Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive D.L. 133/2014 - A.C. 2629 Sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente
Riferimenti:
AC N. 2926-A/XVII   AC N. 2629/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 220    Progressivo: 2
Data: 20/10/2014
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 133 DEL 13-SET-14     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per lesame di
Progetti di legge

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit produttive
D.L. 133/2014 - A.C. 2629

Sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente

 

n. 220/2

20 ottobre 2014

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 * st_ambiente@camera.it

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dellapprovazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivit degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilit per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D14133b



Articolo 1 (Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.80

Borghi

PD

16.10

Modifica il comma 2 facendo salva la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara. Si ricorda che il comma 2 prevede che il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari rielabori i progetti anche gi approvati, ma non ancora appaltati, con particolare riferimento a tale tratta, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dellopera.

1.13

Mannino

M5S

16.10

Modifica il comma 2 aggiungendo un periodo in base al quale negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalit stipulati con le Prefetture Uffici Territoriali del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonch per la verifica della sicurezza e della regolarit dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.

Conseguentemente, modifica il quarto periodo del medesimo comma, al fine di prevedere che il mancato inserimento delle previsioni introdotte dal nuovo predetto periodo (anzich il mancato rispetto delle scadenze non motivato come previsto nel testo vigente) comporta la revoca del mandato del Commissario.

1.112

Mariani

PD

16.10

Aggiunge il comma 2-bis, che prevede lapplicazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Gli articoli citati disciplinano rispettivamente gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicit dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, nonch la pubblicazione degli atti di pianificazione in materia di governo del territorio.

Lo stesso comma 2-bis precisa che resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalit o nei patti di integrit costituisce causa di esclusione dalla gara. Si osserva che tale ultima previsione andrebbe coordinata con il disposto introdotto in conseguenza dellemendamento 1.13, che gi prevede linserimento, negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, della causa di esclusione dalla gara per le imprese che non accettano le clausole contenute nel protocolli di legalit.

1.144

Dorina Bianchi

NCD

16.10

Modifica il comma 4, al fine di prevedere che la conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi indicati nellarticolo, e concernenti la realizzazione delle opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari, convocata entro quindici giorni dallapprovazione dei progetti. La soppressione del riferimento ai progetti definitivi, operata dalla proposta emendativa, dovrebbe consentire, pertanto, lanticipazione della convocazione della conferenza dei servizi anche entro quindici giorni dallapprovazione dei progetti preliminari.

1.120 N.F.

Iannuzzi

PD

16.10

Modifica il comma 4 trasferendo dal Commissario alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi nei casi di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumit. Rispetto al testo attualmente vigente, che affida la decisione al Commissario derogando alla regola generale che disciplina la conferenza di servizi (art. 14-quater, comma 3, della L. 241/1990), il nuovo testo del comma 4 riconduce la conferenza di servizi nellalveo della regola generale che per, per espressa previsione della norma, non si applica ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (in cui rientra la tratta ferroviaria Napoli Bari). Rispetto alla regola generale viene, altres, previsto il dimezzamento dei termini da essa contemplati.

1.119

Iannuzzi

PD

16.10

Sostituisce il comma 6, prevedendo che con unapposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e lAgenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo dimpresa s.p.a. il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si avvalga della predetta Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire linformazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati per migliorare la realizzazione dellopera. A differenza del testo originario

Il comma 6 originario prevede che il Commissario possa avvalersi a titolo gratuito, nellambito di una apposita convenzione firmata dal Ministro delle infrastrutture, dellAgenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo dimpresa S.p.A. al fine di gestire i rapporti con i territori interessati per una migliore realizzazione delle opere

1.45 N.F.

Mannino

M5S

16.10

Modifica il comma 8 prevedendo la rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, da parte del Commissario, entro il 31 gennaio dellesercizio successivo a quello di riferimento e la pubblicazione del rendiconto semestrale sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate dallattraversamento della tratta ferroviaria Napoli-Bari.  

1.122

Borghi

PD

16.10

Aggiunge il comma 8-bis che, al fine di non superare i limiti del patto di stabilit, autorizza il Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale, e, successivamente, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dellopera. 

1.75

Coppola

PD

16.10

Modifica il comma 10 al fine di prevedere lacquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari sul contratto di programma parte investimenti 2012-2016 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima della sua stipula definitiva da effettuare entro sessanta giorni dallentrata in vigore della legge di conversione (il parere deve essere reso entro trenta giorni; il comma 10 attualmente prevede lapprovazione ex lege del contratto).

1.121

Minnucci

PD

16.10

Aggiunge un periodo al comma 10 per escludere dal patto di stabilit interno negli anni 2014 e 2015 le spese per lesecuzione di opere volte alleliminazione dei passaggi a livello, a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, immediatamente cantierabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Conseguentemente, a fini di copertura, viene modificato larticolo 4, comma 5, al fine di diminuire da 300 milioni a 290 milioni le somme relative ai pagamenti per debiti di conto capitale escluse dal patto di stabilit interno.

 

1.74

Catalano

Misto

16.10

Aggiunge il comma 10-bis che prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano di ammodernamento dellinfrastruttura ferroviaria che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri. Il piano dovr essere redatto in collaborazione con le associazioni di categoria e reso pubblico secondo le modalit del codice dellamministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

1.145

Relatore

 

16.10

Modifica il comma 11 stabilendo che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato ad approvare i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e gestori aeroportuali debba essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non, come previsto dal testo vigente, entro sessanta giorni dallentrata in vigore del decreto.

1.127 N.F.

Dorina

Bianchi

 

NCD

17.10

Aggiunge i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater. In particolare:

  • si prevede che il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali dei singoli aeroporti siano elaborati entro ottanta giorni dallapertura della consultazione tra gestore e utenti (le compagnie che operano nello scalo) e siano trasmessi allAutorit dei trasporti che li deve approvare entro i successivi quaranta giorni (termine, questultimo, gi previsto dallart. 76 del DL 1/2012); decorso il termine la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatta salva la possibilit dellAutorit dei trasporti di sospenderla successivamente; per i contratti di programma vigenti resta ferma la disciplina prevista dai medesimi contratti, salvo il rispetto del termine complessivo di centoventi giorni dallapertura della consultazione con gli utenti sopra indicato per la definizione dei livelli tariffari (comma 11-bis);

Al riguardo, appare opportuno un approfondimento in ordine alle conseguenze di tale previsione sui contratti di programma che saranno approvati con decreto ministeriale ai sensi del comma 11.

  • prevista lesclusione dalle procedure di soluzione delle controversie tra i gestori aeroportuali e gli utenti aeroportuali dei contenuti del piano di investimento aeroportuale approvato dallENAC, ovvero dalle competenti amministrazioni, e delle relative conseguenze tariffarie (comma 11-ter);
  • si prevede che per i contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 i livelli dei diritti aeroportuali per il 2015 siano determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli 2014, fino allentrata in vigore dei livelli tariffari elaborati dai gestori aeroportuali  previa consultazione degli utenti sulla base dei modelli approvati dallAutorit dei trasporti (comma 11-quater). Si ricorda che lAutorit dei trasporti ha reso noti i modelli tariffari individuati lo scorso 22 settembre.

Articolo 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio delleconomia)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.10

Alfreider

Misto minoranze linguistiche

17.10

Modifica le lettere b) e c) del comma 2, che elencano unitamente alla lettera a) gli interventi da finanziare con il c.d. Fondo sblocca cantieri, al fine di spostare lintervento Continuit interventi Nuovo Tunnel del Brennero dallinsieme di interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (elencati dalla lettera b)) allinsieme di interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (elencati dalla lettera c)).

3.40 N.F.

Mazzoli

PD

17.10

Modifica il comma 3 specificando che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative alle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o alle domande inviate nellambito del Programma Seimila Campanili di cui al comma 9 dellarticolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013 (si tratta degli interventi elencati alla lettera c) del comma 2) sono finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi prioritariamente volti:

-        alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonch alla  riduzione del rischio idrogeologico;

-        alla riqualificazione ed allincremento dellefficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonch alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

-        alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di propriet comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

Si precisa, infine, che restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti.

3.400

Governo

 

17.10

Modifica il comma 6 al fine di destinare le risorse revocate, per il mancato rispetto delle scadenze previste per lutilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, non solo al Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico istituito dal comma 1 dellart. 32 del D.L. 98/2011, ma anche al Fondo revoche istituito dal comma 6 dellart. 32 del D.L. 98/2011.

3.44

Borghi

PD

17.10

Modifica il comma 6, al fine di includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato rispetto delle scadenze previste per lutilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, lelettrificazione delle ferrovie Sud Est tratta Martina Franca Lecce Otranto Gagliano del Capo (nuova lettera d-bis))

3.83

Relatore

 

17.10

Modifica il comma 6, al fine di includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato rispetto delle scadenze previste per lutilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, il potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova (nuova lettera d-ter).

3.84

Relatore

 

17.10

Modifica il comma 6, al fine di includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato rispetto delle scadenze previste per lutilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, lammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto (nuova lettera d-quater)).

3.82

Relatore

 

17.10

Modifica il comma 6, al fine di includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato rispetto delle scadenze previste per lutilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, il prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez (nuova lettera d-quinquies)).

3.18 N.F.

Distaso

F.I.

17.10

Modifica il comma 6, al fine di includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate per il mancato rispetto delle scadenze previste per lutilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, la Strada Statale dei Trulli (S.S. n. 172) Tronco Casamassima Putignano.

3.41

Iannuzzi

PD

17.10

Integra il comma 8, aggiungendovi un periodo in base al quale le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dellasse autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 62/2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A., a fronte dei lavori gi eseguiti.

Tale delibera, con cui sono state individuate e ripartite risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per lattuazione del Piano nazionale per il Sud, ha assegnato per il completamento degli interventi in corso relativi allasse autostradale Salerno-Reggio Calabria limporto di 217,1 milioni di euro.

3.59

Martella

PD

17.10

Aggiunge il comma 9-bis, che introduce una procedura per il finanziamento in via prioritaria delle opere incluse nellXI Allegato infrastrutture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • sono state gi precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare in via prioritaria sulla base dei criteri dettati dallart. 41 del D.L. 201/2011;
  • sia stata indetta, per tali opere, entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare (prevista dallart. 165 del D.Lgs. 163/2006).

Per tali opere viene previsto che siano trasmesse in via prioritaria al CIPE entro 180 giorni dallentrata in vigore della presente legge di conversione ai fini dellassegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

3.42

 

Borghi

PD

17.10

Aggiunge ulteriori periodi al comma 11 prevedendo lannullamento delle procedure avviate e la conseguente revoca dei soggetti promotori con riguardo agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 Telesina tra lo svincolo di Caianello della strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88 nonch del collegamento autostradale Termoli-San Vittore. Si prevede, inoltre, che le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento della attivit previste dai commi 2 e 6 dellarticolo 3 (che rispettivamente destinano le risorse del cd. Fondo sblocca cantieri alladeguamento della strada statale n. 372 e attribuiscono le risorse revocate del medesimo Fondo prioritariamente al primo lotto funzionale dellasse autostradale Termoli-San Vittore) sono attribuiti ad ANAS S.p.A.. Si prevede, infine, che resta ferma la destinazione ai lavori di adeguamento della SS 372 delle risorse gi assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al Piano Sud, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014 

La delibera CIPE n. 62/2011 ha individuato gli interventi strategici prioritari per lattuazione del Piano Nazionale per il Sud e ha assegnato allopera SS 372 Telesina, 90 milioni, a copertura della quota pubblica, cui va aggiunta lassegnazione programmatica, ai sensi della delibera CIPE n. 100/2006, pari a 110 milioni.

Relativamente alle due predette opere viene pertanto dettata una disciplina sostitutiva rispetto a quanto previsto dal comma 11-ter dellarticolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, che viene abrogato dal comma 11 dellarticolo 3 del decreto legge in commento.

Tale norma stabiliva che le proposte dei soggetti promotori per lapprovazione dei progetti preliminari. anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della SS Telesina e del collegamento Termoli-San Vittore dovessero essere sottoposte allapprovazione dal CIPE entro novanta giorni dallentrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69. Si prevedeva, inoltre, che la mancata approvazione delle proposte avrebbe determinato lannullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. Per quanto riguarda la SS 372 Telesina, la norma, inoltre, precisava che le risorse gi assegnate con delibera CIPE n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud fossero destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della predetta opera.

3.43

Borghi

PD

17.10

Aggiunge il comma 12-bis, che autorizza la spesa di 487.000 per il 2014 per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilit stradale necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n.311 riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Al relativo onere si provvede, secondo quanto previsto dal nuovo comma 12-ter, mediante la corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dellarticolo 2 della legge n. 194 del 1998 (recante interventi nel settore del trasporto pubblico locale), che autorizza, tra laltro, un limite di impegno quindicennale di 70 miliardi di lire a decorrere dallanno 2000 relativamente ai mutui che le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla societ Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre per le finalit di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al citato articolo 8, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto).

3.55

Borghi

PD

17.10

Aggiunge il comma 12-quater, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus. Al relativo onere, secondo quanto previsto dal nuovo comma 12-quinquies, si provvede:

-        quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante lutilizzo delle risorse del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n.166, resesi disponibili per pagamenti non pi dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-        quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n.228, per il finanziamento di studi, progetti, attivit e lavori preliminari nonch lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.


Articolo 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.5

Mariani

PD

17.10

Modifica il comma 1, al fine di estendere lapplicazione dellarticolo in esame (che stabilisce misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014) anche alle opere inserite nellElenco-anagrafe nazionale delle opere incompiute istituita dallart. 44-bis del D.L. 201/2011.

Lo stesso emendamento stabilisce che il dimezzamento dei termini della Conferenza di servizi non opera, come prevede il testo vigente, ove vi sia la necessit di definire il procedimento in tempi celeri, ma in caso riconvocazione della Conferenza stessa.

4.43 NF

Guidesi

LNA

17.10

Modifica il comma 3, inserendo la lettera c-bis), che introduce una ulteriore condizione ai fini della individuazione dei pagamenti dei comuni - connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione alla presidenza del Consiglio - che possono essere esclusi dai vincoli del patto di stabilit per il 2014. In particolare, si precisa che deve trattarsi di pagamenti che riguardano prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale.

4.28

Dorina Bianchi

NCD

17.10

Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter per istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per la continuit dei lavori delle reti delle aree metropolitane istituite dalla legge n. 56/2014. Il fondo sar dapprima alimentato dalle risorse utilizzate per la copertura dell'articolo 4 e quindi dalle ulteriori risorse individuate dalle leggi pluriennali di spesa. Inserisce inoltre i finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 112/2008 tra quelli oggetto di revoca da parte del CIPE, qualora non si sia proceduto al relativo bando di gara, ai sensi dell'art. 1, co. 88, della legge di stabilit 2014 (L. n. 147/2013), al fine di finanziare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane.

Al riguardo, si rileva che non risulta indicato a quale specifica norma del decreto-legge n. 112/2008 si faccia riferimento.

1.121   

Minnucci

PD

16.10

A fini di copertura, viene modificato larticolo 4, comma 5, al fine di diminuire da 300 milioni a 290 milioni le somme relative ai pagamenti per debiti di conto capitale escluse dal patto di stabilit interno.

4.11

Castricone

PD

17.10

Aggiunge i commi da 8-bis a 8-quinquiesdecies volti a introdurre alcune misure per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Garanzia dello Stato per i finanziamenti erogati per la ricostruzione (comma 8-bis)

il comma 8-bis, che aggiunge il comma 3-bis allarticolo 3 del D.L. n. 39 del 2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) prevede che i finanziamenti contratti dalle banche al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta dal sisma in Abruzzo del 2009, sono a loro volta assistiti dalla garanzia dello Stato, concessa con D.M. da adottare entro 15 giorni dallentrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge.

Proroga dei contratti di locazione per nuclei familiari con disabili o in situazioni di disagio economico-sociale (comma 8-ter)

Il comma 8-ter dispone la facolt di prorogare fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per lanno 2015 e euro 300.000 per lanno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo previsti rispettivamente, dallarticolo 10 dellO.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870 e daIlarticolo 27 dellO.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, per i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, ferma restando lerogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

Larticolo 10 dellordinanza del Presidente del Consiglio del ministri del 21 aprile 2010 n. 3870, al fine di poter disporre degli strumenti di intervento previsti dalla legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in favore dei nuclei familiari in condizioni di disabilit, di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito e difficolt sociali, autorizza il sindaco del comune di L'Aquila a stipulare specifici contratti di locazione per acquisire la disponibilit di alloggi del Fondo immobiliare costituito per l'acquisto di unit abitative residenziali gi ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, entro il tetto di spesa annuo di euro 250.000 (incrementate di ulteriori 250.000 euro dallart. 2, comma 2, Ordinanza 23 dicembre 2011, n. 3990) e per la durata di tre anni.

Agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (comma 2).

Per le medesime finalit indicate dallarticolo 10 dellO.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870, larticolo 27 dellO.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, in caso di indisponibilit di alloggi del suddetto Fondo Immobiliare di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila a destinare le risorse stanziate ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per la stipula di contratti di affitto anche con privati ovvero per interventi di sostegno abitativo alternativo.

