Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive D.L. 133/2014 - A.C. 2629 Sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente - Seconda edizione | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 220 Progressivo: 2 | ||
Data: | 29/10/2014 | ||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente |
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n. 220/2 Seconda edizione |
29 ottobre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Ambiente ( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it |
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Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati
dalla VIII Commissione Ambiente in sede referente. Per ogni emendamento vengono indicati il
numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una
breve sintesi dell'oggetto della modifica. Rispetto al dossier 220/1 sono state modificate le sintesi degli
emendamenti 5.40 N.F., 6.55, 7.145 e 38.91 N.F., che tengono conto delle
correzioni di forma approvate dalla VIII Commissione Ambiente in sede
referente e dell’errata corrige all’A.C. 2629-A/R. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. |
File:
D14133b_bis |
Articolo 1 – (Disposizioni urgenti per sbloccare gli
interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina ed
altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse
nazionale)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.80 |
Borghi |
PD |
16.10 |
Modifica il comma 2 facendo
salva la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie
lungo la tratta appenninica
Apice-Orsara. Si ricorda che il comma 2 prevede che il Commissario per la
realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari
rielabori i progetti anche già approvati, ma non ancora appaltati, con
particolare riferimento a tale tratta, al fine di ridurre i costi e i tempi
di realizzazione dell’opera. |
1.13 |
Mannino |
M5S |
16.10 |
Modifica il comma 2 aggiungendo un periodo in base al quale negli avvisi, nei bandi
di gara o nelle lettere di invito il Commissario per la realizzazione delle
opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari prevede che la mancata accettazione, da parte
delle imprese, delle clausole
contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione,
controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la
verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla
gara, e che il mancato adempimento
degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso
dell'esecuzione del contratto, comporta
la risoluzione del contratto. Conseguentemente, modifica
il quarto periodo del medesimo comma, al fine di prevedere che il mancato inserimento delle previsioni introdotte
dal nuovo predetto periodo (anziché il mancato rispetto delle scadenze non
motivato come previsto nel testo vigente) comporta la revoca del mandato del Commissario. |
1.112 |
Mariani |
PD |
16.10 |
Aggiunge il comma 2-bis, che
prevede l’applicazione degli obblighi
di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (recante il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Gli
articoli citati disciplinano rispettivamente gli obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la
pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle
opere pubbliche, nonché la pubblicazione degli atti di pianificazione in
materia di governo del territorio. Lo stesso comma 2-bis precisa che resta ferma l'applicazione dell'articolo
1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190, ai sensi del quale le
stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere
di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
Si osserva che tale ultima previsione andrebbe coordinata con il disposto
introdotto in conseguenza dell’emendamento 1.13, che già prevede
l’inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito,
della causa di esclusione dalla gara per le imprese che non accettano le
clausole contenute nel protocolli di legalità. |
1.144 |
Dorina Bianchi |
NCD |
16.10 |
Modifica il comma 4, al
fine di prevedere che la conferenza di
servizi per la realizzazione degli interventi indicati nell’articolo, e
concernenti la realizzazione delle opere della tratta ferroviaria
Napoli-Bari, è convocata entro
quindici giorni dall’approvazione dei progetti. La soppressione del
riferimento ai progetti definitivi, operata dalla proposta emendativa,
dovrebbe consentire, pertanto, l’anticipazione della convocazione della
conferenza dei servizi anche entro quindici giorni dall’approvazione dei
progetti preliminari. |
1.120 N.F. |
Iannuzzi |
PD |
16.10 |
Modifica il comma 4 trasferendo dal Commissario alla
deliberazione del Consiglio dei
Ministri la competenza ad adottare il
provvedimento conclusivo della conferenza di servizi nei casi di motivato dissenso espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità. Rispetto al testo attualmente vigente, che affida la decisione al
Commissario derogando alla regola generale che disciplina la conferenza di
servizi (art. 14-quater, comma 3, della L. 241/1990), il nuovo testo
del comma 4 riconduce la conferenza di servizi nell’alveo della regola
generale che però, per espressa previsione della norma, non si applica ad
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale (in cui rientra la tratta ferroviaria Napoli Bari).
Rispetto alla regola generale viene, altresì, previsto il dimezzamento dei termini da essa
contemplati. |
1.119 |
Iannuzzi |
PD |
16.10 |
Sostituisce il comma 6, prevedendo che con un’apposita convenzione
tra il Ministero delle infrastrutture
e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa s.p.a. il Commissario
per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari
si avvalga della predetta Agenzia,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire
l’informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati
per migliorare la realizzazione dell’opera. A differenza del testo originario
Il comma 6 originario prevede che il
Commissario possa avvalersi a titolo gratuito, nell’ambito di una apposita
convenzione firmata dal Ministro delle infrastrutture, dell’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. al fine di
gestire i rapporti con i territori interessati per una migliore realizzazione
delle opere |
1.45 N.F. |
Mannino |
M5S |
16.10 |
Modifica il comma 8 prevedendo la rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta
ferroviaria Napoli-Bari, da parte del Commissario, entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento
e la pubblicazione del rendiconto
semestrale sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni interessate
dall’attraversamento della tratta ferroviaria Napoli-Bari. |
1.122 |
Borghi |
PD |
16.10 |
Aggiunge il comma 8-bis che, al fine di non superare i limiti del patto di stabilità, autorizza il Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale, e,
successivamente, sulle risorse di competenza regionale, che insieme
concorrono a determinare la copertura finanziaria dell’opera. |
1.75 |
Coppola |
PD |
16.10 |
Modifica il comma 10 al
fine di prevedere l’acquisizione del
parere delle competenti commissioni parlamentari sul contratto di programma
parte investimenti 2012-2016 tra Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti prima della sua stipula definitiva da effettuare entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (il parere deve
essere reso entro trenta giorni; il comma 10 attualmente prevede
l’approvazione ex lege del contratto). |
1.121 |
Minnucci |
PD |
16.10 |
Aggiunge un periodo al comma 10 per escludere
dal patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 le spese per
l’esecuzione di opere volte all’eliminazione dei passaggi a livello, a
condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, immediatamente cantierabili
alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Conseguentemente, a fini di copertura, viene modificato l’articolo 4,
comma 5, al
fine di diminuire da 300 milioni a 290 milioni le somme relative ai pagamenti
per debiti di conto capitale escluse dal patto di stabilità interno. |
1.74 |
Catalano |
Misto |
16.10 |
Aggiunge il comma 10-bis
che
prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di un piano di
ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria che individui le linee da
ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri. Il piano dovrà
essere redatto in collaborazione con le associazioni di categoria e reso
pubblico secondo le modalità del codice dell’amministrazione digitale
(decreto legislativo n. 82/2005). |
1.145 |
Relatore |
|
16.10 |
Modifica il comma 11
stabilendo che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
chiamato ad approvare i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e
gestori aeroportuali debba essere adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non, come
previsto dal testo vigente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
decreto. |
1.127 N.F. |
Dorina Bianchi |
NCD |
17.10 |
Aggiunge i commi 11-bis, 11-ter
e 11-quater. In
particolare:
Al riguardo, appare opportuno un approfondimento in ordine alle
conseguenze di tale previsione sui contratti di programma che saranno approvati
con decreto ministeriale ai sensi del comma 11.
|
Articolo 3 – (Ulteriori
disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e
cantierabili per il rilancio dell’economia)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.10 |
Alfreider |
Misto – minoranze linguistiche |
17.10 |
Modifica le lettere b) e c) del comma 2, che elencano unitamente alla lettera a) gli
interventi da finanziare con il c.d. Fondo sblocca cantieri, al fine di spostare l’intervento “Continuità
interventi Nuovo Tunnel del Brennero” dall’insieme di interventi
appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015
(elencati dalla lettera b)) all’insieme di interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro
il 31 agosto 2015 (elencati dalla lettera c)). |
3.40 N.F. |
Mazzoli |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 3 specificando che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali
relative alle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei
ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o alle domande inviate nell’ambito del
Programma “Seimila Campanili” di cui al comma 9 dell’articolo 18 del decreto
legge n. 69 del 2013 (si tratta degli interventi elencati alla lettera c)
del comma 2) sono finalizzate, nel
limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi prioritariamente volti: -
alla
qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; -
alla riqualificazione ed all’incremento
dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
pubblico,
nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili; -
alla
messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare
riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di
maggiore fruizione pubblica; Si precisa, infine, che restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali
risorse i comuni che non abbiano
rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti. |
3.400 |
Governo |
|
17.10 |
Modifica il comma 6 al
fine di destinare le risorse revocate,
per il mancato rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo del c.d.
Fondo sblocca cantieri, non solo al “Fondo infrastrutture ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico” istituito dal comma 1
dell’art. 32 del D.L. 98/2011, ma anche
al Fondo revoche istituito dal comma 6 dell’art. 32 del D.L. 98/2011. |
3.44 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 6, al
fine di includere, tra gli interventi
da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato
rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo del c.d. Fondo sblocca
cantieri, l’elettrificazione delle
ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano del
Capo (nuova lettera d-bis)) |
3.83 |
Relatore |
|
17.10 |
Modifica il comma 6, al
fine di includere, tra gli interventi
da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato
rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo del c.d. Fondo sblocca
cantieri, il potenziamento del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova (nuova lettera d-ter). |
3.84 |
Relatore |
|
17.10 |
Modifica il comma 6, al
fine di includere, tra gli interventi
da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato
rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo del c.d. Fondo sblocca
cantieri, l’ammodernamento della
tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto (nuova lettera d-quater)).
|
3.82 |
Relatore |
|
17.10 |
Modifica il comma 6, al
fine di includere, tra gli interventi
da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato
rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo del c.d. Fondo sblocca
cantieri, il prolungamento della
metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez (nuova lettera d-quinquies)).
|
3.18 N.F. |
Distaso |
F.I. |
17.10 |
Modifica il comma 6, al
fine di includere, tra gli interventi
da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato
rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo del c.d. Fondo sblocca
cantieri, la Strada Statale dei Trulli
(S.S. n. 172) – Tronco Casamassima – Putignano. |
3.41 |
Iannuzzi |
PD |
17.10 |
Integra il comma 8,
aggiungendovi un periodo in base al quale le risorse relative alla
realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell’asse
autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 62/2011 sono
erogate direttamente ad ANAS S.p.A., a fronte dei lavori già eseguiti. Tale delibera, con cui sono state
individuate e ripartite risorse ad interventi di rilievo nazionale ed
interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano
nazionale per il Sud, ha assegnato per il completamento degli interventi in
corso relativi all’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria l’importo di 217,1 milioni di euro. |
3.59 |
Martella |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 9-bis, che introduce una procedura per il
finanziamento in via prioritaria delle opere incluse nell’XI Allegato
infrastrutture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
Per tali opere viene previsto che siano trasmesse in via prioritaria al CIPE
entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di
conversione ai fini dell’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione. |
3.42 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Aggiunge ulteriori periodi al
comma 11
prevedendo l’annullamento delle
procedure avviate e la conseguente revoca dei soggetti promotori con riguardo
agli interventi di adeguamento della strada
statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada
statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada
statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore. Si prevede,
inoltre, che le funzioni di soggetto
aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano
dall'adempimento della attività previste dai commi 2 e 6 dell’articolo 3 (che
rispettivamente destinano le risorse del cd. Fondo “sblocca cantieri”
all’adeguamento della strada statale n. 372 e attribuiscono le risorse
revocate del medesimo Fondo prioritariamente al primo lotto funzionale
dell’asse autostradale Termoli-San Vittore) sono attribuiti ad ANAS S.p.A.. Si prevede, infine, che resta ferma la destinazione ai lavori di
adeguamento della SS 372 delle risorse già assegnate a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione dalla delibera CIPE n. 62
del 2011, relativa al Piano Sud, esistenti e disponibili alla data del 30
giugno 2014 La delibera CIPE n. 62/2011 ha individuato
gli interventi strategici prioritari per l’attuazione del Piano Nazionale per
il Sud e ha assegnato all’opera SS 372 Telesina, 90 milioni, a copertura
della quota pubblica, cui va aggiunta l’assegnazione programmatica, ai sensi
della delibera CIPE n. 100/2006, pari a 110 milioni. Relativamente alle due predette opere viene
pertanto dettata una disciplina sostitutiva rispetto a quanto previsto dal
comma 11-ter dell’articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, che
viene abrogato dal comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge in commento. Tale norma stabiliva che le proposte dei
soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari. anche
suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie
disponibili, degli interventi di adeguamento della SS “Telesina” e del
collegamento Termoli-San Vittore dovessero essere sottoposte all’approvazione
dal CIPE entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge n. 69. Si prevedeva, inoltre, che la mancata
approvazione delle proposte avrebbe determinato l’annullamento della
procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. Per quanto riguarda la
SS 372 “Telesina”, la norma, inoltre, precisava che le risorse già assegnate
con delibera CIPE n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano
sud fossero destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di
adeguamento della predetta opera. |
3.43 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 12-bis, che
autorizza la spesa di 487.000 per il
2014 per il completamento degli
interventi infrastrutturali di viabilità stradale necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra
l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 di cui
all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria
Cuneo-Breil-Ventimiglia. Al relativo onere si provvede, secondo quanto previsto
dal nuovo comma 12-ter, mediante la corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dell’articolo 2
della legge n. 194 del 1998 (recante interventi nel settore del trasporto
pubblico locale), che autorizza, tra l’altro, un limite di impegno
quindicennale di 70 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000 relativamente
ai mutui che le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla
società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e
le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in
regime di concessione, sono autorizzate a contrarre per le finalità di cui
all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al citato
articolo 8, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto). |
3.55 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 12-quater, che autorizza la spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2025 per il
funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel
del Frejus. Al relativo onere, secondo quanto previsto dal nuovo comma 12-quinquies, si provvede: -
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014,
a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
l’utilizzo delle risorse del «Fondo per la contribuzione agli investimenti
per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento
al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade viaggianti», previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8
agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non
più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; -
quanto a 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il finanziamento di studi,
progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione. |
Articolo 4 – (Misure
di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali e misure
finanziarie a favore degli Enti territoriali)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.5 |
Mariani |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1, al
fine di estendere l’applicazione dell’articolo in esame (che stabilisce
misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014) anche
alle opere inserite nell’Elenco-anagrafe nazionale
delle opere incompiute
istituita dall’art. 44-bis del D.L. 201/2011. Lo stesso emendamento stabilisce che il dimezzamento dei termini della
Conferenza di servizi non opera,
come prevede il testo vigente, ove vi sia la necessità di definire il
procedimento in tempi celeri, ma in
caso riconvocazione della Conferenza stessa. |
4.43 NF |
Guidesi |
LNA |
17.10 |
Modifica il comma 3, inserendo
la lettera c-bis),
che introduce una ulteriore condizione
ai fini della individuazione dei pagamenti
dei comuni - connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione alla
presidenza del Consiglio - che possono essere esclusi dai vincoli del patto
di stabilità per il 2014. In particolare, si precisa che deve trattarsi
di pagamenti che riguardano prioritariamente
edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto
idrogeologico, sicurezza stradale. |
4.28 |
Dorina Bianchi |
NCD |
17.10 |
Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter per istituire,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per la
continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane istituite dalla
legge n. 56/2014. Il fondo sarà dapprima alimentato dalle risorse utilizzate
per la copertura dell'articolo 4 e quindi dalle ulteriori risorse individuate
dalle leggi pluriennali di spesa. Inserisce inoltre i finanziamenti previsti
dal decreto-legge n. 112/2008 tra quelli oggetto di revoca da parte del CIPE,
qualora non si sia proceduto al relativo bando di gara, ai sensi dell'art. 1,
co. 88, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), al fine di finanziare
gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e
metropolitane. Al
riguardo, si rileva che non risulta indicato a quale specifica norma del
decreto-legge n. 112/2008 si faccia riferimento. |
1.121 |
Minnucci |
PD |
16.10 |
A fini di copertura, viene modificato l’articolo 4, comma 5, al fine di diminuire da 300 milioni a 290
milioni le somme relative ai pagamenti per debiti di conto capitale escluse
dal patto di stabilità interno. |
4.11 |
Castricone |
PD |
17.10 |
Aggiunge i commi da 8-bis a
8-quinquiesdecies volti a introdurre alcune misure per la ricostruzione dei territori della
regione Abruzzo colpiti dal sisma
del 2009. Garanzia dello Stato per i
finanziamenti erogati per la ricostruzione (comma 8-bis) il comma 8-bis,
che aggiunge
il comma 3-bis all’articolo 3 del D.L. n. 39 del 2009 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile) prevede che i
finanziamenti contratti dalle banche al fine di concedere finanziamenti
assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la
ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale
ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta dal sisma in Abruzzo del 2009, sono a loro volta assistiti dalla garanzia dello Stato,
concessa con D.M. da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore dalla
legge di conversione del decreto legge. Proroga dei contratti di
locazione per nuclei familiari con disabili o in situazioni di disagio
economico-sociale (comma 8-ter) Il comma
8-ter dispone la facoltà di prorogare fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l’anno
2015 e euro 300.000 per l’anno
2016, in relazione alle effettive esigenze, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo
alternativo previsti rispettivamente,
dall’articolo 10 dell’O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870 e daIl’articolo 27
dell’O.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, per i nuclei familiari con
componenti disabili o in
condizioni di disagio economico e
sociale, ferma restando l’erogazione delle somme nei limiti di
stanziamento annuali iscritti in bilancio. L’articolo 10 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio del ministri del 21 aprile 2010 n. 3870, al fine di
poter disporre degli strumenti di intervento previsti dalla legge n. 328 del
2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali), in favore dei nuclei familiari in condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito e difficoltà
sociali, autorizza il sindaco del
comune di L'Aquila a stipulare specifici contratti di locazione per acquisire la disponibilità di alloggi del Fondo immobiliare costituito per
l'acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di
ultimazione da adibire alla locazione temporanea, di cui all'art. 5, comma 5,
dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, entro il tetto di spesa annuo di
euro 250.000 (incrementate di ulteriori 250.000 euro dall’art. 2, comma 2,
Ordinanza 23 dicembre 2011, n. 3990) e per la durata di tre anni. Agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 (comma 2). Per le medesime finalità indicate dall’articolo
10 dell’O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870, l’articolo 27 dell’O.P.C.M.
