Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 192/2014 - A.C. 2803-A | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 254 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 17/02/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative D.L. 192/2014 –
A.C. 2803-A |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalle Commissioni I Affari
Costituzionali e V Bilancio |
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n. 254/2 |
17 febbraio 2015 |
Servizi responsabili: |
Servizio Studi Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it |
|
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati
dalle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio in sede referente. Per ogni emendamento vengono indicati il
numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione ed una
sintesi dell'oggetto della modifica. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte. |
File:
D14192b.docx |
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I N D I C E
§ Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
§ Articolo 2 – Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
§ Articolo 3 – Proroga di termini in materia di sviluppo economico
§ Articolo 4 – Proroghe di termini di competenza del Ministero
dell'interno
§ Articolo 5 – Proroga di termini in materia di beni culturali
§ Articolo 6 – Proroga di termini in materia di istruzione
§ Articolo 7 – Proroga di termini in materia sanitaria
§ Articolo 8 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
§ Articolo 9 – Proroga di termini in materia ambientale
§ Articolo 10 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria
§ Articolo 11 – Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali
§ Articolo 14 – Proroga contratti affidamento di servizi
Articolo 1 – Proroga di termini
in materia di pubbliche amministrazioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.19 |
Causi |
PD |
4.02 |
Modifica il
comma 8, posticipando dal 30 giugno
al 31 dicembre 2015 il termine per
il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli e dall’Agenzia delle entrate
per il reclutamento di dirigenti
di seconda fascia. |
1.21 N.F. |
Causi |
PD |
4.02 |
Inserisce i
commi 8-bis e 8-ter, i quali, rispettivamente: § estendono dal 2015 al 2020 l’efficacia temporale di
alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie
fiscali previste dal D.L. n. 78
del 2010. In particolare le Agenzie fiscali, anche per il periodo 2016-2020, posso assolvere
agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante
riversamento al bilancio dello Stato dell’1
per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi
di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009; §
precisano che detta estensione temporale si
riferisce alle norme in materia di
contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in esame, fatte salve le disposizioni
in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66
del 2014. |
1.200 |
Governo |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 10-bis che differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre
2014 – entro il quale entrano in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In breve, è
rinviata l'applicazione della disciplina 'a regime', dettata dall'articolo
47, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, ai sensi della quale
possono accedere allo scrutinio per la promozione
alla qualifica di primo dirigente i direttori-vicedirigenti che hanno
prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali
dei vigili del fuoco; e possono accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente
superiore i primi dirigenti che hanno svolto, in tale qualifica e durante
la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore
ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta
qualifica dirigenziale. Attualmente, l’articolo 168 del decreto legislativo
n. 217 del 2005 (già prorogato dalla L. 183/2011, art. 1, co. 25) esonera
dall’applicazione di tale disciplina sino al 31 dicembre 2014, termine che la
disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2015. |
1.108 N.F. |
Plangger |
Misto |
4.02 |
Aggiunge il
comma 11-bis che proroga,
dal 17 febbraio al 31 maggio 2015,
il termine fino al quale (nelle more
del completamento del trasferimento delle funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello
Stelvio alla regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, previsto dall’art. 11, comma 8, del D.L. 91/2014): § sono prorogati i
mandati del Presidente e del Direttore del Parco nazionale dello Stelvio; §
ed è a loro consentito
svolgere le funzioni demandate agli
organi centrali del consorzio di gestione del Parco, ad eccezione di
quelle svolte dai revisori dei conti. Il citato comma
11 prevede l’attribuzione delle funzioni statali relative al Parco nazionale
dello Stelvio: - alle province autonome di Trento e di
Bolzano, per la parte del Parco situata nella Regione Trentino-Alto Adige,
provvedendosi con norma di attuazione dello Statuto regionale; - alla Regione Lombardia, per la parte
lombarda del Parco, che, conseguentemente, partecipa all'intesa finalizzata
al trasferimento o delega di funzioni relative al Parco, che il comma 515 della
legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha imposto di stipulare con le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2014 (termine
differito al 30 giugno 2015 dal comma 213 della legge di stabilità 2015, n.
190/2014). Lo stesso comma
11 stabilisce, fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. 91/2014 (termine quest’ultimo che viene prorogato al 31
maggio 2015 dall’emendamento in questione), la succitata proroga dei mandati
e l’attribuzione al Presidente e al Direttore del Parco delle citate
funzioni. |
1.81 NF |
Tullo |
PD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 11-ter, volto a prorogare al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
coatta amministrativa, di cui al comma 410 della legge di stabilità 2014. |
1.159 |
Molteni |
LNA |
4.02 |
Modifica
il comma 12 prorogando dal 28
febbraio 2015 al 30 aprile 2015 il
termine entro il quale (in base all’art. 37, comma 11, del DL 98/2011) coloro
- lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati -
che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
(ex art. 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013)
debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici
giudiziari. |
1.60 NF |
Palese |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 12-bis, il quale prevede che le Regioni possano procedere
alla proroga di tutti i contratti a
tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di
stabilizzazione fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il
personale previsti dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 557 della
L. n. 296/2006). Al riguardo si
ricorda che l’articolo 1, comma 529, della legge n.147/2013 ha previsto che
le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre
2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale e che, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano
assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e
l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e
i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una
serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di
continuità, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a
domanda del personale interessato Successivamente, l’articolo 1, comma 426, della legge
n.190/2014 ha fissato al 31 dicembre
2018 il termine relativo alla stabilizzazione
dei precari della P.A. In
particolare, la disposizione ha prorogato il termine entro il quale le amministrazioni
possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del D.L. n.
101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato
con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato,
nonché prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che
abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze.. |
1.79 NF |
Lodolini |
PD |
16.02 |
Aggiunge
il comma 12-ter, che proroga
al 31 dicembre 2015 le disposizioni (di cui all’art. 14 dell’O.P.C.M.
3891/2010) che consentono alle regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi
contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare
svolgimento delle attività afferenti l’allertamento,
il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture
regionali che compongono il
Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in
servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di
protezione civile. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse a carico
dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14. L’art.
14 dell’O.P.C.M. 3891/2010 (pubblicata nella G.U. 21 agosto 2010, n. 195) ha
autorizzato le Regioni a provvedere, con oneri a propri carico, allo sviluppo
ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali e delle Sale
operative regionali mediante il potenziamento delle relative strutture, con
particolare riguardo al collegamento tra le stesse nonché con il Centro
funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della
protezione civile. Per tali finalità la norma ha, tra l’altro, consentito: §
la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente; §
la stipula e la
proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
nonché di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati anche in
deroga al comma 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 276/2003 cosi come attuato dal
Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di
somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresì, all'art.
43 del predetto contratto. |
1.123 NF |
Fanucci |
PD |
16.02 |
Aggiunge un
comma 12-quater, che proroga di sessanta giorni, per l’anno 2015, i
termini relativi al procedimento di
controllo dei rendiconti dei partiti politici, in considerazione dei
tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici (che non è stata in condizione di operare tra il 27 ottobre
2014 ed il 29 gennaio 2015 a causa delle dimissioni contestuali dei suoi
membri). Il nuovo comma
proroga altresì dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 il termine per la presentazione da parte dei
partiti delle richieste di accesso ai benefici delle agevolazioni fiscali
per le contribuzioni volontarie private e del cd. “due per mille”. Per l’anno
2015 l’accesso ai predetti benefici è riconosciuto ai partiti,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano
presentato la relativa richiesta alla Commissione di garanzia secondo le
modalità individuate dalla Commissione medesima, anche in caso di mancata
iscrizione, alla data del 31 gennaio 2015, nel registro dei partiti politici (iscrizione che presuppone la
verifica da parte delle Commissione della presenza nello statuto degli
elementi indicati dalla legge). A tal fine, la Commissione di garanzia
trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l’elenco dei
partiti che hanno presentato le richieste e le relative attestazioni. È infine
previsto che fino al 31 dicembre 2015 ai partiti politici, che siano in
possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici ed abbiano presentato la
relativa richiesta al 31 gennaio 2015, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai
finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro (art. 5, comma 3, DL n.