Copertura degli oneri (comma 8-quater)

Il comma 8-quater prevede che agli oneri previsti dal presente articolo  si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui allarticolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha previsto lassegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gi disposte, non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione dellex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  nonch un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18 (destinazioni alle Regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse e del restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord).

Si osserva che andrebbe sostituito il riferimento agli oneri previsti dal presente articolo esplicitando le disposizioni relative alle misure destinate ai territori dellAbruzzo colpiti dal sisma del 2009 contenute nel presente articolo dalle quali derivano gli oneri a cui il comma quater fa fronte in termini di copertura finanziaria.

 

Competenze sulla gestione delle abitazioni del Progetto Case e dei Moduli abitativi provvisori (MAP) (comma 8-quinquies)

Il comma 8-quinquies stabilisce lobbligo per tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e delle spese per Ia manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per Ia gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per lEdilizia Residenziale Pubblica, Progetto C.A.S.E. e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e Ia produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E. e del M.A.P. a carico dei comuni in cui sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per Ia ricostruzione del territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalit con delibera CIPE, nellambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per Ia ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per iI coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 1 giugno 2014.

Erogazione e riconoscimento dei contributi per la ricostruzione di immobili privati (commi 8-sexies e 8-septies)

Il comma 8-sexies prevede lobbligo, in fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui aIlarticolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012, a carico del commissario ad acta, nominato dalIAutorit giudiziaria, di rispettare Iordine di priorit nelIerogazione dei contributi a fondo perduto, predisposto dal Comuni in conformit ai vincoli deIla pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo, in merito alle domande presentate dai privati per l'unit immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, come disciplinate, dallarticolo 2 deIIO.P.C.M. n. 3790 del 9 Iuglio 2009, per il Comune di LAquila e dei Comuni del cratere, e dallarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 4 febbraio 2013, per la ricostruzione privata dei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 8-septies stabilisce che iI termine di conclusione dellistruttoria per il riconoscimento del contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui lufficio, in ragione del criteri di priorit definiti e resi pubblici, prende in carico Ia pratica comunicando allistante lavvio del procedimento. Tale termine non pu comunque superare i 180 giorni.

Rimozione, vigilanza e monitoraggio delle macerie (commi 8-octies, 8-novies e 8-decies)

Il comma 8-octies stabilisce che a carico delle Amministrazioni competenti lultimazione delle attivit volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto del materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivit di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della PA. Le Amministrazioni competenti gestiscono le suddette attivit in conformit con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006 (Codice dellambiente). Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilit aree per II trattamento del rifiuto.

Il comma 8-novies prevede la vigilanza da parte delle Pubbliche Amministrazioni affinch i soggetti incaricati dei lavori effettuino Ia demolizione selettiva e/o Ia raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

Il comma 8-decies attribuisce il compito agli Uffici Speciali, di cui allarticolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012 (vedi infra), incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, anche del monitoraggio delle macerie. A tale fine il comma in esame, per garantire Ia tracciabilit del materiali e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, prevede altres lobbligo per i soggetti incaricati dei lavori a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalit che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta Ia revoca dei finanziamenti, nonch Ia revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

Utilizzo del deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges (comma 8-undecies)

Il comma 8-undecies prevede che, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero dellambiente, con Ia Provincia dellAquila e con il Comune dellAquila in data 2 dicembre 2010, e dallAccordo di Programma siglato in data 14 gennalo 2013, tra il Ministero dellambiente ed il Comune dellAquila, concernenti, tra laltro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in localit Pontignone- Paganica- Comune dellAquila, i materiali classificati con codice CER 20 03 99, cio rifiuti urbani non specificati altrimenti, come definiti dallAllegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006, vengano prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per lesercizio del suddetto impianto, fissato al 31 dicembre 2009 (poi prorogato fino al termine dellemergenza dalla O.P.C.M. 3923/2011, e successive modificazioni, vedi infra), dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, prorogato fino allesaurimento della sua capacit.

Si ricorda che misure per agevolare la rimozione delle macerie e pi in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in Abruzzo sono presenti nellO.P.C.M. 3923/2011, come modificata da ultimo dalla O.PC.M. 4014/2012, e inoltre disposizioni per la bonifica della cava ex Teges sono presenti allart. 2, commi 4 e 5 della citataO.P.C.M. 3923/2011.

Successivamente anche larticolo 8 del D.L. 43/2013 ha previsto norme analoghe per la prosecuzione delle attivit di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

Fondo ricostruzione (commi 8-duodecies e 8-terdecies)

Il comma 8-duodecies, prevede listituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio (Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) al quale affluisce fino a un massimo dell1 per cento delle risorse destinate alla ricostruzione privata.

Assunzioni di personale (commi 8-terdecies e 8-quaterdecies)

Il comma 8-terdecies prevede che le risorse del fondo possono essere utilizzate per provvedere ai servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata da parte degli enti locali e degli uffici statali preposti alle attivit della ricostruzione, anche in deroga ai limiti di assunzione di personale vigenti, al fine di assicurare la continuit delle attivit di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori colpiti dal sisma.

Il comma 8-quaterdecies stabilisce che il fabbisogno di personale definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli uffici speciali (comma 8-quinquiesdecies)

Il comma 8 quinquiesdecies, che modifica lart. 67-ter, comma 3 del D.L. 83/2012, prevede che gli Uffici speciali si avvalgano del patrocinio dellAvvocatura dello Stato ai sensi del R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611.

Lart. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.

L'Ufficio speciale per la citt dell'Aquila costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalit di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unit, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unit a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

4.2

Speranza

PD

17.10

Modifica il comma 6 specificando che lesclusione dai vincoli del patto di stabilit interno per il 2014 nella misura di 50 milioni per i pagamenti dei debiti  delle regioni che beneficiano di entrate provenienti da aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi, riguarda i pagamenti dei debiti sostenuti dopo il 1 luglio 2014.

4.50

Amoddio

PD

17.10

Aggiunge il comma 9-bis il quale integra le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in materia di anticipazioni di liquidit agli enti locali delle risorse autorizzate dal D.L. medesimo (complessivamente 7,2 miliardi che si sono aggiunti alle risorse inizialmente stanziate dal D.L. n. 35/2013) per il pagamento dei debiti commerciali contratti dagli enti locali.

Si ricorda che le risorse stanziate per gli enti locali sono allocate in una apposita Sezione del "Fondo per assicurare la liquidit per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito presso il Ministero delleconomia, e gestite da Cassa depositi e prestiti.

In particolare, lemendamento aggiunge un nuovo comma allarticolo 13 citato, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal D.L. n. 102/2012, ad acquisire le richieste di anticipazione di liquidit da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.

4.52

Melilli

PD

17.10

Aggiunge il comma 9-ter il quale integra le disposizioni dellarticolo 1, comma 10-bis, del D.L. n. 35/2013 (pagamento dei debiti delle PA), relativamente al pagamento dei debiti commerciali da parte delle regioni, con riferimento specifico al pagamento dei debiti fuori bilancio, che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Lemendamento volto a precisare la procedura contabile necessaria per procedere al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio, in particolare, stabilendo, ove necessario, il previo incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati.

4.53

Causi

PD

17.10

Aggiunge il comma 9-quater il quale conferma (e specifica) una deroga al patto di stabilit delle regioni e delle province autonome per l'anno 2014, gi prevista per l'anno 2013 dal D.L. 35/2013. Nell'ambito delle disposizioni per favorire il pagamento dei debiti della P.A., infatti, l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2013, ha stabilito che per l'anno 2013 non rilevano, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto delle regioni e delle province autonome, i trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purch a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

La norma dispone analoga deroga per il 2014, in riferimento ai trasferimenti, effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulle entrate derivanti dalle seguenti norme, che hanno stanziato apposite risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni:

- D.L. 35/2013, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione;

- D.L. 102/2013, Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

- D.L. 66/2014, Misure urgenti per la competitivit e la giustizia sociale.

 


Articolo 4-bis (Pubblicazione dei dati in formato aperto))

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.77

Catalano

Misto

17.11

Prevede che i dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4 siano pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni del codice dellamministrazione digitale 8decreto legislativo n. 82/2005) ed in formato aperto.

 


Articolo 5 (Norme in materia di concessioni autostradali)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5.40 N.F.

Borghi

PD

17.10

Sostituisce larticolo 5 introducendo, rispetto al testo vigente, talune innovazioni al fine di prevedere che:

- le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, che devono essere sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere. Nel contempo la sottoposizione delle predette modifiche al Ministro non pi formulata in termini di facoltativit come invece previsto nel testo vigente (comma 1);

- le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti gi previsti nei vigenti atti di concessione (comma 1).

- il nuovo piano economico-finanziario, che deve essere anchesso sottoposto al Ministro delle infrastrutture, deve essere corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati (comma 1);

- gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il procedimento pu avere comunque corso. Gli atti sono trasmessi alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza lAutorit di regolazione dei trasporti (comma 1);

Le procedure riguardanti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del del D.L. 201/2011 sono disciplinate dallarticolo 43 del medesimo decreto. Una differente procedura invece disciplinata dal comma 84 dellarticolo 2 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, per lapprovazione degli schemi di convenzione unica. Il riferimento ai pareri prescritti dalla normativa vigente citato nella norma fa riferimento ai pareri del CIPE e al coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle  linee  guida sulla regolazione dei  servizi  di  pubblica utilit (NARS) previsti nelle citate procedure.

- tutti gli affidamenti dei lavori, nonch delle forniture e dei servizi, avvengono nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il testo vigente, invece limita lapplicazione di tali procedure agli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni (comma 3).

5.28

Dorina Bianchi

NCD

17.10

Modifica  il comma 1 al fine di prevedere che il concessionario, nella sottoposizione di un nuovo piano economico-finanziario al Ministro, possa ricorrere anche alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente.

Pur non citandolo esplicitamente, la norma dovrebbe fare riferimento alla defiscalizzazione delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dellarticolo 18 della legge n. 183 del 2011 e della Delibera Cipe 18 febbraio 2013, n. 1), consistente nella possibilit di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto. Larticolo 11 del decreto legge, rubricato disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto, modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture ampliandone lambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dellopera al di sopra del quale viene concesso lincentivo.

5.23

Borghi

PD

17.10

Aggiunge il comma 4-bis, al fine di precisare che l'attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto legge subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

5.25 N.F.

Realacci

PD

17.10

Aggiunge il comma 4-ter, al fine di destinare gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio, ai sensi del comma 1 dellarticolo 5, ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione allANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui allart. 16-bis del D.L. 95/2012, nonch, per finalit di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna, di cui allart. 2 della legge 97/1994. La destinazione degli introiti alle predette finalit definita in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Articolo 5-bis -(Disposizioni in materia di autostrade)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5.05

Relatore

 

17.10

Aggiunge lart. 5-bis che contiene norme relative alla concessione per la costruzione e la gestione dellAutostrada Cispadana, vale a dire dellasse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud.

Tale infrastruttura viene qualificata di rilevanza strategica internazionale, in coerenza con il suo inserimento nellintesa generale quadro sottoscritta da Governo e Regione Emilia-Romagna, e quindi allinterno del Programma infrastrutture strategiche (comma 1). La norma fa riferimento allinserimento nellXI Programma infrastrutture strategiche intendendosi lXI Allegato infrastrutture strategiche, che lultimo allegato sul quale stata sancita lintesa della Conferenza unificata ed stato espresso il parere del CIPE in data 1 agosto 2014.

Considerato che si fa riferimento alla coerenza con gli inserimenti nellintesa generale quadro e nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, andrebbe valutato se qualificare lopera come infrastruttura di rilevanza strategica nazionale anzich internazionale.

A decorrere dal 2015, viene previsto il subentro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione (comma 2). Viene altres previsto che il MIT e la societ concessionaria adeguino la convenzione in essere alla disciplina procedurale vigente in materia di opere strategiche (comma 3). Al riguardo, potrebbe essere opportuno specificare che la disciplina a cui il comma 3 rinvia quella contenuta nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del d.lgs. 163/2006.

Si prevede, infine, che la Regione Emilia-Romagna provveda conseguentemente a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la partecipazione finanziaria alla costruzione dellopera (comma 4); la norma fa riferimento agli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera g), della legge regionale dellEmilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3, che rispettivamente disciplinano il programma per la realizzazione delle autostrade regionali e i relativi stanziamenti.


Articolo 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonch per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.55

0.6.55.6 NF

0.6.55.3 NF

0.6.55.4. NF

0.6.55.7 NF

0.6.55.10

0.6.55.17

0.6.55.24

Relatore

Bargero

Abrignani

Vignali

Caparini

Scotto

Coppola

Dorina Bianchi

 

PD

FI

NCD

LNP

SEL

PD

NCD

15.10

Sostituisce larticolo 6, comma 1, che prevede un credito di imposta per gli interventi volti alla realizzazione della banda ultralarga; rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modifiche:

  • oggetto di agevolazione sono gli interventi realizzati specificamente sulla rete a banda ultralarga e non quelli realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi di backhaul, cio di dorsale; gli interventi devono essere inoltre relativi in generale alla rete di accesso e non allaccesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio (subem. 0.6.55.6 ed identici riformulato);
  • gli interventi devono essere nuovi rispetto a quelli previsti in piani industriali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non al 31 luglio 2014;
  • quando, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il termine per il completamento degli interventi esteso a 24 o a 30 mesi il credito di imposta esteso alla dichiarazione dei redditi e al calcolo dellIRAP relativo al 2016; inoltre, in caso di investimenti superiori a 10 milioni di euro deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nellarea interessata entro i primi dodici mesi (subem. 0.6.55.10);
  • si prevede che gli investimenti superiori ai 50 milioni di euro possano accedere al credito di imposta quando le condizioni di mercato impediscano di realizzare lintervento entro i tre anni dallentrata in vigore del decreto legge e non i due previsti per tutti gli altri interventi
  • sono introdotte le definizioni di rete a banda ultralarga a 30 megabit per secondo (Mbs), di rete a banda ultralarga a 100 Mbs e di servizio a banda ultralarga
  • si precisa che sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci che non ricadano in aree dove risulta (subem. 0.6.55.17) gi presente la rete a banda ultralarga a 30 mbs o a 100 Mbs; pu essere inoltre finanziato un solo soggetto per ciascuna area;
  • soppressa la previsione che nei comuni con popolazione superiore a 50000 abitanti possano essere ammessi al credito dimposta interventi  per realizzare una rete con velocit di connessione pari o superiore a 100 Mbs 24 ore su 24 anche quando gi operi un operatore di banda ultralarga che per non sia in grado di realizzare tali velocit di connessione (cio abbia una connessione compresa tra 30 e 100 Mbs, oppure superiore ma non 24 ore su 24);
  • viene posto il termine del 31 gennaio 2015 per presentare la domanda per accedere il credito di imposta sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;
  • previsto che sul sito web del Ministero dello sviluppo economico sia inserita unapposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del piano strategico banda ultralarga, con distinzione delle aree in cui richiesta la realizzazione di una rete a 30 Mbs e quelli in cui richiesta la realizzazione di una rete a 100 Mbs;
  • in caso di pi domande per un intervento su una medesima area il credito riconosciuto al progetto con maggiore copertura del territorio e livelli di servizio pi elevati, corredati da soluzioni tecnologiche pi evolute;
  • si prevede che per accedere al credito loperatore debba, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, in coerenza con la decisione della Commissione europea che ha autorizzato il progetto strategico banda ultralarga;
  • si prevede che il Ministero dello sviluppo economico debba pubblicare linsieme delle aree oggetto di intervento e delle aree bianche (in cui lintervento necessario ma non ancora previsto);
  • si sopprime la previsione del concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delleconomia  ai fini dellemanazione del decreto chiamato ad indicare le modalit attuative per beneficiare del credito dimposta, si prevede per (subem. 0.6.55.24) che siano sentiti i ministri competenti.

6.55

0.6.55 29

0.6.55.36

 

 

0.6.55.42

0.6.55.44

0.6.55.45 NF

0.6.55.46 NF.

0.6.55.48

 

 

Relatore

Dorina Bianchi

Dorina Bianchi

Liuzzi

Castiello

Martinelli

Palmieri

Palmieri

 

NCD

 

NCD

 

M5S

FI

FI

FI

FI

 

15.10

  • Modifica larticolo 6, comma 3, nel senso di precisare che, per poter essere realizzati previa presentazione della sola autocertificazione descrittiva, le modifiche degli impianti radioelettrici devono comunque rispettare i limiti sulle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici previsti dalla legge n. 36/2001 e richiamati dallarticolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003), oltre agli altri requisiti previsti dalla disposizione (aumento dellaltezza non superiore a un metro e aumento della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati). Il subem 0.6.55.29 ha precisato che ci finalizzato al completamento delle reti di comunicazioni elettroniche e non, come in modo non corretto recitava il testo dellemendamento al completamento della rete di comunicazione elettronica.
  • Modifica larticolo 6, comma 4, nel senso di applicare la disposizione che consente, a determinate condizioni, lesonero dallautorizzazione paesaggistica a tutti gli impianti radioelettrici e non ai soli impianti di radiotelefonia mobile. Lesonero consentito (subem. 0.6.55.36), alle medesime condizioni, anche per gli impianti di reti di comunicazione elettroniche.
  •  Aggiunge un comma per consentire, in deroga al divieto generale (art. 6, co. 1, codice comunicazioni elettroniche), a Stato regioni ed enti locali di fornire direttamente reti o servizi di comunicazione elettronica mediante limpiego di reti wireless funzionali allerogazione di servizi pubblici locali (subem. 0.6.55.42).
  • Aggiunge due commi volti a prevedere provvedimenti semplificati per linstallazione su infrastrutture dellautorit aeronautica di nuove stazioni radio base e per le loro modifiche, che non comportino variazioni plano-altimetriche per direzioni e/o ingombro e non comportino rischi per la navigazione aerea (subem. 0.6.55.44).
  • Aggiunge un comma volto a prevedere che loccupazione di beni pubblici o comunque nella disponibilit di pubbliche amministrazioni ovvero loccupazione di spazi ed aree pubbliche per linstallazione di infrastrutture per la rete a banda larga e ultralarga non comportano a carico delloperatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo (subem. 0.6.55.46 e 0.6.55.47).
  • Aggiunge un comma volto ad assimilare agli oneri di urbanizzazione primaria le opere di infrastrutturazione in fibra ottica per la banda ultralarga, anche allinterno degli edifici, attraverso una modifica dellarticolo 86 del codice delle comunicazioni elettroniche (subem. 0.6.55.48).

