il fallimento - è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato. In particolare, la riforma prevede che la richiesta di scioglimento dal contratto possa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato; che lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato con decreto motivato, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento (o la sospensione) del contratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto del giudice; che il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato sia prededucibile. Infine, la disposizione estende anche al concordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento del contratto di leasing.
L'Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziariarticolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'art. 182-septies che integra - con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'art. 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari. Il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. Il tribunale, verificate positivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti "in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. Analoga disciplina degli effetti sulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essere raggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più banche aderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75%). La Commissione giustizia ha modificato la disposizione per consentire al tribunale di avvalersi di un ausiliario per l'omologazione dell'accordo.
L'Sanzione penalearticolo 10, non modificato dalla Commissione giustizia, interviene sull'art. 236 della legge fallimentare per estendere la disciplina penale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'art. 9 del decreto-legge.
L'Rateizzazione del prezzoarticolo 11 interviene sull'art. 107 LF, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato. |
La riforma delle procedure esecutiveL'Modifica al codice civilearticolo 12, non modificato dalla Commissione, introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento), procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni:
Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'art. 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.
L'Modifiche al codice di procedura civilearticolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano:
La Commissione giustizia ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-legge prevedendo:
L'Modifiche alle norme di attuazione c.p.c.articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile con finalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'art. 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati (lett. a). La Commissione ha limitato l'efficacia di tale previsione alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria. La riforma, inoltre, inserisce l'art. 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite). L'inserimento dell'art. 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati; l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica. La Commissione giustizia ha aggiunto:
L'Portale delle vendite pubbliche: contributoarticolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002 ) per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno riassegnate dall'apposito capito dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemi informatizzati. |
Le misure fiscaliL'articolo 16, non modificato dalla Commissione, modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'articolo 17, anch'esso non modificato, blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In sostanza, l'applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate. Le altre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regole ordinarie. |
Proroga di termini per l'efficienza della giustizia, processo telematico e altre disposizioniIl Titolo IV, articoli da 18 a 21-octies del decreto-legge, contiene una pluralità di disposizioni, alcune delle quali aggiunte nel corso dell'esame in sede referente. E' riconducibile ad interventi sul personale l'Trattenimento in servizio di magistrati ordinari...articolo 18, che disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli, per consentire al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degli incarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare, la riforma:
Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione giustizia, detta disposizioni analoghe per quanto concerne la magistratura ...contabilicontabile. L'articolo 18-bis, introdotto dalla Commissione giustizia, e onoraridispone sul trattenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratori onorari (VPT). L'articolo 18-ter, introdotto dalla Commissione giustizia, intende affrontare il problema dell'Applicazione magistratiemergenza derivante dal massiccio fenomeno migratorio e dell'elevato numero di procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale. La disposizione consente al CSM di procedere all'applicazione di massimo 20 magistrati presso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti, concedendo ai magistrati che manifestino disponibilità all'applicazione extradistrettuale alcuni incentivi, anche economici. L'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili per massimo ulteriori 6 mesi).
Altre disposizioni del Titolo IV riguardano la c.d. giustizia digitale. In particolare, l'articolo 19 interviene sul Processo civile telematicoprocesso civile telematico, modificando le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (artt. 16-18) e così prevedendo:
La Commissione giustizia ha integrato il contenuto dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 prevedendo:
L'articolo 20 posticipa invece ad anno nuovo l'entrata in vigore del c.d. Processo amministrativo telematicoprocesso amministrativo telematico (comma 1, lett. b), originariamente prevista per lo scorso 1° luglio. La Commissione giustizia è intervenuta con ulteriori disposizioni relative al processo amministrativo, modificando il relativo codice (d.lgs. n. 104 del 2010). In particolare (comma 1-bis):
La Commissione giustizia ha inoltre esteso anche al processo amministrativo le disposizioni sulla Sospensione feriale dei terminiriduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1° agosto - 31 agosto) previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 132 del 2014 per il processo ordinario, contestualmente modificando il Codice del processo amministrativo (comma 1-ter).