149/2013) si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla
data del finanziamento. |
Articolo
2 – Proroga di termini
in materia di giustizia amministrativa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.24 Subem. |
Relatori
|
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16.02 |
Aggiunge il
comma 1-bis, che riapre fino al 30 luglio 2015 i termini
della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle
unioni di comuni (subemendamento 0.2.24.47) nonché alle comunità montane di
richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell’ufficio del giudice di pace posto sul loro
territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a
sostenerne i costi. Al ripristino
si procede anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel
circondario di un unico tribunale. Si demanda ad uno o più decreti la
determinazione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria
degli uffici ripristinati e al CSM la definizione delle relative procedure di
trasferimento dei magistrati interessati (subemendamento 0.2.24.47). Si prevede che
il Ministero della giustizia debba definire il quadro degli uffici del
giudice di pace mantenuti entro il 28 febbraio 2016 (subemendamento
0.2.24.23), valutando l’idoneità delle richieste avanzate dagli enti locali. Si ricorda che
il D.Lgs. n. 156/2012, in attuazione della delega per la riforma della
geografia giudiziaria, non individua un termine specifico per avanzare le
richieste di mantenimento degli uffici, ma prevede che dalla pubblicazione da
parte del Ministero della giustizia delle sedi di giudice di pace da
sopprimere, gli enti locali abbiano a disposizione 60 giorni per avanzare
richiesta di mantenimento dell’ufficio. Entro i successivi 12 mesi il
Ministero valuta le richieste ed emana un DM di modifica delle tabelle degli
uffici giudiziari. Il Ministero ha provveduto a tale adempimento con il D.M.
7 marzo 2014 e poi ha apportato alcune correzioni con il DM. 10 novembre
2014. La procedura è dunque al momento chiusa. |
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||||
2.04 N.F. |
Baruffi |
PD |
4.02 |
Aggiunge l’articolo 2-bis, recante la proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà. L’articolo proroga per il
2015, nel limite di 50 milioni di euro (con onere a carico del Fondo sociale
per l’occupazione e formazione) l’incremento del 10% dell'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (trattamento che passa, quindi, dal 60%,
ai sensi del D.L. n. 726/1984, al 70% del trattamento retributivo perso a
seguito della riduzione d’orario). Le risorse sono destinate prioritariamente
ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà
stipulati nell'anno 2014. Si ricorda che
il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori in caso di
contratti di solidarietà, pari al 60% della retribuzione persa a seguito
della riduzione dell’orario di lavoro (ex art. 1 del D.L. 726/1984), è stato
aumentato del 20% (con incremento, quindi, all’80% della retribuzione), in
via sperimentale, per il periodo 2009-2012 dall’art. 1, c. 6, del D.L.
78/2009 (tale periodo sperimentale è stato prorogato per il 2013
dall’articolo 1, comma 256, della L. 228/2012); successivamente (ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della
L. 147/2013), per il 2014 il trattamento è stato incrementato nella misura
del 10% (con incremento, quindi, al 70% della retribuzione). Si valuti l’opportunità di un più puntuale
coordinamento con la normativa vigente, considerando che la prima parte
dell’emendamento proroga per il 2015 l’incremento sperimentale operativo per
il periodo 2009-2013 (di cui al richiamato art. 1, c. 6, del D.L. 78/2009)
che aveva elevato il suddetto trattamento dal 60% all’80%, mentre il secondo
periodo, ai medesimi fini, con disposizione sostanzialmente identica all’art.
1, c. 186, della L. 147/2013, provvede ad incrementare il suddetto
trattamento soltanto del 10%. |
2.09 |
Centemero |
FI-PdL |
4.02 |
Aggiunge l’articolo 2-ter, recante la proroga della disciplina
transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. In particolare – modificando l’art. 49 della legge di riforma della
professione forense (L. 247 del 2012) – l’articolo proroga di due anni l’entrata in vigore della nuova disciplina
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Le
nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato entreranno quindi in vigore
a partire dalla sessione d’esame 2017 anziché
dalla sessione 2015. E’ rimasta, tuttavia, immutata la data di vigenza delle
nuove modalità di svolgimento del tirocinio, stabilita al 2 febbraio 2015. |
Articolo
3 – Proroga di termini
in materia di sviluppo economico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.33 N.F. |
Richetti |
PD |
16.02 |
Sostituisce
il comma 1. Rispetto al
testo vigente gli emendamenti precisano che
gli apparecchi televisivi idonei alla ricezione della tecnologia
DVB-T2, lo standard per la trasmissione digitale terrestre “di seconda
generazione” destinato a sostituire la tecnologia attualmente in uso (per i
quali il decreto prevede l’obbligo di
vendita dalle aziende produttrici ai distributori dal 1° luglio 2016 e di
vendita al dettaglio al consumatori dal 1° gennaio 2017) potranno utilizzare
tutti gli standard tecnologici per la codifica dell’audio e del video
digitale approvate nell’ambito
dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU) e non solo quelli di codifica MPEG-4 prevista a normativa
vigente. Si dispone
inoltre che le successive codifiche approvate dall’ITU risultino obbligatorie
per la vendita da parte delle aziende produttrici ai distributori a decorrere dal diciottesimo mese
successivo all’approvazione ITU e per la vendita al dettaglio ai consumatori
a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo all’approvazione ITU. Un
regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà infine
indicare le codifiche da considerarsi tecnologicamente superate. In tal senso
viene sostituito integralmente il comma 5 dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 16/2012, oggetto invece
di modifiche puntuali da parte del testo vigente del comma 1. |
3.68 N.F. |
Tancredi |
AP |
16.02 |
Aggiunge il
comma 3-bis, che proroga al 30
settembre 2015 il termine entro cui devono entrare in esercizio, per essere ammessi alle tariffe
incentivanti, gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in
posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili ai fini degli incentivi
del quinto Conto energia, da
realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013.
La finalità della proroga è di favorire il completamento di programmi
realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014. Andrebbe valutata l’opportunità di specificare che
il termine che si intende prorogare è quello al primo periodo del comma 154
dell’art. 1 della L. 147/2013, in quanto al medesimo comma (terzo periodo) è
contenuto un termine che riguarda una diversa fattispecie. |
3.71 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge i commi 3-ter e 3-quater, intervenendo in materia
di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale. Il comma 3-ter proroga al 31
dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20% delle somme spettanti
agli enti locali a seguito della gara d’ambito, nei casi in cui gli Enti
locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della
stazione appaltante (previsti dal
regolamento di cui al DM 12 novembre 2011, n. 226 sui criteri di gara e la
valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio) relativamente ad
alcuni ambiti territoriali (primo e secondo raggruppamento). Si ricorda che
l’articolo 4, comma 5, del D.L. n. 69/2013 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti
locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la
scelta della stazione appaltante. In tali casi, il 20% degli oneri che il
gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della
remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con
modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno
specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere
destinati alla riduzione delle tariffe
di distribuzione dell’ambito corrispondente. Il comma 3-quater proroga fino
all’11 luglio 2015 il termine, già più volte prorogato, per l’intervento sostitutivo della
Regione in caso di mancata
pubblicazione del bando di gara da parte dei Comuni, per gli ambiti
territoriali del primo raggruppamento (individuati dal sopra citato
regolamento 12 novembre 2011, n. 226). Dalla proroga sono esclusi gli ambiti in cui almeno il 15 per cento
dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012. Tale termine
era stato già oggetto di proroga da parte del DL n.69/2013; del DL n. 145/2013 e DL n.91/2014. Per gli
ambiti territoriali del primo raggruppamento il termine scade l’11 marzo 2015
per alcuni e l’11 giugno 2015 per gli altri. |
3.72 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge i
commi 3-quinquies e 3-sexies, intervenendo in materia di
determinazione del periodo di
riferimento per gli obblighi in capo ai soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale. Il comma 3-quinquies
sposta dal 1° aprile al 1° ottobre 2014 la data di inizio dell’anno convenzionale (e dunque proroga la fine di tale anno
dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015), quale periodo di riferimento ai fini dell’attestazione della quota di
mercato all’ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che
immette lo stesso nella rete nazionale. Il comma 3-sexies
modifica direttamente la disposizione del D.lgs. n.