6.42

Coppola

PD

15.10

Aggiunge un comma per inserire le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga, anche allinterno degli edifici, tra gli oneri di urbanizzazione primaria attraverso una modifica della legge n. 847/1964.

6.43 NF

Coppola

PD

15.10

Aggiunge un comma con il quale si prevede che venga data attuazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del progetto nazionale della banda ultralarga, attraverso lutilizzo delle risorse destinate alla banda larga dallart. 14, co. 1, del decreto-legge n. 179/2012.

 

Articolo 6-bis (Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture))

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.06

Coppola

PD

15.10

Inserisce un articolo aggiuntivo al fine di individuare, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, regole tecniche per la costituzione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, che dovr essere realizzato con dati di tipo aperto ed interoperabile.

 

Articolo 6-ter (Disposizioni per linfrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.07 NF

0.6.07.5

 

Relatore

De Rosa

 

M5S

15.10

Inserisce larticolo 6-ter, che prevede i seguenti interventi:

  • la possibilit per loperatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della fibra ottica di installare a proprie spese gli elementi di rete (cavi, fili e simili) nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilit sia esterni che interni purch non venga alterato laspetto esteriore dellimmobile, n arrecati danno o pregiudizio al medesimo (nuovo comma 4-ter dellarticolo 91 del codice comunicazioni elettroniche; si prevede anche lapplicazione del comma 4-bis dellarticolo 91 nella parte in cui dispone lobbligo per loperatore di rete di ripristinare le parti comuni degli edifici condominiali oggetto di intervento).
  • Lobbligo per gli edifici di nuova realizzazione con relativa domanda presentata dopo il 1 luglio 2015 di dotarsi di impianti di comunicazione ad alta velocit in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonch di un punto di accesso. Lobbligo si applica anche agli interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1 luglio 2015 (per linstallazione di un punto di accesso limitatamente agli interventi di ristrutturazione); gli edifici cos equipaggiati potranno su base volontaria ricevere letichetta di edificio predisposto alla banda larga, come precisato anche dal subem. 0.6.07.5 (nuovo articolo 135-bis del Testo unico delledilizia DPR n. 380/2001). 

Articolo 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per ladeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi dacqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.145

 

Sub. 0.7.145.26

 

Sub. 0.7.145.27

 

Sub. 0.7.145.28

 

Sub. 0.7.145.30

 

Sub. 0.7.145.36

 

Sub. 0.7.145.34

Relatore

 

Matarrese

 

 

Dorina Bianchi

 

Abrignani

 

 

Busin

 

 

Mariani

 

 

Alfreider

 

 

SCpI

 

 

NCD

 

 

FI

 

 

LNA

 

 

PD

 

 

Misto-Min.Ling.

14.10

Aggiunge i commi 8-bis e 9-bis e la lettera b-bis) del comma 1 e apporta modifiche alle lettere b) ed i) del comma 1 nonch ai commi 4, 6, 7 e 9 prevedendo:

in materia di servizio idrico integrato:

  lintroduzione del termine perentorio del 31 dicembre 2014 entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione degli enti di governo dellambito territoriale ottimale (EGATO). Decorso inutilmente tale termine si applicano le norme per lesercizio del potere sostitutivo. Con riferimento allobbligo in capo agli enti locali, che viene confermato, di partecipare allente di governo dellambito, viene chiarito che tale obbligo riguarda gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (nuovo testo del n. 1) della lettera b) del comma 1);

  la modifica del termine per ladesione, da parte degli enti locali, agli enti di governo dellambito territoriale ottimale (EGATO). In luogo del termine di 60 giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge viene previsto che il termine sia fissato dalle regioni e dalle province autonome e che comunque tale termine non superi i 60 giorni dalla delibera di individuazione dellente di governo. Viene altres modificato il termine decorso il quale previsto lesercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della regione: in luogo di un termine di 30 giorni successivi alla diffida ad adempiere, viene previsto un termine di 60 giorni dalla succitata delibera di individuazione (nuovo testo del n. 2) della lettera b) del comma 1). Si fa notare che vengono previsti due termini identici (60 giorni dalla delibera regionale di individuazione dellEGATO) per ladempimento in prima istanza e per ladempimento successivo alla diffida e che andrebbe, pertanto, valutata lopportunit di  modificare il secondo dei due termini.

  lobbligo per il programma degli interventi (che rappresenta una componente del piano dambito, ai sensi dellart. 149 del D.Lgs. 152/2006) - nellindividuare le manutenzioni e le nuove opere da realizzare per garantire il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio e soddisfare la complessiva domanda dellutenza - di tener conto della domanda dellutenza collocata nelle zone montane e/o a minore densit di popolazione (nuova lettera b-bis) del comma 1);

  lobbligo, in capo allAutorit per lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare una relazione semestrale al Parlamento (entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal d.lgs. 152/2006 (modifica alla lettera i) del comma 1 che aggiunge un comma 3-bis allart. 172 del D.Lgs. 152/2006). La relazione dovr riguardare, in particolare, il rispetto degli obblighi posti a carico:

a) delle Regioni, per la costituzione degli EGATO;

b) degli EGATO, per laffidamento del servizio idrico integrato (SII);

c) degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli EGATO e in merito allaffidamento in concessione duso gratuito delle infrastrutture del SII ai gestori affidatari del servizio.

in materia di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico:

  che per le attivit di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i Presidenti delle Regioni (subentrati ai Commissari straordinari) possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, non solamente di societ in house (come prevede il testo vigente), ma di tutti i soggetti pubblici e privati, purch nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (nuovo testo del comma 4, come modificato dagli identici subemendamenti 0.7.145.26/27/28/30/36);

in materia di interventi relativi alle risorse idriche finanziati con apposito fondo:

  che le risorse del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 e revocabili (alle condizioni indicate dalla norma, per garantire il finanziamento del fondo istituito dal comma in esame) siano non solo quelle destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque, ma in generale quelle afferenti interventi nel settore idrico. Tra le ipotesi di revocabilit delle risorse viene inserita, in aggiunta a quelle previste, anche linerzia del soggetto attuatore. Con riferimento alla parte della norma che fa salve le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012, essa viene estesa anche alle previsioni della delibera CIPE 21/2014 (di riprogrammazione delle risorse del FSC e delle modalit per il loro utilizzo) ed inoltre viene chiarito che tali previsioni restano ferme per quanto non diversamente previsto dal comma in esame (nuovo testo del comma 6);

in materia di adeguamento dei sistemi di fognatura/depurazione alle norme UE:

  che lattivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo - finalizzata ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane non obbligatoria, ma facoltativa. Il termine per lattivazione della procedura (scaduto il 30 settembre scorso) viene differito al 31 dicembre 2014 (nuovo testo del comma 7);

in materia di esclusione dei sedimenti dalla normativa sui rifiuti:

  che lesclusione dalla disciplina sui rifiuti - che il testo vigente dellart. 185, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, prevede si applichi ai sedimenti spostati allinterno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi dacqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccit o ripristino dei suoli, se provato che i sedimenti non sono pericolosi si applica anche, alle medesime condizioni e per le stesse finalit, anche ai sedimenti spostati nellambito delle pertinenze idrauliche (nuovo comma 8-bis).

relativamente alla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico:

  che la struttura di missione - nelle attivit pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico - opera di concerto non solo con il Ministero dell'ambiente (come prevede il testo vigente) ma anche, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome:

  che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (nuovo comma 9-bis come modificato dal subemendamento 0.7.145.34).

7.20

Borghi

PD

14.10

Modifica la lettera b), numero 4), del comma 1 - secondo cui nel caso di ATO coincidenti con lintero territorio regionale possibile affidare il servizio idrico in ambiti pi ristretti, ma comunque non inferiori al territorio delle province o delle citt metropolitane - al fine di fare salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. 152/2006.

Tale comma ha infatti previsto che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunit montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorit d'ambito competente.

7.23

Mariani

PD

14.10

Modifica la lettera d) del comma 1, che introduce nel cd. Codice dellambiente (d.lgs. 152/2006) lart. 149-bis il quale disciplina laffidamento del servizio.

La modifica riguarda in particolare il comma 1 di tale nuovo articolo 149-bis, che, tra laltro, prevede che lente di governo dellATO provveda all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale comma viene integrato dallemendamento in esame nel senso di stabilire che laffidamento diretto pu avvenire a favore di societ in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO.

7.141

Relatore

 

14.10

Aggiunge alla lettera d) del comma 1 una nuova previsione volta a sopprimere la disciplina di cui allultimo periodo del comma 4 dellarticolo 25 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dellAcquedotto pugliese detenute a livello regionale con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia. La soppressione della citata disposizione opera attraverso linserimento di un nuovo comma 2-bis allarticolo 149-bis del d.lgs. 152/2006 introdotto dalla lettera d) del comma 1 dellarticolo in esame.

Il comma 4 dellarticolo 25 della legge n. 448/2001 ha modificato l'articolo 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, che ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in societ per azioni (a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevedendo, al primo periodo, il trasferimento, senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, delle quote dell'Acquedotto pugliese Spa di propriet del Ministero dell'economia e delle finanze alle regioni Puglia e Basilicata secondo il criterio della consistenza numerica della popolazione. Il secondo ed ultimo periodo dellarticolo 4 del d.lgs. 141/99, che lemendamento abroga, prevede lavvio, da parte delle predette regioni, della dismissione delle rispettive quote azionarie entro i sei mesi successivi al termine del 31 gennaio 2002 fissato nel primo periodo per il trasferimento senza oneri delle azioni.

7.10

Arlotti

PD

14.10

Aggiunge alla lettera d) del comma 1 una disposizione secondo cui le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. Tale disposizione, che viene inserita in un nuovo comma 2-bis dellart. 149-bis del d.lgs. 152/2006 (introdotto dalla lettera d) del comma 1 dellarticolo in esame) espressamente finalizzata ad ottenere un'offerta pi conveniente e completa e ad evitare contenziosi tra i soggetti interessati.

Conseguentemente

aggiunge il numero 2-bis) alla lettera e) del comma 1 al fine di includere nel contenuto delle convenzioni tipo - che ai sensi dellart. 151 del d.lgs. 152/2006 devono regolare il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato la previsione delle opere da realizzare durante la gestione del servizio, come individuate dal bando di gara.

7.4. N.F.

Marroni

PD

14.10

Sopprime il numero 3) della lettera e) del comma 1 che ha riscritto la lettera b) del comma 2 dellart. 151 del D.Lgs. 152/2006. Nelloperare tale riscrittura, oltre a confermare il limite trentennale per la durata dell'affidamento (gi previsto dal testo previgente), il decreto-legge in esame ha introdotto una ulteriore disposizione volta a consentire il subaffidamento, ma solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito.

Con lemendamento in esame quindi eliminata tale disposizione e il dettato della lettera b) del comma 2 dellart. 151 viene riportato alla sola previsione di un limite trentennale di affidamento.

7.13 N.F.

Giovanna Sanna

PD

14.10

Integra il disposto della lettera h) del comma 1 che introduce nel D.Lgs. 152/2006 lart. 158-bis secondo cui lapprovazione, da parte dellente di governo dellambito, dei progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale al fine di precisare che tale variante urbanistico/territoriale deve essere coordinata con il Piano di protezione civile, ribadendo cos lobbligo di coordinamento previsto dallart. 3, comma 6, della L. 225/1992.

Tale comma 6 prevede che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile. Ma nel disporre tale obbligo, la norma fa riferimento sia ai piani comunali sia al piano regionale di protezione civile.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno chiarire i piani oggetto di coordinamento.

7.21 N.F.

Bratti

PD

14.10

Aggiunge quattro periodi, dopo il secondo periodo del comma 2, al fine di disciplinare lutilizzo delle risorse finalizzate, a partire dalla programmazione 2015, al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il primo dei quattro periodi aggiuntivi prevede che le citate risorse siano prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversit, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva acque (2000/60/CE) e della direttiva alluvioni (2007/60/CE).

Il successivo periodo dispone che gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.

Il terzo dei quattro periodi aggiuntivi prevede che, agli interventi integrati succitati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversit, sia destinata, in ciascun accordo di programma, una quota minima del 20% delle risorse.

Lultimo dei quattro periodi aggiuntivi stabilisce che, negli interventi integrati suddetti, assume priorit la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumit.

7.131 N.F.

De Mita

PI

14.10

Modifica la lettera i) del comma 1, che modifica lart. 172 del cd. Codice dellambiente (d.lgs. 152/2006), al fine di posticipare al 30 settembre 2015 il termine (previsto dal comma 1 del citato art. 172) entro il quale gli enti di governo degli ATO che non abbiano gi provveduto alla redazione del Piano d'Ambito o non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

Il termine previsto dal testo vigente di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vale a dire il 13 settembre 2015.

7.143

Relatore

 

14.10

Aggiunge i commi da 9-bis a 9-quinquies che introducono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonch per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba daria del 3 maggio 2013.

In particolare, il comma 9-bis proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2015, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto.

Il comma 9-ter autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016 per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni con contratti di lavoro flessibile autorizzate (dal comma 8 dellart. 3-bis del D.L. 95/2012) per le strette finalit connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del maggio 2012 nelle succitate regioni.

Si fa notare che il citato comma 8 ha autorizzato le assunzioni solamente nel triennio 2012-2014, prevedendo per i relativi contratti una scadenza non successiva al 31 dicembre 2014 e che il successivo comma 9 ha disciplinato la copertura finanziaria dei relativi oneri fino a tutto il 2014.

Il comma 9-quater riscrive il comma 367 della legge di stabilit 2014 (L. 147/2013) - che gi aveva prorogato le citate possibilit assunzionali fino a tutto il 2015, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilit intestate ai Commissari al fine di prorogare le citate possibilit assunzionali per gli anni 2016 e 2017.

Si fa presente che per effetto della modifica la proroga delle possibilit assunzionali sembrerebbe non riferibile allanno 2015 (ma ai soli anni 2016 e 2017)

Il comma 9-quinquies estende ai territori dei comuni della provincia di Bologna, gi colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba daria del 3 maggio 2013 ed individuati dal Commissario delegato, le disposizioni che lart. 1 del D.L. 74/2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena colpite dallalluvione del gennaio 2014 e dalla citata tromba daria, nonch per i comuni del modenese e del bolognese colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014.

Lordinanza di protezione civile n. 83/2013 ha nominato il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato per fronteggiare lemergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito lEmilia Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 e il giorno 3 maggio 2013.

Sub. 0.7.146.1

 

7.146

 

Zaratti

 

Relatore

 

SEL

 

14.10

Aggiunge il comma 9-septies  il quale, novellando il comma 120 dellarticolo unico della legge di stabilit 2014 (legge n. 147/2013), prevede lutilizzo, anche delle disponibilit delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, al fine di destinare una quota di 100 milioni di euro (sulla base del subemendamento 0.7.146.1), a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 (sulla base del subemendamento 0.7.146.1) ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lincremento a 100 milioni sembra intendersi operante sia sulla quota destinata al Fondo per le emergenze nazionali, sia sullimporto destinato a interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dallanno 2009 in considerazione del fatto che il subemendamento integra le novelle al comma 120 dellarticolo 1 della legge n. 147/2013 sostituendo le parole 50 milioni, che nel medesimo comma 120 ricorrono due volte, con le parole 100 milioni.

A tale riguardo, si ricorda che le risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020 iscritte in bilancio per lanno 2014 sono pari a 50 milioni di euro (quale quota parte dei complessivi 54,8 miliardi programmati per lintero periodo 2014-2020, ai sensi della legge di stabilit 2014). Su questa quota stanziata in bilancio, la legge di stabilit ha gi disposto alcune specifiche riserve di destinazione, da assegnare da parte del CIPE in sede di programmazione delle risorse del Fondo medesimo.

7.144

Relatore

 

14.10

Aggiunge il comma 9-octies, che disciplina le modalit di riparto e le finalit di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di stabilit 2014 (art. 1, comma 256, della L. 147/2013) per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

Il comma aggiuntivo in questione demanda lindividuazione delle citate modalit/finalit (anche per quanto riguarda la ricostruzione di edifici privati e ad uso produttivo) ad un apposito D.P.C.M. (emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dintesa con le regioni interessate) e prevede il versamento di tali risorse sulle contabilit speciali nn. 5732 e 5741.