Lo stesso articolo 20 del decreto-legge, al comma 1, lett. a), sopprime le disposizioni in materia di Riorganizzazione TAR: abrogazioneriorganizzazione dei TAR previste dall'art. 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina. L'articolo 20-bis, introdotto dalla Commissione, estende anche alla Processo contabile telematicogiustizia contabile alcune norme del processo civile telematico relative all'attestazione di conformità delle copie informatiche ad atti cartacei. L'articolo 21 del decreto-legge riguarda il personale amministrativo, prevedendo l'Personale proveniente dalle provinceinquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente dalle province. Sul punto è intervenuta la Commissione giustizia che, riformulando la disposizione, ha previsto che le procedure per l'inquadramento di tale personale abbiano carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia, già prevista dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali. In sede referente sono state inoltre aggiunte le seguenti disposizioni, con conseguente modifica della rubrica del Titolo IV del provvedimento, che fa ora riferimento anche ad "altre misure":
La Commissione giustizia, inoltre, introducendo l'Composizione delle crisi da sovraindebitamentoarticolo 21-septies, ha modificato l'art. 8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento per consentire anche ai Consorzi Fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura - purché iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano. Infine, la Commissione ha introdotto nel decreto-legge n. 83 del 2015 l'ILVAarticolo 21-octies, che ha il medesimo contenuto dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di conversione (A.C. 3210). La disposizione prevede (comma 1) che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'art. 1, comma 4, del DL 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la Corte Costituzionale ha già chiarito (sent. n. 85 del 2013) la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari (v. infra). La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione – entro 30 giorni - di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (commi 2 e 3). Il piano va comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (comma 4). La descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015). Sia il termine di 12 mesi per il protrarsi dell'attività s'impresa che quello di 30 gg. per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5). Questa disposizione, se approvata, entrerà in vigore con la legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, rendendo superflua la conversione dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015. Si rende dunque necessaria una disposizione che sani gli effetti già prodotti dalla vigenza di questa norma (entrata in vigore il 2 luglio 2015, con il decreto n. 92): la Commissione ha dunque inserito un comma 2 all'art. 1 del disegno di legge di conversione, che abroga l'art. 3 del d.l. n. 92/2015 e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della medesima disposizione. |
Disposizioni transitorie e finaliInfine, l'articolo 22 reca la copertura finanziaria del provvedimento, integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministero della giustizia, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'articolo 23 introduce una articolata norma transitoria, parzialmente emendata dalla Commissione giustizia, mentre l'articolo 24 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione giustizia ha avviato l'esame del decreto-legge n. 83 del 2015 lo scorso 1° luglio, deliberando lo svolgimento di un'Indagine conoscitivaindagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati auditi esperti di diritto fallimentare (Prof. Giuseppe Ferri, Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata) e magistrati (Luciano Panzani, Presidente della Corte d'appello di Roma; Francesco Vigorito, Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma; Alida Paluchowski, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano; Roberto Fontana, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza; Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara). La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, apportandovi numerose modifiche, lo scorso 17 luglio. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Finanze, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea. La Commissione Affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole all'introduzione nel disegno di legge di conversione di una disposizione di raccordo tra l'art. 21-ter del decreto-legge in esame e l'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (ILVA). Il parere contiene inoltre un'osservazione concernente la disciplina transitoria relativa all'espropriazione immobiliare. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con un'osservazione concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla pubblicità delle vendite all'incanto. La Commissione Lavoro ha espresso un parere favorevole con due osservazioni relative all'assetto organizzativo dei TAR e alla formazione del nuovo personale del ministero della giustizia proveniente dagli enti di area vasta. Il parere espresso dal Comitato per la legislazione contiene condizioni e osservazioni concernenti sia l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, sia la chiarezza la proprietà della formulazione. |