130/2010 (c.d. “decreto stoccaggi”) che fissa le date dell’anno convenzionale per l’obbligo di attestazione
della quota di mercato all’ingrosso del gas naturale, portando a far coincidere lo stesso con l’anno termico che
decorre dal 1° ottobre al 30 settembre
dell’anno successivo (e non più il periodo intercorrente tra il 1° aprile
e il 31 marzo dell’anno successivo) Si ricorda che il D.Lgs. n. 130/2010 (c.d. “decreto stoccaggi”)
introduce un sistema di verifica delle quote di mercato detenute da tutti gli
operatori che immettono gas naturale nella rete nazionale, in funzione
pro-concorrenziale. L’ intervento di regolazione contenuto nell’articolo 3
del d.gls. n. 130/2010 si fonda, su due strumenti: l’attestazione annuale
della quota di mercato, adempimento cui è tenuto ogni soggetto che immette
gas naturale; il limite alla quota di mercato che ogni operatore può detenere
nel corso dell’anno di riferimento, e il correlativo regime di incentivi e
sanzioni. Si tratta di due obblighi posti a carico di tutte le imprese del
settore, e tra loro collegati da un evidente nesso di funzionalità:
l’attestazione, da parte di ciascun soggetto, della propria quota di mercato è
idonea a consentire una verifica più puntuale sul rispetto della soglia
massima d’immissioni consentita. Il periodo di riferimento per l’attestazione
è fissato, dal comma 3 del citato articolo 3, nell’anno convenzionale, inteso
come periodo intercorrente tra il 1° aprile di ciascun anno e il 31 marzo
dell’anno successivo. La quota di mercato all'ingrosso di ciascun
soggetto è determinata secondo una metodologia definita con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. |
3.73 |
Relatore |
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16.02 |
Aggiunge il
comma 3-septies che, nel confermare (per il 2015) il finanziamento (previsto dall’articolo
1, comma 183, della legge n. 147/2013), erogato per la proroga di 24 mesi
della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di
attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004) al fine di
consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di
gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, finanziamento già
prorogato per il 2015 dall’articolo 1, comma 110, della legge n. 190/2014, ne incrementa di ulteriori 55 milioni di euro il limite massimo di spesa già
previsto (e pari a 60 milioni di euro). Il relativo
onere viene posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),
del D.L. 185/2008. |
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3.01 NF |
Crippa |
M5S |
16.02 |
Aggiunge
l’articolo 3-bis che reca disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole
e medie imprese. L’articolo sospende fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia della norma (comma 7 della
legge di stabilità 2015) che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la
platea dei soggetti beneficiari degli interventi del
Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Fondo di garanzie PMI). |
Articolo
4 – Proroghe di
termini di competenza del Ministero dell'interno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.2 N.F. |
Pizzolante |
AP |
5.02 ant. |
Modifica il
comma 2 al fine di prorogare
dal 30 aprile al 31 ottobre 2015 il
termine per l’adeguamento alla
normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere. La proroga, lo
si ricorda, si applica alle strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto e: § esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9
aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); § in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano
straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno
16 marzo 2012.. |
4.3 N.F. |
Pizzolante |
AP |
5.02 ant. |
Aggiunge i
commi 2-bis e 2-ter che differiscono
di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre
2016, il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli
artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività
(vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di
prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011)
che risultavano già esistenti alla
data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221). Tale
proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2
dell’art. 38 del D.L. 69/2013, che ha prorogato fino al 7 ottobre 2014 il
termine in questione. Ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo la proroga si applica ai soggetti (enti e
privati) responsabili delle c.d. nuove attività esistenti alla citata del 22
settembre 2011. Lo stesso comma 1 ha escluso l’obbligo di provvedere agli
adempimenti previsti dall’art. 3 del D.P.R. 151 qualora i soggetti
responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorità. Relativamente
agli adempimenti citati, si
ricorda che l’art. 3 prescrive,
per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C
dell’allegato I del D.P.R. 151), l’obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili
del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti,
che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio. L’art. 4 invece
prescrive e disciplina la presentazione dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI),
tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il comma 2-ter limita
l’applicazione del differimento di termini concesso dal comma 2-bis testé illustrata, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui
all’art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge di conversione (quindi presumibilmente entro l’ottobre 2015),
fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R. L’effetto di
tale disposizione sembra quindi quello di richiedere, innanzitutto,
l’effettuazione entro l’ottobre 2015 degli adempimenti previsti dall’art. 3
e, qualora assolti, di consentire l’ottenimento del CPI entro il 7 ottobre
2016. Si ricorda infine che le nuove
attività introdotte dal D.P.R.
151/2011 si riferiscono essenzialmente a: § infrastrutture di trasporto a elevato rischio
(aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie
coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane
in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000
m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e
ferroviarie superiori a 2.000 metri); § grandi complessi per il terziario (edifici e/o
complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da
promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica
con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie
complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di
attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità); § demolizioni di veicoli e simili con relativi
depositi, di superficie superiore a 3.000 m2; § strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. |
4.96 |
Governo |
|
5.02 ant. |
Aggiunge i
commi 5-bis e 5-ter i quali recano alcune disposizioni di interesse per
le province per l’anno 2015, relative: § alla ricognizione
e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire alle
province per il 2015, confermando anche per tale anno l’applicazione dei
criteri già adottati negli anni
precedenti con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012 (comma 5-bis). I criteri di riparto
previsti dal citato decreto sono i seguenti: a)
50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna
provincia; b)
38% in proporzione al gettito della soppressa
addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli
importi quantificati per ciascuna provincia; c)
5% in relazione alla popolazione
residente; d)
7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale; Si rammenta che il fondo sperimentale di
riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato
istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale,
dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alla
fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attribuzione
alle province dell’autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa
durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all’istituzione
del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime,
disciplinato dall’articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011. § alla determinazione
dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l’anno 2015 da
corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla
regione Sardegna, secondo i medesimi criteri dello scorso anno (comma 5-bis ultimo periodo). Il riferimento alle province delle sole Regioni
Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a
quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti
locali è ancora a carico dello Stato; §
al riparto tra gli enti delle riduzioni di spesa corrente richieste
al comparto delle province e delle
città metropolitane in attuazione delle
disposizioni di contenimento della spesa
pubblica previste dalla legge di
stabilità per il 2015, quantificate nell’importo complessivo di 1.000
milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000
milioni a decorrere dall’anno 2017, da versare ad apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato. In
particolare, intervenendo sul comma 418 della legge n. 190/2014, l’emendamento è volto a stabilire che
il 90 per cento delle riduzioni di spesa ivi
richieste sono a carico degli enti
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10 per cento a carico degli enti
delle Regioni Siciliana e Sardegna (comma
5-ter). |
4.9 NF |
Ribaudo |
PD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 5-quater, che interviene sulla disciplina prevista dalla
legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) per gli enti locali che si trovano in
difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale
sono state introdotte norme (poi
modificate con il decreto-legge n.16 del 2014) volte ad ampliare le
possibilità di accesso alle procedure
di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL. In particolare
il comma 5-quater: § modifica il comma 573 della L. 147/2013, relativo
alla possibilità nell’anno 2014, per
gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio
comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia,
ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di
riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dal TUEL (art.243-bis del D.Lgs. 267/2000) entro il termine di 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della norma (termine decorrente dal 7 maggio 2014, in quanto riferito alla
legge n.68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 che ha così sostituito il
testo originario del comma 573). Il comma 5-bis prevede che i soggetti
interessati dalla norma siano ora,
anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato
dal consiglio comunale, “gli enti
locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non
abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio” entro il termine di
90 giorni previsto dall’articolo 243-bis
sopracitato, comma 5 e che, inoltre, tali enti possano riproporre (rectius:
proporre) tale piano entro il 30
giugno 2015 (anziché entro il termine di 120 giorni sopradetto). Conseguentemente
sopprime l’ultimo periodo del
comma 573, per ragioni di coordinamento formale con le modifiche introdotte
dal comma 5-bis in commento; § modifica il comma 573-bis della medesima
legge 147/2013, nella parte in cui questo consente, per l’anno 2014, la
facoltà di riproporre entro il termine
di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 573-bis medesimo
(termine anche esso decorrente dal 7 maggio 2014, per quanto sopra
illustrato) un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego
da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
presentato ai sensi dell’articolo 243-bis
del TUEL. Il comma 5-bis stabilisce
ora tale termine nella data del 30
giugno 2015. |
4.14 |
Abrignani |
FI-PdL |
5.02 ant. |
Aggiunge il comma 6-bis, che
differisce al 31 dicembre 2015 i
termini - individuati dall’art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I termini oggetto di
differimento – per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in
relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro
i quali i comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione
d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art 14 DL
78/2010). Sono individuate le seguenti funzioni
fondamentali dei comuni (art. 14, co. 27, DL 78/2010): -
organizzazione
generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; -
organizzazione
dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico
comunale); -
catasto,
ad eccezione delle funzioni statali; -
pianificazione
urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale; -
pianificazione
di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; -
raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi; -
progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini; -
edilizia
scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; -
polizia
municipale e polizia amministrativa locale; -
tenuta
dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale; -
servizi
in materia statistica. I termini
vigenti entro i quali i comuni assicurano l’esercizio in forma associata
sono: § 1° gennaio
2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni
fondamentali; § 30
settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni
fondamentali; § 31
dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali. Si
ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto
assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale
provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art.