del 30 dicembre 2010 n. 3917, in
caso di indisponibilità di alloggi del suddetto Fondo Immobiliare di cui
all'art. 5, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, autorizza il Sindaco del comune
dell'Aquila a destinare le risorse stanziate ai sensi dell'art. 10
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21
aprile 2010, per la stipula di contratti
di affitto anche con privati ovvero per interventi di sostegno abitativo alternativo. Copertura degli oneri (comma
8-quater) Il comma 8-quater
prevede che agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse
effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, che ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE di
una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni già disposte, non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a
4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione dell’ex Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il
periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente
assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, nonché un importo pari a
408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del
2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al
comma 3 del citato articolo 18 (destinazioni alle Regioni del Mezzogiorno
dell'85 per cento delle risorse e del restante 15 per cento alle Regioni del
Centro-Nord). Si
osserva che andrebbe sostituito il riferimento agli “oneri previsti dal
presente articolo” esplicitando le disposizioni relative alle misure
destinate ai territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 contenute nel
presente articolo dalle quali derivano gli oneri a cui il comma quater fa
fronte in termini di copertura finanziaria. Competenze sulla gestione
delle abitazioni del Progetto Case e dei Moduli abitativi provvisori (MAP)
(comma 8-quinquies) Il comma
8-quinquies stabilisce l’obbligo
per tutti gli assegnatari di
alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento
del canone concessorio stabilito dai comuni e delle spese per Ia manutenzione
ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per Ia gestione della
complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici,
per l’Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto C.A.S.E. e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio,
anche per il riscaldamento e Ia produzione di acqua calda sanitaria, secondo
le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione
straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E. e del M.A.P. è a carico dei comuni in cui sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse
disponibili stanziate per Ia ricostruzione del territori della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità
con delibera CIPE, nell’ambito delle risorse destinate alle spese
obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per Ia
ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per iI coordinamento dei processi di
ricostruzione e sviluppo nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 1 giugno
2014. Erogazione e riconoscimento
dei contributi per la ricostruzione di immobili privati (commi 8-sexies e
8-septies) Il comma
8-sexies prevede l’obbligo, in
fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici
speciali di cui aIl’articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012, a carico del commissario ad acta, nominato
dalI’Autorità giudiziaria, di rispettare I’ordine di priorità nelI’erogazione dei contributi a fondo perduto, predisposto
dal Comuni in conformità ai vincoli deIla pianificazione della ricostruzione
e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo
delle richieste di contributo, in merito alle domande presentate dai privati
per l'unità immobiliare da riparare o
ricostruire ovvero da acquistare, sostitutiva dell'abitazione principale
distrutta, come disciplinate, dall’articolo 2 deII’O.P.C.M. n. 3790 del 9
Iuglio 2009, per il Comune di L’Aquila e dei Comuni del cratere, e
dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 4
febbraio 2013, per la ricostruzione privata dei centri storici del Comune di
L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma. Il comma
8-septies stabilisce che iI
termine di conclusione dell’istruttoria per il riconoscimento del contributi alla ricostruzione degli immobili
privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l’ufficio, in
ragione del criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico Ia
pratica comunicando all’istante l’avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i
180 giorni. Rimozione, vigilanza e
monitoraggio delle macerie (commi 8-octies, 8-novies e 8-decies) Il comma
8-octies stabilisce che è a carico delle Amministrazioni competenti l’ultimazione delle attività volte
alla rimozione delle macerie nei
territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 2009, le operazioni
di movimentazione e trasporto del materiali derivanti dal crollo degli
edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento
degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi
edilizi effettuati su incarico della PA. Le Amministrazioni competenti
gestiscono le suddette attività in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo n. 163
del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e al decreto legislativo del 3
aprile 2006 n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Le stesse pubbliche
amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo
autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in
disponibilità aree per II trattamento del rifiuto. Il comma
8-novies prevede la vigilanza
da parte delle Pubbliche Amministrazioni affinché i soggetti incaricati dei
lavori effettuino Ia demolizione
selettiva e/o Ia raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente
in categorie omogenee, caratterizzarli
ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle
disposizioni di legge di cui al decreto legislativo 152/2006, e, infine,
procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati. Il comma
8-decies attribuisce il compito agli Uffici Speciali, di cui all’articolo 67-ter del D.L. n. 83 del
2012 (vedi infra), incaricati del monitoraggio finanziario e
attuativo, anche del monitoraggio
delle macerie. A tale fine il comma in esame, per garantire Ia
tracciabilità del materiali e il monitoraggio delle informazioni relative
alla movimentazione degli stessi, prevede altresì l’obbligo per i soggetti incaricati dei lavori a registrarsi
nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno
definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata
o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta Ia revoca
dei finanziamenti, nonché Ia revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al
trasporto a carico delle ditte inadempienti. Utilizzo del deposito
temporaneo localizzato nella cava ex Teges (comma 8-undecies) Il comma
8-undecies prevede che, al fine di dare attuazione agli interventi
previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero dell’ambiente,
con Ia Provincia dell’Aquila e con il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre
2010, e dall’Accordo di Programma siglato in data 14 gennalo 2013, tra il
Ministero dell’ambiente ed il Comune dell’Aquila, concernenti, tra l’altro, le azioni di recupero e riqualificazione
ambientale della cava ex Teges in località Pontignone- Paganica- Comune
dell’Aquila, i materiali classificati
con codice CER 20 03 99, cioè rifiuti
urbani non specificati altrimenti, come definiti dall’Allegato D alla
parte IV del D.Lgs 152/2006, vengano prioritariamente conferiti presso il
deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di
autorizzazione per l’esercizio del suddetto impianto, fissato al 31 dicembre
2009 (poi prorogato fino al termine dell’emergenza dalla O.P.C.M. 3923/2011,
e successive modificazioni, vedi infra), dal decreto Capo del
Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è
prorogato fino all’esaurimento della sua capacità. Si ricorda che misure per agevolare la rimozione
delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti
derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito
dell'evento sismico in Abruzzo sono presenti nell’O.P.C.M. 3923/2011, come
modificata da ultimo dalla O.PC.M. 4014/2012, e inoltre disposizioni per la
bonifica della cava ex Teges sono presenti all’art. 2, commi 4 e 5 della
citata’O.P.C.M. 3923/2011. Successivamente anche l’articolo 8 del D.L.
43/2013 ha previsto norme analoghe per la prosecuzione delle attività di
rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Fondo ricostruzione (commi
8-duodecies e 8-terdecies) Il comma 8-duodecies, prevede l’istituzione di un fondo presso la
Presidenza del Consiglio (Struttura di missione per il coordinamento dei
processi di ricostruzione e sviluppo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) al
quale affluisce fino a un massimo dell’1 per cento delle risorse destinate
alla ricostruzione privata. Assunzioni di personale
(commi 8-terdecies e 8-quaterdecies) Il comma
8-terdecies prevede che le
risorse del fondo possono essere utilizzate per provvedere ai servizi di
natura tecnica e di assistenza qualificata da parte degli enti locali e degli uffici statali preposti alle attività
della ricostruzione, anche in deroga
ai limiti di assunzione di personale vigenti, al fine di assicurare la
continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e
sociale dei territori colpiti dal sisma. Il comma
8-quaterdecies stabilisce che il fabbisogno
di personale è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica,
con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli
uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli uffici speciali (comma
8-quinquiesdecies) Il comma 8
quinquiesdecies, che modifica l’art. 67-ter, comma 3 del D.L.
83/2012, prevede che gli Uffici
speciali si avvalgano del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi
del R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611. L’art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto l'Ufficio speciale per i comuni del
cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai
sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la
coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56
comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee
di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012,
n. 4013. L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal
comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato
decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i
rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di
risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50
unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo
determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici
speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento
economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione. |
4.2 |
Speranza |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 6 specificando
che l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2014 nella
misura di 50 milioni per i pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate
provenienti da aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi, riguarda
i pagamenti dei debiti sostenuti dopo il 1° luglio 2014. |
4.50 |
Amoddio |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 9-bis il quale integra le disposizioni
dell'articolo 13 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in materia di anticipazioni di liquidità agli enti
locali delle risorse autorizzate dal D.L. medesimo (complessivamente 7,2
miliardi che si sono aggiunti alle risorse inizialmente stanziate dal D.L. n.
35/2013) per il pagamento dei debiti
commerciali contratti dagli enti locali. Si ricorda che le risorse
stanziate per gli enti locali sono allocate in una apposita Sezione del
"Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili", istituito presso il Ministero dell’economia, e
gestite da Cassa depositi e prestiti. In particolare, l’emendamento aggiunge un
nuovo comma all’articolo 13 citato, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di
consentire l'integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal
D.L. n. 102/2012, ad acquisire le
richieste di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali non pervenute entro i termini
stabiliti a causa di errori meramente
formali relativi alla trasmissione telematica. |
4.52 |
Melilli |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 9-ter il quale integra le disposizioni
dell’articolo 1, comma 10-bis, del D.L. n. 35/2013 (pagamento dei
debiti delle PA), relativamente al pagamento dei debiti commerciali da parte
delle regioni, con riferimento
specifico al pagamento dei debiti
fuori bilancio, che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla
data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data
successiva. L’emendamento è volto a precisare la procedura contabile necessaria per
procedere al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio, in particolare,
stabilendo, ove necessario, il previo
incremento fino a pari importo
degli stanziamenti iscritti in bilancio per il pagamento dei debiti pregressi,
comunque denominati. |
4.53 |
Causi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 9-quater il quale conferma (e specifica) una deroga al patto di stabilità delle regioni e delle province
autonome per l'anno 2014, già
prevista per l'anno 2013 dal D.L. 35/2013. Nell'ambito delle disposizioni per
favorire il pagamento dei debiti della P.A., infatti, l'art. 1, comma 7, del
D.L. n. 35/2013, ha stabilito che per l'anno 2013 non rilevano, ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi del patto delle regioni e delle
province autonome, i trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti
locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. La norma dispone analoga deroga per il 2014, in riferimento ai trasferimenti, effettuati a valere sui
residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali,
effettuati a valere sulle entrate derivanti dalle seguenti norme, che hanno
stanziato apposite risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche
amministrazioni: - D.L. 35/2013, recante Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione; - D.L. 102/2013, Disposizioni urgenti in
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici. - D.L. 66/2014, Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale. |
Articolo 4-bis – (Pubblicazione dei dati in formato aperto))
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.77 |
Catalano |
Misto |
17.11 |
Prevede che i dati relativi alle opere infrastrutturali
di cui agli articoli 1, 3 e 4 siano pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale 8decreto legislativo n. 82/2005) ed in formato
aperto. |
Articolo 5 – (Norme in
materia di concessioni autostradali)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.40 N.F. |
Borghi |
PD |
17.10 |
Sostituisce l’articolo 5 introducendo, rispetto al testo vigente,
talune innovazioni al fine di prevedere che: - le modifiche
del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte
autostradali nazionali, che devono
essere sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere
esplicitamente finalizzate a procedure
di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere.
Nel contempo la sottoposizione delle predette modifiche al Ministro non è più
formulata in termini di facoltatività come invece previsto nel testo vigente
(comma 1); - le richieste
di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono
comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti
già previsti nei vigenti atti di concessione (comma 1). - il nuovo
piano economico-finanziario, che deve essere anch’esso sottoposto al
Ministro delle infrastrutture, deve essere corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti
autorizzati (comma 1); - gli schemi
di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari,
corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione,
decorsi i quali il procedimento può avere comunque corso. Gli atti sono
trasmessi alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita per quanto di sua competenza l’Autorità di regolazione dei
trasporti (comma 1); Le procedure riguardanti gli aggiornamenti
o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in
vigore del del D.L. 201/2011 sono disciplinate dall’articolo 43 del medesimo
decreto. Una differente procedura è invece disciplinata dal comma 84
dell’articolo 2 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, per l’approvazione
degli schemi di convenzione unica. Il riferimento ai “pareri prescritti dalla
normativa vigente” citato nella norma fa riferimento ai pareri del CIPE e al
coinvolgimento del Nucleo
di consulenza per l'attuazione
delle linee guida sulla regolazione dei servizi
di pubblica utilità (NARS)
previsti nelle citate procedure. - tutti
gli affidamenti dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti
dalle vigenti convenzioni, avvengono nel
rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il
testo vigente, invece limita l’applicazione di tali procedure agli
affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto
a quelli previsti dalle vigenti convenzioni (comma 3). |
5.28 |
Dorina Bianchi |
NCD |
17.10 |
Modifica il comma 1 al fine di prevedere che il concessionario, nella sottoposizione
di un nuovo piano economico-finanziario al Ministro, possa ricorrere anche alle
forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Pur non citandolo esplicitamente, la norma
dovrebbe fare riferimento alla defiscalizzazione” delle nuove opere incluse
in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione
vigente (ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e della
Delibera Cipe 18 febbraio 2013, n. 1), consistente nella possibilità di
compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo
pubblico a fondo perduto. L’articolo 11 del decreto legge, rubricato
“disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti
infrastrutturali in finanza di progetto”, modifica la disciplina degli
incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture ampliandone
l’ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da
amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore
dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. |
5.23 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 4-bis, al
fine di precisare che l'attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge è subordinata al rilascio del preventivo
assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea. |
5.25 N.F. |
Realacci |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 4-ter,
al fine di destinare gli introiti
pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti
dalla modifica del rapporto concessorio, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 5, ad interventi
di manutenzione delle rete
stradale in gestione all’ANAS SPA, al
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, di cui all’art. 16-bis del D.L. 95/2012, nonché, per
finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna, di cui all’art. 2 della legge
97/1994. La destinazione degli introiti alle predette finalità è definita in
un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sentite le
commissioni parlamentari competenti per materia. |
Articolo 5-bis -(Disposizioni in materia di autostrade)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.05 |
Relatore |
|
17.10 |
Aggiunge l’art. 5-bis che contiene norme relative alla
concessione per la costruzione e la gestione dell’’Autostrada Cispadana, vale a dire dell’asse autostradale che
connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di
Ferrara sud. Tale infrastruttura viene qualificata di rilevanza strategica
internazionale, in coerenza con il suo inserimento nell’intesa generale quadro
sottoscritta da Governo e Regione Emilia-Romagna, e quindi all’interno del Programma
infrastrutture strategiche (comma 1). La norma fa riferimento all’inserimento
nell’XI° Programma infrastrutture strategiche intendendosi l’XI° Allegato
infrastrutture strategiche, che è l’ultimo allegato sul quale è stata
sancita l’intesa della Conferenza unificata ed è stato espresso il parere del
CIPE in data 1° agosto 2014. Considerato che si fa riferimento alla coerenza
con gli inserimenti nell’intesa generale quadro e nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, andrebbe
valutato se qualificare l’opera come “infrastruttura di rilevanza strategica
nazionale” anziché “internazionale”. A decorrere dal 2015, viene previsto il subentro del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (MIT) alla Regione Emilia-Romagna nelle
funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e
passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione (comma 2).
Viene altresì previsto che il MIT e la
società concessionaria adeguino la convenzione in essere alla disciplina
procedurale vigente in materia di opere strategiche (comma 3). Al
riguardo, potrebbe essere opportuno specificare che la disciplina a cui il
comma 3 rinvia è quella contenuta nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del
d.lgs. 163/2006. Si prevede, infine, che la Regione
Emilia-Romagna provveda conseguentemente a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
partecipazione finanziaria alla costruzione dell’opera (comma 4); la
norma fa riferimento agli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera g),
della legge regionale dell’Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3, che
rispettivamente disciplinano il programma per la realizzazione delle
autostrade regionali e i relativi stanziamenti. |
Articolo 6 – (Agevolazioni
per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e
norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi,
nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.55 0.6.55.6 NF 0.6.55.3 NF 0.6.55.4. NF 0.6.55.7 NF 0.6.55.10 0.6.55.17 0.6.55.24 |
Relatore Bargero Abrignani Vignali Caparini Scotto Coppola Dorina Bianchi |
PD FI NCD LNP SEL PD NCD |
15.10 |
Sostituisce l’articolo 6, comma
1, che
prevede un credito di imposta per gli interventi volti alla realizzazione
della banda ultralarga; rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti
modifiche:
|
6.55 0.6.55 29 0.6.55.36 0.6.55.42 0.6.55.44 0.6.55.45 NF 0.6.55.46 NF. 0.6.55.48 |
Relatore Dorina Bianchi Dorina Bianchi Liuzzi Castiello Martinelli Palmieri Palmieri |
NCD NCD M5S FI FI FI FI |
15.10 |
|
6.42 |
Coppola |
PD |
15.10 |
Aggiunge un comma per inserire le opere infrastrutturali in
fibra ottica per la banda ultralarga, anche all’interno degli edifici, tra
gli oneri di urbanizzazione primaria attraverso una modifica della legge n.
847/1964. |
6.43 NF |
Coppola |
PD |
15.10 |
Aggiunge un comma con
il quale si prevede che venga data attuazione da parte del Ministero dello
sviluppo economico del progetto nazionale della banda ultralarga, attraverso
l’utilizzo delle risorse destinate alla banda larga dall’art. 14, co. 1, del
decreto-legge n. 179/2012. |
Articolo 6-bis – (Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture))
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.06 |
Coppola |
PD |
15.10 |
Inserisce un articolo
aggiuntivo al
fine di individuare, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, regole
tecniche per la costituzione del sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture, che dovrà essere realizzato con dati di tipo aperto ed
interoperabile. |
Articolo 6-ter – (Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.07 NF 0.6.07.5 |
Relatore De Rosa |
M5S |
15.10 |
Inserisce l’articolo 6-ter, che prevede i seguenti interventi:
|
Articolo 7 – (Norme in
materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione
2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e
C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento
di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree
metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.145
Sub.
0.7.145.26 Sub.
0.7.145.27 Sub.
0.7.145.28 Sub.
0.7.145.30 Sub.
0.7.145.36 Sub. 0.7.145.34 |
Relatore Matarrese Dorina Bianchi Abrignani Busin Mariani Alfreider |
SCpI NCD FI LNA PD Misto-Min.Ling. |
14.10 |
Aggiunge i commi 8-bis e 9-bis
e la lettera b-bis) del comma 1 e apporta modifiche alle lettere b) ed i) del comma 1
nonché ai commi 4, 6, 7 e 9 prevedendo: in materia di servizio idrico integrato:
§ l’introduzione
del termine perentorio del 31 dicembre
2014 entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione
degli enti di governo dell’ambito
territoriale ottimale (EGATO). Decorso inutilmente tale termine si
applicano le norme per l’esercizio del potere
sostitutivo. Con riferimento all’obbligo in capo agli enti locali, che
viene confermato, di partecipare all’ente di governo dell’ambito, viene
chiarito che tale obbligo riguarda gli enti
locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale (nuovo testo del n.
1) della lettera b) del comma 1); § la modifica del termine per l’adesione, da
parte degli enti locali, agli enti di governo dell’ambito territoriale
ottimale (EGATO). In luogo del termine di 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto-legge viene previsto che il termine sia fissato
dalle regioni e dalle province autonome e che comunque tale termine non
superi i 60 giorni dalla delibera di individuazione dell’ente di governo.
