Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR - D.L. n. 65/2015 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 311 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 23/06/2015 | ||||
Descrittori: |
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Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR - D.L. n. 65/2015
23 giugno 2015
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Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoIl decreto-legge 21 maggio 2015, n.65, all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, si compone di 9 articoli. L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi. Si ricorda che la materia è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Come evidenziato dalla relazione tecnica, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale conseguono rilevanti effetti negativi rispetto al quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel DEF 2015 (stimati in 15,4 miliardi di euro nel 2015, in 3,9 miliardi di euro nel 2016, in 3,8 miliardi nel 2017 e in 3,7 miliardi nel 2018 e nel 2019). L'articolo 1 interviene dunque dettando una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 e 2013, "al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale." La disposizione, in particolare, interviene sull'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (di seguito: "rivalutazione") di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013, prevedendo, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione nelle seguenti misure:
- 40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS; - 20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS; - 10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.
Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte due modifiche: La prima è volta a specificare che la rivalutazione riconosciuta per gli anni 2014 e 2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionali deve intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia dell'articolo 1, comma 483, della legge n.147 del 2013) per il medesimo biennio.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 483, della legge n.147 del 2013, ha disposto che per gli anni 2014-2016 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operi nei seguenti termini percentuali:
La seconda è volta a prevedere che nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario (ossia sulla base di calcolo della rivalutazione) si debba tenere conto degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi non solo ai fini della rivalutazione riconosciuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ma, a regime, ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di rivalutazione. Infine, si prevede che le somme arretrate dovute sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
A seguito della nuova disciplina gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sui saldi di finanza pubblica si riducono a 2,2 miliardi di euro nel 2015 e a 0,5 miliardi di euro per gli anni successivi. L'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015. L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. L'articolo 4 autorizza la spesa di 290 milioni di euro per il 2015 (incrementandola rispetto ai 70 milioni previsti dal testo del decreto-legge) al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale. L'articolo 5 modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, prevedendo che esso non possa essere inferiore ad un valore pari a uno (tale disposizione trae origine dal fatto che nel 2014 il tasso di capitalizzazione ha avuto per la prima volta segno negativo, ciò che avrebbe comportato una rivalutazione negativa dei montanti pensionistici contributivi). Nel corso dell'esame in Commissione la norma che faceva comunque salvo il recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive è stata modificata, prevedendo che – fermo restando, in linea generale, il principio del recupero – esso non operi in sede di prima applicazione della norma. L'articolo 5-bis, introdotto in Commissione, detta una norma di interpretazione autentica in materia di benefici previdenziali riconosciuti in caso di esposizione all'amianto, precisando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n.190/2014 per lavoratori "attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici. L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP). L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale. L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteNel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte alcune modifiche. Per quanto concerne l'articolo 1, volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n.70/2015 in materia di rivalutazione pensionistica, sono state introdotte due modifiche. La prima è volta a specificare che la rivalutazione riconosciuta per gli anni 2014 e 2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale deve intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia dell'articolo 1, comma 483, della legge n.147 del 2013) per il medesimo biennio. La seconda è volta a prevedere che nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario (importo che costituisce la base di calcolo della rivalutazione) si debba tenere conto degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi non solo ai fini della rivalutazione riconosciuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (come previsto dal testo del decreto-legge), ma, a regime, ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di rivalutazione. Con riferimento all'articolo 4, che rifinanzia per il 2015 i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale, l'autorizzazione di spesa è stata incrementata da 70 a 290 milioni di euro (sempre a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione).
Con riferimento all'articolo 5, che modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, prevedendo che esso non possa essere inferiore ad un valore pari a uno (al fine di evitare una rivalutazione negativa dei montanti pensionistici nel 2014, anno nel quale il tasso di capitalizzazione ha avuto per la prima volta segno negativo), nel corso dell'esame in Commissione la norma che faceva comunque salvo il recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive è stata modificata, prevedendo che – fermo restando, in linea generale, il principio del recupero – esso non operi in sede di prima applicazione della norma. Infine, nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto l'articolo 5-bis, che detta una norma di interpretazione autentica in materia di benefici previdenziali riconosciuti in caso diesposizione all'amianto, precisando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n.190/2014 per lavoratori "attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaIn sede consultiva hanno espresso pareri le Commissioni I, V, VI, X, XII, XIII, XIV, la Commissione parlamentare per le questioni regionali e il Comitato per la legislazione. I rilievi della Commissione bilancio, tutti riferiti all'articolo 6, sono stati recepiti. In particolare, al comma 3 è stato specificato che l'INPS provveda a riversare i risparmi ottenuti a seguito della riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste italiane Spa (per i servizi di pagamento delle pensioni) con cadenza annuale; inoltre, è stata inserita una apposita clausola di salvaguardia da attivare nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di rideterminare, con proprio decreto, gli obiettivi di risparmio assegnati all'INPS. Le osservazioni della Commissione agricoltura (che sollecitava l'incremento delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 3 alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, ponendo altresì una serie di ulteriori questioni non vertenti su materie oggetto del decreto-legge) non sono state recepite. I rilievi del Comitato per la legislazione sono stati recepiti solo parzialmente. Le restanti commissioni hanno espresso parere favorevole (senza condizioni e osservazioni). |