14, co. 31-quater, D.L. n. 78/2010). |
4.97 |
Governo |
|
16.02 |
Aggiunge
il comma 6-ter che, intervenendo sull’art. 17, comma 4-quater del D.L. 5/2012, proroga dal 30
giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il
termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in
materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000; art. 2, comma 1,
regolamento di attuazione del TU immigrazione). Il termine per l’entrata in
vigore delle disposizioni sull’autocertificazione da parte degli stranieri,
originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal D.L. 5/2012, era stato
prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013 e al 30 giugno 2015 dal D.L.
119/2014. Questo ulteriore differimento è motivato
dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi
dell’art. 15, co. 4-quinques, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per
l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano,
delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio
nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni
concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a
garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. La mancata
adozione è dovuta al protrarsi dei lavori avviati tra le amministrazioni
competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di
dialogo tra le banche dati da esse detenute. |
Articolo
5 – Proroga di termini
in materia di beni culturali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.3 |
Mannino |
M5S |
5.02 ant. |
Modifica il
comma 1 posticipando
dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine che i
comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti, devono rispettare
per ottenere il finanziamento – previsto dal D.L. “Destinazione Italia”
(145/2013) - dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il
territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la
valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei
servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell’EXPO 2015. |
5.7 (ex 1.104 NF) |
Piccoli Nardelli |
PD |
16.2 |
Introduce i
commi 1-bis e 1-ter. Il comma 1-bis differisce fino al
31 dicembre 2017 le attività della Fondazione di studi universitari e di
perfezionamento sul turismo (art. 67, co. 2,3 e 5 del D.L. 83/2012- L.
134/2012), estendendole al settore dei beni
e delle attività culturali, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 1-ter prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L., è adottato il nuovo statuto della
Fondazione, che assume la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”. Lo
statuto è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si
ricorda che la Fondazione (il cui atto costitutivo, in base a un documento
reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio, è stato
adottato il 22 marzo 2013, ma che non dispone di un sito Internet) provvede,
in base all’art. 67 citato, alla progettazione, predisposizione e attuazione
di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo
di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il
settore turistico, svolge attività di ricerca nello stesso settore e può
avviare attività di promozione e sviluppo dell’imprenditorialità nel settore
turistico. Il medesimo art. 67 ha disposto che tali attività sono realizzate
nel limite di spesa di € 2 mln per
gli anni 2012/2013/2014 e che lo statuto è adottato, in prima applicazione,
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro degli
affari regionali, il turismo e lo sport. Si segnala l’opportunità di novellare l’art. 67 del
D.L. 83/2012 (L. 134/2012) – anche in considerazione della circostanza che si
modificano i soggetti chiamati ad approvare il nuovo statuto – o, almeno, nel
comma 1-bis, l’opportunità di fare riferimento ai commi da 1 a 5 del medesimo
art. 67. |
Articolo
6 – Proroga di termini
in materia di istruzione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.28 |
Ghizzoni |
PD |
5.02 ant. |
Aggiunge il
comma 2-bis che eleva (da
quattro) a sei anni la durata complessiva (ossia,
comprensiva di eventuali rinnovi) dei rapporti instaurati per il conferimento
di assegni di ricerca (ex art. 22, co. 3, L. 240/2010). Sembrerebbe opportuno novellare l’art. 22, comma 3,
secondo periodo, della L. 240/2010. |
6.23 N.F. |
Malpezzi |
PD SCPI |
5.02 ant. |
Aggiunge il
comma 5-bis che differisce
(dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre
2015 il termine di durata dei poteri
derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che
operano in qualità di commissari
governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all’art. 18,
co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013-L. 98/2013). |
6.70 |
I Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge i
commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis differisce al 31
dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio
scolastico provinciale di Palermo
a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e
prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di
collaboratore scolastico. In base a notizie
di stampa, il differimento riguarda 519 soggetti. Al relativo
onere, pari ad € 19 mln, si provvede: § quanto ad € 10 mln, a valere sulle risorse del fondo
per il finanziamento di esigenze indifferibili (art. 1, co. 199, L.
190/2014); § quanto ad € 9 mln, a valere sui risparmi derivanti
dall’art. 58, comma 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le
istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’a.s.
2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che
devono avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni
quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle
convenzioni per i servizi esternalizzati di € 25 mln per il 2014 ed € 49,8
mln dal 2015, finalizzando i corrispondenti risparmi all’alleggerimento dei
vincoli al turn-over nelle
università e negli enti di ricerca, di cui al co. 1. A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 58 ha destinato
eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal co. 5
alle esigenze di funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi Il comma 6-ter prevede l’attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti
locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per
individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative
ai problemi occupazionali connessi. |
Articolo
7 – Proroga di termini
in materia sanitaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.12 |
Laffranco |
FI-PdL |
5.02 ant. |
Modifica il comma 2, che reca numerose
proroghe incidenti sul D.Lgs. 178/2012 di riorganizzazione della Croce Rossa (C.R.I.).