Viene altresì modificato il termine decorso il quale è previsto l’esercizio
del potere sostitutivo da parte del Presidente della regione: in luogo di un
termine di 30 giorni successivi alla diffida ad adempiere, viene previsto un
termine di 60 giorni dalla succitata delibera di individuazione. In
considerazione del fatto che l’emendamento prevede due termini identici (60
giorni dalla delibera regionale di individuazione dell’EGATO) per
l’adempimento in prima istanza e per l’adempimento successivo alla diffida, a seguito delle
correzioni di forma approvate dalla Commissione, è stato previsto che Il
termine decorso il quale è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da
parte del Presidente della regione è pari a ulteriori 30 giorni previa
diffida all'ente locale
ad adempiere (nuovo testo del n. 2)
della lettera b) del comma 1); § l’obbligo per il programma degli interventi
(che rappresenta una componente del piano d’ambito, ai sensi dell’art.
149 del D.Lgs. 152/2006) - nell’individuare le manutenzioni e le nuove opere
da realizzare per garantire il raggiungimento almeno dei livelli minimi di
servizio e soddisfare la complessiva domanda dell’utenza - di tener conto della domanda dell’utenza
collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione (nuova lettera b-bis) del comma 1); § l’obbligo, in capo all’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare
una relazione semestrale al Parlamento
(entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il
31 dicembre di ogni anno) relativa al rispetto
delle prescrizioni disposte dal d.lgs.
152/2006 (modifica alla lettera i)
del comma 1 che aggiunge un comma 3-bis all’art. 172 del D.Lgs.
152/2006). La relazione dovrà riguardare, in particolare, il rispetto degli
obblighi posti a carico: a) delle
Regioni, per la costituzione degli EGATO; b) degli
EGATO, per l’affidamento del servizio idrico integrato (SII); c) degli
enti locali, in relazione alla partecipazione agli EGATO e in merito
all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del SII ai
gestori affidatari del servizio. in materia di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico:
§ che
per le attività di progettazione ed
esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i Presidenti delle Regioni (subentrati
ai Commissari straordinari) possono
richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, non solamente di società in house
(come prevede il testo vigente), ma di
tutti i soggetti pubblici e privati, purché nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal
Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (nuovo testo del comma 4, come modificato dagli
identici subemendamenti 0.7.145.26/27/28/30/36); in materia di interventi relativi alle risorse idriche finanziati con
apposito fondo:
§ che
le risorse del FSC (Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione) stanziate
dalla delibera CIPE n. 60/2012 e revocabili
(alle condizioni indicate dalla norma, per garantire il finanziamento del fondo istituito dal comma in
esame) siano non solo quelle destinate ad interventi nel settore della
depurazione delle acque, ma in generale quelle
afferenti interventi nel settore idrico. Tra le ipotesi di revocabilità delle risorse viene inserita, in aggiunta
a quelle previste, anche l’inerzia del
soggetto attuatore. Con riferimento alla parte della norma che fa salve
le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012, essa viene estesa anche
alle previsioni della delibera CIPE 21/2014 (di riprogrammazione delle
risorse del FSC e delle modalità per il loro utilizzo) ed inoltre viene
chiarito che tali previsioni restano ferme per quanto non diversamente
previsto dal comma in esame (nuovo testo del comma 6); in materia di adeguamento dei sistemi di fognatura/depurazione alle
norme UE:
§ che
l’attivazione della procedura di
esercizio del potere sostitutivo del Governo - finalizzata ad accelerare
la progettazione e la realizzazione degli interventi per l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle direttiva 91/271/CEE
sul trattamento delle acque reflue urbane – non è obbligatoria, ma facoltativa. Il termine per l’attivazione della procedura (scaduto il 30
settembre scorso) viene differito al 31
dicembre 2014 (nuovo testo del comma
7); in materia di esclusione dei sedimenti dalla normativa sui rifiuti:
§ che
l’esclusione dalla disciplina sui
rifiuti - che il testo vigente dell’art. 185, comma 3, del D.Lgs.
152/2006, prevede si applichi ai sedimenti spostati all’interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o
siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono
pericolosi – si applica anche, alle medesime condizioni e per le stesse
finalità, anche ai sedimenti spostati
nell’ambito delle pertinenze idrauliche (nuovo comma 8-bis). relativamente alla struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico:
§ che
la struttura di missione - nelle
attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse
finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la
mitigazione del dissesto idrogeologico - opera
di concerto non solo con il Ministero dell'ambiente (come prevede il
testo vigente) ma anche, per quanto di
competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome:
§ che le disposizioni dell'articolo in esame si
applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano nel rispetto dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (nuovo comma 9-bis come modificato dal
subemendamento 0.7.145.34). |
7.20 |
Borghi |
PD |
14.10 |
Modifica la lettera b), numero 4), del comma 1 - secondo cui nel caso di ATO coincidenti
con l’intero territorio regionale è possibile affidare il servizio idrico in
ambiti più ristretti, ma comunque non inferiori al territorio delle province
o delle città metropolitane - al
fine di fare salve le gestioni del
servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5
dell'art. 148 del d.lgs. 152/2006. Tale comma ha infatti
previsto che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è
facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel
territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero
servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito
competente. |
7.23 |
Mariani |
PD |
14.10 |
Modifica la lettera d) del comma 1, che introduce nel cd. Codice
dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) l’art. 149-bis il quale disciplina
l’affidamento del servizio. La modifica riguarda in particolare il
comma 1 di tale nuovo articolo 149-bis, che, tra l’altro, prevede che l’ente
di governo dell’ATO provveda all'affidamento del servizio nel rispetto della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali
a rete di rilevanza economica. Tale comma viene integrato dall’emendamento in
esame nel senso di stabilire che l’affidamento
diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti
dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da
enti locali compresi nell'ATO. |
7.141 |
Relatore |
|
14.10 |
Aggiunge alla lettera d) del
comma 1 una
nuova previsione volta a sopprimere la
disciplina – di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 25 della
legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) – che
regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell’Acquedotto pugliese
detenute a livello regionale con
procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia. La soppressione della citata disposizione opera attraverso
l’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’articolo 149-bis del
d.lgs. 152/2006 introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo in
esame. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge n.
448/2001 ha modificato l'articolo 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, che ha
disposto la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società
per azioni (a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59), prevedendo, al primo periodo, il trasferimento, senza
oneri, entro il 31 gennaio 2002, delle quote dell'Acquedotto pugliese Spa di
proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze alle regioni Puglia e
Basilicata secondo il criterio della consistenza numerica della popolazione.
Il secondo ed ultimo periodo dell’articolo 4 del d.lgs. 141/99, che
l’emendamento abroga, prevede l’avvio, da parte delle predette regioni, della
dismissione delle rispettive quote azionarie entro i sei mesi successivi al
termine del 31 gennaio 2002 fissato nel primo periodo per il trasferimento
senza oneri delle azioni. |
7.10 |
Arlotti |
PD |
14.10 |
Aggiunge alla lettera d) del
comma 1 una
disposizione secondo cui le procedure di gara
per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore
incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. Tale
disposizione, che viene inserita in un nuovo comma 2-bis dell’art.
149-bis del d.lgs. 152/2006 (introdotto dalla lettera d) del comma 1
dell’articolo in esame) è espressamente finalizzata ad ottenere un'offerta
più conveniente e completa e ad evitare contenziosi tra i soggetti
interessati. Conseguentemente aggiunge il numero 2-bis) alla
lettera e) del comma 1 al
fine di includere nel contenuto delle
convenzioni tipo - che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 152/2006 devono
regolare il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore
del servizio idrico integrato – la previsione delle opere da realizzare durante la
gestione del servizio, come individuate dal bando di gara. |
7.4. N.F. |
Marroni |
PD |
14.10 |
Sopprime il numero 3) della
lettera e) del comma 1 che
ha riscritto la lettera b) del comma 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 152/2006.
Nell’operare tale riscrittura, oltre a confermare il limite trentennale per
la durata dell'affidamento (già previsto dal testo previgente), il
decreto-legge in esame ha introdotto una ulteriore disposizione volta a consentire il subaffidamento, ma solo previa
approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito. Con l’emendamento in esame è quindi
eliminata tale disposizione e il
dettato della lettera b) del comma 2 dell’art. 151 viene riportato alla sola
previsione di un limite trentennale di affidamento. |
7.13 N.F. |
Giovanna Sanna |
PD |
14.10 |
Integra il disposto della lettera h) del comma 1 – che introduce nel D.Lgs. 152/2006 l’art.
158-bis secondo cui l’approvazione, da parte dell’ente di governo
dell’ambito, dei progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti
nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito, costituisce variante
agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – al fine di precisare
che tale variante
urbanistico/territoriale deve essere coordinata con il Piano di protezione
civile, ribadendo così l’obbligo di coordinamento previsto dall’art. 3,
comma 6, della L. 225/1992. Tale comma 6 prevede che i piani e i
programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere
coordinati con i piani di emergenza di protezione civile. Ma nel disporre
tale obbligo, la norma fa riferimento sia ai piani comunali sia al piano
regionale di protezione civile. Al riguardo, potrebbe essere opportuno chiarire i piani oggetto di
coordinamento. |
7.21 N.F. |
Bratti |
PD |
14.10 |
Aggiunge quattro periodi, dopo
il secondo periodo del comma 2, al fine di disciplinare l’utilizzo delle risorse finalizzate, a partire dalla programmazione 2015, al finanziamento
di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il primo dei quattro periodi aggiuntivi
prevede che le citate risorse siano prioritariamente
destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del
rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità,
ovvero che integrino gli obiettivi
della direttiva acque (2000/60/CE) e della direttiva alluvioni (2007/60/CE).
Il successivo periodo dispone che gli interventi sul reticolo idrografico
non dovranno alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi
d'acqua, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale
adeguata. Il terzo dei quattro periodi aggiuntivi prevede che, agli
interventi integrati succitati, in grado
di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il
miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della
biodiversità, sia destinata, in
ciascun accordo di programma, una quota minima del 20% delle risorse. L’ultimo dei quattro periodi aggiuntivi
stabilisce che, negli interventi
integrati suddetti, assume
priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente
pericolosi per la pubblica incolumità. |
7.131 N.F. |
De Mita |
PI |
14.10 |
Modifica la lettera i) del comma 1, che modifica l’art. 172 del cd. Codice
dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), al fine di posticipare al 30 settembre 2015 il termine (previsto dal comma 1 del citato art. 172) entro il quale gli enti di governo degli
ATO che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito o non
abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di
affidamento, sono tenuti ad adottare i
predetti provvedimenti disponendo
l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza
degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. Il termine previsto dal testo vigente è di
“un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, vale a
dire il 13 settembre 2015. |
7.143 |
Relatore |
|
14.10 |
Aggiunge i commi da 9-bis a
9-quinquies che
introducono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla
tromba d’aria del 3 maggio 2013. In particolare, il comma 9-bis proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2015, il termine dello
stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del maggio 2012 in
Emilia, Lombardia e Veneto. Il comma 9-ter autorizza la spesa di
25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015-2016 per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni con contratti di lavoro
flessibile autorizzate (dal comma 8 dell’art. 3-bis del D.L.
95/2012) per le strette finalità
connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del maggio 2012 nelle succitate
regioni. Si fa notare che il citato comma 8 ha
autorizzato le assunzioni solamente nel triennio 2012-2014, prevedendo per i
relativi contratti una scadenza non successiva al 31 dicembre 2014 e che il
successivo comma 9 ha disciplinato la copertura finanziaria dei relativi
oneri fino a tutto il 2014. Il comma 9-quater riscrive il comma
367 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) - che già aveva prorogato le
citate possibilità assunzionali fino a tutto il 2015, nel limite delle
risorse disponibili sulle contabilità intestate ai Commissari – al fine di prorogare le citate possibilità assunzionali per gli anni
2016 e 2017. Si fa presente che per effetto della modifica la proroga delle
possibilità assunzionali sembrerebbe non riferibile all’anno 2015 (ma ai soli
anni 2016 e 2017) Il comma 9-quinquies estende ai territori dei comuni della provincia di Bologna,
già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013
ed individuati dal Commissario delegato, le disposizioni che l’art. 1 del D.L. 74/2014 ha dettato in
favore delle popolazioni della provincia di Modena colpite dall’alluvione del
gennaio 2014 e dalla citata tromba d’aria, nonché per i comuni del modenese e
del bolognese colpiti dagli
eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014. L’ordinanza di protezione civile n. 83/2013
ha nominato il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della
Regione Emilia-Romagna Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza
derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito l’Emilia Romagna nei mesi
di marzo e aprile 2013 e il giorno 3 maggio 2013. |
Sub. 0.7.146.1 7.146 |
Zaratti Relatore |
SEL |
14.10 |
Aggiunge il comma
9-septies il quale, novellando il comma 120
dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013),
prevede l’utilizzo, anche delle disponibilità delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle
del periodo 2007-2013, al fine di
destinare una quota di 100 milioni di euro (sulla base del subemendamento
0.7.146.1), a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, e un importo pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2014 (sulla base del subemendamento 0.7.146.1) ad
interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi
verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. L’incremento a 100 milioni sembra intendersi operante sia sulla
quota destinata al Fondo per le emergenze nazionali, sia sull’importo
destinato a interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi
verificatisi dall’anno 2009 in considerazione del fatto che il subemendamento
integra le novelle al comma 120 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013
sostituendo le parole “50 milioni”, che nel medesimo comma 120 ricorrono due
volte, con le parole “100 milioni”. A tale riguardo, si
ricorda che le risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione
2014-2020 iscritte in bilancio per
l’anno 2014 sono pari a 50 milioni di euro (quale quota parte
dei complessivi 54,8 miliardi programmati per l’intero periodo 2014-2020, ai
sensi della legge di stabilità 2014). Su questa quota stanziata in bilancio,
la legge di stabilità ha già disposto alcune specifiche riserve di destinazione,
da assegnare da parte del CIPE in sede di programmazione delle risorse del
Fondo medesimo. |
7.144 |
Relatore |
|
14.10 |
Aggiunge il comma 9-octies, che disciplina le modalità di riparto e le finalità
di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 (art.
1, comma 256, della L. 147/2013) per il completamento degli interventi di
ricostruzione connessi al sisma del 26
ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. Il comma aggiuntivo in questione demanda l’individuazione delle citate
modalità/finalità (anche per quanto riguarda la ricostruzione di edifici
privati e ad uso produttivo) ad un
apposito D.P.C.M. (emanato su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, d’intesa con le regioni interessate) e prevede il versamento
di tali risorse sulle contabilità speciali nn. 5732 e 5741. Viene altresì previsto che con il medesimo
D.P.C.M. siano definite le modalità di riparto delle risorse finalizzate ad
assicurare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è
stata oggetto di ordinanza di sgombero. Le citate contabilità speciali,
inizialmente affidate ai commissari delegati, sono state intestate - in
seguito all’emanazione delle ordinanze di protezione civile nn. 82 e 98 del
2013, che hanno disposto il subentro delle strutture regionali nel
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi –al
Dirigente del Settore protezione civile della regione Calabria (fino al 30
maggio 2015, dall’ordinanza n. 82) e al Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di
protezione civile della regione Basilicata (fino al 2 luglio 2015,
dall’ordinanza n. 98). |
Articolo 8 – (Disciplina
semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della
qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i
requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle
terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure
di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.31 |
Carrescia |
PD |
13.10 |
Aggiunge la
lettera a-bis) al comma 1, inserendo - tra i principi e i criteri
direttivi, elencati alle lettere da a) a d) del comma 1, per l’adozione del regolamento di
delegificazione finalizzato al riordino e alla semplificazione della
disciplina riguardante la gestione delle terre e delle rocce da scavo - il
criterio relativo al deposito temporaneo. In particolare, si prevede
l’integrazione dell’articolo 183,
comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, che reca la definizione di “deposito temporaneo” ai fini della parte quarta
del medesimo decreto legislativo (che reca norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), prevedendo l’adozione di specifici
criteri e limiti qualitativi e quantitativi
per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo. Conseguentemente,
viene modificata la rubrica dell’articolo 8 sostituendo il
riferimento alla disciplina semplificata “del deposito preliminare alla
raccolta” con il riferimento alla disciplina semplificata del “deposito
temporaneo”. Ai sensi della lettera bb) del comma 1
dell’articolo 183 del d.lgs. 152/2006, il “deposito temporaneo” è il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti alle condizioni elencate nella medesima lettera bb). |
8.2 |
Realacci |
PD |
13.10 |
Modifica la lettera d) del comma 1, al
fine di prevedere, tra i principi e i criteri direttivi per l’adozione del regolamento di
delegificazione sulla gestione delle terre e delle rocce da scavo, il divieto di introdurre livelli di
regolazione nazionale superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo.
La modifica è volta, pertanto, a precisare che si deve fare riferimento a
tutti i livelli di regolazione previsti dall’ordinamento europeo, ed in
particolare dalla direttiva 2008/98/UE (direttiva relativa ai rifiuti),
mentre nel testo originario si fa riferimento solo ai livelli minimi ivi previsti. |
8.8 N.F. |
Castiello |
FI |
13.10 |
Aggiunge la lettera d-bis) al
comma 1, al fine di inserire, tra i principi e i criteri direttivi per l’adozione del regolamento di
delegificazione in materia di
gestione delle terre e rocce da scavo, la
razionalizzazione e la semplificazione
del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, provenienti da
cantieri di piccole dimensioni finalizzati
alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di
quelle provenienti da siti contaminati. La norma fa riferimento ai cantieri di
piccole dimensioni la cui produzione sia non superiore a 6.000 metri cubi di
materiale, in virtù del richiamo all’art. 226, comma 7 del d.lgs.
152/2006. Il comma 7 dell’articolo 266 del d.lgs.