Viene altres previsto che con il medesimo D.P.C.M. siano definite le modalit di riparto delle risorse finalizzate ad assicurare lautonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione stata oggetto di ordinanza di sgombero.

Le citate contabilit speciali, inizialmente affidate ai commissari delegati, sono state intestate - in seguito allemanazione delle ordinanze di protezione civile nn. 82 e 98 del 2013, che hanno disposto il subentro delle strutture regionali nel coordinamento delle attivit necessarie al completamento degli interventi al Dirigente del Settore protezione civile della regione Calabria (fino al 30 maggio 2015, dallordinanza n. 82) e al Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata (fino al 2 luglio 2015, dallordinanza n. 98).


Articolo 8 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.31

Carrescia

PD

13.10

Aggiunge la lettera a-bis) al comma 1, inserendo - tra i principi e i criteri direttivi, elencati alle lettere da a) a d) del comma 1, per ladozione del regolamento di delegificazione finalizzato al riordino e alla semplificazione della disciplina riguardante la gestione delle terre e delle rocce da scavo - il criterio relativo al deposito temporaneo.

In particolare, si prevede lintegrazione dellarticolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, che reca la definizione di deposito temporaneo ai fini della parte quarta del medesimo decreto legislativo (che reca norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), prevedendo ladozione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo.

Conseguentemente, viene modificata la rubrica dellarticolo 8 sostituendo il riferimento alla disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta con il riferimento alla disciplina semplificata del deposito temporaneo.

Ai sensi della lettera bb) del comma 1 dellarticolo 183 del d.lgs. 152/2006, il deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni elencate nella medesima lettera bb).

8.2

Realacci

PD

13.10

Modifica la lettera d) del comma 1, al fine di prevedere, tra i principi e i criteri direttivi per ladozione del regolamento di delegificazione sulla gestione delle terre e delle rocce da scavo, il divieto di introdurre livelli di regolazione nazionale superiori a quelli previsti dallordinamento europeo. La modifica volta, pertanto, a precisare che si deve fare riferimento a tutti i livelli di regolazione previsti dallordinamento europeo, ed in particolare dalla direttiva 2008/98/UE (direttiva relativa ai rifiuti), mentre nel testo originario si fa riferimento solo ai livelli minimi ivi previsti.

8.8 N.F.

Castiello

FI

13.10

Aggiunge la lettera d-bis) al comma 1, al fine di inserire, tra i principi e i criteri direttivi per ladozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati.

La norma fa riferimento ai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione sia non superiore a 6.000 metri cubi di materiale, in virt del richiamo allart. 226, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Il comma 7 dellarticolo 266 del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale che non mai stato adottato - la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. Il comma 1 dell'articolo 41-bis del D.L. 69/2013 reca, in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del d.lgs. 152/2006, norme volte a disciplinare lutilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attivit e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

8.18 N.F.

Zaratti

SEL

13.10

Aggiunge la lettera d-ter) al comma 1, al fine di inserire, tra i principi e i criteri direttivi per ladozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, la garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti, e comunque coerenti con la normativa europea.

8.28

Daga

PD

13.10

Aggiunge il comma 1-bis, che dispone, nellambito dei principi e dei criteri direttivi per ladozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, che la proposta di regolamento deve essere sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e che il Ministero dell'ambiente tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

 

 


Articolo 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dellAlta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.7 N.F.

9.45 N.F.

Abrignani

De Mita

FI

PI

16.10

Modifica il comma 1 precisando che la qualificazione come interventi di "estrema urgenza" - considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato - degli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale si applica ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria (vale a dire di importo fino a 5,186 milioni di euro).

9.1 N.F.

Mariani

PD

17.10

Modifica il comma 2, lettera a), al fine di eliminare la parte della disposizione che consente alle stazioni appaltanti di prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta prevista dallart. 75 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Viene altres sostituita la lettera d) del medesimo comma al fine di:

  • elevare da 10 a 3 il numero di operatori economici da invitare per laffidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro). Per laffidamento di tali lavori viene altres eliminato il vincolo che gli importi complessivi devono essere inferiori alla soglia comunitaria;
  • eliminare la parte della disposizione che consente, per i lavori affidati in seguito agli inviti di cui al punto precedente e relativi alla categoria prevalente, laffidamento a terzi mediante subappalto o subcontratto ma nel limite del 30% dell'importo della medesima categoria.

9.3 N.F.

Realacci

PD

17.10

Modifica le lettere a), b) e c) del comma 2, al fine di escludere, per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (disciplinati dalla parte II, titolo I, capo IV, del D.Lgs. 163/2006) e per gli appalti integrati (come definiti dall'art. 53 comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto) lapplicazione delle disposizioni di semplificazione dettate dalle medesime lettere con riferimento agli interventi oggetto dell'articolo in esame (edilizia scolastica, mitigazione dei rischi idrogeologici, adeguamento antisismico; tutela ambientale e del patrimonio culturale).

Per gli appalti ed i servizi citati:

  restano quindi applicabili il comma 10 (che prevede un termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fino alla scadenza del quale il contratto non pu comunque essere stipulato) e il comma 10-ter (che prevede la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare) dellart. 11 del D.Lgs. 163/2006, che la lettera a) disapplica in tutti gli altri casi;

  restano valide le modalit di pubblicazione per i contratti di lavori pubblici sotto soglia dettate dal comma 5 dellart. 122 del D.Lgs. 163/2006, in luogo della sola pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante previsto dalla lettera b);

  non opera il dimezzamento dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, sancito dalla lettera c).

 

9.2

Mariani

PD

17.10

Aggiunge il comma 2-bis, che prevede, in ogni caso, lassoggettamento degli appalti disciplinati dallarticolo in esame ai seguenti obblighi:

  • obblighi informativi previsti dallart. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), che impone alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, i dati concernenti il contenuto dei bandi (con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti), dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista, nonch, limitatamente ai settori ordinari, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale;
  • obblighi di pubblicazione previsti dallart. 37 del D.Lgs. 33/2013, vale a dire delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, nonch, nel caso di procedura negoziata senza bando, della delibera a contrarre.

Viene altres stabilito che lAutorit Nazionale Anticorruzione (ANAC) pu disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi del presente articolo.

9.17

Malpezzi

PD

17.10

Aggiunge il comma 2-ter, il quale (modificando il decreto-legge n. 185 del 2008) precisa che i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti direttamente ovvero  tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista.

9.18

Malpezzi

PD

17.10

Aggiunge il comma 2-quater, che modifica lart. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013, includendo il riferimento agli immobili di propriet pubblica utilizzati per lalta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fra quelli per i quali le regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal MEF, d'intesa con il MIUR e con il MIT, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societ Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivit bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico.

Lart. 10 vigente fa riferimento agli immobili di propriet pubblica adibiti all'istruzione scolastica e agli immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di propriet degli enti locali, nonch alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, alla realizzazione di palestre nelle scuole e ad interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Ai fini indicati, stato previsto lo stanziamento di contributi pluriennali per 40 mln annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2015. Le modalit attuative devono essere definite con un decreto interministeriale che al momento non risulta intervenuto.

9.19

Malpezzi

PD

17.10

Aggiunge il comma 2-quinquies, il quale  per il 2014, incrementa di 2 mln lautorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM, prevista in 10 mln annui dallart. 1, co. 131, della L. 311/2004, ma ridotta di 1 mln, dal 2014, dallart. 27, co. 2, lett. d), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). Allonere si provvede riducendo lautorizzazione di spesa ( 3 mln per il 2014) prevista dallart. 3 dello stesso D.L. 104/2013 per la corresponsione di premi a favore degli studenti iscritti, nell'a.a. 2013-2014, presso le stesse Istituzioni AFAM.

9.47

Governo

 

17-10

Aggiunge il comma 2-sexies, per stabilire che le esigenze imperative connesse a un interesse generale - in presenza delle quali il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010, art. 121) consente di conservare efficacia al contratto di aggiudicazione di lavori pubblici che sarebbe altrimenti da annullare perch stipulato in violazione di legge sono anche le esigenze di tutela della incolumit pubblica. Inoltre, nel caso di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi ovvero di redazione di verbale di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamit ovvero ancora nei casi di cui al comma 1, se le esigenze di incolumit pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR adito in sede cautelare, il giudice amministrativo pu concedere la sospensione del provvedimento solo se ritiene che lestrema gravit e urgenza che motivano la domanda cautelare siano prevalenti sulle esigenze di incolumit pubblica. Il TAR dovr fissare ludienza per la discussione nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla pronuncia in sede cautelare.

 

Le esigenze di incolumit pubblica, ovvero quelle di realizzare comunque le opere connesse alle procedure di appalto, risultano pertanto prevalenti se non altro in termini presuntivi - sulle esigenze di rispetto della legalit nelle procedure di appalto (v. efficacia del contratto annullabile). Si valuti poi se il riferimento alle procedure avviate sia diretto ad applicare la nuova disposizione alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Si valuti in fine se la finalit di tutela dellincolumit pubblica non debba essere dichiarata dalla stazione appaltante fin dallinizio del procedimento per laffidamento dei lavori e se la stessa non debba essere motivata in sede cautelare.

0.9.47.2

0.9.47.3

Mariani

Dorina Bianchi

PD

NCD

17.10

Aggiunge il comma 2-septies, al fine di prevedere che ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dellambiente e le regioni (ai sensi del comma 240 dellarticolo 2 della legge n. 191 del 2009) non si applicano i commi 10 e 10-ter dellarticolo 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione dellaggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.


Articolo 10 (Disposizioni per il potenziamento delloperativit di Cassa depositi e prestiti a supporto delleconomia)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.  29. N.F.

Borghi

PD

17.10

Modifica la lettera b) del comma 1, estendendo gli interventi di CDP finanziate con la gestione

ordinaria (che si finanzia sul mercato e non assistita dalla garanzia statale) ai territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy.

 

10.45

Relatore

 

17.10

Aggiunge il comma 2-bis il quale, modificando la disciplina dellattivit di Cassa Depositi e Prestiti contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, prevede che possano essere effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali le operazioni svolte da Cassa Depositi e Prestiti in seno alle attivit di cooperazione internazionale allo sviluppo e si affida a un decreto del Ministero delleconomia e delle finanze lindividuazione di criteri e modalit per leffettuazione di dette operazioni.

Per come formulata la norma in esame, andrebbe chiarito se lintento quello di limitare alle operazioni relative alla cooperazione internazionale allo sviluppo la possibilit di cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, in relazione allutilizzo dei fondi della cd. gestione separata (ossia i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale e dallemissione di titoli, di cui allarticolo 5, comma 7, lettera a) del richiamato decreto-legge n. 269 del 2003). In ogni caso, sembrerebbe opportuno valutare i profili finanziari della disposizione in esame, posta la presenza della garanzia dello Stato sulle operazioni effettuate in gestione separata.


 

Articolo 12 (Potere sostitutivo nellutilizzo dei fondi europei)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.39 N.F.

Manfredi

PD

17.10

Modifica il comma 1 specificando che, qualora -  nei casi di inerzia, ritardo o inadempimento dellattuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dallUnione europea, ovvero dellutilizzo dei fondo nazionale per le politiche di coesione - il Presidente del Consiglio dei ministri proponga al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, per tali risorse dovr restar fermo il principio della territorialit.

 


Articolo 14 (Disposizioni in materia di standard tecnici)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.1 N.F.

Arlotti

PD

17.10

Modifica il comma 1, al fine di precisare che la formulazione delle richieste di modifiche dei progetti delle opere pubbliche deve provenire da parte degli organi competenti  e che tali richieste di modifica devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da unanalisi di sostenibilit economica e finanziaria non solo per il gestore dellinfrastruttura, ma anche per il gestore dellopera.

14.3 N.F.

Realacci

PD

17.10

Modifica il comma 1, al fine di prevedere che non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici, pi stringenti rispetto a quelli (anzich superiori a quelli minimi) definiti a livello europeo. La modifica, pertanto, estende alla progettazione delle opere pubbliche la disciplina vigente in materia di divieto di overdesign per la progettazione e la costruzione delle infrastrutture ferroviarie nazionali.

Lart. 53, commi 4 e 5, D.L. 1/2012 ha introdotto un divieto di overdesign per la progettazione e la costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e gli adeguamenti di quelle esistenti, stabilendo anche in questo caso lesclusione dallapplicazione di parametri e standard tecnici e funzionali pi stringenti  rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dellUE.

14.2

Borghi

PD

17.10

Sostituisce, nella rubrica dellarticolo, il riferimento alla norma overdesign con il riferimento alle Disposizioni in materia di standard tecnici.

 

 


Articolo 15 (Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.25

15.30

Sorial

M5S

15.10

Modificano i commi 1 e 9, al fine di precisare che il fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese dovr essere istituito senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con riferimento alle sue modalit organizzative

 

Articolo 15-bis (Misure per favorire laccesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.01

15.02

15.05

Mariani

Matarrese

De Mita

PD

SCpI

PI

15.10

Inserisce un articolo aggiuntivo attraverso il quale esclude che il privilegio sui beni della cooperativa, generalmente riconosciuto ai crediti derivanti dai finanziamenti del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, possa e essere riconosciuto quando si tratta di beni confiscati alla criminalit organizzata e concessi, in base al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), alle cooperative di lavoratori gi dipendenti dell'impresa confiscata.

 

Articolo 15-ter (Disposizione concernente la cessione dei crediti dimpresa)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.010

0. 15. 010. 1

Relatore

Abrignani

 

FI

15.10

Aggiunge larticolo 15-ter, col quale si intende modificare la disciplina della cessione dei crediti dimpresa (legge sul cd. factoring, contenuta nella legge n. 52 del 1991), consentendo le operazioni infragruppo di cessione onerosa di crediti pecuniari. Pi in dettaglio, si potranno cedere crediti anche nei confronti di banche e intermediari finanziari che svolgano lattivit di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo, i quali non siano intermediari finanziari. Si precisa infine (in conseguenza dellapprovazione del subemendamento 0.15.010.01) che, nellambito delle cessioni di crediti infragruppo, il soggetto cessionario comunque una banca o un intermediario finanziario (non un qualsiasi soggetto costituito in forma societaria).

 

Articolo 16 (Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.1

Vargiu

SCpI

17.10

Aggiunge il co. 2-bis che prevede limpegno da parte della Regione Sardegna e del Ministro della salute, nel triennio di sperimentazione 2015-2017 in cui prevista la partecipazione di un investimento straniero nellospedale ex San Raffaele di Olbia, a monitorare leffettiva rispondenza della qualit delle prestazioni sanitarie e la piena integrazione di queste con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna, nonch la mobilit sanitaria verso altre Regioni.

 

Articolo 16-bis (Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della societ ANAS Spa)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.01

Borghi

PD

17.10

Aggiunge larticolo 16-bis, che introduce i nuovi commi da 23-bis a 23 octies allarticolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, relativamente alla disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della societ ANAS S.p.A. Tali disposizioni vengono inserite dopo il comma 23 del citato articolo 55, che disciplina ladeguamento delle entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse.

 

Accessi autorizzati (comma 23-bis)

In particolare, il comma 23-bis dispone che, per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione di ANAS SpA, alla data del 31 dicembre 2014, gi autorizzati dallANAS SpA. medesima, a decorrere dal 1 gennaio 2015 non pi dovuta alcuna somma fino al rinnovo dellautorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies.

 

Accessi non autorizzati (comma 23-ter)

Il comma 23-ter prevede che per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dellistanza di regolarizzazione da parte del titolare dellaccesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies, Ia somma da corrispondere in unica soluzione al fini del rilascio dellautorizzazione.

 

Riduzione delle somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 (comma 23-quater)

Il comma 23-quater stabilisce che le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del 70%, a condizione che il versamento avvenga in ununica soluzione ovvero nella misura del 40% in nove rate annuali, oltre agli interessi legali.

 

Somme da versare per i nuovi accessi (comma 23-quinquies)

Il comma 23-quinquies stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione presentata successivamente al 31 dicembre 2014 dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dellautorizzazione da corrispondere ad ANAS SpA., in unica soluzione e determinata in base alle modalit ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non potr superare Iimporto del canone preesistente allentrata in vigore della legge n. 449/97, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

 

Accessi commerciali (comma 23-sexies)

Il comma 23-sexies prevede che la disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi e agli accessi ad impianti di carburanti.

 

Minori entrate ANAS (comma 23-septies)

Il comma 23-septies prevede che alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti alIattuazione del commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nellambito delle risorse previste dal contratto di programma-parte servizi.

 

Censimento di tutti gli accessi esistenti (comma 23-octies)

Il comma 23-octies stabilisce che ANAS S.p.A. provveda, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso Ieventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmetta gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

Articolo 16-ter (Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.016
0.16.0.16.6

Relatore
Mariani


PD

17.10
17.10

Aggiunge larticolo 16-ter, che demanda ad un decreto del Ministro dellinterno, che dovr essere emanato entro 6 mesi dallentrata in vigore della presente legge di conversione, la definizione delle modalit e dei termini per leffettuazione degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione degli incendi, entrato in vigore il 7 ottobre 2011).