In particolare, l’emendamento interviene sulla disposizione che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31
dicembre 2017, il termine entro il quale un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo,
stabilito in trecento unità, transita nel
ruolo civile della C.R.I e quindi dell'Ente Aggiungendo la lettera g-bis), l’emendamento è volto a precisare che metà del suddetto contingente deve
essere costituito da personale
appartenente al Corpo militare in servizio alla data del 31 dicembre 2014
che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice
dell'ordinamento militare, è continuativamente
e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio
2007. L’intervento
legislativo è attuato aggiungendo il comma 6-bis all’articolo 5 del D.Lgs. 178/2012 di riorganizzazione della
C.R.I. |
7.14 |
Laffranco |
FI-PdL |
5.02 ant. |
Aggiunge il comma 2-bis, con il quale
trovano applicazione nei confronti del personale
della Croce Rossa Italiana, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 179/2012, le
disposizioni dettate dai commi 425, 426, 427, 428 e 429 della legge di
stabilità 2015 (L. 190/2014) circa il collocamento/inquadramento del
personale delle province a seguito della soppressione delle stesse: §
la disciplina
sulla mobilità (presso le
amministrazioni dello Stato) del personale in sovrannumero a seguito della
riduzione delle dotazioni organiche delle province e del personale collocato
in disponibilità (con relativa indennità) in caso di mancato riassorbimento
(di cui all’articolo 1, commi 425, 427 e 428, della L. 190/2014); §
la proroga (dal 31 dicembre 2016 al 31
dicembre 2018) del termine relativo alla stabilizzazione
dei precari della P.A. (di cui all’articolo 1, comma 426, della L. 190/2014); §
la possibilità,
da parte delle città metropolitane e delle province (in seguito o in attesa
del riordino delle funzioni) di continuare ad esercitare le funzioni ed i
compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro (di
cui all’articolo 1, comma 429, della L. 190/2014). |
7.22 |
D’Incecco |
PD |
5.02 ant. |
Aggiunge il
comma 4-bis che proroga
dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere,
nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo
delle prescrizioni mediche di
farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico. Più in
particolare, si modifica l’art. 13, co. 1, ultimo periodo, del decreto-legge
n. 179/2012 che stabilisce che la sostituzione non può essere inferiore, in
percentuale, al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per
cento nel 2015. La norma in
esame sostituisce le parole “al 90 per cento nel 2015” con “al 90 per cento
nel 2016”, ma così facendo non risulta chiaramente indicata la percentuale da
raggiungere nel 2015. |
7.6 |
Carfagna |
FI-PdL |
5.02 ant. |
Aggiunge il
comma 4-ter diretto a prorogare
al 31 dicembre 2015 la concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di
minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale aggiudicato al
Dipartimento di pediatria e Neuropsichiatria infantile dell’università “La
Sapienza”, per il Servizio di Assistenza, Cura e Ricerca sull’Abuso per
l’infanzia. Al conseguente onere, pari a 100
mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015. |
7.55 NF |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 4-quater che dispone il differimento dell’efficacia (vale a dire a tutti gli effetti una
sospensione), a decorrere dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per
il trasferimento della titolarità di
farmacia di cui all’art. 12 della L. n. 475/1968, attualmente in vigore. Si
stabilisce, in particolare, che fino alla predetta data, per acquisire la titolarità di una farmacia,
il solo requisito richiesto è l’iscrizione
all’albo dei farmacisti. Vengono
escluse dall’applicazione della norma le sedi oggetto del concorso
straordinario di cui all’art. 11 del decreto-legge 1/2012 (L. 27/2012) a suo
tempo bandito per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte
di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge e per
garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio
farmaceutico. Si ricorda che
il farmacista iscritto all’albo professionale può ottenere la titolarità di
una farmacia per concorso o per trasferimento. L’effetto della norma è
pertanto quello di restringere alla sola iscrizione all’albo dei farmacisti i
requisiti necessari per acquisire la titolarità della farmacia per
trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell’art. 12 della citata legge L.
475/1968 il trasferimento di farmacia
può aver luogo a favore di farmacista
che sia iscritto all'albo professionale e
che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata
dall'autorità sanitaria competente. |
Articolo
8 – Proroga di termini
in materia di infrastrutture e trasporti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.11 |
Tancredi |
AP |
05.02pom. |
Modifica il
comma 2, lettera
b), al fine di prorogare dal 31 luglio 2015 al 31 agosto 2015 il termine per la cantierabilità delle opere previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b)
del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d Sblocca Italia), cui sono
destinati i finanziamenti autorizzati dall’art. 3 del medesimo decreto. Il
comma 2 del citato articolo 3 ha individuato le opere da finanziare
(suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma) e demandato l’assegnazione delle risorse ad uno o più decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nella categoria
di opere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili al 31 luglio 2015 (termine prorogato
dall’emendamento in commento) sono inclusi i seguenti interventi: ulteriore
lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario
Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia;
Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di
Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova;
Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie
concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli
della Strada Statale 131 in Sardegna. |
8.12 |
Tancredi |
AP |
05.02pom |
Modifica il
comma 3, al fine di prorogare
dal 31 dicembre 2015 al 31
dicembre 2016 l’applicazione della disciplina (di cui all’articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del
fare) che prevede la corresponsione in
favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 10%
dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del
prezzo. |
8.106 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 3-bis, che eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10%
al 20% dell’importo contrattuale l’anticipazione
del prezzo in favore dell’appaltatore prevista dall’articolo 26-ter del decreto legge n. 69 del 2013,
già prorogata fino a tale data dal comma 3 dell’articolo 8 del testo iniziale
del decreto legge in commento e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016 a
seguito dell’approvazione dell’emendamento 8.12. La disposizione, per
espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori
(disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) –
come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato
articolo 26-ter - affidati a
seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata
successivamente all’entrata in vigore della presente legge di conversione. |
8.71 N.F. |
De Mita |
AP |
16.02 |
Aggiunge il
comma 3-ter, che prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non
capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015. La norma
modifica il primo periodo del comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi
termini per l’applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di
acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore
il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a
partire dal 1° luglio 2015. La modifica in commento è volta pertanto a
fissare un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova
disciplina a tutte le procedure di acquisto. Aggiunge il
comma 3-quater, che prevede, infine, che la norma non si applichi
alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge.
La nuova
disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto è stata
inserita dall’art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha sostituito il comma
3-bis dell'art. 33 del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), norma che era stata inserita dall'art.
23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. |
8.107 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 5-bis volto a
prorogare al 31 dicembre 2015 (subem.
0.8.107.1) il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine
agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012,
n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n.
60 del 12 marzo 2012. |
8.14 |
Tancredi |
AP |
05.02pom |
Modifica il
comma 8, al fine di prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine
(contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui
al D.Lgs. 163/2006) di decorrenza
per l’applicazione della disciplina
sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere,
relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata
idoneità tecnica ed organizzativa. Per effetto di
tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere
dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi
di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del
citato articolo 189. Con la proroga in esame, inoltre, il termine in
questione viene correttamente allineato con quello previsto dal successivo
comma 9. Tale ultimo comma consente infatti ai contraenti generali, per tutto
il 2015, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme
delle attestazioni SOA possedute. |
8.47 NF |
Braga |
PD |
16.02 |
Aggiunge il comma 10-bis che
consente al giudice - nelle more del riparto delle risorse relative al 2015
del “Fondo nazionale locazioni” e della loro effettiva attribuzione alle
regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto - di disporre, su richiesta della parte
interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa, la sospensione dell’esecuzione delle
procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’art. 4, comma
8, del D.L. 150/2013. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF dovuto
per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalle
citate sospensioni. Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a
4,3 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo
di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituito con le risorse derivanti dalla
procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato, ai
sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a)
e b), del D.L. 66/2014. Si osserva
che la norma non sembra esplicitare i parametri per l’esercizio della facoltà
di sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per
finita locazione da parte del giudice
né il termine di efficacia del provvedimento di sospensione medesima. Si ricorda che l’art. 11, comma 5, della L. 431/1998 dispone che le
risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione sono ripartite tra le regioni, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno. In seguito al
finanziamento operato dal D.L. 47/2014, le risorse del citato fondo per
l’esercizio 2015 sono pari a 100 milioni di euro. Il comma in esame fa riferimento alle procedure di cui all’art. 4,
comma 8, del D.L. 150/2013. Il campo di applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013 La proroga del blocco degli sfratti disposta dal comma 8 dell’art. 4
del D.L. 150/2013 riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei
comuni elencati dall’art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè: § comuni capoluoghi di
provincia; § comuni con essi confinanti
con popolazione superiore a 10.000 abitanti; § comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 . La proroga inoltre è disposta in favore delle c.d. fasce deboli della
popolazione. La norma si riferisce infatti ai conduttori per i quali si
verificano tutte le seguenti condizioni: § reddito annuo lordo
complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; § presenza, nel nucleo
familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidità superiore al 66%; § non sono in possesso di
altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori
che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. |
Articolo
9 – Proroga di termini
in materia ambientale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.56 |
Vignaroli |
M5S |
05.02pom |
Modifica il
comma 1, al fine di prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine –
previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del
2003 – di entrata in vigore del
divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore)
superiore a 13.000 kJ/Kg. |
9.40 |
Giovanna Sanna |
PD |
05.02pom |
Modifica il
comma 2, al fine di prorogare
dal 28 febbraio 2015 al 30 giugno
2015 il termine entro il quale deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena
la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell’articolo
unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Le risorse
previste dal citato comma 111 devono essere prioritariamente destinate a
interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero
degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE (recepita con il d.lgs. 152/2006), che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva
2007/60/CE (recepita con il d.lgs. n. 49/2010), relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. Lo stesso comma
111 prevede, inoltre, una specifica procedura per l'utilizzo dei
finanziamenti, con precise scadenze temporali. In particolare, viene
stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato dall’art.