152/2006 demanda a un decreto interministeriale – che non è mai stato
adottato - la disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo,
provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i
6.000 metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia. Il comma 1 dell'articolo 41-bis del D.L. 69/2013 reca, in
relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del d.lgs. 152/2006,
norme volte a disciplinare l’utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da
scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle
norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012
(regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo). |
8.18 N.F. |
Zaratti |
SEL |
13.10 |
Aggiunge la lettera d-ter) al
comma 1, al
fine di inserire, tra i principi e i
criteri direttivi per l’adozione del regolamento di
delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, la garanzia di livelli di tutela ambientale
e sanitaria almeno pari a quelli
attualmente vigenti, e comunque coerenti con la normativa europea. |
8.28 |
Daga |
PD |
13.10 |
Aggiunge il comma 1-bis, che
dispone, nell’ambito dei principi e dei criteri direttivi per l’adozione del
regolamento di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, che
la proposta di regolamento deve essere
sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta
giorni e che il Ministero
dell'ambiente è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle
osservazioni pervenute. |
Articolo 9 – (Interventi di estrema urgenza in materia di
vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli
edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e
coreutica –AFAM)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.7 N.F. 9.45 N.F. |
Abrignani De Mita |
FI PI |
16.10 |
Modifica il comma 1 precisando
che la qualificazione come interventi
di "estrema urgenza" - considerati indifferibili, in
conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato - degli interventi, anche su impianti,
arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del
territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela
ambientale e del patrimonio culturale si
applica ai lavori di importo non
superiore alla soglia comunitaria (vale a dire di importo fino a 5,186
milioni di euro). |
9.1 N.F. |
Mariani |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 2, lettera a), al fine di eliminare la parte della
disposizione che consente alle stazioni appaltanti di prescindere dalla
richiesta della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall’art. 75 del
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). Viene altresì sostituita la lettera d)
del medesimo comma al fine di:
|
9.3 N.F. |
Realacci |
PD |
17.10 |
Modifica le lettere a), b) e c) del comma 2, al fine di escludere, per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(disciplinati dalla parte II, titolo I, capo IV, del D.Lgs. 163/2006) e per gli appalti integrati (come definiti dall'art. 53 comma 2, lettere b)
e c) del medesimo decreto) l’applicazione delle disposizioni di semplificazione dettate dalle medesime lettere
con riferimento agli interventi oggetto dell'articolo in esame (edilizia
scolastica, mitigazione dei rischi idrogeologici, adeguamento antisismico;
tutela ambientale e del patrimonio culturale). Per gli appalti ed i servizi citati: § restano
quindi applicabili il comma 10 (che prevede un termine di 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, fino alla scadenza del quale il contratto non può
comunque essere stipulato) e il comma 10-ter (che prevede la
sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso avverso
l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare) dell’art. 11
del D.Lgs. 163/2006, che la lettera a) disapplica in tutti gli altri casi; § restano
valide le modalità di pubblicazione per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
dettate dal comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, in luogo della sola
pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante previsto dalla
lettera b); § non
opera il dimezzamento dei termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti
complementari, sancito dalla lettera c). |
9.2 |
Mariani |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 2-bis, che prevede, in ogni caso, l’assoggettamento degli appalti
disciplinati dall’articolo in esame ai seguenti obblighi:
Viene altresì stabilito che l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) può disporre controlli a campione sugli
affidamenti effettuati ai sensi del presente articolo. |
9.17 |
Malpezzi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 2-ter, il quale (modificando il decreto-legge n.
185 del 2008) precisa che i soggetti beneficiari di contributi pubblici
pluriennali possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti direttamente
ovvero tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista. |
9.18 |
Malpezzi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 2-quater, che
modifica l’art. 10, co. 1, del D.L.
104/2013 (L. 128/2013, includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM)
fra quelli per i quali le regioni, per la programmazione triennale 2013-2015,
possono essere autorizzate dal MEF, d'intesa con il MIUR e con il MIT, a
stipulare appositi mutui trentennali,
con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico. L’art. 10 vigente fa riferimento agli
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e agli
immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di
proprietà degli enti locali, nonché alla costruzione di nuovi edifici
scolastici pubblici, alla realizzazione di palestre nelle scuole e ad
interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Ai
fini indicati, è stato previsto lo stanziamento di contributi pluriennali per
€ 40 mln annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal
2015. Le modalità attuative devono essere definite con un decreto
interministeriale che al momento non risulta intervenuto. |
9.19 |
Malpezzi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 2-quinquies, il quale per il 2014, incrementa
di € 2 mln l’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi
di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche
e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM, prevista in € 10 mln annui
dall’art. 1, co. 131, della L. 311/2004, ma ridotta di € 1 mln, dal 2014,
dall’art. 27, co. 2, lett. d), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
All’onere si provvede riducendo l’autorizzazione di spesa (€ 3 mln per il
2014) prevista dall’art. 3 dello stesso D.L. 104/2013 per la corresponsione
di premi a favore degli studenti iscritti, nell'a.a. 2013-2014, presso le
stesse Istituzioni AFAM. |
9.47 |
Governo |
|
17-10 |
Aggiunge il comma 2-sexies, per stabilire che le “esigenze imperative
connesse a un interesse generale” - in presenza delle quali il Codice del
processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010, art. 121) consente di conservare efficacia al contratto di
aggiudicazione di lavori pubblici che sarebbe altrimenti da annullare perché stipulato in violazione di legge –
sono anche le esigenze di tutela della incolumità pubblica. Inoltre, nel caso
di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi ovvero di redazione
di verbale di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamità
ovvero ancora nei casi di cui al comma 1, se le esigenze di incolumità
pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR adito
in sede cautelare, il giudice
amministrativo può concedere la sospensione del provvedimento solo se ritiene
che l’estrema gravità e urgenza che motivano la domanda cautelare siano
prevalenti sulle esigenze di incolumità pubblica. Il TAR dovrà fissare
l’udienza per la discussione nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla
pronuncia in sede cautelare. Le esigenze di incolumità pubblica, ovvero quelle di realizzare
comunque le opere connesse alle procedure di appalto, risultano pertanto
prevalenti – se non altro in termini presuntivi - sulle esigenze di rispetto
della legalità nelle procedure di appalto (v. efficacia del contratto
annullabile). Si valuti poi se il riferimento alle procedure “avviate” sia
diretto ad applicare la nuova disposizione alle procedure in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione. Si valuti in fine se la finalità di tutela dell’incolumità pubblica
non debba essere dichiarata dalla stazione appaltante fin dall’inizio del
procedimento per l’affidamento dei lavori e se la stessa non debba essere
motivata in sede cautelare. |
0.9.47.2 0.9.47.3 |
Mariani Dorina Bianchi |
PD NCD |
17.10 |
Aggiunge il comma 2-septies, al fine di prevedere che ai lavori urgenti di realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con
D.P.C.M. tra quelli previsti negli
accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e le
regioni (ai sensi del comma 240 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009) non si applicano i commi 10 e 10-ter
dell’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la stipula del
contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione
dell’aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso
l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. |
Articolo 10 – (Disposizioni
per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto
dell’economia)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.
29. N.F. |
Borghi |
PD |
17.10 |
Modifica la lettera b) del
comma 1, estendendo
gli interventi di CDP finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e
non è assistita dalla garanzia statale) ai territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy. |
10.45 |
Relatore |
|
17.10 |
Aggiunge il comma 2-bis il quale,
modificando la disciplina dell’attività di Cassa Depositi e Prestiti
contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, prevede che possano essere effettuate in cofinanziamento
con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali le operazioni
svolte da Cassa Depositi e Prestiti in seno alle attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo e si affida a un decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione di criteri e
modalità per l’effettuazione di dette operazioni. Per come è formulata la norma
in esame, andrebbe chiarito se l’intento è quello di limitare alle operazioni
relative alla cooperazione internazionale allo sviluppo la possibilità di
cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali,
in relazione all’utilizzo dei fondi della cd. gestione separata (ossia i
fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale e dall’emissione di
titoli, di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) del
richiamato decreto-legge n. 269 del 2003). In ogni caso, sembrerebbe
opportuno valutare i profili finanziari della disposizione in esame, posta la
presenza della garanzia dello Stato sulle operazioni effettuate in gestione
separata. |
Articolo 12 – (Potere
sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.39 N.F. |
Manfredi |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1
specificando che, qualora - nei casi di inerzia,
ritardo o inadempimento dell’attuazione di piani, programmi ed interventi
cofinanziati dall’Unione europea, ovvero dell’utilizzo dei fondo nazionale
per le politiche di coesione - il Presidente del Consiglio dei ministri proponga al CIPE il
definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, per tali
risorse dovrà restar fermo il principio della territorialità. |
Articolo 14 – (Disposizioni
in materia di standard tecnici)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.1 N.F. |
Arlotti |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1, al
fine di precisare che la formulazione delle richieste di modifiche dei progetti delle opere pubbliche deve provenire da parte degli organi competenti e che tali richieste di modifica devono
essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un’analisi di sostenibilità economica
e finanziaria non solo per il gestore dell’infrastruttura, ma anche per il gestore dell’opera. |
14.3 N.F. |
Realacci |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1, al
fine di prevedere che non possono
essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard
tecnici, più stringenti rispetto a
quelli (anziché superiori a quelli minimi) definiti a livello europeo. La modifica, pertanto, estende alla
progettazione delle opere pubbliche la disciplina vigente in materia di
divieto di overdesign per la progettazione e la costruzione delle
infrastrutture ferroviarie nazionali. L’art. 53, commi 4 e 5, D.L. 1/2012 ha
introdotto un divieto di overdesign per la progettazione e la
costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e gli adeguamenti di
quelle esistenti, stabilendo anche in questo caso l’esclusione
dall’applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più
stringenti rispetto a quelli previsti
dagli accordi e dalle norme dell’UE. |
14.2 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Sostituisce, nella rubrica dell’articolo, il riferimento alla “norma overdesign”
con il riferimento alle “Disposizioni
in materia di standard tecnici”. |
Articolo 15 – (Fondo di
servizio per la patrimonializzazione delle imprese)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.25 15.30 |
Sorial |
M5S |
15.10 |
Modificano i commi 1 e 9, al fine di precisare che il fondo di servizio per la
patrimonializzazione delle imprese dovrà essere istituito senza che ne
derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con riferimento
alle sue modalità organizzative |
Articolo 15-bis– (Misure per favorire l’accesso ai
finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle
cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.01 15.02 15.05 |
Mariani Matarrese De Mita |
PD SCpI PI |
15.10 |
Inserisce un articolo
aggiuntivo attraverso il quale esclude che il
privilegio sui beni della cooperativa, generalmente riconosciuto ai crediti
derivanti dai finanziamenti del fondo di rotazione per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, possa e essere riconosciuto quando si tratta di
beni confiscati alla criminalità organizzata e concessi, in base al Codice
antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), alle cooperative di lavoratori già
dipendenti dell'impresa confiscata. |
Articolo 15-ter– (Disposizione concernente la cessione dei crediti
d’impresa)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.010 0. 15. 010. 1 |
Relatore Abrignani |
FI |
15.10 |
Aggiunge l’articolo 15-ter, col
quale si intende modificare la disciplina della cessione dei crediti
d’impresa (legge sul cd. factoring, contenuta nella legge n. 52 del
1991), consentendo le operazioni
infragruppo di cessione onerosa di crediti pecuniari. Più in dettaglio,
si potranno cedere crediti anche nei confronti di banche e intermediari
finanziari che svolgano l’attività di acquisto di crediti da soggetti del
proprio gruppo, i quali non siano intermediari finanziari. Si precisa infine
(in conseguenza dell’approvazione del subemendamento 0.15.010.01) che,
nell’ambito delle cessioni di crediti infragruppo, il soggetto cessionario è
comunque una banca o un intermediario finanziario (non un qualsiasi soggetto
costituito in forma societaria). |
Articolo 16 – (Misure
di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.1 |
Vargiu |
SCpI |
17.10 |
Aggiunge il co. 2-bis che prevede l’impegno da parte della Regione
Sardegna e del Ministro della salute, nel triennio di sperimentazione 2015-2017 in cui è prevista la
partecipazione di un investimento straniero nell’ospedale ex San Raffaele di Olbia, a monitorare l’effettiva
rispondenza della qualità delle
prestazioni sanitarie e la piena
integrazione di queste con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna, nonché la mobilità sanitaria verso altre Regioni. |
Articolo 16-bis – (Disciplina degli accessi su strade affidate
alla gestione della società ANAS Spa)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.01 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Aggiunge l’articolo 16-bis,
che introduce i nuovi commi da 23-bis a 23 octies all’articolo 55 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
relativamente alla disciplina degli
accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.A. Tali disposizioni vengono
inserite dopo il comma 23 del citato articolo 55, che disciplina
l’adeguamento delle entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade
derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le
autorizzazioni diverse. Accessi autorizzati (comma
23-bis) In particolare, il comma 23-bis dispone che, per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione di ANAS SpA,
alla data del 31 dicembre 2014, già
autorizzati dall’ANAS SpA. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è
più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell’autorizzazione. Per il
rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e del trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies. Accessi non autorizzati (comma
23-ter) Il comma
23-ter prevede che per gli accessi
esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito
dell’istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell’accesso, alla
verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri
contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
cui al successivo comma 23-quinquies, Ia somma
da corrispondere in unica soluzione al fini del rilascio
dell’autorizzazione. Riduzione delle somme dovute e
non corrisposte al 31 dicembre 2014
(comma 23-quater) Il comma
23-quater stabilisce che le
somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla
disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del 70%, a condizione che il versamento avvenga in un’unica soluzione
ovvero nella misura del 40% in nove rate annuali, oltre agli
interessi legali. Somme da versare per i nuovi
accessi (comma 23-quinquies) Il comma
23-quinquies stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione é presentata successivamente al 31 dicembre 2014 é
dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell’autorizzazione da
corrispondere ad ANAS SpA., in unica soluzione e determinata in base alle
modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e del trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non potrà
superare I’importo del canone preesistente all’entrata in vigore della legge
n. 449/97, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Accessi commerciali (comma 23-sexies) Il comma
23-sexies prevede che la
disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater
e 23-quinquies non si applica
agli accessi commerciali con impianti
di distribuzione di carburanti annessi e agli accessi ad impianti di
carburanti. Minori entrate ANAS (comma
23-septies) Il comma
23-septies prevede che alle
eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti alI’attuazione del commi
23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell’ambito delle risorse
previste dal contratto di programma-parte servizi. Censimento di tutti gli accessi
esistenti (comma 23-octies) Il comma
23-octies stabilisce che ANAS S.p.A. provveda, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di
propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della
circolazione anche attraverso I’eventuale chiusura degli accessi abusivi, e
ne trasmetta gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
Articolo 16-ter – (Disposizioni urgenti in materia di
metropolitane in esercizio)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.016 |
Relatore |
|
17.10 |
Aggiunge l’articolo 16-ter, che demanda
ad un decreto del Ministro
dell’interno, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge di
conversione, la definizione delle modalità
e dei termini per l’effettuazione
degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R.
151/2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina dei
procedimenti di prevenzione degli incendi, entrato in vigore il 7 ottobre
2011). L’art. 11, comma 4, ha prescritto, per le
metropolitane (così come tutte le altre “nuove attività” introdotte dal
D.P.R. 151/2011), l’effettuazione dei suddetti adempimenti entro il 7 ottobre
2013. Tale termine è stato prorogato al 7 ottobre 2014 dall’art. 38, comma 2,
del D.L. 69/2013. Il subemendamento aggiunge un periodo in
base al quale il termine ultimo per
conformarsi agli adempimenti predetti, secondo quanto disposto dal
succitato decreto ministeriale, non
può essere in ogni caso superiore a 24
mesi dall’emanazione del medesimo
decreto. |
Articolo 17 – (Semplificazioni
ed altre misure in materia edilizia)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.163 N.F. |
Morassut |
PD |
17.10 |
Modifica in più punti l’art. 17 operando modifiche, soppressioni, riscritture e aggiunte di commi.
Di seguito si dà conto del dettaglio delle modifiche in materia di comunicazione di inizio lavori (CIL):
Viene modificato il numero 5) della lettera c) al fine di elevare da 258 a 1.000 euro la sanzione pecuniaria per la mancata
presentazione della CIL o (nel caso
di manutenzioni straordinarie o di modifiche interne sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le
parti strutturali, o di modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti
ad esercizio d'impresa) della CIL
asseverata. in materia di permesso di costruire:
Vengono soppressi i numeri 1) e 2) della lettera g) che disciplina la
misura del contributo per il rilascio
del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana
complessi e, in particolare, consente allo strumento attuativo di
prevedere che le opere di urbanizzazione
siano direttamente messe in carico
all’operatore privato che ne resta proprietario, assicurando comunque che
vengano garantite la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed
insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria,
le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi. Viene riscritto
il numero 3) della lettera g) al fine di aggiungere, ai criteri
(parametri) che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle
parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
(oltre al criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito,
quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione, già
previsto dal testo vigente) anche un
criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d’uso (nuova lettera d-ter del
comma 4 dell’art. 16 del T.U. edilizia). Viene altresì stabilito che tale maggior valore, calcolato
dall’amministrazione comunale, viene suddiviso
in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata ed
erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo
straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario,
vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche
e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di
aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia
residenziale sociale o opere pubbliche. Con riferimento a tale disciplina di
calcolo del maggior valore, il nuovo comma 4-bis dell’art. 16 del T.U.
edilizia (D.P.R. 380/2001) – che viene introdotto dal nuovo numero 3-bis) della lettera g)
– fa salve le diverse disposizioni delle
legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali. La salvezza di tali disposizioni viene
ribadita dal nuovo testo del numero 4)
della lettera g), anche con
riferimento all’utilizzo, da parte dei comuni, dei citati criteri (parametri)
nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione. Viene modificata
la lettera e) del comma 1 -
che ha introdotto una nuova ipotesi di
permesso di costruire in deroga anche
alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e
di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse,
previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse
pubblico – al fine di stabilire che è
esclusa l’applicazione della norma per
gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Viene modificato il numero 2) della lettera h) del comma 1 – che prevede, per la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di
dismissione, una riduzione del
contributo di costruzione in misura non inferiore al 20%, rispetto a
quello previsto per le nuove costruzioni – stabilendo che la riduzione sia applicabile nei casi non interessati da
varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti
maggior valore rispetto alla destinazione originaria. in materia di permesso di costruire convenzionato:
Viene modificato l’art. 28-bis del
T.U. edilizia (introdotto dalla lettera q) del comma 1), che consente il
rilascio di un permesso di costruire convenzionato qualora le esigenze di
urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, eliminando la parte del comma 1 che
prevede il controllo del Comune. Viene altresì precisato che la convenzione (relativa al permesso di
costruire) dovrà essere approvata con
delibera del Consiglio comunale. in materia di controlli edilizi:
Viene aggiunto
un comma 2-bis che prevede che
le regioni a statuto ordinario emanino norme per la disciplina relativa all’effettuazione dei controlli sull’attività edilizia libera entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge di conversione. |
17.136 |
Catania |
SCPI |
17.10 |
Modifica la lettera b) del comma 1 - che introduce l’art. 3-bis nel T.U.