Lart. 11, comma 4, ha prescritto, per le metropolitane (cos come tutte le altre nuove attivit introdotte dal D.P.R. 151/2011), leffettuazione dei suddetti adempimenti entro il 7 ottobre 2013. Tale termine stato prorogato al 7 ottobre 2014 dallart. 38, comma 2, del D.L. 69/2013.

Il subemendamento aggiunge un periodo in base al quale il termine ultimo per conformarsi agli adempimenti predetti, secondo quanto disposto dal succitato decreto ministeriale, non pu essere in ogni caso superiore a 24 mesi dallemanazione del medesimo decreto.


Articolo 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.163 N.F.

Morassut

PD

17.10

Modifica in pi punti lart. 17 operando modifiche, soppressioni, riscritture e aggiunte di commi. Di seguito si d conto del dettaglio delle modifiche

in materia di comunicazione di inizio lavori (CIL):

Viene modificato il numero 5) della lettera c) al fine di elevare da 258 a 1.000 euro la sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della CIL o (nel caso di manutenzioni straordinarie o di modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, o di modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa) della CIL asseverata.

in materia di permesso di costruire:

Vengono soppressi i numeri 1) e 2) della lettera g) che disciplina la misura del contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi e, in particolare, consente allo strumento attuativo di prevedere che le opere di urbanizzazione siano direttamente messe in carico alloperatore privato che ne resta proprietario, assicurando comunque che vengano garantite la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilit degli interventi, la loro sostenibilit economico-finanziaria, le finalit di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.

Viene riscritto il numero 3) della lettera g) al fine di aggiungere, ai criteri (parametri) che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (oltre al criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densit del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anzich quelli di nuova costruzione, gi previsto dal testo vigente) anche un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione duso (nuova lettera d-ter del comma 4 dellart. 16 del T.U. edilizia). Viene altres stabilito che tale maggior valore, calcolato dallamministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilit, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche.

Con riferimento a tale disciplina di calcolo del maggior valore, il nuovo comma 4-bis dellart. 16 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) che viene introdotto dal nuovo numero 3-bis) della lettera g) fa salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

La salvezza di tali disposizioni viene ribadita dal nuovo testo del numero 4) della lettera g), anche con riferimento allutilizzo, da parte dei comuni, dei citati criteri (parametri) nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione.

Viene modificata la lettera e) del comma 1 - che ha introdotto una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni duso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta linteresse pubblico al fine di stabilire che esclusa lapplicazione della norma per gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Viene modificato il numero 2) della lettera h) del comma 1 che prevede, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni stabilendo che la riduzione sia applicabile nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione duso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.

in materia di permesso di costruire convenzionato:

Viene modificato lart. 28-bis del T.U. edilizia (introdotto dalla lettera q) del comma 1), che consente il rilascio di un permesso di costruire convenzionato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalit semplificata, eliminando la parte del comma 1 che prevede il controllo del Comune.

Viene altres precisato che la convenzione (relativa al permesso di costruire) dovr essere approvata con delibera del Consiglio comunale.

 

in materia di controlli edilizi:

Viene aggiunto un comma 2-bis che prevede che le regioni a statuto ordinario emanino norme per la disciplina relativa alleffettuazione dei controlli sullattivit edilizia libera entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge di conversione.

17.136

Catania

SCPI

17.10

Modifica la lettera b) del comma 1 - che introduce lart. 3-bis nel T.U. edilizia al fine di consentire, tra laltro, che lamministrazione comunale possa favorire, nel caso lo strumento urbanistico abbia individuato gli edifici esistenti non pi compatibili con gli indirizzi della pianificazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione alternative allespropriazione stabilendo che le citate forme di compensazione devono incidere sullarea interessata e non implicare aumenti della superficie coperta.

17.119 N.F.

Dorina

Bianchi

NCD

17.10

Modifica la lettera c) del comma 1 al fine di includere tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, linstallazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.

17.173

Realacci

PD

17.10

Modifica il numero 2) della lettera c) del comma 1, stabilendo che allamministrazione comunale al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati con semplice CIL non riguardino le parti strutturali deve essere trasmessa non solo la CIL asseverata ma anche lelaborato progettuale.

Lemendamento in esame precisa altres che il tecnico che assevera la CIL deve attestare anche la compatibilit dellintervento con la normativa sismica e sul rendimento energetico nelledilizia.

17.195

Governo

 

17.10

Modifica il numero 3 della lettera c) del comma 1 prevedendo che la Comunicazione di inizio lavori (CIL) venga integrata con la Comunicazione di fine lavori, al fine di svincolare il soggetto interessato dallobbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Infatti, il nuovo testo del comma 5 dellart. 6 del T.U. delledilizia, ora introdotto, impone solo allamministrazione comunale lobbligo di provvedere al tempestivo inoltro della CIL all'Agenzia delle entrate.

17.137

Catania

SCPI

17.10

Modifica la lettera e) del comma 1 - che introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni duso per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta linteresse pubblico al fine di introdurre, quale requisito per lapplicazione della norma, che il mutamento di destinazione duso non comporti un aumento della superficie coperta prima dellintervento di ristrutturazione.

17.69

Taranto

PD

17.10

Modifica la lettera e) del comma 1 - che introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni duso per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta linteresse pubblico al fine di lasciare fermo, nel caso di insediamenti commerciali, il disposto dellart. 32 del D.L. 201/2011.

Lart. 31, comma 2, statuisce che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libert di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso lambiente urbano, e dei beni culturali. La stessa norma per consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivit produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessit di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

17.21

Schullian

Misto minoranze linguistiche

17.10

Modifica il numero 1) della lettera f) del comma 1 - che nel testo vigente si limita ad apportare una modifica limitata al comma 2 dellart. 15 del T.U. edilizia, relativo ai termini di efficacia del permesso di costruire - prevedendo una riscrittura integrale del medesimo comma 2. Rispetto al testo vigente, nel nuovo testo del comma 2 viene introdotta una nuova fattispecie di proroga dei termini citati nel caso di difficolt tecnico-esecutive emerse successivamente allinizio dei lavori.

17.111

 

Dorina

Bianchi

NCD

17.10

Modifica il numero 1) della lettera h) del comma 1 - in base al quale per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL (definiti dallart. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione commisurato alle sole opere di urbanizzazione stabilendo che tale norma trova applicazione purch tali interventi comportino aumento del carico urbanistico.

Modifica altres la lettera n) del comma 1, che introduce lart. 23-bis del T.U. edilizia relativo al mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, al fine di prevedere che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi dello stesso art. 23-bis entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge di conversione. Solo decorso tale termine troveranno applicazione diretta le norme dellart. 23-bis.

17.19

Schullian

Misto minoranze linguistiche

17.10

Modifica il numero 1) della lettera h) del comma 1 - in base al quale per gli interventi da realizzarsi su immobili di propriet dello Stato e per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL (definiti dallart. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione commisurato alle sole opere di urbanizzazione aggiungendo, quale condizione di applicabilit, che dallintervento derivi un aumento della superficie calpestabile.

Al riguardo, nel caso in cui la finalit della disposizione fosse quella di escludere per intero il pagamento del contributo di costruzione, andrebbe valutata lopportunit di riformularla come periodo aggiuntivo che stabilisca che il contributo non dovuto se dallintervento non deriva un aumento della superficie calpestabile.

17.182

Petitti

PD

17.10

Modifica la lettera n) del comma 1, che, tra laltro, considera urbanisticamente irrilevante il mutamento di destinazione duso che non comporta l'assegnazione dell'immobile o dell'unit immobiliare ad una diversa categoria funzionale, prevedendo, in luogo della categoria residenziale e turistico-ricettiva due nuove categorie funzionali distinte: la categoria residenziale e quella turistico-ricettiva.

17.38

Mannino

M5S

17.10

Aggiunge la lettera p-bis) al comma 1, che introduce sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza accertata allingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformit o con variazioni essenziali (nuovo comma 4-bis dellart. 31 del T.U. edilizia).

Lo stesso comma 4-bis elenca i casi, nei quali la sanzione sempre irrogata nella misura massima. Ci avviene qualora gli interventi suddetti siano stati effettuati sulle aree e sugli edifici assoggettati a vincoli di inedificabilit, forestali o di tutela dei beni culturali e paesaggistici, o effettuati su aree destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica o su aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

Il medesimo comma considera la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio come elemento di valutazione della performance individuale, nonch di responsabilit disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (salve le responsabilit penali).

La stessa lettera p-bis) aggiunge altres un comma 4-ter, che stabilisce che i proventi delle succitate sanzioni sono di competenza comunale e ne disciplina la destinazione (stabilendo che i proventi sono destinati esclusivamente alla demolizione/rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione/attrezzatura di aree a verde pubblico), nonch un comma 4-quater che, lasciando ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e alle province autonome, consente alle regioni a statuto ordinario di aumentare limporto delle sanzioni e stabilirne la periodica reiterabilit nei casi di permanenza dellinottemperanza allordine di demolizione.

17.183 N.F.

Giovanna

Sanna

PD

17.10

Aggiunge il comma 2-ter, che esclude lapplicazione della norma dettata dalla lettera i) del comma 1, per i comuni obbligati allesercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dallentrata in vigore della presente legge di conversione.

La lettera i) prevede il raddoppio dei termini dellistruttoria, relativa alle istanze di permesso di costruire, nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

Lart. 19, comma 1, lett. b), nel modificare lart. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, impone lesercizio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 (tra cui rientra la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonch la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale) per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunit montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di pi isole e il comune di Campione dItalia.

Il comma 31-ter del medesimo articolo 14 ha previsto varie scadenze per il passaggio delle citate funzioni, lultima delle quali fissata per il 31 dicembre 2014.

17.40 N.F.

Crippa

M5S

 

Aggiunge il comma 2-bis, volto ad introdurre unaliquota dellimposta del valore aggiunto pari al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Ai relativi oneri si provvede con lapplicazione dellaliquota IVA al 10% per le nuove costruzioni.

Al riguardo si segnala che laliquota al 4% unaliquota cd. ultraridotta, adottata con una deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA, per una tabella predefinita di beni e servizi, e pertanto non modificabile; la normativa europea consente agli Stati membri di adottare due aliquote ridotte rispetto allaliquota ordinaria, comunque non inferiori al 5%. Lo Stato italiano ha adottato una sola aliquota ridotta al 10%. Occorrerebbe pertanto valutare la compatibilit comunitaria dellaliquota introdotta dalla norma in commento.

 

 

Articolo 17-bis (Regolamento unico edilizio)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.04

17.017

Pellegrino

Realacci

SEL

PD

17.10

Aggiungono lart. 17-bis, che prevede, al comma 1, lettera a), la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese per ladozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (nuovo comma 1-sexies dellart. 4 del testo unico edilizia di cui al D.P.R. 380/2001).

Il regolamento-tipo, che deve indicare le esigenze prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, adottato dai comuni entro i termini fissati negli accordi succitati e, comunque, entro i termini stabiliti dallart. 2 della L. 241/1990. 

Viene altres precisato che gli accordi citati costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La lettera b) del comma 1 modifica lart. 24, comma 1, del testo unico edilizia, al fine di stabilire che il certificato di agibilit non attesta la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrit, ma la conformit delle opere eseguite al progetto assentito.

 


 

Articolo 18 (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.11

Taranto

PD

15.10

Sostituisce lart. 18, che liberalizza il mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo (nel senso che assegna alle parti la facolt di concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni vigenti), al fine di:

  restringere lambito di applicazione della norma. Viene infatti elevato da 150.000 a 250.000 euro limporto contrattuale minimo per lapplicazione delle norma e vengono esclusi dalla liberalizzazione i contratti riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale (nuovo testo del comma 1);

  precisare che la norma non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Viene altres stabilito che ai giudizi in corso alla medesima data continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti (nuovo comma 2).

 

 


 

Articolo 19 (Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.2

Arlotti

PD

17.10

Aggiunge il comma 1-bis, secondo cui nella definizione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione, anche nellambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dellassistenza delle organizzazioni della propriet edilizia e dei conduttori, in relazione ai contratti di cui allart. 2, commi 1, 3 e 5, della L. 431/1998 (contratti c.d. 4+4 e contratti a canone concordato 3+2).

Lo stesso comma stabilisce che il conduttore, con propria comunicazione, pu avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale e che, ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto, facolt dei comuni riconoscere unaliquota ridotta dellIMU (imposta municipale propria).

 

 


 

Articolo 20 (Misure per il rilancio del settore immobiliare)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20.12

Crippa

M5S

17.10

Modifica il comma 4 sopprimendo la lettera c), la quale prevede che, nelle operazioni di dismissione di immobili pubblici nonch nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, lattestato di prestazione energetica (APE) pu essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

20.17

Morassut

PD

17.10

Introduce la lettera c-bis),  che - aggiungendo il comma 20-bis allarticolo 3 del D.L. n. 351/2001 dispone che agli immobili dellINPS trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare pubblici si applicano le procedure previste dal medesimo articolo 3 relative ai diritti di opzione e prelazione per i conduttori. Proroga altres al 31 dicembre 2013 il termine di riferimento per consentire agli occupanti privi di titolo e ai conduttori in base ad assegnazioni irregolari di tali immobili di esercitare i suddetti diritti di opzione e prelazione.

20.14

Borghi

PD

17.10

Aggiunge il comma 4-bis,  che -  introducendo al D.Lgs. n. 122 del 2005 un nuovo articolo 13-bis reca una disposizione interpretativa in merito ai requisiti per laccesso alle prestazioni del Fondo di solidariet per gli acquirenti di beni immobili da costruire, precisando che il requisito non viene meno anche nei casi di acquisto della propriet o di conseguimento dellassegnazione in virt di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva.

20.21

0.20.21.1. 

Governo

Carrescia

 

PD

 

Aggiunge il comma 4-ter, col quale sono previste ulteriori ipotesi in cui continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie, generalmente soppresse dallarticolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (salvo determinate esclusioni) nel caso di trasferimento immobiliare. Si tratta, in particolare delle operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali, della vendita a trattativa privata anche in blocco e delle procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso fondi immobiliari e societ di cartolarizzazione, nonch, a seguito delle modifiche introdotte dal sub. 0.20.21.1.  dei trasferimenti di propriet per edilizia residenziale pubblica, della concessione del diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni.

20.22

Governo

 

 

Aggiunge il comma 4-quater, volto ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni le modalit di dismissione tramite trattativa privata, anche in blocco, di cui allarticolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005

20.23

Governo

 

 

Aggiunge il comma 4-quinquies, il quale modifica le procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale. In particolare, per quelli di interesse culturale e paesaggistico soppressa la potest del  Mibac di individuare i beni per i quali si ritiene prioritario mantenere la propriet. Per quelli ambientali si consente allAgenzia del demanio di procedere alla dismissione in caso di inerzia del ministero dellambiente, salvo parere contrario di questultimo.

 

 


 

Articolo 21 (Misure per lincentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.1

21.3. (N.F.) 

 

Marroni

Mariani

 

PD

17.10

Modifica il comma 1,   estendendo le agevolazioni anche agli immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo; la deduzione dal reddito pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile estesa anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unit immobiliari.

Limita la deduzione alle operazioni riguardanti unit immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

21.35.

Alberti

M5S

17.10

Sopprime la lettera a) del comma 4, eliminando la condizione ai sensi della quale per ottenere la deduzione l'unit immobiliare deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni

Modifica la rubrica dellarticolo in Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare.

21.9.

Borghi

PD

17.10

Sostituisce la lettera e) del comma 4, modificando i limiti previsti per  il canone di locazione.

Si osserva che a seguito dellabrogazione del requisito previsto dalla lettera a) del medesimo comma 4 (requisito della locazione per almeno 8 anni), la disposizione in commento non appare correttamente riferibile alla disciplina complessiva recata dallarticolo stesso.

21. 6.

Mariani

PD

17.10

Inserisce il comma 4-bis, consentendo alle persone fisiche non esercenti attivit commerciale di cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unit immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali in commento, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che vengano mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di usufrutto non sia superiore all'importo dei canoni di locazione definito dalla lettera e).

Si osserva che a seguito dellabrogazione del requisito previsto dalla lettera a) del medesimo comma 4 (requisito della locazione per almeno 8 anni), la disposizione in commento non appare correttamente riferibile alla disciplina complessiva recata dallarticolo stesso.


 

Articolo 22 (Conto termico)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.2. N.F.

Mazzoli

PD

13.10

Integra larticolo 22, con riguardo allaggiornamento del sistema di incentivi del conto termico, al fine di prevedere laccesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione.

22.6. N.F.

Molteni

LNA

13.10

Aggiunge il comma 2-bis, che interviene sul decreto legislativo di attuazione della direttiva sullefficienza energetica (D.lgs. 102/2014), in materia di contabilizzazione dei consumi energetici. La modifica volta a richiamare lapplicazione delle norme tecniche vigenti (in luogo di una specifica norma tecnica, la UNI EN 834) , nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia possibile o non sia conveniente, e  per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unit immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

 

Articolo 22-bis  (Interventi sulle tariffe incentivanti dellelettricit prodotta da impianti fotovoltaici)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.03

Relatore

 

 

Interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dallambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole.