9, comma 2, del D.L. in esame al 28 febbraio 2015), comporta la revoca del
finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione (con decreto
interministeriale) delle risorse ad altri interventi contro il dissesto
idrogeologico.. |
9.84 N.F |
Schullian |
Misto |
16.02 |
Modifica la
lettera c) del comma 3, al fine di prorogare dal 1° febbraio 2015 al 1°
aprile 2015 il termine a decorrere dal quale si applicano le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e del
pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo
260-bis del D.Lgs. n. 152/2006). |
9.9 N.F. |
Piso |
NDC-UDC |
05.02pom |
Modifica il
comma 4, al fine di prorogare dal 28 febbraio 2015 al 30 settembre 2015 il termine,
previsto dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), per
l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi
commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di
provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. |
9.1 |
Paola Bragantini |
PD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 4-bis volto ad
aumentare da 60 a 120 giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco
Tecnologico, nonché del progetto preliminare e della relativa documentazione,
il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui
sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, nell’ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. |
9.6 N.F. |
Centemero |
FI-PdL |
05.02pom |
Aggiunge
due nuovi commi 4-ter e 4-quater che differiscono al 31 dicembre 2015 il termine della gestione da parte dei comuni della
regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di
trasporto dei rifiuti e di
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Il
comma 4-quater precisa che tale
differimento è disposto nelle more
della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania. Il differimento
in esame viene operato mediante una modifica del termine (stabilito dall’art.
1, comma 1, del D.L. 1/2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall’art.
14, comma 3, del D.L. 91/2014) di scadenza della fase transitoria (prevista
dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L.
195/2009) durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole
attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad
essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte
delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11. Si ricorda che
l’art. 11 del D.L. 195/2009, nell’ambito della legislazione emanata per
fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, al comma 2, ha previsto il
subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di
specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati
svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2
ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare
il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono
subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con
abbattimento del per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto. L’art. 1, comma
1, del D.L. 1/2013 ha altresì disposto che, a partire dalla scadenza del
termine in questione, si applicheranno, anche sul territorio della Regione
Campania, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lettera f), del D.L.
78/2010, che considera funzioni fondamentali dei comuni “l'organizzazione e
la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”. |
9.33 N.F. |
Basso |
PD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 4-quinquies, che differisce
dal 31 dicembre 2014 al 31
dicembre 2015 gli effetti dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile
per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di
Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della
disposizione si provvede nei limiti delle risorse già previste per la
copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3554. Gli effetti
dell’ordinanza di protezione civile n. 3554 del 2006 sono stati prorogati una
prima volta fino al 31 dicembre 2013 dall’articolo 2 del decreto legge n. 1
del 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni
commissariali previsto dal D.L. 59/2012. Successivamente il comma 5
dell’articolo 5 del D.L. 136/2013 ha prorogato gli effetti dell’ordinanza
fino al 31 dicembre 2014. |
|
||||
9.02 |
Centemero |
FI-PdL |
16.02 |
Aggiunge
l’articolo 9-bis al fine di prevedere che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale
– IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie
funzioni fino al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto. Lo stesso
articolo precisa che resta ferma la possibilità di rinnovo dopo l’originaria
scadenza, fissata con il decreto del Ministro dell'ambiente con cui, in
attuazione dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 90/2007, sono stati nominati i
membri della Commissione e disciplinato il funzionamento della Commissione
stessa. La Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC è stata
istituita dal D.Lgs. 59/2005 di recepimento della direttiva 96/61/CE (c.d.
direttiva IPPC). La Commissione è disciplinata dall’art. 10 del D.P.R. 90/2007
che demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la nomina dei
membri della Commissione e la disciplina del funzionamento della Commissione
stessa. Gli attuali membri della Commissione sono elencati nel sito web del Ministero dell’ambiente (http://www.minambiente.it/pagina/commissione-istruttoria-lautorizzazione-ambientale-integrata-ippc). |
Articolo
10 – Proroga di termini
in materia economica e finanziaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.28 |
Tancredi |
AP |
16.02 |
Aggiunge il comma 4-bis, volto a prorogare al 31 dicembre 2018 lo svolgimento dell’attività delle casse peota ai sensi dell’articolo 112, comma 7, del Testo unico bancario. Sotto il profilo della
formulazione del testo, si segnala che la norma di proroga andrebbe
ricondotta all’interno dell’articolo 112 del TUB (l’emendamento interviene
invece sul comma 176 della legge di stabilità 2014). |
10.54 NF |
Causi |
PD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 7-bis con il quale si interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell’ambito della
disciplina del c.d. patto verticale
incentivato. Questo, si
rammenta, costituisce un istituto introdotto dalla legge di stabilità 2013,
poi oggetto di successive modifiche, per favorire una maggiore flessibilità
per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti
territoriali: esso prevede l’attribuzione alle regioni di un contributo, a
fronte del quale le stesse si impegnano a cedere, ai comuni e alle province
ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le
procedure che disciplinano le misure di flessibilità del patto di stabilità Il comma 7-bis fa in particolare riferimento al comma 484 della legge di stabilità 2015,
con il quale alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla
regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è stato attribuito un contributo, destinato, nel limite
complessivo di 1 miliardo di euro,
a coprire l’83,33 per cento degli
spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio
territorio, nella misura per il 25 per cento alle province e alle città
metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo, che il comma 484 prevede sia destinato dalle
regioni “all'estinzione anticipata del
debito”, viene invece ora destinato, precisa il comma 5-bis in esame, “alla riduzione del debito”. |
10.50 |
Tancredi |
PD |
16.02 |
Aggiunge il comma 8-bis, volto a posticipare al 2016 la decorrenza dell’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA. |
10.110 |
Piccione |
PD |
5.02 pom. |
Aggiunge il
comma 11-bis, posticipando dall’anno
2015 all’anno 2016 l’operatività della disciplina dell’imposta municipale secondaria,
di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo
fiscale municipale. Di conseguenza si proroga
di un anno l’operatività dei
vigenti tributi comunali (TOSAP, COSAP imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari e addizionale per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza), che verranno sostituiti dall’IMU
secondaria a decorrere dal 2016. |
10.104 NF |
Ghizzoni |
PD |
16.02 |
Aggiunge i
commi 11-ter e 11-quater, i quali dispongono per i soggetti che hanno
contratto i finanziamenti agevolati
per provvedere al pagamento dei
tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012
al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012) la sospensione automatica del pagamento dovuto
per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non
superiore a 12 mesi. Si ricorda che
il D.L. n. 74 del 2014 (articolo
1, comma 9-ter) ha già previsto un
differimento fino a 12 mesi della sospensione del pagamento in esame,
previsto per la prima volta dall’articolo
3-bis del D.L. n. 4 del 2014,
il quale consente per gli stessi finanziamenti agevolati la possibilità di
chiedere una sospensione fino a due
anni della restituzione del debito per quota capitale. Agli oneri per
gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015
a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del
20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità
speciale istituita per la
ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione
Emilia-Romagna. Il comma 11-quater, in relazione alla riapertura dei termini in esame,
dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria
italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di
finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia
dello Stato, disposta dai d.m. già emanati, senza ulteriori formalità e con
gli stessi criteri e modalità operative già stabilite. |
10.82 N.F. |
Castricone |
PD |
5.02 pom. |
Aggiunge il comma 12-bis, il quale dispone
l’utilizzo anche nell’anno 2015 di una quota delle entrate - nel medesimo limite di 5 milioni di euro fissato per il
2014 - derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013,
ai sensi dell’art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007). Si ricorda che l’utilizzo di tali risorse è
concesso: § per il potenziamento delle strutture
dell’amministrazione finanziaria; §
per il
finanziamento delle attività svolte da CONSIP nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (articolo 4,
comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012). A tal fine è novellato l'articolo 9, comma 10, del D.L.