edilizia al fine di consentire, tra l’altro, che l’amministrazione comunale
possa favorire, nel caso lo strumento urbanistico abbia individuato gli
edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione,
la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione alternative
all’espropriazione – stabilendo che le citate forme di compensazione devono
incidere sull’area interessata e non implicare aumenti della superficie
coperta. |
17.119 N.F. |
Dorina Bianchi |
NCD |
17.10 |
Modifica la lettera c) del comma 1 al fine di includere tra gli interventi di
manutenzione ordinaria eseguibili
senza titolo abilitativo, l’installazione di pompe di calore aria-aria di
potenza termica utile nominale inferiore a 12kW. |
17.173 |
Realacci |
PD |
17.10 |
Modifica il numero 2) della lettera c) del comma 1, stabilendo che all’amministrazione comunale – al fine di garantire che gli
interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati
con semplice CIL non riguardino le parti strutturali – deve essere trasmessa non solo la CIL asseverata ma anche l’elaborato progettuale. L’emendamento in esame precisa altresì che il tecnico che assevera la CIL deve
attestare anche la compatibilità dell’intervento con la normativa sismica e
sul rendimento energetico nell’edilizia. |
17.195 |
Governo |
|
17.10 |
Modifica il numero 3 della
lettera c) del comma 1 prevedendo che la Comunicazione
di inizio lavori (CIL) venga integrata
con la Comunicazione di fine lavori,
al fine di svincolare il soggetto interessato dall’obbligo di provvedere alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Infatti, il nuovo testo del comma 5
dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia, ora introdotto, impone solo all’amministrazione
comunale l’obbligo di provvedere al tempestivo inoltro della CIL all'Agenzia
delle entrate. |
17.137 |
Catania |
SCPI |
17.10 |
Modifica la lettera e) del comma 1 - che introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per
gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree
industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne
attesta l’interesse pubblico – al fine di introdurre, quale requisito per l’applicazione della
norma, che il mutamento di
destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima
dell’intervento di ristrutturazione. |
17.69 |
Taranto |
PD |
17.10 |
Modifica la lettera e) del comma 1 - che introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per
gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree
industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne
attesta l’interesse pubblico – al fine di lasciare fermo, nel caso di
insediamenti commerciali, il disposto dell’art. 32 del D.L. 201/2011. L’art. 31, comma 2, statuisce che
costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di
apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti,
limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli
connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso
l’ambiente urbano, e dei beni culturali. La stessa norma però consente alle
Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero
limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali
solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali. |
17.21 |
Schullian |
Misto – minoranze linguistiche |
17.10 |
Modifica il numero 1) della lettera f) del comma 1 - che nel testo vigente si limita ad
apportare una modifica limitata al comma 2 dell’art. 15 del T.U. edilizia,
relativo ai termini di efficacia del
permesso di costruire - prevedendo una riscrittura integrale del
medesimo comma 2. Rispetto al testo vigente, nel nuovo testo del comma 2
viene introdotta una nuova fattispecie
di proroga dei termini citati nel caso di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei
lavori. |
17.111 |
Dorina Bianchi |
NCD |
17.10 |
Modifica il numero 1) della lettera h) del comma 1 - in base al quale per gli interventi di
manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL (definiti
dall’art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione è commisurato alle sole opere di
urbanizzazione – stabilendo che tale norma trova applicazione purché tali interventi comportino aumento
del carico urbanistico. Modifica altresì la lettera n) del comma 1, che
introduce l’art. 23-bis del T.U. edilizia relativo al mutamento d'uso
urbanisticamente rilevante, al
fine di prevedere che le regioni
adeguino la propria legislazione ai principi dello stesso art. 23-bis entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge di conversione. Solo decorso tale termine troveranno
applicazione diretta le norme dell’art. 23-bis. |
17.19 |
Schullian |
Misto – minoranze linguistiche |
17.10 |
Modifica il numero 1) della lettera h) del comma 1 - in base al quale per gli interventi da
realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato e per gli interventi di
manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL (definiti
dall’art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione è commisurato
alle sole opere di urbanizzazione – aggiungendo, quale condizione di
applicabilità, che dall’intervento
derivi un aumento della superficie
calpestabile. Al riguardo, nel caso in cui la finalità della disposizione fosse
quella di escludere per intero il pagamento del contributo di costruzione,
andrebbe valutata l’opportunità di riformularla come periodo aggiuntivo che
stabilisca che “il contributo non è dovuto se dall’intervento non deriva un
aumento della superficie calpestabile”. |
17.182 |
Petitti |
PD |
17.10 |
Modifica la lettera n) del
comma 1,
che, tra l’altro, considera urbanisticamente irrilevante il mutamento di
destinazione d’uso che non comporta l'assegnazione dell'immobile o dell'unità
immobiliare ad una diversa categoria funzionale, prevedendo, in luogo della
categoria “residenziale e turistico-ricettiva” due nuove categorie funzionali distinte: la categoria “residenziale” e quella “turistico-ricettiva”. |
17.38 |
Mannino |
M5S |
17.10 |
Aggiunge la lettera p-bis) al comma
1, che introduce sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza
accertata all’ingiunzione di
demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (nuovo comma 4-bis
dell’art. 31 del T.U. edilizia). Lo stesso comma 4-bis elenca i casi,
nei quali la sanzione è sempre irrogata nella misura massima.
Ciò avviene qualora gli interventi suddetti siano stati effettuati sulle aree
e sugli edifici assoggettati a vincoli di inedificabilità, forestali o di
tutela dei beni culturali e paesaggistici, o effettuati su aree destinate ad
opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica o su
aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Il medesimo comma considera la mancata o tardiva emanazione del
provvedimento sanzionatorio come elemento
di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente (salve le responsabilità
penali). La stessa lettera p-bis) aggiunge
altresì un comma 4-ter, che
stabilisce che i proventi delle
succitate sanzioni sono di competenza
comunale e ne disciplina la
destinazione (stabilendo che i proventi sono destinati esclusivamente
alla demolizione/rimessione in pristino delle opere abusive e alla
acquisizione/attrezzatura di aree a verde pubblico), nonché un comma 4-quater che, lasciando
ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e alle province
autonome, consente alle regioni a
statuto ordinario di aumentare
l’importo delle sanzioni e stabilirne la periodica reiterabilità nei casi
di permanenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. |
17.183 N.F. |
Giovanna Sanna |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 2-ter, che esclude
l’applicazione della norma dettata dalla lettera i) del comma 1, per i comuni obbligati all’esercizio in forma
associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed
edilizia, prima che sia decorso un anno dall’entrata in vigore della
presente legge di conversione. La lettera i) prevede il raddoppio dei
termini dell’istruttoria, relativa alle istanze di permesso di costruire, nei
soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento. L’art. 19, comma 1, lett. b), nel
modificare l’art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, impone l’esercizio in forma
associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni
fondamentali dei comuni di cui al comma 27 (tra cui rientra la pianificazione
urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovra comunale) per i “comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il
comune di Campione d’Italia”. Il comma 31-ter del medesimo
articolo 14 ha previsto varie scadenze per il passaggio delle citate funzioni,
l’ultima delle quali è fissata per il 31 dicembre 2014. |
17.40 N.F. |
Crippa |
M5S |
|
Aggiunge il comma 2-bis, volto ad introdurre un’aliquota dell’imposta del valore aggiunto pari al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici
che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici. Ai relativi oneri si provvede con
l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% per le nuove costruzioni. Al riguardo si segnala che l’aliquota al 4% è un’aliquota cd.
ultraridotta, adottata con una deroga specifica al momento della emanazione
della prima direttiva IVA, per una tabella predefinita di beni e servizi, e
pertanto non modificabile; la normativa europea consente agli Stati membri di
adottare due aliquote ridotte rispetto all’aliquota ordinaria, comunque non
inferiori al 5%. Lo Stato italiano ha adottato una sola aliquota ridotta al
10%. Occorrerebbe pertanto valutare la compatibilità comunitaria
dell’aliquota introdotta dalla norma in commento. |
Articolo 17-bis – (Regolamento unico edilizio)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.04 17.017 |
Pellegrino Realacci |
SEL PD |
17.10 |
Aggiungono l’art. 17-bis, che prevede, al comma 1, lettera a),
la conclusione, in sede di Conferenza
unificata, di accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo
al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (nuovo
comma 1-sexies dell’art. 4 del testo unico edilizia di cui al D.P.R.
380/2001). Il regolamento-tipo, che deve indicare le
esigenze prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza
e al risparmio energetico, è adottato
dai comuni entro i termini fissati negli accordi succitati e, comunque,
entro i termini stabiliti dall’art. 2 della L. 241/1990. Viene altresì precisato che gli accordi
citati costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti la
tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. La lettera
b) del comma 1 modifica l’art. 24, comma 1, del testo unico edilizia, al
fine di stabilire che il certificato
di agibilità non attesta la
sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità, ma la conformità delle
opere eseguite al progetto assentito. |
Articolo 18 – (Liberalizzazione
del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.11 |
Taranto |
PD |
15.10 |
Sostituisce
l’art. 18, che liberalizza
il mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo (nel senso che
assegna alle parti la facoltà di concordare contrattualmente termini e
condizioni in deroga alle disposizioni vigenti), al fine di: § restringere
l’ambito di applicazione della norma. Viene
infatti elevato da 150.000 a 250.000
euro l’importo contrattuale minimo per l’applicazione delle norma e
vengono esclusi dalla liberalizzazione
i contratti riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di
provvedimento regionale o comunale (nuovo testo del comma 1); § precisare che la norma non si applica ai contratti
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge. Viene altresì stabilito che ai giudizi in corso alla medesima data continuano ad applicarsi ad
ogni effetto le disposizioni previgenti (nuovo comma 2). |
Articolo 19 – (Esenzione
da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.2 |
Arlotti |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 1-bis, secondo cui nella definizione degli accordi di riduzione dei canoni di
locazione, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti
per le locazioni, comunque denominati, le
parti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori, in relazione ai contratti di cui all’art. 2,
commi 1, 3 e 5, della L. 431/1998 (contratti c.d. “4+4” e contratti a canone
concordato “3+2”). Lo stesso comma stabilisce che il conduttore, con propria
comunicazione, può avanzare richiesta
motivata di riduzione del canone contrattuale e che, ove la trattativa si
concluda con la determinazione di un canone ridotto, è facoltà dei comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’IMU (imposta
municipale propria). |
Articolo 20 – (Misure
per il rilancio del settore immobiliare)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.12 |
Crippa |
M5S |
17.10 |
Modifica il comma 4 sopprimendo la lettera c), la quale prevede
che, nelle operazioni di dismissione di immobili pubblici nonché nelle
operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo
appartenenti al patrimonio pubblico, l’attestato
di prestazione energetica (APE)
può essere acquisito successivamente
agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al
contratto di vendita. |
20.17 |
Morassut |
PD |
17.10 |
Introduce la lettera c-bis), che
- aggiungendo il comma 20-bis all’articolo 3 del D.L. n. 351/2001 –
dispone che agli immobili dell’INPS trasferiti ai fondi comuni di
investimento immobiliare pubblici si applicano le procedure previste dal
medesimo articolo 3 relative ai diritti di opzione e prelazione per i
conduttori. Proroga altresì al 31 dicembre 2013 il termine di riferimento per
consentire agli occupanti privi di titolo e ai conduttori in base ad
assegnazioni irregolari di tali immobili di esercitare i suddetti diritti di
opzione e prelazione. |
20.14 |
Borghi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 4-bis, che
- introducendo al D.Lgs. n. 122 del
2005 un nuovo articolo 13-bis – reca una disposizione interpretativa
in merito ai requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo di
solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, precisando che
il requisito non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di
conseguimento dell’assegnazione in virtù di accordi negoziali o di
aggiudicazione di asta, avvenuti in
qualunque procedura esecutiva. |
20.21 0.20.21.1. |
Governo Carrescia |
PD |
|
Aggiunge il comma 4-ter, col
quale sono previste ulteriori ipotesi
in cui continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
generalmente soppresse dall’articolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011
(salvo determinate esclusioni) nel
caso di trasferimento immobiliare. Si tratta, in particolare delle
operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali,
della vendita a trattativa privata anche in blocco e delle procedure di
valorizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico, anche attraverso fondi immobiliari e società di
cartolarizzazione, nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal sub. 0.20.21.1. dei trasferimenti di proprietà per edilizia residenziale pubblica, della
concessione del diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a
titolo gratuito delle aree a favore dei comuni. |
20.22 |
Governo |
|
|
Aggiunge il comma 4-quater, volto
ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni le modalità di dismissione
tramite trattativa privata, anche in blocco, di cui all’articolo 11-quinquies
del decreto-legge n. 203 del 2005 |
20.23 |
Governo |
|
|
Aggiunge il comma 4-quinquies, il
quale modifica le procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse
culturale, paesaggistico e ambientale. In particolare, per quelli di
interesse culturale e paesaggistico è soppressa la potestà del Mibac di individuare i beni per i quali si
ritiene prioritario mantenere la proprietà. Per quelli ambientali si consente
all’Agenzia del demanio di procedere alla dismissione in caso di inerzia del
ministero dell’ambiente, salvo parere contrario di quest’ultimo. |
Articolo 21 – (Misure
per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.1 21.3. (N.F.) |
Marroni Mariani |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1, estendendo le agevolazioni anche agli
immobili oggetto di interventi di restauro
e risanamento conservativo; la deduzione dal reddito pari al 20 per cento
del prezzo di acquisto dell'immobile è estesa
anche agli interessi passivi
dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari. Limita
la deduzione
alle operazioni riguardanti unità immobiliari a destinazione residenziale, di
nuova costruzione invendute alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. |
21.35. |
Alberti |
M5S |
17.10 |
Sopprime la lettera a) del
comma 4, eliminando la condizione ai sensi della
quale per ottenere la deduzione l'unità immobiliare deve essere
destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di
costruzione, alla locazione per almeno
otto anni Modifica la rubrica
dell’articolo in
Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare. |
21.9. |
Borghi |
PD |
17.10 |
Sostituisce la lettera e) del
comma 4, modificando i limiti previsti
per il canone di locazione. Si osserva che a seguito dell’abrogazione del requisito previsto dalla
lettera a) del medesimo comma 4 (requisito della locazione per almeno 8
anni), la disposizione in commento non appare correttamente riferibile alla
disciplina complessiva recata dall’articolo stesso. |
21. 6. |
Mariani |
PD |
17.10 |
Inserisce il comma 4-bis, consentendo alle persone fisiche non esercenti attività commerciale di cedere in usufrutto, anche
contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo
minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le
agevolazioni fiscali in commento, a soggetti giuridici pubblici o privati
operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione
che vengano mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di
usufrutto non sia superiore all'importo dei canoni di locazione definito
dalla lettera e). Si osserva che a seguito dell’abrogazione del requisito previsto dalla
lettera a) del medesimo comma 4 (requisito della locazione per almeno 8
anni), la disposizione in commento non appare correttamente riferibile alla
disciplina complessiva recata dall’articolo stesso. |
Articolo 22 – (Conto
termico)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.2. N.F. |
Mazzoli |
PD |
13.10 |
Integra l’articolo 22,
con riguardo all’aggiornamento del
sistema di incentivi del conto termico, al fine di prevedere l’accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e
delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica
Amministrazione. |
22.6. N.F. |
Molteni |
LNA |
13.10 |
Aggiunge il comma 2-bis, che interviene sul decreto legislativo di attuazione della
direttiva sull’efficienza energetica (D.lgs.