 


 

Articolo 23 (Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23.22

Vazio

PD

17.10

Prevede che le parti debbano indicare nel contratto la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire, qualora non sia esercitato il diritto di acquistare la propriet dellimmobile entro il termine stabilito.

 

 


 

Articolo 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunit locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

24.1 N.F.

Marroni

PD

17.10

Modifica il comma 1, estendendo gli interventi al recupero e riuso, con finalit di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e specifica che le agevolazioni vengono concesse prioritariamente a comunit di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

 

 


 

Articolo 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.32

Schullian

Misto minoranze linguistiche

17.10

Nellambito della disciplina sulla conferenza dei servizi, si interviene nella fattispecie in cui lamministrazione procedente rimette la decisione al Consiglio dei ministri in base alla specifica procedura prevista dallart. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990 che, con una deliberazione che ha natura di atto di alta amministrazione, si pronuncia entro 60 giorni previa intesa con gli enti territoriali interessati. In particolare, il testo vigente del suddetto comma 3 prevede che il Consiglio dei Ministri si pronunci entro 60 giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra pi amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra pi enti locali. Se l'intesa non raggiunta entro 30 giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri pu essere comunque adottata: per tale evenienza, lemendamento introduce nella disposizione lobbligo del Consiglio dei Ministri di motivare uneventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso.

25.7

Dorina Bianchi

NCD

17.10

Lemendamento reca tre modifiche ai poteri di autotutela, previsti dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. In particolare:

la modifica disposta dalla lettera b-bis) limita, nelle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attivit (SCIA), la possibilit per lamministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per lambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dellimpossibilit di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dellattivit dei privati alla normativa vigente (art. 19);

la modifica disposta dalla lettera b-ter) riguarda la facolt di revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, di cui sono definite pi precisamente le condizioni di esercizio (art. 21-quinquies). In particolare, previsto che la revoca per mutamento della situazione di fatto possibile solo ove tale mutamento fosse non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e, per quanto riguarda le ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, esclusa la revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici;

le modifiche disposte dalla lettera b-quater) escludono dalla possibilit di procedere ad annullamento dufficio (previsto, a determinate condizioni, per i provvedimenti amministrativi illegittimi, secondo le previsioni dell'articolo 21-octies della legge n. 241/1990), i provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nonch nei casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, comma 2). Viene precisato che rimangono ferme le responsabilit connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Tutte le modifiche introdotte con lemendamento 25.7 alle legge sul procedimento amministrativo hanno il medesimo contenuto di disposizioni (articolo 5) incluse nel disegno di legge del Governo sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente allesame della Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. 1577).


 

Articolo 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.28

DArienzo

PD

17.10

Modifica il comma 1 e il comma 3 dellarticolo 26, che recano una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica.

Lemendamento specifica che, per gli insediamenti commerciali, sono fatte salve le disposizioni sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali (di cui allarticolo 31, comma 2, del DL 201/2011). Le disposizioni richiamate prevedono la libert di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso lambiente urbano, e dei beni culturali. Le medesime disposizioni prevedono che le Regioni e gli enti locali adeguano ai principi della liberalizzazione i propri ordinamenti, potendo prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni, solo qualora vi sia la necessit di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

 

Al riguardo, andrebbe chiarita la ratio del richiamo alle norme sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali nellambito della disciplina della valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati.

Nel caso in cui la disposizione si riferisca agli immobili dismessi successivamente destinati ad insediamenti commerciali, il richiamo alle disposizioni sulla liberalizzazione di cui allarticolo 31 comma 2, del DL 201/2011, potrebbe essere considerato superfluo.

26.6

Morassut

PD

17.10

Aggiunge il comma 1-bis che, nellambito delle misure dettate dallarticolo in esame per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, attribuisce priorit di valutazione ai:

        progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica (ERP), da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosit incolpevole;

        nonch agli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'ERP.

I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione:

        agli interventi di cui ai punti sopra elencati, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

        o alla dimostrazione che non sussistano le necessit o le condizioni per tali progetti.

26.42

Governo

 

17.10

Aggiunge un periodo al comma 2, volto a specificare che il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non pi utilizzati comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

26.67

Governo

 

14.10

Modifica diversi commi dellarticolo 26 che regolano il procedimento di valorizzazione degli immobili non pi utili alle finalit istituzionali della difesa. In particolare:

     si individua nellAgenzia del demanio, anzich nel Ministero titolare del bene (come attualmente previsto dallarticolo 26)  il soggetto legittimato a ricevere la proposta del Comune di recupero dellimmobile;

    si estende al Ministero delleconomia e delle finanze Agenzia del demanio il compito di procedere, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, alla prima individuazione degli immobili non pi utili alle finalit istituzionali della difesa da destinare alle richiamate attivit di recupero  (tale competenza attualmente attribuita dallarticolo 26 al solo Ministero della Difesa); 

    si precisa che il commissario ad acta di cui al comma 7 dellarticolo 26 (nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,  su proposta del Ministro competente, nel caso in cui non sia data esecuzione allaccordo di programma),  non pu procedere a variazioni delle volumetrie e delle superfici esistenti.

26.66

Governo

 

17.10

Aggiunge il comma 8-bis, col quale abrogato il comma 12 dellarticolo 3-bis del D.L . n. 351 del 2001, in quanto tali disposizioni, relative alle procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa,  sono superate per effetto dellentrata in vigore dellarticolo 26 in esame. La nuova normativa attribuisce al Ministero della Difesa il compito di individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione; l'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso.

 


Articolo 27 (Misure urgenti in materia di patrimonio dellINAIL)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.3

Marroni

PD

17.10

Modifica il comma 1 al fine di includere, tra le opere di pubblica utilit individuate con D.P.C.M., da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nellambito degli investimenti immobiliari dellINAIL, quelle per la bonifica dall'amianto, la messa in sicurezza, l'incremento dellefficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica.

 

 


Articolo 28 (Misure urgenti per migliorare la funzionalit aeroportuale)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

28.3

Vargiu

SCpI

17.10

Modifica il comma 7 al fine di prevedere il parere del Ministero della salute per lemanazione da parte dell'ENAC di apposite linee guida sui requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti nazionali.

28.1 NF

Gadda

PD

17.10

Aggiunge il comma 8-bis per prevedere la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli esteri, entro trenta giorni dallentrata in vigore della legge di conversione, di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo, o la modifica di quelli vigenti. Si prevede anche che nelle more lENAC, nel rispetto delle norme UE e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa rilasciare ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee non inferiori a diciotto mesi eventualmente rinnovabili, incluse autorizzazioni per la quinta libert (cio il diritto, sancito dalla Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilit per le compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci, e ripartire per qualsiasi altro Stato; tale diritto gi riconosciuto per le compagnie UE e pertanto la disposizione dovrebbe trovare applicazione nei confronti delle compagnie extra-UE).

Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia UE, con  le cd sentenze Open Skies del novembre 2002, giudic incompatibili con il diritto UE alcuni aspetti di accordi bilaterali in materia di traffico aereo tra singoli Stati membri e Stati extra-UE.

 


Articolo 29 (Pianificazione strategica della portualit e della logistica)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29.2

Meta

PD

17.10

Precisa che il piano nazionale strategico della portualit e della logistica deve essere finalizzato alla crescita dei traffici delle merci e delle persone.

29.3

Meta

PD

17.10

Introduce il parere delle competenti commissioni parlamentari sul piano nazionale strategico della portualit e della logistica, da rendere entro trenta giorni dallassegnazione; decorso il termine il piano pu essere comunque adottato.

29.6

Realacci

PD

17.10

Aggiunge il comma 1-bis, che vincola le autorit portuali e marittime a valutare la destinazione di strutture o ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, ad approdo turistico (la norma vigente oggetto di modifica , larticolo 5, comma 2-bis, della legge n. 84/1994, contiene tale valutazione come semplice facolt, nellambito della predisposizione dei piani regolatori portuali)

 

Articolo 29-bis (Modifica allarticolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilit dei titolari delle imprese di autotrasporto)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29.01

Catalano

Misto

17.10

Modifica il decreto legislativo n. 395/2000 sui requisiti per laccesso alla professione di autotrasportatore, prevedendo che venga meno il requisito di onorabilit dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di uninformativa antimafia interdittiva


Articolo 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per lattrazione degli investimenti)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30.3

Romanini

PD

15.10

Modifica la lettera e) del comma 2, relativa alla realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015, prevedendo che lo stesso serva per le iniziative di promozione allestero e durante lEXPO 2015 ed interessi le produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualit e del patrimonio enogastronomico italiano.

30.38

Mucci

M5S

15.10

Integra il comma 2, lettera i), inserendo  le start up tra i destinatari dei contributi a fondo perduto in forma di voucher per lacquisizione, tra laltro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione

30.40 NF.

Lupo

M5S

15.10

Aggiunge il comma 3-bis, che assegna allICE-Agenzia il compito di presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti per la promozione del Made in Italy e lattrazione degli investimenti esteri

 

Articolo 30-bis (Registro delle associazioni nazionali delle citt di identit)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30.02 NF

Pastorelli

Misto PSI - PLI

15.10

Inserisce un articolo aggiuntivo, articolo 30-bis, che istituisce un Registro nazionale delle associazioni nazionali delle Citt di Identit per la promozione delle produzioni agricole deccellenza, al fine di assicurare la pi ampia partecipazione e il coinvolgimento delle stesse associazioni nazionali nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del made in Italy.

Il comma 2 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione dei requisiti e delle modalit di iscrizione al Registro.

Il comma 3 dispone che allistituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 31-bis (Operativit degli impianti a fune)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

31.01

Bianchi Dorina

NCD

17.10

Prevede che i termini relativi alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune previsti dal decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 non si applichino quando gli stessi superino le verifiche tecniche previste da un decreto ministeriale da emanare entro sei mesi dallentrata in vigore della legge di conversione, disponendo che nelle more possa essere comunque autorizzata loperativit degli impianti la cui vita tecnica non sia scaduta, tenendo conto di precedenti proroghe da oltre due anni, previa verifica della loro idoneit. 

 


Articolo 32-bis (Disposizioni in materia di autotrasporto)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32.017

Relatore

 

17.10

Aggiunge larticolo 32-bis in materia di autotrasporto merci con il quale:

-        si modificano le norme che prevedono le sanzioni amministrative, fino al fermo amministrativo, in materia di cabotaggio stradale nel caso di veicoli immatricolati allestero ed effettuato in violazione della normativa comunitaria, sia aggiornando il riferimento normativo al pi recente regolamento comunitario 1072/2009, di rifusione dei precedenti regolamenti in materia, che prevedendo lapplicazione delle stesse sanzioni anche allipotesi di circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati allestero per i quali sia accertata durante la circolazione la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o di altri elementi e le prove documentali che devono essere fornite in base al regolamento 1072/2009, nonch qualora queste prove non siano conservate a bordo del veicolo ed esibite;

-        si prevede che i contributi alle imprese di autotrasporto siano fruibili mediante credito dimposta utilizzabile in compensazione, salvo dichiarazione espressa di voler usufruire del contributo diretto e senza applicazione del limite annuale allutilizzo in compensazione dei crediti dimposta previsto dalla l. 244 del 2007. Si prevede inoltre che il MIT versi allAgenzia delle entrate le somme occorrenti, fornendo allAgenzia gli elenchi e i dati dei beneficiari. Tale possibilit viene poi estesa agli incentivi per la formazione professionale, utilizzabili anchessi dietro richiesta del beneficiario come credito dimposta.

Si ricorda a tale proposito che le modalit per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto sono state definite con decreto del MIT 19 giugno 2014 e che con decreto del MIT del 7 luglio 2014 sono stati poi prorogati i termini previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 2014.

-        si modificano le attribuzioni del Comitato Centrale dellAlbo nazionale degli autotrasportatori (di cui al D.Lgs. n.284 del 2005, le cui funzioni sono state riordinate dal D.L. n. 95 del 2012 e su cui recentemente intervenuta la Legge di Stabilit 2014), prevedendo che questo decida anche sui ricorsi contro gli Uffici della Motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dallAlbo degli autotrasportatori, nonch di applicazione delle sanzioni disciplinari. Attualmente si tratta di una competenza assegnata ai TAR. Si prevede inoltre che tali ricorsi non abbiano effetto sospensivo e che siano definitive e vadano notificate al ricorrente, nonch al competente Ufficio Motorizzazione Civile nei casi di provvedimenti di radiazione, cancellazione e sospensione dallAlbo.

Si ricorda che Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha comunicato, con Nota prot. n. 188 del 2 dicembre 2013, l'avvio del procedimento di rinnovo della composizione del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori, in vista della sua ricostituzione prevista dal disegno di legge di Stabilit 2014, che individua i requisiti che i soggetti interessati ad entrare a far parte del Comitato devono possedere. Si ricorda inoltre che lart. 1, comma 94 della Legge di Stabilit 2014 ha soppresso il trasferimento alle province delle funzioni in materia di rilascio della licenza per autotrasporto merci per conto proprio e previsto che le funzioni relative alla cura e gestione degli albi provinciali siano trasferite, insieme alle relative risorse finanziarie, entro sei mesi dallentrata in vigore della legge di stabilit, con D.P.C.M. agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e che fino a tale date le funzioni continueranno ad essere esercitate in via transitoria dalle province.

-        si prevede che tutti i soggetti della filiera dei trasporti effettuino i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dallammontare. Si prevede inoltre lapplicazione degli obblighi di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni alluso del contante previste dal D.Lgs. n. 231/2007 in funzione antiriciclaggio.

 

 


Articolo 33 (Bonifica ambientale e riqualificazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale comprensorio Bagnoli - Coroglio)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.5

Realacci

PD

14.10

Modifica il comma 4, prevedendo che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore - che sono preposti alla formazione, allapprovazione e allattuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e che procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del d.lgs. 152/2006 (che disciplinano gli interventi di bonifica e la realizzazione degli accordi di programma per la messa in sicurezza e la riconversione industriale e sviluppo economico dei siti di interesse nazionale) ma solo per i profili procedimentali. - devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per lesecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006.

Lart. 54 del d.lgs. 163/2006 prevede che, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo.

33.46

Zaratti

SEL

14.10

Aggiunge il comma 13-bis, che prevede lobbligo per il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalit del comma 3 dellarticolo 33, di garantire la piena compatibilit e il rispetto dei piani di evacuazione, aggiornati secondo la direttiva del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2014, recante disposizioni per laggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. Si fa, pertanto, riferimento, anche se non espressamente esplicitato dalla norma, allarea di rilevante interesse nazionale comprensorio Bagnoli-Coroglio considerato peraltro che la disposizione si aggiunge ai commi 11-13, che disciplinano tale area.

33.80 N.F.

Manfredi

PD

14.10

Aggiunge il comma 13-ter, finalizzato a consentire la partecipazione del comune di Napoli alla definizione del programma di rigenerazione urbana dellarea di rilevante interesse nazionale comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare, si prevede che il Soggetto attuatore acquisisca in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, secondo le modalit stabilite dal previsto D.P.C.M. di nomina dello stesso Soggetto attuatore, e le esamini con riguardo prioritariamente alle finalit previste dallo stesso programma e alla sua sostenibilit economico-finanziaria. In caso di non accoglimento delle proposte del comune di Napoli, il comune medesimo pu chiedere che le proposte siano nuovamente valutate nellambito della conferenza di servizi, di cui al comma 9 dellarticolo 33, e, in caso di mancato accordo, provvede il Consiglio dei ministri, ai sensi del penultimo periodo del medesimo comma 9, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge.

Aggiunge, inoltre, il comma 13-quater in base al quale il Commissario straordinario di Governo verifica i fabbisogni di personale necessari per le attivit di competenza del Soggetto attuatore, o della societ da questo costituita, ed assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento. La verifica dei fabbisogni del personale, da parte del Commissario straordinario, avviene al termine della procedura prevista dalla L. 147/2013, art. 1, c. 563 e ss., che concerne la mobilit di personale tra societ partecipate dalle PP.AA. (di cui allart. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001): queste possono (per le finalit indicate nei co. 564 e 565), sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilit di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali (la mobilit non pu comunque avvenire tra le suddette societ e le pubbliche amministrazioni).

 

Articolo 33-bis (Interventi di bonifica dellamianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.08 N.F.

Mazziotti Di Celso

SCpl

14.10

Introduce larticolo 33-bis, recante Interventi di bonifica da amianto da realizzare nei territori compresi nel sito del bonifica di Interesse nazionale di Casale Monferrato.

Larticolo volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilit interno, a partire dal 2014, le spese sostenute per gli interventi di bonifica dellamianto da realizzare nei territori compresi nel sito di  bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato, gi sede di produzione di amianto  e di beni in amianto. A tal fine viene modificato larticolo 31 della legge n. 183/2011 che reca la disciplina del patto di stabilit interno per gli enti locali.

Lesclusione opera nel limite massimo di circa 14,6 milioni e riguarderebbe i finanziamenti gi assegnati per tale finalit dal Ministero dellAmbiente alla Regione Piemonte.