24 aprile 2014, n. 66. |
10.162 |
Pinna |
Misto |
5.02 pom. |
Aggiunge il
comma 12-ter, che apporta modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF,
introdotta dal decreto legislativo in materia
di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014). Si interviene
in particolare sull’articolo 35, comma 2 del predetto D.lgs. 175/2014, posticipando al 30 settembre 2015, in
luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale devono
presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il
rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del
centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di
lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano
di formazione del personale. |
10.47 |
Centemero |
FI-PdL |
5.02 pom. |
Aggiunge il
comma 12-quater, che apporta modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF,
introdotta dal decreto legislativo in
materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014). Si interviene
in particolare sull’articolo 35, comma 3 del predetto decreto, che reca la
disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014. Per
tali soggetti, il richiamato comma 3 precisa che il requisito del numero
minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività (necessario
allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) si considera
soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari
all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto
risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni
e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso
quello considerato. Con le
modifiche in esame, si posticipa di un anno l’applicazione dei predetti
requisiti minimi: si prescrive dunque
che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi
applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13
dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 175/2015),
ma con riferimento alle dichiarazioni
trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015,
2016 e 2017. |
10.192 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il comma 12-quinquies, volto a estendere la concessione di un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali ai contribuenti decaduti
dal beneficio fino al 31 dicembre 2014
che presentino richiesta entro il 31
luglio 2015. A seguito della presentazione della richiesta, non possono
essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una
segnalazione effettuata da una pubblica amministrazione prima di eseguire un
pagamento (ai sensi dell’articolo 48-bis
del DPR n. 602 del 1973), la stessa non può essere concessa limitatamente
agli importi che ne costituiscono oggetto. |
10.157 NF |
Fedriga |
LNA |
16.02 |
Aggiunge il
comma 12-sexies che dispone la
corresponsione dell'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016,
secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44/2006 e n.184/2009. Il comma 12-septies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante riduzione della dotazione
finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del
Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge n.
244/2007. |
10.191 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il comma 12-octies, volto a prorogare al 2017 gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, introdotto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Per tali soggetti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori. Si segnala che, da ultimo, il comma 14 della legge di stabilità 2014 ha prolungato da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori che rientrano in Italia e da cinque a sette anni solari il periodo utile per il rientro ai fini della fruizione delle agevolazioni. |
10.131 |
De Mita |
AP |
16.2 |
Aggiunge il
comma 12-novies volto a
prorogare dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è
possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta per nuovo lavoro
stabile nel Mezzogiorno (art.2 del D.L. n. 70 del 2011). Tale termine,
fissato originariamente in tre anni dall’assunzione del lavoratore, era stato
anticipato a due anni dall’assunzione dal D.L. 5 del 2012 (articolo 59) e
successivamente era stato prorogato al 15 maggio 2015 dal D.L. 76 del 2013
(articolo 2). |
10.190 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 12-decies il quale è volto ad estendere all’esercizio finanziario 2014 la disposizione che
esclude per il comune de L’Aquila l’applicazione
delle sanzioni previste nel caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine è
novellato l’articolo 20 del D.L. n. 16/2014, che aveva introdotto tale
previsione con riferimento al solo esercizio finanziario 2013. Si ricorda che la legislazione vigente (comma 26 dell’articolo 31
della legge n. 183/2011) prevede, quali misure sanzionatorie per il mancato
raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità: a) la riduzione delle risorse del fondo di solidarietà comunale, o del
fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato; b) il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore
all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio; c) il divieto di ricorrere all’indebitamento
per finanziare gli investimenti; d) il divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e)
la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli
amministratori. |
10.129 NF |
Sottanelli |
SCpI |
16.02 |
Aggiunge
il comma 12-undecies il quale, in deroga a quanto previsto dalla legge di
stabilità per il 2015, consente ai
soggetti in possesso dei requisiti di avvalersi per l’anno 2015 del
previgente regime agevolati per i contribuenti “minimi”. Si tratta del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento.
Tale regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che
l'abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta
in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al
compimento del trentacinquesimo anno d’età (articolo 27 del D.L. n. 98 del
2011, che ha modificato il previgente regime dei minimi che prevedeva un limite
dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento:
articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n. 244 del 2007). In
particolare sono richiesti i seguenti requisiti: il contribuente non
deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa
(anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio
dell'attività; l'attività da esercitare non deve costituire una mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta
consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o
professioni; nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa
precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati
nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non
deve aver superato i 30.000 euro. Agli
oneri derivanti (9,6 milioni di
euro per il 2015, 71,4 milioni per il 2016, 46,7 milioni per gli anni 2017,
2018 e 2019, 37,1 milioni per il 2020) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Sono altresì previste maggiori entrate
(24,7 milioni per l’anno 2012) che affluiscono al medesimo Fondo. |
10.9 |
Paola Bragantini |
PD |
16.02 |
Aggiunge il comma 12-duodecies, volto a prorogare al 2017 l’aumento al 100 per cento della quota riconosciuta ai comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale. Si segnala, al riguardo, che il comma 702 della legge di stabilità 2014 ha elevato tale quota al 55 per centro per il triennio 2015-2017. |
10.171 |
Marcon |
SEL |
16.02 |
Aggiunge il
comma 12-terdecies il quale è volto a spostare dal 30 marzo al 30 aprile il termine entro il quale l’ANCI deve comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi
del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni
e servizi, al fine di
stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di
stabilità interno, per i comuni
capofila. A tal fine, è modificato l’articolo 31, comma 6-bis della
legge n. 183/2011. |
10.86 |
Sanga |
PD |
16.02 |
Aggiunge il comma 12-quaterdecies, volto a eliminare il raddoppio dei termini per emettere l’atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary discolure prevista dalla legge n. 186 del 2014, con riferimento ai Paesi cd. black list che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni. |
10.5 |
Paola Bragantini |
PD |
16.02 |
Aggiunge il comma 12-quinquiesdecies, volto a confermare per l'anno 2014, la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale termine, procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo. |
10.193 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge 4
commi, da 12-sexiesdecies a 12-undevicies, con i quali si
interviene sulle sanzioni previste
dal comma 462 della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte
delle regioni, in relazione all'anno 2014. In
particolare, il comma 12-sexiesdecies stabilisce che la disapplicazione della sanzione prevista
per il 2013 (sanzione consistente nel versamento all’erario da parte
della regione, nell’anno successivo all’inadempienza, dell’importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo
programmatico) – disapplicazione prevista in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno dovuto alla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011
- operi anche per il 2014. Il
comma medesimo prevede, inoltre, al
secondo periodo, che tale disapplicazione
opera anche nei confronti di quelle
regioni che, pur non avendo
rispettato il patto nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data
del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari (debiti delle
regioni, di cui all’articolo 2 del D.L. 35/2013). Per queste regioni, viene
precisato, la disapplicazione opera
però limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate
tributarie, escluse quelle destinate alla sanità, nonché delle entrate per
accensione di prestiti, come registrate nell’ultimo consuntivo disponibile. Il comma sembrerebbe pertanto mitigare,
per tali ultimi enti, l’applicazione della sanzione limitandola ad un importo
massimo corrispondente al 2 per cento delle entrate tributarie e per accensione di prestiti,
registrate nell’ultimo consuntivo (anziché commisurarla all’effettivo
scostamento tra risultato ed obiettivo). Su tale delimitazione dell’efficacia
della sanzione apparirebbe opportuno un chiarimento con riferimento alla
modalità mediante cui parametrare l’importo da versare all’erario ad una
quota delle entrate del titolo I e III. Il comma 12-septiesdecies stabilisce che le
medesime regioni individuate al secondo
periodo del comma precedente possono dare applicazione alla contrattazione collettiva integrativa
di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies
del D.Lgs.165/2001 nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione, nonché ad alcuni specifici istituti retributivi ed
indennitari (di cui al comma 557 della L. 296/2006) per talune categorie di personale, a condizione
che abbiano costituito i corrispondenti fondi contrattuali. Le regioni medesime
possono altresì: § procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei
limiti stabiliti dal comma 424 della legge di stabilità 2015, con riferimento
alle graduatorie già vigenti ; § applicare le modalità per la compensazione delle
somme indebitamente erogate per la contrattazione integrativa consentite alle
regioni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno dall’articolo 4,
comma 2, del D.L. 16/2014. L’articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, ha
disciplinato le modalità di utilizzo tramite contrattazione, per determinate
amministrazioni, delle risorse indirizzate alla premiazione del merito e al