102/2014), in materia di contabilizzazione dei consumi energetici. La
modifica è volta a richiamare
l’applicazione delle norme tecniche vigenti (in luogo di una specifica
norma tecnica, la UNI EN 834) , nei casi in cui l'uso di contatori
individuali non sia possibile o non sia conveniente, e per la misura del riscaldamento si ricorre
all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del
calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a
ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o
degli edifici polifunzionali. |
Articolo 22-bis (Interventi sulle tariffe
incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.03 |
Relatore |
|
|
Interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall’ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole. |
Articolo 23 – (Disciplina
dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.22 |
Vazio |
PD |
17.10 |
Prevede che le parti debbano indicare nel contratto
la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve
restituire, qualora non sia esercitato il diritto di acquistare la proprietà
dell’immobile entro il termine stabilito. |
Articolo 24 – (Misure
di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela
e valorizzazione del territorio)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
24.1 N.F. |
Marroni |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1, estendendo
gli interventi al recupero e riuso, con finalità di interesse generale,
di aree e beni immobili inutilizzati e specifica che le agevolazioni vengono
concesse prioritariamente a “comunità
di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente
riconosciute”. |
Articolo 25 – (Misure
urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in
materia di patrimonio culturale)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.32 |
Schullian |
Misto – minoranze linguistiche |
17.10 |
Nell’ambito della disciplina sulla conferenza dei servizi, si
interviene nella fattispecie in cui l’amministrazione procedente rimette la
decisione al Consiglio dei ministri – in base alla specifica procedura
prevista dall’art. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990 – che, con
una deliberazione che ha natura di atto di alta amministrazione, si
pronuncia entro 60 giorni previa intesa con gli enti territoriali
interessati. In particolare, il testo vigente del suddetto comma 3 prevede
che il Consiglio dei Ministri si pronunci entro 60 giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso
tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro
30 giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque
adottata: per tale evenienza, l’emendamento introduce nella disposizione
l’obbligo del Consiglio dei Ministri di motivare un’eventuale decisione
in contrasto con il motivato dissenso. |
25.7 |
Dorina Bianchi |
NCD |
17.10 |
L’emendamento reca tre modifiche ai poteri di autotutela, previsti dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. In particolare: la modifica disposta dalla lettera b-bis) limita, nelle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la possibilità per l’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (art. 19); la modifica disposta dalla lettera b-ter) riguarda la facoltà di revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, di cui sono definite più precisamente le condizioni di esercizio (art. 21-quinquies). In particolare, è previsto che la revoca per mutamento della situazione di fatto è possibile solo ove tale mutamento fosse “non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento” e, per quanto riguarda le ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è esclusa la revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; le modifiche disposte dalla lettera b-quater) escludono dalla possibilità di procedere ad annullamento d’ufficio (previsto, a determinate condizioni, per i provvedimenti amministrativi illegittimi, secondo le previsioni dell'articolo 21-octies della legge n. 241/1990), i provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nonché nei casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, comma 2). Viene precisato che rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. Tutte le modifiche introdotte con l’emendamento 25.7 alle
legge sul procedimento amministrativo hanno il medesimo contenuto di
disposizioni (articolo 5) incluse nel disegno di legge del Governo sulla
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all’esame della
Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. 1577). |
Articolo 26 – (Misure
urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.28 |
D’Arienzo |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1 e il comma 3 dell’articolo 26, che recano
una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le
procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si
fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della
destinazione urbanistica. L’emendamento specifica che, per gli insediamenti
commerciali, sono fatte salve le disposizioni sulla liberalizzazione degli
esercizi commerciali (di cui all’articolo 31, comma 2, del DL 201/2011). Le
disposizioni richiamate prevedono la libertà di apertura di nuovi esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni
culturali. Le medesime disposizioni prevedono che le Regioni e gli enti
locali adeguano ai principi della liberalizzazione i propri ordinamenti,
potendo prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero
limitazioni, solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della
salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei
beni culturali. Al riguardo, andrebbe chiarita la ratio del richiamo
alle norme sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali nell’ambito
della disciplina della valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati. Nel caso in cui la disposizione si riferisca agli immobili dismessi successivamente destinati ad insediamenti commerciali, il richiamo alle disposizioni sulla liberalizzazione di cui all’articolo 31 comma 2, del DL 201/2011, potrebbe essere considerato superfluo. |
26.6 |
Morassut |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 1-bis che, nell’ambito delle misure dettate
dall’articolo in esame per la valorizzazione degli immobili demaniali
inutilizzati, attribuisce priorità di
valutazione ai: ·
progetti
di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica (ERP), da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali
per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di
rilascio per morosità incolpevole; ·
nonché agli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente
da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'ERP. I progetti aventi scopi differenti
sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione: ·
agli interventi di cui ai punti sopra
elencati, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo; ·
o alla dimostrazione che non sussistano le
necessità o le condizioni per tali progetti. |
26.42 |
Governo |
|
17.10 |
Aggiunge un periodo al comma 2, volto
a specificare che il provvedimento di individuazione degli immobili della
Difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni
parlamentari. |
26.67 |
Governo |
|
14.10 |
Modifica diversi commi
dell’articolo 26 che regolano il procedimento di
valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della
difesa. In particolare: ·
si
individua nell’Agenzia del demanio, anziché nel Ministero titolare del bene
(come attualmente previsto dall’articolo 26)
il soggetto legittimato a ricevere la proposta del Comune di recupero
dell’immobile; ·
si estende al Ministero dell’economia e
delle finanze – Agenzia del demanio il compito di procedere, entro 45 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legge, alla prima individuazione
degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa da
destinare alle richiamate attività di recupero (tale competenza è attualmente attribuita
dall’articolo 26 al solo Ministero della Difesa); ·
si precisa che il commissario ad acta di
cui al comma 7 dell’articolo 26 (nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro
competente, nel caso in cui non sia data esecuzione all’accordo di
programma), non può procedere a
variazioni delle volumetrie e delle superfici esistenti. |
26.66 |
Governo |
|
17.10 |
Aggiunge il comma 8-bis, col
quale è abrogato il comma 12 dell’articolo 3-bis del D.L . n. 351 del
2001, in quanto tali disposizioni, relative alle procedure di valorizzazione
degli immobili della Difesa, sono
superate per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 26 in esame. La
nuova normativa attribuisce al Ministero della Difesa il compito di
individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione; l'accordo di
programma avente ad oggetto il progetto di recupero dell'immobile a diversa
destinazione urbanistica, sottoscritto dall'amministrazione comunale
interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della
difesa, costituisce variante di destinazione d'uso. |
Articolo 27 – (Misure
urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.3 |
Marroni |
PD |
17.10 |
Modifica il comma 1 al fine di includere, tra le opere di pubblica utilità individuate
con D.P.C.M., da finanziare, in
via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di
realizzazione, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL,
quelle per la bonifica dall'amianto,
la messa in sicurezza,
l'incremento dell’efficienza
energetica di scuole, asili nido,
strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica. |
Articolo 28 – (Misure
urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.3 |
Vargiu |
SCpI |
17.10 |
Modifica il comma 7 al fine di prevedere il parere
del Ministero della salute per l’emanazione da parte dell'ENAC di
apposite linee guida sui requisiti minimi del servizio di pronto soccorso
sanitario negli aeroporti nazionali. |
28.1 NF |
Gadda |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 8-bis per prevedere la promozione da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
degli esteri, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione, di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo, o la modifica
di quelli vigenti. Si prevede anche che nelle more l’ENAC, nel rispetto delle
norme UE e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti possa rilasciare ai vettori che ne facciano richiesta
autorizzazioni temporanee non inferiori a diciotto mesi eventualmente rinnovabili,
incluse autorizzazioni per la “quinta libertà” (cioè il diritto, sancito
dalla Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilità per
le compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far
scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci, e ripartire per qualsiasi
altro Stato; tale diritto è già riconosciuto per le compagnie UE e pertanto
la disposizione dovrebbe trovare applicazione nei confronti delle compagnie
extra-UE). Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia UE, con le cd sentenze “Open Skies” del novembre
2002, giudicò incompatibili con il diritto UE alcuni aspetti di accordi
bilaterali in materia di traffico aereo tra singoli Stati membri e Stati
extra-UE. |
Articolo 29 – (Pianificazione
strategica della portualità e della logistica)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
29.2 |
Meta |
PD |
17.10 |
Precisa che il piano nazionale strategico
della portualità e della logistica deve essere finalizzato alla crescita dei
traffici delle merci e delle persone. |
29.3 |
Meta |
PD |
17.10 |
Introduce il parere delle competenti
commissioni parlamentari sul piano nazionale strategico della portualità e
della logistica, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione; decorso il
termine il piano può essere comunque adottato. |
29.6 |
Realacci |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 1-bis,
che vincola le autorità portuali e marittime a valutare la destinazione
di strutture o ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non
diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse
pubblico, ad approdo turistico (la norma vigente oggetto di modifica ,
l’articolo 5, comma 2-bis, della legge n. 84/1994, contiene tale
valutazione come semplice facoltà, nell’ambito della predisposizione dei
piani regolatori portuali) |
Articolo 29-bis – (Modifica all’articolo 5 del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità
dei titolari delle imprese di autotrasporto)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
29.01 |
Catalano |
Misto |
17.10 |
Modifica il decreto legislativo n. 395/2000
sui requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore, prevedendo
che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di
autotrasporto qualora siano stati oggetto di un’informativa antimafia
interdittiva |
Articolo 30 – (Promozione
straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.3 |
Romanini |
PD |
15.10 |
Modifica la lettera e) del comma 2, relativa alla realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni
agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e
durante l'Esposizione Universale 2015, prevedendo che lo stesso serva per le iniziative di promozione all’estero e
durante l’EXPO 2015 ed interessi le produzioni
agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del
patrimonio enogastronomico italiano. |
30.38 |
Mucci |
M5S |
15.10 |
Integra il comma 2, lettera i), inserendo
le start up tra i destinatari dei contributi a fondo perduto in
forma di voucher per l’acquisizione, tra l’altro, di figure professionali
specializzate nei processi di internazionalizzazione |
30.40 NF. |
Lupo |
M5S |
15.10 |
Aggiunge il comma 3-bis, che assegna all’ICE-Agenzia il compito di presentare ogni anno alle
competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti per
la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti
esteri |
Articolo 30-bis – (Registro delle associazioni nazionali delle
città di identità)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.02 NF |
Pastorelli |
Misto – PSI - PLI |
15.10 |
Inserisce un articolo
aggiuntivo, articolo 30-bis, che istituisce un Registro
nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità per la
promozione delle produzioni agricole d’eccellenza, al fine di assicurare la
più ampia partecipazione e il coinvolgimento delle stesse associazioni
nazionali nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni
agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di
valorizzazione e promozione del made in Italy. Il comma 2 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge, la definizione
dei requisiti e delle modalità di iscrizione al Registro. Il comma 3 dispone che
all’istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 31-bis – (Operatività degli impianti a fune)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
31.01 |
Bianchi Dorina |
NCD |
17.10 |
Prevede che i termini relativi alla
scadenza della vita tecnica degli impianti a fune previsti dal decreto del
Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 non si applichino quando gli stessi
superino le verifiche tecniche previste da un decreto ministeriale da emanare
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, disponendo
che nelle more possa essere comunque autorizzata l’operatività degli impianti
la cui vita tecnica non sia scaduta, tenendo conto di precedenti proroghe da
oltre due anni, previa verifica della loro idoneità. |
Articolo 32-bis – (Disposizioni in materia di autotrasporto)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.017 |
Relatore |
|
17.10 |
Aggiunge l’articolo 32-bis in
materia di autotrasporto merci con il quale: -
si modificano le norme che prevedono le sanzioni amministrative, fino al
fermo amministrativo, in materia di cabotaggio stradale nel caso di veicoli
immatricolati all’estero ed effettuato in violazione della normativa
comunitaria, sia aggiornando il riferimento normativo al più recente
regolamento comunitario 1072/2009, di rifusione dei precedenti regolamenti in
materia, che prevedendo l’applicazione delle stesse sanzioni anche all’ipotesi di circolazione
sul territorio nazionale di veicoli
immatricolati all’estero per i quali sia accertata durante la
circolazione la non corrispondenza fra
le registrazioni del tachigrafo o di altri elementi e le prove documentali
che devono essere fornite in base al regolamento 1072/2009, nonché qualora
queste prove non siano conservate a bordo del veicolo ed esibite; -
si prevede che i contributi alle imprese di autotrasporto siano fruibili mediante
credito d’imposta utilizzabile in compensazione, salvo dichiarazione
espressa di voler usufruire del contributo diretto e senza applicazione del
limite annuale all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta previsto
dalla l. 244 del 2007. Si prevede inoltre che il MIT versi all’Agenzia delle
entrate le somme occorrenti, fornendo all’Agenzia gli elenchi e i dati dei
beneficiari. Tale possibilità viene poi estesa
agli incentivi per la formazione professionale, utilizzabili anch’essi
dietro richiesta del beneficiario come credito d’imposta. Si
ricorda a tale proposito che le modalità per l'erogazione dei contributi a
favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore
dell'autotrasporto sono state definite con decreto del MIT 19 giugno 2014 e
che con decreto del MIT del 7 luglio 2014 sono stati poi prorogati i termini
previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 2014. -
si modificano
le attribuzioni del Comitato Centrale dell’Albo nazionale degli
autotrasportatori (di cui al D.Lgs. n.284 del 2005, le cui funzioni sono
state riordinate dal D.L. n. 95 del 2012 e su cui recentemente è intervenuta
la Legge di Stabilità 2014), prevedendo
che questo decida anche sui ricorsi
contro gli Uffici della Motorizzazione civile in materia di iscrizione,
sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo degli
autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari.
Attualmente si tratta di una competenza assegnata ai TAR. Si prevede inoltre
che tali ricorsi non abbiano effetto sospensivo e che siano definitive e
vadano notificate al ricorrente, nonché al competente Ufficio Motorizzazione
Civile nei casi di provvedimenti di radiazione, cancellazione e sospensione
dall’Albo. Si
ricorda che Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha comunicato, con
Nota prot. n. 188 del 2 dicembre 2013, l'avvio del procedimento di rinnovo
della composizione del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori,
in vista della sua ricostituzione prevista dal disegno di legge di Stabilità
2014, che individua i requisiti che i soggetti interessati ad entrare a far
parte del Comitato devono possedere. Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma
94 della Legge di Stabilità 2014 ha soppresso il trasferimento alle province
delle funzioni in materia di rilascio della licenza per autotrasporto merci
per conto proprio e previsto che le funzioni relative alla cura e gestione
degli albi provinciali siano trasferite, insieme alle relative risorse
finanziarie, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità,
con D.P.C.M. agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e che fino a tale date le
funzioni continueranno ad essere esercitate in via transitoria dalle
province. -
si prevede che tutti i soggetti della
filiera dei trasporti effettuino i
pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su
strada utilizzando mezzi
elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri
strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare. Si prevede
inoltre l’applicazione degli obblighi di comunicazione al MEF delle
violazioni alle limitazioni all’uso del contante previste dal D.Lgs. n.
231/2007 in funzione antiriciclaggio. |
Articolo 33 – (Bonifica
ambientale e riqualificazione urbana delle aree di rilevante interesse
nazionale – comprensorio Bagnoli - Coroglio)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.5 |
Realacci |
PD |
14.10 |
Modifica il comma 4, prevedendo che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore
- che sono preposti alla formazione, all’approvazione e all’attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico
per la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e che
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del d.lgs.
152/2006 (che disciplinano gli interventi di bonifica e la realizzazione
degli accordi di programma per la messa in sicurezza e la riconversione
industriale e sviluppo economico dei siti di interesse nazionale) ma solo per
i profili procedimentali. - devono comunque operare nel rispetto delle procedure
di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l’esecuzione
dei lavori, previste dal Codice dei
contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006. L’art. 54 del d.lgs. 163/2006 prevede che,
per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte
per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano
le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo. |
33.46 |
Zaratti |
SEL |
14.10 |
Aggiunge il comma 13-bis, che prevede l’obbligo per il programma
di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità del comma 3
dell’articolo 33, di garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione, aggiornati secondo la direttiva del
Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2014, recante disposizioni per
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. Si fa, pertanto, riferimento,
anche se non espressamente esplicitato dalla norma, all’area di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio considerato peraltro che la
disposizione si aggiunge ai commi 11-13, che disciplinano tale area. |
33.80 N.F. |
Manfredi |
PD |
14.10 |
Aggiunge il comma 13-ter, finalizzato
a consentire la partecipazione del
comune di Napoli alla definizione
del programma di rigenerazione urbana
dell’area di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare, si
prevede che il Soggetto attuatore acquisisca in fase consultiva le proposte del comune di Napoli,
secondo le modalità stabilite dal previsto D.P.C.M. di nomina dello stesso
Soggetto attuatore, e le esamini
con riguardo prioritariamente alle finalità previste dallo stesso programma e
alla sua sostenibilità economico-finanziaria. In caso di non accoglimento delle proposte del comune di Napoli,
il comune medesimo può chiedere che le proposte
siano nuovamente valutate nell’ambito
della conferenza di servizi, di cui al comma 9 dell’articolo 33, e, in caso di mancato accordo, provvede
il Consiglio dei ministri, ai sensi del penultimo periodo del medesimo comma
9, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Aggiunge, inoltre, il comma
13-quater in
base al quale il Commissario
straordinario di Governo verifica
i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del
Soggetto attuatore, o della società da questo costituita, ed assume ogni iniziativa utile al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di
dichiarazione di fallimento. La verifica dei fabbisogni del personale, da
parte del Commissario straordinario, avviene al termine della procedura
prevista dalla L. 147/2013, art. 1, c. 563 e ss., che concerne la mobilità di
personale tra società partecipate dalle PP.AA. (di cui all’art. 1, c. 2, del
d.lgs. 165/2001): queste possono (per le finalità indicate nei co. 564 e
565), sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del
lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle
rappresentanze sindacali (la mobilità non può comunque avvenire tra le
suddette società e le pubbliche amministrazioni). |
Articolo 33-bis – (Interventi di bonifica dell’amianto da
realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di Interesse Nazionale
di Casale Monferrato)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.08 N.F. |
Mazziotti Di Celso |
SCpl |
14.10 |
Introduce l’articolo 33-bis, recante “Interventi di bonifica da amianto da realizzare nei territori
compresi nel sito del bonifica di Interesse nazionale di Casale Monferrato. L’articolo è volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno, a
partire dal 2014, le spese sostenute
per gli interventi di bonifica dell’amianto da realizzare nei territori compresi
nel sito di bonifica di interesse
nazionale di “Casale Monferrato”, già sede di produzione di amianto e di beni in amianto. A tal fine viene
modificato l’articolo 31 della legge n. 183/2011 che reca la disciplina del
patto di stabilità interno per gli enti locali. L’esclusione opera nel limite massimo di
circa 14,6 milioni e riguarderebbe i finanziamenti già assegnati per tale
finalità dal Ministero dell’Ambiente alla Regione Piemonte. Si rileva che andrebbe precisato se l’importo di 14,6 milioni
debba intendersi o meno come annuo. Si
segnala, altresì, che non risulta chiaro quali siano i soggetti beneficiari
dell’esclusione delle suddette spese dal saldo finanziario rilevante ai fini
del patto di stabilità, vale a dire se come tali debbano intendersi - come
sembra presumibile - i comuni sui cui territori vengono realizzati gli
interventi di bonifica, sostenuti dai comuni medesimi. Tale indicazione
appare necessaria, tenuto presente che qualora, invece, la disposizione
intenda escludere dal patto le spese effettuate dalla regione Piemonte nei
territori compresi nel sito, essa dovrebbe essere formulata con riferimento
non al saldo finanziario (che è il vincolo che vale per le province e i
comuni) ma al limite di spesa (che definisce invece gli obiettivi del patto
per le regioni). |
Articolo 34 – (Modifiche
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle
procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.
Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di
attività di messa in sicurezza e di bonifica)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.1 |
Mariani |
PD |
15.10 |
Modifica il comma 5, lettera b), al fine di ridurre dal 20% al 10% l’importo entro il quale gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio non configurano, nel caso di lavori di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati, varianti
in corso d’opera. La soglia prevista per i lavori di
bonifica/messa in sicurezza viene quindi allineata a quella contemplata dalla
normativa vigente per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro. Per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto
la soglia è invece fissata al 5% (art. 132, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici di cui al d.lgs. 163/2006,). |
34.46 |
Dallai |
PD |
15.10 |
Sostituisce il comma 7 - con la finalità di restringere l’applicazione della norma ai soli
siti inquinati di proprietà di enti territoriali e, per tali siti, di
prevedere l’esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse
alla realizzazione degli interventi ivi contemplati – e aggiunge i commi 7-bis e 7-ter, che disciplinano la
procedura che gli enti territoriali devono seguire per beneficiare
dell'esclusione dal patto di stabilità, nonché la copertura dei relativi
oneri. Il testo vigente del comma 7 è finalizzato
a consentire l’effettuazione di interventi e opere di vario genere, ma non di
bonifica (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture; opere lineari),
nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate
attività di messa in sicurezza e bonifica. Il nuovo
testo del comma 7 restringe l’applicazione della norma ai siti inquinati
di cui sopra di proprietà di enti
territoriali. Il novero degli interventi viene però ampliato
al fine di ricomprendervi anche gli
interventi e le opere di bonifica. Si fa presente che i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 34 dettano una
disciplina semplificata per le procedure di caratterizzazione e per le
attività di scavo ed il riutilizzo dei materiali scavati, che si applicano
agli interventi contemplati dal comma 7. L’ampliamento del novero degli
interventi a cui si applica la predetta disciplina agli interventi/ opere di
bonifica, sembra configurare una nuova procedura semplificata per le operazioni
di bonifica, ulteriore a quella semplificata recentemente introdotta dal D.L.