Si rileva che andrebbe precisato se limporto di 14,6 milioni debba  intendersi o meno come annuo. Si segnala, altres, che non risulta chiaro quali siano i soggetti beneficiari dellesclusione delle suddette spese dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilit, vale a dire se come tali debbano intendersi - come sembra presumibile - i comuni sui cui territori vengono realizzati gli interventi di bonifica, sostenuti dai comuni medesimi. Tale indicazione appare necessaria, tenuto presente che qualora, invece, la disposizione intenda escludere dal patto le spese effettuate dalla regione Piemonte nei territori compresi nel sito, essa dovrebbe essere formulata con riferimento non al saldo finanziario (che il vincolo che vale per le province e i comuni) ma al limite di spesa (che definisce invece gli obiettivi del patto per le regioni).


Articolo 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivit di messa in sicurezza e di bonifica)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34.1

Mariani

PD

15.10

Modifica il comma 5, lettera b), al fine di ridurre dal 20% al 10% limporto entro il quale gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio non configurano, nel caso di lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, varianti in corso dopera.

La soglia prevista per i lavori di bonifica/messa in sicurezza viene quindi allineata a quella contemplata dalla normativa vigente per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro. Per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto la soglia invece fissata al 5% (art. 132, comma 3, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006,).

34.46

Dallai

PD

15.10

Sostituisce il comma 7 - con la finalit di restringere lapplicazione della norma ai soli siti inquinati di propriet di enti territoriali e, per tali siti, di prevedere lesclusione dal patto di stabilit interno per le spese connesse alla realizzazione degli interventi ivi contemplati e aggiunge i commi 7-bis e 7-ter, che disciplinano la procedura che gli enti territoriali devono seguire per beneficiare dell'esclusione dal patto di stabilit, nonch la copertura dei relativi oneri.

Il testo vigente del comma 7 finalizzato a consentire leffettuazione di interventi e opere di vario genere, ma non di bonifica (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture; opere lineari), nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attivit di messa in sicurezza e bonifica.

Il nuovo testo del comma 7 restringe lapplicazione della norma ai siti inquinati di cui sopra di propriet di enti territoriali.

Il novero degli interventi viene per ampliato al fine di ricomprendervi anche gli interventi e le opere di bonifica.

Si fa presente che i commi 8, 9 e 10 dellarticolo 34 dettano una disciplina semplificata per le procedure di caratterizzazione e per le attivit di scavo ed il riutilizzo dei materiali scavati, che si applicano agli interventi contemplati dal comma 7. Lampliamento del novero degli interventi a cui si applica la predetta disciplina agli interventi/ opere di bonifica, sembra configurare una nuova procedura semplificata per le operazioni di bonifica, ulteriore a quella semplificata recentemente introdotta dal D.L. 91/2014 (nuovo art. 242-bis del d.lgs. 152/2006).

Il nuovo testo del comma 7 stabilisce poi che, qualora i citati interventi realizzino opere di pubblico interesse (condizione che viene aggiunta a quelle gi contemplate dal testo vigente) allora gli stessi possono essere esclusi dal patto di stabilit interno.

 

Il comma 7-bis stabilisce che, per poter beneficiare dell'esclusione dal patto di stabilit, gli enti territoriali interessati devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze (tramite il sito web http://certificazionecrediti.mef.gov.it), gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori:

  30 novembre 2014, per l'annualit 2014;

  28 febbraio 2015, per l'annualit 2015;

  28 febbraio 2016, per l'annualit 2016.

 

Il comma 7-ter disciplina la copertura dei conseguenti oneri, valutati pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016. La copertura viene assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, considerato che la tipologia e le finalit degli interventi e delle opere previsti dal comma 7 comporta che i relativi costi complessivi per gli enti territoriali interessati non possano essere preventivamente quantificati, appare necessario indicare espressamente che l'onere previsto dal comma 7-ter costituisce un limite massimo di spesa, e che, conseguentemente, l'esclusione dei costi medesimi dal patto di stabilit interno opera fino a concorrenza di tale onere

34.11 N.F.

34.44 N.F.

Vignali

De Mita

NCD

PI

15.10

Aggiunge il comma 7-quater, che integra la disciplina ordinaria in materia di bonifiche dettata dallart. 242 del cd. Codice dellambiente (d.lgs. 152/2006) stabilendo che, per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ pi idonee, la regione pu autorizzare lapplicazione, in scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative. Tale applicazione pu essere anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala. Viene posta la condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali (le disposizioni in esame vengono aggiunte dopo il primo periodo del comma 7 del citato art. 242).

34.6 N.F.

Abrignani

FI

15.10

Corregge lerroneo riferimento al comma 1 dellarticolo 34 contenuto nel comma 8, sostituendolo con lappropriato riferimento al comma 7.

34.3 N.F.

Borghi

PD

15.10

Aggiunge il comma 10-bis, che modifica in pi punti la procedura semplificata per le operazioni di bonifica dettata dallart. 242-bis del cd. Codice dellambiente, introdotto dallart. 13 del D.L. 91/2014.

La lettera a) del comma in esame integra il comma 1 del citato art. 242-bis al fine di chiarire che la caratterizzazione dei suoli e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure ordinarie di approvazione (contemplate dallart. 242 e, nel caso di siti di interesse nazionale, dallart. 252 del Codice), ma alle procedure di controllo disciplinate dai commi 3-4 del medesimo articolo 242-bis, finalizzate a verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nei suoli per la specifica destinazione d'uso.

Il comma 3 dellart. 242-bis dispone che, ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorit competente, al fine di verificare il conseguimento delle CSC della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il successivo comma 4 disciplina la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale e prevede, in caso di esito negativo (cio di mancato raggiungimento delle CSC), la sottoposizione del progetto di bonifica alle procedure ordinarie (disciplinate dagli artt. 242 o 252 del Codice).

La lettera b) aggiunge, nel testo dellart. 242-bis, un comma 1-bis che disciplina lattuazione in fasi o lotti funzionali del progetto di bonifica per i siti contaminati di maggiori dimensioni, distinguendo i seguenti casi:

  sito con estensione superiore a 15.000 mq.: in tal caso il progetto di bonifica pu essere attuato in non pi di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2 (vale a dire entro 18 mesi dallapprovazione, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi; decorsi tali termini, salvo motivata sospensione, il comma 2 dellart. 242-bis prevede che il progetto venga ricondotto al procedimento ordinario disciplinato dagli artt. 242 o 252);

  sito con estensione superiore a 400.000 mq.: il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, che deve essere oggetto di intesa con l'Autorit competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

34.41

Segoni

M5S

15.10

Aggiunge il comma 10-ter, che, per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti le bonifiche ambientali, prevede lobbligo di pubblicazione sul sito web dellente o dell'Autorit procedente:

  del curriculum del soggetto affidatario;

  e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.


Articolo 35 (Misure urgenti per lindividuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.125 N.F.

 

Sub. 0.35.125.9 N.F.

Sub. 0.35.125.10 N.F.

Sub. 0.35.125.14 N.F.

Sub. 0.35.125.15

Sub. 0.35.125.18 N.F.

Sub. 0.35.125.36

 

Relatore



Bratti
 

Vignaroli


Carrescia


Zolezzi

Bratti


Mariani

 



PD
 

M5S


PD


M5S

PD


PD

17.10



17.10


17.10


17.10


17.10

17.10


17.10

Sostituisce lart. 35 prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (commi 1, 3-6, 8 e 9), e dallaltro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamit naturali (comma 11); rifiuti di beni in polietilene (commi 12 e 13). Di seguito si d conto delle modifiche, ad eccezione di quelle apportate dal comma 9, che non rivestono carattere sostanziale.

Modifiche alla procedura di realizzazione di nuovi impianti di recupero energetico da rifiuti e adeguamento degli impianti esistenti (comma 1)

Relativamente al D.P.C.M. di individuazione degli impianti di recupero da realizzare, il nuovo testo del comma 1:

  prevede che tale decreto faccia riferimento ai soli rifiuti urbani e assimilati e, relativamente agli impianti, ai soli impianti di incenerimento (il testo vigente fa invece riferimento agli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali). Che il nuovo testo riguardi i soli rifiuti urbani e assimilati, e non anche quelli speciali (che invece sono contemplati dal testo vigente), viene confermato da una modifica che interviene nel secondo periodo del comma 1 e che precisa che gli impianti individuati attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati;

  chiarisce che tale decreto dovr preliminarmente individuare, a livello nazionale, la capacit complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti, con lindicazione espressa della capacit di ciascun impianto, e, in subordine, gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo (il testo vigente stabilisce genericamente che il D.P.C.M. dovr individuare gli impianti esistenti e da realizzare);

  richiede, per lemanazione del D.P.C.M., il parere della Conferenza Stato-Regioni;

  riferisce il termine (di 90 giorni) per lemanazione del D.P.C.M. allentrata in vigore non del decreto-legge, ma della relativa legge di conversione;

  con riferimento alle finalit da perseguire, stabilisce che tra di esse rientra il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio e, altres, che si deve tener conto della pianificazione regionale.

Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata (comma 2)

Il nuovo comma 2 introduce una disposizione che, per le medesime finalit del comma precedente, prevede lemanazione di un altro D.P.C.M. che dovr effettuare la ricognizione dellofferta esistente e individuare il fabbisogno residuo, articolato per regioni, di impianti di recupero della FORSU raccolta in maniera differenziata. Tale decreto dovr essere emanato, su proposta del Ministro dellambiente, entro 180 giorni dallentrata in vigore della presente legge di conversione.

Lo stesso comma consente alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per Iintegrale copertura del fabbisogno residuo cos determinato, di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacit degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio  e la produzione di compost  di qualit.

Si segnala che lart. 14, comma 8-ter, del D.L. 91/2014, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio, consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacit ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense) dell'8%, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perch in carenza di impianti di compostaggio.

Adeguamento degli impianti di recupero energetico esistenti e criteri di utilizzo degli impianti, sia esistenti che da realizzare (commi 3-6)

Prima di entrare nel merito delle modifiche rispetto al testo vigente, si fa notare che mentre il comma 1 fa riferimento ad impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati, a partire dal comma 3 si parla pi genericamente di impianti di recupero energetico da rifiuti.

Ci premesso, nel nuovo testo dei commi da 3 a 6 si rinvengono numerose modifiche che riguardano:

  la previsione secondo cui tutti gli impianti (sia nuovi che esistenti) sono autorizzati a saturazione del carico termico, che viene contemperata dallinserimento di vincoli ambientali. Viene infatti previsto che tale saturazione potr essere raggiunta qualora sia stata valutata positivamente la compatibilit ambientale dellimpianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sulla qualit dellaria dettate dal D.Lgs. 155/2010 (primo periodo del comma 3, corrispondente al comma 2 del testo vigente);

  ladeguamento delle AIA (autorizzazioni integrate ambientali) degli impianti esistenti, che dovr avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione (e non entro 60 giorni dallentrata in vigore del decreto-legge, come dispone il testo vigente), qualora la VIA (valutazione di impatto ambientale) sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualit dellaria (secondo periodo del comma 3);

  il termine per verificare lefficienza degli impianti esistenti (che deve soddisfare la formula definita nella nota 4 del punto R1 dellallegato C del D.Lgs. 152/2006), che viene spostato a 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge di conversione, rispetto al termine di 60 giorni dallentrata in vigore del decreto-legge previsto dal testo vigente (nuovo testo del comma 5, corrispondente al comma 4 del testo vigente);

  i criteri di priorit di accesso dei rifiuti negli impianti (nuovo testo del comma 6, corrispondente al comma 5 del testo vigente). Se nel testo vigente viene considerato prioritario il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, il nuovo testo d priorit ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilit residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Riguardo ai rifiuti speciali - che il testo vigente ammette a saturazione del carico termico, purch non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario il nuovo testo del comma 6 stabilisce che sono ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel rispetto del principio di prossimit e a condizione che limpianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto.

 

Si fa notare che il nuovo testo del comma 4, bench non presenti modifiche sostanziali rispetto al comma 3 del testo vigente, si riferisce, in maniera troppo generica, agli impianti di nuova realizzazione.

Contributo per il conferimento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale (comma 7)

Il nuovo comma 7 introduce un contributo annuale, a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti extraregionali da versare nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni a carico dei gestori degli impianti. Tale contributo, da versare alla regione, determinato dalla medesima regione nella misura massima di euro 20 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato trattato di provenienza extraregionale. Il contributo versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, allincentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Gli oneri a carico dei gestori per lo smaltimento dei rifiuti extraregionali non possono essere trasferiti sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

Riduzione dei termini delle procedure di esproprio e perentoriet dei termini di VIA ed AIA (comma 8)

Per i procedimenti (relativi agli impianti di cui al comma 1) di espropriazione per pubblica utilit, viene confermato il dimezzamento dei termini previsto dal testo vigente, mentre per i procedimenti in corso la riduzione dei termini residui opera in ragione di un quarto e non (come invece prevede il testo vigente) della met (nuovo testo del comma 8, corrispondente al comma 6 del testo vigente).

Sono invece considerati perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e lautorizzazione integrata ambientale (AIA), che il testo vigente riduce invece della met.

Affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10)

Il nuovo comma 10 modifica il comma 9-bis dellart. 11 del D.L. 101/2013 - che impone al Ministero dellambiente, entro il 30 giugno 2015, di avviare le procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI a partire dal 2016 al fine di consentire al medesimo Ministero di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

Deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamit naturali (comma 11)

Il nuovo comma 11 modifica Iarticolo 182 del D.Lgs. 152/2006, aggiungendo il comma 3-bis, che stabilisce la non applicazione del divieto previsto al comma 3, ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene debbano essere avviati a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamit naturali per le quali dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Ai fini di maggiore chiarezza, andrebbe valutata lopportunit di riformulare il comma al fine di chiarire che lesclusione del divieto opera relativamente ai territori nei quali stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in seguito al verificarsi di calamit naturali.

Il comma 3 dellarticolo 182 vieta di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunit tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Rifiuti di beni in polietilene (commi 12 e 13)

Il nuovo comma 12 interviene sularticolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportando le seguenti modificazioni:

a) abroga il comma 2 che contiene la definizione dei beni in polietilene, la cui individuazione demandata ad un decreto del Ministero dellambiente;

Si ricorda che il vigente comma 2 stato sostituito dallart. 14, comma 8, lett. b-quinquies), del D.L. n. 91 del 2014 e che le tipologie di beni in polietilene sono state individuate con il D.M. 2 maggio 2006, di cui stata segnalata linefficacia con il Comunicato 26 giugno 2006, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, e, conseguentemente, non pu considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

b) modifica il comma 3, che disciplina listituto e la composizione del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), prevedendo, in ogni caso, la partecipazione nel consiglio di amministrazione del Consorzio di un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, da nominarsi con decreto del Ministro dellambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3 dellarticolo 234 prevede, tra laltro, che nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri d amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Ai sensi del comma 4 ai consorzi partecipano: i produttori e gli importatori di beni in polietilene; gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

c) modifica il comma 13, che disciplina gli obiettivi minimi di riciclaggio dei beni in polietilene, prevedendo che il contributo percentuale di riciclaggio, previsto in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno, venga stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. La modifica in esame prevede altres che, con il previsto decreto del Ministro dellambiente, per la definizione degli obiettivi minimi di riciclaggio, venga stabilita anche lentit del contributo dei soggetti partecipanti al POLIECO.

Il comma 13 dellarticolo 234 stabilisce che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle attivit produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, pu stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivit produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto

Il nuovo comma 13 stabilisce che fino allemanazione del decreto di cui al comma 13 dellart. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30% dei relativi importi.

Il comma 10 dellarticolo 234 stabilisce che i consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e i mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi sono costituiti: a) dai proventi delle attivit svolte dai consorzi; b) dai contributi dei soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.


Articolo 36 (Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.8

Bianchi Dorina

NCD

15.10

Aggiunge il comma 2-bis volto a destinare il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale ad interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste nei comuni costieri in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore.

36.29

Relatore

 

15.10

Aggiunge il comma 2-ter, che introduce i commi 17-bis e 17-ter all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 che disciplina gli ambiti di intervento delle procedure di VIA, VAS e AIA.

In particolare, in materia di attivit di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, il comma 17-bis, per garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie derivanti dalle aliquote di prodotto (pari al 10% per il gas e al 7% per l'olio) della coltivazione (articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 625/1996), che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente al bilancio dello Stato, finalizzate alle attivit di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino svolte dal Ministero dellambiente, previste dall'ultimo periodo del comma 17 dellarticolo 6 del d.lgs. 152/2006, dispone:

- lobbligo di riassegnazione, entro sessanta giorni, delle somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione;

- la possibilit di utilizzare tali somme anche nel successivo esercizio finanziario.

Il comma 17-ter dispone lutilizzo di risorse, previste per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), a favore delle spese di funzionamento e di istruttorie per le attivit istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente.

Le somme, versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario, sono riassegnate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dellambiente e possono essere utilizzate anche nell'esercizio finanziario successivo.

Le risorse da utilizzare provengono da quanto versato dai soggetti committenti opere di competenza statale di valore superiore ai 5 milioni di euro, e pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, e impiegate per spese di valutazione di impatto ambientale, come previste ai sensi dell'articolo 27 della legge n.136 del 1999, e per spese della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, di cui allarticolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

36.2 NF

Speranza

PD

15.10

Aggiunge il comma 2-quater, per prevedere che il fondo alimentato dallaumento di aliquota sulle produzioni di idrocarburi liquidi, istituito dallarticolo 45 della legge n. 99/2009, sia destinato non alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dallestrazione di idrocarburi bens alla promozione di misure di sviluppo economico e allattivazione di una social card. Inoltre nella procedura di emanazione del decreto ministeriale con cui sono annualmente destinate le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata si prevede la necessit dellintesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

36.1 N.F.

Antezza

PD

17.10

Modifica larticolo 36, che esclude dai vincoli del patto di stabilit interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attivit economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonch per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. 