miglioramento delle prestazioni dei dipendenti. Per le regioni e gli enti
locali, in particolare, si dispone la possibilità di destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale, e comunque nel rispetto dei patti di stabilità o
analoghi strumenti di riferimento. In caso di violazione di vincoli e limiti
di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalla legge, si
stabilisce la nullità delle clausole. In caso di superamento dei vincoli
finanziari sussiste l’obbligo ulteriore del recupero delle risorse
nell’ambito della successiva sessione negoziale. L’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 ha stabilito
l’obbligo, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, di
assicurare la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale), con azioni da modulare nell'ambito
della propria autonomia e rivolte ai seguenti interventi, in ordine di
priorità: -
riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile; -
razionalizzazione
e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico; -
contenimento
delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali. L’articolo 1, comma 424, della L. 190/2014 disciplina il
ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. In
particolare, la norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni
2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato,
nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli
dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie
vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;
inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione
del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si
calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale (di cui
all’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006). Si stabilisce, infine, la
nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle richiamate
disposizioni. L’articolo 4 del D.L. 16/2014 ha disposto
l’obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i
vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di
recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla
stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non
dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale
riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità
corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali
vincoli. Unicamente per le regioni e
gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, il comma 2 ha stabilito la facoltà di
compensare le somme indebitamente erogate anche con l’utilizzo dei risparmi
effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa
richiamata, nonché dei risparmi derivanti
dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011, inerenti ai
piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il comma 12-duodevicies dispone, inoltre, sempre per le regioni di cui al
secondo periodo del comma 12-sexiesdecies
- la non applicazione della
sanzione del divieto di ricorso
all'indebitamento per gli investimenti (prevista dal comma 462, lettera
c) della legge di stabilità 2013 per le regioni che non rispettano il patto
di stabilità) con riferimento alle opere in corso di realizzazione. Per le
medesime regioni infine il comma 12-undevicies dispone che il mancato
rispetto del patto non costituisce inadempimento ai fini dell’erogazione
delle quote di finanziamento sanitario cui concorre lo Stato previste
dall’articolo 2, comma 68, lettera c) della legge n 191/2009 (finanziaria 2010), quote che in
base a tale norma sono subordinate alla verifica positiva degli adempimenti
regionali previsti dalla normativa vigente. |
10.195 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 12-vicies, che posticipa
al 31 dicembre 2017 il recupero
dell’accisa nei confronti del
soggetto obbligato al pagamento, ove detto
soggetto non risulti penalmente responsabile, all’esito di
un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010
(data di entrata in vigore del D.lgs. 48/2010 che ha recepito
nell’ordinamento la direttiva sul regime generale delle accise). Rimane ferma
l’eventuale rivalsa sul responsabile del reato. |
10.194 |
Relatori |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 12-vicies semel che proroga
al 2015 la limitazione all’applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014 per i comuni di Venezia e Chioggia, prevista per il solo 2014 dall’articolo 18, comma 1,
del D.L. n. 16/2014. In particolare, il comma 18 dispone, in favore dei suddetti comuni di
Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei
contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 - che non hanno
raggiunto l’obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato
relativo all’anno 2013, una applicazione limitata nell’anno 2014 delle misure
sanzionatorie previste dalla normativa vigente. In
particolare, il nuovo comma in esame intende, in favore dei predetti comuni: § ridurre l’applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di
solidarietà comunale, di cui alla lettera a) del citato comma 26, limitandola ad un importo massimo
corrispondente al 3 per cento delle
entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo (anziché commisurarla
all’effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo); in caso di incapienza
dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all’entrata del bilancio
dello Stato le somme residue; § disapplicare la sanzione
che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui alla
lettera d) del medesimo comma 26. |
10.177 NF |
Currò |
Misto |
16.02 |
Aggiunge
il comma 12-vicies bis, che posticipa
al 30 giugno 2015 il termine ultimo (previsto per il 31 gennaio 2015
dall’articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) per la presentazione all’INPS
della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla
normativa vigente per l’esposizione
all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in
mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, che avevano
presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del
D.L. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale
definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un
periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. Si
ricorda che la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere
ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003
(ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992), e consistente nella
rivalutazione delle prestazioni pensionistiche ottenuta mediante
l’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi
all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione di 1,5
(applicabile anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla
pensione, oltre che per la determinazione dell'importo della prestazione) in
luogo del coefficiente dell’1,25. Il
comma
12-vicies ter reca la copertura finanziaria degli oneri, indicati in
0,3 milioni per il 2015, 0,5 milioni per il 2016 e in 0,6 milioni a decorrere
dal 2017 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica. |
|
||||
10.034 NF |
Ciprini |
|
16.02 |
Aggiunge
l’articolo 10-bis, volti a rideterminare
l’aliquota contributiva per i
lavoratori autonomi, titolari di
partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle
seguenti misure: § 27 per
cento per gli anni 2014
e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 28 e del 30 per cento previsti
dalla normativa vigente); § 28 per
cento per l’anno 2016
(in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente); § 29 per
cento per l’anno 2017
(in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente). Agli
oneri finanziari derivanti, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal
2015 al 2017, si provvede per 120 milioni per il 2016 e per 85 milioni per il
2017 mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica e per 60 milioni per il 2015 e per 35 milioni per il 2017
mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente. |
Articolo
11 – Proroga di termini
relativi ad interventi emergenziali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.19 |
Dal Moro |
PD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 1-bis che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015: § il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili - realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29
maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto
inagibili - per accedere alle
incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. § il
termine entro il quale devono essere
entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già
autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. |
11.20 |
Dal Moro |
PD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 1-ter, che differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre
2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l’applicazione della
disciplina delle zone a burocrazia
zero, prevista dal D.L 78/2010, nei territori delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. |
Articolo 12 – Proroga del regime fiscale relativo alle energie da
fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.1 |
Pizzolante |
NCD |
16.02 |
Aggiunge il
comma 2-bis che differisce al 31 dicembre 2015 il termine,
scaduto il 25 dicembre 2014, per l’espletamento degli adempimenti (previsti
dall'articolo 284, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente)
relativi all'integrazione del libretto
di centrale degli impianti termici civili. Tale differimento
è operato mediante una modifica del termine previsto dall’art. 11, comma 7,
del D.L. 91/2014, che ha differito il termine precedente (fissato al 31
dicembre 2012), consentendo di ottemperare agli adempimenti entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, quindi entro il 25
dicembre 2014. Il differimento operato dal D.L. 91/2014 si è reso necessario
perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, ai sensi del citato
comma 2, dell’art. 284 del Codice dell’ambiente, figura un atto in cui si
dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito
all’entrata in vigore del comma 52 dell’art. 34 del D.L. 179/2012 e che sono
state reintrodotte con il comma 9 dell’art. 11 del citato D.L. 91. |
Articolo
14 – Proroga contratti
affidamento di servizi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.11 N.F. |
Russo |
|
16.02 |
Aggiunge il
comma 1-bis il quale interviene sulle disposizioni introdotte
dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418-419) che definiscono
il concorso delle province e delle
città metropolitane al
contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di
euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni per l’anno 2016 e di 3.000 milioni a
decorrere dall’anno 2017. A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e
città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi
di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In
particolare, il comma: § amplia dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno
(con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire; § sposta dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città
metropolitane interessate in caso di mancato
versamento all’entrata del bilancio dello Stato (a valere sui versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, all'atto del riversamento del
relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime ovvero, in
caso di incapienza, a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di
trascrizione, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno). |