91/2014 (nuovo art. 242-bis del d.lgs. 152/2006). Il nuovo testo del comma 7 stabilisce poi
che, qualora i citati interventi
realizzino opere di pubblico interesse (condizione che viene aggiunta a
quelle già contemplate dal testo vigente) allora gli stessi possono essere esclusi dal patto di
stabilità interno. Il comma
7-bis stabilisce che, per
poter beneficiare dell'esclusione dal patto di stabilità, gli enti
territoriali interessati devono comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze (tramite il sito web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it»), gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini
perentori: § 30 novembre 2014, per l'annualità 2014; § 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015; § 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016. Il comma
7-ter disciplina la copertura
dei conseguenti oneri, valutati pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016. La copertura
viene assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Al riguardo, considerato che la tipologia e le finalità degli interventi
e delle opere previsti dal comma 7 comporta che i relativi costi complessivi
per gli enti territoriali interessati non possano essere preventivamente
quantificati, appare necessario indicare espressamente che l'onere previsto
dal comma 7-ter costituisce un limite massimo di spesa, e che,
conseguentemente, l'esclusione dei costi medesimi dal patto di stabilità
interno opera fino a concorrenza di tale onere |
34.11 N.F. 34.44 N.F. |
Vignali De Mita |
NCD PI |
15.10 |
Aggiunge il comma 7-quater, che integra la
disciplina ordinaria in materia di bonifiche dettata dall’art. 242 del cd.
Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) stabilendo che, per la selezione delle
tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l’applicazione, in scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative. Tale applicazione
può essere anche finalizzata all'individuazione dei parametri di
progetto necessari per l'applicazione
a piena scala. Viene posta la condizione
che tale applicazione avvenga in condizioni
di sicurezza in termini di rischi sanitari
e ambientali (le disposizioni in esame vengono aggiunte dopo il primo
periodo del comma 7 del citato art. 242). |
34.6 N.F. |
Abrignani |
FI |
15.10 |
Corregge
l’erroneo riferimento al comma 1 dell’articolo 34 contenuto nel comma 8,
sostituendolo con l’appropriato riferimento al comma 7. |
34.3 N.F. |
Borghi |
PD |
15.10 |
Aggiunge il comma 10-bis, che modifica in più punti la procedura semplificata per le operazioni
di bonifica dettata dall’art. 242-bis del cd. Codice
dell’ambiente, introdotto dall’art. 13 del D.L. 91/2014. La lettera a) del comma in esame integra
il comma 1 del citato art. 242-bis al fine di chiarire che la caratterizzazione
dei suoli e il
relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure
ordinarie di approvazione (contemplate dall’art. 242 e, nel caso di siti
di interesse nazionale, dall’art. 252 del Codice), ma alle procedure di
controllo disciplinate dai commi 3-4 del medesimo articolo 242-bis,
finalizzate a verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia
di contaminazione (CSC) nei suoli per la specifica destinazione d'uso. Il comma 3 dell’art. 242-bis dispone
che, ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di
caratterizzazione all'autorità competente, al fine di verificare il
conseguimento delle CSC della matrice suolo per la specifica destinazione
d'uso. Il successivo comma 4 disciplina la validazione dei risultati del
piano di campionamento di collaudo finale e prevede, in caso di esito
negativo (cioè di mancato raggiungimento delle CSC), la sottoposizione del
progetto di bonifica alle procedure ordinarie (disciplinate dagli artt. 242 o
252 del Codice). La lettera b) aggiunge, nel testo
dell’art. 242-bis, un comma 1-bis che disciplina l’attuazione in fasi o lotti funzionali del progetto di
bonifica per i siti contaminati di maggiori dimensioni, distinguendo i
seguenti casi: § sito con estensione
superiore a 15.000 mq.: in tal caso il progetto di bonifica può essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di
esecuzione di cui al comma 2 (vale
a dire entro 18 mesi dall’approvazione, salva eventuale proroga non superiore
a 6 mesi; decorsi tali termini, salvo motivata sospensione, il comma 2
dell’art. 242-bis prevede che il progetto venga ricondotto al
procedimento ordinario disciplinato dagli artt. 242 o 252); § sito
con estensione superiore a 400.000 mq.:
il numero delle fasi o lotti
funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, che deve
essere oggetto di intesa con
l'Autorità competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare,
gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in
sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle
acque di falda. |
34.41 |
Segoni |
M5S |
15.10 |
Aggiunge il comma 10-ter, che, per gli
affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti le bonifiche ambientali, prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’ente o dell'Autorità procedente: § del curriculum del soggetto affidatario; § e dell'ultima visura camerale dello stesso
disponibile. |
Articolo 35 – (Misure
urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di
energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche
di preminente interesse nazionale)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.125
N.F. Sub.
0.35.125.9 N.F. Sub.
0.35.125.10 N.F. Sub.
0.35.125.14 N.F. Sub.
0.35.125.15 Sub.
0.35.125.18 N.F. Sub. 0.35.125.36 |
Relatore
Bratti Vignaroli Carrescia Zolezzi Bratti Mariani |
PD M5S PD M5S PD PD |
17.10
17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 |
Sostituisce l’art. 35 prevedendo,
da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di
impianti di recupero di energia dai rifiuti (commi 1, 3-6, 8 e 9), e
dall’altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti
organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori
regione dei rifiuti (comma 7); affidamento della nuova concessione del SISTRI
dal 2016 (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei
rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11); rifiuti di beni in
polietilene (commi 12 e 13). Di seguito si dà conto delle modifiche, ad
eccezione di quelle apportate dal comma 9, che non rivestono carattere
sostanziale. Modifiche alla procedura di realizzazione di nuovi impianti di
recupero energetico da rifiuti e adeguamento degli impianti esistenti (comma
1)
Relativamente al D.P.C.M. di individuazione degli impianti di recupero da
realizzare, il nuovo testo del comma 1: § prevede
che tale decreto faccia riferimento ai
soli rifiuti urbani e assimilati e, relativamente agli impianti, ai soli impianti di incenerimento (il
testo vigente fa invece riferimento agli impianti di recupero di energia e di
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali). Che il nuovo testo riguardi i
soli rifiuti urbani e assimilati, e non anche quelli speciali (che invece
sono contemplati dal testo vigente), viene confermato da una modifica che
interviene nel secondo periodo del comma 1 e che precisa che gli impianti
individuati attuano un sistema
integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati; § chiarisce
che tale decreto dovrà preliminarmente
individuare, a livello nazionale, la capacità complessiva di trattamento
di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti, con
l’indicazione espressa della capacità
di ciascun impianto, e, in
subordine, gli impianti di
incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da
realizzare per coprire il fabbisogno residuo (il testo vigente stabilisce
genericamente che il D.P.C.M. dovrà individuare gli impianti esistenti e da
realizzare); § richiede,
per l’emanazione del D.P.C.M., il parere
della Conferenza Stato-Regioni; § riferisce il termine
(di 90 giorni) per l’emanazione
del D.P.C.M. all’entrata in vigore non del decreto-legge, ma della relativa legge di conversione; § con
riferimento alle finalità da perseguire, stabilisce che tra di esse rientra
il rispetto degli obiettivi di
raccolta differenziata e di riciclaggio e, altresì, che si deve tener conto della pianificazione
regionale. Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta
in maniera differenziata (comma 2)
Il nuovo comma 2 introduce una disposizione che, per le medesime finalità
del comma precedente, prevede l’emanazione di un altro D.P.C.M. che dovrà effettuare la ricognizione dell’offerta
esistente e individuare il fabbisogno
residuo, articolato per regioni,
di impianti di recupero della FORSU raccolta in maniera differenziata.
Tale decreto dovrà essere emanato, su proposta del Ministro dell’ambiente, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge di conversione. Lo stesso comma consente alle Regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, sino alla definitiva
realizzazione degli impianti necessari per I’integrale copertura del
fabbisogno residuo così determinato, di
autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di
trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di
tali rifiuti raccolti nel proprio territorio
e la produzione di compost di qualità. Si segnala che l’art. 14, comma 8-ter,
del D.L. 91/2014, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio
nella regione Campania e nella regione Lazio, consente agli impianti di
compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015,
la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice
CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense) dell'8%, ove
tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico
proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di
impianti di compostaggio. Adeguamento degli impianti di recupero energetico esistenti e criteri
di utilizzo degli impianti, sia esistenti che da realizzare (commi 3-6)
Prima di entrare nel merito delle modifiche
rispetto al testo vigente, si fa notare che mentre il comma 1 fa riferimento
ad impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati, a partire dal
comma 3 si parla più genericamente di impianti di recupero energetico da
rifiuti. Ciò premesso, nel nuovo testo dei commi da 3 a 6 si rinvengono numerose
modifiche che riguardano: § la
previsione secondo cui tutti gli impianti (sia nuovi che esistenti) sono
autorizzati a saturazione del carico
termico, che viene contemperata
dall’inserimento di vincoli ambientali. Viene infatti previsto che tale
saturazione potrà essere raggiunta qualora sia stata valutata positivamente
la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso
il rispetto delle disposizioni sulla qualità dell’aria dettate dal D.Lgs.
155/2010 (primo periodo del comma 3,
corrispondente al comma 2 del testo vigente); § l’adeguamento delle AIA (autorizzazioni
integrate ambientali) degli impianti esistenti, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge di
conversione (e non entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
decreto-legge, come dispone il testo vigente), qualora la VIA (valutazione di impatto ambientale) sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria (secondo periodo del comma 3); § il termine per verificare l’efficienza degli
impianti esistenti (che deve soddisfare la formula definita nella nota 4 del punto R1 dell’allegato C
del D.Lgs. 152/2006), che viene spostato
a 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, rispetto al termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto-legge previsto dal testo vigente (nuovo
testo del comma 5, corrispondente
al comma 4 del testo vigente); § i
criteri di priorità di accesso dei rifiuti negli impianti (nuovo testo del comma 6, corrispondente al comma 5
del testo vigente). Se nel testo vigente viene considerato prioritario il
trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, il nuovo
testo dà priorità ai rifiuti urbani
prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo
fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento
di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Riguardo ai rifiuti speciali
- che il testo vigente ammette a saturazione del carico termico, purché non
pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario – il nuovo testo del comma 6
stabilisce che sono ammessi, in via
complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel
rispetto del principio di prossimità e a condizione
che l’impianto sia dotato di sistema di caricamento
dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale
addetto ed il rifiuto. Si fa notare che il nuovo testo del comma 4, benché non presenti
modifiche sostanziali rispetto al comma 3 del testo vigente, si riferisce, in
maniera troppo generica, agli impianti di nuova realizzazione. Contributo per il conferimento di rifiuti urbani in impianti di
recupero energetico fuori dal territorio regionale (comma 7)
Il nuovo comma 7 introduce un contributo
annuale, a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo
smaltimento dei rifiuti extraregionali – da versare nel caso in cui in
impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione
siano trattati rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni – a carico dei gestori degli impianti.
Tale contributo, da versare alla
regione, è determinato dalla medesima regione nella misura massima di euro 20 per ogni tonnellata di rifiuto urbano
indifferenziato trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è
versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla
prevenzione della produzione dei rifiuti, all’incentivazione della raccolta
differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle
tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Gli oneri a carico dei gestori per lo
smaltimento dei rifiuti extraregionali non possono essere trasferiti sulle
tariffe poste a carico dei cittadini. Riduzione dei termini delle procedure di esproprio e perentorietà dei
termini di VIA ed AIA (comma 8)
Per i procedimenti (relativi agli impianti
di cui al comma 1) di espropriazione
per pubblica utilità, viene confermato il dimezzamento dei termini previsto
dal testo vigente, mentre per i
procedimenti in corso la riduzione dei termini residui opera in ragione di un
quarto e non (come invece prevede il testo vigente) della metà (nuovo testo del comma
8, corrispondente al comma 6 del testo vigente). Sono invece considerati perentori i termini previsti dalla legislazione vigente
per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), che il testo vigente riduce
invece della metà. Affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10)
Il nuovo comma 10 modifica il comma 9-bis dell’art. 11 del D.L.
101/2013 - che impone al Ministero dell’ambiente, entro il 30 giugno 2015, di
avviare le procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI a
partire dal 2016 – al fine di consentire
al medesimo Ministero di avvalersi
di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la
disciplina dei relativi rapporti. Deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei
casi di calamità naturali (comma 11)
Il nuovo
comma 11 modifica I’articolo 182 del D.Lgs. 152/2006, aggiungendo il
comma 3-bis, che stabilisce la non
applicazione del divieto
previsto al comma 3, ai rifiuti urbani
che il Presidente della regione ritiene debbano essere avviati a smaltimento,
nel rispetto della normativa europea, fuori
dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225. Ai fini di maggiore chiarezza, andrebbe valutata l’opportunità di
riformulare il comma al fine di chiarire che l’esclusione del divieto opera
relativamente ai territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
seguito al verificarsi di calamità naturali. Il comma 3 dell’articolo 182 vieta di
smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove
gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico
economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Rifiuti di beni in polietilene (commi 12 e 13)
Il nuovo
comma 12 interviene sul’articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del
2006, apportando le seguenti modificazioni: a) abroga
il comma 2 che contiene la definizione
dei beni in polietilene, la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministero dell’ambiente; Si ricorda che il vigente comma 2 è stato
sostituito dall’art. 14, comma 8, lett. b-quinquies), del D.L. n. 91 del 2014
e che le tipologie di beni in polietilene sono state individuate con il D.M.
2 maggio 2006, di cui è stata segnalata l’inefficacia con il Comunicato 26
giugno 2006, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere
sottoposto al preventivo e necessario controllo, e, conseguentemente, non può
considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. b) modifica
il comma 3, che disciplina
l’istituto e la composizione del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di
beni in polietilene (POLIECO),
prevedendo, in ogni caso, la partecipazione
nel consiglio di amministrazione del Consorzio di un rappresentante indicato da ciascuna
associazione maggiormente
rappresentativa a livello nazionale delle
categorie produttive interessate, da nominarsi con decreto del Ministro
dell’ambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il comma 3 dell’articolo 234 prevede, tra
l’altro, che nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri dì amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Ai sensi
del comma 4 ai consorzi partecipano: i produttori e gli importatori di beni
in polietilene; gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; i
riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene. c) modifica
il comma 13, che disciplina gli
obiettivi minimi di riciclaggio dei beni in polietilene, prevedendo che il contributo percentuale di riciclaggio, previsto
in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, da applicarsi
sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed
importatrici di beni di polietilene per il mercato interno, venga stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene
contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. La modifica in
esame prevede altresì che, con il
previsto decreto del Ministro
dell’ambiente, per la definizione degli obiettivi minimi di riciclaggio,
venga stabilita anche l’entità del contributo
dei soggetti partecipanti al POLIECO. Il comma 13 dell’articolo 234 stabilisce
che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle attività
produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi
di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi,
può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi
sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed
importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a
valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto Il nuovo
comma 13 stabilisce che fino
all’emanazione del decreto di cui al comma 13 dell’art. 234 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo
articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti
nella misura del 30% dei relativi importi. Il comma 10 dell’articolo 234 stabilisce
che i consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione
finanziaria e i mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi sono
costituiti: a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi; b) dai
contributi dei soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del
fondo consortile; d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di
cui al comma 13. |
Articolo 36 – (Misure a
favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di
idrocarburi)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
36.8 |
Bianchi Dorina |
NCD |
15.10 |
Aggiunge il comma 2-bis volto a destinare il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti
dalle produzioni di idrocarburi
nel mare territoriale ad interventi infrastrutturali e occupazionali in
materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle
coste nei comuni costieri in corrispondenza
con le aree di insediamento degli impianti offshore. |
36.29 |
Relatore |
|
15.10 |
Aggiunge il comma 2-ter, che introduce i commi
17-bis e 17-ter all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 che disciplina gli ambiti di
intervento delle procedure di VIA, VAS e AIA. In particolare, in
materia di attività di ricerca, di
prospezione e di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, il comma 17-bis, per garantire un impiego mirato ed efficace
delle risorse finanziarie derivanti dalle aliquote di prodotto (pari al 10% per il gas e al 7% per l'olio)
della coltivazione (articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 625/1996),
che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere
annualmente al bilancio dello Stato, finalizzate alle attività di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino svolte dal Ministero
dell’ambiente, previste dall'ultimo periodo del comma 17 dell’articolo 6 del
d.lgs. 152/2006, dispone: - l’obbligo di riassegnazione, entro sessanta giorni,
delle somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal
contitolare di ciascuna concessione; - la possibilità di utilizzare tali somme
anche nel successivo esercizio finanziario. Il comma
17-ter dispone l’utilizzo di risorse,
previste per la procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA), a favore delle spese di
funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla
competente Direzione generale per le
valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente. Le somme, versate entro il 30 ottobre di
ogni esercizio finanziario, sono riassegnate con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e possono essere utilizzate anche nell'esercizio
finanziario
successivo. Le risorse da utilizzare provengono da
quanto versato dai soggetti committenti opere di competenza statale di valore
superiore ai 5 milioni di euro, e pari allo 0,5 per mille del valore delle
opere da realizzare, e impiegate per spese di valutazione di impatto
ambientale, come previste ai sensi dell'articolo 27 della legge n.136 del 1999, e per
spese della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS, di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. |
36.2 NF |
Speranza |
PD |
15.10 |
Aggiunge il comma 2-quater, per prevedere che il fondo
alimentato dall’aumento di aliquota sulle produzioni di idrocarburi liquidi,
istituito dall’articolo 45 della legge n. 99/2009, sia destinato non alla
riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni
interessate dall’estrazione di idrocarburi bensì alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di
una social card. Inoltre nella procedura di emanazione del decreto
ministeriale con cui sono annualmente destinate le somme spettanti per le
iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata si prevede
la necessità dell’intesa con i
Presidenti delle Regioni interessate. |
36.1 N.F. |
Antezza |
PD |
17.10 |
Modifica l’articolo 36, che esclude dai vincoli del patto di stabilità interno
le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di
sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo
industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di
strumenti della programmazione negoziata.
L’emendamento in esame: • non limita più l’esclusione alle aree in cui si svolgono
le ricerche e le
coltivazioni di idrocarburi; • non circoscrive più al quadriennio 2015-2018, ma al comma 2 precisa che con la legge di stabilità 2015 e con quelle successive sia
definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica, il limite della esclusione
dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con
le entrate delle aliquote di prodotto aliquote destinate alle Regioni a
statuto ordinario; • inserisce anche le spese di bonifica e di ripristino ambientale tra quelle escluse dal patto di stabilità interno. |
Articolo 36-bis – (Interventi in favore dei territori con
insediamenti produttivi petroliferi)
36.07 NF |
Antezza |
PD |
15.10 |
Aggiunge
l’articolo 36-bis, che interviene sulla disciplina (art. 16 del
DL 1/2012) che prevede la destinazione
a progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti
produttivi , di una quota delle
maggiori entrate per l’erario garantite dalle risorse energetiche
strategiche nazionali di idrocarburi.