Lemendamento in esame:

      non limita pi lesclusione alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi;

      non circoscrive pi al quadriennio 2015-2018, ma al comma 2 precisa che con la legge di stabilit 2015 e con quelle successive sia definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilit interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto aliquote destinate alle Regioni a statuto ordinario;

      inserisce anche le spese di bonifica e di ripristino ambientale tra quelle escluse dal patto di stabilit interno.


Articolo 36-bis (Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi)

36.07 NF

Antezza

PD

15.10

Aggiunge larticolo 36-bis,  che interviene sulla disciplina (art. 16 del DL 1/2012)  che prevede la destinazione a progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi , di una quota delle maggiori entrate per lerario garantite dalle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi.  Al riguardo si specifica che le maggiori entrate sono quelle effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. Si specifica inoltre che la quota delle maggiori entrate da destinare alle suddette finalit, determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti.


Articolo 37 (Misure urgenti per lapprovvigionamento e il trasporto del gas naturale)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

37.5

37.8

 

Matarrese

Piso

ScpI

NCD

17.10

Modifica il comma 2, lettera a), al fine di prevedere che le procedure autorizzative e di espropriazione per pubblica utilit concernenti le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti (nonch gli oleodotti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti) vengono estese ai gasdotti di approvvigionamento dallestero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse. In conseguenza della modifica non si fa, pertanto, pi riferimento alle opere accessorie come previsto nel testo vigente.

37.2 N.F.

Giovanna Sanna

PD

17.10

Aggiunge la lettera c-bis) del comma 2 il quale prevede che, per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione adottato d'intesa con le Regioni interessate previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si intende acquisito (attraverso una novella del comma 5 dellarticolo 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001). 

37.18 N.F.

Gutgelt

PD

17.10

modifica il comma 3, che riguarda gli stoccaggi di gas naturale, ed volto ad accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione.

Lemendamento apporta alcune integrazioni:

      oltre alla punta di erogazione si aggiunge quella di iniezione;

      si precisa che i meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo delle prestazioni di punta del sistema nazionale degli stoccaggi (che lAEEGSI deve stabilire) a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015) possono essere anche asimmetrici


Articolo 38 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.154

Abrignani

FI

17.10

Modifica il comma 1, sostituendo le parole decreti autorizzativi, con riguardo alle attivit di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, con titoli abilitativi.

38.161 N.F.

Mariastella Bianchi

PD

17.10

Aggiunge il comma 1-bis, che demanda al Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dellambiente, la predisposizione di un piano delle aree in cui sono consentite le attivit attivit di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.

38.91 N.F.

Borghi

PD

17.10

Interviene sullarticolo 38, modificando, sopprimendo e introducendo taluni commi. Di seguito si d conto delle modifiche apportate in materia di:

Trasferimento alla competenza statale della VIA relativa alle attivit di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma (commi 3 e 4)

Le modifiche al comma 3 sono volte, in primo luogo, a coordinare il trasferimento dalle regioni al Ministero dellambiente della competenza al rilascio del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) quanto ai progetti relativi ad attivit di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma. Il testo vigente del comma 3, che opera tale trasferimento mediante laggiunta di tali attivit nellallegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (che elenca i progetti assoggettati a VIA statale), viene infatti integrato al fine di eliminare, dagli allegati III e IV (che elencano i progetti di competenza regionale) i riferimenti alle attivit citate relative agli idrocarburi.

Il comma 4 viene modificato al fine di prorogare dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine entro il quale le regioni devono concludere i procedimenti di VIA in corso e, decorso il quale, gli stessi procedimenti, ove non conclusi, vengono trasferiti al Ministero dellambiente. Unulteriore modifica precisa che, nei casi di trasferimento dei procedimenti al Ministero dellambiente, i conseguenti oneri istruttori rimangono a carico delle societ proponenti e sono versati al Ministero medesimo.

 

 

Procedura di rilascio del titolo concessorio unico (Commi 5 e 6)

La modifica al comma 5, volta a rendere la proroga della fase di coltivazione da parte del Mise non pi automatica , ma subordinata al caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico,

Le modifiche al comma 6, intervengono specificamente sulla procedura relativa al titolo concessorio unico. In particolare si specifica che la valutazione ambientale preliminare svolta entro 60 giorni con parere della Commissione tecnica di verifica dellimpatto ambientale VIA/VAS del MATTM e per ribadire che per il decreto ministeriale di rilascio del titolo per le attivit in terraferma, necessaria la previa intesa con la Regione. Inoltre si rinvia alla normativa comunitaria e alla seconda parte del Codice ambientale per il rilascio della VIA per i progetti di opere ed interventi relativi ad attivit di ricerca e coltivazione di idrocarburi (comma 6-bis); con il comma 6-ter infine si dispone che il rilascio del titolo concessorio unico subordinato alla presentazione di idonee garanzie bancarie o assicurative,

Applicazione delle nuove disposizioni sul titolo concessorio unico (comma 8)

Con le modifiche al comma 8 si specifica che le nuove norme sul titolo concessorio unico (i precedenti commi 5 e 6)  si applicano anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ambientale (e non pi a tutti i titoli vigenti) e ai procedimenti in corso. E inoltre fatta salva, con riguardo allapplicazione delle disposizioni sui procedimenti di VIA in corso presso le Regioni (di cui al comma 4) l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Soppressione delle disposizioni sul programma provvisorio (comma 9)

Si sopprime il comma 9, che prevedeva lapplicazione della procedura di un programma provvisorio con lindicazione degli studi e le sperimentazioni necessarie, nonch il tempo necessario alla loro realizzazione, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti in specifiche aree, nelle quali attualmente vige un divieto  di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Si tratta delle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonch nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Progetti sperimentali di coltivazione (comma 10)

Con le integrazioni al comma 10 si inseriscono gli enti pubblici territoriali (oltre alle regioni e agli enti locali) tra gli enti territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti che hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Si prevede inoltre che i progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti possano essere autorizzati dal MiSE solo previo espletamento della procedura di VIA che dimostri lassenza di effetti di subsidenza dellattivit sulla costa, sullequilibrio dellecosistema e sugli insediamenti antropici.

Precauzioni tecniche per la reiezione delle acque di strato (comma 11)

Con lintegrazione al comma 11, si prevede che le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa siano rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi;

Divieto di estrazione di shale gas e shale oil e divieto delle tecniche di fratturazione (comma 11-quater)

Con linserimento del comma 11-quater si introduce, nelle attivit di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato il divieto della ricerca e dell'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. Si specifica al riguardo che vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. E inoltre imposto lobbligo ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di comunicare entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale. Con riguardo alle sanzioni, si specifica che le violazioni dei divieti suddetti determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

Si segnala al riguardo che una disposizione relativa al divieto di ricerca e di estrazione dello shake gas e delle  relative tecniche di frantumazione contenuta nel c.d. Collegato ambientale (AC 2093) in corso di esame presso la Camera.

38.83

Tancredi

NCD

17.10

Modifica il comma 10, che mira a tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimit delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivit di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Lemendamento in esame integra la norma per tutelare le risorse localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimit delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivit di ricerca e coltivazione.

38.40 NF

Liuzzi

M5S

17.10

Aggiunge il comma 11-bis, riguardante i rifiuti solidi e liquidi delle attivit estrattive. Per tali rifiuti, gli operatori delle industrie estrattive vengono obbligati a tenere un registro delle quantit esatte, pena la revoca dellautorizzazione dellattivit estrattiva.

38.38

Liuzzi

M5S

17.10

Inserisce il comma 11-ter, che aumenta il limite massimo del contributo richiesto a carico dei soggetti richiedenti per le attivit svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entit superiore a 5 milioni di euro. Tale contributo passa da un massimo dello 0,5 per mille ad un massimo dell1 per mille del valore delle opere da realizzare.

38.177

Relatore

 

17.10

Aggiunge il comma  11-quinquies in cui si demanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalit per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dellenergia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. Il riferimento per la definizione di tale valorizzazione il meccanismo dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento (di cui al decreto del Mise 5 settembre 2011).

38.015 NF

Abrignani

F.I.

17.10

Inserisce larticolo 38-bis, sulle risorse geotermiche, per integrare le finalit e i criteri del decreto ministeriale previsto dal DL 69/2013 e finalizzato a potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, lemendamento in esame inserisce tra gli interventi del Fondo, le operazioni finanziarie finalizzate allattivit di impresa relativa alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, di durata non inferiore a 36 mesi.

In deroga alla normativa (DM 26 giugno 2012, articolo 5) relativa alla concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi, per tali attivit inerenti alla sperimentazione di impianti pilota geotermici si applica la garanzia diretta del fondo fino al 70% fino ad un massimo di 100 milioni annui.


Articolo 39 (Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.7

Relatore

 

16.10

Modifica il comma 1, lett. c) specificando che, oltre allipotesi di veicoli utilizzati come beni strumentali nellattivit di impresa, lassegnazione delle quote del Fondo per lerogazione degli incentivi si abbia per i veicoli dati in disponibilit ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dellattivit lavorativa, anzich ai veicoli dati genericamente in uso promiscuo ai dipendenti

39.2

Borghi

PD

16.10

Aggiunge il comma 1-bis, al fine di includere, nel novero degli interventi a cui possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, anche il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e comunitari, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento (nuova lettera d-bis) del comma 6 dellart. 19 del D.Lgs. 30/2013).

 

 

Articolo 39-bis (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.05

Relatore

 

16.10

Inserisce larticolo 39-bis, che modifica la definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, contenuta nel d.lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 27/2012/UE sullefficienza energetica.

 

 


 

Articolo 42 (Disposizioni in materia di finanza delle regioni)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.37

Relatore

 

17.10

Aggiunge il comma 14-bis che ribadisce, al fine di accelerare le procedure per lintesa sul riparto tra le regioni delle disponibilit finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, per lanno 2014, che le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali sono quelle individuate nella seduta della Conferenza Stato-regioni e province autonome del 5 dicembre 2013 (Umbria, Emilia Romagna, Veneto).

Si osserva in proposito che dal 2013, in fase di prima applicazione, il fabbisogno standard delle regioni a statuto ordinario gi stato determinato applicando ad ogni singola regione i valori di costo rilevati nelle tre regioni di riferimento individuate nella ricordata seduta del 5 dicembre 2013.

 

Aggiunge il comma 14-ter che a sua volta aggiunge, alla fine del comma  67-bis dellart. 2, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), due periodi. Questi prevedono, in attesa delladozione dellapposito decreto del MEF (non ancora intervenuto), in via transitoria per lanno 2014, una procedura, gi disposta per gli anni 2012 e 2013 dalla legge di stabilit 2014, per il riparto della quota premiale da attribuire alle regioni che istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di bilancio.

La procedura transitoria prevede che il Ministro della salute, di concerto con il MEF, e dintesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca il riparto della quota premiale tenendo conto anche di criteri di equilibrio indicati dalla Conferenza stessa.

Per il solo 2014, inoltre, viene incrementata da 0,3 a 1,75% la percentuale indicata per la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

 

42.36

Governo

 

13/10

Aggiunge i commi 14-quater e 14-quinquies per destinare alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione Sardegna le riserve afferenti al territorio della regione in origine destinate alla concessione di anticipazioni agli enti locali; per compensare gli effetti finanziari pari a 230 milioni di euro viene prevista una corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa prevista dallarticolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, utilizzando la dotazione per lanno 2014 della Sezione per assicurare la liquidit alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari. Poich tale utilizzo determina il venir meno di interessi attivi commisurati al tasso dei BTP a 5 anni per gli anni a venire si provvede a far fronte alla parte pi cospicua degli oneri via via decrescenti a partire dal 2016 (2.376.000 euro)  e sino al 2019 (2.142.228 euro) mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dallarticolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Per una parte residuale (pari a 384 mila euro) a decorrere dallanno 2016 mediante la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze.

 

Articolo 42-bis (Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.02

Governo

 

17.10

Aggiunge larticolo 42-bis in materia di edilizia sanitaria e in particolare modifica i termini temporali, decorsi i quali, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, si intendono risolti gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome.

Per gli accordi sottoscritti nel corso del 2013, in caso di mancata utilizzazione, la norma in esame rimodula i termini per la richiesta di ammissione al finanziamento in 30 (trenta)  mesi dalla sottoscrizione dellaccordo (diciotto mesi il termine indicato dallarticolo 1,  comma 310, della finanziaria 2006 (legge 266/2005)

Conseguentemente vengono fissati in 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini  relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile (ventiquattro mesi il termine indicato dallarticolo 1,  comma 310, della finanziaria 2006 (legge 266/2005).

 

 


 

Articolo 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilit finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidariet comunale)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.29

0.43.29.1 N.F.

Governo

Guerra

 

PD

17.10

Aggiunge il comma 3-bis il quale reca disposizioni volte a limitare, per lanno 2014, lapplicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilit interno 2013 da parte degli enti locali.

In particolare, per gli enti che non hanno raggiunto lobiettivo del patto per il 2013, il comma riduce lapplicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo di solidariet comunale, di cui alla lettera a) del comma 26 dellarticolo 31 della legge n. 183/2011, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nellultimo consuntivo (anzich commisurarla alleffettivo scostamento tra il risultato e lobiettivo programmatico predeterminato, come previsto dalla normativa vigente).

Il sub-emendamento aggiunge un ulteriore periodo al comma 3-bis con cui si prevede che, su richiesta dei comuni che hanno attivato nel 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nonch dei comuni che nel 2014 hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione  possa essere rateizzato in 10 anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilit interno sulla base della premialit.

43.30

Governo

 

17.10

Aggiunge il comma 5-bis che modifica il comma 729-quater della legge n. 147 del 2013 al fine di concedere ai comuni per cui non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidariet comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidariet 2013, come risultante dalla verifica del gettito IMU, la possibilit di chiedere la rateizzazione triennale, a decorrere dal 2015, delle somme ancora da recuperare, comprese quelle da trattenere per il tramite dellAgenzia delle entrate. A seguito delle richieste di rateizzazione il Ministero dellinterno comunica ai comuni beneficiari gli importi da riconoscere in ciascuna annualit sino al 2017. 

43.20

Melilli

PD

17.10

Aggiunge il comma 5-bis, che modificando larticolo 32, comma 3, del D.L. n. 66/2014, riduce dal 95 al 75% la percentuale dei pagamenti di debiti che le amministrazioni regionali devono aver certificato, al fine di poter accedere allerogazione di anticipazioni di liquidit a valere sulla ulteriore dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione regioni, derivante ad eventuali disponibilit relative ad anticipazioni attribuite precedentemente e non ancora erogate, anche per eventuali verifiche negative in merito al rispetto degli adempimenti richiesti alle Regioni.

43.28

Governo

 

13/10

Aggiunge il comma 5-quater che disciplina il procedimento per ladozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo e della stima delle capacit fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, che costituiscono uno dei criteri, previsti dal comma 380-quater dellarticolo della legge n. 228 del 2012, per la ripartizione di quota parte (10 per cento) del Fondo di solidariet comunale. In particolare, la nota metodologica e la stima delle capacit fiscali sono adottate con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citt ed autonomie locali.

Come evidenziato nella relazione illustrativa dellemendamento, attraverso tale percorso si eviterebbe di replicare la procedura prevista per ladozione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo n. 216 del 2010) ritenuta troppo farraginosa e pregiudizievole per la tempestiva adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del decreto di riparto del Fondo di solidariet comunale, previsto dal comma 380-ter della legge n. 228/2012. Tale decreto, infatti, a partire dallanno 2015 deve essere adottato entro il 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento.

Si osserva che, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 216 del 2010, tale nota metodologica non sarebbe oggetto di parere da parte della Commissione parlamentare per lattuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e verrebbe adottata con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze in luogo dellapposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Articolo 43-bis (Regioni a statuto speciale e province autonome)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.024 N.F.

Alfreider

Misto minoranze linguistiche

17.10

Introduce larticolo 43-bis, ai sensi del quale le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le

relative norme di attuazione.

 

 

Articolo 43-ter (Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalit organizzata)

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.025

Governo

 

17.10

Introduce larticolo 43-ter recante Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazione e/o condizionamenti da parte della criminalit organizzata.

Larticolo prevede la destinazione, per il triennio 2014-2016, in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai fini della realizzazione o manutenzione di opere pubbliche, delle eventuali economie di bilancio che dovessero verificarsi a valere sullo stanziamento disposto a favore delle fusioni di comuni ai sensi dellarticolo 1, comma 380-ter, delle legge n. 228/2012.

Si ricorda che si tratta di uno stanziamento di importo non inferiore a complessivi 30 milioni di euro nel triennio 2014-2016, che la citata disposizione ha previsto, in favore delle fusioni di comuni, a valere sulle risorse del Fondo di solidariet comunale. Tali somme sono state poi trasferite allapposito capitolo di bilancio (cap. 1316/Interno), ai sensi dellarticolo 50, comma 9-bis, del D.L. n. 66/2014.