Al riguardo si specifica che le maggiori entrate sono quelle
effettivamente realizzate attraverso i
versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti
di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. Si
specifica inoltre che la quota delle maggiori entrate da destinare alle
suddette finalità, è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi
all'entrata in esercizio dei relativi impianti. |
Articolo 37 – (Misure
urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.5 37.8 |
Matarrese Piso |
ScpI NCD |
17.10 |
Modifica il comma 2, lettera a), al fine di prevedere che le procedure autorizzative e di
espropriazione per pubblica utilità concernenti le infrastrutture lineari
energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti (nonché gli
oleodotti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti) vengono estese ai gasdotti di approvvigionamento
dall’estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei
progetti e le relative opere connesse. In conseguenza della modifica non
si fa, pertanto, più riferimento alle opere accessorie come è previsto nel
testo vigente. |
37.2 N.F. |
Giovanna Sanna |
PD |
17.10 |
Aggiunge la lettera c-bis) del comma 2 il quale prevede che, per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della
rete nazionale dei gasdotti, l'atto
conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione è adottato d'intesa
con le Regioni interessate previa
acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture
da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si
intende acquisito (attraverso una novella del comma 5 dell’articolo 52-quinquies
del D.P.R. n. 327/2001). |
37.18 N.F. |
Gutgelt |
PD |
17.10 |
modifica il comma 3, che riguarda gli stoccaggi di
gas naturale, ed è volto ad accrescere la risposta del sistema nazionale
degli stoccaggi in termini di punta di erogazione. L’emendamento apporta alcune integrazioni: •
oltre alla punta di erogazione si aggiunge quella di iniezione; • si precisa che i
meccanismi regolatori di incentivazione
per lo sviluppo delle prestazioni di punta del sistema nazionale degli
stoccaggi (che l’AEEGSI deve stabilire) a decorrere dal periodo di
regolazione che inizia dal 2015) possono
essere anche asimmetrici |
Articolo 38 – (Misure
per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.154 |
Abrignani |
FI |
17.10 |
Modifica il
comma 1, sostituendo le parole “decreti autorizzativi”, con
riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, con “titoli abilitativi”. |
38.161 N.F. |
Mariastella Bianchi |
PD |
17.10 |
Aggiunge il
comma 1-bis, che demanda al Ministero dello sviluppo economico, sentito
il Ministero dell’ambiente, la predisposizione di un piano delle aree
in cui sono consentite le attività attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas
naturale. |
38.91 N.F. |
Borghi |
PD |
17.10 |
Interviene sull’articolo 38, modificando,
sopprimendo e introducendo taluni commi. Di seguito si dà conto delle
modifiche apportate in materia di: Trasferimento
alla competenza statale della VIA relativa alle attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma (commi 3
e 4) Le modifiche al comma
3 sono volte, in primo luogo, a coordinare il trasferimento dalle regioni
al Ministero dell’ambiente della competenza al rilascio del provvedimento di VIA (valutazione di
impatto ambientale) quanto ai progetti relativi ad attività di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma. Il testo vigente del
comma 3, che opera tale trasferimento mediante l’aggiunta di tali attività
nell’allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (che elenca i progetti
assoggettati a VIA statale), viene infatti integrato al fine di eliminare,
dagli allegati III e IV (che elencano i progetti di competenza regionale) i
riferimenti alle attività citate relative agli idrocarburi. Il comma 4
viene modificato al fine di prorogare dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine entro il
quale le regioni devono concludere i procedimenti di VIA in corso e, decorso
il quale, gli stessi procedimenti, ove non conclusi, vengono trasferiti al
Ministero dell’ambiente. Un’ulteriore modifica precisa che, nei casi di
trasferimento dei procedimenti al Ministero dell’ambiente, i conseguenti
oneri istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati
al Ministero medesimo. Procedura di rilascio del titolo concessorio unico (Commi 5 e 6) La modifica al comma 5, è volta a rendere la
proroga della fase di coltivazione da parte del Mise non più automatica , ma subordinata
al caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente
coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, Le modifiche al comma 6, intervengono
specificamente sulla procedura relativa al titolo concessorio unico.
In particolare si specifica che la valutazione ambientale preliminare è svolta entro 60
giorni con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA/VAS del MATTM e per ribadire che per il decreto ministeriale di rilascio
del titolo per le attività in terraferma, è necessaria la previa intesa con la Regione. Inoltre si rinvia
alla normativa comunitaria e alla seconda parte del Codice ambientale per il
rilascio della VIA per i progetti di opere ed interventi relativi ad attività di ricerca e
coltivazione di idrocarburi (comma
6-bis); con il comma 6-ter
infine si dispone che il rilascio del titolo concessorio unico è subordinato alla
presentazione di idonee garanzie bancarie o assicurative, Applicazione
delle nuove disposizioni sul titolo concessorio unico (comma 8) Con le modifiche al comma 8 si specifica che le
nuove norme sul titolo concessorio unico (i precedenti commi 5 e 6, nonché – a seguito delle
correzioni di forma approvate dalla Commissione – 6-bis) si applicano anche ai titoli rilasciati
successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ambientale (e
non più a tutti i titoli vigenti) e ai procedimenti in corso.
E’ inoltre fatta
salva, con riguardo all’applicazione delle disposizioni sui procedimenti di
VIA in corso presso le Regioni (di cui al comma 4) l'opzione, da parte
dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto
ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Soppressione delle disposizioni sul programma
provvisorio (comma 9) Si sopprime il comma 9, che prevedeva l’applicazione della procedura di un programma provvisorio con l’indicazione degli studi e le sperimentazioni
necessarie, nonché il tempo
necessario alla loro realizzazione, ai
titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti in specifiche
aree, nelle quali attualmente vige un divieto
di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Si
tratta delle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole
Egadi, nonché nelle acque del
Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per
la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di
Goro del fiume Po. Progetti sperimentali di coltivazione (comma 10) Con le integrazioni al comma 10 si inseriscono gli
enti pubblici territoriali (oltre alle regioni e agli enti locali) tra
gli enti territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove
infrastrutture energetiche o dal potenziamento o trasformazione di
infrastrutture esistenti che hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
Si prevede inoltre che i progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti
possano essere autorizzati dal MiSE solo previo espletamento della
procedura di VIA che dimostri l’assenza di effetti
di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli
insediamenti antropici. Precauzioni tecniche per la reiezione delle acque di
strato (comma 11) Con l’integrazione al comma 11, si prevede che le
autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della
frazione gassosa siano rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri
sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi; Divieto di estrazione di shale gas e shale oil e
divieto delle tecniche di fratturazione (comma 11-quater) Con l’inserimento del comma 11-quater si
introduce, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate
dallo Stato il divieto della ricerca e dell'estrazione di shale gas e
shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. Si specifica al
riguardo che è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione
nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata
a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono
intrappolati lo shale gas e lo shale oil. E’ inoltre imposto l’obbligo ai
titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di
comunicare entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico,
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative
all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil,
anche in via sperimentale. Con riguardo alle sanzioni, si specifica che le
violazioni dei divieti suddetti determinano l'automatica decadenza dal
relativo titolo concessorio o dal permesso. Si segnala al riguardo che una disposizione relativa
al divieto di ricerca e di estrazione dello shake gas e delle relative tecniche di frantumazione è contenuta nel c.d.
Collegato ambientale (AC 2093) in corso di esame presso la Camera. |
38.83 |
Tancredi |
NCD |
17.10 |
Modifica il comma 10, che mira a tutelare le risorse nazionali
di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree
di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di
idrocarburi. L’emendamento in esame integra la norma per
tutelare le risorse localizzate nel
mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi
rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione. |
38.40
NF |
Liuzzi |
M5S |
17.10 |
Aggiunge il comma 11-bis, riguardante i rifiuti solidi e liquidi delle attività estrattive. Per tali
rifiuti, gli operatori delle industrie estrattive vengono obbligati a tenere
un registro delle quantità esatte,
pena la revoca dell’autorizzazione dell’attività estrattiva. |
38.38 |
Liuzzi |
M5S |
17.10 |
Inserisce il comma 11-ter, che aumenta il limite massimo del contributo richiesto a carico dei soggetti
richiedenti per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico,
quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla
verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il
cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro. Tale contributo passa
da un massimo dello 0,5 per mille ad un
massimo dell’1 per mille del valore delle opere da realizzare. |
38.177 |
Relatore |
|
17.10 |
Aggiunge il comma 11-quinquies in cui si demanda ad un decreto del MISE
la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia da
cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli
impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che
alimentano siti industriali o artigianali. Il riferimento per la definizione
di tale valorizzazione è il meccanismo dei certificati bianchi alla
cogenerazione ad alto rendimento (di cui al decreto del Mise 5 settembre
2011). |
38.015
NF |
Abrignani |
F.I. |
17.10 |
Inserisce l’articolo 38-bis, sulle
risorse geotermiche, per integrare le finalità e i criteri del decreto
ministeriale previsto dal DL 69/2013 e finalizzato a potenziare gli
interventi del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese. In particolare, l’emendamento in esame
inserisce tra gli interventi del Fondo, le operazioni finanziarie finalizzate
all’attività di impresa relativa alla sperimentazione di impianti pilota con
reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, di
durata non inferiore a 36 mesi. In deroga
alla normativa (DM 26 giugno 2012, articolo 5) relativa alla concessione
della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per
operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi, per tali attività
inerenti alla sperimentazione di impianti pilota geotermici si applica la garanzia diretta del fondo fino al 70% fino
ad un massimo di 100 milioni annui. |
Articolo 39 – (Revisione
degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.7 |
Relatore |
|
16.10 |
Modifica il comma 1, lett. c) specificando
che, oltre
all’ipotesi di veicoli utilizzati come beni strumentali nell’attività di
impresa, l’assegnazione delle quote
del Fondo per l’erogazione degli incentivi si abbia per i veicoli dati in disponibilità ai dipendenti
in uso proprio e per lo svolgimento dell’attività lavorativa, anziché ai
veicoli dati genericamente in uso promiscuo ai dipendenti |
39.2 |
Borghi |
PD |
16.10 |
Aggiunge il comma 1-bis, al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il
50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra, anche il rafforzamento
della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e
dai siti protetti nazionali, internazionali e comunitari, anche mediante
l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il
contrasto dell'inquinamento (nuova lettera d-bis) del comma 6
dell’art. 19 del D.Lgs. 30/2013). |
Articolo 39-bis – (Teleriscaldamento
e teleraffreddamento efficienti)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.05 |
Relatore |
|
16.10 |
Inserisce l’articolo 39-bis, che modifica la definizione di
teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, contenuta nel d.lgs.
102/2014 di recepimento della direttiva 27/2012/UE sull’efficienza
energetica. |
Articolo 42 – (Disposizioni
in materia di finanza delle regioni)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.37 |
Relatore |
|
17.10 |
Aggiunge il comma 14-bis che ribadisce, al fine di accelerare le
procedure per l’intesa sul riparto tra le regioni delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, per l’anno 2014, che le
regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali sono quelle individuate nella seduta della Conferenza
Stato-regioni e province autonome del 5 dicembre 2013 (Umbria, Emilia
Romagna, Veneto). Si osserva in proposito che dal
2013, in fase di prima applicazione, il fabbisogno standard delle regioni
a statuto ordinario è già stato determinato applicando ad ogni singola
regione i valori di costo rilevati nelle tre regioni di riferimento
individuate nella ricordata seduta del 5 dicembre 2013. Aggiunge il comma 14-ter che a sua volta aggiunge, alla fine del
comma 67-bis dell’art. 2, della
legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), due periodi. Questi prevedono, in
attesa dell’adozione dell’apposito decreto del MEF (non ancora intervenuto),
in via transitoria per l’anno 2014, una procedura, già disposta per gli anni
2012 e 2013 dalla legge di stabilità 2014, per il riparto della quota
premiale da attribuire alle regioni che
istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di
riequilibrio di bilancio. La procedura transitoria prevede che il
Ministro della salute, di concerto con il MEF, e d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, stabilisca il riparto
della quota premiale tenendo conto anche di criteri di equilibrio
indicati dalla Conferenza stessa. Per il solo 2014, inoltre, viene
incrementata da 0,3 a 1,75% la percentuale indicata per la quota premiale a valere sulle risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale. |
42.36 |
Governo |
|
13/10 |
Aggiunge i commi 14-quater e
14-quinquies per
destinare alla riduzione dei debiti
commerciali contratti dalla regione Sardegna le riserve afferenti al
territorio della regione in origine destinate alla concessione di
anticipazioni agli enti locali; per compensare gli effetti finanziari pari a
230 milioni di euro viene prevista una corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64
del 2013, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle
regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”. Poiché tale utilizzo
determina il venir meno di interessi
attivi commisurati al tasso dei BTP a 5 anni per gli anni a venire si provvede
a far fronte alla parte più cospicua degli oneri via via decrescenti a
partire dal 2016 (2.376.000 euro) e
sino al 2019 (2.142.228 euro) mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Per una parte
residuale (pari a 384 mila euro) a decorrere dall’anno 2016 mediante la
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. |
Articolo 42-bis – (Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma
di edilizia sanitaria)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.02 |
Governo |
|
17.10 |
Aggiunge l’articolo 42-bis in materia di edilizia sanitaria e in particolare modifica i termini
temporali, decorsi i quali, in caso di mancato utilizzo delle risorse
assegnate, si intendono risolti gli accordi di programma sottoscritti dalle
regioni e dalle province autonome. Per gli accordi sottoscritti nel corso del
2013, in caso di mancata utilizzazione, la norma in esame rimodula i termini
per la richiesta di ammissione al finanziamento in 30 (trenta) mesi dalla sottoscrizione dell’accordo
(diciotto mesi il termine indicato dall’articolo 1, comma 310, della finanziaria 2006 (legge
266/2005) Conseguentemente vengono fissati in 36
(trentasei) mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i
termini relativi agli interventi per i
quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma
valutata non ammissibile (ventiquattro mesi il termine indicato dall’articolo
1, comma 310, della finanziaria 2006
(legge 266/2005). |
Articolo 43 – (Misure
in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.29 0.43.29.1 N.F. |
Governo Guerra |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 3-bis il
quale reca disposizioni volte a limitare,
per l’anno 2014, l’applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto
del patto di stabilità interno
2013 da parte degli enti locali. In particolare, per gli enti che non hanno raggiunto l’obiettivo del patto
per il 2013, il comma riduce
l’applicazione della sanzione
consistente nella riduzione delle
risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera a) del
comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti
registrate nell’ultimo consuntivo (anziché commisurarla all’effettivo
scostamento tra il risultato e l’obiettivo programmatico predeterminato, come
previsto dalla normativa vigente). Il sub-emendamento aggiunge un ulteriore
periodo al comma 3-bis con cui si prevede che, su richiesta dei comuni che hanno attivato nel 2014 la
procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale nonché dei comuni che nel 2014 hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione possa essere rateizzato in 10 anni e gli effetti finanziari determinati dalla
sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di
stabilità interno sulla base della premialità. |
43.30 |
Governo |
|
17.10 |
Aggiunge il comma 5-bis che modifica il comma 729-quater della
legge n. 147 del 2013 al fine di concedere
ai comuni per cui non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà
comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle
assegnazioni del fondo di solidarietà 2013, come risultante dalla verifica
del gettito IMU, la possibilità di chiedere la rateizzazione triennale, a
decorrere dal 2015, delle somme ancora da recuperare, comprese quelle da
trattenere per il tramite dell’Agenzia delle entrate. A seguito delle
richieste di rateizzazione il Ministero dell’interno comunica ai comuni
beneficiari gli importi da riconoscere in ciascuna annualità sino al
2017. |
43.20 |
Melilli |
PD |
17.10 |
Aggiunge il comma 5-bis, che modificando l’articolo 32, comma 3,
del D.L. n. 66/2014, riduce dal 95
al 75% la percentuale dei pagamenti di debiti che le amministrazioni
regionali devono aver certificato,
al fine di poter accedere
all’erogazione di anticipazioni di liquidità a valere sulla ulteriore dotazione aggiuntiva per il
2014 della “Sezione regioni”, derivante ad eventuali disponibilità
relative ad anticipazioni attribuite precedentemente e non ancora erogate,
anche per eventuali verifiche negative in merito al rispetto degli
adempimenti richiesti alle Regioni. |
43.28 |
Governo |
|
13/10 |
Aggiunge il comma 5-quater che
disciplina il procedimento per l’adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per i
singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, che costituiscono uno dei criteri, previsti dal comma 380-quater
dell’articolo della legge n. 228 del 2012, per la ripartizione di quota parte (10 per cento) del Fondo di solidarietà comunale. In
particolare, la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali sono
adottate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Come evidenziato nella relazione
illustrativa dell’emendamento, attraverso tale percorso si eviterebbe di
replicare la procedura prevista per l’adozione dei fabbisogni standard degli
enti locali (decreto legislativo n. 216 del 2010) ritenuta troppo farraginosa
e pregiudizievole per la tempestiva adozione, da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, del decreto di riparto del Fondo di solidarietà
comunale, previsto dal comma 380-ter della legge n. 228/2012. Tale
decreto, infatti, a partire dall’anno 2015 deve essere adottato entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si osserva che, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 216 del
2010, tale nota metodologica non
sarebbe oggetto di parere da parte
della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e verrebbe adottata
con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze in luogo dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. |
Articolo 43-bis – (Regioni a statuto speciale e province
autonome)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.024 N.F. |
Alfreider |
Misto – minoranze linguistiche |
17.10 |
Introduce l’articolo 43-bis, ai sensi del quale le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. |
Articolo 43-ter – (Misure finanziarie per la realizzazione di
opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o
di condizionamento da parte della criminalità organizzata)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.025 |
Governo |
|
17.10 |
Introduce l’articolo 43-ter recante “Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da
parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazione e/o
condizionamenti da parte della criminalità organizzata”. L’articolo prevede la destinazione, per il
triennio 2014-2016, in favore dei comuni commissariati per fenomeni di
infiltrazione di tipo mafioso, ai fini della realizzazione o manutenzione di
opere pubbliche, delle eventuali economie di bilancio che dovessero
verificarsi a valere sullo stanziamento disposto a favore delle fusioni di
comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 380-ter, delle legge n. 228/2012. Si ricorda che si
tratta di uno stanziamento di importo non
inferiore a complessivi 30 milioni di
euro nel triennio 2014-2016, che la citata disposizione ha previsto, in favore
delle fusioni di comuni, a valere sulle
risorse del Fondo di solidarietà comunale. Tali somme sono state poi
trasferite all’apposito capitolo di bilancio (cap. 1316/Interno), ai sensi
dell’articolo 50, comma 9-bis, del D.L. n. 66/2014. |